Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati
Testo vigente
Art. 11
1. E' vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuito quando il collocamento e' demandato agli Uffici autorizzati.
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
4. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
6. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
7. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
Art. 13
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
Art. 14
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
Art. 15
1. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
4. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
6. I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi.
7. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
Art. 16
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
Art. 17
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
Art. 18
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
Art. 19
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
Art. 21
1. I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
Capo II. Organi del collocamento
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
Capo III. Disposizioni penali
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276
Capo IV. Disposizioni finali
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
Titolo III. Assistenza economica ai lavoratori involontariamente disoccupati
Capo I. Disposizioni generali
Art. 30
1. Fino a quando non sia disciplinato, in sede di riforma della previdenza sociale, l'ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato col regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, salvo le modificazioni disposte con il presente capo.
Art. 31
1. La norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 17 marzo 1941, n. 124, concernente la elevazione da 120 n. 180 del numero massimo delle giornate di godimento dell'indennita' di disoccupazione, gia' prorogata coi decreti legislativi 29 luglio 1947, n. 841 e 15 aprile 1948, n. 549, continua ad avere vigore fino a quando non sia disciplinato, come previsto dall'articolo precedente, il nuovo ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria.
2. La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo rimane a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.