Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta
Testo vigente
Capo II. Disposizioni comuni
Art. 39
1. In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Art. 40
1. La regione Valle d'Aosta, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa trasferite o delegate, puo' avvalersi dei servizi dello Stato a carattere tecnico scientifico operanti per funzioni non trasferite o delegate.
2. Lo Stato sara' rimborsato delle spese sostenute per conto della regione.
3. La misura e le modalita' dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con l'amministrazione regionale.
Art. 41
1. Fino a quando non avra' istituito propri organi consultivi e comunque modificato la legislazione in materia, la regione Valle d'Aosta, nell'esercizio delle attribuzioni che le spettano a titolo di trasferimento o di delega, deve sentire gli organi tecnici statali il cui parere sia richiesto dalle leggi dello Stato.
2. A detti organi la regione puo' rivolgersi ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando sia previsto dalle leggi della regione.
3. Nei casi considerati dal primo e dal secondo comma, ciascuno degli organi consultivi e' integrato, ove gia' non lo sia, da un esperto, designato dalla regione.
Art. 42
1. E' delegato alla regione Valle d'Aosta, per le materie di sua competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private operanti nell'ambito regionale.
2. Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, il potere di cui al comma precedente e' esercitato dal presidente della giunta regionale.
Art. 43
1. Ove non sia diversamente previsto nei precedenti articoli della presente legge, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, cooperative, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie di cui alla presente legge ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza, nei singoli enti, istituzioni ed organizzazioni, di interessi finanziari dello Stato.
2. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Art. 44
1. Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione Valle d'Aosta in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui alla presente legge e, in generale, in quelle indicate negli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative di organi ed uffici centrali o periferici dello Stato.
Art. 45
1. Nell'ipotesi in cui le norme precedenti comportino il trasferimento alla regione di uffici periferici statali, si opera una successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonche' al relativo arredamento.
2. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonche' dei diritti ed obblighi a essi inerenti sara' fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a cio' delegati, rispettivamente, dai Ministeri competenti e dall'amministrazione regionale.
Art. 46
1. Entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si effettua il trasferimento o la delega alla regione Valle d'Aosta delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, le amministrazioni dello Stato ed i loro organi ed uffici centrali e periferici provvederanno a consegnare alla regione medesima, con elenchi descrittivi, gli atti concernenti le funzioni amministrative anzidette.
2. Gli archivi ed i documenti degli uffici statali trasferiti alla regione Valle d'Aosta o le cui competenze passino o siano delegate a detta regione vengono consegnati alla medesima mediante elenchi descrittivi.
3. Ove il trasferimento sia soltanto parziale, vengono consegnati alla regione Valle d'Aosta le parti degli archivi ed i documenti che si riferiscono alla parte trasferita.
4. Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni.
Art. 47
1. La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'articolo 49 della legge di contabilita' dello Stato, prima della data di entrata in vigore della presente legge, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.
Art. 48
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e sentita la regione, viene determinato il contingente dei dipendenti statali, ivi compresi gli operai, indispensabili per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate, ripartito per qualifica, da trasferire, con il loro consenso, alla regione Valle d'Aosta.
2. In corrispondenza al contingente di personale di ruolo determinato ai sensi del comma precedente, sono ridotti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi ruoli organici di provenienza.
3. Il personale esuberante e' collocato nei ruoli nazionali unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.
4. Il personale trasferito e' inquadrato con legge regionale e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli regionali, garantendo in ogni caso la posizione giuridica ed economica acquisita da ciascun dipendente.
Art. 49
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1981, N. 690.2
Titolo II. Assunzione in servizio di impiegati statali nella valle d'aosta
Art. 50
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 38, terzo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, osservano, nei concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere degli impiegati civili dello Stato, le norme del presente titolo.
Art. 51
1. Per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle d'Aosta, le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura dei posti in detta regione, che deve aver luogo in Aosta e prevedere una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese.
2. Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali per le quali e' richiesto un diploma di istruzione secondaria superiore o un titolo di studio inferiore, coloro che superano la quarta prova di francese, prevista all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191, agli esami di Stato in un istituto della regione.
3. Sono parimenti esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, ai fini dell'accesso agli impieghi per i quali e' richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario, coloro che integrano il superamento della prova di cui al comma precedente con un percorso formativo riconosciuto valido sulla base delle disposizioni vigenti nella regione per l'accesso alle qualifiche funzionali del comparto unico del pubblico impiego regionale per le quali sono richiesti i medesimi titoli di studio.
Art. 52
1. Per il trasferimento di impiegati statali in Valle d'Aosta sono preferiti coloro che siano originari della regione o che conoscano la lingua francese.
Art. 53
1. Per le assunzioni presso uffici statali aventi sede in Valle d'Aosta di impiegati delle carriere esecutiva e del personale ausiliario, in ottemperanza alle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie, l'essere originari della regione o la conoscenza della lingua francese costituiscono titolo di preferenza.
Art. 54
1. Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai concorsi banditi da enti pubblici non economici, quando ricorrano le condizioni previste dalle norme medesime.
Titolo III. Norme in materia di segretari comunali in valle d'aosta
Art. 55
1. Per la nomina a segretario comunale in Valle d'Aosta e' prescritta la piena conoscenza della lingua francese.
2. Al di fuori dell'ipotesi prevista dal successivo articolo 56, l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese da parte degli aspiranti viene effettuato da una commissione nominata dal presidente della giunta regionale e composta da un rappresentante della regione, da un segretario comunale in servizio nella Valle d'Aosta e da un esperto di lingua francese.
Art. 56
1. Per la durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene indetto in Aosta, annualmente, con le forme e le modalita' previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, un concorso per titoli ed esami per i posti di segretario comunale vacanti nei comuni e nei consorzi dei comuni della classe quarta della Valle d'Aosta.
2. Al concorso possono partecipare anche candidati sprovvisti del diploma di laurea, purche' in possesso del diploma di scuola media superiore e degli altri requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.
3. Si applicano gli articoli 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e 10 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
4. Oltre alle prove scritte ed orali sulle materie indicate dalla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i candidati devono, per essere dichiarati idonei, superare una prova scritta ed una orale di lingua francese con la votazione non inferiore a sei decimi.
5. Alla commissione giudicatrice e' aggregato un componente docente di lingua francese, designato dalla regione.
6. Gli incaricati della reggenza o supplenza dei servizi di segreteria comunale, anche sprovvisti di diploma di laurea, purche' in possesso del diploma di scuola media superiore, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato un periodo di servizio di almeno sei mesi in comuni della Valle d'Aosta, vengono immessi in ruolo prescindendo dai limiti di eta'.
Art. 57
1. I segretari comunali nominati a seguito del concorso di cui all'articolo precedente, se sprovvisti di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, possono comunque accedere a sedi di classe superiore a quella iniziale, limitatamente alle sedi dei comuni della Valle d'Aosta.
Art. 58
1. Restano ferme le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 21 della legge 9 agosto 1954, n. 748.
2. Resta ferma, altresi', la competenza del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta per quanto concerne le attribuzioni che nel rimanente territorio nazionale spettano, in materia di segretari comunali, ai prefetti delle rispettive province.
Titolo IV. Funzioni dell'avvocatura dello stato nei riguardi della regione valle d'aosta
Art. 59
1. La regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste puo' avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato o di liberi professionisti, nonche' di propri dipendenti che abbiano i requisiti di legge.
2. Gli atti giudiziari e giudiziali nei confronti della Regione sono notificati secondo il codice di rito.