Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi
Testo vigente
Allegato I
ALLEGATO I DEFINIZIONI
a) Mangimi:
I prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all' alimentazione degli animali per via orale.
b) Razione giornaliera:
La quantita' totale di alimenti, sulla base di un tasso di umidita' del 12%, necessaria in media al giorno ad un animale di >una
specie, di una categoria di eta' e di un rendimento determinato, per soddisfare a tutti i suoi bisogni.
c) Materie prime per mangimi:
I diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere impiegati per l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele.
d) Mangimi composti:
Le miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari.
e) Mangimi completi:
Le miscele di materie prime per mangimi, che, per la loro composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera.
f) Mangimi complementari:
Le miscele di materie prime per mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri mangimi.
g) Mangimi minerali:
I mangimi complementari costituiti principalmente da minerali e contenenti almeno il 40% di ceneri gregge.
h) Mangimi melassati:
I mangimi complementari preparati a base di melasso e contenenti almeno il 14% di zuccheri totali espressi in saccarosio.
i) Mangimi d'allattamento;
I mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantita' di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a vitelli da macellazione.
l) Mangimi medicati:
Mangimi contenenti premiscele per alimenti medicamentosi.
m) Animali:
Animali appartenenti a specie normalmente allevate e tenute o consumate dall'uomo.
n) Animali familiari:
Gli animali che appartengono a specie normalmente allevate e tenute, ma non consumate dall'uomo, ad eccezione degli animali da pelliccia.
o) Data di conservazione minima :
La data entro la quale un mangime composto, in condizioni di conservazione appropriate, mantiene tutte le sue proprieta' specifiche.
p) Immissione in circolazione ovvero circolazione:
La detenzione di materie prime per mangimi a fini di vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonche' la vendita stessa e le altre forme di trasferimento.
q) Immissione in commercio o circolazione:
La detenzione, compresa l'offerta, di alimenti composti per animali a fini di vendita o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonche' la vendita stessa e le altre forme di trasferimento.
r) Partita: unita' di produzione fabbricata in un singolo impianto utilizzando parametri di produzione uniformi - o piu' unita' di produzione - che puo' essere identificata a fini di ritiro e ritrattamento o eliminazione, qualora delle prove rendano necessarie tali misure.12