Sez. 3, Sentenza n. 8886 del 17/06/1982 Ud. (dep. 09/10/1982) Rv. 155475 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - SOLA TESTIMONIANZA DELL'OFFESO - PROVA DI COLPEVOLEZZA - SUFFICIENZA - CONDIZIONE.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - SOLA TESTIMONIANZA DELL'OFFESO - PROVA DI COLPEVOLEZZA - SUFFICIENZA - CONDIZIONE.*
Il giudice di merito può ritenere la responsabilità penale dello imputato sulle sole dichiarazioni di un testimone, pur parte offesa, se nel suo apprezzamento discrezionale ritenga seria e circostanziata tale fonte di prova. (Conf mass n 153591 ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)