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Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi

Testo vigente

Allegato I

ALLEGATO I DEFINIZIONI

  1. a) Mangimi:

I prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all' alimentazione degli animali per via orale.

  1. b) Razione giornaliera:

La quantita' totale di alimenti, sulla base di un tasso di umidita' del 12%, necessaria in media al giorno ad un animale di >una
specie, di una categoria di eta' e di un rendimento determinato, per soddisfare a tutti i suoi bisogni.

  1. c) Materie prime per mangimi:

I diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere impiegati per l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele.

  1. d) Mangimi composti:

Le miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari.

  1. e) Mangimi completi:

Le miscele di materie prime per mangimi, che, per la loro composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera.

  1. f) Mangimi complementari:

Le miscele di materie prime per mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri mangimi.

  1. g) Mangimi minerali:

I mangimi complementari costituiti principalmente da minerali e contenenti almeno il 40% di ceneri gregge.

  1. h) Mangimi melassati:

I mangimi complementari preparati a base di melasso e contenenti almeno il 14% di zuccheri totali espressi in saccarosio.

  1. i) Mangimi d'allattamento;

I mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantita' di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a vitelli da macellazione.

  1. l) Mangimi medicati:

Mangimi contenenti premiscele per alimenti medicamentosi.

  1. m) Animali:

Animali appartenenti a specie normalmente allevate e tenute o consumate dall'uomo.

  1. n) Animali familiari:

Gli animali che appartengono a specie normalmente allevate e tenute, ma non consumate dall'uomo, ad eccezione degli animali da pelliccia.

  1. o) Data di conservazione minima :

La data entro la quale un mangime composto, in condizioni di conservazione appropriate, mantiene tutte le sue proprieta' specifiche.

  1. p) Immissione in circolazione ovvero circolazione:

La detenzione di materie prime per mangimi a fini di vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonche' la vendita stessa e le altre forme di trasferimento.

  1. q) Immissione in commercio o circolazione:

La detenzione, compresa l'offerta, di alimenti composti per animali a fini di vendita o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonche' la vendita stessa e le altre forme di trasferimento.

  1. r) Partita: unita' di produzione fabbricata in un singolo impianto utilizzando parametri di produzione uniformi - o piu' unita' di produzione - che puo' essere identificata a fini di ritiro e ritrattamento o eliminazione, qualora delle prove rendano necessarie tali misure.12