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Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

ALLEGATO I

ALLEGATO I Orientamenti

1. Informazioni da pubblicare sulla metodologia utilizzata per determinare i ricavi regolamentati del gestore del sistema di trasporto

L'autorità di regolazione o il gestore del sistema di trasporto pubblica le informazioni di cui ai punti da 1 a 5 prima del periodo tariffario, secondo quanto deciso dall'autorità di regolazione. Tali informazioni sono fornite separatamente per le attività di trasporto qualora il gestore del sistema di trasporto faccia parte di una holding o un soggetto commerciale più grande.

  1. 1. Il soggetto responsabile del calcolo, della definizione e dell'approvazione delle diverse componenti della metodologia.

  2. 2. Una descrizione della metodologia che tratti almeno:

    1. a) la metodologia complessiva, ad esempio: regime che fissa un massimale ai ricavi (revenue cap), regime ibrido, metodo del costo maggiorato (cost-plus) o regime basato sull'analisi comparativa delle tariffe;

    2. b) la metodologia per stabilire la RAB (regulatory asset base), tra cui:

      1. i) la metodologia per determinare il valore iniziale (di apertura) degli attivi applicato all'inizio del pertinente periodo di regolazione e al momento di incorporare nuovi attivi nella RAB;

      2. ii) la metodologia per rivalutare gli attivi;

      3. iii) spiegazioni circa l'evoluzione del valore degli attivi;

      4. iv) il trattamento degli attivi dismessi;

      5. v) il metodo di ammortamento applicato alla RAB, comprese eventuali modifiche apportate ai valori;

    3. c) la metodologia per stabilire il costo del capitale;

    4. d) la metodologia per determinare le spese totali (TOTEX) o, se del caso, le spese operative (OPEX) e le spese in conto capitale (CAPEX);

    5. e) la metodologia per determinare l'efficienza del costo, se del caso;

    6. f) la metodologia applicata per stabilire l'inflazione;

    7. g) la metodologia per determinare premi e incentivi, se del caso;

    8. h) i costi non controllabili;

    9. i) i servizi prestati all'interno della holding, se del caso.

  3. 3. I valori dei parametri utilizzati nella metodologia:

    1. a) i valori dettagliati dei parametri che fanno parte del costo del capitale proprio e del costo del debito o del costo medio ponderato del capitale, espressi in percentuale;

    2. b) i periodi di ammortamento in anni applicabili separatamente a condotte e compressori;

    3. c) le variazioni del periodo di ammortamento o dell'accelerazione dell'ammortamento applicato agli attivi;

    4. d) gli obiettivi di efficienza in percentuale;

    5. e) gli indici di inflazione;

    6. f) premi e incentivi.

  4. 4. I valori dei costi e delle spese utilizzati per fissare i ricavi consentiti o previsti in euro e in valuta locale dei seguenti elementi:

    1. a) la RAB per tipo di attività, dettagliata per anno fino al suo ammortamento completo, inclusi:

      1. i) l'investimento aggiunto alla RAB, per tipo di attività;

      2. ii) l'ammortamento per tipo di attivo fino all'ammortamento completo degli attivi;

    2. b) il costo del capitale, compreso il costo del capitale proprio e il costo del debito;

    3. c) le spese operative;

    4. d) premi e incentivi specificati separatamente per voce.

  5. 5. Indicatori finanziari da fornire per il gestore del sistema di trasporto. Nel caso in cui il gestore del sistema di trasporto faccia parte di una holding o di un'impresa più grande, tali valori sono forniti separatamente per il gestore del sistema di trasporto e includono:

    1. a) utili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA, earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation);

    2. b) utili al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT, earnings before interest and taxes);

    3. c) rendimento delle attività totali I (ROA, return on assets) = EBITDA/RAB;

    4. d) rendimento delle attività totali II (ROA, return on assets) = EBIT/RAB;

    5. e) rendimento del capitale proprio (ROE, return on equity) = utile/capitale proprio;

      1. i) rendimento sul capitale investito (ROCE, return on capital employed);

      2. ii) coefficiente di leva finanziaria;

      3. iii) debito netto/(debito netto + capitale proprio);

      4. iv) debito netto/EBITDA.

    L'autorità di regolazione o il gestore del sistema di trasporto fornisce un modello tariffario semplificato che include i valori e i parametri disaggregati della metodologia e consente di riprodurre il calcolo dei ricavi consentiti o previsti del gestore del sistema di trasporto.

  6. 6. I gestori dei sistemi di trasporto tengono aggiornato e mettono a disposizione dell'autorità di regolazione, su richiesta di quest'ultima, un registro giornaliero della manutenzione effettiva e delle interruzioni di flusso verificatesi. Le informazioni sono anche messe a disposizione, previa richiesta, dei consumatori colpiti dalle interruzioni.

2. Principi dei meccanismi di allocazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto e loro applicazione in caso di congestione contrattuale

2.1. Principi dei meccanismi di allocazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

  1. 1. I sistemi di allocazione della capacità e le procedure di gestione della congestione facilitano lo sviluppo della concorrenza e la fluidità degli scambi di capacità e sono compatibili con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio. Sono flessibili e capaci di adattarsi alle circostanze del mercato in evoluzione.

  2. 2. Detti sistemi e procedure tengono conto dell'integrità del sistema in questione e della sicurezza dell'approvvigionamento.

  3. 3. Detti sistemi e procedure non ostacolano l'entrata sul mercato di nuovi soggetti e non creano barriere superflue all'ingresso sul mercato. Non impediscono ai soggetti attivi sul mercato, inclusi i nuovi entranti e le imprese con una piccola quota di mercato, di concorrere tra loro in maniera effettiva.

  4. 4. Detti sistemi e procedure forniscono segnali economici adeguati ai fini di un uso efficiente e massimo della capacità tecnica e agevolano gli investimenti nelle nuove infrastrutture.

  5. 5. Gli utenti della rete sono informati in merito alle circostanze che potrebbero influenzare la disponibilità della capacità contrattuale. Le informazioni sull'interruzione rispecchiano il livello delle informazioni a disposizione del gestore dei sistemi di trasporto.

  6. 6. Qualora, per ragioni legate all'integrità del sistema, dovessero sorgere difficoltà nell'adempimento degli obblighi contrattuali, i gestori dei sistemi di trasporto ne informano gli utenti della rete e cercano senza indugi una soluzione non discriminatoria.

I gestori dei sistemi di trasporto consultano gli utenti della rete sulle procedure prima che queste siano applicate e le concordano d'intesa con l'autorità di regolazione.

2.2. Procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale

2.2.1. Disposizioni generali

  1. 1. Il presente punto si applica nei punti di interconnessione tra sistemi di entrate-uscite adiacenti fisici o virtuali tra due o più Stati membri o all'interno dello stesso Stato membro nella misura in cui i punti sono oggetto di procedure di prenotazione da parte degli utenti. Il presente punto si applica anche ai punti di entrate-uscite da e per paesi terzi, in base alla decisione dell'autorità di regolazione competente. I punti di uscita verso i consumatori finali e le reti di distribuzione, i punti di entrata da terminali GNL e impianti di produzione nonché i punti di entrate-uscite da e per gli impianti di stoccaggio di gas naturale non sono soggetti al presente punto.

  2. 2. In base alle informazioni pubblicate dai gestori dei sistemi di trasporto a norma del punto 3 del presente allegato e, se del caso, confermate dalle autorità di regolazione, l'ACER pubblica una relazione di monitoraggio sulla congestione nei punti di interconnessione per quanto riguarda i prodotti di capacità continua venduti nell'anno precedente, tenendo in considerazione, nella misura del possibile, la vendita di capacità sul mercato secondario e l'uso di capacità interrompibile. La relazione di monitoraggio è pubblicata ogni due anni. Sulla base di una richiesta motivata della Commissione, l'ACER pubblica una relazione supplementare non più frequentemente di una volta all'anno.

  3. 3. L'eventuale capacità supplementare disponibile tramite l'applicazione di una delle due procedure di gestione della congestione di cui ai punti da 2.2.2 a 2.2.5 è offerta dai pertinenti gestori dei sistemi di trasporto nel quadro della procedura di allocazione regolare.

2.2.2. Aumento della capacità tramite un sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto

  1. 1. I gestori dei sistemi di trasporto propongono e, previa approvazione da parte dell'autorità di regolazione, attuano un sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto basato su incentivi al fine di fornire capacità supplementare su base continua. Prima dell'attuazione, l'autorità di regolazione consulta le autorità omologhe negli Stati membri confinanti e ne tiene in considerazione il parere. Per capacità supplementare si intende la capacità continua offerta oltre alla capacità tecnica di un punto di interconnessione calcolata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

  2. 2. Il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto dovrebbe incentivare i gestori dei sistemi di trasporto a mettere a disposizione capacità supplementare, tenendo conto delle condizioni tecniche, come il potere calorifico, la temperatura, il consumo atteso del sistema di entrate-uscite e la capacità delle reti adiacenti. I gestori dei sistemi di trasporto adottano un approccio dinamico quando ricalcolano la capacità tecnica o supplementare del sistema di entrate-uscite.

  3. 3. Il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto è basato su un regime di incentivazione che riflette i rischi cui si espongono i gestori dei sistemi di trasporto nell'offrire capacità supplementare. Tale sistema prevede che gli introiti risultanti dalla vendita di capacità supplementare e le spese derivanti dal sistema di riacquisto o dalle misure previste al punto 6 siano condivisi tra i gestori dei sistemi di trasporto e gli utenti della rete. Le autorità di regolazione decidono la ripartizione di introiti e costi tra il gestore del sistema di trasporto e l'utente della rete.

  4. 4. Ai fini della determinazione degli introiti che spettano ai gestori dei servizi di trasporto, la capacità tecnica, in particolare la capacità restituita e, se del caso, la capacità derivante dall'applicazione di meccanismi «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead» e meccanismi «use-it-or-lose-it» a lungo termine, si ritengono assegnate prima della capacità supplementare.

  5. 5. Nel determinare la capacità supplementare, il gestore del sistema di trasporto tiene in considerazione gli scenari statistici per la capacità fisica che si presume essere inutilizzata in un dato momento in un determinato punto di interconnessione. Esso tiene inoltre conto di un profilo di rischio correlato alla fornitura di capacità supplementare che non comporti un obbligo di riacquisto eccessivo. Nel quadro del sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto si stimano inoltre la probabilità di ricorso al riacquisto di capacità sul mercato e i relativi costi e se ne tiene conto nella determinazione della capacità supplementare da mettere a disposizione.

  6. 6. Se necessario per mantenere l'integrità del sistema, i gestori dei sistemi di trasporto applicano una procedura di riacquisto basata sul mercato in cui gli utenti della rete possono offrire capacità. Gli utenti della rete sono informati sulla procedura di riacquisto applicabile. Il ricorso a una procedura di riacquisto non pregiudica le misure di emergenza applicabili.

  7. 7. Prima di applicare una procedura di riacquisto, i gestori dei sistemi di trasporto verificano se adottando misure alternative di natura tecnica o commerciale sarebbe possibile mantenere l'integrità del sistema in maniera più efficiente sotto il profilo dei costi.

  8. 8. Nel proporre il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto, il gestore del sistema di trasporto fornisce tutti i dati pertinenti, le stime e i modelli all'autorità di regolazione, in modo da consentire a quest'ultima di valutare il sistema. Il gestore del sistema di trasporto riferisce periodicamente all'autorità di regolazione sul funzionamento del sistema e, su richiesta di quest'ultima, fornisce tutti i dati del caso. L'autorità di regolazione può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo sistema.

2.2.3. Meccanismo «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead»

  1. 1. Per quanto riguarda la modifica della nomination iniziale, le autorità di regolazione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto di applicare almeno i principi di cui al punto 3 per ciascun utente della rete nei punti di interconnessione se, sulla base della relazione annuale di monitoraggio dell'ACER di cui al punto 2.2.1, paragrafo 2, è dimostrato che nei punti di interconnessione la domanda era superiore all'offerta, al prezzo di riserva nel caso di aste, nel corso delle procedure per l'allocazione di capacità nell'anno cui si riferisce la relazione di monitoraggio per prodotti da utilizzare nell'anno in questione o in uno dei due anni successivi,

    1. a) per almeno tre prodotti di capacità continua con una durata di un mese;

    2. b) per almeno due prodotti di capacità continua con una durata di un trimestre; o

    3. c) per almeno un prodotto di capacità continua con una durata pari o superiore a un anno; o

    4. d) se per almeno sei mesi non è stato offerto nessun prodotto di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese.

  2. 2. Se, sulla base della relazione annuale di monitoraggio dell'ACER di cui al punto 2.2.1, paragrafo 2, è dimostrato che una situazione descritta al paragrafo 1, probabilmente non si riprodurrà nei tre anni seguenti, ad esempio in ragione della capacità resa disponibile in seguito all'espansione fisica della rete o alla scadenza di contratti di lunga durata, l'autorità di regolazione nazionale competente può decidere di porre fine al meccanismo continuo «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead».

  3. 3. Le re-nomination di capacità continua sono autorizzate fino a un massimo del 90 % e un minimo del 10 % della capacità contrattuale dall'utente della rete nel punto di interconnessione. Tuttavia, se la nomination è superiore all'80 % della capacità contrattuale, la metà del volume non designato può essere rivista verso l'alto. Se la nomination non è superiore al 20 % della capacità contrattuale, la metà del volume designato può essere rivista verso il basso. L'applicazione del presente punto non pregiudica le misure di emergenza applicabili.

  4. 4. Il detentore iniziale della capacità contrattuale può procedere a una re-nomination su base interrompibile della parte vincolata della sua capacità continua contrattuale.

  5. 5. Il paragrafo 3 non si applica agli utenti della rete, ossia persone e imprese nonché le imprese da loro controllate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio1, che nell'anno precedente detenevano meno del 10 % della capacità tecnica media nel punto di interconnessione.

  6. 6. Nei punti di interconnessione in cui si applica un meccanismo continuo «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead» conformemente al punto 3, l'autorità di regolazione effettua una valutazione della relazione con il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto di cui al punto 2.2.2, cui può seguire la decisione dell'autorità di regolazione di non applicare il punto 2.2.2 in tali punti di interconnessione. Una tale decisione è notificata senza ritardo all'ACER e alla Commissione.

  7. 7. Un'autorità di regolazione può decidere di applicare un meccanismo continuo «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead» a norma del punto 3 in un punto di interconnessione. Prima di adottare la decisione, l'autorità di regolazione si consulta con le autorità omologhe degli Stati membri confinanti. La decisione dell'autorità di regolazione nazionale tiene in considerazione i pareri delle autorità omologhe dei paesi confinanti.

2.2.4. Restituzione di capacità contrattuale

I gestori dei sistemi di trasporto accettano qualsiasi restituzione di capacità continua concessa contrattualmente all'utente della rete in un punto di interconnessione, ad eccezione dei prodotti di capacità dalla durata pari o inferiore a un giorno. L'utente della rete conserva i diritti e gli obblighi in virtù del contratto relativo alla capacità finché quest'ultima non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto e nella misura in cui la capacità non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto. La capacità restituita si considera riassegnata solamente una volta che l'intera capacità disponibile è stata assegnata. Il gestore del sistema di trasporto informa senza ritardo l'utente della rete di qualsiasi riallocazione della relativa capacità restituita. Le modalità e le condizioni specifiche per la restituzione di capacità, in particolare quando sono diversi utenti della rete a restituirla, sono subordinate all'approvazione dell'autorità di regolazione.

2.2.5. Meccanismo «use-it-or-lose-it» a lungo termine

  1. 1. Le autorità di regolazione impongono ai gestori dei sistemi di trasporto di ritirare parzialmente o in toto la capacità contrattuale sistematicamente sottoutilizzata in un punto di interconnessione da un utente della rete laddove quest'ultimo non abbia offerto la propria capacità non utilizzata a condizioni ragionevoli e laddove altri utenti della rete richiedano capacità continua. In particolare, la capacità contrattuale si ritiene sistematicamente sottoutilizzata se

    1. a) l'utente della rete utilizza annualmente, in media, meno dell'80 % della sua capacità contrattuale dal 1o aprile al 30 settembre e dal 1o ottobre al 31 marzo, a fronte di un contratto con durata effettiva superiore a un anno senza adeguati motivi; o

    2. b) l'utente della rete ricorre sistematicamente a una re-nomination relativa a una percentuale prossima al 100 % della sua capacità contrattuale e la rivede verso il basso al fine di aggirare le regole stabilite al punto 2.2.3, paragrafo 3.

  2. 2. L'applicazione di un meccanismo continuo «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead» non è considerata come una giustificazione per la mancata applicazione del paragrafo 1.

  3. 3. In seguito al ritiro l'utente della rete perde parzialmente o completamente la capacità contrattuale per un dato periodo di tempo o per la restante durata contrattuale effettiva. L'utente della rete conserva i diritti e gli obblighi in virtù del contratto relativo alla capacità finché quest'ultima non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto e nella misura in cui la capacità non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto.

  4. 4. I gestori dei sistemi di trasporto forniscono regolarmente alle autorità di regolazione tutte le informazioni necessarie per monitorare in quale misura è utilizzata la capacità disciplinata da un contratto dalla durata effettiva superiore a un anno o di trimestri ricorrenti che si estendono per un periodo di almeno due anni.

3. Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema del gas naturale, definizione di tutti i punti pertinenti per gli obblighi di trasparenza e informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti nonché relativo calendario di pubblicazione

3.1. Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema

3.1.1. Forma della pubblicazione

  1. 1. I gestori dei sistemi di trasporto forniscono tutte le informazioni di cui al punto 3.1.2 e al punto 3.3, paragrafi da 1 a 5, con le seguenti modalità:

    1. a) su un sito web accessibile al pubblico, gratuito e che non richieda una registrazione o un'altra forma di iscrizione presso il gestore del sistema di trasporto;

    2. b) su base periodica/a rotazione; la frequenza è stabilita in base alle modifiche che si verificano e alla durata del servizio;

    3. c) in un modello di facile utilizzo;

    4. d) in modo significativo, chiaro sotto il profilo quantitativo, facilmente accessibile e non discriminatorio;

    5. e) in un formato scaricabile che è stato concordato tra i gestori dei sistemi di trasporto e le autorità di regolazione in base a un parere su un formato armonizzato fornito dall'ACER e che permetta di effettuare analisi quantitative e comparative;

    6. f) utilizzando unità di misura coerenti, in particolare il kWh (con una temperatura di combustione di riferimento di 298,15 K) per il contenuto energetico e il m3 (a 273,15 K e 1,01325 bar) per il volume. Occorre prevedere il fattore costante di conversione in contenuto energetico. Oltre al suddetto formato, la pubblicazione può essere effettuata anche in altre unità;

    7. g) nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in inglese;

    8. h) tutti i dati sono resi disponibili su una piattaforma centrale a livello di Unione, stabilita dall'ENTSOG in base all'efficienza sotto il profilo dei costi.

  2. 2. I gestori dei sistemi di trasporto forniscono tempestivamente i dettagli dei cambiamenti apportati per tutte le informazioni di cui al punto 3.1.2 e al punto3.3, paragrafi da 1 a 5, non appena questi siano a loro disposizione.

3.1.2. Contenuto della pubblicazione

  1. 1. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno le seguenti informazioni riguardo ai loro sistemi e servizi:

    1. a) una descrizione dettagliata ed esauriente dei diversi servizi offerti e della corrispondente tariffazione applicata;

    2. b) i diversi tipi di contratto di trasporto disponibili per questi servizi;

    3. c) il codice di rete e/o le condizioni standard che definiscono i diritti e le responsabilità per tutti gli utenti della rete, inclusi:

      1. i) i contratti di trasporto armonizzati e gli altri documenti pertinenti;

      2. ii) se opportuno per l'accesso al sistema, l'indicazione dei pertinenti parametri di qualità del gas per tutti i punti pertinenti definiti al punto 3.2, compresi almeno il potere calorifico superiore, l'indice Wobbe e il tenore di ossigeno e la penale o i costi di conversione per gli utenti della rete qualora il gas non rispetti tali indicazioni;

      3. iii) se opportuno per l'accesso al sistema, le informazioni sui requisiti di pressione per tutti i punti pertinenti;

      4. iv) la procedura in caso di interruzione della capacità interrompibile, compresi eventualmente i tempi, la portata e la graduatoria delle singole interruzioni (ad esempio proporzionale o «primo arrivato ultimo interrotto»);

    4. d) le procedure armonizzate applicate per l'utilizzazione del sistema di trasporto, inclusa la definizione dei principali termini;

    5. e) le disposizioni in materia di allocazione della capacità, gestione della congestione e procedure antiaccaparramento e di riutilizzo;

    6. f) le regole applicabili allo scambio di capacità sul mercato secondario nei confronti del gestore del sistema di trasporto;

    7. g) le regole concernenti il bilanciamento e il metodo di calcolo degli oneri di sbilancio;

    8. h) ove applicabile, i margini di flessibilità e tolleranza connessi ai servizi di trasporto e di altro tipo che non danno luogo a una tariffazione separata, nonché l'eventuale ulteriore flessibilità offerta e la relativa tariffazione;

    9. i) una descrizione dettagliata del sistema del gas naturale del gestore del sistema di trasporto e dei suoi punti pertinenti di interconnessione definiti al punto 3.2 del presente allegato, nonché i nomi dei gestori dei sistemi o degli impianti interconnessi;

    10. j) le regole applicabili alla connessione al sistema del gas naturale gestito dal gestore del sistema di trasporto;

    11. k) le informazioni sui meccanismi di emergenza, sempreché ricadano sotto la responsabilità del gestore del sistema di trasporto, come le misure che possono portare all'interruzione della fornitura per gruppi di clienti, e altre regole generali in materia di responsabilità applicabili al gestore del sistema di trasporto;

    12. l) le procedure concordate dai gestori dei sistemi di trasporto nei punti di interconnessione, pertinenti per l'accesso degli utenti della rete ai sistemi di trasporto interessati, relative all'interoperabilità della rete, le procedure stabilite in materia di nomination e di corrispondenza nonché altre procedure convenute che stabiliscono le disposizioni relative alle assegnazioni del flusso di gas e al bilanciamento del sistema, compresi i metodi utilizzati;

    13. m) una descrizione particolareggiata ed esauriente della metodologia e dei processi impiegati per calcolare la capacità tecnica, incluse le informazioni sui parametri utilizzati e sulle principali ipotesi formulate.

3.2. Definizione di tutti i punti pertinenti ai fini degli obblighi di trasparenza

  1. 1. I punti pertinenti includono almeno:

    1. a) tutti punti di entrata e di uscita da una rete di trasporto gestita da un gestore del sistema di trasporto, con l'eccezione dei punti di uscita a cui è collegato un unico cliente finale e ad eccezione dei punti d'entrata collegati direttamente a un impianto di produzione di un unico produttore che si trova nell'Unione;

    2. b) tutti punti di entrata e di uscita che collegano le zone di bilanciamento dei gestori dei sistemi di trasporto;

    3. c) tutti i punti che collegano la rete di un gestore di sistema di trasporto con un terminale GNL, con hub fisici del gas naturale nonché con impianti di stoccaggio e di produzione a meno che questi ultimi siano esenti in base alla lettera a);

    4. d) tutti i punti che collegano la rete di un determinato gestore di un sistema di trasporto all'infrastruttura necessaria per la fornitura di servizi ausiliari.

  2. 2. Le informazioni destinate ai clienti finali unici e agli impianti di produzione che sono escluse dalla definizione dei punti pertinenti di cui al punto 3.2, paragrafo 1, lettera a), sono pubblicate in formato aggregato, almeno per zona di bilanciamento. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le informazioni aggregate relative ai clienti finali unici e agli impianti di produzione, esclusi dalla definizione dei punti pertinenti descritti al punto 3.2, paragrafo 1, lettera a), sono considerate costituire un unico punto pertinente.

  3. 3. Se i punti tra due o più gestori del sistema di trasporto sono gestiti unicamente dai gestori di trasporto interessati, senza partecipazione contrattuale od operativa degli utenti dei sistemi, o nel caso in cui i punti colleghino un sistema di trasporto a un sistema di distribuzione e non ci sia congestione contrattuale in tali punti, i gestori del sistema di trasporto sono esentati, per tali punti, dall'obbligo di pubblicare le informazioni di cui al punto 3.3. del presente allegato. L'autorità nazionale di regolazione può prescrivere che i gestori di sistemi di trasporto pubblichino i requisiti di cui al punto 3.3 per gruppi o per tutti i punti esentati. In tal caso, le informazioni, nel caso siano a disposizione del gestore del sistema di trasporto, devono essere pubblicate in forma aggregato ad un livello ragionevole, almeno per zona di bilanciamento. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le informazioni aggregate relative a questi punti sono considerate costituire un unico punto pertinente.

3.3. Informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti e relativo calendario di pubblicazione

  1. 1. Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano le informazioni elencate al secondo comma, lettere da a) a g) per tutti i servizi e i servizi accessori forniti (in particolare le informazioni relative a miscelazione, adeguamento e conversione). Tali informazioni sono pubblicate sotto forma di dati numerici, per periodi giornalieri o orari equivalenti al più breve periodo di riferimento per la prenotazione e la re-nomination di capacità e al più breve periodo di liquidazione per il quale sono calcolati gli oneri di sbilancio. Se il periodo di riferimento più breve non è un periodo giornaliero, le informazioni di cui al secondo comma, lettere da a) a g) devono essere disponibili anche per il periodo giornaliero. Il gestore del sistema pubblica le informazioni seguenti e i relativi aggiornamenti non appena disponibili (in «tempo quasi reale»):

    1. a) la capacità tecnica per i flussi in entrambe le direzioni;

    2. b) la capacità contrattuale garantita e interrompibile totale in entrambe le direzioni;

    3. c) le nomination e le re-nomination in entrambe le direzioni;

    4. d) la capacità, garantita e interrompibile, disponibile in entrambe le direzioni;

    5. e) i flussi fisici effettivi;

    6. f) l'interruzione programmata ed effettiva della capacità interrompibile;

    7. g) le interruzioni programmate e non programmate dei servizi garantiti nonché le informazioni sul ripristino dei servizi in questione (in particolare per la manutenzione del sistema e la durata probabile di qualsiasi interruzione per manutenzione); le interruzioni programmate sono pubblicate con almeno 42 giorni di anticipo;

    8. h) richieste legalmente ammissibili non accolte, relative a prodotti di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese, incluso il numero e il volume di tali richieste non accolte;

    9. i) nel caso di aste, indicazioni su dove e quando prodotti di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese sono stati liquidati a prezzi superiori al prezzo di riserva;

    10. j) indicazioni su dove e quando non è stato offerto nessun prodotto di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese nel quadro della procedura di allocazione regolare;

    11. k) capacità totale messa a disposizione mediante l'applicazione delle procedure di gestione delle congestioni stabilite ai punti da 2.2.2 a 2.2.5. per ciascuna procedura di gestione delle congestioni applicata.

  2. 2. Per tutti i punti pertinenti, le informazioni di cui al punto 3.3, paragrafo 1, lettere a), b) e d), sono pubblicate con un anticipo di almeno 24 mesi.

  3. 3. Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano a rotazione informazioni storiche sui requisiti di cui al punto 3.3, paragrafo 1, lettere da a) a g), relative all'ultimo quinquennio.

  4. 4. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano quotidianamente i valori misurati del potere calorifico superiore, dell'indice Wobbe, del tenore di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale, del tenore di metano e del tenore di ossigeno per tutti i punti pertinenti. I dati preliminari sono pubblicati al più tardi nei tre giorni successivi al rispettivo giorno gas. I dati definitivi sono pubblicati entro tre mesi a decorrere dalla fine del rispettivo mese.

  5. 5. Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano annualmente le capacità disponibili, le capacità prenotate e le capacità tecniche, per tutti gli anni in cui le capacità sono oggetto di contratti più un anno e almeno per i successivi 10 anni. Queste informazioni devono essere aggiornate con scadenza almeno mensile o più spesso se sono disponibili nuove informazioni. La pubblicazione riflette il periodo nel quale la capacità è offerta al mercato.

3.4. Informazioni da pubblicare sul sistema di trasporto e relativo calendario di pubblicazione

  1. 1. I gestori dei sistemi di trasporto assicurano la pubblicazione e l'aggiornamento quotidiani di informazioni sui quantitativi aggregati delle capacità offerte e delle capacità contrattuali sul mercato secondario, cioè vendute da un utente della rete a un altro utente della rete, nel caso in cui dispongano di tali informazioni. Tali informazioni devono includere i seguenti elementi:

    1. a) il punto di interconnessione in cui è venduta la capacità;

    2. b) il tipo di capacità, cioè entrata, uscita, garantita, interrompibile;

    3. c) la quantità e la durata dei diritti di utilizzazione della capacità;

    4. d) il tipo di vendita, ad esempio trasferimento o cessione;

    5. e) il numero complessivo di scambi o trasferimenti;

    6. f) qualsiasi altra condizione nota al gestore del sistema di trasporto, come indicato al punto 3.3.

    Nella misura in cui tali informazioni sono fornite da un terzo, i gestori del sistema di trasporto sono esenti dall'obbligo di fornirle.

  2. 2. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano le condizioni armonizzate in base alle quali accettano le transazioni, ad esempio trasferimenti e cessioni, concernenti la capacità. Tali condizioni devono includere almeno:

    1. a) una descrizione dei prodotti standardizzati che possono essere venduti sul mercato secondario;

    2. b) i termini concernenti l'attuazione/l'accettazione/la registrazione degli scambi sul mercato secondario; in caso di ritardo, occorre pubblicare i motivi;

    3. c) la notifica da parte del venditore e del terzo di cui al punto 3.4, paragrafo 1, del nome del venditore e dell'acquirente nonché degli elementi relativi alla capacità di cui al punto 3.4, paragrafo 1.

    Nella misura in cui tali informazioni sono fornite da un terzo, i gestori del sistema di trasporto sono esenti dall'obbligo di fornirle.

  3. 3. Per quanto riguarda il servizio di bilanciamento del suo sistema, ciascun gestore del sistema di trasporto deve fornire a ogni utente della rete, per ciascun periodo di bilanciamento, i suoi volumi di sbilancio preliminari specifici e i dati relativi ai costi per ogni singolo utente della rete entro un mese dalla fine del periodo di bilanciamento. I dati definitivi dei clienti approvvigionati secondo profili di carico standard possono essere forniti 14 mesi dopo. Nella misura in cui tali informazioni sono fornite da un terzo, i gestori del sistema di trasporto sono esenti dall'obbligo di fornirle. Nel fornire queste informazioni occorre garantire la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

  4. 4. Se sono offerti servizi di flessibilità, diversi dalle tolleranze, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano quotidianamente previsioni a un giorno («day-ahead») relative al grado massimo di flessibilità, al livello prenotato di flessibilità e alla flessibilità disponibile per il mercato del successivo giorno gas. Il gestore del sistema di trasporto pubblica inoltre informazioni ex post sull'utilizzazione aggregata di ciascun servizio di flessibilità alla fine di ogni giorno gas. Se l'autorità nazionale di regolazione ritiene che tali informazioni possano lasciare spazio a potenziali abusi da parte degli utenti della rete, può decidere di esentare da questo obbligo i gestori dei sistemi di trasporto.

  5. 5. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano, per zona di bilanciamento, il quantitativo di gas presente nel sistema di trasporto all'inizio di ogni giorno gas e il quantitativo di gas naturale previsto nel sistema di trasporto alla fine di ogni giorno gas. La quantità prevista di gas naturale per la fine del giorno gas viene aggiornata di ora in ora. Se gli oneri di sbilanciamento sono calcolati ora per ora, il gestore del sistema di trasporto pubblica il quantitativo di gas presente nel sistema di trasporto ogni ora. Altrimenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano, per zona di bilanciamento, la situazione di sbilancio aggregata di tutti gli utenti all'inizio di ogni periodo di bilanciamento e la situazione di sbilancio aggregata di tutti gli utenti prevista alla fine di ogni giorno gas. Se l'autorità nazionale di regolazione ritiene che tali informazioni possano lasciare spazio a potenziali abusi da parte degli utenti della rete, può decidere di esentare da questo obbligo i gestori dei sistemi di trasporto.

  6. 6. I gestori dei sistemi di trasporto prevedono strumenti facilmente utilizzabili per il calcolo delle tariffe.

  7. 7. I gestori dei sistemi di trasporto tengono a disposizione delle competenti autorità nazionali, per almeno cinque anni, le registrazioni effettive di tutti i contratti di capacità e di tutte le altre informazioni concernenti il calcolo delle capacità disponibili e l'accesso a queste, in particolare le singole nomination e interruzioni. I gestori dei sistemi di trasporto conservano per almeno cinque (5) anni la documentazione relativa a tutte le informazioni di cui ai punti 3.3.4 e 3.3.5, e le mettono a disposizione dell'autorità di regolazione che ne fa richiesta. Entrambe le parti garantiscono la riservatezza delle informazioni commerciali.

  8. 8. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno una volta all'anno, entro un termine prestabilito, tutti i periodi di manutenzione previsti che potrebbero incidere sui diritti degli utenti della rete derivante da contratti di trasporto e le corrispondenti informazioni operative con un preavviso adeguato. Ciò implica la pubblicazione di eventuali modifiche dei periodi di manutenzione pianificati e la notifica della manutenzione non programmata in modo tempestivo e non discriminatorio, non appena le informazioni sono disponibili al gestore dei sistemi di trasporto. Nei periodi di manutenzione, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano periodicamente informazioni aggiornate sui dettagli, la durata prevista e gli effetti della manutenzione.

4. Formato e contenuto della pubblicazione delle informazioni tecniche sull'accesso alla rete da parte dei gestori delle reti dell'idrogeno e delle informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti e relativo calendario

4.1. Formato della pubblicazione delle informazioni tecniche sull'accesso alla rete

  1. 1. I gestori della rete dell'idrogeno forniscono tutte le informazioni necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo alla rete e precisate ai punti 4.2 e 4.3 con le seguenti modalità:

    1. a) su un sito web accessibile al pubblico, gratuito e che non richieda una registrazione o un'altra forma di iscrizione presso il gestore della rete dell'idrogeno;

    2. b) su base periodica/a rotazione; la frequenza è stabilita in base alle modifiche che si verificano e alla durata del servizio;

    3. c) in un modello di facile utilizzo;

    4. d) in modo chiaro, quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio;

    5. e) in un formato scaricabile che è stato concordato tra i gestori delle reti dell'idrogeno e le autorità di regolazione in base a un parere su un formato armonizzato fornito dall'ACER e che permetta di effettuare analisi quantitative;

    6. f) utilizzando unità di misura coerenti, in particolare il kWh per il contenuto energetico e il m3 per il volume; occorre prevedere il fattore costante di conversione in contenuto energetico; inoltre, la pubblicazione può essere effettuata anche in altre unità;

    7. g) nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in inglese;

    8. h) tutti i dati sono resi disponibili dal 1o ottobre 2026 su una piattaforma centrale a livello di UE, stabilita dall'ENNOH in base all'efficienza sotto il profilo dei costi.

  2. 2. I gestori delle reti dell'idrogeno forniscono tempestivamente i dettagli dei cambiamenti apportati per tutte le informazioni di cui ai punti 4.2 e 4.3, non appena questi siano a loro disposizione.

4.2. Contenuto della pubblicazione delle informazioni tecniche sull'accesso alla rete

  1. 1. I gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano almeno le seguenti informazioni riguardo ai loro sistemi e servizi:

    1. a) una descrizione dettagliata ed esauriente dei diversi servizi offerti e della relativa tariffazione;

    2. b) i diversi tipi di contratto di trasporto disponibili per tali servizi;

    3. c) i codici di rete e/o le condizioni standard che definiscono i diritti e le responsabilità per tutti gli utenti della rete, inclusi:

      1. i) i contratti di trasporto armonizzati e gli altri documenti pertinenti;

      2. ii) se opportuno per l'accesso alla rete, l'indicazione dei pertinenti parametri di qualità dell'idrogeno per tutti i punti pertinenti e la penale o i costi di conversione per gli utenti della rete qualora l'idrogeno non rispetti tali indicazioni;

      3. iii) se opportuno per l'accesso al sistema, le informazioni sui requisiti di pressione per tutti i punti pertinenti;

    4. d) le procedure armonizzate applicate per l'utilizzo delle reti dell'idrogeno, inclusa la definizione dei principali termini;

    5. e) ove applicabile, i margini di flessibilità e tolleranza inclusi nei servizi di trasporto e di altro tipo senza tariffazione separata, nonché l'eventuale ulteriore flessibilità offerta con la relativa tariffazione;

    6. f) una descrizione dettagliata del sistema del gestore della rete dell'idrogeno e dei suoi punti pertinenti di interconnessione definiti al punto 2, nonché i nomi dei gestori delle reti o degli impianti interconnessi;

    7. g) le regole applicabili alla connessione alla rete gestita dal gestore della rete dell'idrogeno;

    8. h) le informazioni sui meccanismi di emergenza, sempreché ricadano sotto la responsabilità del gestore della rete dell'idrogeno, come le misure che possono portare all'interruzione della fornitura per gruppi di clienti, e altre regole generali in materia di responsabilità applicabili al gestore della rete dell'idrogeno;

    9. i) le procedure concordate dai gestori delle reti dell'idrogeno nei punti di interconnessione, pertinenti per l'accesso degli utenti della rete alla rete dell'idrogeno in questione, relative all'interoperabilità della rete.

  2. 2. I punti pertinenti includono almeno:

    1. a) tutti punti di entrata e di uscita da una rete dell'idrogeno gestita da un gestore della rete dell'idrogeno, con l'eccezione dei punti di uscita a cui è collegato un unico cliente finale e ad eccezione dei punti d'entrata collegati direttamente a un impianto di produzione di un unico produttore che si trova nell'Unione;

    2. b) tutti punti di entrata e di uscita che collegano le reti dei gestori delle reti dell'idrogeno;

    3. c) tutti i punti che collegano la rete di un gestore della rete dell'idrogeno con terminali GNL, terminali dell'idrogeno, hub fisici del gas naturale nonché impianti di stoccaggio e di produzione a meno che questi ultimi siano esenti in base alla lettera a);

    4. d) tutti i punti che collegano la rete di un particolare gestore di una rete dell'idrogeno all'infrastruttura necessaria per la fornitura di servizi ausiliari.

  3. 3. Le informazioni destinate ai clienti finali unici e agli impianti di produzione che sono escluse dalla definizione dei punti pertinenti di cui al punto 3.2, paragrafo 2, lettera a), sono pubblicate in formato aggregato e sono considerate come un unico punto pertinente.

4.3. Informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti e relativo calendario

  1. 1. Per tutti i punti pertinenti, i gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano le informazioni di cui al secondo comma, lettere da a) a g) per tutti i servizi sotto forma di dati numerici, per periodi orari o giornalieri. Il gestore del sistema pubblica le informazioni seguenti e i relativi aggiornamenti non appena disponibili (in «tempo quasi reale»):

    1. a) la capacità tecnica per i flussi in entrambe le direzioni;

    2. b) la capacità contrattuale totale in entrambe le direzioni;

    3. c) le nomination e le re-nomination in entrambe le direzioni;

    4. d) la capacità disponibile in entrambe le direzioni;

    5. e) i flussi fisici effettivi;

    6. f) l'interruzione programmata ed effettiva della capacità;

    7. g) le interruzioni programmate e non programmate dei servizi; le interruzioni programmate sono pubblicate con almeno 42 giorni di anticipo;

  2. 2. Per tutti i punti pertinenti, le informazioni di cui al punto 3.3, paragrafo 1, lettere a), b) e d), sono pubblicate con un anticipo di almeno 24 mesi.

  3. 3. Per tutti i punti pertinenti, i gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano a rotazione informazioni storiche sui requisiti di cui al punto 1, lettere da a) a f), relative all'ultimo quinquennio.

  4. 4. I gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano quotidianamente i valori misurati della purezza dell'idrogeno e degli inquinanti per tutti i punti pertinenti. I dati preliminari sono pubblicati al più tardi entro tre giorni. I dati definitivi sono pubblicati entro tre mesi a decorrere dalla fine del rispettivo mese.

  5. 5. Le modalità di attuazione dei punti 4.1, 4.2 e 4.3, ad esempio dettagli relativi al formato e al contenuto delle informazioni necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo alla rete, le informazioni da pubblicare per i punti pertinenti e dettagli relativi al calendario della pubblicazione, sono specificate in un codice di rete stabilito a norma dell'articolo 70 del presente regolamento.