Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1073 del 17/01/2018 (Rv. 647333 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Cessazione degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento - Presupposto - Passaggio in giudicato della sentenza di revoca.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE
Gli effetti della sentenza di fallimento – la cui provvisoria esecutività, disposta dall’art. 16, comma 2, l.fall., non è suscettibile di sospensione – vengono meno solo con il passaggio in giudicato della decisione che, accogliendo il reclamo ex art. 18 l.fall., la revoca.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 com. 2, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)