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Codice civile

Testo vigente

Art. 77 Limite della parentela

1. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 78 Affinita'

1. L'affinita' e' il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

2. Nella linea e nel grado in cui taluno e' parente d'uno dei coniugi, egli e' affine dell'altro coniuge.

3. L'affinita' non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Cessa se il matrimonio e' dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.

Titolo VI. Del matrimonio

Capo I. Della promessa di matrimonio

Art. 79 Effetti

1. La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne' ad eseguire cio' che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Art. 80 Restituzione dei doni

1. Il promittente puo' domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non e' stato contratto.

2. La domanda non e' proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'e' avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

Art. 81 Risarcimento dei danni

1. La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di eta' o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno e' risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.

2. Lo stesso risarcimento e' dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.

3. La domanda non e' proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

Capo II. Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico

1. Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e' regolato in conformita' del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

Art. 83 Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

1. Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato e' regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto e' stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

Capo III. Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile

Sezione I. Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Art. 84 Eta'

1. I minori di eta' non possono contrarre matrimonio.

2. Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturita' psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, puo' con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

3. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

4. Contro il decreto puo' essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

5. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

6. Il decreto acquista efficacia quando e' decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

Art. 85 Interdizione per infermita' di mente

1. Non puo' contrarre matrimonio l'interdetto per infermita' di mente.

2. Se l'istanza di interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero puo' chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

Art. 87 Parentela, affinita', adozione ...

1. Non possono contrarre matrimonio fra loro:

  1. 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta ...;

  2. 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

  3. 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

  4. 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale e' stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;

  5. 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

  6. 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

  7. 7) i figli adottivi della stessa persona;

  8. 8) l'adottato e i figli dell'adottante;

  9. 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154.

4. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione .... L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo.

5. Il decreto e' notificato agli interessati e al pubblico ministero.

6. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

Art. 88 Delitto

1. Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una e' stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

2. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.

Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze

1. Non puo' contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

2. Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio quando e' inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.

3. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza e' terminata.

Art. 90 Assistenza del minore

1. Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

Art. 92 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

1. Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell'art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.

2. Per la validita' dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali e' richiesto l'assenso del Re Imperatore.

Sezione II. Delle formalita' preliminari del matrimonio

Art. 96 Richiesta della pubblicazione

1. La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.