Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Testo vigente
Art. 11 Cariche del consiglio - Validita' delle sedute
1. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente un vice presidente, un segretario e un tesoriere.
2. Quando il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianita', il piu' anziano per eta'.
3. Per la validita' delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio.
Art. 12 Attribuzioni del presidente
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonche' le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.
Art. 13 Attribuzioni del consiglio
1. Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;
d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;
e) adotta i provvedimenti disciplinari;
f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;
i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per la iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;
m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale;
n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.
2. Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48.
Art. 14 Decadenza dalla carica di membro del consiglio Sostituzione
1. Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.
2. I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalita' di cui al citato articolo 19. I componenti cosi' eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
Art. 15 Scioglimento del consiglio
1. Il consiglio puo' essere sciolto se non si e' provveduto alla sua integrazione, se non e' in grado di funzionare, se richiamato alla osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.
2. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo.
3. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale.3
4. Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo un segretario e - se del caso - un comitato di non meno di due o di non piu' di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 16 Assemblea ordinaria degli iscritti
1. L'assemblea e' convocata dal presidente.
2. Essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti nell'albo e, in seconda convocazione, che non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima con qualsiasi numero di intervenuti.
3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 17 Assemblea per l'approvazione dei conti
1. L'assemblea degli iscritti nell'albo per la approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo e' convocata nel mese di marzo di ogni anno.
Art. 18 Assemblea straordinaria
1. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno nonche' ogni volta che lo deliberi il consiglio, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo.
2. Nei casi suddetti il presidente convoca l'assemblea entro venti giorni e, se non vi provvede, l'assemblea stessa e' convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, il quale designa a presiederla un iscritto nell'albo.
Art. 19 Assemblea per l'elezione del consiglio
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo puo' proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 54.
Art. 20 Costituzione di nuovi ordini
1. Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora il consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.3
Art. 21 Fusioni di ordini
1. Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministro per la grazia e giustizia puo' disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio nazionale.3
Art. 21-bis Federazione regionale degli ordini
1. In ogni regione e' costituita la federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, con sede nel capoluogo.
2. Nelle regioni con meno di tre ordini provinciali e' consentito il raggruppamento di tutti gli ordini con quelli di una sola delle regioni viciniori. Solo in questo caso e' consentita la costituzione di federazioni interregionali, cui si applicano le norme che regolano le federazioni regionali. Le federazioni interregionali hanno sede nel capoluogo della regione con il maggior numero di ordini.
3. Sono organi della federazione: l'assemblea, il consiglio e il presidente.
4. L'assemblea e' composta dai componenti dei consigli degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualita' di componente il consiglio dell'ordine e vengono automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono in tale carica.
5. Il consiglio e' composto dai presidenti degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualita' di presidente dell'ordine provinciale e vengono automaticamente sostituiti da chi succede in tale incarico.
In caso di necessita', i presidenti degli ordini possono farsi sostituire delegando il vice presidente dell'ordine o, in caso di impossibilita' di questi, altro consigliere dell'ordine.
6. Il presidente e' nominato dal consiglio nel suo seno. In caso di impedimento, e' sostituito dal piu' anziano per iscrizione all'albo dei consiglieri della federazione in carica. Il presidente resta in carica due anni, sempreche' mantenga la qualita' di componente il consiglio, ed e' rieleggibile.
Art. 21-ter Funzioni della federazione regionale
1. La federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha le seguenti funzioni:
a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali e' interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
b) svolge attivita' di coordinamento tra gli ordini in tutte le quesioni di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti;
c) assume iniziative, con funzioni di rappresentanza degli ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;
e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa;
f) promuove e coordina sul piano regionale tra le attivita' di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini;
g) puo' compiere studi, indagini ed altre attivita' anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione.
Art. 21-quater Funzioni degli organi della federazione regionale
1. E' di competenza dell'assemblea della federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) stabilire le norme regolamentari per il funzionamento della federazione;
b) fissare le direttive generali per l'attivita' della federazione;
c) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.
2. L'assemblea e' convocata in via ordinaria nella seconda meta' di febbraio di ogni anno ed in via straordinaria su deliberazione del consiglio o quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, un numero di componenti l'assemblea non inferiore a un terzo.
3. L'assemblea e' validamente costituita in prima convocazione quando e' presente almeno la meta' dei suoi componenti. In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno un'ora dopo, l'assemblea e' valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi.
5. Ogni componente dispone di un voto.
6. Ciascun componente puo' farsi sostituire da altro componente l'assemblea mediante delega scritta; non e' ammesso il cumulo di piu' di tre deleghe.
7. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:
a) elegge nel suo seno il presidente;
b) determina la misura annuale dei contributi a carico degli ordini e criteri di riparto;
c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea;
d) delibera sull'organizzazione della federazione e dei suoi uffici nonche' sull'assunzione del personale;
e) in genere provvede, salvo i compiti espressamente attribuiti agli organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali della federazione, essendo all'uopo investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
8) Le riunioni del consiglio della federazione sono svolte quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.
9) Il presidente rappresenta legalmente la federazione; convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni trimestre; presiede le riunioni del consiglio e dell'assemblea.
10) Il presidente e' inoltre tenuto a convocare il consiglio entro quindici giorni dalla data in cui ne abbia fatta richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
Titolo III. Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali
Art. 22 Ordine nazionale
1. Gli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituiscono un unico ordine nazionale.
Art. 23 Consiglio dell'ordine nazionale
1. Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero della giustizia.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
Art. 24 Cariche del consiglio dell'ordine nazionale
1. Il consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario.
2. Quando il presidente ed il vice presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio piu' anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianita', il piu' anziano per eta'.
Art. 25 Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale
1. Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.
2. Il presidente convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne e' fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.
Art. 26 Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale
1. Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) esprime, quando e' richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;3
b) coordina e promuove le attivita' dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini;
d) esprime il parere sulla fusione degli ordini;
e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;
f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi,
h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi.
Art. 27 Elezione del consiglio dell'ordine nazionale
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
5. Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarita' delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.3
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.