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Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio

Testo vigente

ALLEGATO II

ALLEGATO II

MISURE E PRINCIPI DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AGLI ORGANISMI NOCIVI

SEZIONE 1 Misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena di cui all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 21, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafi 4 e 6, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafi 5 e 7, all'articolo 40, paragrafo 3, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 4, all'articolo 46, paragrafo 3, all'articolo 53, paragrafo 2, all'articolo 54, paragrafo 3, e all'articolo 75, paragrafo 2

La gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena consiste in una o più misure, a seconda delle esigenze, fra le seguenti:

  1. 1) Misure di prevenzione e di eliminazione dell'infestazione di piante coltivate e selvatiche

    1. a) Restrizioni per quanto riguarda l'identità, la natura, l'origine, l'ascendenza, la provenienza e la cronologia della produzione delle piante coltivate.

    2. b) Restrizioni della coltivazione, del raccolto e dell'impiego delle piante.

    3. c) Restrizioni dell'uso dei prodotti vegetali, dei siti, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e altri oggetti.

    4. d) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio delle piante, dei prodotti vegetali, dei siti, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e di altri oggetti per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena.

    5. e) Sorveglianza della perdita o dell'alterazione dell'efficacia di una specie o varietà vegetale resistente connessa con un cambiamento della composizione dell'organismo nocivo da quarantena o del suo biotipo, patotipo, razza o gruppo di virulenza.

    6. f) Trattamento fisico, chimico e biologico delle piante, dei prodotti vegetali, dei siti, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e di altri oggetti infestati o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena.

    7. g) Distruzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, infestati o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena o a fini di prevenzione.

    8. h) Obblighi di informazione, di registrazione di dati, di comunicazione e trasmissione di dati.

    9. i) Registrazione degli operatori professionali in questione.

    Ai fini della lettera b), le misure possono comprendere prescrizioni relative alle prove su specie vegetali e su varietà vegetali per verificarne la resistenza all'organismo nocivo da quarantena in questione e all'elaborazione di un elenco di specie e varietà vegetali che sono risultate resistenti all'organismo nocivo da quarantena in questione.

    Ai fini della lettera f), le misure possono comprendere prescrizioni riguardanti:

    1. i) la registrazione, l'autorizzazione e la supervisione ufficiale degli operatori professionali che applicano il trattamento in questione;

    2. ii) il rilascio di un certificato fitosanitario, di un passaporto delle piante, di un'etichetta o di altri attestati ufficiali per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti trattati e l'apposizione del marchio di cui all'articolo 96, paragrafo 1, successiva all'applicazione del trattamento in questione.

  2. 2) Misure riguardanti le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti

    1. a) Restrizioni riguardanti l'identità, la natura, l'origine, la provenienza, l'ascendenza, il metodo di produzione, la cronologia della produzione e la tracciabilità delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti.

    2. b) Restrizioni dell'introduzione, dello spostamento, dell'uso, della movimentazione, della trasformazione, dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, della distribuzione e della destinazione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti.

    3. c) Sorveglianza, esame visivo, campionamento, prove di laboratorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena, anche attraverso procedure di quarantena e ispezioni prima dell'esportazione in paesi terzi.

    4. d) Trattamento fisico, chimico e biologico e, se del caso, distruzione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti infestati o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena.

    5. e) Obblighi di informazione, di registrazione di dati, di comunicazione e trasmissione di dati.

    6. f) Registrazione degli operatori professionali in questione.

    Ai fini delle lettere da a) a d), le misure possono comprendere prescrizioni riguardanti:

    1. i) il rilascio di un certificato fitosanitario, di un passaporto delle piante, di un'etichetta o altri attestati ufficiali, compresa l'apposizione del marchio di cui all'articolo 96, paragrafo 1 per attestare il rispetto delle lettere da a) a d);

    2. ii) la registrazione, l'autorizzazione e la supervisione ufficiale degli operatori professionali che applicano il trattamento di cui alla lettera d).

  3. 3) Misure riguardanti le vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, escluse le partite di piante, prodotti vegetali o altri oggetti

    1. a) Restrizioni dell'introduzione e dello spostamento di organismi nocivi da quarantena come merci.

    2. b) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio e, se necessario, distruzione degli organismi nocivi da quarantena come merci.

    3. c) Restrizioni riguardanti le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti trasportati dai passeggeri.

    4. d) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio nonché, se del caso, trattamento o distruzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti trasportati dai passeggeri.

    5. e) Restrizioni riguardanti i veicoli, l'imballaggio e altri oggetti utilizzati nel trasporto di merci.

    6. f) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio nonché, se del caso, trattamento o distruzione di veicoli, imballaggio e altri oggetti utilizzati nel trasporto di merci.

    7. g) Obblighi di informazione, di registrazione di dati, di comunicazione e trasmissione di dati.

    8. h) Registrazione degli operatori professionali in questione.

SEZIONE 2 Principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 21, all'articolo 28, paragrafi 4 e 6, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafi 5 e 7, all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafi 4 e 8, all'articolo 40, paragrafo 3, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafi 2 e 4, all'articolo 53, paragrafo 3, all'articolo 54, paragrafo 3, all'articolo 72, paragrafo 3, all'articolo 74, paragrafo 3, all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 79, paragrafo 3 e all'articolo 80, paragrafo 3

La gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione rispetta i seguenti principi:

  1. 1) Necessità Le misure di gestione del rischio connesso a un organismo nocivo si applicano solo se sono necessarie per impedire l'ingresso, l'insediamento e la diffusione di tale organismo nocivo.

  2. 2) Proporzionalità Le misure adottate per gestire il rischio connesso a un organismo nocivo sono proporzionate al rischio in questione e al livello di protezione necessario.

  3. 3) Impatto minimo Le misure adottate per gestire il rischio connesso a un organismo nocivo rappresentano quelle meno restrittive tra quelle disponibili e determinano ostacoli minimi agli spostamenti internazionali di persone, merci e ai mezzi di trasporto internazionale.

  4. 4) Non discriminazione Le misure adottate per gestire il rischio connesso a un organismo nocivo non sono applicate in modo da costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata, né una restrizione dissimulata, soprattutto negli scambi commerciali internazionali. Nei confronti dei paesi terzi esse non sono più rigorose di quelle applicate allo stesso organismo nocivo se presente nel territorio dell'Unione, qualora i paesi terzi possano dimostrare di avere lo stesso status fitosanitario e di applicare misure fitosanitarie identiche o equivalenti.

  5. 5) Giustificazione tecnica Le misure adottate per gestire il rischio connesso a un organismo nocivo sono giustificate dal punto di vista tecnico da conclusioni raggiunte attraverso un'adeguata analisi del rischio oppure, se del caso, un altro esame paragonabile e una valutazione delle informazioni scientifiche disponibili. Tali misure dovrebbero rispecchiare l'analisi del rischio nuova o aggiornata o le informazioni scientifiche pertinenti e, se del caso, sono modificate o revocate per tenerne conto.

  6. 6) Fattibilità Le misure adottate per gestire il rischio connesso a un organismo nocivo dovrebbero essere tali da consentire di raggiungere con ogni probabilità il loro obiettivo.