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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1073 del 17/01/2018 (Rv. 647333 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Cessazione degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento - Presupposto - Passaggio in giudicato della sentenza di revoca.
Stato
decisa il 2018-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647333-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE

Gli effetti della sentenza di fallimento – la cui provvisoria esecutività, disposta dall’art. 16, comma 2, l.fall., non è suscettibile di sospensione – vengono meno solo con il passaggio in giudicato della decisione che, accogliendo il reclamo ex art. 18 l.fall., la revoca.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 com. 2, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)