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Che approva i provvedimenti finanziari

Testo vigente

Allegato A

Allegato A all'articolo I.
R. decreto 10 dicembre 1894, n. 532, che reca variazioni alla tariffa dei dazi doganali e delle tare, nonche' al regime delle fabbriche di glucosio, cicoria e di spiriti ed impone una tassa sulla raffinazione degli olii minerali e fabbricazione dei fiammiferi.
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
Re d'Italia.
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Sono introdotte le seguenti modificazioni nella tariffa generale dei dazi doganali:

2. Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2

1. La tassa interna sulla fabbricazione di glucosio solido e' stabilita come segue:
Per ogni quintale di glucosio solido di 1ª classe, L. 54.
Per ogni quintale di glucosio solido di 2ª classe, L. 34.
E' abrogato l'art. 5 della legge 10 luglio 1887, numero 4665 (serie 3ª).

Art. 3

1. Nelle fabbriche che producono glucosi soggetti a diverse misure di tassa, le relative lavorazioni devono essere eseguite in periodi distinti, e i prodotti devono essere custoditi in locali separati, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale.

Art. 4

1. La tara di chilogrammi 12,50 per cento stabilita dall'articolo 8 della legge del 14 luglio 1891, n. 391, per le cassette di legno con due recipienti di latta contenenti olii minerali, e' ridotta a 11,50 per cento.

Art. 6

1. La restituzione del dazio pagato sulla materia prima impiegata nella fabbricazione dei filati e tessuti di cotone sara' fatta a decorrere dal 10 gennaio 1895, nella misura di lire 4 per ogni quintale di filati o di lire 4,50 per ogni quintale di tessuti che saranno esportati all'estero colle norme che saranno determinate, udito il Consiglio di Stato, con decreto Reale.

Art. 7

1. La tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e di ogni altra sostanza, che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata e del caffe', e' riscossa sul prodotto effettivo accertato in tutte le fabbriche direttamente dagli agenti della finanza, esclusa ogni convenzione d'abbonamento.

2. La cicoria preparata e le altre sostanze non possono essere estratte dalle fabbriche o dalle dogane se non in pacchetti e recipienti chiusi e identificati nei modi e colle norme che saranno stabiliti con decreto Reale.

3. I pacchetti e recipienti devono essere introdotti e conservati nei depositi e negli esercizi di vendita, nel preciso stato in cui furono identificati.

4. Pero' negli esercizi di vendita al minuto potra' essere tenuto aperto un pacchetto o recipiente per ogni marca di fabbrica.

Art. 8

1. La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero, sono stabilite nella misura di lire 180 per ogni ettolitro di alcool anidro alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centesimale.

2. La tassa di vendita sugli spiriti e' soppressa.

3. I seguenti prodotti a base d'alcool, quando vengono importati dall'estero sono soggetti alla sopratassa nella misura qui sotto indicata:

4. Parte di provvedimento in formato grafico

5. I medicamenti ed i prodotti chimici a base d'alcool, oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa doganale, devono assolvere la sopratassa sulla quantita' di spirito, che insieme ad essi viene introdotta nello Stato o che fu consumata nella loro fabbricazione.

6. La misura di detto tributo e' determinata dal ministro delle finanze, sentito il collegio dei periti doganali.

Art. 9

1. L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni ed ogni altra passivita', e' stabilito nella misura:

  1. a) di 7 per cento per le fabbriche che adoperano l'amido e le sostanze amidacee, i residui della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero, le barbabietole ed i tartufi di canna;

  2. b) di 15 per cento per le distillerie che estraggono lo spirito dalle frutta, dal vino, dalle vinacce, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese nella lettera a);

  3. c) di 18 per cento per le fabbriche che distillano le materie di cui alla lettera b), esercitate da Societa' cooperative.

Art. 10

1. Alle merci che a termini dell'articolo 81 della legge doganale non possono circolare o detenersi in qualunque modo nelle zone di vigilanza se non siano munite di una bolletta di legittimazione, sono aggiunti gli spiriti in quantita' maggiore di 10 litri.

2. Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo II del testo unico della legge sugli spiriti, in data 29 agosto 1889, n. 6358 (serie 3ª), eccezione fatta per quelle contenute nell'art. 56.

Art. 11

1. La restituzione della tassa di fabbricazione e della sopratassa sugli spiriti e' fatta per intero esclusivamente per gli spiriti impiegati nella preparazione dei vini tipici, Marsala, Porto o Vermouth, all'infuori della vigilanza dell'amministrazione, e nella misura del 90 per cento per i liquori che si esportano all'estero.

2. La ricchezza alcoolica del vino naturale adoperato per la fabbricazione del Marsala e del Porto e' ritenuta di 14 gradi, e quella del vino naturale adoperato per il Vermouth, e' ritenuta di 11 gradi.

3. Il limite massimo per la restituzione della tassa o della sopratassa sull'alcool aggiunto a detti vini tipici, e' stabilito:

  1. 1) pel Marsala a gradi 23;

  2. 2) » Porto » 22;

  3. 3) » Vermouth » 18.