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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 6 ottobre 1982, causa 262/81

Decisione
decisa il 1982-10-06
ECLI
ECLI:EU:C:1982:334

Epigrafe

Nel procedimento 262/81, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Corte di cassazione del Regno del Belgio nella causa dinanzi ad essa pendente fra 1. Coditel SA, Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, con sede in Bruxelles, 2. Coditel Brabant SA, con sede in Bruxelles, 3. Coditel Liège SA, Compagnie liégeoise pour la diffusion de la télévision, con sede in Liegi, 4. Intermixit, ente di pubblica utilità, con sede in Bruxelles, 5. Union professionnelle de radio et de télédistribution, con sede in Schaerbeek, 6. Inter-Régies, associazione cooperativa intercomunale, con sede in Saint-Gilles, ricorrenti in cassazione, e 1. Cinê-Vog Films SA, con sede in Schaerbeek, 2. Chambre syndicale belge de la cinématographie, associazione senza scopo di lucro, con sede in Saint-Josse-ten-Noode, 3. Les Films La Boétie SA, con sede in Parigi, 4. Serge Pinon, in veste di curatore della liquidazione della SA Les Films La Boétie, residente in Parigi, 5. Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, con sede in Parigi, resistenti in cassazione, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 85 e 86 del Trattato. LA CORTE, composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans e U. Everling, giudici, avvocato generale: G. Reischl cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
Con sentenza 30 marzo 1979, la Cour d'appel di Bruxelles, in una controversia che opponeva le società di teledistribuzione Coditei e altri alla società belga di distribuzione Ciné-Vog e altri, e che metteva in causa la normativa nazionale belga sul diritto d'autore in materia cinematografica, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia talune questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 59 del Trattato CEE.
paragrafo 2
Nella sentenza 18 marzo 1980 (causa 62/79, Coditei, Race. pag. 881), la Corte di giustizia, pronunziandosi sulle questioni sottopostele, dichiarava:
paragrafo 3
«Le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione di servizi non si oppongono a che il cessionario dei diritti di rappresentazione di un film cinematografico in uno Stato membro eserciti il proprio diritto per far vietare la rappresentazione del film in tale Stato, senza propria autorizzazione, mediante teledistribuzione, se il film così rappresentato viene captato e trasmesso dopo essere stato diffuso in un altro Stato membro da un terzo, con il consenso del titolare originario del diritto.»
paragrafo 4
Mentre la Corte di giustizia veniva adita dalla Cour d'appel di Bruxelles, le ricorrenti nella causa principale impugnavano con un ricorso per cassazione la sentenza della Cour d'appel nella parte in cui, in particolare, stabiliva che, poiché il diritto di rappresentanza costituiva parte dell'oggetto specifico del diritto d'autore, l'art. 85 del Trattato CEE non era applicabile alla controversia.
paragrafo 5
I fatti che sono all'origine della controversia sono già stati esposti in occasione della causa 62/79, Coditei.
paragrafo 6
Pertanto, è sufficiente ricordare che, con contratto stipulato l'8 luglio 1969, la società belga di distribuzione di pellicole cinematografiche Ciné-Vog otteneva per sette anni dal produttore — la società francese Les Films La Boétie — il diritto esclusivo di far rappresentare pubblicamente in Belgio il film «Le Boucher».
paragrafo 7
Si conveniva che il diritto di far trasmettere questo film dalla televisione belga avrebbe potuto essere esercitato soltanto 40 mesi dopo la prima proiezione in Belgio, che aveva luogo il 15 maggio 1970.
paragrafo 8
La società «Les Films La Boétie» cedeva in seguito alla televisione tedesca il diritto di diffondere per televisione il film di cui trattasi nella Repubblica federale di Germania. Il 5 gennaio 1971 il film veniva trasmesso dalla televisione tedesca, captato da tre società belghe di teledistribuzione e diffuso via cavo ai loro abbonati in Belgio.
paragrafo 9
In seguito ad azione instaurata dalla Ciné-Vog, il Tribunal de première instance di Bruxelles statuiva, con sentenza 19 giugno 1975, che le società Coditei si erano rese responsabili di una lesione dei diritti d'autore della Ciné-Vog.
paragrafo 10
In sede di appello, la Coditei deduceva l'incompatibilità del diritto esclusivo concesso dalla società «Les Films La Boétie» alla Ciné-Vog con le norme del Trattato in materia di concorrenza (art. 85) e in materia di libera prestazione di servizi (art. 59).
paragrafo 11
Con sentenza 30 marzo 1979, la Cour d'appel di Bruxelles statuiva in primo luogo, basandosi sulla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, nella versione riveduta di Bruxelles del 26 giugno 1948, approvata con legge belga 26 giugno 1951, che le società Coditei avevano bisogno dell'autorizzazione della Ciné-Vog per diffondere, il 5 gennaio 1971, il film «Le Boucher» sulla loro rete; in secondo luogo, che il diritto di rappresentazione faceva parte dell'oggetto specifico del diritto d'autore e che, pertanto, l'art. 85 non era applicabile; in terzo luogo, che il mezzo relativo all'art. 59 del Trattato sollevava un problema d'interpretazione di tale norma, il che rendeva necessario adire la Corte di giustizia.
paragrafo 12
Le ricorrenti nella causa principale proponevano ricorso per cassazione contro le due prime decisioni contenute in questa sentenza della Cour d'appel di Bruxelles.
paragrafo 13
Con sentenza 3 settembre 1981, la Corte di cassazione del Belgio ha respinto il motivo relativo alla violazione della Convenzione di Berna e, considerando che il motivo basato sulla violazione degli ara. 36 e 85 del Trattato CEE sollevava una questione d'interpretazione di diritto comunitario, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, la seguente questione pregiudiziale :
paragrafo 14
«Nel caso in cui una società titolare dei diritti di sfruttamento di un film cinematografico conceda per contratto ad una società di un altro Stato membro il diritto esclusivo di rappresentazione di detto film, in tale Stato, per un periodo determinato, se detto contratto, a motivo dei diritti e degli obblighi che esso comporta e del contesto economico e giuridico nel quale figura, possa costituire un'intesa fra imprese vietata dall'art. 85, nn. 1 e 2, del Trattato oppure tali disposizioni siano inapplicabili vuoi perché il diritto di rappresentazione del film rientra nell'oggetto specifico del diritto d'autore e quindi l'art. 36 del Trattato osta all'applicazione dell'art. 85, vuoi perché il diritto fatto valere dal cessionario del diritto di rappresentazione scaturisce da un regime giuridico valido erga omnes, il quale è immune dalle caratteristiche contrattuali e di concertazione contemplate da detto art. 85».
paragrafo 15
La sentenza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 30 settembre 1981.
paragrafo 16
Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte le ricorrenti nella causa principale, con gli avvocati G. Kirschen, A. Braun, F. Herbert, A. de Caluwe, del foro di Bruxelles, e J. Dijck, del foro di Anversa, le resistenti nella causa principale Ciné-Vog e Chambre syndicale belge de la cinematographic, con l'aw. P. Demoulin, del foro di Bruxelles, il Governo della Repubblica francese, rappresentato dalla sig.ra Maryse Aulagnon, in qualità di agente, il Governo olandese, rappresentato dal sig. F. Italianer, in qualità di agente, il Governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. J. D. Howes, del Treasury Solicitor's Department, in qualità d'agente, assistito dal sig. R. Jacob Q.C., barrister, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. N. Koch, consigliere giuridico, e dal sig. E. de March, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti.
paragrafo 17
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale del procedimento senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › A — Osservazioni delle ricorrenti nella causa principale

paragrafo 1
Le ricorrenti nella causa principale, dopo aver ricordato il ragionamento seguito dalla Cour d'appel di Bruxelles per escludere l'applicabilità dell'art. 85 del Trattato CEE alla fattispecie, enunciano i cinque punti del motivo di cassazione dedotto contro tale decisione:
paragrafo 2
Primo punto: detta decisione della Cour d'appel di Bruxelles costituisce un'interpretazione erronea degli ara. 85 e 36 poiché l'art. 36 non limita la sfera di applicazione dell'art. 85; Secondo punto: la Cour d'appel non ha tenuto conto dell'effetto cumulativo di accordi paralleli conclusi nel settore di cui trattasi; Terzo punto: la Cour d'appel non ha correttamente valutato il nesso inscindibile esistente tra le clausole di esclusiva e tutti gli altri elementi dell'accordo; Quarto punto: la Cour d'appel non ha interpretato correttamente l'effetto della nullità che vizia l'esclusiva; Quinto punto: la Cour d'appel non si è pronunziata su un mezzo relativo all'esistenza di una clausola discriminatoria nel contratto.
paragrafo 3
Esaminando quindi la questione proposta dalla Corte di cassazione belga, le ricorrenti nella causa principale sostengono che la soluzione negativa della seconda parte della suddetta questione sarebbe sufficiente perché la Corte di cassazione annulli la sentenza della Cour d'appel, e che la Corte di giustizia potrebbe quindi esimersi dal risolvere la prima parte della questione; tuttavia, le ricorrenti nella causa principale insistono sul fatto che la Corte dovrebbe ugualmente dare una soluzione alla prima parte della questione proposta, al fine di evitare il protrarsi del procedimento dinanzi ai giudici nazionali.
paragrafo 4
Per tale motivo, le ricorrenti nella causa principale esaminano, in primo luogo, la questione generale della relazione fra l'art. 36 e l'art. 85 e, in secondo luogo, la questione della qualificazione, riguardo all'art. 85, del diritto fatto valere dal cessionario.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › A — Osservazioni delle ricorrenti nella causa principale › a) La relazione fra gli am. 36 e 85 del Trattato CEE

paragrafo 1
La dottrina sembra relativamente d'accordo sul fatto che l'art. 36 non osta all'applicazione dell'art. 85. Per contro, la questione della «precisazione dell'ampiezza del campo di applicazione del divieto dell'art. 85 ai diritti tutelati dall'art. 36 è tuttora in discussione», e tale discussione riguarda in particolare la portata della distinzione fatta dalla Corte fra l'esistenza e l'esercizio del diritto, nonché il riferimento al suo oggetto specifico.
paragrafo 2
Le ricorrenti nella causa principale ricordano in seguito la funzione dell'art. 36 del Trattato CEE quale è stata precisata dalla giurisprudenza della Corte. Tale articolo non mira a riservare determinate materie alla competenza esclusiva degli Stati membri, esso è sempre stato interpretato restrittivamente dalla Corte e comunque può derogare al solo principio della libera circolazione, in quanto le altre norme del Trattato conservano intera la loro efficacia; infine, i provvedimenti restrittivi devono essere giustificati.
paragrafo 3
Tali principi si applicano evidentemente nel campo della proprietà industriale e intellettuale. Le ricorrenti nella causa principale ricordano al riguardo che, in pratica, il ricorso, da parte del titolare di un diritto di proprietà industriale o intellettuale, alla tutela garantitagli dal diritto nazionale comporta una situazione di conflitto con l'art. 30 e, pertanto, il ricorso all'art. 36, solo «allorché abbia lo scopo di impedire importazioni da un altro Stato membro». Tale intervento ha necessariamente come conseguenza, dal punto di vista economico, una restrizione della concorrenza, ma l'art. 85 può trovare applicazione solo a condizione «che tale ricorso costituisca l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa che, vietando le importazioni da altri Stati membri di prodotti ivi lecitamente messi in commercio, abbia l'effetto di scompartimentare il mercato».
paragrafo 4
Del resto, le norme in materia di concorrenza mirano non solo a impedire la scompartimentazione dei mercati nazionali, ma anche a garantire il mantenimento di un'effettiva concorrenza. Ne deriva, secondo le ricorrenti nella causa principale, che lo scopo e il campo di applicazione delle norme sulla concorrenza «sono più estesi di quelli delle norme sulla libera circolazione delle merci in quanto queste ultime sono rivolte alle imprese».
paragrafo 5
Non di meno, in sede d'interpretazione e di applicazione degli artt. 36 e 85, si possono rilevare interferenze, in particolare nel senso che interventi restrittivi rimangono possibili in condizioni precisamente definite dall'art. 36 e, rispettivamente, dall'art. 85, n. 3, e che, in entrambi i casi, l'attuazione della norma di deroga è sottoposta al principio della proporzionalità.
paragrafo 6
Ne consegue, secondo le ricorrenti nella causa principale, che possono essere stabiliti quattro principi per quanto riguarda la relazione fra gli artt. 36 e 85:
paragrafo 7
1° l'art. 36, in quanto norma di deroga al solo principio della libera circolazione delle merci non osta all'applicazione dell'art. 85; 2° allorché l'esercizio del diritto di proprietà industriale o intellettuale invocato è l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un accordo restrittivo della concorrenza, l'esame della liceità di tale esercizio deve riguardare anche l'applicazione dell'art. 85; 3° il diritto di proprietà industriale o intellettuale non è sottratto in modo generale alla sfera d'applicazione dell'art. 85; 4° l'art. 85, n. 3, garantisce tuttavia, in una certa misura, che gli interessi la cui protezione è assicurata nel campo della libera circolazione delle merci dall'art. 36, possono anche essere oggetto di tutela nell'ambito dell'art. 85.
paragrafo 8
Di conseguenza, le ricorrenti nella causa principale suggeriscono di risolvere la parte in esame della questione proposta dalla Corte di cassazione come segue:
paragrafo 9
«L'art. 36 stabilisce una deroga solo all'applicazione delle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci. L'applicazione delle norme di concorrenza resta interamente salva. Il diritto di proprietà industriale o intellettuale rimane soggetto al divieto dell'art. 85 quando costituisce l'oggetto, il mezzo o l'effetto di un accordo restrittivo della concorrenza».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › A — Osservazioni delle ricorrenti nella causa principale › b) La qualificazione riguardo all'art. 85 del diritto fatto valere dal cessionario

paragrafo 1
Secondo le ricorrenti nella causa principale, tale questione pone il problema se l'art 85 venga reso inapplicabile dal fatto che l'azione deriva da uno status giuridico. Interpretata in tal senso, la questione si risolve nel chiedere «dove si collochi, nella fattispecie, la linea di demarcazione tra l'esistenza del diritto d'autore e il suo esercizio». Ora, la Corte, operando essa stessa tale distinzione, ha dichiarato che l'esercizio di detto diritto può ricadere sotto i divieti del Trattato ogni volta che risulti essere l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un accordo. Pertanto, dato che nella fattispecie il diritto di proprietà intellettuale invocato da Ciné-Vog risulta incontestabilmente da un contratto, è necessario esaminare quest'ultimo con riguardo all'art. 85.
paragrafo 2
Ai fini di tale esame, le ricorrenti nella causa principale sollevano, innanzitutto, la questione della qualificazione del contratto controverso. Secondo loro, tale qualificazione è stata sempre incerta. In effetti, il contratto definito dalle parti in causa «mandato esclusivo di distribuzione» è stato qualificato dalla Cour d'appel «cessione temporanea e limitata» — qualificazione ripresa dalla Corte di giustizia nella causa 62/79 — mentre, secondo la Commissione, si tratta di un contratto di licenza esclusiva. Le ricorrenti nella causa principale condividono l'opinione della Commissione al riguardo, ma sottolineano che, in ogni modo, il contratto, sia che si tratti di contratto di licenza o di cessione, è chiaramente restrittivo della concorrenza, non solo perché contiene una clausola di esclusiva, ma anche perché vi figurano una clausola, agli artt. 7 e 8, che determina la percentuale degli incassi da attribuire al film «Le Boucher» nel caso in cui venga proiettato assieme ad un altro film e ai cortometraggi offerti in via complementare, e un'altra clausola in base alla quale i diritti televisivi possono essere sfruttati, per quando concerne la televisione lussemburghese, con 32 mesi di ritardo rispetto alla televisione belga. Quest'ultima clausola, imponendo condizioni disuguali per prestazioni equivalenti, è espressamente vietata dall'art. 85, lett. d).
paragrafo 3
Esaminando quindi la legittimità del diritto esclusivo concesso alla Ciné-Vog, le ricorrenti nella causa principale sostengono che la concessione delle licenze e l'esclusiva che vi si ricollega non si riferiscono in alcun caso all'esistenza dei diritti di proprietà industriale, ma unicamente al loro esercizio. Così, un'esclusiva risultante da un accordo o da una pratica concordata rientra nella sfera di applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE. Tali principi sono validi anche in materia di diritti d'autore, come dimostra la prassi della Commissione in materia.
paragrafo 4
La valutazione dell'esclusiva con riguardo all'art. 85 non è fondamentalmente diversa se si tratta di una cessione esclusiva anziché di una licenza esclusiva. Secondo le ricorrenti nella causa principale, la loro tesi trova conferma nelle sentenze della Corte 27 marzo 1974 (causa 127/73, BRT c/SABAM, Race, pag. 313) e 25 ottobre 1979 (causa 22/79, Greenwich, Race. pag. 3275).
paragrafo 5
Le ricorrenti sostengono, infine, che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, la valutazione dell'effetto restrittivo di un contratto deve effettuarsi tenuto conto del contesto reale e l'esistenza di contratti simili costituisce un fatto idoneo a formare un insieme costitutivo del contesto economico e giuridico nel quale un contratto può essere valutato (vedi in tal senso sentenza 12. 12. 1967, Brasserie de Haecht e/Wilkin, Race. pag. 480, e sentenza 25. 10. 1977, causa 26/76, Metro ci Commissione, Race. pag. 1875). Ora, nella fattispecie, è opportuno pertanto tener conto della convenzione che è stata stipulata con la televisione tedesca, nonché di altri contratti di cessione dei diritti di rappresentazione e di sfruttamento cinematografici e televisivi, poiché, secondo le ricorrenti nella causa principale, è «praticamente certo che contratti simili che comportano restrizioni analoghe sono stati stipulati in altri Stati membri». Tenuto conto dell'esclusiva e delle clausole relative alla ripartizione degli incassi, una tale rete di contratti ha quanto meno l'effetto di restringere la concorrenza. È opportuno anche tener conto della fama del regista e degli attori principali nonché della preferenza che può derivarne sul mercato.
paragrafo 6
In ultimo luogo, le ricorrenti nella causa principale assumono che la sentenza emessa nella causa 62/79 non modifica le conclusioni alle quali esse sono pervenute per quanto riguarda l'illegittimità, per l'incompatibilità con l'art. 85, n. 1, del contratto di cessione esclusiva. In effetti, tale sentenza riguarda solo la materia della libera prestazione dei servizi ed è stata emessa nell'ambito di un procedimento pregiudiziale. Ora, in detta causa, era stato sollevato solo il problema della legittimità del divieto di ritrasmissione televisiva e, di conseguenza, la Corte si è pronunciata su tale punto e non su ciò che è oggetto della questione stottoposta dalla Corte di cassazione belga, cioè la legittimità, riguardo all'art. 85, di una esclusiva assoluta di rappresentazione, valida per quanto riguarda non solo la ritrasmissione di programmi televisivi diffusi in un altro Stato membro, ma anche la ritrasmissione televisiva diretta e, soprattutto, lo sfruttamento cinematografico da parte di altri distributori.
paragrafo 7
Pertanto, le ricorrenti nella causa principale sostengono che, come ha dichiarato la Corte, se l'elemento determinante per quanto riguarda il diritto di rappresentazione cinematografica è la facoltà del titolare del diritto di esigere compensi, non è inerente a tale facoltà, e quindi all'esistenza del diritto, il fatto che tale diritto venga esercitato da uno dei contraenti in esclusiva.
paragrafo 8
Di conseguenza, le ricorrenti nella causa principale suggeriscono di risolvere come segue la seconda parte della questione proposta dalla Corte di cassazione belga:
paragrafo 9
«Allorché il diritto di rappresentazione che il cessionario fa valere costituisce l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un accordo restrittivo della concorrenza, sia per il suo oggetto, che comporta una clausola di esclusiva, prestazioni vincolate e condizioni discriminatorie, sia per il contesto economico e giuridico nel quale tale accordo si inscrive, il suddetto diritto di rappresentazione non può essere sottratto ad un esame volto ad accertare la sua compatibilità con l'art. 85, per il fatto che esso scaturisce da uno status giuridico».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › B — Osservazioni della Commissione

paragrafo 1
La Commissione ricorda, innanzitutto, che la funzione del diritto di sfruttamento delle opere cinematografiche consiste nel consentire al titolare di sfruttare la sua opera sul piano economico e di trarne un equo profitto. A tal fine, egli dispone di vari mezzi, fra cui i contratti di licenza esclusiva. Ora, «benché non vi sia niente da ridire dal punto di vista della tutela del titolare per quanto concerne i contratti di licenza semplice, il problema dell'applicabilità dell'art. 85 del Trattato CEE ha tutti i motivi di porsi nel caso delle licenze esclusive».
paragrafo 2
In effetti, in materia di licenze esclusive, soli il licenziatario può avvalersi delle facoltà inerenti al diritto d'autore, mentre il titolare di tale diritto non può concedere altre licenze né, eventualmente, sfruttare egli stesso la sua opera nella zona interessata.
paragrafo 3
Si tratta in tal caso di restrizioni tipiche della libertà di azione sul piano economico che, in generale, determinano l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
paragrafo 4
Del resto, lo scopo di una tale clausola di esclusiva è quello di impedire la concorrenza potenziale di terzi distributori.
paragrafo 5
Stando così le cose, e come risulta dalla prassi della Commissione in materia di licenze esclusive di brevetti, le licenze esclusive dei diritti di sfruttamento di opere cinematografiche possono comportare una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
paragrafo 6
È vero che la garanzia dell'esistenza del diritto di proprietà industriale e commerciale che deriva dall'art. 36 del Trattato deve applicarsi anche in materia di concorrenza. Tuttavia, tale principio generale può sottrarre l'esercizio dei diritti di marchio, d'autore o di brevetto agli effetti dell'art. 85 solo qualora la sua applicazione leda l'oggetto specifico di tali diritti. Ora, è facile dimostrare che la funzione essenziale dei diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche non è lo sfruttamento da parte di una sola persona, ma lo sfruttamento da cui sono esclusi i terzi non autorizzati e, dal momento che la concessione di licenze esclusive non mette in questione il diritto del titolare di escludere i terzi, ma la sua libertà di farne uso a suo piacimento, i limiti che ne derivano non possono far parte del «monopolio d'azione» del titolare.
paragrafo 7
Pertanto, secondo la Commissione, la rinuncia per contratto alla libertà di esercitare il proprio diritto d'autore del film costituisce non l'esercizio, ma l'abbandono di tale diritto da parte del suo titolare. Ne deriva che, «lungi dal ledere l'oggetto specifico del diritto, la tesi secondo cui le licenze esclusive restringono la concorrenza tutela la libertà di sfruttamento del titolare contro restrizioni contrattuali».
paragrafo 8
La Commissione confuta poi l'argomento economico e finanziario dedotto a sostegno dell'esclusiva in materia cinematografica, sostenendo che, in quanto l'argomento relativo al finanziamento dell'industria cinematografica giustifica i contratti di esclusiva, ciò costituisce la prova che la licenza esclusiva ha lo scopo di garantire al licenziatario una protezione contro la concorrenza di altri eventuali licenziatari. Tale circostanza, peraltro, può eventualmente giustificare un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3.
paragrafo 9
Infine, in quanto l'esclusiva costituisce una restrizione della libertà del titolare del diritto, nemmeno il fatto che esista una differenza tra le opere letterarie ed artistiche la cui messa a disposizione del pubblico si confonde con la circolazione del supporto materiale dell'opera e quelle la cui messa a disposizione del pubblico avviene mediante rappresentazione, quindi senza supporto, ha rilevanza nella fattispecie.
paragrafo 10
Tuttavia, se la clausola di esclusiva di un accordo di licenza concernente il diritto di rappresentazione di un film costituisce una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85 del Trattato, occorre ancora, affinché tale clausola ricada sotto il divieto di cui all'art. 85, n. 1, che le altre condizioni ivi stabilite siano del pari soddisfatte e, in particolare, che «tale restrizione della concorrenza sia sensibile, che essa possa incidere sul commercio fra Stati membri e che tale effetto sul commercio fra Stati membri sia a sua volta rilevante». Pertanto, la questione se un accordo ricada sotto il divieto dell'art. 85, n. 1, dipende meno dalla natura giuridica dell'accordo che dai suoi effetti sulla concorrenza e sul commercio fra gli Stati membri. Ora, la valutazione di tale ultimo elemento rientra nella competenza dei giudici nazionali.
paragrafo 11
Di conseguenza, la Commissione ritiene che la questione sottoposta alla Corte di cassazione del Belgio si possa risolvere nel modo seguente:
paragrafo 12
«L'impegno di esclusiva imposto a una società proprietaria di diritti di sfruttamento di un film a favore di una società di un altro Stato membro con un contratto che concede a quest'ultima il diritto di rappresentare detto film in tale Stato membro è un accordo tra imprese che ha lo scopo di restringere la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Tale accordo può costituire un'intesa vietata e, pertanto, nulla in base ai nn. 1 e 2 di tale articolo se le altre condizioni contemplate dall'art. 85 del Trattato sono soddisfatte».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › C — Osservazioni delle resistenti nella causa principale

paragrafo 1
Secondo le resistenti nella causa principale, la questione proposta dalla Corte di cassazione belga mira a stabilire se il contratto controverso sia nullo ipso iure in base all'art. 85, nn. 1 e 2, del Trattato perché comporta la concessione dell'esclusiva della rappresentazione del film, la limitazione di tale esclusiva al territorio di uno Stato membro e la concessione parallela dell'esclusiva ad altri distributori per altre zone del mercato comune. Ora, tali caratteristiche non richiedono l'applicazione dell'art. 85, poiché sono inerenti alla natura del diritto di rappresentazione del film, che è un diritto dell'autore, per natura esclusivo ed esercitabile tante volte quante saranno le rappresentazioni. Inoltre, tale diritto deve poter restare esclusivo anche in capo agli aventi causa, cessionari o licenziatari, per delle regioni geografiche che possono coincidere con gli Stati membri, se si intende realizzare uno sfruttamento armonioso che salvaguardi gli interessi legittimi del cinema europeo.
paragrafo 2
A questo proposito, le resistenti nella causa principale ricordano la prassi di finanziamento del cinema europeo. La produzione europea è possibile solo con la partecipazione finanziaria dei distributori. Ora, questi ultimi concedono anticipi solo se ciascuno di essi, stabilito in un paese determinato, «ha la certezza di essere il solo a poter fare rappresentare il film progettato nel territorio nel quale egli esercita la sua attività». Pertanto, l'esclusiva dell'esercizio del diritto di rappresentazione, «che è inerente a tale diritto» deve poter essere trasferita dal produttore al distributore poiché è la contropartita necessaria del rischio che il distributore accetta di correre.
paragrafo 3
Le resistenti nella causa principale sostengono quindi che, se il distributore non potesse più fruire dell'esclusiva, il produttore europeo non otterrebbe più finanziamenti da parte sua, il che determinerebbe il crollo della cinematografia europea a vantaggio della produzione americana, le cui pellicole vengono proiettate nei cinema del mondo intero da parte di società di distribuzione, aventi sede, in particolare, in ciascuno Stato membro, che sono controllate al 100 % dai produttori americani e sfuggono così all'applicazione dell'art. 85 del Trattato. Di conseguenza, e poiché è lecito pensare che lo scopo della normativa comunitaria non sia la rovina di un'attività economica ed artistica europea, «i fatti si oppongono a che l'art. 85 del Trattato si applichi nella fattispecie».
paragrafo 4
Tuttavia il diritto viene a coincidere con i fatti; per convincersene basta rileggere la motivazione della sentenza nella causa 62/79. In effetti, dal punto 11 si ricava che l'obiezione relativa alla possibilità di una scompartimentazione del mercato non può essere presa in considerazione in materia di diritto di rappresentazione.
paragrafo 5
Al punto 12, la Corte, distinguendo l'opera dal suo supporto materiale e facendo una distinzione fra la rappresentazione dell'opera — di cui solo si discute in questa sede — e la circolazione del supporto materiale dell'opera, ha legittimato l'esclusiva connessa al diritto di rappresentazione.
paragrafo 6
Al punto 13, la Corte di giustizia ha constatato che l'esercizio del diritto di rappresentazione trova il suo legittimo corrispettivo nelle remunerazioni dovute per l'autorizzazione a rappresentare il film in funzione del numero effettivo o probabile delle rappresentazioni; ora, senza esclusiva, tali remunerazioni non possono essere fissate poiché il numero probabile delle rappresentazioni non è conosciuto.
paragrafo 7
Il punto 15 può essere «espresso sostituendo, nel suo testo, l'art. 59 con l'art. 85 del Trattato».
paragrafo 8
Dal punto 16 risulta che l'art. 85, al pari dell'art. 59, non può opporsi ai limiti geografici indicati nei contratti.
paragrafo 9
Infine, dal punto 17 deriva che il diritto di rappresentazione può essere oggetto di un'esclusiva limitata ad uno Stato membro senza che il diritto comunitario vi si opponga. Ora, l'art. 85, essendo una norma di diritto comunitario, non può opporsi alla concessione e all'esercizio di una esclusiva limitata al territorio di uno Stato membro, allorché il diritto concesso è il diritto di rappresentazione di un film.
paragrafo 10
Di conseguenza, «la soluzione che sembra possa fornirsi alla Corte di cassazione del Belgio è che l'art. 85 non si applica nella fattispecie poiché, in particolare, l'esclusiva connessa al diritto di rappresentazione è uno degli aspetti specifici di tale diritto d'autore».
paragrafo 11
Le convenute nella causa principale aggiungono, inoltre, che non potrebbe essere altrimenti poiché, comprendendo il diritto di autorizzare la rappresentazione di un film necessariamente il diritto di vietare, sarebbe impossibile esercitare tale diritto se, per un territorio determinato, l'esclusiva dell'esercizio non fosse concessa a un distributore del film: infatti, mancando l'esclusiva, ciascun distributore potrebbe vietare tutte le rappresentazioni consentite dai suoi concorrenti, annullando così qualsiasi possibilità di sfruttamento del film.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › D — Osservazioni del Governo francese

paragrafo 1
Il Governo francese è anch'esso del parere che il diritto di rappresentazione sia inerente al diritto d'autore e non costituisca un elemento separato di tale diritto. In effetti, dalla Convenzione di Berna deriva che il diritto d'autore nella materia di cui trattasi comprende sia un diritto morale, perpetuo e inalienabile, concernente la paternità ed il rispetto dell'opera, sia un diritto patrimoniale che può essere oggetto di negozi tra autori e cessionari e concerne l'edizione o la riproduzione, e l'esecuzione o la rappresentazione. Quindi, i diritti di riproduzione e di rappresentazione sono elementi inseparabili dal diritto d'autore.
paragrafo 2
In materia cinematografica, il produttore è il cessionario esclusivo dei diritti d'autore e tale diritto esclusivo di sfruttamento può essere da lui ceduto al distributore il quale, a sua volta, concede dei diritti di rappresentazione ai gestori delle sale cinematografiche; parallelamente, il produttore garantisce il distributore il quale, a sua volta, garantisce i gestori delle sale cinematografiche contro la diffusione dell'opera, in particolare tramite la televisione. Il Governo francese sottolinea, a questo proposito, che l'estensione delle zone di ricezione delle trasmissioni televisive dovuta alla teledistribuzione via cavo rende maggiormente necessaria «l'affermazione tassativa del carattere esclusivo dei diritti d'autore, esercitati sia dagli autori stessi sia dai loro cessionari».
paragrafo 3
Dal punto di vista giuridico, il Governo francese sostiene che dal punto 12 della sentenza emessa nella causa 62/79 risulta che la Corte ha voluto riconoscere ai diritti d'autore sulle pellicole cinematografiche un regime specifico che si basa «sullo sdoppiamento — diritto di riproduzione e diritto di rappresentazione — del partimoniale connesso alle pellicole». Risulta, inoltre, dal punto 14 della stessa sentenza che la Corte ha affermato «la preminenza, in base all'art. 36 del Trattato CEE, del diritto d'autore in materia cinematografica sulle norme comunitarie concernenti la libera circolazione».
paragrafo 4
Tuttavia, secondo il Governo francese, è inoltre opportuno stabilire se il contratto di cessione del diritto patrimoniale legato ai diritti d'autore non sia contrario alle norme in materia di concorrenza. Dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 29 febbraio 1968, causa 24/67, Parke Davis, Race. pag. 76, e sentenza 20 gennaio 1981, cause 55 e 57/80, Gema, Race. pag. 147) risulta che «di per sé, questo diritto d'autore — nonché il diritto esclusivo di rappresentazione che vi rientra — non può essere considerato come un'intesa vietata dall'art. 85, n. 1». Pertanto è ammessa la compatibilità della vendita di un diritto d'autore e della licenza semplice concessa su tale diritto con le norme sulla concorrenza; tuttavia, nemmeno la soluzione intermedia costituita dalla concessione esclusiva può essere vietata ai sensi dell'art. 85, n. 1, poiché un tale accordo concreta l'esercizio di un diritto da parte del suo titolare, in quanto la concessione di tale diritto costituisce una cessione per una durata determinata del diritto esclusivo di rappresentazione, non già una rinuncia a tale diritto. Quindi, un tale contratto di esclusiva non costituisce una restrizione della libertà di circolazione, mentre, per contro, l'assenza di esclusività della concessione avrebbe l'effetto di disorganizzare la distribuzione e di falsare la concorrenza, obbligando i distributori ad affrontarsi in battaglie economiche «il cui unico effetto sarebbe lo scadimento del livello qualitativo della distribuzione».
paragrafo 5
Infine, il Governo francese sostiene che, se per assurdo si dovesse decidere che il contratto di cui trattasi limita la concorrenza, tale contratto non solo dovrebbe fruire dell'essenzione di cui all'art. 85, n. 3, ma rientrerebbe anche nella deroga di cui all'art. 36, poiché l'oggetto specifico del diritto d'autore in materia risulta da uno status giuridico ed è costituito dal diritto esclusivo di rappresentare il film.
paragrafo 6
Di conseguenza, il Governo francese è del parere «che l'art. 85, n. 1, del Trattato CEE non possa applicarsi alla concessione esclusiva di rappresentazione di un film, in quanto il diritto collegato a tale concessione costituisce l'oggetto esclusivo del diritto d'autore che risulta da uno status giuridico».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › E — Osservazioni del Governo dei Paesi Bassi Il Governo dei Paesi Bassi non intende esaminare se il contratto di cui trattasi sia incompatibile con l'art. 85, ma considera che la presente causa solleva la questione se un diritto d'autore, compatibile, quanto al suo esercizio, con l'art. 59, possa essere incompatibile con l'art. 85 allorché costituisce oggetto di un contratto.

paragrafo 1
Per risolvere tale questione, il Governo olandese fa un parallelo tra l'art. 85 e gli artt. 30 e 36. Nell'ipotesi in cui il licenziatario si avvalga del diritto esclusivo concessogli, è possibile dedurre dalla giurisprudenza della Corte concernente l'art. 85 del Trattato CEE il seguente ragionamento:
paragrafo 2
l'art. 36 si applica anche in materia di concorrenza per quanto riguarda l'esistenza dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale; nondimeno, l'esercizio di tali diritti può ricadere sotto il divieto sancito dall'art. 85; il diritto di proprietà industriale ed intellettuale in quanto strumento legale non possiede, di per sé, le caratteristiche menzionate all'art. 85, n. 1; tuttavia, l'esercizio di questo diritto può ricadere nella sfera d'applicazione dell'art. 85 quando costituisce l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa; se tale diritto è esercitato in base a cessioni per via contrattuale, si deve stabilire caso per caso se il suo esercizio dia luogo ad una situazione ricadente sotto il divieto di cui all'art. 85; una situazione del genere può verificarsi, in particolare, a seguito di intese fra i titolari o aventi causa, in base alle quali questi ultimi possono opporsi all'importazione da altri Stati membri.
paragrafo 3
Per quanto riguarda i rapporti fra l'art. 30 e il diritto di proprietà industriale ed intellettuale di cui all'art. 36, la Corte ha sempre seguito gli stessi criteri:
paragrafo 4
una normativa nazionale la cui applicazione si risolva nell'ostacolare gli scambi fra gli Stati membri deve essere considerata come misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del Trattato; tuttavia, l'art. 36 consente di derogare a tale norma allorché le restrizioni all'importazione siano guistificate da motivi di tutela della proprietà industriale e intellettuale; il titolare di un tale diritto non può tuttavia opporsi all'importazione di un prodotto da lui stesso, o col suo consenso, legittimamente messo in commercio in un altro Stato membro.
paragrafo 5
Il Governo olandese deduce dall'insieme di questa giurisprudenza che, come il titolare originario, «il titolare di una licenza relativa a un diritto di proprietà industriale e intellettuale non potrà opporsi all'importazione parallela di merci legittimamente messe in commercio» in altri Stati membri. Inversamente, l'esercizio ex contractu di tale diritto non è vietato in base all'art. 85 se resta nei limiti di ciò che è consentito ai titolari stessi dagli artt. 30-36. Ora, secondo il Governo olandese, il contratto controverso, poiché resta nei limiti sopra indicati, non costituisce un'intesa vietata dall'art. 85.
paragrafo 6
Tale ragionamento si applica per analogia alla questione se un diritto d'autore, compatibile, quanto al suo esercizio, con l'art. 59, possa essere incompatibile con l'art. 85 allorché diviene oggetto di un contratto. In effetti, nella sentenza emessa nella causa 62/79, la Corte ha seguito criteri coerenti con l'interpretazione data agli artt. 30-36, e tale sentenza fornisce «manifestamente le basi della soluzione della questione che è stata sollevata dalla Corte di cassazione belga».
paragrafo 7
Il Governo olandese aggiunge infine che, come ha affermato lo Hoge Raad, il 30 ottobre 1981, nella causa n. 11739, «dall'art. 11 della Convenzione di Berna, nella versione modificata a Bruxelles il 26 giugno 1948, deriva che la diffusione a mezzo di una rete di distribuzione via cavo gestita da un terzo, di un programma trasmesso da un'emittente televisiva e coperto da un diritto d'autore, deve essere considerata come una comunicazione pubblica particolare ai sensi di tale Convenzione», e che la comunicazione pubblica particolare di un'opera coperta da un diritto d'autore è sempre soggetta all'autorizzazione del titolare originario o dei suoi aventi causa.
paragrafo 8
In conclusione, il Governo dei Paesi Bassi sostiene che «il contratto fra il titolare originario e i suoi aventi causa non ricade sotto il divieto dell'art. 85 del Trattato CEE se non comporta, per il gestore della rete di distribuzione via cavo interessato, restrizioni più severe di quelle cui quest'ultimo sarebbe stato ugualmente assoggettato in assenza di tale contratto, e nei limiti stabiliti dall'art. 59 del Trattato CEE».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › F — Osservazioni del Governo del Regno Unito

paragrafo 1
Secondo il Governo del Regno Unito, l'essenziale della questione sottoposta dalla Corte di cassazione belga risiede nella prima parte. Nella seconda parte della questione, il giudice belga suggerisce due motivi alternativi in base ai quali il contratto potrebbe non rientrare nell'art. 85. Ora, a parere del Regno Unito, il contratto controverso non rientra nell'art. 85 non solo per i due motivi esposti dal giudice belga nella seconda parte della questione, ma anche «per l'ulteriore, semplice motivo che il contratto non contiene nulla — per quanto concerne il suo oggetto e il suo effetto — che compromette il commercio fra gli Stati membri, o impedisca, restringa o falsi, il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune».
paragrafo 2
Prima di iniziare l'analisi giuridica, il Governo del Regno Unito insiste, come il Governo francese e le convenute nella causa principale, sul fatto che, se le licenze esclusive fossero dichiarate incompatibili con l'art. 85, il sistema attuale di produzione e di distribuzione della opere cinematografiche sarebbe reso impraticabile, poiché le caratteristiche della produzione cinematografica e dei sistemi di distribuzione in materia sono tali che, affinché tale sistema funzioni, occorre, in numerosi casi, che il trasferimento dei vari diritti sia esclusivo, in particolare per quanto concerne i distributori, poiché questi ultimi si adoperano per lanciare un film solo se, in contropartita, ottengono l'esclusiva delle rappresentazioni dello stesso.
paragrafo 3
Dal punto di vista giuridico, il Governo britannico manziona, innanzitutto, brevemente la differenza tra le cessioni e le licenze, sottolineando che una cessione è un trasferimento di un diritto di proprietà, mentre la licenza rientra nel diritto dei contratti. Esso precisa che tale distinzione non si traduce in situazioni effettivamente diverse nella realtà commerciale; infatti ciò che è importante, nella fattispecie, è l'esclusiva e, per tale motivo, la leggera differenza che esso ha messo in evidenza tra cessione e licenza è, a suo parere, senza interesse per la soluzione della causa.
paragrafo 4
Il Governo del Regno Unito esamina quindi la compatibilità di una cessione, o licenza esclusiva, con l'art. 85 del Trattato. A suo avviso, cessioni o licenze esclusive relative a un diritto di proprietà intellettuale possono costituire violazione dell'art. 85, ma non è affatto detto che lo costituiscano necessariamente. Esso precisa che, in ogni modo, si tratta di un punto di fatto che deve essere accertato dal guidice nazionale. Inoltre, nella presente causa, una tale cessione o licenza esclusiva non integra i presupposti per l'applicazione dell'art. 85, poiché ha avuto semplicemente l'effetto di trasferire il diritto esclusivo da una parte a un'altra che era maggiormente in grado di servirsene. Tale trasferimento non ha né favorito né sfavorito il gioco reale o potenziale della concorrenza, né pregiudica il commercio fra gli Stati membri. D'altra parte, secondo il Regno Unito, la Corte si è già pronunciata effettivamente in tal senso nella sentenza in causa 62/79, al punto 16.
paragrafo 5
Il Regno Unito aggiunge ancora che, nella fattispecie, non vi è stata creazione di barriere artificiali e che la Corte, impiegando ai punti 13 e 14 i termini «il titolare del diritto d'autore e i suoi aventi causa», ha considerato che ¡1 diritto d'autore poteva essere ceduto.
paragrafo 6
Di conseguenza, «una sentenza in senso contrario nella fattispecie equivarrebbe a fare della sentenza Coditei n. 1 un esercizio accademico».
paragrafo 7
Analizzando quindi ciò che esso chiama i due motivi di non applicabilità dell'art. 85 suggeriti dalla Corte di cassazione belga, il Regno Unito sostiene, innanzitutto, che per quanto riguarda l'art. 36, deriva dalla sentenza 18 febbraio 1971 (causa 40/70, Sirena; Race. pag. 69) che tale articolo è applicabile per analogia anche nel campo dell'art. 85. Stando così le cose, la tutela dell'art. 36 serve anche a proteggere il cessionario o licenziatario esclusivo, poiché il suo diritto di esigere un pagamento fa parte dell'oggetto specifico del diritto d'autore.
paragrafo 8
Circa la questione dello status giuridico del licenziatario, il Regno Unito ritiene di aver compreso che, in base alla legge belga, il licenziatario esclusivo ha acquistato il diritto di agire contro i terzi che abbiano leso il diritto d'autore. Ora, nella fattispecie, il Governo del Regno Unito è del parere che il semplice trasferimento di un diritto di proprietà industriale e il contratto relativo a tale trasferimento non possono, in quanto tali, ricadere sotto il divieto dell'art. 85, poiché non comportano creazione di barriere artificiali al commercio tra Stati membri.
paragrafo 9
Infine, il Governo del Regno Unito analizza le conseguenze di una sentenza che dichiari il contratto controverso contrastante con l'art. 85. In base all'art. 85, n. 2, un accordo siffatto è nullo ipso iure, ma tale nullità non interessa necessariamente l'intero atto. In effetti, potrebbe accadere che siano nulle solo le clausole che abbiano effetti negativi sulla concorrenza. Tuttavia, nella fattispecie, «non sembra possibile separare la clausola di esclusiva dall'accordo ed applicare la restante parte di questo nei confronti del terzo che abbia violato il diritto d'autore».
paragrafo 10
Ci si potrebbe del pari ispirare alla soluzione adottata dal giudice nazionale incaricato di dare attuazione alla sentenza emessa dalla Corte nella causa Sirena. Ne deriverebbe, tuttavia, che, anche se l'accordo fosse tecnicamente incompatibile con l'art. 85, sarebbe sempre possibile far valere il diritto d'autore contro colui che lo ha leso. Di conseguenza, se nessuna di tali soluzioni è corretta e l'accordo è interamente nullo, ne deriva necessariamente che nessun trasferimento del diritto d'autore ha potuto aver luogo; ma, in tal caso, non vi sarebbe alcun motivo perché il titolare originario del diritto non potesse farlo valere contro coloro che lo hanno violato. Il fatto di considerare l'accordo nullo equivale a privare il licenziatario o il cessionario della certezza di poter far valere egli stesso il diritto d'autore o di obbligare il licenziarne a farlo contro la sua volontà e consentirebbe, quindi, a «una parte di non rispettare un patto che deve essere fatto valere nell'interesse di un sistema efficiente di distribuzione cinematografica comunitaria».
paragrafo 11
Infine, se si dovesse ritenere che l'accordo è nullo unicamente perché ha comportato l'attribuzione di un diritto esclusivo, il diritto comunitario, secondo il Governo del Regno Unito, favorirebbe indebitamente le grandi organizzazioni di produzione di film, che diffondono direttamente i loro film nell'intero territorio comunitario, a danno dei piccoli produttori indipendenti, che non dispongono di una propria organizzazione su scala comunitaria.
paragrafo 12
Di conseguenza, il Regno Unito ritiene che la Corte debba dare soluzione negativa alla questione propostale e che le sia sufficiente riaffermare nel contesto specifico dell'art. 85 ciò che essa ha dichiarato nella causa Coditei n. 1, al punto 17, cioè che:
paragrafo 13
«Il cessionario esclusivo dei diritti di rappresentazione di un film per tutto il territorio di uno Stato membro può quindi far valere il proprio diritto nei confronti delle società di teledistribuzione che hanno trasmesso il film sulle loro reti di distribuzione dopo averlo captato da una stazione emittente televisiva stabilita in un altro Stato membro, senza che il diritto comunitario vi si opponga».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 16 giugno 1982, la ricorrente nella causa principale, con gli avvocati G. Kirschen, A. Braun e F. Herbert, del foro di Bruxelles, per la Coditei e l'intermixit, con l'aw. A. de Caluwé, del foro di Bruxelles, per l'Union professionnelle de radio et de télédistribution, e con l'aw. J. Dyck, del foro di Anversa, per l'Inter-Régies; le resistenti nella causa principale Ciné-Vog Films e Chambre syndicale belge de la cinematographic, con l'aw. P. Demoulin, del foro di Bruxelles; il Governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. A. Carnelutti, in qualità di agente; il Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal prof, dr R. Lukes, in qualità di agente; il Governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. J. D. Howes, in qualità di agente, assistito dal sig. H. I. L. Laddie, barrister del Middle Temple, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. N. Koch e E. de March, in qualità di agenti, hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti della Corte.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 settembre 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 3 settembre 1981, pervenuta alla Corte il 30 settembre 1981, la Corte di cassazione del Belgio ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 85 in relazione all'art. 36 del Trattato.
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra tre società belghe de teledistribuzione, collettivamente chiamate in prosieguo Coditei, ricorrenti in cassazione, e una società belga di distribuzione di film cinematografici, la SA Ciné-Vog Films, una società francese produttrice di film cinematografici, Les Films La Boétie, ed altri rappresentanti dell'industria cinematografica, resistenti in cassazione.
punto 3
L'azione che ha dato origine a questa causa mirava al risarcimento del danno che la Ciné-Vog sosteneva di aver subito a causa della ritrasmissione nel Belgio di un programma della televisione tedesca dedicato al film «Le Boucher», per il quale le Ciné-Vog aveva ottenuto dalla Les Films La Boétie l'esclusiva di distribuzione nel Belgio.
punto 4
Dal fascicolo si desume che la Coditei effettua, con l'autorizzazione dell'amministrazione belga, un servizio di teledistribuzione su parte del territorio belga. Gli apparecchi televisivi degli abbonati a tale servizio sono collegati via cavo ad un'antenna centrale avente caratteristiche tecniche speciali, le quali consentono di captare le trasmissioni belghe ed alcune trasmissioni straniere che l'abbonato non sempre potrebbe captare con un'antenna individuale, e che migliorano inoltre la qualità delle immagini e del suono che giungono all'abbonato.
punto 5
II Tribunal de première instance di Bruxelles, adito in primo grado, condannava la Coditei a risarcire il danno alla Ciné-Vog. La Coditei interponeva appello e la Cour d'appel, dopo aver dichiarato che l'art. 85 non si applicava nella fatispecie, sottoponeva alla Corte di giustizia due questioni riguardanti essenzialmente il problema se gli am. 59 e 60 del Trattato ostino alla cessione, limitata al territorio di uno Stato membro, di un diritto d'autore su un film, in quanto una serie di cessioni di questo genere può portare alla ripartizione del mercato comune per quanto riguarda l'esercizio delle attività economiche nel settore cinematografico.
punto 6
Con sentenza 18 marzo 1980 (Race. pag. 881), la Corte dichiarava che: «Le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione di servizi non si oppongono a che il cessionario dei diritti di rappresentazione di un film cinematografico in uno Stato membro eserciti il proprio diritto per far vietare la rappresentazione del film in tale Stato, senza la propria autorizzazione, mediante teledistribuzione, se il film così rappresentato viene captato e trasmesso dopo essere stato diffuso in un altro Stato da un terzo, con il consenso del titolare originario del diritto».
punto 7
Ma nel termine stabilito dalla legge per il ricorso in cassazione, la Coditei aveva impugnato dinanzi alla Cour de cassation la sentenza della Cour d'appel, sostenendo, fra l'altro, che tale giudice aveva errato nel decidere che l'art. 35 del Trattato non si applicava nella fattispecie. Anzitutto, essa sosteneva che l'art. 36 non può limitare la sfera d'applicazione dell'art. 85 e, in secondo luogo, che, benché il diritto d'autore in quanto tale sia immune dalle caratteristiche contrattuali o di concertazione contemplate dall'art. 85, il suo esercizio può essere l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa e che un contratto in cui figuri una licenza di esclusiva o la cessione di un diritto d'autore può costituire un'intesa a norma dell'art. 85 a causa, non solo dei diritti e degli obblighi derivanti dalle clausole dell'accordo, bensì anche del contesto economico e giuridico in cui esso si inserisce e soprattutto dell'eventuale esistenza di analoghi accordi conclusi tra le stesse parti o anche fra terzi e dell'effetto cumulativo di tali accordi paralleli.
punto 8
La Cour de cassation ha ritenuto che questo mezzo sollevi una questione d'interpretazione del diritto comunitario e ha sottoposto alla Corte la seguente questione: «Nel caso in cui una società titolare dei diritti di sfruttamento di un film cinematografico conceda per contratto ad una società di un altro Stato membro il diritto esclusivo di rappresentazione di detto film, in tale Stato, per un periodo determinato, se detto contratto, a motivo dei diritti e degli obblighi che esso comporta e nel contesto economico e giuridico nel quale figura, possa costituire un'intesa fra imprese vietata dall'art. 85, nn. 1 e 2, del Trattato oppure tali disposizioni siano inapplicabili, vuoi perché il diritto di rappresentazione del film rientra nell'oggetto specifico del diritto d'autore e quindi l'art. 36 del Trattato osta all'applicazione dell'art. 85, vuoi perché il diritto fatto valere dal cessionario del diritto di rappresentazione scaturisce da un regime giuridico valido erga omnes, il quale è immune dalle caratteristiche contrattuali e di concertazione contemplate da detto art. 85».
punto 9
La questione sollevata mira essenzialmente a stabilire la posizione, rispetto ai divieti contemplati dall'art. 85 del Trattato, di un contratto con il quale il titolare del diritto d'autore su una pellicola cinematografica cede il diritto esclusivo di rappresentazione di tale opera, nel territorio di uno Stato membro e per un periodo determinato. Ci si chiede soprattutto se tale concessione possa eventualmente sfuggire alla sfera d'applicazione dell'art. 85 a causa della specificità riconosciuta a tale diritto dall'art. 36 del Trattato o dalle norme nazionali che lo tutelano.
punto 10
Bisogna osservare, in via preliminare, che l'art. 36 del Trattato autorizza i divieti o restrizioni relativi agli scambi di merci tra Stati membri, qualora siano giustificati in particolare da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale, espressione che abbraccia la tutela della proprietà letteraria ed artistica, ivi compreso il diritto d'autore, mentre la causa principale riguarda al questione dei divieti o restrizioni della libera circolazione dei servizi.
punto 11
In proposito, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 18 marzo 1980 (Coditei, n. 62/79, Race. 1980, pag. 881), i problemi che la tutela del diritto del produttore di una pellicola cinematografica implica in relazione alle esigenze del Trattato non sono gli stessi di quelli reguardanti il diritto d'autore di opere letterarie ed artistiche la cui messa a disposizione del pubblico si confonde con la circolazione del supporto materiale dell'opera, come nel caso del libro o del disco, mentre la pellicola appartiene alla categoria delle opere letterarie ed artistiche messe a disposizione del pubblico per mezzo di rappresentazioni che possono ripetersi all'infinito e la cui distribuzione fa parte della circolazione dei servizi, indipendentemente dal mezzo di diffusione pubblica, cinema oppure televisione.
punto 12
La Corte ha inoltre dichiarato nella suddetta sentenza che la facoltà, per il titolare del diritto d'autore su una pellicola e per i suoi aventi causa, di esigere un corrispettivo per qualsiasi rappresentazione dell'opera fa parte della funzione essenziale del diritto d'autore.
punto 13
La distinzione, implicita nell'art. 36, tra l'esistenza di un diritto riconosciuto dalla legislazione di uno Stato membro in fatto di tutela della proprietà artistica ed intellettuale, che le disposizioni del Trattato non possono intaccare, ed il suo esercizio, che può costituire una restrizione dissimulata nel commercio fra gli Stati membri, vale del pari qualora tale diritto venga esercitato nella sfera della circolazione dei servizi.
punto 14
Come non si può escludere che talune modalità di tale esercizio si dimostrino incompatibili con gli artt. 59 e 60, così non si può esser certi che modalità di esercizio non possano risultare incompatibili con l'art. 85, qualora costituiscano il mezzo di un'intesa avente lo scopo o l'effetto d'impedire, restringere o alterare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.
punto 15
II solo fatto che il titolare del diritto d'autore di un film abbia concesso ad un unico licenziatario il diritto esclusivo di rappresentarlo nel territorio di uno Stato membro, e quindi di vietarne la diffusione da parte di altri, par un periodo determinato, non è tuttavia sufficiente per affermare che tale contratto si deve considerare come l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa vietata dal Trattato.
punto 16
Infatti gli aspetti caratteristici dell'industria e dei marcati cinematografici nella Comunità, soprattutto quelli relativi al doppiaggio o ai sottotitoli per pubblici di espressioni culturali diverse, alle possibilità di trasmissioni televisive ed al sistema di finanziamento della produzione cinematografica in Europa, dimostrano che una licenza di rappresentazione esclusiva non è, di per sé, di natura tale da impedire, restringere o alterare la concorrenza.
punto 17
Mentre il diritto d'autore su un film e il diritto di rappresentazione del film che ne deriva non ricadono quindi per natura sotto i divieti dell'art. 85, il loro esercizio, in un contesto economico o giuridico il cui effetto consista nel restringere notevolmente la distribuzione di pellicole cinematografiche o nell'alterare la concorrenza sul mercato cinematografico e tenuto conto delle peculiarità di questo, può cionondimeno essere colpito dai suddetti divieti.
punto 18
Poiché né la questione sollevata, né i dati che si desumono dal fascicolo forniscono indicazioni in tal senso, spetta al giudice a quo effettuare, se del caso, gli opportuni accertamenti.
punto 19
Bisogna quindi precisare che spetta ai giudici nazionali effettuare, se del caso, tali accertamenti, ed in particolare determinare se l'esercizio del diritto esclusivo di rappresentazione di una pellicola cinematografica non crei ostacoli artificiali ed ingiustificati rispetto alle esigenze dell'industria cinematografica, o la possibilità di corrispettivi che vadano oltre la giusta remunerazione degli investimenti fatti, o un'esclusività di durata eccessiva rispetto a tali esigenze, e se, in via generale, tale esercizio in una zona geografica determinata non sia tale da impedire, restringere o alterare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.
punto 20
Di conseguenza, la questione va risolta nel senso che il contratto che concede un diritto esclusivo di rappresentazione di un film per un periodo determinato nel territorio di uno Stato membro, da parte del titolare del diritto d'autore su tale opera, non è colpito di per sé dai divieti contemplati dall'art. 85 del Trattato, ma spetta, se del caso, al giudice nazionale verificare di volta in volta se le modalità d'esercizio del diritto esclusivo concesso con tale contratto si inseriscano in un contesto economico o giuridico avente lo scopo o l'effetto d'impedire o di restringere la distribuzione di pellicole cinematografiche o di alterare la concorrenza sul mercato cinematografico, tenuto conto della peculiarità di questo.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 21
Le spese sostenute dal Governo del Regno Unito, dal Governo della Repubblica francese, dal Governo del Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento riveste il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Corte di cassazione del Belgio con sentenza 3 settembre 1981, dichiara: Il contratto che concede un diritto esclusivo di rappresentazione di un film per un periodo determinato nel territorio di uno Stato membro, da parte del titolare del diritto d'autore su tale opera, non è colpito di per sé dai divieti contemplati dall'art. 85 del Trattato, ma spetta se del caso, al giudice nazionale verificare di volta in volta se le modalità d'esercizio del diritto esclusivo concesso con tale contratto si inseriscano in un contesto economico o giuridico avente lo scopo o l'effetto d'impedire o di restringere la distribuzione di pellicole cinematografiche o di alterare la concorrenza sul mercato cinematografico, tenuto conto delle peculiarità di questo.

Firme

Mertens de Wilmars Bosco Touffait Due Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Koopmans Everling Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 6 ottobre 1982. II cancelliere P. Heim Il presidente J. Mertens de Wilmars

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