Per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia
Testo vigente
Allegato C
Allegato C
LEGGE SULLA SANITA' PUBBLICA
Art. 1
1. La tutela della sanita' pubblica e' affidata al ministro dell'interno e sotto la sua dipendenza ai prefetti, ai sotto-prefetti ed ai sindaci.
2. Nell'esercizio delle attribuzioni relative, il ministro e' assistito da un Consiglio superiore di sanita', i prefetti da Consigli sanitari provinciali, ed i sotto-prefetti da Consigli sanitari di circondario.
3. Il ministro, i prefetti ed i sotto-prefetti possono nominare commissioni, ispettori o delegati temporari, e commettere loro una parte delle proprie attribuzioni.
Art. 2
1. Nulla e' innovato rispetto alle competenze attribuite dalle leggi e regolamenti speciali ai ministri della guerra e della marina in ordine al servizio sanitario delle armate di terra e di mare.
Art. 3
1. Il Consiglio superiore di sanita' sara' composto:
1) di un presidente;
2) del procuratore generale del Re presso la Corte di appello della capitale;
3) di un giureconsulto;
4) di sei dottori in medicina e chirurgia competenti particolarmente nella medicina pubblica ed in ispecie nella igiene;
5) di due professori di chimica;
6) di un farmacista;
7) di un dottore veterinario;
8) di tre ingegneri esperti nella edilizia sanitaria.
2. Faranno parte del Consiglio stesso:
1) un medico ispettore del corpo sanitario militare;
2) un medico ispettore dal corto sanitario militare marittimo;
3) il direttore generale della marina mercantile;
4) il direttore generale della statistica del Regno;
3. Sei almeno dei membri del Consiglio superiore di sanita' devono risiedere nella capitale del Regno.
Art. 4
1. In ogni capoluogo di provincia ha sede un Consiglio di sanita', composto:
1) del prefetto presidente;
2) del procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale;
3) di un giureconsulto;
4) di due dottori in medicina e chirurgia;
5) di un professore di chimica;
6) di un farmacista;
7) di un dottore veterinario;
8) di un ingegnere.
Art. 5
1. In ogni capoluogo di circondario ha sede un Consiglio di sanita', composto:
1) del sottoprefetto presidente;
2) del procuratore del Re presso il Tribunale ove esista, e, in difetto, del pretore;
3) di due dottori in medicina e chirurgia;
4) di un farmacista
5) di un ingegnere.
Art. 6
1. Nei capoluoghi di provincia o di circondario marittimo e' inoltre componente nato del Consiglio di sanita' il funzionario di grado superiore del principale ufficio di porto della provincia o del circondario.
Art. 7
1. Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i membri dei Consigli provinciali di sanita' saranno nominati con decreto Reale.
2. I membri dei Consigli sanitari di circondario saranno nominati con decreto Ministeriale, sentito il prefetto.
Art. 8
1. Il presidente ed i membri del Consiglio superiore ed i membri eletti dei Consigli sanitari provinciali o di circondario durano in ufficio per un triennio, e sono sempre rieleggibili.
2. Chi surroga un consigliere uscito anzitempo dura in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.
Art. 9
1. Al Consiglio superiore di sanita' e' addetto per segretario un dottore in medicina o chirurgia che non avra' voto nel Consiglio.
2. Nei Consigli sanitari provinciali e di circondario le funzioni di segretario saranno rispettivamente disimpegnate dai viceconservatori e dai commissari del vaccino, i quali, pero', non avranno voto nella materia estranea al vaccino e al vaiuolo.
Art. 10
1. Il Ministro dell'Interno, i prefetti ed i sottoprefetti potranno chiamare a sedere nei Consigli sanitari, con voto consultivo, o per somministrare notizie, quelle persone delle quali vedranno utile l'intervento.
Art. 11
ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DALLA L. 30 GIUGNO 1887, N. 4647