Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II
METODO PER DEFINIRE IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE
1. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è costituito da target intermedi definiti per ciascuna priorità, a eccezione delle priorità relative all'assistenza tecnica e dei programmi dedicati agli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 39, per l'anno 2018 e da target finali fissati per il 2023. Target intermedi e target finali sono presentati secondo il formato indicato nella tabella 1.
Tabella 1: Formato standard per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
Priorità Indicatore o, se del caso, fase di attuazione principale e unità di misurazione Target intermedio per il 2018 Target finale per il 2023 2. I target intermedi sono obiettivi intermedi, direttamente connessi al conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano, se del caso, i progressi attesi verso il conseguimento dei target finali fissati per la fine del periodo. I target intermedi stabiliti per il 2018 includono indicatori finanziari, indicatori di output e, se del caso, indicatori di risultato, che sono strettamente connessi con gli interventi promossi dalle politiche. Gli indicatori di risultato non sono presi in considerazione per le finalità di cui all'articolo 22, paragrafi 6, e 7. È possibile stabilire target intermedi anche per fasi di attuazione principali.
3. I target intermedi e i target finali sono:
a) realistici, raggiungibili, pertinenti, recanti informazioni essenziali sui progressi di una priorità;
b) coerenti con la natura e il carattere degli obiettivi specifici della priorità;
c) trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e, ove possibile, disponibili al pubblico;
d) verificabili, senza imporre oneri amministrativi eccessivi;
e) coerenti tra i vari programmi, se del caso.
4. I target finali per il 2023 per una determinata priorità sono stabiliti tenendo conto dell'ammontare della riserva di efficacia dell'attuazione connessa alla priorità.
5. In casi debitamente giustificati, come cambiamenti significativi delle condizioni economiche ambientali e relative al mercato del lavoro, in uno Stato membro o in una regione, e in aggiunta a modifiche risultanti da cambiamenti nella dotazione di una determinata proprietà, tale Stato membro può proporre la revisione dei target intermedi e deitarget finali in conformità dell'articolo 30.