diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 400 del 1994

Decisione
decisa il 1994-11-10, depositata il 1994-11-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:400
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 20926

  • Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
  • Redditi soggetti a tassazione separata
  • Indennità di fine rapporto corrisposta dall'e.n.p.a.m. ai medici di medicina generale a seguito dell'attività prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale
  • Non prevista riduzione dell'imponibile per una somma pari al contributo a carico del percipiente, come stabilito per le indennità di fine rapporto afferenti a rapporti di lavoro dipendente
  • Asserita violazione del principio di eguaglianza
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1994, O. n. 328/1994. red.: S.P.

Norme impugnate

  • art. 16 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
  • art. 18 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), in relazione all'art. 16 dello stesso d.P.R., promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 10 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecce, nel ricorso proposto da Cuppone Antonio contro l'Intendenza di Finanza di Lecce, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1994; 2) ordinanza emessa il 26 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecce, nel ricorso proposto da Federico Giovanni contro l'Intendenza di Finanza di Lecce, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Massimo Vari.
punto 1
Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 10 novembre 1993 (R.O. n. 259 del 1994) e il 26 novembre 1993 (R.O. n. 260 del 1994), la Commissione tributaria di primo grado di Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, in relazione all'art. 16 dello stesso d.P.R., "nella parte in cui non prevede, ai fini dell'indennità di fine rapporto spettante ai lavoratori autonomi senza organizzazione d'impresa (in particolare i medici generici), la stessa detrazione prevista dall'art. 17 medesimo decreto con riguardo all'indennità spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati"; che nei giudizi a quibus i ricorrenti avevano impugnato il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria sulle istanze di riliquidazione della tassazione dell'indennità di fine rapporto, corrisposta dal fondo generici ENPAM, avanzate sul presupposto che detta indennità debba considerarsi esente da tassazione per quella quota maturata attraverso il versamento dei contributi obbligatori da parte dell'interessato; che, a giudizio del remittente, "da tempo ormai la posizione del lavoratore autonomo senza organizzazione d'impresa è assimilata a vari fini, e principalmente ai fini fiscali, a quella del lavoratore dipendente, tanto più quando la prestazione del lavoratore autonomo si ricollega ad un rapporto (ed è indubbiamente tale quella del medico generico del servizio sanitario nazionale) di collaborazione coordinata e continuativa"; che, a giudizio del remittente, "le ragioni individuate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 178 del 1986 con riguardo ai lavoratori dipendenti sussistono tutte anche con riferimento ai lavoratori autonomi che concorrono con contributi previdenziali a loro carico alla formazione dell'indennità di fine rapporto"; che, pertanto, "la vigente disciplina appare in contrasto con il principio di uguaglianza, stabilito dall'art. 3 della Costituzione";
punto 2
Considerato che questa Corte ha, con sentenza n. 50 del 1994, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, stabilendo che la diversità del complesso degli assetti normativi nei quali ricadono le due indennità esclude la trasponibilità di criteri regolatori dall'uno all'altro nonché la sussistenza della denunciata disparità di trattamento; che, con ordinanza n. 328 del 1994, questa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 53 della Costituzione; che, in assenza di profili e argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, tali da indurre a diversa decisione, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, in relazione all'art. 16 dello stesso d.P.R. n. 917 del 1986, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecce, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VARI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze