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Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

Testo vigente

Art. 11

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente: "Gli impianti a terra e gli impianti di acquacoltura sono costruiti sotto la vigilanza, secondo le rispettive attribuzioni, del genio civile per le opere marittime, del provveditorato alle opere pubbliche e dell'ufficio regionale del genio civile, il quale vista il computo metrico estimativo preventivo e provvede, su richiesta dell'Amministrazione della marina mercantile, anche ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento".

Art. 12

1. Il primo comma dell'articolo 17 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente:
"I crediti derivanti dai mutui concessi in base alla presente legge sono garantiti da:
a) ipoteca di primo grado sulle navi, sugli immobili, sugli impianti a terra e sugli automezzi;
b) privilegio sulle navi, sugli immobili, sui macchinari, sugli impianti a terra e sugli automezzi;
c) fideiussione bancaria di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348;
d) polizza fideiussoria di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della citata legge n. 348 del 1982".

Art. 13

1. L'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente:
"Art. 20. - (Contributi a fondo perduto). - 1. Gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 sono utilizzati per la concessione di contributi a fondo perduto in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per le iniziative di cui all'articolo 11, nonche' per quelle di cui agli articoli 21 e 22.
2. Con le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 28, possono essere concessi contributi per agevolare la costituzione di societa' di capitali o di armamento costituite tra cittadini o enti italiani o cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati, ovvero per agevolare le iniziative, previste dai regolamenti comunitari, di impiego delle navi da pesca al di fuori delle acque comunitarie.
3. Sono altresi' concessi contributi a fondo perduto, nella misura fissata dall'articolo 2 e con i criteri stabiliti nel piano di cui all'articolo 1, per:
a) corsi di qualificazione per i soci e i dirigenti delle cooper- ative della pesca e loro consorzi organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;
b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra cooperative della pesca e le associazioni tra i produttori della pesca marittima, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali.
4. Il decreto del Ministro della marina mercantile, con il quale sono concessi i contributi, stabilisce l'erogazione del contributo in base allo stato di avanzamento dei lavori, determinandone le modalita' e le garanzie".

Art. 14

1. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare del contributo e' commisurato alla misura espressa in ECU prevista dalla normativa comunitaria. Il relativo importo in lire e' determinato in base al tasso di conversione, stabilito annualmente dalla Comunita' economica europea, in vigore alla data del processo verbale di riconsegna all'autorita' marittima della licenza di pesca della nave da demolire o affondata volontariamente. I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile nel quadro delle procedure di programmazione previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183".

Art. 15

1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente:
"La concessione dei contributi a fondo perduto e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato composto da:
a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede;
b) il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;
c) due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
d) un funzionario del Ministero del tesoro;
e) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di cui all'articolo 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooper- ative della pesca designati dalle associazioni stesse;
g) due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;
h) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;
i) un rappresentante delle industrie conserviere;
l) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre".

2. Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e l) del primo comma possono essere confermati una sola volta".

3. Il settimo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente:
"Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la meta' dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione".

Art. 17

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:
"La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mercantile, e' composta da:
a) il direttore generale della pesca marittima del ministero della marina mercantile, con funzioni di vice presidente;
b) il vicedirettore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
c) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
e) un rappresentante del Ministero delle finanze;
f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
l) due rappresentanti del Ministero della sanita', rispettivamente della direzione generale dei servizi veterinari e della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
m) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;
n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;
o) un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
p) un rappresentante del Laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche ed economiche applicate alla pesca, di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio universitario nazionale;
r) sei rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle tre associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
s) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;
u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
z) un rappresentante dei direttori dei mercati ittici scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;
aa) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;
bb) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.
I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati".

2. Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente:
"Possono essere chiamati, anche a richiesta di almeno dieci membri, a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno".

Art. 18

1. L'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, gia' modificato dall'articolo 30 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 - (Commissioni consultive locali per la pesca marittima). - 1. La Commissione consultiva locale e' composta da:
a) il capo del compartimento marittimo;
b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;
c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima e in materia di ambiente;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
e) un docente universitario o cultore o insegnante negli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designato dal provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo;
f) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;
g) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate dalle associazioni sindacali a base nazionale;
h) un rappresentante dei datori di lavoro della pesca, scelto in una terna designata dalle associazioni sindacali;
i) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva;
l) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
m) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio;
n) un rappresentante dei commercianti di prodotti ittici.
2. La Commissione e' presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo della sezione pesca della capitaneria di porto.
3. Il segretario della Commissione e' nominato tra il personale della capitaneria di porto.
4. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio. I componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), m) e n) possono essere confermati una sola volta.
5. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la meta' dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.
6. Possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno".

Art. 19

1. All'articolo 172-bis del codice della navigazione, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
"L'autorizzazione di cui al primo comma puo' essere concessa anche:
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura;
b) ai proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura".

Art. 20

1. Dopo l'articolo 27 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' inserito il seguente:
"Art. 27-bis. - (Iniziative di pesca-turismo). - 1. Sulle navi da pesca puo' essere autorizzato, nel periodo 1› maggio-30 settembre di ciascun anno, a scopo turistico-ricreativo, l'imbarco di non pescatori a condizione che:
a) non venga superato il numero di persone che possono essere imbarcate secondo le prescrizioni dei documenti della nave e comunque sia determinato dal capo del compartimento marittimo il rapporto tra il numero dei componenti l'equipaggio e quello delle altre persone imbarcabili, che assicuri le massime condizioni di sicurezza della navigazione;
b) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;
c) ogni persona sia di eta' superiore agli anni quattordici.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, su domanda, all'armatore dell'unita' da pesca interessata dal capo del compartimento marittimo, che determina nell'autorizzazione stessa tutte le condizioni e le modalita' necessarie a garantire la sicurezza dell'iniziativa".

Art. 21

1. Dopo l'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'articolo 20 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 27-ter. - (Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura). - 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonche' di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquacoltori e loro consorzi, e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente e' inserito nel registro prefettizio della sezione "pesca". Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
2. La concessione di beni del demanio marittimo e' rilasciata dall'autorita' competente ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti per le iniziative di cui al comma 1, il parere di una conferenza dei servizi. La conferenza e' convocata dall'autorita' competente al rilascio della concessione e ad essa partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti ad esprimere il parere sul rilascio della concessione ai sensi della legislazione vigente.
3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni aventi ad oggetto acquacoltura in acque marine e salmastre".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FACCHIANO, Ministro della marina mercantile
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI