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Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 14 bis

1. I gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/61/UE chiedono la registrazione dei fondi per il venture capital qualificati per cui intendono utilizzare la denominazione «EuVECA».

2.

La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 è rivolta all’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato e contiene i seguenti elementi:

  1. a) il regolamento o gli atti costitutivi del fondo per il venture capital qualificato;

  2. b) le informazioni sull’identità del depositario;

  3. c) le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1;

  4. d) un elenco degli Stati membri in cui i gestori di cui al paragrafo 1 hanno stabilito o intendono stabilire fondi per il venture capital qualificati.

Ai fini del primo comma, lettera c), le informazioni sulle disposizioni adottate per conformarsi ai requisiti di cui al capo II devono fare riferimento alle disposizioni adottate per conformarsi agli articoli 5 e 6 e all’articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e i).

3.

Qualora l’autorità competente di un fondo per il venture capital qualificato e l’autorità competente dello Stato membro d’origine siano diverse, l’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato chiede all’autorità competente dello Stato membro d’origine se il fondo per il venture capital qualificato rientri nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione del gestore a gestire FIA e se siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a).

L’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato può altresì chiedere all’autorità competente dello Stato membro di origine chiarimenti e informazioni riguardo alla documentazione di cui al paragrafo 2.

L’autorità competente dello Stato membro di origine fornisce una risposta entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta presentata dall’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato.

4. I gestori di cui al paragrafo 1 non sono tenuti a fornire informazioni o documenti che hanno già fornito a norma della direttiva 2011/61/UE.

5. Dopo aver valutato la documentazione ricevuta conformemente al paragrafo 2 e aver ricevuto tutti i chiarimenti e le informazioni di cui al paragrafo 3, l’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato registra un fondo come fondo per il venture capital qualificato se il gestore di tale fondo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

6. L’autorità competente di un fondo per il venture capital qualificato informa il gestore di cui al paragrafo 1 in merito alla registrazione del fondo quale fondo per il venture capital qualificato entro due mesi dal momento in cui il gestore ha fornito tutta la documentazione di cui al paragrafo 2.

7. La registrazione ai sensi del presente articolo è valida nell’intero territorio dell’Unione e consente di commercializzare tali fondi in tutta l’Unione con la denominazione «EuVECA».

8.

Al fine di garantire l’uniforme applicazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9.

Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10. L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure di registrazione effettuate dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.

Art. 14 ter

Gli Stati membri assicurano che ogni eventuale rifiuto di registrare un gestore di cui all’articolo 14 o un fondo di cui all’articolo 14 bis sia motivato, sia notificato ai gestori di cui a tali articoli e sia soggetto al diritto di ricorso dinanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa o altra autorità nazionale. Tale diritto di ricorso si applica anche per la registrazione qualora non sia stata presa nessuna decisione in merito alla registrazione due mesi dopo che il gestore ha fornito tutte le informazioni richieste. Gli Stati membri possono esigere che un gestore esaurisca i mezzi di ricorso amministrativo preliminari previsti a norma del diritto nazionale prima di avvalersi di tale diritto di ricorso.

Art. 15

I gestori di fondi per il venture capital qualificati informano le autorità competenti dello Stato membro di origine qualora intendano commercializzare:

  1. a) un nuovo fondo per il venture capital qualificato; o

  2. b) un fondo per il venture capital qualificato esistente in uno Stato membro non indicato nell'elenco di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d).

Art. 16

1.

L’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all’ESMA ogni registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato, ogni aggiunta nel registro o ogni cancellazione di un fondo per il venture capital qualificato e ogni aggiunta nell’elenco degli Stati membri in cui un gestore di un fondo per il venture capital qualificato intende commercializzare i fondi o ogni cancellazione dallo stesso.

Ai fini del primo comma, l’autorità competente di un fondo di venture capital qualificato registrato a norma dell’articolo 14 bis notifica immediatamente all’autorità competente dello Stato membro d’origine, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all’ESMA ogni aggiunta nel registro o ogni cancellazione dal registro di un fondo per il venture capital qualificato o ogni aggiunta nell’elenco degli Stati membri in cui il gestore del fondo per il venture capital qualificato intende commercializzare il fondo o ogni cancellazione dallo stesso.

2. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante non impongono ai gestori di fondi per il venture capital qualificati requisiti o procedure amministrative relativi alla commercializzazione dei loro fondi per il venture capital qualificati, né prescrivono un obbligo di approvazione della commercializzazione prima dell’inizio. Tra tali requisiti o procedure amministrative rientrano commissioni e altri oneri.

3. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato della notifica di cui al presente articolo.

4. L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 16 febbraio 2014.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 16 bis

1. Al fine di organizzare ed effettuare verifiche inter pares conformemente all’articolo 14, paragrafo 9, e all’articolo 14 bis, paragrafo10, l’autorità competente dello Stato membro d’origine o, se diversa, l’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato assicura che le informazioni finali sulla base delle quali è stata concessa la registrazione di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, nonché all’articolo 14 bis, paragrafo 2, siano messe a disposizione dell’ESMA in maniera tempestiva dopo la registrazione. Tali informazioni sono messe a disposizione attraverso le procedure di cui all’articolo 22.

2.

Al fine di garantire l’uniforme applicazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da mettere a disposizione dell’ESMA conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.

Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni da mettere a disposizione dell’ESMA conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 17

1. L’ESMA gestisce una banca dati centrale che è accessibile pubblicamente su internet, e che contiene l’elenco di tutti i gestori di fondi per il venture capital qualificati che utilizzano la denominazione «EuVECA» e dei fondi per il venture capital qualificati per i quali essi usano tale denominazione, nonché dei paesi in cui tali fondi sono commercializzati.

2. L’ESMA fornisce sul suo sito web link alle informazioni pertinenti relative ai paesi terzi che soddisfano il requisito applicabile di cui all’articolo 3, primo comma, lettera d), punto iv).

Art. 17 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio9. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'AESFM. L'AESFM trae tali informazioni dalle informazioni notificate dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento ai fini dell'istituzione della banca dati centrale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

  1. a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;

  2. b) sono corredate dei metadati seguenti:

    1. i) tutte le denominazioni del fondo a cui le informazioni fanno riferimento;

    2. ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fondo, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

    3. iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

    4. iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

Art. 18

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine vigila sul rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento.

1 bis. Per un gestore di cui all’articolo 2, paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro di origine è responsabile della vigilanza sul rispetto e sull’adeguatezza dei meccanismi e dell’organizzazione predisposti dal gestore, in modo tale che tale gestore sia nella posizione di conformarsi agli obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento di tutti i fondi per il venture capital qualificati che gestisce.

1 ter. Per un fondo per il venture capital qualificato gestito da un gestore di cui all’articolo 2, paragrafo 2, l’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato è responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte del fondo per il venture capital qualificato, delle norme di cui agli articoli 5 e 6 e all’articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e i). L’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato è altresì responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte di tale fondo, degli obblighi previsti dal regolamento o dagli atti costitutivi del fondo.

2. Ove esistano chiari e dimostrabili motivi che conducano l'autorità competente dello Stato membro ospitante a ritenere che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato viola il presente regolamento nel proprio territorio, essa ne informa prontamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine. La competente autorità dello Stato membro d'origine adotta idonei provvedimenti.

3. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via del mancato intervento da parte di predetta autorità entro un termine ragionevole, il gestore di un fondo per il venture capital qualificato persiste nell'agire in un modo che viola chiaramente il presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adottare tutte le misure necessarie per tutelare gli investitori, tra cui quella che consiste nel vietare al gestore di un fondo per il venture capital qualificato di commercializzare ulteriormente i suoi fondi per il venture capital qualificati nel territorio dello Stato membro ospitante.

Art. 19

Le autorità competenti, conformemente alle leggi nazionali, possiedono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. In particolare, hanno il potere di:

  1. a) chiedere l'accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma, e di ricevere o acquisire copia degli stessi;

  2. b) imporre al gestore di un fondo per il venture capital qualificato di fornire senza indugio informazioni;

  3. c) esigere da qualsiasi persona informazioni relative alle attività del gestore di un fondo per il venture capital qualificato o del fondo per il venture capital qualificato;

  4. d) eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso;

  5. e) adottare le opportune misure per assicurare che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato continui a ottemperare al presente regolamento;

  6. f) emettere un'ordinanza per assicurare che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato adempia al presente regolamento e desista dal reiterare qualsiasi comportamento che possa consistere in una violazione dello stesso.

L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure relative ai poteri di vigilanza e di indagine esercitati dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.

Art. 20

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e sulle altre misure amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e le altre misure previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Entro il 2 marzo 2020 gli Stati membri comunicano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e all'AESFEM. Essi informano senza indugio la Commissione e l'AESFEM di tutte le successive modifiche.

3.

I gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 1, rispettano in ogni momento il presente regolamento e sono parimenti responsabili di ogni violazione del presente regolamento, compresi ogni perdita o danno che ne deriva.

I gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, rispettano in ogni momento la direttiva 2011/61/UE. Essi sono responsabili di assicurare il rispetto del presente regolamento e sono responsabili ai sensi della direttiva 2011/61/UE. Tali gestori sono anche responsabili di ogni perdita o danno derivanti dalla violazione del presente regolamento.

Art. 21

1. Nel rispetto del principio di proporzionalità, l’autorità competente adotta le opportune misure di cui al paragrafo 2, a seconda dei casi, qualora il gestore di un fondo per il venture capital qualificato:

  1. a) non adempia alle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio, in violazione dell'articolo 5;

  2. b) commercializzi, in violazione dell'articolo 6, le quote e le azioni di un fondo per il venture capital qualificato a investitori non idonei;

  3. c) utilizzi la denominazione «EuVECA» senza essere registrato ai sensi dell’articolo 14, o il fondo per il venture capital qualificato non sia registrato ai sensi dell’articolo 14 bis;

  4. d) utilizzi la denominazione «EuVECA» per la commercializzazione di fondi che non sono istituiti ai sensi dell'articolo 3, lettera b), punto iii);

  5. e) abbia ottenuto la registrazione presentando dichiarazioni false o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione dell’articolo 14 o dell’articolo 14 bis;

  6. f) non agisca onestamente, correttamente o con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell'esercizio delle sue attività in violazione dell'articolo 7, lettera a);

  7. g) non applichi politiche e procedure idonee per prevenire pratiche scorrette in violazione dell'articolo 7, lettera b);

  8. h) ometta ripetutamente di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 12 relative alla relazione annuale;

  9. i) ometta ripetutamente di adempiere all'obbligo di informare gli investitori ai sensi dell'articolo 13.

2. Nei casi indicati al paragrafo 1, l’autorità competente, ove opportuno:

  1. a) adotta misure per garantire che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato interessato si conformi agli articoli 5 e 6, all’articolo 7, lettere a) e b), nonché agli articoli da 12 a 14 bis, a seconda dei casi;

  2. b) proibisce al gestore di un fondo per il venture capital qualificato interessato l’utilizzo della denominazione «EuVECA» e cancella dal registro tale gestore o il fondo per il venture capital qualificato.

3. L’autorità competente di cui al paragrafo 1 informa, senza indugio, ogni altra pertinente autorità competente, le autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e l’ESMA della cancellazione dal registro di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato o di un fondo per il venture capital qualificato.

4. Il diritto di commercializzare uno o più fondi per il venture capital qualificati con la denominazione «EuVECA» nell’Unione viene meno con effetto immediato a partire dalla data della decisione dell’autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera b).

5.

L’autorità competente dello Stato membro d’origine o dello Stato membro ospitante, a seconda dei casi, informa senza indugio l’ESMA se ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato si sia reso responsabile di una delle violazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere da a) a i).

L’ESMA può formulare, nel rispetto del principio di proporzionalità, raccomandazioni conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010 rivolte alle autorità competenti interessate affinché adottino o le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo o si astengano dall’adottare tali misure.

Art. 21 bis

I poteri conferiti alle autorità competenti ai sensi della direttiva 2011/61/UE, inclusi quelli relativi alle sanzioni, sono esercitati anche in relazione ai gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento.

Art. 22

1. Le autorità competenti e l'AESFEM collaborano per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Le autorità competenti e l'AESFEM si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare per identificare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.

Art. 23

1. Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o per l'AESFEM, nonché i revisori ed esperti incaricati dalle autorità competenti o dall'AESFEM, sono tenuti all'obbligo del segreto professionale. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni è divulgata in alcun modo ad altre persone o autorità, se non in forma riepilogativa o aggregata, in modo che non si possano individuare i singoli gestori di fondi per il venture capital qualificati e i singoli fondi per il venture capital qualificati, salvo i casi di fattispecie penalmente rilevanti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

2. Alle autorità competenti degli Stati membri o all'AESFEM non è impedito di scambiarsi informazioni ai sensi del presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai gestori di fondi per il venture capital qualificati e ai fondi per il venture capital qualificati.

3. Qualora le autorità competenti o l'AESFEM ricevano informazioni riservate ai sensi del paragrafo 2, possono servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni e ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari.

Art. 24

In caso di disaccordo tra le autorità competenti degli Stati membri su una valutazione, un'azione o un'omissione da parte di un'autorità competente nei settori in cui il presente regolamento prevede la cooperazione o il coordinamento tra le autorità competenti di più di uno Stato membro, le autorità competenti possono riferire il caso all'AESFEM, che può agire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, se il disaccordo non riguarda l'articolo 3, lettera b), punto iii), o l’articolo 3, lettera d), punto iv), del presente regolamento.

Capo IV. Disposizioni transitorie e finali

Art. 25

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 15 maggio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 26

1. La Commissione riesamina il presente regolamento conformemente al paragrafo 2. Tale riesame prevede uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'applicarle, in particolare:

  1. a) sulla misura in cui la denominazione «EuVECA» è stata utilizzata dai gestori di fondi per il venture capital qualificati in diversi Stati membri, internamente o su base transfrontaliera;

  2. b) sulla distribuzione geografica e settoriale degli investimenti realizzati dai fondi per il venture capital qualificati;

  3. c) sull'adeguatezza dei requisiti in materia di informazioni a norma dell'articolo 13 e in particolare in merito al fatto che siano o meno sufficienti per consentire agli investitori di adottare decisioni di investimento informate;

  4. d) sull'utilizzo dei diversi investimenti ammissibili da parte dei gestori di fondi per il venture capital qualificati e in particolare sull'eventuale necessità di adeguare gli investimenti ammissibili nel presente regolamento;

  5. e) sulla possibilità di estendere la commercializzazione dei fondi per il venture capital qualificati agli investitori al dettaglio;

  6. f) sull'efficacia, la proporzionalità e l'applicazione delle sanzioni e di altre misure amministrative previste dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento;

  7. g) sull'impatto del presente regolamento sul mercato del venture capital;

  8. h) sulla possibilità di consentire ai fondi per il venture capital stabiliti in un paese terzo di utilizzare la denominazione «EuVECA», tenendo conto dell'esperienza maturata nell'applicazione della raccomandazione della Commissione concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale;

  9. i) sull'opportunità di completare il presente regolamento con un regime depositario;

  10. j) su una valutazione degli ostacoli che possono avere impedito gli investimenti in fondi che utilizzano la denominazione «EuVECA», compreso l'impatto sugli investitori istituzionali di altre normative dell'Unione di natura prudenziale.

2. Il riesame di cui al paragrafo 1 è condotto:

  1. a) entro il 2 marzo 2022 per quanto attiene le lettere da a) a g), i) e j); e

  2. b) entro il 22 luglio 2015 per quanto attiene alla lettera h).

3. In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l'AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, ove opportuno, di una proposta legislativa.

4.

Parallelamente al riesame ai sensi dell’articolo 69 della direttiva 2011/61/UE, in particolare per quanto concerne i gestori registrati a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, la Commissione analizza:

  1. a) la gestione dei fondi per il venture capital qualificati e l’opportunità di introdurre modifiche al quadro giuridico, compresa l’opzione di un passaporto di gestione; e

  2. b) l’adeguatezza della definizione di commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati e l’impatto che tale definizione e le divergenti interpretazioni nazionali della stessa hanno sul funzionamento e sulla redditività dei fondi per il venture capital qualificati e sulla distribuzione transfrontaliera di tali fondi.

A seguito di tale riesame, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Art. 27

1. Entro il 22 luglio 2017 la Commissione avvia un riesame dell'interazione tra il presente regolamento e altre norme sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, in particolare quelle di cui alla direttiva 2011/61/UE. Tale riesame riguarda l'ambito di applicazione del presente regolamento e raccoglie dati per valutare l'eventuale necessità di ampliarlo in maniera tale da consentire ai gestori di fondi per il venture capital le cui attività di gestione superino complessivamente la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di divenire gestori di fondi per il venture capital qualificati ai sensi del presente regolamento.

2. In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l'AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.

Art. 28

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 22 luglio 2013, ad eccezione dell'articolo 9, paragrafo 5, che si applica dal 15 maggio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2013 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente L. Creighton