Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica 2016/C 203/01
Testo vigente
PREAMBOLO SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI1,
Titolo I. Compiti della comunità
Art. 1
Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra Loro una COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM).
La Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi.
Art. 2
Per l'assolvimento dei suoi compiti, la Comunità deve, alle condizioni previste dal presente trattato:
a) sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle cognizioni tecniche,
b) stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione,
c) agevolare gli investimenti ed assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità,
d) curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari,
e) garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate,
f) esercitare il diritto di proprietà che le è riconosciuto sulle materie fissili speciali,
g) assicurare ampi sbocchi e l'accesso ai migliori mezzi tecnici, mediante la creazione di un mercato comune dei materiali e delle attrezzature speciali, la libera circolazione dei capitali per gli investimenti nucleari e la libertà d'impiego degli specialisti all'interno della Comunità,
h) stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare.
Art. 3
(Abrogato)
Titolo II. Disposizioni intese a favorire il progresso nel campo dell'energia nucleare
Capo 1. Sviluppo delle ricerche
Art. 4
1. La Commissione è incaricata di promuovere e facilitare le ricerche nucleari negli Stati membri e di integrarle mediante l'esecuzione del programma di ricerche e di insegnamento della Comunità.
2.
In tale materia, l'azione della Commissione si svolge nel campo definito dall'elenco che costituisce l'allegato I del presente trattato.
L'elenco può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Quest'ultima consulta il comitato scientifico e tecnico previsto dall'articolo 134.
Art. 5
Al fine di promuovere il coordinamento delle ricerche intraprese negli Stati membri e di poterle integrare, la Commissione invita, sia con una domanda speciale rivolta a un destinatario determinato e comunicata allo Stato membro cui questi appartiene, sia con una domanda generale resa di pubblico dominio, gli Stati membri, le persone o le imprese a comunicarle i loro programmi relativi alle ricerche da essa definite nella sua domanda.
Dopo aver dato agli interessati la più ampia facoltà di formulare le proprie osservazioni, la Commissione può esprimere un parere motivato in merito ai singoli programmi di cui riceve comunicazione. Qualora ne sia richiesta dallo Stato, dalla persona o dall'impresa che ha comunicato il programma, la Commissione è tenuta ad esprimere tale parere.
Mediante detti pareri, la Commissione sconsiglia i doppi impieghi inutili e orienta le ricerche verso i settori non sufficientemente studiati. La Commissione non può rendere pubblici i programmi senza il consenso degli Stati, delle persone o imprese che li hanno comunicati.
La Commissione pubblica periodicamente un elenco dei settori di ricerche nucleari che non ritiene sufficientemente studiati.
La Commissione, al fine di procedere a consultazioni reciproche e a scambi di informazioni, può riunire i rappresentanti dei centri pubblici e privati di ricerche e gli esperti che svolgono ricerche negli stessi campi o in altri a questi connessi.
Art. 6
Per incoraggiare l'esecuzione dei programmi di ricerche che le vengono comunicati, la Commissione può:
a) apportare nel quadro di contratti di ricerca un concorso finanziario, esclusa ogni sovvenzione,
b) fornire, a titolo oneroso o gratuito, per l'esecuzione di detti programmi, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui dispone,
c) mettere a disposizione degli Stati membri, delle persone o delle imprese, a titolo oneroso o gratuito, impianti, attrezzature o l'assistenza di esperti,
d) promuovere un finanziamento in comune da parte degli Stati membri, delle persone o delle imprese interessate.
Art. 7
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, che consulta il comitato scientifico e tecnico, stabilisce i programmi di ricerche e d'insegnamento della Comunità.
Tali programmi sono definiti per un periodo non superiore a cinque anni.
I fondi necessari all'esecuzione dei programmi sono iscritti ogni anno nel bilancio di ricerche e investimenti della Comunità.
La Commissione assicura l'esecuzione dei programmi e sottopone ogni anno al Consiglio una relazione al riguardo.
La Commissione tiene informato il Comitato economico e sociale delle grandi linee dei programmi di ricerche e d'insegnamento della Comunità.
Art. 8
1.
La Commissione, previa consultazione del comitato scientifico e tecnico, istituisce un Centro comune di ricerche nucleari.
Il Centro cura l'esecuzione dei programmi di ricerche e degli altri compiti ad esso affidati dalla Commissione.
Il Centro provvede inoltre a definire una terminologia nucleare uniforme e un sistema unico di misurazione.
Il Centro organizza un ufficio centrale di misure nucleari.
2. Per motivi di ordine geografico o funzionale, le attività del Centro possono essere esercitate in sedi diverse.
Art. 9
1.
Dopo aver chiesto il parere del Comitato economico e sociale, la Commissione può creare, nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari, scuole per la formazione di specialisti, particolarmente nei settori della ricerca mineraria, della produzione di materiali nucleari di grande purezza, del trattamento di combustibili irradiati, del genio atomico, della protezione sanitaria, della produzione e utilizzazione dei radioelementi.
La Commissione regola le modalità dell'insegnamento.
2. Sarà creato un istituto di livello universitario le cui modalità di funzionamento saranno fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Art. 10
La Commissione può affidare per contratto l'esecuzione di determinate parti del programma di ricerche della Comunità a Stati membri, persone o imprese e parimenti a Stati terzi, organizzazioni internazionali ovvero a cittadini di Stati terzi.
Art. 11
La Commissione pubblica i programmi di ricerche contemplati dagli articoli 7, 8 e 10 nonché relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla loro esecuzione.