diritto.io

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

ALLEGATO I

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRINCIPI ATTIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 25, LETTERA a)

Numero CENome/gruppoRestrizioniOsservazioni
Categoria 1 — Sostanze autorizzate come additivi alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008
200-018-0Acido latticoVa limitata la concentrazione affinché per nessun biocida sia necessaria una classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008.E 270
204-823-8Acetato di sodioVa limitata la concentrazione affinché per nessun biocida sia necessaria una classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008.E 262
208-534-8Benzoato di sodioVa limitata la concentrazione affinché per nessun biocida sia necessaria una classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008.E 211
201-766-0Acido (+)-tartaricoVa limitata la concentrazione affinché per nessun biocida sia necessaria una classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008.E 334
200-580-7Acido aceticoVa limitata la concentrazione affinché per nessun biocida sia necessaria una classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008.E 260
201-176-3Acido propionicoVa limitata la concentrazione affinché per nessun biocida sia necessaria una classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008.E 280
Categoria 2 — Sostanze incluse nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006
200-066-2Acido ascorbico
232-278-6Olio di lino
—Azoto generato dall'aria ambienteLe domande di autorizzazione del prodotto devono contenere prove del fatto che l'utilizzatore e il pubblico non sono esposti a un'atmosfera ipossica e, se del caso, che sono adottate le misure necessarie.—
Categoria 3 — Acidi deboli
Categoria 4 — Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente
Olio naturaleOlio di lavandaCAS 8000-28-0
Olio naturaleOlio di menta piperitaCAS 8006-90-4
Non disponibileAcetoEscluso l’aceto che non è un alimento ed escluso l’aceto contenente più del 10 % di acido acetico (che sia un alimento o no).N. CAS 8028-52-2
Non disponibileSaccharomyces cerevisiae (lievito)Escluso Saccharomyces cerevisiae che non è alimento o mangime.N. CAS 68876-77-7
Non disponibileUova in polvereEscluse le uova in polvere che non sono alimenti o mangimi.
Non disponibileMieleEscluso il miele che non è alimento o mangime.N. CAS 8028-66-8
200-333-3D-fruttosioEscluso il D-fruttosio che non è alimento o mangime.N. CAS 57-48-7
Non disponibileFormaggiEsclusi i formaggi che non sono alimenti o mangimi.
Non disponibileSucco di mela concentratoEscluso il succo di mela concentrato che non rientra nella definizione di cui all'allegato I, parte I, punto 2, della direttiva 2001/112/CE del Consiglio.
Categoria 5 — Feromoni
222-226-0Ott-1-en-3-olo
MiscelaFeromone della tignola dei panni
Categoria 6 — Sostanze per le quali uno Stato membro ha convalidato un fascicolo sul principio attivo a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento o ha accettato tale fascicolo a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE
204-696-9Anidride carbonica«L’autorizzazione dei biocidi contenenti anidride carbonica come principio attivo è subordinata alle condizioni seguenti: a) l’esposizione degli utilizzatori professionali all’anidride carbonica rimane inferiore alla concentrazione di esposizione accettabile (AEC): i) dell’1,5 % volume/volume (v/v) di anidride carbonica per il limite di esposizione a breve termine (STEL) di 15 minuti, e ii) dello 0,5 % v/v di anidride carbonica per il valore medio ponderato nel tempo (TWA) di 8 ore; b) l’esposizione degli utilizzatori del grande pubblico o degli astanti all’anidride carbonica rimane inferiore allo 0,1 % v/v di anidride carbonica; c) se del caso, l’utilizzatore adotta le misure necessarie descritte nel sommario delle caratteristiche del prodotto.—
204-696-9Diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustioneN. CAS 124-38-9
201-069-1Acido citricoGrado minimo di purezza del principio attivo: 995 g/kgN. CAS 77-92-9
231-783-9AzotoDa utilizzare esclusivamente in quantità limitate in bombolette di gas pronte per l’uso
246-376-1(E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio (sorbato di potassio)Grado minimo di purezza del principio attivo: 990 g/kgN. CAS 24634-61-5
Non disponibile(9Z,12E)-Tetradecadien-1-il acetatoCAS 30507-70-1
Categoria 7 — Altri
Baculovirus
215-108-5Bentonite
203-376-6Citronellale
231-753-5Solfato di ferro