Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Testo vigente
Art. 50 Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 169, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «diritti speciali esclusivi possono» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 98,».
Art. 51 Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «appalto di forniture» sono inserite le seguenti: «o di un appalto misto che contenga elementi di un appalto di fornitura»;
b) al secondo periodo, le parole: «la relativa documentazione» sono sostituite dalle seguenti «una relazione corredata della relativa documentazione»;
c) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La relazione di cui al secondo periodo e' allegata al provvedimento di aggiudicazione.».
Art. 52 Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dell'articolo 76» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 158».
Art. 53 Modifiche all'articolo 174 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 174, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «le figure della concessione,» sono inserite le seguenti: «anche nelle forme della finanza di progetto,».
Art. 54 Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia gia' previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere non vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), inviando contestualmente la documentazione anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il Nars, previa acquisizione delle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta, si pronuncia entro i successivi 20 giorni.
Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, e' tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalita' di contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilita' in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, puo' sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.»;b) il comma 4 e' soppresso;
c) al comma 7, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica» e' inserita la seguente: «(DIPE)»;
2) dopo le parole: «sui contratti stipulati» sono inserite le seguenti: «che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia»;
d) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Il DIPE, di concerto con l'ANAC e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, approva contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, con riferimento ai contratti di cui alle Parti II, III, IV e V del presente Libro.».
Art. 55 Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, e' quello che deriva da fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti. Non rilevano i rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a causa di forza maggiore.».
Art. 56 Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, per le quali non sia gia' prevista l'espressione del parere del CIPESS, la revisione e' subordinata al previo parere non vincolante del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS).
Negli altri casi, e' facolta' dell'ente concedente sottoporre la revisione al previo parere del NARS. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, e' tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalita' di contabilizzazione adottata.».
Art. 57 Sostituzione dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. L'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' sostituito dal seguente:
«Art. 193 - (Procedura di affidamento) - 1. L'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto puo' avvenire su iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, ovvero su iniziativa dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui al comma 16, per proposte incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1.
2. Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi comma 1, un operatore economico puo' presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta.
L'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico preliminare all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, i dati e le informazioni richiesti sono trasmessi all'operatore economico e sono resi disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.
3. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti, in qualita' di promotore, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, elaborate su iniziativa privata per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1. Le proposte presentate ai sensi del primo periodo non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione di una manifestazione di interesse ai sensi del comma 2 e alla preventiva pubblicazione di un avviso ai sensi del comma 16. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilita', redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'allegato I.7., una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione dei requisiti del promotore. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 e gli altri operatori economici interessati, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessita', nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi ne siano privi. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacita' di altri soggetti. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati possono altresi' impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
4. Previa verifica dell'interesse pubblico alla proposta e della relativa coerenza con la programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, l'ente concedente da' notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale della presentazione della proposta e provvede, altresi', ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, commisurato alla complessita' del progetto, per la presentazione da parte di altri operatori economici, in qualita' di proponenti, di proposte relative al medesimo intervento, redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3.
5. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'ente concedente, sulla base dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, individua in forma comparativa, sulla base di criteri che tengano conto della fattibilita' delle proposte e della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici e finanziari ai fabbisogni dell'ente concedente, una o piu' proposte, presentate ai sensi del comma 3 o del comma 4, da sottoporre alla procedura di valutazione di cui al comma 6.
6. L'ente concedente comunica ai soggetti interessati la proposta o le proposte individuate ai sensi del comma 5, ne da' notizia sul proprio sito istituzionale e invita, se necessario, il promotore e i proponenti ad apportare al progetto di fattibilita', al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione. In tale fase, l'ente concedente ha facolta' di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Se il promotore o i proponenti non apportano le modifiche e integrazioni richieste per recepire le indicazioni dell'ente concedente entro il termine dallo stesso indicato, le proposte sono respinte con provvedimento motivato. Entro sessanta giorni, differibili fino a novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie, l'ente concedente conclude, con provvedimento motivato, la procedura di valutazione, che, in caso di pluralita' di proposte ammesse, si svolge in forma comparativa. Il provvedimento e' pubblicato sul sito istituzionale dell'ente ed e' comunicato ai soggetti interessati.
7. Il progetto di fattibilita' selezionato ai sensi del comma 6 e' integrato, se necessario in funzione dell'oggetto dell'intervento, con gli ulteriori elaborati richiesti dall'articolo 6 dell'allegato I.7 anche ai fini della relativa sottoposizione al procedimento di approvazione ai sensi dell'articolo 38. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica per i lavori o il progetto di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato I.7 per i servizi, una volta approvati, sono inseriti tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.
8. All'esito dell'approvazione, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica, per gli affidamenti di lavori, ovvero il progetto di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato I.7, per gli affidamenti di servizi, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario, sono posti a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Gli obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell'articolo 28, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 35 e delle deroghe relative ai contratti secretati di cui all'articolo 139. Il criterio di aggiudicazione e' l'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualita' e prezzo.
9. La configurazione giuridica del promotore ovvero del proponente puo' essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore ovvero il proponente puo' esercitare il diritto di prelazione, nei termini previsti dal comma 12.
10. I concorrenti, compreso il promotore e il proponente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti migliorative al progetto di fattibilita' tecnico economica e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all'articolo 106.
11. L'ente concedente:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
c) pone in approvazione il successivo livello progettuale elaborato dall'aggiudicatario.
12. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilita' posto a base di gara. Se il promotore ovvero il proponente esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore ovvero del proponente, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.
13. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente puo' prevedere criteri di aggiudicazione premiali, volti a valorizzare l'apporto di ciascuna offerta agli obiettivi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione.
14. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di cui ai commi 3, 4 e 16, ferma restando la loro autonomia decisionale.
15. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario e' dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita' di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
16. L'ente concedente puo', mediante avviso pubblico, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di proposte redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3. Gli operatori economici interessati a rispondere all'avviso possono richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni documentali per una migliore formulazione delle proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente concedente sono trasmesse all'operatore economico e sono rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.
17. L'ente concedente valuta le proposte presentate ai sensi del comma 16 e pone a base di gara il progetto di fattibilita' selezionato, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. La procedura di gara si svolge in conformita' ai commi 10, 11, 12 e 13. Il soggetto aggiudicatario presta le garanzie di cui al comma 15.».
Art. 58 Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'Autorita' di regolazione del settore» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
Art. 59 Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorita' di regolazione del settore» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»;
b) al comma 2, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
Art. 60 Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».
Art. 61 Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 209, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso Articolo 121, comma 1, le parole: «nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,», ovunque ricorrano, sono soppresse;
b) al capoverso Articolo 121, comma 6, le parole: «nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana», ovunque ricorrano, sono soppresse.
Art. 62 Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione»;
b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio e' obbligatoria.»;
c) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.».
Art. 63 Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, e' obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio.
Se le parti convengono altresi' che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, e' preclusa l'esperibilita' dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.»;b) al comma 2, e' premesso il seguente periodo: «L'acquisizione del parere e' obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale.»;
c) la rubrica e' cosi' modificata: «Pareri e determinazioni obbligatorie».
Art. 64 Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 217, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando l'acquisizione del parere o della determinazione non e' obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilita' che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale e' esclusa nei casi in cui e' richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalita' di prosecuzione dei lavori.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono che la determinazione possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215.»;
c) la rubrica e' cosi' modificata: «Determinazioni facoltative».
Art. 65 Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio e' sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.».
Art. 66 Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 221, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
Art. 67 Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 10, le parole: «rilevanti per l'attribuzione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109, o» sono soppresse.
Art. 68 Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 223, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «progetti di fattibilita' e definitivi» sono sostituite dalle seguenti: «progetti di fattibilita' tecnico ed economica».
Art. 69 Modifiche all'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'allegato II.18 in merito alla progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 226-bis, comma 2, lettera gg), ai soli fini di cui all'articolo 19, comma 2 del medesimo allegato II.18, la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivita' del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale possono comprendere, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica di lavori pubblici e di specifiche competenze coerenti con l'intervento.»;b) il comma 14 e' abrogato.
Art. 70 Inserimento dell'articolo 225-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo l'articolo 225 e' inserito il seguente:
«Art. 225-bis. - (Ulteriori disposizioni transitorie)
1. Il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale e' adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 gia' avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali e' stato redatto il documento di fattibilita' delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7.
3. Le disposizioni dell'articolo 67, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano gia' stati inviati gli avvisi a presentare offerte.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali e' stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilita' per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.
5. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volonta' contraria delle parti, anche ai collegi gia' costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».