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Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

ALLEGATO II

ALLEGATO II FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPO I Temi per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali

  1. 1. Differenti metodi e tecniche di controllo, quali ispezione, verifica, screening, screening mirato, campionamento, e analisi, prove e diagnosi di laboratorio

  2. 2. Procedure di controllo

  3. 3. Normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2

  4. 4. Valutazione della non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2

  5. 5. Pericoli nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di animali e merci

  6. 6. Diverse fasi della produzione, trasformazione e distribuzione e possibili rischi sanitari per l’uomo e, ove del caso, per gli animali o per le piante, possibili rischi per il benessere degli animali, per l’ambiente

  7. 7. Valutazione dell’applicazione delle procedure HACCP e delle buone pratiche agricole

  8. 8. Sistemi di gestione, quali i programmi di garanzia della qualità che gli operatori gestiscono e loro valutazione nella misura pertinente alle prescrizioni stabilite dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2

  9. 9. Sistemi ufficiali di certificazione

  10. 10. Provvedimenti da adottare in caso di emergenza, compresa la comunicazione tra Stati membri e Commissione

  11. 11. Procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli ufficiali

  12. 12. Esame di materiale scritto, documenti e altre registrazioni, compresi quelli legati a prove comparative interlaboratorio, accreditamento e valutazione del rischio, che possono essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; ciò può comprendere aspetti finanziari e commerciali

  13. 13. Procedure di controllo e requisiti per l’ingresso nell’Unione di animali e merci provenienti da paesi terzi

  14. 14. Qualsiasi altro settore necessario al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati conformemente al presente regolamento

CAPO II Aree tematiche per le procedure di controllo

  1. 1. Organizzazione delle autorità competenti e relazione tra autorità competenti centrali e autorità cui esse hanno conferito il compito di eseguire i controlli ufficiali o altre attività ufficiali

  2. 2. Relazione tra le autorità competenti e gli organismi delegati o persone fisiche cui esse hanno delegato compiti connessi ai controlli ufficiali o ad altre attività ufficiali

  3. 3. Dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere

  4. 4. Compiti, responsabilità e obblighi del personale

  5. 5. Procedure di campionamento, metodi e tecniche di controllo comprese analisi, prove e diagnosi di laboratorio, interpretazione dei risultati e successive decisioni

  6. 6. Programmi di screening e screening mirato

  7. 7. Assistenza reciproca qualora i controlli ufficiali richiedano l’intervento di più di uno Stato membro

  8. 8. Azioni da adottare a seguito dei controlli ufficiali

  9. 9. Collaborazione con altri servizi e dipartimenti che possano avere responsabilità in materia o con operatori

  10. 10. Verifica dell’adeguatezza dei metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio

  11. 11. Qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il buon funzionamento dei controlli ufficiali