Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO IV
ALLEGATO IV
PIANO NAZIONALE DI CONTABILIZZAZIONE FORESTALE CONTENENTE IL LIVELLO DI RIFERIMENTO PER LE FORESTE DELLO STATO MEMBRO
A. Criteri e orientamenti per determinare i livelli di riferimento per le foreste
Il livello di riferimento per le foreste di uno Stato membro è determinato secondo i seguenti criteri:
a) il livello di riferimento è coerente con l’obiettivo di raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, anche incrementando i potenziali assorbimenti da parte delle risorse forestali che invecchiano, i cui pozzi potrebbero altrimenti mostrare un progressivo declino;
b) il livello di riferimento assicura che la contabilizzazione non tenga conto della mera presenza delle riserve di carbonio;
c) il livello di riferimento dovrebbe assicurare che il sistema di contabilizzazione sia rigoroso e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall’uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;
d) il livello di riferimento tiene conto del comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi e consente di confrontare l’ipotesi dell’ossidazione istantanea e l’applicazione della funzione di decadimento di primo grado e dei valori di emivita;
e) si presume un rapporto costante tra l’uso solido ed energetico della biomassa forestale, quale documentato nel periodo dal 2000 al 2009;
f) il livello di riferimento dovrebbe essere coerente con l’obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all’uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell’Unione europea, nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia dell’Unione europea in materia di biodiversità;
g) il livello di riferimento è coerente con le proiezioni nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e degli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra comunicate a norma del regolamento (UE) n. 525/2013;
h) il livello di riferimento è coerente con gli inventari di gas a effetto serra e i pertinenti dati storici e si basa su informazioni trasparenti, complete, coerenti, comparabili e accurate. In particolare, il modello utilizzato per definire il livello di riferimento è in grado di riprodurre i dati storici dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra.
B. Elementi del piano nazionale di contabilizzazione forestale
Il piano nazionale di contabilizzazione forestale presentato in conformità dell’articolo 8 contiene i seguenti elementi:
a) la descrizione generale del processo di definizione del livello di riferimento per le foreste e la spiegazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento;
b) l’elenco dei comparti di carbonio e dei gas a effetto serra presi in considerazione per definire il livello di riferimento per le foreste, il motivo dell’esclusione di taluni comparti e la dimostrazione della coerenza tra i comparti di carbonio considerati nel livello di riferimento per le foreste;
c) la descrizione degli approcci, dei metodi e dei modelli, ivi comprese informazioni quantitative, utilizzati per la definizione del livello di riferimento per le foreste, conformemente alla relazione nazionale d’inventario più recente e una descrizione delle informazioni sulle pratiche sostenibili e sull’intensità di gestione forestale, nonché delle politiche nazionali adottate;
d) evoluzione prevista dei tassi di utilizzazione del legno in diversi scenari strategici;
e) la descrizione del modo in cui nella definizione del livello di riferimento per le foreste si è tenuto conto di ciascuno dei seguenti elementi:
i) la superficie oggetto di gestione forestale;
ii) emissioni e assorbimenti dovuti alle foreste e ai prodotti legnosi, come risultano negli inventari dei gas a effetto serra e nei pertinenti dati storici;
iii) caratteristiche delle foreste, tra cui quelle dinamiche relative all’età, crescita, durata del turno e altre informazioni sulle attività di gestione forestale di routine;
iv) tassi storici e futuri di utilizzazione del legno, disaggregati per usi energetici e non energetici.
C. Livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo dal 2021 al 2025
| Stato membro | Il livello di riferimento per le foreste per il periodo dal 2021 al 2025, espresso in tonnellate di CO2 equivalente all’anno |
| Belgio | – 1369009 |
| Bulgaria | – 5105986 |
| Repubblica ceca | – 6137189 |
| Danimarca | +354000 |
| Germania | – 34366906 |
| Estonia | – 1750000 |
| Irlanda | +112670 |
| Grecia | – 2337640 |
| Spagna | – 32833000 |
| Francia | – 55399290 |
| Croazia | – 4368000 |
| Italia | – 19656100 |
| Cipro | – 155779 |
| Lettonia | – 1709000 |
| Lituania | – 5164640 |
| Lussemburgo | – 426000 |
| Ungheria | – 48000 |
| Malta | – 38 |
| Paesi Bassi | – 1531397 |
| Austria | – 4533000 |
| Polonia | – 28400000 |
| Portogallo | – 11165000 |
| Romania | – 24068200 |
| Slovenia | – 3270200 |
| Slovacchia | – 4827630 |
| Finlandia | – 29386695 |
| Svezia | – 38721000 |