diritto.io

Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

ALLEGATO IV

ALLEGATO IV

PIANO NAZIONALE DI CONTABILIZZAZIONE FORESTALE CONTENENTE IL LIVELLO DI RIFERIMENTO PER LE FORESTE DELLO STATO MEMBRO

A. Criteri e orientamenti per determinare i livelli di riferimento per le foreste

Il livello di riferimento per le foreste di uno Stato membro è determinato secondo i seguenti criteri:

  1. a) il livello di riferimento è coerente con l’obiettivo di raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, anche incrementando i potenziali assorbimenti da parte delle risorse forestali che invecchiano, i cui pozzi potrebbero altrimenti mostrare un progressivo declino;

  2. b) il livello di riferimento assicura che la contabilizzazione non tenga conto della mera presenza delle riserve di carbonio;

  3. c) il livello di riferimento dovrebbe assicurare che il sistema di contabilizzazione sia rigoroso e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall’uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;

  4. d) il livello di riferimento tiene conto del comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi e consente di confrontare l’ipotesi dell’ossidazione istantanea e l’applicazione della funzione di decadimento di primo grado e dei valori di emivita;

  5. e) si presume un rapporto costante tra l’uso solido ed energetico della biomassa forestale, quale documentato nel periodo dal 2000 al 2009;

  6. f) il livello di riferimento dovrebbe essere coerente con l’obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all’uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell’Unione europea, nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia dell’Unione europea in materia di biodiversità;

  7. g) il livello di riferimento è coerente con le proiezioni nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e degli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra comunicate a norma del regolamento (UE) n. 525/2013;

  8. h) il livello di riferimento è coerente con gli inventari di gas a effetto serra e i pertinenti dati storici e si basa su informazioni trasparenti, complete, coerenti, comparabili e accurate. In particolare, il modello utilizzato per definire il livello di riferimento è in grado di riprodurre i dati storici dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra.

B. Elementi del piano nazionale di contabilizzazione forestale

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale presentato in conformità dell’articolo 8 contiene i seguenti elementi:

  1. a) la descrizione generale del processo di definizione del livello di riferimento per le foreste e la spiegazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento;

  2. b) l’elenco dei comparti di carbonio e dei gas a effetto serra presi in considerazione per definire il livello di riferimento per le foreste, il motivo dell’esclusione di taluni comparti e la dimostrazione della coerenza tra i comparti di carbonio considerati nel livello di riferimento per le foreste;

  3. c) la descrizione degli approcci, dei metodi e dei modelli, ivi comprese informazioni quantitative, utilizzati per la definizione del livello di riferimento per le foreste, conformemente alla relazione nazionale d’inventario più recente e una descrizione delle informazioni sulle pratiche sostenibili e sull’intensità di gestione forestale, nonché delle politiche nazionali adottate;

  4. d) evoluzione prevista dei tassi di utilizzazione del legno in diversi scenari strategici;

  5. e) la descrizione del modo in cui nella definizione del livello di riferimento per le foreste si è tenuto conto di ciascuno dei seguenti elementi:

    1. i) la superficie oggetto di gestione forestale;

    2. ii) emissioni e assorbimenti dovuti alle foreste e ai prodotti legnosi, come risultano negli inventari dei gas a effetto serra e nei pertinenti dati storici;

    3. iii) caratteristiche delle foreste, tra cui quelle dinamiche relative all’età, crescita, durata del turno e altre informazioni sulle attività di gestione forestale di routine;

    4. iv) tassi storici e futuri di utilizzazione del legno, disaggregati per usi energetici e non energetici.

C. Livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo dal 2021 al 2025

Stato membroIl livello di riferimento per le foreste per il periodo dal 2021 al 2025, espresso in tonnellate di CO2 equivalente all’anno
Belgio– 1369009
Bulgaria– 5105986
Repubblica ceca– 6137189
Danimarca+354000
Germania– 34366906
Estonia– 1750000
Irlanda+112670
Grecia– 2337640
Spagna– 32833000
Francia– 55399290
Croazia– 4368000
Italia– 19656100
Cipro– 155779
Lettonia– 1709000
Lituania– 5164640
Lussemburgo– 426000
Ungheria– 48000
Malta– 38
Paesi Bassi– 1531397
Austria– 4533000
Polonia– 28400000
Portogallo– 11165000
Romania– 24068200
Slovenia– 3270200
Slovacchia– 4827630
Finlandia– 29386695
Svezia– 38721000