diritto.io

Per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia

Testo vigente

Allegato C

Allegato C
LEGGE SULLA SANITA' PUBBLICA

Art. 1

1. La tutela della sanita' pubblica e' affidata al ministro dell'interno e sotto la sua dipendenza ai prefetti, ai sotto-prefetti ed ai sindaci.

2. Nell'esercizio delle attribuzioni relative, il ministro e' assistito da un Consiglio superiore di sanita', i prefetti da Consigli sanitari provinciali, ed i sotto-prefetti da Consigli sanitari di circondario.

3. Il ministro, i prefetti ed i sotto-prefetti possono nominare commissioni, ispettori o delegati temporari, e commettere loro una parte delle proprie attribuzioni.

Art. 2

1. Nulla e' innovato rispetto alle competenze attribuite dalle leggi e regolamenti speciali ai ministri della guerra e della marina in ordine al servizio sanitario delle armate di terra e di mare.

Art. 3

1. Il Consiglio superiore di sanita' sara' composto:

  1. 1) di un presidente;

  2. 2) del procuratore generale del Re presso la Corte di appello della capitale;

  3. 3) di un giureconsulto;

  4. 4) di sei dottori in medicina e chirurgia competenti particolarmente nella medicina pubblica ed in ispecie nella igiene;

  5. 5) di due professori di chimica;

  6. 6) di un farmacista;

  7. 7) di un dottore veterinario;

  8. 8) di tre ingegneri esperti nella edilizia sanitaria.

2. Faranno parte del Consiglio stesso:

  1. 1) un medico ispettore del corpo sanitario militare;

  2. 2) un medico ispettore dal corto sanitario militare marittimo;

  3. 3) il direttore generale della marina mercantile;

  4. 4) il direttore generale della statistica del Regno;

3. Sei almeno dei membri del Consiglio superiore di sanita' devono risiedere nella capitale del Regno.

Art. 4

1. In ogni capoluogo di provincia ha sede un Consiglio di sanita', composto:

  1. 1) del prefetto presidente;

  2. 2) del procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale;

  3. 3) di un giureconsulto;

  4. 4) di due dottori in medicina e chirurgia;

  5. 5) di un professore di chimica;

  6. 6) di un farmacista;

  7. 7) di un dottore veterinario;

  8. 8) di un ingegnere.

Art. 5

1. In ogni capoluogo di circondario ha sede un Consiglio di sanita', composto:

  1. 1) del sottoprefetto presidente;

  2. 2) del procuratore del Re presso il Tribunale ove esista, e, in difetto, del pretore;

  3. 3) di due dottori in medicina e chirurgia;

  4. 4) di un farmacista

  5. 5) di un ingegnere.

Art. 6

1. Nei capoluoghi di provincia o di circondario marittimo e' inoltre componente nato del Consiglio di sanita' il funzionario di grado superiore del principale ufficio di porto della provincia o del circondario.

Art. 7

1. Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i membri dei Consigli provinciali di sanita' saranno nominati con decreto Reale.

2. I membri dei Consigli sanitari di circondario saranno nominati con decreto Ministeriale, sentito il prefetto.

Art. 8

1. Il presidente ed i membri del Consiglio superiore ed i membri eletti dei Consigli sanitari provinciali o di circondario durano in ufficio per un triennio, e sono sempre rieleggibili.

2. Chi surroga un consigliere uscito anzitempo dura in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 9

1. Al Consiglio superiore di sanita' e' addetto per segretario un dottore in medicina o chirurgia che non avra' voto nel Consiglio.

2. Nei Consigli sanitari provinciali e di circondario le funzioni di segretario saranno rispettivamente disimpegnate dai viceconservatori e dai commissari del vaccino, i quali, pero', non avranno voto nella materia estranea al vaccino e al vaiuolo.

Art. 10

1. Il Ministro dell'Interno, i prefetti ed i sottoprefetti potranno chiamare a sedere nei Consigli sanitari, con voto consultivo, o per somministrare notizie, quelle persone delle quali vedranno utile l'intervento.