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Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»)

Testo vigente

Art. 11 Procuratore capo europeo e sostituti del procuratore capo europeo

1. Il procuratore capo europeo è al vertice dell’EPPO. Organizza il lavoro dell’EPPO, dirige le sue attività e adotta le decisioni in conformità del presente regolamento e del regolamento interno dell’EPPO.

2. Sono nominati due sostituti del procuratore capo europeo per assistere il procuratore capo europeo nell’esercizio delle sue funzioni e per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

3. Il procuratore capo europeo rappresenta l’EPPO dinanzi alle istituzioni dell’Unione e degli Stati membri dell’Unione europea e dinanzi a terzi. Il procuratore capo europeo può delegare i suoi compiti di rappresentanza a uno dei sostituti del procuratore capo europeo o a un procuratore europeo.

Art. 12 Procuratori europei

1.

Per conto della camera permanente e conformemente a eventuali istruzioni da questa fornite in conformità dell’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, i procuratori europei supervisionano le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i procuratori europei delegati incaricati del caso nel rispettivo Stato membro di origine. I procuratori europei presentano sintesi dei casi soggetti alla loro supervisione e, se del caso, proposte di decisioni di detta camera sulla base di progetti di decisioni elaborati dai procuratori europei delegati.

Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 7, il regolamento interno dell’EPPO prevede un meccanismo di sostituzione tra procuratori europei qualora il procuratore europeo incaricato della supervisione sia temporaneamente assente dalle sue funzioni o sia per altri motivi impossibilitato a esercitare le funzioni dei procuratori europei. Il sostituto procuratore europeo può assolvere tutte le funzioni di un procuratore europeo, eccetto la possibilità di condurre un’indagine ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4.

2. Un procuratore europeo può chiedere, in via eccezionale e per ragioni attinenti al carico di lavoro derivante dal numero di indagini e azioni penali nel proprio Stato membro di origine o a un personale conflitto di interessi, che la supervisione delle indagini e azioni penali relative a singoli casi trattati da procuratori europei delegati nel proprio Stato membro di origine sia assegnata ad altri procuratori europei, fatto salvo l’assenso di questi ultimi. Il procuratore capo europeo decide sulla richiesta in base al carico di lavoro di un procuratore europeo. Nel caso di un conflitto di interessi riguardante un procuratore europeo, il procuratore capo europeo accoglie la richiesta. Il regolamento interno stabilisce i principi che disciplinano tale decisione e la procedura per la successiva assegnazione dei casi in questione. L’articolo 28, paragrafo 4, non si applica alle indagini e azioni penali sottoposte a supervisione in conformità del presente paragrafo.

3. I procuratori europei incaricati della supervisione possono, in un caso specifico e in osservanza del diritto nazionale applicabile e delle istruzioni impartite dalla competente camera permanente, impartire istruzioni al procuratore europeo delegato incaricato del caso, laddove sia necessario per l’efficiente svolgimento dell’indagine e dell’azione penale o nell’interesse della giustizia, o per assicurare il funzionamento coerente dell’EPPO.

4. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede il riesame interno di taluni atti nell’ambito della struttura della procura nazionale, il riesame di tali atti adottati dal procuratore europeo delegato rientra nei poteri di controllo del procuratore europeo incaricato della supervisione in conformità del regolamento interno dell’EPPO, fatti salvi i poteri di supervisione e di monitoraggio della camera permanente.

5. I procuratori europei fungono da collegamento e canali di informazione tra le camere permanenti e i procuratori europei delegati nei rispettivi Stati membri di origine. Essi monitorano l’esecuzione dei compiti dell’EPPO nei rispettivi Stati membri in stretta consultazione con i procuratori europei delegati. Essi provvedono affinché, in conformità del presente regolamento e del regolamento interno dell’EPPO, l’ufficio centrale trasmetta ogni informazione utile ai procuratori europei delegati e viceversa.

Art. 13 Procuratori europei delegati

1.

I procuratori europei delegati agiscono per conto dell’EPPO nei rispettivi Stati membri e dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio, in aggiunta e fatti salvi i poteri specifici e lo status conferiti loro e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

I procuratori europei delegati sono responsabili delle indagini e azioni penali da essi stessi avviate, ad essi assegnate o da essi rilevate avvalendosi del diritto di avocazione. I procuratori europei delegati seguono le indicazioni e istruzioni della camera permanente incaricata del caso nonché le istruzioni del procuratore europeo incaricato della supervisione.

I procuratori europei delegati sono altresì responsabili di portare casi in giudizio e dispongono, in particolare, del potere di formulare l’imputazione, partecipare all’assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale.

2. In ciascuno Stato membro sono presenti due o più procuratori europei delegati. Il procuratore capo europeo, dopo essersi consultato e aver raggiunto un accordo con le competenti autorità degli Stati membri, approva il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati all’interno di ciascuno Stato membro.

3. I procuratori europei delegati possono espletare anche le funzioni di pubblici ministeri nazionali, a condizione che ciò non impedisca loro di assolvere gli obblighi derivanti dal presente regolamento. Essi informano il procuratore europeo incaricato della supervisione in merito a tali funzioni. Qualora in un qualsiasi momento un procuratore europeo delegato non possa svolgere le sue funzioni di procuratore europeo delegato in ragione dell’esercizio delle funzioni di procuratore nazionale, ne informa il procuratore europeo incaricato della supervisione, il quale si consulta con la procura nazionale competente per stabilire se debbano prevalere le funzioni di cui al presente regolamento. Il procuratore europeo può proporre alla camera permanente di riassegnare il caso a un altro procuratore europeo delegato dello stesso Stato membro o svolgere l’indagine egli stesso a norma dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4.

Sezione 2. Nomina e rimozione dei membri dell’EPPO

Art. 14 Nomina e rimozione del procuratore capo europeo

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il procuratore capo europeo per un mandato non rinnovabile di sette anni. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice.

2. Il procuratore capo europeo è selezionato tra candidati che:

  1. a) sono membri attivi delle procure o della magistratura degli Stati membri, oppure procuratori europei attivi;

  2. b) offrono tutte le garanzie di indipendenza;

  3. c) possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati alle più alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, o hanno svolto la funzione di procuratori europei, e

  4. d) possiedono una sufficiente esperienza manageriale e le qualifiche per il posto in questione.

3. La selezione si basa su un invito generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a seguito del quale un comitato di selezione stabilisce una rosa di candidati qualificati da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. Il comitato di selezione è composto di dodici persone scelte tra ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza. Una delle persone scelte è proposta dal Parlamento europeo. Il Consiglio stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione e adotta una decisione che ne nomina i membri su proposta della Commissione.

4. In caso di nomina di un procuratore europeo a procuratore capo europeo, il suo posto di procuratore europeo è ricoperto senza ritardo secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 2.

5. La Corte di giustizia può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, rimuovere dall’incarico il procuratore capo europeo qualora riscontri che non è più in grado di esercitare le sue funzioni o che ha commesso una colpa grave.

6. Se il procuratore capo europeo si dimette, se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi motivo, il posto è immediatamente ricoperto secondo la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Art. 15 Nomina e rimozione dei sostituti del procuratore capo europeo

1. Il collegio nomina due procuratori europei a sostituti del procuratore capo europeo per un mandato rinnovabile di tre anni di durata non superiore a quella dei loro mandati di procuratore europeo. Il processo di selezione è disciplinato dal regolamento interno dell’EPPO. I sostituti del procuratore capo europeo mantengono lo status di procuratori europei.

2. Le norme e le condizioni per l’esercizio della funzione di sostituto del procuratore capo europeo sono stabilite nel regolamento interno dell’EPPO. Qualora un procuratore europeo non sia più in grado di esercitare le funzioni di sostituto del procuratore capo europeo, il collegio può decidere, in conformità del regolamento interno dell’EPPO, di rimuovere il sostituto del procuratore capo europeo da tale incarico.

3. Se un sostituto del procuratore capo europeo si dimette, se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico di sostituto del procuratore capo europeo per qualsiasi motivo, il posto è ricoperto senza ritardo secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, rimane procuratore europeo.

Art. 16 Nomina e rimozione dei procuratori europei

1. Ciascuno Stato membro designa tre candidati al posto di procuratore europeo tra candidati che:

  1. a) sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato;

  2. b) offrono tutte le garanzie di indipendenza; e

  3. c) possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

2. Il Consiglio, ricevuto il parere motivato del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, seleziona e nomina uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro in questione. Se il comitato di selezione ritiene che un candidato non soddisfi le condizioni necessarie all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo, il suo parere è vincolante per il Consiglio.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, seleziona e nomina i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni. Alla fine del periodo di sei anni il Consiglio può decidere di prorogare il mandato per un massimo di tre anni.

4. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei. Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, adotta disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato.

5. La Corte di giustizia può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, rimuovere dall’incarico un procuratore europeo qualora riscontri che non è più in grado di esercitare le sue funzioni o che ha commesso una colpa grave.

6. Se un procuratore europeo si dimette, se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi altro motivo, il posto è ricoperto senza ritardo secondo la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2. Se svolge anche la funzione di sostituto del procuratore capo europeo, il procuratore europeo in questione è automaticamente rimosso anche da tale incarico.

7.

Su designazione di ogni procuratore europeo, il collegio nomina uno dei procuratori europei delegati dello stesso Stato membro quale sostituto del procuratore europeo nel caso in cui non sia in grado di svolgere le sue funzioni o che abbia abbandonato il suo incarico in conformità dei paragrafi 5 e 6.

Se il collegio constata la necessità di una sostituzione, la persona nominata agisce come procuratore europeo ad interim, in attesa della sostituzione definitiva o del ritorno del procuratore europeo, per un periodo non superiore a tre mesi. Se necessario, il collegio può, su richiesta, prorogare tale periodo. I meccanismi e le modalità di sostituzione temporanea sono stabiliti e disciplinati dal regolamento interno dell’EPPO.

Art. 17 Nomina e rimozione dei procuratori europei delegati

1. Su proposta del procuratore capo europeo, il collegio nomina i procuratori europei delegati designati dagli Stati membri. Il collegio può rigettare la designazione qualora la persona designata non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2. I procuratori europei delegati sono nominati per un periodo rinnovabile di cinque anni.

2. Dal momento della nomina a procuratore europeo delegato e fino alla rimozione dall’incarico, i procuratori europei delegati sono membri attivi delle procure o della magistratura dei rispettivi Stati membri che li hanno designati. Essi offrono tutte le garanzie di indipendenza, possiedono le qualifiche necessarie e vantano una rilevante esperienza pratica relativa al loro sistema giuridico nazionale.

3. Il collegio rimuove dall’incarico un procuratore europeo delegato se riscontra che non risponde più alle condizioni di cui al paragrafo 2, non è in grado di esercitare le sue funzioni o ha commesso una colpa grave.

4. Se uno Stato membro decide la rimozione dall’incarico o l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento, esso informa il procuratore capo europeo prima di attivarsi in tal senso. Uno Stato membro non può rimuovere dall’incarico un procuratore europeo delegato o adottare provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento senza il consenso del procuratore capo europeo. Se il procuratore capo europeo non dà il suo consenso, lo Stato membro interessato può chiedere al collegio di esaminare la questione.

5. Se un procuratore europeo delegato si dimette, se il suo intervento non è più necessario per assolvere le funzioni dell’EPPO, oppure se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi altro motivo, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente il procuratore capo europeo e, se del caso, designa un altro procuratore affinché sia nominato come nuovo procuratore europeo delegato in conformità del paragrafo 1.

Art. 18 Status del direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è assunto come agente temporaneo dell’EPPO ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2. Il direttore amministrativo è nominato dal collegio in base a un elenco di candidati proposto dal procuratore capo europeo, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente a norma del regolamento interno dell’EPPO. Per la conclusione del contratto con il direttore amministrativo, l’EPPO è rappresentata dal procuratore capo europeo.

3. La durata del mandato del direttore amministrativo è di quattro anni. Entro la fine di tale periodo, il collegio effettua una valutazione che tenga conto dei risultati ottenuti dal direttore amministrativo.

4. Agendo su proposta del procuratore capo europeo, il quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il collegio può prorogare una volta il mandato del direttore amministrativo per un periodo non superiore a quattro anni.

5. Il direttore amministrativo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6. Il direttore amministrativo risponde al procuratore capo europeo e al collegio.

7. Fatte salve le norme applicabili in materia di risoluzione del contratto contenute nello statuto e nel regime applicabile, il direttore amministrativo può essere rimosso dall’EPPO su decisione del collegio a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Art. 19 Compiti del direttore amministrativo

1. A fini amministrativi e di bilancio, l’EPPO è gestita dal suo direttore amministrativo.

2. Fatte salve le competenze del collegio o del procuratore capo europeo, il direttore amministrativo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3. Il direttore amministrativo è il rappresentante legale dell’EPPO a fini amministrativi e di bilancio. Il direttore amministrativo esegue il bilancio dell’EPPO.

4. Il direttore amministrativo è responsabile dell’esecuzione dei compiti amministrativi conferiti all’EPPO, tra cui in particolare:

  1. a) assicurare la gestione corrente dell’EPPO e la gestione del personale;

  2. b) attuare le decisioni adottate dal procuratore capo europeo o dal collegio;

  3. c) elaborare una proposta relativa al documento di programmazione annuale e pluriennale e presentarla al procuratore capo europeo;

  4. d) attuare i documenti di programmazione annuale e pluriennale e riferirne al collegio;

  5. e) elaborare le parti amministrativa e di bilancio della relazione annuale sulle attività dell’EPPO;

  6. f) elaborare un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interne ed esterne, delle valutazioni e delle indagini, incluse quelle del garante europeo della protezione dei dati e dell’OLAF, e riferirne ad essi e al collegio due volte l’anno;

  7. g) elaborare una strategia antifrode interna dell’EPPO e presentarla al collegio per approvazione;

  8. h) elaborare una proposta relativa al progetto di regole finanziarie applicabili all’EPPO e presentarla al procuratore capo europeo;

  9. i) elaborare una proposta relativa al progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’EPPO e presentarla al procuratore capo europeo;

  10. j) fornire il necessario sostegno amministrativo per facilitare l’attività operativa dell’EPPO;

  11. k) fornire assistenza al procuratore capo europeo e ai sostituti del procuratore capo europeo nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 20 Regime amministrativo provvisorio dell’EPPO

1. Sulla base degli stanziamenti di bilancio provvisori assegnati nel proprio bilancio, la Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento amministrativo iniziale dell’EPPO finché questa non avrà la capacità di eseguire il proprio bilancio. A tal fine la Commissione può:

  1. a) designare, previa consultazione del Consiglio, un funzionario della Commissione che svolga le funzioni di direttore amministrativo ad interim ed eserciti i compiti assegnati al direttore amministrativo, compresi i poteri conferiti dallo statuto e dal regime applicabile all’autorità che ha il potere di nomina in relazione al personale amministrativo dell’EPPO, per quanto riguarda eventuali posti vacanti da ricoprire prima che il direttore amministrativo assuma le proprie funzioni ai sensi dell’articolo 18;

  2. b) offrire assistenza all’EPPO, in particolare distaccando un numero limitato di funzionari della Commissione necessari per svolgere le attività amministrative dell’EPPO sotto la responsabilità del direttore amministrativo ad interim.

2. Il direttore amministrativo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti iscritti nel bilancio dell’EPPO e può concludere contratti, compresi quelli relativi al personale.

3. Una volta che il collegio assume le proprie funzioni in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, il direttore amministrativo ad interim esercita le proprie funzioni in conformità dell’articolo 18. Il direttore amministrativo ad interim decade una volta che il direttore amministrativo ha assunto le proprie funzioni in seguito alla nomina da parte del collegio ai sensi dell’articolo 18.

4. Fino a quando il collegio non assume le proprie funzioni ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, la Commissione esercita le sue funzioni di cui al presente articolo in consultazione con un gruppo di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri.

Sezione 3. Regolamento interno dell’EPPO

Art. 21 Regolamento interno dell’EPPO

1. L’organizzazione del lavoro dell’EPPO è disciplinata dal suo regolamento interno.

2. Una volta istituita l’EPPO, il procuratore capo europeo elabora senza ritardo una proposta di regolamento interno dell’EPPO che il collegio deve adottare a maggioranza dei due terzi.

3. Le modifiche al regolamento interno possono essere proposte da qualsiasi procuratore europeo e sono adottate su decisione del collegio a maggioranza dei due terzi.

Capo IV. Competenza ed esercizio della competenza dell’eppo

Sezione 1. Competenza dell’EPPO

Art. 22 Competenza materiale dell’EPPO

1. L’EPPO è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dall’eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale. Per quanto riguarda i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dalla legislazione nazionale, l’EPPO è competente soltanto qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale definite in detta disposizione siano connesse al territorio di due o più Stati membri e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di EUR.

2. L’EPPO è competente anche per i reati relativi alla partecipazione a un’organizzazione criminale definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI, quale attuata dal diritto nazionale, se l’attività criminosa di tale organizzazione criminale è incentrata sulla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 1.

3. L’EPPO è altresì competente per qualsiasi altro reato indissolubilmente connesso a una condotta criminosa rientrante nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. La competenza riguardo a tali reati può essere esercitata solo in conformità dell’articolo 25, paragrafo 3.

4. In ogni caso, l’EPPO non è competente per i reati in materia di imposte dirette nazionali, ivi inclusi i reati ad essi indissolubilmente legati. Il presente regolamento non pregiudica la struttura e il funzionamento dell’amministrazione fiscale degli Stati membri.

Art. 23 Competenza territoriale e personale dell’EPPO

L’EPPO è competente per i reati di cui all’articolo 22 se tali reati:

  1. a) sono stati commessi in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri;

  2. b) sono stati commessi da un cittadino di uno Stato membro, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio, o

  3. c) sono stati commessi al di fuori dei territori di cui alla lettera a) da una persona che al momento del reato era soggetta allo statuto o al regime applicabile, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio.

Sezione 2. Esercizio della competenza dell’EPPO

Art. 24 Comunicazione, registrazione e verifica di informazioni

1. Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile comunicano senza indebito ritardo all’EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell’articolo 22, dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3.

2. Quando un’autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un’indagine su un reato in relazione al quale l’EPPO potrebbe esercitare la propria competenza ai sensi dell’articolo 22 e dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3, o qualora, in qualsiasi momento successivo all’avvio di un’indagine, la competente autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro ritenga che un’indagine riguardi un reato, tale autorità ne informa senza indebito ritardo l’EPPO, di modo che quest’ultima possa decidere se esercitare il proprio diritto di avocazione ai sensi dell’articolo 27.

3. Quando un’autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un’indagine su un reato quale definito all’articolo 22 e ritiene che l’EPPO, conformemente all’articolo 25, paragrafo 3, non possa esercitare la sua competenza, ne informa l’EPPO.

4. La segnalazione contiene, come minimo, una descrizione dei fatti, compresa una valutazione del danno reale o potenziale, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta.

5. L’EPPO è altresì informata, in conformità dei paragrafi 1 e 2del presente articolo, dei casi in cui non sia possibile valutare se siano soddisfatti i criteri di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

6. Le informazioni fornite all’EPPO sono registrate e verificate conformemente al suo regolamento interno. La verifica valuta se, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2, vi siano motivi per avviare un’indagine o per esercitare il diritto di avocazione.

7.

Se, a seguito della verifica, l’EPPO decide che non vi sono motivi per avviare un’indagine ai sensi dell’articolo 26 o per esercitare il suo diritto di avocazione ai sensi dell’articolo 27, si procede all’annotazione della motivazione nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

L’EPPO informa l’autorità che ha segnalato la condotta criminosa ai sensi dei paragrafi 1 o 2, nonché le vittime di reato e, ove previsto dal diritto nazionale, altre persone che hanno segnalato la condotta criminosa.

8. Se l’EPPO viene a conoscenza della possibilità che sia stato commesso un reato che esula dalla sua competenza, essa ne informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti e trasmette loro tutte le prove pertinenti.

9. In casi specifici, l’EPPO può richiedere le ulteriori informazioni pertinenti di cui dispongono le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione e le autorità degli Stati membri. Le informazioni richieste possono riguardare violazioni che abbiano comportato un danno per gli interessi finanziari dell’Unione, diverse da quelle di competenza dell’EPPO ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2.

10. L’EPPO può richiedere ulteriori informazioni per consentire al collegio di emanare, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, direttive generali sull’interpretazione dell’obbligo di informare l’EPPO in merito ai casi rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 25, paragrafo 2.

Art. 25 Esercizio della competenza dell’EPPO

1. L’EPPO esercita la sua competenza avviando un’indagine a norma dell’articolo 26 o decidendo di avvalersi del suo diritto di avocazione ai sensi dell’articolo 27. Se l’EPPO decide di esercitare la sua competenza, le autorità nazionali competenti non esercitano la loro competenza in relazione alla stessa condotta criminosa.

2.

Qualora un reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 22 abbia comportato o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell’Unione inferiore a 10000 EUR, l’EPPO può esercitare la sua competenza soltanto se:

  1. a) il caso ha ripercussioni a livello dell’Unione che richiedono lo svolgimento di un’indagine da parte dell’EPPO; oppure

  2. b) possono essere sospettati di aver commesso il reato funzionari o altri agenti dell’Unione, ovvero membri delle istituzioni dell’Unione.

Se del caso, l’EPPO consulta le autorità nazionali competenti o gli organi dell’Unione per stabilire se siano soddisfatti i criteri di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

3.

L’EPPO si astiene dall’esercitare la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 22 e, previa consultazione con le autorità nazionali competenti, rinvia senza indebito ritardo il caso a queste ultime a norma dell’articolo 34 se:

  1. a) la sanzione massima prevista dal diritto nazionale per un reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, è equivalente o meno severa della sanzione massima per il reato indissolubilmente connesso di cui all’articolo 22, paragrafo 3, a meno che quest’ultimo reato non sia stato strumentale alla commissione del reato rientrante nel campo di applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1; o

  2. b) vi è motivo di presumere che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell’Unione causato da un reato di cui all’articolo 22 non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un’altra vittima.

La lettera b) del primo comma del presente paragrafo non si applica ai reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e d), della direttiva (UE) 2017/1371 quale attuata dal diritto nazionale.

4. L’EPPO può, con il consenso delle autorità nazionali competenti, esercitare la propria competenza in relazione ai reati di cui all’articolo 22, in casi che ne sarebbero altrimenti esclusi per effetto dell’applicazione del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo qualora appaia che l’EPPO sia in una posizione migliore per svolgere indagini o esercitare l’azione penale.

5. L’EPPO informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di esercitare o di astenersi dall’esercitare la sua competenza.

6. In caso di disaccordo tra l’EPPO e le procure nazionali sulla questione se la condotta criminosa rientri nel campo di applicazione dell’articolo 22, paragrafi 2 o 3, o dell’articolo 25, paragrafi 2 o 3, le autorità nazionali competenti a decidere sull’attribuzione delle competenze per l’esercizio dell’azione penale a livello nazionale decidono chi è competente per indagare il caso. Gli Stati membri specificano l’autorità nazionale che decide sull’attribuzione della competenza.

Capo V. Norme procedurali applicabili alle indagini, alle misure investigative, all’azione penale e alle alternative all’azione penale

Sezione 1. Norme relative alle indagini

Art. 26 Avvio delle indagini e ripartizione delle competenze all’interno dell’EPPO

1. Se, conformemente al diritto nazionale applicabile, esistono ragionevoli motivi per ritenere che sia o sia stato commesso un reato di competenza dell’EPPO, un procuratore europeo delegato di uno Stato membro che, secondo il suo diritto nazionale, è competente per il reato, fatte salve le norme di cui all’articolo 25, paragrafi 2 e 3, avvia un’indagine e lo annota nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

2. Se, a seguito della verifica effettuata a norma dell’articolo 24, paragrafo 6, l’EPPO decide di avviare un’indagine, essa ne informa senza indebito ritardo l’autorità che ha segnalato la condotta criminosa in conformità dell’articolo 24, paragrafi 1 o 2.

3. Se un procuratore europeo delegato non ha avviato alcuna indagine, la camera permanente cui è stato assegnato il caso incarica, alle condizioni di cui al paragrafo 1, un procuratore europeo delegato di avviarne una.

4. Un caso è di norma aperto e trattato da un procuratore europeo delegato dello Stato membro in cui si trova il centro dell’attività criminosa oppure, se sono stati commessi più reati connessi di competenza dell’EPPO, dello Stato membro in cui è stata commessa la maggior parte dei reati. Un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro competente nel caso di specie può avviare o essere incaricato dalla camera permanente competente di avviare un’indagine soltanto qualora una deviazione dalla norma di cui alla precedente frase sia debitamente giustificata, tenuto conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

  1. a) il luogo di residenza abituale dell’indagato o dell’imputato;

  2. b) la nazionalità dell’indagato o dell’imputato;

  3. c) il luogo in cui si è verificato il danno finanziario principale.

5.

Finché non sia deciso di esercitare l’azione penale ai sensi dell’articolo 36, la camera permanente competente può, in un caso rientrante nella competenza di più Stati membri e previa consultazione con i procuratori europei e/o i procuratori europei delegati interessati, decidere di:

  1. a) riassegnare il caso a un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro;

  2. b) riunire o separare i casi e, per ogni caso, scegliere il procuratore europeo delegato che ne è incaricato,

se tali decisioni sono nell’interesse generale della giustizia e conformi ai criteri di scelta del procuratore europeo delegato incaricato del procedimento ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

6. Al momento di decidere di riassegnare, riunire o separare un procedimento, la camera permanente tiene debitamente conto dello stato delle indagini in quel momento.

7. L’EPPO informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di avviare un’indagine.

Art. 27 Diritto di avocazione

1. Una volta ricevute tutte le informazioni pertinenti conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, l’EPPO decide se esercitare il suo diritto di avocazione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento delle informazioni dalle autorità nazionali, e informa queste ultime di tale decisione. In casi specifici, il procuratore capo europeo può adottare la decisione motivata di prorogare tale termine per un periodo di cinque giorni al massimo e ne informa le autorità nazionali.

2.

Durante i termini di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali si astengono dall’adottare qualsiasi decisione ai sensi del diritto nazionale che possa avere l’effetto di precludere all’EPPO l’esercizio del suo diritto di avocazione.

Le autorità nazionali adottano le misure urgenti necessarie, a norma del diritto nazionale, per garantire l’efficacia dell’indagine e dell’azione penale.

3. Se l’EPPO viene a conoscenza, con mezzi diversi dalle informazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del fatto che le autorità competenti di uno Stato membro hanno già intrapreso un’indagine in relazione a un reato per il quale potrebbe essere competente, ne informa senza ritardo dette autorità. Dopo essere stata debitamente informata a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, l’EPPO decide se esercitare il suo diritto di avocazione. La decisione è adottata entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Prima di decidere se esercitare il suo diritto di avocazione, l’EPPO consulta, se del caso, le autorità competenti dello Stato membro interessato.

5. Qualora l’EPPO eserciti il suo diritto di avocazione, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono il fascicolo all’EPPO e si astengono da ulteriori atti d’indagine in relazione allo stesso reato.

6.

Il diritto di avocazione di cui al presente articolo può essere esercitato da un procuratore europeo delegato di qualsiasi Stato membro le cui autorità competenti abbiano avviato un’indagine in relazione a un reato rientrante nell’ambito di applicazione degli articoli 22 e 23.

Qualora un procuratore europeo delegato che abbia ricevuto l’informazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, valuti di non esercitare il diritto di avocazione, esso ne informa, attraverso il procuratore europeo del proprio Stato membro, la camera permanente competente affinché quest’ultima possa adottare una decisione in conformità dell’articolo 10, paragrafo 4.

7.

Qualora si sia astenuta dall’esercitare la sua competenza, l’EPPO ne informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti. In qualsiasi momento del procedimento, le autorità nazionali competenti informano l’EPPO di eventuali nuovi fatti che possano indurla a rivedere la sua decisione di non esercitare competenza.

L’EPPO può esercitare il suo diritto di avocazione dopo aver ricevuto tali informazioni, a condizione che l’indagine nazionale non sia già stata conclusa e che l’imputazione non sia stata presentata a un organo giurisdizionale. La decisione è adottata entro il termine di cui al paragrafo 1.

8.

Qualora, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell’Unione inferiore a 100000 EUR, il collegio ritenga che, tenuto conto del grado di gravità del reato o della complessità del procedimento nel singolo caso, non sia necessario svolgere indagini o esercitare l’azione penale a livello dell’Unione, esso emana, conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, direttive generali che consentano ai procuratori europei delegati di decidere, autonomamente e senza indebito ritardo, di non avocare il caso.

Le direttive precisano, con tutti i dettagli necessari, le circostanze in cui esse si applicano, stabilendo criteri chiari, tenendo specificamente conto della natura del reato, dell’urgenza della situazione e dell’impegno delle autorità nazionali competenti nell’adottare tutte le misure necessarie per una riparazione integrale del danno agli interessi finanziari dell’Unione.

9. Per garantire un’applicazione coerente delle direttive, i procuratori europei delegati informano la camera permanente competente di ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 8 e ogni camera permanente riferisce annualmente al collegio in merito all’applicazione delle direttive.

Art. 28 Svolgimento dell’indagine

1. Il procuratore europeo delegato incaricato di un caso può, conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, adottare le misure d’indagine e altre misure di persona oppure darne incarico alle autorità competenti del suo Stato membro. In conformità con il diritto nazionale, tali autorità assicurano l’osservanza di tutte le istruzioni e adottano le misure loro assegnate. Il procuratore europeo delegato incaricato del procedimento comunica al procuratore europeo competente e alla camera permanente, tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli e nel rispetto delle norme stabilite nel regolamento interno dell’EPPO, eventuali sviluppi significativi relativi al procedimento.

2. In qualsiasi momento durante le indagini condotte dall’EPPO, le autorità nazionali competenti adottano, conformemente al diritto nazionale, le misure urgenti necessarie per garantire l’efficacia delle indagini, anche quando non agiscono specificamente su istruzione del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Le autorità nazionali informano senza indebito ritardo il procuratore europeo delegato incaricato del caso delle misure urgenti adottate.

3. La camera permanente competente può, su proposta del procuratore europeo incaricato della supervisione, decidere di riassegnare un caso a un altro procuratore europeo delegato dello stesso Stato membro se il procuratore europeo delegato incaricato del caso

  1. a) non può svolgere l’indagine o avviare l’azione penale; o

  2. b) omette di seguire le istruzioni della camera permanente competente o del procuratore europeo.

4.

In casi eccezionali, dopo aver ottenuto l’approvazione della camera permanente competente, il procuratore europeo incaricato della supervisione può adottare la decisione motivata di svolgere l’indagine di persona, adottando le misure d’indagine e altre misure di persona o dandone incarico alle autorità competenti del suo Stato membro, qualora ciò risulti indispensabile ai fini dell’efficienza dell’indagine o dell’azione penale in ragione di uno o più dei criteri seguenti:

  1. a) la gravità del reato, in particolare alla luce delle sue possibili ripercussioni a livello dell’Unione;

  2. b) quando l’indagine riguarda funzionari o altri agenti dell’Unione o membri delle istituzioni dell’Unione;

  3. c) in caso di fallimento del meccanismo di riassegnazione di cui al paragrafo 3.

In tali circostanze eccezionali, gli Stati membri provvedono affinché il procuratore europeo sia autorizzato a disporre o a chiedere misure d’indagine e altre misure e che abbia tutti i poteri, le responsabilità e gli obblighi di un procuratore europeo delegato in conformità del presente regolamento e del diritto nazionale.

Le autorità nazionali competenti e i procuratori europei delegati interessati dal caso sono informati senza indebito ritardo della decisione adottata ai sensi del presente paragrafo.

Art. 29 Revoca dei privilegi o delle immunità

1. Quando le indagini dell’EPPO riguardano persone protette da un privilegio o un’immunità ai sensi del diritto nazionale e tale privilegio o immunità ostacola lo svolgimento di un’indagine specifica, il procuratore capo europeo presenta richiesta scritta motivata di revoca di tale privilegio o immunità, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale in questione.

2. Quando le indagini dell’EPPO riguardano persone protette da privilegi o immunità ai sensi del diritto dell’Unione, in particolare il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, e tali privilegi o immunità ostacolano lo svolgimento di un’indagine specifica, il procuratore capo europeo presenta richiesta scritta motivata di revoca di tali privilegi o immunità, in conformità delle procedure previste dal diritto dell’Unione.

Sezione 2. Norme relative alle misure investigative e ad altre misure

Art. 30 Misure investigative e altre misure

1. Almeno nei casi in cui il reato oggetto dell’indagine è punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, gli Stati membri assicurano che i procuratori europei delegati siano autorizzati a disporre o a chiedere le misure investigative seguenti:

  1. a) perquisizione di locali, terreni, mezzi di trasporto, abitazioni private, indumenti o altro bene personale e sistemi informatici, nonché qualsiasi misura cautelare necessaria a preservarne l’integrità o a evitare la perdita o l’inquinamento di prove;

  2. b) produzione di qualsiasi oggetto o documento pertinente in originale o in altra forma specificata;

  3. c) ottenere la produzione di dati informatici archiviati, cifrati o decifrati, in originale o in altra forma specificata, inclusi i dati relativi al conto bancario e i dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati specificamente conservati conformemente al diritto nazionale ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2;

  4. d) congelamento degli strumenti o dei proventi di reato, compresi i beni, di cui si prevede la confisca da parte del giudice competente, ove vi sia motivo di ritenere che il proprietario o chi possiede o ha il controllo di detti proventi o strumenti di reato si adopererà per vanificare il provvedimento di confisca;

  5. e) intercettazione delle comunicazioni elettroniche di cui l’indagato o l’imputato è destinatario o mittente, su ogni mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dall’indagato o dall’imputato;

  6. f) tracciamento e rintracciamento di un oggetto mediante mezzi tecnici, comprese le consegne controllate di merci.

2. Fatto salvo l’articolo 29, le misure investigative di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere soggette a condizioni conformemente al diritto nazionale applicabile se il diritto nazionale contiene restrizioni specifiche che si applicano con riguardo a categorie specifiche di persone o di professionisti giuridicamente vincolati a un obbligo di riservatezza.

3. Le misure investigative di cui al paragrafo 1, lettere c), e) e f), del presente articolo possono essere soggette a ulteriori condizioni, comprese limitazioni, previste dal diritto nazionale applicabile. In particolare, gli Stati membri possono limitare l’applicazione del paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente articolo a specifici reati gravi. Lo Stato membro che intende avvalersi di tale limitazione notifica all’EPPO il pertinente elenco di specifici reati gravi in conformità dell’articolo 117.

4. I procuratori europei delegati sono autorizzati a chiedere o a disporre, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, qualsiasi altra misura del loro Stato membro che il diritto nazionale mette a disposizione dei procuratori in casi nazionali analoghi.

5. I procuratori europei delegati possono disporre le misure di cui ai paragrafi 1 e 4 soltanto qualora vi sia fondato motivo di ritenere che le misure specifiche in questione possano fornire informazioni o prove utili all’indagine, e qualora non sia disponibile alcuna misura meno intrusiva che consenta di conseguire lo stesso obiettivo. Le procedure e le modalità per l’adozione delle misure sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile.

Art. 31 Indagini transfrontaliere

1. I procuratori europei delegati agiscono in stretta cooperazione fornendosi reciproca assistenza e consultandosi regolarmente nei casi transfrontalieri. Qualora una misura debba essere intrapresa in uno Stato membro diverso da quello del procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest’ultimo decide in merito all’adozione della misura necessaria e la assegna a un procuratore europeo delegato avente sede nello Stato membro in cui la misura in questione deve essere eseguita.

2. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso può assegnare qualsiasi misura a sua disposizione conformemente all’articolo 30. La giustificazione e l’adozione di tali misure sono disciplinate dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Se assegna una misura investigativa a uno o più procuratori europei delegati di un altro Stato membro, il procuratore europeo delegato incaricato del caso informa al tempo stesso il proprio procuratore europeo incaricato della supervisione.

3.

Se per la misura è richiesta un’autorizzazione giudiziaria ai sensi del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, quest’ultimo ottiene tale autorizzazione conformemente al diritto di detto Stato membro.

In caso di rifiuto dell’autorizzazione giudiziaria per la misura assegnata, il procuratore europeo delegato incaricato del caso ritira l’assegnazione.

Tuttavia, se tale autorizzazione giudiziaria non è richiesta dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, ma è richiesta dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest’ultimo ottiene l’autorizzazione e la trasmette congiuntamente all’assegnazione.

4. Il procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza intraprende la misura assegnata o ne dà incarico all’autorità nazionale competente.

5.

Se il procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza ritiene che:

  1. a) l’assegnazione sia incompleta o contenga un errore manifesto e rilevante;

  2. b) la misura non possa essere intrapresa entro il termine fissato nell’assegnazione per motivi giustificati e oggettivi;

  3. c) una misura alternativa, ma meno intrusiva, consenta di conseguire gli stessi risultati della misura assegnata; o

  4. d) la misura assegnata non esista o non sarebbe disponibile in un caso nazionale analogo ai sensi del diritto del suo Stato membro;

informa il proprio procuratore europeo incaricato della supervisione e consulta il procuratore europeo delegato incaricato del caso per risolvere la questione a livello bilaterale.

6. Se la misura assegnata non esiste in una situazione puramente interna, ma sarebbe disponibile in una situazione transfrontaliera disciplinata da strumenti giuridici di reciproco riconoscimento o di cooperazione transfrontaliera, i procuratori europei delegati interessati di concerto con i procuratori europei incaricati della supervisione, possono ricorrere a tali strumenti.

7. Qualora i procuratori europei delegati non possano risolvere la questione entro sette giorni lavorativi e l’assegnazione sia mantenuta, la questione è sottoposta alla camera permanente competente. Lo stesso vale nel caso in cui la misura assegnata non sia intrapresa entro il termine fissato nell’assegnazione o entro un termine ragionevole.

8. La camera permanente competente sente, nella misura necessaria, i procuratori europei delegati interessati dal caso, e successivamente decide, senza indebito ritardo e conformemente al diritto nazionale applicabile e al presente regolamento, se ed entro quale termine la misura necessaria, o una misura sostitutiva, è adottata dal procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, e comunica tale decisione ai suddetti procuratori europei delegati tramite il procuratore europeo competente.