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Concernente la Convenzione per l'ampliamento e la manutenzione della rete telegrafica sottomarina

Testo vigente

Allegato B

Allegato B
Convenzione tra il Ministero della marina e la ditta Pirelli e C. di Milano per il noleggio della R. nave Citta' di Milano.

Art. 1

1. A partire dalla data di approvazione per legge della presente convenzione e per tutta la durata di questa, la R. nave Citta' di Milano, appartenente al R. naviglio dello Stato, e' posta, a richiesta della ditta Pirelli e C. e con le modalita' appresso indicate, a disposizione della ditta stessa, la quale se ne servira' limitatamente a quanto riguarda il servizio di posa e manutenzione di cavi telegrafici sottomarini in Mediterraneo.

Art. 2

1. La R. marina assume l'obbligo di consegnare alla ditta Pirelli e C. la R. nave Citta' ai Milano completamente pronta al servizio che deve compiere entro il termine massimo di 40 giorni dalla domanda della ditta, non escludendo di consegnarla entro un termine minore, qualora cio' sia richiesto dalla ditta stessa e sia conciliabile con le esigenze del servizio che la nave compie per conto dell'Amministrazione della R. marina.

2. La R. marina s'impegna di lasciare a disposizione della ditta Pirelli e C. la vasca di estrema prora per il deposito dei cavi sottomarini che la ditta stessa deve mantenere permanentemente a bordo, mentre si riserva la facolta' di rendere mobili ed asportabili i coni interni delle altre due vasche di centro e di poppa allo scopo di utilizzarle per il trasporto di materiali.

3. Durante i periodi di tempo nei quali la Citta' di Milano sara' al servizio della ditta Pirelli e C., la R. marina manterra' la nave armata a suo spese col proprio personale militare e fornita di tutti i materiali necessari al suo esercizio, non esclusi il combustibile e le materie lubrificanti per l'apparato motore e per tutti i meccanismi di bordo.

Art. 3

1. Spettera' alla ditta Pirelli e C. di porre a bordo e mantenere il personale tecnico speciale per le operazioni telegrafiche.

2. Questo personale sara' soggetto ai regolamenti della R. marina in vigore per i borghesi imbarcati sulle RR. navi.

3. 11 personale direttivo della ditta Pirelli e C. sara' aggregato alla mensa degli ufficiali di bordo, e per esso la ditta rimborsera' allo Stato le spese di trattamento e di razione viveri, che saranno quello stabilite pei componenti le mense ufficiali della R. marina.
Invece il personale di bassa forza della ditta Pirelli e C. (operai e marinai specialisti) fara' mensa a se', a spese della ditta medesima.

Art. 4

1. Qualora si debbano effettuare importanti e radicali lavori di riparazione della Citta' di Milano, per l'esecuzione dei quali non sia sufficiente il periodo di 40 giorni indicato all'art. 2, il Ministero della marina ne dara' comunicazione alla ditta Pirelli e C. almeno due mesi prima dell'inizio dei lavori. Durante la esecuzione di questi ultimi e fino alla loro completa ultimazione, la ditta Pirelli e C. non potra' richiedere che la Citta' di Milano sia messa a sua disposizione e quindi, nel caso contemplato dal presente articolo, la R. marina rimane sciolta dall'obbligo di cui all'art. 2.

Art. 5

1. In corrispettivo degli obblighi che con la presente convenzione la R. marina si assume, la ditta Pirelli e C. corrispondera' alla Regia marina per tutta la durata della convenzione, un contributo annuo fisso di L. 50,000 che sara' versato in rate trimestrali uguali posticipate.

2. Questo contributo rimarra' inalterato qualunque sia la durata annua del noleggio della Citta' di Milano, purche' la durata non sia superiore a 250 giorni per ogni quinquennio, corrispondenti ad una media di 50 giorni all'anno. Questa durata complessiva sara' ridotta in proporzione per eventuale periodo di tempo inferiore ad un quinquennio in fine di contratto.

3. Nel caso che tale numero di giorni sia superato, la ditta Pirelli e C. dovra' corrispondere alla R. marina alla fine del quinquennio la quota di noleggio di L. 700 per ogni giorno in piu' oltre i 250.

4. Nel computo dei giorni contemplati in questo articolo non saranno compresi quelli per l'imbarco e lo sbarco dei materiali della ditta entro i limiti massimi di giorni cinque e giorni tre rispettivamente per ogni campagna; ne' i giorni impiegati per la verifica delle bussole, ne' quelli di forzata inazione della nave per avarie ai meccanismi di navigazione, o per altre cause di forza maggiore.

Art. 6

1. La ditta Pirelli e C. si obbliga di risarcire l'Amministrazione della R. marina di tutti i danni ed avarie che derivassero alla Citta' di Milano nei lavori di posa, di salpamento o di riparazione dei cavi sottomarini per esclusiva imperizia o trascuranza del personale della ditta stessa.

Art. 7

1. La presente convenzione avra' la durata di venti anni, rimanendo in facolta' della R. marina di scioglierla dopo il quindicesimo anno, di anno in anno, qualora la Citta' di Milano non si trovi in buone condizioni e richieda spese eccessive di manutenzione.

2. L'accertamento di tali condizioni della nave e' esclusivamente devoluto alla R. marina, ne' potra' in alcun caso dar luogo ad arbitrato fra le parti contraenti; e la dichiarazione della risoluzione della convenzione dovra' essere comunicata alla ditta con un anno almeno di preavviso.

Art. 8

1. La Regia marina conservera' la distribuzione attuale dei vari spazi e locali di bordo, con l'attuale assegnazione di essi ai diversi servizi generali di navigazione e speciali per i lavori sui cavi, nonche' la distribuzione e l'assegnazione attuale degli alloggi fra il personale della Regia marina e quello della ditta.

Art. 9

1. Il periodo d'imbarco sulla Regia nave Citta' di Milano del personale della ditta Pirelli e C. inscritto fra la gente di mare di 1ª categoria, sara' considerato come navigazione mercantile, agli effetti del conseguimento della pensione o degli assegni sulle Casse invalidi della marina mercantile.

2. Agli effetti del deconto della retribuzione terra' luogo del ruolo dell'equipaggio un elenco sul quale verra' descritto nominativamente il personale imbarcato con l'annotazione del grado o qualita' dei singoli individui di esso.

3. I movimenti d'imbarco e sbarco dovranno essere accertati dal comandante della Citta' di Milano con la propria firma.

Art. 10

1. La presente convenzione sara' registrata mediante il solo diritto fisso di L. 1.

Art. 11

1. Per gli effetti civili della presente convenzione, la ditta Pirelli e C.° delega come suo rappresentante permanente, munito di pieni poteri, il proprio gerente ingegnere Giovanni Battista Pirelli ed altro dei gerenti firmatari Pietro Pirelli od Alberto Pirelli, i quali tutti eleggono il loro domicilio legale in Milano, via al Ponte Seveso, n. 19.