diritto.io

Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

Testo vigente

Capo II. Contributi ed incentivi

Capo III. Disposizioni varie e finali

Art. 20 Regione Valle d'Aosta - Concessioni idroelettriche Resta ferma la competenza della regione Valle d'Aosta

1. In materia di acque e concessioni idroelettriche ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, della legge 5 luglio 1975, n. 304, e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.

2. La regione Valle d'Aosta, in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, puo' subconcedere le acque relative a derivazioni idroelettriche aventi potenza non superiore a 30.000 kw, oltre che all'ENEL e agli altri soggetti diversi dall'ENEL previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche ad altri enti locali o consorzi di enti locali che ne facciano domanda.

3. La domanda e' comunicata in copia dalla regione Valle d'Aosta all'ENEL, al quale e' riconosciuto diritto di prelazione da esercitare entro 60 giorni dalla ricezione della citata comunicazione.

Art. 21 Interventi della Cassa conguaglio per il settore elettrico

1. Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 617, e' sostituito dai seguenti:
"Per l'attuazione del presente articolo per l'anno 1981 e' conferita la somma di lire 50 miliardi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di cui al capitolo VII del provvedimento n. 34/1974 del 6 luglio 1974 del Comitato interministeriale dei prezzi. Le eventuali eccedenze, rispetto alla predetta spesa di lire 50 miliardi, vanno rimborsate dal Tesoro alla predetta Cassa conguaglio entro il 31 marzo 1982.
Per l'amministrazione e la gestione delle somme conferite per l'attuazione del presente articolo la Cassa conguaglio e' soggetta alle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041".

Art. 23

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GIUGNO 2012, N. 1044