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Codice civile

Testo vigente

Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di eta'

Capo I. Dell'adozione di persone maggiori di eta' e dei suoi effetti

Art. 291 Condizioni

1. L'adozione e' permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'eta' di coloro che intendano adottare.329

2. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale puo' autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'eta' di trenta anni, ferma restando la differenza di eta' di cui al comma precedente.71153

Art. 294 Pluralita' di adottati o di adottanti

1. E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi.

2. Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Art. 295 Adozione da parte del tutore

1. Il tutore non puo' adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

Art. 297 Assenso del coniuge o dei genitori

1. Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori dello adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati.

2. Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunziare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.

Art. 298 Decorrenza degli effetti dell'adozione

1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

2. Finche' il decreto non e' emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

3. Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si puo' procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.

4. Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.

5. Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

Art. 299 Cognome dell'adottato

1. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.325

2. Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.

3. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.263317

4. Se l'adozione e' compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

5. Se l'adozione e' compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.263

Art. 300 Diritti e dovevi dell'adottato

1. L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

2. L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato ne' tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 304 Diritti di successione

1. L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.

2. I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.

Art. 305 Revoca dell'adozione

1. L'adozione si puo' revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.

Art. 306 Revoca per indegnita' dell'adottato

1. La revoca dell'adozione puo' essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della liberta' personale non inferiore nel minimo a tre anni.

2. Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione puo' essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredita' in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

Art. 307 Revoca per indegnita' dell'adottante

1. Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato.

Art. 309 Decorrenza degli effetti della revoca

1. Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

2. Se tuttavia la revoca e' pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.