Sez. 3, Sentenza n. 14759 del 26/06/2007 (Rv. 597837 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Obbligo del giudice di ricorrere all'ausilio del consulente - Esclusione - Ricorso del giudice a cognizioni scientifiche proprie - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE
Il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, ma può ben fare ricorso alle conoscenze specialistiche che abbia acquisito direttamente attraverso studi o ricerche personali
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)