Estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attivita' marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (E.N.E.M.)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I licenziati dalle soppresse scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, statali o legalmente riconosciute, dalle cessate scuole marittime dell'Ente nazionale per l'educazione marinara (ENEM), nonche' dalle sezioni di qualifica per attivita' marinare, funzionanti presso gli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, i quali aspirino ad ottenere, in relazione alla preparazione conseguita nelle scuole di provenienza, i titoli professionali di "padrone marittimo per il traffico", "padrone marittimo per la pesca", "marinaio autorizzato al piccolo traffico", marinaio autorizzato alla pesca mediterranea" e "meccanico navale di seconda classe per motonavi" di cui agli articoli 253, 254, 256, 257 e 271 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche, potranno essere ammessi a sostenere i relativi esami anche se non abbiano raggiunto l'eta' e gli altri requisiti prescritti.
2. I licenziati dalle sezioni meccanici, funzionanti presso gli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, potranno essere ammessi a sostenere gli esami per meccanico navale di la classe anche se non abbiano raggiunto l'eta' e gli altri requisiti prescritti dall'articolo 270 del predetto regolamento e successive modifiche.
Art. 2
1. I titoli professionali saranno rilasciati ai marittimi di cui al precedente articolo soltanto dopo il conseguimento di tutti i requisiti prescritti.
Art. 3
1. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MORO - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA