Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
Testo vigente
Art. 103 Personale amministrativo
1. Per esigenze di carattere amministrativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nelle more della revisione degli organici di cui all'articolo 40, gli organici dell'Amministrazione civile dell'interno sono aumentati di 1.200 posti per gli impiegati della carriera esecutiva del ruolo degli uffici copia, di 1.100 posti del ruolo di archivio, di 650 posti della carriera di concetto amministrativa e di 50 posti della carriera direttiva amministrativa per un totale di tremila unita'. Per la copertura dei posti suddetti si provvedera' con i seguenti criteri:
1) per la copertura dei posti della carriera di concetto amministrativa e direttiva amministrativa saranno utilizzate integralmente le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici espletati nel 1979, nel 1980 o in corso di espletamento all'entrata in vigore della presente legge per l'accesso alle anzidette carriere; per la copertura dei posti della carriera esecutiva del ruolo degli uffici copia e del ruolo di archivio saranno utilizzate fino al 50 per cento dei posti disponibili le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici espletati nel 1979 e nel 1980 o in corso di espletamento all'entrata in vigore della presente legge per l'accesso alle anzidette carriere.
2. Per la copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti dagli idonei il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i termini di cui all'articolo 102 ed a fissarne le prove d'esame e le modalita' ad esse relative, anche in deroga alle vigenti disposizioni.
3. Per la copertura fino al 30 per cento dei posti derivanti dall'ampliamento dei ruoli di cui all'articolo 40, il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i termini di cui all'articolo 102 ed a fissarne le prove d'esame e le modalita' ad esse relative anche in deroga alle vigenti disposizioni.
4. La consistenza organica del ruolo degli agenti, degli assistenti e dei sovraintendenti e' proporzionalmente ridotta di 2.500 unita' a compensazione della spesa di cui ai precedenti commi.
Art. 104 Norme transitorie in materia di giurisdizione
1. I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorita' giudiziaria competente per territorio e per materia.
2. I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono trasferiti alla corte di appello o alla corte di assise di appello competenti per territorio.
Art. 105 Condono disciplinare
1. Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte ai funzionari civili della pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo di polizia femminile per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro dell'interno.
2. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.
Art. 106 Organico dei ruoli direttivi e dirigenziali
1. Sino a che non saranno stabilite le nuove dotazioni organiche dei ruoli direttivi e dirigenziali, l'organico, fermo quanto stabilito dall'articolo 97, e' costituito dalla somma degli attuali organici previsti per i funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle ispettrici del Corpo della polizia femminile.
Art. 107 Passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per l'eventuale passaggio degli attuali appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza ad altre amministrazioni dello Stato e degli attuali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad altri corpi militari dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri:
1) consentire agli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza, provenienti dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e dal Corpo di polizia femminile conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, il passaggio all'Amministrazione civile dell'interno e ad altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione ricevente;
2) consentire agli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ivi compresi gli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e riserva, rimanendo questi nelle stesse posizioni, il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre forze di polizia, da individuarsi secondo modalita' e criteri determinati di concerto fra i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni riceventi. Agli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e di riserva il passaggio e' consentito nella stessa posizione anche alle armi e corpi di provenienza;
3) possibilita', per gli aventi diritto, di esercitare le facolta' di cui sopra non oltre tre mesi dall'attuazione dei decreti delegati di cui agli articoli 36 e 40 della presente legge.
Art. 108 Cessazione anticipata dal servizio
1. Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, per l'eventuale anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'attuale Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) consentire ai generali e colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di eta', ed ai primi dirigenti, dirigenti superiori e generali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;
b) consentire ai tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza e ai vice questori aggiunti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;
c) consentire alle ispettrici e alle assistenti della polizia femminile, che abbiano compiuto il quarantatreesimo anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;
d) consentire agli appuntati, ai vice-brigadieri, brigadieri e marescialli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano rispettivamente compiuto il cinquantaquattresimo, il cinquantaseiesimo ed il cinquantottesimo anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio.
2. La cessazione anticipata dal servizio comporta la promozione al grado o alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente alla cessazione dal servizio nonche' l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543.
3. Nel caso in cui non esista grado o qualifica superiore vengono attribuiti tre scatti di anzianita' con pari decorrenza.
4. L'attribuzione dei benefici di cui ai commi precedenti non e' cumulabile con altri benefici salvo l'eventuale trattamento privilegiato di quiescenza.
Art. 109 Emanazione dei decreti delegati
1. Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dal parere delle Commissioni si prescinde qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Acquisito il parere o trascorsi sessanta giorni, lo schema di decreto delegato e' sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei ministri ed inviato alle Camere per il parere delle competenti Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.
2. Acquisito tale parere o trascorsi i trenta giorni, le norme sono deliberate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.
Art. 110 Mutamento di denominazioni
1. Le denominazioni Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e Corpo della polizia femminile, previste dalle leggi vigenti, sono sostituite dalla denominazione Polizia di Stato.
Art. 111 Regolamento di servizio della amministrazione della pubblica sicurezza e applicazione delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
1. Il regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale.
2. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e quella del regolamento di cui al primo comma si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni.
3. In dette disposizioni la denominazione Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si intende sostituita da Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 112 Trattamento pensionistico nella fase di transizione
1. Al personale che cessa dal servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'attuazione dell'ordinamento previsto dall'articolo 36 si applica, qualora piu' favorevole ed ai soli fini pensionistici, l'inquadramento ed il relativo trattamento economico spettante al personale in servizio avente la stessa qualifica.
2. Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovi nella posizione di ausiliaria, di riserva e di congedo assoluto spetta lo stesso trattamento normale ed eventuale, dei parigrado dell'Arma dei carabinieri in analoga posizione.
Art. 113 Relazione del Ministro dell'interno
1. Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale.
Art. 114 Divieto di iscrizione ai partiti politici
1. Fino a che non intervenga una disciplina piu' generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici.2568913151617
Art. 115 Copertura dell'onere finanziario
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in ragione di anno in lire 205 miliardi, si provvede nell'anno finanziario 1981 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando, quanto a lire 200 miliardi, lo specifico accantonamento e quanto a lire 5 miliardi una quota dell'accantonamento: "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 aprile 1981
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
FORLANI - ROGNONI - LAGORIO
- REVIGLIO - LA MALFA -
ANDREATTA - SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI