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Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

Testo vigente

Art. 11 Procedura ex parte

Il debitore non è informato della domanda di ordinanza di sequestro conservativo, né è sentito prima dell’emissione dell’ordinanza.

Art. 12 Costituzione di garanzia da parte del creditore

1.

Prima di emettere un’ordinanza di sequestro conservativo nel caso in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria impone al creditore di costituire una garanzia di importo sufficiente per impedire abusi della procedura prevista dal presente regolamento e per assicurare il risarcimento di eventuali danni subiti dal debitore in conseguenza dell’ordinanza nella misura in cui il creditore sia responsabile di tali danni ai sensi dell’articolo 13.

In via eccezionale, l’autorità giudiziaria può concedere una dispensa dall’obbligo di cui al primo comma qualora ritenga che la costituzione di garanzia ivi prevista non sia appropriata nelle circostanze del caso.

2. Qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria può, prima di emettere l’ordinanza, imporre al creditore di costituire una garanzia ai sensi del paragrafo 1, primo comma, qualora lo ritenga necessario e opportuno nelle circostanze del caso.

3. Se l’autorità giudiziaria impone la costituzione di una garanzia ai sensi del presente articolo, informa il creditore dell’importo richiesto e delle forme di garanzia ammesse dal diritto dello Stato membro in cui è ubicata l’autorità giudiziaria. Essa comunica al creditore che emetterà l’ordinanza di sequestro conservativo una volta costituita la garanzia in conformità di tali prescrizioni.

Art. 13 Responsabilità del creditore

1. Il creditore è responsabile per eventuali danni causati al debitore dall’ordinanza di sequestro conservativo per colpa del creditore. L’onere della prova incombe al debitore.

2. Nei casi seguenti, si presume la colpa del creditore a meno che questi non dimostri il contrario:

  1. a) se l’ordinanza è revocata perché il creditore ha omesso di avviare un procedimento di merito, a meno che tale omissione non sia stata determinata dal pagamento del credito da parte del debitore o da altre forme di regolamento tra le parti;

  2. b) se il creditore ha omesso di chiedere il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza ai sensi dell’articolo 27;

  3. c) se risulta successivamente che l’emissione dell’ordinanza non era opportuna o era opportuna solo per un importo inferiore a motivo del mancato adempimento da parte del creditore degli obblighi di cui all’articolo 16; oppure

  4. d) se l’ordinanza è revocata o cessa la sua esecuzione perché il creditore non ha rispettato gli obblighi su di esso incombenti ai sensi del presente regolamento in materia di notificazione o comunicazione o di traduzione di documenti o l’obbligo di porre rimedio alla mancata notificazione o comunicazione o alla mancata traduzione.

3. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale altri criteri o tipi di responsabilità o norme sull’onere della prova. Tutti gli altri aspetti legati alla responsabilità del creditore nei confronti del debitore non espressamente trattati nei paragrafi 1 o 2 sono disciplinati dal diritto nazionale.

4.

La legge applicabile alla responsabilità del creditore è la legge dello Stato membro dell’esecuzione.

Ove si proceda al sequestro conservativo di conti in più Stati membri, la legge applicabile alla responsabilità del creditore è la legge dello Stato membro dell’esecuzione:

  1. a) nel quale il debitore ha la residenza abituale ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio13 o, in mancanza,

  2. b) che ha il legame più stretto con il caso.

5. Il presente articolo non disciplina l’eventuale responsabilità del creditore nei confronti della banca o di terzi.

Art. 14 Richiesta di informazioni sui conti bancari

1.

Il creditore, ove abbia ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico esecutivi che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato e abbia motivo di ritenere che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro, ma non conosca il nome e/o l’indirizzo della banca, né il codice IBAN, BIC o altra coordinata bancaria che permetta di identificare la banca, può chiedere all’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo di richiedere che l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione ottenga le informazioni necessarie per consentire l’identificazione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore.

Fermo restando il primo comma, il creditore può presentare la richiesta di cui a tale comma qualora la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico ottenuti dal creditore non siano ancora esecutivi e l’importo da sottoporre a sequestro conservativo sia rilevante, tenuto conto delle circostanze pertinenti, e il creditore abbia fornito prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che vi è urgente necessità delle informazioni sui conti bancari in quanto sussiste il rischio che, senza dette informazioni, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia verosimilmente compromessa e che ciò possa, di conseguenza, determinare un sostanziale deterioramento della situazione finanziaria del creditore.

2. Il creditore presenta la richiesta di cui al paragrafo 1 nella domanda di ordinanza di sequestro conservativo. Il creditore giustifica i motivi per cui ritiene che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro e fornisce tutte le informazioni utili di cui dispone sul debitore e sul conto o sui conti da sottoporre a sequestro conservativo. Qualora l’autorità giudiziaria presso cui è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo ritenga che la richiesta del creditore non sia sufficientemente giustificata, la respinge.

3. Qualora ritenga che la richiesta del creditore sia adeguatamente giustificata e che tutte le condizioni e i requisiti per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo siano soddisfatti, tranne l’obbligo d’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e, se del caso, l’obbligo di garanzia ai sensi dell’articolo 12, l’autorità giudiziaria trasmette la richiesta di informazioni all’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione in conformità dell’articolo 29.

4. Per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione si avvale di uno dei metodi previsti in tale Stato membro ai sensi del paragrafo 5.

5.

Ciascuno Stato membro prevede nel proprio diritto nazionale almeno uno dei seguenti metodi per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1:

  1. a) obbligo per tutte le banche sul suo territorio di rendere noto, su richiesta dell’autorità d’informazione, se il debitore detenga un conto presso di loro;

  2. b) accesso dell’autorità d’informazione alle informazioni pertinenti, se detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri o altrove;

  3. c) possibilità per le sue autorità giudiziarie di obbligare il debitore a rendere noto presso quale banca o quali banche del suo territorio detenga uno o più conti, qualora tale obbligo sia accompagnato da un provvedimento in personam dell’autorità giudiziaria che vieti il prelievo o il trasferimento da parte del debitore di somme detenute nel suo conto o nei suoi conti fino a concorrenza dell’importo oggetto dell’ordinanza di sequestro conservativo; oppure

  4. d) qualsiasi altro metodo che sia efficace ed efficiente ai fini dell’ottenimento delle informazioni pertinenti, purché non risulti sproporzionato in termini di costi o di tempo.

Indipendentemente dal metodo o dai metodi previsti da uno Stato membro, tutte le autorità coinvolte nell’ottenimento delle informazioni agiscono con sollecitudine.

6. Non appena abbia ottenuto le informazioni sui conti bancari, l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione le trasmette all’autorità giudiziaria richiedente conformemente all’articolo 29.

7. Ove non sia in grado di ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità d’informazione ne informa l’autorità giudiziaria richiedente. Se, in conseguenza della mancanza di informazioni sui conti bancari, la domanda di ordinanza di sequestro conservativo è respinta in toto, l’autorità giudiziaria richiedente sblocca senza indugio qualsiasi garanzia eventualmente costituita dal creditore a norma dell’articolo 12.

8. Qualora, a norma del presente articolo, all’autorità d’informazione siano fornite informazioni da una banca o sia accordato l’accesso alle informazioni sui conti bancari detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri, la comunicazione al debitore della divulgazione dei suoi dati personali è differita di 30 giorni, al fine di impedire che una comunicazione precoce possa compromettere gli effetti dell’ordinanza di sequestro conservativo.

Art. 15 Interessi e spese

1. Su richiesta del creditore, l’ordinanza di sequestro conservativo include gli interessi maturati in conformità della legge applicabile al credito fino alla data di emissione dell’ordinanza, purché l’importo o il tipo di interessi non sia tale per cui la sua inclusione costituisce una violazione delle norme di applicazione necessaria dello Stato membro di origine.

2. Qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’ordinanza di sequestro conservativo include, su richiesta del creditore, anche le spese per l’ottenimento di tale decisione, transazione o atto, ove si sia stabilito che tali spese devono essere sostenute dal debitore.

Art. 16 Domande parallele

1. Il creditore non può presentare contemporaneamente, presso diverse autorità giudiziarie, più domande parallele di ordinanza di sequestro conservativo nei confronti dello stesso debitore allo scopo di garantire lo stesso credito.

2. Nella domanda di ordinanza di sequestro conservativo il creditore dichiara se ha depositato presso altre autorità giudiziarie o altre autorità una domanda di provvedimento nazionale equivalente avverso lo stesso debitore e allo scopo di garantire lo stesso credito, o se ha già ottenuto tale provvedimento. Indica altresì se eventuali domande di un siffatto provvedimento siano state respinte in quanto irricevibili o infondate.

3. Se il creditore ottiene un provvedimento nazionale equivalente avverso lo stesso debitore e allo scopo di garantire lo stesso credito nel corso del procedimento per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo, ne informa senza indugio l’autorità giudiziaria e comunica senza indugio alla medesima qualsiasi successiva attuazione del provvedimento nazionale concesso. Informa inoltre l’autorità giudiziaria di qualsiasi domanda di provvedimento nazionale equivalente che sia stata respinta in quanto irricevibile o infondata.

4. Qualora sia informata che il creditore ha già ottenuto un provvedimento nazionale equivalente, l’autorità giudiziaria esamina, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, se l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo, parziale o integrale, sia ancora opportuna.

Art. 17 Decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo

1. L’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo esamina se ricorrano le condizioni e i requisiti di cui al presente regolamento.

2. L’autorità giudiziaria decide sulla domanda senza indugio e in ogni caso non più tardi della scadenza dei termini di cui all’articolo 18.

3. Ove il creditore non abbia fornito tutte le informazioni richieste dall’articolo 8, l’autorità giudiziaria può, salvo che la domanda sia manifestamente irricevibile o infondata, offrire al creditore l’opportunità di completare o rettificare la domanda entro un termine da essa fissato. Qualora il creditore non completi o non rettifichi la domanda entro tale termine, la domanda è respinta.

4.

L’ordinanza di sequestro conservativo è emessa per l’importo giustificato dalle prove di cui all’articolo 9 e secondo il disposto del diritto applicabile al credito sottostante e include, se del caso, gli interessi e/o le spese ai sensi dell’articolo 15.

L’ordinanza non può in alcun caso essere emessa per un importo superiore a quello indicato dal creditore nella sua domanda.

5. La decisione sulla domanda è comunicata al creditore in conformità della procedura prevista dal diritto dello Stato membro d'origine per provvedimenti nazionali equivalenti oppure con i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844.

Art. 18 Termini per la decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo

1. Qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria emette la decisione entro la fine del decimo giorno lavorativo successivo al deposito o, se del caso, al completamento della domanda da parte del creditore.

2. Qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria emette la decisione entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo al deposito o, se del caso, al completamento della domanda da parte del creditore.

3. Qualora ritenga, a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, che sia necessaria l’audizione orale del creditore e, se del caso, di suoi testi, l’autorità giudiziaria procede senza indugio all’audizione ed emette la decisione entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo all’audizione.

4. Nei casi di cui all’articolo 12, i termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alla decisione che impone al creditore di costituire una garanzia. L’autorità giudiziaria emette la decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo senza indugio non appena il creditore abbia costituito la garanzia richiesta.

5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all’articolo 14, l’autorità giudiziaria emette la decisione senza indugio non appena ricevute le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafi 6 o 7, purché nel frattempo il creditore abbia costituito la garanzia eventualmente richiesta.

Art. 19 Forma e contenuto dell’ordinanza di sequestro conservativo

1. L’ordinanza di sequestro conservativo è emessa utilizzando il modulo elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2 e reca un timbro, una firma e/o qualsiasi altro segno di autenticazione dell’autorità giudiziaria. Il modulo è composto di due parti:

  1. a) la parte A, relativa alle informazioni di cui al paragrafo 2 da fornire alla banca, al creditore e al debitore; e

  2. b) la parte B, relativa alle informazioni di cui al paragrafo 3 da fornire al creditore e al debitore in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 2.

2. La parte A comprende le seguenti informazioni:

  1. a) il nome e l’indirizzo dell’autorità giudiziaria e numero di fascicolo del caso;

  2. b) generalità del creditore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b);

  3. c) generalità del debitore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c);

  4. d) il nome e indirizzo della banca interessata dall’ordinanza;

  5. e) qualora il creditore abbia fornito il numero di conto del debitore nella domanda, il numero del o dei conti da sottoporre a sequestro conservativo e, se del caso, l’indicazione se debbano essere sottoposti a sequestro conservativo altri conti detenuti dal debitore presso la stessa banca;

  6. f) se del caso, l’indicazione che il numero di un conto da sottoporre a sequestro conservativo è stato ottenuto mediante una richiesta ai sensi dell’articolo 14 e che la banca, se necessario a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, secondo comma, deve ottenere il numero o i numeri in questione dall’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione;

  7. g) importo da sottoporre a sequestro conservativo con l’ordinanza;

  8. h) l’incarico alla banca di attuare l’ordinanza conformemente all’articolo 24;

  9. i) data di emissione dell’ordinanza;

  10. j) se il creditore ha indicato un conto nella sua domanda ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera n), l’autorizzazione alla banca, a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, a procedere, se richiesto dal debitore e se consentito del diritto dello Stato membro dell’esecuzione, al dissequestro di somme fino a concorrenza dell’importo specificato nell’ordinanza dal conto sottoposto a sequestro conservativo e al loro trasferimento sul conto che il creditore ha indicato nella sua domanda;

  11. k) informazioni su dove reperire la versione elettronica del modulo da utilizzare per la dichiarazione ai sensi dell’articolo 25.

3. La parte B comprende le seguenti informazioni:

  1. a) descrizione dell’oggetto della controversia e del ragionamento che ha indotto l’autorità giudiziaria ad emettere l’ordinanza;

  2. b) importo della garanzia eventualmente costituita dal creditore;

  3. c) se del caso, il termine per l’avvio del procedimento di merito e per fornirne la prova all’autorità giudiziaria emittente;

  4. d) se del caso, indicazione dei documenti che devono essere tradotti a norma dell’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase;

  5. e) se del caso, indicazione che spetta al creditore avviare l’esecuzione dell’ordinanza e di conseguenza, se del caso, indicazione che spetta al creditore trasmettere quest’ultima all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, e avviare la notificazione o comunicazione al debitore a norma dell’articolo 28, paragrafi 2, 3 e 4; e

  6. f) informazioni circa i mezzi di ricorso esperibili da parte del debitore.

4. Se l’ordinanza di sequestro conservativo riguarda conti detenuti in banche diverse, per ciascuna banca è compilato un modulo distinto (parte A ai sensi del paragrafo 2). In tal caso, il modulo fornito al creditore e al debitore (parti A e B ai sensi rispettivamente dei paragrafi 2 e 3) contiene un elenco di tutte le banche interessate.

Art. 20 Durata del sequestro conservativo

Le somme sottoposte a sequestro conservativo con l’ordinanza rimangono sottoposte a sequestro conservativo secondo quanto previsto dall’ordinanza o da eventuali successive modifiche o limitazioni della stessa ai sensi del capo 4:

  1. a) fino a revoca dell’ordinanza;

  2. b) fino a che l’esecuzione dell’ordinanza sia cessata; oppure

  3. c) fino a che un provvedimento di esecuzione di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico ottenuti dal creditore in relazione al credito che l’ordinanza di sequestro conservativo era volta a garantire abbia avuto effetto per le somme sottoposte a sequestro conservativo con l’ordinanza.

Art. 21 Impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l’ordinanza di sequestro conservativo

1. Il creditore ha il diritto di presentare ricorso avverso la decisione dell’autorità giudiziaria che respinge, in tutto o in parte, la sua domanda di ordinanza di sequestro conservativo.

2. Il ricorso è depositato entro 30 giorni dalla data in cui la decisione di cui al paragrafo 1 è comunicata al creditore. È depositato dinanzi all’autorità giudiziaria indicata alla Commissione dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera d).

3. Qualora la domanda di ordinanza di sequestro conservativo sia stata respinta in toto, al ricorso si applica la procedura ex parte di cui all’articolo 11.

Capo 3. Riconoscimento, esecutività ed esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

Art. 22 Riconoscimento ed esecutività

L’ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro in conformità del presente regolamento è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

Art. 23 Esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, l’ordinanza di sequestro conservativo è eseguita in conformità delle procedure applicabili all’esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti nello Stato membro dell’esecuzione.

2. Tutte le autorità coinvolte nell’esecuzione dell’ordinanza agiscono senza indugio.

3.

Se l’ordinanza di sequestro conservativo è stata emessa in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’esecuzione, la parte A dell’ordinanza di cui all’articolo 19, paragrafo 2, e un modulo standard in bianco per la dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 sono trasmessi, ai fini del presente articolo, paragrafo 1, all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione in conformità dell’articolo 29.

La trasmissione è effettuata dall’autorità giudiziaria emittente o dal creditore, a seconda di chi sia responsabile dell’avvio della procedura di esecuzione secondo il diritto dello Stato membro d’origine.

4. L’ordinanza è corredata, se necessario, di una traduzione o traslitterazione nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione o, qualora in tale Stato membro vi siano più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere attuata l’ordinanza. Tale traduzione o traslitterazione è fornita dall’autorità giudiziaria emittente utilizzando l’appropriata versione linguistica del modulo standard di cui all’articolo 19.

5. L’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione adotta le misure necessarie affinché l’ordinanza sia eseguita in conformità del suo diritto nazionale.

6. Qualora l’ordinanza di sequestro conservativo riguardi più banche situate nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi, un modulo distinto per ciascuna banca, conforme all’articolo 19, paragrafo 4, è trasmesso all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione interessato.

Art. 24 Attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo

1. La banca cui sia trasmessa un’ordinanza di sequestro conservativo procede alla sua attuazione subito dopo la ricezione dell’ordinanza stessa o, se previsto dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione, di un corrispondente incarico di attuazione dell’ordinanza.

2.

Per attuare l’ordinanza di sequestro conservativo la banca procede, fatte salve le disposizioni dell’articolo 31, al sequestro conservativo dell’importo specificato nell’ordinanza:

  1. a) provvedendo affinché tale importo non sia trasferito o prelevato dal conto bancario o dai conti bancari indicati nell’ordinanza o identificati a norma del paragrafo 4; oppure

  2. b) se previsto dal diritto nazionale, trasferendo tale importo su un conto utilizzato a fini di sequestro conservativo.

L’importo finale sottoposto a sequestro conservativo può dipendere dal regolamento di transazioni già pendenti nel momento in cui la banca riceve l’ordinanza o un corrispondente incarico. Tuttavia, tali transazioni pendenti possono essere tenute in conto solo se sono regolate prima che la banca emetta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 nel rispetto dei termini di cui all’articolo 25, paragrafo 1.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera a), la banca è autorizzata, su richiesta del debitore, a dissequestrare somme sottoposte a sequestro conservativo e a trasferire tali somme sul conto del creditore indicato nell’ordinanza ai fini del pagamento del credito vantato dal creditore se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

  1. a) tale autorizzazione della banca è specificamente indicata nell’ordinanza, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera j);

  2. b) il diritto dello Stato membro dell’esecuzione consente tale dissequestro e trasferimento; e

  3. c) non vi sono provvedimenti confliggenti in relazione al conto interessato.

4.

Se l’ordinanza di sequestro conservativo non precisa il numero del conto bancario o i numeri dei conti bancari del debitore ma fornisce solo il nome di quest’ultimo o altri dati specifici che lo riguardano, la banca o altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza identifica il o i conti detenuti dal debitore presso la banca indicata nell’ordinanza.

Qualora, sulla base delle informazioni fornite nell’ordinanza, la banca o detto altro soggetto non sia in grado di identificare con certezza un conto del debitore, la banca

  1. a) se, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, lettera f), è indicato nell’ordinanza che il numero del conto bancario o i numeri dei conti bancari da sottoporre a sequestro conservativo è stato ottenuto o sono stati ottenuti mediante una richiesta ai sensi dell’articolo 14, ottiene tale numero o tali numeri dall’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione; e

  2. b) in tutti gli altri casi, non attua l’ordinanza.

5. L’attuazione dell’ordinanza non riguarda le somme detenute nel conto o nei conti di cui al paragrafo 2, lettera a), che eccedono l’importo specificato nell’ordinanza di sequestro conservativo.

6. Se al momento dell’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo le somme detenute nel o nei conti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono insufficienti per il sequestro conservativo dell’importo integrale specificato nell’ordinanza, quest’ultima è attuata soltanto per l’importo disponibile sul o sui conti.

7. Se l’ordinanza di sequestro conservativo riguarda più conti detenuti dal debitore presso la stessa banca e tali conti contengono somme eccedenti l’importo specificato nell’ordinanza, l’ordinanza è attuata secondo il seguente ordine di priorità:

  1. a) conti di risparmio intestati unicamente al debitore;

  2. b) conti correnti intestati unicamente al debitore;

  3. c) conti di risparmio cointestati, fatto salvo l’articolo 30;

  4. d) conti correnti cointestati, fatto salvo l’articolo 30.

8. Se la valuta delle somme contenute nel o nei conti bancari di cui al paragrafo 2, lettera a), è diversa da quella in cui è stata emessa l’ordinanza di sequestro conservativo, la banca converte l’importo specificato nell’ordinanza nella valuta delle somme con riferimento al tasso di cambio di riferimento della Banca centrale europea o al tasso di cambio della banca centrale dello Stato membro dell’esecuzione per la vendita di tale valuta applicabile nel giorno e all’ora dell’attuazione dell’ordinanza e procede al sequestro conservativo dell’importo corrispondente nella valuta delle somme.

Art. 25 Dichiarazione relativa al sequestro conservativo di somme

1.

Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo all’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo, la banca o altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza nello Stato membro dell’esecuzione emette una dichiarazione, utilizzando il modulo di dichiarazione elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2, attestante se e in che misura siano state sottoposte a sequestro conservativo le somme sul o sui conti bancari del debitore e, in caso affermativo, in quale data è stata attuata l’ordinanza. Qualora, in circostanze eccezionali, non sia in grado di emettere la dichiarazione entro 3 giorni lavorativi, la banca o detto altro soggetto la emette il prima possibile e al più tardi entro la fine dell’ottavo giorno lavorativo successivo all’attuazione dell’ordinanza.

La dichiarazione è trasmessa, senza indugio, in conformità dei paragrafi 2 e 3.

2. Se l’ordinanza è stata emessa nello Stato membro dell’esecuzione, la banca o altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza trasmette la dichiarazione all’autorità giudiziaria emittente in conformità dell’articolo 29 e al creditore per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso mezzi elettronici equivalenti.

3.

Se l’ordinanza è stata emessa in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’esecuzione, la dichiarazione è trasmessa all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione in conformità dell’articolo 29, a meno che non sia stata emessa dalla medesima autorità.

Entro la fine del primo giorno lavorativo successivo alla ricezione o all’emissione della dichiarazione, detta autorità trasmette la dichiarazione all’autorità giudiziaria emittente in conformità dell’articolo 29 e al creditore per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso mezzi elettronici equivalenti.

4. La banca o altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo comunica i dettagli dell’ordinanza al debitore su richiesta del medesimo. La banca o detto altro soggetto può procedere in tal senso anche in assenza di una tale richiesta.

Art. 26 Responsabilità della banca

L’eventuale responsabilità della banca per l’inosservanza degli obblighi ad essa incombenti in virtù del presente regolamento è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.

Art. 27 Obbligo del creditore di chiedere il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza

1. Il creditore ha l’obbligo di prendere le misure necessarie per assicurare il dissequestro di qualsiasi importo che, in seguito all’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo, ecceda l’importo specificato nell’ordinanza di sequestro conservativo

  1. a) se l’ordinanza riguarda più conti bancari nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi; o

  2. b) se l’ordinanza è stata emessa dopo l’attuazione di uno o più provvedimenti nazionali equivalenti nei confronti dello stesso debitore e volti a garantire lo stesso credito.

2.

Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione di una dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 da cui risulti l’entità eccessiva dell’importo sequestrato, il creditore presenta, nel modo più rapido possibile e servendosi del modulo per la richiesta di dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2, una richiesta di dissequestro all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione in cui sono stati sottoposti a sequestro conservativo importi eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza.

Tale autorità, non appena ricevuta la richiesta, incarica prontamente la banca interessata di effettuare il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza. L’articolo 24, paragrafo 7, si applica, se del caso, in ordine di priorità inverso.

3. Il presente articolo non osta a che uno Stato membro possa prevedere nel suo diritto nazionale che il dissequestro di somme sequestrate eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza depositate su qualsiasi conto tenuto nel suo territorio sia avviato d’ufficio dalla competente autorità di esecuzione di tale Stato membro.

Art. 28 Notificazione o comunicazione al debitore

1. L’ordinanza di sequestro conservativo, gli altri documenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo e la dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 sono notificati o comunicati al debitore in conformità del presente articolo.

2. Se il debitore è domiciliato nello Stato membro d’origine, la notificazione o comunicazione è effettuata in conformità del diritto di quello Stato membro. L’autorità giudiziaria emittente o il creditore, a seconda di chi sia responsabile dell’avvio della notificazione o comunicazione nello Stato membro d’origine, avvia la notificazione o comunicazione entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 da cui risulti il sequestro conservativo di somme.

3.

Se il debitore è domiciliato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, l’autorità giudiziaria emittente o il creditore, a seconda di chi sia responsabile dell’avvio della notificazione o comunicazione nello Stato membro d’origine, trasmette, entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 da cui risulti il sequestro conservativo di somme, i documenti di cui al presente articolo, paragrafo 1, all’autorità competente dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato in conformità dell’articolo 29. Tale autorità adotta, senza indugio, le misure necessarie affinché la notificazione o comunicazione al debitore sia effettuata in conformità del diritto dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato.

Se lo Stato membro in cui il debitore è domiciliato è l’unico Stato membro dell’esecuzione, i documenti di cui al presente articolo, paragrafo 5, sono trasmessi all’autorità competente di tale Stato membro al momento della trasmissione dell’ordinanza in conformità dell’articolo 23, paragrafo 3. In tal caso, detta autorità competente avvia la notificazione o comunicazione di tutti i documenti di cui al presente articolo, paragrafo 1, entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione o emissione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 da cui risulti il sequestro conservativo di somme.

L’autorità competente informa l’autorità giudiziaria emittente o il creditore, a seconda di chi abbia trasmesso i documenti da notificare o comunicare, in merito al risultato della notificazione o comunicazione al debitore.

4. Se il debitore è domiciliato in un paese terzo, la notificazione o comunicazione è effettuata in conformità delle norme in materia di notificazioni e comunicazioni internazionali applicabili nello Stato membro di origine.

5. Al debitore sono notificati o comunicati i seguenti documenti, corredati, se necessario, di una traduzione o traslitterazione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1:

  1. a) l’ordinanza di sequestro conservativo, servendosi delle parti A e B del modulo di cui all’articolo 19, paragrafi 2 e 3;

  2. b) la domanda di ordinanza di sequestro conservativo presentata dal creditore all’autorità giudiziaria;

  3. c) copia di tutti i documenti presentati dal creditore all’autorità giudiziaria per ottenere l’ordinanza.

6. Se l’ordinanza di sequestro conservativo riguarda più banche, al debitore è notificata o comunicata, in conformità del presente articolo, soltanto la prima dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 da cui risulti il sequestro conservativo di somme. Ogni successiva dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 è comunicata al debitore senza indugio.

Art. 29 Trasmissione dei documenti

1. Nei casi in cui il presente regolamento prevede la trasmissione di documenti in conformità del presente articolo, tale trasmissione è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2023/2844 per quanto riguarda la comunicazione tra autorità, ovvero con qualsiasi mezzo appropriato laddove la comunicazione sia effettuata dai creditori, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento trasmesso e che tutte le informazioni in esso contenute siano facilmente leggibili.

2.

L'autorità giudiziaria o l'autorità che abbia ricevuto documenti in conformità del paragrafo 1 del presente articolo trasmette, entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno della ricezione:

  1. a) un avviso di ricevimento all'autorità che ha trasmesso i documenti, a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844; o

  2. b) un avviso di ricevimento al creditore o alla banca che ha trasmesso i documenti, con i mezzi più rapidi.

L'autorità giudiziaria o l'autorità che abbia ricevuto documenti in conformità del paragrafo 1 del presente articolo si avvale del modulo standard per l’avviso di ricevimento, elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Art. 30 Sequestro conservativo di conti congiunti e di conti di intestatari

Le somme depositate su conti bancari che, secondo i registri della banca, non sono esclusivamente detenuti dal debitore o sono detenuti da terzi per conto del debitore o dal debitore per conto di terzi, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ai sensi del presente regolamento soltanto nella misura in cui possono essere sottoposte a sequestro conservativo a norma del diritto dello Stato membro dell’esecuzione.

Art. 31 Importi esenti dal sequestro conservativo

1. Gli importi esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro dell’esecuzione sono esenti da sequestro conservativo ai sensi del presente regolamento.

2. Se, in forza del diritto dello Stato membro dell’esecuzione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono esentati da sequestro senza che il debitore lo richieda, l’organismo competente per l’esenzione di tali importi in tale Stato membro esenta d’ufficio tali importi dal sequestro conservativo.

3. Se, in forza del diritto dello Stato membro dell’esecuzione, gli importi di cui al presente articolo, paragrafo 1, sono esentati da sequestro su richiesta del debitore, tali importi sono esentati dal sequestro conservativo su richiesta del debitore come previsto dall’articolo 34, paragrafo 1, lettera a).