diritto.io

Regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione del 2 luglio 2012 che approva la sostanza attiva bifenthrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

ALLEGATO I

ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazioneDenominazione IUPACPurezzaData di approvazioneScadenza dell’approvazioneDisposizioni specifiche
Bifenthrin N. CAS 82657-04-3 N. CIPAC 4152-metilbifenil-3-ilmetil (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropancarbossilato oppure 2-metilbifenil-3-ilmetil (1RS)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropancarbossilato≥ 930 g/kg Impurezze: Toluene: non più di 5 g/kg1o agosto 201231 luglio 2019PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bifenthrin, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1o giugno 2012. In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: a) alla persistenza nell’ambiente; b) al rischio di bioaccumulo e biomagnificazione; c) alla protezione degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le condizioni d’impiego prescrivano, se del caso, l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale; d) al rischio per gli organismi acquatici, in particolare pesci e invertebrati, artropodi non bersaglio e api, garantendo che le condizioni di autorizzazione includano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda: 1) la tossicità residua per gli artropodi non bersaglio ed il potenziale di nuova colonizzazione; 2) il destino e il comportamento del metabolita nel suolo 4’-OH bifenthrin; 3) la degradazione nel suolo degli isomeri che costituiscono il bifenthrin, 4’-OH bifenthrin e acido TFP. Il richiedente deve presentare le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 luglio 2014. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità un programma di monitoraggio volto a valutare il potenziale di bioaccumulo e biomagnificazione in ambiente acquatico e terrestre entro il 31 luglio 2013. I risultati del programma di monitoraggio vanno presentati come relazione sul monitoraggio allo Stato membro relatore, alla Commissione e all’Autorità entro il 31 luglio 2015.