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Regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio del 17 gennaio 2012 che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

Testo vigente

Sezione 3. Zona della convenzione IOTC

Art. 23 Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona della convenzione IOTC

1. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

2. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di un trasferimento le navi che figurano nell'elenco delle navi che praticano le attività di pesca INN (navi INN) di un'ORGP.

5. Per tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i tetti massimi di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani suddetti.

Art. 24 Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Sezione 4. Zona della Convenzione SPRFMO

Art. 25 Pesca pelagica — Limitazione della capacità

Gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2012 al livello totale di 78610 tsl nella zona suddetta, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.

Art. 26 Pesca pelagica — TAC

1. Solo gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 25, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.

2. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di cui al presente articolo.

3. Ai fini del controllo delle attività di pesca di cui al presente articolo, entro il quindicesimo giorno del mese seguente gli Stati membri inviano alla Commissione, perché le trasmetta al segretariato provvisorio della SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.

Art. 27 Pesca di fondo

Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano il proprio sforzo o le proprie catture:

  1. a) al livello medio dei parametri di catture o di sforzo su quel periodo; e

  2. b) alle sole parti della zona della convenzione SPRFMO in cui è stata praticata la pesca di fondo nel corso di una delle precedenti campagne di pesca.

Sezione 5. Zona della Convenzione IATTC

Art. 28 Pesca con reti da circuizione

1. La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

  1. a) dal 29 luglio al 28 settembre 2012 o dal 18 novembre 2012 al 18 gennaio 2013 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    le coste americane del Pacifico,

    longitudine 150° O,

    latitudine 40° N,

    latitudine 40° S;

  2. b) dal 29 settembre al 29 ottobre 2012 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    longitudine 96° O,

    longitudine 110° O,

    latitudine 4° N,

    latitudine 3° S.

2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 1o aprile 2012, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

3. Le navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4. Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:

  1. a) il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; oppure

  2. b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

5. Sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona.

6. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 5 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi, che provvedono inoltre a:

  1. a) registrare il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti);

  2. b) comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la nazionalità. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali provvedimenti nazionali entro il 31 gennaio 2013.

Sezione 6. Zona della Convenzione SEAFO

Art. 29 Divieto di pesca degli squali di acque profonde

È vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO:

razze (Rajidae),

spinarolo (Squalus acanthias),

sagrì liscio (Etmopterus bigelowi),

sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),

sagrì atlantico (Etmopterus princeps),

sagrì nano (Etmopterus pusillus),

gattuccio fantasma (Apristurus manis),

squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),

squali di acque profonde del superordine Selachimorpha.

Sezione 7. Zona della Convenzione WCPFC

Art. 30 Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso (Thunnus obesus), il tonno albacora (Thunnus albacares), il tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) e il tonno albacora del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra l'Unione e gli Stati costieri della regione.

Art. 31 Zona di divieto per la pesca FAD

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che usano dispositivi di concentrazione dei pesci (FAD) tra le ore 00:00 del 1o luglio 2012 e le ore 24:00 del 30 settembre 2012. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:

  1. a) utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;

  2. b) peschi su banchi avvalendosi di FAD.

2. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:

  1. a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce;

  2. b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; oppure

  3. c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

Art. 33 Limitazioni del numero di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

Sezione 8. Mare di Bering

Art. 34 Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

Titolo III. Possibilità di pesca per le navi di paesi terzi nelle acque ue

Art. 35 TAC

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque UE nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente titolo e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Art. 36 Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE è fissato nell'allegato VIII.

2. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali sono stati fissati TAC, tranne nel caso in cui le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.

Art. 37 Divieti

1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:

  1. a) squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque UE;

  2. b) squadro (Squatina squatina) in tutte le acque UE;

  3. c) razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

  4. d) razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

  5. e) smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque UE;

  6. f) pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII.

  7. g) manta gigante (Manta birostris) nelle acque UE.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Titolo IV. Disposizioni finali

Art. 38 Procedura di comitato

1 La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

Art. 39 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Tuttavia, l'articolo 9 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2012.

Le possibilità di pesca o i divieti per la zona della convenzione CCAMLR di cui agli articoli 20, 21 e 22 e agli allegati IE e V si applicano a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione di tali possibilità di pesca o di tali divieti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2012 Per il Consiglio Il presidente N. Wammen