diritto.io

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Testo vigente

Art. 15

1. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

4. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

6. I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi.

7. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

Art. 21

1. I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.

2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

Capo II. Organi del collocamento

Capo III. Disposizioni penali

Capo IV. Disposizioni finali

Titolo III. Assistenza economica ai lavoratori involontariamente disoccupati

Capo I. Disposizioni generali

Art. 31

1. La norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 17 marzo 1941, n. 124, concernente la elevazione da 120 n. 180 del numero massimo delle giornate di godimento dell'indennita' di disoccupazione, gia' prorogata coi decreti legislativi 29 luglio 1947, n. 841 e 15 aprile 1948, n. 549, continua ad avere vigore fino a quando non sia disciplinato, come previsto dall'articolo precedente, il nuovo ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria.

2. La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo rimane a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.