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Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Testo vigente

Titolo I. Disposizioni generali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale

1. I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'articolo 3.

2. Possono accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'- esercizio della professione i laureati della facolta' di agraria.

Art. 2 Attivita' professionale

1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attivita' volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli,zootecnici e forestale, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attivita' riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

  1. a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilita', la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

  2. b) Lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonche' delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreche' queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali, non richiedono anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

  3. c) Lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo di opere inerenti ai rimboscamenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;

  4. d) Lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo, compresa la certificazione statistica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonche' dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

  5. e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropiazioni, servitu' nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

  6. f) i bilanci, la contabilita', gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonche' le consegne e riconsegne di fondi rustici;

  7. g) l'accertamento di qualita' e quantita' delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

  8. h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attivita' di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

  9. i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonche' la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;

  10. l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonche' la realizzazione di barriere vegetali antirumore;

  11. m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;

  12. n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

  13. o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;

  14. p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attivita' relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;

  15. q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti citta-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;

  16. r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambiente ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

  17. s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessita' di approvvigionamento nel territorio rurale;

  18. t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;

  19. u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

  20. v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilita' ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani nonche' ai giardini e alle opere a verde in generale;

  21. z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonche' di ambienti naturali;

  22. aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

  23. bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;

  24. cc) le attivita', le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed i particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n.274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a),d),f),m),n), dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n.274 del 1929 e di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n.2229, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.

2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facolta' di svolgere le attivita' di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

3. Per gli incarichi di notevole complessita' sono ammessi i lavori di gruppo, formato da piu' professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonche' gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.

4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, ne' di quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.

Art. 3 Esercizio della professione

1. Presso ciascun ordine provinciale di cui all'articolo 9 e' istituito l'albo dei dottori agronomi e forestali.

2. Per l'esercizio delle attivita' professionali di cui all'articolo 2 e' obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo.

3. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attivita' professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all'albo.

4. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione possono, a loro richiesta, essere iscritti all'albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato di norma l'esercizio della libera professione, l'iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.

5. Gli iscritti all'albo con rapporto di impiego sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine quando esplicano le attivita' professionali di cui all'articolo 2.

6. Gli iscritti ad un albo provinciale hanno facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 4 Obbligo del segreto professionale

1. L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attivita'.

Art. 5 Vigilanza sull'esercizio della professione

1. L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e' posto sotto la vigilanza del Ministero della giustizia, il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.

2. Il Ministero della giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso.

Art. 6 Incarichi dell'autorita' giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche

1. Gli incarichi relativi all'attivita' professionale sono affidati dall'autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti negli albi.

2. Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

Art. 7 Riscossione dei contributi

1. Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della presente legge, i quali vengono resi esecutivi dall'intendente di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme ed i privilegi previsti per le riscossioni delle imposte dirette.

2. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

3. L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'ordine locale ed al consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.

Art. 8 Personale del consiglio dell'ordine nazionale e dei consigli degli ordini

1. Il consiglio dell'ordine nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessita' per il proprio funzionamento.

Titolo II. Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali e federazioni regionali degli ordini

Art. 9 Circoscrizioni territoriali

1. L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e' costituito, con sede nel comune capoluogo, in ogni provincia in cui siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti.

2. Se il numero dei professionisti iscritti nell'albo e' inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di altro ordine viciniore fissato dal consiglio nazionale.

Art. 10 Composizione del consiglio dell'ordine

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

3. La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.

4. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 11 Cariche del consiglio - Validita' delle sedute

1. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

2. Quando il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianita', il piu' anziano per eta'.

3. Per la validita' delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio.

Art. 12 Attribuzioni del presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonche' le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.

Art. 13 Attribuzioni del consiglio

1. Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

  1. a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

  2. b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

  3. c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

  4. d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;

  5. e) adotta i provvedimenti disciplinari;

  6. f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

  7. g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

  8. h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;

  9. i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

  10. l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per la iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;

  11. m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale;

  12. n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

2. Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48.

Art. 14 Decadenza dalla carica di membro del consiglio Sostituzione

1. Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

2. I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalita' di cui al citato articolo 19. I componenti cosi' eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

Art. 15 Scioglimento del consiglio

1. Il consiglio puo' essere sciolto se non si e' provveduto alla sua integrazione, se non e' in grado di funzionare, se richiamato alla osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.

2. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo.

3. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale.3

4. Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo un segretario e - se del caso - un comitato di non meno di due o di non piu' di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16 Assemblea ordinaria degli iscritti

1. L'assemblea e' convocata dal presidente.

2. Essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti nell'albo e, in seconda convocazione, che non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima con qualsiasi numero di intervenuti.

3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17 Assemblea per l'approvazione dei conti

1. L'assemblea degli iscritti nell'albo per la approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo e' convocata nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 18 Assemblea straordinaria

1. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno nonche' ogni volta che lo deliberi il consiglio, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo.

2. Nei casi suddetti il presidente convoca l'assemblea entro venti giorni e, se non vi provvede, l'assemblea stessa e' convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, il quale designa a presiederla un iscritto nell'albo.

Art. 19 Assemblea per l'elezione del consiglio

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo puo' proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 54.