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Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

Testo vigente

Art. 3

1. In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto puo' affidare, ove il Provveditorato generale dello Stato ne ravvisi l'opportunita', a stabilimenti di terzi, l'esecuzione di determinate forniture fatta esclusione di quelle relative alla Gazzetta Ufficiale, alla Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica e alla stampa delle cartevalori.

Art. 4

1. Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori.

2. Nulla e' innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione di biglietti di banca, di biglietti e di monete di Stato.

3. Nulla e', altresi', innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti in materia di carte-valori ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412.

Art. 5

1. Le Amministrazioni statali presentano annualmente al Provveditorato generale dello Stato il preventivo dei loro totali fabbisogni di forniture di carattere ordinario e, tempestivamente, di volta in volta, quelli di carattere straordinario.

2. Il Provveditorato generale dello Stato stabilisce il fabbisogno delle varie Amministrazioni statali sulla base delle loro esigenze, dispone le variazioni da apportarsi nel corso dell'anno e decide in ordine ai fabbisogni di carattere straordinario.

3. Per le ordinazioni conferite all'istituto per esigenze dell'Amministrazione statale non e' richiesta la stipula di contratto formale, ne' e' dovuto il pagamento della imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative.

4. Il Provveditorato generale dello Stato invigila sulle produzioni e consegne.

Art. 6

1. Le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per forniture di carattere ordinario commesse dal Provveditorato generale dello Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato sono versate, a titolo di anticipazione, all'istituto medesimo in quattro rate trimestrali.

2. In relazione alla effettiva entita' delle forniture, e sulla base degli appositi rendiconti presentati al Provveditorato generale, vengono effettuate le operazioni di conguaglio.

3. Ai rendiconti debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture e la loro assunzione in carico da parte degli uffici interessati, nonche' gli elenchi, per ogni ramo di servizio, delle forniture effettuate con la indicazione dell'importo di ciascuna di esse e della data in cui le medesime sono state ricevute dagli uffici interessati.

4. Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve versare l'eccedenza all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7

1. Le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per forniture di carattere straordinario, commesse dal Provveditorato generale dello Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato, sono versate per intero all'Istituto medesimo a titolo di anticipazione.

2. Le operazioni di conguaglio vengono effettuate secondo le norme del precedente articolo.

Art. 8

1. Sono organi dell'Istituto:

  1. a) il presidente;

  2. b) il consiglio di amministrazione;

  3. c) il collegio dei revisori.

Art. 9

1. Il presidente e' nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dura in carica un triennio e puo' essere confermato.

Art. 10

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei componenti nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, scelti fra persone di elevata competenza e professionalita' nelle materie e nei settori di attivita' nei quali opera l'Istituto, assicurando tra l'altro la presenza di esperti nelle materie grafiche e cartarie, con esclusione dei soggetti che possano comunque trovarsi in situazione di conflitto di interessi.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati esclusivamente per un ulteriore triennio. Alla scadenza di ciascun triennio decadono anche i consiglieri eventualmente nominati, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri componenti.

3. Al consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, e' sostituito da un funzionario da lui incaricato.

4. Quando occorra deliberare in materia di cartevalori, al consiglio partecipa, a titolo consultivo, il capo del servizio ispettorato cartevalori del servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 12

1. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati esclusivamente per un ulteriore triennio.

2. Il collegio e' composto di tre revisori effettivi e di tre supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

3. Il presidente ed il suo supplente sono scelti tra i dirigenti dello Stato con incarico dirigenziale generale presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 13

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e:

  1. a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo ed impartisce le eventuali direttive per l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

  2. b) impartisce le disposizioni necessarie per il Funzionamento dei servizi;

  3. c) assegna e trasferisce il personale dirigente, sentito il direttore generale;

  4. d) autorizza spese entro il limite di 10 milioni;

  5. e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116

  6. f) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116

  7. g) adotta i provvedimenti non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

2. Il presidente e' sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal componente piu' anziano del consiglio di amministrazione.

Art. 14

1. Il consiglio di amministrazione:

  1. a) delibera gli indirizzi generali e il programma annuale di attivita';

  2. b) delibera i bilanci dell'Istituto;

  3. c) delibera il conferimento dell'incarico a societa' di revisione per la certificazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;

  4. d) formula gli indirizzi programmatici generali relativi alle societa' partecipate;

  5. e) delibera, in via generale, le linee organizzative dell'Istituto e gli indirizzi per la gestione delle risorse umane, ivi compresi i criteri per le assegnazioni e i trasferimenti del personale;

  6. f) delibera, su proposta del presidente, l'assunzione e le relative modalita', nonche' la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore generale;

  7. g) delibera le modalita' di assunzione del personale, secondo criteri e procedure che garantiscano la trasparenza delle scelte e l'efficienza dei servizi;

  8. h) autorizza l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, l'accensione di mutui e la costituzione di diritti reali sui beni di proprieta';

  9. i) delibera l'assunzione di obbligazioni e la prestazione di ogni forma di garanzia;

  10. l) delibera l'utilizzo del fondo di riserva speciale di cui al quarto comma dell'articolo 22;

  11. m) autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni;

  12. n) delibera, su proposta del presidente, nelle materie di cui agli articoli 2364 e 2365 del codice civile, la volonta' dell'Istituto da esprimersi nelle assemblee delle societa' nelle quali l'Istituto detiene direttamente partecipazioni superiori al venti per cento del capitale sociale;

  13. o) delibera sull'acquisto e sulla dismissione di partecipazioni;

  14. p) determina i limiti di somma entro i quali il presidente e il direttore generale autorizzano le spese.

2. Per le materie riguardanti la ''Sezione Zecca'', il consiglio di amministrazione puo' avvalersi della consulenza di un comitato composto dal direttore della ''Sezione Zecca'' e da due esperti designati dal consiglio medesimo all'inizio di ciascun anno.

3. Il consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, puo' delegare proprie attribuzioni al presidente.

4. Dell'esercizio delle deleghe ad esso attribuite il presidente e' tenuto a riferire al consiglio di amministrazione, secondo le modalita' e nei tempi da questo stabiliti.

5. La deliberazione indicata alla lettera b) del comma 1 e' sottoposta all'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le modalita' di cui all'articolo 23. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento della predetta deliberazione da parte del Ministero vigilante, i bilanci si intendono approvati. Qualora siano formulate osservazioni, il termine e' interrotto e ricomincia a decorrere per intero, per una sola volta, a partire dalla data in cui le risposte dell'istituto pervengono allo stesso Ministero vigilante.

Art. 16

1. Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni in conformita' degli articoli dal 2403 al 2407 del Codice civile in quanto applicabili.

Art. 17

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116.

2. Il direttore generale:

  1. a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;

  2. b) da' esecuzione ai provvedimenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del presidente;

  3. c) dirige e coordina l'attivita' dei servizi dell'istituto e predispone, col direttore del servizio contabilita' e riscontro, il bilancio dell'esercizio;

  4. d) firma, con le norme ed entro i limiti che saranno stabiliti dal regolamento di servizio, i titoli di entrata e di spesa;

  5. e) provvede all'assegnazione ed al trasferimento del personale non dirigente;

  6. f) sottopone al presidente le relazioni per gli argomenti contenuti nell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 19

1. Fino alla trasformazione in societa' per azioni e' in facolta' dell'Istituto avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato per la difesa e la rappresentanza davanti a qualsiasi giurisdizione.

Art. 20

1. Il controllo tecnico-amministrativo della gestione delle tipografie esistenti presso i Ministeri e' affidato al Provveditorato generale dello Stato, alla cui approvazione i consegnatari delle rispettive amministrazioni sottopongono i rendiconti della gestione per ogni esercizio finanziario.

2. E' in facolta' del Ministro per il tesoro di disporre la concentrazione delle tipografie medesime allo scopo di renderne la gestione piu' economica e di migliorare l'efficienza dei servizi.

3. Alle forniture di carta per le necessita' di tali tipografie provvedera' l'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 21

1. La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro sono autorizzati, anche in deroga alle loro norme istituzionali, a concedere all'Istituto Poligrafico dello Stato mutui destinati alla sostituzione, al rifacimento, all'ammodernamento ed al potenziamento degli stabilimenti e delle attrezzature tecnico-produttive dell'Istituto medesimo e ad ogni altra operazione necessaria per la sua trasformazione in societa' per azioni.

2. Ai mutui di cui sopra sara' applicato il saggio vigente per i prestiti dell'amministrazione mutuante al momento della concessione. Le domande di somministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono corredate:

  1. a) dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base dei piani di spesa, per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali, e degli stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti;

  2. b) dall'autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per ogni altra operazione necessaria per la trasformazione dell'Istituto in societa' per azioni.

3. L'ammortamento di ciascun mutuo ha luogo in 35 anni, con inizio non oltre il primo giorno dell'anno successivo alla scadenza del triennio dalla data del provvedimento di concessione, per l'importo effettivamente erogato aumentato degli interessi maturati sui singoli pagamenti.

4. Le annualita' di ammortamento sono corrisposte in rate semestrali posticipate, e la loro incidenza sulla gestione dell'Istituto dovra' essere tenuta presente dalla Commissione di cui all'articolo 18 nella determinazione dei prezzi delle forniture.

5. I crediti degli enti mutuanti sono assistiti dai privilegi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, applicabili anche alle somme a qualsiasi titolo dovute dallo Stato allo Istituto mutuatario.

6. I mutui possono essere estinti in tutto o in parte mediante cessione all'ente mutuante dei fabbricati e dei terreni dell'Istituto Poligrafico dello Stato considerati dal primo comma del successivo articolo 22.

7. Alle operazioni di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, numero 367.

Art. 22

1. Il fondo di dotazione conferito dallo Stato al patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato e' costituito:

  1. 1) dagli impianti e dagli altri beni indicati al primo comma dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744;

  2. 2) dall'assegnazione disposta dall'articolo 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380;

  3. 3) dalla somministrazione prevista dall'articolo 1 della legge 16 aprile 1954, n. 108;

  4. 4) dagli immobili indicati dalla legge 11 gennaio 1963, n. 98, e dal magazzino principale stampati di Stato sito in Roma, via Luigi Tosti, n. 70.

  5. 5) dal fabbricato e dal terreno della ex Zecca di Stato siti in via Principe Umberto, 4, Roma, con gli annessi impianti e dotazioni, dal compendio tecnico e artistico della scuola dell'arte della medaglia e dal museo della Zecca, inclusi le monete, le medaglie, le fusioni e tutti gli altri oggetti artistici ivi esistenti. Sono esclusi dal patrimonio dell'Istituto le monete od i beni costituiti in deposito per conto dell'amministrazione dello Stato.

  6. 5-bis) dal contributo previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Gli immobili conferiti o, comunque, pervenuti all'Istituto e destinati alla sua attivita' istituzionale, possono essere alienati o permutati purche' sia assicurata la loro idonea e tempestiva sostituzione con altri immobili di proprieta' dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

3. Le plusvalenze eventualmente realizzate dall'Istituto per effetto delle alienazioni o permute poste in essere in base alle disposizioni del precedente comma sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'eventuale maggiore ricavo delle alienazioni degli anzidetti immobili, rispetto ai reinvestimenti considerati al secondo comma del presente articolo deve essere accantonato in un fondo di riserva speciale il cui utilizzo e' consentito per l'acquisto di altri immobili o di impianti e macchinari da destinare alla attivita' istituzionale dell'Istituto e per l'integrazione di fondi obbligatori quando straordinarie esigenze della gestione lo richiedano.

5. Il regio decreto-legge 6 febbraio 1934, n. 265, che autorizza il rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto Poligrafico, e' abrogato e le quote gia' versate in applicazione del detto decreto-legge si considerano corrisposte allo Stato a titolo di utili di esercizio.

6. Gli interessi ed i canoni dovuti al Tesoro e al Demanio dello Stato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, a norma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1928, numero 2744, e dell'articolo 2 del decreto legislativo dei
Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575, sono, salvo le quote gia' versate, soppressi.

Art. 23

1. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il mese di giugno di ogni anno il consiglio di amministrazione presenta al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, redatti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in quanto applicabili, accompagnati dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio sono destinati ad una apposita riserva, utilizzabile in sede di trasformazione dell'Istituto in societa' per azioni.