Concessione di amnistia e di indulto
Testo vigente
Art. 6 Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto
1. L'amnistia non si applica e l'indulto non e' concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, ne' a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusa la diffida, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonche' della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano riportato una o piu' condanne, gia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre due anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, ne' delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, ne' dei reati estinti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del Codice penale, ne' delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.
3. Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti.
Art. 7 Amnistia per reati in materia tributaria
1. E' concessa amnistia:
1) per i reati punibili soltanto con la pena della ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto e' stabilito nel numero 3) del presente articolo in materia di tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;
2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
3) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquantamila previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
4) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda - salvo il caso di recidiva in omessa o tardiva dichiarazione - previsti dalle leggi sulle imposte dirette, ordinarie o straordinarie, con la esclusione dall'amnistia dei reati previsti dalle leggi sulla nominativita' obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle societa';
5) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda previsti dalle leggi sulle tasse ed imposte indirette sugli affari.
2. L'applicazione dell'amnistia non e' esclusa quando con la pena della multa o dell'ammenda concorrano altre sanzioni non aventi natura penale.
Art. 8 Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 7, e' concesso indulto:
1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto e' stabilito nel n. 2) del presente articolo per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
2) nella misura non superiore a lire due milioni e duecentocinquantamila, per le pene della multa o della ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
3) nella misura non superiore alla meta' per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evaso e degli interessi di mora nei termini indicati nell'art. 9 del presente decreto.
2. L'indulto e' esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente e nei limiti in essi stabiliti.
Art. 9 Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio
1. L'amnistia e l'indulto per i reati indicati nell'art. 7 ai numeri 1), 2) e 3) e nell'art. 8 sono subordinati alle seguenti altre condizioni:
1) che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalita', previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi agli adempimenti ed alle formalita' omessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi:
a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata Interamente sequestrata, ancorche' non sia intervenuto il provvedimento di confisca;
b) il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio.
Art. 10 Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette
1. L'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al n. 4) e' subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, delle seguenti altre condizioni da parte del trasgressore:
1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito;
2) che, nel caso di dichiarazione incompleta, venga presentata denunzia dei redditi e dei patrimoni omessi, anche se siano stati notificati accertamenti di ufficio non ancora definiti;
3) che, nel caso di morosita' nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalita' previsti dalle singole leggi tributarie, si effettui il pagamento delle imposte e delle maggiorazioni dovute ovvero si ottemperi agli adempimenti o formalita' stessi.
2. Le dichiarazioni previste nei numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non Interviene la definizione amministrativa dell'accertamento.
Art. 11 Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari
1. L'amnistia per i reati indicati nell'art. 7 al n. 5) e' subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle seguenti altre condizioni:
1) che venga ottemperato agli adempimenti e alle formalita' omessi previsti dalle singole leggi tributarie, od alle eventuali ottemperanze sostitutive;
2) che venga effettuato il pagamento dei tributi evasi e degli interessi di mora.
Art. 12 Definitivita' dei tributi, diritti, maggiorazioni e interessi di mora corrisposti
1. I tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.
Art. 13 Latitanti
1. Il condono si applica a coloro che si sono sottratti volontariamente all'esecuzione di un mandato od ordine di cattura o di carcerazione, se lo stato di latitanza cessa entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. La osservanza della condizione summenzionata non e' richiesta se la pena da espiare risulta interamente estinta per l'applicazione dell'indulto.
Art. 14 Rinunciabilita' dell'amnistia
1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
Art. 15 Revoca dell'indulto
1. Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data della entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi sei.
Art. 16 Termine di efficacia dei benefici
1. L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.
Art. 17 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 giugno 1966
SARAGAT
MORO - REALE - PRETI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE