Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale
Testo vigente
Art. 11 Deroghe alla doppia incriminazione
1. Il motivo di rifiuto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f), non rileva per le seguenti categorie di reati, come indicati dall'autorita' di emissione nell'ordine di indagine, qualora il fatto sia punibile nello Stato di emissione con una pena non inferiore nel massimo a tre anni o con una misura di sicurezza detentiva:
a) partecipazione a un'associazione per delinquere;
b) terrorismo;
c) tratta di esseri umani;
d) sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile;
e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
g) corruzione;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
i) riciclaggio;
l) falsificazione e contraffazione di monete;
m) criminalita' informatica;
n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
r) sequestro di persona;
s) razzismo e xenofobia;
t) rapina commessa da un gruppo organizzato o con l'uso di armi;
u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
v) truffa;
z) estorsione;
aa) contraffazione e pirateria in materia di marchi e prodotti;
bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti alterati e contraffatti;
cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) ricettazione, riciclaggio e reimpiego di veicoli oggetto di furto;
gg) violenza sessuale;
hh) incendio;
ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
ll) dirottamento di nave o aeromobile;
mm) sabotaggio.
Art. 12 Trasferimento delle prove
1. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo all'autorita' di emissione i verbali degli atti compiuti, i documenti e le cose oggetto della richiesta, nonche' i verbali di prove o gli atti acquisiti in altro procedimento.
2. Nei casi di cui all'articolo 8, la trasmissione puo' essere fatta mediante consegna diretta al rappresentante dell'autorita' di emissione.
3. Dell'avvenuta trasmissione, anche nella forma della consegna diretta, e' data attestazione in forma scritta.
4. Il procuratore della Repubblica puo' disporre il trasferimento temporaneo del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, quando non e' d'impedimento alla spedita trattazione del procedimento in corso, concordando con l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento e il termine di restituzione. A tal fine, dopo l'esercizio dell'azione penale, il procuratore della Repubblica richiede l'autorizzazione del giudice che procede. Il giudice provvede dopo aver sentito le parti.
Art. 13 Impugnazioni
1. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono proporre, contro il decreto di riconoscimento, opposizione al giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice per le indagini preliminari decide, sentito il procuratore della Repubblica, con ordinanza. L'ordinanza e' comunicata al procuratore della Repubblica e notificata all'interessato.
3. Il procuratore della Repubblica informa senza ritardo l'autorita' di emissione della decisione. Quando l'opposizione e' accolta, il decreto di riconoscimento e' annullato.
4. L'opposizione non ha effetto sospensivo dell'esecuzione dell'ordine di indagine e della trasmissione dei risultati delle attivita' compiute. Il procuratore della Repubblica puo' comunque non trasmettere i risultati delle attivita' compiute se puo' derivarne grave e irreparabile danno alla persona sottoposta alle indagini, all'imputato o alla persona comunque interessata dal compimento dell'atto.
5. Il giudice per le indagini preliminari, quando e' richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine ai sensi dell'articolo 5, se ricorrono i motivi di rifiuto indicati dall'articolo 10, dispone, anche su richiesta delle parti, l'annullamento del decreto di riconoscimento emesso dal procuratore della Repubblica.
6. Non si da' luogo all'esecuzione dell'ordine di indagine in caso di annullamento del decreto di riconoscimento.
7. Possono altresi' proporre opposizione avverso il decreto di riconoscimento dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il giudice provvede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. In tal caso avverso la decisione del giudice e' ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge da parte del pubblico ministero e degli interessati entro dieci giorni dalla sua comunicazione o notificazione. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 14 Rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione
1. Il procuratore della Repubblica dispone il rinvio del riconoscimento dell'ordine di indagine per il periodo necessario quando dall'esecuzione puo' derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo gia' in corso.
2. Dispone altresi' il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di indagine quando le cose, i documenti o i dati oggetto di richiesta di sequestro sono gia' sottoposti a vincolo, fino alla revoca del relativo provvedimento.
3. La decisione di rinvio e' immediatamente comunicata all'autorita' di emissione.
4. L'ordine di indagine e' tempestivamente eseguito non appena viene meno la causa che ha dato luogo al rinvio.
Art. 15 Spese
1. Sono a carico dello Stato le spese sostenute per l'esecuzione dell'ordine di indagine.
2. Nel caso di spese di rilevante entita', il procuratore della Repubblica informa l'autorita' di emissione e l'autorita' centrale, al fine di valutare la condivisione con lo Stato di emissione dell'onere conseguente.
Capo II. Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine
Art. 16 Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute
1. L'ordine di indagine emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta o internata, ai fini del compimento all'estero di un atto di indagine o di prova, e' eseguito, a condizione che la persona presti consenso, richiedendo il nulla osta al giudice che procede, individuato secondo quanto previsto dall'articolo 279 del codice di procedura penale. Quando il soggetto detenuto e' un condannato o un internato, il nulla osta e' richiesto al magistrato di sorveglianza.
2. Ai fini del provvedimento di nulla osta si tiene conto dell'eta' della persona e delle sue condizioni di salute fisica o mentale.
3. Il procuratore della Repubblica concorda con l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento e individua il termine di rientro della persona detenuta in data anteriore alla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare o di quello di cessazione della pena in esecuzione.
4. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed e' validamente prestato, con le modalita' stabilite dall'ordinamento interno, a condizione che la persona detenuta o internata abbia avuto la possibilita' di conferire con il difensore.
5. Il periodo di detenzione trascorso all'estero e' computato a ogni effetto nella durata della custodia cautelare. Nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione trascorso all'estero si considera trascorso in Italia.
6. La persona detenuta o internata temporaneamente trasferita non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Art. 17 Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di emissione
1. Quando l'ordine di indagine ha ad oggetto la richiesta di trasferimento temporaneo di persona, detenuta nello Stato di emissione, per il compimento nel territorio nazionale di un atto di indagine o di prova, il procuratore della Repubblica concorda con l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento temporaneo e il termine entro cui la persona temporaneamente trasferita deve fare rientro nello Stato di emissione.
2. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato.
3. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Art. 18 Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva
1. L'esecuzione della richiesta di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo accordo con l'autorita' di emissione circa le modalita' dell'audizione, anche in riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare.
2. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato si da' corso soltanto se questi vi consentono.
3. Il procuratore della Repubblica richiede l'esecuzione dell'ordine di indagine al giudice per le indagini preliminari nei casi di cui all'articolo 5.
4. Il procuratore della Repubblica e il giudice, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dispongono, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete.
5. Provvedono altresi' a:
a) identificare la persona da ascoltare;
b) notificare l'ora e il luogo della comparizione;
c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito;
d) invitare la persona sottoposta alle indagini o l'imputato a comparire con le modalita' stabilite dal codice di procedura penale e ad informarlo dei diritti e delle facolta' a lui riconosciuti dall'ordinamento dello Stato di emissione.
6. L'audizione e' condotta direttamente dall'autorita' di emissione o sotto la sua direzione. Il procuratore della Repubblica, o il giudice quando provvede all'esecuzione dell'ordine di indagine, assicurano il rispetto, nel compimento dell'atto, dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. I testimoni e i periti sono informati della facolta' di astensione riconosciuta dall'ordinamento interno e da quello dello Stato di emissione.
7. Il verbale dell'audizione e' trasmesso all'autorita' di emissione.
8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.
Art. 19 Audizione mediante teleconferenza
1. Su richiesta dell'autorita' di emissione, l'audizione del testimone o del perito che si trovano sul territorio dello Stato puo' essere svolta mediante conferenza telefonica, quando non e' opportuno o possibile che essi compaiano personalmente dinnanzi all'autorita' di emissione.
2. Il procuratore richiede l'intervento del giudice per le indagini preliminari quando l'audizione davanti al giudice e' condizione della richiesta
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 in quanto compatibili.
Art. 20 Informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari
1. L'ordine di indagine che ha ad oggetto l'acquisizione di informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari e' eseguito con le modalita' stabilite dagli articoli 255 e 256 del codice di procedura penale.
2. All'acquisizione in tempo reale dei flussi informatici o telematici provenienti o diretti a banche e istituti finanziari, il procuratore della Repubblica provvede, se necessario, mediante richiesta al giudice per le indagini preliminari secondo quanto previsto dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.
3. Quando l'ordine di indagine non illustra i motivi per i quali gli atti sono rilevanti nel procedimento il procuratore della Repubblica prima di darvi esecuzione richiede all'autorita' di emissione di fornire la relativa indicazione e ogni altra informazione utile ai fini della tempestiva ed efficace esecuzione dell'attivita' richiesta.
Art. 21 Operazioni sotto copertura
1. L'ordine di indagine per il compimento di operazioni sotto copertura e' riconosciuto ed eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
2. Si applica l'articolo 20, comma 3.
3. Ai fini dell'esecuzione della richiesta puo' essere promossa la costituzione di una squadra investigativa comune.
4. Il funzionario dello Stato di emissione che partecipa alle attivita' nel territorio dello Stato assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilita' di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
5. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari dello Stato di emissione che partecipano alle attivita' nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.
Art. 22 Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro
1. Nei casi e con le modalita' stabilite dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4, previo accordo con l'autorita' di emissione, puo' omettere o ritardare l'esecuzione dell'arresto, del fermo, della perquisizione o del sequestro probatorio.
2. Si applica l'articolo 20, comma 3.
Capo III. Intercettazione di telecomunicazioni
Art. 23 Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica della autorita' giudiziaria italiana
1. Al riconoscimento dell'ordine di indagine emesso per le operazioni di intercettazione provvede, sempre che sussistano le condizioni di ammissibilita' previste dall'ordinamento interno, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4.
2. Il procuratore della Repubblica trasmette al giudice per le indagini preliminari l'ordine di indagine con richiesta di esecuzione, dopo aver provveduto al riconoscimento e dopo aver specificamente verificato che siano indicati:
a) l'autorita' che procede;
b) l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato;
c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
d) la durata dell'intercettazione;
e) i motivi che rendono necessaria l'attivita' di indagine richiesta.
3. Il giudice per le indagini preliminari rifiuta l'esecuzione, oltre che per i motivi indicati dall'articolo 10, se non sussistono le condizioni di ammissibilita' previste dall'ordinamento interno.
Del rifiuto e' data immediata comunicazione all'autorita' di emissione a cura del procuratore della Repubblica.
4. All'ordine di indagine, previa consultazione con l'autorita' di emissione, puo' darsi esecuzione alternativamente:
a) con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi;
b) con l'intercettazione, la registrazione e la successiva trasmissione dei risultati delle operazioni.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il pubblico ministero, quando sono acquisite comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale prima di trasmettere all'autorita' di emissione i risultati delle operazioni di intercettazione.
6. Al momento della richiesta, o successivamente anche nel corso delle operazioni di intercettazione, l'autorita' di emissione puo' richiedere la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione della registrazione.
7. Sono a carico dello Stato le spese di esecuzione delle operazioni di intercettazione, ad eccezione di quelle relative alle trascrizioni, decodificazione e decrittazione delle comunicazioni.
Art. 24 Notifica all'autorita' giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato
1. Quando e' disposta, senza richiesta di assistenza tecnica, l'intercettazione di un dispositivo, anche di sistema informatico o telematico, in uso a persona che si trovi nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica, trasmette immediatamente al giudice per le indagini preliminari la notificazione dell'avvio delle operazioni effettuata dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro che procede.
2. Il giudice per le indagini preliminari ordina l'immediata cessazione delle operazioni se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite e ne da' contestuale comunicazione al procuratore della Repubblica.
3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo, e comunque non oltre novantasei ore dalla ricezione della notifica, da' comunicazione all'autorita' giudiziaria dello Stato membro del provvedimento di cessazione delle operazioni e della non utilizzabilita' a fini di prova dei risultati delle intercettazioni eseguite.
Art. 25 Richieste di documentazione inerente alle telecomunicazioni
1. Il procuratore della Repubblica da' esecuzione all'ordine di indagine finalizzato all'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche con le forme e le modalita' dell'articolo 256 del codice di procedura penale.
Capo IV. Provvedimenti di sequestro
Art. 26 Provvedimenti di sequestro probatorio
1. In esecuzione dell'ordine di indagine che ha ad oggetto il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato il provvedimento e' adottato entro ventiquattro ore dalla ricezione dell'ordine di indagine medesimo e comunque senza ritardo.
2. Le cose sequestrate sono trasferite, su richiesta, all'autorita' di emissione con le modalita' stabilite dall'articolo 12.
3. Quando e' richiesto che le cose non siano trasferite, l'autorita' di emissione indica il termine trascorso il quale il provvedimento di sequestro puo' essere revocato.
4. Quando il procuratore della Repubblica ritiene di revocare il provvedimento di sequestro ne informa l'autorita' di emissione che puo' formulare osservazioni.
Titolo III. Procedura attiva
Capo I. Emissione dell'ordine di indagine
Art. 27 Emissione dell'ordine di indagine
1. Nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo direttamente all'autorita' di esecuzione. Il giudice emette l'ordine di indagine sentite le parti.
2. Dell'emissione dell'ordine di indagine e' data informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
Art. 28 Impugnazione dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova
1. Contro l'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale.
2. Si applicano altresi' le previsioni di cui agli articoli 322-bis e 325 codice di procedura penale.
Art. 29 Partecipazione all'esecuzione dell'ordine di indagine
1. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorita' di esecuzione, puo' partecipare direttamente, o far partecipare direttamente uno o piu' ufficiali di polizia giudiziaria, all'esecuzione dell'ordine di indagine. A tal fine il procuratore della Repubblica puo' promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.
2. Il giudice che ha emesso l'ordine di indagine puo' chiedere all'autorita' di esecuzione di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine, previo accordo con la stessa.
3. Le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, relative alla responsabilita' per i danni si applicano anche al caso di partecipazione diretta all'estero senza costituzione di una squadra investigativa comune.
Art. 30 Contenuto dell'ordine di indagine
1. L'ordine di indagine contiene, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, le seguenti informazioni:
a) i dati relativi all'autorita' di emissione;
b) l'oggetto e le ragioni sulle quali si fonda;
c) i dati utili all'individuazione della persona o delle persone interessate dal compimento dell'atto richiesto;
d) la descrizione sommaria del fatto per cui si procede e l'indicazione delle norme di legge violate;
e) una sintetica descrizione dell'atto d'indagine o di prova richiesti.
Art. 31 Ordine di indagine emesso su richiesta della difesa
1. Il difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, della persona per la quale e' proposta l'applicazione di una misura di prevenzione, puo' chiedere al pubblico ministero o al giudice che procede l'emissione di un ordine d'indagine.
2. La richiesta contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'atto di indagine o di prova e i motivi che ne giustificano il compimento o l'assunzione.
3. Se rigetta la richiesta, il pubblico ministero emette decreto motivato. Quando la richiesta ha ad oggetto un provvedimento di sequestro si applica l'articolo 368 del codice di procedura penale.
4. Il giudice provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti.