Modificazioni alla legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private
Testo vigente
Art. 11
1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, modificato col decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1 alle parole: "presieduta dal Sottosegretario di Stato per il commercio" sono sostituite le parole: "presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio";
b) all'art. 2, al primo comma, sono soppresse le parole: "oltre al Sottosegretario, presidente" ed il n. 1) e' sostituito dal seguente: "1) il capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio e tre funzionari dello stesso Ispettorato".
2. Al secondo comma e' soppresso il n. 1) ed il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: "Sono assegnati alla seconda sezione, in aggiunta ai membri indicati dal primo comma del presente articolo: 1) il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali; 2) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; 3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 4) un rappresentante del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; 5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile; 6) un rappresentante delle imprese esercenti le assicurazioni trasporti; 7) due rappresentanti delle imprese esercenti le altre assicurazioni contro i danni; 8) un rappresentante delle societa' di mutua assicurazione; 9) un rappresentante degli industriali; 10) un rappresentante degli armatori; 11) un rappresentante degli agricoltori; 12) un rappresentante dei commercianti; 13) un rappresentante di ciascuna delle categorie dei dirigenti e degli agenti degli istituti e delle imprese di assicurazione; 14) un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale assicurazioni. "I membri della Commissione consultiva sono nominati per la durata di un triennio con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, che nomina altresi' un supplente per ciascuno di essi e un vice presidente per ciascuna delle due sezioni, scelto fra i rispettivi componenti";
c) all'art. 3, al primo comma, sopprimere le parole: "o ne sia richiesto dal Ministro";
d) il secondo ed il terzo comma dell'art. 4 sono sostituiti dai seguenti: "La richiesta di parere della Commissione e' obbligatoria:
1) sulle concessioni di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni;
2) sui provvedimenti di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulle revoche che non siano disposte in conseguenza di trasferimento del portafoglio o comunque di volontaria cessazione dell'esercizio;
3) sui provvedimenti in materia di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita e di cui all'art. 13 della legge 3 giugno 1940, n. 761 e dell'art. 6 della legge 27 gennaio 1941, n. 286;
4) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i quali sia richiesta l'autorizzazione ministeriale;
5) sugli svincoli totali delle attivita' destinate a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni;
6) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private.
3. "Il Ministero puo' chiedere il parere della Commissione stessa sui disegni di legge concernenti le assicurazioni private e su ogni altra questione concernente l'esercizio delle assicurazioni stesse che ritenga opportuno sottoporre all'esaine della Commissione".
Art. 12
1. All'art. 4, primo comma, della legge 23 febbraio 1952, n. 102, il primo capoverso e' sostituito dal seguente:
"Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria e del commercio, preposto ai servizi delle assicurazioni, presidente".
Art. 13
1. La misura del capitale o fondo di garanzia per le societa' fiduciarie di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, e' elevata a lire 50 milioni.
Art. 14
1. All'art. 42 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, modificato dall'art. 40 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e' aggiunto il seguente comma:
"Le imprese sono tenute altresi' a versare un contributo, in misura del 4 per cento di quello di cui al precedente comma, alle spese di redazione e pubblicazione delle Annuario delle assicurazioni" edito annualmente dal Ministero dell'industria e del commercio, Ispettorato assicurazioni private, e alle spese relative ai rapporti e comunicazioni ufficiali, alla organizzazione e partecipazione ai convegni, congressi e conferenze nazionali ed internazionali che interessano le assicurazioni".
Art. 15
1. I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione, che sara' determinata con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.
Art. 16
1. L'ispezione di cui all'art. 43 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni legislative e regolamentari, e' esercitata anche presso le sedi, le rappresentanze, le agenzie e gli uffici degli edili e persone di cui alle lettere b) e d) dell'art. 61 del predetto regio decreto-legge.
Art. 17
1. I decreti di autorizzazione ad estendere l'esercizio a nuovi rami di assicurazione, per i quali non sia richiesto un aumento del capitale e del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1, sono soggetti alla tassa di concessione governativa di lire sessantamila, quarantamila, ventimila e diecimila, rispettivamente per i casi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 1 della presente legge.
Art. 18
1. Il limite individuale stabilito per le quote sociali dal secondo comma dell'art. 55 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e' elevato a lire due milioni.
Art. 19
1. L'importo minimo dell'ammenda, previsto dall'art. 61 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e' elevata a lire diecimila per ogni contratto.
2. La misura minima e la massima delle multe previste dall'art. 62 dello stesso decreto sono elevate rispettivamente a lire tremila e a lire trentamila.
3. Il massimo della pena pecuniaria prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1940, n. 761, e' elevato a lire trecentomila.
Art. 20
1. Gli atti relativi agli aumenti di capitale richiesti ed effettuati nel termine di un anno, sino alle misure indicate all'art. 1 della presente legge, sono soggetti alla imposta fissa di registro.
2. L'iscrizione nel registro delle imprese degli atti di cui al primo comma e' soggetta alla tassa di concessione governativa di lire diecimila.
Art. 21
1. Il Governo e' autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di due anni, le disposizioni della presente legge con quelle dei regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; 2 giugno 1927, n. 1046, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1470, e successive norme modificative e sostitutive; 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133; 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304; 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303; delle leggi 3 giugno 1940, n. 761, 27 gennaio 1941, n. 286; dei decreti legislativi 15 settembre 1946, n. 349, e successive modificazioni; 15 febbraio 1948, n. 159; della legge 10 agosto 1950, n. 792, e della legge 23 febbraio 1952, n. 102, e delle altre disposizioni integrative e modificative.
2. Il Governo e' altresi' autorizzato ad introdurre nel testo unico le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni di cui al precedente comma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1955
EINAUDI
SCELBA - VILLABRUNA - GAVA - TREMELLONI -
TAMBRONI - DE PIETRO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO