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Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria

Testo vigente

Art. 36

1. Salvo il disposto dell'art. 74 della leggo 31 marzo 1904, n. 140, e dell'art. 34 della presente, e ferma in queste parti l'applicazione delle tasse di bollo ed ipotecarie, secondo le norme vigenti, sono estese a favore della Cassa provinciale di credito agrario, per la Basilicata, le disposizioni contenute nell'art. 26 della legge 29 marzo 1906, n. 100, pel credito agrario in Sicilia.

Art. 37

1. Nei comuni della Basilicata, maggiormente infestati dalla malaria, saranno distribuiti annualmente prodotti chinacei fino alla concorrenza del valore di L. 40,000, la qual somma verra' prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.

Titolo II. Provvedimenti per le Calabrie

Art. 38

1. E' autorizzata la maggiore spesa di L. 2,100,000 in aumento alla somma di L. 3.465,000 concessa dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, per lavori di frane minaccianti gli abitati delle Calabrie.

2. Agli abitati inscritti nella tabella G della legge sopraddetta sono aggiunti i seguenti:

  1. a) in provincia di Catanzaro: Dinami;

  2. b) in provincia di Cosenza: Calopezzati, Campana, Cariati, Castiglione Cosentino, Lungro, Pedace, Pietrapaola, San Vincenzo La Costa (frazione San Sisto);

  3. c) in provincia di Reggio Calabria: Camini, Carida', Laganadi (frazione di San Giorgio), Maropati, Portigliola, Reggio Calabria (frazioni Orti e Vito Superiore), Sambatello e sue frazioni di Minitti e San Giovanni, Santa Eufemia di Aspromonte, San Roberto e frazione San Peri, Scido, Seminara, Staiti, Terranova Sappo Minulio (frazione Scroforio).

Art. 39

1. La somma di L. 2,100,000 di cui al precedente articolo, sara' stanziata nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nella seguente misura:

  1. 1) per l'esercizio finanziario 1909-910. . . L. 400,000
    id. 1910-911. . . » 300,000

  2. 2) id. 1911-912. . . » 250,000

  3. 3) id. 1912-913. . . » 250,000

  4. 4) id. 1913-914. . . » 300,000

  5. 5) id. 1914-915. . . » 300,000

  6. 6) id. 1915-916. . . » 300,000

2. ----------
Totale L. 2,100,000

Art. 40

1. E' autorizzata la maggiore spesa di 500,000 lire in aumento a quella di L. 1,500,000 di cui all'articolo 1, lettera c) della legge 29 dicembre 1907, n. 810.

2. Tale somma sara' prelevata, salvo a reintegrarla in caso di necessita', dall'assegnazione fatta con l'articolo 7 della legge 25 giugno 1906, n. 255, trasportando la somma stessa nello esercizio 1908-909, dal conto residui del relativo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno al conto residui del capitolo apposito del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 41

1. I comuni della Calabria, che, anteriormente alla data della pubblicazione della legge 25 giugno 1906, n. 255, abbiano contratto mutui per condutture di acque potabili, i cui lavori fossero in corso di esecuzione alla stessa data, avranno diritto per le annualita' dei mutui suddetti, non ancora pagate a tutto il 1906, al sussidio assegnato dal secondo comma della legge medesima, in ragione della meta' degli interessi e della quota di ammortamento.

2. Il termine di cinque anni indicato nel secondo comma dell'articolo 42 della legge anzidetta e' prorogato di cinque anni.71424

Art. 42

1. I sussidi, che sulla somma di L. 1,000,000 concessa dall'ultimo comma dell'art. 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, saranno corrisposti ai comuni della Calabria, che al 27 giugno 1906 non abbiano ancora estinto totalmente le passivita' incontrate per condutture d'acqua potabile compiute prima della stessa data, dovranno dai Comuni stessi essere impiegate nell'estinzione delle passivita' suddette, ovvero nell'esecuzione di opere pubbliche di riconosciuta utilita'.

2. L'importare di ognuno di tali sussidi non potra' mai essere maggiore di quello delle passivita' di ciascun Comune non ancora estinte al 27 giugno 1906.

Art. 43

1. Al pagamento del concorso dello Stato nei mutui contratti dai comuni della Calabria per fornirsi di acqua potabile di cui al secondo comma del citato art. 42 ed all'art. 41 della presente legge, sara' provveduto mediante apposito stanziamento da fissarsi, per orni esercizio finanziario a decorrere da quello 1908-909, con la legge annuale del bilancio.

2. Il periodo di ammortamento dei mutui che saranno contratti dai Comuni stessi, non potra' essere mai inferiore ai 35 anni.

3. Per l'esercizio finanziario 1908-909 lo stanziamento, per provvedere alla spesa di cui al primo comma del presente articolo, e' fissato in L. 100,000, con prelevamento per L. 50,000 dal fondo di riserva, inscritto al capitolo 254 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.

Art. 44

1. La spesa straordinaria di L. 5,000,000 di cui al citato art. 42 della legge 21 giugno 1906, n. 255, e' ridotta alla somma di lire 1.050,000 corrispondente agli stanziamenti iscritti nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1007-908, giusta la tabella A della legge 19 luglio 1907, n. 549.

Art. 45

1. Le occupazioni temporanee dei terreni, sui quali sono costruite le baracche, che debbono essere concesse ai termini dell'art. 9 dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, possono essere protratte, di anno in anno, fino al termine di anni sei, decorrenti dal giorno in cui ebbero luogo. Si intenderanno protratte per l'anno successivo quando non sia stata data licenza al proprietario del suolo sei mesi prima della fine dell'anno in corso.

2. Qualora occorra renderle definitive, si procedera' secondo le norme contenute negli articoli 16 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 46

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327391

Art. 47

1. I termini fissati con l'art. 1 della legge 11 luglio 1907, n. 534, per la compilazione dei piani regolatori e per la presentazione delle domande di mutuo, sono, rispettivamente, prorogati di due anni e di sei mesi.

Art. 48

1. I privati che vorranno giovarsi di mutui di favore consentiti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 dovranno unire alla domanda la documentazione del possesso legittimo del fabbricato distrutto o danneggiato.

2. Se la dimostrazione del possesso legittimo non si possa dedurre dai documenti prodotti a corredo della domanda, l'interessato potra' farla con le norme degli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3ª).

3. Non e' necessaria la prova della liberta' del fondo.

4. L'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo e' valida di fronte a tutti.

5. Non occorre l'adesione dei creditori ipotecari o degli usufruttuari nel caso che il proprietario intenda ricostruire lo stabile su di un'area diversa dall'antica.

6. Il danneggiato ha diritto ad ottenere la concessione del mutuo anche quando intenda ricostruire la propria casa nei nuovi centri su aree concesse ai sensi dell'art. 67 della presente legge.

7. Agli effetti dell'art. 25 della citata legge 25 giugno 1906, bastera' la pubblicazione delle domande di mutuo nel giornale degli annunzi giudiziari e l'affissione per 15 giorni all'albo del Comune ove esiste la casa danneggiata o distrutta.

8. La pubblicazione o l'affissione tiene luogo di notifica.

9. Per le case da ricostruire nei nuovi centri, il biennio per la somministrazione rateale del mutuo, decorrera' dal giorno del sorteggio delle aree di che all'art. 71.

Art. 49

1. Possono valersi dei benefici della legge 23 giugno 1906, n. 255 e nei limiti stabiliti dall'art. 25 della stessa legge anche gli usuari degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto.

Art. 50

1. Le domande per la ricostruzione e riparazione di edifici posseduti in comune, sono ammissibili anche se presentate da uno solo degli aventi diritto e per l'intiera somma che potrebbe concedersi se la domanda fosse stata presentata da tutti i partecipi. All'uopo saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 19 giugno 1888, n. 5447.

Art. 51

1. Le perizie dei lavori che devono essere unite alle domande di mutui, di cui all'art. 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, potranno, a richiesta dell'istituto mutuante, essere sottoposte al riscontro dell'Ufficio del genio civile quando vi sia fondato dubbio che i lavori per i quali e' richiesto il mutuo eccedano il limite dello stretto necessario o comprendano opere di abbellimento e di ampliamento.

2. Gli uffici del genio civile coadiuveranno i prefetti ed i sindaci nell'invigilare che nei lavori di ricostruzione o di riparazione delle case danneggiate, pei quali furono concessi mutui, siano osservate le prescrizioni vigenti.

Art. 52

1. Restando invariate le somme complessive degli stanziamenti annuali risultanti dalla tabella A annessa alla leggo 19 luglio 1907, n. 549, potra' essere variato il riparto degli stanziamenti annuali fra le diverse categorie di lavori, reintegrando negli esercizi successivi le somme stanziate in meno in uno o piu' esercizi.

Art. 53

1. Le assegnazioni annue di L. 500,000 ciascuna, che ancora rimangono da stanziare in bilancio sulla somma di L. 5,000,000 autorizzata dal 1° comma dell'art. 16 della legge 25 giugno 1906, n. 255, verranno iscritte, a partire dal 1909-910, e senza variarne la destinazione, nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in aggiunta alle altre spese indicate nella tabella A annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 549.

2. Con decreto del ministro del tesoro, verra' provveduto al trasporto dal bilancio dell'interno al bilancio dei lavori pubblici cosi' dell'assegnazione di competenza dell'esercizio 1908-909, come delle somme rimaste da pagare sulle assegnazioni annue di L. 500,000 stanziate negli esercizi 1906-907 e 1907-908 in esecuzione del 2° comma del citato art. 16 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Art. 54

1. La distribuzione annuale e gratuita dei prodotti chinacei ai Comuni della Calabria maggiormente infestati dalla malaria, di che e' parola nell'art. 98 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e' aumentata fino alla concorrenza del valore di L. 40,000.

Art. 55

1. Gli stanziamenti, di cui ai nn. 3 e 4 della tabella A, annessa alla legge 25 giugno 1906, n. 255, costituiscono un complessivo ed unico fondo, allo scopo di provvedere nella maniera piu' opportuna all'acquisto dei terreni occorrenti per l'impianto dei poderi dimostrativi e alla costruzione dei fabbricati rurali per i poderi suddetti.

Art. 56

1. L'Istituto di credito «Vittorio Emanuele III» e' compreso fra gli enti, con i quali puo' contrattare ed operare l'Amministrazione speciale istituita per il Credito agrario presso il Banco di Napoli.