Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’IDENTIFICAZIONE DI SPECIFICHE TECNICHE DELLE TIC
1. Le specifiche tecniche sono state accettate dal mercato e la loro applicazione non ostacola l’interoperabilità con l’applicazione delle norme europee o internazionali esistenti. L’accettazione da parte del mercato può essere dimostrata avvalendosi di esempi operativi di attuazioni conformi da parte di vari venditori.
2. Le specifiche tecniche sono coerenti in quanto non contrastano con le norme europee, ossia coprono settori nei quali l’adozione di nuove norme europee non è prevista entro un termine ragionevole, nei quali le norme europee non sono state accolte dal mercato o nei quali tali norme sono diventate obsolete, e nei quali la trasposizione delle specifiche tecniche in prodotti della normazione europea non è prevista per un periodo di tempo ragionevole.
3. Le specifiche tecniche sono state elaborate da un’organizzazione senza scopo di lucro e si tratta di un ordine professionale, un’associazione industriale o commerciale o qualsiasi altra organizzazione associativa che, nel suo ambito di specializzazione, elabora specifiche tecniche delle TIC e che non è un’organizzazione europea di standardizzazione o un organismo di normazione nazionale o internazionale, attraverso processi che soddisfano i criteri seguenti:
a) apertura: le specifiche tecniche sono state elaborate sulla base di un processo decisionale aperto, accessibile a tutte le parti interessate sul mercato o sui mercati sui quali ha effetto tali specifiche tecniche;
b) consenso: il processo decisionale è stato collaborativo e basato sul consenso e non ha favorito nessun particolare soggetto interessato. Per consenso si intende un accordo generale, caratterizzato dall’assenza di un’opposizione forte su questioni sostanziali da parte di una componente importante degli interessi in questione e da un processo che prevede di tenere conto dei pareri di tutti gli interessati e di riconciliare eventuali argomentazioni contrastanti. Il consenso non implica l’unanimità;
c) trasparenza:
i) tutte le informazioni relative alle discussioni tecniche e al processo decisionale sono state archiviate e identificate;
ii) le informazioni relative a nuove attività di normazione sono state pubblicamente e ampiamente diffuse attraverso mezzi adeguati e accessibili;
iii) la partecipazione di tutte le categorie pertinenti di parti interessate è stata perseguita come obiettivo atto a garantire l’equilibrio;
iv) le osservazioni delle parti interessate sono state esaminate e sono state fornite risposte.
4. Le specifiche tecniche devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) manutenzione: il sostegno e la manutenzione permanenti delle specifiche pubblicate sono garantiti a lungo termine;
b) disponibilità: le specifiche sono disponibili al pubblico a fini di attuazione e impiego a condizioni ragionevoli (anche a un costo ragionevole o gratuitamente);
c) i diritti di proprietà intellettuale essenziali per l’attuazione delle specifiche sono concessi tramite licenza ai richiedenti, su base (equa) ragionevole e non discriminatoria, inclusa, a discrezione del titolare del diritto di proprietà intellettuale, la concessione in licenza gratuita;
d) pertinenza:
i) le specifiche sono efficaci e pertinenti;
ii) le specifiche devono soddisfare esigenze del mercato e prescrizioni regolamentari;
e) neutralità e stabilità:
i) ogniqualvolta possibile, le specifiche si orientano ai risultati piuttosto che basarsi sulla progettazione o sulle caratteristiche descrittive;
ii) le specifiche non provocano distorsioni sul mercato, né limitano le possibilità, per chi le applica, di sviluppare la concorrenza e l’innovazione basate su di esse;
iii) le specifiche si basano su sviluppi scientifici e tecnologici avanzati;
f) qualità:
i) la qualità e il livello di dettaglio sono sufficienti a consentire l’elaborazione di una serie di applicazioni di prodotti e servizi interoperabili in concorrenza tra loro;
ii) le interfacce normalizzate non sono nascoste o controllate da nessun altro se non dalle organizzazioni che hanno adottate le specifiche tecniche.