Corte di giustizia dell'Unione europea
Trib. UE, Sentenza (Quarta Sezione ampliata) del 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95
Epigrafe
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata)
15 marzo 2000
Nelle cause riunite T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95,
T-25/95
Cimenteries CBR SA, società di diritto belga, con sede in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Michel Waelbroeck, Alexandre Vandencas teele, Denis Waelbroeck e, inizialmente, anche dall'avv. Olivier Speltdoorn, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
T-26/95
Cembureau — Association européenne du ciment, associazione di diritto belga, con sede in Bruxelles, rappresentata dai signori Julian Ellison, solicitor, e Mark Clough, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,
T-30/95
Fédération de l'industrie cimentière belge ASBL, associazione di diritto belga, con sede in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Onno Willem Brouwer, del foro di Amsterdam, e Frédéric P. Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,
T-31/95
Eerste Nederlandse Cementindustrie NV (ENCI), società di diritto olandese, con sede in 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti Mark B. W. Biesheuvel, del foro dell'Aia, e T. Martijn Snoep, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Alex Bonn e Alex Schmitt, 7, Val Sainte-Croix,
T-32/95
Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC), associazione di diritto olandese, con sede in 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti Piet A. Wackie Eysten, del foro dell'Aia, e T. Martijn Snoep, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Alex Bonn e Alex Schmitt, 7, Val Sainte-Croix,
T-34/95
Ciments luxembourgeois SA, società di diritto lussemburghese, con sede in Esch-sur-Alzette (Lussemburgo), rappresentata dall'avv. Jochim Sedemund, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,
T-35/95
Dyckerhoff AG, società di diritto tedesco, con sede in Wiesbaden (Germania), rappresentata dagli avv.ti Claus Tessin e Frank Montag, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,
T-36/95
Syndicat de l'industrie cimentière (SFIC), associazione di diritto francese, con sede in Parigi, rappresentata dagnational li avv.ti Édouard Didier e Jean-Claude Rivalland, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Katia Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel,
T-37/95
Vicat SA, società di diritto francese, con sede in Parigi, rappresentata dagli avv.ti Edouard Didier e Jean-Claude Rivalland, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Katia Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel,
T-38/95
Groupe Origny SA, società di diritto francese, con sede in Parigi, subentrata nei diritti della Cedest SA, rappresentata dagli avv.ti Xavier de Roux e Marie-Pia Hutin, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jacques Loesch, 11, rue Goethe,
T-39/95
Ciments français SA, società di diritto francese, con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. Antoine Winckler, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 2, place Winston Churchill,
T-42/95
Heidelberger Zement AG, società di diritto tedesco, con sede in Heidelberg (Germania), rappresentata dagli avv.ti Rainer Bechtold, del foro di Stoccarda, e Hans-Jörg Niemeyer, del foro di Stoccarda e del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,
T-43/95
Lafarge Coppée SA, società di diritto francese, con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. Henry Lesguillons, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,
T-44/95
Aalborg Portland A/S, società di diritto danese, con sede in Aalborg (Danimarca), rappresentata dagli avv.ti Karen Dyekjær-Hansen e Katja Hoegh, del foro di Copenaghen, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,
T-45/95
Alsen AG, già Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dagli avv.ti Karlheinz Moosecker e Martin Klusmann, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Bonn, 7, Val Sainte-Croix,
T-46/95
Alsen AG, già Nordcement AG, società di diritto tedesco, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dagli avv.ti Karlheinz Moosecker e Martin Klusmann, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Bonn, 7, Val Sainte-Croix,
T-48/95
Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V., associazione di diritto tedesco, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dall'avv. Jochen Burrichter, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,
T-50/95
Unicem SpA, società di diritto italiano, con sede in Torino (Italia), rappresentata dagli avv.ti Franzo Grande Stevens e Andrea Gandini, del foro di Torino, Giandomenico Magrone e Cristoforo Osti, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,
T-51/95
Fratelli Buzzi SpA, società di diritto italiano, con sede in Casale Monferrato (Italia), rappresentata dagli avv.ti Guido Brosio, Carlo Pavėsio e Nicola Ceraolo, del foro di Torino, Claudia Crescenzi e Silvia D'Alberti, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. René Faltz, 6, me Heinrich Heine,
T-52/95
Compañía Valenciana de Cementos Portland SA, società di diritto spagnolo, con sede in Madrid, rappresentata dagli avv.ti Santiago Martínez Lage e Jaime Pérez-Bustamante Köster, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,
T-53/95
The Rugby Group pie, società di diritto inglese, con sede in Rugby (Regno Unito), rappresentata dalla signora Lynda Martin Alegi, solicitor in Londra, e dall'avv. Jacques Bourgeois, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,
T-54/95
British Cement Association, associazione di diritto inglese, con sede in Berkshire (Regno Unito), rappresentata inizialmente dai signori Kenneth Parker, QC, Robert Tudway e Dorcas Rogers, solicitors in Londra, e successivamente solo dai signori Parker e Tudway, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
T-55/95
Asland SA, società di diritto spagnolo, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata inizialmente dagli avv.ti Antonio Creus Carreras e Xavier Ruiz Calzado, del foro di Barcellona, e Antonio Hierro Hernández Mora, del foro di Madrid, quindi dagli avv.ti Creus Carreras, Hierro Hernández-Mora nonché dall'avv. Marta Ventura Arasanz, del foro di Barcellona, dello studio legale Cuatrecasas, 78, avenue d'Auderghem, Bruxelles,
T-56/95
Castle Cement Ltd, società di diritto inglese, con sede in Birmingham (Regno Unito), rappresentata dai signori Nicholas Forwood, QC, John Cook, Geert Goeteyn e Trevor Soames, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
T-57/95
Heracles General Cement Company SA, società di diritto ellenico, con sede in Atene, rappresentata dagli avv.ti Kostas Loukopoulos, Sotirios Felios e Irini Gortsila, del foro di Atene, e dai signori Sebastian Farr e Ciaran Walker, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jos Stoffel, 8, rue Willy Goergen,
T-58/95
Corporación Uniland SA, società di diritto spagnolo, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata dagli avv.ti Luis de Carlos Bertrán e Edurne Navarro Varona, del foro di Barcellona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Alex Bonn e Alex Schmitt, 7, Val Sainte-Croix,
T-59/95
Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), associazione di diritto spagnolo, con sede in Madrid, rappresentata inizialmente dagli avv.ti Jaime Folguera Crespo e Ramón Vidal Puig, del foro di Madrid, e successivamente solo dall'avv. Folguera Crespo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Alex Bonn e Alex Schmitt, 7, Val Sainte-Croix,
T-60/95
Irish Cement Ltd, società di diritto irlandese, con sede in Dublino, rappresentata inizialmente dal signor John D. Cooke, SC, quindi dal signor Paul Sreenan, SC, su incarico di Gerrard, Scallan e O'Brien, solicitors in Dublino, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Faltz et associés, 6, rue Heinrich Heine,
T-61/95
Cimpor — Cimentos de Portugal SA, società di diritto portoghese, con sede in Lisbona, rappresentata dagli avv.ti Carlos Botelho Moniz, Teresa Mendes, Amadeu Brandão Colaço e Adelino Duarte, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,
T-62/95
Secil — Companhia Geral de Cal e Cimento SA, società di diritto portoghese, con sede in Outão, Setúbal (Portogallo), rappresentata dall'avv. Nuno Mimoso Ruiz, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,
T-63/95
Associação Técnica da Indùstria de Cimento (ATIC), associazione di diritto portoghese, con sede in Lisbona, rappresentata dall'avv. Mário João Marques Mendes, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,
T-64/95
Titan Cement Company SA, società di diritto ellenico, con sede in Atene, rappresentata dal signor Ian S. Forrester, QC, del foro di Scozia, e dall'avv. Aristotelis N. Kaplanidis, del foro di Salonicco, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Tom Loesch, 11, rue Goethe,
T-65/95
Italcementi — Fabbriche Riunite Cemento SpA, società di diritto italiano, con sede in Bergamo (Italia), rappresentata dagli avv.ti André Faures, del foro di Bruxelles, Cesare Lanciani, del foro di Milano, Alberto Predieri, del foro di Firenze, Mario Siragusa, del foro di Roma, Francesca Maria Moretti, del foro di Bologna, e Giulio Cesare Rizza, del foro di Siracusa, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 2, place Winston Churchill,
T-68/95
Holderbank Financière Glarus AG, società di diritto elvetico, con sede in Jona (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti Cornells Canenbley e Michael Esser-Wellié, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Bonn, 7, Val Sainte-Croix,
T-69/95
Hornos Ibéricos Alba SA (Hisalba), società di diritto spagnolo, con sede in Madrid, rappresentata dagli avv.ti Michael Schütte, del foro di Berlino, e Luis Suárez de Lezo Mantilla, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Bonn, 7, Val Sainte-Croix,
T-70/95
Aker RGI ASA, società di diritto norvegese, con sede in Oslo, rappresentata dai signori Nicholas Forwood, QC, John Cook, Geert Goeteyn e Trevor Soames, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
T-71/95
Scancem (publ) AB, già Euroc AB, società di diritto svedese, con sede in Malmö (Svezia), rappresentata dai signori Nicholas Forwood, QC, John Cook, Geert Goeteyn e Trevor Soames, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
T-87/95
Cementir — Cementerie del Tirreno SpA, società di diritto italiano, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti Gian Michele Roberti e Antonio Tizzano, del foro di Napoli, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alain Lorang, 51, rue Albert 1er,
T-88/95
Blue Circle Industries pie, società di diritto inglese, con sede in Londra, rappresentata inizialmente dai signori Jeremy Lever, QC, e Nicholas Green, barrister, e dalla signora Jessica Simor, barrister, nonché dalle signore Laura Carstensen e Sarah Vaughan, solicitors, quindi dal signor Green, dalle signore Simor e Carstensen, e dal signor Marc Israel, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 2, place Winston Churchill,
T-103/95
Enosi Tsimentoviomichanion Ellados, associazione di diritto ellenico, con sede in Atene, rappresentata dagli avv.ti Ioannis Georgakakis e Maria Golfinopoulou, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Tom Loesch, 11, rue Goethe,
e
T-104/95
Tsimenta Challados AE, società di diritto ellenico, con sede in Atene, rappresentata dall'avv. Panagiotis Marinou Bernitsas, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Philippe Dupont, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Richard Lyal (in tutte le cause), Julian Currall (nella causa T-26/95), Wouter Wils (nelle cause T-31/95 e T-32/95), Norbert Lorenz (inizialmente nelle cause T-34/95, T-35/95, T-42/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95 e T-68/95), Hans Peter Hartvig (nella causa T-44/95), Klaus Wiedner (in sostituzione del signor Lorenz nelle cause T-34/95, T-35/95, T-42/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95 e T-68/95), Francisco Enrique González-Díaz (inizialmente nelle cause T-52/95, T-55/95, T-58/95, T-59/95 e T-69/95), Francisco de Sousa Fialho (nelle cause T-61/95, T-62/95 e T-63/95), Theofanis Christoforou (nelle cause T-103/95 e T-104/95), membri del servizio giuridico, e dalla signora Rosemary Caudwell (nelle cause T-53/95 e T-60/95), funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Marc van der Woude e Jean-Jo Evrard, del foro di Bruxelles (nelle cause T-25/95 e T-30/95), Bertrand Wägenbaur, del foro di Colonia e del foro di Bruxelles (nella causa T-34/95), Alexander Böhlke, del foro di Francoforte sul Meno e del foro di Bruxelles (nelle cause T-35/95 e T-42/95), Nicole Coutrelis, del foro di Parigi (nelle cause T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95 e T-43/95), Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza (nelle cause T-50/95, T-51/95, T-65/95 e T-87/95), Renzo Maria Morresi, del foro di Bologna (nelle cause T-50/95, T-51/95, T-65/95 e T-87/95), José Rivas Andres, del foro di Madrid (nelle cause T-52/95, T-55/95, T-58/95, T-59/95 e T-69/95), dai signori David Lloyd Jones, barrister (nelle cause T-54/95 e T-88/95), Scott Crosby, solicitor (nelle cause T-56/95, T-70/95 e T-71/95), e Leonard Hawkes, solicitor (nelle cause T-57/95 e T-64/95), dagli avv.ti Victor Refega Fernandes, del foro di Lisbona (nelle cause T-61/95, T-62/95 e T-63/95), Rainer M. Bierwagen, del foro di Bruxelles (nella causa T-68/95), dal signor Mark Brealey, barrister (nella causa T-88/95), e dall'avv. Alkiviadis Oikonomou, del foro di Atene (nelle cause T-103/95 e T-104/95), con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto alcune domande di annullamento totale o parziale della decisione della Commissione 30 novembre 1994, 94/815/CE, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del Trattato CE (Caso IV/33.126 e 33.322 — Cemento) (GU L 343, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),
composto dalla signora P. Lindh, presidente, e dai signori R. Garcia-Valdecasas, K. Lenaerts, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: I. Maselis, referendario
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi nei giorni 16 settembre 1998 (cause T-26/95, T-36/95, T-37/95 e T-38/95), 18 settembre 1998 (cause T-39/95, T-43/95, T-70/95 e T-71/95), 23 settembre 1998 (cause T-53/95, T-54/95, T-56/95 e T-88/95), 25 settembre 1998 (cause T-57/95, T-64/95, T-103/95 e T-104/95), 30 settembre 1998 (cause T-50/95, T-51/95, T-65/95 e T-87/95), 2 ottobre 1998 (cause T-61/95, T-62/95 e T-63/95), 7 ottobre 1998 (cause T-55/95, T-58/95 e T-59/95), 9 ottobre 1998 (cause T-31/95, T-32/95, T-52/95 e T-69/95), 14 ottobre 1998 (cause T-25/95, T-30/95, T-44/95 e T-60/95), 16 ottobre 1998 (cause T-35/95, T-45/95, T-46/95 e T-48/95) e 21 ottobre 1998 (cause T-34/95, T-42/95 e T-68/95),
ha pronunciato la seguente
Indice
Fatti all'origine della controversiaII - 516ProcedimentoII - 528Conclusioni delle partiII - 530Sulle conclusioni dirette all'annullamento della decisione 23 settembre 1993, in quanto pone fine alla parte internazionale del procedimento nei confronti di dodici imprese tedesche e di sei imprese spagnoleII - 548Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnataII - 550I —Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativoII - 550Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativoII-551A —Osservazioni preliminariII - 551B —Sulla notifica parziale della CAII - 5541.Sull'unicità della CA e sul diritto delle ricorrenti di accedervi integralmenteII - 5542.Sull'esistenza di un nesso inscindibile tra le intese nazionali e internazionali e il diritto delle ricorrenti ad accedere integralmente alla CAII - 5553.Sull'asserita violazione del principio di parità di trattamentoII-559C —Sull'impossibilità di accedere a talune parti della CA e a taluni documenti del fascicolo dell'istruttoria che avrebbero potuto contenere elementi a discaricoII - 5591.Sull'organizzazione dell'accesso al fascicolo nel corso del procedimento amministrativoII - 5601.1.Sulle asserite irregolarità nell'organizzazione dell'accesso al fascicolo nel corso del procedimento amministrativo per quanto riguarda i documenti accessibiliII - 5601.2.Sulle irregolarità nell'organizzazione dell'accesso al fascicolo del procedimento amministrativo, relativa al fatto che le ricorrenti non avrebbero avuto accesso a taluni documentiII - 5622.Sulle diverse misure di organizzazione del procedimento disposte dal TribunaleII-5672.1.Osservazioni preliminariII - 5672.2.Le diverse misure ordinateII - 5682.3.Sulle condizioni di esecuzione, da parte della Commissione, delle misure di organizzazione del procedimentoII - 5712.3.1.Misura di organizzazione del procedimento 19 gennaio - 2 febbraio 1996II-5712.3.2.Misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996II-5712.3.3.Misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997II-5732.3.4.Conclusioni provvisorieII-5802.3.5.Circostanze specifiche che avrebbero inciso sull'effetto utile delle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997II-5803.Quadro analitico per la valutazione di un argomento riguardante la violazione dei diritti della difesa in quanto un presunto elemento a discarico sarebbe rimasto inaccessibile nel corso del procedimento amministrativoII - 5874.Applicazione dei principi nella fattispecieII - 5915.Argomenti generici relativi alla violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativoII - 5966.ConclusioniII - 599D —Sull'impiego, nella decisione impugnata, di documenti a carico non comunicati alle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo o non identificati nella CAII - 5991.Osservazioni preliminariII - 5992.Documenti né citati né richiamati nella decisione impugnataII - 6003.Documenti citati nella decisione impugnata per descrivere un fatto o un comportamento, ma non utilizzati per constatare un'infrazioneII - 6014.Documenti che suffragano la constatazione di un'infrazione nella decisione impugnata, ma non si riferiscono ad infrazioni addebitate alle ricorrenti che si avvalevano dei detti documentiII - 6045.Documenti utilizzati nella decisione impugnata nell'ambito di un'infrazione addebitata alla ricorrente che se ne avvaleII -6086.ConclusioniII - 627E —Sulla mancata comunicazione alle ricorrenti di documenti non facenti parte del fascicolo dell'istruttoriaII - 6271.Osservazioni preliminariII - 6272.Risposte alla CA da parte di altre destinatarie di quest'ultimaII - 6282.1.Impiego che si asserisce fatto delle risposte alla CA quali elementi a caricoII - 6292.2.Elementi a discarico che avrebbero potuto essere presenti nelle repliche alla CAII-6343.Verbali delle audizioni relative alle intese nazionaliII-6344.Fascicolo della Commissione relativo alla notifica del sistema belga-olandese dei punti-baseII - 6355.Fascicolo della Commissione relativo agli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica ellenica e all'accordo intergovernativo ellenico-britannicoII-6366.Note interne della Commissione che non comparivano nel fascicolo dell'istruttoriaII - 6377.Controricorsi della CommissioneII - 6398.ConclusioniII - 640Sul secondo, terzo e quarto motivo, relativi rispettivamente alla violazione dei diritti della difesa, alla violazione del principio della parità di trattamento e alla violazione dell'art. 190 del Trattato, connesse con lo stralcio da parte della Commissione degli addebiti nazionali e, nei confronti di talune imprese, degli addebiti internazionaliII - 641A —Sulla rinuncia agli addebiti nazionaliII-641B —Sulla rinuncia agli addebiti internazionali nei confronti di talune impreseII - 647Sul quinto motivo, relativo all'irregolarità procedurale che la Commissione avrebbe commesso stralciando taluni addebiti internazionali nei riguardi della Irish CementII - 649Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CAII - 650A —Osservazioni preliminariII - 650B —Sulla pretesa incompletezza della CAII-6511.Sulla pretesa omessa indicazione, nella CA, dell'intenzione della Commissione di imporre ammende alle associazioni professionaliII-6512.Sul trattamento riservato all'accordo CBSII - 6543.Sulla pretesa omessa spiegazione della competenza territoriale della CommissioneII - 6554.Sulla pretesa omissione di un'analisi del mercato e di una definizione precisa del mercato di cui trattasiII - 655C —Sull'allegata imprecisione della CA per quanto concerne la partecipazione di talune ricorrenti a varie infrazioni oggetto della CAII - 6571.Partecipazione delle ricorrenti interessate all'infrazione costituita dall'accordo Cembureau e durata della detta infrazioneII - 6571.1.Partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnataII - 6581.1.1.Destinatarie della CA membri della CembureauII-6581.1.2.Destinatarie che non sono membri diretti della Cembureau o non sono considerate tali nella CAII - 6591.1.2.1.Destinatarie della CA, che non sono membri diretti della Cembureau, le quali avrebbero partecipato ad intese bilaterali o multilateraliII - 6601.1.2.2.Destinatarie della CA che non sono membri diretti della Cembureau, le quali avrebbero partecipato alle attività dello ECECII - 6631.1.2.3.Destinatari della CA che non sono membri diretti della Cembureau, i quali avrebbero partecipato alle attività dello EPCII - 6641.1.3.Conclusioni provvisorieII-6661.2.Appartenenza ad un'associazione nazionale, membro diretto della Cembureau, quale criterio di imputazione dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnataII - 6661.3.Durata della partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnataII - 6721.4.ConclusioniII - 6742.Grado di precisione della CA riguardo alla partecipazione delle ricorrenti agli scambi di informazioni sui prezzi e alla durata di questa infrazioneII - 6743.Grado di precisione della CA in merito alla partecipazione delle ricorrenti alle intese bilaterali e multilaterali di cui all'art. 3 della decisione impugnataII - 6754.Grado di precisione della CA riguardo alla partecipazione delle ricorrenti alla costituzione della ETF e alle misure adottate nell'ambito di quest'ultima, oggetto dell'art. 4 della decisione impugnata, e riguardo alla durata delle dette infrazioniII - 6775.Grado di precisione della CA in merito alla partecipazione delle ricorrenti alle pratiche concordate nell'ambito dei comitati per le esportazioni, di cui agli artt. 5 e 6 della decisione impugnata, e in merito alla durata di queste infrazioniII - 681Sul settimo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa e dell'art. 3 del regolamento n. 1, derivante dall'omessa traduzione di taluni documentiII-683Sull'ottavo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa derivante da una traduzione inesatta e da una citazione inesatta di taluni documentiII-686Sul nono motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa e dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 99/63, derivante dall'inadeguatezza dei termini per la risposta alla CAII - 688Sul decimo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa, dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17, e degli artt. 7, n. 1, 8, n. 1, e 9 del regolamento n. 99/63, derivante dalla cattiva organizzazione delle audizioniII-689A —Osservazioni preliminariII - 689B —Sulla prima parte, relativa ad una violazione dei diritti della difesa e degli artt. 19, n. 1, del regolamento n. 17, e 7, n. 1, del regolamento n. 99/63II-6891.Sullo schema delle audizioni imposto dal consigliere uditoreII-6902.Sulle pretese irregolarità commesse in occasione delle audizioni dedicate agli addebiti internazionaliII - 6913.Sulle pretese irregolarità commesse in occasione delle audizioni concernenti gli addebiti nazionaliII - 6934.Altre irregolarità che sarebbero state commesse in occasione delle audizioniII - 694C —Sulla seconda parte, relativa ad una violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 99/63II - 696D —Sulla terza parte, relativa ad una violazione dell'art. 9 del regolamento n. 99/63II-697Sull'undicesimo motivo, relativo ad una violazione del principio dell'obbligatorietà delle indaginiII - 697Sul dodicesimo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa a causa di una durata eccessiva del procedimento amministrativoII - 698Sul tredicesimo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 6 della CEDUII - 700Sul quattordicesimo motivo, relativo ad una violazione del principio della presunzione di innocenzaII - 702Sul quindicesimo motivo, relativo ad una violazione del diritto delle parti di non dover testimoniare a proprio caricoII - 704Sul sedicesimo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 10 del regolamento n. 17, dovuta a pretese irregolarità in sede di richiesta del parere del comitato consultivoII - 706Sui motivi diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo e ventesimo, relativi a violazioni dei principi, rispettivamente, di sussidiarietà, di buona amministrazione, di certezza del diritto e di legittimo affidamento nel corso del procedimento amministrativoII - 708Sul ventunesimo motivo, relativo ad una violazione del principio di collegialità in sede di adozione della decisione impugnataII - 710Sul ventiduesimo motivo, relativo a vizi di autenticazione e notificazione della decisione impugnataII - 711II —Sul motivo relativo a uno sviamento di potereII - 713III —Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata)II-714Osservazioni preliminariII - 714Infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnataII - 715Definizione del mercato rilevanteII - 725A —Mercato del prodotto rilevanteII - 725B —Mercato geografico rilevanteII - 726C —Violazione dell'art. 190 del TrattatoII - 727Concordanza tra la CA e la decisione impugnataII - 731Esistenza dell'accordo CembureauII - 733A —Violazione dell'art. 85, n. 1, del TrattatoII-7331.Documenti menzionati nel paragrafo 18 della decisione impugnataII-7351.1.Note interne della Blue CircleII - 7361.2.Dichiarazione del signor Kalogeropoulos durante la riunione del consiglio d'amministrazione della Heracles del 25 giugno 1986II-7421.3.Confessione della CembureauII - 7441.4.ConclusioniII - 7462.Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e conferma del detto accordo nella cornice delle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984II - 7462.1.Competenza degli Head Delegates a concludere l'accordo CembureauII - 7472.2.Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983II - 7482.2.1.Lettera di convocazione per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983II - 7482.2.2.Modifiche apportate all'ordine del giorno della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983II-7512.2.3.Contenuto dei documenti concernenti lo svolgimento della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983II-7542.2.4.Conclusioni concernenti la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983II - 7662.3.Conferma dell'accordo Cembureau durante la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984II-7672.4.Conferma dell'accordo Cembureau durante la riunione degli Head Delegates del 7 novembre 1984II - 7722.5.Omessa considerazione delle altre riunioni degli Head DelegatesII-7762.6.Argomenti generali concernenti il valore probatorio dei documenti menzionati nei paragrafi 18 e 19 della decisione impugnataII-7762.7.Elementi successivi alle riunioni degli Head Delegates, i quali dimostrerebbero che nessun accordo Cembureau è stato concluso durante la riunione del 14 gennaio 1983, o confermato nel corso delle riunioni del 19 marzo e del 7 novembre 1984II-7792.8.Qualificazione come accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del TrattatoII - 7812.9.Oggetto e natura dell'accordo CembureauII - 7823.Illiceità dell'accordo Cembureau: restrizione della concorrenza ed effetti sugli scambi tra Stati membriII - 7844.ConclusioniII - 786B —Violazione dell'art. 190 del TrattatoII - 786C —Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicoloII - 7891.Elementi a caricoII - 7902.Elementi a discaricoII - 7902.1.Elementi dedotti concordemente da più ricorrentiII-7902.2.Causa T-25/95, CBR/CommissioneII - 7952.3.Causa T-26/95, Cembureau/CommissioneII - 7972.4.Causa T-30/95, FIC/CommissioneII - 8002.5.Cause T-31/95, ENCI/Commissione, e T-32/95, VNC/CommissioneII - 8042.6.Causa T-35/95, Dyckerhoff/CommissioneII-8062.7.Causa T-36/95, SFIC/CommissioneII - 8082.8.Causa T-37/95, Vicat/CommissioneII - 8112.9.Causa T-39/95, Ciments français/CommissioneII-8122.10.Causa T-42/95, Heidelberger/CommissioneII - 8132.11.Causa T-43/95, Lafarge/CommissioneII - 8152.12.Causa T-44/95, Aalborg/CommissioneII - 8162.13.Causa T-48/95, BDZ/CommissioneII-8192.14.Causa T-50/95, Unicem/CommissioneII - 8192.15.Causa T-51/95, Buzzi/CommissioneII - 8202.16.Causa T-57/95, Heracles/CotnmissioneII-8212.17.Cause T-53/95, Rugby/Commissione, T-56/95, Castle/Commissione, T-70/95, Aker/Commissione e T-71/95, Euroc/CommissioneII - 8232.18.Causa T-60/95, Irish Cement/CommissioneII-8262.19.Cause T-61/95, Cimpor/Commissione, T-62/95, Secil/Commissione, e T-63/95, ATIC/CommissioneII - 8282.20.Causa T-65/95, Italcementi/CommissioneII - 8292.21.Causa T-68/95, Holderbank/CommissioneII-8342.22.Causa T-69/95, Hornos Ibéricos/CommissioneII-8352.23.Causa T-87/95, Cementir/CommissioneII - 8362.24.Causa T-88/95, Blue Circle/CommissioneII - 8393.ConclusioniII - 842Partecipazione delle ricorrenti all'accordo CembureauII - 843A —Osservazioni preliminariII - 843B —Appartenenza a un'associazione nazionale membro della Cembureau quale criterio d'imputazione dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnataII - 845C —Competenza degli Head Delegates e delle associazioni di imprese a concludere l'accordo CembureauII - 846D —Imputazione di una medesima infrazione a talune imprese e, al tempo stesso, a talune associazioniII - 848E —Partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnataII-8501.Prova della partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnataII - 8501.1.Vicende relative a taluni membri diretti della CembureauII-8511.2.Ricorrenti che hanno partecipato ad una o a più riunioni degli Head DelegatesII - 8531.2.1.Partecipazione alle riunioni degli Head Delegates durante le quali è stato prima concluso e poi confermato l'accordo CembureauII - 8531.2.2.Manifestazioni di dissenso ed altre circostanze richiamate per negare qualsiasi partecipazione all'accordo CembureauII - 8551.2.3.Pretesa inopponibilità di taluni documenti ai membri diretti della CembureauII - 8641.2.4.Conclusioni relative alla partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima, ad eccezione dell'Unicem, all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnataII - 8651.3.Posizione dell'Unicem, membro diretto della Cembureau che non ha partecipato a nessuna delle riunioni degli Head DelegatesII - 8662.Violazione del principio della parità di trattamentoII - 8683.Violazione dell'art. 190 del TrattatoII - 8694.Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicoloII-8704.1.Elementi a caricoII-8704.2.Elementi a discaricoII - 8714.2.1.Causa T-26/95, Cembureau/CommissioneII-8714.2.2.Causa T-87/95, Cementir/CommissioneII-872F —Partecipazione dell'Unicem, dei membri indiretti della Cembureau e della Buzzi all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnataII - 873G —ConclusioniII - 875IV —Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, degli artt. 85, n.1, e 190 del Trattato, del divieto di discriminazioni e dei diritti della difesa, imputate ognuna alla Commissione nell'ambito dell'accertamento di due infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato, aventi ad oggetto scambi di informazioni sui prezzi a livello della Cembureau e la partecipazione delle diverse ricorrenti interessate (art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata)II - 875Osservazioni preliminariII - 875Accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezzi in occasione delle riunioni della Cembureau (art. 2, n. 1, della decisione impugnata)II-877A —Sulla concordanza tra la CA e la decisione impugnataII - 877B —Sull'esistenza di accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezzi in occasione delle riunioni degli Head Delegates e del comitato esecutivo della CembureauII - 8791.Riunioni degli Head Delegates della CembureauII-8792.Riunioni del comitato esecutivo della CembureauII-881C —Sull'illiceità degli scambi di informazioni sui prezzi avvenuti in occasione delle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984II-886D —Sulla partecipazione delle ricorrenti all'infrazione di cui all'art. 2, n. 1, della decisione impugnataII - 895Pratiche concordate aventi ad oggetto scambi periodici di informazioni sui prezzi [art. 2, n. 2, lett. a) e b), della decisione impugnata]II - 900A —Sulla corrispondenza tra la CA e la decisione impugnataII-901B —Sull'individuazione delle informazioni di cui all'art. 2, n. 2, lett. b), della decisione impugnataII - 909C —Sull'illiceità degli scambi periodici di informazioni sui prezziII-912D —Sulla partecipazione delle ricorrenti all'infrazione di cui all'art. 2, n. 2, della decisione impugnataII - 924E —Sulla durata dell'infrazione di cui all'art. 2, n. 2, della decisione impugnataII - 934Accesso al fascicoloII - 937ConclusioniII - 950V —Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di tre pratiche concordate franco-italiane contrastanti con l'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione ad esse delle ricorrenti interessate [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. a), b) e e)].II-951Osservazioni preliminariII - 951Pratica concordata tra la Lafarge e la Buzzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione impugnataII - 953A —IntroduzioneII - 953B —Sulla concordanza tra la CA e la decisione impugnataII - 954C —Sull'esistenza di una pratica concordata anticoncorrenziale tra la Lafarge e la Buzzi relativa alla ripartizione del mercato della Francia meridionaleII - 956D —Durata dell'infrazioneII - 962Pratica concordata tra la Ciments français e la Buzzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), della decisione impugnataII - 963A —IntroduzioneII - 963B —Sull'esistenza di una pratica concordata anticoncorrenziale tra la Ciments français e la BuzziII - 964C —Durata dell'infrazioneII - 971Pratica concordata tra la Vicat e la Buzzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnataII - 972A —IntroduzioneII - 972B —Sull'esistenza di una pratica concordata anticoncorrenziale tra la Vicat e la BuzziII-973C —Durata dell'infrazioneII- 981Consultazione degli attiII- 983A —Causa T-37/95, Vicat/CommissioneII- 984B —Causa T-39/95, Ciments français/CommissioneII- 988C —Causa T-51/95, Buzzi/CommissioneII- 990ConclusioniII- 998VI —Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa iberica contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti menzionate (art. 3, n. 2, della decisione impugnata)II-998Osservazioni preliminariII- 998Infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnataII-1000A —Analisi della CommissioneII-1000B —Accordo tra la Oficemen, la Cimpor e la Secil riguardante il controllo dei flussi di cemento tra la Spagna ed il Portogallo e l'osservanza dei limiti dei rispettivi mercati nazionaliII-10021.Conclusione dell'accordoII-10022.Attuazione dell'accordoII-10052.1.Riunioni svoltesi tra la Oficemen, la Cimpor e la SecilII-10052.2.Rifiuto di vendita della CimporII-10082.3.ConclusioniII-10113.Circostanze particolari della fattispecie che sarebbero inconciliabili con l'esistenza di un accordoII-10114.Posizione particolare della SecilII-10145.ConclusioneII-1015C —Carattere di infrazione del comportamento delle ricorrentiII-1015D —Durata dell'infrazioneII-1018Violazione del principio della parità di trattamentoII-1020Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicoloII-1021A —Documenti a caricoII-1021B —Documenti a discaricoII-10211.Causa T-59/95, Oficemen/CommissioneII-10222.Cause T-61/95, Cimpor/Commissione, e T-62/95, Secil/CommissioneII-1022ConclusioneII-1029VII —Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dell'art. 190 del Trattato, del divieto di discriminazione e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa franco-tedesca contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione di alcune ricorrenti a quest'ultima [art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata]II-1029Osservazioni preliminariII-1029Accordo sulla ripartizione del mercato della SaarII-1031Pratiche concordate tra diversi produttori ed associazioni francesi e tedeschi tra il 1982 e il 1984II-1043A —Trattative tra lo SFIC e il BDZII-1045B —Pressioni esercitate sulla Cedest dallo SFIC e dagli altri produttori francesi interessatiII-1048C —Concertazione tra la Cedest, la Dyckerhoff e la HeidelbergerII-1055D —Concertazione tra la Lafarge e la DyckerhoffII-1058E —Concertazione tra la Dyckerhoff e la Ciments françaisII-1062Regolamentazione generale delle forniture di cemento tra la Francia e la GermaniaII-1065A —Conclusione di un accordo nel 1984II-1066B —Prolungamento dell'intesa dopo il 1986II-1077Durata della partecipazione di alcune ricorrenti all'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a)II-1083Accesso al fascicoloII-1087ConclusioneII-1094VIII —Sui motivi relativi a una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e a una violazione dei diritti della difesa, imputate alla Commissione per aver dichiarato, nell'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione impugnata, che lo SFIC e il BDZ hanno partecipato a una pratica concordataII-1095Pratica concordata tra lo SFIC e il BDZII-1095Accesso al fascicoloII-1100IX —Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)]II-1102Osservazioni preliminariII-1102Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1).II-1104A —Sulla concordanza tra la CA e la decisione impugnataII-1105B —Sul carattere di infrazione dell'accordo costitutivo della ETFII-1107C —Sulla partecipazione delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata all'accordo costitutivo della ETFII-11201.Osservazioni preliminariII-11202.Posizione della CBRII-11213.Posizione della CembureauII-11244.Posizione della DyckerhoffII-11255.Posizione dello SFICII-11266.Posizione della Ciments françaisII-11287.Posizione della HeidelbergerII-11298.Posizione della LafargeII-11329.Posizione della AalborgII-113410.Posizione del BDZII-113511.Posizione della UnicemII-113812.Posizione della AslandII-114013.Posizione della UnilandII-114114.Posizione della OficemenII-114415.Posizione della Irish CementII-114816.Posizione della ItalcementiII-115117.Posizione della Aker e della EurocII-115418.Posizione della CementirII-1157D —Sulla durata dell'infrazione constata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnataII-1159E —Sull'accesso al fascicoloII-11651.Osservazioni preliminariII-11652.Causa T-26/95, Cembureau/CommissioneII-11663.Causa T-35/95, Dyckerhoff/CommissioneII-11674.Causa T-36/95, SFIC/CommissioneII-11735.Causa T-39/95, Ciments français/CommissioneII-11756.Causa T-42/95, Heidelberger/CommissioneII-11777.Causa T-43/95, Lafarge/CommissioneII-11788.Causa T-44/95, Aalborg/CommissioneII-11829.Causa T-48/95, BDZ/CommissioneII-118510.Causa T-50/95, Unicem/CommissioneII-118611.Causa T-55/95, Asland/CommissioneII-118812.Cause T-58/95, Uniland/Commissione e T-59/95, Oficemen/CommissioneII-119013.Causa T-60/95, Irish Cement/CommissioneII-119314.Causa T-65/95, Italcementi/CommissioneII-119615.Causa T-68/95, Holderbank/CommissioneII-119916.Cause T-70/95, Aker/Commissione, e T-71/95, Euroc/CommissioneII-120217.Causa T-88/95, Blue Circle/CommissioneII-1203Accordo relativo alla costituzione della società commerciale comune Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2)II-1204A —IntroduzioneII-1204B —Sul carattere di infrazione della costituzione della IntercimentII-1205C —Sulla partecipazione, all'accordo costitutivo della Interciment, delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnataII-12111.Osservazioni preliminariII-12112.Posizione della CBR, della Dyckerhoff, della Lafarge, della Italcementi, della Aker e della EurocII-12113.Posizione dello SFIC, del BDZ e della OficemenII-12164.Posizione della Ciments françaisII-12185.Posizione della HeidelbergerII-12196.Posizione della UnicemII-12207.Posizione della AslandII-12228.Posizione della UnilandII-12239.Posizione della CementirII-1225D —Sulla durata dell'infrazione constatata nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnataII-1226E —Sull'accesso al fascicoloII-1230Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3)II-1235A —Pratiche concordate miranti a sottrarre la Calcestruzzi ai produttori greci, e in particolare alla Titan [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)]II-12361.Sull'esistenza delle pratiche concordateII-12362.Sulla partecipazione alle pratiche concordate delle ricorrenti di cui trattasiII-12462.1.Posizione della CBR, della Dyckerhoff, della Aalborg, della Uniland, della Irish CementII-12472.2.Posizione della Ciments françaisII-12502.3.Posizione della HeidelbergerII-12512.4.Posizione della LafargeII-12532.5.Posizione del BDZ e della OficemenII-12552.6.Posizione della UnicemII-12572.7.Posizione della AslandII-12582.8.Posizione della ItalcementiII-12602.9.Posizione della HolderbankII-12612.10.Posizione della Aker e della EurocII-12622.11.Posizione della CementirII-12642.12.Posizione della Blue CircleII-12653.Sulla durata dell'infrazioneII-12674.Sull'accesso al fascicoloII-1268B —Accordo riguardante le convenzioni firmate nell'aprile 1987 con la Calcestruzzi [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. b)]II-12741.Sull'esistenza dell'infrazioneII-12752.Sull'accesso al fascicoloII-1283Misure destinate a dirottare le eccedenze produttive greche ed a frenare negli Stati membri le importazioni di cemento proveniente dalla Grecia (decisione impugnata, art. 4, n. 4)II-1286A —Pratica concordata di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), della decisione impugnataII-1287B —Accordi e pratiche concordate di cui all'art. 4, n. 4, lett. da b) a h), della decisione impugnataII-12941.Accordo tra la Blue Circle e la Titan di cui all'art. 4, n. 4, lett. b), della decisione impugnataII-12972.Accordo tra la Holderbank e la Titan di cui all'art. 4, n. 4, lett. c), della decisione impugnataII-13083.Accordo tra la Holderbank e la Heracles di cui all'art. 4, n. 4, lett. d), della decisione impugnataII-13144.Accordo tra la Lafarge e la Titan di cui all'art. 4, n. 4, lett. e), della decisione impugnataII-13185.Accordo tra la Lafarge e la Heracles di cui all'art. 4, n. 4, lett. f), della decisione impugnataII-13236.Pratica concordata tra la CBR, la Heracles e la Titan di cui all'art. 4, n. 4, lett. g), della decisione impugnataII-13267.Accordo tra la Aker, la Euroc e la Titan di cui all'art. 4, n. 4, lett. h), della decisione impugnataII-1331Qualificazione di accordo unico e continuo degli accordi e delle pratiche concordate di cui all'art. 4 della decisione impugnataII-1337A —Sull'uniformità tra la CA e la decisione impugnataII-1339B —Sul carattere unico delle infrazioni constatate nell'art. 4 della decisione impugnataII-1341C —Sulla partecipazione all'accordo unico relativo alla ETFII-13441.Posizione della CBRII-13442.Posizione della CembureauII-13453.Posizione della Ciments françaisII-13464.Posizione della UnicemII-13475.Posizione della UnilandII-13486.Posizione della ItalcementiII-13507.Posizione della CementirII-1350D —Sulla violazione del principio della parità di trattamentoII-1351ConclusioniII-1352X —Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di pratiche concordate, nella cornice dell'ECEC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 5 della decisione impugnata)II-1355Osservazioni preliminariII-1355Decisione impugnataII-1355Sull'illiceità delle attività dell'ECEC di cui all'art. 5 della decisione impugnataII-1357A —Adesione diretta o indiretta dei membri dell'ECEC alla CembureauII-1360B —Rapporti tra l'ECEC e l'EPCII-1361C —Questione riguardante le attività dell'ECEC diverse da quelle relative alla grande esportazioneII-1366ConclusioniII-1372XI —Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di una pratica concordata, nella cornice dell'EPC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 6 della decisione impugnata)II-1372Osservazioni preliminariII-1372Decisione impugnataII-1373Pratica concordata intesa ad evitare le incursioni dei concorrenti nei rispettivi mercati nazionali all'interno della ComunitàII-1375A —Collegamenti tra l'EPC e la CembureauII-1377B —Note interne della Ciments françaisII-1378C —Documenti provenienti dall'EPC, dai quali si evincerebbe che i membri del detto comitato avevano essi stessi istituito un collegamento tra i mercati interni e le attività dell'EPCII-1380Continuità della pratica concordataII-1388Partecipazione alla pratica concordata delle varie ricorrenti coinvolteII-1389Durata della partecipazione all'infrazione delle ricorrenti interessate diverse dalla Heracles e dalla TitanII-1395Violazione dell'art. 190 del TrattatoII-1397Accesso al fascicoloII-1398A —Documenti a caricoII-1398B —Documenti a discaricoII-13981.Causa T-52/95, Valenciana/CommissioneII-13992.Causa T-69/95, Hornos Ibéricos/CommissioneII-14023.Causa T-88/95, Blue Circle/CommissioneII-1403ConclusioniII-1404XII —Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuatoII-1405Decisione impugnataII-1405Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato CembureauII-1406A —Accordo unico CembureauII-14061.Identità d'oggetto tra le misure denunciate negli artt. 2-6 della decisione impugnata e l'accordo CembureauII-14071.1.Scambi di informazioni (art. 2 della decisione impugnata)II-14071.2.Intese franco-italiane (decisione impugnata, art. 3, n. 1)II-14081.3.Intesa iberica (decisione impugnata, art. 3, n. 2)II-14101.4.Intesa franco-tedesca (decisione impugnata, art. 3, n. 3)II-14111.5.Elementi dell'accordo unico riguardante l'ETF (art. 4 della decisione impugnata)II-14121.6.ECEC (art. 5 della decisione impugnata)II-14131.7.EPC (art. 6 della decisione impugnata)II-14131.8.ConclusioniII-14132.Elemento soggettivoII-14142.1.Dimostrazione dell'elemento soggettivo in relazione alle diverse categorie di ricorrenti coinvolteII-14142.2.Elementi di collegamento dedotti in sede di decisione impugnataII-14162.3.Dimostrazione della partecipazione dei membri indiretti della Cembureau, della Unicem e della Buzzi all'accordo Cembureau mediante la loro partecipazione a una misura di attuazione del detto accordoII-14172.3.1.Presenza di un membro del personale di un'impresa alle riunioni degli Head Delegates nel corso delle quali l'accordo Cembureau è stato concluso e/o confermatoII-14192.3.2.Altri elementi di collegamentoII-14202.3.3.Casi particolari dell'Unicem e della BuzziII-14232.4.ConclusioniII-14253.Argomenti generali sollevati avverso il ricorso alla nozione di accordo unicoII-14264.Circostanze specifiche le quali dimostrerebbero che le varie intese bilaterali e multilaterali non costituivano misure di attuazione dell'accordo unico CembureauII-14315.Circostanze specifiche le quali dimostrerebbero che alcune ricorrenti s'erano dissociate dall'accordo unico Cembureau o che la loro partecipazione a quest'ultimo non costituiva violazione dell'art. 85, n. 1, del TrattatoII-1435B —Continuità dell'infrazione unicaII-14451.Decisione impugnataII-14462.Dies a quo dell'infrazioneII-14472.1.Cembureau e i membri diretti della medesimaII-14472.2.Membri indiretti della CembureauII-14512.3.ConclusioniII-14543.Continuità dell'infrazioneII-14553.1.Posizione della CBRII-14583.2.Posizione della CembureauII-14593.3.Posizione della FICII-14603.4.Posizione della VNCII-14603.5.Posizione della Ciments luxembourgeoisII-14613.6.Posizione della DyckerhoffII-14613.7.Posizione dello SFICII-14623.8.Posizione della VicatII-14633.9.Posizione della Ciments françaisII-14633.10.Posizione della HeidelbergerII-14643.11.Posizione della LafargeII-14643.12.Posizione dell'AalborgII-14653.13.Posizione del BDZII-14663.14.Posizione dell'UnicemII-14673.15.Posizione della ValencianaII-14673.16.Posizione della BCAII-14683.17.Posizione dell'AslandII-14683.18.Posizione dell'UnilandII-14693.19.Posizione dell'OficemenII-14703.20.Posizione dell'Irish CementII-14703.21.Posizione della CimporII-14713.22.Posizione della SecilII-14723.23.Posizione dell'ATICII-14723.24.Posizione dell'ItalcementiII-14733.25.Posizione della HolderbankII-14733.26.Posizione della Hornos IbéricosII-14743.27.Posizione della AkerII-14753.28.Posizione dell'EurocII-14763.29.Posizione della CementirII-14763.30.Posizione della Blue CircleII-14773.31.Posizione dell'AGCIII-14783.32.Posizione della HalkisII-1479Violazione del principio della parità di trattamentoII-1479Violazione dell'art. 190 del TrattatoII-1483A —In merito alla qualificazione dell'accordo Cembureau come accordo unico e continuatoII-1483B —Sulla partecipazione delle diverse ricorrenti all'accordo unico e continuato CembureauII-1485Violazione dei diritti della difesa in sede di accesso al fascicoloII-1490A —Causa T-25/95, CBR/CommissioneII-1491B —Causa T-30/95, FIC/CommissioneII-1492C —Causa T-37/95, Vicat/CommissioneII-1493D —Causa T-39/95, Ciments français/CommissioneII-1496E —Causa T-42/95, Heidelberger/CommissioneII-1496F —Causa T-50/95, Unicem/CommissioneII-1497G —Causa T-55/95, Asland/CommissioneII-1499H —Causa T-65/95, Italcementi/CommissioneII-1500I —Causa T-88/95, Blue Circle/CommissioneII-1500Conclusioni finaliII-1501XIII —Sui motivi relativi a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, nella parte in cui la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito del WCC, di infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti coinvolte (art. 7 della decisione impugnata)II-1504Osservazioni preliminariII-1504Osservanza dei limiti dei mercati nazionali ed esportazione coordinata delle eccedenze produttive al di fuori della ComunitàII-1507Sistema di scambio di informazioni individualizzateII-1519Conseguenze per il commercio interstatualeII-1521Partecipazione delle ricorrenti alle infrazioni di cui all'art. 7 della decisione impugnataII-1524Prescrizione dei fatti presi in considerazione nell'art. 7 della decisione impugnataII-1534Accesso al fascicoloII-1535Conclusioni generaliII-1538XIV —Sul motivo relativo all'illegittimità dell'ingiunzione di cui all'art. 8 della decisione impugnataII-1538Sulle conclusioni in subordine++ dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammendeII-1542I —Sul motivo relativo alla motivazione insufficiente o contraddittoria della decisione impugnata per quanto riguarda le ammendeII-1545II —Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e del principio di parità di trattamento, in quanto la Commissione ha inflitto un'unica ammenda per il gruppo di infrazioni constatate sul mercato del cemento grigioII-1550III —Sui motivi relativi violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e del principio di proporzionalità nella valutazione dell'intenzionalità delle infrazioniII-1552IV —Sui motivi relativi alla violazione delle disposizioni del regolamento n. 2988/74 sulla prescrizioneII-1556V —Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, nonché ad errori manifesti di valutazione quanto alla durata dell'infrazione rilevata sul mercato del cemento grigioII-1558VI —Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e del principio di proporzionalità per quanto riguarda la durata dell'infrazione rilevata sul mercato del cemento biancoII-1562VII —Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti nella valutazione della gravità dell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigioII-1563Sulle circostanze aggravanti prese in considerazione nel paragrafo 65, punto 5, della decisione impugnataII-1563Sulla circostanza attenuante presa in considerazione nel paragrafo 65, punto 6, della decisione impugnataII-1566Sulla mancata considerazione di talune circostanze attenuantiII-1567A —Dimensioni e influenza sul mercato dell'impresa autrice della trasgressioneII-1567B —Assenza o scarsa rilevanza degli effetti anticoncorrenziali delle infrazioniII-1568C —Comportamento sul mercato durante il periodo consideratoII-1571D —Assenza di vantaggi tratti dall'infrazioneII-1572E —Situazione del mercato del cemento durante il periodo consideratoII-1573F —Legittima difesaII-1575G —Cooperazione nel corso del procedimento amministrativoII-1576H —Intento di rispettare il diritto comunitario della concorrenzaII-1577I —Novità della questioneII-1578J —Primo posto dell'industria europea del cemento nel mondoII-1578K —Esistenza di ostacoli giuridici e tecnici negli scambi intracomunitari di cementoII-1579L —Comparsa di un nuovo concorrente sul mercatoII-1579M —Non deducibilità fiscale delle ammendeII-1579N —Situazione finanziaria del trasgressoreII-1580VIII —Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti nella valutazione delle rispettive responsabilità delle imprese nell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigioII-1580IX —Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e del principio di proporzionalità nella valutazione delle rispettive responsabilità delle imprese nell'infrazione commessa sul mercato del cemento biancoII-1593X —Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti di valutazione, per quanto riguarda il fatturato preso in considerazione ai fini del calcolo delle ammendeII-1595XI —Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di equità, di proporzionalità e di parità di trattamento, per quanto riguarda la fissazione delle ammende in ECU e la scelta del tasso di conversioneII-1603XII —Sui motivi relativi alla violazione di diversi principi generali del diritto comunitarioII-1605XIII —Sul motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa inerente ad un accesso incompleto al fascicolo della Commissione nel corso del procedimento amministrativoII-1611XIV —ConclusioniII-1615Sulle domande dirette al rimborso dell'ammenda, maggiorata degli interessi di mora, e al rimborso delle spese sostenute per la costituzione di una garanzia bancariaII-1618Sulle speseII-1618
Indice analitico
(Le cifre indicate corrispondono alla numerazione dei paragrafi)
Accordi internazionaliAccordi particolariConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali712-723Atti delle istituzioniMotivazionePortata dell'obbligo469, 1109, 4465, 4725-4726CommissionePrincipio di collegialità759-760Regolamento internoProcedura di elaborazione, di adozione e di autenticazione degli atti766ConcorrenzaAmmendeAmmontareComportamento dell'impresa durante il procedimento amministrativo4902-4906Determinazione in base agli effetti dell'infrazione4863Determinazione in base alla gravità dell'infrazione4845, 4881-4885, 4949, 4994Fatturato che può essere preso in considerazione5009, 5022-5023, 5040Infrazione non evidente in assenza di precedenti4913Limite massimo5009, 5022-5023Metodo di calcolo en ECU5054-5057Presa in considerazione del precedente comportamento dell'impresa4910Presa in considerazione della situazione finanziaria delle imprese4925Presa in considerazione delle differenze tra i regimi fiscali nazionali (insussistenza)4923Presa in considerazione dell'illecito vantaggio ricavato dall'infrazione4881-4885Principio della personalità delle sanzioni5049Casi nei quali si deve irrogare un'ammenda4881Informazione relativa alle modalità di calcolo delle -4734-4737, 4842Infrazione commessa intenzionalmente o per negligenza4784Margine di discrezionalità riservato alla Commissione4726Pluralità di infrazioni4761-4765Infrazione alle norme comunitarie in materia di -Prova2799-2806, 4270-4285Onere della prova2802, 4270Norme comunitarieAmbito geografico di applicazioneImpresa stabilita al di fuori della Comunità4236-4240Procedimento dinanzi alla CommissioneComitato consultivo in materia di intese e posizioni dominantiContenuto del fascicolo da presentare al -742-749Obbligo di consultazione742Comunicazione degli addebitiContenuto necessario476, 480, 482-485, 553-554, 1596Stralcio degli addebiti439, 473Termini per la risposta653-654Decisione che accerta l'esistenza di un'infrazioneGrado di precisione richiesto4460Ne bis in idem1322-1328Obbligo di rispondere alle giustificazioni presentate dalle imprese4460Diritti della difesaAccesso al fascicolo128-139, 142-152, 156, 161, 196, 240-248, 263-264, 318, 382-383, 420Accesso integrale alla comunicazione degli addebiti105-109Comunicazione dei documenti su cui si basa la decisione323, 364, 382Diritto di non ammettere l'esistenza di un'infrazione732-739Documento a carico (nozione)284, 318, 386Mezzi di prova delle infrazioni263-264, 1053, 1397, 1838, 1881, 3172Poteri e obblighi della CommissioneIngiunzioni relative alle misure da adottare da parte delle imprese che hanno commesso infrazioni4704-4710Rispetto di un termine ragionevole707-709Regime linguistico223, 629-646Diritti fondamentaliTutela garantita dal giudice comunitario713InteseAccordi tra impreseAccordo concluso da gruppi di operatori economici1320, 1325-1329, 2622Accordo che dà origine ad un'impresa comune2973-2982Accordo che dà origine ad un sistema di scambio di informazioni1638-1647Accordi e pratiche concordate costitutivi di un'unica infrazione3699-3706, 4027, 4127Imprese alle quali può essere contestata un'infrazione consistente nella partecipazione ad un'intesa complessiva4024-4027, 4060-4061, 4109-4112, 4122-4124, 4129Giustificazione basata sull'inerzia della Commissione (inammissibilità)2559Nozione917, 2341, 4543« Gentlemen's agreement »958, 1010Partecipazione passiva o coatta1353, 1389, 1413, 2557, 2603, 2619, 2640, 3199, 3203, 3227-3228, 3944, 3950, 4626Prova2799-2806, 4270Onere della -2802Requisiti di forma2061, 2341Associazioni di impreseNozione1320EsenzioniRequisitiNotificazione previa2556, 2570Mercato da prendere in considerazione (relevant market)Oggetto della delimitazione833-834, 1093NotificazioneDispensaRequisiti3379-3384Pratiche concordateAccordi e pratiche concordate costituenti un'unica infrazione3699-3706Esportazione concordata delle eccedenze produttive verso Stati terzi3443-3444, 3785-3786, 3868-3869Nozione1670-1674, 1849-1852, 1910, 1938, 3150, 3924-3930Criteri di coordinazione e di cooperazione3150Prova1669-1674, 1852, 1865, 2441, 2799-2806, 3203, 3227, 4270Onere della -2802Scambi di informazioni tra concorrenti1849-1852, 1887Valutazione alla luce dell'oggetto indipendentemente dagli effetti3927-3930Pregiudizio per il commercio tra Stati membriCriteri di valutazione4231Valutazione alla luce del contesto economico e giuridico1088Delicatezza della -1986, 2591, 3376, 3930, 4612Restrizione della concorrenzaCriteri di valutazioneOggetto dell'intesa indipendentemente dai suoi effetti837, 1531, 1672-1673, 2589, 3926-3928, 4561, 4862GiustificazioniStato di necessità2557-2561, 4900Posizione dominanteMercato da prendere in considerazione (relevant market)Obbligo di definire adeguatamente il833Principi generali del diritto comunitarioDiritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale717-719Ricorso di annullamentoAtti impugnabiliAtti preparatori83Nozione80MotiviSviamento di potere779Vizi di forma sostanzialiEsame d'ufficio da parte del giudice487SpeseSpese ripetibiliSpese risultanti dalla costituzione di una garanzia bancaria5133Spese relative alla fase precontenziosa (esclusione)5134Spese superflue o defatigatorie5121-5122
Sentenza › Fatti all'origine della controversia
punto 1
Le presenti cause vertono sulla decisione della Commissione 30 novembre 1994, 94/815/CE, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del Trattato CE (Caso IV/33.126 e 33.322 — Cemento) (GU L 343, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), mediante la quale è stata inflitta una serie di ammende a 42 imprese ed associazioni di imprese che operano nel settore del cemento grigio e del cemento bianco, per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81 CE).
punto 2
Dall'aprile 1989 al luglio 1990, la Commissione ha effettuato una serie di accertamenti ai sensi dell'art. 14, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), presso alcuni produttori europei di cemento e associazioni di categoria del settore. Essa ha anche inviato loro alcune richieste di informazioni, ai sensi dell'art. 11 del detto regolamento. La Commissione ha infine trasmesso alla Cembureau —Association européenne du ciment (in prosieguo: la «Cembureau») una comunicazione degli addebiti relativa ad una procedura d'applicazione dell'art. 15, n. 1, del regolamento n. 17.
punto 3
Il 12 novembre 1991 la Commissione ha avviato il procedimento amministrativo e ha formulato gli addebiti, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17. Il 25 novembre 1991 essa ha inviato alle 76 imprese ed associazioni di imprese interessate la comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la «CA»), di cui all'art. 2, n. 1, del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il «regolamento n. 99/63»). Questa comunicazione distingue essenzialmente due ordini di addebiti, vale a dire i comportamenti su scala internazionale (parte I, capitoli 1 e 2; parte II, sezione A, capitoli 10, 11 e 12, e sezioni B e C) e i comportamenti a livello nazionale (parte I, capitoli 3-9; parte II, sezione A, capitoli 13-19).
punto 4
Il testo della CA, contenuto in un unico documento, non è stato inviato in forma integrale a tutte le imprese ed associazioni d'imprese coinvolte nel procedimento. Infatti, a 61 imprese e associazioni d'imprese sono stati trasmessi i capitoli relativi ai comportamenti su scala internazionale, mentre 15 imprese italiane non hanno ricevuto questa parte in quanto non partecipavano a nessun organismo internazionale. I capitoli relativi ai comportamenti a livello nazionale sono stati inviati soltanto alle imprese e associazioni d'imprese con sede nello Stato membro interessato.
punto 5
L'indice completo della CA nonché un elenco di tutti i documenti registrati nei fascicoli nn. IV/33.126, IV/33.322 e IV/27.997, con indicazione, per ciascun destinatario, di quelli da esso consultabili (in prosieguo: l'«elenco»), sono stati trasmessi individualmente ai destinatari della CA. Questi ultimi hanno potuto consultare, presso gli uffici della Commissione, i documenti di cui ai tre citati fascicoli, in base all'elenco e alle indicazioni contenute nel medesimo. Inoltre, la Commissione ha consegnato loro un insieme di copie di documenti contenuti nei suddetti fascicoli. Il 9 luglio 1992 la Commissione ha trasmesso a tutte le imprese e associazioni d'imprese destinatarie della parte internazionale della CA il resoconto della riunione della European Task Force del 19 agosto 1986 (citato nel paragrafo 25, punto 14, della decisione impugnata), venuto a sua conoscenza in base alle risposte alla CA comunicate dalla Aker RGI ASA (già Aker A/S, denominata anche «Aker» nella decisione impugnata, in prosieguo: la «Aker») e dalla Scancem (pubi) AB (già Euroc AB, denominata anche «Euroc» nella decisione impugnata, in prosieguo: la «Euroc»), e le ha invitate tutte ad esporre le loro osservazioni in proposito.
punto 6
Dopo aver ricevuto la CA e dopo aver avuto accesso ai fascicoli della Commissione, alcune di esse hanno chiesto alla detta istituzione di trasmettere loro i capitoli mancanti al testo della CA inviato ad ognuna di esse e di consentire loro la consultazione di tutti i documenti contenuti nei fascicoli, eccetto i documenti interni e riservati. La Commissione non ha accolto tale richiesta.
punto 7
Il 12 febbraio 1992, la Cimenteries CBR SA (denominata anche «CBR» nella decisione impugnata, in prosieguo: la «CBR»), la Blue Circle Industries plc (in prosieguo: la «Blue Circle»), il Syndicat national de l'industrie cimentière (SFIC) (già Syndicat national des fabricants de ciments et de chaux, denominato anche «Syndicat français de l'industrie cimentière» o «SFIC» nella decisione impugnata, in prosieguo: lo «SFIC»), la Eerste Nederlandse Cementindustrie NV (ENCI) (denominata anche «ENCI» nella decisione impugnata, in prosieguo: la «ENCI»), la Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC) (denominata anche «VNC» nella decisione impugnata, in prosieguo: la «VNC») e la Fédération de l'industrie cimentière belge ASBL (denominata anche «Fédération de l'industrie cimentière» o «FIC» nella decisione impugnata, in prosieguo: la «FIC»), da un lato, hanno proposto, dinanzi al Tribunale, un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione recante rigetto dell'istanza di trasmissione dei documenti richiesti (cause riunite T-10/92, T-11/92, T-12/92, T-14/92 e T-15/92) e, dall'altro, hanno chiesto l'adozione, con procedimento sommario, di misure provvisorie dirette alla sospensione del procedimento avviato a loro carico dalla Commissione (cause riunite T-10/92 R, T-11/92 R, T-12/92 R, T-14/92 R e T-15/92 R).
punto 8
Con ordinanza 23 marzo 1992, cause riunite T-10/92 R, T-11/92 R, T-12/92 R, T-14/92 R e T-15/92 R, Cimenteries CBR e a./Commissione (Racc. pag. II-1571), il presidente del Tribunale ha respinto le domande di provvedimenti provvisori ed ha prorogato sino al 27 — e, per talune parti, sino al 31 — marzo 1992 il termine per la risposta alla CA fissato per le richiedenti che avevano partecipato al procedimento sommario.
punto 9
Tutte le ricorrenti che prendono parte ai presenti procedimenti hanno presentato, non oltre il 31 marzo 1992, le loro osservazioni in merito alla CA loro inviata dalla Commissione.
punto 10
Con ordinanza 11 settembre 1992 (non pubblicata nella Raccolta), la causa T-14/92, ENCI e Vereniging Nederlandse Cementindustrie/Commissione, è stata cancellata dal ruolo del Tribunale in seguito alla rinuncia delle ricorrenti. In attesa della decisione del Tribunale sul merito degli altri ricorsi tuttora pendenti, la Commissione ha sospeso l'audizione che doveva fare seguito alle risposte alla CA.
punto 11
punto 12
Il 5 febbraio 1993 il consigliere uditore ha invitato le imprese e le associazioni d'imprese destinatarie della CA a partecipare alle audizioni organizzate dal 1o marzo al 1o aprile 1993. Queste audizioni sono state strutturate in tre fasi: una fase riguardante il mercato del cemento, aperta alla partecipazione di tutte le imprese e associazioni d'imprese; una fase dedicata alla parte internazionale della CA, alla quale potevano partecipare soltanto le imprese e associazioni d'imprese che avevano ricevuto questa parte della CA; e una fase riguardante le parti nazionali, cui potevano assistere, separatamente per ciascuna parte, le imprese e associazioni d'imprese dello Stato membro interessato. Nella lettera di convocazione alle audizioni la Commissione ha precisato che, se un'impresa avesse voluto manifestare in forma riservata il proprio punto di vista, doveva indicare in modo preciso le relative parti della CA nonché i segreti industriali di cui agli artt. 19-21 del regolamento n. 17.
punto 13
Nel corso del febbraio del 1993, alcune imprese ed associazioni di imprese, tra le quali la Blue Circle e la Groupe Origny SA (subentrata nei diritti della Cedest SA a partire dal 1o gennaio 1994, denominata anche «Cedest» nella decisione impugnata, in prosieguo: la «Cedest») hanno informato la Commissione di non volersi avvalere della possibilità di manifestare oralmente il proprio punto di vista sugli addebiti loro mossi.
punto 14
Il 23 settembre 1993, dopo aver preso in esame le risposte scritte alla CA e le spiegazioni orali formulate nel corso delle audizioni del marzo 1993, la Commissione ha deciso di rinunciare agli addebiti relativi alla parte internazionale della CA (parte I, capitoli 1 e 2; parte II, sezione A, capitoli 10, 11 e 12, e sezioni B e C) nei confronti di dodici imprese tedesche e di sei imprese spagnole indicate per nome e, conseguentemente, di chiudere il procedimento avviato a loro carico il 12 novembre 1991. Essa ha parimenti deciso di rinunciare, nei confronti degli altri destinatari della CA, agli addebiti relativi alle intese nazionali (CA, parte I, capitoli 3-9; parte II, sezione A, capitoli 13-19), chiudendo quindi il procedimento avviato il 12 novembre 1991 relativamente ai detti addebiti.
punto 15
Il 27 settembre 1993, essa ha informato tutte le imprese e associazioni d'imprese destinatarie della sua decisione di rinunciare agli addebiti relativi alle intese nazionali. Di conseguenza, essa ha loro comunicato quanto segue: «(...) L'enunciazione contenuta nella lettera c) della seconda parte (applicabilità dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17/62), punto 93/b, relativa all'“impossibilità di separare le intese nazionali da quelle europee, poiché le une e le altre formano un insieme inscindibile”, diventa egualmente irrilevante e non sarà più presa in considerazione nella procedura, riguardante gli altri capitoli della comunicazione degli addebiti, che seguirà il suo corso normale».
punto 16
Il 5 ottobre 1994 la Commissione ha sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti (in prosieguo: il «comitato consultivo»), che ha di nuovo consultato il 23 novembre 1994.
punto 17
Il 30 novembre 1994 essa ha adottato la decisione impugnata, nell'ambito della quale distingue due mercati, quello del cemento grigio e quello del cemento bianco. Tutte le 42 imprese ed associazioni di imprese destinatarie della decisione sono interessate dai passaggi della medesima dedicati al mercato del cemento grigio (paragrafi 6, 8-37, 42-60, 64 e 65, e artt. 1-6, 8 e 9). Soltanto sei imprese destinatarie della decisione impugnata sono interessate anche dai passaggi di quest'ultima dedicati al mercato del cemento bianco (paragrafi 7, 38-41, 42, 43, 61-63, e 65, e artt. 7, 8 e 10).
punto 18
Per quanto concerne il mercato del cemento grigio, la decisione impugnata constata l'esistenza di un accordo generale avente per oggetto l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e la regolamentazione dei trasferimenti di cemento da un paese all'altro. Quest'accordo sarebbe stato concluso a Parigi il 14 gennaio 1983, nel corso di una riunione dei rappresentanti dei produttori europei di cemento membri della Cembureau. L'art. 1 della decisione impugnata constata l'esistenza del detto accordo (in prosieguo: l'«accordo Cembureau») e la partecipazione al medesimo di tutte le imprese ed associazioni di imprese destinatarie della decisione impugnata, in violazione del divieto sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato. L'accordo Cembureau sarebbe unico e continuo (decisione impugnata, paragrafo 46), in quanto sarebbe stato attuato nell'ambito di intese bilaterali o multilaterali. Gli artt. 2-6 della decisione impugnata riguardano l'accertamento dell'esistenza di queste intese nonché della partecipazione alle medesime delle diverse imprese ed associazioni di imprese.
punto 19
La decisione impugnata rileva a tale proposito l'esistenza di intese tra la Cembureau e i membri della medesima aventi ad oggetto scambi di informazioni miranti a facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau (paragrafi 16, 17 e 47, e art. 2, nn. 1 e 2). Essa dichiara inoltre accertata l'esistenza di specifiche intese transfrontaliere riguardanti, rispettivamente, le relazioni franco-italiane [paragrafi 20 e 48, e art. 3, n. 1, lett. a), b) e e)], le relazioni ispano-portoghesi (paragrafi 21 e 49, e art. 3, n. 2) e le relazioni franco-tedesche [paragrafi 22 e 50, e art. 3, n. 3, lett. a) e b)]. Essa rileva l'accordo che sarebbe stato concluso da diversi produttori europei per reagire alle importazioni di cemento e di clinker greci negli Stati membri della Comunità verso la metà degli anni '80, accordo che avrebbe portato alla costituzione di un gruppo denominato European Task Force (in prosieguo: la «ETF»), alla costituzione nel loro ambito di una società per gli acquisti e le vendite (in prosieguo: la «Joint Trading Company » o, anche, «Interciment»), all'adozione di misure di difesa del mercato italiano e all'adozione di misure dirette all'acquisto dei quantitativi di cemento o di clinker che potessero destabilizzare il mercato (in prosieguo: le «misure persuasive» o, anche, «azioni “carota” ») [paragrafi 24-29 e 53-57, e art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a)-h)]. Essa contesta infine a diverse imprese ed associazioni di imprese di aver partecipato a pratiche concordate in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, nell'ambito di due comitati istituiti dagli operatori del settore per discutere dei problemi collegati alle esportazioni, lo European Cement Export Committee (in prosieguo: l'« ECEC») e lo European Export Policy Committee (in prosieguo: l'«EPC») (paragrafi 30-37 e 58-60, e arti. 5 e 6).
punto 20
L'art. 9 della decisione impugnata infligge un'ammenda a ciascuna delle 42 imprese ed associazioni di imprese che ne sono destinatarie, a causa della loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1, messa in atto con i comportamenti descritti negli artt. 2-6. Gli ammontari delle ammende cosi imposte oscillano fra i 40000 e i 32492000 ECU, per un totale pari a 242420000 ECU.
punto 21
Per quanto riguarda il mercato del cemento bianco, la decisione impugnata constata la partecipazione di sei imprese alla commissione di diverse infrazioni nell'ambito di un comitato che raggruppa i produttori-esportatori europei di cemento bianco, lo White Cement Committee (in prosieguo: lo «WCC») (paragrafi 38-41 e 61-63, e art. 7). L'art. 10 della medesima infligge alle sei imprese alcune ammende di importo compreso tra 554000 e 1088000 ECU, che raggiungono un totale pari a 5546000 ECU.
punto 22
La decisione impugnata contiene le seguenti disposizioni:
«Articolo 1
Cembureau-Association Européenne du Ciment, Fédération de l'Industrie Cimentière, Cimenteries CBR S.A., Aalborg Portland, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge Coppée S.A., Société des Ciments Français S.A., Vicat S.A., Cedest S.A., Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Heidelberger Zement AG, Dyckerhoff AG, Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH, Nordcement AG, Association of the Greek Cement Industry, Titan Cement Company, Heracles General Cement Company, Halkis Cement Company, Irish Cement Ltd, Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Unicem S.p.A., Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A., Ciments Luxembourgeois S.A., Vereniging Nederlandse Cementindustrie, Eerste Nederlandse Cementindustrie, British Cement Association, Blue Circle Industries Plc, The Rugby Group Plc e Castle Cement Ltd dal 14 gennaio 1983, F.lli Buzzi S.p.A. dall'11 maggio 1983, ATIC-Associação Tècnica da Indùstria do Cimento, Cimpor-Cimentos de Portugal, EP, SECIL-Companhia Geral de Cal e Cimento S.A., Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, Asland S.A., Corporación Uniland S.A., Hispacement S.A., Hornos Ibéricos Alba e Compañía Valenciana de Cementos Portland S.A. dal 1o gennaio 1986, Holderbank Financière Glarus S.A. dal 28 maggio 1986 e AKER A/S e Euroc dal 9 giugno 1986 hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, partecipando ad un accordo avente per oggetto l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e la regolamentazione dei trasferimenti di cemento da un paese all'altro.
Articolo 2
1. Cembureau-Association Européenne du Ciment, Fédération de l'Industrie Cimentière, Aalborg Portland, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Association of the Greek Cement Industry, Irish Cement Ltd, Italcementi — Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Unicem S.p.A., Cementir — Cementerie del Tirreno S.p.A., Ciments Luxembourgeois S.A., Vereniging Nederlandse Cementindustrie, British Cement Association, dal 14 gennaio 1983 al 14 aprile 1986, e ATIC-Associação Tecnica da Indùstria do Cimento e La Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, dal 1o gennaio 1986 al 14 aprile 1986, hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, partecipando ad accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezzi, nel corso delle riunioni degli Head Delegates e del comitato esecutivo di Cembureau, allo scopo di facilitare l'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1.
2.
Cembureau-Association Européenne du Ciment, Fédération de l'Industrie Cimentière, Aalborg Portland, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Association of the Greek Cement Industry, Irish Cement Ltd, Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Unicem S.p.A., Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A., Ciments Luxembourgeois S.A., Vereniging Nederlandse Cementindustrie, British Cement Association, dal 1o gennaio 1984 al 31 dicembre 1988, e ATIC-Associação Técnica da Indùstria do Cimento ed Oficemen, dal 1o gennaio 1986 al 31 dicembre 1988, hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, partecipando a pratiche concordate miranti a facilitare l'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1 e riguardanti:
a) lo scambio di informazioni sui prezzi minimi dei produttori belgi e olandesi per le forniture di cemento autotrasportate e sui prezzi scontati praticati dal produttore lussemburghese;
b) lo scambio di informazioni sui tariffari dei singoli produttori danes[e] e irlandes[e], nonché sulle tariffe approvate per la categoria in Grecia, in Italia e in Portogallo e sui prezzi medi praticati in Germania, Francia, Spagna e Regno Unito.
Articolo 3
1.
a) Lafarge Coppée e F.lli Buzzi S.p.A. hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dal 26 novembre 1988 al 31 dicembre 1988, partecipando ad una pratica concordata relativa alla ripartizione del mercato della Francia meridionale e alla limitazione della loro autonomia di comportamento per quanto concerne le fonti di produzione.
b) Société des Ciments Français S.A. e F.lli Buzzi S.p.A. hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dal 17 marzo 1988 al 31 dicembre 1988, partecipando ad una pratica concordata relativa allo scambio di informazioni sui prezzi in vigore e sugli aumenti di prezzo previsti al fine della limitazione della loro autonomia di comportamento.
e) Vicat S.A. e F.lli Buzzi S.p.A. hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dall'11 maggio 1983 al 31 dicembre 1988, partecipando ad una firatica concordata riguardante lo scambio di informazioni sui prezzi al fine della imitazione della loro autonomia di comportamento per quanto concerne le forniture di cemento nella Francia meridionale.
2. Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, Cimpor-Cimentos de Portugal EP e SECIL-Companhia Geral de Cai e Cimento S.A. hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dal 1o gennaio 1986 al 24 aprile 1989, partecipando ad un accordo riguardante il controllo dei flussi di cemento tra la Spagna e il Portogallo e l'osservanza dei limiti dei rispettivi mercati nazionali.
3.
a) Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge Coppée, Société des Ciments Français, Cedest S.A., Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Dyckerhoff AG e Heidelberger Zement AG hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dal 23 giugno 1982 almeno fino al 30 settembre 1989, partecipando ad accordi e pratiche concordate riguardanti la regolamentazione delle forniture di cemento dalla Francia verso la Germania e viceversa.
b) Syndicat Français de l'Industrie Cimentière e Bundesverband der Deutschen Zementindustrie hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dal 1o gennaio 1985 al 30 settembre 1989, partecipando aduna pratica concordata riguardante lo scambio di informazioni al fine di verificare che le limitazioni quantitative all'esportazione tra Francia e Germania e la loro destinazione ai diversi Länder tedeschi venissero rispettate.
Articolo 4
1. Cembureau-Association Européenne du Ciment, il gruppo Holderbank Financière Glams AG, Blue Circle Industries Pic, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España-Oficemen, Asland S.A., Corporación Uniland S.A., Hispacement, Syndicat Français de l'Industrie cimentière, Lafarge Coppée, Société des Ciments Français, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Dyckerhoff AG, Heidelberger Zement AG, Cimenteries CBR, AKER A/S ed EUROC AB, Aalborg Portland, Irish Cement Ltd, Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Unicem S.p.A. e Cementir S.p.A. hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, a decorrere dal 28 maggio 1986, partecipando all'accordo riguardante la costituzione di Cembureau Task Force, nota anche come European Task Force.
2. Il gruppo Holderbank Financière Glarus AG, Blue Circle Industries Pie, Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, Asland S.A., Corporación Uniland S.A., Hispacement S.A., Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge Coppée, Ciments Français, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Dyckerhoff AG, Heidelberger Zement AG, AKER A/S. ed EUROC AB, Cimenteries CBR S.A., Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Unicem S.p.A. e Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A. hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dal 9 giugno 1986 al 26 marzo 1993, partecipando ad un accordo riguardante la costituzione della Joint Trading Company, Interciment S.A., avente come obiettivo l'attuazione di misure persuasive e dissuasive nei confronti di chiunque minacciasse la stabilità dei mercati dei paesi membri.
3.
a) Cembureau-Association Européenne du Ciment, il gruppo Holderbank Financière Glarus S.A., Blue Circle Industries Pic, Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, Asland S.A., Corporación Uniland S.A., Hispacement S.A., Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge Coppée, Société des Ciments Français, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Dyckerhoff AG, Heidelberger Zement AG, Cimenteries CBR S.A., AKER A/S. ed EUROC AB, Aalborg Portland, Irish Cement Ltd, Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Unicem S.p.A. e Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A. hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dal 17 giugno 1986 al 15 marzo 1987, partecipando a pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare a Titan Cement Company S.A., il loro cliente Calcestruzzi.
b) Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Unicem S.p.A. e Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A. hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dal 3 aprile 1987 al 3 aprile 1992, partecipando ad un accordo riguardante i contratti e le convenzioni firmati il 3 e 15 aprile 1987 allo scopo di impedire eventuali importazioni di cemento greco da parte di Calcestruzzi.
4.
Le seguenti imprese hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, partecipando ad accordi e pratiche concordate miranti a dirottare le eccedenze produttive greche e a frenare le importazioni di cemento greco nei paesi della CE. In particolare:
a) Blue Circle Industries Pie, Castle Cement Ltd e the Rugby Group Plc per aver partecipato, dal 16 giugno 1986 al 5 settembre 1986, ad una pratica concordata mirante ad impedire e/o a ridurre le importazioni di cemento greco nel Regno Unito;
b) Blue Circle Industries Plc e Titan Cement Company per aver partecipato, dal 4 luglio 1986 al 31 dicembre 1989, ad un accordo mirante a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti da Titan verso gli Stati Uniti e la Nigeria e ad impedire la vendita diretta di tali prodotti da parte di Titan sui mercati europei;
e) il gruppo Holderbank Financière Glarus AG. e Titan Cement Company per aver partecipato, dal 19 giugno 1986 al 31 dicembre 1990, ad un accordo mirante a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti da Titan verso gli Stati Uniti e l'Africa e ad impedire la vendita diretta di tali prodotti da parte di Titan sui mercati europei;
d) il gruppo Holderbank Financière Glarus AG ed Heracles General Cement Company per aver partecipato, dal 9 maggio 1986 al 31 dicembre 1990, ad un accordo mirante ad impedire la vendita diretta di cemento da parte di Heracles sui mercati europei e a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti da Heracles verso altri mercati;
e) Lafarge Coppée e Titan Cement Company per aver partecipato, dal 22 luglio 1986 al 31 dicembre 1991, ad un accordo mirante a dirottare quantitativi di clinker prodotti da Titan verso il Canada e ad impedire eventuali vendite dirette da parte dì Titan sui mercati europei;
f) Lafarge Coppée ed Heracles General Cement Company per aver partecipato, dal 1o giugno 1988 al 15 giugno 1991, ad un accordo mirante a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti da Heracles verso i paesi extraeuropei e ad impedire la vendita diretta di tali prodotti da parte di Heracles sui mercati europei;
g) Cimenteries CBR S.A., Heracles General Cement Company e Titan Cement Company per aver partecipato, dal 4 maggio 1988 al 31 dicembre 1990, ad una pratica concordata relativa a forniture, effettuate tramite UMAR, di clinker destinato alle società CBR ed ENCI in Belgio e nei Paesi Bassi e mirante ad impedire eventuali vendite dirette da parte dei due produttori greci sui mercati europei;
h) AKER A/S ed EUROC AB e Titan Cement Company per aver partecipato, dal 28 gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, ad un accordo mirante a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti da Titan verso l'Africa, gli Stati Uniti e le Bahamas e ad impedire la vendita diretta di tali prodotti da parte di Titan sui mercati europei.
Articolo 5
Fédération de l'Industrie Cimentière, Aalborg Portland, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Dyckerhoff AG, Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH, Nordcement AG, Association of the Greek Cement Industry, Irish Cement Ltd, Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Unicem S.p.A., Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A., Eerste Nederlandse Cementindustrie N.V., dal 14 marzo 1984 al 22 settembre 1989, e Castle Cement Ltd, ATIC-Associação Técnica da Indústria do Cimento e Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, dal 1o gennaio 1986 al 22 settembre 1989, hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, partecipando nel quadro di ECEC a pratiche concordate riguardanti lo scambio di informazioni sulla situazione della domanda e dell'offerta nei paesi terzi importatori, sui prezzi praticabili all'esportazione, sulla situazione delle importazioni nei paesi membri e sulla situazione della domanda e dell'offerta nei mercati interni, allo scopo di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti nei rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità.
Articolo 6
Lafarge Coppée, Titan Cement Company, Heracles General Cement Company, Halkis Cement Company S.A., dal 1o luglio 1981 al 19 maggio 1989, Société des Ciments Français, dal 1o luglio 1981 al 17 febbraio 1989, Blue Circle Industries Pie, dal 1o luglio 1981 al 12 ottobre 1987, Hispacement S.A., Hornos Ibéricos Alba S.A., Compania Valenciana de Cementos Portland S.A. e la sua controllata Cementos del Mar S.A., dal 1ogennaio 1986 al 19 maggio 1989, hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, partecipando nel quadro di EPC ad una pratica concordata continua riguardante l'esame della situazione dei mercati comunitari, la ripartizione dei mercati dei paesi terzi, la fissazione dei prezzi per i prodotti destinati alla grande esportazione, lo scambio di dati relativi ad ogni singola impresa sulle quantità di prodotto disponibili per l'esportazione e sulle esportazioni effettuate nei paesi terzi, allo scopo di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità.
Articolo 7
Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Dyckerhoff AG, Lafarge Coppée, Société des Ciments Français, Cimenteries CBR S.A., dal 6 maggio 1982 al 26 maggio 1988, e Compañía Valenciana de Cementos Portland S.A., dal 1o gennaio 1986 al 26 maggio 1988, hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, partecipando nel quadro di WCC alla pratica concordata e all'accordo relativi all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali, alla pratica concordata continua relativa alla canalizzazione verso l'esportazione nei paesi terzi delle eccedenze produttive e ad una pratica concordata continua relativa allo scambio di informazioni riguardanti ogni singola impresa, in particolare sulle capacità produttive, la produzione, le vendite sul mercato nazionale e all'esportazione, i prezzi interni per il cemento bianco e il cemento grigio e i prezzi all'esportazione.
Articolo 8
Le imprese menzionate agli articoli da 1 a 7 sono tenute a porre immediatamente fine alle infrazioni indicate negli stessi articoli (nella misura in cui non vi abbiano già provveduto) e ad astenersi in futuro, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del cemento grigio e del cemento bianco, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto identico o analogo, compreso ogni scambio di informazioni commerciali riservate mirante a controllare l'esecuzione di accordi espressi o taciti o di pratiche concordate riguardanti la ripartizione dei mercati nella Comunità.
Articolo 9
Le ammende seguenti sono inflitte alle associazioni e imprese interessate per l'infrazione constatata all'articolo 1, la quale è stata segnatamente messa in atto con i comportamenti descritti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6:
1. a Cembureau — Association européenne du ciment un'ammenda di 100000 ECU
2. a Holderbank Financière Glarus AG un'ammenda di 5331000 ECU
3. ad Aker A/S un'ammenda di 40000 ECU
4. a Euroc AB un'ammenda di 40000 ECU
5. a Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V. — BDZ un'ammenda di 100000 ECU
6. a Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH un'ammenda di 3841000 ECU
7. a Dyckerhoff AG un'ammenda di 12296000 ECU
8. a Heidelberger Zement AG un'ammenda di 15652000 ECU
9. a Nordcement AG un'ammenda di 1850000 ECU
10. a FIC — Fédération de l'Industrie Cimentière un'ammenda di 100000 ECU
11. a S.A. Cimenteries CBR un'ammenda di 7196000 ECU
12. ad Aalborg Portland A/S un'ammenda di 4008000 ECU
13. a La Agrupación de Fabricantes de Cementos de España — Oficemen un'ammenda di 70000 ECU
14. ad Asland S.A. un'ammenda di 5337000 ECU
15. a Hispacement S.A. un'ammenda di 102000 ECU
16. a Hornos Ibéricos Alba S.A. un'ammenda di 1784000 ECU
17. a Corporación Uniland S.A. un'ammenda di 1971000 ECU
18. a Compañía Valenciana de Cementos Portland S.A. un'ammenda di 1312000 ECU
19. a SFIC — Syndicat français de l'Industrie Cimentière un'ammenda di 100000 ECU
20. a Cedest S.A. un'ammenda di 2522000 ECU
21. a Société des Ciments Français un'ammenda di 24716000 ECU
22. a Lafarge Coppée un'ammenda di 22872000 ECU
23. a Vicat S.A. un'ammenda di 8272000 ECU
24. ad Association of the Greek Cement Industry un'ammenda di 100000 ECU
25. a Halkis Cement Company un'ammenda di 1856000 ECU
26. a Heracles General Cement Company un'ammenda di 5748000 ECU
27. a Titan Cement Company un'ammenda di 5625000 ECU
28. a Irish Cement Ltd un'ammenda di 3524000 ECU
29. a Fili Buzzi S.p.A. un'ammenda di 3652000 ECU
30. a Cementir — Cementerie del Tirreno S.p.A. un'ammenda di 8248000 ECU
31. a Italcementi — Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. un'ammenda di 32492000 ECU
32. a Unicem S.p.A. un'ammenda di 11652000 ECU
33. a SA des Ciments Luxembourgeois un'ammenda di 1052000 ECU
34. a Vereniging Nederlandse Cementindustrie un'ammenda di 100000 ECU
35. a Eerste Nederlandse Cementindustrie N.V. ENCI un'ammenda di 7316000 ECU
36. ad ATIC — Associação Tècnica da Indùstria do Cimento un'ammenda di 70000 ECU
37. a Cimpor — Cimentos de Portugal EP un'ammenda di 9324000 ECU
38. a Secil — Companhia Geral de Cal e Cimento S.A. un'ammenda di 3017000 ECU
39. a British Cement Association un'ammenda di 100000 ECU
40. a Blue Circle Industries Pie un'ammenda di 15824000 ECU
41. a Castle Cement Ltd un'ammenda di 7964000 ECU
42. a The Rugby Group Pie un'ammenda di 5144000 ECU
Articolo 10
Le ammende seguenti sono inflitte alle imprese interessate per le infrazioni constatate all'articolo 7:
1. a Italcementi — Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. un'ammenda di 1088000 ECU
2. a Dyckerhoff AG un'ammenda di 988000 ECU
3. a Lafarge Coppée S.A. un'ammenda di 1028000 ECU
4. a Société des Ciments Français S.A. un'ammenda di 1052000 ECU
5. a S.A. Cimenteries CBR un'ammenda di 836000 ECU
6. a Compañía Valenciana de Cementos Portland S.A. un'ammenda di 554000 ECU
Articolo 11
Il pagamento delle ammende inflitte agli articoli 9 e 10 va eseguito entro tre mesi dalla notificazione della presente decisione mediante versamento sul seguente conto bancario intestato alla Commissione delle Comunità europee (...).
A decorrere dalla scadenza del termine sopra indicato, gli importi delle ammende producono interessi di pieno diritto al tasso applicato dall'Istituto monetario europeo alle sue operazioni in ECU il primo giorno feriale del mese nel quale è adottata la presente decisione e maggiorato di tre punti e mezzo, ossia al 9,25%.
Articolo 12
Sono destinatari della presente decisione (...)».
Sentenza › Procedimento
punto 23
Il 13 gennaio 1995 la Ciments français SA (denominata anche « Société des ciment français SA » o « Ciments français » o « SCF » nella decisione impugnata, in prosieguo: la « Ciments trançais » ) ha reso nota alla Commissione la presenza di un errore materiale che si sarebbe verificara in sede di calcolo dell'ammenda inflittale per il cemento grigio. Il 6 febbraio 1995 essa si e dichiarata preoccupata per il mantenimento del suddetto errore nella seconda notificazione della decisione impugnata. Il 17 febbraio 1995 la Commissione le ha comunicato la sua decisione 13 febbraio 1995, recante rigetto della sua istanza di rettificazione dell ammontare dell'ammenda.
punto 24
Il 6 febbraio 1995 la Castle Cement Ltd (in prosieguo: la «Castle») la Aker e la Euroc hanno chiesto al commissario incaricato della politica della concorrenza se, in caso di annullamento totale o parziale dell'ammenda, la Commissione intendesse corrispondere un interesse sugli importi già versati in attesa dell'esito del ricorso. Successivamente al ricevimento della seconda notificazione, nel febbraio del 1995, esse hanno chiesto alla Commissione, in data 13 febbraio 1995, di ribadire le conseguenze di questa seconda notificazione relativamente al pagamento delle ammende o alla costituzione di una fideiussione bancaria. Esse non hanno ricevuto nessuna risposta in merito ai loro quesiti relativi al versamento di interessi.
punto 25
Con atti introduttivi distinti, depositati presso la cancelleria del Tribunale nel periodo 14 febbraio - 12 aprile 1995, la CBR (causa T-25/95), la Cembureau (causa T-26/95), la FIC (causa T-30/95), la ENCI (causa T-31/95), la VNC (causa T-32/95), la Ciments luxembourgeois SA (denominata anche «SA des Ciments luxembourgeois» o «Ciments luxembourgeois» nella decisione impugnata, in prosieguo: la «Ciments luxembourgeois») (causa T-34/95), la Dyckerhoff AG (già Dyckerhoff Zement GmbH, in prosieguo: la «Dyckerhoff») (causa T-35/95), lo SFIC (causa T-36/95), la Vicat SA (in prosieguo: la «Vicat») (causa T-37/95), la Cedest (causa T-38/95), la Ciments français (causa T-39/95), la Heidelberger Zement AG (in prosieguo: la «Heidelberger») (causa T-42/95), la Lafarge Coppée (denominata anche «Lafarge Coppée SA» o «Lafarge» nella decisione impugnata, in prosieguo: la «Lafarge») (causa T-43/95), la Aalborg Portland A/S (in prosieguo: la «Aalborg») (causa T-44/95), la Alsen AG (già Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH, denominata anche « Alsen-Breitenburg» nella decisione impugnata, in prosieguo: la «Alsen-Breitenburg») (causa T-45/95), la Alsen AG (già Nordcement AG, denominata anche « Nordcement » nella decisione impugnata, in prosieguo: la «Nordcement») (causa T-46/95), il Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V. (denominato anche «Bundesverband» o «BDZ» nella decisione impugnata, in prosieguo: il «BDZ») (causa T-48/95), l'Unicem SpA (in prosieguo: l'«Unicem») (causa T-50/95), la Fratelli Buzzi SpA (in prosieguo: la «Buzzi») (causa T-51/95), la Compañía Valenciana de Cementos Portland SA (in prosieguo: la «Valenciana») (causa T-52/95), The Rugby Group pie (denominata anche «Rugby» nella decisione impugnata, in prosieguo: la «Rugby») (causa T-53/95), la British Cement Association (in prosieguo: la «BCA») (causa T-54/95), la Asland SA (in prosieguo: la « Asland») (causa T-55/95), la Castle (causa T-56/95), la Heracles General Cement Company SA (denominata anche «Heracles» nella decisione impugnata, in prosieguo: la «Heracles») (causa T-57/95), la Corporación Uniland SA (in prosieguo: la «Uniland») (causa T-58/95), la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen) (denominata anche «Oficemen» nella decisione impugnata, in prosieguo: la «Oficemen») (causa T-59/95), la Irish Cement Ltd (in prosieguo: la «Irish Cement») (causa T-60/95), la Cimpor — Cimentos de Portugal SA (in prosieguo: la «Cimpor») (causa T-61/95), la Secil — Companhia Geral de Cal e Cimento SA (in prosieguo: la «Secil») (causa T-62/95), la ATIC— Associação Técnica da Indústria de Cimento (in prosieguo: la «ATIC») (causa Ţ-63/95), la Titan Cement Company SA (denominata anche «Titan» nella decisione impugnata, in prosieguo: la «Titan») (causa T-64/95), l'Italcementi — Fabbriche Riunite Cemento SpA (in prosieguo: l'«Italcementi») (causa T-65/95), la Holderbank Financière Glarus AG (denominata anche «Holderbank Financière Glaris SA» nella decisione impugnata, in prosieguo: la «Holderbank») (causa T-68/95), la Hornos Ibéricos Alba SA (Hisalba) (denominata anche «Hornos Ibéricos» o «Hisalba» nella decisione impugnata, in prosieguo: la «Hornos Ibéricos») (causa T-69/95), la Aker (causa T-70/95), la Euroc (causa T-71/95), la Cementir — Cementerie del Tirreno SpA (in prosieguo: la «Cementir») (causa T-87/95), la Blue Circle (causa T-88/95), la Enosi Tsimentoviomichanion Ellados (già Association of the Greek Cement Industry, così denominata nella decisione impugnata, in prosieguo: la «AGCI») (causa T-103/95) e la Tsimenta Chalkidos AE (già Halkis Cement Company, denominata anche «Halkis» nella decisione impugnata, in prosieguo: la «Halkis») (causa T-104/95) hanno proposto i presenti ricorsi.
punto 26
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 17 maggio 1995, la Halkis ha proposto, in base agli artt. 185 e 186 del Trattato CE (divenuti artt. 242 CE e 243 CE), una domanda di provvedimenti provvisori mirante alla sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, relativamente alla parte in cui essa le infligge un'ammenda. Con ordinanza del presidente del Tribunale 11 agosto 1995, causa T-104/95 R, Tsimenta Chalkidos/Commissione (Racc. pag. II-2235), questa domanda è stata respinta.
punto 27
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 10 maggio 1995, la Cementir ha proposto un secondo ricorso, diretto specificamente all'annullamento della decisione impugnata per la parte in cui essa determina, nel suo art. 9, l'importo dell'ammenda inflittale (causa T-116/95). Con ordinanza 10 giugno 1998 il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha dichiarato il ricorso irricevibile (Racc. pag. II-2261).
punto 28
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di dare inizio alla fase orale in relazione a tutte le presenti cause, senza procedere ad istruttoria. Ciononostante, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, esso ha invitato le parti a produrre alcuni documenti ed a rispondere a taluni quesiti, inviti cui le parti hanno ottemperato.
punto 29
Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale alle udienze svoltesi nei giorni 16, 18, 23, 25, 30 settembre 1998, nonché 2, 7, 9, 14, 16 e 21 ottobre 1998.
Sentenza › Conclusioni delle parti
punto 30
La CBR (causa T-25/95) chiede che il Tribunale voglia:
in via principale, annullare gli artt. 1, 4, 7, 8, 9 e 10 della decisione impugnata;
in subordine, annullare le ammende inflittele o ridurne l'ammontare;
condannare la Commissione alle spese.
punto 31
La Cembureau (causa T-26/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata relativamente alla parte che la concerne;
condannare la Commissione alle spese;
disporre tutti i necessari provvedimenti istruttori.
punto 32
La FIC (causa T-30/95) chiede che il Tribunale voglia:
in via principale, annullare gli artt. 1, 2, 5, 8 e 9 della decisione impugnata relativamente alle parti che la riguardano;
in subordine, annullare l'ammenda inflittale o ridurne l'ammontare;
condannare la Commissione alle spese.
punto 33
La ENCI (causa T-31/95) chiede che il Tribunale voglia:
in via principale, annullare la decisione impugnata, quanto meno relativamente alla parte che la concerne;
in subordine, ridurre l'ammontare dell'ammenda inflittale;
condannare la Commissione alle spese, comprensive degli interessi sull'ammenda indebitamente versata.
punto 34
La VNC (causa T-32/95) chiede che il Tribunale voglia:
in via principale, annullare la decisione impugnata, quanto meno relativamente alla parte che la concerne;
in subordine, ridurre l'ammontare dell'ammenda inflittale;
condannare la Commissione alle spese, comprensive degli interessi sull'ammenda indebitamente versata.
punto 35
La Ciments luxembourgeois (causa T-34/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare, relativamente alle parti che la riguardano, gli artt. 1, 2, nn. 1 e 2, e 9 della decisione impugnata;
in subordine, ridurre l'ammontare dell'ammenda inflittale;
condannare la Commissione alle spese.
punto 36
La Dyckerhoff (causa T-35/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare, relativamente alle parti che la riguardano, gli artt. 1, 3, n. 3, lett. a), 4, nn. 1, 2 e 3, lett. a), 5, 7, 8, 9 e 10 della decisione impugnata;
in subordine, ridurre gli ammontari delle ammende inflittele;
condannare la Commissione alle spese.
punto 37
Lo SFIC (causa T-36/95) chiede che il Tribunale voglia:
interrogare la Commissione e, se del caso, il comitato consultivo in merito alla natura e all'ampiezza delle informazioni rese accessibili e fornite ai membri del detto comitato, in particolare per quanto concerne l'ammontare delle ammende previste;
interrogare la Commissione in merito alla regolarità della deliberazione adottata collegialmente dai suoi membri, in particolare in merito alle circostanze nelle quali questi ultimi hanno potuto consultare le tesi difensive sostenute dalla ricorrente e dagli altri destinatari della CA, o venirne informati;
accertare che il comitato consultivo non è stato posto in condizioni di pronunciarsi con piena cognizione di causa;
accertare l'inosservanza del principio di collegialità della Commissione;
annullare totalmente o parzialmente gli artt. 1, 2, 3, n. 3, 4, nn. 1 e 2, 5 e 9 della decisione impugnata, relativamente alle parti dei detti articoli che la riguardano;
condannare la Commissione alle spese.
punto 38
La Vicat (causa T-37/95) chiede che il Tribunale voglia:
in via principale, annullare totalmente o parzialmente gli artt. 1, 3, n. 1, lett. c), e 9 della decisione impugnata, relativamente alle parti dei detti articoli che la riguardano;
in subordine, annullare l'ammenda inflittale o ridurne l'ammontare;
condannare la Commissione alle spese.
punto 39
La Cedest (causa T-38/95) chiede che il Tribunale voglia:
in via principale, annullare totalmente o parzialmente gli artt. 1, 3, n. 3, lett. a), e 9, punto 20, della decisione impugnata, relativamente alle parti che la riguardano;
in subordine, annullare l'ammenda inflittale o ridurne l'ammontare;
condannare la Commissione alle spese.
punto 40
La Ciments français (causa T-39/95) chiede che il Tribunale voglia:
in via principale, annullare la decisione impugnata;
in subordine, ridurre gli ammontari delle ammende inflittele;
condannare la Commissione alle spese.
punto 41
La Heidelberger (causa T-42/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata relativamente alla parte che la concerne;
in subordine, annullare l'ammenda inflittale o ridurne l'ammontare;
condannare la Commissione alle spese.
punto 42
La Lafarge (causa T-43/95) chiede che il Tribunale voglia:
in via principale, annullare la decisione impugnata o, quanto meno, gli artt. 1, 3, n. 1, lett. a), 3, n. 3, lett. a), 4, nn. 1, 2 e 3, lett. a), 4, n. 4, lett. e) ed f), 6 e 7 della medesima;
in subordine, annullare le ammende inflittele o, quanto meno, ridurne l'ammontare;
adottare tutti gli opportuni provvedimenti;
condannare la Commissione alle spese.
punto 43
La Aalborg (causa T-44/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare gli artt. 1, 2, 4, nn. 1 e 3, lett. a), 5, 8 e 12 della decisione impugnata, relativamente alle parti che la riguardano;
in subordine, annullare l'ammenda inflittale o ridurne l'ammontare;
condannare la Commissione alle spese.
punto 44
La Alsen-Breitenburg (causa T-45/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata relativamente alla parte che la concerne;
in subordine, ridurre l'ammontare dell'ammenda inflittale;
condannare la Commissione alle spese.
punto 45
La Nordcement (causa T-46/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata relativamente alla parte che la concerne;
in subordine, ridurre l'ammontare dell'ammenda inflittale;
condannare la Commissione alle spese.
punto 46
Il BDZ (causa T-48/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare gli artt. 1, 2, 3, n. 3, 4, nn. 1, 2 e 3, lett. a), nonché 9, punto 5, della decisione impugnata;
condannare la Commissione alle spese.
punto 47
L'Unicem (causa T-50/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata, quanto meno relativamente alla parte che la concerne;
in subordine, annullare l'ammenda inflittale o ridurne l'ammontare;
condannare la Commissione alle spese e al rimborso, a beneficio della ricorrente, delle spese e degli interessi sostenuti per la costituzione della garanzia, nella loro integralità o proporzionalmente alla parte dell'ammenda oggetto di eventuale riduzione.
punto 48
La Buzzi (causa T-51/95) chiede che il Tribunale voglia:
in via principale, annullare totalmente o parzialmente la decisione impugnata, relativamente alla parte che la concerne;
in subordine, annullare l'ammenda inflittale o ridurne l'ammontare;
condannare la Commissione alle spese;
condannarla al rimborso delle spese che la ricorrente ha dovuto affrontare nel corso del procedimento amministrativo;
condannarla al rimborso delle spese generate dalla costituzione di una garanzia per il pagamento dell'ammenda inflitta;
autorizzare la comparizione dell'amministratore delegato della ricorrente, signor Franco Buzzi, dinanzi al Tribunale.
punto 49
La Valenciana (causa T-52/95) chiede che il Tribunale voglia:
in via principale, annullare totalmente o parzialmente la decisione impugnata, relativamente alla parte che la concerne;
in subordine, ridurre le ammende inflittele;
condannare la Commissione alle spese.
punto 50
La Rugby (causa T-53/95) chiede che il Tribunale voglia:
in via principale, annullare gli artt. 1, 2, 4, 8 e 9 della decisione impugnata, relativamente alle parti che la riguardano;
in subordine, annullare l'ammenda inflittale o ridurne l'ammontare;
condannare la Commissione alle spese.
punto 51
La BCA (causa T-54/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata relativamente alla parte che la concerne;
condannare la Commissione alle spese.
punto 52
La Asland (causa T-55/95) chiede che il Tribunale voglia:
in via principale, annullare totalmente o parzialmente la decisione impugnata;
in subordine, annullare l'ammenda inflittale o ridurne l'ammontare;
condannare la Commissione alle spese, comprensive delle spese e interessi attinenti alla costituzione di una cauzione o all'eventuale versamento dell'integralità, o di una parte, dell'ammenda.
punto 53
La Castle (causa T-56/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare totalmente o parzialmente la decisione impugnata relativamente alla parte che la concerne;
annullare l'ammenda inflittale o ridurne l'ammontare;
condannare la Commissione alle spese.
punto 54
La Heracles (causa T-57/95) chiede che il Tribunale voglia:
in via principale, annullare la decisione impugnata;
in subordine, annullare l'ammenda inflittale o ridurne l'ammontare;
ordinare alla Commissione di produrre tutte le note, le memorie e le bozze dei documenti di natura interna predisposti dai commissari o dai funzionari della Commissione, i verbali delle riunioni della Commissione e i pareri del comitato consultivo, riunioni relative:
alla diffusione dei motivi di difesa della ricorrente, quali illustrati nella sua risposta alla CA e nei resoconti dell'audizione in seno alla Commissione e al comitato consultivo, nelle lingue diverse dal greco, lingua della versione originale;
al calcolo dell'ammontare dell'ammenda inflittale, in particolare la bozza della decisione della Commissione presentata al comitato consultivo, bozza che conterrebbe, in base alle informazioni in possesso della ricorrente, la quale non può però dimostrarlo, il paragrafo seguente (non ripetuto nella decisione impugnata): «Occorre tenere in considerazione l'argomento dei produttori greci, secondo il quale essi sono stati costretti dalle circostanze a stipulare i contratti con determinati produttori europei in relazione alla vendita di cemento e di clinker. Di conseguenza, la Commissione ritiene di non poter infliggere ammende alla Titan e alla Heracles per quanto concerne gli accordi e pratiche concordate relativi all'acquisto di cemento e di clinker greci di cui al punto 56»;
condannare la Commissione alle spese.
punto 55
La Uniland (causa T-58/95) chiede che il Tribunale voglia:
in via principale, annullare la decisione impugnata relativamente alla parte che la concerne, quanto meno gli artt. 1, 4, nn. 1, 2 e 3, lett. a), e 9 della medesima;
in subordine, ridurre l'ammontare dell'ammenda inflittale;
condannare la Commissione alle spese, comprensive delle spese derivanti dalla costituzione e dal mantenimento della garanzia per il pagamento dell'ammenda.
punto 56
La Oficemen (causa T-59/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata, relativamente alla parte che la concerne;
in subordine, annullare gli artt. 1, 2, 3, n. 2, 4, nn. 1, 2 e 3, lett. a), 5 e 9 della decisione impugnata, relativamente alle parti che la riguardano;
in ulteriore subordine, annullare l'ammenda inflittale o ridurne l'ammontare;
condannare la Commissione alle spese, comprensive delle spese derivanti dalla costituzione e dal mantenimento della garanzia per il pagamento dell'ammenda.
punto 57
In sede di replica, la Oficemen (causa T-59/95) ha chiesto inoltre che il Tribunale voglia invitare la Commissione a trasmettere l'intera documentazione relativa alla corrispondenza e le relazioni inserite nel fascicolo da essa predisposto, per verificare l'effettivo espletamento della formalità obbligatoria consistente nel chiedere il parere del comitato consultivo, imposta dal regolamento n. 17.
punto 58
La Irish Cement (causa T-60/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata;
annullare l'ammenda inflittale o ridurne l'ammontare;
condannare la Commissione alle spese.
punto 59
La Cimpor (causa T-61/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata relativamente alla parte che la concerne e, di conseguenza, annullare l'ammenda inflittale;
in subordine, ridurre l'ammontare dell'ammenda;
condannare la Commissione alle spese;
disporre tutti i necessari provvedimenti istruttori.
punto 60
La Secil (causa T-62/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata relativamente alla parte che la concerne e, di conseguenza, annullare l'ammenda inflittale;
in subordine, ridurre l'ammontare dell'ammenda;
condannare la Commissione alle spese;
disporre tutti i necessari provvedimenti istruttori e, in particolare, ingiungere alla Commissione di inserire nel fascicolo copia dei capitoli della CA non notificati alla ricorrente, nonché tutti gli elementi necessari ai fini del sindacato sulla legittimità dell'art. 9 della decisione impugnata.
punto 61
L'ATIC (causa T-63/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata relativamente alla parte che la concerne, e specialmente gli artt. 1, 2, nn. 1 e 2, lett. b), e 5 della medesima;
in subordine, ridurre l'ammontare dell'ammenda inflittale;
condannare la Commissione alle spese.
punto 62
La Titan (causa T-64/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare o modificare la decisione impugnata relativamente alla parte che la concerne, annullando l'ammenda inflittale o riducendone l'ammontare;
condannare la Commissione alle spese;
disporre ogni altro provvedimento complementare o ulteriore rispetto a quelli di rito.
punto 63
L'Italcementi (causa T-65/95) chiede che il Tribunale voglia:
in via principale, annullare totalmente o parzialmente la decisione impugnata, relativamente alla parte che la concerne;
in subordine, annullare le ammende inflittele o ridurne l'ammontare;
annullare la decisione della Commissione 23 settembre 1993, relativamente alla parte in cui essa dispone la chiusura della parte internazionale del procedimento a carico delle dodici imprese tedesche e delle sei imprese spagnole ivi menzionate;
condannare la Commissione alle spese.
punto 64
La Holderbank (causa T-68/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata relativamente alla parte che la concerne;
in subordine, annullare l'ammenda inflittale o ridurne l'ammontare;
condannare la Commissione alle spese.
punto 65
La Hornos Ibéricos (causa T-69/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata relativamente alla parte che la concerne;
in subordine, annullare l'ammenda inflittale o ridurne l'ammontare;
condannare la Commissione alle spese;
invitare la Commissione a produrre il fascicolo completo e tutti i documenti sui quali si è basata per giustificare la decisione impugnata e, in particolare, tutte le analisi della situazione del mercato mondiale del cemento nonché tutti gli studi della Commissione sulle ragioni economiche che hanno indotto la ricorrente a partecipare allo EPC;
autorizzare la ricorrente ad esaminare i detti documenti, in quanto non contengano segreti industriali di altre parti e non facciano riferimento a documenti interni della Commissione.
punto 66
La Aker (causa T-70/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare totalmente o parzialmente la decisione impugnata relativamente alla parte che la concerne ;
annullare l'ammenda inflittale o ridurne l'ammontare;
condannare la Commissione alle spese.
punto 67
La Euroc (causa T-71/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare totalmente o parzialmente la decisione impugnata relativamente alla parte che la concerne;
annullare l'ammenda inflittale o ridurne l'ammontare;
condannare la Commissione alle spese.
punto 68
La Cementir (causa T-87/95) chiede che il Tribunale voglia:
in via principale, annullare totalmente o parzialmente la decisione impugnata;
in subordine, annullare l'ammenda inflittale o ridurne l'ammontare;
condannare la Commissione alle spese.
punto 69
La Blue Circle (causa T-88/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata;
in subordine, annullarla parzialmente e ridurre conseguentemente l'ammontare dell'ammenda inflittale;
condannare la Commissione alle spese.
punto 70
L'AGCI (causa T-103/95) chiede che il Tribunale voglia:
annullare o modificare la decisione impugnata, quanto meno relativamente alla parte che la concerne, in modo da annullare l'ammenda inflittale o da ridurne l'ammontare;
condannare la Commissione alle spese;
disporre ogni altro necessario provvedimento.
punto 71
La Halkis (causa T-104/95) chiede che il Tribunale voglia:
pronunciarsi sul presente ricorso in via autonoma rispetto a qualsiasi altro ricorso connesso proposto avverso la decisione impugnata, che rischierebbe di rendere poco chiari gli elementi di fatto nonché la valutazione giuridica dei motivi a sostegno del ricorso da essa presentato;
annullare la decisione impugnata o, quanto meno, riformarla;
condannare la Commissione alle spese.
punto 72
Nelle cause T-25/95 e T-30/95, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile per la parte in cui verte sulle regole in materia di concorrenza leale;
per il resto, respingerlo;
condannare la ricorrente alle spese.
punto 73
Nelle cause T-26/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, chiede che il detto giudice voglia :
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
punto 74
Nella causa T-65/95, essa chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile per la parte in cui ha ad oggetto la decisione della Commissione 23 settembre 1993;
respingerlo per la parte vertente sulla decisione impugnata;
condannare la ricorrente alle spese.
punto 75
Dopo aver ascoltato le parti al riguardo, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ritiene che occorre riunire le presenti cause ai fini della sentenza, conformemente all'art. 50 del suo regolamento di procedura.
punto 76
Tutti i ricorsi sono diretti all'annullamento della decisione impugnata. Una sola ricorrente, l'Italcementi, chiede anche l'annullamento della decisione 23 settembre 1993 con la quale la Commissione ha concluso la parte internazionale del procedimento nei confronti di dodici imprese tedesche e di sei imprese spagnole. Occorre anzitutto esaminare le conclusioni dell'Italcementi avverso quest'ultima decisione.
Sentenza › Sulle conclusioni dirette all'annullamento della decisione 23 settembre 1993, in quanto pone fine alla parte internazionale del procedimento nei confronti di dodici imprese tedesche e di sei imprese spagnole
punto 77
Il 23 settembre 1993 la Commissione decideva di rinunciare agli addebiti riguardanti la parte internazionale della CA nei confronti di dodici imprese tedesche e di sei imprese spagnole. Decideva anche di rinunciare agli addebiti della CA relativi alle intese nazionali nei confronti di tutte le destinatarie della CA. Il 27 settembre 1993 essa le informava individualmente della risoluzione di abbandonare gli addebiti relativi alle intese nazionali (supra, punti 14 e 15).
punto 78
L'Italcementi (causa T-65/95) fa carico alla Commissione di non averle trasmesso la decisione 23 settembre 1993 di chiudere il procedimento nei confronti di dodici imprese tedesche e di sei imprese spagnole. Essa avrebbe preso conoscenza di tale decisione dalla lettura della decisione impugnata, dato che la lettera della Commissione 27 settembre 1993 (decisione impugnata, paragrafo 4, punto 2) non ne fa menzione. Inoltre, nessuna motivazione giustificante tale scelta sarebbe indicata nella decisione impugnata. L'Italcementi sostiene di essere stata in tal modo privata del diritto di esprimere le proprie osservazioni e di presentare ricorso avverso detta decisione. Quest'ultima avrebbe però costituito una premessa essenziale della decisione impugnata che, in sua assenza, sarebbe stata diversa sia formalmente sia sostanzialmente. La ricorrente ritiene che il ricorso, in quanto rivolto contro la decisione 23 settembre 1993, sia ricevibile. Da un lato, essa lo avrebbe proposto nel termine previsto dall'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), il quale avrebbe cominciato a decorrere dal momento in cui la ricorrente ha potuto prendere conoscenza di tale decisione. D'altro lato, essa avrebbe un interesse ad agire nei confronti della suddetta decisione, la quale sarebbe in contraddizione con la natura collettiva della responsabilità addebitata dalla Commissione al complesso dei produttori europei del cemento e violerebbe il principio di non discriminazione. Chiede inoltre che sia ingiunto alla Commissione di produrre il testo della decisione 23 settembre 1993. Conclude che, ove siano accolte le conclusioni dirette all'annullamento di quest'ultima decisione, anche la decisione impugnata dovrà essere annullata.
punto 79
La lettera della Commissione 27 settembre 1993 non menziona effettivamente la decisione 23 settembre 1993 di rinunciare agli addebiti internazionali nei confronti di dodici imprese tedesche e di sei imprese spagnole, come l'istituzione ha del resto riconosciuto all'udienza della causa T-65/95.
punto 80
Si deve tuttavia ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare gli interessi della parte che presenta un ricorso, modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica (v. sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Race. pag. 2639, punto 9, e sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, citata supra al punto 11, punto 28).
punto 81
Ora, nella fattispecie, la decisione della Commissione di rinunciare agli addebiti internazionali nei confronti di dodici imprese tedesche e di sei imprese spagnole non produce effetti di tal genere nei confronti dell'Italcementi.
punto 82
Essa non costituisce dunque per quest'ultima un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato. Di conseguenza, le conclusioni dirette al suo annullamento sono irricevibili.
punto 83
In ogni caso, le critiche dell'Italcementi, nei limiti in cui mirano di fatto a denunciare irregolarità di un atto preparatorio per la decisione impugnata, irregolarità che avrebbero avuto riflessi sulla legittimità di quest'ultima per una violazione dei diritti della difesa della ricorrente, nonché per violazioni dell'obbligo di motivazione e del principio di non discriminazione, devono essere esaminate nell'ambito delle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata (v. nei precedenti punti 461-471). Infatti, secondo una giurisprudenza costante, le eventuali irregolarità che colpiscono un atto preparatorio, che, in quanto tale non può essere oggetto di un ricorso d'annullamento, possono essere addotte a sostegno del ricorso presentato avverso l'atto definitivo, vale a dire, nella fattispecie, la decisione impugnata, costituendo la decisione 23 settembre 1993 una tappa nell'elaborazione di quest'ultima (sentenza IBM/Commissione, citata nel precedente punto 80, punto 12; sentenze del Tribunale Cimenteries CBR e a./Commissione, citata nel precedente punto 11, punto 47, e 23 febbraio 1994, cause riunite T-39/92 e T-40/92, CB e Europay/Commissione, Racc. pag. II-49, punti 46-62).
punto 84
Essendo le conclusioni esaminate irricevibili, non si può accogliere la domanda dell'Italcementi relativa alla comunicazione della decisione 23 settembre 1993.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo
punto 85
Tutte le ricorrenti, tranne la Halkis, deducono motivi relativi a violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo. Tali motivi, per un totale di 22, non sono tuttavia fatti valere da ciascuna di esse. Nel corso dell'esame di ciascun motivo, verranno precisate le ricorrenti che lo deducono.
punto 86
Il primo motivo riguarda la violazione dei diritti della difesa, in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. Una ricorrente sostiene che la comunicazione parziale degli addebiti viola anche il principio della parità di trattamento. I motivi secondo, terzo e quarto riguardano, rispettivamente, la violazione dei diritti della difesa, la violazione del principio della parità di trattamento e la violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), conseguenti all'abbandono da parte della Commissione degli addebiti nazionali e, nei confronti di talune imprese, degli addebiti internazionali (v. nei precedenti punti 14 e 15). Il quinto motivo riguarda il vizio di procedura in cui la Commissione sarebbe incorsa rinunciando a taluni addebiti internazionali. Il sesto motivo riguarda la violazione dei diritti della difesa derivante dall'imprecisione e dall'incompletezza della CA. Il settimo motivo concerne la violazione dei diritti della difesa e del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU 1958, 17, pag. 385, in prosieguo: il «regolamento n. 1»), a causa della mancata traduzione di taluni documenti comunicati alle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo. L'ottavo motivo riguarda la violazione dei diritti della difesa derivante dalla non corretta traduzione e citazione di taluni documenti. Il nono motivo riguarda la violazione dei diritti della difesa e dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 99/63, derivante dal preteso carattere non appropriato del termine di replica alla CA. Il decimo motivo riguarda la violazione dei diritti della difesa, dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17 e degli artt. 7, n. 1, 8, n. 1, e 9 del regolamento n. 99/63, derivanti dalla inefficiente organizzazione delle audizioni. L'undicesimo motivo riguarda la violazione del principio dell'inchiesta d'ufficio. Il dodicesimo motivo riguarda la violazione dei diritti della difesa in quanto la durata del procedimento amministrativo sarebbe stata eccessiva. Il tredicesimo motivo riguarda una violazione dell'art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). Il quattordicesimo motivo riguarda la mancata osservanza da parte della Commissione del principio della presunzione di innocenza e il quindicesimo motivo riguarda la violazione del diritto delle parti di non testimoniare contro sé stesse. Il sedicesimo motivo riguarda la violazione dell'art. 10 del regolamento n. 17 in quanto la Commissione avrebbe commesso irregolarità nella consultazione del comitato consultivo. I motivi diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo e ventesimo riguardano, rispettivamente, violazioni dei principi di sussidiarietà, di buona amministrazione, di certezza del diritto e di legittimo affidamento nel corso del procedimento amministrativo. Il ventunesimo motivo riguarda il fatto che la Commissione avrebbe violato il principio di collegialità adottando la decisione impugnata. Infine, il ventiduesimo motivo riguarda l'irregolarità dell'autentica e della notifica della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo.
punto 87
Nell'ambito del primo motivo si contesta anzitutto alla Commissione di non aver garantito l'accesso integrale delle ricorrenti alla CA (B). Le si rimprovera poi che, non avendo reso accessibili talune parti della CA e di numerosi documenti del fascicolo, avrebbe impedito alle ricorrenti di avvalersi di elementi a discarico (C). E' ancora contestato alla Commissione di essersi avvalsa, nella decisione impugnata, di documenti a carico non comunicati alle ricorrenti o non presi in considerazione nella CA (D). Infine, le si fa carico di non aver comunicato documenti che, pur non facendo parte del fascicolo, avrebbero potuto essere comunque utili all'esercizio dei diritti della difesa (E). Prima di esaminare i corrispondenti argomenti, occorre esporre alcune osservazioni preliminari (A).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › A — Osservazioni preliminari
punto 88
Si deve ricordare il modo in cui gli addebiti sono stati comunicati nel corso del procedimento amministrativo e le condizioni nelle quali i destinatari della CA hanno avuto accesso al fascicolo nel corso del procedimento.
punto 89
In base ai documenti e alle informazioni raccolti dai suoi servizi nel corso dei sopralluoghi effettuati, tra l'aprile 1989 e il luglio 1990, presso i produttori europei di cemento e presso le relative organizzazioni di categoria, e in base alle risposte alle richieste di informazioni inviate ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17 nonché ad una comunicazione degli addebiti inviata a norma dell'art. 15, n. 1, di detto regolamento (v. supra, punto 2), la Commissione ha concluso per la probabile esistenza di un sistema di accordi o di pratiche concordate, tanto a livello europeo che a livello dei diversi Stati membri, tra i produttori europei di cemento.
punto 90
In questo contesto la Commissione decideva di instaurare dei procedimenti per la constatazione di infrazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE nei confronti di un gruppo di 76 imprese e associazioni di categoria dell'industria del cemento. Nell'ambito di tali procedimenti essa inviava, nel corso del mese di novembre del 1991, la CA prevista dall'art. 2, n. 1, del regolamento n. 99/63 a tutte le suddette imprese e associazioni di imprese.
punto 91
La prima pagina della CA riporta tre numeri di pratiche: 27.997, 33.126 e 33.322. Le pratiche 33.126 e 33.322 sono identificate come i casi «Cemento». La pratica 27.997 riguarda i «Common Price and Marketing Arrangements» (in prosieguo: i «PMA»). Si tratta di accordi sui prezzi e condizioni di vendita adottati nell'ambito dell'associazione britannica, la Cement Makers' Federation (in prosieguo: la «CMF») e notificati da quest'ultima alla Commissione nel giugno 1973.
punto 92
La CA distingue due ordini di addebiti: comportamenti a livello internazionale (in prosieguo: le «intese internazionali») e comportamenti a livello nazionale (in prosieguo: le «intese nazionali»). Essa è suddivisa in due grandi parti: una parte intitolata «I fatti» (parte I) e una parte intitolata « Valutazione giuridica » (parte II). La parte « I fatti » comprende nove capitoli. Il capitolo 1 è dedicato al mercato del cemento. Il capitolo 2 riguarda gli accordi internazionali. I capitoli 3-9 si riferiscono ai diversi accordi nazionali: Italia (capitolo 3), Regno Unito (capitolo 4), Francia (capitolo 5), Germania (capitolo 6), Grecia (capitolo 7), Spagna (capitolo 8) e Portogallo (capitolo 9). La parte «Valutazione giuridica» è suddivisa in tre titoli (A, B e C). Il titolo A, intitolato «Art. 85, paragrafo 1, del Trattato CEE», comprende i capitoli 10-19 della CA. I capitoli 10-12 riguardano le intese internazionali e i capitoli 13-19 le diverse intese nazionali: Italia (capitolo 13), Regno Unito (capitolo 14), Francia (capitolo 15), Germania (capitolo 16), Grecia (capitolo 17), Spagna (capitolo 18) e Portogallo (capitolo 19). Il titolo B concerne l'inapplicabilità dell'art. 85, n. 3, del Trattato e il titolo C l'applicabilità dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
punto 93
I CPMA (pratica 27.997), ricadendo sotto gli addebiti nazionali, sono trattati nei capitoli che riguardano il Regno Unito (capitoli 4 e 14).
punto 94
I capitoli riguardanti le intese internazionali (capitoli 2, 10, 11 e 12) nonché l'indice completo della CA sono stati comunicati a ciascuna delle ricorrenti. I capitoli riguardanti le intese nazionali (capitoli 3-9 e 13-19) sono stati inviati solo alle imprese e associazioni d'imprese con sede nel territorio dello Stato membro di cui trattavasi. Così, i destinatari della CA che erano stabiliti nel territorio di uno Stato membro nel quale esisteva, secondo la CA, un'intesa nazionale tra i produttori di cemento hanno ricevuto comunicazione dei capitoli della CA relativi alle intese internazionali e dei capitoli della CA relativi alla detta intesa nazionale, con esclusione dei capitoli riguardanti le altre intese nazionali. Un destinatario della CA stabilito in uno Stato membro che non era oggetto di una specifica trattazione nella CA, ha ricevuto comunicazione dei soli capitoli relativi alle intese internazionali.
punto 95
La Commissione non ha allegato alla CA i documenti sui quali basava le proprie conclusioni né gli altri documenti che considerava attinenti. Dato il numero elevato dei documenti di cui trattasi, essa ha preparato una cassa di documenti, messa a disposizione di ciascun destinatario della CA al momento della consultazione del fascicolo alla fine del 1991 (in prosieguo: la «cassa»). In quella stessa occasione, al più tardi, i destinatari della CA hanno ricevuto l'elenco (v. supra, punto 5). La Rugby (causa T-53/95) fa tuttavia valere di aver ricevuto comunicazione dell'elenco (v. nel precedente punto 5) solo con la lettera della Commissione 4 giugno 1992.
punto 96
L'elenco (v. nel precedente punto 5), che si riferiva alle tre pratiche (27.997, 33.126 e 33.322), conteneva le seguenti indicazioni: una numerazione continua dei documenti (da 1 a 3147 per il fascicolo 33.322, da 1 a 20845 per il fascicolo 33.126, e da 1 a 40 per il fascicolo 27.997), un codice di identificazione dei documenti (da 1 a 12), un codice di accessibilità dei documenti [«A» (accessibile), «PA» (parzialmente accessibile) e «NA» (non accessibile)], la menzione delle parti che avevano o non avevano l'accesso ai documenti e l'indicazione della cartellina nella quale i documenti in questione erano repertoriati.
punto 97
Dall'elenco (v. nel precedente punto 5) risulta che i fascicoli nei casi «Cemento» (33.126 e 33.322) contenevano i seguenti documenti: addebiti e documenti citati a sostegno di questi ultimi (codice d'identificazione «1»), richieste di informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17 e risposte a queste ultime (codici d'identificazione «4.1» e «4.2»), corrispondenza scambiata con talune imprese al di fuori dell'art. 11 del regolamento n. 17 (codice d'identificazione «5.1 »), relazioni di verifica e documenti allegati a tali relazioni (codice d'identificazione «6.1»), documenti pubblicati (codice d'identificazione «9»), documenti interni della Commissione (codice d'identificazione « 10»). Il fascicolo nella pratica CPMA (IV/27.997) conteneva una notifica (codice d'identificazione «2»), documenti interni della Commissione (codice d'identificazione «10») e il parere del comitato consultivo (codice d'identificazione «11»).
punto 98
Il complesso dei documenti che figurano nell'elenco (v. nel precedente punto 5) verrà denominato «fascicolo dell'istruttoria».
punto 99
Per quanto riguarda l'accesso al fascicolo dell'istruttoria nel corso del procedimento amministrativo, ciascuna impresa o associazione di imprese ha avuto accesso ai documenti raccolti dalla Commissione presso detta impresa o associazione d'imprese, nonché ai documenti relativi ai capitoli della CA che le erano stati comunicati. Poiché tutte le ricorrenti nelle cause in esame hanno ricevuto comunicazione dei capitoli relativi alle intese internazionali (CA, capitoli 2, 10, 11 e 12), esse hanno ottenuto tutte accesso ai documenti, classificati come accessibili nell'elenco (v. nel precedente punto 5), che si riferivano a tali capitoli della CA.
punto 100
La cassa (v. nel precedente punto 95) non conteneva tutti i documenti, riferentisi alle intese internazionali, che erano stati classificati nell'elenco (v. nel precedente punto 5) come accessibili a tutti i destinatari («A» o «A: tutti» o «A: produttori europei»). Essa conteneva, secondo la Commissione, i documenti più importanti relativi alle intese internazionali.
punto 101
Per quanto riguarda l'accesso ai documenti relativi alle intese nazionali nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione ha predisposto un fascicolo nazionale per ciascun paese considerato dai capitoli nazionali della CA, vale a dire l'Italia, il Regno Unito, la Francia, la Germania, la Grecia, la Spagna e il Portogallo. Le ricorrenti hanno avuto accesso solo al fascicolo nazionale dello Stato membro sul territorio del quale avevano la propria sede.
punto 102
Qualsiasi domanda diretta ad ottenere un più ampio accesso ai capitoli nazionali della CA o anche al fascicolo dell'istruttoria si é scontrata, nel corso del procedimento amministrativo, con un rifiuto da parte della Commissione. Contro questo atteggiamento della Commissione sono stati proposti nel febbraio 1992 diversi ricorsi dinanzi al Tribunale (v. supra punti 6 e 7).
punto 103
Con decisione 23 settembre 1993 la Commissione rinunciava agli addebiti riguardanti le intese nazionali e concludeva il procedimento relativo a tali capitoli della CA. Tale separazione degli addebiti ha avuto come conseguenza che il caso CPMA (27.997) è stato chiuso, dal momento che l'addebito relativo ai CPMA costituiva un addebito nazionale riguardante i capitoli della CA relativi al Regno Unito (capitoli 4 e 14). Per questa ragione la decisione impugnata riguarda unicamente il caso «33.126 e 33.322 — Cemento».
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › B — Sulla notifica parziale della CA
punto 104
Le 30 ricorrenti che seguono contestano alla Commissione di non aver notificato loro integralmente la CA: la CBR (causa T-25/95), la Cembureau (causa T-26/95), la FIC (causa T-30/95), la ENCI (causa T-31/95), la VNC (causa T-32/95), la Ciments luxembourgeois (causa T-34/95), la Dyckerhoff (causa T-35/95), la Ciments français (causa T-39/95), la Heidelberger (causa T-42/95), la Lafarge (causa T-43/95), la Aalborg (causa T-44/95), la Alsen-Breitenburg (causa T-45/95), la Nordcement (causa T-46/95), il BDZ (causa T-48/95), la Buzzi (causa T-51/95), la Valenciana (causa T-52/95), la Asland (causa T-55/95), la Castle (causa T-56/95), la Heracles (causa T-57/95), la Uniland (causa T-58/95), la Oficemen (causa T-59/95), la Irish Cement (causa T-60/95), la Cimpor (causa T-61/95), la Secil (causa T-62/95), l'ATIC (causa T-63/95), l'Italcementi (causa T-65/95), la Aker (causa T-70/95), la Euroc (causa T-71/95), la Blue Circle (causa T-88/95) e l'AGCI (causa T-103/95). Esse ritengono, in primo luogo, che la CA, presentandosi come un unico documento, avrebbe dovuto essere inviata loro integralmente. In secondo luogo, esse sostengono che la CA stessa attesta un nesso inscindibile tra le intese nazionali e le intese internazionali, cosicché le destinatarie della CA avrebbero dovuto ricevere comunicazione di tutti i capitoli nazionali di quest'ultima. Infine la Cembureau ritiene che la mancata comunicazione integrale della CA violi il principio della parità di trattamento.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › B — Sulla notifica parziale della CA › 1. Sull'unicità della CA e sul diritto delle ricorrenti di accedervi integralmente
punto 105
Le ricorrenti considerate sostengono che, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 99/63 e dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17, esse avrebbero dovuto ricevere, nel corso del procedimento amministrativo, tutti i capitoli della CA relativi alle intese nazionali. Infatti, allorché la Commissione emana un'unica CA, tutti i destinatari di quest'ultima dovrebbero poter venire a conoscenza della totalità degli addebiti.
punto 106
Si deve rilevare che le disposizioni alle quali fanno riferimento le ricorrenti e che prevedono l'obbligo della Commissione di comunicare per iscritto alle imprese e alle associazioni di imprese gli addebiti mossi nei loro confronti sanciscono il principio fondamentale del diritto comunitario secondo il quale occorre rispettare i diritti della difesa in qualsiasi procedimento con cui possono essere inflitte sanzioni. L'effettivo rispetto di tale principio generale impone che le imprese e le associazioni di imprese interessate siano state messe in grado, già durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il loro punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, delle censure e delle circostanze allegati dalla Commissione (sentenza della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Race, pag. 461, punto 11; sentenze del Tribunale Cimenteries CBR e a./Commissione, citata nel precedente punto 11, punto 39, 29 giugno 1995, causa T-30/91, Solvay/Commissione, Race, pag. II-1775, in prosieguo: la «sentenza T-30/91, Solvay/Commissione», punto 59, e causa T-36/91, ICI/Commissione, Race. pag. II-1847, in prosieguo: la «sentenza T-36/91, ICI/Commissione», punto 69). Così la CA deve fornire alle imprese e alle associazioni di imprese interessate tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva (v., in particolare, sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Race. pag. I-1307, punto 42, in prosieguo: la «sentenza Pasta di legno II»; sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-352/94, Mo och Domsjö/Commissione, Race. pag. II-1989, punto 63).
punto 107
Nella fattispecie, la Commissione non ha riproposto nella decisione impugnata gli addebiti della CA relativi alle intese nazionali. Il 23 settembre 1993 essa stabiliva, infatti, di rinunciare agli addebiti riguardanti tali intese e di concludere il procedimento relativo ai capitoli corrispondenti della CA (v. nel precedente punto 14).
punto 108
Alla luce di quanto esposto, le ricorrenti non possono addurre l'argomento dell'unicità della CA per dimostrare che la mancata comunicazione dei capitoli relativi alle intese nazionali diverse da quella dello Stato membro sul territorio del quale ha sede il destinatario della CA interessato ha violato i loro diritti della difesa. La violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo deve essere esaminata, infatti, in relazione alle censure di cui la Commissione ha tenuto conto nella CA e nella decisione impugnata (v., in questo senso, le sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione, punto 60, e causa T-36/91, ICI/Commiśsione, punto 70).
punto 109
Deve essere quindi respinto l'argomento secondo il quale la Commissione, in presenza di una sola CA, era tenuta a comunicare ai destinatari della stessa CA la totalità degli addebiti.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › B — Sulla notifica parziale della CA › 2. Sull'esistenza di un nesso inscindibile tra le intese nazionali e internazionali e il diritto delle ricorrenti ad accedere integralmente alla CA
punto 110
Le ricorrenti indicate nel precedente punto 104, sostengono che la mancata notifica dei capitoli relativi alle intese nazionali di cui alla CA diverse da quella dello Stato membro sul territorio del quale ha sede il destinatario della CA interessato costituisce una violazione dei loro diritti della difesa, nei limiti in cui la Commissione avrebbe desunto l'esistenza delle intese internazionali — l'accordo Cembureau e le sue misure di attuazione — da elementi che figuravano nei capitoli della CA relativi alle intese nazionali. Nella prospettiva della CA, l'esistenza e il funzionamento delle intese internazionali sarebbero dipese, inoltre, dall'esistenza di intese nazionali che attuavano tale accordo. Le intese nazionali e internazionali avrebbero addirittura costituito un accordo unico. Il nesso inscindibile tra le intese nazionali e internazionali risulterebbe dal testo della CA. Cosi il paragrafo 93, lett. b), di quest'ultima avrebbe sottolineato che «(si era nell')impossibilità di separare le intese nazionali da quelle europee, poiché le une e le altre formano un insieme inscindibile». I paragrafi 58 e 59 della CA (v. nel precedente punto 119) metterebbero inoltre in evidenza il nesso inscindibile tra le diverse infrazioni. La decisione della Commissione 23 settembre 1993 di rinunciare agli addebiti riguardanti le intese nazionali e di concludere il procedimento relativo a tali capitoli della CA non avrebbe posto rimedio alla violazione dei diritti della difesa, dal momento che esisterebbe un innegabile nesso tra gli addebiti riguardanti le intese nazionali e gli addebiti riguardanti le intese internazionali.
punto 111
Si deve rilevare che i capitoli della CA relativi alle intese nazionali sono stati presentati come capitoli distinti (capitoli 3-9 e 13-19), il che ha consentito alla Commissione di notificare «CA parziali » ai diversi destinatari della CA.
punto 112
Nonostante detta presentazione, i capitoli relativi alle intese nazionali contengono tutti alcuni elementi relativi alle intese internazionali. Cosi il capitolo francese della parte « I fatti » della CA [capitolo 5, paragrafo 44, lett. f)] rileva che le esportazioni di cemento proveniente dalla Grecia sono state discusse in seno all'ufficio del Syndicat national des fabricants de ciments et de chaux (in prosieguo: lo «SNFCC») e che «le date delle riunioni dell'ufficio (...) sono da mettere in relazione con le date delle attività del[la] “Cembureau Task Force o European Task Force” menzionate nella sezione 2 [del capitolo 2 della CA relativo alle intese internazionali] ». Anche il capitolo relativo al Regno Unito della parte «I fatti» della CA contiene un paragrafo su «le decisioni adottate dalla CMF e dai CPMA contro le importazioni di cemento greco» (CA, capitolo 4, paragrafo 39). Il capitolo relativo al Regno Unito della parte «Valutazione giuridica» della CA enuncia: «Tutte le misure adottate dai produttori britannici nell'ambito della CMF e dei CPMA, come descritti nei paragrafi 20 e 39 ed esaminati nel paragrafo 61, lett. h), costituivano accordi o pratiche concordate che restringono la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1» (CA, capitolo 14, paragrafo 75). Occorre precisare che i paragrafi 20 e 61, lett. h), della CA ai quali si riferiscono questi passaggi dei capitoli 2 e 10 della CA sono paragrafi relativi alle intese internazionali e sono intitolati rispettivamente «La “carota”: azioni adottate dalla Cembureau Task Force: “Assorbimento dei quantitativi dei produttori all'origine della destabilizzazione”» e «Cembureau Task Force o European Task Force».
punto 113
Il capitolo della parte «I fatti» della CA relativo alla Germania contiene un passaggio sugli scambi di informazioni tra lo SFIC e il BDZ [capitolo 6, paragrafo 49, lett. a), iii)], nonché una menzione dell'intesa franco-tedesca [capitolo 6, paragrafo 49, lett. b) iv)]. Tali punti sono ripresi al capitolo della parte «Valutazione giuridica» relativo alla Germania (capitolo 16, paragrafo 84). I capitoli della CA dedicati all'Italia esaminano dettagliatamente l'accordo concluso tra i produttori italiani e la Calcestruzzi per proteggere l'industria italiana dalle importazioni di cemento proveniente dalla Grecia [CA, capitolo 3, paragrafo 35; capitolo 13, paragrafo 70, lett. b)]. Il capitolo della parte «I fatti» della CA relativo alla Grecia tratta il problema delle esportazioni che partono da quest'ultima (CA, capitolo 7, paragrafo 53). Infine, i capitoli dedicati alla Spagna e al Portogallo contengono una parte dedicata all'intesa iberica [CA, capitolo 8, paragrafo 55, lett. c); capitolo 9, paragrafo 56, lett. b); capitolo 18, paragrafo 87; capitolo 19, paragrafo 90].
punto 114
I riferimenti alle intese internazionali e le spiegazioni fornite a questo riguardo nei capitoli della CA relativi alla intese nazionali non implicano tuttavia che la Commissione fosse tenuta a comunicare i capitoli nazionali alle ricorrenti prima di adottare la decisione impugnata, la quale constata infrazioni solo per quanto riguarda le intese internazionali. Infatti, l'esame dei capitoli relativi alle intese nazionali, ai quali le ricorrenti non hanno avuto accesso non era necessario per predisporre la difesa delle medesime contro gli addebiti internazionali, dal momento che i suddetti capitoli non contenevano alcun elemento a carico, con riferimento alle intese internazionali, che non fosse presente anche nei capitoli internazionali della CA. Verrà successivamente verificato se i capitoli nazionali della CA contenessero eventuali elementi a discarico per le ricorrenti considerate.
punto 115
Le ricorrenti non possono, inoltre, assumere che, nella CA, la Commisione abbia basato sulle intese nazionali l'esistenza dell'accordo Cembureau e delle sue misure di attuazione. L'accordo Cembureau e le sue misure di attuazione a livello internazionale sono, al contrario, considerati nella CA infrazioni distinte in base ai documenti indicati nei capitoli internazionali della CA (capitoli 2 e 10-12). Occorre al riguardo sottolineare che i capitoli della CA relativi alle intese internazionali (capitoli 2 e 10-12) non contengono nessun riferimento alle intese nazionali.
punto 116
Risulta peraltro dai capitoli nazionali, e in particolare dal capitolo dedicato alla Germania, che il buon funzionamento delle intese nazionali dipendeva dall'esistenza di un'intesa a livello internazionale.
punto 117
Cosi, nel capitolo della parte «Valutazione giuridica» relativo alla Germania, la Commissione ha spiegato (CA, capitolo 16, paragrafo 84): «I produttori di cemento tedeschi erano particolarmente interessati ad evitare esportazioni verso altri paesi della Comunità i cui produttori facevano parte della Cembureau, poiché dette esportazioni sarebbero state contrarie al “principio” Cembureau che è stato oggetto di una disamina nella prima parte della presente comunicazione degli addebiti. Occorre notare che un accordo [tedesco] di ripartizione dei mercati di questa importanza non avrebbe mai potuto essere attuato con tale rigore e tale stabilità nel corso degli ultimi 30 anni, se il detto “principio” non avesse consentito di isolare il mercato tedesco delle importazioni di cemento. Il “principio”di cui trattasi, eliminando o limitando il flusso transfrontaliero, era la condizione necessaria al mantenimento degli accordi e pratiche restrittive negli Stati membri i cui produttori facevano parte della Cembureau. Lo scambio di informazioni delicate tra le organizzazioni francesi e tedesche e la coordinazione delle esportazioni verso i paesi del Benelux rappresentano alcuni dei fattori che hanno aiutato i leader tedeschi nel settore del cemento a mantenere uno stretto controllo sul loro mercato durante tutti questi anni e influenzato al tempo stesso il mercato del cemento negli altri Stati (...) Ne consegue che gli accordi [tedeschi] riguardanti lo scambio di informazioni relative al mercato, nonché la ripartizione dei mercati locali e dei clienti hanno avuto notevoli effetti sugli scambi interstatuali sia di per sé che come conseguenza o complemento su base locale o regionale del “principio Cembureau relativo all'osservanza dei limiti dei mercati interni europei”, consolidando le compartimentazioni a carattere nazionale che ostano all'interpenetrazione economica prevista dal Trattato».
punto 118
Indipendentemente dalla questione se il nesso inscindibile tra le intese nazionali e le intese internazionali, attestato dal paragrafo 93, lett. b), della CA, riguardi, come assume la Commissione, solo la determinazione del livello dell'ammenda, occorre rilevare che il detto nesso esiste comunque in un solo senso. Le intese nazionali presentano, infatti, in quanto «conseguenza o complemento su una base locale o regionale» dell'accordo Cembureau, un nesso inscindibile con tale accordo, mentre l'accordo Cembureau e le misure di attuazione di questo a livello internazionale non dipendono in alcun modo dall'esistenza di intese nazionali.
punto 119
Le ricorrenti non possono infine trarre argomenti dai paragrafi 58 e 59 della CA. Il paragrafo 58, che introduce la valutazione giuridica della CA, precisa che «(g)li accordi e le pratiche concordate descritte ai precedenti paragrafi ricadono sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 e le imprese in questione sono imprese ai sensi del suddetto articolo poiché esercitano attività economiche nei settori della produzione e della commercializzazione del cemento». Tale paragrafo sembra certamente riguardare tutti gli addebiti presi in considerazione nella CA, tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale. Il suo contenuto, tuttavia, non è atto a dimostrare un qualsivoglia nesso tra tutti quegli addebiti. Esso riguarda semplicemente l'applicazione dell'art. 85 a tutti quegli addebiti e la definizione della nozione di impresa ai sensi di detta disposizione. Il paragrafo 59 della CA, che è il primo paragrafo della valutazione giuridica riguardante le intese internazionali descritte al capitolo 2, sezioni 1 e 2 (vale a dire l'accordo Cembureau e la ETF), così recita: «Nell'ambito di Cembureau e attraverso tale associazione, i produttori europei di cemento si sono accordati su piani, dispositivi e misure, adottandoli in seno alla struttura istituzionale di Cembureau e nel quadro di un sistema di riunioni e contatti permanenti bilaterali e multilaterali promossi dalle istituzioni di Cembureau, in vista del rispetto dei singoli mercati nazionali, della ripartizione dei mercati secondo quote o volumi-obiettivo o in funzione di provvedimenti temporanei atti a regolarizzare e a controllare i volumi delle vendite, dello scambio d'informazioni sui prezzi e sulle esportazioni e importazioni allo scopo di meglio coordinare la propria azione. La Commissione ritiene che gli accordi conclusi nel quadro di Cembureau e delle riunioni e contatti bilaterali e multilaterali costituiscano nell'insieme, a partire dalle date sottoindicate, un “accordo” unico e continuo, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1». Si deve rilevare che il paragrafo 59 non fa affatto riferimento agli addebiti ripresi nei capitoli nazionali della CA. L'«accordo unico» preso in considerazione in quest'ultima riguarda solo le intese internazionali. La circostanza che le intese internazionali siano state definite « accordo unico » non illustra l'asserita inscindibilità delle intese internazionali e nazionali.
punto 120
Ne consegue che, nella CA, l'esistenza dell'accordo Cembureau e delle misure di attuazione di questo non si basa affatto sull'esistenza delle intese nazionali. Il nesso inscindibile tra intese internazionali e nazionali che è stato allegato da talune ricorrenti (v. nel precedente punto 110) non è stato quindi dimostrato.
punto 121
L'argomento delle ricorrenti considerate secondo il quale tale nesso avrebbe reso necessario prendere visione dei capitoli nazionali della CA per la preparazione della difesa riguardo agli addebiti relativi alle intese internazionali deve essere del pari respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › B — Sulla notifica parziale della CA › 3. Sull'asserita violazione del principio di parità di trattamento
punto 122
La Cembureau (causa T-26/95) ritiene che il principio della parità di trattamento di tutte le parti prese in considerazione nella CA sia stato violato, per la mancata comunicazione integrale di quest'ultima a tutte le parti interessate.
punto 123
Questo argomento deve essere respinto. Il principio della parità di trattamento osta all'applicazione di norme diverse a situazioni analoghe ovvero all'applicazione della stessa norma a situazioni diverse (sentenze della Corte 14 febbraio 1995, causa C-279/93 Schumacker, Racc. pag. I-225, punto 30, e 27 giugno 1996, causa C-107/94, Asscher, Racc, pag. I-3089, punto 40). Nella fattispecie, però, non tutti i destinatari della CA si trovavano nella medesima situazione: taluni, come la Cembureau, erano interessati unicamente dagli addebiti internazionali, mentre di altri si riteneva che avessero preso parte ad un'intesa nazionale nello Stato membro in cui avevano la sede. La Commissione aveva quindi correttamente inviato a quest'ultima categoria di destinatari, oltre ai capitoli internazionali della CA, i capitoli nazionali riferentisi allo Stato membro sul territorio del quale essi avevano sede.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › C — Sull'impossibilità di accedere a talune parti della CA e a taluni documenti del fascicolo dell'istruttoria che avrebbero potuto contenere elementi a discarico
punto 124
Le 39 ricorrenti seguenti contestano alla Commissione di non aver dato loro accesso a parti della CA e a documenti del fascicolo dell'istruttoria che avrebbero potuto contenere elementi a discarico: la CBR (causa T-25/95), la Cembureau (causa T-26/95), la FIC (causa T-30/95), la ENCI (causa T-31/95), la VNC (causa T-32/95), la Ciments luxembourgeois (causa T-34/95), la Dyckerhoff (causa T-35/95), lo SFIC (causa T-36/95), la Vicat (causa T-37/95), la Cedest (causa T-38/95), la Ciments français (causa T-39/95), la Heidelberger (causa T-42/95), la Lafarge (causa T-43/95), la Aalborg (causa T-44/95), la Alsen-Breitenburg (causa T-45/95), la Nordcement (causa T-46/95), il BDZ (causa T-48/95), l'Unicem (causa T-50/95), la Buzzi (causa T-51/95), la Valenciana (causa T-52/95), la Rugby (causa T-53/95), la Asland (causa T-55/95), la Castle (causa T-56/95), la Heracles (causa T-57/95), la Uniland (causa T-58/95), la Oficemen (causa T-59/95), la Irish Cement (causa T-60/95), la Cimpor (causa T-61/95), la Secil (causa T-62/95), l'ATIC (causa T-63/95), la Titan (causa T-64/95), l'Italcementi (causa T-65/95), la Holderbank (causa T-68/95), la Hornos Ibéricos (causa T-69/95), la Aker (causa T-70/95), la Euroc (causa T-71/95), la Cementir (causa T-87/95), la Blue Circle (causa T-88/95) e l'AGCI (causa T-103/95).
punto 125
Esse assumono che, non dando loro accesso a tali elementi, la Commissione ha violato i loro diritti della difesa.
punto 126
Occorre ricord are che le ricorrenti, con riserva della questione se esse siano state private dell'accesso ad un elemento a discarico contenuto in un capitolo della CA non hanno dimostrato che la Commissione abbia violato i loro diritti della difesa non comunicando loro, nel corso del procedimento amministrativo, i capitoli della CA riguardanti gli Stati membri diversi da quello sul cui territorio il destinatario della CA interessato era stabilito (v. nei precedenti punti 104-123). Si dovrà pertanto anzitutto verificare se l'accesso al fascicolo dell'istruttoria sia stato garantito regolarmente nel corso del procedimento amministrativo (1). Verranno poi ricordate le misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale riguardo all'argomento esaminato (2). Sarà quindi esposto il quadro analitico di valutazione di un argomento riguardante l'inaccessibilità nel corso del procedimento amministrativo di un elemento che si assume a discarico (3). La detta analisi prenderà in considerazione tanto i documenti del fascicolo dell'istruttoria che non erano accessibili quanto le parti non notificate della CA. Le ricorrenti considerate ritengono infatti che tanto i documenti del fascicolo dell'istruttoria quanto le parti della CA rimaste celate nel corso del procedimento amministrativo avrebbero potuto contenere elementi a loro discarico. Dopo essere stati sviluppati, i principi analitici saranno applicati alla fattispecie (4). Saranno infine esaminati gli argomenti di ordine generale relativi alla violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo, argomenti fatti valere nelle memorie depositate a seguito delle misure di organizzazione del procedimento (5).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › C — Sull'impossibilità di accedere a talune parti della CA e a taluni documenti del fascicolo dell'istruttoria che avrebbero potuto contenere elementi a discarico › 1. Sull'organizzazione dell'accesso al fascicolo nel corso del procedimento amministrativo
punto 127
Talune ricorrenti sollevano critiche riguardanti la composizione e le modalità di consultazione del fascicolo al quale esse hanno avuto accesso nel corso del procedimento amministrativo. L'organizzazione dell'accesso al fascicolo dell'istruttoria avrebbe presentato irregolarità anche per quel che concerne i documenti accessibili (1.1). Le 39 ricorrenti indicate nel precedente punto 124 sostengono peraltro che l'organizzazione dell'accesso al fascicolo nel corso del procedimento amministrativo ha conosciuto irregolarità per il fatto che esse non hanno avuto accesso a taluni documenti (1.2.).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › C — Sull'impossibilità di accedere a talune parti della CA e a taluni documenti del fascicolo dell'istruttoria che avrebbero potuto contenere elementi a discarico › 1. Sull'organizzazione dell'accesso al fascicolo nel corso del procedimento amministrativo › 1.1 Sulle asserite irregolarità nell'organizzazione dell'accesso al fascicolo nel corso del procedimento amministrativo per quanto riguarda i documenti accessibili
punto 128
La ENCI, la VNC, la Dyckerhoff, la Uniland, la Oficemen, la Cimpor, la Holderbank, la Aker e la Euroc fanno valere che, anche per quanto riguarda i documenti ai quali potevano avere accesso, l'organizzazione di tale accesso ha presentato irregolarità. I diversi vizi rilevati dimostrerebbero che i loro diritti della difesa sono stati violati nel corso del procedimento amministrativo e che, pertanto, la decisione impugnata deve essere annullata.
punto 129
La ENCI e la VNC contestano anzitutto alla Commissione di non aver inserito nel fascicolo dell'istruttoria i documenti raccolti presso di loro durante il procedimento amministrativo, mentre si trattava di documenti a discarico.
punto 130
Si deve tuttavia rilevare che la ENCI e la VNC non provano le loro affermazioni. Inoltre, anche supponendo che queste siano esatte, i loro diritti della difesa non sarebbero stati violati, poiché, in ogni caso, esse avrebbero potuto avvalersi nel corso del procedimento amministrativo di documenti a discarico raccolti presso di loro dalla Commissione. Il loro argomento deve essere pertanto respinto.
punto 131
La Holderbank afferma di non aver avuto sufficiente accesso al fascicolo per l'illeggibilità della numerazione delle pagine di talune copie dei documenti che ha potuto consultare. Dal momento che per i documenti menzionati nella CA era indicato, nel fascicolo della Commissione, unicamente il numero di pagina questa ricorrente sarebbe stata nell'impossibilità di individuare gli elementi di prova utilizzati dalla Commissione a sostegno di tali addebiti e, pertanto, di preparare utilmente la propria difesa.
punto 132
Si deve rilevare che la ricorrente non contesta la leggibilità del contenuto degli elementi di prova ai quali ha avuto accesso, ma unicamente la leggibilità della loro numerazione delle pagine. Ora nelle parti della CA relative all'accordo Cembureau e all'ETF, che sono le uniche parti che si riferiscono agli addebiti mossi nei confronti della Holderbank nella decisione impugnata (artt. 1 e 4), i diversi elementi di prova sono stati identificati non mediante un riferimento ad una qualsiasi numerazione delle pagine, bensì mediante la menzione della loro natura (resoconto di una riunione, nota interna, lettera, telex, ecc.), la loro data o la loro origine. Non e inoltre oggetto di contestazione il fatto che i documenti presenti nella cassa (v. nel precedente punto 95) seguissero l'ordine della CA. Un'eventuale illeggibilità nella numerazione delle pagine di talune copie di documenti non ha quindi potuto impedire alla suddetta ricorrente di mettere detti documenti in relazione con il brano della CA nel quale erano menzionati. L'argomento della Holderbank deve essere, di conseguenza, respinto.
punto 133
La Uniland e la Oficemen sostengono che, nella CA, i documenti non sono stati identificati mediante il numero d'ordine che era stato loro attribuito nel fascicolo dell'istruttoria. Sarebbe così stato estremamente complicato mettere in relazione i documenti presenti nella cassa (v. nel precedente punto 95) con i brani pertinenti della CA. Quest'ultima critica è stata formulata anche dalla Holderbank, dalla Hornos Ibéricos, dalla Aker e dalla Euroc.
punto 134
Non viene contestato il fatto che i documenti che si trovavano nella cassa (v. nel precedente punto 95) seguissero l'ordine della CA. Inoltre, in quest'ultima, i documenti sono stati individuati secondo la loro natura, la loro data e/o la loro origine. Non ha potuto pertanto porre problemi specifici mettere in relazione i documenti presenti nella cassa (v. nel precedente punto 95) con i brani pertinenti della CA. L'argomento deve essere quindi respinto.
punto 135
La ENCI, la VNC e la Uniland fanno ancora osservare che taluni documenti contenuti nella cassa (v. nel precedente punto 95) erano illeggibili. La Dyckerhoff lamenta anche l'illeggibilità di alcuni documenti. Sottolinea al riguardo che, pur avendo chiesto alla Commissione, con lettere 24 e 31 gennaio 1992, di inviarle una copia leggibile dei documenti di cui trattasi, le nuove copie inviate dalla Commissione l'11 febbraio 1992 erano altrettanto illeggibili delle prime.
punto 136
Si deve tuttavia osservare che nulla impediva alla ENCI, alla VNC e alla Uniland di chiedere alla Commissione di inviare loro una nuova copia dei documenti rivelatisi poco leggibili. Non avendo colto tale occasione nel corso del procedimento amministrativo, esse non possono ora far valere la violazione dei loro diritti della difesa. Per quanto riguarda l'asserita illeggibilità dei documenti ai quali la Dyckerhoff ha avuto accesso nel corso del procedimento amministrativo, si deve constatare che, come riconosciuto anche da tale ricorrente, la Commissione le ha inviato, con lettera 11 febbraio 1992, una nuova copia dei documenti di cui aveva deplorato l'illeggibilità nelle sue lettere 24 e 31 gennaio 1992. Se le nuove copie si sono, a loro volta, rivelate illeggibili, ciò è dovuto alla scarsa qualità degli originali, dei quali la Commissione non può essere ritenuta responsabile. In ogni caso, l'eventuale illeggibilità degli originali non comportava alcuna violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti, poiché essa si imponeva tanto alle parti quanto alla Commissione. Quest'ultima non ha avuto quindi dei documenti illeggibili o scarsamente leggibili una diversa cognizione rispetto a quella che le ricorrenti hanno potuto acquisire consultandoli. Gli argomenti della ENCI, della VNC, della Dyckerhoff e della Uniland devono quindi essere respinti.
punto 137
Infine, la Cimpor asserisce che l'elenco (v. nel precedente punto 5) contiene errori. A mo' di esempio, afferma di avere avuto solo in parte accesso alla nota riguardante la riunione del 23 gennaio 1987 tra i produttori portoghesi e l'associazione spagnola (decisione impugnata, paragrafo 21, punto 4; documenti nn. 33.322/1406-1408), benché questa nota figurasse nell'elenco (v. nel precedente punto 5) dei documenti integralmente accessibili.
punto 138
Va rilevato che i documenti nn. 33.322/1406-1408 figurano effettivamente, nell'elenco (v. nel precedente punto 5), tra i documenti dichiarati accessibili alla Cimpor. Quest'ultima tuttavia non fornisce la prova di aver avuto solo un accesso parziale a detti documenti. Il suo argomento è infondato in fatto e deve di conseguenza essere respinto. Ad abundantiam, si sottolinea che la Cimpor, la quale ha avuto accesso agli originali di detti documenti a seguito della misura di organizzazione del procedimento del 18 e 19 giugno 1997, e che avrebbe potuto cogliere tale occasione per spiegare in che misura essa aveva avuto un accesso parziale ai documenti di cui trattasi e in quali condizioni i suoi diritti della difesa sarebbero stati violati, non si è avvalsa di questo argomento.
punto 139
Risulta da quanto precede che le ricorrenti non hanno dimostrato che l'organizzazione dell'accesso al fascicolo abbia presentato irregolarità per quanto riguarda i documenti accessibili nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › C — Sull'impossibilità di accedere a talune parti della CA e a taluni documenti del fascicolo dell'istruttoria che avrebbero potuto contenere elementi a discarico › 1. Sull'organizzazione dell'accesso al fascicolo nel corso del procedimento amministrativo › 1.2. Sulle irregolarità nell'organizzazione dell'accesso al fascicolo del procedimento amministrativo, relativa al fatto che Te ricorrenti non avrebbero avuto accesso a taluni documenti
punto 140
Le 39 ricorrenti indicate nel precedente punto 124 contestano alla Commissione di non aver dato loro accesso a taluni documenti. Facendo riferimento alla sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione (Race. pag. II-1711, punto 54), esse rilevano di non aver avuto accesso, nel corso del procedimento amministrativo, a tutti i documenti del fascicolo dell'istruttoria diversi dalle note interne della Commissione e dai documenti contenenti segreti commerciali o altre informazioni riservate. Inoltre, in violazione dei principi risultanti dalle sentenze «Carbonato di sodio», e in particolare delle sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione (punti 93 e 94) e causa T-36/91, ICI/Commissione, (punti 103 e 104), la Commissione non avrebbe comunicato loro versioni non riservate dei documenti che, a suo parere, contenessero segreti commerciali o altre informazioni riservate, né preparato un elenco che consentisse alle imprese e alle associazioni di imprese interessate di valutare l'opportunità di richiedere l'accesso a documenti specifici. Poiché i documenti rimasti inaccessibili avrebbero potuto contenere elementi a discarico, tali vizi dovrebbero condurre all'accertamento della violazione dei diritti della difesa e all'annullamento della decisione impugnata. La CBR, la FIC, la ENCI, la VNC, la Dyckerhoff, lo SFIC, la Heidelberger, la Asland, la Secil, l'ATIC e la Hornos Ibéricos si riferiscono anche al principio generale della parità delle armi (sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione, punto 83, e causa T-36/91, ICI/Commissione, punto 93).
punto 141
Nella fattispecie, è pacifico che ciascuna delle ricorrenti non ha avuto accesso, nel corso del procedimento amministrativo, alla maggior parte dei documenti del fascicolo dell'istruttoria. Tre quarti circa dei documenti repertoriati nell'elenco (v. nel precedente punto 5) sono rimasti loro inaccessibili.
punto 142
L'accesso ai fascicoli nelle cause di concorrenza ha lo scopo di consentire ai destinatari di una CA di prendere conoscenza degli elementi di prova in possesso della Commissione, affinché possano pronunciarsi utilmente sulle conclusioni alle quali è giunta la Commissione, nella sua CA, in base a detti elementi (v., in ultimo, sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-51/92 P, Hercules Chemicals/Commissione, Race. pag. I-4235, punto 75). La consultazione del fascicolo rientra dunque tra le garanzie procedurali miranti a tutelare i diritti della difesa e a garantire, in particolare, l'esercizio effettivo del diritto al contraddittorio, contemplato dagli artt. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 e 2 del regolamento n. 99/63. Il rispetto di tali diritti in qualsiasi procedimento che possa risolversi in sanzioni costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario che va rispettato in ogni caso, anche quando si tratta di un procedimento amministrativo, (sentenze del Tribunale Cimenteries CBR e a./Commissione, citata nel precedente punto 11, punti 38 e 39, 1o aprile 1993, causa T-65/89, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Race. pag. II-389, punto 30, causa T-30/91, Solvay/Commissione, citata nel precedente punto 106, punto 59, e causa T-36/91, ICI/Commissione, citata nel precedente punto 106, punto 69, 29 giugno 1995, causa T-37/91, ICI/Commissione, Race. p. II-1901, in prosieguo: la «sentenza causa T-37/91, ICI/Commissione», punto 49).
punto 143
Nell'ambito del procedimento contraddittorio istituito dal regolamento n. 17, non può spettare alla Commissione da sola decidere quali siano i documenti utili per la difesa delle parti implicate in un procedimento di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione, punto 81, e causa T-36/91, ICI/Commissione, punto 91). Tenuto conto del principio generale della parità delle armi, non si può ammettere che la Commissione possa decidere da sola se utilizzare o meno documenti contro le ricorrenti, mentre queste ultime non hanno avuto accesso ad essi e non hanno quindi potuto decidere parallelamente se utilizzarli o meno per la propria difesa (sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione, punto 83, e causa T-36/91, ICI/Commissione, punto 93).
punto 144
Ne consegue che la Commissione, per consentire alle imprese e alle associazioni di imprese interessate di cui trattasi di difendersi utilmente dagli addebiti contro di esse formulati nella CA, ha l'obbligo di rendere accessibile il fascicolo dell'istruttoria nella sua integralità, eccettuati i documenti contenenti segreti aziendali di altre imprese o altre informazioni riservate e i documenti interni della Commissione (sentenza 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, citata nel precedente punto 140, punto 54; sentenza BPB Industries e British Gypsum/Commissione, citata nel precedente punto 142, punto 29; conclusioni dell'avvocato generale Léger per la sentenza della Corte 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Race. pagg. I-865, I-867, punto 116, e nella sentenza della Corte 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Race. pag. I-8417, I-8422, punto 150).
punto 145
Occorre verificare alla luce di tali principi se la Commissione ha dato regolarmente accesso al suo fascicolo dell'istruttoria nel corso del procedimento amministrativo.
punto 146
Come rilevano la CBR e la Heracles, la Commissione sembra aver basato il proprio rifiuto di dare accesso integrale al fascicolo dell'istruttoria su considerazioni attinenti alla riservatezza dei documenti di cui trattasi. Così essa sembra aver ritenuto nel corso del procedimento amministrativo che tutti i documenti da essa ottenuti nell'esercizio dei poteri conferitile dal regolamento n. 17 fossero accessibili ai terzi solo nel caso in cui essa li avesse utilizzati contro questi ultimi nella CA (v. ordinanza Cimenteries CBR e a./Commissione, citata nel precedente punto 8, punto 42, e sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, citata nel precedente punto 11, punto 30).
punto 147
Si deve ricordare che il diritto delle imprese e delle associazioni di imprese alla tutela dei loro segreti commerciali va contemperato con la garanzia del diritto all'accesso al fascicolo nella sua integralità (sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione, punto 88, e causa T-36/91, ICI/Commissione, punto 98). Pertanto la Commissione, se riteneva che taluni documenti del suo fascicolo dell'istruttoria contenessero segreti commerciali o altre informazioni riservate, avrebbe dovuto preparare, o far preparare dalle imprese o dalle associazioni di imprese da cui emanavano i documenti di cui trattasi, versioni non confidenziali di questi ultimi (sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, sentenza Solvay/Commissione, punto 92, e causa T-36/91, ICI/Commissione, punto 102). Se la preparazione di versioni non riservate di tutti i documenti in questione si fosse rivelata difficile, fa Commissione avrebbe dovuto trasmettere alle parti interessate un elenco sufficientemente preciso dei documenti che ponevano problemi per consentire alle imprese o alle associazioni di imprese di determinare, in piena cognizione di causa, se i documenti descritti potessero eventualmente essere rilevanti per la loro difesa (sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, sentenza Solvay/Commissione, punti 93 e 94, e causa T-36/91, ICI/Commissione, punti 103 e 104).
punto 148
Si deve constatare che, nella fattispecie, la Commissione non ha agito in questo modo. Da un lato, non ha messo a disposizione delle imprese e delle associazioni di imprese interessate versioni non riservate dei documenti che, a suo parere, contenevano segreti commerciali o altre informazioni riservate. D'altro lato, come sottolineano giustamente la Cembureau, la ENCI, la VNC, la Dyckerhoff, la Ciments français, la Valenciana, la Asland, la Uniland, la Oficemen, la Irish Cement, la ATIC, la Holderbank, la Hornos Ibéricos e la AGCI, l'elenco dei documenti che la Commissione ha consegnato ai destinatari della CA non era sufficientemente preciso. Infatti, non riportando nessuna descrizione del contenuto dei documenti che vi erano repertoriati (v. nel precedente punto 96), non consentiva alle imprese e alle associazioni di imprese interessate di valutare l'opportunità di chiedere l'accesso a documenti specifici.
punto 149
La Commissione non può quindi assumere, come fa nelle cause che la vedono opposta alla Dyckerhoff, alla Heidelberger, alla Valenciana, alla Asland, alla Holderbank e alla Hornos Ibéricos, che, nella fattispecie, non si possa parlare di accesso irregolare al fascicolo dell'istruttoria, dal momento che i destinatari della CA avrebbero potuto, in base all'elenco nel quale erano repertoriati tutti i documenti del fascicolo dell'istruttoria, chiedere un più ampio accesso al fascicolo. In ogni caso, nell'ipotesi in cui le imprese o le associazioni di imprese hanno chiesto un accesso supplementare ai documenti del fascicolo dell'istruttoria, la Commissione non ha accolto tali domande, il che ha portato talune imprese a proporre un ricorso dinanzi al Tribunale (v. sentenza Cimenteries CBR e a., citata nel precedente punto 11). Ne consegue che, nelle presenti cause, il fatto che talune delle ricorrenti non abbiano domandato, nel corso del procedimento amministrativo, che la Commissione accordasse loro un accesso più ampio al fascicolo dell'istruttoria o facesse loro pervenire determinati documenti non può avere effetto preclusivo riguardo alla possibilità di dedurre dinanzi al Tribunale una violazione, su tale punto, dei loro diritti della difesa, vista l'evidente inutilità all'epoca di un'azione del genere (sentenza causa T-30/91, Solvay/Commissione, citata nel precedente punto 106, punto 96).
punto 150
Nell'ambito dei presenti procedimenti, la Commissione sostiene di aver reso accessibili, nel corso del procedimento amministrativo, ai destinatari della CA tutti i documenti pertinenti, vale a dire tutti quelli che presentavano un nesso con le accuse mosse contro di loro, indipendentemente dal fatto che tali documenti fossero a carico o a discarico (conclusioni dell'avvocato generale Warner per la sentenza della Corte 10 luglio 1980, causa 30/78, Distillers Company/Commissione, Racc. pagg. 2229, 2295, e sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punti 5-10), ad eccezione delle note interne della Commissione e dei documenti contenenti informazioni riservate e segreti commerciali.
punto 151
Ne consegue che la Commissione stessa sostiene di essersi basata, per valutare l'accessibilità dei vari documenti del fascicolo dell'istruttoria, sul criterio della loro pertinenza. Procedendo in tal modo, essa ha fatto una cernita dei documenti del fascicolo dell'istruttoria che, a suo parere, erano utili per la difesa dell'impresa o dell'associazione di imprese considerata.
punto 152
Tenuto conto di tutti gli elementi esposti, si deve concludere che, nella fattispecie, la Commissione non ha dato alle parti un accesso regolare al fascicolo dell'istruttoria, indipendentemente dalla questione se il suo rifiuto di lasciar consultare i documenti rimasti inaccessibili si fondasse sul criterio della loro non pertinenza o su quello della loro riservatezza, o su una combinazione dei due criteri.
punto 153
Si deve, d'altra parte, menzionare il fatto che, nel corso delle udienze tenute nelle cause T-25/95, T-45/95, T-46/95 e T-60/95, la Commissione stessa ha riconosciuto che l'accesso al fascicolo nel corso del procedimento amministrativo nelle cause di cui trattasi non è stato organizzato in modo adeguato allo standard di trasparenza che dovrebbe caratterizzare l'inchiesta su un'intesa tra imprese e associazioni di imprese. Essa si è così espressa pronunciandosi sull'eventuale utilità, per la difesa delle ricorrenti, della nota interna della Cimpor 17 febbraio 1983 preparata dal signor Toscano jr (documenti nn. 33.322/314-344) (v., in seguito, punto 1123). La Commissione ha ammesso che tale nota, nei limiti in cui si riferiva alla riunione degli Head Delegates tenutasi il 14 gennaio 1983 menzionata nel paragrafo 19, lett. a), della decisione impugnata, avrebbe dovuto essere accessibile alle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo. Durante le udienze nelle cause T-31/95, T-32/95, T-38/95, T-52/95, T-53/95 e T-56/95, essa ha del pari riconosciuto di aver commesso errori nell'organizzare l'accesso al fascicolo dell'istruttoria nel corso del procedimento amministrativo.
punto 154
La FIC e l'Italcementi hanno, nelle memorie in data, per la prima, 10 novembre 1998 e, per la seconda, 6 novembre 1998, chiesto che fosse preso atto, anche nelle loro cause, delle dichiarazioni relative all'accesso al fascicolo rese dalla Commissione in occasione delle udienze tenutesi, rispettivamente, nelle cause T-25/95, T-45/95, T-46/95 e T-60/95 e nelle cause T-25/95, T-31/95, T-32/95, T-52/95 e T-60/95. Lo SFIC e la Vicat hanno invitato il Tribunale, con lettere datate, rispettivamente, 27 ottobre 1998 e 9 febbraio 1999, a tenere conto, nelle loro cause, delle dichiarazioni rese dalla Commissione a proposito della nota interna della Cimpor 17 febbraio 1983, preparata dal signor Toscano jr (documenti nn. 33.322/314-344), in occasione delle udienze tenutesi in altre cause. La Lafarge e la Blue Circle hanno formulato una domanda analoga per quanto riguarda le loro cause con lettere datate rispettivamente, 16 novembre 1998 e 2 dicembre 1998. La Cimpor e la Secil hanno, con lettere in data, rispettivamente, 11 novembre 1998 e 17 novembre 1998, chiesto al Tribunale di tenere conto delle dichiarazioni rese nelle cause T-25/95, T-30/95 e T-60/95. Nella lettera datata 20 novembre 1998, la Cementir ha chiesto al Tribunale di prendere in considerazione. nell'ambito della sua causa le dichiarazioni rese dalla Commissione riguardo all'accesso al fascicolo in occasione delle udienze tenutesi nelle cause T-25/95 e T-60/95. La Ciments français ha formulato una domanda analoga per quanto riguarda la sua causa con lettera in data 4 novembre 1998. L'Italcementi ha chiesto, inoltre, nella sua memoria del 6 novembre 1998, che venisse riaperta la fase orale del procedimento in applicazione dell'art. 62 del regolamento di procedura. Anche la Cembureau e la Cementir hanno chiesto la riapertura della fase orale del procedimento, con lettere inviate alla cancelleria del Tribunale datate, rispettivamente, 1o dicembre 1998 e 20 novembre 1998. Le diverse dichiarazioni della Commissione nelle cause T-25/95, T-31/95, T-32/95, T-52/95 e T-60/95 costituirebbero, secondo la Cembureau, l'Italcementi e la Cementir, un fatto nuovo.
punto 155
Si deve rilevare che le dichiarazioni della Commissione secondo le quali non è stato garantito a condizioni regolari l'accesso al fascicolo dell'istruttoria nel corso del procedimento amministrativo collimano con l'accertamento compiuto dal Tribunale unicamente in base agli argomenti addotti, nel corso della fase scritta del procedimento e di quella orale, dalle ricorrenti indicate nel punto precedente (v. nel precedente punto 152). Pertanto, le domande delle ricorrenti interessate dirette a far sì che il Tribunale tenga conto delle dichiarazioni rese dalla Commissione in altre cause « Cemento » sono prive d'oggetto. Per quanto riguarda le domande dirette alla riapertura della fase orale del procedimento, occorre sottolineare che la Commissione non ha riconosciuto in nessuna (ielle presenti cause «Cemento», né nelle sue memorie, né all'udienza, di aver violato i diritti della difesa delle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo non dando accesso a taluni documenti del fascicolo dell'istruttoria (v., in seguito, punti 237 e seguenti). Per detta ragione, le sue dichiarazioni non costituiscono fatto nuovo di natura tale da avere un'influenza decisiva sul decorso del procedimento (v., in questo senso, sentenze della Corte 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman e a., Racc. pag. I-4921, punto 53, e dell'8 luglio 1999, causa C-199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I -4287, punti 127 e 128, causa C-200/99 P, ICI/Commissione, Race, pag. I-4399; in prosieguo: la «sentenza C-200/92 P, ICI/Commissione», punti 60 e 61, causa C-227/92 P, Hoechst/Commissione, Race. pag. I -4443, punti 104 e 105, e causa C-234/92 P, Shell/Commissione, Race. pag. I -4501, punti 63 e 64). Non è pertanto necessario riaprire la fase orale del procedimento nelle cause T-26/95, T-65/95 e T-87/95, né, di conseguenza, accogliere le domande dell'Italcementi dirette, in vista della preparazione di un nuovo dibattimento, all'inserimento nel fascicolo della causa T-65/95 dei verbali d'udienza nelle cause T-25/95, T-31/95, T-32/95, T-52/95 e T-60/95, nonché delle trascrizioni integrali delle discussioni tenutesi nel corso di tali udienze.
punto 156
Contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, la considerazione che, nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione non ha dato alle ricorrenti un accesso regolare al fascicolo dell'istruttoria non può, di per sé, condurre all'annullamento della decisione impugnata nei confronti delle 39 ricorrenti che hanno presentato l'argomento corrispondente. L'accesso al fascicolo, infatti, non è un fine in sé, ma mira a tutelare i diritti della difesa. Così il diritto di accesso al fascicolo è inseparabile dal principio dei diritti della difesa e da questo condizionato (conclusioni dell'avvocato generale Léger per la sentenza 6 aprile 1995, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, citata nel precedente punto 144, punti 97 e 98).
punto 157
Nella fattispecie, si dovrà quindi esaminare se il fatto che le ricorrenti non hanno avuto un accesso regolare ai documenti del fascicolo dell'istruttoria nel corso del procedimento amministrativo abbia potuto nuocere alla loro difesa.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › C — Sull'impossibilità di accedere a talune parti della CA e a taluni documenti del fascicolo dell'istruttoria che avrebbero potuto contenere elementi a discarico › 2. Sulle diverse misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale › 2.1. Osservazioni preliminari
punto 158
E' stato già constatato che la Commissione non ha dato alle ricorrenti un accesso regolare al fascicolo dell'istruttoria nel corso del procedimento amministrativo (v. nel precedente punto 152). Inoltre, e senza che sia stata constatata un'irregolarità al riguardo (v. nei precedenti punti 104-123), è pacifico che le ricorrenti non hanno avuto avuto accesso ai capitoli della CA riguardanti le intese nazionali diverse da quella relativa all'intesa nazionale localizzata sul territorio dello Stato membro in cui esse avevano sede (v. nel precedente punto 94).
punto 159
Va quindi esaminato se i diritti della difesa delle 39 ricorrenti considerate siano stati violati per il fatto che esse non hanno avuto accesso a taluni brani della CA e a documenti del fascicolo dell'istruttoria che avrebbero potuto contenere elementi a discarico.
punto 160
La Commissione asserisce che l'affermazione delle ricorrenti secondo la quale i loro diritti della difesa sono stati effettivamente violati è puramente teorica. Facendo riferimento alla sentenza 1o aprile 1993, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, citata nel precedente punto 142 (punto 35), essa ritiene che l'affermazione dubitativa e ipotetica delle ricorrenti, secondo la quale dovevano esistere elementi a discarico nei capitoli della CA e nei documenti del fascicolo dell'istruttoria rimasti loro inaccessibili nel corso del procedimento amministrativo, debba essere respinta.
punto 161
Detto argomento preliminare della Commissione non può essere accolto. Non si può esigere che le ricorrenti che hanno dedotto un motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa, sviluppino, nel loro atto introduttivo, un argomento elaborato o indichino nei dettagli un compresso di indizi per dimostrare che il procedimento amministrativo sarebbe potuto giungere ad un risultato diverso se esse avessero avuto accesso a taluni elementi che, di fatto, non sono mai stati comunicati loro. Tale impostazione porterebbe infatti ad esigere da loro una probatio diabolica (conclusioni dell'avvocato generale Léger nella sentenza 6 aprile 1995, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, citata nel precedente punto 144, punto 119).
punto 162
Proprio per consentire alle 39 ricorrenti considerate di individuare gli eventuali elementi a discarico che non siano stati resi loro accessibili nel corso del procedimento amministrativo, il Tribunale ha ordinato nel corso del presente procedimento diverse misure di organizzazione di quest'ultimo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › C — Sull'impossibilità di accedere a talune parti della CA e a taluni documenti del fascicolo dell'istruttoria che avrebbero potuto contenere elementi a discarico › 2. Sulle diverse misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale › 2.2. Le diverse misure ordinate
punto 163
Con decisione notificata alle parti di ciascuna delle cause tra il 19 gennaio e il 2 febbraio 1996 (in prosieguo: la «misura di organizzazione del procedimento 19 gennaio - 2 febbraio 1996»), il Tribunale ha invitato la Commissione a produrre diversi documenti. La Commissione vi si è conformata il 29 febbraio 1996. In ciascuna delle cause, ha depositato la CA come notificata alla ricorrente interessata, il verbale dell'audizione di quest'ultima, l'elenco (v. nel precedente punto 5), la cassa (v. nel precedente punto 95) e la corrispondenza intercorsa durante il procedimento amministrativo tra l'istituzione e la ricorrente interessata. Poiché le cause non erano state riunite nel corso della trattazione scritta e orale del procedimento, nessuna delle ricorrenti poteva prendere visione dei documenti depositati dalla Commissione nelle altre cause. Le misure ordinate non hanno quindi consentito alle 39 ricorrenti considerate che invocavano la violazione dei diritti della difesa (v. nel precedente punto 124) di rendere espliciti i loro argomenti al riguardo.
punto 164
Con decisione notificata alle parti nelle 39 cause considerate (v. nel precedente punto 124), il 2 ottobre 1996 (in prosieguo:la «misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996»), il Tribunale ha invitato, pertanto, la Commissione ad autorizzare le ricorrenti di cui trattasi a consultare, nei suoi locali, i capitoli nazionali della CA e, per ciascuna intesa nazionale, a dare loro un accesso al fascicolo nazionale identico a quello di cui avevano fruito durante il procedimento amministrativo i destinatari della CA con sede nel territorio dello Stato membro considerato. Le ricorrenti sono state invitate ad individuare i brani della CA ed i documenti pertinenti che non erano stati loro comunicati nel corso del procedimento amministrativo e a spiegare in che modo il procedimento amministrativo avrebbe potuto raggiungere un diverso risultato se detti elementi fossero stati resi loro accessibili durante tale procedimento. Esse sono state invitate ad allegare alle loro eventuali memorie la copia commentata di ciascun documento. La Commissione, da parte sua, è stata invitata a depositare una memoria in replica in ciascuna delle cause considerate.
punto 165
E' cosi apparso che tutti i documenti presenti nei fascicoli relativi alle intese nazionali facevano parte dei fascicoli 27.997, 33.126 e 33.322, come repertoriati nell'elenco (v. nel precedente punto 5). Si trattava di sottogruppi di documenti estratti dal fascicolo dell'istruttoria della Commissione.
punto 166
Con decisione notificata il 27 febbraio 1997, il Tribunale ha invitato la Commissione a precisare esattamente i documenti resi accessibili alle ricorrenti in seguito all'adozione della misura 2 ottobre 1996, individuandoli nell'elenco (v. nel precedente punto 5). La Commissione ha risposto a detta domanda con lettere 8 e 17 aprile 1997.
punto 167
Benché la misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 avesse consentito alle 39 ricorrenti considerate di prendere conoscenza della CA nella sua integralità e del fascicolo 27.997 che si riferiva ad un addebito nazionale relativo ai CPMA (v. supra, punti 91 e 93), essa tuttavia ha reso accessibile solo un quarto circa dell'insieme dei fascicoli 33.126 e 33.322.
punto 168
Questa constatazione ha indotto il Tribunale a disporre una nuova misura di organizzazione del procedimento diretta ad ottenere la comunicazione della parte restante del fascicolo dell'istruttoria. Così, con decisione notificata alle parti nelle 39 cause considerate (v. nel precedente punto 124), il 18 e 19 giugno 1997 (in prosieguo: la «misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997»), esso ha invitato la Commissione a depositare in cancelleria, entro il 30 settembre 1997, l'originale di tutti i documenti repertoriati nell'elenco nei fascicoli 33.126 e 33.322, ad eccezione dei documenti contenenti segreti commerciali o altre informazioni riservate, e dei documenti interni alla Commissione. La Commissione era invitata a precisare la natura di ciascun documento interno presente nell'elenco (v. nel precedente punto 5). Era del pari invitata a inserire nel fascicolo versioni non riservate o sunti non riservati al posto dei documenti riservati (v. nel successivo punto 186).
punto 169
Le 39 ricorrenti considerate sono state invitate a consultare, presso la cancelleria del Tribunale, la versione originale e non riservata dei documenti depositati dalla Commissione. Esse erano autorizzate a depositare una memoria che si limitasse ad individuare precisamente ciascun documento non reso accessibile durante il procedimento amministrativo che avrebbe potuto avere un ruolo nella loro difesa e a spiegare brevemente le ragioni per le quali detto procedimento amministrativo sarebbe potuto pervenire ad un risultato diverso se il documento di cui trattasi fosse stato reso loro accessibile. Erano altresì invitate ad allegare alla loro eventuale memoria la copia commentata di ciascun documento. La Commissione è stata invitata a depositare una memoria in replica nelle cause considerate.
punto 170
Tutte le ricorrenti interessate dalle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997, salvo la Ciments luxembourgeois, hanno depositato osservazioni dopo aver consultato il fascicolo della Commissione. La Commissione, da parte sua, ha presentato osservazioni in replica in ciascuna delle cause corrispondenti.
punto 171
Prima di avviare l'esame degli argomenti che le ricorrenti hanno formulato nelle loro memorie, occorre sottolineare che, in queste ultime, la Dyckerhoff, la Vicat, la Heidelberger, la Lafarge, l'Unicem, la Blue Circle e l'AGCI hanno formulato alcuni commenti estranei alle misure di organizzazione del procedimento, senza riferimenti precisi ad un documento del fascicolo dell'istruttoria. Detti commenti devono essere respinti. Infatti, osservazioni depositate in conseguenza di misure di organizzazione del procedimento non possono condurre ad un prolungamento dell'insieme della trattazione scritta. Per gli stessi motivi, documenti che non provengono dal fascicolo dell'istruttoria devono essere eliminati dalle discussioni. Saranno così respinti, da un lato, i documenti che compaiono negli allegati IV, V e VI delle osservazioni della Lafarge del 10 febbraio 1997, depositate a seguito della misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996, e, d'altro lato, i documenti che compaiono negli allegati 87 e 88 alle osservazioni della Lafarge 28 gennaio 1998, depositate a seguito della misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997. Occorre, per di più, aggiungere che detti documenti non recano riferimenti alla numerazione dei fascicoli 33.126 e 33.322 indicata nell'elenco (v. nel precedente punto 5). La Lafarge non può neanche assumere, come fa nelle osservazioni 28 gennaio 1998, che i documenti da essa prodotti negli allegati IV, Ve VI alle sue osservazioni 10 febbraio 1997 corrispondano ai documenti nn. 33.126/16473 e 16474 prodotti nell'allegato 41 alle sue osservazioni 28 gennaio 1998. Infatti, dalla lettura dei detti documenti non emerge l'asserita corrispondenza.
punto 172
Del pari, la sola menzione di un documento del fascicolo dell'istruttoria, senza precisi commenti circa le conseguenze della sua mancata comunicazione sull'esercizio dei diritti della difesa, non soddisfa le condizioni poste dalle misure di organizzazione del procedimento. Pertanto, non potendo essere oggetto di valutazione del Tribunale a titolo di dette misure, il rinvio da parte della Lafarge ai documenti nn. 33.126/20386-20394 (osservazioni sulla misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996, pag. 65) e ai documenti nn. 33.126/767-7886, 16316-16765 e 33.322/1-3147, enumerati in blocco senza specifici rilievi (osservazioni sulla misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997, pagg. 18-30), deve essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › C — Sull'impossibilità di accedere a talune parti della CA e a taluni documenti del fascicolo dell'istruttoria che avrebbero potuto contenere elementi a discarico › 2. Sulle diverse misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale › 2.3. Sulle condizioni di esecuzione, da parte della Commissione, delle misure di organizzazione del procedimento
punto 173
Tenuto conto dello scopo delle misure di organizzazione del procedimento ordinate, occorre esaminare se la Commissione ne ha rispettato i termini.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › C — Sull'impossibilità di accedere a talune parti della CA e a taluni documenti del fascicolo dell'istruttoria che avrebbero potuto contenere elementi a discarico › 2. Sulle diverse misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale › 2.3. Sulle condizioni di esecuzione, da parte della Commissione, delle misure di organizzazione del procedimento › 2.3.1. Misura di organizzazione del procedimento 19 gennaio - 2 febbraio 1996
punto 174
Nelle memorie da esse depositate, rispettivamente, il 7 febbraio 1997 e il 13 febbraio 1997, la Rugby, da un lato, e la Castle, la Aker e la Euroc, dall'altro, hanno affermato che la Commissione non aveva risposto correttamente alle richieste del Tribunale (v. nel precedente punto 163). La Commissione non avrebbe infatti comunicato né i fascicoli riguardanti le intese nazionali, né per intero il fascicolo riguardante le intese internazionali. Non avrebbe, inoltre, comunicato taluni documenti facenti parte della corrispondenza intercorsa tra le ricorrenti e i suoi servizi.
punto 175
Al riguardo, si deve constatare che la prima critica è divenuta priva di oggetto a seguito delle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997. Per quanto riguarda la seconda censura, le ricorrenti considerate non indicano in che modo la mancata produzione di tutta la corrispondenza intercorsa tra loro e la Commissione avrebbe potuto violare i loro diritti della difesa. Le due censure devono quindi essere respinte.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › C — Sull'impossibilità di accedere a talune parti della CA e a taluni documenti del fascicolo dell'istruttoria che avrebbero potuto contenere elementi a discarico › 2. Sulle diverse misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale › 2.3. Sulle condizioni di esecuzione, da parte della Commissione, delle misure di organizzazione del procedimento › 2.3.2. Misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996
punto 176
A seguito della misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996, le 39 ricorrenti considerate hanno avuto accesso alla CA nella sua integralità nonché al fascicolo 27.997, relativo ai CPMA trattati nei capitoli della CA riguardanti il Regno Unito (capitoli 4 e 14). L'argomento formulato dalla Uniland e dalla Oficemen nelle loro memorie depositate a seguito della misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997, secondo il quale i documenti del fascicolo 27.997 sarebbero rimasti inaccessibili, deve pertanto essere fin d'ora respinto.
punto 177
Le 39 ricorrenti considerate hanno avuto anche accesso, a seguito della misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996, ai documenti dei fascicoli 33.126 e 33.322 relativi alle intese nazionali (v. nei precedenti punti 164-167).
punto 178
Nelle loro osservazioni la Cembureau, la ENCI, la VNC, la Dyckerhoff, lo SFIC, la Vicat, la Ciments français, la Heidelberger, la Lafarge, il BDZ, l'Unicem, la Valenciana, la Rugby, la Castle, la Cimpor, la Secil, la ATIC, la Titan, l'Italcementi, la Holderbank, la Hornos Ibéricos, la Aker, la Euroc, la Cementir e la Blue Circle affermano in sostanza che la Commissione non ha dato loro sufficiente accesso al fascicolo dell'istruttoria nell'ambito della misura di organizzazione del procedimento di cui trattasi.
punto 179
Dette affermazioni sono divenute tuttavia prive di oggetto. A seguito della misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997, le ricorrenti considerate hanno avuto infatti, come verrà accertato in prosieguo, nei punti 210 e 211, un accesso completo al fascicolo dell'istruttoria (fascicoli 27.997, 33.126 e 33.322), fatta eccezione per i documenti contenenti segreti commerciali e altre informazioni riservate, e dei documenti interni alla Commissione.
punto 180
La Cembureau, la Rugby, la Castle, l'Atic, la Aker e la Euroc ritengono che, a seguito della misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996, la Commissione avrebbe dovuto rendere accessibili alle ricorrenti interessate le osservazioni che i destinatari dei capitoli nazionali della CA avevano formulato nelle loro memorie in replica alla CA. Secondo lo SFIC, la Castle, la Irish Cement, la Cimpor, la Secil, l'Atic, la Aker e fa Euroc lo stesso ragionamento dovrebbe valere per i verbali delle audizioni concernenti le intese nazionali.
punto 181
La misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 non può tuttavia essere interpretata nel senso così proposto. Va sottolineato che le misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997 si sono limitate ai capitoli nazionali della CA e ai documenti presenti nel fascicolo dell'istruttoria, come repertoria nell'elenco (v. nel precedente punto 5). Con dette misure, infatti, il Tribunale ha voluto verificare se i diritti della difesa delle ricorrenti fossero stati violati al momento della preparazione della loro replica alla CA. Gli argomenti delle ricorrenti relativi alla violazione dei diritti della difesa derivante dal fatto che esse non avrebbero avuto accesso, nel corso del procedimento amministrativo, ai documenti non repertoriati nell'elenco (v. nel precedente punto 5) saranno esaminati successivamente (v., in seguito, punti 380-435).
punto 182
La Vicat, l'Unicem, la Asland e la Hornos Ibéricos criticano ancora l'impiego dell'eccezione desunta dal carattere riservato di taluni documenti in occasione dell'accesso ai fascicoli nazionali disposto a seguito della misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996. Parti rilevanti di taluni documenti sarebbero state occultate a motivo del loro carattere riservato. Le ricorrenti contestano alla Commissione di non aver loro trasmesso una versione non riservata dei documenti non accessibili. L'Unicem rimprovera in particolare all'istituzione di aver vietato l'accesso a taluni documenti che si riferivano a fatti avvenuti da cinque a dieci anni prima, che non implicavano più la minima informazione delicata da un punto di vista commerciale. La Asland contesta alla Commissione di non essersi informata, presso le imprese o le associazioni di imprese interessate, dello status dei documenti dei quali si era reclamata la riservatezza nel 1990 o nel 1991. Al riguardo, si riferisce, a mo' di esempio, ai documenti nn. 33.322/2897-2902, che le sono stati resi solo parzialmente accessibili in occasione della consultazione del fascicolo nei locali della Commissione il 12 novembre 1996, mentre l'impresa interessata da detti documenti, vale a dire la Hispacement, già da tre anni non li riteneva più riservati. La Vicat e la Hornos Ibéricos si riferiscono agli stessi documenti della Hispacement per sostenere che la Commissione ha fatto arbitrariamente ricorso al vincolo di riservatezza.
punto 183
Si deve ricordare che la misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 era diretta ad accordare alle 39 ricorrenti interessate (v. nel precedente punto 124), per ciascuna intesa nazionale, un accesso al fascicolo identico a quello che le destinatarie della CA con sede nel territorio dello Stato membro in questione avevano avuto durante il procedimento amministrativo. Nell'ambito di detta misura la Commissione non poteva quindi informarsi presso le imprese o le associazioni di imprese interessate circa l'opportunità di mantenere o meno la riservatezza di taluni documenti che era stata reclamata nel corso del procedimento amministrativo.
punto 184
Tuttavia, nell'ambito della misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997, il Tribunale ha richiesto alla Commissione di invitare le imprese e le associazioni di imprese, presso le quali erano stati raccolti i documenti versati nel fascicolo, ad «aggiornare» il loro giudizio sull'opportunità di mantenere la riservatezza reclamata all'epoca per taluni documenti. Quando hanno consultato il fascicolo presso la cancelleria del Tribunale, la Vicat, l'Unicem, la Asland e la Hornos Ibéricos hanno quindi potuto accedere a tutti i documenti per i quali la richiesta di riservatezza era stata ritirata da parte delle imprese e/o della associazioni di imprese interessate nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, o anche in precedenza (ad esempio, per i documenti della Hispacement: documenti nn. 33.322/2897-2902) e hanno potuto far valere le loro eventuali osservazioni riguardo a detti documenti. Gli argomenti delle quattro dette ricorrenti (v. nel precedente punto 182) sono divenuti quindi privi di oggetto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › C — Sull'impossibilità di accedere a talune parti della CA e a taluni documenti del fascicolo dell'istruttoria che avrebbero potuto contenere elementi a discarico › 2. Sulle diverse misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale › 2.3. Sulle condizioni di esecuzione, da parte della Commissione, delle misure di organizzazione del procedimento › 2.3.3. Misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997
punto 185
La misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997 riguardava la totalità dei fascicoli 33.126 e 33.322, ad eccezione dei documenti contenenti segreti commerciali o altre informazioni riservate, e dei documenti interni alla Commissione (sentenza 1o aprile 1993, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, citata nel precedente punto 142, punto 29).
punto 186
Per quanto riguarda i documenti o le categorie di documenti che l'elenco (v. nel precedente punto 5) qualificava come interni (codice di identificazione n. 10), la Commissione è stata invitata a precisare la natura di ciascuno di essi e ad inserire questi dettagli nella collocazione e nella sequenza dei documenti a cui essi si riferivano nelle cartelline ordinate secondo il numero progressivo dell'elenco (v. nel precedente punto 5). Per quanto riguarda i documenti contenenti segreti commerciali o altre informazioni riservate, il Tribunale ha invitato la Commissione a contattare le imprese e le associazioni di imprese presso le quali erano stati raccolti i documenti che facevano parte del fascicolo dell'istruttoria, chiedendo loro di precisare gli eventuali elementi che non avrebbero dovuto essere rivelati a terzi, motivando ogni volta la richiesta di riservatezza e preparando una versione non riservata o un sunto non riservato dei documenti contenenti detti elementi. Si è chiesto alla Commissione di inserire nel fascicolo le versioni non riservate o i sunti non riservati così prodotti, nelle cartelline ordinate secondo il numero progressivo dell'elenco (v. nel precedente punto 5), nella collocazione e nella sequenza dei documenti contenenti detti elementi riservati.
punto 187
Dopo aver ricevuto comunicazione dei fascicoli 33.126 e 33.322, il Tribunale ha constatato che, come sottolineavano nelle loro osservazioni la Dyckerhoff, la Ciment français, la Lafarge, l'Unicem, l'ATIC e l'Italcementi, la Commissione non aveva precisato la natura dei documenti nn. 33.126/19057-19156, classificati nell'elenco (v. nel precedente punto 5) come documenti interni della Commissione, in un complesso di documenti nn. 33.126/19026-19156. In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione ha chiarito che si trattava di un errore nella numerazione commesso presso la cancelleria della direzione generale Concorrenza (DG IV) al momento in cui sono stati repertoriati tutti i documenti del fascicolo dell'istruttoria, essendo i documenti nn. 33.126/19057-19156 inesistenti.
punto 188
Si devono ammettere al riguardo le spiegazioni fornite dalla Commissione. Infatti, l'indice e la numerazione delle pagine della cartellina n. 49 del fascicolo dell'istruttoria di quest'ultima, preparati dalla cancelleria della DG IV, riguardano le pagine 33.126/18612-19056, mentre l'indice e la numerazione delle pagine della cartellina n. 50 riguardano le pagine 33.126/19157-19433. Si può quindi desumere che un errore nella numerazione si sia prodotto nel costituire la cartellina n. 50.
punto 189
Numerose ricorrenti fanno valere che la Commissione non sempre ha accordato un accesso integrale al fascicolo dell'istruttoria.
punto 190
Si deve rilevare che l'argomento delle ricorrenti si fonda su un errore di fatto, in quanto dette parti sostengono di non aver avuto accesso a taluni documenti, mentre questi ultimi compaiono in effetti neffascicolo dell'istruttoria trasmesso al Tribunale. Ciò si verificava per il documento n. 33.126/19865 menzionato dalla Ciments français, per i documenti nn. 33.126/5236 e 12012, 33.322/56, 57, 1881, 1882 e 2463 menzionati dalla Lafarge, per i documenti nn. 33.126/4595, 4621, 4633, 4650, 4713 et 4796, 33.322/30-32, 207-209, 237, 1090, 1091 e 1184 menzionati dalla Uniland e dalla Oficemen, per il documento n. 33.126/166 menzionato dalla Oficemen, nonché per i documenti nn. 33.126/11248, 11249, 17568-17576, 17994, 18007 e 19865, e 33.322/1760-1769 menzionati dall'Italcementi.
punto 191
La Ciment français, la Lafarge, l'Unicem e l'Italcementi fanno ancora valere che la Commissione ha omesso di trasmettere al Tribunale i documenti nn. 33.126/895-911. Esse osservano, inoltre, che il documento n. 33.126/3434 del fascicolo dell'istruttoria è rimasto inaccessibile. Secondo la Ciment français e l'Italcementi il fascicolo trasmesso al Tribunale non conteneva neppure i documenti nn. 33.126/10241-10243. L'Unicem denuncia infine l'assenza dei documenti nn. 33.126/19422 e 19423.
punto 192
Interrogata al riguardo dal Tribunale mediante un quesito scritto, la Commissione afferma di aver trasmesso tutti i documenti al Tribunale. A suo parere, le pagine che non sono più reperibili laddove si dovrebbero trovare sono state spostate durante la consultazione del fascicolo.
punto 193
Tale spiegazione può essere ammessa, se si considera che la Commissione, prima delle udienze ha nuovamente trasmesso una copia delle pagine di cui trattasi, che hanno così costituito parte di ciascun fascicolo nelle 39 cause considerate.
punto 194
La Lafarge rileva ancora un'asserita incompletezza dei documenti nn. 33.126/1691 e 33.322/3. Si deve, tuttavia, constatare che non è stata occultata alcuna parte di detti documenti. L'argomento della ricorrente manca quindi in fatto.
punto 195
La Lafarge, la Uniland e la Oficemen sostengono di non aver avuto accesso ai documenti nn. 33.126/1-165 e 11494-11517. La Uniland e la Oficemen formulano il medesimo appunto per quanto riguarda i documenti nn. 33.322/1092-1183 e 1185-1194, e l'Unicem nei confronti del documento n. 33.126/19056.
punto 196
Si deve tuttavia osservare che tutti questi documenti consistono in note interne della Commissione, la cui natura è stata precisata nel fascicolo trasmesso al Tribunale. Data la natura di note interne, tali documenti potevano però essere legittimamente esclusi dalla consultazione attuata in esecuzione della misura di organizzazione del procedimento (sentenze 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, citata nel precedente punto 140, punti 53 e 54, e 6 aprile 1995, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, citata nel precedente punto 144, punto 22; ordinanza del Tribunale 10 dicembre 1997, cause riunite T-134/94, T-136/94, T-137/94, T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 e T-157/94, NMH Stahlwerke e a./Commissione, Racc. pag. II-2293, punto 35).
punto 197
Numerose ricorrenti asseriscono di non aver potuto consultare i seguenti documenti, per i quali le società presso le quali erano stati sequestrati avevano, a seguito della misura di organizzazione del procedimento, confermato la loro domanda di trattamento riservato: documenti nn. 33.126/682-684 e 711-716 menzionati dalla Lafarge, dalla Uniland, dalla Oficemen e dall'Italcementi, documenti nn. 33.322/58-70 invocati dalla Lafarge, documenti nn. 33.126/4596-4620, 4634-4649, 4659-4712 e 4719-4795 menzionati dalla Uniland, dalla Oficemen e dall'Italcementi, e documenti nn. 33.322/33-55 e 210-236 menzionati dalla Lafarge, dalla Uniland e dalla Oficemen.
punto 198
Si deve rilevare che i documenti nn. 33.126/682-684 e 711-716 comprendono, rispettivamente, un sunto del «business pian d'Inter-Béton» (piano di iniziative commerciali dell'Inter-Béton), impresa comune tra la CBR e l'Obourg per la fabbricazione e la distribuzione di cemento, e il contratto di gestione della Inter-Béton. I documenti 33.322/58-70 comprendono un «pian stratégique pour Cimpor» (piano strategico per la Cimpor). I documenti nn. 33.126/4596-4620, 4634-4649, 4659-4712 e 4719-4795 sono documenti che la Lafarge ritiene siano ancora coperti dal segreto commerciale [piano finanziario pluriennale 1989-1991, di Gilbert Liduena, Lafarge, 18 ottobre 1988 (documenti nn. 33.126/4642-4649 e 4659-4712); scenari in caso di stallo —tre possibili scenari (documenti nn. 33.126/4596-4620); strategia nei confronti dell'industria cementiera greca, Lafarge, DEP, 12 aprile 1988 (documenti nn. 33.126/4634-4641); studio Sud-Est/Vallée de Seine, introduzione — metodologia, documento di lavoro, Lafarge, DEP, F. Phélip, 21 aprile 1989 (documenti nn. 33.126/4719-4724); documento di lavoro dello studio Sud-Est/Vallée de Seine, direzione studi e piano, E Phélip, Lafarge, 21 aprile 1989 (documenti nn. 33.126/4725-4730); Vallée de Seine, DEP Lafarge, M. Morel, 21 aprile 1989 (documenti nn. 33.126/4731-4766); Sud-Est, DEP Lafarge, M. Morel, 21 aprile 1989 (documenti nn. 33.126/4767-4795)]. I documenti nn. 33.322/33-55 e 210-236 sono studi interni della Cimpor che illustrano la strategia commerciale di detta società e che esprimono scelte di base riguardo alla posizione della società sul mercato.
punto 199
Allorché hanno consultato il fascicolo nell'ambito della misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997, le 39 ricorrenti considerate hanno avuto accesso ad una versione non riservata o ad un sunto non riservato dei documenti sopraindicati. Esse hanno potuto quindi ricavare, da dette versioni non riservate o sunti, un'impressione dei documenti di cui trattasi sufficiente per valutare in che misura potessero servire all'esercizio dei loro diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo. Il fatto che la Commissione abbia sempre accolto le diverse richieste di trattamento riservato, senza mai esaminarne la fondatezza, punto sottolineato dalla Uniland e dalla Oficemen, è del tutto ininfluente al riguardo, in quanto fa Lafarge, la Uniland, la Oficemen e l'Italcementi non apportano nessun indizio idoneo a dimostrare che i documenti avrebbero potuto avere un interesse per la loro difesa. La censura relativa all'inaccessibilità di detti documenti in occasione della consultazione del fascicolo deve essere quindi respinta.
punto 200
Analogamente, ma in maniera generica, la Ciment français fa valere che le lettere degli avvocati che invocavano la riservatezza di taluni documenti non presenti nel fascicolo dell'istruttoria non indicano la numerazione dei documenti mancanti. Tuttavia, essa non presenta il minimo indizio diretto a dimostrare che i documenti considerati dalla sua censura, che essa non individua neppure, avrebbero potuto presentare un interesse ai fini della sua difesa nel corso del procedimento amministrativo. Alla luce di quanto sopra, tale argomento deve essere respinto perché non sufficientemente preciso.
punto 201
L'ATIC fa valere che solo pochi documenti riservati sono stati sostituiti da sunti. Del pari, la Cimpor e la Secil fanno osservare che buona parte del complesso dei documenti resi accessibili a seguito della misura di organizzazione del procedimento sono stati sostituiti da fogli che indicavano soltanto il numero e la natura del documento. Anche tale argomento, che non è sostenuto da nessun riferimento preciso a documenti del fascicolo dell'istruttoria, deve essere respinto perché non sufficientemente preciso.
punto 202
Nello stesso contesto, l'Italcementi fa riferimento ai documenti nn. 33.126/436-439, 4491-4592, 11215-11218, 11224-11241, 11250-11252, 17476-17483, 17995-18006, 18102-18109, alle pagine 12-19 del documento n. 33.126/4982, nonché ai documenti nn. 33.322/1636, 1638-1755, 1757, 1759, 1770-1789 e 1792-1796. Esaminando le lettere dei legali inserite nel fascicolo, essa prende atto del fatto che la mancanza di alcuni di questi documenti si spiega con la richiesta di riservatezza riproposta dalle imprese interessate in vista della consultazione del fascicolo organizzata dalla misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997. Considera tuttavia che le lettere dei legali, che non fanno riferimento alla numerazione progressiva attribuita dalla Commissione ai documenti facenti parte del suo fascicolo, non consentono di sapere se tutti i documenti mancanti siano riservati. Sottolinea che, mentre il Tribunale, nella sua misura di organizzazione del procedimento, ha fornito istruzioni dettagliate alle imprese e alle associazioni di imprese interessate riguardo al trattamento dei documenti riservati, talune lettere dei legali non solo non sono accompagnate dalla versione non riservata dei documenti per i quali esse richiedono la conservazione del trattamento riservato, ma addirittura si rivelano talmente vaghe da non consentire di individuare, neppure per sommi capi, il contenuto di detti documenti. Essa fa riferimento, a mo' di esempio, alla lettera del 5 agosto 1997 inviata dai legali della Valenciana alla Commissione affinché essa non consenta ai terzi l'accesso agli atti del consiglio di amministrazione di detta società, lettera che ha portato ad eliminare dal fascicolo i documenti nn. 33.322/1825-1880, senza che figurasse nel fascicolo accessibile all'Italcementi l'ordine del giorno di tali consigli di amministrazione o l'oggetto delle decisioni che sono state in essi adottate.
punto 203
Anche la Lafarge denuncia il trattamento riservato dei documenti nn. 33.322/1825-1880 nonché dei documenti nn. 33.322/911-918.
punto 204
Si deve rilevare che i documenti nn. 33.322/1792-1796 non compaiono nel fascicolo dell'istruttoria reso accessibile dalla Commissione e che non esiste, nella collocazione in cui essi si dovrebbero trovare, nessuna indicazione né spiegazione riguardo alla loro inaccessibilità. Occorre tuttavia osservare che, mediante la misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997, il Tribunale ha altresì invitato la Commissione a trasmettergli i documenti del fascicolo dell'istruttoria per i quali le parti interessate avevano richiesto un trattamento riservato. Dopo un controllo delle cartelline contenenti i documenti riservati del fascicolo dell'istruttoria così trasmessi dalla Commissione, è stato rilevato che il trattamento riservato era stato chiesto dalla Asland per i documenti nn. 33.322/1792-1796. Si tratta di un documento intitolato «details of balance sheet of Zemland Investment AG» (particolari del bilancio di esercizio della Zemland Investment AG) che non presenta alcun nesso con un qualsivoglia addebito mosso nei confronti dell'Italcementi nella decisione impugnata e che quindi, palesemente, non avrebbe potuto aver nessuna utilità per la difesa di detta impresa nel corso del procedimento amministrativo. L'Italcementi non può pertanto ricavare nessun argomento dall'imperfetta esecuzione della misura di organizzazione del procedimento per quanto riguarda detto documento.
punto 205
Per quanto riguarda i documenti nn. 33.322/1825-1880 menzionati dalla Lafarge e dall'Italcementi, è esatto che, in contrasto con le istruzioni dettate dal Tribunale nel giugno 1997, la lettera del 5 agosto 1997, con cui i legali della Valenciana hanno chiesto che si mantenesse il trattamento riservato per tali documenti, non è accompagnata né da una versione non riservata né da un sunto non riservato di questi ultimi e non riporta inoltre nessuna indicazione riguardo all'ordine del giorno o all'oggetto delle riunioni considerate. Analogamente, per quel che riguarda i documenti nn. 33.322/911-918, è stato solo precisato che si tratta di un accordo-quadro di collaborazione tra la Cimpor e la Ciment français. Tuttavia la Lafarge e l'Italcementi non spiegano minimamente quale interesse tali documenti avrebbero potuto rivestire per la loro difesa nel corso del procedimento amministrativo. In ogni caso, dopo un controllo delle cartelline contenenti i documenti riservati del fascicolo dell'istruttoria, si deve rilevare che il contenuto dei documenti nn. 33.322/1825-1880 e 33.322/911-918 non presenta alcun nesso con un qualsivoglia addebito mosso nella decisione impugnata nei confronti della Lafarge e dell'Italcementi. Tali documenti non avrebbero quindi potuto essere utili alla difesa della Lafarge e dell'Italcementi nel corso del procedimento amministrativo. La Lafarge e l'Italcementi non possono pertanto ricavare nessun argomento dall'imperfetta esecuzione della misura di organizzazione del procedimento per quanto riguarda i suddetti documenti.
punto 206
Per tutti gli altri documenti citati nel precedente punto 202, era stato richiesto il trattamento riservato e l'Italcementi ha avuto accesso, a seguito della misura di organizzazione del procedimento, ad una versione non riservata o ad un sunto non riservato. Al posto dei documenti nn. 33.126/436-439 compare nel fascicolo dell'istruttoria una lettera datata 28 agosto 1997 dei legali della società Obourg, che menziona cinque documenti qualificati da detta società come segreti commerciali [contratto di gestione Inter-Béton tra la Obourg e la CBR in data 10 ottobre 1967; convenzione tra i futuri azionisti della NCGCP (Nouvelle Gralex) in data 2 luglio 1985 e la sua clausola aggiuntiva n. 1 del 12 luglio 1985; convenzione tra la Obourg e la CBR per la gestione in comune della nuova Gralex; piano di iniziative commerciali della Inter-Beton, della Gralex e della Obourg-Calcaire; calcolo dei prezzi di costo del clinker e del cemento venduti dalla Obourg nel novembre 1988], e che è accompagnata da un breve sunto non riservato del loro contenuto. Al posto dei documenti nn. 33.126/4491-4592, nonché delle pagine 12-19 del documento n. 33.126/4982, figura ogni volta una lettera dei legali della Lafarge, in data 16 settembre 1997, che enumera diversi documenti che detta società ritiene tuttora coperti dalla tutela dei segreti commerciali [preparazione al futuro del gruppo Lafarge, attività cementiere e correlate, sintesi delle note preparate dai membri del comitato esecutivo nel corso del primo trimestre 1986, Philippe Agid, 25 aprile 1986 (documenti nn. 33.126/4491-4509); scenario di destabilizzazione concorrenziale in Europa — elementi chiave— rischio di stallo— diagnosi, Lafarge, marzo 1988 (documenti nn. 33.126/4510-4592); estratto del piano finanziario pluriennale 1989-1991, di Gilbert Liduena, Lafarge, 18 ottobre 1988 (documenti nn. 33.126/4982, pagg. 12-19)], e che è accompagnata da un sunto non riservato di detti documenti. I documenti nn. 33.126/11215-11218, 11224-11241 e 11250-11252 (relativi alla politica commerciale della Blue Circle) sono, da parte loro, stati sostituiti nel fascicolo da una versione non riservata. Al posto dei documenti nn. 33.126/17476-17483 e 17995-18006, figurano, nel fascicolo, rispettivamente, otto e dodici pagine recanti, nell'angolo superiore destro, la dicitura «versione non riservata». I documenti nn. 33.126/18102-18109 sono stati sostituiti, nel fascicolo, da una lettera del 12 settembre 1997 nella quale i legali della CBR sottolineavano che l'agente della Commissione, destinatario della lettera, aveva « indicato [loro] che la società Obourg SA aveva chiesto la riservatezza per il contratto di gestione Inter-Beton che aveva stipulato il 10 ottobre 1967 con la CBR». Sembrava loro « necessario, per ragioni di coerenza e di rispetto verso tutte le altre parti del contratto, di estendere la riservatezza alle due clausole aggiuntive del contratto, vale a dire “il primo supplemento riservato al contratto di gestione della Inter-Béton in data 10 ottobre 1967 (blocco dei titoli)” e il “secondo supplemento riservato al contratto di gestione della Inter-Béton”, clausole [che erano state] fornite dalla CBR alla Commissione nell'allegato 5 A alla risposta alla richiesta di informazioni del 19 marzo 1990». Sembrava loro «ancor più ragionevole riservare a queste due clausole un trattamento riservato dal momento che esse [riguardavano] questioni assolutamente non attinenti all'ambito della presente vicenda». Al posto dei documenti nn. 33.322/1636, 1638-1755, 1757, 1759, 1770-1789 e 1792-1796 figura ogni volta nel fascicolo una lettera dei legali della Asland, datata 28 luglio 1997, che individua, tra i documenti che compaiono alle pagine 1508-1810 del fascicolo 33.322, quelli per i quali la società desidera mantenere la riservatezza, perché «essi si riferiscono ad operazioni di ristrutturazione interna della società, non contengono alcun nesso con le infrazioni denunciate, non presentano nessun interesse per la soluzione della presente vicenda e costituiscono parte integrante della strategia e della politica interna adottate dalla Asland durante il periodo di riferimento», e quelli per i quali la Asland non ha nessuna obiezione a che siano ormai resi accessibili ai terzi.
punto 207
Alla luce di quanto sopra, non avendo l'Italcementi apportato il minimo indizio diretto a dimostrare che i documenti menzionati nel precedente punto 202, che sono stati oggetto di trattamento riservato nel rispetto delle istruzioni fornite dal Tribunale, avrebbero potuto presentare un interesse per la sua difesa nel corso del procedimento amministrativo, deve essere respinta la censura che essa pretende ricavare dall'inaccessibilità di tali documenti nel corso della consultazione del fascicolo a seguito della misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997. Si deve aggiungere che ciascuna delle diverse lettere dei legali menzionate nel punto precedente enumerava ogni volta con precisione i documenti oggetto di una richiesta di trattamento riservato, e li identificava sistematicamente mediante il titolo. In assenza di prova contraria, si deve quindi considerare che la Commissione ha eseguito correttamente le richieste di trattamento riservato che compaiono in dette lettere, sottraendo alla consultazione delle parti solo i documenti a cui tali domande si riferivano.
punto 208
La Holderbank invoca, infine, un pregiudizio arrecato alla tutela dei segreti commerciali, di cui si sarebbe resa colpevole la Commissione in occasione dell'esecuzione della misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997. Fa così valere che, benché la sua controllata Obourg ed essa stessa avessero fatto sapere alla Commissione che il contratto istitutivo della società Inter-Beton, che si trovava nel fascicolo dell'istruttoria, non dovesse essere portato a conoscenza di terzi dal momento che esso conteneva segreti commerciali (v. lettere 3 settembre 1997 della ricorrente alla Commissione e 28 agosto 1997 della sua controllata Obourg alla Commissione, accluse nell'allegato 7 alle osservazioni della ricorrente 8 dicembre 1997), la Commissione ha reso detto documento accessibile a tutti. Sottolinea che, se il suo intervento in occasione della consultazione del fascicolo in data 29 ottobre 1997 ha consentito di evitare che detto documento fosse oggetto di ulteriori consultazioni da parte delle altre ricorrenti, resta pur sempre il fatto che le sue concorrenti e quelle della Obourg che hanno consultato il fascicolo in data anteriore al 29 ottobre 1997 hanno preso visione del contratto, cosicché il suo successivo ritiro dal fascicolo non ha riparato il danno arrecato alla tutela dei segreti commerciali dell'interessata. Ritiene detto incidente tanto più incomprensibile in quanto gli altri documenti che la sua controllata ed essa stessa avevano qualificato come segreti commerciali sono stati ritirati dal fascicolo dalla Commissione prima dell'inizio delle consultazioni.
punto 209
Si deve, al riguardo, ammettere che è increscioso che la Commissione abbia consentito la temporanea consultazione di detto documento riservato da parte dei terzi. Ciononostante, l'argomento avanzato dalla Holderbank non è affatto pertinente nell'ambito della valutazione della fondatezza del ricorso. Tale comportamento della Commissione, infatti, non è atto ad incidere sulla legittimità della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › C — Sull'impossibilità di accedere a talune parti della CA e a taluni documenti del fascicolo dell'istruttoria che avrebbero potuto contenere elementi a discarico › 2. Sulle diverse misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale › 2.3. Sulle condizioni di esecuzione, da parte della Commissione, delle misure di organizzazione del procedimento › 2.3.4. Conclusioni provvisorie
punto 210
Da quanto precede risulta che le 39 ricorrenti riguardate dall'argomento esaminato (v. nel precedente punto 124) hanno avuto, nel corso della trattazione scritta del procedimento dinanzi al Tribunale, un accesso completo alla CA e un accesso al fascicolo dell'istruttoria uguale a quello che esse avrebbero dovuto avere nel corso del procedimento amministrativo. Esse hanno potuto accedere al fascicolo dell'istruttoria nella sua integralità, eccezion fatta per i documenti contenenti segreti commerciali di altre imprese o altre informazioni riservate o documenti interni della Commissione. L'istituzione ha inoltre precisato la natura dei documenti interni del fascicolo dell'istruttoria e ha reso accessibile, per quanto riguarda i documenti per i quali era stato richiesto un trattamento riservato, una versione non riservata o un sunto non riservato. Le rare anomalie nell'esecuzione della misura di organizzazione del procedimento che sono state rilevate nei precedenti punti 204 e 205 si riferiscono a documenti che, palesemente, non sarebbero stati utili alla difesa delle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo.
punto 211
Si deve quindi concludere che, a seguito delle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997, le 39 ricorrenti considerate hanno avuto a disposizione tutti gli elementi necessari per sviluppare la loro argomentazione, secondo la quale i loro diritti della difesa sarebbero stati violati dal momento che i capitoli della CA ed i documenti del fascicolo dell'istruttoria rimasti inaccessibili nel corso del procedimento amministrativo avrebbero contenuto elementi a loro discarico. Inoltre, mediante dette misure di organizzazione del procedimento, sono state accolte le domande della Dyckerhoff, della Aalborg, della Rugby, della Castle, della Heracles, della Aker, della Euroc e dell'Italcementi dirette a far sì che il Tribunale ordinasse alla Commissione di produrre i documenti che si trovavano nei fascicoli 27.997, 33.126 e 33.322. E' divenuta, infine, priva di oggetto la censura che la Hornos Ibéricos rivolge alla Commissione per averle rifiutato il 6 gennaio 1995 l'accesso al fascicolo dell'istruttoria.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › C — Sull'impossibilità di accedere a talune parti della CA e a taluni documenti del fascicolo dell'istruttoria che avrebbero potuto contenere elementi a discarico › 2. Sulle diverse misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale › 2.3. Sulle condizioni di esecuzione, da parte della Commissione, delle misure di organizzazione del procedimento › 2.3.5. Circostanze specifiche che avrebbero inciso sull'effetto utile delle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997
punto 212
Talune ricorrenti invocano, nelle memorie da esse depositate a seguito delle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997, specifiche circostanze che avrebbero inciso sull'effetto utile di tali misure di organizzazione del procedimento.
punto 213
In primo luogo, la Blue Circle lamenta il lasso di tempo estremamente breve che le è stato concesso per analizzare la documentazione resa accessibile a seguito della misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996. L'Unicem, la Titan e la Blue Circle formulano la medesima critica per quanto riguarda la documentazione resa accessibile a seguito della misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997, sottolineando che esse non hanno avuto a disposizione tempo sufficiente per coordinare l'esame di tutti questi documenti con quello dei documenti resi accessibili in precedenza. La Blue Circle aggiunge di non essere stata in grado, per la preparazione della sua memoria a seguito della misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997, di fornire ai propri difensori la minima assistenza per analizzare la massa dei documenti commerciali, non essendo disponibile nel corso di tale periodo nessuno dei suoi dipendenti.
punto 214
Occorre rilevare, per quanto riguarda la misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996, che la Blue Circle ha potuto consultare i fascicoli relativi agli addebiti nazionali il 27 novembre 1996. Tale ricorrente, che ha depositato il 10 febbraio 1997 le sue osservazioni sulla pertinenza dei documenti contenuti in tale fascicolo, ha quindi avuto a disposizione un lasso di tempo di due mesi e mezzo per la preparazione di queste ultime. L'Unicem, la Titan e la Blue Circle hanno poi avuto a disposizione sei settimane al termine della consultazione del fascicolo dell'istruttoria per preparare le loro memorie nell'ambito della misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997.
punto 215
Tali ricorrenti hanno avuto quindi a disposizione termini ragionevoli, se si tiene conto del fatto che l'art. 173 del Trattato prevede un termine di due mesi per la presentazione di un ricorso d'annullamento. Occorre sottolineare che l'oggetto delle misure di organizzazione del procedimento era limitato. Si voleva infatti consentire alle 39 ricorrenti considerate di individuare gli elementi a discarico nei documenti che erano stati loro celati nel corso del procedimento amministrativo e di spiegare in che modo tale procedimento sarebbe potuto giungere ad un risultato diverso se esse avessero avuto accesso a tali elementi nel corso del procedimento. La preparazione delle memorie a seguito delle misure di organizzazione del procedimento non esigeva un esame attento di ciascun documento reso accessibile. Risulta, infatti, da una lettura del mero titolo di numerosi documenti del fascicolo dell'istruttoria che essi non presentano nessuna relazione con gli addebiti mossi nella decisione impugnata contro l'Unicem, la Titan o la Blue Circle.
punto 216
Riguardo all'argomento relativo all'impossibilità materiale, per la Blue Circle, di assistere i propri difensori nell'esecuzione della misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997, si deve rilevare che, salvo nel caso di forza maggiore, nella fattispecie non dimostrato, le difficoltà e i rischi legati all'organizzazione interna di una parte non possono essere utilmente invocati da quest'ultima, quando essa, abbia beneficiato di un termine ragionevole per l'esercizio dei diritti della difesa. In ogni caso, la Blue Circle non può nella fattispecie ragionevolmente sostenere che, nel corso del termine concesso per depositare osservazioni successivamente alla consultazione del fascicolo presso la cancelleria del Tribunale da parte dei suoi difensori, nessuno dei suoi dipendenti sia stato in grado di sacrificare un istante di tempo per aiutare i difensori nell'analisi dei documenti che essi avevano selezionato.
punto 217
Ne consegue che devono essere respinti gli argomenti dell'Unicem, della Titan e della Blue Circle relativi all'esiguità del lasso di tempo che sarebbe stato loro accordato per la preparazione di una memoria a seguito delle misure di organizzazione del procedimento.
punto 218
In secondo luogo, la Dyckerhoff, il BDZ, la Asland, la Uniland, la Oficemen, la Holderbank, la Hornos Ibéricos e la Blue Circle denunciano l'illeggibilità di taluni documenti ai quali hanno avuto accesso a seguito della misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996. La Asland cita a mo' di esempio i documenti nn. 33.322/1012 e seguenti. Il BDZ, la Castle, la Holderbank e la Hornos Ibéricos denunciano anche il fatto che i documenti consultati erano copie e non originali. La Holderbank critica in particolare il rifiuto esplicito della Commissione di rendere accessibili gli originali. Dal momento che la Commissione afferma che la Holderbank ha potuto accedere agli originali, detta ricorrente, nella lettera 27 maggio 1997, chiede al Tribunale di procedere all'audizione del funzionario della Commissione interessato. Spiega che taluni documenti hanno subito una riduzione all'atto della fotocopiatura prima di essere resi accessibili a seguito della misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996. Sarebbe inoltre impossibile verificare se le copie messe a disposizione delle ricorrenti erano complete e si potrebbe anche supporre che non fosse così per talune di esse. La Holderbank si riferisce in particolare al documento n. 33.126/14929.
punto 219
La Uniland, la Oficemen e l'Italcementi criticano l'illeggibilità di taluni documenti resi accessibili a seguito della misura d'organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997. La Uniland e la Oficemen citano al riguardo i documenti nn. 33.126/879, 11411-1144 (sic), 5803, 5804, 5885, 5886, 6499, 7157-7163, 14762, 14789, 15124, 15125, 15319, 15320, 15356, 15357, 15391-15393, 19554, 19555, 20026-20032 e 20168-20171.
punto 220
Si deve constatare che le ricorrenti non lamentano l'illeggibilità dei documenti contenuti nel fascicolo 27.997, reso accessibile a seguito della misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996. Quanto ai documenti dei fascicoli 33.126 e 33.322, i loro originali sono stati resi accessibili alle ricorrenti a seguito della misura d'organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997 (v. nei precedenti punti 168 e 169). Le osservazioni riguardo all'illeggibilità delle copie che le ricorrenti hanno potuto consultare a seguito della misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 sono quindi divenute prive di oggetto. Non è quindi più necessario ordinare il mezzo istruttorio chiesto dalla Holderbank. L'eventuale illeggibilità degli originali dei documenti di cui disponeva la Commissione nel corso del procedimento amministrativo, non è, da parte sua, imputabile alla Commissione e non ha potuto pregiudicare la realizzazione degli scopi attribuiti all'accesso al fascicolo dell'istruttoria concesso alle ricorrenti dalle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997. Tale illeggibilità infatti colpisce tanto le ricorrenti quanto la Commissione. Quest'ultima non ha quindi avuto dei documenti illeggibili una cognizione diversa da quella che le ricorrenti hanno potuto ottenere consultandoli.
punto 221
Gli argomenti della Dyckerhoff, del BDZ, della Asland, della Uniland, della Oficemen, della Italcementi, della Holderbank, della Hornos Ibéricos e della Blue Circle, relativi all'illeggibilità di taluni documenti ai quali esse hanno avuto accesso a seguito delle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997, non possono dunque essere accolti.
punto 222
In terzo luogo, l'Unicem, la Titan e la Blue Circle denunciano il fatto che non sia stata fornita alcuna traduzione dei documenti che sono stati resi accessibili a seguito delle misure di organizzazione del procedimento, benché fossero redatti in numerose lingue differenti. Tale circostanza avrebbe complicato la preparazione delle loro osservazioni nel termine ad esse impartito. Del pari la Valenciana lamenta il fatto di non aver ricevuto la traduzione di capitoli nazionali della CA, diversi dai capitoli spagnoli, né dei documenti ai quali tali capitoli si riferiscono e neppure degli altri documenti del fascicolo.
punto 223
Si deve ricordare che il regime linguistico previsto dall'art. 3 del regolamento n. 1 si applica solo ai testi inviati dalle istituzioni a determinati destinatari (sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione, Racc. pag. II-1063, punto 21). La Commissione non era quindi tenuta a fornire alle ricorrenti una traduzione dei diversi documenti raccolti nel corso dell'inchiesta amministrativa. Tali documenti non costituivano, infatti, comunicazioni della Commissione alle ricorrenti, anche se la Commissione era tenuta a renderli accessibili nel corso del procedimento pendente dinanzi al Tribunale. La Commissione non era neppure tenuta a fornire alla Valenciana una traduzione dei capitoli nazionali della CA diversi da quelli relativi alla Spagna (capitoli 8 e 18), dal momento che tale impresa non compariva tra quelle destinatarie degli altri capitoli nazionali. Deve essere pertanto respinta la censura sollevata dall'Unicem, dalla Valenciana, dalla Titan e dalla Blue Circle.
punto 224
In quarto luogo, la Valenciana, la Asland, la Uniland, la Oficemen e la Hornos Ibéricos denunciano l'assenza di un elenco che indicasse il contenuto dei documenti che costituivano il fascicolo dell'istruttoria.
punto 225
Occorre ricordare che le ricorrenti né nel corso del procedimento amministrativo né nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale hanno avuto a disposizione un elenco che mostrasse il tenore dei documenti che costituivano il fascicolo dell'istruttoria. Il solo elenco di cui esse disponevano era quello trasmesso ai destinatari della CA nel corso del procedimento amministrativo (vedi nel precedente punto 5).
punto 226
Detta circostanza non ha pregiudicato, tuttavia, i loro diritti della difesa nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. Infatti, a seguito delle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997, esse hanno avuto accesso al complesso dei documenti del fascicolo dell'istruttoria, ad eccezione di quelli contenenti segreti commerciali o altre informazioni riservate, e dei documenti interni alla Commissione. Hanno avuto inoltre accesso a versioni non riservate o sunti non riservati dei documenti considerati riservati, e la Commissione ha indicato la natura dei documenti interni contenuti nei propri fascicoli. L'assenza di un elenco contenente indicazioni circa il tenore di ciascun documento non ha potuto impedire loro di individuare, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, tra i documenti del fascicolo dell'istruttoria, quelli che avrebbero potuto essere utili alla loro difesa nel corso del procedimento amministrativo e, pertanto, di dimostrare che i loro diritti della difesa sono stati violati nel corso del procedimento amministrativo.
punto 227
Pertanto, l'argomento avanzato dalle ricorrenti va respinto nella parte in cui denuncia l'assenza di un elenco che mostrasse il tenore dei documenti che costituivano il fascicolo dell'istruttoria, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. Sarà invece esaminato in seguito per la parte in cui riguarda l'assenza di un elenco dettagliato nel corso del procedimento amministrativo (v., in seguito, punti 272-275).
punto 228
In quinto luogo, la Dyckerhoff, la Vicat, la Ciments français, la Heidelberger, la Lafarge, la Aalborg, la Asland, la Uniland, la Oficemen e la Blue Circle rilevano diversi errori di archiviazione o di classificazione, che avrebbero accentuato le difficoltà da esse incontrate in occasione della preparazione delle memorie a seguito delle misure di organizzazione del procedimento. La Dyckerhoff, la Vicat, la Ciments français, la Heidelberger, la Lafarge, la Aalborg e la Asland criticano il modo in cui sono stati preparati i fascicoli nazionali. La Ciments français insiste in particolare sulla classificazione arbitraria dei documenti secondo il loro asserito carattere nazionale o internazionale (documenti nn. 33.126/10827, 10828, 17157-17159, 17166-17170, 17178, 17179 e 19881-19887). Secondo la Aalborg, non esiste alcuna distinzione logica tra le asserite intese nazionali e le asserite intese internazionali. Essa cita, a mo' di esempio, i documenti nn. 33.126/19201 e 19202 da essa rinvenuti nel fascicolo greco, mentre si riferirebbero ad un organismo greco-spagnolo di cooperazione alla grande esportazione. La Ciments français denuncia pure il fatto che numerosi documenti sono stati numerati unicamente sulla prima pagina, in particolare nel fascicolo relativo alla Spagna. La Ciments français e la Lafarge criticano in generale la completa mancanza di trasparenza nella composizione dei fascicoli 33.126 e 33.322. La Heidelberger, dal canto suo, sostiene che la numerazione del fascicolo dell'istruttoria è estremamente oscura. Ricorda a tal proposito l'assenza di numerazione di taluni documenti che compaiono nella cartellina L del fascicolo depositato dalla Commissione presso la cancelleria del Tribunale in esecuzione della misura d'organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997. Essa intende riferirsi al documento n. 33.126/9571, che sarebbe composto di 32 pagine, al documento n. 33.126/4982, che sarebbe suddiviso in diversi sottonumeri, e alla cartellina XLI del fascicolo. La Dyckerhoff, l'Unicem, la Castle, la Holderbank, la Hornos Ibéricos e la Cementir invocano l'illeggibilità della numerazione progressiva dei documenti. La Cementir aggiunge che l'illeggibilità della numerazione progressiva di una serie di documenti, ai quali ha avuto accesso a seguito della misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996, l'ha costretta ad effettuare un esame minuzioso destinato ad individuare i « nuovi » documenti che le sono stati resi accessibili a seguito della misura d'organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997. Il BDZ critica l'esistenza di diverse numerazioni sui documenti consultati. La Asland fa osservare che taluni documenti compaiono due volte o tre volte nei fascicoli nazionali, con una numerazione delle pagine diversa ma con il medesimo numero di riferimento nell'elenco (v. nel precedente punto 5). A titolo di esempio, essa rinvia alle pagine 64-70, 105-111 e 182-188 del fascicolo relativo al Portogallo, che riportano i nn. 33.322/2897 e seguenti. La Hornos Ibéricos sostiene inoltre che il fascicolo che le è stato messo a disposizione sembra essere stato manipolato. Così diversi documenti del fascicolo conterrebbero annotazioni aggiunte dai servizi della Commissione. Cita al riguardo i documenti nn. 33.322/170, 172 e 489, nonché i documenti nn. 33.126/11988, 17359, 17441, 17578, 17579, 17582, 17586, 17658, 17936 e 17996.
punto 229
L'Italcementi formula osservazioni analoghe riguardo al fascicolo dell'istruttoria che ha potuto consultare a seguito della misura d'organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997. Essa ha rilevato, in occasione della consultazione del detto fascicolo, la presenza di documenti non numerati (ad esempio, nella cartellina XVIII, il documento n. 33.126/6857 bis contiene, nell'allegato 5, pagine non numerate; nella cartellina XX figurano, dopo il documento n. 33.126/6891, sette pagine non numerate; nella cartellina XXII compaiono, dopo il documento n. 33.126/8384 bis, quattro pagine non numerate; nella cartellina XXIV, il documento n. 33.126/9416 è seguito da sette pagine non numerate e il documento n. 33.126/9571 da 33 pagine non numerate; nella cartellina XXVII, il documento n. 33.126/10743 è seguito da 17 pagine non numerate e il documento n. 33.126/10745 da due pagine non numerate; nella cartellina XXVIII compaiono, dopo il documento n. 33.126/11206, due pagine non numerate; nella cartellina XXX, ciascuno dei documenti nn. 33.126/11912 e 12230 è seguito da una pagina non numerata; nella cartellina XXXVI, i documenti nn. 33.126/14411 e 14502 sono seguiti ognuno da una pagina non numerata; nella cartellina XLII, il documento n. 33.126/16934 è seguito da tre pagine non numerate; nella cartellina XLIII, il documento n. 33.126/16971 è seguito da cinque pagine non numerate; nella cartellina XLVII, il documento n. 33.126/18099 è seguito da una pagina non numerata). Questa ricorrente ha inoltre potuto constatare che, in presenza di documenti di più pagine, quali opuscoli, bilanci di società, contratti o listini di vendita o di prezzi, la Commissione si è limitata a numerare la prima pagina del documento di cui trattasi o a numerarlo alternatamente o non consecutivamente [v., ad esempio, cartellina XXXVII, in cui taluni documenti stampati sulle due facciate riportano, sul verso, numeri superiori di numerose unità rispetto ai numeri stampati sul recto (ad esempio, recto 33.126/14982 — verso 33.126/14991, recto 33.126/14983 — verso 33.126/14990, recto 33.126/14984 — verso 33.126/14989); cartellina LI in cui taluni contratti sono numerati solo sulla pagina di copertina (ad esempio 33.126/19556), mentre altri sono numerati su ciascuna pagina (ad esempio 33.126/19561-19577)]. Quanto alla cartellina VIII del fascicolo 33.322, essa sarebbe in un tale disordine che sarebbe impossibile verificare esattamente se è completa.
punto 230
La Blue Circle sottolinea il disordine del fascicolo, l'assenza di talune pagine e la doppia numerazione di taluni documenti. La Uniland e la Oficemen fanno valere che la cartellina LI, relativa alla pratica 33.126, non è menzionata nell'elenco (v. nel precedente punto 5) dei documenti preparato dalla Commissione. Del pari, la consultazione di detto elenco farebbe ritenere che, all'interno della cartellina XXXVII, solo i documenti nn. 33.126/14740-14742 riguardino la SIPAC, mentre in realtà quest'ultima sarebbe presa in considerazione a partire dal documento n. 33.126/14739. Consultando il fascicolo il 17 dicembre 1997 la Uniland e la Oficemen avrebbero scoperto documenti relativi alla pratica 33.126 all'interno di alcune cartelline riferentisi alla pratica 33.322. Così, i documenti nn. 2448-2477 della pratica 33.126, che si sarebbero dovuti trovare nella cartellina VII della stessa pratica, si troverebbero nelle cartelline I e II della pratica 33.322. La numerazione progressiva priva di ordine dei documenti che compaiono nelle cartelline IVe V della piratica 33.322 avrebbe, da parte sua, reso difficile il loro esame. La Uniland e la Oficemen spiegano, infatti, che si passa improvvisamente dal documento n. 1018 al documento n. 1039 quindi, più oltre, dal documento n. 1050 al documento n. 1069 e poi, ancora un po' più oltre, dal documento n. 1072 al documento n. 1012, che è immediatamente seguito dal documento n. 1038 e da una numerazione decrescente fino al documento n. 1019, che è seguito, a sua volta, da sei pagine non numerate, impossibili da classificare. Talune pagine delle cartelline menzionate sarebbero, inoltre, impossibili da classificare. I documenti nn. 33.126/11123-11127 che, secondo l'elenco (v. nel precedente punto 5) preparato dalla Commissione, si sarebbero dovuti trovare nella cartellina XXVIII, figurerebbero nella cartellina XXVII. Quanto alla cartellina XXIX della pratica 33.126, essa conterrebbe errori nella numerazione, poiché i numeri 11694-11699 sarebbero stati utilizzati per designare due serie diverse di documenti.
punto 231
Tali critiche sono ininfluenti per la valutazione dell'argomento esaminato. Le ricorrenti, infatti, non hanno affatto spiegato perché la maniera nella quale sono costituiti i fascicoli avrebbe pregiudicato i loro diritti della difesa nella fattispecie. Per quanto riguarda la censura relativa alla numerazione e a «manipolazioni» dei documenti, si deve constatare che, anche supponendo che le affermazioni delle ricorrenti fossero dimostrate, l'assenza di numerazione o la numerazione incompleta o incongrua dell'uno o dell'altro documento, o l'aggiunta da parte della Commissione di annotazioni su questo o quel documento, non hanno potuto nuocere alla realizzazione degli scopi perseguiti mediante l'accesso al fascicolo dell'istruttoria concesso alle ricorrenti dalle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997. Le ricorrenti, infatti, avrebbero potuto avvalersi di documenti del fascicolo la cui numerazione fosse illeggibile o che fossero stati «annotati» dalla Commissione, allegandoli alle loro osservazioni, e spiegare in che modo tali documenti erano pertinenti per la loro difesa nel corso del procedimento amministrativo. Lo stesso dicasi per il disordine constatato, in maniera specifica, in taluni documenti del fascicolo dell'istruttoria.
punto 232
Riguardo alla censura relativa alla asserita attribuzione, da parte della Commissione, di una medesima numerazione (33.126/11694-11699) a due serie distinte di documenti, essa deriva da una alterazione manoscritta, su talune delle copie realizzate dalla Uniland e dalla Oficemen, della numerazione dei documenti originali del fascicolo della Commissione. Dalla verifica nel fascicolo originale della Commissione, risulta infatti inequivocabilmente che i documenti recanti i numeri 33.126/11694-11699 in tale fascicolo riguardano solo estratti di note manoscritte prese (in tutta verosimiglianza dalla Cembureau) nel corso della riunione degli Head Delegates tenutasi il 30 maggio 1983 a Corfu (documenti nn. 33.126/11694-11696), una lettera in data 20 gennaio 1984 di J. Bailly (presidente della Cembureau) al signor Bertran (presidente della Asland) (documento n. 33.126/11697), il resoconto redatto da «PD» (verosimilmente, il signor Philippe Dutron della Cembureau) il 13 marzo 1984, di una conversazione telefonica con il signor d'Agostino (dell'Italcementi) in relazione alle esportazioni di cemento dall'Italia alla Svizzera (documento n. 33.126/11698), e l'elenco dei partecipanti alla riunione degli Head Delegates svoltasi il 19 marzo 1984 a Noordwijk (documento n. 33.126/11699). L'altra serie di documenti, riguardo alla quale la Uniland e la Oficemen sostengono che riporti la medesima numerazione 33.126/11694-11699 e che si riferisce ad altri estratti di note manoscritte prese nel corso della riunione degli Head Delegates tenutasi il 30 marzo 1983 a Corfù, reca invece la numerazione 33.126/11689-11693. Infine, come osservano la Uniland e la Oficemen, l'elenco (v. nel precedente punto 5) non fa menzione di una cartellina LI. Esso menziona, tuttavia, due cartelline L, cosicché la seconda cartellina L alla quale l'elenco (v. nel precedente punto 5) si riferisce è in realtà costituita dalla cartellina LI.
punto 233
Da quanto precede risulta che l'insieme degli argomenti riportati nei precedenti punti 228-230 deve essere respinto.
punto 234
In sesto luogo, infine, la Blue Circle sottolinea di aver cercato di evitare di menzionare, nelle osservazioni depositate a seguito della misura d'organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997, documenti che erano stati legittimamente qualificati come riservati nel corso del procedimento amministrativo. Al riguardo, essa contesta alla Commissione di aver rifiutato di fornirle un elenco di detti documenti. Unisce alle osservazioni da essa depositate a seguito della misura d'organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997 (allegato 3) lo scambio epistolare intercorso pertinente al riguardo, nel quale giustificava detta richiesta con la preoccupazione, tenuto conto del breve lasso di tempo concessole per presentare le osservazioni a seguito della consultazione del resto del fascicolo, di distinguere i documenti l'accesso ai quali le era stato rifiutato nel corso del procedimento amministrativo in seguito ad una richiesta di trattamento riservato formulata riguardo ad essi dalla parte o dalle parti interessate, da quelli ai quali essa aveva ottenuto l'accesso in quanto la Commissione aveva stabilito che fossero irrilevanti per la sua difesa.
punto 235
Si deve rilevare che, la Commissione pur non avendo messo a disposizione della Blue Circle l'elenco che quest'ultima chiedeva, le ha tuttavia fornito, con lettera 13 novembre 1997 (allegato 3 alle osservazioni della ricorrente depositate a seguito della misura d'organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997), i criteri che le consentivano di determinare quali fossero i documenti che erano stati oggetto di un trattamento riservato nel corso del procedimento amministrativo. Una precisa individuazione dei documenti qualificati come riservati nel corso di detto procedimento sarebbe stata totalmente priva di interesse, in quanto, nell'ambito della misura d'organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997, le imprese e le associazioni di imprese interessate sono state invitate a «aggiornare» la loro valutazione riguardo all'opportunità di mantenere il trattamento riservato richiesto all'epoca per taluni documenti. Numerosi documenti classificati come riservati nel corso del procedimento amministrativo sono stati quindi resi accessibili alle ricorrenti in occasione della consultazione del fascicolo dell'istruttoria presso la cancelleria del Tribunale. Se la Commissione avesse messo a disposizione l'elenco dei documenti qualificati come riservati nel corso del procedimento amministrativo, la Blue Circle non avrebbe certamente rinunciato alla possibilità di invocare questo o quel documento eventualmente presente in detto elenco, che nel frattempo avesse perso il suo carattere riservato. L'esame dei documenti allegati dalla ricorrente alle sue osservazioni mostra del resto che essa non ha esitato — contrariamente a quanto affermato in dette osservazioni — ad avvalersi di documenti che erano stati classificati come riservati nel corso del procedimento amministrativo, ma riguardo ai quali le imprese e/o le associazioni di imprese interessate avevano acconsentito che fossero resi accessibili ai terzi nell'ambito della misura d'organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997. Occorre riferirsi, a mo' di esempio, ai documenti nn. 33.126/16936-16938, che compaiono nell'allegato 5-10 alle osservazioni della ricorrente, che presentano la dicitura «riservato». L'argomento della Blue Circle deve pertanto essere respinto.
punto 236
Da tutto quel che precede risulta che nessuna delle circostanze specifiche invocate dalle ricorrenti ha potuto nuocere alla realizzazione degli scopi che si intendeva perseguire concedendo alle ricorrenti, con le misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997, di accedere integralmente alla CA e al fascicolo dell'istruttoria.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › C — Sull'impossibilità di accedere a talune parti della CA e a taluni documenti del fascicolo dell'istruttoria che avrebbero potuto contenere elementi a discarico › 3. Quadro analitico per la valutazione di un argomento riguardante la violazione dei diritti della difesa in quanto un presunto elemento a discarico sarebbe rimasto inaccessibile nel corso del procedimento amministrativo
punto 237
A mezzo delle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997, le 39 ricorrenti interessate dall'argomento esaminato (vedi nel precedente punto 124) sono state invitate a svolgere nei dettagli il loro argomento secondo il quale le parti della CA e del fascicolo dell'istruttoria alle quali non hanno avuto accesso nel corso del procedimento amministrativo sarebbero state utili alla loro difesa.
punto 238
Prima di dare inizio all'esame concreto dei diversi argomenti avanzati da tali ricorrenti, si devono indicare per grandi linee le circostanze nelle quali un accesso incompleto alla CA e/o al fascicolo dell'istruttoria nel corso del procedimento amministrativo porterà alla constatazione della violazione dei diritti della difesa.
punto 239
Le 39 ricorrenti interessate sostengono che l'accesso irregolare da esse avuto al fascicolo dell'istruttoria deve necessariamente portare all'annullamento della decisione impugnata. Esse si riferiscono, al riguardo, alle sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione, e causa T-36/91, ICI/Commissione. Ricordano come, nelle due suddette sentenze (punti 84 e 94, rispettivamente) il Tribunale abbia constatato che la Commissione aveva «violato i diritti della difesa della ricorrente, escludendo dal procedimento documenti di cui disponeva e che avrebbero potuto eventualmente essere utili alla difesa di questa». Esse sottolineano che, in ciascuna delle suddette sentenze, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata dopo aver considerato (nei punti 98 e 108, rispettivamente) che la violazione dei diritti della difesa in fase di procedimento amministrativo non può essere regolarizzata nel procedimento dinanzi al Tribunale.
punto 240
Si deve ricordare che l'annullamento totale o parziale della decisione impugnata può essere pronunciato solo mediante la constatazione che l'accesso irregolare al fascicolo dell'istruttoria concesso alle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo ha impedito loro di prendere conoscenza di documenti che avrebbero potuto eventualmente essere utili alla difesa e ha in tal modo violato i loro diritti della difesa (sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione, punti 80, 81, 84, 98 e 100, e causa T-36/91, ICI/Commissione, punti 90, 91, 94, 108, 110 e 115). L'ampiezza della parte del fascicolo dell'istruttoria alla quale le ricorrenti non hanno potuto accedere nel corso del procedimento amministrativo non è sufficiente in quanto tale a fornire la base per tale constatazione.
punto 241
Qualora una ricorrente contesti, nell'ambito del ricorso di annullamento di una decisione definitiva della Commissione, il rifiuto di quest'ultima di comunicarle uno o più documenti del fascicolo, spetta al Tribunale di ordinarne l'esibizione ed esaminarli (conclusioni dell'avvocato generale Léger nella sentenza 6 aprile 1995, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, citata nel precedente punto 144, punto 121). Senza che il Tribunale possa sostituirsi alla Commissione (sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione, punto 98, e causa T-36/91, ICI/Commissione, punto 113) detto esame deve anzitutto riguardare la questione se i documenti che non sono stati resi accessibili nel corso del procedimento amministrativo presentino un nesso obiettivo con un addebito mosso nei confronti della ricorrente interessata nella decisione impugnata. Qualora manchi detto nesso, i documenti di cui trattasi non presentano nessuna utilità per la difesa della parte che se ne avvale. Se, per contro, alcuni documenti presentino detto nesso, occorre allora esaminare se la loro mancata divulgazione abbia potuto pregiudicare i diritti della difesa di detta parte nel corso del procedimento amministrativo. Al riguardo, occorrerà esaminare gli elementi di prova addotti dalla Commissione a sostegno di tale censura (sentenze causa T-30/91, Solvay/Commissione, citata nel precedente punto 106, punti 61-65, causa T-36/91, ICI/Commissione, citata nel precedente punto 106, punti 71-75, e causa T-37/91, ICI/Commissione, citata nel precedente punto 142, punti 51-56,) e valutare se i documenti non divulgati hanno potuto avere — tenuto conto degli elementi di prova addotti dalla Commissione — un'importanza che non avrebbe dovuto essere trascurata (sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione, punto 68 e causa T-36/91, ICI/Commissione, punto 78). Si avrà violazione dei diritti della difesa qualora fosse esistita una possibilità — anche minima — che il procedimento amministrativo portasse ad un risultato diverso nell'ipotesi in cui la ricorrente si fosse potuta avvalere del documento nel corso del procedimento amministrativo (sentenza 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, citata nel precedente punto 140, punto 56; sentenze causa T-30/91, Solvay/Commissione, citata nel precedente punto 106, punto 68, e causa T-36/91, ICI/Commissione, citata nel precedente punto 106, punto 78; e conclusioni dell'avvocato generale Léger per la sentenza della Corte 6 aprile 1995, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, citata supra nel punto 144, punto 120).
punto 242
Per accertare se un documento inaccessibile nel corso del procedimento amministrativo poteva essere utile alla difesa di una ricorrente occorre quindi, salvo nel caso in cui il documento non abbia alcun nesso oggettivo con l'addebito mosso nei confronti dell'interessata, un esame provvisorio degli elementi di prova raccolti dalla Commissione a sostegno del suo accertamento di un'infrazione nella decisione impugnata.
punto 243
Occorre sottolineare che il Tribunale si è dedicato ad un esame provvisorio degli elementi di prova presi in considerazione dalla Commissione nella sua decisione anche nelle sentenze relative alle cause «Carbonato di sodio» (sentenze del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-30/91, Solvay/Commissione, citata supra nel punto 106, causa T-31/91, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-1821, in prosieguo la «sentenza causa T-31/91, Solvay/Commissione», causa T-32/91, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-1825, in prosieguo: la «sentenza T-32/91, Solvay/Commissione», causa T-36/91, ICI/Commissione, citata nel precedente punto 106 e causa T-37/91, ICI/Commissione, citata nel precedente punto 142), anche se le ricorrenti ritengono di poter dedurre da una lettura isolata di taluni estratti di tali sentenze (in particolare sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione, punto 98 e causa T-36/91, ICI/Commissione, punto 108) che l'accesso irregolare al fascicolo dell'istruttoria comporti necessariamente l'annullamento della decisione impugnata. Si deve ricordare che, nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze T-32/91, Solvay/Commissione, già citata, e T-37/91, ICI/Commissione, citata nel precedente punto 142, la Commissione aveva constatato in due diverse decisioni in data 19 dicembre 1990 violazioni all'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE), nei confronti della Solvay e dell'ICI, sul mercato del carbonato di sodio. Secondo la Commissione, la Solvay aveva abusato nel mercato dell'Europa occidentale della propria posizione dominante sul mercato di riferimento e l'ICI aveva agito in modo analogo nel mercato del Regno Unito. In una terza decisione di pari data, la Commissione aveva inoltre constatato l'esistenza di una pratica concordata, contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato, tra la Solvay e la ICI. Essa riteneva che detta pratica fosse esistita dal 1o gennaio 1973 sino all'inizio del 1989 e avesse riguardato la ripartizione del mercato dell'Europa occidentale per la soda. Nell'ambito di detta pratica, l'Europa occidentale continentale sarebbe stata attribuita alla Solvay ed il Regno Unito e l'Irlanda all'ICI. E' quest'ultima decisione ad aver dato luogo alle sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione, e causa T-36/91, ICI/Commissione.
punto 244
In dette sentenze, il Tribunale doveva esaminare un motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa in quanto le parti non avevano, nel corso del procedimento amministrativo, avuto accesso al fascicolo riguardante l'asserito abuso di posizione dominante commesso dall'altra parte. Le ricorrenti ritenevano che detti fascicoli avrebbero potuto contenere elementi a loro discarico. Dinanzi a detto argomento, il Tribunale ha anzitutto esaminato gli elementi di prova che erano stati presi in considerazione dalla Commissione. Quest'ultima aveva anzitutto constatato che la ICI e la Solvay avevano concluso un accordo di ripartizione di mercato nel 1949. Benché detto accordo fosse stato formalmente abrogato nel 1972, la Commissione aveva ritenuto nella propria decisione che esistessero ampie prove di collusione dalle quali si poteva desumere che l'intesa originaria del 1949 aveva continuato ad essere attuata dopo il 1972 sotto forma di una pratica concordata (sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione, punto 61, e causa T-36/91, ICI/Commissione, punto 71). Così, per dimostrare la pratica concordata, la Commissione si era basata su quattro elementi, vale a dire, in primo luogo, l'inesistenza di scambi commerciali di soda da parte della ICI e della Solvay al di là della Manica per tutto il periodo considerato, in secondo luogo, la precisa coincidenza di tale assenza di concorrenza con i termini dell'accordo concluso nel 1949, in terzo luogo, la conclusione e l'attuazione di accordi di acquisto per rivendita, consistenti nella fornitura di soda da parte della Solvay alla ICI, nel periodo 1983-1989, e, in quarto luogo, i frequenti contatti tra la Solvay e la ICI per coordinare la loro strategia nel settore della soda (sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione, punto 65, e causa T-36/91, ICI/Commissione, punto 75).
punto 245
Inoltre, in tali cause, il Tribunale ha accertato che la sola prova documentale diretta dell'infrazione accertata, per il periodo 1973-1982, consisteva nell'accordo del 1949. I contratti d'acquisto per rivendita, infatti, risalivano al periodo dal 1983 al 1989. Inoltre, per questo stesso periodo, mancavano documenti relativi a riunioni (sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione, punto 74, e causa T-36/91, ICI/Commissione, punto 84). Il Tribunale ha esaminato il valore probatorio dell'accordo del 1949. Ha rilevato (sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30791, Solvay/Commissione, punto 73, e causa T-36/91, ICI/Commissione, punto 83) che detto accordo era stato formalmente abrogato nel 1972 e che la Commissione non aveva il diritto di trascurare la possibilità che le due imprese così facendo avessero voluto rispettare il Trattato. Secondo il Tribunale, la forza probatoria dell'accordo del 1949 con riferimento all'esistenza dell'infrazione addebitata alla ICI e alla Solvay per il periodo successivo al 1o gennaio 1973 era debole. Il solo altro indizio dell'esistenza di una pratica concordata, per lo meno per il periodo dal 1973 al 1982, risultava dal comportamento delle imprese considerate sul mercato, vale a dire l'inesistenza di scambi commerciali di soda da parte della ICI e della Solvay al di là della Manica. Tuttavia, a causa dell'esiguità delle prove documentali relative in particolare all'anno 1973 e ai primi anni successivi, il Tribunale ha stabilito che la Commissione, per dimostrare adeguatamente la pratica concordata contestata alla ICI e alla Solvay, avrebbe dunque dovuto prevedere, fin dalla fase della CA, una valutazione economica globale e approfondita, segnatamente del mercato in causa nonché dell'importanza e del comportamento delle imprese attive su tale mercato. Il Tribunale ha considerato che tale valutazione, per essere completa, obiettiva ed equilibrata, avrebbe dovuto quanto meno tener conto in primo luogo della posizione forte detenuta dalla ICI e dalla Solvay sui loro mercati geografici e, in secondo luogo, dei comportamenti tendenti ad incoraggiare la fedeltà dei clienti che erano loro contestati nell'ambito dei procedimenti a norma dell'art. 86 del Trattato (sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione, punto 76, e causa T-36/91, ICI/Commissione, punto 86). In detto contesto, il Tribunale ha statuito che i documenti riguardanti l'infrazione all'art. 86 del Trattato che si asseriva commessa dalla ICI sarebbero stati utili alla difesa della Solvay per confutare la tesi dell'esistenza di una pratica concordata tra la Solvay e l'ICI. Infatti, tali documenti avrebbero potuto spiegare cne il comportamento passivo contestato alla Solvay si basava su sue decisioni autonome, motivate dalla difficoltà di penetrazione su un mercato il cui accesso era bloccato da un'impresa in posizione dominante (sentenza T-30/91, Solvay/Commissione, citata nel precedente punto 106, punto 77). Per gli stessi motivi, i documenti relativi all'infrazione all'art. 86 del Trattato che si asseriva commessa dalla Solvay sarebbero state utili alla difesa della, ICI (sentenza causa T-36/91, ICI/Commissione, citata nel precedente punto 106, punto 87). Poiché esisteva una possibilità che la ICI e la Solvay, se avessero avuto accesso ai documenti di cui trattasi nel corso del procedimento amministrativo, influenzassero le valutazioni effettuate dalla Commissione, per lo meno per quanto riguarda il valore probatorio del comportamento parallelo e passivo che veniva loro contestato per l'inizio e dunque per la durata dell'infrazione, il Tribunale aveva accertato la violazione dei diritti della difesa e annullato la decisione di cui trattavasi (sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione, punti 98 e 99, e causa T-36/91, ICI/Commissione, punti 108 e 109).
punto 246
Per contro, nella sentenza T-37/91, ICI/Commissione, citata nel precedente punto 142, che si riferiva alla decisione con cui la Commissione aveva accertato un'infrazione all'art. 86 del Trattato commessa dalla ICI, il Tribunale ha respinto il motivo relativo all'accesso insufficiente al fascicolo. Ha stabilito (punto 61) che la constatazione della posizione dominante nella decisione impugnata si fondava sulla quota di mercato della ICI e che l'abuso di questa posizione risultava da prove documentali dirette, quali i sistemi di sconto applicati dalla ICI, nonché le clausole di rifornimento esclusivo imposte da quest'ultima ai propri clienti. Dopo aver valutato la forza probatoria dei mezzi di prova addotti dalla Commissione, ha stabilito (punto 63) che la difesa della ICI non aveva potuto essere influenzata dalla circostanza che essa nel corso del procedimento amministrativo non aveva avuto accesso ai documenti provenienti dai produttori continentali. Nulla consentiva infatti di supporre che tali documenti potessero inficiare le considerazioni svolte dalla Commissione nella decisione con cui aveva constatato un abuso di posizione dominante della ICI.
punto 247
Si deve quindi concludere che, qualora una ricorrente sostenga nell'ambito di un ricorso d'annullamento che i suoi diritti della difesa sono stati violati per il fatto che, nel corso del procedimento amministrativo, essa non ha avuto accesso ad un documento del fascicolo dell'istruttoria che, a suo avviso, avrebbe potuto essere utile alla sua difesa, il Tribunale deve farsi comunicare il documento individuato e deve metterlo in relazione con gli addebiti sollevati nei confronti della ricorrente nella decisione impugnata. Se il documento di cui trattasi non presenta alcun nesso oggettivo con un addebito sollevato nella decisione impugnata, la sua eventuale accessibilità nel corso del procedimento amministrativo non avrebbe potuto condurre quest'ultimo ad un risultato diverso per la ricorrente. In tali circostanze, il motivo della ricorrente considerata deve essere respinto. Qualora, per contro, il documento invocato abbia un nesso oggettivo con uno degli addebiti mossi nei confronti della ricorrente nella decisione impugnata, il Tribunale deve valutare, alla luce degli elementi di prova addotti dalla Commissione a sostegno degli addebiti presi in considerazione nella decisione impugnata, se il documento avrebbe avuto qualche possibilità — anche minima — di far giungere il procedimento amministrativo ad un risultato diverso nell'ipotesi in cui la ricorrente avesse potuto avvalersene nel corso del procedimento amministrativo. Qualora, alla luce degli elementi di prova raccolti, il Tribunale ritenga che il documento avesse siffatta possibilità di far giungere il procedimento amministrativo ad un risultato diverso, concluderà per la violazione dei diritti della difesa (v., in seguito, punti 2205-2212, 2224, 2225, 2284-2290, 2384, 2385, 2469, 3406-3435, 3996-4005).
punto 248
In nessun caso, infine, potrà essere ammesso che i diritti della difesa di una ricorrente sono stati violati per il fatto che la Commissióne non le ha comunicato un documento che avrebbe potuto contenere elementi a suo discarico, se il documento emana dalla ricorrente stessa o se era manifestamente in possesso di quest'ultima nel corso del procedimento amministrativo (v., per analogia, sentenza 6 aprile 1995, BPB Industries e British Petroleum/Commissione, citata nel precedente punto 144, punto 25, e sentenza T-37/91, ICI/Commissione, citata nel precedente punto 142, punto 64). Infatti, se un destinatario della CA dispone di un documento che contenga elementi a suo discarico, nulla gli impedisce di invocarlo nel corso del procedimento amministrativo. Per l'organizzazione della sua difesa, una parte non è limitata ai soli documenti del fascicolo della Commissione che le sono accessibili. Essa è libera di utilizzare qualsiasi documento che le sembri utile per confutare le affermazioni della Commissione.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › C — Sull'impossibilità di accedere a talune parti della CA e a taluni documenti del fascicolo dell'istruttoria che avrebbero potuto contenere elementi a discarico › 4. Applicazione dei principi nella fattispecie
punto 249
Occorre rilevare, in primo luogo, che numerosi documenti ai quali fanno riferimento le ricorrenti nelle memorie depositate a seguito delle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997 erano già accessibili nel corso del procedimento amministrativo. Si tratta di documenti classificati nell'elenco (v. nel precedente punto 5) come «A» («A: tutti» o «A: produttori europei»). Tali documenti, sebbene spesso non si trovassero nella cassa (v. nel precedente punto 95), erano accessibili nel corso del procedimento amministrativo e le ricorrenti avrebbero potuto basarsi su di essi per suffragare gli argomenti formulati nelle memorie in replica alla CA. Le ricorrenti non possono quindi far riferimento a questi documenti per invocare la violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
punto 250
Le ricorrenti indicate qui di seguito si sono così riferite, nelle loro memorie, ai seguenti documenti, loro accessibili nel corso del procedimento amministrativo: la FIC ai documenti nn. 33.126/4858-4861, 4911-4913, 19205 e 19218; la ENCI ai documenti nn. 33.126/12519, 12627, 12642, 12648-12654 e al documento n. 33.126/4470, identico al documento n. 33.126/12627, che è stato classificato come «A: produttori europei» nell'elenco (v. nel precedente punto 5); la Dyckerhoff ai documenti nn. 33.126/18959, 18960, 19195 e 19196, nonché ai documenti nn. 33.126/16509, 16515 e 16516, che corrispondono ai documenti nn. 33.126/18857, 18821 e 18822, classificati come «A: produttori europei» nell'elenco (v. nel precedente punto 5); la Heidelberger ai documenti nn. 33.126/14809, 14826, 19202, 19218, 19220-19233, 19250 e 19264-19279; la Aalborg ai documenti nn. 33.126/15134, 15135, 15170 e 15201; la Buzzi ai documenti nn. 33.126/4982, 14809, 14812, 14813, 14815, 14817, 14820, 14822, 14824, 14898 e 15174; la Valenciana ai documenti nn. 33.126/4911-4913; la Asland ai documenti nn. 33.126/19202, 19205 e 19218; la Heracles ai documenti nn. 33.126/18755-18763; la Uniland e la Oficemen ai documenti nn. 33.126/11026, 11027, 11080-11084, 19195, 19196, 19754, 19762, 19770, 19776, 19817, 19819, 19827, 20011, 20019, 20065, 20071 e 20072; la Rugby e la Castle ai documenti nn. 33.126/14331-14333; la Titan ai documenti nn. 33.126/4858, 4859, 10982, 10985, 18755-18763, 18771-18779, 18842, 18843 e 18848, nonché ai documenti nn. 33.126/13119 e 16155, che corrispondono rispettivamente ai documenti nn. 33.126/18862 e 19007, che sono stati classificati come «A: produttori europei» nell'elenco (v. nel precedente punto 5); la Holderbank ai documenti nn. 33.126/10959, 19195 e 19196, e, infine, la Blue Circle ai documenti nn. 33.126/19220-19347 e 19875-19877 nonché ai documenti nn. 33.322/1503-1505 che corrispondono ai documenti nn. 33.126/16786-16789, che sono stati classificati come «A» nell'elenco (v. nel precedente punto 5).
punto 251
In secondo luogo, numerose ricorrenti invocano brani della CA e documenti del fascicolo dell'istruttoria che non hanno nessun nesso con gli addebiti sollevati contro di esse nella decisione impugnata. Si tratta quindi di elementi che non avrebbero presentato nessuna utilità per la loro difesa (vedi nei precedenti punti 241 e 247).
punto 252
Alcune ricorrenti si riferiscono ad esempio a documenti che riguardano le «regole di concorrenza leale» (CA, capitolo 10, paragrafo 60). In detto contesto lo SFIC cita i documenti nn. 33.126/2412-2415 e la Aalborg il documento n. 33.126/14806. Occorre tuttavia sottolineare che le discussioni sulla concorrenza «leale, sana o corretta», ricordate nel paragrafo 17 della decisione impugnata, non sono oggetto di uno specifico addebito nel (dispositivo di quest'ultima. Pertanto, i commenti che le ricorrenti già menzionate avrebbero potuto formulare sulla base dei documenti sopra indicati, se questi fossero stati loro accessibili nel corso del procedimento amministrativo, non avrebbero potuto far giungere detta procedura ad un risultato diverso.
punto 253
La Heidelberger si riferisce a documenti che dimostrerebbero che l'affermazione della Commissione secondo la quale si sarebbe avuta un'intesa tra i produttori tedeschi, belgi e olandesi per ripartirsi il mercato olandese (decisione impugnata, paragrafo 23) è infondata. Essa cita a tal proposito i documenti nn. 33.126/832, 3720, 8165, 8728, 8729 e 8915. Tuttavia, come precisa il paragrafo 51 della decisione impugnata, la Commissione non si è pronunciata nell'ambito di quest'ultima sui fatti esposti nel paragrafo 23 riguardante l'intesa Belgio-Germania-Paesi Bassi. Non essendole stato mosso nessun addebito su tale base, la Heidelberger non può assumere nella fattispecie di aver subito la violazione dei diritti della difesa per il mancato accesso ai documenti sopra menzionati nel corso del procedimento amministrativo.
punto 254
Inoltre, numerose ricorrenti richiamano documenti che si riferiscono ad una infrazione presa in considerazione dalla decisione impugnata, ma alla quale, secondo quest'ultima, non hanno preso parte.
punto 255
La Vicat fa riferimento ai documenti nn. 33.126/2088-2096, 6590, 6591, 6608, 6690, 6691, 7640, 10811-10813, 10827, 10828, 11052, 11053, 11066, 11073-11075, 11077, 11078, 13111, 15342-15347, 15386, 15387, 16445, 16446-16449, 16460 e 16461 per dimostrare di non aver partecipato né direttamente né indirettamente all'ETF. Tuttavia, poiché la Commissione non le ha imputato alcuna partecipazione alle attività dell'ETF nella decisione impugnata, i documenti di cui trattasi non hanno alcuna rilevanza per la sua difesa.
punto 256
La Hornos Ibéricos e la Blue Circle si riferiscono a numerosi documenti aventi un rapporto diretto con l'intesa iberica presa in considerazione all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata. La Hornos Ibéricos menziona i documenti nn. 33.322/124-133, 170, 905, 966-973, 1019, 1020, 1027, 1080-1089, 1319-1322, 1395, 1396 e 1409, nonché di capitolo 9 «Portogallo» della CA. La Blue Circle rinvia ai documenti nn. 33.322/2898-2903. Ora, la Hornos Ibéricos e la Blue Circle non sono prese in considerazione dalla disposizione citata. Pertanto, anche supponendo che i documenti ai quali fanno riferimento avessero consentito loro di dimostrare, nel corso del procedimento amministrativo, che l'intesa iberica non esisteva, tale procedimento non avrebbe potuto portare ad un risultato diverso nei loro confronti.
punto 257
La Rugby, la Castle, la Aker e la Euroc fanno valere che risulta dai capitoli nazionali della CA e dai documenti nn. 33.126/3213-3222 che lo scambio di informazioni organizzato nell'ambito della Cembureau non ha potuto avere effetto rilevante sulla concorrenza e non serviva a facilitare il funzionamento dell'accordo Cembureau. La Titan sostiene che risulta dai documenti nn. 33.126/3332-3334, 4919, 11121-11123 e 17881-17886 che le informazioni sui prezzi scambiate mediante la Cembureau non avevano alcun valore commerciale. Anche supponendo che l'affermazione della Rugby, della Castle, della Titan, della Aker e della Euroc fosse esatta, il fatto che le ricorrenti non abbiano avuto accesso nel corso del procedimento amministrativo a tali elementi non ha potuto nuocere alla loro difesa, dal momento che l'art. 2 della decisione impugnata, che contesta gli scambi di informazioni sui prezzi organizzati nell'ambito della Cembureau, non le riguarda.
punto 258
La Uniland e la Oficemen si riferiscono ai documenti nn. 33.126/11080-11084, 13104-13106, 13108, 13109, 19817-19832 e 20065-20071, che sono tutti direttamente in relazione con le azioni ‘carota’ indicate all'art. 4, n. 4, della decisione impugnata. Tuttavia, poiché l'infrazione di cui sopra non è imputata a queste ricorrenti, tali documenti sono del tutto irrilevanti per la loro difesa.
punto 259
La Aker e la Euroc sostengono che il paragrafo 46 del capitolo « I fatti » della CA relativo all'intesa francese (capitolo 5) è idoneo a dimostrare che l'ECEC non era uno strumento al servizio delle politiche commerciali d'esportazione dei produttori di cemento comunitari, concepito per proteggere la regola del rispetto dei mercati interni. Esse non sono però toccate dall'art. 5 della decisione impugnata relativo alle pratiche concordate nell'ambito dell'ECEC. Il brano della CA invocato dalle ricorrenti è quindi manifestamente irrilevante per la loro difesa.
punto 260
In terzo luogo, per quanto riguarda i documenti che si riferiscono ad infrazioni accertate contro la ricorrente che si avvale dei detti documenti, occorre ricordare che, a differenza delle cause conclusesi con le sentenze citate nel precedente punto 106, T-30/91, Solvay/Commissione, e T-36/91, ICI/Commissione, la Commissione si è basata nella fattispecie in esame, tanto nella CA quanto nella decisione impugnata, unicamente su prove documentali dirette per dimostrare le diverse infrazioni e la partecipazione dei diversi destinatari della decisione impugnata ad una o più infrazioni. Per valutare il motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa per il fatto che le ricorrenti non avrebbero avuto un accesso sufficiente alla CA e al fascicolo dell'istruttoria nel corso del procedimento amministrativo, si valuterà anzitutto la forza probatoria di tali elementi di prova e, in seguito, si esaminerà se gli elementi rimasti inaccessibili avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione qualora le ricorrenti avessero potuto avvalersi di tali documenti nel corso del procedimento amministrativo (vedi nei precedenti punti 241 e 247, e in prosieguo nel punto 263).
punto 261
Poiché nell'ambito del suo esame dei motivi di merito il Tribunale è, in ogni caso, chiamato a pronunciarsi sugli elementi di prova addotti dalla Commissione per dimostrare le diverse infrazioni indicate nella decisione impugnata, si dovrà, per ragioni di economia processuale, valutare, in sede di esame dei motivi di merito riguardanti le infrazioni prese in considerazione, la fondatezza degli argomenti formulati dalle ricorrenti sulla base dei documenti riferentisi direttamente a dette infrazioni. Tuttavia, la valutazione dei motivi di forma non sarà confusa con quella dei motivi di merito formulati dalle ricorrenti. In sede di esame del motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa, il Tribunale procederà all'esame degli elementi di prova presi in considerazione dalla Commissione unicamente per valutare se, sulla base di detti elementi di prova, il fatto di non aver avuto accesso, nel corso del procedimento amministrativo, ad un determinato documento che si asserisce a discarico abbia potuto nuocere alla difesa delle ricorrenti.
punto 262
E' quindi rinviato l'esame degli elementi invocati dalle ricorrenti per quanto riguarda i documenti che si riferiscono direttamente ad infrazioni accertate contro di esse nella decisione impugnata.
punto 263
Occorre tuttavia indicare fin d'ora che, nel caso in cui, come nella fattispecie, la Commissione si sia basata, tanto nella CA quanto nella decisione impugnata, unicamente su prove documentali dirette per dimostrare le diverse infrazioni e la partecipazione delle destinatarie della decisione impugnata ad una o più di queste ultime, le ricorrenti devono dimostrare che elementi rimasti inaccessibili nel corso del procedimento amministrativo contraddicono il tenore di dette prove o, quanto meno, offrono di esse una luce diversa (v., in questo senso, sentenza T-37/91, ICI/Commissione, citata nel precedente punto 142, punto 63). Solo in tali circostanze, infatti, documenti inaccessibili nel corso del procedimento amministrativo avrebbero potuto influenzare le valutazioni effettuate dalla Commissione sulle prove documentali prese in considerazione nella decisione impugnata.
punto 264
Ne consegue già che, poiché le infrazioni sono state dimostrate tanto nella CA quanto nella decisione impugnata sulla base di prove documentali e non sulla base di un'analogia nel comportamento rilevata sul mercato, non può essere accolto l'argomento sviluppato da talune ricorrenti (la CBR, la Cembureau, la FIC, la Dyckerhoff, lo SFIC, la Vicat, la Aalborg, l'Unicem, la Castle, la Heracles, la Oficemen, la Irish Cement, la Titan, l'Italcementi, la Holderbank, la Hornos Ibéricos, la Aker, la Euroc, la Cementir e la Blue Circle), secondo il quale esse avrebbero potuto presentare nel corso del procedimento amministrativo una spiegazione economica alternativa per il comportamento dei produttori di cemento sul mercato sulla base di documenti che sono rimasti loro inaccessibili. Alla luce del sistema di prova adottato nella CA e nella decisione impugnata, tale argomento non avrebbe avuto, infatti, nessuna possibilità di far giungere il procedimento amministrativo ad un diverso risultato.
punto 265
In quarto luogo, numerose ricorrenti si riferiscono a documenti provenienti da esse stesse o dei quali esse avevano manifestamente cognizione nel corso del procedimento amministrativo. Per le ragioni esposte nel precedente punto 248, qualsiasi argomento le ricorrenti sviluppino sulla base di tali documenti deve essere respinto.
punto 266
La ENCI richiama, ad esempio, un brano di un presunto progetto di verbale del consiglio di amministrazione della CBR (documento n. 33.126/723), nonché un presunto piano d'impresa 1989-1991 della CBR (documenti nn. 33.126/732 e 733). Come sottolinea giustamente la Commissione, il documento n. 33.126/723 è un estratto della bozza di verbale del consiglio di amministrazione della ENCI stessa, tenutosi il 22 febbraio 1989 nei locali della CBR, società che controlla la ENCI. Il brano citato riporta una relazione proposta dal signor Platschorre, alto dirigente della ENCI. Inoltre, il piano d'impresa allegato al verbale, (documenti nn. 33.126/732 e 733) riguarda il gruppo ENCI e non può essere considerato un piano d'impresa della CBR. La ENCI quindi disponeva già di detti documenti nel corso del procedimento amministrativo e avrebbe potuto ricavarne argomenti se avesse ritenuto che contenessero elementi a discarico. Alla luce di quanto sopra, non può essere riconosciuta la violazione dei suoi diritti della difesa. Per gli stessi motivi, qualsiasi argomento basato sullo scambio epistolare tra la Vicat e il signor Schuhmacher, presidente della Heidelberger (documenti nn. 33.126/3594-3597), formulato dalla Vicat deve essere respinto. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la lettera del presidente del BDZ in data 20 dicembre 1985 (documento n. 33.126/14762), invocata dal BDZ. La Ciments français, dal canto suo, si riferisce ad una lettera in data 20 dicembre 1983 del BDZ all'associazione francese dell'epoca, lo SNFCC (documento nn. 33.126/14762). Si deve tuttavia constatare che detta lettera è stata inviata al presidente dello SNFCC, il quale altri non era se non il signor Poitrat, a quel tempo presidente della Ciments français. La lettera è d'altra parte indirizzata alla sede della Ciments français («p.a. Société des Ciments français»). Il presidente della Ciments français, inoltre, ha risposto a tale lettera (documento n. 33.126/14763). Poiché il documento di cui trattasi è stato inviato al presidente della Ciments français, quest'ultima non può ora richiamarlo a sostegno di un argomento relativo alla violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo, neppure per illustrare un argomento che pretende ricavare dal contenuto di altri documenti. Per quanto riguarda lo scambio epistolare tra la Secil e la Cimpor del 31 agosto e del 1o settembre 1987 e un fax della Cimpor alla Secil del settembre 1987 (documenti nn. 33.322/1018-1020 e 1031), richiamato dalla Secil, si deve osservare che quest'ultima ricorrente, che già disponeva di detti documenti nel corso del procedimento amministrativo, non può nemmeno fondarsi su detti documenti per invocare una violazione dei propri diritti della difesa.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › C — Sull'impossibilità di accedere a talune parti della CA e a taluni documenti del fascicolo dell'istruttoria che avrebbero potuto contenere elementi a discarico › 5. Argomenti generici relativi alla violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo
punto 267
Essendo rinviata la valutazione degli argomenti riferentisi direttamente ad infrazioni accertate, occorre esaminare gli altri argomenti, di natura generale, formulati nelle memorie depositate.
punto 268
In primo luogo, la Cembureau, lo SFIC, l'Unicem, la Valenciana, la Asland, la Titan, la Cementir e la Blue Circle deducono che le misure di organizzazione del procedimento non sono idonee ad ovviare ai vizi formali che hanno inficiato la decisione impugnata. Infatti, la violazione dei diritti della difesa intervenuta nella fase del procedimento amministrativo non può essere regolarizzata nel procedimento dinanzi al Tribunale (sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione, punto 98, e causa T-36/91, ICI/Commissione, punto 108). La Valenciana, la Rugby, la Asland, la Cementir e la Blue Circle aggiungono che, a seguito delle misure di organizzazione del procedimento, esse si sono viste costrette a cercare, tra i documenti ai quali avevano avuto accesso dinanzi al Tribunale, quelli che erano idonei a eliminare gli addebiti a loro carico, il che avrebbe comportato l'inversione dell'onere della prova. La Asland fa infine osservare che, qualora il Tribunale non annullasse la decisione impugnata nonostante il vizio di forma sostanziale dal quale essa è inficiata, autorizzerebbe implicitamente la Commissione a violare impunemente i diritti fondamentali sanciti dall'art. 6 della CEDU.
punto 269
Occorre sottolineare che le misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997 non miravano affatto a riparare il vizio dal quale sarebbe inficiato il procedimento amministrativo. Il loro scopo era quello di consentire alle 39 ricorrenti individuate nel precedente punto 124 di dimostrare che il procedimento amministrativo era inficiato da un vizio di forma, consistente in una violazione dei loro diritti della difesa, per il fatto che esse non avevano avuto accesso, nel corso di detto procedimento, a brani della CA e a documenti del fascicolo dell'istruttoria che si asserisce contenessero elementi a loro discarico. L'individuazione di detti elementi implicava tuttavia necessariamente che le ricorrenti interessate potessero consultare, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, i passaggi della CA e i documenti del fascicolo dell'istruttoria rimasti inaccessibili nel corso del procedimento amministrativo.
punto 270
Non si può pertanto allegare l'inversione dell'onere della prova. Infatti, in conformità ai principi delineati dalla giurisprudenza (sentenze del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II-441, punto 79, e 14 maggio 1998, causa T-337/94, Enso-Gutzeit Oy/Commissione, Racc. pag. II-1571, punti 87 e 151-153; sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa , Hüls/Commissione, citata nel precedente punto 155, punto 154, e causa C-235/92 P, Montecatini/Commissione, Racc. pag. I -4539, punto 179), la Commissione ha dimostrato nella CA e nella decisione impugnata, sulla base di prove documentali dirette — delle quali si dovrà successivamente valutare l'efficacia probatoria —, le diverse infrazioni indicate nella decisione impugnata e la partecipazione di ciascuna ricorrente ad una o più infrazioni. Lungi dall invertire l'onere della prova, le misure di organizzazione del procedimento hanno consentito alle ricorrenti interessate di invocare brani della CA e documenti del fascicolo dell istruttoria rimasti inaccessibili nel corso del procedimento amministrativo, che potrebbero smentire o prospettare in maniera diversa (vedi nel precedente punto 263) le prove documentali dirette sulle quali si è basata la Commissione per constatare le infrazioni già citate e/o per provare la partecipazione delle ricorrenti ad una o più di queste ultime, allo scopo di dimostrare che il procedimento amministrativo avrebbe avuto una possibilità — seppur minima — di giungere ad un risultato diverso qualora esse avessero avuto accesso a tali elementi nel corso del procedimento amministrativo.
punto 271
In secondo luogo, la Valenciana, la Asland, la Uniland, la Oficemen e la Hornos Ibéricos denunciano l'assenza di un elenco che indicasse il contenuto dei documenti che costituivano il fascicolo dell'istruttoria. L'assenza di detto elenco avrebbe impedito loro di individuare, con un minimo di sicurezza, il tenore dei documenti messi a loro disposizione e, di conseguenza, di esaminare approfonditamente quelli che avrebbero potuto interessare la loro difesa. Dette ricorrenti sottolineano che l'atteggiamento della Commissione contrasta in maniera singolare, a tal riguardo, con quelli delle autorità spagnole della concorrenza.
punto 272
Occorre ricordare che le ricorrenti non hanno avuto a disposizione, né nel corso del procedimento amministrativo né nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, un elenco che indicasse il tenore dei documenti raccolti nel fascicolo dell'istruttoria. Il solo elenco di cui esse disponevano è quello trasmesso ai destinatari della CA che hanno consultato il fascicolo nel corso del procedimento amministrativo (vedi nel precedente punto 5).
punto 273
Nel corso del procedimento amministrativo, un elenco che individua il contenuto dei documenti del fascicolo costituisce un mezzo, per le imprese e le associazioni di imprese interessate, per determinare quali dei documenti, classificati come inaccessibili, potrebbero essere rilevanti per la loro difesa (sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione punti 93 e 94, e causa T-36/91, ICI/Commissione, punti 103 e 104). Detto elenco intende pertanto consentire alle imprese e alle associazioni di imprese convolte in un procedimento avviato per accertare un'infrazione di valutare se convenga rivendicare l'accesso a documenti classificati come inaccessibili, nonostante detta classificazione.
punto 274
Ne consegue che il fatto che la Commissione non abbia preparato un elenco contenente una descrizione di ciascun documento del fascicolo non può costituire di per sé una violazione dei diritti della difesa. Infatti, solo i documenti ai quali si riferisce l'elenco (v. nel precedente punto 5), e non l'elenco stesso, possono contenere elementi utili alla difesa di un'impresa o di un'associazione di imprese.
punto 275
L'argomento delle ricorrenti deve essere quindi respinto per quel che riguarda il procedimento amministrativo. Nella parte in cui riguarda l'assenza di un elenco nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, esso è già stato esaminato nei precedenti punti 225-227.
punto 276
In terzo luogo, la Rugby, la Castle, la Aker e la Euroc rilevano che non hanno trovato nella cassa (v. nel precedente punto 95) un certo numero di documenti indicati nell'elenco (v. nel precedente punto 5) come accessibili.
punto 277
Le ricorrenti interessate hanno potuto tuttavia constatare, raffrontando i numeri dei documenti che comparivano nella cassa (v. nel precedente punto 95) con i numeri dei documenti indicati come accessibili nell'elenco (v. nel precedente punto 5), che un determinato numero di documenti accessibili non comparivano nella detta cassa. Tale constatazione poteva essere fatta anche comparando il volume dei documenti qualificati come accessibili nell'elenco (v. nel precedente punto 5) e dei documenti presenti nella cassa (v. nel precedente punto 95). Nulla avrebbe impedito alle ricorrenti, a quel punto, di chiedere di consultare i documenti accessibili non presenti nella cassa (v. nel precedente punto 95). Pertanto, il fatto che taluni documenti qualificati come accessibili nell'elenco (v. nel precedente punto 5) non comparissero nella cassa (v. nel precedente punto 95) non ha potuto nuocere alla loro difesa.
punto 278
In quarto luogo, la Vicat, la Ciments français, la Lafarge, la Rugby, la Castle, la Aker, la Euroc e la Cementir criticano l'uso fatto dell'eccezione desunta dalla riservatezza di taluni documenti in occasione dell'accesso al fascicolo dell'istruttoria nell'ambito del procedimento amministrativo. La Ciments français spiega che la Commissione ha abusivamente fatto ricorso a detta eccezione per rifiutarle l'accesso a documenti il cui contenuto riguardava argomenti trattati nella CA o era di pubblica evidenza. La Vicat, la Ciments français e la Laf arge rilevano che documenti identici sono stati classificati ora come inaccessibili con i nn. 33.126/11040-11045 e ora accessibili con i nn. 33.126/18857-18862. La Ciments français aggiunge che gli stessi documenti sono stati nuovamente classificati come inaccessibili con i nn. 33.126/16150-16155 e 16509-16514 e che i documenti classificati come inaccessibili con i nn. 33.126/14361 e 14362 erano accessibili con i nn 33.126/10997 e 10998. La Lafarge si riferisce inoltre ai documenti nn. 33.126/2720, 2721, 2850, 2851 e 3245-3248. La Rugbv, la Castle, la Aker, la Euroc e la Cementir lamentano anche l'incoerenza della condotta della Commissione, che ha classificato il medesimo documento una volta come «non accessibile» e un'altra volta come «accessibile».
punto 279
Si deve osservare che tali critiche sono rilevanti solo nei limiti in cui esse consentono di stabilire che i diritti della difesa sono stati violati. L'argomento della Ciments français secondo il quale la Commissione avrebbe abusivamente fatto ricorso all'eccezione di riservatezza per rifiutarle l'accesso a diversi documenti dimostra soltanto che l'accesso al fascicolo dell'istruttoria è stato irregolare, constatazione già operata dal Tribunale (vedi nel precedente punto 152). La Ciments français non spiega tuttavia in che modo detta circostanza abbia potuto nuocere ai suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo. Inoltre, mentre il Tribunale ha messo le ricorrenti interessate in condizione di consultare il complesso dei documenti del fascicolo dell'istruttoria a seguito delle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997, queste non hanno spiegato in che modo la duplice classificazione dei documenti citati nel punto precedente avrebbe pregiudicato i loro diritti della difesa nella fattispecie. Le critiche relative al presunto abuso dell'eccezione di riservatezza nel corso del procedimento amministrativo devono essere, di conseguenza, considerate irrilevanti.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › C — Sull'impossibilità di accedere a talune parti della CA e a taluni documenti del fascicolo dell'istruttoria che avrebbero potuto contenere elementi a discarico › 6. Conclusioni
punto 280
L'esame degli elementi invocati dalle 39 ricorrenti indicate nel precedente punto 124 sulla base dei documenti che si riferiscono direttamente ad infrazioni accertate contro di esse nella decisione impugnata è rinviato. Gli altri argomenti avanzati da dette parti a sostegno della loro affermazione circa la violazione dei diritti della difesa, in quanto la Commissione avrebbe rifiutato di dare accesso a documenti del fascicolo dell'istruttoria e a parti della CA contenenti elementi che si asseriscono a discarico, devono essere respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › D — Sull'impiego, nella decisione impugnata, di documenti a carico non comunicati alle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo o non identificati nella CA › 1. Osservazioni preliminari
punto 281
La Hornos Ibéricos (causa T-69/95) sostiene di non aver potuto accertare se i nuovi elementi di prova sui quali si è fondata la Commissione nella decisione impugnata siano quelli sui quali essa ha potuto pronunciarsi nel corso del procedimento amministrativo in quanto la Commissione avrebbe modificato, nella decisione impugnata, il sistema di riferimento agli elementi di prova.
punto 282
Detto argomento deve essere respinto. Infatti, nelle parti della CA relative all'accordo Cembureau e all'EPC (capitoli 1, 2, 10 e 12), che sole si riferiscono agli addebiti mossi nei confronti della Hornos Ibéricos nella decisione impugnata (artt. 1 e 6), i diversi elementi di prova sono stati identificati mediante riferimento alla loro natura (resoconto di una riunione, nota interna, lettera, telex, ecc.), alla loro data e/o alla loro origine. Nella decisione impugnata, i documenti sui quali la Commissione si è fondata per dimostrare le diverse infrazioni sono stati individuati nello stesso modo. La sola modifica rispetto alla CA riguarda il fatto che la decisione impugnata menziona inoltre, per ciascun documento, un numero che si riferisce alla numerazione delle pagine che il documento di cui trattasi riceve nei fascicoli 33.126 o 33.322. Ora, la mera aggiunta di un numero per ciascun documento citato nella decisione impugnata non può aver impedito alla Hornos Ibéricos di individuare gli eventuali nuovi elementi di prova sui quali essa non avesse avuto l'occasione di pronunciarsi nel corso del procedimento amministrativo. Per contro, dal momento che tutti i documenti presenti nella cassa (v. nel precedente punto 95), che seguivano l'ordine della CA, come tutti i documenti accessibili alla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, riportavano un numero riferentesi alla numerazione progressiva delle pagine nei fascicoli 33.126 o 33.322, l'aggiunta di detta numerazione per ciascun documento utilizzato nella decisione impugnata ha necessariamente agevolato il compito di questa ricorrente al momento della preparazione dell'atto introduttivo, quando si è trattato di individuare gli eventuali nuovi elementi di prova.
punto 283
La VNC (causa T-32/95), lo SFIC (causa T-36/95), la Ciments français (causa T-39/95), la Heidelberger (causa T-42/95), la Lafarge (causa T-43/95), la Aalborg (causa T-44/95), l'Unicem (causa T-50/95), la Castle (causa T-56/95), la Uniland (causa T-58/95), la Oficemen (causa T-59/95), la Cimpor (causa T-61/95), la Secil (causa T-62/95), l'Italcementi (causa T-65/95), la Holderbank (causa T-68/95), la Aker (causa T-70/95), la Euroc (causa T-71/95) e la Blue Circle (causa T-88/95) ritengono di non aver avuto nel corso del procedimento amministrativo accesso a taluni documenti, precisati nei loro atti introduttivi, che sono stati utilizzati a carico nella decisione impugnata. Ritengono che, per tale motivo, la decisione impugnata debba essere annullata nei loro confronti.
punto 284
A-tale riguardo, occorre sottolineare che un documento può essere considerato documento a carico nei confronti di una ricorrente solo qualora la Commissione se ne sia avvalsa per constatare un'infrazione alla quale detta ricorrente avrebbe preso parte. Non è sufficiente che una ricorrente dimostri di non essersi potuta pronunciare nel corso del procedimento amministrativo su un documento impiegato in un qualsiasi punto della decisione impugnata. Affinché l'argomento esaminato possa essere accolto, è necessario, infatti, che la ricorrente dimostri che la Commissione ha utilizzato, nella decisione impugnata, un nuovo elemento di prova per considerare dimostrata un'infrazione alla quale la ricorrente avrebbe partecipato.
punto 285
Ai fini della presente analisi, e prima di tirare le conclusione di quest'ultima (6), si devono distinguere quattro categorie di documenti : documenti che non sono stati né citati né richiamati nella decisione impugnata (2); documenti che, benché citati nella decisione impugnata per descrivere un fatto o un comportamento, non sono serviti a constatare un'infrazione nella decisione impugnata (3); documenti che, benché suffragassero la constatazione di un'infrazione nella decisione impugnata, non si riferivano ad infrazioni addebitate alle ricorrenti che si avvalevano dei documenti di cui trattasi (4); documenti utilizzati nella decisione impugnata nell'ambito di un'infrazione addebitata alla ricorrente che se ne avvale (5).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › D — Sull'impiego, nella decisione impugnata, di documenti a carico non comunicati alle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo o non identificati nella CA › 2. Documenti né citati né richiamati nella decisione impugnata
punto 286
La Oficemen lamenta l'uso da parte della Commissione dei documenti nn. 33.322/1582-1588 quali nuovi elementi di prova. Ora, si deve osservare che detti documenti non sono stati né citati né richiamati nella decisione impugnata. Lo stesso dicasi per i documenti nn. 33.322/59, 71-78, 80-83, 86, 87, 91, 94, 169, 171, 178-180, 1226-1234, 1312, 1313, 1315, 1523-1527, 1531, 1636-1796, 1819 e 2952-2956, e per i documenti nn. 33.126/11507-11516, 11494-11504, 13077-13129, 13132-13177, 19393-19401 e 19878-19901, ai quali si riferiscono la Cimpor e la Secil, e del documento n. 33126/18951, richiamato dall'Italcementi. L'organigramma della Cembureau che, secondo l'Unicem, sarebbe richiamato nel paragrafo 15, punto 4, della decisione impugnata, non è menzionato neppur esso nella decisione.
punto 287
Si deve constatare che nessuno dei suddetti documenti è stato utilizzato come elemento a carico nella decisione impugnata. L'argomento delle ricorrenti considerate deve essere quindi respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › D — Sull'impiego, nella decisione impugnata, di documenti a carico non comunicati alle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo o non identificati nella CA › 3. Documenti citati nella decisione impugnata per descrivere un fatto o un comportamento, ma non utilizzati per constatare un'infrazione
punto 288
Lo SFIC, la Lafarge, la Aalborg, la Uniland, la Oficemen, l'Italcementi, la Holderbank e la Blue Circle invocano, nei loro atti introduttivi, documenti che sono stati citati nella decisione impugnata per descrivere un fatto o un comportamento, ma che non sono stati utilizzati per constatare un'infrazione. Tuttavia, tali documenti non possono essere considerati elementi a carico.
punto 289
La Blue Circle contesta alla Commissione di essersi basata, nel paragrafo 9, punto 6, della decisione impugnata, su una tabella comparativa dei prezzi del cemento nei diversi Stati, che le era stata comunicata nel corso del procedimento amministrativo. Sembra che la tabella di cui trattasi sia stata portata a conoscenza della Commissione dall'industria italiana nel corso dell'audizione in data 2 marzo 1993, alla quale la Blue Circle non ha voluto partecipare (decisione impugnata, paragrafo 3, punto 2). Ora, la Commissione si riferisce a detta tabella, nel paragrafo 9, punto 6, della decisione impugnata, unicamente per illustrare le differenze nei costi di produzione e, pertanto, nei prezzi tra i diversi paesi aderenti alla Cembureau. La tabella di cui trattasi non è quindi un elemento di prova avanzato dalla Commissione a sostegno della dimostrazione dell'una o dell'altra infrazione accertata nella decisione impugnata.
punto 290
La Blue Circle contesta peraltro alla Commissione di non aver menzionato nella CA i documenti nn. 33.126/6042 e 6043 (nota interna della Vicat in data 1o settembre 1982; decisione impugnata, paragrafo 11, punto 4). L'Italcementi si riferisce, dal canto suo, a tutti i documenti menzionati nel paragrafo 11, punto 4, della decisione impugnata. A tale riguardo, occorre osservare che i documenti citati in tale passo della decisione impugnata dimostrano che taluni produttori di cemento europei erano in grado di vendere cemento a più di 200 chilometri dal loro stabilimento. Tuttavia, tali documenti non sono stati utilizzati dalla Commissione per constatare questa o quell'infrazione indicata nel dispositivo della decisione impugnata.
punto 291
La Aalborg e la Blue Circle si riferiscono ai documenti nn. 33.126/296-298, 2388-2405, 9434-9450 e 11725 (decisione impugnata, paragrafo 23, punti 3 e 5), che riguardano l'intesa tra i mercati belga, olandese e tedesco. Tuttavia, detta intesa non è stata, in definitiva, sanzionata nella decisione impugnata. Quanto all'accordo intergovernativo ellenico-britannico, attestato dal documento n. 33.126/2907 (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 13), invocato anche dalla Aalborg e dalla Blue Circle, neppure questo costituisce un addebito sanzionato nella decisione impugnata.
punto 292
La Blue Circle contesta inoltre alla Commissione di non aver citato nella CA i documenti nn. 33.126/11617-11633 (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 3), sui quali si sarebbe tuttavia basata nell'ambito del paragrafo 17 della decisione impugnata intitolato «Discussioni riguardanti una concorrenza “leale, sana o corretta”». Dal momento che le discussioni riguardanti una concorrenza « leale, sana o corretta » non sono state oggetto di alcuno specifico addebito nel dispositivo della decisione impugnata, i documenti invocati non possono tuttavia essere considerati elementi a carico nei riguardi dei quali le ricorrenti avrebbero dovuto potersi pronunciare nel corso del procedimento amministrativo.
punto 293
La Blue Circle cita ancora i documenti nn. 33.126/11523 e 11524. Si tratta di una domanda di produzione di documenti rivolta dalla Commissione alla Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 4). Tuttavia, secondo ogni evidenza, detta domanda non costituisce un elemento considerato a carico di qualsivoglia ricorrente. Solo la risposta a detta domanda è stata utilizzata come elemento a carico nella decisione impugnata, vale a dire il documento n. 33.126/11525 (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 4).
punto 294
Riguardo ai documenti nn. 33.126/19210-19217 (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 2), invocati del pari dalla Blue Circle, che corrispondono al contratto concluso in data 30 aprile 1986 tra la Calcestruzzi e la Titan, essi non sono stati utilizzati nella decisione a sostegno di una qualsivoglia infrazione.
punto 295
Lo stesso dicasi del documento n. 33.126/4365 (decisione impugnata, paragrafo 35, punto 5), invocato sempre dalla Blue Circle, che corrisponde ad un elenco di verifica dei documenti rinvenuti presso l'ufficio del direttore commerciale della Ciments français.
punto 296
La Lafarge lamenta, dal canto suo, l'uso, a sostegno della constatazione di un'«infrazione», di documenti del fascicolo del Bundeskartellamt tedesco relativo ad una decisione di quest'ultimo in data 12 settembre 1988. Essa si riferisce al riguardo ai documenti nn. 33.126/20384-20394, 20416, 20417, 20418-20443, 20481, 20492-20495 e 20497-20499. All'udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, la Lafarge ha precisato che l'infrazione di cui trattasi era l'intesa sai mercato del cemento della Germania sud-occidentale, che sarebbe stata presa in considerazione nei capitoli della CA dedicati al mercato tedesco (capitoli 6 e 16). L'argomento di detta ricorrente deve essere respinto. L'intesa sul mercato del cemento della Germania sud-occidentale, infatti, non è presa in considerazione nella decisione impugnata e la Commissione non ha mai imputato alla Lafarge di avervi preso parte. Anche a supporre che le critiche della Lafarge riguardino l'uso fatto dalla Commissione dei documenti del fascicolo del Bundeskartellamt tedesco relativo ad una decisione di quest'ultimo in data 12 settembre 1988, nell'ambito della dimostrazione dell'infrazione considerata nell'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, vale a dire l'intesa franco-tedesca, si deve constatare che la decisione Bundeskartellamt in data 12 settembre 1988 e i documenti relativi a detta decisione non sono stati utilizzati nella CA e nella decisione impugnata per dimostrare l'esistenza dell'intesa francotedesca e/o la partecipazione della Lafarge a quest'ultima. Essi sono stati menzionati dalla Commissione solo per dimostrare che la Lafarge era interessata al mercato del cemento della Germania sud-occidentale per la situazione peculiare della sua controllata Wössingen su detto mercato (CA, capitolo 2, paragrafo 12; decisione impugnata, paragrafo 22, punto 11; v., in seguito, punto 2380). Non si è pertanto avuta violazione dei diritti della difesa della Lafarge.
punto 297
Lo SFIC contesta l'uso nella decisione impugnata delle dichiarazioni della Ciments français all'audizione (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 15) quali nuovi mezzi di prova. Si tratta di una spiegazione offerta dalla Ciments français nel corso delle audizioni, spiegazione in base alla quale l'evoluzione del divario di forniture tra la Francia e la Germania dopo il 1986 non potrebbe essere messa in relazione con l'esistenza di una presunta intesa franco-tedesca. Nondimeno, detta spiegazione è stata respinta dalla Commissione nella decisione impugnata (paragrafo 22, punto 15), cosicché essa non compare tra il complesso di prove documentali sulle quali si è basata la Commissione, nel suddetto paragrafo 22, punti 1-12, per dimostrare l'esistenza delle diverse infrazioni collegate all'intesa franco-tedesca. Le dichiarazioni della Ciments français riportate nel paragrafo 22, punto 15, della decisione impugnata non possono pertanto essere considerate nuovi elementi di prova.
punto 298
La Aalborg, la Uniland, la Oficemen, l'Italcementi, la Holderbank e la Blue Circle richiamano i documenti nn. 33.126/19009 e 19010 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 43). Si tratta di un resoconto dell'incontro in data 6 novembre 1986 tra i rappresentanti dell'industria cementiera europea e il signor Sutherland, membro della Commissione responsabile della politica della concorrenza, a proposito del «problema greco». Si deve tuttavia constatare che detto documento riguarda le pressioni esercitate all'epoca riguardo a detta questione, ma non denunciate in alcun modo dalla Commissione nella decisione impugnata (v. nota in calce n. 115 della decisione impugnata). Esso non ha quindi costituito un elemento a carico. Non hanno costituito del pari elementi a carico i documenti nn. 33.126/18844 e 18845 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 19), pure invocati dalla Blue Circle, dal momento che essi riguardano le pressioni esercitate relativamente al «problema greco».
punto 299
La Aalborg e la Blue Circle si riferiscono anche al documento n. 33.126/22289 a, menzionato con il numero 33.126/22289 bis nel paragrafo 30, punto 6, della decisione impugnata. Si tratta di una lettera datata 31 dicembre 1992 con la quale il signor Gac ha informato la Commissione dello scioglimento dell'European Cement Manufacturers Export Committee (in prosieguo: l'«ECMEC») a decorrere dal 1o gennaio 1993. Detto documento, tuttavia, non è stato apportato dalla Commissione a sostegno di nessuna infrazione sanzionata nella decisione impugnata.
punto 300
Le stesse ricorrenti richiamano inoltre il telex della Holderbank in data 13 agosto 1986 citato nel paragrafo 25, punto 20, della decisione impugnata. Il telex menzionava lo studio della Blue Circle sulla possibilità di investire nell'impresa Halkis (documento n. 33.126/18846). Detto documento, tuttavia, non è stato addotto dalla Commissione a sostegno di nessuna delle infrazioni sanzionate nella decisione impugnata. Esso non ha costituito quindi un elemento a carico
punto 301
La Oficemen lamenta il fatto che i documenti nn. 33.126/11260-11267, 11269 e 11270 non le sono stati resi accessibili nel corso del procedimento amministrativo. Si deve rilevare che detti documenti corrispondono al contratto di locazione tra la Blue Circle e l'ECMEC, al quale si fa riferimento nella decisione impugnata per spiegare un fatto materiale non contestato, vale a dire il fatto che l'ECMEC ha avuto sede nei locali della Blue Circle (decisione impugnata, paragrafo 30, punto 4). Detti documenti non sono stati, tuttavia, utilizzati come elementi a carico nella decisione impugnata. Non sono stati, infatti, presi in considerazione per qualificare come infrazione i comportamenti nell'ambito dell'ECEC e dell'EPC (decisione impugnata, artt. 5 e 6).
punto 302
La Blue Circle si riferisce infine ai documenti relativi alle attività dell'EPC che sono stati richiamati nelle note a piè di pagina nn. 183 e 184 della decisione impugnata, sui quali però la Commissione non si è basata né per constatare l'infrazione di cui all'art. 6, né per constatare una partecipazione, a detta infrazione, della Blue Circle o di qualsivoglia altra ricorrente. Si tratta dei documenti nn. 33.126/11421-11430, 12762-12770, 12788-12799, 12805-12807, 12815, 12817-12832, 12967-13050, 14062-14085, 14094-14097, 14148-14154, 18169-18172, 18179, 18180 e 18188-18191, citati nella nota in calce n. 183 (decisione impugnata, paragrafo 37, punto 5) e dei documenti nn. 33.126/12732-12734, 12761, 12808-12814, 12864-12874, 12876-12904, 12915-12966, 13854-14021, 14027-14029, 14043-14061, 14086-14092, 14098-14147, 14155-14169, 14175-14180, 14186-14229, 14237-14243 e 14270-14284, citati nella nota in calce n. 184 (decisione impugnata, paragrafo 37, punto 6). Neppure tali documenti costituiscono quindi documenti a carico utilizzati dalla Commissione nella decisione impugnata.
punto 303
Da tutto quel che precede risulta che nessuno dei documenti citati nella presente rubrica può essere considerato un documento a carico utilizzato dalla Commissione nella decisione impugnata. Lo SFIC, la Lafarge, la Aalborg, la Uniland, la Oficemen, l'Italcementi, la Holderbank e la Blue Circle non possono quindi riferirsi all'uno o all'altro di tali documenti per dimostrare che la Commissione non avrebbe accordato loro la possibilità, nel corso del procedimento amministrativo, di pronunciarsi su taluni documenti a carico presi in considerazione nella decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › D — Sull'impiego, nella decisione impugnata, di documenti a carico non comunicati alle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo o non identificati nella CA › 4. Documenti che suffragano la constatazione di un'infrazione nella decisione impugnata, ma non si riferiscono ad infrazioni addebitate alle ricorrenti che si avvalevano dei detti documenti
punto 304
Lo SFIC, la Ciments français, la Aalborg, la Uniland, la Oficemen, la Holderbank, la Aker, la Euroc e la Blue Circle si riferiscono, nei loro atti introduttivi, a documenti che, benché suffraghino la constatazione di un'infrazione nella decisione impugnata, non si riferiscono ad infrazioni addebitate alle ricorrenti che di essi si avvalgono. Poiché si tratta di documenti che, nella decisione impugnata, non sono stati utilizzati a carico delle ricorrenti considerate, queste ultime non possono affermare che i loro diritti della difesa sono stati violati per il fatto che esse non avrebbero potuto pronunciarsi riguardo a detti documenti nel corso del procedimento amministrativo.
punto 305
La Aker e la Euroc, ad esempio, fanno valere di non aver avuto accesso ad una serie di documenti relativi agli scambi di informazioni sui prezzi, in particolare ai documenti nn. 33.126/15065-15305 (decisione impugnata, paragrafo 16, punti 8-22). La Blue Circle, dal canto suo, contesta alla Commissione di non aver menzionato nella CA il documento n. 33.126/11592 (decisione impugnata, paragrafo 16, punto 3), relativo agli scambi dettagliati di informazioni, ed i documenti nn. 33.126/15066, 15099-15102, 15104-15107, 15109, 15111, 15112, 15115-15122, 15126, 15127, 15129-15167 e 15170-15305 (decisione impugnata, paragrafo 16, punti 8-21), relativi agli scambi di informazioni periodiche. Al riguardo, è sufficiente rilevare che le infrazioni costituite dagli scambi di informazioni sui prezzi (decisione impugnata, art. 2, nn. 1 e 2) non sono state prese in considerazione a carico di tali ricorrenti. I documenti relativi a dette censure non possono essere pertanto qualificati come elementi a carico per quanto le riguarda.
punto 306
Del pari, i documenti nn. 33.126/1410-1412 (decisione impugnata, paragrafo 21, punto 5), menzionati dalla Ciments français, i documenti nn. 33.322/1311, 1314, 1397-1399, 1406-1408, 1410-1412 e 2901 (decisione impugnata, paragrafo 21, punti 2-6), invocati dalla Aalborg e dalla Blue Circle, e i documenti nn. 33.322/79, 84, 85, 88-90, 158-162, 170, 172, 177, 181, 252, 270-276, 485, 486, 493-495, 512, 513, 530-532, 537, 538, 549, 550, 566 e 567 (decisione impugnata, paragrafo 21, punti 5-8), menzionati dalla Blue Circle si riferiscono all'intesa iberica denunciata nell'art. 3, n. 2, della decisione impugnata, intesa che non è stata imputata a queste ricorrenti e sulla quale, contrariamente a quanto assume la Aalborg, non si è basata la Commissione, non più che sulle altre presunte misure di attuazione dell'accordo Cembureau, per dimostrare l'esistenza stessa di detto accordo. La Commissione, infatti, ha desunto l'esistenza dell'accordo Cembureau esclusivamente dal complesso di prove documentali dirette citate nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata.
punto 307
I documenti nn. 33.126/818 e 819 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 11), richiamati dalla Aalborg, e i documenti nn. 33.126/3573 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 10), 33.126/16556 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 11), e 33.126/15161-15163 e 15168-15170 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 15), richiamati dalla Blue Circle, si riferiscono tutti all'intesa franco-tedesca considerata dall'art. 3, n. 3, della decisione impugnata, intesa che non è stata neanche essa imputata alle ricorrenti. I documenti relativi all'intesa franco-tedesca non possono quindi essere considerati elementi a carico nei confronti della Aalborg e della Blue Circle.
punto 308
La Ciments français, dal canto suo, si riferisce alle statistiche del BDZ menzionate nel paragrafo 22, punto 18, della decisione impugnata. Tali statistiche non sono tuttavia state usate a suo carico. Devono essere messe in relazione con l'infrazione indicata nell'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione impugnata, alla quale, secondo detta disposizione, hanno partecipato unicamente lo SFIC e il BDZ.
punto 309
La Aalborg fa ancora riferimento alla risposta della Holderbank al quesito 7/e della Commissione relativo alle lettere 22 settembre 1986 della Holderbank riguardo al pagamento di quote azionarie nella Interciment (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 9), e alla lettera 3 maggio 1993 del legale della Holderbank relativa allo scioglimento della Interciment (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 16). Detti documenti si riferiscono all'infrazione riguardante l'accordo costitutivo della Interciment, di cui all'art. 4, n. 2, della decisione impugnata, infrazione che non è stata imputata alla Aalborg.
punto 310
La Aalborg sostiene tuttavia che la Commissione si è basata sulla lettera 3 maggio 1993 del legale della Holderbank per fissare la data di cessazione delle infrazioni addotte (decisione impugnata, paragrafo 65, punto 4). Si tratterebbe quindi di un elemento utilizzato a suo carico nella decisione impugnata. Lo SFIC, che è considerato dall'art. 4, n. 2, della decisione impugnata, ritiene anche che la lettera sia un nuovo elemento di prova a carico, che avrebbe dovuto essergli reso accessibile nel corso del procedimento amministrativo e che avrebbe dovuto essere citato nella CA.
punto 311
Detti argomenti devono essere respinti. Tale lettera non può, infatti, essere considerata un documento a carico. Occorre ricordare a tal riguardo che, nelle sue considerazioni relative alla fissazione delle ammende, la Commissione sottolinea, nel paragrafo 65, punto 4, della decisione impugnata: «Anche se la Commissione è in grado di stabilire la data di inizio dell'infrazione costituita dall'accordo o principio Cembureau non è comunque sicura che l'infrazione sia effettivamente cessata e non può quindi stabilire la data di cessazione dell'infrazione. Tuttavia, poiché l'ultima manifestazione palese e nota alla Commissione dell'accordo è costituita dalla dissoluzione, in data 26 marzo 1993, di Interciment S.A., la Commissione si basa su tale data per determinare il periodo di riferimento dell'ammenda». Risulta inequivocabilmente da detto brano che, se la Commissione non avesse avuto a disposizione le indicazioni fornite dalla lettera 3 maggio 1993, avrebbe ritenuto, ai fini della fissazione delle ammende, che l'infrazione costituita dall'accordo Cembureau fosse ancora attuale al momento dell'adozione della decisione impugnata, come aveva già fatto nella CA (paragrafo 93). Detta lettera ha quindi indotto la Commissione a ridurre il periodo di riferimento preso in considerazione per il calcolo delle ammende a vantaggio dei destinatari della decisione impugnata, tra i quali lo SFIC e la Aalborg, che non hanno pertanto nessun interesse a tentare di stralciare detto documento dagli atti della causa.
punto 312
La Ciments français, la Aalborg, la Uniland e la Oficemen si riferiscono, inoltre, ai documenti nn. 33.126/12145-12159 e 12161-12342 (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 6). Questi ultimi riguardano gli accordi stipulati tra la Calcestruzzi e i tre produttori italiani di cemento, Italcementi, Unicem e Cementir. Dal paragrafo 55, punto 2, della decisione impugnata risulta che la Commissione si è fondata su detti documenti per accertare l'infrazione denunciata nell'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione impugnata, vale a dire l'accordo tra i produttori italiani di cemento per evitare importazioni da parte della Calcestruzzi di cemento proveniente dalla Grecia. Poiché detta infrazione non è stata imputata alla Ciments français, alla Aalborg, alla Uniland e alla Oficemen, queste ultime non possono assumere che siano stati violati i loro diritti della difesa per il fatto che esse non hanno potuto pronunciarsi sui documenti suindicati.
punto 313
La Uniland, la Oficemen e la Blue Circle si fondano inoltre sul documento n. 33.126/19208 (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 10). La Blue Circle richiama anche i documenti nn. 33.126/19203 e 19204 (decisione impugnata, paragrafo 27, punti 8 e 9). Il documento n. 33.126/19208, in realtà, contrariamente a quanto indica la decisione impugnata, non corrisponde al telex datato 2 giugno 1987 con il quale la Calcestruzzi avrebbe ripetuto alla Titan la richiesta di incontro con i produttori italiani di cemento per risolvere il problema legato alla mancata esecuzione del contratto di acquisto di cemento proveniente dalla Grecia, ma ad un telex datato 29 gennaio 1987 della Titan alla Calcestruzzi, di cui non è fatta menzione nella decisione impugnata. Il telex 2 giugno 1987 della Calcestruzzi alla Titan, del quale è riprodotto un ampio stralcio nel paragrafo 27, punto 10, della decisione impugnata, corrisponde, di fatto, al documento n. 33.126/19218, documento che compariva nella cassa (v. nel precedente punto 95). Esso suffraga la dimostrazione della Commissione relativa all'infrazione di cui all'art. 4, n. 3, lett. b), vale a dire l'accordo tra i produttori italiani di cemento per evitare importazioni da parte della Calcestruzzi di cemento proveniente dalla Grecia. Lo stesso dicasi per i documenti nn. 33.126/19203 [telex della Titan alla Calcestruzzi in data 20 maggio 1987 (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 9)] e 33.126/19204 [telex dell'Italcementi alla Titan datato 13 maggio 1987 (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 8)] citati dalla Blue Circle. Poiché l'infrazione di cui all'art. 4, n. 3, lett. b), non è stata imputata alla Uniland, alla Oficemen e alla Blue Circle, i suddetti documenti non possono essere considerati elementi utilizzati a loro carico nella decisione impugnata.
punto 314
La Aalborg si riferisce inoltre ai documenti nn. 33.126/10926-10941, 14446-14453 e 20057-20064 (decisione impugnata, paragrafo 28, punti 15, 17 e 19), che riguardano le infrazioni di cui rispettivamente all'art. 4, n. 4, Tett. b), lett. d) e lett. f), della decisione impugnata, infrazioni che non sono state in alcun modo addebitate alla ricorrente. Allo stesso modo, la Uniland invoca i documenti nn. 33.126/10908-10913, 10927-10935, 10937-10940, 10897-10901, 10903-10905, 19562-19574 e 19576-19579 (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 15), 19501, 19502, 19504-19510, 19482, 19483, 19485-19487, 19489, 19814-19816, 19818, 19820-19826 e 19828-19843 (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 16), 20058, 20060, 20061, 20064 e 20066-20070 (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 17), 19708, 19711-19716, 19718-19721 e 14407 (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 18), 14455-14465, 14467-14469 e 14446-14453 (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 19), 18118-18121 e 18125-18127 (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 20), 7631 (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 21), 19622-19627, 19629, 19586, 19588-19590, 19592-19595, 19598-19600, 19602, 19604, 19606, 19608, 19618-19620, 19631, 19633, 19634, 19636-19644, 19646-19650, 19652 e 19654 (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 22), che si riferiscono tutti a contratti o ad operazioni di acquisto di cemento proveniente dalla Grecia, denunciati dalla Commissione, quali azioni «carota», nell'art. 4, n. 4, lett. b)-h), della decisione impugnata. Tuttavia nessuna di dette infrazioni è stata imputata alla Uniland. La Aalborg e la Uniland non possono quindi assumere che i loro diritti della difesa siano stati violati per il fatto di non essersi potute pronunciare sui suddetti documenti.
punto 315
La Blue Circle si riferisce inoltre ai documenti nn. 33.126/19482-19489, 19501-19511 e 19814-19843 (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 16) riguardanti l'accordo imputato, nell'art. 4, n. 4, lett. c), della decisione impugnata, alla Titan e alla Holderbank, ai documenti nn. 33.126/20057-20071 (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 17) riguardanti l'accordo imputato, nell'art. 4, n. 4, lett. d), della decisione impugnata, alla Heracles e alla Holderbank, ai documenti nn. 33.126/14407 e 14417 (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 18) riguardanti l'accordo imputato, nell'art. 4, n. 4, lett. e), della decisione impugnata, alla Lafarge e alla Titan, ai documenti nn. 33.126/14446-14453, 18179 e 18180 (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 19), riguardanti l'accordo imputato, nell'art. 4, n. 4, lett. f), della decisione impugnata, alla Lafarge e alla Heracles, ai documenti nn. 33.126/7629-7631, 18117-18121 e 18125-18127 (decisione impugnata, paragrafo 28, punti 20 e 21), riguardanti la pratica concordata imputata, nell'art. 4, n. 4, lett. g), della decisione impugnata, alla CBR, alla Heracles e alla Titan, e ai documenti nn. 33.126/19585-19620, 19621-19629 e 19631-19656 (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 22), riguardanti l'accordo imputato, nell'art. 4, n. 4, lett. h), della decisione impugnata, alla Titan, alla Aker e alla Euroc. Tuttavia, dato che i detti documenti sono stati usati nella decisione impugnata a sostegno di infrazioni che non sono state addebitate alla Blue Circle, essi non possono essere considerati quali elementi utilizzati a suo carico.
punto 316
La Blue Circle contesta infine alla Commissione di non aver menzionato nella CA diversi documenti riguardanti l'ECEC. Si tratta dei documenti nn. 33.126/12524-12534, 18201-18204 (decisione impugnata, paragrafo 31, punto 3) e dei documenti nn. 33.126/3410-3412, 3422-3433, 6139-6142, 12544-12674, 12706-12709, 12721-12728, 14027-14029, 14245-14249, 14257-14262, 14289-14298, 14300, 14301, 14303-14309, 14311-14316, 16766 e 16790-16824 (decisione impugnata, paragrafo 33, punti 1-5). Tuttavia, dato che non le è stato imputato di aver partecipato alle pratiche concordate nell'ambito dell'ECEC, di cui all'art. 5 della decisione impugnata detti documenti non possono essere considerati elementi che sono stati utilizzati a suo carico. Lo stesso dicasi per altri documenti da essa richiamati (documenti nn. 33.126/3418-3421, 12607-12610, 12614-12616, 12627-12634, 12667-12674, 14184, 14257-14262, 14266, 14267, 14303-14315, 18218 e 18219; decisione impugnata, paragrafo 32, punti 1-3), che riguardano il legame tra l'EPC, del quale ha fatto parte la Blue Circle, e l'ECEC, dal momento che il rapporto tra i due comitati per le esportazioni è stato impiegato unicamente per qualificare come infrazioni le attività dell'ECEC [decisione impugnata, paragrafo 58, punto 3, lett. b)].
punto 317
Ne consegue che nessuno dei documenti sopra individuati dallo SFIC, dalla Ciments français, dalla Aalborg, dalla Uniland, dalla Oficemen, dalla Holderbank, dalla Aker, dalla Euroc e dalla Blue Circle è stato utilizzato quale elemento a loro carico. Dette ricorrenti non possono quindi riferirsi all'uno o all'altro di tali documenti per dimostrare che la Commissione non avrebbe accordato loro la possibilità, nel corso del procedimento amministrativo, di pronunciarsi su taluni documenti a carico presi in considerazione nella decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › D — Sull'impiego, nella decisione impugnata, di documenti a carico non comunicati alle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo o non identificati nella CA › 5. Documenti utilizzati nella decisione impugnata nell'ambito di un'infrazione addebitata alla ricorrente che se ne avvale
punto 318
Occorre, in primo luogo, rilevare che tutti gli elementi utilizzati nella decisione impugnata nell'ambito di un'infrazione imputata ad una ricorrente non costituiscono necessariamente documenti utilizzati a suo carico, sui quali essa avrebbe dovuto avere la possibilità di pronunciarsi nel corso del procedimento amministrativo. Non si ha, infatti, violazione dei diritti della difesa se un documento al quale essa non ha avuto accesso è utilizzato nella decisione impugnata solo per dimostrare la partecipazione alla stessa infrazione di un'altra ricorrente o se è stato utilizzato per confutare un argomento specifico avanzato da tale ricorrente nel corso del procedimento amministrativo.
punto 319
Ad esempio, il documento n. 33.126/15983 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 9) richiamato dalla Uniland, dalla Holderbank e dalla Blue Circle è stato utilizzato solo per dimostrare la partecipazione dell'Italcementi alla riunione di Stoccolma in data 9 giugno 1986. Si tratta di una lettera dell'Italcementi datata 21 marzo 1990 in risposta a una richiesta di informazioni da parte della Commissione, nella quale l'impresa italiana dichiara: «Per quanto riguarda la riunione di Stoccolma, l'Ing. G. Pesenti (dell'Italcementi) ricorda di avervi partecipato, a margine di una riunione di Cembureau, con i rappresentanti di vari altri produttori europei». Tale documento non contiene alcuna indicazione idonea ad incriminare la Uniland, la Holderbank o la Blue Circle. Non si tratta quindi di un elemento utilizzato a loro carico. Nei limiti in cui i documenti nn. 33.126/18771 e 18755 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 9), anch'essi richiamati dalla Blue Circle, confermano la presenza degli Head Delegates spagnolo e svizzero alla riunione di Stoccolma del 9 giugno 1986, neppure essi costituiscono elementi utilizzati a carico della Blue Circle.
punto 320
La Uniland e la Blue Circle si riferiscono inoltre ai documenti nn. 33.126/14828-14860 menzionati nel paragrafo 29, punto 4, della decisione impugnata. Si tratta dei documenti dello SFIC sui quali si basa la Commissione, in tale punto della decisione impugnata, per confutare le affermazioni di detta organizzazione secondo le quali non avrebbe partecipato ad alcuna riunione dell'ETF e sarebbe stata completamente all'oscuro delle attività di quest'ultima. Non si tratta quindi di elementi a carico utilizzati contro la Uniland e la Blue Circle nella decisione impugnata.
punto 321
In tale contesto, la Blue Circle rimprovera alla Commissione di non aver preso in considerazione nella CA i documenti nn. 33.126/12808-12814, 12915-12966, 12967-12970, 12987-12998 e 13004-13011, menzionati nel paragrafo 35, punto 3, della decisione impugnata, per dimostrare il suo argomento secondo il quale la Valenciana avrebbe partecipato alle riunioni dell'EPC dopo il 1o gennaio 1986. Emerge tuttavia che i documenti di cui trattasi non sono stati impiegati a carico della Blue Circle nella decisione impugnata. Lo stesso dicasi per quanto riguarda i documenti nn. 33.126/2035-2043, 2063-2069 e 2436-2447, del pari richiamati dalla Blue Circle, che sono stati menzionati (decisione impugnata, paragrafo 44, punto 3) per confutare un argomento specifico che la FIC aveva avanzato all'audizione.
punto 322
In secondo luogo, si deve constatare che numerose ricorrenti hanno individuato nel loro atto introduttivo documenti che, nella decisione impugnata, sono stati impiegati contro di loro, ma che, nel corso del procedimento amministrativo, non sarebbero stati resi loro accessibili o che non sarebbero stati sufficientemente precisati nella CA.
punto 323
Occorre ricordare che, in linea di massima, solo i documenti citati o menzionati nella CA costituiscono validi mezzi di prova (sentenza della Corte 3 luglio 1991, causa C-62/86, AKZO/Commissione, Racc. pag. I-3359, punto 21; sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-11/89, Shell/Commissione, Racc. pag. II-757, punto 55, e causa T-13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1021, in prosieguo: la «sentenza T-13/89, ICI/Commissione», punto 34). Tuttavia i documenti allegati alla CA, che non sono in essa menzionati, possono essere tenuti presenti nella decisione a carico della ricorrente, solo se quest'ultima, partendo dalla CA, abbia potuto ragionevolmente dedurre le conclusioni che la Commissione intendeva trarne (sentenza 10 marzo 1992, Shell/Commissione, già citata, punto 56, e sentenza T-13/89, ICI/Commissione, già citata, punto 35).
punto 324
Nella fattispecie, la CA non comprendeva allegati. La Commissione ha messo a disposizione di ciascun destinatario, al momento dell'accesso al fascicolo, mediante la cassa (v. nel precedente punto 95), una serie di documenti a sostegno della CA. Questi documenti, così comunicati, potevano essere considerati come allegati alla CA. Essi costituivano quindi mezzi di prova opponibili alle ricorrenti nei limiti in cui queste ultime, partendo dalla CA, hanno potuto ragionevolmente dedurre le conclusioni che la Commissione intendeva trarne (sentenze citate nel precedente punto 323, AKZO/Commissione, punto 21, e causa T-13/89, ICI/Commissione, punto 34).
punto 325
Lo SFIC fa anzitutto valere che, benché la CA si fondi su diversi documenti in essa individuati, la Commissione avrebbe dovuto precisare a carico di quali destinatari questi documenti erano richiamati. L'argomento deve essere respinto. Infatti, quando un addebito formulato nella CA era specificamente rivolto ad un destinatario di tale comunicazione, costui avrebbe dovuto rendersi conto che i documenti citati a sostegno dell'addebito lo riguardavano.
punto 326
Per quanto concerne gli elementi di prova impiegati a sostegno dell'accertamento dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata, la Blue Circle contesta alla Commissione di non aver menzionato, nella CA, la dichiarazione del signor Kalogeropoulos in occasione della riunione del consiglio di amministrazione della Heracles tenutasi il 25 giugno 1986 (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 5; documenti nn. 33.126/19875-19877; v., in seguito, punto 816). Ora, si deve constatare che il brano della dichiarazione riportato nel paragrafo 18, punto 5, della decisione impugnata era stato letteralmente citato nel paragrafo 9 della CA. I documenti di cui trattasi comparivano inoltre nella cassa (v. nel precedente punto 95). Essi devono pertanto essere considerati un elemento di prova opponibile alla Blue Circle così come alle altre destinatarie della decisione impugnata.
punto 327
La Lafarge, l'Unicem, la Cimpor e l'Itakementi si riferiscono ai documenti nn. 33.126/11332-11337, che corrispondono rispettivamente alle due note interne della Blue Circle il cui contenuto è esposto nel paragrafo 18, punti 2 e 3, della decisione impugnata, nella parte «I fatti » relativa all'esistenza dell'accordo Cembureau. Tali note comparivano nella cassa (v. nel precedente punto 95). Inoltre, le note che testimoniano l'esistenza di un principio Cembureau di rispetto dei mercati interni (documenti nn. 33.126/11332-11334 e 11335-11337) sono state citate nel paragrafo 9 della CA intitolato « Accordo Cembureau o principio Cembureau inteso ad evitare lo Sconfinamento sui mercati interni europei». Le suddette note della Blue Circle costituiscono, pertanto, elementi di prova opponibili a tutti i destinatari della decisione impugnata.
punto 328
L'Unicem, la Irish Cement e la Blue Circle fanno poi valere di non aver avuto, nel corso del procedimento amministrativo, l'occasione di replicare alle osservazioni della Cembureau su tali note. Le osservazioni di cui trattasi, contenute nei documenti nn. 33.126/11525 e 13568-13573 (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 4), erano espressamente menzionate nel paragrafo 9 della CA. Esse comparivano, inoltre, nella cassa (v. nel precedente punto 95). L'Unicem, la Irish Cement e la Blue Circle non possono pertanto assumere di essere state private, nel corso del procedimento amministrativo, della possibilità di presentare le proprie osservazioni sui detti documenti.
punto 329
L'Italcementi e la Blue Circle contestano ancora alla Commissione di non aver richiamato nella CA numerosi documenti relativi alle riunioni degli Head Delegates. Esse si riferiscono, a proposito della riunione degli Head Delegates tenutasi il 14 gennaio 1983, al documento n. 33.126/11581 (elenco dei partecipanti alla riunione del 14 gennaio 1983; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 4), nonché ai documenti nn. 33.126/11578 e 11579 (promemoria per la conduzione della riunione; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 6). La Blue Circle si riferisce inoltre a diversi documenti riguardanti la variazione dell'ordine del giorno iniziale per la riunione tenutasi il 14 gennaio 1983, vale a dire ai documenti nn. 33.126/11580 (progetto di ordine del giorno di detta riunione; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3), 33.126/11559 (telex della Cembureau al signor Van Hove ciel 17 novembre 1982; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3), 33.126/11558 (telex del signor Van Hove alla Cembureau del 17 novembre 1982; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3) e n. 33.126/11565 (verbale della riunione del comitato esecutivo in data 22 dicembre 1982; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3). A proposito della riunione degli Head Delegates tenutasi il 19 marzo 1984, l'Italcementi e la Blue Circle si riferiscono ai seguenti documenti: documento n. 33.126/11715 (tabella allegata alla lettera di convocazione per la riunione; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 7) e documenti nn. 33.126/11699 e 11700 (elenco dei partecipanti alla riunione considerata; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 8). La Blue Circle menziona inoltre i documenti nn. 33.126/11714 e 11730 (lettera di convocazione per la riunione degli Head Delegates tenutasi il 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 7) e l'Italcementi i documenti nn. 33.126/11717-11727 (documenti allegati alla convocazione per la riunione tenutasi il 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 7). A proposito della riunione tenutasi il 7 novembre 1984 l'Italcementi e la Blue Circle fanno riferimento ai documenti nn. 33.126/11748 (lettera di convocazione per la riunione; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 12) e 33.126/11751 (bozza di preambolo per la riunione, decisione impugnata, paragrafo 19, punto 12). L'Italcementi si riferisce inoltre al documento n. 33.126/11749 (ordine del giorno per la riunione tenutasi il 7 novembre 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 12) e la Blue Circle al documento n. 33.126/11752 (elenco dei partecipanti alla riunione tenutasi il 7 novembre 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 13).
punto 330
Detti documenti compaiono tutti nella cassa (v. nel precedente punto 95). Nella CA (capitolo 2, paragrafo 9) la Commissione aveva sottolineato: «Numerosi documenti di Cembureau relativi alle riunioni del suo organo denominato “Head Delegates” menzionano il fatto che il “Cembureau Agreement or Principle” è stato concepito e deciso in seno a tale associazione europea del cemento». A tale proposito, essa aveva fatto specificamente riferimento (stesso paragrafo) alle riunioni degli Head Delegates tenutesi il 14 gennaio 1983, il 19 marzo 1984 e il 7 novembre 1984. Le ricorrenti erano, pertanto, in grado di rendersi conto del fatto che tutti i documenti presenti nella cassa (v. nel precedente punto 95) che riguardavano la loro presenza a dette riunioni e/o svelavano il tenore delle discussioni condotte nel corso di tali riunioni avrebbero potuto essere presi in considerazione a loro carico nella decisione della Commissione. I documenti indicati al punto precedente costituiscono quindi elementi di prova opponibili a tutti i destinatari della decisione impugnata.
punto 331
Per quanto riguarda gli elementi di prova presi in considerazione dalla Commissione per la constatazione dell'infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata, vale a dire l'intesa iberica, la Cimpor sostiene anzitutto che, nella parte internazionale della CA, non è stata fatta nessuna allusione ai documenti nn. 33.322/155-157. Detti documenti corrispondono al resoconto della Cimpor della riunione tenutasi il 22 luglio 1985 tra i rappresentanti dei produttori portoghesi e spagnoli. Tale resoconto, da cui risulta il fatto che i rappresentanti dei produttori di cemento di Spagna e Portogallo hanno manifestato la loro inequivocabile adesione al principio secondo il quale non si dovevano avere movimenti di cemento dalla Spagna verso il Portogallo e dal Portogallo verso la Spagna, è stato utilizzato dalla Commissione nei paragrafi 21, punti 2 e 11, e 49, punto 1, Clelia decisione impugnata, nell'ambito dell'infrazione constatata nell'art. 3, n. 2, di quest'ultima. Esso era stato menzionato nel paragrafo 11 della parte internazionale della CA (capitolo 2) relativa all'intesa iberica e un brano era stato persino citato letteralmente in quel punto. Tale documento, che compariva inoltre nella cassa (v. nel precedente punto 95), costituisce quindi un elemento di prova opponibile alla Cimpor.
punto 332
La Oficemen, la Cimpor e la Secil criticano l'impiego del documento della Hispacement (documenti nn. 33.322/2898-2903) nel paragrafo 21, punti 2 e 11, della decisione impugnata. Esse sottolineano che, pur se detto documento era in parte riportato nel capitolo della CA relativo alla Spagna [capitolo 8, paragrafo 55, lett. c)], al quale la Oficemen ha avuto accesso nel corso del procedimento amministrativo, e nel capitolo della CA relativo al Portogallo [capitolo 9, paragrafo 56, lett. b)], al quale la Cimpor e la Secil hanno avuto accesso nel corso del medesimo procedimento, esso non era affatto indicato, per contro, nella parte internazionale della CA. Esso non costituirebbe quindi un elemento di prova ricevibile.
punto 333
Occorre ricordare che il paragrafo 55, lett. c), del capitolo 8 della CA dedicato alla Spagna è intitolato «Movimenti di cemento tra la Spagna ed il Portogallo». Il paragrafo 56, lett. b), del capitolo 9 della CA dedicato al Portogallo è intitolato «Movimenti di cemento tra il Portogallo e la Spagna». In detti brani della CA si spiega che rappresentanti dei cementieri spagnoli e portoghesi hanno manifestato la loro completa adesione al principio di escludere qualsiasi movimento di cemento tra i due paesi, nei due sensi. Detti passaggi si riferiscono esplicitamente al documento della Hispacement (documenti nn. 33.322/2898-2903), al quale fanno riferimento la Oficemen, la Cimpor e la Secil, nei seguenti termini: «Questa completa adesione tale da escludere qualsiasi reciproco movimento di cemento tra i due paesi sarebbe stata ratificata mediante un accordo concluso nell''ultima decade del mese di ottobre '85 o nel mese di dicembre '85. Effettivamente, nel documento n. 17-4 rinvenuto presso la Hispacement [documenti nn. 33.322/2898-2903] della riunione del 28 maggio 1986 tra la Secil e la Hispacement, si legge: “Bordado mi segnala che i presidenti delle società produttrici di cemento portoghesi si sono riuniti negli uffici di Oficemen con i loro omologhi spagnoli nel dicembre dell'anno scorso e che in quell'occasione è stato deciso di sospendere ogni esportazione da un paese all'altro” ». Pertanto, la Oficemen, alla lettura del paragrafo 55, lett. c), del capitolo della CA relativo alla Spagna, e la Cimpor e la Secil, alla lettura del paragrafo 56, lett. b), del capitolo della CA relativo al Portogallo, erano necessariamente in grado di rendersi conto che tali brani e il documento della Hispacement (documenti nn. 33.322/2898-2903), al quale veniva fatto esplicitamente riferimento, dovevano essere messi in relazione con la censura relativa all'intesa iberica che compariva nei capitoli internazionali della CA [CA capitolo 2, paragrafo 11, e capitolo 10, paragrafo 61, lett. c)]. L'intesa iberica, infatti, ai termini della CA, riguardava l'« accordo intervenuto tra l'associazione dei produttori spagnoli Oficemen (...) e i produttori portoghesi Cimpor e Secil (cfr. par. 11) di non vendere nei territori tradizionali di vendita dell'altra parte» [CA, capitolo 10, paragrafo 61, lett.c)]. Tenuto conto dell'evidente nesso esistente tra il documento della Hispacement (documenti nn. 33.322/2898-2903) e l'addebito relativo all'intesa iberica, e nonostante l'ubicazione del riferimento a detto documento nella CA, la Commissione poteva ben utilizzare, nella decisione impugnata, nei confronti delle ricorrenti considerate, le parti di detto documento che erano state accessibili alla Oficemen, alla Cimpor e alla Secil nel corso del procedimento amministrativo (v. in prosieguo, punti 369-372).
punto 334
La Cimpor e la Secil criticano anche l'impiego dei documenti nn. 33.322/1311 e 1314 quali elementi a carico nella decisione impugnata. Si tratta del resoconto della riunione del consiglio di amministrazione della Oficemen, menzionato nel paragrafo 21, punto 3, della decisione impugnata, a sostegno della constatazione che il 20 gennaio 1986 si era svolta, tra la Oficemen, la Cimpor e la Secil, una riunione avente ad oggetto la reciproca informazione circa l'evoluzione delle esportazioni tra la Spagna e il Portogallo. Cionondimeno, nel paragrafo 11 della CA (capitolo 2), la Commissione aveva già rilevato: «Sono state tenute riunioni tra portoghesi e spagnoli per cercare una soluzione al problema delle esportazioni, [in particolare] il 20 gennaio 1986». La Cimpor e la Secil, pertanto, hanno potuto ragionevolmente prevedere le conclusioni che la Commissione avrebbe desunto dai documenti nn. 33.322/1311 e 1314, che comparivano nella cassa (v. nel precedente punto 95).
punto 335
La Cimpor e la Secil sostengono, inoltre, che, nella parte internazionale della CA, non viene fatta alcuna allusione ad altri elementi di prova addotti dalla Commissione nel paragrafo 21, punti 4 e 5, della decisione impugnata (documenti nn. 33.322/162, 163-166, 170, 172, 1406-1408 e 1410-1412). La Cimpor critica inoltre l'impiego dei documenti nn. 33.322/181 e 252 nel paragrafo 21, punto 7, della detta decisione.
punto 336
I documenti nn. 33.322/163-166 e 33.322/1406-1408, da un lato, e i documenti nn. 33.322/1410-1412, dall'altro, si riferiscono rispettivamente ai resoconti delle riunioni in data 23 gennaio e 6 marzo 1987 tra i produttori portoghesi e spagnoli. La CA menzionava esplicitamente lo svolgimento delle riunioni sia nel paragrafo 11 del capitolo 2 della CA, dedicato all'addebito internazionale riguardante l'intesa iberica, sia nel paragrafo 56, lett. b), intitolato «Movimenti di cemento tra il Portogallo e la Spagna» del capitolo 9 della CA relativo al Portogallo. Benché il paragrafo 56, lett. b) compaia in un capitolo nazionale della CA, la Cimpor e la Secil si sono necessariamente rese conto che il brano della CA doveva essere messo in relazione con la censura relativa all'intesa iberica che compariva nei capitoli internazionali della CA [CA capitolo 2, paragrafo 11, e capitolo 10, paragrafo 61, lett. c)]. Inoltre, il paragrafo 11 del capitolo 2 della CA relativo all'intesa iberica enuncia: «La soluzione al problema [delle esportazioni verso la Spagna effettuate dai distributori, dai dettaglianti e dai trasportatori portoghesi] sembra essere stata individuata nel corso della riunione del 23 gennaio 1987: a medio termine politica di aumento dei prezzi del cemento portoghese; a breve termine politica di scoraggiamento degli operatori portoghesi che effettuano esportazioni frontaliere». La riunione tenutasi il 6 marzo 1987 era, anch'essa, individuata esplicitamente, nel paragrafo 11 della CA, tra le riunioni ispano-portoghesi dirette a «cercare una soluzione al problema delle esportazioni» portoghesi (CA, paragrafo 11). La Cimpor e la Secil hanno, pertanto, potuto mettere i documenti nn. 33.322/163-166, che comparivano nella cassa (v. nel precedente punto 95), e i documenti nn. 33.322/1406-1408 e 1410-1412, che comparivano nel fascicolo portoghese al quale esse hanno avuto accesso nel corso del procedimento amministrativo, in relazione con l'intesa iberica considerata nei capitoli internazionali della CA [CA, capitolo 2, paragrafo 11, e capitolo 10, paragrafo 61, lett. c)] e hanno potuto prevedere le conclusioni che la Commissione intendeva trarre da detti diversi documenti nell'ambito dell'infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata. Non si ha quindi la violazione dei diritti della difesa.
punto 337
Per quanto riguarda i documenti nn. 33.322/162, 181 e 252, da un lato, e i documenti nn. 33.322/170 e 172, d'altro lato, essi sono stati impiegati dalla Commissione a sostegno della sua tesi secondo la quale, nelle riunioni tra rappresentanti dei produttori portoghesi e spagnoli svoltesi tra il 6 marzo 1987 e il 24 aprile 1989, è stato esaminata la situazione delle esportazioni di cemento dal Portogallo verso la Spagna. Dal momento che tali riunioni sono state espressamente menzionate, nel paragrafo 11 della CA, tra le riunioni ispano-portoghesi dirette a «cercare una soluzione al problema delle esportazioni» portoghesi (CA, paragrafo 11) e dal momento che la CA precisava nello stesso punto che, in « ciascuna riunione (erano) state analizzate le esportazioni mensili di cemento portoghese in Spagna per ciascun varco di confine», la Cimpor e la Secil hanno potuto ragionevolmente prevedere le conclusioni che la Commissione intendeva trarre da detti documenti, tutti presenti nella cassa (v. nel precedente punto 95), nel paragrafo 21, punti 5 e 7, della decisione impugnata.
punto 338
La Cimpor sostiene inoltre che, nella parte internazionale della CA, non è stata fatta nessuna allusione ai documenti nn. 33.322/512, 513, 549, 550, 566, 567, 1397 e 1398, che sono stati utilizzati nel paragrafo 21, punti 6 e 8, della decisione impugnata.
punto 339
I documenti nn. 33.322/512, 513, 549, 550, 566 e 567, sono telex del 1988 e 1989 provenienti dalla Cimpor o ad essa indirizzati, che, secondo la decisione impugnata, «mostra[va]no che Cimpor [aveva] rifiutato qualsiasi richiesta di cemento proveniente dalla Spagna [nel 1988 e nel 1989] con la formula standard “non abbiano disponibilità per l'esportazione”» (decisione impugnata, paragrafo 21, punto 8). Detti documenti erano individuati secondo la loro numerazione nel capitolo portoghese della CA [v. CA, capitolo 9, paragrafo 56, lett. c): «Rifiuto di vendita»], che riguardava il rifiuto, mediante la formula standard sopra enunciata, delle richieste di cemento provenienti dalla Spagna. Il capitolo della CA relativo al Portogallo è stato comunicato alla Cimpor nel corso del procedimento amministrativo e i documenti di cui trattasi comparivano nel fascicolo portoghese al quale essa ha avuto accesso nel corso di detto procedimento. Nei limiti in cui la Commissione indicava, nel paragrafo 11 della parte internazionale della CA (capitolo 2) relativo all'intesa iberica, che «una serie di telex inviati tra il 1988 e il 1989 [mostrava] che Cimpor, il produttore più direttamente interessato all'esportazione, [aveva] rifiutato qualsiasi domanda di cemento proveniente dalla Spagna con la formula standard “Non abbiamo disponibilità per l'esportazione”», la Cimpor poteva ragionevolmente mettere detti documenti in rapporto con il paragrafo 11 della CA e prevedere le conclusioni che la Commissione intendeva trarne nell'ambito dell'infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata.
punto 340
I documenti nn. 33.322/1397 e 1398 sono, dal canto loro, telex comunicanti il nome di persone che dovevano assistere alla riunione ispano-portoghese del 27 luglio 1988. Tale riunione era chiaramente menzionata, nel paragrafo 11 della parte internazionale della CA (capitolo 2), tra le riunioni ispano-portoghesi dirette a «cercare una soluzione al problema delle esportazioni» portoghesi. Essa è stata menzionata anche nel paragrafo 56, lett. b), del capitolo 9 della CA relativo al Portogallo nel contesto dei problemi connessi con i movimenti di cemento tra il Portogallo e la Spagna. I due documenti esaminati facevano, inoltre, parte del fascicolo nazionale al quale la Cimpor ha avuto accesso nel corso del procedimento amministrativo. Alla luce di tali circostanze, detta impresa ha potuto prevedere che la Commissione si sarebbe fondata su di essi per constatare, nella decisione impugnata (paragrafo 21, punto 6), che il 27 luglio 1988 aveva avuto luogo una riunione tra i rappresentanti dei produttori spagnoli e portoghesi. I due documenti costituiscono quindi ugualmente elementi di prova opponibili alla Cimpor.
punto 341
La Oficemen indica, dal canto suo, i documenti nn. 33.322/92, 93, 95, 96, 177, 270-276, 492, 493-495, 527-529, 530-532, 537, 538 e 575. La Cimpor e la Secil contestano l'impiego dei documenti nn. 33.322/79, 84, 85, 88-90, 92, 93, 95, 177 e 270-276 quali mezzi di prova nella decisione impugnata. La Cimpor critica del pari l'uso dei documenti nn. 33.322/158, 159, 160, 161, 485, 486, 490-492, 493-495, 496-511, 514, 515, 516, 517, 523, 524, 525, 526, 527-529, 530-532, 533-536, 537, 538, 539-541, 543-545, 546-548, 551-553, 554-556, 571-574 e 575 nella decisione impugnata.
punto 342
Si deve tuttavia rilevare che il documento n. 33.322/575, vale a dire un telex della Tracoisa alla Cimpor datato 13 marzo 1989, menzionato nel paragrafo 21, punto 8, della decisione impugnata, è stato esplicitamente citato nel paragrafo 11 della parte internazionale della CA (capitolo 2). Lo stesso dicasi per i documenti nn. 33.322/490-492, 496-511, 514, 515, 516, 517, 523, 524, 525, 526, 533-536, 539-541, 543-545, 546-548, 551-553, 554-556 e 571-574. Si tratta di telex che, secondo il paragrafo 11 della CA ed il paragrafo 21, punto 8, della decisione impugnata, dimostrano che la Cimpor ha soddisfatto precise richieste di cemento, durante gli anni 1988 e 1989, per le seguenti destinazioni: Africa, Guinea, Senegal, Libia, Madagascar, Porto Rico, Stati Uniti e Antille. Tali telex, nonché quello del 13 marzo 1989, comparivano nella cassa (v. il precedente punto 95). Essi costituivano quindi mezzi di prova opponibili alla Oficemen (documenti nn. 33.322/492 e 575) e alla Cimpor (documenti nn. 33.322/490-492, 496-511, 514, 515, 516, 517, 523, 524, 525, 526, 533-536, 539-541, 543-545, 546-548, 551-553, 554-556, 571-574 e 575).
punto 343
I documenti nn. 33.322/485, 486, 493-495, 527-529, 530-532, 537 e 538 sono telex del 1988 e del 1989 provenienti dalla Cimpor o ad essa inviati. Essi sono richiamati nel paragrafo 21, punto 8, della decisione impugnata per mostrare che la Cimpor ha rifiutato qualsiasi richiesta di cemento proveniente dalla Spagna nel 1988 e 1989. Detti documenti si trovavano anche nella cassa (v. il precedente punto 95). Nei limiti in cui la Commissione indicava, nel paragrafo 11 della CA (capitolo 2), che «una serie di telex inviati tra il 1988 e il 1989 [mostrava] che Cimpor, il produttore più direttamente interessato all'esportazione, [aveva] rifiutato qualsiasi domanda di cemento proveniente dalla Spagna con la formula standard “Non abbiamo disponibilità per l'esportazione” », la Oficemen e la Cimpor potevano ragionevolmente mettere detti documenti in rapporto con i pertinenti brani della CA e dedurne le conclusioni che la Commissione intendeva ricavarne. I documenti nn. 33.322/92, 93, 95 e 96, da un lato, e i documenti nn. 33.322/158 e 159, 160, 161 e 270-276, d'altro lato, menzionati nel paragrafo 21, punto 6, della decisione impugnata, confermano che si sono tenute riunioni tra cementieri portoghesi e rappresentanti dei produttori spagnoli, il 28 ottobre 1988, il 12 gennaio, il 23 febbraio ed il 24 aprile 1989, da un lato, ed il 10 novembre 1987, il 5 febbraio, il 21 aprile, il 10 maggio ed il 27 luglio 1988, d'altro lato. Il paragrafo 11 della CA (capitolo 2) menzionava che in tali date si erano svolte riunioni tra spagnoli e portoghesi per «cercare una soluzione al problema delle esportazioni» di cemento dal Portogallo verso la Spagna. I documenti nn. 33.322/92, 93, 95, 96, 158, 159, 160, 161 e 270-276 comparivano tutti nella cassa (v. nel precedente punto 95). La Oficemen, la Cimpor e la Secil, sulla base del paragrafo 11 della parte internazionale della CA, potevano ragionevolmente prevedere le conclusioni che la Commissione avrebbe ricavato dai documenti nn. 33.322/92, 93, 95, 96 e 270-276 nella decisione impugnata. La Cimpor poteva del pari prevedere, leggendo il paragrafo 11 della parte internazionale della CA, che i documenti nn. 33.322/158, 159, 160 e 161 sarebbero stati utilizzati a suo carico nell'ambito dell'infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata.
punto 344
Quanto ai documenti nn. 33.322/79, 84, 85 e 88-90, menzionati nel paragrafo 21, punto 6, della decisione impugnata, essi confermano che si sono tenute riunioni tra cementieri portoghesi e rappresentanti dei produttori spagnoli, il 25 giugno 1987 (documento n. 33322/79), il 10 novembre 1987 (documento n. 33.322/84), il 5 febbraio 1988 (documento n. 33.322/85), il 21 aprile 1988 (documento n. 33.322/88), il 10 maggio 1988 (documento n. 33.322/89) ed il 27 luglio 1988 (documento n. 33.322/90). Il paragrafo 11 (capitolo 2) della CA riportava che in tali date si erano tenute riunioni tra spagnoli e portoghesi per «cercare una soluzione al problema delle esportazioni » di cemento dal Portogallo verso la Spagna. La Cimpor e la Secil, pertanto, potevano ragionevolmente prevedere le conclusioni che la Commissione avrebbe ricavato nella decisione impugnata dai suddetti documenti, che comparivano tutti nella cassa (v. nel precedente punto 95). íl paragrafo 11 (capitolo 2) della CA indicava, infine, che in «ciascuna riunione (erano) state analizzate le esportazioni mensili di cemento portoghese in Spagna per ciascun varco di confine». Dal momento che il documento n. 33.322/177, contenuto anch'esso nella cassa (v. nel precedente punto 95), confermava detto fatto, la Oficemen, la Cimpor e la Secil avrebbero dovuto prevedere anche le conclusioni che la Commissione ne avrebbe ricavato nel paragrafo 21, punto 7, della decisione impugnata, che consiste in una parafrasi del brano della CA testé menzionato.
punto 345
Per quanto riguarda poi gli elementi utilizzati come prova dell'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, vale a dire l'intesa franco-tedesca, lo SFIC, la Ciments français e la Heidelberger contestano l'uso nella decisione impugnata di una nota della Heidelberger datata 12 agosto 1987 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 10; documento n. 33.126/3573) quale presunto nuovo mezzo di prova. Pur se è sicuramente incontestabile che detta nota non è stata menzionata nella CA, si deve constatare che nondimeno essa compariva nella cassa (v. nel precedente punto 95). Trattandosi quindi di un documento equiparabile ad un allegato alla CA, è sufficiente verificare se le ricorrenti considerate abbiano potuto ragionevolmente desumere, basandosi sulla CA, le conclusioni che la Commissione intendeva ricavare da detta nota. Ebbene, le ricorrenti dovevano ricavare detta deduzione, nei limiti in cui la CA conteneva un paragrafo 12 intitolato «Attuazione dell'“Accordo Cembureau o principio inteso ad evitare lo sconfinamento sui mercati interni europei”: Francia - Germania», nel quale la Commissione si riferiva esplicitamente alla lettera della Ciments français datata 22 settembre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 10; documento n. 33.126/3574-3576) che compariva in allegato alla nota della Heidelberger del 12 agosto 1987 (v., in seguito, punto 2396).
punto 346
Per quanto riguarda gli elementi impiegati come prova delle diverse infrazioni di cui all'art. 4 della decisione impugnata, vale a dire la costituzione dell'ETF e le misure adottate nell'ambito di quest'ultima, la Holderbank e la Blue Circle citano anzitutto il resoconto manoscritto preparato dal signor Dutron, direttore della Cembureau, a seguito della riunione tenutasi a Roma il 28 maggio 1986 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 1; documenti nn. 33.126/10982 e 10983). La Blue Circle si riferisce inoltre al resoconto dattiloscritto della stessa riunione (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 1; documento n. 33.126/18771). Si riferisce, inoltre, all'elenco dei partecipanti alla riunione di Zurigo — Celigny dal 3 al 5 giugno 1986 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 2; documento n. 33.126/18756). Tali riunioni erano chiaramente richiamate, con il loro oggetto, nel paragrafo 17, lett. a) e lett. b), nella parte della CA intitolata «I fatti», nella sezione dedicata all'ETF (capitolo 2, sezione 2), e i documenti di cui trattasi comparivano nella cassa (v. nel precedente punto 95). La Holderbank e la Blue Circle hanno quindi potuto ragionevolmente mettere detti documenti in relazione con i pertinenti brani della CA e desumerne le conclusioni che la Commissione intendeva ricavarne per quanto riguarda le diverse infrazioni di cui all'art. 4 della decisione impugnata.
punto 347
La Holderbank si riferisce altresì al verbale della riunione degli Head Delegates e della ETF tenutasi il 9 settembre 1986 a Baden-Baden (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 22; documenti nn. 33.126/18849-18862), al resoconto manoscritto della Lafarge, relativo alla riunione della ETF tenutasi l'11 febbraio 1987 a Ginevra (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 46; documenti nn. 33.126/4911-4913) ed al resoconto della Lafarge della riunione in data 17 marzo 1987 del sottogruppo di lavoro della ETF «Misure difensive» (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 47; documenti nn. 33.126/4858-4861). Tali diverse riunioni erano tutte richiamate nella CA [parte «I fatti», capitolo 2, sezione 2, paragrafo 17, (ETF), lett. e) e lett. g)], con una breve esposizione del loro ordine del giorno. Inoltre, i diversi documenti citati da questa ricorrente a proposito delle tre riunioni comparivano nella cassa (v. nel precedente punto 95). La Holderbank ha quindi potuto ragionevolmente mettere detti documenti in relazione con i pertinenti brani della CA e desumerne le conclusioni che la Commissione intendeva ricavarne per quanto riguarda le diverse infrazioni di cui all'art. 4 della decisione impugnata. Per gli stessi motivi, il resoconto manoscritto della Lafarge, riguardante la riunione dell'ETF tenutasi l'11 febbraio 1987 a Ginevra (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 46; documenti nn. 33.126/4911-4913) costituisce un mezzo di prova opponibile alla Holderbank.
punto 348
La Blue Circle contesta inoltre alla Commissione di essersi basata nella decisione impugnata sui documenti nn. 33.126/18821 e 18822 (decisione impugnata, paragrafi 25, punti 9 e 10, e 26, punto 2) e 33.126/18757-18861 (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 2) e 33.126/18755 (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 9 e 10) per dimostrare la sua partecipazione alla riunione di Stoccolma tenutasi il 9 giugno 1986, nonché il contenuto delle discussioni che in essa si sarebbero svolte. Contesta inoltre l'impiego nella decisione impugnata del resoconto della riunione degli Head Delegates a Baden-Baden, il 9 settembre 1986. Considera in particolare il documento n. 33.126/18861, dal quale potrebbe essere desunta la sua presenza alla riunione di Stoccolma (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 9). Le riunioni di Stoccolma e di Baden-Baden, nonché il loro contenuto erano chiaramente evocati nella CA [Parte « I fatti, » capitolo 2, sezione 2, paragrafo 17, (ETF), lett. c) e lett. e)], e i documenti di cui trattasi comparivano nella cassa (v. nel precedente punto 95). La Blue Circle ha quindi potuto ragionevolmente mettere detti documenti in relazione con i pertinenti brani della CA e desumerne le conclusioni che la Commissione intendeva ricavarne per quanto riguarda le diverse infrazioni di cui all'art. 4 della decisione impugnata.
punto 349
La Blue Circle si riferisce anche a diversi documenti riguardanti altre riunioni menzionate nel paragrafo 25 della decisione impugnata. Si tratta di documenti riguardanti la riunione della ETF tenutasi il 17 giugno 1986 a Londra, menzionati nel paragrafo 25, punto 11, della decisione impugnata (documenti nn. 33.126/18781-18790), di documenti riguardanti la riunione della ETF tenutasi a Milano il 2 luglio 1986, menzionati nel paragrafo 25, punto 12, della decisione impugnata (documenti nn. 33.126/18756, 18757 e 18791-18794), dei documenti riguardanti la riunione della ETF tenutasi a Ginevra l'8 luglio 1986, menzionati nel paragrafo 25, punto 13, della decisione impugnata (documenti nn. 33.126/18757 e 18795), di documenti riguardanti la riunione della ETF tenutasi a Ginevra il 19 agosto 1986, menzionati nel paragrafo 25, punto 14, della decisione impugnata (documenti nn. 33.126/18757, 18758 e 18795-18811), di un documento riguardante la riunione della ETF tenutasi a Baden-Baden il 9 settembre 1986, menzionato nel paragrafo 25, punto 21, della decisione impugnata (documento n. 33.126/18848), di documenti riguardanti la riunione degli Head Delegates tenutasi a Bruxelles il 6 novembre 1986, menzionati nel paragrafo 25, punto 39, della decisione impugnata (documenti nn. 33.126/19007 e 19008), di documenti riguardanti la riunione della ETF tenutasi a Milano il 9 gennaio 1987, menzionati nel paragrafo 25, punto 44, della decisione impugnata (documenti nn. 33.126/18759, 18921 e 18922), di documenti riguardanti la riunione della ETF tenutasi a Ginevra l'11 febbraio 1987, menzionati nel paragrafo 25, punto 45, della decisione impugnata (documenti nn. 33.126/18760, 18939-18944 e 18946-18949), e di documenti riguardanti la riunione in data 17 marzo 1987 del sottogruppo di lavoro dalla ETF «Misure difensive», menzionati nel paragrafo 25, punto 47, della decisione impugnata (documenti nn. 33.126/4858-4861). Tali diverse riunioni erano tutte richiamate nella CA [parte «I fatti», capitolo 2, sezione 2, paragrafo 17 (ETF), lett. d), lett. f) e lett. g)], con una breve esposizione del loro ordine del giorno. Inoltre, i diversi documenti citati da questa ricorrente a proposito di tali riunioni comparivano tutti nella cassa (v. nel precedente punto 95). La Blue Circle ha quindi potuto ragionevolmente mettere detti documenti in relazione con i pertinenti brani della CA e desumerne le conclusioni che la Commissione intendeva ricavarne per quanto riguarda le diverse infrazioni di cui all'art. 4 della decisione impugnata.
punto 350
La Blue Circle si avvale ancora dei documenti nn. 33.126/4487-4490 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 48) che corrispondono alla nota interna del 1o giugno 1987 preparata dalla Lafarge a seguito delle riunioni svoltesi a Lussemburgo dal 25 al 28 maggio 1987, e nella quale è indicato, in particolare, riguardo al futuro della ETF: « [...] lo strumento è stato predisposto, tanto vale tenerlo in funzione». Tali documenti comparivano nella cassa (v. nel precedente punto 95) che è stata consegnata alla Blue Circle nel corso del procedimento amministrativo (vedi nel precedente punto 95). La Blue Circle ha potuto ragionevolmente prevedere le conclusioni che la Commissione intendeva ricavarne, dal momento che, nel paragrafo 61, lett. h), della CA, relativo alla «Valutazione giuridica» della ETF (capitolo 10), la Commissione sottolineava che « le infrazioni commesse dalle imprese in questione [nella ETF] a partire dal 1986 [erano] tanto più gravi in quanto di lunga durata», senza fissare, come aveva fatto per altri addebiti, una data di cessazione dell'infrazione, e che, nel paragrafo 93, lett. b), della CA, riguardante l'applicabilità dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, essa «[riteneva] che per la quasi totalità le intese [fossero] tuttora applicate». I documenti di cui trattasi devono essere considerati quali mezzi di prova opponibili alla Blue Circle.
punto 351
L'Italcementi si riferisce a diversi documenti riguardanti riunioni menzionate nel paragrafo 25 della decisione impugnata. Si tratta della bozza di ordine del giorno per la riunione della ETF tenutasi a Milano il 2 luglio 1986 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 12; documento n. 33.126/18794), dell'ordine del giorno della riunione della ETF che ha avuto luogo a Ginevra il 19 agosto 1986 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 14; documento n. 33.126/18811), e del resoconto della riunione degli Head Delegates tenutasi a Bruxelles il 6 novembre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 39; documenti nn. 33.126/19007 e 19008). Dal momento che tutti i documenti già citati comparivano nella cassa (v. nel precedente punto 95), e che la Commissione menzionava, nel paragrafo 17, lett. d) e lett. f), della sezione «I fatti» della CA dedicata all'ETF (capitolo 2, sezione 2), lo svolgimento delle riunioni in oggetto e i loro ordini del giorno, l'Italcementi ha quindi potuto ragionevolmente desumere, dalla lettura della CA, le conclusioni che la Commissione intendeva ricavare dai documenti di cui trattasi riguardo alle infrazioni di cui all'art. 4, nn. 1-3, della decisione impugnata.
punto 352
Lo SFIC sostiene che, nella parte internazionale della CA, non è stata fatta nessuna allusione agli ordini del giorno ed ai processi verbali di tre delle sue riunioni, tenutesi l'8 luglio, il 9 settembre e il 7 ottobre 1986 (documenti nn. 33.126/14828-14860; verbali citati nel paragrafo 29, punto 4, della decisione impugnata), che sono stati utilizzati a suo carico per addebitargli le infrazioni di cui all'art. 4, nn. 1-3, lett. a), della decisione impugnata. Si deve tuttavia constatare che i documenti di cui trattasi, che provengono dallo SFIC e che compaiono nel fascicolo relativo alla Francia, al quale quest'ultimo ha avuto accesso nel corso del procedimento amministrativo, erano ampiamente ricordati nel capitolo della CA dedicato alla Francia, nel brano riguardante le esportazioni di cemento proveniente dalla Grecia [capitolo 5, paragrafo 44, lett. f)], che conclude, a proposito di detti documenti, che «in ogni caso le date delle riunioni dell'Ufficio [dello SFIC] aventi all'ordine del giorno “Esportazioni di cemento dalla Grecia” devono essere messe in relazione con le date di attività della “Cembureau Task Force o European Task Force” menzionate nella precedente sezione 2. Da detto brano emerge che tali documenti, benché evocati nel capitolo della CA relativo alla Francia, sono stati chiaramente messi in relazione, da parte della Commissione, non solo con gli addebiti riguardanti i produttori francesi, ma anche con gli addebiti internazionali relativi alla ETF. Leggendo tali indicazioni, lo SFIC doveva quindi rendersi conto che detti documenti, nonostante la loro collocazione nella CA, potevano essere addotti dalla Commissione, nella decisione impugnata, anche a sostegno degli addebiti mossi a suo carico nell'ambito della ETF, e che sarebbe stato opportuno che essa esponesse i propri commenti sui documenti nn. 33.126/14828-14860, tanto riguardo agli addebiti nazionali che riguardo agli addebiti internazionali sollevati nei suoi confronti nella CA. Si tratta quindi di elementi di prova opponibili nei suoi confronti. La Commissione, avendo chiaramente dimostrato, nella CA, il nesso tra tali documenti nazionali e gli addebiti relativi alla ETF ed avendo fatto risultare che i suddetti documenti erano stati sottoposti ai commenti dello SFIC nel corso del procedimento amministrativo, poteva legittimamente menzionarli nella decisione impugnata, nonostante avesse desistito dagli addebiti nazionali.
punto 353
Per quanto riguarda in particolare gli elementi di prova sui cui la Commissione si è fondata per constatare l'infrazione menzionata nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata, vale a dire la costituzione della Interciment, la Blue Circle sostiene che la Commissione non ha neanche considerato a sufficienza nella CA i documenti nn. 33.126/18734-18739 e 18823-18832. Tali documenti sono stati menzionati nella decisione impugnata, a sostegno della constatazione che la Interciment, società con capitale pari a 50000 SFR, era stata costituita il 24 giugno 1986 da tre avvocati elvetici ed era stata registrata a Friburgo presso lo studio dell'avvocato che aveva sottoscritto la quasi totalità delle azioni e che ne era amministratore unico (decisione impugnata, paragrafo 26, punti 3 e 5). La Blue Circle cita anche il documento n. 33.126/18329 (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 9) — stralcio della risposta della Holderbank ad una richiesta di informazioni — dal quale la Commissione deduce che la Blue Circle abbia pagato la somma corrispondente alla sua quota di partecipazione al capitale della Interciment. Questi fatti sono, tuttavia, chiaramente menzionati nel paragrafo 18 della sezione «I fatti» della CA dedicata alla ETF (capitolo 2, sezione 2). La Blue Circle ha quindi potuto mettere in relazione i documenti nn. 33.126/18734-18739, 18823-18832 e 18329, che comparivano tutti nella cassa (v. nel precedente punto 95), con i pertinenti brani della CA e desumerne le conclusioni che la Commissione intendeva ricavarne riguardo all'infrazione di cui all'art. 4, n. 2, della decisione impugnata.
punto 354
La Blue Circle lamenta inoltre il fatto che, nella CA, la Commissione non ha menzionato il memorandum del consulente legale interno della Blue Circle del 10 luglio 1986 (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 13; documenti nn. 33.126/18842 e 18843). Essa avrebbe, tuttavia, potuto prevedere, leggendo il paragrafo 18 della sezione «I fatti» della CA dedicata alla ETF (capitolo 2, sezione 2), che detta nota, che compariva nella cassa (v. nel precedente punto 95) e che afferma che la costituzione della Interciment viola l'art. 85, n. 1, del Trattato, sarebbe stata utilizzata come elemento a carico nella decisione impugnata.
punto 355
I documenti nn. 33.126/10960-10962 (situazione contabile della BCO, controllata elvetica della Blue Circle, datata 7 novembre 1986), 10958 (telex della Blue Circle alla Cementia datato 10 ottobre 1987), 6647 (nota manoscritta della Lafarge del 3 ottobre 1986) e 2915 (parere legale di provenienza francese non datato) (decisione impugnata, paragrafo 26, punti 7, 11, 12 e 13), richiamati dalla Holderbank e utilizzati anche dalla Commissione nell'ambito dell'infrazione di cui all'art. 4, n. 2, della decisione impugnata, erano esplicitamente menzionati nella CA (CA, paragrafo 18, e nota in calce n. 14) e comparivano nella cassa (v. nel precedente punto 95). Il solo fatto che essi non fossero individuati nella CA mediante la numerazione progressiva delle pagine non può, al riguardo, costituire violazione dei diritti della difesa della suddetta ricorrente. La Holderbank richiama inoltre i documenti nn. 33.126/16218 e 16220 (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 8), che si riferiscono alla sottoscrizione da parte dell'Italcementi della sua quota di partecipazione al capitale della Interciment e alla successiva rivendita delle sue azioni alla Holderbank. Tali circostanze di fatto erano chiaramente richiamate nel paragrafo 18 della CA e i documenti di cui trattasi comparivano nella cassa (v. nel precedente punto 95). La Holderbank ha quindi potuto ragionevolmente mettere detti documenti in relazione con i pertinenti brani della CA e desumerne le conclusioni che la Commissione intendeva ricavarne per quanto riguarda le diverse infrazioni di cui all'art. 4, n. 2, della decisione impugnata.
punto 356
Per quanto riguarda l'infrazione di cui all'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione impugnata, l'Italcementi lamenta di non avere avuto accesso ai documenti nn. 33.126/12145-12342 nel corso del procedimento amministrativo. Detti documenti, citati nel paragrafo 27, punto 6, della decisione impugnata, corrispondono agli accordi stipulati nell'aprile del 1987 tra la Calcestruzzi e tre cementieri italiani, l'Unicem, la Cementir e l'Italcementi. Sebbene tali documenti fossero indubbiamente classificati come inaccessibili alle parti diverse dall'Unicem nel corso del procedimento amministrativo, eccezion fatta per il documento n. 33.126/12160, la maggior parte di essi, ovvero i documenti nn. 33.126/12145-12166, 12180-12188, e 12231-12341, risultavano accessibili all'Italcementi in occasione della consultazione del fascicolo relativo all'Italia nel corso di tale procedimento. In ogni caso, l'Italcementi, in quanto firmataria degli accordi di cui trattasi, ne conosceva il contenuto. Essa riconosce peraltro di aver avuto cognizione di detti documenti, ma ritiene che questi ultimi avrebbero dovuto esserle resi accessibili nel corso del procedimento amministrativo, affinché essa potesse verificare la copia conservata dalla Commissione nel suo fascicolo. Essa non dimostra e neppure sostiene che la Commissione, quando ha fatto allusione a detti documenti nel paragrafo 27, punto 6, della decisione impugnata, abbia travisato la loro versione originale. Si deve, poi, constatare che il paragrafo 35 del capitolo «I fatti» della CA dedicato all'Italia, che è stato reso accessibile alla suddetta ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, indicava: «L'accordo [tra i produttori italiani e la Calcestruzzi] è stato concluso il 3 e il 15 aprile 1987, con la firma di una serie di convenzioni». Il paragrafo 70, lett. b) del capitolo «Valutazione giuridica» della CA relativo all'Italia, del pari accessibile all'Italcementi nel corso del procedimento amministrativo, concludeva, dal canto suo: «(...) gli accordi firmati tra i produttori [italiani] e Calcestruzzi (...) costituiscono (...) restrizioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 [del trattato]». Inoltre, nella CA, le convenzioni concluse nell'aprile 1987 erano anche messe in relazione con gli addebiti internazionali relativi alla ETF. Il paragrafo 19, lett. d), della sezione «I fatti» della CA dedicata all'ETF (capitolo 2, paragrafo 2), accessibile alla Italcementi nel corso del procedimento amministrativo, enunciava infatti: «Italcementi, Unicem, Cementir e Calcestruzzi hanno firmato un accordo (...) in virtù del quale i tre cementieri si sono impegnati a soddisfare il fabbisogno totale di cemento del gruppo Calcestruzzi e quest'ultimo si è impegnato a soddisfare la quasi totalità del suo fabbisogno di cemento presso i suddetti cementieri». Il paragrafo 61, lett. h), iv), della parte internazionale «Valutazione giuridica» della CA rileva: «Le pressioni esercitate su Calcestruzzi e la mancata esecuzione da parte di Calcestruzzi del contratto di acquisto di cemento da Titan sono l'effetto di accordi e/o pratiche concordate tra i produttori italiani Italcementi, Unicem e Cementir (...) per sottrarre-ai produttori greci un cliente importante per la penetrazione sul mercato italiano». L'Italcementi, che disponeva, in quanto firmataria, di una copia delle convenzioni concluse nell'aprile 1987, ha quindi potuto ragionevolmente prevedere, le conclusioni che la Commissione avrebbe potuto ricavarne per quanto riguarda l'infrazione di cui all'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione impugnata. I documenti nn. 33.126/12145-12342 costituiscono pertanto elementi di prova opponibili all'Italcementi.
punto 357
L'Italcementi fa valere ancora che il documento n. 33.126/19208, menzionato nel paragrafo 27, punto 10, della decisione impugnata, non è stato sufficientemente preso in considerazione nella CA. Si deve ricordare (vedi nel precedente punto 313) che detto documento, menzionato dalla decisione impugnata nell'ambito dell'esposizione dei fatti riguardanti misure di difesa del mercato italiano, in realtà, contrariamente a quanto indica la decisione impugnata, non corrisponde al telex datato 2 giugno 1987 con il quale la Calcestruzzi avrebbe ripetuto alla Titan la richiesta di incontro con i produttori italiani per risolvere il problema legato alla mancata esecuzione del contratto di acquisto di cemento proveniente dalla Grecia, ma ad un telex datato 29 gennaio 1987 della Titan alla Calcestruzzi, di cui non è fatta menzione nella decisione impugnata. Il telex 2 giugno 1987 della Calcestruzzi alla Titan, del quale è riprodotto un ampio stralcio nel paragrafo 27, punto 10, della decisione impugnata, corrisponde infatti al documento n. 33.126/19218 che compariva nella cassa (v. nel precedente punto 95). Nel quadro dell'addebito considerato successivamente nell'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione impugnata, la CA [paragrafo 19, lett. d)] fa menzione di riunioni, richieste dalla Calcestruzzi, tra i produttori italiani e la Titan. Dalla lettura di detto brano della CA, l'Italcementi ha quindi potuto ragionevolmente prevedere le conclusioni che la Commissione avrebbe potuto ricavare dal documento considerato nel quadro dell'infrazione di cui all'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione impugnata.
punto 358
Per quanto riguarda, in particolare, le azioni ‘carota’ di cui all'art. 4, n. 4, della decisione impugnata, la Blue Circle contesta alla Commissione di non aver menzionato, nella CA, il «Memorandum of Understanding» (protocollo d'intesa; documento n. 33.126/11096) evocato nel paragrafo 28, punto 9, della decisione impugnata. Si tratta di un documento, presente nella cassa (v. nel precedente punto 95), che conferma il contenuto di un altro documento, vale a dire la nota interna della Blue Circle intitolata «Documento di discussione - Importazioni a basso prezzo - riunione del 7 luglio 1986» (documenti nn. 33126/10992-10994), anch'esso presente nella cassa (v. nel precedente punto 95). Detta nota interna era esplicitamente menzionata nel paragrafo 20, lett. a), della sezione « I fatti » della CA dedicata alla ETF (capitolo 2, sezione 2) e gli stralci di detto documento sono stati citati nello stesso paragrafo della CA. La Blue Circle ha pertanto potuto ragionevolmente mettere il documento n. 33.126/11096 in relazione con i pertinenti brani della CA e desumerne le conclusioni che la Commissione intendeva ricavarne per quanto riguarda l'infrazione di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), della decisione impugnata.
punto 359
I documenti nn. 33.126/19864 e 19865 (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 9) richiamati dalla Blue Circle, corrispondono ad una nota della Heracles non datata, su carta intestata «Sheraton Park Tower - London», che è stata utilizzata dalla Commissione nell'ambito dell'infrazione di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), della decisione impugnata. Essi comparivano nella cassa (v. nel precedente punto 95) e erano esplicitamente menzionati nel paragrafo 20, lett. a), della sezione «I fatti» della CA dedicata alla ETF (capitolo 2, sezione 2). Si tratta quindi di un mezzo di prova anch'esso opponibile a detta ricorrente.
punto 360
Riguardo all'infrazione di cui all'art. 5 della decisione impugnata, vale a dire le pratiche concordate nell'ambito dell'ECEC, la Cimpor e l'Italcementi si riferiscono ad una nota interna della Blue Circle datata 9 aprile 1981 richiamata nel paragrafo 30, punto 1, della decisione impugnata nell'ambito della cronistoria della nascita dei comitati all'esportazione (documenti nn. 33.126/11338-11340; la data 4 aprile 1981 menzionata nella decisione impugnata è errata). La nota è irrilevante per la difesa della Cimpor, in quanto l'art. 5 della decisione impugnata non concerne tale impresa. In ogni caso, la nota interna della Blue Circle compariva nella cassa (v. nel precedente punto 95). Essa è, inoltre, citata nel paragrafo 24 della CA riguardante l'ECMEC. Tale nota costituisce pertanto un elemento di prova opponibile alle ricorrenti.
punto 361
Riguardo all'infrazione di cui all'art. 6 della decisione impugnata, vale a dire la pratica concordata nell'ambito dell'EPC, la Blue Circle considera che la lettera del signor Gac in data 30 marzo 1990 (decisione impugnata, paragrafo 35, punto 2; documenti nn. 33.126/16766-16777) è un nuovo elemento di prova. Detto argomento deve essere respinto. Infatti, il paragrafo 24 della CA (capitolo 2, sezione 4), relativo alla cronistoria della nascita dell'ECMEC e dell'EPC, menziona in modo esplicito questo documento che era altresì presente nella cassa (v. nel precedente punto 95).
punto 362
La Blue Circle sostiene del pari che il resoconto della riunione dell'EPC in data 20 ottobre 1988 (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 8; documenti nn. 33.126/18179 e 18180), menzionato per dimostrare che i problemi intraeuropei sono stati discussi all'interno dell'EPC, non è stato sufficientemente preso in considerazione nella CA. Si deve constatare che, nel paragrafo 28 (capitolo 2, sezione 4) della CA, intitolato «Il rispetto dei mercati interni», è stata fatta esplicita menzione della riunione dell'EPC in data 20 ottobre 1988. La Blue Circle avrebbe potuto pertanto prevedere che la Commissione avrebbe utilizzato il resoconto di detta riunione, che compariva nella cassa (v. nel precedente punto 95), per dimostrare che l'EPC non si occupava solo eli esportazioni al di fuori dell'Europa, ma anche di commercio intraeuropeo.
punto 363
La Ciments français sostiene che le sue note manoscritte relative alla riunione dell'EPC in data 20 ottobre 1988, citate nel paragrafo 36, punto 7, della decisione impugnata (documenti nn. 33.126/12791-12799), nonché il resoconto di detta riunione richiamato nel paragrafo 36, punto 8, della decisione impugnata (documenti nn. 33.126/18179 e 18180), che sono stati utilizzati dalla Commissione per dimostrare che i problemi intraeuropei erano stati discussi all'interno dell'EPC, non erano citati nella CA. Si deve constatare che le « note manoscritte della riunione di EPC del 20 ottobre 1988» sono espressamente citate nel paragrafo 28 (capitolo 2, sezione 4) della CA intitolato «Il rispetto dei mercati interni». Per quanto riguarda il resoconto di detta riunione, benché non fosse esplicitamente citato o menzionato nella CA, esso compariva tuttavia nella cassa (v. nel precedente punto 95) e la Ciments français ha potuto ragionevolmente prevedere, leggendo il brano già citato della CA che menzionava lo svolgimento della riunione del 20 ottobre 1988, le conclusioni che la Commissione intendeva trarne per dimostrare che l'EPC non si occupava solo di esportazioni al di fuori dell'Europa, ma anche di commercio intraeuropeo.
punto 364
Si deve tuttavia constatare che talune ricorrenti hanno individuato nel loro atto introduttivo documenti che sono stati presi in considerazione a loro carico nella decisione impugnata, senza che esse li avessero avuti a disposizione nel corso del procedimento amministrativo o senza che avessero potuto prevedere le conclusioni che la Commissione ne avrebbe tratto. Secondo una costante giurisprudenza, detti documenti a carico devono essere esclusi in quanto mezzi di prova. Tale esclusione, lungi dall'avere per effetto l'annullamento di tutta la decisione, avrebbe importanza solo qualora il corrispondente addebito formulato dalla Commissione potesse essere provato soltanto con riferimento a tali documenti (sentenza della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione, Racc. pag. 3151, punti 24-30; sentenze causa T-30/91, Solvay/Commissione, citata nel precedente punto 106, punto 58, e causa T-37/91, ICI/Commissione, citata nel precedente punto 142, punto 71). Tale questione riguarda altri motivi, relativi alla fondatezza delle valutazioni di fatto effettuate dalla Commissione.
punto 365
Per quanto concerne anzitutto gli elementi di prova utilizzati per constatare l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata, l'Unicem lamenta, in particolare, di non aver avuto accesso al «Members Directory» della Cembureau. Questo documento, che non compare nel fascicolo dell'istruttoria, è stato richiamato dalla Commissione nel paragrafo 45, punto 13, della decisione impugnata per confutare l'affermazione di detta ricorrente secondo la quale nessuno dei suoi rappresentanti avrebbe mai avuto la qualifica di Head Delegate. Si tratta di un documento sul quale la Commissione si è basata per dimostrare la partecipazione dell'Unicem all'accordo Cembureau. Non essendo stato menzionato nella CA e non essendosi trovato nemmeno nella cassa (v. nel precedente punto 95), tale documento non può essere considerato un mezzo di prova opponibile all'Unicem. Si dovrà valutare, quando si esaminerà, nel merito, la legittimità dell'art. 1 della decisione impugnata, se la partecipazione di detta impresa all'accordo Cembureau risulti sufficientemente provata, in assenza di detto elemento di prova (v., in seguito, punti 1429-1431).
punto 366
L'Italcementi e la Blue Circle fanno riferimento ad una serie di documenti relativi alle riunioni degli Head Delegates che sono stati menzionati nel paragrafo 19 della decisione impugnata. E' questo un paragrafo chiave della decisione impugnata per quanto riguarda la dimostrazione dell'esistenza dell'accordo Cembureau. Così, le ricorrenti di cui trattasi menzionano i documenti nn. 33.126/11560-11577 e 11587-11633 relativi alle riunioni degli Head Delegates in data 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 6), i documenti nn. 33.126/11697, 11698, 11701-11713 e 11732 riguardanti la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 11) ed i documenti nn. 33.126/11739-11747, 11750, 11756-11773 e 11774-11789 relativi alla riunione degli Head Delegates in data 7 novembre 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 15). Dal momento che detti documenti non erano menzionati nella CA e non comparivano nella cassa (v. nel precedente punto 95), salvo qualche pagina, si dovrà valutare, in sede di esame di merito sulla legittimità dell'art. 1 della decisione impugnata, se detta infrazione sia stata sufficientemente dimostrata in assenza di tali elementi di prova (v., in seguito, punti 1111 e 1112).
punto 367
Per quanto riguarda poi gli elementi utilizzati per provare l'infrazione di cui all'art 2, n. 2, della decisione impugnata, vale a dire gli scambi periodici di informazioni organizzati nell'ambito della Cembureau, la VNC assume che i documenti nn. 33.126/15136-15157 non costituiscono mezzi di prova ad essa opponibili. Si deve constatare che tali documenti sono stati utilizzati nel paragrafo 16, punti 8 e 18, della decisione impugnata, per provare l'infrazione connessa agli scambi di informazioni considerati. Nessuno di detti documenti era menzionato nella CA né compariva nella cassa (v. nel precedente punto 95). Detti documenti non possono essere quindi considerati quali mezzi di prova opponibili alla VNC. Si dovrà valutare, in sede di esame di merito sulla legittimità dell'art. 2, n. 2, della decisione impugnata, se 1 infrazione che esso accerta a carico della VNC sia stata sufficientemente dimostrata in assenza di tali elementi di prova (v., in seguito, punti 1579-1593).
punto 368
La Aalborg sostiene che i documenti nn. 33.126/15096-15305, citati nel paragrafo 16, punti 8-22 della decisione impugnata, costituiscono nuovi mezzi di prova. Si tratta di elementi di prova utilizzati dalla Commissione per dimostrare l'esistenza dell'infrazione di cui ali art. 2, n. 2, della decisione impugnata, e la partecipazione della Aalborg a quest'ultima. Si deve constatare che, salvo i documenti nn. 33.126/15096 e 15097, nessuno dei detti documenti era menzionato nella CA, né compariva nella cassa (v. nel precedente punto 95). Tali documenti non possono essere considerati quali mezzi di prova opponibili alla Aalborg. Si dovrà valutare in sede di esame di merito sulla legittimità dell'art. 2, n. 2, della decisione impugnata, se 1 infrazione che esso accerta sia stata sufficientemente dimostrata in assenza di tali elementi di prova (v., in seguito, punti 1579-1593 e 1684-1691).
punto 369
Per quanto concerne gli elementi addotti dalla Commissione come prova dell'infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata, la Oficemen, la Cirnpor e la Secil lamentano il tatto che nel corso del procedimento amministrativo, una parte del documento n. 3332.2901 sia rimasta loro inaccessibile. Detto documento, che fa parte del resoconto (documenti nn 33 322/2898-2903) di una visita presso la Secil, il 28 e 29 maggio 1986, di due dipendenti della Hispacement, era stato infatti classificato nell'elenco (v. nel precedente punto 5) come «PA» (parzialmente accessibile) alle tre parti ricorrenti di cui trattasi. L'estratto del documento n. 33 322/2901 sul quale si basa la Commissione nella decisione impugnata (paragrafo 21, punto 2) è il seguente: «Bordado mi segnala che i presidenti delle società produttrici di cemento portoghesi si sono riuniti negli uffici di Oficemen con i loro omologhi spagnoli nel dicembre dell'anno scorso e che in quell'occasione è stato deciso di sospendere ogni esportazione da un paese all'altro. Mi conferma che Secil è fermamente deciso a dare esecuzione a questo accordo. Mi dice che recentemente Cirnpor ha ricevuto molte richieste di esportare in Spagna nella zona di Estremadura, richieste che hanno certo tentato Cirnpor, che fino ad oggi ha pero resistito in considerazione del danno che ne sarebbe derivato per le industrie del cemento dei due paesi »
punto 370
Si deve tuttavia constatare che la versione comunicata alle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo non comprendeva che la prima frase dell'estratto sopra citato. In base alla parte del documento n. 33.322/2901 che è rimasta celata alla Oficemen, alla Cirnpor ed alla Secil nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione constata nel paragrafo 49, punto 2, della decisione impugnata, riguardo all'intesa iberica: «L'accordo è stato effettivamente applicato. Il rappresentante di Secil ha dichiarato a Hispacement (...) che la sua impresa era decisa a rispettare l'accordo con gli spagnoli e che Cirnpor aveva resistito alla tentazione di esportare malgrado gli ordini provenienti dalla Spagna (...)». La Commissione ha quindi utilizzato nella decisione impugnata un estratto di un documento che non aveva reso accessibile, al momento della CA, quale elemento di prova opponibile alla Oficemen, alla Cimpor e alla Secil.
punto 371
La Commissione fa tuttavia valere che non ci sarebbe violazione dei diritti della difesa, in quanto le ricorrenti hanno ricevuto comunicazione dell'intero documento n. 33.322/2901 il 3 maggio 1993.
punto 372
Si deve tuttavia constatare che, a tale data, le audizioni si erano già concluse. Non essendo state invitate a proporre osservazioni sui brani del documento che erano stati loro tenuti celati in precedenza, le ricorrenti non hanno potuto pronunciarsi utilmente in merito alle parti del documento n. 33.322/2901 sulle quali si è basata la Commissione nel paragrafo 49, punto 2, della decisione impugnata. Ne consegue che l'ultima parte dell'estratto riportato nel paragrafo 21, punto 2 di quest'ultima non costituisce un mezzo di prova loro opponibile. Si dovrà quindi valutare, in sede di esame di merito sulla legittimità dell'art. 3, n. 2, della decisione impugnata, se l'infrazione che questo accerta sia stata sufficientemente dimostrata in assenza dei brani del documento n. 33.322/2901 che sono rimasti inaccessibili nel corso della fase scritta e della trattazione orale del procedimento amministrativo (v., in seguito, punti 2041-2092 e 2136).
punto 373
La Oficemen considera poi che i documenti nn. 33.322/512, 513, 549, 550, 566 e 567 citati nel paragrafo 21, punto 8, della decisione impugnata costituiscono nuovi elementi di prova. Tali documenti si riferiscono a telex del 1988 e del 1989 da cui risulta che la Cimpor ha rifiutato richieste di cemento provenienti dalla Spagna con la formula standard: «Non abbiamo disponibilità per l'esportazione». Pur se detti documenti erano individuati mediante un numero progressivo nel capitolo della CA relativo al Portogallo [v. CA, capitolo 9, paragrafo 56, lett. c) («Rifiuto di vendere»)], resta pur sempre il fatto che detto capitolo della CA non è stato comunicato alla Oficemen nel corso del procedimento amministrativo. I documenti di cui trattasi, inoltre, non erano menzionati nella parte internazionale della CA, in particolare nel capitolo 11, dedicato all'intesa iberica, e non si trovavano nella cassa (v. nel precedente punto 95). Nell'elenco (v. nel precedente punto 5) essi erano repertoriati come «A: Cimpor. PA: terzi» nell'ambito del «blocco» di documenti recanti il numero progressivo da 33.322/497 a 33.322/577. Detti documenti non possono essere pertanto accolti quali mezzi di prova opponibili alla Oficemen. Si dovrà valutare, in sede di esame di merito sulla legittimità dell'art. 3, n. 2, della decisione impugnata, se l'infrazione che questo accerta sia stata sufficientemente dimostrata in assenza dei documenti nn. 33.322/512 e 513, 549, 550, 566 e 567 (v., in seguito, punti 2068-2092 e 2136).
punto 374
La Cimpor ritiene che il documento n. 33.322/1399 non le sia opponibile. Tale documento, citato nel paragrafo 21, punto 6, della decisione impugnata, consiste in un telex recante i nomi delle persone che avrebbero dovuto assistere alla riunione ispano-portoghese tenutasi il 27 luglio 1988. Esso non compariva nella cassa (v. nel precedente punto 95), né nel fascicolo portoghese al quale la Cimpor ha avuto accesso nel corso del procedimento amministrativo, e non può essere quindi considerato quale mezzo di prova opponibile alla Cimpor. Si dovrà valutare, in sede di esame di merito sulla legittimità dell'art. 3, n. 2, della decisione impugnata, se l'infrazione che questo accerta sia stata sufficientemente dimostrata in assenza del documento n. 33.322/1399 (v., in seguito, punti 2068-2092 e 2129).
punto 375
Per quanto concerne gli elementi di prova addotti dalla Commissione con riferimento all'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, della decisione impugnata, lo SFIC contesta l'uso nella decisione impugnata del modello statistico del BDZ inviato da quest'ultimo alla Commissione il 4 maggio 1993 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 18). Si deve constatare che la Commissione menziona dette statistiche nell'ambito dell'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione impugnata. Dal momento che la ricorrente non ha potuto pronunciarsi su detto elemento di prova, esso non le è opponibile. Si dovrà valutare, in sede di esame di merito sulla legittimità dell'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione impugnata, l'eventuale incidenza dell'inop-ponibilità di tale elemento di prova sulla fondatezza dell'accertamento da parte della Commissione dell'infrazione di cui trattasi (v., in seguito, punto 2493).
punto 376
Riguardo agli elementi di prova addotti dalla Commissione a sostegno dell'infrazione di cui all'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, vale a dire la costituzione della ETF, la Uniland, la Oficemen, l'Italcementi e la Blue Circle lamentano il fatto che il documento n. 33.126/18950 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 48) non sia stato reso loro accessibile nel corso del procedimento amministrativo. Tale documento consiste in un fax inviato il 23 febbraio 1987 dalla Holderbank a diversi membri della ETF, per convenire date di riunioni degli Head Delegates e della ETF, ed è stato citato dalla Commissione per dimostrare che a quell'epoca ancora avevano avuto luogo tentativi di riunioni della ETE Esso non è menzionato nella CA e non compariva nella cassa (v. nel precedente punto 95). La sua classificazione nell'elenco (v. nel precedente punto 5) era: «A: Holderbank. Ciments d'Obourg. NA: terzi». Tale elemento di prova è inopponibile nei confronti della Uniland, della Oficemen, dell'Italcementi e della Blue Circle. Si dovrà valutare, in sede di esame di merito sulla legittimità dell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, se l'infrazione che questo accerta e la durata di quest'ultima siano state sufficientemente dimostrate in assenza del documento n. 33.126/18950 (v., in seguito, punto 2807).
punto 377
La Holderbank si riferisce anche ai documenti nn. 33.126/4487-4490 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 48) che corrispondono alla nota interna del 1o giugno 1987 preparata dalla Lafarge a seguito delle riunioni tenutesi a Lussemburgo dal 25 al 28 maggio 1987, e nella quale è indicato, in particolare, riguardo al futuro della ETF, «[...] lo strumento è stato predisposto, tanto vale tenerlo in funzione ». La Commissione ha sostenuto che tali documenti erano presenti nella cassa (v. nei precedenti punti 95 e 350), mentre la Holderbank ha fermamente negato tale circostanza nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. In mancanza di una prova dell'effettiva comunicazione, nel corso del procedimento amministrativo, di tali documenti, questi ultimi non costituiscono un elemento di prova opponibile alla Holderbank. Si dovrà valutare, in sede di esame di merito sulla legittimità dell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, se l'infrazione che questo accerta sia stata sufficientemente dimostrata in assenza dei documenti nn. 33.126/4487-4490 (v., in seguito, punto 2808).
punto 378
Per quanto riguarda gli elementi utilizzati per provare l'infrazione di cui all'art. 6, della decisione impugnata, vale a dire la pratica concordata nell'ambito dell'EPC, la Blue Circle sostiene che i resoconti delle riunioni dell'EPC in data 12 novembre 1981 (documenti nn. 33.126/11432-11440) e del 10 novembre 1982 (documenti nn. 33.126/11417-11420), menzionati nel paragrafo 37, punto 5, della decisione impugnata, non sono stati presi in considerazione a sufficienza nella CA. Si deve constatare che detti documenti, utilizzati dalla Commissione per dimostrare che, nell'ambito dell'EPC, i prezzi all'esportazione sono stati fissati collettivamente, non sono stati menzionati nella CA e non comparivano nemmeno nella cassa (v. nel precedente punto 95). Tali elementi di prova non sono quindi opponibili alla Blue Circle. Si dovrà quindi valutare, in sede di esame di merito sulla legittimità dell'art. 6, della decisione impugnata, se l'infrazione che esso constata e la partecipazione a quest'ultima della Blue Circle siano state sufficientemente dimostrate in assenza dei documenti nn. 33.126/11417-11420 e 11432-11440 (v., in seguito, punti 3987 e 3988).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › D — Sull'impiego, nella decisione impugnata, di documenti a carico non comunicati alle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo o non identificati nella CA › 6. Conclusioni
punto 379
L'aver utilizzato, nella decisione impugnata, i documenti individuati nei precedenti punti 365-378 deve essere qualificato come illegittimo per la violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti considerate. La valutazione delle conseguenze di detta violazione dei diritti della difesa sarà effettuata nel corso dell'esame di merito sulla legittimità della decisione impugnata. Tutti gli altri argomenti avanzati nell'ambito della censura esaminata devono essere respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › E — Sulla mancata comunicazione alle ricorrenti di documenti non facenti parte del fascicolo dell'istruttoria › 1. Osservazioni preliminari
punto 380
Numerose ricorrenti contestano alla Commissione di non aver comunicato, nel corso del procedimento amministrativo, taluni documenti che, pur non facendo parte del fascicolo dell'istruttoria propriamente detto, avrebbero potuto tuttavia essere utili per la preparazione della loro difesa nel corso del procedimento amministrativo. Esse denunciano, ad esempio, il fatto di non aver avuto accesso alle risposte alla CA delle altre destinatarie di quest'ultima (2), ai verbali delle audizioni relative alle intese nazionali (3), al fascicolo della Commissione relativo alla notifica del sistema belga-olandese dei punti-base (4), al fascicolo della Commissione relativo agli aiuti di Stato greci e all'accordo intergovernativo ellenico-britannico (5), ad alcune note interne della Commissione (6) e alle memorie difensive nelle altre cause «Cemento» (7).
punto 381
Prima di avviare l'esame dei diversi argomenti elaborati, si devono distinguere due ipotesi.
punto 382
In primo luogo, talune ricorrenti contestano alla Commissione di non aver dato loro accesso nel corso del procedimento amministrativo a documenti non presenti nel fascicolo dell'istruttoria e che sarebbero stati utilizzati come elementi a carico nella decisione impugnata. Dato che i documenti non comunicati alle ricorrenti interessate nel corso del procedimento amministrativo non costituiscono mezzi di prova opponibili (sentenze citate nel precedente punto 323, AKZO/Commissione, punto 21, 10 marzo 1992, Shell/Commissione, punti 55 e 56, e causa T-13/89, ICI/Commissione, punti 34 e 35) qualora si accertasse che la Commissione si sia basata, nella decisione impugnata, su documenti che non erano presenti nel fascicolo dell'istruttoria e che non sono stati comunicati alle ricorrenti, si dovrebbero stralciare detti elementi quali mezzi di prova (sentenze AEG/Commissione, citata nel precedente punto 364, punti 24-30, causa T-30/91, Solvay/Commissione, citata nel precedente punto 106, punto 58, causa T-37/91, ICI/Commissione, citata nel precedente punto 142, punto 71).
punto 383
In secondo luogo, talune ricorrenti considerano che la Commissione ha violato i loro diritti della difesa non comunicando loro nel corso del procedimento amministrativo documenti che, pur non facendo parte del fascicolo dell'istruttoria, avrebbero potuto contenere elementi a loro discarico. Tuttavia, in un procedimento per la constatazione di un'infrazione all'art. 85 e/o 86 del Trattato, la Commissione non ha l'obbligo di rendere accessibili, di sua iniziativa, documenti che non compaiono nel suo fascicolo istruttorio e che non ha intenzione di utilizzare a carico nella decisione definitiva nei confronti delle parti interessate. Ne consegue che una ricorrente, che venga a conoscenza nel corso del procedimento amministrativo del fatto che la Commissione sia in possesso di documenti che potrebbero essere utili alla sua difesa, è obbligata a presentare all'istituzione un'espressa richiesta di accesso a detti documenti. L'inazione della ricorrente a tal riguardo nel corso del procedimento amministrativo ha un effetto preclusivo su tale punto per quanto riguarda il ricorso d'annullamento che sarà eventualmente proposto contro la decisione definitiva. Occorre sottolineare al riguardo che il punto 96 della motivazione della sentenza T-30/91, Solvay/Commissione, citata nel precedente punto 106, secondo il quale la violazione dei diritti della difesa è indipendente dal modo in cui l'impresa interessata si è comportata nel corso del procedimento amministrativo, riguarda solo l'accesso ai documenti che fanno parte del fascicolo dell'istruttoria della Commissione. Nell'ipotesi in cui la Commissione abbia respinto nel corso del procedimento amministrativo una domanda di una ricorrente diretta ad ottenere l'accesso a documenti che non compaiono nel fascicolo dell'istruttoria, la violazione dei diritti della difesa può essere constatata solo se sia dimostrato che il procedimento amministrativo avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso nell'ipotesi in cui la ricorrente avesse avuto accesso ai documenti di cui trattasi nel corso di tale procedimento (sentenza 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, citata nel precedente punto 140, punto 56; sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione, punto 68, e causa T-36/91, ICI/Commissione, punto 78).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › E — Sulla mancata comunicazione alle ricorrenti di documenti non facenti parte del fascicolo dell'istruttoria › 2. Risposte alla CA da parte di altre destinatarie di quest'ultima
punto 384
La Aalborg (causa T-44/95), la Rugby (causa T-53/95), la Asland (causa T-55/95), la Castle (causa T-56/95), la Irish Cement (causa T-60/95), la Holderbank (causa T-68/95), la Aker (causa T-70/95) e la Euroc (causa T-71/95) ritengono che i loro diritti della difesa siano stati violati in quanto esse non hanno avuto accesso, nel corso del procedimento amministrativo, alle risposte alla CA da parte di altre destinatarie di quest'ultima.
punto 385
Le ricorrenti testé citate considerano che i loro diritti della difesa siano stati violati, dal momento che la Commissione utilizza brani tratti da diverse memorie di risposta alla CA quali elementi a carico (2.1). Quattro ricorrenti, vale a dire la Castle, la Irish Cement, la Aker e la Euroc, assumono anche che le risposte alla CA delle altre destinatarie di quest'ultima avrebbero potuto contenere elementi a loro discarico (2.2).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › E — Sulla mancata comunicazione alle ricorrenti di documenti non facenti parte del fascicolo dell'istruttoria › 2. Risposte alla CA da parte di altre destinatarie di quest'ultima › 2.1 Impiego che si asserisce fatto delle risposte alla CA quali elementi a carico
punto 386
Qualora la Commissione intenda basarsi su un brano di una risposta ad una CA o su di un documento allegato a tale risposta per dimostrare l'esistenza di un'infrazione in un procedimento di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, le altre parti coinvolte in detto procedimento devono essere messe in condizione di pronunciarsi riguardo a tale elemento di prova (sentenze citate nel precedente punto 323, AKZO/Commissione, punto 21, 10 marzo 1992 Sh ell/Commissione, punti 55 e 56, e causa T-13/89, ICI/Commissione, punti 34 e 35). Alla luce di quanto precede, il brano di cui trattasi di una risposta alla CA o il documento allegato a tale risposta costituiscono in effetti un elemento a carico nei confronti delle diverse parti che avrebbero partecipato all'infrazione.
punto 387
Si deve constatare, in primo luogo, che talune ricorrenti richiamano documenti che sono stati menzionati nella decisione impugnata per descrivere un fatto o un comportamento, ma che non sono stati utilizzati in seguito per constatare un'infrazione. Tali documenti non possono, pertanto, essere considerati come elementi a carico.
punto 388
Nella fattispecie, la Castle, la Irish Cement, la Aker e la Euroc contestano il riferimento, fatto nella decisione impugnata, alla risposta della CBR alla CA nell'ambito del paragrafo 17 (punto 4) intitolato «Discussioni riguardanti una concorrenza “leale, sana o corretta” ». Queste stesse ricorrenti nonché la Aalborg fanno riferimento inoltre a brani della risposta della Cembureau alla CA menzionati nei punti 6-8 dello stesso paragrafo 17 della decisione impugnata. La Castle, la Aker e la Euroc criticano anche il riferimento, fatto nel paragrafo 17, punto 4, della decisione impugnata, a « quanto dichiarato dalla maggior parte delle imprese nelle memorie di replica alla comunicazione degli addebiti». Tuttavia, dal momento che le discussioni riguardanti una concorrenza “leale, sana o corretta” non sono state oggetto di nessuno specifico addebito nel dispositivo della decisione impugnata, i documenti di cui trattasi non possono essere considerati come elementi a carico sui quali le ricorrenti sopra indicate avrebbero dovuto avere la possibilità di pronunciarsi nel corso del procedimento amministrativo.
punto 389
La Irish Cement si riferisce ad altri brani delle risposte alla CA, che si limitano ad affermare un fatto non utilizzato per provare un'infrazione nella decisione impugnata. Il brano, ad esempio, della risposta della Titan alla CA, citato nel paragrafo 16, punto 14, della decisione impugnata, dimostra solo che in Grecia il prezzo del cemento fino al giugno 1989 era assoggettato ad un'autorizzazione governativa. Detto brano non può quindi essere considerato come un elemento a carico che la Commissione avrebbe dovuto comunicare alla Irish Cement nel corso del procedimento amministrativo. Lo stesso dicasi per il brano della risposta della Blue Circle alla CA, citato nel paragrafo 24, punto 3, e richiamato dalla Irish Cement, che menziona la nomina del signor Marshall a Head Delegate per il Regno Unito a partire dal giugno 1985. In ogni caso, la Irish Cement, in quanto membro diretto della Cembureau, avrebbe dovuto sapere che il signor Marshall era divenuto Head Delegate per il Regno Unito a partire da tale data.
punto 390
In secondo luogo, la Aker, la Euroc e la Castle si riferiscono a brani delle risposte delle altre destinatarie della CA citati nella decisione impugnata che suffragavano la constatazione di un'infrazione nella decisione impugnata. Tuttavia, nei limiti in cui detti brani non si riferiscono ad infrazioni addebitate alle ricorrenti, non si tratta di documenti utilizzati a loro carico, cosicché queste ultime non possono affermare che i loro diritti della difesa sono stati violati. Devono quindi essere respinti gli argomenti presentati in tal senso dalla Aker e dalla Euroc contro la constatazione, effettuata dalla Commissione, delle infrazioni di cui agli artt. 2, 3, 4, n. 4, lett. a)-g), 5, 6 e 7 della decisione impugnata, nonché quelli che la Castle formula contro la constatazione delle infrazioni di cui agli artt. 2, 3, 4, nn. 1-3, e 4, lett. b)-h), 6 e 7 della decisione impugnata.
punto 391
In terzo luogo, le ricorrenti si riferiscono a brani delle risposte alla CA che la Commissione cita nella decisione impugnata allo scopo di riassumere un argomento sviluppato da un destinatario della CA nel corso del procedimento amministrativo, per poterlo in seguito controbattere nella decisione impugnata. Neppure tali estratti di risposte alla CA possono, tuttavia, essere considerati quali elementi a carico.
punto 392
La Irish Cement non può quindi utilmente richiamare i brani delle risposte alla CA della Cembureau, menzionati nel paragrafo 16, punto 9, e nel paragrafo 18, punti 6 e 7, della decisione impugnata, della FIC, menzionati nel paragrafo 16, punto 10, quarto periodo, e nel paragrafo 18, punto 7, della decisione impugnata, della CBR, dello SFIC e della Blue Circle, menzionati nel paragrafo 18, punti 7 e 8, della decisione impugnata, della Heracles e della Ciments français, menzionati nel paragrafo 18, punto 8, della decisione impugnata, né quelli dell'ECMEC, menzionati nel paragrafo 24, punto 3, della decisione impugnata. La Castle, la Aker e la Euroc non possono del pari richiamare i riferimenti fatti, nella decisione impugnata, alle risposte alla CA della Blue Circle (decisione impugnata, paragrafi 11, punto 6, 18, punti 7 e 8, e 45, punto 3), della Cembureau (nei paragrafi 18, punti 6 e 7, e 44, punti 2 e 3), della CBR (paragrafo 18, punti 7 e 8), della FIC (paragrafi 18, punto 7, e 44, punti 2 e 3), dello SFIC (paragrafi 18, punti 7 e 8, 29, punto 4, e 44, punti 2 e 3), della Heracles, della Ciments français (paragrafi 18, punto 8, 29, punto 4, e 53, punto 13), dell'ECMEC (paragrafo 24, punto 3), della Oficemen (paragrafo 29, punto 3), della ATIC (paragrafo 44, punto 2), di «alcune associazioni e imprese» (paragrafo 44, punto 4), di «alcune imprese» (paragrafi 45, punto 8, e 53, punto 4), della BCA (paragrafo 45, punto 12), dei «produttori italiani» (paragrafo 45, punti 13 e 14), dell'Unicem e della Castle (paragrafo 46, punto 2) e delle «imprese tedesche» (paragrafo 53, punto 6).
punto 393
In quarto luogo, talune ricorrenti si riferiscono a brani delle risposte alla CA che sono stati utilizzati dalla Commissione solo per dimostrare la partecipazione a talune infrazioni contenute nella decisione impugnata dei destinatari della CA dai quali provengono tali risposte. La Aalborg, ad esempio, si riferisce alla memoria di risposta della CBR alla CA menzionata nel paragrafo 28, punto 21, della decisione impugnata. Uno stralcio di detta memoria è stato utilizzato nell'ambito dell'infrazione di cui all'art. 4, n. 4, lett. g), della decisione impugnata. Ora, detta infrazione non è stata imputata alla Aalborg. La risposta alla CA di cui trattasi non costituisce quindi un elemento impiegato a suo carico. La Aalborg, la Castle, la Irish Cement, la Holderbank, la Aker e la Euroc fanno riferimento anche ad uno o più brani delle memorie di risposta alla CA della CBR, della Aker, della Euroc, della Blue Circle, della Lafarge, della Dyckerhoff, della Heidelberger, del BDZ e della Asland, citati nel paragrafo 25, punto 9, della decisione impugnata. Si deve, tuttavia, constatare che detti brani contengono solo la conferma o il diniego, da parte dell'impresa o dell'associazione di imprese interessate, di aver partecipato alla riunione degli Head Delegates tenutasi il 9 giugno 1986 a Stoccolma. Detti brani non possono pertanto essere considerati quali elementi a carico delle ricorrenti sopra citate, dei quali queste ultime avrebbero dovuto ricevere comunicazione nel corso del procedimento amministrativo.
punto 394
La Holderbank, la Aker e la Euroc si riferiscono inoltre al resoconto della riunione della ETF del 19 agosto 1986, prodotto all'allegato 15 alla memoria di risposta alla CA della Aker e della Euroc, citata nel paragrafo 25, punto 14, della decisione impugnata. Detto resoconto è stato trasmesso dalla Commissione, con lettera del 9 luglio 1992, a tutte le imprese e associazioni d'imprese destinatarie della parte internazionale della comunicazione degli addebiti, che sono state invitate ad esporre le proprie osservazioni in merito a tale documento (decisione impugnata, paragrafo 2, punto 3; vedi nel precedente punto 5). La Holderbank, la Aker e la Euroc non possono pertanto sostenere che, con l'uso di tale documento, siano stati violati i loro diritti della difesa.
punto 395
La Asland sostiene nel suo atto introduttivo di non averlo ricevuto. Non avrebbe pertanto potuto spiegare alla Commissione, prima dell'adozione della decisione impugnata, di non aver partecipato alla riunione del 19 agosto 1986 e, pertanto, di non aver avuto, a quell'epoca, nessun legame con la ETF. Avendo la Commissione prodotto come allegato 1 al suo controricorso nella causa T-55/95 una ricevuta di ritorno, sottoscritta dalla Asland, che si riferisce all'invio del resoconto di detta riunione, la suddetta ricorrente ha abbandonato l'argomento all'udienza.
punto 396
La Aker e la Euroc, infine, si riferiscono al brano della risposta alla CA della Blue Circle, menzionato nel paragrafo 26, punto 9, della decisione impugnata, nel quale quest'ultima ha dichiarato di aver rimborsato alla Holderbank la sua quota di partecipazione pari ad un ottavo delle spese sopportate per la costituzione della Interciment. Neppure detto elemento, tuttavia, è stato utilizzato contro la Aker e la Euroc nella decisione impugnata.
punto 397
La Irish Cement fa riferimento ad un brano della risposta alla CA della Cembureau citato al paragrafo 45, punto 5, della decisione impugnata, secondo il quale gli Head Delegates sono equiparabili ai «rappresentanti dei governi in organismi internazionali» designati «per esercitare il diritto di voto in seno all'assemblea generale». Secondo la Irish Cement, detto brano è stato utilizzato dalla Commissione nell'art. 1 della decisione impugnata per concludere che esisteva un accordo avente per oggetto il rispetto dei mercati interni e la regolamentazione delle vendite.
punto 398
Dalla lettura del paragrafo 45, punto 5, della decisione impugnata, risulta tuttavia che la Commissione non si è basata su tale dichiarazione della Cembureau per constatare l'esistenza dell'accordo Cembureau o per ritenere dimostrata la partecipazione a detto accordo dei membri diretti della Cembureau, tra i quali compare la Irish Cement. La dichiarazione è stata usata solo per dimostrare che l'accordo vincolava anche i membri indiretti della Cembureau. Non si tratta quindi neppure qui di un elemento utilizzato a carico della Irish Cement nella decisione impugnata.
punto 399
In quinto luogo, la Aalborg, e la Irish Cement fanno riferimento ad una risposta della Cembureau, menzionata nel paragrafo 18, punto 4, della decisione impugnata, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 15, n. 1, del regolamento n. 17. In detta risposta la Cembureau aveva fatto valere che la nota della Blue Circle del 1o dicembre 1983 (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 2; documento n. 33.126/11332-11334), che richiama il «Principio Cembureau inteso all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali europei » riguardava «norme di buon vicinato incoraggiate da Cembureau», che si trattava di un «tipo di comportamento auspicato dai membri, ma non contenente di per sé nessun vincolo né a fortiori sanzioni» o del rispetto «degli usi e della deontologia progressivamente emersi dalle relazioni tra imprese e dall'evoluzione economica nei vari paesi». Risulta dal paragrafo 45, punti 4 e 6, della decisione impugnata che detti brani della risposta della Cembureau sono stati utilizzati come elementi di prova dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata. Si deve tuttavia constatare che detta risposta della Cembureau (documenti nn. 33.126/13568-13573) è stata richiamata nella CA e che brani di essa vi sono anche citati letteralmente (paragrafo 9). Il documento di cui trattasi era inoltre stato incluso nella cassa (v. nel precedente punto 95). Non si può pertanto parlare di violazione dei diritti della difesa.
punto 400
In sesto luogo, infine, le ricorrenti hanno individuato alcuni brani di risposte alla CA di altre destinatarie di quest'ultima, che, nella decisione impugnata, sono stati utilizzati nei loro confronti come elementi di prova di una delle infrazioni accertate.
punto 401
In proposito, la Irish Cement menziona gli allegati 2a e 2b alla risposta della Cembureau alla CA (decisione impugnata, paragrafo 16, punti 17 e 11), utilizzati dalla Commissione per provare l'infrazione costituita dagli scambi periodici di informazioni sui prezzi tra i membri della Cembureau, infrazione di cui all'art. 2, n. 2, della decisione impugnata. Tali documenti, che corrispondono ai «Cement Price Reference Files» (schede sui prezzi di riferimento del cemento; in prosieguo: i «CPRF») rispettivamente del Lussemburgo e della Danimarca, sono stati utilizzati per dimostrare che i prezzi comunicati dalla Ciments luxembourgeois e dalla Aalborg alla Cembureau sono stati comunicati ai membri di detta associazione, tra i quali la Irish Cement. La Irish Cement si riferisce anche a brani delle repliche alla CA della FIC, citati nel paragrafo 16, punto 10, ultimo periodo, della decisione impugnata, della Aalborg, citato nel paragrafo 16, punto 11, primo periodo, della decisione impugnata, e del BDZ, citato nel paragrafo 16, punto 13. Anche questi brani sono stati utilizzati dalla Commissione per constatare l'infrazione di cui all'art. 2, n. 2, della decisione impugnata. La Aalborg contesta, a sua volta, alla Commissione di non averle dato accesso all'allegato 2 a alla memoria di risposta della Cembureau, menzionato nel paragrafo 16, punto 17, della decisione impugnata, vale a dire al CPRF del Lussemburgo. Questa stessa ricorrente lamenta altresì il fatto di non aver potuto consultare nel corso del procedimento amministrativo né i brani della memoria di risposta della FIC menzionati nel paragrafo 16, punto 10, della decisione impugnata, ne l'estratto della memoria di risposta della Irish Cement menzionato nel paragrafo 16, punto 15. Anche detti brani sono stati utilizzati dalla Commissione per dimostrare l'infrazione di cui all'art. 2, n. 2, della decisione impugnata, alla quale avrebbe partecipato la Aalborg. Si deve tuttavia constatare che i documenti così richiamati dalla Aalborg e dalla Irish Cement non sono stati menzionati nella CA, né comunicati, nel corso del procedimento amministrativo, a tali ricorrenti. Detti documenti non possono pertanto essere considerati quali mezzi di prova opponibili a queste ultime (sentenze AEG/Commissione, citata nel precedente punto 364, punti 24-30, causa T-30/91, Solvay/Commissione, citata nel precedente punto 106, punto 58, causa T-37/91, ICI/Commissione, citata nel precedente punto 142, punto 71). Si dovrà valutare, in sede di esame di merito sulla legittimità dell'art. 2, n. 2, della decisione impugnata, se l'infrazione che questo constata e la partecipazione della Aalborg e della Irish Cement siano state sufficientemente dimostrate in assenza di tali elementi di prova (v., in seguito, punti 1579-1593, 1684-1691 e 1711-1715).
punto 402
La Aker e la Euroc si riferiscono al brano della risposta della Blue Circle alla CA, menzionato nei seguenti termini nel paragrafo 26, punto 10, della decisione impugnata: «(...) i membri [della ETF] avevano il'diritto di esaminare il bilancio di Interciment dal momento che la società era stata costituita su loro istruzione; Holderbank aveva inoltre il diritto di essere rimborsala], indipendentemente dalla sottoscrizione delle azioni» Esse richiamano del pari il brano della replica della Blue Circle alla CA, menzionato nel paragrafo 26, punto 15, della decisione impugnata, ai termini del quale quest'ultima impresa ha ammesso « che Interciment era sempre in attesa di divenire operativa, ma che poteva essere utilizzata per qualsiasi scopo». Si deve rilevare che la Commissione si è fondata in particolare su detti elementi per constatare l'esistenza e la durata dell'infrazione riguardante la costituzione della Interciment di cui all'art. 4, n. 2, della decisione impugnata. Gli estratti corrispondenti della risposta alla CA, sui quali la Aker e la Euroc non si sono potute pronunciare nel corso del procedimento amministrativo devono pertanto essere stralciati in quanto mezzi di prova. Si dovrà valutare, in sede di esame di merito sulla legittimità dell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata, se l'infrazione che questo accerta e la sua durata siano state sufficientemente dimostrate in assenza di tali elementi di prova (v., in seguito, rispettivamente, punti 3008-3014 e 3018 e punti 3087-3098).
punto 403
La Rugby e la Castle contestano alla Commissione di far riferimento, nella decisione impugnata (paragrafo 28, punto 12, ultimo periodo) alla risposta della Blue Circle alla CA quale elemento a carico. Occorre notare che in tale punto della decisione impugnata la Commissione constata, dopo aver rilevato le indicazioni in base alle quali la Rugby e la Castle avrebbero preso a carico i costi che la Blue Circle aveva dovuto affrontare in occasione delle misure difensive che si assumono adottate da quest'ultima contro le importazioni di cemento proveniente dalla Grecia: « Tutto ciò è confermato indirettamente da Blue Circle nella sua risposta alla [CA] in cui, oltre a riconoscere che la sollecitazione di contributi alle altre società era prassi corrente, ammette che tale procedura non sempre era coronata da successo, confermando così il versamento di contributi/in altre occasioni. Nella sua risposta Blue Circle si limita a sostenere che non esistevano accordi “preliminari” con gli altri produttori ». Detto brano della risposta alla CA da parte della Blue Circle è stato utilizzato dalla Commissione per dimostrare che esisteva una pratica concordata tra la Rugby, la Castle e la Blue Circle, diretta ad impedire o ridurre le importazioni nel Regno Unito di cemento proveniente dalla Grecia. L'infrazione corrispondente è indicata nell'art. 4, n. 4, lett. a) della decisione impugnata. Dal momento che la Rugby e la Castle non hanno potuto effettivamente nel corso del procedimento amministrativo pronunciarsi sul brano di cui trattasi, quest'ultimo deve essere stralciato quale elemento di prova. Si dovrà quindi, in sede di esame di merito sulla legittimità dell'art. 4, n. 4, lett. a), della decisione impugnata, valutare, se del caso, l'incidenza dell'inopponibilità di tale estratto sulla fondatezza dell'accertamento dell'infrazione di cui trattasi.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › E — Sulla mancata comunicazione alle ricorrenti di documenti non facenti parte del fascicolo dell'istruttoria › 2. Risposte alla CA da parte di altre destinatarie di quest'ultima › 2.2. Elementi a discarico che avrebbero potuto essere presenti nelle repliche alla CA
punto 404
Quattro ricorrenti, vale a dire la Castle, la Irish Cement, la Aker e la Euroc sostengono che le risposte alla CA delle altre destinatarie di quest'ultima avrebbero potuto contenere elementi a loro discarico. Esse sostengono che la decisione della Commissione di chiudere i procedimenti riguardanti le intese nazionali e di chiudere definitivamente il procedimento nei confronti di dodici imprese tedesche e sei società spagnole è stata influenzata dal contenuto delle memorie di risposta alla CA. Tali memorie avrebbero quindi potuto contenere anche informazioni riguardanti la difesa delle ricorrenti.
punto 405
Occorre, a tal riguardo, ricordare che, nella CA e nella decisione impugnata, la Commissione si è basata unicamente su prove documentali dirette per constatare le diverse infrazioni e la partecipazione delle ricorrenti a queste ultime. La circostanza che talune imprese, la cui situazione non è sottoposta alla valutazione del Tribunale (sentenze Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 197, e Dunlop Slazenger/Commissione, citata nel precedente punto 270, punto 176), siano riuscite a dimostrare nella loro risposta alla CA che la loro partecipazione alle infrazioni allegate non era sufficientemente comprovata non implica affatto che tali risposte contengano elementi idonei a fornire una diversa interpretazione delle prove documentali su cui si è basata la Commissione per concludere nel senso della partecipazione della Castle, della Irish Cement, della Aker e della Euroc a diverse infrazioni prese in considerazione nella decisione impugnata.
punto 406
La Irish Cement sostiene, infine, che la Commissione ha gravemente abusato dei propri poteri astenendosi dal prendere in considerazione la sua risposta alla CA e rifiutando le prove dirette prodotte a sostegno di detta risposta.
punto 407
Occorre, tuttavia, rilevare che la Irish Cement non fornisce alcuna indicazione diversa dai suoi vari motivi e argomenti che mettono in discussione la legittimità nel merito della decisione impugnata per quanto la riguarda. L'esame del presente argomento si confonde quindi con quello di detti motivi e argomenti.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › E — Sulla mancata comunicazione alle ricorrenti di documenti non facenti parte del fascicolo dell'istruttoria › 3. Verbali delle audizioni relative alle intese nazionali
punto 408
Lo SFIC (causa T-36/95), la Castle (causa T-56/95), la Irish Cement (causa T-60/95), la Cimpor (causa T-61/95), la Secil (causa T-62/95), l'ATIC (causa T-63/95), la Aker (causa T-70/95) e la Euroc (causa T-71/95) contestano alla Commissione, nelle memorie da esse depositate a seguito della misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996, di non aver accordato loro l'accesso ai verbali delle audizioni che si sono svolte, per quanto riguarda le intese nazionali, dal 22 marzo al 1o aprile 1993. La Holderbank (causa T-68/95), la Aker e la Euroc hanno formulato una critica analoga nei loro atti introduttivi.
punto 409
Le ricorrenti considerate non hanno tuttavia individuato nessun brano della decisione impugnata nel quale la Commissione abbia utilizzato, a carico, un estratto di un verbale di audizione relativo ad una qualsiasi delle intese nazionali. Esse non dimostrano, inoltre, di aver espressamente richiesto, nel corso del procedimento amministrativo, la comunicazione dei verbali delle audizioni riguardanti le intese nazionali, e non forniscono alcun indizio idoneo a dimostrare che tali documenti avrebbero potuto contenere elementi a loro discarico. A tal riguardo, non si può presumere la pertinenza dei verbali controversi, dal momento che gli addebiti relativi alle intese nazionali non sono oggetto della decisione impugnata.
punto 410
L'argomento relativo al mancato accesso ai detti verbali deve essere pertanto respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › E — Sulla mancata comunicazione alle ricorrenti di documenti non facenti parte del fascicolo dell'istruttoria › 4. Fascicolo della Commissione relativo alla notifica del sistema belga-olandese dei punti-base
punto 411
La Dyckerhoff (causa T-35/95), la Aalborg (causa T-44/95), la Rugby (causa T-53/95), la Castle (causa T-56/95), la Aker (causa T-70/95) e la Euroc (causa T-71/95) sostengono che, per la preparazione della loro difesa nel corso del procedimento amministrativo, esse avrebbero dovuto aver accesso al fascicolo della Commissione relativo alla notifica del sistema belga-olandese dei punti-base. Nelle memorie depositate a seguito delle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997, esse hanno invitato il Tribunale ad ordinare una misura di organizzazione del procedimento o istruttoria che prescrivesse alla Commissione di dare loro accesso a tale fascicolo. Nella sua memoria separata del 25 luglio 1996, la Dyckerhoff ha formulato un'analoga richiesta.
punto 412
Si deve rilevare che il sistema belga-olandese dei punti-base è un sistema di fissazione dei prezzi che era stato notificato alla Commissione il 16 luglio 1981. Le ricorrenti asseriscono che i documenti di detto fascicolo sarebbero potuti servire a suffragare la loro tesi, secondo la quale i metodi legali di regolazione degli scambi tra Stati membri erano stati all'ordine del giorno della riunione degli Head Delegates tenutasi il 14 gennaio 1983. In altri termini, il fascicolo relativo al sistema belga-olandese dei punti-base costituirebbe un elemento a loro discarico.
punto 413
Si deve tuttavia constatare che solo la Dyckerhoff, la Rugby, la Castle, la Aker e la Euroc hanno formulato un'espressa richiesta nel corso del procedimento amministrativo per ottenere la comunicazione di detto fascicolo. La Aalborg non può quindi essere ammessa a contestare dinanzi al Tribunale di non aver avuto accesso a detto fascicolo nel corso del procedimento amministrativo (vedi nel precedente punto 383).
punto 414
Occorre poi rilevare che le ricorrenti non hanno dimostrato che, qualora avessero avuto accesso al fascicolo relativo alla notifica del sistema belga-olandese dei punti-base, avrebbero potuto formulare argomenti in grado di modificare il risultato a cui è pervenuta la decisione impugnata. Nella decisione impugnata, infatti, la Commissione ha esplicitamente respinto l'argomento secondo il quale solo i metodi legali di regolazione degli scambi tra Stati membri sarebbero stati all'ordine del giorno della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 4).
punto 415
L'argomento delle ricorrenti secondo cui il mancato accesso al fascicolo della Commissione concernente la notifica del sistema belga-olandese dei punti-base ha nuociuto alla loro difesa deve essere pertanto respinto. Non avendo peraltro le ricorrenti fornito nessun indizio che confermasse l'utilità di tale fascicolo per la loro difesa (sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-145/89, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. II-987, punto 34), si devono del pari respingere le loro domande dirette a far si che ne fosse ordinata la comunicazione nell'ambito del procedimento giurisdizionale.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › E — Sulla mancata comunicazione alle ricorrenti di documenti non facenti parte del fascicolo dell'istruttoria › 5. Fascicolo della Commissione relativo agli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica ellenica e all'accordo intergovernativo ellenico-britannico
punto 416
La Dyckerhoff (causa T-35/95), la Castle (causa T-56/95), la Aker (causa T-70/95), la Euroc (causa T-71/95) e la Blue Circle (causa T-88/95) assumono di essere state lese nei loro diritti della difesa per non aver avuto accesso, nel corso del procedimento amministrativo, al fascicolo riguardante gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica ellenica o al fascicolo relativo all'accordo intergovernativo ellenico-britannico volto a limitare le importazioni nel Regno Unito di prodotti provenienti dalla Grecia. Nella sua memoria del 25 luglio 1996, la Dyckerhoff invita il Tribunale ad ordinare una misura di organizzazione del procedimento o istruttoria, affinché la Commissione dia accesso al suo fascicolo riguardante le discussioni concernenti gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica ellenica. Nelle memorie depositate a seguito delle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997, la Castle, la Aker e la Euroc formulano analoga domanda. Nelle memorie depositate a seguito delle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997, la Rugby, la Castle, la Aker e la Euroc chiedono, inoltre, al Tribunale di ordinare la produzione da parte della Commissione del fascicolo relativo all'accordo di contingentamento apparentemente stipulato tra il governo del Regno Unito e il governo ellenico. Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 26 agosto 1996, la Blue Circle chiede la comunicazione dello scambio di corrispondenza intercorso tra la Commissione, da un lato, e il governo del Regno Unito nonché il governo ellenico, d'altro lato, [in particolare tra il signor Clark, all'epoca ministro del Commercio presso il Departement of Trade and Industry (in prosieguo: il «DTI»), e il signor Sutherland, all'epoca membro della Commissione responsabile della politica della concorrenza], della corrispondenza intercorsa tra i due governi testé menzionati, nonché di tutti i documenti della Commissione sulla «questione greca» (livello delle importazioni nel Regno Unito di cemento proveniente dalla Grecia, nel periodo 1985-1986; aiuti di Stato concessi dalla Repubblica ellenica; limitazioni delle importazioni nel Regno Unito di prodotti provenienti dalla Grecia).
punto 417
Si deve tuttavia constatare che il mancato accesso ai documenti precitati non ha potuto nuocere alla difesa delle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo. Infatti, o i documenti si riferiscono all'esercizio di pressioni nei confronti delle autorità comunitarie, nel qual caso occorre sottolineare che la Commissione non ha mai contestato l'esistenza di tali attività e che ha preso in considerazione solo le misure eccedenti queste attività di sensibilizzazione e/o di pressione (decisione impugnata, nota in calce n. 115); oppure riguardano aiuti di Stato accordati dalla Repubblica ellenica, nel qual caso si deve rilevare che la Commissione ha esplicitamente preso in considerazione detta circostanza nella decisione impugnata, ma ha ritenuto che aiuti di Stato non potessero in alcun modo giustificare misure difensive private adottate in violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (decisione impugnata, paragrafo 53, punto 8); o ancora concernono i negoziati e la conclusione dell'accordo stipulato tra il governo del Regno Unito e il governo ellenico per limitare le importazioni nel Regno Unito di prodotti provenienti dalla Grecia, nel qual caso occorre precisare che la Commissione ha preso atto che la limitazione delle importazioni nel Regno Unito di prodotti provenienti dalla Grecia non sarebbe stata ufficialmente convenuta tra i produttori greci ed i produttori britannici, ma tra i governi dei due Stati membri interessati (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 13), il che non le ha impedito di considerare che gli acquisti da parte di taluni produttori dell'Europa occidentale di cemento e di clinker provenienti dalla Grecia costituivano misure dirette a limitare negli altri Stati membri della Comunità le importazioni provenienti dalla Grecia e che erano il risultato di accordi tra produttori (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 14). Alla luce di quanto sopra, i commenti che le ricorrenti avrebbero potuto formulare sulla base di tali diversi scambi di corrispondenza avrebbero solo potuto confermare indicazioni pienamente prese in considerazione dalla Commissione, senza condurre il procedimento amministrativo ad un risultato diverso riguardo agli addebiti mossi a carico delle ricorrenti sopra citate nella decisione impugnata. Le domande di accesso ai documenti individuati nel punto precedente devono dal canto loro essere respinte, giacché detti documenti non sarebbero stati utili alla difesa delle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › E — Sulla mancata comunicazione alle ricorrenti di documenti non facenti parte del fascicolo dell'istruttoria › 6. Note interne della Commissione che non comparivano nel fascicolo dell'istruttoria
punto 418
La Cimpor (causa T-61/95), la Secil (causa T-62/95) e la Blue Circle (causa T-88/95) sostengono che diverse note interne della Commissione avrebbero potuto servire alla loro difesa.
punto 419
La Cimpor chiede che il Tribunale ordini alla Commissione di comunicare informazioni, pareri, commenti e note elaborati dai servizi della direzione generale Industria (DG III) e della DG IV, dal comitato consultivo e dal consigliere auditore, che conterrebbero valutazioni relative alla CA, alle repliche alla CA, alle audizioni, ai criteri utilizzati per l'abbandono degli addebiti e per l'applicazione delle sanzioni e alle bozze della decisione impugnata. La Cimpor e la Secil chiedono che il Tribunale ordini alla Commissione di comunicare due note interne della DG III inviate alla DG IV riguardanti il caso «Cemento», una risalente alla fine del mese di agosto 1994 e l'altra all'inizio del mese di novembre 1994.
punto 420
Si deve ricordare che la Commissione non ha l'obbligo di rendere accessibili nel corso del procedimento documenti interni dell'istituzione (sentenza 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, citata nel precedente punto 140, punto 54, e sentenza 1o aprile 1993, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, citata nel precedente punto 142, punto 29). Nel corso del procedimento dinanzi al giudice comunitario, inoltre, non vengono portati a conoscenza delle parti documenti interni della Commissione, salvo che le circostanze eccezionali della fattispecie lo esigano, sulla base di indizi seri che le ricorrenti stesse sono tenute a fornire (v. ordinanza della Corte 18 giugno 1986, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione, Racc. pag. 1899, punto 11; sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-35/92, Deere/Commissione, Race. pag. II-957, punto 31, e ordinanza NMH Stahlwerke e a./Commissione, citata nel precedente punto 196, punto 35). Tale restrizione di accesso ai documenti interni è giustificata dalla necessità di garantire il buon funzionamento dell'istituzione interessata nel settore della repressione delle infrazioni alle regole di concorrenza del Trattato (ordinanza NMH Stahlwerke e a./Commissione, citata nel precedente punto 196, punto 36).
punto 421
Ora, la Cimpor non ha fornito alcun indizio dell'utilità, per la sua difesa, di informazioni, pareri, commenti e note elaborate dagli uffici della DG III e dagli uffici della DG IV, dai comitato consultivo e dal consigliere auditore.
punto 422
Per quanto riguarda le due note interne della DG III inviate alla DG IV, la Cimpor e la Secil intenderebbero con esse rafforzare il loro argomento secondo cui gli scambi tra gli Stati membri in generale, e la Spagna ed il Portogallo in particolare, sarebbero stati limitati dalla realtà economica, e non dall'esistenza di un'asserita intesa.
punto 423
Ai termini della decisione impugnata, la Cimpor e la Secil hanno partecipato a due infrazioni, vale a dire l'accordo Cembureau (decisione impugnata, art. 1) e l'intesa iberica (decisione impugnata, art. 3, n. 2). Si deve constatare che, tanto nella CA (paragrafi 9 e 61) quanto nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19, 45 e 46), la Commissione si è basata non sul comportamento delle imprese considerate sul mercato, ma su prove documentali dirette per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau e la partecipazione a quest'ultimo delle due dette imprese. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'intesa iberica [CA, paragrafi 11 e 61, lett. c); decisione impugnata, paragrafi 21 e 49].
punto 424
Ne consegue che le eventuali spiegazioni alternative del limitato livello di scambi tra gli Stati membri in generale, e tra la Spagna e il Portogallo in particolare, che le ricorrenti potrebbero, eventualmente, formulare in base alle note interne della DG III alle quali chiedono accesso non sarebbero tali da attribuire una diversa valenza alle prove documentali dirette sulle quali si è basata la Commissione per constatare le infrazioni di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, della decisione impugnata. Tali note non avrebbero quindi potuto essere utili alla difesa della Cimpor e della Secil nel corso del procedimento amministrativo.
punto 425
Alla luce di quanto precede, non si può neppure ammettere un'eccezione alla regola generale secondo la quale le note interne della Commissione non sono accessibili alle ricorrenti (v. ordinanza BAT e Reynolds/Commissione, citata nel precedente punto 420, punto 11; sentenza Deere/Commissione, citata nel precedente punto 420, punto 31, e ordinanza NMH Stahlwerke e a./Commissione, citata nel precedente punto 196, punto 35).
punto 426
Ne consegue che l'argomento della Cimpor e della Secil, secondo cui il mancato accesso alle note interne della Commissione menzionate nel precedente punto 419 ha nuociuto alla loro difesa, deve essere respinto. Le richieste di comunicazione di tali note devono quindi essere respinte.
punto 427
La Blue Circle chiede al Tribunale di imporre alla Commissione di comunicare tutti i documenti interni e gli orientamenti da quest'ultima stabiliti in materia di accesso al fascicolo a seguito delle sentenze T-30/91, Solvay/Commissione, e T-36/91, ICI/Commissione, citate nel precedente punto 106. Essa spiega che tali orientamenti sarebbero rilevanti per la sua difesa, in quanto potrebbero far apparire che la Commissione stessa riconosce che l'approccio da essa adottato nell'ambito del procedimento amministrativo, e che essa persiste nel difendere dinanzi al Tribunale, non corrisponde ai principi che si è essa stessa assegnati a seguito di dette sentenze.
punto 428
Si deve ricordare che la Commissione non può essere obbligata a divulgare le sue note interne. In ogni caso, le note interne e gli orientamenti preparati dalla Commissione in materia di accesso al fascicolo sono del tutto privi di pertinenza nell'ambito del presente motivo. Le sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione, e causa T-36/91, ICI/Commissione, che hanno indotto la Commissione a preparare i documenti interni e a definire gli orientamenti, dei quali è chiesta la comunicazione, sono infatti successive all'adozione della decisione impugnata. Non può, di conseguenza, aversi violazione dei diritti della difesa della ricorrente nel corso del procedimento amministrativo per il mancato accesso a documenti redatti successivamente all'adozione della decisione impugnata (sentenza 6 aprile 1995, Baustahlgewebe/Commissione, citata nel precedente punto 415, punto 30). Neppure per il procedimento giurisdizionale detti documenti sono pertinenti, dal momento che documenti interni della Commissione non possono influenzare il contenuto dei diritti della difesa quale è stato precisato in particolare nelle sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione, e causa T-36/91, ICI/Commissione.
punto 429
Ne consegue che l'argomento della Blue Circle, secondo cui il mancato accesso alle note interne della Commissione da essa richiamate ha nuociuto alla sua difesa, deve essere respinto. Le richieste di comunicazione di tali note devono quindi essere respinte.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › E — Sulla mancata comunicazione alle ricorrenti di documenti non facenti parte del fascicolo dell'istruttoria › 7. Controricorsi della Commissione
punto 430
La Aalborg (causa T-44/95) contesta alla Commissione di non aver accolto la sua domanda d'accesso ai controricorsi della Commissione nelle cause in esame diverse dalla causa T-44/95.
punto 431
Si deve tuttavia constatare che la domanda della suddetta ricorrente era diretta ad ottenere la comunicazione di documenti preparati dalla Commissione dopo l'adozione della decisione impugnata. La legittimità di quest'ultima non può dunque in alcun modo essere inficiata dal rifiuto opposto dalla Commissione alla richiesta di accesso a tali documenti (sentenza 6 aprile 1995, Baustahlgewebe/Commissione, citata nel precedente punto 415, punto 30).
punto 432
Poiché, inoltre, le diverse cause non sono state riunite nel corso della fase scritta e della trattazione orale del procedimento, la Commissione non era affatto tenuta a comunicare alla Aalborg i controricorsi depositati nelle cause diverse da quella che la vedeva opposta a detta ricorrente. Per di più, nel corso del procedimento amministrativo, la Aalborg non ha mai domandato la riunione delle diverse cause pendenti. Al contrario, con lettera in data 27 febbraio 1996, ha espressamente chiesto al Tribunale un trattamento individuale di queste ultime. Con lettera 10 settembre 1998, infine, la Aalborg ha insistito affinché solo i suoi motivi ed argomenti fossero presi in considerazione dal Tribunale. Essa non può quindi contestare alla Commissione di non averle accordato accesso ai controricorsi nelle altre cause.
punto 433
La FIC (causa T-30/95) sostiene, dal canto suo, che la Commissione risponde, da un lato, a taluni dei suoi argomenti nell'ambito della causa T-26/95, Cembureau/Commissione, e, d altro lato, difende in quest'ultima causa tesi che contraddicono quelle da essa sostenute nella presente causa. La ricorrente considera che i commenti della Commissione nella causa T-26/95 non le sono opponibili e che il Tribunale non può tenerne conto per decidere la presente controversia.
punto 434
Dette affermazioni, tuttavia, anche ammesso che siano fondate, non dimostrano una violazione dei suoi diritti della difesa nell'ambito del procedimento amministrativo. Esse riguardano infatti lo svolgimento del procedimento giurisdizionale, il quale non può, di per sé, inficiare la legittimità della decisione impugnata (sentenza 6 aprile 1995, Baustahlgewebe/Commissione, citata nel precedente punto 415, punto 30). In ogni caso, anche supponendo che la Commissione si sia contraddetta in qualche controricorso, solo la decisione impugnata fa fede e non l'eventuale interpretazione di quest'ultima da parte della Commissione in uno qualsiasi dei controricorsi.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sono stati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo. › E — Sulla mancata comunicazione alle ricorrenti di documenti non facenti parte del fascicolo dell'istruttoria › 8. Conclusioni
punto 435
L'aver utilizzato, nella decisione impugnata, taluni brani delle risposte alla CA individuati nei precedenti punti 401-403 deve essere qualificato come illegittimo per la violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti considerate. Le conseguenze di tale violazione dei diritti della difesa saranno valutate in sede dell'esame di merito, quando si esaminerà la legittimità della decisione impugnata. Tutti gli altri argomenti avanzati nell'ambito della censura esaminata devono essere respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul secondo, terzo e quarto motivo, relativi rispettivamente alla violazione dei diritti della difesa, alla violazione del principio della parità di trattamento e alla violazione dell'art. 190 del Trattato, connesse con lo stralcio da parte della Commissione degli addebiti nazionali e, nei confronti di talune imprese, degli addebiti internazionali
punto 436
Occorre ricordare che, con decisione 23 settembre 1993, la Commissione ha deciso di rinunciare agli addebiti della CA relativi alle intese nazionali nei confronti di tutte le destinatarie della CA. In pari data ha deciso anche di stralciare nei confronti di dodici imprese tedesche e di sei imprese spagnole gli addebiti riguardanti le intese internazionali della CA e di chiudere il procedimento aperto nei confronti di tali imprese (supra, punto 14).
punto 437
Avverso tale modo di procedere, le ricorrenti individuate qui di seguito deducono tre motivi, relativi rispettivamente alla violazione dei diritti della difesa, alla violazione del principio della parità di trattamento ed alla violazione dell'art. 190 del Trattato. Tali motivi saranno esaminati distinguendo la rinuncia agli addebiti nazionali (A) dallo stralcio di taluni addebiti internazionali (B).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul secondo, terzo e quarto motivo, relativi rispettivamente alla violazione dei diritti della difesa, alla violazione del principio della parità di trattamento e alla violazione dell'art. 190 del Trattato, connesse con lo stralcio da parte della Commissione degli addebiti nazionali e, nei confronti di talune imprese, degli addebiti internazionali › A — Sulla rinuncia agli addebiti nazionali
punto 438
La FIC (causa T-30/95), la ENCI (causa T-31/95), la VNC (causa T-32/95), la Ciments français (causa T-39/95), la Lafarge (causa T-43/95), il BDZ (causa T-48/95), la Rugby (causa T-53/95), la Asland (causa T-55/95), la Castle (causa T-56/95), la Uniland (causa T-58/95), la Oficemen (causa T-59/95), l'Italcementi (causa T-65/95), la Hornos Ibéricos (causa T-69/95), la Aker (causa T-70/95) e la Euroc (causa T-71/95) sostengono che la Commissione ha violato i loro diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo non accordando loro la possibilità di far conoscere la loro opinione sulla decisione 23 settembre 1993 nella parte in cui stralcia i capitoli nazionali della CA. Esse si riferiscono al riguardo all'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17, e agli artt. 2 e 4 del regolamento n. 99/63, nonché alla sentenza CB e Europay/Commissione, citata nel precedente punto 83. Nei limiti in cui il contesto fattuale e giuridico sarebbe stato profondamente modificato dalla decisione 23 settembre 1993, le ricorrenti ritengono che la Commissione avrebbe dovuto emanare una nuova CA nel corso del procedimento amministrativo, cosa che non ha fatto. Tale vizio inficerebbe la legittimità della decisione impugnata.
punto 439
Si deve tuttavia sottolineare che, in linea di massima, le imprese e le associazioni di imprese sopra indicate non possono far valere che lo stralcio da parte della Commissione di taluni addebiti nel corso del procedimento amministrativo abbia implicato una violazione dei loro diritti della difesa. La rinuncia agli addebiti è, infatti, precisamente l'obiettivo perseguito dalle destinatarie della CA nelle loro risposte a quest'ultima. La giurisprudenza, inoltre, riconosce esplicitamente il potere della Commissione di stralciare addebiti (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 14).
punto 440
L'argomento secondo il quale la rinuncia agli addebiti nazionali avrebbe totalmente modificato il contesto fattuale e giuridico della CA deve essere respinto. E' stato già stabilito, infatti, che nella prospettiva della CA, gli addebiti internazionali, vale a dire l'accordo Cembureau e le sue misure di attuazione a livello internazionale, non dipendono in alcun modo dall'esistenza delle intese nazionali (vedi nei precedenti punti 110-120). Così stando le cose, il fatto che la Commissione non abbia emesso una nuova CA dopo la rinuncia agli addebiti nazionali non può costituire pertanto una violazione dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17 e degli artt. 2 e 4 del regolamento n. 99/63. Infatti, le osservazioni che le ricorrenti avrebbero potuto formulare riguardo alla rinuncia agli addebiti nazionali non sarebbero state utili alla loro difesa, dal momento che gli addebiti internazionali, i soli contenuti nella decisione impugnata, non sono in alcun modo influenzati da detto stralcio.
punto 441
Le ricorrenti non possono neppure ricavare argomenti dalla sentenza CB e Europay/Commissione, citata nel precedente punto 83. In quest'ultima causa, la Commissione aveva modificato gli addebiti iniziali ed aveva emesso nel corso del procedimento amministrativo una CA supplementare, che non era stata regolarmente notificata ad una delle ricorrenti. Il Tribunale ha quindi constatato la violazione dei diritti della difesa di detta ricorrente. Nella presente causa, gli addebiti internazionali non hanno subito alcuna modifica per la decisione della Commissione di rinunciare agli addebiti nazionali. La Commissione non era quindi tenuta a notificare una nuova CA alle ricorrenti prima di adottare la decisione impugnata.
punto 442
L'Unicem (causa T-50/95), l'Italcementi (causa T-65/95) e la Cementir (causa T-87/95) sostengono che, malgrado la rinuncia agli addebiti nazionali, la Commissione ha «resuscitato», nell'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione impugnata, un addebito che compariva nei capitoli nazionali della CA riguardanti l'Italia, vale a dire l'accordo relativo alle convenzioni stipulate tra la Calcestruzzi e i produttori italiani di cemento.
punto 443
Si deve rilevare che, nella parte internazionale della CA (capitoli 2 e 10), la Commissione ha chiaramente formulato l'addebito di cui all'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione impugnata. Così, nel paragrafo 61, lett. h), iv), della CA (capitolo 10), ha considerato: «Le pressioni esercitate su Calcestruzzi e la mancata esecuzione da parte di Calcestruzzi del contratto di acquisto di cemento da Titan sono l'effetto di accordi e/o pratiche concordate tra i produttori italiani Italcementi, Unicem e Cementir (...) ». Anche se i capitoli della CA relativi all'Italia (capitoli 3 e 13 ) formulavano il medesimo addebito, la Commissione non ha «resuscitato» nella decisione impugnata un addebito nazionale stralciato, dal momento che l'infrazione di cui all'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione impugnata si basa su un addebito che, in ogni caso, è stato chiaramente formulato nella parte internazionale della CA.
punto 444
L'Unicem afferma che la Commissione ha del pari preso in considerazione, nella decisione impugnata, l'addebito nazionale relativo all'Italia, riguardante le convenzioni SIPAC [CA, capitolo 3, paragrafo 35, lett. a); capitolo 13, paragrafo 70, lett. b), primo trattino].
punto 445
Si deve rilevare che la SIPAC è una controllata comune costituita dalla Cementir, dall'Italcementi, dall'Unicem e dalla Calcestruzzi. Nella CA, la Commissione aveva considerato che la costituzione della SIPAC integrava una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato [CA, capitolo 13, paragrafo 70, lett. b), primo trattino]. Come ammette la Commissione, la decisione impugnata non contiene detto addebito. In tale decisione, infatti, la Commissione non si pronuncia sulla questione se la SIPAC sia o meno conforme all'art. 85, n. 1, del Trattato. L'argomento dell'Unicem deve essere quindi respinto.
punto 446
L'Italcementi assume che, se avesse potuto formulare i propri commenti riguardo alla rinuncia agli addebiti nazionali, non avrebbe mancato di rilevare che detta decisione doveva comportare la rinuncia agli addebiti relativi all'accordo che, ai sensi dell'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione impugnata, essa avrebbe stipulato con l'Unicem e la Cementir per evitare importazioni da parte della Calcestruzzi di cemento proveniente dalla Grecia, dal momento che detti accordi erano contenuti, nella CA, nel capitolo nazionale dedicato al mercato italiano (CA, capitolo 3, paragrafo 35).
punto 447
Pur se l'accordo in questione era preso in considerazione nel capitolo della CA relativo all'Italia, esso lo era del pari nella parte internazionale della CA, per quanto riguarda gli addebiti relativi alla ETF e alle sue misure di attuazione [CA, paragrafi 19, lett. d), e 60, lett. h), iv)]. Di conseguenza, i commenti che la ricorrente avrebbe potuto formulare sull'abbandono degli addebiti nazionali non avrebbero, chiaramente, indotto la Commissione ad abbandonare l'addebito internazionale relativo all'accordo tra i produttori italiani di cemento.
punto 448
Lo SFIC (causa T-36/95), la Oficemen (causa T-59/95), la Cimpor (causa T-61/95) e la Secil (causa T-62/95) deducono che la Commissione, dopo aver rinunciato agli addebiti relativi alle intese nazionali, avrebbe dovuto del pari eliminare dal fascicolo i documenti che si riferivano a dette intese. Ora, la decisione impugnata conterrebbe alcuni riferimenti a documenti definiti nazionali. Lo SFIC si riferisce al riguardo ai verbali delle riunioni dello SNFCC tenutesi l'8 luglio, il 9 settembre e il 7 ottobre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 29, punto 4; documenti nn. 33.126/14828-14860), menzionati nel capitolo 5 («La Francia») della CA. La Cimpor e la Secil si riferiscono ad elementi di prova citati nel capitolo 9 («Il Portogallo») della CA, vale a dire i documenti nn. 33.322/79, 84, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 162, 163-166, 170, 1314, 1406-1408, 1410-1412 e 2898-2903, tutti menzionati nel paragrafo 21 della decisione impugnata. La Cimpor fa riferimento ad altri documenti che sarebbero stati, essi pure, utilizzati dalla Commissione nell'ambito dell'intesa iberica (decisione impugnata, paragrafo 21), e che sarebbero stati menzionati solo nel capitolo nazionale della CA, vale a dire il capitolo 9 («Il Portogallo»). Si tratta dei documenti nn. 33.322/59, 94, 155-157, 158, 159, 160, 161, 169, 171, 172, 177, 181, 252, 270-276, 1311 e 1397-1399. La Oficemen, infine, si lamenta del fatto che il documento della Hispacement (documenti nn. 33.322/2898-2903), al quale la Commissione fa riferimento nel paragrafo 21, punti 2 e 11, della decisione impugnata, sebbene parzialmente riprodotto nel capitolo della CA relativo alla Spagna (paragrafo 55), non fosse per contro affatto menzionato nella parte internazionale della CA.
punto 449
Si è già accertato, esaminando il primo motivo, che i documenti nn. 33.322/59, 94, 169 e 171, richiamati dalla Cimpor, non sono stati utilizzati dalla Commissione nella decisione impugnata (vedi nei precedenti punti 286 e 287). L'argomento che la Cimpor ritiene di ricavare da detti documenti riposa quindi su un errore di fatto. Viceversa, per quanto riguarda il documento n. 33.322/1399, menzionato nel paragrafo 21, punto 6, della decisione impugnata, è stato constatato che esso non costituisce un mezzo di prova opponibile alla Cimpor (vedi nel precedente punto 374). Gli altri documenti richiamati dalle ricorrenti nel punto precedente sono stati, dal canto loro, menzionati nel capitolo nazionale della CA, comunicato allo SFIC, alla Oficemen, alla Cimpor e alla Secil nel corso del procedimento amministrativo. Questi documenti hanno potuto essere consultati nel corso del procedimento amministrativo, salvo quello della Hispacement (documenti nn. 33.322/2898-2903), che è stato solo parzialmente accessibile (vedi nei precedenti punti 369-372). Le ricorrenti considerate, inoltre, hanno potuto ragionevolmente prevedere che la Commissione utilizzasse nella decisione impugnata i documenti di cui trattasi, che, benché menzionati nei capitoli della CA relativi agli addebiti nazionali, contengono elementi di prova in relazione agli addebiti internazionali (per i documenti nn. 33.322/155-157, v. nel precedente punto 331; per i documenti nn. 33.322/2898-2903, v. nei precedenti punti 332 e 333; per i documenti nn. 33.322/162, 163-166, 170, 172, 181, 252, 1311, 1314, 1406-1408 e 1410-1412, v. nei precedenti punti 334-337; per i documenti nn. 33.322/1397 e 1398, v. nel precedente punto 340; per i documenti nn. 33.322/79, 84, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 158, 159, 160, 161, 177 e 270-276, v. nei precedenti punti 341-344; per i documenti n. 33.126/14828-14860, v. nel precedente punto 352). Non si può pertanto parlare di violazione dei diritti della difesa. Per quanto riguarda tuttavia le parti dei documenti della Hispacement (documenti nn. 33.322/2898-2903), che non sono state accessibili nel corso del procedimento amministrativo, si è già stabilito (vedi nel precedente punto 372) che si dovrà valutare, in sede di esame dei motivi di merito, se l'infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata, sia stata sufficientemente dimostrata nei confronti della Oficemen, della Cimpor e della Secil in assenza dei brani del documento n. 33.322/2901 che sono rimasti inaccessibili nel corso della fase scritta e della trattazione orale del procedimento amministrativo (v., in seguito, punti 2041-2092 e 2136).
punto 450
La Cimpor e la Secil, richiamandosi agli stessi documenti indicati nel precedente punto 448, affermano che, avendo fatto rinvio, nella decisione impugnata, ad elementi di prova che compaiono nel capitolo della CA relativo al Portogallo per sostenere l'addebito relativo all'intesa iberica, la Commissione stessa riconosce che il contenuto dei capitoli nazionali della CA era pertinente per valutare le infrazioni di cui ai capitoli internazionali di quest'ultima. Lo SFIC, del pari, critica la asserita incoerenza della tesi della Commissione, la quale, da un lato, sostiene che i documenti del fascicolo non costituiscono un'entità indivisibile o indissociabile, il che giustificherebbe il suo rifiuto di dare accesso ai documenti relativi alle intese nazionali, e, d'altro lato, rifiuta di eliminare dal fascicolo i documenti relativi alla Francia, mentre gli addebiti riguardanti le intese francesi sono stati stralciati. Lo SFIC si riferisce al riguardo, ancora una volta, ai verbali delle riunioni dell'ufficio dello SNFCC tenutesi l'8 luglio, il 9 settembre e il 7 ottobre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 29, punto 4; documenti nn. 33.126/14828-14860) utilizzati dalla Commissione nell'ambito delle infrazioni di cui all'art. 4, nn. 1-3, lett. a), della decisione impugnata.
punto 451
Si deve tuttavia rilevare che, dal momento che, da un lato, la Commissione aveva chiaramente dimostrato, nella CA, il nesso tra i documenti ai quali si riferisce lo SFIC e gli addebiti relativi alla ETF, nonché il nesso tra i documenti ai quali si riferiscono la Cimpor e la Secil e gli addebiti relativi all'intesa iberica, e che, d'altro lato, detti documenti erano stati sottoposti ai commenti dello SFIC, della Cimpor e della Secil nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione poteva richiamarli nella decisione impugnata, nonostante la rinuncia agli addebiti nazionali. Uno stesso documento può, infatti, presentare un nesso con diversi addebiti, nella fattispecie addebiti nazionali e internazionali. Il fatto che gli addebiti nazionali fossero stati stralciati non impediva alla Commissione di utilizzare detto documento a sostegno degli addebiti internazionali indicati nella decisione impugnata.
punto 452
Lo SFIC fa ancora rilevare che, pur se ha effettivamente discusso il significato dei documenti relativi all'intesa francese nel corso del procedimento amministrativo, i suoi commenti sono stati formulati esclusivamente nella prospettiva degli addebiti nazionali e non in quella degli addebiti internazionali. La Commissione avrebbe ignorato, nella decisione impugnata, le osservazioni da esso formulate in risposta agli addebiti nazionali e, in particolare, quelle relative ai verbali delle riunioni dell'ufficio dello SNFCC tenutesi l'8 luglio, il 9 settembre e il 7 ottobre 1986 (documenti nn. 33.126/14828-14860).
punto 453
Si deve ricordare che la Commissione aveva chiaramente dimostrato, nella CA, il nesso tra i documenti ai quali si riferisce lo SFIC e gli addebiti relativi alla ETF (vedi nel precedente punto 352). Lo SFIC ha ben potuto formulare commenti riguardo detti documenti, in quanto essi erano utilizzati dalla Commissione non solo nell'ambito degli addebiti nazionali, ma anche in quello delle diverse infrazioni relative alla ETF. Per quanto riguarda l'argomento relativo alla mancata presa in considerazione, da parte della Commissione, delle osservazioni formulate dallo SFIC nel corso del procedimento amministrativo, esso non è suffragato da alcun elemento di prova e deve essere quindi respinto. Si deve comunque constatare che, nel paragrafo 29, punto 4, della decisione impugnata, la Commissione discute nei dettagli le spiegazioni fornite dallo SFIC per giustificare l'assenza di sviluppi, nei verbali delle tre riunioni sopra ricordate dello SNFCC, riguardo al problema delle esportazioni provenienti dalla Grecia, mentre detto tema compariva all'ordine del giorno di tali riunioni.
punto 454
L'Italcementi (causa T-65/95) ritiene che, imputandole la partecipazione ad accordi conclusi tra la Calcestruzzi da una parte, e l'Unicem e la Cementir nonché la ricorrente stessa dall'altra, ma astenendosi al tempo stesso dell'imputare alla Calcestruzzi la partecipazione alla stessa infrazione, la Commissione abbia violato il principio di non discriminazione. Anche l'Unicem (causa T-50/95) fa valere che la Calcestruzzi avrebbe dovuto vedersi imputare le infrazioni di cui all'art. 4, n. 3, lett. a) e b), della decisione impugnata. Essa aggiunge che gli accordi indicati nell'art. 4, n. 3, lett. b) della decisione impugnata avrebbero dovuto essere imputati anche agli altri undici produttori italiani chiamati, nella CA, a rispondere di questo addebito. Sostiene ancora che tale violazione del principio di parità di trattamento avrebbe pure costituito una violazione dei suoi diritti di difesa, in quanto essa è stata obbligata a difendersi da sola per l'addebito relativo ad un comportamento in cui erano coinvolti altri soggetti, depositari d'informazioni essenziali ai fini della difesa.
punto 455
Tali argomenti devono essere respinti. Il fatto che nei confronti di operatori economici che si sarebbero trovati in una situazione analoga a quella della ricorrente non sia stato formulato, dalla Commissione, alcun addebito non può costituire infatti un motivo per non tener conto dell'infrazione imputata alla ricorrente, se questa infrazione è stata regolarmente accertata (sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 146). Si esaminerà in seguito se le infrazioni di cui all'art. 4, n. 3, lett. a) e b), della decisione impugnata e la partecipazione dell'Unicem e dell'Italcementi a queste ultime sono state effettivamente dimostrate dalla Commissione (v., in seguito, punti 3138-3189, 3245-3253, 3264-3270 e 3343-3386). L'Unicem non precisa, inoltre, in che modo le circostanze da essa richiamate a sostegno della sua censura relativa alla violazione del principio di parità di trattamento abbiano potuto impedirle di avere accesso a documenti che avrebbero potuto essere utili alla sua difesa e, pertanto, pregiudicare i propri diritti della difesa.
punto 456
La ENCI (causa T-31/95) e la VNC (causa T-32/95) sostengono inoltre che la rinuncia a perseguire le asserite intese nazionali esaminate nella CA ha provocato una disparità di trattamento nei loro confronti. Le imprese implicate in tali presunte intese nazionali si troverebbero in una posizione più favorevole della loro: il procedimento riguardante l'analisi del mercato dei Paesi Bassi e del mercato del Benelux non era infatti contenuto nella CA e continuerebbe a loro danno.
punto 457
Questo argomento deve essere respinto. La CA, infatti, non conteneva nessun capitolo nazionale relativo ai Paesi Bassi. Le ricorrenti considerate, inoltre, non hanno dimostrato che un procedimento relativo ad un'asserita intesa olandese sia stato effettivamente avviato e portato avanti. Le imprese e le associazioni di imprese interessate da un capitolo nazionale della CA non si trovavano quindi in una situazione identica alla loro. Il fatto che solo le imprese e le associazioni di imprese interessate dalla CA abbiano beneficiato della rinuncia agli addebiti nazionali non può pertanto essere considerato una discriminazione nei confronti della ENCI e della VNC (sentenza Schumacker, citata nel precedente punto 123, punto 30). Quanto all'intesa Belgio - Paesi Bassi - Germania, riguardo alla quale la Commissione ritiene, nel paragrafo 51 della decisione impugnata, di non doversi pronunciare, si tratta di un addebito internazionale. La ENCI e la VNC non possono affermare, riferendosi al proseguimento dell'istruzione riguardante un addebito internazionale, che la decisione di rinunciare agli addebiti nazionali ha violato il principio della parità di trattamento. In ogni caso, la decisione della Commissione di non pronunciarsi nell'atto impugnato riguardo all'intesa Belgio - Paesi Bassi - Germania ha riguardato allo stesso modo tutte le ricorrenti interessate cui tale addebito si riferiva (v. la decisione impugnata, paragrafo 23), il che esclude di per sé una violazione del principio della parità di trattamento.
punto 458
La FIC (causa T-30/95), infine, sostiene che la Commissione ha violato l'art. 190 del Trattato astenendosi, nella decisione impugnata, dal motivare la rinuncia agli addebiti nazionali e la sua conclusione in base alla quale tale stralcio non influiva sugli altri addebiti contestati, mentre essa aveva, in precedenza, ritenuto che l'insieme degli addebiti formasse un'unità indissociabile e dimostrasse l'esistenza di un accordo unico e continuo. Detta violazione sarebbe tanto più grave in quanto essa riguarderebbe il ragionamento che sta alla base della decisione impugnata. La FIC aggiunge che ¡[carattere preparatorio della CA non è sufficiente a spiegare la rinuncia agli addebiti nazionali e il mantenimento di quelli internazionali. La BCA (causa T-54/95), la Asland (causa T-55/95) e l'Italcementi (causa T-65/95) contestano anche il fatto che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha motivato la rinuncia agli addebiti nazionali. L'Italcementi dal canto suo, fa inoltre valere che esiste contraddizione tra il principio dell'infrazione unica e continua e la decisione 23 settembre 1993 di non proseguire l'esame degli addebiti nazionali.
punto 459
Si deve sottolineare che per comprendere il ragionamento della Commissione con riferimento agli addebiti internazionali, tanto nella CA quanto nella decisione impugnata, non era assolutamente necessario l'esame degli addebiti nazionali riportati nella CA. Nella prospettiva della CA e della decisione impugnata, infatti, gli addebiti internazionali, vale a dire l'accordo Cembureau e le misure per la sua attuazione a livello internazionale, non dipendevano affatto dall'esistenza degli addebiti nazionali (vedi nei precedenti punti 110-120). Dal momento che la rinuncia agli addebiti nazionali non aveva conseguenze sugli addebiti internazionali ed era dunque una circostanza estranea a questi ultimi, i soli presi in considerazione dalla decisione impugnata, la Commissione non era tenuta a motivare detto stralcio nella decisione impugnata. Quanto all'asserita contraddizione rilevata dall'Italcementi, gli addebiti nazionali non sono stati considerati, né nella CA, né nella decisione impugnata, come elementi costitutivi dell'accordo Cembureau unico e continuo. Gli argomenti della FIC, della Asland e dell'Italcementi devono essere quindi respinti.
punto 460
Da tutto quel che precede risulta che il terzo motivo, nonché il secondo ed il quarto motivo, nella parte relativa alla rinuncia agli addebiti nazionali, devono essere respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul secondo, terzo e quarto motivo, relativi rispettivamente alla violazione dei diritti della difesa, alla violazione del principio della parità di trattamento e alla violazione dell'art. 190 del Trattato, connesse con lo stralcio da parte della Commissione degli addebiti nazionali e, nei confronti di talune imprese, degli addebiti internazionali › B — Sulla rinuncia agli addebiti internazionali nei confronti di talune imprese
punto 461
Si deve ricordare che, con lettera in data 27 settembre 1993, le ricorrenti sono state informate della rinuncia agli addebiti nazionali. Esse non sono state, tuttavia, informate della decisione della Commissione di rinunciare agli addebiti internazionali della CA nei confronti di talune imprese tedesche e spagnole.
punto 462
L'Italcementi (causa T-65/95) contesta alla Commissione proprio il fatto di non averle comunicato, nel corso del procedimento amministrativo, la decisione di chiudere il procedimento avviato nei confronti di dodici imprese tedesche e di sei imprese spagnole. Essa spiega di essere stata in tal modo privata della possibilità di formulare osservazioni riguardo a detta decisione nel corso del procedimento amministrativo. A suo parere, dette osservazioni avrebbero potuto indirizzare verso un altro esito il procedimento amministrativo, dal momento che la decisione 23 settembre 1993 smentirebbe il carattere collettivo della responsabilità che la Commissione imputa al complesso dei cementieri europei.
punto 463
Il BDZ (causa T-48/95) e la Asland (causa T-55/95) asseriscono che la decisione della Commissione 23 settembre 1993 di rinunciare agli addebiti nei confronti di una serie di imprese spagnole e tedesche ha altresì modificato profondamente l'ambito fattuale e giuridico delle censure sollevate nella CA. La Aker (causa T-70/95) e la Euroc (causa T-71/95) sostengono, del pari, che la Commissione, decidendo nel settembre 1993 di chiudere il procedimento a carico di tali imprese, rappresentate nella Cembureau, ma di mantenere nel contempo gli addebiti internazionali nei confronti delle altre imprese destinatarie della CA, ha necessariamente riformulato gli addebiti. Avrebbe pertanto dovuto offrire alle imprese nei cui confronti manteneva gli addebiti l'opportunità di presentare nuove osservazioni in difesa.
punto 464
Si deve constatare che, pur se la lettera inviata il 27 settembre 1993 dalla Commissione ai destinatari della CA non menzionava la decisione dell'istituzione in data 23 settembre 1993 di rinunciare agli addebiti nei confronti di dodici imprese tedesche e di sei imprese spagnole, le ragioni addotte dalle ricorrenti nella fattispecie non consentono in alcun modo di ritenere che le osservazioni che esse avrebbero potuto far valere all'epoca riguardo a tale decisione avrebbero potuto condurre il procedimento amministrativo ad un risultato diverso, sia in generale che per quanto le riguarda.
punto 465
A tale proposito, si deve anzitutto rilevare che la circostanza che la Commissione abbia rinunciato agli addebiti internazionali nei confronti di una serie di imprese non può essere interpretata nel senso che essa abbia modificato il proprio giudizio sul contenuto stesso degli addebiti che erano stati formulati nella parte internazionale della CA e che sono stati ribaditi nella decisione impugnata a carico delle ricorrenti considerate. In ogni caso, i commenti che il BDZ, la Asland, l'Italcementi, la Aker e la Euroc avrebbero potuto avanzare riguardo alla decisione della Commissione 23 settembre 1993 di rinunciare agli addebiti internazionali nei confronti di una serie di destinatarie della CA non avrebbero potuto mascherare gli elementi sui quali si è basata la Commissione per imputare loro gli addebiti internazionali che sono stati loro mossi nella CA, e poi nella decisione impugnata.
punto 466
Circa l'argomento relativo ad una presunta responsabilità collettiva, richiamato dall'Italcementi, dalla Aker e dalla Euroc, si deve sottolineare che le imprese nei confronti delle quali è stato chiuso il procedimento sono tutte membri indiretti della Cembureau, vale a dire imprese rappresentate all'interno della Cembureau dalle loro rispettive associazioni, il BDZ e la Oficemen. La Commissione, però, non ha mai considerato, né nella CA, né nella decisione impugnata, che tutte le imprese rappresentate dalla loro associazione nella Cembureau abbiano partecipato alle infrazioni di cui alla parte internazionale della CA. Chiudendo il procedimento nei confronti di taluni membri indiretti della Cembureau, quindi, la Commissione non ha affatto modificato gli addebiti.
punto 467
Gli argomenti del BDZ, della Asland, dell'Italcementi, della Aker e della Euroc devono essere pertanto respinti.
punto 468
La Cembureau (causa T-26/95) e l'Italcementi, infine, osservano che la Commissione si è astenuta, nella decisione impugnata, dal motivare la rinuncia agli addebiti internazionali a beneficio di talune imprese.
punto 469
Conformemente alla giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'argomentazione dell'autorità comunitaria da cui emana l'ano considerato, onde consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo e agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per poter tutelare i propri diritti (sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punto 15, e sentenza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, Racc. pag. II-2405, punto 89). La necessità della motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Syvratal e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 63.
punto 470
Ora, per comprendere gli addebiti mossi nei loro confronti nella decisione impugnata, la Cembureau e f'Italcementi non avevano bisogno di conoscere i motivi che avevano indotto la Commissione a stralciare gli addebiti internazionali nei confronti di talune imprese tedesche e spagnole. Nemmeno il Tribunale ha bisogno di conoscere detti motivi per esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione impugnata. In ogni caso, le ricorrenti non possono affermare che la Commissione avrebbe dovuto motivare, nella decisione impugnata, lo stralcio degli addebiti internazionali nei confronti di alcune imprese spagnole e tedesche per consentire al Tribunale di controllare se la Commissione avesse violato il principio di non discriminazione. La questione della partecipazione delle imprese che sono state oggetto della decisione 23 settembre 1993 alle diverse infrazioni indicate dalla decisione impugnata non è, infatti, sottoposta alla valutazione del Tribunale. Il fatto, inoltre, che nei confronti di un operatore economico che si sarebbe trovato in una situazione analoga a quella di una ricorrente non sia stato formulato, dalla Commissione, alcun addebito non può in nessun caso costituire un motivo per non tener conto dell'infrazione addebitata a detta ricorrente (sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 146). Alla luce di quanto precede, non si può neppure accogliere la domanda dell'Italcementi diretta a far sì che la Commissione produca la decisione 23 settembre 1993.
punto 471
Da tutto quel che precede risulta che devono essere del pari respinti il secondo ed il quarto motivo, nella parte relativa alla rinuncia agli addebiti internazionali nei confronti di talune imprese.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul quinto motivo, relativo all'irregolarità procedurale che la Commissione avrebbe commesso stralciando taluni addebiti internazionali nei riguardi della Irish Cement
punto 472
La Irish Cement (causa T-60/95) deduce un'irregolarità procedurale per il fatto che la decisione impugnata non menziona la sua partecipazione all'infrazione relativa alla costituzione della Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2), mentre la Commissione avrebbe affermato, nel corso delle audizioni, che vi aveva partecipato. Essa rileva, inoltre, che le vendite di clinker alla Blue Circle, che le erano imputate nel paragrafo 15 della CA, non sono più qualificate, nella decisione impugnata, come misure di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 473
Si deve tuttavia rilevare che la ricorrente non può avvalersi di un'irregolarità procedurale, per il fatto che talune accuse mosse nei suoi confronti dalla Commissione nel corso del procedimento amministrativo sono state, infine, stralciate nella decisione impugnata. Lo scopo perseguito dai destinatari della CA è, infatti, appunto quello di indurre la Commissione a rinunciare agli addebiti mossi contro di loro (v. nel precedente punto 439).
punto 474
Anche il quinto motivo deve essere pertanto respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › A — Osservazioni preliminari
punto 475
Alcune ricorrenti sostengono anzitutto che la CA conterrebbe alcune lacune (B). Ci sono ricorrenti che affermano peraltro che la CA non avrebbe precisato in modo sufficientemente chiaro in che misura esse avrebbero partecipato a varie infrazioni (C). Numerose ricorrenti sostengono pure che alcune infrazioni o alcuni loro elementi costitutivi oggetto della decisione impugnata non corrisponderebbero agli addebiti formulati nella CA. Siccome per accertare se gli addebiti formulati nella CA coincidano con le infrazioni menzionate nella decisione impugnata occorre esaminare tutti gli elementi costitutivi delle infrazioni in causa, si procederà a tale accertamento quando si tratteranno i vari motivi ed argomenti di merito.
punto 476
Va ricordato che la CA dev'essere redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari per consentire agli interessati di prendere effettivamente atto dei comportamenti di cui la Commissione fa Toro carico. Solo a questa condizione, infatti, la CA può assolvere la funzione ad essa attribuita dai regolamenti comunitari e consistente nel fornire alle imprese e alle associazioni d'imprese tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva (sentenze citate nel precedente punto 106, Pasta di legno II, punto 42, e Mo och Domsiö/Commissione, punto 63). E' alla luce di questi principi che occorre esaminare il presente motivo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › B — Sulla pretesa incompletezza della CA
punto 477
La FIC (causa Ţ-30/95), la VNC (causa T-32/95) e la Oficemen (causa T-59/95) accusano la Commissione di non aver parlato, nella CA, della sua intenzione di imporre ammende alle associazioni professionali (1) La FIC, l'ENCI (causa T-31/95) e la VNC lamentano il trattamento riservato, nella CA, all'accordo CBS concluso tra produttori tedeschi, belgi e olandesi in relazione al rifornimento del mercato olandese (2). L'Aker (causa T-70/95) e l'Euroc (causa T-71/95) allegano che la CA non avrebbe illustrato gli elementi in fatto e in diritto giustificanti la pretesa competenza territoriale della Commissione ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato al comportamento delle imprese stabilite al di fuori della Comunità (3). Infine, l'Italcementi (causa T-65/95) e la Hornos Ibéricos (causa T-69/95) sostengono che la CA non conterrebbe un'analisi del mercato né una definizione precisa dei mercati di cui trattasi (4).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › B — Sulla pretesa incompletezza della CA › 1. Sulla pretesa omessa indicazione, nella CA, dell'intenzione della Commissione di imporre ammende alle associazioni professionali
punto 478
La Commissione ha inflitto un'ammenda non solo alle imprese, ma anche alle associazioni d'imprese destinatarie della decisione impugnata, per la loro partecipazione all'accordo Cembureau (decisione impugnata, art. 9). Essa ritiene necessario punire anche le associazioni d'imprese «per dissuaderle dal realizzare di loro propria iniziativa o dal facilitare in futuro eventuali intese» (decisione impugnata, paragrafo 65, punto 8, primo trattino).
punto 479
La FIC, la VNC e l'Oficemen allegano di non essere state informate, durante il procedimento amministrativo, dell'intenzione della Commissione di imporre loro ammende. Siffatta violazione dei loro diritti della difesa dovrebbe portare all'annullamento, nei loro confronti, dell'art. 9 della decisione impugnata.
punto 480
Occorre ricordare che la Commissione non ha il diritto di infliggere un'ammenda a un'impresa o a un'associazione di imprese senza avere preventivamente informato la parte interessata, durante il procedimento amministrativo, delle sue intenzioni in merito. La CA deve infatti mettere in grado l'impresa o l'associazione di imprese interessata di difendersi non solo contro la constatazione dell'infrazione ma anche contro l'inflizione di un'ammenda (sentenza Michelin/Commissione, citata nel precedente punto 150, punto 20, e conclusioni dell'avvocato generale Fennelly nelle cause riunite C-395/96 P e C-396/96 P, CMB e Dafra Lines/Commissione, non ancora pubblicate nella Raccolta, paragrafo 178). Qualora, in epoca posteriore alla notificazione della CA, intenda infliggere un'ammenda non indicata nella detta CA, la Commissione ha l'obbligo di comunicarla all'impresa o all'associazione d'imprese interessata mediante un supplemento alla CA, che rispetti le norme di procedura applicabili a qualsiasi CA.
punto 481
Nella fattispecie, la CA contiene un solo paragrafo dedicato alle ammende, il paragrafo 93. In quest'ultimo, la Commissione si riferisce anzitutto alle disposizioni di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, a norma delle quali essa può imporre ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese (CA, paragrafo 93, primo periodo). Si tratta di una citazione quasi letterale dell'articolo di cui trattasi. Il testo del paragrafo 93 della CA non contiene nessun altro riferimento alle associazioni di imprese. La Commissione afferma di ritenere che « le imprese in questione abbiano commesso deliberatamente, o quantomeno per negligenza, le infrazioni oggetto della presente comunicazione» (CA, paragrafo 93, secondo periodo). Poi, nelle considerazioni relative alla gravità e alla durata delle infrazioni (CA, paragrafo 93, terzo periodo), essa si riferisce ad «alcuni produttori» e alle «imprese interessate», ma mai alle associazioni di imprese. Essa sottolinea inoltre la mancata cooperazione delle «imprese» nel corso degli accertamenti.
punto 482
La Commissione sostiene che, nel contesto di una CA che descrive con chiarezza la partecipazione delle associazioni d'imprese all'accordo Cembureau, la parafrasi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, contenuta nel primo periodo del paragrafo 93 della CA, doveva bastare per informare le associazioni di imprese, durante il procedimento amministrativo, che era possibile che venissero loro inflitte ammende a causa della loro partecipazione all'accordo Cembureau.
punto 483
Quest'argomento non può essere accolto. E' vero che la CA contestava inequivocabilmente la partecipazione all'accordo Cembureau tanto alle associazioni di imprese quanto alle imprese (v. in prosieguo punti 506-543). Ma, nel paragrafo 93, secondo periodo, della CA, la Commissione ha spiegato che le condizioni di legittimazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 53) per l'imposizione di un'ammenda erano soddisfatte in capo alle imprese, quando ha indicato che queste ultime avevano commesso le infrazioni oggetto della CA «deliberatamente o (...) per negligenza». Viceversa, essa non ha formulato nessuna considerazione dello stesso tipo nei confronti delle associazioni di imprese. Parimenti, nel paragrafo 93, terzo periodo, la Commissione, spiegando come è stato fissato l'importo delle ammende, ha fatto riferimento solo al comportamento delle imprese. Se la parafrasi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, contenuta nel primo periodo del paragrafo 93, fosse bastata per informare le associazioni di imprese del fatto che sarebbe stata loro imposta un'ammenda, lo stesso sarebbe dovuto avvenire nei confronti delle imprese. Appare pertanto evidente che, quando ha illustrato nella CA le condizioni che giustificano l'imposizione di un'ammenda ed i criteri per determinarne l'ammontare, la Commissione non ha espresso la sua intenzione di imporre ammende anche alle associazioni di imprese.
punto 484
Si deve inoltre sottolineare che una CA deve fornire al suo destinatario indicazioni in merito al carattere doloso o colpevole dell'infrazione che egli avrebbe commesso nonché alla gravità e durata della detta infrazione ai fini della determinazione dell'ammontare dell'ammenda, onde permettergli di prevedere che possa essergli inflitta un'ammenda (v., in tal senso, sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata nel precedente punto 439, punto 21). Del resto, l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 tratta espressamente queste due distinte questioni (ordinanza SPO e a./Commissione, citata nel precedente punto 483, punto 53). Invece, nella fattispecie tutte le indicazioni della CA relative alle condizioni che giustificano l'imposizione di un'ammenda nonché alla gravità e durata dell'infrazione riguardavano solo le imprese. Le associazioni di imprese non potevano pertanto prevedere che la Commissione stesse per infliggere anche a loro un'ammenda.
punto 485
Occorre poi rilevare che, secondo una prassi corrente, la Commissione, quando constata che un'associazione di imprese e i suoi membri hanno partecipato alla medesima infrazione, impone un'ammenda o alle imprese aderenti all'associazione di imprese, o all'associazione stessa. Nel secondo caso, essa può tener presente, come base per il calcolo dell'ammenda, il volume d'affari dei membri dell'associazione, quanto meno quando il regolamento interno consente all'associazione di assumere impegni per conto dei propri membri (sentenze del Tribunale CB e Europay/Commissione, citata nel precedente punto 83, punti 136 e 137, 21 febbraio 1995, causa T-29/92, SPO e a./Commissione, Racc. pag. II-289, punto 385, e 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-1739, punto 253). Se, per ragioni specifiche, quali quelle indicate nel paragrafo 65, punto 8, della decisione impugnata, essa intende infliggere ammende al tempo stesso all'associazione di imprese ed alle imprese che vi aderiscono, è obbligata a manifestare con chiarezza tale intenzione nella CA o in un supplemento alla medesima. Nella fattispecie, nemmeno sotto quest'aspetto il paragrafo 93 della CA era tanto preciso da permettere alle associazioni di imprese di apprendere che la Commissione aveva intenzione di infliggere loro ammende.
punto 486
La Commissione inoltre non ha contraddetto l'Oficemen quando questa ha affermato, nel suo atto introduttivo (punto 60), di aver espressamente sottolineato, nella sua risposta alla CA, che essa partiva dal principio che la Commissione non avesse intenzione di infliggere ammende alle associazioni di imprese. Inoltre, è giocoforza constatare che la risposta della FIC alla CA (allegato 6 al ricorso) non contiene nessuna considerazione relativa alle ammende. Malgrado ciò, la Commissione non ha ritenuto utile prevenire, mediante un supplemento alla CA, le associazioni di imprese del fatto che avrebbe potuto essere loro inflitta un'ammenda.
punto 487
Pertanto, non avendo invitato, durante il procedimento amministrativo, la FIC, la VNC e l'Oficemen a presentare le proprie osservazioni in merito all'eventuale esercizio del suo potere di imporre loro ammende in forza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione ha violato una forma sostanziale. Dato che una violazione di forme sostanziali può essere constatata d'ufficio (sentenze della Corte 7 maggio 1991, causa C-291/89, Interhotel/Commissione, Racc. pag. I-2257, punto 14, e Commissione/Sytraval e Brink's France, citata nel precedente punto 469, punto 67), occorre constatarla anche nell'ambito dei ricorsi proposti dalle altre associazioni di imprese destinatarie della decisione impugnata alle quali pure è stata notificata, durante il procedimento amministrativo, una CA che non menzionava l'intenzione della Commissione di imporre loro ammende.
punto 488
Di conseguenza, si deve annullare l'art. 9 della decisione impugnata nella parte in cui impone un'ammenda alle associazioni di imprese Cembureau, FIC, VNC, SFIC, BDZ, BCA, Oficemen, ATIC e AGCI.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › B — Sulla pretesa incompletezza della CA › 2. Sul trattamento riservato all'accordo CBS
punto 489
La FIC, l'ENCI e la VNC lamentano il trattamento riservato all'accordo CBS, concluso tra produttori tedeschi, belgi e olandesi in relazione al rifornimento del mercato olandese, notificato alla Commissione nel 1975.
punto 490
L'ENCI e la VNC sottolineano che un esame distinto dell'accordo CBS era stato preannunciato nella CA, precisamente nella nota in calce n. 10. Data la totale mancanza di un capitolo riguardante i Paesi Bassi, la CA sarebbe quindi incompleta. Secondo l'ENCI e la VNC la versione tedesca della CA corroborerebbe la loro tesi, poiché la nota in calce n. 10 della detta versione indicava espressamente che l'accordo CBS sarebbe stato esaminato in un altro capitolo della CA ancora in fase di redazione.
punto 491
Quest'argomento dev'essere respinto. Se nella CA non figura alcun capitolo dedicato specificamente ai Paesi Bassi, ciò si spiega, come rilevato dalla Commissione, con la circostanza che non è stato formulato nessun addebito in merito al mercato olandese. Dal momento che l'ENCI e la VNC non hanno assolutamente dimostrato che un addebito concernente specificamente il mercato olandese sia stato formulato a loro carico nella decisione impugnata, esse non possono asserire che la CA fosse incompleta in assenza di capitoli «olandesi». Siffatta assenza non ha infatti pregiudicato la loro difesa nel corso del procedimento amministrativo in relazione ad addebiti formulati nella decisione impugnata. Peraltro, l'accordo CBS, del quale si parla nella nota in calce n. 10 della CA e nei paragrafi 23, punto 2, e 51 della decisione impugnata, non ha portato di per sé alla formulazione di addebiti né nella CA né nella decisione impugnata. Il fatto che la Commissione si riservasse il diritto di avviare un procedimento avente ad oggetto l'accordo CBS non ha potuto nuocere alla difesa dell'ENCI e della VNC in un procedimento nel cui ambito non è stato mosso in definitiva nessun addebito relativo a quest'accordo. Infine, le ricorrenti non possono trarre argomento dalla versione tedesca della CA. Infatti, poiché le ricorrenti sono stabilite nei Paesi Bassi, la Commissione ha notificato loro la versione olandese della CA, di modo che solo tale versione fa fede nei loro confronti.
punto 492
La FIC sostiene che la Commissione avrebbe violato i suoi diritti della difesa, citando l'accordo CBS a sostegno della sua tesi dell'esistenza di un'intesa Belgio-Paesi Bassi-Germania (decisione impugnata, paragrafo 23, punto 2), mentre l'istituzione non avrebbe mai reagito alla notificazione di questo accordo. La Commissione avrebbe comunque cercato in tal modo di nuocere alla credibilità della ricorrente e delle altre parti interessate.
punto 493
A tal proposito è esatto che, nel paragrafo 23, punto 2, della decisione impugnata, la Commissione ha fatto riferimento all'accordo CBS nell'ambito della ricostruzione in fatto dell'intesa Belgio-Paesi Bassi-Germania. Tuttavia, nel paragrafo 51, la detta istituzione ha deciso di non prendere posizione in merito all'esistenza di una siffatta intesa, dopo aver ricordato che «nella comunicazione degli addebiti, pag. 34, nota 10, la Commissione aveva già dichiarato che l'accordo CBS sarebbe stato esaminato nel quadro di una procedura distinta». Pertanto, essa non ha fatto assolutamente riferimento all'accordo CBS nell'ambito di un addebito formulato nella decisione impugnata. Alla luce di ciò, l'argomento della FIC dev'essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › B — Sulla pretesa incompletezza della CA › 3. Sulla pretesa omessa spiegazione della competenza territoriale della Commissione
punto 494
L'Aker e l'Euroc allegano che la CA non avrebbe illustrato gli elementi in fatto e in diritto giustificanti la pretesa competenza territoriale della Commissione ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato al comportamento di imprese stabilite al di fuori della Comunità. Per tale motivo queste ricorrenti non avrebbero avuto modo di manifestare la propria opinione su tale punto in occasione del procedimento amministrativo, circostanza che costituirebbe una violazione dei loro diritti della difesa.
punto 495
E' esatto che la CA non contiene nessun approfondimento in merito alla competenza della Commissione ad applicare l'art. 85, n. 1, del Trattato alle imprese originarie di paesi terzi. Tuttavia, le ricorrenti non possono non essersi rese conto, leggendo la CA, degli addebiti precisi loro mossi dalla Commissione [partecipazione all'accordo Cembureau per l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali — CA, paragrafi 9 e 61, lett. a) — e partecipazione all'ETF nonché alle sue misure d'applicazione — CA, paragrafi 16, 17, 18, 19, lett. d), 20, lett. f), e 61, lett. h); v. in prosieguo i punti 524 e 527]. Con lettera del 16 luglio 1992, la Commissione ha peraltro informato le due ricorrenti che « la comunicazione degli addebiti era stata loro inviata a causa della loro partecipazione a Cembureau Task Force o European Task Force, il cui obiettivo era di impedire le forniture di cemento greco nella CEE, di assorbire questo cemento o di deviare fuori dell'Europa l'eccedenza della produzione greca » (decisione impugnata, paragrafo 53, punto 11). Consapevoli dei comportamenti loro contestati nella CA, la Aker e l'Euroc hanno avuto la possibilità, in tali circostanze, durante il procedimento amministrativo, di sottolineare gli aspetti specifici della loro situazione collegati alla loro localizzazione all'esterno della Comunità, nonché le conseguenze che, a loro parere, sarebbe stato opportuno trarre relativamente all'ambito d'applicazione territoriale dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 496
Il loro argomento dev'essere pertanto respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › B — Sulla pretesa incompletezza della CA › 4. Sulla pretesa omissione di un'analisi del mercato e di una definizione precisa del mercato di cui trattasi
punto 497
La Hornos Ibéricos fa rilevare che la Commissione avrebbe dovuto effettuare un'analisi economica del mercato, per verificare se i comportamenti censurati non potessero essere interpretati come qualcosa di diverso da una concertazione illecita (sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punti 71 e 72). La Commissione o non avrebbe avviato lo studio approfondito del mercato che sarebbe stato necessario, non soddisfacendo in tal modo i requisiti minimi in materia di prova, o non avrebbe mai comunicato alla ricorrente i documenti riguardanti tale studio, nel qual caso esisterebbe una violazione dei diritti della difesa.
punto 498
Va rilevato che, per quanto concerne i comportamenti contestati, la Commissione non era tenuta a ricercare spiegazioni alternative a quella di una concertazione illecita. Infatti, le infrazioni sono state accertate nella CA e nella decisione impugnata in base a prove documentali dirette e non ad un parallelismo di comportamenti rilevato sul mercato (v. il precedente punto 264). Per di più, è giocoforza constatare che la CA contiene un'analisi del mercato. Il capitolo 1 della CA, composto di nove pagine, è intitolato «Il mercato del cemento». Esso è suddiviso in quattro punti: il prodotto, le caratteristiche dell'industria, l'offerta e la domanda. La ricorrente non nega di aver ricevuto comunicazione di questo capitolo durante il procedimento amministrativo. L'argomento dev'essere pertanto respinto.
punto 499
L'Italcementi allega che la Commissione non avrebbe definito il mercato geografico di cui trattasi nella CA. Con tale omissione essa l'avrebbe privata della possibilità di esprimere la propria opinione in merito a un elemento essenziale per la valutazione del suo comportamento.
punto 500
A tal proposito, occorre rilevare che il capitolo 1 della CA contiene un paragrafo 5 intitolato «Gli scambi intracomunitari», dove la Commissione constata che il basso livello degli scambi «è dovuto, più che ai costi di trasporto, ad una lunga tradizione di rispetto dei mercati dei vicini». In tal modo, la Commissione ha informato i destinatari della CA che il mercato geografico superava il livello nazionale, di modo che le pratiche oggetto della CA potevano pregiudicare il commercio tra Stati membri (CA, paragrafi 62, 65 e 68) e violare le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Alla luce di ciò, la censura relativa all'omessa definizione del mercato geografico dev'essere respinta (v., in tal senso, sentenza SPO e a./Commissione, citata nel precedente punto 485, punti 74 e 75).
punto 501
L'Italcementi sostiene pure che, nella CA, la Commissione non avrebbe fatto distinzioni fra il cemento grigio e il cemento bianco. Affermando nella decisione impugnata (paragrafo 11, punto 1) che il cemento bianco costituisce un mercato separato da quello del cemento grigio, l'istituzione avrebbe modificato la sua definizione del mercato, senza però procedere a una nuova comunicazione degli addebiti alle parti.
punto 502
Anche questo argomento dev'essere respinto. La CA distingueva già tra il cemento grigio e il cemento bianco (paragrafo 1). Essa conteneva peraltro approfondimenti distinti dedicati specificamente a un'intesa sul mercato del cemento bianco (capitolo 2, sezione 3, e capitolo 11). Le altre intese oggetto della CA riguardavano tutte il mercato del cemento grigio. Già all'epoca della CA, la Commissione riteneva pertanto che il cemento bianco costituisse un mercato separato da quello del cemento grigio.
punto 503
Da tutto quanto sin qui illustrato si deduce che il presente motivo dev'essere giudicato fondato per la parte relativa all'omessa indicazione, nella CA, dell'intenzione della Commissione di imporre ammende alle associazioni professionali (v. i precedenti punti 478-488). Tutti gli altri argomenti relativi all'incompletezza della CA devono essere respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › C — Sull'allegata imprecisione della CA per quanto concerne la partecipazione di talune ricorrenti a varie infrazioni oggetto della CA
punto 504
La maggior parte delle ricorrenti sostiene che la CA non avrebbe sufficientemente precisato in che misura esse avrebbero partecipato all'una o all'altra infrazione. Occorre tuttavia sottolineare che un simile argomento, qualora si riveli fondato, può portare all'accertamento di una violazione dei diritti della difesa solo se l'addebito non formulato in modo sufficientemente preciso nei confronti della ricorrente interessata sia stato poi contestato nella decisione impugnata. Una violazione dei diritti della difesa in occasione del procedimento amministrativo si giudica infatti alla luce degli addebiti formulati dalla Commissione nella CA e nella decisione impugnata (sentenze citate nel precedente punto 106, causa T-30/91, Solvay/Commissione, punto 60, e causa T-36/91, ICI/Commissione, punto 70). Per tale ragione, gli argomenti dell'Unicem (causa T-50/95) e della Cementir (causa T-87/95), secondo i quali la CA non avrebbe precisato in che modo esse avrebbero partecipato all'infrazione relativa alle regole di concorrenza leale, possono essere sin d'ora respinti dal momento che le discussioni riguardanti una concorrenza «leale, sana o corretta», ricordate nel paragrafo 17 della decisione impugnata, non sono state oggetto di censura nel dispositivo della decisione impugnata.
punto 505
Gli altri argomenti delle varie ricorrenti saranno analizzati qui di seguito, seguendo l'ordine di accertamento delle infrazioni di cui alla decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › C — Sull'allegata imprecisione della CA per quanto concerne la partecipazione di talune ricorrenti a varie infrazioni oggetto della CA › 1. Partecipazione delle ricorrenti interessate all'infrazione costituita dall'accordo Cembureau e durata della detta infrazione
punto 506
Secondo quanto dichiarato nella decisione impugnata, la Cembureau e i suoi membri avrebbero concluso, nell'ambito della riunione degli Head Delegates in data 14 gennaio 1983, un accordo per l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e per la regolamentazione delle vendite tra paesi (decisione impugnata, paragrafo 45, punti 1 e 9), accordo denominato dalla Commissione «accordo Cembureau». In base alla decisione impugnata, avrebbero partecipato a quest'ultimo la Cembureau, i membri di quest'ultima (in prosieguo: i «membri diretti della Cembureau»), nonché alcune imprese non aderenti alla Cembureau, ma facenti parte di un'associazione nazionale essa stessa aderente alla Cembureau (in prosieguo: i «membri indiretti della Cembureau»). Tuttavia, per quanto concerne i membri indiretti della Cembureau, «ai fini della (...) decisione, la Commissione [ha preso] in considerazione esclusivamente le imprese rappresentate nell'ambito di Cembureau tramite la loro associazione che, oltre ad appartenere all'associazione, [abbiano] chiaramente manifestato la loro adesione all'accordo partecipando» a una misura di esecuzione dell'accordo Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 65, punto 3, primo periodo). Pertanto le imprese, membri indiretti della Cembureau, che avrebbero partecipato ad una o più delle infrazioni oggetto degli artt. 3-6 della decisione impugnata sono state considerate, nell'ambito di quest'ultima, come partecipanti all'accordo Cembureau. La Buzzi, che non è membro né diretto né indiretto della Cembureau, avrebbe aderito all'accordo Cembureau partecipando alle intese franco-italiane di cui all'art. 3, n. 1, della decisione impugnata (decisione impugnata, paragrafo 65, punti 3 e 4). La Commissione ha ritenuto che (paragrafo 46, punto 1, primo periodo) «l'insieme delle disposizioni adottate nel quadro di Cembureau e delle riunioni e (...) contatti bilaterali e/o multilaterali (...) [costituissero] un “accordo unico e continuo” ». Quest'accordo Cembureau unico e continuo è oggetto dell'art. 1 della decisione impugnata.
punto 507
La CBR (causa T-25/95), l'ENCI (causa T-31/95), la VNC (causa T-32/95), la Ciments luxembourgeois (causa T-34/95), la Dyckerhoff (causa T-35/95), lo SFIC (causa T-36/95), la Vicat (causa T-37/95), la Ciments français (causa T-39/95), la Heidelberger (causa T-42/95), la Lafarge (causa T-43/95), la Aalborg (causa T-44/95), il BDZ (causa T-48/95), l'Unicem (causa T-50/95), la Buzzi (causa T-51/95), la Valenciana (causa T-52/95), la Rugby (causa T-53/95), la BCA (causa T-54/95), la Asland (causa T-55/95), la Castle (causa T-56/95), la Uniland (causa T-58/95), la Cimpor (causa T-61/95), la Secil (causa T-62/95), l'ATIC (causa T-63/95), la Hornos Ibéricos (causa T-69/95), la Aker (causa T-70/95), la Euroc (causa T-71/95) e la Blue Circle (causa T-88/95) sostengono che la CA non individuerebbe le suddette imprese ed associazioni come partecipanti all'accordo Cembureau. Pertanto, esse non avrebbero potuto difendersi durante il procedimento amministrativo in merito alla loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata. Di conseguenza, la detta disposizione dovrebbe essere annullata nei loro confronti.
punto 508
Nell'ambito del presente motivo, le imprese CBR, Vicat, Rugby e Castle asseriscono inoltre che la Commissione non le avrebbe informate, durante il procedimento amministrativo, del fatto che essa si sarebbe basata sulla loro appartenenza a un'associazione nazionale, membro diretto della Cembureau, al fine di presumere la loro adesione all'accordo Cembureau. Le ricorrenti FIC (causa T-30/95), Ciments français, Lafarge, Unicem, Heracles, Uniland, Itàlcementi (causa T-65/95), Hornos Ibéricos, Aker, Euroc e AGCI (causa T-103/95), per parte loro, criticano l'insufficiente precisione della CA per quanto concerne la durata dell'infrazione contestata nell'art. 1 della decisione impugnata.
punto 509
Occorre anzitutto esaminare se i capitoli 2 e 10 della CA contestino in modo sufficientemente chiaro alle suddette ricorrenti la partecipazione all'accordo Cembureau, oggetto dell'art. 1 della decisione impugnata (1.1). Si dovrà poi verificare se, e in che misura, l'appartenenza di un'impresa a un'associazione nazionale sia un fattore preso in considerazione dalla Commissione nell'ambito degli accertamenti relativi alla partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata, e se la CA sia sufficientemente chiara a tal riguardo (1.2). Verrà anche esaminato se la CA precisi, in modo sufficientemente chiaro, la durata dell'accordo Cembureau, quale fissata nell'art. 1 della decisione impugnata (1.3). Dovranno infine formularsi le conclusioni sulla base delle considerazioni sviluppate (1.4).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › C — Sull'allegata imprecisione della CA per quanto concerne la partecipazione di talune ricorrenti a varie infrazioni oggetto della CA › 1. Partecipazione delle ricorrenti interessate all'infrazione costituita dall'accordo Cembureau e durata della detta infrazione › 1.1. Partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata
punto 510
Occorre distinguere, da un lato, le ricorrenti membri della Cembureau (1.1.1) e, dall'altro, quelle non aderenti alla detta associazione o non ritenute tali nella CA (1.1.2).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › C — Sull'allegata imprecisione della CA per quanto concerne la partecipazione di talune ricorrenti a varie infrazioni oggetto della CA › 1. Partecipazione delle ricorrenti interessate all'infrazione costituita dall'accordo Cembureau e durata della detta infrazione › 1.1. Partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 1.1.1. Destinatarie della CA membri della Cembureau
punto 511
La VNC, la Ciments luxembourgeois, lo SFIC, la Aalborg, il BDZ, la Unicem, la BCA e l'ATIC sono membri diretti della Cembureau.
punto 512
Il capitolo 2, paragrafo 6, secondo periodo, della CA le qualifica espressamente come tali.
punto 513
Il capitolo 10, paragrafo 61, terzo periodo, enuncia quanto segue:
«Come si è visto al paragrafo 9, Cembureau e i suoi membri hanno adottato il “Cembureau Agreement or Cembureau principle of not transhipping to internal European markets”».
punto 514
Nella lett. a), primo periodo, del medesimo paragrafo si aggiunge:
«L'“Accordo Cembureau o principio inteso ad evitare lo sconfinamento sui mercati intemi europei” (cfr. par. 9) costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra Cembureau e i suoi membri (...)».
punto 515
Alla luce di ciò, le otto ricorrenti menzionate, membri diretti della Cembureau, non possono asserire che la CA non le abbia individuate come partecipanti all'accordo Cembureau.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › C — Sull'allegata imprecisione della CA per quanto concerne la partecipazione di talune ricorrenti a varie infrazioni oggetto della CA › 1. Partecipazione delle ricorrenti interessate all'infrazione costituita dall'accordo Cembureau e durata della detta infrazione › 1.1. Partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 1.1.2. Destinatarie che non sono membri diretti della Cembureau o non sono considerate tali nella CA
punto 516
Le altre ricorrenti che hanno sollevato l'argomento esaminato non sono membri diretti della Cembureau (le imprese CBR, ENCI, Dyckerhoff, Vicat, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Buzzi, Valenciana, Rugby, Asland, Castle, Uniland, Cimpor, Secil, Hornos Ibéricos e Blue Circle), oppure ne sono membri diretti, ma non sono state considerate tali nella CA (la Aker e l'Euroc). Esse traggono spunto dal paragrafo 61, terzo periodo, della CA, in cui si legge che «Cembureau e i suoi membri hanno adottato» l'accordo Cembureau, per dimostrare che la CA non sarebbe stata sufficientemente precisa nei loro confronti riguardo alla loro partecipazione al detto accordo.
punto 517
Occorre analizzare separatamente la posizione delle imprese che, secondo la CA e la decisione impugnata, hanno partecipato ad intese bilaterali o multilaterali (CA, capitolo 10, paragrafo 61, e decisione impugnata, artt. 3 e 4), vale a dire le imprese CBR, Dyckerhoff, Vicat, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Buzzi, Rugby, Asland, Castle, Uniland, Cimpor, Secil, Aker, Euroc e Blue Circle (1.1.2.1), quella delle imprese che hanno partecipato alle attività dell'ECEC (CA, capitolo 12, paragrafo 66, e decisione impugnata, art. 5), vale a dire l'ENCI, la Dyckerhoff e la Castle (1.1.2.2), e quella delle imprese che hanno partecipato alle attività dell'EPC (CA, capitolo 12, paragrafo 67, e decisione impugnata, art. 6), vale a dire le imprese Ciments français, Lafarge, Valenciana, Hornos Ibéricos e Blue Circle (1.1.2.3).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › C — Sull'allegata imprecisione della CA per quanto concerne la partecipazione di talune ricorrenti a varie infrazioni oggetto della CA › 1. Partecipazione delle ricorrenti interessate all'infrazione costituita dall'accordo Cembureau e durata della detta infrazione › 1.1. Partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 1.1.2. Destinatarie che non sono membri diretti della Cembureau o non sono considerate tali nella CA › 1.1.2.1. Destinatarie della CA, che non sono membri diretti della Cembureau, le quali avrebbero partecipato ad intese bilaterali o multilaterali
punto 518
Per quanto concerne la questione se la CBR, la Dyckerhoff, la Vicat, la Ciments français, la Heidelberger, la Lafarge, la Buzzi, la Rugby, la Asland, la Castle, la Uniland, la Cimpor, la Secil, la Aker, la Euroc e la Blue Circle abbiano potuto rendersi conto, in base alla lettura della CA, di essere accusate di aver partecipato all'accordo Cembureau, occorre anzitutto fare richiamo alla struttura della parte della CA intitolata «I fatti», relativa all'accordo Cembureau e alle intese bilaterali o multilaterali (CA, capitolo 2, sezioni 1 e 2), struttura che appare la seguente:
« Capitolo 2 — Le organizzazioni internazionali dei cementieri
Sezione 1 — Cembureau
(...)
9. “Accordo Cembureau o principio Cembureau inteso ad evitare lo sconfinamento sui mercati interni europei”
10. Attuazione dell'“Accordo Cembureau o principio inteso ad evitare lo sconfinamento sui mercati interni europei”: Francia - Italia
11. Attuazione dell'“Accordo Cembureau o principio inteso ad evitare lo sconfinamento sui mercati interni europei”: Spagna - Portogallo
12. Attuazione dell'“Accordo Cembureau o principio inteso ad evitare lo sconfinamento sui mercati interni europei”: Francia - Germania
(...)
Sezione 2 — “Cembureau Task Force o European Task Force”
(...)».
punto 519
Benché la « Cembureau Task Force o European Task Force » sia quindi presentata in una sezione distinta della CA, la nota in calce relativa al titolo della detta sezione riporta quanto segue:
«Da un punto di vista logico, questa Task Force dovrebbe far parte della sezione 1, poiché la sua costituzione è dovuta all'applicazione del “Cembureau Agreement or Cembureau Principle of not transhipping to Internal European Market”. Essa è esaminata in una sezione distinta solo a causa della lunga analisi che la riguarda».
punto 520
Il paragrafo 61, periodi quinto-undicesimo, della parte della CA intitolata «Valutazione giuridica», contenuto nel capitolo 10 e a sua volta intitolato «Le intese sull'intangibilità del mercato nazionale», presenta le varie intese bilaterali e multilaterali come applicazioni del «Cembureau Agreement or Cembureau Principle of not transhipping to internal European markets». In merito alla ETF, l'undicesimo periodo enuncia quanto segue: «L'applicazione più flagrante e più grave della regola del mercato nazionale si è avuta in occasione del preteso “problema greco” (cfr. sezione 2, parr. 16-20). In quel caso Cembureau e tutti gli altri membri si sono mobilitati per attaccare il membro che aveva osato violare la regola del mercato nazionale: è stata costituita una Task Force, sono state adottate misure di regolamentazione del mercato e preso provvedimenti punitivi (“bastone”) e persuasivi (“carota”) nei confronti dei produttori greci ».
punto 521
Nel capitolo 10 della parte della CA intitolata « Valutazione giuridica », i partecipanti alle intese bilaterali e multilaterali (Francia-Italia; Spagna-Portogallo; Francia-Germania; ETF) sono indicati per nome. Le imprese Vicat, Ciments français, Lafarge e Buzzi sono identificate come partecipanti all'intesa franco-italiana (CA, capitolo 10, paragrafo 61, lett. b)), la Cimpor e la Secil come partecipanti all'intesa iberica (CA, capitolo 10, paragrafo 61, lett. c)), le imprese Dyckerhoff, Ciments français, Heidelberger e Lafarge come partecipanti all'intesa francotedesca (CA, capitolo 10, paragrafo 61, lett. d)), le ricorrenti CBR, Dyckerhoff, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Rugby, Asland, Castle, Uniland, Aker, Euroc e Blue Circle come partecipanti ad una o più infrazioni nell'ambito della ETF (CA, capitolo 10, paragrafo 61, lett. h)).
punto 522
Il paragrafo 61, primo e secondo periodo, della CA enuncia quanto segue:
«Il caso qui esaminato è caratterizzato da un insieme di accordi e/o pratiche concordate risultanti in origine e condizionati dalla fissazione della regola comune del mercato nazionale e dall'adesione delle imprese in questione a tale regola e, in seguito, da accordi bilaterali o multilaterali che la completano o concorrono alla sua applicazione.
Tutta la documentazione raccolta nel corso degli accertamenti dimostra che i produttori europei di cemento hanno approvato e adottato la “regola del mercato nazionale” sulla base di una cooperazione reciproca atta ad organizzare il settore».
punto 523
Appare pertanto evidente che, anche se la CA, nel suo paragrafo 61, terzo periodo (capitolo 10), rileva che «Cembureau e i suoi membri hanno adottato il “Cembureau Agreement or Cembureau principle of not transhipping to internal European markets”», essa contesta peraltro in modo sufficientemente chiaro l'adesione all'accordo Cembureau ai destinatari che non sono membri diretti della Cembureau, ai quali imputa la partecipazione ad una o più intese bilaterali e multilaterali.
punto 524
Alla luce di ciò, le imprese CBR, Dyckerhoff, Vicat, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Buzzi, Rugby, Asland, Castle, Uniland, Cimpor, Secil, Aker, Euroc e Blue Circle potevano rendersi conto, leggendo la CA, di essere state considerate come aderenti all'accordo Cembureau (adottato dalla Cembureau e dai suoi membri) a seguito della loro partecipazione ad una o più intese bilaterali o multilaterali. Esse non possono quindi affermare che la CA contestasse loro unicamente la partecipazione a una o più di queste intese e non all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
punto 525
La Vicat sostiene inoltre che la CA non menzionerebbe nessun elemento di prova che possa suffragare la sua partecipazione alla conclusione dell'accordo Cembureau. La sua affermazione non può essere accolta. Infatti, gli elementi di prova dedotti dalla Commissione a sostegno dell'addebito relativo all'intesa franco -italiana tra la Vicat e la Buzzi sono espressamente menzionati nei paragrafi 10 e 61, lett. b), della CA e dimostrano, secondo quest'ultima, l'adesione della Vicat all'accordo Cembureau.
punto 526
Infine, la Aker e la Euroc rilevano che la lettera datata 16 luglio 1992, citata dalla decisione impugnata (paragrafo 53, punto 11), le avrebbe informate del fatto che la CA era stata loro inviata a causa della loro partecipazione alla ETF.
punto 527
Tuttavia, anche se questa lettera possa averle informate del fatto che la CA era stata loro indirizzata a causa della loro partecipazione alla ETF, le dette ricorrenti potevano rendersi conto, leggendo la CA, che, tramite la loro partecipazione alla ETF, si riteneva che esse avessero aderito anche all'accordo Cembureau.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › C — Sull'allegata imprecisione della CA per quanto concerne la partecipazione di talune ricorrenti a varie infrazioni oggetto della CA › 1. Partecipazione delle ricorrenti interessate all'infrazione costituita dall'accordo Cembureau e durata della detta infrazione › 1.1. Partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 1.1.2. Destinatarie che non sono membri diretti della Cembureau o non sono considerate tali nella CA › 1.1.2.2. Destinatarie della CA che non sono membri diretti della Cembureau, le quali avrebbero partecipato alle attività dello ECEC
punto 528
Il paragrafo 66, quinto periodo, della parte della CA intitolata « Valutazione giuridica » enuncia quanto segue:
«L'accordo con cui è stato costituito ECEC e gli accordi e/o le pratiche concordate relativi all'esportazione nei paesi terzi costituiscono infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, commesse da ECMEC e dai membri di ECEC almeno a partire dal 1980 (...)».
punto 529
Tra i membri dello ECEC indicati per nome nel paragrafo 25 della CA compaiono la ENCI, la Dyckerhoff e la Castle, imprese che non sono membri diretti della Cembureau, le quali lamentano nel loro atto introduttivo l'insufficiente precisione della CA per quanto concerne la loro partecipazione all'accordo Cembureau.
punto 530
La ENCI rileva a ragione che la formulazione del paragrafo 66, quinto periodo, della versione in olandese della CA ad essa notificata, che è la sola facente fede nei suoi confronti, conteneva una differenza in rapporto a quella delle altre versioni della CA.
punto 531
Questo passaggio della CA è infatti redatto nei seguenti termini:
«L'accordo con cui è stato costituito ECEC e gli accordi e/o le pratiche concordate relativi all'esportazione nei paesi terzi costituiscono infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, commesse da ECMEC e dai membri di ECMEC almeno a partire dal 1980 (...)».
punto 532
Tuttavia, nel paragrafo 25 della parte della CA intitolata «I fatti», la Commissione elenca i membri dell'ECEC, tra i quali compare «per i Paesi Bassi, ENCI». Per di più, nel paragrafo 24 della stessa parte, essa fa un accenno alla genesi non solo dello ECEC ma anche dello EPC, precisando: «Al più tardi a partire dal 1980 è intervenuta la decisione di unificare il segretariato [di questi] due comitati e la struttura che doveva fornire il servizio di segreteria è stata chiamata ECMEC».
punto 533
Di conseguenza, leggendo questi due paragrafi un destinatario della CA poteva rendersi conto che, quando un addebito era rivolto ai membri dello ECMEC, esso era indirizzato al tempo stesso ai membri dello ECEC e a quelli dello EPC.
punto 534
Ne consegue che l'ENCI, identificata come membro dello ECEC nel paragrafo 24 della CA, non può lamentare un'insufficiente precisione della CA per quanto concerne la sua partecipazione alle intese nell'ambito dello ECEC, anche se questo addebito, nel paragrafo 66 della versione in olandese della CA, era rivolto contro lo ECMEC ed i membri di quest'ultimo.
punto 535
Dalla CA si evince inoltre che, tramite la loro partecipazione alle pratiche concordate nel quadro dello ECEC, i membri dello ECEC/dello ECMEC venivano giudicati come partecipanti all'accordo Cembureau. Infatti, il paragrafo 66, primo e quarto periodo, della CA rileva quanto segue :
« Per poter valutare l'attività di ECEC, bisogna considerarla nel suo contesto. Come si è visto ai paragrafi 9 e [61], Cembureau ha adottato il “Cembureau Agreement or principle of not transhipping to internal European markets”. Per farlo rispettare occorreva trovare il modo di canalizzare le eccedenze produttive dei membri di Cembureau onde evitare che confluissero verso i mercati europei. (...) Di conseguenza, l'accordo relativo alla costituzione di ECEC e gli accordi e/o le pratiche relativi alla politica commerciale da seguire riguardo alle esportazioni nei paesi terzi non possono essere considerati a sé stanti, bensì come elementi formanti un insieme indissolubile con l'intesa sul rispetto dei mercati nazionali degli altri membri».
punto 536
Ne consegue che, leggendo la CA, i membri dello ECEC, tra i quali l'ENCI, la Dvckerhoff e la Castle, potevano rendersi conto che la loro partecipazione alle attività dello ECEC era considerata una manifestazione della loro adesione all'accordo Cembureau.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › C — Sull'allegata imprecisione della CA per quanto concerne la partecipazione di talune ricorrenti a varie infrazioni oggetto della CA › 1. Partecipazione delle ricorrenti interessate all'infrazione costituita dall'accordo Cembureau e durata della detta infrazione › 1.1. Partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 1.1.2. Destinatarie che non sono membri diretti della Cembureau o non sono considerate tali nella CA › 1.1.2.3. Destinatari della CA che non sono membri diretti della Cembureau, i quali avrebbero partecipato alle attività dello EPC
punto 537
Il paragrafo 67 del capitolo 12 della CA, riguardante la «valutazione giuridica» delle attività dello EPC, contesta ai membri di quest'ultimo di aver commesso un'infrazione ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, costituendo il detto comitato e partecipando ad accordi e/o pratiche concordate concernenti la cooperazione e l'esportazione nei paesi terzi. Tra i membri dello EPC menzionati per nome nel paragrafo 27 della parte della CA intitolata «I fatti» compaiono la Ciments français, la Lafarge, la Valenciana, la Hornos Ibéricos e la Blue Circle, cinque imprese che non sono membri diretti della Cembureau, le quali lamentano nel loro atto introduttivo un'insufficiente precisione della CA per quanto concerne la loro partecipazione all'accordo Cembureau.
punto 538
Per quanto concerne le attività dello EPC, il paragrafo 28 della parte della CA intitolata «I fatti », relativa allo EPC e intitolata a sua volta « Il rispetto dei mercati interni », enuncia quanto segue:
« Benché l'intangibilità dei singoli mercati nazionali non sia esplicitamente menzionata, essa si deduce chiaramente [da vari documenti]».
punto 539
Quanto al paragrafo 67, secondo e quarto periodo, della parte della CA intitolata «Valutazione giuridica», esso rileva:
« La cooperazione tra i membri, realizzata tramite la ripartizione dei mercati, la fissazione dei prezzi e lo scambio d'informazioni, per canalizzare verso i paesi terzi le eccedenze produttive è solo una conseguenza e uno strumento di controllo dell'applicazione della regola del mercato nazionale: tale regola e la cooperazione all'esportazione sono, perciò, strettamente legate.
(...).
[L'accordo di costituzione dello EPC è inteso] a restringere tramite l'applicazione della regola del mercato nazionale, le possibilità di vendita dei membri [dello EPC) all'interno del mercato comune ».
punto 540
Se la Commissione riteneva pertanto che la cooperazione fra i membri dello EPC fosse uno strumento per controllare l'applicazione della regola del mercato nazionale, ciò significa necessariamente che essa contestava a tali membri di aver aderito alla regola di cui trattasi.
punto 541
Pertanto, leggendo la CA i membri dello EPC, tra i quali la Ciments français, la Lafarge, la Valenciana, Ta Hornos Ibéricos e la Blue Circle, potevano rendersi conto che la loro partecipazione alle attività dello EPC aveva costituito una manifestazione della loro adesione all'accordo Cembureau.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › C — Sull'allegata imprecisione della CA per quanto concerne la partecipazione di talune ricorrenti a varie infrazioni oggetto della CA › 1. Partecipazione delle ricorrenti interessate all'infrazione costituita dall'accordo Cembureau e durata della detta infrazione › 1.1. Partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 1.1.3. Conclusioni provvisorie
punto 542
Da quanto sin qui illustrato si evince che tutte le ricorrenti che hanno sollevato la censura relativa all'insufficiente precisione della CA riguardo alla loro partecipazione all'accordo Cembureau (v. il precedente punto 507 ) erano in condizioni di apprendere, leggendo la CA, che la Commissione contestava loro la partecipazione all'accordo Cembureau. Infatti, poiché la CA precisa che l'accordo Cembureau era stato adottato dalla Cembureau e dai suoi membri, le ricorrenti identificate nel precedente punto 511, tutte membri diretti della Cembureau, non potevano non comprendere che tale addebito era formulato a loro carico. Inoltre, per quanto concerne le ricorrenti identificate nel precedente punto 516, che non sono membri diretti della Cembureau, la CA contestava loro in modo sufficientemente chiaro il fatto di aver aderito all'accordo Cembureau partecipando a una o più misure di esecuzione del detto accordo.
punto 543
Occorre poi rilevare che nel paragrafo 59 della parte della CA intitolata «Valutazione giuridica», la Commissione ha qualificato «gli accordi conclusi nel quadro di Cembureau e delle riunioni e contatti bilaterali e multilaterali (...) un “accordo” unico e continuo». Tutte le ricorrenti che hanno formulato la presente censura (v. il precedente punto 507) sono state pertanto messe al corrente, durante il procedimento amministrativo, dell'addebito relativo alla foro partecipazione all'accordo unico e continuo Cembureau, di cui all'art. 1 della decisione impugnata. Esse sono state pertanto in condizioni di poter proficuamente manifestare la loro opinione sul detto addebito durante il procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › C — Sull'allegata imprecisione della CA per quanto concerne la partecipazione di talune ricorrenti a varie infrazioni oggetto della CA › 1. Partecipazione delle ricorrenti interessate all'infrazione costituita dall'accordo Cembureau e durata della detta infrazione › 1.2. Appartenenza ad un'associazione nazionale, membro diretto della Cembureau, quale criterio di imputazione dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata
punto 544
Le imprese CBR, Vicat, Rugby e Castle sostengono che la Commissione non le avrebbe informate, nel corso del procedimento amministrativo, del fatto che essa contava di basarsi sull'appartenenza di un'impresa a un'associazione nazionale, membro diretto della Cembureau, al fine di presumere la partecipazione della detta impresa all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
punto 545
Occorre tenere presente che tutti i membri indiretti della Cembureau che hanno allegato, nel loro atto introduttivo, che la CA non sarebbe stata tanto precisa da consentire loro di comprendere che veniva ad essi contestata una partecipazione all'accordo Cembureau, vale a dire le imprese CBR, ENCI, Dyckerhoff, Vicat, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Valenciana, Rugby, Asland, Castle, Uniland, Cimpor, Secii, Hornos Ibéricos e Blue Circle, hanno anche sollevato l'argomento, più limitato, relativo all'insufficiente precisione della CA in merito alle conseguenze che la Commissione si riproponeva di trarre, nella decisione impugnata, dall'appartenenza di un destinatario a un membro diretto della Cembureau.
punto 546
Nella decisione impugnata (paragrafo 65, punto 3, primo periodo), la Commissione afferma:
«Tutte le associazioni di imprese e le imprese destinatarie della presente decisione hanno aderito ali accordo o al principio relativo all'osservanza dei mercati nazionali per il comparto del cemento grigio concluso in data 14 gennaio 1983 tra le associazioni e le imprese che erano membri diretti di Cembureau. A partire da tale data l'accordo vincolava dette imprese nonché le imprese appartenenti alle associazioni nazionali interessate».
punto 547
Essa ritiene pertanto che i membri indiretti della Cembureau siano stati rappresentati nella riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 dalla loro associazione nazionale, membro diretto della Cembureau, di modo che essi erano vincolati a partire da tale data in forza di quest accordo.
punto 548
Essa è infatti della seguente opinione (decisione impugnata, paragrafo 44, punto 5):
«(...) se tali associazioni assumono impegni, lo fanno non nel loro interesse, ma in quello dei propri membri e in loro nome: infatti i produttori di cemento sono i veri soggetti che agiscono tramite le proprie associazioni di categoria».
punto 549
Tuttavia, per quanto concerne i membri diretti e indiretti della Cembureau i quali, al momento de la pretesa conclusione dell'accordo Cembureau, il 14 gennaio 1983, erano stabiliti al di fuori del territorio della Comunità, nella decisione impugnata (paragrafi 45, punto 11, 65, punto 4, e art. 1) la Commissione ritiene che k loro partecipazione all'accordo Cembureau costituisca un infrazione dell art 85, n. 1, del Trattato a partire dal giorno per il quale essa dispone di prove del tatto che tale partecipazione avrebbe prodotto effetti nella Comunità.
punto 550
Infine, per la Buzzi, nella decisione impugnata (paragrafo 65, punto 4, primo trattino; v. anche paragrafo 65, punto 3, primo periodo), la Commissione considera l'11 maggio 1983 la data iniziale della sua partecipazione all'infrazione accertata nell'art. 1:
«Infatti Buzzi non era membro, diretto o indiretto, di Cembureau. E' quindi l'inizio della pratica concordata alla quale Buzzi ha partecipato che deve essere considerato come prova della sua partecipazione all'accordo o principio Cembureau relativo all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali».
punto 551
Da quanto precedentemente esposto risulta che, nella decisione impugnata, 1 appartenenza a un'associazione nazionale membro della Cembureau ha indotto la Commissione a prendere atto che i membri indiretti della Cembureau che hanno partecipato ad una o piu delle misure di esecuzione dell'accordo Cembureau menzionate negli atti. 3-6 della decisione impugnata hanno Dartecipato all'accordo Cembureau sin dalla data della sua conclusione, il 14 gennaio 1983. Tuttavia, contrariamente a quanto allegato dalla CBR e dalla Vicat, essa non si e basata solo su questa appartenenza per presumere l'adesione dei membri indiretti della Cembureau all'infrazione di cui all'art. 1. Infatti, essa ha contestato quest infrazione solo alle «imprese rappresentate nell'ambito di Cembureau tramite la loro associazione che, oltre ad appartenere all'associazione, [avevano] chiaramente manifestato la loro adesione ali accordo partecipando » a una misura di esecuzione dell'accordo Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 65, punto 3, primo periodo).
punto 552
Nondimeno, è giocoforza constatare che l'appartenenza a un'associazione nazionale, membro diretto della Cembureau, è stata presa in considerazione per la determinazione del momento iniziale della partecipazione all'infrazione da parte dei membri indiretti della Cembureau. Infatti quando taluni membri indiretti della Cembureau erano rappresentati da un membro diretto della medesima associazione nel momento in cui l'accordo Cembureau veniva concluso e confermato, la loro partecipazione a una misura di esecuzione del detto accordo e stata giudicata, secondo la decisione impugnata, come la manifestazione della loro partecipazione all'accordo stesso a partire dal 14 gennaio 1983.
punto 553
I destinatari della CA interessati avrebbero dovuto essere informati della rilevanza attribuita a questo elemento durante il procedimento amministrativo Infatti il rispetto dei diritti della difesa impone che le imprese implicate siano poste in grado, sin dalla fase del procedimento amministrativo, di manifestare utilmente la loro opinione in mento alla venta e rilevanza dei fatti addebiti e circostanze allegati dalla Commissione (sentenze Hoffmann-La Roche/Commissione, citata nel precedente punto 106, punto 11, Pasta di legno II citata nel precedente punto 106, punti 40-53, e CB e Europay/Commissione, citata nel precedente punto 83, punto 48). L'istituzione, che ha l'obbligo di indicare nella CA trattandosi di un elemento essenziale, la durata dell'infrazione che essa intende contestare (sentenza Musique française e a./Commissione, citata nel precedente punto 439 punto 15) deve fornire nella CA tutte le pertinenti indicazioni relative al momento iniziale della detta infrazione.
punto 554
Occorre pertanto esaminare se la CA indicasse in modo sufficientemente chiaro che l'appartenenza a un'associazione nazionale, membro diretto della Cembureau, era una circostanza rilevante ai fini della determinazione del momento iniziale della partecipazione dei membri indiretti della Cembureau all'infrazione consistente nell accordo Cembureau.
punto 555
Indubbiamente, i membri indiretti della Cembureau sapevano di essere membri di un'associa: zione nazionale, a sua volta membro della Cembureau. Si pone tuttavia il problema, se essi potessero ragionevolmente dedurre dalla CA le conclusioni che la Commissione intendeva trarre dalla loro appartenenza a un membro diretto della Cembureau (sentenze 10 marzo 1992, Shell/Commissione; punto 56, e T-13/89, ICI/Commissione, punto 35, citate nel precedente punto 323).
punto 556
E' giocoforza constatare anzitutto che, nella CA, la Commissione non fa nessun riferimento all'appartenenza dei membri indiretti della Cembureau a un'associazione nazionale in sede di dimostrazione della loro partecipazione all'accordo Cembureau. In nessun punto della CA si afferma infatti che l'appartenenza a un'associazione nazionale, membro diretto della Cembureau, sia una circostanza rilevante per determinare quando abbia avuto inizio la partecipazione dei membri indiretti della Cembureau all'infrazione costituita dall'accordo Cembureau (CA, paragrafi 9, 59 e 61). Inoltre, il testo stesso della CA contiene elementi che ne contraddicono una simile lettura.
punto 557
In primo luogo la CA afferma (paragrafo 61, terzo periodo) che l'accordo Cembureau è stato «adottato» dalla Cembureau e dai suoi membri. Essa menziona anche (paragrafo 59 primo periodo) i dispositivi e le misure «adotta[ti] in seno alla struttura istituzionale di Cembureau».
punto 558
Per quanto riguarda i non aderenti alla Cembureau, i termini impiegati sono diversi la Commissione rileva (paragrafo 61, primo periodo) l'«adesione delle imprese in questione a tale regola [ossia, alla regola comune del mercato nazionale]». Secondo la CA, quindi queste imprese non erano responsabili dell'adozione dell'accordo Cembureau. Si riteneva che esse avessero aderito all'accordo Cembureau tramite la loro partecipazione a una o più misure di esecuzione del detto accordo (v. il precedente punto 542).
punto 559
Le audizioni durante il procedimento amministrativo sono state organizzate seguendo questa stessa impostazione (v. i successivi punti 664-674). Così, solo la Cembureau e le imprese ed associazioni di imprese considerate, nella CA, membri diretti della Cembureau hanno potuto esprimersi oralmente nel corso delle audizioni dedicate specificamente all'accordo Cembureau dal momento che ad esse si imputava l'adozione di tale accordo. Ai membri indiretti della Cembureau, come anche alla Buzzi, che si riteneva avessero aderito all'accordo Cembureau tramite la loro partecipazione a una misura di esecuzione di quest'ultimo, è stata data facoltà di intervenire oralmente solo nell'ambito delle audizioni dedicate alle misure di attuazione dell accordo Cembureau (v. i successivi punti 665 e 666).
punto 560
Siccome 1 adesione ad un accordo si perfeziona ex nunc, il ricorso al concetto di adesione per i non aderenti alla Cembureau durante il procedimento amministrativo conferma che, in tale fase, la Commissione non aveva intenzione di basarsi sull'appartenenza dei membri indiretti de a Cembureau a un'associazione nazionale per imputare loro l'infrazione consistente nell'accordo Cembureau sin dalla data di adozione di quest'ultimo.
punto 561
In secondo luogo, nel paragrafo 59 della parte della CA intitolata «Valutazione giuridica», la Commissione ha dichiarato di ritenere che «gli accordi conclusi nel quadro di Cembureau e delle riunioni e contatti bilaterali e multilaterali costituiscano nell'insieme, a partire dalle date sottoindicate, un “accordo” unico e continuo». Se la Commissione avesse quindi ritenuto che la partecipazione dei membri indiretti della Cembureau a una misura di attuazione dell'accordo Cembureau costituisse la manifestazione della loro partecipazione al detto accordo sin dalla data di conclusione di quest'ultimo, in quanto essi sarebbero stati rappresentati dalle loro associazioni nazionali durante la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, essa non avrebbe fatto riferimento, nella CA, a diverse «date» d'inizio relativamente alla loro partecipazione all'accordo unico e continuo Cembureau, ma alla data del 14 gennaio 1983, come ha fatto nel paragrafo 65, punto 3, primo periodo, della decisione impugnata (v. il precedente punto 546).
punto 562
Ne discende che, nella CA, la Commissione ha ritenuto che le imprese le quali non erano membri diretti della Cembureau avessero aderito all'accordo Cembureau dalla data della loro partecipazione a una misura di attuazione del detto accordo. A tal riguardo essa non faceva nessuna distinzione tra i membri indiretti della Cembureau e la Buzzi, che non e membro ne diretto né indiretto dell'associazione. Infatti, siccome l'accordo Cembureau era stato adottato dalla Cembureau e dai suoi membri, tutte le altre imprese, non aderenti alla Cembureau, venivano giudicate aderenti ex nunc all'accordo Cembureau, a partire dalla data della loro partecipazione a una misura di attuazione. Nella decisione impugnata, però, il principio dell'adesione all'accordo Cembureau da parte dei non aderenti alla Cembureau a partire dalla data della «loro» misura d'attuazione è stato applicato solo nei confronti della Buzzi (paragrafo 65, punto 4, e art. 1). A differenza dei membri indiretti della Cembureau, intatti, quest'impresa non era stata rappresentata da nessuna associazione nazionale nel corso delle riunioni degli Head Delegates.
punto 563
Occorre pertanto concludere che, a causa della discordanza tra la CA e la decisione impugnata, la Commissione non aveva il diritto, nell'ambito di quest'ultima, di considerare l'appartenenza dei membri indiretti della Cembureau ad un'associazione nazionale membro della Cembureau quale criterio dell'infrazione costituita dall'accordo Cembureau.
punto 564
Questa constatazione non può però condurre all'annullamento integrale dell'art. 1 della decisione impugnata nei confronti di tutti i membri indiretti della Cembureau destinatari della decisione impugnata. Infatti, dal momento che la circostanza rimasta celata nel corso del procedimento amministrativo ha indotto la Commissione a constatare, nella decisione impugnata, che i membri indiretti della Cembureau che hanno partecipato ad una o piu misure di esecuzione fra quelle di cui agli artt. 3-6 della decisione impugnata hanno partecipato all'accordo Cembureau sin dal 14 gennaio 1983 (v. i precedenti punti 551 e 552), la discordanza tra la CA e la decisione impugnata ha pregiudicato la difesa dei membri indiretti della Cembureau solo in quanto la decisione impugnata prende in considerazione, come momento iniziale della loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata, una data anteriore a quella della loro prima esecuzione dell'accordo Cembureau.
punto 565
Questa conclusione è quindi priva di conseguenze per i membri indiretti della Cembureau i quali, secondo la CA e la decisione impugnata, hanno partecipato ad un'infrazione qualificata come misura di attuazione dell'accordo Cembureau iniziata prima della data tenuta presente nell'art. 1 della decisione impugnata come momento iniziale della loro partecipazione all'infrazione costituita dall'accordo Cembureau, oppure il giorno stesso. Così, le imprese Dyckerhoff, Ciments français, Heidelberger e Lafarge sono state individuate nella CA [paragrafo 61, lett. d)] e nella decisione impugnata [paragrafo 50, e art. 3, n. 3, lett. a)] quali partecipanti all'intesa franco-tedesca, che sarebbe iniziata il 23 giugno 1982. Di conseguenza, anche qualora la Commissione, nella decisione impugnata, non avesse attribuito nessuna importanza all'appartenenza delle dette imprese allo SFIC o al BDZ, essa avrebbe ugualmente indicato il 14 gennaio 1983 come data iniziale della loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata. Infatti, sarebbe possibile ritenere che le imprese interessate abbiano aderito all'accordo Cembureau partecipando all'intesa franco-tedesca. Il presente argomento dev'essere respinto anche se e in quanto dedotto dalla Valenciana, dalla Hornos Ibéricos e dalla Blue Circle. Infatti, nella CA (capitolo 12, paragrafo 67) e nella decisione impugnata (paragrafo 59, e art. 6) si legge che queste imprese hanno partecipato a una pratica concordata nell'ambito dello EPC, diretta al rispetto dei mercati nazionali di ciascun membro nella Comunità, a partire almeno dal 1o luglio 1981 per quanto concerne la Blue Circle, e dal 1 gennaio 1986 per quanto riguarda la Valenciana e la Hornos Ibéricos (CA, capitolo 12, paragrafo 67, e decisione impugnata, art. 6). Se la Commissione, senza far riferimento a una qualsiasi appartenenza a un'associazione nazionale, avesse ritenuto che queste imprese avessero aderito all'accordo Cembureau per il solo fatto di partecipare a una misura di attuazione del detto accordo, essa avrebbe preso in considerazione il 14 gennaio 1983 nei riguardi della Blue Circle e il 1o gennaio 1986 nei confronti della Valenciana e della Hornos Ibéricos come momento iniziale della loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata. Ebbene, queste date corrispondono alle date iniziali menzionate in quest'articolo del dispositivo della decisione impugnata per quanto riguarda tali imprese. Per gli stessi motivi, l'argomento della Cimpor e della Secil dev'essere respinto. In base a quanto riportato nella CA e nella decisione impugnata, esse avrebbero partecipato a una misura di attuazione dell'accordo Cembureau, vale a dire all'intesa iberica, la cui data iniziale è stata situata nella CA e nella decisione impugnata al 1o gennaio 1986 [CA, capitolo 10, paragrafo 61, lett. c); decisione impugnata, paragrafo 49, e art. 3, n. 2]. Tale data corrisponde a quella presa in considerazione nei confronti di queste imprese nell'art. 1 della decisione impugnata.
punto 566
Viceversa, per le imprese CBR, ENCI, Vicat, Rugby, Asland, Castle e Uniland si deve prendere atto che la Commissione avrebbe tenuto presente una diversa data d'inizio per la loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata nel caso in cui, senza basarsi sull'appartenenza di queste imprese a un'associazione nazionale, membro diretto della Cembureau, essa avesse ritenuto che queste imprese avessero aderito all'accordo Cembureau per il solo fatto di partecipare a una misura di attuazione del detto accordo. Infatti, poiché le misure di attuazione cui avrebbero partecipato le imprese CBR, ENCI, Vicat, Rugby e Castle sono tutte successive al 14 gennaio 1983, è solo basandosi sulla loro appartenenza a un'associazione nazionale, membro diretto della Cembureau, che la Commissione ha potuto giudicare che queste imprese hanno partecipato all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata a partire da tale data. Anche per quanto concerne la Asland e la Uniland la Commissione, traendo spunto dalla loro partecipazione alla Oficemen, ha stabilito la data del 1 gennaio 1986 come dies a quo della loro partecipazione a questa stessa infrazione, mentre il momento iniziale delle misure di attuazione cui avrebbero partecipato le due società è posteriore a tale data.
punto 567
L'art. 1 della decisione impugnata sarà pertanto annullato nella parte in cui prende in considerazione a carico delle imprese CBR, ENCI, Vicat, Rugby, Asland, Castle e Uniland, per quanto concerne l'inizio della loro partecipazione all'infrazione costituita dall'accordo Cembureau, una data precedente a quella della loro prima misura di attuazione del detto accordo. Quanto alla Vicat, va tenuto presente che essa ha avuto modo di difendersi contro l'addebito relativo alla sua adesione all'accordo Cembureau realizzata partecipando, a partire dall'11 maggio 1983, alla pretesa intesa franco-italiana con la Buzzi [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. c)]. Le imprese CBR, Rugby, Asland e Uniland hanno avuto la possibilità di difendersi in merito al problema della loro adesione all'accordo Cembureau effettuata partecipando, sin dal 28 maggio 1986 per quanto riguarda la CBR, la Asland e la Uniland (decisione impugnata, art. 4, n. 1), e sin dal 16 giugno 1986 per quanto concerne la Rugby [decisione impugnata, art. 4, n. 4, lett. a)], ad una o più misure adottate nell'ambito della ETE Infine, la ENCI e la Castle hanno avuto modo di difendersi dall'addebito relativo alla loro adesione all'accordo Cembureau realizzata partecipando, a partire dal 14 marzo 1984, alle pretese pratiche concordate nell'ambito dello ECEC (decisione impugnata, art. 5).
punto 568
Da quanto prima illustrato si evince che, in base a quanto sinora rilevato, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato nella parte in cui fissa il momento iniziale della partecipazione all'infrazione prima dell'11 maggio 1983 per quanto concerne la Vicat, prima del 14 marzo 1984 per quanto riguarda la ENCI e la Castle, prima del 28 maggio 1986 per la CBR, la Asland e la Uniland, e prima del 16 giugno 1986 per quanto concerne la Rugby.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › C — Sull'allegata imprecisione della CA per quanto concerne la partecipazione di talune ricorrenti a varie infrazioni oggetto della CA › 1. Partecipazione delle ricorrenti interessate all'infrazione costituita dall'accordo Cembureau e durata della detta infrazione › 1.3. Durata della partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata
punto 569
La FIC, la Ciments français, la Aalborg, la Unicem e la Uniland (causa T-58/95) denunciano, nel loro atto introduttivo, l'insufficiente precisione della CA in merito al momento iniziale della loro partecipazione all'accordo Cembureau. La Aker e la Euroc criticano il fatto che, a differenza della CA, la decisione impugnata [paragrafo 65, punto 3, lett. a), punto 4, e punto 9, lett. a)] le ha giudicate partecipanti dirette alla conclusione dell'accordo Cembureau sin dall'origine.
punto 570
Questi argomenti, se e in quanto dedotti da membri indiretti della Cembureau, coincidono con quello secondo il quale la Commissione non avrebbe sufficientemente precisato nella CA che aveva intenzione di basarsi sull'appartenenza dei membri indiretti a un'associazione nazionale al fine di contestare la loro partecipazione all'accordo Cembureau, di cui all'art. 1 della decisione impugnata, a partire da una data anteriore alla loro pretesa prima attuazione del detto accordo. L'argomento dedotto dalla Ciments français dev'essere pertanto respinto (v. il precedente punto 565), mentre quello dedotto dalla Uniland dev'essere accolto (v. i precedenti punti 566-568).
punto 571
Occorre ancora valutare se le ricorrenti FIC, Aalborg, Unicem, Aker e Euroc avrebbero potuto rendersi conto, leggendo la CA, che la Commissione contestava loro la partecipazione all'accordo Cembureau a partire dalla data iniziale stabilita nell'art. 1 della decisione impugnata.
punto 572
La CA (paragrafo 61, lett. a)) enuncia che « l'“Accordo Cembureau o principio inteso ad evitare lo sconfinamento sui mercati interni europei” (...) costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra Cembureau e i suoi membri, in atto almeno a partire dal 1983». Nel suo paragrafo 9, facendo espresso riferimento alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, essa rileva che «numerosi documenti di Cembureau relativi alle riunioni del suo organo denominato “Head Delegates” menzionano il fatto che il “Cembureau Agreement or Principle” è stato concepito e deciso in seno a tale associazione europea del cemento». Essa evidenzia così in modo sufficientemente chiaro che l'accordo Cembureau, oggetto in seguito dell'art. 1 della decisione impugnata, costituiva in capo alla Cembureau e ai suoi membri un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato, almeno sin dal 14 gennaio 1983.
punto 573
La FIC, la Aalborg e la Unicem, membri diretti della Cembureau identificati come tali nel paragrafo 6 della CA, non possono pertanto lamentare una pretesa mancanza di chiarezza della CA in merito al momento iniziale dell'infrazione contestata nell'art. 1 della decisione. Quanto alla Aker e alla Euroc, la CA non le menziona, nel suo paragrafo 6, tra i membri diretti della Cembureau. Tuttavia esse stesse hanno dichiarato, nella foro risposta alla CA, di possedere tale qualità (risposta congiunta della Aker e della Euroc alla CA, punti 2.1.10 e 2.2.8; allegato 2 ai ricorsi nelle cause T-70/95 e T-71/95). Esse non possono pertanto allegare una violazione dei loro diritti della difesa collegata al fatto che, nella decisione impugnata, la Commissione le ha considerate membri diretti della Cembureau. L'argomento della Aker e della Euroc dev'essere pertanto respinto.
punto 574
Per quanto concerne le fine dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata, le imprese Ciments français, Lafarge, Uniland, Italcementi e Hornos Ibéricos sottolineano che il paragrafo 65, punto 4, di quest'ultima ha indicato il 26 marzo 1993, vale a dire una data posteriore a quella di notificazione della CA. La Commissione avrebbe operato in tal modo un prolungamento illegittimo della durata dell'infrazione, senza consentire alle imprese interessate di far conoscere utilmente la propria opinione su tale questione. La Unicem e la AGO criticano il fatto che nella CA non sarebbe stato specificato nessun termine conclusivo in relazione all'accordo Cembureau, mentre la Heracles asserisce che la CA non indicherebbe se, secondo la Commissione, l'accordo Cembureau fosse ancora in vigore, o meno, all'atto della redazione della CA.
punto 575
Occorre rilevare che l'art. 1 della decisione impugnata non determina nessuna data finale dell'infrazione. Nel paragrafo 65, punto 4, della decisione, la Commissione dichiara infatti che essa «non è comunque sicura che l'infrazione sia effettivamente cessata». Pertanto, la data del 26 marzo 1993 è presa in considerazione come data finale dell'infrazione solo ai fini del calcolo delle ammende.
punto 576
Già nella fase di redazione della CA la Commissione si era astenuta dal determinare una data finale dell'infrazione per la maggior parte delle infrazioni contestate, ivi compresa quella costituita dall'accordo Cembureau. A tal riguardo, nel paragrafo 93 della CA essa affermava di ritenere che «(...) per la quasi totalità le intese siano tuttora applicate». Quest'ultima dichiarazione valeva quindi per le infrazioni per le quali la CA non determinava una data di conclusione precisa. Alla luce di ciò, i destinatari della CA erano in grado di comprendere che, nella decisione impugnata, la Commissione intendeva determinare, in particolare con riferimento all'accordo Cembureau, una durata dell'infrazione che si sarebbe prolungata oltre quella della CA. Di conseguenza, non risultano violati i diritti della difesa delle imprese/associazioni interessate.
punto 577
La Hornos Ibéricos critica anche il fatto che, nella decisione impugnata (paragrafo 65, punto 4), la durata dell'infrazione contestatale si prolunghi sino al 26 marzo 1993, data di scioglimento della Interciment, mentre la CA non avrebbe parlato di nessun collegamento tra la ricorrente e la Interciment.
punto 578
Secondo la CA (v. i precedenti punti 537-541) la Hornos Ibéricos aveva aderito all'accordo Cembureau partecipando alle attività illecite dello EPC. Siccome emerge con sufficiente chiarezza dalla CA che, a parere della Commissione, l'infrazione consistente nell'accordo Cembureau continuava nel momento in cui furono contestati gli addebiti, la Commissione non ha violato i diritti della difesa della ricorrente prendendo in considerazione, nella decisione impugnata, la data del 26 marzo 1993. Occorre sottolineare che, analogamente alla CA, nemmeno la decisione impugnata menziona una partecipazione della ricorrente alla Interciment. La Commissione ha solo contestato all'insieme dei destinatari della decisione impugnata la data di scioglimento della Interciment come data conclusiva del periodo di riferimento dell'ammenda in quanto si sarebbe trattato dell'« ultima manifestazione palese e nota [dell'accordo Cembureau] » (decisione impugnata, paragrafo 65, punto 4). L'argomento della Hornos Ibéricos dev'essere pertanto respinto.
punto 579
Infine, la Heracles (causa T-57/95) sostiene che la lettura del paragrafo 37, secondo periodo, della CA (rapporti Regno Unito - continente) l'avrebbe indotta a pensare che la Commissione ritenesse conclusa la sua partecipazione all'accordo Cembureau nel 1986, quando essa avrebbe violato la regola del rispetto dei mercati interni esportando cemento verso il Regno Unito.
punto 580
Occorre ricordare che, nella CA, la Commissione riteneva che le infrazioni per le quali essa non indicava date finali precise continuassero (v. il precedente punto 576). Tale era segnatamente il caso della partecipazione della Heracles all'accordo Cembureau. Inoltre, la CA contestava alla Heracles addebiti relativi alla sua partecipazione a misure di attuazione dell'accordo Cembureau di gran lunga successive al 1986 [partecipazione, nel quadro della ETE, alle azioni «carota» di cui ai paragrafi 20 e 61, lett. h), punto v), della CA; partecipazione alle attività dello EPC di cui ai paragrafi 27 e 67 della CA]. Alla luce di ciò, la ricorrente non può asserire che la lettura del paragrafo 37 della CA possa averla indotta in errore.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › C — Sull'allegata imprecisione della CA per quanto concerne la partecipazione di talune ricorrenti a varie infrazioni oggetto della CA › 1. Partecipazione delle ricorrenti interessate all'infrazione costituita dall'accordo Cembureau e durata della detta infrazione › 1.4. Conclusioni
punto 581
L'argomento che le imprese CBR, ENCI, Vicat, Rugby, Asland, Castle e Uniland traggono dall'insufficiente precisione della CA per quanto concerne la loro partecipazione all'accordo Cembureau giustifica l'annullamento parziale dell'art. 1 della decisione impugnata (v. il precedente punto 568). Per il resto, l'argomento esaminato dev'essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › C — Sull'allegata imprecisione della CA per quanto concerne la partecipazione di talune ricorrenti a varie infrazioni oggetto della CA › 2. Grado di precisione della CA riguardo alla partecipazione delle ricorrenti agli scambi di informazioni sui prezzi e alla durata di questa infrazione
punto 582
La VNC (causa T-32/95), la Ciments luxembourgeois (causa T-34/95), lo SFIC (causa T-36/95), la Aalborg (causa T-44/95), il BDZ (causa T-48/95), la Unicem (causa T-50/95), la BCA (causa T-54/95) e la ATIC (causa T-63/95) imputano alla Commissione di non aver indicato in modo sufficientemente chiaro, nella CA, se essa le accusasse di essersi scambiate informazioni sui prezzi.
punto 583
Occorre osservare che il paragrafo 8 della parte della CA intitolata « I fatti » è a sua volta intitolato «Divulgazione dei prezzi tra i membri di Cembureau», e che il paragrafo 60 della parte intitolata «Valutazione giuridica», il quale fa richiamo al paragrafo 8, spiega che «la circolazione d'informazioni sulle tariffe, in atto almeno a partire dal 1983, costituisce una pratica concordata tra Cembureau e i suoi membri». Ora, la VNC, la Ciments luxembourgeois, lo SFIC, la Aalborg, il BDZ, la Unicem, la BCA e la ATIC sono stati tutti espressamente identificati, nel paragrafo 6 della CA, come membri della Cembureau. Alla luce di ciò, essi erano in condizioni di comprendere, leggendo la CA, che la Commissione imputava loro una partecipazione agli scambi di informazioni di cui trattasi.
punto 584
La Unicem ritiene anche che i suoi diritti della difesa siano stati violati, dal momento che la CA non avrebbe precisato la data in cui sarebbero terminati gli scambi di informazioni nell'ambito della Cembureau. Quest'argomento dev'essere respinto per i motivi enunciati nel precedente punto 576.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › C — Sull'allegata imprecisione della CA per quanto concerne la partecipazione di talune ricorrenti a varie infrazioni oggetto della CA › 3. Grado di precisione della CA in merito alla partecipazione delle ricorrenti alle intese bilaterali e multilaterali di cui all'art. 3 della decisione impugnata
punto 585
La Cimpor (causa T-61/95) sostiene che la lettura della CA non le avrebbe permesso di distinguere l'addebito relativo a una ripartizione del mercato portoghese da quello concernente il mercato iberico. Infatti, l'intesa iberica sarebbe stata oggetto dei capitoli internazionali della CA e i due addebiti sarebbero stati ripresi nei capitoli della detta CA relativi al Portogallo.
punto 586
Quest'argomento dev'essere respinto. La Cimpor non lamenta l'insufficiente precisione dei passaggi dei capitoli internazionali della CA concernenti l'intesa iberica [capitolo 2, paragrafo 11, e capitolo 10, paragrafo 61, lett. c)], la quale è oggetto dell'art. 3, n. 2, della decisione impugnata. Anche se i capitoli 9 e 19 della CA relativi al Portogallo riprendono taluni elementi della detta intesa iberica sotto l'identico titolo «Mouvements de ciment entre le Portugal et l'Espagne» [paragrafi 56, lett. b), e 90] (movimenti di cemento tra il Portogallo e la Spagna) [paragrafi mancanti nella versione italiana della CA, N.d.T.], una siffatta ripetizione e una spiegazione supplementare non possono aver nuociuto alla difesa della ricorrente.
punto 587
La Secil (causa T-62/95) afferma che la lettura della CA non le avrebbe permesso di ricavare la data d'inizio dell'intesa iberica di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata e la data finale dell'intesa portoghese.
punto 588
Occorre constatare che, nel paragrafo 61, lett. c), della CA, dedicato all'«intesa iberica», la Commissione manifestava la seguente opinione:
«L'accordo intervenuto tra l'associazione dei produttori spagnoli Oficemen, assistita dai produttori membri Valenciana, Asland, Cosmos, [Hornos Ibéricos] e Valderrivas, e i produttori portoghesi Cimpor e Secil (...) di non vendere nei territori tradizionali di vendita dell'altra parte costituiscono, a partire dal 1o gennaio 1986, restrizioni alle vendite di cemento e una ripartizione del mercato ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, lettera e)».
punto 589
L'inizio dell'infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata è stato pertanto chiaramente menzionato nella CA.
punto 590
La censura relativa all'omessa indicazione della data finale dell'intesa portoghese è, da parte sua, irrilevante, dato che gli addebiti nazionali non sono stati presi in considerazione in sede di decisione impugnata.
punto 591
Per quel che concerne l'intesa franco-tedesca, la Dyckerhoff (causa T-35/95), lo SFIC (causa T-36/95), la Heidelberger (causa T-42/95) e il BDZ (causa T-48/95) allegano che la CA non avrebbe precisato in modo sufficientemente chiaro che essi erano accusati di aver partecipato ad accordi e pratiche concordate riguardanti la regolamentazione delle forniture di cemento dalla Francia verso la Germania e viceversa, infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata. Lo SFIC e il BDZ imputano inoltre alla Commissione di non aver formulato in modo sufficientemente chiaro nella CA l'addebito di cui all'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione impugnata, vertente sulla loro partecipazione alla pratica concordata riguardante lo scambio di informazioni al fine di verificare che le limitazioni quantitative all'esportazione tra Francia e Germania e la ripartizione delle dette esportazioni fra i diversi Land tedeschi destinatari venissero rispettate. Per tali motivi a queste ricorrenti sarebbe stato impedito di difendersi utilmente in merito alla loro partecipazione all'intesa franco-tedesca.
punto 592
Anche quest'argomento dev'essere respinto. Infatti, la Dyckerhoff, lo SFIC, la Heidelberger e il BDZ sono stati identificati nominativamente nel paragrafo 61, lett. d), della CA intitolato «L'intesa franco-tedesca» come partecipanti agli «accordi e/o (...) pratiche concordate (...) concernenti le forniture francesi in Germania e le forniture tedesche in Francia».
punto 593
Inoltre, nello stesso paragrafo 61, lett. d) (terzo periodo), della CA, si indicava quanto segue:
«Gli scambi di statistiche tra lo [SFIC] e il [BDZ] costituiscono una pratica concordata restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 (...). Di fatto tali scambi vanno messi in relazione con gli accordi e/o le pratiche (...) relativi alla ripartizione de[l] mercat[o franco-tedesco] e servono alle due associazioni in questione per controllare le quantità obiettivo ammesse all'esportazione, nonché la loro destinazione per Land».
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › C — Sull'allegata imprecisione della CA per quanto concerne la partecipazione di talune ricorrenti a varie infrazioni oggetto della CA › 4. Grado di precisione della CA riguardo alla partecipazione delle ricorrenti alla costituzione della ETF e alle misure adottate nell'ambito di quest'ultima, oggetto dell'art. 4 della decisione impugnata, e riguardo alla durata delle dette infrazioni
punto 594
Le ricorrenti Dyckerhoff (causa T-35/95), SFIC (causa T-36/95), Heidelberger (causa T-42/95), Aalborg (causa T-44/95), BDZ (causa T-48/95), Unicem (causa T-50/95), Asland (causa T-55/95), Uniland (causa T-58/95) e Blue Circle (causa T-88/95) allegano che la loro partecipazione all'accordo vertente sulla costituzione della ETF, infrazione di cui all'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, non sarebbe stata loro contestata in sede di CA.
punto 595
Quest'argomento dev'essere respinto. Il paragrafo 17 della parte della CA intitolata «I fatti» è a sua volta intitolato «Costituzione e attività della “Cembureau Task Force o European Task Force”». Il paragrafo 61, lett. h, primo periodo, della parte intitolata «Valutazione giuridica» riporta che «gli accordi e le pratiche convenuti in seno alla “Cembureau Task Force o European Task Force” (cfr. parr. 16-20) devono essere considerati come l'esecuzione di un disegno unico prestabilito da (...) Blue Circle, (...) Asland, Uniland, [lo SFIC], (...) [il BDZ], Heidelberger, Dyckerhoff, (...) Aalborg, (...) Unicem, (...) contro i produttori greci che avevano infranto la regola del mercato nazionale». Queste imprese ed associazioni dovevano pertanto essere consapevoli che la Commissione contestava loro di aver prestabilito un disegno unico contro le esportazioni greche, disegno che, come si evince dalla combinata lettura dei paragrafi 17 e 61, lett. h), della CA, riguardava segnatamente l'accordo costitutivo della ETF.
punto 596
Le ricorrenti Dyckerhoff, SFIC, Heidelberger, BDZ, Unicem, Asland, Uniland e Blue Circle sostengono poi che la CA non avrebbe loro contestato la partecipazione alla costituzione della Interciment. Queste ricorrenti non avrebbero potuto quindi difendersi contro l'accusa di cui all'art. 4, n. 2, della decisione impugnata.
punto 597
Anche quest'argomento dev'essere respinto. Le ricorrenti interessate sono state infatti identificate nel paragrafo 61, lett. h), punto i), quarto periodo, della parte della CA intitolata « Valutazione giuridica » come partecipanti all'accordo costitutivo della Interciment.
punto 598
Le ricorrenti Dyckerhoff, SFIC, Heidelberger, Lafarge, Aalborg, BDZ, Unicem, Asland, Uniland e Blue Circle allegano parimenti che la CA non avrebbe loro contestato di aver partecipato a pratiche concordate miranti a far sì che la Calcestruzzi non fosse più cliente dei produttori greci, in particolare della Titan. Di conseguenza, esse non avrebbero potuto difendersi contro l'accusa di cui all'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata. La Unicem non avrebbe nemmeno avuto l'occasione di difendersi avverso l'addebito relativo a una partecipazione all'infrazione di cui all'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione impugnata, collegata all'accordo concluso tra la Unicem, l'Italcementi e la Cementir allo scopo di evitare importazioni di cemento proveniente dalla Grecia da parte della Calcestruzzi.
punto 599
Occorre rilevare che, nel paragrafo 19, lett. d), terzo periodo, della parte della CA intitolata «I fatti», a sua volta intitolato «Misure di difesa dei mercati nazionali: Italia», la Commissione rileva quanto segue:
«Appena Calcestruzzi ha firmato il contratto con Titan i produttori italiani di cemento, in particolare Italcementi, Unicem e Cementir, hanno sollevato il problema in seno alla Task Force di Cembureau e hanno chiesto l'aiuto dei loro colleghi europei. Infatti il problema delle importazioni di cemento da parte di Calcestruzzi si trova all'ordine del giorno di tutte le riunioni della Task Force di Cembureau».
punto 600
Nel paragrafo 61, lett. h), punto iv), della parte della CA intitolata «Valutazione giuridica», essa precisa quanto segue:
«Le pressioni esercitate su Calcestruzzi e la mancata esecuzione da parte di Calcestruzzi del contratto di acquisto di cemento da Titan sono l'effetto di accordi e/o pratiche concordate tra i produttori italiani Italcementi, Unicem e Cementir e questi ultimi e gli altri partecipanti alla “Cembureau Task Force” per sottrarre ai produttori greci un cliente importante per la penetrazione sul mercato italiano ».
punto 601
Gli addebiti collegati alle misure di difesa del mercato italiano erano quindi espressamente diretti, in particolare, contro l'Unicem, alla quale la Commissione contestava di aver partecipato, da un lato, ad accordi e/o pratiche concordate con gli altri produttori italiani e, dall'altro, ad accordi e/o pratiche concordate con gli altri membri della ETF. Questa ricorrente non può pertanto lamentare l'insufficiente precisione della CA in merito alla sua partecipazione alle infrazioni di cui all'art. 4, n. 3, lett. a) e b), della decisione impugnata.
punto 602
Quanto alle ricorrenti Dyckerhoff, SFIC, Heidelberger, Lafarge, Aalborg, BDZ, Asland, Uniland e Blue Circle, esse erano identificate nella CA [paragrafo 61, lett. h), primo periodo] come partecipanti a un «disegno unico prestabilito (...) contro i produttori greci», ossia, in altri termini, alla « Cembureau Task Force or European Task Force ». Esse erano quindi in condizioni di comprendere, leggendo la CA, che la Commissione addebitava loro, così come agli altri partecipanti alla ETF, di aver esercitato pressioni sulla Calcestruzzi. Pertanto, esse hanno avuto modo di difendersi contro l'accusa di cui all'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, avente ad oggetto le pratiche concordate volte a far sì che la Calcestruzzi non fosse più cliente dei produttori greci, in particolare della Titan.
punto 603
La Titan (causa T-64/95) sostiene che la CA non avrebbe precisato con chiarezza se essa rientrasse fra i produttori europei di cemento accusati di dedicarsi ad attività illecite dirette contro i produttori greci o fosse, al contrario, una vittima delle stesse.
punto 604
Occorre rilevare che la CA non accusava assolutamente la ricorrente di aver partecipato all'accordo costitutivo della ETF [CA, paragrafo 61, lett. h), primo periodo], all'accordo costitutivo della Interciment [CA, paragrafo 61, lett. h, punto i)] e alle misure di difesa del mercato italiano [CA, paragrafo 61, lett. h, punto iv)].
punto 605
Viceversa, il paragrafo 61, lett. h), punto v), della parte della CA intitolata «Valutazione giuridica» enunciava chiaramente quanto segue:
«Tutti i contratti enumerati al paragrafo 20 [alcuni dei quali riguardavano la Titan] sono accordi contrari all'articolo 85, paragrafo 1. Infatti, come emerge dall'esposizione dei paragrafi da 16 a 20, tali contratti fanno parte delle azioni “carota” adottate dalla Cembureau Task Force nell'intento di deviare la destinazione delle eccedenze produttive greche e la loro stipulazione è stata chiaramente subordinata alla condizione che i produttori greci cessassero le loro forniture dirette in Europa».
punto 606
La Titan era pertanto in condizioni di dedurre, dalla lettura di questi passaggi della CA, che la Commissione le contestava di aver partecipato, nel quadro della ETF, mediante la stipulazione dei contratti che la riguardavano, menzionati nel paragrafo 20 della CA, ad accordi con produttori membri della ETF giudicati illeciti in quanto, in cambio della stipulazione dei detti contratti, essa avrebbe promesso di interrompere le sue forniture dirette in Europa. Ne consegue che l'argomento della Titan dev'essere respinto.
punto 607
La Blue Circle non può nemmeno asserire che la CA non menzionasse in modo sufficientemente chiaro la sua partecipazione alle azioni «carota» di cui all'art. 4, n. 4, lett. a) e b), della decisione impugnata. Infatti, gli accordi menzionati nel paragrafo 20, lett. a), della parte della CA intitolata « I fatti » riguardano, in particolare, un'intesa tra i vari produttori britannici, di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), della decisione impugnata, e l'accordo tra la Blue Circle e la Titan, di cui all'art. 4, n. 4, lett. b), della medesima decisione.
punto 608
Occorre ricordare che, nel paragrafo 61, lett. h), punto v), della parte della CA intitolata «Valutazione giuridica», la Commissione formula il seguente giudizio:
«Tutti i contratti enumerati al paragrafo 20 sono accordi contrari all'articolo 85, paragrafo 1. Infatti, come emerge dall'esposizione dei paragrafi da 16 a 20, tali contratti fanno parte delle azioni “carota” adottate dalla Cembureau Task Force nell'intento di deviare la destinazione delle eccedenze produttive greche e la loro stipulazione è stata chiaramente subordinata alla condizione che i produttori greci cessassero le loro forniture dirette in Europa».
punto 609
La Blue Circle era quindi in condizioni di comprendere che la Commissione le contestava di aver partecipato, nell'ambito della ETF, ad azioni «carota», prese in considerazione nell'art. 4, n. 4, lett. a) e b), della decisione impugnata.
punto 610
La Unicem sostiene che i suoi diritti della difesa sarebbero stati violati poiché la CA non indicherebbe nessuna data finale per l'infrazione relativa alla ETE
punto 611
Essa aggiunge che la CA non avrebbe nemmeno menzionato una data iniziale per le infrazioni addebitate con riferimento alla costituzione della Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) e alle misure di difesa del mercato italiano [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a) e b)].
punto 612
Essa sostiene inoltre che i suoi diritti della difesa sarebbero stati violati in quanto, nella decisione impugnata, le viene contestata la partecipazione alla Interciment sino al 26 marzo 1993, data di scioglimento della detta società, successiva alla notificazione della CA.
punto 613
Occorre osservare che nella CA [paragrafo 61, lett. h)] si contestava alla Unicem di aver partecipato agli «accordi e [alle] pratiche convenuti in seno alla “Cembureau Task Force o European Task Force”» sin dal 1986. La Unicem era pertanto in condizioni di difendersi validamente contro le accuse riguardanti la sua partecipazione alla costituzione della Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) e le misure di difesa del mercato italiano [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a) e b)] sin dall'inizio del 1986.
punto 614
I suoi argomenti, basati su una violazione dei suoi diritti della difesa prodottasi in quanto la CA non indicava la data finale delle varie infrazioni di cui all'art. 4 della decisione impugnata e in quanto la Commissione avrebbe stabilito, per l'infrazione di cui all'art. 4, n. 2, una data finale ella medesima successiva alla spedizione della CA, devono essere respinti per i motivi illustrati nel precedente punto 576.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovuta all'incompletezza e all'imprecisione della CA › C — Sull'allegata imprecisione della CA per quanto concerne la partecipazione di talune ricorrenti a varie infrazioni oggetto della CA › 5. Grado di precisione della CA in merito alla partecipazione delle ricorrenti alle pratiche concordate nell'ambito dei comitati per le esportazioni, di cui agli arti. 5 e 6 della decisione impugnata, e in merito alla durata di queste infrazioni
punto 615
Le ricorrenti ENCI (causa T-31/95), Dyckerhoff (causa T-35/95), SFIC (causa T-36/95), Aalborg (causa T-44/95), BDZ (causa T-48/95) e Unicem (causa T-50/95) allegano che la CA non avrebbe loro contestato la partecipazione a pratiche concordate nell'ambito dello ECEC. Esse non avrebbero pertanto potuto difendersi dall'accusa di cui all'art. 5 della decisione impugnata.
punto 616
Quest'argomento dev'essere respinto. Infatti, in forza del paragrafo 66 della parte della CA intitolata «Valutazione giuridica», a sua volta intitolato «Le intese in seno a ECEC», «l'accordo con cui è stato costituito ECEC e gli accordi e/o le pratiche concordate relativi all'esportazione nei paesi terzi » erano espressamente contestati allo « ECMEC e [ai] membri di ECEC» (paragrafo 66, quinto periodo). Ora, le ricorrenti ENCI, Dyckerhoff, SFIC, Aalborg, BDZ e Unicem erano citate per nome nella CA (paragrafo 25) come membri dello ECEC.
punto 617
La ENCI sottolinea però che, nella CA che le è stata notificata, la Commissione si sarebbe limitata a dichiarare che le intese in seno allo ECEC costituivano una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato da parte dello ECMEC e dei suoi membri. Ebbene, l'ENCI non sarebbe mai stata membro dello ECMEC. Essa ricorda che, in risposta a una domanda di precisazione degli addebiti specificamente formulati a carico della ricorrente nella CA, la Commissione avrebbe espressamente dichiarato che le sarebbero stati imputati solo gli addebiti per i quali la ENCI fosse stata nominativamente citata (lettera del 12 febbraio 1992, allegato 15 al ricorso). Parimenti, nell'ambito del procedimento sommario (causa T-14/92 R, già citata), la Commissione avrebbe ribadito che erano stati addebitati alla ENCI solo gli addebiti per i quali era stata nominativamente citata nella CA (controricorso della Commissione nella causa T-14/92 R, punto 24, allegato 17 al ricorso). La ENCI aggiunge che, durante le audizioni, essa avrebbe più volte precisato di avere predisposto la propria difesa partendo dal presupposto che le venissero imputati solo gli addebiti in relazione ai quali era stata nominativamente citata. Nel corso delle dette audizioni, nessun rappresentante della Commissione le avrebbe però fatto notare che essa aveva male interpretato la CA e le osservazioni della Commissione a tale riguardo.
punto 618
Quest'argomento dev'essere respinto per i motivi illustrati nei precedenti punti 530-534.
punto 619
La ENCI asserisce peraltro che sarebbe praticamente impossibile determinare con precisione le accuse realmente formulate in sede di CA e l'identità dei pretesi responsabili dei presunti illeciti e che tale mancanza di precisione caratterizzerebbe ugualmente la decisione impugnata.
punto 620
Anche quest'argomento dev'essere respinto. Per le ragioni esposte nei precedenti punti 530-536, si deve ritenere che la ENCI fosse in condizioni di comprendere, leggendo la CA, che la Commissione le contestava di aver partecipato all'accordo Cembureau e alle intese nell'ambito dello ECEC. Parimenti, la decisione impugnata cita nominativamente la ENCI in sede di ricostruzione di queste due infrazioni [partecipazione all'accordo Cembureau (decisione impugnata, paragrafi 45, punto 10, 65, punti 3 e 9, e art. 1); partecipazione allo ECEC (decisione impugnata, paragrafi 31, punto 3, 58, punti 3 e 7, e art. 5)].
punto 621
La Unicem sostiene che i suoi diritti della difesa sarebbero stati violati, dato che la CA non avrebbe indicato nessuna data finale per l'infrazione riguardante le intese in seno allo ECEC.
punto 622
Quest'argomento dev'essere respinto per i motivi enunciati nel precedente punto 576.
punto 623
Per quanto concerne la pratica concordata nell'ambito dello EPC, la Valenciana (causa T-52/95) e la Blue Circle (causa T-88/95) allegano che le inesattezze della CA avrebbero loro impedito di venire a conoscenza dell'addebito relativo alla loro partecipazione alla detta intesa, oggetto dell'art. 6 della decisione impugnata.
punto 624
E' giocoforza constatare che il paragrafo 67 della CA, relativo alla «Valutazione giuridica» delle attività dello EPC, dichiara che i membri dello EPC hanno commesso un'infrazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato costituendo lo EPC e partecipando ad accordi e/o pratiche concordate riguardanti la cooperazione all'esportazione verso i paesi terzi.
punto 625
Se si tiene presente che la Valenciana e la Blue Circle sono state citate nominativamente nel paragrafo 27 della parte della CA intitolata «I fatti» quali membri dello EPC, le dette ricorrenti non possono lamentare un'insufficiente precisione della CA in merito all'addebito relativo alla loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 6 della decisione impugnata.
punto 626
Dalle osservazioni sin qui esposte si evince che l'argomento relativo all'insufficiente precisione della CA dev'essere respinto, salvo per la parte concernente le imprese CBR, ENCI, Vicat, Rugby, Asland, Castle e Uniland, i cui diritti della difesa sono stati violati, poiché la CA non permetteva loro di comprendere che la Commissione avrebbe preso in considerazione una data precedente la «loro» misura di attuazione dell'accordo Cembureau come momento iniziale della loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata (v. i precedenti punti 566-568).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul settimo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa e dell'art. 3 del regolamento n. 1, derivante dall'omessa traduzione di taluni documenti
punto 627
Le ricorrenti CBR (causa T-25/95), ENCI (causa T-31/95), VNC (causa T-32/95), Dyckerhoff (causa T-35/95), Heidelberger (causa T-42/95), Aalborg (causa T-44/95), Unicem (causa T-50/95), Valenciana (causa T-52/95), Castle (causa T-56/95), Heracles (causa T-57/95), Uniland (causa T-58/95), Oficemen (causa T-59/95), Irish Cement (causa T-60/95), Cimpor (causa T-61/95), Secil (causa T-62/95), ATIC (causa T-63/95), Holderbank (causa T-68/95), Hornos Ibéricos (causa T-69/95), Aker (causa T-70/95) e Euroc (causa T-71/95) ritengono che la Commissione abbia violato l'art. 3 del regolamento n. 1 e i loro diritti della difesa omettendo, nel corso del procedimento amministrativo, di fornire loro la traduzione di taluni documenti nella lingua dello Stato membro sul cui territorio esse sono stabilite.
punto 628
Le imprese Dyckerhoff, Heidelberger, Valenciana, Castle, Uniland, Secil, Hornos Ibéricos, Aker e Euroc muovono così alla Commissione l'addebito di aver omesso di fornire la traduzione di alcuni elementi di prova utilizzati a sostegno della CA. Le ricorrenti CBR, Dyckerhoff, Heidelberger, Aalborg, Valenciana, Castle, Oficemen, Irish Cement, Cimpor, Aker e Euroc le muovono T'addebito di non aver tradotto, nella lingua dello Stato membro sul cui territorio esse sono stabilite, alcuni passaggi della CA e, in particolare, le citazioni dei documenti menzionati in quest'ultima. Le ricorrenti Dyckerhoff, Aalborg, Valenciana, Oficemen, Cimpor e Secil criticano pure l'omessa traduzione dei verbali delle audizioni.
punto 629
L'art. 3 del regolamento n. 1 così dispone:
«I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato».
punto 630
Il regime linguistico disciplinato dall'art. 3 del regolamento n. 1 si applica soltanto ai testi indirizzati dalle istituzioni a un determinato destinatario (sentenza Tréfilunion/Commissione, citata nel precedente punto 223, punto 21).
punto 631
La Commissione non è obbligata a fornire una traduzione degli allegati alla CA (sentenza Tréfilunion/Commissione, citata nel precedente punto 223, punto 21). Non si tratta di «testi» ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 1. Infatti, questi documenti non provengono dalla Commissione, ma costituiscono documenti probatori sui quali la Commissione si basa.
punto 632
Di conseguenza, dev'essere respinto l'argomento secondo il quale la Commissione avrebbe violato l'art. 3 del regolamento n. 1, per non aver messo a disposizione dei destinatari della CA una traduzione degli elementi di prova sui quali quest'ultima si fondava.
punto 633
Per quanto riguarda i documenti che la Commissione cita letteralmente nella CA a sostegno degli addebiti, nemmeno essi possono essere considerati provenienti da quest'istituzione, benché la CA sia un «testo» della Commissione ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 1 (sentenza Tréfilunion/Commissione, citata nel precedente punto 223, punto 21). I passaggi di questi documenti citati nella CA provengono non dalla Commissione, ma da alcuni produttori di cemento o dalle loro associazioni di categoria. Del resto, se la Commissione approntasse la traduzione di un documento proveniente da un'impresa o da un'associazione di imprese, tale traduzione non potrebbe mai essere considerata una versione autentica che possa far fede.
punto 634
Di conseguenza, nemmeno la circostanza che la CA contiene varie citazioni non tradotte di documenti provenienti da imprese e da associazioni di imprese può essere considerata una violazione dell'art. 3 del regolamento n. 1.
punto 635
Occorre poi aggiungere che, per un giudizio sul valore probatorio degli elementi di prova citati dalla Commissione a sostegno della sua CA e, pertanto, per la predisposizione di una difesa avverso una CA, è indispensabile consultare gli elementi stessi di prova piuttosto che una loro traduzione ufficiosa. Il rispetto dei diritti della difesa impone quindi che i destinatari della CA possano consultare, durante il procedimento amministrativo, tutti i documenti a carico nel loro testo originale (v. anche i precedenti punti 323, 324 e 364). Da questo principio non discende però l'obbligo per la Commissione di tradurre nella lingua dello Stato membro, dove i destinatari della CA sono stabiliti, documenti citati nella CA o utilizzati a sostegno di quest'ultima. Ne consegue che si deve respingere l'argomento delle ricorrenti menzionate nel precedente punto 627, relativo ad una violazione dei loro diritti della difesa, derivante dal fatto che la Commissione ha omesso di fornire una traduzione di alcuni elementi di prova da essa citati nella CA o da essa utilizzati a sostegno della medesima.
punto 636
Quanto all'omessa traduzione dei verbali delle audizioni, occorre ricordare che, a norma dell'art. 9, n. 4, del regolamento n. 99/63, le principali dichiarazioni rilasciate da ciascuna delle persone sentite sono messe a verbale. Il processo verbale viene letto e approvato dalle persone sentite. I verbali delle audizioni hanno il solo scopo di riprodurre per iscritto gli interventi orali delle varie parti nella lingua da loro utilizzata affinché le dette parti possano verificare se le dichiarazioni di ognuna di loro siano state correttamente registrate (v, in tal senso, sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, in prosieguo: la «sentenza ICI/Commissione, causa 48/69», punto 29). Essi non costituiscono pertanto «testi» ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 1, provenienti dalla Commissione. Alla luce di ciò, l'argomento delle ricorrenti Dyckerhoff, Aalborg, Valenciana, Oficemen, Cimpor e Secil, secondo il quale la Commissione avrebbe violato l'art. 3 del regolamento n. 1 per aver omesso di fornire una traduzione dei verbali delle audizioni, dev'essere respinto. Inoltre, durante l'audizione le ricorrenti interessate hanno avuto la possibilità di ascoltare la traduzione simultanea delle varie dichiarazioni rese. Di conseguenza, esse non possono nemmeno lamentare una violazione dei loro diritti della difesa.
punto 637
La Aalborg allega che, quando procede alla traduzione di un passaggio di un documento nella CA, la Commissione sarebbe obbligata a mettere a disposizione dei destinatari della CA una traduzione integrale del documento, per consentire la corretta comprensione del contesto della citazione. Essa fa riferimento a tal proposito alla dichiarazione resa in greco dal signor Kalogeropoulos durante il consiglio d'amministrazione della Heracles del 25 giugno 1986 (documenti nn. 33.126/19875-19877; v. il successivo punto 816), un passaggio della quale è riprodotto nel paragrafo 9 della CA, tradotto in danese, ossia nella lingua dello Stato membro sul cui territorio è stabilita la ricorrente, destinataria della CA. Il resto del documento esisterebbe solo in greco.
punto 638
Quest'argomento dev'essere respinto. Dato che non è tenuta a tradurre i documenti da essa citati nella CA, la Commissione non può nemmeno ritenersi obbligata a tradurre integralmente un documento di cui essa traduca, di propria iniziativa e senza obbligo alcuno, un passaggio nella lingua dello Stato membro sul cui territorio è stabilito il destinatario della CA.
punto 639
La Heracles ritiene che la Commissione avrebbe dovuto tradurre la sua risposta alla CA e i suoi interventi durante le audizioni del marzo 1993 in una lingua diversa dal greco. Avendo omesso di fare ciò, l'istituzione avrebbe privato la Heracles della possibilità di porre a conoscenza dei membri della Commissione, in modo soddisfacente, la propria difesa. Per gli stessi motivi, il comitato consultivo non sarebbe stato interpellato in modo soddisfacente.
punto 640
Quest'argomento dev'essere respinto. Infatti, la Heracles ha omesso di dimostrare, in base al contenuto della decisione impugnata, che essa non sia stata compresa correttamente. Ad ogni modo, la Commissione è un'istituzione multilingue che dev'essere considerata in grado di comprendere i documenti che le vengono trasmessi in una lingua ufficiale della Comunità. Inoltre, non c'è nulla che autorizzi a giudicare che il comitato consultivo non sia stato in grado di esprimere il proprio parere con piena cognizione di causa sulle questioni delle quali era stato investito.
punto 641
Le ricorrenti Cimpor, Secil e ATIC denunciano il fatto che l'elenco (v. il precedente punto 5) non è stato redatto in portoghese ed è stato loro comunicato in francese. Si tratterebbe di un atto processuale fondamentale per l'esercizio dei loro diritti della difesa. La Cimpor e la Secil allegano inoltre che la lettera della Commissione datata 17 febbraio 1992, che ha prolungato i termini per la risposta alla CA sino al 23 marzo 1992, o sino al 27 marzo 1992 per i destinatari della CA che si erano impegnati a depositare le memorie di risposta in 20 esemplari, è stata anch'essa redatta in francese. La Secil aggiunge che nemmeno la convocazione alle audizioni, recante la data del 5 febbraio 1993, è stata redatta in portoghese. La Dyckerhoff muove alla Commissione l'addebito di averle comunicato l'elenco (v. il precedente punto 5) in francese e non in tedesco.
punto 642
Per quanto concerne questi documenti, occorre effettivamente constatare una violazione dell'art. 3 del regolamento n. 1. Si tratta di testi provenienti dalla Commissione che avrebbero dovuto essere redatti nella lingua dello Stato membro sul cui territorio è stabilito il destinatario della CA.
punto 643
Tuttavia, quando un'istituzione invia ad una persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro un testo non redatto nella lingua di questo Stato, l'irregolarità commessa, per quanto deplorevole, vizia il procedimento solo se da essa derivino conseguenze dannose per la detta persona nell'ambito del procedimento amministrativo (sentenza della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punto 52; sentenza del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-77/92, Parker Pen/Commissione, Racc. pag. II-549, punto 74).
punto 644
Ebbene, manifestamente tale eventualità non si è realizzata nella fattispecie. Per quanto concerne l'elenco (v. il precedente punto 5), inviato in francese alla Cimpor, alla Secil e all'ATIC, persone giuridiche di diritto portoghese, e alla Dyckerhoff, società di diritto tedesco, esso conteneva una numerazione continua dei documenti, l'indicazione della loro natura, una loro classificazione in documenti «consultabili», «parzialmente consultabili» e «non consultabili», e l'indicazione del raccoglitore in cui i documenti citati si trovavano archiviati (v. il precedente punto 96). Le ricorrenti interessate non negano di aver potuto consultare tutti i documenti qualificati come consultabili sull'elenco (v. il precedente punto 5). Di conseguenza, la circostanza che il detto elenco (v. il precedente punto 5) fosse redatto in francese nonna loro impedito di consultare i documenti del fascicolo dell'istruttoria alle condizioni precisate nell'elenco (v. il precedente punto 5). Quanto alla lettera di proroga dei termini per la risposta alla CA, la circostanza che non sia stata redatta in portoghese non ha neppur essa impedito alla Cimpor e alla Secil di godere di un prolungamento dei termini. La Cimpor ha infatti inviato alla Commissione la sua risposta alla CA il 24 marzo 1992 (allegato 29 al ricorso). Per quanto riguarda la Secil, con lettera datata 20 febbraio 1992 essa ha dato atto di aver ricevuto la lettera della Commissione del 17 febbraio 1992, ricordando che quest'ultima aveva prorogato al 27 marzo 1992 i termini per la risposta (allegato 12 al ricorso). Infine, la circostanza che la convocazione alle audizioni inviata alla Secil non sia stata redatta in portoghese non ha impedito a quest'ultima di essere presente alle dette audizioni.
punto 645
Di conseguenza, in mancanza di conseguenza dannose durante il procedimento amministrativo, la censura formulata a carico dei detti documenti dalle ricorrenti interessate non può essere accolta. Per gli stessi motivi, dev'essere respinta quella relativa a una violazione dei diritti della difesa.
punto 646
Da quanto sin qui illustrato risulta che il settimo motivo dev'essere integralmente respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sull'ottavo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa derivante da una traduzione inesatta e da una citazione inesatta di taluni documenti
punto 647
La Castle (causa T-56/95), la Aker (causa T-70/95) e la Euroc (causa T-71/95) sostengono che la Commissione avrebbe violato i loro diritti della difesa, per aver tradotto o citato erroneamente taluni documenti nella CA.
punto 648
In primo luogo, la dichiarazione del presidente della Heracles del 15 giugno 1986 (documenti nn. 33.126/19875-19877; CA, paragrafo 9; decisione impugnata, paragrafo 18, punto 5; v. il successivo punto 816) e la nota manoscritta della Italcementi sul comitato esecutivo del 14 aprile 1986 (documento n. 33.126/3185; CA, paragrafo 7, in fine; decisione impugnata, paragrafo 17, punto 9) non sarebbero state tradotte correttamente. In particolare, la dichiarazione del presidente della Heracles, contrariamente alla traduzione della Commissione, non parlerebbe, nella sua versione originale, né di «trattative» né di «cartello britannico». Per quanto concerne la nota della Italcementi, la frase « trovare delle regole del gioco tra di noi per evitare concorrenza non corretta » sarebbe diventata nella versiona inglese della CA « rules must be established between us to prevent improper competition», vale a dire «si devono stabilire regole tra di noi per evitare concorrenza non corretta». La traduzione esatta sarebbe stata invece «to find rules of the game between us to prevent improper competition».
punto 649
E' pacifico che i due documenti di cui trattasi erano contenuti nella cassa (v. il precedente punto 95). La Castle, la Aker e la Euroc disponevano pertanto delle loro versioni originali durante la fase del procedimento amministrativo. Nulla quindi impediva loro, già in tale momento, di richiamare l'attenzione della Commissione su eventuali errori di traduzione commessi nell'ambito della CA. Alla luce di ciò, è fuori discussione che si possa parlare di una violazione dei loro diritti della difesa.
punto 650
In secondo luogo, la Castle, la Aker e la Euroc allegano che, nella pag. 44 della versione inglese della CA (paragrafo 18), parlando della sottoscrizione del capitale della Interciment la Commissione dichiarerebbe che, in occasione della riunione degli Head Delegates del 6 novembre 1986, «it was agreed that non EEC-based companies] would take up their shareholding for the present» («si è convenuto che le società non insediate nella Comunità europea sottoscrivessero per il momento la loro quota»), mentre il testo dell'elemento di prova da cui la Commissione ha estratto questa citazione, vale a dire i documenti nn. 33.126/19007 e 19008, riporterebbe che «no EEC-based company would take up their shareholding for the present» («nessuna società con sede nella Comunità europea avrebbe per ora sottoscritto il capitale»).
punto 651
Occorre constatare che i documenti nn. 33.126/19007 e 19008 erano contenuti nella cassa (v. il precedente punto 95). Le ricorrenti disponevano pertanto, durante il procedimento amministrativo, della versione originale dei detti documenti, circostanza che avrebbe loro permesso di denunciare l'errore di citazione già durante il detto procedimento amministrativo e di dedurre in tale contesto i loro argomenti in merito. Ad ogni modo, l'errore di citazione è stato corretto nella decisione impugnata. Nel paragrafo 26, punto 10, di quest'ultima la Commissione, richiamando i due documenti di cui trattasi, nota che, durante la riunione degli Head Delegates di Bruxelles, svoltasi il 6 novembre 1986, si decise che «nessuna società con sede nella Comunità europea avrebbe sottoscritto il capitale di Interciment». Le ricorrenti asseriscono che la Commissione si sarebbe trovata costretta ad ammettere di aver commesso un errore in seguito ai loro interventi durante le audizioni (ricorso nella causa T-56/95, punto 5.5.3, e ricorsi nelle cause T-70/95 e T-71/95, punto 4.5.3). Dato che è proprio il valido esercizio dei loro diritti della difesa ad aver indotto la Commissione a fare ammenda di un errore commesso in sede di CA, l'argomento delle ricorrenti Castle, Aker ed Euroc, relativo ad una violazione di tali loro diritti, dev'essere manifestamente respinto (v. sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punti 437 e 438, e sentenza del Tribunale 7 ottobre 1999, causa T-228/97, Irish Sugar Pie/Commissione, Racc. pag. II-2969, pag. 34).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul nono motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa e dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 99/63, derivante dall'inadeguatezza dei termini per la risposta alla CA
punto 652
Le imprese Dyckerhoff (causa T-35/95), Heidelberger (causa T-42/95), Buzzi (causa T-51/95) e Secil (causa T-62/95) allegano che la Commissione avrebbe violato i loro diritti della difesa e l'art. 11, n. 1, del regolamento n. 99/63, concedendo loro un termine inadeguato per la redazione della loro risposta alla CA. Esse ricordano di aver beneficiato inizialmente di un termine di risposta di due mesi prorogato, poco prima della sua scadenza, di un mese e poi, ancora una volta, di un altro mese. Esse asseriscono che avrebbero preparato la loro risposta alla CA in modo molto più approfondito se il termine fosse stato fissato in quattro mesi sin dall'inizio. La Heidelberger e la Buzzi aggiungono di essere state costrette a redigere la risposta alla CA sotto la pressione costante dei termini senza mai poter fare affidamento, nel momento stesso della redazione, su un loro prolungamento. La Heidelberger sottolinea inoltre di aver rinunciato alla traduzione di numerosi documenti a causa del fatto che non avrebbe più avuto tempo per utilizzare i medesimi prima della scadenza dei termini.
punto 653
Occorre ricordare che l'art. 11, n. 1, del regolamento n. 99/63, il quale mira a garantire ai destinatari della CA un termine sufficiente per l'esercizio utile dei loro diritti della difesa, dispone che la Commissione, fissando il detto termine, lungo non meno di due settimane, deve tener conto del tempo necessario per presentare le osservazioni e dell'urgenza del caso. Il termine accordato dev'essere valutato in funzione delle difficoltà concrete del caso di specie (sentenze della Corte Suiker Unie e a./Commissione, citata nel precedente punto 651, punti 94-99, e 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. pag. 207, punti 272 e 273).
punto 654
Durante il procedimento amministrativo che ha portato all'instaurazione dei presenti giudizi, per predisporre la loro risposta i destinatari della CA hanno goduto di un termine iniziale di due mesi, prorogato per due volte di un mese, vale a dire di un totale di quattro mesi, dalla fine del novembre 1991 sino alla fine del marzo 1992. Tenuto conto di tutte le peculiarità della cause di cui trattasi, questo termine di quattro mesi era sufficiente. Quanto all'argomento secondo il quale solo il termine di due mesi inizialmente fissato sarebbe rilevante ai fini del giudizio sul presente motivo, occorre constatare che, nella causa conclusasi con la sentenza Suiker Unie e a./Commissione (citata nel precedente punto 651), anch'essa una causa complessa, la Corte ha dichiarato (punti 94-99 della sentenza) che un termine di due mesi doveva essere giudicato ragionevole. Peraltro, come rilevato dalla Commissione, il termine concesso inizialmente non può essere considerato eccessivamente breve, come le ricorrenti vorrebbero che fosse ritenuto, se confrontato con il termine di due mesi previsto dall'art. 173, quinto comma, del Trattato per la presentazione di un ricorso d'annullamento. Infine, anche tenendo conto del fatto che le ricorrenti interessate hanno preparato la risposta alla CA pensando di disporre di un termine di soli due mesi, esse hanno potuto disporre alla fine, dopo le proroghe, di due mesi supplementari per riformulare e approfondire le loro risposte.
punto 655
L'argomento della Heidelberger, secondo il quale essa avrebbe rinunciato alla traduzione di numerosi documenti, dev'essere anch'esso respinto. Infatti, omettendo di indicare quali documenti, redatti in una lingua diversa dal tedesco, sarebbero potuti risultare utili ai fini della sua difesa, la ricorrente interessata non dimostra in che modo i suoi diritti della difesa siano stati lesi dalla fissazione del termine di risposta alla CA.
punto 656
Ne consegue che il nono motivo dev'essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul decimo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa, dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17, e degli artt. 7, n. 1, 8, n. 1, e 9 del regolamento n. 99/63, derivante dalla cattiva organizzazione delle audizioni › A — Osservazioni preliminari
punto 657
Le audizioni si sono svolte dal 1o marzo al 1o aprile 1993. Tutti i destinatari della CA sono stati invitati a partecipare a una «riunione plenaria» il 1o e 2 marzo 1993, dedicata al mercato del cemento. Dal 3 al 18 marzo 1993 si sono svolte alcune audizioni concernenti la parte internazionale della CA. Ad esse hanno potuto assistere tutti i destinatari della CA che avevano ricevuto comunicazione di questa parte del detto documento. Tutte le ricorrenti nelle presenti cause sono state pertanto invitate ad assistere alle audizioni dedicate al mercato del cemento e alla parte internazionale della CA. Le audizioni organizzate dal 22 marzo al 1o aprile 1993 hanno avuto ad oggetto i vari capitoli nazionali della CA. La partecipazione a queste audizioni era riservata alle imprese ed associazioni di imprese destinatarie di questi capitoli nazionali della CA (v. i precedenti punti 12 e 94).
punto 658
Il presente motivo è suddiviso in tre parti. La prima fa riferimento ad una violazione dei diritti della difesa e degli artt. 19, n. 1, del regolamento n. 17, e 7, n. 1, del regolamento n. 99/63 (B). La seconda è incentrata su una violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 99/63 (C) e la terza su una violazione dell'art. 9 di quest'ultimo regolamento (D).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul decimo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa, dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17, e degli artt. 7, n. 1, 8, n. 1, e 9 del regolamento n. 99/63, derivante dalla cattiva organizzazione delle audizioni › B — Sulla prima parte, relativa ad una violazione dei diritti della difesa e degli artt. 19, n. 1, del regolamento n. 17, e 7, n. 1, del regolamento n. 99/63
punto 659
Le ricorrenti ENCI (causa T-31/95), VNC (causa T-32/95), SFIC (causa T-36/95), Vicat (causa T-37/95), Ciments français (causa T-39/95), Heidelberger (causa T-42/95), Lafarge (causa T-43/95), Aalborg (causa T-44/95), Valenciana (causa T-52/95), Asland (causa T-55/95), Castle (causa T-56/95), Uniland (causa T-58/95), Oficemen (causa T-59/95), Irish Cement (causa T-60/95), Cimpor (causa T-61/95), Secil (causa T-62/95), ATIC (causa T-63/95), Aker (causa T-70/95) e Euroc (causa T-71/95) ritengono che l'organizzazione delle audizioni nel corso del procedimento amministrativo abbia violato i loro diritti della difesa. La Lafarge e la Valenciana sostengono inoltre che il comportamento della Commissione avrebbe violato l'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17. Le ricorrenti Valenciana, Oficemen, Aker e Euroc lamentano anche una violazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 99/63.
punto 660
L'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17 dispone che la Commissione deve dare modo alle imprese ed associazioni di imprese coinvolte in una procedura di applicazione dell'art. 85, n. 1, e/o dell'art. 86 del Trattato di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa. In forza dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 99/63, essa è tenuta a dare «la possibilità di sviluppare oralmente le proprie osservazioni a coloro che l'abbiano chiesto per iscritto e che dimostrino di avervi interesse, ovvero quando intende infliggere loro un'ammenda od una penalità di mora». Queste due disposizioni regolamentari consacrano il principio fondamentale del diritto comunitario secondo il quale i diritti della difesa devono essere rispettati in qualsiasi procedimento che possa portare all'applicazione di sanzioni. Di conseguenza, gli argomenti delle ricorrenti relativi, da un lato, a una violazione dei diritti della difesa e, dall'altro, a una violazione dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17, e dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 99/63, si sovrappongono e devono essere analizzati congiuntamente.
punto 661
Gli argomenti delle ricorrenti interessate possono essere raggruppati in quattro categorie e saranno esaminati seguendo tale ordine. Anzitutto, occorrerà valutare l'argomento relativo all'imposizione unilaterale, da parte del consigliere uditore, di uno schema per lo svolgimento delle audizioni (1). Verranno poi esaminate le pretese irregolarità commesse in occasione sia delle audizioni concernenti gli addebiti internazionali (2) sia di quelle dedicate agli addebiti nazionali (3). Saranno infine esaminate le altre pretese irregolarità commesse in occasione delle audizioni (4).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul decimo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa, dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17, e degli artt. 7, n. 1, 8, n. 1, e 9 del regolamento n. 99/63, derivante dalla cattiva organizzazione delle audizioni › B — Sulla prima parte, relativa ad una violazione dei diritti della difesa e degli artt. 19, n. 1, del regolamento n. 17, e 7, n. 1, del regolamento n. 99/63 › 1. Sullo schema delle audizioni imposto dal consigliere uditore
punto 662
Le ricorrenti SFIC, Heidelberger, Lafarge, Valenciana e Castle criticano il fatto che le audizioni siano state organizzate seguendo uno schema imposto unilateralmente dal consigliere uditore. Il metodo adottato dalla Commissione avrebbe impedito alle ricorrenti di organizzare liberamente la loro difesa.
punto 663
Quest'argomento dev'essere respinto. Le audizioni sono state organizzate seguendo l'ordine nel quale sono stati formulati i vari addebiti nella CA. L'osservanza di un ordine del genere agevola, in linea di principio, la predisposizione della difesa delle parti interessate. Ad ogni modo, la mera circostanza che la Commissione imponga uno schema per lo svolgimento delle audizioni non costituisce di per sé una violazione dei diritti della difesa. Una violazione del genere potrebbe essere accertata solo se le ricorrenti interessate dovessero dimostrare che l'organizzalizione delle audizioni ha loro impedito di assistere a quelle dedicate agli addebiti formulati a loro carico o di illustrare oralmente gli argomenti riguardanti tali addebiti. Ora, saranno proprio queste le censure esaminate nei successivi punti 664-701.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul decimo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa, dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17, e degli artt. 7, n. 1, 8, n. 1, e 9 del regolamento n. 99/63, derivante dalla cattiva organizzazione delle audizioni › B — Sulla prima parte, relativa ad una violazione dei diritti della difesa e degli artt. 19, n. 1, del regolamento n. 17, e 7, n. 1, del regolamento n. 99/63 › 2. Sulle pretese irregolarità commesse in occasione delle audizioni dedicate agli addebiti internazionali
punto 664
Le imprese Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Asland, Uniland, Aker e Euroc sostengono di non aver avuto modo di esprimersi oralmente in merito all'accordo Cembureau, benché tale infrazione sia stata posta a loro carico dall'art. 1 della decisione impugnata. La Aker e la Euroc aggiungono che la sola parte delle audizioni alla quale sono state invitate a presentare le proprie osservazioni sarebbe stata quella dedicata alla ETF (11 e 12 marzo 1993).
punto 665
E' giocoforza constatare che le ricorrenti menzionate nel punto precedente hanno potuto assistere alle audizioni relative ai capitoli della CA loro comunicati. Pertanto, hanno potuto tutte assistere alle audizioni relative alle intese internazionali. Tuttavia, solo la Cembureau e le imprese ed associazioni di imprese le quali, nella CA, sono state considerate membri diretti della Cembureau hanno avuto la possibilità di esprimersi oralmente durante le audizioni svoltesi dal 3 al 5 marzo 1993 le quali erano dedicate, in particolare, alla conclusione dell'accordo Cembureau. Durante le audizioni svoltesi dal 5 al 18 marzo 1993 alle imprese Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Asland e Uniland, che non sono membri diretti della Cembureau, nonché Aker e Euroc le quali, nella CA, non erano considerate membri diretti della Cembureau (v. il precedente punto 516), è stata infatti concessa la facoltà di intervenire soltanto nell'ambito delle audizioni dedicate alle varie misure di attuazione dell'accordo Cembureau alle quali esse avrebbero partecipato.
punto 666
Nell'ottica della CA — va ricordato — si ritiene che le imprese che non sono membri diretti della Cembureau abbiano aderito all'accordo Cembureau partecipando a talune «misure di attuazione» del detto accordo, concluso dalla Cembureau e dai suoi membri (v. i precedenti punti 511-542). Le imprese Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Asland, Uniland, Aker e Euroc hanno pertanto goduto della facoltà di esprimere oralmente, nell'ambito delle audizioni relative alle misure di attuazione dell'accordo Cembureau cui erano accusate di aver partecipato, la loro opinione non solo sulla verità dei fatti contestati, ma anche sul preteso collegamento tra tali fatti e l'accordo Cembureau. Peraltro, durante le audizioni relative alle misure di attuazione dell'accordo Cembureau, nulla impediva loro di sviluppare argomenti che mettessero in discussione l'esistenza stessa di quest'accordo. Il loro argomento, secondo il quale non avrebbero avuto la possibilità di esprimersi oralmente sull'accordo Cembureau o sulla loro partecipazione al medesimo, è quindi infondato in fatto e dev'essere respinto.
punto 667
La Heidelberger asserisce che il programma delle audizioni l'avrebbe indotta in errore. Non essendole stata concessa nessuna facoltà di intervenire in merito alla sua pretesa partecipazione all'accordo Cembureau e a diverse misure di attuazione del detto accordo, essa ne avrebbe dedotto di non essere interessata da tali addebiti.
punto 668
Per le ragioni illustrate nei precedenti punti 516-542, è giustificato ritenere che la Heidelberger fosse in condizioni di comprendere, leggendo la CA, che la Commissione l'accusava di aver partecipato all'accordo Cembureau. La CA denunciava inoltre in modo sufficientemente chiaro una partecipazione della Heidelberger all'intesa franco-tedesca e ad alcune misure adottate nell'ambito della ETF (v. i precedenti punti 591-602), le uniche misure di attuazione contestate alla ricorrente nella decisione impugnata. Il programma delle audizioni giunto in possesso della ricorrente circa un anno dopo il deposito della sua risposta alla CA, che replicava a tutti questi addebiti, non può pertanto averla assolutamente indotta in errore relativamente agli addebiti formulati a suo carico. Ad ogni modo, la Heidelberger ha avuto modo di esprimersi oralmente, ľ 8 marzo 1993, in merito alla sua pretesa partecipazione all'intesa franco-tedesca e, nei giorni 11 e 12 marzo 1993, in merito alla sua pretesa partecipazione ad alcune misure adottate nel quadro della ETF. Durante queste audizioni, essa ha avuto la possibilità di sviluppare i suoi argomenti relativi all'esistenza dell'accordo Cembureau e alla sua partecipazione a quest'ultimo. Alla luce di ciò, il suo argomento dev'essere respinto.
punto 669
La Heidelberger lamenta anche il fatto che non le sia stata concessa la facoltà di prendere la parola durante la riunione plenaria dei giorni 1 e 2 marzo 1993 — riunione alla quale essa non nega di aver assistito —, durante la quale fu dibattuta la questione del mercato del cemento.
punto 670
Anche quest'argomento dev'essere respinto. Nulla infatti impediva alla Heidelberger di contestare, durante le audizioni nel corso delle quali le è stato concesso di presentare le proprie osservazioni, ossia, per la precisione, quelle dell'8,11 e 12 marzo 1993, l'analisi del mercato del cemento illustrata dalla Commissione nel capitolo 1 della CA.
punto 671
La Heidelberger sostiene infine che, dal momento che, nella decisione impugnata, le varie azioni bilaterali e multilaterali denunciate dalla Commissione sono considerate costitutive di un accordo unico e continuo, anch'essa avrebbe dovuto godere della facoltà di esprimere la propria opinione durante le audizioni relative a tutte le pretese misure di attuazione del detto accordo.
punto 672
Tuttavia, si deve constatare che la Commissione non ha mai ritenuto che la Heidelberger abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell'accordo unico e continuo Cembureau. Dal testo della decisione impugnata risulta che la ricorrente ha partecipato soltanto a due misure di attuazione dell'accordo Cembureau, ossia all'intesa franco-tedesca [decisione impugnata, art. 3, n. 3, lett. a)] e alla ETF [decisione impugnata, art. 4, nn. 1-3, lett. a)]. Orbene, è pacifico che la Heidelberger ha potuto esprimere la propria opinione, durante le audizioni dei giorni 8, 11 e 12 marzo 1993, in merito a queste misure di attuazione dell'accordo Cembureau. La circostanza che non abbia potuto esprimersi oralmente in merito ad addebiti che non le erano stati contestati non può aver nuociuto alla sua difesa.
punto 673
La Lafarge, per parte sua, asserisce anche di aver avuto a disposizione un lasso di tempo insufficiente ad esaurire l'analisi della parte internazionale del caso durante le audizioni. Sussisterebbe una sproporzione manifesta tra lo spazio concesso alla ricorrente nel corso delle audizioni e la responsabilità globale alla fine addossatale nella decisione impugnata.
punto 674
E' giocoforza constatare che il tempo concesso per gli interventi alle varie imprese ed associazioni di imprese durante le audizioni era in funzione del numero di addebiti formulati a loro carico nella CA. Alla Lafarge è stato concesso un tempo per gli interventi pari a 30 minuti per ciascuna misura di attuazione dell'accordo Cembureau contestatale nella decisione impugnata. Alla luce di ciò, essa non può lamentare una sproporzione tra lo spazio accordatole durante le audizioni e la responsabilità globale alla fine addossatale. Essa inoltre non indica nessun elemento concreto che sia in grado di dimostrare che il tempo concesso per gli interventi fosse insufficiente. Infatti, essa non dimostra assolutamente che la pretesa mancanza di tempo per i suoi interventi le abbia impedito di formulare o di elaborare un argomento che avrebbe potuto condurre il procedimento amministrativo a un diverso risultato. L'argomento della Lafarge non può pertanto essere accolto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul decimo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa, dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17, e degli artt. 7, n. 1, 8, n. 1, e 9 del regolamento n. 99/63, derivante dalla cattiva organizzazione delle audizioni › B — Sulla prima parte, relativa ad una violazione dei diritti della difesa e degli artt. 19, n. 1, del regolamento n. 17, e 7, n. 1, del regolamento n. 99/63 › 3. Sulle pretese irregolarità commesse in occasione delle audizioni concernenti gli addebiti nazionali
punto 675
Le ricorrenti SFIC, Vicat, Ciments français, Lafarge, Valenciana, Castle, Uniland, Oficemen, ATIC, Aker e Euroc denunciano il fatto di non aver potuto assistere alle audizioni relative alle intese nazionali degli altri Stati membri interessati.
punto 676
E' pacifico che la partecipazione alle audizioni relative alle intese nazionali è stata oggetto di limitazioni. Essa è stata riservata alle imprese e alle associazioni dello Stato membro interessato e, pertanto, alle imprese ed associazioni che avevano ricevuto comunicazione dei relativi capitoli nazionali della CA.
punto 677
Tuttavia, il fatto che le ricorrenti non abbiano potuto assistere alle audizioni concernenti le intese nazionali diverse da quella dello Stato membro sul cui territorio esse sono stabilite non ha potuto nuocere alla loro difesa. Occorre ricordare a tal proposito che, nonostante il paragrafo 93, lett. b), della CA parli di un collegamento inscindibile tra intese nazionali e intese internazionali, l'accordo Cembureau e le sue misure di attuazione a livello internazionale non dipendono per nulla dall'esistenza delle intese nazionali (v. i precedenti punti 110-120). Peraltro, gli addebiti nazionali non sono stati riprodotti nella decisione impugnata e le ricorrenti interessate non hanno dimostrato che la decisione impugnata si fondi su informazioni raccolte durante le audizioni relative alle intese nazionali.
punto 678
Alla luce di ciò, l'argomento dedotto dalle undici ricorrenti menzionate dev'essere respinto.
punto 679
La Heidelberger denuncia il fatto che, durante le audizioni relative alle intese nazionali, le imprese ed associazioni di imprese interessate non sarebbero state autorizzate ad esprimere la propria opinione sulle intese internazionali. La Uniland muove alla Commissione la censura di non averle permesso di pronunciarsi in merito agli addebiti internazionali durante l'audizione dedicata al mercato spagnolo.
punto 680
Occorre ricordare che la Heidelberger ha avuto modo di sviluppare oralmente i suoi argomenti relativi a tutte le infrazioni ad essa addebitate nella decisione impugnata durante le audizioni dedicate alle intese internazionali (v. il precedente punto 668). Per quanto concerne la Uniland, secondo la decisione impugnata essa ha partecipato all'infrazione costituita dall'accordo Cembureau (art. 1) e ad alcune infrazioni nell'ambito della ETF [art. 4, nn. 1-3, lett. a)]. Essa ha avuto occasione di manifestare la propria opinione su questi addebiti in occasione dell'audizione dedicata alla ETF, svoltasi nei giorni 11 e 12 marzo 1993. Alla luce di ciò, il fatto che le ricorrenti interessate non abbiano potuto pronunciarsi sugli addebiti internazionali durante le audizioni dedicate ai mercati nazionali non ha potuto nuocere alla loro difesa.
punto 681
La Lafarge deplora di aver dovuto accontentarsi di 70 minuti di tempo per il suo intervento orale dedicato all'intesa francese. Quest'argomento è irrilevante, dato che l'addebito relativo all'intesa francese non è stato riproposto in sede di decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul decimo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa, dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17, e degli artt. 7, n. 1, 8, n. 1, e 9 del regolamento n. 99/63, derivante dalla cattiva organizzazione delle audizioni › B — Sulla prima parte, relativa ad una violazione dei diritti della difesa e degli artt. 19, n. 1, del regolamento n. 17, e 7, n. 1, del regolamento n. 99/63 › 4. Altre irregolarità che sarebbero state commesse in occasione delle audizioni
punto 682
Le ricorrenti Irish Cement, Cimpor, Secil e ATIC asseriscono che si sarebbe dovuto loro permettere di partecipare a tutte le audizioni. Il diritto di essere ascoltati significherebbe anche diritto di ascoltare. Tuttavia, in mancanza di elementi che dimostrino che la Commissione si sia basata, nella decisione impugnata, su informazioni ottenute durante le audizioni alle quali queste ricorrenti non hanno potuto partecipare, e in mancanza di qualsiasi indizio che confermi che durante le medesime audizioni sarebbe stato possibile produrre elementi a discarico di queste ricorrenti, quest'argomento dev'essere respinto.
punto 683
Lo SFIC sostiene che la Commissione si sarebbe fondata su risposte « autoincriminatorie » fornite durante le audizioni per accertare l'infrazione relativa agli scambi di informazioni tra lo SFIC e il BDZ [decisione impugnata, art. 3, n. 3, lett. b)]. In realtà, il paragrafo della decisione impugnata cui si riferisce lo SFIC (paragrafo 22, punto 18) parla di spiegazioni presentate durante le audizioni dal BDZ, non dallo SFIC. Un'«autoincriminazione» dello SFIC sarebbe pertanto fuori discussione. Per di più, la Commissione non ha basato l'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione impugnata su dichiarazioni rese dal BDZ durante le audizioni. Dopo avere accennato alle risposte del BDZ nel corso delle audizioni, essa rileva quanto segue (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 18): «Malgrado le argomentazioni sviluppate per iscritto e oralmente dal [BDZ], la Commissione non è riuscita a trovare spiegazioni valide per quanto concerne l'assegnazione delle quantità importate ai vari Länder». Essa spiega poi (paragrafo 22, punto 18, quinto e sesto periodo) per quali ragioni gli argomenti del BDZ dovessero essere respinti. Di conseguenza, lungi dal basare l'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione impugnata su elementi dedotti dal BDZ durante le audizioni, la Commissione, nel passaggio di cui trattasi della decisione impugnata, ha solo esposto le ragioni per le quali essa ha respinto le spiegazioni riguardanti gli scambi di dati statistici tra lo SFIC e il BDZ che il BDZ aveva illustrato durante le audizioni. L'argomento dello SFIC non può pertanto essere accolto.
punto 684
La ENCI e la VNC muovono alla Commissione la censura di non aver assunto un atteggiamento imparziale nei loro riguardi durante l'audizione dell'8 marzo 1993, rifiutandosi di tener conto degli argomenti da esse dedotti. Esse fanno riferimento a tal proposito a una dichiarazione del signor Guerrin, resa durante l'audizione.
punto 685
E' giocoforza constatare che, in tale occasione, il signor Guerrin ha dichiarato: «(...) La Commissione (...) non è in grado di seguire una serie di osservazioni formulate [dai partecipanti alle audizioni]». Tuttavia, benché essa sia tenuta a dar modo ai destinatari di una CA di manifestare le proprie opinioni e di difendersi avverso gli addebiti loro mossi, la Commissione non ha l'obbligo di approvare tutti gli argomenti dedotti. Di conseguenza, la ENCI e la VNC non possono lamentare una violazione dei loro diritti della difesa a causa dell'osservazione formulata dal signor Guerrin.
punto 686
La Lafarge sostiene che, durante le audizioni, essa non sarebbe stata autorizzata a fornire spiegazioni sulla propria strategia concorrenziale, al di fuori degli addebiti contestati, pur avendone fatto espressa richiesta.
punto 687
Occorre sottolineare che la Lafarge era libera di organizzare il suo intervento nel modo da essa desiderato, entro i limiti di tempo che le erano stati assegnati. Ne consegue che l'argomento esaminato dev'essere anch'esso respinto.
punto 688
La Aker e la Euroc criticano infine il fatto che, durante le audizioni, la Castle, impresa britannica da loro controllata, ed esse stesse non siano state trattate dalla Commissione come soggetti distinti.
punto 689
Quest'argomento, dal quale la Aker e la Euroc non ricavano nessuna conclusione in fatto o in diritto, dev'essere respinto.
punto 690
Da quanto sin qui illustrato si evince che la prima parte del decimo motivo dev'essere respinta.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul decimo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa, dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17, e degli artt. 7, n. 1, 8, n. 1, e 9 del regolamento n. 99/63, derivante dalla cattiva organizzazione delle audizioni › C — Sulla seconda parte, relativa ad una violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 99/63
punto 691
La Valenciana (causa T-52/95) allega che la Commissione avrebbe violato l'art. 8, n. 1, del regolamento n. 99/63, accordandole un termine insufficiente per la preparazione delle audizioni.
punto 692
L'art. 8, n. 1, del regolamento n. 99/63 dispone che «la Commissione convoca le persone che devono essere sentite per il giorno da essa fissato», senza fornire nessuna indicazione riguardo ai termini da osservare.
punto 693
E' pacifico che la Valenciana è stata convocata con lettera datata 5 febbraio 1993 (allegato 12 al ricorso) alle audizioni svoltesi a partire dal 1o marzo 1993. La Commissione non contesta il fatto che la ricorrente ha ricevuto questa lettera il 6 febbraio 1993. La Valenciana ha pertanto avuto a disposizione un termine di 22 giorni tra la convocazione alle audizioni e lo svolgimento delle medesime.
punto 694
La Valenciana non produce nessun elemento in grado di dimostrare che questo termine di 22 giorni non sia stato sufficiente per la preparazione delle audizioni. Peraltro, come risulta dalla risposta da essa fornita in data 11 dicembre 1997 a un quesito rivoltole per iscritto dal Tribunale, essa non ha nemmeno chiesto alla Commissione, prima dello svolgimento delle audizioni, di rinviare queste ultime in quanto essa non disponeva di un tempo sufficiente per la preparazione del suo intervento orale.
punto 695
Ne discende che la seconda parte del decimo motivo dev'essere respinta.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul decimo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa, dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17, e degli artt. 7, n. 1, 8, n. 1, e 9 del regolamento n. 99/63, derivante dalla cattiva organizzazione delle audizioni › D — Sulla terza parte, relativa ad una violazione dell'art. 9 del regolamento n. 99/63
punto 696
La Lafarge (causa T-43/95) allega che la Commissione. avrebbe violato l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 99/63, negandole il diritto di essere ascoltata separatamente in merito agli addebiti relativi al mercato franco-tedesco. La Aalborg (causa T-44/95) muove alla Commissione la censura di non aver beneficiato di un'audizione separata, in violazione della medesima disposizione.
punto 697
Questi argomenti devono essere respinti in quanto non sufficientemente precisi. Le ricorrenti interessate non spiegano in che cosa sarebbe consistita la violazione dei loro diritti della difesa conseguente alla mancata audizione separata. Ad ogni modo, in forza dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 99/63, la Commissione è libera di ascoltare le persone separatamente o in presenza di altre persone convocate (conclusioni dell'avv. generale Darmon relative alla sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, Racc. pag. I-1445, paragrafo 155).
punto 698
La Lafarge denuncia anche la circostanza che i documenti relativi alla ETF, da essa prodotti durante le audizioni, non sarebbero stati allegati al verbale dell'audizione.
punto 699
L'art. 9, n. 4, del regolamento n. 99/63 dispone che «le principali dichiarazioni rilasciate da ciascuna delle persone sentite sono messe a verbale». Poiché la Lafarge non ha specificato quali documenti dovessero essere allegati al verbale, né ha spiegato per quali ragioni i detti documenti dovessero essere equiparati a una dichiarazione principale ai sensi della citata disposizione, il suo argomento dev'essere respinto.
punto 700
Ne discende che anche la terza parte del decimo motivo dev'essere respinta.
punto 701
Da quanto sin qui illustrato si evince che il decimo motivo dev'essere integralmente respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sull'undicesimo motivo, relativo ad una violazione del principio dell'obbligatorietà delle indagini
punto 702
La Dyckerhoff (causa T-35/95) sostiene che la decisione impugnata violerebbe il principio dell'obbligatorietà delle indagini. Da un lato, la Commissione avrebbe trascurato di esaminare la questione degli aiuti di Stato greci, mentre sarebbe stata questa la sola ragione che avrebbe indotto la Dyckerhoff a partecipare alle riunioni dei produttori europei di cemento analizzate nella decisione impugnata. Dall'altro, essa non avrebbe esaminato in misura sufficiente la documentazione relativa alle discussioni sul sistema dei punti-base, mentre questi documenti conterrebbero la spiegazione della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983. Pertanto, la Commissione non avrebbe rispettato l'obbligo ad essa incombente di esaminare con cura e imparzialità tutti i mezzi di prova rilevanti.
punto 703
L'argomento relativo alla questione degli aiuti di Stato greci dev'essere respinto. La Commissione ha preso in esame questi aiuti concessi dallo Stato ellenico alla sua industria cementiera negli anni '80, come dimostrano il paragrafo 24, punto 2, la nota in calce n. 115 nonché, in linea generale, il paragrafo 25 della decisione impugnata. Nel paragrafo 53, punto 8, di quest'ultima, la Commissione espone nei particolari le ragioni che l'hanno indotta a respingere le osservazioni formulate da alcune imprese durante il procedimento amministrativo, secondo le quali «l'articolo 85, paragrafo 1 non sarebbe applicabile ai membri dell'[ETF] in quanto questi ultimi avrebbero agito in stato di legittima difesa contro le esportazioni dei produttori greci che ricevevano aiuti illegittimi da parte delle autorità del loro paese». Per il resto, occorre fare rinvio ai successivi punti 2552-2561 dedicati alla valutazione nel merito dell'argomento della ricorrente.
punto 704
Quanto all'altro argomento, relativo al sistema dei punti-base, esso dev'essere respinto per i motivi enunciati nei precedenti punti 414 e 415.
punto 705
Ne discende che l'undicesimo motivo dev'essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul dodicesimo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa a causa di una durata eccessiva del procedimento amministrativo
punto 706
La Unicem (causa T-50/95) allega che i suoi diritti della difesa sarebbero stati violati a causa della durata eccessiva del procedimento amministrativo. Essa sottolinea che una parte degli addebiti della Commissione si riferisce a comportamenti che avevano costituito oggetto di una notificazione alla Commissione il 16 luglio 1981. Dal momento che si tratta addirittura del procedimento più recente, il periodo trascorso tra le prime indagini (aprile 1989) e l'adozione della decisione impugnata (novembre 1994) sarebbe stato troppo lungo. Durante tale periodo, la ricorrente avrebbe smarrito in numerosi casi il ricordo degli avvenimenti, cosi come una buona parte della relativa documentazione. In sede di replicala ricorrente sostiene poi che la CA si riferirebbe a fatti risalenti al luglio del 1981, mentre le prime indagini della Commissione sarebbero state effettuate solo nell'aprile del 1989.
punto 707
Occorre ricordare che il rispetto da parte della Commissione di un termine ragionevole nell'adozione di decisioni a conclusione di procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza rappresenta un principio generale del diritto comunitario (sentenza SCK e FNK/Commissione, citata nel precedente punto 485, punto 56). La durata ragionevole del procedimento amministrativo si valuta sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica e, in particolare, del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali espletate dalla Commissione, della condotta delle parti nel corso del procedimento, della complessità della pratica, nonché degli interessi delle parti nella contesa (sentenza SCK e FNK/Commissione, citata nel precedente punto 485, punto 57).
punto 708
Nella fattispecie, la notificazione alla Commissione effettuata in data 16 luglio 1981, cui fa riferimento la ricorrente, riguarda il sistema belga-olandese di fissazione dei prezzi basato sui punti-base (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 4), sistema che non ha costituito oggetto di nessun addebito specifico, né nella CA né nella decisione impugnata. Di conseguenza, essa dev'essere ritenuta totalmente estranea al procedimento amministrativo avviato dalla Commissione. Inoltre, la circostanza che la Commissione faccia riferimento, nella CA, ad avvenimenti risalenti al 1981 non è assolutamente rilevante ai fini della valutazione dell'osservanza di un termine ragionevole durante il procedimento amministrativo iniziato solo nell'aprile del 1989.
punto 709
Tra le prime indagini, nell'aprile del 1989, e l'adozione della decisione impugnata, il 30 novembre 1994, il procedimento amministrativo è durato cinque anni e otto mesi. E' giusto ritenere che ogni fase del detto procedimento ha rispettato il principio del termine ragionevole. Infatti, un periodo di 31 mesi tra le indagini dell'aprile del 1989 e la notificazione della CA nel novembre del 1991 era ragionevole, se si tiene conto dell'ampiezza e della difficoltà di un'indagine avente ad oggetto la quasi totalità dell'industria cementiera europea. Il termine di circa un anno trascorso poi tra il deposito delle risposte alla CA, nel marzo del 1992, e lo svolgimento delle audizioni tra il 1 marzo e il 1 aprile 1993 era anch'esso ragionevole. Occorre sottolineare a tale riguardo che varie imprese ed associazioni di imprese hanno proposto un ricorso innanzi al Tribunale nel marzo del 1992, al fine di ottenere l'annullamento del diniego opposto dalla Commissione alla comunicazione integrale, da esse richiesta, della CA e del fascicolo dell'istruttoria, ricorso sul quale il Tribunale si è pronunciato il 18 dicembre 1992 (v. i precedenti punti 6-11). La circostanza che la Commissione abbia avuto bisogno di 20 mesi dopo la fine delle audizioni per adottare, il 30 novembre 1994, la decisione impugnata non costituisce una violazione del principio del rispetto di un termine ragionevole nell'ambito di un procedimento amministrativo in materia di politica della concorrenza, dal momento che la decisione impugnata doveva essere inviata a 42 imprese ed associazioni di imprese differenti, che essa accertava 24 diverse infrazioni e che era stato necessario redigerla nelle nove lingue ufficiali della Comunità.
punto 710
L'argomento dell'Unicem secondo il quale essa avrebbe smarrito in numerosi casi il ricordo degli avvenimenti, così come una buona parte della relativa documentazione, a causa della lunga durata del procedimento amministrativo dev'essere anch'esso respinto. Infatti, questo argomento è irrilevante per quanto concerne le riunioni degli Head Delegates del 1983 e del 1984, durante le quali sarebbe stato concluso e ratificato l'accordo Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 13), dal momento che l'Unicem ha sempre negato di avere assistito a queste riunioni. Poi, le due misure di attuazione dell'accordo Cembureau alle quali l'Unicem avrebbe partecipato sono le infrazioni commesse nell'ambito della ETF (decisione impugnata, art. 4) e in quello dello ECEC (decisione impugnata, art. 5). I fatti contestati per quanto concerne le attività della ETF e dello ECEC continuavano ancora al momento delle indagini nell'aprile del 1989, di modo che l'Unicem non avrebbe dovuto avere problemi riguardo alla predisposizione della sua difesa a tale proposito.
punto 711
Ne consegue che il dodicesimo motivo dev'essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul tredicesimo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 6 della CEDJJ
punto 712
L'art. 6 della CEDU dispone quanto segue:
« Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge (...)».
punto 713
Occorre ricordare che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi giuridici generali dei quali il giudice comunitario garantisce l'osservanza (sentenze della Corte 17 dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, Race. pag. 1125, punto 4, 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT, Racc. pag. I-2925, punto 41, e Bosman e a., citata nel precedente punto 155, punto 79). A questo proposito il giudice comunitario si ispira alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri nonché alle indicazioni fornite dai Trattati internazionali in materia di tutela dei diritti dell'uomo ai quali gli Stati membri hanno cooperato e aderito. La CEDU riveste a questo proposito particolare importanza (sentenze della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18, e 29 maggio 1997, causa C-299/95, Kremzow, Racc. pag. I-2629, punto 14; sentenza SCK e FNK/Commissione, citata nel precedente punto 485, punto 53). D'altro canto, ai sensi dell'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea (divenuto art. 6 CE), «l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla [CEDU] e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario».
punto 714
La Aalborg (causa T-44/95), la Asland (causa T-55/95) e la Blue Circle (causa T-88/95) considerano violato il loro diritto fondamentale di essere giudicate da un giudice indipendente e imparziale. I principi di indipendenza ed imparzialità che un tribunale deve rispettare ai sensi dell'art. 6 della CEDU osterebbero a che la Commissione svolga contemporaneamente funzioni istruttorie e decisorie in materia di concorrenza. Le ricorrenti sottolineano la natura penale dell'ammenda imposta dalla Commissione.
punto 715
La Asland afferma che la violazione del suo diritto fondamentale si ricaverebbe da due elementi. Da un lato, le caratteristiche del procedimento nel cui ambito la Commissione applica l'art. 85, n. 1, del Trattato violerebbero l'art. 6 della CEDU, nell'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché le tradizioni costituzionali degli Stati membri, dato che la Commissione cumulerebbe funzioni istruttorie e decisorie e che le sue decisioni non sarebbero poi soggette a pieno controllo giurisdizionale, poiché il giudice comunitario potrebbe sindacarne in seguito solo la legittimità. D'altro canto, anche l'obbligo di versare un'ammenda o di costituire una fideiussione bancaria per un importo pari a quello dell'ammenda stessa prima che il Tribunale si pronunci sulla validità della decisione impugnata costituirebbe una violazione del suo diritto di essere giudicata da un tribunale imparziale. A tal proposito, l'art. 185 del Trattato e l'art. 192 del Trattato CE (divenuto art. 256 CE) dovrebbero, conformemente all'art. F del Trattato sull'Unione europea, essere reinterpretati nel contesto della CEDU e delle tradizioni costituzionali degli Stati membri nel senso cne l'esecutività delle ammende imposte dovrebbe dipendere dalla decisione del Tribunale sulla legittimità.
punto 716
La Blue Circle, per parte sua, sottolinea parimenti l'impossibilità per il Tribunale di procedere ad una nuova istruttoria del caso.
punto 717
Secondo una giurisprudenza costante, la Commissione non è un « tribunale » ai sensi dell'art. 6 della CEDU (sentenze della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78 - 215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punto 81, e Musique Diffusion française e a./Commissione, citata nel precedente punto 439, punto 7; sentenza 10 marzo 1992, Shell/Commissione, citata nel precedente punto 323, punto 39). Peraltro, l'art. 15, n. 4, del regolamento n. 17 dispone espressamente che le decisioni della Commissione mediante le quali si infliggono ammende per violazione del diritto della concorrenza non hanno carattere penale (sentenza del Tribunale 6 ottobre 1994, causa T-83/91, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II-755, punto 235).
punto 718
Anche se la Commissione non costituisce un «tribunale» ai sensi dell'art. 6 della CEDU, e anche se le ammende imposte dalla detta istituzione non hanno carattere penale, cionondimeno la Commissione ha l'obbligo di rispettare i principi generali dell'ordinamento giuridico comunitario durante il procedimento amministrativo (sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, citata nel precedente punto 439, punto 8, e 10 marzo 1992, Shell/Commissione, citata nel precedente punto 323, punto 39). Tuttavia, la circostanza che la Commissione eserciti contemporaneamente funzioni istruttorie e di accertamento di un'infrazione dell'art. 85 e/o dell'art. 86 del Trattato, non costituisce di per sé una violazione di un principio generale del diritto comunitario (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-348/94, Enso Española/Commissione, Racc. pag. II-1875, punto 56). Di conseguenza, si deve respingere l'argomento delle imprese Aalborg, Asland e Blue Circle, secondo il quale la decisione impugnata sarebbe illegittima in quanto adottata nell'ambito di un sistema in cui la Commissione assomma funzioni istruttorie e decisorie.
punto 719
Anche gli argomenti che la Asland e la Blue Circle traggono dai pretesi limiti del sindacato di legittimità esercitato dal giudice comunitario devono essere respinti. Infatti, quando verifica la legittimità di una decisione sanzionante un'infrazione all'art. 85, n. 1, e/o all'art. 86 del Trattato, il Tribunale può essere invitato dai ricorrenti a procedere a un esame esaustivo sia della ricostruzione materiale dei fatti, sia della loro valutazione giuridica da parte della Commissione. Inoltre, per quanto concerne le ammende, esso dispone di una competenza giurisdizionale estesa anche al merito, in forza degli artt. 172 del Trattato CE (divenuto art. 299 CE) e 17 del regolamento n. 17 (sentenza Enso Española/Commissione, citata nel precedente punto 718, punti 62-64).
punto 720
Quanto all'argomento della Asland secondo il quale l'esecutività dell'ammenda irrogatale costituirebbe una violazione del suo diritto ad essere giudicata da un tribunale imparziale, esso pone in dubbio la legittimità degli artt. 185 e 192 del Trattato, che sanciscono espressamente l'esecutività delle decisioni della Commissione che impongano obblighi pecuniari. Esso è irricevibile, poiché non è di competenza del giudice comunitario il giudizio sulla legittimità delle disposizioni del Trattato (ordinanza del Tribunale 14 luglio 1994, causa 584/93, Roujansky/Consiglio, Racc. pag. II-585, punto 15).
punto 721
Lo SFIC (causa T-36/95) e la Vicat (causa T-37/95) eccepiscono inoltre una violazione del principio di imparzialità dovuta alla circostanza che il medesimo funzionario avrebbe condotto le indagini, istruito il fascicolo, redatto la CA e predisposto il progetto della decisione. Nemmeno quest'argomento può essere accolto, dato che la decisione impugnata non è stata adottata dal funzionario indicato dallo SFIC e dalla Vicat, bensì collegialmente dai membri della Commissione. Inoltre, le garanzie procedurali previste dal diritto comunitario non impongono alla Commissione di strutturare i propri uffici interni in modo tale da impedire che un solo e identico funzionario possa operare, in relazione a un medesimo caso, in qualità di istruttore e di relatore (sentenza 10 marzo 1992, Shell/Commissione, citata nel precedente punto 323, punto 40).
punto 722
La CBR (causa T-25/95) sostiene infine che il diniego opposto dalla Commissione, durante il procedimento amministrativo, alla richiesta di consultare tutti i documenti a carico e a discarico costituirebbe una violazione manifesta dell'art. 6 della CEDU, il quale le conferirebbe il diritto di disporre di tutti gli elementi raccolti dalle autorità competenti che possano discolparla o consentirle di ottenere una riduzione della pena. La Lafarge (causa T-43/95) e la Blue Circle (causa T-88/95) ritengono parimenti che la circostanza che esse non abbiano potuto consultare tutti gli atti del fascicolo e l'intera CA costituirebbe una violazione dell'art. 6 della CEDU.
punto 723
In realtà, questi argomenti finiscono per riproporre le tesi della CBR, della Lafarge e della Blue Circle dedotte nell'ambito del primo motivo, già esaminato dal Tribunale, relativo ad una violazione dei diritti della difesa derivante dalla circostanza che la CA e il fascicolo dell'istruttoria non erano integralmente consultabili durante il procedimento amministrativo (v. i precedenti punti 87-435).
punto 724
Da quanto esposto si ricava che il tredicesimo motivo dev'essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul quattordicesimo motivo, relativo ad una violazione del principio della presunzione di innocenza
punto 725
Le ricorrenti ENCI (causa T-31/95), VNC (causa T-32/95), Lafarge (causa T-43/95), Aalborg (causa T-44/95), Castle (causa T-56/95), Aker (causa T-70/95) e Euroc (causa T-71/95) asseriscono che la Commissione avrebbe operato in base al pregiudizio che tutta l'industria europea avesse agito in violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. In tal modo, essa avrebbe violato il principio della presunzione di innocenza. La ENCI, la VNC e la Aalborg non deducono nessun elemento particolare a sostegno di tale affermazione. Le imprese Lafarge, Castle, Aker e Euroc, per parte loro, si basano su articoli di stampa anteriori all'adozione della decisione impugnata, i quali ne avrebbero anticipato i contenuti, nonché su una risposta del signor Van Miert, membro della Commissione, fornita il 15 settembre 1993 a un'interrogazione scritta del Parlamento europeo (GU 1993, C 320, pagg. 31 e 32), risposta che riservava la qualifica di « cartello » alle intese oggetto della decisione impugnata.
punto 726
Occorre prendere atto che l'argomento dedotto è irrilevante ai fini della soluzione della controversia. Infatti, l'esistenza di un'infrazione dev'essere valutata unicamente in funzione degli elementi di prova raccolti dalla Commissione. Quando la concreta esistenza di un infrazione è effettivamente accertata al termine del procedimento amministrativo, la prova di una prematura dichiarazione della Commissione, resa durante il detto procedimento, riguardante la sua opinione sull'esistenza della detta infrazione non può eliminare la veridicità della prova dell'infrazione stessa. L'unica questione rilevante è pertanto quella, di merito, sull'esistenza o meno della prova dell'infrazione.
punto 727
Ad ogni modo, gli elementi dedotti dalle varie ricorrenti indicate nel precedente punto 725 non sono in grado di dimostrare che la Commissione abbia adottato la sua decisione sulla base di pregiudizi. Occorre rilevare a tale riguardo che la Commissione delibera, in veste collegiale, in base ad un progetto di decisione. E' evidente che, nel caso di specie, i servizi della Commissione non sono stati in grado di impedire fughe di notizie a mezzo stampa riguardanti il contenuto del progetto di decisione. Per quanto riguarda la risposta data il 15 settembre 1993 dal signor Van Miert a un'interrogazione scritta del Parlamento europeo, in quest'ultima si dichiara che: «La Commissione, che sta attualmente studiando quale seguito dare alla pratica, terrà conto, al momento opportuno, della posizione specifica di ciascuna delle imprese interessate, in particolare delle imprese più piccole e del loro comportamento nell'ambito del cartello». Benché la scelta del termine «cartello» nella risposta del commissario interessato possa sembrare infelice, il brano, considerato nella sua interezza, si pone in diretta contraddizione rispetto all'affermazione secondo la quale la Commissione avrebbe all'epoca adottato la decisione sulla base di sue posizioni preconcette.
punto 728
Il quattordicesimo motivo dev'essere quindi respinto per la parte dedotta dalle sette ricorrenti prima menzionate.
punto 729
L'Italcementi (causa T-65/95) e la Blue Circle (causa T-88/95) asseriscono peraltro che la Commissione non avrebbe dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le accuse mosse a loro carico fossero fondate. La Commissione avrebbe presupposto, basandosi su una vera e propria presunzione di colpevolezza, che tutti i comportamenti tenuti dai produttori di cemento europei costituissero applicazione dell'accordo Cembureau. Facendo ricorso alla tesi dell'accordo unico e continuo, essa avrebbe tentato di aggirare l'onere di produrre prove sufficienti a suffragare talune allegazioni. La Blue Circle sottolinea che la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che, in seguito alla notificazione della CA, l'onere della prova fosse stato trasferito sulla ricorrente. Da numerosi passaggi della decisione impugnata [paragrafo 11, punto 6; paragrafo 22, punto 14, terzo periodo; paragrafo 22, punto 15; paragrafo 28, punto 12, lett. c); paragrafo 28, punto 21, quarto periodo] si evincerebbe che l'istituzione avrebbe ritenuto che incombesse alle imprese l'onere di dimostrare la falsità delle allegazioni contenute nella CA. Essa avrebbe inoltre trascurato o semplicemente respinto le spiegazioni fornite dalla ricorrente nella sua risposta alla CA, senza spiegare le ragioni per le quali non ritenesse plausibili le dette spiegazioni.
punto 730
Questi argomenti dell'Italcementi e della Blue Circle appaiono in realtà collegati alla questione della prova delle infrazioni contestate. Essi saranno pertanto esaminati nell'ambito dei motivi di merito, fra i quali vanno annoverati.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul quindicesimo motivo, relativo ad una violazione del diritto delle parti di non dover testimoniare a proprio carico
punto 731
L'Unicem (causa T-50/95) asserisce che la Commissione avrebbe violato il principio secondo il quale le parti possono rifiutarsi, durante il procedimento amministrativo, di fornire risposte che possano portare a una loro incriminazione. Essa fa riferimento a tale riguardo alla risposta fornita dalla Cembureau in occasione di un accertamento compiuto in forza dell'art. 14, n. 2, del regolamento n. 17 (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 4; documento n. 33.126/11525) nonché a una risposta della Cembureau a una comunicazione degli addebiti relativa ad una procedura d'applicazione dell'art. 15, n. 1, del regolamento n. 17 (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 4; documenti nn. 33.126/13568-13573). Parimenti, la Castle (causa T-56/95), l'Aker (causa T-70/95) e la Euroc (causa T-71/95) fanno rilevare che, nella decisione impugnata, la Commissione si sarebbe ampiamente basata su prove contenute in talune risposte a richieste di informazioni ex art. 11 del regolamento n. 17, violando il diritto delle imprese ed associazioni di imprese di non dover testimoniare a loro carico. Esse fanno richiamo a tale proposito alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e, in particolare, alla sentenza 25 febbraio 1993, Funke (serie A, n. 256-A, pag. 22), la quale riconosce il diritto di qualsiasi imputato ai sensi dell'art. 6 della CEDU di tacere e di non contribuire per nulla alla propria condanna. I principi illustrati in questa sentenza sarebbero perfino in contrasto con la giurisprudenza della Corte e del Tribunale. La Castle, l'Aker e la Euroc allegano al loro atto introduttivo (allegato 5.20 nella causa T-56/95, e allegato 5.17 nelle cause T-70/95 e T-71/95) un elenco di quelle, fra le risposte alle richieste di informazioni da loro fornite, sulle quali la Commissione si sarebbe basata nella decisione impugnata.
punto 732
Occorre ricordare che la Commissione non può imporre a una parte implicata in un procedimento di accertamento di un'infrazione all'art. 85, n. 1, e/o all'art. 86 del Trattato « l'obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l'esistenza della trasgressione, che deve invece essere provata dalla Commissione» (sentenza della Corte 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione, Racc. pag. 3283, punto 35; sentenza del Tribunale 8 marzo 1995, causa T-34/93, Société générale/Commissione, Racc. pag. II-545, punto 74; v., per analogia, sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 25 febbraio 1993, Funke, serie A, n. 256-A, pag. 22).
punto 733
Nel caso di specie, però, le risposte cui fanno riferimento le imprese Unicem, Castle, Aker e Euroc non provengono da queste ricorrenti. Pertanto le medesime non hanno titolo per asserire che la Commissione avrebbe violato, durante il procedimento amministrativo, il loro diritto di non dover testimoniare contro se stesse.
punto 734
Qualora, con il presente motivo, le ricorrenti interessate intendessero denunciare l'uso, da parte della Commissione, di risposte fornite da altre imprese ed associazioni di imprese, che avrebbero incriminato e suddette ricorrenti, occorre constatare che tutte le risposte indicate dalle imprese Castle (allegato 5.20 al ricorso), Aker (allegato 5.17 al ricorso) e Euroc (allegato 5.17 al ricorso) costituiscono risposte a richieste di informazioni formulate in forza dell'art 11 n. 1, del regolamento n. 17. Ebbene, le imprese ed associazioni di imprese sono libere di rispondere o meno a questioni che vengono loro poste in base a tale disposizione (sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94 T-314/94 T-315/94, T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94 LVM e a /Commissione, Racc. pag. II-931, in prosieguo: la «sentenza PVC», punto 456). Questa conclusione non può essere modificata per il fatto che l'art. 15, n. 1, lett. b), prima parte, del regolamento n. 17 prevede una sanzione. Infatti, una sanzione del genere si applica solo nel caso in cui 1 impresa, dopo aver accettato di rispondere, fornisca informazioni inesatte. Non si può pertanto ritenere che la Commissione, attraverso richieste di informazioni ai sensi dell art. 11 n. 1 del regolamento n. 17, imponga ad un'impresa l'obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l'esistenza della trasgressione, che deve invece essere provata dalla Commissione (ibidem, punto 457).
punto 735
Per quanto concerne le risposte cui fa riferimento la Unicem (v. il precedente punto 731) nel corso del procedimento amministrativo la Cembureau era libera di rispondere o meno'alle domande rivoltele durante un accertamento compiuto in forza dell'art. 14, n 2 del regolamento n. 17 Era parimenti libera di rispondere o meno alla comunicazione degli addebiti relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 15, n. 1, del regolamento n. 17
punto 736
Ne discende che le imprese Unicem, Castle, Aker e Euroc non hanno dimostrato che, durante il procedimento amministrativo, la Commissione abbia violato il diritto di alcune imprese ed associazioni di imprese di non testimoniare contro se stesse.
punto 737
Lo SFIC (causa T-36/95) sostiene inoltre che una CA la quale non precisi in modo sufficiente gli addebiti mossi a carico di ciascun destinatario della medesima indurrebbe per sua natura gli interessati a confessare nel tentativo di esercitare legittimamente i loro diritti della difesa, la loro partecipazione ad infrazioni che la Commissione non avrebbe inteso imputare loro Parimenti, la Secil (causa T-62/95) allega che l'imprecisione degli addebiti avrebbe trasformato la fase contraddittoria del procedimento in un prolungamento della fase istruttoria di natura inquisitoria, durante la quale la Commissione avrebbe cercato unicamente di raccogliere nuovi elementi a carico delle imprese ed associazioni interessate. Anche la Blue Circle (causa T-88/95) denuncia l'imprecisione della CA.
punto 738
E' stato già accertato (v. i precedenti punti 504-626) che la CA parlava con sufficiente precisione della partecipazione dello SEC, della Secil e della Blue Circle alle varie infrazioni loro contestate in sede di CA e di decisione impugnata. Alla luce di ciò, l'argomento dedotto da queste tre ricorrenti risulta inconsistente e dev'essere respinto.
punto 739
Da quanto illustrato si evince che il quindicesimo motivo dev'essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul sedicesimo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 10 del regolamento n. 17, dovuta a pretese irregolarità in sede di richiesta del parere del comitato consultivo
punto 740
Le ricorrenti ENCI (causa T-31/95), SFIC (causa T-36/95), Vicat (causa T-37/95), Ciments français (causa T-39/95), Lafarge (causa T-43/95), BDZ (causa T-48/95), Buzzi (causa T-51/95), Valenciana (causa T-52/95), Asland (causa T-55/95), Uniland (causa T-58/95) e Oficemen (causa T-59/95) allegano che la Commissione avrebbe commesso alcune irregolarità in sede di richiesta del parere del comitato consultivo. In tal senso, le ricorrenti ENCI, SFIC, Lafarge, BDZ, Valenciana, Asland, Uniland e Oficemen denunciano il fatto che il comitato consultivo non sarebbe stato informato circa l'ammontare esatto delle ammende. La Vicat, la Ciments français e la Buzzi aggiungono di essere convinte che il comitato consultivo sia stato interpellato solo in merito a una percentuale del volume d'affari e non su un ammontare esatto delle ammende espresso in ECU.
punto 741
Lo SFIC afferma inoltre di non essere in condizioni di verificare se tutti i membri del comitato consultivo abbiano potuto esaminare i principali documenti del fascicolo e se abbiano potuto consultare tutti i verbali delle audizioni nonché la relazione del consigliere uditore. Esso chiede che il Tribunale voglia disporre le misure di organizzazione del procedimento utili al fine di verificare se tali documenti siano stati trasmessi al comitato consultivo.
punto 742
Occorre ricordare che la richiesta del parere del comitato consultivo, di cui all'art. 10, nn. 3-6, del regolamento n. 17, costituisce una formalità sostanziale, la cui violazione pregiudica la legittimità della decisione finale della Commissione, se si dimostra che l'omessa trasmissione di determinati elementi essenziali non ha permesso al detto comitato di esprimere il proprio parere con piena cognizione di causa, ossia senza essere stato indotto in errore su un punto essenziale a causa di inesattezze od omissioni (sentenza del Tribunale 10 luglio 1991, causa T-69/89, RTE/Commissione, Racc. pag. II-485, punto 23).
punto 743
Nel caso di specie, le ricorrenti interessate, ad eccezione dello SFIC, lamentano unicamente una comunicazione incompleta al comitato consultivo degli elementi relativi alle ammende. Alla luce di ciò, il motivo, qualora risultasse fondato, potrebbe portare solo ali annullamento dell'art. 9 della decisione impugnata, per la parte in cui esso impone talune ammende alle ricorrenti interessate. Dato che quest'ultima disposizione dev'essere già annullata per la parte in cui impone un'ammenda alle associazioni di imprese (v. i precedenti punti 478-488), il presente motivo è rimasto privo di oggetto in quanto formulato dal BDZ e dalla Oficemen. Il motivo dedotto dallo SFIC è parimenti privo di oggetto in quanto denuncia una comunicazione incompleta al comitato consultivo degli elementi riguardanti le ammende.
punto 744
Per quanto riguarda il sedicesimo motivo quale gravame dedotto dalle imprese ENCI, Vicat, Ciments français, Lafarge, Buzzi, Valenciana, Asland e Uniland, occorre anzitutto rilevare che la Commissione, nel corso del presente giudizio, ha spiegato che il comitato consultivo si è riunito il 23 novembre 1994 per esaminare la questione delle ammende. In seguito a un quesito rivoltole per iscritto dal Tribunale, essa ha spiegato, con lettera datata 11 dicembre 1997, che gli importi precisi delle ammende proposte non sono stati comunicati al comitato al fine di evitare fughe di notizie sulla stampa. L'istituzione avrebbe tuttavia indicato un importo globale approssimativo, espresso in ECU, riguardante la totalità delle ammende da imporre, ed avrebbe informato i membri del comitato consultivo che essa intendeva imporre un'ammenda pari al 5% del volume d'affari alle imprese citate nel paragrafo 65, punto 9, lett. a), della decisione impugnata, e pari al 3,5% alle imprese menzionate nel paragrafo 65, punto 9, lett. b), della medesima decisione.
punto 745
Al fine di verificare la veridicità di tali dichiarazioni, mediante un'apposita misura di organizzazione del procedimento 9 settembre 1998 il Tribunale ha chiesto alla Commissione di esibire la lettera di convocazione relativa alla riunione del comitato consultivo del 23 novembre 1994, nonché i passaggi dei documenti riguardanti le ammende messi a disposizione del comitato per tale riunione, e il resoconto di quest'ultima.
punto 746
In esecuzione della detta misura di organizzazione del procedimento, in data 14 settembre 1998 la Commissione ha depositato presso la cancelleria del Tribunale la lettera di convocazione per la riunione di cui trattasi, nonché la bozza della parte della decisione relativa alle ammende, presentata nel corso della detta riunione. I testi trasmessi sono copie dei testi effettivamente comunicati ai membri del comitato. Per questo motivo essi contengono alcuni appunti manoscritti aggiunti durante la riunione. La Commissione ha inoltre trasmesso a questo Tribunale il parere del comitato consultivo reso al termine di quest'ultima. Il detto parere vale quale resoconto della riunione.
punto 747
Dall'esame di questi documenti si evince che il comitato consultivo, durante la sua riunione del 23 novembre 1994, è stato informato dei criteri presi in considerazione per l'imposizione delle ammende (punto 1 del parere). La maggioranza dei membri del comitato consultivo ha ritenuto che «la Commissione [avesse] applicato coerentemente [questi] criteri (...) in relazione sia alla gravità che alla durata delle infrazioni commesse» (punto 2 del parere). Gli appunti manoscritti presi da un membro del comitato consultivo riguardo alla bozza della parte della decisione relativa alle ammende confermano quanto asserito dalla Commissione, secondo la quale il comitato è stato informato del fatto che la categoria di imprese citata nel paragrafo 65, punto 9, lett. a), della decisione impugnata era gravemente responsabile e doveva subire un'ammenda pari al 5%, mentre alla categoria di imprese citate nel paragrafo 65, punto 9, lett. b), sarebbe stata irrogata un'ammenda pari al 3,5%, essendo la sua responsabilità meno grave.
punto 748
Alla luce di ciò, anche se i membri del comitato consultivo non sono stati informati dell'ammontare esatto delle ammende, espresso in ECU, che la Commissione intendeva infliggere alle imprese coinvolte, la detta istituzione ha trasmesso al comitato consultivo tutti gli elementi essenziali, necessari alla formulazione di un parere sulle ammende (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 luglio 1970, causa 45/69, Boehringer Mannheim/Commissione, Racc. pag 769 punti 19-21). Il fatto che la Commissione abbia poi preso in considerazione, nella decisione impugnata, percentuali per le ammende meno elevate vale a dire pari, rispettivamente al 4% per la categoria di imprese menzionata nel paragrafo 65, punto 9, lett. a), della decisione impugnata, e al 2,8% per la categoria di imprese menzionata nel paragrafo 65, punto 9, lett. b), della decisione impugnata, non può manifestamente aver leso gli interessi delle ricorrenti che hanno dedotto il presente motivo.
punto 749
L'allegazione di carattere più generale dello SFIC, secondo la quale i membri del comitato consultivo non avrebbero potuto esaminare i documenti principali del fascicolo, deve, dal canto suo, essere respinta per diretto di precisione. Per quel che riguarda più esattamente i verbali di audizione, lo SFIC non adduce nessun elemento atto a dimostrare che la oro comunicazione sarebbe stata necessaria per consentire al comitato consultivo di formulare il proprio parere con piena cognizione di causa (sentenza RTE/Commissione, citata nel precedente punto 742, punto 23). Infine, in merito alla relazione del consigliere uditore, va ricordato che la comunicazione di tale documento al comitato consultivo non è obbligatoria (sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-14/89, Montedipe/Commissione, Racc. pag. II-1155, punto 40). Occorre pertanto respingere l'argomento dello SFIC illustrato nel precedente punto 741, senza che occorra adottare le richieste misure di organizzazione del procedimento.
punto 750
Da quanto sin qui illustrato si evince che il sedicesimo motivo dev'essere integralmente respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sui motivi diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo e ventesimo, relativi a violazioni dei principi, rispettivamente, di sussidiarietà, di buona amministrazione, di certezza del diritto e di legittimo affidamento nel corso del procedimento amministrativo
punto 751
Alcune ricorrenti sostengono che il procedimento amministrativo sarebbe viziato a causa di violazioni di vari principi, vale a dire dei principi di sussidiarietà, di buona amministrazione, di certezza del diritto e di legittimo affidamento. Queste violazioni giustificherebbero 1 annullamento della decisione impugnata.
punto 752
Secondo la Ciments français (causa T-39/95), disponendo tardivamente il rinvio alle autorità nazionali di una procedura di complessità e durata eccessive, la Commissione avrebbe violato il principio di buona amministrazione e aggravato l'incertezza delle imprese interessate. La decisione di disporre il rinvio degli addebiti nazionali alle autorità nazionali avrebbe rimesso in discussione l'oggetto stesso della procedura. La Lafarge (causa T-43/95) e la Oficemen (causa T-59/95) ritengono che i principi di buona amministrazione avrebbero imposto alla Commissione di chiudere le indagini relative agli addebiti nazionali, invece di separare questi ultimi e di rimettere alla discrezionalità delle autorità nazionali la decisione di avviare un nuovo procedimento. Esse dubitano che l'abbandono immotivato degli addebiti nazionali sia compatibile con il principio di sussidiarietà, in quanto il caso rientrerebbe manifestamente nella categoria di quelli di interesse comunitario.
punto 753
La Lafarge muove inoltre alla Commissione la censura di aver posto le imprese inquisite in una situazione di incertezza del diritto, riservandosi la facoltà di trasmettere alle varie autorità nazionali il fascicolo relativo alle intese nazionali, senza però indicare se avesse effettivamente agito in tal senso o meno. Essa fa rilevare che, se avesse davvero rinunciato agli addebiti nazionali, la Commissione avrebbe dovuto adottare una decisione formale di non luogo a procedere.
punto 754
Questo argomento è infondato. Occorre ricordare che la Commissione ha rispettato il principio del termine ragionevole durante il procedimento amministrativo (v. i precedenti punti 706-711). Peraltro, nel rinunciare agli addebiti nazionali, essa non ha modificato la natura di quelli internazionali i quali, di per sé soli, hanno infine condotto all'accertamento di infrazioni e all'imposizione di ammende (v. i precedenti punti 439 e 440). Nella sua lettera del 27 settembre 1993, essa ha dichiarato di avere «comunicato la predetta decisione alle Autorità Nazionali competenti, lasciando ad esse la responsabilità di adottare, se del caso, i provvedimenti appropriati per far cessare le pratiche descritte nei suddetti capitoli». Questa decisione di lasciare alle autorità nazionali il compito di avviare indagini, se del caso, a carico dei partecipanti ad eventuali intese nazionali, lungi dall'ignorare i principi di certezza del diritto o di buona amministrazione, ha viceversa garantito agli interessati che, a livello comunitario, la Commissione non li avrebbe puniti in relazione a tali infrazioni. Per quanto concerne la pretesa incertezza del diritto circa la condotta che avrebbero tenuto le autorità nazionali, essa è del tutto irrilevante nei confronti della legittimità dell'accertamento di infrazioni collegate ad addebiti internazionali, indipendenti da quelli nazionali. Per di più, la denuncia di un'incertezza siffatta si pone in conflitto con l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17, ai sensi del quale, a prescindere da qualsiasi « decisione di rinvio » della Commissione, le autorità nazionali restano competenti, in mancanza di procedimenti pendenti innanzi alla Commissione, per l'applicazione dell'art. 85, n. 1, e dell'art. 86 del Trattato. Quanto al richiamo fatto al principio di sussidiarietà, basti rilevare che la Lafarge e la Oficemen non avevano nessun interesse a che la Commissione portasse a termine una procedura che avrebbe potuto condurre parimenti all'accertamento di infrazioni collegate ad intese nazionali. Le imprese di cui trattasi non potevano infine reclamare una decisione della Commissione la quale dichiarasse che «i loro comportamenti nazionali» non violavano l'art. 85, n. 1, del Trattato, dal momento che esse non avevano proceduto alla comunicazione dei detti comportamenti al fine di ottenere un'attestazione negativa, conformemente all'art. 2 del regolamento n. 17.
punto 755
La Ciments français asserisce poi che la Commissione avrebbe violato il principio di tutela del legittimo affidamento, contestando alle imprese inquisite alcuni accordi tra gli Head Delegates della Cembureau relativi a problemi di dumping e di sistema di punti-base, pur avendo essa stessa decisamente promosso e incoraggiato accordi di tal genere.
punto 756
Anche questo motivo risulta infondato. Nella decisione impugnata, infatti, la Commissione non contesta assolutamente all'industria cementiera europea le discussioni svoltesi al suo interno, durante talune riunioni degli Head Delegates, in merito al dumping e al sistema di punti-base. Le riunioni degli Head Delegates oggetto del paragrafo 19 della decisione impugnata sono denunciate dalla Commissione solo perché, parallelamente a questi argomenti di dibattito non censurati, secondo l'istituzione i partecipanti avrebbero concluso e poi ratificato un accordo anticoncorrenziale relativo all'osservanza dei limiti dei mercati interni e alla regolamentazione dei trasferimenti di cemento tra i vari paesi.
punto 757
Da quanto esposto si ricava che i motivi diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo e ventesimo devono essere respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul ventunesimo motivo, relativo ad una violazione del principio di collegialità in sede di adozione della decisione impugnata
punto 758
Lo SFIC (causa T-36/95) dubita che tutti i membri della Commissione abbiano potuto effettivamente consultare tutte le osservazioni formulate dai destinatari della CA, tutti i verbali delle audizioni, nonché la relazione del consigliere uditore. Di conseguenza, sarebbe stato violato il principio di collegialità. Nelle sue osservazioni sulla relazione d'udienza lo SFIC chiede che il Tribunale voglia disporre le opportune misure di organizzazione del procedimento al fine di verificare se i commissari abbiano potuto consultare tali documenti.
punto 759
Si deve ricordare che il funzionamento della Commissione è retto dal principio di collegialità (sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-191/95, Commissione/Germania, Racc, pag. I-5449, punto 33). Questo principio implica, da un lato, che le decisioni siano deliberate in comune e, dall'altro, che tutti i membri del collegio siano collettivamente responsabili, sul piano politico, del complesso delle decisioni adottate (sentenze della Corte 23 settembre 1986, causa 5/85, AKZO Chemie/Commissione, Racc. pag. 2585, punto 30, e 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I-2555, punto 63).
punto 760
In forza del principio di collegialità, gli elementi sui quali la Commissione fonda le proprie decisioni devono essere a disposizione di tutti i membri del collegio (sentenza Commissione/Germania, citata nel precedente punto 759, punti 48 e 49). Dal momento che lo SFIC non ha addotto nessun indizio concreto di violazione del principio di collegialità, l'asserzione del ricorrente secondo la quale i commissari non avrebbero potuto consultare le risposte alla CA, i verbali di audizione e la relazione del consigliere uditore prima di adottare la decisione impugnata resta una pura ipotesi.
punto 761
Alla luce di ciò, occorre respingere il ventunesimo motivo, senza che occorra adottare le richieste misure di organizzazione del procedimento (sentenze 1o aprile 1993, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, citata nel precedente punto 142, punto 35, e 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, citata nel precedente punto 144, punti 91-94).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › I — Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso del procedimento amministrativo › Sul ventiduesimo motivo, relativo a vizi di autenticazione e notificazione della decisione impugnata
punto 762
Le imprese CBR (causa T-25/95), Heidelberger (causa T-42/95), Unicem (causa T-50/95), Valenciana (causa T-52/95) e Italcementi (causa T-65/95) ritengono che siano state commesse alcune irregolarità in sede di autenticazione e/o notificazione della decisione impugnata.
punto 763
In primo luogo, la Heidelberger asserisce di non sapere, in linea generale, se la Commissione abbia rispettato tutte le disposizioni interne relative alla procedura e all'adozione delle decisioni. I problemi incontrati dall'istituzione in sede di autenticazione e notificazione della decisione impugnata rafforzerebbero i timori della ricorrente relativi a un vizio procedurale.
punto 764
L'argomento della Heidelberger non è suffragato da nessun elemento concreto che consenta di valutarne la fondatezza. Pertanto, esso dev'essere respinto per difetto di precisione.
punto 765
In secondo luogo, l'Unicem e l'Italcementi denunciano un vizio in sede di autenticazione della versione in italiano della decisione impugnata. A loro parere, l'esistenza di questa irregolarità risulterebbe dalla circostanza che la decisione impugnata è stata oggetto di due notificazioni, la prima nel dicembre del 1994, la seconda nel febbraio del 1995, e che la lettera di accompagnamento della seconda notificazione alle imprese italiane parlava di « un errore nella fase di autentificazione». La CBR si chiede anche quale fosse la natura esatta dell'errore compiuto dalla Commissione, che ha giustificato la seconda notificazione della decisione impugnata, in data 2 febbraio 1995. Essa chiede di conseguenza che il Tribunale voglia verificare se l'errore addotto dalla Commissione riguardi effettivamente l'autenticazione della versione in italiano della decisione impugnata.
punto 766
Occorre ricordare che l'autenticazione di una decisione che accerta un'infrazione alle regole in materia di concorrenza comunitaria costituisce una forma sostanziale ai sensi dell'art. 173 del Trattato (sentenze Commissione/BASF e a., citata nel precedente punto 759, punto 76, e causa T-37/91, ICI/Commissione, citata nel precedente punto 142, punto 89).
punto 767
Nella presente fattispecie, questo Tribunale ha ritenuto che gli indizi di una violazione del principio di intangibilità della decisione impugnata dedotti dalle ricorrenti interessate (v. il precedente punto 765) erano tanto gravi e convincenti da giustificare l'adozione di una misura di organizzazione del procedimento (sentenza SPO e a./Commissione, citata nel precedente punto 485, punto 55). Con lettera datata 11 novembre 1997 esso ha pertanto invitato la Commissione a spiegare in che cosa fosse consistito l'errore di autenticazione di cui essa parlava nella lettera di accompagnamento della seconda notificazione della decisione impugnata alle imprese italiane. La Commissione è stata inoltre invitata a trasmettere la versione autenticata della decisione impugnata in italiano.
punto 768
Con lettera datata 22 dicembre 1997 la Commissione ha spiegato che l'errore di cui trattasi si sarebbe verificato in sede di ristampa della decisione impugnata, ai fini della sua notificazione. La versione che è stata oggetto della prima notificazione alle imprese italiane avrebbe infatti contenuto una pagina 233 identica alla pagina 231, mentre la vera pagina 233 sarebbe risultata mancante. L'autenticazione della decisione impugnata non sarebbe stata però viziata da errori. Infatti, la versione in italiano della decisione impugnata, allegata al verbale della riunione della Commissione del 30 novembre 1994, non conterrebbe l'errore da cui era viziato il testo della decisione impugnata notificata alle imprese italiane. La Commissione ha allegato alla sua lettera del 22 dicembre 1997 una copia della versione autenticata della decisione impugnata in italiano, precisando che avrebbe tenuto l'originale a disposizione di questo Tribunale, nel caso in cui esso desiderasse esaminarlo.
punto 769
Nell'udienza svoltasi il 30 settembre 1998 nella causa T-65/95, questo Giudice ha chiesto alla Commissione di produrre, entro il 6 ottobre 1998, l'originale della versione autenticata della decisione impugnata in italiano. La CBR e l'Unicem sono state informate di questa misura di organizzazione del procedimento durante le udienze svoltesi, rispettivamente, il 14 ottobre e il 30 settembre 1998. La Commissione ha ottemperato alla richiesta del Tribunale nel termine ad essa impartito.
punto 770
La CBR, l'Unicem e l'Italcementi non hanno contestato la spiegazione fornita dalla Commissione per giustificare le due notificazioni avvenute dopo l'adozione della decisione impugnata. Durante le udienze svoltesi relativamente alle cause, rispettivamente, T-25/95, T-50/95 e T-65/95, esse hanno però chiesto a questo Tribunale di verificare la conformità tra la copia della versione in italiano della decisione impugnata allegata alla lettera della Commissione datata 22 dicembre 1997, di cui esse hanno ricevuto comunicazione, da un lato, e l'originale della versione autenticata della decisione impugnata in italiano, dall'altro.
punto 771
E' giocoforza constatare la perfetta conformità di questi due documenti. L'esame della versione autenticata non evidenzia inoltre nessuna irregolarità che la Commissione possa avere compiuto all'atto dell'autenticazione.
punto 772
Alla luce di ciò, occorre respingere l'argomento delle imprese CBR, Unicem e Italcementi.
punto 773
In terzo luogo, la Valenciana ritiene che la notificazione della decisione impugnata sarebbe stata viziata. Essa muove alla Commissione la censura di non aver precisato, all'atto della seconda notificazione, se il termine di ricorso ex art. 173 del Trattato si dovesse far decorrere dalla prima o dalla seconda notificazione. La ricorrente sostiene che, di fronte all'ambiguità delle spiegazioni fornite dalla Commissione nella sua lettera datata 13 febbraio 1995 (allegato 6 al ricorso) essa ha ritenuto che il suddetto termine decorresse dalla prima notificazione e ne ha dedotto che il tempo a sua disposizione per proporre ricorso fosse più breve.
punto 774
Interrogata da questo Tribunale sulle differenze tra il testo della decisione impugnata che ha costituito oggetto della prima notificazione e il testo oggetto della seconda notificazione, nella sua lettera datata 11 dicembre 1997 la Valenciana ha affermato unicamente che il testo della seconda notificazione sarebbe stato privo, a differenza di quello della prima, di qualsiasi dato numerico nelle tabelle e nelle indicazioni contenute nel paragrafo 23, punti 3-5, della decisione impugnata. E' quindi pacifico che il testo della seconda notificazione è identico, nella sua versione in spagnolo, al testo della prima, fatta eccezione per alcuni dati riservati, che si è preferito omettere nel testo oggetto della seconda notificazione. Di conseguenza, anche se il dies a quo per la presentazione del ricorso avverso la decisione impugnata dovesse coincidere con la data della prima notificazione, e non con quella della seconda, come asserito dalla Commissione, la Valenciana ha goduto di un termine corrispondente a quello previsto dall'art. 173 del Trattato, aumentato in considerazione della distanza, ai fini della presentazione di un ricorso avverso tutti gli elementi della decisione impugnata. L'argomento della Valenciana dev'essere pertanto respinto.
punto 775
Da quanto sin qui esposto si ricava che il ventiduesimo motivo dev'essere integralmente respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › II — Sul motivo relativo a uno sviamento di potere
punto 776
Le ricorrenti Ciments français (causa T-39/95), Lafarge (causa T-43/95), Oficemen (causa T-59/95) e Halkis (causa T-104/95) lamentano uno sviamento di potere.
punto 777
La Halkis sostiene che la Commissione avrebbe commesso uno sviamento di potere, imponendole un'ammenda per un'infrazione alla quale la ricorrente non avrebbe partecipato. Formulato in questi termini, il motivo finisce per coincidere con quello relativo ad un errore manifesto di valutazione in relazione alla partecipazione della Halkis all'accordo Cembureau. Esso sarà pertanto esaminato quando si tratteranno i motivi di merito riguardanti l'accordo Cembureau (v. i successivi punti 4096-4101 e 4210-4213).
punto 778
La Ciments français, la Lafarge e l'Oficemen ritengono che la rinuncia della Commissione agli addebiti nazionali possa spiegarsi solo con il suo desiderio di sottrarsi alle conseguenze della sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione (citata nel precedente punto 11) e di evitare l'annullamento della decisione impugnata per violazione dei diritti della difesa, dovuta a un accesso incompleto alla CA e al fascicolo dell'istruttoria.
punto 779
Si deve ricordare che una decisione è viziata da sviamento di potere solamente ove risulti, sulla base di elementi obiettivi, pertinenti e concordanti, che essa sia stata emanata allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-143/89, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II-917, punto 68).
punto 780
Indizi di tal genere risultano però assenti nel caso di specie. La Ciments français, la Lafarge e l'Oficemen non hanno infatti addotto nessun elemento concreto che possa far sorgere dubbi in merito all'affermazione della Commissione, secondo la quale la decisione di rinunciare alle indagini relative alle intese nazionali era motivata dalle risposte scritte alla CA e dalle spiegazioni fornite oralmente durante le audizioni.
punto 781
Ne discende che il presente motivo dev'essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Osservazioni preliminari
punto 782
Ai sensi dell'art. 1 della decisione impugnata, tutti i destinatari di quest'ultima «hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato (...), partecipando ad un accordo avente per oggetto l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e la regolamentazione dei trasferimenti di cemento da un paese all'altro». L'accordo così individuato è denominato anche «accordo Cembureau».
punto 783
Nell'ambito dei motivi esaminati, alcune ricorrenti censurano la delimitazione del mercato de prodotto e del mercato geografico relativamente ai quali la Commissione ha accertato infrazione. Talune ricorrenti denunciano una discordanza tra la CA e la decisione impugnata per quanto concerne l'accordo Cembureau. Numerose ricorrenti negano persino l'esistenza del detto accordo. Tutte negano di avervi partecipato.
punto 784
Prima di valutare la fondatezza dei vari argomenti dedotti, è bene illustrare i vari accertamenti in fatto e in diritto sui quali si è basata la Commissione per contestare l'infrazione.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata
punto 785
L'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata consiste in un'intesa relativa al mercato del cemento grigio. La Commissione osserva infatti che « dal punto di vista dei prodotti, il cemento grigio, il cemento bianco e il clinker costituiscono mercati separati in quanto ciascuno di questi prodotti risponde ad esigenze diverse» (decisione impugnata, paragrafo 11, punto 1). Nella decisione impugnata essa dichiara infatti accertate alcune infrazioni relative non solo al mercato del cemento grigio (artt. 1-6), ma anche a quello del cemento bianco (art. 7).
punto 786
Dal punto di vista geografico, essa sostiene che « il mercato del cemento può essere considerato come un insieme di mercati facenti perno attorno a stabilimenti diversi e sovrapposti [la versione francese reca però il termine “juxtaposés”, vale a dire “contigui” (N.d.T.)] gli uni agli altri tanto da coprire tutta l'Europa» (decisione impugnata, paragrafo 11, punto 2).
punto 787
Nel paragrafo 11, punto 7, primo e secondo periodo, essa esprime la seguente considerazione:
« La interpenetrazione dei mercati li rende interdipendenti e qualsiasi azione su un dato mercato rischia di propagarsi come un'onda nei mercati più lontani (...).
Ne consegue che l'Europa costituisce il mercato di cui trattasi, formato da un insieme di mercati contigui e interdipendenti».
punto 788
L'infrazione controversa è costituita da un accordo concluso, secondo la Commissione, in seno alla Cembureau, associazione di categoria che raggruppa i produttori europei di cemento (decisione impugnata, paragrafi 18, 19 e 45). L'accordo sarebbe stato concluso nella cornice della riunione degli Head Delegates della Cembureau del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 1). Gli «Head Delegates» sono i rappresentanti dei membri della Cembureau titolari del diritto di voto nell'assemblea generale di questa associazione (decisione impugnata, paragrafo 15, punto 4).
punto 789
L'oggetto dell'accordo sarebbe stato diretto all'«osservanza dei limiti dei mercati nazionali e alla regolamentazione delle vendite tra i singoli paesi, cioè alla ripartizione dei mercati» (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 9, e art. 1).
punto 790
Nella decisione impugnata la Commissione si basa esclusivamente su prove documentali dirette, individuate e commentate nei paragrafi 18, 19 e 45.
punto 791
Essa anzitutto rileva che lo scopo e il contenuto dell'accordo Cembureau si ricaverebbero dalla lettera d'i convocazione per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, firmata dal signor Gil Braz de Oliveira (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 2; documenti nn. 33.126/11552 e 11553), nonché dal testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente per la medesima riunione (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documenti nn. 33.126/11583-11585).
punto 792
La lettera di convocazione enuncia quanto segue:
«Data l'attuale congiuntura di calo generalizzato delle vendite sui mercati nazionali, i trasferimenti di cemento fra paesi membri potranno avere conseguenze negative per la nostra industria se non saranno adottate per tempo alcune opportune misure, come avviene per esempio negli scambi tra il Belgio e i Paesi Bassi che saranno disciplinati da un protocollo di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale CEE».
punto 793
Nel testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente si possono leggere le seguenti indicazioni:
«Saremo (...) in grado di valutare i rischi che possono derivare dall'espansione di alcune importazioni unita alla marcata riduzione di alcuni prezzi prima che tale fenomeno abbia avuto il tempo di assumere grande dimensione e gravità.
Evidentemente in questa sede non si tratta di prendere decisioni di carattere collettivo, né di valutare una situazione di cui abbiamo preso atto, né di svolgere un ruolo di arbitrato ma, sempre con il vostro aiuto, di esaminare possibili soluzioni capaci di attenuare l'andamento dei mercati e di proporre, almeno a livello di principi, alcune regole del gioco che è nostro interesse rispettare.
Da tutti voi ci aspettiamo poi che vi sentiate incoraggiati da tali scambi di opinioni a diffondere intorno a voi parole di saggezza e che siano organizzati, ogni qualvolta ciò si renda necessario, dialoghi bilaterali o multilaterali nei singoli casi».
punto 794
Questo testo termina con il seguente avviso:
«E' superfluo dire che non vi saranno resoconti delle nostre discussioni».
punto 795
Parimenti, il promemoria per la conduzione della riunione di cui trattasi (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 6; documenti nn. 33.126/11578 e 11579) contiene la seguente precisazione:
«Ore 13.15/13.30 — Chiusura della riunione che non sarà verbalizzata».
punto 796
La Commissione ritiene che altri documenti relativi alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 sottolineino anch'essi l'illiceità delle discussioni svoltesi durante la detta riunione.
punto 797
Essa fa riferimento a tal proposito alle modifiche apportate all'ordine del giorno provvisorio della riunione del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3; documenti nn. 33.126/11558, 11559, 11565, 11580 e 11656).
punto 798
In un primo tempo, l'ordine del giorno provvisorio, datato 16 novembre 1982, conteneva in particolare il punto seguente:
«2. Scambi intraeuropei
A. Analisi della situazione
1. Dati
2. Situazione dei prezzi — Prezzi nazionali
3. Motivazione e organizzazione degli scambi transfrontalieri — Sviluppi previsti
B. Possibili provvedimenti di controllo dell'interscambio
(...)».
punto 799
Con telex del 17 novembre 1982 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3; documento n. 33.126/11559), il signor Van Hove, presidente del comitato di collegamento delle industrie cementiere della CEE (in prosieguo: il « CCC»), ha ricevuto notizia del fatto che il signor Bailly, presidente della Cembureau, chiedeva il suo parere in merito al punto 2 dell'ordine del giorno, che egli desiderava redigere «in termini sufficientemente espliciti senza correre il rischio di suscitare reazioni».
punto 800
Lo stesso giorno, è giunta con telex la risposta (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3; documento n. 33.126/11558):
«Le seguenti espressioni che figurano nel telex del 17 u.s. devono scomparire da tutti i documenti ufficiali: (...) organizzazione degli scambi transfrontalieri (...) controllo dell'interscambio (...)».
punto 801
Durante la riunione del comitato esecutivo del 22 dicembre 1982, il punto 2 dell'ordine del giorno per la riunione del 14 gennaio 1983 è stato formulato nel seguente modo (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3; documento n. 33.126/11656):
«2. Scambi intraeuropei
A. Analisi della situazione
(...)
iii) Motivazione e natura degli scambi — Sviluppi previsti
B. Possibili mezzi per salvaguardare la lealtà degli scambi (...)».
punto 802
La Commissione sostiene che l'accordo Cembureau sarebbe stato confermato durante la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 2). A sostegno di tale affermazione, essa richiama il memorandum all'attenzione del presidente in vista della riunione del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729) e le minute relative a questa riunione (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737).
punto 803
Nel punto 2 del memorandum all'attenzione del presidente, intitolato « Situazione del mercato europeo», si sottolinea quanto segue:
«— Lo scarto fra i valori estremi [dei prezzi] resta di 1 a 2 e costituisce inevitabilmente una tentazione.
— E' perciò auspicabile ridurlo progressivamente, in particolare aumentando i prezzi più bassi (...) e allo stesso tempo contenendo l'evoluzione dei prezzi elevati».
punto 804
Vi si trova peraltro la seguente constatazione:
«— Le difficoltà sono sempre:
le esportazioni dalla Germania verso la Gran Bretagna e l'Irlanda
le esportazioni dalla Francia verso la Germania
le esportazioni dalla Spagna verso l'Irlanda e la Gran Bretagna.
— cui si è aggiunto un problema emerso di recente, cioè le esportazioni dall'Italia verso la Svizzera ».
punto 805
Le minute della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 contengono la seguente conclusione:
«(...) Si è deciso che la presentazione visiva della gamma dei prezzi era un metodo efficace per mettere in risalto le potenziali cause di conflitto esistenti».
punto 806
Per quanto concerne le dette minute, la Commissione formula il presente parere (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 2, primo periodo):
« [Da tali documenti] risulta che Cembureau e i propri membri hanno riesaminato collettivamente le tensioni dovute ai flussi transfrontalieri e hanno cercato con successo di ridurre gli scambi di cemento tra i paesi membri di Cembureau. Infatti, nelle note si afferma (...) che “la pressione dovuta agli scambi tra membri si è nettamente attenuata grazie al miglioramento dei contatti bilaterali. Le quantità esportate evidenziano una certa diminuzione, ma persiste la minaccia proveniente dagli outsiders”».
punto 807
L'accordo Cembureau è oggetto di quest'altra considerazione (ibidem, secondo periodo):
«Il contenuto [dell'ļaccordo è stato confermato anche nella riunione degli Head Delegates del 7 novembre 1984 (...), nel corso della quale da Cembureau e dai suoi membri è stata sostenuta la necessità di canalizzare la produzione greca e spagnola in esubero per evitare di destabilizzare i mercati europei ».
punto 808
A sostegno di tale affermazione, essa fa riferimento ai seguenti passaggi delle « summary notes » (note riassuntive) del 12 novembre 1984, relative alla riunione del 7 novembre 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 14; documenti nn. 33.126/11754 e 11755):
«Importazioni dall'Europa dell'Est
(...)
Sviluppi del mercato mondiale Situazione attuale
(...)
Accordo greco-spagnolo
Tale accordo è unanimemente considerato una condizione irrinunciabile per ottenere migliori prezzi all'esportazione ed evitare una destabilizzazione in Europa. Le trattative tra quattro società spagnole e tre greche sono proseguite per vari mesi, anche se non è stata riferita la dinamica delle discussioni. Sono stati raggiunti alcuni risultati, ma fino ad ora non è stata riscontrata alcuna conseguenza sui prezzi. Sono state anche avviate trattative con Giappone e Corea. Tuttavia, l'impressione generale è che il problema fondamentale sia raggiungere un accordo definito tra i maggiori esportatori europei.
(...)
Conclusioni generali
La situazione era seria ed i prezzi all'esportazione troppo bassi. In Europa ed Estremo-Oriente esisteva una sovrapproduzione che va utilizzata in modo responsabile.
E' positivo che l'industria del cemento greca e spagnola abbiano cercato di raggiungere un accordo e gli altri paesi membri sono disposti a dare loro pieno appoggio nel caso lo richiedessero. Gli eventuali quantitativi di modesta entità provenienti da altri paesi non dovrebbero perturbare il mercato se tra i partner regnasse la fiducia reciproca».
punto 809
Nella decisione impugnata, la Commissione ritiene che l'esistenza dell'accordo Cembureau, così come il suo contenuto, siano confermati da alcuni documenti non direttamente collegati alle citate riunioni degli Head Delegates. Essa fa riferimento a tale riguardo a due note interne della Blue Circle, una del 1o dicembre 1983 (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 2; documenti nn. 33.126/11332-11334), l'altra priva di data (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 3; documenti nn. 33.126/11335-11337).
punto 810
La prima, intitolata «Strategia contro le importazioni e futuro dell'industria cementiera nel Regno Unito», si sofferma sul problema della produzione eccedentaria di cemento nell'Europa occidentale:
«In questo momento nell'Europa occidentale 22 Mio di t di eccedenze possono essere convogliate sui mercati d'oltremare dove esiste una domanda, ma è molto probabile che all'inizio del 1985 questo volume si riduca a 15 Mio di t se non meno e con questa minaccia non è escluso che venga meno il principio Cembureau relativo all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali europei».
punto 811
Nel documento si suggerisce, in particolare, la seguente misura difensiva contro le importazioni di cemento:
«Effettivo insediamento di sili in territori “nemici”. Una scelta credibile, possibile e forse efficace entro certi limiti, ma a) che potrebbe rivelarsi lunga e costosa, b) atta a spingere tutto il paese oggetto della misura ad adottare ritorsioni ancora più gravi vanificando così del tutto l'accordo Cembureau, nel qual caso [Blue Circle] finirà per diventare il principale perdente».
punto 812
Nella seconda nota della Blue Circle, intitolata «Minacce di importazioni», si può leggere quanto segue:
«Presupponendo che la politica di Cembureau relativa all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali regga e che le importazioni dalla Germania occidentale non si dimostrino vantaggiose, resterebbero allora solo tre grandi minacce (...)».
punto 813
Nel corso di un accertamento effettuato conformemente all'art. 14, n. 2, del regolamento n. 17, la Cembureau ha fatto la seguente dichiarazione (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 4; documento n. 33.126/11525):
«Non esiste alcun “Cembureau Agreement or Principle” né, a maggior ragione, alcun documento contenente regole di applicazione. Laddove tale espressione ricorra in un documento, non si riferisce ad una qualche pratica anticoncorrenziale, bensì al rispetto degli usi e della deontologia progressivamente emersi dalle relazioni tra imprese e dall'evoluzione economica nei vari paesi».
punto 814
Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti indirizzatale conformemente all'art. 15, n. 1, del regolamento n. 17, la Cembureau allega, in merito alla nota della Blue Circle del 1o dicembre 1983, quanto segue (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 4; documenti nn. 33.126/13568-13573):
«Questo documento (...) allude semplicemente alle norme di buon vicinato incoraggiate da Cembureau.
Il riferimento al Principio Cembureau inteso all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali europei riguarda un tipo di comportamento auspicato dai membri, ma non contiene] di per sé nessun vincolo né a fortiori sanzioni.
Il riferimento a un accordo Cembureau sottintende lo stesso principio e rinvia al rispetto degli usi e della deontologia progressivamente emersi dalle relazioni tra imprese e dall'evoluzione economica nei vari paesi».
punto 815
La Commissione ritiene che la Cembureau stessa abbia finito così con l'ammettere indirettamente l'esistenza dell'accordo Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 4).
punto 816
Essa fa inoltre riferimento (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 5; documenti nn. 33.126/19875-19877) alla seguente dichiarazione, formulata dal signor Kalogeropoulos, presidente della Heracles, il 25 giugno 1986 (e non il 15 giugno 1986, come erroneamente indicato nella decisione impugnata) durante la riunione del consiglio d'amministrazione di questa società:
«(...) Esisteva ed esiste tuttora un'intesa di tutti i produttori europei di cemento in base alla quale nessuno di loro deve intervenire all'interno delle frontiere nazionali degli altri (...). Con quest'ottica e questa tattica negli ultimi 30 anni gli europei non hanno mai dovuto far fronte ad una concorrenza attiva e a una riduzione dei prezzi».
punto 817
Essa infine ritiene che (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 5):
«(...) La norma relativa all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e alla regolamentazione delle vendite tra i singoli paesi costituisca un accordo tra imprese concluso direttamente tra loro oppure tramite la loro associazione, accordo incompatibile con l'articolo 85, paragrafo 1, e risultante dal concorso di volontà inteso all'osservanza dei limiti del mercato nazionale delle altre parti e alla regolamentazione dei trasferimenti di cemento tra i vari paesi e, quindi, alla limitazione della libertà commerciale delle imprese».
punto 818
A suo parere, l'accordo produrrebbe anche effetti diretti sugli scambi tra Stati membri (decisione impugnata, paragrafo 52).
punto 819
La Commissione giudica che «l'insieme delle disposizioni adottate nel quadro di Cembureau e delle riunioni e (...) contatti bilaterali e/o multilaterali (...) ha costituito un “accordo unico e continuo”» (decisione impugnata, paragrafo 46, punto 1, primo periodo).
punto 820
Di conseguenza, non solo il clima di consenso instauratosi tra la Cembureau e i suoi membri durante le riunioni degli Head Delegates, ma anche tutti i comportamenti di cui agli artt. 2-6 della decisione impugnata costituirebbero un accordo unico e continuo.
punto 821
E' questo l'accordo unico e continuo oggetto dell'art. 1 della decisione impugnata.
punto 822
Quanto alla durata dell'infrazione, la Commissione fa riferimento (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 6) alla citata dichiarazione del signor Kalogeropoulos:
«Il presidente Kalogeropoulos (...) afferma che l'accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali esisterebbe da una trentina d'anni. Poiché la Commissione, ad eccezione di questa dichiarazione, non dispone di prove sul comportamento in questione protrattosi per cosi lungo tempo, considera che raccordo abbia avuto effetto dal 14 gennaio 1983, data della riunione durante la quale sono state discusse “alcune regole del gioco che è nostro interesse rispettare” (...) ribadite poi nelle successive riunioni degli Head Delegates».
punto 823
Per quanto riguarda la data di cessazione dell'infrazione, la Commissione rileva di non disporre di elementi di fatto per determinarla e di non essere nemmeno sicura che l'infrazione sia effettivamente cessata (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 6, e paragrafo 65, punto 4).
punto 824
A tal riguardo, essa conclude nel seguente modo (decisione impugnata, paragrafo 65, punto 4):
«(...) Poiché l'ultima manifestazione palese e nota alla Commissione dell'accordo è costituita dalla dissoluzione, in data 26 marzo 1993, di Interciment S.A. [la cui costituzione è oggetto dell'infrazione di cui all'art. 4, n. 2, della decisione impugnata], la Commissione si basa su tale data per determinare il periodo di riferimento dell'ammenda».
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Definizione del mercato rilevante
punto 825
Le ricorrenti Dyckerhoff (causa T-35/95), Ciments français (causa T-39/95), Heidelberger (causa T-42/95), Lafarge (causa T-43/95), Aalborg (causa T-44/95), Unicem (causa T-50/95), Buzzi (causa T-51/95), Asland (causa T-55/95), Castle (causa T-56/95), Uniland (causa T-58/95), Oficemen (causa T-59/95), Irish Cement (causa T-60/95), Italcementi (causa T-65/95), Aker (causa T-70/95), Euroc (causa T-71/95), Cementir (causa T-87/95) e Blue Circle (causa T-88/95) ritengono che la Commissione abbia commesso errori manifesti di valutazione per aver stabilito come mercato rilevante quello del cemento grigio, il quale sarebbe di dimensioni europee. La Lafarge e l'Aalborg negano che questo mercato costituisca un mercato distinto (A). Le ricorrenti Dyckerhoff, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Aalborg, Unicem, Buzzi, Asland, Castle, Uniland, Oficemen, Irish Cement, Italcementi, Aker, Euroc, Cementir e Blue Circle allegano che il mercato del cemento sarebbe di dimensioni marcatamente locali, di modo che l'Europa non potrebbe rappresentare il mercato geografico interessato (B).
punto 826
Le imprese CBR (causa T-25/95), Ciments français, Asland e Blue Circle ritengono che la Commissione abbia violato l'art. 190 del Trattato, per non aver definito con sufficiente chiarezza il mercato del prodotto e il mercato geografico rilevanti (C).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Definizione del mercato rilevante › A — Mercato del prodotto rilevante
punto 827
La Lafarge e l'Aalborg contestano la definizione del mercato del prodotto interessato accolta nel paragrafo 11, punto 1, della decisione impugnata.
punto 828
La Lafarge sostiene che questa definizione poggerebbe su un ragionamento economico assurdo, secondo il quale il clinker e il cemento grigio sarebbero due prodoni intercambiabili. Essa non terrebbe conto inoltre della distinzione esistente tra il cemento grigio e il cemento bianco.
punto 829
Va rilevato che la Commissione non ha mai sostenuto che il clinker, il cemento grigio e il cemento bianco siano prodotti intercambiabili. Al contrario, nel paragrafo 11, punto 1, della decisione impugnata essa sottolinea che, « dal punto di vista dei prodotti, il cemento grigio, il cemento bianco e il clinker costituiscono mercati separati in quanto ciascuno di questi prodotti risponde ad esigenze diverse». Essa precisa semplicemente che (ibidem) «tuttavia bisogna considerare il fatto che il clinker può influenzare gli altri due mercati essendo il prodotto intermedio indispensabile per fabbricare il cemento grigio e il cemento bianco». La circostanza che la Commissione abbia spiegato che il clinker viene impiegato nella fabbricazione del cemento non implica che essa ritenga i due prodotti intercambiabili ed appartenenti allo stesso mercato.
punto 830
L'Aalborg sottolinea che, in ogni paese, esistono non soltanto norme diverse per il cemento, ma anche usi e tradizioni specifiche in materia edilizia. Sarebbe pertanto errato sostenere, come fa la Commissione (decisione impugnata, paragrafo 6, punto 9), che esistono uno o più tipi di cemento standard comuni a tutti i mercati nazionali. L'Aalborg aggiunge che, se la Commissione ha scelto di non fare distinzioni tra i mercati dei vari tipi di cemento grigio, non ci sarebbe stato motivo di farne tra il mercato del cemento grigio e quello del cemento bianco.
punto 831
Anche quest'argomento dev'essere respinto. Infatti, le considerazioni della Aalborg, che si limitano a contestare genericamente la definizione del mercato, senza proporre una definizione alternativa del mercato rilevante o dei mercati rilevanti, non inficiano l'analisi particolareggiata che la Commissione ha dedicato, rispettivamente nei paragrafi 6 e 7 della decisione impugnata, al «prodotto “cemento grigio”» e al «prodotto “cemento bianco”», dalla quale si ricava con chiarezza che «il cemento bianco ha un mercato diverso da quello del cemento grigio» (decisione impugnata, paragrafo 7, punto 2), «in quanto ciascuno di questi prodotti risponde ad esigenze diverse» (decisione impugnata, paragrafo 11, punto 1).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Definizione del mercato rilevante › B — Mercato geografico rilevante
punto 832
Le ricorrenti Dyckerhoff, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Aalborg, Unicem, Buzzi, Asland, Castle, Uniland, Oficemen, Irish Cement, Italcementi, Aker, Euroc, Cementir e Blue Circle contestano che l'Europa costituisca il mercato geografico rilevante (decisione impugnata, paragrafo 11, punti 1 e 7). Esse sostengono che il mercato del cemento sarebbe costituito da un mosaico di mercati regionali rigorosamente delimitati, senza zone di sovrapposizione, e totalmente indipendenti gli uni dagli altri.
punto 833
Si deve tuttavia osservare che la definizione del mercato di cui trattasi non riveste la stessa importanza nell'applicazione dell'art. 85 o dell'art. 86 del Trattato. Ai fini dell'applicazione dell'art. 86 la definizione adeguata del mercato di cui trattasi è una condizione necessaria e preliminare al giudizio su un comportamento che si pretende anticoncorrenziale (sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, cause riunite T-68/89, T-77/89 e T-78/89, SIV e a./Commissione, Racc. pag. II-1403, punto 159), in quanto, prima di dimostrare la presenza di un abuso di posizione dominante, è necessario provare l'esistenza di una posizione dominante in un determinato mercato, il che presuppone la previa definizione di tale mercato. Per l'applicazione dell'art. 85 si deve definire il mercato di cui trattasi per determinare se l'accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata di cui è causa possano incidere sugli scambi tra Stati membri ed abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (sentenza SPO e a./Commissione, citata nel precedente punto 485, punto 74).
punto 834
Perciò, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 85 del Trattato, le censure mosse dalle ricorrenti alla definizione del mercato utilizzata dalla Commissione non possono avere una dimensione autonoma rispetto a quelle relative all'incidenza sugli scambi tra Stati membri e agli effetti negativi sulla concorrenza (sentenze del Tribunale SPO e a./Commissione, citata nel precedente punto 485, punto 75, Enso Española/Commissione, citata nel precedente punto 718, punto 232, e 15 settembre 1998, cause riunite T-374/94, T-375/94, T-384/94 e T-388/94, ENS e a./Commissione, Racc. pag. II-3141, punti 90-105).
punto 835
L'esame dei vari argomenti secondo i quali la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione per aver considerato l'Europa il mercato geografico rilevante dev'essere pertanto rinviato. Questi argomenti saranno presi in considerazione in sede di esame dei motivi relativi all'incidenza sugli scambi tra Stati membri e al pregiudizio della concorrenza, formulati nell'ambito del motivo basato sulla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (v. i successivi punti 1085-1094).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Definizione del mercato rilevante › C — Violazione dell'art. 190 del Trattato
punto 836
L'Asland denuncia la pretesa mancanza di analisi economiche del mercato e degli effetti dell'accordo Cembureau. Essa ricorda che la definizione del mercato di cui trattasi è una condizione necessaria e preliminare a qualsiasi giudizio su un comportamento che si pretende anticoncorrenziale (sentenza SIV e a./Commissione, citata nel precedente punto 833, punto 159).
punto 837
L'argomento dell'Asland dev'essere respinto. E' giocoforza constatare che, nella decisione impugnata (paragrafi 6-14), la Commissione ha condotto un'analisi economica particolareggiata del mercato del cemento. I mercati rilevanti dal punto di vista sia del prodotto, sia geografico sono stati definiti nel paragrafo 11 della decisione impugnata. Infine, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza (sentenze della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 457, in particolare pag. 520, 11 gennaio 1990, causa C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici/Commissione, Racc. pag. I-45, pubblicazione sommaria, Commissione/Anic, citata nel precedente punto 270, punto 99, Hiils/Commissione, citata nel precedente punto 155, punto 178, e Montecatini/Commissione, citata nel precedente punto 270, punto 122; sentenze del Tribunale CB Europay/Commissione, citata nel precedente punto 83, punti 85 e 87, e 6 aprile 1995, causa T-144/89, Cockerill Sambre/Commissione, Racc. pag. II-947, punto 67). Ora, secondo il dettato stesso dell'art. 1 della decisione impugnata, l'accordo Cembureau è stato oggetto di sanzioni a causa del suo oggetto anticoncorrenziale.
punto 838
La CBR muove alla Commissione la censura di privilegiare, nella decisione impugnata, una concezione europea del mercato di cui trattasi, senza aver preso in considerazione gli argomenti e gli studi economici che essa le aveva sottoposto nel corso del procedimento amministrativo per dimostrare che vari elementi, quali l'esistenza di intese nazionali e di ostacoli agli scambi franco-belgi, i costi connessi al trasporto e al transito delle frontiere, il timore di rappresagliela parte dei produttori del mercato vicino coinvolto, avrebbero limitato il suo mercato geografico naturale. Essa censura la Commissione soprattutto perché la detta istituzione avrebbe respinto le ricostruzioni di carattere economico ad essa illustrate nel corso del procedimento amministrativo, con la motivazione che tali analisi non sarebbero state unanimi riguardo alla distanza entro la quale il trasporto del prodotto rimane economicamente vantaggioso (decisione impugnata, paragrafo 11, punto 3, secondo periodo). Essa aggiunge che l'argomento della Commissione relativo alla complessità della teoria dei giochi (decisione impugnata, paragrafo 11, punto 6, quinto periodo) e alle conclusioni divergenti dei citati studi economici sarebbe chiara espressione della volontà dell'istituzione contraria a un serio esame degli argomenti economici dedotti dalla CBR. Quest'ultima accusa poi la Commissione di aver ricavato conclusioni generali da alcuni casi isolati e atipici, menzionati dall'istituzione convenuta nel paragrafo 11, punto 4, della decisione impugnata. Infine, per quanto concerne le differenze di prezzo tra Stati membri, che la Commissione, nel paragrafo 11, punto 6, della decisione impugnata, considera un incitamento all'esportazione, la CBR, dopo aver sottolineato che le divergenze di prezzo tra il Belgio, i Paesi Bassi e la Germania sarebbero tra le più basse e che i prezzi avrebbero subito variazioni nel corso degli anni, asserisce che i dati illustrati in relazione al mercato belga, nei paragrafi 9, punto 6, e 11, punto 6, della decisione impugnata, non troverebbero conferma nelle tabelle riprodotte nell'allegato 9 alla detta decisione, in quanto o tali tabelle riguarderebbero un solo anno, o non fornirebbero nessuna indicazione in merito alla situazione belga.
punto 839
Occorre rilevare che, nel paragrafo 11 della decisione impugnata, la Commissione illustra in modo particolareggiato e coerente le ragioni che l'hanno indotta a giudicare che il mercato geografico di cui trattasi era, nel caso di specie, quello europeo, « formato da un insieme di mercati contigui e interdipendenti» (decisione impugnata, paragrafo 11, punto 7, ultimo periodo), analizzando le varie osservazioni formulate dai destinatari della CA durante il procedimento amministrativo, tra cui quelle della CBR.
punto 840
Infatti, per quanto concerne la distanza entro la quale il trasporto del prodotto può rimanere economicamente vantaggioso la Commissione, dopo aver rilevato la mancanza di una posizione unanime dei produttori di cemento europei a tale riguardo (decisione impugnata, paragrafo 11, punto 3, primo periodo), afferma che essa «da parte sua non è in grado di determinare tale distanza perché deve limitarsi a constatare i fatti» (stesso punto, secondo periodo).
punto 841
Per quanto riguarda l'esistenza di oligopoli sui vari mercati, la Commissione enuncia quanto segue (decisione impugnata, paragrafo 11, punto 6, quinto periodo):
«L'ultima osservazione riguarda l'esistenza di oligopoli sui diversi mercati e di conseguenza il fatto che ogni singolo operatore, prima di decidere di affacciarsi sul mercato di un altro, deve tener conto delle reazioni dei concorrenti e delle eventuali loro misure di ritorsione. Senza voler entrare nella teoria dei giochi e nel “dilemma del prigioniero”, (...) non è affatto sicuro che, restando sul proprio mercato, ogni operatore guadagni di più, perché secondo la teoria dei giochi un soggetto decide di invadere il mercato degli altri e di rischiare la ritorsione quando ritenga che i propri vantaggi sul lungo periodo sono superiori se è presente su vari mercati piuttosto che su uno solo. Inoltre, non è semplice dare una soluzione matematica in caso di oligopolio perché esistono molti elementi d'incertezza che entrano in linea di conto oltre alle possibili ritorsioni dell'uno o dell'altro oligopolista».
punto 842
Quindi, contrariamente a quanto asserito dalla CBR, la Commissione non si è limitata a respingere in modo puro e semplice la teoria dei giochi a causa della sua complessità. Essa ha solo voluto relativizzarne la portata.
punto 843
Per quanto riguarda i vari ostacoli collegati al transito delle frontiere, nel paragrafo 11, punto 4, della decisione impugnata essa prende in considerazione le osservazioni dei produttori belgi, i quali « hanno sostenuto di avere grandi difficoltà a vendere in Francia a causa dei costi di attesa alla dogana, delle diversità delle norme nazionali relative ai pesi e delle regolamentazioni, ecc. (cfr. verbale dell'audizione dell'8 marzo 1993, allegato VII/B, pagg. 7-8 e allegato VIII)».
punto 844
Per quanto poi concerne le divergenze di prezzo tra il mercato belga e i mercati ad esso contigui, la Commissione nota quanto segue (decisione impugnata, paragrafo 9, punto 6, secondo periodo) :
«(...) Le tabelle 7, proiettate durante l'audizione del 2 marzo 1993 dall'industria italiana e elaborate sulla base di dati Cembureau in allegato 9, illustrano l'andamento dei prezzi nei paesi CE dal 1981 al 1991 e confermano che tra i prezzi del Regno Unito e i prezzi tedeschi, francesi e belgi vi era, nel 1981, una differenza di circa 30 ECU per tonnellata (il prezzo inglese era di circa 70 ECU) e, nel 1991, da 15 a 20 ECU per tonnellata; che la differenza di prezzo tra Francia, Belgio e Germania, quasi nulla nel 1981, è aumentata progressivamente a partire dal 1982 fino a raggiungere, nel 1986, circa 12 ECU per tonnellata e ridiscendere, nel 1991, a circa 7 ECU (...)».
punto 845
Si deve anzitutto sottolineare che la semplice circostanza che i vari grafici e tabelle da cui la Commissione ha ricavato queste tendenze, per nulla contestate dalla ricorrente, non siano stati tutti allegati alla decisione impugnata non costituisce una violazione dell'obbligo di motivazione della decisione medesima.
punto 846
Per di più, la Commissione non è tenuta a fornire, nella decisione impugnata, una risposta puntuale a tutti gli argomenti dedotti dai vari destinatari della CA durante il procedimento amministrativo. E' sufficiente che la motivazione, da un lato, consenta al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato giurisdizionale sulla legittimità della decisione impugnata e, dall'altro, fornisca alle imprese ed associazioni interessate le informazioni necessarie affinché esse possano valutare la fondatezza della decisione (sentenze della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, punto 22, e 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione, Racc. pag. 4487, punto 72; sentenza del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T-44/90, La Cinq/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 42).
punto 847
Nella fattispecie, dalla motivazione della decisione impugnata prima richiamata si ricava che la Commissione ha fornito alle imprese interessate e al Tribunale tutte le informazioni necessarie alla valutazione della fondatezza della definizione del mercato geografico rilevante accolta nella detta decisione. Alla luce di ciò, il motivo della CBR relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione riguardo alla definizione del mercato geografico di cui trattasi dev'essere respinto.
punto 848
Infine, la Ciments français asserisce di riscontrare una contraddizione nella definizione del mercato geografico di riferimento. A suo parere, nel paragrafo 11, punti 2, 6 e 7, della decisione impugnata sembra che la Commissione ritenga che esistano contemporaneamente un mercato europeo del cemento e una molteplicità di mercati locali. Ora, il mercato del cemento sarebbe regionale. Di conseguenza, attribuire al mercato di cui trattasi una dimensione europea equivarrebbe a includere nelmedesimo mercato imprese che non sarebbero concorrenti effettive o potenziali e, pertanto, a negare la nozione di mercato geografico. Per di più la scelta, compiuta dalla Commissione, della dimensione europea del mercato di cui trattasi sarebbe in contrasto con la sua decisione di separare le intese nazionali da quelle internazionali.
punto 849
Giova ricordare che nel paragrafo 11, punto 2, della decisione impugnata la Commissione afferma che, « dal punto di vista geografico, il mercato del cemento può essere considerato come un insieme di mercati facenti perno attorno a stabilimenti diversi e sovrapposti [la versione francese reca, come s'è già detto, il termine “juxtaposés”, vale a dire “contigui” (N.d.T.)] gli uni agli altri tanto da coprire tutta l'Europa». Essa poi spiega, in base ad esempi concreti, che cosa l'induca a porre in evidenza la dimensione europea del mercato del cemento (paragrafo 11, punti 3 e 4), e successivamente a ritenere che tutti i fattori richiamati dai destinatari della CA durante il procedimento amministrativo (ostacoli naturali, costi e distanze per il trasporto, debolezza delle esportazioni, motivazioni collegate al profitto, struttura oligopolistica dei mercati, separazione geografica dei medesimi) non siano tali da inficiare la sua concezione europea del mercato di cui trattasi (paragrafo 11, punti 5 e 6).
punto 850
Quel che segue è quanto essa ricava alla fine dalle sue riflessioni (decisione impugnata, paragrafo 11, punto 7):
« La interpenetrazione dei mercati li rende interdipendenti e qualsiasi azione su un dato mercato rischia di propagarsi come un'onda nei mercati più lontani come provano i seguenti fatti. Le riunioni degli Head Delegates di Cembureau (...), nelle quali è (...) riunita tutta l'industria europea e anche i produttori non direttamente interessati al momento dei fatti, sono state convocate per evitare che il fenomeno degli scambi intracomunitari si allargasse sia in termini di volume che di gravità e per consigliare di ridurre le differenze di prezzo tra i mercati al fine di limitare le tentazioni di esportare. Gli accordi tra produttori greci e spagnoli all'interno di Cement Marketing Association sono stati considerati fondamentali per l'equilibrio in Europa. La reazione alle esportazioni greche nel Regno Unito e in Italia è stata una reazione collettiva dell'industria europea che ha ritenuto la cooperazione tra tutti i produttori europei essenziale per tutelarne la stabilità globale e non solo quella dei paesi minacciati.
Ne consegue che l'Europa costituisce il mercato di cui trattasi, formato da un insieme di mercati contigui e interdipendenti ».
punto 851
In questa descrizione i motivi su cui si fonda la definizione del mercato geografico di cui trattasi non appaiono per nulla contradditori. Non sussistono contraddizioni nemmeno tra la definizione europea del mercato contenuta nella decisione impugnata e la scelta operata dalla Commissione di separare, nel corso del procedimento amministrativo, gli addebiti nazionali da quelli internazionali. A tale riguardo va ricordato che gli addebiti internazionali, gli unici oggetto della decisione impugnata, non dipendono assolutamente dall'esistenza delle intese nazionali, le quali erano state anch'esse messe in discussione nella CA (v. i precedenti punti 110-120).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Concordanza tra la CA e la decisione impugnata
punto 852
La CBR (causa T-25/95) asserisce che la Commissione, dopo aver sostenuto nella CA che le «regole del gioco» sulle quali i membri della Cembureau si sarebbero accordati durante la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 avrebbero riguardato il sistema di fissazione dei prezzi fondato sui punti-base (Basing Points System, in prosieguo: il «BPS»), avrebbe modificato la sua impostazione. A seguito delle osservazioni esposte dalla CBR durante il procedimento amministrativo in merito alla liceità di questo sistema e delle discussioni svoltesi in proposito durante la detta riunione degli Head Delegates, l'istituzione avrebbe ritenuto alla fine, nella decisione impugnata, che le «regole del gioco» di cui trattasi riguardassero un accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali.
punto 853
L'Aalborg (causa T-44/95) allega che l'oggetto dell'accordo Cembureau non sarebbe stato sufficientemente precisato nella CA. Essa avrebbe inoltre ignorato, nel corso del procedimento amministrativo, che la Commissione intendesse attribuire un'importanza determinante alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984.
punto 854
Occorre rilevare che nella CA la Commissione ha denunciato la conclusione dell'accordo Cembureau e la fissazione di regole di «concorrenza leale» durante le riunioni degli Head Delegates (paragrafi 8, 9, 60 e 61). Queste ultime non sono tuttavia state oggetto di nessun addebito né nella CA, né nella decisione impugnata.
punto 855
Sotto il titolo «Le intese sull'intangibilità del mercato nazionale» (paragrafo 61 della CA), la Commissione espone la seguente valutazione in merito ai fatti illustrati nel paragrafo 9 della CA, riguardanti per lo più la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983:
« Come si è visto al paragrafo 9, Cembureau e i suoi membri hanno adottato il “Cembureau Agreement or Cembureau principle of not transhipping to internal European markets”; hanno favorito gli accordi di esportazione verso paesi terzi per prevenire “il rischio di una destabilizzazione in Europa” qualora le eccedenze produttive si fossero riversate sui paesi aderenti a Cembureau; hanno sollecitato contatti bilaterali o multilaterali tra i membri perché fossero adottate misure adeguate per evitare che, al di fuori degli “scambi tra Stati di tipo tradizionale, o anzi strutturale come per esempio nel caso delle esportazioni dalla Germania e dal Belgio verso i Paesi Bassi”, “i trasferimenti di cemento tra paesi membri avessero conseguenze perniciose” per l'industria cementiera».
punto 856
Ne discende che, già a livello di CA, la Commissione indicava con chiarezza che, a suo parere, l'accordo Cembureau era collegato all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e alla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro e che questa « regola del gioco » era stata convenuta nella riunione degli Head Delegates svoltasi il 14 gennaio 1983. La CA menzionava pertanto in modo sufficientemente preciso l'oggetto dell'accordo Cembureau di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
punto 857
Per quanto concerne l'argomento dell'Aalborg, secondo il quale essa avrebbe ignorato durante il procedimento amministrativo l'importanza che la Commissione intendeva attribuire alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984, occorre rilevare che la CA illustrava nei particolari gli elementi di fatto riguardanti queste riunioni relativamente sia alla «divulgazione dei prezzi tra i membri di Cembureau» (CA, paragrafo 8), sia all'«Accordo Cembureau o principio Cembureau inteso ad evitare lo sconfinamento sui mercati interni europei» [CA, paragrafo 9, lett. a) e b)]. L'Aalborg, che non nega di aver partecipato, in quanto membro diretto della Cembureau, alle due suddette riunioni, doveva quindi essere necessariamente consapevole dell'importanza particolarissima loro attribuita dalla Commissione.
punto 858
La FIC (causa T-30/95) e l'Aalborg asseriscono poi che la Commissione, nella CA, non si sarebbe espressa sulla qualificazione della pretesa regola sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali, stabilita in seno alla Cembureau, come accordo o come pratica concordata.
punto 859
Occorre constatare che nella CA [paragrafo 61, lett. a)] la Commissione ha spiegato che «l'“Accordo Cembureau o principio inteso ad evitare lo sconfinamento sui mercati interni europei” (cfr. par. 9) costituisce un accordo e/o una pratica concordata». Di conseguenza, le destinatarie dei capitoli internazionali della CA, tra cui la FIC e l'Aalborg, sono state informate nel corso del procedimento amministrativo del fatto che l'« Accordo Cembureau o principio inteso ad evitare lo sconfinamento sui mercati interni europei» avrebbe potuto ricevere la qualifica di accordo in sede di decisione impugnata. Esse sono state pertanto messe in condizione di difendersi contro siffatta qualificazione giuridica dei comportamenti presi in considerazione.
punto 860
Ne consegue che vanno respinti tutti gli argomenti relativi a una discordanza tra la CA e la decisione impugnata per quanto concerne l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau
punto 861
Le ricorrenti CBR (causa T-25/95), Cembureau (causa T-26/95), FIC (causa T-30/95), ENCI (causa T-31/95), VNC (causa T-32/95), Ciments luxembourgeois (causa T-34/95), Dyckerhoff (causa T-35/95), SFIC (causa T-36/95), Vicat (causa T-37/95), Cedest (causa T-38/95), Ciments français (causa T-39/95), Heidelberger (causa T-42/95), Lafarge (causa T-43/95), Aalborg (causa T-44/95), BDZ (causa T-48/95), Unicem (causa T-50/95), Rugby (causa T-53/95), Castle (causa T-56/95), Heracles (causa T-57/95), Uniland (causa T-58/95), Oficemen (causa T-59/95), Irish Cement (causa T-60/95), Cimpor (causa T-61/95), Secil (causa T-62/95), ATIC (causa T-63/95), Titan (causa T-64/95), Italcementi (causa T-65/95), Holderbank (causa T-68/95), Aker (causa T-70/95), Euroc (causa T-71/95), Cementir (causa T-87/95), Blue Circle (causa T-88/95), AGCI (causa T-103/95) e Halkis (causa T-104/95) sostengono che la Commissione avrebbe violato l'art. 85, n. 1, del Trattato per aver dichiarato accertata l'esistenza di un accordo Cembureau nell'art. 1 della decisione impugnata (A). La Cembureau, la Dyckerhoff, lo SFIC e la Heidelberger affermano che l'accertamento dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata si baserebbe su una motivazione insufficiente o contraddittoria, in violazione dell'art. 190 del Trattato (B). Infine, alcune ricorrenti interessate dalle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997 (v. i precedenti punti 164 e 168) hanno richiamato, nelle memorie da esse presentate a seguito delle dette misure, diversi documenti i quali, a loro dire, sarebbero stati utili alla loro difesa se esse avessero potuto consultarli durante il procedimento amministrativo. L'Italcementi e la Blue Circle lamentano inoltre la violazione dei loro diritti della difesa a causa dell'insufficiente consultazione degli elementi a carico del fascicolo (C).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato
punto 862
E' bene ricordare che la Commissione si è basata unicamente sulle prove documentali dirette menzionate nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau.
punto 863
Una prima serie di argomenti delle ricorrenti interessate consiste nel negare il valore probatorio dei documenti menzionati nel paragrafo 18 della decisione impugnata, i quali parlano di un accordo o principio Cembureau per l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali europei [note interne della Blue Circle (decisione impugnata, paragrafo 18, punti 2 e 3; documenti nn. 33.126/11332-11334 e 11335-11337)] o dell'esistenza di un'intesa tra i produttori di cemento europei [dichiarazione del signor Kalogeropoulos durante la riunione del consiglio d'amministrazione della Heracles del 25 giugno 1986 (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 5; documenti nn. 33.126/19875-19877)]. Le ricorrenti propongono un'interpretazione alternativa dei documenti di cui trattasi, compatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato. Esse sostengono che la Cembureau non avrebbe mai ammesso l'esistenza di un accordo o principio Cembureau (1). Una seconda serie di argomenti riguarda specificamente le riunioni degli Head Delegates durante le quali l'accordo Cembureau sarebbe stato concluso e confermato. Le ricorrenti sottolineano l'incompetenza degli Head Delegates a concludere un accordo del genere e negano l'efficacia probatoria di numerosi documenti menzionati nei paragrafi 19 e 45 della decisione impugnata. La liceità delle discussioni svoltesi durante le riunioni degli Head Delegates si ricaverebbe non solo dai documenti menzionati in questi due paragrafi, ma anche da documenti che la Commissione avrebbe omesso di esaminare. Numerose ricorrenti deducono inoltre argomenti specifici volti a negare l'esistenza di un accordo Cembureau (2). Una terza serie di argomenti mira a contestare l'illiceità del preteso accordo Cembureau e a muovere alla Commissione la censura di non aver cercato una spiegazione alternativa riguardo ai volumi ridotti del commercio interstatale di cemento (3). Tutti questi argomenti verranno esaminati in ordine successivo. Alla fine si trarranno le conclusioni basate sulle constatazioni compiute (4).
punto 864
Occorre rilevare preliminarmente che alcune ricorrenti sollevano argomenti relativi al valore probatorio di documenti riguardanti comportamenti che non risultano incriminati nella decisione impugnata.
punto 865
Così, le ricorrenti Cembureau, Blue Circle, FIC e Italcementi mettono in discussione il valore probatorio della nota manoscritta dell'Italcementi relativa alla riunione del comitato esecutivo del 14 aprile 1986 (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 9; documento n. 33.126/3185). La Blue Circle menziona anche il verbale provvisorio della riunione del comitato esecutivo del 9 novembre 1983 (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 5; documenti nn. 33.322/286-294).
punto 866
L'Irish Cement asserisce che la Commissione non potrebbe dedurre dal verbale provvisorio della riunione del comitato esecutivo del 9 novembre 1983 (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 5; documenti nn. 33.322/286-294), e in particolare dagli interventi dei signori Bertrán e Van Hove effettuati durante tale riunione, che l'accordo Cembureau sia stato confermato nella detta occasione.
punto 867
E' giocoforza constatare che la Commissione non si è basata su nessuno dei documenti ora menzionati per dimostrare l'esistenza, la conclusione o la conferma dell'accordo Cembureau. Questi documenti sono stati citati nel paragrafo 17, punti 5 e 9, della decisione impugnata unicamente per illustrare le discussioni svoltesi tra i produttori europei di cemento, durante il periodo preso in considerazione, riguardanti una concorrenza «leale, sana o corretta». Ora, tali discussioni non sono state oggetto di censura nella decisione impugnata. Gli argomenti concernenti il valore probatorio della relativa documentazione risultano pertanto ininfluenti ai fini della valutazione della legittimità dell'art. 1, così come di qualsiasi altro articolo della decisione impugnata.
punto 868
La Heidelberger rileva che le note manoscritte citate dalla Commissione nel paragrafo 19, punto 6, in fine, della decisione impugnata (documenti nn. 33.126/11587-11592) non conterrebbero nessuna indicazione riguardo all'identità del loro autore e sarebbero in gran parte illeggibili, circostanza che le priverebbe di qualsiasi valore probatorio. Inoltre, queste note riguarderebbero la preparazione di una riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1982. Esse sarebbero pertanto totalmente estranee alla riunione degli Head Delegates denunciata nel paragrafo 19, lett. a), della decisione impugnata.
punto 869
Tuttavia, poiché queste note non fanno parte delle prove documentali sulle quali la Commissione si è basata, nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata (v. i precedenti punti 790-817) per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau, appare superfluo interrogarsi sul loro valore probatorio riguardo all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
punto 870
La Heidelberger asserisce poi che le conclusioni che la Commissione trae, nella CA (pag. 20, nota in calce n. 5), dalle note manoscritte intitolate «Preparation Meeting Head Delegates 7.11.84» (preparazione dell'incontro degli Head Delegates del 7 novembre 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 15; documento n. 33.126/11758), in merito all'esistenza di una concertazione in seno alla Cembureau riguardante la « ristrutturazione e la riduzione delle capacità produttive eccedentarie di taluni paesi», non sarebbero assolutamente corroborate dalle «Summary notes» del 12 novembre 1984, le quali fanno riferimento alla riunione degli Head Delegates del 7 novembre 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 14; documenti nn. 33.126/11754 e 11755).
punto 871
Occorre rilevare che nella CA la Commissione, dopo aver affermato che le note manoscritte di cui trattasi «rivela[va]no che in seno a Cembureau [erano] state convenute la ristrutturazione e la riduzione delle capacità produttive eccedentarie di taluni paesi», aggiungeva tuttavia di «non [disporre], a parte questi e pochi altri indizi, di elementi che [provassero] tale concertazione» (CA, pag. 20, nota in calce n. 5). Inoltre, l'addebito relativo a una concertazione, a livello della Cembureau, riguardante la ristrutturazione e la riduzione delle capacità produttive non è stato accolto nella decisione impugnata. Ne consegue che l'argomento della Heidelberger risulta irrilevante.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › 1. Documenti menzionati nel paragrafo 18 della decisione impugnata
punto 872
Nel paragrafo 18, punti 2 e 3, della decisione impugnata, sotto il titolo «Accordo Cembureau o principio Cembureau relativo all'osservanza dei limiti dei mercati interni europei», la Commissione ricorda anzitutto due note interne della Blue Circle, una del 1odicembre 1983 (documenti nn. 33.126/11332-11334) e l'altra priva di data (documenti nn. 33.126/11335-11337), le quali costituiscono gli unici documenti citati nella decisione impugnata che parlino espressamente di un accordo Cembureau o principio Cembureau relativo all'osservanza dei limiti dei mercati interni europei. Nel punto 5 dello stesso paragrafo essa menziona anche la dichiarazione del signor Kalogeropoulos, presidente della Heracles, fatta durante la riunione del consiglio d'amministrazione di tale società svoltasi il 25 giugno 1986 (documenti nn. 33.126/19875-19877), dichiarazione che riferisce dell'esistenza di «un'intesa di tutti i produttori europei di cemento in base alla quale nessuno di loro deve intervenire all'interno delle frontiere nazionali degli altri ». L'istituzione convenuta fa inoltre riferimento (punto 4) alle dichiarazioni della stessa Cembureau in merito all'accordo o principio Cembureau (documenti nn. 33.126/11525 e 13568-13573).
punto 873
Nella valutazione giuridica da essa formulata in merito ai comportamenti di cui all'art. 1 della decisione impugnata, la Commissione si basa direttamente sui citati documenti (decisione impugnata, paragrafo 45). Nella sua ottica si tratta infatti di elementi di prova chiave per la dimostrazione dell'esistenza dell'accordo Cembureau.
punto 874
Occorre analizzare in ordine successivo i vari argomenti delle ricorrenti relativi ai documenti di cui trattasi.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › 1. Documenti menzionati nel paragrafo 18 della decisione impugnata › 1.1. Note interne della Blue Circle
punto 875
In primo luogo, l'Italcementi nega valore probatorio alle note della Blue Circle (documenti nn. 33.126/11332-11334 e 11335-11337). Queste note farebbero riferimento a dichiarazioni unilaterali di un produttore, che non riguarderebbero né gli autori né l'oggetto della presunta intesa. Secondo la Cembureau, le note della Blue Circle non parlerebbero dell'esistenza di un accordo Cembureau, poiché sembrerebbe che il loro autore proponga una soluzione a un certo numero di problemi di natura commerciale. Anche la Lafarge nega loro un valore probatorio, in quanto la Blue Circle non sarebbe membro della Cembureau e il loro autore non avrebbe assistito alle riunioni degli Head Delegates. L'Aalborg, l'Uniland e l'Oficemen sottolineano inoltre l'assenza dell'autore delle note dalla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983.
punto 876
Si deve constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Italcementi e dalla Cembureau, le due note interne di cui trattasi parlano di un accordo, di un principio o di una politica miranti all'osservanza dei limiti dei mercati interni europei, che esse ricollegano alla Cembureau.
punto 877
Peraltro, benché la Blue Circle non sia un membro diretto della Cembureau, è importante sottolineare il suo ruolo in seno alla detta associazione. E' infatti pacifico che il presidente della Blue Circle, Sir John Milne, ha ricoperto dal 1975 al 1985, in seno alla Cembureau, la funzione di Head Delegate per l'industria cementiera del Regno Unito, prima di diventare egli stesso presidente della Cembureau. In qualità di Head Delegate, ha partecipato alle tre riunioni degli Head Delegates durante le quali l'accordo Cembureau sarebbe stato concluso e confermato. Il signor G. Marshall, vicedirettore generale della Blue Circle, gli è subentrato nelle funzioni di Head Delegate britannico, quando egli è diventato presidente della Cembureau. Per quanto concerne il signor Reiss, autore delle note interne, dalla risposta fornita dalla Blue Circle a un quesito rivoltole per iscritto dal Tribunale, depositata presso la cancelleria del detto giudice il 12 dicembre 1997, si evince che, all'epoca della redazione delle dette note, egli occupava il posto di direttore regionale della divisione esportazioni della Blue Circle. E' per di più pacifico che egli ha partecipato a numerose riunioni dell'EPC (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 3; documenti nn. 33.126/11339, 11417-11440, 11442-11455, 13845-13850, 14035-14042, 14062-14085, 14094-14097, 14148-14154 e 14401-14418), spesso accompagnato dal signor Marshall, vicedirettore generale (documenti nn. 33.126/11365, 11447 e 14062). Sebbene, come asserisce la Blue Circle, i documenti nn. 33.126/11417-11440 e 13845-13850 non possano venirle opposti essendo rimasti inaccessibili durante il procedimento amministrativo, la presenza del signor Reiss a varie riunioni dell'EPC è sufficientemente dimostrata dagli altri documenti menzionati nel paragrafo 45, punto 3, della decisione impugnata.
punto 878
Alla luce di ciò, la Commissione aveva ragione nel giudicare che il « valore probante [delle note della Blue Circle era] dimostrato dal ruolo di Blue Circle in Cembureau e dal ruolo del sig. Reiss in Blue Circle» (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 3, primo periodo). Infatti, tenuto conto del ruolo di prim'ordine dei dirigenti della Blue Circle all'interno della Cembureau e viste le funzioni svolte dal signor Reiss in seno alla Blue Circle, era lecito concludere che l'autore delle note aveva parlato, con piena cognizione di causa, di un accordo, di un principio o di una politica vertente sull'osservanza dei limiti dei mercati interni europei e aveva posto in relazione tale accordo, principio o politica con l'associazione europea Cembureau.
punto 879
E' però esatto che, come sostenuto dall'Italcementi, le note interne della Blue Circle non identificano le parti che hanno aderito all'accordo, al principio o alla politica della Cembureau riguardante l'osservanza dei limiti dei mercati interni europei. Occorrerà esaminare in un secondo tempo se sia effettivamente dimostrata la partecipazione delle varie imprese ed associazioni di imprese all'intesa di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
punto 880
In secondo luogo, le ricorrenti CBR, FIC, Ciments français, Oficemen e Blue Circle sostengono che i termini «principio Cembureau» o «accordo Cembureau», utilizzati dall'autore delle due note interne, potrebbero aver avuto in realtà il valore di «termini di gergo», utilizzati per indicare fatti economici che limiterebbero naturalmente la possibilità per il cemento di superare i confini tra paesi produttori. La Ciments français aggiunge che l'esiguità dei flussi intracomunitari sarebbe il frutto delle caratteristiche oggettive dell'industria cementiera europea e non di un accordo tra i produttori europei.
punto 881
Quest'argomento non può essere accolto. Termini o espressioni come «accordo», «principio» o « politica della Cembureau » non possono indicare un fatto economico. Inoltre, se avesse fatto davvero riferimento a un fatto economico che limitasse per natura la possibilità, per il cemento, di valicare le frontiere, l'autore delle note non avrebbe accennato al rischio che «l'accordo Cembureau» venisse completamente abbandonato a causa delle misure di ritorsione che un paese «obiettivo» avrebbe potuto adottare per reagire alla presenza della Blue Circle sul suo territorio (nota del 1o dicembre 1983, punto 4) o che non fosse possibile mantenere «la politica di Cembureau relativa all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali» (nota senza data; v. i precedenti punti 809-812).
punto 882
In terzo luogo, la Cementir asserisce che le due note interne riguarderebbero importazioni provenienti dall'Europa orientale e dalla Spagna, effettuate in dumping. La Blue Circle allega che avrebbero ad oggetto le importazioni in dumping in provenienza da paesi che aiutano con sovvenzioni la loro produzione di cemento.
punto 883
Si deve constatare che la nota della Blue Circle del 1o dicembre 1983 riguarda in particolare le importazioni in dumping provenienti dalla Spagna. Nel punto 1 della medesima si menziona una misura già adottata contro tali importazioni: «Denuncia antidumping che, se coronata da successo nel 1984, potrebbe rivelarsi inutile a lungo termine in caso di adesione della Spagna alla CEE».
punto 884
Quanto alla nota senza data, essa parla di importazioni provenienti dalla Germania orientale e dalla Polonia. Non si può escludere che queste ultime fossero effettuate in dumping.
punto 885
Tuttavia, le precedenti osservazioni non sono assolutamente in grado di inficiare la conclusione della Commissione secondo la quale, nella cornice della Cembureau, è stato concluso un accordo vertente sull'osservanza dei limiti dei mercati interni europei, né di escludere che le due note interne della Blue Circle si riferissero a tale accordo. Infatti le due note, intitolate «Strategia contro le importazioni e futuro dell'industria cementiera nel Regno Unito» e «Minacce di importazioni», riguardavano il problema generale delle importazioni di cemento nel Regno Unito. Era quindi normale che esse analizzassero contemporaneamente il problema delle importazioni provenienti dai paesi Cembureau e quello delle importazioni originarie di altri paesi. Ad ogni modo, anche le importazioni in provenienza dai paesi estranei alla Cembureau rappresentavano una minaccia per il principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei, quale descritto nelle note della Blue Circle. Infatti, le importazioni in dumping rischiavano di aumentare la quota di produzione europea in esubero, che sarebbe stato allora necessario canalizzare al di fuori dell'Europa per salvaguardare il principio Cembureau dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei. A tal proposito, la nota del 1o dicembre 1983 spiegava chiaramente che l'impossibilità di trovare sbocchi sui mercati d'oltremare per le quote di produzione in esubero dell'Europa occidentale rischiava di far crollare il principio. Infine, anche le importazioni in dumping provenienti da paesi all'epoca non aderenti alla Comunità potevano costituire una violazione del principio Cembureau dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei. Infatti, tutta l'industria cementiera europea era rappresentata in seno alla Cembureau. Prova ne sia che lo Head Delegate spagnolo ha partecipato alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 4; documento n. 33.126/11581) e a quella del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 8; documenti nn. 33.126/11699 e 11700). Per questa ragione la Commissione ha giudicato i produttori spagnoli già vincolati dall'accordo Cembureau sin dal 14 gennaio 1983, benché la loro partecipazione non costituisse, in tale momento, una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 11), in mancanza di effetti rilevanti del loro comportamento all'interno della Comunità.
punto 886
Ne consegue che, sebbene le note della Blue Circle riguardassero problemi connessi ad importazioni in dumping di cemento provenienti dalla Spagna e dall'Europa orientale, tale circostanza non inficia assolutamente la legittimità dell'art. 1 della decisione impugnata dal momento che le note di cui trattasi mettevano in collegamento le importazioni di cemento con la sopravvivenza dell'accordo, principio o politica della Cembureau mirante all'osservanza dei limiti dei mercati interni europei.
punto 887
Per quanto riguarda l'argomento della Blue Circle, secondo il quale le note avrebbero avuto ad oggetto le importazioni in dumping di cemento, proveniente da paesi che aiutano con sovvenzioni la loro produzione cementiera, esso è smentito dai fatti. Al problema dell'eventuale concessione di aiuti di Stato a produttori di altri paesi si fa infatti cenno solo una volta nella nota del 1o dicembre 1983 (punto 4), e solo nella cornice di una possibile reazione di un paese «obiettivo», nel cui territorio la Blue Circle avesse deciso di costruire sili come contromisura per reagire alle importazioni di cemento provenienti dal detto paese.
punto 888
In quarto luogo, la FIC e la Blue Circle hanno sottolineato in udienza che il signor Reiss, autore delle note, si sarebbe occupato delle esportazioni della Blue Circle. Le note da lui redatte farebbero pertanto riferimento a un accordo concernente il mercato extraeuropeo, il cui oggetto sarebbe stato quello di evitare che il cemento esportato verso paesi terzi venisse reimportato in Europa. La FIC ha anche affermato che l'uso della nozione di «transhipment» (trasbordo) nelle note corroborerebbe una loro interpretazione in tal senso. Il «transhipping» andrebbe infatti riferito al «paese di transito», ossia al paese extraeuropeo. Inoltre, il riferimento, contenuto nel punto 4 della nota del 1o dicembre 1983, alle «economie latine non produttrici di petrolio» sarebbe collegabile alle economie dell'America meridionale e confermerebbe quindi che l'accordo o principio Cembureau non avrebbe riguardato il mercato comunitario.
punto 889
Va anzitutto osservato che le ricorrenti non hanno mai suggerito una siffatta spiegazione delle note della Blue Circle prima dell'apertura della fase orale nelle cause T-30/95 e T-88/95.
punto 890
Ad ogni modo, quest'argomento dev'essere respinto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del medesimo.
punto 891
Infatti, l'accordo concernente il mercato extraeuropeo, cui fanno riferimento le ricorrenti, avrebbe avuto bisogno dell'approvazione degli operatori di paesi terzi, acquirenti del cemento prodotto in Europa. Infatti, quando un quantitativo di cemento prodotto in Europa è venduto su un mercato d'oltremare, l'acquirente rimane libero di riesportarlo nella Comunità. Alla luce di ciò, un accordo come quello allegato dalla Blue Circle e dalla FIC, il quale avrebbe implicato il consenso di soggetti estranei alla Cembureau, non sarebbe stato denominato accordo, principio o politica «Cembureau» dall'autore delle note.
punto 892
Peraltro, indipendentemente dal riferimento alla Cembureau, se l'interpretazione della Blue Circle e della FIC fosse esatta, l'autore delle note avrebbe dovuto descrivere l'oggetto dell'accordo presentandolo come l'osservanza dei limiti del mercato europeo, in quanto quest'accordo avrebbe mirato a evitare che il cemento prodotto in Europa ed esportato verso paesi terzi fosse reimportato in Europa. In tale contesto, il riferimento all'osservanza dei limiti dei mercati interni europei, al plurale nella nota del 1o dicembre 1983, conferma l'interpretazione della Commissione secondo la quale l'accordo, il principio o la politica della Cembureau riguardavano gli scambi intraeuropei.
punto 893
Inoltre, l'interpretazione della Blue Circle e della FIC risulta in contrasto con il seguente passaggio della nota del 1o dicembre 1983:
« In questo momento nell'Europa occidentale 22 Mio di t di eccedenze possono essere convogliate sui mercati d'oltremare dove esiste una domanda, ma è molto probabile che all'inizio del 1985 questo volume si riduca a 15 Mio di t se non meno e con questa minaccia non è escluso che venga meno il principio Cembureau relativo all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali europei».
punto 894
Se l'interpretazione della Blue Circle e della FIC fosse esatta, una riduzione della domanda sul mercato d'oltremare non avrebbe posto nessun problema per l'accordo Cembureau. Infatti, meno sono rilevanti i quantitativi di cemento esportati, più debole diviene il rischio che il cemento esportato venga reimportato nel mercato europeo. Per di più la FIC non dimostra che le importazioni di cemento provenienti dai paesi dell'America meridionale costituissero all'epoca una minaccia per l'industria cementiera europea. Pertanto, il riferimento alle «economie latine non produttrici di petrolio» dev'essere interpretato come un richiamo alle economie latine europee. Quest'interpretazione è corroborata dal riferimento, contenuto nel punto 1 della nota del 1o dicembre 1983, alle importazioni di cemento provenienti dalla Spagna.
punto 895
In ogni caso, le varie interpretazioni proposte dalla Blue Circle e dàlia FIC risultano contraddittorie, in quanto il «fatto economico» che limiterebbe «naturalmente la possibilità per il cemento di superare i confini» (v. il precedente punto 880) non impedirebbe al cemento venduto dai cementieri europei sui mercati d'oltremare, e in particolare su quello dell'America meridionale, di venire reimportato in Europa.
punto 896
In quinto luogo, l'Irish Cement e la Cementir ritengono che il riferimento, contenuto nella nota interna senza data della Blue Circle (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 3; documenti nn. 33.126/11335-11337) ad importazioni dalla Germania occidentale, contraddica l'esistenza dell'accordo Cembureau.
punto 897
Tuttavia, l'esistenza di importazioni dalla Germania occidentale non può giustificare una diversa interpretazione dell'allusione esplicita e univoca fatta dall'autore di questa nota alla «politica di Cembureau relativa all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali». Inoltre, è giocoforza constatare che nel memorandum redatto all'attenzione del presidente della Cembureau in vista della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729), le esportazioni dalla Germania verso la Gran Bretagna e l'Irlanda, qualificate come «difficoltà», sono state giudicate un problema (v. il precedente punto 804). Occorre pertanto concludere che l'accordo, il principio o la politica Cembureau relativa all'osservanza dei limiti dei mercati interni europei, di cui parlano le due note interne della Blue Circle, non è stata coronata da successo ovunque. Il fatto che un'intesa non sia rispettata non significa però per ciò solo che essa non esista (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-347/94, Mayr-Melnhof/Commissione, Race. pag. II-1751, punto 135).
punto 898
In sesto luogo, la FIC rileva che l'autore della nota della Blue Circle del 1o dicembre 1983 dipinge un quadro quanto mai negativo della situazione, mentre questa nota viene redatta solo quattro mesi prima della riunione del 19 marzo 1984 nella quale si sarebbe preso atto, secondo la ricostruzione fattane nella decisione impugnata, del successo del presunto accordo Cembureau. Questa constatazione inciderebbe sul valore probatorio dei documenti di cui trattasi.
punto 899
Nemmeno quest'argomento può essere accolto. Il contenuto dei documenti concernenti la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 ben si accorda con quello delle due note della Blue Circle. Infatti, benché le minute di questa riunione (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737) riferiscano che «la pressione dovuta agli scambi tra membri si è nettamente attenuata grazie al miglioramento dei contatti bilaterali [e che] le quantità esportate evidenziano una certa diminuzione, (...) persiste [nondimeno] la minaccia proveniente dagli outsiders» (v. il precedente punto 806). Inoltre, nel memorandum all'attenzione del presidente per la riunione del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729) vengono segnalate diverse «difficoltà», una delle quali è menzionata anche nella nota senza data della Blue Circle, vale a dire le esportazioni dalla Germania (v. il precedente punto 897). Nel medesimo documento si rileva anche (v. il precedente punto 803) che «lo scarto fra [i prezzi nei diversi paesi della Cembureau] resta di 1 a 2 e costituisce inevitabilmente una tentazione. E' perciò auspicabile ridurlo (...) ». Ora, il primo periodo della nota della Blue Circle del 1o dicembre 1983 presenta il problema degli alti prezzi britannici nel modo seguente: «La sola e unica ragione per la quale subiamo importazioni (...) è il nostro prezzo. (...) La causa consiste in realtà nel nostro prezzo franco stabilimento, pari a circa 40 UKL a fronte dei notevoli quantitativi europei in esubero, disponibili a 17 UKL FOB o a 25 UKL nei sili nel Regno Unito ». Non c'è quindi da sorprendersi se la Blue Circle dipinge un bilancio piuttosto negativo della situazione qualche mese prima della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984.
punto 900
Infine, in settimo luogo la Cementir nega valore probatorio alla nota senza data della Blue Circle, in particolare in quanto non datata.
punto 901
Anche quest'argomento dev'essere respinto. La semplice circostanza che un documento sia privo di data non implica che esso non possa contenere indizi relativi all'esistenza di un'infrazione. Inoltre, l'altra nota della Blue Circle la quale, al contrario, è datata 1o dicembre 1983, nonché la documentazione relativa alle riunioni degli Head Delegates (v. i precedenti punti 790-808) permettono di collocare nel tempo «la politica di Cembureau relativa all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali», cui fa riferimento la nota senza data.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › 1. Documenti menzionati nel paragrafo 18 della decisione impugnata › 1.2. Dichiarazione del signor Kalogeropoulos durante la riunione del consiglio d'amministrazione della Heracles del 25 giugno 1986
punto 902
In primo luogo, le ricorrenti CBR, FIC, Ciments français, Lafarge, Aalborg, Heracles, Uniland, Oficemen, Irish Cement e Blue Circle allegano che la dichiarazione fatta dal signor Kalogeropoulos, presidente della Heracles, durante il consiglio d'amministrazione di questa società, il 25 giugno 1986 (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 5; documenti nn. 33.126/19875-19877), non sarebbe assolutamente in grado di dimostrare l'esistenza del presunto accordo Cembureau, e anzi la contraddirebbe. Secondo queste ricorrenti, la dichiarazione verterebbe su una presunta intesa che sarebbe esistita da trent'anni. Non potrebbe trattarsi pertanto dell'intesa di cui all'art. 1 della decisione impugnata, che sarebbe iniziata solo il 14 gennaio 1983. Le ricorrenti interessate sottolineano che la dichiarazione non conterrebbe nessun riferimento alla Cembureau. Esse spiegano che il signor Kalogeropoulos, essendo un politico appena giunto alla presidenza della Heracles, sarebbe stato poco al corrente della situazione reale dell'industria cementiera. Il presidente della Heracles avrebbe cercato di trovare spiegazioni esterne alle difficoltà interne della sua impresa, dovute in realtà ad alcuni errori di strategia, al fine di giustificare la concessione di aiuti di Stato a beneficio della sua impresa.
punto 903
Si deve rilevare che la dichiarazione del signor Kalogeropoulos, sebbene non faccia riferimento alla Cembureau, contiene un indizio inequivocabile dell'esistenza di un'intesa tra produttori europei di cemento, avente ad oggetto l'osservanza dei limiti dei mercati interni. Il presidente della Heracles sottolinea infatti che «esisteva ed esiste tuttora un'intesa di tutti i produttori europei di cemento in base alla quale nessuno di loro deve intervenire all'interno delle frontiere nazionali degli altri (...)».
punto 904
Per quanto concerne il momento iniziale dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata, si deve porre in rilievo che la circostanza che la Commissione abbia fissato al 14 gennaio 1983, e non prima, la data iniziale della detta infrazione, considerata la durata trentennale dell'intesa cui fa riferimento il signor Kalogeropoulos, non pregiudica assolutamente le ricorrenti e non inficia il valore probatorio della dichiarazione per quanto riguarda l'esistenza stessa di un'intesa tra produttori europei di cemento.
punto 905
Nella decisione impugnata la Commissione spiega che, in mancanza di prove diverse dalla dichiarazione del signor Kalogeropoulos in merito a una durata cosi lunga dell'accordo Cembureau, essa «considera che l'accordo abbia avuto effetto dal 14 gennaio 1983, data della riunione durante la quale sono state discusse “alcune regole del gioco che [era] interesse [di tutti] rispettare”» (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 6).
punto 906
Quest'impostazione della Commissione non può essere censurata. L'esistenza, nel 1986, da trent'anni di un'intesa tra i produttori europei di cemento relativa all'osservanza dei limiti dei mercati interni non esclude che, in occasione di una riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, sia stato ribadito il consenso formatosi in merito all'osservanza dei limiti dei mercati interni e alla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro.
punto 907
Per quanto riguarda l'argomento secondo il quale il signor Kalogeropoulos non sarebbe stato al corrente della situazione reale dell'industria cementiera, non è credibile che l'interessato abbia fatto una dichiarazione dinanzi al consiglio d'amministrazione della sua impresa senza essere informato in merito al contesto industriale e commerciale in cui quest'ultima operava. Inoltre, il documento esaminato non contiene nessun riferimento ad aiuti di Stato dei quali la Heracles avrebbe potuto beneficiare né alcun indizio atto a dimostrare che le critiche espresse dal signor Kalogeropoulos all'indirizzo dei produttori britannici ed europei mirassero ad occultare errori di strategia commessi in passato. Ad ogni modo, la dichiarazione del presidente della Heracles non contiene nessuna giustificazione riguardante il comportamento precedente della detta società. Essa delinea la strategia attuale di quest'ultima per quel che concerne le sue esportazioni dirette verso il mercato britannico e spiega le ragioni per le quali queste vendite transfrontaliere hanno provocato vivaci reazioni presso altri produttori europei.
punto 908
In secondo luogo, la Lafarge si è basata, in udienza, anche sul documento intitolato « Exports of Greek cement to England» (esportazioni di cemento greco verso l'Inghilterra; documento n. 33.126/11116), del 3 ottobre 1986, firmato dai signori Kalogeropoulos, per la Heracles, e Canellopoulos, per la Titan. Secondo la ricorrente, in questo documento il signor Kalogeropoulos avrebbe negato che le esportazioni di cemento in partenza dalla Grecia abbiano beneficiato di aiuti. Dal momento che si tratterebbe di una «bugia grossolana», questo documento sminuirebbe la fiducia nei confronti del presidente della Heracles. Di conseguenza, nessun valore probatorio potrebbe essere attribuito alla dichiarazione di quest'ultimo del 25 giugno 1986.
punto 909
Il documento «Exports of Greek cement to England» (documento n. 33.126/11116) è un documento indirizzato ai produttori britannici o alle autorità britanniche, con il quale i produttori greci intendono negare che le loro esportazioni possano costituire una minaccia per i produttori britannici. E' giocoforza constatare che esso non si esprime sulla questione se i produttori greci abbiano beneficiato di aiuti di Stato. A tal riguardo, esso contiene solo la seguente menzione: «E' assolutamente fuor di dubbio che l'industria cementiera greca possiede, secondo le norme internazionali, impianti moderni ed efficientissimi mentre l'industria britannica è in gran parte tecnologicamente obsoleta, consuma circa il 30% in più di carburante per tonnellata di cemento e impiega il doppio del personale. Di conseguenza, la competitività greca poggia sulle moderne tecnologie e sull'efficienza, conseguite grazie a notevoli investimenti e a grandi sforzi». Il documento non precisa però se l'industria greca abbia beneficiato di aiuti di Stato per realizzare questi notevoli investimenti. L'argomento della Lafarge è pertanto smentito dai fatti e dev'essere respinto.
punto 910
In terzo luogo, la Cementir insiste sulla circostanza che la dichiarazione del presidente della Heracles sarebbe posteriore di più di tre anni alla pretesa conclusione dell'accordo Cembureau. Essa non potrebbe quindi costituire un elemento di prova dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
punto 911
Anche quest'argomento dev'essere respinto. La circostanza fatta presente dalla Cementir non inficia il valore probatorio della dichiarazione riguardo all'esistenza di un'intesa tra tutti i produttori europei di cemento sull'osservanza dei limiti dei mercati interni. Al contrario, il fatto che il presidente della Heracles affermi, nel giugno del 1986, che «esisteva ed esiste tuttora un'intesa di tutti i produttori europei di cemento in base alla quale nessuno di loro deve intervenire all'interno delle frontiere nazionali degli altri (...)» collima perfettamente con le conclusioni tratte dalla Commissione in merito all'illiceità dello scopo delle riunioni degli Head Delegates del 1983 e del 1984.
punto 912
Infine, in quarto luogo l'Aalborg sostiene che, nella sua dichiarazione, il presidente della Heracles avrebbe fatto necessariamente riferimento a un'intesa vincolante alcuni e non tutti i produttori europei di cemento.
punto 913
Occorre constatare che la dichiarazione del presidente della Heracles dimostra in realtà l'esistenza di due intese strettamente collegate, vale a dire, da un lato, l'intesa puntuale raggiunta nel 1986 tra i produttori britannici e una serie di altri produttori europei di cemento, al fine di fronteggiare la minaccia rappresentata, sin dal 1986, dalle esportazioni originarie della Grecia, e, dall'altro, l'intesa generale e di lunga data tra «tutti i produttori europei di cemento», secondo la quale « nessuno di loro [doveva] intervenire all'interno delle frontiere nazionali degli altri», e che spiega precisamente l'appoggio concesso dagli altri produttori dell'Europa occidentale ai produttori britannici nella loro lotta contro le importazioni di cemento provenienti dalla Grecia. L'argomento dell'Aalborg dev'essere pertanto respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › 1. Documenti menzionati nel paragrafo 18 della decisione impugnata › 1.3. Confessione della Cembureau
punto 914
La Cembureau afferma di non aver mai riconosciuto l'esistenza dell'accordo Cembureau. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nel paragrafo 45, punto 4, della decisione impugnata, durante l'intero procedimento amministrativo essa avrebbe difeso la tesi secondo la quale «non esiste alcun “Cembureau Agreement or Principle” né, a maggior ragione, alcun documento contenente regole di applicazione » (risposta fornita dalla Cembureau nel corso di un accertamento effettuato conformemente all'art. 14 del regolamento n. 17; decisione impugnata, paragrafo 18, punto 4; documento n. 33.126/11525). Qualsiasi altra osservazione formulata dalla Cembureau sul preteso accordo Cembureau sarebbe solo frutto di ragionamenti ipotetici da parte sua. Anche le ricorrenti Ciments français, Uniland, Oficemen e Cementir sostengono che la Cembureau avrebbe sempre negato l'esistenza dell'accordo Cembureau.
punto 915
Va tuttavia ricordato che la Cembureau, pur negando formalmente l'esistenza dell'accordo Cembureau, ha spiegato, nell'ambito di un accertamento effettuato conformemente all'art. 14 del regolamento n. 17 (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 4; documento n. 33.126/11525), quanto segue:
«Laddove tale espressione ricorra in un documento, non si riferisce ad una qualche pratica anticoncorrenziale, bensì al rispetto degli usi e della deontologia progressivamente emersi dalle relazioni tra imprese e dall'evoluzione economica nei vari paesi».
punto 916
Parimenti, la Cembureau, rispondendo a una comunicazione degli addebiti indirizzatale conformemente all'art. 15, n. 1, del regolamento n. 17, espone in merito alla nota della Blue Circle del 1o dicembre 1983, (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 4; documenti nn. 33.126/13568-13573) quanto segue:
«Questo documento (...) allude semplicemente alle norme di buon vicinato incoraggiate da Cembureau.
Il riferimento al Principio Cembureau inteso all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali europei riguarda un tipo di comportamento auspicato dai membri, ma non contenente di per sé nessun vincolo né a fortiori sanzioni.
Il riferimento a un accordo Cembureau sottintende lo stesso principio e rinvia al rispetto degli usi e della deontologia progressivamente emersi dalle relazioni tra imprese e dall'evoluzione economica nei vari paesi».
punto 917
Da quanto precede si evince che la Cembureau ha negato unicamente l'esistenza di un accordo formale Cembureau e non quella di un consenso instauratosi tra la Cembureau e i suoi membri. Nel corso del procedimento amministrativo essa ha infatti ammesso che l'accordo o principio Cembureau riguardava il rispetto delle regole di buon vicinato le quali erano state « incoraggiate da Cembureau» stessa ed erano, inoltre, «auspicat[e] dai membri» (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 4; documenti nn. 33.126/13568-13573). Ora, l'esistenza di un consenso tra un'associazione e i suoi membri in merito a norme di buon vicinato o a usi e norme deontologiche costituisce un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, pur in assenza di effetti obbligatori dell'accordo (sentenza Van Landewyck e a./Commissione, citata nel precedente punto 717, punti 85 e 86).
punto 918
La Cembureau non può sostenere che la descrizione da essa fornita dell'accordo Cembureau sia solo frutto di sue elucubrazioni. Infatti, quando descrive il contenuto delle norme di buon vicinato da essa stessa «incoraggiate», la Cembureau lo fa con piena cognizione di causa. Alla luce dei documenti già analizzati (v. i precedenti punti 875-913) e della documentazione concernente le riunioni degli Head Delegates (v. i successivi punti 929-1095), non si può sostenere che le pretese norme di buon vicinato o gli allegati usi e norme deontologiche avessero un oggetto diverso dall'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 919
Si deve pertanto dichiarare che la Commissione aveva valide ragioni per giudicare, nella decisione impugnata, che la Cembureau, mediante le perifrasi usate nel corso di un accertamento effettuato conformemente all'art. 14 del regolamento n. 17 e nell'ambito di una risposta a una comunicazione degli addebiti indirizzatale in osservanza dell'art. 15, n. 1, del regolamento n. 17, «ammette sostanzialmente l'esistenza dell'accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e [sulla] regolamentazione delle vendite» (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 4).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › 1. Documenti menzionati nel paragrafo 18 della decisione impugnata › 1.4. Conclusioni
punto 920
Da tutto quanto sin qui esposto discende che nessuna delle circostanze richiamate dalle ricorrenti è in grado di inficiare il valore probatorio delle due suddette note interne della Blue Circle, della dichiarazione del signor Kalogeropoulos, presidente della Heracles, del 25 giugno 1986, e delle dichiarazioni della Cembureau rese durante il procedimento amministrativo. Si deve viceversa constatare che questi documenti costituiscono indizi oggettivi e concordanti dell'esistenza di un'intesa tra produttori di cemento europei avente ad oggetto l'osservanza dei limiti dei mercati interni e la regolamentazione delle vendite da un paese all'altro.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › 2. Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e conferma del detto accordo nella cornice delle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984
punto 921
Secondo la Commissione, l'accordo Cembureau sarebbe stato concluso dalla Cembureau e dai suoi membri nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 1). Si tratterebbe di un accordo per la restrizione della concorrenza, con danni per gli scambi tra Stati membri, in violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (decisione impugnata, paragrafi 45, punto 5, e 52, e art. 1). Il contenuto dell'accordo sarebbe stato confermato durante le riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984 (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 2).
punto 922
Prima di analizzare gli argomenti relativi alle prove documentali su cui si basano questi accertamenti della Commissione, nonché tutti gli altri argomenti relativi alle riunioni degli Head Delegates rilevanti, giova esaminare l'argomento di alcune ricorrenti concernente l'incompetenza degli Head Delegates a concludere un accordo commerciale.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › 2. Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e conferma del detto accordo nella cornice delle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984 › 2.1. Competenza degli Head Delegates a concludere l'accordo Cembureau
punto 923
Le ricorrenti CBR, Cembureau, FIC, VNC, Dyckerhoff, SFIC, Vicat, Heidelberger, Lafarge, BDZ, Rugby, Castle, ATIC, Italcementi, Aker, Euroc e Cementir, nel sottolineare la perfetta liceità dell'oggetto della Cembureau, della sua struttura e delle sue attività, affermano che gli Head Delegates sarebbero stati incompetenti a concludere un accordo in violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. A norma dello statuto della Cembureau, solo le decisioni dell'assemblea generale avrebbero potuto impegnare i membri di questa associazione. La Lafarge precisa che nessun organo della Cembureau, che si tratti dell'assemblea generale o degli Head Delegates, sarebbe stato autorizzato ad adottare decisioni di politica commerciale o industriale in grado di imporsi all'industria cementiera. La VNC sottolinea, per parte sua, che le riunioni degli Head Delegates non potrebbero essere considerate momenti dell'attività ufficiale della Cembureau, giacché sarebbero state unicamente l'occasione per discussioni informali.
punto 924
Giova rilevare che l'art. 6, primo comma, dello statuto della Cembureau, in vigore durante il periodo preso in considerazione nella decisione impugnata, ha il seguente enunciato:
«Il potere decisionale dei membri per quanto riguarda le attività dell'associazione viene esercitato in seno all'assemblea generale che è costituita da rappresentanti designati dai membri. Prima di ogni riunione dell'assemblea generale, i membri nominano un rappresentante del proprio paese che esercita il diritto di voto (...)».
punto 925
I rappresentanti dei membri della Cembureau che esercitano il diritto di voto nell'assemblea generale sono denominati «Head Delegates».
punto 926
Tale denominazione è stata confermata dalla Cembureau a pag. 7 della sua memoria di risposta alla CA (decisione impugnata, paragrafo 15, punto 4):
« Come per i rappresentanti dei governi in organismi internazionali e nonostante il fatto che la designazione “Head Delegates” non sia statutaria (...), è stata nominata una persona che esercita il diritto di voto in seno all'assemblea generale (Head Delegate); di queste persone Cembureau tiene un elenco aggiornato».
punto 927
Pur non essendo, in quanto tali, un organo statutario della Cembureau, durante il periodo preso in considerazione gli Head Delegates disponevano di un'autorità notevole e persino preponderante in seno alla Cembureau, in quanto esercitavano il diritto di voto nell'assemblea generale di quest'associazione. Inoltre, essi rappresentavano di fatto l'industria cementiera dei vari paesi membri della Cembureau. Le riunioni degli Head Delegates costituivano di conseguenza una cornice tale da consentire oggettivamente la conclusione di un accordo quale quello di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
punto 928
Di conseguenza, dev'essere respinto l'argomento relativo a un'incompetenza statutaria della Cembureau o degli Head Delegates a concludere l'accordo Cembureau, Alla luce di ciò, occorre unicamente valutare se gli Head Delegates abbiano effettivamente concluso un accordo in violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, e se quest'accordo sia stato confermato durante le riunioni del 19 marzo e del 7 novembre 1984. Accogliere l'argomento delle ricorrenti interessate equivarrebbe a privare l'art. 85, n. 1, del Trattato di qualsiasi efficacia pratica, poiché lo statuto di un'impresa o di un'associazione di imprese non autorizza mai la conclusione di accordi aventi un oggetto illecito.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › 2. Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e conferma del detto accordo nella cornice delle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984 › 2.2. Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983
punto 929
Le ricorrenti CBR, Cembureau, FIC, ENCI, VNC, Ciments luxembourgeois, Dyckerhoff, SFIC, Vicat, Cedest, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Aalborg, Unicem, Rugby, Castle, Heracles, Uniland, Oficemen, Irish Cement, Cimpor, Secii, ATIC, Titan, Italcementi, Holderbank, Aker, Euroc, Cementir, Blue Circle e AGCI sostengono che i documenti sui quali si basa la Commissione non proverebbero che l'accordo Cembureau sia stato concluso nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983. Per giungere a tale conclusione, esse esaminano uno ad uno i vari documenti menzionati nei paragrafi 19 e 45 della decisione impugnata che riguardano tale riunione.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › 2. Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e conferma del detto accordo nella cornice delle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984 › 2.2. Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 › 2.2.1. Lettera di convocazione per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983
punto 930
Le ricorrenti Cembureau, Ciments français, Lafarge, Irish Cement e Cementir muovono alla Commissione la censura di aver inserito, tra gli elementi di prova relativi alla conclusione dell'accordo Cembureau, la lettera di convocazione redatta dal signor Gil Braz de Oliveira per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, lettera recante la data del 16 novembre 1982 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 2; documenti nn. 33.126/11552 e 11553).
punto 931
Nel paragrafo 19, punto 2, della decisione impugnata, la Commissione cita il brano seguente di tale lettera:
«Durante l'ultima riunione del comitato esecutivo tenuta il 5 novembre, è stato evocato un tema che, secondo il parere unanime dei membri, merita particolare attenzione e giustifica una riunione straordinaria a livello di Head Delegates di Cembureau. Data l'attuale congiuntura di calo generalizzato delle vendite sui mercati nazionali, i trasferimenti di cemento fra paesi membri potranno avere conseguenze negative per la nostra industria se non saranno adottate per tempo alcune opportune misure, come avviene per esempio negli scambi tra il Belgio e i Paesi Bassi che saranno disciplinati da un protocollo di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale CEE (...)».
punto 932
La Commissione ritiene che da questa missiva si evinca che era stato previsto che la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 avrebbe avuto ad oggetto i problemi suscitati dal commercio intraeuropeo e che sarebbe stato necessario stabilire alcune « regole del gioco » per limitare e regolamentare questi trasferimenti (decisione impugnata, paragrafi 45, punti 1 e 9, e 46, punto 2).
punto 933
Le ricorrenti Cembureau, Ciments français, Lafarge, Irish Cement e Cementir allegano tuttavia che la lettera di convocazione sarebbe stata inviata dal suo autore, a titolo personale, soltanto agli Head Delegates danese (signor Larsen) ed irlandese (signor Dempsey). La lettera di convocazione «ufficiale», anch'essa del 16 novembre 1982, per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (documenti nn. 33.126/11554-11557), prodotta dalla Cembureau come allegato 3.3 al suo atto introduttivo, non conterrebbe il brano citato nel paragrafo 19, punto 2, della decisione impugnata e dimostrerebbe la liceità dell'oggetto della riunione del 14 gennaio 1983.
punto 934
Come sottolineato dalle ricorrenti interessate, esistono davvero due versioni della lettera di convocazione. La versione citata nella decisione impugnata è firmata dal signor Gil Braz de Oliveira, membro delegato del comitato esecutivo della Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 2; documenti nn. 33.126/11552 e 11553). E' pacifico che questa lettera di convocazione è stata inviata alla Aalborg nonché all'Irish Cement. Con tale missiva il signor Gii Braz de Oliveira le ha informate della data proposta per la riunione successiva degli Head Delegates, vale a dire il 14 gennaio 1983, «a nome del presidente di Cembureau, sig. Jean Bailly». Alla luce di ciò, le ricorrenti non possono ragionevolmente sostenere che il signor Gii Braz de Oliveira si rivolgesse loro a titolo personale.
punto 935
La lettera di convocazione «ufficiale», dal canto suo, non contraddice affatto il contenuto di quella del signor Gil Braz de Oliveira.
punto 936
Benché non menzioni espressamente i «trasferimenti di cemento fra paesi membri», essa riferisce nondimeno che «durante le riunioni del comitato esecutivo e del gruppo di coordinamento svoltesi la settimana scorsa, (...) è apparso chiaro che i produttori di cemento europei devono affrontare alcuni seri problemi » e che « di conseguenza, devono essere adottate misure idonee per evitare che l'industria cementiera segua lo stesso, disastroso percorso sperimentato da altre industrie pesanti e tradizionali in Europa».
punto 937
Inoltre, la circostanza che fosse previsto che la riunione del 14 gennaio 1983 avrebbe avuto ad oggetto, in particolare, i trasferimenti di cemento tra paesi membri della Cembureau è confermata dal telex che i signori Collis e Dutron, direttori della Cembureau, hanno inviato al signor Van Hove (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3; documento n. 33.126/11559) il 17 novembre 1982, ossia il giorno dopo la spedizione della lettera di convocazione del signor Gil Braz de Oliveira.
punto 938
In questo telex si chiedeva al signor Van Hove di esprimere il suo parere sul punto 2 dell'ordine del giorno, il quale doveva essere formulato « in termini sufficientemente espliciti senza correre il rischio di suscitare reazioni».
punto 939
Ora, il punto 2 dell'ordine del giorno provvisorio iniziale riguardava esplicitamente gli «scambi intraeuropei » e una delle sue suddivisioni si riferiva ai possibili provvedimenti di controllo dell'interscambio (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3; documenti nn. 33.126/11559 e 11580; v. i successivi punti 942-954).
punto 940
Da quanto esposto risulta che gli argomenti diretti a negare valore probatorio alla lettera di convocazione del signor Gil Braz de Oliveira non possono essere accolti. Si deve viceversa constatare che la detta lettera costituisce un elemento di prova rilevante, in quanto enunciava che i membri del comitato esecutivo della Cembureau ritenevano che i trasferimenti di cemento intraeuropei avrebbero potuto « avere conseguenze negative » per l'industria cementiera e che fosse necessario convocare una riunione eccezionale degli Head Delegates, il 14 gennaio 1983, per adottare le «opportune misure».
punto 941
Alcune ricorrenti sostengono tuttavia che le «opportune misure» prospettate avrebbero riguardato il sistema dei punti-base e non il principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni. Quest'argomento verrà esaminato nei successivi punti 977-987.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › 2. Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e conferma del detto accordo nella cornice delle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984 › 2.2. Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 › 2.2.2. Modifiche apportate all'ordine del giorno della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983
punto 942
E' opportuno ricordare che il punto 2 dell'ordine del giorno iniziale per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 è stato modificato in seguito a un intervento del signor Van Hove su richiesta del signor Bailly, presidente della Cembureau (v. i precedenti punti 797-801).
punto 943
Le ricorrenti Cembureau, FIC, Ciments luxembourgeois, SFIC, Lafarge, Aalborg e Irish Cement asseriscono che le modifiche proposte dal signor Van Hove per il punto 2 («Scambi intraeuropei») dell'ordine del giorno provvisorio della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 sarebbero state puramente formali e insignificanti e non sarebbero state dirette a nascondere il contenuto effettivo della riunione. La FIC spiega che esse avrebbero unicamente inteso rendere ancor più rigorosa la formulazione dell'ordine del giorno della riunione del 14 gennaio 1983, affinché quest'ultimo presentasse correttamente l'argomento che il signor Van Hove avrebbe dovuto trattare durante la riunione. La preoccupazione di evitare «di suscitare reazioni», di cui si parla nella richiesta indirizzata al signor Van Hove (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3; documento n. 33.126/11559), sarebbe stata dovuta, secondo la FIC e l'Irish Cement, all'esistenza di notevoli tensioni tra alcuni membri della Cembureau, per la precisione tra il membro spagnolo e quello irlandese. L'Irish Cement aggiunge che il presidente della Cembureau avrebbe temuto all'epoca le reazioni del membro spagnolo alla presentazione di una denuncia antidumping da parte dell'industria irlandese, effettuata con il sostegno del CCC, di cui il signor Van Hove era presidente.
punto 944
Giova ricordare che nel telex del 17 novembre 1982 inviato dai signori Collis e Dutron, direttori della Cembureau, al signor Van Hove si legge che il presidente della Cembureau «sig. Bailly gradirebbe sentire il Suo parere in merito alla formulazione del punto 2 che vorremmo redigere in termini sufficientemente espliciti senza correre il rischio di suscitare reazioni» (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3; documento n. 33.126/11559).
punto 945
Nella versione originale dell'ordine del giorno provvisorio del 16 novembre 1982 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3; documenti nn. 33.126/11559 e 11580), questo punto è redatto nel seguente modo:
«2. Scambi intraeuropei
A. Analisi della situazione
1. Dati
2. Situazione dei prezzi - Prezzi nazionali
3. Motivazione e organizzazione degli scambi transfrontalieri - Sviluppi previsti
B. Possibili provvedimenti di controllo dell'interscambio
1. Supporto dei governi contro le pratiche di dumping
2. Motivazione di accordi ragionevoli sui prezzi. Intervento del comitato di collegamento
3. Studi e seminari - Dumping, redditività
4. Altri provvedimenti».
punto 946
Le discussioni così programmate in seno a un'associazione che raggruppa concorrenti diretti di tutti gli Stati membri, vertenti su misure dirette a « controllare » od « organizzare » il commercio intraeuropeo, rischiavano palesemente di porsi in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato. A tal proposito va rilevato che, come ammesso dalla stessa Cembureau (causa T-26/95, ricorso, punto 3.1), il signor Van Hove era l'esperto in diritto comunitario della concorrenza in seno alla detta associazione.
punto 947
Si deve poi sottolineare che la richiesta rivolta al signor Van Hove riguardava unicamente il punto 2 dell'ordine del giorno provvisorio (v. il precedente punto 944). Gli altri punti del medesimo documento, vale a dire «1. Importazioni dall'Europa orientale», «3. Condizioni del mercato mondiale» e «4. Conclusioni e decisioni», apparivano vaghi al confronto con il punto 2 e non sollevavano problemi dal punto di vista dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 948
Ora, è giocoforza constatare che le modifiche proposte dal signor Van Hove per il punto 2 dell'ordine del giorno hanno avuto ad oggetto unicamente espressioni che potevano svelare uno scopo anticoncorrenziale perseguito dai partecipanti alla riunione del 14 gennaio 1983.
punto 949
Infatti, con telex del 17 novembre 1982 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3; documento n. 33.126/11558), il signor Van Hove ha trasmesso i seguenti suggerimenti:
«Le seguenti espressioni che figurano nel telex del 17 u.s. devono scomparire da tutti i documenti ufficiali:
(...) organizzazione degli scambi transfrontalieri
(...) controllo dell'interscambio
(...) motivazione di accordi ragionevoli sui prezzi (...)».
punto 950
Queste modifiche, proposte dal signor Van Hove e accolte nell'ordine del giorno definitivo (v. i precedenti punti 797-801) miravano pertanto ad eliminare il rischio che l'ordine del giorno consentisse di scoprire il contenuto effettivo delle discussioni che dovevano svolgersi tra gli Head Delegates.
punto 951
Del resto, altri documenti attestano la medesima cura da parte della Cembureau nel nascondere il contenuto effettivo della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983. Così, il testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documenti nn. 33.126/11583-11585) sottolinea che «è superfluo dire che non vi saranno resoconti delle (...) discussioni», mentre il promemoria per la conduzione della detta riunione (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 6; documenti nn. 33.126/11578 e 11579) contiene la seguente precisazione: «Ore 13.15/13.30 — Chiusura della riunione che non sarà verbalizzata» (v. i successivi punti 962-976).
punto 952
Dev'essere respinto l'argomento relativo alle tensioni che sarebbero esistite tra i produttori spagnoli e quello irlandese a causa, segnatamente, di presunte pratiche di dumping da parte dei produttori spagnoli. Infatti, tutti i riferimenti al dumping contenuti nella versione iniziale sono stati mantenuti nell'ordine del giorno adottato in seguito alle modifiche apportate dal signor Van Hove. Inoltre, queste ultime modifiche non erano tali da produrre effetti più benefici sui rapporti tra i produttori spagnoli e quello irlandese rispetto alla versione iniziale dell'ordine del giorno.
punto 953
Anche l'argomento della FIC, secondo il quale le modifiche apportate al punto 2 a seguito dei suggerimenti del signor Van Hove avrebbero avuto lo scopo di indicare correttamente l'argomento che quest'ultimo avrebbe affrontato, dev'essere respinto. Infatti, né la versione iniziale, né le modifiche proposte, né l'ordine del giorno definitivo riportano i titoli delle relazioni previste per la riunione né, a fortiori, i vari oratori.
punto 954
Da tutto quanto sin qui illustrato discende che la Commissione aveva validi motivi per giudicare che le modifiche apportate all'ordine del giorno provvisorio per la riunione del 14 gennaio 1983 miravano a nascondere il contenuto effettivo delle discussioni programmate, che avrebbero dovuto riguardare, in particolare, alcune misure di controllo del commercio intraeuropeo di cemento (decisione impugnata, paragrafi 19, punto 3, 45, punto 1, e 65, punto 5).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › 2. Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e conferma del detto accordo nella cornice delle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984 › 2.2. Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 › 2.2.3. Contenuto dei documenti concernenti lo svolgimento della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983
punto 955
In primo luogo, le ricorrenti CBR, Cembureau, FIC, Ciments luxembourgeois, Dyckerhoff, Heidelberger, Lafarge, Aalborg, Castle, Heracles, Aker, Euroc, Cementir e AGCI asseriscono che dal testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documenti nn. 33.126/11583-11585) si ricaverebbe che lo scopo di questa riunione non era di decidere o di imporre ai membri diretti e indiretti della Cembureau un determinato comportamento collettivo sul mercato. Lungi dal dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau, il testo provvisorio della relazione introduttiva proverebbe l'inesistenza di un accordo del genere. Le ricorrenti fanno riferimento, a tal proposito, al brano seguente del documento di cui trattasi: «Evidentemente in questa sede non si tratta di prendere decisioni di carattere collettivo ».
punto 956
La Cembureau richiama inoltre il documento intitolato « Riunione degli Head Delegates, Parigi, 14 gennaio 1983 — Note per il presidente» (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 3; documenti nn. 33.126/11630-11633), e in particolare il punto 4 di questo documento, intitolato «Questioni all'esame del comitato esecutivo», il quale confermerebbe che nessuna decisione o azione concreta è stata adottata durante la riunione del 14 gennaio 1983.
punto 957
La FIC aggiunge che nessun documento riguardante le riunioni degli Head Delegates farebbe riferimento o menzionerebbe la conclusione di un accordo relativo all'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 958
E' opportuno ricordare che, perché esista un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato è sufficiente che le imprese considerate abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (sentenze citate nel precedente punto 270, Commissione/Anic, punto 130, e Montecatini/Commissione, punto 162; sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-141/89, Tréfileurope/Commissione, Racc. pag. II-791, punto 95). Il giudice comunitario ha dichiarato, ad esempio, che un «gentlemen's agreement» costituiva un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato (sentenze ACF Chemiefarma/Commissione, citata nel precedente punto 643, punti 106-114, e Tréfileurope/Commissione, cit., punto 96). La qualificazione come accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato non dipende quindi assolutamente dal carattere vincolante del detto accordo.
punto 959
Nella fattispecie, nel testo provvisorio della sua relazione introduttiva per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 il presidente ha sottolineato quanto segue:
«[Il nostro obiettivo è] di esaminare possibili soluzioni capaci di attenuare l'andamento dei mercati e di proporre (...) alcune regole del gioco che è nostro interesse rispettare».
punto 960
Sebbene non abbia quindi proposto l'adozione di decisioni ufficiali o di un accordo formale in seno alla Cembureau, il presidente ha espresso l'auspicio che i partecipanti alla riunione concordassero alcune «regole del gioco». Ora, alla luce della giurisprudenza citata nel precedente punto 958, la determinazione, da parte di alcuni operatori economici, di «regole del gioco » riguardanti il loro comportamento sul mercato costituisce innegabilmente un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 961
Per quanto concerne l'argomento della Cembureau relativo al punto 4 del documento intitolato «Riunione degli Head Delegates, Parigi, 14 gennaio 1983— Note per il presidente», i problemi sui quali il comitato esecutivo era chiamato a riflettere riguardavano le « importazioni dai paesi dell'Est» e la «situazione del mercato mondiale», che corrispondevano, rispettivamente, ai punti primo e terzo dell'ordine del giorno della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983. Tuttavia, il passaggio del documento intitolato «Riunione degli Head Delegates, Parigi, 14 gennaio 1983 — Note per il presidente» messo in risalto dalla ricorrente non contiene nessun rinvio al comitato esecutivo per quanto riguarda il punto 2 dell'ordine del giorno intitolato «Scambi intraeuropei», circostanza che conferma che gli Head Delegates hanno adottato essi stessi, durante la loro riunione del 14 gennaio 1983, le « opportune misure » per risolvere i problemi connessi agli scambi di cemento tra paesi membri della Cembureau.
punto 962
In secondo luogo, le ricorrenti CBR, Cembureau, FIC, Heidelberger, Lafarge, Aalborg, Irish Cement, Cementir e Blue Circle asseriscono che la Commissione non potrebbe basarsi sul passaggio del testo provvisorio della relazione introduttiva per là riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, in cui il presidente avverte che non ci sarebbero stati resoconti delle discussioni, per considerare dimostrata la volontà dei partecipanti di circondare di segreto le loro azioni/decisioni e, pertanto, per giudicare accertato l'oggetto illecito della riunione di cui trattasi.
punto 963
La CBR, la Cembureau e l'Irish Cement pongono in evidenza il carattere preparatorio del testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente per negare qualsiasi valore probatorio al detto documento.
punto 964
E' pacifico (atto introduttivo della Cembureau nella causa T-26/95, punto 2.5) che questo testo provvisorio della relazione introduttiva è stato redatto dai signori Dutron e Collis, direttori della Cembureau. Nessun elemento autorizza a pensare che esso non corrispondesse alle opinioni del signor Bailly, presidente della Cembureau. Al contrario, già dal telex del 17 novembre 1982 inviato dai signori Collis e Dutron al signor Van Hove (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3; documento n. 33.126/11559) si ricava che il testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente in vista della riunione del 14 gennaio 1983 è il risultato di un serrato scambio di opinioni tra il presidente della Cembureau e gli autori del detto documento. Il telex annuncia infatti quanto segue: «(...) Il sig. Bailly gradirebbe sentire il Suo parere in merito alla formulazione del punto 2 che vorremmo redigere in termini sufficientemente espliciti senza correre il rischio di suscitare reazioni» (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3; documento n. 33.126/11559). Tenendo presente la circostanza che i signori Dutron e Collis svolgevano di solito il compito di redigere i resoconti delle riunioni organizzate nell'ambito della Cembureau e, in particolare, del comitato esecutivo (atto introduttivo della Cembureau nella causa T-26/95, punti 2.5 e 2.15), si deve ammettere che il passaggio del testo provvisorio della relazione introduttiva in cui si avvertiva che non ci sarebbero stati resoconti delle discussioni esprimeva le intenzioni del presidente della Cembureau. Poiché non è stato dimostrato che un verbale ufficiale della riunione sia stato nondimeno redatto (v. i successivi punti 970-976), si deve concludere che il presidente della Cembureau ha effettivamente annunciato durante la riunione del 14 gennaio 1983 che non ci sarebbero stati resoconti e che tale dichiarazione è stata approvata, quanto meno tacitamente, dai partecipanti alla riunione.
punto 965
La Heidelberger e l'Aalborg allegano che l'annuncio del presidente qui in discussione potrebbe spiegarsi con il fatto che non sarebbe stata prevista l'adozione di decisioni.
punto 966
Quest'argomento dev'essere respinto. Infatti, dai vari documenti [lettera di convocazione del signor Gil Braz de Oliveira (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 2; documenti nn 33.126/11552 e 11553); lettera di convocazione «ufficiale» per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (documenti nn. 33.126/11554-11557); testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documenti nn. 33.126/11583-11585)] si ricava che la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 era una riunione straordinaria destinata ad affrontare problemi di estrema importanza, segnatamente quelli collegati agli scambi di cemento tra paesi membri della Cembureau. Lo scopo della riunione era di stabilire « regole del gioco » finalizzate ad « attenuare l'andamento dei mercati» (testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente). Inoltre, anche supponendo che non fosse stata prevista l'adozione di decisioni nel corso della riunione, tale circostanza non avrebbe giustificato l'interesse a non redigere un resoconto dell'incontro. Infatti, il resoconto di una riunione non si limita a riportare le decisioni adottate nel corso de a medesima, bensì illustra, di norma, il contenuto dei vari interventi avvenuti nel corso della stessa.
punto 967
La Cembureau e l'Irish Cement spiegano che le riunioni degli Head Delegates avrebbero avuto natura informale a confronto delle riunioni del comitato esecutivo, al termine delle quali veniva sempre redatto un verbale ufficiale e particolareggiato, in base a registrazioni. Preannunciando che non sarebbe stato redatto alcun resoconto della riunione del 14 gennaio 1983, il presidente avrebbe quindi semplicemente inteso sottolineare il carattere diverso di quest'incontro rispetto a una riunione del comitato esecutivo. La Lafarge per parte sua sostiene che con tale annuncio il presidente avrebbe in realtà voluto sedare, senza rievocarle espressamente, le tensioni esistenti in seno alla Cembureau a causa dei problemi di dumping, collegati soprattutto alle importazioni provenienti dalla Spagna e dalla Germania orientale.
punto 968
Tuttavia, nemmeno le spiegazioni basate sul carattere informale della riunione del 14 gennaio 1983 possono essere accolte, dal momento che, contrariamente alla detta riunione, gli altri incontri degli Head Delegates menzionati dalla decisione impugnata hanno portato alla redazione di «minute» («notes de séance») o di «summary notes» [minute della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737); «summary notes» del 12 novembre 1984 relative alla riunione degli Head Delegates del 7 novembre 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 14; documenti nn. 33.126/11754 e 11755)].
punto 969
Parimenti, per quanto riguarda la spiegazione fornita dalla Lafarge in merito alle tensioni che sarebbero esistite in seno alla Cembureau, è giocoforza constatare che, in occasione delle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984, la discussione sulle tensioni provocate dalle esportazioni provenienti dalla Spagna e dalla Germania orientale non ha impedito la redazione di «minute» o di «summary notes».
punto 970
Le ricorrenti Cembureau, FIC, Aalborg, Irish Cement, Cementir e Blue Circle asseriscono inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, esisterebbe un verbale della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, se non più di uno. Ciò dimostrerebbe che l'affermazione del presidente contenuta nel testo provvisorio della sua relazione introduttiva sarebbe rimasta priva di effetti.
punto 971
Le ricorrenti Cembureau, FIC, Irish Cement e Blue Circle fanno richiamo, a tal riguardo, al documento intitolato «Riunione degli Head Delegates, Parigi, 14 gennaio 1983 — Note per il presidente» (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 3; documenti nn. 33.126/11630-11633), redatto il 18 gennaio 1983 dal signor Collis, direttore della Cembureau. La Cembureau, la FIC, la Ciments français e l'Irish cement menzionano anche un documento di cinque pagine, denominato « nota di Cimpor » nella decisione impugnata, parimenti distribuito ai partecipanti alla riunione del comitato esecutivo della Cembureau del 25 marzo 1983 (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 2; documenti nn. 33.322/308-312). L'Aalborg intende dimostrare l'esistenza di un resoconto della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 richiamando un documento senza titolo (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 3; documenti nn. 33.126/11617-11629). La Cembureau sostiene che si farebbe riferimento alla riunione del 14 gennaio 1983 nel resoconto della riunione del CCC del 17 marzo 1983 (allegato 3.17 all'atto introduttivo nella causa T-26/95). La Cementir parla soltanto dell'esistenza di un resoconto, senza fare riferimento a un preciso documento.
punto 972
Occorre constatare che due documenti attestano l'intenzione di non redigere un resoconto della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983. Analogamente al passaggio controverso del testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente (v. precedente punto 962), il promemoria per la conduzione della detta riunione contiene la seguente menzione: «Ore 13.15/13.30 — Chiusura della riunione che non sarà verbalizzata».
punto 973
Peraltro, nessun documento menzionato nel precedente punto 971 può essere considerato un resoconto ufficiale della riunione. Per quanto concerne anzitutto il documento intitolato «Riunione degli Head Delegates, Parigi, 14 gennaio 1983— Note per il presidente», esso contiene, come indica il suo titolo, alcune note redatte all'attenzione del presidente della Cembureau. Non si tratta quindi di un resoconto della riunione degli Head Delegates destinato ai partecipanti alla medesima. Quanto al resoconto della riunione del CCC del 17 marzo 1983, esso non contiene la benché minima allusione alle discussioni svoltesi durante l'incontro del 14 gennaio 1983, contrariamente a quanto asserito dalla Cembureau. Riguardo al documento senza titolo di cui parla l'Aalborg, benché il suo contenuto corrisponda in gran parte alle « Note per il presidente», esso non contiene nessun riferimento espresso alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e non può essere quindi considerato un resoconto ufficiale di quest'ultima. In merito alla «Nota di Cimpor», essa contiene solo un rinvio manoscritto alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, ed è pacifico che è stata distribuita durante la riunione del comitato esecutivo del 25 marzo 1983. In realtà, se il resoconto ufficiale della riunione degli Head Delegates della Cembureau fosse esistito davvero, esso sarebbe stato distribuito con modalità diverse, vale a dire che gli stessi Head Delegates avrebbero dovuto riceverne una copia, di modo che la Cembureau, o un membro della medesima, sarebbero stati in grado di produrre un documento cosi distribuito.
punto 974
La CBR ammette che non esiste un resoconto formale della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983. Cionondimeno, numerosi documenti riferirebbero il contenuto degli interventi compiuti nel corso della detta riunione. Anche in mancanza di una registrazione fedele della relazione sul sistema dei punti-base illustrata durante la riunione di cui trattasi, il documento in base al quale la detta relazione è stata esposta, vale a dire le note del signor Van Hove (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 3; documenti nn. 33.126/11602-11613) sarebbe circolato tra i membri della Cembureau. La Commissione avrebbe seguito del resto una prassi identica nella cornice delle sue audizioni, per esempio in occasione delle audizioni del marzo del 1993, durante le quali essa avrebbe ratto circolare alcuni documenti relativi alle relazioni del prof. Encaoua e dell'esperto Bensaid, intitolandoli «Verbale dell'audizione».
punto 975
Si deve constatare che la CBR riconosce essa stessa che il sistema dei punti-base non è stato l'unico argomento affrontato durante la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (replica nella causa T-25/95, punto 19). Di conseguenza, le note del signor Van Hove non possono essere considerate un resoconto, anche solo informale, della riunione.
punto 976
In base a tutto quanto sin qui esposto, occorre concludere che la dichiarazione secondo la quale non sarebbe stato redatto un resoconto della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, ricavabile dal testo provvisorio della relazione introduttiva a tale riunione e dal promemoria per la conduzione della medesima, è stata fatta durante la detta riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 ed è stata approvata, quanto meno tacitamente, dai partecipanti alla stessa. Dal momento che le altre riunioni degli Head Delegates richiamate nella decisione impugnata, ossia quelle del 19 marzo e del 7 novembre 1984, sono state seguite dalla redazione di «minute» o di «summary notes» e che l'ordine del giorno provvisorio per la riunione del 14 gennaio 1983 è stato oggetto di modifiche dirette a celare il reale contenuto delle discussioni (v. il precedente punto 954), la Commissione aveva valide ragioni per giudicare che la mancanza di resoconti della riunione del 14 gennaio 1983 rivelava la volontà dei partecipanti di mantenere segrete le loro azioni/decisioni e, pertanto, l'oggetto illecito della riunione di cui trattasi (decisione impugnata, paragrafi 19, punto 3, 45, punto 1, e 65, punto 5).
punto 977
In terzo luogo, le ricorrenti CBR, Cembureau, FIC, Dyckerhoff, Ciments luxembourgeois, SFIC, Vicat, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Aalborg, Unicem, Castle, Heracles, Oficemen, Irish Cement, Cimpor, Secil, Titan, Italcementi, Aker, Euroc, Cementir, Blue Circle e AGCI insistono sulla liceità dell'oggetto delle discussioni avvenute durante la riunione del 14 gennaio 1983. Infatti, le imprese ed associazioni di imprese CBR, Cembureau, FIC, Dyckerhoff, SFIC, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Aalborg, Unicem, Castle, Heracles, Oficemen, Irish Cement, Cimpor, Secil, Titan, Italcementi, Aker, Euroc, Cementir e AGCI sostengono che i partecipanti alla riunione di cui trattasi avrebbero cercato soluzioni miranti a garantire, in un contesto di recessione per l'industria cementiera europea, le condizioni per una sana concorrenza, compatibili con le norme del Trattato, come il sistema dei punti-base. Le discussioni avrebbero avuto ad oggetto, segnatamente, l'eventuale definizione di un sistema generale di punti-base, analogo a quello comunicato alla Commissione il 16 luglio 1981 dai produttori di cemento belgi ed olandesi e che sarebbe stato approvato da quest'istituzione. Le ricorrenti CBR, Cembureau, FIC, Dyckerhoff, SFIC, Vicat, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Aalborg, Unicem, Castle, Heracles, Irish Cement, Cimpor, Secil, Aker, Euroc, Cementir e Blue Circle spiegano poi che, durante la riunione del 14 gennaio 1983, i partecipanti hanno riflettuto, da un lato, sui problemi generati dalle importazioni di cemento, spesso effettuate in dumping, provenienti da paesi extracomunitari, segnatamente dalla Spagna e dai paesi dell'Europa orientale, e, dall'altro, sulla predisposizione di una denuncia antidumping. Lo SFIC e l'Unicem sostengono inoltre che la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 avrebbe anche riguardato la difesa dei produttori contro le importazioni sovvenzionate da uno Stato membro.
punto 978
A sostegno della loro tesi, le ricorrenti qui di seguito elencate fanno riferimento, oltre che alla lettera di convocazione del signor Gil Braz de Oliveira (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 2; documenti nn. 33.126/11552 e 11553) e al promemoria per la conduzione della riunione del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 6; documenti nn. 33.126/11578 e 11579), ad alcuni specifici documenti:
le imprese Ciments français, Heracles, Irish Cement, Cementir e Blue Circle: «nota di Cimpor», distribuita ai partecipanti alla riunione del comitato esecutivo della Cembureau del 25 marzo 1983 (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 2; documenti nn. 33.322/308-312);
le ricorrenti Cembureau, Lafarge, Irish Cement e Unicem: documento intitolato «Riunione degli Head Delegates, Parigi, 14 gennaio 1983— Note per il presidente» (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 3, documenti nn. 33126/11630-11633);
la Cembureau (allegato 3.17 al suo atto introduttivo) e l'Aalborg (allegato 13 al suo atto introduttivo): testo provvisorio del verbale della riunione del CCC del 17 marzo 1983;
l'Aalborg e l'Unicem: documento senza titolo concernente la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 3; documenti nn. 33.126/11617-11629);
la Cembureau (allegato 3.1 al suo atto introduttivo), l'Irish Cement (punto 3.2.5.2.1 del suo atto introduttivo) e la Cementir (allegato 14 al suo atto introduttivo): testo provvisorio del resoconto della riunione del comitato esecutivo del 5 novembre 1982;
la Cembureau (allegato 3.16 al suo atto introduttivo) e l'Irish Cement (punto 3.2.5.2.2 del suo atto introduttivo): testo provvisorio del resoconto della riunione del comitato esecutivo del 25 marzo 1983;
la Cembureau e l'Irish Cement: lettera dell'Irish Cement alla Cembureau del 5 gennaio 1983, in cui si parla del deposito di una denuncia antidumping (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 6; documento n. 33.126/11572);
la Cembureau, l'Unicem, la Cementir e la Blue Circle: dati divulgati durante la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 [informazioni sui prezzi, sulla produzione e sui volumi d'esportazione di una serie di paesi dell'Europa orientale e del Medio Oriente; tabella riguardante gli «Imports from Eastern Europe» (importazioni dall'Europa orientale), i «Domestic Prices (taxes excluded)» (prezzi nazionali al netto delle tasse) e i «Member trade data: imports (intra-trade)» (dati relativi agli scambi tra membri: importazioni (scambi interni); decisione impugnata, paragrafo 19, punto 6; documenti nn. 33.126/11593-11601];
l'Unicem: documento intitolato «Preparazione alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983» (decisione impugnata, paragrafo 16, punto 2; documento n. 33.126/11590), e note del signor Van Hove per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 3; documenti nn. 33.126/11602-11613);
la Cembureau: lettera della Cembureau del 7 gennaio 1983 agli Head Delegates, concernente la riunione del 14 gennaio 1983 (allegato 3.9 al suo atto introduttivo), e lettera della Cembureau del 28 dicembre 1982, concernente la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (allegato 3.7 al suo atto introduttivo), alla quale era accluso il testo provvisorio dell'ordine del giorno definitivo per la riunione del 14 gennaio 1983;
la FIC (allegato 15 al suo arto introduttivo): lettera del presidente del CCC e della FIC, del 18 febbraio 1983, in vista dell'ottantottesima riunione del consiglio d'amministrazione della FIC.
punto 979
Dalla lettera di convocazione del signor Gil Braz de Oliveira e dalle modifiche apportate al testo provvisorio dell'ordine del giorno per la riunione del 14 gennaio 1983 si deduce che questa riunione è stata convocata, in particolare, per discutere dei trasferimenti intraeuropei di cemento, i quali potevano avere « conseguenze negative » per l'industria cementiera, al fine di poter adottare «opportune misure» (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 2; documenti nn. 33.126/11552 e 11553) per controllare l'«interscambio» (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3; documento n. 33.126/11559).
punto 980
Il testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente per la riunione del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documenti nn. 33126/11583-11585) conferma che era stato previsto l'esame degli «scambi fra i membri». Dal detto documento si ricava che era necessario valutare « i rischi che [potevano] derivare dall'espansione di alcune importazioni unita alla marcata riduzione di alcuni prezzi prima che tale fenomeno [avesse] avuto il tempo di assumere grande dimensione e gravità». Scopo della riunione era quello «di esaminare possibili soluzioni capaci di attenuare l'andamento dei mercati e di proporre, al meno a livello di principi, alcune regole del gioco che [era] interesse [di tutti i partecipanti] rispettare». Il testo provvisorio della relazione introduttiva sottolineava ancora quanto segue: «Da tutti voi ci aspettiamo poi che vi sentiate incoraggiati da tali scambi di opinioni a diffondere intorno a voi parole di saggezza e che siano organizzati, ogni qualvolta ciò si renda necessario, dialoghi bilaterali o multilaterali nei singoli casi».
punto 981
Secondo la Commissione, le «regole del gioco» che i produttori di cemento avevano «interesse [a] rispettare» erano dirette all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e alla regolamentazione delle vendite tra i singoli paesi, cioè alla ripartizione dei mercati (decisione impugnata, paragrafo 45, punti 1-6 e 9).
punto 982
L'esattezza di quest'interpretazione si evince dall'insieme degli elementi di prova menzionati nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata e, segnatamente, dalle note interne della Blue Circle (decisione impugnata, paragrafo 18, punti 2 e 3; documenti nn. 33.126/11332-11334 e 11335-11337; v. i precedenti punti 875-901), dalla dichiarazione del 25 giugno 1986 del signor Kalogeropoulos, presidente della Heracles (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 5; documenti nn. 33.126/19875-19877; v. i precedenti punti 902-913), dalla confessione della Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 4; documenti nn. 33.126/11525 e 13568-13573; v. i precedenti punti 914-919), dalla volontà dei partecipanti alla riunione del 14 gennaio 1983 di mantenere segrete le loro azioni/decisioni, quale risulta dal testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente per la medesima riunione (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documenti nn. 33.126/11583-11585; v. i precedenti punti 962-976) e dalle modifiche apportate all'ordine del giorno di questa riunione (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3; documenti nn. 33.126/11558, 11559 e 11656; v. i precedenti punti 942-954), nonché dai documenti relativi alla riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (v. i successivi punti 1004-1027).
punto 983
Infatti, si deve constatare che anche quest'ultima riunione verteva, segnatamente, sulla situazione del mercato europeo.
punto 984
Così, il memorandum all'attenzione del presidente per la riunione del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729) e le minute di tale riunione (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737) menzionano, come punto 2 dell'ordine del giorno, la «situazione del mercato europeo». Il memorandum all'attenzione del presidente elenca alcune «difficoltà», ossia «le esportazioni dalla Germania verso la Gran Bretagna e l'Irlanda[,] le esportazioni dalla Francia verso la Germania[,] le esportazioni dalla Spagna verso l'Irlanda e la Gran Bretagna [e] (...) le esportazioni dall'Italia verso la Svizzera». Nello stesso documento si rileva quanto segue: «Lo scarto fra i [prezzi dei vari paesi] resta di 1 a 2 e costituisce inevitabilmente una tentazione. E' perciò auspicabile ridurlo progressivamente, in particolare aumentando i prezzi più bassi (...) e allo stesso tempo contenendo l'evoluzione dei prezzi elevati». Per quanto concerne le minute della riunione, esse terminano così: «La pressione dovuta agli scambi tra membri si è nettamente attenuata grazie al miglioramento dei contatti bilaterali. Le quantità esportate evidenziano una certa diminuzione, ma persiste la minaccia proveniente dagli outsiders». In precedenza, in esse si sottolineava che «la presentazione visiva della gamma dei prezzi era un metodo efficace per mettere in risalto le potenziali cause di conflitto esistenti».
punto 985
Dai citati elementi si evince quindi con chiarezza che gli Head Delegates avevano lo scopo di determinare alcune «regole del gioco» finalizzate al «controllo dell'interscambio». Gli scambi di informazioni sui prezzi dovevano collocare nella giusta prospettiva «le potenziali cause di conflitto». Le esportazioni che nondimeno avvenivano erano qualificate come «difficoltà», fatta eccezione per gli « scambi tra Stati di tipo tradizionale o anzi strutturale, come per esempio nel caso delle esportazioni dalla Germania e dal Belgio verso i Paesi Bassi» (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729), ossia, in altre parole, fatta eccezione per gli scambi controllati. L'obiettivo di ridurre le esportazioni di cemento tra i paesi membri della Cembureau doveva essere raggiunto grazie al « miglioramento dei contatti bilaterali» (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737), misura proposta dal presidente della Cembureau nel testo provvisorio della sua relazione introduttiva per la riunione del 14 gennaio 1983 al fine di far rispettare le « regole del gioco ».
punto 986
Per quanto concerne i documenti cui fanno riferimento le ricorrenti (v. il precedente punto 978), essi riescono unicamente a dimostrare che il sistema dei punti-base e i problemi legati alle importazioni dall'Europa orientale e dalla Spagna sono stati anch'essi discussi durante la riunione del 14 gennaio 1983, circostanza che la Commissione non ha mai contestato (decisione impugnata, paragrafo 19, punti 2-15). Essi non dimostrano che le discussioni si siano limitate a questi due punti e, quindi, non giustificano una diversa interpretazione della nutrita serie di prove documentali esaminate nei precedenti punti 979-985 dalle quali si ricava che, nel corso della riunione del 14 gennaio 1983, i partecipanti si sono accordati sul principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni e della regolamentazione delle vendite da un paese all'altro.
punto 987
Infine, lo SFIC e l'Unicem non producono nessun elemento di prova a sostegno del loro argomento, secondo il quale la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 avrebbe riguardato anche la difesa dei produttori contro le importazioni sovvenzionate da uno Stato membro. Ad ogni modo, la circostanza che le discussioni abbiano avuto ad oggetto anche casi di importazioni sovvenzionate non può giustificare una diversa interpretazione della nutrita serie di prove documentali esaminate nei precedenti punti 979-985.
punto 988
In quarto luogo, la Dickerhoff, l'Irish Cement e la Blue Circle sottolineano che dalla « nota di Cimpor», distribuita ai partecipanti alla riunione del comitato esecutivo della Cembureau del 25 marzo 1983, trasparirebbe la preminente rilevanza che avrebbe avuto, per tutti i partecipanti alla riunione del 14 gennaio 1983, l'evidente preoccupazione di rispettare gli artt. 85 e 86 del Trattato. A tal riguardo, la Dyckerhoff e l'Irish Cement, così come la FIC, fanno anche riferimento al documento intitolato « Riunione degli Head Delegates, Parigi, 14 gennaio 1983 — Note per il presidente», redatto il 18 gennaio 1983 dal signor Collis, direttore della Cembureau. Lo SFIC sostiene che la presenza del signor Van Hove alla riunione del 14 gennaio 1983 confermerebbe la volontà elei partecipanti alla medesima di rispettare le regole comunitarie in materia di concorrenza.
punto 989
Si deve constatare che i due documenti di cui trattasi contengono l'indicazione secondo la quale «gli articoli 85 e 86 riguardanti la politica di concorrenza sono chiari e non è possibile prevedere azioni non conformi alle loro disposizioni». Tuttavia, nessuno di essi può essere considerato un resoconto ufficiale della riunione del 14 gennaio 1983. Anche se si dimostrasse che una considerazione del genere sia stata formulata nel corso della riunione, siffatta constatazione non permetterebbe di ignorare la nutrita serie di prove documentali dirette raccolte nella decisione impugnata (v. i precedenti punti 979-985) dalle quali si ricava che, durante la detta riunione, gli Head Delegates si sono accordati sull'osservanza dei limiti dei mercati interni e sulla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro e, pertanto, hanno concluso un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, accordo avente un oggetto anticoncorrenziale. Di conseguenza, lungi dal dimostrare la liceità delle discussioni svoltesi durante la riunione degli Head Delegates, i documenti richiamati valgono a dimostrare la volontarietà dell'infrazione commessa.
punto 990
In quinto luogo, la Cembureau e la Lafarge asseriscono che, secondo il testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente per la riunione del 14 gennaio 1983, il ruolo della Cembureau avrebbe dovuto limitarsi a fornire un'assistenza particolare nella ricerca della documentazione necessaria.
punto 991
Giova rilevare che il detto testo provvisorio della relazione introduttiva è stato redatto con una precisione maggiore di quanto tentino di far pensare queste due ricorrenti, poiché esso indica che il ruolo della Cembureau si sarebbe limitato a quello di una semplice funzione di documentazione «à ce moment» (in tale fase), vale a dire ogni volta che i partecipanti avessero giudicato necessario organizzare colloqui bilaterali o multilaterali per garantire l'osservanza delle regole del gioco convenute. Ora, quest'allusione al ruolo futuro della Cembureau nei successivi colloqui bilaterali o multilaterali non può far ignorare né la funzione svolta dalla Cembureau nell'organizzazione della riunione del 14 gennaio 1983 né la manifestazione, nel corso di quest'ultima, di un consenso generale sulla regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni e della regolamentazione delle vendite da un paese all'altro.
punto 992
In sesto luogo, la FIC e lo SFIC insistono sulla distinzione tra gli scambi fra membri della Cembureau e il commercio intracomunitario. I documenti su cui si è basata la Commissione nella decisione impugnata per dimostrare l'esistenza del preteso accordo Cembureau riguarderebbero il commercio tra membri della Cembureau e non gli scambi intracomunitari.
punto 993
Occorre constatare che i documenti menzionati nei paragrafi 19 e 45 della decisione impugnata non contengono nessun indizio in grado di dimostrare che le discussioni sugli scambi tra membri non abbiano avuto ad oggetto quelli intracomunitari. Al contrario, dalle « difficoltà » individuate nel memorandum all'attenzione del presidente per la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984, cosi come dalle minute relative a quest'ultima, si evince con chiarezza che gli scambi intracomunitari sono realmente stati oggetto delle discussioni (v. il precedente punto 984). Pertanto, l'argomento dev'essere respinto.
punto 994
In settimo luogo, le ricorrenti Cembureau, Aalborg, Irish Cement e Cementir sottolineano che la Commissione non avrebbe giudicato illecite le discussioni svoltesi in occasione della riunione degli Head Delegates del 30 maggio 1983, malgrado questa riunione avesse avuto lo stesso oggetto di quella del 14 gennaio 1983. La Cembureau e l'Aalborg fanno riferimento a tal riguardo alla lettera di convocazione del 5 aprile 1983 per la riunione del 30 maggio 1983 (documento n. 33.126/11643). L'Irish Cement richiama il resoconto di questa riunione (allegato 3.20 al suo atto introduttivo). Di conseguenza, anche le discussioni del 14 gennaio 1983 dovrebbero essere giudicate lecite.
punto 995
Occorre constatare che la lettera di convocazione per la riunione del 30 maggio 1983 annunciava che «il comitato esecutivo ha giudicato necessario organizzare una riunione straordinaria degli Head Delegates in occasione dell'assemblea generale a Cofù per aggiornare la situazione in relazione alle questioni esaminate durante la riunione del 14 gennaio 1983». L'ordine del giorno provvisorio per questa riunione (documento n. 33.126/11655) conteneva tre punti: « 1. Importazioni dall'Europa orientale, 2. Mercato mondiale del cemento e 3. Altre questioni».
punto 996
La circostanza che nessun elemento dimostri che il principio relativo all'osservanza dei limiti dei mercati interni europei sia stato discusso durante la riunione degli Head Delegates del 30 maggio 1983 non implica necessariamente che non si siano svolte discussioni del genere. Infatti, tenuto conto della volontà degli Head Delegates di mantenere segrete le loro azioni/decisioni al riguardo (v. il precedente punto 976), non si può escludere che si siano svolte discussioni concernenti gli scambi intracomunitari quando sono stati affrontati gli argomenti concernenti il punto all'ordine del giorno «3. Altre questioni». Ciò che importa comunque è che, persino nel caso in cui non dovessero essere avvenute discussioni del genere, tale circostanza non permetterebbe di ignorare le prove documentali dirette analizzate nei precedenti punti 979-985 e menzionate nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata, dalle quali si ricava che, durante la riunione del 14 gennaio 1983, si è formato un consenso generale sul principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni e sulla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro.
punto 997
In ottavo luogo, le imprese Dyckerhoff, Heracles e Titan sostengono che la mancanza di riferimenti a un accordo concluso il 14 gennaio 1983 nei vari documenti richiamati dalla Commissione riguardo alle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984 confuterebbe la tesi secondo la quale raccordo Cembureau sarebbe stato concluso durante la riunione del 14 gennaio 1983. Le ricorrenti CBR, FIC, Heidelberger, Lafarge ed AGCI sostengono che anche la discussione sulle «difficoltà», svoltasi durante la riunione del 19 marzo 1984 (memorandum all'attenzione del presidente per la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984), contrasterebbe con tale assunto.
punto 998
Quest'argomento dev'essere respinto. La Commissione non ha mai asserito che durante la riunione del 14 gennaio 1983 sia stato concluso formalmente un accordo Cembureau. L'accordo cosi denominato cui essa fa riferimento consiste in un concorso di volontà informale, qualificabile come accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato (v. giurisprudenza citata nel precedente punto 958) e finalizzato «all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e alla regolamentazione delle vendite tra i singoli paesi, cioè alla ripartizione dei mercati» (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 9). Ora, dalle prove documentali dirette menzionate nei precedenti punti 979-985 e analizzate nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata si ricava inequivocabilmente che un siffatto consenso generale si è manifestato durante la riunione del 14 gennaio 1983. La mancanza di riferimenti al detto consenso generale nei documenti relativi alle riunioni del 19 marzo e del 7 novembre 1984 non giustifica una diversa interpretazione di queste prove documentali dirette.
punto 999
Per quanto concerne il riferimento alle «difficoltà», dal memorandum all'attenzione del presidente per la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 si desume che gli scambi di cemento tra paesi membri della Cembureau venivano qualificati come tali, fatta eccezione per il commercio interstatale di tipo tradizionale o, per meglio dire, strutturale. Come « difficoltà » sono infatti qualificate «le esportazioni dalla Germania verso la Gran Bretagna e l'Irlanda[,] le esportazioni dalla Francia verso la Germania[,] le esportazioni dalla Spagna verso l'Irlanda e la Gran Bretagna [e] (...) le esportazioni dall'Italia verso la Svizzera». Queste «difficoltà» non motivano una diversa interpretazione della nutrita serie di prove documentali raccolte, dalle quali si ricava che l'accordo Cembureau è stato concluso nella cornice della riunione del 14 gennaio 1983. Infatti, esse non dimostrano l'inesistenza di un accordo Cembureau, bensì soltanto che la regola del gioco relativa all'osservanza dei limiti dei mercati interni e alla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro non è stata coronata da successo ovunque. Il fatto che un'intesa non sia rispettata non significa però per ciò solo che essa non esista (sentenza Mayr-Melnhof, citata nel precedente punto 897, punto 135).
punto 1000
In nono luogo, la Dyckerhoff deduce due elementi i quali, a suo parere, confuterebbero la tesi secondo la quale il 14 gennaio 1983 sarebbe stato concluso un accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati interni:
la circostanza che, durante la riunione del 19 marzo 1984, il presidente della Cembureau abbia ritenuto «auspicabile ridur[re] progressivamente» lo scarto fra i valori estremi, parlando dei prezzi in vigore nei vari paesi membri della Cembureau (memorandum all'attenzione del presidente);
il fatto che, durante questa stessa riunione, alcuni partecipanti abbiano giudicato inutile «discutere il problema in seno a Cembureau» (minute del 2 aprile 1984).
punto 1001
Al pari della Dyckerhoff, l'Aalborg sottolinea che alcuni partecipanti alla riunione del 19 marzo 1984 avrebbero giudicato inutile un dibattito sul commercio intraeuropeo nel corso del detto incontro (minute del 2 aprile 1984).
punto 1002
Giova rilevare che la Dyckerhoff non può asserire che il presidente non avrebbe avuto più bisogno di auspicare una riduzione progressiva dello scarto fra i prezzi qualora l'accordo Cembureau fosse stato effettivamente concluso il 14 gennaio 1983. Quest'accordo non concerne infatti un'intesa sulla determinazione dei prezzi tra produttori di cemento europei. Occorre ricordare a tale riguardo che le discussioni svoltesi tra i cementieri europei durante il periodo di cui trattasi in merito alla concorrenza « leale, sana o corretta » (decisione impugnata, paragrafo 17) non hanno portato alla contestazione di un'infrazione nell'ambito della decisione impugnata. L'oggetto dell'accordo mirava «all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e alla regolamentazione delle vendite tra i singoli paesi, cioè alla ripartizione dei mercati» (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 9). Siccome il divario tra i valori estremi, che restava pari al doppio, costituiva inevitabilmente una «tentazione» (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; memorandum all'attenzione del presidente) per il commercio intraeuropeo, e quindi una minaccia diretta per l'accordo Cembureau, il desiderio formulato dal presidente di assistere a una progressiva riduzione di tale scarto conferma la tesi della conclusione dell'accordo Cembureau durante la riunione del 14 gennaio 1983. Per quanto riguarda l'allusione, nelle minute del 2 aprile 1984, all'inutilità di «discutere il problema in seno a Cembureau», essa va riferita esclusivamente, secondo quanto risulta dalle stesse minute, alla questione delle «esportazioni “selvagge” complementari [dalla Germania] verso i Paesi Bassi e il Belgio», riguardo alle quali «le precedenti discussioni degli Head Delegates non [avevano] modificato tale situazione». Questa indicazione attesta, al massimo, una violazione del principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni rimasta senza risposta durante le riunioni degli Head Delegates. Una constatazione del genere non consente di ignorare la nutrita serie di prove documentali raccolte dalla Commissione (v. i precedenti punti 979-985).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › 2. Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e conferma del detto accordo nella cornice delle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984 › 2.2. Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 › 2.2.4. Conclusioni concernenti la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983
punto 1003
Gli elementi illustrati dalla Commissione nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata consentivano all'istituzione convenuta di giudicare a buon diritto che, nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, fosse stato concluso un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, accordo finalizzato «all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e alla regolamentazione delle vendite tra i singoli paesi, cioè alla ripartizione dei mercati» (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 9).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › 2. Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e conferma del detto accordo nella cornice delle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984 › 2.3. Conferma dell'accordo Cembureau durante la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984
punto 1004
La Commissione ritiene che l'accordo Cembureau sia stato confermato durante la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 2). Essa si basa a tale riguardo sul memorandum all'attenzione del presidente in vista della riunione del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729) e sulle minute relative a questa riunione (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10 documenti nn. 33.126/11733-11737).
punto 1005
In primo luogo, le ricorrenti Cembureau, FIC, Aalborg, Irish Cement e Cementir allegano che dal testo provvisorio del resoconto della riunione del comitato esecutivo svoltasi il 9 novembre 1983 (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 5; documenti nn. 33.322/286-294) si ricaverebbe che la riunione del 19 marzo 1984 sarebbe stata convocata per discutere i problemi esaminati in occasione della precedente riunione degli Head Delegates del 30 maggio 1983, va le a dire, rispettivamente, 1e importazioni in dumping provenienti dall'Europa orientale e dalla Spagna e gli sviluppi relativi ai mercati mondiali del cemento. Sarebbe pertanto fuori discussione la conferma di un accordo concluso durante la riunione del 14 gennaio 1983. Le imprese ed associazioni di imprese CBR, Cembureau, Ciments luxembourgeois, Dyckerhoff, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Unicem, Heracles, Oficemen, ATIC, Titan, Italcementi e AGCI affermano che durante la riunione del 19 marzo 1984 non sarebbe stata adottata nessuna misura o decisione. Esse negano quindi che il preteso accordo Cembureau sia stato confermato in occasione di questa riunione. I documenti riguardanti tale incontro dimostrerebbero al massimo l'esistenza di contatti bilaterali tra alcuni produttori e non quella di un accordo che avrebbe coinvolto l'intera industria cementiera europea.
punto 1006
Occorre constatare che il testo provvisorio del resoconto della riunione del comitato esecutivo tenutasi il 9 novembre 1983 enuncia quanto segue:
«Si conviene di convocare una riunione straordinaria degli Head Delegates nel corso della mattinata che precederà la quarta riunione sugli sviluppi del mercato (19 marzo 1984), per approfondire le questioni esaminate durante le precedenti riunioni».
punto 1007
L'uso dell'espressione «precedenti riunioni», al plurale, dimostra che la riunione del 19 marzo 1984 verteva anche sui punti che erano stati oggetto di discussioni e decisioni non solo durante 1 assemblea del 30 maggio 1983, ma anche nel corso della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983.
punto 1008
Per quanto riguarda la questione se dal memorandum all'attenzione del presidente in vista della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984, nonché dalle minute di tale riunione, risulti o meno che, nel corso di quest'ultima, sia stato confermato il consenso generale manifestato il 14 gennaio 1983, occorre sottolineare che il fatto di qualificare come «difficoltà», nel detto memorandum, le esportazioni dalla Germania verso la Gran Bretagna e l'Irlanda, dalla Francia verso la Germania, dalla Spagna verso l'Irlanda e la Gran Bretagna e dall'Italia verso la Svizzera dimostra già che tali esportazioni, a differenza degli scambi interstatali tradizionali o strutturali o, in altri termini, del commercio interstatale sotto controllo, erano considerate in contrasto con una regola di condotta approvata dai partecipanti alla riunione. Nelle minute relative a quest'ultima, le esportazioni non tradizionali o non strutturali sono state del resto definite «esportazioni “selvagge”». La spiegazione fornita nel memorandum all'attenzione del presidente in merito alle «difficoltà» è la seguente: «Lo scarto [fra i prezzi dei van paesi membri della Cembureau] resta di 1 a 2 e costituisce inevitabilmente una tentazione. E' perciò auspicabile ridurlo progressivamente, in particolare aumentando i prezzi più bassi (...) e allo stesso tempo contenendo l'evoluzione dei prezzi elevati». Le minute, per parte loro, precisano che gli scambi di informazioni sui prezzi dovevano collocare nella giusta prospettiva «le potenziali cause di conflitto».
punto 1009
Ne consegue che, analogamente ai partecipanti alla riunione del 14 gennaio 1983, gli intervenuti alla riunione del 19 marzo 1984 cercavano di ridurre e di controllare i quantitativi di cemento esportati tra paesi membri della Cembureau. Anche se esisteva ancora qualche « difficoltà », dalle conclusioni generali delle minute della riunione del 19 marzo 1984 si desume che i partecipanti a quest'ultima hanno constatato quanto segue: «La pressione dovuta agli scambi tra membri si è nettamente attenuata grazie al miglioramento dei contatti bilaterali. Le quantità esportate evidenziano una certa diminuzione, ma persiste la minaccia proveniente dagli outsiders». L'obiettivo di ridurre le esportazioni di cemento tra i paesi membri della Cembureau è stato quindi raggiunto grazie al « miglioramento dei contatti bilaterali », che era una fra le misure proposte dal presidente della Cembureau nel testo provvisorio della sua relazione introduttiva per la riunione del 14 gennaio 1983 al fine di far rispettare le «regole del gioco».
punto 1010
Dai passaggi del memorandum all'attenzione del presidente in vista della riunione del 19 marzo 1984 e dalle minute relative alla medesima si ricava quindi inequivocabilmente che il consenso generale manifestatosi durante la riunione del 14 gennaio 1983 è stato confermato durante l'incontro del 19 marzo 1984. Anche se, come asserito da talune ricorrenti, durante la riunione di cui trattasi non è stata adottata nessuna decisione ufficiale, siffatto concorso di volontà costituiva un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato (sentenze ACF Chemiefarma/Commissione, citata nel precedente punto 643, punto 112, Van Landewyck e a./Commissione, citata nel precedente punto 717, punto 86; Commissione/Anic, citata nel precedente punto 270, punto 130; Montecatini/Commissione, citata nel precedente punto 270, punto 162; e Tréfileurope/Commissione, citata nel precedente punto 958, punto 95).
punto 1011
In secondo luogo, la CBR asserisce che non sussisterebbe prova alcuna a sostegno dell'affermazione della Commissione secondo la quale, per applicare l'accordo Cembureau, avrebbero dovuto agire solo le imprese confrontate ad una specifica «difficoltà» (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 8, quinto periodo).
punto 1012
Giova ricordare che, nel testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente in vista della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, si proponeva ai partecipanti alla detta riunione di stabilire alcune «regole del gioco», di «diffondere» intorno ad essi «parole di saggezza» e di organizzare, ogni qualvolta ciò si fosse reso necessario, «dialoghi bilaterali o multilaterali». Peraltro, nelle minute del 2 aprile 1984, relative alla riunione del 19 marzo 1984, si sottolineava che «la pressione dovuta agli scambi tra membri si [era] nettamente attenuata grazie al miglioramento dei contatti bilaterali».
punto 1013
Alla luce di tutte queste indicazioni documentali, la Commissione aveva valide ragioni per formulare, nel paragrafo 45, punto 8, quinto periodo, della decisione impugnata, la seguente conclusione:
«In base all'indicazione implicita contenuta nella proposta avanzata nella riunione del 14 gennaio 1983 avrebbero dovuto agire solo le imprese confrontate ad una specifica difficoltà, vale a dire lese dal mancato rispetto del principio del mercato nazionale e tali fonti d'attrito dovevano costituire oggetto di discussioni bilaterali».
punto 1014
In terzo luogo, la Cembureau sostiene che il confronto tra il memorandum redatto all'attenzione del presidente in vista della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984, da un lato, e le minute del 2 aprile 1984, dall'altro, indurrebbe a ritenere che le discussioni, in particolare quelle dedicate alla determinazione dei prezzi, non si siano svolte durante la riunione nel modo previsto dal detto memorandum.
punto 1015
Si deve però constatare che la decisione impugnata non contiene nessun addebito specifico relativo a un'intesa in materia di determinazione di prezzi (v. il precedente punto 1002). Le osservazioni della ricorrente non giustificano pertanto una diversa interpretazione delle prove documentali dirette elencate dalla Commissione (v. i precedenti punti 1008-1010), le quali attestano inequivocabilmente l'esistenza di un consenso generale relativo all'osservanza dei limiti dei mercati interni e alla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro durante la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984.
punto 1016
In quarto luogo, la Cembureau si basa sui dati divulgati durante la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 per cercare di dimostrare l'inesattezza dell'allegazione della Commissione, secondo la quale l'accordo Cembureau sarebbe stato confermato in tale sede. Essa sottolinea che questi dati andrebbero ripartiti nelle tre categorie seguenti: le informazioni relative ai prezzi del cemento; quelle concernenti la produzione, le importazioni e le esportazioni tra produttori europei; e quelle relative alle importazioni provenienti dall'Europa orientale. La prima categoria avrebbe raggruppato dati di carattere generale, inadatti pertanto ad influire sugli scambi o a falsare la concorrenza. La seconda avrebbe raggruppato dati già di dominio pubblico ed oggetto, peraltro, di uno specifico servizio offerto dalla Cembureau, consistente nel raccogliere le statistiche elaborate dalle autorità doganali degli Stati membri e di altri paesi europei; si sarebbe trattato di dati confrontabili con quelli distribuiti durante la riunione del 14 gennaio 1983 e che avrebbero evidenziato un incremento del commercio tra paesi membri della Cembureau, circostanza che contraddirebbe il contenuto del preteso accordo Cembureau. Per quanto riguarda i dati della terza categoria, essi sarebbero stati analoghi a quelli distribuiti durante la riunione del 14 gennaio 1983.
punto 1017
Si deve tuttavia constatare che i documenti che attestano la divulgazione di tutta una serie di informazioni durante la riunione del 19 marzo 1984 non giustificano una diversa interpretazione delle prove documentali dirette le quali dimostrano che, parallelamente ad alcuni scambi di informazioni, che possono anche essere stati leciti, in occasione della detta riunione gli Head Delegates hanno confermato l'esistenza di un consenso generale riguardo all'osservanza dei limiti dei mercati interni e alla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro (v. i precedenti punti 1008-1010).
punto 1018
Va respinto anche l'argomento relativo al preteso incremento del commercio intracomunitário di cemento, dato che gli scambi avrebbero potuto svilupparsi in modo diverso in mancanza di un accordo restrittivo (sentenza Consten e Grundig, citata nel precedente punto 837).
punto 1019
In quinto luogo, la Cembureau e l'Irish Cement sostengono che i riferimenti fatti alle «potenziali cause di conflitto» e alla «pressione dovuta agli scambi tra membri» nelle minute del 2 aprile 1984 riguarderebbero essenzialmente il rischio e le preoccupazioni collegati all'epoca al comportamento dell'industria cementiera spagnola. La Ciments français sostiene parimenti che queste minute, quando parlano dei movimenti commerciali tra i paesi membri, si riferirebbero principalmente ai flussi di cemento provenienti dalla Spagna e diretti verso l'Irlanda e il Regno Unito.
punto 1020
Per quanto riguarda anzitutto i riferimenti fatti, nelle minute del 2 aprile 1984, alle «potenziali cause di conflitto» e alla «pressione dovuta agli scambi tra membri», è giocoforza constatare che essi compaiono ogni volta nell'ambito di conclusioni di portata generale che non concernono soltanto le importazioni provenienti dalla Spagna, bensì la situazione generale del mercato europeo (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33126/11733-11737). Il contenuto stesso delle minute testimonia che la valutazione della situazione del mercato europeo non si è limitata al problema delle esportazioni provenienti dalla Spagna. Dalle dette note si evince infatti che, oltre che delle importazioni spagnole destinate ad alcuni paesi della Comunità, durante la riunione si è discusso anche delle «esportazioni “selvagge”» dalla Germania verso i Paesi Bassi e il Belgio e della «vertenza fra la Svizzera e l'Italia ». Ad ogni modo, l'interpretazione proposta dalle ricorrenti Cembureau, Ciments français e Irish Cement non è in grado di giustificare una diversa lettura dei vari passaggi del memorandum all'attenzione del presidente in vista di tale riunione, nonché delle minute ad essa relative, i quali dimostrano inequivocabilmente che l'accordo Cembureau è stato confermato durante le discussioni (v. i precedenti punti 1008-1010).
punto 1021
In sesto luogo, la Lafarge rileva che la Commissione avrebbe attribuito una rilevanza distinta, nell'art. 2 della decisione impugnata, agli scambi di informazioni sui prezzi cui fanno riferimento il memorandum all'attenzione del presidente per la riunione del 19 marzo 1984 e le minute relative a quest'ultima. Di conseguenza, questi documenti non potrebbero essere collegati al preteso accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 1022
Quest'argomento dev'essere respinto. Un medesimo elemento di prova può infatti rivelarsi collegato a più d'una infrazione. Ad ogni modo, la Commissione non ha basato la sua dimostrazione riguardante la conferma dell'accordo Cembureau in occasione della riunione del 19 marzo 1984 unicamente sui passaggi dei documenti relativi alla detta riunione, i quali parlano di scambi di informazioni sui prezzi. Dal paragrafo 45, punto 2, della decisione impugnata si evince che essa ha preso in considerazione soprattutto le discussioni dedicate alle tensioni dovute ai flussi transfrontalieri, « le difficoltà » ricordate nel memorandum all'attenzione del presidente, nonché le conclusioni contenute nelle minute del 2 aprile 1984, secondo le quali la pressione dovuta agli scambi tra membri si era nettamente attenuata grazie al miglioramento dei contatti bilaterali, visto che le quantità esportate evidenziavano una certa diminuzione, pur persistendo la minaccia proveniente dagli outsiders.
punto 1023
In settimo luogo, la Lafarge sottolinea che nelle minute del 2 aprile 1984 si parlerebbe dell'attenzione a non istituire scambi di informazioni in contrasto con il diritto comunitario in materia di concorrenza.
punto 1024
L'argomento è irrilevante. L'addebito di cui all'art. 1 della decisione impugnata non verte infatti su scambi di informazioni, bensì su un accordo diretto all'osservanza dei limiti dei mercati interni e alla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro (v. il precedente punto 1017).
punto 1025
Infine, in ottavo luogo, l'Unicem sottolinea che le informazioni allegate alla lettera di convocazione per la riunione del 19 marzo 1984 sarebbero state destinate all'eventuale azione antidumping riguardante le importazioni provenienti dai paesi del blocco orientale.
punto 1026
Si deve constatare che il primo punto dell'ordine del giorno per la riunione del 19 marzo 1984 era intitolato «Importazioni provenienti dai paesi dell'Europa orientale» (documento n. 33.126/11716). Tuttavia, sebbene i documenti cui fa riferimento l'Unicem possano essere stati destinati alla predisposizione di un'azione antidum5ping per far fronte a tali importazioni, l'accordo Cembureau è stato confermato nella cornice delle discussioni relative al secondo punto all'ordine del giorno, riguardante la «situazione del mercato europeo» (documento n. 33.126/11716).
punto 1027
Si deve quindi concludere dichiarando che gli elementi illustrati dalla Commissione nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata consentivano alla detta istituzione di giudicare a buon diritto che, nel corso della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984, è stata confermata l'esistenza del concorso di volontà riguardante il principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni e della regolamentazione delle vendite da un paese all'altro (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 9).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › 2. Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e conferma del detto accordo nella cornice delle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984 › 2.4. Conferma dell'accordo Cembureau durante la riunione degli Head Delegates del 7 novembre 1984
punto 1028
Secondo la Commissione, l'accordo Cembureau sarebbe stato ulteriormente confermato durante la riunione degli Head Delegates del 7 novembre 1984 (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 2, secondo periodo). Essa si basa a tal riguardo sulle «summary notes» del 12 novembre 1984 relative a tale riunione (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 14; documenti nn. 33.126/11754 e 11755).
punto 1029
In primo luogo, le ricorrenti CBR, Cembureau, FIC, Ciments luxembourgeois, Dyckerhoff, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Aalborg, Unicem, Heracles, Oficemen, Irish Cement, ATIC, Titan, Cementir e AGCI negano la fondatezza stessa di tale affermazione. Dai documenti menzionati nel paragrafo 19, punti 12-14, della decisione impugnata si ricaverebbe che la riunione sarebbe stata dedicata, da un lato, alle importazioni provenienti dall'Europa orientale e, dall'altro, agli sviluppi del mercato mondiale del cemento. L'accordo greco-spagnolo, del quale parlano le «summary notes» del 12 novembre 1984 relative alla riunione degli Head Delegates del 7 novembre 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 14; documenti nn. 33.126/11754 e 11755), sarebbe un accordo avente ad oggetto unicamente la stabilizzazione dei prezzi all'esportazione al di fuori dell'Europa. Oltre ai documenti elencati nel paragrafo 19, punti 12-14, della decisione impugnata, la Cembureau fa riferimento a diverse tabelle distribuite durante la riunione del 7 novembre 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 15; documenti nn. 33.126/11774-11789) e al testo provvisorio del resoconto della riunione del comitato esecutivo dell'8 novembre 1984 (allegato 4.11 all'atto introduttivo della Cembureau). La FIC cita anche la nota del 12 novembre 1984, indirizzata al suo consiglio d'amministrazione dal signor Van Hove (decisione impugnata, paragrafo 44, punto 3, in fine; documenti nn. 33.126/2063-2069 e 2436-2447), la quale, in merito alle riunioni del comitato esecutivo e degli Head Delegates del 7 ed 8 novembre 1984, riferisce che «non è stato trattato né menzionato alcun problema interno alla CEE ».
punto 1030
Occorre rilevare che, diversamente dalle riunioni del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984, il commercio intraeuropeo non costituiva un punto distinto dell'ordine del giorno della riunione del 7 novembre 1984.1 due punti all'ordine del giorno di quest'ultima erano: « 1. Importazioni dall'Europa dell'Est (...) 2. Sviluppo del mercato mondiale». Parimenti, il testo provvisorio del resoconto della riunione del comitato esecutivo dell'8 novembre 1984 riporta che la riunione del 7 novembre 1984 era «dedicata alle importazioni provenienti dall'Europa orientale ed [alla] costante minaccia di un loro incremento, nonché al deterioramento della situazione sul mercato mondiale». Per quanto riguarda la nota del 12 novembre 1984 richiamata dalla FIC, essa indica che, nel corso della riunione del 7 novembre 1984, «non è stato trattato né menzionato alcun problema interno alla CEE».
punto 1031
Tuttavia, dalle «summary notes» del 12 novembre 1984 si ricava che i partecipanti alla riunione del 7 novembre 1984 hanno caldeggiato la conclusione di un accordo tra esportatori greci e spagnoli.
punto 1032
In merito a tale accordo, queste «summary notes» contengono la seguente precisazione:
« Tale accordo è unanimemente considerato una condizione irrinunciabile per ottenere migliori prezzi all'esportazione ed evitare una destabilizzazione in Europa».
punto 1033
Esse così concludono:
«La situazione era seria ed i prezzi all'esportazione troppo bassi. In Europa ed Estremo-Oriente esisteva una sovrapproduzione che va utilizzata in modo responsabile.
E' positivo che l'industria del cemento greca e spagnola abbiano cercato di raggiungere un accordo e gli altri paesi membri sono disposti a dare loro pieno appoggio nel caso lo richiedessero. Gli eventuali quantitativi di modesta entità provenienti da altri paesi non dovrebbero perturbare il mercato se tra i partner regnasse la fiducia reciproca».
punto 1034
Dando il loro sostegno all'accordo greco-spagnolo, gli Head Delegates hanno quindi perseguito un duplice obiettivo.
punto 1035
In primo luogo, essi cercavano di ottenere prezzi migliori all'esportazione. I prezzi del cemento sul mercato mondiale erano considerati troppo bassi. Il basso livello dei prezzi all'esportazione era causato non solo da eccedenze produttive in Europa e in Estremo Oriente, ma anche dalla competizione tra greci e spagnoli sui mercati d'esportazione. A tal riguardo, la nota del 12 novembre 1984 del signor Van Hove rileva che la lotta tra greci e spagnoli «condiziona i prezzi sui mercati esteri». E' per questa ragione che l'accordo greco-spagnolo è stato unanimemente considerato come una condizione basilare per ottenere prezzi migliori all'esportazione. Nello stesso senso, il testo provvisorio del resoconto della riunione del comitato esecutivo dell'8 novembre 1984 enuncia che «il presidente sottolineò l'importanza degli sforzi compiuti dagli esportatori spagnoli e greci per riportare i prezzi a livelli ragionevoli e la notevole manifestazione, durante la riunione, del sostegno che gli altri membri erano disposti a fornir loro a tal fine».
punto 1036
Favorendo l'accordo greco-spagnolo, gli Head Delegates miravano, in secondo luogo, ad «evitare una destabilizzazione in Europa». Nelle loro conclusioni generali, essi hanno messo in relazione il rischio di una tale destabilizzazione con l'esistenza di «una sovrapproduzione» la quale, a loro parere, andava utilizzata «in modo responsabile». Infatti, in un periodo durante il quale i prezzi sul mercato mondiale erano in considerevole diminuzione, appariva reale il rischio ene i produttori europei, i quali esportavano di norma al di fuori dell'Europa le loro eccedenze produttive, fossero invogliati a ricercare in Europa sbocchi per almeno una parte della loro sovrapproduzione. Lo scopo della riunione degli Head Delegates era pertanto quello di riportare i prezzi sul mercato mondiale a «livelli ragionevoli» (testo provvisorio del resoconto della riunione del comitato esecutivo dell'8 novembre 1984) al fine di evitare una simile manovra. Quindi, come poteva peraltro dedursi dalla nota interna della Blue Circle del 1o dicembre 1983 (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 2; documenti nn. 33.126/11332-11334), l'osservanza dei limiti dei mercati interni e la canalizzazione delle esportazioni andavano di pari passo.
punto 1037
Di conseguenza, sebbene il problema degli scambi di cemento tra Stati membri non figurasse all'ordine del giorno della riunione del 7 novembre 1984, la Commissione ha potuto giustamente concludere, a proposito dell'accordo Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 2, secondo periodo), al termine di una valutazione corretta degli elementi di prova relativi a tale riunione, nel seguente modo:
« Il contenuto di tale accordo è stato confermato anche nella riunione degli Head Delegates del 7 novembre 1984 (...), nel corso della quale da Cembureau e dai suoi membri è stata sostenuta la necessità di canalizzare la produzione greca e spagnola in esubero per evitare di destabilizzare i mercati europei».
punto 1038
In secondo luogo, la Heidelberger e l'Unicem asseriscono che le allusioni, nelle «summary notes» del 12 novembre 1984, alla necessità di «raggiungere un accordo definito tra i maggiori esportatori europei», nonché alle «trattative tra quattro società spagnole e tre greche» (v. il precedente punto 808), confuterebbero l'esistenza dell'accordo Cembureau.
punto 1039
Quest'argomento dev'essere respinto. L'accordo e le trattative di cui trattasi riguardano i mercati della grande esportazione e pertanto non confutano assolutamente l'esistenza e la conclusione anteriori di un accordo vertente sull'osservanza dei limiti dei mercati interni europei. Al contrario, dall'analisi appena sviluppata (v. i precedenti punti 1030-1037), concernente la riunione del 7 novembre 1984, si ricava che, dando il loro sostegno alla conclusione di un accordo tra esportatori greci e spagnoli, gli Head Delegates volevano evitare la fine dell'accordo Cembureau.
punto 1040
In terzo luogo, l'AGCI asserisce che la Commissione non avrebbe potuto basarsi sulla circostanza cne, durante la riunione del 7 novembre 1984, erano state trasmesse informazioni in merito all'accordo greco-spagnolo relativo alla Cement Marketing Association (associazione interna alla Cembureau, in prosieguo: la «CMA») per dimostrare l'esistenza di un illecito accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati interni. Da un lato, l'esistenza di una concorrenza greco-spagnola sui mercati della grande esportazione risalirebbe all'inizio degli anni '70, circostanza che impedirebbe di considerare la presenza dei produttori di questi due paesi sui detti mercati come la prova dell'attuazione dell'accordo Cembureau sotto forma di una canalizzazione della loro produzione verso i paesi terzi. Dall'altro, l'accordo relativo alla CMA non sarebbe stato posto in discussione nell'ambito della decisione impugnata. Di conseguenza, la Commissione non potrebbe basarsi sull'esistenza di un accordo lecito per dimostrare quella di un altro accordo, illecito. La Titan muove parimenti alla Commissione la censura di aver « lasciato credere » che un accordo lecito potesse costituire la prova dell'esistenza di un accordo illecito. L'AGCI, facendo riferimento all'intervento del suo rappresentante durante la riunione del comitato esecutivo della Cembureau del 9 novembre 1983 (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 6), aggiunge che il fatto d'incoraggiare la cooperazione sui mercati d'oltremare sarebbe stata irreprensibile nell'ottica dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 1041
Si deve constatare che l'argomento relativo all'esistenza di una concorrenza tra produttori greci e spagnoli a partire dagli anni '70 non può assolutamente giustificare una diversa interpretazione delle «summary notes» del 12 novembre 1984, dalle quali si ricava che gli Head Delegates hanno sostenuto l'accordo greco-spagnolo al fine di « evitare una destabilizzazione in Europa», confermando in tal modo l'accordo Cembureau (v. i precedenti punti 1030-1037).
punto 1042
Per quanto concerne l'argomento secondo il quale la Commissione avrebbe dimostrato l'esistenza dell'accordo Cembureau in base all'accordo CMA, occorre rilevare che la Commissione non si è fondata sulle discussioni svoltesi durante la riunione del 7 novembre 1984 per accertare l'esistenza stessa dell'accordo Cembureau. Nella decisione impugnata essa ha affermato unicamente che, nel corso della detta riunione, il contenuto dell'accordo Cembureau era stato confermato. Essa ha infatti asserito che il consenso generale in merito «all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e alla regolamentazione delle vendite tra i singoli paesi, cioè alla ripartizione dei mercati» (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 9), già espresso il 14 gennaio 1983 ed il 19 marzo 1984, era stato confermato una volta di più il 7 novembre 1984, non perché le discussioni svoltesi durante tale riunione vertessero sulla CMA, bensì perché il dibattito mirava ad « evitare una destabilizzazione in Europa » (decisione impugnata, paragrafi 19, punto 14, e 45, punto 2, secondo periodo).
punto 1043
Risultano infine ininfluenti le osservazioni dell'AGCI secondo le quali la cooperazione tra imprese sui mercati della grande esportazione extracomunitaria non avrebbe violato l'art. 85, n. 1, del Trattato, dal momento che l'accordo CMA non è stato oggetto di specifica contestazione in sede di decisione impugnata.
punto 1044
In quarto ed ultimo luogo, la Halkis ritiene che la Commissione non avrebbe più potuto far riferimento all'accordo greco-spagnolo per dichiarare confermato l'accordo Cembureau durante la riunione del 7 novembre 1984 dal momento che tale accordo non solo non sarebbe mai esistito, ma non sarebbe stato nemmeno presentato nella decisione impugnata come una manifestazione del principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 1045
Anche quest'argomento dev'essere respinto. Giova ricordare che la Commissione non si è fondata sull'esistenza e sull'applicazione stesse dell'accordo greco-spagnolo per concludere che l'accordo Cembureau era stato confermato durante la riunione del 7 novembre 1984, ma unicamente sulla circostanza che, secondo le «summary notes» del 12 novembre 1984, i partecipanti a questa riunione avevano unanimemente considerato l'accordo greco-spagnolo una condizione Dasilare per «evitare una destabilizzazione in Europa».
punto 1046
Si deve concludere dichiarando che gli elementi illustrati dalla Commissione nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata consentivano alla detta istituzione di giudicare a buon diritto che, nel corso della riunione del 7 novembre 1984, era stata confermata l'esistenza del concorso di volontà riguardante il principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni e della regolamentazione delle vendite da un paese all'altro (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 9).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › 2. Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e conferma del detto accordo nella cornice delle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984 › 2.5. Omessa considerazione delle altre riunioni degli Head Delegates
punto 1047
Le ricorrenti Cembureau, FIC, Irish Cement e Cementir deplorano che la Commissione non abbia preso in considerazione né le riunioni degli Head Delegates del 30 maggio 1983 e del 10 giugno 1985 né la circostanza che, durante tali riunioni, non si sarebbe assolutamente discusso del commercio intracomunitário, pur basando la sua tesi sul ruolo preponderante delle riunioni degli Head Delegates nella conclusione ed attuazione del preteso accordo Cembureau. Un atteggiamento del genere sarebbe indizio di una selezione arbitraria e parziale degli elementi di prova a disposizione della Commissione. Per parte sua, la Titan muove alla Commissione la censura di aver ignorato la riunione degli Head Delegates del 30 maggio 1983, nel corso della quale non sarebbe stata affrontata nessuna questione controversa.
punto 1048
A sostegno dell'affermazione secondo la quale il commercio intracomunitário non sarebbe stato oggetto di analisi durante le riunioni del 30 maggio 1983 e del 10 giugno 1985 si fa riferimento, per quanto concerne la prima, alla lettera di convocazione del 5 aprile 1983 (documento n. 33.126/11643), al testo provvisorio dell'ordine del giorno del 17 maggio 1983 (documenti nn. 33.126/11654 e 11655) nonché alla relazione svolta in merito a tale riunione in occasione dell'assemblea del comitato esecutivo, tenutasi lo stesso giorno (allegato 3.20 all'atto introduttivo della Cembureau) e, per quanto concerne la seconda riunione, alla lettera di convocazione ed ai documenti alla stessa allegati (documenti nn. 33.126/11793-11796), nonché ai documenti distribuiti durante la detta riunione (documenti nn. 33.126/11799 e 11800).
punto 1049
Tuttavia, non può rimproverarsi alla Commissione l'omessa considerazione di elementi di fatto che non fornivano nessuna indicazione complementare in grado di corroborare la nutrita serie di prove documentali dirette di cui essa disponeva per dimostrare la conclusione e la conferma dell'accordo Cembureau durante le riunioni del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984. Ad ogni modo, anche ipotizzando che il commercio intracomunitário non sia stato argomento di discussione durante le riunioni del 30 maggio 1983 e del 10 giugno 1985, tale circostanza non può giustificare una diversa interpretazione della nutrita serie di prove documentali, dalla quale si ricava che durante le riunioni del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984 è stato concluso, e poi confermato, un accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati interni (v. i precedenti punti 872-1046).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › 2. Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e conferma del detto accordo nella cornice delle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984 › 2.6. Argomenti generali concernenti il valore probatorio dei documenti menzionati nei paragrafi 18 e 19 della decisione impugnata
punto 1050
In primo luogo, varie ricorrenti mettono in discussione il valore probatorio di alcuni elementi di prova, in quanto esse non ne avrebbero avuto conoscenza prima del procedimento amministrativo.
punto 1051
La Vicat allega infatti che la Commissione non avrebbe cercato di dimostrare la conoscenza, da parte sua, di diversi documenti relativi alle riunioni degli Head Delegates. La Cementir e l'AGCI sottolineano che le due note interne della Blue Circle (decisione impugnata, paragrafo 18, punti 2 e 3; documenti nn. 33.126/11332-11334 e 11335-11337) non proverrebbero da loro stesse e che, all'epoca dei fatti, sia esse sia gli altri membri della Cembureau non ne avrebbero avuto conoscenza. L'AGCI aggiunge che, all'epoca dei fatti, essa non avrebbe avuto conoscenza né del carteggio tra il presidente della Cembureau e il signor Van Hove (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3; documenti nn. 33.126/11558 e 11559), né dell'esistenza e del contenuto del memorandum all'attenzione del presidente per la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729).
punto 1052
Nel medesimo contesto, la VNC sostiene che le dichiarazioni e i documenti addotti dalla Commissione non potrebbero esserle contestati o perché si tratterebbe di documenti provenienti da produttori di cemento con i quali essa non avrebbe avuto nessun legame, o perché non proverrebbero dalla Cembureau, o perché la VNC non risulterebbe esservi citata per nome. Il BDZ asserisce che la sua propria documentazione non conterrebbe nessun resoconto delle riunioni degli Head Delegates messe in discussione dalla Commissione, né il benché minimo accenno al contenuto del preteso accordo Cembureau. La Ciments français, per parte sua, allega che lo Head Delegate francese non avrebbe avuto conoscenza né della lettera di convocazione del signor Gil Braz de Oliveira per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 2; documenti nn. 33.126/11552 e 11553), né dei telex che si sarebbero scambiati l'ufficio di segreteria della Cembureau e il signor Van Hove il 17 novembre 1982 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3; documenti nn. 33.126/11558 e 11559), né del testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente per la riunione del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documenti nn. 33.126/11583-11585). La Titan allega inoltre che essa non avrebbe avuto conoscenza, all'epoca, della lettera di convocazione del signor Gil Braz de Oliveira per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, né del citato testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente per la medesima riunione.
punto 1053
Si deve tuttavia prendere atto del fatto che le circostanze illustrate nei precedenti punti 1050-1052 non incidono sul valore probatorio dei documenti menzionati nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata per quanto concerne l'accertamento dell'esistenza stessa di un'infrazione. Il valore probatorio di un documento dipende infatti dalla sua fonte, dalle circostanze nelle quali è stato redatto, dal suo destinatario e dal suo contenuto (conclusioni del giudice Vesterdorf facente funzione di avvocato generale nella causa decisa con sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-1/89, Rhône-Poulenc/Commissione, Racc. pagg. II-867, II-869, in particolare pag. II-956; sentenze del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-3/89, Atochem/Commissione, Racc. pag. II-1177, punti 31-38, e 11 marzo 1999, causa T-157/94, Ensidesa/Commissione, Racc. pag. II-707, punto 312). Le circostanze allegate dalle ricorrenti interessate possono essere prese in considerazione, al massimo, in sede di valutazione della loro partecipazione all'infrazione. Si valuterà in seguito se, nella decisione impugnata, la partecipazione delle ricorrenti interessate all'accordo Cembureau sia stata sufficientemente dimostrata in fatto e in diritto.
punto 1054
In secondo luogo, la Blue Circle allega che la Commissione, nel citare alcune parti di certi documenti nella decisione impugnata, ne avrebbe alterato in taluni casi il significato.
punto 1055
L'argomento della Blue Circle non è corroborato da nessun elemento concreto che consenta di valutarne la fondatezza. Esso dev'essere pertanto respinto, in quanto non sufficientemente preciso.
punto 1056
In terzo luogo, le ricorrenti Cembureau, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Unicem, Heracles, Uniland, Oficemen e Irish Cement sostengono che, per dimostrare che l'accordo Cembureau sarebbe stato concluso durante la riunione del 14 gennaio 1983, la Commissione si sarebbe basata su alcuni documenti preparatori, per la precisione sulla convocazione alla detta riunione (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 2; documenti nn. 33.126/11552 e 11553), sull'ordine del giorno provvisorio (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3; documento n. 33.126/11580) e sul testo provvisorio della relazione introduttiva (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documenti nn. 33.126/11583-11585). Ora, un documento preparatorio sarebbe privo di valore probatorio, poiché rivelerebbe al massimo l'opinione del suo autore senza svelare nulla di quanto effettivamente avvenuto durante la riunione di cui trattasi. La Heidelberger aggiunge che la circostanza che un partecipante alla riunione del 14 gennaio 1983 abbia espresso ¡[desiderio di proporre alcune regole del gioco non proverebbe né l'esistenza di un accordo, né il contenuto delle dette regole. Per gli stessi motivi, la Ciments français e l'Unicem negano valore probatorio al memorandum redatto all'attenzione del presidente della Cembureau in vista della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729).
punto 1057
La Cembureau aggiunge che il testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente per la riunione del 14 gennaio 1983 e il memorandum redatto all'attenzione del presidente in vista della riunione del 19 marzo 1984 — in particolare, l'allusione, contenuta in quest'ultimo documento, a talune « difficoltà » — esprimerebbero unicamente l'opinione personale dei loro autori, ossia dei signori Collis e Dutron, direttori della Cembureau, piuttosto che quella del presidente e dei partecipanti alle riunioni di cui trattasi.
punto 1058
L'Italcementi, per parte sua, afferma che i documenti relativi alle tre riunioni degli Head Delegates messe in discussione nella decisione impugnata non consentirebbero di dimostrare l'esistenza di un consenso generale tra i partecipanti a tutte queste riunioni, poiché si tratterebbe di documenti preparatori, di note manoscritte e di memorandum in merito ai quali essa non è nemmeno certa che siano stati sottoposti integralmente all'attenzione degli Head Delegates.
punto 1059
Occorre anzitutto rilevare il carattere contraddittorio del ragionamento svolto dalla maggior parte delle ricorrenti interessate. Queste ultime non riconoscono il benché minimo valore probatorio ai documenti preparatori delle varie riunioni degli Head Delegates, gli stessi documenti che però esse indicano come prove per cercare di dimostrare la liceità delle discussioni svoltesi nel corso delle dette riunioni (v. i precedenti punti 955-1026).
punto 1060
Ad ogni modo, nella decisione impugnata la Commissione non si è basata unicamente su qualche documento preparatorio delle riunioni degli Head Delegates, ma anche, in particolare, su alcune minute del 2 aprile 1984 relative alla riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737) e sulle «summary notes» del 12 novembre 1984, concernenti la riunione del 7 novembre 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 14; documenti nn. 33.126/11754 e 11755). Orbene, da questi documenti, nonché dalle note interne della Blue Circle (documenti nn. 33.126/11332-11334 e 11335-11337), dalla dichiarazione del presidente della Heracles e dalla confessione della Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 4; documenti nn. 33.126/11525 e 13568-13573) si evince che le affermazioni del presidente della Cembureau, ricavabili dai documenti preparatori delle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984, sono state formulate nel corso di queste riunioni e sono state inoltre approvate dai partecipanti alle medesime. La prova dell'esistenza di un consenso generale sull'osservanza dei limiti dei mercati interni e sulla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro poggia pertanto sulla nutrita serie di elementi di prova concordanti, menzionati nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › 2. Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e conferma del detto accordo nella cornice delle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984 › 2.7. Elementi successivi alle riunioni degli Head Delegates, i quali dimostrerebbero che nessun accordo Cembureau è stato concluso durante la riunione del 14 gennaio 1983, o confermato nel corso delle riunioni del 19 marzo e del 7 novembre 1984
punto 1061
Numerose ricorrenti asseriscono che vari documenti dimostrerebbero che l'accordo Cembureau non può essere stato concluso nella cornice della riunione del 14 gennaio 1983, o confermato nel corso delle riunioni del 19 marzo e del 7 novembre 1984.
punto 1062
In primo luogo, le ricorrenti Cembureau, FIC, Dyckerhoff, Aalborg, Irish Cement, Titan e AGCI fanno riferimento alla nota manoscritta dell'Italcementi sul comitato esecutivo tenutosi a Parigi il 14 aprile 1986 (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 9; documento n. 33.126/3185), la quale riporta la seguente menzione: «(...) Trovare delle regole del gioco tra di noi per evitare concorrenza non corretta». Il fatto che il 14 aprile 1986 si dovessero «trovare delle regole del gioco» dimostrerebbe che queste regole non erano state stabilite durante la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983.
punto 1063
Quest'argomento dev'essere respinto. Si deve constatare che la frase ripresa dalla nota dell'Italcementi è preceduta da considerazioni riguardanti le importazioni in dumping. Le osservazioni immediatamente successive a questa frase concernono anch'esse il dumping. Si evince peraltro dal medesimo documento che è stato il signor Bertrán, dell'impresa Asland, quale rappresentante spagnolo, che ha dichiarato che occorreva «trovare delle regole del gioco (...) per evitare concorrenza non corretta». A tal riguardo occorre rilevare che nell'aprile del 1985 era stata presentata, da parte degli industriali comunitari, una denuncia antidumping a carico dei produttori di cemento spagnoli (GU 1985, C 84, pag. 5).
punto 1064
Da quanto precede può quindi desumersi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 10), la dichiarazione del signor Bertrán è stata formulata nel contesto di una discussione relativa a problemi causati da importazioni effettuate in dumping. Anche se importazioni di tale natura, provenienti dalla Spagna e dirette negli altri Stati membri, dimostrano che i produttori spagnoli non hanno sempre rispettato l'accordo Cembureau, cionondimeno una constatazione siffatta non può giustificare una diversa interpretazione degli elementi di prova sui quali si è basata la Commissione, nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata, da cui si desume che, durante la riunione del 14 gennaio 1983, si è manifestato un consenso generale sul principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei e della regolamentazione delle vendite da un paese all'altro (v., in particolare, i precedenti punti 979-985). Inoltre, la circostanza che il signor Bertrán, rappresentante di un'industria oggetto di una denuncia antidumping, abbia assicurato agli altri partecipanti alla riunione che egli riteneva necessario evitare una concorrenza non corretta si inquadra perfettamente nell'ottica di un preesistente accordo Cembureau.
punto 1065
In secondo luogo, la Titan rileva che, in occasione delle riunione del comitato esecutivo del 9 novembre 1983, il signor Bertrán avrebbe caldeggiato l'avvio di una cooperazione tra i membri della Cembureau, senza però parlare della benché minima inosservanza delle regole sulla cooperazione che sarebbero state stabilite durante la riunione del 14 gennaio 1983.
punto 1066
Anche quest'argomento dev'essere respinto. Infatti, il documento al quale fa riferimento la Titan è collegato al problema della debolezza dei prezzi sul mercato della grande esportazione e alla necessità di una cooperazione tra i membri della Cembureau per affrontare tale problema. Dal momento che la cooperazione alla quale si riferiva il signor Bertrán durante la riunione del comitato esecutivo del 9 novembre 1983 riguardava il mercato extraeuropeo, la dichiarazione in esame non è in grado di giustificare una diversa interpretazione dei vari elementi di prova sui quali si è basata la Commissione nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata (v. segnatamente i precedenti punti 979-985).
punto 1067
In terzo luogo, la Ciments français ritiene che la tesi della Commissione, secondo la quale l'accordo Cembureau sarebbe stato concluso dalla Cembureau e dai membri della medesima in occasione della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, per essere poi confermato nel corso di quella del 19 marzo 1984, sarebbe inconciliabile con il fatto che, per quanto concerne la Holderbank e gli industriali spagnoli, portoghesi e norvegesi, i quali hanno partecipato alla detta riunione, la Commissione dichiara di non disporre di prove che rivelino una qualsivoglia conseguenza all'interno della Comunità, prima del 1986, derivante dalla loro partecipazione all'accordo Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 65, punto 4).
punto 1068
Quest'argomento è ininfluente. Infatti, anche ipotizzando che la Commissione abbia commesso un errore o sia stata incoerente nell'imputare l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata alla Holderbank, alla Aker e alle imprese ed associazioni di imprese spagnole e portoghesi, tale circostanza non inficerebbe il valore probatorio degli elementi di prova menzionati nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata dai quali si evince che, nel corso delle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, del 19 marzo e del 7 novembre 1984, è stato manifestato un consenso generale sull'osservanza dei limiti dei mercati interni e sulla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro (v. segnatamente, i precedenti punti 979-985, 1008-1010 e 1030-1037).
punto 1069
Infine, in quarto luogo, l'Aalborg asserisce che l'affermazione della Commissione secondo la quale essa non è sicura che l'infrazione sia effettivamente cessata e non può quindi stabilire la data di cessazione dell'infrazione (decisione impugnata, paragrafo 65, punto 4) confermerebbe l'inesistenza dell'accordo Cembureau. Infatti, se quest'ultimo fosse stato una realtà in grado di influenzare i comportamenti, la Commissione sarebbe stata in grado di accertare se esso fosse stato interrotto o meno.
punto 1070
Quest'argomento dev'essere respinto. La circostanza che la Commissione non disponga di un elemento di prova riguardo al momento finale dell'accordo di cui all'art. 1 della decisione impugnata non inficia il valore probatorio degli elementi di prova menzionati nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata dai quali si evince che, nel corso delle riunioni degli Head Delegates svoltesi il 14 gennaio 1983, il 19 marzo e il 7 novembre 1984, è stato manifestato un consenso generale sull'osservanza dei limiti dei mercati interni e sulla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro (v., in particolare, i precedenti punti 979-985, 1008-1010 e 1030-1037).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › 2. Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e conferma del detto accordo nella cornice delle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984 › 2.8. Qualificazione come accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato
punto 1071
In primo luogo, le ricorrenti CBR, FIC, Dyckerhoff, Heidelberger e Italcementi sostengono che la Commissione non avrebbe potuto qualificare l'accordo Cembureau come accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. La CBR ritiene che la Commissione non abbia dimostrato l'elemento della manifestazione di volontà, il quale distingue l'accordo dalla pratica concordata ed aggiunge che il semplice incoraggiamento, espresso dalla Cembureau, all'adozione di determinate regole di buon vicinato non dimostrerebbe, in mancanza di prove di un'adesione dei membri della Cembureau, che questi ultimi avessero accettato di aderire a un siffatto suggerimento. Le imprese Dyckerhoff, Heidelberger e Italcementi sostengono che la Commissione non avrebbe fornito la prova della convergenza delle diverse opinioni dei vari partecipanti alle riunioni degli Head Delegates sull'oggetto delle discussioni condotte. La FIC allega che il carattere vago e discordante della terminologia adoperata dall'autore delle note interne della Blue Circle per indicare il preteso accordo Cembureau dimostrerebbe quanto sia incerta l'esatta qualificazione del detto accordo.
punto 1072
Dalla nutrita serie di prove documentali menzionate nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata si evince che, durante la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, è stato manifestato un consenso generale in merito all'osservanza dei limiti dei mercati interni e alla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro, consenso confermato durante le riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984. Un simile concorso di volontà costituisce un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato (sentenze ACF Chemiefarma/Commissione, citata nel precedente punto 643, punto 112; Van Landewyck e a./Commissione, citata nel precedente punto 717, punto 86; Commissione/Anic, citata nel precedente punto 270, punto 130; Montecatini/Commissione, citata nel precedente punto 270, punto 162, e Tréfileurope/Commissione, citata nel precedente punto 958, punto 95). L'impiego, nelle note interne della Blue Circle, dei termini «accordo», «principio» o «politica» Cembureau d'osservanza dei limiti dei mercati interni europei altro non fa che lasciar trasparire l'esistenza di tale consenso generale e, quindi, dell'accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Tuttavia, si esaminerà in un successivo momento se tutte le ricorrenti possano essere considerate partecipanti all'accordo in esame.
punto 1073
In secondo luogo, la Cembureau, la Lafarge e la Castle asseriscono che la Commissione non avrebbe fornito la prova della trasmissione di una sollecitazione imperativa generale ai membri indiretti della Cembureau, cui essa farebbe allusione nel paragrafo 45, punto 8, della decisione impugnata. L'Aker e l'Euroc ritengono che non esista nessuna prova in merito a istruzioni e raccomandazioni impartite dagli Head Delegates, dalle associazioni nazionali di categoria o dalla stessa Cembureau alle imprese o associazioni di imprese assenti dalla riunione.
punto 1074
Giova ricordare che il testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente per la riunione del 14 gennaio 1983 invitava i partecipanti a «diffondere intorno a [loro] parole di saggezza». A tale riguardo, la manifestazione di un consenso generale in occasione delle riunioni degli Head Delegates era qualcosa di ben distinto dall'eventuale trasmissione da parte degli Head Delegates, dopo la riunione, di «parole di saggezza» ai membri indiretti della Cembureau. Tuttavia, la circostanza che alcuni membri indiretti della Cembureau possano aver ignorato le «regole del gioco» concordate durante la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 acquista rilievo in sede di verifica dell'adesione delle dette imprese all'accordo Cembureau. Tale questione sarà esaminata in un secondo momento.
punto 1075
In terzo luogo, l'Italcementi allega che le misure bilaterali contestate nella decisione impugnata non sarebbero in grado di dimostrare l'esistenza di un accordo illecito che coinvolga l'intera industria cementiera europea. L'esistenza di un consenso generale non potrebbe essere dimostrata, mancando l'attuazione concreta di questa volontà comune.
punto 1076
Quest'argomento dev'essere respinto. Basta ricordare che l'esistenza dell'accordo Cembureau è stata giustamente dichiarata nella decisione impugnata sulla scorta delle prove documentali dirette menzionate nei paragrafi 18, 19 e 45 (v., segnatamente, i precedenti punti 979-985, 1008-1010 e 1030-1037). La Commissione non si è quindi basata sulle misure d'attuazione contestate ai vari destinatari della decisione impugnata per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau, malgrado tali misure confermino, secondo la decisione impugnata, l'esistenza del consenso generale formatosi sull'osservanza dei limiti dei mercati interni e sulla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 5).
punto 1077
Infine, in quarto luogo, l'Italcementi allega che gli elementi citati dalla Commissione nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata non sarebbero in grado di dimostrare nemmeno l'esistenza di una pratica concordata in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 1078
Quest'argomento è irrilevante. Infatti, nell'art. 1 della decisione impugnata la Commissione contesta giustamente l'esistenza di un accordo, e non di una pratica concordata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › 2. Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e conferma del detto accordo nella cornice delle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984 › 2.9. Oggetto e natura dell'accordo Cembureau
punto 1079
L'ENCI e la VNC muovono alla Commissione la censura di non aver dimostrato che il preteso accordo Cembureau riguardasse anche il mercato olandese. Una prova siffatta non potrebbe comunque essere dedotta dal memorandum all'attenzione del presidente in vista della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729). Infatti, questo memorandum indicherebbe espressamente che le discussioni non avrebbero avuto ad oggetto le esportazioni dalla Germania e dal Belgio verso i Paesi Bassi. Nessun altro documento relativo alla riunione degli Head Delegates accennerebbe alla situazione del mercato olandese.
punto 1080
Occorre però constatare che non esiste, agli atti, nessun indizio che dimostri che per un certo mercato nazionale, rappresentato in seno alla Cembureau, si sia derogato all'applicazione dell'accordo, concluso il 14 gennaio 1983 e confermato il 19 marzo e il 7 novembre 1984.
punto 1081
Per quanto concerne specificamente il mercato olandese, occorre constatare la presenza del signor Platschorre, Head Delegate olandese, alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 4; documento n. 33.126/11581) e a quella del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 8; documenti nn. 33.126/11699 e 11700). Non c'è nessun indizio che riveli che il signor Platschorre abbia preso apertamente le distanze dal contenuto delle riunioni di cui trattasi. Al contrario, dalla documentazione relativa alla riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 si evince che l'accordo Cembureau riguardava anche il mercato olandese. Infatti, i partecipanti a tale riunione, dopo essere stati nuovamente avvertiti del fatto che le discussioni non avrebbero riguardato gli « scambi tra Stati di tipo tradizionale o anzi strutturale (...) per esempio (...) dalla Germania e dal Belgio verso i Paesi Bassi» (memorandum all'attenzione del presidente in vista della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984), hanno potuto constatare durante l'incontro che a tali esportazioni andavano aggiunte «esportazioni “selvagge” complementari verso i Paesi Bassi» (note relative alla riunione del 2 aprile 1984). A tale riguardo è bene sottolineare che il fatto di qualificare come «selvagge» alcune esportazioni verso i Paesi Bassi rivelava già che tali esportazioni, a differenza di quelle tradizionali o strutturali dirette verso il medesimo paese — in altri termini, delle esportazioni controllate — erano considerate non conformi a una regola di condotta, vigente sul mercato olandese e concernente l'osservanza dei limiti dei mercati interni e la regolamentazione delle vendite da un paese all'altro.
punto 1082
Ne consegue che l'argomento dell'ENCI e della VNC dev'essere respinto.
punto 1083
L'AGCI asserisce che l'accordo Cembureau sarebbe in realtà espressione della posizione comune adottata da un ristretto gruppo d'imprese, ossia dal «Gruppo degli Otto», che formava il «nocciolo duro» dell'ETF (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 21; documento n. 33.126/18848). Agendo nel loro esclusivo interesse e all'insaputa degli altri membri della Cembureau, queste otto imprese avrebbero cercato di coalizzarsi per far fronte alle importazioni provenienti da altri Stati membri, come la Grecia. A tal proposito, l'AGCI fa riferimento a vari elementi (partecipazione di direttori della Cembureau alle riunioni preparatorie dell'ETF del 28 maggio 1986 a Roma e del 3-5 giugno 1986 a Zurigo/Céligny; invio di copia riservata dei verbali delle riunioni dell'EPC alla Blue Circle; appartenenza del presidente della Cembureau e del presidente dell'EPC alla Blue Circle) i quali proverebbero, a suo parere, che i dirigenti della Cembureau lavoravano alle direttive e per conto di questa cerchia ristretta di grandi produttori, indipendentemente dagli altri membri della Cembureau, all'insaputa e a danno degli interessi di questi ultimi. La Titan muove alla Commissione la censura di non aver riflettuto sull'esatto significato da attribuire all'espressione «Gruppo degli Otto».
punto 1084
Quest'argomento non permette di ignorare le prove documentali dirette menzionate nei precedenti punti 979-985, le quali attestano inequivocabilmente che l'accordo Cembureau è stato concluso nel gennaio del 1983, ossia molto prima dell'apparizione della «minaccia greca », la quale si è concretizzata solo a partire dal 1986, non nell'ambito di un ristretto gruppo di imprese, bensì in quello di una riunione degli Head Delegates della Cembureau cui hanno partecipato i rappresentanti di tutta l'industria cementiera europea tra i quali, in particolare, un rappresentante dell'AGCI. L'argomento di quest'ultima dev'essere pertanto respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › 3. Illiceità dell'accordo Cembureau: restrizione della concorrenza ed effetti sugli scambi tra Stati membri
punto 1085
Da tutto quanto sin qui illustrato si ricava che gli elementi di prova esaminati dalla Commissione nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata permettevano alla detta istituzione di dichiarare a buon diritto che l'accordo Cembureau era stato concluso nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 1) e che il contenuto di tale accordo era stato confermato durante le riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984 (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 2). I medesimi elementi di prova dimostrano che l'oggetto dell'accordo Cembureau era finalizzato « all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e alla regolamentazione delle vendite tra i singoli paesi, cioè alla ripartizione dei mercati » (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 9).
punto 1086
Di conseguenza, l'accordo Cembureau aveva di per sé un oggetto anticoncorrenziale e rientrava in una categoria di accordi espressamente vietati dall'art. 85, n. 1, lett. c), del Trattato. Dato che gli Head Delegates rappresentavano l'intera industria cementiera europea (v. i precedenti punti 924-927), esso era palesemente in grado di incidere sensibilmente sugli scambi tra Stati membri.
punto 1087
Le ricorrenti Ciments luxembourgeois, Dyckerhoff, Lafarge, Aalborg, Alsen-Breitenburg, Nordcement, Unicem, Castle, Uniland, Oficemen, Irish Cement, Cimpor, Secil, Italcementi, Aker, Euroc, Cementir e Blue Circle allegano che l'esistenza di un'intesa dev'essere valutata alla luce del suo contesto economico. Il basso livello degli scambi di cemento si spiegherebbe non con l'esistenza di un'intesa mirante all'osservanza dei limiti dei mercati interni, bensì con una serie di ragioni economiche, quali i costi di trasporto e le spese elevate di immagazzinamento, le norme di specificazione, gli ostacoli burocratici, il costo degli investimenti per l'esportazione. La realtà economica dimostrerebbe inoltre che le ricorrenti non avrebbero avuto nessun interesse a concludere l'accordo Cembureau e che, se un accordo del genere fosse stato concluso, esso non avrebbe potuto restringere la concorrenza in misura considerevole. Per quanto concerne il mercato britannico, la Blue Circle aggiunge che la Commissione stessa avrebbe ritenuto, in sede di CA (paragrafo 74, sesto periodo), che le restrizioni imposte dai CPMA (v. il precedente punto 91) avrebbero avuto l'effetto di ¡solare e dividere il mercato nazionale, rendendo difficile, se non impossibile, la penetrazione di questo mercato da parte dei produttori continentali. L'Aalborg e la Blue Circle muovono infine alla Commissione la censura di non aver tenuto conto, all'atto di valutare gli elementi relativi all'esistenza dell'intesa Cembureau, dell'incremento degli scambi transfrontalieri di cemento durante il periodo preso in considerazione.
punto 1088
Giova ricordare che la valutazione della conformità di un comportamento all'art. 85, n. 1, del Trattato va effettuata alla luce del suo contesto economico (sentenza della Corte 30 giugno 1966, causa 56/65, Société technique minière, Racc. pag. 261, in particolare pag. 283; sentenza del Tribunale 14 maggio 1997, causa T-77/94, VGB e a./Commissione, Racc. pag. II-759, punto 140). Tuttavia le allegazioni delle ricorrenti, ammesso che siano fondate, non riescono a provare che il contesto economico escludesse qualsiasi possibilità di concorrenza efficace (v., in questo senso, sentenze della Corte Van Landewyck e a./Commissione, citata nel precedente punto 717, punto 153, 10 dicembre 1985, cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, Stichting Sigarettenindustrie e a./Commissione, Racc. pag. 3831, punti 24-29 e Montecatini/Commissione, citata nel precedente punto 270, punto 127). Per di più, l'oggetto di per sé anticoncorrenziale che caratterizza la conclusione di un accordo sulla reciproca osservanza dei limiti dei mercati interni, espressamente vietato dall'art. 85, n. 1, lett. c), del Trattato, non può essere ignorato sulla base di un'analisi del contesto economico nel quale l'intesa si colloca (v., in tal senso, sentenze Tréfilunion/Commissione, citata nel precedente punto 223, punto 109, e ENS e a./Commissione, citata nel precedente punto 834, punto 136). Infatti, un'analisi economica non può cancellare un dato di fatto incontrovertibile consistente in prove documentali del tipo di quelle menzionate nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata. Ad ogni modo, se l'analisi economica proposta dalle ricorrenti fosse esatta, essa sottolineerebbe in realtà la gravità dell'infrazione commessa dato che, con la conclusione dell'accordo Cembureau, gli Head Delegates hanno cercato di eliminare quel po' di effettiva concorrenza esistente sul mercato.
punto 1089
Per quanto concerne l'argomento dell'Aalborg e della Blue Circle relativo al preteso incremento del commercio intracomunitario di cemento, esso dev'essere respinto per i motivi illustrati nel precedente punto 1018.
punto 1090
La Heidelberger, la Titan e l'Italcementi muovono alla Commissione la censura di aver omesso di esaminare se il comportamento degli operatori presenti sul mercato non potesse avere una spiegazione diversa dalla concertazione.
punto 1091
Tuttavia, dal momento che la Commissione non ha basato l'esistenza dell'intesa su un parallelismo di comportamenti riscontrati sul mercato, bensì su prove documentali che attestavano l'esistenza di un accordo (v., in particolare, i precedenti punti 979-985, 1008-1010 e 1030-1037), essa non era tenuta ad esaminare se il comportamento degli operatori presenti sul mercato non potesse avere una spiegazione diversa dalla detta intesa.
punto 1092
Infine, le ricorrenti Dyckerhoff, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Aalborg, Unicem, Buzzi, Asland, Castle, Uniland, Oficemen, Irish Cement, Italcementi, Aker, Euroc, Cementir e Blue Circle affermano che, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata (paragrafo 11, punti 1 e 7), l'Europa non sarebbe stata il mercato geografico rilevante. Esse sostengono che, all'epoca, il mercato del cemento sarebbe stato costituito da un mosaico di mercati regionali rigorosamente delimitati, senza zone di sovrapposizione, e totalmente indipendenti gli uni dagli altri.
punto 1093
Giova ricordare che (v. il precedente punto 834), nell'ambito dell'applicazione dell'art. 85 del Trattato, le censure mosse dalle ricorrenti alla definizione del mercato utilizzata dalla Commissione non possono avere una dimensione autonoma rispetto a quelle relative all'incidenza sugli scambi tra Stati membri e agli effetti negativi sulla concorrenza (sentenze SPO e a./Commissione, citata nel precedente punto 485, punto 75, Enso Española/Commissione, citata nel precedente punto 718, punto 232, e ENS e a./Commissione, citata nel precedente punto 834, punti 90-105).
punto 1094
Nella fattispecie, la contestazione della definizione del mercato rilevante è totalmente ininfluente dal momento che la Commissione ha dichiarato a buon diritto, in base ai documenti menzionati nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata, che l'accordo Cembureau falsava la concorrenza e poteva incidere in maniera sensibile sugli scambi tra Stati membri (v. i precedenti punti 1085 e 1086). Del resto, la stessa esistenza dell'accordo Cembureau a livello paneuropeo confuta direttamente l'affermazione delle ricorrenti interessate, secondo la quale l'Europa non sarebbe stata il mercato geografico di riferimento del cemento.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › A — Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › 4. Conclusioni
punto 1095
Da tutto quanto sin qui illustrato si ricava che gli elementi esaminati dalla Commissione nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata permettevano alla detta istituzione di dichiarare a buon diritto che, da un lato, l'accordo Cembureau era stato concluso nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 1) per essere poi confermato durante le riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984 (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 2) e che, dall'altro, esso violava l'art. 85, n. 1, del Trattato (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 5, e art. 1).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › B — Violazione dell'art. 190 del Trattato
punto 1096
La Cembureau (causa T-26/95) allega che la Commissione non avrebbe illustrato nella decisione impugnata — né nella parte dedicata alla ricostruzione dei fatti, né in sede di valutazione giuridica — in che misura i vari elementi di prova relativi alla conclusione ed alla conferma del preteso accordo Cembureau si trovassero in correlazione. Essa avanza il sospetto che la Commissione abbia voluto rimediare a tale vizio della motivazione modificando la sua tesi e collegando per la prima volta tra loro solo in sede di controricorso gli elementi di prova dedotti.
punto 1097
Giova osservare che, nel paragrafo 45 della decisione impugnata, intitolato « L'osservanza dei limiti dei mercati nazionali » e compreso nella parte dedicata alla valutazione giuridica, la Commissione sostiene anzitutto (punto 1) quanto segue:
«Nel quadro della riunione degli Head Delegates in data 14 gennaio 1983, Cembureau e i suoi membri hanno concluso un accordo per l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e per la regolamentazione delle vendite tra paesi (...)».
punto 1098
Nello stesso paragrafo (punto 2) essa spiega che il contenuto di quest'accordo è stato confermato durante le riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984.
punto 1099
Pertanto già dalla semplice lettura del paragrafo 45, punti 1 e 2, della decisione impugnata si ricava che la Commissione ha basato la propria valutazione giuridica relativa all'accordo Cembureau sugli elementi di fatto contenuti nei paragrafi 18 e 19, intitolati rispettivamente «Accordo Cembureau o principio Cembureau relativo all'osservanza dei limiti dei mercati interni europei» e «Riunioni degli Head Delegates di Cembureau».
punto 1100
Inoltre, nello stesso paragrafo 45, essa fa riferimento a numerosi e specifici elementi di prova a sostegno della sua tesi. Essa sostiene in particolare (punto 1) che lo scopo e il contenuto dell'accordo Cembureau si evincono dalla lettera di convocazione per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 2; documenti nn. 33.126/11552 e 11553), nonché dal testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente per la medesima riunione (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documenti nn. 33.126/11583-11585). L'istituzione convenuta si basa peraltro (punto 2) sulle minute della riunione del 2 aprile 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737) per dimostrare che l'accordo Cembureau è stato confermato durante la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984, e sulle «summary notes» del 12 novembre 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 14; documenti nn. 33.126/11754 e 11755) per concludere che un'ulteriore conferma è stata espressa in occasione della riunione degli Head Delegates del 7 novembre 1984. Essa poi sostiene (punto 3) che l'esistenza stessa dell'accordo Cembureau nonché il suo contenuto sono confermati dalle due note interne della Blue Circle, cui la Commissione fa riferimento nel paragrafo 18, punti 2 e 3, della decisione impugnata (documenti nn. 33.126/11332-11334 e 11335-11337). Essa ritiene (punto 4) che la stessa Cembureau abbia ammesso indirettamente l'esistenza dell'accordo Cembureau nella dichiarazione da essa resa in occasione di un accertamento effettuato conformemente all'art. 14 del regolamento n. 17 e in una risposta a una comunicazione degli addebiti inviata in forza dell'art. 15, n. 1, del detto regolamento (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 4; documenti nn. 33.126/11525 e 13568-13573). La Commissione aggiunge (punto 6) che, secondo quanto risulta dalla dichiarazione del 25 giugno 1986 del signor Kalogeropoulos, presidente della Heracles (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 5; documenti nn. 33.126/19875-19877), l'accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati interni esisteva già da una trentina d'anni. Tuttavia, poiché non dispone di altre prove che corroborino una durata tanto lunga del comportamento in esame, essa ritiene che l'accordo Cembureau abbia cominciato a produrre effetti solo a partire dal 14 gennaio 1983, data della riunione degli Head Delegates.
punto 1101
Alla luce di ciò, non può essere accolto l'argomento che la Cembureau ha ricavato da un vizio di motivazione in cui la Commissione sarebbe incorsa in merito alla correlazione esistente tra i vari elementi di prova dedotti per dimostrare la conclusione e la conferma dell'accordo Cembureau.
punto 1102
La Heidelberger (causa T-42/95) allega che la Commissione, nella sua motivazione, non preciserebbe se la censura formulata in merito alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 verta sulla conclusione o sulla mera proposta di un accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati interni. La Heidelberger e la Dyckerhoff (causa T-35/95) giudicano contraddittoria la motivazione della decisione impugnata, in quanto essa utilizzerebbe le espressioni «sollecitazione imperativa generale» e «proposta» (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 8) per designare una pretesa decisione definitiva, adottata durante la riunione del 14 gennaio 1983.
punto 1103
Quest'argomento dev'essere respinto. Infatti, dal paragrafo 45, punto 1, della decisione impugnata si ricava inequivocabilmente che la Commissione accusa i partecipanti alla riunione del 14 gennaio 1983 di aver concluso un accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati interni, e non semplicemente di aver proposto un'intesa del genere. I riferimenti contenuti nel paragrafo 45, punto 8, quarto e quinto periodo, della decisione impugnata, alla «sollecitazione imperativa generale» ed alla «proposta avanzata nella riunione del 14 gennaio 1983» vanno collegati al contenuto del testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente, predisposta per la medesima riunione, dove si proponeva di stabilire alcune «regole del gioco». Orbene, nella decisione impugnata la Commissione ha esposto con chiarezza che durante la riunione del 14 gennaio 1983 è stato espresso un consenso generale in merito alle dette «regole del gioco», le quali riguardavano l'osservanza dei limiti dei mercati interni e la regolamentazione delle vendite da un paese all'altro.
punto 1104
La Dyckerhoff giudica inoltre contraddittorio considerare, da un lato, che l'accordo Cembureau sia entrato imperativamente in vigore il 14 gennaio 1983 per tutti i membri diretti e indiretti della Cembureau e, dall'altro, che il detto accordo sia stato confermato durante le successive riunioni degli Head Delegates.
punto 1105
Si deve però constatare che la Commissione non si è contraddetta, affermando che il consenso generale manifestatosi nella cornice della riunione del 14 gennaio 1983 è stato confermato durante le riunioni del 19 marzo e del 7 novembre 1984. La conferma di un accordo presuppone infatti, come ipotesi, che esso sia stato concluso precedentemente.
punto 1106
Lo SFIC (causa T-36/95) sostiene che la motivazione della decisione impugnata sarebbe un circolo vizioso. Per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau la Commissione presenterebbe come misure di esecuzione di quest'ultimo alcune azioni decentralizzate le quali, in realtà, non avrebbero un carattere anticoncorrenziale. Lo SFIC ricorda che, nella CA, la Commissione avrebbe già fatto uso di un ragionamento a ritroso per mettere in discussione l'accordo Cembureau partendo dall'esistenza di intese nazionali, ragionamento che sarebbe divenuto artificioso dopo l'abbandono, da parte della Commissione, del procedimento relativo agli addebiti nazionali.
punto 1107
Nemmeno quest'argomento può essere accolto. Infatti, sia dalla CA [paragrafi 9 e 61, lett. a)], sia dalla decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) si ricava inequivocabilmente che sin dall'inizio la Commissione ha dimostrato l'esistenza dell'accordo Cembureau in base a una nutrita serie di prove documentali dirette e concordanti, e non fondandosi sull'esistenza di intese locali, bilaterali o multilaterali decentralizzate.
punto 1108
Infine, l'Heracles (causa T-57/95) sostiene che, nella decisione impugnata, la Commissione non avrebbe sufficientemente esaminato gli argomenti da essa formulati nella sua risposta alla CA.
punto 1109
Quest'argomento non è suffragato da nessun elemento concreto che consenta di valutarne la fondatezza e, pertanto, dev'essere respinto per difetto di precisione. Ad ogni modo, la Commissione non è tenuta a fornire, nella decisione, una risposta puntuale a tutti gli argomenti dedotti dai vari destinatari della CA durante il procedimento amministrativo. E' sufficiente che la motivazione consenta al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato giurisdizionale sulla legittimità della decisione impugnata e fornisca alle imprese ed associazioni interessate le informazioni necessarie, affinché esse possano valutare la fondatezza della decisione (sentenze VBVB e VBBB/Commissione, punto 22, BAT e Reynolds/Commissione, punto 72, e La Cinq/Commissione, punto 42, citate nel precedente punto 846). Orbene, i paragrafi 18, 19, 28, 35, 36, 45, 46, 56 e 59 della decisione impugnata forniscono alla Heracles e al Tribunale indicazioni sufficienti a conoscere i principali elementi in fatto e in diritto che stanno alla base del ragionamento che ha condotto la Commissione a giudicare la ricorrente responsabile delle infrazioni di cui agli artt. 1, 4, n. 4, lett. d), f), e g), e 6, della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo
punto 1110
L'Italcementi (causa T-65/95) e la Blue Circle (causa T-88/95) lamentano di non aver potuto consultare, durante il procedimento amministrativo, alcuni documenti a carico, poi menzionati nel paragrafo 19 della decisione impugnata a sostegno dell'accertamento dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata (1). Nelle osservazioni da esse depositate in seguito alle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997, le ricorrenti CBR (causa T-25/95), Cembureau (causa T-26/95), FIC (causa T-30/95), ENCI (causa T-31/95), VNC (causa T-32/95), Dyckerhoff (causa T-35/95), SFIC (causa T-36/95), Vicat (causa T-37/95), Ciments français (causa T-39/95), Heidelberger (causa T-42/95), Lafarge (causa T-43/95), Aalborg (causa T-44/95), BDZ (causa T-48/95), Unicem (causa T-50/95), Buzzi (causa T-51/95), Rugby (causa T-53/95), Asland (causa T-55/95), Castle (causa T-56/95), Heracles (causa T-57/95), Uniland (causa T-58/95), Oficemen (causa T-59/95), Irish Cement (causa T-60/95), Cimpor (causa T-61/95), Secil (causa T-62/95), ATIC (causa T-63/95), Titan (causa T-64/95), Italcementi, Holderbank (causa T-68/95), Hornos Ibéricos (causa T-69/95), Aker (causa T-70/95), Euroc (causa T-71/95), Cementir (causa T-87/95) e Blue Circle sostengono di non aver potuto consultare, durante il procedimento amministrativo, alcuni elementi a discarico collegati all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata (2).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 1. Elementi a carico
punto 1111
Ultalcementi e la Blue Circle allegano che i loro diritti della difesa sarebbero stati violati durante il procedimento amministrativo, poiché non avrebbero potuto consultare una serie di documenti relativi alle riunioni degli Head Delegates, documenti a carico menzionati nel paragrafo 19 della decisione impugnata (v. il precedente punto 366). Esse fanno riferimento a tal riguardo ai documenti nn. 33.126/11560-11577 e 11587-11633, relativi alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 6), ai documenti nn. 33.126/11697, 11698, 11701-11713 e 11732, riguardanti la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 11) e ai documenti nn. 33.126/11739-11747, 11750, 11756-11773 e 11774-11789, riguardanti la riunione degli Head Delegates del 7 novembre 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 15).
punto 1112
Tuttavia, anche scartando i documenti menzionati dalla Italcementi e dalla Blue Circle, risulta dall'analisi condotta nei precedenti punti 861-1095 che la Commissione ha sufficientemente dimostrato l'esistenza dell'accordo Cembureau.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico
punto 1113
E' opportuno esaminare anzitutto alcuni argomenti relativi ad elementi a discarico richiamati concordemente da numerose ricorrenti in seguito alle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997. Data l'eterogeneità degli altri argomenti dedotti, nonché dei documenti cui fanno riferimento, si procederà in un secondo tempo a un esame puntuale dei detti argomenti, nell'ambito di una o più cause analizzate in ordine successivo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.1. Elementi dedotti concordemente da più ricorrenti
punto 1114
In primo luogo, nelle osservazioni da esse depositate in seguito alla misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996, le ricorrenti CBR, Cembureau, ENCI, VNC, SFIC, Vicaţ, Heidelberger, Lafarge, Aalborg, Asland, Castle, Heracles, Irish Cement, Titan, Italcementi, Aker, Euroc, Cementir e Blue Circle sostengono che i capitoli nazionali degli addebiti, unitamente ai connessi documenti, costituirebbero nel loro insieme altrettanti elementi a discarico. A tale riguardo, esse osservano che nessun documento del quale la Commissione ha consentito la consultazione in esecuzione della misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 parlerebbe di un accordo Cembureau. Esse ritengono che un accordo siffatto, se avesse costituito la spiegazione o il movente all'origine del comportamento delle imprese interessate, avrebbe dovuto trovarvisi citato ripetutamente.
punto 1115
Parimenti, nelle osservazioni da esse depositate in seguito alla misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997, le imprese Dyckerhoff, Aalborg, Unicem, Heracles, Italcementi, Cementir e Blue Circle sottolineano la mancanza di riferimenti a un accordo Cembureau in sede di «consuntivo» del fascicolo dell'istruttoria.
punto 1116
Giova ricordare che sia nella CA (paragrafi 9 e 61), sia nella decisione impugnata (paragrafi 18 19 e 45), la Commissione ha dimostrato l'esistenza dell'accordo Cembureau in base a prove documentali dirette. L'argomento richiamato nei precedenti punti 1114 e 1115 dev'essere respinto, in quanto le ricorrenti interessate non spiegano secondo quale criterio la mancanza di riferimenti diretti o indiretti all'accordo Cembureau nei documenti che non hanno potuto consultare durante il procedimento amministrativo potrebbe giustificare una diversa interpretazione di tali prove documentali dirette.
punto 1117
In secondo luogo, nelle osservazioni da esse depositate a seguito della misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996, le ricorrenti CBR, Cembureau, FIC, ENCI, VNC Dyckerhoff, Aalborg, Irish Cement, Italcementi, Cementir e Blue Circle allegano che i documenti relativi alla società Norcim, contenuti nel fascicolo relativo alla Francia, avrebbero potuto giovare alla loro difesa. Esse sottolineano che, nel periodo preso in considerazione dalla decisione impugnata, la Norcim avrebbe progettato di effettuare talune esportazioni in direzione del Regno Unito, dei Paesi Bassi e della Danimarca. Le difficoltà riscontrate dalla Norcim nel compiere le dette esportazioni non sarebbero state collegate all'esistenza di un preteso accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati interni bensì a vari fattori, quali la scarsa competitività dei suoi prezzi e le divergenze tra le norme nazionali sulla certificazione della qualità dei vari tipi di cemento. Inoltre, quando ha dovuto far fronte ad esportazioni da parte di produttori del Benelux, la Norcim non avrebbe protestato per quella che sarebbe dovuta apparire come una violazione dell'accordo Cembureau, bensì avrebbe riflettuto sul comportamento da adottare nei confronti dei clienti che avevano preferito i concorrenti stranieri. Il comportamento della Norcim sarebbe pertanto incompatibile con l'esistenza del preteso accordo Cembureau.
punto 1118
A sostegno dei loro argomenti, la CBR fa riferimento ai documenti nn. 33.126/5626-5636 5641-5644, 5648-5663, 5682-5694, 5699-5702, 5705-5724 e 13484-13486, la Cembureau ai documentinn. 33.126/5626, 5627, 5638, 5644, 5653, 5658, 5661, 5673, 5674, 5678, 5689, 5690, 5696, 5699, 5700, 5712, 5713, 5718, 5722, 5727, 5728, 5746, 5748 13485, 13495, 13545 e 13557, la FIC ai documenti nn. 33.126/5660-5674, 5677-5679, 5680, 5681 e 13495-13497, l'ENCI e la VNC ai documenti nn. 33.126/5626-5634, 5651-5656 5660-5663, 5671-5674, 5682-5687, 5705-5708, 5712 e 5713, la Dyckerhoff ai documenti nn 33.126/5637-5644, 5651-5669, 5671-5674, 5676-5681, 5695-5698, 5709-5724, 5734-5737, 5741-5746, 13484-13486, 13511 e 13512, l'Aalborg ai documenti nn. 33.126/5626-5637, 5641, 5644, 5657-5659, 5671, 5674 e 13484-13486, la Irish Cement ai documenti nn. 33.126/5626, 5627, 5638, 56444, 5653, 5658, 5661, 5668, 5673, 5674, 5678, 5684, 5689, 5690, 5695, 5696, 5699, 5700, 5712, 5713, 5718, 5722, 5727, 5728, 5746, 5748, 13485, 13495, 13545 e 13557, 1 Italcementi ai documenti nn. 33.126/5651, 5653, 5680, 5681, 5705, 5706, 13484, 13485, 13487, 13500, 13503 e 13506, la Cementir ai documenti nn 33.126/5626-5634 e 5682-5687, e la Blue Circle ai documenti nn. 33.126/5671-5724 13498-13509, 13532 e 13542.
punto 1119
La CBR aggiunge poi che la conoscenza del regolamento interno della Norcim (documenti nn. 33.126/5626-5634) le avrebbe permesso di contestare la validità dell'argomento che la Commissione ricava dall'esistenza cii esportazioni dirette dalla Francia settentrionale verso i Paesi Bassi per tentare di dimostrare la dimensione europea del mercato geografico di riferimento, accolta in sede di CA e di decisione impugnata.
punto 1120
Occorre però ricordare che la Commissione non ha mai inteso asserire che l'accordo Cembureau e le relative misure di esecuzione avessero avuto l'effetto di eliminare qualsiasi scambio intracomunitario di cemento e qualsiasi tentazione di commercio interstatale. Dal disposto stesso dell'art. 1 della decisione impugnata risulta che l'accordo Cembureau è stato sanzionato a causa del suo oggetto anticoncorrenziale. Pertanto, i documenti menzionati nei precedenti punti 1118 e 1119 dimostrano al massimo che la Norcim, la quale non compare fra le destinatarie della decisione impugnata, non ha sempre rispettato l'accordo Cembureau.
punto 1121
Inoltre, l'accordo Cembureau osta non agli «scambi tra Stati di tipo tradizionale o anzi strutturale » [memorandum all'attenzione del presidente per la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729], bensì alle esportazioni «selvagge» [minute concernenti la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737], ossia alle esportazioni non controllate o non regolamentate. Nemmeno l'esistenza di episodi specifici di importazione od esportazione giustifica pertanto una diversa interpretazione delle prove documentali dirette che attestano l'esistenza dell'accordo Cembureau (CA, paragrafi 9 e 61; decisione impugnata, paragrafi 18, 19 e 45). Infine, il comportamento della Norcim finisce per confermare la dimensione europea del mercato geografico di cui trattasi.
punto 1122
In terzo luogo, nelle osservazioni da esse depositate a seguito delle misure di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997, le ricorrenti CBR, Cembureau, FIC, Dyckerhoff, SFIC, Heidelberger, Lafarge, Aalborg, BDZ, Unicem, Heracles, Uniland, Oficemen, Irish Cement, Secii, ATIC, Italcementi e Cementir sostengono che la nota del signor Toscano jr. (della Cimpor), datata 17 febbraio 1983 e concernente la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (documenti nn. 33.322/314-344) avrebbe potuto giovare alla loro difesa, poiché corroborerebbe il loro argomento secondo il quale, nel corso di tale riunione, non si sarebbe parlato del principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni. Il documento confermerebbe la loro tesi secondo la quale, durante tale incontro, si sarebbe discusso dei problemi riguardanti il dumping. Dal momento che si tratta di una nota interna della Cimpor, non ci sarebbe motivo di supporre che essa non riferisca con esattezza tutte le discussioni svoltesi durante la riunione del 14 gennaio 1983. La Ciments luxembourgeois, che non ha presentato osservazioni a seguito delle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997 (v. il precedente punto 170), ha fatto richiamo in udienza alla citata nota del signor Toscano jr. a sostegno del suo argomento, relativo ad una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
punto 1123
Come ammesso dalla Commissione in udienza (v. il precedente punto 153), la nota del signor Toscano jr., datata 17 febbraio 1983, evidenzia un nesso con l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata. Si tratta infatti di un documento collegato alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983.
punto 1124
Di conseguenza, si deve valutare se, alla luce degli elementi di prova dedotti dalla Commissione a sostegno dell'infrazione denunciata nell'art. 1 della decisione impugnata, potesse esserci una probabilità, benché minima, che il documento riuscisse a condurre il procedimento amministrativo verso un esito diverso, qualora le ricorrenti interessate fossero state in condizioni di avvalersene durante il detto procedimento (v. il precedente punto 247).
punto 1125
La Commissione ha giustamente ritenuto che le prove documentali menzionate nei paragrafi 9 e 61 della CA e nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata, e soprattutto quelle citate nei precedenti punti 979-985, dimostrano che durante la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 si è raggiunto un consenso generale sull'osservanza dei limiti dei mercati interni e sulla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro, e quindi che, nella cornice della detta riunione, è stato concluso l'accordo Cembureau di cui all'art. 1 della decisione impugnata. Questi stessi documenti, in particolare quelli indicati nei precedenti punti 1008-1010 e 1030-1037, attestano inoltre che quest'accordo è stato confermato durante le riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984.
punto 1126
In realtà, la nota del signor Toscano jr. non poteva giustificare una diversa interpretazione degli elementi di prova accolti dalla Commissione nei paragrafi 9 e 61 della CA e nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata a sostegno del suo accertamento dell'esistenza dell'accordo Cembureau.
punto 1127
Il documento di cui trattasi contiene gli appunti presi dal signor Toscano jr. durante la riunione (documenti nn. 33.322/314-317), e otto allegati (documenti nn. 33.322/318-344), consistenti nei documenti distribuiti nel corso dell'incontro.
punto 1128
Se il signor Toscano jr. avesse avuto intenzione di redigere un resoconto esauriente di quest'ultimo, le sue note riporterebbero tutti i punti discussi e all'occorrenza, per taluni di essi, un riferimento all'uno o all'altro degli otto allegati prima citati.
punto 1129
A tal proposito, è giocoforza constatare che queste note non contengono nessun riferimento alle discussioni relative ai sistemi di determinazione dei prezzi. Orbene, dalla versione provvisoria dell'ordine del giorno definitivo della riunione (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3; documento n. 33.126/11656), dai documenti menzionati nel paragrafo 17, punti 2 e 3, della decisione impugnata e dalle dichiarazioni di varie ricorrenti rese durante il giudizio innanzi a questo Tribunale (v. il precedente punto 977) si ricava che durante la riunione ci sono state discussioni di tale contenuto. Benché le proposte del signor Van Hove concernenti la concorrenza leale facciano parte dell'allegato 8 (documento n. 33.322/344), le note contengono un riferimento a quest'allegato solo in relazione ai problemi di dumping dibattuti in occasione della riunione: «Il signor Van Hove, del comitato di collegamento delle industrie cementiere della CEE, ha illustrato sinteticamente le regole del mercato comune in materia di difesa contro il dumping, sottolineando che tutti i membri della CEE aderiscono alla Cembureau. La sintesi esposta figura nell'allegato 8».
punto 1130
Alla luce di ciò, la nota del signor Toscano jr. non può essere considerata uno specchio fedele ed esauriente delle discussioni svoltesi durante la riunione del 14 gennaio 1983. Il documento di cui trattasi prova, al massimo, che si è discusso del problema delle importazioni in dumping, punto mai contestato dalla Commissione (v. il precedente punto 986). Esso non dimostra tuttavia che le discussioni si siano limitate a tale argomento. La nota non può quindi giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette su cui si è basata la Commissione nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) le quali dimostrano che, nel corso della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, si è manifestato un consenso generale sulla regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni e sulla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro.
punto 1131
Occorre poi sottolineare che, sia nella CA (paragrafi 7 e 8) sia nella decisione impugnata (paragrafo 17, punti 2 e 3), la Commissione ha fatto riferimento ad altri due documenti collegati alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, ossia al documento «Riunione degli Head Delegates, Parigi, 14 gennaio 1983 —Note per il presidente» (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 3; documenti, nn. 33.126/11630-11633) e alla «nota di Cimpor», per la riunione del comitato esecutivo della Cembureau del 25 marzo 1983 (documenti nn. 33.322/308-312), i quali, al pari della nota del signor Toscano jr. (documenti nn. 33.322/314-344), non contengono nessuna traccia di una discussione sulla regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni e della regolamentazione delle vendite da un paese all'altro. Numerose ricorrenti ritengono persino che l'uno o l'altro di questi documenti costituisca il resoconto ufficiale della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (v. i precedenti punti 970 e 971). Tuttavia, nella decisione impugnata la Commissione non reputa credibile la tesi difensiva di numerose ricorrenti in sede di procedimento amministrativo, secondo la quale da questi documenti si ricaverebbe che nel corso della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 sarebbero state esposte soltanto proposte lecite (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 4). La Commissione infatti non comprende per quale motivo, in simili circostanze, «non dovesse essere redatto alcun verbale della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983» (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 4). In altri termini, l'esistenza di questi due documenti non è valsa a far cambiare opinione alla Commissione, la quale giudica che in occasione della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 è stato manifestato un consenso generale in merito al principio Cembureau dell'osservanza dei limiti dei mercati interni e della regolamentazione delle vendite da un paese all'altro, e che tale consenso è stato confermato durante le riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984.
punto 1132
Si deve pertanto concludere che, anche se le ricorrenti interessate avessero potuto consultare la nota del signor Toscano jr. durante il procedimento amministrativo, non ci sarebbe stata la benché minima probabilità che le osservazioni che avrebbero potuto formulare sulla base del detto documento potessero condurre il procedimento amministrativo ad esiti diversi. La circostanza che le ricorrenti interessate non abbiano potuto consultare questo documento durante il procedimento amministrativo non ha quindi pregiudicato la loro difesa (v. il precedente punto 247).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.2. Causa T-25/95, CBR/Commissione
punto 1133
In primo luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 la CBR ritiene che i capitoli nazionali della CA, con la relativa documentazione, le avrebbero consentito di contestare, nel corso del procedimento amministrativo, la dimensione europea del mercato geografico. A tal proposito essa fa riferimento, in primo luogo, ai documenti nn. 33.126/17160-17172 e 17635-17637 del fascicolo relativo al Regno Unito, dai quali si evincerebbe che i produttori di cemento britannici avrebbero cercato di far uso dei CPMA (v. il precedente punto 91) per rendere meno attraenti le importazioni; in secondo luogo, ai capitoli della CA dedicati all'Italia (capitolo 13), al Regno Unito (capitolo 14), alla Francia (capitolo 15), alla Spagna (capitolo 18) e al Portogallo (capitolo 19), dai quali si ricaverebbe che le intese nazionali avrebbero costituito altrettanti ostacoli alle importazioni in tali territori; e, in terzo luogo, alla nota della Ciments français dell'11 settembre 1986 (documenti nn. 33.126/4115-4122), la quale confuterebbe gli accertamenti della Commissione secondo i quali sarebbero esistite ampie divergenze di prezzo sul lungo periodo, tali da soddisfare le previsioni degli esportatori, cne avrebbero ipotizzato profitti duraturi (decisione impugnata, paragrafi 9 e 11, punto 6).
punto 1134
Occorre ricordare che, per giungere a sostenere l'esistenza dell'accordo Cembureau, la Commissione si è basata su un complesso di prove documentali dirette, menzionate nei paragrafi 9 e 61 della CA e nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata. Anche se la ricorrente avesse potuto formulare osservazioni relative al mercato di riferimento durante il procedimento amministrativo in base ai documenti citati nel punto precedente, l'esito del detto procedimento non sarebbe stato diverso. Infatti, l'esistenza stessa dell'accordo Cembureau, concluso a livello paneuropeo, ricavata dalle predette prove documentali, si pone in diretto contrasto con la tesi della CBR, secondo la quale l'Europa non sarebbe il mercato geografico di riferimento del cemento.
punto 1135
Ad abundantiam, giova sottolineare che, lungi dal corroborare la tesi della CBR, i documenti che essa richiama dimostrano che il cemento costituisce oggetto di scambi transfrontalieri e che le importazioni intracomunitarie esercitano una pressione concorrenziale. Infine, anche qualora risultasse esatto che non esisteva un «divario significativo» tra i prezzi di vendita in Belgio e in Francia negli anni 1983, 1984 e 1985 (documento n. 33.126/4115, menzionato nel precedente punto 1133), tale circostanza sarebbe priva di conseguenze per la definizione del mercato geografico di riferimento accolta nella decisione impugnata.
punto 1136
Per quanto concerne, in secondo luogo, l'esistenza dell'accordo Cembureau, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 la CBR rileva che le date delle presunte intese nazionali non coinciderebbero assolutamente con quella del preteso accordo Cembureau. Essa fa richiamo, a tal riguardo, al regolamento interno della Norcim (documenti nn. 33.126/5626-5634) e a vari documenti riguardanti la presunta intesa britannica (documenti nn. 33.126/17017-17051).
punto 1137
Tuttavia, la discordanza tra le date di conclusione delle intese nazionali e l'accordo Cembureau non può giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali si è basata la Commissione nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau. Inoltre, anche ipotizzando che, in base a tale argomento, la ricorrente potesse dimostrare la mancanza di collegamenti tra le intese nazionali e l'accordo Cembureau, l'impossibilità di consultare i documenti di cui trattasi non poteva nuocere alla sua difesa, dal momento che, alla fine, gli addebiti nazionali non hanno costituito oggetto della decisione impugnata e che la Commissione non s'è fondata sulla constatazione di tali intese per accertare l'esistenza dell'accordo Cembereau.
punto 1138
Nelle sue osservazioni del 12 novembre 1997, la CBR illustra numerosi documenti i quali dimostrerebbero che gli interventi dei rappresentanti della CBR, in particolare durante la riunione del 14 gennaio 1983, andrebbero considerati come una manifestazione della volontà generale di trovare una soluzione ai problemi dell'industria cementiera nel rispetto delle regole europee in materia di concorrenza. Essa menziona a tal proposito due note interne provenienti dalla Lafarge, ossia una nota del 16 giugno 1982 (documento n. 33.126/6962) ed un'altra del 1o dicembre 1982 (documento n. 33.126/6966).
punto 1139
Tuttavia, nemmeno queste note interne consentono di rilevare una violazione dei diritti della difesa della CBR.
punto 1140
Per quanto concerne la nota del 16 giugno 1982, la CBR cita come elemento a suo favore il seguente passaggio: «Indép. AH forte pression et CBR a refusé de leur tordre le cou comme demandait D» [«Indip. Ger. forte pressione e la CBR ha rifiutato di torcere loro il collo come chiedeva la D»]. Occorre però ricordare che l'accordo Cembureau non vietava qualsiasi esportazione di cemento diretta verso un paese membro della Cembureau. Infatti, il principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni non vietava gli «scambi tra Stati di tipo tradizionale o anzi strutturale » [memorandum all'attenzione deľpresidente per la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729], bensì ostava alle esportazioni «selvagge», vale a dire alle esportazioni non controllate o non regolamentate, come le esportazioni «selvagge» dalla Germania verso il Belgio, espressamente ricordate durante la riunione del 19 marzo 1984 [minute della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737]. L'esistenza di un caso specifico di importazioni tedesche in Belgio non poteva quindi giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette attestanti l'esistenza dell'accordo Cembureau.
punto 1141
Per quanto concerne la nota interna della Lafarge del 1o dicembre 1982, la CBR cita a suo favore un passaggio di quest'ultima, nel quale si legge che il signor Van Hove « dà l'impressione di attribuire un'importanza esagerata alle affermazioni della CEE». E' però importante collocare questo passaggio nel contesto del brano della nota che lo contiene: « Egli [il signor Van Hove] dà l'impressione di attribuire un'importanza esagerata alle affermazioni della CEE, forse perché vicino a tali ambienti oppure perché ha un'idea in testa: far saltare i catenacci alle frontiere senza che la categoria lo accusi di essere la causa del disordine». Appare quindi evidente che, lungi dal dimostrare l'inesistenza dell'accordo Cembureau, la nota commentata dalla CBR conferma che i « catenacci alle frontiere » rappresentavano una realtà e che si doveva evitare il « disordine » sul mercato.
punto 1142
Nessuna delle due note interne della Lafarge richiamate dalla CBR è quindi in grado di giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette su cui si è basata la Commissione nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) per accertare l'esistenza dell'accordo Cembureau. Si rimanda però a un secondo tempo l'esame della questione se tali documenti non giustifichino una soluzione diversa del problema concernente la partecipazione della CBR all'accordo Cembureau (v. i successivi punti 4479-4483).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.3. Causa T-26/95, Cembureau/Commissione
punto 1143
In primo luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 la Cembureau pone in rilievo che l'analisi del mercato illustrata nei capitoli nazionali della CA e nei relativi fascicoli nazionali (per l'esattezza, l'analisi dei mercati tedesco, francese, britannico, italiano, spagnolo, portoghese e greco) evidenzierebbe l'esistenza di palesi collegamenti con l'analisi del mercato europeo del cemento contenuta nei capitoli internazionali della CA. A suo parere, quindi, essa avrebbe avuto il diritto di consultare i capitoli nazionali della CA e i documenti ad essi relativi durante il procedimento amministrativo.
punto 1144
Occorre ricordare che, per giungere a sostenere l'esistenza dell'accordo Cembureau, la Commissione si è basata su un complesso di prove documentali dirette, menzionate nei paragrafi 9 e 61 della CA e nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata. Anche se la ricorrente avesse potuto formulare osservazioni relative al mercato di riferimento durante il procedimento amministrativo in base all'analisi del mercato esposta nei capitoli nazionali della CA e nei relativi fascicoli nazionali, l'esito del detto procedimento non sarebbe stato diverso. Infatti, l'esistenza stessa dell'accordo Cembureau, concluso a livello paneuropeo, ricavata dalle predette prove documentali e non da un'analisi dei comportamenti tenuti sul mercato dai produttori di cemento, conferma la definizione del mercato geografico di riferimento accolta nella decisione impugnata (paragrafo 11).
punto 1145
In secondo luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997, la Cembureau sostiene che vari documenti relativi agli addebiti nazionali fornirebbero motivi che consentirebbero di confutare le allegazioni della Commissione, secondo le quali il mercato europeo del cemento era artificiosamente ripartito in forza di una presunta intesa internazionale. Essa fa anzitutto riferimento a due brani del paragrafo 49 del capitolo 6 della CA, dedicato alla Germania, nonché a una serie di documenti del fascicolo relativo a questo paese, riguardanti alcune sanzioni inflitte dal Bundeskartellamt a diversi produttori nazionali, responsabili della conclusione di alcune intese illecite nel corso degli anni '80. Tutti questi elementi proverebbero l'esistenza di intese nazionali, ma non quella di un'intesa europea. Per quanto riguarda il fascicolo relativo al Regno Unito, nulla proverebbe che l'industria cementiera si sia preoccupata delle importazioni prima del 1986, quando è sorto il problema greco. Tale fascicolo alimenterebbe pertanto l'incertezza circa la soluzione del dilemma se le importazioni originarie della Germania rappresentassero una minaccia tale da costituire oggetto di discussione durante la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984. Inoltre, da numerosi elementi di prova inseriti nel fascicolo relativo al Regno Unito (documenti nn. 33.126/17073-17075, 17080-17091, 17160-17174, 17178, 17179, 17203-17205, 17624, 17625, 17631-17633 e 17641-17654) si ricaverebbe che la CMF ed i suoi membri sarebbero stati, all'epoca, quanto mai attenti a rispettare le norme del diritto della concorrenza, e che a tal fine si sarebbe regolarmente provveduto sia a raccogliere approfonditi pareri giuridici, sia ad organizzare incontri con le autorità britanniche ed europee. Se avesse poi potuto consultare il fascicolo concernente l'Italia, la Cembureau sarebbe stata in grado di sostenere che il livello esiguo di importazioni relativo a questo mercato era frutto non del preteso accordo Cembureau, bensì di esuberi produttivi del mercato nazionale e dei provvedimenti adottati a livello regolamentare per attenuarne le conseguenze (documenti nn. 33.126/12485-12505). Il fascicolo spagnolo rivelerebbe, per parte sua, che non sarebbe esistito nessun collegamento tra gli accordi «Hispacement» (società consortile spagnola di esportazioni) e il preteso accordo Cembureau (CA, paragrafo 88). Per quanto concerne tale mercato, il basso livello delle importazioni dovrebbe infatti essere imputato alla sua struttura oligopolistica, caratterizzata dall'integrazione verticale (documenti nn. 33.322/1372-1382, 1391, 1392, 1523, 1524, 1724, 1727, 1728, 1730, 1732, 1791 e 1819).
punto 1146
Occorre tuttavia rilevare che nessuna delle osservazioni che la Cembureau avrebbe potuto formulare, in base a quanto dalla medesima asserito, a partire dai documenti da essa menzionati avrebbe potuto giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau. Si deve aggiungere che la mancanza di accenni, nel fascicolo relativo al Regno Unito, alle preoccupazioni, anteriori al 1986, dei produttori attivi nel mercato di tale paese nei riguardi delle importazioni non avrebbe inficiato il valore probatorio del memorandum predisposto all'attenzione del presidente della Cembureau in vista della riunione del 19 marzo 1984 [CA, paragrafo 9, lett. b); decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729], secondo il quale tra le «difficoltà» figuravano, all'epoca le «esportazioni dalla Germania verso la Gran Bretagna e l'Irlanda».
punto 1147
In terzo luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 la Cembureau sostiene che i documenti dei fascicoli nazionali riguardanti le importazioni di cemento suffragherebbero la sua tesi dell'inesistenza dell'accordo Cembureau. A parte i documenti relativi alla Norcim (v. il precedente punto 1118), essa fa riferimento ai documenti nn. 33.126/14798, 14806 e 14807 contenuti nel fascicolo relativo alla Francia, dai quali si evincerebbe che le preoccupazioni espresse erano motivate dal dumping praticato sulle esportazioni provenienti dall'Europa centrale e non dagli scambi intracomunitari. L'unico documento del fascicolo concernente la Francia che parlerebbe di discussioni dedicate alla difesa contro le importazioni sarebbe il passaggio del resoconto della riunione dello SFIC del 7 luglio 1987 (documento n. 33.126/14879). Questo documento, però, tratterebbe esclusivamente della qualità inferiore delle importazioni e del rischio che correrebbero i consumatori qualora l'industria cementiera non dovesse determinare le specifiche per il cemento importato. Esso non mostrerebbe quindi nessun collegamento con il preteso accordo Cembureau. Dai documenti del fascicolo concernente il Regno Unito (documenti nn. 33.126/17631-17633) si ricaverebbe inoltre che l'Office of Fair Trading (in prosieguo: l'«OFT») avrebbe giudicato l'arrivo di importazioni nel 1986 come un evento nuovo, tale da giustificare una revisione dei CPMA (v. il precedente punto 91). Del resto, la Commissione avrebbe fatto propria questa visione del mercato britannico nel paragrafo 37, primo periodo, del capitolo 4 della CA, sottolineando che sino al 1985 questo paese avrebbe avuto una produzione in esubero; circostanza la quale, secondo la Cembureau, non avrebbe dovuto verosimilmente favorire le importazioni. Esisterebbe pertanto una discrepanza cronologica tra la prova contenuta nel fascicolo relativo al Regno Unito, secondo la quale questo Stato membro non sarebbe stato minacciato da importazioni sino al 1986, e le allegazioni della Commissione, secondo le quali il preteso accordo Cembureau sarebbe stato concluso nel 1983 per fronteggiare una crisi collegata con gli scambi tra i membri della Cembureau. Dal fascicolo relativo alla Spagna (documenti nn. 33.322/1318 e 1412) si ricaverebbe inoltre che il riferimento fatto alle «regole del gioco» nella nota manoscritta dell'Italcementi riguardante la riunione del comitato esecutivo del 14 aprile 1986, svoltasi a Parigi (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 9; documento n. 33.126/3185) avrebbe avuto ad oggetto misure antidumping e non il preteso accordo Cembureau. Infine la Cembureau sostiene che, benché il fascicolo riguardante il Portogallo contenga effettivamente una sene di riferimenti a riunioni della Cembureau (documenti nn. 33.322/88, 89, 92 e 96), nulla autorizzerebbe a pensare che tali riunioni fossero in qualche maniera collegate con il preteso accordo Cembureau.
punto 1148
Occorre però osservare che le discussioni relative alla necessità, nell'interesse dei consumatori, di specifiche tecniche per il cemento importato non possono assolutamente giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) per giudicare accertata l'esistenza dell'accordo Cembureau. Lo stesso ragionamento vale per la circostanza che, sino al 1986, la produzione eccedentaria nell'ambito del mercato britannico avrebbe limitato le importazioni.
punto 1149
Per quanto riguarda i documenti relativi alla Spagna, va ricordato che l'accenno del signor Bertrán a «regole del gioco», riportato nella nota manoscritta delľltalcementi sulla riunione del comitato esecutivo della Cembureau svoltasi il 14 aprile 1986, è stato fatto, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione nella decisione impugnata (paragrafo 17, punto 10), nel contesto di una discussione vertente sui problemi causati da alcune importazioni effettuate in dumping (v. il precedente punto 1064). Tuttavia, quest'errore di interpretazione della nota manoscritta di cui trattasi non incide minimamente sulla legittimità dell'art. 1 della decisione impugnata (v. il precedente punto 1064). Occorre inoltre sottolineare che questo documento non è stato inserito nella nutrita serie di prove documentali dirette dalle quali la Commissione ha ricavato l'esistenza dell'accordo Cembureau. Nella decisione impugnata (paragrafo 17, punto 9) la Commissione richiama la nota delľltalcementi unicamente per illustrare le discussioni svoltesi tra i produttori europei di cemento, durante il periodo qui in considerazione, in mento alla concorrenza «leale, sana o corretta»; del resto, il paragrafo 17 è intitolato -«Discussioni riguardanti una concorrenza “leale, sana o corretta”». Orbene, tali discussioni non sono state assolutamente oggetto di sanzioni nella decisione impugnata. Di conseguenza, anche ipotizzando che la Cembureau avesse potuto, con le sue osservazioni, evitare alla Commissione di cadere in errore nell'interpretare la nota delľltalcementi, le dette osservazioni non avrebbero potuto condurre il procedimento amministrativo verso un esito più favorevole per quanto concerne l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
punto 1150
In quarto luogo, nelle sue osservazioni del 28 novembre 1997 la Cembureau allega che l'oggetto principale della riunione del 14 gennaio 1983 sarebbe stato il dumping e che tale tema sarebbe stato esaminato e discusso non solo nell'ambito del punto 1 («Importazioni dall'Europa orientale»), ma anche del punto 2 («Scambi infraeuropei») dell'ordine del giorno stabilito per questa riunione (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3; documento n. 33.126/11656). Il secondo punto dell'ordine del giorno sarebbe stato dedicato peraltro a una serie di questioni giuridiche relative alla concorrenza ed al commercio intracomunitario, accompagnate in particolare da una presentazione del sistema dei punti-base (il BPS comunicato alla Commissione nel 1981), alla luce degli artt. 85 e 86 del Trattato. Secondo la Cembureau, numerosi documenti che non le è stato consentito di consultare durante il procedimento amministrativo rafforzerebbero cosi i dubbi suscitati dall'interpretazione della Commissione, secondo la quale il punto 2 dell'ordine del giorno avrebbe riguardato discussioni che si presume abbiano condotto alla conclusione dell'accordo Cembureau. A tal proposito la Cembureau cita i documenti nn. 33.126/15443-15528 (documenti relativi a un incontro franco-tedesco del 6 e 7 dicembre 1983), i documenti nn. 33.126/8164-8166 (testo provvisorio del verbale della riunione del 15 settembre 1983 del comitato direttivo della CBR) e i documenti nn. 33.126/5295 e 5296 (nota del 13 maggio 1983 del signor Steinbach su alcune misure antidumping contro la Repubblica democratica tedesca, la Polonia, la Cecoslovacchia, la Iugoslavia e la Spagna).
punto 1151
E' bene constatare che la Commissione non ha mai negato che durante la riunione del 14 gennaio 1983 si siano svolte discussioni collegate sia alle preoccupazioni di vari industriali cementieri riguardo ad importazioni effettuate in dumping, sia ai sistemi di determinazione dei prezzi (in particolare, al BPS) (decisione impugnata, paragrafo 19, punti 2-15). Le osservazioni che la Cembureau avrebbe potuto sviluppare a partire dai vari documenti che essa richiama, qualora le fosse stato concesso di consultarli durante il procedimento amministrativo, per dimostrare che i partecipanti alla riunione avevano discusso di dumping e di sistemi di determinazione dei prezzi avrebbero quindi semplicemente confermato alcuni indizi tenuti nella dovuta considerazione dalla Commissione, mentre non avrebbero potuto nascondere la rea ta emergente dalle prove documentali dirette sulle quali l'istituzione convenuta si è basata nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) per dimostrare che oltre agli eventuali argomenti di dibattito leciti, i partecipanti alla riunione del 14 gennaio 1983 si sono accordati su un principio illecito riguardante l'osservanza dei limiti dei mercati interni e la regolamentazione delle vendite da un paese all'altro.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.4. Causa T-30/95, FIC/Commissione
punto 1152
In primo luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997, la FIC sostiene che i capitoli nazionali della CA si troverebbero in contrasto con la tesi dedotta dalla Commissione, nei capitoli internazionali della CA e nella decisione impugnata, in merito all'esistenza dell'accordo Cembureau. Nei capitoli nazionali la Commissione avrebbe infatti affermato che i mercati nazionali sarebbero rimasti isolati a causa di cartelli nazionali o regionali, i quali avrebbero reso difficile, se non impossibile, qualsiasi forma di importazione [CA, capitolo 13, paragrafo 72 (mercato italiano), capitolo 14, paragrafi 74 e 77 (mercato britannico), capitolo 15, paragrafo 81 (mercato francese), capitolo 16, paragrafo 84 (mercato tedesco), capitolo 18, paragrafo 89 (mercato spagnolo) e capitolo 19, paragrafo 91 (mercato portoghese)], e il cui effetto sarebbe stato quello di disincentivare del tutto le esportazioni [CA, capitolo 15, paragrafo 81 (mercato francese) e capitolo 16, paragrafo 84 (mercato tedesco)].
punto 1153
La FIC sostiene inoltre che la lettura dei capitoli nazionali le avrebbe permesso di constatare la presenza di « barriere naturali » per le importazioni, vale a dire il fatto che numerosi produttori di cemento degli Stati di cui trattasi avrebbero disposto di società controllate, sia nel loro paese d'origine sia in altri paesi della Comunità (concentrazione dell'offerta a livello di grandi gruppi internazionali), e che la maggior parte di tali produttori avrebbero posseduto stabilimenti per la produzione di calcestruzzo pronto per l'uso e avrebbero così controllato una quota rilevante della domanda di cemento nei loro rispettivi paesi (politica di integrazione verticale) [CA, capitolo 3, paragrafo 32 (mercato italiano), capitolo 4, paragrafo 37 (mercato britannico), capitolo 5, paragrafo 42 (mercato francese), capitolo 6, paragrafi 47 e 48 (mercato tedesco) e capitolo 8, paragrafo 54 (mercato spagnolo)]. Essa è del parere che, se avesse potuto consultare tali elementi durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto sostenere in sua difesa che, poiché le imprese avrebbero avuto ragioni economiche per non esportare, non avrebbero avuto bisogno di adottare un principio illecito per scongiurare un rischio manifestamente davvero minimo.
punto 1154
Giova ricordare che sia nella CA (paragrafi 9 e 61), sia nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45), la Commissione ha dimostrato l'esistenza dell'accordo Cembureau in base a prove documentali dirette. Le spiegazioni alternative basate sull'analisi economica dei mercati, sull'esistenza di accordi nazionali o regionali e sugli ostacoli naturali al commercio interstatale, che la ricorrente avrebbe potuto fornire in merito al debole volume di scambi intracomunitari di cemento, non avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione delle dette prove documentali dirette (v. i precedenti punti 263 e 264). Al contrario, spiegazioni relative alle «barriere naturali» agli scambi interstatali di cemento (forte concentrazione dell'offerta e politica di integrazione verticale) avrebbero avuto l'effetto di sottolineare la gravità dell'infrazione commessa dato che, mediante la conclusione dell'accordo Cembureau, gli Head Delegates hanno cercato di eliminare quel po' di effettiva concorrenza esistente sul mercato (v. il precedente punto 1088).
punto 1155
In secondo luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 la FIC sottolinea la circostanza che i pretesi cartelli nazionali sarebbero stati anteriori alla conclusione del cosiddetto accordo Cembureau, per ribadire la mancanza di collegamenti tra queste intese nazionali e il citato accordo.
punto 1156
Quest'argomento non avrebbe potuto condurre il procedimento amministrativo ad esiti diversi, per i motivi esposti nel precedente punto 1137.
punto 1157
In terzo luogo, nelle sue osservazioni del 20 gennaio 1998 la FIC parla di una lettera, datata 23 dicembre 1981, indirizzata dal signor Van Hove, presidente del CCC, ai membri del detto comitato, e intitolata «CEE — Sistema di formazione dei prezzi» (documenti nn. 33.126/3242 e 3243). Il raffronto tra il contenuto di questa lettera e quello del documento n. 33.322/344, che è uno degli allegati alla nota del signor Toscano jr. concernente la riunione del 14 gennaio 1983 (v. il precedente punto 1122), confermerebbe senza possibilità di equivoci che i «suggerimenti per una concorrenza leale» formulati dal signor Van Hove in occasione di tale riunione (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 3) avrebbero riguardato il BPS (v. il precedente punto 852).
punto 1158
Occorre constatare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha respinto l'argomento secondo il quale « “i suggerimenti intesi a garantire una concorrenza leale” corrispondono a quelli presentati alla Commissione nel quadro della notifica effettuata il 16 luglio 1981 dai produttori di cemento belgi e olandesi» (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 4). Inoltre, i « suggerimenti per una concorrenza leale » non compaiono tra gli elementi sui quali si è basata la Commissione per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau. Tali suggerimenti sono richiamati nel paragrafo 17, punto 3, della decisione impugnata unicamente per illustrare le discussioni sulla concorrenza «leale, sana o corretta», discussioni che, alla fine, non hanno portato alla contestazione di nessuna infrazione nella decisione impugnata. Di conseguenza, le osservazioni che la FIC avrebbe potuto formulare qualora avesse potuto consultare i documenti che essa cita a tale riguardo non avrebbero potuto condurre il procedimento amministrativo verso un esito diverso.
punto 1159
In quarto luogo, la FIC fa riferimento, nelle sue osservazioni del 20 gennaio 1998, a una nota della Heidelberger relativa alla riunione degli Head Delegates e del comitato esecutivo del 7 ed 8 novembre 1984 (documenti nn. 33.126/5312-5315), dalla quale si ricaverebbe che, durante l'incontro del 7 novembre 1984, si sarebbero affrontate questioni riguardanti soltanto i prezzi per la grande esportazione e le importazioni, effettuate in dumping, provenienti dai paesi del locco orientale. Mai, durante tale riunione, si sarebbe discusso di una conferma del principio Cembureau sull'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 1160
Va fatto rilevare che la nota della Heidelberger, che costituisce un resoconto sintetico delle riunioni degli Head Delegates e del comitato esecutivo del 7 ed 8 novembre 1984, enuncia quanto segue: «La situazione della concorrenza nell'ambito delle esportazioni non ha smesso di peggiorare. Grecia e Spagna sono i concorrenti più feroci e coinvolgono sempre di più i paesi dell'area del Pacifico, che si ritrovano con eccedenze di produzione, in questa guerra dei prezzi». Le osservazioni che la FIC avrebbe potuto sviluppare sulla base di questo documento, se avesse potuto consultarlo durante il procedimento amministrativo, non avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione delle «summary notes» del 12 novembre 1984 (documenti nn. 33.126/11754 e 11755), dalle quali la Commissione ha giustamente dedotto che l'accordo Cembureau era stato confermato durante la riunione degli Head Delegates del 7 novembre 1984, dal momento che, come attestano le predette « summary notes » durante tale riunione, la Cembureau e i suoi membri hanno sostenuto la necessità di canalizzare la produzione greca e spagnola in esubero per evitare di destabilizzare i mercati europei [CA, paragrafo 9, lett. c); decisione impugnata, paragrafo 45, punto 2]. Ad ogni modo, queste osservazioni non avrebbero assolutamente giustificato una diversa lettura delle prove documentali sulle quali la Commissione si è basata in sede di CA (paragrafi 9 e 61) e di decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) per constatare la conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983.
punto 1161
In quinto luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997, la FIC sostiene che i documenti dei fascicoli nazionali fornirebbero nuovi elementi circa la volontà dei membri della Cembureau di rispettare le norme del diritto della concorrenza. Così, dai documenti relativi al capitolo della CA dedicato al Regno Unito si desumerebbe che l'industria cementiera britannica avrebbe sempre badato a rispettare puntigliosamente la legge, in particolare il diritto della concorrenza. La FIC cita a tal proposito i verbali delle riunioni della CMF del 4 settembre 1985 (documenti nn. 33.126/17086-17091), del 2 ottobre 1985 (documenti nn. 33.126/17092-17098), del 16 ottobre 1985 (documenti nn. 33.126/17099-17102), del 6 agosto 1986 (documenti nn. 33.126/17160-17165), del 3 settembre 1986 (documenti nn. 33.126/17166-17172), del 16 settembre 1986 (documenti nn. 33.126/17173 e 17174), del 5 novembre 1986 (documenti nn. 33.126/17180-17184), dell'11 febbraio 1987 [documenti nn. 33.126/17203-17205; v. anche comunicato stampa del 12 febbraio 1987 relativo a questa riunione (documento n. 33.126/17858)] e del 4 marzo 1987 (documenti nn. 33.126/17206-17209). Data la costante attenzione della CMF a non far nulla che fosse in contrasto con il diritto della concorrenza, sarebbe difficile ammettere che essa abbia potuto accettare di violare queste stesse norme, concludendo l'accordo Cembureau. Nelle sue osservazioni del 20 gennaio 1998 la FIC cita a sostegno della sua tesi una serie di documenti i quali renderebbero palese, a suo dire, la volontà degli industriali cementieri europei di rispettare il diritto della concorrenza e che pertanto avrebbero costituito altrettanti elementi utili alla sua difesa nel corso del procedimento amministrativo. Essa fa richiamo, anzitutto, a un documento della Hispacement dell'agosto del 1984 (documenti nn. 33.322/3081-3087), riguardante un dibattito sull'accordo progettato tra i produttori spagnoli e greci in merito alla CMA (v. il precedente punto 1040), il quale proverebbe che i partecipanti a tale accordo avrebbero riflettuto sulle «possibili violazioni delle legg' (spagnola ed europea) in materia di pratiche restrittive della concorrenza». La ricorrente parla poi di un documento dell'Italcementi riguardante il testo provvisorio del resoconto della riunione del comitato esecutivo Cembureau svoltasi il 5 e 6 dicembre 1985 (documenti nn. 33.126/3190-3196), che riporta una dichiarazione del signor Bertrán il quale proponeva che il CCC esaminasse, in occasione di una sua futura riunione, «l'opportunità di determinare, d'accordo con la DG IV della CEE, alcune regole di “concorrenza leale” per esser pronti a reagire in caso di necessità». Infine, essa si basa ancora una volta sul resoconto delle riunioni degli Head Delegates e del comitato esecutivo del 7 ed 8 novembre 1984, reperito presso la Heidelberger (documenti nn. 33.126/5312-5315), documento che parla dell'attenzione con cui si sarebbe voluto «esaminare l'argomento nel rispetto delle norme in materia di intese».
punto 1162
Tuttavia, la consultazione di tutti i documenti richiamati dalla FIC, i quali testimonierebbero l'attenzione rivolta da una pluralità di parti (la CMF, i partecipanti all'accordo avente ad oggetto la CMA, il signor Bertrán dell'Asland, e la Heidelberger) al rispetto del diritto della concorrenza, non avrebbero permesso in nessun modo all'associazione ricorrente di convincere a Commissione della diligenza messa dalla FIC nell'agire costantemente nell'osservanza delle leggi. Ad ogni modo, nessuno di questi documenti, riguardanti problemi di ordine nazionale (documenti nn. 33.126/17086-17102, 17160-17174, 17180-17184, 17203-17209 e 17858) la politica della grande esportazione (documenti nn. 33.322/3081-3087), le misure antidumping (documenti nn. 33.126/3190-3196) o il tema delle fusioni di imprese (documenti nn. 33.126/5312-5315), più che il commercio intracomunitario, avrebbe giustificato una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali si è basata la Commissione nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) per dimostrare 1 esistenza dell'accordo Cembureau.
punto 1163
In sesto luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 la FIC asserisce che nessun documento dei fascicoli nazionali giustificherebbe la conclusione che la Cembureau abbia svolto la benché minima attività di sorveglianza sulle importazioni. I documenti relativi ai capitoli nazionali della CA mostrerebbero che i primi ad essere interessati dalle importazioni provenienti dalla Grecia, ossia i produttori britannici ed italiani, avrebbero tentato di risolvere questo problema solo con i propri mezzi. E cosi, l'unica reazione collettiva dei produttori di cemento britannici, trovatisi di fronte al problema delle importazioni provenienti dalla Grecia, avrebbe assunto la forma di contatti con le autorità governative e parlamentari del Regno Unito e con la Commissione, senza il più piccolo intervento della Cembureau. La FIC richiama a tale riguardo i verbali delle riunioni della CMF del 6 agosto 1986 (documenti nn. 33.126/17160-17165), del 3 settembre 1986 (documenti nn. 33.126/17166-17172), dell'8 ottobre 1986 (documenti nn. 33.126/17178 e 17179) e del 5 novembre 1986 (documenti nn. 33.126/17180-17184). Questi contatti diretti tra produttori europei e autorità pubbliche o tra autorità dei vari Stati membri minacciati dalle importazioni provenienti dalla Grecia, non implicanti assolutamente la Cembureau, sarebbero inoltre confermati dal verbale della riunione dell'Oficemen del 18 settembre 1986 (documenti nn. 33.322/1319-1323) e dai verbali della riunione della CMF dell'8 ottobre 1986 (documenti nn. 33.126/17178 e 17179) e del 3 giugno 1987 (documenti nn. 33.126/17219-17225). Per far fronte alle importazioni provenienti dalla Grecia, i produttori italiani si sarebbero concentrati, dal canto loro, sul controllo della loro domanda interna di cemento, procedendo all'acquisizione di alcune società produttrici di calcestruzzo pronto per l'uso o siglando accordi con queste ultime. Sembra pure che essi abbiano concluso accordi con i produttori di cemento jugoslavi al fine di acquistare direttamente parte della loro produzione per evitare importazioni da parte loro. Nessun documento del fascicolo relativo all'Italia conterrebbe riferimenti a un intervento della Cembureau (documenti nn. 33.126/2945-2948, 2949-2951, 15990-15997, 12145-12341 e 16235-16282). In conclusione, la FIC ritiene che l'insieme dei documenti da essa menzionati le avrebbe consentito di affermare che l'assenza di una qualsiasi funzione di coordinamento o di istigazione da parte della Cembureau nella lotta contro le importazioni provenienti dalla Grecia era una conferma ulteriore dell'inesistenza del preteso accordo Cembureau.
punto 1164
Giova ricordare che, per giudicare esistente l'accordo Cembureau, la Commissione non si è assolutamente basata sul coinvolgimento della medesima nelle misure di sorveglianza de e importazioni— in particolare, in quelle dirette a risolvere il problema suscitato dalle importazioni provenienti dalla Grecia — bensì su un complesso di prove documentali dirette. I vari documenti richiamati dalla FIC non avrebbero potuto giustificare in nessun modo una diversa interpretazione di queste prove documentali dirette.
punto 1165
Infine, in settimo luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 la FIC si basa sul verbale della riunione del 13 febbraio 1986 del comitato esecutivo dell'Oficemen (documenti nn. 33.322/1311-1318), il quale confermerebbe che l'unica spiegazione plausibile del riferimento alla necessità di adottare alcune «regole del gioco» per evitare una «concorrenza non corretta», contenuto nella nota dell'Italcementi relativa alla riunione del 14 aprile 1986 del comitato esecutivo della Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 9; documento nn. 33.126/3185), doveva essere ricercata nella lotta contro le importazioni, effettuate in dumping, provenienti dai paesi del blocco orientale e non in un qualsivoglia principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni comunitari, contrariamente a quanto la Commissione avrebbe sempre rifiutato di ammettere.
punto 1166
Tuttavia, quest'argomento non avrebbe potuto condurre il procedimento amministrativo ad esiti diversi, per i motivi esposti nel precedente punto 1149.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.5. Cause T-31/95, ENCI/Commissione, e T-32/95, VNC/Commissione
punto 1167
Nelle memorie da esse depositate in seguito alla misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996, l'ENCI e la VNC sottolineano che i pretesi cartelli nazionali sarebbero anteriori alla conclusione del preteso accordo Cembureau.
punto 1168
Tuttavia, quest'argomento non avrebbe potuto condurre il procedimento amministrativo ad esiti diversi, per i motivi esposti nel precedente punto 1137.
punto 1169
Nelle memorie da esse depositate in seguito alla misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997, l'ENCI e la VNC fanno riferimento a quattro documenti che confuterebbero l'esistenza dell'accordo Cembureau. In primo luogo, esse richiamano il verbale della riunione del comitato direttivo della società belga Obourg, svoltasi il 26 giugno 1987 (documenti nn. 33.126/375-379), in cui si parlerebbe di importazioni nei Paesi Bassi di cemento proveniente dalla Spagna e dalla Francia. Nel punto 2 del verbale si può inoltre leggere quanto segue: «Le misure di ritorsione contro i cementieri spagnoli sono di difficile elaborazione, mentre quelle contro i francesi saranno riesaminate prima di un'ulteriore decisione». In secondo luogo, l'ENCI e la VNC citano il documento intitolato «Informativa base 1987» della Compagnie des ciments belges (in prosieguo: la «CCB») (documenti nn. 33.126/1629 e 1634-1641), la quale contiene i seguenti rilievi a proposito del mercato del cemento: «[Nei Paesi Bassi] la concorrenza di determinati tipi di cemento tedesco resta accesissima sul mercato. In Zelanda si può trovare cemento francese in sacchi» (punto 1.1.2). Lo stesso documento aggiunge poi (punti 2.1.1 e 2.1.2): «La crisi prolungata nell'edilizia e nei lavori pubblici rende attivissima la concorrenza, in particolare quella tedesca [sui mercati belga e olandese]». Esso parla peraltro di esportazioni di cemento della CCB verso i Paesi Bassi (punto 4.1). In terzo luogo, le stesse ricorrenti menzionano il documento intitolato «Informativa annuale 1989» della CCB (documenti nn. 33.126/1768-1783) il quale, per quanto concerne i Paesi Bassi, ribadisce quanto segue (punto 1.1.2): «La concorrenza di determinati tipi di cemento tedesco resta accesissima sul mercato. In Zelanda si può trovare cemento francese in sacchi e sfuso. Si segnalano anche importazioni di cemento spagnolo e greco e, in quantità più ridotte, di cemento proveniente dalla RDT, dalla Polonia e dalla Iugoslavia». Questo documento precisa che (punti 2.1.1 e 2.1.2), «malgrado una ripresa sensibile dell'attività edilizia nel 1988, la concorrenza tedesca è sempre presente» sui mercati belga e olandese e che, nei Paesi Bassi, «si segnala anche la comparsa di tipi di cemento spagnolo e greco». Infine, in quarto luogo, le ricorrenti si riferiscono a un documento della Heidelberger (documento n. 33.126/3447), in cui si constata un aumento delle vendite di questo produttore di cemento sul mercato olandese nel 1987, pari al 36,6%.
punto 1170
Occorre ricordare che la Commissione non ha mai inteso asserire che l'accordo Cembureau e le relative misure di esecuzione avessero avuto l'effetto di eliminare qualsiasi scambio intracomunitário di cemento e qualsiasi tentazione di commercio interstatale. Dal disposto stesso dell'art. 1 della decisione impugnata risulta che l'accordo Cembureau è stato sanzionato a causa del suo oggetto anticoncorrenziale. Inoltre, detto accordo osta non agli «scambi tra Stati di tipo tradizionale o anzi strutturale, (...) per esempio (...) esportazioni dalla Germania e dal Belgio verso i Paesi Bassi » [memorandum all'attenzione del presidente per la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729], bensì alle esportazioni «selvagge», ossia non controllate né regolamentate; le esportazioni «selvagge» dirette verso i Paesi Bassi e il Belgio sono state infatti richiamate espressamente durante la riunione del 19 marzo 1984 [minute concernenti la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737]. La circostanza che i documenti menzionati nel punto precedente attestino l'esistenza di alcune esportazioni « selvagge » dirette verso i Paesi Bassi e il Belgio, di cui gli Head Delegates erano al corrente, dimostra al massimo che l'accordo Cembureau non è stato sempre rispettato da taluni produttori comunitari, ma non giustifica una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) per accertare l'esistenza dell'accordo Cembureau.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.6. Causa T-35/95, Dyckerhoff/Commissione
punto 1171
In primo luogo la Dyckerhoff asserisce, da un lato, che l'esame dei fascicoli nazionali e dei capitoli nazionali della CA rivelerebbe che la Commissione partirebbe essa stessa dal principio secondo il quale i mercati sarebbero delimitati su scala nazionale e, dall'altro, che esisterebbero agli atti numerosi indizi supplementari a favore delle frontiere naturali dei mercati del cemento. Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 1997 la Dyckerhoff cita a tale riguardo i passaggi dei capitoli nazionali della CA relativi all'Italia (capitolo 3, paragrafi 32-35), al Regno Unito (capitolo 4, paragrafi 37-41), alla Francia (capitolo 5, paragrafi 42-46) e alla Grecia (capitolo 7, paragrafi 50-53), nonché i documenti nn. 33.126/2985, 3017-3032, 3099-3105, 3158-3166, 5626-5634, 5789, 5791, 11993, 12083-12087, 12136-12140, 12142 e 12143, 14496, 14528, 14530, 17035-17051, 17863-17865, 19398-19401 e 19394, e i documenti nn. 27.997/1-7, i quali dimostrerebbero che la netta limitazione dei mercati del cemento deriverebbe dall'esistenza di accordi nazionali e di imprese comuni, di normative statali in materia di prezzi e di un'integrazione verticale dei mercati nazionali, che consentirebbe a numerosi produttori locali di controllare la domanda sul loro mercato. Nelle sue osservazioni del 5 gennaio 1998 la Dyckerhoff segnala che il «consuntivo» degli atti dell'istruttoria conterrebbe numerosi indizi supplementari che confermerebbero l'esistenza reale di frontiere naturali per il mercato del cemento. Essa sottolinea che i documenti nn. 33.126/299, 2105-2113, 4132-4139 e 5677-5679 parlerebbero di ostacoli burocratici ed economici che intralcerebbero gli scambi tra gli Stati membri, che i documenti nn. 33.126/5883, 8139, 10279-10283, 12139-12141 e 13297-13319 attesterebbero l'esistenza di normative nazionali e di strutture nazionali dei mercati che renderebbero praticamente impossibile l'accesso a questi mercati nazionali, che i documenti nn. 33.126/6112-6128, 6746-6765 dimostrerebbero che l'effetto di chiusura dei mercati sarebbe stato rafforzato dalle normative nazionali in materia di prezzi, che i documenti nn. 33.126/8630-8639, 14691-14711, 16931-18140, 18296-18311, 18338-18340, 18359-18361, 18379, 18380, 18398-18400 e 18417-18419 consentirebbero di constatare l'esistenza di partecipazioni incrociate tra i produttori europei di cemento in grado di offrire opportunità di sbocchi su mercati regionali e nazionali migliori rispetto all'effettuazione di specifiche operazioni di vendita transfrontaliera.
punto 1172
Tuttavia, questi argomenti non avrebbero potuto condurre il procedimento amministrativo ad esiti diversi, per i motivi esposti nel precedente punto 1154.
punto 1173
In secondo luogo, nelle sue osservazioni del 5 gennaio 1998 la Dyckerhoff menziona i documenti nn. 33.126/272-275, 719, 1852, 4125-4127, 5926, 5938, 6888, 6897, 7129, 14627, 14630, 14637, 14661, 14663, 14691, 14711 e 18173, i quali proverebbero l'esistenza di esportazioni compiute a dispetto delle barriere naturali del mercato peraltro esistenti. Ora, tali esportazioni non sarebbero state oggetto di critiche o di sanzioni nell'ambito della Cembureau, circostanza che confuterebbe l'esistenza dell'accordo Cembureau.
punto 1174
E' opportuno ricordare che il principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni osta non agli «scambi tra Stati di tipo tradizionale o anzi strutturale (...) per esempio (...) esportazioni dalla Germania e dal Belgio verso i Paesi Bassi » (memorandum all'attenzione del presidente per la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984), bensì alle esportazioni «selvagge» (minute concernenti la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984), ossia alle esportazioni non controllate o non regolamentate. L'esistenza di un episodio specifico di esportazioni non giustifica pertanto una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau.
punto 1175
In terzo luogo, nelle sue osservazioni del 7 febbraio 1997 la Dyckerhoff deduce l'inesistenza dell'accordo Cembureau dalla mancanza, da un lato, di un nesso di causalità tra il detto accordo e le concertazioni nazionali e, dall'altro, di un collegamento tra i documenti relativi alle presunte intese nazionali e il preteso accordo Cembureau. La sussistenza del primo elemento sarebbe dimostrata dal contenuto di alcuni passaggi dei capitoli nazionali della CA (capitolo 4, paragrafi 37 e 38) e del documento n. 33.126/5726, i quali proverebbero che i CPMA (v. il precedente punto 91) e talune intese nazionali sarebbero esistite molto prima della riunione del 14 gennaio 1983. La sussistenza del secondo elemento sarebbe dimostrata dalla mancanza di riferimenti a un accordo europeo nei documenti relativi alle presunte intese nazionali e dalla circostanza che le associazioni nazionali e i gruppi nazionali si sarebbero preoccupati per le importazioni provenienti da altri Stati membri. A tal proposito, la Dyckerhoff cita elementi relativi alla Francia, al Portogallo, alla Spagna nonché alla Grecia. Per quanto concerne la Francia, essa menziona i documenti relativi alla Norcini (v. il precedente punto 1118). Quanto al Portogallo e alla Spagna, essa richiama i paragrafi 54-56 della CA e alcuni documenti i quali rivelerebbero l'esistenza di un mutuo divieto di forniture tra la Spagna e il Portogallo (documenti nn. 33.322/513, 575, 996-1010, 1037, 1038, 1400, 1406, 1407 e 2901). Essa sottolinea anche che i documenti relativi a questa concertazione bilaterale non conterrebbero nessun riferimento a un accordo a livello europeo. Inoltre, una comunicazione inviata via telex e risalente al 1988 (documenti nn. 33.322/527-529) parlerebbe di un rifiuto formulato dalla Cimpor in merito a forniture di cemento destinate ai paesi del Benelux, rifiuto che non risulterebbe motivato con l'osservanza di un preteso accordo Cembureau. Per quanto concerne la Grecia, la Dyckerhoff afferma che il fascicolo riguardante tale paese conterrebbe documenti relativi al preteso principio Cembureau che non le sarebbero stati trasmessi nel corso del procedimento amministrativo (documenti nn. 33.126/19875-19887).
punto 1176
Va tuttavia constatato che il contenuto dei vari documenti richiamati dalla Dyckerhoff non dimostra l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa. Infatti, la mancanza di riferimenti all'accordo Cembureau, la circostanza che alcune intese nazionali siano anteriori all'accordo medesimo e le preoccupazioni delle associazioni e dei gruppi nazionali suscitate dalle importazioni provenienti da altri Stati membri non giustificano una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau.
punto 1177
Inoltre, anche se la ricorrente, in base ai documenti menzionati nel precedente punto 1175, fosse riuscita a dimostrare, nel corso del procedimento amministrativo, la mancanza di collegamenti tra intese nazionali e accordo Cembureau, il detto procedimento non si sarebbe potuto concludere diversamente, dal momento che la prova dell'esistenza dell'accordo Cembureau non dipende assolutamente da quella delle intese nazionali.
punto 1178
Infine, la Dyckerhoff non può asserire che i suoi diritti della difesa siano stati violati in quanto la Commissione non le avrebbe consentito di consultare alcuni documenti del fascicolo concernente la Grecia, relativi al preteso accordo Cembureau (documenti nn. 33.126/19875-19877). Questi documenti corrispondono alla dichiarazione del signor Kalogeropoulos formulata durante la riunione del consiglio d'amministrazione della Heracles, il 25 giugno 1986. Orbene, va rilevato che il brano di questa dichiarazione riportato nel paragrafo 18, punto 5, della decisione impugnata è stato testualmente citato nel paragrafo 9 della parte internazionale della CA. Inoltre, i documenti di cui trattasi erano contenuti nella cassa (v. il precedente punto 95). Alla luce di ciò, essi devono essere considerati elementi di prova opponibili alla Dyckerhoff. Per quanto concerne i documenti nn. 33.126/19878-19887, basta rilevare che la Commissione non li ha tenuti presenti né nella CA né nella decisione impugnata al fine di dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau. La Dyckerhoff non fornisce inoltre nessun indizio in grado di dimostrare che questi documenti avrebbero potuto contenere elementi utili alla sua difesa.
punto 1179
In quarto luogo, nelle sue osservazioni del 5 gennaio 1998 la Dyckerhoff richiama numerosi documenti dai quali si potrebbe desumere che la difesa contro le importazioni di cemento in dumping provenienti dall'Europa orientale sarebbe stata al centro delle riflessioni comuni del settore europeo e delle discussioni riportate nei verbali del 1983 e del 1984. Essa menziona a tale riguardo la lettera di convocazione del 16 novembre 1982 per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (documento n. 33.322/346), un resoconto della riunione della FIC dell'8 dicembre 1982 (documenti nn. 33.126/2026-2033), il resoconto della riunione franco-tedesca del 6 e 7 dicembre 1983 (documenti nn. 33.126/15494-15496), un verbale del consiglio d'amministrazione della FIC del 10 ottobre 1984 (documenti nn. 33.126/2056-2062), il resoconto della riunione del comitato esecutivo della Cembureau dell'8 novembre 1984 (documenti nn. 33.126/10485 e 10486), alcuni documenti provenienti dal BDZ (documenti nn. 33.126/5198-5208 e 5243-5251), una nota interna della Blue Circle (documenti nn. 33.126/10840 e 10841) e una lettera della Heidelberger alla Cembureau datata 1o dicembre 1987 (documenti nn. 33.126/3604 e 3605).
punto 1180
Tuttavia, questi documenti non possono giustificare una diversa interpretazione delle varie prove documentali dirette citate nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45), da cui si ricava che durante la riunione del 14 gennaio 1983 gli Head Delegates si sono accordati sul principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni e della regolamentazione delle vendite da un paese all'altro. I documenti richiamati provano al massimo che durante la detta riunione si è discusso anche dei problemi di dumping e delle importazioni di cemento dall'Europa orientale, circostanza che la Commissione del resto non ha mai contestato (decisione impugnata, paragrafo 19, punti 2-15). Di conseguenza, le osservazioni che la ricorrente avrebbe potuto sviluppare se avesse potuto consultare i documenti menzionati non avrebbero potuto condurre il procedimento amministrativo verso una diversa conclusione.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.7. Causa T-36/95, SFIC/Commissione
punto 1181
In primo luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 lo SFIC fa richiamo ai documenti contenuti nel fascicolo dedicato al Regno Unito riguardanti i CPMA (v. il precedente punto 91) (fascicolo IV/27.997 e documenti nn. 33.126/17017-17034, 17863-17865 e 17867-17873). Questo sistema di prezzi, comunicato alla Commissione ed approvato dalle autorità antitrust britanniche, presenterebbe analogie con il BPS (v. il precedente punto 852), anch'esso comunicato alla Commissione nel 1981 e richiamato nel corso della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983. Lo SFIC ritiene che questi documenti gli avrebbero consentito di dimostrare la liceità del BPS e, più in generale, delle discussioni oggetto della riunione Cembureau del 14 gennaio 1983. Lo stesso varrebbe per il documento italiano riguardante il sistema di adeguamento dei prezzi del cemento venduto franco destino, ossia il sistema «Incontro Nolo» (documenti nn. 33.126/11913-11919), che presenterebbe parimenti una certa analogia con il BPS.
punto 1182
Nelle sue osservazioni del 7 gennaio 1998 lo SFIC cita inoltre una serie di documenti che esso ha potuto consultare in seguito alla misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997 (documenti nn. 33.126/623-632, 673, 674, 730, 1175-1178, 1219-1221, 1552-1554, 1960, 1961, 2026-2028, 2050, 2051, 2058, 2066, 2084, 2545-2553, 2591-2609, 2682, 2683, 5038-5051, 5105-5119, 8098-8104, 8131, 8132, 8146-8148, 8151, 9031-9048, 9050-9053, 9068-9074 e 9103-9112) e che dimostrerebbero la liceità delle discussioni, svoltesi durante la riunione del 14 gennaio 1983, riguardanti i sistemi di formazione dei prezzi, in particolare il BPS realizzato dagli industriali belgi, olandesi e tedeschi. Secondo lo SFIC, uno qualsiasi dei documenti nn. 33.126/2545-2553, 2591-2609, 2682, 2683, 9050-9053, 9068-9074 e 9103-9112 evidenzierebbe inoltre che l'esame relativo all'applicabilità del BPS e l'analisi della Commissione in merito alla sua compatibilità con il diritto europeo della concorrenza non sarebbero rimasti limitati ai mercati belga, olandese e tedesco, bensì avrebbero tenuto presente il complesso dei mercati comunitari. Di conseguenza, la consultazione di questi documenti durante il procedimento amministrativo sarebbe stata indispensabile e gli avrebbe consentito di suffragare con circostanze concrete le sue affermazioni, secondo le quali, da un lato, la Commissione sarebbe stata al corrente delle riflessioni elaborate dai produttori europei in merito al BPS e, dall'altro, la menzione del detto sistema di formazione dei prezzi durante la riunione del 14 gennaio 1983 sarebbe stata perfettamente lecita, poiché nulla avrebbe consentito all'epoca di prevedere la reazione ufficiale della Commissione a tal proposito. Altri documenti del fascicolo dell'istruttoria della Commissione (documenti nn. 33.126/2047, 2413 e 16410-16413) testimonierebbero le preoccupazioni nutrite in tale periodo dai produttori europei di cemento nei confronti delle importazioni in dumping provenienti dai paesi dell'Europa orientale.
punto 1183
Si deve però constatare che i documenti richiamati non possono giustificare una diversa interpretazione delle varie prove documentali dirette citate nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45), da cui si ricava che, durante la loro riunione del 14 gennaio 1983, gli Head Delegates si sono accordati sul principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni e della regolamentazione delle vendite da un paese all'altro. Essi provano al massimo che i problemi concernenti il dumping e il BPS sono stati anch'essi dibattuti nel corso della detta riunione. E' bene aggiungere che la Commissione non ha mai contestato né lo svolgimento di discussioni sui sistemi di formazione dei prezzi, in particolare sul BPS, e sulle misure antidumping, durante la riunione del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punti 2-15), né l'esistenza di rapporti tra alcune industrie europee e i propri uffici in relazione al sistema dei punti-base (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 4).
punto 1184
In secondo luogo, nelle sue osservazioni del 7 gennaio 1998 lo SFIC parla del verbale della riunione del comitato direttivo della FIC, svoltasi il 27 giugno 1982 (documenti nn. 33.126/1890, 1896 e 1897), il quale confermerebbe le sue spiegazioni in merito all'estraneità allo statuto delle riunioni degli Head Delegates.
punto 1185
Senza dover procedere a un'analisi particolareggiata del contenuto di questo verbale, basta rilevare che quest'ultimo è collegabile a un argomento già sollevato in talune memorie di risposta alla CA, tra cui quella dello SFIC, e che è ampiamente discusso dalla Commissione nella decisione impugnata (paragrafo 44, punto 3). Pertanto, ulteriori osservazioni dello SFIC a tal proposito non avrebbero potuto condurre ad esiti diversi il procedimento amministrativo.
punto 1186
In terzo luogo, nelle sue osservazioni del 7 gennaio 1998 lo SFIC allega che vari documenti che non gli è stato consentito di consultare durante il procedimento amministrativo (documenti nn. 33.126/2575-2585 e 2591-2609), in particolare uno studio universitario del 1977 sui criteri di fissazione dei prezzi nell'industria del cemento, critico nei confronti dello studio Phlips, il solo citato dalla Commissione nella decisione impugnata (paragrafo 10), gli avrebbero consentito di suffragare la sua tesi difensiva basata sull'analisi economica del mercato del cemento.
punto 1187
Tuttavia, spiegazioni alternative dello SFIC basate sull'analisi economica del mercato del cemento non avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau (v. i precedenti punti 263 e 264).
punto 1188
In quarto luogo, nelle sue osservazioni del 7 gennaio 1998 lo SFIC si avvale delle note redatte dalla Secil a seguito dell'assemblea generale della Cembureau dell'11-13 giugno 1985 (documenti nn. 33.322/119-123), le quali evidenzierebbero le preoccupazioni che i membri della Cembureau nutrivano a causa delle esigenze di ristrutturazione dell'industria e del comportamento tenuto dai governi in materia di liberalizzazione dei prezzi.
punto 1189
Lo SFIC non precisa però assolutamente i motivi per cui la consultazione di tali documenti avrebbe potuto condurre ad esiti diversi il procedimento amministrativo. Ad ogni modo, tali elementi non avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette dell'accordo Cembureau. L'impossibilità di consultare i citati documenti durante il procedimento amministrativo non può aver quindi nuociuto alla difesa dello SFIC.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.8. Causa T-37/95, Vicat/Commissione
punto 1190
In primo luogo, la Vicat constata che in tutti i capitoli della CA dedicati a una specifica intesa nazionale la Commissione ha accertato l'esistenza di intese nazionali che rendevano difficili, se non impossibili, le importazioni in provenienza da altri Stati membri. Essa cita a tal proposito alcuni passaggi dei capitoli della CA dedicati all'Italia (capitoli 3 e 13), alla Spagna (capitoli 8 e 18), al Regno Unito (capitoli 4 e 14), al Portogallo (capitoli 9 e 19) e alla Germania (capitoli 6 e 16). L'impossibilità di consultare tali brani della CA avrebbe privato la Vicat della possibilità di addurre una spiegazione alternativa dell'esiguità degli scambi transfrontalieri di cemento, menzionata più volte dalla Commissione per provare l'esistenza dell'accordo Cembureau.
punto 1191
Giova ricordare che sia nella CA (paragrafi 9 e 61), sia nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45), la Commissione si è basata su prove documentali dirette per provare l'accordo Cembureau. Pertanto, le eventuali spiegazioni alternative del debole volume di scambi tra i paesi membri della Cembureau, che la Vicat avrebbe potuto addurre qualora avesse potuto consultare integralmente la CA durante il procedimento amministrativo, non avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione delle dette prove documentali (v. i precedenti punti 263 e 264).
punto 1192
In secondo luogo, nelle sue osservazioni del 7 febbraio 1997 la Vicat menziona alcuni documenti i quali dimostrerebbero l'autonomia delle allegate intese nazionali relativamente alla Cembureau e al ruolo che la Commissione avrebbe cercato di attribuirle. Essa sottolinea la mancanza di riferimenti alla Cembureau ed all'accordo Cembureau nei documenti che essa ha potuto consultare in seguito alla misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996, nonché la circostanza che i pretesi cartelli nazionali sarebbero stati anteriori alla conclusione del preteso accordo Cembureau. In tale contesto la Vicat richiama i capitoli della CA dedicati all'Italia (capitoli 3 e 13) e al Portogallo (capitoli 9 e 19), i documenti nn. 33.126/2921-2931, 3017-3032, 3053-3059, 3099-3108, 3110-3126, 3150-3154, 3158-3160, 3163-3166, 3365, 11990, 11991, 12081-12096, 12136-12140, 12142 e 12143, riguardanti gli addebiti concernenti l'Italia, i documenti nn. 33.322/1226-1228, 1300-1310, 1329-1332 e 1365-1368, relativi agli addebiti concernenti la Spagna, i documenti nn. 33.322/905, 1019 e 1020, 1072, 1406-1408, 1410-1412, 2897-2903 e 2905, riguardanti gli addebiti mossi al Portogallo, e i documenti nn. 33.126/17017-17053, 17202-17205, 17620-17623 e 17863-17865, collegati agli addebiti formulati a carico del Regno Unito.
punto 1193
Occorre rilevare che quest'argomento non avrebbe potuto condurre il procedimento amministrativo ad esiti diversi, per i motivi esposti nei precedenti punti 1176 e 1177.
punto 1194
In terzo luogo, nelle sue osservazioni dell'8 gennaio 1998 la Vicat menziona una nota interna della Ciments français, datata 22 settembre 1988, relativa all'organizzazione della Cembureau (documenti nn. 33.126/4037-4039), il cui contenuto dimostrerebbe che la Cembureau e gli Head Delegates non avrebbero potuto influire in nessun modo sulle situazioni oggetto delle indagini della Commissione nella decisione impugnata.
punto 1195
L'interpretazione di questa nota interna della Ciments français proposta dalla Vicat non può essere accolta. Infatti, da un documento datato 22 settembre 1988 che parla delle modifiche strutturali della Cembureau previste alla fine del 1987 e della situazione esistente all'epoca non si può dedurre che la Cembureau e gli Head Delegates non avrebbero potuto influire in nessun modo sulle situazioni oggetto della decisione impugnata all'epoca dei fatti controversi, vale a dire nel 1983 e nel 1984, ossia parecchi anni prima della redazione di questa nota interna. L'impossibilità di consultare questo documento durante il procedimento amministrativo non ha quindi leso i diritti della difesa della Vicat.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.9. Causa T-39/95, Ciments français/Commissione
punto 1196
Nelle sue osservazioni del 21 novembre 1997 la Ciments français si avvale del contenuto di alcuni documenti, i quali confermerebbero che le discussioni durante la riunione della Cembureau del 14 gennaio 1983 e del comitato esecutivo del 25 marzo 1983 avrebbero avuto ad oggetto lo studio di un nuovo sistema dei prezzi del cemento, e non una pretesa regola d'osservanza dei limiti dei mercati intemi. Essa fa riferimento a tale riguardo a un passaggio del verbale di una riunione del CCC del 7 luglio 1977 (documenti nn. 33.126/2545-2548), a una lettera del 21 novembre 1977 dello Head Delegate olandese al delegato generale del CCC (documenti nn. 33.126/2569-2571), a una lettera del signor Van Hove del 22 febbraio 1978 (documenti nn. 33.126/9049- 9058), a una lettera del 15 giugno 1978,- inviata a nome dei produttori tedeschi, belgi ed olandesi al signor Witlox, della Commissione (documenti nn. 33.126/7858-7860), a un memorandum del 21 dicembre 1978, relativo allo studio di un nuovo sistema dei prezzi del cemento (documenti nn. 33.126/7861-7875), a una lettera del signor Van Hove, del 23 dicembre 1981 (documenti nn. 33.126/3242 e 3243), a una bozza di lettera destinata alla Commissione, datata 21 giugno 1983 (documenti nn. 33.126/5038-5051), a una relazione del consiglio d'amministrazione della FIC del 5 luglio 1983 (documenti nn. 33.126/2050-2053) e a una nota sulle vicende relative ai rapporti tra la Commissione e i produttori di cemento belgi, senza data, reperita presso la sede della società Ciments d'Obourg (documenti nn. 33.126/630-632). Da tutti questi documenti la Ciments français trae la deduzione che la Commissione non avrebbe potuto in nessun caso considerare le discussioni sul sistema di formazione dei prezzi in seno alla Cembureau nel 1983, segnatamente durante le riunioni del 14 gennaio 1983 e del 25 marzo 1983, come la prova di un preteso accordo generale sull'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 1197
Si deve tuttavia constatare che le osservazioni formulate dalla Ciments français in base ai documenti che essa cita non consentono di giudicare violati i suoi diritti della difesa. La Commissione non ha assolutamente ritenuto che le discussioni dedicate all'elaborazione di un nuovo sistema di formazione dei prezzi, svoltesi nel corso della riunione del 14 gennaio 1983, abbiano portato alla conclusione dell'accordo Cembureau. Essa ha sempre ribadito che, a parte le eventuali discussioni su un siffatto sistema di formazione dei prezzi, in occasione della riunione del 14 gennaio 1983 gli Head Delegates della Cembureau hanno concluso un accordo sulla ripartizione dei mercati, denominato accordo Cembureau. I documenti ora citati dalla Ciments français non giustificano una diversa lettura delle prove documentali dirette accolte dalla Commissione sia nella CA (paragrafi 9 e 61) sia nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) per dimostrare l'esistenza di quest'accordo. Ne consegue che l'argomento esaminato dev'essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.10. Causa T-42/95, Heidelberger/Commissione
punto 1198
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 la Heidelberger dichiara, in primo luogo, che i documenti relativi agli addebiti nazionali della CA evidenzierebbero che per le associazioni nazionali ed imprese di uno Stato membro determinato la sola situazione rilevante sarebbe stata quella del detto Stato membro. Inoltre, i documenti relativi ai capitoli nazionali della CA parlerebbero dell'esistenza di intese nazionali e bilaterali, ma mai di un accordo paneuropeo. Di conseguenza, i fascicoli nazionali non consentirebbero di giudicare esistente un'intesa a livello europeo, la quale avrebbe condotto alla compartimentazione dei mercati nazionali in attuazione di un preteso principio Cembureau. A sostegno della sua tesi, la Heidelberger richiama i documenti nn. 33.126/2921-2925, 3017-3036, 3081-3083, 12508, 12509, 19188, 19194 e 19218.
punto 1199
Tuttavia, il contenuto di questi documenti non dimostra l'esistenza di una violazione dei diritti della difesa della Heidelberger. La mancanza di riferimenti all'accordo Cembureau nella documentazione non consultabile dalla detta ricorrente durante il procedimento amministrativo e l'esistenza di documenti riguardanti le misure che sarebbero state adottate dalle imprese e dalle loro associazioni soltanto a livello nazionale, anche se per ipotesi potessero considerarsi dimostrate in forza dei documenti menzionati dalla Heidelberger, non giustificano una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau.
punto 1200
In secondo luogo, nelle sue osservazioni del 20 febbraio 1998 la Heidelberger menziona numerosi documenti il cui contenuto dimostrerebbe che i partecipanti alla riunione del 14 gennaio 1983 non avrebbero concluso l'accordo Cembureau. Essa cita il resoconto di una riunione della FIC dell'8 dicembre 1982 (documento n. 33.126/2027) e una nota interna della CBR vertente sulla preparazione della riunione del 14 gennaio 1983, la quale dimostrerebbe che i problemi intracomunitari da dibattere durante questa riunione avrebbero riguardato il BPS (v. il precedente punto 852) e gli aiuti all'esportazione (documento n. 33.126/8132). Essa menziona inoltre i documenti provenienti dalle imprese ed associazioni di imprese Obourg, CBR, Schwenk, BDZ, SFIC e FIC, i quali rivelerebbero che le importazioni in dumping avrebbero costituito le reali preoccupazioni per quel periodo (documenti nn. 33.126/186, 2059, 2067, 2102, 15443-15446, 8166, 5295, 5212 e 5213).
punto 1201
Tuttavia, i documenti richiamati non possono giustificare una diversa interpretazione delle varie prove documentali dirette citate nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45), da cui si ricava che, durante la loro riunione del 14 gennaio 1983, gli Head Delegates si sono accordati sul principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni e della regolamentazione delle vendite da un paese all'altro. I detti documenti provano al massimo che i problemi concernenti il dumping, il BPS e gli aiuti all'esportazione sono stati anch'essi dibattuti nel corso della riunione. E' bene aggiungere che la Commissione non ha mai contestato lo svolgimento di discussioni sui sistemi di formazione dei prezzi, in particolare sul BPS, e sulle misure antidumping durante questa riunione (decisione impugnata, paragrafo 19, punti 2-15).
punto 1202
In terzo luogo, nelle sue osservazioni del 20 febbraio 1998 la Heidelberger illustra alcuni documenti, il cui contenuto dimostrerebbe che il mercato europeo del cemento non sarebbe stato oggetto di una rete di accordi né bilaterali né multilaterali. Essa cita la versione scritta di una relazione tenuta a Vancouver nel 1987, dalla quale si ricaverebbe che tutti i produttori europei di cemento avrebbero voluto conquistare una quota più ampia del mercato europeo (documento n. 33.126/8618), e una nota della Ciments français relativa alla situazione della concorrenza sul mercato internazionale del cemento, dalla quale si ricaverebbe che numerosi produttori europei di cemento avrebbero voluto invadere i mercati europei vicini (documento n. 33.126/4380).
punto 1203
L'interpretazione del documento n. 33.126/8618 proposta dalla Heidelberger non può essere accolta. Infatti, benché l'affermazione secondo la quale tutti i produttori europei di cemento volevano conquistare una quota più ampia del mercato compaia tra le espressioni contenute in questa nota, il contesto in cui quest'ultima si situa evidenzia che essa non ha la portata che vorrebbe attribuirle la Heidelberger. Si tratta in realtà della seconda parte di una frase contenuta nel punto 22 della detta nota e formulata nel seguente modo: «Tutti i produttori europei di cemento sono impegnati a raggiungere un grado più avanzato di integrazione nell'ambito dei tipi di calcestruzzo pronto per l'uso e degli aggregati e cercano di conquistare una quota di mercato più rilevante in tali ambiti di attività». La detta constatazione riguarda palesemente il mercato dei «tipi di calcestruzzo pronto per l'uso e degli aggregati», ma non del cemento. Parimenti, la Heidelberger non dimostra l'esistenza di una violazione dei propri diritti della difesa in base al contenuto della nota della Ciments français (documento n. 33.126/4380). Questa nota non contiene nessuna data, di modo che è difficile determinare l'epoca alla quale si riferiscono le osservazioni della Ciments français. Nemmeno la Heidelberger ha fornito la benché minima indicazione in merito. Inoltre, il documento non consente di sapere se le esportazioni di cui parla siano effettuate all'interno dei membri della Cembureau o si tratti di esportazioni di produttori extraeuropei. In ogni caso, anche qualora si trattasse di esportazioni tra i membri, si dovrebbe ricordare che la Commissione non ha mai inteso asserire che raccordo Cembureau avesse avuto l'effetto di eliminare qualsiasi scambio intracomunitario di cemento e qualsiasi tentazione di commercio interstatale. Dal disposto stesso dell'art. 1 della decisione impugnata risulta che l'accordo Cembureau è stato sanzionato a causa del suo oggetto anticoncorrenziale. Inoltre, il principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni osta non agli « scambi tra Stati di tipo tradizionale o anzi strutturale » (memorandum all'attenzione del presidente per la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729), bensì alle esportazioni «selvagge» (minute concernenti la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737), ossia alle esportazioni non controllate o non regolamentate. Di conseguenza, il contenuto del documento n. 33.126/4380 non giustifica una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) per accertare l'esistenza dell'accordo Cembureau.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.11. Causa T-43/95, Lafarge/Commissione
punto 1204
Nelle memorie da essa depositate il 28 gennaio 1998 la Lafarge insiste sul fatto che il resoconto di una discussione all'interno della CBR, avvenuta il 3 novembre 1982 (documento n. 33.126/8132) dimostrerebbe che, contrariamente a quanto allegato dalla Commissione (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3), il signor Van Hove, presidente del CCC, non avrebbe orchestrato nessuna modifica dell'ordine del giorno della riunione svoltasi il 14 gennaio 1983.
punto 1205
Quest'argomento dev'essere respinto. Il documento menzionato è anteriore all'adozione dell'ordine del giorno ed alle trattative da esso generate. La riunione interna della CBR, di cui costituisce il resoconto, risale al 3 novembre 1982, mentre il testo provvisorio dell'ordine del giorno e le modifiche suggerite dal signor Van Hove risalgono al 16 e al 17 novembre 1982 (v. i precedenti punti 798-800). Inoltre, nel documento illustrato dalla Lafarge si legge quanto segue: «Predisposizione della riunione Cembureau del 14 gennaio 1983: l'ordine del giorno sarà stabilito il 22 dicembre 1982; l'opportunità di fissare una riunione DGR al fine di predisporre questa riunione Cembureau sarà valutata in funzione dell'ordine del giorno (...)». Contrariamente a quanto suggerito dalla Lafarge, il suo contenuto conferma quindi il calendario degli avvenimenti che hanno preceduto la convocazione della riunione del 14 gennaio 1983, nell'esposizione fattane nella decisione impugnata. Alla luce di ciò, gli argomenti che la ricorrente avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo non avrebbero potuto condurre tale procedimento ad esiti diversi.
punto 1206
Nelle memorie da essa depositate il 10 febbraio 1997 e il 28 gennaio 1998 la Lafarge cita peraltro alcuni documenti i quali suffragherebbero la sua tesi, secondo la quale il dumping e le importazioni provenienti dai paesi terzi avrebbero costituito le reali preoccupazioni degli Head Delegates. Pertanto, nessun accordo Cembureau sarebbe stato concluso o confermato nella cornice delle riunioni degli Head Delegates. La Lafarge fa richiamo a tal proposito a un documento relativo alla riunione degli Head Delegates del 7 novembre 1984 (documenti nn. 33.126/5312-5315), nonché a vari documenti provenienti principalmente dai produttori di cemento tedeschi (documenti nn. 33.126/3854, 5156, 5200, 5203, 5215, 5230, 5231, 5233, 5234-5265, 5295, 5301, 5312 e 8164).
punto 1207
Essa richiama anche una serie di documenti che corroborerebbero la sua tesi secondo la quale i mezzi leciti per garantire una concorrenza leale, di cui avrebbero discusso gli Head Delegates, avrebbero in realtà riguardato il BPS (v. il precedente punto 852), che sarebbe stato oggetto di una comunicazione alla Commissione e che avrebbe interessato non solo i produttori di cemento belgi e olandesi, ma anche tutti gli altri produttori europei. Essa giudica inaccettabile il fatto che l'istituzione le abbia negato la possibilità di consultare tutti i documenti relativi alle trattative condotte dall'industria cementiera con l'istituzione stessa. La Lafarge cita a tale riguardo i documenti nn. 33.126/1219-1221, 1552-1554, 2050, 2051, 2545-2553, 5038-5051, 5105-5119, 7858-7860, 8146-8148, 8151, 8170, 8171, 9050-9053, 9068-9073, 9078-9080 e 9103-9112.
punto 1208
I documenti richiamati dalla Lafarge non possono tuttavia giustificare una diversa interpretazione delle varie prove documentali dirette citate nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45), le quali dimostrano l'esistenza dell'accordo Cembureau. Essi provano al massimo che il «BPS», i problemi concernenti il dumping e le importazioni provenienti dai paesi terzi sono stati anch'essi dibattuti nel corso delle riunioni degli Head Delegates, circostanza che la Commissione, del resto, non ha mai contestato (decisione impugnata, paragrafo 19, punti 2-15). Di conseguenza, le osservazioni che la Lafarge avrebbe potuto formulare non avrebbero potuto condurre il procedimento amministrativo verso esiti diversi.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.12. Causa T-44/95, Aalborg/Commissione
punto 1209
In primo luogo, l'Aalborg spiega che i documenti che essa ha potuto consultare in seguito alle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997 fornirebbero una spiegazione alternativa dello scopo delle riunioni dei produttori di cemento europei nel periodo di cui trattasi. Numerosi documenti confermerebbero con chiarezza che durante tali riunioni gli industriali europei del cemento non si sarebbero lasciati guidare da un principio d'osservanza dei limiti dei mercati intemi, bensì che essi avrebbero riflettuto sulla maniera di disciplinare in modo lecito la formazione dei prezzi e di scongiurare le importazioni « selvagge » cosi come quelle effettuate in dumping. Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 l'Aalborg fa riferimento, a tale riguardo, agli atti relativi alla comunicazione effettuata dalla CMF alla Commissione nel 1973 in merito all'accordo britannico CPMA (pratica IV/27.997; v. i precedenti punti 91 e 93), strutturato secondo il sistema dei punti-base, atti che sarebbero stati alla fine archiviati in seguito alla denuncia del detto accordo, nel 1987. A suo parere, il riferimento a tale pratica durante il procedimento amministrativo le avrebbe consentito di dimostrare che non sarebbe stato possibile ricavare nessuna prova a carico dalla descrizione del sistema dei punti-base, compiuta dal signor Van Hove durante la detta riunione. Nelle sue osservazioni del 12 gennaio 1998 l'Aalborg illustra una serie di documenti (documenti nn. 33.126/1078-1088, 1147-1163, 2569-2578, 2591-2597 e 5038-5051, 9010-9075 e 9078-9082) i quali attesterebbero gli stretti rapporti che l'industria cementiera europea — la belga, in particolare — avrebbe intrattenuto per diversi anni con la Commissione al fine di discutere l'introduzione di un sistema di formazione dei prezzi, il BPS (v. il precedente punto 852), il quale avrebbe dovuto regolamentare i mercati del Belgio, dei Paesi Bassi, di una parte della Germania occidentale e, se del caso, della Francia settentrionale. Questi documenti le avrebbero consentito di dimostrare che l'oggetto reale delle discussioni svoltesi durante la riunione del 14 gennaio 1983 sarebbe stata la questione della possibilità di instituire su scala europea, nel rispetto del diritto comunitario della concorrenza, un sistema di formazione dei prezzi analogo al detto BPS, che sarebbe stato comunicato alla Commissione nel 1981. L'Aalborg sottolinea che, sino al 14 gennaio 1983, la Commissione non aveva ancora ufficialmente risposto a tale comunicazione.
punto 1210
Nelle sue osservazioni del 12 gennaio 1998 l'Aalborg fa anche riferimento a una lettera, indirizzata dal signor Van Hove ai membri del CCC il 18 febbraio 1983 (documenti nn. 33.126/2412-2415), nella quale si sottolinea espressamente, nella rubrica «B. Importazioni - Esportazioni di tipi di cemento tra i paesi CEE», che «è vietata qualsiasi concertazione avente ad oggetto prezzi, forniture ripartite per società, ecc. » e si esamina in ordine successivo una serie di mezzi, considerati leciti da questa ricorrente, che potrebbero servire al raggiungimento di una concorrenza leale (promozione di un giudizio ex art. 86 del Trattato; istituzione di un sistema di formazione dei prezzi, sotto la sorveglianza della Commissione; adeguamento saltuario dei prezzi a quelli praticati dalla concorrenza...), senza menzionare alcuna soluzione incentrata sul principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni. L'Aalborg pone parimenti in rilievo una serie di documenti (documenti nn. 33.126/4982/54 e 66, 5295, 5296 e 6160-6165) i quali dimostrerebbero che all'origine delle preoccupazioni dell'industria cementiera europea nel 1983 e nel 1984 sarebbero state le importazioni in dumping provenienti dall'Europa orientale e dalla Spagna. In particolare, alla luce di un passaggio del documento n. 33.126/6162, secondo il quale «le regole del gioco dell'economia non vengono applicate dai paesi del blocco orientale e, soprattutto, dalla Germania orientale», essa cerca di dimostrare che le « regole del gioco » cui si alludeva nel testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente in vista della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documenti nn. 33.126/11583-11585) avrebbero fatto riferimento in realtà al dumping e non al commercio intracomunitário. L'Aalborg fa inoltre riferimento alla nota dello SFIC del 4 gennaio 1988, intitolata «Schema del fascicolo “Importazioni di cemento a prezzi di dumping”» (documento n. 33.126/14806), nonché a una lettera indirizzata il 19 gennaio 1989 dalla Lafarge alla direzione delle relazioni economiche esterne (documenti nn. 33.126/14799 e 14800).
punto 1211
L'argomento non avrebbe potuto tuttavia condurre il procedimento amministrativo ad esiti diversi, per i motivi esposti nel precedente punto 1183. E' bene aggiungere, ad abundantiam, che la circostanza che il documento n. 33.126/6162 riporti che «le regole del gioco dell'economia non vengono applicate dai paesi del blocco orientale e, soprattutto, dalla Germania orientale » non giustifica una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) per accertare l'esistenza dell'accordo Cembureau. E' infatti pacifico che i produttori dell'Europa orientale non rispettavano i confini del loro mercato nazionale, ma esportavano quantitativi di cemento verso il mercato comunitario. Del resto, lo stesso documento n. 33.126/6162 riporta che i paesi dell'Europa orientale «sono a volte pesantemente indebitati (...), quindi sono costretti ad esportare al fine di onorare il loro debito estero». Di conseguenza, il fatto che i produttori dell'Europa orientale non applicassero « le regole del gioco dell'economia» non giustifica una diversa interpretazione delle prove documentali le quali dimostrano che gli Head Delegates della Cembureau hanno adottato e confermato siffatte regole del gioco.
punto 1212
In secondo luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 l'Aalborg si avvale della nota dello SFIC del 4 gennaio 1988, intitolata «Schema del fascicolo “Importazioni di cemento a prezzi di dumping”» (documento n. 33.126/14806), la quale sarebbe stata utile al fine di dimostrare che l'allusione del signor Bertrán (contenuta in una nota manoscritta dell'Italcementi e formulata in occasione della riunione del comitato esecutivo della Cembureau, svoltasi a Parigi il 14 aprile 1986) alla necessità di «trovare delle regole del gioco (...) per evitare concorrenza non corretta» (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 9; documento n. 33.126/3185), avrebbe fatto riferimento ai problemi connessi alle importazioni effettuate in dumping, provenienti da mercati esterni alla Comunità, e non al commercio intracomunitario.
punto 1213
Tuttavia, quest'argomento non avrebbe potuto condurre il procedimento amministrativo ad esiti diversi, per i motivi esposti nel precedente punto 1149.
punto 1214
In terzo luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 l'Aalborg si basa sui capitoli 6 e 16 della CA, relativi al mercato tedesco, nei quali la Commissione descrive (paragrafo 47), per poi denunciarli (paragrafi 82-84), un accordo risalente al 15 febbraio 1980 avente ad oggetto lo scambio di statistiche, nonché una serie di pretesi accordi di ripartizione del mercato tedesco, accordi i quali, a parere della Commissione, sarebbero stati totalmente inefficaci se non si fossero trovati inseriti nella cornice del principio Cembureau dell'osservanza dei limiti dei mercati interni. La ricorrente ritiene che questi documenti le avrebbero consentito di illustrare il mutamento della valutazione giuridica espressa dalla Commissione nella decisione impugnata rispetto a quella contenuta nella CA e, di conseguenza, la violazione dei suoi diritti della difesa derivante per forza di cose da tale mutamento. A tal proposito essa rileva che, nella CA, la Commissione considererebbe gli accordi tedeschi del 1980 come già inseriti nella cornice di un principio generale d'osservanza dei limiti dei mercati interni su scala europea, mentre poi, nella decisione impugnata, essa avrebbe giudicato concluso l'accordo Cembureau solo nel 1983.
punto 1215
Quest'argomento dev'essere respinto. Anzitutto, l'Aalborg non avrebbe potuto prevedere, in fase di procedimento amministrativo, il preteso mutamento di giudizio che sarebbe avvenuto in sede di decisione impugnata. In ogni caso occorre poi sottolineare che, sia nella CA sia nella decisione impugnata, la Commissione ritiene che l'accordo Cembureau sia entrato in vigore a partire dal 1983, pur dichiarando di disporre di indizi in base ai quali l'accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati interni potrebbe farsi risalire a molto prima del 1983 [CA, paragrafi 9 e 61; decisione impugnata, paragrafo 45, punti 1 e 6]. Pertanto la censura dell'Aalborg, relativa a un preteso mutamento della valutazione giuridica espressa dalla Commissione e ad una conseguente violazione dei suoi diritti della difesa è, sotto ogni profilo, infondata.
punto 1216
Infine, in quarto luogo, nelle sue osservazioni del 12 gennaio 1998 l'Aalborg richiama i documenti nn. 33.126/1692, 1693, 2301, 2313, 2335, 2336, 2356, 3452-3463, 14809, 14810 e 14817, e i documenti nn. 33.322/1235, 2313 e 2335, i quali dimostrerebbero che dopo il 14 gennaio 1983 sarebbero state effettuate esportazioni ed importazioni intracomunitarie, circostanza che contraddirebbe l'esistenza dell'accordo Cembureau.
punto 1217
E' opportuno ricordare che la Commissione non ha mai inteso asserire che l'accordo Cembureau e le sue misure di attuazione avessero avuto l'effetto di eliminare qualsiasi scambio intracomunitario di cemento e qualsiasi tentazione di commercio interstatale. Dal disposto stesso dell'art. 1 della decisione impugnata risulta che l'accordo Cembureau è stato sanzionato a causa del suo oggetto anticoncorrenziale. Inoltre, il detto accordo ostava non agli «scambi tra Stati di tipo tradizionale o anzi strutturale » (memorandum all'attenzione del presidente per la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729), bensì alle esportazioni «selvagge» (minute concernenti la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737), ossia alle esportazioni non controllate o non regolamentate. L'esistenza di casi specifici di importazione od esportazione non giustifica quindi una diversa interpretazione delle prove documentali dirette dell'esistenza dell'accordo Cembureau (CA paragrafi 9 e 61; decisione impugnata, paragrafi 18, 19 e 45).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.13. Causa T-48/95, BDZ/Commissione
punto 1218
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 il BDZ asserisce che i documenti che gli è stato possibile consultare in seguito alla misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 gli avrebbero consentito di dimostrare che le presunte intese nazionali oggetto degli addebiti nazionali non sarebbero state assolutamente collegate con l'accordo Cembureau. Esso sottolinea il debole valore probatorio dei documenti provenienti dal fascicolo relativo alla Grecia, i quali parlerebbero di un'intesa europea, senza tuttavia spiegarne il contenuto. Esso fa richiamo, a tale riguardo, ai documenti nn. 33.126/19875-19887.
punto 1219
Si deve tuttavia constatare che, anche se il BDZ avesse potuto dimostrare durante il procedimento amministrativo la mancanza di collegamenti tra intese nazionali ed accordo Cembureau, il detto procedimento non avrebbe potuto condurre ad esiti diversi, dal momento che la prova dell'esistenza dell'accordo Cembureau non dipende assolutamente da quella delle intese nazionali. Per la parte in cui l'argomento del BDZ è basato sui documenti nn. 33.126/19875-19887, esso dev'essere respinto per i motivi illustrati nel precedente punto 1178.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.14. Causa T-50/95, Unicem/Commissione
punto 1220
Nelle sue osservazioni del 28 novembre 1997 l'Unicem allega, anzitutto, che i documenti nn. 33.126/8167, 8168 e 15494-15496 attesterebbero chiaramente che, durante la riunione del 14 gennaio 1983, cui essa non avrebbe partecipato, le discussioni, ivi comprese quelle ricollegabili al punto 2 dell'ordine del giorno, «Scambi intraeuropei», avrebbero riguardato unicamente il dumping e le misure da adottare per combatterlo.
punto 1221
Tuttavia, quest'argomento non avrebbe potuto condurre il procedimento amministrativo ad esiti diversi, per i motivi esposti nel precedente punto 1180.
punto 1222
In secondo luogo, nelle sue osservazioni del 28 novembre 1997 l'Unicem menziona i documenti nn. 33.126/299, 300, 304, 721, 2554, 6206-6208, 6244, 7440, 13399-13402, 13434-13484, 14549, 14621, 14627, 14630, 14636, 14637, 14640, 14646, 14661-14663, 14694, 14709-14711 e 16209, i quali dimostrerebbero che la tesi della Commissione, secondo la quale la Cembureau avrebbe svolto un ruolo centrale nella dinamica della concorrenza sul mercato del cemento, sarebbe totalmente infondata. Infatti, la documentazione distribuita dalla detta associazione durante il periodo di presunta applicazione del preteso principio Cembureau, in particolare quella riguardante il volume, l'origine, la destinazione e i prezzi delle esportazioni, avrebbe avuto carattere globale e storico, essendo totalmente priva di valore commerciale, dato che non avrebbe consentito né l'individuazione delle imprese interessate né un controllo permanente degli scambi transfrontalieri di cemento.
punto 1223
Tuttavia, le osservazioni che l'Unicem avrebbe potuto formulare a partire da questi vari documenti per mettere in evidenza le imprecisioni contenute nelle informazioni sulle esportazioni/importazioni intracomunitarie, fatta circolare tramite la Cembureau durante il periodo di cui trattasi, e l'inadeguatezza delle dette informazioni al fine di consentire un controllo costante degli scambi transfrontalieri di cemento non avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione della nutrita serie di prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau.
punto 1224
Infine, in terzo luogo, nelle sue osservazioni del 28 novembre 1997 l'Unicem sostiene che dai fascicoli nazionali si ricava con chiarezza che le caratteristiche specifiche dei vari mercati domestici, se poste in connessione con gli accordi specifici e con i contatti bilaterali autonomi esistenti su questi mercati, basterebbero a spiegare da sole la mancanza di un commercio intracomunitario di cemento. Tali caratteristiche avrebbero reso infatti difficile, se non impossibile, le importazioni su questi mercati e avrebbero avuto l'effetto di disincentivare del tutto le esportazioni. Esse contraddirebbero pertanto la tesi della Commissione, fondata sull'esistenza dell'accordo Cembureau. Per quanto concerne il mercato francese, l'Unicem richiama in particolare i documenti nn. 33.126/1394, 1395, 5648, 5674, 5688, 5695, 5696, 5747, 5748, 5751, 14806, 14807, 14809-14826, 14938-14976, 15025, 15026 e 15040, nonché i paragrafi 78 e 81 della CA. Per quanto concerne il mercato britannico, essa si basa sui paragrafi 74 e 77 della CA, nonché sui documenti nn. 33.126/17641-17654. Quanto ai mercati spagnolo e portoghese, l'Unicem si basa sul paragrafo 89 della CA. Infine, nell'ambito dei capitoli della CA dedicati al mercato tedesco, essa richiama specificamente i paragrafi 47 e 84 mentre, nei capitoli riservati al mercato greco, pone in risalto il paragrafo 86.
punto 1225
Tuttavia, quest'argomento non avrebbe potuto condurre il procedimento amministrativo ad esiti diversi, per i motivi esposti nel precedente punto 1191.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.15. Causa T-51/95, Buzzi/Commissione
punto 1226
Nelle sue memorie del 27 novembre 1997, la Buzzi allega che alcuni documenti porrebbero in evidenza il ruolo essenziale delle condizioni e dei costi di trasporto per il mercato del cemento. La rilevanza che assumerebbero i costi di trasporto in sede di valutazione della redditività delle esportazioni di cemento sarebbe confermato da un documento dell'SNFCC del 2 dicembre 1986 (documenti nn. 33.126/6048-6050). Il detto documento sarebbe quindi stato utile al fine di dimostrare che il mercato geografico di cui trattasi non avrebbe potuto avere una dimensione comunitaria.
punto 1227
Giova rilevare che la Buzzi ha già ribadito, nel corso del procedimento amministrativo, l'importanza dei costi di trasporto per le esportazioni (risposta della Buzzi alla CA, punto 4.3). Tuttavia, nella decisione impugnata (paragrafo 20, punto 7), la Commissione ha rilevato che, malgrado tale ostacolo, la Buzzi affermava di aver «esportato “interessanti quantità” di cemento nella Francia del Sud». Alla luce di ciò, la circostanza che la Buzzi non abbia potuto consultare, durante il procedimento amministrativo, il documento dell'SNFCC del 2 dicembre 1986 non ha leso i suoi diritti della difesa. Peraltro, è giocoforza constatare che il documento di cui trattasi conferma la definizione del mercato accolta nella decisione impugnata (paragrafo 11, punto 7). In esso si legge infatti che importazioni rilevanti nella zona di Anversa-Rotterdam-Amsterdam «non lascerebbe[ro] la Francia al sicuro, a causa dei [loro] effetti perturbatori sul mercato del Benelux e della Germania occidentale, che potrebbero allargarsi a macchia d'olio». Ne consegue che esso non sarebbe stato di nessuna utilità alla difesa della Buzzi, anche se ne fosse stata consentita a quest'ultima la consultazione nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.16. Causa T-57/95, Heracles/Commissione
punto 1228
In primo luogo, nelle sue osservazioni del 10 gennaio 1997 la Heracles sostiene che, come proverebbe una serie di documenti contenuti nei fascicoli nazionali, il preteso accordo destinato ad impedire le importazioni sui mercati sarebbe sorto, in realtà, da una serie di accordi nazionali vigenti in numerosi Stati membri, ad eccezione della Grecia, e non da un accordo in sede Cembureau. La Heracles afferma che i documenti sui quali la Commissione si è basata per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau, se collocati nel contesto dei fascicoli nazionali, sembrano provare l'esistenza di diversi accordi nazionali (Regno Unito, Francia, Italia), regionali (Germania meridionale), bilaterali (Francia/Germania, Francia/Italia, Spagna/Portogallo) e multilaterali (Belgio/Paesi Bassi/Germania), che sarebbero stati tutti conclusi dagli interessati al fine di consolidare i loro rispettivi accordi locali, ma non per dare attuazione al preteso accordo Cembureau, e che sarebbero bastati, di per se stessi, ad isolare i mercati nazionali, rendendo le importazioni difficili, se non impossibili. I fascicoli nazionali rivelerebbero che, in numerosi casi, le pratiche nazionali destinate ad impedire le importazioni sarebbero state anteriori al preteso accordo Cembureau, che le dette pratiche sarebbero state attuate in modo totalmente indipendente da tale presunto accordo, senza fare mai riferimento al medesimo, che sarebbero state notevolmente più complesse del detto accordo, in quanto sarebbero state frutto di una cooperazione estremamente serrata tra produttori, essendo condizionate dalla composizione dei loro nuclei di azionisti, e che la natura di queste varie forme di cooperazione miranti ad ostacolare le importazioni sarebbe stata diversa da uno Stato all'altro, particolare che dimostrerebbe che esse non sarebbero potute derivare da un preteso principio unico Cembureau. Per quanto concerne il mercato britannico, la Heracles fa richiamo al paragrafo 74 della CA ed ai documenti nn. 33.126/17017-17051, i quali parlano dei CPMA (v. il precedente punto 91), adottati nel 1934 dalla CMF e comunicati alla Commissione nel 1973. Essa allega inoltre che, se avesse potuto consultare i documenti relativi alle intese nazionali, in particolare quelli riguardanti l'intesa britannica, avrebbe potuto dimostrare che la dichiarazione pronunciata il 25 giugno 1986 dal signor Kalogeropoulos durante la riunione del suo consiglio d'amministrazione, cui si riferisce la Commissione nel paragrafo 18, punto 5, della decisione impugnata (documenti nn. 33.126/19875-19877), andrebbe collegata non all'accordo Cembureau, bensì alle varie intese nazionali, bilaterali e multilaterali concluse in tale periodo dai produttori europei di cemento per ostacolare le importazioni. Nell'ambito del fascicolo relativo alla Germania, la ricorrente richiama in modo specifico il paragrafo 84, seguito dai paragrafi 48 e 49 della CA, i quali illustrerebbero le relazioni strutturali esistenti tra i principali produttori tedeschi, francesi, svizzeri, belgi, olandesi e lussemburghesi, relazioni che potrebbero spiegare meglio del preteso accordo Cembureau gli accordi bilaterali stretti tra questi vari mercati per limitare le importazioni. La Heracles fa parimenti riferimento ai capitoli della CA i quali trattano delle intese regionali tedesche, in particolare dell'intesa relativa all'attribuzione di quote nel meridione del paese. Quanto al mercato francese, essa fa rinvio ai paragrafi 42 e 44 della CA, i quali attesterebbero l'esistenza di collegamenti, in tale periodo, tra i principali produttori nazionali, nonché ai paragrafi 78 e 79 della CA, dove la Commissione esprime il parere che le varie forme di cooperazione in vigore su tale mercato avrebbero avuto ad oggetto e come effetto quello di falsare sensibilmente il funzionamento della concorrenza. Dal fascicolo riguardante l'Italia essa isola i paragrafi 32-34 della CA, i quali sintetizzerebbero gli accordi di ripartizione del mercato e di cooperazione vigenti all'epoca su tale mercato. Nell'ambito del fascicolo relativo alla Spagna, essa pone in rilievo il paragrafo 55 della CA, il quale illustrerebbe i rapporti bilaterali tra i produttori spagnoli e portoghesi.
punto 1229
Occorre rilevare che le osservazioni e spiegazioni alternative basate sull'esistenza, in un certo numero di mercati, di accordi nazionali, bilaterali o multilaterali, e sulla composizione dei nuclei di azionisti delle imprese europee produttrici di cemento, che la Heracles avrebbe potuto fornire in merito al volume esiguo di importazioni intracomunitarie durante il periodo preso in esame, non avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau (v. i precedenti punti 263 e 264).
punto 1230
L'argomento relativo all'anteriorità delle intese nazionali rispetto all'accordo Cembureau e alle modalità di attuazione delle prime, totalmente indipendenti dal secondo, non avrebbe potuto condurre il procedimento amministrativo ad esiti diversi, per i motivi esposti nel precedente punto 1137.
punto 1231
In secondo luogo, nelle sue osservazioni del 24 novembre 1997 la Heracles sostiene che da numerosi documenti sarebbe possibile dedurre che in occasione della riunione del 14 gennaio 1983 non sarebbe stato concluso nessun accordo Cembureau. Essa cita i documenti nn. 33.126/5295, 5296, 15443-15518 e 16410-16416, dai quali si ricaverebbe che fonte delle maggiori preoccupazioni dell'industria cementiera europea sarebbero state, all'epoca, le importazioni provenienti da paesi esterni alla Comunità, e non gli scambi intracomunitari.
punto 1232
Quest'argomento non avrebbe potuto condurre il procedimento amministrativo ad esiti diversi, per i motivi esposti nel precedente punto 1180.
punto 1233
Infine, in terzo luogo, nelle sue osservazioni del 24 novembre 1997 la Heracles fa richiamo a diversi documenti i quali dimostrerebbero che, contrariamente a quanto allegato dalla Commissione, il preteso accordo Cembureau non sarebbe mai stato confermato durante le riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984. Essa cita a tale proposito la nota del signor Van Hove ai membri del consiglio d'amministrazione della FIC, datata 12 novembre 1984 (documenti nn. 33.126/2436-2447) la quale afferma esplicitamente, riguardo alla riunione del 7 novembre 1984, che «non è stato trattato né menzionato alcun problema interno alla CEE» (passaggio del documento n. 33.126/2436). La circostanza che durante le riunioni degli Head Delegates sarebbero stati discussi solo argomenti fonte di lecite preoccupazioni per i membri della Cembureau si ricaverebbe anche dai documenti nn. 33.322/119-123, relativi all'assemblea generale della Cembureau del giugno del 1985, i quali evidenzierebbero che gli scambi intracomunitari non sarebbero stati dibattuti nemmeno nel corso di tale assemblea.
punto 1234
Le osservazioni che la Heracles avrebbe potuto sviluppare sulla base di tutti questi documenti non avrebbero potuto palesemente giustificare una diversa interpretazione del memorandum all'attenzione del presidente in vista della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (CA, paragrafi 9 e 61; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729) e delle minute del 2 aprile 1984 riguardanti la detta riunione (CA, paragrafi 9 e 61; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737), i quali dimostrano chiaramente che l'accordo Cembureau è stato confermato in occasione di questa riunione (v. i precedenti punti 1008-1010).
punto 1235
Per quanto concerne la riunione del 7 novembre 1984, a giudizio della Commissione le discussioni condotte durante tale riunione provano che l'accordo Cembureau è stato ancora una volta confermato, in quanto la Cembureau ed i suoi membri hanno sostenuto la necessità di canalizzare la produzione greca e spagnola in esubero al di fuori della Comunità, per evitare di destabilizzare i mercati europei (CA, paragrafi 9 e 61; decisione impugnata, paragrafi 19, punto 14, e 45, punto 2). Inoltre, in occasione dell'audizione del 3 marzo 1993, la FIC aveva richiamato i documenti nn. 33.126/2436-2447, sottolineando in particolare l'affermazione esplicita secondo la quale nessun problema interno alla Comunità sarebbe stato trattato durante la riunione del 7 novembre 1984. Per le ragioni illustrate nel paragrafo 44, punto 3, della decisione impugnata la Commissione ha tuttavia ritenuto che questi documenti e la ricordata puntuale affermazione non potessero giustificare una diversa interpretazione del contenuto delle discussioni svoltesi nel corso di tale riunione. Pertanto, le osservazioni che la Heracles avrebbe potuto sviluppare durante il procedimento amministrativo, per sottolineare la circostanza che gli scambi intracomunitari di cemento non sarebbero stati trattati durante la riunione del 7 novembre 1984, non avrebbero potuto condurre il detto procedimento ad esiti diversi a tale riguardo.
punto 1236
Infine, la Commissione non ha mai sostenuto che gli scambi intracomunitari siano stati dibattuti durante l'assemblea generale della Cembureau del giugno del 1985.
punto 1237
Di conseguenza, le osservazioni che la Heracles avrebbe potuto allegare se avesse potuto consultare i documenti citati nel precedente punto 1233 non avrebbero potuto condurre il procedimento amministrativo ad un esito diverso.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.17. Cause T-53/95, Rugby/Commissione, T-56/95, Castle/Commissione, T-70/95, Aker/Commissione e T-71/95, Euroc/Commissione
punto 1238
In primo luogo, nelle loro memorie del 10 febbraio 1997 le imprese Castle, Aker e Euroc allegano che i capitoli nazionali della CA porrebbero in evidenza che il basso livello di scambi intracomunitari di cemento si spiegherebbe con il costo del trasporto e con fattori quali il livello di concentrazione dei mercati nazionali e regionali, l'integrazione verticale, gli accordi di forniture incrociate, i collegamenti realizzati tramite partecipazioni di minoranza ed altre forme di cooperazione. L'esiguo livello degli scambi si spiegherebbe anche con l'esistenza di intese nazionali.
punto 1239
Tuttavia, questi argomenti non avrebbero potuto condurre il procedimento amministrativo ad esiti diversi, per i motivi esposti nel precedente punto 1154.
punto 1240
In secondo luogo, nelle memorie da esse depositate a seguito delle misure di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997, le imprese Rugby, Castle, Aker e Euroc allegano che alcuni documenti che esse non avrebbero potuto consultare nel corso del procedimento amministrativo rivelerebbero che le discussioni svoltesi durante la riunione del 14 gennaio 1983 non avrebbero avuto ad oggetto l'istituzione di una regola sull'osservanza dei limiti dei mercati interni, bensì avrebbero riguardato l'introduzione di un sistema di punti-base per il cemento, nonché alcuni problemi di dumping, causati in particolare dai paesi dell'Europa orientale. Le ricorrenti fanno riferimento, a tale riguardo, a un passaggio del verbale di una riunione del consiglio d'amministrazione della CBR, risalente alla fine del 1982 (documento n. 33.126/8132), il quale indicherebbe che il sistema belga-olandese dei punti-base avrebbe dovuto essere esaminato in occasione della riunione del 14 gennaio 1983. Esse richiamano inoltre una nota del signor Van Hove riguardante un incontro che quest'ultimo avrebbe avuto, il 16 febbraio 1978, con un funzionario della Commissione sui sistemi di prezzo applicabili in Belgio e nei Paesi Bassi (documenti nn. 33.126/9049-9053). Da quest'ultimo documento sarebbe possibile desumere che alcuni produttori di cemento avrebbero esaminato con la Commissione un sistema di punti-base tale da favorire una concorrenza leale. Questo documento inficerebbe quindi la tesi della Commissione, secondo la quale i riferimenti a una « concorrenza leale » contenuti in alcuni documenti citati nel paragrafo 7 della CA proverebbero l'oggetto illecito delle attività della Cembureau. Le imprese Rugby, Castle, Aker e Euroc richiamano anche uno studio sull'applicazione al settore del cemento di un sistema di punti-base, inviato alla Commissione il 21 dicembre 1978 da taluni rappresentanti di alcuni produttori di cemento tedeschi, belgi e olandesi (documenti nn. 33.126/7861-7875). Questo studio spiegherebbe le ragioni per cui le ipotesi e le conclusioni dello studio Phlips del 1976 non avrebbero potuto considerarsi valide anche nel settore del cemento, contrariamente a quanto fatto in sede di decisione impugnata dalla Commissione, la quale si sarebbe basata su quest'ultimo studio per sostenere la natura anticoncorrenziale di un sistema di punti-base (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 4, nota in calce n. 53). Per di più, gli argomenti utilizzati dal signor Van Hove nel contesto della relazione tenuta durante la riunione della Cembureau del 14 gennaio 1983 a proposito del sistema dei punti-base (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 3) sarebbero conformi alle conclusioni del suddetto studio, inviato alla Commissione il 21 dicembre 1978. Per corroborare il loro argomento, secondo il quale nel corso della riunione del 14 gennaio 1983 si sarebbe discusso di un sistema di punti-base per il settore del cemento e del problema delle importazioni effettuate in dumping, le ricorrenti fanno riferimento pure ai documenti seguenti, concernenti la comunicazione alla Commissione del sistema di punti-base belga-olandese: alcuni passaggi tratti dai resoconti di alcune riunioni della direzione generale della CBR, tenutesi nel periodo gennaio-marzo 1981 (documenti nn. 33.126/8098-8104); una lettera del signor Van Hove ai membri del CCC facenti parte della Cembureau, datata 23 dicembre 1981 (documenti nn. 33.126/3242 e 3243), da cui si evincerebbe che gli altri membri della Cembureau avrebbero seguito da vicino i progressi nelle trattative tra la Commissione e i produttori di cemento interessati dal sistema dei punti-base comunicato; il testo provvisorio del verbale della riunione del comitato di direzione della CBR, svoltasi il 15 dicembre 1983 (documenti nn. 33.126/8170-8173); un passaggio del resoconto della riunione della direzione generale della CBR del 20 dicembre 1983, relativo alla predisposizione di una risposta alla lettera della Commissione dell'agosto del 1983, dove quest'ultima avrebbe annunciato di voler tenere in sospeso il giudizio ufficiale sulla comunicazione del sistema di punti-base (documenti nn. 33.126/8146-8148); e un memorandum, intitolato «Storia dei rapporti tra la Commissione e i cementieri belgi» (documenti nn. 33.126/9078-9080). Quest'ultimo memorandum dimostrerebbe che la prima reazione ufficiale della Commissione alla comunicazione del sistema di punti-base risalirebbe al 1o agosto 1983, ossia a una data successiva a quella della riunione del 14 gennaio 1983. La Rugby sostiene che tale informazione le avrebbe consentito di comprendere le ragioni per le quali, secondo equità, la Commissione non avrebbe potuto censurare gli scambi di opinioni avvenuti in seno alla Cembureau in merito a un sistema di punti-base, valido per l'Europa. Essa fa inoltre richiamo a una nota della CBR del 12 marzo 1986, concernente la comunicazione del sistema di punti-base alla Commissione (documento n. 33.126/9114). Le imprese Castle, Aker e Euroc citano una lettera dei rappresentanti di alcuni produttori tedeschi, belgi e olandesi, datata 15 giugno 1978 e indirizzata a un funzionario della Commissione, concernente una serie di sistemi di formazione dei prezzi per il cemento (documenti nn. 33.126/7858-7860). Infine, la Rugby sostiene che dai citati elementi si ricaverebbe anche che si è discusso del sistema di punti-base durante la riunione del comitato esecutivo della Cembureau del 25 marzo 1983.
punto 1241
Si deve tuttavia constatare che i documenti richiamati dalle imprese Rugby, Castle, Aker e Euroc non possono giustificare una diversa interpretazione delle varie prove documentali dirette accolte nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45), per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau. I detti documenti possono al massimo provare che i problemi concernenti il dumping e il BPS (v. il precedente punto 852) sono stati anch'essi dibattuti nel corso della riunione del 14 gennaio 1983. E' bene aggiungere che la Commissione non ha mai contestato che, durante questa riunione, si siano svolte discussioni anche sui sistemi di formazione dei prezzi, in particolare sul BPS, e sulle misure antidumping (decisione impugnata, paragrafo 19, punti 2-15) e che si siano avuti incontri tra i suoi servizi e alcune industrie europee a proposito del sistema di punti-base (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 4). Inoltre, la circostanza che, nella nota concernente il colloquio svoltosi il 16 febbraio 1978 tra un funzionario della Commissione e il signor Van Hove (documenti nn. 33.126/9049-9053), quest'ultimo abbia giudicato il sistema di punti-base favorevole a una concorrenza leale non sarebbe stata utile ai fini della difesa delle ricorrenti interessate, dal momento che questa nota non rivelava nulla in merito alle discussioni svoltesi durante la riunione del 14 gennaio 1983 e che, inoltre, i passaggi della CA (paragrafi 7, 8 e 60) e della decisione impugnata (paragrafo 17) riguardanti la concorrenza leale non hanno portato alla formulazione di addebiti nella decisione impugnata. Per gli stessi motivi, il fatto che le ricorrenti interessate non abbiano potuto consultare, nel corso del procedimento amministrativo, lo studio relativo all'applicazione al settore del cemento di un sistema di punti-base, indirizzato alla Commissione il 21 dicembre 1978, non costituisce violazione dei loro diritti della difesa. Inoltre, la circostanza che la prima reazione della Commissione alla comunicazione del sistema belga-olandese sia avvenuta solo il 1o agosto 1983 non ha nessun collegamento con le discussioni svoltesi durante la riunione del 14 gennaio 1983.
punto 1242
Quanto all'argomento della Rugby, secondo il quale dai documenti menzionati nel precedente punto 1240 si potrebbe desumere che durante la riunione del comitato esecutivo della Cembureau del 25 marzo 1983 si è discusso del sistema di punti-base, è giocoforza constatare, da un lato, che la Commissione non contesta assolutamente che, nel corso della detta riunione, si sia discusso, in particolare, di un sistema di punti-base (decisione impugnata, paragrafo 17, punti 2-4) e, dall'altro, che la Commissione non ha mai asserito che l'accordo Cembureau sia stato concluso o confermato in occasione di questa riunione. Infatti, nell'impostazione della CA e della decisione impugnata la riunione del comitato esecutivo della Cembureau del 25 marzo 1983 era collegata con le discussioni sulla concorrenza «leale, sana o corretta». E' bene ricordare che i passaggi della CA (paragrafi 7, 8 e 60) e della decisione impugnata (paragrafo 17) relativi alla concorrenza leale non hanno portato, alla fine, alla contestazione di un'infrazione in sede di decisione impugnata. Di conseguenza, anche se la Rugby fosse riuscita a dimostrare, durante il procedimento amministrativo, che dai documenti citati poteva dedursi che, nel corso della riunione del comitato esecutivo della Cembureau del 25 marzo 1983, si era discusso di un sistema di punti-base, il detto procedimento non avrebbe potuto avere esiti diversi.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.18. Causa T-60/95, Irish Cement/Commissione
punto 1243
In primo luogo, l'Irish Cement sottolinea, nella sua memoria del 10 febbraio 1997, che la Commissione avrebbe essa stessa ammesso, nei vari capitoli nazionali della CA, che i cartelli nazionali o regionali esistenti in un certo numero di Stati membri sarebbero bastati ad isolare i medesimi nei confronti degli scambi intracomunitari, in quanto avrebbero reso difficili, se non impossibili, le importazioni provenienti da altri paesi della Comunità ed avrebbero eliminato qualsiasi incentivo all'esportazione. L'Irish Cement ritiene quindi che la consultazione dei capitoli nazionali della CA nel corso del procedimento amministrativo le avrebbe consentito di cercare di dimostrare che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, la vera spiegazione del debole volume di scambi interstatali di cemento sarebbe stata non la conclusione di un preteso accordo Cembureau, bensì l'esistenza di una serie di cartelli nazionali indipendenti. Essa fa riferimento, per la precisione, ai paragrafi della CA 47-49 e 82-84 (mercato tedesco), 44-46 e 78-81 (mercato francese), 38-40 e 73-77 (mercato britannico), 72 (mercato italiano), 89 (mercato spagnolo) e 86 (mercato greco).
punto 1244
Giova ricordare che sia nella CA (paragrafi 9 e 61), sia nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45), la Commissione si è basata su prove documentali dirette per dimostrare l'accordo Cembureau. Le eventuali spiegazioni alternative in merito al debole volume di scambi tra i paesi membri della Cembureau, che l'Irish Cement avrebbe potuto fornire se avesse potuto consultare integralmente la CA durante il procedimento amministrativo, non avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione delle dette prove documentali (v. i precedenti punti 263 e 264). Inoltre, anche ipotizzando che gli elementi richiamati avessero permesso alla ricorrente di dimostrare la mancanza di collegamenti tra le intese nazionali e l'accordo Cembureau, l'impossibilità di consultare i documenti di cui trattasi non avrebbe nuociuto alla sua difesa, dal momento che la decisione impugnata non ha contestato nessun addebito nazionale, per le ragioni già esposte nel precedente punto 1137.
punto 1245
In secondo luogo, nelle sue osservazioni del 5 gennaio 1998 l'Irish Cement sostiene che la liceità delle discussioni svoltesi in occasione della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, nonché di quelle avvenute durante le riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984, sarebbe ulteriormente confermata da una serie di verbali riguardanti riunioni del comitato esecutivo della Cembureau tenutesi nel periodo marzo 1983-novembre 1984 (documenti nn. 33.322/1423-1444 e nn. 33.126/7882-7886). Da questi verbali si potrebbe dedurre con chiarezza che le discussioni di cui trattasi avrebbero avuto ad oggetto le importazioni, effettuate in dumping, provenienti dalla Germania orientale e dalla Spagna. Questi documenti sarebbero stati inoltre utili all'Irish Cement per dimostrare che le dichiarazioni rese da alcuni Head Delegates nel corso della riunione del 19 marzo 1984, secondo le quali « i problemi [vertevano] (...) sulle (...) esportazioni dalla Spagna verso l'Irlanda e la Gran Bretagna» e «l'avvenire della Cembureau sarebbe stato in pericolo se i problemi causati dagli scambi tra paesi membri non fossero stati trattati e risolti in seno all'associazione » [CA, paragrafo 9, lett. b)], avrebbero fatto riferimento, in realtà, alla preoccupazione suscitata nei membri della Cembureau da una grossa controversia (denuncia antidumping) nata tra alcuni di loro, ai tentativi di trovare una soluzione amichevole ed ai rischi di una futura scissione nel caso in cui non si fosse riusciti ad impedire il dumping. L'Irish Cement aggiunge che tutti questi documenti le sarebbero stati parimenti utili al fine di dimostrare che gli scambi di informazioni sui prezzi avvenuti durante le riunioni degli Head Delegates [decisione impugnata, paragrafo 16, lett. a)] avrebbero avuto ad oggetto unicamente la valutazione dei pencoli legati al dumping e l'illustrazione degli atti relativi alle denunce antidumping depositate presso la Commissione.
punto 1246
Si deve tuttavia constatare che i documenti richiamati non possono giustificare una diversa interpretazione delle varie prove documentali dirette accolte nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau. I detti documenti provano al massimo che i problemi suscitati dalle importazioni effettuate in dumping sono stati anch'essi dibattuti nel corso delle riunioni di cui trattasi, circostanza del resto mai contestata dalla Commissione (v. il precedente punto 1180). Di conseguenza, le osservazioni che la ricorrente avrebbe potuto sviluppare se avesse potuto consultare i detti documenti non avrebbero potuto condurre ad esiti diversi al termine del procedimento amministrativo. Per quanto concerne, in particolare, la riunione del 19 marzo 1984, occorre aggiungere che i documenti prodotti dall'Irish Cement non avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione del fatto che, tra le «difficoltà» ricordate nel memorandum all'attenzione del presidente in vista di tale riunione, erano comprese anche «le esportazioni dalla Germania verso la Gran Bretagna e l'Irlanda » e « le esportazioni dalla Francia verso la Germania» [CA, paragrafo 9, lett. b); decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729], ossia casi delicati direttamente collegati ai trasferimenti intracomunitari di cemento, che l'accordo Cembureau intendeva regolamentare.
punto 1247
Per quanto concerne l'obiettivo perseguito mediante gli scambi di informazioni sui prezzi avvenuti durante le riunioni degli Head Delegates, le osservazioni che l'Irish Cement avrebbe potuto sviluppare in base ai documenti richiamati non avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette, le quali attestano che scambi di informazioni di questo tipo hanno avuto luogo allo scopo «di valutare i rischi che [potevano] derivare dall'espansione di alcune importazioni unita alla marcata riduzione di alcuni prezzi» [testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente in vista della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documenti nn. 33.126/11583-11585], di «mettere in risalto le potenziali cause di conflitto esistenti» [minute del 2 aprile 1984 relative alla riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737)] e di «ndur[re] progressivamente» lo «scarto» fra i prezzi, per eliminare la «tentazione »di esportare [memorandum all'attenzione del presidente in vista della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9: documenti nn. 33.126/11728 e 11729)].
punto 1248
In terzo luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 l'Irish Cement fa richiamo al verbale della riunione della CMF del 16 ottobre 1985 (documenti nn. 33.126/17099-17102), dal quale si evincerebbe che due produttori britannici, la RTZ e la Rugby, avrebbero espresso il timore che un mutamento degli accordi vigenti per il mercato britannico invogliasse ad effettuare importazioni di cemento su tale mercato. La ricorrente considera ciò come la prova della mancanza di accordi internazionali per la restrizione delle importazioni.
punto 1249
Giova però rilevare che le osservazioni che l'Irish Cement avrebbe potuto sviluppare a partire da questo documento, se avesse potuto consultarlo durante il procedimento amministrativo, non avrebbero potuto assolutamente giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau [CA, paragrafi 9 e 61; decisione impugnata, paragrafi 18, 19 e 45]. La Commissione, infatti, non ha mai inteso asserire che l'accordo Cembureau avesse avuto l'effetto di eliminare qualsiasi scambio intracomunitario di cemento e qualsiasi tentazione di commercio interstatale. Dal disposto stesso dell'art. 1 della decisione impugnata risulta che l'accordo Cembureau è stato sanzionato a causa del suo oggetto anticoncorrenziale.
punto 1250
In quarto luogo, nelle sue osservazioni del 5 gennaio 1998 l'Irish Cement si avvale di una dichiarazione congiunta dei signori Cannellopoulos, per la Titan, e Kalogeropoulos, per la Heracles, del 3 ottobre 1986, sul tema «Export of Greek cement to England» (esportazioni di cemento greco in Inghilterra; documenti nn. 33.126/11116 e 11117), dichiarazione ai termini della quale « si è parlato di minacce e sono stati compiuti sforzi per formare un fronte comune con altri produttori europei al fine di bloccare le esportazioni greche tutte le volte che fosse possibile, persino in paesi terzi, di minare l'industria cementiera greca e di disorganizzare il suo stesso mercato nazionale acquistando una società greca». A suo parere, tale dichiarazione significherebbe chiaramente che all'epoca non ci sarebbe stato nessun accordo Cembureau. Infatti, se un accordo del genere fosse esistito, il «fronte comune con altri produttori europei», di cui si parla nella dichiarazione congiunta, sarebbe già stato una realtà e non sarebbe stato necessario compiere sforzi per formarne uno. L'Irish Cement aggiunge che questa dichiarazione confuterebbe manifestamente la pretesa dichiarazione formulata dal signor Kalogeropoulos durante la riunione del consiglio d'amministrazione della Heracles, svoltasi il 25 giugno 1986 (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 5; documenti nn. 33.126/19875-19877).
punto 1251
Si deve tuttavia constatare che la citazione documentale dedotta dalla ricorrente non giustifica una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali si è basata la Commissione per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau (CA, paragrafi 9 e 61; decisione impugnata, paragrafi 18, 19 e 45). Infatti, l'organizzazione di una reazione collettiva di difesa contro la minaccia specifica che le importazioni greche rappresentarono per i mercati dell'Europa occidentale a partire dal 1986 non esclude assolutamente la preesistenza di un accordo generale sull'osservanza dei limiti dei mercati interni a livello europeo (v. il precedente punto 913).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.19. Cause T-61/95, Cimpor/Commissione, T-62/95, Secil/Commissione, e T-63/95, ATIC/Commissione
punto 1252
In primo luogo, nelle loro memorie, rispettivamente, del 21 gennaio e del 7 febbraio 1998 la Cimpor e l'ATIC allegano che alcuni documenti evidenzierebbero che, nel 1983, la principale preoccupazione dell'industria cementiera europea sarebbe stata rappresentata dal problema del dumping, praticato nell'ambito delle esportazioni provenienti dai paesi dell'Europa orientale e dirette verso l'Europa occidentale. L'ATIC richiama a tal riguardo le note della Vicat, datate 21 e 22 dicembre 1987 (documenti nn. 33.126/6160-6175) e la Cimpor si riferisce alla «Relazione sulla gestione 1988» della società Ciments d'Obourg (documento n. 33.126/186). A parete delle dette ricorrenti, questi documenti avrebbero loro permesso di confutare la tesi della Commissione in merito alla conclusione dell'accordo Cembureau durante la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983.
punto 1253
Si deve tuttavia constatare che i due documenti richiamati non hanno nessun rapporto con la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e non svelano quindi nulla circa le discussioni svoltesi nel corso della medesima. Anche ipotizzando che presentino un rapporto con la riunione di cui trattasi, essi non giustificherebbero una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali si è basata la Commissione per dimostrare che, parallelamente ad alcune discussioni sul dumping, gli Head Delegates hanno concluso, durante la loro riunione del 14 gennaio 1983, un accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati interni e sulla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro, accordo confermato nel corso delle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984 [CA, paragrafi 9 e 61; decisione impugnata, paragrafi 18, 19 e 45].
punto 1254
In secondo luogo, nelle loro memorie del 21 gennaio 1998 la Cimpor e la Secil fanno riferimento a una comunicazione interna della FIC relativa alle riunioni del comitato esecutivo e degli Head Delegates della Cembureau del 7 ed 8 novembre 1984 (documenti nn. 33.126/862 e 863), la quale rivelerebbe non solo la preoccupazione causata ai rappresentanti dell'industria europea dalle importazioni di cemento provenienti dai paesi dell'Europa orientale, ma soprattutto la circostanza che la Cembureau sarebbe rimasta totalmente estranea alle questioni concernenti la concorrenza tra i suoi membri. A tal riguardo, esse richiamano l'attenzione sulla nota in calce contenuta nel documento, secondo la quale nessun problema interno alla Comunità sarebbe stato trattato o menzionato durante le dette riunioni.
punto 1255
Giova ricordare che la prova dell'accordo Cembureau non si fonda assolutamente sulle discussioni che si sarebbero svolte durante la riunione del comitato esecutivo della Cembureau dell'8 novembre 1984. Quanto alla riunione degli Head Delegates del 7 novembre 1984, nel documento n. 33.126/862 è scritto che «non è stato trattato né menzionato alcun problema interno alla CEE». Si tratta di un documento identico a quello n. 33.126/2436 (v. il precedente punto 1233). L'argomento che la Cimpor e la Secil basano su questa menzione non avrebbe potuto condurre il procedimento amministrativo verso un esito diverso. Infatti, il documento n. 33.126/862 non è in grado di giustificare una diversa interpretazione dei documenti menzionati nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45), i quali dimostrano che l'accordo Cembureau è stato concluso durante la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 ed è stato confermato nel corso delle riunioni del 19 marzo e del 7 novembre 1984 (v. i precedenti punti 979-985, 1008-1010, 1030-1037 e 1235).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.20. Causa T-65/95, Italcementi/Commissione
punto 1256
In primo luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 l'Italcementi sottolinea che i documenti che essa ha potuto consultare in seguito alla misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 rivelerebbero che il contesto economico delle presunte intese europee sarebbe stato nettamente più complesso di quello descritto dalla Commissione nella parte internazionale della CA e, poi, nella decisione impugnata e che il ridotto volume degli scambi transfrontalieri di cemento nell'ambito della Comunità si sarebbe potuto facilmente giustificare con una serie di caratteristiche del mercato, come la sua sovraccapacità strutturale (CA, paragrafi 37, 42, 47, 54 e 56, riguardanti, rispettivamente, i mercati britannico, francese, tedesco, spagnolo e portoghese) e le partecipazioni incrociate tra società di Stati membri diversi (CA, paragrafi 42, 54, 56 e 82, concernenti, rispettivamente, i mercati francese, spagnolo, portoghese e tedesco), senza che fosse necessario ricorrere a una teoria basata su un preteso principio d'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 1257
Giova ricordare che sia nella CA (paragrafi 9 e 61), sia nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45), la Commissione ha dimostrato l'esistenza dell'accordo Cembureau in base a prove documentali dirette. Le spiegazioni alternative, basate sul contesto economico, che la ricorrente avrebbe potuto fornire in merito al debole volume di scambi intracomunitari di cemento non avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione delle dette prove documentali dirette (v. i precedenti punti 263 e 264). Al contrario, spiegazioni come quella relativa alle «barriere naturali » per gli scambi interstatali di cemento, che la ricorrente avrebbe potuto suggerire se avesse potuto consultare integralmente la CA durante il procedimento amministrativo, avrebbero avuto l'effetto di sottolineare la gravità dell'infrazione commessa dato che, mediante la conclusione dell'accordo Cembureau, gli Head Delegates hanno cercato di eliminare quel po' di effettiva concorrenza esistente sul mercato (v. il precedente punto 1088).
punto 1258
In secondo luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 l'Italcementi sostiene che gli elementi contenuti nei fascicoli nazionali ridimensionerebbero giustamente il ruolo centrale attribuito alla Cembureau dalla Commissione nell'alterazione dello svolgimento della concorrenza europea durante il periodo cui fanno riferimento gli addebiti. Infatti, da questi elementi si ricaverebbe che le varie intese nazionali e regionali transfrontaliere, di cui la Commissione avrebbe sospettato l'esistenza, nella CA, relativamente a un certo numero di mercati (britannico, francese, tedesco, greco, spagnolo e portoghese), sarebbero state totalmente estranee alla cerchia e alle attività della Cembureau. La CA sottolineerebbe, del resto, che tutte queste intese nazionali o regionali sarebbero bastate, già da sole, a sopprimere o a limitare l'interpenetrazione economica voluta dal Trattato e ad ostacolare i naturali flussi commerciali tra Stati membri, senza che fosse necessario farle risalire ad un principio di osservanza dei limiti dei mercati interni, vigente su scala europea (CA, paragrafi 77, 81, 84, 86, 89 e 91 riguardo, rispettivamente, ai mercati britannico, francese, tedesco, greco, spagnolo e portoghese). Da un punto di vista logico, sarebbe quindi impensabile che i produttori europei di cemento abbiano avvertito la necessità di tessere, dietro le quinte, un'intesa paneuropea destinata a restringere la concorrenza su un mercato dove quest'ultima sarebbe già stata strutturalmente compromessa da un mosaico di pretesi accordi nazionali e regionali, alcuni dei quali sarebbero stati ampiamente anteriori al 1983 (documenti nn. 33.126/17863 e 17864 e paragrafi 46 e 82 della CA, relativi, rispettivamente, ai mercati francese e tedesco), data a partire della quale la Commissione asserisce di disporre di prove certe dell'esistenza dell'accordo Cembureau. Il fascicolo tedesco sarebbe particolarmente sintomatico dell'illogicità e arbitrarietà del ragionamento seguito dalla Commissione per giudicare l'associazione Cembureau come l'«incrocio obbligato» delle varie intese esistenti a livello locale o nelle regioni transfrontaliere della Comunità. A tal riguardo, l'Italcementi rileva che la Commissione, dopo aver precisato le ragioni per le quali essa avrebbe ritenuto che il preteso scambio di informazioni tra produttori tedeschi tramite l'intermediazione del BDZ, nonché tra il BDZ e lo SFIC, e i pretesi cartelli per la ripartizione del mercato della Germania meridionale fossero di per sé in grado di influenzare gli scambi intracomunitari, pur avendo una portata strettamente nazionale, formulerebbe il parere che la decisione dei produttori tedeschi di non esportare deriverebbe dalla loro attenzione a non violare l'accordo Cembureau. Agendo in tal modo, l'istituzione non avrebbe tenuto in considerazione la circostanza che i pretesi accordi tedeschi risalirebbero al 1956, ossia a un'epoca assai anteriore alla pretesa nascita del principio Cembureau (CA, paragrafi 82 e 84). Soprattutto, essa avrebbe mantenuto ferma la sua analisi, quando nulla invece avrebbe giustificato, secondo la ricostruzione dei fatti (CA, paragrafi 47-49), un collegamento tra siffatti accordi locali e regionali e un accordo Cembureau.
punto 1259
Nelle sue osservazioni del 26 novembre 1997 l'Italcementi parla anche di una serie di documenti riguardanti il mercato belga (documenti nn. 33.126/851, 853-856, 874, 1135-1138, 1204-1206, 1543-1547, 1804, 1805, 1823, 1824, 2661-2664, 2691, 2692, 7784, 8055, 8154, 8155, 8207-8209, 8557, 8562, 9039, 9751, 10052, 10330, 10351, 10352, 10439, 10440, 18056-18061, 18067, 18081, 18082, 18100, 18101 e 18110-18113), dai quali si ricaverebbe che sarebbero esistite, anche su questo mercato, alcune intese locali vertenti sulle quote di mercato, sui prezzi, sulle esportazioni dirette verso altri Stati membri della Comunità o verso paesi terzi, sulla fornitura di clinker, sui mercati a monte (sfruttamento dei giacimenti di calcare) e su quelli a valle (materiali inerti, calcestruzzo), sulle forniture di cemento alle centrali di betonaggio e sul trasporto. Tali intese sarebbero state totalmente indipendenti dalla Cembureau, dalla sua attività e dal preteso principio che essa avrebbe ideato, e sarebbero state in grado, già da sole, di eliminare qualsiasi forma di concorrenza. La nota del 24 gennaio 1989 sugli incontri tra le imprese Cimpor, Secil, Asland e Ready-mix (documento n. 33.322/178) fornirebbe, per parte sua, alcune precisazioni sulle intese locali fra i due produttori portoghesi le quali, per il fatto di interessare anche il mercato a valle del calcestruzzo, avrebbero portato a rafforzare l'effetto di isolamento di questo mercato nei confronti della concorrenza straniera.
punto 1260
Giova ricordare che sia nella CA (paragrafi 9 e 61), sia nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45), la Commissione ha dimostrato l'esistenza dell'accordo Cembureau in base a prove documentali dirette. Anche ipotizzando che i documenti richiamati dall'Italcementi avessero permesso a quest'ultima di dimostrare l'insussistenza di collegamenti tra le intese nazionali e l'accordo Cembureau, l'impossibilità di consultare i documenti di cui trattasi non avrebbe nuociuto alla sua difesa, dal momento che la decisione impugnata non ha contestato nessun addebito nazionale e che la prova dell'esistenza dell'accordo Cembureau non dipende assolutamente da quella delle intese nazionali. Inoltre, persino le osservazioni che l'Italcementi avrebbe potuto sviluppare sulla base dei documenti dalla stessa elencati, e che dimostrerebbero che le intese nazionali limitavano gli scambi tra Stati membri, non avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette utilizzate dalla Commissione nella CA e nella decisione impugnata per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau (v. i precedenti punti 263 e 264). Al contrario, queste spiegazioni avrebbero avuto l'effetto di sottolineare la gravità dell'infrazione commessa dato che, mediante la conclusione dell'accordo Cembureau, gli Head Delegates hanno cercato di eliminare quel po' di effettiva concorrenza esistente sul mercato (v. il precedente punto 1088).
punto 1261
In terzo luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 l'Italcementi sottolinea che, tra i documenti che le è stato concesso di consultare, non esiste nessun riferimento a una pretesa «macro-concertazione» a livello europeo. Al contrario, le uniche allusioni alla Cembureau contenute in questi documenti (documenti nn. 33.126/14855, 14858, 14859, 14861, 14870, 14871, 14889 e 14893) metterebbero in luce che il suo ruolo sarebbe esclusivamente quello di un «club» per discussioni di carattere puramente tecnico-economico, e mai commerciale.
punto 1262
Si deve tuttavia sottolineare che le osservazioni che l'Italcementi avrebbe potuto formulare a partire da questi vari documenti per mettere in luce un tale ruolo della Cembureau non avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione della nutrita serie di prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau.
punto 1263
In quarto luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 l'Italcementi asserisce che il brano del verbale della riunione del 23 luglio 1986 del consiglio d'amministrazione della Heracles (documenti nn. 33.126/19879 e 19880) le avrebbe consentito di formulare una diversa interpretazione della dichiarazione fatta dal signor Kalogeropoulos nel corso della riunione del consiglio d'amministrazione della detta impresa svoltasi il 25 giugno 1986, dichiarazione sulla quale la Commissione si è basata per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau (CA, paragrafo 9; decisione impugnata, paragrafo 18, punto 5; documenti nn. 33.126/19875-19877). Questo documento del 23 luglio 1986 conterrebbe infatti, accanto alla menzione del cartello britannico e dell'intesa europea, di cui parlerebbe già la dichiarazione del 25 giugno 1986, un riferimento esplicito alla Cembureau, senza però stabilire un nesso tra le intese e la Cembureau. Secondo la Italcementi, la dichiarazione del signor Kalogeropoulos si limiterebbe a menzionare l'«intesa di tutti i produttori europei di cemento», senza denominarla «intesa o principio Cembureau». Ciò dimostrerebbe con chiarezza che l'intesa di cui si parla nel verbale sarebbe stata priva di qualsiasi collegamento con la Cembureau e che l'autore della dichiarazione, quale presidente della Heracles, avrebbe voluto verosimilmente indicare in tal modo, con una formula abbastanza sintetica, l'insieme delle intese locali e regionali esistenti sui vari mercati nazionali della Comunità.
punto 1264
Si deve tuttavia rilevare che la circostanza che il verbale della riunione del 23 luglio 1986 del consiglio d'amministrazione della Heracles (documenti nn. 33.126/19879 e 19880) non stabilisca un nesso esplicito tra la Cembureau e l'intesa europea non giustifica una diversa interpretazione delle prove documentali dirette, in particolare delle note interne della Blue Circle (decisione impugnata, paragrafo 18, punti 2 e 3; documenti nn. 33.126/11332-11334 e 11335-11337) e dei documenti relativi alle riunioni degli Head Delegates della Cembureau menzionate nel paragrafo 19 della decisione impugnata, le quali stabiliscono inequivocabilmente un collegamento tra l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e la Cembureau.
punto 1265
In quinto luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 l'Italcementi asserisce che una serie di documenti dimostrerebbe chiaramente che, nell'ambito dei loro rapporti commerciali quotidiani, i produttori di cemento europei avrebbero operato nell'ignoranza assoluta dell'esistenza di un preteso principio superiore d'osservanza dei limiti dei mercati interni. Inoltre, vari documenti testimonierebbero dell'esistenza di alcune esportazioni intracomunitarie o della volontà di effettuarne, circostanza che confuterebbe l'esistenza di un preteso accordo Cembureau. L'Italcementi fa riferimento, a tal riguardo, a numerosi documenti spagnoli (documenti nn. 33.322/406-408, 1607, 1608 e 2898-2901) e portoghesi (documenti nn. 33.322/155-157, 470-481, 483, 484, 575, 1021 e 1022). Il verbale del consiglio d'amministrazione della Asland, svoltosi il 24 settembre 1986 (documenti nn. 33.322/1607 e 1608), nel fare accenno agli sforzi in corso per «promuovere una presa di coscienza sia internazionale sia nazionale in merito alla necessità di incentivare la solidarietà tra produttori, la quale costituisce l'unica strada seria, benché difficile, per neutralizzare le conseguenze collegate alle importazioni», proverebbe che ancora in quel periodo una simile coscienza internazionale sarebbe stata inesistente e che, pertanto, gli effetti concreti del preteso accordo Cembureau sull'attività delle industrie nazionali del cemento sarebbero passati totalmente inosservati. Per quanto concerne i documenti nn. 33.322/470-481, 483 e 484, essi attesterebbero che, a parte i pretesi cartelli nazionale e iberico, i produttori portoghesi sarebbero rimasti liberi di esportare in altri paesi membri della Cembureau. L'Italcementi aggiunge di aver trovato diversi documenti [documenti nn. 33.126/14956-14976 (documenti interni dello SFIC, riepiloganti le importazioni di cemento in Francia nel periodo 1984-1988), 13487, 5680 e 5681 (verbali di riunioni dei direttori commerciali della società francese Norcim)] i quali proverebbero che, ammesso e non concesso che l'accordo Cembureau fosse esistito a partire dal 1983, esso sarebbe rimasto palesemente inapplicato in pratica, visto l'andamento degli scambi transfrontalieri di cemento nel periodo di cui trattasi. Nelle sue osservazioni del 26 novembre 1997 l'Italcementi individua ancora una serie di documenti i quali finirebbero per confermare la sua tesi a tale riguardo. Parecchi documenti (documenti nn. 33.126/732-735, 1963, 1991, 2058 e 10193-10195) attesterebbero infatti le preoccupazioni degli industriali belgi motivate dai possibili effetti nefasti di un aumento eccessivo dei loro prezzi interni sulle importazioni, in particolare su quelle provenienti dalla Germania; elemento che dimostrerebbe che importazioni del genere non sarebbero state apparentemente vietate da un preteso principio di osservanza dei limiti dei mercati interni. Una serie di documenti relativi alle esportazioni dalla Germania e dalla Francia verso il Belgio ed alle esportazioni dal Belgio verso il Regno Unito (documenti nn. 33.126/375, 885, 886, 1404-1406, 1425, 6916, 6947, 6954, 7552, 7558, 7760, 7761, 8110, 8112-8118, 8131, 8132, 8382, 8519, 8540, 10193-10195 e 18099 bis) proverebbero, per parte loro, l'irrilevanza pratica del preteso principio Cembureau e metterebbero in luce che le imprese minacciate, o che si sarebbero sentite minacciate, dalle importazioni si sarebbero difese, tra l'altro, concedendo sconti ai loro clienti, organizzando iniziative di rappresaglia sui mercati d'origine di tali importazioni, studiando o concludendo alleanze, acquisizioni o acquisto di partecipazioni in vari paesi. Infine, numerosi altri documenti (documenti nn. 33.126/3973, 3974, 10837-10839 e 10857-10872) suffragherebbero la tesi dell'Italcementi secondo la quale gli ostacoli alle esportazioni sarebbero dipesi da ragioni strettamente commerciali. Viceversa, siffatte esportazioni sarebbero avvenute quando ce ne fosse stata la possibilità, senza che venisse preso in considerazione un preteso accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati interni. L'Italcementi conclude sottolineando che tutti i documenti da essa menzionati dimostrerebbero che i flussi commerciali internazionali di cemento sarebbero stati pienamente conformi alle logiche del mercato (struttura dei mercati nazionali, differenze di livello tra i prezzi, potenzialità produttiva deficitaria, barriere naturali e tecniche per gli scambi...) e non a pretesi principi miranti a limitarne il volume.
punto 1266
Si deve ricordare che la Commissione non ha mai inteso asserire che l'accordo Cembureau e le sue misure di attuazione avessero avuto l'effetto di eliminare qualsiasi scambio intracomunitario di cemento e qualsiasi tentazione di commercio interstatale. Dal disposto stesso dell'art. 1 della decisione impugnata risulta che l'accordo Cembureau è stato sanzionato a causa del suo oggetto anticoncorrenziale. Inoltre, il detto accordo osta non agli «scambi tra Stati di tipo tradizionale o anzi strutturale » (memorandum all'attenzione del presidente per la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729), bensì alle esportazioni «selvagge» (minute concernenti la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737), ossia alle esportazioni non controllate o non regolamentate. L'esistenza di casi specifici di importazione o di esportazione non giustifica una diversa interpretazione delle prove documentali dirette dell'esistenza dell'accordo Cembureau (CA paragrafi 9 e 61; decisione impugnata, paragrafi 18, 19 e 45).
punto 1267
Per quanto concerne il documento dell'Asland del 24 settembre 1986 (documenti nn. 33.322/1607 e 1608), esso va ricollocato nel suo contesto, che è quello delle minacce specifiche rappresentate all'epoca dalle importazioni provenienti dalla Grecia. Le osservazioni che l'Italcementi avrebbe potuto sviluppare sulla base di tale documento, qualora le fosse stato possibile consultarlo durante il procedimento amministrativo, non avrebbero potuto quindi giustificare una diversa interpretazione della nutrita serie di prove documentali dirette che attestano la precedente conclusione di un accordo generale, su scala europea, per l'osservanza dei limiti dei mercati interni e la regolamentazione delle vendite da un paese all'altro.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.21. Causa T-68/95, Holderbank/Commissione
punto 1268
Nelle sue osservazioni dell'8 febbraio 1997 la Holderbank allega anzitutto che, se avesse potuto consultare, durante il procedimento amministrativo, i capitoli della CA concernenti l'intesa britannica (capitoli 4 e 14), nonché i documenti riguardanti la medesima, essa avrebbe potuto dimostrare che la mancanza di esportazioni dirette verso gli altri Stati membri dipendeva da circostanze senza rapporto alcuno con il preteso accordo Cembureau. A tal proposito essa rileva che la Commissione afferma essa stessa, nei paragrafi 38, 73 e 74 della CA, che il mercato britannico sarebbe stato interamente ripartito, comparti mentato e, di conseguenza, inaccessibile per i concorrenti stranieri a causa dei CPMA (v. il precedente punto 91). I predetti paragrafi della CA confuterebbero quindi l'esistenza del preteso accordo Cembureau.
punto 1269
La Holderbank individua poi una serie di documenti del fascicolo relativo al Regno Unito — essenzialmente, una serie di carteggi, risalenti al 1986-1987, tra i membri della CMF nonché (v. il precedente punto 1147) con l'OFT — i quali, se fossero stati da essa consultabili durante il procedimento amministrativo, le avrebbero consentito di suffragare la sua affermazione che il mercato britannico sarebbe stato concretamente inaccessibile per i produttori continentali. Essa cita in particolare la lettera del presidente della CMF all'OFT (documenti nn. 33.126/17624 e 17625), dalla quale risulta che, in forza del «delivered-price-system» (sistema del «prezzo franco consegna»), che caratterizza il mercato britannico in rapporto alla maggioranza dei mercati dell'Europa occidentale, il cemento destinato ai clienti britannici avrebbe dovuto imperativamente essere fornito presso il cantiere, circostanza tale da far sorgere rilevanti difficoltà pratiche per i potenziali concorrenti stranieri. Dai documenti nn. 33.126/17625 e 17641-17653 si ricaverebbe inoltre che, contrariamente a quanto allegato dalla Commissione, i prezzi britannici sarebbero stati in realtà, considerati i costi del trasporto, inferiori a quelli praticati nei mercati continentali, in particolare nella Germania ovest, circostanza in grado di frenare le esportazioni verso il Regno Unito. Questi documenti avrebbero pertanto consentito alla Holderbank di confutare, sin dalla fase del procedimento amministrativo, l'addebito secondo il quale la mancanza di esportazioni sarebbe stata dovuta a un'intesa internazionale. I documenti nn. 33.126/17642 e 17643 evidenzierebbero, per parte loro, una diminuzione della domanda nazionale nel Regno Unito durante il periodo preso in considerazione. Ciò costituirebbe un ulteriore elemento a discarico, dal momento che la crescente capacità produttiva eccedentaria del mercato britannico avrebbe avuto l'effetto di aumentare la pressione dei costi sui produttori locali e di rafforzare in tal modo la loro tendenza ad ostacolare le importazioni. Il documento n. 33.126/17646, riguardante le importazioni provenienti dalla Grecia, dall'ex Germania orientale e dalla Polonia, proverebbe che, a causa segnatamente delle misure di ritorsione adottate in materia di prezzi dai produttori locali, i produttori stranieri avrebbero potuto sperare di effettuare esportazioni nel Regno Unito solo facendo ricorso al dumping. Nelle sue osservazioni dell'8 febbraio 1997 la Holderbank allega infine a tal riguardo una serie di verbali di riunioni della CMF (documenti nn. 33.126/17062, 17090, 17099, 17100, 17134, 17141, 17142, 17147, 17149, 17158, 17163-17168, 17171, 17183, 17193, 17200, 17211, 17215, 17220, 17227, 17262, 17280, 17623, 17624, 17666, 17667 e 17696-17699), che illustrerebbero in modo eclatante la ripartizione e la compartimentazione del mercato britannico.
punto 1270
Per concludere, nell'ambito del fascicolo relativo alla Grecia la detta ricorrente sottolinea la presenza di una nota del consiglio d'amministrazione della Heracles del 29 settembre 1986 (documenti nn. 33.126/19881 e 19882), la quale rivelerebbe che la Commissione avrebbe estrapolato dal suo contesto la dichiarazione del signor Kalogeropoulos del 25 giugno 1986 (CA, paragrafo 9; decisione impugnata, paragrafo 18, punto 5; documenti nn. 33.126/19875-19877). Questa nota attesterebbe infatti inequivocabilmente che le esportazioni dalla Grecia verso il Regno Unito sarebbero state ostacolate dalla sola intesa britannica e non da un'intesa internazionale.
punto 1271
Giova ricordare che sia nella CA (paragrafi 9 e 61), sia nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45), la Commissione si è basata su prove documentali dirette per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau. Né le spiegazioni alternative in merito a una mancanza di commercio intracomunitario di cemento, basate sull'esistenza, nel Regno Unito, di accordi sulla ripartizione e compartimentazione del mercato domestico, né le osservazioni che la Holderbank avrebbe potuto sviluppare in merito alla nota del consiglio d'amministrazione della Heracles del 29 settembre 1986 (documenti nn. 33.126/19881 e 19882) avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette dell'esistenza dell'accordo Cembureau. Occorre aggiungere che la nota della Heracles del 29 settembre 1986 riporta semplicemente quanto segue: «Finora, in Inghilterra, l'intesa ha “terrorizzato” il mercato ed ha impedito alle grandi imprese del settore del calcestruzzo pronto per l'uso di acquistare cemento greco a pena di fastidi». Nulla consente quindi di affermare che questa nota si riferisse all'intesa britannica piuttosto che a quella europea. Anche ipotizzando che l'autore della nota abbia voluto designare l'intesa britannica, come vorrebbe la Holderbank, ciò non esclude assolutamente la preesistenza di un'intesa europea più ampia, a «sostegno» di quest'intesa locale. Le critiche rivolte dalla Holderbank, alla luce della nota della Heracles del 29 settembre 1986, alla dichiarazione del signor Kalogeropoulos, presidente della medesima impresa, del 25 giugno 1986, il quale parla proprio dell'interazione fra l'intesa britannica e quella europea (v. il precedente punto 913 ) nel contesto del problema greco, non avrebbero potuto giustificare, di conseguenza, una diversa interpretazione della nutrita serie di prove documentali dirette sulle quali si è basata la Commissione per giudicare esistente l'accordo Cembureau.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.22. Causa T-69/95, Hornos Ibéricos/Commissione
punto 1272
In primo luogo, nella sua memoria del 10 febbraio 1997 la Hornos Ibéricos sostiene che l'esistenza di un'intesa britannica, e non un preteso accordo Cembureau, avrebbe impedito ad altri produttori di penetrare nel mercato britannico. Questo dato di fatto sarebbe desumibile dai capitoli della CA relativi al Regno Unito (capitoli 4 e 14), nonché da una nota del consiglio d'amministrazione della Heracles del 29 settembre 1986 (documenti nn. 33.126/19881 e 19882). Non avendo potuto consultare questi elementi nel corso del procedimento amministrativo, la ricorrente avrebbe subito una violazione dei diritti della difesa.
punto 1273
Quest'argomento dev'essere respinto, per i motivi enunciati nel precedente punto 1271.
punto 1274
In secondo luogo, nella sua memoria del 10 febbraio 1997 la Hornos Ibéricos fa riferimento a una nota interna della DG III della Commissione, risalente al novembre del 1994, da cui si ricaverebbe l'erroneità dell'analisi di mercato compiuta dalla Commissione nella decisione impugnata.
punto 1275
Giova ricordare che i documenti interni della Commissione non sono, in linea di principio, consultabili dalle parti ricorrenti (sentenze 6 aprile 1995, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, citata nel precedente punto 144, punto 25, e 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, citata nel precedente punto 140, punto 54; ordinanza NMH Stahlwerke e a./Commissione, citata nel precedente punto 196, punto 35). Tale restrizione di accesso ai documenti interni è giustificata dalla necessità di garantire il buon funzionamento dell'istituzione interessata nel settore della repressione delle infrazioni alle regole di concorrenza del Trattato (ordinanza NMH Stahlwerke e a./Commissione, citata nel precedente punto 196, punto 36).
punto 1276
E' giocoforza constatare che la consultazione della nota interna, alla quale fa riferimento la Hornos Ibéricos, non è stata autorizzata in seguito alle misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale. La ricorrente, che non può dimostrare di aver ricevuto lecitamente comunicazione della nota interna della DG III, non è legittimata a sviluppare nessuna argomento fondato sul contenuto di tale documento. In ogni caso, anche qualora la Hornos Ibéricos avesse ricevuto lecitamente comunicazione della suddetta nota già durante il procedimento amministrativo, quest'ultimo non si sarebbe potuto concludere diversamente. Si tratta infatti di una nota, indirizzata nel novembre del 1994 al direttore generale della DG IV della Commissione, che contiene alcuni suggerimenti della DG III in vista dell'imminente adozione della decisione impugnata. Anche se la ricorrente avesse potuto attirare l'attenzione della Commissione su alcuni elementi della nota anteriormente all'adozione della decisione impugnata, ciò non avrebbe avuto nessun effetto su quest'ultima, dal momento che essa è stata adottata il 30 novembre 1994 dalla Commissione, la quale ha agito con piena cognizione dei contenuti del documento di cui trattasi. Inoltre, nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45), la Commissione si è basata su prove documentali dirette per accertare l'infrazione contestata dall'art. 1 della decisione impugnata. Anche se la Hornos Ibéricos avesse potuto sostenere, durante il procedimento amministrativo e in base alla nota interna della DG III, che il mercato di cui trattasi non era di dimensioni europee, ciò non avrebbe giustificato una diversa interpretazione delle dette prove documentali dirette, le quali dimostrano l'esistenza dell'accordo Cembureau e, contemporaneamente, tenuto conto del carattere europeo dell'intesa, la dimensione europea del mercato interessato.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.23. Causa T-87/95, Cementir/Commissione
punto 1277
In primo luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 la Cementir afferma di aver trovato, nei fascicoli nazionali, una serie di documenti i quali proverebbero che il mercato europeo del cemento sarebbe stato per sua natura frammentato in aree territoriali distinte, che gli scambi intracomunitari di cemento sarebbero rimasti confinati per forza di cose nell'ambito delle zone di frontiera o, nei limiti del possibile, delle esportazioni via mare o via fiume, e che i detti scambi avrebbero potuto interessare al massimo poche specifiche imprese, ad eccezione della Cementir, la quale non avrebbe mai effettuato esportazioni. Alla luce di tali dati di fatto essa è del parere che la Commissione avrebbe dovuto ammettere che la concezione «europea» che essa aveva del mercato del cemento denaturava la realtà concreta e che, di conseguenza, era arbitrario presupporre l'esistenza di un'unica concertazione generale, i cui effetti anticoncor-renziali si sarebbero propagati da un capo all'altro dell'Europa.
punto 1278
La Cementir aggiunge che, se avesse concentrato l'attenzione sul comportamento dei singoli operatori nell'ambito dei mercati nazionali, la Commissione avrebbe forse scoperto infrazioni commesse dall'una o dall'altra impresa in taluni settori, ovviamente circoscritti, dei detti mercati, ma non sarebbe mai arrivata a sostenere l'esistenza di un accordo di portata europea, mirante all'osservanza dei limiti dei mercati interni, accordo del quale non sussisterebbe peraltro traccia alcuna nei documenti consultati. A sostegno delle sue affermazioni, la Cementir cita un documento riguardante l'accordo greco-spagnolo sulla costituzione della CMA (v. il precedente punto 1040) (documenti nn. 33.126/19220-19223), un verbale della riunione del 17 luglio 1986 della CMF (documenti nn. 33.126/17157-17159), il quale riferisce sulle misure attuate dai produttori britannici per combattere le importazioni, nel Regno Unito, di cemento proveniente dalla Grecia, alcuni documenti interni dello SFIC riguardanti le importazioni negli anni 1985, 1987 e 1988 (documenti nn. 33.126/14956-14976), il verbale della riunione, svoltasi il 23 luglio 1986, del consiglio d'amministrazione della Heracles (documenti nn. 33.126/19878-19880), e una serie di documenti che dimostrerebbe che le azioni promosse da diversi produttori italiani al fine di proteggere il mercato italiano dalle importazioni greche non avrebbero avuto nessun legame con il preteso accordo Cembureau (documenti nn. 33.126/2945-2948, 2949-2951, 2934, 2935, 2954-2966, 3065-3068). Essa fa anche riferimento alla decisione del Bundeskartellamt del 1972, che avrebbe condannato un'intesa locale e, inoltre, senza indicarli con precisione, ai passaggi della CA secondo i quali la Lafarge avrebbe controllato la Wössinger Zement (Germania) e la Asland (Spagna). Questi passaggi dimostrerebbero che le scelte in materia di esportazione di queste diverse società sarebbero state conformi a una strategia di gruppo e non all'applicazione di un preteso principio d'osservanza dei limiti dei mercati interni. Infine, la Cementir fa rinvio ai capitoli 8 e 9 della CA, i quali porrebbero in evidenza che l'Oficemen, la Secil e la Cimpor avrebbero concluso accordi riguardanti i mercati portoghese e spagnolo i quali, per ammissione della stessa Commissione, avrebbero avuto l'effetto di rendere praticamente impossibili le importazioni di cemento.
punto 1279
Nelle sue osservazioni del 29 dicembre 1997 essa pone ancora in rilievo alcuni documenti i quali proverebbero l'esistenza, sin dal 1965, di accordi relativi al mercato belga (documenti nn. 33.126/860, 861 e 1543-1551), nonché di contatti bilaterali o multilaterali, di accordi o di progetti di accordi transfrontalieri vertenti sui mercati ora tedesco, olandese e belga (documenti nn. 33.126/1119-1134, 1175-1179 e 1574-1577), ora francese e belga (documenti nn. 33.126/837, 838 e 985-1009), ora francese e spagnolo (documenti nn. 33.126/4066-4069), ora francese, tedesco e lussemburghese (documenti nn. 33.126/4251-4253 e 4263-4269). Tutti questi documenti confermerebbero che gli accordi, le pratiche concordate e le altre forme di cooperazione che possano essere esistite in talune aree geografiche determinate avrebbero avuto origini e motivazioni prettamente locali, senza nessun collegamento con una presunta intesa europea, alla quale, del resto, nessuno di questi documenti farebbe allusione. Infine, un documento della FIC (documenti nn. 33.126/2105-2113), il quale riporterebbe la concezione che l'associazione belga avrebbe avuto del ruolo della Cembureau e che rivelerebbe le reticenze della medesima nel trasmettere alcune informazioni alla Cembureau, confermerebbe in pieno le allegazioni della Cementir sulla funzione e sulle competenze della Cembureau, da un lato, e la mancanza di una concertazione generale tra i produttori europei a livello della Cembureau, dall'altro.
punto 1280
Giova ricordare che sia nella CA (paragrafi 9 e 61), sia nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45), la Commissione si è basata su prove documentali dirette per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau. Queste prove documentali dimostrano che, nella cornice della loro riunione del 14 gennaio 1983, gli Head Delegates hanno concluso un accordo per l'osservanza dei limiti dei mercati interni e per la regolamentazione delle vendite da un paese all'altro, confermato ulteriormente durante le riunioni del 19 marzo e del 7 novembre 1984. Anche se la Cementir avesse potuto, sulla scorta dei documenti da essa richiamati, formulare considerazioni relative al mercato di riferimento durante il procedimento amministrativo, quest'ultimo non sarebbe approdato ad esiti diversi. Infatti, l'esistenza stessa dell'accordo Cembureau, concluso a livello paneuropeo, si pone in diretto contrasto con la tesi della Cementir, secondo la quale il mercato geografico di riferimento del cemento non sarebbe l'Europa. Inoltre, né la mancanza di riferimenti all'accordo Cembureau nei vari documenti citati dalla Cementir, né le spiegazioni alternative basate sull'esistenza di barriere naturali e tecniche agli scambi transfrontaheri di cemento, di forme di cooperazione e di accordi locali e regionali talvolta di gran lunga anteriori al 1983 e presentati come estranei a un accordo europeo sulla ripartizione dei mercati, che la Cementir avrebbe potuto fornire per giustificare il debole volume del commercio intracomunitário di cemento durante il periodo di cui trattasi, né le osservazioni che essa avrebbe potuto formulare riguardo al ruolo e alle competenze della Cembureau, nonché alle reticenze ai certe associazioni nel trasmettere alla detta Cembureau determinate informazioni non avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali a Commissione si è basata per provare l'esistenza dell'accordo Cembureau. Al contrario, le spiegazioni relative alle « barriere naturali » agli scambi interstatali di cemento, che la Cementir avrebbe potuto dedurre se avesse potuto consultare integralmente la CA durante il procedimento amministrativo, avrebbero avuto l'effetto di sottolineare la gravità dell infrazione commessa dato che, mediante la conclusione dell'accordo Cembureau, gli Head Delegates hanno cercato di eliminare quel po' di effettiva concorrenza esistente sul mercato (v. il precedente punto 1088).
punto 1281
In secondo luogo, nelle sue osservazioni del 29 dicembre 1997 la Cementir mette in rilievo una serie di documenti (documenti nn. 33.126/2056-2062) i quali dimostrerebbero che, in seguito a un aumento dei prezzi verificatosi sul mercato belga nel 1984, la clientela locale avrebbe cominciato a preferire il cemento proveniente dalla Germania, meno caro. Essa cita inoltre un documento della CBR del 17 gennaio 1986 (documenti nn. 33.126/10193-10198), che parlerebbe di importazioni in Belgio di cemento proveniente dalla Germania, circostanza che inficerebbe l'esistenza dell'accordo Cembureau.
punto 1282
Occorre ricordare che la Commissione non ha mai inteso asserire che l'accordo Cembureau avesse avuto l'effetto di eliminare qualsiasi scambio intracomunitário di cemento e qualsiasi tentazione di commercio interstatale. Dal disposto stesso dell'art. 1 della decisione impugnata risulta che l'accordo Cembureau è stato sanzionato a causa del suo oggetto anticoncorrenziale. Peraltro, è giocoforza constatare che le esportazioni « selvagge » dirette verso il Belgio sono state richiamate espressamente durante la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (minute del 2 aprile 1984 concernenti la riunione; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737). La circostanza che il documento della CBR, datato 17 gennaio 1986, attesti l'esistenza di alcune esportazioni «selvagge» dirette verso il Belgio, di cui gli Head Delegates erano al corrente, dimostra al massimo che l'accordo Cembureau non e stato sempre rispettato da taluni produttori comunitari, ma non giustifica una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) per accertare resistenza dell'accordo Cembureau. Al contrario, il contenuto di questo documento è tale da dimostrare l'efficacia dell'accordo Cembureau. La nota di cui trattasi enuncia infatti quanto segue: «Le importazioni di cemento tedesco in Belgio sembrano essersi stabilizzate, benché rimangano a un livello relativamente elevato. Esse raggiungevano le 250000 t nel 1983, le 220000 t nel 1984 e saranno verosimilmente pari a 203000 t nel 1985».
punto 1283
In terzo luogo, nelle sue osservazioni del 29 dicembre 1997 la Cementir produce una serie di documenti che attesterebbero la liceità degli argomenti discussi durante le due riunioni degli Head Delegates cui essa avrebbe partecipato, vale a dire quelle del 14 gennaio 1983 e del 7 novembre 1984. Altri documenti (documenti nn. 33.126/1175-1179, 2026-2049, 2050-2053, 2056-2062 e 5295) finirebbero per confermare che lo scopo delle due riunioni sarebbe stato quello di esaminare l'andamento delle importazioni, effettuate in dumping, provenienti dall'Europa orientale e i mezzi leciti per farvi fronte (denuncia presso la Commissione), nonché la situazione esistente sul mercato mondiale del cemento. E' in tale contesto, inoltre che durante la riunione del 14 gennaio 1983, si sarebbe parlato del sistema belga-olandese dei punti-base, comunicato alla Commissione nel 1981, ma sul quale quest'ultima all'epoca non aveva ancora preso ufficialmente posizione. La Cementir ritiene che, se durante il procedimento amministrativo le fosse stato consentito consultare tutti questi documenti, essi le avrebbero permesso di dare agli elementi di prova sui quali si è basata la Commissione per dimostrare 1 esistenza dell'accordo Cembureau un'interpretazione totalmente diversa da quella difesa dalla detta istituzione in sede di decisione impugnata.
punto 1284
Quest'argomento non avrebbe potuto condurre il procedimento amministrativo ad esiti diversi, per i motivi esposti nel precedente punto 1208.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 2. Elementi a discarico › 2.24. Causa T-88/95, Blue Circle/Commissione
punto 1285
In primo luogo, nella sua memoria del 10 febbraio 1997 la Blue Circle allega che i capitoli nazionali della CA e i documenti ad essi relativi parlerebbero dell'esistenza di intese locali (nazionali, bilaterali o multilaterali) le quali, come del resto ammesso dalla Commissione nei capitoli nazionali della CA, avrebbero prodotto l'effetto di ripartire i mercati interessati o, quanto meno, di incidere sensibilmente sugli scambi interstatali. I detti accordi locali non presenterebbero però il benché minimo collegamento con un'intesa paneuropea. La Commissione avrebbe quindi avuto torto nel giudicare tali accordi locali come la prova dell'esistenza o dell'attuazione di un accordo Cembureau. Inoltre, dal momento che le intese descritte nei capitoli nazionali della CA avrebbero impedito gli scambi di cemento tra Stati membri, i fascicoli nazionali avrebbero potuto rafforzare le osservazioni formulate a suo nome dal dott. Williamson, esperto di economia della ricorrente, nonché la sua resi difensiva, secondo le quali la rete di scambi di cemento rilevata sul mercato per il periodo di cui trattasi, in particolare le esportazioni provenienti dalla Grecia, si sarebbe potuta spiegare con fattori diversi da una presunta intesa europea. La Blue Circle allega pure che una serie di prove contenute nei fascicoli nazionali attesterebbero che accordi bilaterali come quello greco-spagnolo o quello ispano-portoghese, che la Commissione avrebbe inizialmente collocato a ragione nell'ambito degli addebiti nazionali, i quali sono poi stati abbandonati, sarebbero stati alla fine «recuperati» a torto dall'istituzione come elementi di prova dell'esistenza di un cartello Cembureau.
punto 1286
A sostegno di ciascun argomento la Blue Circle cita elementi o documenti tratti dai fascicoli relativi alla Grecia, alla Germania, alla Francia, all'Italia, alla Spagna e al Portogallo, che essa indica facendo riferimento, secondo i casi, alla numerazione apposta nell'angolo superiore destro della pagina, al loro titolo o alla loro posizione nell'ambito della CA. Nessuno di questi documenti è stato però allegato alle sue osservazioni.
punto 1287
Si deve constatare che, non allegando alle sue osservazioni i documenti cui essa fa riferimento nelle medesime, contrariamente alle istruzioni chiaramente impartite con la misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996, la Blue Circle ha posto questo Tribunale nell'impossibilità di individuare i detti documenti con la precisione necessaria ai fini della valutazione del loro rispettivo grado di rilevanza per la difesa della Blue Circle durante il procedimento amministrativo. Occorre aggiungere che essa ha avuto pero modo di riparare al proprio errore in seguito alla misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997, in forza della quale le è stato consentito di consultare integralmente il fascicolo della Commissione, ivi compresi i documenti già presi in considerazione con la misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996, ad eccezione dei documenti costituenti il fascicolo IV/27.997 (fascicolo della CMF relativo ai CPMA; v. i precedenti punti 91 e 93), che la Blue Circle non ha comunque utilizzato per le sue osservazioni del 10 febbraio 1997.
punto 1288
Ad ogni modo, le spiegazioni alternative basate sull'analisi economica dei mercati o sull'esistenza di una molteplicità di accordi locali (nazionali, bilaterali o multilaterali), che la Blue Circle avrebbe potuto fornire in merito alla dinamica degli scambi interstatali di cemento durante il periodo di cui trattasi, non avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione della nutrita serie di prove documentali dirette sulle quali la Commissione si e basata per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau (CA, paragrafi 9 e 61; decisione impugnata, paragrafi 18, 19 e 45). Inoltre, l'esistenza di accordi nazionali e di altri accordi locali, quali l'accordo greco-spagnolo o l'intesa iberica, non è stata tenuta assolutamente in conto nell'ambito della dimostrazione sviluppata dalla Commissione riguardo ali esistenza dell accordo Cembureau, la quale è stata dedotta esclusivamente dalle prove documentali menzionate nei paragrafi 9 e 61 della CA e nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata. Di conseguenza, le osservazioni che la Blue Circle avrebbe potuto illustrare per dimostrare la mancanza di collegamenti tra gli accordi locali e l'accordo Cembureau non avrebbero potuto condurre il procedimento amministrativo ad esiti diversi in relazione ali esistenza stessa dell'accordo di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
punto 1289
In secondo luogo, nella sua memoria del 12 dicembre 1997, la Blue Circle sostiene che l'esame della documentazione che le è stato possibile consultare in seguito alla misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997 corroborerebbe la sua tesi secondo la quale 1 Europa del cemento sarebbe stata costellata di accordi locali, nazionali, bilaterali o multilaterali. La Blue Circle reputa che, se avesse potuto consultare integralmente il fascicolo e la CA sin dall'epoca del procedimento amministrativo, essa avrebbe potuto richiamare l'attenzione della Commissione sull'esistenza di questi accordi e sulla loro totale autonomia nei confronti di un preteso accordo Cembureau per l'osservanza dei limiti dei mercati interni, e indurre in tal modo la Commissione a rivolgere eventualmente la sua attenzione soltanto ai detti accordi locali, imputandone la responsabilità unicamente ai produttori implicati in questi ultimi. L'analisi sviluppata dalla Commissione nella CA e nella decisione impugnata sarebbe del resto radicalmente contraddetta da una serie di prove documentali (documenti nn. 33.126/4226, 4227, 4379-4392, 6858-6865, 6908, 6912, 6913, 6920, 6921, 6923-6976, 7041 7046-7048, 7766-7772, 8124-8138, 8152 e 16936-16938). Queste ultime attesterebbero che diversi grandi produttori europei di cemento avrebbero perseguito politiche energiche, concorrenziali ed espansionistiche, dirette all'acquisto di quote azionarie di controllo in società estere. Tale circostanza rappresenterebbe, secondo la Blue Circle, una prassi in totale contrasto con l'esecuzione di un preteso accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati interni. Questi documenti dimostrerebbero inoltre che numerose società avrebbero detenuto partecipazioni azionarie, talvolta incrociate, in altre società cementiere europee. Essi avrebbero quindi permesso alla Blue Circle di fornire una plausibile spiegazione alternativa dell esiguità degli scambi interstatali di cemento durante il periodo di cui trattasi. Alcuni documenti (documenti nn. 33.126/6914, 6959, 8124-8138 e 8152), i quali fornirebbero dettagli sull'una o sull'altra operazione di acquisizione, rivelerebbero che, nei mesi precedenti ogni singola operazione, sarebbe accaduto spesso che acquirente e venditore avviassero discussioni sui prezzi, sulle importazioni ed esportazioni, sulla possibilità di iniziative in comune, ecc. Collocati nel loro contesto, essi rivelerebbero con chiarezza la volontà dell'acquirente non di attuare l'accordo Cembureau, bensì di informarsi sul mercato preso di mira, al fine di valutare il valore delle azioni al centro dell'operazione di acquisto. La Blue Circle sottolinea che nessuno di questi documenti parlerebbe della Cembureau o dell'esistenza di un qualsivoglia accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati interni, né farebbe pensare all'esistenza di un siffatto accordo. Essa conclude asserendo che, se avesse potuto consultare questi documenti durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto approfondire la sua analisi del mercato europeo del cemento e della rete delle principali relazioni e partecipazioni di controllo esistente su tale mercato e confutare in tal modo la tesi della Commissione, basata sull'esistenza di un accordo europeo unico e continuo sull'osservanza dei limiti dei mercati interni, fornendo per il funzionamento del mercato una spiegazione diversa da quella difesa dalla Commissione.
punto 1290
Una serie di altre prove documentali (documenti nn. 33.126/270, 781-807, 839-843, 847-849, 853-859, 1175-1245, 4066-4068, 4073, 5671-5724, 6883, 8124-8138, 8186, 13498-13509, 13532, 13542, 18517, 18533 e 18534, e documenti nn. 33.322/923-929) metterebbero chiaramente in rilievo la circostanza che il mercato del cemento si sarebbe trovato frammentato per tradizione in forza di una molteplicità di accordi locali, nazionali, bilaterali (in particolare, tra la Francia e il Belgio, tra la Francia e il Portogallo, nonché tra il Belgio e i Paesi Bassi) o multilaterali (segnatamente, tra i paesi del Benelux, la Germania e la Francia) risalenti, in alcuni casi, sino al 1964. La documentazione riguardante tutti questi accordi finirebbe per porsi di per se stessa in conflitto con la tesi della Commissione, fondata sull'esistenza di un accordo di dimensione europea, in quanto offrirebbe una plausibile spiegazione alternativa del debole volume di scambi intracomunitari di cemento. La Blue Circle sottolinea che alcuni accordi locali, di cui parlano i capitoli nazionali della CA e i documenti ad essi relativi, avrebbero avuto lo scopo esplicito di promuovere le esportazioni (per esempio, documenti relativi agli accordi di cooperazione franco-portoghese e agli accordi tra i paesi del Benelux, la Francia e la Germania, nonché documenti relativi alla società francese Norcim).
punto 1291
Altri documenti dimostrerebbero che numerosi fattori economici, commerciali, tecnici o giuridici, come la diversità dei sistemi nazionali di vigilanza sui prezzi (documenti nn. 33.126/3333, 3336-3338 e 3342-3345), la variabilità dei costi di trasporto (documenti nn. 33.126/1224-1238, 3524-3526 e 3536-3542), le differenze normative in tema di qualità e di specifiche (documenti nn. 33.126/3556, 5678 e 5699), la diversità dei regimi tributari e dei controlli sull'ambiente (documento n. 33.126/3589) nonché l'esistenza, in taluni mercati, di sussidi o di agevolazioni specifiche a favore dell'industria locale (documento n. 33.126/5673), avrebbero inciso sugli scambi interstatali di cemento e avrebbero potuto quindi fornire una spiegazione della frammentazione dei mercati rilevata durante il periodo di cui trattasi.
punto 1292
Infine, l'esistenza delle intese locali, la rete di incroci azionari nonché gli altri fattori prima menzionati, in grado di ridurre gli scambi tra Stati membri, dimostrerebbero anche che i produttori europei di cemento non avrebbero avuto nessun interesse a stabilire, a livello della Cembureau, un principio d'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 1293
Giova ricordare che sia nella CA (paragrafi 9 e 61), sia nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45), la Commissione si è basata su prove documentali dirette per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau. Né la mancanza di allusioni esplicite o implicite nei documenti, enumerati dalla ricorrente nelle sue osservazioni del 12 dicembre 1997, alla Cembureau, all'accordo Cembureau o a una qualsiasi intesa europea sull'osservanza dei limiti dei mercati interni, né le spiegazioni alternative, fondate sull'esistenza, in Europa, di una molteplicità di accordi nazionali, bilaterali o multilaterali, talvolta anteriori al 1983, sulla struttura azionaria delle società europee del settore del cemento o sull'esistenza di ostacoli economici, commerciali, giuridici e tecnici al commercio interstatale del cemento, che la Blue Circle avrebbe potuto fornire in merito al volume esiguo di scambi intracomunitari di cemento durante il periodo di cui trattasi, né le osservazioni che avrebbe potuto sviluppare in base ai documenti che illustrano la politica espansionistica di diversi gruppi europei del settore cementiero e le esportazioni, effettuate singolarmente o in comune, di diversi produttori europei, avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è fondata per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau. Al contrario, le spiegazioni relative ai fattori di qualsivoglia natura i quali avrebbero contribuito alla segmentazione dei mercati, che la Blue Circle avrebbe potuto suggerire se avesse potuto consultare integralmente la CA e il fascicolo dell'istruttoria durante il procedimento amministrativo, avrebbero avuto l'effetto di sottolineare la gravità dell'infrazione commessa dato che, mediante la conclusione dell'accordo Cembureau, gli Head Delegates hanno cercato di eliminare quel po' di effettiva concorrenza esistente sul mercato (v. il precedente punto 1088).
punto 1294
E' opportuno aggiungere che la Commissione non ha mai inteso asserire che l'accordo Cembureau e le sue misure di attuazione avessero avuto l'effetto di eliminare qualsiasi scambio intracomunitário di cemento e qualsiasi tentazione di commercio interstatale. Dal disposto stesso dell'art. 1 della decisione impugnata risulta che l'accordo Cembureau è stato sanzionato a causa del suo oggetto anticoncorrenziale. Inoltre, il detto accordo osta non agli «scambi tra Stati di tipo tradizionale o anzi strutturale » (memorandum all'attenzione del presidente per la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729), bensì alle esportazioni «selvagge» (minute concernenti la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737), ossia alle esportazioni non controllate o non regolamentate. L'esistenza di casi specifici di importazioni od esportazioni non giustifica quindi una diversa interpretazione delle prove documentali dirette dell'esistenza dell'accordo Cembureau (CA paragrafi 9 e 61; decisione impugnata, paragrafi 18, 19 e 45). Infine, per quanto concerne l'argomento relativo alla mancanza di collegamenti tra gli accordi locali e l'accordo Cembureau, si fa rinvio al precedente punto 1288.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Esistenza dell'accordo Cembureau › C — Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 3. Conclusioni
punto 1295
L'Italcementi e la Blue Circle non sono riuscite a dimostrare che i loro diritti della difesa siano stati violati durante il procedimento amministrativo in conseguenza dell'impossibilità di consultare taluni documenti, poi utilizzati a sostegno della dimostrazione dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata. Per quanto concerne gli elementi a discarico che sarebbero contenuti nelle parti della CA e del fascicolo dell'istruttoria rimasti inaccessibili durante il procedimento amministrativo, è giocoforza constatare che le 39 ricorrenti interessate dalle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997 (v. i precedenti punti 124 e 158-172) non sono riuscite a dimostrare che le osservazioni che avrebbero potuto sviluppare sulla base di documenti che non è stato loro permesso consultare avrebbero avuto una probabilità, anche solo ridotta, di condurre il procedimento amministrativo ad un esito diverso per quanto riguarda l'esistenza dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata (v. il precedente punto 247). Alla luce di ciò, la limitata consultazione della CA e del fascicolo dell'istruttoria ad esse concessa nel corso del procedimento amministrativo non ha nuociuto alla loro difesa contro l'addebito relativo all'esistenza dell'accordo Cembureau.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Partecipazione delle ricorrenti all'accordo Cembureau › A — Osservazioni preliminari
punto 1296
La Commissione ha fornito la prova dell'esistenza dell'accordo Cembureau (v. il precedente punto 1095).
punto 1297
Occorre rilevare che la Commissione ha constatato che varie misure disciplinate e condizionate dall'accordo Cembureau erano state adottate da imprese ed associazioni di imprese differenti (decisione impugnata, paragrafo 46, punto 1). Essa ha giudicato infatti che gli scambi specifici e periodici di informazioni sui prezzi nella cornice della Cembureau (decisione impugnata, art. 2), le intese franco-italiane (decisione impugnata, art. 3, n. 1), l'intesa iberica (decisione impugnata, art. 3, n. 2), l'intesa franco-tedesca (decisione impugnata, art. 3, n. 3), i provvedimenti adottati nell'ambito dell'ETF (decisione impugnata, art. 4), dell'ECEC (decisione impugnata, art. 5) e dell'EPC (decisione impugnata, art. 6) costituivano tutti misure di attuazione dell'accordo Cembureau. Essa ha sottolineato quanto segue (decisione impugnata, paragrafo 46, punto 2, secondo periodo): « (...) L'oggetto è identico in tutti i casi, cioè la regola comune dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali, mentre le altre disposizioni sono solo misure adottate in applicazione o complemento di questa regola. L'identità dei soggetti sussiste pure poiché la situazione è caratterizzata dall'adesione, diretta o tramite le associazioni nazionali di categoria, dell'industria cementiera europea a una regola comune e nei diversi casi concreti dall'attuazione effettiva di questa regola da parte di coloro che sono più direttamente interessati». Per questa ragione, essa ha sostenuto che (decisione impugnata, paragrafo 46, punto 1, primo periodo) «l'insieme delle disposizioni adottate nel quadro di Cembureau e delle riunioni e (...) contatti bilaterali e/o multilaterali (...) [aveva] costituito un “accordo unico e continuo”».
punto 1298
L'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata va ricollegata al detto accordo unico e continuo.
punto 1299
Tutte le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione o una violazione dell'art. 85, n. 1, e/o dell'art. 190 del Trattato, accusandole di aver partecipato all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata. Di conseguenza, occorre esaminare se, in base agli elementi di prova menzionati nella decisione impugnata, la Commissione abbia loro contestato, a buon diritto, di aver partecipato all'accordo Cembureau.
punto 1300
Ai fini della presente analisi, la posizione della Cembureau e dei membri diretti della medesima dev'essere tenuta distinta da quella degli altri destinatari della decisione impugnata.
punto 1301
Per quanto concerne la Cembureau e i membri diretti della medesima, la decisione enuncia che l'accordo Cembureau è stato concluso dalla « Cembureau e [dai] suoi membri » « nel quadro della riunione degli Head Delegates in data 14 gennaio 1983» (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 1) e che queste stesse parti hanno confermato il contenuto del detto accordo durante le riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984 (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 2). Per questo motivo, la Cembureau e i suoi membri diretti sono considerati «parti all'accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e sulla regolamentazione delle vendite tra paesi» (decisione impugnata, paragrafi 45, punto 10, e 65, punto 3, primo periodo).
punto 1302
Benché la Cembureau e tutti i membri diretti della medesima abbiano partecipato, secondo la Commissione, a una o a più misure di attuazione, oggetto degli artt. 2-6 della decisione impugnata, la dimostrazione della loro partecipazione all'accordo Cembureau non dipende dalla loro partecipazione alle dette misure. Questa dimostrazione poggia infatti sulla loro partecipazione alle riunioni degli Head Delegates e, per quanto riguarda i membri diretti, anche sulla loro adesione alla Cembureau (decisione impugnata, paragrafi 44, punto 4, 45, punti 1 e 2, e 65, punto 3, primo periodo).
punto 1303
Tuttavia, per i membri diretti della Cembureau stabiliti all'esterno della Comunità all'epoca delle riunioni degli Head Delegates, la Commissione ha fissato il momento iniziale della loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata in funzione della loro partecipazione a una misura di attuazione dell'accordo Cembureau nell'ambito della Comunità (decisione impugnata, paragrafi 45, punto 11, e 65, punto 4).
punto 1304
Per quanto concerne gli altri destinatari della decisione impugnata, l'art. 1 di quest'ultima cita numerosi membri indiretti della Cembureau, nonché la Buzzi.
punto 1305
Per quanto concerne i membri indiretti della Cembureau, la Commissione ha ritenuto che gli Head Delegates nominati dalle associazioni nazionali abbiano rappresentato i membri di queste ultime durante le riunioni nella cornice delle quali l'accordo Cembureau è stato prima concluso e poi confermato. A tal proposito, la Commissione sottolinea quanto segue (decisione impugnata, paragrafo 44, punto 5): «(...) Se tali associazioni assumono impegni, lo fanno non nel loro interesse, ma in quello dei propri membri e in loro nome: infatti i produttori di cemento sono i veri soggetti che agiscono tramite le proprie associazioni di categoria ». Essa poi aggiunge (decisione impugnata, paragrafo 65, punto 3, primo periodo): «Tuttavia, ai fini della (...) decisione [impugnata], la Commissione prende in considerazione esclusivamente le imprese rappresentate nell'ambito di Cembureau tramite la loro associazione che, oltre ad appartenere all'associazione, abbiano chiaramente manifestato la loro adesione all'accordo partecipando» a una misura d'attuazione dell'accordo Cembureau. La prova della partecipazione dei membri indiretti della Cembureau all'accordo Cembureau viene quindi ricavata dalla loro partecipazione ad una o a più misure di attuazione di quest'ultimo. Per questa ragione, nella decisione impugnata (paragrafo 45, punto 10) si afferma che i membri indiretti, «con la loro adesione a diverse intese e disposizioni convenute allo scopo di completare l'accordo generale e/o per concorrere alla sua applicazione hanno partecipato indirettamente [all']accordo [Cembureau]».
punto 1306
Infine, nella decisione impugnata, la Buzzi, che non è membro né diretto né indiretto della Cembureau, viene considerata aderente all'accordo Cembureau in forza della sua partecipazione alle intese franco-italiane di cui all'art. 3, n. 1, della decisione impugnata [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 3, primo periodo e terzo periodo, lett. c), e punto 4, terzo periodo, primo trattino].
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Partecipazione delle ricorrenti all'accordo Cembureau › B — Appartenenza a un'associazione nazionale membro della Cembureau quale criterio d'imputazione dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata
punto 1307
Le imprese CBR (causa T-25/95), ENCI (causa T-31/95), Dyckerhoff (causa T-35/95), Vicat (causa T-37/95), Ciments français (causa T-39/95), Heidelberger (causa T-42/95), Lafarge (causa T-43/95), Alsen-Breitenburg (causa T-45/95), Nordcement (causa T-46/95), Rugby (causa T-53/95), Cimpor (causa T-61/95), Secil (causa T-62/95) e Hornos Ibéricos (causa T-69/95) allegano che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto accusandole di aver partecipato all'accordo Cembureau in base alla loro adesione a un'associazione nazionale membro diretto della Cembureau.
punto 1308
Occorre ricordare che, secondo la CA, l'accordo Cembureau sarebbe stato concordato dalla Cembureau e dai suoi membri, e che i membri indiretti della Cembureau avrebbero aderito al detto accordo ex nunc, dalla data della loro partecipazione a una misura d'attuazione del medesimo. Tuttavia la CA non si fonda in alcun modo sull'appartenenza dei membri indiretti della Cembureau ad un'associazione nazionale per imputare loro l'infrazione costituita dall'accordo Cembureau (v. i precedenti punti 554-562).
punto 1309
Ne consegue che, nella decisione impugnata, la Commissione non aveva il diritto di assumere l'appartenenza a un'associazione nazionale, membro della Cembureau, quale criterio di imputazione dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata. Come già sottolineato, il solo criterio di imputazione al quale la Commissione potesse validamente richiamarsi nei confronti dei membri indiretti della Cembureau è quello dell'adesione all'accordo Cembureau attraverso la partecipazione ad una misura d'attuazione dell'accordo stesso (decisione impugnata, paragrafi 45, punto 10, e 65, punto 3; v. i precedenti punti 563 e 564). Si tratta dello stesso criterio di imputazione utilizzato nella CA.
punto 1310
Occorrerà quindi esaminare se la partecipazione dei membri indiretti della Cembureau all'accordo Cembureau risulti provata a sufficienza dalla loro partecipazione ad una o a più misure d'attuazione dell'accordo medesimo (decisione impugnata, paragrafo 65, punto 3, primo periodo).
punto 1311
Alla luce di ciò, l'argomento esaminato risulta privo d'oggetto e dev'essere quindi respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Partecipazione delle ricorrenti all'accordo Cembureau › C — Competenza degli Head Delegates e delle associazioni di imprese a concludere l'accordo Cembureau
punto 1312
In primo luogo, le ricorrenti CBR (causa T-25/95), Cembureau (causa T-26/95), FIC (causa T-30/95), VNC (causa T-32/95), Dyckerhoff (causa T-35/95), SFIC (causa T-36/95), Vicat (causa T-37/95), Ciments français (causa T-39/95), Heidelberger (causa T-42/95), Lafarge (causa T-43/95), Aalborg (causa T-44/95), Alsen-Breitenburg (causa T-45/95), Nordcement (causa T-46/95), BDZ (causa T-48/95), Unicem (causa T-50/95), Rugby (causa T-53/95), BCA (causa T-54/95), Irish Cement (causa T-60/95), Cimpor (causa T-61/95), Secil (causa T-62/95), ATIC (causa T-63/95), Italcementi (causa T-65/95), Cementir (causa T-87/95) e AGCI (causa T-103/95) allegano che un accordo come l'accordo Cembureau non rientrerebbe nel novero delle attività previste nello statuto né della Cembureau, né delle varie associazioni nazionali di categoria coinvolte. Gli Head Delegates non sarebbero un organo statutariamente competente alla valida assunzione di impegni in capo ai membri della Cembureau né per la Cembureau, né per le dette associazioni. Peraltro, gli Head Delegates non sarebbero mai stati incaricati di concludere l'accordo Cembureau da parte dei membri diretti dell'omonima associazione.
punto 1313
L'argomento relativo all'incompetenza statutaria della Cembureau e degli Head Delegates della Cembureau a concludere l'accordo Cembureau è stato già respinto (v. i precedenti punti 923-928). Per gli stessi motivi, qualsiasi argomento relativo all'incompetenza statutaria dei membri diretti della Cembureau dev'essere parimenti respinto. Siccome la Commissione ha dichiarato a ragione, in base agli elementi di prova dedotti nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata, che l'accordo Cembureau è stato concluso nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e che è stato confermato durante le riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984 (v. il precedente punto 1095), la sola questione aperta è se gli Head Delegates abbiano agito in nome e per conto dei membri diretti della Cembureau.
punto 1314
Dall'art. 6, primo comma, dello statuto della Cembureau vigente all'epoca presa in considerazione nella decisione impugnata si ricava che i membri della Cembureau designavano, prima dell'assemblea generale dell'associazione, il rappresentante incaricato di esercitare il loro diritto di voto. I rappresentanti dei membri diretti della Cembureau designati in tal modo venivano denominati «Head Delegates». Tale circostanza è stata confermata dalla Cembureau in sede di memoria di risposta alla CA (pag. 7; decisione impugnata, paragrafo 15, punto 4): « Come per i rappresentanti dei governi in organismi internazionali e nonostante il fatto che la designazione “Head Delegates” non sia statutaria (...), è stata nominata una persona che esercita il diritto di voto in seno all'assemblea generale (Head Delegate); di queste persone Cembureau tiene un elenco aggiornato».
punto 1315
Ne consegue che agli Head Delegates era stato conferito, dai membri diretti, il mandato di prendere decisioni nella cornice dell'assemblea generale della Cembureau. Il loro effettivo potere di rappresentanza non si limitava tuttavia alle sole assemblee generali della Cembureau.
punto 1316
Infatti, dal telex del signor Van Hove ai signori Collis e Dutron, direttori della Cembureau, del 17 novembre 1982 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3; documento n. 33.126/11558), si deduce che gli Head Delegates rappresentavano i membri diretti della Cembureau anche in occasione delle riunioni degli Head Delegates organizzate dalla Cembureau. Nel detto telex, il signor Van Hove, Head Delegate belga, suggerisce «di venir invitato [alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983] in veste di presidente del C.C.C. per i problemi a livello CEE e che il Belgio possa designare un'altra persona in qualità di Head Delegate».
punto 1317
Tale constatazione è corroborata dalla lettera di convocazione «ufficiale» per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (documento n. 33.126/11554), inviata a tutti i membri diretti della Cembureau. Da tale lettera si evince inequivocabilmente che gli Head Delegates erano invitati alla riunione del 14 gennaio 1983 non a titolo personale, bensì in qualità di rappresentanti, ciascuno, di un membro diretto della Cembureau. Essa enunciava infatti quanto segue: «L'unica probabilità di ottenere risultati positivi è che tutti i membri si sentano coinvolti e partecipino a una riflessione comune. E' con questo spirito che La invito [alla] riunione [degli Head Delegates] che si terrà presso la sede della Cembureau, a Parigi, il 14 gennaio alle ore 9».
punto 1318
Alla luce di ciò, la Commissione aveva il diritto di ritenere che, quando gli Head Delegates avevano prima concluso e poi confermato l'accordo Cembureau durante le loro riunioni del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984, essi rappresentassero e impegnassero i membri diretti della Cembureau.
punto 1319
In secondo luogo, la FIC asserisce che un'associazione di categoria non sarebbe in condizioni, per sua natura, di concludere un accordo restrittivo della concorrenza, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, poiché non esercita nessuna attività commerciale o produttiva. La Cembureau sostiene analogamente che un'associazione dovrebbe svolgere un'attività commerciale perché possa esserle applicato l'art. 85, n. 1, del Trattato. Per parte sua, l'ATIC sottolinea che essa non avrebbe potuto avviare, a norma di statuto, nessun tipo di attività commerciale.
punto 1320
Come giustamente rilevato dalla Commissione in sede di decisione impugnata (paragrafo 44, punto 2), le associazioni di categoria non necessariamente devono esercitare un'attività commerciale o produttiva propria affinché l'art. 85, n. 1, del Trattato sia loro applicabile [sentenze della Corte 15 maggio 1975, causa 71/74, Fruit- en Groentenimporthandel e Frubo/Commissione, Racc. pag. 563, punti 28-32 (in prosieguo: la «sentenza Frubo»), Van Landewyck e a./Commissione, citata nel precedente punto 717, punti 87 e 88, 8 novembre 1983, cause riunite 96/82, 97/82, 98/82, 99/82, 100/82, 101/82, 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ e a./Commissione, Racc. pag. 3369, punto 19, e 30 gennaio 1985, causa 123/83, BNIC/Clair, Race. pag. 391, punti 20 e 26; sentenza del Tribunale CB e Europay/Commissione, citata nel precedente punto 83, punti 76 e 77]. L'art. 85, n. 1, del Trattato si applica infatti alle associazioni nell'ipotesi in cui la loro attività o quella delle imprese affiliate produca gli effetti vietati da tale norma. Ogni diversa interpretazione disconoscerebbe all'art. 85, n. 1, del Trattato la sua effettiva'portata (sentenza Frubo, già citata, punti 30 e 31).
punto 1321
Di conseguenza, l'argomento dev'essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Partecipazione delle ricorrenti all'accordo Cembureau › D — Imputazione di una medesima infrazione a talune imprese e, al tempo stesso, a talune associazioni
punto 1322
Le ricorrenti Cembureau (causa T-26/95), SFIC (causa T-36/95), Vicat (causa T-37/95), BDZ (causa T-48/95), Cimpor (causa T-61/95), Secil (causa T-62/95), ATIC (causa T-63/95) e Italcementi (causa T-65/95) allegano che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto contestando la partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata a talune associazioni e, al tempo stesso, a taluni membri delle medesime. La Secil spiega che la medesima infrazione non potrebbe essere qualificata come accordo e, nel contempo, come decisione ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato dato che la prima qualifica riguarderebbe le imprese e la seconda le associazioni. La medesima infrazione dovrebbe quindi essere qualificata o come accordo tra imprese o come decisione di associazioni di imprese. Le ricorrenti Cembureau, SFIC, Vicat, BDZ, Cimpor, Secil e ATIC asseriscono che la Commissione non avrebbe rispettato i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza affinché risulti ammissibile l'imputazione di una medesima infrazione a un'associazione e ai membri della medesima. Esse spiegano che tale tipo di imputazione sarebbe ammissibile unicamente qualora la Commissione riuscisse a dimostrare l'esistenza di un comportamento dell'associazione distinto e autonomo rispetto a quello dei suoi membri. Alla luce di ciò, l'impostazione seguita dalla Commissione costituirebbe inoltre una violazione del principio del ne bis in idem. Del resto, secondo l'Italcementi, seguendo la logica della descrizione contenuta nella decisione impugnata l'infrazione dovrebbe essere qualificata come decisione di associazione e non come accordo tra imprese. Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che l'Italcementi aveva dato il suo assenso e aveva aderito a quanto deciso a livello dell'associazione. Non sarebbe stato quindi possibile fondare la partecipazione dell'Italcementi all'accordo Cembureau unicamente sulla sua qualità di membro dell'omonima associazione.
punto 1323
E' giocoforza constatare che, contrariamente a quanto asserito dalla Secil, la Commissione non ha qualificato l'accordo Cembureau come accordo e, al tempo stesso, come decisione di associazione d'imprese. Infatti, nella decisione impugnata (paragrafo 45, punto 5) essa è del parere che «la norma relativa all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e alla regolamentazione delle vendite tra i singoli paesi costituisca un accordo».
punto 1324
Tuttavia nell'art 1 della decisione impugnata essa sanziona non solo la partecipazione di imprese ali accordo in tal sede accertato, ma anche quella di numerose associazioni di imprese e di un associazione di imprese ed associazioni di imprese, vale a dire della Cembureau.
punto 1325
A tal proposito occorre rilevare che il disposto dell'art. 85, n. 1, del Trattato non esclude gli accordi tra imprese ed associazioni di imprese dalla sfera di applicazione dei divieti da esso istituiti. Per sanzionare la partecipazione alla medesima infrazione di un'associazione e nel contempo, dei suoi membri, la Commissione deve dimostrare, in capo all'associazione 1 esistenza di un comportamento distinto da quello dei membri di quest'ultima (sentenza della Corte 27 settembre 1988, cause riunite 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 e 125/85-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. 5193, in prosieguo: la «sentenza Pasta di legno I»).
punto 1326
Nella fattispecie è fuor di dubbio il ruolo distinto svolto dalle associazioni nell'ambito dell infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata. Quello della Cembureau si è sostanziato nell'assumere l'iniziativa delle riunioni degli Head Delegates durante le quali accordo Cembureau e stato prima concluso e poi confermato, e nel predisporre tali riunioni (decisione impugnata, paragrafo 19). Il ruolo distinto delle associazioni nazionali membri della Cembureau e consistito nel concludere e, poi, nel confermare, con la Cembureau, l'accordo Cembureau. Per quanto concerne i membri indiretti della Cembureau, essi hanno aderito ali accordo tramite le misure di attuazione del medesimo. Quest'adesione è stata resa possibile dal latto che le associazioni nazionali sono state invitate a diffondere intorno ad esse «parole di saggezza» [testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente per la riunione del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documenti nn. 33.126/11583-11585)], circostanza che sottolinea anche il ruolo distinto svolto dalle associazioni nazionali Infine, la Cembureau e le associazioni nazionali hanno svolto un ruolo distinto da quello dei membri indiretti della Cembureau nell'attuazione dell'accordo Cembureau. Infatti, solo la Cembureau e i membri diretti della medesima risultano implicati nelle infrazioni costituite dagli scambi di informazioni sui prezzi sanzionate dall'art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata (v i successivi punti 1450-1452).
punto 1327
Viceversa, nella decisione impugnata le imprese membri delle associazioni sanzionate da quest'ultima non sono considerate partecipanti alla conclusione dell'accordo Cembureau Secondo la decisione impugnata (paragrafi 45, punto 10, e 65, punto 3, primo periodo) esse hanno adento all'accordo Cembureau partecipando ad una o a più misure di attuazione oggetto degli artt. 3-6 della decisione impugnata.
punto 1328
In considerazione del ruolo distinto svolto dalle imprese e dalle associazioni in sede di conclusione ed attuazione dell'accordo di cui all'art. 1 della decisione impugnata, la Commissione aveva il diritto di imputare tale infrazione alle associazioni e, al tempo stesso ai membri delle medesime. Per gli stessi motivi, è fuori discussione una violazione del principio del ne bis in idem.
punto 1329
Infine, per quanto concerne l'argomento dell'Italcementi, a prescindere dalla questione se «l'accordo» Cembureau potesse essere parimenti qualificato come decisione di associazione(i) di imprese, la Commissione aveva il diritto di qualificare come accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato il comportamento di cui all'art. 1 della decisione impugnata, dal momento che essa aveva dimostrato l'esistenza di un consenso generale tra i partecipanti alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984 (v. il precedente punto 1072). Occorre aggiungere che la partecipazione dell'Italcementi all'accordo Cembureau è stata dimostrata in base non solo alla sua qualità di membro della Cembureau, ma anche alla sua presenza alla riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984, durante la quale l'accordo Cembureau è stato confermato (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 8, paragrafo 45, punti 1, 2 e 10, e paragrafo 65, punto 3, primo periodo). L'Italcementi non può quindi asserire che la sua partecipazione all'accordo Cembureau sia stata motivata in base alla sua semplice qualità di membro dell'omonima associazione.
punto 1330
Pertanto, tutti gli argomenti esaminati devono essere respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Partecipazione delle ricorrenti all'accordo Cembureau › E — Partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata
punto 1331
Occorre esaminare, anzitutto, se la Commissione abbia provato la partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata (1); in un secondo tempo, l'argomento relativo alla violazione del divieto di discriminazione, sollevato da alcuni membri diretti della Cembureau (2); inoltre, gli argomenti della Cembureau e dei membri diretti di quest'ultima relativi al vizio di motivazione della decisione impugnata (3) e alla violazione dei diritti della difesa durante il procedimento amministrativo a causa di un'inadeguata consultazione di taluni passaggi della CA e di taluni documenti del fascicolo dell'istruttoria (4).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Partecipazione delle ricorrenti all'accordo Cembureau › E — Partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 1. Prova della partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata
punto 1332
I membri diretti della Cembureau sono individuati nel paragrafo 15, punto 2, secondo periodo, della decisione impugnata. L'art. 1 di quest'ultima concerne i seguenti membri diretti: FIC, VNC, Ciments luxembourgeois, SFIC, Aalborg, BDZ, Unicem, BCA, Oficemen, Irish Cement, ATIC, Italcementi, Aker, Euroc, Cementir e AGCI.
punto 1333
E' bene esaminare: anzitutto, l'argomento dell'Aalborg e della BCA secondo il quale esse sarebbero state considerate responsabili di atti commessi da un altro soggetto giuridico (1.1); successivamente, e distintamente, la posizione delle ricorrenti che hanno partecipato ad una o a più riunioni degli Head Delegates (1.2); poi, la posizione dell'Unicem, la quale non ha partecipato a nessuna di queste riunioni (1.3).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Partecipazione delle ricorrenti all'accordo Cembureau › E — Partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 1. Prova della partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 1.1 Vicende relative a taluni membri diretti della Cembureau
punto 1334
In primo luogo l'Aalborg (causa T-44/95) lamenta che la Commissione l'abbia giudicata responsabile del comportamento tenuto dalla società Aktieselskabet Aalborg Portland Cement Fabrik, la quale le avrebbe ceduto il suo stabilimento per la produzione di cemento in data 1o gennaio 1990. Essa sottolinea che questa società non avrebbe cessato di esistere giuridicamente, essendosi trasformata in società holding detentrice, con una nuova denominazione, del 50% delle azioni Aalborg. Siccome l'accordo Cembureau non sarebbe stato riportato per iscritto, l'Aalborg non sarebbe stata in condizioni di conoscerne l'esistenza all'atto della cessione. La ricorrente denuncia peraltro un vizio di motivazione della decisione impugnata derivante dal fatto che quest'ultima la giudicherebbe responsabile per atti commessi da un'altra impresa.
punto 1335
Occorre rilevare che l'Aalborg ha ammesso in udienza che la sua costituzione, risalente al 26 giugno 1990, e il fatto di aver rilevato, con effetti retroattivi a partire dal 1o gennaio 1990, il cementificio della società Aktieselskabet Aalborg Portland Cement Fabrik si inserivano nella cornice di una riorganizzazione del gruppo cui essa appartiene. Di conseguenza, la ricorrente e la società Aktieselskabet Aalborg Portland Cement Fabrik devono essere considerate un identico soggetto economico ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (sentenza della Corte 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink/Commissione, Racc. pag. 1679, punto 9). Ne consegue che la Commissione aveva il diritto di giudicare la Aalborg responsabile degli atti compiuti dalla società Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement Fabrik.
punto 1336
Per quanto concerne il preteso vizio di motivazione, occorre constatare che la CA (allegato 5 al ricorso) è stata indirizzata all'Aalborg la quale, in udienza, ha ammesso che, nella sua risposta alla CA, non ha affermato, innanzi alla Commissione, di non poter essere ritenuta responsabile degli atti compiuti dall'Aktieselskabet Aalborg Portland Cement Fabrik. Alla luce di ciò, e poiché quest'ultima impresa e la ricorrente costituivano un medesimo soggetto economico ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, l'istituzione non era tenuta ad approfondire, in sede di decisione impugnata, le ragioni per le quali essa considerava responsabile la Aalborg per il comportamento tenuto dall'Aktieselskabet Aalborg Portland Cement Fabrik.
punto 1337
In secondo luogo, la BCA (causa T-54/95) muove alla Commissione la censura di giudicarla responsabile delle attività, presuntivamente illecite, svolte da un altro ente, la CMF (v. il precedente punto 91), che avrebbe rappresentato presso la Cembureau, sino al 1o giugno 1988, gli interessi dell'industria cementiera britannica. Essa sottolinea che le attività curate dalla BCA, considerate nel loro insieme, sarebbero state fondamentalmente diverse da quelle della CMF.
punto 1338
Va rilevato che, nella decisione impugnata (paragrafo 45, punto 12), la Commissione illustra le ragioni che l'hanno indotta a ritenere che la BCA dovesse rispondere delle azioni della CMF. Essa rileva in tal sede che i membri della CMF erano membri della Cement and Concrete Association (in prosieguo: la «CCA») e che, il 1o giugno 1988, la CMF è stata sciolta e le sue attività nonché la rappresentanza degli interessi dei produttori di cemento del Regno Unito sono state trasferite alla CCA che, sempre dalla stessa data, ha cambiato statuto e denominazione, diventando la BCA. Quest'ultima avrebbe quindi continuato l'attività della CMF e i membri delle due associazioni sarebbero rimasti i medesimi.
punto 1339
E' pacifico che, sino al 1o giugno 1988, data in cui è diventata membro della Cembureau, la BCA era denominata CCA e che, prima della stessa data, la CMF rappresentava gli interessi dell'industria cementiera britannica in seno alla Cembureau. Da una risoluzione della CMF, datata 1o giugno 1988 (documenti nn. 33.126/17259 e 17260), si evince che, in tale data, la CMF è stata effettivamente sciolta e che la ricorrente ha proseguito la sua attività. Infine, è altrettanto pacifico che c'era identità tra i membri delle due associazioni, che l'ultimo presidente della CMF è diventato presidente della BCA e che lo Head Delegate rappresentante della CMF in seno alla Cembureau (signor Marshall) è diventato lo Head Delegate rappresentante della BCA.
punto 1340
Pur se, come asserito dalla ricorrente, l'attività della CMF riguardava soprattutto i CPMA (v. il precedente punto 91), che sono stati fatti scadere nel 1987, prima della costituzione della BCA, e benché la BCA eserciti talune funzioni mai esercitate dalla CMF, esisteva un'evidente identità tra la CMF e la BCA per quanto concerne le attività svolte in seno alla Cembureau e, di conseguenza, per i comportamenti contestati alla BCA nella decisione impugnata (sentenze Suiker Unie e a./Commissione, citata nel precedente punto 651, punti 84-88, e CRAM e Rheinzink/Commissione, citata nel precedente punto 1335, punto 9). La BCA è infatti subentrata alla CMF in qualità di membro della Cembureau e, in seguito alla ripresa delle attività della CMF, la stessa persona ha continuato ad esercitare la funzione di Head Delegate britannico in seno alla Cembureau.
punto 1341
Alla luce di ciò, la Commissione aveva il diritto di decidere che la BCA doveva rispondere dei comportamenti della CMF nella cornice della Cembureau. L'argomento della BCA dev'essere quindi respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Partecipazione delle ricorrenti all'accordo Cembureau › E — Partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 1. Prova della partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 1.2. Ricorrenti che hanno partecipato ad una o a più riunioni degli Head Delegates › 1.2.1. Partecipazione alle riunioni degli Head Delegates durante le quali è stato prima concluso e poi confermato l'accordo Cembureau
punto 1342
E' pacifico che, nelle tre riunioni degli Head Delegates oggetto del paragrafo 19 della decisione impugnata, la Cembureau era rappresentata dal suo presidente, signor Bailly, assistito dai due direttori, signori Collis e Dutron. La presenza di queste persone è del resto desumibile dai documenti intitolati «Riunione degli Head Delegates, Parigi, 14 gennaio 1983» (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 4; documento n. 33.126/11581), «Riunione degli Head Delegates, Noordwijk, 19 marzo 1984» (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 8; documenti nn. 33.126/11699 e 11700), e «Riunione degli Head Delegates, Parigi, 7 novembre 1984» (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 13; documento n. 33.126/11752).
punto 1343
Peraltro, tutti i membri diretti della Cembureau, ad eccezione dell'Unicem (v. in prosieguo punti 1404-1417), hanno partecipato ad una o a più riunioni degli Head Delegates oggetto della decisione impugnata.
punto 1344
Per quanto concerne anzitutto la riunione del 14 gennaio 1983, dal documento intitolato « Riunione degli Head Delegates, Parigi, 14 gennaio 1983 » si ricava che in tale occasione erano presenti gli Head Delegates belga (signor Pestalozzi), olandese (signor Platschorre), lussemburghese (signor Tesch), francese (signor Poitrat), danese (signor Stevens Larsen), tedesco (signor Schuhmacher), britannico (Sir Milne), spagnolo (signor Bertrán), irlandese (signor Quirke), portoghese (signor Toscano jr), norvegese (signor Heiberg), svedese (signor Borelius) e greco (signor Canellopoulos). Dal medesimo documento si evince inoltre che la Cementir ha incaricato un membro del suo personale di partecipare a tale riunione in qualità di Head Delegate (signor Cesareni). Del resto, la partecipazione di tutti questi Head Delegates non è stata assolutamente oggetto di contestazione durante il giudizio innanzi al Tribunale.
punto 1345
Siccome gli Head Delegates rappresentavano i membri diretti della Cembureau (v. i precedenti punti 1314-1318), può giudicarsi già accertata la partecipazione alla riunione delle ricorrenti FIC, VNC, Ciments luxembourgeois, SFIC, Aalborg, BDZ, CMF/BCA (v. i precedenti punti 1337-1341), Oficemen, Irish Cement, ATIC, Aker, Euroc, Cementir ed AGCI.
punto 1346
L'Italcementi (causa T-65/95) asserisce che il signor Pesenti, suo Head Delegate, non avrebbe partecipato alia riunione per motivi di salute. Essa sottolinea a tal riguardo che il documento intitolato «Riunione degli Head Delegates, Parigi, 14 gennaio 1983» sarebbe privo di data e che esso proverebbe soltanto che il signor Pesenti dimenticò di informare la Cembureau del fatto che non sarebbe stato presente alla riunione. Per corroborare il proprio argomento, essa fa riferimento al testo provvisorio del verbale della riunione del comitato esecutivo del 22 dicembre 1982 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 3; documento n. 33.126/11565), al testo provvisorio del verbale della riunione del comitato esecutivo del 9 novembre 1983 (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 5; documenti nn. 33.322/286-294) e a un resoconto di un colloquio telefonico tra i signori Dutron e d'Agostino (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 11; documento n. 33.126/11698).
punto 1347
E' giocoforza constatare che, alla riunione del 14 gennaio 1983, era prevista la presenza del signor Pesenti. Il documento intitolato « Riunione degli Head Delegates, Parigi, 14 gennaio 1983» menziona infatti il suo nome tra quelli degli Head Delegates che avrebbero dovuto parteciparvi.
punto 1348
Tuttavia, i documenti prodotti dall'Italcementi fanno sorgere dubbi sull'effettiva presenza del signor Pesenti alla riunione. Essi provano infatti la sua assenza, per motivi di salute, da numerose riunioni svoltesi nel periodo fine 1982 - inizio 1984. Benché il testo provvisorio del verbale della riunione del comitato esecutivo svoltasi il 22 dicembre 1982 menzioni soltanto l'assenza del signor Pesenti da tale riunione, il testo provvisorio del verbale della riunione del comitato esecutivo tenutasi il 9 novembre 1983 spiega che il signor Pesenti non aveva potuto partecipare alle precedenti riunioni per motivi di salute, e attesta inoltre l'assenza del detto signore dalla riunione. Per quanto concerne il resoconto del colloquio telefonico tra i signori Dutron e d'Agostino, esso riporta che quest'ultimo avrebbe partecipato alla riunione del 19 marzo 1984 in quanto il signor Pesenti non avrebbe potuto assistervi per ragioni di salute. Infine, il testo provvisorio del verbale della riunione del comitato esecutivo dell'8 novembre 1984 (allegato 4.11 all'atto introduttivo della Cembureau) riporta la notizia della morte del signor Pesenti.
punto 1349
Alla luce di ciò, occorre prendere atto che la Commissione non ha dimostrato la partecipazione del signor Pesenti, e quindi dell'Italcementi, alla riunione del 14 gennaio 1983.
punto 1350
Quanto alla riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984, si deve constatare la presenza, non contestata, degli Head Delegates delle ricorrenti FIC, VNC, Ciments luxembourgeois, SFIC, Aalborg, BDZ, CMF/BCA (v. i precedenti punti 1337-1341), Oficemen, Irish Cement, ATIC, Aker, Euroc ed AGCI (v. inoltre il documento intitolato «Riunione degli Head Delegates, Noordwijk, 19 marzo 1984»).
punto 1351
L'Italcementi ammette di aver incaricato il signor d'Agostino, suo direttore generale, di partecipare a tale riunione (atto introduttivo, pag. 45). Pur essendo un sostituto del signor Pesenti (v. il precedente punto 1348) e non uno Head Delegate della Cembureau, egli rappresentava l'Italcementi, di modo che aveva titolo per impegnare la società.
punto 1352
Infine, per quanto concerne la riunione degli Head Delegates del 7 novembre 1984, si deve parimenti constatare la presenza, non contestata, degli Head Delegates delle ricorrenti FIC, Ciments luxembourgeois, SFIC, Aalborg, BDZ, CMF/BCA (v. i precedenti punti 1337-1341), Irish Cement, ATIC, Euroc, Cementir ed AGCI (v. inoltre il documento intitolato «Riunione degli Head Delegates, Parigi, 7 novembre 1984»), e quindi di questi stessi membri diretti della Cembureau.
punto 1353
Da tutto quanto sin qui esposto risulta che le ricorrenti Cembureau, FIC, VNC, Ciments luxembourgeois, SFIC, Aalborg, BDZ, BCA, Oficemen, Irish Cement, ATIC, Italcementi, Aker, Euroc, Cementir e AGCI hanno partecipato tutte ad una o a più riunioni degli Head Delegates durante le quali è stato manifestato o ribadito un consenso generale sul principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni e sulla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro. Con la loro presenza esse hanno aderito o, quanto meno, hanno fatto pensare agli altri partecipanti di voler aderire al contenuto dell'accordo Cembureau, prima concluso e poi confermato durante le dette riunioni (sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, citata nel precedente punto 140, punto 232, e sentenza Tréfileurope/Commissione, citata nel precedente punto 958, punto 85). In mancanza di manifestazioni di dissenso, le dette ricorrenti devono essere considerate partecipanti all'accordo Cembureau di cui all'art. 1 della decisione impugnata (sentenze del Tribunale Hüls/Commissione, citata nel precedente punto 155, punto 155, e Montecatini/Commissione, citata nel precedente punto 270, punto 181; Hercules Chemicals/Commissione, citata nel precedente punto 140, punto 232, 6 aprile 1995, causa T-142/89, Boël/Commissione, Racc. pag. II-867, punto 60, e Mayr-Melnhof/Commissione, citata nel precedente punto 897, punto 135). La durata della loro partecipazione all'accordo Cembureau sarà oggetto di un successivo esame.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Partecipazione delle ricorrenti all'accordo Cembureau › E — Partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 1. Prova della partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 1.2. Ricorrenti che hanno partecipato ad una o a più riunioni degli Head Delegates › 1.2.2. Manifestazioni di dissenso ed altre circostanze richiamate per negare qualsiasi partecipazione all'accordo Cembureau
punto 1354
La FIC (causa T-30/95) e la Ciments luxembourgeois (causa T-34/95) sostengono che la loro adesione a un accordo in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato non può essere dimostrata dalla mancata manifestazione di un dissenso da parte loro.
punto 1355
Quest'argomento è irrilevante. La partecipazione dei membri diretti della Cembureau all'accordo omonimo è stata accertata sulla base non già di una mancata manifestazione di dissenso, bensì della loro appartenenza alla Cembureau e della loro partecipazione ad una o a più riunioni degli Head Delegates durante le quali l'accordo Cembureau è stato prima concluso e poi confermato (v. il precedente punto 1302).
punto 1356
Le ricorrenti FIC (causa T-32/95), VNC, Ciments luxembourgeois, SFIC (causa T-36/95), Aalborg (causa T-44/95), BDZ (causa T-48/95), BCA (causa T-54/95), Oficemen (causa T-59/95), Irish Cement (causa T-60/95), ATIC (causa T-63/95), Italcementi (causa T-65/95), Cementir (causa T-87/95) e AGCI (causa T-103/95) accampano l'esistenza di manifestazioni di dissenso da parte loro o di altre circostanze specifiche le quali escluderebbero una loro partecipazione all'accordo Cembureau.
punto 1357
In primo luogo, le ricorrenti FIC, Aalborg, BDZ, BCA e AGCI asseriscono di non aver mai avuto conoscenza dell'accordo Cembureau prima dell'avvio di un procedimento da parte della Commissione. Esse non potrebbero quindi aver partecipato all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
punto 1358
La FIC spiega poi di essere stata messa al corrente del mero contenuto della riunione del 7 novembre 1984 tramite una nota del signor Van Hove, suo presidente, datata 12 novembre 1984 (decisione impugnata, paragrafo 44, punto 3; documenti nn. 33.126/2063-2069 e 2436-2447), la quale indicherebbe esplicitamente che nessun problema interno alla Comunità sarebbe stato trattato o menzionato durante la detta riunione (v. il precedente punto 1029). Contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, tale circostanza non sarebbe confutata dal verbale n. 88 del consiglio d'amministrazione della FIC, datato 23 febbraio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 44, punto 3; documenti nn. 33.126/2035-2043; la decisione impugnata indica, per errore, la data del 23 marzo 1983), che si limiterebbe a far menzione della Cembureau nella cornice di una riunione della FIC dell'11 gennaio 1983, svoltasi in preparazione della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983. Infine, la FIC contesta l'affermazione della Commissione secondo la quale « i verbali [della FIC] non sempre riportano il contenuto effettivo delle discussioni tenute in seno al consiglio di amministrazione» (decisione impugnata, paragrafo 44, punto 3).
punto 1359
La BCA aggiunge che la sua pretesa conoscenza dell'accordo Cembureau poggerebbe su una fictio juris. Anche qualora la CMF avesse avuto conoscenza dell'accordo — eventualità contestata dalla ricorrente —, la BCA ne sarebbe rimasta sempre all'oscuro sino all'avvio del procedimento amministrativo.
punto 1360
Questi argomenti devono essere respinti. E' infatti pacifico che gli Head Delegates belga, danese, tedesco, britannico e greco hanno assistito alle tre riunioni degli Head Delegates durante le quali l'accordo Cembureau è stato prima concluso e poi confermato (v. i precedenti punti 1344, 1345, 1350 e 1352). Siccome in tali occasioni ciascuno di questi Head Delegates rappresentava un membro diretto della Cembureau, ed assumeva impegni per conto del medesimo (v. i precedenti punti 1314-1318), la conoscenza che dell'accordo Cembureau avevano gli Head Delegates belga, danese, tedesco, britannico e greco dev'essere imputata direttamente in capo alle ricorrenti FIC, Aalborg, BDZ, BCA, in quanto subentrata alla CMF (v. i precedenti punti 1337-1341), ed AGCI.
punto 1361
Ad abundantiam, è bene rilevare che il resoconto del 12 novembre 1984 presentato dal signor Van Hove, presidente della FIC, al consiglio d'amministrazione di quest'ultima non consente di trarre nessuna conclusione sulla natura delle informazioni che possono essere state comunicate alla FIC in seguito alle riunioni del 14 gennaio 1983 e 19 marzo 1984. E' infine irrilevante la contestazione, da parte della FIC, dell'affermazione della Commissione secondo la quale i verbali della ricorrente non riprodurrebbero sempre l'effettivo contenuto delle discussioni svoltesi in seno al consiglio d'amministrazione. Nell'ambito della decisione impugnata quest'elemento non viene preso in considerazione ai fini della dimostrazione della partecipazione della FIC all'accordo Cembureau. Tale partecipazione è stata giudicata esistente in quanto quest'associazione era membro della Cembureau ed aveva partecipato ad alcune riunioni degli Head Delegates nel corso delle quali l'accordo Cembureau era stato prima concluso e poi confermato (decisione impugnata, paragrafo 19, punti 4, 8 e 13, paragrafo 45, punti 1, 2 e 10, e paragrafo 65, punto 3, primo periodo).
punto 1362
In secondo luogo, la FIC asserisce che, anche qualora si dovesse ritenere che la Cembureau e i membri della medesima abbiano concluso un accordo restrittivo della concorrenza, numerosi interventi dei rappresentanti dell'industria cementiera belga dovrebbero essere considerati espressione di un dissenso nei confronti del preteso accordo Cembureau. Essa cita, quale esempio, il promemoria redatto a seguito della riunione da essa organizzata l'11 gennaio 1983 per predisporre la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (allegato 14 al suo atto introduttivo), i documenti menzionati nel punto 18 del verbale n. 88 della riunione del proprio consiglio d'amministrazione, svoltasi il 23 febbraio 1983 (allegati 15, 16 e 17 al suo atto introduttivo), l'intervento dello Head Delegate belga alla riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737) e il verbale n. 112 della riunione del suo consiglio d'amministrazione, datato 1 settembre 1987 (allegato 20 al suo atto introduttivo).
punto 1363
Tuttavia, nessuno di questi documenti dimostra che la FIC abbia manifestato un aperto dissenso riguardo al contenuto delle tre riunioni degli Head Delegates oggetto della decisione impugnata, cui ha partecipato.
punto 1364
Per quanto concerne il promemoria redatto a seguito della riunione organizzata dalla FIC, l'11 gennaio 1983, per predisporre la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, giova rilevare che il detto documento, « trasmesso al signor Pestalozzi, portavoce FIC cc. [copia] al signor J. Van Hove, presidente del CCC», è intitolato «Riunione Cembureau degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 a Parigi in vista dell'esame dei fattori che influiscono sui mercati cementieri. Promemoria della riunione preparatoria dell'11 gennaio 1983 presso la FIC». La circostanza che il detto documento non faccia riferimento a un principio d'osservanza dei limiti dei mercati interni non esclude che un accordo vertente su tale principio sia stato approvato qualche giorno dopo nella cornice della riunione del 14 gennaio 1983. Inoltre, il promemoria di cui trattasi non contiene nessun indizio che possa dimostrare che il signor Pestalozzi, Head Delegate belga, e il signor Van Hove, presidente della FIC, i quali hanno partecipato a questa riunione (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 4; documento n. 33.126/11581), intendessero dissociarsi dal contenuto della medesima.
punto 1365
Parimenti, nessun documento menzionato nel punto 18 del verbale n. 88 relativo alla riunione del consiglio d'amministrazione della FIC, svoltasi il 23 febbraio 1983, riporta la manifestazione di una qualsiasi forma di dissenso da parte della FIC riguardo al contenuto dell'accordo Cembureau. A tal proposito, giova sottolineare che la mancata menzione dell'accordo Cembureau in un documento, che non giustifica di per sé una diversa interpretazione dei documenti che dimostrano peraltro la sua conclusione in occasione della riunione del 14 gennaio 1983 (v. il precedente punto 1116), non può nemmeno provare la manifestazione di un dissenso nei confronti dell'accordo da parte dell'autore del detto documento.
punto 1366
Quanto all'intervento dello Head Delegate belga alla riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984, esso è riportato nei seguenti termini nelle minute riguardanti tale riunione: «Belgio: Richiama l'attenzione sul fatto che, se una parte delle esportazioni di cemento della Germania verso i Paesi Bassi ha effettivamente carattere strutturale e tradizionale, da vari anni si verificano anche esportazioni “selvagge” complementari verso i Paesi Bassi e il Belgio. Dato che le precedenti discussioni degli Head Delegates non hanno modificato tale situazione, ritiene [inutile] discutere il problema in seno a Cembureau». La circostanza che lo Head Delegate belga abbia ritenuto necessario comunicare agli altri partecipanti le proprie preoccupazioni nei riguardi di queste «esportazioni “selvagge” complementari» esprime con chiarezza la sua volontà di attirare l'attenzione dei membri della Cembureau su una «difficoltà» che rappresentava un rischio per il principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni, convenuto durante la riunione del 14 gennaio 1983. Lungi dal costituire la manifestazione di un dissenso nei confronti dell'accordo Cembureau, l'intervento dello Head Delegate belga era pertanto assolutamente coerente con l'osservanza del detto accordo. L'asserita inutilità di un dibattito tra Head Delegates è posta in relazione solo con il problema delle esportazioni «selvagge» verso il Belgio e i Paesi Bassi e non con le altre «difficoltà» elencate nel memorandum all'attenzione del presidente in vista della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729) e nelle minute concernenti questa riunione (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737). Infine, presenziando alle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e 7 novembre 1984 durante le quali l'accordo Cembureau è stato confermato, la FIC ha comunque dato motivo agli altri partecipanti di pensare che essa intendesse ribadire la sua adesione al contenuto dell'accordo Cembureau.
punto 1367
Infine, per quanto concerne il verbale n. 112 del consiglio d'amministrazione della FIC, datato 1o settembre 1987, esso contiene alcune osservazioni sul ruolo che la Cembureau avrebbe dovuto svolgere.
punto 1368
Giova ricordare che all'epoca si discusse del ruolo e dell'avvenire della Cembureau (v. i precedenti punti 1194 e 1195). Il verbale n. 112 del 1o settembre 1987 riporta le opinioni espresse dalla FIC in tale cornice. Esso non presenta tuttavia nessun collegamento con le discussioni svoltesi durante le riunioni degli Head Delegates oggetto della decisione impugnata e non dimostra assolutamente che la FIC abbia manifestato apertamente il proprio dissenso nei riguardi del contenuto di tali riunioni.
punto 1369
La FIC sottolinea anche che il promemoria redatto in seguito alla riunione della FIC dell' 11 gennaio 1983, mirante alla preparazione della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, nonché numerosi altri documenti attesterebbero l'attenzione costante rivolta dall'industria cementiera belga al rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, di concerto con i servizi della Commissione.
punto 1370
Tuttavia, i riferimenti alle norme comunitarie in materia di concorrenza nei documenti menzionati dalla FIC non possono giustificare una diversa interpretazione della nutrita serie di prove documentali dirette le quali dimostrano, da un lato, che durante la riunione del 14 gennaio 1983, gli Head Delegates si sono accordati sull'osservanza dei limiti dei mercati interni e sulla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro (v. i precedenti punti 979-985) e, dall'altro, che i signori Pestalozzi, Head Delegate belga, e Van Hove, presidente della FIC, hanno partecipato alla detta riunione senza esprimere un aperto dissenso rispetto al contenuto di quest'ultima. Pertanto, lungi dal «discolpare» la FIC, i documenti citati dalla ricorrente dimostrano l'intenzionalità dell'infrazione commessa.
punto 1371
Infine, la FIC asserisce di non aver ratificato a posteriori né l'accordo che si presume concluso in occasione della riunione del 14 gennaio 1983, né la conferma di quest'ultimo durante le riunioni del 19 marzo e del 7 novembre 1984.
punto 1372
Quest'argomento è ininfluente. Nella decisione impugnata non si contesta assolutamente alla FIC di aver ratificato a posteriori l'accordo prima concluso il 14 gennaio 1983 e poi confermato il 19 marzo e il 7 novembre 1984. Essa è accusata di aver concluso e di aver confermato tale accordo nelle suddette date (decisione impugnata, paragrafo 45, punti 1 e 2). Ora, la FIC non ha mai negato la presenza dello Head Delegate belga alle tre riunioni di cui trattasi. Dal momento che lo Head Delegate belga rappresentava la ricorrente e poteva assumere impegni per conto della medesima nel corso di tali riunioni (v. i precedenti punti 1314-1318) e che le prove documentali dirette menzionate nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata dimostrano l'esistenza dell'accordo Cembureau (v. il precedente punto 1095), deve giudicarsi accertata l'adesione stessa della FIC a quest'ultimo.
punto 1373
In terzo luogo, le ricorrenti VNC, Ciments luxembourgeois, BCA, Irish Cement, Italcementi, Cementir e AGCI sostengono che non avrebbero avuto nessun interesse a partecipare all'accordo Cembureau, che il loro ruolo sul mercato del cemento sarebbe stato modesto e che la loro partecipazione alle riunioni degli Head Delegates sarebbe stata motivata da ragioni specifiche.
punto 1374
Tuttavia, i fatti e le circostanze addotti dalle ricorrenti interessate non possono giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette menzionate nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata, le quali dimostrano l'esistenza dell'accordo Cembureau (v. il precedente punto 1095). Essendo dimostrato che le ricorrenti Ciments luxembourgeois, CMF/BCA (v. i precedenti punti 1337-1341), Irish Cement ed AGCI hanno partecipato alle tre riunioni di cui trattasi, che la VNC ha partecipato a quelle del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984, che la Cementir ha partecipato a quelle del 14 gennaio 1983 e del 7 novembre 1984 e che l'Italcementi ha partecipato a quella del 19 marzo 1984, queste ricorrenti, le quali non sostengono nemmeno di aver manifestato un aperto dissenso nei riguardi del contenuto delle dette riunioni, per il fatto stesso di aver partecipato alle medesime hanno aderito all'oggetto dell'accordo Cembureau o, quanto meno, hanno lasciato credere agli altri partecipanti di avervi aderito. La loro partecipazione all'accordo Cembureau risulta quindi accertata.
punto 1375
La VNC e la Cementir vorrebbero avvalersi della loro assenza da una delle tre riunioni degli Head Delegates — quella del 7 novembre 1984 per la prima e quella del 19 marzo 1984 per la seconda — per negare qualsiasi forma di partecipazione all'infrazione.
punto 1376
L'argomento dev'essere respinto. La semplice presenza della VNC e della Cementir a una delle riunioni degli Head Delegates durante le quali l'accordo Cembureau è stato concluso o confermato basta a far giudicare accertata la loro partecipazione al concorso di volontà raggiunto.
punto 1377
In quarto luogo, la Ciments luxembourgeois, per negare la propria partecipazione all'accordo Cembureau, allega di non essere stata indicata, nella decisione impugnata, come una partecipante ai contatti bilaterali discussi in occasione delle riunioni. Essa sottolinea che, contrariamente alla CA (paragrafo 13), la decisione impugnata non tratterebbe più delle restrizioni quantitative alle forniture di cemento dal Lussemburgo verso il Belgio. L'Italcernenti, per parte sua, giudica contraddittoria la decisione impugnata in quanto essa sanzionerebbe la sua partecipazione all'accordo Cembureau senza accusarla di aver partecipato alle intese bilaterali oggetto dell'art. 3 della detta decisione, le quali costituirebbero le uniche misure di attuazione di tale accordo. Parimenti, l'AGCI è del parere che il memorandum all'attenzione del presidente in vista della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 dovrebbe essere posto in connessione con le infrazioni di cui all'art. 3 della decisione impugnata, alle quali sarebbero rimasti estranei sia i membri della ricorrente, sia la ricorrente stessa.
punto 1378
Si deve tuttavia constatare che, nella decisione impugnata, la partecipazione della Ciments luxembourgeois, dell'Italcementi e dell'AGCI all'accordo Cembureau è stata dimostrata in base alla loro qualità di membri diretti della Cembureau e alla loro partecipazione ad una o a piu delle riunioni degli Head Delegates di cui trattasi (decisione impugnata, paragrafo 19, punti 4, 8 e 13, paragrafo 45, punti 1, 2 e 10, e paragrafo 65, punto 3, primo periodo). La circostanza che, in sede di decisione impugnata, sia stata giudicata accertata la partecipazione di queste ricorrenti all'accordo Cembureau, malgrado l'estraneità delle medesime alle infrazioni di cui all'art. 3 della detta decisione, non è quindi indizio di nessuna contraddizione.
punto 1379
Essendo dimostrato che la Ciments luxembourgeois e l'AGCI hanno partecipato alle tre riunioni di cui trattasi e che l'Italcementi ha partecipato a quella del 19 marzo 1984, queste ricorrenti, le quali non sostengono nemmeno di aver manifestato un aperto dissenso nei riguardi del contenuto delle dette riunioni, per il fatto stesso di aver partecipato alle medesime hanno aderito all'oggetto dell'accordo Cembureau o, quanto meno, hanno lasciato credere agli altri partecipanti di avervi aderito. La loro partecipazione all'accordo Cembureau risulta quindi accertata, anche se esse non hanno preso parte a contatti o intese bilaterali.
punto 1380
In quinto luogo, lo SFIC sostiene che la partecipazione del suo presidente alle riunioni degli Head Delegates della Cembureau sarebbe stata motivata dall'assolvimento dei compiti statutari propri della sua funzione i quali, sino a prova contraria, devono godere di una presunzione di lecito esercizio. Ora, i vari elementi di prova dedotti dalla Commissione nella decisione impugnata non sarebbero in grado di giustificare il venir meno di tale presunzione di liceità. Di conseguenza, lo SFIC muove alla Commissione la censura di aver ignorato ciò, sostenendo che la mera partecipazione alle riunioni implicasse la sua adesione all'accordo Cembureau.
punto 1381
E' pacifico che lo SFIC ha partecipato alle tre riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984 (v. i precedenti punti 1344, 1345, 1350 e 1352). Lo SFIC, il quale non sostiene nemmeno di aver manifestato un aperto dissenso nei riguardi del contenuto delle dette riunioni, per il fatto stesso di aver partecipato alle medesime ha aderito all'oggetto dell'accordo Cembureau o, quanto meno, ha lasciato pensare agli altri partecipanti di avervi aderito. Alla luce di ciò, la Commissione aveva il diritto, in sede di decisione impugnata, di giudicare accertata la partecipazione dello SFIC all'accordo Cembureau.
punto 1382
Lo SFIC insiste anche sulla distinzione che occorrerebbe introdurre tra commercio nell'ambito dei membri della Cembureau e commercio intracomunitário. A suo dire, dato che la metà dei partecipanti alle riunioni degli Head Delegates della Cembureau sarebbe provenuta da paesi extracomunitan, la Commissione non avrebbe dovuto prendere in considerazione gli elementi relativi a paesi come la Spagna o il Portogallo per censurare il comportamento di imprese stabilite in paesi membri della Comunità.
punto 1383
Quest'argomento è ininfluente, dato che lo SFIC è un'associazione d'imprese. Ad ogni modo la partecipazione dello SFIC all'accordo Cembureau è stata dimostrata in base alla sua qualità di membro diretto della Cembureau e alla sua partecipazione ad alcune riunioni degli Head Delegates durante le quali l'accordo Cembureau è stato prima concluso e poi confermato (decisione impugnata, paragrafo 19, punti 4, 8 e 13, paragrafo 45, punti 1, 2 e 10, e paragrafo 65, punto 3, primo periodo). La Commissione, pertanto, non ha assolutamente tenuto in considerazione elementi riguardanti paesi terzi.
punto 1384
In sesto luogo, l'Aalborg asserisce di non poter essere considerata una partecipante all'accordo Cembureau dal momento che, durante la riunione del 19 marzo 1984, le discussioni si sarebbero svolte in francese, lingua non padroneggiata dal signor Stevens Larsen, suo rappresentante. Peraltro, quest'ultimo non avrebbe espresso una sua opinione durante la riunione, né sarebbe stato invitato a pronunciarsi, nelle forme di un voto o di un'accettazione per iscritto o dell'approvazione di un resoconto o di un documento analogo, in merito ad eventuali decisioni allora adottate. In udienza, l'Aalborg ha poi sostenuto che anche durante la riunione del 14 gennaio 1983 le discussioni si sarebbero svolte in francese.
punto 1385
Quest'argomento dev'essere respinto. Infatti, non è minimamente credibile che lo Head Delegate danese si sia mosso due volte per assistere a riunioni che si sarebbero svolte esclusivamente in una lingua per lui incomprensibile. Inoltre, come rilevato in udienza dalla Commissione, l'argomento dell'Aalborg è confutato dal contenuto del documento n. 33.126/11582, dal quale si ricava con chiarezza che per la riunione del 14 gennaio 1983 era stato approntato un servizio di traduzione simultanea dal francese all'inglese e viceversa. Per quanto concerne l'argomento relativo al preteso comportamento passivo dell'Aalborg, è dimostrato che essa ha partecipato alle tre riunioni del 14 gennaio 1983 19 marzo e 7 novembre 1984 (v. i precedenti punti 1344, 1345, 1350 e 1352). L'Aalborg, la quale non sostiene nemmeno di aver manifestato un aperto dissenso nei riguardi del contenuto delle dette riunioni, per il fatto stesso di aver partecipato alle medesime ha aderito all'oggetto dell'accordo Cembureau o, quanto meno, ha lasciato credere agli altri partecipanti di avervi aderito. Alla luce di ciò, la Commissione aveva il diritto, in sede di decisione impugnata, di giudicare accertata la partecipazione dell'Aalborg all'accordo Cembureau.
punto 1386
In settimo luogo, l'Oficemen allega che, anche ipotizzando la conclusione dell'accordo Cembureau, esisterebbero prove concludenti, le quali dimostrerebbero che essa non vi avrebbe mai aderito. A. tal riguardo, la ricorrente fa riferimento alle preoccupazioni manifestate dal produttore irlandese [testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente della Cembureau in vista della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documenti nn. 33.126/11583-11585)] e da quelli britannici [nota interna della Blue Circle del 1o dicembre 1983 (decisione impugnata, paragrafo 18 punto 2; documenti nn. 33.126/11332-11334)] nei confronti delle importazioni provenienti dalla Spagna, nonché alle denunce antidumping presentate nel 1983 e nel 1985 dal CCC alla Commissione avverso le dette importazioni. Infine, essa sottolinea che il memorandum all'attenzione del presidente della Cembureau per la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 preciserebbe che le esportazioni dalla Spagna verso l'Irlanda e il Regno Unito continuavano, all'epoca, a costituire una «difficoltà».
punto 1387
Giova osservare che i vari elementi dedotti dall'Oficemen, i quali descrivono più il comportamento dei membri della medesima che quello suo proprio, non consentono di ignorare il dato reale della sua partecipazione alle riunioni del 14 gennaio 1983 e 19 marzo 1984 (v. i precedenti punti 1344, 1345 e 1350). Presenziando a tali riunioni l'Oficemen, la quale non sostiene nemmeno di aver manifestato un aperto dissenso nei riguardi del contenuto delle medesime, ha aderito continuativamente all'oggetto dell'accordo Cembureau o, quanto meno, ha lasciato credere agli altri partecipanti di avervi aderito. E' pertanto dimostrata la sua partecipazione all'accordo Cembureau all'epoca delle riunioni degli Head Delegates. Tuttavia, nella decisione impugnata, la partecipazione dell'Oficemen all'accordo Cembureau è stata giudicata costitutiva di un illecito solo a partire dal 1o gennaio 1986 (v. il precedente punto 1303). Occorrerà pertanto esaminare in un secondo tempo se, alla data del 1o gennaio 1986, la partecipazione dell'Oficemen fosse ancora effettiva (v. in prosieguo i punti 4226-4232).
punto 1388
In ottavo luogo, l'Aalborg, l'Irish Cement e l'Italcementi asseriscono che il loro comportamento dimostrerebbe che esse non hanno aderito all'accordo Cembureau. L'Aalborg sostiene di aver organizzato le proprie vendite, e specialmente le sue esportazioni, in funzione di considerazioni commerciali autonome. L'Irish Cement si avvale dell'incremento delle proprie esportazioni verso il Regno Unito nel corso degli anni '80 per negare qualsiasi adesione a un qualsivoglia accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati interni. L'Italcementi, per parte sua, asserisce che la Commissione non avrebbe dimostrato che il suo comportamento sia stato influenzato dal contenuto delle informazioni trasmesse durante le riunioni degli Head Delegates oggetto della decisione impugnata.
punto 1389
Questi argomenti devono essere respinti. E' infatti dimostrato che l'Aalborg e l'Irish Cement hanno partecipato alle tre riunioni degli Head Delegates di cui trattasi (v. i precedenti punti 1344, 1345, 1350 e 1352) e che l'Italcementi ha partecipato a quella del 19 marzo 1984 (v. il precedente punto 1351). L'Aalborg, l'Irish Cement e l'Italcementi, le quali non sostengono nemmeno di aver manifestato un aperto dissenso nei riguardi del contenuto delle dette riunioni, per il fatto stesso di aver partecipato alle medesime hanno aderito all'oggetto dell'accordo Cembureau o, quanto meno, hanno lasciato credere agli altri partecipanti di avervi aderito. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, la circostanza che un'impresa non si adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente anticoncorrenziale non è atta a privare la medesima della sua piena responsabilità per la partecipazione all'intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze dall'oggetto delle riunioni (sentenze Mayr-Melnhof/Commissione, citata nel precedente punto 897, punto 135, e Tréfileurope/Commissione, citata nel precedente punto 958, punto 85). Anche ammettendo che il comportamento delle ricorrenti sul mercato non sia stato conforme alle «regole del gioco» concordate, ciò non incide quindi in alcun modo sulla loro responsabilità per la partecipazione all'accordo Cembureau.
punto 1390
In nono luogo, l'Aalborg, il BDZ e la Cementir allegano di non essere stati citati nei documenti che provano 1 esistenza dell'accordo Cembureau. Alla luce di ciò, la Commissione non avrebbe avuto il diritto di giudicare accertata la loro partecipazione al detto accordo in sede di decisione impugnata.
punto 1391
L'argomento dev'essere respinto. La circostanza che le ricorrenti non siano citate per nome nella documentazione relativa all'accordo Cembureau non può giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette menzionate nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata, le quali dimostrano che i partecipanti alla riunione del 14 gennaio 1983 tra i quali compaiono gli Head Delegates nominati dall'Aalborg, dal BDZ e dalla Cementir, hanno concluso l'accordo Cembureau (v. il precedente punto 1095), senza rivelare il benché minimo indizio di un'aperta manifestazione di dissenso da parte delle dette ricorrenti nei riguardi del contenuto della riunione.
punto 1392
In decimo luogo, il BDZ allega che ad esso aderiscono 37 membri e che nessun elemento autorizzerebbe la conclusione che i medesimi siano stati informati dall'associazione ricorrente in merito al preteso accordo Cembureau. Parimenti, l'Oficemen e l'ATIC sostengono di non aver mai comunicato né imposto ai loro membri nessuna regola, indicazione o istruzione in esecuzione del preteso accordo Cembureau.
punto 1393
Tale circostanza, anche ad ipotizzarla fondata, non può far ignorare il dato reale della partecipazione delle ricorrenti BDZ, Oficemen e ATIC alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e, di conseguenza, la loro partecipazione diretta all'accordo Cembureau (v i precedenti punti 1095, 1344 e 1345).
punto 1394
Infine, in undicesimo luogo, l'AGCI muove alla Commissione la censura di non aver provato che, partecipando alle riunioni degli Head Delegates di cui trattasi, essa abbia dato 1 impressione agli altri partecipanti di condividere i loro eventuali scopi illeciti. Essa menziona a tal proposito una nota interna della Blue Circle, datata 24 ottobre 1986, del signor Horner (documento n. 33.126/11132), la quale, per il fatto di spiegare che i produttori greci non sarebbero stati vincolati dalle stesse regole commerciali degli altri produttori europei, dimostrerebbe con chiarezza che essi sarebbero stati sempre considerati come terzi non graditi, giacché non si sarebbero piegati alle regole adottate dai grandi produttori europei.
punto 1395
A tal riguardo giova rilevare che l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata è imputata all'AGCI e, nel contempo, ai produttori greci Heracles, Titan e Halkis. Alla luce di ciò, a nchese, come assento dalla ricorrente, la nota interna della Blue Circle, datata 24 ottobre 1986, del signor Horner parlava di un certo distacco dei produttori greci nei riguardi del contenuto dell'accordo Cembureau, una simile circostanza non può essere presa in considerazione per pronunciarsi sull'effettiva partecipazione dell'AGCI all'infrazione di cui trattasi. E' pacifico che l'AGCI ha partecipato alle tre riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 19 marzo e 7 novembre 1984 (v. i precedenti punti 1344, 1345, 1350 e 1352). Presenziando à queste riunioni, essa ha aderito al contenuto dell'accordo Cembureau o, quanto meno, ha lasciato pensare agli altri partecipanti che essa aderiva ed avrebbe continuato ad aderire al d'etto accordo. E' pertanto accertata la partecipazione dell'AGCI all'accordo Cembureau. La partecipazione al medesimo delle imprese Heracles, Titan e Halkis verrà valutata nei successivi punti 4074, 4077, 4096-4101 e 4210-4213.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Partecipazione delle ricorrenti all'accordo Cembureau › E — Partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 1. Prova della partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 1.2. Ricorrenti che hanno partecipato ad una o a più riunioni degli Head Delegates › 1.2.3. Pretesa inopponibilità di taluni documenti ai membri diretti della Cembureau
punto 1396
Alcune ricorrenti, membri diretti della Cembureau, vale a dire le imprese ed associazioni di imprese VNC (causa T-32/95), BDZ (causa T-48/95), Cementir (causa T-87/95) e AGCI (causa T-103/95), allegano che taluni documenti menzionati nei paragrafi 18 e 19 della decisione impugnata non potrebbero essere utilizzati per dimostrare la loro partecipazione ali accordo Cembureau, dal momento che non proverrebbero da loro stesse e che esse non ne avrebbero avuto conoscenza prima dell'apertura del procedimento amministrativo (v. i precedenti punti 1050-1053). In udienza, l'Aalborg (causa T-44/95) e l'Irish Cement (causa T-60/95) hanno sostenuto argomenti analoghi.
punto 1397
Senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità di quest'argomento con riferimento all'Aalborg e all'Irish Cement, esso dev'essere respinto. Infatti, la circostanza che le ricorrenti interessate non abbiano partecipato all'elaborazione dell'uno o dell'altro documento o che esse non ne avessero conoscenza prima dell'apertura del procedimento amministrativo non e in grado di rendere i detti documenti inopponibili nei loro confronti quali elementi di prova dell'infrazione contestata a loro carico (v., in tal senso, sentenza Empresa Nacional Siderurgica/Commissione, citata nel precedente punto 1053, punto 312). E' bene ricordare che tutti gli elementi di prova menzionati nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata dimostrano che la Commissione ha giudicato a buon diritto accertata l'esistenza dell'accordo Cembureau (v. il precedente punto 1095). Ora, è pacifico che tutte le ricorrenti menzionate nel punto precedente hanno partecipato alla riunione del 14 gennaio 1983 e ad almeno una delle due riunioni del 19 marzo e del 7 novembre 1984, senza manifestare un aperto dissenso nei confronti del contenuto di queste riunioni. La loro partecipazione all'accordo Cembureau è stata pertanto dimostrata.
punto 1398
In udienza, l'Irish Cement ha sostenuto l'inopponibilità delle note interne della Blue Circle (decisione impugnata, paragrafo 18, punti 2 e 3; documenti nn. 33.126/11332-11337) e della dichiarazione del signor Kalogeropoulos del 25 giugno 1986 (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 5; documenti nn. 33.126/19875-19877), in quanto essa non avrebbe avuto modo di interrogare («cross-examine») gli autori di tali documenti.
punto 1399
Quest'argomento, sollevato per la prima volta in udienza, dev'essere respinto senza che occorra pronunciarsi sulla sua ricevibilità. Infatti, nella fattispecie il procedimento amministrativo e stato disciplinato dalle disposizioni dei regolamenti nn. 17 e 99/63, i quali non prevedono nessuna forma di «cross-examination». Ad ogni modo, l'argomento dell'Irish Cement non concerne i documenti menzionati nel paragrafo 19 della decisione impugnata, relativi alle riunioni degli Head Delegares, i quali dimostrano la conclusione e la conferma dell accordo Cembureau durante le dette riunioni e la partecipazione dell'Irish Cement alle medesime (v. i precedenti punti 921-1095, 1344, 1345, 1350 e 1352).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Partecipazione delle ricorrenti all'accordo Cembureau › E — Partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 1. Prova della partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 1.2. Ricorrenti che hanno partecipato ad una o a più riunioni degli Head Delegates › 1.2.4. Conclusioni relative alla partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima, ad eccezione dell'Unicem, all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata
punto 1400
E' accertato che le ricorrenti Cembureau, FIC, VNC, Ciments luxembourgeois, SFIC, Aalborg, BDZ, BCA, Oficemen, Irish Cement, ATIC, Aker, Euroc, Cementir e AGCI hanno partecipato alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (v. i precedenti punti 1344 e 1345). La Commissione ha dimostrato, in tale contesto, la loro partecipazione, a partire da quest'ultima data, all'accordo Cembureau, alla luce degli elementi di prova dedotti nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata, i quali dimostrano che l'accordo è stato concluso nella cornice della detta riunione, e in mancanza di indizi del fatto che qualcuna delle partecipanti abbia manifestato un aperto dissenso nei confronti del contenuto di quest'ultima.
punto 1401
Per quanto concerne le ricorrenti Cembureau, FIC, VNC, Ciments luxembourgeois, SFIC, Aalborg, BDZ, BCA, Irish Cement, Cementir e AGCI, essa poteva quindi legittimamente dichiarare accertata la loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata a partire dal 14 gennaio 1983. In un secondo tempo occorrerà valutare l'elemento della continuità della loro partecipazione a quest'infrazione.
punto 1402
Per quel che riguarda l'Oficemen e l'ATIC, da un lato, e l'Euroc, dall'altro, membri diretti stabiliti, all'epoca dei fatti, all'esterno del territorio comunitario, la Commissione imputa loro l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata a partire, rispettivamente, dal 1 gennaio 1986 e dal 9 giugno 1986. Quanto alla Aker, che rimane stabilita al di fuori del territorio della Comunità, la Commissione ha giudicato rilevante la sua partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata a partire dal 9 giugno 1986. La Commissione spiega che «per Oficemen e ATIC (...) [essa] potrebbe tener conto degli effetti prodotti nella CEE dalla loro adesione all'accordo in questione a decorrere dalla data in cui hanno aderito; tuttavia la Commissione fa scattare l'infrazione a decorrere dal 1o gennaio 1986 poiché sulla base delle informazioni in suo possesso la partecipazione delle imprese spagnole e portoghesi non ha prodotto effetti significativi nella Comunità se non dopo l'ingresso nella CEE dei rispettivi paesi» (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 11). In relazione alla Aker e all'Euroc, la Commissione afferma che essa « non dispone di prove che la loro partecipazione all'accordo o principio Cembureau abbia avuto effetto all'interno della Comunità anteriormente [al 9 giugno 1986]» (decisione impugnata, paragrafo 65, punto 4, quarto trattino). Benché la partecipazione di queste quattro ricorrenti all'accordo Cembureau risulti dimostrata, occorrerà pertanto valutare in un secondo tempo la natura continuata e illecita di tale partecipazione a partire dalle due date fissate dalla decisione impugnata (v. i successivi punti 4226-4242).
punto 1403
Per quanto riguarda infine l'Italcementi, si è accertato che la partecipazione di quest'impresa alla riunione del 19 marzo 1984 dimostra la sua partecipazione all'accordo Cembureau e, di conseguenza, all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata (v. il precedente punto 1351). Pertanto, la partecipazione dell'Italcementi a quest'infrazione va giudicata comunque dimostrata a partire dal 19 marzo 1984. Si dovrà valutare successivamente se la Commissione avesse il diritto, in base alla partecipazione all'una o all'altra misura di esecuzione dell'accordo Cembureau, di stabilire il 14 gennaio 1983 come data iniziale della partecipazione dell'Italcementi all'infrazione (v. i successivi punti 4224 e 4225).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Partecipazione delle ricorrenti all'accordo Cembureau › E — Partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 1. Prova della partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 1.3. Posizione dell'Unicem, membro diretto della Cembureau che non ha partecipato a nessuna delle riunioni degli Head Delegates
punto 1404
L'Unicem sottolinea di non aver partecipato a nessuna riunione degli Head Delegates oggetto della decisione impugnata. Essa afferma inoltre di non essere mai stata informata dello svolgimento di tali riunioni. Non sarebbe pertanto provata la sua partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
punto 1405
Nella decisione impugnata (paragrafo 44, punto 4), la Commissione afferma quanto segue: «Il fatto di non partecipare alle riunioni degli organi cui taluni membri hanno diritto di intervenire non implica che le decisioni e/o gli accordi concordati in seno a tali organi non siano applicati ai membri assenti o dagli stessi. In generale, l'appartenenza ad un'associazione comporta l'accettazione delle sue regole e comportamenti con la consapevolezza che l'associazione e/o l'organizzazione agisce grazie anche all'apporto diretto o indiretto di ciascun membro e grazie al fatto che essa può contare sul suo consenso e sostegno. A meno che il membro si dissoci esplicitamente, quanto affermato vale non solamente per le attività previste dallo statuto dell'associazione, ma anche per le attività di fatto della stessa». Essa formula peraltro il seguente rilievo (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 13, in fine): «La sua [dell'Unicem] mancata partecipazione alle riunioni non significa che [essa] non fosse parte all'accordo di rispetto dei mercati nazionali e di regolamentazione delle vendite tra i singoli paesi, innanzi tutto perché altri Head Delegates italiani erano presenti in rappresentanza del loro paese, in secondo luogo perché l'associazione agisce grazie all'apporto di tutti i membri presenti ed assenti, infine perché nel momento in cui Unicem assieme agli altri produttori italiani ha subito gli effetti negativi delle importazioni di cemento greco ha ricevuto l'appoggio degli altri membri di Cembureau (cfr. supra par. 27), traendo in tal modo beneficio dalla solidarietà implicita nella regola del mercato nazionale».
punto 1406
Senza che occorra pronunciarsi sulla questione se l'Unicem sia stata informata dello svolgimento delle riunioni degli Head Delegates, è pacifico che né il signor Nasi, Head Delegate da essa incaricato di rappresentarla nella cornice della Cembureau (risposta dell'Unicem, in data 5 giugno 1998, a un quesito scritto rivoltole dal Tribunale), né nessun altro membro del personale dell'Unicem ha partecipato alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984. Tale circostanza è desumibile dall'elenco delle persone attese per queste ultime (decisione impugnata, paragrafo 19, punti 4, 8 e 13; documenti nn. 33.126/11581, 11699, 11700 e 11752) ed è stata inoltre ammessa dalla Commissione in sede sia di decisione impugnata (paragrafo 45, punto 13), sia di giudizio innanzi a questo Tribunale (controricorso nella causa T-50/95, punto 49).
punto 1407
Occorre quindi esaminare se, in assenza del proprio Head Delegate, l'Unicem sia stata rappresentata in occasione delle tre riunioni da un altro Head Delegate italiano, come assento dalla Commissione.
punto 1408
La Commissione allega che la funzione di Head Delegate sarebbe equiparabile a quella dei rappresentanti dei governi presso gli organismi internazionali. Per dimostrare che lo Head Delegate italiano presente sarebbe stato il rappresentante dei tre membri italiani della Cembureau, essa fa riferimento al seguente resoconto di un colloquio telefonico tra i signori Dutron e d'Agostino (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 11; documento n. 33.126/11698): «Il signor G. Pesenti, influenzato, non sarà a Noordwijk ma il signor d'Agostino rappresenterà l'Italia alla riunione degli Head Delegates». La Commissione si basa inoltre sulla menzione dello Stato membro d'origine, e non dell'impresa, dello Head Delegate nel documento intitolato «Riunione degli Head Delegates, Parigi, 14 gennaio 1983» (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 4; documento n. 33.126/11581).
punto 1409
Va rilevato che, all'epoca delle riunioni degli Head Delegates del 1983 e del 1984, la Cembureau annoverava tre membri italiani, ossia l'Unicem, l'Italcementi e la Cementir, ognuno dei quali designava un proprio Head Delegate. La circostanza che i tre membri diretti italiani della Cembureau disponessero di uno Head Delegate per ciascuno confuta già di per se stessa la tesi della Commissione, secondo la quale un solo Head Delegate italiano sarebbe stato incaricato di rappresentarli tutti e tre.
punto 1410
La prevista presenza di due Head Delegates italiani alla riunione del 14 gennaio 1983, ossia dei signori Pesenti, dell'Italcementi, e Cesareni, della Cementir, ricavabile dal documento intitolato «Riunione degli Head Delegates, Parigi, 14 gennaio 1983», contraddice anch'essa l'esistenza di un mandato conferito dai tre membri italiani al solo Head Delegate italiano presente.
punto 1411
Infine se, come vorrebbe la Commissione, ognuno dei tre Head Delegates italiani avesse rappresentato tutti i membri italiani della Cembureau, il signor Pesenti, dell'Italcementi, trovandosi in condizioni di non poter partecipare alla riunione del 19 marzo 1984, si sarebbe fatto sostituire non da un altro membro del personale dell'Italcementi, vale a dire dal signor d'Agostino, bensì dallo Head Delegate della Cementir o dell'Unicem.
punto 1412
Pertanto, si deve riconoscere che l'Unicem non era rappresentata nel corso delle riunioni del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984. Di conseguenza, l'Unicem non ha partecipato direttamente al concorso di volontà manifestatosi durante queste riunioni.
punto 1413
Anche se, come sottolineato dalla Commissione, un'associazione agisce grazie all'apporto di tutti i membri presenti ed assenti e anche se il fatto di appartenere a un'associazione significa accettarne le regole e i comportamenti, la partecipazione dell'Unicem all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata può essere considerata accertata solo qualora risulti provato che quest'impresa ha dato il proprio assenso, esplicito o implicito, al contenuto dell'accordo Cembureau. La sola qualità di membro della Cembureau, infatti, non può bastare a rendere l'Unicem responsabile delle decisioni manifestamente illecite adottate dagli Head Delegates in sua assenza. Giova sottolineare a tale proposito che la Commissione non ha contestato l'allegazione della Cembureau, secondo la quale lo statuto di quest'ultima non conferiva nessun potere statutario agli Head Delegates in quanto organo (decisione impugnata, paragrafo 15, punto 4).
punto 1414
In mancanza di prove documentali di un assenso dell'Unicem all'oggetto delle discussioni svoltesi nel corso delle tre riunioni, occorre esaminare se il comportamento della detta impresa non esprima siffatto assenso.
punto 1415
A tal proposito la Commissione sottolinea che l'Unicem avrebbe attuato l'accordo Cembureau nella cornice dell'ETF [decisione impugnata, paragrafo 45, punto 13; art. 4, nn. 1, 2 e 3, lett. a) e b)] e partecipando alle attività dell'ECEC (decisione impugnata, paragrafo 58 e art. 5).
punto 1416
Pertanto, ai fini della dimostrazione di una partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata, la situazione dell'Unicem è equiparabile a quella di un membro indiretto della Cembureau. Infatti, così come per un membro indiretto, la partecipazione dell'Unicem all'accordo Cembureau potrà essere giudicata accertata solo qualora si dimostri che essa ha partecipato a una misura di attuazione di quest'ultimo (v. i precedenti punti 1307-1311).
punto 1417
Si valuterà in un secondo momento se la pretesa partecipazione dell'Unicem ai comportamenti di cui agli artt. 4 e 5 della decisione impugnata possa essere considerata alla stregua di un'attuazione, da parte sua, dell'accordo Cembureau (v. i successivi punti 4102-4107). In questa sede, pertanto, è opportuno lasciare in sospeso l'esame della sua partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Partecipazione delle ricorrenti all'accordo Cembureau › E — Partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 2. Violazione del principio della parità di trattamento
punto 1418
La VNC (causa T-32/95) giudica la decisione impugnata come discriminatoria nei propri confronti, poiché non tutti i membri della Cembureau sarebbero stati oggetto di sanzioni in sede di decisione impugnata. Ad esempio, essa cita i membri della Cembureau provenienti da paesi estranei alla Comunità. Parimenti, l'ATIC (causa T-63/95) asserisce che un'applicazione coerente del principio enunciato nel paragrafo 44, punto 4, della decisione impugnata avrebbe dovuto indurre la Commissione a punire tutti i membri diretti della Cembureau per le infrazioni commesse nell'ambito della detta associazione.
punto 1419
Occorre constatare che i soli membri diretti della Cembureau che non sono destinatari della decisione impugnata, ossia i membri austriaco, finlandese, islandese, svizzero e turco, erano tutti stabiliti in paesi che non erano Stati membri della Comunità all'atto dell'adozione della detta decisione. Quest'ultima non contiene inoltre nessun indizio idoneo a dimostrare che questi membri diretti abbiano partecipato a una misura d'attuazione dell'accordo Cembureau (v. il precedente punto 1303). La posizione dei membri diretti della Cembureau che non sono destinatari della decisione impugnata differisce pertanto da quella della VNC e dell'ATIC le quali, alla data fissata come dies a quo della loro partecipazione all'infrazione, erano stabilite nella Comunità ed avevano partecipato ad una o a più misure di attuazione dell'accordo Cembureau. L'argomento relativo alla violazione del principio della parità di trattamento dev'essere pertanto respinto.
punto 1420
Ad ogni buon fine, anche se venisse dimostrato che alcuni membri diretti della Cembureau che non sono destinatari della decisione impugnata si trovavano in una posizione analoga a quella delle ricorrenti interessate, siffatto accertamento non inciderebbe sulla fondatezza dell'infrazione contestata in capo alla VNC e all'ATIC, dal momento che la detta infrazione è stata correttamente provata (sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 146).
punto 1421
L'Aalborg (causa T-44/95) asserisce pure che, in forza del principio della parità di trattamento, la Commissione avrebbe dovuto verificare se la sua partecipazione all'accordo Cembureau avesse prodotto effetti nell'ambito della Comunità, operazione da essa effettuata relativamente alle imprese spagnole e portoghesi.
punto 1422
L'argomento dev'essere respinto per i motivi enunciati nel precedente punto 1420.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Partecipazione delle ricorrenti all'accordo Cembureau › E — Partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 3. Violazione dell'art. 190 del Trattato
punto 1423
Lo SFIC (causa T-36/95) muove alla Commissione l'addebito di non aver sufficientemente motivato l'applicabilità dell'art. 85 del Trattato nei suoi confronti. Essa avrebbe amalgamato più criteri, senza mai giustificare in che modo, secondo la giurisprudenza comunitaria, fosse possibile ritenere che un'associazione abbia potuto concludere ed eseguire un accordo quale l'accordo Cembureau. Dal momento che l'infrazione contestata in capo alle associazioni d'imprese poggerebbe sui comportamenti concreti di persone incaricate dello svolgimento di determinate funzioni al loro interno, la giurisprudenza imporrebbe alla Commissione di motivare in modo particolare la sua decisione a tale riguardo, a motivo della novità della questione.
punto 1424
L'argomento dev'essere respinto. Nel paragrafo 44 (punto 1) della decisione impugnata la Commissione inizia la sua valutazione giuridica affrontando la questione dell'applicabilità dell'art. 85 del Trattato alle associazioni d'imprese, sottolineando che, poiché il problema si ripresenterà ripetutamente nel corso dell'esposizione, è utile tratteggiare a grandi linee i principi di base validi nelle situazioni che vedono la partecipazione di associazioni a comportamenti sanzionabili ai sensi dell'art. 85 del Trattato. Nello stesso paragrafo (punti 2 e 3) essa sviluppa un'analisi della giurisprudenza comunitaria applicabile al problema e respinge le osservazioni formulate a tal proposito da alcune associazioni, tra cui lo SFIC, durante il procedimento amministrativo. Infine, la decisione impugnata illustra le ragioni per le quali le associazioni d'imprese devono essere considerate responsabili dei comportamenti concreti di persone incaricate dello svolgimento di determinate funzioni al loro interno (decisione impugnata, paragrafo 44, punto 3, secondo periodo, e punto 4, secondo periodo).
punto 1425
L'Aalborg (causa T-44/95) muove alla Commissione l'addebito di non aver spiegato, in sede di valutazione giuridica, le basi della sua teoria, giudicata nuova dalla ricorrente, della responsabilità collegata a mancanza di dissenso manifesto, di cui essa si avvarrebbe nel paragrafo 44 della decisione impugnata.
punto 1426
Tuttavia, dal momento che la Commissione ha dimostrato la presenza dell'Aalborg alle riunioni del 14 gennaio 1983, 19 marzo 1984 e 7 novembre 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punti 4, 8 e 13; documenti nn. 33.126/11581, 11699, 11700 e 11752) nonché la conclusione e la conferma dell'accordo Cembureau durante le dette riunioni, essa aveva il diritto di giudicare che l'Aalborg aveva partecipato all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata, in mancanza di manifestazioni di dissenso. Quest'impostazione della Commissione, sancita del resto dalla giurisprudenza (v., ad esempio, sentenza 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, citata nel precedente punto 140, punto 232), non necessitava quindi di motivazioni specifiche.
punto 1427
Infine, la BCA (causa T-54/95) sostiene che la Commissione non avrebbe chiaramente spiegato che cosa l'abbia indotta a concludere che essa dovesse essere giudicata responsabile delle attività illecite messe in atto in seno alla Cembureau.
punto 1428
Tuttavia, i motivi per i quali la BCA è stata giudicata responsabile dell'infrazione denunciata nell'art. 1 della decisione impugnata sono chiaramente illustrati nei paragrafi 44, 45 (in particolare, punti 1, 2, 7, 10 e 12), 46 e 65 (in particolare, punti 3 e 8) della decisione impugnata. Pertanto, anche l'argomento della BCA dev'essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Partecipazione delle ricorrenti all'accordo Cembureau › E — Partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 4. Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 4.1. Elementi a carico
punto 1429
L'Unicem (causa T-50/95) rimprovera alla Commissione di non averle concesso di consultare la «Members Directory» della Cembureau durante il procedimento amministrativo. Poiché si tratta di un elemento a carico utilizzato nella decisione impugnata (paragrafo 45, punto 13), sarebbero stati violati i suoi diritti della difesa.
punto 1430
Giova constatare che, nella decisione impugnata (paragrafo 45, punto 13), la Commissione fa riferimento alla «Members Directory» per confutare l'allegazione dell'Unicem, secondo la quale nessun suo rappresentante avrebbe avuto la qualifica di Head Delegate. Secondo la Commissione, «l'osservazione non risponde a verità poiché il sig. Nasi di Unicem all'epoca dei fatti era, e lo è stato almeno fino al 1988, Head Delegate (cfr. “Members Directory” di Cembureau, luglio 1988, pag. 56)».
punto 1431
L'argomento relativo a una violazione dei diritti della difesa appare pretestuoso nella fattispecie, dal momento che la stessa Unicem ha ammesso, nella sua risposta del 5 giugno 1998 a un quesito rivoltole per iscritto dal Tribunale, di aver designato Head Delegate il signor Nasi durante il periodo preso in considerazione nella decisione impugnata. Ad ogni modo, quest'argomento è divenuto irrilevante. E' stato infatti già accertato che la Commissione non poteva basarsi sulla designazione del signor Nasi quale Head Delegate per dimostrare la responsabilità dell'Unicem nella cornice dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata, poiché il detto signore non ha partecipato a nessuna delle riunioni nel corso delle quali l'accordo Cembureau è stato prima concluso e poi confermato (v. i precedenti punti 1404-1417).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Partecipazione delle ricorrenti all'accordo Cembureau › E — Partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 4. Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 4.2. Elementi a discarico
punto 1432
Nelle osservazioni che hanno depositato a seguito delle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997, la Cembureau (causa T-26/95) e la Cementir (causa T-87/95) sostengono di non aver potuto consultare, durante il procedimento amministrativo, alcuni elementi a discarico riguardanti la loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Partecipazione delle ricorrenti all'accordo Cembureau › E — Partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 4. Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 4.2. Elementi a discarico › 4.2.1. Causa T-26/95, Cembureau/Commissione
punto 1433
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 la Cembureau sostiene che nessun documento dei fascicoli nazionali che essa ha potuto consultare evidenzierebbe sue preoccupazioni suscitate dal commercio intracomunitario di cemento. Al contrario, i documenti relativi alle importazioni corroborerebbero la sua tesi secondo la quale, da un lato, non sarebbero sussistiti motivi per un preteso accordo internazionale di ripartizione del mercato e, dall'altro, non sarebbe esistito nessun accordo del genere. Ad esempio, il fascicolo relativo alla Francia non conterrebbe nessuna prova del fatto che la Cembureau si sarebbe ingerita in un modo qualsiasi nella sorveglianza dei livelli delle importazioni messa in opera dal lato francese (documenti nn. 33.126/14809-14827 e 33.126/14941-14976).
punto 1434
L'argomento della Cembureau non avrebbe potuto tuttavia condurre il procedimento amministrativo verso un esito diverso. Infatti, le osservazioni che essa avrebbe potuto sviluppare in base ai documenti menzionati nel punto precedente non avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45) per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau. Queste osservazioni non avrebbero nemmeno giustificato una diversa lettura dei documenti intitolati «Riunione degli Head Delegates, Parigi, 14 gennaio 1983» (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 4; documento n. 33.126/11581), «Riunione degli Head Delegates, Noordwijk, 19 marzo 1984» (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 8; documenti nn. 33.126/11699 e 11700), e «Riunione degli Head Delegates, Parigi, 7 novembre 1984» (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 13; documento n. 33.126/11752), dai quali si ricava che la Cembureau ha partecipato alle tre riunioni degli Head Delegates oggetto della decisione impugnata e, pertanto, alla conclusione e alla conferma dell'accordo Cembureau.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Partecipazione delle ricorrenti all'accordo Cembureau › E — Partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata › 4. Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › 4.2. Elementi a discarico › 4.2.2. Causa T-87/95, Cementir/Commissione
punto 1435
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 la Cementir afferma di aver trovato, nei fascicoli nazionali, una serie di documenti i quali proverebbero che il mercato europeo del cemento sarebbe stato per sua natura frammentato in aree territoriali distinte, che gli scambi intracomunitari di cemento si sarebbero limitati per necessità a quelli effettuati nelle zone di frontiera o, nei limiti del possibile, per via marittima o fluviale, e che i detti scambi avrebbero potuto interessare al massimo alcune determinate imprese, e non essa stessa, che non avrebbe mai svolto attività commerciale all'esportazione. Quindi, essa non avrebbe potuto essere coinvolta dal preteso accordo Cembureau.
punto 1436
Giova rilevare che i tre produttori italiani di cemento, tra cui la Cementir, hanno già sostenuto, nelle rispettive memorie di risposta alla CA, che l'Italia non poteva essere interessata dall'accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali poiché non importava, né esportava (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 14). Tuttavia, nella decisione impugnata (paragrafo 45, punto 14) la Commissione espone le ragioni per le quali, a suo parere, «questa argomentazione non è corretta», aggiungendo quanto segue: «Resterebbe comunque il fatto che le imprese di questi paesi, aderenti a Cembureau, hanno partecipato ad un accordo avente un obiettivo anticoncorrenziale». Pertanto, le osservazioni ulteriori che la Cementir avrebbe potuto formulare per dimostrare che essa non si dedicava ad attività commerciali all'esportazione non avrebbero manifestamente potuto condurre il procedimento amministrativo verso esiti diversi.
punto 1437
Nelle sue osservazioni del 29 dicembre 1997 la Cementir elenca anche un certo numero di documenti che dimostrerebbero l'esistenza di accordi locali tra vari produttori di cemento. Essa fa richiamo, a tale riguardo, ai documenti nn. 33.126/837, 838, 860, 861, 985-1009, 1119-1134, 1175-1179, 1543-1551, 1574-1577, 2934, 2935, 2945-2951, 2954-2966, 3065-3068, 4066-4069, 4251-4253, 4263-4269 e 5682-5687. Questi documenti proverebbero la totale estraneità della Cementir rispetto alle intese locali.
punto 1438
Occorre ricordare che nella decisione impugnata viene sanzionata solo la partecipazione della Cementir ad alcune intese internazionali [artt. 1, 2, 4, nn. 1, 2 e 3, lett. a) e b), e art. 5]. Pertanto, le osservazioni che la Cementir avrebbe potuto formulare per dimostrare la sua completa estraneità a determinate intese locali non avrebbero potuto condurre il procedimento amministrativo verso un esito diverso. Ad ogni modo, anche qualora i documenti citati dimostrassero che la Cementir non ha partecipato ad alcune intese internazionali, tale accertamento non potrebbe giustificare una diversa interpretazione degli elementi di prova menzionati nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45), i quali dimostrano la conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione del 14 gennaio 1983 (v. il precedente punto 1095), né del documento, intitolato «Riunione degli Head Delegates, Parigi, 14 gennaio 1983» (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 4; documento n. 33.126/11581), opponibile alla Cementir (v. i precedenti punti 329 e 330), da cui si evince che lo Head Delegate di questa società, signor Cesareni, ha partecipato alla detta riunione e, di conseguenza, alla conclusione dell'accordo Cembureau.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Partecipazione delle ricorrenti all'accordo Cembureau › F — Partecipazione dell'Unicem, dei membri indiretti della Cembureau e della Buzzi all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata
punto 1439
Nessuno ha partecipato in rappresentanza dell'Unicem alle riunioni degli Head Delegates durante le quali l'accordo Cembureau è stato concluso o confermato. Per quanto concerne i membri indiretti della Cembureau, essi sono stati indirettamente rappresentati nel corso delle dette riunioni dalle rispettive associazioni nazionali. Quanto alla Buzzi, essa è totalmente estranea alla Cembureau.
punto 1440
Ad eccezione della Hispacement, che non ha presentato nessuna domanda d'annullamento della decisione impugnata, i membri indiretti della Cembureau destinatari dell'art. 1 della detta decisione sono le imprese CBR, ENCI, Dyckerhoff, Vicat, Cedest, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Alsen-Breitenburg, Nordcement, Valenciana, Rugby, Asland, Castle, Heracles, Uniland, Cimpor, Secil, Titan, Holderbank, Hornos Ibéricos, Blue Circle e Halkis. Nella decisione impugnata la prova della partecipazione di queste imprese all'infrazione di cui all'art. 1 si basa sulla loro partecipazione ad una o a più misure di attuazione dell'accordo Cembureau. A loro riguardo la decisione enuncia infatti che (paragrafo 65, punto 3, primo periodo) «ai fini della (...) decisione [impugnata], la Commissione prende in considerazione esclusivamente le imprese rappresentate nell'ambito di Cembureau tramite la loro associazione che, oltre ad appartenere all'associazione, abbiano chiaramente manifestato la loro adesione all'accordo partecipando» a una misura d'attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 1441
Occorre tuttavia rilevare che la Commissione si basa anche sulla presenza di uno Head Delegate, membro del personale di determinati membri indiretti della Cembureau, ossia delle imprese Blue Circle, CBR, Ciments français, Lafarge, Dyckerhoff, Heidelberger, Titan, ENCI, Asland e Cimpor, alle riunioni oggetto della decisione impugnata per constatare che « l'adesione di tali imprese all'accordo non presenta (...) alcun dubbio» [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 3, lett. b)]. Benché il passaggio citato, estratto dal paragrafo 65, punto 3, primo periodo, della decisione impugnata, possa dar luogo a confusione, dalla menzionata decisione si evince con chiarezza che la presenza di un membro del personale di un'impresa, membro indiretto della Cembureau, ad una delle riunioni degli Head Delegates non è stata ritenuta sufficiente a provare la partecipazione dell'impresa interessata all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata. Infatti, la prova della partecipazione del membro indiretto all'accordo Cembureau è stata ricavata non già dalla sua presenza alle riunioni di cui trattasi, bensì dalla sua partecipazione ad una o a più misure di attuazione dell'accordo Cembureau. Per tale motivo la Commissione ha ritenuto che i membri indiretti della Cembureau i quali avevano assistito, in persona di un membro del loro personale, ad una o a più riunioni degli Head Delegates, « con la loro adesione a diverse intese e disposizioni convenute allo scopo di completare l'accordo generale e/o per concorrere alla sua applicazione hanno partecipato indirettamente [all']accordo [Cembureau]» (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 10), al pari degli altri membri indiretti e a differenza di quelli diretti. Sempre per questa ragione la Ciments d'Obourg, membro indiretto della Cembureau, un membro del cui personale, il signor Pestalozzi, ha assistito alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 4), non è stata sanzionata dall'art. 1 della decisione impugnata, dal momento che la Commissione non ha rilevato la partecipazione di quest'impresa a una misura d'attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 1442
Per quanto concerne l'Unicem, è stato accertato che, ai fini della dimostrazione della partecipazione di quest'impresa, membro diretto della Cembureau, all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata, la sua posizione è equiparabile a quella di un membro indiretto della Cembureau (v. il precedente punto 1416). Pertanto, la sua partecipazione all'accordo Cembureau potrà ritenersi dimostrata solo qualora risulti provata la sua partecipazione ad una misura d'attuazione del detto accordo.
punto 1443
Infine, per quanto concerne la Buzzi, la quale non è membro né diretto né indiretto della Cembureau, la Commissione ritiene che questa società abbia « applicato in effetti l'accordo o principio di rispetto dei mercati nazionali attraverso [le] pratiche concordate [di cui all'art. 3, n. 1, della decisione impugnata] con Ciments Français, Lafarge e Vicat, che erano legati a Cembureau» [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 3, lett. c); v. anche paragrafo 48, punto 2]. Pertanto, per questa impresa il fatto di aver partecipato a misure d'attuazione, ossia alle infrazioni di cui all'art. 3, n. 1, della decisione impugnata, «deve essere considerato come prova della sua partecipazione all'accordo o principio Cembureau relativo all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali» (decisione impugnata, paragrafo 65, punto 4).
punto 1444
Da quanto sin qui esposto si evince che, sia per i membri indiretti della Cembureau sia per l'Unicem e la Buzzi, la prova della partecipazione all'accordo Cembureau poggia sulla loro partecipazione ad una o a più misure d'attuazione del medesimo accordo, e quindi sull'adesione a quest'ultimo.
punto 1445
Di conseguenza, si può sin d'ora respingere l'argomento della Ciments français e dell'Unicem, secondo il quale la loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata sarebbe stata considerata provata in base alla mancanza di una loro manifestazione di dissenso.
punto 1446
Le misure di attuazione dell'accordo Cembureau sono oggetto degli artt. 2-6 della decisione impugnata. Esse sono state giudicate non solo elementi costitutivi dell'accordo unico e continuo Cembureau, bensì anche «di per sé (...) come infrazioni» (decisione impugnata, paragrafo 46, punto 1).
punto 1447
Per valutare se l'Unicem, i membri indiretti della Cembureau e la Buzzi abbiano partecipato all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata occorrerà quindi verificare, in un primo tempo, se essi abbiano partecipato ad intese oggetto degli artt. 2-6 della decisione impugnata (v. i successivi punti 1450-4015) e, in un secondo tempo, se la loro partecipazione alle dette intese, che potrebbe essere giudicata già di per sé illecita, vada considerata, a loro carico, come attuazione dell'accordo Cembureau (v. i successivi punti 4016-4114).
punto 1448
Ne consegue che occorre sospendere il giudizio sulla partecipazione delle imprese CBR, ENCI, Dyckerhoff, Vicat, Cedest, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Alsen-Breitenburg, Nordcement Unicem, Buzzi, Valenciana, Rugby, Asland, Castle, Heracles, Uniland, Titan, Cimpor, Secil, Holderbank, Hornos Ibéricos, Blue Circle e Halkis all'accordo Cembureau.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › III — Sui motivi relativi alle violazioni degli arti. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadro dell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo delle varie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata) › Partecipazione delle ricorrenti all'accordo Cembureau › G — Conclusioni
punto 1449
Fatto salvo il giudizio sulla questione di cui si è ora ritenuto opportuno rinviare l'esame devono essere respinti i motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, che la Commissione avrebbe commesso in sede di accertamento di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione allo stesso delle varie ricorrenti coinvolte, entrambi oggetto dell'art. 1 della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IV — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, degli artt. 85, n.1, e 190 del Trattato, del divieto di discriminazioni e dei diritti della difesa, imputate ognuna alla Commissione nell'ambito dell'accertamento di due infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato, aventi ad oggetto scambi di informazioni sui prezzi a livello della Cembureau e la partecipazione delle diverse ricorrenti interessate (art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata) › Osservazioni preliminari
punto 1450
Nell'art. 2 della decisione impugnata, la Commissione constata l'esistenza di due infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato, entrambe collegate a scambi di informazioni sui prezzi avvenuti a livello della Cembureau.
punto 1451
Nell'art. 2, n. 1, essa dichiara che la Cembureau e una serie di membri diretti di quest'ultima avrebbero partecipato, in occasione delle riunioni degli Head Delegates e del comitato esecutivo della Cembureau, ad accordi per lo scambio di informazioni sui prezzi, diretti a facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau.
punto 1452
Nell'art. 2, n. 2, essa dichiara che la Cembureau e i medesimi membri diretti avrebbero partecipato a pratiche concordate riguardanti scambi periodici di informazioni sui prezzi, che avrebbero avuto anch'esse lo scopo di facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau.
punto 1453
Tutte le ricorrenti citate nell'art. 2 della decisione impugnata allegano argomenti diretti all'annullamento di questa parte del dispositivo. Alcuni argomenti si basano su pretese discordanze tra la CA e la decisione impugnata. Alcune ricorrenti negano la conclusione di accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezzi in occasione delle riunioni degli Head Delegates e del comitato esecutivo della Cembureau. Altre asseriscono che talune informazioni sui prezzi di cui all'art. 2, n. 2, non sarebbero state correttamente individuate dalla Commissione. Una serie di argomenti mira a negare l'illiceità degli scambi di informazioni sui prezzi accertati dall'art. 2. Infine, alcune ricorrenti negano di aver partecipato all'una o all'altra delle infrazioni accertate o, quanto meno, contestano la durata della loro partecipazione. Nell'esaminare i diversi argomenti, verranno indicate le ricorrenti di volta in volta interessate.
punto 1454
Le ricorrenti Cembureau (causa T-26/95), FIC (causa T-30/95), VNC (causa T-32/95), SFIC (causa T-36/95), Aalborg (causa T-44/95), Unicem (causa T-50/95), Irish Cement (causa T-60/95), ATIC (causa T-63/95), Italcementi (causa T-65/95) e Cementir (causa T-87/95) accusano peraltro la Commissione di aver violato i loro diritti della difesa in sede di accertamento delle infrazioni denunciate nell'art. 2, non consentendo loro, durante il procedimento amministrativo, di consultare integralmente la CA e il suo fascicolo d'istruzione, privandole in tal modo di asseriti elementi a loro discarico.
punto 1455
Le imprese Lafarge (causa T-43/95), Rugby (causa T-53/95), Castle (causa T-56/95), Heracles (causa T-57/95), Cimpor (causa T-61/95), Secil (causa T-62/95), Aker (causa T-70/95), Euroc (causa T-71/95), Blue Circle (causa T-88/95) e Halkis (causa T-104/95) formulano parimenti una serie di argomenti diretti a negare, nel merito, la legittimità dell'art. 2. I loro argomenti sono quindi privi di qualsiasi pertineneza e vanno sin d'ora respinti.
punto 1456
In seguito alle misure di organizzazione del procedimento disposte il 2 ottobre 1996 e il 18 e 19 giugno 1997, le imprese Rugby (causa T-53/95), Castle (causa T-56/95), Titan (causa T-64/95), Aker (causa T-70/95) ed Euroc (causa T-71/95) hanno peraltro dedotto una serie di elementi diretti a dimostrare che il procedimento amministrativo sarebbe potuto giungere a un diverso risultato, per quanto concerne le infrazioni relative agli scambi di informazioni sui prezzi avvenuti a livello della Cembureau, se le interessate avessero avuto integralmente a disposizione la CA e il fascicolo d'istruzione della Commissione per predisporre le loro confutazioni della CA. Per i motivi enunciati nel precedente punto 257, anche questi argomenti devono essere respinti.
punto 1457
Al fine di valutare la legittimità dell'art. 2 della decisione impugnata, occorre verificare se la Commissione abbia contestato a ragione l'esistenza degli accordi e delle pratiche concordate da essa accertate nella detta disposizione e se, in tale occasione, non abbia violato i diritti della difesa delle ricorrenti menzionate nel precedente punto 1454, non permettendo loro di consultare integralmente il suo fascicolo durante il procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IV — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, degli artt. 85, n.1, e 190 del Trattato, del divieto di discriminazioni e dei diritti della difesa, imputate ognuna alla Commissione nell'ambito dell'accertamento di due infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato, aventi ad oggetto scambi di informazioni sui prezzi a livello della Cembureau e la partecipazione delle diverse ricorrenti interessate (art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata) › Accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezzi in occasione delle riunioni della Cembureau (art. 2, n. 1, della decisione impugnata)
punto 1458
Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della decisione impugnata, le ricorrenti Cembureau, FIC, Aalborg, SFIC, BDZ, AGCI, Irish Cement, Italcementi, Unicem, Cementir, Ciments luxembourgeois, VNC, BCA, dal 14 gennaio 1983 al 14 aprile 1986, e ATIC e Oficemen, dal 1o gennaio 1986 al 14 aprile 1986, «hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, partecipando ad accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezzi, nel corso delle riunioni degli Head Delegates e del comitato esecutivo di Cembureau, allo scopo di facilitare l'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1».
punto 1459
In considerazione degli argomenti sviluppati dalle ricorrenti per negare la legittimità dell'art. 2, n. 1, della decisione impugnata, occorre esaminare: (A) se l'accertata infrazione fosse già stata contestata in sede di CA; (B) se esista la prova che durante alcune riunioni degli Head Delegates e del comitato esecutivo della Cembureau siano stati conclusi accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezzi; e (C) se siano provate l'illiceità dei detti accordi nonché (D) la partecipazione ai medesimi delle varie imprese ed associazioni di imprese citate nell'art. 2, n. 1.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IV — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, degli artt. 85, n.1, e 190 del Trattato, del divieto di discriminazioni e dei diritti della difesa, imputate ognuna alla Commissione nell'ambito dell'accertamento di due infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato, aventi ad oggetto scambi di informazioni sui prezzi a livello della Cembureau e la partecipazione delle diverse ricorrenti interessate (art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata) › Accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezzi in occasione delle riunioni della Cembureau (art. 2, n. 1, della decisione impugnata) › A — Sulla concordanza tra la CA e la decisione impugnata
punto 1460
La VNC (causa T-32/95), lo SFIC (causa T-36/95) e l'Unicem (causa T-50/95) sostengono che l'infrazione loro contestata dall'art. 2, n. 1, della decisione impugnata sarebbe un addebito nuovo, non contenuto nella CA. Lo SFIC afferma che l'unico addebito formulato nella CA in materia di scambio di informazioni a livello della Cembureau verterebbe su una pratica concordata relativa alla circolazione di informazioni sulle tariffe (CA, paragrafo 60, pag. 169). Ora, nel presentare gli scambi di informazioni contestati, la decisione impugnata indicherebbe in maniera distinta, da un lato, alcuni accordi aventi ad oggetto scambi di informazioni sui prezzi in occasione delle riunioni della Cembureau (art. 2, n. 1) e, dall'altro, alcune pratiche concordate vertenti sulla circolazione di informazioni sulle tariffe (art. 2, n. 2). LO SFIC aggiunge che, anche ammettendo che i due tipi di scambio di informazioni siano stati oggetto di una presentazione distinta nella parte in fatto della CA, non sussisterebbe concordanza tra la CA e la decisione impugnata, dal momento che nell'ambito della valutazione giuridica contenuta nella CA non sarebbe stata ricavata nessuna conclusione da tale distinzione (sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 153).
punto 1461
In merito a tale problema occorre osservare che il paragrafo 8 della CA, dedicato alla ricostruzione in fatto della «divulgazione dei prezzi tra i membri di Cembureau» (capitolo 2), distingueva, da un lato, gli scambi puntuali di informazioni sui prezzi avvenuti in occasione delle riunioni della Cembureau — citando ampiamente i documenti poi menzionati nel paragrafo 16, punti 2-7, della decisione impugnata — (CA, pagg. 13 e 14) e, dall'altro, il sistema di divulgazione periodica delle tariffe istituito a livello della Cembureau (CA, pagg. 14 e 15). Nella valutazione giuridica formulata in merito alle « “regole di concorrenza leale” e [al]la divulgazione delle tariffe» (capitolo 10, paragrafo 60, della CA), la Commissione faceva rinvio al paragrafo 8 della CA (v. prima frase del paragrafo 60 della CA, pag. 168) e, pertanto, senza equivoco alcuno, alla distinzione tra l'uno e l'altro tipo di scarnisi. L'addebito relativo agli scambi puntuali di informazioni sui prezzi durante le riunioni della Cembureau era quindi oggetto della CA, sia in fatto sia in diritto. La VNC, lo SFIC e l'Unicem, che nel paragrafo 6 della CA erano indicati per nome tra i «membri di Cembureau», erano quindi in condizione di comprendere che tale addebito, formulato a carico della «Cembureau e [deli suoi membri» (CA, paragrafo 60, pag. 169), era rivolto a loro.
punto 1462
Rimane da esaminare l'argomento dello SFIC, relativo alla qualificazione giuridica attribuita, nella decisione impugnata, agli scambi puntuali di informazioni sui prezzi.
punto 1463
La CA deve esporre, in modo chiaro, i fatti sui quali si basa la Commissione nonché la qualificazione giuridica che a tali fatti viene attribuita (sentenze AKZO Chemie/Commissione, citata nel precedente punto 323, punto 29, e Cimenteries CBR e a./Commissione, citata nel precedente punto 11, punto 33).
punto 1464
Nella fattispecie, gli scambi puntuali di informazioni sui prezzi erano presentati, nella CA (paragrafo 60, pag. 169), come oggetto di una «pratica concordata» mentre, nella decisione impugnata, la Commissione giudica alla fine che i detti scambi sono stati oggetto di « accordi » (art. 2, n. 1).
punto 1465
Una siffatta nuova qualificazione non ha comportato nessuna violazione dei diritti della difesa durante il procedimento amministrativo. Da un lato, nel paragrafo 60 della CA gli scambi puntuali di informazioni sui prezzi erano definiti in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato. Dall'altro, quest'infrazione era accertata, e qualificata come pratica concordata, in base alle prove documentali dirette citate nel paragrafo 8 della CA — prove trasmesse allo SFIC contemporaneamente alla CA — e non in base alla constatazione di comportamenti paralleli sul mercato. Date queste premesse, l'unica strategia difensiva a disposizione dello SFIC durante il procedimento amministrativo era quella di contestare i documenti sui quali la Commissione aveva fondato la sua ricostruzione, nel paragrafo 8 della CA, per giudicare alla fine (paragrafo 60) esistente la concertazione in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato. La qualificazione esatta scelta dalla Commissione nella CA per designare questa concertazione supposta illecita era quindi ininfluente ai fini della determinazione della detta strategia difensiva.
punto 1466
Da quanto esposto discende che l'argomento della VNC, dello SFIC e dell'Unicem, relativo a una pretesa discordanza tra la CA e la decisione impugnata, dev'essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IV — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, degli artt. 85, n.1, e 190 del Trattato, del divieto di discriminazioni e dei diritti della difesa, imputate ognuna alla Commissione nell'ambito dell'accertamento di due infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato, aventi ad oggetto scambi di informazioni sui prezzi a livello della Cembureau e la partecipazione delle diverse ricorrenti interessate (art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata) › Accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezzi in occasione delle riunioni della Cembureau (art. 2, n. 1, della decisione impugnata) › B — Sull'esistenza di accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezzi in occasione delle riunioni degli Head Delegates e del comitato esecutivo della Cembureau
punto 1467
Nell'art. 2, n. 1, della decisione impugnata, la Commissione dichiara avvenuti alcuni scambi di informazioni sui prezzi in occasione delle «riunioni degli Head Delegates e del comitato esecutivo di Cembureau», tra la Cembureau e i membri diretti della medesima, citati nella detta disposizione.
punto 1468
Nel paragrafo 47, punto 1, rinviando all'illustrazione dei fatti che essa dedica, nel paragrafo 16, alla «circolazione d'informazioni in occasione di riunioni», la Commissione spiega quanto segue:
«Alle riunioni degli Head Delegates in data 14 gennaio 1983, 30 maggio 1983 e 19 marzo 1984 (...) è stata esaminata la situazione dei prezzi nei diversi paesi di Cembureau. L'esame è stato effettuato nel quadro di riunioni durante le quali si è discusso il problema degli aumenti dei flussi commerciali tra i paesi membri cui sono seguite alcune proposte di soluzione».
punto 1469
Occorre verificare se la Commissione abbia effettivamente dimostrato la conclusione di accordi aventi ad oggetto scambi di informazioni sui prezzi nel corso delle riunioni degli Head Delegates (1) e del comitato esecutivo della Cembureau (2).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IV — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, degli artt. 85, n.1, e 190 del Trattato, del divieto di discriminazioni e dei diritti della difesa, imputate ognuna alla Commissione nell'ambito dell'accertamento di due infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato, aventi ad oggetto scambi di informazioni sui prezzi a livello della Cembureau e la partecipazione delle diverse ricorrenti interessate (art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata) › Accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezzi in occasione delle riunioni della Cembureau (art. 2, n. 1, della decisione impugnata) › B — Sull'esistenza di accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezzi in occasione delle riunioni degli Head Delegates e del comitato esecutivo della Cembureau › 1. Riunioni degli Head Delegates della Cembureau
punto 1470
Nessuna ricorrente nega che durante le riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984 siano avvenuti scambi di informazioni sui prezzi, salvo, da un lato, la Ciments luxembourgeois (causa T-34/95), la quale asserisce che, durante le due riunioni, le discussioni avrebbero avuto ad oggetto esclusivamente la situazione economica dell'industria del cemento, e, dall'altro, il BDZ (causa T-48/95), secondo cui la Commissione non avrebbe dimostrato l'esistenza di scambi di informazioni in occasione delle riunioni degli Head Delegates.
punto 1471
Gli argomenti della Ciments luxembourgeois e del BDZ non possono essere accolti. La nutrita documentazione elencata dalla Commissione nei paragrafi 16, punti 2-7, 17, punti 2 e 3, e 19, punti 3, 5, 6, 7, 9 e 10, della decisione impugnata attesta inconfutabilmente che, durante le discussioni dedicate al commercio intraeuropeo (riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983) o alla situazione del mercato europeo (riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984), è stato effettuato un esame comparativo del livello dei prezzi del cemento nei paesi membri della Cembureau.
punto 1472
Senza negare che durante le riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984 siano avvenuti scambi di informazioni sui prezzi, la Cembureau (causa T-26/95), l'Aalborg (causa T-44/95) e l'Irish Cement (causa T-60/95) affermano che i dati comunicati avrebbero avuto principalmente ad oggetto le importazioni in dumping provenienti, in particolare, dall'Europa orientale.
punto 1473
Tuttavia, malgrado sia possibile evincere effettivamente da taluni documenti elencati dalla Commissione nel paragrafo 16, punti 2-4, 6 e 7, della decisione impugnata che durante le riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984 sono state trasmesse informazioni sui prezzi delle importazioni provenienti dai paesi dell'Est, è parimenti attestata l'esistenza di scambi di informazioni riguardanti, durante la prima delle dette riunioni, i prezzi del commercio intraeuropeo [v. nota manoscritta intitolata «Preparazione alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983» (decisione impugnata, paragrafo 16, punto 2; documento n. 33.126/11590), documento n. 33.126/11592, citato nel paragrafo 16, punto 3 della decisione impugnata, reperito in mezzo ai documenti relativi alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, nonché documento 18 gennaio 1983, intitolato «Riunione degli Head Delegates, Parigi, 14 gennaio 1983— Note per il presidente» (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 3; documenti nn. 33.126/11630-11633)] e, durante la seconda riunione il livello dei prezzi del cemento nei paesi membri [v. nota esplicativa del diagramma inviato il 22 febbraio 1984 dalla Cembureau agli Head Delegates, in allegato all'ordine del giorno provvisorio della riunione del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 16, punto 6; documenti nn. 33.126/11714, 11715 e 11717), nonché minute della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafi 16, punto 7, e 19, punto 10; documento n. 33.126/11735)].
punto 1474
Le ricorrenti Cembureau, FIC (causa T-30/95), Irish Cement, ATIC (causa T-63/95) e Cementir (causa T-87/95) sostengono che la tabella relativa ai «Prezzi nazionali (al netto delle imposte)» (documento n. 33.126/11599), unico documento su cui si basa la Commissione (paragrafo 16, punto 5, della decisione impugnata) per dimostrare la circolazione di informazioni sui prezzi durante la riunione degli Head Delegates del 30 maggio 1983, sarebbe stata divulgata, in realtà, in occasione della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983.
punto 1475
Effettivamente, non c'è nulla che consenta di collegare il documento di cui trattasi alla riunione degli Head Delegates del 30 maggio 1983. Nel paragrafo 19, punto 6, della decisione impugnata, la Commissione stessa inserisce questo documento tra quelli relativi alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983. Pertanto, la Commissione non ha dimostrato che, durante la riunione degli Head Delegates del 30 maggio 1983, siano state scambiate informazioni sui prezzi o sia stato concordato di procedere a tale scambio. Questa constatazione deve valere nei confronti non solo delle ricorrenti che hanno sollevato l'argomento esaminato, ma anche delle altre ricorrenti destinatarie dell'art. 2, n. 1, dal momento che tutte contestano, in sostanza, la legittimità di questa disposizione.
punto 1476
Le ricorrenti Cembureau, Oficemen (causa T-59/95), ATIC e Cementir sostengono che, nella decisione impugnata, la Commissione non fornirebbe nessun elemento di prova e nessuna spiegazione che autorizzi a pensare che siano avvenuti scambi di informazioni sui prezzi dopo la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984.
punto 1477
E' esatto che, nella ricostruzione che essa compie, nel paragrafo 16, punti 2-7, della decisione impugnata, della «circolazione d'informazioni in occasione di riunioni», la Commissione non presenta nessun documento o elemento il quale possa dimostrare che, durante la riunione degli Head Delegates del 7 novembre 1984, menzionata nel paragrafo 19, punti 12-15, o nel corso delle successive riunioni degli Head Delegates, siano avvenuti scambi di informazioni sui prezzi. Del resto, nella valutazione giuridica che essa sviluppa, nel paragrafo 47, punti 1-5, in merito ai fatti esposti nel paragrafo 16, punti 2-7, essa parla soltanto delle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, del 30 maggio 1983 e del 19 marzo 1984. Si deve quindi constatare che la Commissione non ha nemmeno dimostrato che, durante la riunione degli Head Delegates del 7 novembre 1984 o nel corso di riunioni degli stessi successive, siano state scambiate informazioni sui prezzi o sia stato concordato di procedere a tale scambio. Questa constatazione deve valere nei confronti non solo delle ricorrenti che hanno sollevato l'argomento esaminato, ma anche delle altre ricorrenti destinatarie dell'art. 2, n. 1, dal momento che tutte contestano, in sostanza, la legittimità di questa disposizione.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IV — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, degli artt. 85, n.1, e 190 del Trattato, del divieto di discriminazioni e dei diritti della difesa, imputate ognuna alla Commissione nell'ambito dell'accertamento di due infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato, aventi ad oggetto scambi di informazioni sui prezzi a livello della Cembureau e la partecipazione delle diverse ricorrenti interessate (art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata) › Accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezzi in occasione delle riunioni della Cembureau (art. 2, n. 1, della decisione impugnata) › B — Sull'esistenza di accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezzi in occasione delle riunioni degli Head Delegates e del comitato esecutivo della Cembureau › 2. Riunioni del comitato esecutivo della Cembureau
punto 1478
Le ricorrenti Cembureau, FIC, Aalborg, BDZ, BCA (causa T-54/95), Oficemen e Cementir sostengono che non sarebbe avvenuto nessuno scambio di informazioni sui prezzi durante le riunioni del comitato esecutivo della Cembureau, in particolare durante quella del 14 aprile 1986— data indicata come momento conclusivo dell'infrazione di cui all'art. 2, n. 1, della decisione impugnata —, o, quanto meno, che nella decisione impugnata la Commissione non avrebbe provato che nel corso delle dette riunioni si siano avuti scambi di tal genere. La VNC (causa T-32/95), la BCA e la Cementir accusano la Commissione anche di non aver fornito nessuna spiegazione, nel paragrafo 47, punti 1-5, in merito agli elementi e alle ragioni che l'hanno indotta a ritenere che durante le riunioni del comitato esecutivo della Cembureau fossero avvenuti scambi di informazioni sui prezzi e a indicare la data della riunione del 14 aprile 1986 del detto comitato come momento conclusivo dell'infrazione denunciata nell'art. 2, n. 1.
punto 1479
La Commissione non fa effettivamente la benché minima allusione alle riunioni del comitato esecutivo della Cembureau né nella ricostruzione dei fatti da essa compiuta nel paragrafo 16, punti 2-7, riguardo alla circolazione puntuale di informazioni sui prezzi, né nella valutazione giuridica che essa sviluppa poi in merito a tali fatti nel paragrafo 47, punti 1-5. Gli elementi di prova indicati dalla Commissione nel paragrafo 16, punti 2-7, si riferiscono esclusivamente alle riunioni degli Head Delegates, per l'esattezza a quelle del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984 (v. i precedenti punti 1470-1477). Nel paragrafo 47, punto 1, la Commissione afferma semplicemente: «Alle riunioni degli Head Delegates in data 14 gennaio 1983, 30 maggio 1983 e 19 marzo 1984 (v. supra paragrafo 16) è stata esaminata la situazione dei prezzi nei diversi paesi di Cembureau».
punto 1480
Tutt'al più, una nota manoscritta, reperita tra i documenti relativi alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, parla, a proposito dei «prezzi agli scambi intraeuropei», del fatto che « si [potevano] ottenere tuttavia alcune informazioni informali con l'autorizzazione del comitato esecutivo» (decisione impugnata, paragrafo 16, punto 3; documento n. 33.126/11592). Questo elemento non consente però, di per sé solo, di dichiarare che «nel corso delle riunioni del comitato esecutivo di Cembureau» sarebbero stati conclusi «accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezzi» (art. 2, n. 1).
punto 1481
Nel paragrafo 47, punto 1, la Commissione aggiunge quanto segue: «L'esame [della situazione dei prezzi nei diversi paesi Cembureau] è stato effettuato nel quadro di riunioni durante le quali si è discusso il problema degli aumenti dei flussi commerciali tra i paesi membri cui sono seguite alcune proposte di soluzione». Gli scambi di informazioni sui prezzi avrebbero rappresentato pertanto lo svolgimento logico delle discussioni sui problemi collegati agli sviluppi del commercio tra i paesi membri della Cembureau.
punto 1482
A tal proposito occorre verificare se i fatti descritti nella decisione impugnata, e in particolare nel paragrafo 17, con riferimento alle riunioni del comitato esecutivo della Cembureau, permettano di ritenere che nel corso di queste riunioni siano avvenute discussioni del genere e/o si siano avuti scambi di informazioni sui prezzi.
punto 1483
Per quanto concerne la riunione del comitato esecutivo del 25 marzo 1983 [decisione impugnata, paragrafo 17, lett. a)], la Commissione afferma che, «secondo quanto affermato all'inizio di una nota manoscritta di Cimpor, un documento di cinque pagine (doc. 33.322/308-312) è stato distribuito» durante la detta riunione (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 2). Come sottolineato dalla stessa Commissione nel paragrafo 17, punto 3, questo documento di cinque pagine, contenente riflessioni sugli «scambi commerciali tra i paesi europei», e in particolare sulle «comparazioni di prezzi» (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 2; documento n. 33.322/311), è lo «stesso documento, in versione inglese e francese, reperito tra gli atti riguardanti la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (doc. 33.126/11617-11629). Al tempo stesso costituisce la parte più consistente di un documento in lingua inglese (doc. 33.126/11630-11633) trovato sempre tra i suddetti atti, dal titolo “Riunione degli Head Delegates, Parigi, 14 gennaio 1983 - Note per il presidente”, datato 18 gennaio 1983 - HC/no (...)».
punto 1484
Tuttavia questo documento, benché sia idoneo a confermare che durante la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 si è proceduto a un raffronto dei prezzi del commercio intraeuropeo, non autorizza a pensare che siano avvenuti scambi di informazioni su questi prezzi durante la riunione del comitato esecutivo del 25 marzo 1983, nel corso della quale esso è stato distribuito, o che sia stato allora concordato di effettuare scambi del genere.
punto 1485
Per quanto riguarda la riunione del comitato esecutivo del 9 novembre 1983, la Commissione afferma quanto segue [decisione impugnata, paragrafo 17, lett. b)]:
«Al punto 2, “Attività in corso”, lettera b) “Altre questioni attualmente all'esame del comitato - Cooperazione in materia di esportazioni”, la bozza di verbale della riunione tenuta dal comitato esecutivo il 9 novembre 1983 (doc. 33.322/286-294), dopo aver riportato la constatazione del sig. Canellopoulos sul calo dei prezzi all'esportazione, riferisce: “Il sig. Bertrand si dichiara personalmente ottimista quanto al mantenimento del volume dei mercati d'oltremare; non per questo, tuttavia, il problema del basso livello dei prezzi risulta meno preoccupante. Ritiene ormai giunto il momento di riesaminare le possibilità di miglioramento della cooperazione, non solo tra i grandi paesi esportatori, ma anche tra tutti i membri di Cembureau. Tra le sue funzioni, Cembureau deve anche contribuire ad instaurare una concorrenza sana ma realistica”. Il verbale annota quindi gli interventi del sig. Heiberg sull'intenzione delle industrie del cemento giapponese e sudcoreana di autolimitare le esportazioni e di Sir J. Milne sulla necessità di avviare rapporti più stretti tra l'Export Policy Committee, costituito al di fuori di Cembureau, e il comitato esecutivo, dopo aver riportato il parere espresso dal sig. Van Hove secondo il quale “nessuna regolamentazione comunitaria si oppone all'avvio di consultazioni e alla cooperazione nei mercati d'oltremare”».
punto 1486
Occorre constatare che questo passaggio non consente di affermare che, durante la riunione di cui trattasi, palesemente dedicata alla cooperazione nell'ambito delle grandi esportazioni, sia stato discusso il problema degli aumenti dei flussi commerciali tra Stati membri e che sia stata esaminata la situazione dei prezzi esistente nei diversi paesi Cembureau.
punto 1487
Per quanto concerne la riunione del comitato esecutivo del 14 aprile 1986, occorre sottolineare la dichiarazione del signor Bertrán, della Asland, registrata nella nota manoscritta della Italcementi relativa a questa riunione: «Trovare delle regole del gioco tra di noi per evitare concorrenza non corretta» (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 9; documento n. 33.126/3185).
punto 1488
Tuttavia, a prescindere dal senso delle affermazioni formulate, l'annotazione di questa dichiarazione unilaterale non consente, da sola, di ritenere che i partecipanti alla riunione abbiano svolto un esame della situazione dei prezzi nei vari paesi Cembureau, o abbiano concordato di effettuarne uno.
punto 1489
Dall'analisi precedente si ricava che la Commissione non ha dimostrato che, durante le riunioni del comitato esecutivo della Cembureau, siano stati raggiunti accordi vertenti sullo scambio di informazioni sui prezzi. Questa conclusione deve valere nei confronti non solo delle ricorrenti che hanno sollevato gli argomenti esaminati, ma anche delle altre ricorrenti destinatarie dell'art. 2, n. 1, della decisione impugnata, dal momento che tutte contestano, in sostanza, la legittimità di questa disposizione.
punto 1490
In conclusione, la Commissione non aveva elementi per giudicare che fossero stati conclusi accordi relativi a scambi di informazioni sui prezzi in riunioni della Cembureau diverse da quelle degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984.
punto 1491
L'esistenza di un nesso tra gli scambi puntuali di informazioni sui prezzi avvenuti durante queste due riunioni risulta, essa sì, dimostrata da diversi documenti citati nella decisione impugnata. Da un lato, la nota esplicativa di accompagnamento del diagramma sui prezzi, inviato il 22 febbraio 1984 dalla Cembureau agli Head Delegates in vista della riunione del 19 marzo 1984 («Livello dei prezzi del cemento nei paesi membri al 31 dicembre 83»; decisione impugnata, paragrafo 16, punto 6; documento n. 33.126/11715) enuncia quanto segue: «Come l'anno scorso, queste informazioni sono desumibili dal grafico allegato per il quale sono fornite le seguenti precisazioni (...)». Dall'altro, la constatazione che i partecipanti alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 erano stati indotti a formulare sulla base del confronto fra i prezzi del commercio intraeuropeo, ossia che « il divario fra i prezzi, che [poteva] arrivare sino al doppio all'interno dell'Europa, spiega[va] in parte i nuovi flussi commerciali intraeuropei » [v. documento di cinque pagine distribuito durante la riunione del comitato esecutivo del 25 marzo 1983 (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 2; documento n. 33.322/311), nonché il documento intitolato «Riunione degli Head Delegates, Parigi, 14 gennaio 1983 — Note per il presidente» (decisione impugnata, paragrafo 17, punto 3; documento n. 33.126/11632)], è stata riformulata in occasione della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984, durante la quale si sottolineò che «lo scarto fra i valori estremi resta[va] di 1 a 2 e costitui[va] inevitabilmente una tentazione» (memorandum all'attenzione del presidente in vista della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafi 16, punto 7, e 19, punto 9; documento n. 33.126/11728).
punto 1492
Da tutto quanto sin qui esposto risulta che l'art. 2, n. 1, della decisione impugnata dev'essere annullato nei confronti di tutte le imprese ed associazioni cui esso è diretto nella parte in cui dichiara conclusi alcuni accordi relativi a scambi di informazioni sui prezzi durante le riunioni degli Head Delegates posteriori al 19 marzo 1984, nonché durante le riunioni del comitato esecutivo della Cembureau.
punto 1493
La BCA accusa ancora la Commissione di aver ignorato l'art. 190 del Trattato, per non aver spiegato che cosa l'avesse indotta a supporre che fosse stato concluso un accordo relativo allo scambio di informazioni sui prezzi (decisione impugnata, art. 2, n. 1), a prescindere dall'esistenza di una pratica concordata relativa alla circolazione delle medesime informazioni (art. 2, n. 2).
punto 1494
Va tuttavia constatato che la Commissione presenta in modo distinto, nel paragrafo 16, lett. a) («Circolazione d'informazioni in occasione di riunioni») e lett. b) («Circolazione d'informazioni periodiche») della decisione impugnata, le circostanze di fatto e i documenti sui quali essa si basa per accertare, nel paragrafo 47, lett. a) («Gli scambi di informazioni sui prezzi in occasione delle riunioni») e lett. b) («Le informazioni periodiche sui prezzi»), l'esistenza, da un lato, di accordi anticoncorrenziali per lo scambio di informazioni sui prezzi durante le riunioni della Cembureau (art. 2, n. 1) e, dall'altro, di pratiche concordate anticoncorrenziali per scambi periodici di informazioni sui prezzi (art. 2, n. 2).
punto 1495
Inoltre, la semplice lettura dei documenti elencati dalla Commissione nel paragrafo 16, lett. a), da un lato, e lett. b), dall'altro, evidenzia differenze notevoli tra le informazioni sui prezzi fatte circolare «in occasione di riunioni» [decisione impugnata, paragrafo 16, lett. a)] e quelle oggetto di periodici scambi tra la Cembureau e i suoi membri [decisione impugnata, paragrafo 16, lett. b)].
punto 1496
L'argomento della BCA dev'essere pertanto respinto.
punto 1497
Per parte sua, l'Italcementi (causa T-65/95) sostiene che la Commissione non avrebbe dimostrato l'esistenza di un « accordo » o di un « concorso di volontà » sullo sfondo degli scambi di informazioni sui prezzi avvenuti in occasione delle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984. Del resto, le informazioni trasmesse durante le dette riunioni sarebbero state analoghe a quelle comunicate periodicamente mediante i CPRF (v. il precedente punto 401) dai paesi membri della Cembureau, con riferimento alle quali la Commissione parla dell'esistenza di una pratica concordata (decisione impugnata, art. 2, n. 2).
punto 1498
Tuttavia, la circostanza che gli scambi di cui trattasi siano avvenuti in occasione di riunioni consente, di per sé, di ritenere che essi siano stati oggetto di un concorso di volontà tra i partecipanti a queste riunioni, quindi di un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato (v. giurisprudenza citata al precedente punto 1010). Quest'analisi è corroborata dal passaggio delle minute della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafi 16, punto 7, e 19, punto 10; documento n. 33.126/11735), nel quale si può leggere che, durante la detta riunione, « si è deciso che la presentazione visiva della gamma dei prezzi era un metodo efficace per mettere in risalto le potenziali cause di conflitto esistenti».
punto 1499
Peraltro, è già stato sottolineato (v. il precedente punto 1495) che le informazioni sui prezzi confrontate durante le riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984 e quelle oggetto di scambi periodici tramite i CPRF erano notevolmente differenti, malgrado talune analogie illustrate, per esempio, dal documento citato dalla Commissione nel paragrafo 16, punto 5, della decisione impugnata (documento n. 33.126/11599). Alla luce di ciò, e con riserva di quanto verrà esposto in sede di valutazione dell'illiceità degli scambi puntuali e periodici di informazioni sui prezzi avvenuti a livello della Cembureau (v. i successivi punti 1501-1537 e 1620-1682), occorre dichiarare che la Commissione ben poteva, senza contraddirsi, giudicare i primi oggetto di accordi (art. 2, n. 1) e i secondi oggetto di pratiche concordate (art. 2, n. 2).
punto 1500
L'argomento dell'Italcementi dev'essere quindi respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IV — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, degli artt. 85, n.1, e 190 del Trattato, del divieto di discriminazioni e dei diritti della difesa, imputate ognuna alla Commissione nell'ambito dell'accertamento di due infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato, aventi ad oggetto scambi di informazioni sui prezzi a livello della Cembureau e la partecipazione delle diverse ricorrenti interessate (art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata) › Accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezzi in occasione delle riunioni della Cembureau (art. 2, n. 1, della decisione impugnata) › C — Sull'illiceità degli scambi di informazioni sui prezzi avvenuti in occasione delle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984
punto 1501
Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della decisione impugnata, gli scambi puntuali di informazioni sui prezzi avvenuti in occasione delle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984 sarebbero stati oggetto di accordi in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto avrebbero avuto lo scopo di «facilitare l'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1», ossia l'accordo Cembureau.
punto 1502
Nel paragrafo 47, punto 1, la Commissione spiega quanto segue:
«(...) Secondo la lettera di convocazione e il progetto di relazione introduttiva del presidente della riunione tenuta il 14 gennaio 1983 [v. supra paragrafo 19, punti (2) e (5)] e il memorandum nonché le note prese alla riunione del 19 marzo 1984 [v. supra paragrafo 19, punti (9) e (10)], lo scopo degli scambi era “valutare i rischi che possono derivare dall'espansione di alcune importazioni unita alla marcata riduzione di alcuni prezzi” [v. supra paragrafo 19, punto (5)], nonché “mettere in risalto le potenziali cause di conflitto esistenti” [v. supra paragrafo 19, punto (10)] e “ridurre progressivamente” lo scarto tra i prezzi per eliminare la tentazione di esportare [v. supra paragrafo 19, punto (9)]».
punto 1503
Essa aggiunge che (punto 2, primo periodo) «tramite gli scambi di informazioni sui prezzi, Cembureau e i propri membri miravano a raggiungere un altro obiettivo, quello di introdurre tra loro regole di concorrenza leale sia per le esportazioni tra membri, sia per quelle verso l'esterno», regole di cui essa illustra poi (secondo e terzo periodo) tenore e finalità.
punto 1504
Infine (paragrafo 47, punto 4), la Commissione formula la seguente osservazione:
«Parimenti dai documenti citati ai precedenti paragrafi 16 e 17 e, in particolare, dai documenti relativi alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e 19 marzo 1984 si evince che l'obiettivo dello scambio di informazioni era quello di rinforzare l'accordo generale sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e, quindi, di frenare gli scambi infracomunitari di cemento».
punto 1505
Le ricorrenti menzionate nell'art. 2, n. 1, della decisione impugnata adducono in sostanza cinque argomenti per negare l'illiceità dei detti scambi puntuali di informazioni sui prezzi.
punto 1506
In primo luogo, tutte le suddette ricorrenti negano l'illiceità degli scambi di informazioni avvenuti in occasione delle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984, sottolineando che i dati trasmessi o, quanto meno, fatti circolare durante tali riunioni in merito al loro mercato sarebbero stati privi di qualsiasi valore riservato, commerciale e strategico.
punto 1507
Le ricorrenti affermano che le informazioni comunicate durante queste riunioni sarebbero state notizie ufficiali di pubblico dominio o, quanto meno, ottenibili per altre vie, e riguardanti nella maggior parte dei casi prezzi assoggettati a controllo statale e, in ogni caso, prezzi in vigore. Tali dati avrebbero avuto valore storico e meramente statistico, essendo espressione dell'attività ordinaria e lecita di associazioni di categoria o di istituti di statistica autorizzati. Essi non sarebbero stati fondamentalmente differenti dai dati che circolavano tramite i CPRF e sarebbero stati approssimativi, poiché avrebbero fatto riferimento a prezzi medi o teorici e non rispecchianti pertanto i prezzi realmente praticati dalle imprese. Essi sarebbero stati in realtà dei meri «indicatori di tendenza». Per ammissione degli stessi partecipanti [v. memorandum all'attenzione del presidente in vista della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafi 16, punto 7, e 19, punto 9; documento n. 33.126/11728), nonché minute della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafi 16, punto 7, e 19, punto 10; documento n. 33.126/11735)], i dati trasmessi sarebbero stati difficilmente comparabili, tenuto conto della grande eterogeneità dei processi di determinazione dei prezzi, delle fluttuazioni monetane, le quali incidono inevitabilmente su qualsiasi analisi internazionale, nonché del fatto che essi non avrebbero avuto ad oggetto la medesima categoria di cemento per tutti i paesi. Questi dati sarebbero stati privi di qualsiasi particolare riservato relativo agli sconti e ai rimborsi, ai costi del trasporto, alle aliquote dell'IVA, e non sarebbero stati riferibili a nessuna specifica impresa.
punto 1508
Le ricorrenti concludono sostenendo che gli scambi puntuali di informazioni sui prezzi non solo non sarebbero stati, come tali, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, ma inoltre non sarebbero stati né idonei né finalizzati all'uno o all'altro degli scopi anticoncorrenziali che la Commissione assegna loro nel paragrafo 47, punti 1-4, ossia rafforzare l'accordo Cembureau e instaurare regole di concorrenza leale nelle esportazioni intracomunitarie e destinate ai paesi terzi. Quanto meno, la Commissione non avrebbe né fornito, né nemmeno cercato di fornire una prova in tal senso. Le ricorrenti Cembureau, SFIC, Aalborg, Oficemen e Irish Cement allegano che questi scambi di informazioni sui prezzi sarebbero in realtà avvenuti unicamente nell'ambito delle discussioni dedicate in tale periodo, da un lato, all'estensione eventuale, a livello europeo, del sistema di determinazione dei prezzi basato sui punti-base («BPS», v. il precedente punto 852) notificato alla Commissione nel luglio del 1981 e, dall'altro, ai problemi collegati alle importazioni provenienti dall'Europa orientale e dalla Spagna, considerate come operazioni di dumping (preparazione di procedure antidumping; raccolta di dati utili a provare ed illustrare la rilevanza del danno subito). Sarebbe in questo contesto, quindi, che si dovrebbero interpretare i vari documenti sui quali la Commissione fonda la sua valutazione giuridica nel paragrafo 47, punto 1 (v. il precedente punto 1502). L'Oficemen e l'AGCI aggiungono che gli scambi di informazioni avrebbero dovuto inoltre consentire alle associazioni nazionali originarie di un paese soggetto a un regime di vigilanza pubblica sui prezzi di documentare le richieste di aumento dei prezzi che avessero voluto inoltrare presso le rispettive autorità governative. Per parte sua, la FIC afferma che l'unico scopo di questi scambi sarebbe stato quello di far luce sulla situazione del settore del cemento in una fase di recessione.
punto 1509
La FIC e la Cementir allegano poi che la decisione impugnata conterrebbe un vizio di motivazione relativamente alla pretesa illiceità degli scambi puntuali di informazioni sui prezzi avvenuti a livello della Cembureau. La FIC asserisce che gli elementi indicati nel paragrafo 17 della decisione impugnata con riferimento alle « discussioni riguardanti una concorrenza “leale, sana o corretta” » non le sarebbero stati contestati e che la Commissione non avrebbe avuto intenzione di trarne nessuna conseguenza giuridica. Alla luce di ciò, l'istituzione non avrebbe potuto sfruttarli validamente a fondamento della sua tesi relativa all'illiceità degli scambi puntuali di informazioni sui prezzi. Per quanto concerne la Cementir, essa accusa la Commissione di essersi accontentata di fare rinvio ai documenti citati nel paragrafo 16, punti 2-7, senza precisare per quali motivi gli scambi di informazioni denunciati avrebbero avuto carattere restrittivo.
punto 1510
A tale riguardo, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della decisione impugnata, la Commissione denuncia gli scambi di informazioni sui prezzi avvenuti in occasione delle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984, in quanto gli accordi di cui sono stati oggetto avrebbero avuto lo « scopo di facilitare l'esecuzione dell'accordo [Cembureau]». Questi scambi sono quindi giudicati illeciti non come tali, ma in quanto avrebbero costituito il sostegno o, quanto meno, uno dei sostegni dell'accordo Cembureau.
punto 1511
Di conseguenza, occorre unicamente verificare se essi sono stati effettuati per il fine anticoncorrenziale denunciato dalla Commissione nella decisione impugnata, senza esaminare se le caratteristiche intrinseche delle informazioni trasmesse potessero o meno, di per sé, conferire loro un carattere illecito.
punto 1512
A tal proposito occorre anzitutto rilevare la discordanza riscontrabile, nella decisione impugnata, tra il dispositivo e la valutazione giuridica in merito alla supposta finalità degli scambi puntuali di informazioni sui prezzi.
punto 1513
Mentre nell'art. 2, n. 1, la Commissione constata che i detti scambi sarebbero in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto avrebbero avuto lo scopo di «facilitare l'esecuzione dell'accordo [Cembureau]», essa attribuisce loro un duplice obiettivo nell'ambito della valutazione giuridica che dedica ai medesimi nel paragrafo 47, lett. a): da un lato (punto 2), « introdurre tra [i membri della Cembureau] regole di concorrenza leale sia per le esportazioni tra membri, sia per quelle verso l'esterno » ; dall'altro (punto 4), « rinforzare l'accordo generale sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e, quindi, (...) frenare gli scambi infracomunitari di cemento ». Questa discordanza è però priva di conseguenze, giacché i passaggi della decisione impugnata (paragrafo 17) dedicati alle «discussioni riguardanti una concorrenza “leale, sana o corretta” », non hanno costituito oggetto, alla fine, di nessun addebito formulato nel dispositivo della decisione impugnata, come confermato ripetute volte dalla Commissione nel corso della fase scritta e di quella orale.
punto 1514
Pertanto, è importante soltanto esaminare se, nell'art. 2, n. 1, della decisione impugnata, la Commissione avesse o meno valide ragioni per giudicare in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato gli scambi di informazioni sui prezzi avvenuti in occasione delle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984, in quanto essi avrebbero avuto lo scopo di «facilitare l'esecuzione dell'accordo [Cembureau]». L'esame degli argomenti delle ricorrenti diretti a dimostrare che i detti scambi non avrebbero potuto, per loro natura, permettere l'instaurazione di regole di concorrenza leale per le esportazioni sia tra membri sia destinate ai paesi terzi, né sarebbero stati a ciò destinati, risulta invece irrilevante.
punto 1515
Per quanto concerne la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, il testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente — al quale la Commissione fa richiamo nel paragrafo 47, punto 1 — contiene le seguenti osservazioni (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documento n. 33.126/11584):
«Terrei ora a precisare con molta chiarezza obiettivo e portata delle nostre discussioni:
Si tratta prima di tutto di presentare, con il vostro aiuto e con la massima chiarezza, i dati di cui disponiamo nei tre settori considerati [vale a dire, i tre punti inseriti all'ordine del giorno della riunione, tra i quali gli scambi intraeuropei e, in particolare, la situazione dei prezzi nazionali].
Saremo cosi in grado di valutare i rischi che possono derivare dall'espansione di alcune importazioni unita alla marcata riduzione di alcuni prezzi prima che tale fenomeno abbia avuto il tempo di assumere grande dimensione e gravità.
[Il nostro scopo è], sempre con il vostro aiuto, di esaminare possibili soluzioni capaci di attenuare l'andamento dei mercati e di proporre, al meno a livello di principi, alcune regole del gioco che è nostro interesse rispettare.
(...)».
punto 1516
Per quanto riguarda la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984, il memorandum redatto il 15 marzo 1984 all'attenzione del presidente — anch'esso citato nel paragrafo 47, punto 1 —, nel punto 2, dedicato alla «situazione del mercato europeo» (decisione impugnata, paragrafi 16, punto 7, e 19, punto 9; documento n. 33.126/11728), contiene le seguenti riflessioni:
«Osservazioni sulla tabella che riassume la situazione in materia di prezzi:
I livelli dei prezzi indicati sono approssimativi ma pur sempre significativi.
(...)
Lo scarto fra i valori estremi resta di 1 a 2 e costituisce inevitabilmente una tentazione.
E' perciò auspicabile ridurlo progressivamente, in particolare aumentando i prezzi più bassi (2/3 della produzione è venduto a meno di 50 USD, vale a dire molto meno dei prezzi interni giapponesi e americani) e allo stesso tempo contenendo l'evoluzione dei prezzi elevati ».
punto 1517
Le minute di questa riunione — che la Commissione menziona anche nel paragrafo 47, punto 1 — riferiscono, per parte loro, le seguenti conclusioni ricavate dalle considerazioni indotte dalla « tabella contenente l'ordine di grandezza dei prezzi del cemento (in linea di principio franco stabilimento) nei paesi membri nonché in Giappone e negli Stati Uniti» (decisione impugnata, paragrafi 16, punto 7, e 19, punto 10; documento n. 33.126/11735):
« Benché i dati rilevati non siano perfettamente paragonabili, date le differenze in materia di quotazioni, si è deciso che la presentazione visiva della gamma dei prezzi era un metodo efficace per mettere in risalto le potenziali cause di conflitto esistenti».
punto 1518
Alla luce di tutti questi passaggi, la Commissione aveva ben motivo di ritenere che lo scopo degli scambi di informazioni sui prezzi avvenuti in occasione delle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984 fosse quello di (decisione impugnata, paragrafo 47, punto 1) «“valutare i rischi che possono derivare dall'espansione di alcune importazioni unita alla marcata riduzione di alcuni prezzi” (...), nonché [di] “mettere in risalto le potenziali cause di conflitto esistenti” (...) e “ridurre progressivamente” lo scarto tra i prezzi per eliminare la tentazione di esportare». E' pertanto a buon diritto, e a conclusione di una motivazione sufficiente, che essa ha giudicato che gli scambi di informazioni sui prezzi dei paesi membri della Cembureau, avvenuti in occasione delle discussioni relative al commercio intracomunitário o alla situazione del mercato europeo durante le riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984, avessero lo scopo di (decisione impugnata, paragrafo 47, punto 4) «rinforzare l'accordo generale sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali», stabilito nel corso di queste due riunioni, e, «quindi, di frenare gli scambi infracomunitari di cemento», ossia, in definitiva (decisione impugnata, art. 2, n. 1), di «facilitare l'esecuzione dell'accordo [Cembureau]».
punto 1519
Contrariamente a quanto ancora sostenuto dalla Cembureau, per formulare tale giudizio la Commissione non era obbligata a dimostrare che questi scambi costituissero esecuzione di un mandato disposto al fine di ridurre le differenze di prezzo esistenti in Europa.
punto 1520
In secondo luogo, la Irish Cement accusa la Commissione di aver prodotto, in merito alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, solo tre note manoscritte (decisione impugnata, paragrafo 16, punti 2-4; documenti nn. 33.126/11590, 11592 e 11614), due delle quali di natura puramente provvisoria (documenti nn. 33.126/11590 e 11592), al fine di sostenere che gli scambi di informazioni sui prezzi avvenuti durante la detta riunione erano diretti ad agevolare l'applicazione dell'accordo Cembureau.
punto 1521
Quest'argomento dev'essere respinto. Le tre note manoscritte di cui trattasi sono richiamate dalla Commissione anzitutto per dimostrare che, « all[a] riunion[e] degli Head Delegates in data 14 gennaio 1983, (...) è stata esaminata la situazione dei prezzi nei diversi paesi di Cembureau» (decisione impugnata, paragrafo 47, punto 1, prima frase). Per quanto riguarda lo scopo anticoncorrenziale contestato relativamente a tali scambi, la Commissione lo deduce dall'analisi parallela dei passaggi dei documenti da essa citati nel paragrafo 47, punto 1, terza frase. Per l'esattezza, riguardo alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, i detti passaggi contengono una frase, tratta dal testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente, la quale dimostra che lo scopo di questa riunione era quello «di valutare i rischi che possono derivare dall'espansione di alcune importazioni unita alla marcata riduzione di alcuni prezzi » (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documento n. 33.126/11584). Collocate nel loro contesto (v. il precedente punto 1515), queste indicazioni significano chiaramente che l'oggetto dello scambio di informazioni sui prezzi dei paesi membri della Cembureau avvenuto durante tale riunione era quello di porre in risalto i divari esistenti tra i vari livelli di prezzo nazionali, alcuni dei quali avevano subito marcate riduzioni, al fine «di esaminare (...) soluzioni capaci di attenuare l'andamento dei mercati», prima che il «fenomeno» dell'espansione delle importazioni e della notevole diminuzione di alcuni prezzi avesse «il tempo di assumere grande dimensione e gravità» (testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente, citato). Pertanto, la Commissione ha giustamente ritenuto che lo scambio di informazioni di cui trattasi mirasse ad agevolare l'applicazione dell'accordo Cembureau, concluso durante la detta riunione (v. i precedenti punti 979-985).
punto 1522
In terzo luogo, le ricorrenti Aalborg, Irish Cement, Italcementi, Cementir e AGCI sottolineano che molte informazioni comunicate in occasione delle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984, quanto meno quelle fatte circolare relativamente al loro mercato, avrebbero avuto ad oggetto prezzi soggetti a controllo pubblico, di modo che gli scambi denunciati nell'art. 2, n. 1, della decisione impugnata non avrebbero potuto rivestire, quanto meno in capo a loro, né interesse né finalità anticoncorrenziali.
punto 1523
La BCA allega che, in forza dei CPMA (v. il precedente punto 91), in vigore all'epoca sul suo mercato, la CMF si sarebbe trovata nell'impossibilità di partecipare, durante le riunioni degli Head Delegates, ad accordi volti a raggiungere un allineamento dei prezzi in Europa. La BCA spiega che, a causa dei CPMA, il quale aveva attribuito all'Independant Costs Committee la responsabilità del calcolo delle variazioni di prezzo in base a una serie di parametri precisi, nessun fattore esterno — nemmeno l'andamento dei prezzi praticati all'estero — avrebbe potuto influire sul livello dei prezzi nel Regno Unito.
punto 1524
Siffatto argomento non può essere accolto. Infatti, le informazioni relative ai vari paesi membri della Cembureau comunicate in occasione delle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984 erano inserite nell'ambito di analisi comparative il cui scopo era quello di « valutare i rischi che possono derivare dall'espansione di alcune importazioni unita alla marcata riduzione di alcuni prezzi» (testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documento n. 33.126/11584) e di «mettere in risalto le potenziali cause di conflitto esistenti» (minute della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafi 16, punto 7, e 19, punto 10; documento n. 33.126/11735), alla luce delle quali si giudicava «auspicabile», per evitare le «tentazion[i]» di esportare, di «ridur[re] progressivamente [lo scarto fra i valori estremi], in particolare aumentando i prezzi più bassi (...) e allo stesso tempo contenendo l'evoluzione dei prezzi elevati» (memorandum all'attenzione del presidente in vista della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafi 16, punto 7, e 19, punto 9; documento n. 33.126/11728). Per il resto, l'esistenza, in alcuni paesi, di strumenti di controllo o di determinazione dei prezzi non impediva alle industrie interessate di tener conto delle tendenze generali espresse da questi confronti fra i prezzi o — sui mercati caratterizzati da un livello elevato dei prezzi — « contenendo » le richieste di aumento di prezzo inoltrate presso le autorità pubbliche o gli enti competenti o — sui mercati con un basso livello dei prezzi — presentando istanze di aumento dei prezzi dirette a ridurre gradualmente il divario tra gli estremi, conformemente all'auspicio formulato durante le riunioni degli Head Delegates.
punto 1525
In quarto luogo, la Cembureau e la Irish Cement sostengono che, contrariamente a quanto asserito nel paragrafo 47, punto 3, della decisione impugnata, la Commissione non avrebbe dimostrato che durante la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 sarebbero emersi o sarebbero stati applicati «orientamenti in materia di prezzi».
punto 1526
Benché effettivamente nulla provi che durante la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 siano emersi o siano stati applicati orientamenti in materia di prezzi, risulta viceversa che, nella riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984, si è giudicato «auspicabile ridur[re] progressivamente [lo scarto fra i valori estremi, che restava a livello del doppio], in particolare aumentando i prezzi più bassi (...) e allo stesso tempo contenendo l'evoluzione dei prezzi elevati» (memorandum all'attenzione del presidente in vista della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafi 16, punto 7, e 19, punto 9; documento n. 33.126/11728).
punto 1527
In ogni caso, le censure della Cembureau e della Irish Cement non possono cancellare le rilevazioni obiettive sulle quali si è basata la Commissione, nel paragrafo 47, punto 1, della decisione impugnata, per dichiarare nell'art. 2, n. 1, che gli scambi di informazioni sui prezzi avvenuti in occasione delle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984 avevano lo «scopo di facilitare l'esecuzione dell'accordo [Cembureau]», conclusione che si rivela assolutamente fondata alla luce dell'analisi sviluppata nei precedenti punti 1515-1519.
punto 1528
L'argomento della Cembureau e della Irish Cement dev'essere pertanto respinto.
punto 1529
In quinto luogo, alcune ricorrenti deducono una serie di argomenti diretti a negare gli effetti anticoncorrenziali degli scambi puntuali di informazioni sui prezzi di cui all'art. 2, n. 1, della decisione impugnata.
punto 1530
Così, la Italcementi asserisce che la Commissione non avrebbe stabilito e nemmeno sostenuto nella decisione impugnata che, in seguito ai detti scambi di informazioni, i prezzi del cemento italiano siano stati allineati ai prezzi praticati sugli altri mercati. L'AGCI sostiene che gli scambi di informazioni sui prezzi non avrebbero ostacolato lo sviluppo del commercio intracomunitario del cemento greco a partire dalla metà degli anni '80.
punto 1531
Quest'argomento non può essere accolto. Giova ricordare che, ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti ch'esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (v. la giurisprudenza citata al precedente punto 837). In un caso del genere la mancanza, nella decisione impugnata, di qualsiasi analisi relativa agli effetti dell'accordo sul piano della concorrenza non costituisce pertanto una causa di annullabilità della decisione. Orbene, nella fattispecie la Commissione ha dimostrato che gli accordi per lo scambio di informazioni sui prezzi, intervenuti in occasione delle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984, avevano lo scopo di facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau. Poiché aveva dimostrato l'oggetto anticoncorrenziale di questi accordi, la Commissione non era più tenuta a dimostrare che dagli scambi di informazioni sui prezzi fossero derivati effetti restrittivi della concorrenza all'interno del mercato comune.
punto 1532
La FIC sostiene che la Commissione non potrebbe ricavare dal passaggio della minuta della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984, secondo il cui testo «benché i dati rilevati non siano perfettamente paragonabili, date le differenze in materia di quotazioni, si è deciso che la presentazione visiva della gamma dei prezzi era un metodo efficace per mettere in risalto le potenziali cause di conflitto esistenti» (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documento n. 33.126/11735), la prova che «gli orientamenti in materia di prezzi emersi dalle riunioni del 14 gennaio 1983 e del 30 maggio 1983 [avevano] prodotto effetti» (decisione impugnata, paragrafo 47, punto 3).
punto 1533
E' esatto che il passaggio di cui trattasi illustra non gli effetti anticoncorrenziali degli scambi puntuali di informazioni sui prezzi, bensì la loro finalità illecita, nonché la loro idoneità al perseguimento di siffatta finalità, malgrado i dati raccolti non fossero perfettamente paragonabili.
punto 1534
Tuttavia, la confusione presente nel giudizio della Commissione sul punto è priva di conseguenze, dato che gli accordi in materia di scambi di informazioni sui prezzi costituiscono un capo d'accusa, nell'art. 2, n. 1, della decisione impugnata, solo a causa della loro finalità anticoncorrenziale, che è stata dimostrata dalla Commissione (v. i precedenti punti 1515-1519).
punto 1535
Infine, la Aalborg sostiene che la Commissione avrebbe violato l'art. 190 del Trattato, non illustrando le ragioni per le quali gli accordi di cui all'art. 2, n. 1, della decisione impugnata avrebbero inciso in modo rilevante sugli scambi tra Stati membri.
punto 1536
Tuttavia, dal momento che nell'art. 2, n. 1, la Commissione ha denunciato gli accordi in materia di scambi di informazioni sui prezzi solo a causa della loro finalità anticoncorrenziale, ossia perché erano intesi a facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau, nel paragrafo 52 della decisione impugnata essa poteva limitarsi a spiegare in che modo i detti accordi avessero avuto l'obiettivo di incidere sugli scambi tra Stati membri.
punto 1537
Di conseguenza, l'argomento della Aalborg dev'essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IV — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, degli artt. 85, n.1, e 190 del Trattato, del divieto di discriminazioni e dei diritti della difesa, imputate ognuna alla Commissione nell'ambito dell'accertamento di due infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato, aventi ad oggetto scambi di informazioni sui prezzi a livello della Cembureau e la partecipazione delle diverse ricorrenti interessate (art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata) › Accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezzi in occasione delle riunioni della Cembureau (art. 2, n. 1, della decisione impugnata) › D — Sulla partecipazione delle ricorrenti all'infrazione di cui all'art. 2, n. 1, della decisione impugnata
punto 1538
L'infrazione di cui all'art. 2, n. 1, è imputata alla Cembureau ed ai seguenti suoi membri diretti: FIC, VNC, Ciments luxembourgeois, SFIC, Aalborg, BDZ, Unicem, BCA, Oficemen, Irish Cement, ATIC, Italcementi, Cementir e AGCI.
punto 1539
In primo luogo, la VNC (causa T-32/95) asserisce di essere rimasta solo indirettamente coinvolta nelle riunioni degli Head Delegates le quali, del resto, sarebbero state puramente informali; ed aggiunge che, a causa delle particolarità dell'industria olandese, essa non avrebbe avuto nessun interesse ad agevolare l'esecuzione dell'accordo Cembureau mediante un qualsivoglia altro accordo.
punto 1540
Tuttavia, questi argomenti non consentono di ignorare la partecipazione effettiva della VNC alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984, le quali hanno costituito occasione per scambi di informazioni sui prezzi allo scopo di agevolare l'esecuzione dell'accordo Cembureau. Dato che la VNC non ha fornito nessun elemento in grado di dimostrare che, durante tali riunioni, essa si sarebbe apertamente dissociata dalla finalità anticoncorrenziale perseguita mediante i detti scambi o che avrebbe fatto rilevare agli altri partecipanti che la sua presenza era motivata da intenzioni diverse dalle loro, deve ritenersi che essa abbia prestato il proprio consenso, o abbia quantomeno fatto supporre agli altri partecipanti di prestarlo, alla finalità illecita di tali scambi. La Commissione ben poteva quindi accertare la sua partecipazione illecita agli accordi di cui trattasi (v., in tal senso, la giurisprudenza citata al precedente punto 1353).
punto 1541
L'argomento della VNC dev'essere quindi respinto.
punto 1542
In secondo luogo, lo SFIC (causa T-36/95) sostiene che la Commissione non avrebbe dimostrato che esso avesse trasmesso informazioni sui prezzi in vista delle riunioni degli Head Delegates.
punto 1543
Occorre tuttavia rilevare che nell'art. 2, n. 1, della decisione impugnata la Cembureau e i suoi membri diretti, tra i quali lo SFIC, non sono accusati di aver trasmesso informazioni sui prezzi nel corso o in preparazione delle riunioni controverse, bensì di aver partecipato, in occasione delle dette riunioni, ad accordi in materia di scambio di informazioni sui prezzi destinati a facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau. Poiché lo SFIC non ha negato la sua partecipazione alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984, né dedotto elementi volti a dimostrare una sua riserva o un suo dissenso in relazione allo scopo anticoncorrenziale perseguito mediante gli scambi di informazioni sui prezzi avvenuti durante queste due riunioni, deve ritenersi che esso abbia prestato il suo consenso, o quantomeno abbia lasciato supporre agli altri partecipanti di prestarlo, alla finalità illecita perseguita da tali scambi. La Commissione ben poteva quindi ritenere accertata la sua partecipazione illecita agli accordi in materia di scambio di informazioni sui prezzi conclusi nel corso di queste riunioni (v., in tal senso, la giurisprudenza citata nel precedente punto 1353).
punto 1544
L'argomento dello SFIC dev'essere quindi respinto.
punto 1545
In terzo luogo, il BDZ (causa T-48/95) sottolinea che nelle sue carte non sarebbe stato ritrovato nessuno dei documenti che hanno portato all'accertamento dell'infrazione di cui all'art. 2, n. 1, della decisione impugnata. Esso nega la propria partecipazione alla detta infrazione facendo rilevare, da un lato, che nessuno dei documenti relativi alle riunioni controverse farebbe riferimento a sue dichiarazioni o a sue iniziative particolari riguardanti gli scambi di informazioni sui prezzi avvenuti durante le dette riunioni e, dall'altro, che gli elementi di prova citati dalla Commissione non dimostrerebbero che esso abbia ricevuto informazioni sui prezzi dai suoi membri né che esso stesso abbia loro trasmesso informazioni del genere. Esso aggiunge di non aver mai giudicato utile comunicare ai propri membri le informazioni fatte circolare durante le riunioni della Cembureau, in considerazione del valore irrilevante delle medesime.
punto 1546
Giova però rilevare che la circostanza che nessuno dei documenti utilizzati come prove dell'infrazione di cui all'art. 2, n. 1, della decisione impugnata sia stato trovato fra le carte del BDZ non è in grado di incidere sul valore probatorio dei suddetti documenti (v. il precedente punto 1397), né di far ignorare l'effettiva partecipazione del BDZ alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984, né di inficiare l'accertamento della partecipazione dell'associazione di categoria tedesca all'infrazione contestata.
punto 1547
A tal riguardo, il BDZ non ha dedotto nessun elemento il quale dimostri che, durante le riunioni di cui trattasi, esso si sia apertamente dissociato dallo scopo anticoncorrenziale perseguito mediante gli scambi di informazioni sui prezzi. Deve ritenersi che esso abbia prestato il suo consenso, o quantomeno abbia lasciato supporre agli altri partecipanti di prestarlo, alla finalità illecita perseguita da tali scambi. Ciò posto, e in considerazione di quanto ricordato nel precedente punto 1543 in merito all'infrazione contestata dall'art. 2, n. 1, della decisione impugnata, fa Commissione ben poteva ritenere accertata la partecipazione illecita del BDZ agli accordi in materia di scambio dì informazioni sui prezzi conclusi in occasione delle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984 (v., in tal senso, a giurisprudenza citata al precedente punto 1353), senza essere obbligata a dimostrare che la detta associazione avesse raccolto presso i propri membri, in preparazione di queste riunioni, informazioni sui prezzi e/o che, successivamente alle medesime, avesse diffuso presso gli stessi le informazioni trasmesse durante le riunioni.
punto 1548
L'argomento del BDZ dev'essere quindi respinto.
punto 1549
In quarto luogo, l'Unicem (causa T-50/95) asserisce che, non avendo partecipato a nessuna delle riunioni durante le quali si sarebbero verificati gli scambi di informazioni sui prezzi di cui all'art. 2, n. 1, della decisione impugnata, non può essere giudicata responsabile di questi ultimi, ed aggiunge che non è consentito dedurre la sua partecipazione alla detta infrazione dalla sua semplice qualità di membro diretto della Cembureau.
punto 1550
Nella fattispecie, è pacifico che l'Unicem non ha assistito alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984 (v. il precedente punto 1406).
punto 1551
Per imputare all'Unicem l'infrazione di cui all'art. 2, n. 1, della decisione impugnata la Commissione (controricorso nella causa T-50/95, punto 49) si fonda sulla circostanza che essa sarebbe stata rappresentata in queste due riunioni dagli Head Delegates italiani che vi hanno partecipato, vale a dire dalla Cementir (riunione del 14 gennaio 1983) e dall'Italcementi (riunione del 19 marzo 1984).
punto 1552
Per i motivi enunciati nei precedenti punti 1407-1412, questa tesi non può essere accolta.
punto 1553
Nemmeno la circostanza, allegata dalla Commissione in sede di controricorso nella causa T-50/95, (punto 50), che la Unicem era membro diretto della Cembureau consente di giudicare accertata la sua partecipazione agli accordi illeciti di cui all'art. 2, n. 1, della decisione impugnata. L'adesione a un'associazione di categoria, nel caso di specie alla Cembureau, non può infatti consentire che si imputi automaticamente al membro interessato la responsabilità dei vari comportamenti illeciti dell'associazione, aggirando la dimostrazione della partecipazione personale del detto membro ai comportamenti illeciti denunciati.
punto 1554
La Commissione ha pertanto errato nel giudicare accertata la partecipazione dell'Unicem all'infrazione di cui all'art. 2, n. 1, della decisione impugnata.
punto 1555
Ne discende che questo articolo dev'essere annullato nella parte in cui dichiara che l'Unicem ha partecipato, dal 14 gennaio 1983 al 14 aprile 1986, ad accordi in materia di scambio di informazioni sui prezzi destinati a facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau.
punto 1556
In quinto luogo, la BCA (causa T-54/95), in sede di replica, dichiara di ignorare quali informazioni sarebbero state trasmesse durante le riunioni degli Head Delegates e, di conseguenza, di non essere in condizioni di formulare un giudizio sullo scopo e sugli effetti dei detti scambi di informazioni.
punto 1557
La BCA non può però asserire di ignorare la natura delle informazioni trasmesse in occasione delle riunioni degli Head Delegates e contemporaneamente affermare (ricorso, punto 36) che queste informazioni non sarebbero state sostanzialmente differenti dalle notizie periodiche sui prezzi che circolavano già tramite i CPRF.
punto 1558
In ogni caso, è pacifico che Sir John Milne, il quale era stato nominato Head Delegate per il Regno Unito dalla CMF, ha assistito alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punti 4 e 8). La CMF non poteva pertanto ignorare l'esistenza degli scambi di informazioni sui prezzi avvenuti durante le dette riunioni, né la finalità anticoncorrenziale perseguita tramite tali scambi puntuali. La Commissione ben poteva quindi ritenere accertata l'illecita partecipazione della BCA, in quanto successore della CMF (v. i precedenti punti 1337-1341), agli accordi in materia di scambio di informazioni sui prezzi avvenuti in occasione delle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984.
punto 1559
In sesto luogo, l'Oficemen (causa T-59/95) e l'ATIC (causa T-63/95) sostengono che, per tutta la durata dell'infrazione loro contestata nell'art. 2, n. 1, della decisione impugnata — ossia, dal 1o gennaio al 14 aprile 1986 —, non esisterebbe nessuna prova della loro partecipazione a riunioni della Cembureau che abbiano portato a scambi di informazioni sui prezzi destinati a facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau.
punto 1560
Si è avuto modo di accertare nei precedenti punti 1489, 1490 e 1492 che la Commissione non ha effettivamente dimostrato l'esistenza di accordi in materia di scambio di informazioni sui prezzi, destinati ad agevolare l'esecuzione dell'accordo Cembureau, al di là della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984.
punto 1561
Di conseguenza, dev'essere annullato l'art. 2, n. 1, della decisione impugnata nella parte in cui esso dichiara accertata la partecipazione dell'Oficemen e dell'ATIC, dal 1o gennaio al 14 aprile 1986, ad accordi in materia di scambio di informazioni sui prezzi destinati ad agevolare l'esecuzione dell'accordo Cembureau.
punto 1562
In settimo luogo, la Irish Cement (causa T-60/95) sottolinea che, nella sua risposta del 5 gennaio 1983 (allegato 18 al suo atto introduttivo; documenti nn. 33.126/11576 e 11577) alla lettera circolare della Cembureau del 28 dicembre 1982, n. 104 Hc/gm, sarebbero contenute soltanto alcune informazioni relative alle importazioni provenienti dall'Europa orientale.
punto 1563
Quest'argomento dev'essere respinto. Anche ammettendo per ipotesi che le informazioni comunicate in vista della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 si siano limitate alle importazioni provenienti dall'Europa orientale, resta nondimeno accertato che la Irish Cement ha partecipato alla detta riunione, nonché a quella del 19 marzo 1984. Poiché la ricorrente non ha dimostrato di avere manifestato, durante queste due riunioni, una riserva o un dissenso in relazione allo scopo anticoncorrenziale degli scambi di informazioni avvenuti in mento ai prezzi dei paesi membri della Cembureau, deve ritenersi che essa abbia prestato il suo consenso, o quantomeno abbia lasciato supporre agli altri partecipanti di prestarlo, alla finalità illecita perseguita da tali scambi. La Commissione ben poteva quindi ritenere accertata la sua partecipazione illecita agli accordi in materia di scambio di informazioni sui prezzi, avvenuti nel corso di queste riunioni (v., in tal senso, la giurisprudenza citata nel precedente punto 1353).
punto 1564
In ottavo luogo, occorre ricordare che la Commissione non ha dimostrato la partecipazione dell'Italcementi alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (v. i precedenti punti 1346-1349). Questa ricorrente non può quindi essere accusata di aver partecipato all'accordo illecito in materia di scambio di informazioni sui prezzi intervenuto nel corso di tale riunione. Per contro, l'Italcementi era rappresentata alla riunione degli Head Delegares del 19 marzo 1984 (v. il precedente punto 1351). In mancanza di elementi in senso contrario, la Commissione ben poteva ritenere accertata la partecipazione di questa ricorrente all'accordo di scambio di informazioni sui prezzi intervenuto durante questa riunione.
punto 1565
Di conseguenza, in mancanza di indizi circa una partecipazione dell'Italcementi all'infrazione di cui trattasi prima del 19 marzo 1984, l'art. 2, n. 1, della decisione impugnata dev'essere annullato nella parte in cui accusa l'Italcementi di aver partecipato ad accordi in materia di scambio di informazioni sui prezzi destinati a facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau anteriormente a tale data.
punto 1566
In nonoluogo, la Cementir (causa T-87/95) sostiene che l'unica riunione degli Head Delegates della Cembureau cui essa avrebbe partecipato, e durante la quale sarebbero state trasmesse informazioni sui prezzi, sarebbe quella del 14 gennaio 1983.
punto 1567
A tal riguardo, è pacifico che la Cementir ha assistito soltanto ad una delle due riunioni durante le quali sono avvenuti scambi di informazioni sui prezzi, vale a dire a quella del 14 gennaio 1983.
punto 1568
La Commissione sostiene (controricorso nella causa T-87/95, Cementir/Commissione, punto 25) che la Cementir sarebbe stata rappresentata nella riunione del 19 marzo 1984 dall'Italcementi.
punto 1569
Occorre però far rilevare che la Cementir, quale membro diretto della Cembureau, disponeva di un proprio Head Delegate (v. il precedente punto 1409). Alla luce di ciò, e in mancanza di prove le quali dimostrino che la Cementir avrebbe incaricato l'Italcementi di rappresentarla alla riunione del 19 marzo 1984, la Commissione non aveva ragione di dedurre dalla presenza dell'Italcementi alla detta riunione che la Cementir vi fosse rappresentata e, pertanto, che avesse aderito all'accordo in materia di scambio di informazioni sui prezzi concluso in tale data.
punto 1570
Nemmeno la circostanza che la Cementir era membro diretto della Cembureau consente, per i motivi enunciati nel precedente punto 1553, di considerare quest'impresa responsabile dell'accordo relativo allo scambio di informazioni sui prezzi raggiunto durante una riunione alla quale essa non ha personalmente assistito.
punto 1571
In mancanza di indizi relativi a una partecipazione della Cementir all'infrazione di cui trattasi dopo il 14 gennaio 1983, l'art. 2, n. 1, della decisione impugnata dev'essere annullato nella parte in cui accusa la Cementir di aver partecipato ad accordi in materia di scambio di informazioni sui prezzi destinati a facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau successivamente a tale data.
punto 1572
In decimo luogo, l'Italcementi (causa T-65/95), la Cementir (causa T-87/95) e l'AGCI (causa T-103/95) sottolineano che esse — o, per quanto concerne l'AGCI, le società che vi aderiscono— non avrebbero nutrito interessi né timori nei riguardi del commercio intracomunitario all'epoca delle riunioni controverse di modo che gli scambi di informazioni sui prezzi avvenuti nel corso di queste riunioni non avrebbero potuto assumere, per quanto potesse concernerle, una finalità anticoncorrenziale.
punto 1573
Si deve però osservare che, quale che fosse l'atteggiamento delle imprese italiane e greche nei confronti del commercio intracomunitario dell'epoca, l'Italcementi ha comunque partecipato alla riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984, la Cementir a quella del 14 gennaio 1983 e l'AGCI ad entrambe.
punto 1574
Poiché nessuna di queste ricorrenti ha dimostrato di avere manifestato, durante queste riunioni, una riserva o un dissenso in relazione allo scopo anticoncorrenziale perseguito mediante gli scambi di informazioni avvenuti in merito ai prezzi, si deve ritenere che essa abbiano prestato il loro consenso, o quantomeno abbiano lasciato supporre agli altri partecipanti di prestarlo, alla finalità illecita perseguita da tali scambi. La Commissione ben poteva quindi ritenere accertata la loro partecipazione illecita all'uno e/o all'altro degli accordi in materia di scambio di informazioni sui prezzi, raggiunti nel corso di queste riunioni (v., in tal senso, la giurisprudenza citata al precedente punto 1353).
punto 1575
Di conseguenza, l'argomento delle ricorrenti Italcementi, Cementir e AGCI dev'essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IV — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, degli artt. 85, n.1, e 190 del Trattato, del divieto di discriminazioni e dei diritti della difesa, imputate ognuna alla Commissione nell'ambito dell'accertamento di due infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato, aventi ad oggetto scambi di informazioni sui prezzi a livello della Cembureau e la partecipazione delle diverse ricorrenti interessate (art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata) › Pratiche concordate aventi ad oggetto scambi periodici di informazioni sui prezzi ¡art. 2, n. 2, lett. a) e b), della decisione impugnata]
punto 1576
Ai sensi dell'art. 2, n. 2, della decisione impugnata, le ricorrenti Cembureau, FIC, Aalborg, SFIC, BDZ, AGCI, Irish Cement, Italcementi, Unicem, Cementir, Ciments luxembourgeois, VNC, BCA, dal 1o gennaio 1984 al 31 dicembre 1988, e ATIC e Oficemen, dal 1o gennaio 1986 al 31 dicembre 1988, «hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, partecipando a pratiche concordate miranti a facilitare l'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1 e riguardanti:
a) lo scambio di informazioni sui prezzi minimi dei produttori belgi e olandesi per le forniture di cemento autotrasportate e sui prezzi scontati praticati dal produttore lussemburghese;
b) lo scambio di informazioni sui tariffari dei singoli produttori danesi e irlandesi, nonché sulle tariffe approvate per la categoria in Grecia, in Italia e in Portogallo e sui prezzi medi praticati in Germania, Francia, Spagna e Regno Unito».
punto 1577
E' pacifico che, almeno durante il periodo preso in considerazione ai sensi dell'art. 2, n. 2, a livello della Cembureau è esistito un sistema di scambio di informazioni periodiche nell'ambito del quale la « Cembureau riceve[va] dai suoi membri e trasmette[va] loro informazioni sui prezzi in vigore nei diversi paesi» (decisione impugnata, paragrafo 16, punto 8). Nel paragrafo 16, punti 8-22, la Commissione analizza la documentazione su cui essa si basa per giungere alla conclusione che, attraverso questo sistema, tra la Cembureau e i suoi membri sarebbero circolate informazioni, quanto meno, sui prezzi belgi, danesi, francesi, tedeschi, greci, irlandesi, italiani, lussemburghesi, olandesi, portoghesi, spagnoli e britannici.
punto 1578
In considerazione degli argomenti dedotti dalle ricorrenti per contestare la legittimità dell'art. 2, n. 2, della decisione impugnata, occorre esaminare: (A) se l'accusa formulata da questa disposizione fosse contenuta nella CA; (B) se la Commissione abbia correttamente individuato le informazioni sui prezzi che ne costituiscono l'oggetto; (C) se siano stati dimostrati tanto l'illiceità dei detti scambi periodici di informazioni, quanto (D) la partecipazione all'infrazione delle varie imprese ed associazioni di imprese interessate; e (E) se la aurata dell'infrazione sia stata correttamente valutata nei confronti delle medesime imprese ed associazioni.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IV — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, degli artt. 85, n.1, e 190 del Trattato, del divieto di discriminazioni e dei diritti della difesa, imputate ognuna alla Commissione nell'ambito dell'accertamento di due infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato, aventi ad oggetto scambi di informazioni sui prezzi a livello della Cembureau e la partecipazione delle diverse ricorrenti interessate (art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata) › Pratiche concordate aventi ad oggetto scambi periodici di informazioni sui prezzi ¡art. 2, n. 2, lett. a) e b), della decisione impugnata] › A — Sulla corrispondenza tra la CA e la decisione impugnata
punto 1579
La VNC (causa T-32/95), lo SFIC (causa T-36/95), l'Aalborg (causa T-44/95) e l'Irish Cement (causa T-60/95) lamentano la violazione dei loro diritti della difesa durante il procedimento amministrativo dovuta al fatto che l'addebito relativo allo « scambio di informazioni sui prezzi minimi dei produttori belgi e olandesi per le forniture di cemento autotrasportate e sui prezzi scontati praticati dal produttore lussemburghese» [art. 2, n. 2, lett. a), della decisione impugnata] non sarebbe stato formulato in sede di CA oppure al fatto che tale addebito sarebbe stato accertato in base ad elementi di prova non menzionati nella CA e non comunicati loro durante il procedimento amministrativo.
punto 1580
La VNC sottolinea infatti che i documenti nn. 33.126/15136-15157, sui quali si basa la Commissione, nei paragrafi 16, punto 18, e 47, punto 9, per ritenere che tra la Cembureau e i suoi membri diretti, tra cui la VNC, siano circolate «informazioni sui prezzi minimi dei produttori (...) olandesi per le forniture di cemento autotrasportate» [art. 2, n. 2, lett. a), della decisione impugnata], non sarebbero stati menzionati nella CA.
punto 1581
Lo SFIC sostiene che, nella CA, la Commissione non avrebbe fatto nessun riferimento, nemmeno sommario, all'addebito formulato nell'art. 2, n. 2, lett. a), addebito che sarebbe stato in realtà il risultato di una questione sollevata durante le audizioni del marzo del 1993.
punto 1582
La Aalborg fa rilevare che i documenti nn. 33.126/15099-15114 e 15136-15157, sui quali si basa la Commissione, nei paragrafi 16, punti 10 e 18, e 47, punti 7 e 9, per ritenere che tra la Cembureau e i suoi membri diretti, tra cui l'Aalborg, siano circolate « informazioni sui prezzi minimi dei produttori belgi e olandesi per le forniture di cemento autotrasportate» [art. 2, n. 2, lett. a), della decisione impugnata], non sarebbero stati menzionati nella CA né sarebbero contenuti nella cassa (v. il precedente punto 95) consegnata contemporaneamente a quest'ultima.
punto 1583
Infine, l'Aalborg e l'Irish Cement sottolineano che, per giudicare accertata la circolazione «di informazioni (...) sui prezzi scontati praticati dal produttore lussemburghese» [art. 2, n. 2, lett. a)], la Commissione si sarebbe basata, nei paragrafi 16, punto 17, e 47, punto 8, su un documento che esse non avrebbero mai ricevuto durante il procedimento amministrativo, vale a dire l'allegato 2/a alla memoria di risposta della Cembureau alla CA.
punto 1584
Prima di esaminare la fondatezza di questi vari argomenti, occorre sottolineare che se, come sarà spiegato in seguito (v. i successivi punti 1633-1638), gli scambi di informazioni periodiche sui prezzi di cui all'art. 2, n. 2, sono tutti censurati in quanto il loro scopo sarebbe stato quello di «facilitare l'esecuzione dell'accordo [Cembureau]», e non in funzione delle caratteristiche intrinseche dei dati che ne hanno costituito l'oggetto, la Commissione, al di là della denuncia di questa finalità anticoncorrenziale comune, pone nondimeno in rilievo, nel paragrafo 47, lett. b), i), la particolare gravità degli scambi periodici avvenuti relativamente ai prezzi dei paesi del Benelux, sottolineando che la « Cembureau e, tramite suo, tutti i suoi membri, [hanno] ricevuto informazioni particolarmente atte ad influenzare il loro comportamento sotto il profilo della concorrenza nei confronti dei produttori belgi, olandesi e lussemburghesi» (decisione impugnata, paragrafo 47, punto 10; v. anche il punto 12 del medesimo paragrafo). Lungi dall'essere precisazioni superflue sulla qualità delle informazioni trasmesse in merito ai prezzi dei paesi del Benelux, le analisi specifiche dedicate a queste informazioni nel paragrafo 47, lett. b), i), che hanno portato all'accertamento di cui all'art. 2, n. 2, lett. a), pongono in ulteriore risalto la gravità degli scambi periodici di queste informazioni e la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato che essi integrano e, ad ogni modo, lasciano trasparire il giudizio più severo che la Commissione formula a Toro riguardo nella decisione impugnata rispetto alla circolazione periodica delle informazioni sui prezzi degli altri paesi membri della Cembureau (v., in tal senso, paragrafo 47, punto 13, secondo periodo).
punto 1585
Ciò posto, giova rilevare che, nel paragrafo 8 della CA (pagg. 14 e 15), dedicato alla «divulgazione dei prezzi tra i membri di Cembureau», la Commissione descrive nei seguenti termini «il sistema di divulgazione delle tariffe in vigore almeno dal 1980»:
« Ciascun membro invia a Cembureau, nella maggior parte dei casi prima che i prezzi divengano effettivi, la nuova tariffa o le modifiche tariffarie con la data di applicazione; Cembureau rinvia ai suoi membri, appena ricevuta la comunicazione di ciascun membro, una scheda, “Cement Price Reference File”, relativa al membro che ha inviato la comunicazione e contenente i nuovi prezzi (di solito franco fabbrica) per ciascuna categoria di cemento nonché le condizioni di vendita (franco fabbrica, prezzo franco consegna in funzione della distanza, quantità minime della fornitura) e una scheda, “Price development for Cement”, contenente le date delle modifiche dei prezzi dal 1980 nonché i prezzi franco fabbrica e le percentuali di aumento per ciascuna modifica tariffaria.
La nota di Cembureau che accompagna la trasmissione alla Commissione dei documenti relativi alla divulgazione delle tariffe fra i membri contiene alcune osservazioni fra cui le seguenti: “Belgio” (...) dal 1986 “Conferma telefonica dei prezzi una volta l'anno”. “Francia (...) A partire dal 1987 la Francia non desidera che i suoi prezzi siano pubblicati nei documenti di Cembureau. Questi possono essere comunicati per telefono ai membri”. “Spagna (...) Non pubblichiamo più i prezzi del cemento dal 1984; una media dei prezzi ci è comunicata telefonicamente una volta l'anno per conoscenza”. “Regno Unito (...) Non abbiamo più ricevuto comunicazioni ufficiali dei prezzi dal 1985.1 prezzi ci vengono indicati da fonti diverse (per esempio costruttori) e a nostra volta li comunichiamo come stima approssimativa per telefono”.
La nota di accompagnamento aggiunge: “In generale comunichiamo i prezzi solo ai nostri membri (...). Purtroppo le strutture dei prezzi e i tipi di cemento scelti da ciascun paese come elemento di riferimento sono talmente diversi che tutti i raffronti fatti si sono rivelati fuorviami”.
La nota conclude: “Un cementiere bene informato delle norme e dei costi di trasporto può evidentemente trarre utili ragguagli da tali prezzi, ma noi non facciamo mai questo lavoro per i nostri membri” ».
punto 1586
La CA non faceva pertanto nessuna allusione, in sede di presentazione del sistema di scambi periodici di informazioni sui prezzi, alla natura specifica delle informazioni che sarebbero circolate tra la Cembureau e i suoi membri in merito ai prezzi dei paesi del Benelux. Nella valutazione giuridica sviluppata, nel paragrafo 60 della CA, in merito ai fatti descritti nel paragrafo 8, la Commissione denunciava in modo generale la «divulgazione delle tariffe» (CA, pag. 168) o la «circolazione d'informazioni sulle tariffe» (CA, pag. 169) tra la Cembureau e i suoi membri, senza porre in risalto il carattere a suo dire più delicato, alla luce del diritto della concorrenza, delle informazioni relative ai prezzi dei paesi del Benelux.
punto 1587
Peraltro, si è già avuto modo di accertare (v. i precedenti punti 367 e 368) che i documenti nn. 33.126/15099-15114 e 15136-15157, sui quali la Commissione si basa, nei paragrafi 16, punti 10 e 18, e 47, punti 7 e 9, della decisione impugnata, per dichiarare, nell'art. 2, n. 2, lett. a), che le informazioni che sono circolate periodicamente tra la Cembureau e i suoi membri diretti avevano avuto ad oggetto, per quanto concerne il Belgio e i Paesi Bassi, i « prezzi minimi (...) per le forniture di cemento autotrasportate», non erano effettivamente menzionati nella CA e non erano contenuti nella cassa.
punto 1588
Tra i documenti contenuti nella detta cassa, relativamente all'addebito concernente la circolazione periodica delle tariffe, nel documento n. 33.126/15096 — citato, in particolare, nel paragrafo 16, punto 8, i), della decisione impugnata — riguardo ai prezzi belgi e olandesi potevano leggersi solo le seguenti indicazioni:
« I prezzi forniti alla Cembureau sono prezzi IVA esclusa e senza gli sconti. Le componenti del prezzo variano in ogni paese, i prezzi possono essere franco stabilimento, franco cantiere o franco stazione, per gomma, per nave, ecc.
Belgio
Fotocopie dei prezzi dal 1984 al 1986 — nessun altro aumento di prezzo dopo il 1986
Regime dei prezzi (controllo totale sino al 1986, tariffario pubblico fornito alla Cembureau)
Conferma telefonica dei prezzi una volta l'anno
(...)
Paesi Bassi
Fotocopie dei prezzi dal 1984 al 1988
Regime dei prezzi (praticamente libero sin dal 1985)
Tariffario pubblico dei prezzi della società ENCI »
punto 1589
Infine, è pacifico che l'allegato 2/a alla memoria di risposta della Cembureau alla CA, sul quale si basa la Commissione, nei paragrafi 16, punto 17, e 47, punto 8, della decisione impugnata, per poter giungere, nell'art. 2, n. 2, lett. a), alla conclusione che le informazioni periodiche scambiate tra la Cembureau e i suoi membri riguardavano, per quanto concerne il Lussemburgo, i «prezzi scontati praticati dal produttore lussemburghese», non è stato comunicato dalla Commissione ai destinatari della CA durante il procedimento amministrativo.
punto 1590
Tra i documenti contenuti nella cassa (v. il precedente punto 95) riguardanti l'addebito relativo alla circolazione periodica delle tariffe, nel documento n. 33.126/15096, citato nel precedente punto 1588, erano contenute solo le seguenti indicazioni, in merito ai prezzi lussemburghesi:
« I prezzi forniti alla Cembureau sono prezzi IVA esclusa e senza gli sconti. Le componenti del prezzo variano in ogni paese, i prezzi possono essere franco stabilimento, franco cantiere o franco stazione, per gomma, per nave, ecc.
Lussemburgo
Fotocopie dei prezzi dal 1984 al 1988 (ultima modificazione dei prezzi ricevuta)
Regime dei prezzi (controllo)
Prezzi comunicati dalla Ciments luxembourgeois, unica società produttrice di cemento».
punto 1591
Devono essere quindi accolti gli argomenti delle ricorrenti VNC, SFIC, Aalborg e Irish Ciment, relativi a una violazione dei loro diritti della difesa realizzata in quanto l'art. 2, n. 2, lett. a), della decisione impugnata accerta che la circolazione periodica di informazioni tra la Cembureau e i suoi membri ha avuto ad oggetto, per quanto concerne i prezzi belgi e olandesi, i «prezzi minimi dei produttori [di questi due paesi] per le forniture di cemento autotrasportate » e, per quanto riguarda il Lussemburgo, i « prezzi scontati praticati dal produttore [di questo paese]».
punto 1592
Trattandosi di una violazione di forme sostanziali, la medesima violazione dei diritti della difesa dev'essere rilevata d'ufficio (sentenza Interhotel/Commissione, citata nel precedente punto 487, punto 14) nei confronti delle altre ricorrenti menzionate nell'art. 2, n. 2, della decisione impugnata.
punto 1593
Di conseguenza, l'art. 2, n. 2, lett. a), della decisione impugnata dev'essere annullato nella parte in cui dichiara che la circolazione periodica di informazioni tra la Cembureau e i suoi membri ha avuto ad oggetto, per quanto concerne il Belgio e i Paesi Bassi, « prezzi minimi dei produttori belgi e olandesi per le forniture di cemento autotrasportate» e, per quanto riguarda il Lussemburgo, i «prezzi scontati praticati dal produttore [di questo paese]». Il detto annullamento non inficia tuttavia l'accertamento — non impugnato dalle ricorrenti — secondo il quale, nel periodo preso in considerazione, tra la Cembureau e i suoi membri circolavano informazioni sui prezzi belgi, olandesi e lussemburghesi.
punto 1594
La Cembureau (causa T-26/95) lamenta in linea generale la scarsa precisione delle considerazioni dedicate nella CA agli scambi periodici di informazioni sui prezzi, sottolineando che l'analisi molto particolareggiata delle informazioni sui prezzi, illustrata nel paragrafo 16, punti 8-22, della decisione impugnata, non sarebbe stata anticipata nella CA, la quale conterrebbe solo un resoconto generico delle procedure consuete della Cembureau in materia di scambi di informazioni sulle tariffe.
punto 1595
La VNC (causa T-32/95) e la BCA (causa T-54/95) sostengono che l'addebito formulato nell'art. 2, n. 2, della decisione impugnata sarebbe un addebito nuovo. La BCA rileva che la parte in fatto della CA conterrebbe solo una descrizione sommaria del sistema di circolazione periodica di informazioni sui prezzi vigente a livello della Cembureau (CA, pagg. 14 e 15) e che la parte in diritto della CA conterrebbe solo riferimenti generici alla circolazione dei prezzi di listino (CA, pagg. 168-170).
punto 1596
A tal riguardo, occorre ricordare che, sebbene la CA debba enunciare con chiarezza i fatti sui quali si fonda la Commissione nonché la qualificazione giuridica loro attribuita, quest'indicazione può essere effettuata in modo sommario, dal momento che la decisione non dev'essere necessariamente una copia della formulazione degli addebiti (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata nel precedente punto 439, punto 14).
punto 1597
Nella fattispecie, è già stato sottolineato (v. il precedente punto 1585) che il paragrafo 8 della CA (capitolo 2, pagg. 14 e 15) descriveva in modo generale il sistema di divulgazione delle tariffe vigenti a livello della Cembureau, riportando l'una o l'altra osservazione nonché i commenti conclusivi, contenuti nella nota mediante la quale la Cembureau, in seguito a una richiesta di informazioni, aveva trasmesso alla Commissione la documentazione relativa alla circolazione periodica delle tariffe (documenti nn. 33.126/15096 e 15097). Questa nota, citata nella CA e contenuta nella cassa (v. il precedente punto 95), contiene (v. documento n. 33.126/15096) una breve descrizione, per ciascun paese, del tipo di informazioni sui prezzi fornite alla Cembureau, a fini di divulgazione fra i membri, durante il periodo preso in considerazione.
punto 1598
Nel paragrafo 60 della CA (pagg. 168 e 169) la Commissione spiegava le ragioni per le quali, a suo parere, la «Cembureau e i suoi membri» avrebbero violato l'art. 85, n. 1, del Trattato, «almeno a partire dal 1983», partecipando al detto sistema di scambio periodico di informazioni sui prezzi: da un lato, quest'ultimo sarebbe stato diretto «a trasmettere informazioni sul comportamento dei membri di Cembureau nei vari paesi e dunque a consentire il rispetto delle “regole di concorrenza leale”; dall'altro, esso avrebbe mirato ad « incoraggiare i membri di Cembureau a diminuire le differenze di prezzo tra i vari paesi al fine di eliminare o ridurre la tentazione ad esportare nei mercati degli altri membri».
punto 1599
Fatte salve le conclusioni formulate nel precedente punto 1593 in merito alle affermazioni contenute nell'art. 2, n. 2, lett. a), riguardo alla circolazione periodica delle informazioni sui prezzi dei paesi del Benelux, la Cembureau, la VNC e la BCA sono state pertanto in condizione di rendersi conto, alla luce di questi vari passaggi della CA, che la Commissione contestava ad esse la loro partecipazione all'infrazione denunciata alla fine nell'art. 2, n. 2, della decisione impugnata. Gli elementi aggiuntivi illustrati dalla Commissione nel paragrafo 16, punti 11-16 e 19-21, che hanno indotto quest'istituzione a raggruppare, nell'art. 2, n. 2, lett. b), le informazioni scambiate relativamente ai prezzi dei paesi « extra Benelux » in tre categorie — ossia, i «tariffari dei singoli produttori» (per la Danimarca e l'Irlanda, paesi caratterizzati, all'epoca, dalla presenza di un solo produttore nazionale), le «tariffe approvate per la categoria » (per la Grecia, l'Italia e il Portogallo) e i « prezzi medi » (per la Germania, la Francia, la Spagna e il Regno Unito) — non possono essere a tal riguardo giudicati indizi di una pretesa violazione, da parte della Commissione, dei diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo. Queste indicazioni si limitano infatti a porre in risalto elementi già desumibili, per la maggior parte, dal documento n. 33.126/15096 — citato nel precedente punto 1588. Esse non hanno inoltre aggravato la portata dell'addebito formulato nella CA relativamente alla circolazione periodica delle tariffe in seno alla Cembureau, a differenza delle precisazioni fornite dalla Commissione, in sede di decisione impugnata, in merito alle informazioni sui prezzi dei paesi del Benelux (v. il precedente punto 1584).
punto 1600
Gli argomenti delle ricorrenti Cembureau, VNC e BCA devono essere pertanto respinti.
punto 1601
In sede di replica, la Aalborg sostiene inoltre che l'addebito relativo agli scambi periodici di informazioni sui prezzi sarebbe stato formulato in modo nuovo nella decisione impugnata, in quanto in quest'ultima la Commissione asserirebbe che i detti scambi periodici avrebbero avuto lo scopo di consentire un allineamento dei prezzi per le esportazioni avvenute malgrado l'accordo Cembureau mentre, nella CA (paragrafo 60), la Commissione avrebbe giudicato questi scambi come un'infrazione strettamente collegata alle regole della concorrenza leale. Dal canto suo, l'Unicem (causa T-50/95) afferma che, nella CA (paragrafo 60, terzo periodo), la circolazione delle tariffe sarebbe stata considerata l'oggetto di un accordo o di una pratica concordata indipendente, mirante a realizzare un coordinamento tra i partecipanti e ad instaurare condizioni diverse dalle normali condizioni di mercato mentre, nella decisione impugnata (paragrafo 47), lo scambio di tariffe sarebbe stato qualificato come accordo complementare, finalizzato a facilitare l'accordo Cembureau. L'Unicem ritiene di non essere stata posta in grado di confutare quest'aspetto della « facilitazione » dell'accordo Cembureau nel corso del procedimento amministrativo.
punto 1602
Occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 2, n. 2, della decisione impugnata, gli scambi periodici di informazioni sui prezzi sono giudicati in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato in quanto essi avrebbero mirato «a facilitare l'esecuzione dell'accordo [Cembureau] ».E' quindi necessario verificare se la denuncia di questa specifica finalità anticoncorrenziale fosse ricavabile con sufficiente chiarezza dalla CA.
punto 1603
Nel paragrafo 59 della CA (capitolo 10, pag. 168), la Commissione affermava, riguardo ai vari «accordi e (...) pratiche descritti al capitolo 2 - Sezioni 1 e 2 [della CA]»:
« Nell'ambito di Cembureau e attraverso tale associazione, i produttori europei di cemento si sono accordati su piani, dispositivi e misure, adottandoli in seno alla struttura istituzionale di Cembureau e nel quadro di un sistema di riunioni e contatti permanenti bilaterali e multilaterali promossi dalle istituzioni di Cembureau, in vista del rispetto dei singoli mercati nazionali, della ripartizione dei mercati secondo quote o volumi-obiettivo o in funzione di provvedimenti temporanei atti a regolarizzare e a controllare i volumi delle vendite, dello scambio d'informazioni sui prezzi e sulle esportazioni e importazioni allo scopo di meglio coordinare la propria azione».
punto 1604
Nella valutazione giuridica concernente le « “regole di concorrenza leale” e la divulgazione delle tariffe», la Commissione — come è già stato sottolineato (v. il precedente punto 1598) — precisava che, a suo parere, la circolazione delle tariffe avrebbe avuto lo scopo non solo di trasmettere informazioni sul comportamento dei membri della Cembureau nei vari paesi e, quindi, di consentire il rispetto delle regole di concorrenza leale, ma anche di « incoraggiare i membri di Cembureau a diminuire le differenze di prezzo tra i vari paesi al fine di eliminare o ridurre la tentazione ad esportare nei mercati degli altri membri» (CA, paragrafo 60, primo periodo, pag. 168).
punto 1605
Avendo letto tutti questi passaggi della CA, l'Aalborg e l'Unicem erano in condizioni di comprendere che la Commissione denunciava il sistema di scambio periodico di informazioni sui prezzi tra i membri della Cembureau, non solo in quanto quest'ultimo avrebbe mirato a modificare artificiosamente le condizioni della concorrenza sul mercato o ad introdurre regole di concorrenza leale, ma anche in quanto esso avrebbe avuto lo scopo di incoraggiare i membri della Cembureau a ridurre le differenze tra i prezzi e, di conseguenza, le tentazioni di esportare, ossia, in conclusione, di garantire il rispetto dell'accordo Cembureau.
punto 1606
Di conseguenza, gli argomenti dell'Aalborg e dell'Unicem devono essere respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IV — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, degli artt. 85, n.1, e 190 del Trattato, del divieto di discriminazioni e dei diritti della difesa, imputate ognuna alla Commissione nell'ambito dell'accertamento di due infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato, aventi ad oggetto scambi di informazioni sui prezzi a livello della Cembureau e la partecipazione delle diverse ricorrenti interessate (art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata) › Pratiche concordate aventi ad oggetto scambi periodici di informazioni sui prezzi ¡art. 2, n. 2, lett. a) e b), della decisione impugnata] › B — Sull'individuazione delle informazioni di cui all'art. 2, n. 2, lett. b), della decisione impugnata
punto 1607
La Cembureau (causa T-26/95) e l'Italcementi (causa T-65/95) asseriscono che, in Italia, la determinazione dei prezzi del cemento sarebbe rimasta soggetta all'approvazione dell'autorità pubblica sino al 1993, e non sino al 1985, come sosterrebbe la Commissione nel paragrafo 16 della decisione impugnata.
punto 1608
Occorre però prendere atto che, nella decisione impugnata, la Commissione non sostiene che i prezzi del cemento italiano siano stati liberalizzati dal 1985 in poi. Essa fa solo osservare che (paragrafo 16, punto 16), a partire dal dicembre del 1985, il regime di controllo dei prezzi era stato sostituito da «un regime di sorveglianza in virtù del quale ogni impresa, sulla base dell'indagine sull'evoluzione dei costi condotta dal CIP presso un certo numero di produttori, sottopone[va] al ministero competente la tariffa che intendeva] applicare. Il ministero si pronuncia[va] entro un termine di 30 giorni».
punto 1609
In ogni caso, le allegazioni della Cembureau e dell'Italcementi non sono in grado di inficiare la conclusione che la Commissione espone nell'art. 2, n. 2, lett. b), della decisione impugnata in base all'analisi condotta nel paragrafo 16, punto 16, di quest'ultima, vale a dire che il sistema di scambio periodico di informazioni sui prezzi in vigore a livello della Cembureau ha avuto ad oggetto, per quanto riguarda i prezzi italiani, le «tariffe approvate per la categoria».
punto 1610
Lo SFIC (causa T-36/95) allega di aver trasmesso alla Cembureau soltanto alcune tariffe medie, e non dati dettagliati riguardanti i prezzi effettivi dei singoli produttori francesi. Le dette medie sarebbero state fissate in base alle tariffe comunicate dai suoi membri, di modo che esse non potrebbero essere qualificate come «prezzi medi», contrariamente a quanto dichiarato dalla Commissione nell'art. 2, n. 2, lett. b), della decisione impugnata.
punto 1611
Si deve tuttavia constatare che, nella decisione impugnata, la Commissione non asserisce che le informazioni scambiate tra i membri della Cembureau in relazione ai prezzi francesi fossero dati riferiti ai singoli produttori. Nell'art. 2, n. 2, lett. b), essa dichiara accertata soltanto la circolazione di informazioni «sui prezzi medi praticati in (...) Francia». Nel paragrafo 47, punto 14, terzo trattino, essa rileva che «le medie dei prezzi inviate per (...) la Francia (...) non permettevano di individuare i produttori». Essa non sostiene nemmeno che le informazioni relative al mercato francese abbiano avuto ad oggetto i prezzi effettivi, realmente applicati dai produttori nazionali.
punto 1612
Occorre anche constatare che i vari documenti menzionati nel paragrafo 16, punto 12, per descrivere il tipo di informazioni divulgate, a livello della Cembureau, per il mercato francese (documenti nn. 33.126/15096, 15170-15182 e 15230-15243) parlano tutte di «prezzi», circostanza che annulla l'argomento dello SFIC basato sulla distinzione, che la Commissione avrebbe avuto il compito di effettuare nella fattispecie, tra «prezzi» e «tariffe».
punto 1613
Pertanto, la Commissione ha avuto ragione nel constatare, nell'art. 2, n. 2, lett. b), che il sistema di circolazione periodica dei prezzi vigente a livello della Cembureau aveva avuto ad oggetto, per quanto concerne la Francia, i « prezzi medi praticati » sul detto mercato.
punto 1614
L'Irish Cement (causa T-60/95) ritiene che le informazioni relative all'Irlanda, descritte nel paragrafo 16, punto 15, della decisione impugnata, non esprimano correttamente la natura delle informazioni da essa fornite alla Cembureau, poiché le prime contengono i termini «minimo» e «massimo», non contenuti nelle seconde (v. documento n. 33.126/15122, citato nel paragrafo 16, punto 15).
punto 1615
Occorre però rilevare che, secondo il testo del documento n. 33.126/15122 menzionato nel punto precedente, l'8 luglio 1985 l'Irish Ciment ha comunicato alla Cembureau le seguenti indicazioni:
«Si riportano i prezzi del cemento a partire dall'8 luglio 1985:
(...)
In sacchiportland
cemento portland ordinario da (...)
a (...)
(...)».
punto 1616
Non si può ragionevolmente accusare la Commissione di aver alterato il contenuto reale delle informazioni trasmesse dalla Irish Ciment alla Cembureau sol perché nel paragrafo 16, punto 15, essa ha scritto che «secondo l'esempio di comunicazione fornito da Cembureau, Irish Cement Ltd ha trasmesso i prezzi relativi ai seguenti prodotti: (...) cemento portland ordinario in sacchi da (...) (minimo) a (...) (massimo) (...)».
punto 1617
In ogni caso, l'argomento della Irish Ciment non è in grado di inficiare l'analisi che ha indotto la Commissione a dichiarare, nell'art. 2, n. 2, lett. b), della decisione impugnata, che la circolazione periodica di informazioni sui prezzi organizzata a livello della Cembureau aveva avuto ad oggetto, per quanto concerne l'Irlanda, i «tariffari de[l] singol[o] produttor[e] (...) irlandes[e]».
punto 1618
L'AGCI (causa T-103/95) nega di aver divulgato «tariffari» o «tariffe», come sostenuto dalla Commissione nel paragrafo 47, punti 13 e 15, della decisione impugnata. In udienza essa ha precisato di voler cosi in realtà sottolineare che i dati sui prezzi che aveva fornito alla Cembureau durante il periodo preso in considerazione non avrebbero mai contenuto notizie commerciali riservate.
punto 1619
Quest'argomento, con cui si intende negare qualsiasi carattere di riservatezza alle informazioni fatte circolare a livello della Cembureau sui prezzi greci, verrà esaminato nei successivi punti 1622-1647. Per ora, occorre soltanto rilevare che nella decisione impugnata la Commissione non sostiene che la divulgazione periodica dei prezzi vigenti a livello della Cembureau abbia avuto ad oggetto, per quanto concerneva il mercato greco, notizie commerciali riservate. Nel paragrafo 47, punto 14, secondo trattino, essa sottolinea che, «per (...) la Grecia (...) le tariffe trasmesse [erano] quelle approvate dalle autorità pubbliche per l'intera categoria», constatazione che l'induce a concludere, nell'art. 2, n. 2, lett. b), della decisione impugnata, che la circolazione periodica di informazioni sui prezzi tra i membri della Cembureau ha avuto ad oggetto, per quanto riguarda la Grecia, le «tariffe (...) per la categoria». L'argomento dell'AGCI non è tale da inficiare tale accertamento oggettivo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IV — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, degli artt. 85, n.1, e 190 del Trattato, del divieto di discriminazioni e dei diritti della difesa, imputate ognuna alla Commissione nell'ambito dell'accertamento di due infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato, aventi ad oggetto scambi di informazioni sui prezzi a livello della Cembureau e la partecipazione delle diverse ricorrenti interessate (art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata) › Pratiche concordate aventi ad oggetto scambi periodici di informazioni sui prezzi ¡art. 2, n. 2, lett. a) e b), della decisione impugnata] › C — Sull'illiceità degli scambi periodici di informazioni sui prezzi
punto 1620
Nell'art. 2, n. 2, della decisione impugnata, la Commissione denuncia il sistema di divulgazione periodica dei prezzi, instaurato a livello della Cembureau, in quanto avrebbe costituito l'oggetto di «pratiche concordate miranti a facilitare l'esecuzione dell'accordo [Cembureau]».
punto 1621
Le ricorrenti di cui all'art. 2, n. 2, allegano sostanzialmente otto argomenti diretti a negare l'illiceità degli scambi periodici di informazioni sui prezzi.
punto 1622
In primo luogo, tutte le ricorrenti sollevano una serie di argomenti miranti a sottolineare la totale mancanza di valore commerciale, riservato o strategico delle informazioni sui prezzi divulgate tramite i CPRF nel periodo preso in considerazione o, quanto meno, di quelle concernenti i prezzi vigenti sul proprio mercato.
punto 1623
Le ricorrenti affermano che le informazioni di cui trattasi sarebbero consistite in dati ufficiali di carattere pubblico o, quanto meno, ottenibili da altre fonti, e che sarebbero state trasmesse dalla Cembureau ai suoi membri dopo l'entrata in vigore dei prezzi comunicati, in coincidenza con gli aggiornamenti annuali. Come sarebbe desumibile dalla descrizione fatta nel paragrafo 16, punti 8-22, della decisione impugnata, un buon numero di queste, informazioni avrebbero riguardato prezzi soggetti a controllo o a vigilanza statale o, come nel Regno Unito, prezzi stabiliti in base ad accordi di mercato di validità giuridica indiscussa. Le informazioni contenute nei CPRF (v. il precedente punto 401) sarebbero consistite in dati storici e statistici, la cui raccolta avrebbe rappresentato un aspetto dell'attività ordinaria delle associazioni di categoria o degli enti di statistica regolarmente autorizzati. Tali informazioni sarebbero state poco affidabili, approssimative e incomplete, dato che avrebbero riguardato «tariffe» o «medie» di tariffe e avrebbero fatto riferimento soltanto a una gamma limitata di tipi di cemento. I dati sarebbero stati difficilmente confrontabili, tenuto conto della grande eterogeneità delle componenti dei prezzi nonché delle fluttuazioni valutarie che incidono su qualsiasi analisi di carattere internazionale. Si sarebbe trattato di informazioni globali, concepite come semplici «indicatori di tendenza», prive di precisazioni riguardanti le aliquote IVA, gli sconti, i costi del trasporto, le condizioni di vendita, nonché di elementi che potessero consentire di individuare le singole imprese o di ripartire i dati in funzione dei diversi mercati regionali del paese interessato e dei vari stabilimenti di produzione degli operatori nazionali. In nessun caso gli scambi denunciati avrebbero rivelato i prezzi realmente applicati sul mercato. L'AGCI non esclude, per parte sua, l'eventuale inesattezza delle informazioni contenute nei CPRF della Cembureau. Essa pone infatti in evidenza differenze rilevanti tra le informazioni ufficiali sui volumi delle esportazioni fornite dalla Cembureau ai suoi membri e la documentazione di Eurostat.
punto 1624
Le ricorrenti concludono sostenendo che gli scambi periodici di informazioni sui prezzi non solo non sarebbero stati, come tali, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, ma non sarebbero neppure stati idonei né finalizzati all'uno o all'altro degli scopi anticoncorrenziali che la Commissione assegna loro nella decisione impugnata, ossia garantire l'accordo Cembureau e incoraggiare l'osservanza di regole di concorrenza leale nelle esportazioni tra i membri. Quanto meno, la Commissione non avrebbe fornito nessun elemento di prova a sostegno delle sue allegazioni. La Cembureau aggiunge che i dati dei CPRF avrebbero potuto fornire utili indicazioni sull'intenzione dell'una o dell'altra impresa di violare la regola del rispetto dei mercati nazionali solo se fossero stati accompagnati da una serie di precisazioni riguardanti fattori quali i costi del trasporto, l'esistenza di capacità produttive in esubero, le potenzialità di acquisizione di quote di mercato nel settore delle esportazioni, l'idoneità ad adeguarsi alle norme locali, la valutazione dei probabili effetti di eventuali misure di ritorsione. Quanto all'AGCI, essa si oppone in modo particolare alla tesi della Commissione secondo la quale la divulgazione periodica dei prezzi organizzata a livello della Cembureau avrebbe dovuto permettere ai produttori di uniformare i loro prezzi all'esportazione ai prezzi applicati dai «price leaders» locali, facendo rilevare che la determinazione dei prezzi all'esportazione sarebbe stata collegata anche a modalità proprie degli scambi marittimi internazionali, nonché all'esistenza, all'epoca, di un controllo sui cambi.
punto 1625
Le ricorrenti Cembureau, FIC, SFIC, BCA, Oficemen e ATIC sottolineano che, come rilevato dalla stessa Commissione nel paragrafo 47, punto 13, della decisione impugnata, il sistema di informazioni controverso sarebbe già esistito molto tempo prima dell'adozione dell'accordo Cembureau, circostanza che impedirebbe di ritenere che gli scambi periodici di cui all'art. 2, n. 2, avessero lo scopo di garantire o facilitare l'applicazione del detto accordo. La BCA è del parere che la Commissione avrebbe dovuto almeno dimostrare che, a partire dal 1984, giudicato l'anno di inizio dell'infrazione di cui all'art. 2, n. 2, fossero avvenuti cambiamenti nel funzionamento di tale sistema prima di dichiarare che, a partire da tale periodo, quest'ultimo avrebbe avuto lo scopo di agevolare l'esecuzione dell'accordo Cembureau.
punto 1626
Le ricorrenti Cembureau, BCA, Oficemen, Irish Cement, ATIC e AGCI sostengono che gli scambi periodici in questione sarebbero stati in realtà destinati al perseguimento di finalità assolutamente lecite, quali la divulgazione di studi statistici presso il pubblico, le autorità statali e gli industriali, la realizzazione di analisi tecniche, scientifiche od economiche miranti, per esempio, a valutare la posizione concorrenziale dell'industria del cemento in relazione ad altre industrie di produzione di materiali da costruzione, oppure l'illustrazione delle tendenze generali dei prezzi del cemento in Europa, al fine di documentare le richieste di aumento dei prezzi inoltrate presso le rispettive autorità pubbliche dalle industrie stabilite in mercati soggetti a regimi di controllo o vigilanza sui prezzi.
punto 1627
La Cembureau, la FIC e la Cementir asseriscono poi che la decisione impugnata conterrebbe un vizio di motivazione in relazione alla pretesa illiceità degli scambi periodici di informazioni sui prezzi denunciati nell'art. 2, n. 2. La Cembureau e la Cementir accusano infatti la Commissione di non aver spiegato per quali ragioni gli scambi periodici di informazioni generiche e storiche avrebbero potuto costituire una misura complementare rispetto all'accordo Cembureau. Per parte sua, la FIC sottolinea che, visto che gli elementi presentati nel paragrafo 17 in merito alle « discussioni riguardanti una concorrenza “leale, sana o corretta”» non avrebbero portato a contestazioni a suo carico e che la Commissione non avrebbe inteso trarne nessuna conseguenza giuridica, la detta istituzione non avrebbe potuto sfruttarli validamente per corroborare il suo argomento concernente l'illiceità degli scambi periodici di informazioni sui prezzi.
punto 1628
A questo proposito, occorre anzitutto rilevare che le informazioni sui prezzi scambiate tramite i CPRF erano meno innocue di quanto le ricorrenti cerchino di far pensare.
punto 1629
Infatti, come giustamente rilevato dalla Commissione nel paragrafo 47, punto 14, primo trattino, della decisione impugnata:
«Le tariffe della Danimarca e dell'Irlanda sono riferite a singole imprese [rispettivamente, all'Aalborg e all'Irish Ciment, unici produttori nazionali presenti sul mercato nel periodo preso in considerazione]. L'osservazione contraria si smentisce da sé».
punto 1630
Inoltre, sebbene le informazioni dei CPRF riguardassero effettivamente solo tariffe in vigore, ciò nondimeno, come la Commissione ha giustamente constatato nel paragrafo 16, punto 8, i), della decisione impugnata, alcuni membri trasmettevano talvolta alla Cembureau preavvisi di modifiche tariffarie prima dell'entrata in vigore delle medesime. Alla luce di ciò, e in considerazione della regolarità con la quale i dati sui prezzi venivano aggiornati (v. documentazione consegnata dalla Cembureau alla Commissione; documenti nn. 33.126/15098-15305), l'argomento delle ricorrenti mirante a ridurre il valore delle informazioni scambiate a quello di dati meramente statistici o storici non può essere accolto.
punto 1631
Infine, secondo una nota della Cembureau alla Commissione (decisione impugnata, paragrafo 16, punto 22; documento n. 33.126/15097), benché «l'articolazione dei prezzi e i tipi di cemento scelti da ciascun paese come riferimento [fossero] talmente diversi che qualsiasi raffronto si [era] (...) rivelato inattendibile[,] [c]ertamente, un operatore del settore con una buona conoscenza delle norme vigenti e dei costi di trasporto [poteva] utilizzare gli importi qui riportati». Pertanto, le informazioni contenute nei CPRF erano proficuamente sfruttabili dai professionisti pur se inadeguate, secondo quanto affermato dalla Cembureau, all'effettuazione di raffronti internazionali.
punto 1632
Occorre inoltre respingere l'argomento sviluppato dall'AGCI in base al confronto fra la documentazione della Cembureau e quella dell'Eurostat (v. il precedente punto 1623), dal momento che esso si basa su mere supposizioni ricavate da un confronto fra fonti riguardanti non i prezzi, bensì i volumi d'esportazione, senza l'ausilio del benché minimo indizio concreto.
punto 1633
Ad ogni modo giova ricordare che, sebbene la Commissione, in sede di valutazione giuridica, operi una distinzione fra gli scambi di informazioni sui prezzi dei paesi del Benelux [decisione impugnata, paragrafo 47, lett. b), i)] — scambi che, a suo parere (paragrafo 47, punto 10), avrebbero avuto ad oggetto «informazioni particolarmente atte ad influenzare il (...) comportamento sotto il profilo della concorrenza nei confronti dei produttori belgi, olandesi e lussemburghesi» — e gli scambi di informazioni sui prezzi degli altri paesi [decisione impugnata, paragrafo 47, lett. b), ii)] — scambi a suo giudizio (paragrafo 47, punto 13) di « minore gravità » —, tutti questi scambi periodici sono denunciati, alla fine, nell'art. 2, n. 2, per il fatto che avrebbero dato sostegno all'accordo Cembureau, del quale avrebbero mirato a facilitare l'esecuzione.
punto 1634
Occorre pertanto verificare se gli scambi periodici siano stati o meno motivati dalla finalità anticoncorrenziale attribuita loro dalla Commissione nella decisione impugnata, a prescindere dall'eventualità che le caratteristiche intrinseche delle informazioni così diffuse abbiano potuto o meno, di per sé, conferire natura illecita al sistema di divulgazione periodica di cui esse sono state oggetto.
punto 1635
Per quanto concerne la finalità che, secondo la Commissione, sarebbe stata perseguita mediante gli scambi periodici di informazioni sui prezzi, il confronto testuale fra il dispositivo e la parte in diritto della decisione impugnata fa emergere la medesima discordanza osservata nei precedenti punti 1512 e 1513 in merito agli scambi puntuali di informazioni sui prezzi avvenuti in occasione delle riunioni della Cembureau.
punto 1636
Mentre nell'art. 2, n. 2, la Commissione constata che i detti scambi periodici sarebbero in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto avrebbero avuto lo scopo di «facilitare l'esecuzione dell'accordo [Cembureau] », nell'ambito della valutazione giuridica che dedica ai medesimi nel paragrafo 47, lett. b), essa attribuisce loro un duplice obiettivo:
« realizzare l'accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e sulla regolamentazione delle vendite tra i singoli paesi» (paragrafo 47, punto 13; v. anche paragrafo 47, punto 15);
«sollecitare il [o indurre al] rispetto delle regole di concorrenza leale per le esportazioni nell'ambito di Cembureau» (paragrafo 47, punti 10 e 13).
punto 1637
Tuttavia, per i motivi illustrati nel precedente punto 1513, tale discordanza è priva di conseguenze.
punto 1638
Pertanto, si deve soltanto esaminare, conformemente al disposto dell'art. 2, n. 2, se la Commissione potesse legittimamente giudicare anticoncorrenziali le pratiche concordate relative alla circolazione periodica di informazioni sui prezzi dei paesi membri della Cembureau, in quanto esse avrebbero avuto lo scopo di «facilitare l'esecuzione dell'accordo [Cembureau]». Gli argomenti delle ricorrenti, secondo i quali questi scambi periodici di tariffe non sarebbero stati né adeguati né finalizzati a indurre all'osservanza delle regole di concorrenza leale per le esportazioni tra i paesi membri della Cembureau, vanno giudicati sin d'ora ininfluenti.
punto 1639
Nel paragrafo 47, punto 13, secondo e terzo periodo, della decisione impugnata, la Commissione illustra le ragioni che l'inducono a ritenere che, a partire dal 1984, gli scambi periodici di informazioni sui prezzi abbiano avuto lo scopo di agevolare l'esecuzione dell'accordo Cembureau:
«(...) Sebbene questo scambio abbia avuto inizio nel 1981, la Commissione non può escludere dalla propria valutazione il fatto che esso è stato continuato dopo le discussioni tenute nelle riunioni degli Head Delegates (v. supra paragrafi 16, 17, e 19) e che si presta particolarmente a realizzare l'accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e sulla regolamentazione delle vendite tra i singoli paesi (...).
Come ricordato supra al punto (1), le discussioni nelle riunioni degli Head Delegates vertevano essenzialmente sulla necessità di evitare i rischi di incremento delle importazioni, di verificare le cause delle situazioni conflittuali e di ridurre le differenze tra i prezzi per evitare la tentazione di esportare».
punto 1640
La circostanza che, da una parte, gli scambi periodici di informazioni sui prezzi siano continuati dopo le riunioni degli Head Delegates durante le quali è stato concluso l'accordo Cembureau e si è discusso del divario fra i prezzi dei diversi paesi membri e che, dall'altro, questi scambi siano stati idonei a garantire l'applicazione del predetto accordo implicherebbe quindi necessariamente, secondo la Commissione, che a partire da tale periodo essi siano stati diretti all'attuazione di quest'ultimo.
punto 1641
Per quanto concerne l'elemento cronologico, è pacifico che gli scambi periodici di informazioni sui prezzi sono proseguiti dopo le riunioni degli Head Delegates del 1983 e del 1984, quanto meno sino alla fine del 1988 (v. in particolare, documenti nn. 33.126/15066 e 15096, citati nel paragrafo 16, punti 8 e 9, della decisione impugnata).
punto 1642
Quanto all'idoneità degli scambi periodici a garantire l'accordo Cembureau, i CPRF consentiva effettivamente all'impresa interpellata da un potenziale cliente stabilito in un altro paese membro di conoscere il livello generale dei prezzi in vigore, in tale momento, nel paese interessato e di uniformare di conseguenza i propri prezzi all'esportazione, al fine di scoraggiare il detto cliente dal procurarsi il cemento al di fuori del suo paese e di evitare in tal modo di fare concorrenza ai produttori locali. La mera conoscenza dei prezzi ufficiali o medi vigenti sul mercato di cui trattasi, resa possibile per ciascun paese membro della Cembureau dal sistema di scambio periodico di informazioni organizzato mediante i CPRF, bastava infatti ai professionisti del settore per ritoccare i loro prezzi all'esportazione sino a un livello sufficientemente dissuasivo, nell'ottica dell'osservanza dell'accordo Cembureau, senza che fosse necessario conoscere nei particolari i prezzi realmente praticati sui diversi mercati da parte dei produttori locali.
punto 1643
Inoltre, anche se secondo la Cembureau « l'articolazione dei prezzi e i tipi di cemento scelti da ciascun paese come riferimento [erano] talmente diversi che qualsiasi raffronto si [era] (...) rivelato inattendibile» (decisione impugnata, paragrafo 16, punto 22; documento n. 33.126/15097), i CPRF costituivano innegabilmente un buon indicatore di tendenza in merito agli scarti di prezzo esistenti tra i vari paesi membri della Cembureau; scarti che gli Head Delegates, in occasione delle loro riunioni del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984, avevano giudicato « auspicabile ridur[re] progressivamente » per eliminare la « tentazione » di esportare (memorandum all'attenzione del presidente in vista della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafi 19, punto 9, e 47, puntol; documento n. 33.126/11728).
punto 1644
Alla luce di ciò, la Commissione aveva il diritto di ritenere che, a partire dalle riunioni degli Head Delegates descritte nel paragrafo 19 della decisione impugnata, una delle finalità attribuite al sistema di scambio periodico di informazioni fosse stata quella di garantire l'applicazione dell'accordo Cembureau concluso durante le dette riunioni. La circostanza che questo sistema fosse stato allestito molto tempo prima dell'adozione dell'accordo Cembureau non poteva impedire alla Commissione, in questo contesto, di considerare — senza dover dimostrare a tal fine che un mutamento fosse avvenuto nel funzionamento di tale sistema — che, sin dal momento della conclusione dell'accordo Cembureau, una delle funzioni assegnate a tali scambi periodici fosse quella di agevolare l'esecuzione dell'accordo. La Commissione aveva pertanto motivo di giudicare che, a partire da tale periodo, il sistema di scambio periodico di informazioni aveva accolto e poi perpetuato la finalità anticoncorrenziale perseguita con le discussioni svoltesi durante le riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984 sui «rischi che [potevano] derivare dall'espansione di alcune importazioni unita alla marcata riduzione di alcuni prezzi » (testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documento n. 33.126/11584) o sulla «pressione dovuta agli scambi tra membri» (minute della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documento n. 33.126/11736), nonché tramite gli scambi puntuali di informazioni sui prezzi avvenuti nella cornice di queste due riunioni.
punto 1645
La fondatezza di questa valutazione è corroborata da uno dei documenti menzionati dalla Commissione nel paragrafo 16 della decisione impugnata per illustrare la divulgazione di informazioni sui prezzi tra i membri della Cembureau.
punto 1646
La tabella «Prezzi nazionali (al netto delle imposte) », distribuita durante la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 16, punto 5; documento n. 33.126/11599), contiene riferimenti ai «Prices listed Cement Price Reference File» («Prezzi di listino // Fascicolo riferimento prezzo del cemento»). I dati riportati nei CPRF sono stati pertanto utilizzati per la redazione di questo documento, che è servito da base per le discussioni dedicate, durante la detta riunione, a «valutare i rischi che [potevano] derivare dall'espansione di alcune importazioni unita alla marcata riduzione di alcuni prezzi prima che tale fenomeno [avesse] il tempo di assumere grande dimensione e gravità » (testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documento n. 33.126/11585). Da questa tabella si ricava pertanto che i dati contenuti nei CPRF sono stati utilizzati nell'ottica anticoncorrenziale propria delle discussioni svoltesi in merito alla situazione del commercio intraeuropeo — e, in particolare, in merito ai prezzi — durante le riunioni degli Head Delegates della Cembureau.
punto 1647
In conclusione, nell'art. 2, n. 2, della decisione impugnata la Commissione ha legittimamente, e sulla scorta di una valida motivazione, dichiarato che gli scambi periodici di informazioni sui prezzi dei vari paesi membri della Cembureau erano finalizzati a «facilitare l'esecuzione dell'accordo [Cembureau]».
punto 1648
In secondo luogo, l'Aalborg muove alla Commissione la censura di aver omesso di esprimere un giudizio sulla rilevanza della duplice circostanza, sottolineata dalla detta ricorrente durante il procedimento amministrativo, che i suoi prezzi sarebbero stati soggetti al controllo delle autorità danesi competenti in materia di concorrenza sino al 1989 e che i prezzi inviati alla Cembureau sarebbero stati preventivamente approvati dalle medesime autorità ed anche pubblicati.
punto 1649
Occorre anzitutto rilevare che, nel paragrafo 16, punto 11, della decisione impugnata, la Commissione cita il passaggio della memoria di risposta alla CA dell'Aalborg (pag. 13, nota 2), dove l'impresa danese spiega quanto segue:
«I prezzi di Aalborg sono stati sottoposti, fino al 1989, all'approvazione preventiva dell'autorità antitrust e le tariffe dei prezzi modificati sono state trasmesse a Cembureau dopo l'approvazione e la pubblicazione in Danimarca».
punto 1650
Nel paragrafo 47, punto 14, secondo trattino, della decisione impugnata, la Commissione illustra la propria opinione in merito alle osservazioni formulate da « alcune imprese » durante il procedimento amministrativo, secondo le quali « la diffusione delle informazioni sui prezzi non [potrebbe aver] influenzato il mercato poiché si [sarebbe trattato] di informazioni (...) concernenti talvolta tariffe approvate dalle autorità (...)».
punto 1651
In relazione alle tariffe italiane, greche e portoghesi che costituivano anch'esse, all'epoca, oggetto di controlli pubblici essa sviluppa la seguente osservazione:
«(...) Ad onta della pubblicità delle medesime [informazioni sulle tariffe, N.d.T.], è stato ritenuto necessario [dai produttori interessati, N.d.T.] farle pervenire alle imprese le quali, se hanno considerato indispensabile divulgare le tariffe del settore nei rispettivi paesi, lo hanno fatto in quanto si conformavano alle decisioni prese nel quadro delle discussioni tra Head Delegates, discussioni che, come ricordato supra al punto (1), vertevano sulla necessità di evitare i rischi di incremento delle importazioni, di verificare le cause delle situazioni conflittuali e di ridurre le differenze tra i prezzi per evitare la tentazione di esportare».
punto 1652
Tale conclusione deve necessariamente ritenersi valida anche per le tariffe dell'Aalborg le quali non sono state menzionate insieme alle tariffe italiane, greche e portoghesi per l'evidentissima ragione che, a differenza di queste ultime, esse riguardavano non le tariffe dell'« intera categoria nazionale» (decisione impugnata, paragrafo 47, punto 14, secondo trattino), bensì le specifiche tariffe dell'unica impresa danese, analizzate dalla Commissione in una diversa cornice (paragrafo 47, punto 14, primo trattino).
punto 1653
Di conseguenza, l'argomento dell'Aalborg dev'essere respinto.
punto 1654
In terzo luogo, la BCA sostiene che, sebbene il preavviso relativo al cambiamento delle tariffe sia stato inviato dalla CMF alla Cembureau f'8 maggio 1985, quindi effettivamente prima dell'entrata in vigore di questo aumento, avvenuta il 1o giugno 1985 [decisione impugnata, paragrafo 16, punto 8, i), e punto 21; documento n. 33.126/15117], quest'ultimo era stato anticipato sulla stampa il 6 marzo 1985, come attestato dai documenti nn. 33.126/15118 e 15119, citati nel paragrafo 16, punto 8, i), della decisione impugnata. La BCA accusa inoltre la Commissione di essere venuta meno all'obbligo di motivazione ad essa incombente, in quanto non avrebbe tenuto conto delle circostanze evocate dalla BCA durante il procedimento amministrativo, ossia del fatto che i prezzi comunicati alla Cembureau dall'associazione britannica sarebbero stati pubblici e facilmente conoscibili.
punto 1655
Si deve dare atto che i documenti nn. 33.126/15118 e 15119 dimostrano davvero che le modifiche tariffarie entrate in vigore nel Regno Unito il 1o giugno 1985 e comunicate l'8 maggio 1985 alla Cembureau dalla CMF erano state anticipate da quest'ultima sulla stampa il 6 marzo 1985.
punto 1656
Inoltre, nella sua memoria di risposta alla CA (punto 53, pag. 35) la BCA aveva sottolineato quanto segue:
«Dopo l'approvazione dei CPMA, disposta in osservanza della legge sulle pratiche commerciali restrittive (e dopo il giudizio espresso in merito dalla Restrictive Practices Court britannica), il pubblico poteva consultare i prezzi vigenti in forza dei CPMA (nonché l'accordo stesso) presso gli uffici dell'Office of Fair Trading (in prosieguo: l'“OFT”), l'ente pubblico britannico competente in materia di concorrenza, durante gli orari di apertura. Qualsiasi modificazione delle tariffe adottata in forza dei CPMA era immediatamente depositata presso il medesimo ente ed era anch'essa consultabile da parte del pubblico».
punto 1657
Se queste indicazioni fossero state prese in considerazione dalla Commissione, esse avrebbero potuto al massimo indurre quest'ultima a determinare diversamente, nel paragrafo 47, punto 14, terzo trattino, della decisione impugnata, le caratteristiche delle «medie dei prezzi inviate per (...) il Regno Unito». Esse non l'avrebbero tuttavia convinta a modificare le constatazioni oggettive che ha esposto nel paragrafo 47, punto 13, a seguito delle quali, nell'art. 2, n. 2, della decisione impugnata, ha giustamente dichiarato (v. i precedenti punti 1639-1647) che gli scambi periodici di informazioni sui prezzi dei vari paesi membri della Cembureau hanno mirato, sin dal 1984, a facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau.
punto 1658
In quarto luogo, la Cembureau e l'Irish Cement asseriscono che la Commissione avrebbe erroneamente valutato la portata dell'osservazione, contenuta nel documento n. 33.126/15097 e citata nel paragrafo 16, punto 22, della decisione impugnata, che la Cembureau aveva formulato nella sua nota di accompagnamento della documentazione relativa agli scambi periodici di informazioni sui prezzi, inviata alla Commissione. La Cembureau sostiene di aver voluto semplicemente far rilevare in tal modo che un produttore a conoscenza delle particolarità del suo mercato avrebbe potuto fare miglior uso delle informazioni riportate nei CPRF rispetto a un'impresa attiva in un'altra zona e priva di conoscenze specifiche riguardanti il mercato di cui trattasi, come sempre avviene nel caso di informazioni di carattere statistico. Secondo l'Irish Ciment, la circostanza che la Cembureau abbia affermato, nella citata nota di accompagnamento, che, « certamente, un operatore del settore con una buona conoscenza delle norme vigenti e dei costi di trasporto [poteva] utilizzare gli importi [qui] riportati» non significherebbe, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nel paragrafo 47, punto 15, secondo periodo, della decisione impugnata, che le tariffe divulgate consentissero spesso un perfetto confronto tra i prezzi dei diversi paesi. In realtà, la Cembureau avrebbe cercato al massimo di spiegare che i raffronti effettuati sarebbero stati erronei, a causa della grande disparità fra le componenti dei prezzi e fra i tipi di prodotti scelti come elementi di riferimento dai vari membri della Cembureau.
punto 1659
Si deve tuttavia constatare che né la Cembureau, né l'Irish Ciment negano che, secondo la nota di cui trattasi, i prezzi forniti dai CPRF per ciascun mercato fossero utilizzabili dai produttori di cemento dei diversi paesi membri della Cembureau. Le interpretazioni caldeggiate da queste due ricorrenti sulla base di tale nota non sono quindi in grado di inficiare l'analisi condotta nei precedenti punti 1639-1647 in merito alla fondatezza della valutazione formulata dalla Commissione, nel paragrafo 47, punto 13, della decisione impugnata, sulla finalità anticoncorrenziale attribuita ai CPRF a partire dalle riunioni degli Head Delegates del 1983 e del 1984.
punto 1660
Riguardo a tale nota, il BDZ sostiene poi che la Commissione non potrebbe contestargli l'affermazione della Cembureau secondo la quale « certamente, un operatore del settore con una buona conoscenza delle norme vigenti e dei costi di trasporto [poteva] utilizzare gli importi qui riportati» (decisione impugnata, paragrafi 16, punto 22, e 47, punto 15; documento n. 33.126/15097). Infatti, la nota non avrebbe avuto ad oggetto i prezzi medi tedeschi, calcolati e regolarmente pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica tedesco.
punto 1661
Si deve però osservare che il passaggio di cui trattasi fa riferimento genericamente a tutte le informazioni sui prezzi descritte nel documento che lo precede (documento n. 33.126/15096), tra cui le informazioni sui prezzi medi tedeschi.
punto 1662
Ad ogni modo, l'allegazione del BDZ non è in grado di inficiare l'analisi condotta nei precedenti punti 1639-1647 in merito alla fondatezza della valutazione formulata dalla Commissione, nel paragrafo 47, punto 13, della decisione impugnata, sulla finalità anticoncorrenziale perseguita mediante gli scambi periodici di informazioni sui prezzi dei paesi membri della Cembureau, ivi compresa la divulgazione dei prezzi medi tedeschi, a partire dalle riunioni degli Head Delegates del 1983 e del 1984.
punto 1663
Di conseguenza, l'argomento del BDZ dev'essere respinto.
punto 1664
In quinto luogo, la Cembureau sostiene, nella sua memoria di replica, che la Commissione contraddirebbe quanto da essa ingiunto nell'art. 8 della decisione impugnata dichiarando, nel suo controricorso, di voler punire gli scambi di prezzi avvenuti a livello della Cembureau non perché avrebbero avuto ad oggetto informazioni commerciali riservate, bensì perché sarebbero stati diretti a facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau. L'ATIC, per parte sua, ritiene che il detto art. 8, nella parte in cui ingiunge alle imprese di porre fine ad «ogni scambio di informazioni commerciali riservate mirante a controllare l'esecuzione di accordi espressi o taciti o di pratiche concordate riguardanti la ripartizione dei mercati nella Comunità», renderebbe manifesto l'errore commesso dalla Commissione in sede di valutazione della natura delle informazioni sui prezzi di cui all'art. 2, n. 2.
punto 1665
Giova sottolineare che, nell'art. 8, la Commissione ingiunge alle «imprese menzionate agli articoli da 1 a 7 [di] porre immediatamente fine alle infrazioni indicate negli stessi articoli (nella misura in cui non vi abbiano già provveduto) e [di] astenersi in futuro, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del cemento grigio e del cemento bianco, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto identico o analogo, compreso ogni scambio di informazioni commerciali riservate mirante a controllare l'esecuzione di accordi espressi o taciti o di pratiche concordate riguardanti la ripartizione dei mercati nella Comunità». Quest'ingiunzione, di carattere generale, vale per tutti i comportamenti accertati negli artt. 1-7 della decisione impugnata. Nessuna conclusione definitiva può pertanto essere ricavata dall'art. 8 con riferimento alla valutazione espressa dalla Commissione sulla natura delle varie informazioni sui prezzi di cui all'art. 2, n. 2.
punto 1666
Ad ogni modo, a prescindere dalle interpretazioni e dagli argomenti che sia possibile sviluppare a tale riguardo in base all'art. 8, gli scambi periodici di informazioni sui prezzi denunciati nell'art. 2, n. 2, sono stati puniti in quanto miravano a facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau, scopo anticoncorrenziale effettivamente dimostrato dalla Commissione (v. i precedenti punti 1639-1647).
punto 1667
Gli argomenti della Cembureau e dell'ATIC devono essere quindi respinti.
punto 1668
In sesto luogo, la Cembureau accusa la Commissione di non aver fornito nessun esempio a dimostrazione del fatto che gli scambi periodici di informazioni sui prezzi fossero stati utilizzati al fine di uniformare i prezzi o di garantire l'attuazione dell'accordo Cembureau. L'Italcementi ritiene che, non fornendo prova del fatto che il suo comportamento fosse stato influenzato dagli scambi periodici di informazioni avvenuti a livello della Cembureau, la Commissione non abbia dimostrato l'elemento materiale indispensabile per distinguere la pratica concordata dall'accordo, ossia l'esistenza di un comportamento anticoncorrenziale da parte dell'impresa considerata. L'AGCI sostiene che gli scambi periodici di informazioni sui prezzi dei vari paesi membri della Cembureau non avrebbero mai impedito la circolazione del cemento greco all'interno della Comunità, persino quando l'industria greca ha aumentato notevolmente le sue esportazioni dirette verso i mercati comunitari in seguito al crollo dei suoi tradizionali mercati d'esportazione.
punto 1669
Questi diversi argomenti, attinenti alla mancanza di prove di comportamenti sul mercato corrispondenti alla concertazione avvenuta e alla mancanza di effetti restrittivi della concorrenza, devono essere respinti in quanto muovono da un'erronea concezione dei requisiti di prova di una pratica concordata ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 1670
Da un lato, come si evince dal tenore stesso di quest'articolo, la nozione di pratica concordata implica, oltre ad un elemento di concertazione, un comportamento sul mercato che consegua a questa concertazione e un rapporto di causa a effetto tra questi due elementi (sentenze Commissione/Anic, citata al precedente punto 270, punto 118, e Hüls/Commissione, citata al precedente punto 155, punto 161).
punto 1671
Tuttavia, in mancanza di prova contraria, che incombeva alle parti interessate fornire, deve ritenersi che le informazioni sui prezzi periodicamente scambiate a livello della Cembureau abbiano influito sul comportamento sul mercato dei membri diretti e indiretti di quest'ultima. Tale conclusione è tanto più d'obbligo ove si consideri che la concertazione di cui trattasi ha avuto luogo in modo regolare durante un periodo prolungato e che le imprese membri diretti e indiretti della Cembureau sono rimaste operanti sul mercato durante questo periodo (v., in tal senso, sentenze Commissione/Anic, citata al precedente punto 270, punto 121, e Hüls/Commissione, citata al precedente punto 155, punto 162).
punto 1672
D'altro lato, pratiche concordate come quelle accertate nel caso di specie sono riconducibili all'art. 85, n. 1, del Trattato pur in assenza di effetti anticoncorrenziali sul mercato.
punto 1673
Anzitutto, discende dal tenore stesso della detta disposizione che le pratiche concordate sono vietate, indipendentemente da qualsiasi effetto, allorché hanno, come nel caso di specie (v i precedenti punti 1639-1647), un oggetto anticoncorrenziale.
punto 1674
Inoltre, se è vero che la nozione stessa di pratica concordata presuppone un comportamento sul mercato, essa non implica necessariamente che tale comportamento produca il concreto effetto di restringere, impedire o falsare la concorrenza (sentenze Commissione/Anic, citata al precedente punto 270, punti 122-124, Hüls/Commissione, citata al precedente punto 155, punti 163-165, e Montecatini/Commissione, citata al precedente punto 270, punti 123-125).
punto 1675
Per quanto riguarda gli effetti anticoncorrenziali degli scambi periodici di informazioni sui prezzi, l'Aalborg sostiene che la Commissione avrebbe violato l'art. 190 del Trattato, non illustrando le ragioni per le quali le pratiche concordate di cui all'art. 2, n. 2, della decisione impugnata avrebbero inciso in modo rilevante sugli scambi tra Stati membri.
punto 1676
Questo argomento deve essere respinto, per motivi analoghi a quelli esposti nel precedente punto 1536.
punto 1677
In settimo luogo, lo SFIC asserisce che la Commissione si contraddirebbe affermando, da un lato, che gli scambi di informazioni sui prezzi minimi tra produttori belgi, olandesi e lussemburghesi derivavano da pratiche concordate destinate a facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau [decisione impugnata, paragrafo 47, lett. b), e art. 2, n. 2] e, dall'altro, che la Ciments luxembourgeois non ha attuato nessuna misura di esecuzione del detto accordo [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 9, lett. b)].
punto 1678
Si deve tuttavia sottolineare che quest'osservazione dello SFIC non è in grado di inficiare gli accertamenti oggettivi sui quali la Commissione si è basata, nel paragrafo 47, punto 13, della decisione impugnata per dichiarare, nell'art. 2, n. 2, della medesima che, a partire dal 1984, gli scambi periodici di informazioni sui prezzi dei paesi del Benelux avvenuti tra la Cembureau e i suoi membri, tra i quali lo SFIC, miravano, al pari della divulgazione periodica delle informazioni sui prezzi degli altri mercati europei membri della Cembureau, a facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau.
punto 1679
L'argomento dello SFIC dev'essere quindi respinto.
punto 1680
In ottavo luogo, l'Unicem, facendo richiamo alla sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. II-905, punto 91), sostiene che, in un mercato oligopolistico come quello del cemento, gli scambi di informazioni di cui all'art. 2, n. 2, della decisione impugnata avrebbero, in realtà, un effetto favorevole sulla concorrenza.
punto 1681
Tuttavia, si deve osservare che la descrizione che l'Unicem propone, senza motivazione alcuna, del mercato del cemento è contraddetta dall'analisi, che l'impresa italiana non mostra nemmeno di respingere, dedicata dalla Commissione nel paragrafo 12 (in particolare, punti 3 e 5) della decisione impugnata alle caratteristiche dell'offerta sul mercato del cemento.
punto 1682
Ad ogni buon conto, l'allegazione dell'Unicem non è in grado di inficiare l'analisi condotta nei precedenti punti 1639-1647 in merito alla fondatezza della valutazione formulata dalla Commissione, nel paragrafo 47, punto 13, sulla finalità anticoncorrenziale perseguita mediante gli scambi periodici di informazioni sui prezzi a partire dal 1984.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IV — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, degli artt. 85, n.1, e 190 del Trattato, del divieto di discriminazioni e dei diritti della difesa, imputate ognuna alla Commissione nell'ambito dell'accertamento di due infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato, aventi ad oggetto scambi di informazioni sui prezzi a livello della Cembureau e la partecipazione delle diverse ricorrenti interessate (art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata) › Pratiche concordate aventi ad oggetto scambi periodici di informazioni sui prezzi ¡art. 2, n. 2, lett. a) e b), della decisione impugnata] › D — Sulla partecipazione delle ricorrenti all'infrazione di cui all'art. 2, n. 2, della decisione impugnata
punto 1683
L'infrazione di cui all'art. 2, n. 2, è imputata alla Cembureau e ai seguenti suoi membri diretti: FIC, VNC, Ciments luxembourgeois, SFIC, Aalborg, BDZ, Unicem, BCA, Oficemen, Irish Cement, ATIC, Italcementi, Cementir e AGCI.
punto 1684
In primo luogo, per quanto concerne l'Aalborg (causa T-44/95), occorre ricordare che, per i motivi enunciati nel precedente punto 368, i documenti nn. 33.126/15096-15305, citati dalla Commissione nel paragrafo 16, punti 8-22, della decisione impugnata, costituiscono mezzi di prova inopponibili alla detta ricorrente, ad eccezione dei documenti nn. 33.126/15096 e 15097. Inoltre, come si è già avuto modo di sottolineare al precedente punto 401, nemmeno i passaggi delle memorie di risposta alla CA della FIC e dell'Irish Ciment, citati nel paragrafo 16, punti, rispettivamente, 10 e 15, sono mezzi di prova opponibili all'Aalborg. Si deve pertanto verificare se, in mancanza di questi vari elementi di prova, risulti accertata la partecipazione dell'Aalborg all'infrazione di cui all'art. 2, n. 2.
punto 1685
Anzitutto, come è già stato sottolineato (v. il precedente punto 1597), il documento n. 33.126/15096, che era menzionato nella CA e che è stato trasmesso alle parti durante il procedimento amministrativo, contiene la descrizione sommaria, redatta dalla Cembureau nella sua nota di accompagnamento della documentazione relativa al sistema di scambio periodico di informazioni inviata alla Commissione, delle informazioni sui prezzi fornite dai membri europei della Cembureau (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito) nel periodo 1984-1989, con succinte indicazioni riguardanti il regime dei prezzi vigente all'epoca in ciascun paese interessato.
punto 1686
Per quanto concerne, in particolare, la Danimarca — paese d'origine dell'Aalborg —, nonché il Belgio e l'Irlanda — paesi d'origine rispettivamente, della FIC e dell'Irish Ciment —, questo documento contiene le indicazioni seguenti:
«— Belgio
Fotocopie dei prezzi dal 1984 al 1986 — nessun aumento dei prezzi dopo il 1986
Regime dei prezzi (controllo totale sino al 1986, tariffario pubblico fornito alla Cembureau)
Conferma telefonica dei prezzi una volta l'anno
— Danimarca
Fotocopie dei prezzi dal 1984 al 1989 — Prezzi comunicati dall'Aalborg, unica società produttrice
Regime dei prezzi (controllo)
Cambiamento dei prezzi circa una volta l'anno, comunicazione fatta alla Cembureau dei prezzi dei tipi ordinari di cemento
— Irlanda
Fotocopie dei prezzi del 1985 (nessun cambiamento dei prezzi dopo tale data, e nulla nel 1984)
Regime dei prezzi (praticamente libero dal 1986)».
punto 1687
Quanto al documento n. 33.126/15097, del quale la CA riproduceva ampi passaggi (v. il precedente punto 1585) e che è stato parimenti comunicato alle parti durante il procedimento amministrativo, esso contiene le indicazioni seguenti della Cembureau:
«In generale comunichiamo i prezzi solo ai nostri membri. Le richieste esterne provengono sempre da società o da uffici di consulenza che desiderano fare raffronti. Purtroppo le strutture dei prezzi e i tipi di cemento scelti da ciascun paese come elemento di riferimento sono talmente diversi che tutti i raffronti fatti si sono rivelati fuorvianti. Un cementiere bene informato delle norme e dei costi di trasporto può evidentemente trarre utili ragguagli da tali prezzi, ma noi non facciamo mai questo lavoro per i nostri membri. »
punto 1688
Infine, riguardo all'addebito relativo alla divulgazione periodica delle informazioni sui prezzi a livello della Cembureau, tra i documenti trasmessi nella cassa (v. il precedente punto 95) ai destinatari della CA, si trovava anche il documento n. 33.126/15066, citato nel paragrafo 16, punto 9, della decisione impugnata. Questo documento, che accompagnava la documentazione trasmessa dalla Cembureau alla Commissione, in particolare in materia di scambi periodici di prezzi, in seguito a una richiesta di informazioni di quest'ultima, contiene le indicazioni seguenti: «Vi inviamo nell'allegato 3 la documentazione che siamo riusciti a reperire in materia di informazioni sui prezzi interni del cemento, informazioni ottenute dai nostri membri e loro ritrasmesse nel periodo (...) 1984 - fine 1989».
punto 1689
I suddetti tre documenti nn. 33.126/15096, 15097 e 15066 attestano pertanto la partecipazione sia attiva (comunicazione d'informazioni) sia passiva (ricevimento d'informazioni) dell'Aalborg agli scambi periodici di informazioni sui prezzi praticati nei paesi membri della Cembureau per tutto il periodo preso in considerazione nell'art. 2, n. 2, della decisione impugnata.
punto 1690
La finalità anticoncorrenziale di questi scambi è stata, da parte sua, accertata dalla Commissione in base alle constatazioni oggettive illustrate nel paragrafo 47, punto 13, della decisione impugnata (v. il precedente punto 1639). Poiché l'Aalborg ha partecipato, in qualità di Head Delegate danese, alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984, le dette constatazioni oggettive devono ritenersi valide anche a suo carico.
punto 1691
Da quanto esposto discende che, fatte salve le conclusioni illustrate nel precedente punto 1593 in merito agli accertamenti contenuti nell'art. 2, n. 2, lett. a), relativamente alla divulgazione periodica delle informazioni sui prezzi dei paesi del Benelux, deve giudicarsi dimostrata la partecipazione dell'Aalborg all'infrazione di cui all'art. 2, n. 2, malgrado l'inopponibilità a questa ricorrente dei mezzi di prova citati nel precedente punto 1684.
punto 1692
In secondo luogo, il BDZ (causa T-48/95) asserisce di non aver mai trasmesso ai propri membri — che non gli avrebbero mai chiesto nulla del genere — le informazioni raccolte in merito ai prezzi vigenti sui mercati degli altri paesi membri della Cembureau, a motivo della totale irrilevanza commerciale di tali dati.
punto 1693
Occorre tuttavia osservare che tale asserzione, anche se fosse esatta, risulterebbe del tutto ininfluente a fronte dell'accertata partecipazione del BDZ agli scambi periodici di informazioni sui prezzi, sia in senso attivo [comunicazione d'informazioni sui prezzi medi tedeschi (decisione impugnata, paragrafo 16, punto 13; documenti nn. 33.126/15096 e 15161-15167)] sia in senso passivo (ricevimento d'informazioni sui prezzi vigenti negli altri paesi membri della Cembureau).
punto 1694
Di conseguenza, l'argomento del BDZ dev'essere respinto.
punto 1695
In terzo luogo, l'Unicem (causa T-50/95) sostiene che, non avendo partecipato all'accordo Cembureau, non potrebbe essere accusata di aver cercato di « facilitarne » l'esecuzione mediante uno scambio d'informazioni.
punto 1696
Va ricordato che, ai sensi dell'art. 2, n. 2, della decisione impugnata, la partecipazione della Cembureau e dei suoi membri diretti destinatari di quest'ultima, tra i quali l'Unicem, alle pratiche concordate relative agli scambi periodici di informazioni sui prezzi è giudicata in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, poiché mirava a facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau.
punto 1697
E' pacifico che l'Unicem non ha assistito alle riunioni degli Head Delegates del 1983 e del 1984, durante le quali è stato concluso l'accordo Cembureau (v. il precedente punto 1406). Non è quindi certo che essa avesse già aderito al detto accordo il 1o gennaio 1984, data indicata come momento iniziale dell'infrazione di cui all'art. 2, n. 2.
punto 1698
Viceversa, come verrà accertato nel prosieguo ai punti 4243-4247, l'adesione dell'Unicem all'accordo Cembureau risulta dimostrata a partire dal 9 settembre 1986. A partire da tale data, l'Unicem deve avere necessariamente partecipato agli scambi periodici di informazioni sui prezzi di cui all'art. 2, n. 2, spinta dalla volontà di veder applicato l'accordo Cembureau. Essa ha pertanto partecipato all'infrazione a partire dal 9 settembre 1986.
punto 1699
In conclusione, l'art. 2, n. 2, della decisione impugnata dev'essere annullato nella parte in cui dichiara che l'Unicem ha partecipato, prima del 9 settembre 1986, a pratiche concordate consistenti in scambi periodici di informazioni sui prezzi dei paesi membri della Cembureau, destinati a facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau.
punto 1700
L'Unicem fa anche rilevare che all'Associazione italiana tecnico-economica del cemento (in prosieguo: l'«AITEC»), la quale raccoglieva e trasmetteva alla Cembureau le informazioni relative al mercato italiano, non sarebbe stata contestata l'infrazione relativa agli scambi periodici di informazioni sui prezzi. Di conseguenza, non ci sarebbe nemmeno ragione di considerare l'Unicem responsabile di quest'infrazione. La medesima ricorrente aggiunge che questa violazione del principio della parità di trattamento avrebbe parimenti leso i suoi diritti della difesa, in quanto essa sarebbe stata costretta a difendersi isolatamente in merito a un comportamento che avrebbe coinvolto altre parti, in possesso di informazioni essenziali per la sua difesa.
punto 1701
Tuttavia, la circostanza che all'AITEC non sia stata imputata l'infrazione di cui all'art. 2, n. 2, della decisione impugnata non può permettere di escludere la responsabilità dell'Unicem a tale riguardo, dal momento che la detta responsabilità è stata correttamente dimostrata (v. in questo senso, sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 146).
punto 1702
Peraltro, il fatto che all'AITEC non sia stata imputata l'infrazione relativa agli scambi periodici di informazioni sui prezzi non impediva all'Unicem di venire in possesso, per esempio rivolgendosi alla detta associazione, di documenti in grado di suffragare proficuamente la sua difesa durante il procedimento amministrativo.
punto 1703
L'argomento dell'Unicem dev'essere quindi respinto.
punto 1704
In quarto luogo, la BCA (causa T-54/95) allega che non risulterebbe provato che essa abbia richiesto ai propri membri o da loro ricevuto informazioni sui prezzi, o che essa abbia agevolato la trasmissione alla Cembureau di informazioni del genere.
punto 1705
Occorre però rilevare che la documentazione riguardante il sistema di scambio di informazioni controverso comprende segnatamente una lettera datata 8 maggio 1985, mediante la quale il CMF ha comunicato alla Cembureau le modifiche tariffarie che sarebbero dovute entrare in vigore nel Regno Unito il 1o giugno 1985 (decisione impugnata, paragrafo 16, punto 21; documenti nn. 33.126/15115 e 15116). Inoltre, nella sua nota di accompagnamento della documentazione di cui sopra inviata alla Commissione, la Cembureau sottolinea, a proposito del Regno Unito, quanto segue: «Dal 1985 non abbiamo più ricevuto comunicazioni ufficiali riguardanti i prezzi» (decisione impugnata, paragrafo 16, punto 21; documento n. 33.126/15096). Tale indicazione significa, a contrario, che sino al 1985 il membro britannico della Cembureau, all'epoca la CMF, aveva ufficialmente comunicato alla Cembureau i prezzi vigenti sul suo mercato.
punto 1706
Questi vari elementi dimostrano quindi la partecipazione della CMF agli scambi periodici di informazioni sui prezzi organizzati tramite i CPRE Fatte salve le conclusioni che verranno tratte dall'esame dell'argomento della BCA mirante a contestare la durata della sua partecipazione all'infrazione imputatale ex art. 2, n. 2, della decisione impugnata (v. i successivi punti 1743-1747), occorre giudicare che la Commissione aveva motivo di ritenere accertata la partecipazione della BCA alla detta infrazione.
punto 1707
In quinto luogo, l'Oficemen (causa T-59/95) sostiene che la trasmissione, da parte dei produttori belgi, olandesi e lussemburghesi, d'informazioni sui loro prezzi all'Oficemen e, per suo tramite, ai produttori spagnoli non potrebbe essere giudicata come integrante gli estremi di una pratica concordata in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, dal momento che i produttori spagnoli non sarebbero stati concorrenti effettivi né potenziali dei produttori dei paesi del Benelux. L'Irish Cement (causa T-60/95) e l'Italcementi (causa T-65/95) sottolineano che le informazioni sui prezzi dei paesi del Benelux non avrebbero mai rivestito per loro un interesse particolare sul piano concorrenziale, poiché esse non avrebbero mai esportato in tali paesi né avrebbero mai pensato di farlo. A tale proposito, l'Irish Ciment critica il riferimento alla sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-6/89, Enichem Anic/Commissione (Racc. pag. II-1623, punti 213-220), fatto dalla Commissione nella nota in calce n. 215 della decisione impugnata, per affermare che l'Irish Ciment avrebbe partecipato, insieme ad altre imprese ed associazioni, a una pratica concordata relativa a scambi periodici di informazioni sui prezzi dei paesi del Benelux (paragrafo 47, punto 12). Essa rileva che la Commissione non avrebbe cercato di appurare se la sua partecipazione all'allegata infrazione potesse avere effetti restrittivi sulla concorrenza.
punto 1708
Anzitutto, occorre sottolineare che, sebbene le ricorrenti asseriscano che esse — o, per quanto concerne l'Oficemen, i suoi membri — non erano concorrenti né effettivi né potenziali dei produttori dei paesi del Benelux, le medesime non sostengono di non essere state concorrenti né effettive né potenziali di nessun altro produttore originario di altri mercati relativamente ai quali circolavano informazioni sui prezzi tramite i CPRE Le informazioni divulgate mediante tali CPRF possono essere state quindi utili all'Óficemen e ai suoi membri, all'Irish Ciment e all'Italcementi nell'ottica del rispetto dell'accordo Cembureau nei riguardi di questi altri mercati.
punto 1709
Le circostanze richiamate dall'Oficemen, dall'Irish Ciment e dall'Italcementi non sono comunque in grado di smentire né la loro effettiva partecipazione, attiva e passiva, agli scambi periodici di informazioni sui prezzi, né le rilevazioni oggettive sulle quali si è basata la Commissione, nel paragrafo 47, punto 13, della decisione impugnata, per giudicare che, in seguito alle riunioni degli Head Delegates del 1983 e del 1984, il sistema di scambio periodico di informazioni sui prezzi esistente a livello della Cembureau aveva avuto lo scopo, in capo alla Cembureau ed ai suoi membri, tra cui l'Oficemen, l'Irish Ciment e l'Italcementi, di facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau, rilevazioni risultate fondate alla luce dell'analisi svolta nei precedenti punti 1639-1647.
punto 1710
Gli argomenti delle ricorrenti Oficemen, Irish Ciment e Italcementi devono essere pertanto respinti.
punto 1711
In sesto luogo, per quanto concerne ancora l'Irish Cement (causa T-60/95), occorre ricordare che, per i motivi enunciati nel precedente punto 401, l'allegato 2/b alla memoria di risposta alla CA della Cembureau, citato nel paragrafo 16, punto 11, della decisione impugnata, nonché i passaggi delle memorie di risposta alla CA della FIC, dell'Aalborg e del BDZ, citati nel paragrafo 16, rispettivamente punti 10, 11 e 13, della decisione impugnata, costituiscono mezzi di prova inopponibili a questa ricorrente. Occorre pertanto verificare se, in mancanza di tutti questi elementi, risulti dimostrata la partecipazione dell'Irish Ciment all'infrazione accertata nell'art. 2, n. 2.
punto 1712
Il passaggio della memoria di risposta alla CA della FIC, citato nel paragrafo 16, punto 10, della decisione impugnata, si limita a spiegare il brano della nota della Cembureau richiamata nel precedente punto 1588 (documento n. 33.126/15096) — nota trasmessa ai destinatari della CA durante il procedimento amministrativo e che costituisce, pertanto, un mezzo di prova opponibile all'Irish Ciment —, secondo cui, per quanto riguarda il Belgio, si aveva una «conferma telefonica dei prezzi una volta l'anno».
punto 1713
L'allegato 2/b alla memoria di risposta alla CA della Cembureau è utilizzato dalla Commissione nel paragrafo 16, punto 11, della decisione impugnata per sottolineare che i prezzi inviati alla Cembureau dall'impresa danese Aalborg (v. documenti nn. 33.126/15183-15188 e 15244-15249) erano poi riportati dalla Cembureau nei CPRF, destinato a tutti i suoi membri. Per quanto riguarda il passaggio della memoria di risposta alla CA dell'Aalborg, richiamato nello stesso punto della decisione impugnata, esso spiega che «i prezzi di Aalborg sono stati sottoposti, fino al 1989, all'approvazione preventiva dell'autorità antitrust e [che] le tariffe dei prezzi modificati sono state trasmesse a Cembureau dopo l'approvazione e la pubblicazione in Danimarca». L'inopponibilità di questi due documenti all'Irish Ciment non osta all'accertamento ricavabile da una lettura parallela dei documenti nn. 33.126/15066, 15096 e 15097 — elementi di prova tutti opponibili all'impresa irlandese, per i motivi enunciati nei precedenti punti 1685, 1687 e 1688 —, vale a dire che, per quanto riguarda la Danimarca, la Cembureau aveva ricevuto dall'Aalborg, «unica società produttrice» (documento n. 33.126/15096), e poi comunicato ai suoi «membri» (documenti nn. 33.126/15066 e 15097), tra cui l'Irish Ciment, i «prezzi dei tipi ordinari di cemento» per il periodo «dal 1984 al 1989» (documento n. 33.126/15096).
punto 1714
Per quanto riguarda il passaggio della memoria di risposta alla CA del BDZ, citato nel paragrafo 16, punto 13, della decisione impugnata, esso conferma semplicemente l'informazione contenuta nella nota della Cembureau riprodotta nel precedente punto 1588, secondo la quale «la media trasmessa a Cembureau dall'Associazione tedesca [era] quella calcolata dall'Ufficio nazionale di statistica tedesco» (documento n. 33.126/15096).
punto 1715
Da quanto esposto (punti 1712-1714) discende che, fatte salve le conclusioni illustrate nel precedente punto 1593 in merito agli accertamenti contenuti nell'art. 2, n. 2, lett. a), relativamente alla divulgazione periodica delle informazioni sui prezzi dei paesi del Benelux, l'inopponibilità all'Irish Ciment dei vari elementi di prova menzionati nel precedente punto 1711 non osta all'accertamento della partecipazione dell'impresa irlandese al sistema di scambio periodico di informazioni sui prezzi, ivi compresi i prezzi belgi, sui «tariffari de[l] singol[o] produttor[e] danes[e]» e sui «prezzi medi praticati in Germania» [art. 2, n. 2 lett. b)].
punto 1716
In settimo luogo, l'Italcementi (causa T-65/95) asserisce che l'AITEC non avrebbe ricevuto nessun mandato dai suoi membri per trasmettere alla Cembureau i dati relativi ai prezzi italiani.
punto 1717
Si deve però constatare che l'AITEC non era membro della Cembureau. Pertanto, essa non poteva decidere, di propria iniziativa, di trasmettere alla Cembureau informazioni sui prezzi italiani. Come giustamente sottolineato dalla Commissione nel paragrafo 16, punto 16, della decisione impugnata, l'AITEC si è assunta l'incarico di comunicare queste informazioni alla Cembureau «per conto dei membri italiani di Cembureau», tra cui l'Italcementi. Inoltre, l'Italcementi non nega di aver ricevuto, in qualità di membro diretto della Cembureau, regolare comunicazione dei prezzi vigenti negli altri paesi membri della Cembureau durante il periodo preso in considerazione. Risulta pertanto dimostrata la partecipazione sia attiva sia passiva dell'Italcementi agli scambi periodici di informazioni sui prezzi organizzati a livello della Cembureau.
punto 1718
Di conseguenza, l'argomento dell'Italcementi dev'essere respinto.
punto 1719
In ottavo luogo, l'Italcementi (causa T-65/95) e la Cementir (causa T-87/95) negano la loro partecipazione alle pratiche concordate denunciate nell'art. 2, n. 2, della decisione impugnata, adducendo come motivazione che le informazioni raccolte sui prezzi degli altri paesi membri della Cembureau non avrebbero potuto influenzare la loro strategia commerciale, data l'esistenza sul loro mercato di un regime di controllo dei prezzi. L'AGCI (causa T-103/95) sottolinea che, a causa del regime di controllo dei prezzi vigente all'epoca in Grecia, i suoi membri si sarebbero trovati nell'impossibilità di uniformare i loro prezzi a quelli dei produttori locali al fine di garantire il rispetto dei mercati nazionali.
punto 1720
Quest'argomento non può essere accolto.
punto 1721
Anzitutto, è pacifico che il regime di controllo dei prezzi vigente in Grecia e in Italia nel periodo preso in considerazione riguardava esclusivamente i prezzi per il mercato interno, non quelli all'esportazione. Le informazioni sui prezzi ricevute dai vari paesi membri della Cembureau potevano pertanto rivestire interesse anche per le imprese greche ed italiane le quali, in caso di richieste provenienti da clienti stranieri, avevano a disposizione, grazie ai CPRF, un punto di riferimento utile ai fini dell'adeguamento dei loro prezzi all'esportazione, nell'ottica del rispetto dell'accordo Cembureau.
punto 1722
Inoltre, l'esistenza di un regime di controllo pubblico dei prezzi in Grecia e in Italia non ostava a che le industrie cementiere di questi paesi si impegnassero, conformemente all'auspicio espresso in occasione delle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984, a ridurre progressivamente i divari esistenti tra i prezzi dei vari paesi membri della Cembureau, tenendo presenti le tendenze generali desumibili dai CPRF, in sede di richieste di aumento dei prezzi inoltrate presso le loro autorità pubbliche.
punto 1723
In nono luogo, i tre produttori italiani Unicem (causa T-50/95), Italcementi (causa T-65/95) e Cementir (causa T-87/95) negano che la loro partecipazione agli scambi periodici di informazioni sui prezzi abbia potuto assumere il benché minimo valore anticoncorrenziale collegato all'osservanza dell'accordo Cembureau, dato che esse non avrebbero esportato verso gli altri mercati comunitari.
punto 1724
Quest'argomento non può essere accolto.
punto 1725
Anzitutto, l'allegata inattività dei produttori italiani di cemento nel settore delle esportazioni all'interno della Comunità può spiegarsi, almeno in parte, con l'intenzione di rispettare i mercati nazionali degli altri membri della Cembureau, conformemente a quanto convenuto durante le riunioni degli Head Delegates del 1983 e del 1984. Le informazioni comunicate in merito ai prezzi vigenti nei vari paesi membri della Cembureau potevano quindi rivestire interesse per i produttori italiani i quali, a fronte di eventuali richieste provenienti da clienti di altri mercati comunitari, disponevano, grazie a tali informazioni, dei dati necessari per poter adeguare i loro prezzi all'esportazione nell'ottica del rispetto dell'accordo Cembureau.
punto 1726
In ogni caso, anche ipotizzando che i cementieri italiani non abbiano effettuato esportazioni in tale periodo, e volendo anche prescindere dai motivi alla base di una tale decisione, questi produttori avevano interesse a rendere noti agli altri membri della Cembureau i prezzi vigenti sul loro mercato, affinché eventuali concorrenti stranieri potessero tenere presenti tali informazioni al fine di rispettare l'accordo Cembureau nei confronti del mercato italiano.
punto 1727
Inoltre, la circostanza che, in un dato periodo, alcune imprese che avevano adottato un comportamento restrittivo della concorrenza non nutrissero interesse nei confronti del commercio intracomunitario non consente di ritenere che il comportamento di cui trattasi non fosse in grado di incidere sul commercio interstatale, trattandosi di una situazione che poteva mutare in funzione delle modificazioni delle condizioni o della composizione del mercato, nell'ambito sia dell'intero mercato comune, sia dei singoli mercati nazionali (v. sentenze della Corte 1o febbraio 1978, causa 19/77, Miller/Commissione, Racc. pag. 131, punto 14, e AEG/Commissione, citata nel precedente punto 364, punto 60).
punto 1728
In decimo luogo, l'AGCI (causa T-103/95) spiega che, a causa del livello eccezionalmente basso dei prezzi sul suo mercato, l'industria greca non avrebbe sentito nessun bisogno di tutelarsi contro eventuali importazioni o di rispettare un qualsivoglia criterio di ripartizione dei mercati, Essa aggiunge che il comportamento dei propri membri durante l'intero periodo controverso non consentirebbe di affermare che, in capo ad essi, gli scambi periodici di informazioni sui prezzi avessero avuto lo scopo di agevolare l'applicazione del principio dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali. Prima del 1985, l'industria greca non sarebbe stata interessata ai mercati comunitari. A partire dal 1985, quando i suoi interessi economici glielo avrebbero imposto, essa avrebbe effettuato esportazioni massicce verso i detti mercati comunitari, in spregio alla regola dell osservanza dei limiti dei mercati nazionali.
punto 1729
A tal riguardo, giova anzitutto rilevare che l'infrazione di cui all'art. 2, n. 2, della decisione impugnata e imputata solo ai membri diretti della Cembureau destinatari della detta decisione impugnata. Per quanto concerne il mercato greco, quest'infrazione è stata contestata solo all'AGCI, e non anche alle imprese ad essa aderenti.
punto 1730
Alla luce di ciò, il comportamento adottato dalle imprese greche nei confronti del mercato comunitario durante il periodo di cui all'art. 2, n. 2, non può essere preso in considerazione per decidere in merito all'effettiva partecipazione dell'AGCI all'infrazione di cui trattasi.
punto 1731
Per quanto riguarda, in particolare, tale partecipazione, occorre osservare che, dopo aver partecipato alle riunioni degli Head Delegates del 1983 e del 1984, l'AGCI ha continuato a prendere parte attivamente, durante l'intero periodo considerato, agli scambi periodici di informazioni sui prezzi, comunicando «tutte le variazioni di prezzo riguardanti tre tipi dicemento » (decisione impugnata, paragrafo 16, punto 14; documenti nn. 33126/15291-15305) — v. anche nota di accompagnamento della Cembureau della documentazione inviata alla Commissione relatlvamente ai CPRF, riguardo alla Grecia: «Fotocopie dei prezzi dal 1984 al 1989» (decisione impugnata, paragrafo 16, punto 8; documento n. 33.126/15096). Così tacendo, essa ha contribuito a porre in rilievo i divari esistenti tra i prezzi dei vari paesi membri che durante le dette riunioni degli Head Delegates, si era ritenuto auspicabile ridurre gradualmente al fine di eliminare le tentazioni di esportare. Risulta pertanto accertata la sua partecipazione all'infrazione di cui all'art. 2, n. 2, della decisione impugnata.
punto 1732
Di conseguenza, l'argomento dell'AGCI dev'essere respinto.
punto 1733
L'AGCI accusa ancora la Commissione di non aver fatto distinzioni, nel dispositivo della decisione impugnata (art. 2, n. 2), nell'ambito delle associazioni membri della Cembureau, in base alla gravita degli scambi di informazioni sui prezzi ai quali avrebbero partecipato (paesi del Benelux — altri mercati), mentre invece una distinzione siffatta sarebbe stata compiuta in sede di valutazione giuridica (decisione impugnata, paragrafo 47, punti 6-15).
punto 1734
Alla luce delle conclusioni cui si è giunti nel precedente punto 1593, non occorre più esaminare il detto argomento.
punto 1735
Infine, l'AGCI accusa la Commissione di non aver preso in considerazione le modalità di trasmissione delle informazioni sui prezzi utilizzate dai vari membri della Cembureau. A tal proposito essa fa rilevare che, sin dal 1987, lo SFIC avrebbe trasmesso le sue informazioni alla Cembureau soltanto per telefono, opponendosi da quel momento in poi alla loro pubblicazione nei documenti ufficiali della Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 16, punto 12; documento n. 33.126/15096). Secondo l'AGCI, una decisione del genere rivelerebbe che lo SFIC non intendesse più trasmettere informazioni sui prezzi in vigore sul suo mercato a taluni membri della Cembureau, tra cui l'AGCI, in considerazione delle loro iniziative, o di quelle dei loro aderenti, sul mercato francese.
punto 1736
Si deve constatare che quest'argomento dell'AGCI è contraddetto dalle indicazioni Contenute proprio nel documento cui essa fa riferimento. Sebbene sia vero che «a partire dal 198/la Francia non desidera[va] che i suoi prezzi [fossero] pubblicati nei documenti di Cembureau», ciò nondimeno questi potevano «essere comunicati per telefono ai membri» (decisione impugnata, paragrafo 16, punto 12; documento n. 33.126/15096).
punto 1737
In ogni caso, la circostanza che lo SFIC abbia rifiutato, a partire dal 1987, di far apparire nei documenti della Cembureau i dati da esso forniti in merito alle tariffe francesi non consente di ignorare la partecipazione, sia attiva sia passiva, dell'AGCI agli scambi periodici di informazioni sui prezzi per tutto il periodo preso in considerazione. Essa non inficia nemmeno l'analisi svolta nei precedenti punti 1639-1647 relativamente alla fondatezza della valutazione espressa dalla Commissione, nel paragrafo 47, punto 13, della decisione impugnata, sulla finalità anticoncorrenziale perseguita dalla Cembureau e dai suoi membri, fra cui 1 AGGI, mediante i detti scambi periodici di tariffe, a partire dalle riunioni degli Head Delegates del 1983 e del 1984.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IV — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, degli artt. 85, n.1, e 190 del Trattato, del divieto di discriminazioni e dei diritti della difesa, imputate ognuna alla Commissione nell'ambito dell'accertamento di due infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato, aventi ad oggetto scambi di informazioni sui prezzi a livello della Cembureau e la partecipazione delle diverse ricorrenti interessate (art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata) › Pratiche concordate aventi ad oggetto scambi periodici di informazioni sui prezzi ¡art. 2, n. 2, lett. a) e b), della decisione impugnata] › E — Sulla durata dell'infrazione di cui all'art. 2, n. 2, della decisione impugnata
punto 1738
Fondandosi sulla documentazione ricevuta dalla Cembureau in merito agli scambi periodici di informazioni sui prezzi, la Commissione ritiene che tali scambi si siano protratti «quantomeno dal 1o gennaio 1984 al 31 dicembre 1988 » (decisione impugnata, paragrafo 47, punti 12 e 15). Nell'art. 2, n. 2, essa considera quindi accertata l'esistenza, tra queste due date, di un infrazione relativa a scambi periodici d'informazioni commessa dalla Cembureau e dai vari membri diretti della medesima destinatari della decisione impugnata, ad eccezione dell'Oficemen e dell'ATIC, membri diretti spagnolo e portoghese, ai quali essa contesta l'infrazione solo a partire dal 1o gennaio 1986, per le ragioni illustrate nei paragrafi 45, punto 11, e 46, punto 3, della decisione impugnata.
punto 1739
L'Unicem (causa T-50/95) fa rilevare che, nella sua nota menzionata nel precedente punto 1588, la Cembureau affermerebbe che per gli anni 1987 e 1988 non le sarebbe stato fornito nessun dato dall'Italia (documento n. 33.126/15096). L'infrazione contestata nell'art. 2, n. 2, della decisione impugnata non potrebbe essersi quindi protratta, in capo all'Unicem, sino al 31 dicembre 1988.
punto 1740
Occorre rilevare che la nota di cui trattasi, citata segnatamente nel paragrafo 16, punto 8, della decisione impugnata, a proposito dell'Italia menziona quanto segue: «Fotocopie dei prezzi dal 1984 al 1986 (nessun cambiamento sino al 1989, prezzi del 1989 comunicati telefonicamente)». Ne discende che la comunicazione dei prezzi italiani alla Cembureau si è protratta al di là della data fissata dalla Commissione come momento conclusivo dell'infrazione di cui all'art. 2, n. 2.
punto 1741
Inoltre, l'Unicem non nega di aver ricevuto, in qualità di membro diretto della Cembureau, le informazioni fornite sui prezzi in vigore negli altri paesi membri della Cembureau, quanto meno sino al 31 dicembre 1988.
punto 1742
Per questi motivi, l'argomento dell'Unicem dev'essere respinto.
punto 1743
La BCA (causa T-54/95) sottolinea che, come sarebbe desumibile dalla nota della Cembureau menzionata nel precedente punto 1588, né la CMF né essa stessa avrebbero più comunicato alla Cembureau informazioni sulle tariffe dopo il 1985. La BCA è del parere che la Commissione sia venuta meno all'obbligo di motivazione ad essa incombente in forza dell'art. 190 del Trattato, per non aver spiegato, nella decisione impugnata, secondo quale logica, dopo aver notato che la CMF non aveva più fornito informazioni sui prezzi alla Cembureau a partire dal 1985, e in mancanza di prove di una comunicazione di siffatte informazioni alla Cembureau effettuata, in un momento qualsiasi, dalla BCA, essa potesse concludere che la CMF e la BCA avrebbero partecipato ininterrottamente, durante tutto il periodo preso in considerazione, a pratiche concordate illecite in materia di scambi di prezzi.
punto 1744
Per quanto concerne questo preteso vizio di motivazione, dal paragrafo 47, lett. b), della decisione impugnata, dedicato alla valutazione giuridica dei fatti relativi alla circolazione periodica d'informazioni sui prezzi, si ricava tuttavia che nell'art. 2, n. 2, la Commissione ha inteso sanzionare non la semplice partecipazione attiva agli scambi periodici realizzata mediante la trasmissione d'informazioni sui prezzi alla Cembureau, bensì, in un'ottica più ampia, l'adesione al sistema d'informazioni periodiche organizzato a livello della Cembureau, ivi compresi i casi di adesione limitata al ricevimento d'informazioni relative agli altri mercati.
punto 1745
Nel merito, occorre effettivamente ritenere che la circostanza d'aver aderito al sistema di scambi periodici di informazioni sui prezzi durante tutto il periodo preso in considerazione bastava a dimostrare la partecipazione all'infrazione accertata nell'art. 2, n. 2, per l'intero periodo di cui trattasi. Il ricevimento periodico d'informazioni sui prezzi vigenti nei vari paesi membri della Cembureau consentiva infatti di ottenere dati utilmente sfruttabili al fine di garantire l'applicazione dell'accordo Cembureau nell'ipotesi di richieste provenienti da potenziali clienti stranieri e/o di cercare di ridurre gradualmente i divari esistenti tra i differenti livelli dei prezzi in vigore sul mercato europeo, conformemente all'auspicio formulato dagli Head Delegates durante le loro riunioni del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984.
punto 1746
Orbene, nel caso di specie, se è vero che la nota della Cembureau citata nel precedente punto 1588 indica, con riferimento al Regno Unito, che essa «dal 1985 non [ha] più ricevuto comunicazioni ufficiali riguardanti i prezzi» (decisione impugnata, paragrafo 16, punto 21; documento n. 33.126/15096), ciò nondimeno la CMF, e poi la BCA, hanno mantenuto la loro adesione, in qualità di membri della Cembureau, al sistema di scambio periodico di informazioni sui prezzi per tutta la durata dell'infrazione contestata nell'art. 2, n. 2. Pertanto, esse hanno continuato a usufruire, e a far sì che i loro membri usufruissero, quanto meno sino al 31 dicembre 1988, di informazioni relative ai prezzi in vigore sui vari mercati dei paesi membri della Cembureau, proficuamente utilizzabili nell'ottica dell'osservanza dell'accordo Cembureau.
punto 1747
L'argomento della BCA dev'essere quindi respinto.
punto 1748
Per quanto riguarda l'Italcementi (causa T-65/95), la partecipazione dell'impresa italiana alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 non risulta accertata (v. i precedenti punti 1347-1349). Inoltre, come si constaterà nel prosieguo (v. il successivo punto 4224) non esiste nessun elemento, quale la prova della partecipazione della detta impresa a una misura di attuazione dell'accordo Cembureau, tale da dimostrare che essa avesse aderito al detto accordo prima di partecipare alla riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984, durante la quale l'accordo è stato confermato.
punto 1749
Poiché gli scambi periodici di informazioni sui prezzi erano denunciati nell'art. 2, n. 2, della decisione impugnata in quanto avevano avuto lo scopo di facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau, la Commissione non aveva valide ragioni per contestare all'Italcementi di aver partecipato all'infrazione di cui trattasi prima del 19 marzo 1984.
punto 1750
Ne consegue che l'art. 2, n. 2, della decisione impugnata dev'essere annullato nella parte in cui dichiara che l'Italcementi ha partecipato, prima del 19 marzo 1984, alle pratiche concordate consistenti in scambi periodici di informazioni sui prezzi.
punto 1751
La Cementir (causa T-87/95) lamenta la totale mancanza di motivazione, nella decisione impugnata, in merito alla durata dell'infrazione relativa agli scambi periodici di informazioni sui prezzi.
punto 1752
Per quanto riguarda gli scambi periodici di prezzi dei paesi del Benelux, va tuttavia osservato che la Commissione precisa quanto segue (decisione impugnata, paragrafo 47, punto 12):
«In base alle informazioni sui prezzi fornite da Cembureau, che per quei paesi coprono il periodo dal 1984 al 1988 (doc. 33126/15096), questa infrazione è perdurata quantomeno dal 1o gennaio 1984 al 31 dicembre 1988».
punto 1753
Per quanto concerne gli scambi periodici relativi ai prezzi degli altri paesi membri della Cembureau, essa formula il seguente rilievo (decisione impugnata, paragrafo 47, punto 15):
« Nel contesto precedentemente descritto la circolazione di informazioni sulle tariffe, praticata secondo i documenti disponibili almeno dal 1984 al 1988, ha rappresentato dal 1o gennaio 1984 al 31 dicembre 1988 una pratica concordata tra Cembureau e i propri membri, elencati nominativamente supra al punto (5)».
punto 1754
Queste indicazioni costituiscono una motivazione sufficiente per quanto riguarda la durata delle pratiche concordate di cui all'art. 2, n. 2.
punto 1755
L'argomento della Cementir dev'essere quindi respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IV — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, degli artt. 85, n.1, e 190 del Trattato, del divieto di discriminazioni e dei diritti della difesa, imputate ognuna alla Commissione nell'ambito dell'accertamento di due infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato, aventi ad oggetto scambi di informazioni sui prezzi a livello della Cembureau e la partecipazione delle diverse ricorrenti interessate (art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata) › Accesso al fascicolo
punto 1756
Le ricorrenti Cembureau (causa T-26/95), FIC (causa T-30/95), VNC (causa T-32/95), SFIC (causa T-36/95), Aalborg (causa T-44/95), Unicem (causa T-50/95), Irish Cement (causa T-60/95), ATIC (causa T-63/95), Italcementi (causa T-65/95) e Cementir (causa T-87/95) hanno formulato una serie di osservazioni in base ai documenti che hanno potuto consultare in seguito alle misure di organizzazione del procedimento adottate il 2 ottobre 1996 e il 18 e 19 giugno 1997 in materia di consultazione del fascicolo (v. i precedenti punti 164 e 168). Esse hanno cercato di dimostrare che la Commissione, avendo loro concesso una consultazione solo parziale della CA e del relativo fascicolo nel corso del procedimento amministrativo, avrebbe violato i loro diritti della difesa in sede di accertamento delle infrazioni di cui all'art. 2 della decisione impugnata, dato che sarebbe stato loro impedito di consultare taluni elementi a discarico.
punto 1757
Le dette ricorrenti sviluppano in sostanza otto argomenti in tal senso.
punto 1758
In primo luogo, allegano tutte che, tra i documenti che sarebbe stato loro possibile consultare in seguito alle menzionate misure di organizzazione del procedimento, ce ne sarebbero numerosi i quali avrebbero loro permesso di dimostrare che, a causa della loro genericità e vaghezza, le informazioni sui prezzi comunicate puntualmente e periodicamente a livello della Cembureau non avrebbero avuto né valore né utilità dal punto di vista commerciale, e che esse non sarebbero potute risultare funzionali alla finalità anticoncorrenziale denunciata nella decisione impugnata.
punto 1759
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 la Cembureau, in particolare, afferma che i documenti relativi alle informazioni sui prezzi contenuti nei fascicoli nazionali corroborerebbero la sua tesi secondo la quale le informazioni diffuse tramite i CPRF avrebbero avuto natura puramente statistica, essendo basate su medie, e non avrebbero potuto quindi contribuire all'uniformazione dei prezzi o al rispetto di accordi relativi alla ripartizione dei mercati. Questi documenti avrebbero inoltre potuto permetterle di suffragare il suo argomento secondo cui sarebbe stato difficile operare confronti tra i prezzi dei diversi mercati europei, in considerazione delle differenze rilevate tra i tipi e le qualità di cemento, nonché tra le modalità di consegna.
punto 1760
La Cembureau fa riferimento a tale proposito ad una lettera, contenuta nel fascicolo relativo alla Francia, inviatale dallo SFIC il 27 novembre 1986, e che fornirebbe informazioni sui prezzi per quattro categorie di cemento in seguito agli aumenti applicati tra il 1o luglio e il 1o novembre 1986 (documento n. 33.126/14938). A suo parere, i prezzi elencati nel detto documento, al pari di quelli contenuti nei documenti nn. 33.126/15026, 15029, 15040-15051, sarebbero stati una serie di medie. Se lo scopo da essa stessa perseguito mediante la divulgazione di tali informazioni fosse stato quello di permettere ai produttori dei vari paesi di uniformare i loro prezzi, sarebbe stato necessario comunicare loro una gamma di prezzi piuttosto che una media ponderata. La Cembureau richiama inoltre l'attenzione sulla circostanza che lo SFIC avrebbe avuto a disposizione dati sui prezzi molto più precisi di quelli comunicati dal medesimo alla Cembureau, ma che tali dati sarebbero stati riservati esclusivamente all'amministrazione francese, per consentire a quest'ultima di sorvegliare l'andamento dell'economia nazionale. La Cembureau afferma parimenti che una lettera della CMF all'OFT (v. il precedente punto 1147), datata 25 novembre 1986, reperita nel fascicolo relativo al Regno Unito, testimomerebbe delle difficoltà sorte in sede di effettuazione di confronti tra Stati membri in materia di prezzi (documenti nn. 33.126/17641-17654).
punto 1761
Nelle sue osservazioni del 28 novembre 1997, essa sostiene che i documenti che le è stato possibile consultare in seguito alla misura di organizzazione del procedimento del 18 e 19 giugno 1997 rivelerebbero l'esistenza di una grande varietà di fattori, quali i costi di trasporto, gli sconti, le specifiche dei prodotti e le condizioni di vendita, che influirebbero considerevolmente e in maniera quanto mai diversa dall'uno all'altro Stato membro, se non addirittura dall'uno all'altro produttore all'interno di uno stesso Stato membro, sulla determinazione del prezzo del cemento. Ad illustrazione della grande variabilità dei costi di trasporto, essa fa riferimento ai documenti nn. 33.126/14536 (elenco delle tariffe di un produttore francese relative ai trasporti) e 17905-17917 («Typical example of internal haulage rates per tonne from Castle Kettőn works for 1989 by various load sizes», un esempio tipico di tariffe di trasporto interno per tonnellata dagli stabilimenti della Castle Ketton per il 1989 in base alle dimensioni del carico). A sostegno delle sue allegazioni sulla grande varietà di strategie commerciali di sconti e rimborsi, essa si fonda sui documenti nn. 33.126/4982/54-70 (nota di un produttore francese sulla sua «politica commerciale»), 17881-17886 («Castle Cement Limited specific terms — 1990», clausole specifiche della Castle Cement Limited per il 1990), 11221-11223 (nota interna della Blue Circle del 12 aprile 1989, intitolata «Cement Pricing», e lettera della Blue Circle alla RMC, datata 15 dicembre 1988, riguardante «BCC price & rebate proposals to RMC 1 January 1989 to 31 December 1989» — offerte di prezzo e di sconti della BCC alla RMC per il periodo 1o gennaio 1989 - 31 dicembre 1989) e 17436-17438 (documenti della Rugby aventi ad oggetto «Quantity rebate scales 1990» — tabelle vigenti per il 1990 di sconti per quantitativi —, « Merchant rebates » — sconti commerciali — e « Off-invoice discounts» — sconti fuori fattura). A sostegno delle sue allegazioni sulle differenze nelle specifiche tecniche, essa fa riferimento ai documenti nn. 33.322/1410-1412 (nota relativa a una riunione del 6 marzo 1987 tra produttori di cemento spagnoli e portoghesi) e 33.126/17623-17625 (bozza di una lettera della CMF all'OFT, datata 6 settembre 1985). Per portare esempi della grande varietà delle condizioni di vendita, essa produce i documenti nn. 33.126/17368-17431 (documenti della Rugby risalenti a un periodo compreso tra il 1985 e il 1990 e riguardanti i suoi prezzi franco consegna per una serie di tipi di cemento), 17888 e 17889 (lettera della Ribble Cement, del 10 maggio 1985, contenente una serie di «cement prices in Great-Britain»; prezzi del cemento in Gran Bretagna) e 4853 («Prezzi allo stabilimento febbraio 1988», di un produttore francese). La Cembureau asserisce che se avesse potuto consultare questi documenti durante il procedimento amministrativo, essa avrebbe potuto corroborare la sua tesi difensiva secondo la quale i dati scambiati tra i suoi membri grazie alla sua intermediazione, in modo puntuale (durante le riunioni degli Head Delegates) e periodico (tramite i CPRF), non avrebbero ragionevolmente potuto avere come oggetto od effetto il perseguimento di una finalità anticoncorrenziale, attribuito loro dalla Commissione nella CA e nel paragrafo 47 della decisione impugnata, dal momento che non comprenderebbero tutti i molteplici fattori che incidono direttamente sulla determinazione dei prezzi effettivi proposti alla clientela.
punto 1762
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 la FIC fa rilevare che alcuni documenti del fascicolo relativo al Regno Unito confermerebbero che la diffusione di statistiche attuata a livello della Cembureau faceva riferimento a dati generali, privi di portata e di valore commerciale, e pertanto del tutto leciti. A tale riguardo essa si basa sul verbale della riunione della CMF del 2 ottobre 1985 (documenti nn. 33.126/17092-17098), il quale riporta le lamentele rivolte dal presidente della Cembureau ai propri membri per il loro contributo non omogeneo alla diffusione di statistiche in vista della «Cembureau European Annual Review». Essa fa richiamo, oltre che ai documenti nn. 33.126/17623-17625 e 17641-17653, menzionati nei precedenti punti 1760 e 1761, a una lettera dell'OFT alla CMF, del 22 settembre 1986 (documenti nn. 33.126/17635-17638). Tutta questa documentazione metterebbe in luce il carattere insignificante e approssimativo dei dati scambiati tramite la Cembureau. I documenti relativi al capitolo della CA concernente la Francia (v. segnatamente documento n. 33.126/14938, menzionato nel precedente punto 1760) confermerebbero inoltre l'irrilevanza, dal punto di vista commerciale, dello scambio di statistiche organizzato dalla Cembureau e la scarsa precisione dei dati forniti dai membri, tra i quali lo SFIC.
punto 1763
La VNC espone, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997, il suo argomento al riguardo richiamando i documenti nn. 33.126/14938, 17623, 17635-17637 e 17641-17653, menzionati nei precedenti punti 1760, 1761 e 1762.
punto 1764
Nelle sue osservazioni del 7 gennaio 1998 lo SFIC si avvale di un passaggio del verbale della sesta riunione del CLC del 7 luglio 1977 (documenti nn. 33.126/2545-2548), nonché del resoconto della riunione del «Pricing Working Party» del 26 luglio 1978 (documenti nn. 33.126/2591-2609), che illustrerebbero la grande diversità esistente fra i prezzi del cemento negli allora nove paesi membri della Comunità.
punto 1765
Nelle sue osservazioni del 12 gennaio 1998 l'Aalborg individua una serie di documenti che dimostrerebbero che le informazioni sui prezzi divulgate tramite la Cembureau erano prive di una molteplicità di fattori di grande rilevanza per la determinazione dei prezzi del cemento. Essa fa pertanto riferimento, oltre che ai documenti nn. 33.126/4853, 11221-11223, 17436-17438 e 17881-17886, menzionati nel precedente punto 1761, ad alcuni documenti della Lafarge (documenti nn. 33.126/4850-4852), nonché a un carteggio tra la Blue Circle e il suo cliente RMC (documenti nn. 33.126/11224-11241), per illustrare l'importanza degli sconti in sede di determinazione dei prezzi, noché il loro carattere riservato e personalizzato in funzione del singolo cliente. Essa poi richiama, oltre ai documenti nn. 33.126/17905-17917, menzionati nel precedente punto 1761, una nota della CBR del 1981 (documenti nn. 33.126/7555 e 7556), uno studio della Lafarge (documenti nn. 33.126/4869-4910), la bozza di una lettera della società NCH alla Commissione, del 21 giugno 1983 (documenti nn. 33.126/5038-5051), nonché una lettera della Blue Circle all'OFT, del 6 ottobre 1986 (documenti nn. 33.126/11119-11121), per dimostrare la rilevanza dei costi del trasporto nella formazione dei prezzi del cemento. Infine, essa si basa sui documenti nn. 33.126/17624, 17625 e 17641-17653, menzionati nei precedenti punti 1760 e 1761, e sulla citata lettera della Blue Circle all'OFT, del 6 ottobre 1986, per spiegare come le differenze nelle specifiche tecniche rendessero aleatori i confronti fra i prezzi dei diversi paesi membri. L'Aalborg sottolinea inoltre che, secondo il documento n. 33.126/15170, le indicazioni relative ai prezzi francesi sarebbero state approssimative, «al netto delle imposte franco stabilimento» e accompagnate dalla seguente avvertenza: «Trattandosi di valori medi approssimativi, eventuali raffronti con i prezzi pubblicati precedentemente non possono avere carattere rigoroso e le differenze di prezzo tra le categorie non sono quindi significative ».
punto 1766
Nelle sue osservazioni del 28 novembre 1997 l'Unicem elenca una serie di documenti che dovrebbero dimostrare che i dati relativi ai prezzi divulgati tramite la Cembureau non erano né affidabili né confrontabili né utilizzabili a fini commerciali anticoncorrenziali, dal momento che sarebbero stati privi di qualsiasi indicazione — che, del resto, non avrebbero potuto contenere — in materia di costi di trasporto, sconti, qualità del prodotto e condizioni di vendita e di consegna, tutte variabili essenziali per la stima dei prezzi di vendita effettivamente praticati.
punto 1767
Essa illustra l'importanza e la variabilità:
dei costi del trasporto per la determinazione dei prezzi del cemento basandosi, oltre che sui documenti nn. 33.126/5038-5051, 11119, 17905-17917 e 4869-4910, menzionati nei precedenti punti 1761 e 1765, sui documenti nn. 33.126/9659, 8155, 9672, 9673 e 4994-5000;
degli sconti, traendo elementi dai documenti nn. 33.126/4982, 11221-11241 e 17437, menzionati nei precedenti punti 1761 e 1765;
della qualità del prodotto, facendo richiamo ai documenti nn. 33.126/17624, 17625 e 17641-17646, menzionati nei precedenti punti 1760 e 1761;
delle condizioni di vendita e di consegna, richiamando i documenti nn. 33.126/4850 e 4853, menzionati nei precedenti punti 1761 e 1765.
punto 1768
Nelle sue osservazioni del 5 gennaio 1998, l'Irish Ciment pone in risalto i documenti nn. 33.126/14536, 17905-17917, 17881-17886, 11221-11223, 17436-17438, 17888 e 17889, menzionati nel precedente punto 1761, per illustrare la circostanza che una grande varietà di fattori, quali le specifiche dei prodotti, le condizioni per concedere crediti, i costi di consegna e i rimborsi, avrebbero un'influenza considerevole sulla determinazione dei prezzi del cemento nei vari paesi.
punto 1769
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997, l'ATIC sottolinea che i rari riferimenti agli scambi di informazioni nei capitoli nazionali della CA e nella documentazione dei fascicoli nazionali evidenzierebbero che le informazioni oggetto di comunicazione tra le associazioni nazionali e la Cembureau erano irrilevanti. Essa fa a tal fine richiamo al paragrafo 52 della CA, contenuto nel capitolo relativo alla Grecia, a una lettera dell'AGCI alla Cembureau, del 10 luglio 1990 (documenti nn. 33.126/19395-19397), a una lettera dell'AITEC ai propri membri, datata 12 ottobre 1989 (documenti nn. 33.126/12051 e 12052), nonché alla lettera dello SFIC alla Cembureau, del 27 novembre 1986 (documento n. 33.126/14938), menzionata nel precedente punto 1760.
punto 1770
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 l'Italcementi sostiene che nei fascicoli nazionali sarebbe stato presente un buon numero di documenti che avrebbero potuto consentirle, in sede di procedimento amministrativo, di suffragare la sua tesi secondo la quale i dati statistici divulgati tramite la Cembureau costituivano informazioni di carattere globale e generale, sempre collegate a periodi già trascorsi, e non dati riferibili alle singole imprese. In particolare, essa avrebbe potuto dimostrare in modo migliore che le informazioni alle quali poteva accedere a livello della Cembureau sarebbero state totalmente prive di utilità sul piano commerciale, dato che non avrebbero contenuto nessuna indicazione in tema di sconti e condizioni di pagamento. Essa si basa anzitutto sui documenti nn. 33.126/15026 e 15040-15051, menzionati nel precedente punto 1760, sul documento n. 33.126/15025, nonché sulla lettera dello SFIC alla Cembureau, del 27 novembre 1986 (documento n. 33.126/14938), menzionata nel precedente punto 1760, dalla quale si evincerebbe che i dati forniti per il mercato francese sarebbero stati approssimativi e sarebbero stati comunicati alla Cembureau accompagnati dall'avvertenza che « eventuali raffronti con i prezzi pubblicati precedentemente non [potevano] avere carattere rigoroso e le differenze di prezzo tra le categorie non [erano] quindi significative». Essa menziona poi la bozza della lettera della CMF all'OFT (documenti nn. 33.126/17624 e 17625), ricordata nel precedente punto 1761, la quale conterrebbe una spiegazione esauriente dei vari fattori che avrebbero reso impossibile qualsiasi raffronto tra i prezzi di vendita del cemento nei diversi Stati membri. Essa ancora pone in risalto il passaggio del verbale della riunione della CMF del 2 ottobre 1985 (documento n. 33.126/17097), menzionato nel precedente punto 1762, riguardante le dichiarazioni del presidente della Cembureau che lamentava il contributo molto disuguale dei membri agli scambi di statistiche per la «Cembureau European Annual Review».
punto 1771
Nelle sue osservazioni del 26 novembre 1997 l'Italcementi fa anzitutto riferimento a una nota della Lafarge del 7 ottobre 1986 (documenti nn. 33.126/4919-4921), la quale illustrerebbe la scarsa utilità delle informazioni sui prezzi raccolte tramite la Cembureau: «Oggetto: Prezzi dei tipi di cemento in Europa. La tabella allegata contiene le informazioni ottenute per ciascun paese dalla fonte più affidabile. In mancanza di indicazioni più precise, si tratta dei dati pubblicati dalla Cembureau». I documenti nn. 33.126/17370-17374, menzionati nel precedente punto 1761, rivelerebbero che, a causa di vari fattori, i prezzi potevano presentare, con riferimento ad una medesima società, scarti notevoli in funzione del cliente o della zona di vendita. Il documento n. 33.126/3826 dimostrerebbe, per parte sua, che talvolta sarebbero state necessarie centinaia di pagine per descrivere la strategia di una sola società in materia di prezzi, circostanza la quale proverebbe che i prezzi comunicati dalla Cembureau non avrebbero potuto essere impiegati per confronti a fini commerciali anticoncorrenziali. Infine, i documenti nn. 33.126/17396-17399, 14536 e 4853, menzionati nel precedente punto 1761, dimostrerebbero che l'estrema semplificazione dei dati forniti dalla Cembureau (mancanza di indicazioni riguardo ad elementi essenziali quali l'IVA, il costo del trasporto, i rimborsi e le condizioni di vendita) sarebbe stata in singolare contrasto con la struttura complessa dei prezzi effettivamente praticati da ciascuna singola impresa.
punto 1772
Nelle sue osservazioni del 29 dicembre 1997 la Cementir parla dei documenti nn. 33.126/4982/54-70, 4869-4910, 14536, 4850-4853 e 17905-17917, menzionati nei precedenti punti 1761 e 1765, del documento n. 33.126/17918, nonché dei documenti nn. 33.126/4919, 4920, 4954-4982 e 3826, i quali dimostrerebbero che i prezzi di una stessa società potevano variare marcatamente in funzione, in particolare, dell'ubicazione dello stabilimento, del cliente, degli sconti, dei costi di trasporto, delle modalità di pagamento, del tipo di confezionamento, dei servizi forniti in base al tipo di prodotto, del sistema di distribuzione, delle tasse ed imposte nazionali e/o locali, ecc. I dati forniti dalla Cembureau, privi di tutti questi fattori, non sarebbero quindi stati di nessuna utilità al fine di determinare con precisione il prezzo effettivamente applicato dai vari produttori di cemento.
punto 1773
Occorre però rilevare che i diversi elementi dedotti dalle ricorrenti sono tutti ricollegabili a considerazioni che sono state oggetto di debita riflessione da parte della Commissione nella decisione impugnata. Nel paragrafo 16, punto 22, la Commissione cita il passaggio compreso nella nota mediante la quale la Cembureau le aveva trasmesso la documentazione relativa alla circolazione periodica d'informazioni sui prezzi: «Sfortunatamente l'articolazione dei prezzi e i tipi di cemento scelti da ciascun paese come riferimento sono talmente diversi che qualsiasi raffronto si è finora rivelato inattendibile» (documento n. 33.126/15097). Nel paragrafo 47, lett. b, ii), essa esprime il suo parere in merito alle osservazioni formulate nel corso del procedimento amministrativo da parte di «alcune imprese», le quali avevano sostenuto che «l'effetto sulla concorrenza della diffusione dei tariffari relativi in genere a prezzi in corso d'applicazione e non a prezzi futuri, [era stato] nullo o minimo rispetto all'effetto determinato dallo scambio diretto tra le imprese di informazioni relative ai prezzi» (paragrafo 47, punto 13) e che «la diffusione delle informazioni sui prezzi non [poteva] aver influenzato il mercato poiché si tratta[va] di informazioni non riferite alla singola impresa, concernenti talvolta tariffe approvate dalle autorità, talvolta prezzi medi» (decisione impugnata, paragrafo 47, punto 14).
punto 1774
Per quanto riguarda l'Aalborg e l'Italcementi giova inoltre aggiungere che le indicazioni contenute nei documenti nn. 33.126/14938 e 15170 relative ai prezzi francesi— documenti menzionati nei precedenti punti 1765 e 1770 — sono riportate integralmente nel paragrafo 16, punto 12, della decisione impugnata.
punto 1775
Malgrado tutte queste considerazioni, la Commissione ha avuto ragione di concludere (v. i precedenti punti 1515-1519 e 1639-1647), alla luce degli accertamenti oggettivi illustrati nel paragrafo 47, punti 1, 4 e 13, della decisione impugnata, che gli scambi puntuali e periodici di informazioni sui prezzi di cui all'art. 2, nn. 1 e 2, avevano avuto lo scopo, in violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, di «facilitare l'esecuzione dell'accordo [Cembureau] » (decisione impugnata, art. 2).
punto 1776
Le ulteriori osservazioni che le ricorrenti avrebbero potuto formulare all'epoca per sottolineare il carattere generico e approssimativo delle informazioni sui prezzi divulgate, puntualmente e periodicamente, a livello della Cembureau, non avrebbero avuto quindi nemmeno una probabilità ridotta, di condurre il procedimento amministrativo ad un esito diverso.
punto 1777
Occorre infine sottolineare che il documento n. 33.126/15170, cui fa richiamo l'Aalborg, era consultabile durante il procedimento amministrativo (v. il precedente punto 250). L'Aalborg avrebbe potuto quindi utilizzarlo per corroborare la propria memoria di risposta alla CA. Alla luce di ciò, essa non può ora richiamarlo per dimostrare l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del suddetto procedimento.
punto 1778
In secondo luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 la Cembureau sottolinea che nel resoconto della riunione della CMF dell'11 febbraio 1987 (documenti nn. 33.126/17203-17205) si parlerebbe della sospensione, in attesa di un parere giuridico, della trasmissione di informazioni sui prezzi da parte della CMF alla Cembureau a causa della soppressione dei CPMA. Essa ritiene che, se avesse potuto esaminare tale documento durante il procedimento amministrativo, avrebbe avuto valide ragioni per far rilevare quanto fosse improbabile che la CMF (e i suoi membri) partecipassero consapevolmente a un accordo illecito a livello europeo, vista la grande attenzione con la quale la detta associazione badava a rispettare le disposizioni del diritto della concorrenza, a livello sia comunitario sia nazionale.
punto 1779
Tuttavia, si deve far rilevare, anzitutto, che nel paragrafo 16, punto 21, della decisione impugnata, la Commissione indica che a partire dal 1985 la Cembureau non ha più ricevuto nessuna comunicazione ufficiale dei prezzi da parte della CMF e che essa si procurava le relative informazioni da altre fonti, per poi trasmetterle telefonicamente come valori approssimativi.
punto 1780
Inoltre, le osservazioni che la Cembureau avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo relativamente alla pretesa attenzione con la quale l'associazione britannica si sarebbe conformata al diritto della concorrenza non avrebbero potuto far ignorare né l'effettivo coinvolgimento attivo della Cembureau negli scambi puntuali e periodici d'informazioni sui prezzi, avvenuti al suo interno, né la circostanza che l'associazione britannica era rimasta membro del sistema di scambio periodico di informazioni sui prezzi per tutto il periodo di durata dell'infrazione contestata nell'art. 2, n. 2.
punto 1781
Le osservazioni che la Cembureau avrebbe potuto svolgere sulla base dei documenti menzionati nel precedente punto 1778 non avrebbero quindi avuto nemmeno una probabilità ridotta di condurre il procedimento amministrativo ad un esito diverso.
punto 1782
In terzo luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 la Cembureau fa riferimento a taluni documenti del 1990 del fascicolo relativo alla Grecia (documenti nn. 33.126/19394-19401), concernenti la comunicazione di alcune statistiche da parte della Titan alla sua associazione nazionale, e da quest'ultima alla Cembureau, le quali non conterrebbero nessuna informazioni sui prezzi.
punto 1783
Tuttavia quest'elemento, anche se fosse stato posto in rilievo dalla Cembureau durante il procedimento amministrativo, non sarebbe stato in grado di far ignorare la nutrita documentazione menzionata nel paragrafo 16 della decisione impugnata, la quale dimostra l'esistenza di scambi puntuali e periodici d'informazioni sui prezzi, tra i quali i prezzi greci, a livello della Cembureau durante il periodo preso in esame.
punto 1784
In quarto luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 lo SFIC afferma che sarebbe stato utile ai fini della propria difesa poter disporre, durante il procedimento amministrativo, di vari documenti inseriti nei fascicoli relativi al Portogallo (documenti nn. 33.322/1019 e 1020, 1406-1408, 1410-1412) e all'Italia (documenti nn. 33.126/11919, 11990 e 11991, 11993 e 11994 e 11995), documenti relativi al regime di controllo dei prezzi del cemento vigente in questi due paesi nel periodo preso in considerazione. Tali documenti avrebbero consentito alla detta associazione di dimostrare che, al pari delle informazioni sui prezzi trasmesse dallo SFIC stesso alla Cembureau, le informazioni sulle tariffe che esso riceveva dai due detti mercati non avrebbero contenuto nessun dato di rilievo. Nelle sue osservazioni del 7 gennaio 1998 lo SFIC fa anche riferimento a un documento del fascicolo Blue Circle (documenti nn. 33.126/11007 e 11008), riguardante i CPMA, che avrebbe potuto consentirgli di suffragare la sua tesi relativa alla rigidità dei prezzi in Europa, a causa del controllo statale di cui essi erano oggetto, nel corso del periodo in esame, in un certo numero di Stati membri.
punto 1785
Nelle sue osservazioni del 12 gennaio 1998 l'Aalborg fa richiamo ai documenti nn. 33.126/15134 e 15135 per sottolineare che i prezzi italiani divulgati tramite la Cembureau sarebbero stati prezzi già pubblicati. Essa produce anche il documento n. 33.126/15201 per porre in risalto la circostanza che i prezzi portoghesi sarebbero stati stabiliti dallo Stato e che sarebbero stati pertanto assolutamente trasparenti.
punto 1786
Risulta però evidente che gli elementi dedotti dallo SFIC e dall'Aalborg si ricollegano a considerazioni debitamente tenute in conto dalla Commissione in sede di decisione impugnata.
punto 1787
Infatti, nel paragrafo 16, punto 16, la Commissione spiega che, durante il periodo in esame, i prezzi sono stati sottoposti, in Italia, prima a un regime di controllo e poi, a partire dalla fine del 1985, ad uno di sorveglianza. Essa rileva che, sino al 30 novembre 1985, l'AITEC inviava alla Cembureau i prezzi italiani «autorizzati dall'autorità pubblica per tutto il paese e pubblicati nella Gazzetta ufficiale» e che sebbene, sin dal dicembre del 1985, i prezzi non fossero più pubblicati sulla detta Gazzetta, essi erano «resi pubblici da ciascun produttore» e che «un annuncio, come AITEC, appar[iva] sulla stampa specializzata».
punto 1788
Nel paragrafo 16, punto 19, essa fa notare che, in Portogallo, i prezzi sono stati sottoposti al regime dei prezzi dichiarati sino al 1987 e, dopo, a un regime «contrattualistico».
punto 1789
Nel paragrafo 16, punto 21, essa sottolinea che, sino al febbraio del 1987, nell'ambito dei produttori britannici veniva applicato un accordo di prezzi e di condizioni comuni. In forza di tale accordo, « i prezzi e le condizioni di vendita venivano concordati e poi depositati presso le autorità britanniche».
punto 1790
Nel paragrafo 47, lett. b, ii), la Commissione esprime il suo parere in merito alle osservazioni formulate, nel corso del procedimento amministrativo, da parte di «alcune imprese», secondo le quali « la diffusione delle informazioni sui prezzi non [poteva] aver influenzato il mercato poiché si tratta[va] di informazioni non riferite alla singola impresa, concernenti talvolta tariffe approvate dalle autorità, talvolta prezzi medi » (decisione impugnata, paragrafo 47, punto 14). In tal sede essa rileva nuovamente che, «per l'Italia (...) e il Portogallo le tariffe trasmesse [erano] quelle approvate dalle autorità pubbliche per l'intera categoria nazionale» (paragrafo 47, punto 14, secondo trattino), e che «le medie dei prezzi inviate per (...) il Regno Unito non permettevano di individuare i produttori » (decisione impugnata, paragrafo 47, punto 14, terzo trattino).
punto 1791
SI è già avuto modo di sottolineare (v. il precedente punto 1775) che, malgrado tutte queste considerazioni, la Commissione aveva avuto ragione di concludere (v. i precedenti punti 1515-1519 e 1639-1647) alla luce degli accertamenti oggettivi illustrati nel paragrafo 47, punti 1, 4 e 13, della decisione impugnata, che gli scambi puntuali e periodici di informazioni sui prezzi di cui all'art. 2, nn. 1 e 2, avevano avuto lo scopo, in violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, di «facilitare l'esecuzione dell'accordo [Cembureau]» (decisione impugnata, art. 2).
punto 1792
Le osservazioni che lo SFIC e l'Aalborg avrebbero potuto svolgere durante il procedimento amministrativo per illustrare la rigidità dei regimi di controllo e determinazione dei prezzi vigenti in taluni paesi membri della Cembureau nel periodo preso in considerazione non avrebbero quindi avuto nemmeno una probabilità ridotta di condurre il procedimento amministrativo ad un esito diverso.
punto 1793
Per quanto riguarda specificamente l'Aalborg, giova poi aggiungere che la detta ricorrente avrebbe ben potuto consultare, nel corso del procedimento amministrativo (v. il precedente punto 250), i documenti nn. 33.126/15134, 15135 e 15201, da essa richiamati nelle sue osservazioni del 12 gennaio 1998 (v. il precedente punto 1785). L'Aalborg avrebbe potuto quindi utilizzarli per corroborare la propria memoria di risposta alla CA. Alla luce di ciò, essa non può ora richiamarli per dimostrare l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del suddetto procedimento.
punto 1794
Per parte sua, nelle osservazioni da essa presentate il 10 febbraio 1997, l'ATIC sostiene che, se avesse potuto consultare, durante il procedimento amministrativo, i documenti menzionati nel precedente punto 1769, avrebbe potuto corroborare la sua tesi secondo la quale le informazioni che aveva trasmesso alla Cembureau non avrebbero contenuto notizie riservate e non sarebbero state pertanto idonee ad agevolare l'adozione di comportamenti restrittivi della concorrenza.
punto 1795
Tuttavia, nessuno dei documenti richiamati dall'ATIC riguarda le informazioni sui prezzi da essa trasmesse alla Cembureau durante il periodo preso in considerazione. Pertanto, nessuno di essi le avrebbe consentito di porre in risalto l'aspetto innocuo dei dati da essa stessa forniti all'epoca alla Cembureau.
punto 1796
Per parte sua, la Cementir, senza richiamare specifici documenti a sostegno delle proprie allegazioni, nelle sue osservazioni del 29 dicembre 1997 ricorda che, in numerosi paesi, i prezzi sarebbero stati sottoposti al controllo dei pubblici poteri.
punto 1797
Quest'argomento, che non è suffragato da nessun elemento concreto ricavabile dai documenti che la Cementir ha potuto consultare in seguito alle misure di organizzazione del procedimento del 2 ottobre 1996 e del 18 e 19 giugno 1997, non può essere accolto nell'ambito dell'esame di motivi relativi alla violazione dei diritti della difesa dovuta a una consultazione incompleta della CA e del fascicolo d'istruzione della Commissione durante il procedimento amministrativo. Ad ogni buon conto, esso non può essere accolto anche per i motivi illustrati nei precedenti punti 1787-1792.
punto 1798
In quinto luogo, le ricorrenti SFIC, Aalborg, Unicem e Cementir argomentano che, se avessero goduto della facoltà di consultare integralmente la CA e il fascicolo d'istruzione della Commissione durante il procedimento amministrativo, avrebbero potuto presentare in una luce diversa la finalità perseguita mediante gli scambi di informazioni sui prezzi di cui all'art. 2 della decisione impugnata.
punto 1799
Nelle sue osservazioni del 7 gennaio 1998, lo SFIC afferma che i due documenti menzionati nel precedente punto 1764 dimostrerebbero che la documentazione relativa ai prezzi raccolta a livello della Cembureau sarebbe stata destinata alla Commissione, su richiesta della medesima.
punto 1800
Nelle sue osservazioni del 12 gennaio 1998 l'Aalborg, facendo riferimento in particolare al documento n. 33.126/516, afferma che i documenti che le è stato consentito di consultare in seguito alle misure di organizzazione del procedimento del 2 ottobre 1996 e del 18 e 19 giugno 1997 attesterebbero che gli scambi di informazioni sui prezzi avvenuti a livello della Cembureau avrebbero costituito un aspetto dell'esecuzione di un compito classico per un'associazione di categoria, vale a dire dell'elaborazione di statistiche generali sui prezzi destinate a consentire il calcolo dei costi di costruzione o a documentare le richieste di aumento dei prezzi inoltrate dalle industrie presso le autorità di vigilanza sui prezzi.
punto 1801
Nelle sue osservazioni del 28 novembre 1997 l'Unicem sostiene che l'esame completo del fascicolo d'istruzione della Commissione porrebbe in luce che gli scambi di dati relativi ai prezzi sarebbero stati più frequenti intorno al 1983, epoca in cui i produttori europei di cemento avrebbero esaminato, sotto gli auspici della Commissione, la fattibilità di un sistema basato sui punti-base circostanza che dimostrerebbe la liceità degli scambi di informazioni sui prezzi avvenuti a livello della Cembureau. Essa richiama, in particolare, i documenti nn. 33.126/814 e 815.
punto 1802
Quanto alla Cementir, nelle sue osservazioni del 29 dicembre 1997 essa afferma di basarsi sui documenti nn. 33.126/2167, 18081 e 18082, i quali rivelerebbero l'esistenza, nell'ambito di taluni mercati, di sistemi per lo scambio di informazioni sui prezzi i quali avrebbero reso inutili o, quanto meno, privi di effetti anticoncorrenziali gli analoghi sistemi istituiti a livello della Cembureau.
punto 1803
Occorre tuttavia rilevare che le varie riflessioni dedotte da queste quattro ricorrenti non avrebbero permesso loro di inficiare le constatazioni oggettive sulle quali la Commissione s'è basata, a ragione (v. i precedenti punti 1515-1519 e 1639-1647), nel paragrafo 47, punti 1, 4 e 13, della decisione impugnata, per giungere alla conclusione, da un lato, che lo scopo perseguito dagli scambi puntuali d'informazioni sui prezzi dei paesi membri della Cembureau, in occasione delle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984, era quello di favorire l'applicazione dell'accordo Cembureau e, dall'altro, che a partire dal 1o gennaio 1984 il sistema di scambio periodico di informazioni sui prezzi esistente a tale data a livello della Cembureau mirava anche a facilitare l'esecuzione del detto accordo.
punto 1804
Con riferimento specifico allo SFIC e all'Unicem, giova poi aggiungere che le allegazioni di queste due ricorrenti non sono suffragate da nessun idoneo documento, dal momento che i documenti nn. 33.126/2545-2548 e 2591-2609, e i documenti nn. 33.126/814 e 815, richiamati, rispettivamente, dallo SFIC (v. il precedente punto 1799) e dall'Unicem (v. il precedente punto 1801), risalgono in realtà al periodo 1977-1978, vale a dire a un'epoca anteriore alle date di inizio delle infrazioni contestate nell'art. 2, rispettivamente, n. 1 (14 gennaio 1983) e n. 2 (1o gennaio 1984), della decisione impugnata.
punto 1805
In sesto luogo, nelle sue osservazioni del 7 gennaio 1998 lo SFIC fa riferimento a un documento inserito nel fascicolo Ciments français (documenti nn. 33.126/4125-4127), il quale dimostrerebbe che le fonti utilizzate da questa società per le informazioni relative al mercato belga non avrebbero nulla a che fare con gli scambi fra la stessa e la FIC, bensì andrebbero ricercate nell'ambito delle autorità doganali. Lo SFIC è del parere che tale documento avrebbe potuto essere utile alla sua difesa avverso l'addebito relativo agli scambi di statistiche con la FIC.
punto 1806
Si deve tuttavia constatare che quest'elemento non sarebbe stato in grado di far ignorare la nutrita documentazione menzionata nel paragrafo 16 della decisione impugnata, la quale dimostra l'esistenza, a livello della Cembureau, di scambi puntuali e periodici d'informazioni sui prezzi tra i membri diretti della detta associazione, tra cui la FIC e lo SFIC, aventi lo scopo di facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau.
punto 1807
Per parte sua, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997, l'ATIC sostiene che nessuno dei documenti che essa è stata autorizzata a consultare a seguito della misura di organizzazione del procedimento del 2 ottobre 1996 menzionerebbe suoi contatti con altre associazioni nazionali in relazione a scambi di informazioni sui prezzi.
punto 1808
Tuttavia, un'osservazione del genere, anche se fosse stata formulata dall'ATIC durante il procedimento amministrativo, non avrebbe consentito a quest'ultima di far ignorare la nutrita documentazione menzionata nel paragrafo 16, in particolare nel punto 19, della decisione impugnata, la quale prova la sua partecipazione al sistema di scambio periodico di informazioni sui prezzi, organizzato a livello della Cembureau.
punto 1809
Per parte sua, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 l'Italcementi si basa su una serie di documenti (documenti nn. 33.126/14810, 14811, 14814, 14818-14821, 14823, 14825 14827, 14894 14941-14955, 16383, 16386, 16548, 16601-16604, 16605-16608, 16618-16623, 14896'e 14897, e documenti nn. 33.322/1410-1412, 314 e 315) i quali evidenzerebbero l'esistenza di importanti scambi abituali di informazioni sui flussi delle importazioni ed esportazioni, nonché sui prezzi e sulle condizioni di vendita, tra i produttori di cemento di vari paesi, senza il benché minimo intervento da parte della Cembureau.
punto 1810
Tuttavia questa circostanza, anche se fosse stata posta in rilievo dall'Italcementi già nel corso del procedimento amministrativo, non sarebbe stata in grado di far dimenticare la sua effettiva partecipazione, a livello della Cembureau, a scambi di informazioni sui prezzi in occasione della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984, nonché tramite i CPRF. Le osservazioni dell'Italcementi non avrebbero potuto nemmeno far ignorare le constatazioni oggettive sulle quali la Commissione s'è basata, a ragione (v. i precedenti punti 1515-1519 e 1639-1647), nel paragrafo 47, punti 1, 4 e 13, della decisione impugnata, per giungere alla conclusione che i detti scambi erano stati diretti a facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau.
punto 1811
In settimo luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 l'Aalborg sostiene che la consultazione del fascicolo notificato ai CPMA (fascicolo IV/27.997) le avrebbe consentito di spiegare che il documento manoscritto «Prezzi Regno Unito» (documento n. 33.126/11614), riportato dalla Commissione nel paragrafo 16, punto 4, della decisione impugnata con riferimento alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, si sarebbe limitato a descrivere il modello aritmetico utilizzato per il sistema dei punti-base vigente in tale paese, senza comunicare nessuna informazione segreta relativa ai prezzi.
punto 1812
Giova tuttavia ricordare che lo scambio di informazioni sui prezzi avvenuto in occasione della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 è censurato, nell'art. 2, n. 1, della decisione impugnata, non a motivo del grado di importanza dei dati che ne avrebbero costituito l'oggetto, bensì in quanto ha avuto come scopo quello di facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau. Orbene, le osservazioni che l'Aalborg avrebbe potuto formulare durante il procedimento amministrativo in base al fascicolo notificato ai CPMA non le avrebbero permesso di inficiare le constatazioni oggettive sulle quali la Commissione s'è basata, a ragione (v. i precedenti punti 1515-1519), nel paragrafo 47, punti 1 e 4, per giungere alla conclusione che lo scambio di informazioni cui si è proceduto in occasione della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, che ha riguardato anche indicazioni precise sui prezzi britannici, aveva avuto lo scopo di facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau. Le dette osservazioni non avrebbero quindi avuto nemmeno una probabilità ridotta di condurre il procedimento amministrativo ad un esito diverso.
punto 1813
In ottavo luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 l'ATIC asserisce che dai capitoli nazionali della CA e dai fascicoli nazionali si ricaverebbe che il coinvolgimento delle altre associazioni nei comportamenti di cui all'art. 2 della decisione impugnata sarebbe stato ben più flagrante del suo. La consultazione di tali elementi nazionali durante il procedimento amministrativo le avrebbe quindi permesso di evitare di ricevere, in sede di decisione impugnata, un trattamento tanto severo quanto quello delle dette altre associazioni nazionali.
punto 1814
Quest'argomento risulta impreciso e fondato solo su un rinvio vago e generico ai capitoli nazionali della CA ed ai fascicoli ad essi relativi, senza la benché minima analisi concreta. Tanto basta a giustificarne il mancato accoglimento.
punto 1815
Giova poi, ad abundantiam, sottolinearne il carattere contraddittorio. L'ATIC infatti da un lato si basa su documenti provenienti da altre associazioni membri della Cembureau, per la precisione dallo SFIC e dall'AGCI, per suffragare il suo argomento secondo il quale le informazioni sui prezzi diffuse a livello della Cembureau sarebbero state del tutto prive di qualsiasi rilevanza (v. il precedente punto 1769), e dall'altro, afferma che il coinvolgimento delle altre associazioni aderenti alla Cembureau, tra cui lo SFIC e l'AGCI, nelle infrazioni di cui all'art. 2 della decisione impugnata sarebbe stato di gran lunga più intenso del suo.
punto 1816
In conclusione, dalle considerazioni ora esposte (v. i precedenti punti 1758-1815) si evince che, per quanto concerne le infrazioni accertate nell'art. 2, nessuna ricorrente ha dimostrato che i suoi diritti della difesa siano stati violati durante il procedimento amministrativo a causa della limitata facoltà di consultazione della CA e del fascicolo d'istruzione della Commissione.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IV — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, degli artt. 85, n.1, e 190 del Trattato, del divieto di discriminazioni e dei diritti della difesa, imputate ognuna alla Commissione nell'ambito dell'accertamento di due infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato, aventi ad oggetto scambi di informazioni sui prezzi a livello della Cembureau e la partecipazione delle diverse ricorrenti interessate (art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata) › Conclusioni
punto 1817
Dal complesso delle considerazioni sin qui esposte (v. i precedenti punti 1450-1816) emerge che:
l'art. 2, n. 1, della decisione impugnata dev'essere annullato nella sua integralità nei confronti dell'Unicem, dell'Oficemen e dell'ATIC;
l'art. 2, n. 1, della decisione impugnata dev'essere annullato nei confronti dell'Italcementi, in quanto constata che quest'ultima ha partecipato all'infrazione di cui trattasi prima e dopo la data del 19 marzo 1984;
l'art. 2, n. 1, della decisione impugnata dev'essere annullato nei confronti della Cementir, in quanto constata che quest'ultima ha partecipato all'infrazione di cui trattasi dopo la data del 14 gennaio 1983;
l'art. 2, n. 1, della decisione impugnata dev'essere annullato nei confronti delle ricorrenti FIC, VNC, Ciments luxembourgeois, SFIC, Aalborg, BDZ, BCA, Irish Cement e AGCI, in quanto constata la loro partecipazione ad accordi aventi ad oggetto scambi di informazioni sui prezzi diretti a facilitare l'esecuzione dell'accordo menzionato nell'art. 1 della decisione impugnata, durante le riunioni degli Head Delegates successive a quella del 19 marzo 1984, e in occasione delle riunioni del comitato esecutivo della Cembureau;
l'art. 2, n. 2, lett. a), della decisione impugnata dev'essere annullato nei confronti di tutte le ricorrenti in quanto constata che lo scambio di informazioni avvenuto tra di loro, per quanto concerne i prezzi belgi e olandesi, sui prezzi minimi dei produttori di questi due paesi per le forniture di cemento autotrasportate e, per quanto concerne i prezzi lussemburghesi, sui prezzi scontati praticati dal produttore di questo paese;
l'art. 2, n. 2, della decisione impugnata dev'essere annullato nei confronti dell'Unicem, in quanto constata la sua partecipazione all'infrazione di cui trattasi anteriormente al 9 settembre 1986;
l'art. 2, n. 2, della decisione impugnata dev'essere annullato nei confronti dell'Italcementi, in quanto constata la sua partecipazione all'infrazione di cui trattasi anteriormente al 19 marzo 1984.
punto 1818
Per il resto, i motivi presi in esame devono essere respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › V — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di tre pratiche concordate franco-italiane contrastanti con l'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione ad esse delle ricorrenti interessate [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. a), b) e e)] › Osservazioni preliminari
punto 1819
Nell'art. 3, n. 1, lett. a), b) e e), della decisione impugnata la Commissione censura tre pratiche concordate, relative ad altrettanti rapporti bilaterali giudicati illeciti, che sarebbero intercorsi tra la società cementiera italiana Buzzi, da un lato, e le tre società cementiere francesi Lafarge, Ciments français e Vicat, dall'altro.
punto 1820
Nell'art. 3, n. 1, lett. a), essa accusa la Lafarge e la Buzzi di aver violato le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dal 26 novembre al 31 dicembre 1988, partecipando ad una pratica concordata relativa alla ripartizione del mercato della Francia meridionale e alla imitazione della loro autonomia di comportamento per quanto concerne le fonti di produzione.
punto 1821
Nell'art. 3, n. 1, lett. b), essa accusa la Ciments français e la Buzzi di aver violato le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dal 17 marzo al 31 dicembre 1988, partecipando ad una pratica concordata relativa allo scambio di informazioni sui prezzi in vigore e sugli aumenti di prezzo previsti al fine della limitazione della loro autonomia di comportamento.
punto 1822
Nell'art. 3, n. 1, lett. c), essa accusa la Vicat e la Buzzi di aver violato le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dall'11 maggio 1983 al 31 dicembre 1988, partecipando ad una pratica concordata riguardante lo scambio di informazioni sui prezzi al fine della limitazione della loro autonomia di comportamento per quanto concerne le forniture di cemento nella Francia meridionale.
punto 1823
La Lafarge (causa T-43/95) asserisce che la Commissione avrebbe violato l'art. 85, n. 1, del Trattato, per aver giudicato dimostrata la partecipazione della Lafarge stessa a una pratica concordata anticoncorrenziale insieme alla Buzzi. Nel corso del presente procedimento, in particolare nelle memorie da essa depositate presso il Tribunale il 10 febbraio 1997 e il 28 gennaio 1998 in seguito a talune misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997 (v. i precedenti punti 164 e 165), la Lafarge non ha allegato che il detto accertamento sarebbe stato compiuto in violazione dei suoi diritti della difesa.
punto 1824
La Ciments français (causa T-39/95) allega che la Commissione avrebbe commesso numerosi errori manifesti di valutazione e avrebbe violato i suoi diritti della difesa, per aver accusato la stessa Ciments français di aver partecipato a una pratica concordata anticoncorrenziale insieme alla Buzzi.
punto 1825
La Vicat (causa T-37/95) allega che la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione e avrebbe violato l'art. 85, n. 1, del Trattato, nonché i suoi diritti della difesa, per aver giudicato dimostrata la partecipazione della Vicat stessa a una pratica concordata anticoncorrenziale insieme alla Buzzi.
punto 1826
La Buzzi (causa T-51/95) allega che la Commissione avrebbe commesso numerosi errori di valutazione e avrebbe violato l'art. 85, n. 1, del Trattato, nonché i suoi diritti della difesa, per aver giudicato dimostrata la partecipazione della Buzzi stessa a tre pratiche concordate insieme, rispettivamente, alla Lafarge, alla Ciments français e alla Vicat.
punto 1827
Come è stato appena sottolineato (v. i precedenti punti 1819-1822), la Commissione, benché giudichi esistente «una continuità nel comportamento di Buzzi», le cui «rivelazioni (...), anche se rivolte individualmente ai tre produttori francesi, sono state in definitiva utili a tutti e tre » (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 7), nell'art. 3, n. 1, della decisione impugnata giudica accertate tre distinte pratiche concordate, senza far riferimento ogni volta ai medesimi destinatari e ritenendo provata una durata diversa per ciascuna delle dette pratiche. La sola conseguenza comune che essa trae dalle sue conclusioni circa il comportamento della Buzzi riguarda la data di cessazione delle tre infrazioni, individuata per ciascuna di esse nel 31 dicembre 1988 (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 7).
punto 1828
Per valutare la legittimità dell'art. 3, n. 1, della decisione impugnata, occorre pertanto verificare se la Commissione abbia avuto ragione nel contestare l'esistenza di tre pratiche concordate e se, in tale occasione, non abbia violato i diritti della difesa della Vicat, della Ciments français e della Buzzi.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › V — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di tre pratiche concordate franco-italiane contrastanti con l'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione ad esse delle ricorrenti interessate [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. a), b) e e)] › Pratica concordata tra la Lafarge e la Buzzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione impugnata › A — Introduzione
punto 1829
La Commissione ha ritenuto accertata l'infrazione contestata alla Lafarge e alla Buzzi (v. il precedente punto 1820) basandosi sul seguente passaggio del resoconto, redatto dal signor Pierre Saint-Hillier, della Lafarge, del colloquio che quest'ultimo ebbe con il signor Emanuele Buzzi, della Buzzi il 26 novembre 1988 (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 3; documento n. 33.126/6857 bis):
«Sono stati affrontati vari argomenti:
1. Francia del Sud
Emanuele si è reso conto (a seguito del colloquio con G. Liduena) che esistevano tre possibilità:
Realizzare una unità produttiva di clinker in prossimità dell'acqua
realizzare un impianto per la macinazione
chiudere la fabbrica. Negoziare la quota di mercato. Costituzione di una società per la fornitura del prodotto proveniente da La Malle o da Robilante oppure prodotti di importazione (proveniente ad esempio dalla Grecia).
Io gli ho detto che non c'era fretta poiché avevamo ancora 15-20 anni di riserve. Il problema principale era la licenza d'esercizio.
La posizione di Buzzi:
Il mercato appartiene a Ciments Lafarge.
Non intende andare sulla Costa Azzurra per perturbare il mercato. Ha solo 2 o 3 clienti da vent'anni.
La guerra è inutile.
Occorre concludere accordi per evitare conflitti.
Disposto a prendere in considerazione un'attività comune».
punto 1830
In questo passaggio la Commissione considera presenti «le manifestazioni della volontà di ripartirsi il mercato della Côte d'Azur e di dividersi a medio ed a lungo termine le fonti di approvvigionamento del cemento» (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 3). Essa formula nei seguenti termini il suo giudizio circa l'esistenza di una pratica concordata tra la Lafarge e la Buzzi, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato: «Mentre le disposizioni di questo articolo vietano qualsiasi contatto diretto o indiretto mirante a svelare ad un concorrente il comportamento che è stato deciso o che sarà assunto prevedibilmente sul mercato, nell'incontro del 26 novembre 1988 Buzzi e Lafarge hanno concordato (...) di limitare la loro autonomia di comportamento e, in particolare, l'autonomia di Buzzi e, in definitiva, di ripartirsi il mercato della Francia meridionale e di limitare la loro futura autonomia riguardo le fonti di produzione nelle regioni lungo il confine franco-italiano» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 3).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › V — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di tre pratiche concordate franco-italiane contrastanti con l'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione ad esse delle ricorrenti interessate [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. a), b) e e)] › Pratica concordata tra la Lafarge e la Buzzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione impugnata › B — Sulla concordanza tra la CA e la decisione impugnata
punto 1831
La Buzzi si meraviglia di essere accusata di aver partecipato a una pratica concordata con la Lafarge, mirante alla limitazione della loro rispettiva autonomia di comportamento nella gestione delle loro fonti di produzione, dato che simile accusa non sarebbe stata formulata nella CA.
punto 1832
Occorre anzitutto rilevare che, nella parte «in fatto» della CA dedicata all'«attuazione dell'“Accordo Cembureau o principio inteso ad evitare lo sconfinamento sui mercati interni europei”: Francia-Italia» e, in particolare, ai «rapporti Buzzi-Lafarge», l'unico brano del suddetto resoconto del colloquio del 26 novembre 1988 tra la Lafarge e la Buzzi citato dalla Commissione era quello che sintetizzava la «posizione di Buzzi» (v. il precedente punto 1829). La Commissione rilevava poi: «Nella premessa del resoconto si precisa che: “Questo incontro fa seguito a quello che abbiamo avuto a Parigi con Sandro ed Emanuele Buzzi nel settembre scorso; nel corso del colloquio abbiamo preso in considerazione la possibilità di un accordo per le attività calcestruzzo” (CA, paragrafo 10, punto 21). Viceversa, nella parte in fatto della CA la Commissione non rivolgeva nessuna attenzione al passaggio del resoconto del detto colloquio che riferiva delle «tre possibilità» tenute presenti dalla Buzzi «a seguito del colloquio con G. Liduena » — vale a dire, realizzare una unità produttiva di clinker in prossimità dell'acqua, realizzare un impianto per la macinazione oppure chiudere la fabbrica, negoziare la quota di mercato e costituire una società per la fornitura del prodotto proveniente da La Malle o da Robilante oppure prodotto di importazione (proveniente, ad esempio, dalla Grecia) —, discussione al termine della quale la Lafarge aveva dichiarato alla Buzzi che non c'era fretta poiché esistevano riserve per 15-20 anni.
punto 1833
Nel paragrafo 61, lett. b), della CA (pag. 173), dedicato alla valutazione giuridica dei fatti relativi all'intesa franco-italiana, la Commissione contestava, in particolare alla Lafarge e alla Buzzi, di aver partecipato ad accordi e/o pratiche concordate le quali « mirano alla ripartizione dei mercati tra i suddetti produttori, escludono qualsiasi incertezza riguardo al loro comportamento reciproco e sottraggono agli utilizzatori la possibilità economica di scegliere le proprie fonti di approvvigionamento». Benché sia vero che la Commissione contestava alla Lafarge e alla Buzzi di avere eliminato, mediante i loro accordi e/o pratiche concordate di ripartizione dei mercati, la possibilità economica per gli utilizzatori di scegliere le proprie fonti di approvvigionamento, essa non accusava viceversa le parti di avere concordato una limitazione della loro autonomia di comportamento relativamente alle fonti di produzione.
punto 1834
Occorre pertanto accogliere l'argomento della Buzzi relativo alla discordanza tra la CA e la decisione impugnata per quanto concerne l'addebito relativo alla sua partecipazione ad una pratica concordata con la Lafarge avente ad oggetto una siffatta limitazione.
punto 1835
Ne discende che l'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione impugnata, per la parte in cui formula tale addebito, dev'essere annullato nei confronti della Buzzi nonché, di conseguenza, nei confronti della Lafarge, la quale non può essere infatti accusata di aver partecipato a una pretesa concertazione sulla ripartizione delle fonti di produzione nella zona di frontiera franco-italiana, dal momento che tale censura non può più essere giudicata fondata nei confronti dell'unica controparte della detta concertazione.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › V — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di tre pratiche concordate franco-italiane contrastanti con l'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione ad esse delle ricorrenti interessate [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. a), b) e e)] › Pratica concordata tra la Lafarge e la Buzzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione impugnata › C — Sull'esistenza di una pratica concordata anticoncorrenziale tra la Lafarge e la Buzzi relativa alla ripartizione del mercato della Francia meridionale
punto 1836
In considerazione della conclusione cui si è giunti nel punto precedente, occorre soltanto verificare se la Commissione potesse legittimamente giudicare che la Lafarge e la Buzzi si erano rese colpevoli, in occasione del loro colloquio del 26 novembre 1988, di una pratica concordata in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto quest'ultima aveva avuto ad oggetto la «ripartizione del mercato della Francia meridionale» [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. a)].
punto 1837
A titolo preliminare la Lafarge rileva che la Commissione si basa su un solo documento, che non sarebbe corroborato da nessun'altra prova o indizio, per dimostrare l'addebito da essa formulato nell'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione impugnata. La Buzzi, da parte sua, ritiene che la Commissione abbia ignorato i principi giurisprudenziali in materia di onere della prova, fondando le sue accuse soltanto sulla nota interna della Lafarge relativa al colloquio del 26 novembre 1988.
punto 1838
Va tuttavia rilevato che nessun principio di diritto comunitario osta a che la Commissione, per giudicare esistente un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato, si basi su un solo documento, purché il valore probatorio di quest'ultimo sia incontestabile e purché il detto documento attesti, di per sé solo, con certezza l'esistenza dell'infrazione controversa. A tal proposito, nel valutare il valore probatorio di un documento, si deve anzitutto prendere in considerazione la verosimiglianza dell'informazione in esso contenuta. A tal fine, si deve in particolare considerare da chi il documento proviene, in quali circostanze è stato elaborato, a chi è destinato e se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (conclusioni del giudice Vesterdorf facente funzione di avvocato generale nella causa Rhône-Poulenc/Commissione, citate nel precedente punto 1053, pag. II-956).
punto 1839
Nella fattispecie il resoconto del colloquio del 26 novembre 1988 tra la Lafarge e la Buzzi è stato redatto dal signor Saint-Hillier, rappresentante della Lafarge in tale occasione, poco tempo dopo tale colloquio, poiché è stato diffuso all'interno della società Lafarge il 1o dicembre 1988. Le ricorrenti non allegano nessun elemento che autorizzi a ritenere che le informazioni riportate in tale documento non riflettano il contenuto delle discussioni svoltesi in quell'occasione.
punto 1840
Senza anticipare il giudizio sulla questione — esaminata in prosieguo, nei punti 1843-1876 — se il passaggio del resoconto controverso riprodotto nel paragrafo 20, punto 3, della decisione impugnata dimostri di per sé solo l'esistenza dell'infrazione contestata, occorre pertanto concludere, in questa fase, che il valore probatorio del documento è indubbio e che la Commissione aveva diritto di basarsi su quest'ultimo. La circostanza — sottolineata dalla Buzzi in udienza — che il resoconto sia stato diffuso all'interno della società Lafarge dal signor Liduena, e non dal suo autore, signor Saint-Hillier, è, a tal riguardo, irrilevante.
punto 1841
La Buzzi muove inoltre alla Commissione la censura di aver addotto a sostegno dell'addebito relativo all'esistenza di una concertazione con la Lafarge documenti riguardanti i contatti della stessa Buzzi con altri produttori francesi, allegando a giustificazione che i diversi rapporti bilaterali tra essa e questi ultimi erano parte di un'unica azione.
punto 1842
Tuttavia, dalla lettura del paragrafo 20, punti 3 e 7, e del paragrafo 48, punti 3 e 7, della decisione impugnata si evince con chiarezza che i vari elementi integranti l'infrazione accertata a carico della Lafarge e della Buzzi (esistenza, finalità anticoncorrenziale e durata della concertazione) sono stati individuati dalla Commissione unicamente in base al passaggio, riprodotto nel paragrafo 20, punto 3, della decisione impugnata, del resoconto del colloquio svoltosi il 26 novembre 1988. Occorre pertanto respingere l'argomento della Buzzi.
punto 1843
La Lafarge e la Buzzi deducono poi, in sostanza, otto argomenti diretti a contestare l'esistenza di una pratica concordata anticoncorrenziale avente ad oggetto la ripartizione del mercato della Francia meridionale.
punto 1844
In primo luogo, la Buzzi asserisce che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione affermando (paragrafo 20, punto 2, della decisione impugnata) che, «nel periodo preso in considerazione, le tariffe dei produttori italiani [erano] circa il 20% inferiori rispetto a quelle dei produttori francesi». In realtà, nel periodo 1983-1988, le tariffe dei produttori italiani sarebbero sempre state, ad eccezione di quelle del 1988, superiori a quelle dei produttori francesi, come dimostrerebbe il confronto tra le proprie tariffe relative al cemento 425 e quelle della Vicat relative al cemento CPJ 45 (allegato 17 al suo ricorso).
punto 1845
Occorre rilevare che i dati forniti dall'industria cementiera italiana in occasione dell'audizione del 2 marzo 1993 dimostrano, per parte loro, che i prezzi francesi sono sempre stati, in media, superiori del 20% ai prezzi italiani nel periodo 1981-1991 (decisione impugnata, paragrafo 9, punto 6, e tabelle riprodotte negli allegati 9-3 e 9-4).
punto 1846
Inoltre, l'analisi sostenuta dalla Buzzi conduce in definitiva a contestare la tesi della Commissione per il periodo precedente a quello in cui sarebbe avvenuta l'infrazione controversa.
punto 1847
Essa non consente comunque di ignorare le già citate dichiarazioni della Buzzi alla Lafarge in occasione del colloquio del 26 novembre 1988:
«— Non intende andare sulla Costa Azzurra per perturbare il mercato. (...)
— La guerra è inutile.
— Occorre concludere accordi per evitare conflitti».
punto 1848
In secondo luogo, la Buzzi sostiene che la Commissione, limitandosi a constatare che la Buzzi aveva informato la Lafarge in merito alla condotta che essa intendeva tenere sul mercato di cui trattasi, senza rilevare che la Lafarge avrebbe agito allo stesso modo nei confronti della Buzzi, non avrebbe provato l'elemento della reciprocità, indispensabile per l'individuazione di una pratica concordata ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. La Lafarge asserisce, dal conto suo, che la circostanza che una parte manifesti a terzi il proprio punto di vista personale non potrebbe ragionevolmente condurre a giudicare esistente una pratica concordata.
punto 1849
A tal riguardo occorre rilevare che la nozione di pratica concordata presuppone effettivamente l'esistenza di contatti contraddistinti dalla reciprocità (conclusioni dell'avvocato generale Darmon nella causa Pasta di legno II, citate nel precedente punto 697, paragrafi 170-175). Tale requisito è soddisfatto quando la divulgazione, effettuata da un concorrente a un altro, delle intenzioni o della condotta futura del primo sul mercato sia stata richiesta o, quanto meno, accettata dal secondo. Ora, il testo della lettera di accompagnamento con la quale il signor Liduena, della Lafarge, ha diffuso, nell'ambito della sua società, il resoconto del colloquio del 26 novembre 1988 indica che il detto colloquio è stato sollecitato dalla Lafarge. Inoltre, non c'è nulla nel resoconto redatto dalla Lafarge che mostri che il rappresentante di quest'ultima abbia formulato riserve od obiezioni quando la Buzzi gli ha comunicato la propria posizione riguardo al mercato della Francia meridionale. Alla luce di ciò, le ricorrenti non possono cercare di confinare il comportamento della Lafarge, in occasione del colloquio di cui trattasi, a un ruolo meramente passivo, di destinatario delle informazioni che la Buzzi avrebbe deciso unilateralmente di comunicargli, senza nessuna richiesta da parte sua.
punto 1850
Ne discende che i contatti tra la Lafarge e la Buzzi sono stati contrassegnati dall'elemento della reciprocità, necessario per la constatazione di una pratica concordata. L'argomento delle ricorrenti dev'essere pertanto respinto.
punto 1851
In terzo luogo, la Buzzi nega l'esistenza di una pratica concordata anticoncorrenziale allegando, da un lato, che le posizioni da essa illustrate alla Lafarge nel corso del colloquio di cui trattasi avrebbero avuto ad oggetto solo circostanze di fatto presenti e passate, senza nessuna anticipazione di azioni future, e, dall'altro, che essa non avrebbe assunto nessun impegno nei confronti della Lafarge in merito al suo comportamento futuro sul mercato della Costa Azzurra.
punto 1852
A tal proposito occorre ricordare che integra gli estremi di una pratica concordata vietata dall'art. 85, n. 1, del Trattato qualsiasi contatto diretto o indiretto tra operatori economici che possa rivelare ad un concorrente il comportamento che l'interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato quando tali contatti abbiano l'oggetto o l'effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato (v., da ultimo, sentenze della Corte Commissione/Anic, citata nel precedente punto 279, punto 117, e Hüls/Commissione, citata nel precedente punto 155, punto 160). Per dimostrare l'esistenza di una pratica concordata non è quindi necessario provare che il concorrente di cui trattasi si sia formalmente impegnato, nei confronti di uno o più terzi, ad adottare una qualsiasi condotta o che i concorrenti abbiano stabilito d'accordo il loro comportamento futuro sul mercato (conclusioni dell'avvocato generale Darmon nella causa Pasta di legno II, citate nel precedente punto 697, paragrafo 172). E' sufficiente che, mediante la sua dichiarazione di intenti, il concorrente abbia eliminato o, quanto meno, sostanzialmente ridotto l'incertezza relativa al comportamento che si può ipotizzare che esso tenga sul mercato (sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-4/89, BASF/Commissione, Racc. pag. II-1523, punto 242, e Hercules Chemicals/Commissione, citata nel precedente punto 140, punto 260). Ebbene, nella fattispecie la Buzzi, dopo aver riconosciuto, nel corso del colloquio del 26 novembre 1988 con la Lafarge, che il mercato apparteneva a quest'ultima, ha dichiarato alla medesima che essa non desiderava spingersi sulla Costa Azzurra per perturbare un mercato, sul quale aveva solo due o tre clienti da vent'anni, che una guerra sarebbe stata inutile e che occorreva raggiungere accordi per evitare conflitti. Così facendo, essa ha fornito alla Lafarge, con spirito anticoncorrenziale, un'assicurazione riguardo al comportamento, in questo caso pacifico, su cui quest'ultima poteva contare da parte sua sul mercato della Francia meridionale.
punto 1853
In quarto luogo, la Lafarge e la Buzzi muovono alla Commissione la censura di non aver collocato il loro incontro del 26 novembre 1988 nel suo contesto economico. Esse anzitutto le addebitano di aver mal valutato la configurazione geografica (barriera naturale formata dalle Alpi) e stradale (cattiva qualità delle infrastrutture stradali e autostradali) della zona di confine franco-italiana. La Buzzi rileva in particolare che, nel paragrafo 11, punto 5, della decisione impugnata, la Commissione dichiara che «gli ostacoli naturali, come le montagne, non impediscono le consegne di cemento (...), [tanto che] i produttori italiani attraversano le Alpi e consegnano in Svizzera», mentre le forniture di cui trattasi sarebbero state destinate al solo Canton Ticino che, per un trasportatore proveniente dall'Italia, si trova prima delle Alpi. Le ricorrenti, soprattutto la Buzzi (v. allegati 18-29 al suo atto introduttivo), insistono poi su tutta una serie di fattori che spiegherebbero, a loro dire, che la situazione reale del mercato sul confine franco-italiano non avrebbe favorito, quanto meno nel periodo preso in considerazione nella decisione impugnata, gli spostamenti transfrontalieri di cemento e, pertanto, che all'epoca esse non sarebbero state concorrenti reali o potenziali per il mercato della Francia meridionale: posizione geografica delle loro rispettive unità produttive; livello dei prezzi italiani; condizioni e costi di trasporto e doganali; ostacoli collegati agli scioperi; vincoli di orario per la consegna e la circolazione vigenti nel settore dell'edilizia; requisiti specifici imposti per l'uso del cemento nell'ambito degli appalti di lavori pubblici in Francia nonché nell'ambito di numerosi progetti privati; naturale preferenza dei consumatori francesi per i produttori locali (...). Le ricorrenti sostengono che, nel corso del loro incontro del 26 novembre 1988, la Buzzi si sarebbe limitata a richiamare quest'analisi oggettiva dei limiti economici esistenti per le esportazioni dirette sul mercato di confine franco-italiano.
punto 1854
Il resoconto del colloquio del 26 novembre 1988 non contiene però nessun riferimento ai vari elementi dedotti dalle ricorrenti per cercare di spiegare le ragioni e il reale significato di quanto detto dalla Buzzi alla Lafarge. Al contrario, dichiarazioni quali «la guerra è inutile» o «occorre concludere accordi per evitare conflitti» inficiano l'analisi difesa dalle ricorrenti. Esse evidenziano che le difficoltà e gli ostacoli di ogni genere lamentati da queste ultime non impedivano una certa interpenetrazione dei mercati limitrofi della Francia e dell'Italia. In base al resoconto, la Buzzi ha dichiarato del resto che essa aveva due o tre clienti da vent'anni sulla Costa Azzurra. Durante il procedimento amministrativo essa ha affermato che, «malgrado gli ostacoli (costo del trasporto, dogana, diversa qualità del cemento italiano e francese) che [aveva] dovuto superare e nonostante avesse avuto la possibilità di commercializzare la propria produzione su mercati più vicini e redditizi, dalla fine degli anni '60 [aveva] esportato “interessanti quantità” di cemento nella Francia del Sud», e per di più «a prezzi più bassi di quelli indicati nei tariffari dei produttori francesi » (punto 4.3 della memoria di risposta della Buzzi alla CA; decisione impugnata, paragrafo 20, punto 7). La Lafarge e la Buzzi erano quindi concorrenti, quanto meno potenziali, sul mercato della Francia meridionale.
punto 1855
Ha avuto quindi ragione la Commissione quando ha individuato, nel colloquio del 26 novembre 1988, relativo al mercato della Francia meridionale, «le manifestazioni della volontà di ripartirsi il mercato della Côte d'Azur» (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 3), ovvero, in definitiva, una pratica concordata tra la Lafarge e la Buzzi diretta a «limitare la loro autonomia di comportamento e, in particolare, l'autonomia di Buzzi e, in definitiva, [a] ripartirsi il mercato della Francia meridionale» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 3).
punto 1856
Alla luce di ciò, le spiegazioni delle ricorrenti, ricavate dagli ostacoli di ogni genere che graverebbero il commercio transfrontaliero tra la Francia meridionale e l'Italia settentrionale, possono al massimo rendere ancor più evidente la gravità dell'infrazione loro contestata visto che, mediante la loro concertazione, esse hanno cercato di eliminare o, quanto meno, di restringere anche quel poco di effettiva concorrenza che poteva esistere sul mercato.
punto 1857
In quinto luogo, la Lafarge e la Buzzi asseriscono che il loro colloquio del 26 novembre 1988 avrebbe avuto ad oggetto — lecito — l'esame di un progetto industriale comune nella regione di cui trattasi, progetto mai giunto in porto.
punto 1858
Benché sia assolutamente concepibile che, durante il loro colloquio del 26 novembre 1988, la Lafarge e la Buzzi abbiano discusso di un progetto industriale comune, cionondimeno in tale occasione la Buzzi ha dichiarato alla Lafarge che il mercato della Francia meridionale apparteneva a quest'ultima, che essa non aveva nessuna intenzione di andare sulla Costa Azzurra per perturbare il mercato, che la guerra era inutile e che occorreva concludere accordi per evitare conflitti. L'argomento delle ricorrenti non può pertanto occultare la realtà della loro concertazione illecita, nel corso del loro colloquio del 26 novembre 1988, relativamente alla ripartizione del mercato della Francia meridionale.
punto 1859
In sesto luogo, la Buzzi sostiene che, se le sue dichiarazioni avessero potuto garantire ai suoi concorrenti francesi una ripartizione del mercato della Francia meridionale, sarebbe stato illogico per quegli stessi concorrenti spendere poi somme considerevoli per acquisire qualcuno dei suoi clienti in tale regione.
punto 1860
E' importante rilevare a tal riguardo che, durante il colloquio del 26 novembre 1988, la Buzzi ha parlato al suo interlocutore francese di due o tre clienti che essa aveva da vent'anni sulla Costa Azzurra e che ciò non ha manifestamente suscitato nessuna reazione od obiezione da parte di quest'ultimo. La concertazione svoltasi relativamente al mercato della Francia meridionale non impediva quindi alla Buzzi di conservare i «2 o 3 » rapporti commerciali isolati che essa curava da lungo tempo con alcuni clienti di tale regione, dal momento che un numero così esiguo di contatti di tal genere non sembrava in grado di perturbare il mercato della Costa Azzurra. La circostanza che i produttori francesi abbiano deciso di riacquistare in seguito parte della clientela della Buzzi su questo mercato non può pertanto bastare a negare l'esistenza, dimostrata dal brano del resoconto del colloquio citato dalla Commissione nel paragrafo 20, punto 3, della decisione impugnata, di una concertazione illecita tra la Lafarge e la Buzzi alla fine del 1988.
punto 1861
In settimo luogo, la Buzzi sottolinea che, a dispetto del suo preteso impegno di non intervenire nel mercato della Francia meridionale, le sue vendite su tale mercato sarebbero quasi costantemente aumentate, ad eccezione di quelle relative al 1988 (allegato 16 al suo atto introduttivo). Essa aggiunge, sostenuta sul punto dalla Lafarge, che la contrazione delle sue vendite in Francia nel 1988 si spiegherebbe unicamente con l'acquisizione, realizzata da alcuni produttori francesi, di due dei suoi principali clienti nella regione e non, come sostenuto dalla Commissione nel paragrafo 20, punto 7, della decisione impugnata, con l'esistenza di una concertazione con i produttori francesi, e in particolare con la Lafarge.
punto 1862
Occorre osservare che i dati forniti dalla Buzzi per illustrare il costante incremento delle sue vendite sino al 1987 sul mercato della Francia meridionale sono irrilevanti al fine di contestare l'infrazione addebitatale, dal momento che essa è accusata di aver partecipato a una pratica concordata illecita con la Lafarge solo a partire dal 26 novembre 1988.
punto 1863
Quanto alla diminuzione delle vendite della Buzzi in Francia nel 1988, benché non possa escludersi che essa sia collegata, almeno in parte, alla perdita di due clienti importanti nella regione della Francia meridionale, essa non consente di ignorare le dichiarazioni di intenti formulate dalla Buzzi alla Lafarge il 26 novembre 1988.
punto 1864
In ottavo luogo, la Lafarge e la Buzzi muovono alla Commissione la censura di non aver dimostrato che l'allegata concertazione abbia influito sul comportamento successivo delle parti, inducendole ad allineare le loro rispettive politiche sul mercato di cui trattasi o, quanto meno, che la detta concertazione potesse produrre un tale effetto. La Buzzi aggiunge che un'influenza del genere sarebbe stata comunque da escludere, in considerazione delle caratteristiche del mercato di frontiera franco-italiano.
punto 1865
Tuttavia, anche se, come risulta dalla lettera stessa dell'art. 85, n. 1, del Trattato, la nozione di pratica concordata implica effettivamente, oltre alla concertazione fra le imprese, un comportamento sul mercato successivo alla concertazione stessa e un nesso causale fra questi due elementi, bisogna presumere, fatta salva la prova contraria il cui onere incombe alle parti interessate, che la concertazione di cui trattasi abbia influenzato il comportamento delle parti sul mercato (sentenze Commissione/Anic, citata nel precedente punto 270, punti 118 e 121, e Hüls/Commissione, citata nel precedente punto 155, punti 161 e 162).
punto 1866
La Lafarge fa rilevare per l'appunto che, dopo il loro colloquio del 26 novembre 1988, la Buzzi avrebbe continuato a rifornire i suoi clienti della Francia meridionale.
punto 1867
Occorre però ricordare che, durante quest'incontro, la Buzzi ha dichiarato alla Lafarge di avere «2 o 3 clienti da vent'anni» sul mercato della Costa Azzurra. Ebbene, su questo punto la Lafarge non ha formulato nessuna obiezione, giudicando evidentemente che tale situazione non costituisse un fattore atto a perturbare il detto mercato. In tale contesto l'elemento invocato dalla Lafarge non prova che la concertazione avvenuta il 26 novembre 1988 tra essa e la Buzzi non abbia influenzato il loro comportamento sul mercato.
punto 1868
Da quanto sin qui esposto discende che la Commissione aveva ragione nel concludere, nell'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione impugnata, per l'esistenza di una pratica concordata anticoncorrenziale tra la Lafarge e la Buzzi, avente ad oggetto la « ripartizione del mercato della Francia meridionale». Una pratica concordata di tal genere è manifestamente in contrasto con l'art. 85, n. 1, lett. c), del Trattato, il quale vieta esplicitamente tutti gli accordi e le pratiche concordate «consistenti nel ripartire i mercati».
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › V — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di tre pratiche concordate franco-italiane contrastanti con l'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione ad esse delle ricorrenti interessate [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. a), b) e e)] › Pratica concordata tra la Lafarge e la Buzzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione impugnata › D — Durata dell'infrazione
punto 1869
La Commissione ritiene che la pratica concordata di cui all'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione impugnata sia durata dal 26 novembre 1988 al 31 dicembre 1988.
punto 1870
In primo luogo, la Buzzi muove alla Commissione la censura di aver fissato l'inizio dell'infrazione nel maggio del 1983.
punto 1871
In realtà, come appena ricordato (v. il precedente punto 1869), la decisione impugnata considera il 26 novembre 1988 come data d'inizio della concertazione. L'argomento della Buzzi è pertanto infondato.
punto 1872
In secondo luogo, la Buzzi sottolinea che, sino al 26 novembre 1988, ci sarebbe stata una «guerra» nel mercato della Francia meridionale e che non sarebbe esistito nessun «accordo (...) per evitare conflitti», alla luce del resoconto del colloquio svoltosi in tale data.
punto 1873
Tuttavia, la circostanza che la Lafarge e la Buzzi si siano trovate d'accordo, in occasione di questo colloquio, sul fatto che la guerra fosse inutile non vuol dire necessariamente che le parti fossero in guerra sino a quel momento sul mercato della Francia meridionale. Una simile affermazione poteva esprimere altrettanto bene la loro intenzione di non ingaggiarne una. Ad ogni modo, la pratica concordata tra la Lafarge e la Buzzi è stata giudicata esistente solo a partire dal 26 novembre 1988. Pertanto, la Commissione non ha inteso sostenere che, prima di tale data, esistesse già una concertazione tra le parti, basata su accordi destinati ad evitare la «guerra» o «conflitti».
punto 1874
In terzo luogo, la Buzzi muove alla Commissione la censura di avere stabilito, senza nessuna motivazione, il 31 dicembre 1988 come data finale della pratica concordata di cui trattasi, quando essa stessa avrebbe ammesso (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 7) di non disporre di precise informazioni a tal riguardo.
punto 1875
Nel paragrafo 48, punto 7, della decisione impugnata l'istituzione convenuta spiega che, «in mancanza di altri elementi precisi circa la sua cessazione, la Commissione ritiene che l'infrazione sia durata almeno sino alla fine del 1988, poiché l'ultimo incontro con Lafarge risale al 26 novembre 1988 quando Buzzi rivela a Lafarge il proprio comportamento futuro sul mercato».
punto 1876
In base a tale elemento, e in mancanza di elementi di prova contraria dedotti dalle imprese interessate, la Commissione aveva effettivamente il diritto di giudicare che la concertazione illecita posta in essere tra la Lafarge e la Buzzi era durata «almeno sino alla fine del 1988».
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › V — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di tre pratiche concordate franco-italiane contrastanti con l'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione ad esse delle ricorrenti interessate [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. a), b) e e)] › Pratica concordata tra la Ciments français e la Buzzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), della decisione impugnata › A — Introduzione
punto 1877
Per sostenere l'esistenza dell'infrazione contestata alla Ciments français e alla Buzzi nell'art. 3, n. 1, lett. b), della decisione impugnata (v. il precedente punto II-3), la Commissione si basa su un telefax del 17 marzo 1988 con cui la prima ha comunicato alla seconda il suo tariffario in vigore dal 2 marzo 1987, insieme alla seguente nota di accompagnamento: «In risposta al telex odierno, vi trasmettiamo in allegato le nostre tabelle dei prezzi franco fabbrica per il cemento in sacchi e sfuso. Il calendario delle revisioni dei prezzi non è stato al momento ancora deciso, ma si prevede un aumento medio dell'1%-1,5% rispetto all'anno in corso» (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 4; documenti nn. 33.126/11982-11987). La Commissione ritiene che « Ciments français, con la trasmissione del tariffario e delle previsioni di aumento dei prezzi (...) [volesse] permettere a Buzzi di allineare i suoi prezzi per le vendite di cemento in Francia con quelli (...) praticati [dalla Ciments français]» (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 6). Essa giunge alla conclusione che «l'invio effettuato il 17 marzo 1988 da Ciments français a Buzzi, su sua richiesta, delle tariffe dello stabilimento di Beaucaire e degli aumenti medi attesi nel corso dell'anno costituisce una pratica concordata contemplata dall'articolo 85, paragrafo 1» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 4), dal momento che «qualsiasi comunicazione diretta a un concorrente circa il comportamento che si intende adottare sul mercato, dando così la possibilità di influenzare il comportamento del concorrente, costituisce un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1 » (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 5, ultimo capoverso).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › V — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di tre pratiche concordate franco-italiane contrastanti con l'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione ad esse delle ricorrenti interessate [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. a), b) e e)] › Pratica concordata tra la Ciments français e la Buzzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), della decisione impugnata › B — Sull'esistenza di una pratica concordata anticoncorrenziale tra la Ciments français e la Buzzi
punto 1878
A titolo preliminare, la Ciments français muove alla Commissione la censura di aver commesso un errore di fatto nella descrizione dedicata (paragrafo 20, punto 1, della decisione impugnata) alla posizione degli impianti, dall'una e dall'altra parte della frontiera franco-italiana, delle quattro imprese citate nell'art. 3, n. 1, della decisione impugnata, poiché avrebbe situato la sua fabbrica di Ranville nel dipartimento Bouches-du-Rhône, quando invece Ranville si trova in Normandia.
punto 1879
Tuttavia quest'errore — che la Commissione riconosce (controricorso nella causa T-39/95, pag. 30) — è privo di conseguenze. Infatti, come appena sottolineato (v. il precedente punto 1877), la Commissione, nella valutazione giuridica da essa addotta (paragrafo 48, punto 4, della decisione impugnata), si limita a denunciare la divulgazione da parte della Ciments français alla Buzzi del tariffario del suo stabilimento di Beaucaire e della previsione dell'incremento medio riguardante l'anno in corso.
punto 1880
La Buzzi, per parte sua, muove alla Commissione la censura di avere ignorato i principi giurisprudenziali in materia di onere della prova, basando il suo accertamento di un'infrazione sul solo telefax del 17 marzo 1988, con il quale la Ciments français le aveva comunicato le sue tariffe.
punto 1881
A tal riguardo, si è già avuto modo di sottolineare (v. il precedente punto 1838) che nessun principio di diritto comunitario osta a che la Commissione giudichi esistente un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato in base ad un solo documento, purché il valore probatorio di quest'ultimo sia incontestabile e purché il detto documento attesti, di per sé solo, con certezza l'esistenza dell'infrazione controversa. Poiché la Buzzi non ha dedotto nessun elemento che infici il valore probatorio del documento citato nel paragrafo 20, punto 4, della decisione impugnata, è giusto concludere, in questa fase del giudizio, che la Commissione aveva il diritto di fondarsi su questo documento per dimostrare l'esistenza della concertazione illecita da essa contestata alla Ciments français e alla Buzzi, senza entrare nel merito della questione — esaminata in prosieguo, punti 1833-1921 — se il documento di cui trattasi dimostri, di per sé solo, l'esistenza della detta infrazione.
punto 1882
La Ciments français e la Buzzi formulano poi, in sostanza, nove argomenti diretti a negare l'esistenza della pratica concordata anticoncorrenziale loro imputata.
punto 1883
In primo luogo, come già precedentemente sottolineato (punto 1844), la Buzzi contesta l'affermazione della Commissione secondo la quale «nel periodo preso in considerazione, le tariffe dei produttori italiani [erano] circa il 20% inferiori rispetto a quelle dei produttori francesi» (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 2). Essa sostiene che, durante tale periodo, ad eccezione del 1988, le tariffe italiane sarebbero sempre state superiori alle tariffe francesi.
punto 1884
Occorre ricordare che i dati forniti dall'industria cementiera italiana in occasione dell'audizione del 2 marzo 1993 dimostrano, di per sé, che i prezzi francesi sono sempre stati, in media, superiori del 20% ai prezzi italiani nel periodo 1981-1991 (decisione impugnata, paragrafo 9, punto 6, e tabelle riprodotte negli allegati 9-3 e 9-4).
punto 1885
Ad ogni modo, le critiche della Buzzi, equivalenti a una contestazione dell'analisi svolta dalla Commissione in relazione al periodo precedente a quello considerato rilevante ai fini dell'infrazione denunciata, non possono occultare la circostanza che, il 17 marzo 1988, la Ciments français le ha trasmesso, dietro sua richiesta, le sue tariffe nonché la previsione d'aumento dei prezzi per l'anno in corso (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 4; documenti nn. 33.126/11982-11987).
punto 1886
In secondo luogo, la Buzzi sostiene che la Commissione, limitandosi a rilevare l'esistenza di un flusso unilaterale di informazioni proveniente dalla Ciments français, non avrebbe provato l'esistenza dell'elemento della reciprocità, indispensabile ai fini dell'accertamento di una pratica concordata.
punto 1887
L'argomento dev'essere respinto. Come sottolineato in precedenza (punto 1849), il requisito della reciprocità, necessario ai fini dell'accertamento di una pratica concordata, è soddisfatto quando appare evidente che un'impresa divulga informazioni riguardanti il suo comportamento sul mercato, su richiesta di un concorrente. Ebbene, dal testo stesso del telefax citato nel paragrafo 20, punto 4, della decisione impugnata si ricava che le tabelle dei prezzi sono state comunicate dalla Ciments français alla Buzzi «in risposta al telex odierno» (documento n. 33.126/11983) ossia, come giustamente rilevato dalla Commissione (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 4), «su sua [della Buzzi] richiesta». La presenza nella fattispecie dell'elemento della reciprocità è pertanto dimostrata.
punto 1888
In terzo luogo, la Ciments français sostiene che essa e la Buzzi non sarebbero concorrenti né effettivi, né potenziali, per varie ragioni collegate, in particolare, al costo elevato del trasporto transfrontaliero tra l'Italia e la Francia nonché alla mancanza di interpenetrazione dei loro rispettivi mercati naturali. Essa rimprovera in proposito, alla Commissione di aver calcolato, fra il suo stabilimento ed il più vicino stabilimento della Buzzi, una distanza notevolmente inferiore a quella stradale o autostradale effettiva (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 5). Essa allega al suo atto introduttivo (allegati 4 e 5) alcuni rilievi, effettuati in presenza di un ufficiale giudiziario, che precisano la durata e la distanza effettive di un viaggio che essa ha fatto compiere a un autocarro di cemento da uno stabilimento vicino a quello della Buzzi in Italia sino a Nîmes, cuore del mercato dello stabilimento di Beaucaire della Ciments français nella Francia sudorientale. A suo dire, l'importanza di questi due fattori renderebbe impraticabile questo tipo di forniture. La Ciments français conclude che lo scambio di informazioni avvenuto tra la Buzzi ed essa non avrebbe avuto per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dato che mancherebbe il presupposto fondamentale di una concertazione del genere, vale a dire l'esistenza di una concorrenza tra le parti interessate.
punto 1889
Per parte sua, la Buzzi muove di nuovo alla Commissione la censura di non aver effettuato un'analisi economica del mercato della zona di frontiera franco-italiana, ponendo l'accento sulle diverse ragioni che spiegherebbero, a suo dire, per quali motivi tale mercato non si prestasse assolutamente agli scambi transfrontalieri di cemento (v. il precedente punto 1853).
punto 1890
Questo argomento non può essere accolto. Come giustamente sottolinea la Commissione, il fatto è che «Buzzi esporta in Francia» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 5). In sede di procedimento amministrativo la Buzzi ha infatti affermato cne, «malgrado gli ostacoli (costo del trasporto, dogana, diversa qualità del cemento italiano e francese) che ha dovuto superare e nonostante avesse avuto la possibilità di commercializzare la propria produzione su mercati più vicini e redditizi, dalla fine degli anni '60 ha esportato interessanti quantità di cemento nella Francia del Sud» (punto 4.3 della memoria di risposta della Buzzi alla CA; decisione impugnata, paragrafo 20, punto 7).
punto 1891
Dato che le esportazioni della Buzzi dirette verso il mercato della Francia meridionale erano incontestabili, la Commissione poteva legittimamente ritenere che la Ciments français, la quale dispone di un'unità produttiva su tale mercato, a Beaucaire (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 1), e la Buzzi fossero «concorrenti effettivi o, quantomeno, potenziali» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 5).
punto 1892
In quarto luogo, la Ciments français e la Buzzi negano che la trasmissione di tabelle dei prezzi, del tipo di quelle contenute nel telefax del 17 marzo 1988, possa essere servita a scopi anticoncorrenziali. Esse deducono una serie di argomenti relativi alle caratteristiche delle informazioni comunicate tramite tale telefax. La Ciments français sostiene che tali informazioni erano già state divulgate, da un lato, dalla stampa specializzata e dalla stampa economica in generale e, dall'altro, in osservanza dell'obbligo imposto dall'ordinanza francese 1o dicembre 1986, n. 86/1243, relativa alla libertà dei prezzi e della concorrenza. La Buzzi asserisce che il documento trasmessole dalla Ciments français avrebbe avuto ad oggetto alcune tariffe ufficiali stabilite dallo Stato francese e facilmente accessibili per qualsiasi interessato e che le previsioni relative all'aumento avrebbero potuto essere calcolate in base a un'analisi degli indicatori economici presi in considerazione dalle pubbliche autorità in sede di richieste di aumento. La comunicazione di queste informazioni da parte della Ciments français avrebbe rappresentato pertanto un semplice gesto di cortesia commerciale. Le ricorrenti precisano che i prezzi trasmessi sarebbero già stati in vigore da più di un anno (inizio marzo 1987) e che sarebbero stati sul punto di essere modificati, di modo che avrebbero avuto un valore puramente storico, che avrebbe permesso al massimo di fare chiarezza sul comportamento passato della Ciments français, ma non di anticipare il suo atteggiamento futuro. Per quanto concerne la previsione di un aumento dei prezzi per l'anno in corso, essa sarebbe stata annunciata nelle forme di una forbice assolutamente approssimativa e, del resto, sarebbe stata smentita in seguito (2,5% al posto dell'1-1,5% annunziato in un primo tempo dalla Ciments français). Inoltre, nella nota informativa non sarebbero stati indicati né il tipo di cemento, né la regione interessati dal previsto aumento. La Buzzi sottolinea per di più che le informazioni trasmesse avrebbero avuto ad oggetto solo indicazioni sui prezzi e non avrebbero menzionato nessun altro dato, ad esempio la quota di mercato o il livello delle vendite della Ciments français nella regione presa in considerazione.
punto 1893
Siffatta argomentazione dev'essere respinta. L'obbligo di trasparenza imposto ai produttori francesi, specialmente in materia di prezzi, dalla citata ordinanza 1o dicembre 1986, n. 86/1243, citata nel punto precedente, vale soltanto nei confronti degli «acquirent[i] di [un] prodotto» (art. 33 della detta ordinanza), ipotesi che non ricorreva, nel caso di specie, per la Buzzi. Peraltro, dal telefax del 17 marzo 1988 si ricava che le informazioni trasmesse dalla Ciments français alla Buzzi hanno avuto ad oggetto non tariffari ufficiali, bensì « le [sue] tabelle dei prezzi franco fabbrica per il cemento in sacchi e sfuso», ivi comprese quelle dello stabilimento situato nella regione di Beaucaire, mercato naturale della Ciments français nella Francia meridionale (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 4; documenti nn. 33.126/11983, 11985 e 11987). Per quanto i prezzi di cui trattasi fossero già applicati da più di un anno e fossero destinati ad essere modificati in continuazione, cionondimeno si trattava di prezzi (ancora) in vigore in tale periodo. L'informazione trasmessa dalla Ciments français alla Buzzi, lungi dall'avere soltanto un interesse meramente storico o statistico, si riferiva pertanto a tariffe «in vigore» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 5). La Buzzi avrebbe certamente potuto procurarsi questi prezzi presso la clientela della Ciments français. Nondimeno, essa li ha richiesti alla Ciments français, che glieli ha trasmessi il giorno stesso.
punto 1894
Per quanto riguarda il dato relativo all'aumento dei prezzi previsto per l'anno in corso, la Buzzi non può plausibilmente sostenere che esso sarebbe stato facilmente calcolabile in base a una semplice analisi degli indicatori economici tenuti in considerazione dalle pubbliche autorità, tanto più che il controllo statale sui prezzi del cemento era stato soppresso in Francia a partire dal 1986 (decisione impugnata, paragrafo 16, punto 12). In realtà, si trattava in tal caso di un'informazione commerciale riservata e, pertanto, particolarmente delicata.
punto 1895
Mediante questa trasmissione di informazioni, le ricorrenti hanno partecipato a una concertazione, vietata dall'art. 85, n. 1, del Trattato, ai sensi della giurisprudenza citata nel precedente punto 1852.
punto 1896
Infatti, comunicando alla Buzzi, dietro richiesta di quest'ultima, i suoi prezzi di vendita vigenti nonché l'aumento previsto per l'anno in corso, la Ciments français ha svelato il suo comportamento commerciale, presente e futuro, eliminando o, quanto meno, riducendo sostanzialmente in anticipo l'incertezza relativa alla sua politica in materia di prezzi, in particolare per il mercato della Francia meridionale.
punto 1897
La circostanza che i dati così trasmessi abbiano avuto ad oggetto solo i prezzi, senza nessun riferimento a un qualsiasi altro dato commerciale, nulla toglie al carattere illecito della trasmissione di informazioni incriminata.
punto 1898
Benché l'aumento di prezzi annunciato dalla Ciments français si sia alla fine rivelato inesatto, la comunicazione di questa previsione di incremento, come giustamente rilevato dalla Commissione, ha posto la Buzzi in condizione di «prevedere con un ampio grado di certezza la (...) politica [della Ciments français] in materia di prezzi anche dopo le variazioni di prezzo in programma» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 5).
punto 1899
In quinto luogo, la Ciments français muove alla Commissione la censura di aver alterato artificiosamente i termini del telefax del 17 marzo 1988, interpretando la frase «une hausse moyenne de 1 à 1,5% sur l'année en cours est envisagée» (nel testo italiano: «si prevede un aumento medio dell'1 % - 1,5% rispetto all'anno in corso»; decisione impugnata, paragrafo 20, punto 4; documento n. 33.126/11983) come prova del fatto che la Ciments français, avesse comunicato una «prévision de hausse» (nel testo italiano: «aumenti medi attesi») delle sue tariffe (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 4). Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dato in tal modo l'impressione che l'aumento delle tariffe avesse già costituito oggetto di una decisione ferma e definitiva.
punto 1900
L'argomento dev'essere respinto. Dall'uso del termine «prévoir» al posto del termine «envisager» non si può ricavare alcun indizio che la Commissione intendesse distorcere i termini del telefax del 17 marzo 1988. Inoltre, in nessun punto della decisione impugnata la Commissione parla dell'aumento medio delle tariffe della Ciments français, previsto per l'anno in corso, come del risultato di una decisione ferma e definitiva.
punto 1901
In sesto luogo, la Buzzi asserisce che la Ciments français, non avrebbe potuto conseguire divulgando le proprie tabelle dei prezzi lo scopo anticoncorrenziale che la Commissione intende attribuirle, vale a dire « permettere a Buzzi di allineare i suoi prezzi per le vendite di cemento in Francia con quelli (...) praticati [dalla Ciments français]» (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 6). Infatti, i prezzi realmente praticati dalla Ciments français sul mercato della Francia meridionale sarebbero stati diversi da quelli contenuti nei tariffari. Sul punto la Buzzi fa rinvio alle indicazioni riguardanti i prezzi francesi che essa fornisce, negli allegati 18-23 al suo atto introduttivo, per gli anni 1983-1988.
punto 1902
Quest'argomento dev'essere respinto.
punto 1903
Infatti il confronto tra le informazioni contenute nel telefax della Ciments français del 17 marzo 1988, da un lato, e le indicazioni riguardanti i prezzi francesi fornite, per il 1987, dalla Buzzi nell'allegato 22 al suo atto introduttivo, dall'altro, porta a constatare che il prezzo francese indicato dalla Buzzi per tale anno era pari a 365 FRF/tonnellata, vale a dire esattamente alla tariffa comunicatale dalla Ciments français il 17 marzo 1988 per il suo stabilimento di Beaucaire.
punto 1904
Invitata dal Tribunale, con un quesito scritto in data 27 maggio 1998, a chiarire questo punto, la Buzzi ha risposto, in data 25 giugno 1998, che i dati contenuti negli allegati 18-23 al suo atto introduttivo miravano in realtà a dimostrare che i suoi prezzi sul mercato della Francia meridionale, nel periodo 1983-1988, erano ampiamente inferiori a quelli dei produttori francesi e, in particolare, della Ciments français. Quest'argomento verrà esaminato nei punti 1909-1913.
punto 1905
Ad ogni modo, anche ammettendo che i prezzi comunicati dalla Ciments français alla Buzzi non corrispondessero ai prezzi effettivamente praticati dai produttori francesi sul mercato — prezzi vincolati ad una serie di ulteriori parametri, variabili da caso a caso —, le indicazioni relative ai prezzi contenute nel telefax di cui trattasi potevano permettere alla Buzzi di «allineare i suoi prezzi per le vendite di cemento in Francia con quelli (...) praticati [dalla Ciments français]» (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 6), aumentando i suoi prezzi all'esportazione a un livello tale da dissuadere i clienti, effettivi o potenziali, della Ciments français dall'importare i suoi prodotti nella Francia meridionale e/o adeguandosi, nei confronti dei suoi stessi clienti presenti in tale regione, all'andamento dei prezzi «locali», nella fattispecie quelli della Ciments français, al fine di non perturbare il mercato naturale di questo produttore. La conoscenza delle tariffe applicate da un concorrente in un dato momento, nonché dell'aumento dei prezzi previsto da quest'ultimo per l'anno in corso, consente infatti a un operatore — ancor più quando, come nel caso di specie, queste informazioni sono corredate da un'indicazione precisa sull'aliquota dell'IVA in vigore (v. documenti nn. 33.126/11984-11987) — di adeguare di conseguenza i propri prezzi, senza che sia necessario disporre di un elenco particolareggiato dei prezzi effettivi — variabili a seconda del cliente — praticati dal detto concorrente sul mercato.
punto 1906
In settimo luogo, la Buzzi ritiene che se, come asserito dalla Commissione, il dato relativo ai suoi prezzi più bassi era «giustificato dal fatto che le classi di resistenza dei cementi “Portland” venduti da Buzzi in Francia (classi 325 e 425) sono inferiori a quelle dei corrispondenti cementi fabbricati e venduti dai produttori francesi (classi 350 e 450)» (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 7), non si dovrebbe accusarla di avere agito in funzione del tariffario trasmessole dalla Ciments français il 17 marzo 1988, poiché il detto tariffario avrebbe riguardato prodotti di tipo diverso da quelli che essa poneva in commercio.
punto 1907
Occorre far rilevare che, nel suo atto introduttivo (pag. 20), la Buzzi contesta proprio la fondatezza della spiegazione suggerita dalla Commissione nel paragrafo 20, punto 7, della decisione impugnata (v. il punto precedente), allegando che i prodotti da essa venduti in Francia e i cementi Francesi erano di identica qualità e, pertanto, assolutamente intercambiabili e in concorrenza tra di loro, agli occhi dei consumatori.
punto 1908
Ad ogni modo, a prescindere dal grado di comparabilità, in termini di qualità e di resistenza, dei prodotti fabbricati dalla Buzzi e dei cementi francesi, resta il fatto che, il 17 marzo 1988, la Buzzi ha chiesto alla Ciments français le sue tabelle dei prezzi, che quest'ultima si è affrettata a trasmetterle il giorno stesso, comunicandole anche l'aumento dei prezzi previsto per l'anno in corso. In mancanza di spiegazioni alternative convincenti in grado di giustificare la detta trasmissione di informazioni, e in considerazione di quanto esposto nel precedente punto 1905, la Commissione aveva ben diritto di giudicare che la « Ciments français, con la trasmissione del tariffario e delle previsioni di aumento dei prezzi (...) [volesse] permettere a Buzzi di allineare i suoi prezzi per le vendite di cemento in Francia con quelli (...) praticati [dalla stessa Ciments français] » (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 6). Essa poteva dunque fondatamente concludere che questo contatto bilaterale, che aveva per oggetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato, era illecito (v., in proposito, la giurisprudenza citata nel precedente punto 1852).
punto 1909
In ottavo luogo, la Buzzi sostiene che, sia prima sia dopo la trasmissione delle tabelle dei prezzi della Ciments français, essa avrebbe costantemente praticato in questa regione prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei produttori francesi, e in particolare della Ciments français. Essa fa rinvio a tal riguardo agli allegati 18-23 al suo atto introduttivo, in cui ha compiuto un raffronto tra i prezzi francesi e quelli italiani per il periodo 1983-1988. In risposta a un quesito scritto del Tribunale del 27 maggio 1998 essa ha peraltro prodotto, in data 25 giugno 1998, alcune copie delle fatture riguardanti le sue vendite nella Francia meridionale, da essa menzionate nel suo atto introduttivo (pag. 41, punto 11) per suffragare il suo argomento concernente tale punto. Queste fatture confermerebbero che i prezzi praticati dalla Buzzi in favore di alcuni clienti della Francia meridionale nel periodo febbraio 1987 — dicembre 1988 sarebbero effettivamente rimasti costantemente al di sotto (290-300 FRF/tonnellata) di quelli indicati dalla Ciments français per il suo stabilimento di Beaucaire (365 FRF/tonnellata) nel suo telefax del 17 marzo 1988 (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 4; documenti nn. 33.126/11982-11987). Come prima indicato (punto 1907), la Buzzi contesta la spiegazione suggerita dalla Commissione, nel paragrafo 20, punto 7, della decisione impugnata, per giustificare il basso livello dei prezzi da essa praticati per le sue vendite in Francia in rapporto ai prezzi dei produttori francesi.
punto 1910
A questo proposito va sottolineato che, anche se, come risulta dalla lettera stessa dell'art. 85, n. 1, del Trattato, la nozione di pratica concordata implica effettivamente, oltre alla concertazione fra le imprese, un comportamento sul mercato successivo alla concertazione stessa e un nesso causale fra questi due elementi, bisogna presumere, fatta salva la prova contraria il cui onere incombe alle parti interessate, che le imprese partecipanti alla concertazione e che rimangono presenti sul mercato tengano conto degli scambi di informazioni con i loro concorrenti per decidere il proprio comportamento sul mercato stesso (sentenze Commissione/Anic, citata nel precedente punto 270, punti 118 e 121, e Hüls/Commissione, citata nel precedente punto 155, punti 161 e 162).
punto 1911
Nella fattispecie, occorre ricordare che la Buzzi non ha mai negato di aver avuto, durante il periodo preso in considerazione nella decisione impugnata, alcuni clienti nella Francia meridionale, per la precisione sul mercato della Costa Azzurra. Essa non aveva però intenzione di fare «la guerra» ai produttori francesi (v. resoconto del colloquio del 26 novembre 1988 tra la Lafarge e la Buzzi; decisione impugnata, paragrafo 20, punto 3; documento n. 33.126/6857 bis). Pertanto, essa è stata perfettamente in condizione di seguire una politica commerciale autonoma nei confronti di questa clientela, la quale, secondo quanto da essa detto in udienza, era essenzialmente frutto di rapporti personali dei fratelli Buzzi, tenendo contemporaneamente presenti le informazioni in materia di prezzi comunicate dalla Ciments français con il suo telefax del 17 marzo 1988 per rispondere ad eventuali richieste di esportazione provenienti da clienti, effettivi o potenziali, del produttore francese nella regione della Francia meridionale.
punto 1912
Va peraltro osservato che la Commissione non sostiene assolutamente, nella decisione impugnata, che la trasmissione, da parte della Ciments français, dei suoi tariffari alla Buzzi abbia indotto quest'ultima a praticare prezzi identici a quelli dei produttori francesi. Essa sostiene al massimo che la « Ciments français, con la trasmissione del tariffario e delle previsioni di aumento dei prezzi (...) [ha voluto] permettere a Buzzi di allineare i suoi prezzi per le vendite di cemento in Francia con quelli (...) praticati [dalla stessa Ciments français]» (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 6). Ebbene, il fatto che la Buzzi abbia alla fine praticato, nella Francia meridionale, prezzi inferiori a quelli comunicatile dalla Ciments français non esclude che l'impresa italiana abbia, malgrado tutto, stabilito i suoi prezzi all'esportazione in considerazione delle informazioni fornitele il 17 marzo 1988.
punto 1913
In conclusione, le indicazioni della Buzzi esposte nel precedente punto 1909 non provano che le informazioni da essa ottenute, su sua richiesta, dalla Ciments français non abbiano inciso sul suo comportamento sul mercato.
punto 1914
In nono luogo, la Buzzi si richiama alla riacquisizione, da parte dei produttori francesi, di taluni dei suoi clienti francesi.
punto 1915
Tuttavia, una simile circostanza non consente di ignorare la realtà della concertazione illecita avvenuta tra la Ciments français e la Buzzi in occasione della comunicazione, da parte della Ciments français, su richiesta della Buzzi, delle sue tabelle di prezzi e dell'aumento previsto per il 1988.
punto 1916
Da quanto sin qui esposto risulta che la Commissione aveva ragione nel giudicare esistente la pratica concordata di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › V — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di tre pratiche concordate franco-italiane contrastanti con l'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione ad esse delle ricorrenti interessate [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. a), b) e e)] › Pratica concordata tra la Ciments français e la Buzzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), della decisione impugnata › C — Durata dell'infrazione
punto 1917
La Commissione ritiene che la pratica concordata da essa accertata nell'art. 3, n. 1, lett. b), della decisione impugnata sia durata dal 17 marzo al 31 dicembre 1988.
punto 1918
In primo luogo, la Ciments français asserisce di non aver avuto modo di manifestare la propria opinione, in sede di procedimento amministrativo, sulla data finale dell'infrazione di cui trattasi, visto che tale data non sarebbe stata menzionata nella CA.
punto 1919
A tal riguardo, occorre rilevare che, nel paragrafo 61, lett. b), della CA, dedicato alla valutazione giuridica dei fatti relativi all'intesa franco-italiana, la Commissione giudicava che « la comunicazione dei rispettivi tariffari tra i produttori francesi Lafarge, Ciments français e Vicat, da un lato, e il produttore italiano Buzzi, dall'altro, costitui[va] pratiche concordate restrittive della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, [del Trattato] almeno dal 1983 al 1988» (CA, pag. 173). La Ciments français doveva quindi rendersi necessariamente conto, leggendo questo brano della CA, che la Commissione intendeva accusarla di aver partecipato a una pratica concordata con la Buzzi almeno sino alla fine del 1988. Il suo argomento relativo ad una discordanza tra la CA e la decisione impugnata dev'essere pertanto respinto.
punto 1920
In secondo luogo, la Ciments français rileva che lo scambio di informazioni di cui è accusata si sarebbe limitato all'invio di un solo telefax alla Buzzi, il 17 marzo 1988 (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 4; documenti nn. 33.126/11982-11987). Essa nega peraltro alla Commissione il diritto di basarsi, nel paragrafo 48, punto 7, della decisione impugnata sul a concertazione conclusa tra la Lafarge e la Buzzi per prolungare sino al 31 dicembre 1988 la durata dell'infrazione contestatale, dal momento che non sarebbe dimostrato che i vari contatti svoltisi tra la Buzzi e i produttori francesi avvenissero nell'ambito di una sola e medesima infrazione. La Buzzi muove inoltre alla Commissione la censura di aver determinato la durata della sua concertazione illecita con la Ciments français senza nessuna specifica motivazione. Essa insiste sulla circostanza che le tabelle dei prezzi trasmessele il 17 marzo 1988 dalla Ciments français non sarebbero state più in vigore il 1o settembre 1988, ossia quattro mesi prima della data finale dell'infrazione fissata dalla decisione impugnata.
punto 1921
Si deve però osservare che, informando la Buzzi il 17 marzo 1988, su domanda di quest'ultima, dei suoi prezzi in vigore, nonché dell'aumento dei prezzi previsto «rispetto all'anno in corso», la Ciments français ha permesso alla concorrente di godere di un grado ragionevole di certezza circa il suo comportamento commerciale, in termini di prezzi, per l'intero 1988. La concertazione illecita era pertanto destinata a produrre effetti sino alla fine del 1988. Pertanto, la Commissione ha avuto ragione nel dichiarare che l'infrazione era durata dal 17 marzo al 31 dicembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › V — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di tre pratiche concordate franco-italiane contrastanti con l'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione ad esse delle ricorrenti interessate [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. a), b) e e)] › Pratica concordata tra la Vicat e la Buzzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata › A — Introduzione
punto 1922
Per imputare alla Vicat e alla Buzzi di aver commesso l'infrazione menzionata all'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata (v. il precedente punto 1822), la Commissione si riferisce a vari telex riguardanti scambi di tariffari avvenuti tra queste due imprese nel periodo 11-16 maggio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 5; documenti nn. 33.126/11974, 11973 e 11975-11977). Essa si basa anche su un telex inviato dalla Buzzi alla Vicat il 23 aprile 1986, mediante il quale la prima comunicava alla seconda quanto segue: « Ci giungono richieste di forniture di cemento, oltre che da Nizza, anche da Tolone. Abbiamo già dato risposta negativa a tutte ed intendiamo continuare a farlo. Sappiamo che recentemente i Vs/prezzi sono aumentati. Gradiremmo conoscere: i prezzi, franco fabbrica, per merce sfusa e in sacchi, qual è stata la percentuale di aumento. Se ci sono previsioni di altri aumenti nell'anno. I nostri prezzi, dal marzo 1986, sono: (...). La percentuale di aumento è stata del 4,5 per cento circa. Prevediamo/speriamo altro aumento settembre 3 per cento» (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 5; documento n. 33.126/6144). La Commissione si basa infine su un documento relativo alle tariffe della Vicat in vigore a partire dal 1o luglio 1986, che sarebbe stato trasmesso da questa società alla Buzzi, contenente in cima i seguenti appunti manoscritti in italiano: «+ 6,3% sulla merce sfusa rispetto al marzo 1986; + 18,79 per la merce in sacchi» (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 5; documento n. 33.126/11971).
punto 1923
La Commissione ritiene che la «Vicat con l'invio del tariffario [volesse] permettere a Buzzi di allineare i suoi prezzi per le vendite di cemento in Francia con quelli (...) praticati [dalla Vicat] » e che «la comunicazione con cui Buzzi ha informato Vicat di aver rifiutato commesse per forniture di cemento provenienti dalla Francia del Sud e di avere l'intenzione di continuare a farlo, si inseri[sse] nel quadro di una ripartizione del mercato della Francia del Sud» (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 6). Nel paragrafo 48, punto 6, della decisione impugnata, la Commissione afferma l'esistenza di una pratica concordata tra la Vicat e la Buzzi, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, in base alle seguenti conclusioni: «(...) da un lato Buzzi ha rassicurato Vicat sulla sua volontà di non intervenire sul mercato della Francia meridionale, e dall'altro con lo scambio delle tariffe e la comunicazione degli incrementi dei prezzi Vicat e Buzzi si sono assicurati entro certi limiti ragionevoli che le esportazioni eventualmente attuate si sarebbero conformate a una politica dei prezzi paragonabile a quella di Vicat. Ricorrendo a questi mezzi è stato in gran parte eliminato il rischio normalmente connesso con un diverso comportamento sul mercato, deciso in via autonoma» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 6, ultimo capoverso).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › V — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di tre pratiche concordate franco-italiane contrastanti con l'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione ad esse delle ricorrenti interessate [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. a), b) e e)] › Pratica concordata tra la Vicat e la Buzzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata › B — Sull'esistenza di una pratica concordata anticoncorrenziale tra la Vicat e la Buzzi
punto 1924
La Buzzi rileva in via preliminare che, secondo la Commissione, le dichiarazioni da essa rese alla Vicat, secondo le quali essa aveva intenzione di dare risposta negativa alle richieste di forniture di cemento che le giungevano da Nizza e da Tolone, si inserivano «nel quadro di una ripartizione del mercato della Francia del Sud » (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 6) oppure, ancora, erano l'espressione della sua «volontà di non intervenire sul mercato della Francia meridionale» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 6). La Buzzi osserva tuttavia che né essa né la Vicat sarebbero state condannate per tale ragione nell'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata. Essa sottolinea anche che la Commissione non avrebbe giudicato illecita la sua comunicazione alla Vicat, in data 23 aprile 1986, di una previsione di aumento dei prezzi (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 5; documento n. 33.126/6144), mentre avrebbe condannato la trasmissione del medesimo tipo di dati fattale dalla Ciments français il 17 marzo 1988 [decisione impugnata, paragrafi 20, punto 4, e 48, punti 4 e 5, e art. 3, n. 1, lett. b); documenti nn. 33.126/11982-11987].
punto 1925
A tale proposito, è esatto che, nell'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata, la Commissione non imputa espressamente alla Vicat e alla Buzzi né d'aver partecipato a una pratica concordata avente ad oggetto la ripartizione del mercato della Francia meridionale, contrariamente all'accusa da essa rivolta, nell'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione impugnata, nei confronti della Lafarge e della Buzzi, né di avere attuato uno scambio di informazioni vertenti su una previsione di aumento dei prezzi, a differenza della censura mossa nell'art. 3, n. 1, lett. b), della decisione impugnata, a carico della Ciments français e della Buzzi.
punto 1926
Nell'ambito della valutazione giuridica da essa sviluppata in merito ai fatti esposti nel paragrafo 20, punto 5, della decisione impugnata, e che l'induce ad affermare, nell'art. 3, n. 1, lett. c), di quest'ultima, l'esistenza di una pratica concordata tra la Vicat e la Buzzi «riguardante lo scambio di informazioni sui prezzi al fine della limitazione della loro autonomia di comportamento per quanto concerne le forniture di cemento nella Francia meridionale», la Commissione motiva tuttavia in questi termini l'accertamento della detta infrazione: «Gli scambi di tariffe in data 11/16 maggio 1983, in aprile e luglio 1986 nonché la comunicazione di Buzzi del 23 aprile 1986 con cui informa Vicat di non voler accettare gli ordini provenienti da Nizza e da Tolone costituiscono una pratica concordata, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 [del Trattato]. Anche se è possibile ottenere i listini prezzi tramite la clientela, la procedura è più complessa e richiede più tempo. In secondo luogo, gli scambi hanno riguardato non solo le tariffe, ma anche, in un'occasione, gli aumenti di prezzo previsti. Tramite questa pratica concordata, da un lato Buzzi ha rassicurato Vicat sulla sua volontà di non intervenire sul mercato della Francia meridionale, e dall'altro con lo scambio delle tariffe e la comunicazione degli incrementi dei prezzi Vicat e Buzzi si sono assicurati entro certi limiti ragionevoli che le esportazioni eventualmente attuate si sarebbero conformate a una politica dei prezzi paragonabile a quella di Vicat. Ricorrendo a questi mezzi è stato in gran parte eliminato il rischio normalmente connesso con un diverso comportamento sul mercato, deciso in via autonoma» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 6).
punto 1927
Quest'analisi giuridica dimostra che, nell'accertare l'esistenza di una pratica concordata tra la Vicat e la Buzzi, la Commissione ha voluto denunciare gli scambi di prezzi e di previsioni di aumento dei medesimi avvenuti tra queste due imprese, in quanto tali scambi avevano lo scopo di limitare la loro autonomia di comportamento, in particolare quella della Buzzi, ponendo quest'ultima in grado di applicare, in relazione al mercato della Francia meridionale, una politica dei prezzi all'esportazione paragonabile alla politica dei prezzi adottata dalla Vicat, al fine di non perturbare il detto mercato, conformemente alle manifestazioni di volontà formulate dalla Buzzi nel suo telex alla Vicat del 23 aprile 1986. Pertanto, anche se nell'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata non si imputa espressamente alla Vicat e alla Buzzi di avere partecipato ad una pratica concordata avente ad oggetto la ripartizione del mercato della Francia meridionale, ciò non toglie che gli scambi di informazioni criticati miravano, secondo la Commissione, a non perturbare il mercato di cui trattasi.
punto 1928
La Vicat e la Buzzi allegano poi in sostanza dieci argomenti diretti a negare l'esistenza della pratica concordata anticoncorrenziale loro contestata.
punto 1929
In primo luogo, la Buzzi asserisce, come già sottolineato (v. i precedenti punti 1844 e 1883), che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione affermando, nel paragrafo 20, punto 2, della decisione impugnata, che « nel periodo preso in considerazione, le tariffe dei produttori italiani sono circa il 20% inferiori rispetto a quelle dei produttori francesi ». Essa sostiene che le tariffe dei produttori italiani sarebbero sempre state, ad eccezione di quelle del 1988, superiori a quelle dei produttori francesi, come dimostrerebbe il confronto tra le sue tariffe relative al cemento 425 e quelle della Vicat relative al cemento CPJ 45 (allegato 17 al suo atto introduttivo).
punto 1930
Occorre ancora una volta ricordare che i dati forniti dall'industria cementiera italiana in occasione dell'audizione del 2 marzo 1993 dimostrano al contrario che i prezzi francesi sono sempre stati, in media, superiori del 20% ai prezzi italiani nel periodo 1981-1991 (decisione impugnata, paragrafo 9, punto 6, e tabelle riprodotte negli allegati 9-3 e 9-4). Ad ogni modo, il 23 aprile 1986 la Buzzi ha informato la Vicat che continuavano a giungerle richieste di forniture di cemento, oltre che da Nizza, da Tolone — circostanza che porta a evidenziare l'interesse suscitato dalle tariffe italiane e, pertanto, ad accreditare la tesi della Commissione —, ma che essa aveva dato risposta negativa a tutte e intendeva continuare a farlo (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 5; documento n. 33.126/6144).
punto 1931
In secondo luogo, la Buzzi sostiene che nulla proverebbe che il documento contenente le tariffe della Vicat in vigore a partire dal 1o luglio 1986 (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 5; documento n. 33.126/11971) le sia stato trasmesso dalla Vicat.
punto 1932
Si deve ammettere che, effettivamente, benché il documento di cui trattasi sia stato trovato presso la Buzzi, riempito di appunti manoscritti in italiano in cima alla pagina, nulla prova che esso sia stato trasmesso dalla Vicat alla Buzzi. Quest'ultima può averlo ottenuto da un cliente della Vicat, circostanza di per sé incensurabile. Alla luce di ciò, la Commissione non ha dimostrato che il detto documento abbia costituito oggetto di uno scambio tra la Vicat e la Buzzi. Ne consegue che esso non può essere preso in considerazione quale elemento di prova della pratica concordata controversa.
punto 1933
In terzo luogo, la Vicat muove alla Commissione la censura di aver giudicato illeciti i suoi contatti con la Buzzi in quanto essi sarebbero stati frutto dell'accordo Cembureau relativo all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali, di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
punto 1934
Quest'argomento dev'essere respinto. Infatti, dal paragrafo 48, punto 6, della decisione impugnata si evince che, nel compiere la valutazione giuridica dei rapporti tra la Vicat e la Buzzi, la Commissione si è basata unicamente, per giungere a giudicarli illeciti, sui documenti menzionati nel detto paragrafo 20, punto 5, senza fare il benché minimo riferimento all'accordo Cembureau.
punto 1935
In quarto luogo, le due ricorrenti negano la finalità anticoncorrenziale delle comunicazioni denunciate, deducendo una serie di argomenti fondati sulle caratteristiche delle informazioni scambiate. La Vicat sostiene che, a causa del sistema di controllo dei prezzi rimasto in vigore in Francia sino alla fine del 1986, le tariffe da essa comunicate alla Buzzi non avrebbero contenuto nessuna indicazione relativa alla sua politica commerciale [sconti, modalità di pagamento (...)]. A sostegno della sua tesi, essa richiama inoltre le sentenze Fiatagri e New Holland Ford/Commissione, citata nel precedente punto 1680 (punto 91), e Deere/Commissione, citata nel precedente punto 420 (punto 81). La Buzzi asserisce, per parte sua, che tutte le tariffe comunicate sarebbero state a disposizione del pubblico. Le ricorrenti aggiungono che, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza in tema di presupposti per l'esistenza di una pratica concordata illecita, le informazioni che esse si sono scambiate non avrebbero portato né a rivelare né ad influenzare la loro strategia commerciale sul mercato di cui trattasi.
punto 1936
Occorre constatare che gli scambi di tariffe tra la Vicat e la Buzzi, menzionati nel paragrafo 20, punto 5, della decisione impugnata, hanno avuto ad oggetto, nella normalità dei casi, i prezzi in vigore e, quindi, aggiornati. Le parti avrebbero certamente potuto procurarsi queste tariffe presso la clientela, ma «la procedura è più complessa e richiede più tempo» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 6), e le parti hanno preferito rivolgersi direttamente l'una all'altra per ottenerle. Inoltre, l'11 maggio 1983 la Vicat ha comunicato in anticipo alla Buzzi una modifica dei prezzi, informandola in merito alle tariffe franco fabbrica dello stabilimento di La Grave de Peilk a partire dal 1o giugno 1983 (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 5; documento n. 33.126/11973). Il 23 aprile 1986 la Buzzi ha persino informato la Vicat di un aumento previsto/sperato del 3% per settembre, chiedendo che, a sua volta, la Vicat le comunicasse i suoi prezzi franco fabbrica per merce sfusa e in sacchi nonché la percentuale del loro aumento, di cui essa aveva avuto notizia, e domandando specificamente «se ci [fossero] previsioni di altri aumenti nell'anno» (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 5; documento n. 33.126/6144). I contatti tra la Vicat e la Buzzi hanno avuto pertanto ad oggetto informazioni commerciali delicate, finanche riservate.
punto 1937
Occorre aggiungere che, nei mesi di maggio 1983 e aprile 1986, la Vicat e la Buzzi hanno comunicato l'una all'altra i loro rispettivi prezzi franco fabbrica per i tipi di cemento sfuso e in sacchi e, in un caso, una previsione di aumento dei prezzi. Il 23 aprile 1986 la Buzzi ha informato inoltre la Vicat di aver rifiutato richieste di forniture provenienti da Nizza e da Tolone e di aver intenzione di continuare ad agire in tal modo. Così facendo, le due ricorrenti si sono svelate reciprocamente il loro comportamento, presente e futuro, sul mercato, eliminando o, quanto meno, riducendo cosi sostanzialmente l'incertezza relativa alle loro rispettive politiche sul detto mercato. In considerazione della giurisprudenza citata nel precedente punto 1852, la Commissione ha pertanto giustamente ritenuto che, mediante questi scambi di informazioni, esse avevano «in gran parte eliminato il rischio normalmente connesso con un diverso comportamento sul mercato, deciso in via autonoma » (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 6).
punto 1938
Se, come risulta dalla lettera stessa dell'art. 85, n. 1, del Trattato, la nozione di pratica concordata implica effettivamente, oltre alla concertazione fra le imprese, un comportamento sul mercato successivo alla concertazione stessa ed un nesso causale fra questi due elementi, occorre presumere, fatta salva la prova contraria il cui onere incombe alle parti interessate, che tale concertazione ha influenzato il comportamento delle parti sul mercato (sentenze Commissione/Anic, citata al precedente punto 270, punti 118 e 121, e Hüls/Commissione, citata al precedente punto 155, punti 161 e 162). Si dovrà ancora esaminare (v. i successivi punti 1952-1956) se, nella fattispecie, gli elementi dedotti dalle parti forniscano tale prova contraria.
punto 1939
Infine, la Vicat non può far richiamo alle sentenze Fiatagri e New Holland Ford/Commissione, citata nel precedente punto 1680, e Deere/Commissione, citata nel precedente punto 420. Da un lato, gli scambi di informazioni oggetto delle cause decise con queste due sentenze non vertevano sui prezzi. Dall'altro, dalla sentenza Fiatagri e New Holland Ford/Commissione (punto 91) si evince che la trasparenza tra operatori economici, per poter essere considerata un fine lecito alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dev'essere tale da contribuire, in un mercato veramente concorrenziale a causa del carattere atomizzato dell'offerta, a un'intensificazione della concorrenza tra i fornitori, condizione che, palesemente, non era soddisfatta dalle comunicazioni delle tariffe poste in essere tra la Vicat e la Buzzi, non foss'altro per la relativa concentrazione dell'offerta che caratterizza il mercato di cui trattasi.
punto 1940
In quinto luogo, la Buzzi asserisce che la Commissione si contraddirebbe affermando, da un lato, che gli scambi di tariffe e di informazioni sugli aumenti di prezzo le consentivano di elaborare una politica dei prezzi paragonabile a quella della Vicat sul mercato della Francia meridionale e, dall'altro, che i suoi prodotti non appartenevano alla stessa classe di resistenza di quelli dei produttori francesi.
punto 1941
Occorre ricordare che, nel suo atto introduttivo, la Buzzi contesta proprio la spiegazione accolta dalla Commissione nel paragrafo 20, punto 7, della decisione impugnata per giustificare l'inferiorità dei suoi prezzi in rapporto a quelli dei produttori francesi, sottolineando che i suoi prodotti erano di qualità equivalente a quella dei tipi di cemento francesi (v. il precedente punto 1907).
punto 1942
Ad ogni modo, a prescindere dal grado di comparabilità, in termini di qualità e di resistenza, dei prodotti posti in commercio dalla Buzzi e dei tipi di cemento francesi, è provato che la Buzzi ha chiesto più volte alla Vicat di comunicarle le tariffe del suo stabilimento di La Grave de Peille e di indicarle, eventualmente, gli aumenti di prezzo previsti. In mancanza di spiegazioni alternative convincenti da parte della Buzzi sui motivi di siffatte comunicazioni tariffarie, la Commissione aveva ragione di ritenere che «con [questo] scambio delle tariffe e la comunicazione degli incrementi dei prezzi Vicat e Buzzi si [erano] assicurati entro certi limiti ragionevoli che le esportazioni eventualmente attuate si sarebbero conformate a una politica dei prezzi paragonabile a quella di Vicat» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 6).
punto 1943
In sesto luogo, la Vicat allega numerose giustificazioni alternative in merito ai rapporti posti in essere con la Buzzi durante il periodo preso in considerazione. Gli scambi di tariffari denunciati avrebbero permesso alla Buzzi di proporre prezzi inferiori ai suoi, con conseguente incremento delle vendite da parte della società italiana. In tal modo, la Vicat avrebbe evitato che la Buzzi tentasse di acquisire la sua clientela nella Francia meridionale.
punto 1944
Questa spiegazione non può essere accolta. Infatti, l'impresa che non voglia assistere all'acquisizione della sua clientela da parte di un concorrente cercherà di garantire o ripristinare la sua competitività piuttosto che comunicare i propri prezzi a questo concorrente, nella speranza che tali dati lo inducano a disinteressarsi della sua clientela. In realtà, le spiegazioni fornite dalla Vicat tradiscono l'intento anticoncorrenziale che l'animava in occasione di questi scambi di informazioni, vale a dire garantire il rispetto del suo mercato naturale nella Francia meridionale.
punto 1945
La Vicat sottolinea inoltre che, poiché in Italia vigeva all'epoca un regime di prezzi controllati, le sembrava legittimo che la Buzzi le chiedesse i suoi tariffari, per cercare di far accettare un aumento dei propri prezzi da parte delle pubbliche autorità italiane.
punto 1946
Occorre però constatare che i vari documenti che si riferiscono agli scambi di tariffe avvenuti tra la Vicat e la Buzzi (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 5; documenti nn. 33.126/11974, 11973, 11975-11977 e 6144) non contengono la benché minima indicazione che possa confermare tale affermazione. Inoltre, la giustificazione addotta dalla Vicat non spiega per quale ragione essa stessa si sia fatta trasmettere, in più occasioni, i prezzi franco fabbrica della Buzzi (stabilimento di Robilante) (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 5; documenti nn. 33.126/11975-11977 e 6144).
punto 1947
In settimo luogo, la Vicat sostiene che la dichiarazione di intenti della Buzzi inviatale con telex del 23 aprile 1986 (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 5; documento n. 33.126/6144) sarebbe stata tutt'al più espressione, almeno per quanto riguardava le richieste di forniture provenienti da Tolone, di un'impossibilità tecnica, collegata alla distanza che separa questa regione dallo stabilimento di Robilante. Per parte sua, la Buzzi accusa una volta di più la Commissione di non aver analizzato il mercato di cui trattasi. Essa avrebbe comunicato alla Vicat la sua intenzione di non accettare le richieste di forniture che le provenivano da Nizza e da Tolone a causa, in realtà, delle numerose difficoltà oggettive di esportazione esistenti nella regione della frontiera franco-italiana (v. il precedente punto 1853).
punto 1948
Va tuttavia rilevato che il telex del 23 aprile 1986 non contiene nessun elemento che possa confermare le spiegazioni ora fornite dalle ricorrenti. Inoltre, le medesime non possono sostenere che il diniego opposto dalla Buzzi alle richieste di forniture provenienti dalla Francia meridionale fosse motivato dalle difficoltà e dagli inconvenienti connessi al commercio attraverso la frontiera franco-italiana, dato che la stessa Buzzi ha affermato, durante il procedimento amministrativo, che tutti questi ostacoli non l'avevano scoraggiata dall'esportare «interessanti quantità» di cemento nella Francia del Sud, e per di più «a prezzi più bassi di quelli indicati nei tariffari dei produttori francesi» (punto 4.3 della memoria di risposta della Buzzi alla CA; decisione impugnata, paragrafo 20, punto 7).
punto 1949
In ottavo luogo, la Vicat sottolinea che la dichiarazione della Buzzi secondo la quale essa dava e avrebbe continuato a dare risposta negativa alle richieste di forniture che le provenivano da Nizza contrasterebbe con la realtà, in quanto la Buzzi avrebbe continuato a vendere a Nizza. Del resto, il resoconto del colloquio del 26 novembre 1988 tra la Lafarge e la Buzzi (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 3; documento n. 33.126/6857 bis) contraddirebbe esso stesso l'esistenza di un accordo sul rispetto dei mercati nazionali, nella fattispecie del mercato della Francia meridionale, tra l'impresa italiana e i produttori francesi, e in particolare la Vicat, nel punto in cui parla della dichiarazione della Buzzi secondo la quale essa avrebbe due o tre clienti da vent'anni nella Francia meridionale.
punto 1950
A tal riguardo, è pacifico che, come infatti indicato nel brano del resoconto dell'incontro del 26 novembre 1988 tra la Lafarge e la Buzzi posto in risalto dalla Vicat, la Buzzi coltivava, nel mercato della Costa Azzurra, alcuni rapporti commerciali basati sulle conoscenze personali dei fratelli Buzzi. Ciò malgrado, nel suo telex del 23 aprile 1986 inviato alla Vicat, la Buzzi ha effettivamente scritto a quest'ultima che essa aveva dato risposta negativa a talune richieste di forniture di cemento pervenutele, oltre che da Nizza, da Tolone, e che aveva intenzione di continuare a farlo. Il particolare evidenziato dalla Vicat significa quindi, al massimo, che i produttori francesi, fra i quali la Vicat, non avevano nulla da obiettare a che la Buzzi conservasse i due o tre clienti che aveva da vent'anni sul mercato della Costa Azzurra (resoconto del colloquio del 26 novembre 1988 tra la Lafarge e la Buzzi), purché l'impresa italiana si astenesse dall'incrementare le sue esportazioni su tale mercato, al fine di non perturbare ivi il mercato naturale dei produttori francesi, e in special modo della Vicat.
punto 1951
In conclusione, la Commissione ha giustamente interpretato la dichiarazione di intenti della Buzzi, resa in data 23 aprile 1986, come manifestazione della sua volontà di «non intervenire sul mercato della Francia meridionale» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 6). In modo del pari corretto, essa ha considerato (stesso punto) che, attraverso i loro scambi di informazioni sui prezzi, la Vicat e la Buzzi si sono assicurate entro certi limiti ragionevoli che le esportazioni eventualmente attuate si sarebbero conformate a una politica dei prezzi paragonabile a quella della Vicat. La Commissione poteva quindi fondatamente concludere per l'illiceità di questi contatti bilaterali che miravano a creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato (v., al riguardo, la giurisprudenza citata nel precedente punto 1852).
punto 1952
In nono luogo, la Buzzi sostiene che la concertazione illecita che la Commissione le imputa, unitamente alla Vicat, sarebbe contraddetta dall'incremento costante delle sue vendite in Francia, nel periodo 1983-1986 (allegato 16 al suo atto introduttivo). Essa aggiunge che la Commissione non potrebbe basarsi, nel paragrafo 20, punto 7, della decisione impugnata, sulla diminuzione delle sue vendite in Francia a partire dal 1987 per dimostrare che la suddetta concertazione ha effettivamente influenzato il comportamento delle parti interessate sul mercato della Francia meridionale, dal momento che tale flessione sarebbe stata conseguenza della riacquisizione, da parte dei produttori francesi, di alcuni suoi clienti della Costa Azzurra.
punto 1953
Essa poi sottolinea di aver praticato, durante l'intero periodo 1983-1988, sul mercato francese prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei produttori francesi, e in particolare a quelli della Vicat (allegati 18-23 al suo atto introduttivo) e si oppone (v. i precedenti punti 1907 e 1941) alla spiegazione fornita a tal riguardo dalla Commissione nel paragrafo 20, punto 7, della decisione impugnata. Per parte sua, la Vicat svolge un'analisi comparativa dei suoi prezzi di vendita e di quelli della Buzzi sul mercato della Francia meridionale nel periodo di cui trattasi. Da tale raffronto si ricaverebbe che, alla fine del 1985, i prezzi franco consegna in Francia della Buzzi erano di circa 100 FRF/tonnellata inferiori a quelli della Vicat.
punto 1954
Come già sottolineato (v. il precedente punto 1911), la Buzzi non ha mai negato di aver avuto, durante il periodo preso in considerazione nella decisione impugnata, alcuni clienti nella Francia meridionale, per la precisione nel mercato della Costa Azzurra. Essa non aveva però intenzione di fare «la guerra» ai produttori francesi (v. resoconto del colloquio del 26 novembre 1988 tra la Lafarge e la Buzzi; decisione impugnata, paragrafo 20, punto 3; documento n. 33.126/6857 bis). Pertanto, essa ha potuto seguire una politica commerciale autonoma, in termini sia di prezzi sia di volumi di vendita, nei confronti di questa clientela, la quale era essenzialmente frutto di rapporti personali dei fratelli Buzzi, restringendo contemporaneamente, nei riguardi di qualsiasi altro cliente, la sua autonomia di comportamento in base alle informazioni fornitele dalla Vicat, al fine di non perturbare il mercato della Francia meridionale e, in particolare, il mercato naturale della Vicat nella detta regione.
punto 1955
Nella decisione impugnata, poi, la Commissione non sostiene che gli scambi di tariffari avvenuti tra la Vicat e la Buzzi abbiano indotto quest'ultima a praticare prezzi identici a quelli dei produttori francesi nel mercato della Francia meridionale. Essa sostiene soltanto che «con lo scambio delle tariffe e la comunicazione degli incrementi dei prezzi Vicat e Buzzi si sono assicurati entro certi limiti ragionevoli che le esportazioni eventualmente attuate si sarebbero conformate a una politica dei prezzi paragonabile a quella di Vicat» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 6). Ebbene, il fatto che la Buzzi abbia alla fine praticato, nella Francia meridionale, prezzi inferiori a quelli comunicatile dalla Vicat non esclude che l'impresa italiana abbia, malgrado tutto, adottato una «politica dei prezzi paragonabile a quella di Vicat», adeguando i suoi prezzi all'esportazione all'andamento dei prezzi « locali » su questo mercato (nel caso di specie, di quelli della Vicat).
punto 1956
I vari elementi dedotti dalle ricorrenti, vuoi per illustrare la strategia commerciale della Buzzi durante il periodo tenuto in considerazione, vuoi per confutare le spiegazioni addotte a tale riguardo dalla Commissione nel paragrafo 20, punto 7, della decisione impugnata, non dimostrano quindi che i contatti bilaterali tra la Vicat e la Buzzi descritti nel paragrafo 20, punto 5, della decisione impugnata siano stati irrilevanti per il comportamento delle parti sul mercato. Essi non permettono pertanto di escludere la realtà dell'infrazione.
punto 1957
In decimo luogo, la Vicat sostiene, in sede di replica, che la Commissione non avrebbe potuto, senza contraddirsi, contestarle di aver partecipato a una pratica concordata con la Buzzi avente ad oggetto, al tempo stesso, uno scambio di informazioni sui prezzi volto a garantire un allineamento dei loro prezzi rispettivi e un diniego sistematico, da parte della Buzzi, di effettuare forniture nella Francia meridionale.
punto 1958
A tal riguardo occorre far rilevare che, nella decisione impugnata, la Commissione non asserisce che la Vicat e la Buzzi si siano accordate su un rifiuto sistematico della Buzzi di effettuare forniture nella Francia meridionale o, in altre parole, su una totale mancanza di forniture di cemento da parte della Buzzi su tale mercato. Essa contesta alla Vicat e alla Buzzi unicamente la loro partecipazione a una pratica concordata che ha avuto ad oggetto «lo scambio di informazioni sui prezzi al fine della limitazione della loro autonomia di comportamento per quanto concerne le forniture di cemento nella Francia meridionale» [art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata], dopo aver giudicato che, «con lo scambio delle tariffe e la comunicazione degli incrementi dei prezzi Vicat e Buzzi si sono assicurati entro certi limiti ragionevoli che le esportazioni eventualmente attuate si sarebbero conformate a una politica dei prezzi paragonabile a quella di Vicat» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 6), fatta salva la manifestazione di volontà, espressa dalla Buzzi alla Vicat, di non perturbare il mercato della Francia meridionale accettando le richieste di forniture che le giungevano, oltre che da Nizza, da Tolone. Ne consegue che l'argomento della Vicat, fondato su una pretesa contraddizione della Commissione su questo punto, dev'essere respinto.
punto 1959
Da quanto sin qui esposto risulta che la Commissione aveva ragione nel giudicare esistente la pratica concordata di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › V — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di tre pratiche concordate franco-italiane contrastanti con l'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione ad esse delle ricorrenti interessate [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. a), b) e e)] › Pratica concordata tra la Vicat e la Buzzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata › C — Durata dell'infrazione
punto 1960
La Commissione ritiene che la pratica concordata tra la Vicat e la Buzzi sia durata dall'11 maggio 1983 al 31 dicembre 1988.
punto 1961
In primo luogo, la Buzzi lamenta il fatto che la Commissione avrebbe anticipato il momento iniziale della sua concertazione con la Vicat, sanzionando quest'intesa a partire dal maggio del 1983 e non, come in sede di CA, dall'aprile del 1986.
punto 1962
Occorre constatare che, nella CA, la Commissione riteneva effettivamente quanto segue: «Gli accordi e/o le pratiche concordate tra i produttori francesi Lafarge e Vicat e il produttore italiano Buzzi (...) concernenti le esportazioni di Buzzi in Francia costituiscono restrizioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, [del Trattato] almeno a partire dal 1986 [in quanto] questi accordi e/o pratiche mirano alla ripartizione dei mercati tra i suddetti produttori» [CA, capitolo 10, paragrafo 61, lett. b), primo capoverso, pag. 173]. Essa tuttavia aggiungeva che: «La comunicazione dei rispettivi tariffari tra i produttori francesi Lafarge, Ciments français e Vicat, da un lato, e il produttore italiano Buzzi, dall'altro, costituisce pratiche concordate restrittive della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, [del Trattato] almeno dal 1983 al 1988. Tali comunicazioni sono effettuate perché, come emerge da quanto esposto al paragrafo 10 [della CA], vi è un ragionevole grado di certezza nel ritenere che l'esportatore seguirà per le sue forniture una politica dei prezzi paragonabile a quella dei produttori insediati nel paese di destinazione. In tal modo si elimina la possibilità di reazioni impreviste o imprevedibili da parte dei concorrenti e, pertanto, gran parte del rischio normalmente inerente a qualsiasi modifica autonoma del comportamento sul mercato» [CA, capitolo 10, paragrafo 61, lett. b), secondo capoverso, pag. 173]. Leggendo questo brano della CA, la Buzzi doveva quindi necessariamente rendersi conto che la Commissione l'accusava di aver partecipato con la Vicat, almeno sin dal 1983, a una pratica concordata che aveva avuto ad oggetto « lo scambio di informazioni sui prezzi al fine della limitazione della loro autonomia di comportamento per quanto concerne le forniture di cemento nella Francia meridionale» [art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata].
punto 1963
In secondo luogo, la Vicat e la Buzzi sostengono che la Commissione, limitandosi a produrre la prova di scambi di tariffe avvenuti nei mesi di maggio 1983, aprile 1986 e luglio 1986, sarebbe venuta meno all'obbligo, ad essa imposto dalla giurisprudenza (v. in particolare la sentenza Dunlop Slazenger/Commissione, citata nel precedente punto 270, punto 79), di esibire elementi di prova connessi ad eventi sufficientemente vicini dal punto di vista cronologico per poter ragionevolmente ammettere che l'infrazione sia durata ininterrottamente nel periodo compreso tra l'11 maggio 1983 e il 31 dicembre 1988. La Vicat insiste particolarmente sulla circostanza che la Commissione non avrebbe provato che la Buzzi ed essa stessa abbiano continuato a scambiarsi le rispettive tariffe dopo il 1986.
punto 1964
Le ricorrenti allegano poi che la perseguibilità degli scambi di tariffe avvenuti nel maggio del 1983 sarebbe caduta in prescrizione in forza dell'art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2988/74»), poiché gli accertamenti della Commissione sarebbero iniziati nell'aprile del 1989, ossia più di cinque anni dopo i fatti. La Buzzi aggiunge che la prescrizione opererebbe per gli scambi controversi del 1983 anche in forza dell'art. 2, n. 3, del detto regolamento, poiché la Commissione, adottando la sua decisione in data 30 novembre 1994, avrebbe sanzionato tali fatti più di dieci anni dopo il loro accadimento. Le ricorrenti concludono che l'infrazione ad esse contestata potrebbe essere perseguita, al massimo, per il solo periodo compreso tra i mesi di aprile e luglio del 1986.
punto 1965
Occorre rilevare che, sebbene i telex menzionati dalla Commissione nel paragrafo 20, punto 5, della decisione impugnata riferiscano soltanto di scambi di tariffe nei mesi di maggio 1983 e aprile 1986, il tono diretto usato dalla Vicat e dalla Buzzi nonché la spontaneità con la quale esse si sono comunicate le rispettive tariffe, senza mai spiegare o domandare alla controparte di spiegare i motivi alla base di simili richieste di informazioni sui prezzi, dimostrano che gli scambi costituivano una prassi corrente.
punto 1966
Occorre aggiungere che, il 23 aprile 1986, la Buzzi ha reso noto alla Vicat che essa aveva dato risposta negativa alle richieste di forniture di cemento pervenutele, oltre che da Nizza, da Tolone. Agendo in tal modo, la Buzzi ha rassicurato la Vicat in merito al suo comportamento precedente sul mercato della Francia meridionale.
punto 1967
La continuità dell'infrazione contestata alla Vicat e alla Buzzi è quindi certa per il periodo compreso tra l'11 maggio 1983 e il 23 aprile 1986. Tenuto conto degli artt. 1 e 2 del regolamento n. 2988/74, l'argomento delle ricorrenti, fondato sulla prescrizione dei fatti concernenti gli scambi di tariffe avvenuti nel maggio del 1983, dev'essere respinto.
punto 1968
Per il periodo successivo al 23 aprile 1986 non esiste viceversa nessuna prova di scambi di tariffe tra la Vicat e la Buzzi. Per estendere sino al 31 dicembre 1988 la durata dell'infrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata, la Commissione richiama «l'ultimo incontro con Lafarge [del] 26 novembre 1988 quando Buzzi rivela a Lafarge il proprio comportamento futuro sul mercato» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 7, terzo capoverso). Essa così conclude: «La data del dicembre 1988 come termine dell'infrazione vale anche nei confronti dei tre produttori francesi. In effetti le rivelazioni di Buzzi, anche se rivolte individualmente ai tre produttori francesi, sono state in definitiva utili a tutti e tre » (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 7, quarto capoverso).
punto 1969
Tuttavia, il fatto che, in occasione del suo colloquio del 26 novembre 1988 con la Lafarge, la Buzzi abbia dichiarato a quest'ultima di non avere nessuna intenzione di venire sulla Costa Azzurra a perturbare il mercato e che la guerra era inutile non dimostra che tra la Vicat e la Buzzi si sia verificato, sino al 31 dicembre 1988, uno «scambio di informazioni sui prezzi», oggetto specifico dell'infrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata.
punto 1970
Ne discende che si deve annullare l'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata, per la parte in cui esso dichiara che la Vicat e la Buzzi hanno partecipato, dopo il 23 aprile 1986, a una pratica concordata riguardante lo scambio di informazioni sui prezzi al fine di limitare la loro autonomia di comportamento per quanto concerne le forniture di cemento nella Francia meridionale.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › V — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di tre pratiche concordate franco-italiane contrastanti con l'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione ad esse delle ricorrenti interessate [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. a), b) e e)] › Consultazione degli atti
punto 1971
Nessuna delle ricorrenti menzionate nell'art. 3, n. 1, della decisione impugnata ha sostenuto di non aver potuto consultare, durante il procedimento amministrativo, le prove a carico citate nel paragrafo 20 della decisione impugnata.
punto 1972
Per quanto concerne le prove a discarico, la Vicat, la Ciments français e la Buzzi hanno formulato una serie di osservazioni, basandosi sulla documentazione che esse avevano avuto modo di consultare in seguito alle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997 con riferimento alla consultazione degli atti. Esse si sono soffermate a dimostrare che, consentendo loro una consultazione solo parziale della CA e del suo fascicolo istruttorio durante il procedimento amministrativo, la Commissione avrebbe violato i loro diritti della difesa in sede di accertamento delle infrazioni contestate loro nell'art. 3, n. 1, rispettivamente, lett. a), b), e/o e), della decisione impugnata. Come prima ricordato (v. il precedente punto 1823), la Lafarge non ha formulato, per parte sua, nessuna osservazione diretta a dimostrare che l'accertamento dell'infrazione ad essa imputata nell'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione impugnata sarebbe avvenuto in violazione dei suoi diritti della difesa.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › V — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di tre pratiche concordate franco-italiane contrastanti con l'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione ad esse delle ricorrenti interessate [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. a), b) e e)] › Consultazione degli atti › A — Causa T-37/95, Vicat/Commissione
punto 1973
La Vicat, facendo riferimento a una serie di documenti, afferma che, se ne avesse avuto conoscenza durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto utilizzarli proficuamente per suffragare la sua tesi difensiva volta a contestare l'accusa, di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata, di aver partecipato a una pratica concordata anticoncorrenziale con la Buzzi.
punto 1974
Nelle sue osservazioni in data 10 febbraio 1997 essa sostiene, da un lato, che i documenti consultati confermerebbero la presenza di ostacoli economici e storici all'esistenza di una pratica concordata franco-italiana. I documenti nn. 33.126/12485-12492, 12493-12509, 12463-12484, 12452-12462, 2921-2928, 2929-2931, 3158-3160, 3163-3166, 3150-3154, 3017, 3018, 3019-3032, 3053-3059, 3099-3108, 3110-3126, 12083-12096, 12081, 12082 12136-12138, 3365, 12139, 12140, 12142 e 12143 dimostrerebbero che, sin dall'inizio degli anni '80, il mercato italiano sarebbe stato fortemente isolato a causa di una serie di accordi conclusi fra i tre principali produttori di cemento, accordi nei confronti dei quali la Buzzi avrebbe sempre tenuto un atteggiamento di rifiuto. Tutti questi documenti avrebbero dunque potuto permettere alla Vicat di dimostrare che la Buzzi era poco disposta a partecipare ad intese e che una pratica concordata con questa società sarebbe stata totalmente inefficace, tenuto conto della sua indisciplina nonché della sua scarsa rilevanza sul mercato italiano.
punto 1975
La Vicat cita inoltre i documenti nn. 33.126/11990 e 11991, i quali riguardano un aumento dei prezzi del cemento italiano autorizzato nel settembre del 1989 dal comitato interministeriale dei prezzi (CIP), che avrebbe dovuto essere annunciato sulla stampa italiana dall'AITEC. Secondo la Vicat, questi documenti dimostrerebbero che le informazioni tariffarie episodicamente trasmessele dalla Buzzi sarebbero state prive di carattere riservato e che il loro interesse commerciale sarebbe stato limitato.
punto 1976
La Vicat sottolinea inoltre la sorprendente differenza che sussisterebbe tra le pratiche, giudicate illecite, svoltesi tra i cementieri italiani e francesi e quelle, molto più elaborate, rivelate dalla documentazione raccolta nel fascicolo spagnolo. Le informazioni scambiate con la Buzzi tramite i telex citati nella decisione impugnata sarebbero innocue se paragonate a quelle che, stando a quanto riportano i documenti del fascicolo iberico, sarebbero state scambiate tra i mercati portoghese e spagnolo. A tal riguardo, la Vicat fa rinvio, in particolare, ai documenti nn. 33.322/1410-1412 e 1406-1408. Essa si meraviglia pertanto del fatto che il suo scambio occasionale di informazioni con la Buzzi abbia potuto costituire oggetto di censure identiche a quelle formulate in merito a scambi di informazioni più frequenti e, soprattutto, più delicati, dato che questi ultimi avevano ad oggetto, segnatamente, nomi di clienti e volumi di esportazioni.
punto 1977
Occorre tuttavia constatare che, contrariamente a quanto da essa affermato, le osservazioni che la Vicat avrebbe potuto sviluppare in base ai documenti che essa elenca non sono in grado di dimostrare l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa durante il procedimento amministrativo.
punto 1978
Anzitutto, i documenti richiamati ad illustrazione della diffusione di cartelli nel mercato italiano dopo i primi anni '80 e del comportamento, definito ribelle, della Buzzi a tal riguardo (v. i documenti menzionati al precedente punto 1974) non avrebbero permesso di vedere sotto una diversa luce i documenti su cui si è basata la Commissione, nella CA [capitolo 2, paragrafo 10, e capitolo 10, paragrafo 61, lett. b)] e nella decisione impugnata (paragrafi 20, punti 5-7, e 48, punti 6 e 7), per giungere all'accertamento della pratica concordata tra la Vicat e la Buzzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata.
punto 1979
Quanto ai documenti nn. 33.126/11990 e 11991, nemmeno essi possono rivelare l'esistenza di una violazione dei diritti della difesa della Vicat nel corso del procedimento amministrativo. Le osservazioni che la Vicat avrebbe potuto formulare in base a tali documenti non avrebbero impedito alla Commissione di accertare in modo oggettivo e inconfutabile, alla luce dei telex citati nel paragrafo 10 della CA e nel paragrafo 20, punto 5, della decisione impugnata (documenti nn. 33.126/11974, 11973, 11975-11977 e 6144), che gli scambi avvenuti tra la Vicat e la Buzzi durante il periodo preso in considerazione avevano avuto ad oggetto non tariffe ed aumenti di queste ultime approvati dalle autorità pubbliche, bensì i loro prezzi franco fabbrica, in vigore presso gli stabilimenti, rispettivamente, di La Grave de Peille (Vicat) e di Robilante (Buzzi), nonché, «in un'occasione, gli aumenti di [tali] prezzi previsti» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 6), informazioni la cui delicatezza, anzi riservatezza, era innegabile. Queste osservazioni non avrebbero pertanto inficiato l'illiceità dei contatti tra la Vicat e la Buzzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata.
punto 1980
Infine, il numero, la natura e il contenuto dei documenti utilizzati dalla Commissione per dimostrare l'esistenza di una data infrazione non possono, come tali, inficiare il valore probatorio dei documenti, meno numerosi, richiamati a sostegno dell'accertamento di un'altra infrazione. Per tale motivo, i documenti nn. 33.322/1406-1408 e 1410-1412, relativi all'intesa ispano-portoghese di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata, non possono alterare il valore probatorio dei documenti richiamati dalla Commissione, nella CA e nella decisione impugnata, al fine di accertare l'esistenza della pratica concordata tra la Vicat e la Buzzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata.
punto 1981
Nelle sue osservazioni dell'8 gennaio 1998, la Vicat si riferisce, in primo luogo, ad alcuni passaggi di una nota interna della Ciments français del 20 giugno 1988 (documenti nn. 33.126/4366, 4372 e 4387), che esprimerebbero la volontà dell'impresa francese di concludere accordi di cooperazione con la Buzzi, circostanza che sarebbe stata inconcepibile se, come sostenuto dalla Commissione nella decisione impugnata, la Buzzi fosse stata legata alla Vicat, concorrente della Ciments français. I detti passaggi contraddirebbero pertanto l'esistenza di un'intesa tra la Vicat e la Buzzi. Lo stesso dovrebbe dirsi di un verbale della Lafarge relativo a una riunione del 20 dicembre 1988 (documenti nn. 33.126/7357-7362) dedicata, in particolare, alle prospettive dell'impresa francese in Italia, e nel quale si parlerebbe di un'eventuale alleanza tra la Lafarge e, segnatamente, la Buzzi.
punto 1982
Occorre rilevare che i documenti in tal modo richiamati dalla Vicat, i quali parlano effettivamente di eventuali alleanze con la Buzzi, riferiscono in merito a piani di espansione in Italia ipotizzati dalla Ciments français e dalla Lafarge. Questi documenti non conferiscono però una luce diversa al materiale probatorio su cui si è fondata la Commissione, nella CA e nella decisione impugnata, per giungere all'accertamento della pratica concordata tra la Vicat e la Buzzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata. Infatti, la circostanza che due cementieri francesi abbiano potuto riflettere, nel 1988, su alleanze strategiche con la Buzzi non esclude né contraddice la realizzazione, nel periodo 1983-1986, di una concertazione illecita tra la Vicat e la Buzzi.
punto 1983
In secondo luogo, la Vicat sottolinea che i documenti nn. 33.126/4395-4399 e 4406-4414, che si possono far risalire al 9 marzo 1989, riguardanti accordi di cooperazione tra la Ciments français e l'Unicem, avrebbero potuto essere utili alla sua difesa nel corso del procedimento amministrativo, poiché le avrebbero consentito di dimostrare che, viceversa, il fascicolo della Commissione non conteneva nessuna prova di un accordo o di una bozza d'accordo di questo tipo tra essa stessa e la Buzzi.
punto 1984
Tuttavia, dall'esistenza di prove relative ad un accordo tra due parti non può dedursi a contrario la mancanza di prove di una concertazione tra altre due parti. Inoltre, nella fattispecie, la Commissione ha effettivamente tenuto presenti, nella CA e nella decisione impugnata, documenti che forniscono la prova di una concertazione illecita tra la Vicat e la Buzzi relativa ad uno «scambio di informazioni sui prezzi al fine della limitazione della loro autonomia di comportamento per quanto concerne le forniture di cemento nella Francia meridionale» [art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata]. Le osservazioni che la Vicat avrebbe potuto sviluppare non avrebbero potuto pertanto evitare l'accertamento di siffatta concertazione.
punto 1985
In terzo luogo, la Vicat si avvale dei documenti nn. 33.126/4421 e 4422, contenenti una breve descrizione dell'industria cementiera italiana nel 1986, per sottolineare l'irrilevanza, nell'ambito del mercato comune, della pratica concordata imputatale, in considerazione della posizione modestissima occupata dalla Buzzi sul mercato italiano (3% di quota di mercato).
punto 1986
Tuttavia, questo argomento non permette di accogliere la tesi di una violazione dei diritti della difesa spettanti alla Vicat durante il procedimento amministrativo. Infatti, vietando le intese che abbiano per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza e che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri, l'art. 85, n. 1, del Trattato non prescrive che venga dimostrato che l'intesa di cui trattasi abbia effettivamente pregiudicato in misura rilevante gli scambi, prova che nella maggior parte dei casi, del resto, potrebbe difficilmente venir fornita, ma richiede che si provi che la detta intesa sia atta a produrre questo effetto (sentenze della Corte Miller/Commissione, citata nel precedente punto 1727, punto 15, e 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punto 19). La condizione dell'incidenza sul commercio tra Stati membri è cosi soddisfatta quando, in base ad un insieme di elementi oggettivi di diritto e di fatto, appaia abbastanza probabile che l'intesa considerata possa esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti degli scambi tra Stati membri (v., in questo senso, specialmente le sentenze della Corte 10 luglio 1980, causa 99/79, Lancôme, Racc. pag. 2511, punto 23, e Montecatini/Commissione, citata al precedente punto 270, punto 170). Ebbene, nella fattispecie emerge dai documenti analizzati nei precedenti punti 1922-1970 che l'intesa tra la Vicat e la Buzzi era atta a pregiudicare il normale svolgimento del commercio del cemento nella regione della frontiera franco-italiana, sia in termini di quantità sia in termini di prezzo. Le osservazioni che la Vicat avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo per illustrare la posizione modesta della Buzzi nel mercato italiano non avrebbero pertanto potuto condurre il detto procedimento a un esito diverso.
punto 1987
In quarto luogo, la Vicat produce un documento interno della Lafarge, privo di data, ma risalente verosimilmente al 1987, intitolato «Implications des risques d'importation par voie terrestre aux frontières françaises» (implicazioni dei rischi di importazione via terra alle frontiere francesi; documenti nn. 33.126/4869-4873). Questo documento, che riguarda proprio le esportazioni italiane nella zona di Nizza-Costa Azzurra, confermerebbe l'esistenza di notevoli difficoltà incontrate dalla Buzzi per esportare cemento in Francia. In altri termini, questo documento proverebbe che il basso livello degli scambi di cemento tra Francia e Italia si spiegherebbe unicamente in forza di considerazioni puramente oggettive, connesse ai vari ostacoli all'esportazione esistenti nella zona della frontiera franco-italiana e non, come preteso dalla Commissione, sulla base di un'intesa locale tra la Buzzi e i produttori francesi, e in particolare la Vicat. Riguardo al mercato « Italia/Nizza-Costa Azzurra», il documento di cui trattasi si esprimerebbe nel seguente modo: «Sotto il profilo dei vantaggi relativi ai costi, lo stabilimento italiano più vicino (Buzzi) non si trova in posizione favorevole (...) a dispetto di un costo variabile di 90 FRF/tonnellata al posto dei 100 FRF/tonnellata degli stabilimenti francesi; riguardo al costo del trasporto, l'ipotesi tenuta presente è quella del raddoppio del col di Tenda (progetto seriamente previsto) con fornitura diretta; un deposito a Ventimiglia, giustificato commercialmente, non farebbe che aumentare i costi di fornitura. La posizione degli stabilimenti francesi sulla frontiera italiana li pone, eventualmente, in una condizione favorevole per esercitare rappresaglie. Infine, lo stabilimento italiano non dispone per il momento dell'idonea sovraccapacità; sarebbe necessario un investimento nella fase di macinazione. Il complesso di questi elementi suggerisce che non esistono minacce reali di importazioni via terra».
punto 1988
Occorre rilevare che questo documento dimostra che, benché non esistessero, secondo la Lafarge, «minacce reali di importazioni via terra», provenienti in particolare dall'Italia, e segnatamente dalla Buzzi, il « rischio » collegato a importazioni di tal genere era nondimeno latente.
punto 1989
Inoltre, le osservazioni che la Vicat avrebbe potuto sviluppare in merito a questo documento durante il procedimento amministrativo per tentare di dimostrare che il basso livello degli scambi transfrontalieri di cemento tra la Francia e l'Italia dipendeva dal peso dei vari ostacoli e inconvenienti connessi all'esportazione tra questi due mercati non. avrebbero permesso di ignorare le dichiarazioni rese dalla Buzzi nel corso del detto procedimento, riferite nei seguenti termini nella decisione impugnata (paragrafo 20, punto 7): «(...) malgrado gli ostacoli (costo del trasporto, dogana, diversa qualità del cemento italiano e francese) che [la Buzzi] ha dovuto superare e nonostante avesse avuto la possibilità di commercializzare la propria produzione su mercati più vicini e redditizi, dalla fine degli anni '60 ha esportato “interessanti quantità” di cemento nella Francia del Sud [... a] prezzi più bassi di quelli indicati nei tariffari che gli erano stati inviati dai produttori francesi».
punto 1990
In definitiva, le osservazioni della Vicat non avrebbero impedito alla Commissione di giudicare che la Buzzi, comunicando alla Vicat il 23 aprile 1986 la sua decisione di rispondere negativamente alla richieste di forniture di cemento che le giungevano dalla Francia meridionale e di voler continuare a farlo (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 5; documento n. 33.126/6144), aveva «rassicurato Vicat sulla sua volontà di non intervenire sul mercato della Francia meridionale» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 6).
punto 1991
Dall'esame sin qui condotto discende che, per quanto concerne l'infrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata, nessun elemento dedotto dalla Vicat nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 e dell'8 gennaio 1998 è in grado di dimostrare l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa durante il procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › V — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di tre pratiche concordate franco-italiane contrastanti con l'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione ad esse delle ricorrenti interessate [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. a), b) e e)] › Consultazione degli atti › B — Causa T-39/95, Ciments français/Commissione
punto 1992
La Ciments français, facendo riferimento a una serie di documenti, afferma che, se ne avesse avuto conoscenza durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto utilizzarli proficuamente al fine di suffragare fa sua tesi difensiva volta a contestare l'accusa, di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), della decisione impugnata, di aver partecipato a una pratica concordata anticoncorrenziale con la Buzzi.
punto 1993
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 essa afferma che i capitoli della CA dedicati all'Italia, nonché i documenti ad essi relativi (in special modo, i documenti nn. 33.126/2945-2948, 2949-2951 e 19871-19873), le avrebbero consentito di sostenere che la Buzzi non aveva partecipato alle azioni dei produttori italiani contro gli esportatori greci, azioni che non avrebbero avuto legami con la Cembureau. A suo parere, in mancanza di una relazione siffatta tra la Buzzi e la Cembureau, la trasmissione di un tariffario pubblico alla Buzzi da parte della Ciments français il 17 marzo 1988 (documenti nn. 33.126/11982-11987; decisione impugnata, paragrafo 20, punto 4) non avrebbe dovuto essere considerata la prova di una concertazione illecita né, ancor meno, di un'applicazione dell'accordo Cembureau. Infine, i passaggi della CA relativi al mercato italiano non menzionerebbero nessun documento che riferisca di rapporti o contatti tra i produttori francesi e italiani né, a fortiori, tra la Ciments français e la Buzzi.
punto 1994
Occorre tuttavia constatare che nel corso del procedimento amministrativo non è stata commessa nessuna violazione dei diritti della difesa relativamente ai documenti richiamati dalla Ciments français. Infatti, la Commissione non ha mai sostenuto che la Buzzi avesse legami con la Cembureau. Al contrario, nel paragrafo 48, punto 2, della decisione impugnata, essa sottolinea la mancanza di legami strutturali tra la Buzzi e la Cembureau. Eventuali osservazioni della Ciments français volte a negare l'esistenza di un legame siffatto non avrebbero potuto pertanto condurre il procedimento amministrativo a un risultato diverso a tale riguardo.
punto 1995
Ad ogni modo, eventuali osservazioni che la Ciments français avrebbe potuto formulare per dimostrare sia la mancanza di collegamenti tra la Buzzi e la Cembureau sia la mancata partecipazione dell'impresa italiana alle azioni dei produttori del suo mercato contro le esportazioni greche sia, infine, la totale mancanza di riferimenti, nei capitoli italiani della CA, a documenti riguardanti contatti tra i produttori italiani e francesi, in particolare tra la Ciments français e la Buzzi, non avrebbero permesso di ignorare né di interpretare in modo diverso il contenuto del telefax del 17 marzo 1988, mediante il quale la Ciments français aveva comunicato alla Buzzi, su richiesta di quest'ultima, il suo tariffario e l'aumento da essa previsto per l'anno in corso (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 4; documenti nn. 33.126/11982-11987), e sul quale si è basata la Commissione, nella CA [capitolo 2, paragrafo 10, e capitolo 10, paragrafo 61, lett. b)] e nella decisione impugnata (paragrafi 20, punti 4, 6 e 7, e 48, punti 4, 5 e 7), per giudicare esistente la pratica concordata controversa.
punto 1996
Nelle sue osservazioni del 21 novembre 1997 la Ciments français fa richiamo, come la Vicat, allo studio della Lafarge intitolato «Implications des risques d'importation par voie terrestre aux frontières françaises» (documenti nn. 33.126/4869-4910), di cui essa sottolinea il medesimo passaggio menzionato dalla Vicat (v. il precedente punto 1987). Essa ritiene che, se avesse potuto consultare tale studio durante il procedimento amministrativo, esso le avrebbe permesso di confermare la fondatezza della tesi difesa in sede di memoria di risposta alla CA, secondo la quale non ci sarebbe stata nessuna possibilità di concorrenza tra la Ciments français e la Buzzi. In tale situazione, la trasmissione di un tariffario non avrebbe potuto essere considerata la prova di un'intesa anticoncorrenziale. Questo documento dimostrerebbe infatti che la Buzzi, la quale possiede lo stabilimento più vicino alla frontiera francese, non era in condizioni di concorrere né effettivamente né potenzialmente con la Vicat e la Lafarge sul mercato della Francia sudorientale. Questa conclusione dovrebbe valere a fortiori per la Ciments français, il cui stabilimento più vicino alla frontiera italiana è ancor più lontano di quelli della Vicat e della Lafarge. La Ciments français ritiene che questo documento a discarico avrebbe condotto ad un esito diverso del procedimento amministrativo qualora la Commissione avesse giudicato utile prenderlo in considerazione nell'ambito del medesimo.
punto 1997
Come sottolineato nel precedente punto 1988, il documento della Lafarge dimostra che, benché l'impresa francese non rilevasse, all'epoca, «minacce reali di importazioni via terra», provenienti dall'Italia, e segnatamente dalla Buzzi, il «rischio» collegato a importazioni di tal genere era tuttavia latente. Inoltre, le osservazioni che la Ciments français avrebbe potuto produrre, in base a questo documento della Lafarge, in sede di procedimento amministrativo non avrebbero potuto impedire alla Commissione, per le ragioni esposte nel precedente punto 1989, di constatare che la Buzzi esportava in Francia (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 5, secondo periodo.) In definitiva, eventuali osservazioni della Ciments français non avrebbero permesso alla Commissione di modificare le conclusioni da essa tratte nel paragrafo 48, punto 5, secondo e quarto periodo, della decisione impugnata: «(...) Ciments français e Buzzi sono concorrenti effettivi o, quantomeno, potenziali (...) e (...) qualsiasi comunicazione diretta a un concorrente circa il comportamento che si intende adottare sul mercato, dando cosi la possibilità di influenzare il comportamento del concorrente, costituisce un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1».
punto 1998
Dall'esame sin qui condotto discende che, per quanto concerne l'infrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), della decisione impugnata, nessun elemento dedotto dalla Ciments français nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 e del 21 novembre 1997 è in grado di dimostrare l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa durante il procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › V — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di tre pratiche concordate franco-italiane contrastanti con l'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione ad esse delle ricorrenti interessate [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. a), b) e e)] › Consultazione degli atti › C — Causa T-51/95, Buzzi/Commissione
punto 1999
La Buzzi, facendo riferimento a diverse serie di documenti, afferma che, se ne avesse avuto conoscenza durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto utilizzarli proficuamente al fine di suffragare la sua tesi difensiva volta a contestare l'accusa, di cui all'art. 3, n. 1, lett. a), b) e e), della decisione impugnata, di aver partecipato a tre pratiche concordate anticoncorrenziali con, rispettivamente, i produttori francesi Lafarge, Ciments français e Vicat.
punto 2000
Da un punto di vista generale, la Buzzi osserva anzitutto che nessuno dei documenti del fascicolo della Commissione che le è stato concesso di consultare in seguito alle misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale autorizzerebbe a giudicarla implicata in un'intesa illecita con i principali produttori francesi.
punto 2001
Tuttavia, la circostanza che nessuno dei documenti che la Buzzi ha potuto consultare durante il giudizio testimoni di un suo comportamento illecito non giustifica, di per sé, una lettura diversa dei documenti, consultabili nel corso del procedimento amministrativo, sui quali si è basata la Commissione, in sede di CA [capitolo 2, paragrafo 10, e capitolo 10, paragrafo 61, lett. b)] e di decisione impugnata (paragrafi 20 e 48), per giudicare dimostrata l'esistenza delle pratiche concordate tra la Buzzi e i produttori francesi Lafarge, Ciments français e Vicat.
punto 2002
La Buzzi richiama poi una prima serie di documenti i quali, a suo dire, avrebbero potuto esserle utili nel corso del procedimento amministrativo per illustrare la situazione del mercato e dimostrare in tal modo la totale mancanza di rapporti di concorrenza con i produttori francesi.
punto 2003
In primo luogo, essa fa riferimento, nella sua memoria del 9 gennaio 1997, a una nota interna della Lafarge del 21 aprile 1989 (documenti nn. 33.126/4709 e 4710), da cui si ricaverebbe che tale impresa francese non la considerava una concorrente sul mercato della Francia sudorientale. Nelle sue osservazioni del 28 novembre 1997 essa cita un'altra nota interna della Lafarge, del 28 febbraio 1988, relativa a «investigations de la Commission de Bruxelles» (indagini della Commissione di Bruxelles; documenti nn. 33.126/16838-16840). Da questa nota si evincerebbe che lo stabilimento della Buzzi sito in Robilante non era giudicato idoneo a generare un clima di concorrenza nel sudest della Francia, dov'erano in competizione fra loro la Lafarge, la Ciments français e la Vicat. Nelle sue osservazioni del 28 novembre 1997, la Buzzi menziona anche una nota interna della Vicat, datata 18 luglio 1988 (documenti nn. 33.126/6245-6247), la quale confermerebbe che essa non era considerata una concorrente della Vicat sul mercato della Francia meridionale.
punto 2004
Occorre anzitutto rilevare che le tre note interne di cui trattasi non contengono nessuna allusione alla Buzzi. Esse riguardano esclusivamente i rapporti concorrenziali fra i tre produttori francesi Lafarge, Ciments français e Vicat sul mercato della Francia meridionale. La circostanza che questi documenti non facciano nessuna allusione alla Buzzi non vuol dire, di per sé, che l'impresa italiana non fosse considerata, dai produttori francesi, un concorrente effettivo o potenziale su tale mercato.
punto 2005
Inoltre, si deve ancora una volta ricordare che, durante il procedimento amministrativo, la stessa Buzzi ha dichiarato che, «malgrado gli ostacoli (costo del trasporto, dogana, diversa qualità del cemento italiano e francese) che ha dovuto superare e nonostante avesse avuto la possibilità di commercializzare la propria produzione su mercati più vicini e redditizi, dalla fine degli anni '60 ha esportato “interessanti quantità” di cemento nella Francia del Sud», e ciò a dimostrazione della « piena autonomia d'azione di Buzzi che obbedisce unicamente alla logica imprenditoriale di chi cerca nuovi mercati» (punto 4.3 della memoria di risposta alla CA; decisione impugnata, paragrafo 20, punto 7) e per tentare di confutare in tal modo le censure mosse a suo carico nella CA riguardo a una partecipazione a concertazioni illecite con i produttori francesi.
punto 2006
Ne consegue che le osservazioni che la Buzzi avrebbe potuto formulare durante il procedimento amministrativo per tentare di dimostrare, alla luce delle tre note interne che essa menziona, di non essere considerata come una concorrente dai produttori francesi con i quali la Commissione l'accusa di aver posto in essere concertazioni illecite non avrebbero potuto impedire a quest'ultima di constatare che la Buzzi esportava in Francia (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 5) e, pertanto, che i produttori francesi ed essa erano concorrenti effettivi o, quanto meno, potenziali sul mercato della Francia meridionale (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 5). In definitiva, esse non avrebbero permesso di ignorare i documenti sui quali la Commissione si è basata, in sede di CA e di decisione impugnata, per giudicare esistenti le tre pratiche concordate contestate alla Buzzi.
punto 2007
In secondo luogo, nella sua memoria del 28 novembre 1997, la Buzzi menziona un'analisi di mercato riguardante la Francia sudorientale, condotta dalla direzione commerciale della Lafarge il 10 dicembre 1987 (documenti nn. 33.126/14549-14604). Da questo documento si ricaverebbe che l'analisi di mercato di cui trattasi sarebbe stata realizzata dalla Lafarge esclusivamente in base a dati interni all'impresa. La Buzzi ritiene che, se gli altri produttori francesi attivi nella Francia sudorientale, cosi come essa stessa, avessero fornito alla Lafarge dati sufficienti a permetterle di conoscere e controllare il mercato di cui trattasi, la Lafarge non avrebbe avuto bisogno di ricorrere a quest'analisi interna. Quest'ultima rivelerebbe inoltre che, a partire dal 1984, la Lafarge aveva abbandonato un progetto concernente proprio la conoscenza del mercato di cui trattasi. La Buzzi considera sorprendente che l'abbandono di questo progetto non sia stato compensato da nuove iniziative, quali uno scambio di informazioni con i concorrenti. Al contrario, la conoscenza che la Lafarge aveva del mercato sarebbe notevolmente peggiorata a partire dal 1984. Questi diversi elementi contraddirebbero pertanto la tesi della Commissione secondo la quale la Buzzi avrebbe concluso con i tre produttori francesi Lafarge, Ciments français e Vicat un'intesa per la ripartizione del mercato della Francia meridionale, basata su scambi reciproci di informazioni.
punto 2008
Occorre anzitutto ricordare che la decisione impugnata non denuncia l'esistenza di un'intesa unica tra i produttori francesi Lafarge, Ciments français e Vicat, da un lato, e il produttore italiano Buzzi, dall'altro. La Commissione imputa alla Buzzi tre distinte pratiche concordate, corrispondenti ad altrettanti contatti bilaterali, giudicati illeciti, che il produttore italiano ha posto in essere rispettivamente con ciascuna delle tre imprese francesi. Dal momento che l'analisi interna posta in risalto dalla Buzzi proviene dalla Lafarge, e che la Buzzi asserisce che la detta analisi rivelerebbe le difficoltà incontrate all'epoca dalla detta impresa per raccogliere informazioni sul mercato della Francia meridionale, occorre soltanto esaminare se il documento di cui trattasi, qualora ne fosse stata concessa la consultazione alla Buzzi durante il procedimento amministrativo, sarebbe stato utile alla sua difesa avverso l'accusa basata, nell'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione impugnata, di una sua partecipazione a una pratica concordata con la Lafarge, concernente la ripartizione del mercato della Francia meridionale.
punto 2009
L'analisi interna della Lafarge verte esclusivamente sul volume delle vendite e sulle quote di mercato di questa società in Francia. La Commissione, però, per contestare alla Lafarge e alla Buzzi l'infrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione impugnata, non ha mai asserito, né in sede di CA, né in sede di decisione impugnata, che la concertazione delle parti abbia riguardato scambi di informazioni sui volumi delle loro vendite e sulle loro rispettive parti di mercato nella regione della Francia meridionale.
punto 2010
Ne discende che le osservazioni che la Buzzi avrebbe potuto formulare durante il procedimento amministrativo in merito all'analisi interna della Lafarge per illustrare le difficoltà di questa società nel procacciarsi informazioni sul mercato della Francia meridionale e per cercare in tal modo di confutare l'esistenza di una concertazione illecita con la Lafarge non avrebbero consentito di ignorare il passaggio del resoconto del colloquio svoltosi il 26 novembre 1988 tra la Lafarge e la Buzzi, sul quale si è fondata la Commissione, in sede di CA [capitolo 2, paragrafo 10, e capitolo 10, paragrafo 61, lett. b)] e di decisione impugnata (paragrafi 20, punti 3 e 7, e 48, punti 3 e 7), per imputare a queste due imprese l'esistenza della pratica concordata di cui all'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione impugnata.
punto 2011
In terzo luogo, la Buzzi richiama l'attenzione, nella sua memoria del 9 gennaio 1997, sul fatto che, nelle statistiche dello SFIC (associazione nazionale dei produttori di cemento e calce; documenti nn. 33.126/14809-14824), i flussi delle importazioni di cemento provenienti dal Benelux, dalla Germania e dalla Svizzera avrebbero sempre condotto ad analisi precise, mentre i flussi provenienti dagli altri paesi, fra cui l'Italia, sarebbero stati menzionati in una rubrica residuale, intitolata «Autres» (altri). Questi documenti dimostrerebbero quindi la modestia dei flussi provenienti dall'Italia. Inoltre, da questi documenti, letti alla luce di una nota interna dello SFIC redatta per il suo esecutivo del 5 gennaio 1988 (documenti nn. 33.126/14806 e 14807), si ricaverebbe cne le importazioni italiane in Francia non erano considerate «flussi normali di importazione provenienti da (...) vicini europei», posti in essere in condizioni di mercato rette dal principio di economia. Solo le importazioni originarie del Benelux, della Germania e della Svizzera sarebbero state considerate tali e avrebbero costituito oggetto, per tale motivo, di stretti controlli. La Buzzi aggiunge che sarebbero proprio i cementieri dei paesi oggetto di stretta sorveglianza da parte dello SFIC che avrebbero « legami strutturali » tali da consentire scambi di informazioni (CA, capitolo 16, paragrafo 82, pag. 211 della versione francese). Essa pone inoltre a confronto altre statistiche dello SFIC (documenti nn. 33.126/14956-14976) con le statistiche prima citate (documenti nn. 33.126/14809-14824), sottolineando che questo confronto confermerebbe che le importazioni italiane in Francia erano di natura del tutto diversa da quelle provenienti dalla Germania, dal Benelux e dalla Svizzera. Essa fa inoltre osservare che, secondo un documento dello SFIC datato 10 novembre 1987 (documento n. 33.126/14894) e una nota della FIC del 9 marzo 1989 (documenti nn. 33.126/14898 e 14899), i membri della Cembureau avrebbero avuto l'abitudine di mantenere rapporti miranti al controllo delle importazioni. Gli atti della Commissione non evidenzierebbero invece che tale abitudine fosse condivisa dalla Buzzi.
punto 2012
L'insieme dei suddetti documenti dimostrerebbe che le importazioni provenienti dall'Italia erano occasionali e residuali e che non erano considerate una minaccia dai produttori francesi, al punto che sarebbero state equiparate alle importazioni episodiche provenienti da paesi quali il Giappone. Da tutto quanto precede discenderebbe che tra i produttori francesi e la Buzzi non sarebbe stato possibile concludere nessuna intesa relativa al mercato della Costa Azzurra dal momento che la condizione fondamentale per una intesa del genere, vale a dire che le parti interessate debbano essere, anche solo potenzialmente, operative sul medesimo mercato, non sarebbe stata soddisfatta.
punto 2013
Per quanto concerne le statistiche dello SFIC (documenti nn. 33.126/14809-14824), occorre ricordare anzitutto che i documenti nn. 33.126/14809, 14812, 14813, 14815, 14817, 14820, 14822 e 14824 avrebbero potuto essere consultati dalla Buzzi già durante il procedimento amministrativo (v. il precedente punto 250). La Buzzi avrebbe quindi potuto utilizzarli per suffragare la sua memoria di risposta alla CA. Alla luce di ciò, essa non può adesso richiamarli per dimostrare l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del detto procedimento.
punto 2014
Quanto alla nota interna dello SFIC, preparata per il suo esecutivo del 5 gennaio 1988 (documenti nn. 33.126/14806 e 14807), essa parla dell'«esistenza di flussi normali di importazioni provenienti da (...) vicini europei [e della] comparsa di flussi anormali di cemento provenienti [dalla Germania orientale] ». Nulla autorizza a dedurre da questa nota interna, letta in parallelo con le statistiche dello SFIC (documenti nn. 33.126/14809-14824), che i flussi provenienti dall'Italia fossero giudicati anormali. Solo i flussi originari della Germania orientale erano qualificati in tal modo.
punto 2015
In ogni caso, le osservazioni che la Buzzi avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo in base ai vari documenti da essa richiamati e, in particolare, alla luce del confronto tra le diverse statistiche dello SFIC (documenti nn. 33.126/14956-14976 e 14809-14824) per dimostrare che le importazioni italiane in Francia sarebbero state di natura diversa dai flussi provenienti dalla Germania, dal Benelux e dalla Svizzera non avrebbero permesso di ignorare le sue stesse dichiarazioni rilasciate durante il detto procedimento amministrativo, secondo le quali essa aveva esportato «interessanti quantità» sul mercato della Francia meridionale (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 7), e, pertanto, di inficiare la constatazione secondo la quale la Buzzi e i produttori francesi erano concorrenti effettivi o, quanto meno, potenziali su tale mercato (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 5). In definitiva, queste osservazioni non avrebbero quindi permesso di ignorare il contenuto dei documenti sui quali si è basata la Commissione, in sede di CA e di decisione impugnata, per giudicare esistenti le tre pratiche concordate da essa imputate alla Buzzi.
punto 2016
Per quanto riguarda infine il documento SFIC del 10 novembre 1987 (documento n. 33.126/14894) e la nota della FIC datata 9 marzo 1989 (documenti nn. 33.126/14898 e 14899), occorre ricordare che la Buzzi avrebbe potuto consultare il documento n. 33.126/14898 già durante il procedimento amministrativo (v. il precedente punto 250). In tale documento la FIC enuncia, all'attenzione dello SFIC: «Si allega l'aggiornamento a fine febbraio delle nostre esportazioni verso la Francia. Non appena disporremo di statistiche ufficiali relative al 1988, cercheremo di istituire un parallelo con la situazione statistica da Voi appena comunicataci ». Durante il procedimento amministrativo la Buzzi avrebbe quindi potuto sviluppare, a partire da questo documento, un argomento diretto a dimostrare che, mentre i membri della Cembureau avevano l'abitudine di scambiarsi informazioni destinate a consentire il controllo delle importazioni, nessun documento del fascicolo della Commissione provava che essa, che non era membro né diretto né indiretto della Cembureau, si fosse prestata a simili pratiche. Di conseguenza, la Buzzi non può richiamare questo documento per dimostrare l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa durante il procedimento amministrativo. Ad ogni modo, l'argomento che la Buzzi avrebbe potuto svolgere a partire dai documenti dello SFIC e della FIC citati, non sarebbe stato assolutamente in grado di fare ignorare i documenti sui quali si è fondata la Commissione, in sede di CA e di decisione impugnata, per giudicare esistenti le tre concertazioni illecite imputate alla Buzzi.
punto 2017
Da quanto sin qui illustrato discende che la circostanza che la Buzzi non abbia potuto consultare, nel corso del procedimento amministrativo, i documenti nn. 33.126/14806, 14807, 14810, 14811, 14814, 14816, 14818, 14819, 14821, 14823, 14956-14976, 14894 e 14899 non ha potuto compromettere la sua difesa in occasione del detto procedimento.
punto 2018
In quarto luogo, nella sua memoria del 28 novembre 1997 la Buzzi presenta numerosi documenti i quali illustrerebbero la rilevante incidenza delle condizioni e dei costi di trasporto sul mercato del cemento. Essa si riferisce a tale scopo a un documento della Lafarge intitolato «Politique commerciale» (politica commerciale; documento n. 33.126/4982), il quale sottolinerebbe che « non esiste un mercato nazionale uniforme per l'industria cementiera, bensì specifici mercati regionali» a causa, segnatamente, dell'«incidenza dei costi del trasporto». L'incidenza preponderante dei costi del trasporto sulla valutazione della redditività delle esportazioni sarebbe del resto confermata da un documento SNFCC del 2 dicembre 1986 (documenti nn. 33.126/6048-6050).
punto 2019
A tal proposito giova ricordare che, durante il procedimento amministrativo, la Buzzi ha insistito sull'importanza dei costi del trasporto nelle esportazioni dirette verso la Francia meridionale (punto 4.3 della memoria di risposta della Buzzi alla CA), aggiungendo tuttavia che, «malgrado gli ostacoli (costo del trasporto [...]) che ha dovuto superare e nonostante avesse avuto la possibilità di commercializzare la propria produzione su mercati più vicini e redditizi, dalla fine degli anni '60 [aveva] esportato “interessanti quantità” di cemento nella Francia del Sud» (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 7). Pertanto, le ulteriori osservazioni che la Buzzi avrebbe potuto formulare durante il procedimento amministrativo, in base ai suddetti documenti, per insistere sull'importanza delle condizioni e del costo del trasporto nella politica di esportazione non avrebbero potuto condurre il procedimento amministrativo verso un esito diverso.
punto 2020
Inoltre, il documento della Lafarge intitolato «Politique commerciale» (documento n. 33.126/4982) era consultabile da parte della Buzzi durante il procedimento amministrativo (v. il precedente punto 250). Esso figurava addirittura nella cassa (v. il precedente punto 95). La Buzzi avrebbe quindi potuto utilizzarlo per suffragare la sua memoria di risposta alla CA. Essa non può adesso richiamarlo per dimostrare l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa durante il procedimento amministrativo.
punto 2021
Per quanto concerne il documento dello SNFCC datato 2 dicembre 1986 (documenti nn. 33.126/6048-6050), da esso non è assolutamente dato di ricavare che i costi del trasporto fossero giudicati proibitivi per le esportazioni. La circostanza che questo documento analizzi i rischi d'aumento delle importazioni di cemento in Francia tende piuttosto a dimostrare il contrario.
punto 2022
Nelle sue osservazioni del 28 novembre 1997 la Buzzi fa inoltre riferimento, come la Vicat e la Ciments français, alla nota interna, priva di data, della Lafarge, intitolata «Implications des risques d'importation par voie terrestre aux frontières françaises» (documenti nn. 33.126/4869-4909), di cui essa pone in particolare rilievo il medesimo passaggio richiamato dalla Vicat e dalla Ciments français (v. i precedenti punti 1987 e 1996). Essa sostiene che questo documento evidenzierebbe che le sue importazioni in Francia non erano considerate una minaccia dalla Lafarge a causa, segnatamente, del carattere proibitivo dei costi di trasporto connessi al commercio di cemento tra l'Italia e la Francia. Essa ne deduce che, poiché la Buzzi non era considerata una minaccia, la Lafarge non avrebbe avuto nessun interesse a raggiungere con essa un accordo diretto a limitare la sua autonomia di comportamento sul mercato della Francia meridionale.
punto 2023
Tuttavia, come è già stato più volte sottolineato, la stessa Buzzi ha riconosciuto, durante il procedimento amministrativo, che i costi del trasporto, allo stesso titolo, del resto, degli altri ostacoli e inconvenienti connessi al commercio del cemento tra l'Italia e la Francia, non erano tanto proibitivi da indurla a rinunciare del tutto a qualsiasi esportazione nella regione della Francia meridionale (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 7). Le osservazioni che la Buzzi avrebbe potuto sviluppare durante il procedimento amministrativo in merito alla nota intema della Lafarge (documenti nn. 33.126/4869-4909), per dimostrare che le sue importazioni non erano considerate da quest'ultima una minaccia, non avrebbero pertanto impedito alla Commissione di constatare oggettivamente che la Buzzi esportava verso la Francia meridionale all'epoca dei fatti denunciati nella decisione impugnata e che, pertanto, essa era un concorrente effettivo o, quanto meno, potenziale dei produttori francesi in questa regione. In definitiva, queste osservazioni non avrebbero permesso di ignorare il contenuto del passaggio del resoconto del colloquio svoltosi il 26 novembre 1988 tra la Lafarge e la Buzzi, su cui si è basata la Commissione, in sede di CA e di decisione impugnata, per giudicare accertata, nell'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione impugnata, l'esistenza di una concertazione illecita tra le due imprese, avente ad oggetto il mercato della Francia meridionale.
punto 2024
La Buzzi richiama poi una seconda serie di documenti, i quali dimostrerebbero l'esistenza di un'intesa tra i produttori francesi, alla quale essa stessa non avrebbe partecipato. Nella sua memoria del 9 gennaio 1997 essa fa riferimento a tal fine ad alcune note interne della Vicat, datate 18 e 30 settembre e 2 e 22 ottobre 1987 (documenti nn. 33.126/5824-5830), nonché a una lettera del 28 febbraio 1983 indirizzata dalla Vicat alla Ciments français (documenti nn. 33.126/5844 e 5845). L'esame di questi vari documenti porrebbe inoltre in evidenza che una parte dei dati trasmessi dalla Buzzi alla Vicat o alla Ciments français non sarebbero stati oggetto di comunicazione né tra queste due imprese francesi, né tra le medesime e la Lafarge. La Buzzi considera pertanto questi documenti una prova ulteriore del fatto che essa non sarebbe mai stata vincolata da un'intesa unica ai tre produttori francesi citati nell'art. 3, n. 1, della decisione impugnata.
punto 2025
Occorre anzitutto ricordare che, nella decisione impugnata, la Commissione denuncia non un'unica intesa franco-italiana, bensì tre intese distinte. Pertanto, le osservazioni che la Buzzi avrebbe potuto formulare durante il procedimento amministrativo per negare l'esistenza di un'unica intesa franco-italiana non avrebbero potuto condurre il detto procedimento verso un esito diverso in relazione a questo problema.
punto 2026
Per quanto concerne le osservazioni che la Buzzi avrebbe potuto sviluppare sulla base dei vari documenti della Vicat prima ricordati (v. il precedente punto 2024) per dimostrare la sua totale estraneità all'intesa esistente all'epoca tra i produttori francesi, esse non le avrebbero permesso di far ignorare il contenuto dei vari documenti su cui si è basata la Commissione nella CA e nella decisione impugnata per dimostrare l'esistenza delle tre concertazioni illecite accertate nell'art. 3, n. 1, lett. a), b) e e), della decisione impugnata.
punto 2027
Infine, la Buzzi pone in rilievo una terza serie di documenti, relativi ai prezzi da essa applicati nei confronti dei suoi clienti francesi durante il periodo preso in considerazione nella decisione impugnata.
punto 2028
Nella sua memoria del 9 gennaio 1997 essa osserva anzitutto che i prezzi che essa avrebbe applicato ai clienti francesi nel 1986 per il cemento 425 avrebbero oscillato tra i 240 e i 290 FRF/tonnellata, mentre da una lettera dello SFIC inviata alla Cembureau il 27 novembre 1986 (documento n. 33.126/14938) si ricaverebbe che il prezzo applicabile in Francia all'epoca per il cemento CPJ 45, prodotto concorrente rispetto al suo, sarebbe stato pari a 357 FRF/tonnellata. Del resto, altri documenti reperiti presso lo SNFCC (documenti nn. 33.126/15040-15051) confermerebbero che i prezzi applicati dai produttori francesi per i diversi tipi di cemento in date diverse comprese nel periodo 1987-1989 sarebbero stati leggermente superiori a quelli da essa applicati, nello stesso periodo, ai suoi clienti francesi.
punto 2029
Nella sua memoria del 28 novembre 1997 la Buzzi spiega che da una nota reperita presso la Vicat (documenti nn. 33.126/6166-6175) si ricaverebbe che i prezzi praticati in Francia nel 1987 sarebbero stati pari a 370 FRF/tonnellata e che le importazioni di cemento provenienti dalla Germania orientale, effettuate al prezzo di 320 FRF/tonnellata, sarebbero state considerate denunciabili a titolo di dumping. Questo punto sarebbe confermato dal documento interno della Lafarge intitolato «Politique commerciale» (v. il precedente punto 2018). La Buzzi ne trae la conclusione che, se il prezzo di 320 FRF/tonnellata praticato dai produttori della Germania orientale era considerato un prezzo di dumping, lo stesso giudizio avrebbe dovuto necessariamente valere per quelli, ancora più bassi (263,5 FRF/tonnellata in media), da essa applicati ai suoi clienti francesi durante il medesimo 1987. Tale comportamento sarebbe totalmente incompatibile con l'esistenza di un'intesa riguardante una ripartizione del mercato, intesa che, per natura, avrebbe dovuto necessariamente mirare al massimo incremento dei profitti conseguente alla mancanza di qualsiasi forma di concorrenza sul mercato. La Buzzi fa poi rilevare che, secondo un documento della Vicat, intitolato «Prix moyen de vente 1987 et 1988» (prezzo medio di vendita 1987 e 1988; documento n. 33.126/5476), i prezzi dell'impresa francese sarebbero stati pari a 427 FRF/tonnellata nel gennaio del 1987.
punto 2030
In base ai vari documenti menzionati nei due punti precedenti, nonché ad un documento intitolato «France Price Development For Cement» (evoluzione dei prezzi francesi per il cemento; documento n. 33.126/15174), la Buzzi produce una tabella che mostra un aumento costante dei prezzi medi praticati in Francia dai produttori francesi nel periodo 1983-1987 mentre, contemporaneamente, i prezzi applicati da essa stessa per le sue vendite in Francia avrebbero avuto un andamento zigzagante, con adeguamenti in aumento molto limitati, seguiti da riduzioni rilevanti. Essa ne trae la conclusione che l'andamento dei suoi prezzi durante questo periodo sarebbe un tipico indizio del comportamento di un produttore marginale il quale, su un dato mercato, cerchi di conquistare piccole quote facendo ricorso a sensibili riduzioni di prezzo, tentando al tempo stesso, nei limiti del possibile, di profittare di riflesso di eventuali aumenti verificatisi sul mercato.
punto 2031
E' però importante sottolineare che, durante il procedimento amministrativo, la Buzzi ha affermato, in base ad alcuni documenti [v. punto 4.4, lett. a), e allegati 12-14 della memoria di risposta della Buzzi alla CA] « di aver praticato prezzi più bassi di quelli indicati nei tariffari che gli erano stati inviati dai produttori francesi», per dimostrare di avere «intrapreso il difficile compito di esportare (...) [con] la piena autonomia d'azione (...) che obbedisce unicamente alla logica imprenditoriale di chi cerca nuovi mercati » (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 7, secondo periodo.) Ebbene, la Commissione ha preso espressamente posizione su questo argomento nel paragrafo 20, punto 7, ultimo capoverso, della decisione impugnata, replicando che, a suo parere, il ricorso a prezzi più bassi era «giustificato dal fatto che le classi di resistenza dei cementi “Portland” venduti da Buzzi in Francia (classi 325 e 425) [erano] inferiori a quelle dei corrispondenti cementi fabbricati e venduti dai produttori francesi (classi 350 e 450)». Le ulteriori osservazioni che la Buzzi avrebbe potuto formulare durante il procedimento amministrativo a partire dai documenti menzionati nei precedenti punti 2028-2030, per dimostrare che i prezzi da essa praticati sul mercato della Francia meridionale erano notevolmente inferiori a quelli dei produttori francesi, non avrebbero potuto pertanto condurre il procedimento amministrativo ad un esito diverso su tale punto.
punto 2032
Occorre ancora rilevare che la Buzzi avrebbe potuto consultare durante il procedimento amministrativo il documento intitolato «France Price Development For Cement» (documento n. 33.126/15174) (v. il precedente punto 250), al pari del documento della Lafarge intitolato «Politique commerciale» (documento n. 33.126/4982). La Buzzi avrebbe quindi potuto utilizzare questi documenti per suffragare la sua memoria di risposta alla CA. Essa non può adesso richiamarli per dimostrare l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa durante il procedimento amministrativo.
punto 2033
Dall'esame sin qui condotto discende che, per quanto concerne le infrazioni di cui all'art. 3, n. 1, lett. a), b) e e), della decisione impugnata, nessun elemento dedotto dalla Buzzi nelle sue osservazioni del 9 gennaio e del 28 novembre 1997 è in grado di dimostrare l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa durante il procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › V — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di tre pratiche concordate franco-italiane contrastanti con l'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione ad esse delle ricorrenti interessate [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. a), b) e e)] › Conclusioni
punto 2034
Dal complesso delle considerazioni sin qui esposte (v. i precedenti punti 1819-2033) discende che l'art. 3, n. 1, della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui esso accerta:
nella lett. a), che la Lafarge e la Buzzi hanno violato le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dal 26 novembre al 31 dicembre 1988, partecipando ad una pratica concordata relativa alla limitazione della loro autonomia di comportamento per quanto concerne le fonti di produzione;
nella lett. c), che la Vicat e la Buzzi hanno violato le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato, in data successiva al 23 aprile 1986, partecipando ad una pratica concordata riguardante lo scambio di informazioni sui prezzi al fine della limitazione della loro autonomia di comportamento per quanto concerne le forniture di cemento nella Francia meridionale.
punto 2035
Per il resto, i motivi esaminati devono essere respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VI — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n.1, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa iberica contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti menzionate (art. 3, n. 2, della decisione impugnata) › Osservazioni preliminari
punto 2036
La Oficemen (T-59/95), la Cimpor (T-61/95) e la Secil (T-62/95) contestano tanto l'esistenza dell'infrazione constatata nell'art. 3, n. 2, della decisione impugnata quanto la loro partecipazione a quest'ultima e la durata dei comportamenti costitutivi di infrazione loro addebitati. La Cimpor e la Secil lamentano, inoltre, la violazione del principio della parità di trattamento, in quanto la Commissione ha imputato loro la partecipazione a tale infrazione, senza fare altrettanto con le imprese spagnole.
punto 2037
La Oficemen, la Cimpor e la Secil deducono anche la violazione dei diritti della difesa per l'accesso insufficiente ai documenti del fascicolo della Commissione, tanto a carico, quanto a discarico, nel corso del procedimento amministrativo.
punto 2038
Si deve a tal riguardo ricordare che, per irregolarità commesse nel corso del procedimento amministrativo, taluni elementi di prova utilizzati a carico dalla Commissione nella decisione impugnata non sono opponibili alle ricorrenti considerate.
punto 2039
Occorre dunque trascurare tali elementi nel giudicare se siano provate l'esistenza dell'infrazione e la partecipazione a quest'ultima della parti sopra menzionate.
punto 2040
Si devono così eliminare:
come inopponibili alle tre ricorrenti, le tre ultime frasi del documento n. 33.322/2901 utilizzato nei paragrafi 21, punto 2, secondo comma, e 49, n. 2, della decisione impugnata (v. nei precedenti punti 369-372);
come inopponibili alla Oficemen, i documenti nn. 33.322/512, 513, 549, 550, 566 e 567, telex inviati dalla Cimpor o ad essa indirizzati nel 1988 e nel 1989, utilizzati nel paragrafo 21, punto 8, della decisione impugnata (v. nel precedente punto 373);
come inopponibile alla Cimpor, il documento n. 33.322/1399, relativo ad una riunione del 27 luglio 1988, utilizzato nel paragrafo 21, punto 6, della decisione impugnata (v. nel precedente punto 374).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VI — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n.1, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa iberica contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti menzionate (art. 3, n. 2, della decisione impugnata) › Infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata › A — Analisi della Commissione
punto 2041
L'art. 3, n. 2, della decisione impugnata statuisce che la Oficemen, la Cimpor e la Secil hanno violato le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato, «dal 1o gennaio 1986 al 24 aprile 1989, partecipando ad un accordo riguardante il controllo dei flussi di cemento tra la Spagna e il Portogallo e l'osservanza dei limiti dei rispettivi mercati nazionali».
punto 2042
La dimostrazione di tale infrazione è svolta, più in particolare, nei paragrafi 21 e 49 della decisione impugnata.
punto 2043
La Commissione spiega innanzi tutto (paragrafo 21, punto 1) che «[t]ra il 1985 ed 1989, i produttori portoghesi Cimpor e Secil e l'associazione dei produttori spagnoli Oficemen hanno tenuto varie riunioni per discutere delle importazioni di cemento, in particolare dal Portogallo verso la Spagna, determinate dalle differenze di prezzo tra i due paesi (...)».
punto 2044
Essa richiama poi (paragrafo 21, punto 2) documenti relativi a due riunioni dei mesi di luglio e dicembre 1985, nel corso delle quali sarebbe stato stabilito un principio di esclusione dei movimenti di cemento tra la Spagna ed il Portogallo.
punto 2045
Si riferisce così al resoconto della Cimpor, relativo alla riunione del 22 luglio 1985 (decisione impugnata, paragrafo 21, punto 2, primo periodo, documenti nn. 33.322/155-157), che è del seguente tenore:
« I presenti, che possono essere considerati i rappresentanti dei produttori di cemento di Spagna e Portogallo, hanno manifestato la loro adesione inequivocabile al principio secondo il quale non dovevano esistere correnti di scambio di cemento dalla Spagna verso il Portogallo e viceversa, a meno che non fossero volute e controllate dall'industria cementiera dei due paesi.
Riconoscono però che tale posizione di accordo inequivocabile non impedisce l'intervento di “terzi” (distributori, dettaglianti, consumatori, trasportatori) che possano chiamare in causa le intenzioni delle due parti senza che queste possano esercitare un controllo efficace. Nel caso in cui si verificassero tali situazioni, le due parti devono procedere a franchi scambi di informazioni al fine di trovare una soluzione al problema».
punto 2046
Si riferisce anche ad un estratto del documento n. 33.322/2901 (v. nel precedente punto 2040), resoconto di una visita presso la Secil il 28 e 29 maggio 1986 di due dipendenti della Hispacement (in prosieguo: il «documento della Hispacement»), del quale la parte opponibile alle ricorrenti considerate (v. nei precedenti punti 369-372) enuncia:
«(...) i presidenti delle società produttrici di cemento portoghesi si sono riuniti negli uffici di Oficemen con i loro omologhi spagnoli nel dicembre dell'anno scorso [ovvero nel dicembre 1985] e (...) in quell'occasione è stato deciso di sospendere ogni esportazione da un paese all'altro».
punto 2047
La Commissione rileva inoltre (paragrafo 21, punti 3-7) che si è tenuto un certo numero di riunioni tra la Oficemen, la Cimpor e la Secil tra il 20 gennaio 1986 e il 24 aprile 1989, nel corso delle quali sarebbe stato esaminato lo stato delle esportazioni di cemento tra il Portogallo e la Spagna.
punto 2048
Infine, basandosi su altri documenti (paragrafo 21, punto 8) essa ricorda i rifiuti della Cimpor di soddisfare le domande di cemento provenienti dalla Spagna.
punto 2049
La Commissione deduce dall'insieme della sua analisi (paragrafo 21, punto 9) quanto segue:
«(...) i produttori portoghesi ed i produttori spagnoli rappresentati dalle rispettive associazioni miravano a controllare le esportazioni di cemento tra i due paesi iberici e ad arrivare quindi ad una ripartizione del mercato ».
punto 2050
Essa confuta quindi le spiegazioni addotte dalle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo (paragrafo 21, punti 10 e 11).
punto 2051
Nella parte della decisione impugnata dedicata alla valutazione giuridica del comportamento di cui trattasi (paragrafo 49, punto 1), la Commissione conclude:
«Le restrizioni concordate alle riunioni dal 22 luglio 1985 al 24 aprile 1989 tra Oficemen, Cimpor e Secil costituiscono un accordo ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, tramite il quale, [la Oficemen, la Cimpor e la Secil] deliberatamente e consapevoli di commettere un'infrazione alle loro leggi nazionali e alle regole comunitarie della concorrenza (...), hanno scelto una forma di cooperazione mirante a restringere, se non a impedire, il commercio del cemento tra i due paesi e, in questo modo, a garantire il rispetto dei propri mercati di vendita tradizionali, consolidando la compartimentazione dei mercati spagnolo e portoghese.
L'accordo in questione ha costituito un'infrazione dal 1o gennaio 1986, data dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla CEE, che è persistita almeno fino al 24 aprile 1989».
punto 2052
Essa aggiunge (paragrafo 49, punti 2-5) che detto accordo è stato effettivamente applicato e che gli argomenti presentati dalle parti interessate nel corso del procedimento amministrativo non legittimavano in alcun modo il loro comportamento.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VI — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n.1, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa iberica contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti menzionate (art. 3, n. 2, della decisione impugnata) › Infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata › B — Accordo tra la Oficemen, la Cimpor e la Secil riguardante il controllo dei flussi di cemento tra la Spagna ed il Portogallo e l'osservanza dei limiti dei rispettivi mercati nazionali
punto 2053
Ai fini della presente analisi, occorre distinguere, da un lato, la conclusione dell'accordo di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata (1) e, d'altro lato, la sua attuazione (2). Occorrerà poi esaminare gli argomenti delle ricorrenti considerate riguardo alle circostanze particolari che sarebbero inconciliabili con l'esistenza dell'accordo (3). Si dovrà poi esaminare la situazione particolare della Secil (4).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VI — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n.1, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa iberica contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti menzionate (art. 3, n. 2, della decisione impugnata) › Infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata › B — Accordo tra la Oficemen, la Cimpor e la Secil riguardante il controllo dei flussi di cemento tra la Spagna ed il Portogallo e l'osservanza dei limiti dei rispettivi mercati nazionali › 1. Conclusione dell'accordo
punto 2054
Nella decisione impugnata, la prova della conclusione di un accordo tra la Oficemen, la Cimpor e la Secil riguardante il controllo dei flussi di cemento tra la Spagna e il Portogallo e l'osservanza dei limiti dei rispettivi mercati nazionali si basa sui due documenti sopra menzionati (v. nei precedenti punti 2045 e 2046), vale a dire il resoconto della Cimpor relativo alla riunione del 22 luglio 1985 e il documento della Hispacement.
punto 2055
La Oficemen, la Cimpor e la Secil sostengono che tali documenti non consentono di dimostrare l'esistenza di un accordo tra di loro.
punto 2056
Secondo la Secil e la Cimpor, il resoconto della riunione del 22 luglio 1985 rispecchia solo l'opinione del suo autore. Esso non dimostrerebbe l'esistenza di un qualsivoglia accordo, ma l'adesione ad un principio. Il riferimento al « principio secondo il quale non dovevano esistere correnti di scambio di cemento dalla Spagna verso il Portogallo e viceversa» sarebbe in relazione con una dichiarazione d'intenti che dovrebbe essere valutata tenendo conto delle regole della concorrenza comunitarie e nazionali.
punto 2057
Le tre ricorrenti contestano anche il valore probatorio del brano del documento della Hispacement che era loro opponibile. Non esisterebbe infatti alcuna prova che si sia effettivamente tenuta la riunione del dicembre 1985 menzionata in tale passaggio.
punto 2058
E' pacifico che la Oficemen, la Cimpor e la Secil hanno partecipato alla riunione del 22 luglio 1985. Tale circostanza è peraltro confermata dal resoconto di tale riunione preparato dalla Cimpor.
punto 2059
Quest'ultimo documento dimostra l'esistenza di un concorso di volontà tra le parti presenti alla riunione, e quindi tra le ricorrenti indicate all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata, riguardante un'«adesione inequivocabile al principio secondo il quale non dovevano esistere correnti di scambio di cemento dalla Spagna verso il Portogallo e viceversa, a meno che non fossero volute e controllate dall'industria cementiera dei due paesi».
punto 2060
Per quanto riguarda il documento della Hispacement, la parte opponibile alle ricorrenti considerate (v. nei precedenti punti 369-372) conferma la realtà di un accordo intervenuto tra di loro alcuni mesi prima. Essa enuncia infatti che «i presidenti delle società produttrici di cemento portoghesi si sono riuniti negli uffici di Oficemen con i loro omologhi spagnoli nel dicembre dell'anno scorso [ovvero nel dicembre 1985] e [... che] in quell'occasione è stato deciso di sospendere ogni esportazione da un paese all'altro».
punto 2061
L'argomento della Cimpor e della Secil secondo il quale il resoconto della riunione del 22 luglio 1985 attesterebbe l'adesione ad un principio e non un accordo deve essere respinto. Infatti, un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato non presuppone necessariamente un patto formale (v., ad esempio, sentenza della Corte 20 giugno 1978, causa 28/77, Tepea/Commissione, Racc. pag. 1391, punto 41). Perché esista un accordo ai sensi di tale disposizione, è sufficiente che esista un concorso di volontà in capo ai partecipanti alla riunione di cui trattasi di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v. giurisprudenza citata, nel precedente punto 1010). Ora, nella fattispecie, il resoconto della riunione del 22 luglio 1985 attesta chiaramente l'esistenza di un concorso di volontà e, pertanto, di un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, riguardante i due aspetti dell'infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata, vale a dire il controllo dei flussi di cemento tra la Spagna e il Portogallo e l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali.
punto 2062
Gli altri argomenti diretti a contestare il valore probatorio del medesimo documento e del documento della Hispacement devono essere del pari respinti. Occorre ricordare che gli elementi di prova devono essere valutati non isolatamente, ma nel loro complesso (sentenza causa 48/69, ICI/Commissione, citata nel precedente punto 636, punto 68; sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-141/94, Thyssen/Commissione, Racc. pag. II-347, punto 175). Ora, i documenti di cui trattasi provengono dalla Cimpor e dalla Hispacement, società che conoscono perfettamente il mercato del cemento e i suoi operatori. Provenendo da due fonti diverse ed affidabili, essi confermano l'esistenza dell'intesa controversa.
punto 2063
Inoltre, la circostanza che abbiano tenuto la Oficemen, la Cimpor e la Secil tra il 20 gennaio 1986 e il 24 aprile 1989, diverse riunioni nel corso delle quali si è esaminato lo stato delle esportazioni tra il Portogallo e la Spagna (decisione impugnata, paragrafo 21, punti 3-7), conferma anch'essa che le ricorrenti considerate hanno tentato di limitare e di controllare gli scambi tra il Portogallo e la Spagna. Essa conferma pertanto l'esistenza dell'accordo (v. nei precedenti punti 2070-2082).
punto 2064
La Cimpor e la Secil sostengono inoltre che risulta dal documento della Hispacement che tale impresa mirava a scoprire se le fosse possibile acquistare clinker dalla Secil a condizioni migliori di quelle offerte dai concorrenti spagnoli più che ad ottenere garanzie di non esportazione di cemento verso la Spagna.
punto 2065
Anche questo argomento deve essere respinto. Anche supponendo che la Hispacement avesse tentato di importare clinker portoghese, resta pur sempre il fatto che il documento della Hispacement dimostra che « i presidenti delle società produttrici di cemento portoghesi si sono riuniti negli uffici di Oficemen con i loro omologhi spagnoli nel dicembre dell'anno scorso [nel dicembre 1985] e che in quell'occasione è stato deciso di sospendere ogni esportazione da un paese all'altro». Va, a tal proposito, sottolineato come risulti dal resoconto della riunione del 22 luglio 1985 che l'accordo concluso tra le industrie dei due paesi riguardava il cemento e non prendeva in considerazione il clinker e che erano consentiti movimenti voluti e controllati dall'industria del cemento di ciascuno dei due paesi.
punto 2066
Sulla base del documento e dell'estratto di documento analizzati, la Commissione ha potuto quindi giustamente considerare provata l'esistenza di un accordo tra la Oficemen, la Cimpor e la Secil riguardante il controllo dei flussi di cemento tra la Spagna e il Portogallo e l'osservanza dei limiti dei rispettivi mercati nazionali. Si dovrà tuttavia successivamente esaminare se essa abbia potuto legittimamente constatare che la partecipazione delle ricorrenti considerate a tale accordo costituiva una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato a partire dal 1o gennaio 1986 e che tale infrazione è durata sino al 24 aprile 1989.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VI — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n.1, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa iberica contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti menzionate (art. 3, n. 2, della decisione impugnata) › Infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata › B — Accordo tra la Oficemen, la Cimpor e la Secil riguardante il controllo dei flussi di cemento tra la Spagna ed il Portogallo e l'osservanza dei limiti dei rispettivi mercati nazionali › 2. Attuazione dell'accordo
punto 2067
Nel paragrafo 49, punto 2, primo periodo, della decisione impugnata, la Commissione sottolinea quanto segue:
«L'accordo [tra la Oficemen, la Cimpor e la Secil] è stato effettivamente applicato. Il rappresentante di Secil ha dichiarato a Hispacement (...) che la sua impresa era decisa a rispettare l'accordo con gli spagnoli e che Cimpor aveva resistito alla tentazione di esportare malgrado gli ordini provenienti dalla Spagna; le parti all'accordo si sono scambiate tutti i dati necessari per controllare e contenere le esportazioni effettuate da terzi (...); Cimpor ha rifiutato di vendere in Spagna dichiarando di non avere prodotto disponibile per l'esportazione mentre è stato dimostrato che nello stesso periodo, ha soddisfatto puntuali ordini trasmessi da paesi terzi(...)».
punto 2068
Tuttavia, come sottolineano la Oficemen, la Cimpor e la Secil, diversi documenti richiamati dalla Commissione nei paragrafi 21 e 49 della decisione impugnata, per dimostrare che l'accordo tra loro è stato applicato, non sono opponibili né alle tre ricorrenti (tre ultime frasi del documento della Hispacement) né alla Oficemen (documenti nn. 33.322/512, 513, 549, 550, 566 e 567, citati nel paragrafo 21, punto 8, della decisione impugnata), né alla Cimpor (documento n. 33.322/1399, citato nel paragrafo 21, punto 6, della decisione impugnata), per irregolarità commesse dalla Commissione nel corso del procedimento amministrativo (v. nei precedenti punti 369-374 e 2038-2040).
punto 2069
Occorre pertanto esaminare se gli altri documenti ricordati dalla Commissione dimostrino da soli che l'accordo è stato effettivamente applicato.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VI — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n.1, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa iberica contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti menzionate (art. 3, n. 2, della decisione impugnata) › Infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata › B — Accordo tra la Oficemen, la Cimpor e la Secil riguardante il controllo dei flussi di cemento tra la Spagna ed il Portogallo e l'osservanza dei limiti dei rispettivi mercati nazionali › 2. Attuazione dell'accordo › 2.1. Riunioni svoltesi tra la Oficemen, la Cimpor e la Secil
punto 2070
Risulta da numerosi documenti opponibili alle ricorrenti considerate che queste ultime si sono più volte riunite, per seguire da vicino l'evoluzione delle esportazioni tra il Portogallo e la Spagna, tentando di controllare i flussi di cemento tra i due paesi, secondo i principi stabiliti nel corso della riunione del 22 luglio 1985.
punto 2071
A tal proposito, il resoconto di quest'ultima riunione sottolineava:
« [Le parti presenti riconoscono però che tale posizione di accordo inequivocabile [sul principio di esclusione dei movimenti di cemento] non impedisce l'intervento di “terzi” (distributori, dettaglianti, consumatori, trasportatori) che possano chiamare in causa le intenzioni delle due parti senza che queste possano esercitare un controllo efficace. Nel caso in cui si verificassero tali situazioni, le due parti devono procedere a franchi scambi di informazioni al fine di trovare una soluzione al problema».
punto 2072
Così, il 20 gennaio 1986, si è svolto tra la Oficemen, la Cimpor e la Secil, come risulta dal resoconto della riunione del consiglio direttivo di Oficemen (decisione impugnata, paragrafo 21, punto 3, documenti nn. 33.322/1311 e 1314), un incontro che ha avuto per oggetto « i reciproci scambi di informazioni riguardo all'evoluzione delle esportazioni di cemento tra i due paesi», nel corso del quale le parti presenti hanno deciso di «continuare a scambiarsi informazioni sulle esportazioni di cui fossero a conoscenza».
punto 2073
Il 23 gennaio 1987 si è tenuta un'altra riunione tra la Cimpor, la Secil e rappresentanti dei produttori spagnoli, tra cui il signor Andia, della Oficemen, come risulta dai documenti nn. 33.332/163-166 e 1406-1408 (decisione impugnata, paragrafo 21, punto 4), resoconti di tale riunione. Secondo tali documenti, le importazioni in Spagna di cemento proveniente dal Portogallo erano avvertite come problematiche, tanto che i partecipanti alla riunione hanno proposto, da un lato, una soluzione a medio termine consistente nell'aumentare i prezzi del cemento portoghese e, d'altro lato, una soluzione a breve termine consistente nello scoraggiare gli operatori portoghesi che effettuavano esportazioni trasfrontaliere.
punto 2074
Si sono tenute inoltre riunioni il 5 e 6 marzo 1987 tra la Cimpor, la Secil e rappresentanti dei produttori spagnoli, tra cui il signor Andia, della Oficemen. La Secil non ammette esplicitamente la propria presenza a tali riunioni. La sua partecipazione, tuttavia, nonché quella della Oficemen e della Cimpor risultano inequivocabilmente dai documenti nn. 33.322/169-172 (decisione impugnata, paragrafo 21, punto 5). Nel corso di tali riunioni, i produttori portoghesi hanno trasmesso ai loro omologhi spagnoli l'elenco degli operatori spagnoli che avevano chiesto di conoscere le loro quotazioni per il cemento (documento n. 33.322/172). E' stata anche esaminata la situazione delle esportazioni di cemento dal Portogallo in Spagna destinate ai varchi confinari di Valencia de Alcantara, Badajoz, Tuy per ogni mese del 1986 e per il periodo gennaio-febbraio 1987 (documento n. 33.322/170). Il resoconto della riunione del 6 marzo 1987 (decisione impugnata, paragrafo 21, punto 5, documenti nn. 33.322/1410-1412) indica che i partecipanti avevano constatato «un aumento rapido delle importazioni [dal Portogallo alla Spagna] dopo la metà di ottobre [dell'anno precedente] ». Esso riporta inoltre che, in tale data, «i rappresentanti spagnoli avevano insistito sull'idea che i prezzi del cemento portoghese dovevano essere ritoccati».
punto 2075
La Oficemen, la Cimpor e la Secil non contestano il fatto che, nel corso delle suddette riunioni, sono stati seguiti con un'attenzione del tutto particolare i movimenti registrati nelle esportazioni di cemento dal Portogallo verso la Spagna. Esse sostengono tuttavia che l'oggetto delle riunioni era lecito. Avrebbero, in realtà, tentato di limitare il rischio di esportazioni di cemento P-300 dal Portogallo verso la Spagna, per il fatto che l'uso di tale prodotto, vietato in Spagna, poteva impegnare la responsabilità dei produttori di cemento spagnoli. Il resoconto della riunione del 6 marzo 1987 mostrerebbe che le riunioni di cui trattasi avevano quale oggetto l'esercizio di una vigilanza circa il rispetto delle norme spagnole, destinate ad evitare che produttori spagnoli di cemento fossero coinvolti in cause civili e penali. Quanto alla Oficemen, essa avrebbe insistito presso i produttori portoghesi perché negoziassero con il loro governo una modifica del sistema dei prezzi massimi.
punto 2076
Si deve rilevare che, anche se la Commissione, nella decisione impugnata (paragrafo 21, punto 11), ha espresso dubbi riguardo alla sfera d'applicazione del regio decreto spagnolo 23 marzo 1975, n. 1964/1975, non è stato più contestato nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale che tale regio decreto, in vigore dal 1975 al 1988, prevedesse il divieto generale di utilizzare in Spagna cemento di tipo Portland di una resistenza inferiore a 350 kg per cm2 (cemento P-350). La Commissione non contesta inoltre le spiegazioni delle ricorrenti considerate, secondo le quali due classi di cemento erano autorizzate all'epoca in Portogallo vale a dire la classe 30 (o P-300) e la classe 40 (o P-400). La Secil afferma di aver prodotto, fino al 1989, solo cemento della classe 30. Dal canto suo, la Cimpor avrebbe iniziato a produrre cemento della classe 40 solo nel 1985, in quantità ridotte che sarebbero state sempre assorbite dal consumo interno. Non è neppure contestato il fatto che, nel 1988, il decreto n. 1964/1975 sia stato abrogato e sostituito dal regio decreto 28 ottobre 1988, n. 1313/1988, che vietava espressamente l'importazione in Spagna di cemento non corrispondente ai tipi omologati dalle autorità spagnole, o di cemento corrispondente a tali tipi, ma privo di certificato di conformità di produzione.
punto 2077
L'argomento delle ricorrenti considerate non può tuttavia essere accolto.
punto 2078
Si deve ricordare che, secondo quanto si ricava dal resoconto della riunione del 22 luglio 1985 preparato dalla Cimpor, i partecipanti a tale riunione «hanno manifestato la loro adesione inequivocabile al principio secondo il quale non dovevano esistere correnti di scambio di cemento dalla Spagna verso il Portogallo e viceversa, a meno che non fossero volute e controllate dall'industria cementiera dei due paesi». Del pari, la parte opponibile del documento della Hispacement rivela che l'oggetto dell'accordo consisteva nel vietare «ogni esportazione da un paese all'altro». L'accordo concluso non prevedeva che il cemento esportato dovesse essere conforme alle norme applicabili nel paese di importazione.
punto 2079
Risulta anche dal resoconto della riunione del 22 luglio 1985 che, in quanto l'intesa di cui trattasi legava i produttori di cemento, ma non i terzi (ad esempio distributori e dettaglianti), le parti avevano convenuto che, qualora gli interventi di terzi mettessero in pericolo l'intesa cui esse erano giunte, si dovesse «procedere a franchi scambi di informazioni al fine di trovare una soluzione al problema».
punto 2080
Certamente, il resoconto della riunione del 6 marzo 1987 menziona espressamente la preoccupazione della Oficemen riguardo ai problemi posti dall'uso in Spagna di cemento della classe 30 proveniente dal Portogallo. Tale documento, tuttavia, mostra che la soluzione ricercata per il problema delle esportazioni provenienti dal Portogallo consisteva in un aumento dei prezzi portoghesi. Numerosi altri documenti, inoltre, confermano che si trattava del rimedio invariabilmente proposto, come ha sottolineato la Oficemen nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale [v. resoconti delle riunioni del 23 gennaio 1987 (decisione impugnata, paragrafo 21, punto 4, documenti nn. 33.322/163-166 e 1406-1408) e del 6 marzo 1987 (decisione impugnata, paragrafo 21, punto 5, documenti nn. 33.322/1410-1412)]. Le parti ricorrenti non possono però affermare che l'eventuale aumento dei prezzi del cemento portoghese fosse atto a risolvere il problema derivante, se del caso, dalla mancata conformità del cemento portoghese alle norme spagnole.
punto 2081
Ne consegue che l'oggetto delle diverse riunioni tenute dai produttori portoghesi e spagnoli era quello di limitare le esportazioni tra il Portogallo e la Spagna, e non di rendere le esportazioni portoghesi conformi alle norme spagnole.
punto 2082
Anche supponendo che le riunioni riguardassero l'esercizio di una vigilanza sul rispetto delle norme spagnole, le ricorrenti non hanno chiarito per quale ragione non sia stato portato dinanzi alle autorità competenti il problema del rischio che fosse usato cemento portoghese non conforme alle norme spagnole. Spetta infatti alle pubbliche autorità e non ad imprese e associazioni private garantire l'osservanza delle prescrizioni della legge (sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439, punto 118, e SCK e FNK, citata nel precedente punto 485, punto 194). Occorre inoltre rilevare che l'accordo concluso tra la Oficemen, la Cimpor e la Secil vietava anche le «correnti di scambio di cemento dalla Spagna verso il Portogallo» (resoconto della riunione del 22 luglio 1985 preparato dal a Cimpor; decisione impugnata, paragrafo 21, punto 2, documenti nn. 33.322/155-157) e che e ricorrenti considerate si sono informate reciprocamente «riguardo all'evoluzione delle esportazioni di cemento tra i due paesi» (resoconto della riunione del consiglio di direzione della Oficemen del 13 febbraio 1986; decisione impugnata, paragrafo 21, punto 3, documenti nn. 33.322/1311-1314) e non solo delle esportazioni di cemento dal Portogallo verso la Spagna. Ora, l'argomento relativo alla difformità tra le norme portoghesi e spagnole non è in alcun caso idoneo a giustificare il controllo delle esportazioni dalla Spagna verso il Portogallo. Infatti il cemento spagnolo era, all'epoca, per lo meno della classe 35, e perciò di qualità superiore alla classe 30 prodotta in Portogallo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VI — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n.1, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa iberica contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti menzionate (art. 3, n. 2, della decisione impugnata) › Infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata › B — Accordo tra la Oficemen, la Cimpor e la Secil riguardante il controllo dei flussi di cemento tra la Spagna ed il Portogallo e l'osservanza dei limiti dei rispettivi mercati nazionali › 2. Attuazione dell'accordo › 2.2. Rifiuto di vendita della Cimpor
punto 2083
Risulta da numerosi documenti opponibili alle ricorrenti considerate, e, in particolare, dai documenti nn. 33.322/485, 486, 493-495, 530-532, 537 e 538, citati nel paragrafo 21, punto 8, primo periodo, della decisione impugnata, che, nel 1988 e nel 1989 la Cimpor ha rifiutato di aderire alle richieste provenienti dalla Spagna con la formula standard «non abbiano disponibilità per l'esportazione».
punto 2084
La Oficemen e la Cimpor sostengono che esistevano ragioni oggettive che giustificavano tale rifiuto di vendita. Non si sarebbe dunque trattato dell'attuazione di un accordo anticoncorrenziale da parte della Cimpor. Le ricorrenti spiegano che la capacità di esportazione della Cimpor era all'epoca limitata. Tale società sarebbe stata, di conseguenza, molto sensibile alla fluttuazioni della domanda interna ed alle vicissitudini tecniche della produzione. In tali circostanze sarebbe normale che, nel corso di un medesimo periodo, taluni ordini venissero accettati ed altri rifiutati. Inoltre, tenuto conto della sua limitata capacità di esportazione, la Cimpor non avrebbe potuto stabilire una strategia di sviluppo dei mercati per l'esportazione. Per tali ragioni, essa avrebbe sempre considerato prioritario il mantenimento di relazioni con i mercati deficitari, in particolare, con i paesi africani di lingua ufficiale portoghese, senza tuttavia trascurare le possibilità che potevano occasionalmente presentarsi su altri mercati, come quelli dei paesi della Cembureau, ivi compresa la Spagna, e, nei limiti in cui le fosse possibile, da un punto di vista tecnico e logistico, soddisfare le domande che le venivano rivolte. Tuttavia, i quantitativi di cemento della classe 40 prodotte dalla Cimpor sarebbero state interamente assorbite dal mercato portoghese. Quanto al cemento della classe 30, esso sarebbe stato vietato in Spagna. Gli ordini non soddisfatti avrebbero esplicitamente o implicitamente riguardato cemento di un tipo non fabbricato dalla Cimpor o di cui essa non aveva disponibilità per l'esportazione.
punto 2085
Si devono ricollocare nel loro contesto i telex ricordati dalla Commissione nella decisione impugnata (nel paragrafo 21, punto 8; documenti nn. 33.322/485, 486, 493-495, 530-532, 537 e 538) per rendere conto del rifiuto di vendita della Cimpor. Risulta già inequivocabilmente dal resoconto della riunione del 22 luglio 1985 preparato da tale impresa che quest'ultima ha partecipato all'accordo riguardante il controllo dei movimenti di cemento tra la Spagna ed il Portogallo e l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata. Tale documento infatti attesta un'« adesione inequivocabile al principio secondo il quale non dovevano esistere correnti di scambio di cemento dalla Spagna verso il Portogallo e viceversa, a meno che non fossero volute e controllate dall'industria cementiera dei due paesi». La partecipazione della Cimpor all'accordo risulta pure dall'estratto del documento della Hispacement opponibile alle tre ricorrenti (documento n. 33.322/2901) (v. nel precedente punto 2060). Tale realtà è inoltre confermata dal fatto che si sono tenute, nel 1986 e nel 1987, diverse riunioni tra i produttori spagnoli e portoghesi nel corso delle quali è stato analizzata l'evoluzione delle esportazioni tra i due paesi e sono state proposte soluzioni (decisione impugnata, paragrafo 21, punti 3-5).
punto 2086
In tale contesto, il rifiuto della Cimpor di vendere cemento in Spagna tra il 1988 e il 1989 costituisce di per sé un indizio della partecipazione continua della Cimpor all'intesa. Occorre tuttavia esaminare se l'argomento della Oficemen e della Cimpor privi tale elemento della sua forza probatoria.
punto 2087
A tal riguardo, la giustificazione avanzata dalla Cimpor nei suoi telex menzionati sopra relativi a rifiuti di vendita in Spagna, vale a dire la mancata disponibilità per l'esportazione, non può essere accolta. Non è stato infatti contestato che la Cimpor, proprio mentre rifiutava di vendere cemento in Spagna, ha accettato di soddisfare domande puntuali di cemento per le seguenti destinazioni: la Guinea, il Senegal, la Libia, il Madagascar, Porto Rico, gli Stati Uniti d'America e le Antille (decisione impugnata, paragrafo 21, punto 8; documenti nn. 33.322/490-492, 496-511, 514-517, 523-526, 533-536, 539-541, 543-548, 551-556, 571-574).
punto 2088
Il motivo che la Cimpor trae dalla difformità normativa tra la Spagna ed il Portogallo deve essere respinto. Il regio decreto spagnolo n. 1964/1975 vietava, infatti, di usare, ma non di importare, in Spagna cemento del tipo Portland con resistenza inferiore a 350 kg per cm, la cui importazione è stata vietata solo dal regio decreto n. 1313/1988 (v. nel precedente punto 2076). In tali condizioni, nulla avrebbe impedito alla Cimpor di vendere in Spagna cemento della classe 30, che essa effettivamente produceva, fino all'entrata in vigore del regio decreto n. 1313/1988. A maggior ragione nulla avrebbe impedito alla Cimpor di vendere in Spagna cemento della classe 40, del quale non erano vietati l'importazione e l'impiego, dal momento che la suddetta impresa aveva iniziato, come riconosce nelle proprie memorie, a produrre tale tipo di cemento nel 1985, «in quantità ridotte». Si deve peraltro rilevare che la Cimpor non ha giustificato alcuno dei rifiuti di vendita controversi riferendosi alla mancata conformità dei suoi prodotti alle norme spagnole in vigore. Essa ha sempre utilizzato la formula «non abbiamo disponibilità per l'esportazione», mentre, nel contempo, accettava ordini per la Guinea, il Senegal, la Libia, il Madagascar, Porto Rico, gli Stati Uniti d'America e le Antille. Inoltre, in risposta a « richieste spagnole » essa ha affermato di non avere cemento disponibile anche nei casi in cui gli ordini non indicavano il tipo di cemento richiesto (v. documento n. 33.322/538, citato nel paragrafo 21, punto 8, primo periodo, della decisione impugnata). Per contro, allorché, nell'agosto 1988, essa ha ricevuto da parte della «Jcc Imp Exp» una richiesta di cemento della classe 35 da consegnare in Senegal, vale a dire al di fuori della Comunità, essa ha proposto a tale impresa cemento della classe 30 (v. documenti nn. 33.322/551 e 553, citati nel paragrafo 21, punto 8, terzo periodo, della decisione impugnata).
punto 2089
Tenuto conto dell'automatismo dei rifiuti di vendita e della formula standard utilizzata a tale scopo, la quale, peraltro, non corrispondeva alla realtà, la Commissione poteva legittimamente concludere (decisione impugnata, paragrafo 49, punto 2) che i rifiuti di vendita costituivano l'attuazione dell'intesa conclusa tra i produttori portoghesi e la Oficemen. Tale constatazione è inoltre corroborata dal telex della Tracoisa, commerciante spagnola, alla Cimpor del 13 marzo 1989 (decisione impugnata, paragrafo 21, punto 8; documento n. 33.322/575): «(...) Se le esportazioni verso la Spagna non possono nemmeno essere prese in considerazione a causa degli accordi bilaterali tra i produttori spagnoli e portoghesi, non discutiamo, ma fateci almeno conoscere le vostre disponibilità per altri mercati». Anche se, come afferma la Oficemen, tale telex rispecchia solo l'opinione puramente speculativa di un'impresa che non poteva avere alcuna cognizione diretta del presunto accordo ispano-portoghese, resta pur sempre il fatto che tale elemento è un indizio che concorda completamente con altri indizi i quali dimostrano, insieme considerati, che l'intesa conclusa con i produttori portoghesi e spagnoli è stata attuata.
punto 2090
La Cimpor trae inoltre argomento dal fatto che tutti i documenti richiamati dalla Commissione sarebbero successivi all'adozione del regio decreto spagnolo n. 1313/1988. Essa non avrebbe quindi avuto alcuna possibilità legale e tecnica di aderire alle «richieste spagnole».
punto 2091
Ciononostante, la data da prendere in considerazione non è quella dell'adozione del regio decreto spagnolo n. 1313/1988, vale a dire il 28 ottobre 1988, ma quella della sua entrata in vigore, ossia il 4 gennaio 1989. Ora, si deve constatare che, tra i documenti richiamati dalla Commissione nel paragrafo 21, punto 8, della decisione impugnata, compaiono numerosi rifiuti di vendere riguardanti ordini spagnoli anteriori alla data di entrata in vigore del regio decreto [telex della Cimpor del 24 agosto 1988 (documento n. 33.322/549), dell'11 novembre 1988 (documento n. 33.322/532) e del 20 dicembre 1988 (documenti nn. 33.322/537 e 538)]. In ogni caso, occorre sottolineare, riguardo agli ordini successivi alla data di entrata in vigore del regio decreto, che il rifiuto di vendere della Cimpor non conteneva alcun riferimento ad un impedimento giuridico (v. nel precedente punto 2088).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VI — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n.1, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa iberica contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti menzionate (art. 3, n. 2, della decisione impugnata) › Infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata › B — Accordo tra la Oficemen, la Cimpor e la Secil riguardante il controllo dei flussi di cemento tra la Spagna ed il Portogallo e l'osservanza dei limiti dei rispettivi mercati nazionali › 2. Attuazione dell'accordo › 2.3. Conclusioni
punto 2092
Risulta da quanto precede che, sulla base dei soli documenti opponibili alle ricorrenti considerate, la Commissione ha potuto validamente constatare nel paragrafo 49, punto 2, primo periodo, della decisione impugnata che l'accordo di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata era stato effettivamente applicato.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VI — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n.1, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa iberica contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti menzionate (art. 3, n. 2, della decisione impugnata) › Infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata › B — Accordo tra la Oficemen, la Cimpor e la Secil riguardante il controllo dei flussi di cemento tra la Spagna ed il Portogallo e l'osservanza dei limiti dei rispettivi mercati nazionali › 3. Circostanze particolari della fattispecie che sarebbero inconciliabili con l'esistenza di un accordo
punto 2093
In primo luogo, la Oficemen afferma che l'esistenza di un qualsivoglia accordo ispano-portoghese è esclusa dalla relazione riguardante il settore del cemento in Spagna, pubblicata il 31 luglio 1991 dal Tribunal de Defensa de la Competencia (allegato O al suo atto introduttivo). Tale relazione avrebbe infatti constatato che non esistevano indizi dell'esistenza di accordi o pratiche concordate tra i produttori spagnoli e produttori stranieri.
punto 2094
Cionondimeno, il fatto che Tribunal de Defensa de la Competencia non abbia riscontrato simili indizi non è tale da offrire una diversa prospettiva alle prove documentali analizzate nei precedenti punti 2054-2092. Infatti, l'analisi che ha condotto il giudice nazionale a concludere in tal modo nel 1991 non è stata effettuata sulle prove documentali dirette qui prese in esame.
punto 2095
In secondo luogo, la Oficemen fa valere che l'evoluzione delle esportazioni di cemento dal Portogallo verso la Spagna smentisce l'esistenza dell'accordo di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata. Tali esportazioni sarebbero passate da 2439 a 75427 tonnellate tra il 1986 e il 1988, ossia un incremento del 2993%, mentre le esportazioni portoghesi destinate ad altri paesi sarebbero passate da 52,6 milioni di tonnellate nel 1986 a 39,6 milioni nel 1988, ovvero un calo del 33%. Quanto al fatto che, nel 1989, le esportazioni portoghesi verso la Spagna hanno rappresentato solo 2715 tonnellate e soltanto 83 tonnellate nel 1990, ciò sarebbe dovuto all'adozione del regio decreto n. 1313/1988.
punto 2096
Occorre tuttavia ricordare che la Commissione, per concludere per l'esistenza dell'infrazione, non si è basata solo su di un'analisi di mercato, ma su prove documentali di una concertazione diretta tra le ricorrenti considerate. L'eventuale aumento delle esportazioni del Portogallo verso la Spagna non è tale da offrire una spiegazione diversa delle prove documentali dirette esaminate nei precedenti punti 2054-2092, che dimostrano inequivocabilmente non solo, l'esistenza di un accordo, ma anche la sua attuazione. In ogni caso, come sottolinea giustamente la Commissione (decisione impugnata, paragrafo 49, punto 4), le esportazioni verso la Spagna si sarebbero potute sviluppare in altre condizioni in assenza di accordo restrittivo (v, in questo senso, la sentenza Consten e Grundig/Commissione, citata nel precedente punto 837, pag. 519). L'argomento deve essere pertanto respinto.
punto 2097
In terzo luogo, la Cimpor e la Secil richiamano il seguente estratto del resoconto della riunione del 6 marzo 1987 (decisione impugnata, paragrafo 21, punto 5; documenti nn. 33.322/1410-1412): «I Portoghesi (...) pensano di non fare nulla, il che comporta che si dovrà insistere nelle altre riunioni». Tale estratto dimostrerebbe che non esisteva alcuna intesa tra produttori spagnoli e portoghesi.
punto 2098
Questo argomento deve essere respinto. Esaminato infatti alla luce del complesso di informazioni contenute nel resoconto di cui trattasi, l'estratto richiamato rivela che la Oficemen nutriva dubbi riguardo alle azioni che i produttori portoghesi dovevano compiere presso le autorità nazionali portoghesi e più in particolare presso la direzione generale della concorrenza e dei prezzi per promuovere un aumento del prezzo del cemento in Portogallo. Ora, tali azioni si iscrivono perfettamente nel contesto di un accordo riguardante la regolamentazione degli scambi di cemento tra il Portogallo e la Spagna e diretto a promuovere l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali dei due paesi.
punto 2099
In quarto luogo, la Oficemen, la Cimpor e la Secil avanzano una serie di argomenti per spiegare che il volume ridotto delle esportazioni di cemento portoghese verso la Spagna tra il 1o gennaio 1986 e il 24 aprile 1989 era dovuto all'esistenza di ostacoli tecnici e strutturali, e non ad un presunto accordo tra i produttori spagnoli e portoghesi. Tenuto conto delle prescrizioni tecniche applicabili in Spagna, del livello dei prezzi in Spagna, del sistema dei prezzi massimi applicabile in Portogallo e dell'elevato tasso di sfruttamento delle capacità produttive, l'esportazione di cemento dal Portogallo verso la Spagna non si sarebbe presentata come un'opzione realistica.
punto 2100
Così, la Secil afferma di aver prodotto solo cemento della classe 30, di cui è stata vietata in Spagna prima la commercializzazione e poi l'importazione (v. nel precedente punto 2076). Anche la Cimpor avrebbe prodotto quasi esclusivamente cemento della classe 30. Essa avrebbe iniziato a produrre cemento della classe 40 solo nel 1985, in quantità ridotte, che sarebbero state sempre assorbite dal consumo interno. Poiché gli stabilimenti portoghesi funzionavano al limite delle loro capacità produttive durante il periodo considerato (dell'ordine del 90%), l'impiego delle linee esistenti per la fabbricazione e lo stoccaggio del cemento P-350 o di resistenza superiore destinato all'esportazione non sarebbe stato possibile senza provocare un grave deficit di approvvigionamento del mercato portoghese.
punto 2101
Inoltre i prezzi praticati in Spagna e Portogallo sarebbero stati simili. La Cimpor e la Secil si riferiscono a tal riguardo ai passaggi del documento della Hispacement (documenti nn. 33.322/2898-2903) che sono rimasti occulti in occasione della consultazione del fascicolo dell'istruttoria nel corso del procedimento amministrativo (v. nei precedenti punti 369-372). Il mercato spagnolo non sarebbe stato quindi interessante, neppure nei rari casi in cui la Cimpor e la Secil avevano eccedenze produttive. Una volta contabilizzati i costi di trasporto, infatti, il prezzo finale per il loro prodotto in Spagna non sarebbe stato competitivo. Sarebbe esistito, inoltre, da parte dei produttori spagnoli, un rischio di ritorsioni che nessun gestore razionale avrebbe potuto ignorare, tenuto conto del volume delle eccedenze dell'industria spagnola. Sarebbe quindi normale che i ricorrenti avessero privilegiato, per dare sbocco alle limitate eccedenze delle quali occasionalmente disponevano, i mercati strutturalmente deficitari come i mercati africani, e non il mercato spagnolo, mercato strutturalmente eccedentario. Le ricorrenti sottolineano in tale occasione che nessuno stabilimento portoghese di produzione di cemento era situato presso la frontiera spagnola.
punto 2102
A loro parere, l'aumento delle importazioni in Spagna di cemento proveniente dal Portogallo tra il 1986 e 1988 derivava dal fatto che il decreto n. 1964/1975 vietava l'uso del cemento P-300 nelle opere realizzate sul territorio spagnolo, ma non la sua importazione. Profittando del fatto che le autorità doganali non controllavano alla frontiera la conformità del cemento importato ai requisiti tecnici fissati dal regio decreto spagnolo, taluni intermediari e imprenditori poco scrupolosi avrebbero, fino al 1988, importato ed utilizzato in territorio spagnolo cemento portoghese di tipo P-300.
punto 2103
Un altro fattore che avrebbe contribuito a dissuadere i produttori portoghesi dal vendere il loro cemento in Spagna sarebbe stato il sistema dei prezzi massimi applicabile in Portogallo. Secondo la Oficemen, la Cimpor e la Secil, i prezzi imposti non riflettevano in modo realistico costi di produzione, cosicché il livello di prezzo in vigore in Portogallo era artificiosamente basso. Peraltro, dopo il 1986, il prezzo massimo di vendita autorizzato sarebbe stato lo stesso, sia che il cemento fosse consegnato all'acquirente a partire dagli stabilimenti situati sul litorale portoghese sia che lo fosse a partire dai depositi situati all'interno del paese. Di conseguenza, il prezzo di vendita « franco deposito » non avrebbe rispecchiato il costo sostenuto dai fabbricanti di cemento per trasportare il prodotto dallo stabilimento al deposito. Sarebbe così divenuto attraente dopo il 1986 per gii intermediari e i consumatori spagnoli l'acquisto di cemento portoghese dai depositi portoghesi situati in prossimità della frontiera a prezzi artificialmente assi, il che avrebbe dato l'avvio a esportazioni verso la Spagna. Tuttavia, poiché il sistema dei prezzi portoghese aveva per effetto che le vendite effettuate dai fabbricanti a grande distanza (ivi comprese tutte le vendite per l'esportazione in Spagna) erano sovvenzionate dalle vendite realizzate in prossimità degli stabilimenti, i produttori portoghesi non avrebbero avuto alcun interesse a promuovere le loro vendite per l'esportazione in Spagna a spese delle vendite più redditizie sul litorale portoghese.
punto 2104
Occorre ricordare che la Commissione non si è basata sul volume ridotto delle esportazioni di cemento portoghese verso la Spagna, per dimostrare l'infrazione, ma su prove documentali di una concertazione diretta tra le ricorrenti considerate, nonché sull'attuazione dell'accordo concluso (v. nei precedenti punti 2054-2092).
punto 2105
Gli argomenti tratti dall'esistenza di ostacoli tecnici e strutturali che le ricorrenti considerate invocano per tentare di giustificare l'esiguo livello di scambi tra il Portogallo e la Spagna non sono atti ad offrire una spiegazione diversa di tali prove documentali dirette. Così, le parti ricorrenti non spiegano per quale ragione, in presenza di presunte difficoltà all'esportazione di cemento dal Portogallo alla Spagna, abbiano assunto l'impegno di rispettare i confini dei rispettivi mercati nazionali. Al contrario, finisce col sottolineare la gravità dell'infrazione commessa, dal momento che, concludendo ed attuando l'accordo di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata, esse hanno tentato di eliminare quel po' di effettiva concorrenza che sussisteva nel mercato.
punto 2106
Ad abundantiam, occorre rilevare quanto segue: l'argomento relativo alla difformità tra le norme portoghesi e spagnole non è in alcun caso idoneo a giustificare il controllo delle esportazioni dalla Spagna verso il Portogallo. Infatti, il cemento spagnolo, era, all'epoca, per lo meno della classe 35, e perciò di qualità superiore alla classe 30 prodotta in Portogallo (v. nel precedente punto 2082). Il sistema dei prezzi massimi applicabile in Portogallo, non ha potuto, dal canto suo, scoraggiare le vendite « franco stabilimento » della Cimpor e della Secil a clienti spagnoli disposti a pagare le spese di trasporto. L'argomento relativo alle spese di trasporto che si asseriscono proibitive o alla distanza geografica è, per quanto lo riguarda, smentito dall'esistenza di un gran numero di ordini spagnoli presso produttori portoghesi (decisione impugnata, paragrafo 21, punto 8; documenti nn. 33.322/485, 486, 493-495, 530-532, 537 e 538). Infine, si deve rilevare la contraddizione esistente tra i diversi argomenti delle ricorrenti considerate, che affermano, da un lato, che il livello dei prezzi in Spagna e Portogallo era pressoché identico e, d'altro lato, che a causa dei prezzi artificialmente bassi in Portogallo, il cemento portoghese era attraente per gli intermediari ed i consumatori spagnoli.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VI — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n.1, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa iberica contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti menzionate (art. 3, n. 2, della decisione impugnata) › Infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata › B — Accordo tra la Oficemen, la Cimpor e la Secil riguardante il controllo dei flussi di cemento tra la Spagna ed il Portogallo e l'osservanza dei limiti dei rispettivi mercati nazionali › 4. Posizione particolare della Secil
punto 2107
La Secil sostiene di non aver preso alcuna iniziativa per la conclusione di un'intesa con i produttori spagnoli. Tale intesa non avrebbe peraltro presentato per essa alcun interesse, tenuto conto dello sfruttamento massimo delle sue capacità produttive per il consumo interno e della sua paura di ritorsioni da parte dei produttori spagnoli. Sottolinea che quasi nessuno dei documenti relativi all'infrazione constatata nell'art. 3, n. 2, della decisione impugnata è stato rinvenuto nei suoi archivi e che nessuno di tali documenti emana da essa. Aggiunge che il suo comportamento commerciale non era all'origine delle preoccupazioni spagnole e che i rifiuti di vendita della Cimpor non dimostrano in alcun modo la partecipazione della Secil ad un accordo di osservanza dei limiti dei mercati domestici.
punto 2108
Si deve rilevare che la circostanza che la Secil non ha partecipato all'elaborazione di nessuno dei documenti menzionati nel paragrafo 21 della decisione impugnata e che la maggior parte dei documenti non è stata rinvenuta nei suoi archivi non è tale da renderli inopponibili nei suoi confronti a titolo di elementi di prova dell'infrazione addebitata a suo carico (sentenza Empresa Nacional Siderúrgica/Commissione, citata nel precedente punto 1053, punto 312).
punto 2109
Ora, occorre ricordare che risulta dal resoconto della Cimpor della riunione del 22 luglio 1985 redatto dalla Cimpor che la Secil si è impegnata ad applicare l'accordo concluso tra i partecipanti a tale riunione (v. nei precedenti punti 2058 e 2059). Inoltre, il documento della Hispacement, nella sua parte opponibile, che conferma l'esistenza di tale intesa (v. nel precedente punto 2060), ricorda la visita di due dipendenti della Hispacement proprio presso la Secil. Inoltre, esistono prove documentali dirette che dimostrano l'attuazione dell'accordo nell'ambito delle riunioni alle quali la Secil ha partecipato (v. nei precedenti punti 2070-2082). L'asserita mancanza di interesse della Secil per le esportazioni verso la Spagna non è quindi tale da offrire una diversa spiegazione delle prove documentali dirette.
punto 2110
Infine, la Commissione non ha presentato i rifiuti di vendere opposti dalla Cimpor a clienti spagnoli nel 1988 e nel 1989 come prova della partecipazione della Secil alla conclusione dell'accordo. Come si è appena ricordato, tale prova risulta dal resoconto della Cimpor della riunione del 22 luglio 1985 e dal documento della Hispacement. Per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo, la Commissione, a titolo illustrativo, ha ricordato i rifiuti della Cimpor di aderire a richieste di esportazione di cemento dal Portogallo verso la Spagna nel 1988 e nel 1989. La prova dell'attuazione dell'intesa da parte della Secil non riposa tuttavia sui rifiuti di vendere della Cimpor, bensì sulla partecipazione della Secil alle diverse riunioni tenute dai produttori portoghesi e spagnoli per limitare le esportazioni di cemento tra il Portogallo e la Spagna (v. nei precedenti punti 2070-2082).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VI — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n.1, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa iberica contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti menzionate (art. 3, n. 2, della decisione impugnata) › Infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata › B — Accordo tra la Oficemen, la Cimpor e la Secil riguardante il controllo dei flussi di cemento tra la Spagna ed il Portogallo e l'osservanza dei limiti dei rispettivi mercati nazionali › 5. Conclusione
punto 2111
Risulta da tutto quel che precede che nessuna delle circostanze richiamate dalle ricorrenti consente di ritenere che la conclusione e l'attuazione dell'accordo controverso non siano state provate (v. nei precedenti punti 2066 e 2092).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VI — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n.1, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa iberica contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti menzionate (art. 3, n. 2, della decisione impugnata) › Infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata › C — Carattere di infrazione del comportamento delle ricorrenti
punto 2112
Dal momento che la Cimpor e la Secil riconoscono di essere state, durante il periodo preso in considerazione nella decisione impugnata, i soli produttori portoghesi di cemento, e che la Oficemen era l'associazione di categoria che raccoglieva i produttori spagnoli di cemento, l'accordo concluso da tali parti ha manifestamente ristretto la concorrenza tra i produttori portoghesi e spagnoli ed era idoneo ad influenzare sensibilmente gli scambi tra i due Stati membri considerati. Un simile accordo anticoncorrenziale è un tipo di comportamento espressamente vietato dall'art. 85, n. 1, lett. c), del Trattato.
punto 2113
Anche se la prima prova documentale si riferisce ad una riunione del 22 luglio 1985, la Commissione ha potuto legittimamente concludere che «[l']accordo in questione [aveva] costituito un'infrazione dal 1o gennaio 1986, data dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla CEE» (decisione impugnata, paragrafo 49, punto 1, secondo periodo). Infatti, a partire dal 1o gennaio 1986, l'accordo, che continuava ad essere applicato (v. nei precedenti punti 2070-2092) dalle parti, che avevano ormai sede nella Comunità, entrava manifestamente nella sfera di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 2114
La Oficemen fa valere che la Commissione non apporta la prova del mantenimento dell'intesa dopo l'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità. Rileva che i documenti relativi alle riunioni successive al 1o gennaio 1986 non fanno alcun riferimento al presunto accordo ispano-portoghese. I rappresentanti spagnoli si sarebbero limitati, durante tali riunioni, ad esprimere la loro inquietudine dinanzi alle crescenti importazioni di cemento della classe 30 proveniente dal Portogallo e a chiedere ai produttori portoghesi di negoziare con il loro governo la modifica degli elementi del sistema dei prezzi massimi che avevano l'effetto di stimolare le suddette esportazioni. La Cimpor contesta anche alla Commissione di aver fondato la sua constatazione dell'infrazione su elementi di prova precedenti al 1986. La Secil, dal canto suo, ricorda che il resoconto della riunione del 22 luglio 1985 redatto dalla Cimpor fa stato solo di un'intenzione di accordo (v. nel precedente punto 2056). La Commissione non può legittimamente presumere che, a partire dal 1o gennaio 1986, la Secil abbia cominciato a violare l'art. 85 del Trattato mettendo in pratica detta intenzione, a meno di non violare il principio della presunzione di innocenza.
punto 2115
Tali argomenti devono essere respinti. Se è vero che il resoconto della riunione del 22 luglio 1985 redatto dalla Cimpor precede l'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità e che esso svolge, nella decisione impugnata, un ruolo preponderante nella dimostrazione dell'esistenza dell'infrazione imputata, si deve tuttavia constatare come il punto 6 di tale documento indichi che le parti dell'accordo erano coscienti dei problemi che la foro intenzione di non farsi concorrenza poteva sollevare dal punto di vista del diritto della concorrenza comunitario e del diritto nazionale della concorrenza dei due paesi di cui trattasi. Tale preoccupazione tradiva quindi l'intenzione della Oficemen, della Cimpor e della Secil di applicare l'accordo oltre il 1o gennaio 1986. Risulta inoltre dalla prima frase dell'estratto del documento della Hispacement, che riferisce del viaggio di due suoi dipendenti a Lisbona nel maggio 1986, che le stesse parti si sono riunite nel dicembre 1985 e «che in quell'occasione è stato deciso di sospendere ogni esportazione da un paese all'altro». Alla data in cui tale documento è stato redatto, vale a dire la fine del mese di maggio 1986, l'accordo ispano-portoghese è stato così descritto non come un accordo venuto a scadenza, ma come un accordo esistente. E' stato, infine, già constatato che l'accordo di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata è stato attuato nell'ambito delle diverse riunioni tenute dalla Oficemen, dalla Cimpor e dalla Secil dopo il 1o gennaio 1986 (v. nei precedenti punti 2070-2082).
punto 2116
Occorre ancora esaminare gli argomenti delle ricorrenti secondo i quali il loro comportamento non sarebbe rientrato nell'ambito dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 2117
In primo luogo, la Oficemen, la Cimpor e la Secil affermano che il resoconto della riunione del 22 luglio 1985 redatto dalla Cimpor dimostra la volontà dei partecipanti di rispettare il diritto della concorrenza. Tale volontà escluderebbe che le ricorrenti abbiano concluso un accordo anticoncorrenziale in violazione delle disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 2118
Si deve constatare che il punto 6 del resoconto di tale riunione mostra che le parti consideravano che la loro intenzione di non farsi concorrenza poteva porre problemi dal punto di vista del diritto della concorrenza comunitario e del diritto nazionale della concorrenza dei due paesi di cui trattasi. Tuttavia, tale presa di coscienza, lungi dall'esimere le ricorrenti considerate da qualsiasi responsabilità, dimostra, come sottolinea giustamente la Commissione ( decisione impugnata, paragrafo 49, punto 1), il carattere consapevole e deliberato dell'infrazione commessa.
punto 2119
In secondo luogo, la Secil e la Cimpor sottolineano che, in Portogallo, il settore del cemento è stato nazionalizzato nel 1975. L'approvvigionamento prioritario del mercato portoghese sarebbe stato un effetto di tale nazionalizzazione. L'equilibrio tra il consumo interno e la produzione nazionale risulterebbe quindi da una politica deliberata dello Stato portoghese, cosicché il comportamento delle due imprese sfuggirebbe all'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 2120
Tale argomento deve essere respinto. Infatti, né la Cimpor né la Secil hanno dimostrato che, il comportamento delle autorità portoghesi, le abbia private del margine di autonomia che presuppone l'art. 85, n. 1 (v., in questo senso, sentenza della Corte 11 novembre 1997, cause riunite C-359/95 P e C-379/95 P, Commissione e Francia/Ladbroke Racing, Racc. pag. I-6265, punti 33 e 34, sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-961, punti 61 e 65). Così, non risulta da nessun elemento del fascicolo che lo Stato portoghese abbia vietato le esportazioni di cemento o abbia esercitato pressioni sulla Cimpor e sulla Secil affinché esse limitassero le loro esportazioni verso la Spagna. Queste due imprese godevano quindi di un margine di autonomia sufficiente nella scelta della loro politica commerciale, in particolare quanto all'esportazione. Inoltre, le circostanze alle quali si riferiscono la Cimpor e la Secil non spiegano perché i produttori portoghesi abbiano ritenuto necessario assumere nei confronti dei produttori spagnoli un impegno di non esportare in Spagna.
punto 2121
In terzo luogo, la Oficemen, la Cimpor e la Secil fanno valere che, tenuto conto della difformità tra le norme portoghesi e spagnole, il loro comportamento non ha potuto avere un effetto anticoncorrenziale. Esse ritengono che un accordo tra i produttori portoghesi e la Oficemen, anche se fosse stato concluso, sarebbe divenuto privo d'oggetto a partire dall'entrata in vigore del regio decreto spagnolo n. 1313/1988 (v. nel precedente punto 2076).
punto 2122
Pure questo argomento deve essere respinto. Anche se era vietato in Spagna usare cemento con una resistenza inferiore a 350 kg per cm2, i diversi rifiuti di vendere accertati testimoniano l'esistenza di una domanda reale, in Spagna, di cemento proveniente dal Portogallo (v. nei precedenti punti 2083-2091). Inoltre, nessuno dei rifiuti opposti ai clienti spagnoli era basato su un motivo tratto dal fatto che i produttori portoghesi non fabbricavano cemento di qualità uguale o superiore al cemento spagnolo di resistenza 350. Per di più, non competeva ai produttori portoghesi e spagnoli di porre fine a tale domanda. Non si poteva escludere, infatti, che potenziali importatori spagnoli di cemento proveniente dal Portogallo avessero l'intenzione di riesportare tale cemento verso altri Stati, sul territorio dei quali non era vietato l'uso di cemento della classe 30. Deve essere, infine, sottolineato che l'accordo di cui trattasi vietava anche le esportazioni dalla Spagna verso il Portogallo, rispetto alle quali le ricorrenti non hanno neppure sostenuto che esistessero barriere tecniche e strutturali. Alla luce di quanto precede, esso era in ogni caso idoneo a produrre un notevole effetto sugli scambi tra la Spagna e il Portogallo.
punto 2123
Anche dopo l'entrata in vigore del regio decreto spagnolo n. 1313/1988, il 4 gennaio 1989, l'accordo controverso non risultava privo di oggetto, dal momento che i produttori portoghesi continuavano ad avere un interesse a veder protetto il loro mercato nazionale e che i produttori spagnoli avevano un interesse a che i produttori portoghesi non si affrettassero a richiedere alle autorità spagnole l'omologazione dei loro cementi conformi alle prescrizioni dettate da queste ultime. Così, la Secil ha ammesso di aver presentato la prima domanda di omologazione il 3 febbraio 1992 (atto introduttivo, punto 2.2.6).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VI — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n.1, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa iberica contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti menzionate (art. 3, n. 2, della decisione impugnata) › Infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata › D — Durata dell'infrazione
punto 2124
La Oficemen, la Cimpor e la Secil fanno valere che, qualora il Tribunale constatasse che la Commissione ha dimostrato l'esistenza dell'infrazione, non si potrebbe ritenere che quest'ultima sia durata fino al 24 aprile 1989.
punto 2125
Si è già constatato che la Commissione ha giustamente fissato l'inizio dell'infrazione al 1o gennaio 1986 (v. nel precedente punto 2113).
punto 2126
Non risulta da alcun documento del fascicolo che l'intesa sia stata convenuta per una durata limitata. Il resoconto della riunione del 22 luglio 1985 mostra che l'accordo prevedeva l'organizzazione di riunioni tra le parti allorché «l'intervento di “terzi” (distributori, dettaglianti, consumatori, trasportatori) [chiamasse] in causa le intenzioni delle due parti». Era del pari previsto che, nel corso di tali riunioni, i produttori spagnoli e portoghesi dovevano «procedere a franchi scambi di informazioni al fine di trovare una soluzione al problema».
punto 2127
Pertanto, la Commissione poteva legittimamente considerare che, in assenza di segno contrario, l'intesa ispano-portoghese è durata per tutto il periodo per il quale essa dispone di documenti comprovanti che si sono svolte riunioni tra i produttori portoghesi e spagnoli nel corso delle quali sono state esaminate informazioni sulle esportazioni tra i due paesi.
punto 2128
Risulta inequivocabilmente dai resoconti delle riunioni tra i produttori portoghesi e spagnoli del 20 gennaio 1986, del 23 gennaio e del 5 e 6 marzo 1987 che, in occasione di tali riunioni, è stato discusso il problema delle importazioni portoghesi e che sono state proposte soluzioni, vale a dire l'aumento del prezzo del cemento portoghese e una politica volta a scoraggiare gli operatori portoghesi che effettuavano esportazioni trasfrontaliere (v. nei precedenti punti 2070-2082).
punto 2129
Risulta del pari dai documenti menzionati nella decisione impugnata che, anche fatta eccezione per il documento n. 33.322/1399 (v. nei precedenti punti 374 e 2040), hanno avuto luogo altre riunioni tra i produttori spagnoli e portoghesi, in particolare, in data 25 giugno 1987, 10 novembre 1987, 5 febbraio 1988, 21 aprile 1988, 10 maggio 1988, 27 luglio 1988, 28 ottobre 1988, 12 gennaio 1989 e 24 aprile 1989, come indicano il documento della Cimpor intitolato «Programa de Acção Conjunta» e diverse note e telex (decisione impugnata, paragrafo 21, punto 6). La Commissione non dispone tuttavia di resoconti di tali riunioni.
punto 2130
Le ricorrenti considerate deducono da quest'ultima circostanza che la Commissione non ha apportato alcuna prova atta a stabilire che le riunioni di cui trattasi perseguivano uno scopo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 2131
Occorre tuttavia constatare che, nell'ambito del «Programa de Acção Conjunta» diretto dalla Cimpor, sono state organizzate alcune riunioni con i produttori spagnoli e che la Secil ammette di aver partecipato a qualcuna di tali riunioni. Pur se, contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione nella decisione impugnata (paragrafo 21, punto 7), non è consentito dedurre dai documenti nn. 33.322/162, 177, 181 e 252, che consistono in tabelle preparate dalla Oficemen attestanti le esportazioni in Spagna di cemento proveniente dal Portogallo, che essi siano stati preparati sulla base di dati raccolti presso i produttori portoghesi e che siano stati discussi nel corso delle riunioni organizzate nell'ambito del «Programa de Acção Conjunta», nondimeno il fatto stesso che si siano tenute, in tale ambito, riunioni tra i produttori spagnoli e portoghesi constituisce un indizio oggettivo e pertinente atto a dimostrare che l'intesa è durata dal mese di giugno del 1987 fino al 24 aprile 1989, data dell'ultima riunione di cui è a conoscenza la Commissione. Altri indizi oggettivi e pertinenti confermano la prosecuzione di tale intesa nel corso dello stesso periodo. Da un lato, risulta dai documenti raccolti dalla Commissione che, in tale epoca, la Cimpor rifiutava qualsiasi richiesta di cemento proveniente dalla Spagna, mentre accettava in concomitanza richieste riguardanti consegne al di fuori della Comunità (v. nei precedenti punti 2083-2091). D'altro lato, il telex della Tracoisa del 13 marzo 1989 attesta l'«accordo bilaterale tra i produttori spagnoli e portoghesi» (v. nel precedente punto 2089).
punto 2132
Dal momento che tali diversi elementi oggettivi e concordanti dimostrano la prosecuzione dell'accordo fino al 24 aprile 1989, la Commissione poteva legittimamente concludere che l'infrazione era stata commessa nel corso del periodo compreso tra il 1o gennaio 1986 e il 24 aprile 1989.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VI — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n.1, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa iberica contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti menzionate (art. 3, n. 2, della decisione impugnata) › Violazione del principio della parità di trattamento
punto 2133
La Cimpor e la Secil sostengono che, non addebitando la partecipazione all'infrazione all'insieme delle imprese spagnole aderenti alla Oficemen o, quanto meno a quelle che avevano assistito alle riunioni indicate nel paragrafo 21 della decisione impugnata, la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento. Sarebbe inesatto affermare che l'intesa ìspanoportoghese sia stata conclusa tra la Cimpor e la Secil, da un lato, e la Oficemen, d'altro lato. Risulterebbe, infatti, dai documenti riuniti dalla Commissione che diversi produttori spagnoli, ossia Portland Mallorca, Cementos del Mar, Cementos del Atlantico, Portland Valdernvas, Cementos Portland Hispánia, Asland, Hornos Ibéricos, Hispacement, Cementos Cosmos, Tudela Veguin e Cementos Alba, hanno partecipato alle riunioni tra produttori spagnoli e portoghesi. La Cimpor e la Secil richiamano a tale riguardo il resoconto della Cimpor relativo alla riunione del 22 luglio 1985 (documenti nn. 33.322/155-157), un documento interno della Secil riguardante quella stessa riunione (documento n. 33.322/167), le note della Cimpor relative alla riunione del 23 gennaio 1987 (documenti nn. 33.322/163-166), le note interne della Oficemen relative a quella stessa riunione (documenti nn. 33.322/1406-1408) e le note relative alle riunioni del 5 marzo 1987 (documento n. 33.322/171), del 6 marzo 1987 (documenti nn. 33.322/1410-1412), del 5 febbraio 1988 (documento n. 33.322/161) e del 12 gennaio 1989 (documento n. 33.322/997).
punto 2134
La Commissione controbatte che i rappresentanti dei produttori spagnoli che hanno partecipato alle riunioni indicate nel paragrafo 21 della decisione impugnata appartenevano all'organo direttivo della Oficemen e hanno partecipato in tale qualità alle riunioni di cui trattasi.
punto 2135
Anche se la spiegazione avanzata dalla Commissione non si rivela fondata, quanto meno per le riunioni del 23 gennaio 1987 (presenza del signor Vinolas della Asland), del 5 marzo 1987 (presenza dei signori Quemeda della Portland Valderrivas, Asunción della Asland e del Fresno della Cementos Portland Hispánia), del 5 febbraio 1988 (presenza del signor Suana della Hornos Ibéricos), del 21 aprile 1988 (presenza del signor Magan della Hornos Ibéricos), si deve ricordare che la circostanza che operatori economici che si trovavano in una situazione analoga a quella della Cimpor e della Secil non siano stati oggetto di nessun addebito da parte della Commissione non permette comunque di ignorare l'infrazione contestata a carico della Cimpor e della Secil, una volta che la detta infrazione sia stata regolarmente accertata (sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 146). Ora i motivi che precedono hanno consentito di constatare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha legittimamente concluso che la Cimpor e la Secil hanno partecipato all'infrazione dal 1o gennaio 1986 al 24 aprile 1989. La censura della Cimpor e della Secil deve pertanto essere respinta.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VI — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n.1, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa iberica contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti menzionate (art. 3, n. 2, della decisione impugnata) › Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › A — Documenti a carico
punto 2136
Per quanto riguarda i documenti a carico che non sarebbero stati resi accessibili alle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo, occorre ancora una volta sottolineare che, anche qualora vengano stralciati gli estratti del documento che menziona il viaggio dei due dipendenti della Hispacement a Lisbona nel maggio 1986 (documento n. 33.322/2901) e gli altri documenti che non erano stati resi accessibili alle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo (v. nei precedenti punti 369-374 e 2038-2040), la Commissione ha fornito, nella decisione impugnata, la prova dell'esistenza dell'infrazione contestata e della partecipazione a quest'ultima della Oficemen, della Cimpor e della Secil.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VI — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n.1, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa iberica contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti menzionate (art. 3, n. 2, della decisione impugnata) › Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › B — Documenti a discarico
punto 2137
Nel loro atto introduttivo, la Cimpor e la Secil fanno valere che gli elementi del documento della Hispacement (documenti nn. 33.322/2898-2903) che non sono stati resi accessibili in occasione della consultazione del fascicolo dell'istruttoria nel corso del procedimento amministrativo (v. nei precedenti punti 369-372) contengono elementi a discarico.
punto 2138
Tuttavia, la Cimpor e la Secil non possono sostenere per la prima volta nel loro atto introduttivo che i passaggi inizialmente omessi del documento di cui trattasi contenevano elementi a discarico, dal momento che esse hanno ricevuto la comunicazione integrale di tale documento nel corso del procedimento amministrativo un anno e mezzo prima dell'adozione della decisione impugnata, vale a dire il 3 maggio 1993. Se la Cimpor e la Secil avessero ritenuto che tale documento contenesse documenti a loro discarico, esse avrebbero potuto attirare l'attenzione della Commissione su tale punto prima dell'adozione della decisione impugnata. In ogni caso, nessuno degli elementi contenuti nei passaggi inizialmente omessi può giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali si è basata la Commissione nella CA [paragrafi 11 e 61, lett. c)] e nella decisione impugnata (paragrafi 21 e 49) per dimostrare l'infrazione (v. nei precedenti punti 2101 e 2104-2106).
punto 2139
La Oficemen, la Cimpor e la Secil formulano inoltre una serie di osservazioni a partire da documenti che hanno potuto consultare a seguito delle misure di organizzazione del procedimento disposte il 2 ottobre 1996 e il 18 e 19 giugno 1997 in materia di accesso al fascicolo. A loro parere, tali documenti sarebbero stati utili nel corso del procedimento amministrativo per la loro difesa contro l'addebito mosso nei loro confronti. La Hornos Ibéricos e la Blue Circle invocano altresì alcuni documenti relativi allo stesso addebito (Hornos Ibéricos: documenti nn. 33.322/124-133, 170, 905, 966-973, 1019, 1020, 1027, 1080-1089, 1319-1322, 1395, 1396 e 1409, nonché il capitolo 9 «Portogallo» della CA; Blue Circle: documenti nn. 33.322/2898-2903). Cionondimeno, le osservazioni che esse avrebbero potuto formulare in base a tali documenti non avrebbero potuto condurre il procedimento amministrativo ad un risultato diverso per le dette ricorrenti, dal momento che esse non sono considerate nell'art. 3, n. 2, della decisione impugnata (v. il precedente punto 256).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VI — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n.1, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa iberica contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti menzionate (art. 3, n. 2, della decisione impugnata) › Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › B — Documenti a discarico › 1. Causa T-59/95, Oficemen/Commissione
punto 2140
La Oficemen presenta, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997, una serie di documenti che compaiono nel fascicolo relativo al Portogallo che attesterebbero l'impossibilità, per i produttori portoghesi, di esportare cemento sul mercato spagnolo, dal momento che il consumo interno portoghese era praticamente identico alla loro produzione totale e che essi erano anche legati da impegni di lunga data nei confronti dei mercati delle ex colonie portoghesi. Cosi, i rapporti di attività della Cimpor del 1987 (documento n. 33.322/905) e della Secil del 1988 (documento n. 33.322/1072) mostrerebbero che, durante il periodo 1983-1987, la produzione portoghese era mobilitata per soddisfare la domanda interna. Una lettera del 17 novembre 1987 della Cimpor alla Secil (documento n. 33.322/1021), che fa riferimento alle intenzioni di quest'ultima di importare cemento, proverebbe che i produttori portoghesi non disponevano di capacità di esportazione. Del pari, i dati che comparivano nel fax inviato il 7 marzo 1987 dalla Cimpor alla Secil (documenti nn. 33.322/1025 e 1026), a proposito delle esportazioni verso la Spagna, attesterebbero la sporadicità di queste ultime e confermerebbero le difficoltà incontrate dai produttori portoghesi per approvvigionare il mercato vicino. Infine, i dati dell'ATIC relativi alle importazioni e alle esportazioni dal Portogallo nel 1989 (documento n. 33.322/197) dimostrerebbero che l'industria portoghese del cemento esportava solo nei paesi con i quali aveva legami tradizionali (antiche colonie portoghesi come la Guinea-Bissau e Sao Tomé). Tali dati proverebbero quindi che l'esiguo potenziale che poteva esistere per l'esportazione era principalmente destinato al commercio con tali mercati, il che avrebbe reso impossibili esportazioni verso la Spagna.
punto 2141
Si deve tuttavia constatare che le spiegazioni alternative che la Oficemen avrebbe potuto formulare per giustificare l'esiguità degli scambi di cemento tra la Spagna e il Portogallo durante il periodo considerato, sulla base dei diversi documenti che essa richiama, non sarebbero state in grado di giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali si è basata la Commissione nella CA [paragrafi 11 e 61, lett. c)] e nella decisione impugnata (paragrafi 21 e 49) e che dimostrano inequivocabilmente non solo l'esistenza di un accordo, ma anche la sua attuazione (v. nei precedenti punti 2054-2092).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VI — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n.1, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa iberica contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti menzionate (art. 3, n. 2, della decisione impugnata) › Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo › B — Documenti a discarico › 2. Cause T-61/95, Cimpor/Commissione, e T-62/95, Secil/Commissione
punto 2142
Nelle loro memorie del 7 e del 10 febbraio 1997, la Cimpor e la Secil formulano, in primo luogo, una serie di argomenti relativi all'omessa comunicazione dei capitoli della CA relativi alla Spagna (capitoli 8 e 18) nel corso del procedimento amministrativo. Esse si riferiscono, in particolare, al paragrafo 55 della CA (pag. 155), che conforterebbe il loro argomento secondo il quale le disposizioni tecniche spagnole spiegherebbero il calo delle esportazioni di cemento verso la Spagna. Inoltre, secondo la Secil risulterebbe dallo stesso paragrafo (pag. 151) che essa non avrebbe avuto alcun interesse a sottoscrivere un accordo per garantire ai produttori spagnoli che non avrebbe esportato il proprio cemento verso la Spagna.
punto 2143
Occorre ricordare che la Commissione si è basata nella CA [paragrafi 11 e 61, lett. c)] e nella decisione impugnata (paragrafi 21 e 49) su prove documentali dirette e non sul comportamento delle imprese di cui trattasi sul mercato, per dimostrare l'esistenza dell'infrazione e la partecipazione della Cimpor e della Secil alla stessa. Di conseguenza, anche se la Cimpor e la Secil avessero potuto disporre degli estratti dei capitoli della CA relativi alla Spagna nel corso del procedimento amministrativo per dimostrare i loro due argomenti, tali estratti non avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali si è basata la Commissione (v. nei precedenti punti 2054-2092).
punto 2144
In secondo luogo, la Cimpor e la Secil fanno valere nelle loro memorie del 7 e 10 febbraio 1997, che i paragrafi 55 e 87 della CA (pagg. 153, 155-157 e 220) mostrano che, anche se l'assenza di esportazioni fosse effettivamente il risultato di un accordo, la responsabilità di tale infrazione dovrebbe essere ascritta non solo alla Oficemen, ma anche ai produttori spagnoli di cemento. Esse sostengono che, se avessero avuto accesso alle pagine di cui trattasi della CA, si sarebbe potuto evitare il carattere manifestamente discriminatorio della decisione impugnata. A sostegno di questo stesso argomento, fanno ancora riferimento a numerosi documenti del fascicolo dell'istruttoria. Così, esse fanno valere che risulta dallo statuto della Oficemen (documenti nn. 33.322/1216-1219) che, nell'ipotesi in cui fosse stato concluso un accordo, ciò sarebbe potuto avvenire solo tra i fabbricanti portoghesi e spagnoli e non tra i primi e la Oficemen. Tale elemento risulterebbe inoltre dai resoconti delle riunioni del comitato direttivo della Oficemen del 13 febbraio 1986 (documenti nn. 33.322/1311-1318), del 18 settembre 1986 (documenti nn. 33.322/1319-1323), del 12 marzo 1987 (documenti nn. 33.322/1329-1333) e del 10 marzo 1988 (documenti nn. 33.322/1334-1340), da diverse note e telex della Cimpor, della Secil e della Oficemen (documenti nn. 33.322/1035-1038), nonché dalle risposte della Asland (documenti nn. 33.322/1801, 1802 e 1805) e della Hispacement (documento n. 33.322/2597) ad una domanda formulata dalla Commissione nel corso del procedimento amministrativo.
punto 2145
Occorre constatare che, se la Cimpor e la Secil avessero potuto rilevare, nel corso del procedimento amministrativo, che numerosi brani della CA attestavano una partecipazione delle imprese spagnole all'intesa ispano-portoghese, la Commissione avrebbe tutt'al più potuto imputare la partecipazione di queste ultime all'infrazione contestata, accanto a quella, o al posto di quella, della Oficemen. Per contro, tale osservazione non sarebbe stata in alcun modo atta a discolpare la Cimpor e la Secil, poiché non avrebbe potuto giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette che dimostravano la partecipazione della Cimpor e della Secil alla suddetta intesa (v. nei precedenti punti 2054-2092).
punto 2146
In terzo luogo, la Cimpor e la Secil fanno valere, nelle loro memorie del 21 gennaio 1998, che, durante il periodo preso in considerazione dalla decisione impugnata, il loro mercato naturale, vale a dire il mercato portoghese, ha conosciuto una fase d'espansione. Sarebbe stato pertanto impossibile per loro sviluppare una politica di esportazione. Esse citano, al riguardo, una relazione al consiglio di amministrazione della società Ciments d'Obourg del 29 settembre 1988 (documento n. 33.322/215). Esse richiamano ancora diversi verbali del Comité de Programación, comitato creato da numerose imprese spagnole (documenti nn. 33.322/2816, 2820, 2829, 2830, 2833 e 2837). Tali documenti confermerebbero che le imprese portoghesi non avevano alcuna possibilità di sfruttare il mercato spagnolo a lungo termine. Essi mostrerebbero che, allorché le eccedenze produttive erano significative, come avveniva in Spagna, la definizione di una politica di esportazione avrebbe avuto senso solo in direzione di paesi che presentavano deficit regolari e con riserva dell'esistenza di una capacità permanente di consegnare cemento e clinker. Per tale ragione, imprese come la Asland, la Molins, la Sanson, la Uniland, la Portcemen e la Hispacement avrebbero dovuto associarsi per sopperire alle difficoltà provocate dalle fluttuazioni delle eccedenze esportabili. A sostegno dello stesso argomento, la Secil richiama un altro documento intitolato «Peter Schuhmacher», datato 22 maggio 1980 (documento n. 33.322/6007). Essa si riferisce inoltre al rapporto sul viaggio del signor Torrela, della Hispacement, a Lisbona dal 3 al 5 giugno 1987 (documento n. 33.322/2954), dal quale risulterebbe che essa non aveva, nel 1986 e nel 1987, nessuna effettiva capacità di esportare e che aveva persino importato clinker. La nota dimostrerebbe inoltre che la Hispacement era cosciente del fatto che le capacità di esportare della Secil erano puramente teoriche.
punto 2147
Occorre ancora una volta ricordare che la Commissione si è basata nella CA [paragrafi 11 e 61, lett. c)] e nella decisione impugnata (paragrafi 21 e 49) su prove documentali dirette per dimostrare l'esistenza dell'infrazione e la partecipazione della Cimpor e della Secil alla stessa. In particolare, il resoconto della riunione del 22 luglio 1985 tra rappresentanti dei produttori di cemento della Spagna e del Portogallo redatto dalla Cimpor mostra che le parti presenti « hanno manifestato la loro adesione inequivocabile al principio secondo il quale non dovevano esistere correnti di scambio di cemento dalla Spagna verso il Portogallo e viceversa, a meno che non fossero volute e controllate dall'industria cementiera dei due paesi». Il fatto che diversi documenti confermino che le imprese portoghesi non avevano alcun interesse o alcuna possibilità di sfruttare il mercato spagnolo a lungo termine non è quindi tale da offrire una diversa spiegazione delle prove documentali dirette prese in considerazione dalla Commissione. Inoltre, l'argomento della Cimpor e della Secil ignora l'interesse che i produttori portoghesi avevano ad evitare che i produttori spagnoli esportassero le loro eccedenze produttive in Portogallo.
punto 2148
In quarto luogo, la Cimpor e la Secil ritengono che il contenuto di un certo numero di documenti sia inconciliabile con l'esistenza di un'intesa ispano-portoghese o con la loro partecipazione a tale intesa. Spiegano che la loro partecipazione a diverse riunioni con i produttori spagnoli deve essere interpretata come una risposta prudente da parte loro alle preoccupazioni manifestate dai produttori spagnoli. Fanno valere, nelle loro memorie del 21 gennaio 1998, che numerosi documenti sottolineano la forte capacità esportatrice delle imprese spagnole. Si tratta di due piani strategici della Cim-Bel (documenti nn. 33.126/8382 e 8406) e di note interne della Lafarge del 20 e 25 aprile 1988 (documenti nn. 33.126/4631 e 4621-4624). La Cimpor richiama ancora un documento intitolato «Informativa base 1987» della CCB (v. nel precedente punto 1169) (documenti nn. 33.126/1634 e 1636). Sarebbe stato naturale che le imprese portoghesi percepissero con una certa apprensione le preoccupazioni delle imprese spagnole, le cui eccedenze erano equivalenti o superiori al mercato portoghese, e che si dolevano di condizioni ineguali di concorrenza. La Cimpor e la Secil assumono che, se avessero avuto accesso a tali documenti nel corso del procedimento amministrativo, sarebbero state in grado di spiegare meglio il contesto nel quale si svolgevano le riunioni con i produttori spagnoli.
punto 2149
Tale argomento deve essere respinto. Infatti, il contesto nel quale si sono iscritte le riunioni tra firoduttori spagnoli e portoghesi era necessariamente noto a questi ultimi, tra i quali figuravano a Cimpor e la Secil. Nulla avrebbe pertanto impedito a tali imprese di formulare questo argomento nel corso del procedimento amministrativo. Si deve inoltre constatare che i documenti menzionati, che attestano l'esistenza di esportazioni spagnole verso i mercati tedesco, belga, olandese e francese, non contengono alcun elemento che presenti un nesso diretto o indiretto con le riunioni che hanno avuto luogo tra i produttori spagnoli e portoghesi e che sono prese in considerazione nel paragrafo 21 della decisione impugnata. La Cimpor e la Secil non sono quindi giunte a dimostrare che l'accesso, nel corso del procedimento amministrativo, ai documenti da esse ricordati avrebbe potuto giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali si è basata la Commissione nella CA [paragrafi 11 e 61, lett. c)] e nella decisione impugnata (paragrafi 21 e 49).
punto 2150
La Cimpor e la Secil fanno osservare, nelle loro memorie del 7 febbraio 1997, che taluni documenti della Oficemen (documenti nn. 33.322/1225 e 1372-1374) indicano che si sono avute alcune importazioni di cemento e di clinker provenienti dalla Spagna verso il Portogallo tra il 1986 e il 1989. Esse rilevano inoltre che, nelle informazioni relative all'anno 1988 elaborate dalla direzione generale delle miniere e della costruzione (documenti nn. 33.322/1245-1289), mancano le pagine relative alle importazioni e alle esportazioni di cemento. Nelle loro memorie del 21 gennaio 1998, affermano che l'Informe General al Consejo de Administración (rapporto generale al consiglio di amministrazione) della Hispacement, datato marzo 1987 (documento n. 33.322/2941), prova che gli scambi di cemento tra il Portogallo e la Spagna non hanno smesso di crescere tra il 1986 e il 1989, data nella quale la nuova normativa tecnica spagnola ha precluso l'entrata del cemento portoghese nel mercato spagnolo. Il documento confermerebbe che si sono tenute riunioni tra imprese spagnole, in particolare tra la Hispacement e la Expocemsa, relative al coordinamento dell'esportazione di sacchi di cemento e di clinker in Portogallo.
punto 2151
Occorre ricordare che le pagine della relazione della direzione generale delle miniere e della costruzione relative alle importazioni e alle esportazioni di cemento sono state accessibili alle ricorrenti a seguito della misura di organizzazione del procedimento del 18 e 19 giugno 1997. Si tratta delle pagine 57-67 che compaiono nel fascicolo in quanto documenti nn. 33.322/1273-1278. Tuttavia, nelle loro memorie del 21 gennaio 1998, la Cimpor e la Secil non hanno sostenuto che il fatto di non aver avuto accesso a tali documenti nel corso del procedimento amministrativo abbia nuociuto alla loro difesa.
punto 2152
Riguardo all'argomento relativo ad un aumento delle esportazioni di cemento tra i due paesi considerati, risulta dal resoconto della Cimpor relativo alla riunione del 22 luglio 1985 che l'accordo concluso tra produttori portoghesi e spagnoli non vietava tutte le correnti di scambio di cemento, ma solo quelle che non fossero volute e controllate dall'industria cementiera dei due paesi (v. nel precedente punto 2045). Inoltre, si deve constatare che l'argomento di cui trattasi è stato già formulato dalle parti interessate nel corso del procedimento amministrativo. Esso è stato nondimeno respinto nella decisione impugnata. La Commissione ha infatti ritenuto che l'« aumento delle esportazioni non basta [va] a smentire quanto [era] stato constatato in base alla documentazione» (decisione impugnata, paragrafo 21, punto 11, ultimo periodo). Essa ha del pari considerato (decisione impugnata, paragrafo 49, punto 4): «Non ha alcuna rilevanza l'argomentazione delle parti secondo la quale l'accordo non ha impedito i movimenti di cemento fra le due parti (...). Come già affermato dalla Corte nel 1966 (...), la circostanza per cui un accordo non ostacola completamente l'incremento del volume degli scambi tra Stati ed anzi lo favorisce, non esclude la restrizione della concorrenza e nemmeno che l'accordo possa incidere sugli scambi tra Stati, scambi che avrebbero potuto svilupparsi in altre condizioni in mancanza di un accordo restrittivo». Nei limiti in cui i documenti della Oficemen (documenti nn. 33.322/1225 e 1372-1374) e la relazione della Hispacement datata marzo 1987 (documento n. 33.322/2941) suffragano un argomento già formulato nel corso del procedimento amministrativo, e in assenza di qualsiasi spiegazione delle ricorrenti riguardo all'elemento supplementare che tali documenti avrebbero apportato al suddetto argomento, si deve constatare che la Cimpor e la Secil non sono state in grado di dimostrare che il mancato accesso ai detti documenti nel corso del procedimento amministrativo ha provocato la violazione dei loro diritti della difesa.
punto 2153
La Cimpor si riferisce ancora, nella sua memoria del 7 febbraio 1997, ad un estratto del rapporto annuale della Valenciana per l'anno 1988 (documento n. 33.322/1818), che contiene un riferimento alla sottoutilizzazione della capacità di produzione presente in Spagna, dell'ordine del 30%. Afferma che avrebbe potuto utilizzare tale documento a sostegno del proprio argomento secondo il quale sarebbe stato insensato da parte sua, in quanto impresa priva di significativa capacità di esportazione, privilegiare, ai fini dell'esportazione dei mercati, sui quali l'offerta potenziale, risultante dalla capacità presente, oltrepassava ampiamente la domanda.
punto 2154
Si deve rilevare che il fatto che un'impresa spagnola, ovvero la Valenciana, abbia sottoutilizzato del 30% la propria capacità produttiva non presenta alcun rapporto diretto con l'intesa iberica constatata nella CA e nella decisione impugnata. In ogni caso, il documento richiamato non può giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali sulle quali si è basata la Commissione nella CA [paragrafi 11 e 61, lett. c)] e nella decisione impugnata (paragrafi 21 e 49) per stabilire l'esistenza dell'infrazione e la partecipazione della Cimpor a quest'ultima. Occorre ricordare, a tal riguardo, che proprio una nota della Cimpor relativa alla riunione del 22 luglio 1985 enuncia che le parti presenti «hanno manifestato la loro adesione inequivocabile al principio secondo il quale non dovevano esistere correnti di scambio di cemento dalla Spagna verso il Portogallo e viceversa, a meno che non fossero volute e controllate dall'industria cementiera dei due paesi».
punto 2155
Nella sua memoria del 21 gennaio 1998, la Secil si riferisce ad una nota interna della Cimpor del 12 febbraio 1987 (documento n. 33.322/108), che dimostrerebbe l'importazione nel 1987 di cemento della Cimpor nelle zone frontaliere della Spagna, in quantità sufficienti a far sentire minacciate le imprese spagnole. Cita anche un documento della Cimpor del 12 aprile 1988 riguardante la Cementos del Norte (documento n. 33.322/185), che attesterebbe serie minacce di esportazione delle eccedenze spagnole in Portogallo e la necessità di misure dissuasive lanciate dalla Cimpor. Essa assume che avrebbe potuto utilizzare tali documenti per chiarire i legami non collusivi tra le imprese iberiche. Spiega che il mercato spagnolo era minacciato dal prezzo inferiore applicato in Portogallo e il mercato portoghese dalle eccedenze spagnole. La concorrenza sarebbe esistita, anche se era prudente e limitata dalle circostanze, e qualsiasi idea di limitarla mediante un accordo restrittivo sarebbe stata illusoria. Tale analisi sarebbe corroborata da quella che la Cimpor ha fatto il 17 maggio 1988 riguardante la proposta di acquistare lo stabilimento di Souselas da parte dell'impresa Cementos del Norte (documenti nn. 33.322/256-269). All'epoca, la Cementos del Norte si sarebbe sentita minacciata dalla capacità di esportazione dello stabilimento di Souselas e la sua strategia di acquisizione sarebbe stata vista come una maniera di eliminare un concorrente. La Cimpor sarebbe stata cosciente dell'aggressività dei produttori spagnoli di cemento e avrebbe considerato effettivamente il mercato del nord della Spagna come un mercato naturale che presentava rilevanti potenzialità. Tanto la strategia perseguita dalla Cementos del Norte quanto la reazione della Cimpor sarebbero inconciliabili con l'ipotesi di un'intesa conclusa tra i cementieri dei due paesi al fine di proteggere i loro rispettivi mercati nazionali e di scoraggiare gli scambi di cemento.
punto 2156
La Commissione si è basata, nella CA [paragrafi 11 e 61, lett. c)] e nella decisione impugnata (paragrafi 21 e 49), su prove documentali dirette per dimostrare l'esistenza dell'intesa iberica e la partecipazione ad essa delle diverse parti interessate. I documenti menzionati nel punto precedente non sarebbero stati utili per la difesa della Secil. Infatti, la Commissione non ha mai sostenuto che l'accordo addebitato aveva posto fine a qualsiasi esportazione o minaccia di esportazione di cemento tra i due paesi considerati. La CA (paragrafo 11, secondo periodo) e la decisione impugnata (paragrafo 21, punti 3-7) riguardano in effetti diverse riunioni tra produttori portoghesi e la Oficemen aventi ad oggetto «i reciproci scambi di informazioni riguardo (...) [alle] esportazioni di cemento tra i due paesi». Inoltre, l'esistenza di eccedenza produttive in Spagna non era tale da rendere inapplicabile l'art. 85, n. 1, del Trattato al comportamento anticoncorrenziale dei produttori portoghesi, che emerge inequivocabilmente da diverse prove documentali dirette sulle quali si è basata la Commissione (v. nei precedenti punti 2054-2092). Infine, le circostanze ricordate dalla ricorrente dimostrano che i produttori portoghesi e spagnoli avevano un interesse reale a concludere l'intesa controversa. Pertanto, anche se, nel corso del procedimento amministrativo, la Secil avesse potuto dimostrare, sulla base dei documenti nn. 33.322/108, 185 e 256-269, che nel 1988 esistevano eccedenze produttive in Spagna e minacce di esportazione di cemento tra i due paesi, tale procedimento non sarebbe potuto giungere ad un risultato diverso. Ad abundantiam, si deve aggiungere che i documenti richiamati dalla Secil riguardano unicamente il comportamento della Cimpor sul mercato e non sono dunque affatto idonei a discolpare la Secil.
punto 2157
In quinto luogo, la Cimpor e la Secil sostengono, nelle loro memorie del 21 gennaio 1998, che diversi documenti avrebbero potuto confortare il loro argomento secondo il quale i temi centrali delle riunioni tra produttori spagnoli e portoghesi, nel corso del periodo considerato dalla decisione impugnata, erano la questione dei requisiti tecnici e quella del controllo della qualità del cemento importato. Esse si riferiscono, al riguardo, ai resoconti delle riunioni del comitato direttivo della Oficemen svoltasi il 18 settembre 1986 (documenti nn. 33.322/1319-1323), il 12 febbraio 1987 (documenti nn. 33.322/1329-1333) e il 10 marzo 1988 (documenti nn. 33.322/1334-1340). L'impiego di tali documenti nel corso del procedimento amministrativo avrebbe consentito loro di corroborare l'argomento secondo il quale le imprese spagnole erano preoccupate soprattutto della disparità di condizioni di concorrenza e dall'idea che gli scambi di cemento tra i due paesi presupponevano l'esistenza di normative tecniche e qualitative simili. Anche il verbale della riunione del consiglio di amministrazione della Asland in data 24 settembre 1986 (documenti nn. 33.322/1607 e 1608) sarebbe stato utile a tale riguardo. Tale documento farebbe risultare che la Asland era preoccupata dalle importazioni di cemento privo di origine dichiarata e dalla necessità di adottare misure destinate a contrastarle. Lungi dal prevedere seriamente l'ipotesi di un accordo di ripartizione del mercato, la Asland avrebbe pensato all'adozione di controlli statistici e ad un certificato di qualità.
punto 2158
La Cimpor ricorda altri documenti che, a suo parere, avrebbero potuto sostenere il suo argomento secondo il quale il tema centrale delle riunioni tra produttori spagnoli e portoghesi, nel corso del periodo considerato dalla decisione impugnata, era quello dei diversi requisiti tecnici vigenti nei due paesi e delle loro implicazioni per il commercio bilaterale. Nella sua memoria del 7 febbraio 1997, essa si riferisce ad un estratto dell'ordine del giorno della riunione del comitato direttivo della Oficemen del 15 febbraio 1990 (documenti nn. 33.322/1362 e 1363) e, nella sua memoria del 21 gennaio 1998, essa richiama il verbale n. 11/88 del consiglio di amministrazione della Secil del 12 maggio 1988, relativo alla riunione con i produttori spagnoli di cemento (documenti nn. 33.322/1048 e 1049), e una nota interna della Secil del 10 maggio 1988 (documenti nn. 33.322/1051 e 1052). Questi ultimi due documenti mostrerebbero inoltre che le imprese dei due paesi seguivano attentamente l'evoluzione dei requisiti tecnici «per evitare reciproci ostacoli all'entrata di cemento tra i due paesi».
punto 2159
Si deve constatare che questo argomento è stato già richiamato dalle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo (decisione impugnata, paragrafo 21, punto 10) e che è stato respinto nella decisione impugnata. Così, la Commissione ha considerato (decisione impugnata, paragrafo 49, punto 3): «(...) [S]e la preoccupazione vera delle parti fosse stata quella di evitare fa circolazione di cemento non rispondente alle norme di un paese, resta oscuro perché i controlli sui movimenti di cemento tra i due paesi, controlli effettuati dai produttori medesimi, avrebbero potuto rendere il cemento esportato conforme alle norme del paese di destinazione. Inoltre, (...) non spetta ad un'impresa (oppure ad un'associazione di imprese) sostituirsi di propria iniziativa alle autorità pubbliche incaricate di far applicare le leggi nazionali (...) ». Essa ha, inoltre, considerato (decisione impugnata, paragrafo 21, punto 11) che l'argomento non era sufficiente a « spiegare la ragione del controllo delle eventuali esportazioni dalla Spagna verso il Portogallo, dal momento che il cemento spagnolo [era] almeno della classe 35 e quindi superiore alla classe 30 portoghese». Nei limiti in cui i documenti nn. 33.322/1048, 1049, 1051, 1052, 1319-1323, 1329-1333, 1334-1340, 1362, 1363, 1607 e 1608 corroborano un argomento già formulato nel corso del procedimento amministrativo, e in assenza di qualsiasi spiegazione delle ricorrenti riguardo all'elemento supplementare che detti documenti avrebbero apportato al suddetto argomento, si deve constatare che la Cimpor e la Secil non sono state in grado di dimostrare che, se avessero avuto accesso ai detti documenti nel corso del procedimento amministrativo, quest'ultimo sarebbe giunto ad un diverso risultato.
punto 2160
La Cimpor aggiunge, nella sua memoria del 21 gennaio 1998, che diversi documenti mettono in evidenza il fatto che i produttori di altri Stati membri nonché la Cembureau hanno attribuito importanza all'armonizzazione e alla necessità che la concorrenza si svolgesse in condizioni di parità e senza dumping [verbali delle riunioni del comitato direttivo della FIC del 29 giugno 1977 (documenti nn. 33.126/1953-1965), 12 luglio 1978 (documenti nn. 33.126/1967-1974), 17 ottobre 1979 (documenti nn. 33.126/1976-1988), 12 dicembre 1979 (documenti nn. 33.126/1990-1999), 9 luglio 1980 (documento n. 33.126/2009), 8 dicembre 1982 (documenti nn. 33.126/2026-2033), 23 febbraio 1983 (documenti nn. 33.126/2035-2043) e 13 luglio 1983 (documenti nn. 33.126/2044-2049)]. L'accesso ai suddetti documenti nel corso del procedimento amministrativo le avrebbe infatti consentito di sottolineare la pertinenza della questione dei requisiti tecnici e del controllo di qualità nell'ambito delle relazioni tra l'industria spagnola e l'industria portoghese.
punto 2161
Cionondimeno, si deve constatare che i documento indicati non presentano alcuna relazione con l'infrazione addebitata. Essi non contengono, inoltre, nessun elemento di informazione riguardo ai mercati o ai produttori spagnoli e portoghesi. E' pertanto escluso che il loro contenuto potesse offrire una diversa interpretazione delle prove documentali dirette utilizzate dalla Commissione tanto nella CA [paragrafi 11 e 61, lett. c)] quanto nella decisione impugnata (paragrafi 21 e 49).
punto 2162
In sesto luogo, la Cimpor e la Secil si riferiscono, nelle loro memorie del 21 gennaio 1998, ad un gran numero di documenti relativi ad accordi conclusi tra imprese italiane, nonché tra imprese italiane ed imprese elvetiche (documenti nn. 33.126/2902, 2916, 2919-2921, 2943, 2976, 2985-3013, 3014-3032, 3033-3036, 3042, 3043, 3053-3059, 3110-3126, 3127-3131, 11878-11966, 12083-12113 e 12116-12135). Esse sostengono che l'accesso a tali documenti nel corso del procedimento amministrativo avrebbe consentito loro di denunciare con maggiore chiarezza e veemenza la precarietà delle prove prese in considerazione contro di loro, tenuto conto, soprattutto, delle situazioni apparentemente istituzionalizzate e organizzate di ripartizione del mercato che conoscevano le imprese del settore del cemento nei diversi Stati membri.
punto 2163
A tale riguardo, è sufficiente rilevare che l'esistenza di eventuali intese istituzionalizzate tra produttori italiani e produttori elvetici non può giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali sulle quali si è basata la Commissione nella CA [paragrafi 11 e 61, lett. c)] e nella decisione impugnata (paragrafi 21 e 49) per constatare l'esistenza dell'infrazione e la partecipazione dei produttori portoghesi a quest'ultima.
punto 2164
Da tutto quel che precede risulta che i diritti della difesa della Oficemen, della Cimpor e della Secil non sono stati pregiudicati dal mancato accesso alle parti della CA ed ai documenti che esse hanno richiamato a loro discarico nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VI — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n.1, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa iberica contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti menzionate (art. 3, n. 2, della decisione impugnata) › Conclusione
punto 2165
Da tutto quel che precede (v. nei precedenti punti 2036-2164) risulta che i motivi esaminati devono essere respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VII — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dell'art. 190 del Trattato, del divieto di discriminazione e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa franco-tedesca contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione di alcune ricorrenti a quest'ultima [art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata] › Osservazioni preliminari
punto 2166
Le ricorrenti Dyckerhoff (causa T-35/95), SFIC (causa T-36/95), Cedest (causa T-38/95), Ciments français (causa T-39/95), Heidelberger (causa T-42/95), Lafarge (causa T-43/95) e BDZ (causa T-48/95), a carico delle quali l'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata accerta un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato, consistente in un'intesa franco-tedesca, negano sia l'esistenza di quest'ultima sia la loro partecipazione ad essa, ove sia esistita. La Ciments français e la Heidelberger negano, per l'esattezza, l'esistenza dei diversi elementi contestati a titolo di tale infrazione, vale a dire un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar, diverse pratiche concordate e un accordo sulla regolamentazione generale delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania, o quanto meno la loro partecipazione a questi ultimi. Le ricorrenti Dyckerhoff, SFIC, Cedest, Lafarge e BDZ negano l'esistenza di alcuni di questi elementi, o quanto meno la loro partecipazione ai medesimi. La Ciments français, la Heidelberger e la Lafarge sollevano obiezioni, in particolare, sulla durata della loro partecipazione all'infrazione. La Ciments français critica inoltre l'artificiosità del nesso posto dalla Commissione fra i tre elementi contestati a titolo di tale infrazione. Le censure delle ricorrenti vertono sia sulla valutazione del contesto economico dell'asserita intesa franco-tedesca, sia sull'interpretazione degli elementi di prova illustrati dalla Commissione in sede di decisione impugnata.
punto 2167
Prima di valutare la fondatezza dei vari argomenti dedotti, occorre esaminare l'infrazione di cui trattasi, nella ricostruzione fattane nella decisione impugnata.
punto 2168
Nell'art. 3, n. 3, lett. a), di quest'ultima la Commissione dichiara che le imprese ed associazioni di imprese SFIC, Lafarge Coppée, Société des Ciments français, Cedest S.A., BDZ, Dyckerhoff AG e Heidelberger Zement AG «hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dal 23 giugno 1982 almeno fino al 30 settembre 1989, partecipando ad accordi e pratiche concordate riguardanti la regolamentazione delle forniture di cemento dalla Francia verso la Germania e viceversa». Gli approfondimenti che essa dedica a quest'infrazione nella decisione impugnata sono contenuti, in sede di illustrazione dei fatti, nel paragrafo 22, punti 1-11 e 13-18, primo periodo, e, in sede di valutazione giuridica, nel paragrafo 50, punti 1-4.
punto 2169
Da tali approfondimenti si evince che la Commissione, avvalendosi del contenuto di diversi documenti, rileva l'esistenza prima, sin dal 1982, di un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar e di alcune pratiche concordate tra diversi produttori ed associazioni francesi e tedesche e poi, dal 1984, di un accordo avente ad oggetto la regolamentazione generale delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania.
punto 2170
Nel paragrafo 50, punto 4, primo e terzo periodo, essa precisa quanto segue:
« Poiché l'accordo di ripartizione del mercato della Saar, le pratiche concordate per la ricerca di una soluzione basata sulla limitazione delle vendite di Cedest in Germania al di fuori della Saar e l'accordo del 1984 di cui alla lettera del 22 settembre 1986 miravano indistintamente a ripartire i mercati e limitare i flussi transfrontalieri di cemento tra la Francia e la Germania, secondo la Commissione si tratta di accordi e pratiche concordate che possono essere considerati un'infrazione unica e continua.
(...)
L'infrazione unica e continua concernente la limitazione dei flussi transfrontalieri tra Francia e Germania è stata commessa dal 23 giugno 1982 al 30 settembre 1989 dallo [SFIC], da Cedest, Ciments français, Lafarge, dal [BDZ], da Dyckerhoff e Heidelberger».
punto 2171
La Commissione giudica pertanto accertata la partecipazione di queste ricorrenti a un'infrazione costituita da diversi elementi, la cui esistenza essa afferma di aver dimostrato in base a prove documentali dirette. Gli argomenti dedotti dalle ricorrenti tendono a dimostrare che la Commissione non avrebbe fornito la prova delle sue allegazioni. Occorre esaminarli per ordine, in funzione degli elementi dell'infrazione cui fanno riferimento.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VII — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dell'art. 190 del Trattato, del divieto di discriminazione e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa franco-tedesca contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione di alcune ricorrenti a quest'ultima [art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata] › Accordo sulla ripartizione del mercato della Saar
punto 2172
Dalla decisione impugnata si ricava che la Commissione, come da essa confermato implicitamente nelle sue memorie ed esplicitamente in sede di risposta a un quesito postole per iscritto da questo Tribunale nelle cause T-35/95, T-36/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95 e T-48/95, ha ritenuto che l'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata comprendesse in particolare, quale elemento costitutivo, un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar.
punto 2173
Senza fornire indicazioni precise circa la data in cui quest'accordo sarebbe stato concluso, o a partire dalla quale sarebbe stato applicato, nella decisione impugnata, in sede di valutazione giuridica (paragrafo 50, punto 2, primo e secondo periodo), essa rileva quanto segue:
«Le note del 23 giugno 1982, 22 luglio 1982 e 17 novembre 1982 (...) indicano che la ripartizione delle vendite sul mercato della Saar tra Ciments français, Cedest, Heidelberger e Dyckerhoff era un fatto acquisito e non contestato da nessuna delle imprese interessate, mentre le vertenze riguardavano altri mercati (“esclusa la Saar”).
L'esistenza di questo accordo è confermata dalla dichiarazione di Dyckerhoff a Ciments français nell'incontro del 9 e 10 maggio 1983 (...): Dyckerhoff non intendeva infatti vendere nella Saar e in Francia il cemento ottenuto per macinazione di 100000 t di clinker presso lo stabilimento di Ciments Luxemburgeois ».
punto 2174
La Commissione ritiene che tale accordo sia stato in vigore non solo in epoca precedente, ma anche durante il periodo controverso. Essa infatti sottolinea che (paragrafo 22, punto 17, secondo periodo): «(...) l'accordo sulla Saar è menzionato nelle note di due differenti produttori; questo accordo è citato nelle due note non solo in riferimento al passato, ma anche al presente (...)».
punto 2175
A suo parere, i tre documenti da essa citati nel paragrafo 50, punto 2, primo periodo, della decisione impugnata consentono di constatare che la Cedest aveva cominciato a vendere cemento in Länder tedeschi diversi dalla Saar, circostanza che avrebbe indotto i produttori tedeschi a reagire «attaccando» il mercato della Francia orientale, a danno dei produttori francesi ivi presenti. Il comportamento della Cedest non avrebbe però intralciato l'applicazione dell'accordo sulla ripartizione del mercato della Saar, di modo che l'accordo preesistente sarebbe rimasto in vigore e le altre parti coinvolte nella regolamentazione generale delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania sarebbero state indotte dall'atteggiamento della Cedest a parteciparvi, inserendolo nell'ambito di accordi più ampi.
punto 2176
La Commissione spiega infatti (paragrafo 50, punti 2, terzo periodo, e 3, primo periodo):
« L'accordo di ripartizione del mercato della Saar all'inizio riguardava Ciments français, Cedest, Heidelberger e Dyckerhoff. Tuttavia, considerando quanto esposto (...) ai punti (3), (4) e (5), la Commissione ritiene che l'accordo faccia parte di intese più ampie riguardanti l'insieme dei rapporti tra i produttori tedeschi e francesi, non più circoscritti ai quattro produttori citati.
In seguito alle esportazioni di Cedest nei Länder tedeschi diversi dalla Saar e alle reazioni in Francia dei produttori tedeschi, si sono avuti incontri bilaterali con l'obiettivo di limitare i flussi di cemento transfrontalieri».
punto 2177
Le concertazioni bilaterali menzionate corrispondono, secondo la struttura della decisione impugnata, alle pratiche concordate di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della medesima.
punto 2178
Peraltro, nel paragrafo 50, punto 4, secondo periodo, la Commissione precisa quanto segue:
«(...) Anche se all'inizio lo [SFIC], il [BDZ] e Lafarge non partecipavano all'accordo sulla Saar, lo hanno accettato dal 23 giugno 1982, vale a dire dal momento in cui si sono adoperate per estenderlo agli altri Länder tedeschi e per inserirlo nel quadro più ampio della regolamentazione dei flussi commerciali franco-tedeschi».
punto 2179
Essa spiega inoltre (paragrafo 50, punto 4, primo periodo) che l'identità d'oggetto dell'«accordo di ripartizione del mercato della Saar, [del]le pratiche concordate per la ricerca di una soluzione basata sulla limitazione delle vendite di Cedest in Germania al di fuori della Saar e [del]l'accordo del 1984 di cui alla lettera del 22 settembre 1986» le consentirebbe di considerare questi accordi e pratiche concordate come un'infrazione unica e continua.
punto 2180
Alla luce di ciò, anche se nella decisione impugnata la Commissione denuncia solo l'illiceità delle pratiche concordate che sarebbero state attuate nel periodo 1982-1984 e dell'accordo che sarebbe stato concluso nel 1984, quando espone che (paragrafo 50, punto 3, ultimo capoverso) «le pratiche concordate qui descritte che hanno avuto luogo dal 1982 al 1984 e l'accordo del 1984 di cui alla lettera del 22 settembre 1986 costituiscono infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1 effettuate dallo [SFIC], da Cedest, Ciment français, Lafarge, dal [BDZ], da Dyckerhoff e Heidelberger», il fatto che non sia espressamente menzionato l'accordo sulla ripartizione del mercato della Saar non può tuttavia alimentare alcun equivoco sul giudizio riservato dalla Commissione al detto accordo nella decisione impugnata, contrariamente a quanto allegato dal BDZ. Del resto, il dettato dell'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata contesta la partecipazione delle ricorrenti di cui trattasi a taluni accordi e pratiche concordate. Ebbene, l'uso del plurale conferma che l'accordo sulla ripartizione del mercato della Saar è ritenuto uno degli elementi costitutivi della detta infrazione.
punto 2181
Per quanto concerne la prova, le ricorrenti Dyckerhoff, Ciments français, Heidelberger e BDZ asseriscono che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar nel 1982 e nel 1983. La Cedest (causa T-38/95), per parte sua, nega di aver partecipato a un accordo siffatto in tale periodo.
punto 2182
Per dimostrare l'esistenza dell'accordo, nella decisione impugnata (paragrafo 22, punto 2, e paragrafo 50, punti 1 e 2) la Commissione menziona, da un lato, quattro documenti e, dall'altro, la costituzione di una società di trasporti, la Saarländische Silo-Transport GmbH (in prosieguo: la «SST»).
punto 2183
I quattro documenti richiamati inducono la Commissione a ritenere che, nel 1982 e nel 1983, per le imprese Ciments français, Cedest, Heidelberger e Dyckerhoff l'accordo sulla ripartizione del mercato della Saar fosse un fatto acquisito e non contestato (decisione impugnata, paragrafo 50, punto 2).
punto 2184
Tuttavia, l'analisi di questi elementi sviluppata dalla Commissione nella decisione impugnata e nell'ambito del presente giudizio non può essere accolta.
punto 2185
Infatti, da due documenti citati nella decisione impugnata si evince che l'accordo sulla ripartizione del mercato della Saar cui essi fanno riferimento si inseriva, quanto meno sino a quando la Cedest non adottò una strategia commerciale più aggressiva in Germania, in un contesto più ampio di regolamentazione dei trasferimenti di cemento tra la Francia e la Germania.
punto 2186
In primo luogo, in una nota interna della Vicat datata 22 luglio 1982 (documenti nn. 33.126/6055-6057), citata nel paragrafo 22, punto 1, della decisione impugnata e intitolata «Forniture di cemento tedesco nella Francia orientale», si precisa che le vendite sul mercato della Saar avvenivano, almeno sino al 1977, in base a una ripartizione concordata tra la Cedest, la Ciments français, la Dyckerhoff e la Heidelberger.
punto 2187
Infatti, nel primo punto della detta nota dedicato agli antefatti delle forniture di cemento tedesco nella Francia orientale, l'autore rileva quanto segue:
« Occorre risalire storicamente alla riannessione economica della Saar alla Repubblica federale di Germania nel 1959.
(...) Nel periodo 1947-1959, le forniture di cemento avvenivano — in base ad una ripartizione decisa dalle parti — tramite le industrie siderurgiche francesi (Thionville e Hagondange) e tedesche.
Le forniture venivano perciò effettuate fino a qualche anno fa nelle seguenti proporzioni:
SCF [Ciments français] = 120000 t/anno tramite Saarlaendische Zement-Gesellschaft (controllata di S.C.E)
Cedest = 90000 t/anno
Produttori tedeschi (Dyckerhoff dallo stabilimento di Gommel e Heidelberger) = 250000 t/anno
(...)
Questa situazione, nota a chiunque, è mutata profondamente circa 5 anni fa quando Cedest, non contentandosi di rifornire il mercato della Saar, si è aggiudicato tutta una fascia di utilizzatori tedeschi per una quota annua di circa 100-120000 t. Tale cambiamento ha provocato veementi proteste da parte dei produttori tedeschi che, stanchi di sterili discussioni, hanno preso l'iniziativa, penetrando nella Francia orientale, di trasferire questo mancato guadagno sul mercato francese, in particolare prendendo di mira la clientela di Cedest».
punto 2188
L'autore di questa nota ritiene pertanto che la situazione precedente, basata su un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar, abbia subito un profondo mutamento a causa del comportamento della Cedest. Quest'ultima non si sarebbe più accontentata della sua quota di ripartizione nella Saar e avrebbe cominciato a vendere a clienti tedeschi stabiliti al di fuori della Saar un quantitativo di cemento dell'ordine di 120000 tonnellate. Questa profonda modificazione della situazione avrebbe spinto i produttori tedeschi a reagire e a cominciare a vendere il loro cemento in Francia, in particolare nella parte orientale. Nella mente dell'estensore della nota, l'accordo sulla ripartizione del mercato della Saar si situa quindi nell'ambito di una concertazione più ampia, concernente anche i trasferimenti di cemento tra la Francia e la Germania in regioni diverse dalla Saar.
punto 2189
Gli altri passaggi del documento confermano che quest'accordo sulla ripartizione del mercato della Saar, che sarebbe stato rispettato quanto meno nel periodo 1959-1977, in seguito non è stato più applicato.
punto 2190
Infatti, il detto documento rileva anche quanto segue:
«Malgrado la svalutazione del franco francese ed il blocco dei prezzi (11 giugno 1982), i produttori tedeschi hanno preso l'iniziativa di intensificare le loro azioni nell'Est.
(...)
Per di più Cedest ha deteriorato il clima nel settore e rischia di determinare una situazione conflittuale che potrebbe allargarsi a macchia d'olio in un momento in cui tentiamo di valorizzare la nostra produzione.
Il grande problema ancora tutto da risolvere è rappresentato dalle tonnellate di cemento conquistate dagli operatori tedeschi sul mercato francese a causa dell'atteggiamento di Cedest».
punto 2191
Di conseguenza, dalla nota di cui trattasi non si può ricavare, come vorrebbe la Commissione (decisione impugnata, paragrafo 50, punto 2), che nel 1982 esistesse un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar.
punto 2192
In secondo luogo, da una nota interna manoscritta della Lafarge, datata 23 giugno 1982 (documenti nn. 33.126/6592-6596), citata nel paragrafo 22, punto 4, della decisione impugnata, si ricava che l'accordo sulla ripartizione del mercato della Saar, esistente sino agli anni '70, costituiva la reazione dei produttori interessati alle prime difficoltà insorte nei rapporti tra produttori francesi e tedeschi. Nell'ambito di questa reazione, si decise di procedere ad una ripartizione del mercato della Saar, attribuendo la metà delle vendite ai produttori francesi e l'altra metà a quelli tedeschi; particolare che vale come conferma delle indicazioni contenute nella nota della Vicat del 22 luglio 1982 secondo le quali la Cedest e la Ciments français detenevano una quota pari a 210000 tonnellate, a fronte di una quota pari a 250000 tonnellate della Dyckerhoff e della Heidelberger (v. precedente punto 2187). La nota interna della Lafarge del 23 giugno 1982 conferma in realtà che l'accordo sulla ripartizione del mercato della Saar si inseriva in un contesto più ampio, di regolamentazione dei trasferimenti di cemento tra la Francia e la Germania.
punto 2193
La detta nota riferisce in merito a discussioni svoltesi tra la Lafarge e la Dyckerhoff. Infatti, anche se il produttore tedesco di cui trattasi non è espressamente menzionato nel documento, la sua identità si può desumere, da un lato, dall'uso nel testo della sigla « GR » al fine di riferire gli interventi del signor Grüner, membro del personale della Dyckerhoff, nonché, dall'altro, dalle indicazioni contenute nella decisione impugnata (paragrafo 22, punto 4) e dagli argomenti dibattuti dalle parti nell'ambito delle cause T-35/95 e T-43/95.
punto 2194
L'autore della nota riferisce gli interventi del signor Grüner nei seguenti termini:
«Gr 1) Rappel histoire
Il y a deux ans, occasion de parler avec G d'A. des affaires
Laf.[Lafarge] en All.
Relations Cedest — All. du sud
La première perturbation fut la Sarre. Règle du jeu répartit, fifty fifty | franc avec résultat alle m
relèvement du prix de 15 DM ou %. Clause
catastroph 5000 t en trop → nécess.
10000 on réagit
Cela a fonctionné
Vers 1970 Thionvill[o]ise commence à fournir 20-30000 (...)
après -} W [Wössingen]
(...)».
[«Gr 1) Antefatti // Due anni fa, possibilità di discutere con G d'A. degli affari // — Laf[arge] in Germania // — Rapporti Cedest — Germania meridionale // La prima difficoltà fu la Saar. Regola del gioco ripartiz[ione] cinquantacinquanta | Francia con il risultato
Germania
di un aumento del prezzo pari a 15 DM o %. Clausola catastrofe 5000 t in
10000
eccesso → necess [ariamente]
si è reagito
La cosa ha funzionato // Verso il 1970 un'impresa di Thionville comincia a fornire 20 - 30000 (...) // dopo —) W [Wössingen] )».
punto 2195
Nella decisione impugnata (paragrafo 22, punto 4), la Commissione precisa, senza obiezioni da parte delle ricorrenti, che con la « Thionvilloise » si voleva indicare, di fatto, la Cedest.
punto 2196
Il contenuto della nota analizzata dimostra che la Cedest non ha più rispettato l'accordo sulla ripartizione del mercato della Saar sin dall'inizio degli anni '70, superando palesemente la propria quota. Ora, dato che dalla nota interna della Vicat del 22 luglio 1982 si ricava che la Cedest ha parimenti venduto quantitativi di cemento in regioni tedesche diverse dalla Saar sin dalla fine degli anni '70, circostanza che avrebbe inciso profondamente sulla situazione consolidatasi sino ad allora tra la Francia e la Germania (v. precedente punto 2187), la nota della Lafarge conferma che il comportamento della Cedest e la reazione dei produttori tedeschi riguardavano sia la Saar sia altre regioni, dall'una e dall'altra parte della frontiera.
punto 2197
Del resto, l'estensore della nota della Lafarge in un altro passaggio indica che « Cedest ha voluto far naufragare il sistema francese», evidenziando parimenti che l'atteggiamento della Cedest era visto come elemento perturbatore dell'intera situazione.
punto 2198
Egli precisa inoltre che « BC » si chiede : « Che diritti ha Cedest visto che ciò dura da dieci anni ? » Queste erano affermazioni del signor B. Collomb, della Lafarge, il quale durante tale incontro rappresentava gli interessi della Wössingen (un tempo Portland Zementwerk Wössingen, abbreviata in «PZW»), impresa tedesca controllata dalla Lafarge (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 11, quarto periodo), essendo il signor Collomb membro della direzione della detta controllata. Affermazioni di tal genere dimostrano che le difficoltà provocate dal comportamento della Cedest duravano già da dieci anni nel momento in cui la nota è stata redatta.
punto 2199
Di conseguenza, non si può sostenere che la nota interna della Lafarge datata 23 giugno 1982 dimostri che l'accordo sulla ripartizione del mercato della Saar era ancora applicato nel 1982 e nel 1983.
punto 2200
Questo documento, al pari del precedente, permette di concludere che l'accordo sulla ripartizione del mercato della Saar costituiva una concertazione applicata entro confini che superavano le frontiere del Land della Saar per estendersi a tutti i rapporti tra la Francia e la Germania. L'intesa consisteva nell'astenersi dal vendere cemento al di là delle proprie frontiere e, in caso contrario, di farlo nei limiti convenuti, come per il mercato della Saar, al quale si applicava un regime di deroga, giustificato dalle vicende collegate alla riannessione del detto Land. Viceversa, i due documenti non dimostrano che l'accordo esistesse ancora nel 1982 e nel 1983, poiché testimoniano del suo mancato rispetto non solo da parte della Cedest, ma anche dei produttori tedeschi.
punto 2201
La Commissione cita ancora due documenti a sostegno della sua tesi: una nota interna della Lafarge, priva di data (documenti nn. 33.126/6582-6583), menzionata nel paragrafo 22, punto 7, della decisione impugnata, la quale riferisce il contenuto di discussioni che si sarebbero svolte durante una riunione del 17 novembre 1982 tra la Cedest, la Dyckerhoff e la Heidelberger, e un resoconto della Ciments français del 17 maggio 1983 (documenti nn. 33.126/4251-4253), menzionato nel paragrafo 22, punto 9, della decisione impugnata, il quale parla di un incontro tra la Ciments français e la Dyckerhoff nei giorni 9 e 10 maggio 1983.
punto 2202
Questi due documenti non inficiano però le constatazioni tratte dall'esame delle note interne della Vicat, del 22 luglio 1982, e della Lafarge, del 23 giugno 1982.
punto 2203
In primo luogo, la nota interna della Lafarge priva di data, intitolata «Riunione al vertice CEDEST/DYCK/HEI 17/11», è intestata: «JM a B. Collomb». Essa contiene un primo capoverso, formulato nei termini seguenti : « Knut BFB mi ha chiamato questo pomeriggio per farmi un resoconto succinto della riunione di ieri mattina, protrattasi a pranzo, il tutto “nell'atmosfera migliore” — partecipanti: Seillière + Renard Lose-Gruner Brenke». Le iniziali «JM» corrispondono a quelle del signor J. Marichal, rappresentante della Lafarge. I signori de Seillière e Renard rappresentano la Cedest. L'abbreviazione « Knut BFB » corrisponde a un socio della Wössingen, società controllata dalla Lafarge, signor Knut Bücker-Flürenbrock. I signori J. Lose e H. Grüner rappresentano la Dyckerhoff. Il signor T. Brenke rappresenta la Heidelberger.
punto 2204
Pertanto, dal primo capoverso della nota, non riportato nella decisione impugnata, si ricava che le informazioni in essa contenute provengono da una persona, il signor Knut Bücker-Flürenbrock, che non aveva partecipato alla riunione di cui trattasi, del 17 novembre 1982.
punto 2205
Ebbene, nelle sue osservazioni del 7 gennaio 1998 in merito alla consultazione del fascicolo della Commissione, consentitale presso la cancelleria del Tribunale in seguito alla misura di organizzazione del procedimento adottata dal detto giudice nei giorni 18 e 19 giugno 1997, la Cedest si è avvalsa, in particolare, del contenuto di una nota interna della Lafarge, datata 7 gennaio 1983 (documenti nn. 33.126/7514-7516), che non le era stato permesso di consultare durante il procedimento amministrativo, per contestare il valore probatorio della nota interna della Lafarge citata nel paragrafo 22, punto 7, della decisione impugnata e per dimostrare il mantenimento di un proprio comportamento autonomo in Germania in tale periodo.
punto 2206
E' giocoforza constatare che questa nota del 7 gennaio 1983, in relazione alla quale la Commissione non ha negato, durante l'udienza nella causa T-38/95, che presenti un nesso oggettivo con un addebito formulato a carico della Cedest, non solo sarebbe potuta risultare utile a quest'ultima nell'esercizio dei suoi diritti della difesa durante il procedimento amministrativo (v. precedente punto 247 e successivi punti 2284-2290), ma consente una diversa interpretazione del contenuto della nota interna della Lafarge citata nel paragrafo 22, punto 7, della decisione impugnata riguardo alle affermazioni realmente formulate dai rappresentanti della Cedest durante l'incontro con i rappresentanti della Dyckerhoff e della Heidelberger del 17 novembre 1982.
punto 2207
La nota interna del 7 gennaio 1983 è un resoconto interno delle informazioni raccolte da due rappresentanti della Lafarge, i signori Collomb e Marichal, durante un incontro svoltosi il 10 dicembre 1982, per l'esattezza con i rappresentanti della Dyckerhoff e della Heidelberger, in occasione della festa per i cinquant'anni dei fratelli E. e K. Bücker-Flürenbrock, i soci della Lafarge all'interno della Wössingen. Sotto il titolo «Lose e Bremke», la nota riporta quanto segue: «Nulla di speciale, molto cordiali. — Il solito ritornello: “Dovreste integrarvi nel settore professionale in RFG”, ma senza nulla di nuovo. — “Si, abbiamo avuto un colloquio con la Cedest. Forme molto ovattate e garbate ma, nella sostanza, nulla di mutato”. Viceversa, essi non hanno fatto nessun riferimento a ciò che Knut Bücker-Flürenbrock sostiene sia stato detto dalla Cedest durante tale riunione, vale a dire: “Siamo tutti disposti a lasciar prendere alla RMC quantitativi supplementari di cemento presso la Wössingen. Ma, in un caso del genere, la RMC acquisterà meno cemento in Renania-Westfalia, vale a dire presso la Dyckerhoff”».
punto 2208
Diversi elementi dimostrano che questo passaggio della nota fa riferimento alla riunione del 17 novembre 1982 tra la Cedest, la Dyckerhoff e la Heidelberger. In primo luogo, il signor Lose rappresenta la Dyckerhoff e il nome « Bremke » corrisponde a quello del signor T. Brenke, che rappresenta la Heidelberger. In secondo luogo, l'incontro che è oggetto della nota del 7 gennaio 1983 si è svolto il 10 dicembre 1982, cioè meno di un mese dopo la riunione del 17 novembre 1982 tra la Cedest, la Dyckerhoff e la Heidelberger. In terzo luogo, le due note, sia quella del 7 gennaio 1983 che quella citata nella decisione impugnata (paragrafo 22, punto 7), sono note interne della Lafarge, redatte dalla stessa persona, vale a dire dal signor Marichal. In quarto luogo, i termini utilizzati nella nota del 7 gennaio 1983 dimostrano il nesso esistente tra la detta nota e quella, senza data, citata nella decisione impugnata (paragrafo 22, punto 7). Infatti, il primo periodo di questa nota senza data indica che essa rappresenta il resoconto della riunione del 17 novembre 1982, esposto per telefono dal signor K. Bücker-Flürenbrock al signor Marichal il 18 novembre 1982 (v. precedente punto 2203). Ora, la nota del 7 gennaio 1983 non solo parla dell'atmosfera gradevole nella quale si era svolta la riunione tra i signori Lose, della Dyckerhoff, e Brenke, della Heidelberger, ed i rappresentanti della Cedest, ma fa espresso riferimento alle affermazioni che il signor Bücker-Flürenbrock attribuisce alla Cedest durante tale riunione (v. punto precedente).
punto 2209
I termini impiegati nella nota del 7 gennaio 1983 e la fonte delle informazioni che essa riferisce privano pertanto di qualsiasi valore probatorio il documento utilizzato dalla Commissione nella decisione impugnata (paragrafo 22, punto 7) allo scopo di riferire le affermazioni che i rappresentanti della Cedest avrebbero formulato durante la riunione del 17 novembre 1982 in merito al mercato della Saar.
punto 2210
Da un lato, essi contraddicono immediatamente quelli della nota citata dalla Commissione nella decisione impugnata per giungere alla conclusione che la Cedest era disposta a ridurre le sue vendite in Germania e ad adeguarle agli sviluppi del mercato (paragrafi 22, punto 7, e 50, punto 3, secondo periodo). Dall'altro, diversamente dalla nota interna citata nella decisione impugnata (paragrafo 22, punto 7), essi parlano di informazioni ottenute da persone, i signori Lose e Brenke, i quali hanno effettivamente partecipato alla riunione del 17 novembre 1982 tra la Cedest, la Dyckerhoff e la Heidelberger.
punto 2211
Ne consegue che, oltre al fatto che l'impossibilità di consultare la nota del 7 gennaio 1983 durante il procedimento amministrativo ha leso i diritti della difesa della Cedest (v. successivi punti 2284-2290), il suo contenuto dimostra che la Commissione ha commesso un errore di valutazione quando, basandosi sui passaggi della nota interna non datata citati nella decisione impugnata, secondo i quali «(...) 1. Seillière ha, per la prima volta, fornito le seguenti cifre (esportazioni nella Repubblica federale di Germania, esclusa la Saar): (...) 3. Cedest ha ribadito la sua volontà di vendere solo a RMC... ed a PZW [Wössingen] nella Repubblica federale di Germania (Ci#SO#). Sarebbe anche d'accordo di adattare in futuro le proprie forniture nella RFG (sempre esclusa la Saar) all'evoluzione delle esportazioni in questo paese, sia verso il basso che verso l'alto», ha ritenuto che la «Cedest [fosse] disposta] a limitare le sue vendite in Germania e ad adattarle all'evoluzione del mercato» (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 7) e che essa avesse «dichiarato a Dyckerhoff e Heidelberger di voler vendere nella Repubblica federale di Germania esclusivamente a RMC e a PZW e di essere d'accordo di “adattare in futuro le proprie forniture nella Repubblica federale di Germania (sempre esclusa la Saar) all'evoluzione delle esportazioni in questo paese, sia verso il basso che verso l'alto” (cfr. nota del 17. 11. 1982 supra par. 22, punto 7)» (decisione impugnata, paragrafo 50, punto 3, secondo periodo).
punto 2212
In tale contesto la Commissione non può giudicare dimostrata l'esistenza di un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar nel 1982 e nel 1983 basandosi semplicemente sulle affermazioni che, secondo la nota interna della Lafarge citata nella decisione impugnata, il signor Knut Bücker-Flürenbrock attribuisce ai rappresentanti della Cedest.
punto 2213
In secondo luogo, la Commissione non può provare il mantenimento di un accordo globale sulla ripartizione del mercato della Saar richiamandosi al solo resoconto della Ciments français datato 17 maggio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 9; documenti nn. 33.126/4251-4253). Il contenuto di quest'ultimo consente al massimo di inferire l'esistenza di uno scambio di opinioni tra la Dyckerhoff e la Ciments français riguardo al mercato della Saar.
punto 2214
I termini utilizzati indicano infatti che la situazione della Saar è presa in esame, quanto meno dalla Ciments français, in modo distinto rispetto a quella della « regione » in cui quest'ultima impresa organizza la sua attività industriale a partire dalla società lussemburghese Intermoselle, di cui è socia insieme alla Ciments luxembourgeois e alla Dyckerhoff.
punto 2215
Infatti, sin dal punto 1, secondo periodo, l'estensore del resoconto, parlando di un rappresentante della Dyckerhoff, il signor Grüner, che va in pensione, esprime le seguenti considerazioni: «Avrebbe però intenzione di restare in attività, in particolare per quanto concerne i rapporti con i paesi limitrofi. E' quindi probabile che continui ad occuparsi, in un modo o nell'altro, della Intermoselle, della Ciments luxembourgeois e, forse, della situazione nella Saar».
punto 2216
Nel punto 5, secondo e terzo periodo, egli espone quanto segue: «Il signor Doumenc, [il quale] ha illustrato in modo ampio i nostri vecchi progetti con CL [Ciments luxembourgeois], fa comprendere che noi riteniamo la nostra posizione nella IM [Intermoselle] come il punto di partenza, per quanto ci riguarda, di qualsiasi strategia nella regione, che noi dobbiamo, a partire da questa base dove ci troviamo alla pari con DYZ [Dyckerhoff], riflettere insieme sui cambiamenti che avverranno in futuro, a fronte dei quali dovremmo trovarci associati. Parimenti, sarebbe auspicabile seguire una strategia industriale comune nella Saar, dove certamente si verificheranno alcuni cambiamenti». In tal modo, egli dà implicitamente atto del fatto che, in tale periodo, i due produttori di cui trattasi non seguono, o non seguono più, una strategia industriale comune sul mercato della Saar e che si prevedono cambiamenti nelle condizioni di tale mercato.
punto 2217
Infine, nel punto 6 l'autore nota: «DYZ [Dyckerhoff] ha confermato che le trattative in corso con CL [Ciments luxembourgeois] si sarebbero ben presto concluse positivamente assicurando a DYZ [Dyckerhoff] una quota di macinazione di 100000 t sugli impianti di macinazione di CL [Ciments luxembourgeois] e forniture di cemento nelle regioni di Treviri e nell'Eifel. In linea di principio queste tonnellate non andranno alla Saar, a meno che non vi sia un vantaggio economico accertato rispetto all'impianto di Goellheim che rifornisce attualmente la Saar. Queste tonnellate non andranno mai in Francia».
punto 2218
L'interpretazione del resoconto dedotta dalla Commissione non può essere accolta. Anche ipotizzando che i termini utilizzati nel punto 6 rivelino lo scrupolo della Dyckerhoff di segnalare alla Ciments français di non voler modificare le loro rispettive posizioni sul mercato della Saar, essi non dimostrano l'esistenza di un accordo globale sulla ripartizione del mercato della Saar tra produttori francesi e tedeschi.
punto 2219
In definitiva, è innegabile che i primi due documenti citati dalla Commissione [nota della Vicat del 22 luglio 1982 e nota interna della Lafarge datata 23 giugno 1982; v. precedenti punti 2186-2200] dimostrano che un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar è esistito ed è stato rispettato almeno sino al 1970, se non sino al 1977. Tuttavia, la portata di quest'accordo si rivela più ampia di quella determinata dalla Commissione nella decisione impugnata e i quattro documenti da essa menzionati in quest'ultima non consentono di ritenere che l'accordo costituisse un fatto acquisito e non contestato nel 1982 e nel 1983.
punto 2220
Ebbene, solo l'esistenza dell'accordo sulla ripartizione del mercato della Saar, nella ricostruzione fattane nella decisione impugnata, può incidere sulla legittimità dell'art. 3, n. 3, lett. a), di quest'ultima, poiché la Commissione lo considera un elemento costitutivo dell'infrazione iniziata il 23 giugno 1982 (v. precedenti punti 2172-2180).
punto 2221
Per quanto concerne l'accordo relativo alla costituzione della SST, citato dalla Commissione nel paragrafo 22, punto 2, della decisione impugnata, nessuna delle ricorrenti interessate ne contesta l'esistenza né le date di costituzione e cessione della società, indicate nella decisione impugnata (paragrafo 22, punto 2). La Dyckerhoff asserisce l'estraneità della SST a qualsiasi problema di ripartizione delle forniture, aggiungendo che la sua attività si sarebbe limitata al trasporto di cemento in silos. La Heidelberger, per parte sua, rileva che, data la sua esigua partecipazione al capitale della detta società, essa vi avrebbe svolto un ruolo irrilevante, senza mai fare ricorso alla SST per il trasporto del suo cemento.
punto 2222
Nella decisione impugnata, la Commissione non precisa il ruolo da essa attribuito all'accordo relativo alla costituzione della SST nel quadro dell'attuazione dell'asserito accordo sulla ripartizione del mercato della Saar. Benché dichiari, in sede di ricostruzione dei fatti (paragrafo 22, punto 2), che «l'accordo di ripartizione del mercato della Saar si fondava su un altro accordo relativo alla costituzione di una società comune di trasporto di cemento, la “Saarländische Silo-Transport GmbH” che doveva essere l'unica società di trasporto utilizzata dai soci (Arbed, Ciments français, Cedest, Wülfrather, Heidelberger, Dyckerhoff) per il trasporto del loro cemento destinato alla Saar», essa non fa più riferimento alla SST, nell'ambito della valutazione giuridica, per dimostrare l'esistenza di un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar. Nella sua risposta a un quesito, rivoltole per iscritto da questo Tribunale nelle cause T-35/95, T-38/95, T-39/95 e T-42/95, la Commissione precisa di aver menzionato l'accordo relativo alla costituzione della SST per illustrare i fatti, senza trarne conclusioni giuridiche, ed aggiunge che l'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, vertente sulla regolamentazione delle forniture di cemento tra la Germania e la Francia, non si riferirebbe a quest'accordo, il quale non sembra che sia stato applicato durante il periodo in cui è stata commessa l'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a).
punto 2223
Di conseguenza, non occorre prendere in considerazione il detto accordo al fine di decidere in merito all'esistenza dell'accordo sulla ripartizione del mercato della Saar quale elemento costitutivo dell'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata.
punto 2224
Da quanto sin qui esposto risulta che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza, nel 1982 e nel 1983, dell'accordo sulla ripartizione del mercato della Saar da essa denunciato nella decisione impugnata. Non occorre pertanto pronunciarsi sull'eventuale partecipazione delle vane ricorrenti a un tale accordo né sul fatto che i relativi illeciti sarebbero caduti in prescrizione, come dedotto dalla Ciments français e dalla Heidelberger.
punto 2225
In conclusione, l'art. 3, n. 3, lett. a), dev'essere parzialmente annullato, nella parte in cui accerta la partecipazione delle ricorrenti Dyckerhoff, SFIC, Cedest, Ciments français, Heidelberger, Lafarge e BDZ a un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar a partire dal 23 giugno 1982.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VII — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dell'art. 190 del Trattato, del divieto di discriminazione e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa franco-tedesca contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione di alcune ricorrenti a quest'ultima [art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata] › Pratiche concordate tra diversi produttori ed associazioni francesi e tedeschi tra il 1982 e il 1984
punto 2226
Le ricorrenti Dyckerhoff, SFIC, Cedest, Ciments français, Heidelberger e Lafarge negano qualsiasi partecipazione alle pratiche concordate accertate dalla Commissione nella decisione impugnata. Il BDZ non dedica viceversa nessun argomento specifico alle dette pratiche.
punto 2227
Prima di valutare la fondatezza dei vari argomenti dedotti dalle ricorrenti, occorre ricordare la descrizione delle dette pratiche concordate illustrata dalla Commissione nella decisione impugnata.
punto 2228
Nel paragrafo 50, punto 3, primo periodo, di quest'ultima, essa enuncia quanto segue:
« In seguito alle esportazioni di Cedest nei Lander tedeschi diversi dalla Saar e alle reazioni in Francia dei produttori tedeschi, si sono avuti incontri bilaterali con l'obiettivo di limitare i flussi di cemento transfrontalieri».
punto 2229
Essa poi rileva (ibidem, secondo e terzo periodo) l'esistenza di trattative tra lo SFIC e il BDZ, di pressioni esercitate sulla Cedest da parte dello SFIC e dei produttori francesi interessati, e di alcune concertazioni, rispettivamente, tra la Cedest, la Dyckerhoff e la Heidelberger, tra la Lafarge e la Dyckerhoff e tra la Dyckerhoff e la Ciments français.
punto 2230
Essa segnala (quarto periodo) che «il problema dei rapporti franco-tedeschi è stato affrontato tra le difficoltà esaminate alla riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (cfr. supra par. 19, punto 9)».
punto 2231
La Commissione afferma (quinto periodo) che queste varie trattative costituirebbero «pratiche concordate [che] sono sfociate sulla conclusione di un accordo tra le imprese e associazioni di imprese francesi e tedesche interessate», sottolineando (settimo periodo) che queste pratiche concordate, realizzate nel periodo 1982-1984, costituirebbero infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 2232
Nell'art. 3, n. 3, lett. a), del dispositivo, essa accerta l'esistenza di un'infrazione realizzata, segnatamente, mediante pratiche concordate.
punto 2233
Per suffragare la decisione impugnata, la Commissione cita il contenuto di numerosi documenti per dimostrare le cinque pratiche concordate di cui al paragrafo 50, punto 3, secondo e terzo periodo, della decisione impugnata, che sarebbero state realizzate nel periodo 1982-1984 e avrebbero mirato «a ripartire i mercati e limitare i flussi transfrontalieri di cemento tra la Francia e la Germania» (decisione impugnata, paragrafo 50, punto 4, primo periodo), in particolare « per estenderle] [l'accordo sulla Saar] agli altri Länder tedeschi e per inserirlo nel quadro più ampio della regolamentazione dei flussi commerciali franco-tedeschi» (decisione impugnata, paragrafo 50, punto 4, secondo periodo).
punto 2234
La Dyckerhoff non nega di aver partecipato, nel 1982 e nel 1983, ad alcune discussioni con produttori tedeschi e francesi e di essersi preoccupata a causa della presenza sempre maggiore della Cedest sul suo mercato naturale. Parimenti, la Heidelberger (causa T-42/95) riconosce la possibilità che, nel 1982, ci siano stati contatti tra produttori francesi e tedeschi al fine di interrompere, per quanto possibile, le forniture transfrontaliere sviluppatesi in tale periodo. Essa però sostiene che non sarebbe stato concluso nessun accordo.
punto 2235
E' opportuno analizzare ognuna delle pratiche concordate denunciate dalla Commissione nell'ordine nel quale essa le ha menzionate nel paragrafo 50, punti 2 e 3, della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VII — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dell'art. 190 del Trattato, del divieto di discriminazione e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa franco-tedesca contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione di alcune ricorrenti a quest'ultima [art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata] › Pratiche concordate tra diversi produttori ed associazioni francesi e tedeschi tra il 1982 e il 1984 › A — Trattative tra lo SFIC e il BDZ
punto 2236
Nel paragrafo 50, punto 3, secondo periodo, della decisione impugnata, la Commissione rileva l'esistenza di trattative tra lo SFIC e il BDZ, facendo richiamo alla nota interna manoscritta della Lafarge datata 23 giugno 1982 (documenti nn. 33.126/6592-6596), menzionata nel paragrafo 22, punto 4, della decisione impugnata, senza precisare quali sarebbero i passaggi rilevanti.
punto 2237
Lo SFIC contesta l'interpretazione di questa nota accolta dalla Commissione nella decisione impugnata, e in particolare del seguente passaggio, contenuto nella prima pagina del detto documento e che riferirebbe le affermazioni del signor Grüner, della Dyckerhoff:
«1) Rappel histoire»:
«(...) puis Gemalen Schläbnen → RFA pq réaction interne en France. Verband [il BDZ] a très mal vu d'autant plus qu'il y avait
Pas maîtriser le partenaire (filiale)?
Pourparlers avec syn.fr. [lo SFIC] et supposons que les tonnages ont grandi à un point tel que le marché en a été perturbé
CLK 25/HOZ 25 et PZ 35 mélange par RMC. Publicité
Très longtemps attendu sans rien faire (...)».
[1) Antefatti (...) poi loppa macinata → RFG provoca reazioni // interne in Francia. Il BDZ ha visto malissimo ciò // tanto più che non aveva // controllato il socio (filiale) (?) // Trattative con lo SFIC e supponiamo che // i quantitativi siano aumentati a un punto tale da // turbare il mercato // CLK 25/HOZ 25 e PZ 35 miscela [sigle che indicano tipi diversi di cemento, N.d.T] // da parte di RMC [produttore cementiero, N.d.T.]. Pubblicità // Rimasti troppo tempo ad aspettare senza far niente (..))
punto 2238
Esso ritiene che non è lecito pensare che le trattative di cui trattasi si svolgessero con il BDZ, sottolineando che il testo controverso riguarderebbe comunque avvenimenti anteriori al 1982.
punto 2239
Anche se contiene effettivamente riferimenti al BDZ («Verband») e a trattative con lo SFIC, il detto passaggio figura, come sottolinea lo SFIC stesso, in una ricostruzione, compiuta dal signor Grüner, degli avvenimenti che hanno contrassegnato i rapporti tra l'industria francese e quella tedesca in seguito al comportamento della Cedest negli anni '70. Anche ipotizzando che riferimenti siffatti attestino l'esistenza di trattative tra lo SFIC e il BDZ, è giocoforza constatare che essi fanno richiamo a un periodo anteriore alla redazione della nota di cui trattasi.
punto 2240
Quest'ultima non dimostra quindi l'esistenza di trattative tra lo SFIC e il BDZ relativamente al periodo 1982-1984.
punto 2241
Tuttavia, anche se la Commissione si riferisce espressamente solo a questa nota quando accusa lo SFIC e il BDZ di avere stretto un accordo (decisione impugnata, paragrafo 50, punto 3, secondo periodo), essa allega però altri due elementi i quali dimostrano l'esistenza di tali trattative tra lo SFIC e il BDZ, quanto meno nel 1984, in sede di illustrazione dei risultati prodotti, a suo parere, dalle varie pratiche concordate, ossia la conclusione di un accordo nel 1984.
punto 2242
Nel paragrafo 50, punto 3, quinto periodo, della decisione impugnata, essa precisa che nella lettera del signor B. Laplace, presidente della Ciments français e dello SFIC, al signor P. Schuhmacher, presidente della Heidelberger e del BDZ, datata 22 settembre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 10) «si ricordano [tra l'altro] i progressi compiuti rispetto al 1984 nelle riunioni periodiche tra Laplace, Lose e Brenke».
punto 2243
Ora, c'è almeno un passaggio di questa lettera (primo e secondo capoverso) che conferma lo svolgimento di riunioni tra le due associazioni nel 1984 per trattare alcuni problemi sorti nei rapporti tra l'industria francese e quella tedesca: «Come Lei ben saprà, ho riunioni periodiche con Jürgen Lose [della Dyckerhoff] e Ted Brenke [della Heidelberger]. Se consideriamo la situazione che ci trovavamo di fronte nel 1984, credo che ciò di cui abbiamo discusso durante queste riunioni abbia funzionato abbastanza bene ». Inoltre, è giocoforza constatare che, benché la lettera sia redatta su carta intestata della Ciments français, il signor Laplace fa in essa riferimento alla sua carica di presidente dello SFIC (quinto capoverso) e cita le «parti francesi» («French parties»). Allo stesso modo, in nessuna parte della lettera egli fa riferimento in modo preciso alla posizione della Heidelberger, di cui il signor Schuhmacher ricopriva la presidenza, ma parla invece del «versante tedesco» («German side») e degli «interessi francesi e tedeschi» («French and German interests»). Infine, gli argomenti affrontati in questa lettera rientrano nelle competenze di un'associazione di categoria di livello nazionale, poiché riguardano i rapporti tra le industrie di due differenti paesi.
punto 2244
Nella nota in calce n. 100 e nel paragrafo 50, punto 3, quarto periodo, della decisione impugnata, la Commissione fa peraltro rinvio alle discussioni della riunione degli Head Delegates della Cembureau, svoltasi il 19 marzo 1984.
punto 2245
Come rileva nella nota in calce n. 100, dal memorandum all'attenzione del presidente del 15 marzo 1984, relativo alla riunione degli Head Delegates della Cembureau del 19 marzo 1984 (documenti nn. 33.126/11728 e 11729), citato nel paragrafo 19, punto 9, della decisione impugnata, si evince che prima di tale riunione le esportazioni dalla Francia verso la Germania erano considerate ancora a livello di «difficoltà». Ebbene, sia lo SFIC sia il BDZ hanno partecipato a questa riunione, rappresentati rispettivamente dal signor Collomb e dal signor A. von Engelhardt (paragrafo 19, punto 8).
punto 2246
Il memorandum del 15 marzo 1984 indica che venivano programmate discussioni relative alle esportazioni dalla Francia verso la Germania, le quali inoltre non vertevano sul commercio tradizionale, ossia strutturale, tra questi due Stati membri.
punto 2247
Infatti, in un punto 2, intitolato «Situazione del mercato europeo», si può leggere, tra l'altro, quanto segue:
«— Osservazioni sulla tabella contenente le importazioni ed esportazioni dei paesi membri:
Promemoria: le discussioni non vertono sugli scambi tra Stati di tipo tradizionale o anzi strutturale, come per esempio nel caso delle esportazioni dalla Germania e dal Belgio verso i Paesi Bassi.
Le difficoltà sono sempre:
le esportazioni dalla Germania verso la Gran Bretagna e l'Irlanda;
le esportazioni dalla Francia verso la Germania;
le esportazioni dalla Spagna verso l'Irlanda e la Gran Bretagna.
Cui si è aggiunto un problema emerso di recente, cioè le esportazioni dall'Italia verso la Svizzera.
— Interpellare poi singolarmente i partecipanti».
punto 2248
La mancata menzione delle discussioni relative alle relazioni franco-tedesche in occasione della riunione del 19 marzo 1984 nelle minute della riunione, datate 2 aprile 1984 (documenti nn. 33.126/11733-11737), citate nel paragrafo 19, punto 10, della decisione impugnata, non basta da sola a far venir meno tutto il valore probatorio delle indicazioni contenute nel memorandum del 15 marzo 1984 per quanto concerne le trattative del 1984 tra lo SFIC e il BDZ.
punto 2249
La conclusione di queste minute della riunione, secondo la quale «la pressione dovuta agli scambi tra membri si è nettamente attenuata grazie al miglioramento dei contatti bilaterali», conferma infatti che, come indicato dai primi due capoversi della lettera del signor Laplace al signor Schuhmacher datata 22 settembre 1986 (v. precedente punto 2243), nel 1984 si sono comunque avuti contatti bilaterali tra l'industria francese e quella tedesca. La menzione delle esportazioni dalla Francia verso la Germania nel memorandum del 15 marzo 1984 e la presenza dello SFIC e del BDZ alla riunione del 19 marzo 1984 testimoniano pertanto l'esistenza di trattative tra le due associazioni in tale periodo.
punto 2250
Per concludere, il contenuto dei documenti illustrati nella decisione impugnata non solo consente di ritenere accertata l'esistenza di trattative tra le due associazioni nazionali, lo SFIC e il BDZ, quanto meno nel 1984, ma dimostra anche che l'oggetto di queste trattative verteva sulla situazione specifica dei rapporti tra le industrie dei due paesi coinvolti, e segnatamente sui tentativi di limitare o regolamentare le esportazioni dall'uno all'altro paese. E' quindi provato il carattere anticoncorrenziale dell'oggetto delle trattative condotte dalle due associazioni. Inoltre, in mancanza di una prova contraria, che sarebbe spettato alle associazioni interessate apportare (sentenze Commissione/Anic, citata nel precedente punto 270, punto 121, e Hüls/Commissione, citata nel precedente punto 155, punto 162), occorre considerare che le trattative svoltesi tra lo SFIC e il BDZ hanno influenzato il comportamento di tali associazioni e quello dei loro membri interessati dagli scambi tra la Francia e la Germania.
punto 2251
Risulta da quanto precede (punti 2236-2250) che la Commissione poteva fondatamente constatare l'esistenza di una pratica concordata tra lo SFIC e il BDZ contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato. La decisione impugnata non contiene tuttavia alcun elemento che dimostri l'esistenza di questa pratica concordata prima del 1984. Ne consegue che l'art. 3, n. 3, lett. a), dev'essere annullato nella parte in cui constata l'esistenza di trattative illecite tra lo SFIC e il BDZ prima del 1984.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VII — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dell'art. 190 del Trattato, del divieto di discriminazione e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa franco-tedesca contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione di alcune ricorrenti a quest'ultima [art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata] › Pratiche concordate tra diversi produttori ed associazioni francesi e tedeschi tra il 1982 e il 1984 › B — Pressioni esercitate sulla Cedest dallo SFIC e dagli altri produttori francesi interessati
punto 2252
Dalla nota interna della Lafarge datata 23 giugno 1982 (decisione impugnata, paragrafi 22, punto 4, e 50, punto 3, secondo periodo; documenti nn. 33.126/6592-6596) la Commissione deduce che, in seguito a concentrazioni volte a limitare i flussi transfrontalieri di cemento, lo SFIC e gli altri produttori francesi interessati hanno esercitato pressioni sulla Cedest per indurre quest'ultima a ridurre le sue esportazioni verso la Germania.
punto 2253
Nel paragrafo 50, punto 3, della decisione impugnata, la Commissione non indica con precisione il passaggio di questa nota, da cui essa trae la sua deduzione.
punto 2254
Tuttavia, nel paragrafo 22, punto 16, essa cita il seguente passaggio (terza pagina della nota):
«L'industria (Syndicat), e in particolare Lafarge, ha esercitato tutto il suo peso nei casi di concorrenza selvaggia (Kerpen) (loppa macinata poco adatta per le miscele)».
punto 2255
Questo passaggio, ricollocato nel contesto delle discussioni riportate nella nota, dimostra che sulla Cedest sono state davvero esercitate pressioni di carattere anticoncorrenziale. Infatti, i passaggi che precedono quello testé riprodotto rivelano che le pressioni avevano lo scopo di indurre la Cedest a interrompere la sua strategia commerciale aggressiva in Germania ed a rispettare il «principio del mercato nazionale» (espressione contenuta nella seconda pagina della nota).
punto 2256
Come autori di queste pressioni, la Commissione cita lo SFIC e gli « altri produttori francesi » interessati (decisione impugnata, paragrafo 50, punto 3, secondo periodo), ossia la Lafarge e la Ciments français.
punto 2257
Lo SFIC (causa T-36/95) sostiene che, nella CA, la Commissione, basandosi su un brano della nota interna della Lafarge del 23 giugno 1982, le avrebbe solo contestato d'aver avviato trattative con il BDZ. Tale documento non parlerebbe di pressioni esercitate sulla Cedest.
punto 2258
E' giocoforza constatare che, in effetti, le indicazioni fornite nella CA non individuano lo SFIC come uno degli autori delle pressioni esercitate sulla Cedest. Infatti, dopo aver citato il brano della nota interna della Lafarge datata 23 giugno 1982 vertente sulle trattative dello SFIC e del BDZ, la Commissione precisa che «la nota continua citando pressioni esercitate da Lafarge e Ciments français su Cedest» (CA, paragrafo 12, pag. 25). Inoltre, in nessun'altra parte della CA si contesta allo SFIC di aver partecipato alle pressioni esercitate sulla Cedest, di cui si parla nella nota della Lafarge del 23 giugno 1982. Di conseguenza, la descrizione di questo addebito nella CA non è stata formulata in termini tali da consentire allo SFIC di rendersi conto che lo si accusava di aver adottato un tale comportamento. Ciò ha pertanto leso l'esercizio dei suoi diritti della difesa. Di conseguenza, l'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui constata la partecipazione dello SFIC a una pratica concordata diretta ad esercitare siffatte pressioni.
punto 2259
Per quanto concerne la Lafarge, basta constatare che il passaggio della sua nota interna datata 23 giugno 1982, citato nel precedente punto 2254, secondo il quale «l'industria (Syndicat), e in particolare Lafarge, ha esercitato tutto il suo peso (...)», riporta le affermazioni del signor Collomb, che agiva proprio in qualità di rappresentante degli interessi della Lafarge. Esso indica con chiarezza che la Lafarge ha esercitato pressioni sulla Cedest, a prescindere dalle conseguenze sul comportamento effettivo di quest'ultima. Ne consegue che la partecipazione della Lafarge al comportamento di cui al paragrafo 50, punto 3, della decisione impugnata deve giudicarsi accertato nell'ambito della decisione medesima.
punto 2260
Del resto, la Lafarge non esamina in modo specifico il suddetto passaggio. Essa si limita infatti a precisare che la sua nota interna rivelerebbe solo che le iniziative da essa prese nell'ambito del conflitto provocato dalla Cedest avrebbero goduto di un'ampia approvazione e che, come attesterebbero gli altri documenti menzionati nel paragrafo 22 della decisione impugnata, tra i diversi interessati sarebbero rimasti motivi di disaccordo tali da escludere qualsiasi forma di concertazione o cooperazione qualificabile come pratica concordata alla luce della giurisprudenza (sentenza ICI/Commissione, causa 48/69, citata nel precedente punto 636, punto 64, e sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Race, pag. II-1087, punti 214 e 215). A tal proposito, essa si basa anche sul contenuto della sua nota interna relativa a una riunione tra la Cedest, la Dyckerhoff e la Heidelberger, svoltasi il 17 novembre 1982 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 7) e su un resoconto della Ciments français datato 17 maggio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 9), documenti che dimostrerebbero che la Cedest non ha modificato il suo comportamento né ha rinunciato al mercato tedesco.
punto 2261
Occorre però constatare che la sua interpretazione della sua nota interna del 23 giugno 1982, anche qualora risultasse esatta, non può essere giudicata esauriente. La circostanza che ci si sia rivolti alla detta ricorrente per sanare il conflitto provocato dalla Cedest non influisce sulla dimostrazione della realtà della concertazione con Ciments français in particolare. Ciò non esclude neppure che, in tale occasione, essa abbia esercitato talune pressioni. Il fatto che essa sia titolare di una partecipazione nel capitale della Cedest è addirittura tale da confermare l'esistenza delle pressioni menzionate chiaramente dalla sua nota interna del 23 giugno 1982. E va a questo punto ricordato che è stata accertata l'illiceità della concertazione diretta ad esercitare pressioni sulla Cedest (v. precedente punto 2255).
punto 2262
Peraltro, la Commissione non ha asserito che la Cedest abbia modificato la sua strategia commerciale a seguito delle pressioni esercitate dallo SFIC e dagli altri produttori francesi interessati. A tale riguardo essa si è limitata a dimostrare che le dette pressioni successive ad una concertazione miravano a costringere la Cedest a modificare il suo comportamento (v. precedente punto 2255), il che basta a dimostrarne l'illiceità ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato (v. giurisprudenza citata al precedente punto 1674). L'argomento dedotto dalla Lafarge in base al comportamento adottato dalla Cedest a seguito di tali pressioni risulta quindi irrilevante.
punto 2263
Ad ogni modo, occorre respingere gli argomenti della Lafarge secondo i quali, da un lato, essa non avrebbe avuto nessun interesse ad esercitare pressioni di un qualsivoglia tipo sulla Cedest, tenuto conto delle particolarità della sua situazione e di quella della sua controllata tedesca, la Wössingen, sul mercato e, dall'altro, la teoria economica della «macchia d'olio», che la Commissione avrebbe utilizzato per giustificare l'esistenza di un'intesa franco-tedesca, non permetterebbe di spiegare il suo comportamento concorrenziale in Germania, dove le vendite della Wössingen sarebbero aumentate dal 1976 al 1991; tale teoria non potrebbe inoltre essere applicata a mercati regionali, dispersi sul territorio.
punto 2264
Occorre ricordare che, contrariamente a quanto asserito dalla Lafarge, l'esistenza della concertazione diretta ad esercitare pressioni sulla Cedest è dimostrata non in base ad un'analisi economica del mercato, alla luce della pretesa teoria della «macchia d'olio», ma a partire da una prova documentale diretta proveniente da essa stessa. La questione se la Lafarge avesse o meno un eventuale «interesse» ad esercitare pressioni sulla Cedest è quindi irrilevante, in quanto l'esistenza delle dette pressioni è debitamente dimostrata. Per di più, non c'è contraddizione nel comportamento di un'impresa la quale partecipi a un'intesa bilaterale mirante a garantire il rispetto dei mercati nazionali cercando, al tempo stesso, di rafforzare l'importanza della sua controllata locale su un territorio interessato dalla detta intesa. Questo ragionamento vale del resto per tutte le concertazioni alle quali la Lafarge è accusata di aver partecipato (v. successivi punti 2295-2315 e 2331-2442).
punto 2265
Del resto, numerosi elementi confutano la tesi della Lafarge. Anzitutto, risulta dimostrato che essa fosse preoccupata dallo stato dei rapporti franco-tedeschi, poiché numerosi documenti parlano della sua partecipazione ad alcune discussioni dedicate a tale argomento [nota interna datata 23 giugno 1982 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 4), nella quale il suo rappresentante, il signor Collomb, ha rilevato segnatamente l'esistenza del «principio del mercato nazionale»; nota interna senza data, relativa ad una riunione tra fa Cedest, la Dyckerhoff e la Heidelberger svoltasi il 17 novembre 1982 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 7; documenti nn. 33.126/6582 e 6583); lettera del signor C. Hummel, della Dyckerhoff, al signor Collomb, della Lafarge, del 28 luglio 1982 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 5; documenti nn. 33.126/6597-6599), e nota interna della Lafarge datata 2 settembre 1982, redatta dal signor Marichal per il signor Collomb (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 6, documento n. 33.126/6584)]. Poi, come indicato dalla Commissione nella decisione impugnata, la Lafarge aveva un interesse particolare a partecipare alle discussioni relative ai rapporti franco-tedeschi, in considerazione della posizione della sua controllata tedesca Wössingen (paragrafo 22, punto 13, terzo e quarto periodo). Infine, come sottolineato anche dalla Commissione nella decisione impugnata (paragrafo 22, punto 13, secondo periodo), anche se la posizione della Lafarge non era in tutto e per tutto paragonabile a quella di altri produttori francesi, in considerazione della dislocazione dei suoi stabilimenti, essa non era al riparo dagli effetti della concorrenza tra i produttori francesi e tedeschi nella sua stessa zona commerciale, in quanto il conflitto suscitato dal comportamento della Cedest sul mercato tedesco rischiava di estendersi in caso di rappresaglie dei produttori tedeschi.
punto 2266
Peraltro, in osservanza dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, alla Lafarge è vietato avvalersi delle sue note interne datate 6 agosto 1982 (documenti nn. 33.126/7522-7524) e 7 gennaio 1983 (documenti nn. 33.126/7514-7516), in quanto ha fatto ad essi riferimento per la prima volta solo in udienza.
punto 2267
Ad ogni modo, l'esistenza e il contenuto di queste due note interne confermano in realtà l'interesse manifestato dalla Lafarge per i problemi suscitati dal comportamento della Cedest in Germania, in particolare a causa della presenza della Lafarge in seno alla Wössingen.
punto 2268
La nota datata 6 agosto 1982, redatta dal signor Marichal, intitolata « Strategia LC [Lafarge] in RFG “Caso Cedest”», è suddivisa in tre distinte sezioni: A. Soggetti coinvolti, B. Movimenti prevedibili e C. Azioni proposte.
punto 2269
Ebbene, nella sezione A, punto 3, l'autore nota che la Wössingen è «colpit[a] come altri dagli attacchi della C. [Cedest]».
punto 2270
Per quanto riguarda i cinque punti della sezione C, anch'essi dimostrano che la Lafarge si considerava interessata dal comportamento della Cedest in Germania:
«1. Refuser une soi-disant concertation avec les deux gros RFA sans Cedest qui ne peut apporter à LC [Lafarge] que des déboires.
2. Persister ds posit, ‘nous ne viendrons qu'invités par Cedest. En France, les participations minoritaires, cela se pratique comme cela’.
3. Ne pas accepter même l'idée de ‘compensations’ données à PZW [Wössingen] à un engagement de Cedest de ne plus attaquer qui ne serait vraisemblablement pas respecté (jeu dupes) et par conséq., éviter de s'engager sur la pente glissante des comptes de tonnes (on fait ainsi d'une pierre deux coups).
4. Faire une sorte de chantage auprès de Cedest: plus de CK si pas de frein RMC/Ludwig pq se retenir d'employer le seul moyen de pression dont on semble disposer?
en pratique
JM [il signor J. Marichal] tf [senza dubbio, sta per “telefonare”] écrit à B. R. [al signor B. Renard della Cedest] pour insister pour avoir le résultat de l'enquête promise par lui auprès L. M. et dire que nous comptons fermt sur son intervention auprès RMC
pas de cde CK à Cedest si pas de suite
Sinon
nous faisons plaisir à un ‘ennemi’ (plutôt concurrent) de W [Wössingen]
en refusant à ceux que ns [noi] devons essayer de ménager sans que cela nous coûte.
5. Dire à Cedest (verbalement) que nous ne serons pas les inquisiteurs du procès qui leur est intenté en RFA ».
[1. Rifiutare una cosiddetta concertazione con i due grossi RFG senza la Cedest, che può solo dare delusioni alla Lafarge.
2. Insistere sulla posizione «noi verremo solo se invitati dalla Cedest. In Francia, con le partecipazioni di minoranza, la prassi è questa».
3. Non accettare nemmeno l'idea di «compensazioni» date a Wössingen nel caso di un impegno della Cedest di smetterla di attaccare che non sarebbe verosimilmente rispettato (imbroglio) e, di conseg., evitare di finire sul terreno scivoloso del conto delle tonnellate (così si prendono due piccioni con una fava).
4. Fare una specie di ricatto alla Cedest: non più CK [clinker] se nessun freno alla RMC/Ludwig perché rifiutarsi di usare l'unico strumento di pressione che sembra essere a disposizione?
in pratica
il signor J. Marichal tf scrive al signor B. Renard della Cedest per insistere per avere il risultato dell'indagine da lui avviata presso L. M. e dire che noi contiamo fermamente sul suo intervento nei confronti della RMC [impresa cementiera, N.d.T.]
nessun ordinativo di CK alla Cedest se non subito
Altrimenti
facciamo un favore a un «nemico» (meglio concorrente) di Wössingen
opponendo rifiuti a quelli con i quali n. [noi] dobbiamo cercare di curare rapporti senza che ciò ci costi nulla.
5. Dire alla Cedest (a voce) che non saremo noi gli inquisitori nel processo avviato contro di loro in RFG.)
punto 2271
Per quanto concerne la nota interna datata 7 gennaio 1983, essa illustra per parte sua la preoccupazione dei dirigenti della Lafarge di conoscere il reale contenuto delle discussioni svoltesi in loro assenza tra la Cedest e alcuni produttori tedeschi, la Dyckerhoff e la Heidelberger, durante una riunione del 17 novembre 1982.
punto 2272
Quanto infine alla Ciments français, è giocoforza constatare che il passaggio della nota interna della Lafarge del 23 giugno 1982 citato nel precedente punto 2254 non la cita espressamente, mentre nella CA la Commissione l'accusa esplicitamente (paragrafo 12, pag. 25) di aver esercitato pressioni sulla Cedest.
punto 2273
La Ciments français asserisce che la nota controversa non permetterebbe di concludere che essa abbia partecipato a discussioni relative alle vendite della Cedest in Germania, e ancor meno a pressioni su quest'ultima.
punto 2274
Nondimeno, dal contenuto della detta nota, esaminato alla luce di quello della nota interna della Ciments français del 25 gennaio 1983 (documenti nn. 33.126/4254-4256), citata nel paragrafo 22, punto 8, della decisione impugnata, e dal resoconto della Ciments français del 17 maggio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 9; documenti nn. 33.126/4251-4253), si evince che la Commissione ha avuto ragione nel ritenere che, nell'ambito di una concertazione volta a limitare i flussi transfrontalieri di cemento, la Ciments français avesse esercitato pressioni sulla Cedest.
punto 2275
A tal riguardo, occorre anzitutto constatare che, malgrado la Ciments français non sia effettivamente indicata per nome nel passaggio della nota interna della Lafarge del 23 giugno 1982 relativo alle pressioni sulla Cedest (v. precedente punto 2254) e malgrado tale nota parli, secondo quanto detto dalla stessa Commissione, di una discussione tra i rappresentanti della Lafarge e della Dyckerhoff (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 4), l'autore si riferisce all'«Ind. (Syn)», ossia all'industria francese, della quale la Ciments français faceva incontestabilmente parte in quel periodo. Inoltre, la Ciments français è citata più avanti nella nota, quando si parla della sua influenza sulla Cedest nei seguenti termini: «CF [Ciments français] nous savons que son influence sur Cedest est inférieure à celle de L. [Lafarge] en plus prix de fourniture à RMC sont << prix français BC rejette la balle aux Ci fr. [Ciments français] » [«BC rilancia la palla a Ciments français. // CF sappiamo che la sua influenza su Cedest è inferiore a quella di L. Inoltre, i prezzi di fornitura a RCM sono inferiori ai prezzi francesi»]. Come sottolinea la Commissione nella sua risposta a un quesito postole per iscritto dal Tribunale nella causa T-39/95, questa menzione della Ciments français può spiegarsi solo con il coinvolgimento di quest'impresa nelle precedenti discussioni, ricordate nella nota.
punto 2276
Dalla nota della Ciments français datata 25 gennaio 1983 e dal suo resoconto del 17 maggio 1983 si ricava poi che quest'impresa, nel 1983, era ancora implicata nelle discussioni concernenti il comportamento della Cedest in Germania. I due documenti menzionano infatti la sua partecipazione a discussioni con la Dyckerhoff riguardanti la limitazione delle vendite della Cedest in Germania e le misure di ritorsione che la Dyckerhoff si proponeva di adottare contro la Cedest. Anche se questi documenti sono peraltro richiamati nella decisione impugnata per suffragare l'esistenza di un'altra pratica concordata, tra la Ciments français e la Dyckerhoff (v. successivi punti 2316-2330), essi confermano il coinvolgimento della Ciments français nelle pressioni esercitate sulla Cedest dall'industria francese, cui fa riferimento la nota della Lafarge del 23 giugno 1982 (v. punto precedente). In mancanza di una prova contraria che sarebbe spettato alla Ciments français apportare (v. sentenze Commissione/Anic, citata nel precedente punto 270, punto 121, e Hiils/Commissione, citata nel precedente punto 155, punto 162), occorre dunque considerare che la concertazione di cui trattasi ha influenzato il comportamento della suddetta impresa negli scambi tra la Francia e la Germania.
punto 2277
La Ciments français non può accampare una mancanza di interessi diretti nelle vendite della Cedest nel Palatinato, conseguente al fatto che essa non sarebbe stata presente in tale regione, non avrebbe controllato nessun produttore tedesco, non sarebbe stata titolare di nessuna partecipazione nel capitale della Cedest e non sarebbe stata oggetto della procedura promossa dal Bundeskartellamt [ispettorato federale dei cartelli] con riferimento alla Germania meridionale. Del resto, essa stessa riconosce di non aver potuto consultare il fascicolo relativo a quest'intesa nazionale durante il procedimento amministrativo.
punto 2278
Come giustamente sottolineato dalla Commissione nelle sue memorie nella causa T-39/95, quest'argomento è irrilevante, in quanto non si discute qui di un accordo sulla ripartizione delle vendite nel mercato del Palatinato, bensì di pressioni esercitate per evitare che i produttori tedeschi, irritati dal comportamento della Cedest, adottassero misure di ritorsione concernenti regioni francesi in cui la Ciments français era presente, per esempio la Francia orientale e l'unica regione tedesca dove la Ciments français conferma la propria presenza, ossia la Saar. Per di più, né nella CA né nella decisione impugnata la Commissione ha giustificato la partecipazione della Ciments français all'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), di quest'ultima facendo richiamo a una qualsivoglia partecipazione a un'intesa nazionale riguardante la Germania meridionale la cui esistenza sia stata accertata dal Bundeskartellamt o da un qualsiasi altro ente.
punto 2279
La Ciments français non può nemmeno trarre profitto dalla nota interna della Lafarge, riguardante una riunione tra la Cedest, la Dyckerhoff e la Heidelberger svoltasi il 17 novembre 1982 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 7; documenti nn. 33.126/6582 e 6583), per negare la sua partecipazione alle pressioni esercitate sulla Cedest. Infatti, anche ipotizzando, come essa sostiene, che questa nota parli di discussioni vertenti solo sul comportamento della Cedest nel Palatinato, il suo contenuto non inficia assolutamente la dimostrazione della partecipazione della Ciments français alle pressioni esercitate sull'impresa prima menzionata, dato che la detta dimostrazione è stata sviluppata sulla base di un altro documento, ossia la nota della Lafarge del 23 giugno 1982 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 4). Per di piu, la nota relativa alla riunione del 17 novembre 1982 non menziona da nessuna parte la Ciments français.
punto 2280
Ne consegue pertanto che la Commissione ha effettivamente dimostrato che la Lafarge e la Ciments français hanno esercitato pressioni sulla Cedest affinché essa moderasse le sue vendite sul mercato tedesco. Viceversa, a causa della violazione dei diritti della difesa dello SFIC nell'ambito del procedimento amministrativo (v. precedenti punti 2257 e 2258), la partecipazione di quest'associazione all'esercizio di tali pressioni non è stata regolarmente dimostrata.
punto 2281
E' indubbio peraltro che le pressioni di cui trattasi avevano carattere anticoncorrenziale (v precedente punto 2255).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VII — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dell'art. 190 del Trattato, del divieto di discriminazione e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa franco-tedesca contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione di alcune ricorrenti a quest'ultima [art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata] › Pratiche concordate tra diversi produttori ed associazioni francesi e tedeschi tra il 1982 e il 1984 › C — Concertazione tra la Cedest, la Dyckerhoff e la Heidelberger
punto 2282
La Commissione deduce l'esistenza di questa concertazione da una nota interna manoscritta della Lafarge che riferisce di una riunione, svoltasi il 17 novembre 1982 tra la Cedest, la Dyckerhoff e la Heidelberger, durante la quale le parti coinvolte avrebbero discusso delle vendite della Cedest in Germania (decisione impugnata, paragrafi 22, punto 7, e 50, punto 3 secondo periodo; documenti nn. 33.126/6582 e 6583).
punto 2283
Nessuna delle tre ricorrenti interessate ha negato l'esistenza di questa riunione del 17 novembre 1982, né di avervi partecipato. Tuttavia, malgrado esse non contestino l'oggetto delle discussioni che si sarebbero svolte durante la detta riunione, tutte e tre sostengono che, a dispetto di tale specifico oggetto, non si sarebbe trattato di un comportamento in contrasto con 1 art. 85, n. 1, del Trattato, o perché le discussioni si sarebbero limitate alla comunicazione di Un imp eg no della Cedest nei confronti della Dyckerhoff e della Heidelberger, o perché esse non avrebbero avuto nessun seguito, o perché la suddetta nota manoscritta proverebbe che la Cedest non ha accettato di sottostare agli impegni che le era stato chiesto di assumere, o ancora perché, tenuto conto che la Cedest avrebbe ignorato la richiesta dei produttori di rinunciare alle sue vendite aggressive in Germania, o non avrebbe nemmeno pensato di adottare un comportamento conforme a tale richiesta, il tentativo sarebbe stato al massimo unilaterale e non avrebbe rappresentato comunque una pratica concordata in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, che presuppone almeno una concertazione tra due persone.
punto 2284
Come indicato nel precedente punto 2205, nelle sue osservazioni del 7 gennaio 1998 sulla consultazione del fascicolo della Commissione concessale presso la cancelleria del Tribunale in seguito alla misura di organizzazione del procedimento adottata dal detto giudice nei giorni 18 e 19 giugno 1997, la Cedest si è avvalsa, in particolare, del contenuto di una nota interna della Lafarge datata 7 gennaio 1983 (documenti nn. 33.126/7514-7516), che non le era stato consentito consultare nel corso del procedimento amministrativo, per dimostrare che il suo comportamento in Germania sarebbe rimasto autonomo.
punto 2285
Questa nota interna è in contrasto con il contenuto della nota della Lafarge relativa alla riunione del 17 novembre 1982, citata nella decisione impugnata (paragrafo 22, punto 7), in merito alle affermazioni fatte dai rappresentanti della Cedest durante la detta riunione (v. precedenti punti 2203-2210).
punto 2286
E' giocoforza constatare che questa nota avrebbe potuto essere utile alla Cedest nell'esercizio dei suoi diritti della difesa durante il procedimento amministrativo (v. precedente punto 247), che avrebbe potuto avere un esito diverso qualora la Cedest avesse potuto consultare questo documento prima dell'adozione della decisione impugnata, tenuto conto del suo impatto sul valore probatorio della nota vertente sulla riunione del 17 novembre 1982.
punto 2287
La nota del 7 gennaio 1983 è infatti in contrasto con il contenuto dell'unica prova della sua partecipazione alla pratica concordata con la Dyckerhoff e la Heidelberger di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata.
punto 2288
Poiché la pratica concordata con la Dyckerhoff e la Heidelberger è l'unica infrazione menzionata nell'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata alla quale la Cedest sia accusata di aver partecipato, tale disposizione dev'essere annullata nei confronti di quest'ultima, per la parte in cui essa accerta la sua partecipazione a pratiche concordate riguardanti la regolamentazione delle forniture di cemento dalla Francia verso la Germania e viceversa.
punto 2289
Occorre comunque ribadire che il contenuto della nota del 7 gennaio 1983 dimostra che la Commissione ha commesso un errore di valutazione, ritenendo che la « Cedest [fosse] dispost[a] a limitare le sue vendite in Germania e ad adattarle all'evoluzione del mercato» (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 7) e che essa avesse «dichiarato a Dyckerhoff e Heidelberger di voler vendere nella Repubblica federale di Germania esclusivamente a RMC e a PZW e di essere d'accordo di “adattare in futuro le proprie forniture nella Repubblica federale di Germania (sempre esclusa la Saar) all'evoluzione delle esportazioni in questo paese, sia verso il basso che verso l'alto” [cfr. nota del 17. 11. 1982 supra par. 22, punto (7)]» (decisione impugnata, paragrafo 50, punto 3, secondo periodo) (v. precedente punto 2211).
punto 2290
A tal proposito la Commissione non può asserire, come ha fatto durante l'udienza nella causa T-38/95, di basarsi anche su alcuni passaggi della nota interna della Lafarge del 23 giugno 1982 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 4; documenti nn. 33.126/6592-6596). Quest'ultima non parla assolutamente di riunioni specifiche né di impegni assunti nel corso delle medesime dalla Cedest nei confronti di produttori tedeschi. Al massimo, dal passaggio a tenore del quale «(...) H: Abbiamo detto di non accettare, costantemente dal 1980 nei colloqui con i colleghi francesi Cedest (81) (...)» è consentito dedurre che l'autore di tali affermazioni, della Dyckerhoff, ha fatto riferimento a contatti tra quest'ultima e la Cedest nel 1981. Oltre al fatto che si tratta di avvenimenti i quali, anche ipotizzando che siano veri, sono anteriori all'epoca dell'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, la Commissione non ha sottolineato, nella detta decisione, né l'esistenza di questi contatti tra la Dyckerhoff e la Cedest, né il loro contenuto.
punto 2291
La violazione dei diritti della difesa della Cedest derivante dalla violazione del suo diritto di consultare il fascicolo della Commissione durante il procedimento amministrativo, la mancanza di prove di una sua partecipazione alla pratica concordata con la Dyckerhoff e la Heidelberger il 17 novembre 1982 nonché le conseguenze a ciò riconducibili non implicano però l'illegittimità degli accertamenti basati dalla Commissione sul contenuto della nota interna della Lafarge citata nel paragrafo 22, punto 7, della decisione impugnata nei confronti delle altre due ricorrenti interessate, la Dyckerhoff e la Heidelberger.
punto 2292
Oltre al fatto che nessuna di queste due ricorrenti ha attirato l'attenzione sulla rilevanza della nota interna della Lafarge del 7 gennaio 1983 nell'ambito delle sue osservazioni sulla consultazione del fascicolo consentita in esecuzione delle misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale (v. successivi punti 2446, 2447, 2461 e 2462), occorre constatare che esse non hanno negato di avere tentato di comune accordo, in occasione della riunione del 17 novembre 1982, di imporre alla Cedest l'assunzione di taluni impegni. Per quanto le concerne, la riunione del 17 novembre 1982 aveva pertanto un oggetto anticoncorrenziale, dal momento che quest'incontro tra due imprese concorrenti, la Dyckerhoff e la Heidelberger, aveva lo scopo di influenzare di comune accordo il comportamento sul mercato di un concorrente effettivo o potenziale, ossia la Cedest (v., in tal senso, sentenze Suiker Unie e a./Commissione, citata nel precedente punto 651, punto 174; Rhône-Poulenc/Commissione, citata nel precedente punto 1053, punto 121; BASF/Commissione, citata nel precedente punto 1852, punto 240, e 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, citata nel precedente punto 140, punto 258). Inoltre in mancanza di una prova contraria che sarebbe spettato alla Dyckerhoff e alla Heidelberger apportare (v. sentenze Commissione/Anic, citata nel precedente punto 270, punto 121, e Hüls/Commissione, citata nel precedente punto 155, punto 162), occorre considerare che la concertazione fra queste due imprese in merito al comportamento della Cedest in Germania ha influenzato il loro comportamento negli scambi tra la Francia e la Germania.
punto 2293
La Heidelberger non può negare di aver partecipato a questa pratica concordata avvalendosi del contenuto delle note interne della Lafarge datate 23 giugno e 2 settembre 1982 (decisione impugnata, paragrafo 22, punti 4 e 6; documenti nn. 33.126/6592-6596 e 6584), le quali riferiscono in merito a talune discussioni tra la Lafarge e la Dyckerhoff. Infatti, oltre alla circostanza che la Heidelberger menziona queste due note per tentare di dimostrare di non aver partecipato a un accordo o a una concertazione con la Lafarge e la Dyckerhoff, di cui la Commissione non fa parola nella decisione impugnata, il contenuto di queste due note interne non aggiunge nessun particolare relativo alla riunione del 17 novembre 1982, durante la quale la Heidelberger e la Dyckerhoff hanno cercato di convincere la Cedest a modificare il suo comportamento in Germania.
punto 2294
Ne consegue che gli elementi illustrati dalla Commissione nella decisione impugnata (paragrafo 22, punto 7) le consentivano a ragione di concludere che la Dyckerhoff e la Heidelberger avevano violato l'art. 85, n. 1, del Trattato in occasione della riunione del 17 novembre 1982 con la Cedest (decisione impugnata, paragrafo 50, punto 3, secondo periodo). Il contenuto della nota interna della Lafarge del 7 gennaio 1983, in contrasto con il tenore di quella citata nella decisione impugnata per quanto riguarda il solo comportamento della Cedest, non cambia nulla al riguardo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VII — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dell'art. 190 del Trattato, del divieto di discriminazione e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa franco-tedesca contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione di alcune ricorrenti a quest'ultima [art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata] › Pratiche concordate tra diversi produttori ed associazioni francesi e tedeschi tra il 1982 e il 1984 › D — Concertazione tra la Lafarge e la Dyckerhoff
punto 2295
La Commissione accerta l'esistenza di una concertazione tra la Lafarge e la Dyckerhoff basandosi su tre documenti: una nota interna manoscritta della Lafarge datata 23 giugno 1982 (documenti nn. 33.126/6592-6596) (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 4), una lettera del signor Hummel, della Dyckerhoff, al signor Collomb, della Lafarge, del 28 luglio 1982 (documenti nn. 33.126/6597-6599), citata nel paragrafo 22, punto 5, e una nota interna manoscritta della Lafarge datata 2 settembre 1982 (documento n. 33.126/6584), citata nel paragrafo 22, punto 6. Questi tre documenti l'inducono ad affermare che «Lafarge e Dyckerhoff si sono adoperati per evitare qualsiasi atteggiamento aggressivo e instaurare un clima di armonia tra i produttori francesi e tedeschi interessati alle esportazioni» (decisione impugnata, paragrafo 50, punto 3).
punto 2296
Come indicato nel precedente punto 2234, la Dyckerhoff ammette che, nel 1982 e nel 1983, si sono svolte discussioni tra produttori tedeschi e francesi e non commenta specificamente i tre documenti analizzati dalla Commissione. Questa ricorrente si limita a segnalare che, anche se le discussioni di cui trattasi avessero avuto lo scopo di indurre la Cedest ad abbandonare la sua politica aggressiva di vendite in Germania, esse non potrebbero costituire pratiche concordate, in quanto la Cedest non si sarebbe conformata a tale desiderio.
punto 2297
Quest'ultima affermazione dev'essere respinta. Se le discussioni avviate dalla Dyckerhoff e dalla Lafarge avevano davvero lo scopo di indurre in un modo o nell'altro la Cedest a rinunciare al comportamento da essa specificamente tenuto in Germania, tali discussioni avevano un oggetto anticoncorrenziale. In mancanza di una prova contraria che sarebbe spettato alla Dyckerhoff e alla Lafarge apportare (v. sentenze Commissione/Anic, citata nel precedente punto 270, punto 121, e Hüls/Commissione, citata nel precedente punto 155, punto 162), occorre dunque considerare che la concertazione tra queste due imprese ha influenzato il loro comportamento negli scambi tra la Francia e la Germania. Siffatta concertazione costituisce violazione del divieto sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato (v. giurisprudenza precedentemente citata nel punto 2292).
punto 2298
Ebbene, nella fattispecie il carattere anticoncorrenziale delle discussioni tra la Dyckerhoff e la Lafarge si ricava proprio dai tre documenti citati dalla Commissione nella decisione impugnata.
punto 2299
Infatti, la nota interna della Lafarge datata 23 giugno 1982 riferisce di una riunione tra rappresentanti della Lafarge e della Dyckerhoff, durante la quale si è discusso del comportamento della Cedest e delle sue conseguenze sui rapporti franco-tedeschi. Del resto, essa menziona espressamente il principio del rispetto dei mercati nazionali nei seguenti termini: « Principio del mercato nazionale è ammesso, ma è facile da rispettare - In Belgio ? // Forse da rimettere in discussione per quanto riguarda le frontiere, ma non senza accordi. // Di fronte a Cedest, a che punto siamo ? »
punto 2300
Parimenti, nella sua lettera del 28 luglio 1982, il signor Hummel, della Dyckerhoff, dichiara: « E poiché ci scambiamo le nostre idee in tutta franchezza, vorrei aggiungere oggi che a nostro avviso una vera cooperazione potrebbe avere effetti positivi non solo per quanto concerne la vostra partecipazione di maggioranza in Wössingen, ma soprattutto su Cedest. I problemi esistenti dovrebbero essere risolti con un atteggiamento fondamentalmente positivo da parte di tutti, in considerazione della composizione e del livello dei membri dei consigli di amministrazione di Cedest e di Lafarge ».
punto 2301
Infine, nella nota interna della Lafarge, datata 2 settembre 1982, l'autore, il signor Marichal, parlando di una conversazione telefonica dello stesso giorno con il signor Grüner, della Dyckerhoff, rileva in particolare quanto segue: «Gli ho risposto che era innanzi tutto necessario sfruttare al massimo le possibilità offerte dalle trattative dirette con Cedest e, di conseguenza, come Lei ha già detto, chiedere di fissare un incontro con il presidente di Cedest, incontro cui Lei sarebbe disposto a partecipare se invitato dal presidente di Cedest. Ho aggiunto che era a mio avviso prematuro organizzare una riunione dei produttori tedeschi disturbati dall'aggressività di Cedest per discutere sui margini di tolleranza di ciascuno, prima di questo colloquio con Cedest (...). In conclusione, e sempre in tedesco, egli ha sintetizzato correttamente quel che gli sembrava condivisibile della nostra posizione: 1. Nessuna riunione generale ma è indispensabile un colloquio tra Dyckerhoff (con o senza Heidelberger) ed il presidente di Cedest, prima di una qualsiasi altra riunione. 2. Una riunione di produttori tedeschi interessati, dopo questo colloquio, per ripartire per così dire i sacrifici se sarà stato concluso un accordo».
punto 2302
La Lafarge asserisce, per parte sua, che il contenuto di questi tre documenti dimostrerebbe l'esistenza di un costante disaccordo tra tutti gli interessati.
punto 2303
In primo luogo, pur ammettendo che la sua nota interna del 23 giugno 1982 parli di discussioni da essa avute con la Dyckerhoff, questa ricorrente afferma che la nota non conterrebbe traccia di un suo accordo con la Dyckerhoff. Questa nota proverebbe soltanto che il suo intervento nell'ambito di un conflitto suscitato dal comportamento della Cedest in Germania era visto da tutti con favore.
punto 2304
Occorre rilevare che la semplice circostanza che la Lafarge ammetta che la sua nota del 23 giugno 1982 riporta fedelmente le discussioni da essa avute con la Dyckerhoff e che tali discussioni vertevano sul comportamento della Cedest in Germania, come di per sé chiaramente desumibile dal contenuto di questo documento, dimostra che essa ha partecipato in tal modo a una concertazione in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato. Non importa verificare se la Lafarge abbia soddisfatto le asserite richieste formulate dalla Dyckerhoff, dal momento che il contenuto della nota interna dimostra che questi due produttori si sono reciprocamente informati dei comportamenti che intendevano adottare per reagire allo specifico comportamento della Cedest. In mancanza di prova contraria, occorre infatti considerare che le predette discussioni hanno influenzato il comportamento degli operatori in questione negli scambi tra la Francia e la Germania, cosicché il loro atteggiamento integra gli estremi di una pratica concordata ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato (v. giurisprudenza citata nel precedente punto 2292).
punto 2305
Si deve parimenti respingere l'argomento della Lafarge secondo il quale l'osservazione «Principio del mercato nazionale è ammesso», contenuta nella sua nota del 23 giugno 1982, farebbe riferimento alla teoria dei mercati naturali basata sulla natura di prodotto pesante, propria del cemento. Come giustamente sottolineato dalla Commissione, se il mercato del cemento fosse davvero naturalmente condizionato dal carattere pesante del prodotto di cui trattasi, non ci sarebbe bisogno di far rispettare un siffatto criterio di organizzazione naturale del mercato.
punto 2306
In secondo luogo, la Lafarge sostiene che la lettera del signor Hummel, della Dyckerhoff, datata 28 luglio 1982, costituirebbe al massimo un invito ad avviare trattative, comportamento innocuo alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 2307
E' tuttavia giocoforza constatare che la lettera di cui trattasi risulta essere stata scritta in risposta a una lettera della Lafarge dell'8 luglio precedente. Il detto documento menziona inoltre un colloquio tra i rappresentanti della Dyckerhoff e della Lafarge. Tali elementi bastano già di per sé a inficiare l'ipotesi di un'iniziativa isolata della Dyckerhoff che discolperebbe la Lafarge, in quanto si tratterebbe di un semplice invito ad intavolare trattative. Dalla lettera della Dyckerhoff si ricava parimenti che i due produttori di cui trattasi «[si] scambia [no] le [loro] idee in tutta franchezza» (v. passaggio riportato nel precedente punto 2300). Alla luce di ciò, anche qualora lo scopo perseguito dal signor Hummel fosse stato davvero quello di ottenere un intervento della Lafarge all'interno del consiglio di amministrazione della Cedest, risulta evidente che la Lafarge discuteva con la Dyckerhoff della situazione in Germania conseguente al comportamento della Cedest. Questa conclusione è confermata dalla nota interna della Lafarge datata 23 giugno 1982, che riferisce di un colloquio tra gli stessi due produttori svoltosi un mese prima.
punto 2308
In terzo luogo, la Lafarge asserisce che dalla sua nota interna datata 2 settembre 1982 si evincerebbe che essa non era in condizioni di influenzare in nessun modo la Cedest e che ha rifiutato di partecipare a una riunione generale.
punto 2309
Anche quest'argomento dev'essere respinto.
punto 2310
Da un lato, contrariamente a quanto la Lafarge sostiene, il contenuto della sua nota non dimostra che essa non potesse influenzare in nessun modo la Cedest. L'autore, il signor Marichal, dichiara infatti: «L. [Lafarge] non poteva imporre in nessun modo la propria opinione alla Cedest». La sfumatura esistente tra l'imposizione di un'opinione e l'esercizio di un'influenza giustifica l'ipotesi di comportamenti della Lafarge aventi tutti carattere anticoncorrenziale, in quanto diretti a incidere sulle scelte di comportamento di un altro operatore economico attivo sul mercato, vale a dire della Cedest. Inoltre, contrariamente a quanto vorrebbe far pensare la Lafarge, il signor Marichal non riteneva che qualsiasi iniziativa della Lafarge nei riguardi della Cedest fosse destinata, in tale periodo, a un sicuro fallimento. Al contrario, dalla nota si ricava che la Lafarge restava pronta ad agire, a certe condizioni, allo scopo di condurre a buon fine le iniziative assunte nei confronti della Cedest. Si rilegga infatti la seguente precisazione: «Gli ho risposto che era innanzi tutto necessario sfruttare al massimo le possibilità offerte dalle trattative dirette con Cedest e, di conseguenza, come Lei [il signor Collomb, della Lafarge] ha già detto, chiedere di fissare un incontro con il presidente di Cedest, incontro cui Lei sarebbe disposto a partecipare se invitato dal presidente di Cedest».
punto 2311
La Lafarge ha pertanto segnalato alla Dyckerhoff di essere sempre disposta a intervenire, pur se a determinate condizioni, malgrado avesse riconosciuto di non essere in grado di imporre la propria opinione alla Cedest.
punto 2312
La Lafarge non può d'altronde asserire che il contenuto della sua nota del 2 settembre 1982 esprima il suo rifiuto di partecipare a una riunione generale. A parte la constatazione illustrata nel punto precedente, da questa nota si ricava che, durante la conversazione telefonica di cui essa parla, il signor Marichal ha esposto le ragioni per le quali, agli occhi della Lafarge, sembrava prematuro organizzare una riunione delgenere e occorreva anzitutto esaurire tutte le opportunità di trattativa diretta con la Cedest. Appare pertanto evidente che la Lafarge e la Dyckerhoff hanno discusso circa il modo più conveniente di sanare il conflitto provocato dal comportamento della Cedest. Le parole del rappresentante della Lafarge non equivalgono quindi a un rifiuto categorico di partecipare a una riunione generale tra i diversi operatori disturbati dal comportamento della Cedest in Germania.
punto 2313
Peraltro, gli argomenti che la Lafarge sviluppa sulla base delle caratteristiche particolari della posizione sua e della sua controllata Wössingen sul mercato devono essere respinti anche stavolta, per i motivi illustrati nei precedenti punti 2263-2265.
punto 2314
Ne discende che, anche se, come rilevato dalla Lafarge, l'esistenza di buone relazioni tra dirigenti francesi e tedeschi non è di per sé contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato, il contenuto dei tre documenti esaminati dalla Commissione nella decisione impugnata dimostra che la Dyckerhoff e la Lafarge si sono accordate allo scopo di evitare qualsiasi atteggiamento aggressivo e di instaurare un clima di armonia tra i produttori francesi e tedeschi (decisione impugnata, paragrafo 50, punto 3, terzo periodo).
punto 2315
I dati precedentemente esaminati confermano peraltro che la Commissione non ha accusato la Heidelberger di aver partecipato a un accordo o a una pratica concordata insieme alla Dyckerhoff e alla Lafarge in base alle note di quest'ultima datate 23 giugno e 2 settembre 1982 (v. precedente punto 2293).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VII — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dell'art. 190 del Trattato, del divieto di discriminazione e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa franco-tedesca contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione di alcune ricorrenti a quest'ultima [art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata] › Pratiche concordate tra diversi produttori ed associazioni francesi e tedeschi tra il 1982 e il 1984 › E — Concertazione tra la Dyckerhoff e la Ciments français
punto 2316
La Commissione deduce l'esistenza di una concertazione tra la Dyckerhoff e la Ciments français da due documenti: una nota interna della Ciments français del 25 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 8; documenti nn. 33.126/4254-4256) e un resoconto della Ciments français datato 17 maggio 1983, relativo a un incontro tra la Dyckerhoff e la Ciments français svoltosi il 9 e il 10 maggio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 9; documenti nn. 33.126/4251-4253). Questi due documenti inducono la Commissione ad affermare che « Dyckerhoff ha comunicato a Ciments français i propri progetti per far fronte alla concorrenza di Cedest, nonché la propria intenzione di non vendere in Francia » (decisione impugnata, paragrafo 50, punto 3, terzo periodo).
punto 2317
La Dyckerhoff ammette ancora una volta che nel 1982 e nel 1983 si sono svolte discussioni tra produttori tedeschi e francesi, ma non commenta in modo specifico i due documenti citati dalla Commissione (v. precedente punto 2234). Essa si limita a rilevare che le discussioni di cui trattasi non potrebbero costituire una pratica concordata, in quanto non avrebbero condotto a nessun risultato particolare. Essa analizza unicamente il resoconto della Ciments français datato 17 maggio 1983 nel contesto dell'addebito relativo all'esistenza di un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar. A tal proposito essa sottolinea che da tale documento non potrebbe dedursi che essa abbia manifestato l'intenzione di non vendere in Francia il cemento macinato nello stabilimento della Ciments luxembourgeois. Il punto 6 della nota significherebbe semplicemente che essa ha spiegato che intendeva utilizzare la sua quota di macinazione per rifornire i suoi clienti nella regione di Treviri e dell'Eifel.
punto 2318
La Ciments français è del parere che i riferimenti fatti dalla Dyckerhoff al comportamento della Cedest durante le riunioni cui si ricollegano i due documenti citati nella decisione impugnata — uno dei quali relativo alla società lussemburghese Intermoselle — non possano costituire la prova della sua partecipazione a una pratica concordata. Del resto, i detti documenti non consentirebbero di riscontrare indizi di una sua volontà autonoma, bensì rivelerebbero al contrario la passività del suo comportamento in tale vicenda. Una passività del genere non permetterebbe di dimostrare, conformemente ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza (sentenza Petrofina/Commissione, citata nel precedente punto 2260, punti 214 e 215), che le informazioni comunicatele rientrassero in un contesto di scambi reciproci. La Ciments français pone di nuovo in risalto la circostanza che essa era assente dal mercato del Palatinato nel quale operava la Cedest, in considerazione delle caratteristiche specifiche delle sue potenzialità industriali.
punto 2319
Gli argomenti dedotti dalla Dyckerhoff e dalla Ciments français devono essere respinti.
punto 2320
In primo luogo, nessuna delle due imprese sostiene che il contenuto del resoconto della Ciments français datato 17 maggio 1983 non riferisca fedelmente le discussioni realmente svoltesi il 9 e il 10 maggio 1983.
punto 2321
In secondo luogo, i punti 6 e 7 del detto resoconto enunciano quanto segue:
« 6. DYZ [Dyckerhoff] ha confermato che le trattative in corso con CL [Ciments luxembourgeois] si sarebbero ben presto concluse positivamente assicurando a DYZ [Dyckerhoff] una quota di macinazione di 100000 t sugli impianti di macinazione di CL [Ciments luxembourgeois] e forniture di cemento nelle regioni di Treviri e nell'Eifel. In linea di principio queste tonnellate non andranno alla Saar, a meno che non vi sia un vantaggio economico accertato rispetto all'impianto di Goellheim che rifornisce attualmente la Saar. Queste tonnellate non andranno mai in Francia.
7. DYZ [Dyckerhoff] indica le proprie difficoltà sul mercato tedesco determinate dall'aggressività commerciale di Cedest sul mercato in questione e comunica le misure ed i progetti che intende adottare per far fronte a tale concorrenza ».
punto 2322
Dal punto 6 si può dedurre che, in occasione dei suoi colloqui con la Ciments français, la Dyckerhoff ha precisato che le forniture di cemento nella regione di Treviri e dell'Eifel, oggetto allora di discussioni con la Ciments luxembourgeois, in linea di principio non sarebbero finite nella Saar né sarebbero mai giunte in Francia. Posto che la stessa Ciments français ha sottolineato di essere stata allora presente nella Saar e nella Francia orientale, la Dyckerhoff l'ha quindi informata circa l'atteggiamento che essa pensava di assumere in futuro sul mercato, badando a precisarle che avrebbe evitato le regioni dove operava la Ciments français. Quest'ultima, per parte sua, ha accettato di discutere del problema. Ora, una discussione concernente il comportamento futuro di almeno uno dei due operatori interessati, nella fattispecie la Dyckerhoff, costituisce una pratica concordata vietata dall'art. 85, n. 1, del Trattato (v. costante giurisprudenza citata nel precedente punto 2292).
punto 2323
Contrariamente a quanto allegato dalla Ciments français, le discussioni relative alla destinazione dei quantitativi macinati presso gli stabilimenti della Ciments luxembourgeois non riguardavano il semplice trasporto della produzione di clinker della Intermoselle poiché, come sottolineato dalla Commissione nella decisione impugnata (paragrafo 22, punto 15, terzo periodo), il resoconto indica che si trattava di cemento destinato alla regione di Treviri o dell'Eifel.
punto 2324
Il carattere anticoncorrenziale delle discussioni del 9 e del 10 maggio 1983 tra la Dyckerhoff e la Ciments français è confermato dal contenuto del punto 7 del resoconto, il quale rivela che la Dyckerhoff ha informato la Ciments français in merito ai suoi piani per fronteggiare la concorrenza della Cedest in Germania.
punto 2325
In terzo luogo, dalla nota interna della Ciments français datata 25 gennaio 1983, riguardante una visita presso la Dyckerhoff avvenuta il 21 gennaio precedente, si ricava che i due produttori hanno discusso delle vendite della Cedest in Germania e di quelle della Dyckerhoff in Francia. Infatti, nel punto 3, che riporta le osservazioni sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno di una riunione fissata per il 15 febbraio successivo, si precisa che il punto 7 del detto ordine del giorno, intitolato «Rapporti franco-tedeschi » (documento n. 33.126/4259), riguarda le vendite della Cedest in Germania e quelle della Dyckerhoff in Francia [« Punto 7. Si tratta in realtà delle vendite di Cedest in Germania e di DYZ [Dyckerhoff] in Francia (domanda di Grüner) »). Come la Commissione rileva in sede di memorie, poco importa che sia stata la Dyckerhoff a prendere l'iniziativa di discutere con la Ciments français del comportamento della Cedest in Germania una volta che tale questione era stata posta di comune accordo all'ordine del giorno di una riunione tra i due produttori.
punto 2326
Il contenuto della nota del 25 gennaio 1983 conferma quanto meno la volontà della Dyckerhoff e della Ciments français di discutere del comportamento della Cedest in Germania e della reazione nei confronti di quest'ultimo da parte della Dyckerhoff in Francia. Esso conferma parimenti il carattere anticoncorrenziale di tali discussioni.
punto 2327
Ne discende che la Commissione ha dimostrato la partecipazione della Dyckerhoff e della Ciments français alla concertazione da essa descritta nel paragrafo 50, punto 3, terzo periodo, della decisione impugnata.
punto 2328
Occorre insistere peraltro sul fatto che, malgrado le sue smentite, la Ciments français era davvero direttamente interessata a discutere con la Dyckerhoff del comportamento della Cedest in Germania, tenuto conto delle eventuali azioni di rappresaglia paventate nella Francia orientale da parte dei produttori tedeschi. Gli argomenti trattati durante le due riunioni tra la Dyckerhoff e la Ciments français menzionate nei due documenti di cui trattasi costituiscono, a tal proposito, indizi particolarmente probanti. L'interesse della Ciments français per il comportamento della Cedest in Germania è inoltre confermato, come rileva la Commissione nella decisione impugnata (paragrafo 22, punto 15, secondo periodo), dal contenuto di una nota interna della Vicat del 22 luglio 1982 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 1; documenti nn. 33.126/6055-6057), che precisa quanto segue: «Tra Cedest e S.C.F. [Ciments français] si è instaurato un clima di fortissima tensione aggravato dalla rivalità tra i due concorrenti nella zona del Basso Reno e della Mosella». Questo passaggio non parla solo dell'esistenza di una dura concorrenza tra la Cedest e la Ciments français, come vorrebbe quest'ultima, bensì di una forte tensione aggravata dalla concorrenza esistente tra questi due produttori in determinate regioni. Pertanto tale tensione non è frutto della concorrenza che essi si fanno, secondo l'autore di questa nota, nella zona del Basso Reno e della Mosella.
punto 2329
Da tutte le considerazioni prima sviluppate si ricava pertanto che la Commissione, nella decisione impugnata, ha dimostrato che «in seguito alle esportazioni di Cedest nei Länder tedeschi diversi dalla Saar e alle reazioni in Francia dei produttori tedeschi, si sono avuti incontri bilaterali con l'obiettivo di limitare i flussi di cemento transfrontalieri» (decisione impugnata, paragrafo 50, punto 3, primo periodo), incontri bilaterali cui hanno partecipato le ricorrenti Dyckerhoff (v. precedenti punti 2282-2328), SFIC (v. precedenti punti 2236-2251), Ciments français (v. precedenti punti 2252-2281 e 2316-2328), Heidelberger (v. precedenti punti 2282-2294), Lafarge (v. precedenti punti 2252-2281 e 2295-2315) e BDZ (v. precedenti punti 2236-2251).
punto 2330
Ad ogni modo, l'argomento della Ciments français, della Heidelberger e della Lafarge, basato su un errore di valutazione in sede di analisi economica del mercato franco-tedesco al fine di negare la loro partecipazione alle pratiche concordate accertate nell'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata dev'essere respinto, dal momento che le varie pratiche concordate di cui trattasi e la partecipazione delle diverse ricorrenti interessate sono state dimostrate in base a documenti il cui valore probatorio non necessita di nessun approfondimento sviluppato alla luce di un'analisi economica del mercato di cui trattasi (v. precedenti punti 263 e 264).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VII — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dell'art. 190 del Trattato, del divieto di discriminazione e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa franco-tedesca contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione di alcune ricorrenti a quest'ultima [art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata] › Regolamentazione generale delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania
punto 2331
Le ricorrenti Dyckerhoff (causa T-35/95), SFIC (causa T-36/95), Cedest (causa T-38/95), Ciments français (causa T-39/95), Heidelberger (causa T-42/95), Lafarge (causa T-43/95) e BDZ (causa T-48/95) negano sia la conclusione di un accordo relativo alla regolamentazione generale delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania, di cui la Commissione parla nella decisione impugnata (paragrafi 22, punto 10, e 50, punto 3, quinto periodo), sia la loro partecipazione al detto accordo.
punto 2332
Prima di valutare la fondatezza dei loro argomenti, è bene ricordare di che cosa la Commissione le accusa a tal riguardo nella decisione impugnata.
punto 2333
Nel paragrafo 50, punto 3, quinto periodo, si può leggere la seguente precisazione della Commissione:
«Tutte le pratiche concordate sono sfociate sulla conclusione di un accordo tra le imprese e associazioni di imprese francesi e tedesche interessate. Nella lettera del 22 settembre 1986 si ricordano i progressi compiuti rispetto al 1984 nelle riunioni periodiche tra Laplace, Lose e Brenke, un accordo stipulato nel 1984, la possibilità di rinnovarlo, lo scarto tra le forniture francesi e tedesche. La nota del 12 agosto 1987 conferma che le discussioni continuavano per risolvere le questioni menzionate nella lettera del 22 settembre 1986 (...)».
punto 2334
La medesima rileva peraltro (paragrafo 22, punto 10, terzo periodo) quanto segue: «La Commissione non dispone di prove relative al rinnovo dell'accordo, ma i dati statistici sulle forniture francesi in Germania e tedesche in Francia [cfr. punto (12) infra] mostrano che l'accordo tra [SFIC], Lafarge, Ciments français, Cedest da una parte e [BDZ], Heidelberger, Dyckerhoff dall'altra è continuato dopo il 1986».
punto 2335
La Commissione quindi individua anzitutto la conclusione, nel 1984, di un accordo relativo alla regolamentazione generale delle forniture tra la Francia e la Germania, poi la possibilità di rinnovarlo nel 1986 e, infine, il suo mantenimento dopo il 1986. Nel dispositivo della decisione impugnata [art. 3, n. 3, lett. a)] essa precisa semplicemente che gli interessati hanno violato l'art. 85, n. 1, del Trattato «dal 23 giugno 1982 almeno fino al 30 settembre 1989, partecipando ad accordi e pratiche concordate riguardanti la regolamentazione delle forniture di cemento dalla Francia verso la Germania e viceversa».
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VII — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dell'art. 190 del Trattato, del divieto di discriminazione e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa franco-tedesca contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione di alcune ricorrenti a quest'ultima [art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata] › Regolamentazione generale delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania › A — Conclusione di un accordo nel 1984
punto 2336
Tutte le ricorrenti interessate negano la loro partecipazione alla conclusione di un accordo nel 1984. Le imprese Dyckerhoff, Ciments français, Heidelberger e Lafarge, in particolare, muovono alla Commissione l'addebito di utilizzare un documento, la lettera del signor Laplace al signor Schuhmacher del 22 settembre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 10), che, a loro parere, non consentirebbe di illustrare il contenuto del preteso accordo concluso nel 1984 né di identificarne i contraenti.
punto 2337
E' bene ricordare che il signor Laplace, redattore della lettera, era al tempo stesso presidente sia della Ciments français sia dello SFIC, mentre il destinatario, signor Schuhmacher, era contemporaneamente presidente sia della Heidelberger sia del BDZ (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 10). Nella decisione impugnata la Commissione esamina la detta lettera alla luce del contesto generale ricostruibile in base agli altri documenti citati nei paragrafi 22 e 50 della decisione impugnata.
punto 2338
Dopo averne esposto il contenuto, essa formula la seguente conclusione (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 10, terzo periodo):
«Di questa lettera vanno ricordati i seguenti punti fondamentali: esisteva un accordo tra alcune imprese francesi e tedesche (SFIC, Lafarge, Ciments français e Cedest da una parte e BDZ, Heidelberger e Dyckerhoff dall'altra); l'esecuzione o l'interpretazione di tale accordo ha dato luogo a vertenze che sono state demandate ad un collegio arbitrale; vi sono state trattative per un rinnovo dell'accordo; il divario tra le forniture francesi e le forniture tedesche non era il risultato di consultazioni bilaterali (...) tra le imprese francesi e tedesche, ma delle divergenze tra le imprese francesi; i presidenti delle due associazioni francese e tedesca hanno parlato l'11 ottobre 1986 dei due problemi ricordati nella lettera ed hanno deciso, per quanto riguarda i quantitativi, di affrontare ufficialmente il problema dopo l'incontro franco-tedesco tenutosi a Parigi il 27-28 ottobre 1986 (secondo doc. 33.126/14764-14768)».
punto 2339
La Commissione sottolinea anche (paragrafo 50, punto 3, settimo periodo) che:
«(...) L'accordo del 1984 di cui alla lettera del 22 settembre 1986 costituisc[e un']infrazion[e] all'articolo 85, paragrafo 1 effettuat[a] dal[lo SFIC], da Cedest, Ciment Français, Lafarge, dal [BDZ], da Dyckerhoff e Heidelberger».
punto 2340
Le censure formulate dalle quattro ricorrenti menzionate precedentemente nel punto 2336 non riescono a inficiare l'accertamento operato dalla Commissione. Infatti, nella decisione impugnata, la Commissione, da un lato, ha dimostrato l'esistenza di un accordo di regolamentazione generale delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania, nonché il suo contenuto, e, dall'altro, ne ha individuato i partecipanti.
punto 2341
Occorre sottolineare preliminarmente che, anche se non esiste un documento intitolato formalmente «Accordo di regolamentazione generale delle forniture tra la Francia e la Germania» né una prova unica e distinta dell'organizzazione di una specifica riunione durante la quale tutti gli interessati avrebbero raggiunto un'intesa, il valore probatorio degli elementi di prova documentali dedotti dalla Commissione nella decisione impugnata dev'essere valutato alla luce degli avvenimenti che hanno segnato i rapporti tra l'industria francese e quella tedesca prima del 1984, avvenimenti la cui esistenza e natura anticoncorrenziale devono ormai giudicarsi accertati (v. precedenti punti 2226-2330). Secondo una giurisprudenza costante, un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato non presuppone necessariamente un patto redatto per iscritto (sentenza Tepea/Commissione, citata al precedente punto 2061, punto 41). Perché esista un accordo di tal genere è sufficiente che le imprese/associazioni di imprese di cui trattasi abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v. giurisprudenza citata al precedente punto 1010). Poco importa quindi di determinare con precisione la data della conclusione di siffatto accordo, dal momento che l'esistenza di un clima di consenso risulta dimostrata da prove documentali.
punto 2342
In primo luogo, numerosi elementi richiamati dalla Commissione nella decisione impugnata dimostrano l'esistenza dell'accordo di regolamentazione generale delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania sia nel 1984, sia nel 1986.
punto 2343
Anzitutto, da diversi passaggi della lettera del signor Laplace, presidente della Ciments français e dello SFIC, al signor Schuhmacher, presidente della Heidelberger e del BDZ, datata 22 settembre 1986, redatta poche settimane prima dell'incontro tra l'industria tedesca e quella francese, avvenuto a Parigi il 27 e 28 ottobre 1986, si ricava sia che durante il 1984 tra gli industriali delle due parti era stato concluso un accordo avente ad oggetto le forniture francesi e tedesche, sia che esso esisteva ancora alla data della lettera, poiché costituiva allora oggetto di discussioni in merito al suo rinnovo.
punto 2344
Il signor Laplace scrive infatti (primo, secondo e sesto capoverso della lettera citata):
« Come Lei ben saprà, ho riunioni periodiche con Jürgen Lose e Ted Brenke.
Se consideriamo la situazione che ci trovavamo di fronte nel 1984, credo che ciò di cui abbiamo discusso durante queste riunioni abbia funzionato abbastanza bene.
(...)
Il secondo problema riguarda il futuro. Nell'ultima riunione Ted Brenke ha espresso l'opinione che, se si vuole rinnovare l'accordo, la parte tedesca chiederà di ridurre il divario esistente dal 1984 tra le forniture francesi e quelle tedesche. Gli ho detto che se avesse insistito su tale richiesta non vedevo molte speranze di raggiungere un ulteriore accordo. Come sa, non vi era una giustificazione logica, né tanto meno deontologica, a tale divario che non era di fatto il risultato di un confronto bilaterale tra interessi francesi e tedeschi, bensì derivava da un meccanismo più complicato di discussione che celava anche i conflitti tra le parti francesi e che avrebbe con tutta probabilità anche celato i conflitti sul versante tedesco, se allora non avessimo accettato di lasciare da parte Wössingen per il momento. Non penso si possa riuscire a mettere tante persone d'accordo su una novità, a meno di esercitare pressioni sugli interessati, ma lo scopo di un rinnovo dell'accordo è proprio di evitare che si sviluppino tali pressioni (...)».
punto 2345
Alla luce di questi elementi, la Commissione aveva ragione nel ritenere che, a tale data, esistesse ancora un accordo, concluso nel 1984, tra l'industria francese e quella tedesca, riguardante la regolamentazione delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania, che si pensava di rinnovare al momento della stesura della lettera. Occorre pertanto respingere l'argomento della Dyckerhoff e della Heidelberger secondo il quale il contenuto di quest'ultima dimostrerebbe che l'accordo concluso nel 1984 non era più giudicato vincolante, quanto meno, il 22 settembre 1986.
punto 2346
Inoltre, il memorandum del 15 marzo 1984, redatto all'attenzione del presidente della Cembureau, dimostra che quest'ultimo intendeva invitare gli Head Delegates a discutere, in occasione della loro riunione del 19 marzo 1984, delle esportazioni francesi in Germania, considerate ancora a tale data come una persistente «difficoltà». Indubbiamente, benché le minute della riunione non parlino più delle esportazioni francesi in Germania, i partecipanti alla detta riunione del 19 marzo 1984 hanno constatato che la pressione dovuta agli scambi tra membri si era nettamente attenuata grazie al miglioramento dei contatti bilaterali (decisione impugnata, paragrafi 19, punti 9 e 10, e 50, punto 3, quarto periodo, nonché nota n. 100 in calce; documenti nn. 33.126/11728, 11729 e 11733-11737) (v. precedenti punti 2245-2250). La circostanza che la « difficoltà » esaminata durante tale riunione riguardi esclusivamente le esportazioni francesi in Germania — e non quelle tedesche verso la Francia — conferma che le parti coinvolte nei rapporti franco-tedeschi hanno concluso un accordo che regolava, quanto meno, una gran parte dei problemi all'origine delle pratiche concordate proliferate nel 1982 e nel 1983, segnatamente il comportamento della Cedest nel mercato tedesco e le azioni di rappresaglia dei produttori tedeschi. Il perdurare di problemi a livello delle esportazioni francesi in Germania conferma che, come indicato dal testo della lettera del 22 settembre 1986, l'industria tedesca interessata (il «German side») desiderava ottenere la riduzione del divario esistente tra il volume delle esportazioni francesi in Germania e quello delle esportazioni tedesche in Francia, nell'ambito del rinnovo dell'accordo concluso nel 1984.
punto 2347
Lo SFIC asserisce tuttavia che il memorandum del 15 marzo 1984, citato in una semplice nota in calce alle pagine della decisione impugnata dedicate all'intesa franco-tedesca, non ha legami con la nota interna della Lafarge datata 23 giugno 1982 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 4; documenti nn. 33.126/6592-6596) né, in generale, con l'intesa franco-tedesca. Esso ricava tale mancanza di collegamenti dal contrasto che sussisterebbe tra le conclusioni della riunione del 19 marzo 1984 riportate nelle minute del 2 aprile 1984 relative alla riunione (paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737), secondo le quali «le quantità esportate evidenzia [vano] una certa diminuzione», e la tendenza registrata nelle statistiche peraltro utilizzate dalla Commissione per descrivere l'intesa franco-tedesca (paragrafo 22, punto 10, in fine) nel senso di un aumento delle esportazioni di cemento dalla Germania verso la Francia, che sarebbe avvenuto tra il 1985 e il 1989.
punto 2348
Da un lato, non si può accogliere l'interpretazione del testo stesso della decisione impugnata sviluppata dallo SFIC. Infatti, al memorandum del 15 marzo 1984 si fa riferimento non solo nella nota n. 100 in calce, ma anche nel paragrafo 50, punto 3, quarto periodo, della decisione impugnata.
punto 2349
Dall'altro, è giocoforza constatare che il contrasto denunciato dallo SFIC è il risultato di una presentazione incompleta degli elementi contenuti nella decisione impugnata. Infatti, poiché nel memorandum del 15 marzo 1984 indirizzato all'attenzione del presidente solo le esportazioni dalla Francia verso la Germania sono considerate problematiche riguardo alla regola del rispetto dei mercati nazionali sancita dall'accordo Cembureau, la conclusione delle minute del 2 aprile 1984 relative alla riunione secondo la quale «le quantità esportate evidenzia [vano] una certa diminuzione» può riguardare solo le esportazioni dalla Francia verso la Germania. Di conseguenza, questa conclusione non è assolutamente in contrasto con la tendenza rilevata dalla Commissione nelle statistiche menzionate nel paragrafo 22, punto 12, della decisione impugnata, ove si legge che le esportazioni dalla Germania verso la Francia sarebbero aumentate tra il 1985 e il 1989.
punto 2350
Inoltre, le conclusioni contenute nelle minute della riunione sono formulate in toni più sfumati rispetto alla ricostruzione fattane dallo SFIC, poiché esse precisano: «La pressione dovuta agli scambi tra membri si è nettamente attenuata grazie al miglioramento dei contatti bilaterali. Le quantità esportate evidenziano una certa diminuzione, ma persiste la minaccia proveniente dagli outsiders».
punto 2351
Infine, lo SFIC rileva l'esistenza di un contrasto basandosi sul confronto fra due elementi collegati a due periodi diversi, il primo anteriore e il secondo posteriore alla data del 19 marzo 1984.
punto 2352
Parimenti, la circostanza che le esportazioni francesi in Germania non siano state registrate come «difficoltà» nelle minute datate 2 aprile 1984, riguardanti la riunione degli Head Delegates della Cembureau del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10), mentre le medesime esportazioni erano inserite nel memorandum del 15 marzo 1984, indirizzato all'attenzione del presidente (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9), proprio perché giudicate tali, non implica, come invece sostenuto dalla Ciments français, che l'attenuazione della pressione dovuta agli scambi tra i membri grazie al miglioramento dei contatti bilaterali, constatata dagli Head Delegates della Cembureau durante la loro riunione del 19 marzo 1984, non riguardi i rapporti franco-tedeschi. Al contrario, tenuto conto dei contatti esistenti tra gli industriali francesi e tedeschi, testimoniati senza ombra di equivoci dalla lettera del 22 settembre 1986 (v. precedenti punti 2242 e 2243), e della menzione delle esportazioni francesi in Germania contenuta nel memorandum del 15 marzo 1984, la mancanza di riferimenti ai rapporti franco-tedeschi nelle minute della riunione dimostra quanto meno che, per gli Head Delegates della Cembureau, essi non costituivano più un problema né, pertanto, una «difficoltà».
punto 2353
La Lafarge non può dedurre dalla menzione delle esportazioni francesi verso la Germania contenuta nel memorandum del 15 marzo 1984, indirizzato all'attenzione del presidente, la presenza di un disaccordo che confuterebbe l'esistenza del presunto accordo del 1984. Da un lato, non si può escludere che l'accordo di cui si discute sia stato concluso nel 1984 dopo la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984. Dall'altro, volendo addirittura ipotizzare che esso sia stato concluso prima di tale riunione, non si può escludere che il disaccordo o la questione irrisolta tra gli industriali francesi e tedeschi derivasse dal desiderio di questi ultimi di ridurre il divario tra i quantitativi di cemento esportati, rispettivamente, dai produttori francesi e da quelli tedeschi.
punto 2354
Poco importa quindi, nel caso di specie, che non sia stato possibile determinare la data esatta di conclusione di quest'accordo nel 1984, dato che gli elementi di prova forniti dalla Commissione rivelano che la conclusione di un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato risale al 1984.
punto 2355
La Dyckerhoff e la Heidelberger asseriscono che sarebbe contraddittorio fissare l'inizio di quest'accordo nel 1984 quando invece, secondo la lettera datata 22 settembre 1986, i produttori tedeschi chiedevano la riduzione del divario esistente proprio a partire dal 1984 tra le forniture francesi e quelle tedesche. La Dyckerhoff aggiunge che questa contraddizione risulterebbe evidente anche per il fatto che le forniture franco-tedesche costituivano una delle «difficoltà» esaminate durante la riunione degli Head Delegates della Cembureau, del 19 marzo 1984, e che la data iniziale degli accordi e pratiche concordate riguardanti le forniture tra la Francia e la Germania, fissata nell'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, è il 23 giugno 1982.
punto 2356
In realtà, nessuna contraddizione è riscontrabile in base agli elementi che, secondo la Dyckerhoff e la Heidelberger, escluderebbero la conclusione di un accordo nel 1984. Anzitutto, dalla lettera datata 22 settembre 1986 si ricava che è per il desiderio dei produttori tedeschi di ridurre il divario tra le importazioni francesi in Germania e quelle tedesche in Francia che il signor Laplace è indotto a parlare di un rinnovo dell'accordo. Inoltre, come spiegato nei precedenti punti 2347-2353, la circostanza che le forniture franco-tedesche abbiano costituito oggetto di discussione durante la riunione degli Head Delegates della Cembureau del 19 marzo 1984 è un indizio ulteriore a favore dell'esistenza di trattative tra gli industriali dei due paesi e della conclusione di un accordo tra loro poiché, come risulta dalle prove documentali prodotte dalle parti, queste forniture non hanno più costituito oggetto di ulteriori discussioni all'interno della Cembureau. Infine, la Dyckerhoff confonde due distinti elementi: da un lato, l'infrazione unica e continua riguardante la regolamentazione delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania e viceversa, protrattasi dal 23 giugno 1982 al 30 settembre 1989, comprendente tutte le pratiche concordate e gli accordi elencati dalla Commissione nel paragrafo 50, punti 1-4, della decisione impugnata (v. precedente punto 2170) e, dall'altro, l'accordo avente il medesimo oggetto, concluso nel 1984, menzionato specificamente nel paragrafo 50, punto 3, quinto periodo, della decisione impugnata. Dal momento che quest'ultimo accordo è solo uno degli elementi costitutivi dell'infrazione unica e continua, ne consegue che non è contraddittorio fissare come momento iniziale della detta infrazione una data diversa da quella stabilita per l'accordo del 1984.
punto 2357
In secondo luogo, i passaggi della lettera del 22 settembre 1986 citati nel precedente punto 2344, e in particolare quelli secondo il cui tenore Ted Brenke aveva manifestato il parere che, in caso di rinnovo dell'accordo, ci sarebbe stata da parte tedesca una richiesta di riduzione del divario esistente sin dal 1984 tra le forniture francesi e tedesche, dimostrano che il detto accordo, ancora in vigore nel 1986, aveva per oggetto di regolamentare le forniture di cemento tra la Francia e la Germania.
punto 2358
Nessun elemento prodotto dalle ricorrenti consente di dedurre che l'oggetto dell'accordo fosse limitato alle sole regioni diverse dalla Saar. A tal proposito, la Ciments français non può trarre spunti da una distinzione tra l'oggetto degli elementi costitutivi dell'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, il preteso accordo sulla ripartizione del mercato della Saar, le pratiche concordate relative alle vendite della Cedest nel Palatinato e l'accordo concluso in generale. Basta rilevare che tutti questi elementi riguardano la ripartizione del mercato e che il tenore della lettera del 22 settembre 1986 non consente di scorgere nessuna distinzione tra la Saar e le altre regioni di confine di cui trattasi. L'eventuale distinzione di natura geografica tra il primo elemento, ossia il preteso accordo sulla ripartizione del mercato della Saar, e il secondo elemento, vale a dire le pratiche concordate vertenti sulla strategia commerciale della Cedest in Germania, non si giustifica a livello di prova dell'esistenza di un accordo di regolamentazione generale delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania, tenuto conto del testo della lettera del 22 settembre 1986.
punto 2359
Di conseguenza, non c'è motivo di distinguere la vicenda della Saar da quella delle altre regioni nell'ambito di quest'accordo di regolamentazione generale. Ne consegue che la Commissione aveva il diritto di affermare che l'accordo del 1984 aveva ad oggetto la ripartizione dei mercati e la limitazione dei flussi transfrontalieri di cemento tra la Francia e la Germania (decisione impugnata, paragrafo 50, punto 4, primo periodo). Ad ogni modo, anche ipotizzando che le allegazioni secondo le quali il detto accordo non riguardava la Saar risultassero fondate, ciò non toglie che un accordo del genere avrebbe pur sempre ad oggetto la regolamentazione delle vendite tra la Francia e la Germania.
punto 2360
A tal riguardo, la Ciments français non può nemmeno sostenere che né il contenuto dell'accordo concluso nel 1984 né, a fortiori, il suo carattere anticoncorrenziale potrebbero essere dimostrati in base ad una lettera redatta il 22 settembre 1986, la quale menzionerebbe la sola esistenza dell'accordo, senza ulteriori precisazioni. Infatti, la mancanza di un documento formale che stabilisca in termini precisi l'oggetto in merito al quale sia stato raggiunto un generale consenso tra diversi operatori economici, attivi in un determinato mercato, non significa necessariamente che sia impossibile accertare gli elementi di un'intesa in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato. Ebbene, nel caso di specie la Commissione ha dimostrato, esaminando la lettera del 22 settembre 1986 alla luce degli altri documenti elencati nella decisione impugnata (v. precedenti punti 2226-2330), che l'accordo concluso nel 1984 aveva ad oggetto la regolamentazione delle vendite di cemento tra la Francia e la Germania. Inoltre, la circostanza che la Commissione dimostri l'esistenza di questo accordo basandosi principalmente su una lettera redatta nel 1986, in un momento successivo alla conclusione dell'accordo di cui trattasi, dimostra sia la conclusione dell'accordo, sia la sua esecuzione.
punto 2361
Nella fattispecie, l'oggetto dell'accordo concluso nel 1984 ed ancora in vigore nel 1986, che era quello di regolamentare le forniture di cemento tra la Francia e la Germania, bastava a dimostrarne il carattere illecito.
punto 2362
In terzo luogo, è importante individuare i partecipanti al detto accordo.
punto 2363
Per quanto concerne anzitutto le due associazioni nazionali, lo SFIC e il BDZ, si è già avuto modo di accertare che nella lettera del 22 settembre 1986 sono contenuti numerosi indizi della loro partecipazione (v. precedenti punti 2242 e 2243).
punto 2364
Del resto, lo SFIC non dedica nessuno specifico commento a questa lettera del suo presidente al presidente del BDZ.
punto 2365
Viceversa, il BDZ deduce numerosi argomenti per tentare di dimostrare di non aver partecipato all'accordo concluso nel 1984. A tal fine, esso rileva che non vi è copia di questa lettera nei suoi fascicoli e lamenta che il signor Steinbach, suo direttore generale, abbia avuto notizia della lettera medesima solo leggendo la CA.
punto 2366
Come giustamente ricordato dalla Commissione nella decisione impugnata (paragrafo 22, punto 18), poiché la lettera è stata indirizzata al presidente del BDZ, ossia al signor Schuhmacher, poco importa determinare se una copia della medesima esistesse nei suoi fascicoli e in che momento il signor Steinbach ne abbia avuto effettivamente notizia. Basta constatare che l'autore della lettera, qualificandosi come presidente dello SFIC, riteneva che il signor Schuhmacher rappresentasse gli interessi dell'industria tedesca del cemento nell'ambito dei suoi rapporti con l'industria cementiera francese, supposizione che può spiegarsi solo tenendo presente la carica che il signor Schuhmacher ricopriva in tale momento a capo del BDZ. Occorre inoltre sottolineare l'uso di espressioni del tipo «interessi francesi e tedeschi» («French and German interests»), «parti francesi» («French parties») e «versante tedesco» («German side») (v. precedente punto 2243).
punto 2367
Il BDZ non può trarre nessun argomento a discarico dalla sua affermazione secondo la quale le note manoscritte, aggiunte in tedesco sulla lettera del 22 settembre 1986, indicherebbero che il signor Schuhmacher non intendeva discutere degli argomenti trattati in questa lettera durante la riunione tra gli industriali dei due paesi che si sarebbe svolta a Parigi nell'ottobre del 1986. Questi appunti manoscritti confermano al massimo che il destinatario della lettera, il signor Schuhmacher, considerava la missiva come una comunicazione relativa alla sua attività in seno all'associazione nazionale che riuniva i produttori di cemento del suo paese, vale a dire il BDZ. Essi hanno infatti il seguente contenuto:
«Conversazione 11 ottobre
a) decisa in linea di massima la funzione degli arbitri
b) il rapporto volumi no, da affrontare ufficialmente dopo Parigi».
punto 2368
Il memorandum del 15 marzo 1984, rivolto all'attenzione del presidente (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729) e concernente le esportazioni dalla Francia verso la Germania, era destinato, da parte sua, a preparare una riunione degli Head Delegates della Cembureau cui hanno partecipato lo SFIC e il BDZ in qualità di membri della Cembureau, come rappresentanti degli interessi dell'industria cementiera dei loro paesi. E' pertanto a buon diritto che, nella decisione impugnata, la Commissione ha giudicato accertata la partecipazione dello SFIC e del BDZ all'accordo concluso nel 1984 e ancora in vigore nel 1986.
punto 2369
Il BDZ si chiede come avrebbe potuto partecipare a un accordo a partire dal 23 giugno 1982 quando, nella decisione impugnata, la Commissione denuncia l'esistenza di pratiche concordate tra il 1982 e il 1984 e fa riferimento all'accertamento di un accordo solo a partire dal 1984.
punto 2370
Al pari della Dyckerhoff (v. precedente punto 2356), il BDZ confonde l'infrazione unica e continua riguardante la regolamentazione delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania e viceversa, protrattasi dal 23 giugno 1982 al 30 settembre 1989, comprendente tutte le pratiche concordate e gli accordi elencati dalla Commissione nel paragrafo 50, punti 1-4, della decisione impugnata, e l'accordo, avente il medesimo oggetto, concluso nel 1984, menzionato specificamente nel paragrafo 50, punto 3, quinto periodo, della decisione impugnata, che è solo uno degli elementi costitutivi dell'infrazione unica e continua.
punto 2371
Il BDZ asserisce anche che la nota interna della Lafarge datata 23 giugno 1982 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 4; documenti nn. 33.126/6592-6596), poiché parla di una discussione tra produttori cui esso non ha partecipato, non potrebbe comprovare l'adesione da parte sua a un accordo di ripartizione dei mercati. Esso esprime inoltre perplessità sul collegamento che la Commissione vorrebbe stabilire tra l'attività del signor Schuhmacher condotta durante l'estate del 1985 e la partecipazione del BDZ ad accordi sulla ripartizione dei mercati francese e tedesco.
punto 2372
A tal riguardo, si deve rilevare che la Commissione non ha assolutamente sostenuto di aver accertato la partecipazione del BDZ a un accordo sulla ripartizione del mercato in base alla nota della Lafarge datata 23 giugno 1982. Questo documento viene citato nella decisione impugnata (paragrafi 22, punto 4, e 50, punto 3, secondo periodo) per dimostrare l'esistenza di trattative tra lo SFIC e il BDZ (v. precedenti punti 2236-2251). Inoltre, come giustamente rilevato dalla Commissione, non è stato accertato nessun collegamento tra l'attività del signor Schuhmacher durante l'estate del 1985 e la partecipazione del BDZ all'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata. Di conseguenza, l'argomento del BDZ si rivela infondato.
punto 2373
Per quanto concerne la Ciments français, si può rilevare che, oltre ad essere un membro dello SFIC, essa era presieduta dal signor Laplace, autore della lettera datata 22 settembre 1986. Ora, riferendosi alla propria carica di presidente dello SFIC, costui parlava a nome dei membri di tale associazione e, in primo luogo, a nome della sua stessa impresa, la Ciments français. Del resto, nel quinto capoverso della lettera, egli scrive: «La ragione per la quale propongo ciò è che, mentre ci è possibile conferire tale potere a un collegio arbitrale, io, in qualità di presidente dell'associazione, ne sono privo se si tratta di adottare anche solo le decisioni più semplici concernenti i diritti dei miei associati, a parte la mia stessa impresa, e devo informarne ciascuno di loro, ai massimi livelli, il che è davvero fastidioso».
punto 2374
La partecipazione della Ciments français all'accordo di regolamentazione generale si inquadra inoltre nella conferma della sua linea di condotta anteriore al 1984, caratterizzata, in particolare, dalle pressioni esercitate sulla Cedest e dalla partecipazione a una concertazione bilaterale con la Dyckerhoff (v. precedenti punti 2252-2281 e 2316-2328).
punto 2375
Per quanto riguarda la Lafarge, è giocoforza constatare che essa è membro dello SFIC e che il presidente di quest'ultimo, il signor Laplace, ha espressamente sottolineato nella sua lettera del 22 settembre 1986 che, per prendere la più insignificante decisione riguardante i diritti dei membri dello SFIC, egli deve consultare i responsabili di ciascuno di essi (quinto capoverso della lettera, citato nel precedente punto 2373). Ciò dimostra che, tenuto conto delle procedure decisionali interne allo SFIC, la Lafarge è stata direttamente implicata nella conclusione dell'accordo nel 1984. Del resto, essa non ha fatto riferimento a nessun documento da cui risulti ch'essa ha disdetto tale accordo. A questo riguardo, contrariamente a quanto da essa allegato, la menzione della Wössingen nella lettera del 22 settembre 1986 non può essere interpretata come la prova della sua estraneità all'accordo concluso nel 1984. Infatti, sebbene dal sesto capoverso di tale lettera si evinca che, all'epoca in cui l'accordo è stato concluso, si era deciso di non esprimersi sul caso della Wössingen, ciò non significa però che la Lafarge non abbia partecipato al detto accordo. Se ne può solo dedurre che, nel 1984, la posizione della Wössingen in Germania continuava a porre problemi. Ora, la stessa Lafarge ha scritto in sede di memorie che la Wössingen era stata menzionata nella decisione del Bundeskartellamt 12 settembre 1988, avente ad oggetto un'intesa nella Germania meridionale, solo a causa dei suoi rapporti con gli altri produttori di cemento tedeschi successivi al maggio del 1986, circostanza che conferma la specificità, sino a tale momento, della posizione della Wössingen. Viceversa, nulla indica che tale posizione specifica della Wössingen in Germania fosse considerata dagli altri partecipanti all'accordo, sia francesi sia tedeschi, come la prova dell'estraneità della Lafarge all'accordo stesso.
punto 2376
Inoltre, dai documenti nn. 33.126/6976-6979 e 33.126/16556 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 11) si ricava che, il 27 settembre 1985, i rappresentanti della Lafarge in seno al collegio sindacale della Wössingen hanno espresso il desiderio che quest'impresa aderisse al sistema delle quote nella Germania meridionale. Ebbene, l'indagine e la decisione del Bundeskartellamt 12 settembre 1988 relative a tale sistema di assegnazione di quote per la Germania meridionale hanno messo in luce che la Lafarge aveva avuto contatti con il signor Schuhmacher, presidente del BDZ e della Heidelberger, affinché la Wössingen potesse partecipare alla detta intesa (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 11, quarto periodo; documenti nn. 33.126/6720-6745).
punto 2377
La Lafarge lamenta che il riferimento alla decisione del Bundeskartellamt 12 settembre 1988 fatto nella decisione impugnata violerebbe i suoi diritti della difesa in quanto tale decisione, da un lato, era compresa nel fascicolo degli addebiti nazionali relativi al mercato tedesco, il cui esame è stato abbandonato, e dall'altro, era solo un elemento integrativo di prova nell'ambito della CA. Essa sottolinea che, nella decisione del Bundeskartellamt, la Wössingen è citata solo a causa dei suoi rapporti con gli altri produttori di cemento tedeschi successivi al maggio 1986, di modo che la Commissione non potrebbe giudicare accertata la sua partecipazione a una pretesa intesa franco-tedesca, sulla base di tale decisione, anteriormente al maggio del 1986. Essa accusa la Commissione di aver distorto il contenuto della decisione del Bundeskartellamt nei confronti della Wössingen.
punto 2378
Tutti questi argomenti della Lafarge devono essere respinti.
punto 2379
Per quanto riguarda la pretesa violazione dei suoi diritti della difesa, basti rilevare che, nella parte della CA dedicata all'intesa franco-tedesca (paragrafo 12, pag. 28), la Commissione ha espressamente menzionato tutti i documenti poi citati nel paragrafo 22, punto 11, della decisione impugnata, e che tutti i documenti elencati in tale circostanza erano contenuti nella cassa (v. precedente punto 95).
punto 2380
Quanto al contenuto della decisione del Bundeskartellamt, occorre rilevare che quest'ultima è menzionata nel paragrafo 22, punto 11, della decisione impugnata. Tuttavia, secondo quanto indicato nella nota in calce n. 104, contenuta nel detto punto, i fatti in esso descritti «non sono contestati alle imprese interessate, ma menzionati unicamente per illustrare tutti i rapporti intercorrenti fra i diversi soggetti». Indipendentemente dalla questione se la Commissione abbia utilizzato o meno il contenuto della decisione del Bundeskartellamt per considerare esistente la partecipazione della Lafarge all'infrazione constatata nell'art. 3, n. 3, lett. a), è sufficiente rilevare che i fatti descritti nel paragrafo 22, punto 11, della decisione impugnata erano espressamente menzionati nel paragrafo 12 della CA (capitolo 2) e che i documenti ricordati dalla Commissione in questa descrizione erano tutti contenuti nella cassa (v. precedente punto 95). Ciò premesso, non si può parlare di una violazione dei diritti della difesa della Lafarge su questo punto.
punto 2381
Occorre viceversa rilevare che la Lafarge non ha assolutamente negato la circostanza, provata sulla base dei documenti citati nella decisione impugnata, che il 27 settembre 1985 i suoi rappresentanti in seno al collegio sindacale della Wössingen avevano espresso il desiderio che quest'impresa aderisse al sistema delle quote nella Germania meridionale e che essa aveva avuto contatti con il signor Schuhmacher, presidente del BDZ e della Heidelberger, affinché la Wössingen potesse partecipare alla detta intesa (v. precedente punto 2376).
punto 2382
La vicinanza della data in cui fu concluso l'accordo per la regolamentazione generale delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania (1984) e di quella in cui la Wössingen aderì all'intesa riguardante la Germania meridionale (1985), nonché l'intervento del signor Schuhmacher, presidente del BDZ, destinatario della lettera del 22 settembre 1986 e interlocutore della Lafarge per l'intesa concernente la Germania meridionale, rappresentano indizi ulteriori della partecipazione della Lafarge all'accordo concluso nel 1984.
punto 2383
Inoltre, al pari della Ciments français (v. precedente punto 2374), la Lafarge, partecipando all'accordo di regolamentazione generale, non ha fatto che confermare la sua linea di condotta anteriore al 1984, caratterizzata, in particolare, dalle pressioni esercitate sulla Cedest e dalla partecipazione a una concertazione bilaterale con la Dyckerhoff (v. precedenti punti 2252-2281 e 2295-2315).
punto 2384
Per quanto concerne la Cedest, è giocoforza constatare che l'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata deve sin d'ora dichiararsi annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della suddetta ricorrente ai primi due elementi costitutivi dell'infrazione di cui trattasi, vale a dire al preteso accordo sulla ripartizione del mercato della Saar e alle pratiche concordate realizzate nel periodo 1982-1984 (v. precedenti punti 2225 e 2288). Inoltre, secondo la decisione impugnata (paragrafo 50, punti 1-3), sono proprio questi due elementi ad aver portato alla conclusione di quell'accordo del 1984 che rappresenta l'ultimo elemento costitutivo dell'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a). La Commissione non può pertanto accusare la Cedest di aver partecipato alla realizzazione di questo terzo elemento, dato che la sua partecipazione riguardo ai primi due non può essere considerata dimostrata, per motivi sia di forma sia di merito (v. precedenti punti 2211 e 2284-2290), e che non esiste nessuna prova diretta della partecipazione della Cedest all'accordo concluso nel 1984. La semplice adesione della Cedest allo SFIC non può ritenersi sufficiente al riguardo, poiché quest'associazione nazionale annovera anche altri membri che la Commissione ha giudicato estranei al detto accordo.
punto 2385
Ne consegue che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha dedotto né in fatto né in diritto prove sufficienti in merito alla partecipazione della Cedest all'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a). Questa disposizione dev'essere pertanto annullata nei confronti della Cedest.
punto 2386
Per quanto riguarda la Dyckerhoff, dalla lettera del 22 settembre 1986 si ricava che un suo rappresentante, il signor Lose, partecipava sin dal 1984 a riunioni periodiche con il signor Laplace, presidente dello SFIC, e con il signor Brenke, della Heidelberger (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 10, primo periodo). Inoltre, come per la Ciments français e la Lafarge (v. precedenti punti 2374 e 2383), anche per la Dyckerhoff la partecipazione all'accordo di regolamentazione generale rappresenta una conferma della linea di condotta anteriore al 1984, caratterizzata, in particolare, dalla partecipazione a concertazioni bilaterali con le imprese Heidelberger, Lafarge e Ciments français (v. precedenti punti 2282-2328).
punto 2387
Quanto alla Heidelberger, è giocoforza constatare che il destinatario della lettera del 22 settembre 1986 era presidente non solo del BDZ, ma anche della Heidelberger. In tale lettera, inoltre, il signor Laplace, presidente dello SFIC, parla di riunioni periodiche con i signori Lose, della Dyckerhoff, e Brenke, della Heidelberger, sin dal 1984. Come per gli altri produttori francesi e tedeschi (v. punto precedente) coinvolti, così pure per la Heidelberger, la partecipazione a quest'accordo di regolamentazione generale rappresenta una conferma della sua linea di condotta anteriore al 1984, caratterizzata, in particolare, dalla partecipazione a una concertazione bilaterale con la Dyckerhoff (v. precedenti punti 2282-2294).
punto 2388
Allo stesso modo che per le pratiche concordate prima esaminate (v. punto 2330), la Ciments français, la Heidelberger e la Lafarge non possono essere ascoltate quando, per negare la propria partecipazione all'accordo di regolamentazione generale delle vendite di cemento tra la Francia e la Germania, accertato nell'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, sostengono che l'analisi economica del mercato franco-tedesco è viziata da un errore di valutazione: l'esistenza e il contenuto di quest'accordo nonché la partecipazione delle diverse ricorrenti interessate sono stati dimostrati in base a documenti il cui valore probatorio non richiede assolutamente di essere integrato da un'analisi economica del mercato in questione.
punto 2389
Da tutto quanto sin qui esposto discende che la Commissione aveva ben ragione di ritenere che, eccezion fatta per la Cedest (v. precedenti punti 2384 e 2385), tutti gli operatori francesi e tedeschi implicati nelle forniture di cemento tra la Francia e la Germania avessero partecipato a un accordo di regolamentazione generale delle forniture di cemento tra questi due Stati membri.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VII — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dell'art. 190 del Trattato, del divieto di discriminazione e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa franco-tedesca contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione di alcune ricorrenti a quest'ultima [art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata] › Regolamentazione generale delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania › B — Prolungamento dell'intesa dopo il 1986
punto 2390
Le ricorrenti Dyckerhoff, Ciments français, Heidelberger e BDZ lamentano la mancanza di prove relative al rinnovo dell'accordo. La detta mancanza sarebbe stata riconosciuta dalla Commissione in sede di decisione impugnata (paragrafo 22, punto 10, terzo periodo): «La Commissione non dispone di prove relative al rinnovo dell'accordo (...) ». Secondo le ricorrenti, la Commissione, in mancanza di tali prove, non avrebbe dovuto basarsi poi (ibidem) sulla semplice analisi dei dati statistici scambiati tra le associazioni nazionali di cui trattasi per dimostrare il rinnovo dell'accordo. Esse affermano che esisterebbe almeno una spiegazione economica alternativa ai giudizi formulati sulla base dei suddetti dati statistici.
punto 2391
Tuttavia, benché dalla decisione impugnata si ricavi effettivamente che, per dimostrare la volontà dei partecipanti all'accordo del 1984 di rinnovare quest'ultimo, la Commissione cita di nuovo la lettera del 22 settembre 1986 [v. paragrafo 50, punto 3, quinto periodo: «Nella lettera del 22 settembre 1986 [si ricorda] (...) la possibilità di rinnovarle l'accordo stipulato nel 1984] »], è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto suggerisce la tesi delle ricorrenti, la Commissione non ha ritenuto provata l'esistenza di un accordo rinnovato nel 1986 o in seguito nel quadro dell'infrazione all'art. 85, n. 1, da essa accertata nell'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata.
punto 2392
Infatti, la Commissione utilizza le conclusioni ricavabili dalle statistiche che le due associazioni nazionali si sono reciprocamente scambiate per confermare il mantenimento del clima di consenso instauratosi sin dal 1984 tra gli industriali francesi e tedeschi, non per dimostrare il rinnovo dell'accordo concluso nel 1984. Così, nel paragrafo 22, punto 10, terzo periodo, in fine, della decisione impugnata, essa rileva: «La Commissione non dispone di prove relative al rinnovo dell'accordo, ma i dati statistici sulle forniture francesi in Germania e tedesche in Francia (...) mostrano che l'accordo tra [SFIC], Lafarge, Ciments français, Cedest, da una parte, e [BDZ], Heidelberger, Dyckerhoff, dall'altra, è continuato dopo il 1986».
punto 2393
Sebbene la Commissione non disponga di prove relative al rinnovo dell'accordo concluso nel 1984 e riconosca tale circostanza nella decisione impugnata, la volontà delle parti di migliorare l'accordo raggiunto nel 1984 e ancora in vigore nel 1986 si evince con chiarezza dai passaggi della lettera datata 22 settembre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 10; documenti nn. 33.126/3574-3576) citati nel precedente punto 2344. Sia le riunioni tra i signori Laplace, Lose e Brenke, sia la necessità di fare ricorso ad arbitri ( « Schiedsrichter » ) e il desiderio dell'industria tedesca («German side») di ridurre il divario esistente sin dal 1984 tra le forniture francesi e quelle tedesche dimostrano infatti che, in tale periodo, le parti desideravano prolungare la loro intesa sulla regolamentazione delle vendite tra la Francia e la Germania, ridefinendo eventualmente i contenuti del consenso generale esistente fra loro, per risolvere tutti i problemi sorti nella zona di frontiera franco-tedesca.
punto 2394
La Dyckerhoff non può affermare che la lettera datata 22 settembre 1986 non menzioni di nessuna discussione vertente sul rinnovo di un accordo. Infatti, il sesto capoverso di questa lettera accenna più volte al rinnovo di un accordo («se si vuole rinnovare l'accordo», «non vedevo molte speranze di raggiungere un ulteriore accordo» e «lo scopo di un rinnovo dell'accordo è proprio di evitare che si sviluppino tali pressioni»).
punto 2395
Le ricorrenti Dyckerhoff, SFIC, Ciments français, Heidelberger, Lafarge e BDZ affermano che, alla luce della sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106 (punto 71), l'analisi dei dati statistici relativi alle forniture tra la Francia e la Germania non sarebbe potuta servire a dimostrare la continuazione dell'accordo concluso nel 1984, in quanto esisterebbe una spiegazione economica alternativa alla collusione denunciata nella decisione impugnata.
punto 2396
Inoltre, la Dvckerhoff, lo SFIC, la Ciments français e la Heidelberger contestano il valore probatorio del contenuto della nota interna della Heidelberger datata 12 agosto 1987 (documento n. 33.126/3573), citata nel paragrafo 22, punto 10, quarto e quinto periodo. Essi sostengono inoltre che questo documento, non menzionato nella CA, non avrebbe potuto essere utilizzato quale prova a carico in sede di decisione impugnata.
punto 2397
Occorre ricordare che l'argomento relativo a una violazione dei diritti della difesa è stato già respinto nel precedente punto 345.
punto 2398
Prima di valutare la fondatezza degli altri argomenti, è bene esaminare di nuovo i passaggi della decisione impugnata che acquistano rilevanza a tale riguardo. Nella detta decisione, dopo aver preso atto di non disporre di prove relative al rinnovo dell'accordo, la Commissione cita a sostegno della sua tesi i dati statistici sulle forniture francesi in Germania e sulle forniture tedesche in Francia per il periodo 1o gennaio 1985 - 30 settembre 1989, dati che dimostrerebbero il mantenimento in vigore dell'accordo dopo il 1986 (paragrafo 22, punto 10, terzo periodo, in fine). Essa aggiunge che, secondo una nota interna della Heidelberger del 12 agosto 1987, le discussioni franco-tedesche sono continuate nel 1987. Nel paragrafo 22, punto 12, terzo periodo, essa rileva che il raffronto fra questi dati «rivela che “il divario esistente dal 1984 fra le forniture francesi e quelle tedesche” [lettera del 22 settembre 1986 (...)] è stato ridotto ».
punto 2399
Nelle memorie da essa presentate nella causa T-48/95, la Commissione ha confermato di aver dedotto il proseguimento dell'accordo dopo il 1986 dallo sviluppo dei dati statistici.
punto 2400
Essa presenta pertanto due diversi elementi per dimostrare che il clima di consenso concretizzatosi nel 1984 ed ancora esistente nel 1986, mirante alla regolamentazione delle vendite di cemento tra la Francia e la Germania, sarebbe perdurato almeno sino al 30 settembre 1989: le riflessioni sviluppate sulla base delle statistiche menzionate nel paragrafo 22, punto 12, e la nota della Heidelberger datata 12 agosto 1987 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 10).
punto 2401
Occorre, in primo luogo, valutare il valore probatorio della nota del 12 agosto 1987.
punto 2402
La Heidelberger non può affermare che l'addebito relativo al proseguimento dell'accordo nel 1987 non sia stato formulato a suo carico in sede di CA. Infatti, quest'ultima non contiene indicazioni da cui si possa dedurre che la Commissione non abbia più ritenuto esistente nel 1987 il clima di consenso da essa accertato nel 1984 (v. anche precedente punto 576). Al contrario, nei passaggi della CA dedicati all'intesa franco-tedesca è dato rilevare che la Commissione si è ben guardata dall'asserire che tale clima di consenso fosse venuto meno. Essa ha persino sottolineato che gli appunti manoscritti contenuti nella lettera datata 22 settembre 1986 significavano che il problema dei quantitativi esportati verso la Francia e la Germania era stato discusso durante l'incontro franco-tedesco svoltosi il 27 e 28 ottobre 1986 (CA, paragrafo 12, pag. 27).
punto 2403
La Dyckerhoff e la Heidelberger affermano che il contenuto della nota datata 12 agosto 1987 dimostrerebbe l'inesistenza di un qualsiasi accordo. La Ciments français aggiunge che la nota non conterrebbe nessuna indicazione relativa al contenuto o al rinnovo dell'accordo del 1984.
punto 2404
Questi argomenti devono essere respinti.
punto 2405
Da un lato, la Commissione ha utilizzato la nota del 12 agosto 1987 non già per dimostrare l'esistenza, il mantenimento in vigore o il rinnovo dell'accordo concluso nel 1984, bensì per corroborare la tesi del proseguimento delle discussioni franco-tedesche cui si riferisce la lettera del 22 settembre 1986. Infatti, nella decisione impugnata (paragrafo 22, punto 10, terzo e quarto periodo) essa spiega ciò che segue: «Secondo una nota interna di Heidelberger del 12 agosto 1987 (doc. 33.126/3573), i colloqui franco-tedeschi sono continuati nel 1987: “Avevamo deciso con Laplace (...) di discutere, prima che scadesse il suo mandato nell'associazione di categoria, questioni in sospeso e ben note. Lei lo incontrerà insieme alla delegazione Cembureau che parte per la Russia. Vorrei decidere con lei, prima che lo incontri, il contenuto dei futuri colloqui. Allegato”. L'allegato è costituito dalla lettera del 22 settembre 1986 sopra citata ». Il riferimento alle «questioni ben note » che sarebbero rimaste « in sospeso » e la presenza della lettera del 22 settembre 1986 in allegato dimostrano che le «questioni» di cui trattasi riguardano l'eventuale rinnovo dell'accordo menzionato nella lettera. Ora, secondo i termini di quest'ultima, i partecipanti all'accordo desideravano migliorarlo, estendendone la portata al fine di risolvere alcune questioni rimaste aperte al momento della sua conclusione nel 1984, come la riduzione del divario tra i quantitativi delle forniture dei due paesi. La persistenza di siffatte questioni dimostra quindi che il clima di consenso manifestatosi nel 1984, del quale parla anche la lettera del 22 settembre 1986, era ancora attuale nell'agosto del 1987.
punto 2406
Dall'altro, la persistenza del clima di consenso, la cui esistenza nel 1984 e nel 1986 risulta dimostrata nei riguardi delle ricorrenti Dyckerhoff, SFIC, Ciments français, Heidelberger, Lafarge e BDZ (v. precedenti punti 2363-2389), si ricava anche dalla circostanza che la lettera del presidente dello SFIC e della Ciments français al presidente del BDZ e della Heidelberger del 22 settembre 1986 è stata allegata a questa nota della Heidelberger datata 12 agosto 1987.
punto 2407
Del resto, né la Lafarge né il BDZ hanno formulato critiche od osservazioni particolari a confutazione della nota della Heidelberger o dell'impiego fattone dalla Commissione nella decisione impugnata.
punto 2408
In secondo luogo, occorre valutare il valore probatorio delle conclusioni tratte dai dati statistici illustrati nel paragrafo 22, punto 12, della decisione impugnata.
punto 2409
Nel paragrafo 22, punto 10, di quest'ultima, la Commissione afferma che i suddetti dati statistici dimostrerebbero che l'accordo è continuato dopo il 1986. Nel paragrafo 22, punto 12, terzo periodo, essa afferma che il confronto tra i medesimi dati dimostrerebbe che il divario esistente sin dal 1984 tra le forniture francesi e tedesche, di cui si parla nella lettera datata 22 settembre 1986, sarebbe stato ridotto. Nel paragrafo 50, punto 3, sesto periodo, essa spiega che i dati statistici che le due associazioni si sono scambiati permetterebbero di giudicare realizzata la progettata riduzione dello scarto tra le forniture francesi e tedesche.
punto 2410
E' indubbiamente esatto che, nel marzo del 1984, le esportazioni dalla Francia verso la Germania venivano ancora considerate come una «difficoltà» [v. memorandum del 15 marzo 1984 diretto all'attenzione del presidente (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729)], che la lettera del presidente dello SFIC e della Ciments français al presidente del BDZ e della Heidelberger del 22 settembre 1986 (v. precedenti punti 2343 e 2344) segnala che l'industria tedesca interessata ha espresso il desiderio di veder ridotto il divario tra i quantitativi esportati dalla Francia verso la Germania e quelli esportati in senso inverso, e che nessuna fra le ricorrenti coinvolte nega l'esistenza di una tendenza alla riduzione del detto divario nel periodo 1o gennaio 1985 - 30 settembre 1989, a seguito dell'incremento delle esportazioni tedesche dirette in Francia, come confermato dai dati riportati nel paragrafo 22, punto 12, della decisione impugnata. Tuttavia, è giocoforza constatare che già in sede di audizioni la Ciments français ha proposto una spiegazione economica alternativa, che la Commissione non è riuscita a confutare, contrariamente a quanto da essa sostenuto in sede di decisione impugnata (paragrafo 22, punto 15) e di memorie difensive.
punto 2411
La Ciments français ha spiegato che vi era una tendenza alla riduzione del divario, dovuta all'espansione più energica del mercato regionale francese ed al livello più elevato dei prezzi francesi rispetto a quelli tedeschi.
punto 2412
Per confutare la spiegazione relativa al maggiore interesse suscitato nei produttori di cemento dai prezzi francesi per quanto concerne gli anni 1986, 1987 e 1988, la Commissione ha elaborato, sulla base dei documenti contenenti i prezzi comunicati alla Cembureau dal BDZ (documenti nn. 33.126/15161-15163) e dallo SFIC (documenti nn. 33.126/15168-15170), una tabella da cui risulterebbe che i prezzi tedeschi erano più alti di quelli francesi, deducendone quanto segue (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 15, sesto periodo): «(...) Dal 1986 al 1988 i prezzi francesi non sono stati affatto più interessanti dei prezzi tedeschi. Al contrario la differenza di prezzo è tanto più rilevante in quanto il cemento tedesco PZ35 rientra in una classe di resistenza inferiore a quella dei cementi francesi CPJ45R [sic] e CPA55R». La Commissione ha tratto da ciò la seguente conclusione (paragrafo 22, punto 15, ultimo periodo): «Ne consegue che le spiegazioni della Ciments français non sono suffragate dai fatti» [periodo omesso nella versione italiana, N.d.T.].
punto 2413
Nell'ambito del presente procedimento, la Ciments français ha fatto rilevare alla Commissione l'errore di valutazione che quest'ultima avrebbe commesso, nel paragonare i prezzi tedeschi comunicati dal BDZ alla Cembureau ai prezzi francesi trasmessi dallo SFIC alla medesima associazione, presentandoli tutti come «Prezzi fr. stab. al netto imp.» (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 15), mentre i prezzi comunicati dal BDZ alla Cembureau sarebbero franco consegna e quelli trasmessi dallo SFIC all'associazione sarebbero «franco stabilimento».
punto 2414
Dai documenti nn. 33.126/15161-15163 e 15168-15170, citati nella decisione impugnata (paragrafo 22, punto 15), si ricava che, come sottolineato dalla Ciments français, i prezzi comunicati alla Cembureau, rispettivamente, dal BDZ e dallo SFIC non sono paragonabili in quanto tali, dato che i primi sono prezzi franco consegna («frei site» o «frei station bundesgebiet») mentre i secondi sono prezzi franco stabilimento («prix départ usine»). Da una tabella prodotta dalla Ciments français (allegato 30 all'atto introduttivo nella causa T-39/95) si ricava che l'espressione «frei station bundesgebiet» non è riferibile a prezzi franco stabilimento. Infatti questa tabella, proveniente da una banca dati informatica della Cembureau e recante la data del maggio 1994, contiene i prezzi relativi alla Germania per gli anni dal 1979 al 1993. Ebbene, essa elenca alcuni prezzi « delivered on site » o « delivered to site » che corrispondono, per i mesi e gli anni indicati nei documenti nn. 33.126/15161-15163, ai prezzi esposti nella tabella del paragrafo 22, punto 15, della decisione impugnata. E' giocoforza constatare che quest'ultima contiene un errore, in quanto definisce «Prezzi medi ted. fr. stab, al netto imp. com. BDZ solo per PZ35» i prezzi indicati nei documenti nn. 33.126/15161-15163. Di conseguenza, come tale, questa tabella perde qualsiasi valore probatorio.
punto 2415
La Ciments français ha peraltro prodotto altri documenti al fine di dimostrare, in base a un confronto tra i prezzi franco consegna d'ambo le parti, che i prezzi francesi erano più alti di quelli tedeschi negli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 (allegato 30 all'atto introduttivo nella causa T-39/95). La Commissione non si è però soffermata sul contenuto di questi documenti, limitandosi a fare rinvio alla decisione impugnata.
punto 2416
Alla luce di ciò, la Commissione non può basarsi sull'analisi dei dati riportati nel paragrafo 22, punto 12, della decisione impugnata per dimostrare la continuazione di un'intesa tra l'industria francese e quella tedesca in materia di regolamentazione delle vendite tra i due paesi. Essa non ha infatti dimostrato che la riduzione del divario tra il volume delle esportazioni francesi e quello delle esportazioni tedesche, frutto principalmente dell'aumento delle seconde, avesse come unica spiegazione plausibile il mantenimento di un'intesa (v. sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 71), dato che la diminuzione dello scarto può essere stata dovuta, in modo parimenti verosimile, all'attività concorrenziale delle imprese interessate e, in particolare, al maggiore interesse suscitato nei produttori di cemento dai prezzi francesi del periodo 1986-1989, come spiegato dalla Ciments français alla Commissione in sede di procedimento amministrativo.
punto 2417
Non occorre quindi esaminare gli altri argomenti sollevati dalle ricorrenti per negare il valore probatorio dei dati statistici richiamati dalla Commissione, dal momento che la mera esistenza di una ragionevole spiegazione economica alternativa priva di qualsiasi efficacia probatoria i detti dati nei confronti di tutte le ricorrenti interessate dall'art. 3, n. 3, lett. a).
punto 2418
Da quanto esposto (v. precedenti punti 2390-2417) discende che gli elementi di prova riportati nella decisione impugnata dimostrano il proseguimento dell'intesa di cui all'art. 3, n. 3, fett, a), della decisione impugnata solo sino al 12 agosto 1987, data di stesura della nota della Heidelberger (paragrafo 22, punto 10, quarto periodo). Ne consegue che questa disposizione dev'essere annullata per la parte in cui constata l'esistenza di un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato successivamente al 12 agosto 1987 e giudica accertata la partecipazione delle ricorrenti Dyckerhoff, SFIC, Ciments français, Heidelberger, Lafarge e BDZ a siffatta infrazione oltre tale data.
punto 2419
Per il resto, la Heidelberger non può affermare che la Commissione avrebbe invertito l'onere della prova, imponendole di dimostrare di non aver partecipato a nessun elemento dell'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, né può trarre argomenti a proprio discarico dall'esiguo numero di documenti menzionati nella decisione impugnata che la riguardano. Infatti, la Commissione ha documentalmente dimostrato che la Heidelberger ha partecipato all'infrazione di cui trattasi. La circostanza che la Heidelberger si reputi chiamata in causa solo dalla lettera del 22 settembre 1986 e dalla sua nota interna del 12 agosto 1987 non è tale da inficiare la dimostrazione della sua partecipazione all'infrazione. A tal fine è irrilevante il numero esatto di documenti utilizzati, dato che solo il loro valore probatorio dev'essere preso in considerazione. Inoltre, ci sono altri documenti che dimostrano la partecipazione della Heidelberger all'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), come la nota interna della Lafarge che riferisce della riunione del 17 novembre 1982 tra la Dyckerhoff, la Heidelberger e la Cedest (v. precedenti punti 2282-2294).
punto 2420
La presente valutazione degli argomenti delle ricorrenti menzionate nell'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata è giunta a determinare, riguardo a ogni singolo elemento costitutivo dell'infrazione oggetto della detta disposizione, se esso dovesse essere ritenuto dimostrato, o meno, nei confronti di queste parti. Alcune di esse hanno però specificamente contestato la durata della loro partecipazione all'infrazione.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VII — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dell'art. 190 del Trattato, del divieto di discriminazione e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa franco-tedesca contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione di alcune ricorrenti a quest'ultima [art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata] › Durata della partecipazione di alcune ricorrenti all'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a)
punto 2421
La Ciments français denuncia l'artificiosità del ragionamento mediante il quale la Commissione stabilisce un nesso tra i vari elementi contestati nel quadro dell'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, dato che tali elementi avrebbero invece attori ed oggetti diversi, come avrebbe del resto ammesso la Commissione in sede di decisione impugnata.
punto 2422
La Heidelberger asserisce che la Commissione non avrebbe fornito la prova del proseguimento degli accordi e delle pratiche concordate di cui trattasi sino al 30 settembre 1989.
punto 2423
La Lafarge si chiede in che modo la Commissione possa accusarla di aver partecipato all'infrazione sino al 30 settembre 1989 senza produrre la prova di un suo coinvolgimento sino a tale data.
punto 2424
Prima di valutare la fondatezza di questi diversi argomenti, occorre esaminare i passaggi della decisione impugnata che acquistano rilevanza a tale riguardo.
punto 2425
Si evince dalla decisione che la questione della durata dell'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), è collegata a quella del suo carattere unico e continuo. Scrive infatti la Commissione (paragrafo 50, punto 4): «Poiché l'accordo di ripartizione del mercato della Saar, le pratiche concordate per la ricerca di una soluzione basata sulla limitazione delle vendite di Cedest in Germania aldi fuori della Saar e l'accordo del 1984 di cui alla lettera del 22 settembre 1986 miravano indistintamente a ripartire i mercati e limitare i flussi transfrontalieri di cemento tra la Francia e la Germania, secondo la Commissione si tratta di accordi e pratiche concordate che possono essere considerati un'infrazione unica e continua. Inoltre, anche se all'inizio [lo SFIC], il [BDZ] e Lafarge non partecipavano all'accordo sulla Saar, lo hanno accettato dal 23 giugno 1982, vale a dire dal momento in cui si sono adoperate per estenderlo agli altri Länder tedeschi e per inserirlo nel quadro più ampio della regolamentazione dei flussi commerciali franco-tedeschi. L'infrazione unica e continua concernente la limitazione dei flussi transfrontalieri tra Francia e Germania è stata commessa dal 23 giugno 1982 al 30 settembre 1989 dal[lo SFIC], da Cedest, Ciments français, Lafarge, dal [BDZ], da Dyckerhoff e Heidelberger».
punto 2426
Giova sottolineare che la nozione d'«infrazione unica» presuppone un insieme di comportamenti adottati da diverse parti che perseguono uno stesso obiettivo economico anticoncorrenziale (v., in particolare, sentenza Rhône-Poulenc, citata al precedente punto 1053, punti 125 e 126).
punto 2427
Nella fattispecie, occorre pertanto verificare se i diversi comportamenti denunciati nell'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata fossero riconducibili a un'infrazione unica.
punto 2428
A tal riguardo, si è già constatato che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza, durante il periodo di cui trattasi, di un elemento costitutivo dell'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), vale a dire del preteso accordo sulla ripartizione del mercato della Saar (v. precedenti punti 2172-2225). Si deve pertanto valutare se, pur in mancanza di questo elemento costitutivo, l'esistenza di un'infrazione unica possa ancora ritenersi dimostrata.
punto 2429
L'identità d'oggetto nell'ambito dei diversi elementi dell'infrazione regolarmente dimostrati è incontestabile. Sia le varie pratiche concordate poste in opera tra il 1982 e il 1984, sia l'accordo del 1984, mantenuto in vigore sino al 12 agosto 1987, avevano ad oggetto la regolamentazione dei flussi transfrontalieri di cemento tra la Francia e la Germania, così come la ripartizione dei mercati (v. precedenti punti 2226-2420).
punto 2430
Inoltre, i partecipanti a questi comportamenti costitutivi d'infrazione sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che tali comportamenti s'inserivano in un piano globale volto a realizzare quest'obiettivo illecito comune.
punto 2431
Le censure della Ciments français devono quindi essere respinte. Infatti, la semplice circostanza, dedotta da questa impresa, che i diversi elementi dell'infrazione unica contestata non abbiano avuto una dimensione geografica perfettamente simile non dimostra che questi elementi non avessero un oggetto identico, consistente nella regolamentazione del flusso di cemento tra la Francia e la Germania.
punto 2432
Per quanto concerne la partecipazione delle ricorrenti Dyckerhoff, SFIC, Ciments français, Heidelberger, Lafarge e BDZ a questa infrazione unica, essa va giudicata dimostrata, poiché tutte queste ricorrenti hanno partecipato all'una o all'altra delle pratiche concordate contestate dalla Commissione, nonché all'accordo del 1984. L'annullamento dell'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, per la parte in cui accusa la Cedest di aver partecipato a un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato, non inficia tale accertamento.
punto 2433
Alla luce di ciò, occorre dichiarare che la Commissione ha dimostrato che i comportamenti illeciti di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), di cui essa ha regolarmente accertato l'esistenza, presentavano un'identità oggettiva e soggettiva sufficiente a farli qualificare come infrazione unica.
punto 2434
Il giudizio sulla continuità dell'infrazione per quanto concerne la Ciments français, la Heidelberger e la Lafarge necessita peraltro dell'analisi dei vari comportamenti illeciti loro validamente imputati, nonché delle date cui sono ricollegabili.
punto 2435
La Ciments français ha partecipato, insieme alla Lafarge, a una pratica concordata che aveva ad oggetto l'esercizio di pressioni sulla Cedest e che è stata accertata in base a un documento risalente al 23 giugno 1982 (v. precedenti punti 2252-2281). Essa ha anche partecipato, insieme alla Dyckerhoff, a una pratica concordata accertata in base a due documenti risalenti al 25 gennaio 1983 e al 17 maggio 1983 (v. precedenti punti 2316-2328). Dal 1984 al 12 agosto 1987 essa ha partecipato all'accordo di regolamentazione generale delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania (v. precedenti punti 2332-2418). La continuità della sua partecipazione all'infrazione è pertanto dimostrata dal 23 giugno 1982 al 12 agosto 1987.
punto 2436
La Heidelberger ha partecipato a una pratica concordata con la Dyckerhoff, accertata in base a un documento concernente una riunione svoltasi il 17 novembre 1982 (v. precedenti punti 2282-2294) e, dal 1984 sino al 12 agosto 1987, all'accordo di regolamentazione generale delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania (v. precedenti punti 2332-2418). La continuità della sua partecipazione all'infrazione è pertanto dimostrata solo per il periodo 17 novembre 1982 - 12 agosto 1987. L'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata dev'essere pertanto annullato per la parte in cui imputa alla Heidelberger di aver partecipato all'infrazione dal 23 giugno 1982 al 16 novembre 1982.
punto 2437
La Lafarge ha partecipato, insieme alla Ciments français, a una pratica concordata che aveva ad oggetto Pesercizio di pressioni sulla Cedest e che è stata accertata in base a un documento risalente al 23 giugno 1982 (v. precedenti punti 2252-2281). Essa ha anche partecipato, insieme alla Dyckerhoff, a una pratica concordata accertata in base a tre documenti risalenti al 23 giugno, 28 luglio e 2 settembre 1982 (v. precedenti punti 2295-2315). Dal 1984 al 12 agosto 1987 essa ha partecipato all'accordo di regolamentazione generale delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania (v. precedenti punti 2332-2418). La continuità della sua partecipazione all'infrazione è pertanto dimostrata dal 23 giugno 1982 al 12 agosto 1987.
punto 2438
La Dyckerhoff lamenta peraltro la violazione dell'art. 190 del Trattato. Tuttavia, essa non indica il benché minimo vizio o la benché minima insufficienza di motivazione dei passaggi della decisione impugnata dedicati all'intesa franco-tedesca. Di conseguenza, il suo motivo dev'essere respinto.
punto 2439
Da quanto sin qui illustrato discende che la Commissione non ha violato né l'art. 85, n. 1, né l'art. 190 del Trattato giudicando accertata, entro i limiti precisati nei precedenti punti 2172-2438, la partecipazione delle ricorrenti Dyckerhoff, SFIC, Ciments français, Heidelberger, Lafarge e BDZ all'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata.
punto 2440
La Ciments français sostiene anche che considerando accertata, nell'ambito della censura ispano-portoghese, la responsabilità della sola associazione di categoria e non anche quella dei produttori spagnoli, la Commissione avrebbe introdotto una discriminazione ingiustificata nei confronti della censura franco-tedesca nell'ambito della quale, accanto alle associazioni professionali nazionali, essa ha incriminato singoli produttori, tra cui la Ciments français. Essa aggiunge che la mancata partecipazione diretta delle imprese spagnole alle trattative denunciate non potrebbe giustificare tale discriminazione poiché, come riconosciuto dalla stessa Commissione, queste imprese sarebbero state interessate al preteso accordo e alcuni documenti rivelerebbero chiaramente il ruolo importante da esse svolto. L'atteggiamento assunto dalla Commissione nei confronti dei membri dell'associazione di categoria spagnola nell'ambito dell'intesa iberica si troverebbe pertanto in contrasto con quello adottato nei confronti dei membri indiretti della Cembureau al fine di imputare loro l'accordo Cembureau.
punto 2441
Quest'argomento dev'essere respinto. Infatti, anche ipotizzando che la Ciments français si trovi in una situazione paragonabile, sotto ogni profilo, a quella dei produttori spagnoli cui fa riferimento, dalla giurisprudenza si ricava che (sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 146) la circostanza che un operatore economico il quale si trovasse in una situazione analoga a quella della Ciments français non sia stato oggetto di nessuna accusa da parte della Commissione non permetterebbe in nessun caso di ignorare l'infrazione contestata alla ricorrente, una volta che l'infrazione sia stata regolarmente accertata. Ebbene, nella motivazione fin qui svolta si è potuto constatare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha dimostrato che sia la Ciments français, sia l'associazione nazionale di categoria cui essa aderisce, ossia lo SFIC, hanno partecipato all'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a).
punto 2442
Lo SFIC e la Ciments français negano parimenti, nel contesto degli argomenti specificamente dedicati alla legittimità dell'art. 3, n. 3, lett. a), l'esistenza di un nesso tra questa infrazione e l'accordo Cembureau. Su tale censura è stato già formulato, e lo sarà ancora in seguito, un giudizio nell'ambito dell'esame del carattere unico e continuo dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata (v. successivi punti 4045-4048 e 4152-4154).
punto 2443
Oltre a negare l'esistenza di un'intesa franco-tedesca, le ricorrenti Dyckerhoff, SFIC, Ciments français, Heidelberger, Lafarge e BDZ hanno anche denunciato una violazione dei loro diritti della difesa verificatasi a causa dell'impossibilità di consultare, durante il procedimento amministrativo, alcuni documenti contenuti nel fascicolo della Commissione, che sarebbero potuti servire alla loro difesa.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VII — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dell'art. 190 del Trattato, del divieto di discriminazione e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa franco-tedesca contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione di alcune ricorrenti a quest'ultima [art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata] › Accesso al fascicolo
punto 2444
Solo la Lafarge (causa T-43/95) sostiene di non aver potuto consultare, prima dell'adozione della decisione impugnata, alcuni elementi a carico relativi all'infrazione accertata nell'art. 3, n. 3, lett. a). Come essa fa valere nelle sue osservazioni datate 10 febbraio 1997, i documenti provenienti dagli atti del Bundeskartellamt tedesco relativi alla decisione 12 settembre 1988 di quest'ultimo (documenti nn. 33.126/20481, 20418-20443, 20416 e 20417, 20492- 20495, 20497-20499 e 20384-20394) sarebbero stati utilizzati dalla Commissione per accertare un'infrazione. Nel corso dell'udienza nella causa T-43/95, in risposta a un quesito rivoltole dal Tribunale, essa ha precisato che l'infrazione di cui trattasi era l'intesa sul mercato del cemento della Germania sudoccidentale, la quale sarebbe oggetto di analisi nei capitoli della CA dedicati al mercato tedesco (capitoli 6 e 16).
punto 2445
Quest'argomento dev'essere respinto per i motivi illustrati nel precedente punto 296.
punto 2446
Le ricorrenti Dyckerhoff, SFIC, Ciments français, Heidelberger e BDZ hanno formulato una serie di osservazioni in merito alla consultazione degli elementi a discarico sulla base di documenti che è stato loro possibile esaminare in seguito alle misure di organizzazione del procedimento disposte il 2 ottobre 1996 e il 18 e 19 giugno 1997 (v. precedenti punti 164 e 168). La Lafarge (causa T-43/95) non ha formulato censure specifiche al riguardo. Nel corso dell'udienza essa ha del resto confermato, in risposta a un quesito rivoltole da questo giudice, di non volere avvalersi delle sue note interne datate 6 agosto 1982 e 7 gennaio 1983 per denunciare la violazione del suo diritto di consultazione del fascicolo.
punto 2447
La Dyckerhoff asserisce che i documenti che ha potuto consultare in seguito alle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997 confermerebbero che i rapporti tra i produttori tedeschi e francesi e le loro associazioni nazionali, il BDZ e lo SFIC, non suscitano problemi di ordine giuridico. Nelle sue osservazioni datate 7 febbraio 1997, essa rileva che i documenti nn. 33.126/14861-14874, 14883, 14802-14804, 19264 e 14801, consistenti in verbali di riunioni interne dell'associazione francese, con relativi allegati, non evidenzierebbero nessun collegamento con gli addebiti formulati a suo carico, ma dimostrerebbero viceversa che i rapporti franco-tedeschi erano contatti di natura giuridicamente incensurabile, di modo che la conoscenza del loro contenuto sarebbe potuta servire alla difesa dei suoi interessi nell'ambito del procedimento amministrativo. Nelle sue osservazioni datate 5 gennaio 1998 essa cita anche i documenti nn. 33.126/15443-15453 (resoconto degli interventi in occasione di un incontro tra le delegazioni dell'industria del cemento tedesca e francese, svoltosi il 6 e 7 dicembre 1983), 6044-6047 (lettera dell'SNFCC datata 17 aprile 1989, contenente i dati relativi alle importazioni di cemento provenienti dalla Repubblica federale di Germania riguardanti il 1988 e i primi due mesi del 1989) e 14623 (tabella delle importazioni di cemento provenienti dal medesimo Stato membro relativamente al 1989), il cui contenuto confermerebbe che tra i produttori di cemento tedeschi e francesi si erano svolti semplici scambi di opinioni di carattere generale.
punto 2448
Il contenuto di tali documenti, nell'analisi fattane dalla Dyckerhoff, non è tale da dimostrare una violazione dei suoi diritti della difesa nell'ambito del procedimento amministrativo. Il contenuto di questi documenti non fornisce infatti nessun nuovo spunto interpretativo relativamente alle prove documentali dirette che hanno portato, nei limiti prima delineati, ad accertare gli addebiti mossi a suo carico sia in sede di CA [capitolo 2, paragrafo 12, e capitolo 10, paragrafo 61, lett. d)], sia in sede di decisione impugnata [paragrafi 22 e 50, art. 3, n. 3, lett. a)]. Per di più, il documento n. 33.126/19264 (documento n. 128 del fascicolo nazionale francese), allegato alle sue osservazioni del 7 febbraio 1997, non corrisponde alla descrizione del contenuto fattane dalla Dyckerhoff, dato che si tratta di un elenco contenente gli estremi di tre imprese greche e di quattro imprese spagnole. Parimenti, oltre al fatto che le statistiche contenute nei documenti nn. 33.126/6044-6047 confermano il ragionamento sviluppato dalla Commissione nel paragrafo 12, in fine, della CA (capitolo 2) e nel paragrafo 22, punto 12, della decisione impugnata, è giocoforza constatare che non occorre più pronunciarsi in merito alla pretesa violazione dei diritti della difesa della Dyckerhoff a tale riguardo, dato che le precedenti analisi hanno già permesso di giungere all'annullamento dell'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata per la parte in cui questa disposizione accerta l'esistenza di un'infrazione in base alle statistiche contenute nella tabella riportata nel paragrafo 22, punto 12 (v. precedenti punti 2408-2418).
punto 2449
La Ciments français asserisce che i documenti che le è stato permesso di consultare in seguito alle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997 sarebbero potuti servire alla sua difesa. Nelle sue osservazioni datate 10 febbraio 1997, essa deduce quattro argomenti distinti in base ai documenti consultati che essa ha selezionato.
punto 2450
In primo luogo, essa sostiene che i capitoli della CA dedicati alla Germania le avrebbero consentito di dimostrare che la Commissione giungeva a conclusioni contrastanti sull'esistenza di un'intesa franco-tedesca e sull'identità dei partecipanti alla medesima, a seconda che essa ne parlasse a livello nazionale o internazionale. La ricorrente sottolinea infatti che i capitoli della CA dedicati alla Germania parlano dell'esistenza di tre cartelli relativi alla Germania meridionale, senza però citare il suo nome né quello della sua controllata SZG, ed insiste a tal proposito sulla circostanza che essa sarebbe l'unico produttore francese di cemento implicato nell'accusa relativa all'intesa franco-tedesca a non essere stato citato nei capitoli della CA dedicati alla Germania. Secondo la Ciments français, questi passaggi della CA confuterebbero puntualmente i documenti citati dalla Commissione a suo carico nell'ambito della pretesa intesa franco-tedesca e, in particolare, la nota della Vicat, datata 22 luglio 1982 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 1), e la nota della Lafarge, datata 23 giugno 1982 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 4). Ad ogni modo, la mera esistenza di un capitolo della CA dedicato alla Germania contenente riferimenti a una pretesa intesa franco-tedesca renderebbe evidente come fosse essenziale per la Ciments français poter consultare tutti gli addebiti e tutti i documenti relativi a tale pretesa intesa.
punto 2451
E' giocoforza constatare che sia nella CA [capitolo 2, paragrafo 12, e capitolo 10, paragrafo 61, lett. d)], sia nella decisione impugnata (paragrafi 22 e 50) la Commissione si è basata su prove documentali dirette per dimostrare l'esistenza dell'intesa franco-tedesca e la partecipazione della Ciments français alla medesima. La circostanza che questa ricorrente non sia menzionata nei capitoli della CA dedicati alla Germania (capitoli 6 e 16) non è tale da giustificare una diversa interpretazione dei documenti che provano direttamente l'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata e la partecipazione della Ciments français a quest'ultima, nei limiti prima delineati. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Ciments français, gli addebiti concernenti specificamente i produttori tedeschi nei capitoli della CA dedicati alla Germania non sono assolutamente presentati come strettamente connessi a quelli relativi all'intesa franco-tedesca. Infatti, la lettura dei capitoli della CA dedicati alla Germania non genera confusione tra le intese pertinenti alla Germania meridionale e l'intesa francotedesca, cui la Ciments français è accusata di aver partecipato. Nemmeno i passaggi del capitolo tedesco della CA dedicati all'intesa franco-tedesca contengono elementi a carico che sarebbero stati omessi nel capitolo internazionale della CA relativo all'intesa franco-tedesca (v. precedente punto 114). Ne consegue che la circostanza che la Ciments français non abbia potuto consultare i capitoli della CA relativi alla Germania (capitoli 6 e 16) nel corso del procedimento amministrativo non può aver nuociuto alla sua difesa.
punto 2452
In secondo luogo, la Ciments français rileva che nemmeno la decisione del Bundeskartellamt 1o giugno 1989 relativa a tre intese nella Germania meridionale [allegato 2 alle sue osservazioni; pagg. 176-209 del «fascicolo tedesco»] menzionerebbe il suo nome o quello della sua controllata SZG, né parlerebbe dell'esistenza di un'intesa franco-tedesca avente ad oggetto un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar o un accordo mirante a limitare le esportazioni della Cedest.
punto 2453
Quest'argomento dev'essere respinto per i motivi enunciati nel precedente punto 2451.
punto 2454
In terzo luogo, la Ciments français sostiene che numerosi documenti consentirebbero di ricollocare la lettera del signor Laplace, presidente dello SFIC e della Ciments français, al signor Schuhmacher, presidente del BDZ e della Heidelberger, datata 22 settembre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 10) nel suo esatto contesto, che sarebbe quello di rapporti abituali e leciti tra le associazioni francese e tedesca, cui resterebbero estranei i membri delle medesime. Questa lettera non dimostrerebbe pertanto in alcun modo l'esistenza di un accordo sulla ripartizione dei mercati nel 1984, al quale la Ciments français avrebbe partecipato. Essa menziona anche la testimonianza resa dal signor Steinbach, presidente del BDZ, dinanzi alla Commissione il 6 marzo 1990 (documento n. 33.126/16386), alcune lettere datate 21 novembre 1989 e 6 febbraio 1990 dell'SNFCC al BDZ (documenti nn. 33.126/16603-16608), e altre lettere del 31 gennaio e 16 febbraio 1990 del BDZ all'SNFCC (documenti nn. 33.126/16601 e 16602). Essa aggiunge che all'esistenza di relazioni autonome e abituali tra le due associazioni si sarebbe già potuti risalire grazie alla lettera dell'associazione tedesca all'associazione francese, datata 20 dicembre 1983, contenuta nel fascicolo francese (documento n. 33.126/14762). Essa menziona ancora, a titolo di esempio, il documento n. 33.126/14894 contenuto nel fascicolo francese, il quale parlerebbe di informazioni comunicate dal BDZ all'associazione francese sin da diversi anni prima, nonché i documenti nn. 33.126/14814, 14816, 14818 e 14820, i quali dimostrerebbero l'abituale trasmissione all'associazione francese di statistiche globali da parte del BDZ.
punto 2455
Occorre anzitutto ricordare che la Ciments français non può ricavare nessun argomento dalla lettera del 20 dicembre 1983 (documento n. 33.126/14762) nell'ambito del motivo relativo alla violazione dei suoi diritti della difesa (v. precedente punto 266), poiché si tratta di un documento che le sarebbe stato possibile consultare nel corso del procedimento amministrativo.
punto 2456
Nemmeno gli altri documenti richiamati provano l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa durante il procedimento amministrativo. Anzitutto, essi non sono tali da giustificare una diversa interpretazione del contenuto della lettera datata 22 settembre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 10) con riferimento al contesto nel quale la detta lettera è stata redatta, nella ricostruzione che ne offrirebbero i menzionati documenti. Questi ultimi sono infatti stati scritti diversi mesi, se non addirittura anni, dopo la lettera del 22 settembre 1986. Inoltre, dalla CA (capitolo 2, paragrafo 12) si evince che la Commissione ha ben preso nota dell'esistenza di scambi di statistiche tra le associazioni francese e tedesca sin da molti anni prima. Infine, il contenuto dei detti documenti non autorizza una diversa lettura dei documenti citati nella CA (capitolo 2, paragrafo 12) e nella decisione impugnata (paragrafo 22), i quali dimostrano che le relazioni tra gli industriali francesi e tedeschi non si sono limitate a semplici e innocenti scambi di statistiche tra le due associazioni nazionali di categoria, come sarebbe dimostrato, secondo la Ciments français, dai documenti che essa ha potuto consultare a seguito della misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996. Ne discende che il terzo argomento della Ciments français dev'essere parimenti respinto.
punto 2457
In quarto luogo, la Ciments français asserisce che i documenti relativi all'intesa ispano-portoghese confermerebbero la sua tesi, secondo la quale la sua incriminazione per la pretesa partecipazione ad attività volte a limitare le esportazioni tra la Francia e la Germania sarebbe incompatibile con il trattamento riservato alla situazione ispano-portoghese e renderebbe manifesta una discriminazione nell'ambito del procedimento. Essa ricorda infatti che solo l'associazione spagnola di categoria è punita nella decisione impugnata a causa dell'intesa ispano-portoghese quando invece, nella CA, la Commissione avrebbe sostenuto che l'associazione spagnola di categoria e alcuni rappresentanti di certi produttori spagnoli avevano partecipato a riunioni volte a porre rimedio all'inconveniente costituito dalle esportazioni di cemento portoghese verso la Spagna. Essa cita a titolo di esempio i documenti nn. 33.322/1410-1412 e 1400, menzionati anche nel paragrafo 21, punto 5, della decisione impugnata, che però non le sarebbe stato possibile consultare durante il procedimento amministrativo.
punto 2458
Tuttavia, la Ciments français non può affermare di poter dimostrare su tali basi l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa durante il procedimento amministrativo. Infatti, basta a tal proposito rilevare che, come sottolinea essa stessa nelle sue memorie, le indicazioni contenute nella CA [paragrafi 11 e 61, lett. c)] non autorizzavano a ritenere che la Commissione non avrebbe contestato alle imprese spagnole menzionate a tale riguardo la partecipazione all'intesa ispano-portoghese. Di conseguenza, la consultazione dei detti documenti durante il procedimento amministrativo non avrebbe permesso alla Ciments français di indurre la Commissione ad adottare una decisione diversa sul punto. Pertanto, il suo quarto argomento dev'essere respinto.
punto 2459
Nelle sue osservazioni datate 21 novembre 1997, la Ciments français presenta otto documenti che permetterebbero di dimostrare che essa non ha partecipato all'intesa franco-tedesca, considerata un'infrazione unica e continua, oggetto dell'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata. Essa menziona così una lettera della Cedest alla Lafarge datata 4 gennaio 1979, che accennerebbe al deterioramento dei rapporti tra la Cedest e la Wössingen o tra la Cedest e la Lafarge (documenti nn. 33.126/7505-7507), una nota interna della Lafarge del 30 giugno 1982, relativa anch'essa al peggioramento dei rapporti tra la Cedest e la Wössingen e tra la Cedest e la Lafarge e all'inquietudine dei grandi produttori di cemento tedeschi (documenti nn. 33.126/7038-7040), una nota interna della Lafarge datata 6 agosto 1982 la quale, accennando alla strategia della Lafarge in Germania e al caso Cedest, elencherebbe in particolare i soggetti coinvolti e le azioni ipotizzate (documenti nn. 33.126/7522-7524), una nota interna della Lafarge del 7 settembre 1982, la quale dimostrerebbe che i problemi suscitati dalle forniture della Cedest in Germania avevano sempre riguardato gli stessi protagonisti in Francia e in Germania (documenti nn. 33.126/6686 e 6687), un telex della Lafarge datato 26 ottobre 1982, il quale parlerebbe degli impegni assunti in passato dalla Cedest nei confronti della Wössingen (documento n. 33.126/7110) e una nota interna della Lafarge del 7 gennaio 1983, la quale farebbe riferimento a discussioni tra la Heidelberger e la Dyckerhoff in merito alla situazione nella Renania-Westfalia e parlerebbe di un incontro tra questi due produttori di cemento tedeschi e la Cedest (documenti nn. 33.126/7514-7516). Dalla circostanza che il suo nome è totalmente assente da tutti questi documenti essa deduce di non essere rimasta coinvolta nella situazione sorta in seguito al comportamento della Cedest in Germania. Essa aggiunge che, in una nota del 23 maggio 1985, attribuibile verosimilmente alla Lafarge, essa sarebbe sempre descritta come un operatore di importanza trascurabile nella zona franco-tedesca: la Lafarge l'avrebbe considerata infatti una concorrente in Francia ma non in Germania (documenti nn. 33.126/7408-7412). Essa rileva inoltre che una nota interna della Heidelberger datata 22 febbraio 1983 descriverebbe i piani di penetrazione della Heidelberger in Francia a danno della Cedest, circostanza che rivelerebbe il fallimento delle allegate discussioni con la Cedest e dimostrerebbe quanto fosse intensa la concorrenza tra produttori francesi e tedeschi in un periodo durante il quale, secondo la Commissione, questi produttori si sarebbero incontrati allo scopo di ripartirsi il mercato (documento n. 33.126/3477). Tutti questi documenti sarebbero ben lontani dal suffragare gli elementi di prova prodotti dalla Commissione, in particolare la nota della Vicat del 22 luglio 1982 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 1), proveniente peraltro da un'impresa la quale, secondo la Commissione, non sarebbe nemmeno interessata da questa situazione. Dai detti documenti essa deduce ancora che l'intesa francotedesca, oggetto degli addebiti internazionali, e il cartello franco-tedesco realizzato nella zona di attività della Wössingen, oggetto degli addebiti nazionali tedeschi, sarebbero stati inscindibilmente connessi, poiché la strategia commerciale della Wössingen in Germania e le esportazioni della Cedest in Germania avrebbero provocato il ricorso alle pratiche censurate in sede di addebiti internazionali. Tali documenti permetterebbero parimenti di rimettere in discussione il nesso stabilito dalla Commissione tra il preteso accordo sulla ripartizione del mercato della Saar e le altre pratiche denunciate nel quadro della pretesa intesa franco-tedesca e, quindi, escluderebbero l'esistenza di un'infrazione unica e continua.
punto 2460
Occorre tuttavia constatare che i suddetti documenti non sono in grado di dimostrare l'esistenza di una violazione dei diritti della difesa della Ciments français. Infatti, le osservazioni che questa ricorrente formula in base al contenuto di tali documenti non suggeriscono un'interpretazione diversa delle prove documentali dirette raccolte dalla Commissione per dimostrare la partecipazione della Ciments français alla pratica concordata volta ad esercitare pressioni sulla Cedest (CA, capitolo 2, paragrafo 12; decisione impugnata, paragrafo 22, punto 4, e 50, punto 3), alla pratica concordata con la Dyckerhoff (CA, capitolo 2, paragrafo 12; decisione impugnata, paragrafi 22, punti 8 e 9, e 50, punto 3) e all'accordo sulla ripartizione dei mercati concluso nel 1984 (CA, capitolo 2, paragrafo 12; decisione impugnata, paragrafi 22, punto 10, e 50, punto 3). Per quanto concerne quest'ultimo, va ricordato che la sua esistenza si ricava principalmente dalla lettera datata 22 settembre 1986 che il signor Laplace, presidente dello SFIC e della Ciments français, ha indirizzato al signor Schuhmacher, presidente del BDZ e della Heidelberger (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 10).
punto 2461
La Heidelberger asserisce che i documenti che le è stato concesso di consultare in seguito alle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997 confermerebbero che non è stata provata nessuna intesa franco-tedesca e che, in ogni caso, essa non vi ha partecipato. Nelle sue osservazioni datate 10 febbraio 1997, essa sottolinea più volte che i documenti del fascicolo francese permetterebbero semplicemente di pensare che le imprese francesi erano solo preoccupate per la situazione in cui si trovava il mercato francese. Essa menziona inoltre i documenti nn. 33.126/14809, 14810, 14826, 14827, 14894, 5626-5634, 5637-5640, 5641-5644, 5645-5647, 5651-5656, 5664-5670, 5675, 13529, 5705-5708 e 5718, il cui contenuto confermerebbe che le imprese francesi si sarebbero preoccupate di limitare il volume delle importazioni sul loro mercato nazionale, ma non rivelerebbe nessun elemento che autorizzi a pensare all'esistenza di un'intesa tra produttori francesi e tedeschi né, e ancor meno, tra la Heidelberger e i produttori francesi.
punto 2462
Nelle sue osservazioni datate 20 febbraio 1998, la Heidelberger fa pure richiamo ai documenti nn. 33.126/4135 e 4383, il cui contenuto confermerebbe l'inesistenza dell'asserita intesa franco-tedesca. Il primo documento è una nota interna della Ciments français datata 15 maggio 1986, il cui contenuto rivelerebbe che questa società francese meditava in tale periodo di estendere la propria attività al mercato tedesco, circostanza che contrasterebbe con l'esistenza di un'intesa franco-tedesca. La Heidelberger sottolinea il fatto che la Commissione si sarebbe principalmente basata sul contenuto di una lettera, che il presidente della Ciments français ha indirizzato al presidente della ricorrente il 22 settembre 1986, per dimostrare l'esistenza dell'asserita intesa (decisione impugnata, paragrafo 50, punto 3). Il secondo documento è ugualmente una nota interna della Ciments français dedicata alle riflessioni di quest'ultima sulla strategia che avrebbe potuto consentirle di penetrare nei mercati europei, elemento che concorrerebbe a negare l'esistenza di un qualsiasi principio Cembureau di rispetto dei mercati nazionali e, a maggior ragione, di un'intesa franco-tedesca.
punto 2463
Il contenuto dei documenti di cui ai due punti precedenti, nell'analisi fattane dalla Heidelberger, non è tale da dimostrare una violazione dei suoi diritti della difesa nell'ambito del procedimento amministrativo. Infatti, esso non suggerisce nessuna nuova lettura delle prove documentali dirette sulle quali si è basata la Commissione in sede di CA [capitolo 2, paragrafo 12, e capitolo 10, paragrafo 61, lett. d)] e di decisione impugnata (paragrafi 22 e 50) per dimostrare l'esistenza dell'intesa franco-tedesca e la partecipazione della Heidelberger a quest'ultima. Inoltre, secondo le indicazioni contenute nell'elenco (v. precedente punto 5), i documenti nn. 33.126/14809 e 14826 erano consultabili durante il procedimento amministrativo (v. precedente punto 250). Pertanto, la Heidelberger avrebbe potuto sollevare, nel corso di quest'ultimo, l'argomento che essa ora espone dinanzi a questo Tribunale. Infine, dalla nota interna della Ciments français datata 15 maggio 1986 (documento n. 33.126/4135) si evince che il tipo di espansione descritto in questa nota consiste nel riavvicinamento con altre imprese attive sul mercato europeo. Ebbene, come giustamente sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni del 30 marzo 1998, a parte la circostanza che questo elemento non illumina di una luce diversa le prove documentali dirette utilizzate dalla Commissione, le intese e i piani di espansione realizzati mediante acquisizione di società non sono per nulla reciprocamente incompatibili.
punto 2464
Il BDZ, nelle sue osservazioni del 16 gennaio 1998, nota che le statistiche dello SFIC rivelerebbero l'esistenza di un volume notevole di esportazioni da parte dei produttori francesi nel periodo 1978-1988 (documenti nn. 33.126/1427, 14630, 14637, 14661 e 14663), particolare che confermerebbe la mancanza di una qualsiasi intesa tra fabbricanti francesi e tedeschi.
punto 2465
Tuttavia, nemmeno i documenti richiamati dal BDZ provano l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa durante il procedimento amministrativo.
punto 2466
Il documento n. 33.126/1427 non presenta nessun collegamento con l'argomento del BDZ, poiché si tratta delle condizioni generali di vendita della CCB (v. precedente punto 1169). Si può quindi ignorarlo senza doverne nemmeno esaminare il contenuto.
punto 2467
Sebbene poi sia esatto che i documenti nn. 33.126/14630 e 14637, tratti dal «Courrier d'information» dell'SNFCC del 10 ottobre 1989, riportano dati relativi alle esportazioni francesi del periodo 1978-1988, il BDZ non può ricavarne conclusioni specifiche in merito al valore probatorio del volume delle esportazioni francesi dirette verso la Germania durante il detto decennio, per due ragioni. La prima: le tabelle contenute in questi due documenti riguardano le forniture per esportazione di «tutti i leganti» e del clinker, senza distinguere secondo la loro destinazione al di fuori della Francia, particolare che impedisce di trarne conclusioni circa il volume delle esportazioni francesi di cemento destinate alla Germania. La seconda: anche ipotizzando che questi dati riguardino le sole esportazioni francesi di cemento dirette verso la Germania, le «forniture di tutti i leganti per l'esportazione» analizzate nel documento n. 33.126/14630 sono scese da 1198000 tonnellate nel 1978 a 1153000 tonnellate nel 1988. Parimenti, i dati relativi alle esportazioni di clinker tra il 1978 e il 1988 riportati nel documento n. 33.126/14637 indicano che queste forniture sono scese da 2310000 tonnellate nel 1978 a 878000 tonnellate nel 1988. La semplice lettura di questi documenti si risolve pertanto in una confutazione radicale dell'argomento del BDZ. Nemmeno i documenti nn. 33.126/14661 e 14663, tratti dal bollettino mensile dell'SNFCC del dicembre 1987, possono essere citati a sostegno di quest'argomento, per due ragioni. La prima: al pari dei documenti nn. 33.126/14630 e 14637, i documenti nn. 33.126/14661 e 14663 non precisano le destinazioni delle esportazioni di cui parlano. La seconda: i dati riportati nei documenti nn. 33.126/14661 e 14663 non contengono nessun confronto tra gli anni 1986 e 1987. Ad ogni modo, nei precedenti punti della presente motivazione si è già avuto modo di constatare che la Commissione ha dimostrato la partecipazione del BDZ all'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), in base a prove documentali dirette.
punto 2468
Da quanto sin qui esposto risulta che i diritti della difesa delle ricorrenti Dyckerhoff, SFIC, Ciments français, Heidelberger, Lafarge e BDZ, per quanto concerne la loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, non sono stati lesi, a differenza di quelli della Cedest, in conseguenza della mancata consultazione dei documenti da esse richiamati durante il presente giudizio (v. precedenti punti 2284-2289).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VII — Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dell'art. 190 del Trattato, del divieto di discriminazione e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa franco-tedesca contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione di alcune ricorrenti a quest'ultima [art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata] › Conclusione
punto 2469
In definitiva, l'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata dev'essere annullato:
nei confronti della Cedest, integralmente;
nei confronti della Dyckerhoff, della Ciments français e della Lafarge, per la parte in cui dichiara che hanno partecipato a un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar e a un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato successivamente al 12 agosto 1987;
nei confronti dello SFIC, per la parte in cui dichiara che quest'ultimo ha partecipato a un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar, a una pratica concordata insieme al BDZ prima del 1984, a una pratica concordata diretta ad esercitare pressioni sulla Cedest e a un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato successivamente al 12 agosto 1987;
nei confronti della Heidelberger, per la parte in cui dichiara che quest'ultima ha partecipato a un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar e a un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato dal 23 giugno al 16 novembre 1982 e successivamente al 12 agosto 1987;
nei confronti del BDZ, per la parte in cui dichiara che quest'ultimo ha partecipato a un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar, a una pratica concordata insieme allo SFIC prima del 1984 e a un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato successivamente al 12 agosto 1987.
punto 2470
Per il resto, i motivi esaminati devono essere respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VIII — Sui motivi relativi a una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e a una violazione dei diritti della difesa, imputate alla Commissione per aver dichiarato, nell'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione impugnata, che lo SFIC e il BDZ hanno partecipato a una pratica concordata › Pratica concordata tra lo SFIC e il BDZ
punto 2471
Lo SFIC (causa T-36/95) e il BDZ (causa T-48/95), pur non negando di essersi scambiati dati statistici sul volume delle esportazioni tra la Francia e la Germania, contestano il carattere anticoncorrenziale e, pertanto, illecito dei detti scambi. Essi adducono l'anteriorità di questi scambi in rapporto ai comportamenti di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, lo scopo effettivamente perseguito mediante i suddetti scambi, la liceità dei dati statistici scambiati alla luce della prassi decisoria della Commissione e della giurisprudenza della Corte e la mancanza di casi di trasmissione di dati più precisi e concernenti singole imprese o di dati sulle forniture francesi in Germania suddivisi in base al Land di destinazione.
punto 2472
Prima di valutare la fondatezza di questi argomenti, occorre ricordare l'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione impugnata.
punto 2473
In tale disposizione, la Commissione enuncia quanto segue: « [Lo SFIC e il BDZ] hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dal 1o gennaio 1985 al 30 settembre 1989, partecipando ad una pratica concordata riguardante lo scambio di informazioni al fine di verificare che le limitazioni quantitative all'esportazione tra Francia e Germania e la loro destinazione ai diversi Länder tedeschi venissero rispettate».
punto 2474
Nella motivazione della decisione impugnata, la Commissione dedica all'infrazione di cui trattasi il paragrafo 22, punti 12 e 18, per la ricostruzione dei fatti, e il paragrafo 50, punto 5, per la valutazione giuridica.
punto 2475
Nel paragrafo 22, punto 12, essa effettua la seguente ricostruzione:
« [Lo SFIC] e il [BDZ] si trasmettono ogni mese da vari anni i dati relativi alle esportazioni francesi in Germania e alle esportazioni tedesche in Francia. Lo scopo dichiarato di questi scambi è quello di poter confrontare i dati in possesso delle due associazioni con quelli pubblicati dagli istituti nazionali di statistica. Mentre gli scambi di dati sono globali e non contengono alcuna indicazione della destinazione per regione, considerato che né i dati pubblicati dai diversi istituti statistici, né i dati pubblicati dallo Statistisches Bundesamt contengono indicazioni sulla destinazione per regione, giova osservare che il [BDZ] è in grado, ogni trimestre, di stabilire che le importazioni dai diversi paesi sono destinate a determinati Länder e di pubblicare questi risultati. In particolare, il [BDZ] è in grado di accertare che le importazioni francesi di cemento sono state sempre destinate, con l'indicazione delle tonnellate per ciascun Land, ai Länder Rheinland-Pfalz, Saarland e Baden-Württemberg, come si può constatare in base alle cifre disponibili al momento degli accertamenti relativamente agli ultimi cinque anni: [tabella].
Questo sistema di scambi di dati è un mezzo per controllare l'esecuzione dell'accordo di regolamentazione delle vendite fra imprese francesi e tedesche [cfr. supra punto (10)].
Il raffronto tra questi dati rivela che “il divario esistente dal 1984 fra le forniture francesi e quelle tedesche” [lettera del 22 settembre 1986, citata supra al punto (10)] è stato ridotto».
punto 2476
I dati della tabella elaborata dalla Commissione nel detto paragrafo 22, punto 12, della decisione impugnata sono, da un lato, il volume annuo delle esportazioni francesi in Germania relativamente ai Länder Renania-Palatinato, Saar e Baden-Württemberg, nonché il totale di queste esportazioni e, dall'altro, il volume annuo delle esportazioni tedesche in Francia.
punto 2477
Nel paragrafo 22, punto 18, della decisione impugnata la Commissione replica agli argomenti dedotti dal BDZ per giustificare, in base a stime matematiche, l'esistenza di dati relativi alle esportazioni francesi divisi per Land.
punto 2478
Nel paragrafo 50, punto 5, la Commissione sviluppa la seguente analisi:
«In base ai dati disponibili [cfr. supra par. 22, punto (12)], dal 1o gennaio 1985 al 30 settembre 1989 gli scambi di dati statistici tra [lo SFIC] e il [BDZ] costituiscono una pratica concordata restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. In effetti tali scambi vanno collegati agli accordi precedentemente citati relativi alla ripartizione del mercato e mirano a permettere alle due associazioni interessate di controllare il rispetto delle limitazioni quantitative all'esportazione nonché la loro destinazione per Land [cfr. supra par. 22, punto (12)]. Come affermato al par. 22, punti (12) e (18), la destinazione delle esportazioni per Land non si spiegavalidamente se non nell'ambito di una concertazione basata sullo scambio di dati. Tale pratica crea una situazione artificiosa di mercato in cui una trasparenza e stabilità anormali degli scambi tra Stati membri tendono a cristallizzare il comportamento degli operatori economici e a eliminare i rischi inerenti alla concorrenza».
punto 2479
Dalle espressioni utilizzate dalla Commissione nella decisione impugnata si ricava che essa considera la pratica concordata di cui trattasi come accessoria rispetto all'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata. Nel paragrafo 22, punto 12, secondo periodo, essa sottolinea infatti che « questo sistema di scambi di dati è un mezzo per controllare l'esecuzione dell'accordo di regolamentazione delle vendite fra imprese francesi e tedesche», facendo rinvio al punto 10 del medesimo paragrafo. Nel paragrafo 50, punto 5, la Commissione, nel richiamare proprio il paragrafo 22, punto 12, afferma di nuovo che «tali scambi vanno collegati agli accordi precedentemente citati relativi alla ripartizione del mercato».
punto 2480
Ancora una volta dalle espressioni impiegate nella decisione impugnata si evince che la Commissione ritiene che la pratica concordata di cui all'art. 3, n. 3, lett. b), abbia un duplice oggetto: da un lato, controllare il rispetto delle restrizioni quantitative all'esportazione tra la Francia e la Germania e, dall'altro, vigilare sulla destinazione delle dette esportazioni dirette verso i differenti Lander tedeschi. La versione in tedesco della decisione impugnata pone ancor più in risalto il duplice oggetto attribuito dalla Commissione a questa pratica concordata. Infatti, nell'art. 3, n. 3, lett. b), si precisa quanto segue: « [SFIC] und [BDZ] haben vom 1. Januar 1985 bis 30. September 1988 gegen Artikel 85 Absatz 1 EG-Vertrag verstoßen, indem sie an einer abgestimmten Verhaltensweise betreffend den Austausch von Informationen zwecks Kontrolle der Einhaltung der mengenmäßigen Ausfuhrbegrenzungen zwischen Frankreich und Deutschland sowie zur Kontrolle der für die verschiedenen Bundesländer bestimmten Lieferungen teilgenommen haben». Di conseguenza, la Commissione non può asserire, come ha fatto durante l'udienza nella causa T-48/95, di aver preso in considerazione la ripartizione delle esportazioni francesi per Land al fine di replicare a un argomento dedotto dalle ricorrenti interessate nel corso del procedimento amministrativo. Basta infatti rilevare che nella CA [paragrafo 12, pag. 29, e paragrafo 61, lett. d), pagg. 174 e 175], la Commissione parla già di questo duplice oggetto dell'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione impugnata.
punto 2481
Pertanto, come da essa confermato in sede di memorie nella causa T-48/95, la Commissione ritiene che gli scambi di statistiche globali consentissero, già da soli, di verificare l'esecuzione dell'accordo di regolamentazione generale delle vendite tra la Francia e la Germania, sebbene siffatti scambi di dati globali tra associazioni di categoria non siano illeciti, se considerati isolatamente. Questa posizione corrobora il primo oggetto attribuito dalla Commissione, nella decisione impugnata, all'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. b).
punto 2482
Anzitutto, nel contesto delle relazioni franco-tedesche di quel periodo, alle quali sia lo SFIC sia il BDZ hanno partecipato attivamente (v. precedenti punti 2236-2251 e 2332-2418), gli scambi di statistiche ufficiali consentivano allo SFIC e al BDZ di controllare il rispetto dell'accordo concluso nel 1984. Basti ricordare a tale riguardo che, nel momento in cui il signor Laplace, presidente dello SFIC, indirizzava la sua lettera del 22 settembre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 10; documenti nn. 33.126/3574-3576) al signor Schuhmacher, presidente del BDZ, gli interessati discutevano in merito al divario tra le forniture francesi in Germania e le forniture tedesche in Francia nella prospettiva di un rinnovo dell'accordo concluso nel 1984 (v. precedente punto 2344). Di conseguenza, la Commissione poteva ritenere che le statistiche oggetto di scambio fossero state utilizzate per controllare le limitazioni quantitative allora già stabilite e predisporre gli eventuali miglioramenti per il futuro, nell'ambito delle discussioni vertenti sul rinnovo dell'accordo concluso nel 1984.
punto 2483
Ad ogni modo, l'argomento tratto dalla circostanza che tali scambi sarebbero stati anteriori ai comportamenti di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata dev'essere respinto. Infatti, una pratica realizzata tra associazioni nazionali può ad un certo momento, nel corso della sua esistenza, svolgere un ruolo nuovo e diverso da quello o da quelli che essa possa aver avuto in precedenza. Di conseguenza, il semplice fatto che tale pratica sia anteriore ad un altro comportamento non è un criterio sufficiente per dimostrarne la liceità, considerate tutte le funzioni che essa può essere chiamata ad adempiere.
punto 2484
E' poi incontestabile il carattere anticoncorrenziale di una pratica concordata avente ad oggetto il controllo di un accordo di regolamentazione dei trasferimenti di cemento tra due Stati membri. In mancanza di una prova contraria, che sarebbe spettato alle due associazioni apportare (v. sentenze Commissione/Anic, citata nel precedente punto 270, punto 121, e Hüls/Commissione, citata nel precedente punto 155, punto 162), occorre considerare che gli scambi di dati tra di esse hanno influenzato il loro comportamento e quello dei loro membri interessati dagli scambi tra la Francia e la Germania.
punto 2485
Infine, sebbene il primo oggetto della pratica concordata tra lo SFIC e il BDZ, di cui all'art. 3, n. 3, lett. b), debba ritenersi dimostrato, dato che né lo SFIC né il BDZ hanno negato l'esistenza degli scambi summenzionati, è però importante sottolineare che, in considerazione del rapporto che la Commissione stessa ha posto tra il comportamento di cui all'art. 3, n. 3, lett. b), e quelli di cui all'art. 3, n. 3, lett. a) (v. precedente punto 2479), gli scambi di dati tra lo SFIC e il BDZ perdono la loro connotazione eli atti illeciti una volta superata la data fissata come momento finale dell'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a). Di conseguenza, l'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione impugnata dev'essere parimenti annullato per la parte in cui esso accerta una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato successivamente al 12 agosto 1987 (v. precedente punto 2418).
punto 2486
Peraltro, per quanto concerne il secondo oggetto della pratica concordata consistente nel controllo, per Land di destinazione, delle esportazioni francesi in Germania, occorre constatare che la Commissione non ha prodotto nessun documento il quale dimostri che i dati relativi alle esportazioni francesi per Land reperiti presso il BDZ (documenti nn. 33.126/16709, 16702, 16694, 16686, 16609, 16706, 16698 e 16683) provenissero direttamente dai dati trasmessi dallo SFIC. In realtà, la Commissione ha ritenuto che, visto che lo SFIC e il BDZ si scambiavano trimestralmente statistiche globali, l'esistenza di dati precisi relativi alle esportazioni francesi per ciascun Land potesse spiegarsi solo postulando una concertazione tra le due associazioni di cui trattasi.
punto 2487
Tuttavia, un simile ragionamento non prova in modo certo un intervento dello SFIC e una concertazione di quest'ultimo con il BDZ. Del resto, sia durante il procedimento amministrativo (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 18, secondo e terzo periodo), sia nel corso del presente giudizio il BDZ ha spiegato che le statistiche provengono da stime da esso sviluppate in base alle statistiche ufficiali, all'ubicazione degli stabilimenti francesi ed ai costi di trasporto e che esse sono state successivamente confrontate con i dati presentati dai vari Länder. Le confutazioni svolte dalla Commissione nella decisione impugnata (paragrafo 22, punto 18, quarto, quinto e sesto periodo) e nelle sue memorie non privano di una certa verosimiglianza le spiegazioni del BDZ.
punto 2488
Inoltre, nel corso dell'udienza nella causa T-36/95, lo SFIC ha precisato, senza essere contraddetto su tale punto dalla Commissione, che le statistiche globali relative alle esportazioni francesi in Germania che esso ha fatto giungere al BDZ non corrispondevano a quelle che quest'ultimo aveva elaborato mediante i propri calcoli sulla scorta delle stime relative a ciascun singolo Land.
punto 2489
La Commissione non poteva quindi accusare lo SFIC e il BDZ di essersi accordati al fine di controllare le esportazioni francesi dirette in Germania secondo il Land di destinazione.
punto 2490
Di conseguenza, occorre annullare l'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione impugnata per la parte in cui accerta l'esistenza, dal 1o gennaio 1985 al 12 agosto 1987, di una pratica concordata tra lo SFIC e il BDZ volta a controllare le esportazioni dalla Francia verso la Germania secondo il Land di destinazione.
punto 2491
Viceversa, malgrado i profili di illegittimità dell'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione impugnata individuati nei precedenti punti 2485 e 2490 e contrariamente a quanto allegato dal BDZ, la Commissione non ha violato l'art. 85, n. 1, del Trattato dichiarando che «tale pratica crea una situazione artificiosa di mercato in cui una trasparenza e stabilità anormali degli scambi tra Stati membri tendono a cristallizzare il comportamento degli operatori economici e a eliminare i rischi inerenti alla concorrenza » (decisione impugnata, paragrafo 50, punto 5, in fine).
punto 2492
Dopo aver negato l'esistenza della pratica concordata di cui all'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione impugnata, lo SFIC e il BDZ lamentano la violazione dei loro diritti della difesa derivante dal mancato accesso, durante il procedimento amministrativo, ad alcuni documenti del fascicolo della Commissione che sarebbero potuti servire alla loro difesa.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › VIII — Sui motivi relativi a una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e a una violazione dei diritti della difesa, imputate alla Commissione per aver dichiarato, nell'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione impugnata, che lo SFIC e il BDZ hanno partecipato a una pratica concordata › Accesso al fascicolo
punto 2493
Lo SFIC rimprovera alla Commissione di non avergli consentito di esprimersi, durante la procedura amministrativa, sul modello statistico che gli era stato indirizzato dal BDZ il 4 maggio 1993 e che la Commissione menziona al paragrafo 22, punto 18, della decisione impugnata (v. precedente punto 375). Tuttavia l'art. 3, n. 3, lett. d), sarà annullato nella parte in cui constata l'esistenza di una pratica concordata tra lo SFIC e il BDZ mirante a controllare la destinazione per Land delle esportazioni dalla Francia verso la Germania (v. precedente punto 2490). Di conseguenza è ormai superfluo esaminare l'argomento dello SFIC.
punto 2494
Quanto agli elementi a discarico, lo SFIC e il BDZ hanno formulato una serie di osservazioni sulla scorta dei documenti che hanno potuto consultare in seguito alle misure di organizzazione del procedimento emanate il 2 ottobre 1996 e il 18 e 19 giugno 1997.
punto 2495
Nelle sue osservazioni datate 10 febbraio 1997 e 7 gennaio 1998, lo SFIC asserisce che l'insieme dei documenti del fascicolo tedesco sarebbe stato essenziale per la sua difesa, in quanto avrebbe permesso di accertare che il BDZ non avrebbe avuto a sua disposizione nessuna informazione che gli consentisse di indicare con esattezza le importazioni francesi per ciascun Land nelle statistiche distribuite ai suoi membri. A sostegno del suo argomento, esso esamina nei dettagli alcuni documenti che, a suo parere, sarebbe stato suo diritto consultare.
punto 2496
Tuttavia, è giocoforza constatare che, in considerazione del giudizio espresso in merito alla legittimità dell'art. 3, n. 3, lett. b) (v. precedenti punti 2486-2490), quest'argomento ha perso rilevanza, dato che la Commissione non ha dimostrato che lo SFIC e il BDZ si fossero scambiati informazioni che consentissero di controllare la ripartizione delle esportazioni francesi tra i diversi Länder tedeschi.
punto 2497
Nelle sue osservazioni datate 10 febbraio 1997, il BDZ sottolinea che i documenti che esso ha potuto consultare in seguito alla misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 non menzionerebbero nessuno scambio di informazioni, ad eccezione di quello relativo a dati globali insignificanti. I documenti provenienti dal fascicolo francese non conterrebbero nessun elemento che suggerisca l'idea che possano essergli stati comunicati dati sulla ripartizione delle importazioni francesi secondo i vari Länder. Esso fa richiamo alla lettera che il suo presidente ha indirizzato il 20 dicembre 1983 (documento n. 33.126/14762) al presidente dello SFIC e vari verbali relativi alle riunioni tra le due associazioni e tra alcuni membri delle medesime.
punto 2498
Occorre ricordare che il BDZ non può ricavare nessun argomento dalla lettera del suo presidente datata 20 dicembre 1983 nell'ambito del motivo relativo alla violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo (v. precedente punto 266).
punto 2499
Per quanto concerne gli altri documenti richiamati, occorre nuovamente rilevare che, in considerazione del giudizio espresso in merito alla legittimità dell'art. 3, n. 3, lett. b) (v. precedenti punti 2486-2490), l'argomento del BDZ è divenuto privo di oggetto, dato che la Commissione non ha dimostrato che lo SFIC e il BDZ si fossero scambiati informazioni che consentissero di controllare la ripartizione delle esportazioni francesi tra i diversi Lander tedeschi.
punto 2500
Nelle sue osservazioni del 16 gennaio 1998, il BDZ asserisce anche che i documenti nn. 33.126/14809-14827 dimostrerebbero che gli scambi di statistiche globali tra le due associazioni nazionali avevano l'unico scopo di verificare i dati globali sulle importazioni messi a disposizione dalle dogane francesi e accessibili a tutti.
punto 2501
Quest'argomento non dimostra l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa. Infatti, il contenuto dei documenti di cui trattasi non permette di vedere in una prospettiva diversa il contenuto dei documenti sui quali la Commissione si è fondata per considerare esistente la partecipazione del BDZ ad una pratica concordata con lo SFIC mirante a controllare l'osservanza delle restrizioni quantitative all'esportazione tra la Francia e la Germania. La semplice circostanza che lo scambio di dati tra lo SFIC e il BDZ abbia avuto ad oggetto di verificare le informazioni fornite dalle dogane francesi non esclude assolutamente l'uso degli stessi dati per il controllo delle limitazioni quantitative concordate tra gli industriali francesi e tedeschi.
punto 2502
Da quanto esposto discende che i diritti della difesa dello SFIC e del BDZ, relativamente alla loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione impugnata, nella ricostruzione risultata regolare alla luce della valutazione effettuata in questa sede (v. precedenti punti 2471-2491), non risultano lesi a causa della mancata consultazione dei documenti cui essi hanno fatto richiamo durante il presente giudizio.
punto 2503
Ne consegue che, da un lato, l'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione impugnata dev'essere annullato nella parte in cui accerta che lo scambio di informazioni tra lo SFIC e il BDZ aveva ad oggetto dati relativi alle esportazioni francesi in Germania con riferimento al Land di destinazione. Tale conclusione non inficia tuttavia la constatazione che il detto scambio di informazioni era diretto a controllare il rispetto delle limitazioni quantitative all'esportazione tra la Francia e la Germania. Dall'altro, l'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione impugnata dev'essere annullato nella parte in cui esso accerta un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato successiva al 12 agosto 1987. Per il resto, i motivi esaminati devono essere respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Osservazioni preliminari
punto 2504
Alla fine del 1985 e all'inizio del 1986, i produttori greci di cemento che avevano notevolmente aumentato le loro capacità produttive tra la seconda metà degli anni '70 ed i primi anni '80 per far fronte alla fortissima domanda proveniente dal Medio Oriente, si sono rivolti all'Europa occidentale per tentare di risolvere i foro problemi di sovrapproduzione connessi al crollo, verso la metà del 1985, dei mercati del Medio Oriente (decisione impugnata, paragrafo 24, punto 1).
punto 2505
Nell'art. 4 della decisione impugnata, la Commissione constata una serie di infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato, successive all'insorgere del «problema greco», vale a dire:
«l'accordo riguardante la costituzione di Cembureau Task Force, nota anche come European Task Force» (art. 4, n. 1);
«un accordo riguardante la costituzione della Joint Trading Company, Interciment S.A., avente come obiettivo l'attuazione di misure persuasive e dissuasive nei confronti di chiunque minacciasse la stabilità dei mercati dei paesi membri» (art. 4, n. 2);
«pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare a Titan. Cement Company S.A., [la] loro cliente Calcestruzzi» [art. 4, n. 3, lett. a)];
« un accordo riguardante i contratti e le convenzioni firmati il 3 e 15 aprile 1987 allo scopo di impedire eventuali importazioni di cemento greco da parte di Calcestruzzi» [art. 4, n. 3, lett. b)];
«accordi e pratiche concordate miranti a dirottare le eccedenze produttive greche e a frenare le importazioni di cemento greco nei paesi della CE» [art. 4, n. 4, lett. a-h)].
punto 2506
Essa afferma che queste diverse intese sono scaturite da un accordo unico e continuato destinato ad eliminare le importazioni in Europa occidentale e, in particolare, ad impedire le importazioni negli Stati membri di cemento proveniente dalla Grecia (decisione impugnata, paragrafo 53, in particolare punti 2, 3, 9 e 14).
punto 2507
Nel dispositivo della decisione impugnata, essa non prende tuttavia in considerazione l'esistenza di questo accordo unico e continuato quanto tale. Così, l'art. 4, n. 1, contempla «l'accordo riguardante la costituzione di Cembureau Task Force, nota anche come European Task Force», e non «l'accordo unico e continuo concernente la costituzione di Cembureau Task Force o European Task Force e le diverse misure adottate nel corso delle riunioni per eliminare le importazioni nell'Europa occidentale e, in particolare, per impedire le importazioni di cemento greco nei paesi della CE» (decisione impugnata, paragrafo 53, punto 9).
punto 2508
La Commissione ha confermato tale intendimento in risposta al quesito scritto rivoltole dal Tribunale tra il 15 maggio e il 15 giugno 1998 nell'ambito delle cause riguardanti le imprese e le associazioni di imprese considerate dall'art. 4, n. 1, della decisione impugnata:
«Secondo la Commissione, l'articolo 4, paragrafo 1, riguarda (...) soltanto la costituzione o l'organizzazione di ETF (fermo restando che la partecipazione alla costituzione di un'organizzazione vale come accordo sulle attività previste da questa organizzazione)».
punto 2509
Nell'art. 4 della decisione impugnata, la Commissione in realtà considera separatamente i vari elementi che si assume costituiscano l'accordo unico e continuato relativo alla «Cembureau Task Force, nota anche come European Task Force», senza prendere in considerazione di volta in volta gli stessi destinatari e stabilendo una durata diversa per ciascuno di essi.
punto 2510
Nella sua controreplica nella causa T-43/95 (pag. 41), essa spiega:
«Da una accurata lettura dell'art. 4 della decisione impugnata è possibile constatare che i vari paragrafi di questo articolo non riguardano le stesse imprese, né le stesse date, e che non constituiscono quindi un doppione. La ragione consiste nel fatto che la Commissione ha rilevato, da un lato, la semplice constatazione della ETF (considerata nel paragrafo 1) e, d'altro lato, diverse misure pratiche attuate su raccomandazioni della ETF, poiché tali diverse misure non riunivano tutti gli attori allo stesso tempo».
punto 2511
Nella sua risposta al quesito scritto del Tribunale citato al precedente punto 2508, essa aggiunge:
« La Commissione ha cercato di distinguere, nel dispositivo [della decisione impugnata], fra la costituzione o l'esistenza stessa di ETF (art. 4, n. 1), che costituisce già un'infrazione indipendentemente da qualsiasi misura di esecuzione, e le diverse misure adottate e applicate in tale quadro (art. 4, nn. 2-4) ».
punto 2512
Al fine di valutare la legittimità dell'art. 4 della decisione impugnata, occorre verificare se la Commissione abbia correttamente accertato l'esistenza dei vari accordi e delle varie pratiche concordate constatate in tale disposizione. Si dovranno, inoltre, esaminare gli argomenti con i quali talune ricorrenti contestano la qualificazione come accordo unico e continuato attribuita dalla Commissione, nel paragrafo 53 della decisione impugnata, alle diverse intese constatate nell'art. 4.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1)
punto 2513
Ai sensi dell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, la Cembureau, la Holderbank, la Blue Circle, la Oficemen, la Asland, la Uniland, la Hispacement, lo SFIC, la Lafarge, la Ciments français, il BDZ, la Dyckerhoff, la Heidelberger, la CBR, la Aker, la Euroc, la Aalborg, la Irish Cement, la Italcementi, la Unicem e la Cementir «hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, a decorrere dal 28 maggio 1986, partecipando all'accordo riguardante la costituzione di Cembureau Task Force, nota anche come European Task Force».
punto 2514
Fatta eccezione per la Hispacement, che non ha presentato alcun ricorso d'annullamento della decisione impugnata, tutte le imprese e le associazioni di imprese menzionate nell'art. 4, n. 1, avanzano argomenti diretti all'annullamento di questa disposizione. Due ricorrenti formulano un argomento relativo alla mancanza di concordanza tra la CA e la decisione impugnata. Una serie di argomenti è diretta a contestare il carattere di infrazione dell'accordo costitutivo dell'ETF. La maggior parte delle ricorrenti nega qualsiasi partecipazione illecita a tale accordo. Talune contestano, infine, la durata dell'infrazione o quanto meno la durata della loro partecipazione alla detta infrazione. In sede di esame dei vari argomenti, verranno individuate le ricorrenti interessate.
punto 2515
Inoltre, la Cembureau, la Dyckerhoff, lo SFIC, la Ciments français, la Heidelberger, la Lafarge, la Aalborg, il BDZ, la Unicem, la Asland, la Uniland, la Oficemen, la Irish Cement, la Italcementi, la Holderbank, la Aker, la Euroc, la Cementir e la Blue Circle contestano alla Commissione di avere, nell'ambito dell'accertamento dell'infrazione di cui all'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, violato i loro diritti della difesa, non accordando loro, nel corso del procedimento amministrativo, l'accesso alla CA nella sua totalità e al suo fascicolo dell'istruttoria, privandole così di elementi che esse assumono a loro discarico.
punto 2516
La Halkis (causa T-104/95) formula una serie di argomenti diretti a smentire qualsiasi coinvolgimento nelle infrazioni descritte nell'art. 4, in particolare nel n. 1, della decisione impugnata. Tali argomenti, in quanto provenienti da una ricorrente a cui le dette infrazioni non sono state addebitate, vanno respinti.
punto 2517
Dal canto suo, la Vicat (causa T-37/95) ha prodotto a seguito della misura d'organizzazione del procedimento disposta in data 18 e 19 giugno 1997, una serie di documenti che, a suo parere, avrebbero potuto essere utili alla sua difesa nel corso del procedimento amministrativo per dimostrare la totale assenza di coinvolgimento, non solo diretto, ma anche indiretto — attraverso lo SFIC —, nella ETF e nelle sue attività illecite. Per i motivi enunciati al precedente punto 255, anche tale argomento deve essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › A — Sulla concordanza tra la CA e la decisione impugnata
punto 2518
La Aalborg sostiene che la CA presentava i fatti come la manifestazione, da un lato, di accordi o pratiche concordate di circolazione di informazioni sui prezzi a partire da una data non definita nel 1983 e, d'altro lato, di accordi continuati relativi alla regola del mercato nazionale e/o di pratiche concordate « risultanti in origine e condizionati dalla fissazione della regola comune del mercato nazionale e dall'adesione delle imprese in questione a tale regola » e che sono esistiti per decine di anni (CA, paragrafo 61). Nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe modificato tale qualificazione, facendola divenire riguardante, in particolare, un accordo relativo all'ETF, concluso il 28 maggio 1986.
punto 2519
Occorre tuttavia sottolineare che la Commissione dedicava la sezione 2 del capitolo 2 della CA (paragrafi 16-20) all'esposizione dei fatti relativi alla «Cembureau Task Force o European Task Force ».
punto 2520
Nel paragrafo 17 erano presentati gli elementi di fatto che si riferivano specificamente alla «costituzione e attività della “Cembureau Task Force or European Task Force”».
punto 2521
La Commissione esordiva ricordando in esso la riunione tenutasi il 28 maggio 1986 a Roma:
«a) Riunione di Roma. Il 28 maggio 1986 i rappresentanti di Blue Circle, Ciments Français e Lafarge, Holderbank, Heidelberger e Dyckerhoff, Italcementi, Asland e Cembureau hanno tenuto a Roma una riunione per mettere a punto misure difensive (il bastone) e misure di consenso (la carota) nei confronti dei produttori greci che esportavano cemento nei paesi europei. I partecipanti hanno deciso di costituire un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti dell'industria del Regno Unito, della Spagna, della Francia e dell'Italia e assistito da Cembureau».
punto 2522
Nel paragrafo 61 della CA, essa rilevava:
«L'applicazione più flagrante e più grave della regola del mercato nazionale si è avuta in occasione del preteso “problema greco” (cfr. sezione 2, parr. 16-20). In quel caso Cembureau e tutti gli altri membri si sono mobilitati per attaccare il membro che aveva osato violare la regola del mercato nazionale: è stata costituita una Task Force (...)».
punto 2523
Nel paragrafo 61, lett. h), dedicato alla valutazione giuridica dei fatti esposti in relazione alla «Cembureau Task Force o European Task Force», era precisato che gli accordi e le pratiche concordate all'interno della ETF, tra i quali l'accordo costitutivo di quest'ultima, dovevano essere considerati come esecuzione di un unico disegno prestabilito dalla Cembureau e una serie di imprese e di associazioni di imprese, tra cui la Aalborg, contro i produttori greci, ai quali era contestato di aver violato la regola del mercato nazionale. Gli accordi e le pratiche in questione erano considerati quali «infrazioni aggravate all'articolo 85, paragrafo 1», del Trattato. Tali infrazioni erano accertate «a partire dal 1986».
punto 2524
L'infrazione contestata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata a carico, in particolare, della Aalborg, riguardo all'accordo costitutivo della ETF, era quindi chiaramente indicata nella CA, tanto nell'enunciazione dei fatti quanto nella loro valutazione giuridica.
punto 2525
L'argomento della Aalborg deve quindi essere respinto.
punto 2526
La Unicem sostiene che, nella CA, la ETF era messa in relazione solo con il disaccordo esistente con i produttori greci a causa della trasgressione, da parte di questi ultimi, della regola del mercato nazionale. Per contro, nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe considerato che lo scopo della ETF era più ampio della lotta alle importazioni provenienti dalla Grecia.
punto 2527
Al riguardo, è pur vero che, nella decisione impugnata, la Commissione constata (paragrafo 53, punto 7) che « [l]o scopo [della ETF] [era] (...) generale e non limitato soltanto al problema delle esportazioni greche», considerazione che essa non menzionava esplicitamente nella parte della CA relativa alla ETF.
punto 2528
Tuttavia, il documento sul quale si basa la Commissione, in tale passaggio della decisione impugnata, per concludere per il carattere generale dello scopo perseguito dalla ETF è il resoconto della riunione della ETF tenutasi a Ginevra il 19 agosto 1986 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 15). Tale documento, che era stato allegato dalla Aker e dalla Euroc alla loro memoria di risposta alla CA, venne inviato, con lettera 9 luglio 1992, dalla Commissione alle destinatarie della CA interessate, tra cui la Unicem, che furono invitate a far conoscere le loro osservazioni al riguardo (decisione impugnata, paragrafo 2, punto 3). La Unicem aveva quindi avuto l'occasione, nel corso del procedimento amministrativo, di far valere le proprie osservazioni nei confronti della definizione dello scopo della ETF che compariva nel detto documento.
punto 2529
Il suo argomento deve pertanto essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › B — Sul carattere di infrazione dell'accordo costitutivo della ETF
punto 2530
Nel paragrafo 53, punto 7, della decisione impugnata, la Commissione espone le ragioni che l'hanno indotta a ritenere l'accordo costitutivo della ETF in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato :
«L'obiettivo unico perseguito emerge dal resoconto della riunione ETF a Ginevra del 19 agosto 1986 [cfr. par. 25, punto (15) supra]: “Scopo di ETF è quello di studiare le misure per eliminare le importazioni nell'Europa Occidentale, attualmente le importazioni dalla Grecia. ETF raccomanda le misure che devono essere adottate dagli Head Delegates”. Lo scopo è quindi generale e non limitato soltanto al problema delle esportazioni greche e si iscrive pertanto a pieno titolo nel quadro dell'accordo Cembureau sul rispetto dei mercati nazionali».
punto 2531
Le ricorrenti interessate adducono, in sostanza, nove argomenti diretti a contestare il carattere di infrazione della costituzione della ETF.
punto 2532
In primo luogo, la CBR, la Dyckerhoff, lo SFIC, la Ciments français, la Lafarge, la Italcementi, la Holderbank, la Aker, la Euroc e la Blue Circle sostengono che la funzione principale della ETF era lecita, dal momento che essa puntava ad azioni di sensibilizzazione delle autorità nazionali ed europee nei confronti dei problemi provocati all'industria del cemento dell'Europa occidentale dalle importazioni a basso prezzo provenienti dalla Grecia. La Uniland (causa T-58/95), dal canto suo, contesta alla Commissione di non aver ricordato, nella decisione impugnata, il tentativo di dialogo lecito avviato da alcuni membri dell'industria europea del cemento con le autorità comunitarie.
punto 2533
A consenso del proprio argomento, la CBR rinvia al documento n. 33.126/18761, nel quale la Holderbank, in risposta ad una richiesta di informazioni rivoltale nel 1990 dalla Commissione riguardo alla ETF, ha spiegato che quest'ultima aveva quale compito essenziale quello di sostenere le attività di lobbying intensivo svolte dall'industria europea del cemento, tra la fine dell'estate 1986 e l'inizio del 1987, allo scopo di indurre le autorità europee ad adottare provvedimenti contro i comportamenti anticoncorrenziali della Repubblica ellenica e dei suoi produttori di cemento. La Uniland, la Italcementi e la Holderbank ricordano la riunione che i rappresentanti dell'industria europea del cemento hanno avuto con il signor Sutherland, membro della Commissione, nel novembre 1986, al fine di comunicargli, e per suo tramite comunicare al collegio dei commissari, le preoccupazioni suscitate dal regime degli aiuti di Stato accordati ai produttori greci. La Holderbank produce inoltre vari documenti che illustrerebbero le azioni politiche intraprese in tal senso dai produttori europei del cemento, in particolare presso membri del Parlamento europeo e membri della Commissione. La Italcementi contesta inoltre alla Commissione di aver fatto riferimento, nella sua valutazione sulla liceità degli obiettivi della ETF, esclusivamente alle azioni descritte nel documento menzionato nel paragrafo 25, punti 3-7, della decisione impugnata, mentre tale documento sarebbe stato messo a punto nel corso di una riunione precedente a quella del 9 luglio 1986, nel corso della quale sarebbe stata presa la decisione formale di creare la ETF (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 8 e 10).
punto 2534
Per illustrare il risultato concreto di tali azioni politiche, la Uniland e la Italcementi sostengono che è a seguito di esse che la Commissione è ritornata sulla sua decisione del 1985 con la quale aveva autorizzato la Grecia ad accordare aiuti all'esportazione ai suoi produttori [v. decisione della Commissione 16 dicembre 1986, 86/614/CEE, che modifica la decisione 85/594/CEE della Commissione che autorizza la Grecia ad adottare determinate misure di salvaguardia a norma dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato CEE (GU L 357, pag. 28). La Holderbank ricorda le interrogazioni presentate alla Commissione da un certo numero di membri del Parlamento europeo riguardo al «problema greco» e le risposte fornite nel marzo 1987 e nel maggio 1988 dal signor Sutherland, membro della Commissione.
punto 2535
La Aker e la Euroc sostengono inoltre che gli scambi di informazioni intercorsi a livello della ETF erano del pari diretti a valutare in che misura i rischi di importazione in Europa occidentale di cemento proveniente dalla Grecia fossero stati o no ridotti dall'apertura, ai produttori di cemento greco, di sbocchi sostitutivi in paesi terzi.
punto 2536
Si deve constatare come da numerosi documenti, menzionati nell'ambito della presentazione dei fatti relativi alla costituzione e alle attività della ETF (decisione impugnata, paragrafo 25), emerga effettivamente che, per risolvere il «problema greco», i produttori di cemento europei hanno intrapreso azioni di sensibilizzazione presso autorità nazionali e comunitarie.
punto 2537
Tuttavia, il resoconto della riunione della ETF tenutasi a Ginevra il 19 agosto 1986, al quale la Commissione fa riferimento nel paragrafo 53, punto 7, della decisione impugnata, definisce nei seguenti termini l'obiettivo della ETF:
«Scopo di ETF è quello di studiare le misure per eliminare le importazioni nell'Europa Occidentale, attualmente le importazioni dalla Grecia. ETF raccomanda le misure che devono essere adottate dagli Head Delegates».
punto 2538
Tale scopo è confermato dal verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF tenutasi il 9 settembre 1986 a Baden-Baden (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 24; documento n. 33.126/18858):
«La ETF è stata creata per effettuare l'esame delle possibili misure “dissuasive” e “persuasive” contro l'immissione di cemento a basso prezzo sui mercati europei (in primo luogo contro le importazioni greche nel Regno Unito) e raccomandazioni agli Head Delegates».
punto 2539
L'allusione, in questo secondo brano, alle «misure dissuasive» e «persuasive» rinvia necessariamente al documento «Risposta collettiva ai problemi posti dalla destabilizzazione provocata da taluni produttori di cemento», messo a punto da un gruppo di lavoro che riuniva alcuni rappresentanti dell'industria europea del cemento, dal 3 al 5 giugno 1986 a Zurigo, e successivamente a Céligny (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 2-7; documenti nn. 33.126/18772-18779; in prosieguo: il «documento di Zurigo/Céligny»), e contenente, in sostanza, i seguenti sviluppi riguardo alle misure in questione:
«— Misure dissuasive (“Stick actions”)
Difesa dei mercati interni europei attraverso varie misure come, ad esempio, ostacoli amministrativi, imposizione di standard di qualità, azioni delle associazioni di categoria, sanzioni contro i clienti che acquistano cemento importato.
Attacco sui mercati d'esportazione dei produttori che destabilizzano il mercato, rifornendo i mercati di vari paesi (Algeria, Stati Uniti, Africa Occidentale, Egitto ed Arabia Saudita) che attualmente acquistano cemento greco oppure rendendo poco remunerative le esportazioni dei produttori greci.
Boicottaggio delle società di navigazione controllate dai produttori all'origine della destabilizzazione.
Esame della possibilità di esportare cemento in Grecia e, qualora il prezzo non fosse conveniente, della possibilità di adottare misure di “rappresaglia” e di esportare altri prodotti fabbricati dalle controllate dei produttori europei di cemento.
Esame della situazione dei silos galleggianti e degli intermediari.
Ricorso alle banche internazionali per “convincere” i produttori all'origine della destabilizzazione, gli intermediari e gli armatori a cooperare.
— Misure persuasive (“Carrot Actions”)
Acquisto del tonnellaggio disponibile presso i produttori che destabilizzano il mercato e dirottamento dello stesso verso gli Stati Uniti (eventualmente da parte di Blue Circle, Holderbank, Lafarge, Cementa/Norcem ed altri), l'Africa Occidentale (eventualmente da parte della Francia), altri paesi (con soluzioni più complesse se necessario)».
punto 2540
Alla luce degli elementi sopra ricordati, la Commissione poteva legittimamente ritenere che lo scopo della ETF fosse quello di «impedire gli scambi di cemento all'interno della Comunità [e] di isolare i mercati nazionali a beneficio dei produttori locali e a danno degli utenti» (decisione impugnata, paragrafo 53, punto 14). Essa ha quindi correttamente concluso (nello stesso punto) che una tale restrizione della concorrenza aveva costituito «una infrazione definita all'articolo 85, paragrafo 1 » del Trattato.
punto 2541
L'argomento delle ricorrenti indicate nel precedente punto 2532 deve di conseguenza essere respinto.
punto 2542
La Holderbank sostiene inoltre che le discussioni della ETF si sono svolte in presenza di parlamentari, rappresentanti dei governi e agenti della Commissione. Essa menziona, al riguardo, la documentazione trasmessa ai membri del Parlamento europeo, che asserisce fossero presenti alla riunione del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, nonché il comunicato stampa redatto dal presidente della commissione parlamentare responsabile della politica economica, monetaria e industriale (allegati 11d e Ile del suo atto introduttivo).
punto 2543
Occorre tuttavia rilevare come dai documenti presentati dalla Holderbank si evinca, tutt'al più, che i rappresentanti dell'industria europea del cemento hanno incontrato alcuni membri del Parlamento europeo il 10 settembre 1986 a Strasburgo, per sensibilizzarli riguardo ai problemi connessi alle importazioni, sui mercati europei, di cemento proveniente dalla Grecia. Essi non consentono invece di affermare che le riunioni della ETF, o ad essa relative, descritte nel paragrafo 25 della decisione impugnata — in particolare quella degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF tenutasi il 9 settembre 1986 a Baden-Baden (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 22-33) —, si siano tenute in presenza delle autorità comunitarie.
punto 2544
In ogni caso, le affermazioni della Holderbank non possono indurre a ignorare il complesso di documenti, analizzati ai precedenti punti 2537-2540, i quali dimostrano come alla ETF fosse stato assegnato un obiettivo manifestamente anticoncorrenziale, vale a dire quello di studiare, per effettuare raccomandazioni agli Head Delegates, le misure di dissuasione e di persuasione idonee ad eliminare le importazioni di cemento a basso prezzo sui mercati dell'Europa occidentale.
punto 2545
Ne consegue che l'argomento della Holderbank deve essere respinto.
punto 2546
In secondo luogo, la Blue Circle sostiene che l'accordo costitutivo della ETF aveva natura di un atto meramente preparatorio, privo di finalità anticoncorrenziale. L'intento comune dei fondatori della ETF non sarebbe mai andato oltre la sua creazione.
punto 2547
Si deve, tuttavia, constatare ancora una volta come tali affermazioni siano manifestamente contraddette dal complesso di documenti, esaminati ai precedenti punti 2537-2540, i quali dimostrano l'obiettivo manifestamente anticoncorrenziale attribuito, fin dall'origine, alla ETF.
punto 2548
La Blue Circle sostiene che non è mai esistito un piano comune anticoncorrenziale dei membri della ETF. Essa afferma che la Commissione ha commesso un errore di diritto affermando, nel paragrafo 53, punto 5, della decisione impugnata, che non era necessario dimostrare l'intenzione comune delle parti di comportarsi in maniera anticoncorrenziale sul mercato per dimostrare l'esistenza di un accordo contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 2549
Si deve tuttavia sottolineare come le considerazioni attribuite dalla Blue Circle alla Commissione non compaiano nel paragrafo 53, punto 5, della decisione impugnata. In tale punto del preambolo, la Commissione si limita ad affermare, richiamandosi al punto 210 della sentenza Petrofina/Commissione, citata al precedente punto 2260, che « considerato il carattere complesso di un'intesa, non è necessario che tutte le imprese abbiano espresso il loro consenso formale alla condotta adottata dalle altre perché, per alcune di esse, è sufficiente che abbiano dato il loro consenso globale e agito di conseguenza».
punto 2550
In ogni caso, e senza pregiudizio della valutazione che verrà effettuata nei successivi punti 2592-2782 circa la correttezza della decisione della Commissione di accertare la partecipazione all'accordo costitutivo della ETF da parte delle imprese e associazioni indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, emerge dall'analisi sviluppata nei precedenti punti 2537-2540 che la costituzione dell'ETF fu animata da un comune disegno manifestamente anticoncorrenziale.
punto 2551
Gli argomenti della Blue Circle vanno, di conseguenza, respinti.
punto 2552
In terzo luogo, la CBR, la Dyckerhoff, lo SFIC, la Ciments français, la Lafarge, il BDZ, la Uniland, la Italcementi, la Holderbank, la Aker, la Euroc e la Blue Circle contestano alla Commissione di aver valutato male o in maniera insufficiente il contesto economico e giuridico nel quale è intervenuta la creazione della ETF. Quest'ultima sarebbe stata dettata da uno stato di legittima difesa contro le importazioni provenienti dalla Grecia, illegalmente sovvenzionate dalle autorità pubbliche. La Lafarge e la Holderbank criticano, al riguardo, l'incompletezza dell'enumerazione, effettuata dalla Commissione nella nota a piè di pagina n. 113 della decisione impugnata, degli aiuti statali di cui godeva in quel periodo industria greca del cemento.
punto 2553
Lo SFIC ritiene che, in tale contesto, la Commissione non potesse limitarsi a dimostrare la partecipazione a tali riunioni. Essa avrebbe dovuto inoltre dimostrare che erano state adottate, in particolare dallo SFIC, misure in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, nei confronti dei produttori greci di cemento. La Lafarge sostiene, dal canto suo, che secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza Suiker Unie e a./Commissione, citata al precedente punto 653), qualora misure governative falsino gravemente la concorrenza, impedendo così agli operatori economici di seguire il normale gioco della concorrenza, non trova più applicazione l'art. 85, n. 1, del Trattato. La Aker e la Euroc, dopo aver ricordato che uno degli scopi del Trattato è quello di istituire « un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno » [art. 3, lett. g)], reputano, argomentando dalla sentenza 21 febbraio 1973, causa 6/72, Europemballage Corporation e Continental Can Company/Commissione, (Racc. pag. 215, punto 24), che, qualora imprese e Stati membri adottino comportamenti o misure che falsino la concorrenza, l'art. 85, n. 1, del Trattato non debba essere applicato ad azioni dirette soltanto ad eliminare le conseguenze di tali misure incompatibili.
punto 2554
La Lafarge, il BDZ, la Uniland, la Italcementi, la Holderbank, la Aker, la Euroc e la Blue Circle contestano alla Commissione di non aver adottato i provvedimenti necessari per garantire la rapida eliminazione delle distorsioni della concorrenza provocate dagli aiuti illegittimamente percepiti dai produttori greci. A consenso dei loro argomenti, la Lafarge, la Uniland, la Italcementi, la Holderbank e la Blue Circle richiamano la sentenza 6 luglio 1995, cause riunite T-447/93, T-448/93 e T-449/93, AITEC e a./Commissione (Racc. pag. II-1971), che ha annullato la decisione della Commissione 1o agosto 1991, contenuta nella comunicazione della Commissione 92/C 1/03, ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CEE indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito ad un aiuto accordato alla Heracles General Cement Company in Grecia (GU 1992, C 1, pag. 4), decisione che aveva dichiarato compatibile con il mercato comune tale aiuto accordato dalla Repubblica ellenica.
punto 2555
Tali vari argomenti non possono essere accolti.
punto 2556
Essi equivalgono, infatti, a rivendicare in sostanza il beneficio di un'esenzione del divieto posto dall'art. 85, n. 1, del Trattato, in ragione delle particolari circostanze che avrebbero presieduto alla costituzione della ETE Ora, le condizioni di tale esenzione sono espressamente e tassativamente indicate nell'art. 85, n. 3, del Trattato. L'eventuale concessione di tale esenzione, nella fattispecie, avrebbe presupposto, inoltre, una formale notifica alla Commissione dell'accordo costitutivo della ETF (sentenza Distillers Company/Commissione, citata nel precedente punto 150, punti 19-24, e Van Landewyck e a./Commissione, citata nel precedente punto 717, punti 61 e 62).
punto 2557
Peraltro, le imprese non possono giustificare una violazione delle norme che disciplinano la concorrenza adducendo a pretesto che sono state a ciò spinte dal comportamento di altri operatori economici (v., in particolare, sentenza 12 luglio 1962, causa 16/61, Acciaierie ferriere e fonderie di Modena/Haute Autorité, Race. pag. 531, 559 e 564, e Musique Diffusion Française e a./Commissione, citata supra al precedente punto 439, punti 90 e 100).
punto 2558
Il fatto che tali operatori economici abbiano goduto, nella fattispecie, di aiuti pubblici non può neppure legittimare l'adozione di iniziative individuali anticoncorrenziali, anche ammesso che gli aiuti di cui trattasi fossero illeciti. Come sottolinea correttamente la Commissione nel paragrafo 53, punto 8, della decisione impugnata, pur avendo le imprese «non solo il diritto di segnalare alle autorità competenti — ivi compresa la Commissione stessa — le eventuali violazioni di disposizioni nazionali o comunitarie, ma anche (...) di esprimersi a tal fine collettivamente, il che presuppone necessariamente la possibilità di discussioni preparatorie fra loro», esse non possono, per contro, farsi giustizia da sé, sostituendosi alle competenti autorità per sanzionare eventuali violazioni del diritto nazionale e/o comunitario e ostacolando, con misure adottate di loro iniziativa, la circolazione nel mercato comunitario (v., in particolare, sentenze Hilti/Commissione, citata al precedente punto 2082, punti 115-119, e SCK e FNK/Commissione, citata al precedente punto 485, punto 194). La giurisprudenza richiamata, rispettivamente, dalla Lafarge, dalla Aker e dalla Euroc (v. il precedente punto 2553) non è, al riguardo, pertinente.
punto 2559
Quanto al lassismo di cui la Commissione avrebbe dato prova nel caso degli aiuti statali greci, neppure esso può giustificare le iniziative illecite adottate dalle imprese per risolvere il «problema greco». Infatti, anche ammettendo che la Commissione sia venuta meno a taluni degli obblighi impostile dall'art. 155 del Trattato CE (divenuto art. 211 CE), questa circostanza non potrebbe giustificare eventuali trasgressioni del diritto comunitario (v., in particolare, sentenza Van Landewyck e a./Commissione, citata nel precedente punto 717, punto 84, e Tréfilunion/Commissione, citata nel precedente punto 223, punto 127). Per di più, risulta dal documento di Zurigo/Céligny (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 3-7; documenti nn. 33.126/18772-18779) che è stata immediatamente scelta l'opzione delle azioni individuali illecite, senza attendere i risultati dell'opzione lecita, prevista parallelamente. Neppure le asserite difficoltà connesse a quest'ultima opzione possono essere pertanto presentate come la giustificazione per il ricorso a misure individuali anticoncorrenziafi.
punto 2560
Infine, come sottolinea a giusto titolo la Commissione nel paragrafo 53, punto 8, della decisione impugnata, i vari documenti analizzati ai precedenti punti 2537-2540 dimostrano come la ETF, pur essendo stata incaricata prioritariamente di studiare le misure destinate ad impedire le importazioni a basso prezzo, sui mercati dell'Europa occidentale, di cemento proveniente dalla Grecia, avesse una sfera d'azione più ampia, vale a dire l'eliminazione di qualsiasi introduzione di cemento a basso prezzo che potesse destabilizzare i mercati europei. La giustificazione della ETF consistente nel mero riferimento alle minacce di importazioni, che si asseriscono illecite, provenienti dalla Grecia non può, pertanto, essere accolta.
punto 2561
Per concludere, le spiegazioni delle ricorrenti relative allo stato di necessità provocato dalle minacce di importazioni provenienti dalla Grecia non possono portare ad evitare l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato nei confronti dell'accordo di cui all'art. 4, n. 1, della decisione impugnata.
punto 2562
La Lafarge contesta inoltre alla Commissione di essersi resa colpevole di uno sviamento di procedura e di potere, privilegiando l'applicazione dell'art. 85 del Trattato, senza aver in precedenza o simultaneamente fatto applicazione dell'art. 93 di tale Trattato (divenuto art. 88 CE) nei confronti delle pratiche greche.
punto 2563
Sennonché, una decisione è viziata da sviamento di potere solo ove risulti, in base a elementi obiettivi, pertinenti e concordanti, che essa è stata emanata allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini vari da quelli dichiarati (v. giurisprudenza citata nel precedente punto 779).
punto 2564
Nella fattispecie, la Commissione chiarisce, in particolare nel paragrafo 53, punto 7, della decisione impugnata, di aver giudicato l'accordo costitutivo della ETF in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato per il fatto che l'obiettivo perseguito da tale accordo era quello di «studiare le misure per eliminare le importazioni nell'Europa Occidentale, [all'epoca] le importazioni dalla Grecia». Poiché dall'analisi sviluppata ai precedenti punti 2537-2540 è emersa la correttezza di tale valutazione, si deve respingere l'argomento della Lafarge relativo al preteso sviamento di potere o di procedura ad opera della Commissione.
punto 2565
La Italcementi assume inoltre, richiamando la decisione della Commissione 30 luglio 1992, 92/444/CEE, relativa ad una procedura a norma dell'art. 85 del trattato CEE (IV/33.394 — Scottish Salmon Board) (GU L 246, pag. 37), che, nei limiti in cui le industrie europee avessero tentato, mediante la ETF, di tutelarsi dalle turbolenze del mercato, mentre tali misure di salvaguardia potevano essere attuate dall'amministrazione pubblica comunitaria, la Commissione avrebbe dovuto, come nella vicenda che ha dato luogo a tale decisione, limitarsi a constatare la violazione del Trattato senza irrogare ammende alle imprese considerate, tanto più che tale approccio sarebbe stato autorizzato dalla Corte (sentenza 2 marzo 1983, causa 7/82, GLV/Commissione, Racc. pag. 483, punto 25).
punto 2566
Si deve tuttavia osservare che, come si evince già dalla semplice lettura dell'art. 9 della decisione impugnata (v. altresì paragrafo 65, punto 8), le infrazioni constatate nell'art. 4 non hanno dato luogo, in quanto tali, all'irrogazione di un'ammenda, dal momento che è stata sanzionata solo l'infrazione constatata all'art. 1, relativa alla partecipazione all'accordo Cembureau.
punto 2567
In ogni caso, le circostanze della fattispecie presentano, rispetto alla vicenda che ha dato luogo alla citata decisione 30 luglio 1992, 92/444, differenze che impediscono alla Italcementi di riferirsi all'atteggiamento adottato dalla Commissione in quest'ultima decisione. Essa era, infatti, inquadrata in un contesto di dumping formalmente riconosciuto dalla Commissione, circostanza da non ricorreva nella fattispecie. Inoltre, la costituzione della ETF, finalizzata all'eliminazione generale delle importazioni di cemento in Europa occidentale, ha perseguito un obiettivo che, contrariamente a quelli dello Scottish Salmon Board, oltrepassava di gran lunga le misure difensive contro le «turbolenze» che potevano essere obiettivo di intervento da parte delle autorità comunitarie.
punto 2568
Per tali diverse ragioni, l'argomento della Italcementi deve essere respinto.
punto 2569
In quanto luogo, la CBR, la Dyckerhoff, la Ciments français, la Heidelberger, la Lafarge, la Italcementi, la Holderbank e la Blue Circle, ritengono che la costituzione défia ETF non possa essere considerata infrazione, dal momento che i suoi membri avrebbero costantemente manifestato la preoccupazione di rispettare il diritto comunitario, convenendo, da un lato, di sottoporre le misure auspicate ad un esame giuridico destinato a garantire la loro liceità e, d'altro lato, di informarne le autorità comunitarie. Esse richiamano, al riguardo, vari documenti indicati nel paragrafo 25 della decisione impugnata [resoconto della riunione tenutasi a Roma il 28 maggio 1986 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 1; documento n. 33.126/18771); documento di Zurigo/Céligny; resoconto della riunione della ETF del 21 ottobre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 34-38; in particolare, punto 35; documenti nn. 33.126/18895-18900, in particolare, 18895 e 18896); «[a]ppunti della riunione dei rappresentanti dell'industria del cemento della CEE all'Hotel Hilton, Bruxelles, il 6 novembre 1986, alle ore 9» (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 39-43, in particolare, punto 40; documenti nn. 33.126/19007 e 19008)).
punto 2570
Si deve prendere atto che i vari documenti presentati dalle ricorrenti esprimono effettivamente la preoccupazione dei membri della ETF di accertarsi del rispetto del diritto comunitario. Tuttavia, resta pur sempre il fatto che la ETF è stata costituita allo scopo di studiare, per effettuare raccomandazioni agli Head Delegates, misure di dissuasione e di persuasione destinate ad eliminare le importazioni (in primo luogo quelle provenienti dalla Grecia) sui mercati dell'Europa occidentale, senza attendere il risultato dei contatti e dei pareri giuridici previsti. Del resto, nessuna ricorrente è stata in grado di dimostrare che le autorità comunitarie fossero state informate della costituzione della ETE In ogni caso, l'argomento delle ricorrenti non può indurre e ignorare la mancata notifica formale alla Commissione, ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato, dell'accordo costitutivo della ETF, unico legittimo mezzo prevedibile in presenza di un accordo il cui obiettivo era manifestamente in contrasto con l'art. 85, n. 1, di detto trattato (v., in tal senso, la giurisprudenza citata al precedente punto 2556).
punto 2571
Ne consegue che l'argomento delle ricorrenti deve essere respinto.
punto 2572
La Lafarge, la Italcementi, e la Holderbank sostengono che, il 6 novembre 1986, nel corso del loro incontro con il signor Sutherland, membro della Commissione, i produttori di cemento europei lo hanno informato dell'esistenza e dei compiti della ETF. Secondo la Italcementi, in tale occasione, il signor Sutherland avrebbe approvato le attività della ETF.
punto 2573
Sennonché, documento richiamato al riguardo dalle ricorrenti ( « Appunti della riunione con il commissario Peter Sutherland a Bruxelles, il 6 novembre 1986, alle ore 11»; documenti nn. 33.126/19009 e 19010) non conferma tali asserzioni. Ne emerge, tutt'al più, che rappresentanti dell'industria europea del cemento hanno manifestato al membro della Commissione le loro comuni preoccupazioni riguardo alla situazione greca e la loro volontà di trovare una soluzione che conciliasse i vari interessi esistenti. Tale documento non dimostra che la costituzione della ETF, il suo obiettivo e le misure di dissuasione e di persuasione che essa era stata incaricata di studiare per fronteggiare la minaccia costituita dalle importazioni provenienti dalla Grecia fossero stati portati a conoscenza del signor Sutherland e che quest'ultimo li avesse approvati. In ogni caso, gli argomenti in esame non possono porre in ombra la mancata notifica formale alla Commissione dell'accordo costitutivo della ETF, né pertanto il carattere di infrazione di quest'ultimo.
punto 2574
Gli argomenti della Lafarge, della Italcementi, della Holderbank devono essere, di conseguenza, respinti.
punto 2575
In quinto luogo, la Aalborg sostiene che nessuno dei documenti relativi alla ETF contiene riferimenti all'accordo Cembureau. La Blue Circle sostiene che la decisione impugnata non contiene alcun elemento atto a dimostrare che i partecipanti alla ETF avessero quale scopo comune l'attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 2576
Ora, si deve constatare che tali affermazioni non possono contraddire il complesso dei documenti analizzati ai precedenti punti 2537-2540, che dimostrano l'obiettivo anticoncorrenziale perseguito dalla ETF.
punto 2577
In sesto luogo, la Aker e la Euroc sostengono che la Commissione ha giudicato la ETF in contrasto con l'art. 85 del Trattato per la sola ragione che essa avrebbe collimato con l'accordo unico e continuo relativo al rispetto dei mercati nazionali.
punto 2578
Questo argomento deve essere respinto. Secondo il paragrafo 53, punto 7, della decisione impugnata, la Commissione ha concluso che la ETF era contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato non in base al suo collegamento con l'accordo Cembureau, ma in base ad indicazioni contenute nel resoconto della riunione della ETF tenutasi il 19 agosto 1986 a Ginevra, esposte al precedente punto 2537. Tali indicazioni hanno del resto indotto la Commissione a ritenere che l'obiettivo della ETF «si iscrive[va] (...) a pieno titolo nel quadro dell'accordo Cembureau sul rispetto dei mercati nazionali» (stesso punto). La fondatezza di quest'ultima valutazione sarà esaminata nei successivi punti 4050-4052.
punto 2579
In settimo luogo, la Lafarge ritiene che la Commissione non abbia ben compreso il mercato geografico pertinente nella vicenda riguardante la Grecia. Tale mercato sarebbe stato costituito unicamente dalle zone portuali dell'Europa e dall'entroterra ad esse prossimo, in cui l'integrazione verticale era ridotta o esistevano grandi acquirenti indipendenti.
punto 2580
Si deve tuttavia osservare che tale affermazione è smentita da vari documenti che dimostrano come il mercato geografico interessato dall'accordo constatato nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata avesse la dimensione europea illustrata dalla Commissione nel paragrafo 11. Risulta infatti dal resoconto della riunione tenutasi a Roma il 28 maggio 1986 — prima riunione descritta al paragrafo 25 della decisione impugnata in rapporto alla questione greca — che « tutti i paesi [dell'Europa occidentale] » erano interessati dalla decisione dell'industria greca di esportare due milioni di tonnellate eccedentarie all'anno, decisione che indusse i produttori europei a reagire come «fronte comune», mediante misure dissuasive e persuasive (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 1; documento n. 33.126/18771). Peraltro, il documento di Zurigo/Céligny auspicava la «cooperazione tra i produttori del mercato comune/Europa occidentale » per fronteggiare la minaccia di importazioni destabilizzanti che riguardava « non solo (...) i paesi più esposti all'attacco bensì (...) tutta l'Europa». Si è, infine, già sottolineato (v. i precedenti punti 2537 e 2538) che, stando ai resoconti della riunione della ETF tenutasi a Ginevra il 19 agosto 1986 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 15; allegato 15 della memoria di risposta della Aker e della Euroc alla CA) e della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF tenutasi a Baden-Baden il 9 settembre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 24; documenti nn. 33.126/18849-18862), l'obiettivo della ETF era quello di esaminare le misure di dissuasione e persuasione destinate ad eliminare le importazioni di cemento nei mercati europei.
punto 2581
In ogni caso, l'argomento della Lafarge non può eliminare l'analisi, effettuata ai precedenti punti 2537-2540, da cui emerge che la Commissione poteva legittimamente ritenere l'accordo costitutivo della ETF in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 2582
L'argomento della Lafarge deve quindi essere respinto.
punto 2583
In ottavo luogo, numerose ricorrenti prospettano una serie di argomenti diretti a dimostrare che la costituzione della ETF non aveva generato alcun effetto, misura, azione o decisione atti a restringere la concorrenza nel mercato comune.
punto 2584
La Lafarge afferma ad esempio che la ETF era uno strumento di riflessione, investito di un mero potere propositivo. La creazione della ETF non sarebbe quindi stata, in quanto tale, una misura rientrante nella sfera di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Tale gruppo di riflessione non sarebbe potuto giungere ad un concorso di volontà, in mancanza di potere decisionale — appartenendo quest'ultimo soltanto agli Head Delegates —, né avrebbe potuto provocare alcuna restrizione della concorrenza, limitandosi le sue competenze alla formulazione di semplici proposte. La Lafarge aggiunge che le due sole misure proposte dalla ETF per risolvere il « problema greco » sono state azioni di sensibilizzazione delle autorità nazionali e comunitarie, da un lato, e la creazione della società Interciment, d'altro lato. Nessuna di tali misure avrebbe tuttavia rivestito carattere illecito. L'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, che qualifica la costituzione della ETF come infrazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, sarebbe in definitiva privo di obiettivo, dal momento che la creazione della Interciment, unica misura alla quale avrebbe condotto la creazione della ETF, è ritenuta infrazione nell'art. 4, n. 2.
punto 2585
La Aalborg afferma che, ad eccezione della società inattiva Interciment, la ETF non è mai andata oltre la fase delle intenzioni.
punto 2586
La Holderbank fa osservare come nessuna delle misure di ritorsione discusse nell'ambito della ETF sia stata realmente attuata.
punto 2587
La Aker e la Euroc sostengono che la ETF era un gruppo di discussione, i cui membri fondatori non si sono in alcun modo impegnati definitivamente in un'azione collettiva illecita. Esse aggiungono che l'accordo costitutivo della ETF non ha avuto alcun sensibile impatto sulla concorrenza.
punto 2588
La Blue Circle sostiene che la ETF e i suoi sottogruppi di lavoro erano istanze di riflessione e di scambio di informazioni, che non hanno condotto a decisioni collettive. Inoltre, la ETF non sarebbe più stata convocata dal marzo 1987, dato che essa non sarebbe mai pervenuta a formulare proposte utili.
punto 2589
Questi argomenti non possono tuttavia porre in ombra le constatazioni oggettive che si ricavano dai documenti indicati nel paragrafo 25 della decisione impugnata, vale a dire che, al momento dell'insorgere del problema connesso con le importazioni di cemento greco, vari rappresentanti dell'industria europea del cemento hanno concordato di istituire la ETF attribuendole quale obiettivo lo studio di misure di dissuasione e persuasione destinate ad eliminare le importazioni di cemento sui mercati europei, in primo luogo quelle provenienti dalla Grecia, e di raccomandare agli Head Delegates le misure da adottare a tale scopo. E' stato quindi posto in essere un concorso di volontà, ovvero un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, riguardo a tale iniziativa, la cui finalità è stata, correttamente (v. nei precedenti punti 2537-2540), giudicata anticoncorrenziale dalla Commissione. Ora, ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha avuto l'obiettivo di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (v. giurisprudenza citata supra, al punto 837). Pertanto, senza che sia necessario prendere in esame i vari argomenti delle ricorrenti tendenti a dimostrare che la costituzione della ETF non ha sortito alcun effetto, risultato, misura o decisione restrittiva della concorrenza, si deve concludere che la Commissione poteva legittimamente qualificare l'accordo costitutivo della ETF, constatato nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, come infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 2590
In nono luogo, la Aker e la Euroc sostengono che l'accordo costitutivo della ETF non ha avuto un'incidenza apprezzabile sul commercio tra Stati membri.
punto 2591
Si deve tuttavia ricordare che, vietando le intese che abbiano per obiettivo o per effetto di restringere la concorrenza e che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri, l'art. 85, n. 1, del Trattato non prescrive che venga dimostrato che l'intesa ha effettivamente pregiudicato in misura rilevante gli scambi, prova che, nella maggior parte dei casi, solo difficilmente potrebbe essere fornita. Esso richiede che si provi che l'intesa di cui trattasi era atta a produrre questo effetto. La condizione del pregiudizio arrecato al commercio tra gli Stati membri è infatti considerata soddisfatta qualora, in base ad un complesso di elementi di diritto o di fatto, l'intesa accertata consenta di ritenere con un grado di probabilità adeguato che essa sia atta ad avere un'influenza diretta o indiretta, in atto o in potenza, sulle correnti di scambi fra Stati membri (v., in questo senso, giurisprudenza citata nel precedente punto 1986). Ora, già per il suo scopo, che tendeva all'eliminazione delle importazioni in Europa occidentale (v. documenti analizzati nei precedenti punti 2537-2540), l'accordo costitutivo della ETF era atto a influenzare sensibilmente il commercio di cemento all'interno del mercato comune. L'argomento della Aker e della Euroc deve di conseguenza essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › C — Sulla partecipazione delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata all'accordo costitutivo della ETF › 1. Osservazioni preliminari
punto 2592
L'infrazione relativa all'accordo costitutivo della ETF è imputata alle seguenti ricorrenti: la CBR, la Cembureau, la Dyckerhoff, lo SFIC, la Ciments français, la Heidelberger, la Lafarge, la Aalborg, il BDZ, la Unicem, la Asland, la Uniland, la Oficemen, la Irish Cement, la Italcementi, la Holderbank, la Aker, la Euroc, la Cementir e la Blue Circle.
punto 2593
Nel paragrafo 53, punto 2, della decisione impugnata, la Commissione spiega:
« Il concorso di volontà di ciascun partecipante è stato espresso nel corso di varie riunioni e in particolare nel corso delle riunioni degli Head Delegates, nonché attraverso la partecipazione alle diverse azioni intraprese».
punto 2594
E' pacifico che l'insorgenza del «problema greco» ha dato luogo, nel 1986 e nel 1987, ad una serie di riunioni tra rappresentanti dell'industria europea del cemento, in particolare a quelle descritte dalla Commissione nel paragrafo 25 della decisione impugnata:
riunione del 28 maggio 1986 a Roma (paragrafo 25, punto 1);
riunioni di un gruppo di lavoro dal 3 al 5 giugno 1986 a Zurigo e poi a Céligny (punti 2-7) ;
riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma (punti 8-10);
otto riunioni della ETF: il 17 giugno 1986 a Londra (punto 11), il 2 luglio 1986 a Milano (punto 12), l'8 luglio 1986 a Ginevra (punto 13), il 19 agosto 1986 a Ginevra (punti 14-20), il 9 settembre 1986 a Baden-Baden (punto 21); il 21 ottobre 1986 a Ginevra (punti 34-38); il 9 gennaio 1987 a Milano (punto 44) e l'11 febbraio 1987 a Ginevra (punti 45 e 46);
riunione del sottogruppo «Misure difensive» il 17 marzo 1987 (punto 47);
riunioni degli «Head Delegates e dei rappresentanti della task-force» il 9 settembre 1986 a Baden-Baden (punti 22-33);
riunione dei «rappresentanti dell'industria del cemento della CEE» il 6 novembre 1986 a Bruxelles (punti 39-43);
riunione alla fine del maggio 1987, a margine dell'assemblea generale della Cembureau (punto 48).
punto 2595
Ad eccezione della Holderbank e della Blue Circle, che contestano soltanto il carattere di infrazione della costituzione della ETF e, in subordine, la durata di tale infrazione — argomenti esaminati, rispettivamente, ai precedenti punti 2532-2561, 2569-2576 e 2583-2589 e ai successivi punti 2791-2808 —, tutte le ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata contestano la loro partecipazione all'infrazione imputata loro da tale disposizione.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › C — Sulla partecipazione delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata all'accordo costitutivo della ETF › 2. Posizione della CBR
punto 2596
La CBR sostiene di non essere stata rappresentata nella ETF e di non aver assistito a nessuna delle riunioni descritte nel paragrafo 25 della decisione impugnata. Essa ammette che lo Head Delegate belga era presente alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma. In tale riunione, si sarebbe tuttavia deciso di creare la Interciment. La CBR riconosce che lo Head Delegate belga ha assistito alla riunione del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, descritta nel paragrafo 25, punti 22-32, della decisione impugnata. Tale riunione, tuttavia, sarebbe stata meramente informativa: essa avrebbe consentito ai membri della ETF di presentare le conclusioni dei loro lavori e di preparare le riunioni del giorno successivo con i membri del Parlamento europeo a Strasburgo. In quella riunione, inoltre, sarebbe stato deciso di mantenere inattiva la Interciment. La CBR ammette che l'industria belga venne rappresentata alla riunione del 6 novembre 1986. Tuttavia, tale riunione sarebbe servita unicamente a preparare la riunione prevista lo stesso giorno con il signor Sutherland, membro della Commissione, riguardo alla pratica relativa alla Grecia. Sarebbe anche stato confermato, nel corso di tale riunione, che la Interciment sarebbe rimasta inattiva. La CBR sottolinea di non aver partecipato ad alcun'altra riunione della ETF, fino allo scioglimento di quest'ultima, e di non aver neppure fatto parte di uno dei suoi sottogruppi di lavoro.
punto 2597
Occorre sottolineare come lo Head Delegate belga presente alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma fosse il signor Van Hove, allora presidente del consiglio di amministrazione della CBR (risposta della CBR in data 16 giugno 1998 ad un quesito rivoltole dal Tribunale il 15 maggio 1998). Nel corso di tale riunione, il signor Van Hove rappresentò gli interessi dell'industria belga nel suo complesso, ivi compresi quindi quelli della CBR, dai quali non poteva prescindere tenuto conto della funzione di primo piano da lui occupata all'epoca all'interno di tale impresa belga.
punto 2598
A seguito della risposta 7/b del 7 maggio 1990 della Holderbank ad una richiesta di informazioni della Commissione (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 10; documento n. 33.126/18755), i partecipanti alla riunione di Stoccolma del 9 giugno 1986 «hanno formalmente deciso la costituzione della ETF». Risulta, inoltre, dal resoconto della riunione tenutasi a Roma il 28 maggio 1986 («Riunione informale sui problemi posti dalla Grecia, Roma, 28 maggio 1986»; decisione impugnata, paragrafo 25, punto 1; documento n. 33.126/18771) che i partecipanti a tale riunione avevano concordato di riunirsi nuovamente il 9 giugno 1986 a Stoccolma e che, in vista di questa riunione di Stoccolma, avevano incaricato un gruppo di lavoro ristretto di riunirsi la settimana successiva a Zurigo per « predisporre una documentazione dettagliata su tutti gli aspetti relativi ad eventuali misure difensive». La Holderbank si era, dal canto suo, proposta di preparare, immediatamente dopo la riunione di Roma, un «position paper» comprendente alcune proposte di misure persuasive. Tali indicazioni, lette paralelamente a quelle che compaiono nei resoconti della riunione della ETF del 19 agosto 1986 e della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 quanto all'obiettivo attribuito alla ETF (v. nei precedenti punti 2537 e 2538), conducono a concludere che, nel corso della riunione tenutasi a Stoccolma il 9 giugno 1986, i partecipanti hanno avallato il documento di Zurigo/Céligny e hanno affidato alla ETF l'esame delle misure dissuasive e persuasive auspicate da detto documento.
punto 2599
Risulta, peraltro, dal verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF tenutasi il 9 settembre 1986 a Baden-Baden che «il signor P. Sytor, Cimenteries CBR, Belgio» ha partecipato a tale riunione (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 23; documento n. 33.126/18857). Per gli altri partecipanti, il signor Sytor era il rappresentante della CBR.
punto 2600
Secondo il verbale della riunione (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 22-32; documenti nn. 33.126/18849-18862), lo scopo della ETF venne ricordato in apertura di riunione nei seguenti termini: «La ETF è stata creata per effettuare l'esame delle possibili misure “dissuasive” e “persuasive” contro l'immissione di cemento a basso prezzo sui mercati europei (in primo luogo contro le importazioni greche nel Regno Unito) e raccomandazioni agli Head Delegates». Sono stati poi ricordati una serie di argomenti individuati la ETF per un esame approfondito: accordo con l'industria greca; ritorsioni sui tradizionali mercati d'esportazione dell'industria greca; esportazioni in Grecia; minacce da parte di altri paesi; rivenditori di cemento. Poiché, a causa della notevole mole di lavoro, la ETF non aveva proposto reali soluzioni dalla sua creazione, fu deciso di costituire vari sottogruppi di lavoro (sottogruppo Intermediari; sottogruppo «Mercati d'esportazione della Grecia»; sottogruppo «Esportazioni in Grecia»; sottogruppo «Scambio di esperienze difensive»; sottogruppo «Minacce da altri paesi») del cui coordinamento avrebbe dovuto occuparsi dalla ETF e che avrebbero dovuto sottoporre periodicamente il loro lavoro agli Head Delegates. Vennero esaminate numerose misure dissuasive e persuasive previste nel documento di Zurigo/Céligny. Furono adottate decisioni o orientamenti su alcune di esse: venne così deciso di continuare i negoziati per raggiungere un accordo diretto ad assorbire le sovraccapacità greche, la ETF fu incaricata di presentare agli Head Delegates, per la fine di settembre, una raccomandazione riguardo alla fattibilità di esportazioni in Grecia a mo' di ritorsione e si decise di raccogliere informazioni complementari a seguito dei tentativi infruttuosi della Blue Circle presso la banca Worms e il Crédit suisse Francia per bloccare i crediti a Bouri, l'intermediario dei produttori greci nel Regno Unito. Venne del pari convenuto di assicurarsi che, pur rimanendo momentaneamente inattiva, la società commerciale comune Intercement, che era stata costituita in conformità della decisione adottata il 9 giugno 1986 a Stoccolma, fosse pronta a divenire operativa per l'attuazione tanto delle misure di dissuasione quanto di quelle di persuasione.
punto 2601
Infine, gli appunti relativi alla riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles menzionano la presenza del signor Van Hove alla detta riunione « dei rappresentanti dell'industria del cemento della CEE» (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 39; documento n. 33.126/19007). Nel corso di tale riunione, il signor Van Hove rappresentò gli interessi dell'industria belga nel suo complesso e, in particolare, quelli della CBR, della quale era all'epoca presidente del consiglio di amministrazione.
punto 2602
Secondo gli appunti che si riferiscono a tale riunione (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 39-43; documenti nn. 33.126/19007 e 19008), si sono effettivamente tenute discussioni, come sostiene la CBR, riguardo all'incontro previsto con il membro della Commissione responsabile per la politica della concorrenza. Venne tuttavia concordato anche, nel corso di questa riunione, che «la ETF [avrebbe dovuto] continuare a riunirsi e ad esaminare gli sviluppi » relativi all'evoluzione delle importazioni greche sui mercati europei.
punto 2603
Partecipando alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma, alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden nonché alla riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles, la CBR, in assenza di manifestazioni di dissenso, ha approvato o, quanto meno ha fatto supporre agli altri partecipanti che essa approvasse, la costituzione della ETF, nonché l'esame, da parte di quest'ultima, delle misure di dissuasione e di persuasione destinate ad impedire le importazioni destabilizzanti in Europa occidentale. La Commissione ha quindi correttamente constatato, nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, la partecipazione della CBR all'accordo costitutivo della ETF (v., in questo senso, giurisprudenza citata supra nel punto 1353).
punto 2604
Tuttavia, poiché nella decisione impugnata non consta alcun elemento che consenta di ritenere che la CBR avesse aderito all'accordo costitutivo della ETF prima di partecipare alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma, l'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, dev'essere annullato nei limiti in cui imputa alla CBR la sua partecipazione a tale accordo prima di tale data.
punto 2605
La CBR contesta inoltre i vari elementi sui quali si basa la Commissione nel paragrafo 24, punto 3, della decisione impugnata per sostenere che la coalizione destinata a fronteggiare la « minaccia greca » si formò nell'ambito della Cembureau.
punto 2606
Tuttavia, senza che sia necessario esaminare la fondatezza di tale argomento, è sufficiente rilevare come esso non consenta di eludere le constatazioni oggettive effettuate ai precedenti punti 2597-2602 in ordine alla partecipazione della CBR alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma, alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, nonché alla riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles. Pertanto, esso non è idoneo a confutare la conclusione esposta al precedente punto 2603 riguardo alla correttezza della decisione della Commissione di addebitare alla CBR la sua partecipazione all'accordo costitutivo della ETF.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › C — Sulla partecipazione delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata all'accordo costitutivo della ETF › 3. Posizione della Cembureau
punto 2607
La Cembureau nega qualsiasi coinvolgimento nella costituzione e nella gestione della ETF, rilevando come i suoi due direttori, i signori Dutron e Collis, che hanno assistito, rispettivamente, alla riunione del 28 maggio 1986 a Roma e a quella del 3 giugno 1986 a Zurigo, abbiano svolto solo funzioni di segretariato (il signor Dutron) e di assistenza lecita (il signor Collis), il che non avrebbe trasformato le due riunioni di cui trattasi in riunioni della Cembureau. Essa aggiunge che, come risulta dalla risposta 7/b del 7 maggio 1990 della Holderbank ad una richiesta di informazioni della Commissione (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 2; documento n. 33.126/18756), il signor Collis ha assistito solo all'inizio della riunione del 3 giugno 1986 a Zurigo. Egli l'avrebbe poi abbandonata a causa del conflitto d'interessi suscitato, nei suoi confronti, dal richiamo alla questione degli aiuti pubblici accordati ai produttori greci.
punto 2608
Si deve tuttavia rilevare che, ai termini del resoconto della riunione tenutasi a Roma il 28 maggio 1986, preparato dal signor Dutron («Riunione informale sui problemi posti dalla Grecia, Roma, 28 maggio 1986»; decisione impugnata, paragrafo 25, punto 1; documento n. 33.126/18771), scopo della detta riunione era quello di reagire, rapidamente e tutti insieme, alla decisione dell'industria greca del cemento di esportare cemento (2 milioni di tonnellate l'anno) in Europa occidentale, e questo combinando misure dissuasive («the stick») e persuasive («the carrot»). I partecipanti a tale riunione convennero di ritrovarsi il 9 giugno 1986 a Stoccolma. In vista di tale nuova riunione, un gruppo di lavoro formato da quattro membri venne incaricato di predisporre la settimana successiva a Zurigo, con l'assistenza del signor Collis, una « documentazione dettagliata su tutti gli aspetti relativi ad eventuali misure difensive». Venne altresì pattuito, nel corso della detta riunione, che la Holderbank avrebbe preparato un «position paper» comprendente alcune proposte di misure di persuasione. E' dunque nel corso della riunione del 28 maggio 1986 a Roma che nacque l'idea di una risposta collettiva alle importazioni destabilizzanti, con priorità per quelle provenienti dalla Grecia, mediante misure di dissuasione e di persuasione. Tale riunione ha dato origine all'iniziativa « ETF ».
punto 2609
Partecipando, nella persona del signor Dutron, alla riunione del 28 maggio 1986, curando la stesura del resoconto di tale riunione e offrendo l'assistenza del signor Collis per preparare, in vista della riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma, una documentazione particolareggiata sulle misure di dissuasione che si sarebbero potute prevedere, la Cembureau ha palesato il proprio consenso, fin dall'origine, alla costituzione della ETF e allo studio, da parte di quest'ultima, delle misure di dissuasione e di persuasione.
punto 2610
La partecipazione della Cembureau all'accordo costitutivo della ETF è inoltre confermata dalla presenza, anche se per breve tempo, del signor Collis alla riunione del 3 giugno 1986, nel corso della quale venne intrapresa la stesura del documento di Zurigo/Céligny, « documento quadro » dei lavori della ETF per l'esame delle misure dissuasive e persuasive. L'argomento addotto dalla Cembureau riguardo alla presunta ragione della partenza precipitosa del signor Collis dalla riunione del 3 giugno 1986, oltre al fatto che non è dimostrato da nessun elemento concreto, non può essere accolto. Il signor Dutron, infatti, da parte sua, ha assistito a tutta la riunione del 28 maggio 1986 a Roma, senza avervi ravvisato in nessun momento un conflitto di interessi reale o potenziale, benché la detta riunione fosse esclusivamente dedicata alla necessità di una reazione collettiva alle importazioni nell'Europa occidentale di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 2611
La Commissione ha quindi correttamente addebitato, nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, alla Cembureau la sua partecipazione all'accordo costitutivo della ETF a partire dal 28 maggio 1986.
punto 2612
La Cembureau contesta inoltre i vari elementi sui quali si basa la Commissione nel paragrafo 24, punto 3, della decisione impugnata per sostenere che la ETF si formò nell'ambito della Cembureau.
punto 2613
Tuttavia, senza che sia necessario esaminare la fondatezza di tale argomento, è sufficiente rilevare come esso non consenta di ignorare le constatazioni oggettive effettuate nei precedenti punti 2608-2610 in ordine alla partecipazione della Cembureau alla riunione del 28 maggio 1986 a Roma e del 3 giugno 1986 a Zurigo. Pertanto, esso non è idoneo a rimettere in discussione la conclusione di cui al precedente punto 2611 riguardo alla correttezza della decisione della Commissione di imputare alla Cembureau la sua partecipazione all'accordo costitutivo della ETF.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › C — Sulla partecipazione delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata all'accordo costitutivo della ETF › 4. Posizione della Dyckerhoff
punto 2614
La Dyckerhoff sottolinea che, tra tutte le riunioni descritte nel paragrafo 25 della decisione impugnata, essa ha partecipato solo a quella del 28 maggio 1986 a Roma, a quella del 9 giugno 1986 a Stoccolma, a quella degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden e a quella dei rappresentanti dell'industria europea del cemento del 6 novembre 1986 a Bruxelles.
punto 2615
Essa sostiene di aver partecipato alle suddette quattro riunioni al solo scopo di sensibilizzare le autorità nazionali e comunitarie riguardo ai problemi sollevati dagli aiuti statali concessi ai produttori di cemento greci, il che corrispondeva ad uno degli scopi perseguiti dalla ETF. Essa avrebbe manifestato il proprio disinteresse e la propria mancanza di consenso alle attività illecite della ETF non designando alcun rappresentante all'interno di quest'ultima, smettendo di partecipare a qualsiasi riunione dopo aver ottenuto un incontro con il signor Sutherland, membro della Commissione, il 6 novembre 1986 a Bruxelles e non prendendo parte ad alcuna misura dissuasiva. Questi vari profili del suo comportamento avrebbero chiaramente indicato agli altri produttori interessati che l'unico suo interesse consisteva nell'ottenere un intervento della Commissione nei confronti delle violazioni del diritto comunitario commesse dalla Repubblica ellenica.
punto 2616
La Dyckerhoff afferma, infine, che, stando ai documenti ricordati dalla Commissione nel paragrafo 25 della decisione impugnata, tutte le discussioni alle quali essa ha partecipato sono state subordinate alla condizione della loro compatibilità con le disposizioni del Trattato relative alla concorrenza. Essa avrebbe pertanto presunto che le decisioni e le misure stabilite nel corso di tali riunioni non violassero il diritto comunitario.
punto 2617
Tale argomento non può essere accolto.
punto 2618
Come essa stessa ammette, la Dyckerhoff ha partecipato alle riunioni del 28 maggio 1986 a Roma e del 9 giugno 1986 a Stoccolma, alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden e a quella del 6 novembre 1986 a Bruxelles.
punto 2619
Tenuto conto di quanto esposto in precedenza, ai punti 2598, 2600, 2602 e 2608, e non avendo la Dyckerhoff prodotto elementi atti a dimostrare che, nel corso di tali riunioni, essa avesse preso apertamente le distanze dall'obiettivo manifestamente anticoncorrenziale che aveva presieduto alla costituzione della ETF, o avesse chiaramente manifestato agli altri partecipanti che assisteva a tali riunioni in una prospettiva diversa dalla loro, vale a dire unicamente per la predisporre di azioni di sensibilizzazione delle autorità nazionali e comunitarie al «problema greco», si deve ritenere che la Dyckerhoff abbia aderito, o, quanto meno avesse fatto supporre agli altri partecipanti che essa aderisse, alla costituzione della ETF e alla sua finalità anticoncorrenziale (v., in questo senso, la giurisprudenza citata al precedente punto 1353).
punto 2620
Senza che sia necessario valutare, tenuto conto di quanto precisato in precedenza, nei punti 2507-2511, la fondatezza dell'argomento della Dyckerhoff inteso a negare la sua partecipazione a misure dissuasive nei confronti dei produttori greci, occorre quindi concludere che la Commissione ha correttamente accertato, nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, la partecipazione della Dyckerhoff all'accordo costitutivo della ETF a partire dal 28 maggio 1986.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › C — Sulla partecipazione delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata all'accordo costitutivo della ETF › 5. Posizione dello SFIC
punto 2621
Lo SFIC sostiene che gli elementi addotti dalla Commissione non dimostrano il suo coinvolgimento nell'accordo costitutivo della ETE Non esisterebbe alcuna prova di una decisione di associazione di imprese, né la Commissione avrebbe dimostrato in che modo comportamenti di persone che esercitavano funzioni al suo interno avrebbero potuto avere uno scopo anticoncorrenziale.
punto 2622
Al riguardo, occorre anzitutto ricordare che, affinché la partecipazione di un'associazione di categoria ad un accordo in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato possa essere accertata a fianco di quella delle imprese aderenti alla detta associazione, la Commissione è tenuta a dimostrare che l'associazione ha adottato, nell'ambito dell'infrazione di cui trattasi, un comportamento autonomo, distinto da quello dei suoi membri (v. giurisprudenza citata nel precedente punto 1353).
punto 2623
Nella fattispecie, è pacifico che il signor Laplace ha assistito alle riunioni del 28 maggio 1986 a Roma, del 9 giugno 1986 a Stoccolma e del 6 novembre 1986 a Bruxelles (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 9) e che il signor Kasriel ha assistito alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 23; documento n. 33.126/18857). Ora, il signor Laplace, presidente della Ciments français (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 9), era anche, all'epoca, presidente dello SFIC (v. documenti nn. 33.126/14834, 14846 e 14855, citati nel paragrafo 29, punto 4, della decisione impugnata) e il signor Kasriel, dipendente della Lafarge (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 23; documento n. 33.126/18857), era anche, all'epoca, membro dell'ufficio dello SFIC (v. documenti nn. 33.126/14834, 14846 e 14855, sopra indicati).
punto 2624
Inoltre, come ha rilevato la Commissione nel paragrafo 29, punto 4, della decisione impugnata, «il problema delle esportazioni di cemento dalla Grecia è [stato] iscritto al punto (3) dell'ordine del giorno delle riunioni del Bureau d[ello SFIC] dell'8 luglio 1986, del 9 settembre 1986 e del 7 ottobre 1986 » e « il presidente Laplace è stato sempre presente tra i membri del Bureau [a tali] riunioni [e] ad una di queste riunioni [quella del 7 ottobre 1987] ha preso parte anche il sig. Kasriel (...)».
punto 2625
Risulta quindi che i signori Laplace e Kasriel hanno assistito, quanto meno nella loro qualità di rappresentanti dello SFIC, alle quattro riunioni menzionate in precedenza, nel punto 2623, nel corso di ognuna delle quali è stato espresso un concorso di volontà riguardo alla costituzione della ETF (v. i precedenti punti 2598, 2600, 2602 e 2608), e che lo SFIC, riferendo nel suo mercato le riflessioni condotte nel corso di tali riunioni sulla questione delle esportazioni provenienti dalla Grecia, ha adottato, nell'ambito dell'infrazione constatata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, un comportamento autonomo, distinto da quello delle imprese francesi interessate da tale disposizione. La Commissione ha quindi correttamente accertato, nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, la partecipazione dello SFIC all'accordo costitutivo della ETF a partire dal 28 maggio 1986.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › C — Sulla partecipazione delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata all'accordo costitutivo della ETF › 6. Posizione della Ciments français
punto 2626
La Ciments français fa osservare che il signor Laplace, suo presidente, ha assistito soltanto a tre delle quattordici riunioni controverse descritte nel paragrafo 25 della decisione impugnata, vale a dire quella del 28 maggio 1986 a Roma, quella del 9 giugno 1986 a Stoccolma e quella del 6 novembre 1986 a Bruxelles. Il signor Laplace avrebbe preso parte a tali riunioni solo nella sua qualità di presidente dello SFIC e di membro del CLC, ed esclusivamente nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione delle autorità nazionali e comunitarie al «problema greco» Essa sottolinea come né il signor Laplace né essa stessa abbia partecipato alle riunioni della ETF, come essa non abbia partecipato alla gestione della Interciment né al comitato esecutivo di quest'ultima, come non sia stata interessata dagli acquisti di cemento e di clinker presso i produttori greci e non disponesse degli impianti necessari per partecipare alle presunte misure dissuasive e persuasive. Essa aggiunge che, data la limitatezza della sua attività di esportazione e di trading, nonché la mancanza di uno stabilimento in riva al mare, l'interesse ad un impegno da parte sua era illusorio.
punto 2627
Essa ritiene, non essendo stata rappresentata alle riunioni della ETF e non avendo partecipato ad alcuna concreta misura, di non poter essere considerata parte dell'asserito accordo riguardante le importazioni sleali provenienti dalla Grecia. Sottolinea inoltre come la funzione della ETF consistesse nel preparare le decisioni degli Head Delegates nella vicenda greca. Questi ultimi, non essendo vincolati dalle conclusioni della ETF, non potrebbero pertanto essere ritenuti responsabili dei lavori di quest'ultima.
punto 2628
Si deve tuttavia constatare che, secondo il resoconto della riunione del 28 maggio 1986 a Roma (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 1; documento n. 33.126/18771), un rappresentante della « Ciments français » ha assistito alla detta riunione. Sempre secondo lo stesso resoconto, i rappresentanti delle « società » che si erano riuniti a Roma hanno deciso di riunirsi nuovamente a Stoccolma il 9 giugno 1986. Con lettera 22 settembre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 33; documento n. 33.126/19022), la Holderbank ha chiesto alla Lafarge di inviare alla «Ciments français» copia del verbale della riunione degli Head Delegates e dei membri della ETF tenutasi il 9 settembre 1986 a Baden-Baden.
punto 2629
Indipendentemente dal fatto se le riunioni del 28 maggio 1986 a Roma, del 9 giugno 1986 a Stoccolma e del 9 settembre 1986 a Bruxelles fossero o no riunioni ufficiali della delegazione della Cembureau, risulta quindi che il signor Laplace ha assistito alle dette riunioni nella sua veste di rappresentante eminente, oltre che dello SFIC, della Ciments français.
punto 2630
Al riguardo, la Commissione sottolinea correttamente nella decisione impugnata (paragrafo 53, punto 13):
«Ma anche se Laplace, come altri rappresentanti, ha partecipato [a tali riunioni] in qualità di presidente di una associazione o di un comitato, (...) non poteva prescindere dalla sua carica di presidente di Ciments Français. Se dunque la sua presenza garantiva il ruolo del[lo SFIC e del CLC] in seno alla [ETF], garantiva nel contempo il ruolo della società da lui presieduta».
punto 2631
Tenuto conto di quanto è stato già esposto nei punti 2598, 2602 e 2608, e in mancanza di produzione, da parte della Ciments français di elementi idonei a dimostrare che, nel corso di tali riunioni, essa abbia segnalato agli altri partecipanti che assisteva alle riunioni unicamente nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione delle pubbliche autorità al «problema greco», si deve concludere che la Ciments français ha approvato, o, quanto meno ha fatto supporre agli altri partecipanti di approvare, la costituzione della ETF e il suo obiettivo anticoncorrenziale (v. giurisprudenza citata supra, al punto 1353).
punto 2632
Senza che sia necessario, in questo contesto, valutare, alla luce di quanto precisato nei precedenti punti 2507-2511, la fondatezza dei vari argomenti della Ciments français tendenti a negare la sua partecipazione alla gestione della Interciment e a misure dissuasive, occorre quindi concludere che la Commissione ha correttamente accertato la partecipazione della Ciments français all'accordo relativo alla costituzione della ETF addebitato a partire dal 28 maggio 1986.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › C — Sulla partecipazione delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata all'accordo costitutivo della ETF › 7. Posizione della Heidelberger
punto 2633
La Heidelberger afferma, anzitutto, di non essere stata membro della ETF. Le sarebbe imputata la partecipazione ad una sola delle riunioni descritte nel paragrafo 25 della decisione impugnata in relazione alla ETF, vale a dire quella del 28 maggio 1986 a Roma. Ora, tale riunione avrebbe avuto luogo prima della costituzione della ETF Inoltre, la Heidelberger non sarebbe stata neppure invitata ad assistervi. Il signor Brenke, che si trovava a Roma per altre ragioni, sarebbe stato spontaneamente invitato a parteciparvi. La sua partecipazione, tuttavia, non sarebbe stata attiva.
punto 2634
Risulterebbe dal resoconto della riunione che lo scopo di quest'ultima era quello di intraprendere riflessioni generali sulle possibili misure nei confronti delle importazioni a basso prezzo provenienti dalla Grecia. La riunione si sarebbe semplicemente conclusa con la costituzione di un gruppo di lavoro ristretto, composto dai produttori colpiti da queste importazioni (Regno Unito, Spagna, Francia e Italia). Tale gruppo sarebbe stato incaricato di predisporre una documentazione sui profili giuridici di eventuali misure difensive. Nel corso della riunione, sarebbero state prese in esame solo reazioni giuridicamente lecita. Non sarebbe stata prevista né adottata alcuna azione o misura illecita.
punto 2635
La Heidelberger non avrebbe partecipato alla riunione del gruppo di lavoro di Zurigo/Céligny dal 3 al 5 giugno 1986, nel corso della quale non sarebbe comunque stata adottata alcuna misura. Essa non avrebbe né approvato, né sostenuto la creazione della ETF ma avrebbe infatti preso le distanze dalle misure previste nei confronti dei produttori greci in un'epoca nella quale non poteva ancora prevedersi un'eventuale violazione delle regole della concorrenza. Non avrebbe neppure partecipato all'applicazione delle misure adottate nell'ambito della ETE Essa ammette che il nome del signor Brenke è menzionato nel verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, tra i membri del sottogruppo «Scambio di esperienze difensive», creato in tale riunione (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 24; documento n. 33.126/18862). Essa afferma, tuttavia, di essere stata informata solo tramite la CA dell'esistenza di questo sottogruppo e di non aver mai partecipato alle riunioni di quest'ultimo, come non avrebbe neppure partecipato alle riunioni degli Head Delegates nel corso delle quali sono state adottate proposte della ETE
punto 2636
La Heidelberger rileva che la Commissione ha accertato l'esistenza, nell'ambito della ETF, di un obiettivo comune, basandosi sul resoconto della riunione della ETF del 19 agosto 1986 a Ginevra (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 15). Ora, essa non sarebbe stata presente a tale riunione e non avrebbe quindi partecipato alla definizione dello scopo comune di cui trattasi.
punto 2637
Essa afferma inoltre di non aver avuto alcun interesse a partecipare alla ETF, in quanto non sarebbe stata colpita dalle importazioni provenienti dalla Grecia nel suo mercato della Germania meridionale.
punto 2638
Tali argomenti non possono essere accolti.
punto 2639
La Heidelberger, infatti, ammette di aver assistito alla riunione del 28 maggio 1986 a Roma. Ora, in questa riunione fu concordato di reagire rapidamente e in maniera corale, mediante misure di dissuasione e di persuasione, alla decisione dell'industria greca di esportare cemento in Europa occidentale, decisione che minacciava la stabilità del complesso dei mercati europei (v. supra, punto 2608). E' dunque nel corso di quella riunione che venne presa l'iniziativa « ETF ».
punto 2640
Non avendo la Heidelberger fornito alcun elemento atto a dimostrare che, nel corso di tale riunione, essa abbia apertamente preso le distanze dall'obiettivo anticoncorrenziale che vi era perseguito, nonostante tale obiettivo fosse manifesto, si deve ritenere che l'impresa tedesca abbia manifestato il proprio consenso, fin dall'origine, alla costituzione della ETF e al suo scopo anticoncorrenziale o, quanto meno ha fatto pensare agli altri partecipanti che sosteneva tale illecita iniziativa (v. giurisprudenza citata nel precedente punto 1353).
punto 2641
II fatto che, da un lato, il nome del signor Brenke, della Heidelberger, sia stato suggerito, sia pure a sua insaputa, alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, nella composizione del sottogruppo «Scambio di esperienze difensive » e che, d'altro lato, la Holderbank abbia chiesto alla Dyckerhoff di trasmettere copia del verbale della detta riunione del 9 settembre 1986 al signor Schuhmacher, allora presidente della Heidelberger (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 33; documento n. 33.126/19020), dimostra pertanto che, contrariamente a quanto tenta di far credere ora, la Heidelberger non ha mai destato nelle partecipanti l'impressione di disinteressarsi del problema connesso alle importazioni sui mercati europei di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 2642
E', pertanto, ininfluente il fatto che, per illustrare lo scopo illecito perseguito dalla costituzione della ETF la Commissione si sia basata, tra l'altro, su un documento riferentesi ad una riunione successiva a quella del 28 maggio 1986 a Roma, vale a dire la riunione della ETF del 19 agosto 1986 a Ginevra, alla quale la Heidelberger non ha assistito.
punto 2643
Senza che sia necessario valutare, tenuto conto di quanto precisato in precedenza nei punti 2507-2511, la fondatezza dei vari argomenti della Heidelberger diretti a negare la sua partecipazione all'applicazione delle misure adottate nel quadro della ETF, occorre quindi concludere che la Commissione ha correttamente addebitato alla Heidelberger la sua partecipazione all'accordo costitutivo della ETF a partire dal 28 maggio 1986.
punto 2644
La Heidelberger contesta inoltre la pertinenza degli elementi presi in considerazione dalla Commissione nel paragrafo 24, punto 3, della decisione impugnata per dimostrare l'esistenza di un legame organico tra la Cembureau e la ETF. Essa aggiunge che l'esistenza di questo legame è smentita dal Fatto che la Cembureau è l'organizzazione dell'industria europea del cemento, della quale fanno parte l'associazione dei produttori di cemento greci e quindi, indirettamente, gli stessi produttori greci. Sarebbe pertanto escluso che la Cembureau abbia potuto adottare misure nei confronti dell'industria greca. Di conseguenza, la Heidelberger non potrebbe essere ritenuta indirettamente responsabile della ETF per il tramite della Cembureau.
punto 2645
Senza necessità di esaminare la fondatezza di tali argomenti, è sufficiente rilevare come questi ultimi non consentono di eludere la constatazione oggettiva effettuata nel precedente punto 2639 quanto alla partecipazione della Heidelberger alla riunione del 28 maggio 1986 a Roma. Pertanto, tali argomenti non sono idonei a confutare la conclusione esposta al precedente punto 2643 in ordine alla correttezza della decisione della Commissione di accertare la partecipazione della Heidelberger all'accordo costitutivo della ETF.
punto 2646
La Heidelberger rileva, infine, che all'impresa spagnola Hornos Ibéricos, della quale la Commissione constata, nel paragrafo 25 della decisione impugnata, la partecipazione a varie riunioni della ETF, o ad essa relative, non è stata affatto imputata l'infrazione di cui all'art. 4, n. 1.
punto 2647
Questo argomento non può essere accolto. La circostanza che l'infrazione di cui all'art. 4, n. 1, della decisione impugnata non sia stata presa in considerazione contro la Hornos Ibéricos non può in ogni caso portare a non tener conto dell'infrazione addebitata alla Heidelberger, se tale infrazione è stata regolarmente accertata (sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 146). Ora, dalle considerazioni che precedono è emerso che, nella decisione impugnata, la Commissione ha correttamente accertato che la Heidelberger ha partecipato all'accordo costitutivo della ETF.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › C — Sulla partecipazione delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata all'accordo costitutivo della ETF › 8. Posizione della Lafarge
punto 2648
La Lafarge sostiene che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un legame tra la ETF e la Cembureau. Essa contesta gli elementi richiamati nei paragrafi 24, punto 3, e 53, punto 1, della decisione impugnata. Il fatto che la ETF sia stata creata successivamente alla Cembureau non potrebbe, al riguardo, essere considerato rivelatore di un legame esistente tra le due organizzazioni. L'organizzazione di un'assemblea generale della Cembureau e di una riunione della ETF a Stoccolma lo stesso giorno, vale a dire il 9 giugno 1986, si giustificherebbe con considerazioni di ordine pratico. Esse non dimostrerebbero l'esistenza di un legame tra e due organizzazioni. I documenti della Cembureau proverebbero in realtà l'autonomia totale che esisteva tra questi due organi, dal momento che non vi sarebbe stata fatta alcuna allusione alla ETF nel 1986 e nel 1987. Infine, la ETF non avrebbe mai potuto perseguire il proprio obiettivo all'interno della Cembureau, la cui funzione era più generale, e del quale sono membri i produttori greci di cemento.
punto 2649
Senza che sia necessario esaminare la fondatezza di tali argomenti, occorre rilevare come essi non siano atti a ribaltare le constatazioni oggettive effettuate dalla Commissione nel paragrafo 25 della decisione impugnata, constatazioni che la Lafarge non contesta e secondo cui tale impresa francese ha partecipato alle seguenti riunioni:
riunione del 28 maggio 1986 a Roma (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 1, documento n. 33.126/18771);
riunioni dal 3 al 5 giugno 1986 di un gruppo di lavoro Zurigo/Céligy (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 2; documento n. 33.126/18756);
riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 9);
riunione della ETF del 17 giugno 1986 a Londra (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 11; documento n. 33.126/18756);
riunione della ETF del 2 luglio 1986 a Milano (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 12; documenti nn. 33.126/18756, 18757 e 18793);
riunione della ETF dell'8 luglio 1986 a Ginevra (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 13; documenti nn. 33.126/18757 e 18795);
riunione della ETF del 19 agosto 1986 a Ginevra (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 14; documenti nn. 33.126/18757 e 18758; e allegato 15 alla memoria di risposta alla CA della Aker e della Euroc);
riunione della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 21; n. 33.126/18848);
riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della task-force del 9 settembre 1986 a Baden-Baden (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 23; n. 33.126/18857);
riunione della ETF del 21 ottobre 1986 a Ginevra (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 34; documenti nn. 33.126/18758, 18895, 18896 e 18899);
riunione della ETF del 9 gennaio 1987 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 44; documento n. 33.126/18759);
riunione della ETF dell'11 febbraio 1987 a Ginevra (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 45; documenti nn. 33.126/18760, 18929, 18930, 18934 e 18936);
riunione del sottogruppo «Misure difensive» del 17 marzo 1987 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 47; documenti nn. 33.126/4858-4861).
punto 2650
Alla luce di quanto è già stato esposto nei punti 2598, 2600 e 2608 e tenuto conto della partecipazione della Lafarge alle riunioni del 28 maggio 1986 a Roma e del 9 giugno 1986 a Stoccolma e alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, abbinata, da un lato, al suo contributo alla messa a punto del documento di Zurigo/Céligny e, d'altro lato, alla sua qualità di membro diretto della ETF, la Commissione ha legittimamente accertato che la Lafarge aveva fin dall'origine prestato il suo consenso alla costituzione della ETF e al suo obiettivo anticoncorrenziale. La Commissione ha quindi correttamente addebitato alla Lafarge, nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, la sua partecipazione all'accordo costitutivo della ETF a partire dal 28 maggio 1986.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › C — Sulla partecipazione delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata all'accordo costitutivo della ETF › 9. Posizione della Aalborg
punto 2651
La Aalborg assume di non essere stata informata, nella CA, dell'importanza attribuita per quel che la riguarda la riunione del 28 maggio 1986 a Roma, alla quale non ha partecipato. La Commissione avrebbe inoltre violato l'art. 190 del Trattato, non chiarendo, nella decisione impugnata, in che modo essa potesse essere ritenuta responsabile della costituzione della ETF nel corso di tale riunione, alla quale non sarebbe stata convocata e della quale non sarebbe mai stata a conoscenza.
punto 2652
La Aalborg sostiene che la ETF è stata costituita da otto produttori europei di cemento nel corso della riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma, alla quale non ha partecipato.
punto 2653
Quanto alla sua partecipazione alla riunione del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, essa rientrerebbe nell'ambito dei tentativi di lobbying attuati dall'industria europea del cemento presso le istituzioni comunitarie, affinché venissero adottate misure adeguate per porre fine agli aiuti pubblici dei quali avrebbe beneficiato illegittimamente l'industria greca. Per la Aalborg, l'unico scopo di tale riunione sarebbe quindi consistito nel preparare la riunione prevista il giorno successivo con i membri del Parlamento europeo. La ricorrente afferma di aver ricevuto il 3 settembre 1986 un telex che la informava che la ETF avrebbe esposto una relazione sulle sue attività nel corso della riunione di Baden-Baden. Esse avrebbe immaginato che tale relazione potesse essere utile per gli incontri di lobbying con le istituzione comunitarie. In ogni caso, tale punto sarebbe stato iscritto all'ordine del giorno dopo che quest'ultimo era già stato stabilito. E' quindi per pura coincidenza che la Aalborg sarebbe stata informata delle attività della ETF. Alla riunione, i membri di quest'ultima avrebbero presentato le loro riflessioni sulle attività che si sarebbero potute prevedere. Nessuna di esse sarebbe stata tuttavia presentata come adeguata, o come adottata o attuata. Né sarebbe stata preparata o adottata a Baden-Baden alcuna decisione alla quale la Aalborg avrebbe potuto considerarsi partecipe. La Aalborg avrebbe inoltre dato per presupposto, alla luce delle informazioni comunicate nel corso della detta riunione, che nessuna attività prevista dalla ETF sarebbe stata attuata senza un previo avallo giuridico.
punto 2654
La ricorrente ammette di aver partecipato ad una riunione a Bruxelles il 5 novembre 1986, in vista dell'incontro del giorno successivo con il signor Sutherland, membro della Commissione. Essa non avrebbe preso parte ad alcuna riunione nell'ambito della ETF.
punto 2655
Occorre tuttavia sottolineare come la Aalborg ammetta di aver partecipato alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden.
punto 2656
Tenuto conto di quanto è già stato esposto nel punto 2600, e non avendo la Aalborg prodotto elementi atti a dimostrare che, nel corso di tali riunioni, essa abbia apertamente preso le distanze, ad esempio allorché venne informata, all'inizio della riunione, dell'obiettivo manifestamente anticoncorrenziale assegnato alla ETF, del contenuto illecito delle discussioni che si sarebbero tenute nel corso di tale riunione, o che esse abbia segnalato alle altre partecipanti che intendeva assistervi in una prospettiva diversa dalla loro, vale a dire quella della preparazione dell'incontro previsto il giorno successivo con i membri del Parlamento europeo, si deve ritenere che la Aalborg abbia prestato il proprio concesso alla costituzione della ETF e al suo obiettivo anticoncorrenziale o, quanto meno, abbia fatto supporre agli altri partecipanti di appoggiare tale misura. La Commissione le ha quindi correttamente imputato, nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, la sua partecipazione all'accordo costitutivo della ETF. (v., in questo senso, giurisprudenza citata supra, nel punto 1353).
punto 2657
Tuttavia, la decisione impugnata non contiene alcun elemento che consenta di concludere che la Aalborg avesse aderito all'accordo costitutivo della ETF prima di partecipare alla riunione a Baden-Baden. La circostanza, ricordata dalla Commissione nelle sue memorie, che la costituzione della ETF è stata concepita e realizzata nell'ambito della Cembureau, di cui la Aalborg era membro diretto, anche ammettendo che sia fondata, non può, al riguardo, autorizzare a presumere che la Aalborg avesse aderito all'accordo costitutivo della ETF dal 25 maggio 1986, data della riunione di Roma menzionata nel paragrafo 25, punto 1, della decisione impugnata, alla quale la Cembureau ha preso parte. Si deve pertanto annullare l'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, nella parte in cui accerta la partecipazione della Aalborg a tale accordo prima del 9 settembre 1986.
punto 2658
Ciò posto, non è più necessario esaminare gli argomenti della Aalborg relativi all'imprecisione della CA e ad un vizio di motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda la decisione della Commissione di addebitarle la partecipazione all'infrazione constatata nell'art. 4, n. 1, a decorrere dal 28 maggio 1986, data della riunione di Roma.
punto 2659
La Aalborg nega inoltre che sia esistito un legame tra la Cembureau e la ETF, sottolineando come nella maggior parte dei documenti riguardanti la ETF sia utilizzata l'espressione « gruppo degli otto» per designare quest'ultima. Essa contesta del pari che gli Head Delegates chiamati a ratificare le proposte della ETF fossero gli Head Delegates ufficiali della Cembureau.
punto 2660
Tuttavia, senza che sia necessario esaminare la fondatezza di tali argomenti, è sufficiente rilevare come essi non consentano di eludere le constatazioni oggettive effettuate al precedente punto 2655 circa alla partecipazione della Aalborg alla riunione del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, descritta nel paragrafo 25, punti 22-32, della decisione impugnata. Pertanto, essi non sono idonei a confutare la conclusione esposta in precedenza, nel punto 2656, riguardo alla correttezza della decisione della Commissione di accertare la partecipazione della Aalborg all'accordo costitutivo della ETF.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › C — Sulla partecipazione delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata all'accordo costitutivo della ETF › 10. Posizione del BDZ
punto 2661
Il BDZ sottolinea che, ai termini della decisione impugnata, le esportazioni provenienti dalla Grecia che hanno dato origine alla misure asserite dalla Commissione hanno riguardato la Germania solo in modo secondario. Il BDZ, del resto, non sarebbe stato rappresentato all'interno della ETF, la quale sarebbe stata ristretta ad alcuni produttori. Inoltre, nessuno dei documenti citati dalla Commissione nel paragrafo 25 della decisione impugnata sarebbe proveniente dai suoi fascicoli.
punto 2662
Le riunioni del 28 maggio 1986 a Roma e del 3 e 5 giugno 1986 a Zurigo/Céligny sarebbero state riunioni di rappresentanti di imprese, alle quali sarebbe stata inconcepibile la partecipazione di un'associazione. Il BDZ non avrebbe neppure partecipato alla presunta riunione degli Head Delegates del 9 giugno 1986 a Stoccolma. La Dyckerhoff avrebbe peraltro informato la Commissione che, nel corso di tale riunione, il suo rappresentante non avrebbe agito in qualità di capo delegazione del BDZ. Pur se il signor Steinbach, direttore generale del BDZ, era presente a Baden-Baden il 9 settembre 1986, egli non avrebbe tuttavia partecipato né alla riunione della ETF né a quella degli Head Delegates della Cembureau, organizzate lo stesso giorno in tale luogo. Egli avrebbe unicamente assistito ad una riunione organizzata a margine della riunione degli Head Delegates e destinata a preparare la riunione prevista per il giorno successivo a Strasburgo con i membri del Parlamento europeo, al fine di ottenere il consenso di questi ultimi nell'ambito delle denunce presentate contro gli aiuti statali percepiti da taluni produttori greci di cemento. Il verbale della riunione degli Head Delegates del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, che non sarebbe mai stato inviato al BDZ, sarebbe quindi errato nella parte in cui riporta la presenza del signor Steinbach a tale riunione. Il signor Steinbach avrebbe anche assistito ad una riunione il 17 marzo 1987, sempre nell'ambito delle azioni lecite di sensibilizzazione delle autorità comunitarie al «problema greco». La attività del BDZ nell'ambito di tale problema sarebbero state quindi lecite e legittime, tenuto conto della sentenza AITEC e a./Commissione (citata supra, al punto 2554).
punto 2663
Infine, nessuno dei documenti citati dalla Commissione in relazione alla ETF dimostrerebbe che il BDZ abbia informato i suoi membri delle misure illecite adottate nell'ambito di quest'ultima.
punto 2664
Occorre sottolineare come il BDZ abbia ammesso, all'udienza, che un dipendente della società Dyckerhoff ha assistito alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma.
punto 2665
Tale riunione è descritta come una « riunione degli Head Delegates » nel verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden. E' peraltro pacifico tra le parti che tale riunione si è tenuta a margine dell'assemblea generale annuale della Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 8).
punto 2666
Alla luce di tali elementi, si deve concludere che, tra i partecipanti alla riunione di Stoccolma, coloro che rappresentavano un'impresa aderente ad un'associazione di categoria erano investiti, se non del titolo ufficiale di Head Delegate nell'accezione invalsa all'interno della Cembureau, quanto meno del potere di rappresentare l'associazione di categoria di cui trattasi. La Commissione poteva quindi legittimamente ritenere certo che il partecipante tedesco a tale riunione avesse assistito ad essa anche nella sua qualità di rappresentante del BDZ, del quale faceva parte la Dyckerhoff.
punto 2667
Peraltro, pur se il signor Steinbach, allora direttore generale del BDZ, ha potuto partecipare il 9 settembre 1986 a Baden-Baden ad una riunione di preparazione dell'incontro politico previsto per il giorno successivo con membri del Parlamento europeo a Strasburgo, resta pur sempre il fatto che il verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden menziona tra i partecipanti il «Dr. B. Steinbach, Bdv Deutschen Zementindustrie, W. Germany» e che, con lettera 22 settembre 1986, la Holderbank ha chiesto al signor Lose, della società Dyckerhoff, che nel medesimo verbale è indicato come presente alla riunione di cui trattasi a fianco del signor Steinbach, di trasmettere copia di tale verbale a quest'ultimo (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 33: documento n. 33.126/19020).
punto 2668
Alla luce di tali indicazioni, e non avendo il BDZ prodotto elementi atti ed avvalorare la sua tesi secondo la quale il fatto che fosse menzionata la partecipazione del signor Steinbach alla riunione degli Head Delegates e dei membri della ETF del 9 settembre 1986 sarebbe stato dovuto ad un errore, si deve concludere che la Commissione poteva legittimamente ritenere che il BDZ aveva, nella persona del signor Steinbach, preso parte a tale riunione.
punto 2669
Tenuto conto di quanto esposto in precedenza, nei punti 2598 e 2600, e non avendo il BDZ prodotto elementi idonei, a dimostrare che esso abbia preso apertamente le distanze, nell'ambito delle riunioni indicate ai punti 2664-2668, dall'accordo costitutivo della ETF, si deve ritenere che l'associazione tedesca abbia prestato il proprio consenso a tale accordo o, quanto meno abbia fatto supporre agli altri partecipanti di sostenere quest'ultimo (v. giurisprudenza citata nel precedente punto 1353).
punto 2670
L'adesione del BDZ all'accordo costitutivo della ETF è inoltre confermata dalla partecipazione del signor Steinbach alla riunione del 17 marzo 1987 del sottogruppo «Misure difensive» [v. resoconto di tale riunione redatto dal signor Marichal (Lafarge), intitolato «Minacce di invasione presso i cementieri europei: il punto sulla situazione al 15 marzo 1987»; decisione impugnata, paragrafo 25, punto 47; documenti nn. 33.126/4858-4861], sottogruppo la cui creazione era stata decisa nel corso della riunione degli Head Delegates e dei membri della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden per assistere la ETF, la quale non perveniva ad effettuare da sola l'esame delle varie misure dissuasive e persuasive previste per contrastare le incursioni di cemento a basso prezzo sui mercati europei (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 24; documenti nn. 33.126/18858 e 18862).
punto 2671
Alla luce di quanto precede, è irrilevante che nessuno dei documenti citati nella decisione impugnata in relazione alla ETF sia stato rinvenuto presso il BDZ. E' del pari irrilevante che nessuno di tali documenti dimostri che tale associazione abbia informato i suoi membri delle illecite misure adottate nell'ambito della ETF.
punto 2672
In conclusione, la Commissione ha quindi correttamente accertato, nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, la partecipazione del BDZ all'accordo costitutivo della ETF.
punto 2673
Tuttavia, poiché nella decisione impugnata non consta alcun elemento che consenta di concludere che il BDZ avesse aderito all'accordo costitutivo della ETF prima della riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma, l'art. 4, n. 1, della decisione impugnata dev'essere annullato nei limiti in cui accerta la partecipazione del BDZ a tale accordo prima di tale data.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › C — Sulla partecipazione delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata all'accordo costitutivo della ETF › 11. Posizione della Unicem
punto 2674
La Unicem afferma di aver partecipato solo alla riunione del sottogruppo «Misure difensive» del 17 marzo 1987. La sua partecipazione isolata a tale riunione, nel corso della quale avrebbe svolto solo un ruolo marginale, non consentirebbe di ritenerla responsabile della costituzione e delle attività della ETF. In ogni caso, l'obiettivo di tale riunione, della quale non si sarebbe vista comunicare l'ordine del giorno, sarebbe stato lecito, come testimonierebbe il resoconto compilato dal signor Marichal, della Lafarge. I produttori di cemento che avevano assistito alla riunione della ETF dell' 11 febbraio 1987, nel corso della quale sarebbero stati affrontati i rapporti tra i produttori italiani e il gruppo Ferruzzi/Calcestruzzi, avrebbero soltanto approfittato della presenza della Unicem per domandarle un aggiornamento della situazione. La Unicem si sarebbe limitata ad informarli, da un lato, del fatto che il contratto di cui trattasi non era stato ancora concluso e, d'altro lato, del fatto che i produttori di cemento italiani intendevano appellarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio del 5 febbraio 1982, n. 288/82, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 35, pag. 1). Tale informazione non potrebbe essere considerata costitutiva di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 2675
La Unicem reputa che la sua appartenenza alla Cembureau non la renda neppure responsabile della costituzione e delle attività della ETF, in quanto i vari comitati che si sono riuniti nell'ambito della ETF non costituivano organi della Cembureau. I partecipanti alle riunioni tenutesi il 28 maggio 1986 a Roma e dal 3 al 5 giugno 1986 a Zurigo/Céligny sarebbero stati, essenzialmente, grandi imprese che avrebbero rappresentato solo i loro specifici interessi e il cui eventuale comportamento costitutivo di infrazione non potrebbe essere imputato alla Unicem. Quanto alle presunte riunioni degli Head Delegates organizzate nell'ambito della ETF, esse sarebbero state estranee alla funzione istituzionale degli Head Delegates ufficiali della Cembureau.
punto 2676
La Unicem afferma inoltre di aver ignorato che si fosse tenuta la riunione del 28 maggio 1986 a Roma e di non esser mai stata a conoscenza di quanto era stato elaborato e deciso nel corso di tale riunione, di quelle di Zurigo/Céligny e delle presunte riunioni degli Head Delegates descritte nel paragrafo 25 della decisione impugnata. Il documento di Zurigo/Céligny, ad esempio, che auspicava la solidarietà tra i produttori di cemento, sarebbe stato elaborato ne corso di una riunione alla quale non avrebbe assistito, in vista di un'altra riunione, quella del 9 giugno 1986 a Stoccolma, alla quale tantomeno avrebbe partecipato. Tale documento, pertanto, non potrebbe costituire un elemento di prova a suo carico.
punto 2677
La Unicem sostiene infine di non aver partecipato ad alcuna azione intrapresa nell'ambito della ETF.
punto 2678
Occorre tuttavia sottolineare che, secondo il verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, sarebbe stato convenuto che il signor Albert, della Unicem, sarebbe stato membro di due dei cinque sottogruppi di lavoro, vale a dire il sottogruppo «Scambio di esperienze difensive» e il sottogruppo «Minacce da altri paesi», creati nel corso di tale riunione per assistere la ETF nella sua missione anticoncorrenziale.
punto 2679
Il signor Albert ha poi partecipato alla riunione del sottogruppo «Misure di difesa» del 15 marzo 1987 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 47, documento n. 33.126/4860):
« [Il signor Albert] ha ripreso quanto già detto nel corso delle riunioni della Task Force (cfr. nota J.M. del 12 febbraio 1987) precisando tuttavia che l'accordo con Ferruzzi non era stato ancora definitivamente concluso »
punto 2680
Secondo la «nota J.M. del 12 febbraio 1987», menzionata in tale estratto del resoconto (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 46; documenti nn. 33.126/4911-4913, in particolare, 4912) e relativa alla riunione della ETF dell'11 febbraio 1987 a Ginevra, il partecipante italiano avrebbe, in particolare, affermato nel corso di tale riunione, che « [era] stato firmato tra i produttori di cemento e Ferruzzi l'accordo che [consentiva] di scongiurare la minaccia di importazione da parte di questo gruppo di 1,5 [milioni di tonnellate] in una decina di porti con un effetto catastrofico sui prezzi ».
punto 2681
Alla luce di tali diverse indicazioni, la Commissione poteva legittimamente ritenere che la Unicem avesse appoggiato la costituzione della ETF e gli obiettivi anticoncorrenziali affidati a quest'ultima, in considerazione degli interessi dell'Italia, « dove piccole associazioni formate da consumatori e da piccole società di import-export avevano preso l'iniziativa di importare cemento greco» (decisione impugnata, paragrafo 24, punto 1).
punto 2682
Senza che sia necessario valutare, tenuto conto di quanto precisato nei precedenti punti 2507-2511, la fondatezza degli argomenti della Unicem intesi a negare qualsiasi coinvolgimento nelle azioni intraprese nell'ambito della ETF, occorre quindi concludere che la Commissione ha correttamente accertato la partecipazione della Unicem all'accordo costitutivo della ETF.
punto 2683
Tuttavia, nella decisione impugnata non consta alcun elemento che consenta di concludere che la Unicem avesse aderito a tale accordo prima del 9 settembre 1986, data della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF a Baden-Baden, nel corso della quale il signor Albert venne designato membro di due sottogruppi di lavoro della ETF, designazione che egli aveva accettato per quanto riguarda almeno il sottogruppo «Scambio di esperienze difensive», come testimonia la sua partecipazione alla riunione del sottogruppo «Misure di difesa». La circostanza, ricordata dalla Commissione nelle sue memorie, che la costituzione della ETF è stata concepita e realizzata nell'ambito della Cembureau, di cui la Unicem era membro diretto, anche ammettendo che sia fondata, non può ovviare alla mancanza di prova di un'adesione individuale di quest'ultima prima del 9 settembre 1986. Quanto all'argomento della Commissione, secondo il quale la Unicem sarebbe stata rappresentata alle riunioni della ETF, o ad essa relative, anteriori a tale data dallo Head Delegate italiano che aveva assistito a tali riunioni, vale a dire la Italcementi, esso deve essere respinto dal momento che, da un lato, la Unicem disponeva di un proprio Head Delegate (v. supra, punto 1409) e, d'altro lato, la Commissione non è stata in grado di fornire un'indicazione che dimostrasse che la Unicem aveva incaricato la Italcementi di rappresentarla a tali riunioni. L'art. 4, n. 1, della decisione impugnata dev'essere quindi annullato nei limiti in cui imputa alla Unicem la sua partecipazione a tale accordo prima del 9 settembre 1986.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › C — Sulla partecipazione delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata all'accordo costitutivo della ETF › 12. Posizione della Asland
punto 2684
La Asland sostiene di non aver partecipato né alla costituzione della ETF né alle azioni che si assumono decise nell'ambito di quest'ultima. L'unica prova del suo coinvolgimento nella ETF, menzionata dalla Commissione nella decisione impugnata, risulterebbe dalla sua partecipazione alla riunione del 28 maggio 1986 a Roma. La Asland non avrebbe tuttavia violato l'art. 85, n. 1, del Trattato con la sua sola presenza a tale riunione, dal momento che quest'ultima sarebbe consistita semplicemente in un incontro preliminare di informazione e riflessione generiche sui problemi concreti che potevano interessare tutti i produttori europei, nel caso specifico il consenso artificiale accordato dalla Repubblica ellenica ai suoi produttori di cemento.
punto 2685
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nel paragrafo 25, punto 9, della decisione impugnata, la Asland non sarebbe stata rappresentata alla riunione degli Head Delegates del 9 giugno 1986 a Stoccolma. La Commissione non avrebbe inoltre addotto, nella CA, nel corso dell'audizione e nella decisione impugnata, nessuna prova della sua presenza a tale' riunione. La Asland sostiene che il verbale del suo consiglio di amministrazione del 29 giugno 1986 (documento nn. 33.322/1562), che la Commissione richiama nella fattispecie nel proprio controricorso per tentare di dimostrare la sua presenza alla riunione di Stoccolma, è un mezzo di prova irricevibile, dal momento che non è citato dalla Commissione né nel corso del procedimento amministrativo, né nella decisione impugnata. In ogni caso, tale verbale non dimostrerebbe la partecipazione della Asland alla ETF. La Asland contesta del pari le valutazioni a cui ha proceduto la Commissione nella decisione impugnata per tentare di dimostrare la sua presenza alla riunione di Stoccolma.
punto 2686
Essa fa, infine, rilevare come nessun membro del suo personale compaia nell'elenco dei dirigenti che furono membri dei vari sottocomitati della ETF e come due persone di nazionalità spagnola che compaiono su tale elenco appartengano ad imprese che non sono state obiettivo di sanzioni nella decisione impugnata.
punto 2687
Occorre rilevare come la Asland ammetta di aver partecipato alla riunione del 28 maggio 1986 a Roma.
punto 2688
Ora, come è stato sottolineato al precedente punto 2608, questa riunione si prefiggeva di suscitare una reazione solidale alla decisione dell'industria greca di esportare cemento in Europa occidentale. E' dunque nel corso di tale riunione che nacque l'idea di costituire la ETE
punto 2689
Di conseguenza, senza che sia necessario pronunciarsi sulla fondatezza gegli argomenti della Asland tendenti a negare la sua partecipazione alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma e senza che si debba, tenuto conto di quanto è già stato precisato ai punti 2507-2511, esaminare la pertinenza degli argomenti diretti a negare qualsiasi coinvolgimento nelle azioni decise nell'ambito della ETF, si deve ritenere che, non avendo la Asland prodotto elementi atti a dimostrare una manifestazione di dissenso da parte sua alla riunione di Roma del 28 maggio 1986, tale impresa spagnola abbia prestato, fin dall'origine, il suo concesso alla costituzione della ETF e al suo obiettivo anticoncorrenziale o, quanto meno, abbia fatto supporre agli altri partecipanti di appoggiare tale misura.
punto 2690
La Commissione ha quindi correttamente accertato, nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, la partecipazione della Asland all'accordo costitutivo della ETF a partire dal 28 maggio 1986 (v., in questo senso, giurisprudenza citata nel precedente punto 1353).
punto 2691
La circostanza che imprese i cui membri sarebbero risultati figuranti nella composizione dei sottogruppi di lavoro della ETF creati nel corso della riunione la riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, non siano state obiettivo, nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, di alcuna constatazione di infrazione da parte della Commissione non può, in ogni caso, indurre a non tener conto dell'infrazione constatata a carico della Asland, se tale infrazione è stata regolarmente accertata (sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 146). Ora, delle considerazioni che precedono è emesso che, nella decisione impugnata, la Commissione ha correttamente concluso che la Asland ha partecipato all'accordo costitutivo della ETE
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › C — Sulla partecipazione delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata all'accordo costitutivo della ETF › 13. Posizione della Uniland
punto 2692
La Uniland contesta di aver partecipato alle riunioni degli Head Delegates della ETF. Essa afferma che, come avrebbe dichiarato alla Commissione nelcorso dell'inchiesta amministrativa, il signor Rumeu ha assistito a titolo personale, nella sua qualità di esperto e non come rappresentante della Uniland, alle riunioni del 9 settembre 1986 a Baden-Baden e del 6 novembre 1986 a Bruxelles. Essa contesta, pertanto, che la menzione «signor Rumeu, Cementos Uniland», che compare nel verbale della riunione del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, possa dimostrare la sua partecipazione alla detta riunione.
punto 2693
La presenza del signor Rumeu alle dette due riunioni avrebbe in ogni caso rivestito un carattere marginale e sporadico. Le dichiarazioni rese nel corso della riunione del 9 settembre 1986 a nome della Spagna sarebbero provenute dai due membri spagnoli della ETF che hanno assistito alla riunione, i signori Félix e Bruguera. In ogni caso, tali dichiarazioni si sarebbero limitate ad una breve allusione alle importazioni in Spagna di cemento proveniente dalla Tunisia. Il signor Rumeu, inoltre, non avrebbe richiesto né ricevuto il verbale di tale riunione. Quanto alla riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles, la partecipazione del signor Rumeu si sarebbe limitata alla formulazione di una vaga osservazione d'ordine generale sulla situazione in Spagna.
punto 2694
Il signor Rumeu non avrebbe assistito ad alcuna riunione della ETF successiva alla riunione del 6 novembre 1986. Egli non avrebbe neppure partecipato alla riunione della ETF del 21 ottobre 1986 a Ginevra. Pertanto, le affermazioni contenute nel verbale di tale riunione riguardo ad una discussione che si asserisce aver avuto luogo tra i signori Félix e Rumeu non potrebbero essere assunte come prove a carico di quest'ultimo, né, a fortiori, della Uniland.
punto 2695
Occorre tuttavia sottolineare come il verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden menzioni la partecipazione del «signor P. Rumeu, Cementos Uniland, Spagna». Alla luce di tale indicazione, e in assenza di elementi atti a dimostrare che signor Rumeu abbia segnalato agli altri partecipanti che prendeva parte alla suddetta riunione a titolo personale, la Commissione poteva legittimamente ritenere che l'interessato, quand'anche avesse assistito a tale riunione per via della sua particolare esperienza in materia, vi avesse rappresentato la Uniland.
punto 2696
Quanto alla riunione del 6 novembre 1986, risulta dagli appunti ad essa relativi che si trattava di una riunione dei «rappresentanti dell'industria del cemento della CEE» (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 39; documento n. 33.126/19007). La Commissione poteva quindi legittimamente concludere che il signor Rumeu aveva assistito a tale riunione non già a titolo personale, ma nella sua qualità di rappresentante dell'industria europea del cemento e, quindi, in particolare, della Uniland da cui (dipendeva in quel periodo.
punto 2697
Tenuto conto di quanto è già stato esposto nei punti 2600 e 2602, ed essendosi la Uniland limitata ad affermare che, nelle due riunioni di cui trattasi, il signor Rumeu ha svolto un ruolo marginale, senza fornire affatto elementi atti a dimostrare che egli avesse preso apertamente le distanze dall'obiettivo anticoncorrenziale che vi era perseguito, la Commissione poteva legittimamente ritenere che la Uniland avesse prestato il proprio consenso alla costituzione della ETF e al suo obiettivo anticoncorrenziale o, quanto meno, che avesse fatto supporre agli altri partecipanti di appoggiare tale misura.
punto 2698
La Commissione ha quindi correttamente addebitato alla Uniland, nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, la sua partecipazione all'accordo riguardante la costituzione della ETF (v., in questo senso, giurisprudenza citata nel precedente punto 1353).
punto 2699
Tuttavia, nella decisione impugnata non consta alcun elemento che consenta di concludere che la Uniland avesse aderito all'accordo costitutivo della ETF prima di partecipare alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden. Anche ammesso che, come sostiene la Commissione nelle sue memorie, la Uniland sia stata rappresentata dai partecipanti spagnoli che avevano assistito a riunioni precedenti della ETF, o ad essa relative, resta pur sempre il fatto che la prima manifestazione tangibile dell'adesione personale della Uniland all'accordo costitutivo della ETF risale al 9 settembre 1986, data della sua partecipazione alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF a Baden-Baden. L'art. 4, n. 1, della decisione impugnata dev'essere pertanto annullato nei limiti in cui constata la partecipazione della Uniland a tale accordo prima di tale data.
punto 2700
La Uniland fa inoltre osservare che, dichiarando che il signor Rumeu rappresentava anche la Hispacement e la Oficemen, la Commissione ha svolto un ragionamento confuso e contraddittorio, utilizzando più volte lo stesso dato di fatto, vale a dire la presenza del signor Rumeu a due riunioni relative alla ETF, per irrogare sanzioni a diverse imprese.
punto 2701
Occorre tuttavia rilevare che, per quanto riguarda la Hispacement, la Commissione ricorda la presenza del signor Fernandez, membro di tale società, alle riunioni dal 3 al 5 giugno 1986, nel corso delle quali venne messo a punto il documento di Zurigo/Céligny. Tale indicazione è stata con ogni evidenza determinante per la valutazione della partecipazione della Hispacement all'infrazione constatata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata. Per la Oficemen, la Commissione si basa non solo sulla presenza del signor Rumeu alle «riunioni degli Head Delegates (...) del 9 settembre e del 6 novembre 1986», ma anche sulla presenza del «capo delegazione spagnolo» alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma, nonché sul «fatto che il sig. Andia [della Oficemen] [era] stato nominato membro [del sottogruppo “Misure protezionistiche”] durante la riunione degli Head Delegates del 9 settembre 1986 (...) e soprattutto [sul] resoconto della stessa riunione [del 17 marzo 1987 di tale sottogruppo], in cui il sig. Andia risulta presente (...)» (decisione impugnata, paragrafo 29, punto 3).
punto 2702
In ogni caso, le affermazioni della Uniland non sono idonee a contraddire l'analisi effettuata ai precedenti punti 2695-2698 in ordine alla correttezza della decisione della Commissione di imputarle la partecipazione all'infrazione constatata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata.
punto 2703
La Uniland sostiene, infine, che la Commissione le ha riservato un trattamento discriminatorio affermando che, alle riunioni del 9 settembre e del 6 novembre 1986, il signor Rumeu la rappresentava al pari della Oficemen, mentre, quando essa ha esaminato i contatti intrattenuti dai rappresentanti delle industrie spagnola e portoghese (decisione impugnata, paragrafo 49, punto 1), solo la Oficemen è stata qualificata rappresentante dell'industria spagnola nel suo complesso, senza che sia stata accertata la partecipazione delle imprese alle quali erano legate le persone che avevano partecipato a tali contatti.
punto 2704
Tuttavia, questo argomento della Uniland non può indurre a non tener conto dell'infrazione addebitatale nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, dal momento che tale infrazione è stata regolarmente accertata (v., in tal senso, sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 146).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › C — Sulla partecipazione delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata all'accordo costitutivo della ETF › 14. Posizione della Oficemen
punto 2705
La Oficemen rileva che, ai termini della decisione impugnata (paragrafo 29, punto 3), la Commissione desume il suo coinvolgimento nella ETF, da un lato, dalla partecipazione di uno Head Delegate spagnolo alle riunioni del 9 giugno, 9 settembre e 6 novembre 1986, e, d'altro lato, dalla partecipazione del signor Andia, allora presidente della Oficemen, alla riunione del sottogruppo «Misure di difesa» del 17 marzo 1987.
punto 2706
Essa contesta tuttavia di essere stata presente o rappresentata alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma. Quanto alle riunioni del 9 settembre e del 6 novembre 1986, sottolinea come il signor Rumeu, che ha assistito a queste due riunioni, fosse stato designato Head Delegate spagnolo presso la Cembureau solo nel novembre 1988.
punto 2707
Per quanto riguarda la riunione del 17 marzo 1987 del sottogruppo «Misure di difesa», la Oficemen fa valere che, secondo una dichiarazione giurata del signor Andia, la proposta di nominarlo membro di tale sottogruppo nel corso della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden è stata fatta a sua insaputa e contro la sua volontà. Il signor Andia, inoltre, non sarebbe mai stato a conoscenza del fatto che la riunione del 17 marzo 1987 si inseriva nell'ambito delle attività della ETF, della quale avrebbe peraltro ignorato l'esistenza. Non avrebbe, infine, mai assistito a tale riunione, per un ritardo del suo aereo. Né lui, né la Oficemen, pertanto, avrebbero potuto essere a conoscenza delle questioni dibattute nel corso della riunione e neanche, indirettamente, dell'esistenza della ETF. Il fatto che il signor Andia sia menzionato tra i partecipanti alla riunione potrebbe essere dovuto ad una confusione tra i nomi dei partecipanti e quelli degli invitati. Allo stesso modo, il fatto che il resoconto della suddetta riunione contenga talune informazioni relative alle importazioni di cemento in Spagna non sarebbe sufficiente a provare la partecipazione del signor Andia a tale riunione, dal momento che tali informazioni avrebbero avuto un contenuto praticamente identico a quello di una nota manoscritta dello stesso autore (il signor Marichal), a proposito della riunione della ETF dell'11 febbraio 1987. Inoltre, il resoconto della riunione del 17 marzo 1987 non darebbe conto di un intervento orale del signor Andia, mentre riporterebbe quelli di altri partecipanti.
punto 2708
Con riguardo e questi vari punti, occorre rilevare come la Oficemen non neghi che un partecipante spagnolo abbia assistito alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma.
punto 2709
Alla luce delle considerazioni di cui al precedente punto 2665, si deve concludere che, tra i partecipanti, coloro che rappresentavano un'impresa aderente ad un'associazione di categoria erano investiti, se non del titolo ufficiale di Head Delegate nell'accezione del termine invalsa all'interno della Cembureau, quanto meno del potere di rappresentare l'associazione di categoria in questione.
punto 2710
La Commissione poteva quindi legittimamente ritenere che, indipendentemente dalla sua identità, il partecipante spagnolo vi avesse rappresentato anche la Oficemen (decisione impugnata, paragrafo 29, punto 3). Tenuto conto di quanto esposto in precedenza, nel punto 2598, la Commissione ben poteva quindi constatare che fa Oficemen, mediante la partecipazione del rappresentante spagnolo alla riunione di Stoccolma, aveva manifestato la sua approvazione alla costituzione della ETF e al suo obiettivo anticoncorrenziale o, quanto meno, che aveva destato questa impressione agli altri partecipanti, in assenza di un esplicito dissenso (v., in questo senso, giurisprudenza citata nel precedente punto 1353).
punto 2711
Per quanto riguarda la riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, risulta dal verbale di tale riunione che tre rappresentanti spagnoli (i signori Rumeu, Félix e Bruguera) vi assistettero e che il nome del signor Andia, che secondo le indicazioni fornite dalla Oficemen all'udienza era direttore generale della associazione, fu proposto per formare uno dei sottogruppi di lavoro, denominato «Scambio di esperienze difensive», la cui creazione venne decisa per assistere la ETF nella sua missione anticoncorrenziale.
punto 2712
Si poté suggerire il nome del signor Andia unicamente per il fatto che tra i tre partecipanti spagnoli alla riunione, era presente almeno uno che esercitava all'interno dell'associazione spagnola funzioni che, riteneva, lo autorizzassero a proporre il nome del direttore generale della Oficemen in occasione della costituzione dei gruppi di lavoro della ETF Anche supponendo che nessuno dei tre partecipanti spagnoli abbia avuto, all'epoca, il titolo ufficiale di Head Delegate spagnolo della Cembureau, la Oficemen era quindi rappresentata a tale riunione, nel corso della quale sono stati trattati in successione la costituzione della ETF, il suo obiettivo anti-concorrenziale, la sua composizione, la sua organizzazione dei lavori e le varie misure di dissuasione e di persuasione rimesse alla sua valutazione (v. supra, punto 2600). In assenza di elementi in senso contrario, e la Commissione ben poteva ritenere che la Oficemen avesse nuovamente espresso il proprio consenso alla costituzione della ETF o, quanto meno, che avesse destato questa impressione negli altri partecipanti (v., in questo senso, giurisprudenza citata nel precedente punto 1353).
punto 2713
Quanto alla riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles, si trattava di una riunione di «rappresentanti dell'industria del cemento della CEE», nel corso della quale il signor «Rumeu ha esposto gli sviluppi in Spagna» (v. appunti relativi a tale riunione; decisione impugnata, paragrafo 25, punto 39; documento n. 33.126/19007). La Commissione poteva quindi legittimamente ritenere che il signor Rumeu, quand'anche non avesse assistito a tale riunione in qualità di capo delegazione spagnolo, nel senso ufficiale del termine, vi avesse rappresentato, oltre la Uniland, allora suo datore di lavoro, tutto il mercato spagnolo, dunque anche la Oficemen. Tenuto conto di quanto esposto sopra, al punto 2602, la Commissione poteva legittimamente ritenere che la Oficemen, mediante la partecipazione del signor Rumeu a tale riunione, avesse manifestato ancora una volta il proprio consenso alla costituzione della ETF o, quanto meno, avesse destato questa impressione negli altri partecipanti (v., in questo senso, giurisprudenza citata nel precedente punto 1353).
punto 2714
Per quanto riguarda i vari argomenti prospettati dalla Oficemen per contestare la partecipazione del signor Andia alla riunione del 17 marzo 1987 del sottogruppo «Misure difensive», essi non possono essere accolti.
punto 2715
Il resoconto steso il 25 marzo 1987 dal signor Marichal, coordinatore di tale sottogruppo, menziona la partecipazione del «signor Andia (Spagna) » quale unico rappresentante spagnolo e gli attribuisce dichiarazioni molto precise, in particolare sulla questione delle importazioni greche («Minacce di invasione presso i cementieri europei: il punto sulla situazione al 15 marzo 1987»; decisione impugnata, paragrafo 25, punto 47; documenti nn. 33.126/4858-4860):
«Nuova minaccia da parte del più piccolo produttore greco, Xalips. Gli altri produttori greci non mostrano finora alcuna velleità di sbarcare in Spagna. Si ritiene che vogliano evitare di provocare i soli cementieri in grado di dar loro del filo da torcere in Medio Oriente o nel Nordafrica (loro principali mercati) (...)»
punto 2716
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Oficemen, tali dichiarazioni sono fondamentalmente diverse dalle informazioni riportate, all'epoca, riguardo alle importazioni in Spagna, negli appunti del signor Marichal relativi alla riunione della ETF dell'11 febbraio 1987 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 46; documento n. 33.126/4911).
punto 2717
Alla luce di questi svariati elementi, la Commissione ha quindi legittimamente accertato, nel paragrafo 29, punto 3, della decisione impugnata, la partecipazione del signor Andia alla riunione del 17 marzo 1987 del sottogruppo «Misure difensive».
punto 2718
Il discorso tenuto dal signor Andia a tale riunione sulla questione delle esportazioni greche dimostra come egli fosse perfettamente al corrente dell'obiettivo assegnato a tale sottogruppo, nonché della strategia globale di lotta alle importazioni destabilizzanti in Europa occidentale, in primo luogo quelle provenienti dalla Grecia.
punto 2719
In conclusione, la Commissione ha quindi correttamente addebitato alla Oficemen, nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, la sua partecipazione all'accordo costitutivo della ETF.
punto 2720
Tuttavia, poiché l'adesione della Oficemen a tale accordo è stata dimostrata solo a partire dal 9 giugno 1986, data della riunione di Stoccolma, l'art. 4, n. 1, della decisione impugnata dev'essere annullato nei limiti in cui imputa alla Oficemen di aver partecipato all'infrazione prima di tale data.
punto 2721
La Oficemen fa inoltre osservare che la Commissione non ha ritenuto che essere iscritti nell'elenco dei partecipanti alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden fosse un elemento di prova sufficiente per concludere per la partecipazione delle imprese enumerate in tale documento alle attività della ETF, dal momento che buona parte di queste ultime non sarebbe stata presa in considerazione nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata.
punto 2722
Tuttavia, il fatto che la Commissione non abbia imputato l'infrazione constatata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata a talune imprese individuate tra i partecipanti alla riunione di cui trattasi non può, in ogni caso, portare a non tener conto della responsabilità della Oficemen in tale infrazione, dal momento che quest'ultima è stata regolarmente accertata dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 146). Ora, dalle considerazioni che precedono è emerso che la Commissione ha correttamente accertato la partecipazione della Oficemen all'accordo costitutivo della ETF
punto 2723
La Oficemen fa infine valere che la partecipazione all'accordo costitutivo della ETF è stata contestata solo a tre associazioni nazionali, vale a dire lo SFIC, il BDZ e essa stessa. A differenza della Oficemen, le associazioni francese e tedesca sarebbero state rappresentate alle riunioni della ETF, la prima dal suo presidente, la seconda dal suo direttore. La partecipazione della Oficemen sarebbe stata in realtà basata sulla presenza di un capo delegazione spagnolo alle riunioni del 9 giugno 1986 a Stoccolma, del 9 settembre 1986 a Baden-Baden e del 6 novembre 1986 a Bruxelles. Ora, la presenza dei capi delegazione belga e britannico non sarebbe stata considerata sufficiente per dimostrare la responsabilità, rispettivamente, della FIC e della BCA nell'ambito della ETF. La Oficemen ritiene quindi di essere stata vittima di una violazione del principio di non discriminazione.
punto 2724
Si deve tuttavia ricordare che il signor Andia, direttore generale della Oficemen, ha partecipato alla riunione del 17 marzo 1987 del sottogruppo «Misure difensive» (v. supra, punti 2715 e 2716). Analogamente allo SFIC tramite il suo presidente, il signor Laplace, ed al BDZ tramite il suo direttore generale, il signor Steinbach, la Oficemen ha quindi svolto un ruolo diretto nell'infrazione constatata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata.
punto 2725
Il fatto che la Commissione non abbia imputato tale infrazione alle associazioni belga e britannica non consente di non tener conto della responsabilità della Oficemen in tale infrazione, dal momento che, come risulta dalle considerazioni esposte nei precedenti punti 2708-2719, la partecipazione dell'impresa spagnola all'accordo costitutivo della ETF è stata regolarmente accertata (v., in tal senso, sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 146).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › C — Sulla partecipazione delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata all'accordo costitutivo della ETF › 15. Posizione della Irish Cement
punto 2726
La Irish Cement (causa T-60/95) nega qualsiasi coinvolgimento nelle attività illecite della ETF. Essa ricorda come, secondo gli elementi addotti dalla Commissione nel paragrafo 25 della decisione impugnata, la ETF sia stata costituita e gestita da un gruppo composto da otto grandi produttori europei del cemento. La Irish Cement non avrebbe partecipato ad alcuna delle loro riunioni. La presenza del suo rappresentante, il signor Quirke, alle riunioni del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, del 10 settembre 1986 a Strasburgo e del 6 novembre 1986 a Bruxelles sarebbe stata motivata da azioni lecite di lobbying esercitate presso membri delle istituzioni comunitarie.
punto 2727
Lo scopo della riunione del 9 settembre 1986 a Baden-Baden sarebbe stato quello di organizzare l'incontro politico previsto per il giorno successivo a Strasburgo con i membri del Parlamento europeo sulla questione degli aiuti all'esportazione concessi dalla Repubblica ellenica, incontro nel quale la Irish Cement sarebbe stata particolarmente coinvolta. La Irish Cement non avrebbe ricevuto comunicazione dell'ordine del giorno di tale riunione, esaminato nel paragrafo 25, punti 24-32, della decisione impugnata.
punto 2728
La riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles sarebbe stata propedeutica a un colloquio con il signor Sutherland, membro della Commissione responsabile della politica della concorrenza, mirante a far sì che la Commissione modificasse la sua decisione di autorizzare gli aiuti all'esportazione accordati dal governo ellenico ai suoi produttori di cemento greci. La presenza di un rappresentante della Irish Cement a tale riunione sarebbe stata dovuta unicamente al fatto che il signor Sutherland era irlandese. La Irish Cement non avrebbe avuto alcuna ragione di supporre che tale riunione avesse un obiettivo illecito, tenuto conto della dichiarazione di Sir John Milne ai termini della quale «la ristrutturazione dell'industria cementiera europea, che si trova[va] (...) in condizioni di sovrapproduzione cronica, [doveva] avvenire nel rispetto delle regole di concorrenza» (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 40; documento n. 33.126/19007).
punto 2729
La Irish Cement sottolinea inoltre di non aver partecipato alla riunione della ETF del 9 giugno 1986, riunione tenutasi a margine dell'assemblea generale della Cembureau. Inoltre, vari documenti [convocazione della Holderbank alla sesta riunione della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 21; documento n. 33.126/18848); lettera 22 settembre 1986 della Holderbank alla Blue Circle (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 33, documento n. 33.126/19024)] dimostrerebbero che essa non fece parte del « gruppo degli otto » che componeva la ETF.
punto 2730
Si deve, tuttavia, constatare che la Irish Cement ammette di essere stata rappresentata dal signor Quirke alla riunione degli Head Delegates e dei membri della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden. Anche ammesso che si siano potute tenere discussioni preparatorie per l'incontro politico previsto per il giorno successivo con i membri del Parlamento europeo nell'ambito, o a margine, di tale riunione, resta pur sempre il fatto che il verbale di quest'ultima dà esclusivamente conto di discussioni vertenti sulla costituzione e sulla composizione della ETF, sull'organizzazione dei suoi lavori e sull'esame delle varie misure dissuasione e persuasione di cui quest'ultima si era vista affidare l'incarico (v. supra, punto 2600).
punto 2731
La Irish Cement è stata, inoltre, rappresentata alla riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles. Pur se dagli appunti riguardanti tale riunioni emerge effettivamente che durante tale riunione si sono tenute discussioni relative all'incontro previsto con il signor Sutherland, risulta del pari che in essa si concordò che la ETF doveva continuare a riunirsi e ad esaminare l'evoluzione delle importazioni, nei mercati dell'Europa occidentale, di cemento proveniente dalla Grecia (v. supra, punto 2602).
punto 2732
Come è stato già sottolineato (v. supra, punto 2600), la finalità della ETF è stata ricordata i questi termini, all'inizio della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF tenutasi il 9 settembre 1986 a Baden-Baden:
«La ETF è stata creata per effettuare l'esame delle possibili misure “dissuasive” e “persuasive” contro l'immissione di cemento a basso prezzo sui mercati europei (in primo luogo contro le importazioni greche nel Regno Unito) e raccomandazioni agli Head Delegates».
punto 2733
La Irish Cement non poteva pertanto ignorare, nel corso delle due riunioni alle quali ha assistito, che i dibattiti ai quali partecipava riguardo alla ETF ed alle sue attività perseguivano una finalità in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 2734
Essa non produce inoltre alcun elemento atto a dimostrare che, nel corso di tali riunioni, essa abbia preso apertamente le distanze dall'obiettivo manifestamente anticoncorrenziale della ETF o che abbia segnalato alle altre partecipanti che vi partecipava in una prospettiva diversa dalla loro, vale a dire quella della preparazione delle azioni politiche programmate presso le autorità comunitarie.
punto 2735
La Commissione poteva, pertanto, legittimamente ritenere che la Irish Cement avesse manifestato il suo consenso alla costituzione della ETF e al suo obiettivo anticoncorrenziale o che, quanto meno, avesse destato questa impressione negli altri partecipanti.
punto 2736
La Commissione ha quindi correttamente accertato, nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, la partecipazione della Irish Cement all'accordo costitutivo della ETF(v. giurisprudenza citata nel precedente punto 1353).
punto 2737
Tuttavia, nella decisione impugnata non consta alcun elemento che consenta di concludere che la Irish Cement avesse aderito all'accordo costitutivo della ETF prima di partecipare alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden. La circostanza, ricordata dalla Commissione nelle sue memorie, che la costituzione della ETF è stata concepita e realizzata nell'ambito della Cembureau, di cui la Irish Cement era membro diretto, anche ammettendo che sia fondata, non può autorizzare a ritenere che la Irish Cement avesse aderito all'accordo costitutivo della ETF dal 28 maggio 1986, data della riunione di Roma indicata nel paragrafo 25, punto 1, della decisione impugnata, alla quale la Cembureau ha partecipato. Si deve quindi annullare l'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, nei limiti in cui accerta la partecipazione della Irish Cement a tale accordo prima del 9 settembre 1986.
punto 2738
La Irish Cement contesta, inoltre, i vari elementi ricordati dalla Commissione nel paragrafo 24, punto 3, della decisione impugnata per sostenere che la ETF era un organo della Cembureau. Essa contesta anche alla Commissione di aver erroneamente equiparato le riunioni degli Head Delegates della ETF a quelle degli Head Delegates della Cembureau.
punto 2739
Tuttavia, senza che sia necessario esaminare la fondatezza di tali argomenti, è sufficiente rilevare come essi non consentano di eludere le constatazioni oggettive già effettuate ai punti 2730-2735 in ordine alla partecipazione della Irish Cement alle riunioni descritte nel paragrafo 25, punti 22-33 e 39-43, della decisione impugnata. Pertanto, essi non sono sufficienti a contraddire la conclusione esposta al precedente punto 2736 in ordine alla correttezza della decisione della Commissione di imputare alla Irish Cement la sua partecipazione all'accordo costitutivo della ETF
punto 2740
La Irish Cement sostiene infine che la decisione impugnata non contiene alcuna motivazione riguardo alla sua partecipazione diretta alla ETF
punto 2741
Nell'esposizione dei fatti relativi alla ETF, tuttavia, la Commissione rileva la presenza del signor Quirke alla «riunione degli Head Delegates» del 9 settembre 1986 a Baden-Baden (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 23), nonché a quella del 6 novembre 1986 a Bruxelles (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 39).
punto 2742
Nella valutazione giuridica da essa di seguito effettuata riguardo alla ETF, essa prende in considerazione « [l]'affermazione di alcune imprese e associazioni di imprese secondo la quale, non avendo partecipato alle riunioni della Task Force o dei sottogruppi ma soltanto a quelle degli Head Delegates, non [avrebbero potuto] essere ritenute responsabili delle misure esaminate» (paragrafo 54, punto 4).
punto 2743
Essa spiega infatti (allo stesso punto):
« [A]nche se non hanno partecipato alle riunioni della Task Force, che è composta da un gruppo ristretto, [tali imprese e associazioni di imprese] hanno partecipato a quelle degli Head Delegates, nel corso delle quali sono state deliberate le proposte e sono state adottate le misure della Task Force. Come è detto sopra al par. 44, il fatto che la composizione dei gruppi possa variare non significa che tutte le attività delle parti di questa struttura non siano imputabili a tutti i membri, poiché la struttura agisce e si fonda sul concorso di tutti i membri».
punto 2744
La Commissione ha quindi sufficientemente motivato nella decisione impugnata l'illecita partecipazione all'accordo costitutivo della ETF che ha imputato alla Irish Cement.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › C — Sulla partecipazione delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata all'accordo costitutivo della ETF › 16. Posizione della Italcementi
punto 2745
La Italcementi insiste sul carattere autonomo e temporaneo della ETF. Essa contesta i vari elementi sui quali si basa la Commissione, nei paragrafi 24, punto 3, e 53, punti 1, 3 e 7, della decisione impugnata, per dimostrare un nesso tra la ETF e (l'accordo Cembureau) e aggiunge che un gran numero delle asserite parti dell'accordo Cembureau non ha partecipato, ai termini della stessa decisione impugnata, all'accordo ETF sanzionato nell'art. 4.
punto 2746
Senza che sia necessario esaminare la fondatezza di tali argomenti, va rilevato come questi ultimi non consentano di eludere le constatazioni oggettive effettuate dalla Commissione nel paragrafo 25 della decisione impugnata, e non contestate dalla Italcementi, vale a dire che la suddetta impresa italiana ha partecipato alle seguenti riunioni:
riunione del 28 maggio 1986 a Roma (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 1, documento n. 33.126/18771);
riunione del 4 giugno 1986 del gruppo di lavoro Zurigo/Céligny (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 2; documento n. 33.126/18756);
riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 9);
riunione della ETF del 17 giugno 1986 a Londra (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 11; documento n. 33.126/18756);
riunione della ETF del 2 luglio 1986 a Milano (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 12; documenti nn. 33.126/18756, 18757 e 18791-18793);
riunione della ETF dell'8 luglio 1986 a Ginevra (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 13; documenti nn. 33.126/18757 e 18795);
riunione della ETF del 19 agosto 1986 a Ginevra (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 17; documenti nn. 33.126/18757 e 18758; e allegato 15 della memoria di risposta alla CA della Aker e della Euroc);
riunione della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 21; n. 33.126/18848);
riunioni degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 23; n. 33.126/18857);
riunione della ETF del 21 ottobre 1986 a Ginevra (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 34; documenti nn. 33.126/18758, 18895, 18896 e 18900);
riunione dei rappresentanti dell'industria europea del cemento tenutasi il 6 novembre 1986 a Bruxelles (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 39; documento n. 33.126/19007);
riunione della ETF del 9 gennaio 1987 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 44; documento n. 33.126/18759);
riunione della ETF dell'11 febbraio 1987 a Ginevra (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 45; documenti nn. 33.126/18760, 18929 e 18934).
punto 2747
Alla luce di quanto è già stato esposto nei punti 2598, 2600, 2602 e 2608, e tenuto conto della partecipazione della Italcementi alle riunioni del 28 maggio 1986 a Roma e del 9 giugno 1986 a Stoccolma, alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden e alla riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles, messa in relazione, da un lato, al suo contributo alla messa a punto del documento di Zurigo/Céligny e, d'altro lato, alla sua qualità di membro diretto della ETF, la Commissione ha legittimamente accertato che la Italcementi aveva fin dall'origine prestato il suo consenso alla costituzione della ETF e al suo obiettivo anticoncorrenziale. La Commissione ha quindi correttamente addebitato alla Italcementi, nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, la sua partecipazione all'accordo costitutivo della ETF a partire dal 28 maggio 1986.
punto 2748
La Italcementi assume inoltre di aver svolto un ruolo marginale nella ETF. Essa non sarebbe mai stata coinvolta nelle asserite misure dissuasive e persuasive. Data la sua vocazione prettamente regionale sul mercato italiano, non avrebbe del resto avuto alcun interesse a partecipare a tali azioni, né alcuna possibilità concreta di farlo. Non avrebbe avuto disponibilità né di infrastrutture portuali, né di mezzi di trasporto, né di sbocchi verso cui canalizzare le produzioni che avrebbe potuto acquisire dai produttori di cemento greci. Le potrebbe essere eventualmente contestato solo di aver elaborato un rapporto sulla possibilità di esportazione in Grecia e di aver detenuto azioni della Interciment per un periodo di 21 mesi. Nessuna di tali attività, tuttavia, l'avrebbe mai portata a violare l'art. 85, n. 1, del Trattato. La Italcementi contesta inoltre di aver partecipato a pratiche concordate e ad un accordo destinato a sottrarre la Calcestruzzi, un importante cliente italiano, ai produttori greci.
punto 2749
Senza che sia necessario valutare, tenuto conto di quanto è già stato precisato nei punti 2507-2511, la fondatezza degli argomenti della Italcementi diretti, da un lato, a negare qualsiasi partecipazione illecita alle azioni progettate dalla ETF e, d'altro lato, a precisare la portata del suo impegno nella società Interciment, occorre rilevare che, in base agli elementi ricordati nel precedente punto 2746, la Italcementi compare tra le imprese all'origine dell'iniziativa « ETF » e del programma di misure di dissuasione e di persuasione previste per controbattere alle importazioni destabilizzanti in Europa occidentale e che essa ha poi assistito, nella sua duplice qualità di membro diretto della ETF e di capo delegazione, a tutte le riunioni di quest'ultima, o ad essa relative, organizzate tra il 17 giugno 1986 e l'11 febbraio 1987. Gli argomenti dell'impresa italiana relativi al carattere marginale del ruolo da lei rivestito devono essere quindi respinti.
punto 2750
Per giunta, la Italcementi, che non contesta la circostanza che « [i] produttori greci si sono rivolti, tra la fine del 1985 e l'inizio del 1986, verso (...) l'Italia dove piccole associazioni formate da consumatori e da piccole società di import-export avevano preso l'iniziativa di importare cemento greco» (decisione impugnata, paragrafo 24, punto 1), non può ragionevolmente sostenere di non aver avuto alcun interesse a partecipare alla ETF.
punto 2751
La Italcementi sostiene, inoltre, che esiste un vizio di motivazione riguardo alla data presa in considerazione dalla Commissione come punto di partenza della partecipazione all'accordo unico e continuo ETF, vale a dire il 28 maggio 1986. La stessa Commissione avrebbe constatato, nel paragrafo 25, punto 10, della decisione impugnata, che la costituzione della ETF era stata decisa nel corso della riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma.
punto 2752
Riguardo a tale questione, si deve anzitutto ricordare (v. supra, punti 2506-2511) che, sebbene nella valutazione giuridica (decisione impugnata, paragrafo 53) la Commissione presenti i vari elementi descritti nei paragrafi 25-28 della decisione impugnata come costituenti un accordo unico e continuato diretto ad eliminare le importazioni in Europa occidentale (prioritariamente quelle provenienti dalla Grecia), tale accordo è stato considerato nell'art. 4 non già in quanto tale, bensì nei suoi vari elementi costitutivi. In tale contesto, il 28 maggio 1986 costituisce la data fissata come punto di partenza dell'infrazione constatata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, in relazione all'accordo la costituzione della ETF.
punto 2753
II 28 maggio 1986 corrisponde alla data della riunione di Roma, a proposito della quale la Commissione constata, nel paragrafo 25, punto 1, della decisione impugnata, che i rappresentanti di otto grandi produttori europei di cemento, tra i quali la Italcementi, hanno convenuto in particolare di « mettere a punto rapidamente misure difensive e di consenso contro la decisione dell'industria cementiera greca di esportare nell'Europa Occidentale » e di creare un gruppo di lavoro «con l'incarico di predisporre (...) una documentazione sulle possibili misure difensive». Tali elementi comportano una motivazione sufficiente della decisione della Commissione di imputare alla Italcementi, nell'art. 4, n. 1, la sua partecipazione all'accordo costitutivo della ETF a partire dal 28 maggio 1986. Il fatto che la Commissione constati, nel paragrafo 25, punto 10, della decisione impugnata, che la creazione della ETF sarebbe stata «formalmente» decisa alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma non può, al riguardo, considerarsi rivelatore di una motivazione insufficiente o contraddittoria su tale punto.
punto 2754
L'argomento della Italcementi deve essere quindi respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › C — Sulla partecipazione delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata all'accordo costitutivo della ETF › 17. Posizione della Aker e della Euroc
punto 2755
La Aker e la Euroc sostengono di non aver partecipato ad alcuna riunione della ETF e che la Scancem ha partecipato ad alcune riunioni della ETF o ad essa relative per badare ai propri interessi e non per rappresentare le due ricorrenti.
punto 2756
Esse aggiungono che, in ogni caso, la partecipazione della Scancem alle discussioni della ETF non era diretta a proteggere i suoi interessi nella Comunità poiché, all'epoca, essa non ne avrebbe avuti. La Scancem avrebbe infatti partecipato ai dibattiti in senso alla ETF animata da un intento lecito, vale a dire quello di sostenere le sue attività al di fuori della Comunità. La disponibilità di cemento e di clinker in eccedenza provenienti dalla Grecia avrebbe rappresentato per essa un'opportunità commerciale e non una minaccia. La Scancem doveva infatti soddisfare una crescente domanda nelle sue operazioni di oltremare. La vera minaccia, per quel che la riguardava, sarebbe in realtà risultata dalle azioni previste dalla ETF contro le importazioni provenienti dalla Grecia e, in particolare, dalla costituzione della Interciment, la cui comparsa sulla scena internazionale avrebbe rischiato di provocare un rialzo dei prezzi sui mercati internazionali di cemento e di clinker e di privare per questo la Scancem di un'interessante fonte di approvvigionamento. Partecipando alle riunioni della ETF, la Scancem non avrebbe quindi avuto lo scopo di falsare la concorrenza e gli scambi sul mercato, ma di assicurarsi che la sua rete fosse approvvigionata a prezzi interessanti e sorvegliare la situazione creata dalla costituzione della Interciment.
punto 2757
Questi argomenti non possono essere accolti.
punto 2758
E' pacifico che, all'epoca, la Aker e la Euroc controllavano rispettivamente la Norcem e la Cementa. Nel maggio 1986 questi due gruppi decisero di fondere le loro attività internazionali creando la Scancem, controllata commerciale in comune con uguale quota di partecipazione (decisione impugnata, paragrafo 5, punto 2).
punto 2759
All'udienza, la Aker e la Euroc hanno ammesso che la Cementa, la Norcem e la Scancem le rappresentavano nelle riunioni alle quali hanno partecipato durante il periodo considerato. Ora, la Cementa ha assistito, nella persona del signor Linderoth, alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 9). La Norcem ha partecipato, nella persona del signor Rabl, alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della task-force del 9 settembre 1986 a Baden-Baden (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 23; n. 33.126/18857). La Scancem ha preso parte, nella persona del signor Ulestig, alle riunioni della ETF del 19 agosto 1986 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 14; allegato 15 della memoria di risposta alla CA della Aker e della Euroc), del 21 ottobre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 34; documento n. 33.126/18895) e dell'11 febbraio 1987 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 45; documento n. 33.126/18933).
punto 2760
Come si è già rilevato nei punti 2598 e 2600, un concorso di volontà è stato espresso riguardo alla costituzione della ETF nella riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma, nonché in quella degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden. Rappresentanti della Aker e della Euroc hanno inoltre assistito alle riunioni della ETF del 19 agosto 1986, del 21 ottobre 1986 e dell'11 febbraio 1987 (v. punto precedente). Non avendo le due ricorrenti fornito alcun elemento atto a dimostrare che, nel corso di queste diverse riunioni, i loro rappresentanti avessero preso apertamente le distanze dall'obiettivo manifestamente anticoncorrenziale perseguito dalla ETF, benché tale finalità fosse stata esplicitamente ricordata loro nel corso della riunione del 19 agosto 1986 a Ginevra e poi in quella del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, o che essi avessero chiaramente segnalato agli altri partecipanti che essi assistevano a tali riunioni in una prospettiva diversa dalla loro, la Commissione poteva legittimamente ritenere che la Aker e la Euroc avessero prestato il loro consenso riguardo alla costituzione della ETF e al suo obiettivo anticoncorrenziale o, che quanto meno, avessero destato questa impressione negli altri partecipanti (v., in questo senso, giurisprudenza citata nel precedente punto 1353).
punto 2761
Riguardo alle spiegazioni ora addotte dalla Aker e dalla Euroc sulle presunte motivazioni lecite dalle quali sarebbe stata animata la partecipazione della Scancem alle riunioni della ETF, esse non sono confermate da alcun elemento atto a dimostrare che, all'epoca, la Scancem avesse informato le altre partecipanti dei particolari motivi che giustificavano la sua presenza a tali riunioni.
punto 2762
Esse sono, al contrario, contraddette dal brano del resoconto della riunione del 13 maggio 1987 dell'EPC, redatto dal signor Marshall della Blue Circle, citato nel paragrafo 24, punto 3, della decisione impugnata (documenti nn. 33.126/11344 e 11345):
« Cembureau Task Force. In due occasioni mi è stato chiesto di confermare che la Task Force di Cembureau continua ad operare in modo da mantenere la pressione sui greci. Scancem (...) ha argomentato che, essendo l'80% del cemento destinato agli Stati Uniti commercializzato da quattro grandi gruppi europei — Blue Circle, Lafarge, Holderbank e Scancem — doveva pur esservi modo di fare pressione sui greci».
punto 2763
Inoltre, come sarà constatato oltre, nel punto 3013, la Aker e la Euroc avevano accettato di assumere una partecipazione nella Interciment, il che rende del tutto ininfluente il loro argomento relativo al fatto che la loro presenza alle riunioni indicate al precedente punto 2759 si spiegava con le loro preoccupazioni connesse all'apparizione di tale società sulla scena internazionale.
punto 2764
In conclusione, la Commissione ha quindi correttamente constatato, nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, la partecipazione della Aker e della Euroc all'accordo concernente la costituzione della ETE Tuttavia, poiché nella decisione impugnata non consta alcun elemento che consenta di concludere che la Aker e la Euroc avessero aderito all'accordo costitutivo della ETF prima della riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma, l'art. 4, n. 1, della decisione impugnata dev'essere annullato nei limiti in cui imputa alla Aker e alla Euroc la loro partecipazione a tale accordo prima della detta data.
punto 2765
La Aker e la Euroc negano poi l'esistenza di un legame tra la ETF e la Cembureau. Esse contestano gli elementi addotti al riguardo nel paragrafo 24, punto 3, della decisione impugnata, sottolineando la quasi totale assenza di coincidenza tra le riunioni della ETF e le riunioni della Cembureau nonché tra i partecipanti alle riunioni della ETF e gli Head Delegates della Cembureau. Le due ricorrenti aggiungono che, se, come sostiene la Commissione, la ETF fosse stata un'emanazione della Cembureau, integrante una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, tale infrazione avrebbe dovuto essere contestata a tutte le società rappresentate a livello della Cembureau.
punto 2766
Senza che sia necessario esaminare la fondatezza di tali argomenti, è sufficiente rilevare come essi non consentano di eludere la constatazioni oggettive effettuate nei precedenti punti 2759-2763 in ordine alla partecipazione della Aker e della Euroc a numerose riunioni della ETF o ad essa relative. Pertanto, essi non sono sufficienti a contraddire la conclusione già esposta nel punto 2764 circa la correttezza della decisione della Commissione di constatare la partecipazione della Aker e della Euroc all'accordo costitutivo della ETF.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › C — Sulla partecipazione delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata all'accordo costitutivo della ETF › 18. Posizione della Cementir
punto 2767
La Cementir sostiene di essere stata del tutto estranea alla costituzione e alle attività della ETF Essa non sarebbe mai stata invitata alle riunioni di cui al paragrafo 25 della decisione impugnata, né vi avrebbe mai partecipato e sarebbe mai stata informata del loro contenuto.
punto 2768
Si deve constatare che, in effetti, la Cementir non ha partecipato ad alcuna delle riunioni della ETF o ad essa relative, che la Commissione cita nel paragrafo 25 della decisione impugnata.
punto 2769
Nel paragrafo 53, punto 12, della decisione impugnata, nonché nel controricorso nella causa T- 87-95, la Commissione sostiene che la Cementir ha dato il suo consenso all'accordo generale ETF attraverso la sua partecipazione ad «una delle misure più importanti decise da[lla ETF], vale a dire alle misure di difesa del mercato italiano».
punto 2770
Tuttavia, come è stato precisato (v. i precedenti punti 2507-2511), l'art. 4, n. 1, riguarda unicamente l'accordo che ha portato alla costituzione della ETF, e non «l'accordo unico e continuo concernente la costituzione di Cembureau Task Force o European Task Force e le diverse misure adottate nel corso delle riunioni per eliminare le importazioni nell'Europa occidentale e, in particolare, per impedire le importazioni di cemento greco nei paesi della CE » (decisione impugnata, paragrafo 53, punto 9). Occorre peraltro osservare come la Commissione non abbia imputato alla Rugby, alla Castle, alla Titan e alla Heracles la responsabilità di tale accordo, mentre constata, nell'art. 4, n. 4, la loro partecipazione «nel quadro d[ella ETF] » [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 3, lett. c)] a misure persuasive (carrot actions) in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato. A tal proposito, l'istituzione convenuta (risposta in data 22 giugno 1998 al quesito scritto del Tribunale in data 27 maggio 1998 nella causa T-87/95) ha spiegato che le suddette quattro imprese non hanno partecipato ad alcuna delle riunioni ricordate nel paragrafo 25 della decisione impugnata, cosicché essa « non ha ritenuto di disporre di prove sufficienti della loro acquiescenza alla costituzione o all'esistenza della ETF».
punto 2771
Alla luce di quanto sopra, la Commissione non poteva neppure legittimamente desumere dall'asserita partecipazione della Cementir alle misure di difesa del mercato italiano dalle importazioni provenienti dalla Grecia la prova della partecipazione dell'impresa italiana all'infrazione constatata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata.
punto 2772
Nel suo controricorso nella causa T-87/95, la Commissione formula inoltre vari argomenti.
punto 2773
Essa si basa, anzitutto, sulla presenza di un capo delegazione italiano, vale a dire la Italcementi, alle riunioni degli Head Delegates nel corso delle quali sono state adottate importanti decisioni riguardanti la ETF.
punto 2774
Tuttavia, come è stato già sottolineato (v. il precedente punto 1409), la Cementir disponeva, nella sua qualità di membro diretto della Cembureau, di un proprio Head Delegate. Conseguentemente, e in mancanza di elementi atti a dimostrare che la Cementir avesse incaricato la Italcementi di rappresentarla in una o più delle riunioni ricordate nel paragrafo 25 della decisione impugnata, la Commissione non poteva legittimamente desumere dalla presenza della Italcementi a tali riunioni che la Cementir vi fosse stata rappresentata e che, pertanto, avesse sottoscritto, per tale tramite, l'accordo costitutivo della ETF.
punto 2775
La Commissione ricorda anche la circostanza che la Cementir era membro diretto della Cembureau.
punto 2776
Tuttavia, anche ammettendo che la ETF sia stata, come sostiene la Commissione (decisione impugnata, paragrafo 24, punto 3), un'emanazione della Cembureau, tale circostanza non autorizzerebbe a presumere che la Cementir fosse stata acquiescente alla costituzione della ETF. Infatti, come si è già rilevato nel punto 1553, l'affiliazione ad un'associazione di categoria, nel caso specifico la Cembureau, non consente di imputare automaticamente all'affiliato di cui trattasi la responsabilità dei vari atti illeciti commessi nell'ambito di tale associazione, senza dimostrare l'individuale partecipazione dell'affiliato ai detti fatti illeciti.
punto 2777
La Commissione argomenta inoltre dalla circostanza che la ETF era, a suo parere, un'attuazione dell'accordo Cembureau, sottoscritto dalla Cementir.
punto 2778
Ciononostante, anche ammettendo l'ipotesi che tale valutazione sia fondata, ciò non esimeva la Commissione dal fornire la prova dell'individuale partecipazione della Cementir all'infrazione constatata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata. Accogliere la tesi della Commissione equivarrebbe a ritenere che a tutte le imprese e le associazioni di imprese che hanno di fatto sottoscritto l'accordo Cembureau avrebbe dovuto essere imputata l'infrazione relativa all'accordo costitutivo della ETF, senza che fosse necessario interrogarsi sull'effettiva loro partecipazione individuale a tale infrazione.
punto 2779
La Commissione sostiene infine che la Cementir ha partecipato alla riunione degli Head Delegates tenutasi in occasione dell'assemblea generale della Cembureau dal 25 al 28 maggio 1987 a Lussemburgo, nel corso della quale sarebbero stati dibattuti la sorte e il ruolo futuro della ETF (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 48).
punto 2780
Si deve, tuttavia, constatare che, pur se risulta da un telex inviato il 28 maggio 1987 dall'impresa italiana Calcestruzzi al produttore greco Titan (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 10; documento n. 33.126/19201) che la Cementir, come essa stessa ammette, ha incontrato la Titan il 27 maggio 1987 a Lussemburgo, in compagnia dei due produttori italiani Italcementi e Unicem, nella decisione impugnata non consta alcun elemento che consenta di concludere per la partecipazione della Cementir alla riunione indicata nel punto precedente.
punto 2781
Da quanto precede (punti 2767-2780) discende quindi che la Commissione non ha dimostrato la partecipazione della Cementir all'accordo costitutivo della ETE
punto 2782
Ne consegue che l'art. 4, n. 1, della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui constata la partecipazione della Cementir all'accordo relativo alla costituzione della ETE
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › D — Sulla durata dell'infrazione constata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata
punto 2783
Nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, la Commissione constata che l'infrazione relativa all'accordo costitutivo della ETF ha avuto inizio il 28 maggio 1986, senza indicare la sua data finale.
punto 2784
Si è già constatato che, assumendo il 28 maggio 1986 come data iniziale di tale infrazione nei confronti della CBR, della Aalborg, del BDZ, della Unicem, della Uniland, della Oficemen, della Irish Cement, della Aker e della Euroc, la Commissione è incorsa in un errore di valutazione del momento iniziale della loro partecipazione a tale infrazione. Quest'ultimo deve essere così differito al 9 giugno 1986 per la CBR (v. supra, punto 2604), per il BDZ (v. supra punto 2673), per la Oficemen (v. supra, punto 2720), per la Aker e per la Euroc (v. supra, punto 2764) e al 9 settembre 1986 per la Aalborg (v. supra, punto 2657), per la Unicem (v. supra, punto 2683), per la Uniland (v. supra, punto 2699) e per la Irish Cement (v. supra, punto 2737).
punto 2785
Occorre ora esaminare gli argomenti formulati da talune ricorrenti considerate dall'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, per contestare la decisione della Commissione di imputare loro l'infrazione constatata in tale disposizione per una durata indeterminata.
punto 2786
In primo luogo, la Aalborg contesta alla Commissione di aver omesso di spiegare, in violazione dell'art. 190 del Trattato, perché aveva accertato la sua responsabilità nella ETF oltre il 9 settembre 1986, data della riunione degl«i Head Delegates e dei rappresentanti della ETF» a Baden-Baden, nel corso della quale la Aalborg avrebbe sentito per l'ultima volta menzionare la ETF. La Italcementi afferma che la data presa in considerazione dalla Commissione come fine dell'infrazione, vale a dire il 26 marzo 1993, è inficiata da carenza di motivazione.
punto 2787
Al riguardo, si deve ricordare, con particolare riguardo alla Italcementi, che la Commissione non fìssa alcuna data finale per l'infrazione constatata all'art. 4, n. 1, della decisione impugnata (v. supra, punto 2783). Il 23 marzo 1993 corrisponde in realtà alla data presa in considerazione come fine dell'infrazione di cui all'art. 4, n. 2, della decisione impugnata, in relazione all'accordo costitutivo della Interciment.
punto 2788
Per quel che riguarda la motivazione, si deve rilevare che, nel paragrafo 53, punto 14, della decisione impugnata, la Commissione spiega:
«L'infrazione (...) è tanto più grave in quanto si è protratta nel tempo e la Commissione è in diritto di presumere che perduri tuttora. In effetti, nonostante la dichiarazione di Holderbank, secondo la quale la Task Force sarebbe stata disciolta alla fine del maggio 1987, secondo la nota di Lafarge del 1o giugno 1987 “La missione del gruppo costituito esattamente un anno fa, sarà d'ora in poi strettamente limitata allo scambio di informazioni su temi ben definiti. Gli inglesi avrebbero voluto scioglierlo, ma alla fine gli svizzeri hanno convinto i colleghi che sarebbe stato un errore: lo strumento è forgiato, tanto vale mantenerlo pronto per l'uso”. Apparentemente quindi a partire dal maggio del 1987 lo “strumento” è stato conservato “pronto per l'uso”, il che è tanto più verosimile se si pensa che le misure finalizzate ad assorbire cemento “destabilizzante” sono state applicate fino al 1991 (cfr. par.28 supra) e che la Joint Trading Company non è stata sciolta che il 26 marzo 1993 [cfr. par.26, punto (16) supra]».
punto 2789
Senza pregiudizio per quel che riguarda l'esame degli argomenti diretti a contestare nel merito tale valutazione della Commissione (v. i successivi punti 2791-2815), tali indicazioni costituiscono una motivazione sufficiente della decisione della Commissione di considerare esistente per un periodo indeterminato l'infrazione riguardante l'accordo costitutivo della ETF, constatata, in particolare, nei confronti della Aalborg e della Italcementi, nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata.
punto 2790
Gli argomenti della Aalborg e della Italcementi riguardanti una carenza di motivazione devono pertanto essere respinti.
punto 2791
In secondo luogo, la CBR, la Lafarge, la Unicem, la Uniland, la Oficemen, la Italcementi e la Holderbank sostengono che la ETF è stata sciolta nel corso di una riunione tenutasi alla fine di maggio del 1987 in margine all'assemblea generale della Cembureau, come avrebbe indicato la Holderbank nel 1990 in risposta ad una richiesta di informazioni della Commissione (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 48; documento n. 33.126/18760). La CBR e la Holderbank precisano che tale scioglimento era giustificato dal fatto che le attività di lobbying della ETF avevano condotto ai risultati previsti. La Holderbank sottolinea infine che, poiché la ETF era un gruppo informale, la Commissione non poteva trarre alcuna conclusione dalla mancanza di una prova formale dello scioglimento. Dal canto suo, la Blue Circle afferma che la ETF non è mai pervenuta a formulare idee utili, cosicché essa ha cessato di esistere nel marzo o nell'aprile 1987.
punto 2792
La Oficemen e la Holderbank aggiungono che l'indicazione fornita da quest'ultima alla Commissione (v. punto precedente) non è contraddetta dalla nota del 1o giugno 1987 del signor Marichal, della Lafarge, relativa alla riunione del maggio 1987 di cui trattasi (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 48; documenti nn. 33.126/4487-4490). Da tale nota emergerebbe che, poiché la ETF aveva conseguito il suo obiettivo iniziale, i suoi partecipanti l'hanno sciolta per limitarsi a semplici scambi di informazioni. La Italcementi sostiene che la dichiarazione della Lafarge, contenuta in tale nota, secondo la quale «lo strumento è forgiato, tanto vale mantenerlo pronto per l'uso», deve essere reinserita nel suo contesto: l'eliminazione della ETF sarebbe stata decisa alla fine di maggio del 1987, il che spiegherebbe il fatto che signor Marichal non era ancora stato informato di tale decisione al momento di redigere la sua nota il 1o giugno 1987.
punto 2793
La Lafarge, la Unicem, la Uniland e la Italcementi contestano inoltre alla Commissione di aver presunto che l'infrazione si fosse protratta oltre il maggio 1987 senza addurre il minimo elemento concreto a consenso di questa valutazione. Le dette ricorrenti, seguite al riguardo dalla Oficemen e dalla Holderbank, contestano a tal proposito alla Commissione il diritto di far riferimento all'asserita prosecuzione, fino al 1993, di presunte misure di applicazione della ETF per estendere indefinitamente la durata dell'infrazione constatata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata.
punto 2794
Riguardo a tale questione, occorre ricordare che, secondo la documentazione richiamata dalla Commissione nel paragrafo 25 della decisione impugnata, la ETF si è riunita fino al febbraio 1987 per esaminare, in particolare, le misure dissuasive e persuasive previste per eliminare le importazioni sui mercati dell'Europa occidentale di cemento proveniente dalla Grecia (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 45 e 46; documenti nn. 33.126/18937-18944 e 4911-4913). Il suo sottogruppo «Misure difensive» ha tenuto una riunione il 17 marzo 1987, nel corso della quale i partecipanti hanno fatto il punto riguardo alle minacce di invasione di cemento, in particolare di provenienza greca, nei loro rispettivi mercati, esponendo le misure adottate o previste per contrastare tali minacce (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 47; documenti nn. 33.126/4858-4861).
punto 2795
Risulta dalle informazioni fornite della Holderbank a seguito di una richiesta di informazioni della Commissione (risposta 7/b del 7 maggio 1990; decisione impugnata, paragrafo 25, punto 48; documento n. 33.126/18760), nonché da una nota interna della Lafarge del 1o giugno 1987 (stesso punto; documenti nn. 33.126/4487-4490), che la sorte della ETF è stata discussa nel corso di una riunione tenutasi alla fine di maggio del 1987 a Lussemburgo.
punto 2796
Questi vari elementi dimostrano che, sino alla fine del mese di maggio del 1987, il concorso di volontà che aveva portato alla costituzione della ETF sussisteva. Per contro, non è lecito presumere che tale concorso di volontà si fosse protratto oltre tale data.
punto 2797
E' pur vero che la nota interna della Lafarge datata 1o giugno 1987, come riporta la Commissione nel paragrafo 53, punto 14, della decisione impugnata, recita:
«Task-force européenne (TFE) — La missione del gruppo costituito esattamente un anno fa, sarà d'ora in poi strettamente limitata allo scambio di informazioni su temi ben definiti. Gli inglesi avrebbero voluto scioglierlo, ma alla fine gli svizzeri hanno convinto i colleghi che sarebbe stato un errore: lo strumento è forgiato, tanto vale mantenerlo pronto per l'uso».
punto 2798
Tuttavia la Commissione non produce il minimo elemento atto a dimostrare che, dopo la riunione tenutasi alla fine di maggio del 1987 a Lussemburgo, la ETF si fosse riunita ancora per esaminare misure di dissuasione e di persuasione adottate o auspicabili.
punto 2799
Quanto alla durata di svolgimento delle diverse misure considerate nell'art. 4, nn. 2-4, della decisione impugnata, essa non può in ogni caso servire per la valutazione della durata dell'infrazione constatata nell'art. 4, n. 1. Quest'ultima, infatti, come è già stato precisato ai punti 2507-2511, si riferisce all'accordo riguardante la costituzione della ETF e non all'accordo unico e continuato relativo alla costituzione della ETF e alle varie misure adottate a seguito dell'insorgere del problema relativo alla Grecia.
punto 2800
Nel corso della fase scritta del procedimento, la Commissione ha inoltre fatto riferimento alle conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn per la sentenza Musique Diffusion Française e a./Commissione, citata al precedente punto 439 (Racc. pag. 1914, in particolare alla pag. 1941), secondo le quali «una concertazione, una volta provata, si presume continui a sussistere fino a prova contraria». A suo parere, incombeva alle parti l'onere di provare di aver proceduto allo scioglimento formale della ETF.
punto 2801
Si deve, al riguardo, sottolineare come la causa che aveva dato luogo alle conclusioni ricordate riguardasse una pratica concordata tra distributori, consistente nell'ostacolare le importazioni in Francia di prodotti di marca provenienti dalla Germania e dal Regno Unito, per mantenere un livello di prezzi più elevato nello Stato membro di cui trattavasi. Nelle sue conclusioni (pag. 1941), Sir Gordon Slynn afferma: «)...) una pratica concertata può continuare a sussistere anche senza atti intesi a darle esecuzione. La pratica, infatti, se è abbastanza ben congegnata e ben nota, può non aver bisogno di atti specifici che ne garantiscono l'esecuzione. Vi possono essere casi in cui la mancanza di prove circa provvedimenti adottati per dare esecuzione ad una pratica concertata può far pensare che la pratica sia finita. Questo comunque è un problema di prove che deve essere fatto dipendere dalle circostanze della singola fattispecie (...) Non è forse superfluo tener presente la sentenza della Court of Appeals statunitense, US/Stromberg e altri (268 F 2 d. 256), in cui si afferma che una concertazione, una volta provata, si presume continui a sussistere fino a prova contraria ».
punto 2802
Il criterio proposto da Sir Gordon Slynn non consiste quindi nell'affermare che, dal momento in cui la Commissione ha dimostrato l'esistenza di un'intesa in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, incombe automaticamente alle parti coinvolte in tale intesa di dimostrare che quest'ultima è terminata. Tale inversione dell'onere della prova potrebbe operare solo tenuto conto delle circostanze specifiche della fattispecie concreta. In ogni caso, risulta dalla giurisprudenza che incombe alla Commissione di provare non soltanto l'esistenza dell'intesa, ma anche la sua durata (sentenza Dunlop Slazenger/Commissione, citata nel precedente punto 270, punto 79).
punto 2803
Nella fattispecie, la Commissione ha correttamente constatato l'esistenza dell'accordo costitutivo della ETF. La natura di tale accordo differisce fondamentalmente da quella della pratica concordata analizzata da Sir Gordon Slynn nelle conclusioni sopra richiamate. Mentre la prosecuzione di tale pratica concordata non esigeva misure positive particolari, l'accordo di cui trattasi riguardava fa costituzione di un gruppo di lavoro incaricato di esaminare misure di dissuasione e di persuasione capaci di eliminare le importazioni in Europa occidentale.
punto 2804
In un contesto del genere, la Commissione non può, nella fattispecie, presumere che tale accordo non avesse avuto fine, mentre non è riuscita a dimostrare che, oltre la fine del mese di maggio del 1987, la ETF si fosse riunita ancora per esaminare misure dissuasive e persuasive di questo tipo.
punto 2805
Poiché la ETF consisteva in un gruppo di lavoro informale, senza statuto né atto costitutivo, la Commissione non può trincerarsi dietro la mancata prova del suo formale scioglimento per affermare che non si è posto termine all'accordo relativo alla sua costituzione.
punto 2806
In conclusione, la Commissione non poteva legittimamente constatare l'infrazione riguardante raccordo costitutivo della ETF oltre fa fine di maggio del 1987. Ne consegue che l'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, deve essere annullato nei limiti in cui accerta tale infrazione per il periodo successivo al 31 maggio 1987. Tale conclusione si impone nei confronti non solo delle ricorrenti individuate nei precedenti punti 2791-2793, ma anche delle altre ricorrenti interessate dall'art. 4, n. 1, della decisione impugnata [ad eccezione della Cementir (v. supra, punto 2782)], dal momento che, tutte in sostanza, contestano la legittimità di tale disposizione.
punto 2807
Con particolare riguardo alla Uniland, alla Oficemen, alla Italcementi e alla Blue Circle, occorre inoltre precisare che l'inopponibilità nei loro confronti (v. supra, punto 376) del documento n. 33.126/18950, richiamato dalla Commissione nel paragrafo 25, punto 48, della decisione impugnata, per dimostrare che vi furono tentativi di riunire la ETF tra il mese di marzo e il mese di maggio del 1987, non è tale da contraddire, nei loro confronti, l'analisi effettuata nei precedenti punti 2794-2806 riguardo alla durata dell'infrazione constatata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata. Infatti, come è stato già rilevato al punto 2795, risulta dai documenti nn. 33.126/4487-4490 che la sorte della ETF è stata discussa nel corso di una riunione tenutasi alla fine di maggio del 1987 a Lussemburgo, il che dimostra che, fino a tale riunione, sussisteva il concorso di volontà che era stato espresso per la costituzione della ETF.
punto 2808
Quanto alla Holderbank, l'inopponibilità nei suoi confronti (v. supra, punto 377) della nota interna della Lafarge del 1o giugno 1987 (documenti nn. 33.126/4487-4490), citata al precedente punto 2795, non è neanch'essa tale da evitare, per quanto la riguarda, l'analisi sviluppata in precedenza, nei punti 2794-2806, in ordine alla durata dell'infrazione addebitatale nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata. Infatti, secondo le dichiarazioni della stessa Holderbank alla Commissione (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 48; documento n. 33.126/18760), «si decise ufficialmente, in occasione dì una riunione informale a margine di un meeting della Cembureau a Lussemburgo, di sciogliere la ETF alla fine di maggio 1987», il che dimostra che, fino a tale data, sussisteva il concorso di volontà che aveva portato alla costituzione della ETF.
punto 2809
In terzo luogo, la Dyckerhoff (causa T-35/95), la Ciments français (causa T-39/95), la Aalborg (causa T-44/95) e la Uniland (causa T-58/95) contestano la durata della loro partecipazione all'infrazione accertata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, sottolineando di non aver preso parte alle riunioni della ETF, o ad essa relative, a partire da una certa data.
punto 2810
La Dyckerhoff sostiene di aver ritenuto di non avere più alcun interesse a restare in contatto con le sue concorrenti dopo che le massime autorità della Commissione erano state informate, il 6 novembre 1986, del comportamento del governo ellenico. Dopo tale data, essa non avrebbe preso parte ad alcuna riunione o misura in tale vicenda. La sua partecipazione alla ETF sarebbe durata al massimo 6 mesi, dal 28 maggio al 6 novembre 1986.
punto 2811
La Ciments français fa rilevare come gli « Head Delegates » della ETF non si siano più riuniti per discutere della questione greca dopo aver incontrato il signor Sutherland, membro della Commissione, il 6 novembre 1986.
punto 2812
La Aalborg sostiene che, dopo la riunione tenutasi il 5 novembre 1986 per preparare l'incontro del giorno successivo con il signor Sutherland, essa non ha più preso parte ad alcuna riunione nell'ambito della ETF. Essa non sarebbe stata, del resto, più informata delle attività di quest'ultima. La ETF non le avrebbe mai chiesto di prendere posizione su alcun argomento dopo la riunione del 9 settembre 1986 a Baden-Baden. Indipendentemente dall'interpretazione da attribuire ai fatti descritti nel paragrafo 25 della decisione impugnata, sarebbe quindi escluso che la Aalborg abbia commesso una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato dopo il 9 settembre o il 5 novembre 1986.
punto 2813
La Uniland, infine, sostiene che nessun elemento consente di prolungare la durata della sua partecipazione alla ETF oltre il 6 novembre 1986, data della seconda e ultima riunione a cui ha assistito all'epoca il signor Rumeu.
punto 2814
Si deve tuttavia constatare che queste diverse ricorrenti non hanno fornito alcun elemento atto a dimostrare che, dopo aver sottoscritto l'accordo costitutivo della ETF, esse avessero apertamente manifestato alle altre partecipanti, ad esempio nel corso dell'ultima riunione alla quale hanno partecipato in quel periodo, il loro dissenso circa la prosecuzione, da parte della ETF, dello studio delle misure di dissuasione e di persuasione intese ad eliminare le importazione di cemento a basso prezzo nell'Europa occidentale.
punto 2815
Si deve pertanto ritenere che esse abbiano appoggiato tale misura fino al suo termine, quale è stato valutato in precedenza, nei punti 2794-2806, o, quanto meno, che esse abbiano destato questa impressione negli altri partecipanti (v. giurisprudenza citata nel precedente punto 1353).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › E — Sull'accesso al fascicolo › 1. Osservazioni preliminari
punto 2816
La Cembureau (causa T-26/95), la Dyckerhoff (causa T-35/95), lo SFIC (causa T-36/95), la Ciments français (causa T-39/95), la Heidelberger (causa T-42/95), la Lafarge (causa T-43/95), la Aalborg (causa T-44/95), il BDZ (causa T-48/95), la Unicem (causa T-50/95), la Asland (causa T-55/95), la Uniland (causa T-58/95), la Oficemen (causa T-59/95), la Irish Cement (causa T-60/95), la Italcementi (causa T-65/95), la Holderbank (causa T-68/95), la Aker (causa T-70/95), la Euroc (causa T-71/95) e la Blue Circle (causa T-88/95) formulano una serie di osservazioni sulla scorta di documenti che esse hanno potuto consultare a seguito delle misure di organizzazione del procedimento disposte il 2 ottobre 1996 e il 18 e 19 giugno 1997 per quanto riguarda l'accesso al fascicolo. Esse sostengono che, consentendo loro un accesso limitato alla CA e al relativo fascicolo istruttorio nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione le ha private dell'accesso a documenti a loro discarico ed ha così violato i loro diritti della difesa nel constatare l'infrazione loro imputata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata.
punto 2817
La Cementir (T-87/95) adduce, a seguito delle misure di organizzazione del procedimento sopra richiamate, una serie di documenti che, a suo parere, le sarebbero stati utili nel corso del procedimento amministrativo per difendersi contro gli addebiti relativi alla sua partecipazione all'accordo costitutivo della ETF. Non è tuttavia necessario esaminare la fondatezza di tali osservazioni, dal momento che è già stato constatato che l'art. 4, n. 1, della decisione impugnata deve essere annullato nella parte che riguarda la partecipazione della Cementir a tale accordo (v. supra, punti 2767-2782).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › E — Sull'accesso al fascicolo › 2. Causa T-26/95, Cembureau/Commissione
punto 2818
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio e del 28 novembre 1997, la Cembureau afferma che non esiste, in nessuno dei documenti che ha potuto consultare a seguito delle misure di organizzazione del procedimento ricordate al precedente punto 2816, alcun elemento di prova che la colleghi alfa ETF, eccetto, da un lato, l'espressione «Head delegates» utilizzata sporadicamente e in maniera imprecisa in taluni documenti, e, d'altro lato, elementi che si riferiscono al ruolo assai limitato che due suoi dipendenti hanno svolto nelle due prime riunioni di preparazione alla ETF. Al contrario, gli elementi di prova contenuti nel fascicolo relativo al Regno Unito suffragherebbero la conclusione secondo la quale il problema riguardante la Grecia non implicava in nessun modo la Cembureau, perché sarebbe stato trattato dalla CMF e da singole imprese (documenti nn. 33.126/17160-17172, 17178 e 17179) attraverso contatti ai massimi livelli politici con il governo del Regno Unito e grazie all'intervento di quest'ultimo (documenti nn. 33.126/17157-17165, 17180-17184, 17191-17194, 17219-17225, 17624, 17625, 17631-17633, 17635-17638, 17641-17654, 10827 e 10828). Tali documenti, nonché numerosi altri (documenti nn. 33.126/11188, 11189, 10842-10844, 11072, 10827, 10828, 11123-11127, 11130, 11131, 11165-11169, 11171-11175, 11178, 11179, 11000, 11001, 11243, 11244, 7725-7740, 15351-15353, 15363, 15355, 15388, 15364-15367, 16087, 16088, 16091-16110 e 16122-16126), illustrerebbero inoltre l'importanza della campagna di sensibilizzazione e di pressione presso le autorità britanniche (governo e parlamento) e i membri del Parlamento europeo, nonché i contatti con la Commissione, ai quali avrebbe dato luogo il problema riguardante la Grecia. Il fascicolo riguardante il Regno Unito farebbe anche emergere che il governo ellenico aveva raccomandato alla sua industria del cemento di prendere contatto con il suo omologo britannico per risolvere il problema relativo alla Grecia (documenti nn. 33.126/17178 e 17179). La soluzione di tale problema non sarebbe quindi scaturita da una misura d'esecuzione dell'accordo Cembureau. Sarebbe del pari significativo il fatto che la Francia, allorché si trovò confrontata con il problema posto dalle importazioni provenienti dalla Grecia, non avesse preso contatto con la Cembureau, ma con il governo del Regno Unito e il DTI (v. supra, al punto 416) (documenti nn. 33.126/17219-17225). La Cembureau ritiene che tutta questa documentazione, se le fosse stata resa accessibile durante il procedimento amministrativo, l'avrebbe messa in condizioni di sottolineare la totale mancanza di prove della sua partecipazione, attraverso i suoi dipendenti, dirigenti, comitati od organi rappresentativi, a tali azioni e pressioni politiche e di confutare le accuse della Commissione secondo le quali essa avrebbe svolto un ruolo centrale nell'organizzazione e nelle attività della ETF.
punto 2819
Occorre tuttavia sottolineare come la Commissione non abbia mai contestato il fatto che l'insorgere dei problemi connessi alle importazioni provenienti dalla Grecia avesse suscitato una vasta campagna di sensibilizzazione e di pressione presso le autorità nazionali (in particolare britanniche ed elleniche) e comunitarie (Commissione, Parlamento europeo) riguardo agli effetti delle esportazioni a basso prezzo provenienti dalla Grecia (CA, paragrafo 16; decisione impugnata, paragrafo 24, punto 2, e 25, punti 12, 19, 36, 42, 43, 44, 45 e 47). Essa si è tuttavia interessata, nella decisione impugnata, solo alle misure che avevano ecceduto tali azioni (decisione impugnata, nota a pie di pagina n. 115). I commenti che la Cembureau avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo per mettere in evidenza le iniziative politiche suscitate dalla questione delle esportazioni greche avrebbero quindi solo potuto illustrare un aspetto di tale pratica debitamente rilevato dalla Commissione. Essi non avrebbero, invece, consentito di escludere il complesso dei documenti indicati nel paragrafo 25 della decisione impugnata, in base ai quali la Commissione ha correttamente dimostrato, nel paragrafo 53, che le minacce di importazione in Europa occidentale, di cemento proveniente dalla Grecia avevano portato, parallelamente alle azioni politiche, alla costituzione della ETF per esaminare le misure di dissuasione e di persuasione atte ad eliminare le importazioni di cemento a basso prezzo (prioritariamente quelle provenienti dalla Grecia) nei mercati europei.
punto 2820
Tali commenti, anche se avessero potuto essere formulati nel corso del procedimento amministrativo, non avrebbero neppure consentito di ignorare le constatazioni oggettive compiute dalla Commissione nei paragrafi 24, punto 2, e 25, punti 1 e 2, della decisione impugnata riguardo alla partecipazione del signor Dutron, direttore della Cembureau, alla riunione tenutasi il 28 maggio 1986 a Roma e a quella del signor Collis, altro direttore della Cembureau, a parte della riunione del 3 giugno 1986 a Zurigo. Pertanto, essi non avrebbero consentito di escludere la partecipazione della Cembureau all'accordo costitutivo della ETF.
punto 2821
In conclusione, essi non avrebbero avuto alcuna possibilità, neppure remota, di far sì che il procedimento amministrativo si concludesse con un esito diverso. La Cembureau non ha quindi dimostrato, riguardo a tale punto, l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › E — Sull'accesso al fascicolo › 3. Causa T-35/95, Dyckerhoff/Commissione
punto 2822
La Dyckerhoff assume che i documenti che ha potuto consultare a seguito delle misure di organizzazione del procedimento ricordate in precedenza, nel punto 2816, le avrebbero agevolmente consentito di sostenere la sua difesa, nel corso del procedimento amministrativo, per quanto riguarda la liceità delle attività della ETF nonché il ruolo da lei svolto nell'ambito di quest'ultime.
punto 2823
A questo riguardo, essa avanza nove argomenti.
punto 2824
In primo luogo, essa sottolinea, nelle sue osservazioni in data 7 febbraio 1997, come nessuna menzione del suo nome figuri nell'esposizione dettagliata dedicata alla ETF da taluni verbali della Heracles (documenti nn. 33.126/19875-19887), il che dimostrerebbe l'assenza di un suo coinvolgimento nella ETF.
punto 2825
Si deve tuttavia rilevare come i commenti che essa avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo alla luce di tali documenti non avrebbero potuto portare a non tener conto delle constatazioni obiettive effettuate dalla Commissione nei paragrafi 25, punti 1, 9, 23 e 39, della decisione impugnata circa la partecipazione dell'impresa tedesca alla riunione del 28 maggio 1986 a Roma, alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma, alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, nonché alla riunione dei rappresentanti dell'industria europea del cemento del 6 novembre 1986 a Bruxelles. Essi non avrebbero pertanto consentito di escludere la partecipazione della Dyckerhoff all'accordo costitutivo della ETF.
punto 2826
In secondo luogo, la Dyckerhoff afferma, nelle sue osservazioni del 7 febbraio 1997, che taluni documenti dei fascicoli italiano e spagnolo (documenti nn. 33.126/12060, 12061 e 12063, nonché nn. 33.322/1390-1394) dimostrano che, al pari suo, altri produttori di cemento e associazioni nazionali avevano visto nelle discussioni e nelle misure adottate nell'ambito della ETF un tentativo lecito destinato a far adottare misure antidumping contro le importazioni provenienti dalla Grecia.
punto 2827
E' tuttavia evidente come i documenti così ricordati contengano le risposte della Unicem a questioni poste dalla Commissione nell'ambito del procedimento che si è concluso con l'adozione della CA e della decisione impugnata, nonché le risposte della Oficemen a quesiti posti dal Tribunal de Defensa de la Competencia. In tali risposte, la Unicem e la Oficemen negano che siano state intraprese azioni nei confronti dei produttori greci a seguito delle riunioni della ETF. Con ogni evidenza, tali dinieghi non sarebbero stati sufficienti a smentire né gli estratti dei documenti indicati nei paragrafi 25, punti 15 e 24, e 53, punto 7, della decisione impugnata, sui quali si è correttamente basata la Commissione per dimostrare la finalità anticoncorrenziale della ETF, né le constatazioni oggettive richiamate al precedente punto 2825, che hanno indotto la Commissione ad accertare la partecipazione della Dyckerhoff all'infrazione riguardante l'accordo costitutivo della ETF.
punto 2828
In terzo luogo, la Dyckerhoff richiama l'attenzione, nelle sue osservazioni del 7 febbraio 1997, sull'ordine del giorno di una riunione dello SFIC (documento n. 33.126/14828), che dimostrerebbe l'esistenza, all'epoca della questione delle esportazioni greche, di iniziative individuali e autonome dei produttori e delle associazioni nazionali. Tali indicazioni smentirebbero quindi l'esistenza, nello stesso periodo, di una concertazione europea contro le importazioni provenienti dalla Grecia.
punto 2829
La Dyckerhoff aggiunge che tali iniziative individuali ed autonome hanno riguardato anche le importazioni provenienti da mercati vari dal mercato greco, il che dimostrerebbe che non era necessario organizzare una concertazione europea per lottare contro le importazioni provenienti dalla Grecia. Essa cita anzitutto i documenti riguardanti il mercato francese (documenti nn. 33.126/5695-5698, 5637 -5640, 5651-5656, 5657-5659, 5709-5713 e 5714-5724), chiedendosi per quale ragione le importazioni provenienti dalla Grecia avrebbero dovuto essere combattute con l'ausilio di ingenti mezzi dalla ETF, quando importazioni analoghe, provenienti da altri mercati, erano state discusse solo a livello nazionale. Essa fa inoltre riferimento a documenti relativi al mercato spagnolo, vale a dire un verbale della Oficemen (documenti nn. 33.322/1311-1318) e un verbale del consiglio di amministrazione della Asland (documenti nn. 33.322/1604, 1607 e 1608), nei quali sarebbero proposte solo misure nazionali di lotta alle importazioni.
punto 2830
Si deve tuttavia rilevare come i commenti della Dyckerhoff, anche se fossero stati formulati nel corso del procedimento amministrativo, non avrebbero potuto indurre a non tenere conto del complesso dei documenti menzionati nel paragrafo 25 della decisione impugnata, sulla scorta dei quali la Commissione ha correttamente dimostrato, nel paragrafo 53, che l'insorgenza del «problema greco» aveva dato luogo, oltre ad iniziative individuali su taluni mercati, alla nascita di un'intesa multilaterale tra diverse imprese, tra le quali la Dyckerhoff, e associazioni di imprese europee, riguardanti la costituzione della ETF per esaminare misure di dissuasione e di persuasione atte ad eliminare le importazioni di cemento a basso prezzo nell'Europa occidentale, prioritariamente quelle provenienti dalla Grecia.
punto 2831
In quarto luogo, la Dyckerhoff menziona, nelle sue osservazioni del 7 febbraio 1997, gli estratti di una nota interna della Italcementi relativi alle importazioni provenienti dalla Grecia (documenti nn. 33.126/2950, 2951 e 2954), che non conterrebbero alcuna menzione diretta della ETF o di altre imprese o associazioni aderenti alla ETF. Da tali estratti risulterebbe che, in Italia, il «problema greco» è stato trattato contemporaneamente ai problemi posti dalle esportazioni provenienti dalla Iugoslavia. Tali estratti, pur contenendo una menzione diretta delle attività della ETF riguardo ad un attacco del mercato greco, non farebbero tuttavia riferimento ad alcuna misura decisa o coordinata dalla ETF.
punto 2832
Si deve tuttavia rilevare come la Dyckerhoff proponga due interpretazioni contraddittorie della nota della Italcementi di cui trattasi. Essa sostiene, da un lato, che gli estratti di tale nota non presentano un rapporto diretto con la ETF e, d'altro lato, che tali estratti contengono una menzione diretta delle attività della ETF. In realtà, l'autore di tale nota dedica un titolo specifico alle attività della ETF (documento n. 33.126/2950), al punto «2. Attività Task Force».
punto 2833
La Dyckerhoff, del resto, non spiega in che modo i commenti che avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo per sottolineare la trattazione contemporanea, in Italia, delle «questioni» greca e iugoslava avrebbero potuto essere rilevanti nell'ambito della sua difesa contro gli addebiti relativi alla ETF.
punto 2834
In ogni caso, i commenti che avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo alla luce della nota della Italcementi non le avrebbero consentito di sottrarsi alle diverse constatazioni obiettive richiamate in precedenza, nei punti 2825 e 2830, in base alle quali la Commissione ha correttamente concluso per la partecipazione della Dyckerhoff all'accordo costitutivo della ETF, destinato ad eliminare le importazioni di cemento a basso prezzo nell'Europa occidentale.
punto 2835
In quinto luogo, la Dyckerhoff cita, nelle sue osservazioni in data 7 febbraio 1997, una serie di documenti (documenti nn. 33.126/14832, 17129, 17140, 17171, 17176, 17187, 17193, 17196, 17071, 17158 e 19875-19887) i quali dimostrerebbero che le associazioni nazionali, francese e britannica in particolare, si erano rivolte alle loro autorità statali per manifestare le loro preoccupazioni riguardo alle importazioni provenienti dalla Grecia. Essa ricorda, al riguardo, di aver sempre sostenuto (risposta alla CA, pag. 60, e atto introduttivo, pag. 92) che le attività della ETF alle quali ha partecipato riguardavano unicamente la presentazione di una denuncia antidumping presso la Commissione. Richiama inoltre, senza allegarlo alle sue osservazioni, un verbale della Oficemen riguardante importazioni provenienti dalla Tunisia, nel quale si ricorderebbero azioni da intraprendere presso le pubbliche autorità nazionali e comunitarie.
punto 2836
Nelle sue osservazioni del 5 gennaio 1998, la Dyckerhoff menziona una nota interna della Blue Circle in data 2 settembre 1986, che tradurrebbe la volontà dei produttori europei di cemento di chiedere alla Commissione l'adozione di misure nei confronti delle importazioni di cemento provenienti dalla Grecia, ritenute incompatibili con il diritto comunitario (documenti nn. 33.126/11023-11025). Essa cita del pari due appunti manoscritti della Blue Circle riguardanti la preparazione della riunione della ETF per l'inizio di settembre 1986, dal cui contenuto emergerebbe come obiettivo di tale preparazione fossero state unicamente misure politiche nei confronti del Parlamento europeo e della Commissione (documenti nn. 33.126/11028-11034), nonché un fax del 17 settembre 1986 di Sir John Milne, della Blue Circle, che mostrerebbe che solo problemi politici erano al centro delle discussioni tenutesi nel corso della riunione del 9 settembre 1986 a Baden-Baden (documento n. 33.126/11079). Essa menziona inoltre numerosi documenti che attesterebbero la liceità delle attività della ETF, in quanto essi riportano le iniziative intraprese dai produttori di cemento e dalle loro associazioni nazionali presso le autorità nazionali (documenti nn. 33.126/16494, 16495, 16467, 16469-16471, 16473-16487 e 15364-15366, 11125, 11126-11127). Infine, la Dyckerhoff mette in evidenza il contenuto di una nota interna della Blue Circle del 5 settembre 1986, riguardante l'incontro del 9 e 10 settembre 1986 con i membri del Parlamento europeo a Strasburgo, dal quale risulterebbe che l'iniziativa per tali azioni non era partita dai produttori tedeschi (documenti nn. 33.126/11052 e 11053).
punto 2837
Occorre tuttavia rilevare come i documenti nn. 33.126/11028-11034, contrariamente a quanto tenta di asserire la Dyckerhoff, non offrano una diversa spiegazione riguardo al contenuto delle due riunioni del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, descritte nel paragrafo 25, punti 21-33, della decisione impugnata. Gli appunti manoscritti contenuti in tali documenti, infatti, menzionano semplicemente il fatto che il 9 settembre 1986 a Baden-Baden si tenne una riunione, senza precisarne l'obiettivo, e che il giorno successivo a Strasburgo si tenne una riunione con i membri del Parlamento europeo. Tali indicazioni non contraddicono quindi le constatazioni che emergono dai documenti indicati nel paragrafo 25, punti 21-33, della decisione impugnata, vale a dire che il 9 settembre 1986, a Baden-Baden, si tenne dapprima, a mezzogiorno, una riunione della ETF dedicata alla preparazione della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF, quindi, verso la fine del pomeriggio, tale ultima riunione, nel corso della quale furono esaminate in successione le questioni della costituzione della ETF, della sua finalità anticoncorrenziale, della sua composizione, nonché dell'organizzazione dei suoi lavori e delle varie misure dissuasive e persuasive affidate al suo esame.
punto 2838
La stessa valutazione si impone riguardo al fax del 17 settembre 1986 della Blue Circle (documento n. 33.126/11079): il fatto che tale documento riporti unicamente considerazioni politiche successive alla riunione tenutasi la settimana precedente non consente di ignorare le constatazioni oggettive ricordate nel punto precedente.
punto 2839
Quanto al resto, è già stato sottolineato (v. supra, punto 2819) come la Commissione non abbia mai negato che l'insorgere della questione delle esportazioni greche avesse suscitato una vasta campagna di sensibilizzazione e di pressione presso le autorità nazionali, ma come essa si sia interessata, nella decisione impugnata, solo alle misure che avevano ecceduto tali azioni (decisione impugnata, nota a pie di pagina n. 115). I commenti che la Dyckerhoff avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo per sottolineare la dimensione politica del caso greco avrebbero quindi solo potuto illustrare un aspetto di tale fascicolo che era stato debitamente rilevato dalla Commissione. Essi non avrebbero potuto, per contro, ribaltare il complesso di documenti indicati nel paragrafo 25 della decisione impugnata, in base ai quali la Commissione ha correttamente dimostrato, nel paragrafo 53, che le minacce di importazione in Europa occidentale di cemento proveniente dalla Grecia avevano portato, parallelamente alle azioni politiche, alla costituzione della ETF finalizzata allo studio dalle misure di dissuasione e di persuasione atte ad eliminare le importazioni di cemento a basso prezzo (prioritariamente quelle provenienti dalla Grecia) nei mercati europei. Tali commenti non avrebbero consentito neppure di non tenere conto delle constatazioni oggettive, ricordate al precedente punto 2825, riguardo alla partecipazione della Dyckerhoff alle varie riunioni dedicate alla ETF e alle sue attività illecite.
punto 2840
In sesto luogo, la Dyckerhoff contesta alla Commissione, nelle sue osservazioni del 7 febbraio 1997, di non aver menzionato, nell'esposizione dei fatti dedicata dalla CA al mercato greco (capitolo 7), il procedimento antidumping auspicato dai produttori europei e le misure statali di cui si avvantaggiavano i produttori greci, mentre numerosi documenti ricorderebbero queste ultime (documenti nn. 33.126/19882 e 19884).
punto 2841
Tuttavia, nella decisione impugnata, la Commissione precisa, alla nota a piè di pagina n. 113, che, « [a]l momento dell'adesione alla Comunità, l'industria greca era destinataria di numerosi aiuti di Stato » prima di ricordare un certo numero di decisioni da essa adottate riguardo a tali aiuti, durante e dopo il periodo nel corso del quale la ETF è stata operativa. Nel paragrafo 53, punto 8, della decisione impugnata, essa confuta dettagliatamente l'argomento formulato dalla Lafarge nel corso dell'audizione in data 12 marzo 1993, secondo il quale « l'articolo 85, paragrafo 1[, del Trattato] non sarebbe applicabile ai membri del[la ETF] in quanto questi ultimi avrebbero agito in stato di legittima difesa contro le esportazioni dei produttori greci che ricevevano aiuti illegittimi da parte delle autorità del loro paese». La Commissione si era quindi ben resa conto, nel corso del procedimento amministrativo, del contesto economico da cui erano scaturite le reazioni dei produttori europei alle importazioni provenienti dalla Grecia. I commenti che la Dyckerhoff avrebbe potuto formulare all'epoca avrebbero pertanto potuto solo ricollegarsi ad osservazioni che sono state debitamente prese in considerazione nella decisione impugnata.
punto 2842
In settimo luogo, la Dyckerhoff menziona, nelle sue osservazioni del 5 gennaio 1998, numerosi telex della Blue Circle relativi alla pianificazione della riunione della ETF del 10 settembre 1986. Nessuno dei suddetti telex menzionerebbe la Dyckerhoff, il che dimostrerebbe che l'impresa tedesca non ha partecipato alla pianificazione e alla preparazione delle asserite attività della ETF (documenti nn. 33.126/11010-11012). La Dyckerhoff desume lo stesso argomento dai telex relativi alle riunioni della ETF del 21 ottobre 1986, del gennaio, marzo e maggio 1987 (documenti nn. 33.126/15343-15347, 18874-18894, 18901-18918, 18950, 18951, 18953-18955 e 18956-18960).
punto 2843
La Commissione, tuttavia, non ha mai affermato che il 10 settembre 1986 si sia tenuta una riunione della ETF. Nel paragrafo 25, punto 21, della decisione impugnata, essa rileva che la ETF si è riunita il 9 settembre 1986 a mezzogiorno a Baden-Baden, senza affermare che la Dyckerhoff abbia assistito a tale riunione. Non sostiene neppure, nella decisione impugnata, che la Dyckerhoff abbia partecipato alle riunioni della ETF tenutesi il 21 ottobre 1986 e il 9 gennaio 1987, alla riunione delsottogruppo «Misure difensive» del 17 marzo 1987 o ancora alla riunione della fine di maggio 1987, nel corso della quale venne discussa la sorte della ETF. Come si è ricordato in precedenza, al punto 2825, la Commissione ha constatato la partecipazione della Dyckerhoff alla riunione del 28 maggio 1986 a Roma, alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma, alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, nonché alla riunione dei rappresentanti dell'industria europea del cemento del 6 novembre 1986 a Bruxelles. Tali constatazioni oggettive, che hanno indotto la Commissione a ritenere accertata la partecipazione della Dyckerhoff all'infrazione relativa alla costituzione della ETF, non avrebbero potuto essere contraddette dai commenti che l'impresa tedesca avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo alla luce dei documenti menzionati nel punto precedente.
punto 2844
Occorre inoltre aggiungere che, nel paragrafo 53, punto 4, della decisione impugnata, la Commissione si pronuncia sul« [1]'affermazione di alcune imprese e associazioni di imprese secondo la quale, non avendo partecipato alle riunioni della task-force o dei sottogruppi ma soltanto a quelle degli Head Delegates, non potrebbero essere ritenute responsabili delle misure esaminate». Le osservazioni analoghe a quelle formulate ora dalla Dyckerhoff sono state quindi pienamente prese in considerazione dalla Commissione nella decisione impugnata.
punto 2845
In ottavo luogo, la Dyckerhoff menziona, nelle sue osservazioni del 5 gennaio 1998, una nota interna della Blue Circle del 28 agosto 1986 (documento n. 33.126/11013), che attesterebbe il fallimento dei tentativi esperiti dal suo autore per costituire un fronte europeo contro le importazioni provenienti dalla Grecia. Tali indicazioni dimostrerebbero che, al di fuori delle azioni politiche, la Dyckerhoff non ha partecipato all'adozione di misure collettive con altri produttori europei.
punto 2846
Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dalla Dyckerhoff, il documento di cui trattasi non attesta l'asserito fallimento della Blue Circle nel suo tentativo di creare un fronte comune europeo contro le importazioni provenienti dalla Grecia. Esso evidenzia solo le grandi difficoltà, da un lato, di provare la «collusione tra i produttori greci» e, d'altro lato, di raggiungere un accordo globale con l'industria greca.
punto 2847
In ogni caso, i commenti che la Dyckerhoff avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo alla luce di tale documento non le avrebbero consentito di sottrarsi alle constatazioni obiettive ricordate nei precedenti punti 2825 e 2830, circa la creazione della ETF, a metà del 1986, al fine di reagire con un fronte comune alle importazioni che minacciavano la stabilità dei vari mercati dell'Europa occidentale, nonché la partecipazione della Dyckerhoff a tale intesa.
punto 2848
In nono luogo, la Dyckerhoff afferma, nelle sue osservazioni del 5 gennaio 1998, che, stando ad una lettera della Holderbank inviata ai membri della ETF, essa non ha collaborato alla preparazione e alle misure di applicazione della riunione di Baden-Baden, alla quale avrebbe partecipato solo per preparare l'incontro con i deputati del Parlamento europeo. Il suo nome, infatti, non sarebbe menzionato nell'elenco dei destinatari di tale lettera (documenti nn. 33.126/18870-18873).
punto 2849
Tuttavia, anche se tale elemento avesse potuto esser evidenziato dalla Dyckerhoff nel corso del procedimento amministrativo, non avrebbe potuto far ignorare il contenuto del verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, che fa menzione della presenza del signor Lose, della Dyckerhoff, a tale riunione, nel corso della quale sono stati trattati in successione la costituzione della ETF, il suo obiettivo anticoncorrenziale, la sua composizione, le modalità dei suoi lavori e le varie misure affidate alla sua valutazione (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 22-32; documenti nn. 33.126/18857-18862). I commenti che la Dyckerhoff avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo, alla luce della lettera della Holderbank menzionata nel punto precedente, per tentare di dimostrare di aver partecipato a tale riunione unicamente nella prospettiva delle azioni politiche progettate presso i membri del Parlamento europeo, non avrebbero, al riguardo, potuto ovviare alla totale mancanza di elementi atti a dimostrare che, nel corso di tale riunione, la Dyckerhoff avesse esplicitamente informato gli altri partecipanti di assistere alla stessa in una prospettiva diversa dalla loro.
punto 2850
In conclusione, nessuno dei commenti della Dyckerhoff avrebbe avuto una possibilità, seppur remota, di far sì che il procedimento amministrativo si concludesse con un esito diverso. La Dyckerhoff non ha quindi dimostrato, riguardo a tale punto, l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › E — Sull'accesso al fascicolo › 4. Causa T-36/95, SFIC/Commissione
punto 2851
Lo SFIC sostiene, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997, che da un certo numero di documenti provenienti dal fascicolo britannico (documenti nn. 33.126/17157-17159, 17163, 17164, 17171, 17172, 17182 e 17193) risulta che la CMF aveva intrapreso numerosi passi presso la propria amministrazione nazionale per stimolare l'adozione di misure dirette a fronteggiare le importazioni provenienti da paesi terzi rispetto alla Comunità o dalla Grecia. La CMF avrebbe cosi contattato il ministero del Commercio e l'OFT (v. supra, punto 1147) per prevedere azioni governative e il consenso che essa poteva offrire a queste ultime, informando, in particolare, il DTI (v. supra, punto 416) della situazione del mercato concernente le importazioni provenienti dall'Europa dell'est (documenti nn. 33.126/17220, 17623-17625, 17628-17630, 17635-17638 e 17641-17653). Per quanto riguarda la questione delle importazioni provenienti dalla Grecia, numerosi documenti del fascicolo britannico, in particolare il verbale della riunione della CMF dell'8 ottobre 1986 (documenti nn. 33.126/17168 e 17178), attesterebbero l'esistenza di relazioni dirette tra il governo del Regno Unito e il governo ellenico, il che rafforzerebbe l'argomento dello SFIC secondo il quale tale questione era di natura tale da suscitare una reazione bilaterale di natura lobbystica, piuttosto che l'attuazione di intese. Tali documenti tenderebbero inoltre a provare l'importanza del «problema greco» sul piano economico. Tra i documenti del fascicolo riguardante il Regno Unito, lo SFIC indica inoltre il verbale della riunione della CMF del 3 giugno 1987, che attesta i contatti intercorsi tra l'amministrazione francese e il suo omologo britannico, allorché insorsero le minacce di importazione, in Francia, attraverso il porto di Rouen, di cemento proveniente dalla Grecia. Infine, numerosi documenti del fascicolo attinente alla Spagna (documenti nn. 33.322/1319-1323, 1604, 1607 e 1608) testimonierebbero delle azioni intraprese dalla Oficemen presso le autorità governative nell'ambito di azioni di lobbying riguardanti varie questioni, ad esempio quella della certificazione della qualità del cemento. Tutti questi documenti sarebbero stati particolarmente utili allo SFIC per dimostrare la sua tesi relativa alla liceità delle azioni da esso condotte, individualmente o attraverso la Cembureau, durante il periodo di cui trattasi. Lo SFIC ritiene infatti che, se fosse esistito l'accordo Cembureau, le azioni delle varie associazioni nazionali per controbattere le importazioni (in particolare quelle provenienti dalla Grecia) sarebbero state radicalmente diverse.
punto 2852
Nelle sue osservazioni del 7 gennaio 1998, lo SFIC fa riferimento ad una serie di documenti (documenti nn. 33.126/2088-2096, 2122-2125, 7717-7722, 11003, 11004, 11021, 11022, 11052, 11053, 11066-11068, 11077-11079, 11122-11124, 11130, 11131, 11180, 11181, 15388, 16436, 16437, 16467, 16468, 16469, 16470, 16471, 16472-16474, 16488, 16489, 16490, 16508 e 16509) che corroborerebbero a suo avviso le spiegazioni, da esso fornite nel corso del procedimento amministrativo, dirette a dimostrare che le sue azioni e quelle di altre associazioni e imprese europee, destinate a fronteggiare a livello europeo le esportazioni illecite provenienti dalla Grecia, sarebbero consistite in azioni politiche presso istanze governative e comunitarie, con il consenso individuale dei membri del Parlamento europeo, azioni che avrebbero peraltro portato i loro frutti. Lo SFIC menziona inoltre il verbale della riunione del 29 marzo 1988 del comitato di direzione della CBR (documenti nn. 33.126/7635-7637), che illustrerebbe la relativa passività della Commissione riguardo alla situazione dell'industria greca del cemento, nonostante la non conformità di talune prassi di quest'ultima con le norme comunitarie. Tale documento sarebbe stato utile allo SFIC per comprendere meglio la questione delle importazioni, in Europa, di cemento proveniente dalla Grecia e giustificare la necessità di azioni di lobbying condotte in seguito, tanto al livello delle associazioni professionali quanto a quello di alcuni produttori di cemento. Lo SFIC fa infine riferimento all'estratto di una memoria della Blue Circle dell'8 dicembre 1989 destinata alla Commissione (documenti nn. 33.126/13633-13648), nel quale si indicherebbe che i documenti relativi alle importazioni provenienti dalla Grecia, acquisiti agli atti dagli agenti della Commissione presso la Blue Circle, «suffragano pienamente l'affermazione della Blue Circle secondo la quale, benché si fossero tenute discussioni riguardo alle diverse soluzioni che si potevano prevedere per risolvere i problemi legati alla decisione greca di esportare cemento fortemente sovvenzionato nel Regno Unito, non era stato mai concluso o attuato alcun accordo con gli altri produttori europei di cemento» (documento n. 33.126/13643). Secondo lo SFIC, l'informazione contenuta in tale memoria avrebbe dovuto, in nome del rispetto dei diritti della difesa, esserle resa accessibile nel corso del procedimento amministrativo, in quanto essa avrebbe costituito un documento a discarico.
punto 2853
Si è tuttavia ripetutamente sottolineato (v., in particolare, il precedente punto 2819) come la Commissione non abbia mai negato che la questione delle importazioni in Europa occidentale, in particolare quelle provenienti dalla Grecia, avesse suscitato una vasta campagna di sensibilizzazione e di pressione presso le autorità nazionali e comunitarie riguardo agli effetti delle esportazioni a basso prezzo, ma come essa si sia interessata, nella decisione impugnata, solo alle misure che avevano ecceduto tali iniziative politiche (decisione impugnata, nota a pie di pagina n. 115). I commenti che lo SFIC avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo per insistere sulle azioni politiche suscitate dalla questione delle esportazioni greche avrebbero quindi solo potuto illustrare un aspetto di tale fascicolo che è stato debitamente rilevato e non è stato contestato dalla Commissione. Essi non avrebbero, per contro, potuto portare ad ignorare il complesso dei documenti indicati nel paragrafo 25 della decisione impugnata, in base ai quali la Commissione ha correttamente dimostrato, nel paragrafo 53, che le minacce di importazione, in Europa occidentale, di cemento proveniente dalla Grecia avevano portato, oltre che ad azioni politiche, alla costituzione della ETF finalizzata allo studio delle misure di dissuasive e di persuasione atte ad eliminare le importazioni di cemento a basso prezzo (prioritariamente quelle provenienti dalla Grecia) nei mercati europei.
punto 2854
Inoltre, tali commenti non avrebbero consentito di non tener conto delle varie constatazioni oggettive effettuate dalla Commissione nel paragrafo 29, punto 4, della decisione impugnata, sulla scorta delle quali l'istituzione ha correttamente imputato allo SFIC la partecipazione all'infrazione riguardante l'accordo costitutivo della ETF.
punto 2855
Quanto ai commenti che lo SFIC avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo alla luce del documento della CBR (documenti nn. 33.126/7635-7637), essi si sarebbero ricollegati alle osservazioni formulate dalla Lafarge nel corso dell'audizione del 12 marzo 1993 per tentare di giustificare, adducendo un asserito stato di legittima difesa, le misure collettive adottate dai produttori europei contro le importazioni provenienti dalla Grecia, osservazioni sulle quali la Commissione ha preso posizione nel paragrafo 53, punto 8, della decisione impugnata.
punto 2856
Infine, i commenti che lo SFIC avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo alla luce dei dinieghi della Blue Circle (documenti nn. 33.126/13633-13648), impresa direttamente implicata nella ETF, non le avrebbero palesemente consentito di contraddire il complesso dei documenti indicati nel paragrafo 25 della decisione impugnata, sulla scorta dei quali la Commissione ha correttamente concluso per l'esistenza della coalizione « ETF » e per l'implicazione dello SFIC in tale intesa anticoncorrenziale.
punto 2857
In conclusione, nessuno dei commenti dello SFIC avrebbe avuto una possibilità, seppur remota, di far sì che il procedimento amministrativo si concludesse con un esito diverso. Lo SFIC non ha quindi dimostrato, riguardo a tale punto, l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › E — Sull'accesso al fascicolo › 5. Causa T-39/95, Ciments français/Commissione
punto 2858
La Ciments français sostiene, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997, che taluni documenti relativi ai capitoli della CA dedicati alla Grecia, al Regno Unito e all'Italia le avrebbero consentito di dimostrare che, contrariamente alle affermazioni della Commissione, le azioni intraprese nei confronti delle importazioni provenienti dalla Grecia non erano state condotte né dalla ETF né dagli Head Delegates e neppure in base ad un'intesa tra la Cembureau e numerosi produttori europei.
punto 2859
Al riguardo, essa fa riferimento a vari documenti [note interne della Italcementi del 15 e del 26 ottobre 1987 (documenti nn. 33.126/2945-2951) e resoconto della riunione del 12 gennaio 1988 di un gruppo di lavoro a Roma (documenti nn. 33.126/19871-19873)], concernenti misure relative alle importazioni in Italia di cemento proveniente dalla Grecia, che non farebbero affatto riferimento ad un qualsivoglia accordo intercorso tra produttori italiani ed europei a livello della Cembureau o della ETE
punto 2860
Essa asserisce inoltre che le misure riguardanti le importazioni nel Regno Unito di cemento proveniente dalla Grecia non sono state originate né dagli Head Delegates, né dalla ETF e non hanno avuto alcun nesso con la Cembureau. La Ciments français menziona, al riguardo, una serie di documenti, le cui date coinciderebbero con quelle delle riunioni della ETF o degli Head Delegates indicate dalla Commissione da cui risulterebbe che i produttori britannici hanno cercato da soli, a livello nazionale e comunitario, una soluzione giuridica e politica alle difficoltà causate dalle importazioni provenienti dalla Grecia, senza che sia stato mai fatto alcun riferimento ad azioni concordate con la ETF o gli Head Delegates (documenti nn. 33.126/10827, 10828, 17157-17159, 17166-17170, 17178, 17179 e 19881-19887).
punto 2861
Nelle sue osservazioni del 21 novembre 1997, la Ciments français menziona numerosi documenti che dimostrerebbero come la ETF e le riunioni dei rappresentanti dell'industria europea del cemento avessero quale unico scopo quello di organizzare azioni di lobbying, a livello nazionale e comunitario, sotto l'impulso dei produttori britannici, affinché si ponesse fine alle sovvenzioni alle esportazioni dalla Grecia verso il resto della Comunità (documenti nn. 33.126/18961, 16494, 16495, 16493, 16508, 16489, 16490, 16469, 18962, 18963, 16463, 11021, 11022, 11052, 11053, 18972, 16443, 11079, 16436, 16437, 11123-11126, 11165-11167, 11171-11175 e 19014-19016). Taluni documenti, inoltre, confermerebbero che l'unico ruolo svolto dal signor Laplace, presidente della Ciments français e, all'epoca, presidente dello SFIC, era quello di rappresentare l'industria francese nell'ambito di tali azioni politiche (documenti nn. 33.126/18962, 18963, 11021, 11022, 11052 e 11053).
punto 2862
Si deve tuttavia constatare che tutti questi commenti, anche se avessero potuto essere formulati dalla Ciments français nel corso del procedimento amministrativo, non avrebbero potuto portare ad ignorare il complesso dei documenti indicati nel paragrafo 25 della decisione impugnata, in base ai quali la Commissione ha correttamente dimostrato, nel paragrafo 53, che, oltre a reazioni individuali dei mercati più direttamente minacciati dalle importazioni provenienti dalla Grecia (Regno Unito e Italia, in particolare) e azioni politiche di sensibilizzazione e di pressione presso le autorità nazionali e comunitarie, la « questione greca » aveva dato vita alla costituzione della ETF su iniziativa di una serie di grandi imprese, tra le quali la Ciments français, allo scopo di studiare, per effettuare raccomandazioni agli Head Delegates, misure di dissuasione e di persuasione atte ad eliminare le importazioni destabilizzanti (in primo luogo quelle provenienti dalla Grecia) sui mercati europei.
punto 2863
Si deve inoltre sottolineare come la Ciments Français, in occasione dell'audizione del 12 marzo 1993, dopo aver dichiarato che il signor Laplace, suo presidente, all'epoca presidente anche della ETF, aveva partecipato alle riunioni di Roma, di Stoccolma e di Bruxelles, avesse affermato che la presenza del signor Laplace «a queste riunioni di Head Delegates era dovuta alle funzioni da lui svolte all'interno del Syndicat (associazione di categoria) e del comitato di collegamento» (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 9).
punto 2864
Nonostante tali affermazioni, la Commissione ha concluso (decisione impugnata, paragrafo 53, punto 13):
«Ma anche se Laplace, come altri rappresentanti, ha partecipato in qualità di presidente di una associazione o di un comitato, nell'intervenire alle riunioni non poteva prescindere dalla sua carica di presidente di Ciments Français. Se dunque la sua presenza garantiva il ruolo del Syndicat e del comitato in seno alla Task Force, garantiva nel contempo il ruolo della società da lui presieduta».
punto 2865
I commenti della Ciments français, esposti nel precedente punto 2861, diretti a sottolineare come il solo ruolo svolto dal signor Laplace fosse quello di rappresentare l'industria francese nelle azioni politiche condotte nell'ambito della questione greca, non avrebbero apportato alcun elemento nuovo a tale disputa. Essi non avrebbero potuto quindi portare ad escludere la responsabilità della Ciments français nell'infrazione contestata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata.
punto 2866
In conclusione, i vari commenti della Ciments français non avrebbero avuto una possibilità, seppur remota, di far sì che il procedimento amministrativo si concludesse con un esito diverso. La Ciments français non ha quindi dimostrato, riguardo a tale punto, l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › E — Sull'accesso al fascicolo › 6. Causa T-42/95, Heidelberger/Commissione
punto 2867
La Heidelberger afferma, nelle sue osservazioni del 20 febbraio 1998, che numerosi documenti dimostrano come essa non avesse alcun interesse economico a partecipare a misure dissuasive nei confronti dei produttori greci, in quanto la Germania meridionale, per ragioni geografiche, non poteva essere interessata dalle forniture greche. Essa fa in primo luogo riferimento ai documenti nn. 33.126/19902, 19910, 19918 e 19935, dai quali risulterebbe che la Heracles non aveva effettuato alcuna consegna di cemento in Germania durante gli anni 1985 e 1986, in secondo luogo alla pag. 8 del documento di 32 pagine contenuto nella cartellina L, pagine tra le quali figuravano i documenti nn. 33.126/19411-19418, il cui contenuto indicherebbe del pari che, dal 1985 al 1989, non vi erano state, in Germania, consegne di cemento proveniente dalla Grecia, e, in terzo luogo, ai documenti nn. 33.126/19397 e 19401, il cui contenuto dimostrerebbe che neppure nel 1990 si erano avute consegne in Germania, anche se, secondo le constatazioni della stessa Commissione (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 48), la ETF non esisteva più. La Heidelberger rileva ancora come, ad eccezione dei documenti citati nella decisione impugnata, non sia fatta alcuna menzione del suo nome in tutte le cartelline riguardanti la ETF. Essa cita ad esempio i numerosi documenti riguardanti la creazione della Interciment e menziona in particolare, i documenti nn. 33.126/7639-7641, 7643, 7644, 7657 e 7658.
punto 2868
Si deve tuttavia rilevare come i commenti che la Heidelberger avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo alla luce di questi vari documenti, per dimostrare la sua asserita mancanza di interesse riguardo a misure di lotta alle importazioni provenienti dalla Grecia, non avrebbero potuto indurre a non tener conto delle constatazioni obiettive effettuate dalla Commissione nel paragrafo 25, punto 1, della decisione impugnata riguardo alla partecipazione dell'impresa tedesca alla riunione del 28 maggio 1986 a Roma, riunione nella quale venne convenuto di reagire rapidamente e collettivamente alla decisione dell'industria greca del cemento di esportare due milioni di tonnellate di cemento in Europa occidentale, decisione considerata come un «problema molto grave» per il «complesso dei mercati» (documento n. 33.126/18771). Tali commenti non avrebbero potuto quindi portare ad escludere la responsabilità della Heidelberger nell'infrazione contestata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata.
punto 2869
In conclusione, i commenti della Heidelberger non avrebbero avuto una possibilità, seppur remota, di far sì che il procedimento amministrativo si concludesse con un esito diverso. La Heidelberger non ha quindi dimostrato, riguardo a tale punto, l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › E — Sull'accesso al fascicolo › 7. Causa T-43/95, Lafarge/Commissione
punto 2870
La Lafarge afferma che l'accesso alla totalità della CA e del fascicolo dell'istruttoria le avrebbe consentito di sostenere utilmente la sua difesa, nel corso del procedimento amministrativo, riguardo a quattro punti precisi, concernenti l'addebito relativo alla costituzione della ETF: l'inesistenza di un cartello europeo di lotta contro le importazioni provenienti dalla Grecia; il contesto economico e la dimensione politica della questione greca; il ruolo svolto dalla ETF in tale vicenda; l'informazione della Commissione riguardo alle riflessioni condotte all'interno della ETF.
punto 2871
In primo luogo, la Lafarge ricorda, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 e del 28 gennaio 1998, la totale assenza ai riferimenti, nei documenti che le sono stati resi accessibili a seguito delle misure di organizzazione del procedimento ricordate in precedenza al punto 2816, all'esistenza di un cartello europeo incaricato di combattere le importazioni di cemento provenienti dalla Grecia.
punto 2872
Si deve tuttavia rilevare come i commenti che la Lafarge avrebbe potuto formulare alla luce di questa asserita constatazione non avrebbero potuto far ignorare il complesso dei documenti indicati nel paragrafo 25 della decisione impugnata, sulla scorta dei quali la Commissione ha correttamente concluso, nel paragrafo 53, per l'esistenza di un'intesa multilaterale tra diverse imprese — tra le quali la Lafarge — e associazioni di imprese europee riguardante la costituzione della ETF finalizzata allo studio di misure di dissuasione e di persuasione atte ad eliminare le importazioni destabilizzanti in Europa occidentale, prioritariamente quelle provenienti dalla Grecia.
punto 2873
In secondo luogo, la Lafarge indica, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 e del 28 gennaio 1998, un gran numero di documenti che, a suo parere, le sarebbero stati utili nel corso del procedimento amministrativo per illustrare il contesto economico e la dimensione politica della questione greca.
punto 2874
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997, cita, in primo luogo, un verbale della riunione del 17 luglio 1986 della CMF (documento n. 33.126/17158), che illustrerebbe la dimensione politica della questione greca, in secondo luogo, alcuni documenti che dimostrerebbero le azioni vanamente intraprese dalle pubbliche autorità britanniche presso la Commissione per combattere il «problema greco» (documenti nn. 33.126/17163, 17171 e 19880), in terzo luogo, documenti riferentisi alle misure adottate dalle pubbliche autorità britanniche nei confronti del governo ellenico per impedire le importazioni di cemento proveniente dalla Grecia, e che menzionerebbero in particolare la conclusione di un accordo intergovernativo sulle quote (documenti nn. 17168, 17178 e 19878), e, in quarto luogo, documenti relativi all'intervento delle pubbliche autorità britanniche della concorrenza, che dimostrerebbero il coinvolgimento delle pubbliche autorità britanniche nelle manovre della loro industria del cemento per contrastare le minacce di importazioni sovvenzionate provenienti dalla Grecia (documenti nn. 33.126/17133, 17171, 17169, 17168 e 17176). La Lafarge produce inoltre due verbali delle riunioni della CMF (documenti nn. 33.126/17191-17196, in particolare 17193), che dimostrerebbero come la ETF abbia visto i suoi tentativi superati per via politica, vale a dire mediante la conclusione, nel dicembre 1986, di un accordo intergovernativo elleno-britannico di limitazione delle importazioni, nel Regno Unito, di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 2875
Nelle sue osservazioni del 28 gennaio 1998, la Lafarge richiama, in primo luogo, documenti che non conterrebbero alcuna menzione dell'esistenza di un cartello europeo e che dimostrerebbero quindi il carattere unilaterale delle azioni intraprese dall'industria britannica (documenti nn. 33.126/10825, 10827-10829, 11007-11009, 10837, 11015-11020, 11074, 11075, 11110, 11116 e 11000), in secondo luogo, documenti che illustrerebbero il sostegno politico ottenuto dall'industria britannica in tale pratica (documenti nn. 33.126/16473 e 16474), in terzo luogo, documenti che dimostrerebbero che le uniche azioni intraprese per risolvere il «problema greco » furono quelle delle pubbliche autorità dirette a porre fine agli aiuti illegittimi accordati all'industria greca del cemento (documenti nn. 33.126/11119-11131, 11165, 10840-10844, 11164-11169, 11171, 11172, 11177 e 11190-11191), in quarto luogo, documenti da cui si evincerebbe che erano state intraprese azioni politiche dalle industrie tedesca, belga e italiana (documenti nn. 33.126/18961, 16494, 16495, 16465-16468, 16472, 16508, 16436, 16442, 2088-2090, 2122-2125, 16087, 16088, 16091-16104, 16016-16110 e 7725-7740) e, in quinto luogo, documenti che dimostrerebbero l'esistenza di un cartello greco orientato verso il mercato britannico e sostenuto dal governo ellenico (documenti nn. 33.126/19369, 19370-19392, 11004, 11108 e 11109).
punto 2876
E' stato tuttavia già ripetutamente sottolineato (v., in particolare, il precedente punto 2819) come la dimensione politica della questione greca non fosse sfuggita alla Commissione, ma quest'ultima si fosse concentrata, nella decisione impugnata, unicamente sulle misure che avevano ecceduto tali azioni politiche (decisione impugnata, nota a pie di pagina n. 115). Nel paragrafo 28, punto 13, della decisione impugnata, inoltre, la Commissione sottolinea la conclusione, nel dicembre 1986, dell'accordo intergovernativo elleno-britannico di limitazione delle importazioni, nel Regno Unito, di cemento proveniente dalla Grecia, rilevando come di tale accordo «politic[o] di alto livello» fosse stato fatta menzione nella riunione del 17 marzo 1987 del sottogruppo «Misure difensive».
punto 2877
La Commissione aveva del pari ben inteso il contesto di aiuti statali da cui erano scaturite le reazioni dei produttori europei alle importazioni provenienti dalla Grecia (v. supra, punto 2841; decisione impugnata, nota a piè di pagina n. 113). Nel paragrafo 53, punto 8, della decisione impugnata, inoltre, essa respinge Te osservazioni formulate proprio dalla Lafarge, nel corso dell'audizione del marzo 1993, per tentare di giustificare tali reazioni con un presunto stato di legittima difesa. Per le ragioni esposte nel paragrafo 53, punto 8, quinto e sesto periodo, vale a dire che, secondo taluni documenti, lo scopo della ETF era più ampio della mera lotta alle importazioni provenienti dalla Grecia, la stessa sorte sarebbe stata necessariamente riservata all'argomento della Lafarge tratto dall'esistenza, all'epoca della ETF, di un cartello greco per l'esportazione.
punto 2878
I commenti che la Lafarge avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo alla luce dei vari documenti indicati nei precedenti punti 2874 e 2875 avrebbero potuto solo ripetere considerazioni che sono state debitamente prese in considerazione dalla Commissione nella decisione impugnata. Essi non avrebbero potuto portare ad ignorare le constatazioni oggettive, già ricordate al punto 2872, riguardo alla creazione della ETF da parte di una serie di produttori e associazioni di imprese europei — tra i quali la Lafarge — per esaminare misure di dissuasione e di persuasione destinate ad eliminare le importazioni di cemento a basso prezzo (prioritariamente quelle provenienti dalla Grecia) nell'Europa occidentale.
punto 2879
In terzo luogo, la Lafarge ricorda, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 e del 28 gennaio 1998, una serie di documenti diretti a dimostrare come il vero ruolo della ETF nella vicenda greca consistesse in azioni di lobbying e di riflessione.
punto 2880
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997, la detta ricorrente mette in evidenza, a tale riguardo, i documenti nn. 33.126/17168, 17176, 17163, 17646, 17648, 17178 e 19878-19888.
punto 2881
Nelle sue osservazioni del 28 gennaio 1998, la Lafarge cita documenti da cui si evincerebbe che l'industria del cemento britannica esortò, all'epoca, l'industria europea nel suo complesso ad aderire alla sua campagna pubblica di sensibilizzazione riguardo alla questione greca (documenti nn. 33.126/18961, 18962, 18972 e 19011). Essa adduce inoltre documenti che si riferirebbero alla riunione della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden e che dimostrerebbero come l'oggetto di tale riunione fosse quello di consentire ai produttori britannici di informare gli altri rappresentanti dell'industria europea del cemento del contenuto della presentazione del «problema greco» che si era previsto di compiere l'indomani ai membri del Parlamento europeo (documenti nn. 33.126/11021, 11022, 11033-11039, 11052, 11066-11068, 11072 e 11077). Essa ricorda, infine, alcuni documenti riguardanti la riunione della ETF del 6 novembre 1986 a Bruxelles, che dimostrerebbero come lo scopo di tale riunione fosse quello di preparare l'incontro che si sarebbe tenuto il giorno stesso con signor Sutherland, membro della Commissione, riguardo alla questione greca (documenti nn. 33.126/11077, 11078, 18991, 18992 e 19003).
punto 2882
Per quanto riguarda anzitutto i documenti nn. 33.126/11021, 11022, 11033-11039, 11052, 11066-11068, 11072 e 11077, che la Lafarge asserisce essere in relazione con il contenuto della riunione della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, menzionata nel paragrafo 25, punto 21, della decisione impugnata, da essi risulta, tutt'al più, che diverse riunioni hanno avuto luogo il 9 settembre 1986 a Baden-Baden e il 10 settembre 1986 a Strasburgo. Secondo il documento n. 33.126/11038, il 9 settembre 1986 si sono svolte in successione, a mezzogiorno, una riunione del «gruppo di lavoro», il cui obiettivo non è precisato, e quindi, alle ore 19, una riunione del «gruppo commerciale» nonché «discussioni di strategia per le riunioni del 10 settembre» e infine, alle ore 21, una «cena per tutti i rappresentanti dell'industria». Il 10 settembre 1986 hanno avuto luogo, tra le ore 10,30 e le 15, una «riunione di briefing con membri britannici del Parlamento europeo», quindi «un lunch con dodici-quindici membri del comitato degli affari economici e monetari e della politica industriale del Parlamento europeo». Né il documento n. 33.126/11038 né gli altri documenti sopra indicati pervengono a contraddire il contenuto dei documenti indicati dalla Commissione nel paragrafo 25, punti 21-33, della decisione impugnata, dai quali risulta, da un lato, che la riunione del 9 settembre 1986 a mezzogiorno a Baden-Baden era una riunione della ETF, che «ha avuto come obiettivo principalmente la preparazione dell'informativa su ciascun argomento destinata agli Head Delegates che si sarebbero riuniti il giorno stesso dopo le ore 18,00» (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 21; documento n. 33.126/18848), e d'altro lato, che il medesimo giorno, alla fine del pomeriggio, si è tenuta una riunione degli «Head Delegates e dei rappresentanti della ETF» nel corso della quale sono state successivamente ricordate la costituzione della ETF, il suo obiettivo anticoncorrenziale, la sua composizione, la sua organizzazione dei lavori e le varie misure dissuasive e persuasive affidate alla sua valutazione (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 22-32; documenti nn. 33.126/18849-18862).
punto 2883
Per quanto riguarda la riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles, descritta nel paragrafo 25, punti 39-43, della decisione impugnata, la Commissione non ha mai contestato che essa avesse avuto quale obiettivo la preparazione dell'incontro previsto con il signor Sutherland (v. decisione impugnata, paragrafo 25, punto 43). I commenti che la Lafarge avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo alla luce dei documenti nn. 33.126/11077, 11078, 18991, 18992 e 19003 avrebbero quindi solo potuto corroborare le constatazioni debitamente effettuate dalla Commissione. Essi non avrebbero, per contro, potuto celare il fatto che, come risulta dalle note relative a tale riunione, citate nel paragrafo 25, punti 39-43, della decisione impugnata (documenti nn. 33.126/19007 e 19008), venne altresì convenuto che la ETF doveva continuare a riunirsi per seguire gli sviluppi riguardanti le minacce di importazioni, sui mercati dell'Europa occidentale, di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 2884
Quanto al resto, i vari commenti che la Lafarge avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo per sottolineare le attività politiche della ETF non avrebbero potuto indurre a ignorare i documenti indicati nel paragrafo 25 della decisione impugnata, sulla scorta dei quali la Commissione ha correttamente concluso, nel paragrafo 53, che la ETF aveva perseguito un diverso obiettivo, illecito, vale a dire l'esame delle misure dissuasive e persuasive destinate ad eliminare le importazioni destabilizzanti (prioritariamente quelle provenienti dalla Grecia) sui mercati dell'Europa occidentale.
punto 2885
In quarto luogo, la Lafarge richiama, nelle sue osservazioni del 28 gennaio 1998, i documenti nn. 33.126/11086, 11130 e 11131, per dimostrare che la Commissione era stata informata delle riflessioni condotte a livello della ETF sulla questione greca. Tali documenti indicherebbero, infatti, che le discussioni tra le industrie britannica e greca si collegavano a quelle, più generiche, condotte circa il modo di risolvere il «problema greco», e che erano state apertamente affrontate nel contesto delle azioni di lobbying intraprese presso la Commissione.
punto 2886
Dai documenti di cui trattasi, tuttavia, risulta tutt'al più che la Commissione venne informata, all'epoca, delle discussioni bilaterali svoltesi tra i produttori di cemento britannici e greci nell'ambito della vicenda greca. Nessuno di tali documenti dimostra che la Commissione fosse stata messa al corrente della creazione della ETF finalizzata allo studio delle misure di dissuasione e di persuasione atte ad eliminare le importazioni (prioritariamente quelle provenienti dalla Grecia) in Europa occidentale. Pertanto, i commenti che la Lafarge avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo alla luce di tali documenti non le avrebbero consentito di evitare la constatazione espressa dalla Commissione nel paragrafo 25, punto 7, della decisione impugnata, vale a dire che « [n]essuna impresa ha indicato se (...) agenti della Commissione [, e quali, fossero] stati informati delle azioni collettive previste [a livello della ETF]».
punto 2887
In conclusione, nessuno dei commenti della Lafarge avrebbe avuto una possibilità, seppur remota, di far sì che il procedimento amministrativo si concludesse con un esito diverso. La Lafarge non ha quindi dimostrato, riguardo a tale punto, l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › E — Sull'accesso al fascicolo › 8. Causa T-44/95, Aalborg/Commissione
punto 2888
La Aalborg prende anzitutto in considerazione, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997, una serie di documenti del fascicolo riguardante il Regno Unito (documenti nn. 33.126/17627, 17629, 17630 e 17641-17653, in particolare 17641 e 17646), relativi all'esame, da parte della Commissione, di una denuncia antidumping presentata dai produttori europei di cemento, nonché di azioni poste in essere dalla categoria intese a denunciare gli aiuti accordati dalla Grecia alla sua industria locale, e non, come sostiene la Commissione nel paragrafo 15 della CA, a sanzionare una qualsivoglia violazione dell'accordo Cembureau da parte dei produttori greci. Tali documenti avrebbero consentito alla Aalborg di confutare la tesi della Commissione relativa alla costituzione della ETF nel 1986 al fine di garantire l'applicazione dell'accordo Cembureau, adottato nel 1983. Numerosi estratti di resoconti delle riunioni della CMF tenutesi tra luglio e settembre 1986 (documenti nn. 33.126/17158, 17163, 17164, 17168) le avrebbero, a loro volta, consentito di dimostrare che la presenza del suo direttore, il signor Larsen, ad una riunione preparatoria del 9 settembre 1986 a Baden-Baden si spiegava non già con un suo coinvolgimento in una qualsivoglia Cembureau Task Force, bensì con la sua partecipazione ad un'azione di sensibilizzazione, compiuta a Strasburgo il 10 settembre 1986, nei confronti dei membri del Parlamento europeo riguardo al problema posto dalle sovvenzioni illecite accordate dalla Repubblica ellenica alla propria industria del cemento. Tali resoconti di riunioni, che attesterebbero del pari l'evoluzione della pratica «antidumping», sarebbero stati inoltre utili per la Aalborg a sostegno della sua difesa riguardo alla liceità delle attività dell'industria del cemento. La Aalborg richiama una nota interna relativa alla riunione del 19 giugno 1986 del «Management Group» della Blue Circle (documenti nn. 33.126/10822 e 10823), che darebbe conto delle minacce rappresentate dalle importazioni, nell'ambito di un procedimento di dumping, di cemento proveniente dalla Grecia, nonché delle azioni di lobbying previste presso le autorità britanniche per tentare di circoscrivere tale minaccia. Tale nota, che riguarderebbe il periodo immediatamente anteriore all'invito rivolto dalla Blue Circle alla Aalborg affinché prendesse contatto con le proprie autorità nazionali e con i membri danesi del Parlamento europeo per ottenere un intervento sugli aiuti illegittimi greci, le sarebbe stato particolarmente utile per esporre le ragioni legittime che l'avevano indotta a partecipare alla riunione preparatoria del 9 settembre 1986 a Baden-Baden.
punto 2889
Nelle sue osservazioni del 12 gennaio 1998, la Aalborg ricorda una serie di documenti (documenti nn. 33.126/16469, 11000, 11001, 11007-11009, 11074, 11075, 18961, 18962, 18963, 11004, 11021, 11022, 11062-11064, 11054-11060, 16183, 11028-11031, 11033-11038, 7723, 11072, 17173, 17174, 11126, 11130, 11131, 11138-11141, 11116, 11117, 18892-18997 e 15388, e documenti nn. 33.322/1319-1323). Questi documenti attesterebbero che, se è vero che, a partire dal 1986, l'industria europea del cemento si è mostrata preoccupata del commercio intracomunitario, tali inquietudini riguardavano solo le importazioni provenienti dalla Grecia che beneficiavano di sovvenzioni da parte delle autorità nazionali. Da essi si evincerebbe del pari che tali inquietudini avevano dato luogo, da un lato, alla costituzione della ETF, che raggruppava solo alcuni grandi produttori europei di cemento (il «Gruppo degli Otto»), esclusa la Aalborg, e, d'altro lato, ad azioni, del tutto lecite e ispirate essenzialmente dalla Blue Circle, di sensibilizzazione della autorità nazionali e comunitarie. Tali azioni, che sarebbero state del resto parzialmente coronate da successo, sarebbero le uniche azioni alle quali la Aalborg avrebbe preso parte. Esse spiegherebbero la sua partecipazione, il 9 settembre 1986 a Baden-Baden, ad una riunione di preparazione all'incontro del giorno successivo, a Strasburgo, con i membri del Parlamento europeo, riunione dalla quale la Commissione avrebbe erroneamente desunto il coinvolgimento della Aalborg nell'intesa illecita ETE
punto 2890
Si è tuttavia già ripetutamente sottolineato (v., in particolare, i precedenti punti 2819 e 2841) come la Commissione si fosse resa conto della dimensione politica e del contesto economico del problema connesso alle importazioni provenienti dalla Grecia (v. note a piè di pagina nn. 113 e 115 della decisione impugnata). I commenti che la Aalborg avrebbe potuto far valere riguardo ai vari aspetti del fascicolo greco avrebbero quindi potuto solo ricollegarsi alle considerazioni che sono state debitamente valutate dalla Commissione nella decisione impugnata. Essi non avrebbero, per contro, consentito di escludere il complesso dei documenti indicati nel paragrafo 25 della decisione impugnata, in base ai quali la Commissione ha correttamente dimostrato, nel paragrafo 53, che, parallelamente alle azioni di sensibilizzazione e di pressione presso le pubbliche autorità nazionali e comunitarie, l'insorgere della questione delle esportazioni greche aveva dato luogo alla costituzione della ETF finalizzata allo studio delle misure di dissuasione e di persuasione atte ad eliminare le importazioni di cemento a basso prezzo (prioritariamente quelle provenienti dalla Grecia) nell'Europa occidentale.
punto 2891
Tali commenti non avrebbero neppure consentito di ignorare, nel corso del procedimento amministrativo, la constatazione oggettiva effettuata dalla Commissione nel paragrafo 25, punto 23, della decisione impugnata, in ordine alla partecipazione del signor Larsen della Aalborg alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, nella quale sono state ricordate in successione la costituzione della ETF, il suo obiettivo anticoncorrenziale, la sua composizione, la sua organizzazione dei lavori e le varie misure affidate alla sua valutazione (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 22-32; documenti nn. 33.126/18849-18862). A tal riguardo, le osservazioni che la Aalborg avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo, alla luce dei documenti indicati nei punti 2888 e 2889, per tentare di dimostrare di aver partecipato a tale riunione unicamente nella prospettiva delle azioni politiche che si intendeva compiere presso i membri del Parlamento europeo non avrebbero potuto ovviare alla totale mancanza di elementi atti a dimostrare che in tale riunione la Aalborg avesse esplicitamente informato gli altri partecipanti di assistere ad essa in una prospettiva diversa dalla loro.
punto 2892
Con riguardo al particolare rilievo che la Aalborg avrebbe potuto, nel corso del procedimento amministrativo, dare al fatto che essa non aveva fatto parte del « gruppo degli otto » costitutivo della ETF, si deve rilevare come la Commissione, da un lato, non abbia mai sostenuto che la ricorrente facesse parte di tale gruppo (v. le sue constatazioni nel paragrafo 25, punto 24, della decisione impugnata, in ordine alla composizione della ETF) e, d'altro lato, esponga, nel paragrafo 53, punto 4, della decisione impugnata, i motivi che l'hanno indotta a reputare «senza alcun fondamento» «[l]'affermazione di alcune imprese e associazioni di imprese secondo la quale, non avendo partecipato alle riunioni della Task Force o dei sottogruppi ma soltanto a quelle degli Head Delegates, non [avrebbero potuto] essere ritenute responsabili delle misure esaminate».
punto 2893
I commenti della Aalborg non avrebbero quindi potuto, in definitiva, portare ad escludere la responsabilità dell'impresa danese nell'infrazione contestata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata.
punto 2894
La Aalborg rileva, inoltre, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997, come nella nota interna della Blue Circle, menzionata nel precedente punto 2888 (documenti nn. 33.126/18022 e 18023), si sottolineasse la necessità di consultare un giurista nell'ambito delle misure da adottare nei confronti delle importazioni illecite provenienti dalla Grecia.
punto 2895
Si deve, a tal riguardo, osservare che la Commissione rileva, nel paragrafo 25, punti 1 e 7, della decisione impugnata, come i partecipanti alla ETF avessero previsto di attenersi al parere di un esperto in diritto comunitario sulla liceità delle azioni previste. I commenti che la Aalborg avrebbe potuto far valere riguardo a tale punto nel corso del procedimento amministrativo avrebbero quindi solo potuto confermare indicazioni che sono state debitamente rilevate dalla Commissione nella decisione impugnata. Essi non le avrebbero, per contro, consentito di sottrarsi alla constatazione obiettiva risultante dai documenti indicati nel paragrafo 25 della decisione impugnata, vale a dire che, nonostante tali dichiarazioni di intenti, la ETF venne costituita ricevendo come compito quelle di studiare le misure di dissuasione e di persuasione destinate ad eliminare le importazioni di cemento a basso prezzo nell'Europa occidentale, obiettivo palesemente contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 2896
Infine, la Aalborg richiama, nelle sue osservazioni del 12 gennaio 1998, una nota interna della Italcementi del 15 ottobre 1987 (documenti nn. 33.126/2945-2948), da cui emergerebbe come la denominazione «ETF» fosse stata utilizzata, in Italia, anche per designare una forma di cooperazione regionale ad hoc, destinata a lottare contro le importazioni, su tale mercato, di cemento proveniente dalla Grecia, oggetto di dumping. Tale documento attesterebbe quindi che la ETF non aveva il carattere istituzionale che la Commissione le conferisce nella decisione impugnata e che non era l'attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 2897
Tale indicazione, tuttavia, anche se avesse potuto essere messa in evidenza dalla Aalborg nel corso del procedimento amministrativo, non avrebbe consentito di ignorare il cospicuo pacchetto di documenti indicati dalla Commissione nel paragrafo 25, punti 10-48, della decisione impugnata, da cui risulta che la denominazione «ETF» è stata attribuita anche al gruppo di lavoro costituito a metà dell'anno 1986 su scala europea per esaminare, al fine di effettuare raccomandazione agli Head Delegates, le misure di dissuasione e di persuasione destinate ad eliminare le importazioni di cemento a basso prezzo nell'Europa occidentale.
punto 2898
In conclusione, nessuno dei commenti della Aalborg avrebbe avuto una possibilità, seppur remota, di far sì che il procedimento amministrativo si concludesse con un esito diverso. La Aalborg non ha quindi dimostrato, riguardo a tale punto, l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › E — Sull'accesso al fascicolo › 9. Causa T-48/95, BDZ/Commissione
punto 2899
Il BDZ sostiene, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997, che numerosi documenti che compaiono nei fascicoli riguardanti la Francia, il Regno Unito e la Grecia (documenti nn. 33.126/14832, 17129, 17141, 17171, 17176, 17187, 17193, 17196, 17071, 17158, 19882 e 19884) dimostrano come le attività intraprese dai produttori europei per contrastare le importazioni di cemento proveniente dalla Grecia, azioni alle quali ammette di aver partecipato per rappresentare gli interessi dell'industria tedesca del cemento, si siano limitate ad interventi leciti presso le autorità nazionali e comunitarie.
punto 2900
I commenti che il BDZ avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo avrebbero solo potuto confermare la realtà degli interventi politici suscitati dalla questione delle esportazioni greche, interventi non contestati dalla Commissione. Essi non avrebbero consentito, per contro, di ignorare il complesso di documenti indicati nel paragrafo 25 della decisione impugnata, in base ai quali la Commissione ha correttamente dimostrato, nel paragrafo 53, che l'insorgenza del «problema greco» aveva dato luogo alla costituzione della ETF da parte di vari produttori e associazioni di produttori europei, tra i quali il BDZ, per esaminare le misure di dissuasione e di persuasione atte ad eliminare le importazioni di cemento a basso prezzo (prioritariamente quelle provenienti dalla Grecia) nell'Europa occidentale.
punto 2901
Tali commenti non avrebbero quindi avuto una possibilità, seppur remota, di far sì che il procedimento amministrativo si concludesse con un esito diverso. Il BDZ non ha quindi dimostrato, riguardo a tale punto, l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › E — Sull'accesso al fascicolo › 10. Causa T-50/95, Unicem/Commissione
punto 2902
Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 1997, la Unicem deduceva, in particolare, che risultava dalla consultazione del fascicolo a seguito della misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 che i documenti esaminati non contenevano la minima prova di una concertazione generale su scala europea in relazione al problema posto dalle importazioni provenienti dalla Grecia.
punto 2903
A sostegno di tale argomento, la Unicem adduceva una serie di documenti tratti dai fascicoli nazionali, da essa identificati con riferimento, a seconda dei casi, alla numerazione delle pagine adottata dalla Commissione in esecuzione della misura di organizzazione del procedimento del 2 ottobre 1996 o alla numerazione delle pagine/numerazione progressiva della CA. Nessuno di tali documenti è stato tuttavia allegato alle sue osservazioni.
punto 2904
Nella sua memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 28 novembre 1997, a seguito della consultazione del resto del fascicolo della Commissione nell'ambito della misura d'organizzazione del procedimento disposta il 18 e 19 giugno 1997, la Unicem ha ovviato a tale dimenticanza integrando tutti i commenti da essa formulati nelle sue osservazioni del 7 febbraio 1997 e unendo in allegato i vari documenti ai quali si era richiamata in tali osservazioni.
punto 2905
Nelle osservazioni del 28 novembre 1997, la Unicem sostiene che i documenti nazionali che riportano le preoccupazioni e le reazioni suscitate dalle importazioni, sui mercati europei, di cemento proveniente dalla Grecia (documenti nn. 33.126/7720, 7725, 7740, 7635-7638 — in particolare 7637—, 17163, 17157-17160, 17172, 17193, 17219-17225, 17624, 17625, 17631-17633, 17635-17638, 17641-17653, 10827, 10828, 17178, 17179, 10842, 10843, 15354, 15363, 11077, 11086, 15364-15367, 15368, 11087, 11166, 11188, 11189, 15386, 15387, 6881, 6882, 15351-15353, 15355, 15363-15367, 15388 e 2088-2097 — in particolare 2094 —) dimostrano come il « problema greco » sia stato trattato in maniera totalmente autonoma in ciascun mercato e mediante misure adeguate al tipo di aggressione subita dal mercato, senza la minima concertazione su scala europea. Tutti questi documenti contraddirebbero la tesi della Commissione fondata su un asserito disegno unico e prestabilito dalla Cembureau, inteso a sanzionare i produttori per le loro violazioni alla regola dell'intangibilità dei mercati nazionali. Essi avrebbero quindi dovuto indurre la Commissione a valutare la rispettiva responsabilità di ciascuna industria nazionale, piuttosto che a ritenere l'industria europea collettivamente responsabile delle reazioni isolate adottate contro le importazioni provenienti dalla Grecia. La Unicem sottolinea del pari come i documenti britannici non contengano né allusioni al coinvolgimento della Cembureau, della ETF o dell'ECEC in tale vicenda, né la menzione del presunto consenso che, secondo la Commissione, sarebbe stato fornito dai produttori italiani ai produttori britannici nella loro lotta alle importazioni provenienti dalla Grecia, né alcun riferimento alla Unicem. I documenti francesi (in particolare i documenti nn. 33.126/17219-17225) dimostrerebbero a loro volta che, allorché la Francia si trovò confrontata con minacce di importazioni provenienti dalla Grecia, il governo francese si rivolse direttamente al suo omologo britannico. Tali indicazioni proverebbero il ruolo del tutto marginale della Cembureau nella soluzione di tali questioni. Un discreto numero di documenti riguardanti le importazioni provenienti dalla Grecia, in particolare i documenti britannici, farebbero emergere come le azioni di lobbying esercitate su iniziativa dei produttori britannici (la Blue Circle in particolare) presso i poteri politici ed istituzionali, nonché i negoziati individuali tra taluni produttori europei e i produttori greci, siano stati ampiamente preponderanti nella soluzione del «problema greco», il che confermerebbe il ruolo meramente marginale della ETF, che avrebbe avuto semplicemente la funzione di « cassa di risonanza » delle iniziative unilaterali dei produttori britannici. La Unicem, infine, non avrebbe rinvenuto, nei fascicoli relativi alla Spagna, al Portogallo e alla Germania, nessun documento che lasciasse supporre che le importazioni provenienti dalla Grecia fossero state obiettivo di attenzione e reazione concertate a livello europeo.
punto 2906
La Unicem sostiene del pari che i fascicoli nazionali confermano che le riflessioni sulla dinamica delle importazioni e le azione destinate a contrastarle erano condotte in maniera isolata a livello di ciascun mercato, senza alcun coinvolgimento dei membri della Cembureau, della ETF o dell'ECEC. Essi attesterebbero inoltre che la Unicem era estranea a tali iniziative di « chiusura » dei mercati, che non presentavano per di più alcun interesse per essa, in quanto non effettuava esportazioni. Nel fascicolo riguardante la Francia, la Unicem prende in considerazione, in particolare, i documenti nn. 33.126/14806, 14807, 14938, 15025, 15026, 15040, 14809-14826, 14938-14976, 5688, 1394, 1395, 5648, 5747, 5748, 5695, 5696, 5751 e 5674, nonché i paragrafi 78 e 81 della CA. Nel fascicolo relativo al Regno Unito, la società italiana cita i paragrafi 74 (pag. 199) e 77 (pag. 202) della CA, nonché i documenti nn. 33.126/17641-17654; questi ultimi smentirebbero anche le conclusioni a cui è giunta la Commissione nel paragrafo 16 della CA, secondo le quali i prezzi britannici erano i più elevati d'Europa. Dai fascicoli relativi alla Spagna e al Portogallo, la Unicem estrae i capitoli 18 e 19 — in particolare il paragrafo 89 — della CA. Tra gli elementi del fascicolo riferentisi alla Germania, essa richiama specialmente i paragrafi 47 (pag. 126) e 84 (pagg. 213 e 214), e, tra quelli relativi alla Grecia, il paragrafo 86 (pag. 218).
punto 2907
Tuttavia, tali commenti, anche se avessero potuto esser formulati dalla Unicem nel corso del procedimento amministrativo, non avrebbero consentito di ignorare il complesso dei documenti indicati nel paragrafo 25 della decisione impugnata, in base ai quali la Commissione ha correttamente dimostrato, nel paragrafo 53, che l'insorgere della questione delle esportazioni greche aveva suscitato — oltre ad interventi politici, reazioni isolate su taluni mercati e contatti bilaterali tra le autorità nazionali di taluni paesi della Comunità — la creazione a livello europeo della ETF, finalizzata allo studio delle misure di dissuasione e di persuasione atte ad eliminare le importazioni destabilizzanti (prioritariamente quelle provenienti dalla Grecia) nell'Europa occidentale, in particolare in Italia, uno dei paesi all'epoca più minacciati da tali importazioni.
punto 2908
Tali commenti non avrebbero neppure potuto portare ad escludere le constatazioni oggettive esposte dalla Commissione nel paragrafo 25, punti 24 e 47, della decisione impugnata, in ordine alla partecipazione del signor Albert, della Unicem, alla riunione del 17 marzo 1987 del sottogruppo «Misure di difesa» (documenti nn. 33.126/4858-4861), in conformità di quanto concordato al momento della creazione, alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, dei sottogruppi di lavoro destinati ad assistere la ETF, che non riusciva più, da sola, a far fronte al carico di lavoro generato dal compito che le era stato affidato (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 24; documenti nn. 33926/18858 e 18862). Essi non avrebbero pertanto consentito di escludere la responsabilità della Unicem nell'infrazione contestata all'art. 4, n. 1, della decisione impugnata.
punto 2909
Si deve inoltre precisare che, contrariamente a quanto sembra assumere la Unicem, la Commissione non ha mai sostenuto, né nella CA né nella decisione impugnata, che l'ECEC avesse partecipato alle misure di lotta alle importazioni, in Europa occidentale, di cemento proveniente dalla Grecia. I commenti che la Unicem avrebbe potuto far valere nel corso del procedimento amministrativo per negare qualsiasi implicazione dell'ECEC nella soluzione della questione greca sarebbero quindi stati del tutto privi di pertinenza.
punto 2910
In conclusione, i commenti della Unicem non avrebbero avuto una possibilità, seppur remota, di far sì che il procedimento amministrativo si concludesse con un esito diverso. La Unicem non ha quindi dimostrato, riguardo a tale punto, l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › E — Sull'accesso al fascicolo › 11. Causa T-55/95, Asland/Commissione
punto 2911
La Asland sostiene, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997, che non esiste la minima traccia, tra i numerosi documenti che compaiono nei fascicoli nazionali, di qualsivoglia partecipazione o intervento da parte sua alle attività e alle misure di esecuzione della ETF. A contrario, risulterebbe da una lettera inviata il 25 novembre 1986 dal direttore della CMF al direttore della OFT (v. supra, punto 1147) (documenti nn. 33.126/17641-17653) che la Spagna costituiva una grave minaccia per l'applicazione del principio del rispetto dei mercati nazionali, a tal punto che, prima della sua adesione alla Comunità, era stata obiettivo di un procedimento antidumping promosso dall'industria europea del cemento. Tali considerazioni renderebbero difficilmente sostenibile la tesi della Commissione secondo la quale le imprese spagnole, e la Asland in particolare, avrebbero partecipato, dopo soli cinque mesi dall'adesione del loro paese alla Comunità, a pratiche e accordi collusivi destinati a garantire il rispetto dei mercati nazionali. La Asland rileva inoltre come i resoconti delle riunioni della CMF tenutesi tra il 9 gennaio 1985 e il 1o giugno 1988 (33.126/17056-17259) non contenessero la minima allusione ad una qualsivoglia responsabilità o partecipazione della Asland a misure anti-concorrenziali sul mercato britannico o europeo. Per contro, i suddetti vari documenti menzionerebbero altre imprese europee, come la Titan, e darebbero conto delle discussioni sugli aiuti accordati dalla Repubblica ellenica alla propria industria del cemento, dei negoziati condotti dal governo del Regno Unito e dal governo ellenico con la Commissione e dei contatti stabiliti dalla categoria con il Parlamento europeo su tale questione (v. documenti nn. 33.126/17166-17170, in particolare 17168). Per la Asland è logico supporre che la stessa preoccupazione circa la legittimità abbia guidato le discussioni tenutesi il 28 maggio 1986 a Roma riguardo alla questione greca.
punto 2912
Nelle sue osservazioni del 5 febbraio 1998, la Asland rileva inoltre di non comparire tra i «membri della “European Task Force” che dovevano sottoscrivere una partecipazione nella Interciment SA», ai quali la Holderbank ha scritto il 22 settembre 1986 (33.126/18328). Ciò dimostrerebbe che la Asland non ha alcun modo partecipato alla ETF.
punto 2913
Si deve, cionondimeno, constatare che tali commenti, anche se avessero potuto essere formulati dalla Asland nel corso del procedimento amministrativo, non avrebbero consentito di ignorare la constatazione obiettiva effettuata dalla Commissione nel paragrafo 25, punto 1, della decisione impugnata in ordine alla partecipazione della Asland alla riunione del 28 maggio 1986 a Roma, nel corso della quale i produttori europei convennero per la prima volta di reagire rapidamente, mediante un fronte comune, con misure dissuasive e persuasive, alla decisione dell'industria greca di esportare due milioni di tonnellate di cemento in Europa occidentale (documento n. 33.126/18771). Essi non avrebbero quindi potuto portare ad escludere la responsabilità della Asland nell'infrazione contestata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata.
punto 2914
Per quanto riguarda il rilievo particolare che la Asland avrebbe potuto dare al fatto di non essere stata membro della ETF e di non essersi vista reclamare dalla Holderbank il rimborso della quota di partecipazione alle azioni della Interciment, occorre rilevare come la Commissione, da un lato, non abbia mai considerato la Asland come un membro diretto della ETF (v., in particolare, le sue considerazioni nel paragrafo 25, punto 24, della decisione impugnata riguardo alla composizione della ETF) e, d'altro lato, constati, nel paragrafo 26, punto 6, della decisione impugnata, che l'impresa spagnola destinataria della lettera 22 settembre 1986 con la quale la Holderbank richiede il pagamento della quota di partecipazione spagnola al capitale della Interciment era la Hornos Ibéricos. I commenti che la Asland avrebbe potuto formulare alla luce del documento n. 33.126/18328, menzionato al precedente punto 2912, avrebbero quindi tutt'al più potuto confermare punti non contestati dalla Commissione.
punto 2915
Infine, si è già più volte sottolineato (v., in particolare, punti 2819 e 2841) come la Commissione ben si rendesse conto della dimensione politica e del contesto economico del fascicolo greco (v. note a piè di pagina nn. 113 e 115 della decisione impugnata). I commenti che la Aalborg avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo per illustrare questi due aspetti del fascicolo avrebbero quindi solo potuto ricollegarsi a considerazioni che sono state debitamente rilevate e non sono state contestate dalla Commissione nella decisione impugnata.
punto 2916
In conclusione, i commenti della Asland non avrebbero avuto una possibilità, seppur remota, di far si che il procedimento amministrativo si concludesse con un esito diverso. La Asland non ha quindi dimostrato, riguardo a tale punto, l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › E — Sull'accesso al fascicolo › 12. Cause T-58/95, Uniland/Commissione e T-59/95, Oficemen/Commissione
punto 2917
La Uniland e la Oficemen sostengono, nelle loro osservazioni del 10 febbraio 1997 e del 3 marzo 1998, che non esiste alcuna menzione, né prova, tra i documenti ai quali hanno potuto accedere a seguito delle misure di organizzazione del procedimento disposte il 2 ottobre 1996 e il 18 e 19 giugno 1997, della loro partecipazione all'accordo costitutivo della ETF, constatata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata. Al contrario, vari documenti che compaiono tra i fascicoli relativi alla Grecia, al Regno Unito e all'Italia attesterebbero che le misure di lotta alle importazioni provenienti dalla Grecia sono scaturite non già da un'intesa multilaterale, alla quale avrebbero partecipato la Uniland e la Oficemen, bensì da reazioni unilaterali dei produttori britannici, da un lato, e dei produttori italiani, d'altro lato.
punto 2918
Tra i documenti che compaiono nel fascicolo riguardante la Grecia, la Uniland e la Oficemen ricordano, nelle loro osservazioni del 10 febbraio 1997 e del 3 marzo 1998, una serie di documenti che dimostrerebbero il carattere meramente bilaterale dei contatti intercorsi all'epoca tra i produttori greci e italiani, da un lato, e greci e britannici, d'altro lato, nonché il carattere puramente locale degli accordi proposti o conclusi dai produttori italiani, da una parte, e i produttori britannici, dall'altra, per lottare contro le importazioni, sui loro mercati, di cemento proveniente dalla Grecia. Nessuno di tali documenti conterrebbe, per contro, alcun riferimento alla Uniland e alla Oficemen, né, più in generale, ad imprese europee, a parte quelle greche, britanniche e italiane. Nelle loro osservazioni del 10 febbraio 1997, la Uniland e la Oficemen citano inoltre una serie di verbali di riunioni del consiglio di amministrazione della Heracles tenutesi tra il luglio e il dicembre 1986 (documenti nn. 33.126/19878-19880, 19881, 19882, 19883, 19884 e 19885-19887). Nelle loro osservazioni del 3 marzo 1998, esse si riferiscono anzitutto ad una lettera inviata il 2 settembre 1988 dalla Titan ai suoi avvocati (documenti nn. 33.126/19195-19197), che chiarirebbe (v., in particolare, documento n. 33.126/19196) come la mancata esecuzione, da parte dell'impresa italiana Calcestruzzi, del contratto di fornitura di cemento concluso con la Titan nell'aprile 1986 fosse la conseguenza di un accordo intercorso tra il gruppo Calcestruzzi/Ferruzzi e i soli produttori di cemento italiani. Esse rinviano anche, riguardo a tale punto, ai documenti nn. 33.126/19188-19193 e 19197-19200 e richiamano inoltre una nota riferentesi ad una riunione del 12 gennaio 1988 dei produttori italiani di cemento presso la Cementir a Roma (documenti nn. 33.126/19871-19873), che dimostrerebbe come la reazione alle importazioni in Italia di cemento proveniente dalla Grecia fosse opera dei soli produttori italiani.
punto 2919
Dal fascicolo riguardante il Regno Unito, la Uniland e la Oficemen stralciano, nelle loro osservazioni del 10 febbraio 1997, numerosi documenti [resoconti delle riunioni della CMF del 1986 e del 1987 (documenti nn. 33.126/17163, 17164, 17168-17172, 17173, 17174, 17176, 17177, 17178, 17179, 17187, 17196 e 17215), lettera della CMF all'OFT (documenti nn. 33.126/17646 e 17647) e resoconto di una riunione della Blue Circle del 19 giugno 1986 (documenti nn. 33.126/10827 e 10828)] che corroborerebbero il carattere strettamente bilaterale dei contatti intercorsi tra i mercati (industrie e pubbliche autorità) britannico e greco nell'ambito del «problema greco», al pari della dimensione meramente locale delle reazioni britanniche alle importazioni provenienti dalla Grecia. I soli riferimenti, in tali documenti, agli altri produttori europei riguarderebbero riunioni tenutesi con il signor Sutherland, membro della Commissione, nonché con taluni membri del Parlamento europeo, al fine di ottenere l'intervento della Commissione nella pratica degli aiuti illegittimi accordati dalla Repubblica ellenica. Nelle loro osservazioni del 3 marzo 1998, la Uniland e la Oficemen rinviano inoltre ad altri documenti rinvenuti tra i documenti britannici, vale a dire l'estratto relativo al punto 1.2. («Accordo di ritiro con l'industria greca») del verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986, a Baden-Baden (documenti nn. 33.126/16150-16155, in particolare 16151 e 16152), una nota interna della Blue Circle del 4 settembre 1986 intitolata «Management Briefing Note: Greek Imports» (documenti nn. 33.126/11026 e 11027), una lettera del 22 settembre 1986 della Blue Circle alla Holderbank (documenti nn. 33.126/13108 e 13109), una nota di discussione della Blue Circle intitolata «Cheap Imports — Meeting at 9.30 a.m. on Monday 7th July 1986» (documenti nn. 33.126/13104-13106), nonché due note interne della Blue Circle del settembre 1986 (documenti nn. 33.126/11080-11084). Tutti questi documenti proverebbero che le reazioni britanniche alle importazioni provenienti dalla Grecia hanno rivestito un'importanza prettamente locale, con esclusione di qualsiasi accordo, reazione o misura di dimensione europea, e che solo le azioni relative alla soluzione del «problema greco», nelle quali furono implicate la Uniland e la Oficemen, sono state riunioni di sensibilizzazione delle autorità comunitarie (Commissione e Parlamento europeo) alla questione delle sovvenzioni della Repubblica ellenica alla sua industria del cemento. Per quanto riguarda il verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden (documenti nn. 33.126/16150-16155), la Oficemen sostiene che tale documento dissipa definitivamente qualsiasi dubbio circa la sua partecipazione alla ETF, dal momento cne nell'elenco dei partecipanti non è menzionata la presenza dei suoi rappresentanti (v., in particolare, documento n. 33.126/16150).
punto 2920
Tra i documenti che compaiono nel fascicolo riguardante l'Italia, la Uniland e la Oficemen ricordano, nelle loro osservazioni del 10 febbraio 1997, due documenti, vale a dire alcuni estratti di una lettera della Italcementi datata 26 ottobre 1987 (documento n. 33.126/2950) e, ancora una volta, del resoconto della riunione tenutasi il 12 gennaio 1988 presso la Cementir (documento n. 33.126/19872). Questi documenti non conterrebbero alcuna allusione a una qualsiasi partecipazione, diretta o indiretta, della Uniland e della Oficemen alle misure adottate al mercato italiano per contrastare le importazioni provenienti dalla Grecia. Essi confermerebbero, al contrario, la dimensione meramente locale di tali misure. Nelle loro osservazioni del 3 marzo 1998, la Uniland e la Oficemen si riferiscono, tra i documenti italiani, ad un estratto delle risposte fornite dalla Unicem alla Commissione nell'ottobre 1989 riguardo alle attività della ETF (documenti nn. 33.126/12060-12065, in particolare 12063), nonché ad una lettera con la quale la Calcestruzzi spiegherebbe alla Commissione che la riduzione delle sue importazioni provenienti dalla Grecia era imputabile solo al fatto che le autorità italiane non avevano fornito le autorizzazioni necessarie per la costruzione di un terminale di sbarco del cemento (documenti nn. 33.126/16317-16321, in particolare 16319).
punto 2921
Si deve tuttavia ricordare (v. supra, punto 250) che molti dei documenti richiamati dalla Uniland e dalla Oficemen nelle loro osservazioni del 3 marzo 1998 erano stati classificati: «A» o «A: produttori europei», ai fini della consultazione del fascicolo durante il procedimento amministrativo (v. documenti nn. 33.126/11026, 11027, 11080-11084, 19195 e 19196). Inoltre si trovavano nella cassa (v. supra, punto 95) i seguenti documenti: verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden [documenti nn. 33.126/16151-16155 il cui contenuto è identico a quello dei documenti nn. 33.126/18857-18862, che erano presenti nella cassa (v. supra, punto 95)], «Management Briefing Note» della Blue Circle del 4 settembre 1986 (documenti nn. 33.126/11026 e 11027), lettera del 22 settembre 1986 della Blue Circle alla Holderbank [documenti nn. 33.126/13108 e 13109), il cui contenuto corrisponde a quello dei documenti nn. 33.126/11094 e 11095, che comparivano nella cassa (v. supra, punto 95)], nota di discussione della Blue Circle intitolata «Cheap Imports» [documenti nn. 33.126/13104-13106, il cui contenuto coincide con quello dei documenti nn. 33.126/10992-10994, che comparivano nella cassa (v. supra, punto 95)] e le note interne della Blue Circle del settembre 1986 (documenti nn. 33.126/11080-11084). La Uniland e la Oficemen avrebbero quindi potuto utilizzare tutti i suddetti documenti per sostenere la loro memoria di risposta alla CA. Esse non possono pertanto richiamarli ora per dimostrare l'esistenza di una violazione dei loro diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
punto 2922
In ogni caso, i commenti che la Uniland e la Oficemen avrebbero potuto far valere nel corso del procedimento amministrativo, alla luce dei vari documenti indicati nei precedenti punti 2918 e 2920, per illustrare i contatti bilaterali intercorsi, all'insorgere del «problema greco», tra i mercati britannico e greco, da un lato, e i mercati italiano e greco, d'altro lato, non avrebbero potuto indurre ad ignorare il complesso dei documenti indicati nel paragrafo 25 della decisione impugnata, in base ai quali la Commissione ha correttamente dimostrato, nel paragrafo 53, che, parallelamente alle reazioni isolate dei produttori britannici e italiani, la questione delle importazioni provenienti dalla Grecia aveva condotto alla costituzione della ETF a livello europeo, finalizzata allo studio delle misure di dissuasione e di persuasione atte ad eliminare le importazioni di cemento a basso prezzo (prioritariamente quelle provenienti dalla Grecia) nell'Europa occidentale.
punto 2923
Tali commenti non avrebbero neppure consentito loro di sottrarsi alle constatazioni obiettive effettuate dalla Commissione nel paragrafo 25, punti 23 e 39, della decisione impugnata in ordine alla partecipazione del signor Rumeu, della Uniland, alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden e alla riunione dei rappresentanti dell'industria europea del cemento del 6 novembre 1986 a Bruxelles. Essi non avrebbero neppure potuto contraddire le constatazioni obiettive effettuate per quanto riguarda la Oficemen nel paragrafo 29, punto 3, della decisione impugnata, riguardo alla designazione, nel corso della riunione del 9 settembre 1986 sopraindicata, del signor Andia quale membro del sottogruppo «Misure difensive» e alla partecipazione di quest'ultimo alla riunione di tale sottogruppo del 17 marzo 1987, da un lato, e alla presenza di un rappresentante dell'« industria spagnola e quindi anche di Oficemen, (...) alle riunioni degli Head Delegates del 9 giugno 1986, del 9 settembre 1986 e del 6 novembre 1986 », d'altro lato. Pertanto, i commenti che la Uniland e la Oficemen avrebbero potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo non avrebbero potuto celare il fatto che entrambe avevano espresso il loro consenso alla costituzione della ETF e alla sua finalità anticoncorrenziale.
punto 2924
La Uniland e la Oficemen sostengono inoltre, nelle loro osservazioni del 3 marzo 1998, di aver rinvenuto, nel fascicolo riguardante la Grecia, una serie di contratti di fornitura di cemento conclusi, durante il periodo dell'infrazione contestata, tra i produttori greci e i produttori europei [documenti nn. 33.126/19175-19178, 19855-10859 (sic), 19447-19454, 19754-19762, 19770-19778, 19781-19786, 19793-19798, 19802-19812, 19817-19832, 20011-20019, 20104-20117, 20132-20137, 20140-20147, 20148-20156, 20157-20164, 20166, 20167, 20225, 20226, 20229-20239, 20240-20249 e 20259-20267], nonché tra i produttori greci ed i produttori di paesi terzi alla Comunità, destinati a quest'ultima (documenti nn. 33.126/20065-20071). L'esistenza di questi vari contratti sarebbe la prova che le importazioni verso la Comunità a partire dalla Grecia sono proseguite con la stessa regolarità durante il periodo dell'infrazione considerata. La Uniland e la Oficemen ritengono quindi che, se avessero avuto accesso ai suddetti documenti nel corso del procedimento amministrativo, esse avrebbero potuto disporre di un ulteriore argomento di difesa per confutare le affermazioni della Commissione secondo le quali la finalità della ETF era quella di limitare le importazioni di cemento (in particolare di cemento proveniente dalla Grecia) in Europa occidentale. Esse aggiungono che la relazione di gestione della Titan per l'anno 1988 (documento n. 33.126/19432) rispecchia uno spettacolare rafforzamento della presenza dell'impresa greca sul mercato italiano per tale anno, il che sarebbe in contraddizione con le conclusioni a cui è giunta la Commissione, in particolare, nel paragrafo 53 della decisione impugnata.
punto 2925
A tal riguardo si deve tuttavia ricordare (v. supra, punto 250) che i documenti nn. 33.126/19754, 19762, 19770, 19776, 19817, 19819, 19827, 20011, 20019, 20065, 20071 e 20072 erano stati classificati: «A» o «A: produttori europei» ai fini della consultazione del fascicolo durante il procedimento amministrativo. La Uniland e la Oficemen avrebbero potuto basarsi su di essi per sostenere gli argomenti formulati nelle memorie in risposta alla CA. Le ricorrenti non possono quindi trarre argomento da questi documenti per dimostrare la violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
punto 2926
Ad ogni modo, tali commenti avrebbero, tutt'al più, consentito alla Uniland e alla Oficemen di sottolineare che l'accordo costitutivo della ETF non aveva comportato effetti anticoncorrenziali. Essi non avrebbero, per contro, consentito di non tenere conto dei documenti indicati nei paragrafi 25, punti 15 e 24, e 53, punto 7, della decisione impugnata, sulla scorta dei quali la Commissione ha correttamente dimostrato che tale accordo aveva perseguito un obiettivo manifestamente anticoncorrenziale, vale a dire l'eliminazione delle importazioni in Europa occidentale, il che era sufficiente a renderlo in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato (v., giurisprudenza citata nel precedente punto 837).
punto 2927
In conclusione, nessuno dei commenti della Uniland e della Oficemen avrebbe avuto una possibilità, seppur remota, di far sì che il procedimento amministrativo si concludesse con un esito diverso. La Uniland e la Oficemen non hanno quindi dimostrato, riguardo a tale punto, l'esistenza di una violazione dei loro diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › E — Sull'accesso al fascicolo › 13. Causa T-60/95, Irish Cement/Commissione
punto 2928
La Irish Cement sostiene, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997, che le riunioni del 9 e 10 settembre e del 6 novembre 1986, nel corso delle quali è stata invitata a partecipare ad azioni di lobbying presso uomini politici europei e, in particolare, presso il signor Sutherland, membro della Commissione, a proposito degli aiuti statali greci, sono state utilizzate da parte della Commissione come elementi di prova diretti a dimostrare che la ETF era un organismo della Cembureau, nel quale la Irish Cement era implicata, direttamente e in quanto membro diretto della Cembureau. Essa sostiene che la Commissione disponeva tuttavia di prove, più precisamente di una serie di verbali di riunioni della CMF, che mostravano, da un lato, che le riunioni del 9 e 10 settembre 1986 tra «cementieri europei» e membri del Parlamento europeo erano state organizzate e coordinate dalla Blue Circle (v. documenti nn. 33.126/17163 e 17168) e, d'altro lato, che la riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles aveva avuto ad oggetto l'incontro tra «capi dell'industria cementiera della CEE» o «alti rappresentanti di diverse industrie cementiere europee» e il signor Sutherland (v. documenti nn. 33.126/17176 e 17182). Tutti questi documenti attesterebbero che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione nella decisione impugnata, nessuna di queste riunioni fu una riunione degli «Head Delegates» della Cembureau, che la ETF era solo un'associazione dei principali produttori europei di cemento, creata a fini di lobbying, e che le attività della suddetta ETF non potevano quindi essere attribuite alla Cembureau, la quale non sarebbe peraltro menzionata in tutti questi documenti. Risulterebbe anche da questi ultimi che nessun riferimento è stato fatto, nel corso delle due citate riunioni, all'accordo Cembureau. Nelle sue osservazioni del 5 gennaio 1998, la Irish Cement ricorda inoltre numerosi documenti riguardanti le riunioni del 9 e 10 settembre 1986 (documenti nn. 33.126/11052, 11053, 11056-11060, 11061, 11062 e 7717-7722), che le sarebbero stati utili per dimostrare che la partecipazione del suo rappresentante (signor Quirke) a tali riunioni era lecita e in buona fede, dal momento che, a conoscenza di quest'ultimo, tali riunioni avrebbero avuto unicamente lo scopo di sensibilizzare le autorità comunitarie al problema posto dagli aiuti statali greci.
punto 2929
Nelle sue osservazioni del 5 gennaio 1998, la Irish Cement si riferisce a vari verbali di riunioni del comitato esecutivo della Cembureau (documenti nn. 33.126/7882-7886 e nn. 33.322/1423-1444), e più in particolare al verbale della riunione del comitato esecutivo della Cembureau del 30 maggio 1983 (documenti nn. 33.322/1429 e 1431), per ribadire il fatto che le riunioni della ETF non erano riunioni degli «Head Delegates» della Cembureau. Tali vari documenti dimostrerebbero infatti che tali riunioni erano sempre preparate dal comitato esecutivo, potevano essere convocate solo dal detto comitato ed erano sempre oggetto di una successiva relazione a livello di quest'ultimo. Ora, ciò non si sarebbe verificato per le riunioni della ETF, che furono convocate dalla Blue Circle, più precisamente da Sir John Milne, come attesterebbero, per le riunioni del 9 e 10 settembre 1986, i documenti nn. 33.126/7717-7722 (nota dell'11 settembre 1986 del signor Sytor, della CBR, relativa alle riunioni del 9 e 10 settembre 1986 a Baden-Baden e a Strasburgo).
punto 2930
Si deve tuttavia osservare che, per quanto riguarda le riunioni del 9 e 10 settembre 1986, i commenti che la Irish Cement avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo alla luce dei diversi documenti indicati nei due punti precedenti avrebbero tutt'al più dimostrato che, durante quei due giorni, i produttori europei avevano esercitato pressioni politiche con riguardo alla questione greca. Tali commenti non avrebbero, per contro, consentito di ignorare il contenuto dei documenti indicati nel paragrafo 25, punti 22-32, della decisione impugnata, dai quali risulta che il 9 settembre 1986, verso la fine del pomeriggio, si tenne a Baden-Baden una riunione degli « Head Delegates e dei rappresentanti della task-force », alla quale ha partecipato il signor Quirke, rappresentante della Irish Cement, e che fu esclusivamente dedicata, dopo che venne ricordato esplicitamente l'obiettivo illecito della ETF, alla composizione della ETF, all'organizzazione dei suoi lavori ed alle varie misure che erano state affidate alla sua valutazione (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 22-32; documenti nn. 33.126/18857-18862).
punto 2931
Si deve inoltre sottolineare come nella nota della CBR richiamata dalla Irish Cement (v. supra, punto 2929; documenti nn. 7717-7722) venga ricordata una riunione del 9 settembre 1986 a Baden-Baden che ha avuto per «oggetto principale (...il) “debriefing” del gruppo di lavoro (“Task Force committee istituito a Stoccolma”)». Secondo la nota, sono stati affrontati in tale riunione la creazione della «Joint Trading Company», nonché «gli studi effettuati dal gruppo di lavoro, o in corso presso quest'ultimo». Tali indicazioni corroborano quindi, anziché smentire, le constatazioni effettuate dalla Commissione nel paragrafo 25, punti 22-32, della decisione impugnata sulla scorta dei documenti nn. 33.126/18849-18862. Risulta, inoltre, dalla medesima nota della CBR che, nel corso della riunione di cui trattasi, Sir J.Milne, della Blue Circle, era « d'accordo di non interrompere i contatti con i cementiere greci, ma [di riorentare] tali contatti sull'idea di un impegno a ritirare rilevanti quantità di cemento greco da parte degli altri cementieri (idea del “Trading Group”) [;] il gruppo di lavoro proseguirà». Più oltre, col titolo «informazioni varie», è sottolineato che il «signor Quirke ha dichiarato che a suo parere si dovrebbe aggiungere alle tre azioni già in corso o previste (vale a dire “Trading Group” — misure di tutela da parte dei governi nazionali — azioni di lobbying presso la CEE) una “quarta dimensione” vale a dire un'azione a livello “Liaison Committe Cembureau”». Tali estratti rivelano come l'interesse della Irish Cement nelle azioni previste per contrastare le importazioni provenienti dalla Grecia non fosse limitato alle azioni politiche, ma riguardasse altresì le misure private progettate per frenare tali importazioni. Essi non sarebbero quindi serviti alla difesa della Irish Cement nel corso del procedimento amministrativo avverso l'addebito riguardante la costituzione della ETE
punto 2932
Per quanto riguarda la riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles, descritta nel paragrafo 25, punti 39-43, della decisione impugnata, la Commissione non ha mai contestato che quest'ultima avesse in parte ad oggetto la preparazione dell'incontro previsto con il signor Sutherland (v. decisione impugnata, paragrafo 25, punto 43). I commenti che la Irish Cement avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo alla luce dei documenti indicati al precedente punto 2928 avrebbero quindi tutt'al più confermato constatazioni che sono state debitamente prese in considerazione dalla Commissione. Essi non avrebbero, per contro, potuto celare il fatto, risultante dalle note relative a tale riunione, citate nel paragrafo 25, punti 39-43, della decisione impugnata (documenti nn. 33.126/19007 e 19008), che i partecipanti, tra cui la Irish Cement, convennero che la ETF dovesse continuare a riunirsi per seguire gli sviluppi riguardanti le minacce di importazioni, sui mercati dell'Europa occidentale, di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 2933
Infine, i commenti che la Irish Cement avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo per tentare di dimostrare che le riunioni alle quali aveva partecipato nel settembre e nel novembre 1986 non erano state riunioni degli Head Delegates della Cembureau e che la ETF non era un'emanazione della ETF non avrebbero, in ogni caso, consentito di ignorare le constatazioni oggettive relative alla presenza del signor Quirke alle due riunioni indicate nel paragrafo 25, rispettivamente, punti 22-32 e 39-43, della decisione impugnata. Pertanto essi non avrebbero consentito di escludere la responsabilità della Irish Cement nell'infrazione contestata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata. Occorre peraltro sottolineare come nel corso del procedimento amministrativo le imprese tedesche avessero fatto valere che «le persone presenti alle riunioni di (...) Baden -Baden e [di] Bruxelles non avevano la qualifica di Head Delegate», a cui la Commissione ha ribattuto che «questa qualifica [era stata] utilizzata dalla Task Force e nei resoconti e non [era] opera della Commissione» decisione impugnata, paragrafo 53, punto 6). Osservazioni analoghe a quelle ora formulate dalla Irish Cement sono state quindi debitamente esaminate nella decisione impugnata.
punto 2934
La Irish Cement adduce, nelle sue osservazioni del 5 gennaio 1998, vari documenti (documenti nn. 33.126/11180-11182 e 15386) riferentisi ad una lettera inviata dal signor Marshall, della Blue Circle, ad una serie di produttori europei di cemento per ringraziarli del loro aiuto nella soluzione del problema posto dagli aiuti statali greci. Tali documenti sarebbero rivelatori dell'imprecisione terminologica del signor Marshall, che avrebbe utilizzato l'espressione «Cembureau people» («uomini della Cembureau») per designare i produttori europei di cemento. La Irish Cement ritiene che, se avesse avuto accesso a tali documenti nel corso del procedimento amministrativo, avrebbe potuto dimostrare che il riferimento fatto dal signor Marshall nel verbale della riunione dell'EPC del 13 maggio 1987 alla «Cembureau Task Force» per designare l'«European Task Force» era originato dalla stessa imprecisione terminologica e che, contrariamente a quanto ne desume la Commissione nella CA (paragrafo 16), tale riferimento non significava quindi che la ETF fosse una coalizione formata a livello della Cembureau.
punto 2935
Tuttavia, tali commenti avrebbero ben potuto anche rafforzare la convinzione della Commissione che il cartello costituito da vari produttori europei di cemento per lottare contro le importazioni, in Europa occidentale, di cemento proveniente, in particolare, dalla Grecia fosse opera di «uomini della Cembureau» e, pertanto, che avesse visto la luce a livello di tale associazione europea. In ogni caso, essi non avrebbero consentito di eludere la constatazione effettuata nel paragrafo 24, punto 3, della decisione impugnata, secondo la quale il signor Marshall «occupava una posizione che gli consentiva di conoscere bene le strutture e le attività di Cembureau», constatazione che aveva indotto la Commissione a ritenere che il riferimento alla «Cembureau Task Force» nella nota relativa alla riunione dell'EPC del 13 maggio 1987, preparata dal signor Marshall «prova[sse] effettivamente l'esistenza di un rapporto tra Cembureau e la Task Force, rapporto che risulta dai termini stessi scelti da Marshall».
punto 2936
In ogni caso, i commenti della Irish Cement al riguardo non avrebbero consentito di non tener conto delle constatazioni oggettive, già ricordate nei punti 2930 e 2932, sulla scorta delle quali la Commissione ha correttamente concluso per la partecipazione della Irish Cement all'accordo costitutivo della ETF.
punto 2937
In conclusione, nessuno dei commenti della Irish Cement avrebbe avuto una possibilità, seppur remota, di far sì che il procedimento amministrativo si concludesse con un esito diverso. La Irish Cement non ha quindi dimostrato, riguardo a tale punto, l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › E — Sull'accesso al fascicolo › 14. Causa T-65/95, Italcementi/Commissione
punto 2938
La Italcementi sostiene, in primo luogo, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997, che i capitoli 7 e 17 della CA, relativi al mercato greco, confermano che la Commissione ha commesso un grave errore di valutazione non accordando tutta la necessaria importanza alla manifesta illiceità delle attività di esportazione dei produttori greci, che non solo beneficiavano di sovvenzioni del loro governo, incompatibili con l'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), ma avevano inoltre concluso un «gentlemen's agreement» per le loro esportazioni verso la Comunità, accordo del quale la Commissione stessa avrebbe riconosciuto, nei capitoli della CA relativi alla Grecia, l'effettiva esistenza e la natura potenzialmente anticoncorrenziale. Secondo la ricorrente, tali elementi le sarebbero stati particolarmente utili per sottolineare il carattere puramente difensivo della ETF.
punto 2939
Nelle sue osservazioni del 26 novembre 1997, la Italcementi indica inoltre una serie di documenti (documenti nn. 33.126/19369-19377) che attesterebbero l'esistenza, dal 1962, di accordi specifici, tra i produttori greci di cemento, sulle loro esportazioni. Tali accordi sarebbero stati destinati ad evitare che qualsiasi sovraccapacità sconvolgesse gli equilibri interni del mercato nazionale.
punto 2940
Si deve tuttavia rilevare, al riguardo, che nel corso dell'audizione del 12 marzo 1993 la Lafarge ha insistito sullo stato di legittima difesa da cui si asserisce fosse scaturita la creazione della ETF (decisione impugnata, paragrafo 53, punto 8, primo periodo). La Commissione espone, nel paragrafo 53, punto 8, secondo-sesto periodo, le ragioni che l'hanno indotta a respingere tale argomento. Tenuto conto delle considerazioni all'uopo svolte dalla Commissione, in particolare nei periodi quinto e sesto, vale a dire che vari documenti relativi alla ETF dimostrano come l'obiettivo di quest'ultima fosse più ampio della mera lotta alle importazioni provenienti dalla Grecia, si deve necessariamente riservare la stessa sorte all'argomento della Italcementi relativo all'esistenza, all'epoca della ETF, di un cartello greco per l'esportazione.
punto 2941
In secondo luogo, la Italcementi assume, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997, che dai capitoli nazionali della CA (in particolare, i capitoli 7 e 17, relativi alla Grecia, e 4 e 14 relativi al Regno Unito) nonché dai documenti riguardanti tali capitoli (documenti nn. 33.126/10827, 10828, 17157, 17158, 19879, 19880, 17163, 17164, 17169, 17171, 17172, 17176, 17168, 17178, 19884, 19886, 17193 e 17220, e documenti nn. 33.322/1321 e 1322) risulta il ruolo meramente marginale delle attività della ETF nella soluzione del «problema greco», soluzione che sarebbe scaturita essenzialmente da negoziati bilaterali, sotto gli auspici della Commissione, tra il governo del Regno Unito e il governo ellenico. Nessuno di tali documenti farebbe infatti menzione della ETF, il che dimostrerebbe la sua inutilità e la sua incapacità di risolvere le difficoltà suscitate dalle importazioni sui mercati dell'Europa occidentale di cemento proveniente dalla Grecia. Tali documenti proverebbero che, in realtà, la ETF, lungi dall'essere il centro decisionale paneuropeo di attività anticoncorrenziali contro le importazioni provenienti dalla Grecia, tutt'al più costituì, per un verso, un «terminale informativo» mediante il quale i produttori di cemento dei vari Stati membri confrontati con la minaccia greca si tenevano reciprocamente al corrente delle misure adottate o previste al riguardo e, per l'altro, un gruppo di studio e di pressione destinato a sensibilizzare le autorità comunitarie riguardo a tale problema. La mancata intesa europea nei confronti delle importazioni provenienti dalla Grecia si spiegherebbe con il fatto che, in un primo tempo, l'obiettivo dichiarato dei produttori greci nella loro ricerca di nuovi sbocchi per l'esportazione era il mercato britannico (documento n. 33.126/19882). Solo dopo la fissazione tripartita (Commissione/governo ellenico/governo del Regno Unito) di quote alle esportazioni dalla Grecia al Regno Unito l'industria greca del cemento si sarebbe rivolta al mercato italiano. I documenti nn. 33.322/1321 e 1322 (estratto del verbale della riunione tenutasi il 18 settembre 1986 del Comitato direttivo della Oficemen), che danno conto delle azioni dei produttori britannici presso i loro omologhi spagnoli affinché questi ultimi chiedessero il consenso dei membri spagnoli della Commissione nella soluzione del «problema greco», proverebbero inoltre la mancanza di un'iniziativa pianificata a livello della ETF per fronteggiare tale problema. La Italcementi richiama poi il documento n. 33.126/17220 (estratto del verbale della riunione del 3 giugno 1987 della CMF), da cui emergerebbe che, allorché il mercato francese si vide confrontato con il problema delle importazioni provenienti dalla Grecia, presero vita iniziative strettamente bilaterali tra le autorità governative francesi e britanniche.
punto 2942
Nelle sue osservazioni del 26 novembre 1997, la Italcementi ricorda una serie di documenti (documenti nn. 33.126/16484-16487, 16478, 16473, 16474, 16469, 11062-11064, 16489, 16490, 16488, 16470, 16471, 16491-16493, 16463, 16464, 16459, 16498-16501, 16494, 16495, 16465-16468, 11182, 16436-16441 e 16508) che illustrerebbero le pressioni esercitate dalla Blue Circle sugli altri produttori europei di cemento, in particolare i produttori tedeschi, affinché sostenessero i tentativi di lobbying effettuati dall'industria britannica presso le autorità comunitarie per denunciare le importazioni illecite provenienti dalla Grecia. Tali documenti confermerebbero, inoltre, la liceità delle attività della ETF, nonché il ruolo determinante svolto dall'industria britannica nella soluzione del «problema greco». Altri documenti (documenti nn. 33.126/18868, 18869 e 11086) attesterebbero l'indipendenza della politica commerciale della Blue Circle, che, pur tentando di coinvolgere i suoi colleghi europei nelle azioni di lobbying compiute dalla ETF, avrebbe continuato a gestire in piena autonomia i propri rapporti commerciali con i produttori di cemento greco, acquistando cemento greco per le proprie esportazioni negli Stati Uniti. Tali documenti confermerebbero quindi che la ETF, al di là delle proprie funzioni di lobbying, fu semplicemente una centro di scambio di informazioni successive riguardo alle azioni politiche e alle attività commerciali condotte sui vari mercati.
punto 2943
La Italcementi produce inoltre, nelle sue osservazioni del 26 novembre 1997, numerosi documenti (documenti nn. 33.126/19014-19016 e 11165) che dimostrerebbero come i risultati concreti dei negoziati condotti riguardo alla questione greca siano stati ottenuti dai produttori di cemento britannici in maniera totalmente indipendente rispetto alla ETF, le cui attività di lobbying avrebbero avuto come unico effetto, per di più indiretto e a lungo termine, una revisione da parte della Commissione, nel dicembre 1986, della decisione riguardante gli aiuti statali greci. Tali documenti avvalorerebbero la tesi della Italcementi riguardo al ruolo meramente marginale della ETF, la quale sarebbe stata di fatto utilizzata dai produttori britannici che, al tempo stesso, avrebbero seguito un percorso ben più efficace per trovare una soluzione al proprio problema.
punto 2944
Si deve tuttavia constatare che tali commenti, anche se avessero potuto essere formulati dalla Italcementi nel corso del procedimento amministrativo, non le avrebbero consentito di eludere le constatazioni obiettive effettuate dalla Commissione nei paragrafi 24 e 25 della decisione impugnata, vale a dire che le minacce di esportazioni dei produttori greci, che «si [rivolsero], tra la fine del 1985 e l'inizio del 1986, verso l'Europa occidentale ed in particolare (...) [verso] l'Italia dove piccole associazioni formate da consumatori e da piccole società di import-export avevano preso l'iniziativa di importare cemento greco» (decisione impugnata, paragrafo 24, punto 1), hanno condotto alla costituzione della ETF su iniziativa di una serie di grandi imprese, tra le quali la Italcementi, allo scopo di esaminare, per effettuare raccomandazioni agli Head Delegates, misure di dissuasione e di persuasione atte ad eliminare le importazioni di cemento a basso prezzo (in primo luogo quelle provenienti dalla Grecia) nell'Europa occidentale.
punto 2945
Quanto al particolare rilievo che la Italcementi avrebbe potuto dare, nel corso del procedimento amministrativo, al contributo marginale della ETF alla soluzione del «problema greco», esso non avrebbe consentito di ignorare i documenti indicati nei paragrafi 25, punti 15 e 24, e 53, punto 7, della decisione impugnata, sulla scorta dei quali la Commissione ha correttamente dimostrato il carattere manifestamente anticoncorrenziale dell'obiettivo perseguito mediante l'accordo costitutivo della ETF, il che era sufficiente a rendere tale accordo incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato (v. giurisprudenza citata nel precedente punto 837).
punto 2946
In terzo luogo, la Italcementi sostiene che, anche supponendo che le attività della ETF avessero potuto rivestire un carattere illecito, i vari documenti nazionali che essa prende in considerazione nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 per illustrare la natura delle reazioni alle importazioni provenienti dalla Grecia, se avessero potuto esser presentati nel corso del procedimento amministrativo, avrebbero necessariamente indotto la Commissione ad operare una distinzione, nel valutare la gravità della responsabilità individuale delle diverse imprese partecipanti, tra i produttori britannici, che avrebbero esercitato pressioni di ogni tipo per bloccare le importazioni provenienti dalla Grecia e che sarebbero infine giunti a ridurle al minimo grazie all'accordo tripartito menzionato nel precedente punto 2941, e gli altri produttori europei, tra i quali la Italcementi e gli altri produttori italiani, che avrebbero assistito all'afflusso di considerevoli quantità di prodotti greci sul loro mercato dovendo anche concedere alla Calcestruzzi, loro maggiore cliente in Italia, notevoli riduzioni di prezzo in occasione della conclusione dei contratti di approvvigionamento dell'aprile 1987.
punto 2947
Tuttavia, anche se la Italcementi avesse potuto formulare tali commenti nel corso del procedimento amministrativo, essi non sarebbero stati idonei a contraddire la conclusione generale che si ricava da vari elementi di fatto menzionati dalla Commissione nel paragrafo 25 della decisione impugnata, riguardo al ruolo di primo piano svolto dalla Italcementi nella costituzione della ETF, della quale fu una della promotrici, mediante la sua partecipazione alle riunioni del 28 maggio 1986 a Roma, del 4 giugno 1986 a Zurigo e del 9 giugno 1986 a Stoccolma, prima di assistere, nella sua duplice qualità di membro diretto della ETF e di Head Delegate, al complesso delle riunioni della ETF, o ad essa relative, organizzate tra il 17 giugno 1986 e l'11 febbraio 1987.
punto 2948
In conclusione, nessuno dei commenti della Italcementi avrebbe avuto una possibilità, seppur remota, di far sì che il procedimento amministrativo si concludesse con un esito diverso. La Italcementi non ha quindi dimostrato, riguardo a tale punto, l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › E — Sull'accesso al fascicolo › 15. Causa T-68/95, Holderbank/Commissione
punto 2949
In primo luogo, la Holderbank ricorda, nelle sue osservazioni dell'8 febbraio 1997, tra i documenti che compaiono nel fascicolo relativo al Regno Unito, una serie di documenti (documenti nn. 33.126/17157-17159, 17160, 17180, 17181, 17184, 17182, 17183, 17191-17194, 17219-17225, 17624, 17625, 17631-17633, 17635-17637, 17638, 17641-17653 e 17654) che rivelerebbero come, all'epoca della ETF, la CMF, d'accordo con il governo e le autorità del Regno Unito, avesse avuto contatti e discussioni con la Commissione per risolvere il problema posto dalle importazioni di cemento sovvenzionato provenienti dalla Grecia. La Holderbank ritiene che, se avesse avuto conoscenza di tali documenti, avrebbe potuto servirsene a titolo integrativo nella sua difesa contro gli addebiti relativi alla ETF.
punto 2950
E' stato tuttavia ripetutamente sottolineato (v., in particolare, il precedente punto 2819) come la Commissione ben si rendesse conto dal fatto che l'insorgere dei problemi connessi alle importazioni di cemento proveniente dalla Grecia aveva dato luogo ad azioni di sensibilizzazione e di pressione presso autorità nazionali e comunitarie, dietro impulso dei produttori britannici, ma non si fosse interessata a questo tipo di azioni nella decisione impugnata (nota a piè di pagina n. 115). I commenti che la Holderbank avrebbe potuto far valere nel corso del procedimento amministrativo per mettere in risalto le attività politiche suscitate dall'insorgere della questione delle esportazioni greche avrebbero quindi potuto solo illustrare un aspetto di tale pratica che è stato debitamente rilevato dalla Commissione nella decisione impugnata. Essi non avrebbero, per contro, consentito di non tener conto del complesso dei documenti indicati nel paragrafo 25 della decisione impugnata, in base ai quali la Commissione ha correttamente dimostrato, nel paragrafo 53, che, parallelamente a tali azioni politiche, la questione greca aveva condotto alla costituzione della ETF, su iniziativa di un gruppo di grandi produttori europei, tra i quali la Holderbank, per esaminare le misure di dissuasione e di persuasione atte ad eliminare le importazioni di cemento a basso prezzo (in primo luogo quelle provenienti dalla Grecia) nell'Europa occidentale.
punto 2951
In secondo luogo, la Holderbank ricorda, nelle sue osservazioni dell'8 febbraio 1997, una nota del consiglio di amministrazione della Heracles in data 29 settembre 1986 (documenti nn. 33.126/19881 e 19882), che attesterebbe che le importazioni, nel Regno Unito, di cemento proveniente dalla Grecia sono state impedite dalla sola intesa britannica e non dalle intese internazionali quali la ETF, alle quali avrebbe preso parte la Holderbank. Pur riconoscendo che il « problema greco » venne affrontato a livello della ETF, la Holderbank afferma che la ETF fu una semplice arena di discussioni, priva di qualunque mezzo di azione.
punto 2952
Si deve tuttavia rilevare come dalla predetta nota risulti che, « finora, in Inghilterra, l'intesa ha “terrorizzato” il mercato ed ha impedito alle grandi imprese del settore (...) del calcestruzzo pronto all'uso di acquistare cemento greco a pena di fastidi». Contrariamente a quanto sembra sostenere la Holderbank, la nota non precisa che l'«intesa» di cui trattasi fosse l'intesa britannica.
punto 2953
In ogni caso, i commenti che la Holderbank avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo alla luce di tale nota non avrebbero potuto far ignorare il complesso dei documenti indicati nel paragrafo 25 della decisione impugnata, in base ai quali la Commissione ha correttamente dimostrato, nel paragrafo 53, che, accanto a reazioni locali dei mercati più direttamente minacciati (il mercato britannico in particolare), l'insorgenza della questione connessa alle importazioni provenienti dalla Grecia aveva condotto alla creazione della ETF, su iniziativa di una serie di grandi imprese, tra le quali la Holderbank, per esaminare, al fine di effettuare raccomandazioni agli Head Delegates, le misure di dissuasione e di persuasione atte ad eliminare le importazioni destabilizzanti (prioritariamente quelle provenienti dalla Grecia) sui mercati dell'Europa occidentale.
punto 2954
In terzo luogo, nelle sue osservazioni dell'8 febbraio 1997, la Holderbank sostiene che risulta dai capitoli 7 e 17 della CA — e particolarmente dal capitolo 17, paragrafo 86, primo, secondo e terzo periodo, pag. 218 —, dedicati al mercato greco, che fa Commissione stessa aveva ritenuto che gli accordi restrittivi della concorrenza dei produttori di cemento greci avessero l'effetto di eliminare la concorrenza, tanto sul mercato locale quanto a livello delle esportazioni negli altri Stati membri. La Holderbank ritiene che tali considerazioni della Commissione, qualora le fossero state rese accessibili nella fase del procedimento amministrativo, le sarebbero state utili in tale fase nella misura in cui attesterebbero che i produttori greci di cemento non solo beneficiavano di sovvenzioni da parte delle loro autorità nazionali, ma conducevano anche le loro attività locali e di esportazione all'ombra di intese. La Holderbank reputa che tale circostanza, che non sarebbe stata forse di natura tale da giustificare la reazione di difesa collettiva organizzata mediante la ETF, sarebbe stata tuttavia accolta dalla Commissione a suo discarico nel valutare l'ammontare dell'ammenda. Inoltre, l'intesa greca spiegherebbe che la Holderbank non ha potuto lanciare la controffensiva di cui parla la Commissione, o avrebbe potuto farlo solo a prezzo di notevoli difficoltà.
punto 2955
Tuttavia, come si è ripetutamente sottolineato (v., in particolare, il precedente punto 2841), la Lafarge aveva insistito, in occasione dell'audizione del 12 marzo 1993, sullo stato di legittima difesa da cui a suo parere sarebbe stata originata la creazione della ETF (decisione impugnata, paragrafo 53, punto 8, primo periodo). La Commissione espone nel paragrafo 53, punto 8, secondo-sesto periodo, le ragioni che l'hanno indotta a respingere tale argomento. Tenuto conto delle considerazioni ai riguardo svolte dalla Commissione, in particolare nei periodi quinto e sesto, vale a dire che da vari documenti relativi alla ETF risulta che l'obiettivo di quest'ultima era più ampio della mera lotta alle importazioni provenienti dalla Grecia, si deve necessariamente riservare la stessa sorte all'argomento della Holderbank relativo all'esistenza, all'epoca della ETF, di un cartello greco per l'esportazione. Per la stessa ragione, tale argomento non sarebbe stato, con ogni evidenza, preso in considerazione alla stregua di circostanza attenuante ai fini della determinazione dell'ammenda, che del resto è stata irrogata in funzione dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
punto 2956
Si deve, inoltre, sottolineare come nella decisione impugnata la Commissione si sia limitata a rilevare, da un lato, che le misure di « rappresaglia » dei produttori europei sul mercato greco (sotto forma di esportazione in Grecia) figuravano tra le misure dissuasive («stick actions») previste nel documento di Zurigo/Céligny (v. decisione impugnata, paragrafo 25, punto 4, quarto trattino; documento n. 33.126/18774) e, d'altro lato, che erano state studiate la possibilità e la fattibilità economica di tale controffensiva nel corso delle riunioni della ETF, o ad essa relative (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 11, 12, 17, 24, 26 e 45). La Commissione non ha mai sostenuto, tuttavia, che tali misure fossero state effettivamente eseguite. Essa constata, al contrario, nel paragrafo 25, punto 26, della decisione impugnata, che nel corso della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, « [r]elativamente al punto 3, esportazioni in Grecia, la Task Force è stata incaricata di presentare una raccomandazione agli Head Delegates per la fine di settembre; [ma che] sono stati espressi seri dubbi sulla fattibilità economica di tale azione». In definitiva, misure di controffensiva non sono state prese in considerazione nell'art. 4 della decisione impugnata.
punto 2957
In conclusione, nessuno dei commenti della Holderbank avrebbe avuto una possibilità, seppur remota, di far sì che il procedimento amministrativo si concludesse con un esito diverso. La Holderbank non ha quindi dimostrato, riguardo a tale punto, l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › E — Sull'accesso al fascicolo › 16. Cause T-70/95, Aker/Commissione, e T-71/95, Euroc/Commissione
punto 2958
LA Aker e la Euroc mettono in evidenza, nelle loro osservazioni del 10 febbraio 1997, alcune note della Italcementi del 15 ottobre 1986 (documenti nn. 33.126/2945-2948), del 26 ottobre 1987 (documenti nn. 33.126/2949-2951) e del 13 novembre 1987 (documenti nn. 33.126/2954-2960) che dimostrerebbero come il «problema greco» sia stato trattato all'epoca su base puramente bilaterale, tra i principali produttori italiani di cemento e i loro omologhi greci. Esse si riferiscono in particolare alla nota della Italcementi datata 13 novembre 1987, sopra citata, che nella traduzione prodotta da queste due parti recita: «Bisognerebbe quindi valutare a questo punto chi contattare, come contattare i greci e ipotizzare un accordo realisticamente fattibile, che non dovrebbe superare i due anni pensando poi di poter gestire meglio, con i produttori europei, o con presenza diretta sul capitale o con presenza indiretta, l'industria cementiera greca». Le indicazioni contenute in tale documento smentirebbero la tesi della Commissione relativa all'esistenza di accordi o pratiche concordate multilaterali stabiliti in precedenza tra i produttori europei a livello della Cembureau o della ETF.
punto 2959
Si deve tuttavia rilevare come i commenti che la Aker e la Euroc avrebbero potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo per sottolineare che l'insorgenza del «problema greco» aveva dato luogo a contatti bilaterali, in particolare tra i produttori italiani e greci, non avrebbero potuto far ignorare il complesso dei documenti indicati nel paragrafo 25 della decisione impugnata, in base ai quali la Commissione ha correttamente dimostrato, nel paragrafo 53, che, parallelamente a tali azioni particolari, la questione delle esportazioni greche aveva condotto, a livello europeo, alla creazione della ETF, finalizzata allo studio delle misure di dissuasione e di persuasione atte ad eliminare le importazioni di cemento a basso prezzo (prioritariamente quelle provenienti dalla Grecia) nell'Europa occidentale.
punto 2960
Tali commenti non avrebbero neppure potuto far trascurare le constatazioni obiettive effettuate dalla Commissione nel paragrafo 25, punti 9, 14, 23, 34 e 45, in ordine alla partecipazione di rappresentanti della Aker e della Euroc alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma, alla riunione degli Head Delegates e dei membri della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, nonché alle riunioni della ETF del 19 agosto e del 21 ottobre 1986 e dell'11 febbraio 1987. Tali commenti non avrebbero quindi potuto portare ad escludere la responsabilità della Aker e della Euroc nell'infrazione contestata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata.
punto 2961
In conclusione, i commenti della Aker e della Euroc non avrebbero avuto una possibilità, seppur remota, di far sì che il procedimento amministrativo si concludesse con un esito diverso. La Aker e la Euroc non hanno quindi dimostrato, riguardo a tale punto, l'esistenza di una violazione dei loro diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) › E — Sull'accesso al fascicolo › 17. Causa T-88/95, Blue Circle/Commissione
punto 2962
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997, la Blue Circle sostiene che i documenti del fascicolo relativo alla Grecia, se le fossero stati resi accessibili nel corso del procedimento amministrativo, le avrebbero consentito di far valere, in primo luogo, che le esportazioni dalla Grecia, che beneficiavano di sovvenzioni pubbliche propizie al dumping e che erano oggetto di un cartello locale, non provenivano da una concorrenza leale, in secondo luogo, che la coordinazione, da parte della Blue Circle, delle azioni degli altri produttori europei era lecita, dal momento che essa riguardava esclusivamente attività di lobbying presso autorità europee (Parlamento europeo e Commissione), e, in terzo luogo, che la reazione dei produttori britannici alle importazioni provenienti dalla Grecia avveniva in un contesto strettamente locale, indipendente dalla Cembureau.
punto 2963
Si deve tuttavia rilevare come i commenti che la Blue Circle avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo alla luce del fascicolo relativo alla Grecia, per tentare di far valere, da un lato, che le reazioni dei produttori britannici alle esportazioni delle imprese greche si iscrivevano in un contesto strettamente locale e, d'altro lato, che la coordinazione europea assunta dalla Blue Circle all'insorgere del problema connesso alle importazioni provenienti dalla Grecia riguardava unicamente attività politiche, non avrebbero consentito di non tener conto del complesso dei documenti indicati nel paragrafo 25 della decisione impugnata, in base ai quali la Commissione ha correttamente dimostrato, nel paragrafo 53, che l'insorgere della questione greca aveva condotto alla creazione della ETF a livello europeo, su iniziativa della Blue Circle, per studiare misure di dissuasione e di persuasione destinate ad eliminare le importazioni destabilizzanti (prioritariamente quelle provenienti dalla Grecia) sui mercati dell'Europa occidentale.
punto 2964
Inoltre, come si è varie volte sottolineato (v., in particolare, il precedente punto 2841), la Commissione si era ben resa conto del contesto economico nel quale era intervenuta la reazione dei produttori europei alla esportazioni delle imprese greche. Ad esempio, essa indica, alla nota a piè di pagina n. 113 della decisione impugnata, che, « [a]l momento dell'adesione alla Comunità, l'industria greca era destinataria di numerosi aiuti di Stato», prima di ricordare un certo numero di decisioni da essa adottate riguardo a tali aiuti, durante e dopo il periodo nel corso del quale la ETF è stata operativa. Nel paragrafo 53, punto 8, della decisione impugnata, essa espone dettagliatamente le ragioni che l'hanno indotta a respingere osservazioni analoghe a quelle presentate ora dalla Blue Circle, ricavate dal fatto che la costituzione della ETF sarebbe stata originata da uno stato di legittima difesa contro le esportazioni, illegittimamente sovvenzionate, provenienti dalla Grecia. Per le ragioni ricordate in tale punto della decisione impugnata — in particolare al quinto e sesto periodo —, vale a dire che, secondo taluni documenti indicati nel paragrafo 25 della decisione impugnata, la ETF aveva avuto un obiettivo più ampio della lotta alle importazioni provenienti dalla Grecia, la stessa sorte sarebbe stata necessariamente riservata all'osservazione della Blue Circle relativa all'esistenza, all'epoca della ETF, di un cartello greco all'esportazione.
punto 2965
Nelle sue osservazioni del 12 dicembre 1997, la Blue Circle rileva che, nel paragrafo 25, punto 43, della decisione impugnata, la Commissione afferma che i documenti nn. 33.126/19009 e 19010 si riferiscono alla riunione degli Head Delegates del 6 novembre 1986 a Bruxelles, mentre tali documenti corrisponderebbero in realtà a note del 10 novembre 1986 riguardanti l'incontro del 6 novembre 1986 tra il signor Sutherland, membro della Commissione, e alcuni rappresentanti dell'industria europea del cemento.
punto 2966
Al riguardo, è vero che i documenti di cui trattasi riguardano non già, come lascia intendere la Commissione nel paragrafo 25, punto 43, della decisione impugnata, la preparazione, nel corso della riunione degli «Head Delegates» del 6 novembre 1986 a Bruxelles, del documento destinato al signor Sutherland in previsione dell'incontro che era stato concordato con quest'ultimo riguardo alla questione greca, quanto piuttosto l'incontro in parola, che ebbe luogo lo stesso giorno a Bruxelles. Solo i documenti nn. 33.126/19007 e 19008, citati al paragrafo 25, punto 39, della decisione impugnata, riportano discussioni relative alla preparazione del documento destinato al membro della Commissione. Ciò posto, la Blue Circle non ha dimostrato in che modo essa avrebbe potuto far concludere il procedimento amministrativo con un diverso esito se avesse potuto rilevare, durante tale procedimento, tale errore della Commissione, che si riferisce ad una parte delle attività della ETF non contestata poi nella decisione impugnata, vale a dire le azioni di sensibilizzazione delle autorità comunitarie riguardo alle preoccupazioni connesse con le importazioni provenienti dalla Grecia (v. decisione impugnata, nota a piè di pagina n. 115).
punto 2967
In conclusione, i commenti della Blue Circle non avrebbero avuto una possibilità, seppur remota, di far sì che il procedimento amministrativo si concludesse con un esito diverso. La Blue Circle non ha quindi dimostrato, riguardo a tale punto, l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo relativo alla costituzione della società commerciale comune Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) › A — Introduzione
punto 2968
Ai sensi dell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata le ricorrenti Holderbank, Blue Circle, Oficemen, Asland, Uniland, Hispacement, SFIC, Lafarge, Ciments français, BDZ, Dyckerhoff, Heidelberger, Aker, Euroc, CBR, Italcementi, Unicem e Cementir « hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato, dal 9 giugno 1986 al 26 marzo 1993, partecipando ad un accordo riguardante la costituzione della Joint Trading Company, Interciment S.A., avente come obiettivo l'attuazione di misure persuasive e dissuasive nei confronti di chiunque minacciasse la stabilità dei mercati dei paesi membri».
punto 2969
Eccettuata la Hispacement, che non ha presentato ricorso d'annullamento della decisione impugnata, tutte le imprese e le associazioni di imprese considerate dall'art. 4, n. 2, avanzano argomenti diretti all'annullamento di detta disposizione. Una serie di argomenti sono diretti a contestare il carattere di infrazione della costituzione della Interciment. La maggior parte delle ricorrenti nega qualsiasi partecipazione all'infrazione contestata nell'art. 4, n. 2. Infine, diverse contestano la durata contestata riguardo a tale infrazione o, quanto meno, la durata della loro partecipazione ad essa. In sede di esame dei diversi argomenti, verranno individuate le ricorrenti interessate.
punto 2970
Peraltro, le ricorrenti Dyckerhoff, SFIC, Heidelberger, Lafarge, Asland, Holderbank, Aker, Euroc e Cementir contestano alla Commissione di avere, in occasione della constatazione dell'infrazione di cui all'art. 4, n. 2, della decisione impugnata, violato i loro diritti della difesa, non accordando loro, nel corso del procedimento amministrativo, l'accesso alla CA nella sua totalità e al suo fascicolo dell'istruttoria, privandole così di elementi che asseriscono a loro discarico.
punto 2971
La Aalborg formula anche un argomento diretto a negare qualsiasi coinvolgimento nella costituzione della Interciment.
punto 2972
Tuttavia, l'infrazione constatata nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata non le è stata contestata. Il suo argomento deve essere quindi immediatamente respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo relativo alla costituzione della società commerciale comune Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) › B — Sul carattere di infrazione della costituzione della Interciment
punto 2973
Nel paragrafo 26, punto 1, della decisione impugnata, la Commissione prende in considerazione diversi estratti di documenti dai quali risulterebbe che « [l]a decisione di costituire la Joint Trading Company, Interciment S.A., decisione adottata nel corso della riunione degli Head Delegates del 9 giugno 1986 (...) è un accordo tra imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. In effetti, lo scopo perseguito da questo accordo è di mettere in esecuzione misure “persuasive” e “dissuasive” (“bastone” o “carota”), e cioè, come specificato nel documento messo a punto a Céligny-Zurigo, acquistare e commercializzare cemento e clinker dai paesi che minacciano la stabilità dei mercati dei paesi membri, esportare cemento e clinker nei paesi che minacciano la stabilità dei mercati dei paesi membri, sottrarre i mercati d'esportazione ai paesi che minacciano la stabilità dei mercati dei paesi membri» (paragrafo 54, punto 1).
punto 2974
Le ricorrenti considerate avanzano, in sostanza, quattro argomenti diretti a contestare il carattere di infrazione della costituzione della Interciment.
punto 2975
In primo luogo, la CBR sostiene che il ruolo e le attività della Interciment non sono mai stati definiti. La Blue Circle riferendosi al paragrafo 54, punto 2, della decisione impugnata, rileva che il documento di Zurigo/Céligny al quale si fa rinvio in tale punto conterrebbe solo suggerimenti, fatti da un ristretto gruppo di lavoro, per la costituzione di una controllata commerciale comune. Non si sarebbe tuttavia mai avuto accordo riguardo agli scopi per i quali tale controllata comune avrebbe potuto essere utilizzata. L'accordo constatato all'art. 4, n. 2, della decisione impugnata avrebbe quindi riguardato solo il compimento di atti meramente preparatori. Tale accordo, in quanto sarebbe stato diretto alla costituzione di una società potenzialmente idonea ad essere utilizzata a fini anticoncorrenziali, non avrebbe pertanto violato l'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 2976
Tuttavia, risulta, dal verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF tenutasi il 9 settembre 1986 a Baden-Baden (decisione impugnata, paragrafi 25, punti 22 e 32, e 26, punto 1; documenti nn. 33.126/18858 e 18861) quanto segue: « [C]onformemente alla decisione degli Head Delegates in occasione della riunione di Stoccolma, una società commerciale comune è stata costituita e registrata a Friburgo, in Svizzera, con la ragione sociale Interciment SA, Interciment AG, Interciment Ltd. [Tale] società può iniziare ad operare immediatamente nel quadro delle misure dissuasive o persuasive».
punto 2977
L'allusione, in questo secondo brano, alle «misure dissuasive» e «persuasive» rinvia necessariamente al documento di Zurigo/Céligny, che, dopo aver definito le misure di cui trattasi (v. il precedente punto 2539), descrive in questi termini i compiti di tale società commerciale comune (decisione impugnata, paragrafi 25, punto 6, e 26, punto 1; documenti nn. 33.126/18776 e 18777):
ottenere le commesse dei principali mercati di esportazione riforniti dai paesi che minacciano la stabilità dei mercati dei paesi membri;
acquistare cemento e clinker nei paesi che minacciano la stabilità dei mercati dei paesi membri;
commercializzare le quantità acquistate mediante interventi sul mercato;
esportare cemento e clinker nei paesi che minacciano la stabilità dei paesi membri.
punto 2978
Alla luce dei suddetti diversi estratti, la Commissione poteva giustamente considerare (decisione impugnata, paragrafo 54, punti 1 e 2) che lo scopo attribuito alla società commerciale comune Interciment era quello di dare attuazione a misure persuasive e dissuasive auspicate nel documento di Zurigo/Céligny contro i paesi che avessero minacciato la stabilità dei mercati dei paesi membri. Pertanto, la Commissione ha ritenuto a giusto titolo (stesso paragrafo, punti 2 e 7) che l'accordo costitutivo della Interciment costituisse un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato, «infrazione (...) grave per la sua stessa natura, [i]l suo fine restrittivo [essendo infatti] evidente».
punto 2979
Gli argomenti della CBR e della Blue Circle devono essere pertanto respinti.
punto 2980
In secondo luogo, la Ciments française e la Holderbank affermano che la Commissione non può desumere alcuna finalità anticoncorrenziale dall'oggetto sociale della Interciment. Lo statuto di tale società, in particolare la definizione del suo oggetto sociale (art. 2), corrisponderebbe infatti allo statuto tipo proposto dal consiglio notarile del cantone svizzero di cui trattasi.
punto 2981
Al riguardo, risulta dall'art. 2 dello statuto della Interciment che « [l]a società [aveva] per oggetto il commercio internazionale di materiali da costruzione e l'acquisto di partecipazioni in imprese straniere che commerciano materiali da costruzione [e che] [i]n generale, la società [poteva] effettuare tutte le operazioni e svolgere tutte le funzioni che [avessero] un rapporto diretto o indiretto con le proprie finalità sia per proprio conto che per conto di terzi » (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 4, documento n. 33126/18833) Tuttavia, i documenti indicati dalla Commissione nel paragrafo 26, punto 1, della decisione impugnata rivelano (v. i precedenti punti 2976 e 2977) che lo scopo assegnato alla Interciment fu quello di dare attuazione a misure persuasive e dissuasive auspicate nel documento di Zurigo/Céligny contro i paesi che avessero minacciato la stabilità dei mercati dei paesi membri.
punto 2982
La Interciment si è vista quindi attribuire, sotto l'apparenza di una clausola statutaria tipo, un oggetto manifestamente contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato, come conferma l'estratto seguente della nota interna della Blue Circle del 10 luglio 1986, citata nel paragrafo 26, punto 13, della decisione impugnata (documento n. 33.126/18842):
« La proposta di creare una società svizzera, alla quale parteciperebbero importanti cementieri europei, al fine di acquistare specifiche quantità di cemento greco da distribuire nel mondo intero è chiaramente in contrasto con l'art. 85 del trattato di Roma. Anche se non è espressamente affermato, l'oggetto implicito è quello di influenzare il commercio interstatuale all'interno della Comunità».
punto 2983
In terzo luogo, le ricorrenti Dyckerhoff, Ciments français, Lafarge, Italcementi, Holderbank, Aker, Euroc e Blue Circle sottolineano che la questione della compatibilità della Interciment con l'art. 85, n. 1, del Trattato è stata presa in considerazione fin da prima della sua costituzione, nonché ripetutamente in seguito. Sarebbe stato anche ventilato, fin dall'origine, di procedere alla notifica della Interciment alla Commissione per ottenere un'esenzione, in conformità dell'art. 85, n. 3, del Trattato. La Dyckerhoff fa al riguardo riferimento alle diverse consulenze legali menzionate dalla Commissione nel paragrafo 26, punto 13, della decisione impugnata. Tale società soggiunge che la notifica consigliata non si sia mai resa necessaria, in quanto la Interciment non è mai divenuta operativa. La Ciments français richiama il resoconto della riunione del 28 maggio 1986 a Roma, che sottolineerebbe la preoccupazione dei partecipanti di assicurarsi della legittimità delle loro azioni, e, in particolare, del progetto di costituzione di una società commerciale comune, con riguardo alle norme comunitarie in materia di concorrenza (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 1). Quanto alla Blue Circle, essa mette in evidenza la raccomandazione che figurava in fondo al documento di Zurigo/Céligny, di raccogliere il parere di un esperto di diritto comunitario sulle diverse azioni progettate. Essa aggiunge che la Interciment non è stata mai notificata alla Commissione, poiché non si è mai raggiunto un accordo riguardo agli scopi per i quali avrebbe potuto essere utilizzata. Conclude che tale società non fu mai operativa.
punto 2984
Risulta effettivamente da diversi documenti indicati dalla Commissione nella decisione impugnata, in particolare, al paragrafo 26, punti 11 e 13, che sono state ricordate tanto la questione della compatibilità della Interciment con l'art. 85, n. 1, del Trattato che quella di una notifica alla Commissione ai sensi dell'art. 85, n. 3. Senza attendere, tuttavia, i pareri giuridici previsti, i partecipanti alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma hanno deciso di costituire la Interciment e di assegnarle quale obiettivo l'attuazione delle misure persuasive e dissuasive auspicate nel documento di Zurigo/Céligny contro i paesi che avessero minacciato la stabilità dei mercati dei paesi membri. Inoltre, malgrado l'oggetto dell'accordo costitutivo della Interciment avesse natura manifestamente contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato, non venne mai effettuata, pur essendo stata prevista, la notifica di tale accordo alla Commissione (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 13).
punto 2985
L'argomento delle ricorrenti deve essere, di conseguenza, respinto.
punto 2986
La CBR sottolinea che la premura di rispettare il diritto comunitario si è manifestata attraverso la modifica dello statuto della Interciment proposta dal signor Van Hove, il rappresentante belga, alla riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles. Essa rinvia, da un lato, alle note relative a tale riunione (documenti nn. 33.126/19007 e 19008) e, d'altro lato, alla lettera inviata il giorno di tale riunione dal signor Van Hove al signor Akermann, della Holderbank, lettera che precisa, in particolare: « [P]er essere conformi alle disposizioni del Trattato di Roma (art. 85) in materia di concorrenza, pensiamo che l'art. 2 debba essere modificato nei seguenti termini: “La società ha lo scopo di commerciare in materiali da costruzione per esportarli al di fuori del territorio della Comunità economica europea”» (documento n. 33.126/18927).
punto 2987
Si deve tuttavia constatare che, pur se i partecipanti alla riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles hanno approvato la proposta del signor Van Hove di modificare l'art. 2 dello statuto della Interciment (decisione impugnata, paragrafi 25, punto 41, e 26, punto 4; documento n. 33.126/19007) nessuna impresa ha prodotto lo statuto recante la modifica così approvata.
punto 2988
Inoltre, una nota rinvenuta presso la Italcementi riguardo alla riunione del 9 gennaio 1987 a Milano attestava che « l'opinione dei francesi sull'Interciment è stranamente molto prudente » (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 44; documento n. 33.126/2905).
punto 2989
A tale nota era unito (allegato 4) «il parere legale di un esperto francese sulla Interciment SA». Tale esperto reputava in particolare (decisione impugnata, paragrafi 25, punto 44, e 26, punti 12 e 13; documento n. 33.126/2915):
« La creazione della Interciment con gli azionisti proposti violerebbe chiaramente le normative comunitarie, dato che vi sarebbe coinvolta la maggior parte dei grandi produttori europei. Se gli azionisti rappresentano più della metà del consumo totale nel loro paese, non si può escludere che la CEE consideri che la Interciment costituisce un cartello destinato ad ostacolare il commercio interstatuale all'interno della Comunità. (...) Per guadagnare al massimo solo dodici mesi, è possibile notificare alla Commissione contemporaneamente l'inizio delle attività».
punto 2990
Tali indicazioni attestano che le preoccupazioni connesse alla compatibilità della Interciment con l'art. 85, n. 1, del Trattato, sono perdurate dopo la riunione del 6 novembre 1986. Esse dimostrano quindi che l'approvazione, nel corso di tale riunione, della modifica statutaria proposta dal signor Van Hove non ha avuto l'effetto di porre fine all'obiettivo anticoncorrenziale assegnato alla Interciment al momento della sua creazione.
punto 2991
L'argomento della CBR deve essere quindi respinto.
punto 2992
In quarto luogo, le ricorrenti CBR, Dyckerhoff, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Italcementi, Holderbank, Aker, Euroc e Blue Circle insistono sul fatto che la Interciment non è mai divenuta operativa. Immediatamente dopo la sua creazione, si sarebbe deciso che la società sarebbe rimasta inattiva. Secondo la Ciments français, la Italcementi e la Holderbank tale decisione sarebbe stata motivata dai dubbi avuti circa la conformità dell'iniziativa all'art. 85, n. 1, del Trattato. La Blue Circle afferma che l'attivazione della Interciment sarebbe stata subordinata alla notifica alla Commissione. La Interciment sarebbe stata tutt'al più una scatola vuota giuridica priva di personale, di organi esecutivi, di capitale d'esercizio, di locali o attrezzature, che la Holderbank, suo unico azionista, avrebbe mantenuta inattiva, come una delle tante società da essa costituite pro forma. La Ciments français aggiunge che la suddetta società venne costituita per il caso in cui fosse stato giuridicamente possibile alla Holderbank di utilizzarla, eventualmente per scopi diversi da quelli inizialmente previsti. La Holderbank sottolinea ancora che, anche se essa ha invitato una serie di imprese a versare la loro quota di partecipazione e ad entrare in possesso delle azioni della Interciment di loro competenza, solo la Italcementi e la Blue Circle hanno regolato la loro partecipazione nella Interciment. La Blue Circle avrebbe tuttavia precisato che non desiderava ottenere tale partecipazione, per i dubbi sollevati quanto alla compatibilità della Interciment con il diritto comunitario della concorrenza. Quanto alla Italcementi, essa avrebbe a sua volta retroceduto le proprie azioni alla Holderbank il 7 novembre 1988.
punto 2993
Si deve rilevare che, effettivamente, venne deciso, nel corso della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, di mantenere inattiva la Interciment (decisione impugnata, paragrafi 25, punto 32, e 26, punto 14; documento n. 33.126/18861). Tale decisione venne confermata nel corso della riunione della ETF del 21 ottobre 1986 a Ginevra (decisione impugnata, paragrafi 25, punto 37, e 26, punto 14; documento n. 33.126/18895), di quella del 6 novembre 1986 a Bruxelles (decisione impugnata, paragrafi 25, punto 41, e 26, punto 14; documento n. 19007), nonché nel corso della riunione della ETF del 9 gennaio 1987 (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 14; documento n. 33.126/18921).
punto 2994
Tuttavia nel corso della riunione del 9 settembre 1986 menzionata nel punto precedente, venne ritenuto «importante far sì che [la Interciment fosse] “pronta ad essere impiegata”» per dare attuazione a misure « tanto dissuasive quanto persuasive » nei confronti dei paesi che minacciavano la stabilità dei mercati europei (decisione impugnata, paragrafi 25, punto 32, 26, punto 15 e 54, punto 2; documento n. 33.126/18861).
punto 2995
In ogni caso, la Commissione ha dimostrato (v. i precedenti punti 2976-2978) che l'oggetto dell'accordo costitutivo della Interciment era contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato, dimostrando che tale società commerciale comune si era vista assegnare l'obiettivo di dare attuazione alle misure persuasive e dissuasive auspicate nel documento di Zurigo/Céligny contro i paesi che avessero minacciato la stabilità dei mercati dei paesi membri. Essendo cosi provato l'oggetto anticoncorrenziale di tale accordo, è ininfluente, ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, che tale accordo non abbia in definitiva recato alcun effetto di tale natura (v., in tale senso, la giurisprudenza citata nel precedente punto 837). La Commissione ha quindi legittimamente considerato che la costituzione della Interciment integrava «per lo scopo perseguito, e indipendentemente dai suoi effetti, una infrazione all'articolo 85» (decisione impugnata, paragrafo 54, punto 2).
punto 2996
L'argomento delle ricorrenti deve essere, di conseguenza, respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo relativo alla costituzione della società commerciale comune Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) › C — Sulla partecipazione, all'accordo costitutivo della Interciment, delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata › 1. Osservazioni preliminari
punto 2997
Nel paragrafo 54, punto 3, della decisione impugnata, la Commissione conclude:
« Tenuto conto dei partecipanti alla riunione di Stoccolma, nel corso della quale è stata decisa la costituzione della Joint Trading Company, e alla riunione di Baden-Baden, nel corso della quale sono stati confermati i compiti di questa Joint Trading Company, nonché del fatto che Holderbank ha chiesto il pagamento della rispettiva quota azionaria in Interciment a Blue Circle, per la sua partecipazione individuale, e agli altri destinatari della lettera per la partecipazione dei rispettivi paesi [cfr. lettera di Holderbank del 22 settembre 1986, citata al par.26, punto (6) supra], la Commissione ritiene che all'accordo relativo alla costituzione di Interciment S.A. abbiano partecipato: [CBR, Dyckerhoff, lo SFIC, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, il BDZ, Unicem, Asland, Uniland, Oficemen, Italcementi, Holderbank, Aker, Euroc, Cementir et Blue Circle]. Infatti Holderbank ha chiesto a tutte le imprese interessate, direttamente o indirettamente o in qualità di rappresentanti di altre società che hanno partecipato alla Cembureau Task Force, il pagamento della loro quota».
punto 2998
Ad eccezione della Holderbank e della Blue Circle, che contestano soltanto il carattere di infrazione della costituzione della Interciment e, in subordine, la durata di tale infrazione (argomenti esaminati, rispettivamente, nei precedenti punti 2975-2985 e 2992-2996 e nei successivi punti 3084-3097), tutte le ricorrenti considerate avanzano argomenti diretti a negare qualsiasi coinvolgimento nell'infrazione constatata nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo relativo alla costituzione della società commerciale comune Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) › C — Sulla partecipazione, all'accordo costitutivo della Interciment, delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata › 2. Posizione della CBR, della Dyckerhoff, della Lafarge, della Italcementi, della Aker e della Euroc
punto 2999
La CBR sottolinea di non aver mai partecipato al capitale della Interciment. La Commissione non potrebbe contestare questo fatto fondandosi sulla domanda di rimborso della quota di partecipazione al capitale della Interciment che fu rivolta alla CBR dalla Holderbank e sulla proposta di modifica dello statuto della Interciment fatta dal signor Van Hove. Infatti, la richiesta di pagamento della Holderbank avrebbe preceduto la decisione delle imprese belghe e olandesi di non partecipare alla Interciment, cosicché essa non costituirebbe la prova di una successiva partecipazione. Il resoconto della riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles indicherebbe peraltro che sarebbe stato deciso nel corso di tale riunione che nessuna delle imprese comunitarie avrebbe sottoscritto il capitale della Interciment. Quanto alla proposta del signor Van Hove di modificare lo statuto della Interciment, essa attesterebbe tutt'al più che le imprese interessate dall'intervento del rappresentante belga avrebbero previsto di partecipare alla Interciment a determinate condizioni.
punto 3000
La Dyckerhoff sostiene che non è stato dimostrato che la costituzione della Interciment sia stata decisa nel corso della riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma. La Interciment sarebbe in realtà il risultato di un'iniziativa individuale della Holderbank. Essa sarebbe del resto stata costituita il 24 giugno 1986 da alcuni avvocati svizzeri. La Dyckerhoff rileva inoltre che, nella nota interna della Blue Circle del 10 luglio 1986, ricordata nel precedente punto 2982 (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 13; documenti nn. 33.126/18842 e 18843), si menziona sempre la «proposta di creare una società svizzera». A Stoccolma, si sarebbe quindi semplicemente deciso di preparare la creazione di tale società.
punto 3001
La Dyckerhoff sottolinea di non aver mai avuto alcun interesse per le funzioni attribuite alla Interciment. Essa avrebbe unicamente tentato di ottenere l'intervento della Commissione nel caso greco. Non avrebbe inoltre né firmato l'atto costitutivo della Interciment, né sottoscritto una quota di partecipazione al suo capitale, né fornito, direttamente o indirettamente, una parte di quest'ultimo.
punto 3002
La suddetta società sostiene, infine, che la Commissione non può desumere la sua partecipazione alla costituzione della Interciment dalla richiesta della Holderbank di sottoscrivere il capitale della Interciment. Infatti, poco dopo tale domanda, sarebbe stato deciso il 6 novembre 1986 a Bruxelles che nessuna delle imprese comunitarie avrebbe sottoscritto il capitale della Interciment. Sarebbe stato inoltre convenuto di lasciare tale società inattiva. La Dyckerhoff non avrebbe potuto immaginare che il fatto di lasciare una società inattiva potesse costituire una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 3003
Come dimostrerebbero i documenti indicati dalla Commissione nel paragrafo 26, punto 10, della decisione impugnata, la Dyckerhoff non si sarebbe vista comunicare il bilancio della Interciment al 31 dicembre 1986. Essa non avrebbe neppure ricevuto i successivi bilanci di tale società. La Interciment sarebbe appartenuta alla sola Holderbank, che avrebbe inoltre deciso da sola di scioglierla nel marzo 1993. La Commissione non potrebbe opporre alla Dyckerhoff gli incontri che si sono svolti nel corso delle riunioni della ETF del 9 gennaio e dell'11 febbraio 1987, dal momento che essa non avrebbe partecipato a nessuna delle due riunioni.
punto 3004
La Lafarge sostiene che la Commissione non ha apportato la prova della sua partecipazione alla Interciment. Afferma di non aver mai sottoscritto il capitale di tale società e di non aver dato alcun seguito alla lettera della Holderbank del 22 settembre 1986 che la invitava a farlo.
punto 3005
La Italcementi sostiene che il fatto di aver detenuto azioni della Interciment, società inattiva, per un periodo di 21 mesi (dal febbraio 1987 al novembre 1988) non costituisce un'infrazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 3006
La Aker e la Euroc sostengono che, pur se i documenti nn. 33.126/18821, 18822 e 18857-18861, citati nel paragrafo 26, punto 2, della decisione impugnata, indicano che è stato proposto che esse sottoscrivessero una quota di partecipazione pari al 12,5% nella Interciment, esse tuttavia non si sono mai impegnate in tal senso, non hanno mai contribuito economicamente al capitale di tale società e non si sono viste attribuire azioni di quest'ultima. Aggiungono che, anche ammettendo che sia esistito un impegno incondizionato a creare e mettere in funzione la Interciment, tale impegno non è scaturito dalla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma e non le avrebbe, in ogni caso, riguardate. Fanno a tale proposito riferimento al telex del 12 giugno 1986 della Holderbank alla Blue Circle, citato nel paragrafo 25, punto 11, della decisione impugnata (documento n. 33.126/18781). Sostengono ancora di non aver mai avuto l'intenzione di impegnarsi nella Interciment fino a che non fosse stata garantita la compatibilità di tale società con l'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 3007
Questi diversi argomenti non possono essere accolti.
punto 3008
Le sei imprese considerate hanno partecipato alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma (v. supra i precedenti punti 2597, 2618, 2649, 2746 e 2759).
punto 3009
Anche se la Interciment è stata effettivamente costituita il 24 giugno 1986 da tre avvocati svizzeri (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 3; documenti nn. 33.126/18734-18739), la decisione di crearla era stata presa nel corso della riunione di Stoccolma, come attesta il verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF tenutasi il 9 settembre 1986 a Baden-Baden (decisione impugnata, paragrafi 25, punti 22 e 32, e 26, punto 1; documenti nn. 33.126/18858 e 18861). Tale verbale, come pure l'allegato 2 all'ordine del giorno della riunione della ETF del 19 agosto 1986 (decisione impugnata, paragrafi 25, punto 10, e 26, punto 2; documento n. 33.126/18821), dimostra inoltre che, in occasione della riunione di Stoccolma, venne convenuto di ripartire le azioni della Interciment tra otto mercati/società. La circostanza che, la nota interna della Blue Circle del 10 luglio 1986 riportasse la «proposta di creare una società svizzera » non consente, al riguardo, di ignorare le considerazioni oggettive che si traggono dai documenti sopra indicati.
punto 3010
Le ricorrenti CBR, Dyckerhoff, Lafarge, Italcementi, Aker e Euroc hanno del pari partecipato alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden (v. i precedenti punti 2599, 2618, 2649, 2746 e 2759).
punto 3011
Nell'ambito del punto 1.9 dell'ordine del giorno di tale riunione, dedicata alla Interciment, i partecipanti vennero informati della costituzione, in conformità della decisione presa dagli Head Delegates nel corso della loro riunione a Stoccolma, della società commerciale comune Interciment SA/Interciment AG/Interciment Ltd, con un capitale sociale di 50000 CHF (capitale integralmente sottoscritto da uno studio legale agente quale fiduciario, e anticipato, a tale scopo, dalla Holderbank a nome delle società e/o dei paesi rappresentati alla riunione di Stoccolma). Venne quindi indicato che la società poteva essere immediatamente operativa per misure tanto dissuasive quanto persuasive. Venne ricordata la ripartizione delle partecipazioni nel capitale della Interciment, convenuta a Stoccolma. Sul piano organizzativo, venne sottolineato che, dal momento che la legislazione svizzera esigeva che il consiglio di amministrazione della società fosse composto in maggioranza di cittadini elvetici, l'avv. Cottier, uno dei tre avvocati presenti alla costituzione della società, sarebbe stato amministratore unico, ma avrebbe agito su indicazione di un comitato esecutivo, del quale dovevano essere ancora stabilite le funzioni e per il quale la ETF aveva suggerito i seguenti nomi: i signori D'Agostino (Italcementi — Italia), Marichal (Lafarge Coppée — Francia), Félix (Hornos Ibéricos — Spagna), Horner (Blue Circle —Regno Unito), Akermann (Holderbank—Svizzera), quest'ultimo con funzioni di coordinatore. Venne infine convenuto che la società sarebbe rimasta inattiva, ma pronta a divenire operativa (decisione impugnata, paragrafi 25, punti 22 e 32, e 26, punto 1; documenti nn. 33.126/18858, 18860 e 18861).
punto 3012
Poiché le ricorrenti CBR, Dyckerhoff, Lafarge, Italcementi, Aker e Euroc non hanno fornito alcun elemento atto a dimostrare che, nel corso delle riunioni di Stoccolma e di Baden-Baden, abbiano preso apertamente le distanze dal concorso di volontà, chiaramente anticoncorrenziale, che in esse si esprimeva a favore della costituzione della società commerciale comune Interciment o che abbiano informato le altre partecipanti che esse intendevano assistere a tali riunioni in una prospettiva totalmente diversa dalla loro, si deve considerare che queste sei imprese hanno sottoscritto l'accordo preso in considerazione nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata o, quanto meno, hanno dato questa impressione agli altri partecipanti (v. la giurisprudenza citata nel precedente punto 1353). La Aker e la Euroc non possono al riguardo basarsi sul telex inviato il 12 giugno 1986 dalla Holderbank alla Blue Circle (documento n. 33.126/18781) per sostenere che non erano toccate dagli impegni assunti nel corso della riunione di Stoccolma in relazione alla Interciment. Il contenuto di tale telex indica tutt'al più che la Holderbank aveva chiesto alla Blue Circle di inviarle, in previsione della riunione della ETF del 17 giugno 1986, le sue riflessioni complementari riguardo alla costituzione della società commerciale comune.
punto 3013
La partecipazione delle sei imprese all'accordo costitutivo della Interciment è del resto confermata dal fatto che ad esse era indirizzata la lettera con cui, in data 22 settembre 1986, la Holderbank reclamava il rimborso delle quote di partecipazione azionaria nella Interciment (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 6; documenti nn. 33.126/19019-19022 e 19025). La Holderbank ha potuto rivolgere tale richiesta alle suddette imprese solo perché esse avevano accettato di contribuire all'attuazione di tale accordo proponendosi, in nome proprio o a nome del loro mercato, di assumere una partecipazione nel capitale della Interciment. Il verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 2; documento n. 33.126/18861) e l'allegato 2 all'ordine del giorno della riunione della ETF del 19 agosto 1986 (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 2; documento n. 33.126/18821) indicano peraltro che una partecipazione al capitale della Interciment era stata attribuita, a concorrenza del 12,5% al «Belgio» — più esattamente alla «CBR/Cim. d'Obourg» —, alla «Germania», alla «Francia» —più esattamente alla «Lafarge (Francia)» —, all'«Italia» — più esattamente alla «Sogec (Italia)», società controllata in parte dalla Italcementi — e alla «Norcem/Cementa».
punto 3014
La circostanza, di cui fanno menzione la CBR, la Dyckerhoff, la Lafarge, la Aker e la Euroc, che esse non avrebbero in ultima analisi mai effettivamente finanziato la Interciment, né sottoscritto la quota di azioni di cui trattasi, è al riguardo ininfluente.
punto 3015
Infatti, la Commissione ha giustamente sottolineato nel paragrafo 54, punto 4, della decisione impugnata:
«La liberazione effettiva delle azioni di Interciment S.A. interessa poco al fine di stabilire la partecipazione delle imprese all'accordo che ha portato alla costituzione della società. E' invece interessante il fatto che “lo strumento” era già previsto da un accordo ed era pronto all'uso per conto delle parti all'accordo».
punto 3016
Allo stesso modo, il fatto, sottolineato dalla Dyckerhoff, di non aver sottoscritto l'atto costitutivo della Interciment e di non aver mai ricevuto i suoi bilanci non può celare le diverse considerazioni obiettive ricordate nei precedenti punti 3008-3013, che esprimono inequivocabilmente l'adesione dell'impresa tedesca all'accordo costitutivo della Interciment a partire dal 9 giugno 1986.
punto 3017
In conclusione, la Commissione ha giustamente considerato nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata, le ricorrenti CBR, Dyckerhoff, Lafarge, Italcementi, Aker e Euroc come partecipanti all'accordo costitutivo della Interciment.
punto 3018
Occorre sottolineare che l'inopponibilità alla Aker e alla Euroc, per i motivi enunciati nel precedente punto 402, dell'estratto della risposta della Blue Circle alla CA riprodotto nel paragrafo 26, punto 10, della decisione impugnata è ininfluente, tenuto conto dell'analisi svolta nei precedenti punti 3008-3014 riguardo alla fondatezza della decisione della Commissione di considerare accertata la partecipazione di queste due imprese all'accordo costitutivo della Interciment.
punto 3019
La Aker e la Euroc fanno inoltre valere che, nella decisione impugnata (paragrafi 26, punto 9, e 54, punto 6), la Commissione sembra aver ritirato la sua affermazione, formulata nella CA, secondo la quale esse avrebbero detenuto una partecipazione nel capitale della Interciment. Infatti, la Commissione ora considererebbe (decisione impugnata, paragrafo 54, punto 4) che la «liberazione effettiva delle azioni di Interciment S.A. interessa poco al fine di stabilire la partecipazione delle imprese all'accordo che ha portato alla costituzione della società ». Avrebbe così riformulato l'addebito relativo alla partecipazione all'accordo costitutivo della Interciment.
punto 3020
Si deve constatare che, effettivamente, mentre la Commissione poneva particolarmente l'accento, nella parte in diritto della CA dedicata alla Interciment, sull'effettiva sottoscrizione delle azioni di tale società da parte delle diverse imprese destinatarie della lettera della Holderbank del 22 settembre 1986 [CA, paragrafo 61, lett. h), i), pag. 179], nella decisione impugnata essa non lo ha più fatto (paragrafo 54, punto 4). Tuttavia, i tre elementi sui quali si è fondata la Commissione, nel paragrafo 54, punto 3, della decisione impugnata (v. il precedente punto 2997), per muovere l'addebito della partecipazione all'accordo costitutivo della Interciment, erano esplicitamente menzionati nella parte in fatto della CA (v. capitolo 2, sezione 2, paragrafo 18, pagg. 43 e 44). La Aker e la Euroc erano in tal modo in grado di far valere, nel corso del procedimento amministrativo, le loro osservazioni sui tre criteri presi in considerazione nella decisione impugnata per imputare l'infrazione indicata nell'art. 4, n. 2. Esse non possono quindi assumere che i loro diritti della difesa siano stati violati nel corso del procedimento amministrativo, in relazione alla constatazione di tale infrazione.
punto 3021
L'argomento della Aker e della Euroc deve essere, di conseguenza, respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo relativo alla costituzione della società commerciale comune Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) › C — Sulla partecipazione, all'accordo costitutivo della Interciment, delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata › 3. Posizione dello SFIC, del BDZ e della Oficemen
punto 3022
Lo SFIC sostiene che gli elementi presentati nella decisione impugnata non dimostrano il suo coinvolgimento nell'accordo costitutivo della Interciment. Non esisterebbe alcuna prova di una decisione di associazione di imprese. Inoltre, la Commissione non avrebbe dimostrato in che modo le eventuali azioni di persone che esercitavano funzioni al suo interno avrebbero potuto avere un oggetto anticoncorrenziale.
punto 3023
II BDZ, oltre all'argomento presentato nei precedenti punti 2661-2663, nega qualsiasi coinvolgimento nella costituzione della Interciment. Precisa che si trattava di un'iniziativa propria a taluni produttori, alla quale, in quanto associazione, le sarebbe stato impossibile partecipare. Non avrebbe mai partecipato alla Interciment e neppure manifestato la volontà di farlo. La Commissione non avrebbe inoltre trovato nelle sue pratiche alcun documento relativo a tale società.
punto 3024
La Oficemen nega qualsiasi partecipazione alla Interciment. Essa non avrebbe partecipato alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma. Il fatto che numerosi documenti riportino l'attribuzione di una percentuale di azioni della Interciment al mercato spagnolo non consentirebbe di concludere che la Oficemen ha assistito a tale riunione o che ha sottoscritto l'accordo costitutivo della Interciment. La Oficemen non avrebbe preso parte alle successive riunioni degli Head Delegates nel corso delle quali venne menzionato il funzionamento della Interciment. Essa non sarebbe stata menzionata in nessun documento relativo alla costituzione ed al funzionamento della Interciment. Non sarebbe stata rappresentata nel comitato esecutivo di tale società e non avrebbe mai sottoscritto una partecipazione al suo capitale, direttamente o indirettamente.
punto 3025
Occorre tuttavia ricordare che le associazioni SFIC, BDZ e Oficemen sono state rappresentate alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma (v., rispettivamente, i precedenti punti 2623-2625, 2664-2666 e 2708-2710), riunione nel corso della quale venne deciso di costituire la Interciment (v. il precedente punto 3009).
punto 3026
Queste tre associazioni di categoria sono state anche rappresentate alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden (v., rispettivamente, i precedenti punti 2623-2625, 2667, 2711 e 2712), riunione nel corso della quale sono state menzionate la costituzione della Interciment, la sua finalità anticoncorrenziale, le sue modalità di funzionamento e la struttura del suo azionariato e nella quale si convenne di fare in modo che la società rimanesse pronta a divenire operativa (v. il precedente punto 3011).
punto 3027
Occorre inoltre sottolineare che la Commissione ha dimostrato il comportamento specifico adottato dallo SFIC nell'infrazione constatata nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata. Essa ha, in particolare, rilevato, nel paragrafo 29, punto 4, che lo SFIC aveva riproposto sul suo mercato le riflessioni condotte su scala europea, in particolare nelle riunioni del 9 giugno e del 9 settembre 1986 alle quali tale associazione era stata rappresentata dai signori Laplace e Kasriel, sulla questione delle importazioni provenienti dalla Grecia (v. i precedenti punti 2624 e 2625).
punto 3028
Alla luce di quel che precede e non avendo queste tre ricorrenti prodotto elementi atti a mostrare che, nelle riunioni indicate ai precedenti punti 3025 e 3026, esse abbiano apertamente preso le distanze dal concorso di volontà riguardo alla costituzione della società commerciale comune Interciment, si deve considerare che esse hanno aderito a tale concorso anticoncorrenziale di volontà o, quanto meno, hanno dato questa impressione agli altri partecipanti (v. la giurisprudenza citata nel precedente punto 1353).
punto 3029
La circostanza, cui fa riferimento il BDZ, che non sia stato rinvenuto nei suoi fascicoli nessun documento relativo alla Interciment è, a tal riguardo, ininfluente. Lo stesso dicasi per quanto riguarda gli argomenti della Oficemen diretti a sottolineare che essa non è stata menzionata in nessun documento relativo alla costituzione e al funzionamento della Interciment, che non è stata rappresentata nel comitato esecutivo di tale società e che non ha mai sottoscritto, direttamente o indirettamente, il suo capitale.
punto 3030
In conclusione, la Commissione ha giustamente ritenuto accertata, nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata, la partecipazione dello Sfic, del BDZ e della Oficemen all'accordo costitutivo della Interciment a partire dal 9 giugno 1986.
punto 3031
La Oficemen assume di essere stata vittima di un trattamento discriminatorio nell'ambito della constatazione dell'infrazione relativa alla costituzione della Interciment, in quanto le associazioni belga e britannica non si sono viste imputare tale infrazione, benché gli Head Delegate belga e britannico abbiano partecipato alle riunioni di Stoccolma e di Baden-Baden.
punto 3032
Tuttavia, la circostanza che associazioni che si trovano in una situazione comparabile a quella della Oficemen non siano state oggetto di alcuna constatazione di infrazione da parte della Commissione nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata non può comunque consentire di respingere l'infrazione contestata nei confronti dell'associazione spagnola, dal momento che tale infrazione è stata regolarmente accertata (v., in tal senso, sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 146). Ora, i motivi che precedono hanno consentito di constatare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha giustamente concluso che la Oficemen ha partecipato all'accordo costitutivo dell'Interciment.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo relativo alla costituzione della società commerciale comune Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) › C — Sulla partecipazione, all'accordo costitutivo della Interciment, delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata › 4. Posizione della Ciments français
punto 3033
La Ciments français afferma di non aver mai partecipato alla gestione, al comitato esecutivo e al capitale della Interciment. Contrariamente a quanto dichiarato dalla Commissione nel paragrafo 26, punto 6, della decisione impugnata, nulla consentirebbe di includerla nella « partecipazione francese » coperta dalla quota di partecipazione al capitale della Interciment reclamata dalla Holderbank alla Lafarge. In ogni caso, gli Head Delegates presenti alla riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles avrebbero deciso, a seguito di diversi pareri giuridici, che nessuna impresa comunitaria avrebbe sottoscritto il capitale della Interciment.
punto 3034
La Ciments français sostiene che il suo presidente, il signor Laplace, assistette alle riunioni degli Head Delegates descritte nel paragrafo 26 della decisione impugnata nella sua qualità di presidente dello SFIC e di membro del CLC, unicamente nel quadro delle azioni di sensibilizzazione condotte presso autorità nazionali e comunitarie.
punto 3035
Si deve tuttavia ricordare che il signor Laplace ha rappresentato anche la Ciments français, della quale era all'epoca presidente, alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma (v. i precedenti punti 2629 e 2630).
punto 3036
Tenuto conto di quanto rilevato nel precedente punto 3009, e dal momento che la Ciments français non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare che, in tale riunione, il signor Laplace abbia preso apertamente le distanze dalla decisione di costituire la Interciment od abbia informato gli altri partecipanti del fatto che intendeva assistere alla riunione in una prospettiva diversa dalla loro (vale a dire al solo fine di preparare azioni politiche originate dall'insorgenza del «problema greco»), si deve considerare che l'impresa francese ha palesato il proprio sostegno alla costituzione della società commerciale comune Interciment o, quanto meno, ha dato questa impressione agli altri partecipanti (v. la giurisprudenza citata nel precedente punto 1353).
punto 3037
E', al riguardo, ininfluente che, in seguito, l'impresa francese non abbia partecipato alla gestione, al comitato esecutivo e al capitale della Interciment.
punto 3038
In conclusione, la Commissione ha giustamente considerato accertata, nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata, la partecipazione della Ciments français all'accordo costitutivo della Interciment a partire dal 9 giugno 1986.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo relativo alla costituzione della società commerciale comune Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) › C — Sulla partecipazione, all'accordo costitutivo della Interciment, delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata › 5. Posizione della Heidelberger
punto 3039
La Heidelberger sostiene che nessuno dei criteri definiti dalla Commissione nel paragrafo 54, punto 3, della decisione impugnata per imputare l'infrazione relativa all'accordo costitutivo della Interciment è nel suo caso soddisfatto.
punto 3040
Si deve, a tal riguardo, constatare che la Heidelberger non ha assistito né alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma né a quella degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden. Essa non figura neppure tra i destinatari della lettera, datata 22 settembre 1986, con cui la Holderbank reclamava da una serie di imprese il rimborso delle quote di partecipazione al capitale azionario della Interciment.
punto 3041
Certamente, tale lettera, che per quel che riguarda il mercato tedesco venne inviata al signor Lose, della Dyckerhoff (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 6; documento n. 33.126/19020), mirava ad ottenere il rimborso della «partecipazione tedesca» al capitale della Interciment e invitava i produttori tedeschi a decidere tra loro chi avrebbe conservato tale partecipazione. Tali indicazioni non consentono tuttavia di concludere che la Heidelberger avesse palesato il proprio sostegno all'assunzione di partecipazione al capitale della Interciment che venne accettata dalla Dyckerhoff nel corso della riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma. Tenuto conto dell'esiguità degli importi di cui trattasi (6250 CFR), la Dyckerhoff ha potuto, infatti, accettare tale partecipazione a nome del mercato tedesco senza aver in precedenza ricevuto l'accordo delle altre imprese del suo mercato, a rischio di dover sopportare da sola l'onere finanziario connesso a tale assunzione di partecipazione qualora in seguito non fosse pervenuta ad ottenere il loro contributo.
punto 3042
La Commissione afferma che l'attuazione di uno strumento destinato a realizzare misure dissuasive o persuasive era già stata discussa nella riunione del 28 maggio 1986 a Roma, alla quale la Heidelberger aveva partecipato.
punto 3043
Tuttavia, senza che sia necessario pronunciarsi sulla pertinenza di tale affermazione, occorre rilevare che, nella decisione impugnata, la Commissione non menziona per nulla la suddetta riunione né quando espone i fatti attinenti all'accordo costitutivo della Interciment (paragrafo 26) né quando valuta tali fatti sotto l'aspetto giuridico, in particolare allorché tratta dei criteri presi in conto, nel paragrafo 54, punto 3, per addebitare l'infrazione constatata nell'art. 4, n. 2, alle diverse imprese e associazioni interessate da tale disposizione.
punto 3044
La Commissione rileva ancora che, nella lettera del 22 settembre 1986 alla Dyckerhoff, la Holderbank chiedeva a quest'ultima di trasmettere al signor Schuhmacher, della Heidelberger, una copia del verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, nel quale si trattava della Interciment, nonché il «fascicolo contenente i documenti più importanti relativi alla costituzione della società ‘Interciment AG’».
punto 3045
Tali indicazioni, non possono tuttavia costituire nei confronti di un'impresa che, come la Heidelberger, non abbia preso parte a nessuna delle due riunioni indicate nel paragrafo 54, punto 3, della decisione impugnata, la prova del suo sostegno, anche implicito, alla costituzione della Interciment, condizione necessaria per addebitare l'infrazione constatata nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata.
punto 3046
Da tutto quel che precede risulta che la Commissione non poteva legittimamente considerare provata la partecipazione della Heidelberger all'accordo costitutivo della Interciment. Ne consegue che l'art. 4, n. 2, della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui constata la partecipazione della Heidelberger a tale accordo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo relativo alla costituzione della società commerciale comune Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) › C — Sulla partecipazione, all'accordo costitutivo della Interciment, delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata › 6. Posizione della Unicem
punto 3047
La Unicem afferma di non aver partecipato ad alcuna riunione riguardante la costituzione o le attività della Interciment. Inoltre, la Holderbank non le avrebbe mai richiesto il pagamento della quota di partecipazione alle azioni della Interciment. Il fatto che tale pagamento sia stato richiesto alla Italcementi per la partecipazione italiana, oltre a non essere dimostrato, non consentirebbe di mettere in causa la Unicem.
punto 3048
Si deve, a tal riguardo, constatare che la Unicem non ha assistito né alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma né a quella degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden. Essa non figura neppure tra i destinatari della lettera, datata 22 settembre 1986, con cui la Holderbank reclamava da una serie di imprese il rimborso delle quote di partecipazione alle azioni della Interciment.
punto 3049
Certamente, tale lettera, che per quel che riguarda il mercato italiano venne inviata al signor D'Agostino, della Italcementi (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 6; documento n. 33.126/19019), mirava ad ottenere il rimborso della «partecipazione italiana» al capitale della Interciment. Per i motivi enunciati nel precedente punto 3041, tale indicazione non consente tuttavia di concludere che la Unicem avesse palesato il proprio accordo all'assunzione di partecipazione al capitale della Interciment che venne accettata dalla Italcementi nel corso della riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma.
punto 3050
La Commissione precisa che, secondo l'allegato 2 all'ordine del giorno della riunione della ETF del 19 agosto 1986 (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 2; documento n. 33.126/18821), la quota di partecipazione italiana al capitale della Interciment era stata attribuita alla Sogec, controllata comune della Italcementi e della Unicem.
punto 3051
Tuttavia, il fatto che, nella riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma, la Italcementi abbia proposto la Sogec come azionista italiana della Interciment non costituisce la prova dell'adesione della Unicem a tale assunzione di partecipazione e, pertanto, alla costituzione della società commerciale comune Interciment. Occorre, d'altra parte, rilevare che, nel febbraio 1987, la quota di partecipazione italiana al capitale della Interciment è stata sottoscritta dalla Italcementi, e non dalla Sogec (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 8: documento n. 33.126/16220).
punto 3052
La Commissione sostiene inoltre che la Unicem è stata rappresentata dallo Head Delegate italiano, vale a dire la Italcementi, alle riunioni del 9 giugno e del 9 settembre 1986, indicate nel paragrafo 54, punto 3, della decisione impugnata.
punto 3053
Tuttavia, è stato già sottolineato che la Unicem disponeva, nella sua qualità di membro diretto della Cembureau, del proprio Head Delegate (v. il precedente punto 1409). Alla luce di quanto sopra, e in mancanza di elementi atti a dimostrare che la Unicem avesse incaricato la Italcementi di rappresentarla alle due riunioni indicate nel punto precedente, la Commissione non poteva legittimamente dedurre dalla presenza della Italcementi a tali riunioni che la Unicem vi fosse stata rappresentata e, pertanto, che avesse partecipato al concorso di volontà creatosi a proposito della costituzione della Interciment e della sua finalità anticoncorrenziale.
punto 3054
Infine, all'udienza nella causa T-50/95, la Commissione ha ricordato che, nella lettera del 22 settembre 1986 alla Italcementi, la Holderbank chiedeva a quest'ultima di rimettere alla Unicem, una copia del verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, nel quale era ricordata la situazione della Interciment.
punto 3055
Come è stato rilevato nel precedente punto 3045, tale elemento non è tuttavia rivelatore dell'adesione della Unicem all'accordo relativo alla costituzione della Interciment.
punto 3056
Da tutto quel che precede risulta che la Commissione non poteva legittimamente imputare all'Unicem la partecipazione all'accordo costitutivo della Interciment. Ne consegue che l'art. 4, n. 2, della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui constata la partecipazione della Unicem a tale accordo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo relativo alla costituzione della società commerciale comune Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) › C — Sulla partecipazione, all'accordo costitutivo della Interciment, delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata › 7. Posizione della Asland
punto 3057
La Asland nega qualsiasi coinvolgimento nella costituzione della Interciment. Sottolinea che, al contrario di quanto sostiene la Commissione, essa non è stata rappresentata alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma, nella quale sarebbe stata presa la decisione di creare la Interciment. La Commissione non avrebbe inoltre presentato, nella CA, nel corso dell'audizione del marzo 1993 e nella decisione impugnata, nessuna prova della presenza della Asland a tale riunione. La Asland contesta inoltre le diverse supposizioni alle quali si dedica la Commissione nel paragrafo 25, punto 9, della decisione impugnata, per tentare di dimostrare la sua presenza a tale riunione. Essa rileva, inoltre, che la Commissione non ha mai sostenuto che essa avesse assistito alla riunione del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, nel corso della quale sarebbero state confermati i compiti della Interciment. In nessun passaggio della decisione impugnata, infine, verrebbe affermato che la Asland fosse fra i destinatari della lettera della Holderbank del 22 settembre 1986 reclamante il rimborso di una quota di partecipazione alle azioni della Interciment.
punto 3058
La Commissione, nel suo controricorso, ricorda due documenti, vale a dire il verbale della riunione del 25 giugno 1986 del comitato esecutivo della Asland (documenti nn. 33.322/1562 e 1563) e il verbale del consiglio di amministrazione dell'impresa spagnola (documenti nn. 33.322/1598-1603), che attesterebbero inconfutabilmente la presenza della Asland alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma. Nella sua controreplica, sostiene che la produzione dei due suddetti documenti tende solo ad informare definitivamente il Tribunale su un elemento di fatto sufficientemente dimostrato nella decisione impugnata.
punto 3059
Su tale questione occorre anzitutto ricordare che, nel paragrafo 25, punto 9, della decisione impugnata, la Commissione si basa su due elementi per dimostrare la presenza della Asland alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma: il fatto che la partecipazione della Asland a tale riunione sia stato previsto in occasione della riunione del 28 maggio 1986 a Roma; l'attribuzione, durante la riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma, di una partecipazione spagnola al capitale della Interciment.
punto 3060
Per quanto riguarda il primo elemento, se è vero, alla stregua del resoconto della riunione del 28 maggio 1986 a Roma, che i partecipanti a tale riunione, nel novero dei quali compariva la Asiana, avevano convenuto di riunirsi ancora il 9 giugno 1986 a Stoccolma (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 1; documento n. 33.126/18771), tale indicazione non prova che la Asland abbia effettivamente partecipato alla riunione di Stoccolma.
punto 3061
Quanto al secondo elemento, esso dimostra tutt'al più che un partecipante spagnolo fu presente alla riunione di Stoccolma, ma non prova che tale rappresentante fosse un membro della Asland. Il fatto che la Holderbank abbia inviato al signor Félix, della Hornos Ibéricos, la sua richiesta di rimborso della partecipazione spagnola al capitale della Interciment (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 6; documenti nn. 33.126/19023) accentua peraltro il dubbio riguardo alla presenza della Asland alla riunione di Stoccolma.
punto 3062
Alla luce di quanto precede, e tenuto conto del fatto che la Asland ha costantemente sostenuto nel corso del procedimento amministrativo che l'unico elemento addotto nei suoi confronti nella CA a sostegno dei diversi addebiti che le erano stati rivolti era la sua partecipazione alla riunione del 28 maggio 1986 a Roma (v. memoria di risposta della Asland alla CA, pagg. 41 e 42, e resoconto dell'audizione dell'11 marzo 1993, pagg. 38 e 39), la Commissione non può tentare ora di dimostrare la presenza della Asland alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma sulla base dei due verbali di tali impresa menzionati nel precedente punto 3058, che non erano citati nella CA, che non si trovavano nella cassa (v. il precedente punto 95) e riguardo ai quali la Commissione non ha mai formalmente invitato la Asland a far valere le sue osservazioni nel corso del procedimento amministrativo.
punto 3063
Risulta quindi da quanto precede che la Commissione non ha dimostrato la presenza della Asland alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma.
punto 3064
Inoltre, la Asland non ha partecipato alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden. Essa non figura neppure tra i destinatari della lettera, datata 22 settembre 1986, con cui la Holderbank reclamava da una serie di imprese il rimborso delle quote di partecipazione alle azioni della Interciment. Certamente, tale lettera, che, per quel che riguarda il mercato spagnolo, venne inviata al signor Félix, della Hornos Ibéricos (v. il precedente punto 3061), mirava ad ottenere il rimborso della «partecipazione spagnola» al capitale della Interciment. Per i motivi enunciati nel precedente punto 3041, tale indicazione non consente tuttavia di concludere che la Asland aveva palesato il proprio accordo all'assunzione di partecipazione al capitale della Interciment che venne accettata dal rappresentante spagnolo nel corso della riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma.
punto 3065
Da tutto quel che precede risulta che la Commissione ha a torto considerato provata la partecipazione della Asland all'accordo costitutivo della Interciment. Ne consegue che l'art. 4, n. 2, della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui constata la partecipazione della Asland a tale accordo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo relativo alla costituzione della società commerciale comune Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) › C — Sulla partecipazione, all'accordo costitutivo della Interciment, delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata › 8. Posizione della Uniland
punto 3066
La Uniland sostiene che la Commissione non ha citato le prove sulle quali si basa per dimostrare la sua partecipazione all'accordo relativo alla costituzione della Interciment.
punto 3067
Sostiene di non aver assistito alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma. La presenza del signor Rumeu alla riunione del 9 settembre 1986 a Baden-Baden non potrebbe di per sé costituire prova della sua partecipazione alla costituzione della Interciment. Quanto alla riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles, il signor Rumeu sarebbe rimasto estraneo alle discussioni e agli accordi relativi alla Interciment. In ogni caso, i partecipanti a tale riunione avrebbero discusso solo di un eventuale modifica, di ordine meramente formale, all'oggetto sociale della Interciment, modifica che infine non avrebbe mai avuto luogo. La totale mancanza di connessione tra la Interciment e la Uniland sarebbe inoltre confermata dal fatto che i documenti relativi alla Interciment non farebbero riferimento né alla Uniland né al signor Rumeu. La Commissione non potrebbe al riguardo avvalersi di documenti redatti da terzi e che attestano la comunicazione di documenti al signor Rumeu (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 33) per tentare di dimostrare un nesso tra la Interciment e la Uniland.
punto 3068
La Uniland, infine, sostiene che non ha mai sottoscritto, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale della Interciment e tale sottoscrizione non le è stata mai richiesta. Soggiunge che la Commissione non ha fornito alcun elemento di prova in tal senso. Tale sottoscrizione non potrebbe essere desunta dalla lettera inviata il 22 settembre 1986 dalla Holderbank alla Hornos Ibéricos per ottenere il rimborso della « partecipazione spagnola » al capitale della Interciment. La Uniland sottolinea inoltre di non essere stata mai rappresentata negli organi direttivi della Interciment.
punto 3069
Si deve tuttavia ricordare che la Uniland ha preso parte, nella persona del signor Rumeu, alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden (v. il precedente punto 2695).
punto 3070
Tenuto conto di quanto esposto nel precedente punto 3011, e senza che sia necessario esaminare la fondatezza delľargomento della Uniland riguardo alla sua partecipazione alla riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles, dal momento che tale elemento non è stato preso in considerazione nel paragrafo 54, punto 3, della decisione impugnata, si deve considerare, non avendo la Uniland prodotto elementi atti a mostrare che nella riunione indicata nel punto precedente, essa abbia apertamente preso le distanze dall'accordo costitutivo dell'Interciment, che la predetta ricorrente ha sottoscritto tale iniziativa o, quanto meno, ha dato questa impressione agli altri partecipanti (v. la giurisprudenza citata nel precedente punto 1353).
punto 3071
E', al riguardo, ininfluente che nessun documento relativo alla Interciment faccia allusione alla Uniland o al signor Rumeu, che la Uniland non abbia mai contribuito finanziariamente alla Interciment e che tale sottoscrizione non le sia stata richiesta, o ancora che la Uniland non sia stata rappresentata negli organi direttivi della Interciment.
punto 3072
In conclusione, la Commissione ha giustamente imputato all'Uniland, nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata, la partecipazione all'accordo costitutivo della Interciment.
punto 3073
Tuttavia, la decisione impugnata non contiene alcun elemento che consenta di concludere che la Uniland aveva palesato il suo sostegno a tale accordo prima di partecipare alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden. Anche ammettendo che, come sostiene la Commissione nelle sue memorie, la Uniland sia stata rappresentata dal partecipante spagnolo alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma, resta pur sempre il fatto che la prima manifestazione tangibile della personale adesione della Uniland all'accordo costitutivo della Interciment si situa al 9 settembre 1986, data della sua partecipazione alla riunione degli Head Delegates e dei membri della ETF a Baden-Baden. Si deve quindi annullare l'art. 4, n. 2 nella parte in cui contesta la partecipazione della Uniland a tale accordo prima di tale suddetta data.
punto 3074
La Uniland si sorprende che la Commissione non abbia contestato all'impresa dalla quale proveniva il signor Félix di aver partecipato all'accordo costitutivo della Interciment, benché il signor Félix facesse parte del comitato esecutivo della Interciment.
punto 3075
Tuttavia, tale circostanza non può comunque caso consentire di respingere l'infrazione contestata nei confronti della Uniland, dal momento che tale infrazione è stata regolarmente accertata (v., in tal senso, sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 146). Ora, i motivi che precedono hanno consentito di constatare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha giustamente concluso che la Uniland ha partecipato all'accordo costitutivo della Interciment.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo relativo alla costituzione della società commerciale comune Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) › C — Sulla partecipazione, all'accordo costitutivo della Interciment, delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata › 9. Posizione della Cementir
punto 3076
La Cementir dichiara di essere stata totalmente estranea alla costituzione ed al funzionamento della Interciment. Essa non soddisferebbe alcuno dei criteri definiti dalla Commissione nel paragrafo 54, punto 3, della decisione impugnata. Il riferimento all'industria italiana nella lettera del 22 settembre 1986 con la quale la Holderbank chiese alla Italcementi il rimborso della quota di partecipazione alle azioni della Interciment non riguarderebbe la Cementir, dal momento che solo la Italcementi e la Unicem sarebbero state coinvolte nella ETF. In ogni caso, tale partecipazione italiana sarebbe stata interamente versata dalla Italcementi, che avrebbe confermato di non aver ceduto nessuna quota ad altri produttori italiani (v. risposta della Italcementi in data 21 marzo 1990 ad una richiesta di informazioni della Commissione).
punto 3077
Si deve, a tal riguardo, constatare che la Cementir non ha assistito né alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma né a quella del 9 settembre 1986 a Baden-Baden. Essa non figura neppure tra i destinatari della lettera, datata 22 settembre 1986, con cui la Holderbank reclamava da una serie di imprese il rimborso delle quote di partecipazione alle azioni della Interciment. Certamente, tale lettera, che per quel che riguarda il mercato italiano venne inviata al signor D'Agostino, della Italcementi (v. i precedenti punti 3013 e 3049), mirava ad ottenere il rimborso della « partecipazione italiana » al capitale della Interciment. Per i motivi enunciati nel precedente punto 3041, tale allusione alla «partecipazione italiana» non consente tuttavia di concludere per l'adesione della Cementir a tale assunzione di partecipazione e quindi all'accordo costitutivo della Interciment. D'altra parte la partecipazione italiana alla Interciment era stata attribuita alla Sogec (allegato 2 all'ordine del giorno della riunione della ETF del 19 agosto 1986; decisione impugnata, paragrafo 26, punto 2; documento n. 33.126/18821) società con la quale la Cementir non aveva alcun legame, ed è stata, in definitiva, sottoscritta dalla Italcementi (v. il precedente punto 3051).
punto 3078
La presenza di uno Head Delegate italiano alle riunioni di Stoccolma e di Baden-Baden, ed il fatto che la Cementir era membro diretto della Cembureau, non possono, dal conto loro, per i motivi enunciati nei precedenti punti 2774 e 2776, indurre a considerare provata la partecipazione della Cementir all'accordo costitutivo della Interciment, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nel suo controricorso.
punto 3079
In conclusione, la Commissione ha a torto imputato alla Cementir la partecipazione all'accordo costitutivo della Interciment.
punto 3080
Ne consegue che l'art. 4, n. 2, della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui constata la partecipazione della Cementir a tale accordo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo relativo alla costituzione della società commerciale comune Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) › D — Sulla durata dell'infrazione constatata nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata
punto 3081
Nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata, la Commissione stabilisce che l'infrazione relativa all'accordo costitutivo della Interciment è durata dal 9 giugno 1986 al 23 marzo 1993. Il 9 giugno 1986 corrisponde alla data della riunione di Stoccolma, nel corso della quale venne deciso di creare la società commerciale comune Interciment (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 1). Il 26 marzo 1993 è la data dell'assemblea generale della Interciment nel corso della quale venne deciso lo scioglimento della società (v. verbale di detta assemblea generale, inviato il 3 maggio 1993 dall'avvocato della Holderbank alla Commissione; decisione impugnata, paragrafo 26, punto 16).
punto 3082
Si è già constatato che, prendendo in considerazione il 9 giugno 1986 come data iniziale di tale infrazione nei confronti della Uniland, la Commissione aveva commesso un errore di valutazione riguardo al punto di partenza della partecipazione di tale impresa alla suddetta infrazione. Esso deve essere così riportato al 9 settembre 1986 (v. il precedente punto 3073).
punto 3083
Occorre ora esaminare gli argomenti di talune ricorrenti diretti a contestare la decisione della Commissione di fissare al 26 marzo 1993 la data finale dell'infrazione constatata.
punto 3084
In primo luogo, le ricorrenti CBR, Ciments français, Lafarge, Uniland, Oficemen, Italcementi, Holderbank e Blue Circle contestano alla Commissione di aver erroneamente esteso la durata dell'infrazione relativa alla costituzione della Interciment fino al 26 marzo 1993, mentre tale società sarebbe stata al massimo un «scatola vuota». Dal 9 settembre 1986, infatti, sarebbe stato deciso che la Inteiciment sarebbe rimasta inattiva, decisione che sarebbe stata confermata il 6 novembre 1986. La Uniland e la Oficemen sostengono che, in ogni caso, l'accordo costitutivo della Interciment non è potuto perdurare oltre la fine di maggio 1987, epoca nella quale l'accordo costitutivo della Interciment sarebbe decaduto.
punto 3085
La Lafarge sostiene che per pura negligenza le imprese interessate, che avevano perduto qualsiasi interesse nella Interciment, hanno deciso solo il 26 marzo 1993 di scioglierla formalmente. La Holderbank spiega, dal canto suo, che, all'atto della lettura della CA, non aveva intuito l'importanza attribuita dalla Commissione alla Interciment. Solo in occasione dell'audizione del marzo 1993 essa avrebbe preso coscienza delle conseguenze che la Commissione intendeva trarre dal mantenimento della Interciment, il che spiegherebbe la sua decisione di procedere, immediatamente dopo tale audizione, allo scioglimento formale di tale società.
punto 3086
La Dyckerhoff, la Italcementi e la Holderbank sottolineano che la decisione di sciogliere la Interciment nel marzo 1993 venne presa dalla sola Holderbank, il che dimostrerebbe che quest'ultima era l'unico azionista della Interciment. La Italcementi insiste sul fatto che ha ceduto le proprie azioni della Interciment alla Holderbank il 7 novembre 1988.
punto 3087
Su tale questione, si deve ricordare che, pur se fu ripetutamente convenuto che la Interciment sarebbe rimasta inattiva (v. il precedente punto 2993), venne ritenuto importante, alla riunione del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, assicurarsi che tale società permanesse pronta a divenire operativa per dare attuazione a misure persuasive e dissuasive auspicate nel documento di Zurigo/Céligny contro i paesi che avessero minacciato la stabilità dei mercati dei paesi membri (decisione impugnata, paragrafi 25, punto 32, e 26, punto 14; documento n. 33.126/18861). Venne in seguito ancora discusso della Interciment alle riunioni della ETF del 9 gennaio 1987 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 44; documenti nn. 33.126/18921 e 18922) e dell'11 febbraio 1987 (decisione impugnata, paragrafi 25, punto 45, e 26, punto 10; documenti nn. 33.126/18937 e 18938). Nella prospettiva di quest'ultima riunione, i membri della ETF si videro inviare da parte della Holderbank il bilancio della Interciment al 31 dicembre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 10; documenti nn. 33.126/18946-18949).
punto 3088
Risulta inoltre dai documenti nn. 33.126/10960-10962, citati nel paragrafo 26, punto 7, della decisione impugnata, nonché dall'estratto della memoria di risposta della Blue Circle alla CA riprodotto nel paragrafo 26, punto 9, della decisione impugnata, che, nel mese di settembre o di ottobre del 1986, l'impresa britannica ha effettuato, tramite la sua controllata svizzera BCO AG, un pagamento alla Holderbank in relazione alla Interciment.
punto 3089
Infine, la Italcementi ha sottoscritto il capitale della Interciment l'11 febbraio 1987 prima di retrocedere le sue azioni alla Holderbank il 7 novembre 1988 (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 8; documenti nn. 33.126/16218 e 16220).
punto 3090
Queste diverse indicazioni dimostrano che, fino al 7 novembre 1988, sussisteva il concorso di volontà che aveva portato alla costituzione della Interciment. Per contro, non è lecito considerare che tale concorso di volontà sia persistito dopo tale data.
punto 3091
La Commissione afferma, nei paragrafi 26, punto 9, e 54, punto 6, della decisione impugnata, che la Holderbank, che ha sostenuto di aver riacquistato tutte le azioni della Interciment, non ha mai precisato da chi avesse riacquistato tali azioni, né prodotto alcun documento di sorta atto a dimostrare che era divenuta l'azionista unico della Interciment.
punto 3092
Tuttavia, l'istituzione non è stata in grado di presentare il minimo elemento che dimostrasse che, al di là del 7 novembre 1988, altre imprese oltre la Holderbank avevano detenuto azioni della Interciment. Per contro, il verbale dell'assemblea generale della Interciment del 26 marzo 1993 (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 16) indica che il signor Akermann, della Holderbank, ha sciolto da solo la Interciment.
punto 3093
Nel paragrafo 26, punto 15, della decisione impugnata, la Commissione si basa ancora sull'estratto della memoria di risposta della Blue Circle alla CA secondo il quale l'impresa britannica afferma che la « Interciment era sempre in attesa di divenire operativa, ma che poteva essere utilizzata per qualsiasi scopo».
punto 3094
In conclusione, l'estratto di cui trattasi indica tutt'al più che la Interciment esisteva ancora a quell'epoca e che poteva esser resa operativa in qualsiasi momento. Esso non dimostra che il concorso di volontà che era stato espresso alla metà del 1986 per affidare a tale società l'attuazione delle misure dissuasive e persuasive auspicate dal documento di Zurigo/Céligny contro i paesi che avessero minacciato la stabilità dei mercati dei paesi membri esisteva ancora durante il procedimento amministrativo.
punto 3095
Infine, nel paragrafo 54, punto 4, della decisione impugnata, la Commissione richiama il fatto che le misure persuasive consistenti nell'assorbimento del cemento e del clinker greco sono state applicate fino al 1991.
punto 3096
Tuttavia, essa non produce alcun elemento atto a dimostrare che tali misure persuasive erano opera della Interciment.
punto 3097
In conclusione, si deve annullare l'art. 4, n. 2, della decisione impugnata, nella parte in cui constata l'infrazione relativa all'accordo costitutivo della Interciment dopo il 7 novembre 1988. Tale conclusione si impone non solo nei confronti delle ricorrenti indicate nei precedenti punti 3084-3086, ma anche nei confronti dello SFIC, del BDZ, della Aker e della Euroc, che hanno formulato argomenti diretti in sostanza ad ottenere l'annullamento dell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata.
punto 3098
Nei riguardi della Aker e della Euroc, occorre precisare che, tenuto conto dell'esame effettuato nei precedenti punti 3087-3097, è ininfluente il fatto che l'estratto della risposta della Blue Circle alla CA, menzionato nel precedente punto 3093, sia stato respinto, per i motivi enunciati nel precedente punto 402, in quanto mezzo di prova opponibile nei loro confronti.
punto 3099
In secondo luogo, la Lafarge afferma di aver manifestato la propria intenzione di non partecipare alla costituzione della Interciment dal settembre 1986, non dando seguito alla ettera della Holderbank datata 22 settembre 1986, che l'invitava a sottoscrivere il capitale della Interciment. Tale decisione sarebbe stata presa in ragione del fatto che la Interciment non soddisfaceva i criteri di legittimità che la ETF si era prefissa.
punto 3100
Occorre tuttavia constatare che la Lafarge non ha prodotto alcun elemento atto a dimostrare che, all'epoca, aveva apertamente comunicato alle parti interessate che tale decisione doveva essere considerata come un atto con cui si disimpegnava dall'accordo costitutivo della Interciment o, quanto meno, come un segnale con cui prendeva le distanze rispetto allo scopo illecito assegnato a tale società al momento della sua creazione. Risulta, al contrario, che il 10 febbraio 1987 la Lafarge si è vista comunicare dalla Holderbank il bilancio della Interciment al 31 dicembre 1986 in vista della riunione della ETF del giorno successivo (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 10; documenti nn. 33.126/18936-18938), elemento che contraddice la sua tesi secondo la quale avrebbe preso le distanze dall'accordo costitutivo della Interciment nel settembre 1986.
punto 3101
Tale argomento non può quindi condurre a smentire, nei confronti della Lafarge, l'analisi sviluppata nei precedenti punti 3087-3097 riguardo alla durata dell'infrazione di cui all'art. 4, n. 2, della decisione impugnata.
punto 3102
In terzo luogo, la Uniland sostiene di non poter essere considerata responsabile del mantenimento della Interciment, dal momento che non ha mai partecipato né al capitale sociale né agli organi direttivi di tale società.
punto 3103
Tale impresa, tuttavia, non produce alcun elemento atto a dimostrare che, dopo aver palesato il proprio sostegno, nel corso della riunione del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, alla costituzione della Interciment e alla finalità anticoncorrenziale affidata a quest'ultima, essa avrebbe in seguito preso apertamente le distanze dal concorso illecito di volontà al quale aveva aderito nel corso della suddetta riunione.
punto 3104
L'argomento della Uniland non può condurre a smentire, nei suoi confronti, l'analisi sviluppata nei precedenti punti 3087-3097 riguardo alla durata dell'infrazione di cui all'art. 4, n. 2, della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Accordo relativo alla costituzione della società commerciale comune Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) › E — Sull'accesso al fascicolo
punto 3105
Le ricorrenti Heidelberger, Asland e Cementir hanno presentato, a seguito delle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997 in materia di accesso al fascicolo documenti che, a loro parere, avrebbero potuto essere loro utili nel corso del procedimento amministrativo per difendersi contro gli addebiti relativi alla loro partecipazione all'accordo costitutivo della Interciment.
punto 3106
Non è tuttavia più necessario valutare la fondatezza di tali osservazioni, dal momento che è già stato constatato che l'art. 4, n. 2, della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui constata la partecipazione della Heidelberger, della Asland e della Cementir all'infrazione relativa all'accordo costitutivo della Interciment (v. i precedenti punti 3046, 3065 e 3080).
punto 3107
Le ricorrenti Dyckerhoff, SFIC, Lafarge, Holderbank, Aker e Euroc formulano anche esse una serie di osservazioni sulla base di documenti che hanno potuto consultare a seguito delle misure di organizzazione del procedimento ricordate nel precedente punto 3105. Esse intendono dimostrare che, accordando loro solo un accesso limitato alla CA e al suo fascicolo dell'istruttoria nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione ha violato i loro diritti della difesa al momento della contestazione dell'infrazione loro imputata nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata, in quanto esse non hanno avuto accesso ad elementi a loro discarico.
punto 3108
In primo luogo, la Dyckerhoff, lo SFIC, la Lafarge, la Aker e la Euroc richiamano diversi documenti che sottolineerebbero la preoccupazione delle parti interessate dalla costituzione della Interciment di assicurarsi della liceità della loro iniziativa.
punto 3109
La Dyckerhoff presenta, nelle sue osservazioni del 5 gennaio 1998, documenti che dimostrerebbero che era stato convenuto, fin dall'origine, di subordinare la costituzione della Interciment ad una valutazione giuridica (documenti nn. 33.126/7639-7641).
punto 3110
Cionondimeno, i commenti che essa avrebbe potuto presentare nel corso del procedimento amministrativo sulla base di tali documenti non avrebbero consentito di ignorare le considerazioni oggettive che si traggono dal complesso di documenti indicati dalla Commissione nel paragrafo 26 della decisione impugnata, vale a dire che, senza attendere le consulenze legali previste, venne deciso di creare la Interciment assegnandole un obiettivo manifestamente in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 3111
Lo SFIC, nelle sue osservazioni del 7 gennaio 1998, la Lafarge, nelle sue osservazioni del 28 gennaio 1998, nonché la Aker e la Euroc, nelle loro osservazioni del 29 dicembre 1997, richiamano del pari il documento n. 33.126/7639, ricordato nel precedente punto 3109. Esse sostengono che tale documento, che corrisponde ad una lettera del 6 novembre 1986 inviata dal signor Van Hove, della CBR, al signor Akermann, della Holderbank, attesta che le autorità comunitarie erano state avvisate della costituzione della Interciment e che era stato previsto di notificare tale misura alla Commissione.
punto 3112
Tali commenti su questo punto, tuttavia, anche se avessero potuto esser presentati nel corso del procedimento amministrativo, non avrebbero consentito di contraddire l'addebito mosso dalla Commissione alle parti interessate dalla costituzione della Interciment, vale a dire che non essa non le era mai stata notificata (decisione impugnata, paragrafi 26, punto 13, e 65, punto 5, quinto trattino).
punto 3113
La Lafarge si basa inoltre sul documento n. 33.126/19009, nota della Blue Circle relativa all'incontro del 6 novembre 1986 tra il signor Sutherland, membro della Commissione, e alcuni rappresentanti dell'industria europea del cemento, per sostenere che la creazione della Interciment era stata portata a conoscenza della Commissione e dibattuta con quest'ultima.
punto 3114
Tuttavia, tale documento indica tutt'al più che «il signor Laplace sottolineò le difficoltà per gli altri cementieri europei di rispondere sul mercato greco». Esso non dimostra che i rappresentanti dell'industria europea del cemento abbiano avvisato la Commissione della costituzione della società commerciale comune Interciment al fine di dare attuazione a misure persuasive e dissuasive nei confronti dei produttori — i produttori greci nel caso specifico — che minacciavano la stabilità degli altri mercati europei. In ogni caso, i commenti che la Lafarge avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo sulla base di tali documenti non avrebbero consentito di contraddire l'addebito mosso dalla Commissione alle parti interessate dalla creazione della Interciment, vale a dire che non essa non le era mai stata notificata.
punto 3115
In secondo luogo, la Dyckerhoff e la Holderbank sostengono che diversi documenti del fascicolo della Commissione, se fossero stati resi loro accessibili nel corso del procedimento amministrativo, avrebbero consentito loro di far utilmente valere che la Interciment era rimasta una società inattiva.
punto 3116
Nelle sue osservazioni del 5 gennaio 1998, la Dyckerhoff presenta numerosi documenti che proverebbero che la Interciment non ha mai svolto la minima attività (documenti nn. 33.126/16509, 16515 e 16516).
punto 3117
Nelle sue osservazioni dell'8 dicembre 1997, la Holderbank si fonda sul seguente estratto delle informazioni fornite il 21 marzo 1990 dalla Italcementi alla Commissione nell'ambito dell'istruttoria della presente causa (documenti nn. 33.126/15978-15985, in particolare 15984): «Fino alla retrocessione della nostra partecipazione [alla Holderbank], Interciment è stata sempre inattiva». Essa sostiene che tale estratto le avrebbe consentito di sostenere il suo argomento in base al quale la Interciment era stata sempre una società inattiva, mantenuta nella propria contabilità come una società puramente formale, priva di attività.
punto 3118
Nei riguardi della Dyckerhoff occorre anzitutto far osservare che il documento n. 33.126/16509 corrisponde al documento n. 33.126/18857, e che i documenti nn. 33.126/16515 e 16516 corrispondono ai documenti nn. 33.126/18821 e 18822. I documenti nn. 33.126/18857, 18821 e 18822 comparivano nella cassa (v. il precedente punto 95). La Dyckerhoff pertanto non può dedurre la violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
punto 3119
In ogni caso, i commenti che la Dyckerhoff e la Holderbank avrebbero potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo, sulla base dei documenti menzionati, rispettivamente, ai punti 3116 e 3117, avrebbero solo potuto confermare indicazioni che sono state debitamente rilevate dalla Commissione nella decisione impugnata. Infatti, nel paragrafo 26, punto 14, della decisione impugnata, la Commissione constata che venne ripetutamente deciso che la Interciment sarebbe rimasta inattiva. Nel paragrafo 54, punto 2, essa riconosce che tale società non «è apparentemente divenuta operativa».
punto 3120
Per contro, tali commenti non avrebbero potuto porre sotto una luce diversa l'estratto del verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF tenutasi il 9 settembre 1986 riprodotto ai paragrafi 26, punto 15, e 54, punto 2, della decisione impugnata, secondo il quale venne convenuto di assicurarsi che la Interciment rimanesse pronta a divenire operativa per dare attuazione alle misure dissuasive o persuasive (documento n. 33.126/18861). Essi, inoltre, non avrebbero consentito di offrire una diversa spiegazione circa i documenti indicati nel paragrafo 26, punto 1, della decisione impugnata, sulla base dei quali la Commissione ha giustamente constatato, nel paragrafo 54, punti 1 e 2, la natura anticoncorrenziale dell'oggetto dell'accordo costitutivo della Interciment, constatazione che era sufficiente per concludere che tale accordo era contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato (v. giurisprudenza citata nel precedente punto 837).
punto 3121
In terzo luogo, la Holderbank individua, nelle sue osservazioni dell'8 dicembre 1997, una nota interna della Blue Circle del 20 ottobre 1987 (documento n. 33.126/10959), che sottolinea:
«Una somma di danaro è stata anticipata alla Holderbank con l'intenzione di farne una partecipazione al capitale, ma in seguito venne deciso e comunicato alla Holderbank che il gruppo non desiderava partecipare al capitale della società. Tale decisione, tuttavia, non è stata comunicata ai responsabili della contabilità della BCO AG e si è quindi commesso un errore nella registrazione della natura di tale operazione. Tale errore è stato corretto nel 1987».
punto 3122
Essa ritiene che, se avesse potuto disporre di tale documento per preparare la propria difesa in risposta alla CA, avrebbe potuto sostenere il proprio argomento riguardo alla decisione della Blue Circle di non partecipare alla Interciment.
punto 3123
La Holderbank si richiama inoltre al seguente estratto delle informazioni fornite il 21 marzo 1990 dalla Italcementi a seguito di una richiesta di informazioni della Commissione (documenti nn. 33.126/15978-15985, in particolare 15984, menzionati nel precedente punto 3117):
«Le azioni erano al portatore. Sulla base di quanto ci è stato verbalmente comunicato dalla Holderbank, fino alla retrocessione da noi operata a suo favore del 12,5% delle azioni acquistate dalla nostra società, unici soci erano la stessa Holderbank e la nostra Società».
punto 3124
Essa afferma che il suddetto estratto le avrebbe consentito di corroborare il suo argomento secondo il quale la Italcementi era stata, con la Holderbank stessa, la sola impresa azionista nella Interciment, prima di ricederle le azioni il 7 novembre 1988.
punto 3125
Si deve tuttavia ricordare che la nota interna della Blue Circle del 20 ottobre 1987 (documento n. 33.126/10959) era stata classificata come «A: produttori europei», ai fini della consultazione del fascicolo durante il procedimento amministrativo e che essa compariva anche nella cassa (v. il precedente punto 95). La Holderbank avrebbe quindi potuto utilizzare tale documento per corroborare la sua memoria in risposta alla CA. Essa non può pertanto richiamarlo ora per dimostrare l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
punto 3126
In ogni caso, le indicazioni che essa trae tanto da tale nota interna quanto dall'estratto delle informazioni fornite il 21 marzo 1990 dalla Italcementi sono state debitamente rilevate dalla Commissione nella decisione impugnata.
punto 3127
Così, nell'esposizione dei fatti riguardanti la Interciment, la Commissione (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 7) fa anzitutto osservare:
« Blue Circle ha versato l'importo corrispondente alla sua quota tramite la propria controllata svizzera BCO AG tra settembre ed ottobre, come risulta da una situazione contabile del 7 novembre 1986 (documenti nn. 33.126/10960-10962), ma ha ottenuto successivamente che BCO AG modificasse l'oggetto del versamento relativo alla partecipazione in Interciment chiedendo che il versamento venisse registrato come un ‘contributo per ricerche di mercato’ (documento n. 33.126/10958)».
punto 3128
Essa riproduce inoltre (paragrafo 26, punto 9) l'estratto della risposta della Blue Circle alla CA (punto 4.159) nel quale l'impresa britannica dichiarava che «il suo versamento a Holderbank costituiva il rimborso della sua quota di 1/8 delle spese sostenute da Holderbank per la costituzione di Interciment S.A. »
punto 3129
Essa constata, peraltro, (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 8; documenti nn. 33.126/16218 e 16220) che la Italcementi ha sottoscritto il capitale l'11 febbraio 1987 e ha retroceduto le sue azioni alla Holderbank il 7 novembre 1988.
punto 3130
Infine, riproducendo le stesse dichiarazioni della Holderbank a seguito di una richiesta di informazioni (documento n. 33.126/18329) essa rileva (decisione impugnata, paragrafo 26, punto 9):
«Oltre ad Holderbank, un solo altro membro (Italcementi n.d.r.) di European Task Force ha sottoscritto e versato la sua quota. [Un altro membro (Blue Circle n.d.r.) ha versato l'importo corrispondente ma non è mai diventato azionista effettivo. Il membro in questione ha preterito richiedere il rinvio sine die del trasferimento delle azioni al portatore e in seguito non ha mai richiesto, apparentemente per scarso interesse, tale trasferimento. Ed è per questo, ed a causa della modesta entità delle somme in questione, che fino ad oggi non ha avuto luogo alcuna restituzione]. Nessun documento è stato redatto al riguardo; la prova può essere desunta dal testo del documento comunicato in risposta alla domanda 7/e (lettere sopra citate del 22 settembre 1986 con cui Holderbank ha richiesto il versamento delle quote di partecipazione, n.d.r.). Inoltre Holderbank dopo un certo tempo ha riacquistato tutte le azioni ed è diventato quindi l'azionista unico di Interciment S.A., società che fino ad oggi non ha svolto alcuna attività ».
punto 3131
I commenti che la Holderbank avrebbe potuto presentare nel corso del procedimento amministrativo per far valere che, ad eccezione della partecipazione temporanea della Italcementi al capitale della Interciment, nessuna impresa, a parte essa stessa, aveva sottoscritto le azioni della società commerciale comune, avrebbero quindi solo potuto confermare elementi debitamente presi in considerazione dalla Commissione nella decisione impugnata. Per contro, essi non avrebbero consentito di offrire una diversa spiegazione circa il complesso di documenti indicati nel paragrafo 26, in particolare punti 1, 2, e 6, della decisione impugnata, in base ai quali la Commissione ha giustamente dimostrato, nel paragrafo 54, in particolare punti 1, 2 e 4, della decisione impugnata, che un concorso di volontà era intervenuto a partire dal 9 giugno 1986 per la costituzione della società commerciale comune Interciment al fine di dare attuazione a misure dissuasive e persuasive, constatazione che era sufficiente a contestare la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 3132
In conclusione, i commenti della Dyckerhoff, dello SFIC, della Lafarge, della Holderbank, della Aker e della Euroc non avrebbero avuto nessuna possibilità, nemmeno remota, di far concludere il procedimento amministrativo con un risultato diverso. Tali ricorrenti non hanno quindi dimostrato riguardo a tale punto l'esistenza di una violazione dei loro diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3)
punto 3133
Nell'art. 4, n. 3, della decisione impugnata la Commissione constata due infrazioni connesse con misure di difesa del mercato italiano contro le importazioni di cemento proveniente dalla Grecia:
pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare alla Titan, la loro cliente Calcestruzzi [art. 4, n. 3, lett. a)];
un accordo riguardante convenzioni firmate il 3 e 15 aprile 1987 allo scopo di impedire eventuali importazioni di cemento greco da parte di Calcestruzzi [art. 4, n. 3, lett. b)].
punto 3134
La Commissione contesta la prima infrazione a tre produttori italiani di cemento, la Italcementi, la Unicem e la Cementir, nonché agli «altri partecipanti alla “Cembureau Task Force”» (decisione impugnata, paragrafo 55, punto 1). La seconda infrazione è imputata unicamente ai produttori italiani.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3) › A — Pratiche concordate miranti a sottrarre la Calcestruzzi ai produttori greci, e in particolare alla Titan [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)]
punto 3135
Ai termini dell'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, le ricorrenti Cembureau, Holderbank, Blue Circle, Oficemen, Asland, Uniland, Hispacement, SFIC, Lafarge, Ciments français, BDZ, Dyckerhoff, Heidelberger, CBR, Aker, Euroc, Aalborg, Irish Cement, Italcementi, Unicem e Cementir «hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dal 17 giugno 1986 al 15 marzo 1987, partecipando a pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare a Titan Cement Company S.A., [la] loro cliente Calcestruzzi ».
punto 3136
Eccettuata la Hispacement, che non ha presentato ricorso d'annullamento della decisione impugnata, della Cembureau e dello SFIC, che non hanno prospettato nessun argomento per negare formalmente l'esistenza dell'infrazione constatata nell'art. 4, n. 3, lett. a), tutte le imprese e le associazioni di imprese considerate da tale disposizione avanzano argomenti diretti al suo annullamento. Alcune ricorrenti contestano l'esistenza delle pratiche concordate di cui trattasi. La grande maggioranza di esse nega qualsiasi coinvolgimento in tali pratiche. Alcuni argomenti si riferiscono alla durata dell'infrazione contestata. In sede di esame dei diversi argomenti verranno individuate le ricorrenti interessate.
punto 3137
Inoltre, le ricorrenti CBR, Dyckerhoff, Ciments français, Asland, Uniland, Oficemen, Holderbank, Aker e Euroc contestano alla Commissione di avere, in occasione della constatazione dell'infrazione di cui all'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, violato i loro diritti della difesa, non accordando loro, nel corso del procedimento amministrativo, l'accesso alla CA nella sua totalità e al suo fascicolo dell'istruttoria, privandole così di elementi che asseriscono a loro discarico.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3) › A — Pratiche concordate miranti a sottrarre la Calcestruzzi ai produttori greci, e in particolare alla Titan [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)] › 1. Sull'esistenza delle pratiche concordate
punto 3138
Nella narrativa dei fatti dedicata alle misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 2), la Commissione osserva:
«Il 30 aprile 1986 il produttore greco Titan (...) e Calcestruzzi S.p.A., il maggiore produttore italiano di calcestruzzo pronto, avevano firmato un contratto, valido cinque anni, in virtù del quale Titan si era impegnat[a] a vendere e Calcestruzzi a comperare fino ad un massimo di 440000 t di cemento all'anno. Ulteriori accordi avrebbero definito i quantitativi consegnagli annualmente (documenti nn. 33.126/16361-16368 e 19210-19217)».
punto 3139
Essa aggiunge (punto 3, primo periodo) che il problema delle importazioni in Italia, da parte della Calcestruzzi, di cemento proveniente dalla Grecia è stato allora portato a livello della ETF e discusso, a partire dal 17 giugno 1986, in numerose riunioni, nonché alle riunioni degli Head Delegates del 9 settembre e del 6 novembre 1986. Una nota interna di Blue Circle del 4 settembre 1986 (documenti nn. 33.126/11026 e 11027) attesterebbe che la Blue Circle ha sollevato con la Titan il problema delle esportazioni in Italia.
punto 3140
Riferendosi ad una lettera 2 settembre 1988 della Titan ai suoi avvocati londinesi quando la mancata esecuzione del contratto Titan-Calcestruzzi è stata demandata ad un collegio arbitrale, la Commissione afferma (punto 4):
«Mentre il problema veniva portato all'attenzione di ETF, venivano esercitate pressioni su Calcestruzzi affinché non onorasse il contratto con Titan. Infatti, come risulta [dalla lettera di cui trattasi], la Calcestruzzi si [è] mostra[ta] poco propens[a] a dare esecuzione al contratto a causa di trattative con alcuni cementieri italiani».
punto 3141
Essa cita ancora (punto 5) gli estratti dei resoconti della riunione della ETF dell'11 febbraio 1987 e della riunione del sottogruppo «Misure difensive» del 17 marzo 1987 (e non 15 marzo 1987, come erroneamente indicato nella decisione impugnata), che riferiscono della relazione fatta in tali due riunioni dal rappresentante italiano riguardo alle trattative tra, da un lato, i produttori italiani di cemento e, d'altro lato, la Calcestruzzi e la sua capofila Ferruzzi.
punto 3142
Sulla base dei suddetti diversi elementi, essa ritiene (paragrafo 55, punto 1):
«Le pressioni esercitate su Calcestruzzi e la mancata esecuzione da parte sua del contratto d'acquisto di cemento da Titan rientrano fra le misure dissuasive della Task Force e sono il risultato di pratiche concordate fra i produttori italiani Italcementi, Unicem e Cementir e tra questi ultimi e gli altri partecipanti alla ‘Cembureau Task Force’, menzionati supra al par. 53, punto (9), finalizzate a sottrarre ai produttori greci un cliente importante per consentire la loro penetrazione sul mercato italiano».
punto 3143
Le ricorrenti sollevano in sostanza sette argomenti diretti a contestare l'esistenza delle pratiche concordate constatate nell'art. 4, n. 3, della decisione impugnata.
punto 3144
In primo luogo, numerose ricorrenti sostengono che la Commissione non ha dimostrato che la questione delle importazioni in Italia, da parte del gruppo Ferruzzi/Calcestruzzi, di cemento proveniente dalla Grecia aveva dato luogo ad un'illecita concertazione tra i produttori di cemento su scala europea.
punto 3145
La Unicem contesta il nesso stabilito dalla Commissione tra le presunte pressioni esercitate sulla Calcestruzzi e la ETF. Ritiene che l'asserito legame non può essere dimostrato in base al riferimento, nel documento di Zurigo/Céligny, alla solidarietà auspicata tra i produttori di cemento dell'Europa occidentale. Sostiene di aver risolto il problema delle forniture alla Calcestruzzi in assoluta indipendenza e autonomia rispetto ai produttori europei di cemento. In caso contrario, non avrebbe esitato a rivolgersi a questi ultimi per ottenere il loro sostegno nelle proprie azioni nei confronti della Calcestruzzi e della Titan. Infine, i documenti riferentisi alle riunioni della ETF e degli Head Delegates non attesterebbero nessuna azione specifica in relazione con il contratto Calcestruzzi-Titan. Nessuno di detti documenti menzionerebbe la Titan. Quanto alla nota della Blue Circle del 4 settembre 1986, citata nel paragrafo 27, punto 3, della decisione impugnata, il suo autore, secondo la Unicem, può aver raccolto direttamente presso la Titan o presso terzi le informazioni che in essa sono contenute. Detta nota non dimostrerebbe quindi che si sia avuta una concertazione a livello della ETF riguardo al contratto Calcestruzzi/Titan.
punto 3146
La Uniland afferma che, per dimostrare le asserite pratiche concordate, la Commissione si fonda su una vaga menzione nel documento di Zurigo/Céligny di presunte misure dissuasive (paragrafo 27, punto 1). Tale ricorrente nega che il «problema Calcestruzzi» sia stato discusso nelle riunioni degli Head Delegates e della ETF. Sottolinea che la Commissione non può avvalersi al riguardo delle dichiarazioni dei produttori italiani di cemento, poiché queste ultime costituivano tutt'al più affermazioni unilaterali per le quali gli altri partecipanti non avevano alcun interesse. Infine, la Commissione non avrebbe dimostrato che sussistessero diversi elementi costitutivi di una pratica concordata contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato. Da un lato, non avrebbe dimostrato l'esistenza di un effettivo contatto tra le parti, dal momento che il solo elemento menzionato è una serie di riunioni nel corso delle quali taluni partecipanti avrebbero espresso le loro preoccupazioni in maniera unilaterale, senza che, in alcun momento, si sia trattato di uno scambio di informazioni o di una qualsivoglia discussione. D'altra parte, non avrebbe provato che l'asserita concertazione abbia condotto le parti ad adottare un comportamento anticoncorrenziale sul mercato o ad adeguare la loro condotta sul mercato.
punto 3147
La Oficemen afferma che la Commissione non ha dimostrato che l'aver ricevuto informazioni divulgate a livello della ETF potesse avere un'influenza sul suo comportamento sul piano della concorrenza, su quello dei suoi membri o su quello dei produttori italiani di cemento.
punto 3148
La Italcementi sostiene che la Commissione non adduce nessuna prova che dimostri l'esistenza di pratiche concordate. Afferma che, al contrario, la reciproca informazione tra imprese (che partecipavano nell'ambito della ETF ad un'attività congiunta di lobbying e perseguivano obiettivi perfettamente leciti) sulle dinamiche concorrenziali in corso su uno dei mercati più esposti alla pressione dei produttori greci derivava da un atteggiamento conforme alle esigenze poste dall'art. 85, n. 1, del Trattato. E' quindi in tutta legittimità che si sarebbe discusso delle trattative tra i produttori italiani di cemento e la Calcestruzzi nelle riunioni della ETF, trattative che sarebbero state peraltro di pubblica notorietà. Inoltre, le discussioni avvenute nell'ambito della ETF a proposito della Calcestruzzi non si sarebbero risolte nell'esercizio di pressioni nei confronti di quest'ultima e sarebbero rimaste senza seguito. Per di più, esse sarebbero state accidentali e approssimative. La Italcementi insiste sull'assenza di nesso tra i contratti di fornitura di cemento conclusi tra i produttori italiani e la Calcestruzzi, da un lato, e le misure dissuasive previste nel quadro della ETF, d'altro lato. Essa rileva che la Commissione non ha precisato di quale forma di pressione sarebbe stata oggetto la Calcestruzzi da parte degli altri membri della ETF, che non esportavano in Italia e non avevano alcun interesse a farlo. La Commissione non avrebbe neppure tenuto conto del fatto che solo dei produttori italiani di cemento hanno partecipato ai contratti di fornitura conclusi con la Calcestruzzi.
punto 3149
La Holderbank nega che sia esistito un qualsivoglia accordo di base all'interno della ETF riguardo a misure di difesa del mercato italiano.
punto 3150
Riguardo a tale questione va ricordato che la pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere stata spinta fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una collaborazione pratica fra le stesse ai rischi della concorrenza. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire tale nozione, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che intende seguire sul mercato comune. La suddetta esigenza di autonomia vieta rigorosamente che fra gli operatori abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi per oggetto o per effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato. Come risulta dalla lettera stessa dell'art. 85, n. 1, del Trattato, la nozione di pratica concordata implica, oltre alla concertazione fra le imprese, un comportamento sul mercato successivo alla concertazione stessa e un nesso causale fra questi due elementi (v., ultimamente, sentenze Commissione/Anic, citata nel precedente punto 270, punti 115-118, e Hüls/Commissione, citata nel precedente punto 155, punti 158-161).
punto 3151
Nella fattispecie si deve rilevare che nel corso della riunione della ETF del 17 giugno 1986 a Londra, ossia qualche settimana dopo la conclusione del contratto di approvvigionamento di cemento tra la Calcestruzzi e la Titan, venne convenuto che il signor d'Agostino, della Italcementi, «[avrebbe] coordina[to] la situazione Ferruzzi» (nota del 19 giugno 1986 del signor Cheney, della Blue Circle, intitolata «Points for action»; decisione impugnata, paragrafo 25, punto 11, documento n. 33.126/18787).
punto 3152
Da una nota interna datata 4 settembre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 3; documento n. 33.126/11026), la Blue Circle afferma:
« Per quanto riguarda l'Italia, Titan resta irremovibile nella sua intenzione di non annullare il contratto con Ferruzzi (Calcestruzzi, controllata di Ferruzzi), almeno non prima del dicembre 1987, data per la quale sembra che essa abbia una clausola-scappatoia».
punto 3153
Nel corso della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, venne rilevato, a proposito dell'Italia, nell'ambito del punto 1.5 («Riepilogo delle relazioni e delle conclusioni della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della Task Force a Baden-Baden il 9 settembre 1986»; decisione impugnata, paragrafo 25, punti 22 e 28; documenti nn. 33.126/18859 e 18860):
« Numerose riunioni hanno avuto luogo tra i produttori italiani di cemento e Ferruzzi e sembra che si possa giungere ad un accordo per quanto riguarda il mercato del calcestruzzo pronto (...) Titan potrebbe porre fine ai suoi accordi con Ferruzzi entro la fine del 1987».
punto 3154
Ai termini della lettera della Titan in data 2 settembre 1988 (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 4; documento n. 33.126/19196), menzionata nel precedente punto 3140, «[i]l 6 febbraio 1987, Calcestruzzi per la prima volta [è] sembrala] resti[a] a confermare il programma di consegne facendo notare ‘gli sviluppi assunti dalle industrie locali del cemento’ ».
punto 3155
Nel corso della riunione della ETF tenutasi l'11 febbraio 1987 a Ginevra il rappresentante italiano, la Italcementi, ha fatto la seguente relazione sulla situazione italiana, secondo il resoconto manoscritto redatto il giorno successivo dal signor Marichal, della Lafarge (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 5; documento n. 33.126/4912):
« E' stato firmato tra i produttori di cemento e Ferruzzi l'accordo che ha consentito di scongiurare la minaccia di importazione da parte di questo gruppo di 1,5 [milioni di tonnellate] in una decina di porti con un effetto catastrofico sui prezzi. Durata: 5 anni. Oltre alle partecipazioni incrociate, destinate a bloccare Calcestruzzi, la controllata BPE [calcestruzzo pronto all'uso] di Ferruzzi, nonché la casa madre, Cementi di Ravenna, è stata adottata una serie di misure intese a consolidare l'alleanza.
Per la buona volontà dimostrata, Ferruzzi riceverà la bella somma di 15 Mio di USD all'anno per i cinque anni dell'accordo. La somma sarà versata in parte sotto forma di titoli (Montedison) e in parte in contanti: Ferruzzi dovrà riservare una parte del gruzzolo all'acquisto di società di BPE o partecipazioni in società BPE per chiudere i porti.
Restano da risolvere due problemi:
1. Utilizzazione di 2 navi di Ferruzzi rimaste inattive. Si tratta di due navi silos da 6000 t di portata lorda.
2. I contratti da 75000 T/anno con Titan (...) dovranno essere onorati o pagate le penali previste.
Per risolvere questi problemi, Italcementi chiede l'aiuto dei colleghi europei.
I cementieri italiani richiederanno l'autorizzazione della CEE per applicare la legge italiana in base alla quale ogni importazione di cemento deve essere ‘preventivamente notificata’.
Chiedono ai loro colleghi europei di avvertire i rispettivi rappresentanti presso la CEE affinché non si oppongano alla richiesta».
punto 3156
Nel corso della la riunione del sottogruppo «Misure difensive» del 17 marzo 1987 il rappresentante italiano « ha ripreso quanto già detto nel corso delle riunioni della Task Force (cfr. nota J.M. del 12 febbraio 1987) precisando tuttavia che l'accordo con Ferruzzi non era stato ancora definitivamente concluso» («Minacce di invasione presso i cementieri europei: il punto sulla situazione al 15 marzo 1987»; decisione impugnata, paragrafo 27, punto 5; documento n. 33.126/4860).
punto 3157
Risulta dai suddetti diversi estratti di documenti che, poco tempo dopo la conclusione nell'aprile 1986 del contratto di approvvigionamento di cemento tra fa Calcestruzzi e la Titan, la questione delle importazioni in Italia, da parte del gruppo Ferruzzi/Calcestruzzi, di cemento proveniente dalla Grecia è stata portata a livello della ETF, la quale era stata costituita per esaminare le misure, soprattutto dissuasive, destinate ad eliminare le importazioni di cemento a basso prezzo (in particolare quelle provenienti dalla Grecia) che minacciavano la stabilità dei mercati dell'Europa occidentale (v. nei precedenti punti 2537 e 2538).
punto 3158
Nel corso della riunione della ETF del 17 giugno 1986 la Italcementi fu incaricata di coordinare la «situazione Ferruzzi».
punto 3159
A seguito di tale concertazione, vennero invano intraprese azioni presso la Titan affinché quest'ultima denunciasse il contratto concluso con la Calcestruzzi. Nello stesso tempo i produttori italiani di cemento imbastirono con il gruppo Ferruzzi trattative dirette ad indurre la controllata Calcestruzzi a rinunciare all'esecuzione del suddetto contratto.
punto 3160
Tali trattative, delle quali venne fatto un resoconto ai membri della ETF ed agli Head Delegates riuniti il 9 settembre 1986 a Baden-Baden, sfociarono in un accordo tra i produttori italiani di cemento e la Ferruzzi.
punto 3161
I membri della ETF vennero informati del suddetto accordo dal rappresentante italiano durante la riunione dell'11 febbraio 1987. Quest'ultimo indicò, in particolare, che il suddetto accordo consentiva di evitare una minaccia di importazione di cemento da parte del gruppo Ferruzzi, giudicata catastrofica per i prezzi. Chiese del pari l'aiuto dei suoi colleghi europei per risolvere i problemi connessi alla mancata esecuzione del contratto Calcestruzzi-Titan.
punto 3162
L'accordo tra i produttori italiani di cemento e la Ferruzzi venne ancora ricordato nel corso della la riunione del sottogruppo «Misure difensive» del 17 marzo 1987.
punto 3163
Dall'analisi che precede discende che, con riserva della valutazione effettuata infra nei punti 3190-3300 circa la fondatezza della decisione della Commissione di considerare assodata fa partecipazione delle diverse imprese e associazioni di imprese menzionate nell'art 4, n. 3, lett a), della decisione impugnata, l'istituzione poteva legittimamente constatare l'esistenza di pratiche concordate su scala europea, che miravano, con spirito anticoncorrenziale, a far sì che la Calcestruzzi non fosse più cliente dei produttori greci, e in particolare della Titan. Queste ultime costituiscono pratiche concordate contrarie all'art. 85, n. 1, del Trattato, in base alla giurisprudenza citata nel precedente punto 3150.
punto 3164
L'argomento delle ricorrenti deve essere, di conseguenza, respinto.
punto 3165
In secondo luogo, la Cementir sostiene che le misure di difesa del mercato italiano non hanno avuto alcun oggetto anticoncorrenziale.
punto 3166
Risulta tuttavia dall'analisi effettuata nei precedenti punti 3150-3163 che le pratiche concordate attuate a seguito delle importazioni, da parte della Calcestruzzi, di cemento proveniente dalla Grecia hanno avuto lo scopo di far rinunciare a tale impresa ad essere cliente della Titan e di scongiurare cosi la minaccia di importazione di 1,5 milioni di tonnellate «con un effetto catastrofico sui prezzi » (documento n. 33.126/4912). La Commissione poteva quindi legittimamente constatare che l'oggetto di tali pratiche concordate era contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 3167
In terzo luogo, la Italcementi rileva che il resoconto della riunione della ETF dell'11 febbraio 1987, preparato dal signor Marichal, della Lafarge, allude solo alla firma di un accordo avente lo scopo di scongiurare una minaccia di importazione, da parte della Calcestruzzi, di cemento proveniente dalla Grecia. Tale documento non indicherebbe che l'accordo di cui trattasi costringeva la Calcestruzzi ad interrompere tali importazioni.
punto 3168
A tal riguardo si deve ricordare che, secondo il documento di cui trattasi, il rappresentante italiano ha affermato che «l'accordo consenti[va] di scongiurare la minaccia di importazione da parte [del gruppo Ferruzzi] di 1,5 [milioni di tonnellate] in una decina di porti con un effetto catastrofico sui prezzi».
punto 3169
Tale indicazione dimostra che l'oggetto delle pratiche concordate che erano sfociate nell'accordo tra i produttori italiani di cemento e il gruppo Ferruzzi era di ostacolare l'interpenetrazione economica dei mercati e il gioco della concorrenza, il che era sufficiente per dichiarare dette pratiche concordate contrarie all'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 3170
L'argomento della Italcementi deve essere, di conseguenza, respinto.
punto 3171
In quarto luogo, la Italcementi contesta l'esattezza delle altre informazioni riferite nel suddetto resoconto della riunione della ETF dell'11 febbraio 1987. Tale documento non proverebbe che i produttori italiani hanno risarcito la Calcestruzzi per la rescissione del suo contratto con la Titan. La somma di 15 milioni di USD che esso riporta corrisponderebbe al valore degli sconti concessi alla Calcestruzzi sui listini dei prezzi dai produttori italiani di cemento. Del pari, la vendita di azioni della società Montedison al gruppo Ferruzzi, di cui si tratta ugualmente in tale resoconto, sarebbe stata un'operazione indipendente dalle trattative condotte con la Calcestruzzi per la conclusione dei contratti di fornitura.
punto 3172
Si deve ricordare che, nel valutare il valore probatorio di un documento, si deve anzitutto verificare la verosimiglianza dell'informazione contenuta nel documento. A tal fine, si deve in particolare considerare da chi il documento proviene, in quali circostanze è stato posto in essere, a chi esso è destinato e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (conclusioni del giudice Vesterdorf facente funzioni di avvocato generale nella causa T-1/89, Rhône-Poulenc/Commissione, decisa con sentenza del Tribunale, citata nel precedente punto 1053, in particolare pag. II-956).
punto 3173
Nella fattispecie il resoconto della riunione della ETF dell'11 febbraio 1987 è stato preparato dal signor Marichal, della Lafarge, il giorno successivo alla suddetta riunione, alla quale aveva personalmente partecipato.
punto 3174
Esso indica che il partecipante italiano ha innanzi tutto informato gli altri membri che l'accordo tra i produttori italiani di cemento e il gruppo Ferruzzi era stato firmato, il che consentiva di scongiurare una minaccia di importazione di cemento avvertita come catastrofica per i prezzi.
punto 3175
Inoltre, esso riferisce che tale rappresentante italiano ha affermato che, « [p]er la buona volontà dimostrata, Ferruzzi [avebbe] ricev[uto] la bella somma di 15 Mio di USD all'anno per i cinque anni dell'accordo, (...) somma [che] sarà versata in parte sotto forma di titoli (Montedison)».
punto 3176
Esso menziona infine i problemi ricordati dallo stesso rappresentante italiano in relazione alla mancata esecuzione del contratto Calcestruzzi/Titan.
punto 3177
Il resoconto mostra anche inequivocabilmente che i produttori italiani hanno inteso ricompensare il gruppo Ferruzzi, trasferendogli in particolare titoli Montedison, per aver accettato di sospendere l'esecuzione del contratto Calcestruzzi-Titan, contratto che la Calcestruzzi aveva evidentemente concluso a condizioni particolarmente favorevoli in termini di prezzo.
punto 3178
In ogni caso, l'argomento della Italcementi non consente di porre in non cale l'analisi di documenti effettuata nei precedenti punti 3151-3163, la quale mostra che la Commissione ha giustamente constatato resistenza di pratiche concordate che miravano, con spirito anticoncorrenziale, a far sì che la Calcestruzzi non fosse più cliente della Titan.
punto 3179
In quinto luogo, la Italcementi si chiede quali ragioni avrebbero potuto indurre a limitare al solo mercato italiano le misure difensive decise da una ventina di imprese. Essa sostiene che l'assenza di prove di misure di difesa degli altri mercati nazionali dimostra l'inesistenza di un qualsiasi nesso tra le presunte pressioni esercitate sulla Calcestruzzi e una strategia comune di protezione dei mercati nazionali.
punto 3180
Si deve tuttavia rilevare che la Italcementi non contesta il fatto che « [i] produttori greci si sono rivolti, tra la fine del 1985 e l'inizio del 1986, verso l'Europa occidentale ed in particolare verso quei mercati che ritenevano più facilmente accessibilif[, tra cui] l'Italia dove piccole associazioni formate da consumatori e da piccole società di import-export avevano preso l'iniziativa di importare cemento greco» (decisione impugnata, paragrafo 24, punto 1).
punto 3181
In ogni caso, la mancanza di prove di misure di difesa di altri mercati oltre quello italiano non può celare il complesso dei documenti indicati nel paragrafo 27, punti 3-5, della decisione impugnata, in base ai quali la Commissione ha giustamente constatato l'esistenza di pratiche concordate di difesa del mercato italiano (v. nei precedenti punti 3151-3163).
punto 3182
L'argomento della Italcementi deve essere quindi respinto.
punto 3183
In sesto luogo, la Cementir afferma che le misure di difesa del mercato italiano non hanno avuto alcun effetto anticoncorrenziale, come dimostrerebbero le statistiche indicanti che le esportazioni della Heracles in Italia sono aumentate a partire dal 1987.
punto 3184
Si deve tuttavia ricordare che le pratiche concordate attuate a seguito delle importazioni in Italia, da parte del gruppo Ferruzzi, di cemento proveniente dalla Grecia sono sfociate, in definitiva, in un accordo tra i produttori italiani di cemento e quest'ultimo gruppo, accordo che, secondo la relazione fatta dal rappresentante italiano alla riunione della ETF tenutasi l'11 febbraio 1987, «[ha consentito] di scongiurare la minaccia di importazione da parte d[el gruppo Ferruzzi] di 1,5 [milioni di tonnellate] in una decina di porti con un effetto catastrofico sui prezzi».
punto 3185
In ogni caso, tali pratiche concordate sono state prese in considerazione dalla Commissione unicamente per la loro finalità anticoncorrenziale, fa quale è stata effettivamente dimostrata (v. nei precedenti punti 3151-3163). Questa dimostrazione era sufficiente a dichiarare tali pratiche concordate contrarie all'art. 85, n. 1, del Trattato (v. in questo senso la giurisprudenza citata nel precedente punto 1674).
punto 3186
In settimo luogo, la CBR e la Blue Circle ritengono che, dal momento che la presenza alle riunioni della ETF è servita a dimostrare l'infrazione constatata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, la Commissione non poteva concludere per l'esistenza di una distinta infrazione in base al fatto di aver assistito alle suddette riunioni per il solo motivo che in esse è stata ricordata la situazione italiana.
punto 3187
Dalla lettura dei paragrafi 25 e 27, punti 1-5, della decisione impugnata emerge tuttavia che gli elementi di fatto sui quali si è basata la Commissione per dimostrare, da un lato, l'infrazione addebitata nell'art. 4, n. 1 (accordo costitutivo della ETF), e d'altra parte, quella addebitata nell'art. 4, n. 3, lett. a), (pratiche concordate di difesa del mercato italiano) sono in gran parte diversi.
punto 3188
Dagli elementi presentati nei punti sopraindicati del paragrafo 27 risulta che, come è stato rilevato nei precedenti punti 3138-3142, la Commissione si è basata su elementi diversi dalla menzione della situazione italiana nel corso delle riunioni della ETF per constatare le pratiche concordate di cui all'art. 4, n. 3, lett. a), vale a dire la nota interna datata 4 settembre 1986 della Blue Circle, che parla di discussioni con la Titan in relazione al contratto che quest'ultima aveva concluso con la Calcestruzzi (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 3; documenti nn. 33.126/11026 e 11207) e l'estratto della lettera 2 settembre 1988 inviata dalla Titan ai suoi avvocati londinesi, che testimonia la ritrosia della Calcestruzzi a dare esecuzione al suddetto contratto a partire dal febbraio 1987 (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 4; documenti nn. 33.126/19195 e 19196).
punto 3189
L'argomento della CBR e della Blue Circle deve essere, di conseguenza, respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3) › A — Pratiche concordate miranti a sottrarre la Calcestruzzi ai produttori greci, e in particolare alla Titan [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)] › 2. Sulla partecipazione alle pratiche concordate delle ricorrenti di cui trattasi
punto 3190
Nella decisione impugnata (paragrafo 55, punto 1) la Commissione afferma:
«Le pressioni esercitate su Calcestruzzi e la mancata esecuzione da parte sua del contratto d'acquisto di cemento da Titan (...) sono il risultato di pratiche concordate fra i produttori italiani Italcementi, Unicem e Cementir e tra questi ultimi e gli altri partecipanti alla “Cembureau Task Force”, menzionati supra al par. 53, punto (9), (...) Anche gli altri partecipanti a “Cembureau Task Force” hanno contribuito alle pratiche concordate poiché il problema Calcestruzzi è stato discusso in più riunioni della Task Force e degli Head Delegates [cfr. par. 27, punto (3) e (5) supra] e poiché le strategie sviluppate dalla Task Force sono basate sulla solidarietà di tutti i partecipanti [cfr. par. 25, punto (3) supra]».
punto 3191
Per tali motivi, essa imputa la responsabilità delle pratiche concordate a tutte le ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, vale a dire: CBR, Cembureau, Dyckerhoff, SFIC, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Aalborg, BDZ, Unicem, Asland, Uniland, Oficemen, Irish Cement, Italcementi, Holderbank, Aker, Euroc, Cementir e Blue Circle.
punto 3192
Ad eccezione della Cembureau e dello SFIC (v. nel precedente punto 3136), tutte queste ricorrenti formulano un argomento diretto a negare qualsiasi coinvolgimento nelle pratiche concordate di cui trattasi.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3) › A — Pratiche concordate miranti a sottrarre la Calcestruzzi ai produttori greci, e in particolare alla Titan [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)] › 2. Sulla partecipazione alle pratiche concordate delle ricorrenti di cui trattasi › 2.1. Posizione della CBR, della Dyckerhoff, della Aalborg, della Uniland, della Irish Cement
punto 3193
La CBR sottolinea di non aver partecipato ad alcuna riunione della ETF. In ogni caso, non si sarebbe mai trattato, in occasione di tali riunioni, di esercitare una qualsiasi pressione sulla Calcestruzzi. Pur riconoscendo di aver partecipato, nella sua qualità di Head Delegate, alle riunioni degli Head Delegates del 9 settembre e del 6 novembre 1986, la CBR afferma che, come risulterebbe dal verbale della prima di queste due riunioni, essa non è stata associata alle misure adottate per risolvere il problema Calcestruzzi e che il suo intervento non è stato né auspicato né sollecitato. Ciò si spiegherebbe per il fatto che non era presente sui mercati attaccati dalle esportazioni dei produttori greci. Alla riunione del 6 novembre 1986 il rappresentante italiano avrebbe semplicemente riportato constatazioni di fatto relative al suo mercato.
punto 3194
La CBR aggiunge che l'argomento della Commissione secondo il quale le strategie della ETF erano basate sulla solidarietà di tutti i partecipanti non è pertinente. Tale affermazione si baserebbe infatti sull'estratto di un mero documento di lavoro, vale a dire il documento di Zurigo/Céligny, documento che, del resto, era stato messo a punto nel corso di riunioni alle quali la CBR non era presente.
punto 3195
La Dyckerhoff sottolinea di non aver partecipato alle riunioni della ETF e che i documenti indicati dalla Commissione nella decisione impugnata dimostrano che il «problema Calcestruzzi» non era stato affrontato alle riunioni del 28 maggio 1986 a Roma, del 9 giugno 1986 a Stoccolma e del 6 novembre 1986 a Bruxelles, alle quali ha assistito. Alla riunione degli Head Delegates del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, alla quale ha partecipato nella persona del signor Lose, sarebbe stata fatta solo una breve relazione sulla situazione italiana. Il signor Lose non sarebbe stato al corrente delle relazioni intrattenute tra la Ferruzzi, la Titan ed i produttori italiani di cemento. In ogni caso, nessuna decisione o concertazione su tale punto sarebbe intervenuta nel corso di tale riunione. Sottolineando che non aveva alcuna attività sul mercato italiano, la Dyckerhoff afferma che, secondo la relazione fatta alla riunione di Baden-Baden, i produttori italiani avevano già da tempo avviato trattative con il gruppo Ferruzzi. Le pressioni esercitate dai primi su quest'ultimo affinché esso rinunciasse alle consegne di cemento greco non potevano quindi essere scaturite dalla suddetta riunione.
punto 3196
La Aalborg afferma che, anche se il contratto Calcestruzzi-Titan è stato menzionato nel corso della riunione del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, essa non è stata invitata a fornire un sostegno attivo in tale caso. Essa non sarebbe stata neppure informata delle conseguenze di tale vicenda. Inoltre, l'acquisto da parte della Calcestruzzi di cemento proveniente dalla Grecia non avrebbe per essa costituito fonte di inquietudine.
punto 3197
La Uniland contesta che la regola di solidarietà alla quale si dice che tutti i partecipanti alle riunioni della ETF si siano conformati autorizzi a concludere per la sua partecipazione alle controverse pratiche concordate. Il riferimento a tale presunta solidarietà comparirebbe inoltre nel documento di Zurigo/Céligny, elaborato nel corso di riunioni alle quali non ha assistito. La Uniland afferma che la presenza del signor Rumeu alle riunioni degli Head Delegates del 9 settembre e del 6 novembre 1986 non dimostra la sua partecipazione alle pratiche concordate di cui trattasi. I documenti relativi a queste due riunioni, infatti, non consentirebbero di constatare la partecipazione del signor Rumeu ad una qualsivoglia discussione sul comportamento da adottare nei confronti del mercato italiano. Neppure le osservazioni fatte da terzi in occasione di tali riunioni a proposito del mercato italiano autorizzerebbero a concludere per l'esistenza di un comportamento diretto a limitare la concorrenza, di cui il signor Rumeu avrebbe potuto esser cosciente. L'allusione alle trattative dei produttori italiani di cemento rispecchierebbe a tal riguardo mere affermazioni unilaterali che attestavano unicamente future intenzioni. In nessun momento tali affermazioni sarebbero state sostituite da dichiarazioni o sanzioni da parte degli altri produttori europei di cemento. Il problema Calcestruzzi non sarebbe stato ricordato nel corso della riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles.
punto 3198
La Irish Cement contesta la maniera in cui la Commissione la ritiene responsabile delle misure di difesa del mercato italiano, benché essa non sia presa in considerazione nei paragrafi 27 e 55 della decisione impugnata, che si riferiscono a tali misure di difesa. Rileva che il documento di Zurigo/Céligny, sul quale la Commissione si basa nel paragrafo 55, punto 1, è stato concepito nel corso di riunioni alle quali non ha partecipato. Afferma inoltre di non aver partecipato ad alcuna discussione relativa al problema Ferruzzi, né in occasione delle riunioni della ETF, dal momento che non vi ha assistito, né in occasione della riunione degli Head Delegates del 9 settembre 1986 a Baden-Baden. In quest'ultima riunione le discussioni relative alle misure di difesa del mercato italiano non avrebbero avuto luogo in presenza del suo rappresentante, il signor Quirke, o, in ogni caso, quest'ultimo non sarebbe stato cosciente del fatto che tali dibattiti riguardavano azioni reprensibili, dal momento che la sua presenza avrebbe avuto unicamente lo scopo di coordinare i contatti previsti con taluni membri del Parlamento europeo il 10 settembre 1986 a Strasburgo. La Irish Cement sottolinea al riguardo che solo la sua nazionalità interessava le altre partecipanti alla riunione, in quanto all'epoca il membro della Commissione responsabile per la politica della concorrenza, il signor Sutherland, era irlandese. Infine, dagli appunti relativi alla riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles, alla quale questa ricorrente riconosce di aver partecipato, non risulterebbe che il problema delle importazioni in Italia di cemento proveniente dalla Grecia sia stato discusso net corso di tale riunione.
punto 3199
Occorre far osservare che, qualora un'impresa abbia assistito, pur senza svolgere un ruolo attivo, ad una riunione nel corso della quale si è parlato di una concertazione illecita, si considera che essa abbia partecipato a tale concertazione, a meno che non provi di essersi apertamente dissociata da quest'ultima o di aver informato gli altri partecipanti che avrebbe partecipato alla riunione con un modo di vedere diverso dal loro (v., in tal senso, giurisprudenza citata nel precedente punto 1353).
punto 3200
Nella fattispecie le ricorrenti CBR, Dyckerhoff, Aalborg, Uniland e Irish Cement hanno assistito alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden (v. supra, rispettivamente, nei punti 2599, 2681, 2655, 2695 e 2730).
punto 3201
Secondo il punto 1.5 del verbale di detta riunione (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 22 e 28; documenti nn. 33.126/18859 e 18860), è stato rilevato, per quanto riguarda l'Italia:
«(...) Numerose riunioni hanno avuto luogo tra i produttori italiani di cemento e Ferruzzi e sembra che si possa giungere ad un accordo per quanto riguarda il mercato del calcestruzzo pronto (...) la Titan potrebbe porre fine ai suoi accordi con Ferruzzi entro la fine del 1987».
punto 3202
Come è stato esposto nel precedente punto 2600, tale riunione di Baden-Baden venne dedicata esclusivamente alla ETF, il cui obiettivo anticoncorrenziale venne ricordato in apertura di riunione, e più in particolare all'organizzazione dei suoi lavori e alla valutazione dello stato di avanzamento delle diverse misure dissuasive e persuasive che erano state affidate al suo esame. I partecipanti non ignoravano quindi la finalità illecita che animava le trattative di cui venne riferito durante tale riunione, riguardo alla situazione Ferruzzi.
punto 3203
Poiché le ricorrenti CBR, Dyckerhoff, Aalborg, Uniland e Irish Cement non hanno dimostrato che, nel corso di tale riunione, abbiano apertamente manifestato la loro disapprovazione nei confronti di tali pratiche illecite o abbiano informato gli altri partecipanti che intendevano assistere alla riunione con un modo di vedere diverso dal loro, la Commissione poteva, di conseguenza, legittimamente considerare che le suddette cinque imprese avevano aderito a tali pratiche o, quanto meno, avevano dato questa impressione agli altri partecipanti per spirito di solidarietà di fronte alla decisione dell'industria greca del cemento di esportare le proprie eccedenze produttive sui mercati dell'Europa occidentale, decisione avvertita come una gravissima minaccia per la stabilità del complesso di questi mercati. L'assenza di prove di un comportamento di queste imprese sul mercato in relazione alla situazione provocata dalla Calcestruzzi è al riguardo irrilevante, dal momento che la Commissione ha dimostrato (v. nei precedenti punti 3151-3163) che la concertazione alla quale esse hanno aderito nella riunione di Baden-Baden ha costituito una pratica concordata contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato poiché ha dato luogo a taluni comportamenti sul mercato di altre imprese coinvolte nella stessa concertazione. Del resto, in mancanza di prove contrarie che toccava ad esse produrre, si deve considerare che queste imprese, che sono rimaste presenti sul mercato, hanno tenuto conto di tale concertazione per decidere il proprio comportamento sul predetto mercato (sentenze Commissione/Anic, citata nel precedente punto 270, punto 121, e Hüls/Commissione, citata nel precedente punto 155, punto 162).
punto 3204
Senza che sia necessario esaminare la fondatezza degli argomenti delle ricorrenti diretti a dimostrare che la situazione Ferruzzi non è stata menzionata nel corso della riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles, occorre quindi concludere che la Commissione poteva legittimamente considerare, nell'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, che la CBR, e la Dyckerhoff, la Aalborg, l'Uniland e l'Irish Cement avevano partecipato alle pratiche concordate dirette a far si che la Calcestruzzi non fosse più cliente dei produttori greci, e in particolare della Titan.
punto 3205
Ciononostante, la decisione impugnata non contiene alcun elemento che dimostri che le suddette cinque imprese abbiano aderito a tali pratiche concordate prima di partecipare alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden. Di conseguenza, si deve annullare l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata nella parte in cui considera che tali imprese hanno partecipato all'infrazione prima di detta data.
punto 3206
La Uniland rileva inoltre che la Commissione non ha ritenuto assodata la partecipazione all'infrazione della Hornos Ibéricos, della Cementos del Norte e della Norcem, mentre dei rappresentanti delle tre suddette imprese avrebbero assistito alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden.
punto 3207
Tuttavia tale circostanza non può in nessun caso consentire di porre in non cale l'infrazione imputata alla Uniland, dal momento che la partecipazione di quest'ultima all'infrazione è stata correttamente dimostrata dalla Commissione (v., in questo senso, la sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 146). Ora, i motivi che precedono hanno consentito di constatare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha giustamente concluso che la Uniland ha partecipato alle pratiche concordate di cui all'art. 4, n. 3, lett. a).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3) › A — Pratiche concordate miranti a sottrarre la Calcestruzzi ai produttori greci, e in particolare alla Titan [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)] › 2. Sulla partecipazione alle pratiche concordate delle ricorrenti di cui trattasi › 2.2. Posizione della Ciments français
punto 3208
La Ciments français sostiene che gli Head Delegates non hanno preso alcuna iniziativa in materia di difesa del mercato italiano nel corso delle riunioni prese in considerazione nella decisione impugnata. Essi sarebbero tutt'al più stati informati delta situazione generale in Italia dallo Head Delegate di tale paese. In ogni caso la Ciments français non avrebbero mai preso parte a discussioni relative alle importazioni in Italia di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 3209
Occorre sottolineare che la Ciments français non ha partecipato ad alcuna delle riunioni della ETF ricordate nel paragrafo 27, punto 3, della decisione impugnata. Essa non ha neppure preso parte alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden.
punto 3210
Il signor Laplace, suo presidente, ha certamente assistito alla riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles, del pari presa in considerazione nel paragrafo 27, punto 3, della decisione impugnata. Tuttavia, secondo gli appunti riferentisi a tale riunione (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 39 e 40; documento n. 33.126/19007), il signor Pesenti, della Itafcementi, ha semplicemente informato gli altri partecipanti che, « benché ci si attendesse di veder arrivare il primo carico di cemento greco in Sardegna per la metà di ottobre, nulla [aveva] ancora avuto luogo». Tale estratto non dimostra che il problema delle importazioni in Italia, da parte della Calcestruzzi, di cemento proveniente dalla Grecia sia stato discusso nel corso di tale riunione.
punto 3211
Di conseguenza, la partecipazione della Ciments français alle pratiche concordate di cui trattasi non può essere desunta dalla sua presenza alla riunione del 6 novembre 1986 a Bruxelles.
punto 3212
Nel paragrafo 55, punto 1, della decisione impugnata, la Commissione, che fa rinvio al documento di Zurigo/Céligny citato nel paragrafo 25, punto 3, sostiene che le strategie sviluppate dalla ETF erano basate sulla solidarietà di tutti i partecipanti. Mette del pari in evidenza (controricorso nella causa T-39/95) le indicazioni del resoconto della riunione dell'11 febbraio 1987 relative all'aiuto richiesto dal rappresentante italiano ai «colleghi europei» per risolvere i problemi conseguenti alla mancata esecuzione del contratto Calcestruzzi-Titan (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 5; documento n. 33.126/4912). Rileva infine che è stato chiesto al signor Marichal, della Lafarge, di trasmettere alla Ciments français copia del verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, verbale nel quale erano menzionate le trattative tra i produttori italiani di cemento ed il gruppo Ferruzzi.
punto 3213
Nondimeno, si deve sottolineare che la Ciments français non ha svolto alcun ruolo diretto nelle trattative miranti alla risoluzione del contratto Calcestruzzi-Titan. Come è stato constatato nei precedenti punti 3209-3211, essa non ha assistito ad alcuna delle riunioni nelle quali si è parlato di tali trattative.
punto 3214
Nessuno degli elementi richiamati dalla Commissione (v. nel precedente punto 3212) è pertanto sufficiente a provare l'adesione, anche implicita, della Ciments français alle pratiche concordate di cui trattasi, condizione necessaria per imputare tale infrazione.
punto 3215
La Commissione pertanto non poteva legittimamente ritenere assodata la partecipazione della Ciments français alle suddette pratiche concordate. Ne consegue che l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui considera che la Ciments français ha partecipato a tali pratiche concordate.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3) › A — Pratiche concordate miranti a sottrarre la Calcestruzzi ai produttori greci, e in particolare alla Titan [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)] › 2. Sulla partecipazione alle pratiche concordate delle ricorrenti di cui trattasi › 2.3. Posizione della Heidelberger
punto 3216
La Heidelberger fa valere che, ai termini della decisione impugnata, le pratiche concordate sono iniziate il 17 giugno 1986. Ora, la Commissione avrebbe dimostrato la sua presenza solo alla riunione del 28 maggio 1986 a Roma. Non potrebbe pertanto essere imputata la responsabilità della ricorrente.
punto 3217
Occorre rilevare che, effettivamente, la Heidelberger non ha partecipato ad alcuna delle riunioni della ETF menzionate nel paragrafo 27, punto 3, della decisione impugnata.
punto 3218
Nel paragrafo 55, punto 1, della decisione impugnata, la Commissione facendo rinvio al documento di Zurigo/Céligny menzionato nel paragrafo 25, punto 3, sostiene che le strategie sviluppate dalla ETF erano basate sulla solidarietà di tutti i partecipanti. Rileva del pari (controricorso nella causa T-42/95) che è stato chiesto al signor Lose, della Dyckerhoff, di trasmettere al signor Schuhmacher, della Heidelberger, copia del verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, verbale nel quale erano menzionate le trattative tra i produttori italiani di cemento ed il gruppo Ferruzzi.
punto 3219
A tal riguardo, si deve osservare che la Heidelberger non ha svolto alcun ruolo diretto nelle trattative dirette alla risoluzione del contratto Calcestruzzi-Titan. Per di più, essa non ha assistito ad alcuna delle riunioni nelle quali si è parlato di tali trattative (v. nel precedente punto 3217).
punto 3220
Nessuno degli elementi richiamati dalla Commissione (v. nel precedente punto 3218) è pertanto sufficiente a provare l'adesione, anche implicita, della Heidelberger alle pratiche concordate di cui trattasi, condizione necessaria per imputare tale infrazione.
punto 3221
La Commissione afferma ancora che la Heidelberger era presente alla riunione del 28 maggio 1986 a Roma, nel corso della quale si sarebbe convenuto di dirottare le importazioni di cemento provenienti dalla Grecia per proteggere i mercati europei, segnatamente il mercato italiano, particolarmente minacciato da tali importazioni.
punto 3222
Nondimeno, oltre al fatto che la riunione del 28 maggio 1986 non è stata presa in considerazione nell'esposizione dei fatti relativi alle misure di difesa del mercato italiano (paragrafo 27) né nella valutazione giuridica relativa a tali fatti (paragrafo 55, punto 1), il resoconto di tale riunione non dimostra che il « problema Calcestruzzi » sia stato menzionato. Di conseguenza, la partecipazione della Heidelberger alle pratiche concordate non può essere desunta dalla sua presenza alla riunione di Roma.
punto 3223
La Commissione pertanto non poteva legittimamente ritenere assodata la partecipazione della Heidelberger alle pratiche concordate di cui trattasi. Ne consegue che l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui considera che la Heidelberger ha partecipato a tali pratiche concordate.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3) › A — Pratiche concordate miranti a sottrarre la Calcestruzzi ai produttori greci, e in particolare alla Titan [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)] › 2. Sulla partecipazione alle pratiche concordate delle ricorrenti di cui trattasi › 2.4. Posizione della Lafarge
punto 3224
La Lafarge si stupisce delle affermazioni della Commissione secondo le quali essa avrebbe esercitato pressioni sulla Calcestruzzi. Nessuno dei documenti indicati dall'istituzione, ai quali essa ha avuto accesso, attesterebbe la sua partecipazione a tali pressioni.
punto 3225
Si deve osservare che la Commissione non afferma che la Lafarge ha esercitato pressioni sulla Calcestruzzi affinché quest'ultima non fosse più cliente della Titan. Nel paragrafo 55, punto 1, della decisione impugnata, l'istituzione sostiene che le pressioni esercitate in tal senso sulla Calcestruzzi sono il risultato di pratiche concordate tra i produttori italiani di cemento, da un lato, e i partecipanti alla ETF, tra cui la Lafarge, d'altro lato. Questi ultimi avrebbero aderito alle pratiche concordate di cui trattasi per il fatto, soprattutto, che il « problema Calcestruzzi » è stato discusso in numerose riunioni della ETF e degli Head Delegates.
punto 3226
La Lafarge non contesta di aver assistito:
alla riunione della ETF del 17 giugno 1986, nel corso della quale venne convenuto di affidare il «coordinamento della situazione Ferruzzi» alla Italcementi (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 11, documenti nn. 33.126/18756 e 18787);
alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, nel corso della quale è stato indicato che le trattative in corso tra i produttori italiani di cemento e il gruppo Ferruzzi si sarebbero potute concludere con un accordo e che la Titan avrebbe potuto porre fine ai suoi contratti con tale gruppo entro la fine del 1987 (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 22, 23 e 28; documenti nn. 33.126/18857, 18859 e 18860);
alla riunione, della ETF dell'11 febbraio 1987, nel corso della quale il rappresentante italiano ha informato gli altri partecipanti del fatto che i produttori italiani di cemento e il gruppo Ferruzzi erano giunti ad un accordo che consentiva di scongiurare la minaccia di importazione da parte di quest'ultimo gruppo, minaccia ritenuta catastrofica per i prezzi, ed ha chiesto l'aiuto dei colleghi europei per risolvere i problemi sollevati dalla mancata esecuzione del contratto Calcestruzzi-Titan (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 5; documenti nn. 33.126/4911 e 4912);
alla riunione del sottogruppo «Misure difensive » del 17 marzo 1987, nel corso della quale si è parlato ancora una volta dell'accordo tra i produttori italiani di cemento e il gruppo Ferruzzi (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 5; documento n. 33.126/4860).
punto 3227
Poiché la Lafarge non ha dimostrato che, nel corso di tali riunioni, abbia apertamente preso le distanze dalle misure illecite menzionate in relazione alla situazione Ferruzzi o abbia indicato agli altri partecipanti che intendeva assistere a tali riunioni con un modo di vedere diverso dal loro, la Commissione poteva, di conseguenza, legittimamente considerare che essa aveva aderito a tali misure o, quanto meno, aveva dato questa impressione agli altri partecipanti per spirito di solidarietà di fronte alla decisione dell'industria greca del cemento di esportare le proprie eccedenze produttive sui mercati dell'Europa occidentale, decisione asserita come una gravissima minaccia per la stabilità del complesso di tali mercati (v., in questo senso, la giurisprudenza citata nel precedente punto 1353). L'assenza di prove di un comportamento della Lafarge sul mercato in relazione alla situazione provocata dalla Calcestruzzi è al riguardo irrilevante, dal momento che la Commissione ha dimostrato (v. nei precedenti punti 3151-3163) che la concertazione alla quale tale impresa ha aderito nella riunione di Baden-Baden ha costituito una pratica concordata contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato poiché ha dato luogo a taluni comportamenti sul mercato di altre imprese coinvolte nella stessa concertazione. Del resto, in mancanza di prove contrarie che toccava ad essa produrre, si deve considerare che la Lafarge, che è rimasta presente sul mercato, ha tenuto conto di tale concertazione per decidere il proprio comportamento sul predetto mercato (sentenze Commissione/Anic, citata nel precedente punto 270, punto 121, e Hüls/Commissione, citata nel precedente punto 155, punto 162).
punto 3228
La Commissione quindi poteva legittimamente considerare, nell'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, che la Lafarge aveva partecipato, a partire dal 17 giugno 1986, alle pratiche concordate dirette a far sì che la Calcestruzzi non fosse più cliente dei produttori greci, e in particolare della Titan.
punto 3229
La Lafarge sostiene che, nel corso dell'audizione del marzo 1993, non è stata ascoltata riguardo all'addebito relativo alla sua partecipazione alle pratiche concordate destinate a sottrarre la Calcestruzzi ai produttori greci.
punto 3230
Risulta tuttavia dal calendario delle audizioni che la Lafarge è stata invitata a presentare le sue osservazioni il 12 marzo 1993, dalle ore 10.30 alle ore 11, sugli addebiti formulati nel capitolo 2, sezione 2, e nel capitolo 10, paragrafo 61, lett. h), della CA, in relazione alla «European Task Force». Tra gli addebiti compariva quello connesso alle pressioni esercitate sulla Calcestruzzi affinché quest'ultima non fosse più cliente dei produttori greci, e in particolare della Titan [CA, paragrafo 19, lett. d), e paragrafo 61, lett. h), iv)]. La Lafarge, che era in grado di comprendere, dalla lettura della CA, che tale addebito specifico era diretto in particolare nei suoi confronti (v. nel precedente punto 602), poteva quindi esprimersi su quest'ultimo nel corso dell'audizione del 12 marzo 1993. Il suo argomento deve essere pertanto respinto.
punto 3231
La Lafarge contesta alla Commissione di averla sanzionata, per un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato che consisteva nell'esercitare pressioni sulla Calcestruzzi, sulla sola base della sua partecipazione alla ETF, peraltro imputata nell'art. 4, n. 1, della decisione impugnata. Cosi facendo, la Commissione avrebbe violato i suoi diritti della difesa, nonché l'art. 6, n. 2, della CEDU.
punto 3232
Tuttavia, tanto nella CA quanto nella decisione impugnata, la Commissione ha identificato distintamente gli elementi di fatto sulla base dei quali, a giusto titolo per quanto riguarda la Lafarge, ha constatato, da un lato, l'infrazione connessa all'accordo costitutivo della ETF (CA, paragrafo 17; decisione impugnata, paragrafo 25) e, dall'altro, quella connessa alle pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare alla Titan, la loro cliente Calcestruzzi [CA, paragrafo 19, lett. d); decisione impugnata, paragrafo 27] (v. supra, rispettivamente, nei punti 2649 e 2650 e 3226-3228).
punto 3233
Deve essere quindi respinto l'argomento della Lafarge relativo ad una violazione dei suoi diritti della difesa e ad una violazione del principio della presunzione d'innocenza, sancito dall'art. 6, n. 2, della CEDU.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3) › A — Pratiche concordate miranti a sottrarre la Calcestruzzi ai produttori greci, e in particolare alla Titan [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)] › 2. Sulla partecipazione alle pratiche concordate delle ricorrenti di cui trattasi › 2.5. Posizione del BDZ e della Oficemen
punto 3234
Il BDZ sottolinea che il paragrafo 27 della decisione impugnata non contiene la minima allusione a suo riguardo né riguardo alla partecipazione di rappresentanti tedeschi alle misure di difesa del mercato italiano. Afferma che la ETF era uno strumento dei produttori di cemento, e non un comitato della Cembureau. Inoltre, nessuno dei documenti presi in considerazione nella decisione impugnata dimostrerebbe l'approvazione espressa o tacita, da parte del BDZ, delle misure difensive di cui trattasi.
punto 3235
La Oficemen afferma di non aver partecipato alla creazione e al funzionamento della ETE Di conseguenza, le pratiche concordate controverse non potrebbero esserle imputate. Inoltre, la Commissione non avrebbe provato che la sua partecipazione all'infrazione di cui trattasi andava oltre il mero ricevere passivamente informazioni sulla situazione italiana. La Commissione non avrebbe neppure dimostrato come la Oficemen avrebbe potuto partecipare a pressioni su un mercato del tutto estraneo ai mercati dei suoi membri.
punto 3236
Occorre ricordare che il signor Steinbach, del BDZ, ha assistito alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden (v. nei precedenti punti 2667 e 2668) e che la Oficemen vi è stata rappresentata (v. nei precedenti punti 2711 e 2712). Come è già stato sottolineato (v. nel precedente punto 3201), è stato indicato nel corso di tale riunione che le trattative tra i produttori italiani di cemento e il gruppo Ferruzzi si sarebbero potute concludere con un accordo e che la Titan avrebbe potuto porre fine ai suoi contratti con la Ferruzzi entro la fine del 1987.
punto 3237
Il BDZ e la Oficemen hanno inoltre assistito alla riunione del sottogruppo «Misure difensive» del 17 marzo 1987 (v. nei precedenti punti 2670 e 2715-2718). Nel corso di tale riunione il rappresentante italiano ha ricordato quanto era stato detto alle riunioni precedenti, in particolare a quella della ETF dell'11 febbraio 1987, a proposito dell'accordo tra i produttori italiani di cemento e il gruppo Ferruzzi.
punto 3238
Poiché il BDZ e la Oficemen non hanno dimostrato che, nel corso di tali riunioni, i loro rappresentanti abbiano apertamente preso le distanze dalle misure illecite menzionate in relazione alla situazione Ferruzzi o abbiano indicato agli altri partecipanti che intendevano assistere a tali riunioni con un modo di vedere diverso dal loro, la Commissione poteva, di conseguenza, legittimamente considerare che essi avevano aderito a tali misure o, quanto meno, avevano dato questa impressione agli altri partecipanti per spirito di solidarietà di fronte alla decisione dell'industria greca del cemento di esportare le proprie eccedenze produttive sui mercati dell'Europa occidentale, decisione avvertita come una gravissima minaccia per la stabilità del complesso di tali mercati (v., in questo senso, la giurisprudenza citata nel precedente punto 1353). L'assenza di prove di un comportamento di queste due associazioni sul mercato in relazione alla situazione provocata dalla Calcestruzzi è al riguardo irrilevante, dal momento che la Commissione ha dimostrato (v. nei precedenti punti 3151-3163) che la concertazione alla quale tali associazioni hanno aderito nelle riunioni indicate nei precedenti punti 3236 e 3237, ha costituito una pratica concordata contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato poiché ha dato luogo a taluni comportamenti sul mercato di altre imprese coinvolte nella stessa concertazione. Del resto, in mancanza di prove contrarie che toccava alle parti procedere, si deve considerare che queste due associazioni hanno tenuto conto di tale concertazione per decidere il proprio comportamento sul predetto mercato stesso (sentenze Commissione/Anic, citata nel precedente punto 270, punto 121, e Hüls/Commissione, citata nel precedente punto 155, punto 162).
punto 3239
La Commissione poteva quindi legittimamente considerare, nell'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, che le due suddette associazioni di imprese avevano partecipato alle pratiche concordate dirette a far sì che la Calcestruzzi non fosse più cliente dei produttori greci, e in particolare della Titan.
punto 3240
Ciononostante, poiché la decisione impugnata non contiene alcun elemento che dimostri che il BDZ e la Oficemen abbiano aderito a tali pratiche concordate prima della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, si deve annullare l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, nella parte in cui considera che tali associazioni d'imprese hanno partecipato all'infrazione prima di detta data.
punto 3241
La Oficemen afferma che l'infrazione che le è imputata non può essere distinta da quella relativa alla sua partecipazione alla ETF. La Commissione l'avrebbe quindi sanzionata due volte per gli stessi fatti, in violazione del principio ne bis in idem.
punto 3242
Tuttavia, come risulta dall'art. 9 e dal paragrafo 65, in particolare punto 8, della decisione impugnata, solo l'infrazione connessa alla partecipazione all'accordo Cembureau, di cui all'art. 1, ha dato luogo all'irrogazione di un'ammenda per quanto riguarda il mercato del cemento grigio. Deve essere, di conseguenza, respinto l'argomento della Oficemen relativo ad una violazione del principio ne bis in idem.
punto 3243
La Oficemen ritiene che, contestando ai membri della ETF le misure adottate da quest'ultima in base, semplicemente, alla loro qualità di membri, la Commissione si è allontanata dal criterio preso in considerazione per imputare le altre misure di applicazione dell'accordo Cembureau. Queste ultime sarebbero state infatti imputate solo ai loro autori, indipendentemente dal fatto che fossero state o meno discusse nel corso di riunioni che coinvolgevano altre imprese o associazioni.
punto 3244
Tale argomento tuttavia non consente di porre in non cale l'analisi effettuata nei precedenti punti 3236-3240 riguardo alla fondatezza della decisione della Commissione di ritenere assodata la partecipazione della Oficemen alle pratiche concordate constatate nell'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3) › A — Pratiche concordate miranti a sottrarre la Calcestruzzi ai produttori greci, e in particolare alla Titan [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)] › 2. Sulla partecipazione alle pratiche concordate delle ricorrenti di cui trattasi › 2.6. Posizione della Unicem
punto 3245
La Unicem fa rilevare di aver partecipato solo ad una riunione nell'ambito della ETF, vale a dire quella del sottogruppo «Misure difensive» del 17 marzo 1987. Tale riunione, il cui oggetto sarebbe stato lecito, non dimostrerebbe alcun nesso tra la presunta concertazione a livello della ETF e la Unicem. La ricorrente sostiene che nessun comportamento attivo o passivo da parte sua o da parte degli altri produttori europei di cemento è scaturito da tale riunione.
punto 3246
Occorre rilevare che, secondo il verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 22 e 28; documenti nn. 33.126/18859 e 18860), «[n]umerose riunioni hanno avuto luogo tra i produttori italiani di cemento e Ferruzzi e [è sembrato] che si po[tesse] giungere ad un accordo per quanto riguarda il mercato del calcestruzzo pronto all'uso».
punto 3247
Nella lettera inviata il 2 settembre 1988 ai suoi avvocati londinesi (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 4; documento n. 33.126/19196), la Titan spiega che « [i]l 6 febbraio 1987, Calcestruzzi per la prima volta [è] sembra[ta] restila] a confermare il programma di consegne facendo notare ‘gli sviluppi assunti dalle industrie locali del cemento’».
punto 3248
Nel corso della riunione della ETF dell'1 febbraio 1987 e di quella del sottogruppo «Misure difensive» del 17 marzo 1987, si è menzionato un accordo un accordo tra i produttori italiani di cemento e il gruppo Ferruzzi, che consentiva di scongiurare una minaccia di importazione di cemento avvertita come catastrofica per i prezzi.
punto 3249
Secondo un telex del 13 maggio 1987 della Italcementi alla Titan (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 8; documento n. 33.126/19204) e un telex del 2 giugno 1987 della Calcestruzzi alla Titan [decisione impugnata, paragrafo 27, punto 10; documento n. 33.126/19218, e non 19208, come indicato per errore nella decisione impugnata (v. nel precedente punto 313)], la sospensione delle forniture di cemento convenute tra la Titan e la Calcestruzzi è stata determinata da un accordo concluso da quest'ultima con i maggiori produttori italiani di cemento, tra cui la Unicem.
punto 3250
Risulta da tale complesso di documenti che la Unicem fu uno dei produttori italiani di cemento che intervennero presso il gruppo Ferruzzi per ottenere che la Calcestruzzi sospendesse l'esecuzione del contratto che aveva concluso nell'aprile 1986 con la Titan.
punto 3251
Inoltre, il signor Albert, della Unicem, ha riferito, nel corso della riunione del sottogruppo «Misure difensive» del 17 marzo 1987, circa lo stato delle trattative tra i produttori italiani di cemento e il gruppo Ferruzzi (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 47; documenti nn. 33.126/4858 e 4860).
punto 3252
La Commissione poteva pertanto legittimamente considerare, nell'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, che la Unicem aveva partecipato alle pratiche concordate dirette a sottrarre ai produttori greci, e in particolare alla Titan, la loro cliente Calcestruzzi.
punto 3253
Nondimeno, la decisione impugnata non contiene alcun elemento che consenta di ritenere assodata la partecipazione della Unicem a tali pratiche concordate prima del 9 settembre 1986, data della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF a Baden-Baden, nel verbale della quale sono menzionate per la prima volta le trattative tra i produttori italiani di cemento e il gruppo Ferruzzi. Ne consegue cne l'art. 4, n. 3, lett. a), deve essere annullato nella parte in cui considera che la Unicem ha partecipato all'infrazione di cui trattasi prima di tale data.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3) › A — Pratiche concordate miranti a sottrarre la Calcestruzzi ai produttori greci, e in particolare alla Titan [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)] › 2. Sulla partecipazione alle pratiche concordate delle ricorrenti di cui trattasi › 2.7. Posizione della Asland
punto 3254
La Asland sottolinea di non essere affatto menzionata nell'esposizione dei fatti riguardante le misure di difesa del mercato italiano. Il suo coinvolgimento in tali misure non potrebbe, del resto, risultare dall'applicazione automatica della teoria dell'accordo unico e continuo relativo alla ETF, dal momento che non le è contestato di aver partecipato a tutte le infrazioni reputate costituire misure di attuazione di tale accordo unico e continuo. Il riferimento fatto dalla Commissione, nel paragrafo 55, punto 1, della decisione impugnata, alla presunta solidarietà dei partecipanti della ETF sarebbe del tutto privo di pertinenza per valutare la responsabilità della Asland nell'infrazione imputata nell'art. 4, n. 3, lett. a). Infine, le date prese in considerazione come data di inizio (17 giugno 1986) e come data finale (15 marzo 1987) di tale infrazione escluderebbero la partecipazione della Asland a quest'ultima.
punto 3255
Occorre rilevare che, effettivamente, la Asland non ha partecipato ad alcuna delle riunioni della ETF cui la Commissione si riferisce nel paragrafo 27, punto 3, della decisione impugnata.
punto 3256
Nel paragrafo 55, punto 1, di quest'ultima, la Commissione, facendo rinvio al documento di Zurigo/Céligny menzionato nel paragrafo 25, punto 3, sostiene che le strategie sviluppate dalla ETF erano Basate sulla solidarietà di tutti i partecipanti.
punto 3257
A tal riguardo, si deve osservare che la Asland non ha svolto alcun ruolo diretto nelle trattative dirette alla risoluzione del contratto Calcestruzzi-Titan. Per di più, essa non ha assistito ad alcuna delle riunioni nelle quali si è parlato di tali trattative (v. nel precedente punto 3255).
punto 3258
Di conseguenza, il fatto che, ai termini del documento di Zurigo/Céligny, le diverse misure all'epoca previste per lottare contro le importazioni che minacciavano la stabilità dei mercati dell'Europa occidentale (in particolare quelle provenienti dalla Grecia) abbiano rappresentato una «risposta basata sulla solidarietà» (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 3; documento n. 33.126/18772) non è sufficiente per provare l'adesione, anche implicita, della Asland alle pratiche concordate di cui trattasi, condizione necessaria per imputare l'infrazione.
punto 3259
La Commissione richiama inoltre la presenza della Asland alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma.
punto 3260
A tale proposito è sufficiente ricordare che questo fatto non è dimostrato (v. nei precedenti punti 3060-3063).
punto 3261
La Commissione sostiene infine che l'appartenenza della Asland alla ETF significa che, in generale, tale impresa ne aveva accettato le regole ed i comportamenti. Non sarebbe stato quindi necessario disporre della prova del suo accordo specifico per quanto riguarda ciascuna delle misure adottate dalle altre imprese.
punto 3262
Nondimeno, il fatto di aver dimostrato il coinvolgimento della Asland in uno dei comportamenti integranti gli estremi di un'infrazione ritenuti essere un elemento costitutivo dell'accordo unico e continuo relativo alla ETF, vale a dire l'accordo che riguardava la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1), non autorizzava la Commissione a ritenere assodata, senza il minimo elemento di prova, la partecipazione di tale impresa ad altri comportamenti illeciti che si asseriscono connessi all'accordo unico e continuo ETF, nel caso specifico alle pratiche concordate di difesa del mercato italiano, di cui all'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata. L'argomento della Commissione non corrisponde, del resto, al criterio seguito nel dispositivo della decisione impugnata. Infatti, come è stato rilevato (v. nei precedenti punti 2509-2511), la Commissione ha valutato separatamente i diversi elementi che asserisce costitutivi dell'accordo unico e continuo ETF, senza riferirsi ogni volta agli stessi destinatari e prendendo in considerazione per ciascuno di essi una durata diversa.
punto 3263
La Commissione non poteva quindi legittimamente ritenere assodata la partecipazione della Asland a tali pratiche concordate. Ne consegue che l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata dev'essere annullato nella parte in cui considera che la Asland ha partecipato all'infrazione di cui trattasi.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3) › A — Pratiche concordate miranti a sottrarre la Calcestruzzi ai produttori greci, e in particolare alla Titan [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)] › 2. Sulla partecipazione alle pratiche concordate delle ricorrenti di cui trattasi › 2.8. Posizione della Italcementi
punto 3264
La Italcementi sostiene che le spiegazioni avanzate dalla Calcestruzzi nel febbraio 1987 per giustificare la rottura del suo contratto di fornitura con la Titan (v. decisione impugnata, paragrafo 27, punto 4) non possono esserle opposte, dal momento che esse riguardano un fatto ascrivibile esclusivamente alla Calcestruzzi.
punto 3265
Tuttavia, occorre rilevare che la Italcementi ha assistito a diverse riunioni nel corso delle quale è stato menzionato il problema Calcestruzzi.
punto 3266
Essa ha partecipato alla riunione della ETF del 17 giugno 1986 a Londra, nel corso della quale venne incaricata di «coordinare la situazione Ferruzzi» (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 11, documento n. 33.126/18787).
punto 3267
Essa ha partecipato alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, nel corso della quale è stato indicato che le trattative in corso tra i produttori italiani di cemento e la Ferruzzi si sarebbero potute concludere con un accordo per quanto riguarda il mercato del calcestruzzo pronto per l'uso, e che la Titan avrebbe potuto porre fine ai suoi contratti con la Ferruzzi entro la fine del 1987 (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 22 e 28; documenti nn. 33.126/18859 e 18860).
punto 3268
Ha del pari assistito alla riunione della ETF dell'11 febbraio 1987 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 45; documento n. 33.126/18760). In tale riunione ha informato gli altri partecipanti del fatto che i produttori italiani di cemento e il gruppo Ferruzzi erano giunti ad un accordo che consentiva di scongiurare una minaccia di importazione da parte di questo gruppo, minaccia giudicata catastrofica per i prezzi. Ha fatto presenti i problemi connessi, in particolare, con la mancata esecuzione del contratto Calcestruzzi/Titan ed ha sollecitato l'aiuto dei colleghi europei per risolvere tali problemi (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 5; documento n. 33.126/4912).
punto 3269
Inoltre, tenuto conto del telex della Italcementi alla Titan, del 13 maggio 1987, e di quello della Calcestruzzi alla Titan del 2 giugno 1987 (v. nel precedente punto 3249), la Italcementi fu uno dei produttori italiani di cemento che intervennero presso il gruppo Ferruzzi per ottenere che la Calcestruzzi sospendesse l'esecuzione del suo contratto con la Titan.
punto 3270
In base a queste diverse constatazioni, la Commissione poteva quindi giustamente considerare, nell'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, che l'Italcementi aveva partecipato, a partire dal 17 giugno 1986, alle pratiche concordate dirette a far sì che la Calcestruzzi non fosse più cliente dei produttori greci, e in particolare della Titan.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3) › A — Pratiche concordate miranti a sottrarre la Calcestruzzi ai produttori greci, e in particolare alla Titan [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)] › 2. Sulla partecipazione alle pratiche concordate delle ricorrenti di cui trattasi › 2.9. Posizione della Holderbank
punto 3271
La Holderbank nega qualsiasi partecipazione alle convenzioni sottoscritte con la Calcestruzzi. Non avrebbe peraltro avuto alcun interesse a partecipare ad un accordo relativo al mercato italiano poiché, all'epoca, non aveva né una propria produzione né una rete di vendita in Italia.
punto 3272
Occorre precisare che, tra le misure di difesa del mercato italiano, la Commissione ritiene assodata la partecipazione della Holderbank unicamente alle pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare alla Titan, la loro cliente Calcestruzzi [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)]. Essa non le addebita una partecipazione all'accordo relativo alle convenzioni firmate il 3 e 15 aprile 1987 con la Calcestruzzi, che aveva lo scopo di impedire eventuali importazioni da parte di quest'ultima di cemento proveniente dalla Grecia [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. b)].
punto 3273
Riguardo alla partecipazione della Holderbank all'infrazione di cui all'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, si deve osservare che tale impresa ha assistito alla riunione della ETF del 17 giugno 1986 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 11, documento n. 33.126/18756), alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 22 e 23; documento n. 33.126/18857), nonché alla riunione della ETF dell'11 febbraio 1987 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 45; documento n. 33.126/18760).
punto 3274
Tenuto conto di quanto già rilevato a proposito di queste tre riunioni (v. nel precedente punto 3226), e non avendo la Holderbank prodotto alcun elemento attestante che, nel corso di tali riunioni, essa ha apertamente preso le distanze dalle misure illecite che in quella sede menzionate in relazione alla situazione Ferruzzi o ha informato gli altri partecipanti che assisteva a tali riunioni con un modo di vedere diverso dal loro, la Commissione poteva legittimamente considerare che la Holderbank aveva aderito a tali misure o, quanto meno, aveva dato questa impressione agli altri partecipanti per spirito di solidarietà di fronte alla decisione dell'industria greca del cemento di esportare le proprie eccedenze produttive sui mercati dell'Europa occidentale, decisione avvertita come una gravissima minaccia per la stabilità del complesso di tali mercati (v., in questo senso, la giurisprudenza citata nel precedente punto 1353). L'assenza di prove di un comportamento della Holderbank sul mercato in relazione alla situazione provocata dalla Calcestruzzi è al riguardo irrilevante, dal momento che la Commissione ha dimostrato (v. nei precedenti punti 3151-3163) che la concertazione alla quale tale impresa ha aderito nelle riunioni indicate nel precedente punto 3273 ha costituito una pratica concordata contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato concertazione ha dato luogo a taluni comportamenti sul mercato di altre imprese coinvolte nella stessa concertazione. Del resto, in mancanza di prove contrarie che toccava ad essa produrre, si deve considerare che la Holderbank, che è rimasta presente sul mercato, ha tenuto conto di tale concertazione per decidere il proprio comportamento sul mercato stesso (sentenze Commissione/Anic, citata nel precedente punto 270, punto 121, e Hüls/Commissione, citata nel precedente punto 155, punto 162).
punto 3275
La Commissione poteva quindi legittimamente considerare, nell'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, che la Holderbank aveva partecipato, a partire dal 17 giugno 1986, alle pratiche concordate dirette a far sì che la Calcestruzzi non fosse più cliente dei produttori greci, e in particolare della Titan.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3) › A — Pratiche concordate miranti a sottrarre la Calcestruzzi ai produttori greci, e in particolare alla Titan [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)] › 2. Sulla partecipazione alle pratiche concordate delle ricorrenti di cui trattasi › 2.10. Posizione della Aker e della Euroc
punto 3276
La Aker e la Euroc ritengono che il solo fatto di essere state presenti ad alcune riunioni della ETF e di essere state informate in tale occasione della situazione del mercato italiano non è sufficiente a renderle responsabili delle pratiche concordate di difesa di tale mercato. Da un lato, esse non si sarebbero mai impegnate nel corso di tali riunioni, alle quali avrebbero partecipato in una prospettiva perfettamente lecita. D'altra parte, mettere in causa la loro responsabilità avrebbe presupposto un'azione da parte loro riguardo al caso Calcestruzzi.
punto 3277
Occorre osservare che la Aker e la Euroc sono state rappresentate in numerose riunioni prese in considerazione dalla Commissione nel paragrafo 27, punto 3, della decisione impugnata. Così, sono state rappresentate alla riunione della ETF del 19 agosto 1986 a Ginevra (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 14; documento n. 33.126/18757 e allegato 15 alla memoria di risposta alla CA della Aker e della Euroc), alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 22 e 23; n. 33.126/18857), alla riunione della ETF del 21 ottobre 1986 a Ginevra (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 34; documenti nn. 33.126/18758 e 18897), nonché a quella dell'11 febbraio 1987 a Ginevra (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 45; documento n. 33.126/18760).
punto 3278
I documenti che si riferiscono alle riunioni del 19 agosto e del 21 ottobre 1986 non dimostrano che nel corso di tali riunioni sia stata specificamente discussa la situazione connessa alle importazione da parte del gruppo Ferruzzi di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 3279
Per contro, nel corso della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden è stato indicato che le trattative in corso tra i produttori italiani di cemento e il gruppo Ferruzzi si sarebbero potute concludere positivamente e che la Titan avrebbe potuto porre fine ai suoi accordi con la Ferruzzi entro la fine del 1987. Nel corso della riunione dell'11 febbraio 1987 il rappresentante italiano ha informato gli altri partecipanti del fatto che i produttori italiani di cemento e il gruppo Ferruzzi erano giunti ad un accordo che consentiva di scongiurare una minaccia di importazione da parte di questo gruppo, minaccia giudicata catastrofica per i prezzi. Egli ha inoltre chiesto l'aiuto dei colleghi europei per risolvere i problemi sorti per la mancata esecuzione del contratto Calcestruzzi-Titan.
punto 3280
Tenuto conto di queste considerazioni e del fatto che la Aker e la Euroc non hanno prodotto elementi attestanti che, nel corso di tali riunioni, i loro rappresentanti hanno apertamente preso le distanze dalle misure illecite che in quella sede menzionate in relazione alla situazione Ferruzzi o hanno informato gli altri partecipanti che assistevano a tali riunioni con un modo di vedere diverso dal loro, la Commissione poteva legittimamente considerare che la Aker e la Euroc avevano aderito a tali misure o, quanto meno, avevano dato questa impressione agli altri partecipanti per spirito di solidarietà di fronte alla decisione dell'industria greca del cemento di esportare le proprie eccedenze produttive sui mercati dell'Europa occidentale, decisione avvertita come una gravissima minaccia per la stabilità del complesso di tali mercati (v., in questo senso, la giurisprudenza citata nel precedente punto 1353). L'assenza di prove di un comportamento di queste due imprese sul mercato in relazione alla situazione provocata dalla Calcestruzzi è al riguardo irrilevante, dal momento che la Commissione ha dimostrato (v. nei precedenti punti 3151-3163) che la concertazione alla quale tali imprese hanno aderito nelle riunioni indicate nel precedente punto 3279 ha costituito una pratica concordata contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato poiché ha dato luogo a taluni comportamenti sul mercato di altre imprese coinvolte nella stessa concertazione. Del resto, in mancanza di prove contrarie che toccava alla Aker e alla Euroc produrre, si deve considerare che queste due imprese, che sono rimaste presenti sul mercato, hanno tenuto conto di tale concertazione per decidere il proprio comportamento sul mercato stesso (sentenze Commissione/Anic, citata nel precedente punto 270, punto 121, e Hüls/Commissione, citata nel precedente punto 155, punto 162).
punto 3281
La Commissione poteva quindi legittimamente considerare, nell'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, che l'Aker e l'Euroc avevano partecipato alle pratiche concordate dirette a far sì che la Calcestruzzi cessasse di essere cliente dei produttori greci, e in particolare della Titan.
punto 3282
Nondimeno, poiché la decisione impugnata non contiene alcun elemento che dimostri l'adesione della Aker e della Euroc a tali pratiche concordate prima del 9 settembre 1986, data della loro partecipazione alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF a Baden-Baden, l'art. 4, n. 3, lett. a), deve essere annullato nella parte in cui considera che le due imprese suddette hanno partecipato all'infrazione di cui trattasi prima di tale data.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3) › A — Pratiche concordate miranti a sottrarre la Calcestruzzi ai produttori greci, e in particolare alla Titan [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)] › 2. Sulla partecipazione alle pratiche concordate delle ricorrenti di cui trattasi › 2.11. Posizione della Cementir
punto 3283
La Cementir sostiene di non aver mai avviato trattative con la Calcestruzzi per attuare un accordo anticoncorrenziale diretto ad impedire le importazioni provenienti dalla Grecia, accordo della cui esistenza e contenuto sarebbe stata a conoscenza. Aggiunge che non le è mai stato chiesto di esercitar pressioni sulla Calcestruzzi.
punto 3284
Si deve tuttavia rilevare che, secondo il verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 22 e 28; documenti nn. 33.126/18859 e 18860), «[n]umerose riunioni hanno avuto luogo tra i produttori italiani di cemento e Ferruzzi e [è sembrato] che si po[tesse] giungere ad un accordo per quanto riguarda il mercato del calcestruzzo pronto».
punto 3285
Nella sua lettera inviata il 2 settembre 1988 ai suoi avvocati londinesi (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 4; documento n. 33.126/19196), la Titan spiega che, «[i]l 6 febbraio 1987, Calcestruzzi per la prima volta [è] sembra[ta] resti[a] a confermare il programma di consegne facendo notare “gli sviluppi assunti dalle industrie locali del cemento”».
punto 3286
Nel corso della riunione della ETF dell'11 febbraio 1987 e di quella del sottogruppo «Misure difensive» del 17 marzo 1987 si è menzionato un accordo tra i produttori italiani di cemento e il gruppo Ferruzzi, che consentiva di scongiurare una minaccia di importazione da parte di questo gruppo avvertita come catastrofica per i prezzi.
punto 3287
Secondo il telex della Italcementi alla Titan del 13 maggio 1987 e quello della Calcestruzzi alla Titan del 2 giugno 1987 (v. nel precedente punto 3249), la sospensione delle forniture di cemento convenute tra la Titan e la Calcestruzzi è stata determinata da un accordo concluso da quest'ultima con i maggiori produttori italiani di cemento, tra cui la Cementir.
punto 3288
Tale complesso di documenti dimostra che la Cementir fu uno dei produttori italiani di cemento che intervennero presso il gruppo Ferruzzi per ottenere che la Calcestruzzi sospendesse l'esecuzione del contratto di fornitura che aveva concluso con la Titan.
punto 3289
La Commissione pertanto poteva legittimamente considerare, nell'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, che fa Cementir aveva partecipato alle pratiche concordate dirette a sottrarre ai produttori greci, e in particolare alla Titan, la loro cliente Calcestruzzi.
punto 3290
Nondimeno, la decisione impugnata non contiene alcun elemento che consenta di ritenere assodata la partecipazione della Cementir a tali pratiche concordate prima del 9 settembre 1986, data della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF a Baden-Baden, nel verbale della quale sono menzionate per la prima volta le trattative tra i produttori italiani di cemento e il gruppo Ferruzzi. Ne consegue che l'art. 4, n. 3, lett. a), deve essere annullato nella parte in cui considera che la Cementir ha partecipato all'infrazione di cui trattasi prima di tale data.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3) › A — Pratiche concordate miranti a sottrarre la Calcestruzzi ai produttori greci, e in particolare alla Titan [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)] › 2. Sulla partecipazione alle pratiche concordate delle ricorrenti di cui trattasi › 2.12. Posizione della Blue Circle
punto 3291
La Blue Circle sostiene che la Commissione desume la sua partecipazione alle pratiche concordate di cui trattasi, in particolare, da una delle note interne datate 4 settembre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 3), nella quale indicava che la Titan l'aveva informata del fatto che non avrebbe annullato il suo contratto con la Calcestruzzi. Tale documento non suggerirebbe tuttavia che la Blue Circle abbia tentato di fare pressioni sulla Titan affinché quest'ultima annullasse il contratto di cui trattasi.
punto 3292
La Blue Circle afferma che la propria partecipazione all'infrazione sopra indicata non può neppure essere dedotta dal solo fatto che le misure dissuasive e persuasive esaminate dalla ETF comprendevano un'eventuale misura nei confronti della Calcestruzzi. La ETF infatti avrebbe esaminato numerose possibilità per sottoporre proposte a coloro che decidevano.
punto 3293
Infine, la Blue Circle ritiene che la Commissione non potesse desumere il suo coinvolgimento nelle pratiche concordate di cui trattasi dagli accordi conclusi nell'aprile 1987 tra i produttori italiani per soddisfare tutti i fabbisogni di cemento del gruppo Calcestruzzi (decisione impugnata, paragrafo 27, punti 4-11). Riconosce che la ETF è stata informata della situazione italiana. Tale informazione tuttavia non sarebbe stata molto precisa. In ogni caso il mero fatto di ricevere informazioni sarebbe insufficiente per dimostrare la partecipazione a pratiche concordate. La Blue Circle aggiunge che gli accordi menzionati dell'aprile 1987 hanno avuto una dimensione strettamente locale e che essa li ha sempre ignorati, dal momento che non sono stati mai portati a sua conoscenza gli elementi di prova relativi a tali accordi.
punto 3294
A tale proposito, occorre precisare che, tra le misure di difesa del mercato italiano, la Commissione ritiene assodate la partecipazione della Blue Circle unicamente alle pratiche concordate dirette a sottrarre ai produttori greci, e in particolare alla Titan, la loro cliente Calcestruzzi [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)]. Essa non le addebita una partecipazione all'accordo relativo alle convenzioni firmate il 3 e 15 aprile 1987, che avevano lo scopo di impedire eventuali importazioni di cemento greco da parte della Calcestruzzi [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. b)].
punto 3295
Riguardo alla partecipazione della Blue Circle all'infrazione addebitata nell'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, si deve osservare che, nella sua nota interna datata 4 settembre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 3; documento n. 33.126/11026), tale impresa afferma: «Per quanto riguarda l'Italia, Titan resta irremovibile nella sua intenzione di non annullare il contratto con Ferruzzi, almeno non prima del dicembre 1987, data per la quale sembra che essa abbia una clausola-scappatoia». Tali indicazioni dimostrano che la Blue Circle ha tentato invano di convincere la Titan a risolvere in anticipo il contratto di fornitura che aveva appena concluso con il gruppo Ferruzzi.
punto 3296
In ogni caso, la Blue Circle ha assistito alla riunione della ETF del 17 giugno 1986 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 11, documenti nn. 33.126/18756 e 18787), alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 22 e 23; documento n. 33.126/18857), alla riunione dell'ETF dell'11 febbraio 1987 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 45; documento n. 33.126/18760), nonché alla riunione del sottogruppo «Misure difensive» del 17 marzo 1987 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 47; documento n. 33.126/4858).
punto 3297
Tenuto conto di quanto già rilevato a proposito di queste ultime tre riunioni (v. nel precedente punto 3226), e poiché la Blue Circle non ha prodotto alcun elemento attestante che, nel corso di tali riunioni, ha apertamente preso le distanze dalle misure illecite in quella sede menzionate in relazione alla situazione Ferruzzi o ha informato gli altri partecipanti che assisteva a tali riunioni con un modo di vedere diverso dal loro, la Commissione poteva legittimamente considerare che la Blue Circle aveva aderito a tali misure o, quanto meno, aveva dato questa impressione agli altri partecipanti per spirito di solidarietà di fronte alla decisione dell'industria greca del cemento di esportare le proprie eccedenze produttive sui mercati dell'Europa occidentale, decisione avvertita come una gravissima minaccia per la stabilità del complesso di tali mercati (v., in questo senso, la giurisprudenza citata nel precedente punto 1353).
punto 3298
Ne consegue che la Commissione ha legittimamente considerato, nell'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, che la Blue Circle aveva partecipato, a partire dal 17 giugno 1986, alle pratiche concordate dirette a far sì che la Calcestruzzi non fosse più cliente dei produttori greci, e in particolare della Titan.
punto 3299
La Blue Circle sostiene di non comprendere come la Commissione abbia potuto considerare che la mancata esecuzione del contratto Calcestruzzi-Titan era conseguenza delle pratiche concordate descritte nel paragrafo 55, punto 1, della decisione impugnata, pur non imputando queste ultime né alla Calcestruzzi né alla Titan.
punto 3300
Tale argomento tuttavia non consente di porre in non cale l'analisi effettuata nei precedenti punti 3150-3163 e 3295-3298 riguardo alla fondatezza, da un lato, delle constatazioni della Commissione relative all'esistenza di pratiche concordate dirette, in uno spirito anticoncorrenziale, a far si che la Calcestruzzi non fosse più cliente della Titan e, d'altro lato, della decisione dell'istituzione di ritenere assodata la partecipazione della Blue Circle a tali pratiche.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3) › A — Pratiche concordate miranti a sottrarre la Calcestruzzi ai produttori greci, e in particolare alla Titan [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)] › 3. Sulla durata dell'infrazione
punto 3301
Nell'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata la Commissione dichiara che l'infrazione è durata dal 17 giugno 1986 al 15 marzo 1987.
punto 3302
E' stato già rilevato che, prendendo in considerazione il 17 giugno 1986 come data d'inizio di tale infrazione nei confronti della CBR, della Dyckerhoff, della Aalborg, del BDZ, della Unicem, della Uniland, della Oficemen, della Irish Cement, della Aker, della Euroc e della Cementir, la Commissione ha erroneamente valutato la data d'inizio della loro partecipazione a questa infrazione. Detta data deve essere così posticipata al 9 settembre 1986 (v. supra, rispettivamente punti 3205, 3240, 3253, 3282 e 3290).
punto 3303
La Aker, la Euroc e la Cementir sottolineano di non aver assistito a nessuna delle due riunioni dell'ETF le cui date corrispondono a quelle prese in considerazione come data d'inizio (17 giugno 1986) e data finale (15 marzo 1987) dell'infrazione. La durata della loro partecipazione a quest'ultima dovrebbe quindi, in ogni caso, essere ridotta.
punto 3304
Riguardo alla data d'inizio dell'infrazione di cui trattasi, essa è già stata posticipata al 9 settembre 1986 nei confronti della Aker e della Euroc (v. nel precedente punto 3282), nonché della Cementir (v. nel precedente punto 3290).
punto 3305
Quanto alla data finale dell'infrazione, occorre ricordare, per quanto riguarda la Aker e la Euroc, che queste ultime sono state rappresentate alla riunione delta ETF dell'11 febbraio 1987. E' dunque lecito considerare che le pratiche concordate di cui trattasi hanno influenzato.il loro comportamento sul mercato sino alla fine del periodo di infrazione stabilito dall'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata. Ne consegue che la Commissione ha giustamente considerato che la partecipazione della Aker e della Euroc alle pratiche concordate di cui trattasi è durata fino al 15 marzo 1987.
punto 3306
Quanto alla Cementir, si deve ricordare che, alla riunione del sottogruppo «Misure difensive» del 17 marzo 1987, sono state menzionate le trattative tra i produttori italiani di cemento e il gruppo Ferruzzi, trattative nelle quali la Cementir era direttamente coinvolta, come risulta dall'analisi effettuata nei precedenti punti 3284-3288. La Commissione poteva quindi legittimamente considerare, nell'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, che la Cementir aveva partecipato alle pratiche concordate di cui trattasi sino alla fine del periodo d'infrazione fissato da tale disposizione.
punto 3307
La Blue Circle sostiene che la decisione impugnata non motiva la durata dell'infrazione constatata nell'art. 4, n. 3, lett. a).
punto 3308
Occorre rilevare che la data del 17 giugno 1986 presa in considerazione come data d'inizio dell'infrazione corrisponde alla prima delle riunioni indicate nel paragrafo 27, punto 3, della decisione impugnata per dimostrare che la situazione Ferruzzi è stata discussa nell'ambito della ETF
punto 3309
Riguardo alla data del 15 marzo 1987, presa in considerazione come data finale dell'infrazione, essa si riferisce, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 27, punti 3 e 5, della decisione impugnata (v. documenti nn. 33.126/4858-4861), ad una riunione del sottogruppo «Misure difensive» tenutasi il 17 marzo 1987, e non il 15 marzo 1987 come erroneamente indicato dalla Commissione (v. nel precedente punto 3141), riunione nel corso della quale, secondo la documentazione disponibile, si sarebbe per l'ultima volta riferito circa le trattative tra i rappresentanti italiani di cemento e il gruppo Ferruzzi.
punto 3310
Pertanto, la Blue Circle, che ha del resto assistito tanto alla riunione del 17 giugno 1986 quanto a quella del 17 marzo 1987, non può validamente dedurre un vizio di motivazione quanto alla durata dell'infrazione contestata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3) › A — Pratiche concordate miranti a sottrarre la Calcestruzzi ai produttori greci, e in particolare alla Titan [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)] › 4. Sull'accesso al fascicolo
punto 3311
La Ciments français e la Asland hanno presentato, a seguito delle misure di organizzazione del procedimento del 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997 in materia di accesso al fascicolo, documenti che, a loro parere, avrebbero potuto essere loro utili nel corso del procedimento amministrativo per difendersi contro l'addebito relativo alla loro partecipazione alle pratiche concordate riguardanti la Calcestruzzi.
punto 3312
Non occorre più valutare la fondatezza di tali osservazioni, dal momento che è già stato constatato che l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui considera che queste due imprese hanno partecipato all'infrazione da esso menzionata (v. supra, rispettivamente, nei punti 3215 e 3263).
punto 3313
Le ricorrenti CBR, Dyckerhoff, Uniland, Oficemen, Holderbank, Aker e Euroc formulano del pari una serie di osservazioni sulla base di documenti che esse hanno potuto consultare a seguito delle medesime misure di organizzazione del procedimento. Esse intendono dimostrare che, accordando loro un accesso limitato alla CA e al suo fascicolo dell'istruttoria nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione, ha violato i loro diritti della difesa nel constatare l'infrazione loro imputata, in quanto esse non hanno avuto accesso ad elementi a loro discarico.
punto 3314
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 la CBR richiama i documenti nn. 33.126/2945-2951, 2954-2960, 15990-15995, 15997, 12145-12166, 12180-12188, 12204-12217, 12231-12338, 12341, 16235-16282, 15731-15739, 2917, 2918, 2948 e 2949, nessuno dei quali indicherebbe che essa ha svolto un qualsivoglia ruolo nelle relazioni tra i produttori italiani di cemento e la Calcestruzzi. Fa rilevare che, nei capitoli della CA dedicati all'Italia (paragrafi 35 e 70), essa non è affatto citata tra i produttori di cemento che avrebbero sottoscritto convenzioni con la Calcestruzzi in violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 3315
Occorre osservare che, per quanto riguarda le misure di difesa del mercato italiano, la Commissione considera assodata la partecipazione della CBR unicamente alle pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare alla Titan, la loro cliente Calcestruzzi [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)]. Essa non le addebita una partecipazione all'accordo relativo alle convenzioni firmate il 3 e 15 aprile 1987 con la Calcestruzzi allo scopo di impedire eventuali importazioni da parte della Calcestruzzi di cemento proveniente dalla Grecia [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. b)]. Si deve quindi solo stabilire se i commenti della CBR esposti nel punto precedente avrebbero avuto una possibilità, seppur ridotta, di far concludere il procedimento con un risultato diverso riguardo all'infrazione ad essa effettivamente addebitata.
punto 3316
In realtà, tali commenti non avrebbero impedito alla Commissione di constatare che la CBR aveva partecipato la riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, nel corso della quale si era fatta menzione delle trattative in corso in relazione con il problema Calcestruzzi. Pertanto, non avrebbero consentito di escludere la responsabilità di tale impresa nelle pratiche concordate di cui trattasi.
punto 3317
Nelle sue osservazioni del 5 gennaio 1998 la Dyckerhoff richiama documenti che contraddirebbero la presentazione, fatta nella decisione impugnata, degli elementi relativi alle pressioni esercitate sulla Calcestruzzi.
punto 3318
Essa si richiama innanzi tutto alla lettera inviata dalla Titan il 2 settembre 1988 ai suoi avvocati londinesi (documenti nn. 33.126/19195-19197).
punto 3319
A questo riguardo, senza che sia necessario esaminare la pertinenza dei commenti presentati dalla Dyckerhoff in base a tale lettera, è sufficiente osservare che quest'ultima era esplicitamente menzionata, nel paragrafo 19, lett. d), della CA, nella narrativa dei fatti relativi alle misure di difesa del mercato italiano.
punto 3320
Le prime due pagine di detta lettera (documenti nn. 33.126/19195 e 19196) compaiono peraltro nella cassa (v. nel precedente punto 95). La Dyckerhoff avrebbe quindi potuto utilizzarle a sostegno nella sua memoria di risposta alla CA. Essa non può pertanto invocarle ora per dimostrare l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
punto 3321
Quanto alla terza pagina della lettera (documento n. 33.126/19197), essa contiene unicamente indicazioni relative all'indirizzo al quale doveva essere inviata la risposta alla medesima lettera, nonché la firma dello scrivente. Essa non avrebbe avuto quindi alcuna utilità per la difesa della Dyckerhoff nel corso del procedimento amministrativo.
punto 3322
La Dyckerhoff si riferisce poi alla risposta del 22 marzo 1990 della Calcestruzzi ad una richiesta di informazioni della Commissione (documenti nn. 33.126/16316-16330). La Calcestruzzi spiega in quel documento che la risoluzione del contratto che essa aveva concluso con la Titan nell'aprile 1986 era giustificata dal fatto che non aveva ottenuto le autorizzazioni dell'amministrazione italiana necessarie per utilizzare i suoi impianti portuali ai fini dell'esecuzione di detto contratto. La Dyckerhoff sostiene che i documenti che costituiscono la risposta le avrebbero consentito di confutare la spiegazione addotta dalla Commissione nei paragrafi 27 e 55 della decisione impugnata riguardo alla mancata esecuzione del contratto Calcestruzzi/Titan.
punto 3323
Si deve tuttavia rilevare che i commenti che la Dyckerhoff avrebbe potuto far valere nel corso del procedimento amministrativo in base ai documenti indicati non avrebbero consentito di porre in non cale il complesso di documenti indicati nel paragrafo 27, punti 3-5, della decisione impugnata, sulla base dei quali la Commissione ha giustamente concluso, nell'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, per l'esistenza di pratiche concordate tra i produttori italiani Unicem, Italcementi e Cementir e una serie di imprese e di associazioni europee del settore del cemento, tra le quali la Dyckerhoff, pratiche che miravano, in uno spirito anticoncorrenziale, a far sì che la Calcestruzzi non fosse più cliente dei produttori greci, e in particolare della Titan.
punto 3324
Infine, la Dyckerhoff rileva, nelle sue osservazioni del 7 febbraio 1997, che risulta dal fascicolo italiano che essa non ha svolto alcun ruolo nelle misure relative alla Calcestruzzi, dal momento che quest'ultima era legata ai produttori italiani dal GU SIPAC, di cui la Dyckerhoff non faceva parte (documenti nn. 33.126/15990-15997, 12145-12166, 12180-12188, 12204-12217 e 12231-12341).
punto 3325
Tuttavia i commenti che la Dyckerhoff avrebbe potuto far valere nel corso del procedimento amministrativo in base ai documenti da essa indicati non avrebbero impedito alla Commissione di constatare che tale impresa aveva partecipato alla riunione degfì Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, nel corso della quale si era fatta menzione delle azioni in corso riguardo alla situazione Ferruzzi. Pertanto, non avrebbero consentito di escludere la responsabilità della Dyckerhoff nelle pratiche concordate di cui all'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata.
punto 3326
La Uniland e la Oficemen sostengono, nelle loro osservazioni del 10 febbraio 1997 e del 3 marzo 1998, che non esiste alcuna prova, tra i documenti ai quali hanno potuto accedere a seguito delle misure di organizzazione del procedimento ricordate nel precedente punto 3311, della loro partecipazione alle pratiche concordate imputate nell'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata. Al contrario, numerosi documenti attesterebbero che le misure di difesa del mercato italiano contro le importazioni provenienti dalla Grecia scaturivano non da un'intesa multilaterale alla quale esse avrebbero partecipato, ma da relazioni unilaterali dei produttori italiani.
punto 3327
Nelle loro osservazioni del 10 febbraio 1997 esse invocavano una lettera della Italcementi del 26 ottobre 1987 (documento n. 33.126/2950) e il resoconto di una riunione del 12 gennaio 1988 dei produttori italiani di cemento presso la Cementir (documento n. 33.126/19872). Questi due documenti non conterrebbero alcuna allusione ad una qualsivoglia partecipazione diretta o indiretta da parte loro alle misure adottate dal mercato italiano per lottare contro le importazioni provenienti dalla Grecia. Al contrario, essi confermerebbero la dimensione meramente locale di tali misure.
punto 3328
Nelle loro osservazioni del 3 marzo 1998 la Uniland e la Oficemen si riferiscono ad un estratto delle risposte fornite dalla Unicem alla Commissione nell'ottobre 1989 riguardo alle attività della ETF (documenti nn. 33.126/12060-12065, in particolare 12063), nonché alla lettera nella quale la Calcestruzzi spiega alla Commissione che la riduzione delle sue importazioni provenienti dalla Grecia era unicamente imputabile al fatto che l'amministrazione italiana non le aveva concesso le autorizzazioni necessarie per la costruzione di una banchina destinata allo sbarco del cemento (documenti nn. 33.126/16317-16321, in particolare 16319, menzionati nel precedente punto 3322). Esse si riferiscono anche alla lettera inviata il 2 settembre 1988 dalla Titan ai suoi avvocati londinesi (documenti nn. 33.126/19195-19197), nonché ai documenti nn. 33.126/19188-19193 e 19198-19200. Rinviano infine ancora una volta al resoconto della riunione del 12 gennaio 1988 dei produttori italiani di cemento presso la Cementir a Roma (documento n. 33.126/19871-19873).
punto 3329
Occorre ricordare che, per i motivi enunciati nei precedenti punti 3319-3321, la lettera della Titan del 2 settembre 1988 ai suoi avvocati londinesi non può essere validamente richiamata dalla Uniland e dalla Oficemen per dimostrare l'esistenza di una violazione dei loro diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
punto 3330
In ogni caso, i commenti che queste due ricorrenti avrebbero potuto far valere nel corso del procedimento amministrativo in base ai diversi documenti individuati nei precedenti punti 3327 e 3328 non avrebbero consentito di porre in non cale il complesso di documenti indicati nel paragrafo 27, punti 3-5, della decisione impugnata, sulla base dei quali la Commissione ha giustamente concluso, nell'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, per l'esistenza di pratiche concordate su scala europea, che miravano, in uno spirito anticoncorrenziale, a far sì che la Calcestruzzi non fosse più cliente dei produttori greci, e in particolare della Titan.
punto 3331
Tali commenti non avrebbero neppure impedito alla Commissione di constatare, da un lato, che la Uniland aveva assistito alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, nel corso della quale si era fatta menzione delle trattative in corso in relazione con la situazione Ferruzzi, e, d'altro lato, che la Oficemen era stata rappresentata in tale riunione ed aveva assistito alla riunione del sottogruppo «Misure difensive» il 17 marzo 1987, nel corso della quale venne menzionato l'accordo tra i produttori italiani di cemento e il gruppo Ferruzzi. Pertanto, essi non avrebbero consentito di escludere la responsabilità della Uniland e della Oficemen nelle pratiche concordate di cui all'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata.
punto 3332
La Uniland e la Oficemen richiamano ancora, nelle loro osservazioni del 3 marzo 1998, una serie di documenti riferentisi a contratti conclusi tra i produttori greci di cemento e talune imprese italiane (documenti nn. 33.126/19781-19786, 19793-19798, 19802-19812, 20140-20147, 20148-20156, 20157-20164, 20166 e 20167), nonché a contratti conclusi tra produttori greci per forniture in Italia (documenti nn. 33.126/20132-20137 e 20259-20267). Citano del pari la relazione di gestione della Titan per l'anno 1988 (documento n. 33.126/19432) che esprimerebbe uno spettacolare rafforzamento della presenza dell'impresa greca sul mercato italiano per tale anno. Tali diversi documenti sarebbero in contraddizione con le valutazioni effettuate dalla Commissione nel paragrafo 55 della decisione impugnata.
punto 3333
In ogni caso, tali commenti delle ricorrenti non avrebbero consentito di porre in non cale il complesso di documenti indicati nel paragrafo 27, punti 3-5, della decisione impugnata, in base ai quali la Commissione ha giustamente constatato l'esistenza di pratiche concordate che miravano, in uno spirito anticoncorrenziale, a sottrarre alla Titan la sua cliente Calcestruzzi, constatazione che era sufficiente per concludere che dette pratiche concordate erano contrarie all'art. 85, n. 1, del Trattato (v. giurisprudenza citata nel precedente punto 837).
punto 3334
Nelle sue osservazioni dell'8 dicembre 1997, la Holderbank afferma sulla base della lettera 2 settembre 1988 della Titan ai suoi avvocati londinesi (documenti nn. 33.126/19195-19197), che la mancata esecuzione da parte della Calcestruzzi del suo contratto di fornitura di cemento concluso con la Titan fu la conseguenza di un accordo intervenuto tra il gruppo Ferruzzi/Calcestruzzi ed i soli produttori italiani di cemento, e non di un'intesa globale alla quale la Holderbank avrebbe partecipato.
punto 3335
Tuttavia, per i motivi enunciati nei precedenti punti 3319-3321, la Holderbank non può servirsi di tale lettera per dimostrare la sussistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
punto 3336
La Holderbank si riferisce inoltre alla nota relativa alla riunione del 12 gennaio 1988 dei produttori italiani di cemento presso la Cementir (v. nel precedente punto 3328). Detta nota illustrerebbe la compartimentazione del mercato italiano rispetto alle importazioni di cemento, nel caso specifico le importazioni provenienti dalla Iugoslavia. Ricorderebbe anche la solidarietà di cui i produttori italiani di cemento erano invitati a dare prova per fronteggiare tali importazioni. Sottolineerebbe, infine la necessità di trovare un accordo con i produttori greci per indurli a ridurre le loro esportazioni, pena una guerra dei prezzi. La Holderbank ritiene che, se tale documento fosse stato accessibile nel corso del procedimento amministrativo, essa avrebbe potuto dimostrare che la compartimentazione del mercato italiano era dovuta non alle misure adottate nell'ambito dell'ETF, ma solo al comportamento dei produttori locali.
punto 3337
Si deve tuttavia constatare che tali commenti non avrebbero consentito di porre in non cale il complesso di documenti indicati nel paragrafo 27, punti 3-5, della decisione impugnata, sulla base dei quali la Commissione ha giustamente concluso, nell'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, per l'esistenza di pratiche concordate tra i produttori italiani Italcementi, Unicem e Cementir e una serie di partecipanti alla ETF, tra i quali la Holderbank, pratiche che miravano, in uno spirito anticoncorrenziale, a far sì che la Calcestruzzi non fosse più cliente dei produttori greci, e in particolare della Titan.
punto 3338
Nelle loro osservazioni del 10 febbraio 1997 la Aker e la Euroc invocano diversi documenti menzionati nel precedente punto 3324. Tali documenti avrebbero permesso loro di dimostrare che gli accordi conclusi nell'aprile 1987 tra la Cementir, la Italcementi e la Unicem, da un lato, e la Calcestruzzi, d'altro lato, erano il risultato di trattative condotte su scala locale tra i principali produttori italiani di cemento. Nessuno dei tali documenti suffragherebbe la tesi della Commissione secondo la quale tali accordi erano lo strumento di un piano di azione dibattuto e approvato nel corso delle riunioni della ETF, alla quali la Aker e la Euroc hanno assistito. Le due ricorrenti si riferiscono del pari a note della Italcementi del 15 ottobre 1986 (documenti nn. 33.126/2945-2948), del 26 ottobre 1987 (documenti nn. 33.126/2949-2951) e del 13 novembre 1987 (documenti nn. 33.126/2954-2960), che dimostrerebbero che il «problema greco » è stato trattato all'epoca su base puramente bilaterale, tra i principali produttori italiani di cemento e i loro omologhi greci. Esse si riferiscono in particolare al seguente estratto della nota della Italcementi datata 13 novembre 1987, che, secondo la traduzione da esse fornita, indica: «Bisognerebbe quindi valutare a questo punto chi contattare, come contattare i greci e ipotizzare un accordo realisticamente fattibile, che non dovrebbe superare i due anni pensando poi di poter gestire meglio, con i produttori europei, o con presenza diretta sul capitale o con presenza indiretta l'industria cementiera greca».
punto 3339
Tuttavia, i commenti che la Aker e la Euroc avrebbero potuto far valere nel corso del procedimento amministrativo in base ai diversi documenti menzionati nel punto precedente non avrebbero consentito di porre in non cale il complesso di documenti indicati nel paragrafo 27, punti 3-5, della decisione impugnata, sulla base dei quali la Commissione ha giustamente concluso, nell'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, per l'esistenza di pratiche concordate su scala europea, che miravano, in uno spirito anticoncorrenziale, a far sì che la Calcestruzzi non fosse più cliente dei produttori greci, e in particolare della Titan. Tali commenti non avrebbero neppure impedito alla Commissione di constatare che la Aker e la Euroc erano state rappresentate nella riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti dell'ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, nel corso della quale si fece menzione delle trattative in corso in relazione con la situazione Ferruzzi, nonché nella riunione della ETF tenutasi l'11 febbraio 1987, nel corso della quale era stato annunciato che era stato raggiunto un accordo tra i produttori italiani di cemento e il gruppo Ferruzzi e che tale accordo aveva consentito di scongiurare una minaccia di importazione di cemento da parte di questo gruppo, minaccia giudicata catastrofica per i prezzi. Pertanto, tali commenti non avrebbero consentito di escludere la responsabilità delle due suddette ricorrenti nell'infrazione di cui all'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata.
punto 3340
Nelle loro osservazioni del 29 dicembre 1997 la Aker e la Euroc si riferiscono inoltre al resoconto di una riunione del 13 marzo 1989 tra produttori di cemento italiani e jugoslavi (documenti nn. 33.126/16002-16006). A loro parere, tale documento avrebbe loro consentito di suffragare la loro tesi secondo la quale gli accordi relativi alla Calcestruzzi erano una questione puramente locale.
punto 3341
Tuttavia, il documento di cui trattasi dimostra tutt'al più che, circa due anni dopo il periodo d'infrazione preso in considerazione nell'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, vi erano state trattative bilaterali tra i mercati italiano e iugoslavo per limitare le esportazioni da quest'ultimo verso il primo. Quindi, i commenti che la Aker e la Euroc avrebbero potuto presentare sulla base di tale documento non avrebbero, manifestamente, consentito di porre in non cale le considerazioni oggettive, ricordate nel precedente punto 3339, riguardo alle pratiche concordate attuate su scala europea in occasione dell'insorgere del problema Calcestruzzi.
punto 3342
In conclusione, i commenti della CBR, della Dyckerhoff, della Uniland, della Oficemen, della Holderbank, della Aker e della Euroc non avrebbero avuto alcuna possibilità, seppur remota, di far concludere il procedimento amministrativo con un risultato diverso. Le suddette ricorrenti non hanno quindi dimostrato riguardo a tale punto l'esistenza di una violazione dei loro diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3) › B — Accordo riguardante le convenzioni firmate nell'aprile 1987 con la Calcestruzzi [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. b)]
punto 3343
Ai termini dell'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione impugnata, la Italcementi, la Unicem e la Cementir «hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dal 3 aprile 1987 al 3 aprile 1992, partecipando ad un accordo riguardante i contratti e le convenzioni firmati il 3 e 15 aprile 1987 allo scopo di impedire eventuali importazioni di cemento greco da parte di Calcestruzzi».
punto 3344
Le tre ricorrenti di cui trattasi formulano un argomento di merito diretto all'annullamento di tale disposizione. Inoltre la Italcementi e la Cementir contestano alla Commissione di avere violato, in occasione della constatazione dell'infrazione di cui trattasi, i loro diritti della difesa non consentendo loro nel corso del procedimento amministrativo di accedere integralmente alla CA e al suo fascicolo d'istruttoria, privandole in tal modo di presunti elementi a loro discarico.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3) › B — Accordo riguardante le convenzioni firmate nell'aprile 1987 con la Calcestruzzi [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. b)] › 1. Sull'esistenza dell'infrazione
punto 3345
Nel paragrafo 27 della decisione impugnata la Commissione, dopo aver rilevato (punto 5) che l'accordo «tra i produttori di cemento [italiani] e Ferruzzi» era stato menzionato dal rappresentante italiano alla riunione della ETF dell'11 febbraio 1987 e a quella del sottogruppo «Misure difensive» del 17 marzo 1987 (v. nel precedente punto 3141), constata (punto 6) che detto accordo è stato concluso nel successivo mese di aprile:
«Infatti, il 3 e 15 aprile 1987, i produttori italiani di cemento Italcementi, Unicem, Cementir e Calcestruzzi hanno firmato convenzioni e contratti relativi alla fornitura di cemento e alla reciproca collaborazione (doc. 33.126/12145-12342) in virtù dei quali i tre cementieri si sono impegnati in solido a soddisfare il fabbisogno totale di cemento elei gruppo Calcestruzzi ed a praticare le riduzioni di prezzo ivi indicate; dal canto suo, Calcestruzzi si è impegnala] a mettere il 50% delle riduzioni concesse a disposizione di una controllata comune alle quattro parti contraenti che deve investire tali somme in società di calcestruzzo pronto o in settori collegati, ed a soddisfare almeno l'80% del proprio fabbisogno di cemento presso Italcementi, Unicem e Cementir o presso società da queste designate; i tre produttori di cemento si sono riservati il diritto di recesso se Calcestruzzi non acquista presso di loro almeno il 95% del proprio fabbisogno».
punto 3346
La Commissione prende poi in considerazione (paragrafo 27, punti 7-10) una serie di telex scambiati tra maggio e giugno 1987 tra la Calcestruzzi e la Titan, da un lato, e la Italcementi e la Titan, d'altro lato. I suddetti telex dimostrerebbero che, a seguito dell'accordo raggiunto con i tre produttori italiani di cemento, la Calcestruzzi ha sospeso l'esecuzione del contratto da essa concluso con la Titan nell'aprile del 1986. Essi dimostrerebbero anche che vi sono stati incontri tra i produttori italiani Italcementi, Unicem e Cementir, da un lato, e la Titan, dall'altro, per trovare una soluzione ai problemi connessi a detta inadempienza del contratto.
punto 3347
Nel paragrafo 55, punto 2, la Commissione conclude:
«I contratti e le convenzioni firmati il 3 e il 15 aprile 1987 (cfr. par. 27, punto 6, supra) rappresentano l'applicazione di un accordo fra Italcementi, Unicem e Cementir, previsto dall'articolo 85, paragrafo 1, e di conseguenza costituiscono un'infrazione a partire dalla data della firma e per la vigenza dei contratti e delle convenzioni stesse, vale a dire fino al 3 aprile 1992. In effetti l'accordo, secondo quanto risulta dai resoconti dell'11 febbraio 1987 e del 15 marzo 1987, ha avuto lo scopo di evitare una minaccia di importazione di 1,5 milioni di t di cemento greco da parte di Calcestruzzi in una decina di porti, con probabili effetti catastrofici sui prezzi (cfr. par. 27, punto 5, supra)».
punto 3348
Le ricorrenti Unicem, Italcementi e Cementir prospettano in sostanza nove argomenti diretti a contestare l'infrazione che viene loro imputata.
punto 3349
In primo luogo, esse negano che le convenzioni sottoscritte con la Calcestruzzi nell'aprile 1987 fossero state animate da un obiettivo anticoncorrenziale.
punto 3350
La Unicem sostiene che tali convenzioni non presentavano alcun nesso con la ETF. Il fatto che essa abbia adottato, nell'ambito di tali convenzioni, un comportamento del tutto indipendente rispetto a qualsiasi produttore non italiano ne sarebbe la prova migliore. Aggiunge che le convenzioni di cui trattasi avevano un oggetto lecito. I rapporti tra i produttori italiani di cemento e la Calcestruzzi troverebbero la loro spiegazione in motivi di ordine commerciale, che non avrebbero nulla a che fare con una concertazione internazionale. La Calcestruzzi, che era il cliente italiano più importante sul mercato del cemento, avrebbe messo in atto un considerevole potere d'acquisto. Le convenzioni dell'aprile 1987 dovrebbero essere considerate come la realizzazione dell'obiettivo a lungo termine della Calcestruzzi di ottenere uno sconto del 15% su tutti i suoi acquisti di cemento in Italia. Le concessioni sui prezzi fatte dalla Italcementi, dalla Cementir e dalla Unicem avrebbero costituito una risposta consona ad una concorrenza lecita. Inoltre, l'offerta fatta dai tre grandi produttori italiani avrebbe presentato molteplici vantaggi per la Calcestruzzi rispetto al contratto che quest'ultima aveva concluso con la Titan nell'aprile 1986: qualità del servizio, vicinanza geografica dei fornitori, costi di trasporto meno elevati, maggiore flessibilità nell'esecuzione del contratto, possibilità di assistenza tecnica e commerciale da parte dei fornitori italiani. I contratti di fornitura sarebbero stati sottoscritti congiuntamente dalla Italcementi, dalla Cementir e da essa stessa in ragione delle necessità di approvvigionamento della Calcestruzzi, alle quali non avrebbe potuto far fronte un solo produttore.
punto 3351
La Italcementi sostiene anche che le convenzioni sopra menzionate costituivano una reazione di concorrenza dei produttori italiani alle importazioni sul loro mercato di cemento proveniente dalla Grecia. A suo parere, lo scopo di un'intesa dovrebbe essere definito come il senso e l'obiettivo da essa perseguiti, oggettivamente individuati sulla stregua del contesto economico nel quale detta intesa deve essere applicata, e non come l'intenzione soggettiva auspicata dalle parti. Nella fattispecie la Commissione non avrebbe dimostrato l'esistenza di tale oggetto restrittivo della concorrenza.
punto 3352
La Cementir sostiene di avere preso l'iniziativa, con la Italcementi e la Unicem, di trattative con la Calcestruzzi per stabilire la migliore organizzazione possibile dei loro reciproci rapporti commerciali. Sottolinea l'interesse commerciale che rivestivano tali trattative, dal momento che la Calcestruzzi rappresentava una domanda annuale pari a circa 2200000 tonnellate di cemento. In tale contesto sarebbe intervenuta la costituzione della società italiana SIPAC, controllata comune della Italcementi, della Unicem e della Cementir. Detta società non avrebbe quindi avuto per oggetto di impedire l'esecuzione delle obbligazioni che la Calcestruzzi aveva contratto nei confronti della Titan. La Cementir conclude che il suo comportamento in questa vicenda può essere spiegato in maniera diversa da una concertazione illecita, vale a dire con la sua preoccupazione di concludere un contratto vantaggioso. Il suo atteggiamento sarebbe stato analogo a quello adottato da una serie di altri produttori italiani che hanno preso parte agli accordi di fornitura con la Calcestruzzi, e che tuttavia non sono stati sanzionati nella decisione impugnata.
punto 3353
Occorre rilevare che nessuna delle tre ricorrenti suddette contesta che la conclusione, nell'aprile 1987, delle convenzioni tra loro e la Calcestruzzi sia stata l'oggetto dell'accordo «tra i produttori di cemento [italiani] e Ferruzzi » che venne menzionato nel corso della riunione della ETF dell'11 febbraio 1987 (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 5; documento n. 33.126/4912) e di quella del sottogruppo «Misure difensive» del 17 marzo 1987 (stesso punto; documento n. 33.126/4860).
punto 3354
Ora, nel corso della prima di queste due riunioni il rappresentante italiano ha indicato che tale accordo consentiva « di scongiurare la minaccia di importazione da parte [del gruppo Ferruzzi] di 1,5 [milioni di tonnellate] in una decina di porti con un effetto catastrofico sui prezzi» (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 5; documento n. 33.126/4912). Egli ha aggiunto: «[p]er la buona volontà dimostrata, Ferruzzi riceverà la bella somma di 15 [milioni] di USD all'anno per i cinque anni dell'accordo [e] dovrà riservare una parte del gruzzolo all'acquisto di società di BPE [calcestruzzo pronto] o partecipazioni in società BPE per chiudere i porti».
punto 3355
Le tre ricorrenti non contestano neppure che l'accordo tra i produttori italiani di cemento e la Calcestruzzi di cui trattasi nei telex indicati dalla Commissione nel paragrafo 27, punti 7 e 10, della decisione impugnata corrisponda all'accordo riguardante le convenzioni stipulate nell'aprile 1987. Ora, secondo i detti telex, tale accordo ha portato alla sospensione delle forniture di cemento che erano state convenute tra la Calcestruzzi e la Titan.
punto 3356
In base a tale complesso di documenti la Commissione poteva giustamente considerare che le convenzioni sottoscritte nell'aprile 1987 tra la Italcementi, la Unicem e la Cementir, da un lato, e la Calcestruzzi, d'altro lato, costituivano l'attuazione di un accordo tra la Italcementi, la Unicem e la Cementir diretto ad evitare, in uno spirito anticoncorrenziale, importazioni da parte della Calcestruzzi di cemento proveniente dalla Grecia. La Commissione poteva quindi legittimamente constatare, nell'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione impugnata, che tale accordo era contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 3357
La circostanza, messa in evidenza dalla Cementir, che gli altri produttori italiani di cemento che si asserisce abbiano preso parte alle convenzioni con la Calcestruzzi non siano stati considerati nella decisione impugnata non consente di porre in non cale l'analisi effettuata nei precedenti punti 3353-3356 quanto alla fondatezza della constatazione della Commissione riguardante l'obiettivo anticoncorrenziale perseguito dall'accordo relativo a tali convenzioni, né la responsabilità, in tale accordo anticoncorrenziale, della Cementir, che ammette di aver preso parte alle suddette convenzioni.
punto 3358
In secondo luogo, la Italcementi afferma che gli incontri tra i produttori italiani di cemento e la Titan, descritti nel paragrafo 27, punti 7-11, della decisione impugnata sono stati unicamente diretti ad evitare l'aggravarsi delle tensioni all'epoca esistenti nel mercato italiano, dimostrando la legittimità della conclusione di nuovi contratti di fornitura con la Calcestruzzi. I produttori italiani avrebbero partecipato a tali incontri senza la minima intenzione di ottenere risultati illeciti alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 3359
Dal canto suo, la Cementir sostiene che la riunione che si è tenuta il 27 maggio 1987 a Lussemburgo tra i produttori italiani e la Titan, riunione menzionata nel paragrafo 27, punti 9-11, della decisione impugnata, si è iscritta nell'ambito di un tentativo di risolvere la divergenza di opinioni suscitata dalle trattative commerciali intraprese dalla Italcementi, dalla Unicem e dalla Cementir, da un lato, e la Calcestruzzi, d'altro lato, al solo scopo di evitare che tale divergenza di opinioni nuocesse al buon funzionamento dell'accordo di approvvigionamento concluso dalla Calcestruzzi con la Titan. Essa aggiunge di aver partecipato a tale riunione su richiesta della Calcestruzzi.
punto 3360
Risulta tuttavia dal complesso dei documenti indicati nel paragrafo 27, punti 7-10, della decisione impugnata (documenti nn. 33.126/19205, 19204, 19201 e 19218) che alla fine del mese di maggio 1987 si è tenuta a Lussemburgo una riunione tra la Italcementi, la Unicem e la Cementir, da un lato, e la Titan, dall'altro, allo scopo, in particolare, di trovare una soluzione ai problemi connessi alla « sospensione delle consegne del prodotto previste nel contratto concluso a suo tempo [aprile 1986]» tra la Calcestruzzi e la Titan (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 10; documento n. 33.126/19201), sospensione che «[era] stata determinata d[all']accordo intervenuto con i più grandi produttori italiani di cemento (Italcementi - Unicem -Cementir)» (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 10; documento n. 33.126/19218).
punto 3361
In ogni caso, l'argomento della Italcementi e della Cementir non consente di porre in non cale l'estratto del resoconto della riunione della ETF dell'11 febbraio 1987 (v. nel precedente punto 3354), in base al quale la Commissione ha giustamente concluso che i tre produttori italiani di cemento Italcementi, Unicem e Cementir, mediante l'accordo relativo alle convenzioni sottoscritte con la Calcestruzzi nell'aprile 1987, avevano inteso evitare una minaccia di importazione di 1,5 milioni di tonnellate di cemento greco da parte del gruppo Ferruzzi in una decina di porti, il che avrebbe avuto effetti catastrofici sui prezzi.
punto 3362
In terzo luogo, la Italcementi sottolinea che le importazioni in Italia di cemento proveniente dalla Grecia si facevano a quel tempo a prezzi inferiori al costo reale, violando in tal modo la lealtà che deve regnare negli scambi commerciali intracomunitari. La Cementir afferma, da parte sua che già alla fine del 1985 i produttori greci hanno massicciamente esportato cemento e clinker, in particolare in Italia, grazie ad aiuti di Stato molto rilevanti.
punto 3363
Tali argomenti devono tuttavia essere respinti per i motivi enunciati nei precedenti punti 2557 e 2558.
punto 3364
In quarto luogo, la Unicem, la Italcementi e la Cementir affermano che le convenzioni dell'aprile 1987 non impedivano alla Calcestruzzi di adempiere le sue obbligazioni contrattuali nei confronti della Titan. Infatti, le consegne convenute tra la Calcestruzzi e la Titan nel loro contratto dell'aprile 1986 avrebbero riguardato solo, per il primo anno, 75000 tonnellate, ovvero una quantità nettamente inferiore al fabbisogno reale della Calcestruzzi, valutato in circa 2200000 tonnellate l'anno. Nessun obbligo minimo di acquisto sarebbe stato previsto per gli anni seguenti. Inoltre, le consegne effettuate dalla Titan non avrebbero risposto alle medesime esigenze di qualità del cemento italiano.
punto 3365
La Italcementi aggiunge che nello stesso periodo il contratto di fornitura concluso dalla Calcestruzzi con produttori iugoslavi è stato perfettamente eseguito. La clausola che consentiva ai produttori italiani di rescindere il contratto se la Calcestruzzi non avesse sopperito al 95% del proprio fabbisogno presso di loro non sarebbe stata mai applicata. La Calcestruzzi avrebbe quindi rescisso il suo contratto di fornitura con la Titan in maniera del tutto indipendente, per ragioni economiche, sfruttando le condizioni proposte dal produttore greco per negoziare la conclusione di contratti con i suoi fornitori abituali. La Italcementi rivendica pertanto la possibilità di consultare i documenti del fascicolo della Commissione riguardanti le spiegazioni fornite dalla Calcestruzzi nel corso del procedimento amministrativo circa i motivi della rescissione del suo contratto con la Titan.
punto 3366
La Unicem sottolinea inoltre che l'impegno della Calcestruzzi nei confronti dei tre produttori italiani di cemento riguardava l'80% dei suoi fabbisogni di approvvigionamento. Poiché questi ultimi erano stimati in circa 2200000 tonnellate annue, la Calcestruzzi avrebbe quindi avuto a disposizione un margine residuo di importazione di 400000 tonnellate, ovvero 325000 tonnellate in più di quelle fornite dalla Titan. Sarebbe quindi erronea l'affermazione della Calcestruzzi in un suo telex del 13 maggio 1987 alla Titan, secondo la quale essa non poteva «importare cemento in Italia come da contratto già firmato, a causa di un accordo [che essa aveva] raggiunto con produttori italiani di cemento» (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 7; documento n. 33.126/19205). La Calcestruzzi avrebbe semplicemente ritenuto più vantaggioso approvvigionarsi presso produttori italiani piuttosto che presso produttori greci.
punto 3367
Si deve tuttavia rilevare che l'argomentazione delle ricorrenti non può porre in ombra il complesso dei documenti indicati nel paragrafo 27, punti 5-10, della decisione impugnata, dai quali risulta che la Calcestruzzi ha sospeso le consegne previste dal contratto che essa aveva sottoscritto con la Titan nell'aprile 1986 non in base ad una decisione autonoma dettata da motivi commerciali, ma a seguito dell'accordo concluso nell'aprile 1987 con la Italcementi, la Unicem e la Cementir, le quah, animate da una finalità anticoncorrenziale, si erano impegnate a versare al gruppo Ferruzzi 15 milioni di USD all'anno per i cinque anni di detto accordo in riconoscimento della sua buona volontà in tale vicenda.
punto 3368
Quanto alla domanda della Italcementi di poter consultare taluni documenti contenuti nel fascicolo della Commissione (v. nel precedente punto 3365), essa è stata accolta in occasione delle misure di organizzazione del procedimento indicate nei precedenti punti 164 e 165. Queste misure hanno infatti consentito alla Italcementi di consultare, nei limiti dettati dal rispetto del segreto commerciale, i documenti del fascicolo della Commissione contenenti le spiegazioni fornite dalla Calcestruzzi per giustificare la rescissione del suo contratto dell'aprile 1986 con la Titan.
punto 3369
In quinto luogo, la Italcementi sostiene che la conclusione contemporanea, da parte della Calcestruzzi, di contratti di fornitura con la Unicem, la Cementir e l'Italcementi stessa è stata la conseguenza di un'esigenza specifica della Calcestruzzi, preoccupata di garantirsi un approvvigionamento continuo. La conclusione dei contratti con la Calcestruzzi non potrebbe pertanto essere considerata come l'attuazione di un accordo preesistente tra i produttori italiani di cemento.
punto 3370
Tuttavia, l'affermazione della Italcementi non consente di porre in non cale i documenti indicati nel paragrafo 27, punti 5 e 6, della decisione impugnata, in base ai quali la Commissione ha constatato che la conclusione delle convenzioni dell'aprile 1987 tra la Italcementi, la Unicem e la Cementir, da un lato, e la Calcestruzzi, d'altro lato, è derivata dall'accordo « tra i produttori di cemento [italiani] e Ferruzzi», del quale la Italcementi aveva personalmente fatto menzione nel corso della riunione della ETF dell'1 febbraio 1987 (v. resoconto manoscritto di detta riunione; decisione impugnata, paragrafo 27, punto 5; documento n. 33.126/4912). Tale accordo, per i produttori italiani, doveva consentire, secondo le dichiarazioni della stessa Italcementi alla suddetta riunione, di scongiurare una minaccia di importazione di cemento da parte del gruppo Ferruzzi avvertita come catastrofica per i prezzi. La Commissione poteva quindi fondatamente considerare (decisione impugnata, paragrafo 55, punto 2) che «[i] contratti e le convenzioni firmati il 3 e il 15 aprile 1987 (...) rappresenta [va] no l'applicazione di un accordo fra Italcementi, Unicem e Cementir, previsto dall'articolo 85, paragrafo 1 (...)».
punto 3371
In sesto luogo, la Unicem, la Italcementi e la Cementir affermano, statistiche alla mano, che i contratti conclusi nell'aprile 1987 con la Calcestruzzi non hanno avuto alcun effetto restrittivo della concorrenza. Tali contratti non avrebbero impedito alla Titan di proseguire le sue attività di esportazione in Italia. Anzi, i produttori greci avrebbero notevolmente incrementato a quell'epoca la loro presenza sul mercato italiano nonostante il notevole svantaggio connesso alle spese di trasporto. La Unicem precisa che la Calcestruzzi ha continuato a cercare nuove opportunità di importazione per soddisfare il proprio fabbisogno di cemento, in particolare acquistando un cementificio greco.
punto 3372
Risulta, tuttavia, dal complesso dei documenti indicati nel paragrafo 27, punti 4-11, della decisione impugnata che l'accordo relativo alle predette convenzioni dell'aprile 1987 ha indotto la Calcestruzzi a sospendere le consegne di cemento che aveva convenuto con la Titan nell'aprile 1986, il che ha consentito di evitare una minaccia di importazione di 1,5 milioni di tonnellate di cemento giudicata catastrofica in termini di prezzi. L'accordo di cui trattasi ha avuto quindi effetti restrittivi sulla concorrenza.
punto 3373
In ogni caso, detto accordo è stato preso in considerazione dalla Commissione unicamente per la sua finalità anticoncorrenziale, la quale è assodata (v. nei precedenti punti 3353-3356). Tale dimostrazione era sufficiente per constatare, nell'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione impugnata, che il suddetto accordo era contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato (v., in questo senso, la giurisprudenza citata nel precedente punto 837).
punto 3374
In settimo luogo, la Italcementi sottolinea che il fabbisogno della Calcestruzzi rappresentava solo il 6% della produzione italiana di cemento. Poiché i contratti dell'aprile 1987 vertevano sull'80% del detto fabbisogno, essi avrebbero riguardato appena il 5% della domanda italiana di cemento. Questi dati dovrebbero portare a relativizzare notevolmente l'incidenza reale della conclusione di tali contratti in termini di ostacoli alla penetrazione sul mercato italiano di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 3375
La Cementir valuta la domanda della Calcestruzzi pari al 5% della domanda complessiva sul mercato italiano. Gli eventuali effetti restrittivi degli accordi conclusi tra i produttori italiani di cemento e la Calcestruzzi non avrebbero quindi influenzato il 95% del mercato italiano.
punto 3376
A tal riguardo, si deve ricordare che, vietando le intese che abbiano per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza e che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri, l'art. 85, n. 1, del Trattato non prescrive che venga dimostrato che l'intesa ha effettivamente pregiudicato in misura rilevante tali scambi, prova che, peraltro, nella maggior parte dei casi potrebbe essere fornita difficilmente. Esso richiede che si provi che l'intesa era atta a produrre questo effetto. La condizione del pregiudizio per il commercio fra Stati membri è quindi soddisfatta qualora, in base ad un complesso di elementi di diritto o di fatto, si possa considerare con un sufficiente grado di probabilità che l'intesa constatata può influenzare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, le correnti di scambi fra Stati membri (v., in questo senso giurisprudenza citata nel precedente punto 1986).
punto 3377
Nella fattispecie l'accordo di cui all'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione impugnata ha coinvolto « i [tre] più grandi produttori italiani di cemento (Italcementi - Unicem - Cementir) » (v. telex del 2 giugno 1987 della Calcestruzzi alla Titan; decisione impugnata, paragrafo 27, punto 10; documento n. 33.126/19218). Esso mirava a far sì che la Calcestruzzi, maggior produttore italiano di calcestruzzo pronto (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 2) rinunciasse ad importare 1,5 milioni di tonnellate di cemento, il che avrebbe provocato un crollo dei prezzi.
punto 3378
La Commissione poteva quindi giustamente considerare (paragrafo 57) che detto accordo era atto ad incidere sensibilmente sul gioco della concorrenza nella Comunità nonché sugli scambi fra Stati membri.
punto 3379
In ottavo luogo, la Italcementi sostiene che i contratti conclusi dalla Calcestruzzi con produttori italiani non dovevano essere notificati ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 17 dal momento che soddisfacevano i requisiti prescritti dall'art. 4, n. 2, punto 1, del suddetto regolamento. In tale contesto la Commissione non avrebbe potuto infliggere alla Italcementi un'ammenda senza aver verificato d'ufficio l'esistenza o meno delle condizioni di esenzione previste dall'art. 85, n. 3, del Trattato. La Italcementi rinvia a tal riguardo alle sentenze della Corte 18 marzo 1970, causa 43/69, Bilger, Racc. pag. 127, punti 5 e 6, 3 febbraio 1976, causa 63/75, Fonderies Roubaix, Racc. pag. 111, punti 7 e 8, e Stichting Sigarettenindustrie e a./Commissione, citata nel precedente punto 1088, punto 75.
punto 3380
Si deve ricordare che, a norma dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 17, gli accordi intervenuti dopo l'entrata in vigore del medesimo regolamento e per i quali gli interessati intendono fruire dell'art. 85, n. 3, del Trattato vanno notificati alla Commissione; in mancanza di tale notifica non è possibile emanare una decisione con la quale si applica detta disposizione. Tuttavia, l'art. 4, n. 2, punto 1, di detto regolamento dispensa dalla notifica gli accordi ai quali partecipano solo imprese di un unico Stato membro e che non riguardano né l'importazione né l'esportazione fra Stati membri.
punto 3381
Le due condizioni così dettate per la dispensa dalla notifica sono cumulative. Se una di esse non è soddisfatta, l'accordo di cui trattasi non può fruire dell'art. 85, n. 3, del Trattato in mancanza della notifica a norma dell'art. 4, n. 1 di detto regolamento (v. sentenza IAZ e a./Commissione, citata nel precedente punto 1320, punto 33).
punto 3382
Inoltre, la seconda condizione va interpretata in relazione allo spirito dell'art. 4 del regolamento n. 17 ed agli scopi di semplificazione amministrativa che esso persegue esentando le imprese dalla notifica di contratti che, pur potendo ricadere sotto l'art. 85, n. 1, risultano in generale, per le loro caratteristiche, meno nocivi in relazione agli scopi di detta disposizione (sentenze Fonderies Roubaix, citata nel precedente punto 3379, punto 6, e IAZ e a./Commissione, citata nel precedente punto 1320, punto 34).
punto 3383
Nella fattispecie l'accordo di cui all'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione impugnata non soddisfa questa seconda condizione. Esso era diretto (v. supra, punti 3353-3356) ad evitare che la Calcestruzzi, primo produttore italiano di calcestruzzo pronto, importasse 1,5 milioni di tonnellate di cemento e che, a seguito di tale importazione, crollassero i prezzi. Esso riguardava quindi l'importazione in una misura che non può essere considerata poco nociva.
punto 3384
Di conseguenza, detto accordo non poteva fruire della dispensa dalla notifica prevista dall'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17. In mancanza della notifica esso non poteva pertanto godere dell'esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato.
punto 3385
In nono luogo, la Cementir sottolinea che l'autorità italiana della concorrenza, alla quale la Commissione aveva comunicato la propria decisione di non perseguire le intese nazionali, ha dato inizio ad inchieste presso le imprese italiane interessate e ha inviato loro una CA. Tale impresa sostiene che la Commissione, formulando nella decisione impugnata l'addebito relativo a contratti con la Calcestruzzi, ha violato il principio secondo il quale non si può essere condannati due volte per gli stessi fatti, a livello nazionale e comunitario.
punto 3386
Tale argomento deve essere respinto. Infatti, come ha giustamente rilevato la Commissione nella controreplica nella causa T-87/95, la decisione dell'autorità italiana della concorrenza ha riguardato i contratti di approvvigionamento e le convenzioni di cooperazione sottoscritti tra la Calcestruzzi e i produttori italiani di cemento (accordi SIPAC) in quanto tali [decisione n. 3671 (1.123) del 6 marzo 1996 dell'Autorità garante per la Concorrenza e per il Mercato, Bollettino del 25 marzo 1996, pagg. 7-47]. Dal canto suo, la decisione impugnata si riferisce all'accordo intercorso tra i tre produttori italiani di cemento riguardo a tali contratti e tali convenzioni, in quanto detto accordo era diretto ad evitare importazioni da parte della Calcestruzzi di cemento proveniente dalla Grecia.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3) › B — Accordo riguardante le convenzioni firmate nell'aprile 1987 con la Calcestruzzi [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. b)] › 2. Sull'accesso al fascicolo
punto 3387
La Italcementi e la Cementir formulano una serie di osservazioni sulla base di documenti che esse hanno potuto consultare a seguito delle misure di organizzazione del procedimento indicate nei precedenti punti 164 e 168. Esse intendono dimostrare che, accordando loro soltanto un accesso limitato alla CA e al fascicolo dell'istruttoria nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione, ha violato i loro diritti della difesa nel constatare l'infrazione loro imputata nell'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione impugnata, in quanto esse non hanno avuto accesso ad elementi a loro discarico.
punto 3388
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 la Italcementi cita il seguente estratto del verbale della riunione del 23 luglio 1986 del consiglio di amministrazione della Heracles (documento n. 33.126/19880): «tale accordo [l'accordo Calcestruzzi/Titan del 30 aprile 1986] (...) non prevede alcuna clausola di esclusività nella misura in cui gli Italiani si sono impegnati [ad acquistare] 70-500000 tonnellate l'anno, il che consente loro di rifornirsi presso qualsiasi altro produttore». Essa ritiene che detto documento le sarebbe stato utile nel corso del procedimento amministrativo per sottolineare l'arbitrarietà del nesso che la Commissione ha stabilito, nella CA e poi nella decisione impugnata, tra la stipula, nell'aprile 1987, di contratti di approvvigionamento quinquennali tra la Calcestruzzi e i tre produttori italiani di cemento Italcementi, Unicem e Cementir e la preoccupazione di impedire importazioni da parte della Calcestruzzi di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 3389
Nelle sue osservazioni del 26 novembre 1997 la Italcementi invoca una serie di contratti di fornitura a clienti italiani di cemento e di clinker provenienti dalla Grecia, nonché il bilancio della Titan per l'anno 1989 [documenti nn. 33.126/20140-20147, 20148-20156, 20157-20167 e 19433 (pagg. 22 e 23)]. Tali documenti dimostrerebbero che, all'epoca in cui i tre produttori italiani di cemento hanno concluso i contratti di approvvigionamento con la Calcestruzzi, le importazioni provenienti dalla Grecia, in particolare quelle della Titan, inondavano il mercato italiano. Essi smentirebbero quindi le affermazioni della Commissione secondo le quali il mercato italiano era stato chiuso per i produttori greci di cemento. Essi proverebbero, inoltre, a totale assenza di nesso tra detti contratti e le attività condotte dalla ETF per fronteggiare le importazioni greche.
punto 3390
La Cementir sostiene, da parte sua, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997, che il verbale della riunione del 23 luglio 1986 del consiglio di amministrazione della Heracles (documenti nn. 33.126/19878-19880) lascia trasparire, da un lato, che i produttori greci hanno concluso accordi di fornitura congiunta in Italia e, d'altro lato, che il contratto concluso nell'aprile 1986 tra la Calcestruzzi e la Titan non impediva agli altri produttori greci di esportare in Italia. Detto documento confermerebbe del pari la fondatezza della tesi della Cementir, che ha sempre sostenuto che la sua decisione di concludere contratti congiunti di approvvigionamento della Calcestruzzi mirava solo a, ed era l'unica via percorribile per, tutelare i suoi interessi commerciali, vale a dire evitare la perdita di un importante cliente locale, e che tali contratti trovavano la loro ragion d'essere nelle circostanze specifiche del mercato italiano del cemento e del calcestruzzo. La Cementir produce inoltre una serie di documenti (documenti nn. 33.126/2945-2951, 2934, 2935, 3065-3068 e 2954-2966), che mostrerebbero che diversi produttori avevano intrapreso all'epoca azioni dirette a tutelare il loro mercato dalle importazioni provenienti dalla Grecia, azioni che non avrebbero avuto alcun collegamento con l'accordo Cembureau. Tali documenti esprimerebbero inoltre il ruolo minore svolto dalla Cementir in tali azioni nazionali.
punto 3391
Nelle sue osservazioni del 29 dicembre 1997 la Cementir si basa su una serie di documenti che dimostrerebbero che le esportazioni provenienti dalla Grecia, che erano artificialmente sostenute da rilevanti sovvenzioni pubbliche a torto tollerate dalla Commissione, nonché da accordi di cooperazione all'esportazione conclusi da lunga data tra i produttori greci (documenti nn. 33.126/19369-19377, 19387, 19389 e 19412), sono state particolarmente rilevanti per tutto il periodo considerato nella decisione impugnata, e che esse sono persino aumentate a partire dal 1987 (documenti nn. 33.126/20275-20282, 20294, 19889, 19781, 20124-20137, 20140-20156, 19433, 20001, 19401 e 19410). Tutti questi documenti, che illustrerebbero la forte penetrazione delle esportazioni greche sul mercato italiano, contraddirebbero l'esistenza, sostenuta dalla Commissione, di un accordo europeo di osservanza dei limiti dei mercati nazionali. Essi dimostrerebbero in ogni caso che tale accordo non ha prodotto effetti in Italia, circostanza di cui avrebbe dovuto tener conto la Commissione, quanto meno nel determinare le ammende. Essi suffragherebbero anche la tesi della Cementir secondo la quale, da un lato, la sua partecipazione agli accordi con la Calcestruzzi sarebbe stata guidata da considerazioni strettamente commerciali e, d'altro lato, tali accordi non avrebbero avuto alcun effetto pregiudizievole sul commercio di cemento tra l'Italia e la Grecia.
punto 3392
Cionondimeno, si deve rilevare che i commenti che la Italcementi e la Cementir avrebbero potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo in base ai diversi documenti da esse richiamati non avrebbero consentito di porre in non cale il complesso di documenti indicati nel paragrafo 27, punti 5-10, della decisione impugnata, sulla base dei quali la Commissione ha giustamente constatato che le convenzioni sottoscritte nell'aprile 1987 tra Calcestruzzi e i tre produttori italiani di cemento Italcementi, Unicem e Cementir costituivano l'attuazione di un accordo tra queste ultime diretto ad evitare una minaccia di importazioni da parte della Calcestruzzi di cemento proveniente dalla Grecia, minaccia avvertita come catastrofica per i prezzi.
punto 3393
Si deve inoltre rilevare che, nel paragrafo 55, punto 3, della decisione impugnata, la Commissione si pronuncia sulla tesi avanzata dai produttori italiani nel corso del procedimento amministrativo, secondo la quale «le importazioni di cemento greco in Italia sarebbero aumentate ogni anno e l'accordo non avrebbe avuto effetti sulle importazioni, e di conseguenza non avrebbe avuto effetti restrittivi sulla concorrenza».
punto 3394
Occorre infine precisare, nei confronti della Cementir, che la Commissione ha correttamente compreso, nel corso del procedimento amministrativo, il contesto economico che aveva presieduto alle reazioni dei produttori di cemento dell'Europa occidentale, in particolare alle misure di difesa del mercato italiano, riguardo alle importazioni provenienti dalla Grecia (v. decisione impugnata, paragrafo 24, punto 2, e nota a piè di pagina n. 113, nonché paragrafo 53, punto 8).
punto 3395
Ne consegue che i commenti della Italcementi e della Cementir non avrebbero avuto alcuna una possibilità, seppur ridotta, di far concludere il procedimento amministrativo con un risultato diverso. La Italcementi e la Cementir non hanno quindi dimostrato riguardo a tale punto l'esistenza di una violazione dei loro diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
punto 3396
Risulta dalle considerazioni che precedono (punti 3343-3395) che la Commissione ha giustamente constatato nell'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione impugnata che la Italcementi, la Unicem e la Cementir hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, n. 1, del Trattato, dal 3 aprile 1987 al 3 aprile 1992, partecipando ad un accordo riguardante le convenzioni firmate il 3 e 15 aprile 1987 allo scopo di impedire eventuali importazioni da parte della Calcestruzzi di cemento proveniente dalla Grecia.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Misure destinate a dirottare le eccedenze produttive greche ed a frenare negli Stati membri le importazioni di cemento proveniente dalla Grecia (decisione impugnata, art. 4, n. 4)
punto 3397
Nell'art. 4, n. 4, della decisione impugnata, la Commissione constata una serie di infrazioni connesse a misure dirette « a dirottare le eccedenze produttive greche e a frenare le importazioni di cemento greco nei paesi della CE » :
una pratica concordata tra la Blue Circle, la Castle e la Rugby mirante ad impedire e/o a ridurre le importazioni di cemento greco nel Regno Unito [art. 4, n. 4, lett. a)];
un accordo tra la Blue Circle e la Titan mirante a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti da Titan verso gli Stati Uniti e la Nigeria e ad impedire la vendita diretta di tali prodotti da parte della Titan sui mercati europei [art. 4, n. 4, lett. b)];
un accordo tra la Holderbank e la Titan mirante a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti dalla Titan verso gli Stati Uniti e l'Africa e ad impedire la vendita diretta di tali prodotti da parte della Titan sui mercati europei [art. 4, n. 4, lett. c)];
un accordo tra la Holderbank e la Heracles mirante ad impedire la vendita diretta di cemento da parte della Heracles sui mercati europei e a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti da Heracles verso altri mercati [art. 4, n. 4, lett. d)] ;
un accordo tra la Lafarge e la Titan mirante a dirottare quantitativi di clinker prodotti dalla Titan verso il Canada e ad impedire eventuali vendite dirette da parte della Titan sui mercati europei [art. 4, n. 4, lett. e)] ;
un accordo tra la Lafarge e la Heracles mirante a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti dalla Heracles verso i paesi extraeuropei e ad impedire la vendita diretta di tali prodotti da parte della Heracles sui mercati europei [art. 4, n. 4, lett. f)];
una pratica concordata tra la CBR, la Heracles e la Titan mirante ad impedire eventuali vendite dirette da parte dei due produttori greci sui mercati europei [art. 4, n. 4, lett. g)];
un accordo tra la Aker, la Euroc e la Titan mirante a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti dalla Titan verso l'Africa, gli Stati Uniti e le Bahamas e ad impedire la vendita diretta di tali prodotti da parte della Titan sui mercati europei[art. 4, n. 4, lett. h)].
punto 3398
Prima di esaminare la legittimità di tale disposizione della decisione impugnata, occorre sottolineare che le ricorrenti Dyckerhoff (T-35/95), Ciments français (T-39/95) et Halkis ( T-104/95) negano di aver partecipato, nell'ambito della ETF, a misure persuasive di acquisto di cemento e di clinker provenienti dalla Grecia.
punto 3399
Tuttavia, nessuna delle infrazioni constatate all'art. 4, n. 4, della decisione impugnata è addebitata a tali imprese. Il loro argomento deve essere quindi fin d'ora respinto.
punto 3400
Si deve del pari rilevare che, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 depositate a seguito della misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 in materia di accesso al tascicolo (v. il precedente punto 164), la Titan (T-64/95) ha richiamato una serie di elementi del fascicolo italiano che, a suo parere, le avrebbero consentito di dimostrare l'insussistenza di accordi o intese tra i produttori italiani e greci per dirottare le eccedenze produttive greche e/o evitare esportazioni dei produttori greci su tali mercati, in particolare sul mercato italiano.
punto 3401
Tuttavia, la decisione impugnata non contesta alla Titan alcuna infrazione relativa alla sua partecipazione ad un'intesa bilaterale o a misure di canalizzazione con i produttori italiani di cemento, destinate ad evitare che essa esportasse in direzione dei mercati europei. Le osservazioni di tale ricorrente devono quindi essere fin d'ora respinte.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Misure destinate a dirottare le eccedenze produttive greche ed a frenare negli Stati membri le importazioni di cemento proveniente dalla Grecia (decisione impugnata, art. 4, n. 4) › A — Pratica concordata di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), della decisione impugnata
punto 3402
Ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. a), della decisione impugnata, le ricorrenti Blue Circle, Castle e Rugby hanno violato le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato «per aver partecipato, dal 16 giugno 1986 al 5 settembre 1986, ad una pratica concordata mirante ad impedire e/o a ridurre le importazioni di cemento greco nel Regno Unito».
punto 3403
Nel paragrafo 28, punti 8-11, la Commissione prende in considerazione una serie di note interne della Blue Circle che dimostrerebbero che tale impresa ha condotto, tra giugno e settembre 1986, discussioni con i produttori greci per eliminare, o quanto meno ridurre, le loro vendite nel Regno Unito.
punto 3404
Essa afferma poi (punto 12, primo trattino):
«(...) da un certo numero di indicazioni contenute nei documenti pervenuti alla Commissione, tuttavia, si deduce che Blue Circle non ha agito unicamente per sé, ma anche per conto degli altri due produttori britannici, Rugby e RTZ (attualmente Castle Cement). Di fatto, Blue Circle ha adottato a varie riprese misure protezionistiche contro le importazioni, ottenendo che le altre due società ne sostenessero in parte i costi. In particolare:
a) la nota della riunione del 16 giugno 1986 tra i sigg. Horner e Presanis (doc. 33.126/10991) contiene un'allusione esplicita a Rugby e a RTZ: Blue Circle contava sul loro sostegno finanziario per ridurre i costi delle misure da adottare contro Titan, che altrimenti sarebbero venuti a gravare unicamente sul suo bilancio;
b) nella nota interna di Blue Circle relativa ad una riunione con Titan svoltasi il 17 settembre 1986 (doc. 33.126/11080) si parla di una “posizione” che Blue Circle, nel suo colloquio con Titan, attribuisce all'“industria britannica” nel suo insieme;
e) infine, dalle note interne di Blue Circle del 7 settembre 1987, del 22 ottobre 1987, del 18 dicembre 1987 e dell'8 gennaio 1988 (doc. 33.126/11195-11198) si deduce che Blue Circle era riuscit[a] ad imputare alle altre due società una quota dei cosiddetti “costi della battaglia importazioni” (“import battle costs”) secondo i suoi stessi termini. In particolare, dalla nota del 18 dicembre 1987 (doc. 33.126/11197) emerge l'esistenza di un obbligo generale di compartecipazione ai costi per diversi anni che rendeva superfluo qualsiasi accordo preliminare specifico per ciascuna operazione».
punto 3405
Sulla base di tali diversi elementi, essa conclude (paragrafo 56, punto 3)per l'esistenza di una pratica concordata tra la Blue Circle, la Rugby e la Castle, finalizzata ad impedire e/o ridurre le importazioni di cemento proveniente dalla Grecia nel Regno Unito.
punto 3406
All'udienza, la Castle (T-56/95) ha prodotto i documenti nn. 33.126/11199-11206, che comparivano nella parte del fascicolo della Commissione che essa ha potuto consultare a seguito delle misure di organizzazione del procedimento menzionate nei precedenti punti 164 e 168. Tali documenti consistono in una nota interna della Blue Circle sui “costi della battaglia importazioni”.
punto 3407
Secondo la Castle, i commenti che essa avrebbe potuto presentare sulla base di tali documenti, se questi ultimi le fossero stati resi accessibili nel corso del procedimento amministrativo, le avrebbero consentito di offrire una diversa interpretazione riguardo al contenuto delle quattro note interne della Blue Circle di cui al paragrafo 28, punto 12, primo trattino, lett. c), della decisione impugnata (documenti nn. 33.126/11195-11198), sulle quali si è basata la Commissione per dimostrare che essa aveva accettato di sopportare una parte dei costi sostenuti dalla Blue Circle per impedire le importazioni di cemento proveniente dalla Grecia nel Regno Unito. Più precisamente, la Castle afferma che i documenti nn. 33.126/11199-11206 le avrebbero consentito di dimostrare che non aveva alcun rapporto con tali spese l'offerta di 595000 GBP fatta all'epoca dalla RTZ [società alla quale la Castle sarebbe succeduta (decisione impugnata, paragrafo 56, punto 4)] alla Blue Circle quale contributo ai costi della battaglia importazioni, offerta menzionata nelle quattro note interne della Blue Circle sopra indicate e che la Commissione mette esplicitamente in relazione con la lotta alle importazioni provenienti dalla Grecia [decisione impugnata, paragrafo 28, punto 12, terzo trattino, lett. e)].
punto 3408
La Commissione, che non si è opposta alla produzione di tali documenti, ha riconosciuto che questi ultimi portavano a considerare che l'offerta di cui trattasi non riguardava i costi prodotti dalla lotta alle importazioni provenienti dalla Grecia. Essa ha del pari ammesso che, alla luce di tali documenti, non poteva basarsi, come ha fatto nella decisione impugnata, sulle quattro note interne della Blue Circle indicate nel paragrafo 28, punto 12, primo trattino, lett. c), per constatare la partecipazione della Castle all'infrazione di cui all'art. 4, n. 4, lett. a).
punto 3409
Per consentire alle parti di presentare le loro osservazioni sui documenti prodotti dalla Castle, la fase orale del procedimento nella causa T-53/95, Rugby/Commissione, è stata riaperta, in conformità dell'art. 62 del regolamento di procedura.
punto 3410
In tale occasione, la Commissione ha ammesso che, alla lettura di tali documenti, non poteva neppure basarsi sulle quattro note interne della Blue Circle indicate nel paragrafo 28, punto 12, primo trattino, lett. c), per constatare la partecipazione della Rugby all'infrazione di cui all'art. 4, n. 4, lett. a).
punto 3411
Occorre tuttavia verificare in che modo i documenti richiamati dalla Castle offrono una diversa interpretazione del contenuto delle quattro note interne della Blue Circle al punto da escluderne la presa in considerazione nella valutazione della realtà della pratica concordata tra la Blue Circle, la Rugby e la Castle constatata nell'art. 4, n. 4, lett. a), per valutare l'eventuale impatto di tali documenti sugli altri elementi di prova presentati a tal riguardo dalla Commissione nella decisione impugnata.
punto 3412
Le quattro note interne della Blue Circle indicate nella decisione impugnata attestano due tipi di spese sostenute dalla Blue Circle nella lotta contro le importazioni.
punto 3413
Esse menzionano in primo luogo i costi legati al «contratto Germania dell'Est». Nella nota del 22 ottobre 1987 (documento n. 33.126/11196), la Blue Circle afferma di aver concluso tale contratto di propria iniziativa, «all'insaputa delle altre compagnie». Essa sperava di poter contare sul contributo di queste ultime, le quali tuttavia le avrebbero comunicato che non intendevano assumere alcuna responsabilità in tale vicenda.
punto 3414
Le note trattano inoltre dei costi legati alle «importazioni in Europa occidentale». Ne risulta che le spese sostenute dalla Blue Circle per lottare contro tali importazioni erano state oggetto, per il periodo intercorso tra il 1983 e il 1986, di un accordo, quanto meno tacito, di ripartizione tra la Blue Circle, la RTZ e la Rugby. Pur se la Blue Circle ha potuto ottenere dalla Rugby che questa le versasse il suo contributo alle suddette spese, a tal proposito si ebbe un contenzioso nel corso del secondo trimestre dell'anno 1987 tra la Blue Circle e la RTZ. L'offerta di contribuire, a concorrenza della somma di 595000 GBP, che la RTZ aveva fatto alla Blue Circle nel 1985/1986 non venne infatti accettata da quest'ultima, che riteneva che tale contributo dovesse essere pari a 840000 GBP. In conclusione, la RTZ avrebbe comunicato alla Blue Circle la sua intenzione di non contribuire alle spese.
punto 3415
I documenti ricordati dalla Castle (v. il precedente punto 3406) corrispondono, circostanza non contestata dalla Commissione in udienza, all'allegato indicato nella nota interna della Blue Circle del 7 settembre 1987 (documento n. 33.126/11195).
punto 3416
Essi descrivono anzitutto (documenti nn. 33.126/11199-11204) nove casi nei quali, durante il periodo 1983-1986, la Blue Circle ha sostenuto spese a nome dell'industria britannica del cemento per lottare contro le importazioni nel Regno Unito:
Caso 1 Bulk Freighters
Caso 2 Hego
Caso 3 Marcon
Caso 4 Cebo
Caso 5 BCM (UK)
Caso 6 East German Cement
Caso 7 Cementa
Caso 8 White Moutain
Caso 9 MHS Cement Sales.
punto 3417
Essi contengono poi (documento n. 33.126/11205) una «proposta di ripartizione» delle spese legate a tali diversi casi tra la Blue Circle, la RTZ e la Rugby.
punto 3418
Nel documento n. 33.126/11206, si conclude:
«Si deve tuttavia osservare che è stato già riconosciuto che la Rugby ha già adempiuto alle proprie obbligazioni ad eccezione dei casi 5 e 6, avendo trattato una parte del caso 8 e avendo contribuito per la somma di 250000 GBP. La RTZ ha offerto di contribuire a concorrenza della somma di 595000; la loro opinione riguardo al caso 5 e 6 non è ancora chiara(...) ».
punto 3419
Nessuno di tali documenti consente di considerare che uno qualsiasi di tali casi riguardasse le importazioni sul mercato britannico, alla fine del 1985 o all'inizio del 1986, di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 3420
Essi non autorizzano quindi ad affermare, come ha fatto la Commissione nella decisione impugnata, che i riferimenti dedicati dalla Blue Circle nelle quattro note interne, alla ripartizione tra la Rugby, la RTZ ed essa stessa dei costi connessi alle importazioni in Europa occidentale, e in particolare al contenzioso che la opponeva all'epoca alla RTZ circa l'entità del contributo di quest'ultima, riguardavano spese legate alla lotta contro le importazioni provenienti dalla Grecia.
punto 3421
Le quattro note interne non possono pertanto servire a valutare la realtà dell'infrazione constatata nell'art. 4, n. 4, lett. a) della decisione impugnata.
punto 3422
All'udienza nella causa T-56/95 e in occasione della riapertura della fase orale del procedimento nella causa T-53/95, la Commissione ha tuttavia affermato che il contributo della Castle e della Rugby ai costi sostenuti dalla Blue Circle nella lotta alle importazioni provenienti dalla Grecia e, quindi, l'esistenza della pratica concordata constatata restavano a sufficienza dimostrati dalla nota interna della Blue Circle relativa alla riunione del 16 giugno 1986 tra i signori Horner (Blue Circle) e Presanis (Titan) [decisione impugnata, paragrafo 28, punto 8, e punto 12, primo trattino, lett. a)], più esattamente dalle indicazioni che comparivano nella sua nota a pie di pagina b).
punto 3423
Al riguardo, occorre sottolineare che quest'ultimo documento preparato dal signor Horner (Blue Circle) all'indomani della riunione del 16 giugno 1986 con il signor Presanis (Titan) riferisce un «piano convenuto» tra le parti riguardo alle operazioni di acquisto/vendita di cemento e di clinker che riguardavano la Blue Circle, i produttori greci Heracles e Titan, nonché Bouri (intermediario dei produttori greci nel Regno Unito) riguardo alla locazione da parte della Blue Circle del terminal di Bouri. Nel contesto temporale, appare che l'oggetto di tali discussioni era di trovare una soluzione diretta a far cessare o a ridurre le importazioni nel Regno Unito di cemento proveniente dalla Grecia. La nota esaminata conclude peraltro: «Se Bouri avrà già cominciato le vendite, la sua eliminazione si rivelerà più costosa del previsto».
punto 3424
La nota a pie di pagina, cui si riferisce precisamente la Commissione, enuncia:
« I prezzi sono indicativi e soggetti a trattativa. Una volta concluso l'accordo, BCI non dovrebbe avere costi supplementari se non quelli derivanti dall'impegno nei confronti della DDR, mentre Rugby e RTZ dovrebbero continuare a versare la loro quota di perdita netta, vale a dire 5 USD/t».
punto 3425
Tali indicazioni dimostrano che la Blue Circle, forte all'epoca dell'accettazione da parte della Rugby e della RTZ di contribuire ai costi delle misure che aveva adottato dal 1983 per contrastare le importazioni nel Regno Unito, « contava sul loro sostegno finanziario per ridurre i costi delle misure da adottare contro Titan, che altrimenti sarebbero venuti a gravare unicamente sul suo bilancio» [decisione impugnata, paragrafo 28, punto 12, primo trattino, lett. a)].
punto 3426
Esse non dimostrano tuttavia che la Rugby e la RTZ avessero accettato di partecipare all'assunzione dei costi legati a tali eventuali misure. Come è stato constatato nei precedenti punti 3415-3419, nella descrizione fatta dalla Blue Circle nel gennaio 1987 dei costi da essa sostenuti tra il 1983 e il 1986 a nome dell'industria britannica per contrastare le importazioni riel Regno Unito (documenti nn. 33.126/11199-11206) non compare alcuna allusione a costi connessi con misure di lotta alle importazioni provenienti dalla Grecia, che la Rugby, la RTZ ed essa stessa avrebbero convenuto di sostenere congiuntamente. Le indicazioni di cui al precedente punto 3424 non dimostrano neppure l'esistenza di una qualsivoglia concertazione tra la Rugby, la RTZ e la Blue Circle diretta ad impedire o a ridurre le importazioni nel Regno Unito di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 3427
In conclusione le indicazioni rilevate dalla Commissione nel paragrafo 28, punti 8 e 12, primo trattino, lett. a), della decisione impugnata non provano quindi l'esistenza della pratica concordata di cui all'art. 4, n. 4, lett. a).
punto 3428
Nel paragrafo 28, punto 12, primo trattino, lett. b), della decisione impugnata, la Commissione si basa inoltre sulla nota interna di Blue Circle relativa ad una riunione con la Titan svoltasi il 17 settembre 1986 (doc. 33.126/11080) per dimostrare l'esistenza della pratica concordata di cui all'art. 4, n. 4, letta) (v. il precedente punto 3404). In detta nota «si parlerebbe] di una “posizione” che Blue Circle, nel suo colloquio con Titan, attribuisce all'“industria britannica” nel suo insieme».
punto 3429
Occorre sottolineare che, nella nota di cui trattasi, la Blue Circle riferisce del contenuto della riunione con la Titan tenutasi il 17 settembre 1986, dedicata alla situazione dell'industria greca del cemento e alla questione delle importazioni nel Regno Unito di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 3430
Tale nota contiene in particolare le seguenti indicazioni:
« Per quanto riguarda il Regno Unito, ho spiegato che l'industria britannica aveva adottato una posizione ferma e che non intendeva arrivare ad alcun accordo con Bouri nel Regno Unito. Era in corso una notevole attività politica e sindacale, attività che non potevamo chiedere di far cessare e che in ogni caso non avevamo intenzione di far cessare».
punto 3431
Tali indicazioni non consentono di individuare precisamente la natura del comportamento a cui allude la Blue Circle riferendosi ad una ferma presa di posizione dell'«industria britannica».
punto 3432
Indipendentemente da ciò, la Blue Circle ha potuto voler dare alla Titan l'impressione di parlare a nome dell'industria britannica nel suo complesso, così da esercitare pressione sul proprio interlocutore nelle discussioni in corso a quell'epoca per tentare di risolvere la questione delle esportazioni verso il Regno Unito di cemento proveniente dalla Grecia. Ciò non dimostra tuttavia che si sia avuta una previa concertazione tra i produttori britannici di cemento.
punto 3433
Alla luce di quanto precede, la menzione fatta dalla Commissione nel paragrafo 28, punto 12, primo trattino, lett. b), della decisione impugnata non può costituire la prova dell'esistenza di una concertazione tra la Blue Circle, la Rugby e la Castle destinata ad eliminare o a ridurre le importazioni nel Regno Unito di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 3434
Risulta da quanto precede (v. i precedenti punti 3406-3433) che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di una pratica concordata tra la Blue Circle, la Rugby e la Castle destinata ad eliminare o a ridurre le importazioni nel Regno Unito di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 3435
Ne consegue che l'art. 4, n. 4, lett. a) della decisione impugnata deve essere annullato.
punto 3436
Per tale ragione non è più necessario esaminare le osservazioni che la Rugby (memorie del 7 febbraio e 29 dicembre 1997) e la Castle (memorie del 10 febbraio e 24 dicembre 1997) hanno presentato a seguito delle misure di organizzazione del procedimento menzionate nei precedenti punti 164 e 168 per dimostrare l'esistenza di una violazione dei loro diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo riguardo all'infrazione constatata nell'art. 4, n. 4, lett. a) della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Misure destinate a dirottare le eccedenze produttive greche ed a frenare negli Stati membri le importazioni di cemento proveniente dalla Grecia (decisione impugnata, art. 4, n. 4) › B — Accordi e pratiche concordate di cui all'art. 4, n. 4, lett. da b) a h), della decisione impugnata
punto 3437
Nell'art. 4, n. 4, lett. da b) a h), della decisione impugnata, la Commissione constata sette infrazioni che avrebbero tutte coinvolto, da un lato, un produttore europeo che aveva partecipato alla ETF e, d'altro lato, i produttori greci Heracles e/o Titan.
punto 3438
Le diverse asserite infrazioni si riferiscono ad acquisti e a contratti, descritti nel paragrafo 28, punti 15-22, della decisione impugnata, che hanno in comune il fatto di costituire, secondo la Commissione (decisione impugnata, paragrafo 56, punto 1), «l'applicazione di accordi e di pratiche concordate contrari all'articolo 85, paragrafo 1 » dal momento che essi « rientrano fra le misure persuasive (con domicilio eletto in Lussemburgo presso “carota”) adottate da Cembureau Task Force allo scopo di dirottare l'eccedenza della produzione greca e di far cessare, o quantomeno frenare, le esportazioni in Europa da parte dei produttori greci di cemento ».
punto 3439
Nella decisione impugnata (paragrafo 56, punti 5, 8, 11, 12 e 13), la Commissione considera che gli acquisti e i contratti sopra indicati hanno costituito l'applicazione di intese contrarie all'art. 85, n. 1, del Trattato dal momento che essi sarebbero stati diretti ad evitare vendite dirette dei produttori greci sui mercati europei e/o a dirottare, in tutto o in parte, le quantità considerate verso altri mercati e che tale circostanza sarebbe stata nota alle parti in causa.
punto 3440
Essa ritiene quindi i produttori greci responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto, a suo parere, essi sapevano che l'obiettivo perseguito dalle loro controparti europee mediante le operazioni d'acquisto di cui trattasi era quello di evitare vendite dirette dei loro prodotti sui mercati europei e/o di dirottare quantità di tali prodotti verso altri mercati. Essa si basa, a tal riguardo, su diversi documenti indicati nel paragrafo 28, della decisione impugnata. Questi ultimi indicherebbero che, a seguito dell'insorgere del problema connesso alle importazioni in Europa occidentale di cemento proveniente dalla Grecia, i produttori greci hanno avuto, a partire dalla metà del 1986, discussioni con i produttori europei per trovare una soluzione a tale problema.
punto 3441
Riguardo a tale questione, si deve anzitutto far rilevare che la Commissione non contesta che le relazioni commerciali tra produttori di cemento in generale, e tra le parti delle asserite violazioni in particolare, costituiscono una pratica corrente sul mercato internazionale, che esisteva ben prima dell'insorgere del problema provocato dalle importazioni di cemento proveniente dalla Grecia (v. decisione impugnata, paragrafo 28, punti 15, ottavo periodo, 16, ultimo periodo, 19, ultimo periodo, e 22, ultimo periodo). Gli acquisti menzionati nel paragrafo 28 della decisione impugnata non potrebbero essere quindi considerati il risultato di un processo insolito o del contesto temporale, che autorizzerebbe, per ciò stesso, a considerarli costitutivi di infrazione. Si deve inoltre sottolineare che nella CA (v. paragrafo 20) erano presi in considerazione altri contratti conclusi in pari epoca tra produttori dell'Europa occidentale e produttori greci, ma che essi non lo sono più nella decisione impugnata.
punto 3442
Si deve poi ricordare che, verso la metà del 1985, i produttori greci si sono trovati confrontati con notevoli problemi di sovraccapacità connessi con il crollo dei mercati d'esportazione del Medio Oriente. Essi hanno tentato di risolvere tali problemi rivolgendosi all'Europa occidentale, in cui hanno iniziato ad esportare, verso la fine del 1985 o l'inizio del 1986, nei mercati da essi considerati più accessibili (decisione impugnata, paragrafi 24, punto 1, e 56, punto 1). Tale situazione ha indotto una serie di produttori e di associazioni di produttori di cemento non greci a dare vita alla ETF, incaricata di elaborare misure, in particolare persuasive, in grado di eliminare le importazioni di cemento in Europa occidentale, in primo luogo quelle provenienti dalla Grecia. Secondo il documento di Zurigo/Céligny (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 1; documento n. 33.126/18775), le misure persuasive di cui trattasi dovevano consistere nel collocare su un certo numero di mercati, prioritariamente gli Stati Uniti d'America e l'Africa Occidentale, quantità di cemento prodotte dall'« industria che “destabilizza[va]” il mercato», ovvero, all'epoca, l'industria greca del cemento.
punto 3443
In tale contesto, la mera circostanza che i produttori greci siano stati a conoscenza, a seguito delle loro discussioni con i produttori dell'Europa occidentale, del fatto che, mediante gli acquisti di cui trattasi, questi ultimi intendevano far cessare o, quanto meno, ridurre le loro vendite dirette in Europa occidentale non consente di considerarli parti di intese contrarie all'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 3444
Tale conoscenza può essere giudicata rivelatrice di un comportamento integrante gli estremi di un'infrazione solo allorché venga dimostrato che essa è accompagnata dall'adesione del produttore greco di cui trattasi alla finalità perseguita dai produttori dell'Europa occidentale mediante gli acquisti considerati. Poiché la finalità in esame è evidentemente diretta contro gli interessi dell'industria greca del cemento (v. il precedente punto 3442), solo la prova di un impegno di tale produttore greco a cessare o ridurre le sue vendite dirette nei mercati europei, come contropartita degli acquisti o dei contratti considerati, potrebbe essere reputata costitutiva della sua adesione a tale finalità.
punto 3445
Tale era peraltro l'impostazione adottata, nella CA, dalla Commissione riguardo alla circostanza generatrice della responsabilità dei produttori greci in materia.
punto 3446
Nel paragrafo 61, lett. h), v), essa affermava infatti:
«Tutti i contratti enumerati al paragrafo 20 sono accordi contrari all'articolo 85, paragrafo 1. Infatti, come emerge dall'esposizione dei paragrafi da 16 a 20, tali contratti fanno parte delle azioni “carota” adottate dalla Cembureau Task Force nell'intento di deviare la destinazione delle eccedenze produttive greche e la loro stipulazione è stata chiaramente subordinata alla condizione che i produttori greci cessassero le loro forniture dirette in Europa.
Pertanto, tutti i contratti, non solo quelli che riguardano le forniture in Europa, ma anche quelli che riguardano le forniture al di fuori dell'Europa, devono essere considerati come accordi contrari all'articolo 85. Infatti, anche nel caso di forniture extraeuropee sono restrittivi della concorrenza perché i produttori-venditori greci hanno perduto, in virtù dei loro obblighi contrattuali, la possibilità di smerciare tutto o gran parte del loro prodotto sul mercato comune, dove potevano fondatamente sperare di poterlo fare in funzione delle circostanze e in particolare dei prezzi che avrebbero potuto applicare. Il fatto è tanto più grave in quanto i produttori greci avevano già cominciato ad esportare nei paesi CEE che ritenevano più vulnerabili e in quanto lo scopo dichiarato dei suddetti contratti era quello d'interrompere tali esportazioni».
punto 3447
Risulta inequivocabilmente da tale estratto che, nella CA, la Commissione riteneva i produttori greci responsabili di accordi con i produttori dell'Europa occidentale contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, per il fatto che, a suo parere, in cambio della conclusione dei contratti di cui trattasi, avevano aderito alla finalità illecita perseguita dai produttori dell'Europa occidentale mediante questi contratti, impegnandosi a «cessare» (o a «interrompere») le loro vendite dirette sui mercati comunitari, perdendo così, in virtù dei loro «obblighi contrattuali», la possibilità di smerciare i loro prodotti sui mercati a seconda dei loro interessi commerciali.
punto 3448
In conclusione, il produttore greco interessato può essere ritenuto responsabile di un comportamento contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato solo provando che, in cambio degli acquisti di cui trattasi, esso si è impegnato a far cessare o ridurre le proprie vendite dirette sui mercati europei.
punto 3449
Ciascuna delle infrazioni menzionate nell'art. 4, n. 4, lett. da b) a h) della decisione impugnata, è contestata oltre che alla Heracles e/o alla Titan, ad una sola impresa, vale a dire la controparte europea implicata negli acquisti o nei contratti di cui trattasi, fermo restando che, nel n. 4, lett. h), la Commissione imputa alla Aker e alla Euroc i comportamenti che asserisce costitutivi d'infrazione della loro controllata comune, la Scancem (v. paragrafi 28, punto 22, e 56, punto 13). E' solo alla condizione indicata nel punto precedente, quindi, che si potrebbe concludere per l'esistenza dell'accordo o della pratica concordata imputata agli interessatila seconda dei casi, in tali diversi punti del dispositivo. Anche se si dovesse constatare che la controparte europea di cui trattasi ha acquistato prodotti provenienti dalla Grecia in una prospettiva anticoncorrenziale perseguita a livello della ETF, non le può infatti essere contestato di aver partecipato da sola ad un'intesa illecita.
punto 3450
Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve esaminare la legittimità dell'art. 4, n. 4, lett. da b) a h), della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Misure destinate a dirottare le eccedenze produttive greche ed a frenare negli Stati membri le importazioni di cemento proveniente dalla Grecia (decisione impugnata, art. 4, n. 4) › B — Accordi e pratiche concordate di cui all'art. 4, n. 4, lett. da b) a h), della decisione impugnata › 1. Accordo tra la Blue Circle e la Titan di cui all'art. 4, n. 4, lett. b), della decisione impugnata
punto 3451
Ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. b), della decisione impugnata), le ricorrenti Blue Circle e Titan hanno violato le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato «per aver partecipato, dal 4 luglio 1986 al 31 dicembre 1989, ad un accordo mirante a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti da Titan verso gli Stati Uniti e la Nigeria e ad impedire la vendita diretta di tali prodotti da parte di Titan sui mercati europei».
punto 3452
Le riflessioni dedicate a tale infrazione sono contenute, nell'esposizione dei fatti, nel paragrafo 28, punto 15, e, nella valutazione giuridica, nel paragrafo 56, punto 5, della decisione impugnata.
punto 3453
Nel paragrafo 28, punto 15, primo periodo, la Commissione prende in considerazione due telex datati 4 e 7 luglio 1986 (documenti. 33.126/19545 e 19546), con i quali la Blue Circle ha acquistato dalla Titan 20000 di tonnellate di cemento a destinazione di Boston, al prezzo di 29 USD per tonnellata FOB. Essa ricorda anche (terzo periodo) telex datati 11 e 14 agosto, 1o e 5 settembre 1986 (documenti nn. 33.126/19547-19551 e 19553-19555) che menzionano l'acquisto da parte della Blue Circle di circa 25000 tonnellate di cemento dalla Titan per la Blue Circle Atlantic, ad un prezzo massimo di 27 USD FOB a seconda della resistenza del cemento. Essa compara le quantità e i prezzi menzionati in questi diversi telex con le seguenti indicazioni, che compaiono nel resoconto della riunione della ETF del 19 agosto 1986 (decisione impugnata, paragrafo 28, punti 3 e 15, secondo e terzo periodo): «BCI ha già cominciato ad inoltrare cemento greco negli Stati Uniti (la prima nave ha scaricato 20000 t nel porto di Boston al prezzo di 29 USD - FOB (...) Il secondo sta per caricare 25000 t per Baltimora al prezzo di 27 USD -FOB».
punto 3454
Essa rileva di seguito (punto 15, quinto periodo):
«Tra Blue Circle Atlantic e Titan sono stati firmati i seguenti contratti per la fornitura di cemento destinato agli Stati Uniti: contratto del 14 ottobre 1986, modificato il 30 novembre 1986 (doc. 33.126/10926-10941); contratto del 1o agosto 1987, modificato il 2 agosto 1987, il 31 agosto 1987, il 15 gennaio 1988 e il 24 ottobre 1988 (doc. 33.126/10896-10905, 10946-10951 e 19562-19579); contratto del 24 ottobre 1988 (doc. 33.126/10907-10914). I contratti riguardano, rispettivamente, forniture di 300000 t dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987, di 200000 t dal 1o gennaio al 31 dicembre 1988, con un'opzione su 200000 t, e di 216000 t dal 1o novembre 1988 al 31 dicembre 1989».
punto 3455
Secondo la Commissione, tali quantitativi vanno messi in relazione con quelli che la Blue Circle ha dichiarato di voler acquistare dalla Titan e dalla Heracles per gli Stati Uniti negli anni 1986/87, 1987/88 e 1988/89. La Commissione ricorda inoltre che, all'ordine del giorno della riunione della ETF in data 11 febbraio 1987, compare al punto 1.5, «Esportazioni greche -quantitativi e contratti con i membri della Task Force nel 1987 [documenti nn. 33.126/18937 e 18938».
punto 3456
Essa menziona inoltre (sesto periodo) telex datati 17 dicembre 1986, 7 e 15 gennaio 1987, 12 e 26 febbraio, 1o e 3 aprile 1987 (documenti nn. 33.126/19461-19469), relativi a ordini trasmessi dalla Blue Circle alla Titan per cemento destinato alla Nigeria. A suo parere (stesso periodo), tali acquisti vanno messi in relazione con le 100000 t per destinazioni non specificate che la Blue Circle avrebbe dichiarato di voler annualmente acquistare presso la Heracles e la Titan dal 1986 al 1989.
punto 3457
Nel paragrafo 56, punto 5, la Commissione conclude:
«Gli acquisti di Blue Circle presso Titan, concordati con telex del 4 luglio 1986, 11 agosto 1986, 14 agosto 1986, 1o settembre 1986, 5 settembre 1986, 17 dicembre 1986, 7 gennaio 1987, 15 gennaio 1987, 12 febbraio 1987, 26 febbraio 1987, 1o aprile 1987, 3 aprile 1987, e i contratti stipulati il 14 ottobre 1986, 1o agosto 1987, 24 ottobre 1988, con le relative clausole addizionali, fra Blue Circle e Titan [v. paragrafo 28, punto (15) supra] costituiscono, dal 4 luglio 1986 al 31 dicembre 1989, l'espressione di un accordo fra imprese contrario all'articolo 85, paragrafo 1. Lo scopo di questi contratti, noto ad entrambe le parti, era infatti quello di dirottare le forniture in questione verso mercati diversi da quelli europei [v. paragrafo 28, punti (1)-(11) e (15) supra]».
punto 3458
La Rugby (T-53/95) e la Castle (T-56/95) formulano una serie di argomenti diretti a dimostrare la liceità degli acquisti interessati dall'accordo di cui all'art. 4, n. 4, lett. b), della decisione impugnata. Mediante tali argomenti, esse tentano in realtà di provare la liceità dell'oggetto della pratica concordata constatata nell'art. 4, n. 4, lett. a), pratica che, secondo la Commissione, ha riguardato in particolare taluni acquisti presi in considerazione ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. b) [v. decisione impugnata, paragrafo 56, punto 3, lett. i)]
punto 3459
Tali argomenti devono essere fin d'ora respinti, in quanto, da un lato, è stato concluso per l'annullamento dell'art. 4, n. 4, lett. a), della decisione impugnata (v. i precedenti punti 3406-3435) e, d'altro lato, l'infrazione di cui all'art. 4, n. 4, lett. b), non è imputata alla Rugby e alla Castle.
punto 3460
La Titan (T-64/95) e la Blue Circle (T-88/95) presentano un argomento di merito diretto all'annullamento di tale disposizione. Esse contestano, inoltre, alla Commissione di aver violato i loro diritti della difesa in occasione della constatazione dell'infrazione di cui trattasi, per non aver accordato loro nel corso del procedimento amministrativo l'accesso alla totalità della CA e del suo fascicolo dell'istruttoria, privandole in tal modo di elementi che asseriscono a loro discarico.
punto 3461
Nel merito, la Titan formula un argomento diretto a dimostrare che, indipendentemente dall'obiettivo perseguito dai membri della ETF mediante le operazioni indicate nel paragrafo 28 della decisione impugnata, queste ultime si sono inserite, per quanto la riguarda, nell'ambito normale delle attività di esportazione. Tali operazioni non sarebbero state viziate, per quanto la riguardava, da alcuna finalità anticoncorrenziale.
punto 3462
La Titan espone il contesto economico e le opportunità commerciali che l'hanno indotta a cercare, dal 1986, nuovi mercati per l'esportazione. Spiega di essersi rivolta verso il mercato americano, allora in piena espansione, nonché verso i mercati dell'Europa occidentale, in cui le pareva che esistessero possibilità. Le sue esportazioni sul mercato americano sarebbero state determinate dalle sole forze del mercato e dalla sua unica preoccupazione di realizzare operazioni vantaggiose. Inoltre, le qualità di cemento che essa produceva (in particolare, a ridotto tasso di alcalinità) sarebbero state corrispondenti ai criteri che esigeva tale mercato. Quanto ai mercati europei, la Titan fa osservare che, per la sovraccapacità strutturale di cui soffrivano all'epoca tali mercati, essa ha dovuto in essi fronteggiare, alla pari degli altri produttori greci, innumerevoli pressioni, difficoltà, ostacoli (commerciali, tecnici e amministrativi) e misure dissuasive, destinati ad impedirle di smerciare le sue eccedenze produttive. In tale contesto, non le può essere contestato di aver risposto favorevolmente alle offerte di acquisto che le sono state fatte da diversi produttori europei.
punto 3463
La Titan aggiunge che, malgrado tali numerosi ostacoli, le sue esportazioni sono esplose in Europa occidentale a partire dal 1985. Non le si potrebbe pertanto muovere l'addebito di aver tentato di ridurre il livello degli scambi intracomunitari di cemento e di clinker. Il fatto che i suoi partner europei abbiano potuto voler acquistare le sue eccedenze produttive per assorbire tali quantità ritenute destabilizzanti per i loro mercati non consentirebbe di concludere per l'esistenza di un'intenzione illecita da parte sua. La Titan non avrebbe in ogni caso scientemente preso parte ad un accordo illecito contrario ai propri interessi, cedendo a proposte persuasive volte a dirottare la sua produzione verso paesi terzi.
punto 3464
La Titan contesta inoltre alla Commissione di aver violato il principio della parità di trattamento qualificando le sue esportazioni verso gli Stati Uniti come misure di esecuzione dell'accordo Cembureau, senza aver valutato la legittimità delle attività di esportazione dei membri della ETF al di fuori dei mercati comunitari, in particolare verso gli Stati Uniti, mentre queste ultime rappresentavano una parte preponderante delle importazioni sul mercato americano. Essa sostiene pure che la Commissione ha mancato al proprio obbligo di motivazione, non esponendo nella decisione impugnata le ragioni che l'avevano indotta a considerare che le esportazioni provenienti dalla Grecia dovevano, a tal riguardo, essere differenziate dalle altre esportazioni provenienti dall'Europa.
punto 3465
La Titan e la Blue Circle sostengono poi che gli acquisti presi in considerazione nel paragrafo 28, punto 15, della decisione impugnata si sono inseriti nella linea di relazioni commerciali stabilite da lunga data tra la Blue Circle e la Titan, da un lato, e tra la Titan e la Nigeria, d'altro lato. La Titan precisa che gli scambi commerciali tra produttori europei di cemento per la riesportazione verso i paesi terzi sono una pratica corrente. La Blue Circle aggiunge che la decisione impugnata non suggerisce che condizione espressa o tacita di tali acquisti fosse che la Titan si sarebbe astenuta per l'avvenire dall'esportare cemento verso un altro punto qualunque del mercato comune. A suo parere, la Commissione ha commesso un errore di diritto. Infatti, anche supponendo che le ragioni che l'avevano spinta ad acquistare cemento proveniente dalla Grecia avessero mirato anche a ridurre il volume delle eccedenze di cemento in Europa occidentale, e nel in Regno Unito in particolare, l'esistenza di tale volontà, tra i numerosi motivi di tali acquisti, non avrebbe conferito il carattere di infrazione a queste usuali operazioni commerciali.
punto 3466
Per quanto riguarda, in primo luogo, gli acquisti da parte della Blue Circle di cemento della Titan per gli Stati Uniti, menzionati nel precedente punto 3453, occorre osservare che le parti non contestano l'accostamento operato dalla Commissione tra tali acquisti e le indicazioni che compaiono nel resoconto della riunione della ETF del 19 agosto 1986 (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 15, secondo e terzo periodo). Tale accostamento conduce a considerare che tali acquisti sono stati originati dal contributo della Blue Circle alle misure persuasive auspicate nel documento di Zurigo/Céligny per assorbire i « quantitativi provenienti dall'industria che ‘destabilizza[va]’ il mercato» (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 1; n. 33.126/18775), misure il cui esame era stato affidato alla ETF (v. il precedente punto 2538).
punto 3467
In occasione della messa a punto di tale documento, la Blue Circle aveva peraltro menzionato la possibilità per la sua controllata americana, la Blue Circle Atlantic, di piazzare una parte di tali «quantitativi destabilizzanti» sul mercato americano (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 1; documento n. 33.126/18775).
punto 3468
Tale analisi è confermata dalle seguenti indicazioni della nota interna della Blue Circle (decisione impugnata, paragrafo 28, punti 4 e 11; documento n. 33.126/11083), intitolata «Importazioni dalla Grecia», senza data, ma risalente al mese di settembre 1986 (documento n. 33.126/11083), circostanza non contestata dalle parti:
«Nelle ultime settimane Blue Circle, Holderbank e Lafarge hanno tutti iniziato ad assorbire cemento o clinker greci, soprattutto da Titan, nelle loro operazioni con gli Stati Uniti e il Canada, confidando di mantenere in tal modo il dialogo aperto con i greci».
punto 3469
Tuttavia, né i telex relativi agli acquisti della Blue Circle destinati agli Stati Uniti (v. il precedente punto 3453), né il resoconto della riunione della ETF del 19 agosto 1986, né i documenti menzionati nei due punti precedenti contengono indicazioni atte a dimostrare che, in cambio degli acquisti di cui trattasi, la Titan si sarebbe impegnata nei confronti della Blue Circle a far cessare o a ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei, in particolare nel Regno Unito.
punto 3470
Al contrario, in una lettera del 22 settembre 1986 alla Holderbank (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 4; documento n. 33.126/11094), la Blue Circle afferma di aver «deciso di continuare a prendere tonnellate greche per operazioni negli Stati Uniti, benché il problema britannico non sia stato ancora risolto». Essa prosegue: «Ho detto a Presanis (e a Kalogeropoulos in una conversazione telefonica precedente) che, finché i Greci continueranno ad essere una minaccia per il mercato britannico, noi non continueremo a pagare il prezzo che abbiamo accettato per le recenti consegne della Titan e che le successive operazioni negli Stati Uniti dovranno farsi a tassi di mercato». Essa conclude: «Speriamo che, mantenendo aperta la prospettiva di proseguire le attività della Blue Circle negli Stati Uniti, ridurremo per lo meno il livello delle loro attività nel Regno Unito».
punto 3471
Tali affermazioni attestano che nessuna soluzione alla questione delle importazioni provenienti dalla Grecia era stata trovata nel Regno Unito alla fine del mese di settembre 1986. Esse dimostrano che la Blue Circle non aveva ottenuto la promessa da parte della Titan di far cessare o di ridurre le sue vendite dirette sul mercato britannico, in cambio degli ordini trasmessi tra l'inizio di luglio e l'inizio di settembre 1986.
punto 3472
L'assenza di prova di un simile impegno da parte della Titan risulta inoltre dal seguente estratto di una nota interna della Blue Circle del 24 ottobre 1986 (documento n. 33.126/11132, non citato nella decisione impugnata) : « [I] Greci vogliono restare. Se l'attenzione pubblica resta concentrata sul problema, essi non possono ritirarsi in punta di piedi, e non essendo legati dalle stesse regole commerciali che limitano i nostri margini di manovra, hanno tutto da guadagnare e niente da perdere nell'attesa».
punto 3473
Appare, in definitiva, che gli ordini presi in considerazione nel paragrafo 28, punto 15, primo e terzo periodo, della decisione impugnata hanno costituito solo un «gesto di buona volontà» della Blue Circle destinato a « mantenere il dialogo aperto con i greci » (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 4; documento n. 33.126/11083).
punto 3474
Con riferimento, in secondo luogo, ai contratti conclusi tra la Blue Circle Atlantic e la Titan (v. il precedente punto 3454), si deve osservare che i documenti relativi a tali contratti non dimostrano che, in cambio di questi ultimi, la Titan si sia impegnata nei confronti della Blue Circle a far cessare o a ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei. L'estratto della nota interna della Blue Circle datata 24 ottobre 1986 (v. il precedente punto 3472) prova il contrario, almeno per quanto riguarda il contratto in data 14 ottobre 1986.
punto 3475
Come è stato sottolineato (v. il precedente punto 3455), la Commissione mette in relazione le quantità previste dai contratti di cui trattasi con quelle che la « Blue Circle ha dichiarato di voler acquistare da Titan e da Heracles per gli Stati Uniti negli anni 1986/87, 1987/88 e 1988/89».
punto 3476
Riguardo a tale punto, si deve rilevare che, in una nota interna dal titolo «Documento di discussione — Importazioni a basso prezzo — riunione del lunedì 7 luglio 1986 ore 9, 30» (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 9; documenti nn. 33.126/10992-10994) la Blue Circle, dopo aver ricordato le opzioni che si presentano all'industria britannica del cemento, vale a dire una politica di non cooperazione con i produttori greci ovvero una politica di cooperazione con questi ultimi, indica, a proposito di questa seconda politica, che i colloqui con la Titan e la Heracles hanno condotto allo studio di due soluzioni alternative.
punto 3477
La prima soluzione prevedeva che un intermediario europeo avrebbe acquistato durante il periodo di un anno un milione di tonnellate destinate a paesi extraeuropei.
punto 3478
La seconda soluzione consisteva in un accordo della durata di tre anni, durante i quali la Titan e la Heracles avrebbero venduto una parte della loro produzione alla Blue Circle. Era in particolare prevista, per ciascuno dei tre anni di durata del contratto, la vendita di 500000 tonnellate a destinazione degli Stati Uniti.
punto 3479
I quantitativi e le destinazioni indicate per questa seconda soluzione sono riportati in una nota manoscritta della Heracles non datata (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 9; documenti nn. 33.126/19864 e 19865), nonché in un protocollo d'accordo («memorandum of understanding»), anch'esso senza data (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 9; documento n. 33.126/11096).
punto 3480
Anche supponendo che la contropartita di queste due « soluzioni » fosse la cessazione o, per lo meno, la riduzione da parte della Heracles e della Titan delle loro vendite dirette verso il Regno Unito, si deve constatare che nessuno dei documenti presi in esame con riferimento a tali soluzioni dimostra che una di esse sia stata adottata dalle parti.
punto 3481
Come la Commissione rileva (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 9), risulta dalla nota interna della Blue Circle relativa alla riunione del 7 luglio 1986 che i produttori greci non avevano accettato la limitazione ad un anno della prima soluzione.
punto 3482
Per quanto riguarda la seconda soluzione, la stessa nota interna della Blue Circle indica che, essa «[era] già [stata] oggetto di un accordo di massima con i produttori greci ma, come la [prima] soluzione (...), [era] subordinata alla conclusione di un accordo con Bouri» (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 9; documento n. 33.126/10993). Ora, la decisione impugnata non presenta alcun elemento che consenta di concludere che questo ultimo accordo sia stato raggiunto.
punto 3483
Al contrario, il protocollo d'accordo citato nel precedente punto 3479 indica (punto 5): «Le parti concluderanno uno o più accordi formali per rispecchiare le intenzioni sopra menzionate. L'attuazione di questo accordo (o questi accordi) sarà subordinata alla conclusione da parte dell'acquirente di un accordo con la parte D, per quanto riguarda le sue possibilità di distribuzione nel Regno Unito, ed alla designazione da parte dei venditori dell'acquirente come intermediario in Regno Unito». Tuttavia, la decisione impugnata non contiene, ancora una volta, alcuna prova della realizzazione di tali condizioni.
punto 3484
Riguardo alla nota manoscritta della Heracles (v. il precedente punto 3479), essa non prova neppure che la seconda soluzione ricordata nella nota interna della Blue Circle relativa alla riunione del 7 luglio 1986 sia stata adottata dalle parti.
punto 3485
Alla luce di quel che precede, nessun elemento consente di stabilire, come fa la Commissione, un legame tra i quantitativi considerati dai contratti menzionati nel paragrafo 28, punto 15, quinto periodo, della decisione impugnata e i quantitativi che la «Blue Circle ha dichiarato di voler acquistare da Titan e da Heracles per gli Stati Uniti negli anni 1986/87, 1987/88 e 1988/89» in occasione delle sue discussioni con queste ultime.
punto 3486
Inoltre, la Blue Circle e la Titan discutevano alla stessa epoca di un programma di acquisto destinato agli Stati Uniti indipendentemente «dalla situazione del Regno Unito» (nota interna della Blue Circle riguardante la sua riunione del 17 settembre 1986 con la Titan; decisione impugnata, paragrafo 28, punto 10; documento n. 33.126/11081). Mediante tale programma, la Blue Circle «poteva consentire alla Titan e alla Heracles di piazzare da 600000 ad un milione di tonnellate nel Nordest [degli Stati Uniti] » (stesso documento).
punto 3487
I contratti presi in considerazione nel paragrafo 28, punto 15, quinto periodo, della decisione impugnata hanno potuto riferirsi a tale programma di importazione piuttosto che alle discussioni alla quali la Commissione pretende collegarli.
punto 3488
La Commissione (stesso periodo) mette inoltre tali contratti in relazione con il fatto che, all'ordine del giorno della riunione della ETF dell'11 febbraio 1987, compare, al punto 1.5, la questione delle « [e]sportazioni greche - quantitativi e contratti con i membri della Task Force nel 1987» (documenti nn. 33.126/18937 e 18938).
punto 3489
Tuttavia, questa menzione non dimostra che la conclusione di tali contratti sia stata oggetto di un accordo illecito tra la Titan e la Blue Circle, nel quale la Titan avrebbe promesso alla Blue Circle, quale contropartita dei contratti, di far cessare o di ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei.
punto 3490
Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli ordini da parte della Blue Circle di cemento della Titan destinato alla Nigeria (v. il precedente punto 3456), i telex relativi a tali ordini non dimostrano che, in cambio di questi ultimi, la Titan si sia impegnata nei confronti della Blue Circle a far cessare o a ridurre la sue vendite dirette sui mercati europei, in particolare nel Regno Unito.
punto 3491
Come è stato rilevato (v. il precedente punto 3456), la Commissione mette in relazione i quantitativi considerati da tali ordini con « 100000 t per destinazioni non specificate che Blue Circle avrebbe dichiarato di voler annualmente acquistare presso la Heracles e la Titan dal 1986 al 1989».
punto 3492
A tal riguardo, ai fini della seconda soluzione ricordata nella nota della Blue Circle relativa alla riunione del 7 luglio 1986 (v. il precedente punto 3476), era in particolare prevista la vendita da parte della Heracles e della Titan alla Blue Circle, durante ciascuno dei tre anni dell'accordo previsto da questa seconda soluzione, di quantitativi pari a 100000 tonnellate per destinazioni non specificate. Tali indicazioni sono riprese nella nota manoscritta della Heracles e nel protocollo d'accordo sopra menzionati (v. il precedente punto 3479).
punto 3493
Tuttavia, come è stato già sottolineato (v. i precedenti punti 3480 e 3482-3484), nessun elemento consente di concludere che la soluzione di cui trattasi sia stata adottata dalle parti.
punto 3494
Del resto, nessun elemento consente di stabilire, come fa la Commissione, un legame tra i quantitativi previsti dagli ordini menzionati nel paragrafo 28, punto 15, sesto periodo, della decisione impugnata e «le 100000 t per destinazioni non specificate che Blue Circle avrebbe dichiarato di voler annualmente acquistare presso la Heracles e la Titan dal 1986 al 1989» in occasione dei suoi colloqui del luglio 1986 con i produttori greci.
punto 3495
Nel paragrafo 28, punto 15, penultimo periodo, la Commissione ricorda il seguente estratto della nota del 14 maggio 1987 del signor Marshall (Blue Circle) relativa alla riunione dell'EPC in data 13 maggio 1987 (documenti nn. 33.126/11344 e 11345):
«Titan si dichiara soddisfatta dei contatti con Blue Circle, in particolare con Philip Hawkesworth. Ivan Tryfonas ha detto di ritenere che a posteriori, il buon senso inizia a prevalere, almeno presso Titan. Essi hanno apprezzato il modo in cui abbiamo negoziato con loro negli Stati Uniti e ritengono che le loro forniture all'Irlanda del Nord non siano così delicate come quelle verso la Gran Bretagna ».
punto 3496
Secondo la Commissione tale estratto dimostra che gli acquisti indicati nel paragrafo 28, punto 15, della decisione impugnata «[sono stati] tutt'altro che una normale relazione commerciale» (stesso punto ultimo periodo).
punto 3497
Al riguardo occorre ricordare che tale estratto non contiene nessuna allusione agli ordini della Blue Circle alla Titan destinati alla Nigeria. Non può quindi, in ogni caso, costituire la prova del carattere di infrazione degli acquisti considerati nel paragrafo 28, punto 15, della decisione impugnata.
punto 3498
Peraltro, i commenti e le valutazioni espressi dal rappresentante della Titan ai partecipanti alla riunione dell'EPC del 13 maggio 1987 potevano esser diretti a far cadere la pressione esercitata dai produttori europei sui produttori greci, in particolare sulla Titan, per indurre questi ultimi a porre fine alle loro esportazioni verso i mercati dell'Europa occidentale. In ogni caso, essi non provano che, in contropartita degli acquisti indicati nel paragrafo 28, punto 15, della decisione impugnata, la Titan abbia promesso alla Blue Circle di far cessare o di ridurre le sue vendite sui mercati europei.
punto 3499
La Commissione (controricorso e controreplica nella causa T-64/95) mette in evidenza diversi elementi diretti a dimostrare la partecipazione della Titan agli elementi di infrazione descritti nel paragrafo 28, in particolare punto 15, della decisione impugnata.
punto 3500
Essa si basa, in primo luogo, sul contenuto del documento di Zurigo/Céligny (v. il precedente punto 2539). Quest'ultimo mostrerebbe che i membri della ETF hanno rapidamente convinto la Titan, dopo che quest'ultima aveva voluto trasgredire la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali, a cooperare nell'applicazione di tale regola, accettando misure dirette a ripartire i mercati.
punto 3501
Tuttavia, il documento di Zurigo/Céligny dimostra unicamente che, a seguito dei «problemi posti dalla destabilizzazione provocata da taluni produttori di cemento» (v. titolo di tale documento; documento n. 33.126/18772), i produttori di cemento dell'Europa occidentale hanno convenuto una serie di misure, in particolare persuasive, destinate ad eliminare tali importazioni destabilizzanti. Esso non prova che la Titan, che, per evidenti ragioni, non è stata in alcun modo coinvolta nella sua elaborazione e non è mai stata invitata ad approvarne il contenuto, abbia aderito alla finalità anticoncorrenziale perseguita dalle misure che esso auspicava, accettando di far cessare o di ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei quale contropartita degli acquisti da parte dei produttori europei delle sue eccedenze produttive. Esso non può pertanto costituire fa prova del fatto che gli acquisti descritti nel paragrafo 28, punto 15, della decisione impugnata siano stati l'espressione di un accordo illecito tra la Blue Circle e la Titan.
punto 3502
In secondo luogo, la Commissione rileva, nella decisione impugnata (paragrafo 28, punto 11), che, secondo la nota interna della Blue Circle dell'inizio del settembre 1986 (v. il precedente punto 3468), «nel corso di una riunione svoltasi la settimana precedente ad Atene, Titan ha offerto di limitare le vendite combinate di Heracles e Titan al Regno Unito [ad una quota fissata in comune pari] a 300000 t per il primo anno e a 500000 t per il secondo e terzo anno».
punto 3503
Tale nota, tuttavia, non dimostra che l'offerta di cui trattasi sia stata fatta dalla Titan quale contropartita degli acquisti e dei contratti di cui al paragrafo 28, punto 15, della decisione impugnata. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, l'indicazione di tale nota secondo la quale la Titan «intendeva] [tale] quota per il Regno Unito come un supplemento rispetto ai quantitativi assorbiti dalla Blue Circle per le sue operazioni negli Stati Uniti » non dimostra l'esistenza di un nesso tra gli acquisti da parte della Blue Circle di cemento della Titan per gli Stati Uniti e la riduzione della presenza di quest'ultima sul mercato britannico. Essa attesta tutt'al più la preoccupazione della Titan di non vedere i quantitativi acquistati dalla Blue Circle per le sue operazioni negli Stati Uniti presi in conto nell'ambito di un eventuale accordo di limitazione delle importazioni nel Regno Unito di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 3504
Per di più, l'offerta sopra indicata non è stata mai considerata dalla Blue Circle come un chiaro impegno della Titan a far cessare o a ridurre le sue vendite dirette nel Regno Unito. Nella lettera inviata alla Holderbank il 22 settembre 1986 (documento n. 33.126/11094), ovvero poco tempo dopo che la Titan aveva fatto tale offerta, la Blue Circle sottolinea che «nessuna soluzione è stata finora trovata al problema britannico». Peraltro, come constata la Commissione (paragrafo 28, punto 13), la limitazione delle importazioni greche nel Regno Unito è stata il risultato di un accordo raggiunto alla fine del mese di dicembre 1986 non tra i produttori britannici e greci, ma tra i governi di questi due paesi.
punto 3505
In terzo luogo, la Commissione fa valere che la Titan è stata attivamente coinvolta nella ricerca di soluzioni che potessero garantire, nell'interesse di tutte le parti in questione, la stabilità dei mercati comunitari. Essa si fonda su diversi documenti indicati nel paragrafo 28, punti 1-9, della decisione impugnata.
punto 3506
Di fatto, i documenti indicati nel paragrafo 28, punti 3, 5, 8 e 9, della decisione impugnata attestano discussioni tra la Titan ed i produttori europei di cemento, in primo luogo la Blue Circle, al fine di trovare una soluzione al problema costituito dalle importazioni in Europa occidentale di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 3507
Tuttavia, come constata la Commissione (paragrafo 28, punto 7), «il mancato raggiungimento di un accordo collettivo [di assorbimento dei quantitativi destabilizzanti] tra i membri di ETF e i produttori greci [è] imputabile probabilmente alla riluttanza di questi ultimi». Quanto alla soluzione che si basa su una limitazione delle esportazioni greche nel Regno Unito, essa è il risultato, nel dicembre 1986, di un accordo intergovernativo elleno-britannico (v. il precedente punto 3504).
punto 3508
In ogni caso, nessuno dei documenti menzionati nel paragrafo 28, punti 1-9, della decisione impugnata dimostra che, quale contropartita delle operazioni descritte nel paragrafo 28, punto 15, la Titan si sia impegnata a far cessare o a ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei.
punto 3509
In quarto luogo, la Commissione afferma che, secondo la lettera inviata il 22 settembre 1986 dalla Blue Circle alla Holderbank, i prezzi speciali fissati dai contratti conclusi tra la Titan e la Blue Circle Atlantic non si spiegavano con la qualità particolare dei prodotti della Titan, ma con l'oggetto anticoncorrenziale di tali contratti. Essa si basa inoltre sul seguente estratto della nota interna di Blue Circle relativa alla riunione svoltasi il 17 settembre 1986 (documenti nn 33.126/11080-11082): «Presanis [Titan] ha convenuto che i prezzi preferenziali che noi abbiamo pagato loro per le forniture destinate a Boston e a Baltimora quest'anno erano stati subordinati alla ricerca di una soluzione negoziata nel Regno Unito e che le operazioni commerciali per l'anno prossimo dovrebbero di conseguenza essere discusse su una base commerciale che tenga conto degli interessi della [Blue Circle] Inc.».
punto 3510
Certamente, diversi elementi confermano il carattere persuasivo, da parte della Blue Circle, degli acquisti indicati nel paragrafo 28, punto 15, primo e terzo periodo, della decisione impugnata. Tuttavia, la nota interna della Blue Circle del 17 settembre 1986 mostra pure che, in cambio di tali acquisti concessi a prezzo di favore, la Titan aveva tutt'al più accettato di riflettere su una soluzione negoziata del problema costituito dalle importazioni nel Regno Unito di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 3511
Nessuna di tali indicazioni, per contro, prova che, in cambio degli ordini della Blue Circle per Boston e Baltimora, la Titan si sia impegnata a far cessare o a limitare le sue vendite dirette nel Regno Unito. Al contrario, come è stato rilevato (v. il precedente punto 3470), la lettera della Blue Circle alla Holderbank datata 22 settembre 1986 sottolinea la persistente assenza, alla fine del mese di settembre 1986, di una soluzione alla questione delle importazioni nel Regno Unito di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 3512
Tenuto conto degli elementi che precedono (v. i precedenti punti 3439-3450 e 3466-3511) si deve concludere che la Commissione non ha dimostrato che gli acquisti ed i contratti indicati nel paragrafo 28, punto 15, della decisione impugnata erano l'espressione di un accordo anticoncorrenziale tra la Titan e la Blue Circle mirante a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti da Titan verso gli Stati Uniti e la Nigeria e ad impedire la vendita diretta di tali prodotti da parte di Titan sui mercati europei.
punto 3513
Ne consegue che l'art. 4, n. 4, lett. b), della decisione impugnata deve essere annullato.
punto 3514
Di conseguenza, non è più necessario esaminare le osservazioni che la Blue Circle (memoria del 10 febbraio 1997) e la Titan (memorie del 10 febbraio e 18 dicembre 1997) hanno presentato a seguito delle misure di organizzazione del procedimento menzionate (v. i precedenti punti 164 e 168) per dimostrare l'esistenza di una violazione dei loro diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo riguardo all'infrazione imputata loro nell'art. 4, n. 4, lett. b), della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Misure destinate a dirottare le eccedenze produttive greche ed a frenare negli Stati membri le importazioni di cemento proveniente dalla Grecia (decisione impugnata, art. 4, n. 4) › B — Accordi e pratiche concordate di cui all'art. 4, n. 4, lett. da b) a h), della decisione impugnata › 2. Accordo tra la Holderbank e la Titan di cui all'art. 4, n. 4, lett. c), della decisione impugnata
punto 3515
Ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. c), della decisione impugnata), le ricorrenti Holderbank e Titan hanno violato le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato «per aver partecipato, dal 19 giugno 1986 al 31 dicembre 1990 ad un accordo mirante a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti da Titan verso gli Stati Uniti e l'Africa e ad impedire la vendita diretta di tali prodotti da parte di Titan sui mercati europei».
punto 3516
Le riflessioni dedicate a tale infrazione sono contenute, nell'esposizione dei fatti, nel paragrafo 28, punto 16, e, nella valutazione giuridica, nel paragrafo 56, punti 6 e 8, della decisione impugnata.
punto 3517
Nel paragrafo 28, punto 16, primo periodo, la Commissione rileva:
« Esiste un progetto di contratto tra Titan e UMAR (controllata di Holderbank) datato 19 giugno 1986 relativo alla fornitura di clinker e cemento destinato agli Stati Uniti (doc 33.126/19501-19511). Il contratto è sottoscritto da Titan ma non da UMAR. Titan (pag. 50 della memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti) sostiene che il contratto non è stato approvato da UMAR: ciononostante, nei mesi di giugno e luglio 1986, Titan ha consegnato ad UMAR due carichi di clinker ed uno di cemento per un totale di 61437 t. Detto quantitativo va messo in relazione con quanto affermato nel verbale della riunione di ETF del 19 [agosto] 1986 [v. supra, punto (3)]: ‘Anche Holderbank ha deciso di acquistare da Titan (senza aver ancora firmato il contratto) 90000 t, di cui 7000 sono già state consegnate...’».
punto 3518
Essa prende quindi in considerazione (secondo periodo) due contratti firmati il 16 gennaio 1987 e il 18 dicembre 1987 dalla UMAR e dalla Titan che riguardavano la fornitura alla società statunitense Ideal Basic Industries (controllata americana della Holderbank) di almeno 200000 tonnellate di clinker per il 1987 e 90000 tonnellate per il 1988 (documenti nn. 33.126/19482-19489).
punto 3519
Essa constata anche (terzo periodo) che il 20 agosto 1988 la società Pays-Bas Cement Co. (controllata olandese della Holderbank) e la Titan hanno firmato un contratto per la fornitura, dal 1o agosto 1988 al 31 dicembre 1990, di un totale di 300000 tonnellate di clinker, di cui almeno la metà era destinata al Benelux e il resto ai paesi africani (documenti nn. 33.126/19814-19843).
punto 3520
Essa mette in relazione (quarto periodo) i quantitativi considerati in questi tre ultimi contratti « con l'impegno dei membri di ETF ad acquistare 1 Mio di t e oltre di prodotto greco e persino tra i 2 e i 3 Mio di t [v. documenti menzionati ai punti da (1) a (6)]».
punto 3521
Nel paragrafo 56, punti 6 e 8, conclude:
« Gli acquisti del gruppo Holderbank dei mesi di giugno e luglio 1986 presso Titan e i contratti firmati tra il gruppo Holderbank e Titan il 16 gennaio 1987, 18 dicembre 1987 e 20 agosto 1988 [v. paragrafo 28, punto (16) supra] costituiscono, dal 19 giugno 1986 al 31 dicembre 1990, l'espressione di un accordo fra imprese contrario all'articolo 85, paragrafo 1.
(...)
Scopo di questi contratti, noto alle parti in causa, era in effetti quello di evitare vendite dirette dei due produttori greci sui mercati europei e dirottare una parte delle forniture in questione verso altri mercati [v. paragrafo 28, punti (1)-(7) e (16)-(17) supra].»
punto 3522
La Titan (T-64/95) e la Holderbank (T-68/95) presentano un argomento di merito diretto all'annullamento dell'art. 4, n. 4, lett. c), della decisione impugnata. La Titan contesta, inoltre, alla Commissione di aver violato i suoi diritti della difesa in occasione della constatazione dell'infrazione di cui trattasi, per non averle accordato nel corso del procedimento amministrativo l'accesso alla totalità della CA e del suo fascicolo dell'istruttoria, privandola in tal modo di elementi che asserisce a suo discarico.
punto 3523
Nel merito, la Titan, oltre al suo argomento generale esposto nei precedenti punti 3461-3464, e la Holderbank sostengono che i diversi acquisti indicati nel paragrafo 28, punto 16, della decisione impugnata rientravano nel normale ambito delle loro relazioni commerciali preesistenti. Tali operazioni sarebbero state scevre da qualsiasi finalità anticoncorrenziale. La Titan soggiunge che gli scambi commerciali tra produttori europei di cemento e di clinker per la riesportazione verso i paesi della Comunità o paesi terzi sono una pratica corrente.
punto 3524
Per quanto riguarda le operazioni indicate nel paragrafo 28, punto 16, primo periodo, della decisione impugnata (v. il precedente punto 3517), si devono rilevare le seguenti indicazioni del resoconto della riunione della ETF in data 19 agosto 1986 (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 3):
«(...) Holderbank ha deciso di acquistare da Titan (senza aver ancora firmato il contratto) 90000 t, di cui 7000 sono già state consegnate.
(...)
Holderbank ha inoltre acquistato da Titan 50000 t di clinker (di cui 25000 già consegnate) destinate al mercato statunitense, al prezzo di 19,80 USD FOB».
punto 3525
Nella nota interna della Blue Circle dell'inizio del mese di settembre 1986 (v. il precedente punto 3468), è indicato:
« Nelle ultime settimane Blue Circle, Holderbank e Lafarge hanno tutt[e] iniziato ad assorbire cemento o clinker greci, soprattutto da Titan, nelle loro operazioni con gli Stati Uniti e il Canada, confidando di mantenere in tal modo il dialogo aperto con i greci».
punto 3526
Leggendo tali diversi estratti di documenti, la Commissione poteva legittimamente considerare che gli acquisti di cemento e di clinker realizzati dalla UMAR nel giugno e luglio 1986 presso la Titan derivavano almeno in parte, dal contributo della Holderbank alle misure persuasive auspicate nel documento di Zurigo/Céligny per assorbire i « quantitativi provenienti dall'industria che ‘destabilizza[va]’ il mercato» (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 1; n. 33.126/18775), misure il cui esame era stato affidato alla ETF (v. il precedente punto 2538).
punto 3527
In occasione della messa a punto di tale documento, la Holderbank aveva peraltro proposto di collocare una parte di tali « quantitativi destabilizzanti » sul mercato americano.
punto 3528
Tuttavia, la decisione impugnata non contiene alcun elemento atto a dimostrare che, quale contropartita di tali acquisti, la Titan si sia impegnata nei confronti della Holderbank a far cessare o a ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei.
punto 3529
Tali acquisti hanno costituito quindi solo un « gesto di buona volontà » della Holderbank nei confronti della Titan, destinato ad indurla a cercare con i produttori europei una soluzione al problema costituito dalle importazioni in Europa occidentale di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 3530
Riguardo, poi, ai contratti del 16 gennaio 1987, del 18 dicembre 1987 e del 20 agosto 1988 (v. i precedenti punti 3518 e 3519), si deve rilevare che i documenti ad essi relativi non dimostrano che, in cambio di tali contratti, la Titan si sia impegnata nei confronti della Holderbank a far cessare o a ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei.
punto 3531
Quanto ai documenti indicati nel paragrafo 28, punti 1-6, della decisione impugnata (v. il precedente punto 3520), documenti che la Commissione (stesso paragrafo, punto 16, quarto periodo) mette in relazione ai quantitativi considerati dai contratti di cui trattasi per dimostrare il carattere d'infrazione di questi ultimi, essi fanno apparire che numerosi produttori europei, membri della ETF, hanno ricordato, in occasione della messa a punto del documento di Zurigo/Céligny, le possibilità che sembrava si offrissero loro per collocare una parte delle eccedenze produttive greche al di fuori dei mercati europei (v. documento di Zurigo/Céligny, in particolare, documento n. 33.126/18775, citato nel paragrafo 28, punto 1, della decisione impugnata).
punto 3532
Tali documenti indicano inoltre che, nel corso del mese di agosto 1986, la Blue Circle, la Holderbank e la Lafarge hanno « iniziato ad assorbire cemento o clinker greci, soprattutto da Titan, nelle loro operazioni con gli Stati Uniti e il Canada, confidando di mantenere in tal modo il dialogo aperto con i greci» (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 4; documento n. 33.126/11083). Parallelamente, i membri della ETF hanno esaminato, nell'agosto/settembre 1986, la possibilità di negoziare un accordo globale con i produttori greci sul ritiro di uno oppure due-tre milioni di tonnellate della produzione di questi ultimi, mediante la cessazione delle loro forniture dirette di cemento in Europa occidentale (decisione impugnata, paragrafo 28, punti 2 e 5; documenti nn. 33.126/10988-10990, 18858 e 18859). L'«impegno» dei produttori europei di acquistare i quantitativi sopra indicati si inseriva nell'ambito delle trattative collettive la cui contropartita era la cessazione delle vendite dirette di prodotti greci in Europa occidentale.
punto 3533
Ora, come constata la Commissione, « il mancato raggiungimento di un accordo collettivo tra i membri di ETF e i produttori greci era imputabile probabilmente alla riluttanza di questi ultimi» (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 7).
punto 3534
La Commissione replica che l'assenza di un accordo globale di ritiro si spiega con il fatto che taluni produttori greci preferivano accordi individuali con taluni membri della ETF.
punto 3535
Al riguardo, l'unico documento preso in considerazione nella decisione impugnata che possa essere richiamato a sostegno di tale affermazione è il verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden. Esso indica che « la task-force ritiene che l'industria greca non sia più interessata ad un accordo globale di ritiro, preferendo accordi individuali con altri paesi (ad esempio, l'Italia)» (decisione impugnata, paragrafo 25, punti 22 e 25; documento n. 33.126/18859). Esso continua: «Tenuto conto del sostegno del governo britannico e di altre istituzioni nella campagna contro le importazioni di cemento greco beneficiario di sussidi, sarebbe inopportuno impegnarsi per ora in tali accordi». Tali indicazioni non provano che accordi individuali di ritiro siano stati conclusi tra i produttori greci e.membri della ETF mediante promesse dei primi nei confronti di questi ultimi di far cessare o di ridurre le loro vendite dirette sui mercati europei.
punto 3536
Alla luce di quanto precede, l'asserito accostamento fatto dalla Commissione nel paragrafo 28, punto 16, quarto periodo, della decisione impugnata non può autorizzare a concludere per il carattere di infrazione dei contratti firmati tra la Holderbank e la Titan il 16 gennaio 1987, 18 dicembre 1987 e 20 agosto 1988.
punto 3537
La Commissione (controricorso e controreplica nella causa T-64/95) richiama inoltre due elementi per dimostrare la partecipazione della Titan agli elementi costitutivi di infrazione ricordati nel paragrafo 28, in particolare punto 16, della decisione impugnata.
punto 3538
Essa si basa, in primo luogo, sul contenuto del documento di Zurigo/Céligny (v. il precedente punto 3500).
punto 3539
Per i motivi enunciati nel precedente punto 3501, tale documento non può tuttavia costituire la prova che le operazioni indicate nel paragrafo 28, punto 16, sono state espressione di un accordo illecito tra la Holderbank e la Titan.
punto 3540
La Commissione sostiene, in secondo luogo, che la Titan è stata attivamente coinvolta nella ricerca di soluzioni che potessero garantire, nell'interesse di tutte le parti interessate, la stabilità dei mercati comunitari. Essa si fonda sui diversi documenti ricordati nel paragrafo 28, punti 1-9, della decisione impugnata.
punto 3541
In effetti molti di questi documenti menzionano i colloqui tra la Titan e alcuni produttori europei di cemento per trovare una soluzione al «problema greco». Il verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden indica in particolare, che, «[nel corso del]la più recente riunione tra Titan e Blue Circle/Holderbank, Titan si è mostrata disposta a cooperare».
punto 3542
Tuttavia, come è già stato più volte constatato (v., in particolare, il precedente punto 3507), tali discussioni non si sono mai concluse per la riluttanza dei produttori greci. Riguardo, in particolare, al Regno Unito, il problema costituito dalle importazioni provenienti dalla Grecia è stato risolto, nel dicembre 1986, a livello politico da un accordo intergovernativo ellenobntannico.
punto 3543
In ogni caso, nessuno dei documenti menzionati nel paragrafo 28, punti 1-9, della decisione impugnata dimostra che, quale contropartita delle operazioni descritte nel paragrafo 28, punto 16, la Titan si sia impegnata nei confronti della Holderbank a far cessare o a ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei.
punto 3544
Tenuto conto degli elementi che precedono (v. i precedenti punti 3439-3450 e 3524-3543) si deve concludere che la Commissione non ha dimostrato che le forniture ed i contratti indicati nel paragrafo 28, punto 16, della decisione impugnata fossero l'espressione di un accordo anticoncorrenziale tra la Titan e la Holderbank mirante a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti dalla Titan verso gli Stati Uniti e l'Africa e ad impedire la vendita diretta di tali prodotti da parte della Titan sui mercati europei.
punto 3545
Ne consegue che l'art. 4, n. 4, lett. c) della decisione impugnata deve essere annullato.
punto 3546
Di conseguenza, non è più necessario esaminare le osservazioni che la Titan (memorie del 10 febbraio e 18 dicembre 1997) ha presentato a seguito delle misure di organizzazione del procedimento menzionate (v. nei precedenti punti 164 e 168) per dimostrare l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo riguardo all'infrazione imputatale nell'art. 4, n. 4, lett. c) della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Misure destinate a dirottare le eccedenze produttive greche ed a frenare negli Stati membri le importazioni di cemento proveniente dalla Grecia (decisione impugnata, art. 4, n. 4) › B — Accordi e pratiche concordate di cui all'art. 4, n. 4, lett. da b) a h), della decisione impugnata › 3. Accordo tra la Holderbank e la Heracles di cui all'art. 4, n. 4, lett. d), della decisione impugnata
punto 3547
Ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. d), della decisione impugnata), le ricorrenti Holderbank e Titan hanno violato le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato «per aver partecipato, dal 9 maggio 1986 al 31 dicembre 1990 ad un accordo mirante ad impedire la vendita diretta di cemento da parte di Heracles sui mercati europei e a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti da Heracles verso altri mercati».
punto 3548
Le riflessioni dedicate a tale infrazione sono contenute, nell'esposizione dei fatti, nel paragrafo 28, punto 17, e, nella valutazione giuridica, nel paragrafo 56, punti 7 e 8, della decisione impugnata.
punto 3549
Nel paragrafo 28, punto 17, primo periodo, della decisione impugnata, la Commissione rileva che «[i]l 9 maggio 1986 Heracles e UMAR hanno firmato un contratto (doc. 33.126/2005/-20064) per la fornitura di 100000 t di cemento». Essa compara tali quantitativi con le indicazioni che compaiono nel verbale della riunione di ETF del 19 agosto 1986: «[Holderbank] ha inoltre acquistato da Heracles 100000 t (di cui 40000 già consegnate)».
punto 3550
Constata inoltre (secondo periodo):
«Il 19 maggio 1988 Heracles e UMAR hanno firmato un contratto (doc. 33.126/20063-20071) per la fornitura di 490000 t (di cui 230000 t di clinker e 260000 t di clinker o cemento) ripartite in 110000 t nel 1988, 190000 t nel 1989 e 190000 t nel 1990. L'articolo 6 del contratto stabiliva che almeno 230000 t di clinker sarebbero state destinate, a scelta dell'acquirente, ai Paesi Bassi e/o al Lussemburgo e/o al Belgio; le restanti quantità di clinker o di cemento potevano essere esportate dall'acquirente in paesi non appartenenti al Benelux, previo consenso scritto del venditore».
punto 3551
Essa (terzo periodo) mette in relazione i quantitativi considerati «con quanto affermato da Holderbank e da altri produttori in merito all'intenzione di acquistare dai produttori greci 1 Mio di t e oltre e addirittura tra i 2 e i 3 Mio di t [v. documenti menzionati ai punti da (1) a (6)]».
punto 3552
Nel paragrafo 56, punti 7 e 8, conclude:
«I contratti firmati tra il gruppo Holderbank ed Heracles il 9 maggio 1986 e il 19 maggio 1988 [v. paragrafo 28, punto (17) supra] costituiscono, dal 9 maggio 1986 al 31 dicembre 1990, l'espressione di un accordo fra imprese contrario all'articolo 85, paragrafo 1.
Scopo di questi contratti, noto alle parti in causa, era in effetti quello di evitare vendite dirette dei due produttori greci sui mercati europei e dirottare una parte delle forniture in questione verso altri mercati [v. paragrafo 28, punti (1)-(7) e (16)-(17) supra]».
punto 3553
La Heracles (T-57/95) e la Holderbank contestano nel merito l'esistenza dell'infrazione loro imputata nell'art. 4, n. 4, lett. d), della decisione impugnata.
punto 3554
La Heracles contesta alla Commissione di aver male valutato la sua posizione e la sua strategia sul mercato, nonché il contesto economico che l'ha indotta a rivolgersi, a partire dal 1986, verso i mercati comunitari per garantirsi la propria sopravvivenza. Sottolinea i numerosi ostacoli e le numerose difficoltà cui si è trovata confrontata per smaltire la propria produzione su tali mercati. Essi sarebbero stati in parte legati alla congiuntura economica, alla struttura dei mercati dell'Europa occidentale, alla sua posizione geografica e finanziaria e alle sue infrastrutture, nonché, in parte, alla creazione della ETF. Tali ostacoli non le avrebbero tuttavia impedito di concludere contratti con diversi produttori europei e di accrescere notevolmente il volume delle sue esportazioni in Europa dal 1986. In tali condizioni non le si può imputare di aver scientemente partecipato, contro i propri interessi, ad accordi che avrebbero ridotto le sue opportunità di esportazione.
punto 3555
La Heracles e la Holderbank sostengono che i contratti indicati nel paragrafo 28, punto 17, della decisione impugnata costituiscono normali transazioni commerciali, prive di oggetto e di effetto anticoncorrenziale. Esse insistono sul fatto che la UMAR, socio commerciale della Heracles in tali operazioni, era una società specializzata nel commercio internazionale di cemento e di clinker.
punto 3556
Per quanto riguarda il contratto del 9 maggio 1986 preso in considerazione nel paragrafo 28, punto 17, primo periodo, della decisione impugnata (v. il precedente punto 3549), si devono ricordare le seguenti indicazioni del resoconto della riunione della ETF in data 19 agosto 1986 (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 3): «[La Holderbank] ha inoltre acquistato da Heracles 100000 t (di cui 40000 già consegnate). Bloom partecipa a quest'ultima operazione: ha infatti scaricato nel Mississipi e rifornisce il mercato di Dundee».
punto 3557
Leggendo tale estratto, la Commissione poteva legittimamente considerare che la Holderbank aveva inteso presentare il contratto di cui trattasi, che riguardava la fornitura di 100000 tonnellate di cemento, come il suo contributo alle misure persuasive auspicate nel documento di Zurigo/Céligny per assorbire i «quantitativi provenienti dall'industria che ‘destabilizza[va]’ il mercato» (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 1; n. 33.126/18775), misure il cui esame era stato affidato alla ETF (v. il precedente punto 2538).
punto 3558
E' pacifico che il problema connesso alle importazioni in Europa occidentale di cemento proveniente dalla Grecia è comparso verso la fine del 1985 o l'inizio del 1986 (decisione impugnata, paragrafo 24, punto 1). La Holderbank ha quindi potuto, senza attendere la costituzione di un'intesa strutturata con i colleghi europei, intraprendere, tramite la sua controllata UMAR, azioni destinate a respingere la minaccia costituita da tali importazioni, azioni che ha in seguito presentato come il suo contributo alle misure persuasive nel frattempo convenute a livello della ETF.
punto 3559
Tuttavia, la decisione impugnata non contiene alcun elemento atto a dimostrare che, quale contropartita di tale contratto, la Heracles si sia impegnata nei confronti della Holderbank a far cessare o a ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei. Inoltre, secondo i documenti indicati ai paragrafi 25-28 della decisione impugnata, la conclusione di tale contratto risulta anteriore ai colloqui intrapresi tra i produttori europei per tentare di risolvere la questione connessa alle importazioni in Europa occidentale di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 3560
L'assenza di un impegno della Heracles a far cessare o a ridurre le proprie vendite dirette sui mercati europei quale contropartita del contratto concluso con la UMAR il 9 maggio 1986 è corroborata dal seguente estratto del verbale della riunione del consiglio d'amministrazione della Heracles in data 23 luglio 1986 (documenti nn. 33.126/19878-19880, non citati nella decisione impugnata):
« I produttori europei hanno formato un fronte comune con i Britannici per impedirci di entrare in Regno Unito con la Titan, e dinanzi a tale minaccia, ci hanno offerto alcuni esigui quantitativi per l'America. Abbiamo naturalmente respinto tale accordo, non essendo esso nel nostro interesse, e non abbiamo ceduto alle loro minacce e ai loro ricatti. Tuttavia, essi hanno continuato a minacciarci, hanno serrato le file mediante una società con sede in Svizzera, che finanziano, per farci la guerra. (...) E' un dato di fatto (...) che tale trust di produttori europei di cemento è terribile, dal momento che essi controllano 120 milioni di tonnellate, ma, nonostante ciò, non abbiamo ceduto alle loro minacce. Il risultato è stato che solo i Britannici ci hanno chiesto di trattare e ci hanno offerto quantità adeguate in America. Ancora una volta, siamo rimasti sulle nostre posizioni, perché vogliamo avere anche piede nel Regno Unito, ciò che i Britannici hanno finalmente ammesso, ma siamo ancora in trattative al riguardo».
punto 3561
Riguardo al contratto del 19 maggio 1988, di cui al paragrafo 28, punto 17, secondo periodo, della decisione impugnata (v. il precedente punto 3550), si deve rilevare che i documenti relativi a tale contratto non dimostrano che, in cambio di quest'ultimo, la Heracles si sia impegnata nei confronti della Holderbank a far cessare o a ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei.
punto 3562
Quanto all'accostamento operato dalla Commissione, in base ai documenti indicati nel paragrafo 28, punti 1-6, della decisione impugnata, tra i quantitativi considerati da tale contratto e « (...) quanto affermato da Holderbank e da altri produttori in merito all'intenzione di acquistare dai produttori greci 1 Mio di t e oltre e addirittura tra i 2 e i 3 Mio di t » (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 17, terzo periodo), esso non consente, tenuto conto dell'analisi dei documenti sopra menzionati operata nei precedenti punti 3531-3535, di concludere per il carattere di infrazione di tale contratto.
punto 3563
La Commissione (controricorso nella causa T-57/95) mette inoltre in evidenza diversi elementi che dimostrerebbero che la Heracles ha commesso un'infrazione partecipando ai contratti menzionati nel paragrafo 28, punto 17, della decisione impugnata.
punto 3564
Ricordando in maniera generica gli elementi presi in considerazione nel paragrafo 28 della decisione impugnata, essa afferma che la Heracles è stata a conoscenza della ETF e delle discussioni che si sono tenute in tale ambito per dirottare una parte delle eccedenze produttive greche al di fuori dei mercati dell'Europa occidentale. La Heracles sarebbe stata anche coinvolta in tali discussioni. Avrebbe quindi partecipato con cognizione di causa alla soluzione del problema legato alle importazioni di cemento proveniente dalla Grecia. I documenti indicati nel paragrafo 28, punto 9, della decisione impugnata, illustrerebbero in particolare il coinvolgimento della Heracles in tali trattative.
punto 3565
In effetti, numerosi documenti presi in considerazione nel paragrafo 28, in particolare nei punti 5 e 9, della decisione impugnata illustrano la partecipazione della Heracles alle discussioni con i produttori europei di cemento, in primo luogo la Blue Circle, per trovare una soluzione alla questione delle importazioni in Europa occidentale di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 3566
Tuttavia, come è già stato più volte constatato (v., in particolare, il precedente punto 3507), tali discussioni non si sono mai concluse per la riluttanza dei produttori greci. Riguardo, in particolare, al Regno Unito, il problema costituito dalle importazioni provenienti dalla Grecia è stato risolto, nel dicembre 1986, a livello politico da un accordo intergovernativo ellenobritannico.
punto 3567
In ogni caso, nessuno dei documenti menzionati nel paragrafo 28, della decisione impugnata dimostra che, in cambio dei contratti menzionati nel paragrafo 28, punto 17, la Heracles si sia impegnata nei confronti della Holderbank a far cessare o a ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei.
punto 3568
Tenuto conto degli elementi che precedono (v. i precedenti punti 3439-3450 e 3556-3567) si deve concludere che la Commissione non ha dimostrato che i contratti firmati il 9 maggio 1986 e il 19 maggio 1988 tra il gruppo Holderbank e la Heracles fossero l'espressione di un accordo anticoncorrenziale tra queste due imprese mirante ad impedire la vendita diretta di cemento da parte di Heracles sui mercati europei e a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti da Heracles verso altri mercati.
punto 3569
Ne consegue che l'art. 4, n. 4, lett. d), della decisione impugnata deve essere annullato.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Misure destinate a dirottare le eccedenze produttive greche ed a frenare negli Stati membri le importazioni di cemento proveniente dalla Grecia (decisione impugnata, art. 4, n. 4) › B — Accordi e pratiche concordate di cui all'art. 4, n. 4, lett. da b) a h), della decisione impugnata › 4. Accordo tra la Lafarge e la Titan di cui all'art. 4, n. 4, lett. e), della decisione impugnata
punto 3570
Ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. e), della decisione impugnata), la Lafarge e la Titan hanno violato le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato «per aver partecipato, dal 22 luglio 1986 al 31 dicembre 1991 ad un accordo mirante a dirottare quantitativi di clinker prodotti da Titan verso il Canada e ad impedire eventuali vendite dirette da parte di Titan sui mercati europei».
punto 3571
Le riflessioni dedicate a tale infrazione sono contenute, nell'esposizione dei fatti, nel paragrafo 28, punto 18, e punto 19, terzo e quarto periodo, e, nella valutazione giuridica, nel paragrafo 56, punti 9 e 11, della decisione impugnata.
punto 3572
Nel paragrafo 28, punto 18, primo periodo, la Commissione rileva le seguenti indicazioni del resoconto della riunione della ETF del 19 agosto 1986: «Lafarge ha acquistato un carico di Titan per Montreal e in settembre è previsto un secondo carico ».
punto 3573
Essa prende poi (secondo periodo) in considerazione documenti interni della Lafarge del 28 gennaio 1986 (e non del 28 gennaio 1987, come indicato per errore) e dell'8 luglio 1986, nonché il riepilogo acquisti 1986 della Lafarge in Grecia (documenti nn. 33.126/14407, 14412 e 14417). Secondo tali documenti (stesso periodo) «il 22 luglio 1986 Lafarge ha acquistato in tale paese, tramite CFCI, 33051 t di clinker da consegnare a Montreal il 5/10 agosto 1986 e, il 19 agosto 1986, 29806 t di clinker destinato a Canada Cement Lafarge».
punto 3574
Essa constata anche (terzo periodo) che « [i]l 12 giugno 1987 Titan ha convenuto con Lafarge la vendita di un carico di 26000 t di clinker per Montreal (doc. 33.126/14433-14437)».
punto 3575
Ricorda infine (quarto periodo) il contratto in data 3 giugno 1988 (documenti nn. 33.126/14422-14424), incorporato nel contratto del 20 ottobre 1988 (documenti nn. 33.126/19708-19721), con il quale «Titan e Lafarge hanno concordato forniture annuali di 150000 t di clinker destinato per metà alla Francia (e isole), nel periodo compreso tra il 1o novembre 1988 e il 31 dicembre 1991».
punto 3576
Secondo la Commissione (quinto periodo) i quantitativi presi in considerazione da tali contratti vanno messi in relazione con «le intenzioni espresse da Lafarge e da altri produttori di acquistare dai produttori greci 1 Mio di t e oltre e, addirittura, tra i 2 e i 3 Mio di t».
punto 3577
Nel paragrafo 56, punti 9 e 11, essa conclude:
«Gli acquisti di Lafarge presso Titan, diretti o indiretti, del 22 luglio 1986, 19 agosto 1986 e 12 giugno 1987 e i contratti tra Lafarge e Titan del 3 giugno 1988 e 20 ottobre 1988 [v. paragrafo 28, punto (18) supra] costituiscono, dal 22 luglio 1986 al 31 dicembre 1991, l'espressione di un accordo tra imprese contrario all'articolo 85, paragrafo 1.
(...)
Scopo di questi contratti, noto alle parti in causa, era in effetti quello di evitare vendite dirette dei due produttori greci sui mercati europei e dirottare una parte delle forniture in questione verso altri mercati [v. paragrafo 28, punti (1)-(7) e (18)-(19) supra]».
punto 3578
La Lafarge (T-43/95) e la Titan (T-64/95) presentano un argomento di merito diretto all'annullamento dell'art. 4, n. 4, lett. e), della decisione impugnata. Esse contestano, inoltre, alla Commissione di aver violato i loro diritti della difesa in occasione della constatazione dell'infrazione di cui trattasi, per non aver accordato loro nel corso del procedimento amministrativo l'accesso alla totalità della CA e del suo fascicolo dell'istruttoria, privandole in tal modo di elementi che asseriscono a loro discarico.
punto 3579
Nel merito, la Lafarge contesta innanzi tutto alla Commissione di aver ignorato la specificità del commercio internazionale del cemento e del clinker quando ha analizzato le operazioni prese in considerazione nel paragrafo 28, punto 18, della decisione impugnata. Sarebbe esistita una sproporzione manifesta tra gli sbocchi offerti dai mercati destinatari degli acquisti di cui trattasi e le eccedenze che i produttori greci di cemento tentavano di collocare a quell'epoca. La Commissione avrebbe del pari ignorato la differenza tra il cemento e il clinker.
punto 3580
Inoltre, la Lafarge e la Titan, oltre, per quanto riguarda quest'ultima, il suo argomento generale esposto nei precedenti punti 3461-3464, affermano che i diversi acquisti sopra indicati si inserivano nel tenore delle loro relazioni commerciali precedenti ed erano esclusivamente guidati da motivi leciti.
punto 3581
Per quanto riguarda, in primo luogo, gli acquisti presi in considerazione nel paragrafo 28, punto 18, secondo periodo, della decisione impugnata (v. il precedente punto 3573), occorre rilevare le seguenti indicazioni del resoconto della riunione della ETF del 19 agosto 1986 (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 3): «Lafarge ha acquistato un carico di Titan per Montreal e in settembre è previsto un secondo carico».
punto 3582
Nella nota interna della Blue Circle dell'inizio del mese di settembre 1986 (v. il precedente punto 3468), è indicato: «Nelle ultime settimane Blue Circle, Holderbank e Lafarge hanno tutt[e] iniziato ad assorbire cemento o clinker greci, soprattutto da Titan, nelle loro operazioni con gli Stati Uniti e il Canada, confidando di mantenere in tal modo il dialogo aperto con i greci ».
punto 3583
Benché i documenti della Lafarge menzionati nel paragrafo 28, punto 18, secondo periodo, non precisino che gli ordini di clinker greco in essi ricordati sono stati fatti presso la Titan, la Commissione poteva a giusto titolo, tenuto conto della coincidenza cronologica e dell'identità delle destinazioni di cui trattasi, porre in relazione tali ordini con le menzioni che compaiono nel resoconto della riunione della ETF del 19 agosto 1986. Tale accostamento conduce a considerare che le operazioni di cui trattasi sono state originate dal contributo della Lafarge alle misure persuasive auspicate nel documento di Zurigo/Céligny per assorbire i «quantitativi provenienti dall'industria che ‘destabilizza[va]’ il mercato» (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 1; n. 33.126/18775), misure il cui esame era stato affidato alla ETF (v.. il precedente punto 2538).
punto 3584
Tuttavia, la decisione impugnata non contiene alcun elemento atto a dimostrare che, in cambio di tali ordini, la Titan abbia promesso alla Lafarge di far cessare o di ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei.
punto 3585
Tali acquisti hanno costituito quindi solo un «gesto di buona volontà» della Lafarge nei confronti della Titan, destinato ad indurla a cercare con i produttori europei una soluzione al problema costituito dalle importazioni in Europa occidentale di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 3586
Per quanto riguarda, in secondo luogo, i contratti indicati nel paragrafo 28, punto 18, terzo e quarto periodo, della decisione impugnata (v. i precedenti punti 3574 e 3575), i documenti ad essi relativi non dimostrano che, in cambio di tali contratti, la Titan si sia impegnata nei confronti della Lafarge a far cessare o a ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei.
punto 3587
Quanto all'accostamento operato dalla Commissione, tra i quantitativi considerati da tali contratti e «(...) quanto affermato da Lafarge e da altri produttori in merito all'intenzione di acquistare dai produttori greci 1 Mio di t e oltre e, addirittura, tra i 2 e i 3 Mio di t» (paragrafo 28, punto 18, quinto periodo), esso non consente, tenuto conto dell'analisi dei documenti presi in considerazione nel paragrafo 28, punti 1-6, operata nei precedenti punti 3531-3535, di concludere per il carattere di infrazione di tali contratti.
punto 3588
Nel paragrafo 28, punto 19, terzo periodo, della decisione impugnata, la Commissione ricorda ancora il fatto che il contratto del 20 ottobre 1988, nel quale è stato incorporato quello del 3 giugno dello stesso anno (stesso paragrafo, punto 18, quarto periodo), è stato evocato alla riunione dell'EPC del 20 ottobre 1988, come indicherebbe il resoconto di tale riunione redatto dalla Ciments français (documenti nn. 33.126/18179 e 18180).
punto 3589
Si devono ricordare i seguenti passaggi di quest'ultimo resoconto:
«La Lafarge ha due trattative in corso con i Greci, difficilissime a causa delle loro abitudine pignole.
(...)
(...) la trattativa con la Titan è più complicata, la Lafarge tenta di integrare il suo contratto con il contratto di permuta degli aerei Dassault, che consentirebbe loro di beneficiare di una commissione (?) del 3%.
Molte discussioni bilaterali del signor Liduena con i Greci naturalmente, ma anche la Hispacement ».
punto 3590
Le parti non contestano che la «trattativa con la Titan», menzionata dalla Lafarge nel corso di tale riunione, riguardasse il contratto da esse concluso il 20 ottobre 1988, ovvero il giorno stesso di tale riunione. Questo contratto venne del resto sottoscritto a Barcellona, ovvero la stessa città in cui si tenne la riunione dell'EPC di cui trattasi.
punto 3591
Tuttavia, l'estratto del resoconto della riunione sopra menzionato non contiene alcuna indicazione che induca a pensare che, in cambio di tale contratto, la Titan si sia impegnata nei confronti della Lafarge a far cessare o a ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei.
punto 3592
La Commissione (controricorso e controreplica nella causa T-64/95) richiama altri due elementi per dimostrare che la Titan ha commesso un'infrazione partecipando alle operazioni descritte nel paragrafo 28, in particolare punto 18, della decisione impugnata.
punto 3593
Essa si basa, in primo luogo, sul contenuto del documento di Zurigo/Céligny (v. il precedente punto 3500).
punto 3594
Per i motivi enunciati nel precedente punto 3501, tale documento non può tuttavia costituire la prova che le operazioni indicate nel paragrafo 28, punto 18, sono state espressione di un accordo illecito tra la Lafarge e la Titan.
punto 3595
La Commissione fa valere, in secondo luogo, che la Titan è stata attivamente coinvolta nella ricerca di soluzioni che potessero garantire, nell'interesse di tutte le parti considerate, la stabilità dei mercati comunitari. Essa si fonda sui diversi documenti ricordati nel paragrafo 28, punti 1-9, della decisione impugnata.
punto 3596
In effetti, molti di questi documenti attestano la partecipazione della Titan a colloqui con produttori europei di cemento per trovare una soluzione al problema greco legato alle importazioni in Europa occidentale di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 3597
Tuttavia, come è già stato più volte constatato (v., in particolare, il precedente punto 3507), tali discussioni non sono mai giunte a conclusione. In ogni caso, nessuno dei documenti menzionati nel paragrafo 28, punti 1-9, della decisione impugnata dimostra che, in cambio delle operazioni descritte nel paragrafo 28, punto 18, la Titan si sia impegnata nei confronti della Lafarge a far cessare o a ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei.
punto 3598
Tenuto conto degli elementi di cui sopra (v. i precedenti punti 3439-3450 e 3581-3597) si deve concludere che la Commissione non ha dimostrato che gli acquisti ed i contratti tra la Lafarge e la Titan indicati nel paragrafo 28, punto 18, della decisione impugnata fossero l'espressione di un accordo anticoncorrenziale tra tali parti mirante a dirottare quantitativi di clinker prodotti dalla Titan verso il Canada e ad impedire eventuali vendite dirette da parte della Titan sui mercati europei.
punto 3599
Ne consegue che l'art. 4, n. 4, lett. e), della decisione impugnata deve essere annullato.
punto 3600
Di conseguenza, non è più necessario esaminare le osservazioni che la Lafarge (memoria del 28 gennaio 1997) e la Titan (memorie del 10 febbraio e 18 dicembre 1997) hanno presentato a seguito delle misure di organizzazione del procedimento sopra menzionate (v. i precedenti punti 164 e 168) per dimostrare l'esistenza di una violazione dei loro diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo riguardo all'infrazione imputata loro nell'art. 4, n. 4, lett. e) della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Misure destinate a dirottare le eccedenze produttive greche ed a frenare negli Stati membri le importazioni di cemento proveniente dalla Grecia (decisione impugnata, art. 4, n. 4) › B — Accordi e pratiche concordate di cui all'art. 4, n. 4, lett. da b) a h), della decisione impugnata › 5. Accordo tra la Lafarge e la Heracles di cui all'art. 4, n. 4, lett. f), della decisione impugnata
punto 3601
Ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. f), della decisione impugnata), la Lafarge e la Heracles hanno violato le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato «per aver partecipato, dal 1o giugno 1988 al 15 giugno 1991, ad un accordo mirante a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti da Heracles verso i paesi extraeuropei e ad impedire la vendita diretta di tali prodotti da parte di Heracles sui mercati europei».
punto 3602
Le riflessioni dedicate a tale infrazione sono contenute, nell'esposizione dei fatti, nel paragrafo 28, punto 19, e, nella valutazione giuridica, nel paragrafo 56, punti 10 e 11, della decisione impugnata.
punto 3603
Nel paragrafo 28, punto 19, della decisione impugnata, la Commissione rileva:
«Il 17 giugno 1988 Lafarge Overseas America ed Heracles hanno firmato (doc. 33.126/14454-14469) per il periodo 1o giugno 1988 - 15 giugno 1991, un contratto di fornitura di 500000 t di clinker e di cemento per ogni anno previsto dal contratto. Il clinker poteva essere destinato a paesi diversi dalla Francia, mentre una parte del cemento poteva essere esportata nei paesi indicati nell'allegato II e, per quanto concerne l'Europa, in Portogallo, Scandinavia, Turchia e Francia, che doveva assorbire i quantitativi maggiori. In quest'ultimo paese, il prezzo del clinker e del cemento poteva subire modifiche in funzione delle variazioni del prezzo del cemento sul mercato nazionale (doc. 33.126/14446-14453)».
punto 3604
Essa mette in relazione (secondo periodo) i quantitativi considerati in tale contratto «con le intenzioni espresse da Lafarge e da altri produttori di acquistare dai produttori greci 1 Mio di t e oltre e, addirittura, tra i 2 e i 3 Mio di t».
punto 3605
Nel paragrafo 56, punti 10 e 11, essa conclude:
«Il contratto tra Lafarge ed Heracles del 17 giugno 1988 [v. paragrafo 28, punto (19) supra] costituisce, dal 1o giugno 1988 al 15 giugno 1991, l'espressione di un accordo fra imprese contrario all'articolo 85, paragrafo 1.
Scopo di questi contratti, noto alle parti in causa, era in effetti quello di evitare vendite dirette dei due produttori greci sui mercati europei e dirottare una parte delle forniture in questione verso altri mercati [v. paragrafo 28, punti (1)-(7) e (18)-(19) supra]».
punto 3606
La Lafarge (T-43/95) e la Heracles (T-57/95) presentano un argomento di merito diretto all'annullamento dell'art. 4, n. 4, lett. f), della decisione impugnata. La Lafarge contesta, inoltre, alla Commissione di aver violato i suoi diritti della difesa in occasione della constatazione dell'infrazione di cui trattasi, per non averle accordato nel corso del procedimento amministrativo l'accesso alla totalità della CA e del suo fascicolo dell'istruttoria, privandola in tal modo di elementi che asserisce a suo discarico.
punto 3607
Nel merito, la Lafarge deduce un argomento analogo a quello esposto nel precedente punto 3579. La Heracles contesta alla Commissione di aver ignorato, nell'esaminare il contratto di cui trattasi, la differenza, che essa tuttavia riconosce nella decisione impugnata, tra i mercati del cemento e del clinker.
punto 3608
La Lafarge e la Heracles oltre, per quanto riguarda quest'ultima, il suo argomento generale esposto nel precedente punto 3554, affermano che il loro contratto del 17 giugno 1988 si inseriva nell'ambito delle loro relazioni commerciali precedenti ed era guidato esclusivamente da motivi leciti. Tale contratto non avrebbe avuto né oggetto né effetto anticoncorrenziale.
punto 3609
Al riguardo, si deve rilevare che i documenti relativi a tale contratto non dimostrano che, in cambio di quest'ultimo, la Heracles si sia impegnata nei confronti della Lafarge a far cessare o a ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei.
punto 3610
Quanto all'accostamento operato dalla Commissione, tra i quantitativi considerati da tale contratto e «(...) quanto affermato da Lafarge e da altri produttori in merito all'intenzione di acquistare dai produttori greci 1 Mio di t e oltre e addirittura tra i 2 e i 3 Mio di t » (paragrafo 28, punto 19, secondo periodo), esso non può, tenuto conto dell analisi dei documenti indicati paragrafo 28, punti 1-6, operata nei precedenti punti 3531-3535, consentire di concludere per il carattere di infrazione di tale contratto.
punto 3611
Nel paragrafo 28, punto 19, terzo periodo, della decisione impugnata, la Commissione ricorda ancora il fatto che tale contratto è stato evocato alla riunione dell'EPC del 20 ottobre 1988, come indicherebbe il resoconto di tale riunione redatto dalla Ciments français (documenti nn. 33.126/18179 e 18180).
punto 3612
Si devono ricordare i seguenti passaggi di quest'ultimo resoconto:
« La Lafarge ha due trattative in corso con i Greci, difficilissime a causa delle loro abitudine pignole.
La trattativa con la Heracles sembra conclusa (la Lafarge deve fornire loro il piano delle consegne il mese prossimo, quando saranno stabiliti il loro bilanci 1989).
(...)
Molte discussioni bilaterali del signor Liduena con i Greci naturalmente, ma anche con la Hispacement ».
punto 3613
Anche a supporre fondato l'accostamento operato dalla Commissione tra il contratto concluso il 17 giugno 1988 trala Heracles e la Lafarge e le indicazioni fornite dalla Lafarge alla riunione dell'EPC del 20 ottobre 1988 sulle trattative con la Heracles, si deve constatare che l'estratto sopra menzionato del resoconto di tale riunione non contiene alcuna indicazione che induca a pensare che, in cambio del contratto in data 17 giugno 1988, la Heracles si sia impegnata nei confronti della Lafarge a far cessare o a ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei.
punto 3614
La Commissione (controricorso nella causa T-43/95) sottolinea poi che il contratto prevedeva la variazione del prezzo d'acquisto a seconda delle fluttuazioni del prezzo del cemento e del clinker sul mercato francese. Tale clausola dimostrerebbe che gli acquisti considerati erano destinati ad evitare la concorrenza dei produttori greci sul mercato comunitario.
punto 3615
Tuttavia, indipendentemente dall'obiettivo di tale clausola, non esiste alcuna prova di una promessa della Heracles alla Lafarge di far cessare o di ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei, quale contropartita del contratto di cui trattasi.
punto 3616
Tenuto conto degli elementi di cui sopra (v. i precedenti punti 3439-3450 e 3609-3615) si deve concludere che la Commissione non ha dimostrato che il contratto del 17 giugno 1988 tra la Lafarge e la Heracles fosse l'espressione di un accordo anticoncorrenziale tra tali parti mirante a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti dalla Heracles verso i paesi extraeuropei e ad impedire la vendita diretta di tali prodotti da parte della Heracles sui mercati europei.
punto 3617
Ne consegue che l'art. 4, n. 4, lett. f), della decisione impugnata deve essere annullato.
punto 3618
Di conseguenza, non è più necessario esaminare le osservazioni che la Lafarge (memoria del 28 gennaio 1997) ha presentato a seguito delle misure di organizzazione del procedimento menzionate nei precedenti punti 164 e 168 per dimostrare l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo riguardo all'infrazione ad essa imputata nell'art. 4, n. 4, lett. f), della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Misure destinate a dirottare le eccedenze produttive greche ed a frenare negli Stati membri le importazioni di cemento proveniente dalla Grecia (decisione impugnata, art. 4, n. 4) › B — Accordi e pratiche concordate di cui all'art. 4, n. 4, lett. da b) a h), della decisione impugnata › 6. Pratica concordata tra la CBR, la Heracles e la Titan di cui all'art. 4, n. 4, lett. g), della decisione impugnata
punto 3619
Ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. g), della decisione impugnata), la CBR, la Heracles e la Titan hanno violato le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato «per aver partecipato, dal 4 maggio 1988 al 31 dicembre 1990, ad una pratica concordata relativa a forniture, effettuate tramite UMAR, di clinker destinato alle società CBR ed ENCI in Belgio e nei Paesi Bassi e mirante ad impedire eventuali vendite dirette da parte dei due produttori greci sui mercati europei ».
punto 3620
Le riflessioni dedicate a tale infrazione sono contenute, nell'esposizione dei fatti, nel paragrafo 28, punti 20 e 21, e, nella valutazione giuridica, nel paragrafo 56, punto 12, della decisione impugnata.
punto 3621
Nel paragrafo 28, punto 20, secondo periodo, della decisione impugnata, la Commissione ricorda che «il 19 maggio (...) e il 20 agosto 1988 UMAR e Pays-Bas Cement Co. hanno sottoscritto, rispettivamente con Heracles e Titan, contratti relativi alla fornitura di clinker, destinato almeno per metà al Benelux».
punto 3622
Constata quindi (terzo periodo):
«Il 15 luglio 1988, UMAR e CBR hanno stipulato un contratto riguardante le condizioni generali di cessione del clinker greco (doc. 33.126/18117-18121). Con telex datati 13 settembre 1988, 27 gennaio 1989 e 24 marzo 1989, CBR ha inoltrato ad UMAR tre ordinazioni, ciascuna per 25000 t di clinker (doc. 33.126/18122-18124). Nei contratti di trasporto marittimo per l'esecuzione delle tre ordinazioni CBR figura come destinatario e Titan come fornitore-vettore (doc. 33.126/18125-18127)».
punto 3623
Riproduce infine (quarto periodo) il seguente estratto del resoconto manoscritto della riunione del comitato di direzione della CBR del 4 maggio 1988, a proposito della conclusione del contratto di cessione esaminato nel punto precedente (documenti nn. 33.126/7632 e 7633):
«Il sig. Celis, previo accordo della CEE, ha concluso un accordo d'importazione di clinker proveniente dalla Grecia, perché in Benelux alle importazioni di cemento preferisce quelle di clinker che non danno alcuna possibilità di influenzare il mercato. Il clinker sarà utilizzato negli impianti di macinazione dei Paesi Bassi e in Belgio. Tramite la società madrilena UMAR (società di trading internazionale) il sig. Celis stipulerà un contratto di importazione di clinker greco in contropartita del quale la Grecia limiterà le esportazioni di cemento verso il Benelux. Il contratto, della durata di due anni, riguarderà un quantitativo pari a 280000 t, vale a dire l'1,65% del nostro consumo interno. Il prezzo d'acquisto FOB Grecia è di 29,5 USD, cui si aggiungono i costi di trasporto e di scarico. Il presidente ringrazia il sig. Celis per aver negoziato il contratto in maniera tanto brillante, ottenendo un esito oltremodo positivo».
punto 3624
Nel paragrafo 56, punto 12, conclude:
«Il contratto fra UMAR e CBR del 15 luglio 1988 [v. paragrafo 28, punti (20)-(21) supra], essendo indirettamente esecuzione di una pratica concordata fra CBR, Heracles e Titan sulla limitazione delle vendite di questi produttori greci nel Benelux, in contropartita di acquisti da parte di CBR, costituisce, dal 4 maggio 1988 al 31 dicembre 1990, un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1.
Scopo del contratto, noto alle parti in causa, era infatti quello di evitare vendite dirette dei due produttori greci sui mercati del Benelux [v. paragrafo 28, punti (l)-(7), (16)-(17) e (20)-(21) supra] ».
punto 3625
Benché la presunta intesa tra la CBR, la Heracles e la Titan venga qualificata come pratica concordata, risulta quindi da quest'ultimo estratto della decisione impugnata che la Commissione contesta alle parti interessate di aver perseguito, mediante l'intesa in esame, un obiettivo analogo a quello degli accordi di cui all'art. 4, n. 4, lett. da b) a f) e lett. h), della decisione impugnata, vale a dire l'eliminazione delle vendite dirette dei produttori greci sui mercati europei.
punto 3626
Le tre ricorrenti considerate presentano un argomento di merito diretto all'annullamento dell'art. 4, n. 4, lett. g), della decisione impugnata. La CBR e la Titan contestano, inoltre, alla Commissione di aver violato i loro diritti della difesa in occasione della constatazione dell'infrazione di cui trattasi, per non aver accordato loro nel corso del procedimento amministrativo l'accesso alla totalità della CA e del suo fascicolo dell'istruttoria, privandole in tal modo di elementi che asseriscono a loro discarico.
punto 3627
Nel merito, le ricorrenti CBR (T-25/95), Heracles (T-57/95) e Titan (T-64/95) contestano che le operazioni indicate nel paragrafo 28, punto 20, della decisione impugnata siano costitutive di infrazione.
punto 3628
La CBR afferma che gli acquisti di clinker greco che essa ha realizzato presso la UMAR in esecuzione del loro accordo del 15 luglio 1988 rispondevano ad un bisogno reale. Come risulterebbe dal verbale ufficiale della riunione del suo comitato di direzione del 4 maggio 1988 (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 21; documenti nn. 33.126/7629-7631), essa doveva fronteggiare all'epoca un'inattesa crescita del consumo di cemento sul suo mercato naturale. Ricorda anche la sua premura di onorare i contratti di esportazione di clinker che aveva concluso all'inizio del 1988 con la Scancem. Spiega, infine, le ragioni della differenza tra le valutazioni della Commissione e le proprie riguardo al livello di aumento delle sue forniture di cemento nel 1988 (v. decisione impugnata, paragrafo 28, punto 21, ultimo periodo). Essa si giustifica anche in base alla comparazione (anno 1985) contenuta nella sua memoria di risposta alla CA per illustrare l'aumento delle sue forniture di cemento e di clinker nel periodo compreso tra il 1988 e il 1990.
punto 3629
Essa sostiene che il resoconto manoscritto menzionato nel paragrafo 28, punto 20, della decisione impugnata è stato preparato da una delle sue segretarie. Questo resoconto conterrebbe errori manifesti che non sarebbero contestati dalla Commissione e che lo priverebbero di qualsiasi valore probatorio.
punto 3630
La Heracles, oltre all'argomento generale esposto nel precedente punto 3554, insiste sul carattere lecito del contratto da essa concluso con la UMAR il 19 maggio 1988. Contesta l'accostamento operato nel paragrafo 28, punti 20 e 21, della decisione impugnata tra tale contratto e il contratto di cessione di clinker concluso tra la CBR e la UMAR il 15 luglio 1988. Precisa inoltre che la UMAR era una società di commercio internazionale di clinker e di cemento e che competeva pertanto unicamente alla sua valutazione vendere i quantitativi di cemento e di clinker di cui trattasi a chi desiderava. La Heracles non sarebbe stata coinvolta in tale operazione. La Commissione non avrebbe peraltro dimostrato tale coinvolgimento.
punto 3631
La Titan, oltre al suo argomento generale esposto nei precedenti punti 3461-3464, ricorda che il contratto da essa concluso il 20 agosto 1988 con la Pays-Bas Cement Co. si inseriva nell'ambito delle sue normali attività commerciali. Sostiene che la decisione, presa in completa autonomia dalla Umar, di fornire clinker alla CBR non può essere attribuita all'esistenza di un'intesa tra la Titan e la CBR. Sottolinea inoltre che, anche se la CBR può aver avuto l'impressione di mantenere una promessa fatta ai membri della ETF acquistando clinker proveniente dalla Titan presso la UMAR, essa non era a conoscenza di tale promessa.
punto 3632
Occorre ricordare che il resoconto manoscritto sopra menzionato della riunione del comitato di direzione della CBR del 4 maggio 1988, enuncia che « [t]ramite la società (...) UMAR (...) il sig. Celis stipulerà un contratto di importazione di clinker greco in contropartita del quale la Grecia limiterà le esportazioni di cemento verso il Benelux».
punto 3633
In base a tali indicazioni, la CBR intendeva subordinare la conclusione del contratto di cui trattasi all'impegno dei produttori greci di limitare le loro vendite dirette di cemento sui mercati del Benelux. Tali indicazioni non provano tuttavia che la CBR abbia, in definitiva, ottenuto una promessa in tal senso dai produttori greci, in particolare dalla Heracles e dalla Titan.
punto 3634
E' pacifico che, a quell'epoca, la CBR si trovava di fronte ad un aumento del consumo sul suo mercato naturale. L'opinione delle parti diverge solo sull'entità di tale aumento (v. decisione impugnata, paragrafo 28, punto 21, penultimo e ultimo periodo). In tali condizioni la CBR ha potuto concludere il 15 luglio 1988 il suo contratto di importazione con la UMAR, pur non essendo pervenuta ad ottenere l'impegno dei produttori greci a limitare per l'avvenire le loro vendite dirette di cemento sui mercati del Benelux.
punto 3635
Nel paragrafo 28, punto 21, penultimo periodo, della decisione impugnata, la Commissione si riferisce all'estratto della memoria di risposta della CBR alla CA nella quale tale impresa afferma che, « acquistando clinker dai produttori greci, CBR sperava di ridurre l'interesse di questi ultimi ad importare cemento in Belgio». Nel corso della fase scritta ed orale del procedimento, la Commissione ha del resto sottolineato che il contratto di importazione concluso dalla CBR era il genere di misura persuasiva auspicata dalla ETF, alla quale la CBR ha partecipato, per evitare la destabilizzazione dei mercati europei.
punto 3636
Tali elementi, tuttavia, non provano che la Heracles e la Titan abbiano promesso di ridurre le loro vendite dirette di cemento sui mercati del Benelux, quale contropartita del contratto di importazione concluso tra la CBR e la UMAR nel luglio 1988.
punto 3637
Nel paragrafo 28, punto 20, della decisione impugnata, la Commissione mette in relazione il contratto d'importazione di clinker proveniente dalla Grecia, concluso il 15 luglio 1988 tra la CBR e la UMAR, con i contratti conclusi rispettivamente il 19 maggio 1988 tra la UMAR e la Heracles e il 20 agosto 1988 tra la Pay-Bas Cement Co. e la Titan, contratti che prevedevano che almeno la metà dei quantitativi considerati fosse destinata ai mercati del Benelux. All'udienza nella causa T-25/95, la Commissione ha sottolineato in particolare che questi ultimi due contratti coinvolgevano controllate della Holderbank, una delle imprese principalmente responsabili della ETF e delle attività di quest'ultima.
punto 3638
Tuttavia, anche a supporre fondato l'accostamento operato dalla Commissione tra questi diversi contratti, i documenti relativi a questi ultimi non contengono alcuna indicazione che induca a pensare che, in cambio di tali contratti, la Heracles e la Titan si siano impegnate nei confronti della CBR a ridurre le loro vendite dirette di cemento sui mercati del Benelux.
punto 3639
All'udienza nella causa T-25/95, la Commissione ha rilevato che tanto il resoconto manoscritto quanto il verbale ufficiale della riunione del comitato di direzione della CBR datato 4 maggio 1988 menzionano i ringraziamenti del presidente della CBR nei confronti del signor Celis per l'«esito oltremodo positivo» della sua trattativa in tale vicenda.
punto 3640
Cionondimeno, nessun elemento consente di considerare che il presidente della CBR abbia con ciò inteso ringraziare il signor Celis per aver ottenuto l'impegno della Heracles e della Titan di limitare le loro vendite dirette di cemento sui mercati del Benelux, quale contropartita del contratto di importazione che egli si apprestava a concludere con la UMAR. Al contrario, il resoconto manoscritto della riunione (v. il precedente punto 3632) indica che tale impegno doveva essere ancora ottenuto. L'«esito oltremodo positivo» di cui trattasi poteva corrispondere al prezzo d'acquisto negoziato dal signor Celis con la UMAR o ancora al fatto che la sua scelta per importazioni di clinker piuttosto che di cemento aveva consentito di evitare la «possibilità [da parte dei produttori greci] di influenzare il mercato» (stesso documento).
punto 3641
La Commissione (controricorso e controreplica nella causa T-64/95) si basa, in primo luogo, sul contenuto del documento di Zurigo/Céligny per dimostrare la partecipazione della Titan alla pratica concordata di cui all'art. 4, n. 4, lett. g), della decisione impugnata (v. il precedente punto 3500).
punto 3642
Per i motivi enunciati nel precedente punto 3501, tale documento non può tuttavia costituire la prova che le operazioni indicate nel paragrafo 28, punto 20, siano state espressione di una pratica concordata illecita tra la CBR, la Heracles e la Titan.
punto 3643
Nel corso della fase scritta del procedimento nelle cause T-57/95 e T-64/95, la Commissione ha ancora ricordato che la Heracles e la Titan erano state coinvolte nelle discussioni dirette a risolvere, a beneficio di tutte le parti considerate, il problema posto dalle importazioni di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 3644
Tuttavia, come è già stato più volte constatato (v., in particolare, il precedente punto 3507), tali discussioni non sono mai giuste a conclusione. In ogni caso, nessuno dei documenti della decisione impugnata riferentisi a queste ultime dimostra che, in cambio delle operazioni descritte nel paragrafo 28, punto 20, la Heracles e la Titan si siano impegnate nei confronti della CBR a far cessare o a ridurre le loro vendite dirette in Europa, in particolare sui mercati del Benelux.
punto 3645
Tenuto conto degli elementi di cui sopra (v. i precedenti punti 3439-3450 e 3632-3644) si deve concludere che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di una pratica concordata anticoncorrenziale tra la CBR, la Heracles e la Titan mirante ad impedire eventuali vendite dirette da parte dei due produttori greci sui mercati europei.
punto 3646
Ne consegue che l'art. 4, n. 4, lett. g), della decisione impugnata deve essere annullato.
punto 3647
Di conseguenza, non è più necessario esaminare le osservazioni che la CBR (memoria del 12 novembre 1997) e la Titan (memorie del 10 febbraio e 18 dicembre 1997) hanno presentato a seguito delle misure di organizzazione del procedimento menzionate nei precedenti punti 164 e 168 per dimostrare l'esistenza di una violazione dei loro diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo riguardo all'infrazione imputata loro nell'art. 4, n. 4, lett. g) della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Misure destinate a dirottare le eccedenze produttive greche ed a frenare negli Stati membri le importazioni di cemento proveniente dalla Grecia (decisione impugnata, art. 4, n. 4) › B — Accordi e pratiche concordate di cui all'art. 4, n. 4, lett. da b) a h), della decisione impugnata › 7. Accordo tra la Aker, la Euroc e la Titan di cui all'art. 4, n. 4, lett. h), della decisione impugnata
punto 3648
Ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. h), della decisione impugnata), la Aker, la Euroc e la Titan hanno violato le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato «per aver partecipato, dal 28 gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, ad un accordo mirante a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti da Titan verso l'Africa, gli Stati Uniti e le Bahamas e ad impedire la vendita diretta di tali prodotti da parte di Titan sui mercati europei».
punto 3649
Le riflessioni dedicate a tale infrazione sono contenute, nell'esposizione dei fatti, nel paragrafo 28, punto 22, e, nella valutazione giuridica, nel paragrafo 56, punto 13, della decisione impugnata.
punto 3650
Nel paragrafo 28, punto 22, primo periodo, della decisione impugnata, la Commissione osserva :
«Il documento predisposto dal gruppo di lavoro a Zurigo e Céligny [v. supra punto (1)] cita Cementa/Norcem tra le società che potrebbero contribuire all'assorbimento di cemento greco. La nota interna di Blue Circle del 4 settembre 1986 (doc. 33.126/11026-11027) afferma che Norcem/Cementa (appartenenti come Scancem al gruppo Aker/Euroc) figurano tra le società che devono partecipare all'assorbimento di prodotti greci. Il gruppo Aker/Euroc è stato rappresentato a due riunioni degli Head Delegates e ad alcune riunioni di ETF [v. supra paragrafo 25, lettere e), g) i), 1) ed o)] ».
punto 3651
Constata poi (secondo periodo) che la Titan e la Scancem hanno sottoscritto i seguenti contratti :
«— il 28 gennaio 1987, un contratto (doc. 33.126/19621-19629) per la fornitura di 125000 t di clinker destinato al Ghana, alla Liberia e al Togo, dal 1o febbraio al 31 dicembre 1987;
— il 7 ottobre 1987, un contratto modificato più volte con clausole addizionali, l'ultima delle quali in data 17 novembre 1989 (doc. 33.126/19585-19620), per la fornitura di cemento destinato agli Stati Uniti e alle Bahamas, dal 1o gennaio 1988 al 31 dicembre 1990;
il 15 ottobre 1987, un contratto modificato più volte con clausole addizionali, l'ultima delle quali in data 15 marzo 1990 (doc. 33.126/19631-19656), per la fornitura di 300000 t di clinker destinato al Ghana, alla Liberia e al Togo, dal 1o gennaio 1988 al 31 dicembre 1990».
punto 3652
Essa mette in relazione (terzo periodo) i quantitativi contenuti nei diversi contratti con « l'intenzione dei produttori europei di assorbire dai 2 ai 3 Mio di t di prodotti allo scopo di frenare le esportazioni greche in Europa [v. documenti menzionati ai punti da (1) a (6)]».
punto 3653
Nel paragrafo 56, punto 13, conclude:
«I contratti fra Titan e Scancem (Aker/Euroc) del 28 gennaio 1987, 7 ottobre 1987, 15 ottobre 1987 e relative clausole addizionali [v. paragrafo 28, punto (22) supra] costituiscono, dal 28 gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, l'espressione di un accordo fra imprese contrario all'articolo 85, paragrafo 1.
Scopo di questi contratti, noto ad entrambe le parti, era infatti quello di dirottare le forniture in questione verso mercati diversi da quelli europei [v. paragrafo 28, punti (1)-(7) e (22) supra]».
punto 3654
La Titan (T-64/95), la Aker (T-70/95) e la Euroc (T-71/95) presentano un argomento di merito diretto all'annullamento dell'art. 4, n. 4, lett. h), della decisione impugnata. Esse contestano, inoltre, alla Commissione di aver violato i loro diritti della difesa in occasione della constatazione dell'infrazione di cui trattasi, per non aver accordato loro nel corso del procedimento amministrativo l'accesso alla totalità della CA e del suo fascicolo dell'istruttoria, privandole in tal modo di elementi che asseriscono a loro discarico.
punto 3655
Nel merito, la Titan, oltre al suo argomento generale esposto nei precedenti punti 3461-3464, e la Aker e la Euroc sostengono che i diversi contratti indicati nel paragrafo 28, punto 22, della decisione impugnata rientravano nell'ambito delle normali relazioni commerciali tra la Scancem e la Titan. Essi sarebbero stati privi di finalità anticoncorrenziale.
punto 3656
La Titan sottolinea che le forniture destinate al Ghana, alla Liberia e al Togo si giustificavano con la ricerca di nuovi sbocchi per il clinker prodotto dal suo stabilimento di Salonicco e che le forniture destinate agli Stati Uniti si spiegavano con le particolari opportunità offerte da tale mercato. Soggiunge che la Scancem era uno dei principali commercianti di cemento e di clinker del mondo e, pertanto, un acquirente particolarmente indicato.
punto 3657
Da parte loro, la Aker e la Euroc sostengono che gli acquisti realizzati dalla Scancem presso la Titan dovevano consentirle di soddisfare la crescente domanda di cemento e di clinker per le sue operazioni extraeuropee.
punto 3658
La Titan, la Aker e la Euroc contestano alla Commissione di non aver esaminato il livello dei prezzi ai quali la Scancem avrebbe acquistato i prodotti della Titan. Essa aggiungono che tali prezzi erano dello stesso livello di quelli pagati dalla Scancem nell'ambito dei contratti di acquisto di cemento conclusi con la Heracles e la Halkis, contratti che, dopo essere stati presi in considerazione nella CA, nella decisione impugnata non sono stati considerati integranti gli estremi di un'infrazione.
punto 3659
Si deve sottolineare che i documenti relativi ai contratti tra la Scancem e la Titan menzionati nel paragrafo 28, punto 22, della decisione impugnata, non dimostrano che, in cambio di tali contratti, la Titan si sia impegnata nei confronti del gruppo Aker/Euroc a far cessare o a ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei.
punto 3660
La Commissione afferma che il documento di Zurigo/Céligny citava la Cementa/Norcem tra le società che avrebbero potuto contribuire all'assorbimento di cemento proveniente dalla Grecia. Essa ricorda anche la nota interna della Blue Circle del 4 settembre 1986 che individuerebbe la Norcem e la Cementa tra le società che dovevano partecipare all'assorbimento dei prodotti provenienti dalla Grecia (v. il precedente punto 3650).
punto 3661
A tale riguardo si devono rilevare i seguenti brani del documento di Zurigo/Céligny (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 1, documento n. 33.126/18775):
«Acquisto dei “quantitativi destabilizzanti”
Un certo numero di mercati offre ai produttori europei la possibilità di collocare i quantitativi provenienti dall'industria che “destabilizza” il mercato.
Ad esempio:
USA - I priorità
(...)
Cementa/Norcem potrebbe proporre?
(...)»
punto 3662
Dal canto suo, la nota interna della Blue Circle del 4 settembre 1986 (documenti nn. 33.126/11026 e 11027) riporta: «Quanto alle misure persuasive, è stata auspicata una soluzione basata sull'assorbimento di un milione o più di tonnellate al di fuori dell'Europa da parte della Holderbank, della Lafarge, della Norcem, della Cementa e di noi stessi ecc. (...)».
punto 3663
Tali estratti di documenti mostrano che, verso la metà del 1986, la Aker e la Euroc si erano proposte, tramite le loro controllate Norcem e Cementa, per partecipare all'assorbimento delle eccedenze produttive provenienti dalla Grecia al di fuori dei mercati europei. Essi non provano tuttavia che i contratti tra la Scancem e la Titan enumerati nel paragrafo 28, punto 22, della decisione impugnata siano derivati da un accordo illecito tra le parti, per il quale, in cambio di tali contratti, la Titan avrebbe promesso di far cessare o di ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei.
punto 3664
Nel paragrafo 28, punto 22, terzo periodo, della decisione impugnata, la Commissione cita il resoconto della riunione della ETF in data 19 agosto 1986. Quest'ultimo mostrerebbe «che Scancem partecipala] all'assorbimento di prodotti greci, giacché il suo autore lamenta unicamente il fatto che le iniziative di alcuni membri di ETF abbiano messo Scancem in una posizione di debolezza nelle trattative con i produttori greci».
punto 3665
Si deve rilevare che il resoconto redatto dal signor Ulestig (Scancem), riporta anzitutto (punto 4.1.): «Nessun accordo è stato concluso con le società greche che, in quest'ultimo mese, non si sono tenute neanche in contatto tra loro! (...)». Riferisce quindi le indicazioni fornite dalla Blue Circle, dalla Lafarge e dalla Holderbank riguardo ai loro acquisti di prodotti della Heracles e della Titan destinati agli Stati Uniti e al Canada, concludendo su tale punto: «In sintesi, sebbene non si sia concluso alcun accordo con i greci inteso ad assorbire il loro cemento, alcuni membri ci hanno messo a mio avviso in una posizione di debolezza nelle trattative (...) ».
punto 3666
Tali indicazioni mostrano che la Scancem temeva che le misure di assorbimento messe in atto durante l'estate 1986 da taluni membri della ETF nei confronti della Heracles e della Titan avessero indebolito la posizione dei produttori europei di cemento nelle loro trattative in corso con i loro omologhi greci per un accordo globale di ritiro delle loro eccedenze produttive, trattative che sono alla fine fallite per la viva riluttanza dei produttori greci (v. il precedente punto 3507).
punto 3667
Esse non dimostrano tuttavia che i contratti conclusi tra la Scancem e la Titan il 28 gennaio, 7 e 15 ottobre 1987 siano stati subordinati all'impegno da parte di quest'ultima di far cessare o di ridurre le sue vendite sui mercati europei.
punto 3668
II carattere di infrazione di tali contratti non può neppure essere desunto dalla circostanza che il «gruppo Aker/Euroc è stato rappresentato a due riunioni degli Head Delegates e ad alcune riunioni di ETF» (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 22, primo periodo). Tale circostanza è tutt'al più testimonianza del fatto che la Aker e la Euroc hanno aderito all'accordo costitutivo della ETF ed alle misure discusse nel corso di tali riunioni per eliminare le importazioni destabilizzanti in Europa occidentale. Essa non prova per contro, che in cambio dei contratti sopra considerati, la Titan si sia impegnata a far cessare o a ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei.
punto 3669
Quanto all'accostamento operato dalla Commissione, in base ai documenti indicati nel paragrafo 28, punti 1-6, della decisione impugnata, tra i quantitativi considerati dai contratti indicati nel paragrafo 28, punto 22, secondo periodo, della decisione impugnata e «l'intenzione dei produttori europei di assorbire dai 2 ai 3 Mio di t di prodotti allo scopo di frenare le esportazioni greche in Europa» (decisione impugnata, paragrafo 28, punto 22, terzo periodo), esso non può, tenuto conto dell'analisi dei documenti sopra menzionati operata nei precedenti punti 3531-3535, consentire di concludere per il carattere di infrazione di tali contratti.
punto 3670
La Commissione (controricorso e controreplica nella causa T-64/95) richiama altri due elementi per dimostrare che la Titan ha commesso un'infrazione partecipando alle operazioni descritte nel paragrafo 28, in particolare punto 22, della decisione impugnata.
punto 3671
Essa si basa, in primo luogo, sul contenuto del documento di Zurigo/Céligny (v. il precedente punto 3500).
punto 3672
Per i motivi enunciati nei precedenti punti 3501 e 3663, tale documento non può tuttavia costituire la prova che le operazioni indicate nel paragrafo 28, punto 22, erano espressione di un accordo illecito tra la Aker e la Euroc, da un lato, e la Titan, d'altro lato.
punto 3673
La Commissione fa valere, in secondo luogo, che la Titan è stata attivamente coinvolta nella ricerca di soluzioni che potessero garantire, nell'interesse di tutte le parti interessate, la stabilità dei mercati comunitari. Essa si fonda sui diversi documenti ricordati nel paragrafo 28, punti 1-9, della decisione impugnata.
punto 3674
Tuttavia, come è già stato più volte constatato (v., in particolare, il precedente punto 3507), tali discussioni non sono mai giunte a conclusione. In ogni caso, nessuno dei documenti menzionati nel paragrafo 28, punti 1-9, della decisione impugnata dimostra che, in cambio dei contratti menzionati nel paragrafo 28, punto 22, la Titan si sia impegnata a far cessare o a ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei.
punto 3675
La Commissione (controricorso nelle cause T-70/95 e T-71/95) richiama inoltre l'estratto del resoconto della riunione dell'EPC del 13 maggio 1987, riprodotto nel paragrafo 24, punto 3, secondo periodo della decisione impugnata. Tale estratto esprimerebbe l'obiettivo anticoncorrenziale che indusse la Scancem a concludere con la Titan i diversi contratti menzionati nel paragrafo 28, punto 22.
punto 3676
Tuttavia, l'estratto in questione illumina tutt'al più sulla persistente inquietudine della Scancem nei riguardi delle importazioni provenienti dalla Grecia, e sulla sua preoccupazione di veder mantenuta una comune pressione nei confronti dei produttori greci. Esso non prova che i contratti sopra menzionati siano stati espressione di un concorso di volontà anticoncorrenziale tra la Aker e la Euroc, da un lato, e la Titan, d'altro lato.
punto 3677
Tenuto conto degli elementi di cui sopra (v. i precedenti punti 3439-3450 e 3659-3676) si deve concludere che la Commissione non ha dimostrato che i contratti di cui trattasi fossero l'espressione di un accordo anticoncorrenziale tra la Aker e la Euroc, da un lato, e la Titan, d'altro lato, mirante a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti dalla Titan verso l'Africa, gli Stati Uniti e le Bahamas e ad impedire la vendita diretta di tali prodotti da parte della Titan sui mercati europei.
punto 3678
Ne consegue che l'art. 4, n. 4, lett. h), della decisione impugnata deve essere annullato.
punto 3679
Di conseguenza, non è più necessario esaminare le osservazioni che la Titan (memorie del 10 febbraio e 18 dicembre 1997), la Aker e la Euroc (memorie del 10 febbraio 1997) hanno presentato, a seguito delle misure di organizzazione del procedimento menzionate nei precedenti punti 164 e 168, per dimostrare l'esistenza di una violazione dei loro diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo riguardo all'infrazione imputata loro nell'art. 4, n. 4, lett. h), della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Qualificazione di accordo unico e continuo degli accordi e delle pratiche concordate di cui all'art. 4 della decisione impugnata
punto 3680
Nel paragrafo 53 della decisione impugnata, la Commissione considera che gli accordi e le pratiche descritti nel capitolo 5, dedicato alla «Cembureau Task Force» o «European Task Force», sono il risultato di un «accordo unico e continuo».
punto 3681
Essa afferma (stesso paragrafo, punti 2 e 3) quanto segue:
«Nel quadro dell'“accordo unico e continuo” relativo all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali, Cembureau e le imprese che saranno designate nominativamente hanno convenuto un “accordo” (...) i cui elementi sono costituiti dall'insieme delle misure adottate nel corso delle riunioni che si sono svolte dal 28 maggio 1986 alla fine di maggio 1987.
Il concorso di volontà di ciascun partecipante è stato espresso nel corso di varie riunioni e in particolare nel corso delle riunioni degli Head Delegates, nonché attraverso la partecipazione alle diverse azioni intraprese.
L'accordo è cosi articolato: 1) una Task Force, costituita di comune accordo dai partecipanti all'infrazione, ha studiato e preparato le varie misure dissuasive, persuasive e di regolamentazione dei mercati [cfr. par. 25, punti (2)-(6) supra]; 2) le misure sono state sottoposte alle decisioni degli Head Delegates che ne hanno adottato un certo numero [cfr. par. 25, punti (10), (24)-(32) e (40)-(41) supra]; 3) le misure sono state successivamente applicate dai diversi partecipanti alla Task Force (cfr. paragrafi 26-28 supra)».
punto 3682
Essa conclude (stesso paragrafo, punto 9) per l'esistenza di un «accordo unico e continuo concernente la costituzione di Cembureau Task Force o European Task Force e le diverse misure adottate nel corso delle riunioni per eliminare le importazioni nell'Europa occidentale e, in particolare, per impedire le importazioni di cemento greco nei paesi della CE». Essa si riferisce anche (punto 14) all'«accordo unico e continuo relativo afila] Cembureau Task Force o European Task Force».
punto 3683
Prima di esaminare gli argomenti formulati al riguardo dalle ricorrenti, occorre ricordare che, pur se i diversi comportamenti constatati nell'art. 4 sono considerati nel paragrafo 53 della decisione impugnata elementi costitutivi di un accordo unico e continuo relativo alla ETF, la Commissione non considera accertata, nel dispositivo, l'esistenza di tale accordo. Come è stato constatato nei precedenti punti 2507- 2511, l'art. 4, n. 1, riguarda unicamente l'accordo relativo alla costituzione della ETF, e non l'accordo unico e continuo riguardante la costituzione della ETF e le misure adottate nell'ambito di quest'ultimo. La Commissione valuta in realtà in modo diverso i diversi presunti elementi costitutivi di tale accordo unico e continuo.
punto 3684
La sola conseguenza che la Commissione ha specificamente tratto dalle sue conclusioni quanto all'unicità ed alla continuità dei comportamenti di cui all'art. 4 della decisione impugnata compare nel paragrafo 65, punto 3, lett. c). Laddove la Commissione riassume, nei passaggi dedicati alla fissazione delle ammende, il modo in cui le imprese membri indiretti della Cembureau indicate nell'art. 1 hanno attuato l'accordo Cembureau, essa prende in considerazione tali comportamenti, non separatamente, ma in quanto elementi che hanno fatto parte dell'accordo unico e continuo «ETF» [«(...) ha partecipato all'accordo relativo a Cembureau o European Task Force »] o che si sono ispirati a quest'ultimo « [(...) ha partecipato, nel quadro di Cembureau o European Task Force»], secondo il caso.
punto 3685
Le ricorrenti CBR (T-25/95), Cembureau (T-26/95), Ciments français (T-39/95), Aalborg (T-44/95), Unicem (T-50/95), Asland (T-55/95), Uniland (T-58/95), Italcementi (T-65/95) e Cementir (T-87/95) formulano argomenti riguardanti la qualificazione di accordo unico e continuo così applicati ai comportamenti di cui all'art. 4 della decisione impugnata.
punto 3686
Un argomento riguarda la mancata uniformità tra la CA e la decisione impugnata. Numerose ricorrenti contestano l'esistenza di un nesso tra i diversi accordi e pratiche concordate di cui all'art. 4 della decisione impugnata. Alcune di esse negano la loro partecipazione all'accordo unico e continuo relativo alfa ETF o, quanto meno, contestano la durata di tale partecipazione. Un argomento si basa sulla violazione del principio della parità di trattamento.
punto 3687
La Heracles (T-57/95) e la Titan (T-64/95) presentano anche argomenti diretti a contestare nel merito la loro partecipazione all'accordo unico e continuo ETF. Inoltre, queste due ricorrenti hanno formulato, nelle memorie depositate a seguito delle misure di organizzazione del procedimento menzionate nei precedenti punti 164 e 168, osservazioni dirette a dimostrare che l'accesso incompleto al fascicolo della Commissione nel corso del procedimento amministrativo ha nuociuto all'esercizio dei loro diritti della difesa, in quanto la Commissione le avrebbe private dell'accesso ad elementi che assumono a loro discarico.
punto 3688
Cionondimeno, i soli comportamenti contestati alla Heracles e/o alla Titan «nel quadro di Cembureau o European Task Force» [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 3, lett. c), trattini diciassette e diciotto] sono quelli indicati nell'art. 4, n. 4, lett. b)-h), della decisione impugnata. Dal momento che si è concluso, rispettivamente nei precedenti punti 3513, 3545, 3569, 3599, 3617, 3646 e 3678, per l'annullamento di tali disposizioni, gli argomenti e le osservazioni di queste due ricorrenti sono divenuti privi di oggetto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Qualificazione di accordo unico e continuo degli accordi e delle pratiche concordate di cui all'art. 4 della decisione impugnata › A — Sull'uniformità tra la CA e la decisione impugnata
punto 3689
La Aalborg afferma di non aver avuto l'occasione di pronunciarsi nel corso del procedimento amministrativo sulla qualificazione di accordo unico e continuo attribuita dalla Commissione, nel paragrafo 53 della decisione impugnata, ai diversi accordi e pratiche concordate di cui all'art. 4 della decisione impugnata.
punto 3690
Si deve sottolineare che nel paragrafo 61, lett. h), della CA, la Commissione affermava:
«Gli accordi e le pratiche convenuti in seno alla ‘Cembureau Task Force o European Task Force’ (cfr. parr. 16-20) devono essere considerati come l'esecuzione di un disegno unico prestabilito da Cembureau [e da una serie di imprese, tra cui] la Aalborg (...) contro i produttori greci che avevano infranto la regola del mercato nazionale. Le misure d'insieme sono state messe a punto il 3, 4 e 5 giugno 1986 e interamente applicate.
Tali accordi e pratiche costituiscono infrazioni aggravate all'articolo 85, paragrafo 1. Hanno infatti per oggetto la compartimentazione dei mercati nazionali a scapito dell'eliminazione delle frontiere economiche e nonostante i progressi compiuti in tal senso e mirano ad impedire che gli utilizzatori profittino di offerte provenienti da un paese comunitario.
Le infrazioni commesse dalle imprese in questione a partire dal 1986 sono tanto più gravi in quanto di lunga durata (...)».
punto 3691
Leggendo tali estratti, la Aalborg avrebbe potuto comprendere che la Commissione considerava tali accordi e pratiche concordate di cui al paragrafo 61, lett. h), della CA quali espressione di un accordo unico e continuo relativo alla ‘Cembureau Task Force o European Task Force’, destinato ad eliminare le importazioni in Europa occidentale provenienti da un paese comunitario.
punto 3692
In ogni caso, l'eventuale errore della Aalborg al riguardo non ha potuto arrecare pregiudizio ai suoi diritti della difesa. Infatti, come è stato constatato nei precedenti punti 2506-2511, la Commissione, pur affermando nella decisione impugnata che le diverse infrazioni contestate nell'art. 4 hanno fatto parte dell'accordo unico e continuo relativo alla ETF, non prende in considerazione quest'ultimo in quanto tale nel dispositivo. Essa ne considera in modo distinto i diversi elementi costitutivi. La Aalborg ha così visto constatare la sua responsabilità nell'accordo sulla costituzione della ETF (art. 4, n. 1) e nelle pratiche concordate dirette a far sì che la Calcestruzzi non fosse più cliente dei produttori greci, in particolare della Titan [art. 4, n. 3, lett. a)]. Questi ultimi due addebiti erano chiaramente posti a carico della Aalborg nella CA (v., rispettivamente, i precedenti punti 599-602 e 2519-2524).
punto 3693
L'argomento della Aalborg deve pertanto essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Qualificazione di accordo unico e continuo degli accordi e delle pratiche concordate di cui all'art. 4 della decisione impugnata › B — Sul carattere unico delle infrazioni constatate nell'art. 4 della decisione impugnata
punto 3694
Le ricorrenti CBR, Unicem, Uniland e Italcementi contestano l'unicità delle diverse infrazioni constatate nell'art. 4 della decisione impugnata.
punto 3695
La CBR afferma che la ETF era un gruppo di lavoro specifico, che venne creato su iniziativa di alcune imprese del settore del cemento e i cui compiti principali consistevano nel sostenere attività di lobbying presso le autorità comunitarie per denunciare il comportamento anticoncorrenziale della Repubblica ellenica e per cercare altre soluzioni rispettose del diritto comunitario della concorrenza. Essa afferma che, salvo la creazione della Interciment, gli Head Delegates della Cembureau non hanno preso alcuna decisione in base alle raccomandazioni della ETF. Questi ultimi non avrebbero neppure ratificato proposte della ETF.
punto 3696
La Unicem sostiene che non si può stabilire un nesso tra le pressioni esercitate sulla Calcestruzzi e la ETF in base all'allusione, fatta nel documento di Zurigo/Céligny, alla solidarietà dei produttori europei di cemento. L'esame dei documenti non rivelerebbe neppure, nelle discussioni che si sono tenute nel corso delle riunioni della ETF e degli Head Delegates, alcuna azione specifica collegata al contratto concluso nell'aprile 1986 tra la Calcestruzzi e la Titan. La Unicem sostiene inoltre che le convenzioni concluse nell'aprile 1987 tra produttori italiani di cemento e la Calcestruzzi/Ferruzzi non presentano alcun legame con la ETF.
punto 3697
La Uniland respinge la tesi della Commissione secondo la quale la Interciment è stata strumento della ETE
punto 3698
La Italcementi afferma che la Commissione non può dedurre dai documenti che produce l'esistenza di una volontà comune dei membri della ETF di coordinare i loro comportamenti sul mercato. Aggiunge che la Commissione ha stabilito un nesso forzato e non sostenuto da prove degne di fede tra i contatti avvenuti nell'ambito dei produttori europei di cemento per la definizione di attività congiunte di lobbying, da un lato, e le misure unilaterali adottate da taluni di questi produttori, d'altro lato.
punto 3699
Al riguardo, occorre sottolineare che la nozione di «accordo unico» o d'«infrazione unica» presuppone un insieme di comportamenti attuati da diverse parti che perseguono il medesimo fine economico anticoncorrenziale (v., in particolare sentenza Rhòne-Poulenc/Commissione, citata al precedente punto 1053, punti 125 e 126).
punto 3700
Nella fattispecie, si deve verificare se la Commissione poteva giustamente concludere che gli accordi e le pratiche concordate di cui all'art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), della decisione impugnata erano espressione di un'unica infrazione. Tale verifica è divenuta priva di oggetto riguardo ai comportamenti indicati dalla Commissione nell'art. 4, n. 4, dal momento che questi ultimi non risultano dimostrati (v. i precedenti punti 3402-3679).
punto 3701
L'accordo sulla costituzione della ETF (art. 4, n. 1) era diretto all'esame delle misure dissuasive e persuasive che potevano eliminare le importazioni in Europa occidentale, in primo luogo quelle provenienti dalla Grecia (v. i precedenti punti 2537 e 2538).
punto 3702
L'accordo sulla costituzione della società commerciale comune Interciment (art. 4, n. 2) aveva lo scopo di dare attuazione a misure persuasive e dissuasive nei confronti dei paesi che minacciavano la stabilità dei mercati dei paesi membri (v. il precedente punto 2978).
punto 3703
Le pratiche concordate considerate nell'art 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, miravano, in un'ottica anticoncorrenziale, a far si che il gruppo italiano Calcestruzzi/Ferruzzi cessasse di essere cliente dei produttori greci, e in particolare della Titan (v. il precedente punto 3163).
punto 3704
L'accordo preso in considerazione nell'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione impugnata aveva lo scopo di evitare, in uno spirito anticoncorrenziale, importazioni da parte del gruppo Ferruzzi/Calcestruzzi di cemento proveniente dalla Grecia (v. il precedente punto 3356).
punto 3705
I diversi accordi e pratiche concordate sopra considerati erano quindi animati dalla medesima finalità economica anticoncorrenziale, vale a dire eliminare le importazioni in Europa occidentale, particolarmente quelle provenienti dalla Grecia. Tale identità oggettiva era rafforzata dalla circostanza che queste diverse misure illecite sono state adottate o, quanto meno discusse, nel corso di una serie di riunioni della ETF, o ad esse relative, tenutesi tra il 28 maggio 1986 e la fine del mese di maggio 1987.
punto 3706
Tenuto conto degli elementi che precedono, si deve concludere che la Commissione poteva legittimamente considerare che le infrazioni constatate nell'art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), della decisione impugnata facevano parte di un accordo unico relativo alla ETF destinato ad «eliminare le importazioni nell'Europa occidentale e, in particolare, [ad] impedire le importazioni di cemento greco nei paesi della CE» (decisione impugnata, paragrafo 53, punto 9).
punto 3707
La Italcementi afferma che i diversi documenti sui quali la Commissione si basa per concludere che esiste un accordo unico e continuo ETF sono privi di valore ufficiale. Essi rispecchierebbero solo opinioni strettamente personali.
punto 3708
Occorre sottolineare che gli elementi di prova devono essere valutati nel loro complesso (sentenza causa 48/69, ICI/Commissione, citata nel precedente punto 636, punto 68).
punto 3709
Nella fattispecie, i diversi elementi addotti dalla Commissione per concludere per l'esistenza dell'accordo unico ETF corrispondono essenzialmente a resoconti delle riunioni tenutesi tra il maggio 1986 e il maggio 1987. Tutti questi documenti, che provengono da diversi autori, esprimono una palese convergenza degli obiettivi illeciti perseguiti dalle misure indicate nell'art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), della decisione impugnata.
punto 3710
L'argomento della Italcementi deve essere pertanto respinto.
punto 3711
La Italcementi contesta alla Commissione di aver utilizzato il documento di Zurigo/Céligny, la cui messa a punto sarebbe precedente alla costituzione della ETE La decisione impugnata, inoltre, non preciserebbe la data ed il luogo di adozione di tale documento, né le parti che l'avrebbero adottato.
punto 3712
Si deve, al riguardo, anzitutto rilevare che la Italcementi non contesta il contenuto del documento di Zurigo/Céligny, alla cui elaborazione essa ha del resto contribuito nel corso della riunione del 4 giugno 1986 a Zurigo (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 2).
punto 3713
Si deve, poi, sottolineare che tale documento, al quale la Commissione rimanda nel paragrafo 53, punto 3, della decisione impugnata, si inserisce in una serie di elementi indicati nei punti 2 e 3 di questo stesso paragrafo. Tali elementi, considerati nel loro complesso, fanno emergere che lo scopo cui si mirava nell'ambito delle diverse infrazioni nell'art. 4, nn. 1-3 era identico.
punto 3714
L'argomento della Italcementi deve essere pertanto respinto.
punto 3715
La Italcementi afferma che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione nel paragrafo 53, punto 5, della decisione impugnata, i partecipanti alla ETF non hanno proceduto ad una ripartizione dei compiti al fine di raggiungere l'obiettivo illecito che esse avrebbero perseguito in comune.
punto 3716
Si deve far osservare che, nella sua presentazione delle caratteristiche dell'accordo unico e continuo ETF (decisione impugnata, paragrafo 53, punti 2 e 3), la Commissione non evoca l'esistenza di una ripartizione formale dei compiti tra i partecipanti alla ETF. L'allusione ad una « ripartizione fra i partecipanti dei compiti e delle azioni necessari per raggiunger[e il disegno unico]» (paragrafo 53, punto 5) si inserisce nella sua risposta all'osservazione fatta nel corso del procedimento amministrativo da talune imprese che ritenevano che, non avendo partecipato alle riunioni della ETF o alle misure che sono state decise da quest'ultima, non potessero essere ritenute responsabili dei comportamenti relativi alla ETF.
punto 3717
In ogni caso, diversi documenti indicati nel paragrafo 25 della decisione impugnata fanno emergere una ripartizione dei compiti e delle azioni a livello della ETF. Così, in particolare, la nota della Blue Circle («Points for action»), redatta a seguito della prima riunione della ETF (17 giugno 1986 a Londra), ricorda una serie di azioni convenute nel corso di tale riunione, indicando per ciascuna di esse la persona incaricata dell'esecuzione. In tale occasione, il signor d'Agostino, della Italcementi, si è visto affidare, in particolare, la coordinazione della «situazione Ferruzzi» (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 11; documento n. 33.126/18787). Come è stato constatato nel precedente punto 2600, risulta dal verbale della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden che venne convenuto di creare cinque sottogruppi di lavoro per assistere la ETF nella sua missione anticoncorrenziale. Il signor Clemente, della Italcementi, venne designato membro del sotto gruppo « Mercati d'esportazione della Grecia » e coordinatore del sottogruppo « Esportazioni in Grecia» (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 24; documenti nn. 33.126/18858 e 18862).
punto 3718
L'argomento della Italcementi non può pertanto essere accolto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Qualificazione di accordo unico e continuo degli accordi e delle pratiche concordate di cui all'art. 4 della decisione impugnata › C — Sulla partecipazione all'accordo unico relativo alla ETF
punto 3719
Le ricorrenti CBR, Cembureau, Ciments français, Unicem, Uniland, Italcementi e Cementir contestano la loro partecipazione all'accordo unico relativo alla ETF o, quanto meno, la durata della loro partecipazione.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Qualificazione di accordo unico e continuo degli accordi e delle pratiche concordate di cui all'art. 4 della decisione impugnata › C — Sulla partecipazione all'accordo unico relativo alla ETF › 1. Posizione della CBR
punto 3720
La CBR nega la sua partecipazione all'accordo unico ETF. Essa aggiunge che, in ogni caso, la maggior parte dei partecipanti alla creazione della Interciment, unica proposta della ETF adottata dagli Head Delegates, ha deciso di non protrarre la propria partecipazione in tale società oltre il 6 novembre 1986, il che avrebbe dovuto esser considerato come una revoca dell'accordo.
punto 3721
Si deve ricordare che la CBR ha partecipato ai seguenti elementi costitutivi dell'accordo unico relativo alla ETF: accordo sulla costituzione della ETF (v. i precedenti punti 2597-2603); accordo sulla costituzione della Interciment (v. i precedenti punti 3008-3017); pratiche concordate indicate all'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata (v. i precedenti punti 3199-3204).
punto 3722
Essa ha assistito alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma, nel corso della quale si decise, da un lato, di affidare alla ETF l'esame delle misure dissuasive e persuasive auspicate nel documento di Zurigo/Céligny per eliminare le importazioni in Europa occidentale e, d'altro lato, di creare la Interciment per attuare tali misure dissuasive e persuasive. Essa ha, inoltre, partecipato alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, nel corso della quale sono stati ricordati in successione la costituzione, l'obiettivo anticoncorrenziale e le attività della ETF, la creazione della Interciment e le trattative in corso riguardo alla situazione Ferruzzi.
punto 3723
Essa sapeva quindi che gli accordi e le pratiche concordate cui aveva partecipato all'epoca si inserivano in una strategia complessiva per eliminare le importazioni in Europa occidentale, in primo luogo quelle provenienti dalla Grecia.
punto 3724
Alla luce di quanto precede, la Commissione poteva legittimamente considerare che la CBR aveva partecipato all'accordo unico relativo alla ETF [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 3, lett. c), sesto trattino]. Il fatto che la CBR non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi di tale infrazione unica non può esonerarla dalla sua responsabilità in essa (v., in questo senso, sentenza PVC, citata nel precedente punto 734, punto 773).
punto 3725
La CBR ha partecipato all'accordo costitutivo della ETF dal 9 giugno 1986 alla fine del mese di maggio 1987, all'accordo costitutivo della Interciment dal 9 giugno 1986 al 7 novembre 1988 e alle pratiche concordate di cui all'art. 4, paragrafo 3, lett. a), della decisione impugnata dal 9 settembre 1986 al 15 marzo 1987.
punto 3726
Essa ha pertanto partecipato in maniera continuativa all'accordo unico relativo alla ETF dal 9 giugno 1986 al 7 novembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Qualificazione di accordo unico e continuo degli accordi e delle pratiche concordate di cui all'art. 4 della decisione impugnata › C — Sulla partecipazione all'accordo unico relativo alla ETF › 2. Posizione della Cembureau
punto 3727
La Cembureau nega qualsiasi coinvolgimento in un accordo unico concernente la ETF.
punto 3728
Si deve ricordare che la partecipazione della Cembureau all'accordo sulla costituzione della ETF è dimostrata (v. i precedenti punti 2608-2613). La Cembureau non ha contestato la sua partecipazione alle pratiche concordate indicate all'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata.
punto 3729
Essa ha assistito, nella persona del signor Dutron, alla riunione del 28 maggio 1986 a Roma, nel corso della quale si convenne di reagire collettivamente alla decisione dell'industria greca del cemento di esportare cemento in Europa occidentale, abbinando misure dissuasive e persuasive. Essa ha del pari preso parte, nella persona del signor Collis, alla riunione del 3 giugno 1986, nel corso della quale venne avviata la messa a punto del documento di Zurigo/Céligny, « documento quadro» dei lavori della ETF per l'esame delle misure dissuasive e persuasive. Infine, è stata rappresentata da Sir John Milne, all'epoca suo presidente (decisione impugnata, paragrafo 24, punto 3), alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, nel corso della quale sono stati ricordati in successione la costituzione, l'obiettivo anticoncorrenziale e le attività della ETF, la creazione della Interciment e le trattative in corso riguardo alla situazione Ferruzzi.
punto 3730
Essa sapeva pertanto che l'accordo e le pratiche concordate cui aveva partecipato a quell'epoca si inserivano in una strategia complessiva destinata ad eliminare le importazioni in Europa occidentale, in primo luogo quelle provenienti dalla Grecia. La sua responsabilità nell'infrazione unica relativa alla ETF è quindi dimostrata. Il fatto che la Cembureau non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi di tale infrazione unica non può esonerarla da tale responsabilità (v., in questo senso, giurisprudenza citata nel precedente punto 3724).
punto 3731
La Cembureau ha partecipato all'accordo costitutivo della ETF dal 28 maggio 1986 alla fine del mese di maggio 1987, e alle pratiche concordate di cui all'art. 4, paragrafo 3, lett. a), della decisione impugnata dal 17 giugno 1986 al 15 marzo 1987.
punto 3732
Essa ha pertanto partecipato in maniera continuativa all'accordo unico relativo alla ETF dal 28 maggio 1986 alla fine del maggio 1987.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Qualificazione di accordo unico e continuo degli accordi e delle pratiche concordate di cui all'art. 4 della decisione impugnata › C — Sulla partecipazione all'accordo unico relativo alla ETF › 3. Posizione della Ciments français
punto 3733
La Ciments français afferma di non aver avuto una visione complessiva della strategia destinata a contrastare le esportazioni greche. Non essendo stata rappresentata alle riunioni della ETF e non avendo partecipato ad alcuna misura concreta, essa non potrebbe essere considerata parte dell'accordo relativo alle importazioni provenienti dalla Grecia.
punto 3734
Si deve ricordare che la Ciments français ha partecipato ai seguenti elementi costitutivi dell'accordo unico relativo alla ETF: accordo sulla costituzione della ETF (v. i precedenti punti 2628-2632); accordo sulla costituzione della Interciment (v. i precedenti punti 3035-3038).
punto 3735
Essa ha assistito alla riunione del 28 maggio 1986 a Roma, nel corso della quale si convenne di reagire collettivamente alla decisione delrindustria greca del cemento di esportare cemento in Europa occidentale, abbinando misure dissuasive e persuasive. In occasione di tale riunione venne inoltre ricordata la possibilità di costituire una controllata comune tra i principali produttori europei di cemento per attuare le azioni necessarie (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 1; documento n. 33.126/18771). La Ciments français ha del pari partecipato alla riunione del 9 giugno 1986 a Stoccolma, nel corso della quale si decise, da un lato, di affidare alla ETF l'esame delle misure dissuasive e persuasive auspicate nel documento di Zurigo/Céligny per eliminare le importazioni in Europa occidentale e, d'altro lato, di creare la Interciment per attuare tali misure dissuasive e persuasive.
punto 3736
Essa non ignorava quindi che gli accordi ai quali partecipava a quell'epoca si inserivano in una strategia complessiva destinata ad eliminare le importazioni in Europa occidentale, in primo luogo quelle provenienti dalla Grecia.
punto 3737
Alla luce di quanto precede, la Commissione poteva legittimamente considerare che la Ciments français aveva partecipato all'accordo unico relativo alla ETF [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 3, lett. c), tredicesimo trattino]. Il fatto che la Ciments français non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi di tale infrazione unica non può esonerarla dalla sua responsabilità in essa (v., in questo senso, giurisprudenza citata nel precedente punto 3724).
punto 3738
La Ciments français ha partecipato all'accordo costitutivo della ETF dal 28 maggio 1986 alla fine del mese di maggio 1987, e all'accordo costitutivo della Interciment dal 9 giugno 1986 al 7 novembre 1988.
punto 3739
Essa ha pertanto partecipato in maniera continuativa all'accordo unico relativo alla ETF dal 28 maggio 1986 al 7 novembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Qualificazione di accordo unico e continuo degli accordi e delle pratiche concordate di cui all'art. 4 della decisione impugnata › C — Sulla partecipazione all'accordo unico relativo alla ETF › 4. Posizione della Unicem
punto 3740
La Unicem afferma che la sua partecipazione isolata ad una riunione (quella del sottogruppo «Misure difensive» del 17 marzo 1987) non poteva renderla responsabile delle diverse attività della ETF. Solo una partecipazione regolare alle riunioni tenutesi nell'ambito della ETF avrebbe potuto far sorgere la sua responsabilità per le attività di tale comitato (sentenza BASF/Commissione, citata nel precedente punto 1852, punti 76, 92 e 185). Essa aggiunge di essere rimasta del tutto estranea alle azioni intraprese nell'ambito della ETF. Essa avrebbe ignorato che si fosse tenuta la riunione del 28 maggio 1986 a Roma.
punto 3741
Si deve ricordare che la Unicem ha partecipato ai seguenti elementi costitutivi dell'accordo unico relativo alla ETF: accordo sulla costituzione della ETF (v. i precedenti punti 2678-2682); pratiche concordate e accordo di cui all'art. 4, n. 3, della decisione impugnata riguardo alle misure di difesa del mercato italiano (v. i precedenti punti 3246-3253 e 3345-3373).
punto 3742
Essa aveva proposto che un membro del suo personale, il signor Albert, facesse parte di due dei cinque sottogruppi di lavoro (sottogruppo «Scambio di esperienze difensive» e il sottogruppo «Minacce da altri paesi») creati alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden per assistere la ETF nella sua missione anti-concorrenziale. Essa ha partecipato, nella persona del signor Albert, alla riunione del sottogruppo «Misure di difesa» del 17 marzo 1987. A tale riunione, essa ha riferito gli ultimi sviluppi riguardanti l'accordo tra i produttori di cemento italiani e il gruppo Ferruzzi, destinato ad evitare una minaccia di importazione da parte di questo gruppo di notevoli quantità di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 3743
Essa era quindi pienamente cosciente del fatto che l'accordo e le pratiche concordate cui aveva partecipato a quell'epoca si inserivano in una strategia complessiva destinata ad eliminare le importazioni in Europa occidentale, in primo luogo quelle provenienti dalla Grecia. La sua responsabilità nell'infrazione unica relativa alla ETF è di conseguenza dimostrata. Il fatto che essa non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi di tale infrazione unica non può esonerarla da tale responsabilità (v., in questo senso, giurisprudenza citata nel precedente punto 3724).
punto 3744
La Unicem ha partecipato all'accordo costitutivo della ETF dal 9 settembre 1986 alla fine del mese di maggio 1987, alle pratiche concordate di cui all'art. 4, paragrafo 3, lett. a), della decisione impugnata dal 9 settembre 1986 al 15 marzo 1987 ed all'accordo di cui all'art. 4, n. 3, lett. b), dal 3 aprile 1987 al 3 aprile 1992.
punto 3745
Essa ha pertanto partecipato in maniera continuativa all'accordo unico relativo alla ETF dal 9 settembre 1986 al 3 aprile 1992.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Qualificazione di accordo unico e continuo degli accordi e delle pratiche concordate di cui all'art. 4 della decisione impugnata › C — Sulla partecipazione all'accordo unico relativo alla ETF › 5. Posizione della Uniland
punto 3746
La Uniland denuncia l'estensione di responsabilità alla quale ha proceduto nei suoi confronti la Commissione. Sottolinea che la sola presenza del signor Rumeu a due riunioni che avevano riguardato la ETF non consente in alcun modo di concludere per la sua partecipazione ad un presunto accordo globale la cui durata si sarebbe estesa fino al 1993. Sostiene che la Commissione non può contentarsi di affermare che si trattava di un accordo unico e continuo che legava tutti i partecipanti, anche se questi ultimi non hanno partecipato individualmente a ciascuno dei comportamenti adottati al suo interno.
punto 3747
Si deve ricordare che la Uniland ha partecipato ai seguenti elementi costitutivi dell'accordo unico relativo alla ETF: accordo sulla costituzione della ETF (v. i precedenti punti 2695-2698); accordo sulla costituzione della Interciment (v. i precedenti punti 3069-3072); pratiche concordate di cui all'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata (v. i precedenti punti 3199-3204).
punto 3748
Essa ha assistito alla riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della ETF del 9 settembre 1986 a Baden-Baden, nel corso della quale sono stati ricordati in successione la costituzione, l'obiettivo anticoncorrenziale e le attività della ETF, la creazione della Interciment e le trattative in corso riguardo alla situazione Ferruzzi.
punto 3749
Essa sapeva quindi che gli accordi e le pratiche concordate cui aveva partecipato all'epoca si inserivano in una strategia complessiva destinata ad eliminare le importazioni in Europa occidentale, in primo luogo quelle provenienti dalla Grecia.
punto 3750
Alla luce di quanto precede, la Commissione poteva legittimamente considerare che la Uniland aveva partecipato all'accordo unico relativo alla ETF [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 3, lett. c), decimo trattino]. Il fatto che la Uniland non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi di tale infrazione unica non può esonerarla dalla sua responsabilità in essa (v., in questo senso, giurisprudenza citata nel precedente punto 3724).
punto 3751
La Uniland ha partecipato all'accordo costitutivo della ETF dal 9 settembre 1986 alla fine del mese di maggio 1987, all'accordo costitutivo della Interciment dal 9 settembre 1986 al 7 novembre 1988 e alle pratiche concordate constatate nell'art. 4, paragrafo 3, lett. a), della decisione impugnata dal 9 settembre 1986 al 15 marzo 1987.
punto 3752
Essa ha pertanto partecipato in maniera continuativa all'accordo unico relativo alla ETF dal 9 settembre 1986 al 7 novembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Qualificazione di accordo unico e continuo degli accordi e delle pratiche concordate di cui all'art. 4 della decisione impugnata › C — Sulla partecipazione all'accordo unico relativo alla ETF › 6. Posizione della Italcementi
punto 3753
La Italcementi sottolinea che la Commissione non ha precisato né la data ed il luogo di adozione del documento di Zurigo/Céligny, né le parti che avrebbero adottato tale documento. Sostiene poi che i diversi partecipanti alla ETF hanno agito in maniera indipendente gli uni dagli altri. Le eventuali attività di taluni partecipanti che avrebbero avuto per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza potrebbero pertanto impegnare solo gli operatori interessati.
punto 3754
Si deve ricordare che la Italcementi ha partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell'accordo unico relativo alla ETF: accordo sulla costituzione della ETF (v. i precedenti punti 2746-2747); accordo sulla costituzione della Interciment (v. i precedenti punti 3008-3017); pratiche concordate e accordo di cui all'art. 4, n. 3, della decisione impugnata in relazione alle misure di difesa del mercato italiano (v. i precedenti punti 3265-3270 e 3345-3384).
punto 3755
E' fuor di dubbio la sua cognizione della strategia complessiva destinata ad eliminare le importazioni in Europa occidentale, in primo luogo quelle provenienti dalla Grecia. La sua responsabilità nell'infrazione unica relativa alla ETF è chiaramente dimostrata.
punto 3756
La Italcementi ha partecipato all'accordo costitutivo della ETF dal 28 maggio 1986 alla fine del mese di maggio 1987, all'accordo costitutivo della Interciment dal 9 giugno 1986 al 7 novembre 1988, alle pratiche concordate di cui all'art. 4, paragrafo 3, lett. a), della decisione impugnata dal 17 giugno 1986 al 15 marzo 1987 ed all'accordo di cui all'art. 4, n. 3, lett. b), dal 3 aprile 1987 al 3 aprile 1992.
punto 3757
Essa ha pertanto partecipato in maniera continuativa all'accordo unico relativo alla ETF dal 28 maggio 1986 al 3 aprile 1992.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Qualificazione di accordo unico e continuo degli accordi e delle pratiche concordate di cui all'art. 4 della decisione impugnata › C — Sulla partecipazione all'accordo unico relativo alla ETF › 7. Posizione della Cementir
punto 3758
La Cementir contesta di aver partecipato ad un accordo unico concluso nell'ambito della ETF.
punto 3759
Si deve ricordare che la Italcementi ha partecipato a due elementi costitutivi dell'accordo unico relativo alla ETF: vale a dire le pratiche concordate e l'accordo di cui all'art. 4, n. 3, della decisione impugnata in relazione alle misure di difesa del mercato italiano (v. i precedenti punti 3284-3289 e 3345-3386).
punto 3760
Essa ha partecipato a queste due infrazioni in particolare con gli altri due principali produttori italiani di cemento, la Unicem e la Italcementi, i quali come risulta dall'analisi effettuata nei precedenti punti 3742, 3743, 3754 e 3755, erano pienamente coscienti della strategia anticoncorrenziale complessiva nella quale si inserivano le misure di difesa del mercato italiano. La Unicem e fa Italcementi hanno necessariamente dovuto informare la Cementir dell'ambito anticoncorrenziale nel quale tali misure avevano luogo. La Cementir quindi necessariamente sapeva che le pratiche concordate e l'accordo cui prendeva all'epoca parte erano espressione di un piano globale destinato ad eliminare le importazioni di cemento in Europa occidentale, specialmente quelle provenienti dalla Grecia.
punto 3761
La responsabilità della Cementir nell'accordo unico relativo alla ETF è quindi dimostrata. Il fatto che la Cementir non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi di tale infrazione unica non può esonerarla da tale responsabilità (v., in questo senso, giurisprudenza citata nel precedente punto 3724).
punto 3762
La Cementir ha partecipato alle pratiche concordate di cui all'art. 4, paragrafo 3, lett. a), della decisione impugnata dal 9 settembre 1986 al 15 marzo 1987 ed all'accordo di cui all'art. 4, n. 3, lett. b), dal 3 aprile 1987 al 3 aprile 1992. Si deve quindi concludere per la sua partecipazione continuativa all'accordo unico relativo alla ETF dal 9 settembre 1986 al 3 aprile 1992.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Qualificazione di accordo unico e continuo degli accordi e delle pratiche concordate di cui all'art. 4 della decisione impugnata › D — Sulla violazione del principio della parità di trattamento
punto 3763
La Asland contesta alla Commissione di non aver trattato allo stesso modo tutte le imprese che essa asserisce sarebbero state implicate nelle attività della ETF. La Commissione avrebbe infatti sostenuto, da un lato, che il solo coinvolgimento in una singola misura comportava la partecipazione all'accordo unico e continuo ETF e, d'altro lato, che la partecipazione a tale accordo si limitava al coinvolgimento nell'una o l'altra di tali singole misure. La Asland cita a mo' di esempio la Rugby e la Castle, la cui menzione nei contratti di acquisto di cemento e di clinker proveniente dalla Grecia non ha indotto la Commissione a considerarle parti dell'accordo unico e continuo concluso nell'ambito della ETF.
punto 3764
Occorre ricordare che l'unica infrazione contestata alla Rugby e alla Castle «nel quadro di Cembureau o European Task Force» [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 3, lett. c), penultimo ed ultimo trattino], vale a dire la pratica concordata con la Blue Circle di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), non ha potuto essere accertata (v. i precedenti punti 3402-3435). Per contro è dimostrato che la Asland ha partecipato all'accordo costitutivo della ETF (v. i precedenti punti 2687-2691).
punto 3765
La Asland ha partecipato alla riunione del 28 maggio 1986 a Roma, nel corso della quale si convenne di reagire collettivamente alla decisione dell'industria greca del cemento di esportare cemento in Europa occidentale, abbinando misure dissuasive e persuasive.
punto 3766
Essa sapeva, pertanto, che l'accordo al quale partecipava si inseriva in una strategia complessiva destinata ad eliminare le importazioni in Europa occidentale, in primo luogo quelle provenienti dalla Grecia.
punto 3767
Alla luce di quanto precede, la Commissione poteva legittimamente considerare che la Asland aveva partecipato all'accordo unico relativo alla ETF [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 3, lett. c), settimo trattino]. Il fatto che la Asland abbia partecipato ad un solo elemento costitutivo di tale infrazione unica non può esonerarla dalla sua responsabilità in essa (v., in questo senso, giurisprudenza citata nel precedente punto 3724).
punto 3768
La Asland ha partecipato all'accordo costitutivo della ETF dal 28 maggio 1986 alla fine del mese di maggio 1987. Questo stesso periodo deve essere considerato pari alla durata della sua partecipazione all'accordo unico ETF.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › IX — Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, del principio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamento di procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisione impugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)] › Conclusioni
punto 3769
Risulta dal complesso dei motivi che precedono (v. i precedenti punti 2504-3768) che:
l'art. 4, n. 1, della decisione impugnata deve essere integralmente annullato nei confronti della Cementir;
l'art. 4, n. 1, deve essere annullato nei confronti delle ricorrenti CBR, BDZ, Oficemen, Aker e Euroc, nella parte in cui esso imputa la loro partecipazione all'accordo riguardante la costituzione della ETF prima del 9 giugno 1986 e successivamente al 31 maggio 1987;
l'art. 4, n. 1, deve essere annullato nei confronti delle ricorrenti Aalborg, Unicem, Uniland e Irish Cement, nella parte in cui esso imputa loro la partecipazione all'accordo riguardante la costituzione della ETF prima del 9 settembre 1986 e successivamente al 31 maggio 1987;
l'art. 4, n. 1, deve essere annullato nei confronti delle ricorrenti Cembureau, Dyckerhoff, SFIC, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Asland, Italcementi, Holderbank e Blue Circle nella parte in cui esso imputa loro la partecipazione all'accordo riguardante la costituzione della ETF successivamente al 31 maggio 1987;
l'art. 4, n. 2, deve essere integralmente annullato nei confronti delle ricorrenti Heidelberger, Unicem, Asland e Cementir;
l'art. 4, n. 2, deve essere annullato nei confronti della Uniland, nella parte in cui esso le imputa la partecipazione all'accordo riguardante la costituzione della società commerciale comune Interciment prima del 9 settembre 1986 e successivamente al 7 novembre 1988;
l'art. 4, n. 2, deve essere annullato nei confronti delle ricorrenti CBR, Dyckerhoff, SFIC, Ciments français, Lafarge, BDZ, Oficemen, Italcementi, Holderbank, Aker, Euroc e Blue Circle, nella parte in cui esso imputa loro la partecipazione all'accordo riguardante la costituzione della società commerciale comune Interciment successivamente al 7 novembre 1988;
l'art. 4, n. 3, lett. a), deve essere integralmente annullato nei confronti delle ricorrenti Ciments français, Heidelberger e Asland;
l'art. 4, n. 3, lett. a), deve essere annullato nei confronti delle ricorrenti CBR, Dyckerhoff, Aalborg, BDZ, Unicem, Uniland, Oficemen, Irish Cement, Aker, Euroc e Cementir nella parte in cui esso imputa loro la partecipazione a pratiche concordate miranti a sottrarre la Calcestruzzi in quanto cliente ai produttori greci, e in particolare alla Titan prima del 9 settembre 1986;
l'art. 4, n. 4, lett. a), deve essere integralmente annullato nei confronti delle ricorrenti Rugby, Castle e Blue Circle;
l'art. 4, n. 4, lett. b), deve essere integralmente annullato nei confronti delle ricorrenti Titan e Blue Circle;
l'art. 4, n. 4, lett. c), deve essere integralmente annullato nei confronti delle ricorrenti Titan e Holderbank;
l'art. 4, n. 4, lett. d), deve essere integralmente annullato nei confronti delle ricorrenti Heracles e Holderbank;
l'art. 4, n. 4, lett. e), deve essere integralmente annullato nei confronti delle ricorrenti Lafarge e Titan;
l'art. 4, n. 4, lett. f), deve essere integralmente annullato nei confronti delle ricorrenti Lafarge e Heracles;
l'art. 4, n. 4, lett. g), deve essere integralmente annullato nei confronti delle ricorrenti CBR, Heracles e Titan;
l'art. 4, n. 4, lett. h), deve essere integralmente annullato nei confronti delle ricorrenti Titan, Aker e Euroc.
punto 3770
I motivi esaminati devono essere respinti quanto al resto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › X — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di pratiche concordate, nella cornice dell'ECEC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 5 della decisione impugnata) › Osservazioni preliminari
punto 3771
L'art. 5 della decisione impugnata dichiara che le ricorrenti FIC, ENCI, Dyckerhoff, SFIC, Aalborg, Alsen-Breitenburg, Nordcement, Unicem, Castle, Oficemen, Irish Cement, ATIC, Italcementi, Cementir ed AGCI avrebbero violato l'art. 85, n. 1, del Trattato «partecipando nel quadro di ECEC a pratiche concordate riguardanti lo scambio di informazioni sulla situazione della domanda e dell'offerta nei paesi terzi importatori, sui prezzi praticabili all'esportazione, sulla situazione delle importazioni nei paesi membri e sulla situazione della domanda e dell'offerta nei mercati interni, allo scopo di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti nei rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità». Secondo la Commissione, il momento iniziale dell'infrazione risalirebbe al 14 marzo 1984, salvo che per la Castle, l'Oficemen e l'ATIC, per le quali è stato fissato come momento iniziale il 1o gennaio 1986. L'infrazione sarebbe durata, per tutte le ricorrenti interessate, sino al 22 settembre 1989.
punto 3772
Tutte le ricorrenti destinatarie dell'art. 5 della decisione impugnata negano sia l'esistenza dell'infrazione accertata, sia la loro partecipazione alla medesima. Le ricorrenti ENCI, Aalborg, Alsen-Breitenburg, Nordcement, Unicem, Castle ed ATIC lamentano inoltre la violazione dei loro diritti della difesa dovuta alla consultazione inadeguata, durante il procedimento amministrativo, del fascicolo della Commissione, che avrebbe reso loro indisponibili alcuni presunti elementi a discarico riguardanti l'addebito di cui all'art. 5 della decisione impugnata. L'ENCI e l'Italcementi ritengono inoltre che quest'addebito non sarebbe stato precisato in modo sufficientemente chiaro in sede di CA. La Dyckerhoff, l'Unicem e la Cementir sostengono pure che l'infrazione non sarebbe sufficientemente motivata, in violazione dell'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › X — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di pratiche concordate, nella cornice dell'ECEC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 5 della decisione impugnata) › Decisione impugnata
punto 3773
L'ECEC e le pratiche concordate accertate nella cornice di tale comitato costituiscono oggetto dei paragrafi 30-34, 58 e 60 della decisione impugnata.
punto 3774
La Commissione illustra anzitutto la cronistoria della nascita dell'ECEC (paragrafo 30), spiegando che dalla nota della Blue Circle del 9 aprile 1981 (paragrafo 30, punto 1; documenti nn. 33.126/11338-11340)— e non del 4 aprile 1981, come erroneamente indicato nella decisione impugnata — si ricava che l'ECEC e l'EPC sono stati costituiti in seguito alla decisione della Cembureau di non più gestire direttamente un comitato per le esportazioni.
punto 3775
La costituzione dell'ECEC sarebbe stata decisa nel corso di una riunione svoltasi a Parigi il 23 gennaio 1979 (paragrafo 30, punto 2). Facendo riferimento agli atti costitutivi dell'ECEC datati 6 dicembre 1979 (paragrafo 31, punto 2; documenti nn. 33.126/16786-16789) e 26 settembre 1986 (paragrafo 31, punto 2; documenti nn. 33.126/12516-12518), la Commissione spiega che l'oggetto statutario dell'ECEC sarebbe stato quello di promuovere, su base informale, la cooperazione tra i produttori europei interessati alle esportazioni di cemento grigio in tutti i paesi, ad eccezione dei paesi dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti.
punto 3776
La Commissione elenca poi le varie imprese ed associazioni di imprese che essa considera membri dell'ECEC, vale a dire le ricorrenti FIC, ENCI, Dyckerhoff, SFIC, Aalborg, Alsen-Breitenburg, Nordcement, Unicem, Castle, Oficemen, Irish Cement, ATIC, Italcementi, Cementir ed AGCI. Facendo riferimento alle note manoscritte del signor Leboeuf, della Ciments français, riguardanti una riunione dello Steering Committee dell'ECEC, svoltasi a Bruxelles in data 13 e 14 aprile 1989 (paragrafo 31, punto 3; documenti nn. 33.126/18201-18204), essa spiega che «membri di ECEC sono gli stessi paesi, i quali designano facoltativamente i propri rappresentanti nelle associazioni di categoria o nelle società».
punto 3777
La Commissione pone altresì in evidenza gli stretti legami tra l'ECEC e l'EPC (paragrafo 32). Essa fa riferimento, a tal proposito, all'atto costitutivo dell'ECEC, datato 6 dicembre 1979, il quale prevedeva che due membri dello Steering Committee dell'ECEC dovessero venire eletti fra i membri aventi diritto a due o tre voti in seno all'assemblea generale dell'ECEC, ossia tra i grandi esportatori, membri dell'EPC (paragrafo 32, punti 1 e 2). Essa aggiunge che, benché l'atto costitutivo del 26 settembre 1986 non attribuisse più ai grandi esportatori alcuna funzione particolare all'interno dello Steering Committee dell'ECEC, le informazioni dell'EPC sarebbero state nondimeno trasmesse all'ECEC anche dopo il settembre del 1986 (paragrafo 32, punto 3).
punto 3778
La Commissione descrive diverse attività che sarebbero state svolte nella cornice dell'ECEC, ossia scambi di statistiche sulle esportazioni dirette verso paesi terzi (paragrafo 33, punto 1), l'esame della situazione della domanda e dell'offerta nei paesi terzi importatori (paragrafo 33, punto 2), la raccomandazione di prezzi di riferimento per le esportazioni (paragrafo 33, punto 3), l'esame della situazione delle importazioni nei paesi membri della Cembureau (paragrafo 33, punto 4) e l'esame della situazione della domanda e dell'offerta dei mercati interni (paragrafo 33, punto 5).
punto 3779
Essa parla infine dello scioglimento dell'ECEC (paragrafo 34).
punto 3780
Nella parte della decisione impugnata dedicata alla valutazione giuridica delle attività dell'ECEC essa spiega che, per far rispettare il principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni, occorreva trovare i mezzi per canalizzare le eccedenze di produzione. Infatti, m mancanza di sbocchi per queste ultime al di fuori della Comunità, il rischio di una violazione del principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni sarebbe stato troppo grande (paragrafo 58, punto 2).
punto 3781
La Commissione illustra poi tre circostanze (v. il successivo punto 3793) per dimostrare che «lo scopo e l'effetto della cooperazione nell'ambito di ECEC era quello di rafforzare la regola del rispetto dei mercati nazionali» (paragrafo 58, punti 3-5).
punto 3782
Essa formula la seguente conclusione (paragrafo 58, punto 6):
« Le pratiche concordate elencate al par[agrafo] 33 e relative all'esame della situazione interna dei paesi membri e all'esportazione nei paesi terzi costituiscono altrettante infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1 nel periodo dal 14 marzo 1984 al 22 settembre 1989, date della prima e dell'ultima riunione di cui la Commissione è a conoscenza. Attraverso queste pratiche i membri di ECEC hanno rinunciato a praticare una autonoma politica degli scambi ponendo in essere un sistema di solidarietà e di controlli inteso ad evitare le incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della CEE».
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › X — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di pratiche concordate, nella cornice dell'ECEC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 5 della decisione impugnata) › Sull'illiceità delle attività dell'ECEC di cui all'art. 5 della decisione impugnata
punto 3783
Le ricorrenti FIC, ENCI, Dyckerhoff, SFIC, Aalborg, Alsen-Breitenburg, Nordcement, Unicem, Castle, Oficemen, Irish Cement, Italcementi, Cementir ed AGCI non negano che in seno all'ECEC siano avvenuti scambi di informazioni. Esse insistono però sul fatto che le attività dell'ECEC sarebbero state finalizzate alla difesa degli interessi dell'industria cementiera europea sui mercati d'esportazione extraeuropei. Esse ritengono che una cooperazione del genere, riguardante unicamente mercati estranei alla Comunità, non rientrerebbe nella sfera d'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Esse aggiungono che nessun documento menzionato nei paragrafi 30-34, 58 e 60 della decisione impugnata proverebbe l'esistenza di un qualsivoglia collegamento tra le attività dell'ECEC e una regola d'osservanza dei limiti dei mercati interni europei. La tesi della Commissione implicherebbe necessariamente l'illiceità di qualsiasi forma di cooperazione nelle esportazioni tra imprese concorrenti.
punto 3784
La Commissione ritiene viceversa che le attività dell'ECEC descritte nel paragrafo 33 della decisione impugnata abbiano falsato la concorrenza all'interno della Comunità (decisione impugnata, paragrafo 58) e pregiudicato gli scambi tra Stati membri (decisione impugnata, paragrafo 60). Infatti, a suo parere, «lo scopo e l'effetto della cooperazione nell'ambito di ECEC era quello di rafforzare la regola del rispetto dei mercati nazionali», canalizzando le eccedenze produttive (decisione impugnata, paragrafo 58, punti 2-5). Di conseguenza, le attività dell'ECEC sarebbero state condannate dall'art. 5 della decisione impugnata a titolo di pratiche concordate in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto avrebbero avuto lo scopo «di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti nei rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità».
punto 3785
Giova ricordare che, quando una concertazione concernente esportazioni verso i paesi estranei alla Comunità ha come oggetto o come effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno della Comunità ed è in grado di pregiudicare gli scambi tra Stati membri, essa rientra nella sfera d'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (sentenze Suiker Unie e a./Commissione, citata nel precedente punto 651, punti 580 e 599-601, e CRAM e Rheinzink/Commissione, citata nel precedente punto 1335, punti 24-31).
punto 3786
Nella fattispecie, occorre quindi verificare se, come asserito dalla Commissione, le circostanze ricostruite nella decisione impugnata permettessero di concludere nel senso che l'obiettivo perseguito dai membri dell'ECEC nell'ambito di tale comitato per le esportazioni fosse di rafforzare la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei. In tale ipotesi, infatti, la Commissione aveva il diritto di dichiarare che le attività dell'ECEC costituivano pratiche concordate in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 3787
Per valutare tale questione, occorre esaminare se la Commissione abbia dimostrato che la cooperazione in seno all'ECEC aveva lo scopo « di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti nei rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità » (art. 5 della decisione impugnata).
punto 3788
L'art. 1 dell'atto costitutivo dell'ECEC, datato 6 dicembre 1979, nonché l'art. 1 di quello datato 26 settembre 1986 indicano come oggetto dell'ECEC «la promozione, su base informale, della cooperazione tra i produttori dell'Europa occidentale interessati alle esportazioni di tipi di cemento diversi dal cemento bianco, colorato, alluminoso e dal cemento per pozzi petroliferi dirette verso paesi non appartenenti all'Europa occidentale» (documenti nn. 33.126/16786-16789 e 12516-12518). Nell'art. 2 di entrambi gli atti costitutivi si legge, a proposito dell'«area delle operazioni», che l'ECEC «non discuterà né si occuperà in nessun modo di esportazioni dei membri (...) dirette verso i paesi dell'Europa occidentale o gli Stati Uniti d'America» (ibidem).
punto 3789
II resoconto della riunione di Parigi del 23 gennaio 1979 (decisione impugnata, paragrafo 30, punto 2; documenti nn. 33.126/12751 e 12752) conferma che l'oggetto dell'ECEC è quello di «promuovere le esportazioni e lo scambio d'informazioni commerciali». In una nota interna della Ciments français, del 7 marzo 1989, si legge inoltre che l'«ECEC si limita ad uno scambio di statistiche e di previsioni per paesi, riguardanti unicamente quantitativi estranei alla Cembureau» (decisione impugnata, paragrafo 35, punto 6; documenti nn. 33.126/4466 e 4467).
punto 3790
Ne consegue che la cooperazione in seno all'ECEC aveva ad oggetto la promozione delle esportazioni di vari tipi di cemento grigio al di fuori dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti e, pertanto, che dai suddetti documenti non si evince che il vero scopo perseguito dai membri dell'ECEC sia stato quello di rafforzare la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei.
punto 3791
La Commissione ammette che « negli atti relativi alla costituzione di ECEC non può riscontrarsi un nesso diretto fra regola del mercato nazionale e canalizzazione delle esportazioni » (decisione impugnata, paragrafo 58, punto 3). Essa però dichiara che la liceità delle attività dell'ECEC dev'essere valutata nel loro contesto. Orbene, da diversi documenti si desumerebbe che, per poter applicare la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni, sarebbe stato indispensabile conoscere il flusso di cemento destinato alle esportazioni verso i paesi terzi, in modo da garantire la canalizzazione delle eccedenze produttive. Nella decisione impugnata (paragrafo 58, punto 2), la Commissione fa riferimento, a tale riguardo, alla nota interna della Blue Circle, datata 1o dicembre 1983 (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 2; documenti nn. 33.126/11332-11334). Nell'ambito del presente giudizio essa fa inoltre richiamo alle note della Vicat riguardanti la riunione dell'ECEC svoltasi ľ 11 e 12 settembre 1985 (decisione impugnata, paragrafo 33, punto 3; documenti nn. 33.126/6139-6142).
punto 3792
Si deve tuttavia constatare che la nota della Blue Circle del 1o dicembre 1983 proviene da un'impresa che non è membro dell'ECEC e che il suo contenuto non evidenzia nessun collegamento diretto con le attività del detto comitato per le esportazioni. Benché parli di un nesso tra l'osservanza dei limiti dei mercati interni e la canalizzazione delle eccedenze produttive, non è corretto presumere, in base alla mera esistenza di un comitato per le esportazioni, che i membri del medesimo avessero lo scopo, con le attività condotte in seno ad esso, «di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti nei rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità» (art. 5 della decisione impugnata). Per quanto riguarda le note della Vicat datate 11 e 12 settembre 1985, esse provano soltanto che, in seno all'ECEC, venivano raccomandati determinati prezzi per le esportazioni, circostanza del resto non contestata dalle ricorrenti interessate, e che all'epoca l'offerta superava la domanda sui mercati d'esportazione, con conseguente diminuzione dei prezzi sui detti mercati. Queste note non sono però assolutamente in grado di dimostrare che i membri dell'ECEC mirassero a canalizzare le eccedenze produttive alfine di rafforzare la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei.
punto 3793
La Commissione sostiene che il nesso tra le attività dell'ECEC e la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei sarebbe desumibile dalle tre seguenti circostanze (decisione impugnata, paragrafo 58, punto 3): in primo luogo, i membri dell'ECEC sarebbero stati membri diretti o indiretti della Cembureau. Di conseguenza, avrebbero avuto tutti l'obbligo di rispettare il principio del mercato nazionale. In secondo luogo, i membri dell'EPC sarebbero stati, ad eccezione della Blue Circle, membri indiretti dell'ECEC tramite le rispettive associazioni nazionali, per cui l'attività dell'EPC avrebbe influenzato il comportamento e l'attività dell'ECEC e dei suoi membri. Orbene, l'oggetto dell'EPC sarebbe stato proprio la protezione dei mercati domestici. In terzo luogo, emergerebbe dai documenti menzionati nel paragrafo 33, punti 4 e 5, della decisione impugnata che le attività dell'ECEC non si sarebbero limitate ai mercati della grande esportazione. A parere della Commissione, i membri dell'ECEC, nelle loro riunioni, avrebbero preso in considerazione la situazione delle importazioni e la situazione della domanda e dell'offerta nei paesi membri. Sarebbero stati quindi gli stessi membri dell'ECEC a stabilire un nesso fra mercati interni e mercati di grande esportazione.
punto 3794
Occorre esaminare se la Commissione avesse il diritto di concludere, in base a questi elementi, che lo scopo e l'effetto della cooperazione nell'ambito della ECEC era quello di rafforzare la regola del rispetto dei mercati nazionali europei.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › X — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di pratiche concordate, nella cornice dell'ECEC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 5 della decisione impugnata) › Sull'illiceità delle attività dell'ECEC di cui all'art. 5 della decisione impugnata › A — Adesione diretta o indiretta dei membri dell'ECEC alla Cembureau
punto 3795
Nella decisione impugnata la Commissione sottolinea che i membri dell'ECEC sarebbero stati membri diretti o indiretti della Cembureau. Nell'ambito del presente giudizio, essa pone in evidenza l'origine storica dell'ECEC dalla Cembureau, quale sarebbe ricavabile dalla suddetta nota della Blue Circle del 9 aprile 1981.
punto 3796
Giova constatare che questa nota dimostra che non esisteva nessun nesso istituzionale tra la Cembureau e l'ECEC. Quest'ultimo, infatti, era stato costituito in seguito alla decisione della Cembureau di non più gestire direttamente un comitato per le esportazioni (v. il precedente punto 3774). Benché sia esatto che i membri dell'ECEC erano tutti membri diretti o indiretti della Cembureau, tale circostanza non dimostra di per sé che lo scopo e l'effetto della cooperazione in seno all'ECEC fosse quello di rafforzare la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 3797
La Commissione non aveva valide ragioni per sostenere, nella decisione impugnata [paragrafo 58, punto 3, lett. a)], in merito ai membri dell'ECEC, e a motivo del fatto che essi avevano aderito direttamente o indirettamente alla Cembureau, quanto segue:
« (...) Hanno tutti l'obbligo di rispettare il principio del mercato nazionale che incide quindi sul loro comportamento nel senso che sono tenuti a canalizzare verso i paesi terzi le loro eccedenze di produzione ».
punto 3798
Formulando quest'affermazione, la Commissione infatti non fa altro che presumere ciò che avrebbe dovuto dimostrare, vale a dire l'esistenza di un nesso tra le attività dell'ECEC e la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni. Inoltre, non può escludersi a priori che alcuni membri diretti o indiretti della Cembureau abbiano avviato, nella cornice dell'ECEC, una collaborazione del tutto priva di collegamenti con una regola d'osservanza dei limiti dei mercati interni europei. Giova sottolineare a tal riguardo che l'ECEC è stato costituito nel 1979, quattro anni prima della conclusione dell'accordo Cembureau in occasione della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983.
punto 3799
Indubbiamente, per i partecipanti all'accordo Cembureau che hanno preso parte alle attività dell'ECEC dopo la conclusione del detto accordo, le informazioni scambiate durante le riunioni di questo comitato per le esportazioni riguardo ai mercati terzi sono state utili al fine di permettere loro di canalizzare le eccedenze produttive di ciascuno verso destinazioni extraeuropee ed hanno quindi agevolato, in capo a loro, l'esecuzione dell'accordo Cembureau. Ora, tra i membri dell'ECEC compaiono diversi membri diretti della Cembureau (le ricorrenti FIC, SFIC, Aalborg, Oficemen, Irish Cement, ATIC, Italcementi, Cementir ed AGCI), la cui partecipazione all'accordo Cembureau è del tutto certa a causa della loro partecipazione alle riunioni degli Head Delegates nel corso delle quali l'accordo Cembureau è stato concluso e/o confermato (v. i precedenti punti 1342-1403).
punto 3800
Tuttavia, questa constatazione non implica che la cooperazione instaurata nella cornice dell'ECEC tra tutti i membri di questo comitato abbia avuto lo scopo di rafforzare la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni. Occorre sottolineare a tale proposito che, tra i membri dell'ECEC, compaiono l'Unicem e numerosi membri indiretti della Cembureau per i quali, in questa fase, non è ancora dimostrata la partecipazione all'accordo Cembureau. Per queste imprese, la prova della loro adesione all'accordo Cembureau poggia sulla loro partecipazione a una misura di esecuzione del detto accordo (v. i precedenti punti 1305 e 1404-1417), misura caratterizzata da un'identità d'oggetto con l'accordo Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 46, punti 1 e 2, e 65, punto 3, primo periodo). Tuttavia, basandosi su una presunta adesione di queste imprese alla regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni a causa della loro adesione diretta o indiretta alla Cembureau, per dimostrare l'illiceità delle attività dell'ECEC, la Commissione ha sviluppato in realtà un circolo vizioso. Infatti, con tale ragionamento l'adesione delle imprese all'accordo Cembureau si ritiene provata dalla loro partecipazione a un'intesa avente il medesimo oggetto dell'accordo Cembureau, mentre l'identità d'oggetto è dimostrata in base a una presunta adesione alla regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 3801
Per dichiarare illeciti i comportamenti di cui all'art. 5 della decisione impugnata, la Commissione avrebbe dovuto quindi dimostrare che le attività dell'ECEC miravano al rafforzamento della regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni, senza basarsi su una presunzione d'adesione alla detta regola motivata con l'adesione diretta o indiretta dei membri dell'ECEC alla Cembureau. Solo a questa condizione la partecipazione dell'Unicem e dei membri indiretti della Cembureau di cui trattasi alle attività dell'ECEC avrebbe potuto essere considerata una manifestazione chiara della loro adesione alla regola comune dell'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 3802
Infine, se le altre due circostanze dedotte dalla Commissione nei paragrafi 30-34, 58 e 60 della decisione impugnata dovessero dimostrare che la cooperazione nella cornice dell'ECEC aveva davvero avuto lo scopo « di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti nei rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità » (art. 5 della decisione impugnata) e, di conseguenza, che sussisteva identità d'oggetto tra la cooperazione organizzata in seno all'ECEC e l'accordo Cembureau, l'adesione diretta o indiretta dei membri dell'ECEC alla Cembureau costituirebbe un elemento rilevante per determinare se le attività dell'ECEC corrispondessero a una misura d'attuazione dell'accordo Cembureau.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › X — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di pratiche concordate, nella cornice dell'ECEC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 5 della decisione impugnata) › Sull'illiceità delle attività dell'ECEC di cui all'art. 5 della decisione impugnata › B — Rapporti tra l'ECEC e l'EPC
punto 3803
Nella decisione impugnata la Commissione pone in rilievo i legami che sarebbero esistiti tra l'ECEC e l'EPC. Da un lato, lo Steering Committee dell'ECEC avrebbe garantito il collegamento tra l'ECEC e l'EPC. La Commissione fa riferimento a tal proposito all'atto costitutivo dell'ECEC del 6 dicembre 1979, il quale prevedeva che due membri dello Steering Committee dell'ECEC dovessero essere eletti tra i membri aventi diritto a due o tre voti in seno all'assemblea generale dell'ECEC, ossia tra i grandi esportatori, che erano membri dell'EPC. Per dimostrare l'esistenza di un nesso istituzionale tra l'ECEC e l'EPC essa ha anche sottolineato, nel corso del presente giudizio, da un lato, l'origine comune dei due comitati per le esportazioni, che si desumerebbe dalla nota della Blue Circle del 9 aprile 1981 (decisione impugnata, paragrafo 30, punto 1; documenti nn. 33.126/11338-11340) e, dall'altro, il fatto che l'ECEC e l'EPC avrebbero avuto un segretariato comune, ossia l'ECMEC. Essa insiste peraltro sulla circostanza che talune informazioni concernenti l'EPC sarebbero state trasmesse all'ECEC (decisione impugnata, paragrafo 32, punto 2). Il resoconto della riunione di Parigi del 23 gennaio 1979 (decisione impugnata, paragrafo 30, punto 2; documenti nn. 33.126/12751 e 12752) riporta infatti quanto segue: «I maggiori esportatori continueranno a riunirsi di tanto in tanto e le loro opinioni sulle questioni commerciali saranno rese note agli altri membri dell'[ECEC] tramite i loro rappresentanti che siedono nel comitato ». Nella decisione impugnata (paragrafo 32, punti 2 e 3) la Commissione cita alcuni esempi di simili scambi di informazioni. Anche se non sarebbe più esistito un «legame istituzionale» tra l'ECEC e l'EPC in forza dell'atto costitutivo dell'ECEC del 26 settembre 1986, il quale non avrebbe più previsto un ruolo particolare per i grandi esportatori nello Steering Committee dell'ECEC, sembrerebbe, secondo la Commissione, che le informazioni dell'EPC abbiano continuato ad essere comunicate di tanto in tanto all'ECEC, persino dopo il 26 settembre 1986 [decisione impugnata, paragrafi 32, punto 3, e 58, punto 3, lett. b)].
punto 3804
Poiché la Commissione riteneva che la regola dell'EPC fosse l'osservanza dei limiti dei mercati interni, essa pensava che i legami tra l'EPC e l'ECEC avessero «contaminato» le attività di quest'ultimo.
punto 3805
Giova anzitutto esaminare se i vari elementi di prova sui quali la Commissione si è fondata nella decisione impugnata (paragrafo 32) giustificassero la conclusione che i legami tra l'EPC e l'ECEC erano tali che l'EPC doveva aver necessariamente influenzato i comportamenti dell'ECEC.
punto 3806
A tal riguardo, e alla luce degli elementi di prova cui la Commissione fa riferimento nella decisione impugnata, è giocoforza constatare che i membri dell'ECEC hanno sempre ritenuto che il loro comitato per le esportazioni avesse caratteristiche ed identità specifiche in confronto di quelle dell'EPC.
punto 3807
II resoconto della riunione dell'ECEC del 22 marzo 1985 (decisione impugnata, paragrafo 32, punto 2; documenti nn. 33.126/14289-14294) contiene infatti la seguente indicazione:
«L'identità e la natura dell'ECEC sono diverse dall'EPC o dalla CMA [v. il precedente punto 1040] o persino dalla Cembureau. L'ECEC è stato molto utile nel fornire a noi membri un foro in cui incontrarci, discutere insieme di affari e scambiare informazioni sui prezzi e sulle statistiche e nell'offrirci l'opportunità di valutare meglio la situazione della concorrenza sul mercato».
punto 3808
Il resoconto della riunione dell'ECEC del 23 gennaio 1986 (decisione impugnata, paragrafo 32 punto 2; documenti nn. 33.126/12667-12674) conferma ciò nei seguenti termini:
«L'EPC considera se stesso un organo totalmente distinto. (...) L'EPC ritiene che occorra limitare il numero dei membri, dato che un numero ristretto facilita le discussioni».
punto 3809
Risulta pertanto che le caratteristiche specifiche dell'ECEC rispetto all'EPC erano poste in risalto dagli stessi membri dell'ECEC.
punto 3810
Peraltro, gli elementi agli atti e soprattutto i resoconti delle riunioni dello Steering Committee dell'ECEC, svoltesi il 21 febbraio 1985 (decisione impugnata, paragrafo 32, punto 2 documenti nn. 33.126/14266 e 14267) e il 22 gennaio 1986 (ibidem; documenti nn! 33.126/12614-12616) e della riunione dell'ECEC del 23 gennaio 1986 (ibidem; documenti nn. 33126/12667-12674) rivelano l'esistenza di una certa tensione tra l'ECEC e l'EPC. Essi mostrano che i membri dell'ECEC hanno cercato di realizzare una cooperazione più stretta con l'EPC, che è stata però respinta dai membri dell'EPC. La nota della Ciments français, membro dell'EPC, del 28 maggio 1986 (decisione impugnata, paragrafo 32, punto 3; documenti nn. 33.126/18218 e 18219) spiega che i rapporti tra l'ECEC e l'EPC erano «difficili» e che regnava addirittura un «clima di sfiducia» tra i due comitati. Tuttavia, l'ECEC ha beneficiato di una concessione di portata limitata. La suddetta nota della Ciments français riferisce infatti che si è chiesto al presidente dell'EPC che il signor Gac, segretario dell'ECMEC, cui erano affidate le funzioni del segretariato comune dell'ECEC e dell'EPC (decisione impugnata, paragrafo 30, punto 3) venisse «autorizzato a fornire all'ECEC informazioni [di carattere generale] ai membri dell'ECEC prive di effetti a livello commerciale (condizioni di prezzo, concorrenza, ecc.) e ordinate per paese e non per società». La stessa nota sottolinea però che non si riteneva' auspicabile «che un rappresentante del Policy [ossia, dell'EPC] relazionasse] in merito all'attività di quest'organismo all'ECEC, [dato che] non c'[era], né si giudicala] opportuno istituirlo, un rapporto di dipendenza dell'uno organismo nei confronti dell'altro».
punto 3811
Alla luce di ciò, la Commissione non può asserire che l'esistenza di un collegamento tra l'ECEC e l'EPC a livello dello Steering Committee dell'ECEC e l'esistenza di un segretariato comune ai due comitati abbiano influenzato le attività dell'ECEC.
punto 3812
Occorre ancora esaminare se le informazioni concernenti l'EPC effettivamente comunicate all'ECEC dimostrino che l'oggetto dell'ECEC fosse l'osservanza dei limiti dei mercati interni. Il paragrafo 32, punti 2 e 3, della decisione impugnata fa riferimento a tal proposito a numerosi resoconti delle riunioni dell'ECEC e dello Steering Committee del medesimo, ossia ai resoconti delle riunioni dell'ECEC svoltesi-in data 14 marzo 1984 (documenti nn. 33.126/14257-14262) 11 settembre 1984 (documenti nn. 33.126/14303-14309), 14 dicembre 1984 (documenti nn. 33.126/14310-14315), 22 marzo 1985 (documenti nn. 33.126/14289-14294), 23 gennaio 1986 (documenti nn. 33.126/12667-12674) e 23 settembre 1988 (documenti nn. 33.126/12627-12634), ai resoconti delle riunioni dello Steering Committee dell'ECEC risalenti ai giorni 21 febbraio 1985 (documenti nn. 33.126/14266-14267), 22 gennaio 1986 (documenti nn. 33.126/12614-12616 e 12667-12674), 10 giugno 1986 (documenti nn. 33.126/12607-12610) e alle note manoscritte dell'Italcementi riguardanti la riunione dello Steering Committee dell'ECEC del 22 settembre 1988 o la riunione dell'ECEC del 23 settembre 1988 (documenti nn. 33.126/3418-3421).
punto 3813
Anzitutto, il resoconto della riunione dell'ECEC del 14 marzo 1984, nel capitolo «Rapporto dell'EPC», riferisce la seguente opinione di quest'ultimo comitato: «(...) Durante l'anno gli affari sono aumentati notevolmente nel [mercato del] Mediterraneo e sono cresciuti nei mercati del Mar Rosso, ma sono diminuiti nel Golfo. Altro Mercato [Other Market] è migliorato in modo sostanziale». Nello stesso documento si sottolinea poi: «Le relazioni Est/Ovest erano difficili (...). Tuttavia, gli incontri tra singole società (...) sono stati utilissimi ed hanno certamente contribuito ad ottenere un migliore livello dei prezzi. A Singapore si è svolta una riunione Est/Ovest (...)». Alla luce di queste indicazioni, occorre ritenere che le informazioni trasmesse dall'EPC all'ECEC durante la riunione di quest'ultimo, svoltasi il 14 marzo 1984, facessero esclusivo riferimento alle esportazioni verso i paesi terzi. Ad ogni modo, da questo documento non è possibile evincere nessun collegamento, in seno all'ECEC, tra le informazioni trasmesse durante questa riunione e l'eventuale rafforzamento della regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 3814
Il resoconto della riunione dell'ECEC dell'11 settembre 1984 riferisce, a proposito dell'EPC, che c'erano pochi elementi da verbalizzare. E' stata comunicata solo la data della riunione seguente dell'EPC. Il resoconto della riunione dell'ECEC del 14 dicembre 1984 riporta soltanto, per quanto concerne l'EPC, che si era svolta una riunione tra i presidenti dell'ECEC e dell'EPC riguardo alle relazioni tra i due comitati. Nemmeno questi documenti dimostrano che le attività dell'ECEC abbiano mirato a rafforzare la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei.
punto 3815
Il resoconto della riunione dell'ECEC del 22 marzo 1985 contiene un punto dedicato all'EPC. Se ne ricava che era stata esposta una relazione sulla situazione dei mercati d'esportazione e che si era discusso della costituzione della CMA e del futuro dell'EPC dopo la creazione della CMA. Tuttavia, nessuna informazione riferita durante questa riunione è stata ricollegata con il mercato interno europeo.
punto 3816
Il resoconto dello Steering Committee del 21 febbraio 1985 menziona che, in occasione dell'«ultima riunione dell'EPC del 14 febbraio 1985 non è stato possibile, per mancanza di tempo, discutere dei rapporti tra l'ECEC e l'EPC (...). I presenti hanno autorizzato il signor Couniotakis a proseguire i suoi incontri con il presidente dell'EPC al fine di realizzare una collaborazione più intensa e reciproca [tra le] due organizzazioni». Nemmeno le informazioni comunicate durante questa riunione sono in grado di dimostrare che la regola sottostante alla collaborazione in seno all'ECEC consistesse nel rafforzare il principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 3817
Come sottolinea la Commissione nella decisione impugnata (paragrafo 32, punto 2), i resoconti della riunione dello Steering Committee dell'ECEC, svoltasi il 22 gennaio 1986, e della riunione dell'ECEC del 23 gennaio 1986 evidenziano l'esistenza di tensioni tra l'ECEC e l'EPC (v. il precedente punto 3810). Per quanto concerne il resoconto dello Steering Committee dell'ECEC del 10 giugno 1986, se ne ricava che il presidente dell'ECEC ha cercato di superare le reticenze dell'EPC nel trasmettere informazioni all'ECEC. Tuttavia, nessuno di questi resoconti lascia trapelare che, in occasione delle riunioni di cui trattasi, siano state comunicate informazioni riguardanti l'EPC, informazioni le quali dimostrerebbero che la collaborazione in seno all'ECEC mirava a rafforzare la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei.
punto 3818
Anche se il nuovo atto costitutivo dell'ECEC del 26 settembre 1986 non prevedeva un ruolo particolare per i grandi esportatori nello Steering Committee, la Commissione (decisione impugnata, paragrafo 32, punto 3) sottolinea che talune informazioni dell'EPC continuarono ad essere comunicate all'ECEC dopo il 1986.
punto 3819
Infatti, il resoconto della riunione dell'ECEC del 23 settembre 1988 indica che, in forza di un accordo generale tra i presidenti dell'ECEC e dell'EPC, le informazioni sulle riunioni con i produttori dell'Estremo Oriente erano a disposizione dei membri dell'ECEC. Per quanto concerne le note manoscritte dell'Italcementi relative alla riunione dello Steering Committee dell'ECEC del 22 settembre 1988 o alla riunione dell'ECEC del 23 settembre 1988, esse confermano che all'ECEC erano state trasmesse informazioni dell'EPC. L'Italcementi ha infatti notato quanto segue: «EPC - 25 % nei primi tre mesi — 1988 trend — Total EPC 10 mil. Hispacement, Heracles, Valenciana, Titan. 7 mil. — Ciments français, Lafarge, Norcem, Cementos del Mar, Hornos Ibéricos, Rezóla, Cementa, Blue Circle, Halkis. 3 mil. » e «Hispacement 1,1 mil.; Heracles 2,8 mil. ton; Titan 1,8 mil.; Valenciana 1 mil. — All destinations [Tutte le destinazioni] 10 mil.». Come rilevato dalla Commissione (decisione impugnata, paragrafo 32, punto 3), si tratta dei dati comunicati in seno all'EPC che sono stati trasmessi all'ECEC. Infatti, nelle note manoscritte dell'Italcementi che, pur appartenendo all'ECEC, non era membro dell'EPC, si fa espresso riferimento all'EPC.
punto 3820
Dal resoconto della riunione dell'ECEC del 23 settembre 1988 si ricava però che, nel corso di questa riunione, i membri dell'ECEC hanno valutato la domanda e l'offerta sui mercati d'esportazione extracomunitari per il 1988 e il 1989. In tale cornice, le informazioni comunicate dall'EPC all'ECEC, contenute nelle note manoscritte dell'Italcementi, risultavano di evidente utilità per i membri dell'ECEC, dal momento che fornivano un'indicazione sulle esportazioni dei membri dell'EPC per il 1988. Tuttavia, né le note manoscritte dell'Italcementi né il resoconto della riunione dell'ECEC del 23 settembre 1988 autorizzano la conclusione che le attività dell'ECEC mirassero all'osservanza dei limiti dei mercati interni tramite la canalizzazione delle eccedenze produttive. Infatti, i documenti di cui trattasi non contengono nessun indizio che possa provare che le informazioni comunicate dall'EPC all'ECEC in merito ai mercati della grande esportazione fossero collegate con la protezione dei mercati domestici europei.
punto 3821
Anche ammettendo che l'osservanza dei limiti dei mercati interni fosse la regola sottostante alla collaborazione in seno all'EPC, i documenti menzionati nel paragrafo 32 della decisione impugnata non consentono quindi di concludere che i legami esistenti tra l'ECEC e l'EPC avessero influenzato le attività dell'ECEC al punto da far adottare ai membri di quest'ultimo comitato la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni per le attività nell'ambito dell'ECEC.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › X — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di pratiche concordate, nella cornice dell'ECEC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 5 della decisione impugnata) › Sull'illiceità delle attività dell'ECEC di cui all'art. 5 della decisione impugnata › C — Questione riguardante le attività dell'ECEC diverse da quelle relative alla grande esportazione
punto 3822
La Commissione sostiene che le attività dell'ECEC non si sarebbero limitate ai mercati della grande esportazione. Nella decisione impugnata [paragrafo 58, punto 3, lett. c)], essa fa la seguente ammissione: «(...) Le attività principali di ECEC consistono nella rilevazione e diffusione di informazioni sulle vendite nei vari mercati d'esportazione dei paesi terzi». Tuttavia, essa è di questo parere (ibidem): «[Tali attività sono strettamente collegate] alle preoccupazioni dei membri di ECEC relativamente ai mercati interni. In effetti, la conoscenza di questi dati rassicura i membri di ECEC circa l'efficacia della canalizzazione delle eccedenze di produzione. I membri di ECEC hanno così la garanzia che le eccedenze non saranno destinate, salvo qualche esigua fornitura, ai mercati europei ». A sostegno della sua tesi, la Commissione fa richiamo ai documenti citati nel paragrafo 33, punti 4 e 5, della decisione impugnata.
punto 3823
Occorre esaminare se questi documenti rivelino l'intento dei membri dell'ECEC di canalizzare le eccedenze produttive al fine di «rafforzare la regola del rispetto dei mercati nazionali» (decisione impugnata, paragrafo 58, punto 5).
punto 3824
Per quanto concerne i documenti menzionati nel paragrafo 33, punto 4, della decisione impugnata, il resoconto della riunione dell'ECEC del 22 marzo 1985 (documenti nn. 33.126/14289-14294) enuncia quanto segue: «La Blue Circle acquista 400000 t sfuse dalla RDT. Il marketing della Germania orientale è aggressivo e il prezzo dei sacchi potrebbe crollare sino a 14-15 USD fob».
punto 3825
La Commissione non può però basarsi su questo resoconto per provare che la collaborazione in seno all'ECEC mirava a rafforzare la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni mediante la canalizzazione delle eccedenze produttive. Da tale resoconto si evince infatti soltanto che la Blue Circle importava cemento. Il brano citato non parla assolutamente della necessità di esportare la produzione eccedentaria per garantire l'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 3826
Inoltre, la Commissione non può asserire in modo generico (decisione impugnata, paragrafo 33, punto 4): «Nel corso delle riunioni plenarie successive (doc[umenti nn.] 33126/12617-12674) ogni membro ha riferito sulle importazioni di cemento nel proprio paese, di solito in provenienza dai paesi dell'Est». Infatti, i resoconti delle riunioni dell'ECEC svoltesi nei giorni 18 aprile 1986 (documenti nn. 33.126/12665 e 12666), 11 marzo 1988 (documenti nn. 33.126/12635-12641), 23 settembre 1988 (documenti nn. 33.126/12627-12634), 14 aprile 1989 (documenti nn. 33.126/12622-12626) e 22 settembre 1989 (documenti nn. 33.126/12617-12621) non contengono nessun'indicazione la quale riveli che i membri dell'ECEC si siano scambiati informazioni riguardanti le importazioni di cemento nei loro paesi durante tali riunioni. Tuttavia, in occasione delle riunioni dell'ECEC tenutesi nei giorni 23 gennaio 1986 (documenti nn. 33.126/12667-12674), 18 aprile 1986 (documenti nn. 33.126/12660-12664), 26 settembre 1986 (documenti nn. 33.126/12654-12659) 27 marzo 1987 (documenti nn. 33.126/12648-12653) e 25 settembre 1987 (documenti nn. 33.126/12642-12647), alcuni membri dell'ECEC hanno riferito in merito alle importazioni, nei rispettivi paesi, di cemento proveniente dai paesi dell'Europa orientale, dell'Asia e della Tunisia.
punto 3827
E' giocoforza constatare che nessuno dei resoconti citati nel punto precedente pone in connessione le importazioni provenienti dai paesi terzi con il principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni. Nessuno di essi parla infatti della necessità di esportare le eccedenze produttive o di adottare misure di ritorsione contro le importazioni. Da questi documenti si ricava inoltre che le discussioni relative alle importazioni provenienti dai paesi terzi si inserivano nella cornice della concorrenza che le esportazioni da questi paesi facevano a quelle dei paesi ECEC sui mercati della grande esportazione. Ad ogni modo, la semplice circostanza di aver esaminato, in alcune occasioni, la situazione delle importazioni provenienti dai paesi terzi non dimostra che «lo scopo e l'effetto della cooperazione nell'ambito di ECEC era quello di rafforzare la regola del rispetto dei mercati nazionali» (decisione impugnata, paragrafo 58, punto 5).
punto 3828
Per quanto concerne i documenti menzionati nel paragrafo 33, punto 5, della decisione impugnata, è esatto, come sostenuto dalla Commissione, che alcuni resoconti riferiscono certe informazioni riguardanti la situazione dei paesi membri. Tuttavia, la semplice menzione di un dato riguardante un mercato interno della Comunità durante una riunione dell'ECEC o dello Steering Committee dell'ECEC non dimostra necessariamente che le attività dell'ECEC avessero lo scopo di «rafforzare la regola del rispetto dei mercati nazionali», (decisione impugnata, paragrafo 58, punto 5) o, detto altrimenti, «di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti nei rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità » (art. 5 della decisione impugnata). Occorre quindi esaminare se la Commissione avesse ragione di concludere che le informazioni sui mercati nazionali comunicate presentassero un collegamento con il principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 3829
Nel paragrafo 33, punto 5, della decisione impugnata, la Commissione menziona cinque documenti: i resoconti dello Steering Committee dell'ECEC del 26 marzo 1987 (documenti nn. 33.126/12594-12598) e del 10 marzo 1988 (documenti nn. 33.126/12579-12581), le note dell'Italcementi sulla riunione dello Steering Committee dell'ECEC del 22 settembre 1988 e sulla riunione dell'ECEC del 23 settembre 1988 (documenti nn. 33.126/3415, 3416 e 3419), le note dell'Italcementi sullo Steering Committee dell'ECEC del 16 dicembre 1988 (documenti nn. 33.126/3401 e 3402) e il resoconto della riunione dello Steering Committee dell'ECEC, svoltasi il 13 aprile 1989 (documenti nn. 33.126/12566-12569).
punto 3830
Il resoconto dello Steering Committee dell'ECEC del 26 marzo 1987 parla di una diminuzione delle esportazioni nel 1986 pari al 24%: «La diminuzione era particolarmente marcata in Egitto, dove i nostri membri hanno fornito meno della metà del volume del 1985. L'Arabia Saudita ha confermato la sua tendenza al ribasso. In Africa occidentale il cambiamento riguardava soprattutto il clinker, crollato di 300000 tonnellate». Si aggiunge che la Spagna, la Francia e la Turchia hanno registrato una diminuzione sostanziale delle rispettive esportazioni. Quanto alla Spagna, si può leggere il seguente rilievo: «Ha beneficiato di una buona domanda nel suo mercato interno la quale ha in parte compensato la diminuzione delle esportazioni. L'industria spagnola ha ridotto le sue capacità».
punto 3831
Il resoconto dello Steering Committee del 10 marzo 1988 spiega quanto segue: «La continua diminuzione [delle esportazioni spagnole] è un problema di strategia. I produttori spagnoli ritengono che un livello di produzione costantemente elevato non sia utile a nessun obiettivo commerciale o strategico proficuo e, per questa ragione, sono decisi a mantenere le loro esportazioni al minimo».
punto 3832
I resoconti menzionati nei due punti precedenti non permettono di concludere che i membri dell'ECEC mirassero a canalizzare le eccedenze produttive per rafforzare la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei. Essi infatti contengono solo informazioni relative ad un solo paese membro dell'ECEC, la Spagna. Orbene, se l'oggetto dell'ECEC fosse stato la canalizzazione delle eccedenze produttive, i membri dello Steering Committee dell'ECEC, di fronte alla notevole diminuzione delle esportazioni dei membri dell'ECEC sui mercati mondiali di cui si parla nei menzionati resoconti, avrebbero ritenuto opportuno discutere, durante le loro riunioni del 26 marzo 1987 e del 10 marzo 1988, degli altri mercati interni della Comunità, e non solo del mercato spagnolo il quale, in particolare, non poneva nessun problema in relazione all'osservanza dei limiti dei mercati interni, dato che godeva di una domanda interna rilevante e registrava una riduzione delle capacità.
punto 3833
Occorre ricordare che l'oggetto statutario dell'ECEC era la cooperazione tra i produttori europei interessati dall'esportazione di vari tipi di cemento grigio sui mercati mondiali (v. il precedente punto 3788). In tale cornice, il membro spagnolo dello Steering Committee ha voluto spiegare agli altri membri le ragioni della presenza meno rilevante dei produttori spagnoli sui mercati della grande esportazione. Ad ogni modo, nella decisione impugnata la Commissione non spiega nemmeno in che modo lo scambio di informazioni del quale parlano i passaggi dei resoconti dello Steering Committee dell'ECEC riunitosi il 26 marzo 1987 e il 10 marzo 1988 avrebbe mirato a rafforzare la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 3834
Alla luce di ciò, i resoconti del 26 marzo 1987 e del 10 marzo 1988 non provano l'illiceità delle attività dell'ECEC.
punto 3835
Nelle note dell'Italcementi sulle riunioni dell'ECEC o dello Steering Committee dell'ECEC, svoltesi nei giorni 22 e 23 settembre 1988, figurano le seguenti comunicazioni:
«Il silo flottante, che era all'ancora nel porto di Brest, a seguito di probabili accordi con Lafarge ha ripreso il mare diretto apparentemente verso Algeri; il silo flottante Gizan è sempre fermo in rada nel porto di Séte; detta unità sembrerebbe bene accolta dalla compagnia portuale, la quale vorrebbe nella [sic] fare uno sgarbo alla Lafarge rea di aver chiuso una cementeria in zona, dalla quale veniva esitato cemento in esportazione » ;
«Blue Circle acquista clinker dal Libano (cementeria Holderbank) per U.K.; Tipo quasi a basso tenero in alkali acquista anche dal Belgio ».
punto 3836
Queste indicazioni vanno collegate con il punto del resoconto della riunione dell'ECEC svoltasi il 23 settembre 1988 (documenti nn. 33.126/12627-12634), dove, nel punto «Terminali per le importazioni», si legge quanto segue:
« Il signor Torrella ha chiesto che venga preparato e distribuito ai membri un elenco aggiornato dei terminali galleggianti. L'informazione riguardante i terminali è chiaramente in possesso di singoli membri cui è stato chiesto, per tale ragione, di fornire tale informazione al segretariato. L'informazione verrà raccolta e distribuita a tutti i membri».
punto 3837
Benché menzionino un fatto concernente il mercato comunitario, ossia che la Blue Circle importava nel Regno Unito cemento proveniente dal Libano e dal Belgio, le note dell'Italcementi relative alle riunioni del 22 e 23 settembre 1988 non possono dimostrare che i membri dell'ECEC miravano, cooperando in tale cornice, a rafforzare la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni canalizzando la produzione eccedentaria. Infatti, siccome importava cemento, la Blue Circle non aveva evidentemente problemi di eccedenze produttive.
punto 3838
Le note dell'Italcementi sullo Steering Committee dell'ECEC del 16 dicembre 1988 parlano della necessità, per il Regno Unito, di importare, nel 1989, 2 milioni di tonnellate di cemento e di clinker. L'autore delle note sottolinea che, se l'Italcementi fosse stata « autorizzat[a] ad agire come Intertrading » — passaggio tradotto nella decisione impugnata con « autorisée en tant que société de commercialisation» («“autorizzata” ad agire come società di trading») —, essa avrebbe potuto inserirsi nelle forniture destinate al Regno Unito, per esempio con cemento proveniente dalla Iugoslavia.
punto 3839
Nel corso del presente giudizio, la Commissione ha insistito sull'uso del verbo «autorizzare» nelle note dell'Italcementi. Queste ultime dimostrerebbero che, nella cornice dell'ECEC, le esportazioni dirette verso altri paesi membri sarebbero state soggette ad una autorizzazione preventiva; circostanza la quale dimostrerebbe che la regola sottostante alla cooperazione in seno all'ECEC era quella dell'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 3840
Viceversa, nella sua risposta del 23 giugno 1998 ad un quesito scritto postole dal Tribunale, l'Italcementi ha spiegato, con l'ausilio ai prove documentali, che in data 16 novembre 1988 essa aveva costituito la società Intertrading, al fine di essere presente sul mercato del commercio internazionale di cemento. Tuttavia, nel momento in cui sono state redatte le note sullo Steering Committee dell'ECEC del 16 novembre 1988, ossia il 21 dicembre 1988, l'Intertrading non aveva ancora ottenuto l'iscrizione nel registro delle imprese, condizione indispensabile per lo svolgimento di attività commerciali. Di conseguenza, all'epoca l'Intertrading non sarebbe stata ancora « autorizzata » ad operare.
punto 3841
La spiegazione fornita dall'Italcementi dev'essere accolta. Infatti, l'uso della lettera maiuscola nella denominazione «Intertrading» nelle note sullo Steering Committee dell'ECEC del 16 dicembre 1988 dimostra che si fa riferimento ad una società. L'Italcementi ha prodotto la prova dell'iscrizione dell'Intertrading nel registro delle imprese in data 9 gennaio 1989 (allegato 3 alla risposta del 23 giugno 1998). A partire da tale data, questa società era quindi «autorizzata» a svolgere attività commerciali. Di conseguenza, dall'uso del verbo «autorizzare» nelle note dell'Italcementi sullo Steering Committee dell'ECEC del 16 dicembre 1988 non può dedursi che l'oggetto dell'ECEC fosse quello di rafforzare la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei.
punto 3842
Si deve poi constatare che le note di cui trattasi parlano della necessità, per il Regno Unito, di importare cemento al fine di soddisfare la sua domanda interna, necessità la quale implica che, sul mercato di cui trattasi, l'offerta fosse inferiore alla domanda. Le stesse note dimostrano pure che l'Italcementi non doveva affrontare nemmeno problemi di produzione eccedentaria, dal momento che quest'impresa vedeva in tale situazione un'opportunità per esportare verso il Regno Unito cemento proveniente dalla Iugoslavia.
punto 3843
Di conseguenza, le dette note non sono assolutamente in grado di provare che le attività dell'ECEC avessero ad oggetto la canalizzazione della produzione eccedentaria al fine di rafforzare la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 3844
Infine, il resoconto della riunione dello Steering Committee dell'ECEC, svoltasi il 13 aprile 1989, riporta quanto segue:
«Le esportazioni francesi di clinker sono diminuite a causa di una capacità limitata e di una forte domanda nei mercati vicini, più allettanti. Nel primo trimestre del 1989, malgrado il calo delle esportazioni francesi non destinate ai paesi dell'Europa occidentale, si è avuto un aumento dell'8% nelle vendite globali sul mercato locale e all'esportazione».
punto 3845
Parimenti, le note manoscritte del signor Leboeuf, della Ciments français, riguardanti la riunione plenaria dell'ECEC, svoltasi a Bruxelles in data 14 aprile 1989 (decisione impugnata, paragrafo 31, punto 3; documenti nn. 33.126/18201-18204) riportano che la diminuzione delle esportazioni di cemento nel «1988 è una conseguenza più di una scarsa disponibilità in Europa, dovuta a mercati nazionali convenienti e ad una preferenza per gli scambi intraeuropei a prezzi migliori rispetto alla grande esportazione, che il frutto di una forte concorrenza straniera».
punto 3846
Il tenore di questi due documenti contraddice la tesi della Commissione secondo la quale «lo scopo e l'effetto della cooperazione nell'ambito di ECEC era quello di rafforzare la regola del rispetto dei mercati nazionali» (decisione impugnata, paragrafo 58, punto 5) mediante la «canalizzazione delle eccedenze di produzione» (paragrafo 58, punti 2 e 3). In realtà, le esportazioni verso i mercati extraeuropei sono state ridotte e canalizzate verso l'Europa. Nessun giudizio viene formulato su tale stato di cose nei documenti prima citati riguardanti le riunioni del 13 e 14 aprile 1989, sebbene nelle note del signor Leboeuf si sottolinei che «potrebbe darsi (...) che, globalmente, la domanda mondiale totale per l'esportazione venga difficilmente soddisfatta, tanto più che le nuove unità produttive diventano rare».
punto 3847
Ne consegue che la Commissione non può asserire, come ha fatto nella decisione impugnata, che «la concertazione [in seno all'ECEC] ha influenzato le (...) decisioni [dei membri dell'ECEC] in merito agli scambi sui mercati interni poiché, in assenza della concertazione e nell'incertezza circa le quantità di merce esportabili e i prezzi da praticare, [i detti membri] avrebbero potuto decidere di commercializzare una maggiore quantità di prodotti negli Stati membri, modificando così la struttura degli scambi intracomunitari» (paragrafo 58, punto 4) e che «i membri di ECEC hanno così la garanzia che le eccedenze [produttive] non saranno destinate, salvo qualche esigua fornitura, ai mercati europei» (paragrafo 58, punto 3). Dai documenti menzionati nei precedenti punti 3844 e 3845 si ricava infatti che, quando i prezzi in Europa erano più interessanti di quelli della grande esportazione, i membri dell'ECEC favorivano gli scambi intraeuropei.
punto 3848
Da quanto esposto discende che la Commissione non ha dimostrato che le discussioni svoltesi occasionalmente durante le riunioni plenarie dell'ECEC o dello Steering Committee dell'ECEC sulle importazioni nei paesi membri provenienti dai paesi dell'Est (decisione impugnata, paragrafo 33, punto 4) e sui mercati interni (paragrafo 33, punto 5) evidenziassero un collegamento con la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni. Nessuno di questi documenti parla infatti, nemmeno implicitamente, della necessità di canalizzare le eccedenze produttive. Per quanto concerne i riferimenti ai mercati interni della Comunità, essi o riguardano problemi di sottoproduzione, dal momento che dimostrano che alcuni produttori europei (la Blue Circle e l'Italcementi) prevedevano di importare cemento, o forniscono spiegazioni della diminuzione delle esportazioni extraeuropee della Spagna. Inoltre, due documenti, ossia il resoconto della riunione dello Steering Committee dell'PECEC svoltasi il 13 aprile 1989 e le note manoscritte del signor Leboeuf, della Ciments français, riguardanti la riunione plenaria dell'ECEC del 14 aprile 1989, tenutasi a Bruxelles, contraddicono anche la tesi della Commissione secondo la quale « lo scopo e l'effetto della cooperazione nell'ambito di ECEC era quello di rafforzare la regola del rispetto dei mercati nazionali» (decisione impugnata, paragrafo 58, punto 5) mediante la «canalizzazione delle esportazioni» (paragrafo 58, punti 2 e 3).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › X — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di pratiche concordate, nella cornice dell'ECEC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 5 della decisione impugnata) › Conclusioni
punto 3849
I documenti elencati nei paragrafi 31-34, 58 e 60 della decisione impugnata, anche valutati nel loro complesso, non dimostrano che i membri dell'ECEC mirassero, nella cornice della loro collaborazione in seno a questo comitato per le esportazioni, a canalizzare le eccedenze produttive al fine di rafforzare la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 3850
Per la parte in cui l'art. 5 della decisione impugnata ha giudicato le attività in seno all'ECEC costitutive di un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto esse avrebbero avuto lo scopo «di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti nei rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità» (decisione impugnata, paragrafo 58, punti 5 e 6), il detto art. 5 dev'essere annullato, senza che occorra esaminare gli altri motivi ed argomenti dedotti dalle ricorrenti interessate.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XI — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di una pratica concordata, nella cornice dell'EPC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 6 della decisione impugnata) › Osservazioni preliminari
punto 3851
L'art. 6 della decisione impugnata dichiara che le imprese Lafarge, Titan, Heracles, Halkis, Ciments français, Blue Circle, Hispacement, Hornos Ibéricos, Valenciana e la sua controllata Cementos del Mar avrebbero violato l'art. 85, n. 1, del Trattato «partecipando nel quadro di EPC ad una pratica concordata continua riguardante l'esame della situazione dei mercati comunitari, la ripartizione dei mercati dei paesi terzi, la fissazione dei prezzi per i prodotti destinati alla grande esportazione, lo scambio di dati relativi ad ogni singola impresa sulle quantità di prodotto disponibili per l'esportazione e sulle esportazioni effettuate nei paesi terzi, allo scopo di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità».
punto 3852
La Commissione ha indicato il 1o luglio 1981 come momento iniziale di questa infrazione, fatta eccezione per le imprese spagnole, per le quali la data iniziale risalirebbe al 1o gennaio 1986. L'infrazione sarebbe durata sino al 19 maggio 1989 per tutte le imprese interessate, fatta eccezione per la Blue Circle e la Ciments français, le quali avrebbero posto fine all'infrazione, rispettivamente, il 12 ottobre 1987 e il 17 febbraio 1989.
punto 3853
Le imprese Ciments français (causa T-39/95), Lafarge (causa T-43/95), Valenciana (causa T-52/95), Heracles (causa T-57/95), Titan (causa T-64/95), Hornos Ibéricos (causa T-69/95), Blue Circle (causa T-88/95) e Halkis (causa T-104/95) negano sia l'esistenza dell'infrazione accertata sia la loro partecipazione alla medesima. La Valenciana, l'Hornos Ibéricos e la Blue Circle lamentano anche una violazione dei loro diritti della difesa derivante da un'insufficiente consultazione del fascicolo della Commissione durante il procedimento amministrativo, che le avrebbe private di pretesi elementi a loro discarico riguardanti l'addebito contestato nell'art. 6 della decisione impugnata. La Hornos Ibéricos e la Halkis sostengono inoltre che la decisione non sarebbe sufficientemente motivata relativamente all'infrazione di cui all'art. 6, e ciò in violazione dell'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XI — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di una pratica concordata, nella cornice dell'EPC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 6 della decisione impugnata) › Decisione impugnata
punto 3854
L'EPC e la pratica concordata accertata nella cornice di tale comitato costituiscono oggetto dei paragrafi 30, 35-37, 59 e 60 della decisione impugnata.
punto 3855
La Commissione illustra anzitutto la cronistoria della nascita dell'EPC (paragrafi 30 e 35). La Cembureau avrebbe abbandonato il proprio comitato per le esportazioni a causa della « chiara avversione della [Comunità] per i cartelli di qualsiasi tipo » [nota interna della Blue Circle del 9 aprile 1981 (decisione impugnata, paragrafo 30, punto 1; documenti nn. 33.126/11338-11340)], e ciò avrebbe portato alla formazione del «London Club». La Commissione spiega che, nel 1978, i maggiori esportatori avrebbero ritenuto necessario organizzare tra loro riunioni separate da quelle del «London Club» e avrebbero dato vita all'EPC (paragrafo 30, punto 2), il quale sarebbe stato un comitato informale composto da dirigenti d'azienda (paragrafo 35, punto 2).
punto 3856
La Commissione menziona poi le varie imprese che, a suo parere, farebbero parte dell'EPC, fra cui le ricorrenti Ciments français, Lafarge, Valenciana, Heracles, Titan, Hornos Ibéricos, Blue Circle e Halkis (paragrafo 35, punto 3). Essa afferma di non disporre dello statuto dell'EPC e aggiunge che, secondo quanto dichiarato dal signor Gac, l'EPC non ne avrebbe mai avuto uno (paragrafo 35, punto 4).
punto 3857
La Commissione desume lo scopo perseguito dall'EPC da vari elementi di prova menzionati nei paragrafi 35, punti 5-9, 36 e 37 della decisione impugnata.
punto 3858
Essa spiega che, secondo una nota manoscritta della Ciments Français (paragrafo 35, punto 5; documento n. 33126/4365), con la costituzione dell'EPC, «i presidenti hanno voluto controllare gli esportatori». La Commissione sostiene che quest'affermazione sembrerebbe confermata dalla già citata nota interna della Blue Circle del 9 aprile 1981, la quale riporta che, in seno all'EPC, «le società aderenti sarebbero state rappresentate al livello direttivo».
punto 3859
La Commissione riconosce che le attività dell'EPC sarebbero state indirizzate essenzialmente verso i mercati d'esportazione e che la cooperazione in seno al detto comitato avrebbe riguardato la ripartizione dei mercati, la fissazione dei prezzi, lo scambio di dati e il perseguimento di accordi con altri organismi esportatori insediati in Asia (paragrafo 37). Tuttavia, essa sostiene che alcuni documenti citati nel paragrafo 35 e i documenti elencati nel paragrafo 36 della decisione impugnata indicherebbero che l'organismo non si sarebbe occupato solamente di esportazioni al di fuori dell'Europa, ma anche di scambi intraeuropei (paragrafo 36, punto 1).
punto 3860
Nella parte della decisione impugnata dedicata alla valutazione giuridica delle attività dell'EPC, la Commissione, facendo richiamo a tre fattori (v. i successivi punti 3870-3873), sostiene che esisterebbe un collegamento tra le attività dell'EPC e la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni (decisione impugnata, paragrafo 59, punto 1).
punto 3861
Essa allega quanto segue (ibidem, ultimo periodo):
«(...) Le attività principali di EPC consistono nella rilevazione e diffusione di informazioni sulle vendite dei membri nei differenti mercati d'esportazione dei paesi terzi. I membri si ripartiscono inoltre i mercati d'esportazione, fissano o si comunicano i prezzi da praticare o praticati sui diversi mercati. Tutto questo è tuttavia strettamente legato alle preoccupazioni dei membri di EPC relativamente ai mercati interni. Infatti la conoscenza di questi dati rassicura i membri di EPC sull'efficacia della canalizzazione delle eccedenze di produzione. I membri di EPC ottengono in tal modo l'assicurazione che queste eccedenze non saranno destinate, salvo qualche esigua quantità, ai mercati europei».
punto 3862
Dato che la regola sottostante alle attività dell'EPC sarebbe stata quella dell'osservanza dei limiti dei mercati interni, la Commissione conclude (paragrafo 59, punto 2, primo periodo) «che uno degli obiettivi di EPC è di ridurre la concorrenza all'interno della Comunità».
punto 3863
Essa poi conclude affermando che (paragrafo 59, punto 3) la cooperazione all'interno dell'EPC, tramite le attività di cui ai paragrafi 36 e 37 della decisione impugnata, costituirebbe una pratica concordata continuata con la quale « i membri di EPC hanno rinunciato ad attuare una politica di scambi autonoma, ponendo invece in essere un sistema di solidarietà e di controlli inteso ad evitare le incursioni di concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della CEE».
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XI — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di una pratica concordata, nella cornice dell'EPC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 6 della decisione impugnata) › Pratica concordata intesa ad evitare le incursioni dei concorrenti nei rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità
punto 3864
Le imprese Ciments français, Lafarge, Valenciana, Heracles, Titan, Hornos Ibéricos, Blue Circle e Halkis non negano di aver aderito all'EPC né contestano le circostanze illustrate nel paragrafo 37, punti 3-6, della decisione impugnata, ossia che i partecipanti all'EPC si sono ripartiti il mercato della grande esportazione, hanno fissato i prezzi per le loro esportazioni e si sono scambiati informazioni relative alle dette esportazioni.
punto 3865
Le ricorrenti interessate sottolineano che la loro cooperazione in seno all'EPC avrebbe mirato a far aumentare i prezzi all'esportazione del cemento. Tale cooperazione non sarebbe stata però collegata a nessuna regola sull'osservanza dei limiti dei mercati interni. Le attività dell'EPC avrebbero avuto ad oggetto solo mercati di paesi extracomunitari, di modo che ad esse sarebbe inapplicabile l'art. 85, n. 1, del Trattato. Secondo le ricorrenti, se si seguisse la tesi della Commissione si dovrebbe finire per ammettere che qualsiasi intesa in materia di esportazioni fra industrie in condizioni di capacità eccedentaria costituirebbe una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 3866
La Blue Circle sottolinea che una canalizzazione delle eccedenze produttive nella cornice dell'EPC sarebbe fuori discussione. Tenendo presente che l'EPC avrebbe raggiunto il suo scopo di aumentare i prezzi all'esportazione, la legge della domanda e dell'offerta avrebbe portato alla riduzione del volume delle esportazioni.
punto 3867
La Commissione viceversa ritiene che le attività dell'EPC abbiano falsato la concorrenza all'interno della Comunità (decisione impugnata, paragrafo 59) e pregiudicato gli scambi tra Stati membri (decisione impugnata, paragrafo 60). A suo parere, l'osservanza dei limiti dei mercati interni nell'ambito dei paesi Cembureau sarebbe stata la regola sottostante alla collaborazione nel settore della grande esportazione in seno all'EPC (decisione impugnata, paragrafi 35, punto 9, 37, punto 1, e 59, punto 2). La cooperazione in seno all'EPC descritta nei paragrafi 36 e 37 della decisione impugnata sarebbe stata conseguentemente sanzionata nell'art. 6 di quest'ultima in quanto pratica concordata continuata, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, avente lo scopo «di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità».
punto 3868
Come sottolineato dalla Commissione (decisione impugnata, paragrafo 37, punto 1), una cooperazione tra imprese sui mercati d'esportazione può costituire oggetto di accertamento nel quadro di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, solo se la detta cooperazione ha come oggetto o come effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno della Comunità ed è in grado di pregiudicare gli scambi tra Stati membri (sentenze Suiker Unie e a./Commissione, citata nel precedente punto 651, punti 580 e 599-601, e CRAM e Rheinzink/Commissione, citata nel precedente punto 1335, punti 24-31).
punto 3869
Per valutare se i membri dell'EPC abbiano partecipato, nella cornice di tale comitato, a una pratica concordata in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, occorre quindi esaminare se la Commissione abbia dimostrato che la loro cooperazione in seno all'EPC aveva lo scopo «di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità » (art. 6 della decisione impugnata).
punto 3870
Nella decisione impugnata [paragrafo 59, punto 1, lett. a)-c)], la Commissione si basa sostanzialmente sui seguenti elementi per dimostrare l'esistenza di un collegamento tra le attività dell'EPC e la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 3871
Anzitutto, essa afferma quanto segue [punto 1, lett. a)]:
« [Secondo una nota della Ciments français], attraverso la costituzione di EPC “i presidenti hanno voluto controllare gli esportatori” [cfr. par. 35, punto (5) supra] [documento n. 33.126/4454]. Nel definire il WCC [v. il precedente punto 21] rispetto a EPC, Ciments Français indica che il comitato WCC è “un Club informale che sta al cemento bianco come il comitato Policy sta al grigio” [nota interna della Ciments français del 7 marzo 1989; documenti nn. 33.126/4466 e 4467]: la regola del WCC è il rispetto dei mercati intemi».
punto 3872
Essa poi pone in risalto [punto 1, primo periodo, e lett. b)] la derivazione storica dell'EPC dalla Cembureau e la circostanza che i membri dell'EPC sarebbero, tramite le rispettive associazioni nazionali, membri indiretti della Cembureau.
punto 3873
Essa infine [punto 1, lett. c)] rileva che i problemi interni degli Stati membri sarebbero stati esaminati a più riprese nell'ambito dell'EPC. Pertanto, i membri dell'EPC avrebbero istituito essi stessi un collegamento tra mercati interni e mercati d'esportazione.
punto 3874
Occorre esaminare: (A) anzitutto, se i collegamenti esistenti tra l'EPC e la Cembureau costituissero un indizio dell'esistenza di un nesso tra le attività dell'EPC e la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni; (B) in un secondo tempo, le note interne della Ciments français; (C) e infine i documenti provenienti dalla struttura dell'EPC, dai quali si ricaverebbe che i membri di questo comitato avrebbero istituito essi stessi un collegamento tra i mercati interni e le attività dell'EPC.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XI — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di una pratica concordata, nella cornice dell'EPC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 6 della decisione impugnata) › Pratica concordata intesa ad evitare le incursioni dei concorrenti nei rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità › A — Collegamenti tra l'EPC e la Cembureau
punto 3875
Per dimostrare che le attività dell'EPC avrebbero mirato a garantire l'osservanza dei limiti dei mercati interni europei, la Commissione sostiene la tesi della derivazione storica dell'EPC dalla Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 59, punto 1, primo periodo) ed aggiunge che i membri dell'EPC, essendo membri indiretti della Cembureau, sarebbero stati tutti tenuti al rispetto del principio dei mercati nazionali [ibidem, lett. b)].
punto 3876
Le imprese Ciments français, Lafarge e Hornos Ibéricos affermano che non sarebbe esistito nessun collegamento istituzionale tra la Cembureau e l'EPC. L'ECEC, non l'EPC, sarebbe l'organo succeduto al «London Club», di modo che non sussisterebbe nessuna derivazione storica tra la Cembureau e l'EPC (v. il precedente punto 3855). Inoltre, i membri dell'EPC sarebbero stati ostili alla Cembureau. Le ricorrenti di cui all'art. 6 della decisione impugnata sottolineano inoltre che la loro qualità di membri indiretti della Cembureau non può assolutamente servire, nel caso di specie, a suffragare la tesi della Commissione.
punto 3877
Giova constatare che la nota della Blue Circle datata 9 aprile 1981 (decisione impugnata, paragrafo 30, punto 1; documenti nn. 33.126/11338-11340) dimostra che non esisteva nessun nesso istituzionale tra la Cembureau e l'EPC. Quest'ultimo e l'ECEC, infatti, erano stati costituiti in seguito alla decisione della Cembureau di non più gestire direttamente un comitato per le esportazioni (v. il precedente punto 3885). Alla luce di ciò, la Commissione non poteva dedurre dall'esistenza di una derivazione storica dell'EPC dalla Cembureau il fatto che le attività della Cembureau successive alla costituzione dell'EPC, ossia la conclusione dell'accordo Cembureau in occasione della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, avrebbero influenzato le attività dell'EPC.
punto 3878
Per di più, benché sia esatto che i membri dell'EPC fossero tutti membri indiretti della Cembureau, tale circostanza non dimostra di per sé che la regola sottostante alla cooperazione in seno all'EPC fosse quella dell'osservanza dei limiti dei mercati interni. L'affermazione contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale i membri dell'EPC, a causa della loro adesione indiretta alla Cembureau, sarebbero stati «tenuti (...) al rispetto del principio dei mercati nazionali» [decisione impugnata, paragrafo 59, punto 1, lett. b)], dev'essere pertanto respinta. Infatti, in questo brano della decisione impugnata, la Commissione in pratica presume ciò che dovrebbe provare, ossia l'esistenza di un collegamento tra le attività dell'EPC e la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni. Del resto, non si può escludere a priori che alcuni membri indiretti della Cembureau abbiano avviato, in seno all'EPC, una cooperazione priva di collegamenti con una regola d'osservanza dei limiti dei mercati interni nell'ambito dei paesi Cembureau. A tal riguardo, è pacifico che l'EPC è stato costituito nel 1978 [risposta del signor Gac, del 30 marzo 1990, ad una richiesta di informazioni della Commissione (decisione impugnata, paragrafo 35, punto 2; documenti nn. 33.126/16766-16777, in particolare 16772)], cinque anni prima della conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983.
punto 3879
E' bene poi sottolineare che, per i membri dell'EPC, i quali erano tutti membri indiretti della Cembureau, la prova della loro adesione all'accordo Cembureau poggia sulla loro partecipazione a una misura di esecuzione del detto accordo (v. i precedenti punti 1309, 1310 1440 e 1441) misura caratterizzata da un'identità d'oggetto con l'accordo Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 46, punti 1 e 2, e 65, punto 3, primo periodo) Tuttavia, basandosi su una presunta adesione di queste imprese alla regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni a causa della loro adesione indiretta alla Cembureau, per dimostrare l'illiceità delle attività dell'EPC, la Commissione ha sviluppato in realtà un circolo vizioso. Infatti con tale ragionamento l'adesione delle imprese all'accordo Cembureau si ritiene provata dalla loro partecipazione a un'intesa avente il medesimo oggetto dell'accordo Cembureau, mentre l'identità d'oggetto è dimostrata in base a una presunta adesione alla regola dell osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 3880
Per dichiarare illeciti i comportamenti di cui all'art. 6 della decisione impugnata, la Commissione deve quindi dimostrare che le attività dell'EPC miravano al rafforzamento della regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni, senza basarsi su una presunzione d adesione alla detta regola motivata con l'adesione indiretta dei membri dell'EPC alla Cembureau. Solo a questa condizione la partecipazione dei membri dell'EPC alle attività di tale comitato per e esportazioni potrà essere considerata una manifestazione chiara della loro adesione alla regola comune dell'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 3881
Infine, se le altre circostanze dedotte dalla Commissione nei paragrafi 30, 35-37, 59 e 60 della decisione impugnata dovessero dimostrare che i membri dell'EPC avevano cercato «di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali ali interno della Comunità» (art. 6 della decisione impugnata) e, di conseguenza, che sussisteva identità d'oggetto tra la cooperazione organizzata in seno all'EPC e l'accordo Cembureau, 1 adesione indiretta dei membri dell'EPC alla Cembureau costituirebbe un elemento rilevante per determinare se le attività dell'EPC corrispondessero a una misura d'attuazione dell accordo Cembureau (v. i successivi punti 4096-4101).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XI — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di una pratica concordata, nella cornice dell'EPC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 6 della decisione impugnata) › Pratica concordata intesa ad evitare le incursioni dei concorrenti nei rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità › B — Note interne della Ciments français
punto 3882
La Valenciana afferma che le note interne della Ciments français (documenti nn. 33.126/4454, 4466 e 4467) analizzate nei paragrafi 35, punti 5 e 6, e 59, punto 1, lett. b), della decisione impugnata, avrebbero un valore probatorio ridotto, in quanto non proverrebbero ne dall'EPC né da essa stessa e, pertanto, potrebbero essere contestate solo al loro autore. La Hornos Ibéricos allega che non è consentito presumere che le note di cui trattasi abbiano avuto un unico e medesimo autore e che siano state redatte in momenti cronologicamente ravvicinati.
punto 3883
Occorre ricordare che la circostanza che la Valenciana non abbia partecipato all'elaborazione delle note menzionate nella decisione impugnata, nella cornice dell'infrazione di cui ali art. 6 della decisione impugnata, non è tale da rendere questi documenti inopponibili in capo ad essa quali elementi di prova della detta infrazione (sentenza del Tribunale nella causa Empresa Nacional Siderúrgica/Commissione, citata nel precedente punto 1053, punto 312) Nella fattispecie la circostanza che le note di cui trattasi, reperite nell'ufficio del direttore commerciale della Ciments français, provengano da quest'ultima società non è stata contestata in modo convincente. Orbene, la Ciments français è un membro fondatore dell'EPC ed ha in oltre partecipato continuativamente alle attività del detto comitato dal 1978 sino al 17 febbraio 1989 [risposta del signor Gac, non contestata, del 30 marzo 1990 a una richiesta di informazioni della Commissione (documenti nn. 33.126/16766-16777, in particolare 16772)]. Alla luce di ciò, e a prescindere dalla questione se le note di cui trattasi siano state redatte da una stessa persona durante uno stesso periodo, le informazioni contenute in queste note devono essere giudicate elementi di prova affidabili, sui quali la Commissione aveva diritto di basarsi per dimostrare l'illiceità delle attività dell'EPC.
punto 3884
Va poi rilevato che la nota interna, priva di data, della Ciments français (decisione impugnata paragrafo 35, punto 6; documento n. 33.126/4454) rileva quanto segue: «WCC (...) Si tratta di un Club il cui obiettivo è la protezione dei mercati interni - regola: ciascuno deve restare nel proprio mercato interno ed esportare le eccedenze di produzione previo consenso generale» L'altra nota della Ciments français, datata 7 marzo 1989 (ibidem; documenti nn. 33.126/4466 e 4467), indica che il WCC «è un club informale che rappresenta per il cemento bianco quello che il Policy rappresenta per il cemento grigio». Nessuna ricorrente coinvolta nega che il riferimento al «Policy» in quest'ultima nota vada interpretato come un richiamo all'EPC.
punto 3885
Queste note della Ciments français costituiscono pertanto un indizio oggettivo del fatto che i membri dell'EPC cercavano di consolidare il principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni, canalizzando le loro eccedenze produttive verso paesi terzi.
punto 3886
La Hornos Ibéricos allega però che la Commissione avrebbe citato erratamente, nella decisione impugnata, la nota della Ciments français priva di data (documento n. 33.126/4454). Questa nota non conterrebbe il brano riprodotto nel paragrafo 35, punto 6, della decisione impugnata e nella CA (paragrafo 27), così redatto: «WCC (...) Si tratta di un Club il cui obiettivo è la protezione dei mercati interni».
punto 3887
Quest'argomento dev'essere respinto. Il brano di cui trattasi figura infatti sul retro del documento n. 33.126/4454, una copia recto-verso del quale era contenuta nella cassa (v. il precedente punto 95), ed è stato correttamente citato sia nella CA sia nella decisione impugnata.
punto 3888
Nella decisione impugnata la Commissione si è poi basata sul brano «les Pdr. ont voulu contrôler les exportateurs», contenuto nella nota non datata della Ciments français (documento n. 33.126/4454) per concludere che «i presidenti hanno voluto controllare gli esportatori».
punto 3889
La Hornos Ibéricos ritiene che «Pdr» potrebbe voler dire «produttore» ma non «presidente». La Commissione avrebbe deliberatamente interpretato l'abbreviazione in modo erroneo per poter giungere alla conclusione che questo documento concordava con il contenuto della nota della Blue Circle del 9 aprile 1981 (documenti nn. 33.126/11338-11340), la quale indica che le società erano rappresentate in seno all'EPC a livello direttivo («Chief Executives»).
punto 3890
Tuttavia, la questione se «Pdr» dovesse leggersi «presidenti» o «produttori» non è decisiva. Il punto importante è che la nota della Ciments français di cui trattasi testimoniava la chiara volontà di controllare le esportazioni. Una lettura parallela delle due note della Ciments français (documenti nn. 33.126/4454, 4466 e 4467) consente di rilevare che questo controllo era necessario al fine di garantire il rispetto della regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 3891
Queste note, lette parallelamente, costituiscono pertanto un indizio oggettivo del fatto che le attività dell'EPC cercavano «di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità» (art. 6 della decisione impugnata).
punto 3892
La Ciments français allega inoltre che l'autore della nota datata 7 marzo 1989 (documenti nn. 33.126/4466 e 4467), quando sosteneva che il WCC era un club informale che rappresentava per il cemento bianco quello che il Policy rappresentava per il cemento grigio, avrebbe voluto soltanto sottolineare che oggetto del WCC sarebbe stato, al pari dell'EPC, il raggruppamento delle principali società esportatrici di cemento bianco.
punto 3893
Quest'argomento dev'essere respinto. Infatti, il parallelismo tra il WCC e l'EPC espresso dall'autore della detta nota del 7 marzo 1989 è generale. Orbene, la nota senza data della Ciments français (documento n. 33.126/4454) indica inequivocabilmente che la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni era il principio sottostante alle attività del WCC. In considerazione della natura generale del parallelismo espresso tra i due comitati nella nota del 7 marzo 1989 le due note in esame, lette contestualmente, costituiscono un indizio obiettivo del fatto che i membri dell'EPC, mediante la loro cooperazione in seno a questo comitato per le esportazioni, miravano a rafforzare la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni. Esistono inoltre numerosi altri indizi (v. i successivi punti 3894-3915) i quali corroborano l'interpretazione delle note interne della Ciments français (documenti nn. 33.126/4454, 4466 e 4467) compiuta nella decisione impugnata, secondo la quale l'osservanza dei limiti dei mercati interni nell'ambito dei paesi Cembureau era la regola sottostante alla cooperazione nel settore della grande esportazione in seno all'EPC.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XI — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di una pratica concordata, nella cornice dell'EPC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 6 della decisione impugnata) › Pratica concordata intesa ad evitare le incursioni dei concorrenti nei rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità › C — Documenti provenienti dall'EPC, dai quali si evincerebbe che i membri del detto comitato avevano essi stessi istituito un collegamento tra i mercati interni e le attività dell'EPC
punto 3894
Nella decisione impugnata (paragrafo 36, punto 1), la Commissione constata che alcuni documenti citati nel paragrafo 35 e tutti gli elementi di prova menzionati nel paragrafo 36 « provenienti da EPC indicano che l'organismo non si occupava solamente di esportazioni al di fuori dell'Europa, ma anche di scambi infraeuropei ». Da tali documenti si evincerebbe che i membri dell'EPC, i quali avrebbero essi stessi istituito un collegamento tra mercati interni e mercati d'esportazione, avrebbero mirato, mediante la loro cooperazione in seno all'EPC, all'osservanza dei limiti dei mercati interni europei (decisione impugnata, paragrafo 59, punti 1 e 2).
punto 3895
Occorre constatare, in primo luogo, che le due note del signor Gac — l'una, del 1o settembre 1986, intitolata «EPC oltre il 1986» (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 4; documenti nn. 33.126/12771-12773), l'altra, del 4 novembre 1986, intitolata «Futuro di EPC» (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 5; documenti nn. 33.126/12775-12778) — costituiscono ulteriori indizi oggettivi e concordanti del fatto che, mediante la loro cooperazione in seno all'EPC, i membri del detto comitato hanno cercato di far rispettare la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei.
punto 3896
Nella nota datata 4 novembre 1986, la «sovraccapacità dell'Europa occidentale» è stata considerata un «problema (...) all'orizzonte dei (...) mercati nazionali». Nella nota del 1o settembre 1986, sotto «I opzione Mantenimento dello statu quo», si spiega quanto segue: «La riduzione costante del volume degli affari e gli attriti tra gli europei dovuti all'intenzione dei greci di esportare sui mercati dell'Europa occidentale fanno pensare che non sia più vantaggioso tenere in vita EPC nel quadro dell'attuale accordo».
punto 3897
Pertanto, dopo aver constatato l'intenzione dei produttori greci di smaltire una parte della loro produzione sul mercato dell'Europa occidentale, il signor Gac esprime dubbi sulle possibilità di sopravvivenza dell'EPC. Ciò dimostra che, quanto meno in tale periodo, la regola sottostante alla cooperazione nel settore della grande esportazione in seno all'EPC era l'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 3898
La Hornos Ibéricos sostiene che le note del signor Gac del 1o settembre e del 4 novembre 1986 sarebbero state semplici pronostici di quest'ultimo riguardo al futuro dell'EPC e si limiterebbero a rivelare un dato notorio, ossia che l'industria cementiera europea presentava all'epoca una capacità produttiva eccedentaria. Essa aggiunge che la nota del 4 novembre 1986 si riferirebbe alla mancanza di volontà, in capo ai membri dell'EPC, di esaminare la questione delle capacità produttive eccedentarie in Europa occidentale.
punto 3899
L'argomento dev'essere respinto. Sebbene la nota del signor Gac, datata 4 novembre 1986, riveli che il problema delle capacità produttive eccedentarie non era « sufficientemente tangibile da diventare oggetto di intensi dibattiti», questa nota e quella del 1o settembre 1986, nonché numerosi altri documenti (v. i successivi punti 3900-3915), provano l'esistenza di un collegamento tra le attività dell'EPC e la necessità di canalizzare le eccedenze produttive al fine di salvaguardare l'osservanza dei limiti dei mercati interni europei. Il detto collegamento tra le attività dell'EPC e la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni spiega per quale motivo il signor Gac abbia giudicato necessario discutere della sopravvivenza dell'EPC dopo aver constatato la volontà dei produttori greci di smaltire parte della loro produzione in Europa occidentale. Tuttavia, la circostanza che le stesse capacità produttive eccedentarie, le quali rappresentano il problema sottostante alle eccedenze produttive, non siano state oggetto di discussione in seno all'EPC non è assolutamente in grado di inficiare la constatazione che i membri dell'EPC miravano, nell'ambito di tale comitato per le esportazioni, a canalizzare le rispettive eccedenze produttive allo scopo di « prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità » (art. 6 della decisione impugnata).
punto 3900
In secondo luogo, vari documenti citati nel paragrafo 36 della decisione impugnata rivelano che i riferimenti concernenti i mercati europei, formulati in occasione di alcune riunioni dell'EPC, erano collegati con i problemi relativi agli scambi intraeuropei.
punto 3901
E infatti, il testo provvisorio del resoconto inviato alla Blue Circle riguardante la riunione dell'EPC del 18 novembre 1983 (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 2; documenti nn. 33.126/11365-11373) contiene, a pag. 4, le seguenti annotazioni, le quali non figurano nel verbale ufficiale (ibidem; documenti nn. 33.126/14062-14068): «Quanto segue riguarda alcune operazioni interne all'Europa e non sono certo dell'opportunità di includerlo nel nostro verbale. (...) Il mercato del Regno Unito subisce le pressioni dei fornitori spagnoli. Il sig. Mangiano ha assicurato ai delegati che né Valenciana né Cementos del Mar sono coinvolti in scambi con il Regno Unito». La Valenciana ha quindi reputato necessario assicurare gli altri partecipanti alla riunione dell'EPC che né essa né la sua controllata Cementos del Mar erano coinvolte nelle esportazioni dirette verso il Regno Unito.
punto 3902
La Hornos Ibéricos sostiene che il brano estratto dalla pag. 4 del testo provvisorio del resoconto inviato alla Blue Circle dimostrerebbe che le discussioni riguardanti gli scambi intracomunitari esulavano dal quadro degli obiettivi dell'EPC.
punto 3903
E' però importante determinare quali fossero le reali attività dell'EPC, senza restare vincolati alla sola analisi degli obiettivi «ufficiali» ad esso assegnati. Orbene, non soltanto dal testo provvisorio del resoconto inviato alla Blue Circle, riguardante la riunione dell'EPC del 18 novembre 1983, ma anche da altri documenti si evince che in occasione delle riunioni dell'EPC si è discusso di problemi generati dagli scambi intracomunitari.
punto 3904
Per esempio, la nota che il signor Gac ha redatto il 29 agosto 1985 per il presidente dell'EPC, intitolata « Comunicazione per lo Steering Committee di EPC, Atene 12 settembre 1985 » (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 3; documento n. 33.126/12804) parla dell'«effettiva gravità della minaccia spagnola di fornire cemento sfuso al terminale di Bouri in Inghilterra ».
punto 3905
Parimenti, la nota del 14 maggio 1987 del signor Marshall, presidente dell'EPC e contemporaneamente alto dirigente della Blue Circle, a Sir John Milne, presidente della Blue Circle, e ad altri tre appartenenti a questa società, a proposito della riunione dell'EPC del 13 maggio 1987 (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 6; documenti nn. 33.126/11344 e 11345), dimostra che durante le riunioni dell'EPC si è parlato di alcuni problemi causati dagli scambi intracomunitari. Questa nota riferisce in merito ad importazioni greche nel Regno Unito ed alla Cembureau Task Force, e segnala: «(...) Il buon senso inizia a prevalere, almeno presso Titan. Essi hanno apprezzato il modo in cui abbiamo negoziato con loro negli Stati Uniti» (v. i successivi punti 3964-3966).
punto 3906
La Titan e la Hornos Ibéricos asseriscono però che la nota del signor Marshall del 14 maggio 1987 non parlerebbe delle discussioni svoltesi durante la riunione dell'EPC del 13 maggio 1987, ma costituirebbe la sintesi di un colloquio in privato del signor Marshall, avvenuto a margine della riunione. Questa tesi sarebbe corroborata dalla circostanza che il resoconto ufficiale della riunione (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 6; documenti nn. 33.126/13004-13011) non farebbe riferimento ai problemi causati dagli scambi comunitari.
punto 3907
Occorre dare atto che, effettivamente, la nota del 14 maggio 1987 del signor Marshall non è un resoconto ufficiale della riunione del 13 maggio 1987. Essa però parla delle discussioni svoltesi nel corso della detta riunione. La nota è infatti intitolata «European Export Policy Committee — Meeting on 13th May 1987» («EPC— Riunione del 13 maggio 1987»). Le varie parti del documento (redatte in terza persona, a differenza del passaggio riprodotto nel successivo punto 3909) contengono informazioni comunicate durante fa riunione di cui trattasi, che il signor Marshall reputa utili per la direzione della Blue Circle, nonché alcuni giudizi formulati su tali informazioni dall'autore della nota.
punto 3908
Giova tener presente che la mancanza di riferimenti al commercio intracomunitario nel resoconto ufficiale della riunione del 13 maggio 1987 (documenti nn. 33.126/13004-13011) si spiega con la volontà di nascondere lo svolgimento di discussioni su tale argomento. Del resto, basti pensare che il testo provvisorio del resoconto della riunione dell'EPC svoltasi il 18 novembre 1983, nella versione inviata alla Blue Circle, conteneva informazioni sugli scambi intraeuropei (v. il precedente punto 3901) le quali sono state parimenti deliberatamente espunte dal verbale ufficiale di tale riunione.
punto 3909
Un solo brano della nota del 14 maggio 1987, ossia quello concernente la «Cembureau Task Force», parla dei colloqui svoltisi in privato a margine della riunione dell'EPC del 13 maggio 1987. Lo stile e il contenuto di questo passaggio differiscono infatti da quelli degli altri brani della nota di cui trattasi. Esso contiene la seguente spiegazione formulata dal presidente dell'EPC: «In due occasioni mi è stato chiesto [“I was approched nella versione originale”; quindi, “sono stato avvicinato”; N.d.T.] di confermare che la Task Force di Cembureau continua ad operare in modo da mantenere la pressione sui greci. Scancem ha mostrato particolare preoccupazione ed ha argomentato che (...) doveva pur esservi modo di fare pressione sui greci » (decisione impugnata, paragrafo 24, punto 3; documenti nn. 33.126/11344 e 11345). Non solo la circostanza che il presidente dell'EPC è stato «abordé à deux reprises» (avvicinato in due occasioni), ma anche l'obiettivo perseguito mediante tali iniziative, vale a dire il mantenimento della pressione sui membri greci dell'EPC, dimostrano che questo passaggio della nota non riguarda discussioni svoltesi durante la riunione dell'EPC del 13 maggio 1987, cui hanno assistito i tre membri greci (v. i successivi punti 3965 e 3966).
punto 3910
Dal momento che l'accertamento dell'illiceità della riunione dell'EPC del 13 maggio 1987 si è basato unicamente sui passaggi della nota del signor Marshall relative alle discussioni svoltesi durante la detta riunione (v. il precedente punto 3905 e decisione impugnata, paragrafo 36, punto 6), l'argomento della Titan e della Hornos Ibéricos dev'essere respinto.
punto 3911
Inoltre, nel resoconto della riunione dell'EPC del 20 ottobre 1988, redatto dalla Ciments Français (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 8; documenti nn. 33126/18179 e 18180) vengono indicati, tra l'altro, gli sviluppi dei negoziati tra la Lafarge, la Heracles e la Titan per la fornitura di cemento o di clinker (v. i successivi punti 3967 e 3968).
punto 3912
La Titan e la Hornos Ibéricos asseriscono che si tratterebbe del resoconto di un colloquio svoltosi in privato, a margine di una riunione dell'EPC; per essere precisi, di una riunione tra la Lafarge e la Ciments français.
punto 3913
L'argomento dev'essere respinto. Da un lato, il resoconto di cui trattasi è intitolato « Riunione del Policy Committee — Barcellona — 20 ottobre 1988». Dall'altro, esso contiene informazioni su diversi membri dell'EPC, quali le imprese Hispacement, Heracles, Titan e Valenciana, e riferisce che «i membri pensano a una diminuzione del 5% delle loro vendite negli USA». Quindi, non si tratta del resoconto di un colloquio in privato tra rappresentanti di queste due sole imprese.
punto 3914
Infine, i membri dell'EPC hanno ancora discusso degli scambi intraeuropei in occasione della riunione dello Steering Committee del 15 febbraio 1989 (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 7; documenti nn. 33.126/13019-13021), durante la quale è stato constatato quanto segue: «La Spagna è oggetto della crescente pressione degli importatori».
punto 3915
Ne consegue che vari documenti, menzionati nel paragrafo 36 della decisione impugnata e analizzati nei precedenti punti 3901-3914, dimostrano che, durante le loro riunioni, i membri dell'EPC hanno essi stessi istituito un collegamento tra gli scambi intracomunitari e i mercati della grande esportazione. Si tratta di un ulteriore indizio oggettivo e concordante del fatto che le attività dell'EPC cercavano «di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità» (art. 6 della decisione impugnata).
punto 3916
Le imprese Ciments français, Lafarge, Valenciana e Hornos Ibéricos non possono affermare che i riferimenti fatti durante le riunioni dell'EPC agli scambi intracomunitari fossero insignificanti e casuali. Diversamente dalla documentazione relativa all'ECEC (v. i precedenti punti 3803-3848), dai documenti riguardanti varie riunioni dell'EPC si evince che in seno a tale comitato gli scambi intracomunitari erano considerati un problema. Vi si parla infatti di una «minaccia» [«Comunicazione per lo Steering Committee di EPC, Atene 12 settembre 1985» (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 3; documento n. 33.126/12804)], di «pressioni» [testo provvisorio del resoconto della riunione dell'EPC, svoltasi il 18 novembre 1983 (ibidem, punto 2; documenti nn. 33.126/11365-11373) e resoconto della riunione dello Steering Committee dell'EPC, tenutasi in data 15 febbraio 1989 (ibidem, punto 7; documenti nn. 33.126/13019-13021)], che hanno provocato «attriti tra gli europei» [documento intitolato «EPC Beyond 1986» («EPC oltre il 1986», ibidem, punto 4; documenti nn. 33.126/12771-12773)].
punto 3917
Inoltre, la circostanza che problemi causati dagli scambi intraeuropei di cemento siano stati dibattuti durante le riunioni dell'EPC dimostra che i membri di quest'ultimo consideravano essi stessi che vi si potesse porre rimedio in tale cornice. Tenendo conto del problema da affrontare, la canalizzazione delle eccedenze produttive verso i paesi terzi si imponeva come una soluzione evidente per i membri di un comitato che doveva occuparsi della grande esportazione di cemento. Infatti, l'osservanza dei limiti dei mercati interni e la canalizzazione delle esportazioni erano fra loro collegate [nota della Blue Circle del 1o dicembre 1983 (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 2; documenti nn. 33.126/11332-11334)].
punto 3918
Dalle note relative alle riunioni dell'EPC si evince peraltro che i membri di questo comitato hanno effettivamente discusso della canalizzazione delle eccedenze produttive. Durante la riunione dell'EPC del 13 maggio 1987 si è discusso degli sforzi compiuti dalla Blue Circle per canalizzare cemento della Titan verso il mercato degli Stati Uniti [nota del presidente dell'EPC al presidente della Blue Circle in merito alla riunione dell'EPC del 13 maggio 1987 (v. il precedente punto 3905)]. E ancora, nel corso della riunione dell'EPC del 20 ottobre 1988 (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 7; documenti nn. 33.126/18179 e 18180) si è accennato alla situazione in cui si trovavano le trattative tra la Lafarge, da un lato, e la Heracles e la Titan, dall'altro, per la fornitura di cemento o di clinker. Tali trattative si inserivano nella cornice dei tentativi dei produttori dell'Europa occidentale diretti ad offrire ai produttori greci sbocchi per le loro eccedenze produttive (v. i precedenti punti 3397-3679), in cambio dell'impegno da parte di questi ultimi a rispettare la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni (v. i successivi punti 3964-3968).
punto 3919
Pertanto, da tutti gli indizi obiettivi e concordanti ora analizzati si ricava che, come asserito dalla Commissione, «l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali [era] la regola su cui si basa [va] la cooperazione per l'esportazione» in seno all'EPC (decisione impugnata, paragrafo 59, punto 2).
punto 3920
La Halkis sostiene che l'unico obiettivo perseguito mediante la costituzione dell'EPC nel 1978 sarebbe stato quello di offrire ai membri del medesimo l'opportunità di discutere dei problemi che essi dovevano affrontare sui mercati d'esportazione al di fuori dell'Europa occidentale.
punto 3921
Tuttavia, anche ipotizzando che l'obiettivo perseguito mediante la costituzione dell'EPC nel 1978 sia stato lecito, dalle prove documentali dirette menzionate nei paragrafi 30, 35-37 e 59 della decisione impugnata si evince che i membri dell'EPC hanno cercato, nella cornice delle loro attività in seno a tale comitato, «di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità » (art. 6 della decisione impugnata).
punto 3922
La Lafarge e la Hornos Ibéricos asseriscono inoltre che la Commissione avrebbe dovuto sviluppare un'analisi economica approfondita del mercato di cui trattasi, delle imprese interessate e della natura dei prodotti, prima di concludere che la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni fosse l'unica spiegazione plausibile delle attività dell'EPC.
punto 3923
Giova rilevare che, nella decisione impugnata, la Commissione si è basata non su un parallelismo di comportamenti rilevato sul mercato, bensì su prove documentali dirette, menzionate nei paragrafi 30, 35-37 e 59 della decisione impugnata e analizzate nei precedenti punti 3882-3918, da cui si ricava che l'osservanza dei limiti dei mercati interni era la regola sottostante alla cooperazione nel settore della grande esportazione in seno all'EPC. Un'analisi economica più approfondita del mercato di cui trattasi non avrebbe quindi potuto giustificare una diversa interpretazione delle dette prove. Di conseguenza, l'argomento dev'essere respinto.
punto 3924
Infine, la Commissione aveva ragione di qualificare come pratica concordata ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato la cooperazione in seno all'EPC, la quale aveva lo scopo «di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità» (art. 6 della decisione impugnata). Infatti, nella cornice dell'EPC, i membri del detto comitato, o quanto meno alcuni di essi, hanno sostituito una pratica collaborazione tra di essi, avente un oggetto chiaramente anticoncorrenziale, ai rischi della concorrenza (sentenze Suiker Unie e a./Commissione, citata nel precedente punto 651, punto 26, e Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 63).
punto 3925
Le imprese Lafarge, Hornos Ibéricos, Blue Circle e Halkis muovono alla Commissione la censura di non aver dimostrato che le attività denunciate nella cornice dell'EPC nel settore delle esportazioni avessero avuto effetti anticoncorrenziali nell'ambito della Comunità.
punto 3926
Tuttavia, l'art. 85, n. 1, del Trattato va applicato a pratiche concordate quali quelle accertate nella fattispecie pur in mancanza di effetti anticoncorrenziali sul mercato.
punto 3927
Anzitutto, già dal disposto della detta norma è dato evincere che le pratiche concordate sono vietate, a prescindere da qualsivoglia effetto, una volta che, come nella fattispecie (v. i precedenti punti 3882-3923), esse abbiano un oggetto anticoncorrenziale.
punto 3928
Inoltre la nozione stessa di pratica concordata, sebbene presupponga un comportamento tenuto sul mercato, non implica necessariamente che il detto comportamento produca l'effetto concreto di restringere, ostacolare o falsare la concorrenza (v. giurisprudenza citata nel precedente punto 1674).
punto 3929
Le imprese Lafarge, Hornos Ibéricos e Blue Circle muovono parimenti alla Commissione la censura di non aver dimostrato che le attività nel settore delle esportazioni, denunciate nella cornice dell'EPC, avessero pregiudicato il commercio tra gli Stati membri.
punto 3930
Tuttavia, vietando le intese che abbiano per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza e che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri, l'art. 85, n. 1, del Trattato non prescrive che venga dimostrato che intese siffatte abbiano pregiudicato in misura rilevante gli scambi, prova che nella maggior parte dei casi solo difficilmente potrebbe essere fornita. Esso richiede che si provi che l'intesa fosse atta a produrre questo effetto. La condizione di aver pregiudicato il commercio tra gli Stati membri è cosi considerata soddisfatta qualora, in base ad un complesso di elementi di diritto o di fatto, l'intesa accertata consenta di ritenere con un grado di probabilità adeguato che essa sia atta ad avere un'influenza diretta o indiretta, in atto o in potenza, sulle correnti di scambi fra Stati membri (v. giurisprudenza citata nel precedente punto 1986). Orbene, nella fattispecie, volendo tener presenti l'oggetto dell'EPC e l'importanza economica dei suoi membri, i comportamenti denunciati in seno a tale comitato erano effettivamente in grado di incidere in misura rilevante sul commercio tra Stati membri.
punto 3931
La Ciments français allega che le discussioni che si sarebbero svolte in seno all'EPC relativamente ai problemi interni del mercato comunitario non sarebbero state vietate dall'art. 85, n. 1, del Trattato, dal momento che esse avrebbero avuto ad oggetto le questioni di dumping e le preoccupazioni legittime suscitate dagli aiuti dello Stato ellenico alla propria industria cementiera. La Blue Circle insiste sul fatto che l'eccesso di capacità produttiva in Europa avrebbe avuto origine dalla concessione di aiuti di Stato illegittimi.
punto 3932
Occorre constatare che la Commissione non ha mai negato che l'industria greca abbia ricevuto numerosi aiuti di Stato durante il periodo preso in esame dalla decisione impugnata (paragrafo 24, punto 2; nota in calce n. 113). Essa non ha nemmeno negato che, durante le riunioni dell'EPC, i membri del detto comitato abbiano manifestato la loro preoccupazione nei riguardi delle importazioni oggetto di dumping e degli aiuti di Stato concessi alle imprese greche. Tuttavia, come essa sottolinea giustamente (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 10), tali circostanze non possono «in nessun caso giustificare un intervento privato in aggiunta alla possibilità di riferire le circostanze alle autorità competenti». Orbene, dai documenti menzionati nei paragrafi 30, 35-37 e 59 della decisione impugnata, analizzati nei precedenti punti 3882-3914, si ricava che, nella cornice dell'EPC, sono state avviate alcune iniziative volte a sostenere la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei mediante la canalizzazione verso i mercati terzi delle eccedenze produttive. Si è trattato di una pratica concordata vietata dall'art. 85, n. 1, del Trattato, dal momento che aveva ad oggetto la restrizione della concorrenza all'interno della Comunità e che poteva incidere in misura rilevante sul commercio tra Stati membri. L'argomento della Ciments français dev'essere quindi respinto.
punto 3933
Da tutto quanto sin qui illustrato si ricava che la Commissione, in sede di decisione impugnata, aveva il diritto di dichiarare accertata l'esistenza, nella cornice dell'EPC, di una pratica concordata in contrasto con le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XI — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di una pratica concordata, nella cornice dell'EPC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 6 della decisione impugnata) › Continuità della pratica concordata
punto 3934
Nella decisione impugnata, la Commissione afferma che le attività in seno all'EPC avrebbero integrato gli estremi di una pratica concordata continuata dal 1o luglio 1981 al 19 maggio 1989 (art. 6).
punto 3935
La data del 1o luglio 1981 corrisponde a quella della prima riunione dell'EPC di cui la Commissione abbia avuto notizia (decisione impugnata, paragrafi 37, punto 3, e 59, punto 4; documenti nn. 33.126/11442-11446). Questa riunione non è però compresa tra le riunioni alle quali la Commissione fa riferimento nei paragrafi 36 e 59, punto 1, lett. c), della decisione impugnata, a sostegno della sua tesi secondo la quale la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei era la regola sottostante alla collaborazione in seno all'EPC. Ad ogni modo, i resoconti delle riunioni dell'EPC svoltesi il 1o e il 2 luglio 1981 (documenti nn. 33.126/11442-11455) non consentono di concludere nel senso che i partecipanti a queste riunioni cercassero di canalizzare le loro eccedenze produttive al fine di rafforzare la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei.
punto 3936
Inoltre, la decisione impugnata non menziona nessun indizio in grado di dimostrare che le attività dell'EPC, comitato costituito nel 1978, fossero già illecite nel 1981. Infatti, il brano della nota della Blue Circle del 9 aprile 1981 (documenti nn. 33.126/11338-11340), citato nel paragrafo 35, punto 5, della decisione impugnata, secondo il quale i membri dell'EPC avrebbero voluto «mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta», riguarda solo i mercati di grande esportazione. Nella medesima nota, l'autore denuncia la circostanza che «greci e spagnoli hanno collocato in misura notevole sul mercato [della grande esportazione] quantitativi supplementari con risultati disastrosi». Orbene, se l'oggetto dell'EPC fosse già stato, nel 1981, la canalizzazione delle eccedenze produttive verso i mercati extraeuropei, l'incremento delle vendite dei greci e degli spagnoli su questi ultimi mercati non avrebbe costituito oggetto di critiche.
punto 3937
Alla luce di ciò, occorre indicare come data iniziale della pratica concordata accertata nella cornice dell'EPC il 18 novembre 1983, giorno corrispondente a quello della prima riunione dell'EPC menzionata nella decisione impugnata durante la quale i partecipanti hanno discusso dei problemi collegati al commercio intraeuropeo di cemento (v. il precedente punto 3901).
punto 3938
I documenti analizzati nei precedenti punti 3904-3914, riguardanti le attività dell'EPC, confermano poi che la pratica concordata è durata dal 18 novembre 1983 al 19 maggio 1989. A tal riguardo, occorre fare riferimento alla «Comunicazione per lo Steering Committee di EPC, Atene 12 settembre 1985» (documento n. 33.126/12804), alla nota del presidente dell'EPC al presidente della Blue Circle riguardante la riunione dell'EPC del 13 maggio 1987 (documenti nn. 33.126/11344 e 11345), al resoconto della riunione dell'EPC del 20 ottobre 1988 (documenti nn. 33.126/18179 e 18180) e al resoconto della riunione dello Steering Committee dell'EPC del 15 febbraio 1989 (documenti nn. 33.126/13019-13021).
punto 3939
In presenza di tutti questi indizi oggettivi e concordanti della continuità della pratica concordata sanzionata nell'art. 6 della decisione impugnata e in mancanza del benché minimo indizio atto a dimostrare che le parti avessero interrotto la detta pratica, la Commissione aveva ben diritto di giudicare che la pratica concordata era durata sino al 19 maggio 1989, data dell'ultima riunione dell'EPC di cui la Commissione aveva avuto notizia e il cui svolgimento non è stato negato da nessuna delle ricorrenti coinvolte.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XI — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di una pratica concordata, nella cornice dell'EPC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 6 della decisione impugnata) › Partecipazione alla pratica concordata delle varie ricorrenti coinvolte
punto 3940
Nessuna delle ricorrenti interessate nega di essere stata membro dell'EPC. Orbene, da tutti gli elementi di prova citati nei paragrafi 35-37 e 59 della decisione impugnata si ricava che, nella cornice della loro cooperazione in seno al detto comitato per le esportazioni, i membri di quest'ultimo cercavano di canalizzare le rispettive eccedenze produttive allo scopo di «prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali» (decisione impugnata, paragrafo 59, punto 3, e art. 6).
punto 3941
La Heracles, la Titan e la Halkis sostengono che la Commissione non poteva accusarle di aver partecipato all'infrazione in base alla loro mera adesione all'EPC, dal momento che gli obiettivi ufficiali perseguiti dal detto comitato avrebbero riguardato i mercati della grande esportazione e sarebbero stati pertanto leciti.
punto 3942
Occorre però constatare che tutte le ricorrenti indicate nell'art. 6 della decisione impugnata hanno partecipato all'una o all'altra delle riunioni dell'EPC durante le quali i partecipanti hanno espressamente istituito un collegamento tra la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei e la loro cooperazione sui mercati d'esportazione (v. i precedenti punti 3900-3914). Di conseguenza, esse non possono basarsi sugli obiettivi «ufficiali» leciti perseguiti dall'EPC per sottrarsi alla responsabilità derivante in capo a loro dalla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 3943
E' infatti pacifico che le imprese Ciments français, Lafarge, Valenciana, Hornos Ibéricos, Blue Circle e Halkis hanno partecipato alla riunione dell'EPC del 18 novembre 1983 (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 2; documenti nn. 33.126/11365-11373) e che le ricorrenti Blue Circle, Ciments français, Lafarge, Valenciana, Heracles, Titan, Hornos Ibéricos e Halkis hanno assistito alla riunione dell'EPC del 13 maggio 1987 (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 6; documenti nn. 33.126/13004-13011). Le imprese Ciments français, Lafarge, Cementos del Mar, società controllata dalla Valenciana, Heracles, Titan, Hornos Ibéricos e Halkis hanno partecipato alla riunione dell'EPC del 20 ottobre 1988 (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 7; documenti nn. 33.126/12791-12799 e 12971-12977). Infine, la Lafarge e la Heracles hanno partecipato alla riunione dello Steering Committee dell'EPC del 15 febbraio 1989 (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 7; documenti nn. 33.126/13019-13021).
punto 3944
Occorre verificare se queste ricorrenti forniscano la prova di un loro atto di dissociazione (v. i successivi punti 3945-3972), il quale induca a ritenere che, nonostante la loro presenza a queste riunioni, esse non abbiano aderito agli obiettivi illeciti perseguiti nella cornice delle riunioni dell'EPC alle quali hanno assistito, né abbiano lasciato pensare agli altri partecipanti che intendessero farlo (v. giurisprudenza citata nel precedente punto 1353).
punto 3945
Numerose ricorrenti parlano di tali atti di dissociazione e di altre circostanze specifiche che testimonierebbero di un loro comportamento, nella cornice dell'EPC, rispettoso dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 3946
Per cominciare, la Ciments français allega di aver rivestito un ruolo di semplice osservatore in seno all'EPC, a causa della sua importanza trascurabile nel settore dell'esportazione. Essa aggiunge che i documenti citati nella decisione impugnata non conterrebbero tracce di un qualsivoglia intervento da parte sua e precisa di non essere più membro dell'EPC dal febbraio del 1989, ossia da una data anteriore all'apertura delle indagini da parte della Commissione.
punto 3947
Quest'argomento dev'essere respinto. Da una nota interna della Ciments français del 7 marzo 1989 (decisione impugnata, paragrafo 35, punto 6; documenti nn. 33.126/4466 e 4467) si evince infatti che l'EPC era il «club delle più grosse società esportatrici della Cembureau». La Ciments français, che riconosce di essere stata membro dell'EPC, non può pertanto asserire che la sua importanza nel settore dell'esportazione fosse trascurabile. Questa società ha inoltre partecipato a varie riunioni dell'EPC— per l'esattezza a quelle del 18 novembre 1983, 13 maggio 1987 e 20 ottobre 1988 — le quali avevano lo scopo di evitare le incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali europei. Presenziando a tutte queste riunioni, essa non poteva ignorare il loro esplicito oggetto anticoncorrenziale. La ricorrente non asserisce nemmeno di essersi apertamente dissociata dal loro contenuto. Quindi, per il fatto di essere stata presente ha aderito all'obiettivo perseguito o, quanto meno, ha dato motivo agli altri partecipanti di pensare che intendesse farlo (v. giurisprudenza citata nel precedente punto 1353). Alla luce di ciò, va considerata accertata la sua partecipazione alla pratica concordata. Per quanto concerne la durata di tale partecipazione, la Commissione ha tenuto giustamente conto del fatto che la detta società si è ritirata dall'EPC il 17 febbraio 1989 (decisione impugnata, paragrafi 35, punto 3, e 59, punto 4, e art. 6).
punto 3948
La Hornos Ibéricos asserisce che la sua partecipazione all'EPC sarebbe stata dettata esclusivamente da esigenze di informazioni di carattere generale sui mercati cementieri mondiali, da un lato, e dalle necessità economiche collegate sia all'esigenza di garantirsi le forniture di cemento per i nuovi mercati d'esportazione, sia alla redditività degli investimenti, dall'altro. Essa sottolinea anche di non essere mai stata membro dello Steering Committee dell'EPC. Ad ogni modo, questa ricorrente non sarebbe mai stata consapevole del fatto che le riunioni dell'EPC avevano ad oggetto il principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 3949
Inoltre, alcuni elementi di prova non le sarebbero opponibili. A tal proposito la Hornos Ibéricos allega che il verbale della riunione dell'EPC del 18 novembre 1983 (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 2; documenti nn. 33.126/11365-11373) e la nota del signor Gac del 29 agosto 1985 «Comunicazione per lo Steering Committee di EPC, Atene 12 settembre 1985» (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 3; documento n. 33.126/12804) alluderebbero ad iniziative dei produttori spagnoli dirette verso il Regno Unito, in un'epoca però in cui la Spagna non aveva ancora aderito alla Comunità. La Commissione non avrebbe avuto il diritto di basarsi su elementi di prova precedenti il 1o gennaio 1986 per contestare la partecipazione della Hornos Ibéricos a partire da tale data.
punto 3950
Occorre rilevare che la Hornos Ibéricos ha partecipato a varie riunioni dell'EPC — per l'esattezza a quelle del 18 novembre 1983, 13 maggio 1987 e 20 ottobre 1988 — le quali avevano lo scopo di evitare le incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali europei. E' esatto che i documenti menzionati nel punto precedente sono anteriori all'adesione della Spagna alla Comunità. Tuttavia, numerosi altri documenti [riunione dell'EPC del 13 maggio 1987 (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 6; documenti nn. 33.126/13004-13011) e riunione dell'EPC del 20 ottobre 1988 (ibidem, punto 7; documenti nn. 33.126/12791-12799 e 12971-12977)] testimoniano della partecipazione costante della Hornos Ibéricos alla pratica concordata dopo il 1o gennaio 1986. Presenziando a tutte le riunioni di cui trattasi, la Hornos Ibéricos non poteva ignorare il loro esplicito oggetto anticoncorrenziale. La ricorrente non asserisce nemmeno di essersi apertamente dissociata dal loro contenuto. Quindi, per il fatto di essere stata presente ha aderito all'obiettivo perseguito o, quanto meno, ha dato motivo agli altri partecipanti di pensare che intendesse farlo (v. giurisprudenza citata nel precedente punto 1353). Alla luce di ciò, va considerata accertata la sua partecipazione alla pratica concordata di cui all'art. 6 della decisione impugnata.
punto 3951
Le ricorrenti greche sottolineano che, a causa della loro situazione particolare, non potrebbero essere ritenute responsabili dell'infrazione di cui all'art. 6 della decisione impugnata, neppure nell'ipotesi in cui altri membri dell'EPC avessero cercato, nella cornice del detto comitato per le esportazioni, di canalizzare la produzione eccedentaria per evitare le incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali della Comunità.
punto 3952
La Heracles e la Titan fanno richiamo in particolare allo spettacolare incremento delle loro esportazioni verso i mercati comunitari, verificatosi a partire dal 1986.
punto 3953
Occorre constatare che la decisione impugnata non contiene nessun elemento di prova il quale dimostri che la Heracles e la Titan abbiano partecipato, prima del 1986, a una riunione dell'EPC nell'ambito della quale i partecipanti abbiano discusso dei problemi relativi al commercio intraeuropeo del cemento. Non avendo dimostrato la presenza della Heracles e della Titan a una riunione dell'EPC avente un oggetto illecito, la Commissione non poteva accusarle di aver partecipato all'infrazione prima di tale data. Infatti, dal momento che la stessa Commissione riconosce che le attività principali dell'EPC riguardavano essenzialmente i mercati d'esportazione dei paesi terzi (decisione impugnata, paragrafo 59, punti 1 e 2), la partecipazione di un'impresa alla pratica concordata mirante ad evitare le incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali della Comunità non poteva essere fondata sulla mera appartenenza al detto comitato per le esportazioni.
punto 3954
Per quanto concerne la Halkis, essa ha partecipato alla riunione dell'EPC del 18 novembre 1983 (documenti nn. 33.126/11365-11373). E' stato dimostrato che l'oggetto perseguito dai partecipanti a questa riunione era quello di evitare le incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali europei (v. i precedenti punti 3901-3903). Presenziando alla riunione di cui trattasi, la Halkis non poteva ignorare il suo esplicito oggetto anticoncorrenziale. La ricorrente non asserisce nemmeno di essersi apertamente dissociata dal contenuto della riunione. Quindi, per il fatto di essere stata presente ha aderito all'obiettivo perseguito o, quanto meno, ha dato motivo agli altri partecipanti di pensare che intendesse farlo (v. giurisprudenza citata ne precedente punto 1353). Alla luce di ciò, va considerata accertata la sua partecipazione, il 18 novembre 1983, alla pratica concordata di cui all'art. 6 della decisione impugnata.
punto 3955
Per quanto concerne l'eventuale partecipazione dei produttori greci alla pratica concordata dopo il 1986, è giocoforza constatare che, nella decisione impugnata, la Commissione riconosce che «i produttori greci si sono rivolti, tra la fine del 1985 e l'inizio del 1986, verso l'Europa occidentale ed in particolare verso (...) il Regno Unito (...) e (...) l'Italia» (decisione impugnata, paragrafo 24, punto 1), e che, di fronte a tale « minaccia greca », si è proceduto alla costituzione dell'ETF (decisione impugnata, paragrafo 24, punto 2).
punto 3956
Si deve rilevare che le esportazioni dei produttori greci dirette verso i mercati comunitari non sono state viste dagli altri produttori come un semplice tentativo « di sottrarsi all'esecuzione dell'accordo Cembureau al quale [i produttori greci] aderivano» [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 9, lett. b)]. Al contrario, il comportamento di questi produttori e stato considerato come un'aperta sconfessione della regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei, regola sottostante alle operazioni effettuate in seno all'EPC.
punto 3957
Basti ricordare che in una nota interna della Blue Circle del 24 ottobre 1986 (documento n. 33.126/11132), citata dalla Titan e dall'AGCI nel loro ricorso, ma non ricordata nella decisione impugnata, in merito alla situazione del mercato del Regno Unito si può leggere quel che segue: «I greci rimarranno. Se l'attenzione politica resta concentrata sul problema, essi non possono ritirarsi in punta di piedi e, non essendo vincolati dalle stesse regole commerciali che limitano i nostri spazi di manovra, da un'attesa hanno tutto da guadagnare e nulla da perdere».
punto 3958
La Commissione ha proposto tre spiegazioni del riferimento fatto alle «regole commerciali» che non avrebbero vincolato i produttori greci, a differenza di quelli britannici. Essa ha spiegato che l'autore della nota della Blue Circle avrebbe voluto sottolineare che le imprese greche beneficiavano di aiuti di Stato. Oppure, le «regole commerciali» di cui trattasi potrebbero essere ricollegabili ai CPMA (v. il precedente punto 91). Infine, nel corso dell'udienza nella causa T-64/95, la Commissione ha ammesso che il riferimento a tali regole potrebbe essere interpretato come un richiamo al principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei.
punto 3959
A prescindere da quest'ultima spiegazione, giova sottolineare che nella nota di cui trattasi si afferma che «i greci rimarranno» nel mercato del Regno Unito. In questa nota, i produttori greci erano visti pertanto dalla Blue Circle, membro dell'EPC, come svincolati dalla regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 3960
Parimenti, la nota del signor Gac del 1o settembre 1986, intitolata «EPC oltre il 1986» (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 4; documenti nn. 33.126/12771-12773), dimostra che i produttori greci non erano più considerati rispettosi della regola fondamentale dell'osservanza dei limiti dei mercati interni, sottostante alle attività dell'EPC. Siccome i membri dell'EPC tentavano proprio di canalizzare le loro eccedenze produttive verso i mercati terzi al fine di rafforzare il rispetto della regola dei mercati interni europei, il comportamento dei tre membri greci di questo comitato (l'Heracles, la Titan e la Halkis) ha indotto il signor Gac a dubitare della sopravvivenza dell'EPC: «(...) [L']intenzione dei greci di esportare sui mercati dell'Europa occidentale [fa] pensare che non sia più vantaggioso tenere in vita EPC nel quadro dell'attuale accordo».
punto 3961
Dall'analisi ora illustrata risulta che, quanto meno dal 1o settembre 1986, data della citata nota del signor Gac, la Heracles, la Titan e la Halkis non rispettavano più la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei e che, inoltre, gli altri membri dell'EPC non le consideravano più vincolate dal rispetto della detta regola. Alla luce di ciò, la loro partecipazione alle attività dell'EPC, in tale periodo, non può essere giudicata come una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dal momento che, agli occhi degli altri partecipanti alle dette attività, queste tre imprese apparivano apertamente dissociate dalla finalità anticoncorrenziale di tali iniziative.
punto 3962
Si deve ancora esaminare se la partecipazione dei membri greci dell'EPC ad alcune riunioni di quest'ultimo, menzionate nella decisione impugnata e svoltesi dopo il 1986, testimoni di un'eventuale adesione delle tre imprese Heracles, Titan e Halkis alla regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei. E' infatti pacifico che queste tre imprese hanno assistito alle riunioni dell'EPC del 13 maggio 1987 (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 6; documenti nn. 33.126/13004-13011) e del 20 ottobre 1988 (ibidem, punto 7; documenti nn. 33.126/12791-12799 e 12971-12977). La Heracles ha inoltre partecipato alla riunione dello Steering Committee dell'EPC del 15 febbraio 1989 (ibidem; documenti nn. 33.126/13019-13021).
punto 3963
Nessuna prova documentale relativa a queste ultime riunioni pone però in risalto che l'ottica con la quale i produttori greci interessati partecipavano alle attività dell'EPC fosse quella «di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità » (art. 6 della decisione impugnata).
punto 3964
Per quanto concerne anzitutto la riunione dell'EPC del 13 maggio 1987, la nota del 14 maggio 1987 del presidente dell'EPC al presidente della Blue Circle e ad altri tre appartenenti a questa società (documenti nn. 33.126/11344 e 11345) non contiene nessuna indicazione riguardante un cambiamento d'atteggiamento da parte della Halkis. Per quanto concerne la Heracles, la nota rileva quanto segue: «Una seconda nave di Heracles sta per rifornire Bouri nel Regno Unito » Anche se in essa si dice, a proposito della Titan, che « il buon senso inizia a prevalere », appare evidente che gli altri membri dell'EPC non consideravano ancora tale impresa come vincolata dalla regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni. Non per nulla, nella nota si parla di importazioni di cemento della Titan in Irlanda del Nord.
punto 3965
Inoltre, a margine della riunione dell'EPC del 13 maggio 1987 (v. il precedente punto 3909) il presidente dell'EPC ha dichiarato quanto segue (decisione impugnata, paragrafo 24, punto 3; documento n. 33.126/11345): «In due occasioni mi è stato chiesto di confermare che la Task Force di Cembureau continua ad operare in modo da mantenere la pressione sui greci. Scancem ha mostrato particolare preoccupazione ed ha argomentato che (...) doveva pur esservi modo di fare pressione sui greci».
punto 3966
Ne discende che, all'epoca in cui si è svolta la riunione dell'EPC del 13 maggio 1987, i membri greci erano ancora visti come una fonte di preoccupazioni per gli altri membri dell El C, di modo che si è suggerito di mantenere la pressione su di loro. Di conseguenza, anche se gli altri partecipanti alla riunione cercavano «di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità» (art. 6 della decisione impugnata) (v. il precedente punto 3905), questa finalità anticoncorrenziale non era sempre condivisa, all'epoca, dai produttori greci.
punto 3967
Per quanto concerne la riunione del 20 ottobre 1988, la nota redatta dalla Ciments français (documenti nn. 33.126/18179 e 18180) precisa, in particolare, la situazione delle trattative tra la Laf arge, la Heracles e la Titan per la fornitura di cemento o di clinker. In essa si può leggere quanto segue: «La Lafarge ha due trattative in corso con i greci, molto difficili a causa del loro atteggiamento pignolo». In essa si parla anche di «discussioni bilaterali (...) con i greci».
punto 3968
Giova ricordare che gli altri produttori europei hanno cercato, all'epoca, di ottenere un impegno da parte dei produttori greci a non effettuare più forniture dirette in Europa in cambio di acquisti consistenti di cemento compiuti da produttori europei non greci (v. il precedente punto 3918). Tuttavia, la Commissione non ha dimostrato, nella decisione impugnata, che i produttori greci avessero ceduto alla pressione degli altri produttori europei (v. in particolare, i precedenti punti 3397 e 3679). Di conseguenza, il fatto che la nota della Ciments français riguardante la riunione dell'EPC del 20 ottobre 1988 parli dell'esistenza di « trattative in corso con i greci» e di «discussioni bilaterali (...) con i greci» dimostra che i membri dell'EPC, diversi da quelli greci, hanno continuato a cercare all'epoca, nella cornice delle loro riunioni in seno a detto comitato per le esportazioni, «di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui (...) mercati nazionali» (art. 6 della decisione impugnata). Il documento di cui trattasi non contiene però nessun indizio il quale provi che, il 20 ottobre 1988, i produttori greci avrebbero aderito al principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei.
punto 3969
Infine, nemmeno il resoconto della riunione dello Steering Committee dell'EPC, svoltasi il 15 febbraio 1989, alla quale la Heracles ha partecipato, contiene indicazioni le quali dimostrino che i produttori greci sarebbero stati considerati, dagli altri partecipanti, membri rispettosi della regola dei limiti dei mercati interni europei.
punto 3970
Da quanto sin qui esposto discende che la Commissione non aveva ragione di accusare la Heracles e la Titan di aver partecipato all'infrazione di cui all'art. 6 della decisione impugnata prima del 1986 (v. il precedente punto 3953). Inoltre, queste due ricorrenti si sono apertamente dissociate dalla regola sottostante alle attività dell'EPC durante il 1986 e non esiste nessun indizio il quale provi che, dopo tale data, esse abbiano aderito al principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei. Dal momento che le attività in seno all'EPC sono state qualificate, nella decisione impugnata, come infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto cercavano «di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità», l'art. 6 della decisione impugnata dev'essere annullato nei confronti della Heracles e della Titan.
punto 3971
Viceversa, la partecipazione della Halkis all'infrazione di cui all'art. 6 della decisione impugnata è dimostrata in base alla sua partecipazione alla riunione dell'EPC del 18 novembre 1983 (v. il precedente punto 3954), posto che quest'impresa non ha provato che la cooperazione in seno al detto comitato per le esportazioni non fosse in grado di influenzare il suo comportamento sul mercato comunitario. La circostanza che anche quest'impresa si sia apertamente dissociata dalla regola sottostante alle attività dell'EPC nel 1986 verrà presa in considerazione per stabilire la durata della sua partecipazione all'infrazione (v. il successivo punto 3980).
punto 3972
In mancanza di atti di dissociazione delle altre ricorrenti di cui all'art. 6 della decisione impugnata, si deve concludere che la Commissione ha giustamente dichiarato accertata la partecipazione all'infrazione anche per quanto concerne le imprese Ciments français, Lafarge, Valenciana, Hornos Ibéricos e Blue Circle.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XI — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di una pratica concordata, nella cornice dell'EPC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 6 della decisione impugnata) › Durata della partecipazione all'infrazione delle ricorrenti interessate diverse dalla Heracles e dalla Titan
punto 3973
E' già stato accertato (v. il precedente punto 3937) che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza della pratica concordata di cui all'art. 6 della decisione impugnata prima del 18 novembre 1983. Dopo tale data, la continuità della pratica concordata anticoncorrenziale è provata sino al 19 maggio 1989 (v. il precedente punto 3939).
punto 3974
La Hornos Ibéricos e la Valenciana asseriscono che la Commissione non avrebbe dimostrato che la loro partecipazione all'EPC abbia prodotto effetti nella Comunità dopo il 1o gennaio 1986.
punto 3975
Contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti interessate, la Commissione non doveva dimostrare che la loro partecipazione all'EPC avesse prodotto effetti nella Comunità dopo il 1o gennaio 1986, dato che la loro partecipazione a un'intesa avente un oggetto anticoncorrenziale era sufficiente ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Poiché la loro partecipazione costante alla pratica concordata dopo il 1o gennaio 1986 discendeva dalla loro presenza ad alcune riunioni dell'EPC aventi un oggetto illecito (v. il precedente punto 3943) e giacché esse non adducevano elementi in grado di dimostrare che la cooperazione in seno all'EPC non fosse tale da influenzare il loro comportamento sul mercato comunitario, la Commissione aveva il diritto di fissare al 1o gennaio 1986 il momento iniziale della partecipazione delle imprese Valenciana e Hornos Ibéricos all'infrazione.
punto 3976
La Blue Circle e la Halkis contestano la data conclusiva dell'infrazione accertata a loro carico.
punto 3977
La Blue Circle sottolinea che l'ultima riunione dell'EPC alla quale ha partecipato sarebbe stata quella del 2 giugno 1987. La Commissione non avrebbe quindi potuto fissare al 12 ottobre 1987 il momento conclusivo della sua partecipazione all'infrazione.
punto 3978
Non esiste agli atti nessun elemento di prova relativo alla riunione dell'EPC del 2 giugno 1987. La Blue Circle ha però partecipato alla riunione dell'EPC del 13 maggio 1987, come risulta dal resoconto di tale riunione (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 6; documenti nn. 33.126/13004-13011). Infatti, durante la detta riunione il signor Marshall, presidente dell'EPC, ha informato gli altri presenti che «questa riunione era l'ultima nella quale avrebbe rappresentato la Blue Circle». Occorre ricordare che (v. il precedente punto 3905), nella cornice della. riunione di cui trattasi, i partecipanti hanno cercato « di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità» (art. 6 della decisione impugnata). In mancanza di elementi di prova contrari, si deve ritenere che la concertazione illecita manifestatasi il 13 maggio 1987 abbia influenzato il comportamento concorrenziale della Blue Circle sul mercato comunitario dopo tale data. Di conseguenza, la Commissione poteva a buon diritto fissare la data conclusiva dell'infrazione contestata in capo alla Blue Circk al 12 ottobre 1987, giorno in cui tale impresa ha abbandonato l'EPC. Infatti, con tale atto la Blue Circle si è dissociata apertamente dalla finalità anticoncorrenziale delle attività del detto comitato.
punto 3979
Per quanto concerne infine la Halkis, nei cui confronti la data conclusiva dell'infrazione è stata fissata al 19 maggio 1989, giova ricordare che essa ha partecipato alla riunione dell'EPC del 18 novembre 1983, circostanza che dimostra la sua partecipazione alla pratica concordata (v. il precedente punto 3954). E' stato inoltre accertato che, almeno sin dal 1o settembre 1986, i produttori greci non erano più considerati dagli altri membri dell'EPC come rispettosi della regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei. Alla luce di ciò, l'art. 6 dev'essere annullato nei riguardi della Halkis, per la parte in cui le contesta la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato dopo il 1o settembre 1986.
punto 3980
Da tutto quanto sin qui esposto discende che l'art. 6 della decisione impugnata dev'essere annullato nei confronti delle imprese Ciments français, Lafarge, Blue Circle e Halkis per la parte in cui contesta loro un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato anteriormente al 18 novembre 1983 e, nei confronti della Halkis, per la parte in cui dichiara accertata la prosecuzione dell'infrazione dopo il 1o settembre 1986.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XI — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di una pratica concordata, nella cornice dell'EPC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 6 della decisione impugnata) › Violazione dell'art. 190 del Trattato
punto 3981
In sede di replicarla Hornos Ibéricos muove alla Commissione la censura di averle impedito di predisporre una difesa efficace avverso la decisione impugnata, per non aver precisato se la sua partecipazione all'EPC dovesse farsi risalire a un accordo o a una pratica concordata, due nozioni giuridiche nettamente diverse, in termini sia di elementi costitutivi, sia di onere probatorio incombente in capo alla Commissione.
punto 3982
Occorre anzitutto rilevare che si tratta di un motivo nuovo, come tale irricevibile ex art. 48, n. 2, del regolamento di procedura. Ad ogni modo, il motivo risulta totalmente infondato. Infatti, sia dal paragrafo 59 sia dall'art. 6 della decisione impugnata si ricava inequivocabilmente che la Commissione ha contestato ai membri dell'EPC, tra cui la Hornos Ibéricos, di aver partecipato, nella cornice del detto comitato per le esportazioni, a una pratica concordata.
punto 3983
La Halkis, per parte sua, sostiene che la decisione non sarebbe sufficientemente motivata per quanto concerne l'infrazione di cui all'art. 6.
punto 3984
Anche questo motivo va respinto. Infatti, nei paragrafi 30 e 35-37 della decisione impugnata la Commissione illustra gli elementi in fatto e le prove documentali sulle quali si è basata per dichiarare accertate, nel paragrafo 59, da un lato, l'esistenza, nella cornice dell'EPC, della pratica concordata continuata relativa alla canalizzazione delle eccedenze produttive verso i paesi terzi, da essa poi sanzionata nell'art. 6 della decisione impugnata, e, dall'altro, la partecipazione della Halkis a tale infrazione.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XI — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di una pratica concordata, nella cornice dell'EPC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 6 della decisione impugnata) › Accesso al fascicolo › A — Documenti a carico
punto 3985
La Hornos Ibéricos asserisce che nel fascicolo trasmessole durante il procedimento amministrativo mancherebbe una pagina del resoconto riguardante la riunione dello Steering Committee dell'EPC del 15 febbraio 1989, ossia il documento n. 33.126/13020. Per tale motivo essa non sarebbe stata in grado di presentare osservazioni in merito al detto documento.
punto 3986
Appare tuttavia evidente che, anche non tenendo conto del documento n. 33.126/13020, la Commissione ha fornito, nella decisione impugnata, la prova dell'esistenza dell'infrazione e della partecipazione della Hornos Ibéricos alla medesima. L'argomento della Hornos Ibéricos, relativo a una violazione dei suoi diritti della difesa durante il procedimento amministrativo, dev'essere pertanto respinto (v. il precedente punto 364).
punto 3987
La Blue Circle sostiene che i resoconti relativi alle riunioni dell'EPC del 12 novembre 1981 (documenti nn. 33.126/11432-11440) e del 10 novembre 1982 (documenti nn. 33.126/11417-11420), menzionati nel paragrafo 37, punto 5, della decisione impugnata, non sarebbero stati sufficientemente analizzati in sede di CA.
punto 3988
Tuttavia, anche non tenendo conto dei documenti menzionati dalla Blue Circle, dall'analisi sviluppata nei precedenti punti 3882-3915 discende che la Commissione ha dimostrato, nella decisione impugnata, l'illiceità delle attività dell'EPC. Del resto, il periodo al quale fanno riferimento tali documenti non è più considerato rilevante ai fini dell'infrazione controversa (v. i precedenti punti 3973-3980).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XI — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di una pratica concordata, nella cornice dell'EPC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 6 della decisione impugnata) › Accesso al fascicolo › B — Documenti a discarico
punto 3989
La Valenciana, la Hornos Ibéricos e la Blue Circle formulano una serie di osservazioni sulla base dei documenti che esse hanno potuto consultare in seguito alle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997 in materia di consultazione degli atti. Questi documenti, a loro parere, sarebbero potuti risultare utili durante il procedimento amministrativo ai fini della loro difesa contro l'addebito sanzionato nell'art. 6 della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XI — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di una pratica concordata, nella cornice dell'EPC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 6 della decisione impugnata) › Accesso al fascicolo › B — Documenti a discarico › 1. Causa T-52/95, Valenciana/Commissione
punto 3990
In primo luogo, nella sua memoria del 10 febbraio 1997 la Valenciana allega che numerosi documenti, che essa ha potuto consultare in seguito alla misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996, dimostrerebbero che l'attività dell'EPC sarebbe stata del tutto estranea all'esportazione di cemento grigio verso gli Stati membri. Al contrario, durante il periodo di attività dell'EPC sarebbero avvenuti numerosi scambi di cemento tra gli Stati membri. In particolare, le imprese spagnole avrebbero esportato grandi quantitativi di cemento grigio dirette sia ai mercati extracomunitari sia ai mercati degli Stati membri della Comunità. A tal riguardo, la ricorrente richiama il documento intitolato « Valutazione delle importazioni di cemento nel Regno Unito 1988» (documento n. 33.322/1901). Quest'ultimo dimostrerebbe che, nel 1988, in sette dei dodici Stati membri ci sarebbero stati produttori, i quali avrebbero esportato cemento nel Regno Unito. Altri documenti confermerebbero l'esistenza di esportazioni effettuate dai produttori comunitari; in particolare, dai produttori spagnoli verso la Francia [statistiche dello SNFCC relative alle importazioni in Francia di cemento negli anni 1985 e 1987 (documenti nn. 33.126/14958 e 14965)] e verso l'Italia [lettera della Lafarge del 19 gennaio 1989 alla direzione delle relazioni economiche esterne (documento n. 33.126/14799)]. Infine, da numerosi documenti del fascicolo relativo alla Grecia si evincerebbe che, ai fini dell'esportazione di cemento, gli Stati membri sarebbero stati posti dai membri dell'EPC sullo stesso livello dei paesi extracomunitari. A tale riguardo la Valenciana menziona alcune statistiche della Cembureau, risalenti al maggio del 1990 (documento n. 33.126/19397), e altre dell'AGCI, riguardanti il 1989 (documento n. 33.126/19418). Essa ne trae la conclusione' che non sarebbe esistito nessun accordo tra i membri dell'EPC per escludere i mercati comunitari dalla grande esportazione. Dai citati documenti si ricaverebbe inoltre l'inesistenza dell'accordo Cembureau di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
punto 3991
Giova ricordare che, nella CA (paragrafi 9 e 61) e nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45), la Commissione si è basata su prove documentali dirette per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau. Sempre in base a prove documentali dirette la Commissione ha dimostrato sia che l'osservanza dei limiti dei mercati interni era la regola sottostante alla cooperazione nel settore della grande esportazione in seno all'EPC, sia la partecipazione della Valenciana alla pratica concordata nella cornice dell'EPC (CA, paragrafi 27-29 e 67; decisione impugnata, paragrafi 30, 35-37 e 59).
punto 3992
I documenti menzionati dalla Valenciana dimostrano l'esistenza di alcuni casi di esportazione di cemento verso destinazioni europee. L'accordo Cembureau non vietava però gli « scambi tra Stati di tipo tradizionale o anzi strutturale » [memorandum all'attenzione del presidente per la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19 punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729)], ma era contrario alle esportazioni «selvagge» [minute della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737)], ossia alle esportazioni non controllate o non regolamentate. Inoltre, nessun documento menzionato dalla ricorrente riguarda il comportamento di quest'ultima sul mercato. E' quindi impossibile constatare, in base a tale documentazione, se essa abbia effettuato esportazioni «selvagge» di cemento grigio dirette verso destinazioni comunitarie durante il periodo preso in considerazione nella decisione impugnata. Ne consegue che i documenti esaminati non sono in grado di giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata per accertare l'esistenza dell'accordo Cembureau e il rispetto, da parte della Valenciana, del principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni, nella cornice dell'EPC.
punto 3993
Si deve pertanto concludere che la circostanza che la Valenciana non abbia potuto consultare i documenti nn. 33.322/1901, 33.126/14799, 14958, 14965, 19397 e 19418 durante il procedimento amministrativo non ha potuto nuocere alla sua difesa.
punto 3994
In secondo luogo, nella sua memoria del 22 dicembre 1997 la Valenciana cita a sua difesa un parere giuridico del 24 ottobre 1988, redatto all'attenzione della Blue Circle da uno studio legale (documenti nn. 33.126/11256-11259). Da tale parere si ricaverebbe che tale studio legale, dopo aver verosimilmente ascoltato le spiegazioni della Blue Circle in merito alle attività svolte in seno all'ECEC e all'EPC e dopo aver analizzato nei dettagli i verbali dei detti comitati, avrebbe messo in guardia quest'ultima impresa contro il rischio che la cooperazione realizzata nell'ambito di tali comitati, a seguito di una sua eventuale adesione ad essi, potesse essere considerata come una violazione della normativa antitrust americana. La Valenciana reputa che, se la violazione del diritto comunitario della concorrenza fosse apparsa altrettanto evidente, lo studio legale di cui trattasi non avrebbe omesso di informare la sua cliente del rischio connesso. Il parere giuridico costituirebbe pertanto un indizio del fatto che le attività dell'EPC non avrebbero avuto ad oggetto il rispetto della regola dei mercati nazionali.
punto 3995
L'argomento dev'essere respinto. Il parere richiesto allo studio legale di cui trattasi riguardava manifestamente l'applicazione della legislazione antitrust americana alle attività de l'ECEC e dell'EPC nel momento in cui la Blue Circle si chiedeva se fosse opportuna un'eventuale (nuova) adesione all'uno o all'altro comitato. Tuttavia, nel parere giuridico in esame, alla Blue Circle è stato rivolto il seguente avvertimento: «L'adesione all'EPC o all'ECEC (...) esporrebbe la società e i suoi investimenti negli Stati Uniti a rischi notevoli dal punto di vista del diritto americano penale e civile. E' opportuno inoltre tenere in considerazione le implicazioni collegate alle norme della Comunità europea in materia di concorrenza». Pertanto, sebbene il parere fosse limitato alla normativa americana, lo studio legale ha reputato nondimeno necessario sottolineare al proprio cliente l'utilità di chiedere un consiglio in merito all'applicazione del diritto comunitario della concorrenza.
punto 3996
In terzo luogo, nella sua memoria del 22 dicembre 1997 la Valenciana richiama una nota interna della Lafarge, datata 25 aprile 1988, nella quale si analizzano i vantaggi che avrebbe potuto offrire un'alleanza della Lafarge medesima con il produttore di cemento spagnolo Uniland (documenti nn. 33.126/6916-6919): «Un'alleanza con l'Uniland può presentare un interesse strategico dissuasivo contro importazioni dei produttori di Barcellona; essa non potrebbe senza dubbio controllare attacchi provenienti dalla Cementos del Mar o da Valencia».
punto 3997
Anche se, come sottolineato dalla Commissione nella sua memoria del 17 febbraio 1998, il documento contiene solo alcune ipotesi, esso rivela che un altro membro dell'EPC, ossia la Lafarge, non considera più la Valenciana come vincolata dalla regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni, regola sottostante alle attività dell'EPC. Il documento parla infatti di un possibile «attacco selvaggio» da parte della Valenciana.
punto 3998
Malgrado ciò, anche se la Valenciana avesse potuto consultare questo documento durante il procedimento amministrativo, quest'ultimo non sarebbe potuto giungere ad esiti diversi per quanto concerne l'inizio della sua partecipazione all'infrazione. Persino qualora la Valenciana fosse riuscita a dimostrare, nel corso del procedimento amministrativo, in base alla nota interna di cui trattasi, di non essere stata considerata, il 25 aprile 1988, un membro rispettoso della regola sottostante alle attività svolte nell'ambito dell'EPC, ciò non avrebbe potuto giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette citate nella CA (paragrafi 27-29 e 67) e nella decisione impugnata (paragrafi 30, 35-37 e 59), dalle quali si desume inequivocabilmente che la Valenciana ha partecipato, prima del 25 aprile 1988 ad alcune riunioni dell'EPC, in occasione delle quali i partecipanti si sono accordati al fine di evitare le incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali della Comunità.
punto 3999
E' infatti pacifico che il signor Mangiano, della Valenciana, ha partecipato alle riunioni dell'EPC del 18 novembre 1983 (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 2; documenti nn. 33.126/11365-11373) e del 13 maggio 1987 (decisione impugnata, paragrafo 36, punto 6; documenti nn. 33.126/13004-13011). Orbene, qualsiasi forma di partecipazione a riunioni aventi un oggetto chiaramente anticoncorrenziale integra gli estremi di una pratica concordata vietata dall'art. 85, n. 1, del Trattato, a meno che l'impresa non si dissoci apertamente dal risultato della riunione. La Valenciana, la quale non asserisce nemmeno di essersi apertamente dissociata dal contenuto delle dette riunioni, per il fatto di essere stata presente alle medesime ha aderito all'obiettivo perseguito durante tali incontri o, quanto meno, ha dato motivo agli altri partecipanti di pensare che intendesse farlo (v. giurisprudenza citata nel precedente punto 1353).
punto 4000
Alla luce di ciò, la nota interna della Lafarge del 25 aprile 1988 avrebbe potuto risultare utile alla Valenciana avverso l'addebito formulato a suo carico dall'art. 6 della decisione impugnata unicamente ai fini della dimostrazione di una durata più breve della sua partecipazione alla pratica concordata nella cornice dell'EPC.
punto 4001
Nella sua memoria del 17 febbraio 1998, la Commissione rileva che l'esistenza di casi di commercio transfrontaliero non inficerebbe le sue affermazioni e spiega che la decisione impugnata farebbe riferimento all'esistenza di scambi siffatti. Essa fa rinvio a tal riguardo al verbale della riunione dell'EPC del 18 novembre 1983 (documenti nn. 33.126/11365-11373), menzionato nel paragrafo 36, punto 2, ed al documento del signor Gac, intitolato «EPC oltre il 1986» (documenti nn. 33.126/12771-12773), menzionato nel paragrafo 36, punto 4.
punto 4002
Le tensioni che sarebbero esistite in seno all'EPC riguardo a taluni scambi intracomunitari non consentono però di trascurare la circostanza che la nota della Lafarge del 25 aprile 1988 sarebbe stata utile alla difesa della Valenciana, durante il procedimento amministrativo, per mettere in risalto la durata più breve della sua partecipazione all'infrazione.
punto 4003
La Commissione sottolinea la riservatezza di questa nota. A suo parere, la Valenciana non avrebbe avuto il diritto di consultare tale documento durante il procedimento amministrativo a causa della sua natura riservata.
punto 4004
L'argomento dev'essere respinto. Il diritto delle imprese alla tutela dei loro segreti commerciali va contemperato con la garanzia dei diritti della difesa (sentenza Solvay/Commissione, causa T-30/91, citata nel precedente punto 106, punto 88). Nulla avrebbe impedito alla Commissione di espungere le informazioni riservate contenute nei passaggi della nota della Lafarge utili alla difesa della Valenciana.
punto 4005
Da quanto sin qui illustrato discende che la Commissione ha violato i diritti della difesa della Valenciana, non consentendo a quest'ultima di consultare, durante il procedimento amministrativo, la nota della Lafarge del 25 aprile 1988. Ciò malgrado, dal momento che la Valenciana aveva partecipato alla riunione dell'EPC del 13 maggio 1987, la quale aveva lo scopo di evitare le incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali europei, la Commissione avrebbe sanzionato la sua partecipazione all'infrazione sino a tale data, anche qualora la ricorrente avesse potuto consultare la nota interna di cui trattasi durante il procedimento amministrativo. Poiché il detto documento avrebbe potuto modificare il giudizio della Commissione sulla partecipazione della Valenciana all'infrazione per il periodo successivo al 13 maggio 1987, l'art. 6 della decisione impugnata dev'essere annullato nei confrónti della Valenciana per la parte in cui dichiara che l'infrazione è proseguita dopo tale data.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XI — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di una pratica concordata, nella cornice dell'EPC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 6 della decisione impugnata) › Accesso al fascicolo › B — Documenti a discarico › 2. Causa T-69/95, Hornos Ibéricos/Commissione
punto 4006
Nella sua memoria del 10 dicembre 1997, la Hornos Ibéricos fa richiamo a due documenti i quali, a suo parere, sarebbero stati utili alla sua difesa avverso l'addebito relativo alla sua partecipazione alle attività dell'EPC (art. 6 della decisione impugnata).
punto 4007
In primo luogo, essa menziona un resoconto per il consiglio d'amministrazione della Hispacement, concernente la visita di due dipendenti di questa società presso la ricorrente, avvenuta il 26 giugno 1986 (documenti nn. 33.322/2906-2909). Nel detto resoconto, in relazione alle esportazioni verso l'Algeria si trova la seguente spiegazione: «La Hornos Ibéricos ha dato l'impressione di non essere disposta per il momento ad assumere, nei confronti del Conmex, l'impegno di procedere a una limitazione delle sue capacità di incremento delle sue esportazioni. Obbligarla ad assumere un siffatto impegno implica il rischio che essa non lo rispetti e che, a posteriori, cerchi di trovare interpretazioni che giustifichino tale comportamento». La Hornos Ibéricos è del parere che, se le allegate limitazioni alle esportazioni destinate a paesi terzi extracomunitari avevano per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza all'interno della Comunità, si dovrebbe ammettere, a contrario, che l'atteggiamento, da essa assunto con chiarezza, di non accettare nessuna limitazione delle sue esportazioni presupponesse parimenti la chiara intenzione di non restringere la concorrenza all'interno della Comunità. Quest'atteggiamento rivelerebbe per di più la ferma volontà della ricorrente di assumere essa stessa le sue decisioni e di agire autonomamente.
punto 4008
Giova ricordare che la Commissione si è basata su prove documentali dirette sia nella CA (paragrafi 27-29 e 67), sia nella decisione impugnata (paragrafi 30, 35-37 e 59) per accertare la pratica concordata nella cornice dell'EPC, di cui all'art. 6 della decisione impugnata. Il documento richiamato dalla Hornos Ibéricos non è in alcun rapporto con le attività dell'EPC e, pertanto, non può giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata per accertare l'infrazione. E' inoltre giocoforza constatare che, in sede di CA (paragrafo 67) e di decisione impugnata (paragrafo 59), la Commissione ha ritenuto che le attività dell'EPC non fossero dirette a limitare le vendite di cemento sui mercati terzi bensì, al contrario, a canalizzare le eccedenze produttive verso i mercati terzi, al fine di salvaguardare il rispetto della regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei. Di conseguenza, il rifiuto della Hornos Ibéricos di limitare le proprie vendite dirette verso l'Algeria, lungi dal contraddire la tesi della Commissione, è perfettamente conforme a quest'ultima.
punto 4009
In secondo luogo, la Hornos Ibéricos fa riferimento al resoconto di una riunione dell'EPC svoltasi il 13 febbraio 1987 a Londra (documenti nn. 33.126/18181-18187), sottolineando che il mercato intracomunitário del cemento non avrebbe fatto parte dell'ordine del giorno, né sarebbe stato affrontato durante le discussioni. Pertanto, da tale resoconto sarebbe stato impossibile ricavare che i membri dell'EPC avessero consapevolmente esaminato la situazione del mercato comunitario del cemento al fine di architettare e porre in opera una strategia delle vendite consistente nel rifiuto di fornire cemento a destinatari comunitari.
punto 4010
Giova constatare che la Hornos Ibéricos, in qualità di membro dell'EPC, ha necessariamente ricevuto comunicazione del resoconto della riunione dell'EPC, svoltasi il 13 febbraio 1987. Essa avrebbe quindi potuto basarsi su tale documento nel corso del procedimento amministrativo, qualora l'avesse reputato utile ai fini della propria difesa. Alla luce di ciò, una violazione dei suoi diritti della difesa è fuori discussione (v. il precedente punto 248). Inoltre, giova ricordare che la Commissione si è basata su prove documentali dirette sia nella CA (paragrafi 27-29 e 67), sia nella decisione impugnata (paragrafi 30, 35-37 e 59) per accertare che le discussioni condotte in seno all'EPC erano collegate con il mercato intracomunitário. La circostanza che il resoconto della riunione dell'EPC del 13 febbraio 1987 non faccia parola del mercato intracomunitário non può giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette, le quali dimostrano l'esistenza di una pratica concordata nella cornice dell'EPC avente ad oggetto la canalizzazione delle eccedenze produttive verso i paesi terzi, al fine di evitare le incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali della Comunità.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XI — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di una pratica concordata, nella cornice dell'EPC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 6 della decisione impugnata) › Accesso al fascicolo › B — Documenti a discarico › 3. Causa T-88/95, Blue Circle/Commissione
punto 4011
La Blue Circle sostiene che il documento n. 33.322/1485 sarebbe stato utile alla sua difesa avverso l'addebito relativo alla sua partecipazione alle attività dell'EPC (art. 6 della decisione impugnata).
punto 4012
Occorre rilevare che questo documento è identico al documento n. 33.126/12751, contenuto nella cassa (v. il precedente punto 95), che la Blue Circle ha avuto modo di consultare durante il procedimento amministrativo.
punto 4013
La Blue Circle fa peraltro richiamo a una serie di documenti (documenti nn. 33.322/1488-1507), relativi all'ECEC, i quali corroborerebbero la sua tesi secondo la quale i comitati per le esportazioni oggetto della decisione impugnata avrebbero avuto come unico oggetto l'aumento del livello dei prezzi della grande esportazione e non, come sempre sostenuto dalla Commissione, l'incremento del volume di queste esportazioni. Pertanto, questi documenti dimostrerebbero la totale mancanza di collegamenti tra questi comitati per le esportazioni e il principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni. La Blue Circle sottolinea che nel documento n. 33.322/1494 si enuncia espressamente quanto segue: «In forza del suo statuto, il comitato non esamina né si occupa in alcun modo delle esportazioni dei propri membri dirette verso paesi dell'Europa occidentale. Di conseguenza, nessuna raccomandazione di questo comitato potrà valere per siffatte esportazioni».
punto 4014
Occorre osservare che la Commissione non ha assolutamente imputato alla Blue Circle l'addebito di cui all'art. 5 della decisione impugnata, riguardante le attività dell'ECEC. Per quanto riguarda la cooperazione nell'ambito della grande esportazione, la responsabilità della Blue Circle è stata sancita unicamente a proposito delle attività dell'EPC (art. 6 della decisione impugnata). Pertanto, le osservazioni che la Blue Circle formula sulla base di prove documentali collegate all'ECEC risultano irrilevanti nell'ambito delle infrazioni ad essa contestate. Ad ogni modo, le osservazioni che la Blue Circle avrebbe potuto sviluppare non avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata nella CA (paragrafi 27-29 e 67) e nella decisione impugnata (paragrafi 30, 35-37 e 59) per dichiarare accertata una pratica concordata in seno all'EPC, avente lo scopo «di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità».
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XI — Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di una pratica concordata, nella cornice dell'EPC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 6 della decisione impugnata) › Conclusioni
punto 4015
L'art. 6 della decisione impugnata dev'essere integralmente annullato nei confronti della Heracles e della Titan. Esso dev'essere annullato nei confronti della Halkis, per la parte in cui l'accusa di un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato prima del 18 novembre 1983 e dopo il 1o settembre 1986. Esso dev'essere parimenti annullato nei confronti delle imprese Ciments français, Lafarge e Blue Circle per la parte in cui contesta loro un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato anteriormente al 18 novembre 1983 e, nei confronti della Valenciana, per la parte in cui dichiara accertata la prosecuzione dell'infrazione dopo il 13 maggio 1987. Per il resto, i motivi devono essere respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato
punto 4016
Tutte le ricorrenti allegano che la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione e/o avrebbe violato l'art. 85, n. 1, del Trattato, accusandole di aver partecipato all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata. Le ricorrenti SFIC (causa T-36/95), Heidelberger (causa T-42/95), Lafarge (causa T-43/95), Aalborg (causa T-44/95), Alsen-Breitenburg (causa T-45/95), Nordcement (causa T-46/95), Rugby (causa T-53/95), Castle (causa T-56/95), Uniland (causa T-58/95), Oficemen (causa T-59/95), Italcementi (causa T-65/95), Hornos Ibéricos (causa T-69/95), Aker (causa T-70/95), Euroc (causa T-71/95), Cementir (causa T-87/95) e Blue Circle (causa T-88/95) contestano specificamente la qualificazione di tale infrazione quale accordo unico e continuato.
punto 4017
Le ricorrenti SFIC, Vicat (causa T-37/95), Ciments français (causa T-39/95), Asland (causa T-55/95), Uniland, Cimpor (causa T-61/95), Secil (causa T-62/95), Italcementi, Aker, Euroc, Blue Circle ed AGCI (causa T-103/95) lamentano una violazione del principio della parità di trattamento in sede di imputazione dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata. Inoltre, le ricorrenti CBR (causa T-25/95), Dyckerhoff (causa T-35/95), SFIC, Vicat, Ciments français, Heidelberger, Aalborg, BCA (causa T-54/95), Asland, Irish Cement (causa T-60/95), Italcementi, Holderbank (causa T-68/95), Aker, Euroc, Blue Circle, AGCI e Halkis (causa T-104/95) allegano la violazione dell'art. 190 del Trattato.
punto 4018
Infine, tutte le ricorrenti, fatta eccezione per la BCA e la Halkis, lamentano la violazione dei loro diritti della difesa a causa di un'insufficiente consultazione, in sede di procedimento amministrativo, degli elementi inseriti nel fascicolo della Commissione relativamente all'addebito formulato nell'art. 1 della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Decisione impugnata
punto 4019
L'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata è collegata all'accordo Cembureau il quale, nella detta decisione impugnata, è qualificato come accordo unico e continuato, costituito dall'« insieme delle disposizioni adottate nel quadro di Cembureau e delle riunioni e (...) contatti bilaterali e/o multilaterali» (decisione impugnata, paragrafo 46, punto 1, primo periodo).
punto 4020
Infatti, nella decisione impugnata, gli scambi di informazioni sui prezzi (art. 2), le intese francoitaliane (art. 3, n. 1), l'intesa iberica (art. 3, n. 2), l'intesa franco-tedesca (art. 3, n. 3), la costituzione dell'ETF e le varie misure collegate con questa task-force (art. 4), le attività dell'ECEC (art. 5) e le attività dell'EPC (art. 6) sono stati giudicati tutti elementi costitutivi dell'accordo unico e continuato Cembureau.
punto 4021
La Commissione giunge a tale conclusione in base a due constatazioni.
punto 4022
In primo luogo, essa rileva che i comportamenti di cui agli artt. 2-6 della decisione impugnata perseguirebbero il medesimo obiettivo, «cioè la regola comune dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali » (decisione impugnata, paragrafo 46, punto 2, secondo periodo).
punto 4023
In secondo luogo, essa constata che tutti i partecipanti alle iniziative di cui agli artt. 2-6 della decisione impugnata sarebbero stati consapevoli del fatto che le loro azioni si integravano in un «piano comune» (decisione impugnata, paragrafo 46, punto 2, terzo periodo). A suo parere, «la situazione è caratterizzata dall'adesione, diretta o tramite le associazioni nazionali di categoria, dell'industria cementiera europea a una regola comune e nei diversi casi concreti dall'attuazione effettiva di questa regola da parte di coloro che sono più direttamente interessati» (decisione impugnata, paragrafo 46, punto 2, secondo periodo). La circostanza che i diversi destinatari della decisione impugnata non abbiano partecipato a tutte le misure di attuazione dell'accordo Cembureau non inciderebbe sulla qualifica dell'infrazione quale accordo unico e continuato. La Commissione offre la seguente spiegazione (decisione impugnata, paragrafo 46, punto 2, terzo periodo): «(...) Il concorso di imprese nel conseguimento di un piano comune comporta intrinsecamente che le azioni e i soggetti siano differenti pur interagendo per contribuire al perseguimento del comune obiettivo».
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau
punto 4024
Occorre esaminare, in primo luogo, se i vari comportamenti di cui agli artt. 2-6 della decisione impugnata costituiscano manifestazioni di adesione all'obiettivo dell'accordo Cembureau, concluso nel corso della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e, a tale titolo, siano elementi costitutivi di un accordo unico Cembureau. In secondo luogo, si dovrà valutare se la partecipazione all'infrazione da parte di ciascuna impresa od associazione di imprese coinvolta sia stata continua, e occorrerà determinare la durata di tale partecipazione.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › A — Accordo unico Cembureau
punto 4025
Occorre verificare anzitutto se, come asserito dalla Commissione, i comportamenti di cui agli artt. 2-6 della decisione impugnata, da una parte, e l'accordo Cembureau, dall'altra, perseguissero il medesimo obiettivo (decisione impugnata, paragrafi 46, punti 1 e 2, e 48, punto 2). Sarà poi necessario esaminare se la Commissione avesse il diritto di giudicare che tutti i partecipanti alle iniziative di cui agli artt. 2-6 della decisione impugnata sarebbero stati consapevoli del fatto che le loro azioni si integravano in un «piano comune», ossia nell'accordo Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 46, punto 2, terzo periodo).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › A — Accordo unico Cembureau › 1. Identità d'oggetto tra le misure denunciate negli artt. 2-6 della decisione impugnata e l'accordo Cembureau
punto 4026
Tutte le ricorrenti sostengono che i vari comportamenti sanzionati negli artt. 2-6 della decisione impugnata o, quanto meno, quelli ai quali esse avrebbero partecipato, non avrebbero perseguito il medesimo obiettivo del preteso accordo Cembureau. Ogni misura sanzionata nella decisione impugnata avrebbe perseguito un suo concreto obiettivo specifico e non si sarebbe trovata inserita in un'intesa paneuropea.
punto 4027
A tal riguardo, occorre rilevare che i comportamenti di cui trattasi potranno essere considerati elementi costitutivi dell'accordo unico Cembureau solo qualora venga dimostrato che essi si inserivano in un piano complessivo, che perseguiva un obiettivo comune (sentenza Rhône-Poulenc/Commissione, citata nel precedente punto 1053, punto 126).
punto 4028
Di conseguenza, in un primo tempo occorre esaminare se è esatto che, come asserito dalla Commissione, la «regola comune dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali (...) governa e condiziona tutte le altre disposizioni [di cui agli artt. 2-6 della decisione impugnata] convenute allo scopo di completarl[a] e/o per concorrere alla [sua] applicazione» (decisione impugnata, paragrafo 46, punto 1, secondo periodo).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › A — Accordo unico Cembureau › 1. Identità d'oggetto tra le misure denunciate negli artt. 2-6 della decisione impugnata e l'accordo Cembureau › 1.1. Scambi di informazioni (art. 2 della decisione impugnata)
punto 4029
La Ciments luxembourgeois e lo SFIC sottolineano che, nella decisione impugnata, gli scambi di informazioni organizzati nella cornice della Cembureau non sarebbero stati qualificati come misure di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 4030
L'argomento dev'essere respinto. In base allo stesso disposto dell'art. 2, nn. 1 e 2, questi scambi miravano a facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau. Inoltre, il paragrafo 46, punto 1, primo periodo, enuncia che « l'insieme delle disposizioni » oggetto della decisione impugnata ha costituito un «accordo unico e continuo». Infine, l'art. 9 della decisione impugnata dichiara che «l'infrazione constatata all'articolo 1 (...) è stata segnatamente messa in atto con i comportamenti descritti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6». Alla luce di ciò, quando ha sottolineato che la Ciments luxembourgeois, la quale aveva partecipato agli scambi di informazioni di cui all'art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata, «non ha attuato (...) alcuna disposizione di applicazione» [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 9, lett. b), terzo trattino; v. anche paragrafo 65, punto 3, terzo periodo, lett. a)], la Commissione ha voluto porre in risalto che questa società, a differenza di tutte le altre imprese destinatarie della decisione impugnata, non aveva partecipato a nessuna delle misure di attuazione dell'accordo Cembureau sul mercato, alle quali fa riferimento il paragrafo 65, punto 3, primo periodo, della decisione impugnata, ossia i comportamenti di cui agli artt. 3-6. Ciò però non vuol dire assolutamente che essa non considerasse gli scambi di informazioni di cui all'art. 2 della decisione impugnata come un elemento costitutivo dell'accordo unico Cembureau.
punto 4031
Peraltro, si è già rilevato che la Commissione ha giustamente ritenuto che gli scambi puntuali di informazioni di cui all'art. 2, n. 1, della decisione impugnata e gli scambi periodici di informazioni di cui all'art. 2, n. 2, della decisione impugnata miravano, nei limiti precisati in precedenza nei punti, rispettivamente, 1501-1518 e 1576-1647, a «facilitare l'esecuzione dell'accordo [Cembureau]».
punto 4032
Dal momento che la finalità perseguita mediante i detti scambi di informazioni corrispondeva all'obiettivo dell'accordo Cembureau, ossia l'osservanza dei limiti dei mercati interni, si deve dichiarare che sussisteva identità d'oggetto tra l'accordo Cembureau e i comportamenti di cui all'art. 2 della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › A — Accordo unico Cembureau › 1. Identità d'oggetto tra le misure denunciate negli artt. 2-6 della decisione impugnata e l'accordo Cembureau › 1.2. Intese franco-italiane (decisione impugnata, art. 3, n. 1)
punto 4033
La Commissione ha individuato tre intese franco-italiane: una pratica concordata tra la Lafarge e la Buzzi [art. 3, n. 1, lett. a)], una pratica concordata tra la Ciments français e la Buzzi [art. 3, n. 1, lett. b)] e una pratica concordata tra la Vicat e la Buzzi [art. 3, n. 1, lett. c)].
punto 4034
Per quanto concerne la pratica concordata tra la Lafarge e la Buzzi, essa ha rilevato che queste due imprese avevano concordato «di limitare la loro autonomia di comportamento (...) di ripartirsi il mercato della Francia meridionale» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 3, secondo periodo).
punto 4035
Essa fa riferimento a tal riguardo al resoconto di un colloquio del 26 novembre 1988 tra il signor Buzzi e il signor Saint-Hillier, della Lafarge (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 3; documento n. 33.126/6857 bis), il quale sintetizza la posizione della Buzzi nel modo seguente:
« — Il mercato appartiene a Ciments Lafarge.
— Non intende andare sulla Costa Azzurra per perturbare il mercato. Ha solo 2 o 3 clienti da vent'anni.
— La guerra è inutile.
— Occorre concludere accordi per evitare conflitti».
punto 4036
Già dal testo di questo resoconto si evince che sussisteva identità d'oggetto (ossia, l'osservanza dei limiti dei mercati interni) tra l'infrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione impugnata e l'accordo Cembureau.
punto 4037
Per quanto concerne la pratica concordata tra la Vicat e la Buzzi, nella decisione impugnata la Commissione fa riferimento a un telex inviato dalla Buzzi alla Vicat il 23 aprile 1986 (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 5; documento n. 33.126/6144), nel quale può leggersi quanto segue: «Ci giungono richieste di forniture di cemento, oltre che da Nizza, anche da Tolone. Abbiamo già dato risposta negativa a tutte ed intendiamo continuare a farlo».
punto 4038
Occorre quindi concludere, come già fatto dalla Commissione (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 6), che la comunicazione con cui la Buzzi ha informato la Vicat di aver rifiutato commesse per forniture di cemento provenienti dalla Francia meridionale e di avere intenzione di continuare a farlo si inseriva nel quadro di una ripartizione del mercato tra la Buzzi e la Vicat. Anche se l'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata non contesta espressamente alla Vicat ed alla Buzzi di aver partecipato a una pratica concordata avente ad oggetto la ripartizione del mercato (v. il precedente punto 1927), il citato passaggio tratto dal telex inviato dalla Buzzi alla Vicat il 23 aprile 1986 dimostra nondimeno che lo scambio di informazioni censurato si spiegava con la volontà « di non intervenire sul mercato della Francia meridionale» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 6, terzo periodo). La finalità perseguita mediante i comportamenti di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata era quindi quella di contribuire all'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 4039
Ne consegue che la pratica concordata tra la Vicat e la Buzzi e l'accordo Cembureau perseguivano parimenti il medesimo obiettivo.
punto 4040
Infine, per quanto concerne la pratica concordata tra la Ciments français e la Buzzi, essa verteva su uno « scambio di informazioni sui prezzi in vigore e sugli aumenti di prezzo previsti al fine della limitazione della loro autonomia di comportamento» [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. b)].
punto 4041
Si deve rilevare che, diversamente dai documenti richiamati a sostegno delle infrazioni di cui agli artt. 3, n. 1, lett. a) e e), l'unico documento sul quale la Commissione si basa per dimostrare l'infrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), ossia il telefax inviato dalla Ciments français alla Buzzi il 17 marzo 1988 (decisione impugnata, paragrafo 20, punto 4; documenti nn. 33.126/11982-11987), non rivela nessuna intenzione delle ricorrenti di rispettare un qualsivoglia principio d'osservanza dei limiti dei mercati interni. Inoltre, in nessun passaggio della decisione impugnata la Commissione afferma che, mediante lo scambio di prezzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), la Ciments français e la Buzzi avrebbero cercato di rispettare un principio del genere. Essa si limita a ritenere, nel paragrafo 20, punto 6, della decisione impugnata, «che Ciments Français, con la trasmissione del tariffario e delle previsioni di aumento dei prezzi (...) [volesse] nermettere a Buzzi di allineare i suoi prezzi per le vendite di cemento in Francia con quelli da essa] praticati ». Essa aggiunge (ibidem), per quanto concerne l'infrazione di cui all'art. 3, n. 1, ett. c), della decisione impugnata, che «la comunicazione con cui Buzzi ha informato Vicat di aver rifiutato commesse per forniture di cemento provenienti dalla Francia del Sud e di avere l'intenzione di continuare a farlo, si inserisc[e] nel quadro di una ripartizione del mercato della Francia del Sud». Tuttavia, essa non sviluppa nessuna spiegazione analoga in merito all'infrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), della decisione impugnata. Occorre infine aggiungere che la Commissione cerca ancora di ricollegare quest'intesa all'accordo Cembureau, asserendo che quest'ultimo avrebbe mirato anche «all'allineamento sui prezzi locali in caso di attraversamento dei confini» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 1). Orbene, va ricordato che quest'aspetto rientra nella sfera delle «regole di concorrenza leale» (v. decisione impugnata, paragrafo 47, punto 2) che, secondo quanto ammesso dalla Commissione, non costituivano oggetto di addebiti in sede di decisione impugnata (v., segnatamente, il precedente punto 1513).
punto 4042
Alla luce di ciò, occorre concludere che la Commissione non ha dimostrato la sussistenza di un'identità d'oggetto tra l'accordo Cembureau e la pratica concordata di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › A — Accordo unico Cembureau › 1. Identità d'oggetto tra le misure denunciate negli artt. 2-6 della decisione impugnata e l'accordo Cembureau › 1.3. Intesa iberica (decisione impugnata, art. 3, n. 2)
punto 4043
Il resoconto della Cimpor di una riunione svoltasi il 22 luglio 1985 (decisione impugnata, paragrafo 21, punto 2; documenti nn. 33.322/155-157) enuncia quanto segue: «I presenti, che possono essere considerati i rappresentanti dei produttori di cemento di Spagna e Portogallo, hanno manifestato la loro adesione inequivocabile al principio secondo il quale non dovevano esistere correnti di scambio di cemento dalla Spagna verso il Portogallo e viceversa, a meno che non fossero volute e controllate dall'industria cementiera dei due paesi ». Parimenti, la parte del documento della Hispacement contestabile alle ricorrenti (decisione impugnata, paragrafo 21, punto 2; documento n. 33.322/2901) parla del fatto che «i presidenti delle società produttrici di cemento portoghesi si sono riuniti negli uffici di Oficemen con i loro omologhi spagnoli nel dicembre [del 1985] e che in quell'occasione è stato deciso di sospendere ogni esportazione da un paese all'altro».
punto 4044
Da questi due documenti si ricava inequivocabilmente che l'obiettivo perseguito dai partecipanti all'intesa iberica di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata corrispondeva perfettamente all'obiettivo dell'accordo Cembureau.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › A — Accordo unico Cembureau › 1. Identità d'oggetto tra le misure denunciate negli artt. 2-6 della decisione impugnata e l'accordo Cembureau › 1.4. Intesa franco-tedesca (decisione impugnata, art. 3, n. 3)
punto 4045
L'intesa franco-tedesca di cui all'art. 3, n. 3, della decisione impugnata è costituita da due elementi. Nell'art. 3, n. 3, lett. a), la Commissione dichiara che alcune imprese francesi e tedesche, nonché le associazioni francese (lo SFIC) e tedesca (il BDZ), hanno partecipato «ad accordi e pratiche concordate riguardanti la regolamentazione delle forniture eli cemento dalla Francia verso la Germania e viceversa». L'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione impugnata dichiara poi che il BDZ e lo SFIC hanno partecipato ad una « pratica concordata riguardante lo scambio di informazioni al fine di verificare che le limitazioni quantitative all'esportazione tra Francia e Germania e la loro destinazione ai diversi Länder tedeschi venissero rispettate».
punto 4046
Per quanto concerne l'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, e nei termini definiti nel precedente punto 2469, dai documenti analizzati nel paragrafo 22 della decisione impugnata si evince che, in seguito alle esportazioni della Cedest verso i Länder tedeschi diversi dalla Saar, nonché alle reazioni in Francia dei produttori tedeschi, si sono svolte delle concertazioni bilaterali le quali avevano lo scopo di limitare gli scambi transfrontalieri di cemento. Infatti, nella nota interna della Lafarge del 23 giugno 1982 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 4; documenti nn. 33.126/6592-6596) si precisa quanto segue: «Abbiamo chiaramente espresso il parere che ciascuno deve restare all'interno delle proprie frontiere». A tal proposito, in essa si parla del «Principe home market» («Principio del mercato nazionale»). Da un resoconto della Ciments français del 17 maggio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 9; documenti nn. 33.126/4251-4253) si evince parimenti che la Dyckerhoff aveva comunicato alla Ciments français la sua intenzione di non voler vendere in Francia.
punto 4047
La lettera che il presidente della Ciments français, che era anche presidente dello SFIC, ha scritto al presidente della Heidelberger, anch'egli presidente al tempo stesso del BDZ, il 22 settembre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 10; documenti nn. 33.126/3574-3576), contiene, in particolare, le seguenti affermazioni: «(...) Ted Brenke [della Heidelberger] ha espresso l'opinione che, se si vuole rinnovare l'accordo, la parte tedesca chiederà di ridurre il divario esistente dal 1984 tra le forniture francesi e quelle tedesche. Gli ho detto che se avesse insistito su tale richiesta non vedevo molte speranze di raggiungere un ulteriore accordo. Come sa, non vi era una giustificazione logica, né tanto meno deontologica, a tale divario che non era di fatto il risultato di un confronto bilaterale tra interessi francesi e tedeschi (...)».
punto 4048
Come sostenuto dalla Commissione in sede di decisione impugnata (paragrafo 50, punto 4) e come si evince parimenti dalla valutazione sviluppata dal Tribunale nei precedenti punti 2427-2433, le pratiche concordate relative alla ricerca di una soluzione concernente la limitazione delle vendite della Cedest in Germania al di fuori della Saar e l'accordo del 1984 che doveva essere rinnovato, e di cui si parla nella lettera del 22 settembre 1986, erano tutti diretti «all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e alla regolamentazione delle vendite tra i singoli paesi, cioè alla ripartizione dei mercati » (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 9). Ne consegue che l'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata perseguiva il medesimo obiettivo dell'accordo Cembureau.
punto 4049
Per quanto concerne l'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione impugnata, quale definita nei precedenti punti 2471-2491, essa consiste in una pratica concordata riguardante uno scambio di informazioni tra lo SFIC e il BDZ avente il fine di verificare che le limitazioni quantitative all'esportazione tra Francia e Germania venissero rispettate. Pertanto, si tratta di un'infrazione complementare rispetto all'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, e avente il medesimo obiettivo. Ne consegue che sussiste anche un'identità d'oggetto tra lo scambio di informazioni di cui all'art. 3, n. 3, lett. b), e l'accordo Cembureau.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › A — Accordo unico Cembureau › 1. Identità d'oggetto tra le misure denunciate negli artt. 2-6 della decisione impugnata e l'accordo Cembureau › 1.5. Elementi dell'accordo unico riguardante l'ETF (art. 4 della decisione impugnata)
punto 4050
E' stato già accertato (v. il precedente punto 2537) che, mediante l'accordo avente ad oggetto la costituzione dell'ETF, di cui all'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, le imprese ed associazioni interessate miravano ad «eliminare le importazioni nell'Europa occidentale, attualmente le importazioni provenienti dalla Grecia» [resoconto della riunione dell'ETF a Ginevra del 19 agosto 1986 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 15; allegato 15 alla memoria di risposta alla CA della Aker e dell'Euroc)]. L'obiettivo perseguito mediante la costituzione dell'ETF era pertanto l'osservanza dei limiti dei mercati interni europei.
punto 4051
Va poi ricordato che gli accordi e le pratiche concordate di cui all'art. 4, nn. 2 e 3, si ispiravano ad una medesima finalità anticoncorrenziale. Infatti, l'accordo riguardante la costituzione dell'Interciment, di cui all'art. 4, n. 2, ha avuto lo scopo di porre in opera le misure dissuasive e persuasive nei confronti dei produttori i quali, non sentendosi vincolati dalla regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni europei, minacciavano la stabilità dei mercati dei paesi membri della Cembureau (v. il precedente punto 2978). Le pratiche concordate di cui all'art. 4, n. 3, lett. a), e l'accordo di cui all'art. 4, n. 3, lett. b), hanno avuto lo scopo di impedire, in un'ottica anticoncorrenziale, alcune importazioni di cemento proveniente dalla Grecia da parte del gruppo Ferruzzi/Calcestruzzi (v. i precedenti punti 3163 e 3356) e, pertanto, di ristabilire l'ordine sul mercato nel rispetto delle frontiere nazionali.
punto 4052
Alla luce di quanto esposto, si deve concludere che le infrazioni di cui all'art. 4, nn. 1-3, avevano la medesima finalità — circostanza che ha consentito alla Commissione di accertare l'esistenza di un accordo unico relativo all'ETF (v. il precedente punto 3706) — e che tale finalità corrispondeva inoltre perfettamente all'obiettivo dell'accorcio Cembureau.
punto 4053
Viceversa, poiché l'art. 4, n. 4, della decisione impugnata dev'essere integralmente annullato (v. il precedente punto 3769), dal momento che non è stato dimostrato che gli acquisti, oggetto di tale disposizione, mirassero ad impedire importazioni di prodotti greci in Europa occidentale, non si può accogliere la tesi che la regola dell'osservanza elei limiti dei mercati interni ispirasse i comportamenti di cui trattasi.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › A — Accordo unico Cembureau › 1. Identità d'oggetto tra le misure denunciate negli artt. 2-6 della decisione impugnata e l'accordo Cembureau › 1.6. ECEC (art. 5 della decisione impugnata)
punto 4054
Giova ricordare che la Commissione non ha dimostrato che le attività dell'ECEC mirassero al rispetto della regola dei mercati interni, per cui occorre annullare l'art. 5 della decisione impugnata (v. i precedenti punti 3849 e 3850). Alla luce di ciò, le attività in seno a tale comitato per le esportazioni non possono essere considerate una misura di attuazione dell'accordo Cembureau.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › A — Accordo unico Cembureau › 1. Identità d'oggetto tra le misure denunciate negli artt. 2-6 della decisione impugnata e l'accordo Cembureau › 1.7. EPC (art. 6 della decisione impugnata)
punto 4055
E' già stato accertato (v. il precedente punto 3919) che la Commissione ha giudicato a buon diritto che la cooperazione in seno all'EPC mirava a «prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità » (art. 6 della decisione impugnata).
punto 4056
Giacché la finalità perseguita mediante la cooperazione in seno all'EPC corrispondeva all'obiettivo dell'accordo Cembureau, ossia l'osservanza dei limiti dei mercati interni, si deve concludere che sussisteva identità d'oggetto tra l'accordo Cembureau e i comportamenti di cui all'art. 6 della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › A — Accordo unico Cembureau › 1. Identità d'oggetto tra le misure denunciate negli artt. 2-6 della decisione impugnata e l'accordo Cembureau › 1.8. Conclusioni
punto 4057
Dall'analisi qui sviluppata si desume che i comportamenti di cui agli artt. 2 e 3, n. 1, lett. a) e c), e nn. 2 e 3, nonché agli artt. 4, nn. 1-3, e 6 della decisione impugnata, perseguivano tutti la medesima finalità anticoncorrenziale dell'accordo Cembureau. La Commissione ha quindi a buon diritto dichiarato che tali comportamenti avevano tutti come scopo la regola comune dell'osservanza dei limiti dei mercati interni (decisione impugnata, paragrafo 46, punto 2).
punto 4058
Viceversa, dal momento che non è stato dimostrato che i comportamenti di cui agli artt. 3, n. 1, lett. b), 4, n. 4, e 5 della decisione impugnata perseguissero lo stesso obiettivo dell'accordo Cembureau, tali comportamenti non possono essere considerati elementi costitutivi dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › A — Accordo unico Cembureau › 2. Elemento soggettivo › 2.1. Dimostrazione dell'elemento soggettivo in relazione alle diverse categorie di ricorrenti coinvolte
punto 4059
Tutte le ricorrenti sostengono di non aver mai avuto conoscenza di un qualsivoglia accordo Cembureau, che sarebbe stato concluso e confermato durante le riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984.
punto 4060
Esse sottolineano che la mera identità d'oggetto tra le diverse intese bilaterali e multilaterali e l'accordo Cembureau non basterebbe a dimostrare che le intese alle quali hanno partecipato le ricorrenti interessate costituissero misure di attuazione dell'accordo Cembureau (v., in tal senso, sentenza Commissione/Anic, citata nel precedente punto 270, punto 203). Infatti, poiché le ricorrenti avrebbero ignorato l'esistenza di un accordo Cembureau, tali iniziative non avrebbero potuto costituire, da parte loro, una manifestazione d'adesione o di partecipazione al detto accordo.
punto 4061
Occorre pertanto esaminare se la Commissione potesse a buon diritto dichiarare nella decisione impugnata (paragrafo 46, punto 2) che i partecipanti alle intese bilaterali e multilaterali caratterizzate dalla medesima finalità anticoncorrenziale dell'accordo Cembureau fossero consapevoli del fatto che i loro comportamenti si inserivano nella cornice di un progetto comune, stabilito e confermato durante le riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984 (v. il precedente punto 4023).
punto 4062
Ai fini di quest'esame, occorre distinguere due categorie di ricorrenti.
punto 4063
Da un lato, per quanto concerne la Cembureau e i membri diretti di quest'ultima, fatta eccezione per l'Unicem, è stato già accertato che la Commissione ha dimostrato la loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata (v. i precedenti punti 1400-1403). Infatti, per queste associazioni e per queste imprese, la prova della loro partecipazione all'accordo unico Cembureau non è basata, in sede di decisione impugnata, sulla loro partecipazione ad una misura di attuazione del detto accordo, bensì sulla loro appartenenza diretta alla Cembureau e sulla loro partecipazione ad una o più riunioni degli Head Delegates durante le quali l'accordo Cembureau è stato concluso e/o confermato (v. i precedenti punti 1301 e 1302).
punto 4064
Orbene, la Cembureau e i membri diretti della medesima, fatta eccezione per l'Unicem, che hanno partecipato ad una o a più di tali riunioni (v. i precedenti punti 1342-1353), devono necessariamente aver saputo che la loro partecipazione ad una o a più intese bilaterali o multilaterali, caratterizzate da un'identità d'oggetto tra queste ultime e l'accordo Cembureau, si inseriva nella cornice di quest'accordo. La loro partecipazione ad intese che perseguivano 1 obiettivo dell'osservanza dei limiti dei mercati interni costituiva pertanto, da parte loro, un modo per attuare l'accordo Cembureau e, di conseguenza, una manifestazione di adesione continuata all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
punto 4065
La presenza dell'elemento soggettivo è pertanto dimostrata in capo alle ricorrenti Cembureau FIC, VNC, Ciments luxembourgeois, SFIC, Aalborg, BDZ, BCA, Oficemen, Irish Cementi ATIC, Italcementi, Aker, Euroc, Cementir e AGCI. Non è quindi necessario esaminare, in relazione a tali ricorrenti, i vari elementi di collegamento (v. i successivi punti 4069-4073) dedotti in sede di decisione impugnata per dimostrare un collegamento soggettivo tra le diverse intese bilaterali e multilaterali cui esse hanno partecipato e l'accordo Cembureau.
punto 4066
Per quanto concerne invece, dall'altro lato, i membri indiretti della Cembureau nonché I Unicem e la Buzzi, giova ricordare che la prova della loro partecipazione all'infrazione di cui ali art. 1 si basa, nella decisione impugnata (paragrafi 45, punti 10 e 13, e 65, punto 3), sulla loro partecipazione ad una o a più misure di attuazione dell'accordo Cembureau (v. i precedenti punti 1439-1448). Infatti, per queste ricorrenti la partecipazione ad una misura di attuazione dell accordo Cembureau è rivelatrice della loro adesione al detto accordo, concluso e confermato durante le riunioni degli Head Delegates.
punto 4067
Orbene, queste parti sottolineano che, ammesso che gli Head Delegates presenti durante le riunioni contestate nella decisione impugnata abbiano concluso un accordo Cembureau, la decisione impugnata non dimostra che esse siano state informate dell'esistenza di quest'accordo dagli Head Delegates coinvolti. La loro eventuale partecipazione a un'intesa locale non potrebbe essere quindi considerata una manifestazione della loro adesione all'accordo Cembureau.
punto 4068
La dimostrazione dell'elemento soggettivo per queste ricorrenti riveste pertanto un'importanza particolare. Infatti, se la Commissione non dovesse aver dimostrato che queste imprese sapessero, o dovessero necessariamente sapere, che le intese bilaterali e multilaterali cui hanno partecipato, le quali perseguivano il medesimo obiettivo dell'accordo Cembureau, si inserivano nella cornice di un'intesa paneuropea avente ad oggetto l'osservanza dei limiti dei mercati interni e la regolamentazione delle vendite da un paese all'altro, la partecipazione di queste imprese all'infrazione unica di cui all'art. 1 della decisione impugnata non potrebbe essere dichiarata accertata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › A — Accordo unico Cembureau › 2. Elemento soggettivo › 2.2. Elementi di collegamento dedotti in sede di decisione impugnata
punto 4069
Nella decisione impugnata la Commissione elenca diversi elementi i quali dimostrerebbero che la partecipazione delle destinatarie della decisione impugnata a un'intesa bilaterale o multilaterale, avente il medesimo oggetto dell'accordo Cembureau, dev'essere considerata una manifestazione della loro partecipazione all'accordo Cembureau.
punto 4070
In primo luogo, essa rileva quanto segue [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 3, lett. b)]: «Le imprese Blue Circle, CBR, Ciments Français, Lafarge, Dyckerhoff, Heidelberger, Titan, ENCI, Asland e Cimpor, pur non essendo membri diretti di Cembureau, hanno rappresentato la loro associazione nazionale in qualità di “Head Delegates” nel corso delle riunioni organizzate da Cembureau in data 14 gennaio 1983, 19 marzo 1984 e 7 novembre 1984; l'adesione di tali imprese all'accordo [Cembureau] non presenta quindi alcun dubbio».
punto 4071
In secondo luogo, la Commissione ritiene che, durante le riunioni degli Head Delegates, le associazioni membri diretti della Cembureau avrebbero assunto «impegni (...) [nell']interesse (...) dei propri membri», e che «infatti i produttori di cemento sono i veri soggetti che agiscono tramite le proprie associazioni di categoria» (decisione impugnata, paragrafo 44, punto 5; v. anche paragrafo 46, punto 2, secondo periodo).
punto 4072
In terzo luogo, facendo riferimento alla lettera di convocazione per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 2; documenti nn. 33.126/11552 e 11553) e al testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente per la medesima riunione (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documenti nn. 33.126/11583-11585), la Commissione esprime le seguenti considerazioni (decisione impugnata, paragrafo 46, punto 2, quarto periodo; v. anche paragrafo 50, punto 3, quarto periodo): «Cembureau e i suoi membri riconoscono (...) che le frizioni dovute agli scambi tra membri sono di interesse comune perché costituiscono “infrazioni” alle comuni “regole del gioco”. Tali situazioni bilaterali sono, dunque, una manifestazione concreta dell'accordo generale di rispetto dei mercati nazionali». Essa aggiunge (decisione impugnata, paragrafo 46, punto 2, quinto e sesto periodo): «Non è necessario (...) che nelle riunioni di Cembureau sia stato menzionato in termini espliciti ogni problema bilaterale o multilaterale, quantunque ciò possa essere dimostrato in alcuni casi (...). Dai documenti di Cembureau si evince che nelle riunioni collegiali sono state discusse solamente le situazioni la cui soluzione evidentemente non era conseguibile nei contatti diretti tra le parti interessate. Ad esempio, il problema tra l'Italia e la Svizzera, di cui al memorandum destinato al presidente della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (...), apparentemente non è stato discusso collegialmente poiché “la vertenza (...) è in via di soluzione” (...). Ne consegue che rientrano nel quadro di applicazione dell'accordo generale non solamente le situazioni specificamente menzionate nei documenti di Cembureau, ma anche quelle che sono state apparentemente risolte per contatti diretti tra le parti interessate, come nel caso delle difficoltà insorte tra produttori franco-italiani e ispano-portoghesi ».
punto 4073
Infine, in quarto luogo, nella cornice dell'ETF e dell'EPC, la Commissione fa riferimento all'esistenza di un collegamento istituzionale tra l'ETF e la Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 24) e tra l'EPC e la Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 59, punto 1, primo periodo) per dimostrare che i comportamenti di cui agli artt. 4 e 6 della decisione impugnata costituivano misure di attuazione dell'accordo Cembureau.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › A — Accordo unico Cembureau › 2. Elemento soggettivo › 2.3. Dimostrazione della partecipazione dei membri indiretti della Cembureau, della Unicem e della Buzzi all'accordo Cembureau mediante la loro partecipazione a una misura di attuazione del detto accordo
punto 4074
Occorre anzitutto ricordare che la Commissione non ha dimostrato che i comportamenti di cui agli artt. 3, n. 1, lett. b), 4, n. 4, e 5 della decisione impugnata fossero elementi costitutivi dell'accordo Cembureau (v. il precedente punto 4058). Inoltre, l'art. 3, n. 3, lett. a), da un lato, e l'art. 6, dall'altro, devono essere annullati nei confronti, rispettivamente, della Cedest (v. i precedenti punti 2384 e 2385), della Heracles e della Titan (v. il precedente punto 3970).
punto 4075
Da tale constatazione deriva la conseguenza che, per alcuni membri indiretti della Cembureau, vale a dire le imprese ENCI, Cedest, Nordcement, Alsen-Breitenburg, Rugby, Castle, Heracles e Titan, la partecipazione ad una misura di attuazione dell'accordo Cembureau non è stata provata nella decisione impugnata. Per la Cedest, infatti, i comportamenti di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata costituiscono, secondo la detta decisione, l'unica manifestazione della sua adesione all'accordo Cembureau. Lo stesso può dirsi della partecipazione della Rugby ai comportamenti di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), della decisione impugnata, e della partecipazione dell'ENCI, della Nordcement e della Alsen-Breitenburg ai comportamenti di qui all'art. 5 della decisione impugnata. Anche per la Castle, la sua partecipazione alle intese di cui agli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5 della decisione impugnata costituiscono le sole manifestazioni della sua partecipazione all'accordo Cembureau. Infine, i comportamenti di cui agli artt. 4, n. 4, e 6 della decisione impugnata costituiscono le uniche «misure di attuazione» dell'accordo Cembureau cui avrebbero partecipato la Heracles e la Titan.
punto 4076
Orbene, per quanto concerne i membri indiretti della Cembureau, la decisione impugnata afferma espressamente che le dette imprese hanno partecipato indirettamente all'accordo Cembureau «con la loro adesione a diverse intese e disposizioni convenute allo scopo di completare l'accordo generale e/o per concorrere alla sua applicazione » (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 10). Per questa ragione, l'art. 1 è diretto solo alle imprese le quali (decisione impugnata, paragrafo 65, punto 3) hanno «chiaramente manifestato la loro adesione all'accordo [Cembureau] partecipando [ad una misura di attuazione del medesimo]».
punto 4077
Di conseguenza, la Commissione, non avendo dimostrato la partecipazione delle imprese ENCI, Cedest, Nordcement, Alsen-Breitenburg, Rugby, Castle, Heracles e Titan ad una misura di attuazione dell'accordo Cembureau non ha titolo, nel rispetto dei criteri di imputazione propri della decisione impugnata, per accusare tali imprese, membri indiretti della Cembureau, di aver partecipato all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
punto 4078
Essa non può sostenere, come ha fatto nel presente giudizio, che la partecipazione dell'ENCI e della Titan all'accordo Cembureau risulterebbe comunque provata per il fatto che un membro del personale di queste imprese ha partecipato alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, nel corso della quale è stato concluso l'accordo di cui trattasi. Al riguardo si deve ricordare che, nell'ottica della decisione impugnata, quest'elemento non è apparso sufficiente per contestare a un'impresa, membro indiretto della Cembureau, la partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 (v. il precedente punto 1441). Infatti, la prova della partecipazione di un membro indiretto della Cembureau all'accordo Cembureau è stata ricavata unicamente dalla sua partecipazione ad una o a più misure di attuazione dell'accordo Cembureau. Per questa ragione, in relazione ai membri indiretti della Cembureau, un dipendente dei quali aveva assistito ad una o a più riunioni degli Head Delegates, si è affermato, analogamente agli altri membri indiretti e a differenza dei membri diretti, che « con la loro adesione a diverse intese e disposizioni convenute allo scopo di completare l'accordo generale e/o per concorrere alla sua applicazione hanno partecipato indirettamente [all']accordo [Cembureau]» (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 10). Sempre per questa ragione, la Ciments d'Obourg, membro indiretto della Cembureau, un dipendente della quale (il signor Pestalozzi) ha assistito alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 4), non è citata nell'art. 1 della decisione impugnata, poiché la Commissione non ha accertato la partecipazione della detta impresa aď una misura di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 4079
Pertanto, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato nei confronti delle imprese ENCI, Cedest, Nordcement, Alsen-Breitenburg, Rugby, Castle, Heracles e Titan.
punto 4080
Occorre poi esaminare se la Commissione avesse il diritto di contestare l'adesione all'accordo unico e continuato Cembureau agli altri membri indiretti dell'omonima associazione, vale a dire alle imprese CBR, Dyckerhoff, Vicat, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Valenciana, Asland, Uniland, Cimpor, Secii, Holderbank, Hornos Ibéricos, Blue Circle e Halkis, a causa della loro partecipazione ad una o a più intese bilaterali o multilaterali esaminate nella decisione impugnata ed aventi il medesimo oggetto dell'accordo Cembureau. La stessa verifica dev'essere compiuta in relazione all'Unicem, membro diretto della Cembureau che non ha partecipato a nessuna riunione degli Head Delegates, e alla Buzzi, la quale non era membro né diretto né indiretto della Cembureau.
punto 4081
Per tali imprese occorre quindi valutare se gli elementi di connessione menzionati nei precedenti punti 4069-4073 siano in grado di dimostrare un legame tra, da un lato, la loro partecipazione a un'intesa particolare avente il medesimo oggetto dell'accordo Cembureau e, dall'altro, quest'ultimo accordo, legame il quale rivelerebbe che siffatta partecipazione costituiva una loro manifestazione di adesione all'accordo Cembureau.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › A — Accordo unico Cembureau › 2. Elemento soggettivo › 2.3. Dimostrazione della partecipazione dei membri indiretti della Cembureau, della Unicem e della Buzzi all'accordo Cembureau mediante la loro partecipazione a una misura di attuazione del detto accordo › 2.3.1. Presenza di un membro del personale di un'impresa alle riunioni degli Head Delegates nel corso delle quali l'accordo Cembureau è stato concluso e/o confermato
punto 4082
La Commissione si basa sulla presenza di un dipendente di alcuni membri indiretti della Cembureau alle riunioni degli Head Delegates per dimostrare la loro partecipazione all'accordo Cembureau [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 3, lett. b)]. Gli Head Delegates i quali rappresentavano le associazioni nazionali erano infatti, di norma, alti dirigenti di imprese cementiere dei paesi interessati. Occorre però ricordare che, nell'ottica della decisione impugnata, la presenza di un dipendente di un membro indiretto della Cembureau non è stata giudicata sufficiente, in quanto tale, a fondare l'accusa di partecipazione di tale membro indiretto all'accordo Cembureau (v. il precedente punto 1441). Ciò malgrado, per i membri indiretti i quali hanno partecipato ad una o a più intese bilaterali o multilaterali esaminate nella decisione impugnata, quest'elemento appare rilevante per dimostrare che la loro partecipazione ad una siffatta, specifica intesa dev'essere considerata come adesione all'accordo Cembureau.
punto 4083
E' pacifico che un dipendente delle seguenti imprese, membri indiretti della Cembureau, ha assistito alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, nella cui cornice è stato concluso l'accordo Cembureau; si tratta dei signori: Van Hove, della CBR, Grüner, della Dyckerhoff, Poitrat, della Ciments français, Schuhmacher, della Heidelberger, Bertrán, della Asland, Toscano Jr, della Cimpor, e di Sir John Milne, della Blue Circle. Tale circostanza è del resto confermata dall'elenco dei partecipanti previsti per la riunione del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 4; documento n. 33.126/11581). E' anche pacifico che queste imprese hanno delegato un membro del loro personale ad assistere ad almeno una delle due riunioni degli Head Delegates durante le quali l'accordo Cembureau è stato confermato (decisione impugnata, paragrafo 19, punti 8 e 13: documenti nn. 33.126/11699, 11752 e 11753).
punto 4084
E' inoltre pacifico che un membro del personale della Lafarge, vale a dire il signor Collomb, ha assistito alle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984, durante le quali l'accordo Cembureau è stato confermato (decisione impugnata, paragrafo 19, punti 8 e 13; documenti nn. 33.126/11699, 11752 e 11753).
punto 4085
Benché, come sottolineato dalle imprese CBR, Ciments français ed Asland, le persone menzionate nei precedenti punti 4083 e 4084 abbiano assistito alle riunioni in occasione delle quali l'accordo Cembureau è stato concluso e/o confermato in qualità di Head Delegates o di esperti, è pur certo che, tramite la presenza di un loro alto dirigente alle dette riunioni, le imprese interessate devono aver necessariamente appreso dell'esistenza dell'accordo Cembureau e dei contenuti del medesimo.
punto 4086
Alla luce di ciò, occorre concludere che i detti membri indiretti della Cembureau si sono resi conto che la loro partecipazione a un'intesa bilaterale o multilaterale avente il medesimo oggetto dell'accordo Cembureau equivaleva, per parte loro, all'attuazione di quest'ultimo.
punto 4087
Pertanto, la partecipazione della CBR alle infrazioni di cui all'art. 4, nn. 1-3, lett. a), della Dyckerhoff alle infrazioni di cui agli artt. 3, n. 3, lett. a), e 4, nn. 1-3, lett. a), della Ciments français alle infrazioni di cui agli artt. 3, n. 3, lett. a), 4, nn. 1 e 2, e 6, della Heidelberger alle infrazioni di cui agli artt. 3, n. 3, lett. a), e 4, n. 1, della Lafarge alle infrazioni di cui agli artt. 3, n. 1, lett. a), 3, n. 3, lett. a), 4, nn. 1-3, lett. a), e 6, della Asland all'infrazione di cui all'art. 4, n. 1, della Cimpor all'infrazione di cui all'art. 3, n. 2, e della Blue Circle alle infrazioni di cui agli artt. 4, nn. 1-3, lett. a), e 6 della decisione impugnata costituivano ciascuna la manifestazione della loro adesione all'accordo Cembureau.
punto 4088
E' quindi a buon diritto che, nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato accertata la partecipazione delle imprese CBR, Dyckerhoff, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Asland, Cimpor e Blue Circle all'infrazione unica di cui all'art. 1 della decisione impugnata. La durata della loro partecipazione alla detta infrazione sarà oggetto di separato esame.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › A — Accordo unico Cembureau › 2. Elemento soggettivo › 2.3. Dimostrazione della partecipazione dei membri indiretti della Cembureau, della Unicem e della Buzzi all'accordo Cembureau mediante la loro partecipazione a una misura di attuazione del detto accordo › 2.3.2. Altri elementi di collegamento
punto 4089
Per quanto concerne sia l'Unicem, sia i membri indiretti della Cembureau nessun dipendente dei quali ha assistito ad una riunione degli Head Delegates, sia la Buzzi, la quale non è membro né diretto né indiretto della Cembureau, l'eventuale collegamento tra, da un lato, un'intesa bilaterale o multilaterale concernente l'osservanza dei limiti dei mercati interni, cui essi abbiano partecipato, e, dall'altro, l'accordo Cembureau dev'essere dimostrato sulla scorta di altri indizi. Dal momento che l'analisi prima condotta ha già permesso di accertare che l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata non può essere contestata in capo alle imprese ENCI, Cedest, Nordcement, Alsen-Breitenburg, Rugby, Castle, Heracles e Titan, gli altri fattori di collegamento sui quali la Commissione si è basata nella decisione impugnata rimangono rilevanti nei confronti delle sole nove imprese qui elencate: Unicem (membro diretto della Cembureau), Vicat, Halkis, Holderbank, Secil, Uniland, Hornos Ibéricos, Valenciana (membri indiretti della Cembureau) e Buzzi (la quale non era membro né diretto né indiretto della Cembureau).
punto 4090
Occorre ricordare che, secondo la Commissione, per quanto riguarda le intese bilaterali e multilaterali aventi lo stesso oggetto dell'accordo Cembureau, la circostanza che le imprese interessate, fatta eccezione per l'Unicem e la Buzzi, siano membri indiretti della Cembureau e che durante le riunioni degli Head Delegates si sia discusso di casi di tensione bilaterale giustificherebbe la conclusione che tali intese costituivano misure di attuazione dell'accordo Cembureau. In relazione alle infrazioni di cui agli artt. 4 e 6 della decisione impugnata, la Commissione fa inoltre riferimento al collegamento istituzionale tra la Cembureau e, rispettivamente, l'ETF e l'EPC.
punto 4091
Per quanto concerne le discussioni riguardanti tensioni bilaterali, va rilevato che soltanto una di esse può essere ricollegata ad un'intesa bilaterale o multilaterale esaminata nella decisione impugnata, ossia all'intesa franco-tedesca (decisione impugnata, art. 3, n. 3). Infatti, secondo la decisione impugnata, le « esportazioni dalla Francia verso la Germania » sono state oggetto di discussione durante la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (memorandum all'attenzione del presidente per la riunione del 19 marzo 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729). Gli altri casi di tensione bilaterale di cui parla la documentazione relativa alle riunioni degli Head Delegates, in particolare il memorandum all'attenzione del presidente per la riunione del 19 marzo 1984 e le minute riguardanti la detta riunione (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737), non sono sfociate in un'intesa bilaterale o multilaterale sanzionata dalla decisione impugnata.
punto 4092
Ne consegue che la circostanza che alcuni casi di tensione bilaterale siano stati discussi durante le riunioni degli Head Delegates non dimostra la partecipazione all'accordo Cembureau da parte delle nove imprese prima elencate. Infatti, in base al testo stesso della decisione impugnata, nessuna di esse ha partecipato all'intesa franco-tedesca.
punto 4093
Si deve poi aggiungere che la Commissione, nella decisione impugnata (paragrafo 46, punto 2, quinto e sesto periodo) sostiene giustamente che l'accordo Cembureau prevede, in caso di necessità, il ricorso a colloqui bilaterali o multilaterali tra le parti direttamente interessate, di modo che solo i trasferimenti di cemento tra i membri definiti come «difficoltà», che non era stato possibile risolvere sul campo, sono stati dibattuti durante le riunioni degli Head Delegates [v. testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente per la riunione del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documenti nn. 33.126/11583-11585) e minute della riunione del 19 marzo 1984, già citate nel precedente punto 4091].
punto 4094
Tuttavia, anche se la mancanza di elementi di prova i quali dimostrino che durante le riunioni degli Head Delegates si è discusso delle tensioni alla base di intese aventi il medesimo oggetto dell'accordo Cembureau non significa di per sé che tali intese non costituissero misure di attuazione dell'accordo Cembureau, il mancato richiamo alle tensioni sorte nell'ambito delle intese franco-italiane e iberica, nonché dell'ETF e dell'EPC, durante le riunioni degli Head Delegates non può evidentemente costituire una prova concreta dell'esistenza di un collegamento tra le dette intese e l'accordo Cembureau.
punto 4095
Per quanto concerne il preteso collegamento istituzionale tra la Cembureau, da un lato, e l'ETF e l'EPC, dall'altro, è giocoforza constatare che la Commissione non spiega come tale elemento possa dimostrare che le nove imprese prima elencate nell'ultima frase del punto 4089 fossero a conoscenza dell'accordo Cembureau, condizione necessaria per poter considerare la loro partecipazione alle infrazioni di cui agli artt. 4 e 6 della decisione impugnata come una forma di adesione al detto accordo.
punto 4096
Viceversa, l'adesione indiretta alla Cembureau costituisce un criterio di collegamento rilevante. Infatti, come giustamente sottolineato dalla Commissione, i veri protagonisti sul mercato sono le imprese e non le associazioni di categoria, membri diretti della Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 44, punto 5). Di conseguenza, si deve ritenere che queste associazioni hanno informato i loro membri in merito alla conclusione e alla conferma dell'accordo Cembureau in seguito alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984. Durante la riunione del 14 gennaio 1983, il presidente della Cembureau ha del resto espressamente invitato gli Head Delegates presenti a «diffondere intorno [a loro] parole di saggezza» [testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documenti nn. 33.126/11583-11585)].
punto 4097
Inoltre, nel settore del cemento, qualsiasi iniziativa su un mercato determinato rischia di diffondersi, come un'onda, sui mercati più lontani, come indicato dal passaggio del documento di Zurigo/Céligny (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 3; documenti nn. 33.126/18772-18779; v. il precedente punto 2539), secondo il quale, in relazione alle esportazioni greche dirette verso il Regno Unito e l'Italia: «L'attuale situazione costituisce senza dubbio una minaccia non solo per i paesi più esposti all'attacco bensì per tutta l'Europa ». Dal momento che la riuscita della regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni, stabilita e confermata durante le riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984, dipendeva dalla sua applicazione a livello generale, le associazioni nazionali, membri diretti della Cembureau, devono aver necessariamente informato i loro membri circa l'esistenza e il contenuto dell'accordo Cembureau.
punto 4098
Ne consegue che tutti i membri indiretti della Cembureau devono essere stati informati dell'esistenza e del contenuto del detto accordo. Di conseguenza, anche se, nella presente fattispecie, la rappresentanza dei membri indiretti della Cembureau in occasione delle riunioni degli Head Delegates non può essere considerata, di per sé, come un criterio di imputazione dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata (v. i precedenti punti 563 e 564), l'adesione indiretta alla Cembureau dimostra nondimeno che la partecipazione di un'impresa a un'intesa bilaterale o multilaterale avente il medesimo oggetto dell'accordo Cembureau ha costituito una forma di attuazione dell'accordo Cembureau ed ha implicato, di conseguenza, un'adesione a tale accordo.
punto 4099
Fra le nove ricorrenti prima elencate nell'ultima frase del punto 4089 compaiono i seguenti membri indiretti della Cembureau: Vicat, Valenciana, Uniland, Secil, Holderbank, Hornos Ibéricos e Halkis. Quando queste imprese hanno partecipato a un'intesa bilaterale o multilaterale avente il medesimo oggetto dell'accordo Cembureau esse devono aver saputo necessariamente che, agendo in tal modo, si inserivano nell'intesa paneuropea conclusa e confermata durante le riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984.
punto 4100
Pertanto, la partecipazione della Vicat all'infrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della Secil all'infrazione di cui all'art. 3, n. 2, dell'Uniland e della Holderbank alle infrazioni di cui all'art. 4, nn. 1-3, lett. a), e infine della Valenciana, della Hornos Ibéricos e della Halkis all'infrazione di cui all'art. 6 della decisione impugnata hanno costituito altrettante manifestazioni della loro adesione all'accordo Cembureau.
punto 4101
E' quindi a buon diritto che, nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato accertata la partecipazione delle imprese Vicat, Valenciana, Uniland, Secii, Holderbank, Hornos Ibéricos e Halkis all'infrazione unica di cui all'art. 1 della decisione impugnata. La durata della loro partecipazione alla detta infrazione sarà oggetto di separato esame.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › A — Accordo unico Cembureau › 2. Elemento soggettivo › 2.3. Dimostrazione della partecipazione dei membri indiretti della Cembureau, della Unicem e della Buzzi all'accordo Cembureau mediante la loro partecipazione a una misura di attuazione del detto accordo › 2.3.3. Casi particolari dell'Unicem e della Buzzi
punto 4102
Per quanto concerne l'Unicem, non può accogliersi la tesi che essa fosse rappresentata in occasione delle riunioni degli Head Delegates durante le quali l'accordo Cembureau è stato concluso e confermato (v. i precedenti punti 1404-1416).
punto 4103
E' già stato accertato che la Commissione ha dimostrato che l'Unicem ha partecipato alle seguenti infrazioni nella cornice dell'ETF:
costituzione dell'ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1; v. i precedenti punti 2682 e 2683);
pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare alla Titan, il cliente Calcestruzzi [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a); v. i precedenti punti 3252 e
accordo avente lo scopo di evitare importazioni, da parte della Calcestruzzi, di cemento proveniente dalla Grecia [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. b); v. il precedente punto 3396].
punto 4104
Orbene, tenendo conto della sua qualità di membro diretto della Cembureau, l'Unicem doveva necessariamente sapere, per motivi analoghi a quelli illustrati nei precedenti punti 4096-4098 in relazione ai membri indiretti della Cembureau, che, partecipando alle varie azioni di cui all'art. 4, nn. 1 e 3, lett. a) e b), di oggetto identico a quello dell'accordo Cembureau (v. i precedenti punti 4050-4052), essa dava attuazione a quest'ultimo accordo.
punto 4105
Giova poi sottolineare che, nella cornice dell'infrazione di cui all'art. 4, n. 1, della decisione impugnata, l'Unicem ha avuto incontri diretti con rappresentanti della Blue Circle, dell'Oficemen e della Lafarge, i quali o hanno partecipato direttamente, o hanno delegato un membro del loro personale ad assistere alle riunioni degli Head Delegates durante le quali l'accordo Cembureau è stato concluso e/o confermato. Infatti, l'Unicem ha partecipato, insieme ai signori Marichal, della Lafarge, Andia, dell'Oficemen, e Shepherd, della Blue Circle, al sottogruppo «Scambio di esperienze difensive», costituito nel quadro della riunione degli Head Delegates del 9 settembre 1986 [resoconto della riunione del 9 settembre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 22; documenti nn. 33.126/18849-18862) e nota della Lafarge del 25 marzo 1987 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 47; documenti nn. 33.126/4858-4861)]. Parimenti, per quanto concerne l'infrazione di cui all'art. 4, n. 3, lett. b), si deve rilevare che gli altri due partecipanti all'accordo diretto ad evitare importazioni, da parte della Calcestruzzi, di cemento proveniente dalla Grecia, ossia la Cementir e l'Italcernenti, sono membri diretti della Cembureau i quali erano rappresentati in occasione delle riunioni durante le quali l'accordo Cembureau è stato concluso e/o confermato.
punto 4106
Come giustamente sottolineato dalla Commissione, l'ipotesi che l'Unicem ignorasse l'accordo Cembureau risulta inoltre inconciliabile con le seguenti affermazioni, contenute nel telex inviato dall'Italcementi alla Titan in data 13 maggio 1987 (decisione impugnata, paragrafo 27, punto 8; documento n. 33.126/19204): «Con riferimento al contratto tra Titan e Calcestruzzi concernente forniture di cemento in Italia e alla proposta di Calcestruzzi di tenere una riunione a Lussemburgo il 24 maggio 1987, vi informo che i produttori di cemento intendono naturalmente partecipare a tale riunione, essendone parte in causa ad alto livello. Pertanto, i sigg. Pesenti, Testore e Carella (rappresentanti rispettivamente di Italcementi, Unicem e Cementir) saranno lieti di partecipare alla riunione dopo l'assemblea generale di Cembureau, allo scopo di dare una soluzione al problema oggetto delle nostre discussioni, nello spirito che da alcuni anni accomuna le industrie cementiere di vari paesi europei».
punto 4107
Ne consegue che è stata provata l'esistenza di un collegamento tra le misure adottate dall'Unicem nella cornice dell'ETF e l'accordo Cembureau. E' quindi a buon diritto che, nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato accertata la partecipazione dell'Unicem all'infrazione unica di cui all'art. 1 della decisione impugnata. La durata della sua partecipazione alla detta infrazione sarà oggetto di separato esame.
punto 4108
Per quanto concerne la Buzzi, la quale non è membro né diretto né indiretto della Cembureau, occorre ricordare che essa ha partecipato a due infrazioni il cui oggetto era identico a quello dell'accordo Cembureau, ossia la pratica concordata con la Lafarge di cui all'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione impugnata (v. i precedenti punti 1868 e 4036) e la pratica concordata con la Vicat di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata (v. i precedenti punti 1959 e 4039).
punto 4109
Nella fattispecie, occorre tuttavia verificare se la Buzzi, all'atto di partecipare a queste intese franco-italiane, abbia saputo, o avrebbe dovuto sapere che, agencio in tal modo, si inseriva nell'intesa paneuropea conclusa e confermata durante le riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984. Come del resto ammesso dalla Commissione in occasione dell'udienza nella causa T-51/95, la mera identità d'oggetto tra le intese bilaterali o multilaterali e l'accordo Cembureau non basta a dimostrare una tale adesione (v. anche il precedente punto 4060). Infatti, la partecipazione della Buzzi alle intese franco-italiane di cui trattasi potrà essere considerata manifestazione della sua adesione al detto accordo solo se risulti adeguatamente dimostrata la conoscenza da parte sua dell'esistenza dell'accordo Cembureau.
punto 4110
Giova ricordare che, nella decisione impugnata, la Commissione richiama diversi elementi i quali proverebbero la conoscenza dell'accordo Cembureau da parte delle imprese partecipanti a un'intesa bilaterale o multilaterale (v. i precedenti punti 4069-4073). Orbene, a carico della Buzzi la Commissione non fa rinvio nemmeno ad uno di tali elementi (decisione impugnata, paragrafi 20 e 48).
punto 4111
Allo scopo di dimostrare la conoscenza, da parte della Buzzi, dell'accordo Cembureau la Commissione si riferisce unicamente alla circostanza che questa ricorrente ha avuto incontri con alcuni partecipanti all'accordo Cembureau nella cornice delle intese franco-italiane (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 2), ed aggiunge: «L'elemento rilevante è l'oggetto [delle intese franco-italiane alle quali la Buzzi ha partecipato] che è quello dell'accordo generale» (decisione impugnata, paragrafo 48, punto 2).
punto 4112
Tuttavia, come si è già avuto occasione di rilevare, non basta la coincidenza dell'elemento oggettivo per poter accusare un'impresa di aver partecipato all'accordo Cembureau. Inoltre, nessuna delle prove documentali sulle quali la Commissione si è basata per dimostrare l'identità d'oggetto tra le intese franco-italiane e l'accordo Cembureau (v. i precedenti punti 4033-4042) contiene indizi i quali dimostrino che la Buzzi abbia avuto conoscenza dell'accordo Cembureau. In mancanza di indizi del genere, la circostanza che la Buzzi abbia avuto incontri con imprese, di cui è dimostrata la partecipazione all'accordo Cembureau, non basta per provare la sua conoscenza del detto accordo.
punto 4113
Ne consegue che, malgrado sia stata provata la partecipazione della Buzzi alle intese bilaterali di cui all'art. 3, n. 1, lett. a), b) e c) (v. i precedenti punti 1819-2035), la Commissione non ha dimostrato che questa partecipazione costituisse una forma di adesione, da parte sua, all'accordo Cembureau, un'intesa paneuropea di particolare gravità (decisione impugnata, paragrafi 46 e 65, punto 5). Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato nei confronti della Buzzi.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › A — Accordo unico Cembureau › 2. Elemento soggettivo › 2.4. Conclusioni
punto 4114
Da tutto quanto sin qui illustrato discende che la Commissione ha dimostrato la partecipazione all'accordo Cembureau delle ricorrenti CBR, Cembureau, FIC, VNC, Ciments luxembourgeois, Dyckerhoff, SFIC, Vicat, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Aalborg, BDZ, Unicem, Valenciana, BCA, Asland, Uniland, Oficemen, Irish Cement, Cimpor, Secil, ATIC, Italcementi, Holderbank, Hornos Ibéricos, Aker, Euroc, Cementir, Blue Circle, AGCI ed Halkis. Dal momento che le dette associazioni ed imprese, partecipando secondo i casi ai comportamenti di cui agli artt. 2, 3, n. 1, lett. a) e e), 3, nn. 2 e 3, 4, nn. 1-3, e 6 della decisione impugnata, davano attuazione all'accordo Cembureau, queste intese bilaterali e multilaterali sono state giustamente considerate elementi costitutivi dell'accordo Cembureau e, pertanto, il detto accordo è stato qualificato come accordo unico in sede di decisione impugnata (paragrafo 46).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › A — Accordo unico Cembureau › 3. Argomenti generali sollevati avverso il ricorso alla nozione di accordo unico
punto 4115
In primo luogo, le ricorrenti FIC, SFIC, Vicat, Ciments français, Lafarge, Unicem, Uniland, Oficemen, Cimpor, Secil, Hornos Ibéricos e Blue Circle allegano che la Commissione avrebbe sviluppato un circolo vizioso per dimostrare l'esistenza dell'accordo unico Cembureau. Essa avrebbe infatti qualificato come anticoncorrenziali alcuni comportamenti, ritenuti dalle dette ricorrenti innocenti o circoscritti a livello locale, a causa di un loro collegamento con un ipotetico accordo unico, basandosi nel contempo su di essi per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau.
punto 4116
Quest'argomento dev'essere respinto. La Commissione ha dedotto l'esistenza dell'accordo Cembureau non dalla constatazione delle intese bilaterali o multilaterali di cui agli artt. 2-6 della decisione impugnata, bensì dalle prove documentali dirette menzionate nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata (v. i precedenti punti 862-1095), le quali dimostrano che, in occasione delle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984, si è manifestato un consenso generale sul principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni e sulla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro. Nella decisione impugnata, la prova dell'esistenza dell'accordo Cembureau non dipende quindi assolutamente dall'esistenza delle misure di attuazione dell'accordo medesimo. Parimenti, la Commissione ha giustificato ogni volta sulla scorta di documenti l'illiceità dei vari comportamenti denunciati negli artt. 2, 3 e 4, nn. 1-3, della decisione impugnata. Per quanto riguarda l'infrazione di cui all'art. 6 della decisione impugnata, il ragionamento della Commissione cade in un circolo vizioso solo per la parte in cui essa deduce l'illiceità delle attività dell'EPC dalla circostanza che tutti gli aderenti all'EPC erano membri indiretti della Cembureau e che, pertanto, sarebbero stati tutti vincolati all'osservanza della regola dei mercati domestici (v. il precedente punto 3879). Tuttavia, gli altri elementi di prova dedotti dalla Commissione corroborano la sua conclusione, secondo la quale le attività dell'EPC erano in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, dal momento che miravano a «prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità» (v. i precedenti punti 3882-3933). Ne consegue che, nella decisione impugnata, la prova dell'illiceità delle misure di cui agli artt. 2, 3, 4, nn. 1-3, e 6 non si basa su un collegamento teorico con l'accordo Cembureau, bensì su prove documentali dirette.
punto 4117
In secondo luogo, le imprese Vicat, Heidelberger, Italcementi e Blue Circle asseriscono che, facendo ricorso alla teoria dell'accordo unico, la Commissione si sarebbe in parte sottratta all'onere della prova, se non addirittura lo avrebbe invertito, esimendosi dal dimostrare l'esistenza di un comportamento illecito di ciascun destinatario della decisione impugnata. La Commissione avrebbe infatti presunto che tutti i comportamenti tenuti dai produttori di cemento europei mirassero all'applicazione dell'accordo Cembureau, formulando in tal modo una presunzione di colpevolezza. La Blue Circle sottolinea pure che da vari brani della decisione impugnata si desumerebbe che la Commissione avrebbe ritenuto che non spettasse ad essa provare le diverse infrazioni, bensì che fosse compito delle imprese indagate dimostrare la falsità delle allegazioni contenute nella CA.
punto 4118
Questi argomenti devono essere respinti. Le varie infrazioni denunciate nella CA e riproposte in sede di decisione impugnata, così come la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte a queste ultime, sono state dimostrate in base non ad una presunzione di colpevolezza, bensì a prove documentali dirette.
punto 4119
Inoltre, la circostanza che la Commissione, nella decisione impugnata, ritenga che gli argomenti della Blue Circle, così come quelli degli altri destinatari del medesimo provvedimento, non inficino le constatazioni da essa sviluppate in sede di CA in base a prove documentali non dimostra assolutamente che la Commissione abbia invertito l'onere della prova.
punto 4120
In terzo luogo, la Heidelberger, l'Uniland e l'Oficemen contestano la qualifica di accordo unico data alle misure adottate nella cornice della Cembureau, dato che il (dispositivo della decisione impugnata rivelerebbe la totale mancanza di identità soggettiva tra le varie infrazioni. Esse sottolineano che alcune infrazioni sarebbero imputate alla Cembureau ed ai membri della medesima (decisione impugnata, art. 2, nn. 1 e 2), altre ad alcuni membri diretti e ad altri membri indiretti della Cembureau (decisione impugnata, artt. 3, nn. 2 e 3, e 4, nn. 1-3), altre ancora unicamente a membri indiretti della Cembureau (decisione impugnata, artt. 3, n. 1, e 6) o ad imprese non aderenti alla Cembureau (caso della Buzzi; decisione impugnata, art. 3, n. 1).
punto 4121
La Aker e l'Euroc fanno rilevare che per nessuna delle presunte infrazioni bilaterali o multilaterali concernenti specifici mercati sarebbe dimostrato che le imprese interessate abbiano saputo che applicavano un accordo Cembureau, che punivano altre imprese non rispettose del detto accordo, che minacciavano di denunciare dinanzi alla Cembureau casi di «concorrenza sleale», che giustificavano il loro comportamento con un accordo Cembureau o che a quest'ultimo facevano riferimento. Esse insistono anche sulla circostanza che, in numerosi casi, i comportamenti sarebbero stati tenuti solo nell'ambito di mercati locali o regionali.
punto 4122
Giova ricordare che la Commissione ha dimostrato che, nella cornice della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, è stato concluso l'accordo Cembureau, il quale verteva sull'osservanza dei limiti dei mercati interni e sulla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro (v. i precedenti punti 862-1095). Il successo di tale accordo dipendeva dalla sua applicazione a livello generale. Infatti, data l'interdipendenza esistente fra i vari mercati nazionali, qualsiasi azione intrapresa su un determinato mercato rischiava di propagarsi, come un'onda, sui mercati più lontani. Per tale motivo l'accordo Cembureau prevedeva, in caso di esportazioni non controllate in Europa, l'organizzazione di «dialoghi bilaterali o multilaterali» al fine di far rispettare le «regole del gioco» [testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente della Cembureau per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documenti nn. 33.126/11583-11585)]. Per tale ragione l'applicazione dell'accordo Cembureau è stata puntuale e locale.
punto 4123
Di conseguenza, come sostenuto dalla Commissione, la circostanza che varie imprese abbiano svolto ruoli diversi nel perseguimento di un comune obiettivo non elimina l'identità soggettiva (decisione impugnata, paragrafo 46, punto 2, terzo periodo). Infatti, ogni soggetto la cui partecipazione all'accordo Cembureau è stata dimostrata ha contribuito, al proprio livello, al perseguimento dell'obiettivo comune, partecipando ad una o a più fra le misure di attuazione menzionate nella decisione impugnata, consapevole del fatto che gli altri partecipanti all'accordo Cembureau avrebbero adottato misure analoghe nel momento in cui le loro frontiere nazionali fossero state minacciate. E' così che le iniziative avviate dalle diverse partecipanti all'accordo Cembureau interagivano fra loro al fine di concorrere al comune obiettivo perseguito, ossia l'osservanza a livello generale dei limiti dei mercati interni e la regolamentazione delle vendite da un paese all'altro.
punto 4124
La circostanza che nessun documento riguardante le intese bilaterali e multilaterali contenga un esplicito riferimento all'accordo Cembureau non giustifica un riesame di tale valutazione. Occorre ricordare a tal proposito che l'accordo Cembureau non è riconducibile a un accordo formale, bensì a un informale concorso di volontà mirante «all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e alla regolamentazione delle vendite tra i singoli paesi, cioè alla ripartizione dei mercati» (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 9) (v. il precedente punto 998).
punto 4125
Gli argomenti delle ricorrenti Heidelberger, Uniland, Oficemen, Aker ed Euroc devono quindi essere respinti.
punto 4126
In quarto luogo, la Heidelberger e la Hornos Ibéricos allegano che, contrariamente ai fatti analizzati nelle cause Polipropilene (v., ad esempio, sentenza 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, citata nel precedente punto 140, punto 263, e sentenza BASF/Commissione, citata nel precedente punto 1852, punti 244 e seguenti), le pretese partecipanti all'accordo Cembureau non avrebbero preso parte a un sistema di riunioni regolari. Le ricorrenti interessate ritengono che un accordo unico richieda quanto meno l'organizzazione di riunioni regolari o di diversi incontri nel corso dei quali tutti i partecipanti sono generalmente, o almeno regolarmente, presenti e vengono esaminati gli obiettivi delle intese e le loro modalità di applicazione. Orbene, nella fattispecie, fatta eccezione per le tre riunioni degli Head Delegates esaminate nella decisione impugnata, svoltesi nel periodo 14 gennaio 1983 - 7 novembre 1984, non ci sarebbe stata nessuna riunione alla quale sia stata presente, o rappresentata, la maggioranza delle imprese/associazioni elencate nell'art. 1 della decisione impugnata.
punto 4127
Quest'argomento dev'essere respinto. L'unicità dell'infrazione risulta infatti dall'unicità dell'obiettivo perseguito da ciascun partecipante all'accordo Cembureau e non dalle modalità d'applicazione del detto accordo. A tal riguardo, bisogna ricordare che l'oggetto dell'accordo Cembureau era semplice: si trattava del principio «ognuno a casa propria». A differenza dell'intesa che costituiva oggetto delle cause Polipropilene, il cui obiettivo consisteva nel far aumentare i prezzi sul mercato, l'organizzazione di riunioni periodiche al fine di attuare l'accordo Cembureau non era indispensabile. L'osservanza dell'accordo concluso presupponeva soltanto che ciascun partecipante non effettuasse esportazioni non controllate di cemento dirette verso altri paesi europei e che « [fossero] organizzati, ogni qualvolta ciò si [fosse reso] necessario, dialoghi bilaterali o multilaterali» al fine di far rispettare le «regole del gioco» [testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente della Cembureau per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documenti nn. 33.126/11583-11585)].
punto 4128
In quinto luogo, le ricorrenti Heidelberger, Unicem, BCA, Italcementi, Aker, Euroc, Cementir e Blue Circle allegano che, in conseguenza della teoria dell'accordo unico, esse sarebbero state considerate responsabili della totalità dei fatti censurati in sede di decisione impugnata, ivi compresi quelli ad esse non contestati specificamente. La Commissione avrebbe pertanto violato il principio secondo il quale la responsabilità derivante dalla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato ha carattere personale (conclusioni del giudice Vesterdorf facente funzione di avvocato generale nella causa Rhône-Poulenc/Commissione, sentenza citata nel precedente punto 1053, pag. II-953).
punto 4129
Tuttavia, la natura personale della responsabilità derivante dal compimento di infrazioni all'art. 85 del Trattato non può impedire alla Commissione di qualificare come infrazione unica comportamenti differenti tenuti da più soggetti se, come nella presente fattispecie, è dimostrato che questi ultimi consideravano la loro partecipazione ai detti comportamenti come il loro contributo a un progetto globale, coinvolgente l'intera industria cementiera. Orbene, la partecipazione personale delle ricorrenti di cui trattasi all'accordo unico Cembureau è stata dimostrata dalla Commissione (v. il precedente punto 4114).
punto 4130
In sesto luogo, l'Italcementi e la Cementir muovono alla Commissione la censura di aver fatto uso della nozione di infrazione unica per ricavare dalla loro semplice qualità di membri della Cembureau la loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
punto 4131
Questo argomento si basa su una lettura errata della decisione impugnata e dev'essere respinto. Infatti, la dimostrazione della partecipazione dell'Italcementi e della Cementir, membri diretti della Cembureau, all'accordo unico Cembureau poggia non soltanto sulla loro adesione alla Cembureau, bensì anche e soprattutto sulla loro partecipazione alle riunioni degli Head Delegates in occasione delle quali l'accordo Cembureau è stato concluso e/o confermato (v. i precedenti punti 1302 e 1342-1353).
punto 4132
In settimo luogo, la Blue Circle muove alla Commissione la censura di aver giudicato accertata l'esistenza di un accordo unico Cembureau basandosi sui tre documenti menzionati nel paragrafo 18 della decisione impugnata, vale a dire le due note interne della Blue Circle, l'una del 1o dicembre 1983 (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 2; documenti nn. 33.126/11332-11334), l'altra priva di data (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 3; documenti nn. 33.126/11335-11337), e la dichiarazione del presidente della Heracles (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 5; documenti nn. 33.126/19875-19877).
punto 4133
L'argomento dev'essere respinto. La Commissione si è basata sull'identità oggettiva tra i comportamenti di cui agli artt. 2-6 della decisione impugnata e il contenuto del detto accordo Cembureau, quale si può desumere in particolare dai tre documenti richiamati dalla ricorrente e dalla documentazione citata nei paragrafi 19 e 45 della decisione impugnata, nonché sulla considerazione che le parti hanno partecipato, con perfetta cognizione dell'accordo Cembureau, ai comportamenti di cui agli artt. 2-6 delta decisione impugnata, al fine di concludere che questi vari comportamenti derivavano da un accordo unico (decisione impugnata, paragrafo 46).
punto 4134
In ottavo luogo, le imprese Italcementi, Aker, Euroc, Cementir e Blue Circle allegano che, con la decisione di rinunciare a perseguire gli addebiti nazionali, la Commissione avrebbe inficiato la sua teoria dell'esistenza di un'infrazione unica.
punto 4135
Occorre ricordare a tal riguardo che la Commissione non ha mai asserito, in sede di CA, che gli addebiti nazionali ivi formulati fossero ricollegabili all'accordo unico e continuato Cembureau (v. il precedente punto 119). Solo gli «accordi conclusi nel quadro di Cembureau e delle riunioni e contatti bilaterali e multilaterali », descritti nei paragrafi 59-62 e 66-68 dei capitoli internazionali della CA, sono stati giudicati costitutivi di un accordo unico e continuato (CA, paragrafo 59). Alla luce di ciò, la Commissione non ha contraddetto se stessa rinunciando a perseguire gli addebiti nazionali al termine del procedimento amministrativo, pur confermando nel contempo la sua tesi basata sull'esistenza di un accordo unico e continuato.
punto 4136
In nono luogo, l'Oficemen asserisce che il fatto di basarsi sull'identità soggettiva dei partecipanti per stabilire un collegamento tra un accordo specifico e l'accordo Cembureau avrebbe come conseguenza, a causa del gran numero di pretesi partecipanti all'accordo Cembureau, di far risalire a quest'ultimo praticamente qualsiasi accordo o pratica concordata attuata dai produttori europei di cemento. La stessa conclusione dovrebbe valere relativamente al criterio dell'identità oggettiva, data l'ampia definizione formulata dalla Commissione riguardo al contenuto dell'accordo Cembureau.
punto 4137
L'argomento dev'essere respinto. La Commissione non ha fatto ricorso a una presunzione di adesione dell'intera industria cementiera all'accordo Cembureau per stabilire l'esistenza di un nesso tra le varie misure di attuazione dell'accordo Cembureau e quest'ultimo. Essa ha dimostrato che le «misure di attuazione» esaminate nella decisione impugnata, fatta eccezione per i comportamenti di cui agli artt. 3, n. 1, lett. b), 4, n. 4, e 5, avevano ad oggetto l'osservanza dei limiti dei mercati interni e perseguivano quindi la medesima finalità dell'accordo Cembureau. L'oggetto stesso dell'accordo Cembureau e delle misure di attuazione del medesimo si evince inequivocabilmente dalle prove documentali menzionate nella decisione impugnata. Partecipando a una misura avente il medesimo oggetto dell'accordo Cembureau, le diverse ricorrenti hanno manifestato la loro adesione all'accordo medesimo, di cui esse erano al corrente.
punto 4138
In decimo luogo, infine, la Aker e l'Euroc asseriscono che l'eterogeneità delle situazioni di concorrenza e la dimensione locale dei mercati nell'ambito della Comunità sarebbero incompatibili con la teoria della Commissione, relativa all'esistenza di un accordo unico su scala europea.
punto 4139
L'argomento dev'essere respinto. L'analisi economica del mercato del cemento non può infatti cancellare la realtà incontrovertibile delle prove documentali sulle quali la Commissione si è giustamente basata per dichiarare esistente l'accordo Cembureau su scala europea. Essa non può nemmeno nascondere l'identità oggettiva tra varie «misure di attuazione» e l'accordo Cembureau, circostanza che ha consentito alla Commissione di qualificare quest'ultimo come accordo unico vincolante tutti coloro che, come la Aker e l'Euroc (v. i precedenti punti 4063 -4065), avevano partecipato alle dette misure avendo piena cognizione dell'accordo Cembureau.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › A — Accordo unico Cembureau › 4. Circostanze specifiche le quali dimostrerebbero che le varie intese bilaterali e multilaterali non costituivano misure di attuazione dell'accordo unico Cembureau
punto 4140
Alcune ricorrenti adducono diverse circostanze relative alle intese bilaterali o multilaterali cui hanno partecipato, le quali inficerebbero la tesi della Commissione, secondo la quale tali intese costituivano misure di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 4141
In tale cornice la Lafarge asserisce che, omettendo di imputarle le infrazioni relative agli scambi di informazioni sui prezzi sanzionate dall'art. 2 della decisione impugnata, pur avendole ritenute dirette ad agevolare l'esecuzione dell'accordo Cembureau, al quale la ricorrente è accusata di aver partecipato, la Commissione si contraddirebbe e dimostrerebbe pertanto l'inesistenza di nessi tra i detti scambi e l'accordo Cembureau.
punto 4142
Quest'argomento dev'essere respinto. Gli scambi di informazioni sui prezzi sanzionati dall'art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata sono stati contestati alla Cembureau e a tutti i membri diretti della medesima. Il collegamento tra questi scambi di informazioni e l'accordo Cembureau risulta inequivocabilmente, oltre che dall'identità d'oggetto riscontrata tra queste due infrazioni (v. il precedente punto 4032), anche dalla circostanza che la Cembureau e i suoi membri diretti hanno partecipato ai detti scambi di informazioni con piena «cognizione di causa» dell'accordo Cembureau, giacché sono stati proprio loro— fatta eccezione per l'Unicem — a concluderlo, e poi a confermarlo, in occasione delle riunioni degli Head Delegates menzionate nel paragrafo 19 della decisione impugnata. I comportamenti censurati dall'art. 2 possono quindi essere correttamente giudicati misure di attuazione dell'accordo Cembureau ad opera della Cembureau e dei membri diretti di quest'ultima, fatta eccezione per l'Unicem (v. i precedenti punti 1695-1699). La circostanza che questi comportamenti non siano stati imputati ai membri indiretti della Cembureau — e in particolare alla Lafarge —, i quali sono accusati di aver aderito all'accordo Cembureau, non è tale da inficiare questa dimostrazione.
punto 4143
Inoltre, le ricorrenti Cembureau, FIC, SFIC, Lafarge, BCA, Oficemen, Cimpor, Secii, ATIC, Aker, Euroc e Blue Circle allegano che gli scambi periodici di informazioni di cui all'art. 2, n. 2, della decisione impugnata non potrebbero essere considerati una misura di attuazione dell'accordo Cembureau, dato che questi scambi sarebbero cominciati nel 1980, secondo quanto riportato nella stessa decisione impugnata (paragrafo 16, punto 8).
punto 4144
Tuttavia, la circostanza che gli scambi di informazioni siano iniziati prima dell'adozione dell'accordo Cembureau non è assolutamente in grado di inficiare la constatazione che tali scambi erano diretti a facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau, dopo la conclusione di quest'ultimo (v. i precedenti punti 1625-1647).
punto 4145
Riguardo alle infrazioni di cui all'art. 3, n. 1, della decisione impugnata, la Vicat sottolinea che le relazioni «Francia-Italia» non sarebbero mai state qualificate come fonti di «difficoltà» durante le riunioni degli Head Delegates.
punto 4146
Parimenti, per quanto concerne l'infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata, la Cimpor, la Secil e l'Oficemen sottolineano che gli scambi di cemento tra la Spagna e il Portogallo non sarebbero mai stati considerati fonte di contrasti bilaterali in occasione delle riunioni degli Head Delegates. Inoltre, nessun documento agli atti rivelerebbe che il commercio ispano-portoghese di cemento abbia costituito oggetto di discussione in seno ad organi della Cembureau o ad un comitato o gruppo di lavoro menzionato nella decisione impugnata.
punto 4147
Tuttavia, come asserito dalla Commissione (decisione impugnata, paragrafo 46, punto 2, quinto e sesto periodo), il fatto che non esistano prove che taluni contrasti bilaterali o multilaterali siano stati dibattuti durante le riunioni degli Head Delegates, nella cornice delle quali l'accordo Cembureau è stato concluso o confermato, non esclude assolutamente che le intese bilaterali o multilaterali concluse per risolvere simili contrasti abbiano costituito misure di attuazione dell'accordo Cembureau. A tal riguardo, dal testo provvisorio della relazione introduttiva del presidente per la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5; documenti nn. 33.126/11583-11585) si ricava che, per «attenuare l'andamento dei mercati», si sarebbero dovuti organizzare, «ogni qualvolta ciò si [fosse reso] necessario, dialoghi bilaterali o multilaterali nei singoli casi». Di conseguenza, la struttura dell'accordo Cembureau prevedeva, in caso di necessità, il ricorso a colloqui bilaterali o multilaterali tra le parti direttamente interessate, e non a discussioni in seno alla Cembureau. Pertanto, solo i trasferimenti di cemento tra i membri, definiti come «difficoltà», che non fosse stato possibile risolvere sul campo, venivano dibattuti durante le riunioni degli Head Delegates.
punto 4148
L'argomento dev'essere quindi respinto.
punto 4149
L'Oficemen asserisce pure che il collegamento tra l'intesa iberica e l'accordo Cembureau si baserebbe su mere speculazioni e su un circolo vizioso. In sostanza, la Commissione si sarebbe limitata ad affermare che la circostanza che l'intesa iberica non sia stata discussa in seno alla Cembureau non proverebbe che essa non presentasse legami con l'accordo Cembureau, poiché il detto accordo avrebbe presupposto che solo i conflitti non risolti mediante incontri diretti dovessero essere dibattuti a tale livello (decisione impugnata, paragrafo 46, punto 2, quinto e sesto periodo). Orbene, la Commissione avrebbe dedotto tale caratteristica dell'accordo Cembureau dal fatto stesso che l'intesa iberica non sarebbe stata oggetto di discussione in seno alla Cembureau.
punto 4150
Nemmeno quest'argomento può essere accolto. Il nesso tra l'intesa iberica e l'accordo Cembureau è basato sulla constatazione che i partecipanti all'intesa iberica, i quali erano tutti informati dell'accordo Cembureau, devono essersi resi conto che, mediante la loro partecipazione a quest'intesa la quale perseguiva lo stesso obiettivo dell'accordo Cembureau, essi attuavano il programma comune concordato e confermato durante le riunioni degli Head Delegates.
punto 4151
Inoltre, la Commissione non ha mai basato la sua conclusione secondo la quale l'accordo Cembureau non richiedeva necessariamente che «nelle riunioni di Cembureau [fosse] menzionato in termini espliciti ogni problema bilaterale o multilaterale » (decisione impugnata, paragrafo 46, punto 2, quinto periodo) sulla constatazione che l'intesa iberica non era mai stata menzionata a livello della Cembureau, ma su diversi brani documentali i quali provano che, per attenuare l'andamento dei mercati, era stata riconosciuta una priorità assoluta anzitutto ai dialoghi bilaterali o multilaterali, e che a livello della Cembureau dovevano venire discusse solo quelle «difficoltà» che non potevano essere risolte mediante i soli contatti diretti tra le parti interessate (v. decisione impugnata, paragrafo 46, punto 2, ultimo periodo).
punto 4152
Per quanto concerne l'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, della decisione impugnata, le ricorrenti Dyckerhoff, SFIC, Lafarge, Oficemen, Aker, Euroc e Blue Circle sostengono che l'intesa francotedesca, qualora risultasse dimostrata, non potrebbe essere posta in collegamento con l'accordo Cembureau, dal momento che essa sarebbe stata attuata molto prima del 1983. A motivo della sua anteriorità, essa non presenterebbe pertanto nessun rapporto con l'accordo concluso durante la riunione del 14 gennaio 1983.
punto 4153
Tuttavia, anche se l'intesa franco-tedesca è precedente all'accordo Cembureau, il collegamento tra essi si ricava non solo dall'identità d'oggetto tra le dette intese e la circostanza che tutte le imprese ed associazioni di imprese, per le quali risulta provata la partecipazione alle infrazioni di cui all'art. 3, n. 3, avevano delegato un membro del loro personale acf assistere alle riunioni degli Head Delegates durante le quali l'accordo Cembureau era stato concluso e/o confermato, ma anche dai documenti riguardanti la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984. Infatti, nel memorandum all'attenzione del presidente per tale riunione (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729), la violazione della regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni a livello franco-tedesco è stata definita una «difficoltà», particolare il quale dimostra che l'intesa franco-tedesca è stata ritenuta dagli stessi Head Delegates un elemento costitutivo dell'accordo Cembureau.
punto 4154
Alla luce di ciò, i partecipanti all'intesa franco-tedesca erano consapevoli che la loro partecipazione alla detta intesa, conforme alle «regole del gioco» stabilite durante la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, sarebbe stata considerata, a partire da tale data, dagli altri partecipanti all'accordo Cembureau come manifestazione della loro adesione a quest'ultimo.
punto 4155
Per quanto riguarda le infrazioni di cui all'art. 4, nn. 1-3, della decisione impugnata, la Lafarge fa appello all'oggetto a suo dire circoscritto dell'ETF — far fronte alle minacce di esportazioni in provenienza dalla Grecia, giudicate beneficiarie di sovvenzioni illecite — per contestare il collegamento tra l'ETF e le sue misure d'applicazione, da un lato, e l'accordo Cembureau, dall'altro, il quale avrebbe perseguito un obiettivo più ampio.
punto 4156
Giova ricordare a tal proposito che, malgrado l'ETF sia stata costituita principalmente per far fronte al problema greco, essa aveva una finalità più generale di quella attribuitale dalla Lafarge, poiché il suo scopo era «lo studio delle misure per eliminare le importazioni nell'Europa occidentale» [resoconto della riunione dell'ETF del 19 agosto 1986 a Ginevra (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 15; allegato 15 alla memoria di risposta alla CA della Aker e dell'Euroc)] oltre all'«esame delle possibili misure “dissuasive” e “persuasive” contro l'immissione di cemento a basso prezzo sui mercati europei » [riepilogo delle relazioni e delle conclusioni della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della Task Force a Baden-Baden, il 9 settembre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 22; documenti nn. 33.126/18849-18862)]. Sussisteva pertanto una perfetta identità oggettiva, persino in termini di dimensione geografica, tra l'ETF e l'accordo Cembureau.
punto 4157
Le imprese Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Irish Cement, Italcementi, Aker ed Euroc contestano anche la rilevanza di vari elementi dedotti dalla Commissione nel paragrafo 24, punto 3, della decisione impugnata per dimostrare il collegamento tra l'ETF e la Cembureau. Esse asseriscono che non sarebbe esistito nessun collegamento istituzionale tra la Cembureau e l'ETF.
punto 4158
Sulla scorta della sentenza AITEC e a./Commissione, citata nel precedente punto 2554 (punti 141 e 142), la Ciments français asserisce che la Commissione non avrebbe dovuto ritenere, pena la violazione del principio di proporzionalità, che l'accordo unico relativo all'ETF costituisse una grave applicazione del principio Cembureau senza aver prima proceduto a un esame degli effetti prevedibili sulla concorrenza e sul commercio interstatale delle sovvenzioni concesse ai produttori di cemento greci.
punto 4159
Tuttavia, poiché risultano dimostrate l'identità d'oggetto tra le infrazioni di cui all'art. 4, nn. 1-3, della decisione impugnata e l'accordo Cembureau, nonché la consapevolezza, che avevano i partecipanti a queste infrazioni, di attuare l'accordo Cembureau, ai fini della valutazione del collegamento tra l'intesa ETF e l'accordo Cembureau è irrilevante accertare se l'ETF conservasse nessi d'origine e collegamenti istituzionali con la Cembureau, secondo quanto sostenuto dalla Commissione sulla base dei diversi indizi da essa dedotti nel paragrafo 24, punto 3, della decisione impugnata.
punto 4160
Inoltre, a prescindere dalla questione se gli aiuti di Stato concessi all'industria greca abbiano falsato la concorrenza e pregiudicato gli scambi tra Stati membri, la Commissione ha giustamente dichiarato che gli interventi privati decisi nella cornice dell'accordo unico relativo all'ETF costituivano un'applicazione grave dell'accordo Cembureau, in considerazione del numero di imprese ed associazioni che vi partecipavano e della perfetta identità tra quest'accordo ETF e l'accordo Cembureau.
punto 4161
Infine, la Lafarge e la Blue Circle allegano che la pratica concordata di cui all'art. 6 della decisione impugnata, qualora risultasse provata, non potrebbe esser considerata come collegata con l'accordo Cembureau, poiché questa presunta intesa sarebbe stata attuata molto prima del 1983. A motivo della sua anteriorità, la cooperazione in seno all'EPC non presenterebbe pertanto nessun rapporto con l'accordo concluso durante la riunione del 14 gennaio 1983.
punto 4162
Quest'argomento è rimasto privo di oggetto, dal momento che l'art. 6 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato prima del 18 novembre 1983 (v. il precedente punto 3980). Orbene, a partire da tale data è dimostrato che alcuni membri dell'EPC hanno cercato, mediante la loro collaborazione in seno a questo comitato, di raggiungere l'obiettivo dell'accordo Cembureau.
punto 4163
La Lafarge sottolinea inoltre che nessun documento concernente l'EPC conterrebbe riferimenti al contenuto dell'accordo Cembureau.
punto 4164
Occorre ricordare che è stato dimostrato che alcuni membri dell'EPC hanno cercato, nella cornice delle attività di tale comitato per le esportazioni, di rafforzare la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati interni, canalizzando le eccedenze produttive verso i paesi terzi e che, in tal modo, essi hanno attuato l'accordo Cembureau (v. i precedenti punti 4055, 4056, 4086, 4087, 4099 e 4100). La circostanza che nessun documento concernente l'EPC contenga un riferimento esplicito all'accordo Cembureau, il quale non costituisce del resto un accordo formale (v. il precedente punto 4124), non giustifica un riesame di tale valutazione.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › A — Accordo unico Cembureau › 5. Circostanze specifiche le quali dimostrerebbero che alcune ricorrenti s'erano dissociate dall'accordo unico Cembureau o che la loro partecipazione a quest'ultimo non costituiva violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato
punto 4165
La CBR, l'Unicem e la Blue Circle allegano anzitutto di non aver partecipato agli incontri bilaterali di cui si sarebbe discusso durante le riunioni degli Head Delegates prese in considerazione dalla Commissione, incontri oggetto dell'art. 3 della decisione impugnata. L'Unicem sottolinea che l'affermazione formulata nel corso della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984, secondo la quale «la pressione dovuta agli scambi tra membri si è nettamente attenuata grazie al miglioramento dei contatti bilaterali» (minute del 2 aprile 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737) dovrebbe costituire un elemento a suo discarico, tenuto conto del fatto che essa non avrebbe mai partecipato a contatti bilaterali di tal genere.
punto 4166
Questi argomenti sono ininfluenti, dal momento che la Commissione ha potuto giustamente dichiarare accertata la partecipazione delle imprese di cui trattasi all'infrazione di cui all'art 1 della decisione impugnata, tramite la loro partecipazione ad elementi costitutivi dell accordo unico relativo all'ETF (v. i precedenti punti 4087 e 4104).
punto 4167
La CBR asserisce poi di essersi dissociata dall'accordo Cembureau tramite la sua associazione nazionale la FIC. Essa fa rinvio anzitutto al verbale relativo alla riunione del consiglio d'amministrazione della FIC del 1o settembre 1987 (allegato 3 all'atto introduttivo), di cui essa cita due brani. Il primo (pagg. 2 e 3 del verbale), riguardante il « seminario di programmazione strategica dell'industria cementiera europea, Aldermaston, 2 e 3 ottobre 1987», riferisce che «la Cembureau non ha il compito di elaborare o preconizzare le politiche dell industria cementiera europea, né di fare politica economica». Il secondo (pag. 6 del verbale) concernente il tema « Struttura dell'industria cementiera europea e capacita ali orizzonte del 199U-2000 », a proposito di un questionario presentato dalla Cembureau in merito alle capacita produttive enuncia quanto segue: «Esso avrebbe l'effetto di raccogliere dati strategici riservati delle società membri al fine di elaborare una strategia cementiera europea, cosa che la Cembureau deve astenersi dal fare. Il Consiglio [della FIC] non ritiene quindi per nulla utile rispondervi. Si invita il signor Latteur ad elaborare una bozza di risposta alla Cembureau, la quale sintetizzi le principali critiche espresse durante la riunione su quest'iniziativa inopportuna e dia atto della volontà di non rispondervi a nome dei produttori di cemento belgi».
punto 4168
La CBR fa poi riferimento all'intervento del signor Van Hove, Head Delegate belga, il quale, in occasione della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984, avrebbe dichiarato, a proposito delle «esportazioni selvagge», che sarebbe stata inutile una tale discussione in seno alla Cembureau (minute del 2 aprile 1984; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 11); documenti nn. 33.126/11733-11737). Secondo la CBR, quest'osservazione rifletterebbe la posizione adottata dal CCC (v. il precedente punto 799) del 17 marzo 1983 in mento agli scambi intracomunitari, secondo la quale «non [era] consentito adottare una posizione comune a livello del CCC e nemmeno tra industrie e/o società cementiere» (allegato 7 ali atto introduttivo; pag. 5 del testo provvisorio del verbale della riunione del CCC del 1/marzo 1983) posizione che essa stessa aveva dibattuto, e poi approvato, durante una precedente discussione svoltasi presso la FIC (v. allegati 8, 9a e 9b all'atto introduttivo).
punto 4169
Secondo la CBR, gli interventi del signor Van Hove durante le riunioni degli Head Delegates avrebbero evidenziato l'attenzione costante rivolta al mantenimento di qualsiasi azione, che la Cembureau potesse avviare, entro i limiti imposti dall'art. 85 del Trattato.
punto 4170
Tuttavia, occorre ricordare che la CBR, in qualità di membro indiretto della Cembureau, era informata dell'esistenza e del contenuto dell'accordo Cembureau (v. il precedente punto 4098). Inoltre, un membro del personale della CBR, ossia il signor Van Hove, ha assistito alle tre riunioni degli Head Delegates durante le quali l'accordo Cembureau è stato concluso e confermato (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 4, documento n. 33.126/11581; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 8, documento n. 33.126/11699; decisione impugnata, paragrafo 19, punto 13, documenti nn. 33.126/11752 e 11753).
punto 4171
Nella decisione impugnata, la Commissione si è giustamente basata sulla partecipazione della CBR ad alcune infrazioni nella cornice dell'ETF per dimostrare la sua adesione all'accordo Cembureau. Infatti, partecipando alle intese di cui all'art. 4, nn. 1-3, lett. a), della decisione impugnata, le quali avevano il medesimo oggetto dell'accordo Cembureau, la CBR si è dovuta necessariamente rendere conto di stare attuando il programma comune concordato e confermato durante le riunioni degli Head Delegates e del fatto che, da quel momento in poi, essa sarebbe stata considerata dagli altri partecipanti all'accordo Cembureau come aderente a quest'ultimo.
punto 4172
Nessun elemento dedotto dalla CBR è in grado di inficiare tale constatazione. I documenti da essa citati non contengono infatti nessun riferimento a una posizione adottata dalla CBR. Essi pertanto non possono essere interpretati come espressione di un'aperta dissociazione della CBR dal contenuto dell'accordo Cembureau, cui questa società aderiva.
punto 4173
Occorre rilevare, ad abundantiam, che il brano tratto dal testo provvisorio del verbale riguardante la riunione del CCC del 17 marzo 1983 attesta, al massimo, che i membri del CCC mostravano interesse per le importazioni ed esportazioni di cemento tra gli Stati membri della Comunità. Lungi dal dimostrare una rinuncia al principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni, stabilito due mesi prima durante la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, questi documenti provano con chiarezza che i membri del CCC hanno continuato a discutere sulle possibili soluzioni da dare a tale problema. Per quanto poi concerne gli argomenti che il CBR desume dai brani del verbale relativo alla riunione del consiglio d'amministrazione della FIC del 1o settembre 1987 e dall'intervento dello Head Delegate belga nel corso della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984, essi devono essere respinti per i motivi enunciati nei precedenti punti 1366-1368.
punto 4174
Le imprese Dyckerhoff, Uniland, Holderbank, Hornos Ibéricos e Halkis sottolineano che non avrebbero avuto nessun interesse a partecipare a un accordo quale l'accordo Cembureau.
punto 4175
Tuttavia, queste ricorrenti devono aver necessariamente avuto cognizione dell'accordo Cembureau, dal momento che sono membri indiretti della detta associazione (v. il precedente punto 4098). Inoltre, un membro del personale della Dyckerhoff, vale a dire il signor Grüner, e della Holderbank, ossia il signor Schrafl, hanno assistito alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, in occasione della quale l'accordo Cembureau è stato concluso (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 4; documento n. 33.126/11581). Alla luce di ciò, quando le ricorrenti interessate hanno partecipato ad intese bilaterali e multilaterali aventi il medesimo oggetto dell'accordo Cembureau [partecipazione della Dyckerhoff alle intese di cui agli artt. 3, n. 3, lett. a), e 4, nn. 1-3, lett. a); partecipazione della Uniland e della Holderbank alle intese di cui all'art. 4, nn. 1-3, lett. a)], esse devono necessariamente essersi rese conto di stare attuando il programma comune concordato e confermato durante le riunioni degli Head Delegates e del fatto che, da quel momento in poi, sarebbero state considerate dagli altri partecipanti all'accordo Cembureau come aderenti a quest'ultimo. Le ricorrenti di cui trattasi non possono quindi avvalersi di una pretesa mancanza di interesse a partecipare all'accordo Cembureau.
punto 4176
La Vicat nega l'esistenza di un nesso tra la pratica concordata contestata ad essa e alla Buzzi e l'accordo Cembureau. La detta ricorrente sostiene che gli scambi di prezzi menzionati nel paragrafo 20, punto 5, della decisione impugnata sarebbero stati il frutto, ogni volta, di un'iniziativa della Buzzi, la quale non era membro né diretto né indiretto della Cembureau, e le cui iniziative non potrebbero pertanto essere considerate come l'esecuzione di istruzioni ricevute dalla Cembureau al fine di garantire l'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 4177
Essa allega pure che, contrariamente a quanto sarebbe dovuto risultare in forza dell'applicazione dell'accordo Cembureau, le vendite della Buzzi nella Francia meridionale sarebbero aumentate nel periodo 1980-1987 e che i prezzi praticati da quest'impresa in tale area geografica sarebbero sempre stati sensibilmente inferiori a quelli da essa stessa ivi praticati. La Vicat fa in ultimo rilevare che, alla fine del 1987, essa avrebbe riacquistato il più grosso cliente francese della Buzzi, azione che non sarebbe stata necessaria qualora essa avesse realmente attuato, con la Buzzi, una pratica concordata mirante a garantire il rispetto dell'accordo Cembureau.
punto 4178
Questi argomenti devono essere respinti.
punto 4179
Giova infatti ricordare che la Vicat, in qualità di membro indiretto della Cembureau, doveva essere necessariamente informata dell'esistenza e del contenuto dell'accordo Cembureau (v. il precedente punto 4098). Inoltre, da una nota della Vicat datata 22 luglio 1982 (decisione impugnata, paragrafo 22, punto 1; documenti nn. 33.126/6055-6057), relativa all'intesa franco-tedesca, si ricava che quest'impresa si rendeva conto dell'interdipendenza dei mercati. Infatti, essa riteneva che il comportamento della Cedest in Germania avesse «deteriorato il clima nel settore e rischiaļsse] di determinare una situazione conflittuale che [avrebbe potuto] allargarsi a macchia d'olio». Alla luce di ciò, partecipando all'intesa di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), la quale aveva il medesimo oggetto dell'accordo Cembureau, la Vicat si è dovuta necessariamente rendere conto di stare attuando il programma comune concordato e confermato durante le riunioni degli Head Delegates e del fatto che, da quel momento in poi, essa sarebbe stata considerata dagli altri partecipanti all'accordo Cembureau come aderente a quest'ultimo.
punto 4180
La Vicat ritiene infine che, deducendo la partecipazione dello SFIC all'accordo Cembureau dalla presenza del presidente del detto SFIC ad alcune riunioni degli Head Delegates, la Commissione si porrebbe in contrasto con la posizione da essa assunta nei punti 143 e 207 della sua decisione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.553 - Rete metallica elettrosaldata) (GU L 260, pag. 1).
punto 4181
E' giocoforza constatare che, con quest'argomento, la Vicat nega in realtà la responsabilità dello SFIC, e non la sua, in relazione all'accordo Cembureau. Ne consegue che il suo argomento è irrilevante nell'ambito della causa T-37/95, Vicat/Commissione, e che dev'essere respinto.
punto 4182
La Ciments français sottolinea di non aver mai avuto cognizione di un qualsivoglia accordo Cembureau. Anche qualora fosse stata informata dell'esistenza di quest'ultimo, essa non avrebbe potuto far pesare il suo dissenso nei confronti di esso, non essendo membro della Cembureau. La detta ricorrente pone in rilievo che la Commissione avrebbe riconosciuto essa stessa di non poter esigere la prova della dissociazione di un'impresa per gli atti compiuti da un'associazione, quando ha stralciato la posizione sia delle imprese spagnole, a causa dell'intervento esclusivo della loro associazione nell'intesa iberica di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata, sia di 18 imprese spagnole e tedesche, benché fossero membri delle associazioni nazionali di categoria a carico delle quali è stata mantenuta l'accusa formulata a titolo dell'accordo Cembureau.
punto 4183
Tuttavia, deve sottolinearsi che la Ciments français deve aver necessariamente avuto cognizione dell'accordo Cembureau, dal momento che era un membro indiretto della detta associazione (v. il precedente punto 4098). Inoltre, come ammesso dalla ricorrente in udienza, un membro del suo personale, vale a dire il signor Poitrat, ha assistito alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, in occasione della quale l'accordo Cembureau è stato concluso (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 4; documento n. 33.126/11581). Alla luce di ciò, quando ha partecipato ad intese bilaterali e multilaterali aventi il medesimo oggetto dell'accordo Cembureau, ossia alle intese di cui agli artt. 3, n. 3, lett. a), 4, nn. 1 e 2, e 6, essa deve necessariamente essersi resa conto di stare attuando il programma comune concordato e confermato durante le riunioni degli Head Delegates e del fatto che, da quel momento in poi, in mancanza di manifestazioni di dissenso da parte sua, sarebbe stata considerata dagli altri partecipanti all'accordo Cembureau come aderente a quest'ultimo.
punto 4184
La Commissione non ha chiesto alla Ciments français di produrre la prova di una dissociazione dagli atti compiuti dall'associazione nazionale di cui essa era membro. Al contrario, essa ha dimostrato che la Ciments français ha aderito all'accordo Cembureau, partecipando a numerose misure di attuazione di tale accordo. In mancanza di atti di dissociazione di tale impresa in relazione al contenuto dell'accordo Cembureau, la Commissione ha giustamente dichiarato accertata la sua partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata.
punto 4185
Infine, la Ciments français non può trarre argomenti utili dal trattamento discriminatorio che essa avrebbe subito in rapporto a varie imprese tedesche e spagnole, dal momento che la sua partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata è stata correttamente dimostrata (v., in tal senso, sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 146).
punto 4186
La Lafarge allega che le misure di attuazione alle quali essa avrebbe partecipato sarebbero totalmente estranee al preteso accordo Cembureau. In mancanza di elementi di prova di una sua adesione alla linea di condotta generale prescritta dagli organi della Cembureau, essa ritiene che la Commissione non potrebbe imputarle una sua partecipazione a un «accordo» vertente sull'osservanza dei limiti dei mercati interni.
punto 4187
Quest'argomento dev'essere respinto. La Lafarge dev'essere stata necessariamente al corrente dell'accordo Cembureau, poiché era un membro indiretto della detta associazione (v. il precedente punto 4098). Inoltre, un membro del personale della Lafarge, ossia il signor Collomb, ha assistito alle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984, durante le quali l'accordo Cembureau è stato confermato (decisione impugnata, paragrafo 19, punti 8 e 13; documenti nn. 33.126/11699, 11752 e 11753). Alla luce di ciò quando ha partecipato ad intese bilaterali e multilaterali aventi il medesimo oggetto dell'accordo Cembureau, ossia alle intese di cui agli artt. 3, nn. 1, lett. a), e 3, lett. a), 4, nn. 1-3, lett. a), e 6, la Lafarge deve necessariamente essersi resa conto di stare attuando il programma comune concordato e confermato durante le riunioni degli Head Delegates, programma giustamente qualificato dalla Commissione come accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato (v. i precedenti punti 1071-1078) e del fatto che, da quel momento in poi, sarebbe stata considerata dagli altri partecipanti all'accordo Cembureau come aderente a quest'ultimo.
punto 4188
La Heidelberger si trincera dietro il fatto che nessun membro del suo personale sarebbe stato presente alla riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 per negare la propria partecipazione all'accordo Cembureau. Essa sostiene inoltre che quattro documenti dimostrerebbero chiaramente che essa si sarebbe sempre sforzata di esportare il massimo possibile, e che non avrebbe mai rispettato né applicato un qualsivoglia accordo relativo all'osservanza dei limiti dei mercati interni. Questi quattro documenti contraddirebbero quindi la sua pretesa partecipazione all'accordo Cembureau.
punto 4189
A tal proposito, la ricorrente fa richiamo a quanto segue:
memorandum all'attenzione del presidente della Cembureau per la riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 9; documenti nn. 33.126/11728 e 11729), in particolare il brano che indica, tra le difficoltà, le «esportazioni dalla Germania verso la Gran Bretagna e l'Irlanda » e « le esportazioni dalla Francia verso la Germania»;
minute della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984, in particolare il brano relativo alle «esportazioni “selvagge” complementari [dalla Germania] verso i Paesi Bassi e il Belgio» (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 10; documenti nn. 33.126/11733-11737);
nota interna, priva di data, della Blue Circle, intitolata «Minacce di importazioni» (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 3; documenti nn. 33.126/11335-11337), per l'esattezza il passaggio che allude alle importazioni nel Regno Unito in provenienza dalla Germania occidentale;
dichiarazioni del signor Schuhmacher, riportate nelle note manoscritte riguardanti la riunione degli Head Delegates del 7 novembre 1984 (decisione impugnata, paragrafo 19, punto 15; documento n. 33.126/11765), secondo le quali «[è] insensato mettersi in contatto con società le quali potrebbero entrare [nel] mercato».
punto 4190
La Heidelberger sottolinea anche di non essere citata nei documenti che dimostrerebbero l'esistenza dell'accordo Cembureau e ritiene, pertanto, di non poter essere accusata di nessuna partecipazione a quest'ultimo.
punto 4191
Questi argomenti devono essere respinti. La Heidelberger dev'essere stata necessariamente al corrente dell'accordo Cembureau, poiché era un membro indiretto della detta associazione (v. il precedente punto 4098). Inoltre, il signor Schuhmacher, suo presidente, ha assistito alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 7 novembre 1984, durante le quali l'accordo Cembureau è stato concluso e confermato (decisione impugnata, paragrafo 19, punti 4 e 13; documenti nn. 33.126/11581, 11752 e 11753). Alla luce di ciò, quando ha partecipato ad intese bilaterali e multilaterali aventi il medesimo oggetto dell'accordo Cembureau, ossia alle intese di cui agli artt. 3, n. 3, lett. a), e 4, n. 1, essa deve necessariamente essersi resa conto di stare attuando il programma comune concordato e confermato durante le riunioni degli Head Delegates e del fatto che, da quel momento in poi, sarebbe stata considerata dagli altri partecipanti all'accordo Cembureau come aderente a quest'ultimo.
punto 4192
Nessun elemento dedotto nei precedenti punti 4188-4190 è in grado di inficiare tale accertamento. Infatti, la circostanza che non c'è nulla nei documenti che parli di importazioni intracomunitarie provenienti dalla Germania non prova che la Heidelberger abbia violato l'accordo Cembureau effettuando esportazioni intracomunitarie. Inoltre, il fatto che il signor Schuhmacher abbia giudicato insensato di mettersi in contatto con società che avrebbero potuto penetrare nel mercato dimostra non che egli non aderisse all'accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati interni, concluso in sua presenza in occasione della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, bensì che egli non sarebbe stato eventualmente d'accordo con l'idea di cercare di garantire il rispetto del detto accordo mediante incontri bilaterali.
punto 4193
L'Unicem sostiene che l'eventuale interesse che essa avrebbe potuto riscontrare in un accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati interni, in quanto che la chiusura del mercato italiano avrebbe potuto favorirla, non implicherebbe assolutamente una sua responsabilità a titolo dell'accordo Cembureau. La tesi della Commissione, la quale mirerebbe a introdurre una specie di responsabilità oggettiva di tutti gli aderenti a un'associazione nei confronti delle misure adottate dagli organi della medesima, senza richiedere nessun ulteriore elemento di colpevolezza, sarebbe in contrasto con i principi giurisprudenziali (sentenza della Corte 27 gennaio 1987, causa 45/85, Verband der Sachversicherer/Commissione, Racc. pag. 405, punto 32; conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn nella causa BNIC, sentenza citata nel precedente punto 1320, Racc. pag. 392; conclusioni del giudice Vesterdorf facente funzione di avvocato generale nella causa Rhône-Poulenc/Commissione, sentenza citata nel precedente punto 1053, pagg. II-875-953).
punto 4194
Occorre ricordare che la mera qualità di membro della Cembureau non basta a rendere l'Unicem responsabile delle decisioni manifestamente illecite adottate dagli Head Delegates in sua assenza (v. il precedente punto 1413). Per tale ragione, ai fini della valutazione della sua partecipazione all'accordo Cembureau, l'Unicem è stata equiparata a un membro indiretto della Cembureau.
punto 4195
Orbene, la Commissione ha dimostrato che l'Unicem ha manifestato la sua adesione all'accordo Cembureau tramite la sua partecipazione a misure adottate nella cornice dell'accordo unico relativo all'ETF (v. il precedente punto 4104). Alla luce di ciò, l'argomento dell'Unicem relativo a una responsabilità oggettiva dei membri della Cembureau per il comportamento di quest'associazione dev'essere respinto.
punto 4196
La Valenciana afferma che, in mancanza di un qualsiasi collegamento tra la Cembureau e l'EPC, la Commissione non avrebbe dovuto accusarla di aver partecipato all'accordo Cembureau in base alla sua partecipazione all'EPC.
punto 4197
Quest'argomento dev'essere respinto. Infatti, la Valenciana dev'essere stata necessariamente al corrente dell'accordo Cembureau, in quanto membro indiretto dell'omonima associazione (v. il precedente punto 4098). A prescindere dalla questione se l'EPC mantenesse collegamenti con la Cembureau, la Valenciana, partecipando alle attività di questo comitato per le esportazioni, di cui è dimostrato che perseguivano il medesimo obiettivo dell'accordo Cembureau (v. i precedenti punti 4055 e 4056), deve necessariamente essersi resa conto di stare attuando il programma comune concordato e confermato durante le riunioni degli Head Delegates e del ratto che, da quel momento in poi, sarebbe stata considerata dagli altri partecipanti all'accordo Cembureau come aderente a quest'ultimo.
punto 4198
La Asland e l'Uniland spiegano che, in considerazione della posizione particolare dell'industria cementiera spagnola in rapporto alle altre industrie cementiere comunitarie nel momento in cui la Commissione colloca la conclusione dell'accordo Cembureau, non si sarebbe potuta contestare ai produttori spagnoli la partecipazione al detto accordo Cembureau. Esse rilevano che le esportazioni spagnole sui mercati comunitari avrebbero suscitato numerose reazioni da parte dell'industria cementiera europea, in particolare dell'industria irlandese (v. decisione impugnata, paragrafo 19, punto 5), le quali sarebbero sfociate nella presentazione di denunce antidumping presso la Commissione ad opera del CCC. Esse aggiungono che dalla nota interna della Blue Circle citata nel paragrafo 18, punto 2, della decisione impugnata si ricaverebbe che i produttori britannici non avrebbero tenuto in considerazione nessun'altra soluzione per far fronte alle esportazioni spagnole che non fosse la presentazione di denunce antidumping. L'Uniland sottolinea pure che i produttori spagnoli avrebbero accresciuto le loro esportazioni dirette verso l'Irlanda, malgrado le pressioni esercitate su di loro. Infine, l'Uniland contesta i vari documenti, risalenti tutti al 1984, sui quali si basa la Commissione, nel suo controricorso, per sostenere che il ritiro delle denunce antidumping contro i produttori spagnoli sarebbe stato dovuto alla loro partecipazione, e soprattutto alla partecipazione della ricorrente, all'accordo Cembureau. Essa rileva che l'elemento determinante per il ritiro delle dette denunce sarebbe stato l'adesione del suo paese alla Comunità, il 1o gennaio 1986.
punto 4199
Anche questi argomenti devono essere respinti. La Asland e l'Uniland devono essere state necessariamente al corrente dell'accordo Cembureau, poiché erano membri indiretti di questa associazione (v. il precedente punto 4098). Inoltre, un membro del personale della Asland, ossia il signor Bertrán, ha assistito alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984, durante le quali l'accordo Cembureau è stato concluso e confermato (decisione impugnata, paragrafo 19, punti 4 e 8; documenti nn. 33.126/11581 e 11699). Alla luce di ciò, quando hanno partecipato, nel 1986, ad intese aventi il medesimo oggetto dell'accordo Cembureau nella cornice dell'ETF [partecipazione della Asland all'infrazione di cui all'art. 4, n. 1, della decisione impugnata; partecipazione dell'Uniland all'infrazione di cui all'art. 4, nn. 1, 2 e 3, lett. a), della decisione impugnata], la Asland e l'Uniland devono necessariamente essersi rese conto di stare attuando il programma comune concordato e confermato durante le riunioni degli Head Delegates, e del fatto che, da quel momento in poi, sarebbero state considerate dagli altri partecipanti all'accordo Cembureau come aderenti a quest'ultimo.
punto 4200
I vari elementi dedotti dalle ricorrenti interessate, riferentisi a un periodo precedente alla loro partecipazione alle «loro» misure di attuazione dell'accordo Cembureau, non possono rimettere in discussione tale valutazione. Ad ogni modo, l'accordo Cembureau non vietava qualsiasi esportazione tra Stati membri. Esso si opponeva unicamente alle esportazioni «selvagge» (v. i precedenti punti 1120 e 1121).
punto 4201
La CBR, la Ciments français e l'Asland sostengono che gli Head Delegates avrebbero rappresentato al massimo le loro rispettive associazioni nazionali durante le riunioni degli Head Delegates, e non singole imprese. La Commissione non avrebbe pertanto dovuto dichiarare accertata la loro partecipazione all'accordo Cembureau in base alla presenza di un membro del loro personale alle riunioni di cui trattasi.
punto 4202
La Asland rileva pure che la posizione assunta dalla Commissione nei confronti dell'accordo Cembureau, in forza della quale l'istituzione ha ritenuto che il comportamento tenuto dal signor Bertrán durante le riunioni degli Head Delegates del 1983 e del 1984 avrebbe reso contemporaneamente responsabili due persone giuridiche distinte, ossia la Asland e l'Oficemen, contrasterebbe con quella adottata nei riguardi dell'intesa iberica, relativamente alla quale la Commissione avrebbe considerato che le persone fisiche le quali rappresentavano l'Oficemen non avrebbero d'altronde agito a nome delle diverse imprese di cui facevano parte.
punto 4203
Occorre tuttavia constatare che questi argomenti si basano su una lettura errata della decisione impugnata. Infatti, la prova della partecipazione delle ricorrenti interessate, tutte membri indiretti della Cembureau, all'accordo Cembureau è stata ricavata non dalla presenza di un loro dipendente alle riunioni degli Head Delegates, bensì dalla loro partecipazione ad alcune misure di attuazione dell'accordo Cembureau (v. i precedenti punti 1308-1310, 1440 e 1441).
punto 4204
Inoltre, la circostanza che la Commissione abbia deciso di non incriminare le imprese spagnole nella cornice dell'intesa iberica di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata non può giustificare il venir meno della responsabilità derivante in capo alle ricorrenti interessate dalla loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata, essendo stata quest'ultima correttamente dimostrata (v., in tal senso, sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 146).
punto 4205
La Cimpor e la Secil asseriscono che la Commissione avrebbe fatto ricorso al preteso accordo Cembureau per spiegare l'inesistenza di loro vendite in Spagna e che essa utilizzerebbe quest'ultima circostanza, insieme all'esistenza di una presunta intesa iberica, per dimostrare la loro adesione al preteso accordo Cembureau.
punto 4206
La Secil sottolinea di non essere citata nei documenti che dimostrerebbero l'esistenza dell'accordo Cembureau. Di conseguenza, essa ritiene che non la si potrebbe assolutamente accusare di aver partecipato a quest'ultimo.
punto 4207
Si deve però osservare che, nella decisione impugnata, solo la partecipazione della Cimpor e della Secil all'intesa iberica accertata in sede di art. 3, n. 2, e non l'eventuale mancanza di vendite di queste imprese in Spagna è stata giudicata come la manifestazione della loro adesione all'accordo Cembureau. L'esistenza dell'intesa iberica e la partecipazione della Cimpor e della Secil a quest'ultima sono state stabilite in base a prove documentali dirette (v. i precedenti punti 2053-2092). Quest'intesa perseguiva il medesimo obiettivo dell'accordo Cembureau, accordo di cui la Cimpor e la Secil devono aver avuto necessariamente cognizione a causa della loro qualità di membri indiretti della Cembureau (v. i precedenti punti 4043, 4044 e 4098). Occorre sottolineare che, nel periodo preso in considerazione nella decisione impugnata, l'ATIC, membro diretto della Cembureau, era costituita soltanto da due membri, ossia la Cimpor e la Secil (lettera dell'ATIC alla cancelleria del Tribunale del 29 giugno 1998). Inoltre, un membro del personale della Cimpor ha assistito alle tre riunioni degli Head Delegates durante le quali l'accordo Cembureau è stato concluso e confermato (decisione impugnata, paragrafo 19, punti 4, 8 e 13; documenti nn. 33.126/11581, 11699, 11752 e 11753).
punto 4208
Alla luce di ciò, quando hanno partecipato all'intesa iberica, la Cimpor e la Secil devono necessariamente essersi rese conto di stare attuando il programma comune concordato e confermato durante le riunioni degli Head Delegates e del fatto che, da quel momento in poi, sarebbero state considerate dagli altri partecipanti all'accordo Cembureau come aderenti a quest'ultimo.
punto 4209
La circostanza che la Secil non sia menzionata nei documenti che dimostrano l'esistenza dell'accordo Cembureau non giustifica un riesame di tale valutazione.
punto 4210
La Halkis asserisce che la sua appartenenza all'associazione greca sarebbe stata puramente formale, poiché essa non avrebbe svolto nessun ruolo sostanziale nell'adozione delle decisioni di quest'associazione. Al fine di negare la propria partecipazione all'accordo Cembureau, essa sottolinea che quest'ultimo e le sue misure di attuazione sarebbero stati contrari ai suoi interessi.
punto 4211
Essa cita a sua difesa anche la circostanza che il suo comportamento avrebbe suscitato vive reazioni da parte di un certo numero di imprese, associazioni e governi europei. Essa rileva che il suo nome non risulterebbe menzionato nelle due note interne della Blue Circle, l'una del 1o dicembre 1983 (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 2; documenti nn. 33.126/11332-11334), l'altra priva di data (decisione impugnata, paragrafo 18, punto 3; documenti nn. 33.126/11335-11337).
punto 4212
Occorre tuttavia osservare che la Halkis dev'essere stata necessariamente al corrente dell'accordo Cembureau, in quanto membro indiretto dell'omonima associazione (v. il precedente punto 4098). A prescindere dal ruolo da essa svolto in seno all'AGCI, quest'impresa, partecipando alle attività dell'EPC, che perseguivano il medesimo obiettivo dell'accordo Cembureau, quanto meno a partire dal 18 novembre 1983 (v. i precedenti punti 3980 e 4056), deve necessariamente essersi resa conto di stare attuando il programma comune concordato e confermato durante le riunioni degli Head Delegates e del fatto che sarebbe stata considerata dagli altri partecipanti all'accordo Cembureau come aderente a quest'ultimo. La circostanza che essa non sia menzionata nelle note interne della Blue Circle è irrilevante a tale riguardo. Inoltre, la Halkis non può asserire che l'accordo Cembureau fosse contrario ai suoi interessi, dal momento che il detto accordo proteggeva il mercato greco dalle importazioni, al pari degli altri mercati nazionali europei.
punto 4213
Nondimeno, a causa in particolare del comportamento specifico delle imprese greche sul mercato, è stato già constatato che, a partire dal 1o settembre 1986, la Halkis non era più considerata dagli altri produttori di cemento come un membro rispettoso della regola comune dell'osservanza dei limiti dei mercati interni. Il comportamento specifico tenuto sul mercato al quale fa riferimento la ricorrente, e che ha provocato la costituzione dell'ETF e le misure adottate nella cornice di quest'ultima, è quindi un elemento che acquista rilevanza per poter valutare la durata della partecipazione della Halkis all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata (v. i successivi punti 4414-4417).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica
punto 4214
Le ricorrenti Dyckerhoff, SFIC, Heidelberger, Lafarge, Aalborg, BCA, Asland, Uniland, Oficemen, Holderbank, Hornos Ibéricos, Aker, Euroc ed AGCI contestano espressamente la durata della loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata nell'ambito dei loro motivi relativi all'illegittimità della detta disposizione. Le imprese CBR, Ciments luxembourgeois, Vicat, Ciments français, Unicem, Valenciana, Irish Cement, Cimpor, Secil, Italcementi, Cementir, Blue Circle e Halkis contestano la durata dell'infrazione nell'ambito dei loro motivi diretti all'annullamento dell'ammenda. In ogni caso, dal momento che tutte le ricorrenti hanno negato la loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata, esse hanno parimenti sollevato l'argomento più circoscritto, relativo alla mancanza di prove sufficienti della durata della loro partecipazione alla detta infrazione.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 1. Decisione impugnata
punto 4215
Per quanto concerne la continuità, oltre che la durata dell'accordo unico Cembureau, la Commissione ha fissato il 14 gennaio 1983 come dies a quo dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata, essendo questa la data di conclusione dell'accordo Cembureau (decisione impugnata, paragrafi 45, punto 1, e 65, punto 4).
punto 4216
Questa data è stata contestata a tutti i destinatari della decisione impugnata i quali erano stabiliti all'interno della Comunità all'epoca delle controverse riunioni degli Head Delegates, fatta eccezione per la Buzzi.
punto 4217
A tal riguardo, la Commissione spiega quanto segue (decisione impugnata, paragrafo 65, punto 3, primo periodo): «Tutte le associazioni di imprese e le imprese destinatarie della (...) decisione [impugnata] hanno aderito all'accordo o al principio relativo all'osservanza dei mercati nazionali per il comparto del cemento grigio concluso in data 14 gennaio 1983 tra le associazioni e le imprese che erano membri diretti di Cembureau. A partire da tale data l'accordo vincolava dette imprese nonché le imprese appartenenti alle associazioni nazionali interessate».
punto 4218
Per quanto concerne le ricorrenti spagnole (Asland, Uniland, Oficemen, Hornos Ibéricos e Valenciana), e quelle portoghesi (Cimpor, Secil ed ATIC), la Commissione afferma che essa «potrebbe tener conto degli effetti prodotti nella CEE dalla loro adesione all'accordo in questione a decorrere dalla data in cui hanno aderito » (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 11). L'istituzione convenuta aggiunge che, tuttavia, essa «fa scattare l'infrazione a decorrere dal 1o gennaio 1986 poiché sulla base delle informazioni in suo possesso la partecipazione delle imprese spagnole e portoghesi non ha prodotto effetti significativi nella Comunità se non dopo l'ingresso nella CEE dei rispettivi paesi» (ibidem; v. anche paragrafo 65, punto 4, terzo periodo, secondo trattino).
punto 4219
Per la Holderbank, la Commissione prende in considerazione l'infrazione a partire dal 28 maggio 1986, e per la Aker e l'Euroc a partire dal 9 giugno 1986 (decisione impugnata, paragrafi 45, punto 11, e 65, punto 4, terzo periodo, terzo e quarto trattino). Per tali imprese, la Commissione afferma di non disporre di prove circa il fatto che la loro partecipazione all'accordo Cembureau abbia prodotto effetti all'interno della Comunità prima delle date così fissate.
punto 4220
Per quanto concerne il dies ad quem dell'infrazione, la Commissione dichiara di non disporre di «elementi di fatto per determinare la data in cui è cessata l'infrazione» (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 6). Del resto, essa non indica nessuna data finale dell'infrazione nell'art. 1 della decisione impugnata, dal momento che «non è comunque sicura che l'infrazione sia effettivamente cessata » (decisione impugnata, paragrafo 65, punto 4, quarto periodo). Per tale ragione, con l'art. 8 della decisione impugnata essa ingiunge alle imprese di porre fine all'infrazione, qualora non vi abbiano già provveduto.
punto 4221
Poiché l'ultima manifestazione palese, nota alla Commissione, dell'accordo Cembureau è costituita dallo scioglimento, in data 26 marzo 1993, dell'Interciment, società la cui costituzione è oggetto dell'infrazione di cui all'art. 4, n. 2, della decisione impugnata, la Commissione si è basata su tale data per determinare il periodo di riferimento dell'ammenda (decisione impugnata, paragrafo 65, punto 4).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 2. Dies a quo dell'infrazione › 2.1. Cembureau e i membri diretti della medesima
punto 4222
E' stato già constatato che la Commissione ha legittimamente imputato alle ricorrenti Cembureau, FIC, VNC, Ciments luxembourgeois, SFIC, Aalborg, BDZ, BCA, Irish Cement, Cementir ed AGO la partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata a partire dal 14 gennaio 1983 (v. il precedente punto 1401). Queste associazioni ed imprese hanno infatti partecipato alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, durante la quale è stato concluso l'accordo Cembureau (v. i precedenti punti 1344 e 1345).
punto 4223
Per quanto concerne l'Italcementi, è stato accertato che la sua partecipazione alla riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984, in occasione della quale l'accordo Cembureau è stato confermato, dimostra la sua partecipazione all'accordo medesimo e, pertanto, all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata (v. il precedente punto 1403).
punto 4224
Tuttavia, la decisione impugnata non adduce nessun elemento dal quale si ricavi che l'Italcementi abbia aderito, prima del 19 marzo 1984, al concorso di volontà manifestatosi durante la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983. Non risulta nemmeno provata la partecipazione di questa ricorrente a una misura di attuazione dell'accordo Cembureau anteriormente al 19 marzo 1984.
punto 4225
Alla luce di ciò, si deve annullare l'art. 1 della decisione impugnata per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione dell'Italcementi all'accordo Cembureau prima del 19 marzo 1984.
punto 4226
Per quanto concerne l'Oficemen e l'ATIC, queste associazioni hanno partecipato anche alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983. Pertanto, esse devono essere considerate come partecipanti all'accordo Cembureau a partire da tale data (v. il precedente punto 1400).
punto 4227
La Commissione ha però fissato il 1o gennaio 1986 come dies a quo della loro partecipazione all'infrazione. Essa riteneva infatti non dimostrato che la partecipazione delle imprese spagnole e portoghesi all'accordo Cembureau avesse prodotto effetti significativi all'interno della Comunità prima dell'adesione dei rispettivi paesi a quest'ultima (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 11; v. anche paragrafo 65, punto 4, terzo periodo, secondo trattino).
punto 4228
L'Oficemen e l'ATIC ritengono che, giacché la Commissione ha giudicato che esse non avevano partecipato all'infrazione anteriormente al 1o gennaio 1986, in quanto in tale periodo la loro partecipazione all'accordo Cembureau non aveva prodotto effetti significativi all'interno della Comunità (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 11), essa avrebbe dovuto, a fortiori, ammettere la mancanza di effetti del genere dopo il 1o gennaio 1986, periodo per il quale l'istituzione non avrebbe avuto a disposizione nessun elemento o indizio concreto di una loro partecipazione all'accordo Cembureau.
punto 4229
Si deve però constatare che la partecipazione dell'Oficemen e dell'ATIC all'accordo Cembureau violava manifestamente l'art. 85, n. 1, del Trattato a partire dal 1o gennaio 1986.
punto 4230
A tal riguardo occorre ricordare che la Commissione ha giustamente constatato che, il 1o gennaio 1986, l'Oficemen e l'ATIC partecipavano, nella cornice della Cembureau, agli scambi di informazioni periodici di cui all'art. 2, n. 2, della decisione impugnata e che l'Oficemen partecipava anche all'intesa iberica di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata. Questi comportamenti costituivano, da parte loro, un'attuazione dell'accordo Cembureau la quale dimostrava la loro adesione all'oggetto anticoncorrenziale del medesimo alla data del 1o gennaio 1986 (v. il precedente punto 4064).
punto 4231
E' poi giocoforza constatare che il 1o gennaio 1986 le ricorrenti interessate erano stabilite all'interno della Comunità. A prescindere dal problema se la Commissione avesse il diritto di contestare loro di aver partecipato all'infrazione prima di tale data, dal momento che esse avevano direttamente partecipato alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, per incriminare le dette ricorrenti a partire dal 1o gennaio 1986 la Commissione non doveva comunque dimostrare che la loro partecipazione all'accordo Cembureau avesse prodotto effetti significativi sugli scambi tra Stati membri. Infatti, l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato richiede soltanto che gli accordi restrittivi della concorrenza siano in grado di pregiudicare il commercio tra Stati membri, senza che sia necessario che la Commissione dimostri che la partecipazione di ogni singola parte possa danneggiare gli scambi tra Stati membri (sentenza Petrofina/Commissione, citata nel precedente punto 2260, punti 226 e 227). Orbene, l'accordo Cembureau, cui le ricorrenti hanno realmente partecipato, aveva come oggetto quello di impedire o regolamentare gli scambi tra Stati membri. Di conseguenza, esso poteva pregiudicare sensibilmente gli scambi tra Stati membri.
punto 4232
L'argomento dell'Oficemen e dell'ATIC dev'essere pertanto respinto.
punto 4233
L'ATIC sostiene inoltre che tutti i documenti che la Commissione ha utilizzato per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau e la sua partecipazione a quest'ultimo sarebbero anteriori al 1 gennaio 1986. Essi farebbero quindi riferimento a fatti prodottisi prima della data a partire dalla quale, secondo la decisione impugnata, i comportamenti imputati alla ricorrente avrebbero presentato un carattere anticoncorrenziale. L'ATIC aggiunge che la prova della sua partecipazione all'accordo Cembureau sarebbe pertanto basata sulla sua mera qualità di membro della Cembureau.
punto 4234
Si deve ricordare che la dimostrazione della partecipazione dei membri diretti della Cembureau all'accordo unico e continuato Cembureau poggia non soltanto sulla loro adesione all'omonima associazione, bensì anche e soprattutto sulla loro partecipazione alle riunioni degli Head Delegates in occasione delle quali l'accordo Cembureau è stato concluso e/o confermato (v. i precedenti punti 1302 e 1342-1353). Orbene, l'ATIC ha partecipato alle tre riunioni degli Head Delegates nel corso delle quali l'accordo Cembureau è stato concluso e confermato. E' pertanto provata la sua partecipazione all'accordo Cembureau a partire dal 14 gennaio 1983. La Commissione ha però contestato l'illiceità della partecipazione dell'ATIC a tale accordo solo a partire dal 1o gennaio 1986 non perché il comportamento dell'ATIC non fosse stato anticoncorrenziale prima di tale data, ma perché la partecipazione di quest'associazione d'imprese all'accordo Cembureau non aveva prodotto effetti significativi all'interno della Comunità prima di questa data.
punto 4235
Dal momento che risulta provato che il 1o gennaio 1986 l'ATIC manifestava ancora un'adesione costante al contenuto anticoncorrenziale dell'accordo Cembureau partecipando agli scambi di informazione periodici di cui all'art. 2, n. 2, della decisione impugnata, l'argomento dell'ATIC dev'essere respinto.
punto 4236
Per quanto poi concerne l'Aker e l'Euroc, queste imprese allegano che dalla sentenza Pasta di legno I, citata nel precedente punto 1325 (punti 11-18) si ricaverebbe che la Commissione sarebbe competente ad applicare l'art. 85, n. 1, del Trattato a un'impresa stabilita all'esterno della Comunità solo qualora la detta impresa abbia attuato l'accordo, la decisione o la pratica concordata all'interno della Comunità. Orbene, le ricorrenti non avrebbero mai attuato l'accordo Cembureau all'interno della Comunità, anche ipotizzando che il detto accordo risultasse dimostrato. L'art. 1 della decisione impugnata dovrebbe quindi essere annullato nei loro confronti.
punto 4237
Giova ricordare che l'Aker e l'Euroc sono membri diretti della Cembureau, i cui rispettivi Head Delegates, signori Heiberg e Borelius, hanno partecipato alla riunione del 14 gennaio 1983 (v. il precedente punto 1344). Siccome gli Head Delegates rappresentavano i membri diretti della Cembureau in occasione delle riunioni degli Head Delegates stessi (v. i precedenti punti 1314-1318), la partecipazione dell'Aker e dell'Euroc all'accordo Cembureau risulta quindi provata a partire dal 14 gennaio 1983.
punto 4238
L'accordo Cembureau, concluso tra associazioni ed imprese stabilite all'interno e all'esterno della Comunità, mirava all'osservanza dei limiti dei mercati interni europei, segnatamente nell'ambito comunitario, e alla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro. Il suo oggetto era palesemente anticoncorrenziale e in grado di pregiudicare sensibilmente gli scambi tra Stati membri.
punto 4239
Nondimeno, nella decisione impugnata la Commissione ha imputato all'Aker e all'Euroc la partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata solo a partire dal 9 giugno 1986.
punto 4240
Anche qualora nella presente fattispecie dovessero applicarsi i principi della sentenza Pasta di legno I, citata nel precedente punto 1325, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto allegato dall'Aker e dall'Euroc, nella decisione impugnata la Commissione ha formulato una valutazione corretta in merito all'ambito geografico di applicazione dell'art. 85 del Trattato.
punto 4241
Infatti, a partire dal 9 giugno 1986 (v. i precedenti punti 2764, 3006-3021 e 3081), l'Aker e l'Euroc hanno partecipato, nella cornice dell'accordo unico relativo all'ETF, a due intese, ossia all'accordo costitutivo dell'ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) e all'accordo costitutivo dell'Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2). Orbene, i partecipanti alle dette intese erano essenzialmente produttori comunitari e, soprattutto, la finalità unica di queste intese era di eliminare le importazioni nell'Europa occidentale. Partecipando ad esse, le due ricorrenti interessate hanno attuato l'accordo Cembureau a partire dal 9 giugno 1986 sul territorio della Comunità.
punto 4242
La Commissione ha quindi giustamente dichiarato che la partecipazione dell'Aker e dell'Euroc all'accordo Cembureau costituiva un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato a partire dal 9 giugno 1986.
punto 4243
Infine, per quanto concerne l'Unicem, essa non ha partecipato a nessuna riunione degli Head Delegates, come giustamente dalla stessa sottolineato.
punto 4244
Nondimeno, la Commissione ha dichiarato accertata a ragione la partecipazione di quest'impresa all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata. Infatti, la partecipazione de l'Unicem alla costituzione dell'ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) e alle misure adottate nella cornice dell'accordo unico relativo all'ETF, dirette ad evitare importazioni da parte della Calcestruzzi di cemento in provenienza dalla Grecia (decisione impugnata, art. 4, n. 3) costituiva la manifestazione della sua adesione all'accordo Cembureau (v. il precedente punto 4107).
punto 4245
Tuttavia, non è dimostrato che l'Unicem abbia partecipato all'accordo unico relativo all'ETF prima del 9 settembre 1986 (v. i precedenti punti 3744 e 3745). La partecipazione di quest'impresa alle diverse misure adottate nella cornice dell'accordo unico relativo all'ETF testimonia quindi della sua partecipazione all'accordo Cembureau solo a partire da questa data.
punto 4246
Anche se, come asserito dalla Commissione, l'Unicem ha partecipato agli scambi di informazioni periodici a partire dal 1o gennaio 1984, tale circostanza non basta a dimostrare la sua partecipazione all'accordo Cembureau prima del 9 settembre 1986. Infatti, la partecipazione ai detti scambi mirava solo a « facilitare l'esecuzione dell'accordo [Cembureau] » (decisione impugnata, art. 2, n. 2) da parte delle associazioni ed imprese la cui partecipazione all'accordo Cembureau risulta già provata (v. i precedenti punti 1695-1699). Orbene, la decisione impugnata non contiene nessun indizio che possa dimostrare che l'Unicem avesse aderito all'accordo Cembureau prima del 9 settembre 1986.
punto 4247
Alla luce di ciò, si deve annullare l'art. 1 della decisione impugnata per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione dell'Unicem all'accordo Cembureau prima del 9 settembre 1986.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 2. Dies a quo dell'infrazione › 2.2. Membri indiretti della Cembureau
punto 4248
I membri indiretti della Cembureau non hanno partecipato direttamente alle riunioni degli Head Delegates durante le quali l'accordo Cembureau è stato concluso e confermato. Nondimeno, nei confronti di quelli che all'epoca erano stabiliti all'interno della Comunità (v. i precedenti punti 4216 e 4217), la Commissione ha fissato il 14 gennaio 1983, data della riunione degli Head Delegates in occasione della quale l'accordo Cembureau è stato concluso, come dies a quo della loro partecipazione all'infrazione. Essa infatti ritiene che gli Head Delegates, nel corso delle loro riunioni, rappresentassero non solo i membri diretti, ma parimenti quelli indiretti della Cembureau. A tal proposito, la Commissione sottolinea che «i produttori di cemento sono i veri soggetti che agiscono tramite le proprie associazioni di categoria» (decisione impugnata, paragrafo 44, punto 5).
punto 4249
Tuttavia si è già avuto modo di constatare che, a motivo di taluni vizi di concordanza tra la CA e la decisione impugnata, la Commissione non aveva il diritto di basarsi, in sede di decisione impugnata, sull'appartenenza dei membri indiretti della Cembureau a un'associazione nazionale membro della Cembureau quale criterio di imputazione dell'infrazione (v. i precedenti punti 544-563). L'unico criterio di imputazione sul quale la Commissione ha potuto legittimamente fondarsi nei confronti dei membri indiretti della Cembureau è quello dell'adesione all'accordo Cembureau tramite una misura di attuazione del medesimo (decisione impugnata, paragrafi 45, punto 10, e 65, punto 3) (v. il precedente punto 564). Si tratta dello stesso criterio di imputazione utilizzato in sede di CA (v. i precedenti punti 556-563). In quest'ultima, la Commissione ha infatti ritenuto che le imprese che non erano membri diretti della Cembureau avessero aderito all'accordo Cembureau a partire dalla data della loro partecipazione a una misura d'attuazione del detto accordo.
punto 4250
E' stato poi accertato, nella cornice della valutazione dei motivi di merito, che la Commissione ha dimostrato che i seguenti membri indiretti avevano aderito all'accordo Cembureau mediante la loro partecipazione a una o più misure di attuazione di quest'ultimo: CBR, Dyckerhoff, Vicat, Ciments français, Heidelberger, Lafarge, Valenciana, Asland, Uniland, Cimpor, Secil, Holderbank, Hornos Ibéricos, Blue Circle e Halkis.
punto 4251
Occorre poi esaminare se la Commissione abbia dimostrato la partecipazione di questi membri indiretti all'infrazione a partire dalla data fissata nei loro confronti in sede di decisione impugnata.
punto 4252
Giova ricordare che risulta fornita la prova della partecipazione della Dyckerhoff, della Ciments français e della Lafarge all'intesa franco-tedesca [decisione impugnata, art. 3, n. 3, lett. a)] a partire dal 23 giugno 1982. La Commissione ha anche potuto accertare la partecipazione della Heidelberger alla detta intesa a partire dal 17 novembre 1982 (v. il precedente punto 2436). Dal momento che l'intesa franco-tedesca costituiva, da parte di queste imprese, una misura d'attuazione dell'accordo Cembureau a partire dal 14 gennaio 1983 (v. il precedente punto 4154), la Commissione ha potuto a ragione dichiarare accertata la partecipazione delle imprese Dyckerhoff, Ciments français, Heidelberger e Lafarge all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata a partire da tale data.
punto 4253
Occorre poi rilevare che per le imprese portoghesi Cimpor e Secil la Commissione aveva il diritto di fissare al 1o gennaio 1986 il momento iniziale della loro partecipazione all'infrazione. Essa ha infatti provato che la loro partecipazione all'infrazione concernente l'intesa iberica a partire dal 1o gennaio 1986 (decisione impugnata, art. 3, n. 2) costituiva una manifestazione di adesione da parte loro all'accordo Cembureau (v. il precedente punto 4208).
punto 4254
Tuttavia, la Cimpor e la Secil sostengono che i documenti che la Commissione ha utilizzato per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau e la loro partecipazione a quest'ultimo sarebbero anteriori al 1o gennaio 1986.
punto 4255
Quest'argomento è infondato. La Commissione ha infatti dimostrato la partecipazione della Cimpor e della Secil all'infrazione concernente l'intesa iberica a partire dal 1o gennaio 1986 in base a prove documentali dirette, molte delle quali posteriori al 1 gennaio 1986 (v. i precedenti punti 2070-2082 e 2115). Orbene, la partecipazione della Cimpor e della Secil a quest'intesa iberica costituisce, da parte loro, la manifestazione della loro adesione all'accordo Cembureau.
punto 4256
Parimenti, l'art. 1 dichiara giustamente accertata la partecipazione della Valenciana e della Hornos Ibéricos all'infrazione a partire dal 1o gennaio 1986 dal momento che, a partire da tale data, esse hanno manifestato la loro adesione all'accordo Cembureau mediante la loro partecipazione alla pratica concordata nella cornice dell'EPC (art. 6 della decisione impugnata).
punto 4257
In considerazione del fatto che il dies a quo della partecipazione della Holderbank alla costituzione dell'ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) è stato legittimamente fissato al 28 maggio 1986 — partecipazione che ha costituito, dal canto suo, la manifestazione della sua adesione all'accordo Cembureau —, la Commissione ha dimostrato la partecipazione della Holderbank all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata a partire da tale data.
punto 4258
Viceversa, per le imprese CBR, Vicat, Asland, Uniland, Blue Circle e Halkis, la Commissione non ha fornito la prova della loro partecipazione all'infrazione a partire dalla data menzionata nella decisione impugnata.
punto 4259
In primo luogo, occorre ricordare che, dopo aver rilevato il vizio di concordanza menzionato nel precedente punto 4249, questo Tribunale ha già accertato, nell'ambito del motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa, che l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui stabilisce il dies a quo della partecipazione all'infrazione anteriormente all'11 maggio 1983 per quanto concerne la Vicat e anteriormente al 28 maggio 1986 per åuanto concerne la CBR, l'Asland e l'Uniland (v. il precedente punto 568). In seguito all'esame dei motivi di merito, occorre giudicare se le dette imprese possano ancora essere considerate aderenti all'accordo Cembureau a partire da queste date.
punto 4260
La Vicat ha manifestato la propria adesione all'accordo Cembureau mediante la sua partecipazione alla pratica concordata con la Buzzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata, la cui data iniziale è stata legittimamente fissata all'11 maggio 1983. La Commissione ha pertanto dimostrato la partecipazione di quest'impresa all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata a partire da tale data.
punto 4261
Per quanto concerne la CBR, l'Asland e l'Uniland, la loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 4, n. 1, della decisione impugnata costituisce la prima manifestazione della loro adesione all'accordo Cembureau.
punto 4262
Per quanto concerne l'Asland, la data iniziale di quest'infrazione è stata legittimamente fissata al 28 maggio 1986. La Commissione ha pertanto dimostrato la partecipazione di quest'impresa all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata a partire da tale data.
punto 4263
La Asland, così come l'Oficemen e l'ATIC (v. il precedente punto 4228), sostiene che in nessun momento la sua pretesa partecipazione all'accordo Cembureau avrebbe prodotto effetti significativi all'interno della Comunità (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 11). L'argomento dev'essere respinto per i motivi enunciati nel precedente punto 4231.
punto 4264
Per quanto concerne la CBR e l'Uniland, l'art. 4, n. 1, della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione di queste imprese all'accordo costitutivo dell'ETF prima, rispettivamente, del 9 giugno 1986 (v. il precedente punto 2604) e del 9 settembre 1986 (v. il precedente punto 2699). In mancanza di indizi che rivelino un'adesione della CBR e dell'Uniland all'accordo Cembureau prima di tali date, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della CBR all'accordo Cembureau prima del 9 giugno 1986 e dell'Uniland prima del 9 settembre 1986.
punto 4265
In secondo luogo, per quanto concerne la Blue Circle e la Halkis, la loro partecipazione alla pratica concordata nella cornice dell'EPC, di cui all'art. 6 della decisione impugnata, ha costituito la prima manifestazione della loro adesione all'accordo Cembureau. Tuttavia, la Commissione non ha dimostrato che i membri dell'EPC abbiano cercato « di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità » prima del 18 novembre 1983 (v. il precedente punto 3980). I comportamenti di cui all'art. 6 della decisione impugnata non possono quindi essere considerati un'attuazione, da parte della Blue Circle e della Halkis, dell'accordo Cembureau prima di tale data.
punto 4266
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della Blue Circle e della Halkis all'accordo Cembureau prima del 18 novembre 1983.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 2. Dies a quo dell'infrazione › 2.3. Conclusioni
punto 4267
L'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione all'accordo Cembureau della :
CBR prima del 9 giugno 1986;
Vicat prima dell'11 maggio 1983;
Unicem prima del 9 settembre 1986;
Asland prima del 28 maggio 1986;
Uniland prima del 9 settembre 1986;
Italcementi prima del 19 marzo 1984;
Blue Circle prima del 18 novembre 1983;
Halkis prima del 18 novembre 1983.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione
punto 4268
Lericorrenti menzionate nel precedente punto 4214 negano la continuità dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata. La Commissione non avrebbe potuto ritenere, all'atto di adottare la detta decisione impugnata, che l'infrazione continuasse. Le ricorrenti sottolineano che l'ultima riunione degli Head Delegates esaminata nella decisione impugnata risalirebbe al 7 novembre 1984. Esse ritengono comunque che non possa esser loro imputata una partecipazione all'accordo Cembureau per una durata superiore a quella delle misure di attuazione contestate a loro carico.
punto 4269
La Commissione, facendo richiamo alle conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn nella causa Musique Diffusion française e a./Commissione, sentenza citata nel precedente punto 2800 (pag. 1941), spiega che, «una concertazione, una volta provata, si presume continui a sussistere fino a prova contraria». Dato che sono state dimostrate l'esistenza dell'accordo Cembureau e la partecipazione delle varie ricorrenti al detto accordo, incomberebbe pertanto alle ricorrenti interessate provare che quest'intesa era terminata o che esse avevano manifestato il loro dissenso in rapporto alla medesima.
punto 4270
Quest'argomento non può essere accolto, per i motivi illustrati nei precedenti punti 2801 e 2802. Incombe infatti alla Commissione provare non solo l'esistenza dell'intesa, ma anche la durata di quest'ultima (sentenza Dunlop Slazenger/Commissione, citata nel precedente punto 270, punto 79).
punto 4271
Al fine di valutare se la Commissione avesse il diritto di non determinare una data conclusiva dell'infrazione e, di conseguenza, di presumere che l'intesa proseguisse nel momento in cui adottava la decisione impugnata, occorre esaminare anzitutto i due soli passaggi della motivazione di quest'ultima dedicati alla durata dell'infrazione.
punto 4272
Nel paragrafo 45, punto 6, dedicato all'accordo Cembureau, si spiega quanto segue: «La Commissione non dispone di elementi di fatto per determinare la data in cui è cessata l'infrazione né è in grado di accertare che le imprese in questione vi hanno posto effettivamente termine».
punto 4273
Nel paragrafo 65, punto 4, quarto periodo, dedicato alle ammende, la Commissione poi aggiunge: «Anche se la Commissione è in grado di stabilire la data di inizio dell'infrazione costituita dall'accordo o principio Cembureau non è comunque sicura che l'infrazione sia effettivamente cessata e non può quindi stabilire la data di cessazione dell'infrazione. Tuttavia, poiché l'ultima manifestazione palese e nota alla Commissione dell'accordo è costituita dalla dissoluzione, in data 26 marzo 1993, di Interciment S.A. [società la cui costituzione è oggetto dell'infrazione di cui all'art. 4, n. 2, della decisione impugnata], la Commissione si basa su tale data per determinare il periodo di riferimento dell'ammenda».
punto 4274
Ne consegue che la Commissione ha presunto che l'intesa accertata continuasse ad essere rispettata anche successivamente all'ultima manifestazione conosciuta della sua applicazione, per non stabilire una data conclusiva dell'infrazione nell'art. 1 della decisione impugnata.
punto 4275
In udienza, essa ha difeso la propria posizione in base alle caratteristiche specifiche dell'accordo Cembureau. Essa ha spiegato che l'accordo di cui trattasi sarebbe stato caratterizzato da una durata indeterminata ed ha sottolineato che l'oggetto dell'accordo sarebbe stato semplice, a differenza, per esempio, di un'intesa in materia di determinazione dei prezzi, e che non avrebbe avuto bisogno di riunioni organizzate periodicamente. Per rispettare l'accordo, le parti avrebbero dovuto unicamente astenersi dall'effettuare vendite (non controllate) al di fuori del loro territorio. Per tale motivo l'osservanza dell'accordo di cui trattasi sarebbe rimasta priva di tracce. Di conseguenza, la circostanza che, in un dato momento, le imprese non abbiano più partecipato a misure visibili di attuazione dell'accordo Cembureau non dimostrerebbe che esse non aderissero più al detto accordo. La Commissione ha peraltro insistito sul fatto che il successo dell'accordo sarebbe stato basato sulla sua osservanza da parte di tutti i produttori.
punto 4276
Si deve ammettere che l'accordo Cembureau presentava effettivamente le caratteristiche particolari evidenziate dalla Commissione. Nella presente fattispecie la questione consiste tuttavia nell'accertare se, tenendo conto dell'onere della prova che incombe sulla Commissione in sede di accertamento di un'infrazione all'art. 85 del Trattato, simili caratteristiche particolari costituiscano indizi sufficienti della partecipazione di ciascuna ricorrente all'accordo Cembureau sino alla data di adozione della decisione impugnata.
punto 4277
A tal riguardo, si deve constatare che tutte le intese bilaterali o multilaterali che la Commissione ha correttamente qualificato come misure di attuazione dell'accordo Cembureau si sono concluse non più tardi del 19 maggio 1989, ad eccezione dell'infrazione di cui all'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione impugnata; tale data corrisponde, per alcuni membri dell'EPC, alla data conclusiva dell'infrazione di cui all'art. 6 della decisione impugnata. Giova ricordare a tale proposito che l'art. 4, nn. 1 e 2, della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui esso dichiara accertata un'infrazione in epoca successiva, rispettivamente, al 31 maggio 1987 (v. il precedente punto 2806) e al 7 novembre 1988 (v. il precedente punto 3097).
punto 4278
Anche se la Commissione ha dimostrato che l'infrazione di cui all'art. 4, n. 3, lett. b), della decisione impugnata è durata sino al 3 aprile 1992, quest'infrazione concerne solo tre ricorrenti, vale a dire l'Unicem, l'Italcementi e la Cementir. Malgrado i contratti di durata quinquennale, i quali costituiscono oggetto di quest'infrazione e che avevano lo «scopo di impedire eventuali importazioni di cemento greco da parte di Calcestruzzi», abbiano prodotto effetti sul mercato comunitario sino al 3 aprile 1992, questa constatazione non implica però che l'accordo Cembureau disciplinasse ancora a tale data i rapporti concorrenziali tra i produttori di cemento europei, e ancor meno che lo facesse al momento dell'adozione della decisione impugnata, il 30 novembre 1994. La circostanza che tutte le altre misure di attuazione dell'accordo Cembureau esaminate dalla decisione impugnata si siano concluse non oltre il 19 maggio 1989, poche settimane dopo le prime indagini effettuate dalla Commissione (decisione impugnata, paragrafo 1), tende piuttosto a dimostrare il contrario.
punto 4279
Alla luce di ciò, occorre concludere che, in considerazione di tutti gli indizi dedotti nella decisione impugnata, la Commissione non aveva il diritto di ritenere che tutti i destinatari di quest'ultima, la cui partecipazione all'accordo Cembureau era stata dimostrata, aderissero ancora a tale accordo al momento dell'adozione della decisione impugnata.
punto 4280
Occorre poi esaminare la durata della partecipazione di ciascuna ricorrente all'accordo Cembureau, in funzione delle varie circostanze di fatto contenute nella decisione impugnata.
punto 4281
Come giustamente rilevato dalla Commissione (decisione impugnata, paragrafo 65, punto 4), la partecipazione di un'impresa o di un'associazione a una misura di attuazione dell'accordo Cembureau ha costituito da parte sua una manifestazione di una sua adesione a quest'accordo. Di conseguenza, la partecipazione di una ricorrente all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata è dimostrata almeno per tutto il periodo durante il quale la Commissione ha legittimamente provato la sua partecipazione a una misura di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 4282
Certamente, come asserito dalla Commissione, la partecipazione di una ricorrente all'accordo Cembureau ha lasciato poche tracce. Nondimeno, in considerazione dei criteri di accertamento dell'infrazione applicati nella decisione impugnata, la Commissione non aveva il diritto di basarsi su tale fattore per constatare un'adesione continuata all'accordo Cembureau da parte di una ricorrente successivamente alla data conclusiva della sua ultima misura di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 4283
A tal riguardo occorre notare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha scelto di basarsi unicamente su prove documentali dirette per dimostrare le varie infrazioni e la partecipazione a queste ultime delle imprese ed associazioni coinvolte. Tale scelta ha portato alla conseguenza che la decisione impugnata non è diretta alle imprese la cui partecipazione all'accordo Cembureau non era desumibile da un elemento di prova di tal genere. Dal momento che la Commissione stessa riteneva che la partecipazione di un'impresa alraccordo Cembureau non potesse considerarsi accertata in mancanza di prove documentali che attestassero una siffatta partecipazione, essa non poteva, in mancanza di prove documentali di tale natura, presumere la continuità dell'adesione di un'impresa, la cui partecipazione all'accordo Cembureau fosse stata dimostrata, per un periodo successivo alla sua ultima provata partecipazione a una misura di attuazione.
punto 4284
Infatti, le prove documentali dedotte dalla Commissione nella decisione impugnata a sostegno del suo accertamento delle infrazioni di cui agli artt. 2, 3, n. 1, lett. a) e e), 3, nn. 2 e 3, 4, nn. 1-3, e 6 dimostrano inequivocabilmente un'adesione delle ricorrenti interessate all'accordo Cembureau. Viceversa, la mancanza di prove documentali di un'adesione continuata si presta a una duplice interpretazione. Essa può costituire un indizio del fatto che la parte interessata, la cui partecipazione all'accordo Cembureau risulta dimostrata, abbia continuato ad aderire all'accordo senza lasciare tracce. Ma può anche costituire un indizio della mancata prosecuzione di una sua partecipazione all'accordo. E' proprio questa possibile duplice interpretazione della mancanza di prove documentali che ha indotto la Commissione a prendere in considerazione, ai fini della decisione impugnata, solo le imprese per le quali era stato possibile accertare una partecipazione all'accordo Cembureau in base a prove documentali dirette.
punto 4285
Alla luce di ciò, per ciascuna ricorrente per la quale la Commissione ha provato la partecipazione all'accordo Cembureau occorre valutare, in base alle sole prove documentali contenute nella decisione impugnata, la durata della sua partecipazione all'accordo Cembureau.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.1. Posizione della CBR
punto 4286
Si è già avuto modo di accertare che la Commissione non aveva il diritto di fissare la data iniziale di partecipazione della CBR all'infrazione prima del 9 giugno 1986 (v. il precedente punto 4264).
punto 4287
La CBR ha manifestato la propria adesione all'accordo Cembureau tramite diverse misure di attuazione del medesimo. Essa ha infatti partecipato all'accordo relativo alla costituzione dell'ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) dal 9 giugno 1986 al 31 maggio 1987 (v. i precedenti punti 2604, 2784 e 2806), all'accordo riguardante la costituzione dell'Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) dal 9 giugno 1986 al 7 novembre 1988 (v. i precedenti punti 3017 e 3097), nonché alle pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare alla Titan, il cliente Calcestruzzi [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)], dal 9 settembre 1986 al 15 marzo 1987 (v. i precedenti punti 3204, 3205 e 3301-3305).
punto 4288
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata della CBR all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'impresa all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 9 giugno 1986 al 7 novembre 1988.
punto 4289
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della CBR a quest'infrazione prima del 9 giugno 1986 e dopo il 7 novembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.2. Posizione della Cembureau
punto 4290
La Cembureau ha partecipato alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984 (v. il precedente punto 1342). Essa ha inoltre partecipato a numerose misure di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 4291
Essa ha infatti partecipato agli scambi puntuali di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 1) dal 14 gennaio 1983 al 19 marzo 1984 e agli scambi periodici di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 2) dal 1o gennaio 1984 al 31 dicembre 1988 (v. il precedente punto 1817). Essa ha anche partecipato ad alcune misure nella cornice dell'accordo unico relativo all'ETF [decisione impugnata, art. 4, nn. 1 e 3, lett. a)] dal 28 maggio 1986 al 31 maggio 1987 (v. i precedenti punti 3731 e 3732).
punto 4292
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata della Cembureau all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'associazione all'accordo di cui trattasi dev'essere considerata dimostrata dal 14 gennaio 1983 al 31 dicembre 1988.
punto 4293
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della Cembureau a quest'infrazione dopo il 31 dicembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.3. Posizione della FIC
punto 4294
La FIC ha partecipato alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984 (v. i precedenti punti 1344, 1345, 1350 e 1352). Essa ha inoltre partecipato a due misure di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 4295
Essa ha infatti partecipato agli scambi puntuali di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 1) dal 14 gennaio 1983 al 19 marzo 1984 e agli scambi periodici di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 2) dal 1o gennaio 1984 al 31 dicembre 1988 (v. il precedente punto 1817).
punto 4296
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata della FIC all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'associazione di imprese all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 14 gennaio 1983 al 31 dicembre 1988.
punto 4297
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della FIC a quest'infrazione dopo il 31 dicembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.4. Posizione della VNC
punto 4298
La VNC ha partecipato alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984 (v. i precedenti punti 1344, 1345 e 1350). Essa ha inoltre partecipato a due misure di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 4299
Essa ha infatti partecipato agli scambi puntuali di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 1) dal 14 gennaio 1983 al 19 marzo 1984 e agli scambi periodici di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 2) dal 1o gennaio 1984 al 31 dicembre 1988 (v. il precedente punto 1817).
punto 4300
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata della VNC all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'associazione di imprese all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 14 gennaio 1983 al 31 dicembre 1988.
punto 4301
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della VNC a quest'infrazione dopo il 31 dicembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.5. Posizione della Ciments luxembourgeois
punto 4302
La Ciments luxembourgeois ha partecipato alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984 (v. i precedenti punti 1344, 1345, 1350 e 1352). Essa ha inoltre partecipato a due misure di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 4303
Essa ha infatti partecipato agli scambi puntuali di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 1) dal 14 gennaio 1983 al 19 marzo 1984 e agli scambi periodici di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 2) dal 1o gennaio 1984 al 31 dicembre 1988 (v. il precedente punto 1817).
punto 4304
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata della Ciments luxembourgeois all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'impresa all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 14 gennaio 1983 al 31 dicembre 1988.
punto 4305
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della Ciments luxembourgeois a quest'infrazione dopo il 31 dicembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.6. Posizione della Dyckerhoff
punto 4306
La Dyckerhoff ha manifestato la propria adesione all'accordo Cembureau tramite diverse misure di attuazione del medesimo.
punto 4307
Essa ha infatti partecipato, dal 23 giugno 1982 al 12 agosto 1987 (v. il precedente punto 2469), all'intesa franco-tedesca [decisione impugnata, art. 3, n. 3, lett. a)], la quale ha costituito da parte sua una misura di attuazione dell'accordo Cembureau a partire dal 14 gennaio 1983 (v. il precedente punto 4154). Essa ha inoltre partecipato all'accordo relativo alla costituzione dell'ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) dal 28 maggio 1986 al 31 maggio 1987 (v. i precedenti punti 2620 e 2806), all'accordo riguardante la costituzione dell'Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) dal 9 giugno 1986 al 7 novembre 1988 (v. i precedenti punti 3017 e 3097), nonché alle pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare alla Titan, il cliente Calcestruzzi [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)], dal 9 settembre 1986 al 15 marzo 1987 (v. i precedenti punti 3204, 3205 e 3301-3305).
punto 4308
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata della Dyckerhoff all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'impresa all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 14 gennaio 1983 al 7 novembre 1988.
punto 4309
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della Dyckerhoff a quest'infrazione dopo il 7 novembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.7. Posizione dello SFIC
punto 4310
Lo SFIC ha partecipato alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984 (v. i precedenti punti 1344, 1345, 1350 e 1352). Esso ha inoltre partecipato a diverse misure di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 4311
Esso ha infatti partecipato agli scambi puntuali di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 1) dal 14 gennaio 1983 al 19 marzo 1984 e agli scambi periodici di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 2) dal 1o gennaio 1984 al 31 dicembre 1988 (v. il precedente punto 1817). Ha anche partecipato, dal 23 giugno 1982 al 12 agosto 1987, all'intesa franco-tedesca (decisione impugnata, art. 3, n. 3) (v. i precedenti punti 2469 e 2503), la quale ha costituito da parte sua una misura di attuazione dell'accordo Cembureau a partire dal 14 gennaio 1983 (v. il precedente punto 4154). Ha anche partecipato ad alcune misure nella cornice dell'accordo unico relativo all'ETF [decisione impugnata, art. 4, nn. 1-3, lett. a)] dal 28 maggio 1986 al 7 novembre 1988 (v. i precedenti punti 2625, 2806, 3030, 3097, 3135 e 3136).
punto 4312
Ne consegue che la continuità della partecipazione dello SFIC all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 14 gennaio 1983 al 31 dicembre 1988.
punto 4313
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata dello SFIC all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della detta associazione d'imprese a quest'infrazione dopo il 31 dicembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.8. Posizione della Vicat
punto 4314
Si è già avuto modo di accertare che la Commissione non aveva il diritto di fissare la data iniziale di partecipazione della Vicat all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata prima dell'11 maggio 1983 (v. i precedenti punti 4259 e 4260).
punto 4315
La Vicat ha manifestato la propria adesione all'accordo Cembureau tramite una misura di attuazione del medesimo. Si tratta della pratica concordata con la Buzzi [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. c)], la cui illiceità è stata dimostrata per il periodo 11 maggio 1983 - 23 aprile 1986 (v. i precedenti punti 1970 e 2034).
punto 4316
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata della Vicat all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della sua partecipazione all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dall'11 maggio 1983 al 23 aprile 1986.
punto 4317
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della Vicat a quest'infrazione prima dell'11 maggio 1983 e dopo il 23 aprile 1986.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.9. Posizione della Ciments français
punto 4318
La Ciments français ha manifestato la propria adesione all'accordo Cembureau tramite diverse misure di attuazione del medesimo.
punto 4319
Essa ha infatti partecipato, dal 23 giugno 1982 al 12 agosto 1987 (v. il precedente punto 2469), all'intesa franco-tedesca [decisione impugnata, art. 3, n. 3, lett. a)], la quale ha costituito da parte sua una misura di attuazione dell'accordo Cembureau a partire dal 14 gennaio 1983 (v. il precedente punto 4154). Essa ha inoltre partecipato all'accordo relativo alla costituzione dell'ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) dal 28 maggio 1986 al 31 maggio 1987 (v. i precedenti punti 2632 e 2806) e all'accordo riguardante la costituzione dell'Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) dal 9 giugno 1986 al 7 novembre 1988 (v. i precedenti punti 3038 e 3097). Essa ha infine partecipato alla pratica concordata nella cornice dell'EPC dal 18 novembre 1983 al 17 febbraio 1989 (v. il precedente punto 3980).
punto 4320
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata della Ciments français all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'impresa all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 14 gennaio 1983 al 17 febbraio 1989.
punto 4321
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della Ciments français a quest'infrazione dopo il 17 febbraio 1989.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.10. Posizione della Heidelberger
punto 4322
La Heidelberger ha manifestato la propria adesione all'accordo Cembureau tramite due misure di attuazione del medesimo.
punto 4323
Essa ha infatti partecipato, dal 17 novembre 1982 al 12 agosto 1987 (v. il precedente punto 2469), all'intesa franco-tedesca [decisione impugnata, art. 3, n. 3, lett. a)], la quale ha costituito da parte sua una misura di attuazione dell'accordo Cembureau a partire dal 14 gennaio 1983 (v. il precedente punto 4154). Essa ha inoltre partecipato all'accordo relativo alla costituzione dell'ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) dal 28 maggio 1986 al 31 maggio 1987 (v. i precedenti punti 2643 e 2806).
punto 4324
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata della Heidelberger all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'impresa all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 14 gennaio 1983 al 12 agosto 1987.
punto 4325
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della Heidelberger a quest'infrazione dopo il 12 agosto 1987.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.11. Posizione della Lafarge
punto 4326
La Lafarge ha manifestato la propria adesione all'accordo Cembureau tramite diverse misure di attuazione del medesimo.
punto 4327
Essa ha infatti partecipato a una pratica concordata con la Buzzi [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. a)] dal 26 novembre al 31 dicembre 1988 (v. i precedenti punti 1829-1876) e, dal 23 giugno 1982 al 12 agosto 1987 (v. il precedente punto 2469), all'intesa franco-tedesca [decisione impugnata, art. 3, n. 3, lett. a)], la quale ha costituito da parte sua una misura di attuazione dell'accordo Cembureau a partire dal 14 gennaio 1983 (v. il precedente punto 4154). Essa ha inoltre partecipato all'accordo relativo alla costituzione dell'ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) dal 28 maggio 1986 al 31 maggio 1987 (v. i precedenti punti 2650 e 2806), all'accordo riguardante la costituzione dell'Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) dal 9 giugno 1986 al 7 novembre 1988 (v. i precedenti punti 3017 e 3097), nonché alle pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare alla Titan, il cliente Calcestruzzi [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)], dal 17 giugno 1986 al 15 marzo 1987 (v. i precedenti punti 3228 e 3301-3305). Essa ha infine partecipato alla pratica concordata nella cornice dell'EPC dal 18 novembre 1983 al 19 maggio 1989 (v. i precedenti punti 3973 e 3980).
punto 4328
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata della Lafarge all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'impresa all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 14 gennaio 1983 al 19 maggio 1989.
punto 4329
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della Lafarge a quest'infrazione dopo il 19 maggio 1989.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.12. Posizione dell'Aalborg
punto 4330
L'Aalborg ha partecipato alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984 (v. i precedenti punti 1344, 1345, 1350 e 1352). Essa ha inoltre partecipato a diverse misure di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 4331
Essa ha infatti partecipato agli scambi puntuali di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 1) dal 14 gennaio 1983 al 19 marzo 1984 e agli scambi periodici di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 2) dal 1o gennaio 1984 al 31 dicembre 1988 (v. il precedente punto 1817). Essa ha anche partecipato ad alcune misure nella cornice dell'accordo unico relativo all'ETF [decisione impugnata, art. 4, nn. 1 e 3, lett. a)] dal 9 settembre 1986 al 31 maggio 1987 (v. i precedenti punti 2657, 2806, 3204, 3205 e 3301-3305).
punto 4332
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata dell'Alborg all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'impresa all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 14 gennaio 1983 al 31 dicembre 1988.
punto 4333
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione dell'Aalborg a quest'infrazione dopo il 31 dicembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.13. Posizione del BDZ
punto 4334
Il BDZ ha partecipato alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984 (v. i precedenti punti 1344, 1345, 1350 e 1352). Esso ha inoltre partecipato a diverse misure di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 4335
Esso ha infatti partecipato agli scambi puntuali di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 1) dal 14 gennaio 1983 al 19 marzo 1984 e agli scambi periodici di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 2) dal 1o gennaio 1984 al 31 dicembre 1988 (v. il precedente punto 1817). Ha partecipato, dal 23 giugno 1982 al 12 agosto 1987 (v. i precedenti punti 2469 e 2503), all'intesa franco-tedesca (decisione impugnata, art. 3, n. 3), la quale ha costituito da parte sua una misura di attuazione dell'accordo Cembureau a partire dal 14 gennaio 1983 (v. il precedente punto 4154). Ha inoltre partecipato ad alcune misure nella cornice dell'accordo unico relativo all'ETF [decisione impugnata, art. 4, nn. 1-3, lett. a)] dal 9 giugno 1986 al 7 novembre 1988 (v. i precedenti punti 2673, 2806, 3030, 3097, 3239, 3240 e 3301-3305).
punto 4336
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata del BDZ all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'associazione di imprese all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 14 gennaio 1983 al 31 dicembre 1988.
punto 4337
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione del BDZ a quest'infrazione dopo il 31 dicembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.14. Posizione dell'Unicem
punto 4338
Si è già avuto modo di accertare che la Commissione non aveva il diritto di fissare la data iniziale di partecipazione dell'Unicem all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata prima del 9 settembre 1986 (v. il precedente punto 4247).
punto 4339
L'Unicem ha manifestato la propria adesione all'accordo Cembureau tramite diverse misure di attuazione del medesimo.
punto 4340
Essa ha infatti partecipato agli scambi periodici di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 2) dal 9 settembre 1986 al 31 dicembre 1988 (v. il precedente punto 1817). Ha partecipato all'accordo relativo alla costituzione dell'ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) dal 9 settembre 1986 al 31 maggio 1987 (v. i precedenti punti 2683 e 2806), alle pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare alla Titan, il cliente Calcestruzzi [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)], dal 9 settembre 1986 al 15 marzo 1987 (v. i precedenti punti 3252, 3253 e 3301-3305), nonché all'accordo con l'Italcementi e la Cementir concernente i contratti e le convenzioni firmati il 3 e 15 aprile 1987 aventi lo scopo di impedire importazioni, da parte della Calcestruzzi, di cemento proveniente dalla Grecia [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. b)], dal 3 aprile 1987 al 3 aprile 1992 (v. il precedente punto 3396).
punto 4341
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata dell'Unicem all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'impresa all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 9 settembre 1986 al 3 aprile 1992.
punto 4342
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione dell'Unicem a quest'infrazione prima del 9 settembre 1986 e dopo il 3 aprile 1992.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.15. Posizione della Valenciana
punto 4343
La Valenciana ha manifestato la propria adesione all'accordo Cembureau tramite una misura di attuazione del medesimo. Si tratta della pratica concordata nella cornice dell'EPC (art. 6 della decisione impugnata) la quale, in capo alla Valenciana, costituisce un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato dal 1o gennaio 1986 al 13 maggio 1987 (v. il precedente punto 4005).
punto 4344
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata della Valenciana all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione a quest'unica misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'impresa all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 1o gennaio 1986 al 13 maggio 1987.
punto 4345
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della Valenciana a quest'infrazione dopo il 13 maggio 1987.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.16. Posizione della BCA
punto 4346
La BCA, la quale deve rispondere dei comportamenti della CMF (v. il precedente punto 1341), ha partecipato alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984 (v. i precedenti punti 1344, 1345, 1350 e 1352). Essa ha inoltre partecipato a due misure di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 4347
L'associazione britannica ha infatti partecipato agli scambi puntuali di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 1) dal 14 gennaio 1983 al 19 marzo 1984 e agli scambi periodici di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 2) dal 1o gennaio 1984 al 31 dicembre 1988 (v. il precedente punto 1817).
punto 4348
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata della BCA all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'associazione di imprese all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 14 gennaio 1983 al 31 dicembre 1988.
punto 4349
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della BCA a quest'infrazione dopo il 31 dicembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.17. Posizione dell'Asland
punto 4350
Si è già avuto modo di accertare che la Commissione non aveva il diritto di fissare la data iniziale di partecipazione dell'Asland all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata prima del 28 maggio 1986 (v. il precedente punto 4267).
punto 4351
La Asland ha manifestato la propria adesione all'accordo Cembureau tramite una sola misura di attuazione del medesimo. Si tratta dell'accordo relativo alla costituzione dell'ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1), al quale essa ha partecipato, secondo quanto accertato, dal 28 maggio 1986 al 31 maggio 1987 (v. i precedenti punti 2690 e 2806).
punto 4352
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata della Asland all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione a quest'unica misura di attuazione, la continuità della sua partecipazione all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 28 maggio 1986 al 31 maggio 1987.
punto 4353
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione dell'Asland a quest'infrazione prima del 28 maggio 1986 e dopo il 31 maggio 1987.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.18. Posizione dell'Uniland
punto 4354
Si è già avuto modo di accertare che la Commissione non aveva il diritto di fissare la data iniziale di partecipazione dell'Uniland all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata prima del 9 settembre 1986 (v. i precedenti punti 4264 e 4267).
punto 4355
L'Uniland ha manifestato la propria adesione all'accordo Cembureau tramite diverse misure di attuazione del medesimo.
punto 4356
Essa ha infatti partecipato all'accordo relativo alla costituzione dell'ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) dal 9 settembre 1986 al 31 maggio 1987 (v. i precedenti punti 2699 e 2806), all'accordo riguardante la costituzione dell'Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) dal 9 settembre 1986 al 7 novembre 1988 (v. i precedenti punti 3073 e 3097), nonché alle pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare alla Titan, il cliente Calcestruzzi [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)], dal 9 settembre 1986 al 15 marzo 1987 (v. i precedenti punti 3204, 3205 e 3301-3305).
punto 4357
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata dell'Uniland all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'impresa all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 9 settembre 1986 al 7 novembre 1988.
punto 4358
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione dell'Uniland a quest'infrazione prima del 9 settembre 1986 e dopo il 7 novembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.19. Posizione dell'Oficemen
punto 4359
L'Oficemen ha partecipato alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984 (v. i precedenti punti 1344, 1345 e 1350). Essa ha inoltre partecipato a diverse misure di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 4360
Essa ha infatti partecipato agli scambi periodici di informazioni nella cornice della Cembureau (decisione impugnata, art. 2, n. 2) dal 1o gennaio 1986 al 31 dicembre 1988 (v. il precedente punto 1817). Ha partecipato all'intesa iberica dal 1o gennaio 1986 al 24 aprile 1989 (v. il precedente punto 2132). Ha inoltre partecipato ad alcune misure nella cornice dell'accordo unico relativo all'ETF [decisione impugnata, art. 4, nn. 1-3, lett. a)] dal 9 giugno 1986 al 7 novembre 1988 (v. i precedenti punti 2720, 2806, 3030, 3097, 3239, 3240 e 3301-3305).
punto 4361
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata dell'Oficemen all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'associazione di imprese all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata dev'essere considerata dimostrata dal 1o gennaio 1986 (v. i precedenti punti 4226-4231) al 24 aprile 1989.
punto 4362
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione dell'Oficemen a quest'infrazione dopo il 24 aprile 1989.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.20. Posizione dell'Irish Cement
punto 4363
L'Irish Cement ha partecipato alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984 (v. i precedenti punti 1344, 1345, 1350 e 1352). Esso ha inoltre partecipato a diverse misure di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 4364
Essa ha infatti partecipato agli scambi puntuali di informazioni (decisione impugnata, art 2, n. 1) dal 14 gennaio 1983 al 19 marzo 1984 e agli scambi periodici di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 2) dal 1o gennaio 1984 al 31 dicembre 1988 (v. il precedente punto 1817). Ha inoltre partecipato ad alcune misure nella cornice dell'accordo unico relativo all'ETF [decisione impugnata, art. 4, nn. 1 e 3, lett. a)] dal 9 settembre 1986 al 31 maggio 1987 (v i precedenti punti 2737, 2806, 3204, 3205 e 3301-3305).
punto 4365
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata dell'Irish Cement all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'impresa all'accordo Cembureau dev essere considerata dimostrata dal 14 gennaio 1983 al 31 dicembre 1988.
punto 4366
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara a ccertata la partecipazione dell'Irish Cement a quest'infrazione dopo il 31 dicembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.21. Posizione della Cimpor
punto 4367
La Cimpor ha manifestato la propria adesione all'accordo Cembureau tramite una misura di attuazione del medesimo. Si tratta dell'intesa iberica (decisione impugnata, art. 3, n. 2), la cui illiceità e stata provata per il periodo 1o gennaio 1986 - 24 aprile 1989 (v. il precedente punto 2132).
punto 4368
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata della Cimpor all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione a quest'unica misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'impresa all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 1o gennaio 1986 al 24 aprile 1989.
punto 4369
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della Cimpor a quest'infrazione dopo il 24 aprile 1989.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.22. Posizione della Secil
punto 4370
La Secil ha manifestato la propria adesione all'accordo Cembureau tramite una misura di attuazione del medesimo. Si tratta dell'intesa iberica (decisione impugnata, art. 3, n. 2), la cui illiceità è stata provata per il periodo 1o gennaio 1986 - 24 aprile 1989 (v. il precedente punto 2132).
punto 4371
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata della Secil all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione a quest'unica misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'impresa all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 1o gennaio 1986 al 24 aprile 1989.
punto 4372
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della Secil a quest'infrazione dopo il 24 aprile 1989.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.23. Posizione dell'ATIC
punto 4373
L'ATIC ha partecipato alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984 (v. i precedenti punti 1344, 1345, 1350 e 1352). Essa ha inoltre partecipato a una misura di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 4374
Essa ha infatti partecipato agli scambi periodici di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 2) dal 1o gennaio 1986 al 31 dicembre 1988 (v. il precedente punto 1817).
punto 4375
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata dell'ATIC all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione a quest'unica misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'associazione di imprese all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata dev'essere considerata dimostrata dal 1o gennaio 1986 (v. i precedenti punti 4226-4231) al 31 dicembre 1988.
punto 4376
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della detta associazione d'imprese all'infrazione dopo il 31 dicembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.24. Posizione dell'Italcementi
punto 4377
Si è già avuto modo di accertare che la Commissione non aveva il diritto di fissare la data iniziale di partecipazione dell'Italcementi all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata prima del 19 marzo 1984 (v. il precedente punto 4225).
punto 4378
Per quanto concerne la continuità della partecipazione dell'Italcementi all'accordo Cembureau, si deve ricordare che quest'impresa ha partecipato alla riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (v. il precedente punto 1351). Essa ha inoltre partecipato a diverse misure di attuazione del detto accordo.
punto 4379
Essa ha infatti partecipato agli scambi puntuali di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 1) il 19 marzo 1984 e agli scambi periodici di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 2) dal 19 marzo 1984 al 31 dicembre 1988 (v. il precedente punto 1817). Essa ha inoltre partecipato all'accordo relativo alla costituzione dell'ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) dal 28 maggio 1986 al 31 maggio 1987 (v. i precedenti punti 2747 e 2806), all'accordo riguardante la costituzione dell'Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) dal 9 giugno 1986 al 7 novembre 1988 (v. i precedenti punti 3017 e 3097), alle pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare alla Titan, il cliente Calcestruzzi [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)], dal 17 giugno 1986 al 15 marzo 1987 (v. i precedenti punti 3270 e 3301-3305), nonché all'accordo con l'Unicem e la Cementir concernente i contratti e le convenzioni firmati il 3 e 15 aprile 1987 aventi lo scopo di impedire importazioni, da parte della Calcestruzzi, di cemento proveniente dalla Grecia [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. b)], dal 3 aprile 1987 al 3 aprile 1992 (v. il precedente punto 3396).
punto 4380
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata dell'Italcementi all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'impresa all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 19 marzo 1984 al 3 aprile 1992.
punto 4381
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione dell'Italcementi a quest'infrazione prima del 19 marzo 1984 e dopo il 3 aprile 1992.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.25. Posizione della Holderbank
punto 4382
La Holderbank ha manifestato la propria adesione all'accordo Cembureau tramite diverse misure di attuazione del medesimo.
punto 4383
Essa ha infatti partecipato all'accordo relativo alla costituzione dell'ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) dal 28 maggio 1986 al 31 maggio 1987 (v. i precedenti punti 2783 e 2806), all'accordo riguardante la costituzione dell'Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) dal 9 giugno 1986 al 7 novembre 1988 (v. i precedenti punti 3081 e 3097), nonché alle pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare alla Titan, il cliente Calcestruzzi [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)], dal 17 giugno 1986 al 15 marzo 1987 (v. i precedenti punti 3275 e 3301-3305).
punto 4384
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata della Holderbank all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'impresa all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 28 maggio 1986 al 7 novembre 1988.
punto 4385
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della Holderbank a quest'infrazione dopo il 7 novembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.26. Posizione della Hornos Ibéricos
punto 4386
Secondo quanto affermato nella decisione impugnata, la Hornos Ibéricos ha manifestato la propria adesione all'accordo Cembureau tramite una misura di attuazione del medesimo. Si tratta della pratica concordata nella cornice dell'EPC (art. 6 della decisione impugnata) la quale, da parte della Hornos Ibéricos, ha costituito un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato dal 1o gennaio 1986 al 19 maggio 1989 (v. i precedenti punti 3975 e 3980).
punto 4387
Ne consegue che la continuità della partecipazione della Hornos Ibéricos all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 1o gennaio 1986 al 19 maggio 1989.
punto 4388
In sede di controreplica, la Commissione ha sottolineato l'implicazione di questa ricorrente nell'Interciment ai fini della dimostrazione della durata della sua partecipazione all'accordo Cembureau. Tuttavia, la Hornos Ibéricos non compare tra le imprese ed associazioni di imprese menzionate dall'art. 4, n. 2, della decisione impugnata. Ad ogni modo, poiché quest'articolo dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato successivamente al 7 novembre 1988, un'eventuale partecipazione della Hornos Ibéricos all'accordo relativo alla costituzione dell'Interciment non potrebbe dimostrare una partecipazione continuata di quest'impresa all'accordo Cembureau dopo la fine della sua partecipazione all'infrazione di cui all'art. 6 della decisione impugnata.
punto 4389
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata della Hornos Ibéricos all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione alla pratica concordata nella cornice dell'EPC, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della detta impresa a quest'infrazione dopo il 19 maggio 1989.
punto 4390
L'argomento della Hornos Ibéricos, secondo il quale la Commissione avrebbe ignorato le norme relative all'onere della prova, stabilendo il 26 marzo 1993 come data finale del periodo di riferimento per il calcolo delle ammende, quando invece non avrebbe disposto di prove della continuazione dei comportamenti delittuosi successivamente al 19 maggio 1989, rimane pertanto priva di oggetto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.27. Posizione della Aker
punto 4391
La Aker ha partecipato alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo 1984 (v. i precedenti punti 1344, 1345 e 1350). Essa ha inoltre partecipato a diverse misure di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 4392
Essa ha infatti partecipato all'accordo relativo alla costituzione dell'ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) dal 9 giugno 1986 al 31 maggio 1987 (v. i precedenti punti 2764 e 2806), all'accordo riguardante la costituzione dell'Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) dal 9 giugno 1986 al 7 novembre 1988 (v. i precedenti punti 3017 e 3097), nonché alle pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare alla Titan, il cliente Calcestruzzi [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)], dal 9 settembre 1986 al 15 marzo 1987 (v. i precedenti punti 3281, 3282 e 3301-3305).
punto 4393
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata della Aker all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'impresa all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata dev'essere considerata dimostrata dal 9 giugno 1986 (v. il precedente punto 4242) al 7 novembre 1988.
punto 4394
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della Aker a quest'infrazione dopo il 7 novembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.28. Posizione dell'Euroc
punto 4395
L'Euroc ha partecipato alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984 (v. i precedenti punti 1344, 1345, 1350 e 1352). Essa ha inoltre partecipato a diverse misure di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 4396
Essa ha infatti partecipato all'accordo relativo alla costituzione dell'ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) dal 9 giugno 1986 al 31 maggio 1987 (v. i precedenti punti 2764 e 2806), all'accordo riguardante la costituzione dell'Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) dal 9 giugno 1986 al 7 novembre 1988 (v. i precedenti punti 3017 e 3097), nonché alle pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare alla Titan, if cliente Calcestruzzi [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)], dal 9 settembre 1986 al 15 marzo 1987 (v. i precedenti punti 3281, 3282 e 3301-3305).
punto 4397
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata dell'Euroc all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'impresa all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata dev'essere considerata dimostrata dal 9 giugno 1986 (v. il precedente punto 4242) al 7 novembre 1988.
punto 4398
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione dell'Euroc a quest'infrazione dopo il 7 novembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.29. Posizione della Cementir
punto 4399
La Cementir ha partecipato alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 7 novembre 1984 (v. i precedenti punti 1344, 1345 e 1352). Essa ha inoltre partecipato a diverse misure di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 4400
Essa ha infatti partecipato agli scambi puntuali di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 1) il 14 gennaio 1983 e agli scambi periodici di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 2) dal 1o gennaio 1984 al 31 dicembre 1988 (v. il precedente punto 1817). Essa ha inoltre partecipato alle pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare alla Titan, il cliente Calcestruzzi [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)], dal 9 settembre 1986 al 15 marzo 1987 (v. i precedenti punti 3289, 3290, 3301-3304 e 3306), nonché all'accordo con l'Unicem e l'Italcementi concernente i contratti e le convenzioni firmati il 3 e 15 aprile 1987 aventi lo scopo di impedire importazioni, da parte della Calcestruzzi, di cemento proveniente dalla Grecia [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. b)], dal 3 aprile 1987 al 3 aprile 1992 (v. il precedente punto 3395).
punto 4401
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata della Cementir all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'impresa all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 14 gennaio 1983 al 3 aprile 1992.
punto 4402
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della Cementir a quest'infrazione dopo il 3 aprile 1992.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.30. Posizione della Blue Circle
punto 4403
Si è già avuto modo di accertare che la Commissione non aveva il diritto di fissare la data iniziale di partecipazione della Blue Circle all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata prima del 18 novembre 1983 (v. i precedenti punti 4266 e 4267).
punto 4404
La Blue Circle ha manifestato la propria adesione all'accordo Cembureau tramite diverse misure di attuazione del medesimo.
punto 4405
Essa ha infatti partecipato all'accordo relativo alla costituzione dell'ETF (decisione impugnata, art. 4, n. 1) dal 28 maggio 1986 al 31 maggio 1987 (v. i precedenti punti 2783 e 2806), all'accordo riguardante la costituzione dell'Interciment (decisione impugnata, art. 4, n. 2) dal 9 giugno 1986 al 7 novembre 1988 (v. i precedenti punti 3081 e 3097), nonché alle pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare alla Titan, il cliente Calcestruzzi [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. a)], dal 17 giugno 1986 al 15 marzo 1987 (v. i precedenti punti 3298, 3301 e 3307-3310). Essa ha inoltre partecipato alla pratica concordata nella cornice dell'EPC dal 18 novembre 1983 al 12 ottobre 1987 (v. i precedenti punti 3973-3980).
punto 4406
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata della Blue Circle all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione all'ultima misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'impresa all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 18 novembre 1983 al 7 novembre 1988.
punto 4407
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della Blue Circle a quest'infrazione prima del 18 novembre 1983 e dopo il 7 novembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.31. Posizione dell'AGCI
punto 4408
L'AGCI ha partecipato alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984 (v. i precedenti punti 1344, 1345, 1350 e 1352). Essa ha inoltre partecipato a due misure di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 4409
Essa ha infatti partecipato agli scambi puntuali di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 1) dal 14 gennaio 1983 al 19 marzo 1984 e agli scambi periodici di informazioni (decisione impugnata, art. 2, n. 2) dal 1o gennaio 1984 al 31 dicembre 1988 (v. il precedente punto 1817).
punto 4410
Ne consegue che la continuità della partecipazione dell'AGCI all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 14 gennaio 1983 al 31 dicembre 1988.
punto 4411
L'AGCI sostiene che il comportamento dell'industria greca sul mercato sarebbe stato totalmente incompatibile con una partecipazione all'accordo Cembureau. Essa sottolinea che sino al 1985 la sua partecipazione alla Cembureau sarebbe stata animata da uno scopo puramente informativo: da un lato, all'epoca i suoi membri non sarebbero stati presenti sul mercato comunitario, dato che le loro esportazioni sarebbero state dirette verso il Medio Oriente; dall'altro, il livello estremamente basso dei prezzi vigenti sul suo mercato avrebbe costituito già di per sé un ostacolo alle importazioni di cemento destinate al mercato greco, circostanza che spiegherebbe per quale ragione essa non avrebbe avuto nessun interesse a partecipare a un accordo restrittivo della concorrenza. Per quanto concerne il periodo successivo al 1985, l'AGCI cita in sua difesa l'aumento spettacolare delle esportazioni dei propri membri verso i mercati comunitari, che del resto avrebbe finito per rendere i detti membri vittime della reazione collettiva dei principali produttori europei nella cornice dell'ETF, per affermare che nemmeno a partire dal 1986 il comportamento dell'industria greca costituirebbe indizio di una sua pretesa partecipazione all'accordo Cembureau. In conclusione, l'AGCI asserisce che, per tutta la durata del periodo controverso, i suoi membri avrebbero adottato un comportamento dettato esclusivamente da considerazioni di ordine economico e commerciale, conformi sotto ogni profilo alle esigenze del mercato internazionale.
punto 4412
Queste spiegazioni non consentono però di cancellare la partecipazione continuata dell'AGCI all'accordo Cembureau dal 14 gennaio 1983 al 31 dicembre 1988. Infatti l'AGCI, che fa riferimento soltanto al comportamento commerciale tenuto dai suoi membri, non deduce nessun elemento il quale dimostri che essa stessa avrebbe cercato di dissociarsi dall'accordo Cembureau prima del 31 dicembre 1988. Ad ogni modo, partecipando agli scambi periodici di informazioni sui prezzi di cui all'art. 2, n. 2, della decisione impugnata, essa avrebbe fornito agli altri partecipanti all'accordo Cembureau la garanzia del suo sostegno costante all'oggetto di quest'ultimo.
punto 4413
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata dell'AGCI all'accordo Cembureau successivamente al 31 dicembre 1988, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione della detta associazione a quest'infrazione dopo il 31 dicembre 1988.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuato Cembureau › B — Continuità dell'infrazione unica › 3. Continuità dell'infrazione › 3.32. Posizione della Halkis
punto 4414
Si è già avuto modo di accertare che la Commissione non aveva il diritto di fissare la data iniziale di partecipazione della Halkis all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata prima del 18 novembre 1983 (v. i precedenti punti 4265 e 4267).
punto 4415
La Halkis ha partecipato ad una misura di attuazione dell'accordo Cembureau, ossia alla pratica concordata nella cornice dell'EPC (art. 6 della decisione impugnata), dal 18 novembre 1983 al 1o settembre 1986 (v. il precedente punto 3980).
punto 4416
In mancanza di indizi di una partecipazione continuata della Halkis all'accordo Cembureau successivamente alla conclusione della sua partecipazione a quest'unica misura di attuazione, la continuità della partecipazione di quest'impresa all'accordo Cembureau dev'essere considerata dimostrata dal 18 novembre 1983 al 1o settembre 1986.
punto 4417
Di conseguenza, l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere annullato per la parte in cui dichiara accertata la partecipazione di quest'impresa alla detta infrazione prima del 18 novembre 1983 e dopo il 1o settembre 1986.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Violazione del principio della parità di trattamento
punto 4418
La Vicat e la Hornos Ibéricos asseriscono che la circostanza che alcuni membri dello SFIC e dell'Oficemen non siano destinatari della decisione impugnata costituirebbe una discriminazione.
punto 4419
La Ciments français, l'Aker e l'Euroc sostengono che la Commissione avrebbe violato il divieto di discriminazione ponendo una distinzione, ai fini della decisione impugnata, tra le imprese, secondo che esse avessero attuato o meno l'accordo Cembureau, ed aggiungono che sarebbe stata discriminatoria la chiusura del procedimento avviato nei confronti di imprese che non avrebbero adottato misure d'attuazione dell'accordo Cembureau. A loro parere, i produttori che non avevano effettuato nessuna vendita al di fuori del loro mercato nazionale avrebbero dovuto essere dichiarati colpevoli di aver aderito, nel modo più flagrante, all'accordo Cembureau. Secondo la Ciments français, la posizione assunta dalla Commissione sarebbe stata inoltre contraddittoria.
punto 4420
Anche le imprese Asland, Uniland, Cimpor e Secil ritengono la decisione impugnata discriminatoria nei loro confronti, poiché non sarebbero stati puniti tutti i membri diretti e indiretti della Cembureau.
punto 4421
L'Irish Cement asserisce di essere stata discriminata in relazione ai presupposti per l'imputazione dell'accordo Cembureau nei confronti delle imprese membri indiretti della Cembureau. La Commissione si sarebbe infatti basata sulla sua semplice appartenenza alla Cembureau per considerarla responsabile dell'infrazione collegata al detto accordo, quando invece l'infrazione di cui trattasi sarebbe stata imputata solo alle imprese membri indiretti della Cembureau le quali, oltre alla loro appartenenza a un'associazione nazionale, avevano manifestato la loro adesione a tale accordo partecipando ad alcune misure di attuazione del medesimo.
punto 4422
Adducendo una violazione dell'art. 190 del Trattato, l'Italcementi asserisce di rilevare una contraddizione, nella decisione impugnata, tra la partecipazione diretta e la partecipazione indiretta delle parti all'accordo Cembureau (decisione impugnata, paragrafi 45, punto 9, e 65, punto 3). Essa sottolinea infatti che non sarebbe stato applicato in modo uniforme il criterio secondo il quale la semplice qualità di membro della Cembureau proverebbe la partecipazione all'accordo omonimo. La Commissione avrebbe operato una distinzione tra le imprese che partecipavano direttamente alla Cembureau e quelle che vi partecipavano tramite la loro associazione nazionale di categoria, e l'adesione di queste ultime avrebbe costituito oggetto di un esame particolare nella cornice delle pretese misure di attuazione dell'accordo Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 10). Dopo aver ricordato che essa contesta il principio secondo il quale si potrebbero imputare direttamente ai membri di un'associazione eventuali decisioni di quest'ultima, essa rileva che la Commissione non avrebbe applicato in modo uniforme questo principio a tutti i destinatari della decisione impugnata.
punto 4423
Questi argomenti devono essere respinti. La posizione dei membri diretti della Cembureau, i quali hanno partecipato ad una o a più riunioni degli Head Delegates in occasione delle quali l'accordo Cembureau è stato concluso e/o confermato, è oggettivamente diversa da quella dei membri indiretti della Cembureau. Infatti, la partecipazione dei membri diretti della Cembureau all'accordo omonimo si ricava già dalla loro partecipazione alle riunioni durante le quali si è manifestato il concorso di volontà relativo al principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni, mentre invece è stato necessario dimostrare la partecipazione al detto accordo dei membri indiretti attraverso la loro partecipazione a una misura che esprimesse la loro adesione all'accordo.
punto 4424
Giova ricordare che le ricorrenti Irish Cement, Italcementi, Aker ed Euroc sono imprese, membri diretti della Cembureau, le quali hanno direttamente partecipato alla conclusione e/o alla conferma dell'accordo Cembureau. L'argomento delle ricorrenti, le quali non asseriscono che altre imprese, membri diretti della Cembureau, non sarebbero destinatarie della decisione impugnata, dev'essere quindi respinto.
punto 4425
Per quanto riguarda le imprese Vicat, Ciments français, Asland, Uniland, Cimpor, Secil e Hornos Ibéricos, esse sono membri indiretti la cui partecipazione all'accordo Cembureau è stata provata mediante la loro partecipazione a una misura di attuazione del detto accordo.
punto 4426
Quanto ai membri indiretti della Cembureau che non sono destinatari della decisione impugnata e la cui posizione non è stata sottoposta al giudizio di questo Tribunale, la Commissione ritiene di non disporre di prove documentali le quali attestino che essi avrebbero espresso, in un modo o nell'altro, la loro adesione all'accordo Cembureau.
punto 4427
La posizione delle imprese che non sono destinatarie della decisione impugnata differisce pertanto da quella delle ricorrenti Vicat, Ciments français, Asland, Uniland, Cimpor, Secil, Hornos Ibéricos e da quella degli altri membri indiretti della Cembureau per i quali la Commissione dispone di prove documentali che attestano la loro partecipazione ad una o a più misure di attuazione dell'accordo Cembureau. L'argomento dev'essere quindi respinto anche quando risulti sollevato da queste imprese.
punto 4428
Ad ogni modo, anche ipotizzando che la posizione di qualche impresa non destinataria della decisione impugnata sia stata analoga a quella delle ricorrenti coinvolte, siffatta constatazione non consentirebbe di cancellare l'infrazione contestata in capo alle imprese Vicat, Ciments français, Asland, Uniland, Irish Cement, Cimpor, Secil, Italcementi, Hornos Ibéricos, Aker ed Euroc, dal momento che la detta infrazione è stata correttamente accertata in base a prove documentali che attestano la loro partecipazione all'accordo Cembureau (v., in tal senso, sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 146).
punto 4429
La Blue Circle ritiene inoltre arbitrario, da parte della Commissione, giudicare come manifestazione di adesione all'accordo Cembureau certi accordi sulla limitazione delle importazioni coinvolgenti produttori di più di uno Stato membro, quando invece accordi puramente nazionali aventi lo stesso oggetto dell'accordo Cembureau non sarebbero stati considerati misure di attuazione di quest'ultimo.
punto 4430
Occorre ricordare che la CA conteneva diversi capitoli relativi ad intese puramente nazionali. Tali addebiti nazionali sono stati però abbandonati con decisione 23 settembre 1993 e non sono stati pertanto riformulati in sede di decisione impugnata.
punto 4431
Anche ipotizzando che alcune imprese non destinatarie della decisione impugnata abbiano ritenuto come una forma di attuazione dell'accordo Cembureau la loro partecipazione a un'intesa nazionale menzionata in un capitolo nazionale della CA, ciò non consentirebbe di cancellare l'infrazione addebitata alla Blue Circle nella decisione impugnata, dal momento che tale infrazione è stata correttamente accertata (v., in tal senso, sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 146).
punto 4432
La Aker e l'Euroc ritengono di aver subito una discriminazione nei confronti delle imprese ed associazioni iberiche. Queste ultime non sarebbero state infatti considerate responsabili della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato in un periodo in cui non erano stabilite all'interno della Comunità.
punto 4433
Tuttavia, anche ipotizzando che l'Aker e l'Euroc si siano trovate, al momento dell'adozione della decisione impugnata, in una situazione analoga a quella dei destinatari iberici della detta decisione prima dell'adesione del loro paese alla Comunità, ciò non consentirebbe di cancellare l'infrazione contestata a loro carico a partire dal 9 giugno 1986, dato che quest'ultima è stata correttamente provata (v., in tal senso, sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 146).
punto 4434
Infine, l'AGCI lamenta la discriminazione che deriverebbe dal fatto che tutti i partecipanti alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 non sarebbero stati puniti per la loro partecipazione all'accordo Cembureau a partire da tale data. Essa cita come esempio la posizione della Holderbank, la quale sarebbe stata punita per la sua partecipazione all'accordo Cembureau solo a partire dal 28 maggio 1986, mentre invece un rappresentante della sua controllata belga Ciments d'Obourg, il signor Pestalozzi, sarebbe stato presente a tale riunione.
punto 4435
Quest'argomento dev'essere respinto. L'AGCI è un membro diretto della Cembureau che, a differenza della Holderbank, membro indiretto della Cembureau, ha partecipato direttamente alla conclusione dell'accordo Cembureau. Il signor Pestalozzi ha partecipato alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 in qualità di rappresentante non della Holderbank, bensì della FIC. Ad ogni modo, anche ipotizzando che la Holderbank si sia trovata in una situazione analoga a quella dell'AGCI — circostanza non dimostrata —, ciò non consentirebbe di cancellare l'infrazione contestata a carico dell'AGCI a partire dal 14 gennaio 1983, dato che quest'ultima è stata correttamente provata (v., in tal senso, sentenza Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 146).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Violazione dell'art. 190 del Trattato › A — In merito alla qualificazione dell'accordo Cembureau come accordo unico e continuato
punto 4436
Lo SFIC allega che la decisione impugnata non dimostrerebbe l'unità e la continuità dell'accordo Cembureau. Esso muove alla Commissione la censura di non aver dimostrato l'esistenza di un elemento di collegamento tra il preteso accordo Cembureau e le intese bilaterali e multilaterali che vedevano coinvolte le imprese francesi, dal momento che la mera apparenza di una coincidenza oggettiva tra l'accordo Cembureau e il comportamento delle imprese francesi sarebbe stata al riguardo insufficiente. Esso fa rilevare che l'intesa franco-tedesca poggerebbe su circostanze di fatto anteriori alla data di conclusione dell'accordo Cembureau, di cui tale intesa dovrebbe essere considerata il risultato.
punto 4437
Giova constatare che le censure formulate dallo SFIC riguardano in realtà la fondatezza della decisione impugnata. Esse risultano pertanto irrilevanti nella cornice di un motivo formulato ex art. 190 del Trattato. Ad ogni modo, l'elemento di collegamento tra l'accordo Cembureau e le intese bilaterali o multilaterali accertate è adeguatamente illustrato nel paragrafo 46 della decisione impugnata.
punto 4438
La Heidelberger sostiene che la decisione impugnata non spiegherebbe la nozione di accordo unico e continuato. Ad ogni modo, essa ritiene che diversi accordi o intese, tutti in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, non possano dar luogo a un accordo «unico».
punto 4439
A suo parere, la decisione impugnata sarebbe inoltre totalmente incomprensibile, in quanto affermerebbe che l'esistenza dell'«accordo unico e continuo» possa dedursi dalla mera «adesione» dei produttori al principio Cembureau (decisione impugnata, paragrafo 46, punto 1). Un'adesione non potrebbe infatti costituire un accordo, dato che, al contrario, ne presupporrebbe la preesistenza.
punto 4440
La Heidelberger sostiene che sarebbe contraddittorio, da un lato, qualificare l'accordo Cembureau come accordo unico e continuato e, dall'altro, sanzionare, nel dispositivo della decisione impugnata, non solo quest'accordo «unico» (art. 1 della decisione impugnata), ma anche le varie misure di attuazione del detto accordo (artt. 2-6 della decisione impugnata).
punto 4441
Tuttavia, nel paragrafo 46 della decisione impugnata, la Commissione illustra con chiarezza (punto 1) le ragioni che l'hanno indotta a giudicare che «l'insieme delle disposizioni adottate nel quadro di Cembureau e delle riunioni e (...) contatti bilaterali e/o multilaterali (...) ha costituito un “accordo unico e continuo”».
punto 4442
Anche l'argomento della Heidelberger relativo all'incoerenza rilevata nel precedente punto 4439 dev'essere respinto. Esso è frutto infatti di una confusione tra la questione della prova dell'esistenza dell'accordo Cembureau, da un lato, e quella della qualificazione di accordo unico e continuato data alle varie intese accertate in sede di decisione impugnata, dall'altro. Occorre ricordare a tal proposito che la Commissione ha accertato l'esistenza dell'accordo Cembureau sulla sola base delle prove documentali dirette analizzate nei paragrafi 18, 19 e 45 della decisione impugnata e non basandosi sulle «misure di attuazione» del detto accordo. Nel paragrafo 46 della decisione impugnata, dopo aver constatato l'adesione delle imprese di cui trattasi all'accordo Cembureau mediante la loro partecipazione ad intese che perseguivano lo stesso obiettivo dell'accordo, la Commissione ha qualificato l'insieme delle dette intese come accordo unico e continuato. Non è dato rilevare nessuna contraddizione o incoerenza in tale modo di procedere.
punto 4443
Infine, non risulta contraddittorio da parte della Commissione nemmeno il fatto di contestare la partecipazione dei vari destinatari della decisione impugnata all'infrazione relativa all'accordo unico e continuato sull'osservanza dei limiti dei mercati interni, di cui all'art. 1 della decisione impugnata, isolando nel contempo, negli artt. 2-6 della medesima, le varie misure illecite mediante le quali, secondo la Commissione, quest'accordo è stato applicato (v., in tal senso, sentenza Commissione/Anic, citata nel precedente punto 270, punto 81). Ad ogni modo, nella decisione impugnata si è affermato che le varie intese di cui agli artt. 2-6 potevano « di per sé essere considerate come infrazioni» (decisione impugnata, paragrafo 46, punto 1, primo periodo).
punto 4444
L'Italcementi asserisce che la Commissione si contraddirebbe quando sostiene, nel paragrafo 53, punto 4, della decisione impugnata, che ciascuna destinataria della decisione impugnata sarebbe stata responsabile di tutte le infrazioni compiute dai partecipanti all'accordo Cembureau, anche quando essa non vi avrebbe materialmente partecipato, pur escludendo peraltro la responsabilità di alcune imprese, tra cui l'Italcementi, in relazione a determinate infrazioni, in particolare a quelle sanzionate negli artt. 3 e 6 della decisione impugnata.
punto 4445
Questa censura discende da una lettura inesatta del paragrafo 53, punto 4, della decisione impugnata.
punto 4446
Quest'ultimo riguarda la questione della partecipazione all'accordo unico relativo all'ETF e non quella della partecipazione all'accordo Cembureau. Inoltre, in tal sede la Commissione non afferma assolutamente quanto asserito dall'Italcementi. Essa illustra nei seguenti termini le ragioni che l'hanno indotta a giudicare infondate le osservazioni formulate da alcune imprese ed associazioni di imprese durante il procedimento amministrativo, secondo le quali tali soggetti non avrebbero potuto essere giudicati responsabili delle misure esaminate dall'ETF, dal momento che avrebbero partecipato solo alle riunioni degli Head Delegates svoltesi all'epoca, e non alle riunioni dell'ETF e dei sottogruppi di lavoro della medesima: «(...) Anche se non hanno partecipato alle riunioni della Task Force, che è composta da un gruppo ristretto, hanno partecipato a quelle degli Head Delegates, nel corso delle quali sono state deliberate le proposte e sono state adottate le misure della Task Force. Come è detto sopra al par[agrafo] 44, il fatto che la composizione dei gruppi possa variare non significa che tutte le attività delle parti di questa struttura non siano imputabili a tutti i membri, poiché la struttura agisce e si fonda sul concorso di tutti, i membri ».
punto 4447
Di conseguenza, l'argomento dell'Italcementi dev'essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Violazione dell'art. 190 del Trattato › B — Sulla partecipazione delle diverse ricorrenti all'accordo unico e continuato Cembureau
punto 4448
La CBR sostiene che la decisione impugnata sarebbe caratterizzata da una motivazione assente o contraddittoria, che la porrebbe nell'impossibilità di valutare con sufficiente precisione la natura esatta degli addebiti diretti contro di essa e le impedirebbe pertanto di provvedere alla propria difesa.
punto 4449
A titolo esemplificativo, essa rileva che la decisione:
dichiarerebbe accertata l'esistenza di un accordo concluso il 14 gennaio 1983 e attribuirebbe allo stesso un contenuto specifico, quando invece non esisterebbe nessuna prova documentale dell'esistenza e del contenuto del detto accordo;
accoglierebbe come prova di un accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati interni concluso il 14 gennaio 1983 la pretesa esistenza, da trent'anni, di un principio analogo;
considererebbe l'esistenza di pretese relazioni bilaterali o multilaterali tra determinate imprese come la prova di un accordo che vincolerebbe tutte le associazioni membri della Cembureau e i membri delle medesime;
considererebbe come prova di un accordo concluso il 14 gennaio 1983 determinati «usi e [la] deontologia» definitisi progressivamente nella prassi, o certe «norme di buon vicinato», incoraggiate dalla Cembureau;
sosterrebbe che le associazioni membri della Cembureau, e gli aderenti alle medesime, parteciperebbero a un accordo Cembureau per il fatto di essere beneficiarie delle « attività di fatto » della detta associazione;
avrebbe giudicato l'acquisto di clinker greco da parte della CBR come inquadrato nelle attività dell'ETF, quando invece quest'ultima sarebbe già stata sciolta un anno prima;
avrebbe giudicato in contrasto con l'art. 85 del Trattato una cooperazione avente ad oggetto l'esportazione all'esterno della Comunità, senza esaminare gli effetti reali che tale cooperazione potrebbe avere sul mercato comunitario.
punto 4450
Si deve però constatare che le varie spiegazioni dedotte dalla CBR a sostegno del suo motivo derivano in realtà da argomenti di merito, già esaminati in sede di valutazione della fondatezza della decisione impugnata.
punto 4451
La Cembureau e lo SFIC rilevano una contraddizione nella motivazione della decisione impugnata in quanto quest'ultima, da un lato, li accuserebbe di aver partecipato all'accordo Cembureau ed a varie pretese misure di attuazione del medesimo e, dall'altro, non ingiungerebbe loro di interrompere le infrazioni accertate.
punto 4452
Occorre ricordare che, in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 (v. il precedente punto 2), quando la Commissione constata un'infrazione alle disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato, « può obbligare, mediante decisione, le imprese ed associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata». Pertanto, dal momento che non c'è nessun obbligo che incomba sulla Commissione a tal riguardo, le ricorrenti non possono asserire che sia contraddittorio, da un lato, accertare la loro partecipazione all'accordo Cembureau e a talune misure di attuazione del medesimo e, dall'altro, non ingiungere loro di interrompere le infrazioni accertate. L'argomento dev'essere quindi respinto.
punto 4453
Le ricorrenti SFIC, Ciments français, Vicat e Irish Cement giudicano contraddittorio il ragionamento seguito dalla Commissione per giustificare l'art. 1 della decisione impugnata, in quanto esso sarebbe basato sul postulato secondo il quale qualsiasi impresa, membro di un'associazione nazionale coinvolta nella conclusione dell'accordo Cembureau, sarebbe stata vincolata a tale accordo quando invece, in definitiva, sarebbero state punite solo le imprese partecipanti direttamente alla conclusione di quest'accordo e quelle che avrebbero manifestato la loro adesione mediante specifiche azioni.
punto 4454
Quest'argomento si basa su una lettura errata della decisione impugnata. In quest'ultima la Commissione non ha dichiarato che alcune imprese, membri indiretti della Cembureau, le quali non sono destinatarie della decisione impugnata, hanno partecipato all'accordo Cembureau, benché essa reputasse verosimile tale partecipazione «poiché l'adesione [era] stata espressa dagli Head Delegates che in pratica sono assimilabili ai “rappresentanti dei governi negli organismi internazionali” (...) designati per esercitare “il diritto di voto in seno all'assemblea generale” » (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 5). In considerazione dell'onere della prova ad essa incombente, la Commissione ha giustamente ritenuto di non poter contestare la partecipazione all'infrazione ai membri indiretti della Cembureau se non avendo dimostrato che essi avessero chiaramente manifestato la loro adesione all'accordo Cembureau con la loro partecipazione a una misura di attuazione di quest'ultimo. Nessuna contraddizione è riscontrabile in tale linea di condotta.
punto 4455
Secondo la Heidelberger, la Commissione si contraddirebbe dichiarando, da un lato, che la ricorrente avrebbe partecipato indirettamente all'accordo Cembureau e, dall'altro, che essa vi avrebbe aderito.
punto 4456
Tuttavia, tenuto conto che la Heidelberger non ha partecipato direttamente alle riunioni degli Head Delegates durante le quali l'accordo Cembureau è stato concluso e confermato, non è assolutamente contraddittorio giudicare che quest'impresa ha partecipato indirettamente a tale accordo mediante la sua partecipazione ad alcune misure di attuazione del medesimo (decisione impugnata, paragrafi 45, punto 10, e 65, punto 3, primo periodo).
punto 4457
La Heidelberger asserisce pure che, nella decisione impugnata, la Commissione non indicherebbe con chiarezza se essa è accusata di una partecipazione diretta oppure indiretta, tramite alcune misure di attuazione dell'accordo Cembureau.
punto 4458
Anche quest'argomento dev'essere respinto. Infatti, nel paragrafo 45, punto 10, della decisione impugnata la Heidelberger compare tra le imprese riguardo alle quali la Commissione dichiara che, «con la loro adesione a diverse intese e disposizioni convenute allo scopo di completare l'accordo generale e/o per concorrere alla sua applicazione hanno partecipato indirettamente [all']accordo [Cembureau]».
punto 4459
Le imprese Dyckerhoff, Aalborg, Asland, Irish Cement, Holderbank e Blue Circle muovono alla Commissione la censura di non aver tenuto conto, in sede di decisione impugnata, delle varie osservazioni da esse formulate durante il procedimento amministrativo.
punto 4460
Occorre ricordare che la Commissione non è obbligata a fornire, in sede di decisione, una risposta particolareggiata a tutti gli argomenti sollevati dai diversi destinatari della CA durante il procedimento amministrativo. E' sufficiente che l'illustrazione dei motivi consenta al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato giurisdizionale sulla legittimità della decisione impugnata e che fornisca alle imprese ed associazioni interessate le informazioni necessarie affinché esse possano valutare se la decisione sia fondata o meno (sentenze citate nel precedente punto 846, VBVB e VBBB/Commissione, punto 22, BAT e Reynolds/Commissione, punto 72, e La Cinq/Commissione, punto 42). Orbene, dal giudizio sulla fondatezza dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata si evince che la motivazione di quest'ultima fornisce sia al Tribunale sia alle ricorrenti sufficienti indicazioni per poter conoscere i principali elementi di fatto e di diritto posti alla base del ragionamento che ha indotto la Commissione a considerare le ricorrenti responsabili della detta infrazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 17 luglio 1998, causa T-111/96, ITT Promedia/Commissione, Racc. pag. II-2937, punto 81). L'argomento dev'essere quindi respinto.
punto 4461
La BCA asserisce che la Commissione non avrebbe spiegato in che modo il fatto che l'associazione britannica non avesse fornito informazioni alla Cembureau sin dal 1985 potesse conciliarsi con la conclusione secondo cui la BCA avrebbe aderito al principio dell'osservanza dei limiti dei mercati interni, quando invece la Commissione sarebbe stata convinta, in sede di CA, che la fornitura di informazioni sui prezzi e l'adesione al principio Cembureau fossero strettamente collegate.
punto 4462
Nella decisione impugnata (paragrafo 45, punto 12), la Commissione spiega che la BCA, «membro di Cembureau dal 1o giugno 1988, risponde (...) dei comportamenti del precedente membro di Cembureau, [la CMF], cui è subentrato». Essa deduce poi la partecipazione dell'associazione britannica all'accordo Cembureau dalla sua adesione alla Cembureau e dalla sua partecipazione alle riunioni degli Head Delegates durante le quali il detto accordo è stato concluso e confermato [decisione impugnata, paragrafi 45, punti 1 e 10, e 65, punto 3, lett. a)], per un periodo della cui conclusione la Commissione afferma di non essere sicura (decisione impugnata, paragrafo 65, punto 4). Pertanto, la censura della BCA relativa a un vizio di motivazione a talproposito dev'essere respinta.
punto 4463
L'Aker e l'Euroc allegano che la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata sulla questione della competenza territoriale della Commissione nei riguardi delle imprese stabilite all'esterno della Comunità. La Commissione avrebbe dovuto illustrare espressamente nei particolari le ragioni che l'avrebbero indotta a dichiararsi competente ad applicare all'Aker e all'Euroc l'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 4464
Giova constatare che, nel paragrafo 65, punto 4, della decisione impugnata la Commissione dichiara che, nei riguardi di queste due ricorrenti, essa prende in considerazione il 9 giugno 1986 come data iniziale dell'infrazione in quanto non dispone di prove che la loro partecipazione all'accordo Cembureau abbia avuto effetti all'interno della Comunità anteriormente a tale data.
punto 4465
Questa motivazione è sufficiente, dal momento che l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato all'Aker e all'Euroc si inseriva nell'ambito di una prassi decisionale della Commissione, approvata inoltre dalla Corte in occasione della sentenza Pasta di legno I, citata nel precedente punto 1325 (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Papiers Peints/Commissione, Racc. pag. 1491, punto 31).
punto 4466
L'AGCI muove alla Commissione la censura di non aver spiegato i criteri da essa applicati per determinare quali fossero i partecipanti alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 da considerare come partecipanti all'accordo Cembureau. Essa constata anche un'incoerenza tra la motivazione e il dispositivo della decisione impugnata. Infatti, la Commissione l'avrebbe condannata, insieme ai suoi membri, per una pretesa restrizione del commercio intracomunitário, quando invece l'esame del loro comportamento rivelerebbe un contributo importante a quest'ultimo, che avrebbe condotto alla formazione di una coalizione dei principali produttori di cemento contro di essi.
punto 4467
Questi argomenti devono essere respinti. Dai paragrafi 19 e 45 della decisione impugnata discende infatti che la Commissione ha imputato l'infrazione all'AGCI in base alla sua adesione alla Cembureau e alla sua presenza alle riunioni degli Head Delegates durante le quali l'accordo Cembureau è stato concluso e confermato. La Commissione non era tenuta a spiegare le ragioni per le quali essa non imputava quest'infrazione ad imprese ed associazioni di imprese che non erano destinatarie della decisione impugnata.
punto 4468
La Commissione ha peraltro spiegato i motivi per i quali essa era convinta che l'accordo Cembureau, al quale l'AGCI partecipava, violava l'art. 85, n. 1, del Trattato (decisione impugnata, paragrafi 45, 46 e 52). La pretesa incoerenza cui fa riferimento l'AGCI è sostanzialmente diretta a contestare la fondatezza della valutazione della Commissione relativa alla gravità della partecipazione dell'AGCI all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata. Orbene, un argomento del genere, riconducibile all'esame della fondatezza della decisione impugnata, è irrilevante nella cornice di un motivo basato ex art. 190 del Trattato.
punto 4469
La Halkis lamenta la mancanza di correlazione tra l'esposizione dei fatti, la valutazione giuridica e il dispositivo della decisione impugnata. Dopo aver analizzato i vari capitoli della parte intitolata «I fatti» della decisione impugnata (capitoli 2-7 della decisione impugnata), essa conclude che, fatta eccezione per il suo comportamento nella cornice delt'EPC, la Commissione la considererebbe totalmente estranea alle presunte intese ivi descritte. Essa aggiunge che, contrariamente alla CA, la decisione impugnata non condanna più l'accordo greco-spagnolo relativo alla costituzione della CMA, accordo in cui la Halkis afferma ad ogni modo di non essere stata coinvolta. L'esame dell'illustrazione dei fatti presentato nella decisione impugnata l'induce inoltre a pensare che la Commissione le abbia forse contestato anche la sua partecipazione ad alcuni scambi di informazioni sui prezzi in seno alla sua associazione nazionale, nonché a livello della Cembureau, attraverso la sua appartenenza indiretta a quest'ultima. La Halkis nega però di aver mai effettuato scambi di informazioni di tal genere, a qualsivoglia livello, aggiungendo che siffatti scambi di informazioni non potrebbero comunque essere giudicati illeciti. In considerazione di tutti gli argomenti così sollevati, la Halkis non comprende come la Commissione abbia potuto giudicarla responsabile di quanto avvenuto nella cornice dell'accordo Cembureau.
punto 4470
Occorre rilevare che, nella decisione impugnata, la Commissione accusa la Halkis di aver partecipato solo alle infrazioni di cui agli artt. 1 e 6 del dispositivo.
punto 4471
Nei paragrafi 18 e 19 della decisione impugnata, essa elenca con chiarezza le circostanze di fatto e le prove che l'hanno indotta, nel paragrafo 45, punti 1-3, della decisione impugnata, a dichiarare accertata l'esistenza dell'accordo Cembureau, da essa qualificato, nel paragrafo 46 della detta decisione, come accordo unico e continuato. Nei paragrafi 30, 35-37 di quest'ultima essa elenca poi gli elementi di fatto e le prove documentali sulle quali si è basata per dichiarare accertata, nel paragrafo 59, l'esistenza, nella cornice dell'EPC, della pratica concordata continuata relativa alla canalizzazione delle eccedenze produttive verso i paesi terzi, da essa sanzionata nell'art. 6 della decisione impugnata, e la partecipazione della Halkis a tale infrazione. Nei paragrafi 45, 46 e 65, essa spiega infine che la partecipazione della Halkis all'infrazione di cui all'art. 6 dev'essere considerata una manifestazione della sua adesione all'accordo unico e continuato Cembureau, di cui all'art. 1.
punto 4472
Ne consegue che la censura relativa alla mancanza di correlazione tra l'illustrazione dei fatti, la valutazione giuridica e il dispositivo della decisione impugnata dev'essere respinta.
punto 4473
Infine, la Halkis allega che nel 1988, mentre, nella CA, la Commissione l'accusava di partecipare a un'intesa globale con gli altri produttori europei di cemento, l'istituzione convenuta avviava contemporaneamente una procedura relativa alla concessione di aiuti di Stato [decisione della Commissione 2 maggio 1990, 91/144/CEE, relativa ad un aiuto concesso dal governo greco ad un produttore di cemento (Halkis Cement Company) (GU 1991, L 73, pag. 27)], nell'ambito della quale l'accusava di cercare di penetrare negli altri mercati comunitari. La Halkis muove alla Commissione la censura di non aver addotto spiegazioni in merito a quest'atteggiamento ambivalente, in base al quale essa è stata punita al tempo stesso per aver limitato, secondo il parere della Commissione, la concorrenza sui mercati comunitari e per aver tentato di fare ingresso in essi.
punto 4474
Quest'argomento della Halkis è rimasto privo di oggetto, dato che è stato accertato che la Commissione non ha provato la sua partecipazione all'accordo Cembureau successivamente al 1o settembre 1986 (v. il precedente punto 4417). Ad ogni modo, contrariamente a quanto la Halkis cerca di sostenere, la decisione 91/144 non le ha mai contestato i suoi tentativi di penetrazione nei mercati comunitari. In tale decisione, la Commissione si è unicamente pronunciata sulla legittimità dell'aiuto concesso alla Halkis dal governo ellenico. Orbene, nessuna contraddizione è riscontrabile nel fatto di denunciare la partecipazione di un'impresa a un'intesa europea e di avviare nel contempo, nei confronti di uno Stato membro, una procedura concernente la concessione di un aiuto illegittimo a beneficio della medesima impresa.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Violazione dei diritti della difesa in sede di accesso al fascicolo
punto 4475
Gli argomenti delle ricorrenti interessate relativi ad una violazione dei loro diritti della difesa in sede di consultazione del fascicolo sono già stati ampiamente esaminati.
punto 4476
Infatti, tutti gli argomenti concernenti una consultazione inadeguata degli elementi a carico, contenuti nel fascicolo dell'istruttoria ed utilizzati dalla Commissione a sostegno del suo accertamento dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata, sono stati esaminati nei precedenti punti 1111, 1112 e 1429-1431.
punto 4477
Per quanto concerne i pretesi elementi a discarico, i vari argomenti delle ricorrenti interessate, secondo i quali esse non avrebbero potuto consultare, nel corso del procedimento amministrativo, alcuni elementi del fascicolo che sarebbero stati loro utili ai fini della loro difesa avverso l'addebito relativo all'esistenza dell'accordo Cembureau, sono stati esaminati nei precedenti punti 1113-1295. Inoltre, gli argomenti della Cembureau e della Cementir riguardanti una pretesa consultazione insufficiente degli elementi del fascicolo dell'istruttoria riguardanti la loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata sono stati esaminati nei precedenti punti 1432-1438.
punto 4478
Restano da esaminare ancora, da un lato, gli argomenti che diversi membri indiretti della Cembureau e l'Unicem hanno formulato nelle osservazioni da essi depositate in seguito alle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997 (v. i precedenti punti 164 e 168), riguardanti una pretesa consultazione insufficiente degli elementi del fascicolo dell'istruttoria collegati alla loro partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata, nonché, dall'altro, alcuni argomenti di certi membri diretti e indiretti della Cembureau relativi a una pretesa consultazione insufficiente degli elementi del fascicolo dell'istruttoria riguardanti l'unicità e continuità dell'accordo Cembureau.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Violazione dei diritti della difesa in sede di accesso al fascicolo › A — Causa T-25/95, CBR/Commissione
punto 4479
Nelle sue osservazioni del 12 novembre 1997 la CBR illustra diversi documenti, i quali dimostrerebbero che gli interventi del signor Van Hove durante la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 sarebbero stati espressione di una volontà generale di trovare una soluzione ai problemi incontrati dall'industria cementiera nel rispetto delle norme europee in materia di concorrenza. Essa menziona tre note interne provenienti dalla Lafarge. La prima reca la data del 16 giugno 1982 (documento n. 33.126/6962) e riferisce che la CBR si sarebbe rifiutata di «torcere (...) il collo» ai produttori indipendenti tedeschi, esercitando una forte pressione sul suo mercato. La seconda è del 1o dicembre 1982 (documento n. 33.126/6966) e rivela che il signor Van Hove avrebbe dato l'impressione di attribuire un'importanza esagerata alle posizioni della Comunità. La terza è datata 14 gennaio 1984 (documento n. 33.126/7452) e riferisce che belgi ed olandesi sarebbero i più europei.
punto 4480
Occorre però constatare che questi documenti non consentono di provare una violazione dei diritti della difesa della CBR. Essi non possono infatti giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata, nella CA e nella decisione impugnata, per dichiarare accertata l'esistenza dell'accordo Cembureau [CA, paragrafi 9 e 61, lett. a); decisione impugnata, paragrafi 18, 19 e 45] e la partecipazione della CBR a quest'ultimo tramite la sua partecipazione a talune misure di attuazione adottate nella cornice dell'accordo unico relativo all'ETF [CA, paragrafi 16-19, 59 e 61, lett. h); decisione impugnata, paragrafi 24-27, 29, 45, punto 10, 46, 53-55, 57 e 65, punto 3].
punto 4481
Per quanto concerne la nota della Lafarge del 16 giugno 1982 (documento n. 33.126/6962), l'esistenza di importazioni tedesche in Belgio in un caso specifico non giustifica una diversa interpretazione delle prove documentali dirette dell'esistenza dell'accordo Cembureau (v. il precedente punto 1140). Inoltre, la circostanza che la CBR non sia intervenuta al fine di far cessare alcune importazioni provenienti da imprese tedesche indipendenti non è assolutamente rivelatrice di un'eventuale inosservanza, da parte della detta impresa, degli obblighi derivanti dall'accordo Cembureau. L'oggetto dell'accordo è infatti limitato all'osservanza dei limiti dei mercati interni e alla regolamentazione delle vendite da un paese all'altro ad opera dei partecipanti all'accordo Cembureau. Alla luce di ciò, la consultazione, nel corso del procedimento amministrativo, della nota interna della Lafarge datata 16 giugno 1982 (documento n. 33.126/6962), la quale è per di più precedente alla conclusione dell'accordo Cembureau, non avrebbe potuto condurre il procedimento amministrativo verso un esito diverso.
punto 4482
Per quanto riguarda la nota della Lafarge del 1o dicembre 1982 (documento n. 33.126/6966), è importante collocare il passaggio commentato dalla CBR nella sua frase originale: «Egli [il signor Van Hove] dà l'impressione di attribuire un'importanza esagerata alle affermazioni della CEE, forse perché vicino a tali ambienti oppure perché ha un'idea in testa: far saltare i catenacci alle frontiere senza che la categoria lo accusi di essere la causa del disordine». Lungi dal dimostrare un comportamento diverso da quello contestato alla CBR nella decisione impugnata, la nota esaminata tende viceversa a confermare che quest'impresa agiva, già nel dicembre del 1982, conformemente a una regola successivamente adottata nella cornice dell'accordo Cembureau. La consultazione di questa nota durante il procedimento amministrativo non avrebbe quindi potuto condurre il medesimo verso un esito diverso.
punto 4483
Infine, quanto alla nota interna del 14 gennaio 1984 (documento n. 33.126/7452), la quale contiene l'osservazione «Belges et Holl. les +européens» («belgi e ol.[andesi] i più europei»), nemmeno essa può giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata, nella CA e nella decisione impugnata, per dichiarare accertata la partecipazione della CBR all'accordo Cembureau mediante la sua partecipazione a talune misure di attuazione del medesimo, adottate nella cornice dell'accordo unico relativo all'ETF. Infatti, l'osservazione che essa contiene è scarna, priva di qualsiasi delucidazione e non fa riferimento a un comportamento specifico della CBR.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Violazione dei diritti della difesa in sede di accesso al fascicolo › B — Causa T-30/95, FIC/Commissione
punto 4484
Nelle sue osservazioni del 20 gennaio 1998 la FIC si basa su un documento riguardante il programma di azione della società olandese ENCI per gli anni 1989-1991 (documenti nn. 33.126/732-735), da cui si ricaverebbe che questa società, quando dovette affrontare il problema delle importazioni provenienti dai mercati dell'Europa meridionale, avrebbe progettato, come unica reazione, uno sforzo produttivo volto a migliorare la propria competitività nei confronti di tali importazioni. La FIC ritiene che, se il preteso accordo Cembureau sull'osservanza dei limiti dei mercati interni fosse esistito, l'ENCI avrebbe piuttosto previsto di ricordare ai «colpevoli» i loro pretesi obblighi.
punto 4485
Giova anzitutto constatare che quest'argomento è rimasto privo di oggetto, dal momento che è stato accertato (v. i precedenti punti 4077-4079) che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato la partecipazione dell'ENCI all'accordo Cembureau. Inoltre, il documento fa riferimento a un periodo (1989-1991) successivo a quello della partecipazione illecita all'accordo Cembureau che dev'essere contestata in capo alla FIC (v. il precedente punto 4296). Ad ogni modo, la circostanza che il documento dell'ENCI (documenti nn. 33.126/732-735) non contenga nessuna allusione al principio Cembureau o agli obblighi da esso derivanti a carico dei produttori europei di cemento non può giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata per dichiarare accertata l'esistenza dell'accordo Cembureau e la partecipazione della FIC a quest'ultimo [CA, paragrafi 9 e 61, lett. a); decisione impugnata, paragrafi 18, 19 e 45].
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Violazione dei diritti della difesa in sede di accesso al fascicolo › C — Causa T-37/95, Vicat/Commissione
punto 4486
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 la Vicat sottolinea, in primo luogo, la mancanza di collegamenti strutturali tra la Buzzi e la Cembureau. Essa in tal senso rileva che i documenti nn. 33.126/2945-2951 dimostrerebbero che i problemi sollevati dalle esportazioni greche e jugoslave sarebbero stati esaminati dai produttori di cemento italiani tra di loro, senza fare appello alla Cembureau. Questi documenti non conterrebbero infatti nessuna menzione della Cembureau. La Vicat asserisce parimenti che sia i capitoli della CA dedicati all'Italia (capitoli 3 e 13), sia i documenti nn. 33.126/2945-2951 dimostrerebbero che la Buzzi non avrebbe partecipato alla costituzione della SIPAC, società di diritto italiano la quale sarebbe servita da comune intermediario a diversi produttori italiani di cemento per fornire tale materiale alla Calcestruzzi.
punto 4487
Essa cita inoltre a sua difesa i documenti nn. 33.126/2929-2931 e 3150-3154 per sottolineare la posizione isolata della Buzzi in confronto ai suoi concorrenti nazionali: quest'impresa avrebbe manifestato una viva avversione alla sua partecipazione a un accordo con l'Italcementi, l'Unicem e la Cementir. Il comportamento da franco tiratore della Buzzi sul mercato italiano dimostrerebbe pertanto che questo produttore sarebbe stato poco propenso ad intese, a fortiori con un'impresa straniera come la Vicat.
punto 4488
Tuttavia, sia nella CA [paragrafi 9 e 61, lett. a)], sia nella decisione impugnata (paragrafi 18, 19 e 45), la Commissione si è basata su prove documentali dirette per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau. Questo vale anche per quanto concerne l'intesa tra la Vicat e la Buzzi [CA, paragrafi 10 e 61, lett. b); decisione impugnata, paragrafi 20, punti 5-7, e 48]. Secondo la Commissione, la partecipazione della Vicat all'intesa franco-italiana di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata costituiva, da parte di quest'impresa, una manifestazione della sua adesione all'accordo Cembureau. La Commissione si basa a tal proposito sull'identità d'oggetto tra l'accordo Cembureau e quest'intesa franco-italiana, nonché sull'idea che la Vicat, in qualità di membro indiretto della Cembureau, dev'essere stata necessariamente consapevole del fatto che essa, agendo in tal modo, attuava l'accordo Cembureau (decisione impugnata, paragrafi 46 e 48). Si deve pertanto constatare che, nella CA e nella decisione impugnata, la Commissione non ha assolutamente basato la partecipazione della Vicat all'accordo Cembureau e all'intesa franco-italiana sull'esistenza di collegamenti strutturali tra la Buzzi e la Cembureau. Al contrario, nel paragrafo 48, punto 2, della decisione impugnata, essa ha espressamente affermato quanto segue: «E' vero che Buzzi non è membro di Cembureau, ma è altrettanto vero che i tre produttori francesi in questione [ossia, la Vicat, la Ciments français e la Lafarge] lo sono indirettamente tramite la loro associazione. Sebbene Buzzi non sia stato membro di Cembureau, ha applicato l'accordo in questione nelle sue relazioni con i produttori francesi i quali erano collegati a Cembureau». Pertanto, anche se la Vicat fosse riuscita a dimostrare, in sede di procedimento amministrativo, l'inesistenza di nessi strutturali tra la Buzzi e la Cembureau sulla base dei documenti citati nei precedenti punti 4486 e 4487, tale procedimento non sarebbe potuto giungere ad esiti diversi. Inoltre, la mancanza di una menzione dell'accordo Cembureau o della Cembureau in questi documenti, nonché la posizione specifica della Buzzi sul mercato italiano, quale desumibile dai medesimi documenti, non possono giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata, nella CA e nella decisione impugnata, per dichiarare accertata la partecipazione della Vicat all'accordo Cembureau tramite la sua partecipazione a una concertazione illecita con la Buzzi [CA, paragrafi 10, 59 e 61, lett. b); decisione impugnata, paragrafi 20, punti 5-7, 45, punto 10, 46, 48, e 65, punto 3].
punto 4489
In secondo luogo, la Vicat cita alcuni documenti i quali, a suo parere, dimostrerebbero che essa non avrebbe partecipato indirettamente alle attività della Cembureau. Essa sottolinea che esisterebbero documenti i quali proverebbero che i rappresentanti dell'Oficemen presso la Cembureau sarebbero stati designati e incaricati dal comitato direttivo di quest'associazione (documenti nn. 33.322/1334-1346 e 1348-1353) e che i rappresentanti della CMF presso la Cembureau sarebbero stati nominati anch'essi dalla loro associazione (documenti nn. 33.126/17073-17075 e 17199-17202). La mancanza di documenti della stessa natura riguardanti i rappresentanti dello SFIC rivelerebbe che la Commissione non disporrebbe dei mezzi di prova necessari per dimostrare la partecipazione, anche solo indiretta, della Vicat alla Cembureau.
punto 4490
Quest'argomento dev'essere respinto. La Commissione infatti non ha mai asserito che la partecipazione della Vicat all'accordo Cembureau si basasse sulla prova della nomina di uno specifico delegato nazionale. Al contrario, la prova della partecipazione della Vicat all'accordo Cembureau poggia, in sede sia di CA [paragrafi 10, 59 e 61, lett. b)], sia di decisione impugnata [paragrafi 45, punto 10, 46, 48 e 65, punto 3], sulla partecipazione di quest'impresa a una misura d'attuazione di quest'accordo.
punto 4491
In terzo luogo, la Vicat menziona alcuni documenti i quali dimostrerebbero la mancanza di collegamenti tra l'intesa ispano-portoghese e l'accordo Cembureau. Essa sostiene che i documenti nn. 33.322/1406-1408 e 1410-1412 le avrebbero consentito di dimostrare che la Cembureau non sarebbe stata coinvolta nei rapporti bilaterali tra produttori di cemento, anche quando questi rapporti giungevano all'elaborazione di un accordo sulla limitazione delle esportazioni. Essa insiste sulla mancanza di riferimenti alla Cembureau o al principio Cembureau in tale documentazione e rileva, inoltre, che gli scambi da essa avuti con la Buzzi sarebbero stati molto più rari e meno precisi di quelli avvenuti tra i produttori di cemento spagnoli e portoghesi.
punto 4492
Anche quest'argomento dev'essere respinto. Infatti, l'esistenza di un'intesa bilaterale tra i produttori spagnoli e portoghesi non è stata presa in considerazione dalla Commissione al fine di provare la partecipazione della Vicat all'accordo Cembureau. Questa partecipazione viene basata, nella CA e nella decisione impugnata, su una partecipazione dell'impresa a una pratica concordata con la Buzzi la quale costituiva, da parte della Vicat, un'attuazione dell'accordo Cembureau. Di conseguenza, i documenti nn. 33.322/1406-1408 e 1410-1412, riguardanti l'intesa ispano-portoghese, non possono giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette tenute in considerazione nella CA e nella decisione impugnata per stabilire l'esistenza effettiva della pratica concordata tra la Vicat e la Buzzi e la partecipazione della Vicat all'accordo Cembureau [CA, paragrafi 10, 59 e 61, lett. b); decisione impugnata, paragrafi 20, punti 5-7, 45, punto 10, 46, 48 e 65, punto 3].
punto 4493
Nelle sue osservazioni dell'8 gennaio 1998 la Vicat illustra ancora diversi documenti i quali proverebbero che essa non avrebbe partecipato a un preteso accordo Cembureau.
punto 4494
In primo luogo, essa cita i documenti nn. 33.126/370, 371, 387, 423, 623, 630, 632, 673, 674 e 1543-1547, riguardanti l'intesa franco-belga esaminata nella CA, per sostenere che la Commissione avrebbe deliberatamente taciuto in merito ad un'intesa nazionale belga, di cui peraltro essa avrebbe ricevuto comunicazione ufficiale e relativamente alla quale essa avrebbe assunto una posizione abbastanza favorevole. La Vicat asserisce che si tratterebbe di un elemento oggettivo in grado di corroborare, con fatti concreti, la spiegazione alternativa del comportamento dei produttori europei di cemento basata sui vincoli naturali o oggettivi esistenti nei diversi mercati nazionali. Essa sottolinea inoltre che il documento n. 33.126/18023, il quale conterrebbe le risposte dell'impresa belga CCB (v. il precedente punto 1169) ai quesiti formulati per iscritto dai funzionari della Commissione, sarebbe stato utile ai fini della sua difesa avverso l'addebito relativo alla sua partecipazione a una presunta intesa franco-belga.
punto 4495
Si deve però constatare che le osservazioni formulate dalla Vicat in base ai citati documenti non dimostrano una violazione dei suoi diritti della difesa. Da un lato, la Vicat non può avvalersi dei documenti che corroborano la sua analisi del mercato di cui trattasi per negare l'esistenza dell'accordo Cembureau, la quale è stata dimostrata in base a prove documentali dirette (v. il precedente punto 264). Dall'altro, è giocoforza constatare che, nella decisione impugnata, non viene mai contestato alla Vicat di aver partecipato a un'intesa franco-belga. La consultazione dei citati documenti non avrebbe pertanto potuto condurre la Commissione ad adottare una diversa decisione a tal riguardo. L'argomento della ricorrente dev'essere quindi respinto.
punto 4496
In secondo luogo, la Vicat illustra diversi documenti i quali dimostrerebbero la peculiarità della sua posizione sul mercato francese e l'autonomia della sua strategia commerciale nei confronti dei suoi concorrenti. Essa fa infatti richiamo ad alcune note interne della Lafarge del 25 aprile 1988 (documenti nn. 33.126/4621-4624) e del 21 aprile 1989 (documenti nn. 33.126/4796-4804), nonché a un resoconto della Lafarge concernente una missione effettuata a Bruxelles l'11 novembre 1987 (documenti nn. 33.126/7418-7428), il cui contenuto dimostrerebbe, al confronto, la sua posizione atipica sul mercato francese e su quello europeo e la sua mancanza d'interesse per intese coinvolgenti imprese di altri paesi europei.
punto 4497
Tuttavia, i documenti citati non sarebbero stati di nessuna utilità ai fini della difesa della Vicat nel corso del procedimento amministrativo. Infatti, la valutazione della posizione concorrenziale specifica della Vicat e del suo interesse a partecipare ad intese internazionali non potevano giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata, nella CA e nella decisione impugnata, per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau e la partecipazione della Vicat a quest'ultimo tramite un'intesa illecita con la Buzzi [CA, paragrafi 9, 10, 59 e 61, lett. b); decisione impugnata, paragrafi 18, 19, 20, punti 5-7, 45, punto 10, 46, 48, e 65, punto 3].
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Violazione dei diritti della difesa in sede di accesso al fascicolo › D — Causa T-39/95, Ciments français/Commissione
punto 4498
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 la Ciments français asserisce che il contenuto dei fascicoli nazionali le avrebbe consentito di dimostrare la mancanza di collegamenti tra il preteso accordo Cembureau, da un lato, e l'intesa franco-tedesca, l'intesa ispano-portoghese, l'intesa franco-italiana e le attività dell'ÉTF, dall'altro. Essa asserisce che i documenti concernenti le intese nazionali non conterrebbero nessun riferimento alla Cembureau o a un accordo Cembureau.
punto 4499
Quest'argomento dev'essere respinto. Infatti, la circostanza che i documenti relativi alle intese nazionali non contengano nessun riferimento alla Cembureau o all'accordo Cembureau non può giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata, nella CA e nella decisione impugnata, per dimostrare l'esistenza dell'accordo Cembureau e del collegamento tra le varie intese internazionali e il detto accordo (CA, paragrafi 9-19, 27-29, 59, 61 e 67; decisione impugnata, paragrafi 18-27, 30, 35-37, 45-55, 59 e 65).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Violazione dei diritti della difesa in sede di accesso al fascicolo › E — Causa T-42/95, Heidelberger/Commissione
punto 4500
Nelle sue osservazioni del 20 febbraio 1998 la Heidelberger cita in sua difesa un telex inviato dal signor Schuhmacher al signor Schleicher, datato 16 marzo 1984 (documenti nn. 33.126/5217 e 5218). Il contenuto di questo documento consentirebbe di constatare che, durante la sua partecipazione alla riunione del 14 gennaio 1983, il signor Schuhmacher non si sarebbe reso conto con precisione dei profili relativi alla nozione e alla funzione di uno Head Delegate. Quest'ultimo avrebbe pertanto confuso la riunione degli Head Delegates con quella del gruppo di collegamento, nella cui cornice non sarebbe stato affrontato nessun argomento in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di intese. Il signor Schuhmacher, il quale avrebbe palesemente ignorato la sua funzione nell'ambito del sistema che la Commissione ritiene di aver individuato in seno alla Cembureau, non avrebbe potuto impegnare l'industria tedesca in un'intesa in contrasto con le disposizioni del Trattato.
punto 4501
Tuttavia, va rilevato che il signor Schuhmacher, il quale ha redatto il telex menzionato, era all'epoca il presidente del consiglio d'amministrazione della Heidelberger. Il documento di cui trattasi era quindi noto alla Heidelberger al tempo del procedimento amministrativo. Se la Heidelberger avesse ritenuto allora che questo documento contenesse elementi a suo discarico, nulla le avrebbe impedito di citarlo in sua difesa nel corso del procedimento amministrativo. E' quindi fuori discussione una violazione dei suoi diritti della difesa (v. il precedente punto 248). Ad ogni modo, il telex non avrebbe potuto giustificare una diversa interpretazione della nutrita serie di prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata per dichiarare accertata l'esistenza dell'accordo Cembureau (CA, paragrafi 9 e 61; decisione impugnata, paragrafi 18, 19 e 45) nonché l'attuazione di tale accordo da parte della Heidelberger, in particolare mediante la sua partecipazione all'intesa franco-tedesca e alla costituzione dell'ETF [CA, paragrafi 12, 16, 17, 59 e 61, lett. d) ed h); decisione impugnata, paragrafi 22, 24, 25, 45, punto 10, 46, 50, 53, e 65, punto 3].
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Violazione dei diritti della difesa in sede di accesso al fascicolo › F — Causa T-50/95, Unicem/Commissione
punto 4502
Nelle sue osservazioni del 28 novembre 1997 l'Unicem sostiene che numerosi documenti (documenti nn. 33.126/4140-4142 e 6619-6622), che essa avrebbe potuto consultare a seguito delle misure di organizzazione del procedimento, confermerebbero che il suo mercato interno non avrebbe potuto essere teatro delle collusioni che la Commissione ha ritenuto di poter individuare in esso, a causa della forte frammentazione dell'offerta che lo caratterizzerebbe. Questi documenti dimostrerebbero parimenti che i produttori di cemento italiani non sarebbero stati in condizioni di predisporre misure di ritorsione coordinate nei confronti delle importazioni, a causa del gran numero di attori presenti sul mercato, e che essi non si sarebbero trovati in una posizione favorevole alle esportazioni, dato che il mercato italiano non sarebbe rientrato nel novero dei mercati transfrontalieri « naturali » quali, ad esempio, i mercati della Germania occidentale, del Belgio, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo e della Francia settentrionale (v. documenti nn. 33.126/939, 1081, 1107, 2550, 7810, 7835, 7857, 7858, 8107 e 9212). Del resto, un documento della Lafarge, del giugno del 1985 (documento n. 33.126/6852) attesterebbe esplicitamente che, a causa della distanza tra i cementifici dell'Unicem e la costa, delle insufficienti infrastrutture dei porti e della pressione esercitata dalle compagnie dei portuali, sarebbe stato impossibile, per l'Unicem, effettuare esportazioni economicamente redditizie.
punto 4503
Facendo richiamo ai documenti menzionati nel precedente punto 1224, relativi alle intese nazionali, l'Unicem aggiunge poi di non aver partecipato a nessuna iniziativa di « chiusura » dei mercati nazionali.
punto 4504
Occorre anzitutto ricordare che nella decisione impugnata la Commissione ha contestato solo gli addebiti internazionali, escludendo quelli nazionali. L'unico addebito internazionale che ha coinvolto soltanto produttori italiani sanzionato nella decisione impugnata è l'accordo tra l'Italcementi, la Cementir e l'Unicem, relativo ai contratti e alle convenzioni firmati il 3 e 15 aprile 1987 con la società italiana Calcestruzzi [art. 4, n. 3, lett. b)]. A tal riguardo, è giocoforza constatare che le spiegazioni fondate sull'analisi economica del mercato italiano, che l'Unicem avrebbe potuto sviluppare in base ai documenti da essa presentati nelle sue osservazioni del 28 novembre 1997 per negare la possibilità di collusioni sul suo mercato interno, non avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione della nutrita serie di prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è fondata per giudicare accertata l'esistenza di quest'accordo tra i tre principali produttori di cemento italiani, nonché la sua finalità anticoncorrenziale, consistente nell'evitare la minaccia rappresentata dall'importazione, da parte della Calcestruzzi, tramite una decina di porti, di 1,5 milione di tonnellate di cemento proveniente dalla Grecia, con conseguenze catastrofiche sui prezzi [CA, paragrafi 19, lett. d), e 61, lett. h); decisione impugnata, paragrafo 27, in particolare punti 5 e 7-11, e paragrafo 55, punto 2].
punto 4505
Va poi osservato che i tre produttori italiani, tra cui l'Unicem, hanno sostenuto, nelle loro memorie di risposta alla CA, che «l'Italia non poteva essere interessata dall'accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali poiché non (...) esportava» (decisione impugnata, paragrafo 45, punto 14). Per le ragioni enunciate nel paragrafo 45, punto 14, della decisione impugnata, la Commissione ha però dichiarato che « questa argomentazione non [era] corretta » e che comunque era ininfluente giacché « [restava] comunque il fatto che le imprese di quest[o] paes[e], aderentfe] a Cembureau, [avevano] partecipato a un accordo avente un obiettivo anticoncorrenziale». Di conseguenza, le osservazioni aggiuntive che l'Unicem avrebbe potuto allegare per dimostrare l'impossibilità per essa, come per gli altri produttori italiani, di esportare in modo economicamente redditizio non avrebbero potuto palesemente condurre il procedimento amministrativo verso un esito diverso.
punto 4506
L'Unicem poi afferma che dagli elementi di prova che essa avrebbe potuto consultare in seguito alle misure di organizzazione del procedimento si ricaverebbe che i comportamenti di carattere locale, le azioni individuali, le relazioni e gli accordi bilaterali rilevati all'epoca tra i produttori di cemento europei sarebbero avvenuti in modo totalmente autonomo rispetto a un preteso accordo europeo sull'osservanza dei limiti dei mercati interni. Questa ricorrente sottolinea che la documentazione da essa consultata non conterrebbe nessuna allusione a un qualsivoglia progetto globale mirante a garantire, a livello europeo, l'osservanza dei limiti dei mercati interni. Ciò si porrebbe quindi in chiara contraddizione con la tesi della Commissione, secondo la quale le varie azioni e forme di cooperazione bilaterali o multilaterali rilevate sui mercati avrebbero avuto a fondamento un principio Cembureau di ripartizione dei mercati nazionali. I vari fascicoli nazionali attesterebbero in realtà che ciascuna azione rilevata sui mercati avrebbe implicato la responsabilità individuale del o dei produttori interessati e avrebbe rappresentato una risposta ad esigenze commerciali e a necessità produttive specifiche di ciascun mercato.
punto 4507
L'Unicem si basa anzitutto sul documento n. 33.126/375, il quale corrisponderebbe al verbale del comitato direttivo della Ciments d'Obourg risalente al 26 giugno 1987. Da questo documento si evincerebbe che, quando alcuni produttori di cemento erano minacciati da importazioni, essi avrebbero deciso da soli le misure di ritorsione da adottare. L'Unicem fa poi richiamo a una serie di documenti riguardanti, nell'ordine, la cooperazione franco-tedesca (documenti nn. 33.126/14763, 14801-14803, 16383-16389, 16600-16608 e capitoli della CA relativi alla Germania), gli accordi tedeschi sullo scambio di informazioni e sulla ripartizione dei mercati regionali (pagg. 176-262 del fascicolo tedesco e documenti nn. 33.126/20382, 20383, 20416-20431, 20433-20442, 20498 e 20560-20571), le iniziative fruttuose dei produttori tedeschi volte a convincere la società PZW ad aderire all'associazione nazionale e agli accordi locali sull'assegnazione di quote di produzione (documenti nn. 33.126/3740, 3741 5385-5388, 5392-5394, 6687, 6710-6714, 7041 bis-7041 decies, 16545, 16546, 16559, 16560, 16588-16595, 20386-20397, 20405, 20492-20497 e 20499), la cooperazione iberica (documenti nn. 33.322/311, 996-1011 e 2897-2903) e la cooperazione franco-britannica (documento n. 33.126/17220). Tutti questi documenti dimostrerebbero la totale indipendenza di queste iniziative locali e di questi accordi bilaterali rispetto a una presunta intesa europea sull'osservanza dei limiti dei mercati interni. La documentazione relativa agli accordi bilaterali, in particolare i documenti riguardanti la cooperazione iberica e quella franco-tedesca, proverebbero inoltre che questi accordi sarebbero stati ampiamente sufficienti a garantire l'armonizzazione degli interessi rispettivi dei mercati, senza che fosse necessario fare ricorso, a tal fine, a un principio generale europeo. L'Unicem ritiene inoltre che, se avesse potuto consultare la documentazione relativa agli accordi franco-tedesco e iberico, essa avrebbe potuto corroborare la propria tesi difensiva, secondo la quale la detta ricorrente sarebbe stata totalmente estranea ai rapporti bilaterali o multilaterali che possano essere esistiti tra alcuni produttori europei.
punto 4508
Tuttavia, nessun addebito nazionale è stato sanzionato nella decisione impugnata. Inoltre, quest'ultima non ha imputato all'Unicem nessuna delle intese bilaterali sanzionate dall'art. 3, ossia le intese franco-italiane (art. 3, n. 1), l'intesa iberica (art. 3, n. 2) e l'intesa franco-tedesca (art. 3, n. 3). Di conseguenza, le osservazioni che l'Unicem avrebbe potuto dedurre nel corso del procedimento amministrativo per dimostrare la mancanza di collegamenti tra queste intese nazionali, bilaterali e multilaterali, e l'accordo Cembureau, non avrebbero potuto condurre il procedimento amministrativo verso un esito diverso nei suoi riguardi.
punto 4509
Ad ogni modo, né la mancanza di allusioni, nei vari documenti che l'Unicem menziona, a un'intesa o a un principio Cembureau d'osservanza dei limiti dei mercati interni, né le osservazioni che l'Unicem avrebbe potuto sviluppare sull'autonomia delle azioni individuali e sulle relazioni ed accordi bilaterali rilevati sui vari mercati, nonché sull'efficacia di tali relazioni ed accordi al fine di garantire, di per sé soli, l'armonia fra i rispettivi interessi dei mercati, avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione della nutrita serie di prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata per dichiarare accertata l'esistenza dell'accordo Cembureau (CA, paragrafi 9 e 61; decisione impugnata, paragrafi 18, 19 e 45) nonché l'attuazione di tale accordo da parte dell'Unicem mediante la sua partecipazione a diverse misure nella cornice dell'accordo unico relativo all'ETF [CA, paragrafi 16-19, 59 e 61, lett. h); decisione impugnata, paragrafi 24-27, 45, punto 10, 46, 53-55 e 65, punto 3].
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Violazione dei diritti della difesa in sede di accesso al fascicolo › G — Causa T-55/95, Asland/Commissione
punto 4510
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 la Asland asserisce che, nei documenti che essa ha potuto consultare, non esisterebbe nessun indizio che consenta di concludere che essa abbia manifestato in modo chiaro e consapevole la propria adesione al preteso accordo Cembureau.
punto 4511
Essa però non spiega come la mancanza di indizi di una sua partecipazione all'accordo Cembureau nei documenti che non le è stato concesso di consultare durante il procedimento amministrativo possa giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette, che essa ha potuto consultare e sulle quali la Commissione si è basata per dichiarare accertata l'esistenza dell'accordo Cembureau [CA, paragrafi 9 e 61, lett. a); decisione impugnata, paragrafi 18, 19 e 45] e l'adesione dell'Asland ad esso mediante la sua partecipazione alla costituzione dell'ETF [CA, paragrafi 17, 59 e 61, lett. h); decisione impugnata, paragrafi 25, 45, punto 10, 46, 53, e 65, punto 3]. Il suo argomento dev'essere quindi respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Violazione dei diritti della difesa in sede di accesso al fascicolo › H — Causa T-65/95, Italcementi/Commissione
punto 4512
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 1997 l'Italcementi sottolinea che dal fascicolo tedesco si evincerebbe che non sarebbe potuto esistere nessun collegamento tra l'intesa franco-tedesca e il preteso accordo Cembureau.
punto 4513
Quest'argomento è tuttavia ininfluente ai fini della determinazione di una violazione dei suoi diritti della difesa. Infatti, l'addebito franco-tedesco di cui all'art. 3, n. 3, della decisione impugnata non è imputato all'Italcementi. Pertanto, queste osservazioni non avrebbero potuto condurre a risultati differenti nei suoi confronti. Ad ogni modo, essi non avrebbero potuto giustificare una diversa interpretazione dei vari elementi di prova sui quali la Commissione si è basata, in sede di CA e di decisione impugnata, per dichiarare che l'intesa franco-tedesca aveva costituito, a partire dal 14 gennaio 1983, una misura d'attuazione dell'accordo Cembureau [CA, paragrafi 12 e 61, lett. d); decisione impugnata, paragrafi 22, 46 e 50, punto 3].
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Violazione dei diritti della difesa in sede di accesso al fascicolo › I — Causa T-88/95, Blue Circle/Commissione
punto 4514
Nella sua memoria del 12 dicembre 1997, la Blue Circle sostiene che la circostanza che nessuno dei documenti che essa ha potuto consultare in seguito alle misure di organizzazione del procedimento menzioni la sua partecipazione all'accordo Cembureau costituirebbe un elemento a suo discarico.
punto 4515
Essa però non spiega come la mancanza di riferimenti a una sua partecipazione all'accordo Cembureau nei documenti che le è stato concesso di consultare durante il presente procedimento possa giustificare una diversa interpretazione delle prove documentali dirette sulle quali la Commissione si è basata per dichiarare accertata l'esistenza dell'accordo Cembureau [CA, paragrafi 9 e 61, lett. a); decisione impugnata, paragrafi 18, 19 e 45] e l'adesione della Blue Circle ad esso mediante la sua partecipazione a diverse misure adottate nella cornice dell'accordo unico relativo all'ETF [CA, paragrafi 16-19, 59 e 61, lett. h); decisione impugnata, paragrafi 25-27, 45, punto 10, 46, 53-55 e 65, punto 3] e mediante la sua partecipazione alle attività dell'EPC (CA, paragrafi 24, 27-29, 59 e 67; decisione impugnata, paragrafi 30, 35-37, 45, punto 10, 46, 59 e 65, punto 3). Il suo argomento dev'essere quindi respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XII — Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico e continuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per aver dichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al detto accordo unico e continuato › Conclusioni finali
punto 4516
Da tutto quanto precede discende che l'art. 1 della decisione impugnata dev'essere integralmente annullato nei confronti delle imprese ENCI, Cedest, Alsen-Breitenburg, Nordcement, Buzzi, Rugby, Castle, Heracles e Titan.
punto 4517
Il medesimo articolo del dispositivo dev'essere annullato per la parte in cui esso dichiara accertata la partecipazione all'infrazione delle ricorrenti:
CBR, prima del 9 giugno 1986 e dopo il 7 novembre 1988;
Cembureau, dopo il 31 dicembre 1988;
FIC, dopo il 31 dicembre 1988;
VNC, dopo il 31 dicembre 1988;
Ciments luxembourgeois, dopo il 31 dicembre 1988;
Dyckerhoff, dopo il 7 novembre 1988;
SFIC, dopo il 31 dicembre 1988;
Vicat, prima dell'11 maggio 1983 e dopo il 23 aprile 1986;
Ciments français, dopo il 17 febbraio 1989;
Heidelberger, dopo il 12 agosto 1987;
Lafarge, dopo il 19 maggio 1989;
Aalborg, dopo il 31 dicembre 1988;
BDZ, dopo il 31 dicembre 1988;
Unicem, prima del 9 settembre 1986 e dopo il 3 aprile 1992;
Valenciana, dopo il 13 maggio 1987;
BCA, dopo il 31 dicembre 1988;
Asland, prima del 28 maggio 1986 e dopo il 31 maggio 1987;
Uniland, prima del 9 settembre 1986 e dopo il 7 novembre 1988;
Oficemen, dopo il 24 aprile 1989;
Irish Cement, dopo il 31 dicembre 1988;
Cimpor, dopo il 24 aprile 1989;
Secil, dopo il 24 aprile 1989;
ATIC, dopo il 31 dicembre 1988;
Italcementi, prima del 19 marzo 1984 e dopo il 3 aprile 1992;
Holderbank, dopo il 7 novembre 1988;
Hornos Ibéricos, dopo il 19 maggio 1989;
Aker, dopo il 7 novembre 1988;
Euroc, dopo il 7 novembre 1988;
Cementir, dopo il 3 aprile 1992;
Blue Circle, prima del 18 novembre 1983 e dopo il 7 novembre 1988;
AGCI, dopo il 31 dicembre 1988;
Halkis, prima del 18 novembre 1983 e dopo il 1o settembre 1986.
punto 4518
Per il resto, i motivi esaminati devono essere respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XIII — Sui motivi relativi a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, nella parte in cui la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito del WCC, di infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti coinvolte (art. 7 della decisione impugnata) › Osservazioni preliminari
punto 4519
Ai sensi dell'art. 7 della decisione impugnata, la Italcementi, la Dyckerhoff, la Lafarge, la Ciments Français, la CBR, dal 6 maggio 1982 al 26 maggio 1988, e la Valenciana, dal 1o gennaio 1986 al 26 maggio 1988, «hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, partecipando nel quadro di WCC alla pratica concordata e all'accordo relativi all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali, alla pratica concordata continua relativa alla canalizzazione verso l'esportazione nei paesi terzi delle eccedenze produttive e ad una pratica concordata continua relativa allo scambio di informazioni riguardanti ogni singola impresa, in particolare sulle capacità produttive, la produzione, le vendite sul mercato nazionale e all'esportazione, i prezzi interni per il cemento bianco e il cemento grigio e i prezzi all'esportazione ».
punto 4520
Tali infrazioni sono trattate nell'esposizione dei fatti, ai paragrafi 38-41 e, nella valutazione giuridica, nei paragrafi 61-63 della decisione impugnata.
punto 4521
La Commissione delinea innanzi tutto l'ambito nel quale le infrazioni sarebbero state commesse, vale a dire il WCC, precisando lo scopo perseguito dai membri di quest'ultimo e le attività illecite alle quali si sarebbero dedicati.
punto 4522
Nel paragrafo 38, punto 1, della decisione impugnata, essa rileva, ad esempio, riferendosi ad una nota manoscritta non datata della Ciments Français (documento n. 33.126/4454) ad una nota interna del 7 marzo 1989 (documenti nn. 33.126/4466 e 4467), nonché al resoconto della riunione del WCC svoltasi il 3 ottobre 1985, redatto dalla CBR, (documenti nn. 33.126/9962-9966), che «WCC [era] un Club che raggruppala] i produttori europei esportatori di cemento bianco». Si sarebbe trattato (paragrafo 38, punto 2) di un club informale, privo di statuto e di atto costitutivo, al cui segretariato avrebbero provveduto a turno i membri.
punto 4523
La Commissione aggiunge (nel medesimo punto):
«Secondo i resoconti delle riunioni svoltesi dal 6 e 7 maggio 1982 al 26 maggio 1988, resoconti acquisiti al fascicolo, di WCC si sa con certezza solo che i suoi membri si riunivano due volte all'anno, che l'attività del Club [era] secondata dal cosiddetto White Cement Promotion Committee (WCPC), formato esclusivamente dai membri di WCC e destinato a promuovere il mercato e lo scambio d'informazioni relative alle differenti possibilità di utilizzo».
punto 4524
Essa indica del pari (paragrafo 38, punto 5):
«Secondo la nota di Italcementi del 30 agosto 1985 (documento n. 33.126/2802), in cui si ribadisce che WCC non [era] un'emanazione di Cembureau, sebbene per parecchi anni sia stato costituito dagli stessi membri, i membri fondatori di WCC sono stati: Aalborg Portland (Danimarca), Alsen Breitenburg e Dyckerhoff (Germania), CBR (Belgio), Lafarge (Francia), Blue Circle (Regno Unito), Italcementi (Italia); in seguito hanno aderito Ciments Français (Francia), seguito da Valenciana (Spagna) (...)».
punto 4525
Aggiunge quindi (paragrafo 39, punto 7):
«Nel gennaio 1984 (documenti nn. 33.126/2850-2852), Italcementi, Dyckerhoff, Lafarge, Ciments Français e CBR riuniti in un comitato ristretto, dopo aver constatato che la cooperazione con Aalborg non era più possibile, hanno deciso di sciogliere WCC e costituire un nuovo organismo (...)».
punto 4526
Facendo riferimento al contenuto di una nota interna della Italcementi datata 30 aprile 1984 (paragrafo 39, punto 8; documenti nn. 33.126/2842-2844), essa constata che il nuovo WCC, composto dalle suddette cinque imprese e dalla Valenciana, ha tenuto la prima riunione il 13 marzo 1984.
punto 4527
La Commissione menziona infine le attività illecite alle quali si sarebbero dedicate le ricorrenti di cui trattasi nell'ambito del WCC. Dette attività sarebbero consistite, da un lato, nell'instaurazione di una stretta cooperazione basata sulla duplice norma dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e della canalizzazione delle eccedenze produttive al di fuori del mercato comunitario, e, dall'altro, nello scambio di informazioni riguardanti ogni singola impresa, su una serie di dati: capacità produttive, produzione, vendite sul mercato nazionale e all'esportazione, prezzi interni per il cemento bianco e il cemento grigio, prezzi all'esportazione.
punto 4528
Per quanto riguarda la prima serie di attività, la Commissione osserva (paragrafo 61, punti 1 e 2):
«Dai documenti citati al paragrafo 39 si deduce che WCC ha come obiettivo l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali dei suoi membri e l'esportazione delle loro eccedenze produttive sulla base di un accordo di carattere generale.
I membri di WCC hanno instaurato tra loro uno stretto rapporto di cooperazione ed una comunanza di interessi in cui la ripartizione dei mercati comunitari rappresenta la base del consenso generale. Per poter essere efficace, tale ripartizione è stata rafforzata dalla canalizzazione verso l'esportazione nei paesi terzi della quota di produzione non assorbita dai mercati dei paesi in cui ha sede ciascun membro. L'osservanza dei limiti dei mercati interni e il dirottamento delle eccedenze produttive verso l'esportazione costituiscono quindi due aspetti indissociabili di uno stesso obbligo».
punto 4529
Quanto alla seconda parte delle attività del WCC, la Commissione afferma (paragrafo 62, punto 1):
« Il sistema di scambio di informazioni (cfr. par. 40), in virtù del quale i membri di WCC, durante le loro riunioni, si comunicano i dati relativi ad ogni singola impresa sulle capacità produttive, sulla produzione, sulle vendite sul mercato interno e all'esportazione, sui prezzi interni per il cemento bianco e per il cemento grigio e sui prezzi all'esportazione, (...) ha lo scopo di far conoscere la condotta che ciascun membro intende adottare nei diversi mercati comunitari e all'esportazione, così da instaurare, tra le imprese che vi partecipano, un meccanismo di solidarietà e di influenza reciproche mirante a realizzare un coordinamento tra le loro attività economiche».
punto 4530
La CBR (T-25/95), la Dyckerhoff (T-35/95), la Lafarge (T-43/95), la Valenciana (T-52/95) e la Italcementi (T-65/95) contestano tanto l'esistenza di tali infrazioni quanto la loro partecipazione a queste ultime. La Ciments français (T-39/95) non dedica nessuno dei motivi del suo ricorso alla contestazione formale dell'infrazione di cui all'art. 7 della decisione impugnata. Le censure formulate dalle ricorrenti riguardano tanto la valutazione del contesto economico delle infrazioni di cui all'art. 7 quanto l'interpretazione degli elementi di prova addotti dalla Commissione nella decisione impugnata. Sono inoltre formulati argomenti relativi alla prescrizione dei fatti contestati. La Valenciana e la Italcementi deducono anche la violazione dei diritti della difesa derivante dal mancato accesso, nel corso del procedimento amministrativo, a documenti del fascicolo della Commissione che avrebbero potuto essere utili alla loro difesa, in relazione agli addebiti poi mossi nell'art. 7 della decisione impugnata.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XIII — Sui motivi relativi a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, nella parte in cui la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito del WCC, di infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti coinvolte (art. 7 della decisione impugnata) › Osservanza dei limiti dei mercati nazionali ed esportazione coordinata delle eccedenze produttive al di fuori della Comunità
punto 4531
Nel paragrafo 39 della decisione impugnata, la Commissione menziona cinque documenti che a inducono a ritenere (paragrafo 61, punto 1) che il «WCC [avesse] come obiettivo (osservanza dei limiti dei mercati nazionali dei suoi membri e l'esportazione delle loro eccedenze produttive sulla base di un accordo di carattere generale».
punto 4532
Essa cita, in primo luogo (paragrafo 39, punto 1; documento n. 33.126/4454) una nota manoscritta non datata della Ciments Français secondo la quale il WCC «è un Club: obiettivo: protezione dei mercati interni — regola: ciascuno osserva i limiti dei propri mercati interni ed esporta le eccedenze produttive previo consenso generale»
punto 4533
In secondo luogo, spiega (paragrafo 39, punto 2):
«Sia l'obiettivo che le regole sono confermati da alcuni resoconti delle riunioni di WCC Nel resoconto della riunione del 9 maggio 1985, redatto da Ciments Français (documenti nn. 33.126/2793-2798) al punto 2 ‘Rapporti con Aalborg/BC e ABZ/Giappone’ si afferma che è stato deciso di non convocare più Aalborg alle riunioni e “Viene ricordato [dai membri del WCC presenti alla riunione tenutasi il 9 maggio 1985] che l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali è la condizione imprescindibile dell'adesione a WCC o a WCPC”».
punto 4534
In terzo luogo, essa riporta per esteso (paragrafo 39, punto 3; documenti nn. 33.126/9958-9961) le conclusioni generali dei commenti formulati dalla CBR in una nota interna successiva alla riunione del WCC tenutasi il 3 ottobre 1985, e, in particolare, le seguenti conclusioni:
«Gli attuali membri rispettano tra loro determinate regole del gioco, ma fino a quando? (esempio della Tunisia).
La maggior parte dei produttori di cemento bianco vive comodamente all'interno delle proprie frontiere (...)
Il rispetto del mercato nazionale ci soddisfa poco poiché limita di fatto il nostro mercato naturale al Benelux».
punto 4535
In quarto luogo, infine, si basa sul contenuto di due resoconti delle riunioni del WCC.
punto 4536
Prende anzitutto in considerazione (paragrafo 39, punto 4; documenti nn. 33.126/9874 e 9875) un brano del resoconto della riunione del 2 ottobre 1986 preparato dalla CBR il cui punto « 1o Aalborg», riporta la seguente conversazione tra la Ciments Français e la Aalborg:
(Aalborg) « Continuate a rifiutare la nostra presenza in WCC » ;
(Ciments Français) «Vi sono ben note le ragioni per cui non fate più parte di WCC. Subiamo tutti un pregiudizio in proporzione alle nostre esportazioni. C'era un gentlemen's agreement di osservare i limiti del mercato nazionale »
punto 4537
La Commissione prende poi in considerazione (paragrafo 39, punto 4; documenti nn. 33.126/2737-2739) un resoconto della Italcementi relativo alla stessa riunione, da cui risulta quanto segue:
«Il sig. Leboeuf [rappresentante della Ciments français] ha colto l'occasione per far cenno all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali».
punto 4538
Le ricorrenti fanno, in sostanza, valere sei distinti argomenti per contestare l'illiceità dell'oggetto del WCC.
punto 4539
In primo luogo, la CBR, la Dyckerhoff, la Lafarge, la Valenciana e la Italcementi sostengono che il solo oggetto del WCC era quello di promuovere le esportazioni dei suoi membri verso i paesi esterni alla Comunità, in particolare, mediante scambi di informazioni sui mercati per la grande esportazione, cosicché le attività del WCC non avrebbero avuto alcuna incidenza sulla concorrenza nel mercato comunitario del cemento. La Dyckerhoff aggiunge che, anche se il WCC fosse stato effettivamente incaricato di promuovere la vendita nei paesi terzi delle partite di cemento bianco che i suoi membri non riuscivano a smaltire all'interno della Comunità, non si sarebbe trattato di un'attività contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato, dal momento che le imprese facenti parte del WCC erano libere di decidere autonomamente la vendita della loro produzione. La Lafarge sottolinea, dal canto suo, che il WCC non aveva affatto per oggetto di canalizzare le eccedenze produttive dei suoi membri al di fuori della Comunità, bensì di ottenere il miglior prezzo, e inoltre che i verbali delle riunioni del WCC si riferivano unicamente all'esportazione su scala internazionale.
punto 4540
Si deve, anzitutto, constatare come dai diversi documenti richiamati nel paragrafo 40 della decisione impugnata risulti che la cooperazione tra i membri del WCC ha riguardato tutti i campi, e non solo la grande esportazione al di fuori della Comunità: capacità produttive (attuali e future) e produzioni; vendite e previsioni di vendite sui mercati nazionali; vendite e previsioni di vendite per l'esportazione, prezzi all'esportazione; prezzi sui mercati nazionali. Non si può quindi negare che i membri del WCC analizzassero e si scambiassero reciprocamente informazioni sulle loro politiche commerciali, tanto nazionali quanto per l'esportazione.
punto 4541
Inoltre, le affermazioni delle ricorrenti non possono smentire il contenuto del complesso dei documenti indicati dalla Commissione nel paragrafo 39, punti 1-4, della decisione impugnata (v. nei precedenti punti 4531-4537), che attesta inequivocabilmente che il vero oggetto del WCC era il rispetto dei mercati interni dei membri, nonché la canalizzazione delle loro eccedenze produttive verso paesi terzi al fine di garantire l'obiettivo primario.
punto 4542
Dalla lettura dei diversi documenti di cui sopra, la Commissione poteva legittimamente desumere (paragrafo 61, punto 1) che il «WCC [avesse] come obiettivo l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali dei suoi membri e l'esportazione delle loro eccedenze produttive sulla base di un accordo di carattere generale».
punto 4543
Ora, l'art. 85, n. 1, lett. c), del Trattato vieta esplicitamente tutti gli accordi e le pratiche concordate «consistenti nel ripartire i mercati». Al riguardo, laddove le imprese si accordino per eliminare dati prodotti da taluni mercati della Comunità, esse mettono in atto un comportamento anticoncorrenziale contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato, sia che le produzioni di cui trattasi vengano canalizzate verso altri Stati membri o al di fuori dell'Europa (v., in particolare, sentenza Dunlop Slazenger/Commissione, citata nel precedente punto 270 punti 67, 68 e 87-127).
punto 4544
Nella fattispecie, il WCC perseguiva quindi un obiettivo restrittivo della concorrenza, contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 4545
La CBR, la Dyckerhoff, la Valenciana e la Italcementi contestano, in secondo luogo, il valore probatorio dei documenti menzionati dalla Commissione nel paragrafo 39, della decisione impugnata, o, quanto meno, di taluni di essi. Dal momento che il WCC non aveva statuto, né struttura e organizzazione formali, si tratterebbe di documenti interni che esprimono tutt'al più l'opinione dei loro rispettivi autori e sono idonei solo a far sorgere la responsabilità di questi ultimi.
punto 4546
Tali argomenti devono essere respinti. Gli elementi di prova devono essere valutati non isolatamente, ma nel loro complesso (sentenze 48/69, ICI/Commissione, citata nel precedente punto 636, punto 68, e Thyssen Stahl/Commissione, nel precedente punto 2062, punto 175). Ora, i diversi documenti sopra indicati, pur provenendo da fonti diverse (la CBR, la Ciments français, la Italcementi), testimoniano tutti in modo concorde che l'obiettivo del WCC era il rispetto dei mercati nazionali. La Commissione ha quindi potuto giustamente basarsi su tale complesso concorde di prove per giungere alle conclusioni da essa formulate nel paragrafo 61, punto 1, della decisione impugnata.
punto 4547
La Dyckerhoff assume ancora che il contenuto dei documenti di cui trattasi non corrisponde all'effettivo svolgimento delle diverse riunioni alla quali ha partecipato il suo rappresentante.
punto 4548
Essa, tuttavia, non adduce alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che i documenti presi in considerazione dalla Commissione non costituiscono un resoconto fedele dei dibattiti che hanno avuto luogo nel corso delle riunioni del WCC alle quali detti documenti si riferiscono. Il suo argomento deve essere di conseguenza respinto.
punto 4549
La Dyckerhoff sottolinea altresì che i documenti citati dalla Commissione sono in numero limitato rispetto al complesso dei documenti relativi al WCC presenti nel fascicolo dell'istituzione, dai quali risulterebbe che i membri del WCC si sono concentrati sulle loro esportazioni al di fuori della Comunità.
punto 4550
Si deve tuttavia rimarcare che la prova dell'esistenza di un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato non dipende dal numero di documenti addotti per fornirla, ma dal loro valore probatorio. Ora, sotto questo aspetto, la critica della Dyckerhoff non inficia in alcun modo il valore probatorio che la Commissione ha, giustamente, riconosciuto ai documenti menzionati nel paragrafo 39, punti 1-4, della decisione impugnata. L'argomento della Dyckerhoff deve essere pertanto respinto.
punto 4551
Si devono del pari respingere le critiche formulate dalla Italcementi riguardo alla traduzione italiana della nota manoscritta non datata della Ciments français (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 1; documenti nn. 33.126/4454 e 4455). Tali critiche, infatti, non possono smentire il significato esplicito della versione originale di tale brano, la sola facente fede.
punto 4552
La Valenciana sostiene anche, in risposta all'allusione fatta dalla Commissione, nel suo controricorso, al resoconto della riunione del WCC tenutasi il 17 dicembre 1987 (documento n. 33.126/9890), che il riferimento ai mercati interni che compare in tale documento non consente di concludere nel senso dell'esistenza di un precedente accordo di ripartizione dei mercati nazionali, ma illustra semplicemente l'inevitabile influsso esercitato dall'approvvigionamento dei mercati nazionali sul volume delle esportazioni verso i mercati dei paesi terzi.
punto 4553
Ora, anche se la Commissione indica, nella nota in calce n. 185 della decisione impugnata i riferimenti dei diversi resoconti delle riunioni del WCC tenutesi durante il periodo d'infrazione tra le quali la riunione del 17 dicembre 1987, dalla lettura del paragrafo 39 della decisione impugnata risulta che la Commissione non si è affatto basata sul resoconto di quest'ultima riunione per dimostrare che la norma di base del WCC era il rispetto dei mercati interni. L'argomento della Valenciana non è quindi pertinente.
punto 4554
La Valenciana sostiene, in terzo luogo, che la Commissione non può presumere che la canalizzazione delle eccedenze produttive e la tutela dei mercati interni costituissero due aspetti della medesima regola, a meno di non giungere alla conclusione, inesatta, che qualsiasi cooperazione all'esportazione verso paesi terzi implichi necessariamente l'esistenza di un patto di non aggressione sui rispettivi mercati delle diverse parti di tale patto.
punto 4555
Tale argomento deve essere respinto. Numerosi documenti presentati dalla Commissione nella decisione impugnata smentiscono, infatti, le affermazioni della Valenciana. Risulta innanzi tutto dalla nota manoscritta non datata della Ciments français (decisione impugnata paragrafo 39, punto 1; documento nn. 33.126/4454) che il WCC «[era] un Club: obiettivo: protezione dei mercati interni — regola: ciascuno osserva i limiti dei propri mercati interni ed esporta le eccedenze produttive previo consenso generale» Inoltre, il brano della conversazione tra la Alborg e la Ciments français riportato nel resoconto della CBR riguardo alla riunione del WCC del 2 ottobre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 4; documenti nn. 33.126/9874 e 9875) indica: «Subiamo tutti un pregiudizio in proporzione alle nostre esportazioni. C'era un gentlemen's agreement di osservare i limiti del mercato nazionale».
punto 4556
Questi due estratti di documenti dimostrano che i membri del WCC avevano fatto del rispetto del mercato interiore e della canalizzazione delle esportazioni verso paesi terzi due parti interdipendenti di una stessa regola del gioco diretta ad assicurare la protezione dei loro mercati nazionali. La Commissione poteva quindi legittimamente concludere (paragrafo 61, punto 2, in fine) che «l'osservanza dei limiti dei mercati interni e il dirottamento delle eccedenze produttive verso l'esportazione costituì [va] no (...) due aspetti indissociabili di uno stesso obbligo», o ancora (paragrafo 61, punto 5) che «[l]o smaltimento delle eccedenze produttive nei mercati dei paesi terzi [faceva] da corollario alla pratica concordata e all'accordo sulla protezione dei mercati nazionali».
punto 4557
La valutazione che precede (punti 4555 e 4556) conduce del pari a respingere l'argomento della Dyckerhoff secondo il quale l'addebito relativo alla canalizzazione delle eccedenze produttive verso l'esportazione destinata a paesi terzi sarebbe privo di motivazione, in fatto ed in diritto, dal momento che la menzione di tale canalizzazione concordata nell'ambito del WCC non compare mai nei documenti citati dalla Commissione.
punto 4558
In quarto luogo, la Lafarge sostiene che non esisteva alcun nesso, neppur indiretto, tra il WCC e il Cembureau. La Dyckerhoff e la Italcementi contestano, da parte loro, l'affermazione della Commissione (decisione impugnata, paragrafo 38, punto 6) secondo la quale il WCC faceva parte dell'ECMEC, a pari titolo dell'EPC e dell'ECEC.
punto 4559
Pur se la Commissione procede effettivamente, nel paragrafo 38 della decisione impugnata («Natura e funzioni di WCC»), ad un'analisi di documenti che la fa giungere alla conclusione che all'«ECMEC facevano capo tre comitati per l'esportazione, vale a dire ECEC, EPC e WCC», si deve tuttavia constatare che, per concludere nel senso dell'obiettivo anticoncorrenziale del WCC, essa si è basata unicamente (paragrafo 61, punto 1) sui «documenti citati al paragrafo 39 », non facendo mai del nesso tra il WCC e il Cembureau o l'ECMEC un elemento determinante della sua valutazione giuridica. Gli argomenti avanzati al riguardo dalle ricorrenti devono quindi essere respinti.
punto 4560
In quinto luogo, la CBR, la Dyckerhoff, la Valenciana e la Italcementi contestano l'analisi dei casi concreti di applicazione della regola relativa ai mercati domestici sviluppata dalla Commissione nel paragrafo 39, punti 6-17, della decisione impugnata, vale a dire l'esclusione della Aalborg dal WCC per l'asserita violazione della regola dei mercati domestici (paragrafo 39, punti 6-13), l'esclusione della Blue Circle e della Alsen-Breitenburg dal WCC per motivi che si asseriscono collegati a quelli che hanno condotto all'esclusione della Aalborg (paragrafo 39, punti 14 e 15), i rapporti tra la Blue Circle e la Lafarge (paragrafo 39, punto 16) e i rapporti tra la Italcementi e la Dyckerhoff (paragrafo 39, punto 17).
punto 4561
Prima di esaminare dettagliatamente i diversi argomenti formulati dalle ricorrenti riguardo a tali diversi casi, si deve ricordare che il solo fatto che un accordo o una pratica concordata sia animato da finalità anticoncorrenziali è sufficiente a renderlo incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato, indipendentemente dal fatto che abbia avuto o meno effetti di tal genere (v., in questo senso, la giurisprudenza citata, rispettivamente, nei precedenti punti 837 e 1674). Ora, la finalità anticoncorrenziale del WCC è stata dimostrata (v. nei precedenti punti 4531-4544). Bisogna del resto presumere, fatta salva la prova contraria il cui onere incombeva sugli operatori interessati, che la cooperazione intervenuta nell'ambito del WCC abbia influenzato il comportamento dei suoi membri che sono rimasti attivi sul mercato (v. in tale senso, sentenze Commissione/ANIC, citata nel precedente punto 270, punto 118, e Hüls/Commissione, citata nel precedente punto 155, punto 161).
punto 4562
Si deve ora verificare, esaminando gli argomenti avanzati dalle ricorrenti per quanto riguarda ciascuno dei casi presentati dalla Commissione come un'applicazione della regola del rispetto dei mercati nazionali, in vigore all'interno del WCC, se la Commissione poteva legittimamente suffragare la sua dimostrazione circa il carattere di infrazione dell'oggetto del WCC sottolineando (decisione impugnata, paragrafo 61, punto 3) che «[l]a regola del mercato nazionale [era] stata effettivamente applicata (...) [e che l]a violazione di tale regola [era] stata di fatto oggetto di sanzioni».
punto 4563
Per quanto riguarda, in primo luogo, l'esclusione della Aalborg dal WCC, la CBR, la Dyckerhoff e la Italcementi sostengono che detta esclusione non era motivata, come afferma la Commissione, dal fatto che detta impresa avesse violato l'asserito principio del rispetto dei mercati nazionali, bensì da considerazioni legate all'aggressività della sua politica in materia di prezzi sui mercati per la grande esportazione.
punto 4564
La CBR spiega che, a seguito della riunione del WCC tenutasi il 24 luglio 1986 dedicata specificamente al caso Aalborg, si era deciso di reagire individualmente, e non collettivamente, al comportamento della Aalborg. La necessità di organizzare una riunione ad hoc riguardo a detta questione confermerebbe inoltre che l'oggetto del WCC non era quello di imporre la regola della reciproca osservanza dei limiti dei mercati nazionali.
punto 4565
La Dyckerhoff afferma che l'esposizione del caso Aalborg conferma che l'attività del WCC consisteva unicamente nella cooperazione sui mercati d'oltremare. Spiega quindi che, desiderosa di incrementare le sue esportazioni sui mercati d'oltremare adottando un comportamento molto aggressivo sui prezzi, la Aalborg ha partecipato alle riunioni del WCC al solo scopo di raccogliere informazioni al riguardo. Tale atteggiamento avrebbe indotto gli altri membri del WCC ad escludere la Aalborg dallo scambio di informazioni riferentesi ai mercati d'oltremare, come confermerebbero i diversi verbali delle riunioni del WCC, in particolare quello della riunione tenutasi il 13 settembre 1983 (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 6). La Dyckerhoff aggiunge che sembra del tutto illogico escludere, per la violazione di una presunta regola del mercato nazionale, uno dei più importanti fornitori di cemento bianco dal WCC, il cui scopo principale sarebbe stato, secondo la Commissione, appunto quello di applicare detta regola del mercato nazionale. Allo stesso modo, nessuno dei documenti presentati nella decisione impugnata consentirebbe di presumere che i membri del WCC abbiano effettivamente condizionato la ripresa della collaborazione con la Aalborg ad un riconoscimento da parte di quest'ultima, sotto qualunque forma, della pretesa regola del mercato nazionale.
punto 4566
La Italcementi sostiene che sia errato qualificare come espulsione o come sanzione il rifiuto opposto dai membri del WCC alla domanda di adesione della Aalborg. Quest'ultima non sarebbe stata ammessa nel WCC, perché praticava una politica commerciale aggressiva sui mercati d'oltremare [v. nota della Italcementi del 3 settembre 1982 (documenti nn. 33.126/2876-2880) e il resoconto della riunione del WCC del 2 ottobre 1986 preparato dalla CBR (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 4; documenti nn. 33.126/9874 e 9875)].
punto 4567
Si deve tuttavia constatare che gli elementi di prova addotti dalla Commissione nella decisione impugnata contraddicono formalmente la tesi sostenuta dalle tre ricorrenti indicate.
punto 4568
I documenti menzionati, ad esempio, nel paragrafo 39, punti 6-8, della decisione impugnata attestano inequivocabilmente che, in un primo tempo, la Aalborg è stata temporaneamente esclusa dal WCC per aver fatto crollare i suoi prezzi sui mercati della grande esportazione, mentre era stato convenuto tra i membri del WCC che l'esportazione delle eccedenze di produzione doveva avvenire «previo consenso generale» per assicurare la protezione dei mercati interni (v. nota manoscritta non datata della Ciments Français; decisione impugnata, paragrafo 39, punto 1; documento n. 33.126/4454). Come indica la decisione impugnata (paragrafo 39, punto 9), detta sospensione provvisoria ha assunto i connotati di un'esclusione dal momento in cui i membri del WCC sono venuti a conoscenza del fatto che la Aalborg aveva iniziato ad esportare su taluni mercati europei (Germania e Belgio), che si apprestava a vendere in Europa cemento bianco in confezioni da 5 kg e che non aveva reagito in alcun modo alla lettera che le era stata inviata il 19 marzo 1984 dal signor Clemente (Italcementi) a nome dei membri del nuovo WCC. Alla riunione del 21 maggio 1984, i membri del WCC hanno espresso il desiderio di non riammettere la Aalborg in tale comitato (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 9; documenti nn. 2830-2832). Il comportamento della Aalborg è stato interpretato dagli altri membri del WCC come un'infrazione alla regola del rispetto dei mercati nazionali stabilita nel WCC, come conferma il brano di conversazione tra la Ciments français e la Aalborg, riportato nelle note preparate dalla CBR successivamente alla riunione del WCC del 2 ottobre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 4): (Ciments Français) «Vi sono ben note le ragioni per cui non fate più parte di WCC. Subiamo tutti un pregiudizio in proporzione alle nostre esportazioni. C'era un gentlemen's agreement di osservare i limiti del mercato nazionale». L'analisi della Commissione è confermata inoltre dalla nota della Italcementi datata 30 agosto 1985 (decisione impugnata, paragrafo 38, punto 5; documento n. 33.126/2808 — e non 2802, come erroneamente indicato in tale punto della decisione impugnata —) che ricorda la ragione per la quale la Aalborg non ha potuto aderire al nuovo WCC nel 1984: «l'Aalborg [ha] contravvenuto agli accordi». La Commissione ha quindi potuto considerare che l'esclusione della Aalborg dal WCC era diretta a sanzionare la violazione, da parte di quest'ultima, della duplice regola dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e dell'esportazione, previo consenso generale, delle eccedenze produttive al di fuori della Comunità.
punto 4569
Si deve ancora aggiungere che, contrariamente a quanto afferma la Dyckerhoff, risulta da tutta la documentazione, e in particolare dall'estratto della conversazione tra la Ciments français e la Aalborg menzionato al punto precedente, che la sanzione alla fine inflitta a quest'ultima è consistita nell'espulsione pura e semplice dal WCC, e non dal solo sistema di scambio di informazioni periodiche sui mercati della grande esportazione.
punto 4570
Del pari, contrariamente a quanto afferma la CBR, il fatto che i membri del WCC abbiano ritenuto necessario organizzare il 24 luglio 1986 una sessione di lavoro espressamente dedicata all'esame degli eventuali mezzi di ritorsione per contrastare una possibile offensiva della Aalborg sui mercati interni e che, successivamente a detta sessione, si sia infine convenuto, nel corso della riunione del WCC tenutasi il 2 ottobre 1986, che ciascuno avrebbe risposto individualmente agli attacchi della Aalborg (decisione impugnata, paragrafo 39, punti 11-13) non è sufficiente a smentire l'analisi presentata dalla Commissione nella decisione impugnata. Per contro, il fatto che si sia tenuta detta riunione, espressamente dedicata all'esame delle eventuali misure di rappresaglia per evitare l'intrusione di un concorrente sui mercati interni, non fa che confermare la finalità anticoncorrenziale del WCC.
punto 4571
Per quanto riguarda, in secondo luogo, le rispettive esclusioni della Blue Circle e della Alsen-Breitenburg dal WCC (decisione impugnata, paragrafo 39, punti 14 e 15), la CBR, la Dyckerhoff, la Valenciana e la Italcementi sostengono che tali provvedimenti sono dovuti esclusivamente al fatto che la prima aveva smesso di esportare cemento bianco in paesi terzi, mentre la seconda non produceva più cemento bianco.
punto 4572
Si deve ancora una volta constatare che gli elementi di prova addotti dalla Commissione nella decisione impugnata contraddicono formalmente la tesi sostenuta dalle ricorrenti. Anche se la Blue Circle e la Alsen-Breitenburg sono state effettivamente sospese e successivamente escluse dal WCC, la prima in quanto non produceva più cemento bianco per l'esportazione, la seconda in quanto aveva cessato qualsiasi produzione di cemento bianco (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 14), il resoconto della Italcementi relativo alla riunione del WCC del gennaio 1984 (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 7; documenti nn. 33.126/2850-2852) riporta: «[D]iventa anche improponibile la collaborazione con l'inglese Blue Circle (...) e la Alsen-Breitenburg (...) dato che queste due società si avvarrebbero del prodotto della Aalborg per forniture a loro clienti esteri ». Per quanto riguarda la Blue Circle, il resoconto della riunione del WCC tenutasi il 19 giugno 1986, dopo aver indicato, nel punto dedicato all'«Eventuale rientro di ex membri», che, non essendo stata raggiunta la maggioranza, la richiesta di riammissione nel WCC fatta dalla Blue Circle era stata respinta, riporta due osservazioni (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 15; documenti nn. 33.126/9914-9920, in particolare 9920): «1) CBR ha accennato ai contatti avuti con Blue Circle (posizione in merito alle importazioni [di] Aalborg in Scozia). 2) Ciments Français ritiene [che] Aalborg fornisca o abbia fornito clinker bianco a Blue Circle» (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 15; documenti nn. 33.126/9914-9920, in particolare 9920). Risulta da tali diversi documenti che, pur se l'esclusione della Blue Circle e della Alsen-Breitenburg dal WCC, anche se dovuta, in parte, alle scelte industriali e commerciali operate dalle due imprese, è stata del pari motivata ¿affatto che queste ultime acquistavano cemento bianco dalla Aalborg per rifornire i loro clienti esteri, rendendosi cosi complici, agli occhi degli altri membri del WCC, di una violazione della duplice regola dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e della canalizzazione delle esportazioni previo consenso generale.
punto 4573
Per quanto riguarda, in terzo luogo, i rapporti tra la Blue Circle e la Lafarge (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 16), la Dyckerhoff contesta alla Commissione di essersi basata sul resoconto, preparato dalla Italcementi, della riunione del WCC del 2 ottobre 1984 (documenti nn. 33.126/2815-2817) per concludere nel senso di un caso di applicazione dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali, mentre l'autore di tale resoconto non apparteneva ad alcuna delle due imprese interessate e il documento faceva allusione ad un individuo (il signor Wiggins) che non aveva assistito alla riunione di cui trattasi. La Dyckerhoff afferma inoltre di essere venuta a conoscenza di tale documento solo leggendo la decisione impugnata.
punto 4574
Tale ragionamento non può essere accolto.
punto 4575
Si deve anzitutto rilevare che il paragrafo 22, lett. c), della CA, dedicato al «caso Blue Circle -Lafarge», riproduceva il seguente brano del «resoconto della riunione del 2.10.1984 redatto da Italcementi » :
«Mr. Wiggins, ex segretario di WCC, ha interpellato M. Balbo di Lafarge per forniture di cemento bianco in Inghilterra. M. Balbo ha risposto che avrebbe potuto prendere in considerazione la domanda solo previ accordi con Blue Circle».
punto 4576
Tale brano della CA corrisponde ampiamente al contenuto del paragrafo 39, punto 16, della decisione impugnata. E' fuor di dubbio inoltre che il resoconto della riunione del WCC tenutasi il 2 ottobre 1984 redatto dalla Italcementi (documenti nn. 33.126/2815-2817) compariva nella cassa (v. nel precedente punto 95). La Dyckerhoff non può quindi sostenere di aver potuto prendere conoscenza di tale documento solo con la lettura della decisione impugnata.
punto 4577
La Commissione poteva ben vedere manifestata nell'estratto del documento riprodotto nel paragrafo 39, punto 16, della decisione impugnata la preoccupazione della Lafarge di rispettare, nei confronti della Blue Circle, il principio dei mercati nazionali, stabilito nell'ambito del WCC.
punto 4578
L'assenza del signor Wiggins dalla riunione del WCC tenutasi il 2 ottobre 1984, nonché la circostanza che il resoconto di detta riunione non provenga da una delle due imprese interessate, non sminuiscono il valore probatorio di tale estratto di documento né la verosimiglianza dell'informazione in esso contenuta.
punto 4579
Per quanto riguarda, in quarto luogo, i rapporti tra la Italcementi e la Dyckerhoff (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 17), la Dyckerhoff afferma del pari di aver avuto conoscenza della nota della Italcementi datata 23 dicembre 1987 intitolata «Considerazioni sui mercati del cemento bianco» (documenti nn. 33.126/3370-3375), solo quando ha letto la decisione impugnata. Essa soggiunge che la Italcementi non si è mai impegnata nei suoi confronti.
punto 4580
La Italcementi afferma, da parte sua, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non risulta dalla sua nota interna del 23 dicembre 1987 che essa abbia concluso un accordo per l'osservanza dei limiti del mercato tedesco con la Dyckerhoff, in applicazione della presunta regola del rispetto dei mercati nazionali. Essa sostiene di aver deciso autonomamente, in base a scelte strategiche, di esportare cemento bianco unicamente verso paesi limitrofi, quali la Svizzera e l'Austria, e paesi d'oltremare, dal momento che riteneva arduo e non redditizio esportare verso altri mercati europei. La nota del 23 dicembre 1987 dimostrerebbe in realtà che non aveva assunto nessun impegno nei confronti di terzi di non esportare in Germania, poiché ne risulta pure che la ricorrente intendeva aiutare la società italiana Sebino a esportare cemento in Germania. La Italcementi spiega inoltre che, aiutando la Sebino nei suoi sforzi di penetrazione sul mercato tedesco, essa cercava di dirottare una parte dell'offerta di tale concorrente italiana al di fuori dei propri mercati tradizionali.
punto 4581
Tanto gli argomenti della Dyckerhoff quanto quelli della Italcementi devono essere respinti.
punto 4582
Si deve ricordare che, nel paragrafo 22, lett. f), della CA, dedicato al «caso Italcementi -Dyckerhoff», la Commissione osserva:
«Il 23 dicembre 1987 il rappresentante di Italcementi ha preparato per il direttore commerciale una nota dal titolo “Considerazioni sui mercati del cemento bianco”. La nota, che analizza tra l'altro le prospettive future di ciascun mercato, riferisce a proposito del mercato tedesco: “... in Germania dove siamo impegnati a non disturbare direttamente la Dyckerhoff, ma dove la Sebino (...) potrebbe collocare con il nostro appoggio parte della produzione, con compensi a noi sia in Austria che in Svizzera”».
punto 4583
Tale brano della CA corrisponde praticamente parola per parola al contenuto del paragrafo 39, punto 17, della decisione impugnata. Inoltre, la nota della Italcementi datata 23 dicembre 1987 compariva nella cassa (v. nel precedente punto 95). La Dyckerhoff non può pertanto affermare di avere potuto avere conoscenza del contenuto di tale documento solo con la lettura della decisione impugnata.
punto 4584
Le due ricorrenti non possono sostenere, inoltre, che la decisione della Italcementi di non esportare in Germania era il frutto di una scelta strategica liberamente operata, quando invece uno dei rappresentanti della Italcementi afferma, in una nota destinata al suo direttore commerciale (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 17; documenti nn. 33.126/3370-3375): «In Germania (...) siamo impegnati a non disturbare direttamente la Dyckerhoff». Il comportamento della Italcementi nei confronti della Dyckerhoff è stato necessariamente originato dalla preoccupazione di rispettare, nei loro rapporti bilaterali, il principio della ripartizione dei mercati nazionali, stabilito nell'ambito del WCC, del quale facevano parte le due imprese. L'allusione, presente nella medesima nota, ad una possibile assistenza della Italcementi alla Sebino, per aiutare quest'ultima a collocare una parte della sua produzione in Germania, non può eliminare la realtà dell'impegno assunto dalla Italcementi nei confronti della Dyckerhoff di rispettare il mercato interno di quest'ultima.
punto 4585
In sesto luogo, la Dyckerhoff, la Lafarge e la Italcementi sostengono che la Commissione ha del tutto frainteso il funzionamento e le caratteristiche precipue del mercato del cemento bianco rispetto a quello del cemento grigio (numero ristretto di produttori; prezzo del prodotto più elevato; minore incidenza dei costi di trasporto; maggiore elasticità della domanda a seconda del prezzo; esistenza di una domanda considerevole proveniente da paesi terzi).
punto 4586
Tali argomenti devono essere respinti. Il paragrafo 7 della decisione impugnata dimostra che la Commissione ha preso in considerazione le caratteristiche specifiche della produzione di cemento bianco (particolari necessità di produzione; struttura dell'offerta; livello dei prezzi di costo e di vendita), per giungere alla conclusione che« [i]l cemento bianco ha un mercato diverso da quello del cemento grigio» (decisione impugnata, paragrafo 7, punto 2, e paragrafo 11, punto 1).
punto 4587
In ogni caso, le considerazioni relative alla specificità del mercato del cemento bianco non possono giungere a mimetizzare l'obiettivo anticoncorrenziale del WCC, quale risulta dall'analisi effettuata nei precedenti punti 4531-4544.
punto 4588
Si deve infine constatare che in diverse occasioni i produttori stessi hanno riconosciuto che i mercati del cemento bianco e del cemento grigio non erano così separati e indipendenti come essi tentano di far credere nella fattispecie.
punto 4589
Ad esempio, il resoconto della riunione del WCC tenutasi il 19 e il 20 giugno 1986 (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 11; documento n. 33.126/9918) enuncia:
« [E'] stato quindi stabilito di organizzare il 24 luglio a Bruxelles una riunione di lavoro di WCC dal tema: “Quali mezzi di ritorsione è possibile adottare per far fronte all'eventuale attacco [di] Aalborg sui nostri mercati interni?” Le stesse misure possono essere pure adottate per la protezione del mercato del cemento grigio».
punto 4590
Nel resoconto di detta riunione di lavoro del 24 luglio 1986 (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 12; documenti nn. 33.126/9876-9883), alcuni brani indicano che, allorché si trattava di difendere i mercati nazionali, i produttori di cemento bianco non esitavano a prendere in considerazione indistintamente i mercati del cemento bianco e del cemento grigio:
«Dyckerhoff (...) “comunica di aver perduto due clienti (...) ‘contattati’ da Aalborg che hanno ceduto agli argomenti dei danesi (...). Di conseguenza la sua società (Dyckerhoff) ha preso contatto con Ole Stevens Larsen minacciando rappresaglie sul mercato danese del cemento grigio (...). Lafarge: “Non pratichiamo la politica dello struzzo. E' difficile trattare di cemento bianco senza preoccuparsi del cemento grigio. (...) Poiché il sig. Leboeuf [Ciments français] non è delegato ad intervenire sul cemento grigio, l'argomento è accantonato per oggi, ma ciascun membro si consulterà con la propria direzione per capire se sia possibile strutturare e studiare uno scenario basato su una eventuale reazione ricorrendo al cemento grigio ed eventualmente applicarlo”».
punto 4591
La Italcementi contesta inoltre alla Commissione di non aver definito specificamente il mercato del cemento bianco.
punto 4592
La Italcementi, tuttavia, non fornisce alcun elemento che possa condurre a contestare la conclusione ricavata dalla Commissione nel paragrafo 11, punto 7, della decisione impugnata al termine dell'analisi comune elaborata per i mercati del cemento grigio e del cemento bianco, vale a dire che «l'Europa [costituiva] il mercato [geografico] di cui trattasi, formato da un insieme di mercati contigui e interdipendenti».
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XIII — Sui motivi relativi a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, nella parte in cui la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito del WCC, di infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti coinvolte (art. 7 della decisione impugnata) › Sistema di scambio di informazioni individualizzate
punto 4593
La CBR, la Dyckerhoff, la Lafarge e la Italcementi formulano una serie di argomenti diretti a contestare la natura anticoncorrenziale della cooperazione instaurata, sotto forma di scambio di informazioni, tra i membri del WCC. Esse sostengono che i dati forniti — quanto meno quelli relativi ai mercati comunitari — erano limitati e molto generici, che non contenevano né informazioni commerciali riservate (prezzo effettivamente praticato sui mercati, ribassi e altri vantaggi offerti alla clientela, ecc.), né indicazioni sulla produzione di ciascun singolo stabilimento dei produttori riuniti nel WCC, né riferimenti ai costi del trasporto, di ricerca e di assistenza. Le informazioni relative ai prezzi praticati sui mercati comunitari sarebbero state di pubblico dominio, in conseguenza del controllo statale in vigore in numerosi Stati membri. Gli scambi sarebbero stati unicamente diretti a raffrontare i mercati nazionali e i mercati d'oltremare, nonché i mercati del cemento bianco e del cemento grigio, al solo scopo di promuovere la grande esportazione. La Dyckerhoff soggiunge che detto sistema non avrebbe potuto applicare la pretesa regola dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali, dal momento che non sarebbe stata apportata la prova dell'esistenza di tale regola. Nell'ambito del WCC non sarebbe mai stato concluso, inoltre, alcun accordo sui prezzi.
punto 4594
Occorre innanzi tutto respingere l'argomento della Dyckerhoff diretto a negare la conclusione di un accordo sui prezzi nell'ambito del WCC. La Commissione menziona, infatti, nel paragrafo 62 e nell'art. 7 della decisione impugnata, una pratica concordata relativa ad un sistema di scambio di informazioni individualizzate instaurato a livello del WCC, e non un accordo sui prezzi.
punto 4595
Si deve poi rilevare che i diversi argomenti formulati dalle ricorrenti sono infondati. L'abbondante documentazione recensita dalla Commissione nel paragrafo 40 della decisione impugnata, che peraltro non è fatta oggetto di alcuna critica da parte delle ricorrenti, testimonia infatti che, nel corso delle loro riunioni, i membri del WCC hanno scambiato sistematicamente e continuativamente informazioni individualizzate, per produttore e per paese, su tutti gli aspetti della loro politica commerciale, attuale e futura, tanto all'interno quanto al di fuori della Comunità: capacità produttive esistenti e future e produzioni realizzate; vendite sui mercati nazionali durante il periodo precedente ciascuna riunione e previsioni di vendita per il periodo seguente la riunione; livello attuale di vendite per l'esportazione e previsioni di vendita; prezzi all'esportazione; prezzi sui mercati nazionali, tanto per il cemento bianco quanto per il cemento grigio (prezzi attuali, ma anche, talvolta, modifiche non ancora entrate in vigore).
punto 4596
Avendo preso parte a tali riunioni, i membri del WCC hanno partecipato ad una concertazione contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato. Mediante tali scambi, infatti, essi si sono rivelati l'un l'altro, ininterrottamente per molti anni, il comportamento commerciale che tenevano, o che intendevano tenere, sui mercati comunitari e per l'esportazione, eliminando così l'incertezza quanto alle loro rispettive politiche, attuali e future, e ciò allo scopo di pervenire a condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato (v. giurisprudenza citata nel precedente punto 1852).
punto 4597
Numerosi documenti dimostrano infatti che tali scambi di informazioni miravano a coordinare le rispettive politiche dei membri del WCC, nella ricerca permanente di una disciplina collettiva che garantisse la stabilità e la protezione dei mercati interni del cemento bianco. In un telex inviato il 17 gennaio 1984 alla Italcementi, ad esempio, (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 7; documento n. 33.126/2854), la Valenciana indica: «E' nostra intenzione continuare a collaborare con la Italcementi, la Dyckerhoff, la Ciments français, la Ciments Lafarge, e la CBR come abbiamo fatto finora scambiando informazioni e tentando di ottenere un mercato stabile del cemento bianco e redditizio per tutte le imprese». Nelle sue conclusioni circa la riunione del WCC tenutasi il 9 maggio 1985 (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 2; documento n. 33.126/2796), la Ciments français sottolinea dal canto suo: «La nostra collaborazione ha consentito di evitare che l'aggressività in materia di prezzi osservata sul mercato del cemento grigio coinvolgesse il cemento bianco, e detta politica deve essere mantenuta, incrementando gli scambi di informazioni e conservando i contatti tra le società». Alla riunione del WCC tenutasi il 26 maggio 1988 (decisione impugnata, paragrafo 41; documenti nn. 33.126/9885-9887), è stato, infine, rilevato che: «la CBR [conferma] l'onnipresenza della Aalborg sui mercati dell'esportazione sempre a livelli inferiori ai nostri».
punto 4598
Si deve, del resto, considerare che, alla luce dell'estratto del documento n 33.126/2796 riportato nel punto precedente e in mancanza di prova contraria che incombeva alle parti di apportare, che le imprese partecipanti a tali scambi di informazioni, e che sono rimaste attive sul mercato, hanno tenuto conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per decidere il loro comportamento sul mercato. Tale valutazione si impone a maggior ragione tenuto conto del fatto che gli scambi sopra indicati hanno avuto luogo su base regolare nel corso di un lungo periodo (v. in tale senso, sentenze Commissione/ANIC, citata nel precedente punto 270, punti 118 e 121, e Hüls/Commissione, citata nel precedente punto 155, punti 161 e 162).
punto 4599
La CBR tenta infine di utilizzare la sentenza 27 ottobre 1994, Deere/Commissione, citata nel precedente punto 420 (punto 51), per sostenere che il sistema di scambio di informazioni instaurato a livello del WCC era lecito. Contesta, al riguardo, l'affermazione della Commissione secondo la quale il mercato del cemento bianco sarebbe un mercato oligopolistico.
punto 4600
La CBR, tuttavia, non fornisce alcun elemento a sostegno della sua critica generica circa la descrizione dell'offerta sul mercato del cemento (in particolare, bianco), alla quale la Commissione procede nel paragrafo 12 della decisione impugnata. Essa non può pertanto basarsi sulla sentenza 27 ottobre 1994, Deere/Commissione, citata nel precedente punto 420, per difendere la liceità del sistema di scambio di informazioni periodiche che era stato attuato a livello del WCC.
punto 4601
La CBR dichiara pure di non capire come gli stessi scambi di informazioni abbiano potuto costituire, nell'ambito del Cembureau, una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato solo in quanto avevano consentito il rispetto di un accordo anticoncorrenziale, mentre, nell'ambito del WCC, essi sono stati considerati di per sé quali infrazioni.
punto 4602
Tuttavia, l'argomento della CBR non infirma l'analisi esposta nei precedenti punti 4595-4598.
punto 4603
In definitiva, la Commissione poteva legittimamente concludere che il sistema di cooperazione criticato nel paragrafo 40 della decisione impugnata « [aveva] lo scopo di far conoscere la condotta che ciascun membro intende[va] adottare nei diversi mercati comunitari e all'esportazione, così da instaurare, tra le imprese che vi partecipa[va]no, un meccanismo di solidarietà e di influenza reciproche mirante a realizzare un coordinamento tra le loro attività economiche» (decisione impugnata, paragrafo 62, punto 1).
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XIII — Sui motivi relativi a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, nella parte in cui la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito del WCC, di infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti coinvolte (art. 7 della decisione impugnata) › Conseguenze per il commercio interstatuale
punto 4604
La CBR, la Dyckerhoff, la Lafarge e la Valenciana sostengono che la Commissione addebita loro comportamenti privi di effetti sul commercio tra gli Stati membri.
punto 4605
La CBR reputa, ad esempio, che la Commissione non abbia dimostrato che la collaborazione in materia di esportazione al di fuori della Comunità, quale praticata nell'ambito del WCC, limitata allo scambio di informazioni generiche e a raccomandazioni in materia di prezzo che non sono state seguite da effetti — come riconosce la Commissione (decisione impugnata, paragrafo 40, punto 5) —, poteva influenzare la concorrenza nella Comunità.
punto 4606
La Dyckerhoff richiama una nota della Italcementi relativa alla riunione del WCC tenutasi il 6 e 7 maggio 1982 (decisione impugnata, nota in calce n. 185; documento n. 33.126/2881), per dimostrare che i presunti accordi restrittivi della concorrenza e i criticati scambi di informazioni a livello del WCC non avevano effetti pregiudizievoli sul commercio intracomunitario. Detta nota rispecchierebbe le considerevoli variazioni, nel corso del periodo 1980-1982, nei fatturati, nazionali e dell'esportazione, delle diverse imprese in essa menzionate.
punto 4607
La Lafarge sostiene che gli scambi di informazioni relativi alla grande esportazione sono privi di effetto sulla concorrenza all'interno della Comunità.
punto 4608
La Valenciana contesta alla Commissione di essersi limitata a presumere, nel paragrafo 63 della decisione impugnata, che le attività del WCC avessero avuto un impatto sul commercio interstatuale, senza neppure precisare o motivare detta affermazione. Essa contesta del pari che nell'ambito delle attività del WCC sia stato effettivamente causato un pregiudizio al commercio intracomunitario.
punto 4609
L'argomento delle quattro ricorrenti indicate deve essere respinto.
punto 4610
Si deve anzitutto constatare che la Commissione dedica due punti della decisione impugnata (paragrafo 63, punti 1 e 2) a spiegare perché abbia concluso che la duplice regola dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e della canalizzazione delle esportazioni, da un lato, e il sistema di scambio delle informazioni periodiche, d'altro Iato, avevano danneggiato, o quanto meno avrebbero potuto danneggiare, il commercio interstatuale:
«La regola del mercato nazionale e la regola di dirottamento delle eccedenze produttive verso l'esportazione nei paesi terzi hanno lo scopo di impedire o limitare il commercio tra gli Stati membri: esse, pertanto, incidono in maniera diretta e sensibile sugli scambi comunitari.
Il sistema di scambio di informazioni può pregiudicare gli scambi tra Stati membri nella misura in cui concorre all'attuazione di accordi e pratiche concordate aventi per oggetto o per effetto di impedire o restringere gli scambi di cemento bianco tra gli Stati membri della Comunità. La sua incidenza sul commercio tra Stati membri risulta anche dal fatto che ciascuna delle imprese interessate dal sistema è indotta a definire la sua politica in materia di prezzi e di vendite in funzione di quella degli altri produttori partecipanti, incidendo in modo artificioso e sensibile sui flussi commerciali naturali tra Stati membri».
punto 4611
La decisione impugnata non è quindi inficiata da un vizio di motivazione a tal riguardo.
punto 4612
Si deve, inoltre, ricordare che l'art. 85, n. 1, del Trattato, laddove vieta accordi e pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza e che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri, non esige la prova che tali accordi o pratiche concordate hanno, in effetti, pregiudicato in misura rilevante gli scambi, prova che nella maggior parte dei casi solo difficilmente potrebbe essere fornita. Esso richiede che si provi che l'accordo o la pratica concordata di cui trattasi sono atti a produrre questo effetto. Vi è pregiudizio per il commercio fra gli Stati membri è allorché, in base ad un insieme di elementi di fatto o di diritto, l'intesa constatata consente di prevedere con sufficiente grado di probabilità che essa sia atta a incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sui flussi commerciali fra Stati membri (v. giurisprudenza citata nel precedente punto 1986). Tenuto conto dell'oggetto stesso del WCC (protezione dei mercati nazionali e canalizzazione delle eccedenze per l'esportazione in paesi terzi) e delle sue attività (sistema di scambio di informazioni), nonché dell'importanza delle imprese coinvolte nel WCC (principali produttori europei di cemento bianco) e della durata delle pratiche incriminate (dal 1982 al 1988), la Commissione poteva legittimamente considerare che le attività del WCC erano state, quanto meno, idonee a influenzare sensibilmente il commercio tra Stati, come indica nella decisione impugnata.
punto 4613
Per di più, il WCC e le sue attività hanno effettivamente influenzato il commercio interstatuale.
punto 4614
La Italcementi, ad esempio, ha deciso di non esportare in Germania, tenuto conto del suo impegno a «non disturbarvi] direttamente la Dyckerhoff » (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 17) (vedi nel precedente punto 4584).
punto 4615
Nella sua nota di commento alla riunione del WCC tenutasi il 3 ottobre 1985 (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 3; documento n. 33.126/9961), la CBR indica, da parte sua, quanto segue:
«La maggior parte dei produttori di cemento bianco vive comodamente all'interno delle proprie frontiere (Italcementi, Ciment Français, Dyckerhoff. Questi ultimi subiscono qualche scaramuccia da parte di Aalborg, tramite Alsen).
Il rispetto del mercato nazionale ci soddisfa poco poiché limita di fatto il nostro mercato naturale al Benelux».
punto 4616
La nota della Italcementi del maggio 1982 richiamata dalla Dyckerhoff (vedi nel precedente punto 4606), non è, da parte sua pertinente, in quanto gli sviluppi commerciali che essa propone riguardano un periodo anteriore al 6 maggio 1982, data presa dalla Commissione come punto di partenza dell'infrazione di cui all'art. 7 della decisione impugnata.
punto 4617
Risulta dall'analisi precedente (punti 4531-4616) che le attività del WCC considerate nella decisione impugnata avevano un oggetto anticoncorrenziale ed erano atte a pregiudicare in modo rilevante il commercio interstatuale. La Commissione le ha quindi legittimamente giudicate, nell'art. 7 della decisione impugnata, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XIII — Sui motivi relativi a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, nella parte in cui la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito del WCC, di infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti coinvolte (art. 7 della decisione impugnata) › Partecipazione delle ricorrenti alle infrazioni di cui all'art. 7 della decisione impugnata
punto 4618
Indipendentemente dal loro diniego dell'esistenza di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, nell'ambito della attività del WCC descritte nella decisione impugnata, la CBR, la Dyckerhoff, la Valenciana e la Italcementi propongono numerosi argomenti per contestare la loro partecipazione alle infrazioni constatate nell'art. 7.
punto 4619
La CBR sostiene, ad esempio, che non le si può addebitare di aver infranto l'art. 85, n. 1, del Trattato, intenzionalmente o per negligenza, dal momento che essa sarebbe stata in diritto di reputare legittime le attività del WCC, alla luce dell'atteggiamento adottato dalla Commissione nel 1972 nel caso «Cimbel» relativo ad un'intesa per la grande esportazione.
punto 4620
Tale argomento non può essere accolto. Come rileva giustamente la Commissione nel suo controricorso nella causa T-25/95, la conclusione dell'accordo Cimbel è stata condannata e sanzionata [decisione della Commissione 22 dicembre 1972, 72/474/CEE, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (VI/234, 244, 245 — Cimbel) (GU L 303, pag. 24)]. In ogni caso, la CBR, che era membro fondatore del WCC e che ha partecipato alle diverse riunioni del WCC nel corso delle quali è stato richiamato, ricordato o applicato, il principio dell'osservanza dei mercati nazionali, non può trincerarsi dietro un supposto legittimo affidamento che le avrebbe ispirato il caso Cimbel per sostenere di aver avuto tutte le ragioni di ritenere lecito lo scopo generale del WCC e delle sue attività. Essendo esplicitamente vietati dall'art. 85, n. 1, lett. c), del Trattato, gli accordi e le pratiche consistenti nel ripartire i mercati nazionali, essa ha necessariamente partecipato, con piena cognizione di causa, ad attività delle quali non poteva ignorare l'illiceità.
punto 4621
La Dyckerhoff sottolinea la modestia del proprio ruolo sul mercato del cemento bianco (2% di quota del mercato mondiale; 8% di quota del mercato europeo).
punto 4622
Tale circostanza non è tuttavia atta a smentire la sua effettiva partecipazione alle riunioni del WCC, dimostrata in base agli elementi di prova enumerati dalla Commissione nei paragrafi 39 e 40 della decisione impugnata.
punto 4623
La Dyckerhoff richiama del pari l'importanza delle sue esportazioni (20-40% della sua produzione), destinate principalmente agli Stati europei, per dimostrare che non condivideva l'impostazione delle imprese dalle quali provengono i documenti, in base ai quali la Commissione ha concluso che il concetto base del WCC era il rispetto dei mercati nazionali. A sua conoscenza, la regola del rispetto dei mercati nazionali non è mai stata menzionata nel corso delle riunioni del WCC. Sarebbe, infine, in modo deliberato, del tutto autonomo e indipendente da qualsiasi principio di osservanza dei mercati nazionali, e per ragioni esclusivamente economiche, che si sarebbe astenuta dall'esportare nelle «zone d'influenza» degli altri produttori europei di cemento bianco sul mercato comunitario, tenuto conto delle condizioni di concorrenza esistenti nel mercato di detto prodotto.
punto 4624
Gli argomenti di cui sopra devono essere respinti.
punto 4625
La Dyckerhoff è stata, infatti, membro fondatore del WCC ed in quanto tale ha necessariamente sottoscritto l'impegno di rispettare la regola di protezione dei mercati interni dei membri del WCC, che era il concetto base di detto comitato. Inoltre, nel corso della riunione del WCC tenutasi il 9 maggio 1985, alla quale essa ha assistito, i partecipanti hanno esplicitamente ricordato che « l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali [era] la condizione imprescindibile dell'adesione a WCC o a WCPC» (resoconto della riunione del WCC del 9 maggio 1985, decisione impugnata, paragrafo 39, punto 2; documenti nn. 33.126/2793-2798). Ora, la Dyckerhoff non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare che, nel corso di tale riunione, essa abbia apertamente preso le distanze da detta regola. La Commissione ha pertanto giustamente considerato che la Dyckerhoff aveva aderito alla regola del rispetto dei mercati domestici vigente in ambito WCC (v., in questo senso, la giurisprudenza citata nel precedente punto 1353).
punto 4626
Riguardo alle affermazioni della Dyckerhoff secondo le quali quest'ultima avrebbe esportato una considerevole parte della propria produzione di cemento bianco verso altri Stati europei, esse non sono suffragate da nessun elemento concreto. In ogni caso, anche supponendo che il comportamento della Dyckerhoff sul mercato non sia stato conforme alla regola convenuta all'interno del WCC, detta circostanza non è idonea ad eliminare la piena responsabilità dell'impresa in conseguenza della sua partecipazione all'intesa contestata nell'art. 7 della decisione impugnata, dal momento che, nel corso delle riunioni del WCC alle quali ha partecipato, essa non ha mai preso apertamente le distanze da detta regola, alla quale aveva aderito al momento della creazione del WCC (v., in questo senso, sentenze del Tribunale Tréfileurope/Commissione, citata nel precedente punto 958, punto 85, e 14 maggio 1988, causa T-310/94, Gruber + Weber/Commissione, Racc. pag. II-1043, punto 130, causa T-311/94, BPB de Eendracht/Commissione, Racc. pag. II-1129, punto 203, causa T-317/94, Weig/Commissione, Racc. pag. II-1235, punto 87, causa T-347/94, e Mayr Melnhof/Commissione, citata nel precedente punto 897, punto 135).
punto 4627
La Valenciana nega di aver preso parte alle infrazioni constatate nell'art. 7 della decisione impugnata, sostenendo di non aver né adottato né applicato la regola del rispetto dei mercati nazionali.
punto 4628
In primo luogo, la regola del rispetto dei mercati nazionali non sarebbe stata mai adottata o richiamata nel corso delle riunioni del WCC alle quali essa ha assistito. La Valenciana sottolinea di non aver partecipato ad otto delle quattordici riunioni organizzate dal WCC nel corso del periodo controverso, talvolta perché non era interessata, alle informazioni scambiate, talaltra per il semplice fatto di non essere stata invitata. La Commissione non sarebbe stata in grado di dimostrare che l'interessata aveva effettivamente ricevuto i resoconti delle riunioni del WCC alle quali non aveva partecipato. La Commissione non avrebbe pertanto potuto considerare accertata la sua adesione alla regola del rispetto dei mercati nazionali unicamente rifacendosi alle affermazioni degli altri membri del WCC nel corso di dette riunioni. La Valenciana si riferisce, in particolare, ad un brano del resoconto della CBR riguardante la riunione del WCC tenutasi il 2 ottobre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 4; documenti nn. 33.126/9874 e 9875) ai termini del quale, «secondo la SCF [Ciments français], la Spagna è altrettanto pericolosa della Aalborg». Essa afferma, in conclusione, che, per quanto la riguardava, il WCC era un mero luogo d'incontro degli esportatori europei di cemento bianco in cui erano scambiate informazioni sulle esportazioni verso paesi terzi e in cui erano dibattute questioni riguardanti la difesa degli interessi dei produttori europei di fronte alle importazioni illecite provenienti da paesi terzi. Sottolinea infine di non essere stata membro fondatore del WCC.
punto 4629
Tale argomentazione deve essere respinta.
punto 4630
Si deve ricordare che, ai termini del resoconto della riunione del WCC in data 9 maggio 1985, l'impegno di rispettare i mercati nazionali era stato eretto a «condizione imprescindibile dell'adesione a WCC o a WCPC» (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 2; documenti nn. 33.126/2793-2798). Il fatto che detto brano provenga dal resoconto di una riunione alla quale la Valenciana non ha preso parte non lo priva del suo valore probatorio nei confronti dell'impresa spagnola. Poiché l'adesione al principio del rispetto dei mercati nazionali — e, come corollario, quello della canalizzazione delle eccedenze di produzione per l'esportazione in paesi terzi, previo consenso generale — appare condizione d'accesso al WCC, e dal momento che la Valenciana non ha smentito di essere stata membro di quest'ultimo, si deve concludere che, al momento della sua adesione, essa ha necessariamente assunto l'impegno di rispettare i mercati nazionali degli altri membri.
punto 4631
Per di più, la regola del rispetto dei mercati nazionali è stata richiamata nel corso della riunione del WCC del 3 ottobre 1985, alla quale ha partecipato la Valenciana. La nota di commento della CBR a seguito di detta riunione indica infatti, nelle sue conclusioni generali, che «gli attuali membri rispettano tra loro determinate regole del gioco», grazie alle quali « [l]a maggior parte dei produttori di cemento bianco vive comodamente all'interno delle proprie frontiere » (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 3; documenti nn. 33.126/9958-9961).
punto 4632
E' vero, infine, che la Valenciana non ha assistito a tutte le riunioni del WCC e che la Ciments français ha affermato che «la Spagna [era] altrettanto pericolosa della Aalborg». E' tuttavia dimostrato che la Valenciana ha continuato a partecipare alle riunioni del WCC fino al termine del periodo di infrazione considerato nell'art. 7 della decisione impugnata [v. resoconto della riunione del WCC tenutasi a Roma il 17 dicembre 1987 (decisione impugnata, nota in calce n. 185; documenti nn. 33.126/9888-9891) e resoconto della riunione del WCC tenutasi a Baden-Baden il 26 maggio 1988 (decisione impugnata, paragrafo 41, documenti nn. 33.126/9885-9887)].
punto 4633
La Commissione ha quindi giustamente reputato che la Valenciana avesse aderito alla duplice regola dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e della canalizzazione concordata delle eccedenze produttive al di fuori della Comunità, dal 1o gennaio 1986 al 26 maggio 1988 (art. 7). E' al riguardo ininfluente il fatto che la Valenciana non abbia ricevuto, come afferma, i resoconti delle riunioni del WCC alle quali non aveva partecipato.
punto 4634
La Valenciana sostiene inoltre che la Commissione ha commesso un errore di valutazione trasformando (decisione impugnata, paragrafo 61, punto 4) la pratica concordata relativa all'osservanza dei mercati nazionali in un accordo (concorso di volontà), il quale si sarebbe raggiunto, secondo la Commissione, durante la riunione del WCC del 21 maggio 1984, mentre il documento sul quale si basa la Commissione a tal riguardo si riferirebbe alla riunione del WCC del 9 maggio 1985, alla quale la ricorrente non avrebbe preso parte.
punto 4635
Si deve effettivamente constatare che il documento richiamato dalla Commissione non è il resoconto della riunione del WCC del 21 maggio 1984, bensì il resoconto della riunione del WCC del 9 maggio 1985 redatto da Ciments Français (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 2; documenti nn. 33.126/2793-2798), più precisamente il brano di quest'ultimo in cui «[v]iene ricordato che l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali [è] la condizione imprescindibile dell'adesione a WCC o a WCPC». Tale errore materiale è tuttavia senza conseguenze. La Valenciana, infatti, ha assistito alla riunione del WCC tenutasi il 3 ottobre 1985, nel corso della quale è stata richiamata la regola del rispetto dei mercati nazionali (v. nota di commento preparata dalla CBR a seguito di detta riunione; decisione impugnata, paragrafo 39, punto 3; documenti nn. 33.126/9958-9961). Non avendo la Valenciana fornito alcun elemento atto a dimostrare che, in tale riunione, essa abbia sollevato una qualsivoglia riserva o un qualsiasi dissenso a tal riguardo, si deve concludere che essa ha aderito in tale occasione a quanto era divenuto, all'epoca, un concorso di volontà, vale a dire un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, avente ad oggetto la protezione dei mercati nazionali. In ogni caso, l'argomento della Valenciana non può celare il fatto che essa ha sottoscritto, all'atto della sua affiliazione al WCC, il principio dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e ha quindi aderito ad un'intesa illecita che, alla data presa in considerazione nei suoi confronti come punto di partenza dell'infrazione (1o gennaio 1986, data di adesione della Spagna alla Comunità), aveva assunto la forma non più di una pratica concordata, ma di un accordo.
punto 4636
In secondo luogo, la Valenciana sostiene di non aver mai preso parte alle misure di attuazione della regola del rispetto dei mercati nazionali, considerate dalla Commissione nel paragrafo 39, punti 6-17, della decisione impugnata.
punto 4637
Cosi, quanto riguarda, in primo luogo, l'esclusione della Aalborg dal WCC, la Valenciana sostiene di non essere stata presente ad alcuna delle riunioni del WCC nel corso delle quali sarebbero state esaminate e/o adottate misure di ritorsione o sanzioni nei confronti dell'impresa danese (riunioni del 4 gennaio e del 2 ottobre 1984, del 19 giugno, del 24 luglio e del 2 ottobre 1986). Facendo rinvio ai documenti citati nel paragrafo 39, punti 11-13, della decisione impugnata, essa rileva inoltre che taluni membri hanno tra l'altro espresso l'auspicio che essa non fosse coinvolta nell'adozione di tali misure. Essa aggiunge che, se ha effettivamente assistito alle riunioni del 21 maggio 1984 e del 3 ottobre 1985, si è limitata in tali occasioni a manifestare la sua opposizione ad un'eventuale richiesta di reintegrazione della Aalborg nel WCC. Segnala tuttavia che la Aalborg non ha mai chiesto tale reintegrazione. Insiste del pari sul fatto che le due riunioni di cui trattasi si sono svolte anteriormente all'adesione della Spagna alla Comunità europea, il 1o gennaio 1986.
punto 4638
E' esatto che la Valenciana non ha preso parte alle seguenti riunioni :
riunione del gennaio 1984 nel corso della quale venne creato il nuovo WCC, una volta constatata l'impossibilità di continuare a cooperare con la Aalborg (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 7; documenti nn. 33.126/2850-2852);
riunione del 2 ottobre 1984, durante la quale venne confermata la decisione di non reintegrare la Aalborg nel WCC (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 9; documenti nn. 33.126/2815-2817);
riunione del 19 e 20 giugno 1986, nel corso della quale si decise di organizzare, il 24 luglio 1986, un seminario espressamente dedicato all'esame degli eventuali mezzi di ritorsione nei confronti della Aalborg (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 11; documenti nn. 33.126/9914-9920);
seminario del 24 luglio 1986 (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 12; documenti nn. 33.126/2751-2755 e 9876-9883);
riunione del 2 ottobre 1986, nel corso della quale i membri del WCC decisero di reagire individualmente agli attacchi della Aalborg e di respingere la richiesta di quest'ultima di essere ammessa nel WCPC (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 13; documenti nn. 33.126/9874 e 9875, nonché documenti nn. 33.126/2737-2739).
punto 4639
Ciononostante, numerosi elementi mostrano che la Valenciana è stata coinvolta nella decisione di escludere la Aalborg dal WCC e ne ha appoggiato l'adozione.
punto 4640
Anzitutto, alla riunione del 13 settembre 1983, nel corso della quale i partecipanti constatarono che la Aalborg aveva incrementato la propria capacità produttiva e aveva infranto la disciplina dei prezzi, nonostante gli impegni assunti durante la riunione del 31 maggio 1983, la Valenciana comunicò di non avere più intenzione, in tale situazione, di partecipare alle riunioni di WCC, manifestando così la propria disapprovazione riguardo al comportamento tenuto dalla Aalborg in violazione delle regole in vigore all'interno del WCC (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 6; documenti nn. 33.126/2855-2858).
punto 4641
Successivamente, essa ha partecipato a Parigi il 13 marzo 1984 alla prima riunione del nuovo WCC, nel corso della quale è stata confermata la decisione di sospendere temporaneamente la Aalborg dal WCC (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 8, documenti nn. 33.126/2842-2844).
punto 4642
Ha inoltre preso parte alla riunione del WCC tenutasi il 24 maggio 1984, nel corso della quale ha espressamente confermato la propria volontà di non vedere la Aalborg reintegrata nel nuovo
punto 4643
Il resoconto di tale riunione (documenti nn. 33.126/2830-2832, indicati nel paragrafo 39, punto 9, della decisione impugnata) precisa così, sotto il titolo «1. Atteggiamento dei sei membri riguardo alla Aalborg/BC/ABZ » :
« Il signor Clemente informa i membri presenti di non aver ricevuto alcuna risposta ufficiale dai destinatari della lettera 19 marzo 1984 inviata a nome dei sei membri. [I]nterpellati tutti i partecipanti si constata che nessuno dei membri del WCC ristretto desidera riammettere Aalborg al comitato. La VC [Valenciana] non è interessata a vedere reintegrare i danesi nel WCC, dal momento che questi ultimi utilizzano le informazioni ottenute per prendere le loro decisioni. Più tardi ricevono dette informazioni, meglio è per noi. Non si deve rendere loro il compito facile. Per il signor Boffarul [rappresentante della Valenciana], è quindi chiaro che il WCC deve proseguire senza la Aalborg».
punto 4644
Infine, la volontà della Valenciana di non reintegrare la Aalborg nel WCC è ribadita dalla nota di commento preparata dalla CBR a seguito della riunione del WCC tenutasi il 3 ottobre 1985 a Milano (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 3; documenti nn. 33.126/9958-9961), riunione alla quale ha partecipato la Valenciana. Detta nota di commento indica infatti: «Tutti i membri attuali sono contrari al rientro di Aalborg, poiché l'attuale dirigenza della Dansk [Aalborg] non gode più della loro fiducia».
punto 4645
Il fatto che tutti gli elementi siano precedenti al 1o gennaio 1986 non può impedire che essi siano presi in considerazione per dimostrare l'adesione della Valenciana alla sanzione che colpì la Aalborg e, pertanto, la sua adesione alla regola della protezione dei mercati interni, al cui rispetto era condizionata l'appartenenza al WCC.
punto 4646
In ogni caso, l'argomento prospettato dalla Valenciana per negare il suo coinvolgimento nell'esclusione della Aalborg dal WCC non può eliminare la considerazione oggettiva fatta nei precedenti punti 4630-4632 riguardo alla sua adesione continua alla duplice regola del rispetto dei mercati nazionali e della canalizzazione delle eccedenze di produzione previo consenso generale, vigente tra i membri del WCC.
punto 4647
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'esclusione della Blue Circle e della Alsen-Breitenburg, la Valenciana sostiene di essere estranea all'adozione delle misure prese a livello del WCC nei confronti delle due imprese.
punto 4648
Si deve al riguardo constatare che, anche se la Valenciana non era presente alla riunione del WCC del gennaio 1984 nella quale fu constatato che diventava improponibile la collaborazione con la Blue Circle e la Alsen-Breitenburg, dato, soprattutto, che queste due società si sarebbero avvalse del prodotto della Aalborg per forniture a loro clienti esteri (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 14; documenti nn. 33.126/2850-2852), risulta dal resoconto della riunione del WCC tenutasi il 19 e 20 giugno 1986 (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 11; documenti nn. 33.126/9914-9920) che la Valenciana si era opposta ad un eventuale rientro della Blue Circle nel WCC, nel corso della riunione a Milano del 3 ottobre 1985 alla quale aveva partecipato (documenti nn. 33.126/2781-2784) e che il suo parere era stato preso in considerazione nel corso della riunione del 19 e 20 giugno 1986 per rifiutare il ritorno della Blue Circle.
punto 4649
In ogni caso, l'argomento avanzato dalla Valenciana per negare il suo coinvolgimento nelle misure di esclusione della Blue Circle e della Alsen-Breitenburg dal WCC non può infirmare le considerazioni obiettive operate nei precedenti punti 4630-4632 riguardo alla sua adesione continua alla duplice regola del rispetto dei mercati nazionali e della canalizzazione delle eccedenze di produzione previo consenso generale, vigente tra i membri del WCC.
punto 4650
Per quanto riguarda, in terzo luogo, le relazioni tra la Blue Circle e la Lafarge, la Valenciana ricorda la propria assenza dalla riunione del WCC del 2 ottobre 1984, nel corso della quale sono state evocate dette relazioni.
punto 4651
Va ricordato che, effettivamente, la Valenciana non ha preso parte alla riunione del WCC, nel corso della quale sono state evocate le relazioni tra la Blue Circle e la Lafarge. Tale circostanza non è, tuttavia, di per sé, idonea a rimettere in discussione la dimostrazione della sua partecipazione all'accordo e alle pratiche concordate costatate nell'art. 7 della decisione impugnata, riguardo alle regole del rispetto dei mercati nazionali e della canalizzazione delle eccedenze di produzione per l'esportazione verso paesi terzi rispetto alla Comunità. Infatti, la Commissione, menzionando i rapporti tra la Blue Circle e la Lafarge, non intendeva dimostrare il coinvolgimento di tutti i membri del WCC nella decisione della Lafarge di rispettare le regole vigenti a livello del WCC nelle sue relazioni con la Blue Circle, bensì illustrare l'applicazione concreta della regola del rispetto dei mercati nazionali stabilita all'interno del WCC, in particolare nei rapporti tra la Blue Circle e la Lafarge.
punto 4652
Per quanto riguarda, in quarto luogo, le relazioni tra la Italcementi e la Dyckerhoff, la Valenciana nega qualsiasi implicazione in tale caso di applicazione della regola del rispetto dei mercati nazionali, sottolineando che la dimostrazione della Commissione si fonda unicamente sul contenuto della nota datata 23 dicembre 1987 della Italcementi, impresa con la quale la Valenciana non aveva alcun legame particolare.
punto 4653
Si deve tuttavia nuovamente rilevare che, menzionando, i rapporti tra la Italcementi e la Dyckerhoff, la Commissione non intendeva dimostrare il coinvolgimento di tutti i membri del WCC nell'impegno assunto dalla Italcementi di non disturbare la Dyckerhoff in Germania. Essa voleva soltanto illustrare l'applicazione concreta della regola del rispetto dei mercati nazionali stabilita all'interno del WCC. Alla luce di quanto precede, il fatto che la Valenciana neghi qualsiasi coinvolgimento nel «caso» Italcementi-Dyckerhoff descritto nel paragrafo 39, punto 17, della decisione impugnata non può infirmare le considerazioni obiettive operate nei precedenti punti 4630-4632 riguardo alla sua adesione continua alla duplice regola del rispetto dei mercati nazionali e della canalizzazione delle eccedenze di produzione previo consenso generale, vigente tra i membri del WCC.
punto 4654
In terzo luogo, la Valenciana contesta qualsiasi partecipazione, a livello del WCC, ad un sistema di scambio di informazioni che avrebbe avuto lo scopo di creare una solidarietà tra i membri del WCC. Fa così notare che taluni membri non le accordavano la stessa fiducia accordata ad altri (nota della CBR del 24 luglio 1986, documento n. 33.126/9984).
punto 4655
Si deve tuttavia constatare che la sfiducia dei membri del WCC nei suoi confronti riguardava soprattutto la posizione, ritenuta poco affidabile, dei suoi rappresentanti nel WCC (signori Bofarull e Manglano) e il fatto che «gli spagnoli [non erano] tipi da dare facilmente il loro parere o la loro parola» (v. documento n. 33.126/9882, menzionato nel paragrafo 39, punto 12, della decisione impugnata). La mancanza di fiducia nei confronti della Valenciana si è espressa principalmente in occasione delle discussioni che si sono tenute nel corso della riunione di lavoro straordinaria del WCC svoltasi il 24 luglio 1986, dedicata alle strategie difensive ipotizzabili nei confronti della Aalborg (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 12). Per contro, i documenti sottoposti alla valutazione del Tribunale non fanno apparire che tale mancanza di fiducia abbia riguardato anche la qualità delle informazioni fornite dalla Valenciana nel corso delle riunioni del WCC.
punto 4656
I termini utilizzati dalla Valenciana nel suo telex datato 17 gennaio 1984 alla Italcementi (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 7; documenti nn. 33.126/2854) traducevano, d'altra parte, la sua volontà di continuare a partecipare, con gli altri membri del WCC, al sistema di scambio di informazioni instaurato in seno a quest'ultimo.
punto 4657
In ogni caso, la Valenciana non contesta il fatto di aver fornito e ricevuto periodicamente, durante il periodo di infrazione preso in considerazione nei suoi confronti nell'art. 7 della decisione impugnata, informazioni riguardanti diverse materie a cui si estendeva la cooperazione instaurata all'interno del WCC.
punto 4658
La Commissione ha quindi giustamente preso in considerazione la partecipazione della Valenciana alla pratica concordata continua riguardante gli scambi di informazioni di cui all'art. 7 della decisione impugnata.
punto 4659
In conclusione, la Commissione poteva legittimamente ritenere dimostrata la partecipazione della Valenciana alle diverse infrazioni constatate nell'art. 7, in relazione con il WCC. Si dovrà tuttavia valutare, in sede di esame della legittimità dell'art. 10, relativo alle ammende inflitte per le infrazioni di cui all'art. 7, la fondatezza dell'argomento avanzato in subordine dalla Valenciana quanto al suo minore coinvolgimento nei comportamenti generanti infrazione constatati in detto articolo (v. nei precedenti punti 4992 e 4997-5004).
punto 4660
La Italcementi tenta, dal canto suo, di discolparsi adducendo il suo interesse marginale per le esportazioni intracomunitarie di cemento bianco. Aggiunge che non aveva alcun interesse specifico a tutelarsi contro eventuali importazioni in Italia.
punto 4661
Tale argomento deve essere respinto.
punto 4662
La Italcementi è stata membro fondatore del WCC «Club che raggruppa[va] i produttori europei esportatori di cemento bianco» (decisione impugnata, paragrafo 38, punto 1; documenti nn. 33.126/4454, 4466, 4467, 9962-9966), il che contraddice il suo asserito disinteresse per il commercio intracomunitario di cemento bianco.
punto 4663
Inoltre, la nota interna della Italcementi datata 23 dicembre 1987 (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 17; documenti nn. 33.126/3370-3375) rispecchia il suo interesse per taluni mercati comunitari, in particolare la Germania in cui si era nondimeno impegnata a non disturbare direttamente la Dyckerhoff, in conformità del principio del rispetto dei mercati nazionali dei membri del WCC (vedi nel precedente punto 4584).
punto 4664
Risulta, infine, dalla documentazione presentata dalla Commissione nella decisione impugnata che la Italcementi ha assistito alle diverse riunioni del WCC nel corso delle quali sono stati stabiliti e ricordati i principi del rispetto dei mercati nazionali e della canalizzazione delle esportazioni verso i paesi terzi. La Italcementi stessa ha sottolineato, nel suo resoconto della riunione del WCC del 2 ottobre 1986, che «il sig. Leboeuf [aveva] colto l'occasione per far cenno all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali» (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 4; documenti nn. 33.126/2737-2739). Ebbene, essa non ha fornito alcun elemento che dimostri che essa abbia preso apertamente le distanze dalla finalità anticoncorrenziale che animava il WCC. Non ha neppure fornito elementi atti a dimostrare che la cooperazione nell'ambito del WCC non ha influenzato il suo comportamento sul mercato. La Commissione era pertanto legittimata a considerare che la Italcementi aveva manifestato la sua adesione e il suo appoggio ai diversi accordi e pratiche illecite considerati nell'art. 7 della decisione impugnata (v., a tal riguardo, la giurisprudenza citata, rispettivamente, nei precedenti punti 1353 e 1671).
punto 4665
La Italcementi sostiene inoltre di non essersi occupata molto della trattazione del problema posto dalla Aalborg e di essersi anche opposta all'esclusione di quest'ultima dal WCPC, come attesterebbe la lettera che il suo rappresentante ha inviato al direttore commerciale della Aalborg l'11 agosto 1986 (documento n. 33.126/2756).
punto 4666
Tuttavia il documento presentato dalla Italcementi dimostra, tutt'al più, che quest'ultima non era favorevole alla esclusione della Aalborg dal WCPC, come confermano da un lato, l'estratto del resoconto della riunione del WCC tenutasi il 24 luglio 1986 preparato dalla CBR (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 12; documento n. 33.126/9883), ai termini del quale « (...) per quanto riguarda l'appartenenza dei Danesi e della Blue Circle al WPCP, il signor Clemente [Italcementi] precisa che la sua società non è favorevole alla loro esclusione, ma aderisce tuttavia alla decisione della maggioranza», e, d'altro lato, il resoconto della Italcementi della riunione del WCC svoltasi il 2 ottobre 1986 (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 4: documenti nn. 33.126/2737-2739).
punto 4667
Da questi diversi documenti non risulta invece alcuna presa di posizione della Italcementi riguardo all'esclusione della Aalborg dal WCC.
punto 4668
Risulta, al contrario, dalla documentazione indicata dalla Commissione nel paragrafo 39, lett. a), della decisione impugnata che la Italcementi ha partecipato alle diverse riunioni del WCC del 1983 e del 1984 nel corso delle quali i membri del WCC decisero di escludere dapprima temporaneamente, e in seguito definitivamente, la Aalborg dal WCC, nonché alle riunioni del WCC del 1986, nel corso delle quali sono state studiate misure di ritorsione nei confronti della Aalborg. Tra detti documenti, va posto in evidenza l'estratto del resoconto della riunione del WCC tenutasi il 21 maggio 1984 (documenti nn. 33.126/2830-2832 menzionati nel paragrafo 39, punto 9, della decisione impugnata), che riporta nei seguenti termini la posizione del signor Clemente, rappresentante della Italcementi presso il WCC: «Il signor Clemente è assolutamente d'accordo con i membri presenti e ritiene anch'egli che sia inopportuno riammettere la Aalborg nel WCC».
punto 4669
La Italcementi è stata quindi pienamente coinvolta nelle decisioni adottate dal WCC nei confronti della Aalborg. Il suo argomento relativo a tale punto non può comunque inficiare le considerazioni obiettive operate nei precedenti punti 4662-4664 riguardo alla sua adesione continua alla duplice regola del rispetto dei mercati nazionali e della canalizzazione delle eccedenze di produzione previo consenso generale, vigente tra i membri del WCC.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XIII — Sui motivi relativi a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, nella parte in cui la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito del WCC, di infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti coinvolte (art. 7 della decisione impugnata) › Prescrizione dei fatti presi in considerazione nell'art. 7 della decisione impugnata
punto 4670
La Dyckerhoff afferma che, dal momento che la decisione che ordinava verifiche era stata notificata nell'aprile 1989, si dovrebbe concludere, in applicazione dell'art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2988/74 (v. nel precedente punto 1964), per la prescrizione dei fatti anteriori al 20 aprile 1984.
punto 4671
La Italcementi rileva che, nell'art. 7 della decisione impugnata, la Commissione addebita in particolare ai membri del WCC la loro partecipazione ad una pratica concordata e ad un accordo relativi al rispetto dei mercati nazionali. Deduce dall'esposizione dei fatti effettuata dalla Commissione nel paragrafo 39 della decisione impugnata che le attività dei membri del vecchio WCC sarebbero state costitutive della pratica concordata constatata, mentre quelle dei membri del nuovo WCC sarebbero state originate dall'accordo adottato. Si tratterebbe, a suo parere, di due infrazioni ben distinte, che non avrebbero potuto essere qualificate da parte della Commissione come un'infrazione unica e continuata (decisione impugnata, paragrafo 61, punto 4). Occorrerebbe quindi constatare la prescrizione dei fatti relativi al vecchio WCC, ovvero dei fatti anteriori al gennaio 1984, ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 2988/74.
punto 4672
Tali argomenti non possono essere accolti.
punto 4673
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Italcementi, la Commissione non ha mai considerato che la pratica concordata relativa al rispetto dei mercati nazionali fosse divenuta un accordo allorché il nuovo WCC è subentrato al precedente WCC, nel gennaio 1984. Nella decisione impugnata, la Commissione afferma che si è passati da una pratica concordata ad un accordo in occasione di una riunione del WCC nel corso della quale i membri hanno ricordato che l'osservanza dei limiti dei «mercati nazionali» era la condizione «imprescindibile» dell'adesione a WCC o a WCPC (v. decisione impugnata, paragrafi 39, punto 2, e 61, punto 4; documenti nn. 33.126/2793-2798).
punto 4674
A questo riguardo, risulta dalla documentazione indicata dalla Commissione nei paragrafi 38-41 della decisione impugnata che il complesso dei fatti presi in considerazione a titolo, all'inizio, di pratica concordata e, successivamente, di accordo nasceva da un'infrazione continuata ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/74, costantemente guidata, per tutto il periodo di infrazione preso in considerazione nel paragrafo 7 della decisione impugnata, dalla medesima finalità anticoncorrehziale, vale a dire l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e la canalizzazione delle eccedenze produttive al di fuori della Comunità. Così, l'estratto, citato nel punto precedente, del resoconto della riunione del WCC del 9 maggio 1985, sul quale la Commissione si basa per accertare la trasformazione della pratica concordata in accordo, attesta inequivocabilmente che lo stesso scopo anticoncorrenziale ha animato tanto la pratica concordata precedente tale data quanto il concorso di volontà successivo a quest'ultima. Il fatto che la Commissione abbia qualificato tale intesa dapprima come pratica concordata e poi come accordo, non toglie nulla alla continuazione, dal 6 maggio 1982 a al 26 maggio 1988, dei fatti costitutivi dell'infrazione constatati nell'art. 7 della decisione impugnata, fatti la cui prescrizione, che aveva cominciato a decorrere dal 26 maggio 1988, ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/74, non era quindi compiuta al momento delle verifiche operate dalla Commissione a partire dall'aprile 1989.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XIII — Sui motivi relativi a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, nella parte in cui la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito del WCC, di infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti coinvolte (art. 7 della decisione impugnata) › Accesso al fascicolo
punto 4675
Né la Valenciana né la Italcementi sostengono di non aver avuto accesso, nel corso del procedimento amministrativo, agli elementi a carico menzionati nei paragrafi 38-41 della decisione impugnata, in relazione alle infrazioni constatate nell'art. 7. Quanto alle allegazioni della Dyckerhoff su tale punto esse sono state già respinte (vedi nei precedenti punti 4573 4575, 4576, 4579, 4582 e 4583).
punto 4676
Per quanto riguarda gli elementi a discarico, la Valenciana e la Italcementi formulano una serie di osservazioni basandosi sui documenti che esse hanno potuto consultare a seguito delle misure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e 19 giugno 1997 in materia di accesso al fascicolo (vedi nei precedenti punti 164 e 168).
punto 4677
Nella sua memoria in data 10 febbraio 1997, la Valenciana si riferisce alle statistiche dello SFIC relative alle importazioni francesi di cemento per l'anno 1985 (documenti nn. 33.126/14956-14962), dalle quali risulterebbe che i produttori spagnoli hanno esportato 36 tonnellate di cemento bianco sul mercato francese nel 1985. Dette statistiche indicherebbero che le imprese tedesche, italiane e britanniche hanno agito allo stesso modo. Statistiche dello SFIC relative alle importazioni francesi di cemento per l'anno 1987 (documento n. 33.126/14964) farebbero inoltre apparire che la Germania, l'Italia, il Regno Unito e i Paesi Bassi hanno del pari esportato cemento bianco sul mercato francese nel 1987. Detti documenti, che attestano tutti l'esistenza di talune esportazioni di cemento bianco verso i paesi della Comunità, dimostrerebbero che il WCC non aveva lo scopo di proteggere i mercati interni dei membri.
punto 4678
Occorre, tuttavia, ricordare che la Commissione non si è basata, nella CA (paragrafi 21-23 e 63-65) e nella decisione impugnata (paragrafi 38-41 e 61-63), su statistiche dimostranti il ridotto livello degli scambi di cemento bianco tra gli Stati membri della Comunità, ma su prove documentali dirette, per dimostrare le infrazioni constatate nell'art. 7 della decisione impugnata e la partecipazione, in particolare della Valenciana, a tali infrazioni.
punto 4679
In nessun punto della CA e della decisione impugnata, la Commissione ha del resto preteso sostenere che le infrazioni commesse nell'ambito del WCC avessero posto fine a qualsiasi esportazione di cemento bianco nella Comunità. Essa ha solo constatato che il WCC aveva per oggetto la protezione dei mercati interni.
punto 4680
I documenti dello SFIC ai quali ha avuto accesso la Valenciana a seguito della misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 non sono quindi tali da gettare una nuova luce sulle prove documentali prese in considerazione dalla Commissione per constatare non solo l'esistenza delle infrazioni indicate nell'art. 7 della decisione impugnata, ma anche la partecipazione della Valenciana alle stesse. Essi mostrano semplicemente l'esistenza di esportazioni di cemento bianco all'interno della Comunità, senza individuare le imprese alľorigine di tali esportazioni. Per quanto riguarda in particolare la partecipazione della Valenciana alle infrazioni constatate a livello del WCC, i documenti dello SFIC relativi all'anno 1985 (documenti nn. 33.126/14956-14962) attestano importazioni di cemento bianco di provenienza spagnola a concorrenza di 36 tonnellate. La Valenciana non ha tuttavia fornito alcun indizio che dimostri che si trattava di sue esportazioni. Inoltre, il documento dello SFIC relativo al 1987 (documento n. 33.126/14964) non fa addirittura più menzione di esportazioni spagnole in Francia.
punto 4681
Alla luce di quanto precede, le statistiche dello SFIC relative alle importazioni francesi di cemento per il 1985 e per il 1987 non avrebbero potuto essere utili alla difesa della Valenciana nell'ambito dell'addebito riportato nell'art. 7 della decisione impugnata.
punto 4682
Nella sua memoria del 22 dicembre 1997, la Valenciana fa inoltre riferimento ad una nota interna della Ciments français (documenti nn. 33.126/4464 e 4465), la quale confermerebbe che essa non ha applicato nessuna regola di rispetto dei mercati domestici. Da un lato, risulterebbe da detta nota che la Valenciana esportava cemento bianco nel mercato comunitario. D'altro lato, la nota metterebbe in evidenza il fatto che la Valenciana ha iniziato a prender parte ai lavori del WCC quando i membri di questo avevano già deciso di escluderne la Alsen-Breitenburg, la Aalborg e la Blue Circle. La Valenciana non avrebbe quindi partecipato a nessuna delle azioni riguardo alle quali la Commissione ha concluso (decisione impugnata, paragrafo 61, punto 3): «La violazione di tale regola è stata di fatto oggetto di sanzioni».
punto 4683
Si deve osservare che la nota indica, per quanto riguarda la Valenciana, «capacità di 500 KT», e riguardo alla Spagna, «350-400 KT» sotto la dicitura «mercato interno». Nulla consente tuttavia di concludere che la seconda indicazione riguardi le esportazioni della Valenciana verso paesi comunitari. Inoltre, i commenti che la Valenciana avrebbe potuto presentare nel corso del procedimento amministrativo, sulla base dei documenti nn. 33.126/4464 e 4465, per smentire fa propria partecipazione alle misure di esclusione dal WCC della Aalborg, della Blue Circle e défia Alsen-Breitenburg non avrebbero potuto inficiare le considerazioni obiettive operate nei precedenti punti 4639-4643 e 4648, che riflettono il coinvolgimento della Valenciana in tali misure. In ogni caso, gli elementi ora avanzati dalla Valenciana non sono tali da gettare nuova luce sulle prove documentali dirette (v. nei precedenti punti 4630-4632) da cui risulta che la Valenciana ha aderito, nel mercato del cemento bianco, al principio del rispetto dei mercati interni e della canalizzazione delle eccedenze produttive, considerato nell'art. 7 della decisione impugnata. Per contro, la nota interna della Ciments français (documenti nn. 33.126/4464 e 4465), richiamata dalla Valenciana, non fa che confermare le considerazioni svolte dalla Commissione nella CA e nella decisione impugnata, in quanto indica che il principio del WCC era quello di «esportare le sovrapproduzioni» e di «non toccare i mercati interni». Essa conferma del pari la partecipazione della Valenciana alle riunioni del WCC: «in teoria, Mangiano è il capo; di fatto, lo è Bofarull ».
punto 4684
Ne consegue che la nota interna della Ciments français (documenti nn. 33.126/4464 e 4465) non avrebbe potuto essere utile alla difesa della Valenciana contro gli addebiti mossi nell'art. 7 della decisione impugnata.
punto 4685
La Valenciana fa infine riferimento, nella sua memoria del 22 dicembre 1997, ad una nota interna della CBR del 4 maggio 1987 (documenti nn. 33.126/10209-10211), da cui emergerebbe che essa esportava cemento bianco sul mercato comunitario. Sarebbe quindi provato che essa non ha mai applicato la regola della protezione dei mercati interni al mercato del cemento bianco.
punto 4686
Occorre tuttavia rilevare che la nota di cui trattasi menziona semplicemente il fatto che «la Valenciana e la Aalborg hanno continuato ad accrescere il tonnellaggio che esportano sfuso». Essa non precisa che dette esportazioni avessero come destinazione mercati europei e, in particolare, i mercati degli altri Stati membri del WCC. In ogni caso, i commenti che la Valenciana avrebbe potuto formulare sulla base di detta nota non sarebbero stati tali da spiegare in maniera diversa le prove documentali dirette sulle quali si era giustamente basata la Commissione per constatare, nell'art. 7 della decisione impugnata, l'adesione dell'impresa spagnola alla regola del rispetto dei mercati nazionali di rigore tra i membri del WCC.
punto 4687
Nelle sue osservazioni del 26 novembre 1997, la Italcementi si riferisce ad una serie di documenti della CBR, i quali dimostrerebbero che detta società smerciava la sua produzione di cemento bianco in altri paesi della Comunità [documenti nn. 33.126/8519 e seguenti (sic), in particolare 8540, 8969, 8970, 8424, 8425 e 8431]. Altri documenti (documenti nn. 33.126/6938 e 6943, e il documento n. 33.322/2017) attesterebbero che i mezzi ipotizzati per fronteggiare le importazioni intracomunitarie di cemento bianco consistevano nell'adottare misure di ritorsione o altri mezzi immediati di azione, ma in nessun caso nel far riferimento ad un presunto principio di rispetto dei mercati nazionali. Tali documenti avrebbero così potuto consentire alfa Italcementi di contestare l'esistenza o, quanto meno, l'efficacia del principio del rispetto dei mercati nazionali nel settore del cemento bianco.
punto 4688
Si deve rilevare che numerosi documenti richiamati dalla Italcementi (documenti nn. 33.126/8519 e 8540, e documento n. 33.322/2017) si riferiscono a fatti successivi al periodo di infrazione (maggio 1982-maggio 1988) preso in considerazione dalla Commissione nella decisione impugnata. Tali documenti non sono quindi pertinenti riguardo agli addebiti imputati alla Italcementi nell'ambito del WCC.
punto 4689
In ogni caso, i commenti che la Italcementi avrebbe potuto formulare sulla base dei documenti da essa richiamati, se questi ultimi le fossero stati resi accessibili nel corso del procedimento amministrativo, non sarebbero stati tali da spiegare in maniera diversa le prove documentali dirette sulle quali si era basata la Commissione per dimostrare l'esistenza di un principio del rispetto dei mercati nazionali dei membri del WCC, tra i ranghi del quale compariva la Italcementi, nonché l'applicazione di detto principio in un certo numero di casi specifici (CA, paragrafi 21-23, 63 e 64; decisione impugnata, paragrafi 38-40 e 61-63).
punto 4690
La Commissione, infine, non ha mai sostenuto che il principio del rispetto dei mercati nazionali, applicabile tra i membri del WCC nel mercato del cemento bianco, aveva avuto l'effetto di eliminare qualsiasi scambio interstatuale di cemento bianco, anche tra i mercati nazionali dei membri del WCC. Essa ha sanzionato il WCC per il suo oggetto anticoncorrenziale (decisione impugnata, paragrafo 61, punto 1), aggiungendo di disporre di prove dirette che dimostravano che tale principio era stato applicato in qualche occasione e che taluni membri del WCC erano stati sanzionati per aver violato tale regola (decisione impugnata, paragrafo 61, punto 3).
punto 4691
Per concludere, nessuno dei commenti della Valenciana e della Italcementi analizzati nei precedenti punti 4676-4690 avrebbe avuto un'opportunità, seppur minima, di far giungere il procedimento amministrativo ad un risultato diverso. Le suddette ricorrenti non hanno quindi provato, a questo riguardo, una violazione dei loro diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XIII — Sui motivi relativi a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e dei diritti della difesa, nella parte in cui la Commissione constata l'esistenza, nell'ambito del WCC, di infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione delle diverse ricorrenti coinvolte (art. 7 della decisione impugnata) › Conclusioni generali
punto 4692
Tenuto conto di tutto quel che precede (v. nei precedenti punti 4519-4691) la Commissione poteva legittimamente stabilire, nell'art. 7 della decisione impugnata, che « [la Italcementi], [la Dyckerhoff], [la Lafarge], [la Ciments Français], [la CBR], dal 6 maggio 1982 al 26 maggio 1988, e la [Valenciana], dal 1o gennaio 1986 al 26 maggio 1988, [avevano] violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, partecipando nel quadro di WCC alla pratica concordata e all'accordo relativi all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali, alla pratica concordata continua relativa alla canalizzazione verso l'esportazione nei paesi terzi delle eccedenze produttive e ad una pratica concordata continua relativa allo scambio di informazioni riguardanti ogni singola impresa, in particolare sulle capacità produttive, la produzione, le vendite sul mercato nazionale e all'esportazione, i prezzi interni per il cemento bianco e il cemento grigio e i prezzi all'esportazione».
punto 4693
I motivi esaminati devono essere pertanto integralmente respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata › XIV — Sul motivo relativo all'illegittimità dell'ingiunzione di cui all'art. 8 della decisione impugnata
punto 4694
Con l'art. 8 della decisione impugnata la Commissione ingiunge « [alle] imprese menzionate agli articoli da 1 a 7 [di] porre immediatamente fine alle infrazioni indicate negli stessi articoli (nella misura in cui non vi abbiano già provveduto) e [di] astenersi in futuro, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del cemento grigio e del cemento bianco, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto identico o analogo, compreso ogni scambio di informazioni commerciali riservate mirante a controllare l'esecuzione di accordi espressi o taciti o di pratiche concordate riguardanti la ripartizione dei mercati nella Comunità».
punto 4695
La FIC (causa T-30/95), l'Aalborg (causa T-44/95) e la Halkis (causa T-104/95) contestano la legittimità dell'ingiunzione, lamentando errori in fatto e in diritto (FIC), la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (Aalborg) e la violazione degli am. 85, n. 1, e 190 del Trattato (Halkis).
punto 4696
La FIC chiede che si dichiari che essa è estranea all'ingiunzione di cui trattasi e che quest'ultima non osta allo scambio di statistiche con la Cembureau. Si avrebbe infatti motivo di ritenere che la Commissione riconosca implicitamente che le associazioni non hanno commesso infrazioni ad esse riconducibili, circostanza che contrasterebbe con la scelta di imputare loro le infrazioni oggetto della decisione impugnata e di infliggere alle medesime ammende individuali. Qualora, al contrario, si dovesse ritenere che l'art. 8 concerna la FIC, la' detta disposizione dovrebbe allora essere annullata per vizio di motivazione, dal momento che la Commissione non avrebbe illustrato le ragioni cne l'avrebbero indotta a qualificare come «impresa» l'associazione ricorrente.
punto 4697
La FIC sottolinea che l'ingiunzione colpirebbe direttamente l'elaborazione di statistiche da parte della Cembureau e, pertanto, delle associazioni di categoria, e che essa metterebbe in discussione tale attività per il futuro; la Commissione non avrebbe tuttavia spiegato le ragioni che l'avrebbero indotta a vietare siffatta attività, la quale sarebbe invece conforme alla prassi decisionale e alla giurisprudenza in materia.
punto 4698
Occorre prendere atto del fatto che l'ingiunzione di cui all'art. 8 della decisione impugnata effettivamente non si rivolge alle associazioni di imprese, che non sono menzionate nemmeno nei punti della motivazione riguardanti il detto provvedimento (paragrafo 64). Siffatta constatazione non pone tuttavia in discussione l'analisi sviluppata nei precedenti punti 1343-1372, 1400, 1401, 1458-1755 e 4063-4065 in merito alla fondatezza della decisione della Commissione di dichiarare accertata la partecipazione della FIC alle infrazioni di cui agli am. 1 e 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata.
punto 4699
Inoltre, come confermato dalla Commissione in sede di fase scritta nella causa T-30/95, l'art. 8 della decisione impugnata non vieta lo scambio di statistiche, da un lato, tra le associazioni che fanno parte della Cembureau e, dall'altro, tra queste ultime e la Cembureau, purché siffatti scambi di statistiche non mirino ad agevolare il controllo e/o l'attuazione di accordi o pratiche concordate aventi un oggetto identico o analogo a quello delle infrazioni oggetto della decisione impugnata.
punto 4700
L'Aalborg ritiene che l'ingiunzione di cui all'art. 8 della decisione impugnata abbia un contenuto teorico talmente generico da non costituire formalmente una decisione ai sensi del regolamento n. 17 (v. il precedente punto 2) ed aggiunge che le sarebbe impossibile rispettare la detta ingiunzione, in quanto quest'ultima non indicherebbe come recedere da un accordo al quale non si sia aderito. La Halkis afferma che non le si potrebbe ingiungere di porre fine ad infrazioni da essa mai commesse.
punto 4701
Occorre ricordare che, in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, la Commissione, qualora constati un'infrazione, in particolare alle disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.
punto 4702
Il paragrafo 64 della decisione impugnata cita espressamente questa norma del regolamento n. 17.
punto 4703
Esso prosegue poi nel seguente modo:
«La maggioranza delle imprese ha negato l'esistenza di gran parte delle infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1. Sebbene un numero piuttosto ristretto di imprese abbia informato la Commissione di aver adottato misure intese a vietare ai propri dipendenti di partecipare alle riunioni o di avere contatti con i rappresentanti di altre imprese su questioni commerciali, la Commissione non ha la certezza che le infrazioni descritte ai paragrafi 45, 46 e 47, 49-50, 53, 55-56 e 61-62 siano realmente cessate. Non è nemmeno certa che, nel quadro del nuovo comitato CDICT, le pratiche concordate all'interno di EPC siano state interrotte.
Essa, pertanto, deve non solo constatare che sono state commesse infrazioni, ma anche obbligare le imprese a porvi termine».
punto 4704
L'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 può comportare il divieto di persistere in certe attività, pratiche o situazioni la cui illiceità sia stata constatata, ma anche quello di adottare in futuro un comportamento analogo (v., in particolare, sentenza PVC, citata nel precedente punto 734, punto 1249).
punto 4705
Per di più, poiché l'applicazione della detta norma va adeguata alla natura dell'infrazione accertata, la Commissione ha il potere di precisare la portata degli obblighi incombenti alle imprese interessate affinché si ponga fine alla detta infrazione. Obblighi del genere imposti alle imprese non devono tuttavia eccedere i limiti di quanto è appropriato e necessario per conseguire lo scopo prefisso, vale a dire il ripristino della situazione conforme al diritto in relazione alle norme che sono state violate (sentenza della Corte 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione, Racc. pag. I-743, punto 93; sentenza PVC, citata nel precedente punto 734, punto 1250).
punto 4706
Con l'art. 8 della decisione impugnata, la Commissione ordina alle imprese menzionate negli artt. 1-7 di porre immediatamente fine alle infrazioni indicate in tali disposizioni ed ingiunge poi alle medesime imprese di astenersi in futuro, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del cemento grigio e del cemento bianco, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto identico o analogo, compreso ogni scambio di informazioni commerciali riservate mirante a controllare l'esecuzione di accordi espressi o taciti o di pratiche concordate riguardanti la ripartizione dei mercati nella Comunità.
punto 4707
Ingiunzioni di tal genere rientrano evidentemente nel potere di cui la Commissione dispone in virtù dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17.
punto 4708
La Commissione ha infatti dichiarato a buon diritto esistenti, nell'ambito dei mercati del cemento grigio e del cemento bianco, un accordo generale sull'osservanza dei limiti dei mercati interni nonché una serie di misure volte a garantire l'applicazione del detto accordo, fra cui alcuni scambi di informazioni commerciali riservate.
punto 4709
Per quanto concerne in particolare l'Aalborg, la Commissione ha giustamente accertato la sua partecipazione all'accordo Cembureau di cui all'art. 1 della decisione impugnata nonché alle misure di applicazione del detto accordo di cui agli artt. 2, nn. 1 e 2 (scambi puntuali e periodici di informazioni sui prezzi), e 4, nn. 1 e 3, lett. a) (accordo costitutivo dell'ETF e pratiche concordate che hanno avuto lo scopo di sottrarre la cliente Calcestruzzi ai produttori greci). Quanto alla Halkis, la Commissione ha giustamente dichiarato accertata la sua partecipazione all'accordo Cembureau nonché alla pratica concordata dell'EPC di cui all'art. 6 della decisione impugnata.
punto 4710
Alla luce di tali elementi, appare evidente che gli obblighi imposti all'Aalborg e alla Halkis dall'art. 8 della decisione impugnata non eccedono i limiti di quanto è appropriato e necessario per garantire il ripristino della situazione conforme al diritto in relazione alle norme che sono state violate.
punto 4711
Gli argomenti dell'Aalborg e della Halkis devono essere pertanto respinti.
punto 4712
Dal complesso delle circostanze qui illustrate si evince che la Commissione, adottando l'art. 8 della decisione impugnata, non ha abusato dei poteri ad essa attribuiti dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17.
punto 4713
Di conseguenza, va respinto il motivo relativo all'illegittimità dell'ingiunzione contestata.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende
punto 4714
Le ammende irrogate dalla Commissione ai destinatari della decisione impugnata sono stabilite negli artt. 9 e 10 di quest'ultima:
l'art. 9 fissa le ammende « inflitte alle associazioni e imprese interessate per l'infrazione constatata all'articolo 1, la quale è stata segnatamente messa in atto con i comportamenti descritti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6», ovvero le ammende relative all'infrazione connessa con l'accordo Cembureau constatato sul mercato del cemento grigio;
l'art. 10 fissa le «ammende inflitte alle imprese interessate per le infrazioni constatate all'articolo 7», ovvero le ammende riguardanti l'infrazione commessa sul mercato del cemento bianco, nell'ambito del WCC.
punto 4715
I ‘considerando’ relativi all'irrogazione di tali ammende sono esposti nel paragrafo 65 della decisione impugnata.
punto 4716
Tutte le ricorrenti presentano conclusioni in subordine dirette all'annullamento delle ammende inflitte o alla riduzione del loro importo.
punto 4717
Non è più necessario esaminare quelle presentate dalle ricorrenti Cembureau, FIC, VNC, SFIC, BDZ, BCA, Oficemen, ATIC e AGCI, a seguito delle conclusioni esposte nei precedenti punti 478-488.
punto 4718
Dal momento che non è dimostrata la partecipazione delle ricorrenti ENCI, Cedest, Alsen-Breitenburg, Nordcement, Rugby, Cast, Heracles e Titan all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata (v. nei precedenti punti 4074-4079), l'art. 9, che connette l'ammenda a questa infrazione per quanto riguarda il mercato del cemento grigio (v. nel precedente punto 4714), deve essere annullato nei confronti di queste diverse imprese. Siccome queste ultime non sono inoltre interessate dall'art. 10, le loro conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle loro ammende sono divenute quindi prive di oggetto.
punto 4719
Quanto alla Buzzi, pur se, certamente, è accertato che ha partecipato alle tre pratiche concordate di cui all'art. 3, n. 1, della decisione impugnata (v. nei precedenti punti 1819-2035), non è dimostrato che la sua partecipazione a tali pratiche abbia costituito, nel suo caso, una manifestazione d'adesione all'accordo Cembureau, di cui all'art. 1 (v. nei precedenti punti 4108-4113). Ora, per quanto riguarda il mercato del cemento grigio, la Commissione ha scelto di sanzionare, nell'art. 9, unicamente la partecipazione a tale accordo Cembureau, piuttosto che infliggere, come avrebbe potuto fare, un'ammenda separata per ciascuna delle infrazioni di cui agli artt. 1-6 (v. nel precedente punto 4714; v. pure paragrafo 65, punto 8). L'art. 9 deve essere quindi annullato nei confronti della Buzzi. Dal momento che la Buzzi non è, quanto al resto, interessata dall'art. 10, relativo alle ammende inflitte per l'infrazione constatata sul mercato del cemento bianco, non è più necessario esaminare le sue conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione della sua ammenda.
punto 4720
Gli argomenti delle altre imprese ricorrenti, vale a dire CBR (T-25/95), Ciments luxembourgeois (T-34/95), Dyckerhoff (T-35/95), Vicat (T-37/95), Ciments français (T-39/95), Heidelberger (T-42/95), Lafarge (T-43/95), Aalborg (T-44/95), Unicem (T-50/95), Valenciana (T-52/95), Asland (T-55/95), Uniland (T-58/95), Irish Cement (T-60/95), Cimpor (T-61/95), Secil (T-62/95), Italcementi (T-65/95), Holderbank (T-68/95), Hornos Ibéricos (T-69/95), Aker (T-70/95), Euroc (T-71/95), Cementir (T-87/95), Blue Circle (T-88/95) e Halkis (T-104/95), si scompongono in sostanza in tredici motivi o serie di motivi:
motivazione insufficiente o contraddittoria della decisione impugnata per quanto riguarda le ammende;
violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e del principio di parità di trattamento, in quanto la Commissione ha inflitto un'unica ammenda per il gruppo di infrazioni constatate sul mercato del cemento grigio;
violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e del principio di proporzionalità nella valutazione dell'intenzionalità delle infrazioni;
violazione delle disposizioni del regolamento n. 2988/74 sulla prescrizione;
violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e del principio di parità di trattamento e di proporzionalità ed errori manifesti di valutazione quanto alla aurata dell'infrazione rilevata sul mercato del cemento grigio;
violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e del principio di proporzionalità per quanto riguarda la durata dell'infrazione rilevata sul mercato del cemento bianco;
violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento ed errori manifesti nella valutazione della gravità dell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio;
violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento ed errori manifesti nella valutazione delle rispettive responsabilità delle imprese nell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio;
violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e del principio di proporzionalità nella valutazione delle rispettive responsabilità delle imprese nell'infrazione commessa sul mercato del cemento bianco;
violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento ed errori manifesti di valutazione per quanto riguarda il fatturato preso in considerazione ai fini del calcolo delle ammende
violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di equità, di proporzionalità e di parità di trattamento inerente alla fissazione delle ammende in ECU e alla scelta del tasso di conversione;
violazione di diversi principi generali del diritto comunitario;
violazione dei diritti della difesa inerente ad un accesso incompleto al fascicolo della Commissione nel corso del procedimento amministrativo.
punto 4721
Tutti questi motivi non sono formulati da ciascuna delle ricorrenti menzionate nel punto precedente. In sede di esame di ciascuno dei motivi verranno individuate le ricorrenti che li anno formulati.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › I — Sul motivo relativo alla motivazione insufficiente o contraddittoria della decisione impugnata per quanto riguarda le ammende
punto 4722
In primo luogo, le ricorrenti Dyckerhoff, Ciments français, Heidelberger, Aalborg, Asland, Irish Cement, Secil, Italcementi, Holderbank, Hornos Ibéricos, Aker, Euroc, Cementir, Blue Circle e Halkis sostengono che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata per quanto riguarda le ammende. Le indicazioni fornite nel paragrafo 65 sarebbero generiche, vaghe e non sufficientemente dettagliate. Esse non conterrebbero alcuna spiegazione sulle considerazioni di fatto e di diritto, sul metodo e le basi di calcolo — in particolare il fatturato (base imponibile, anno, tasso di conversione in ECU) e il tasso d'ammenda — presi in considerazione nei confronti di ciascuna impresa. Le ricorrenti Italcementi, Holderbank, Hornos Ibéricos e Cementir sottolineano che le sole informazioni disponibili a tale proposito provengono dalle indicazioni fornite dal signor Van Miert, membro della Commissione responsabile della politica della concorrenza, nel corso della conferenza stampa organizzata il giorno dell'adozione della decisione impugnata. Tali indicazioni non supplirebbero tuttavia all'asserito vizio di motivazione. La Cementir aggiunge che, anche alla luce delle dichiarazioni del signor Van Miert, le è impossibile identificare precisamente gli elementi e i criteri di calcolo presi in considerazione dalla Commissione nello stabilire le ammende. La Blue Circle afferma che il vizio di motivazione non potrebbe essere sanato nemmeno dai chiarimenti che la Commissione sarebbe tenuta a fornire su richiesta del Tribunale.
punto 4723
Le ricorrenti considerate sostengono che, alla lettura delle riflessioni contenute nel paragrafo 65 della decisione impugnata, né esse, né il Tribunale sono in grado di controllare la legittimità, la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle ammende inflitte.
punto 4724
La Asland aggiunge che la mancata trasparenza della decisione impugnata è inoltre aggravata dal fatto che la Commissione ha rifiutato di trasmettere la registrazione della conferenza stampa.
punto 4725
Si deve rammentare che, la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato, che costituisce una forma sostanziale ai sensi dell'art. 173 di tale Trattato, dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, sentenza Commissione/Sytraval e Brink's France, citata nel precedente punto 469, punto 63).
punto 4726
Per quanto riguarda una decisione che infligge ammende a più imprese o associazioni per un'infrazione alle norme comunitarie sulla concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere valutata in particolare alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata nel precedente punto 483, punto 54). Inoltre, nel fissare l'importo di ciascuna ammenda la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non la si può considerare obbligata ad applicare, a tal fine, una formula matematica precisa;
punto 4727
Nella fattispecie la Commissione espone, nel paragrafo 65 della decisione impugnata, gli elementi presi in considerazione nel determinare l'entità delle ammende.
punto 4728
Essa spiega (punti 1 e 2) le ragioni che la inducono a considerare che le infrazioni constatate sui mercati del cemento grigio e del cemento bianco sono state commesse intenzionalmente ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
punto 4729
Essa motiva (punto 4) la durata presa in considerazione per determinare le ammende inflitte. Precisa che le circostanze che la inducono a ritenere più breve il periodo della partecipazione di talune destinatarie della decisione impugnata.
punto 4730
Espone (punti 5 e 6) gli elementi presi in considerazione per determinare l'entità generale delle ammende, per quanto riguarda la gravità dell'infrazione costituita dall'accordo Cembureau. Ricorda cinque circostanze che la portano a valutare che tale infrazione riveste una particolare gravità. Afferma tuttavia di aver tenuto conto della difficile situazione del settore del cemento durante il periodo considerato.
punto 4731
Dopo aver riassunto, per ciascun destinatario della decisione impugnata, gli elementi sui quali si basa per dimostrare la partecipazione all'accordo Cembureau (punto 3), espone i criteri presi in considerazione per ponderare l'ammenda inflitta alle imprese a seconda del loro grado di responsabilità in tale accordo (punto 9). Sulla base di tali criteri, opera una distinzione tra due categorie di imprese. La prima categoria comprende le imprese da esse ritenute gravemente responsabili in quanto hanno «partecipato all'accordo (...) Cembureau attraverso l'adesione e/o l'applicazione delle disposizioni e intese convenute per completare tale accordo (...) ed aventi effetti diretti finalizzati alla compartimentazione dei mercati nazionali» (stesso punto, lett. a)). La seconda comprende quelle che «hanno una responsabilità meno grave», per ragioni precisate dalla Commissione [stesso punto, lett. b)]. Ciascuna impresa è in particolare inserita in uno dei sottogruppi definiti dall'istituzione all'interno di ciascuna di queste due categorie.
punto 4732
Quanto all'infrazione relativa al mercato del cemento bianco, la Commissione precisa (punto 11) di aver considerato che essa è risultata grave nel suo complesso e che tutte le imprese coinvolte hanno svolto in essa un ruolo importante.
punto 4733
Si deve considerare che, alla luce dei rilievi di fatto e della valutazione giuridica esposta nei confronti di ciascun destinatario della decisione impugnata, il paragrafo 65 contiene una motivazione sufficiente e pertinente dei tre criteri (azioni intenzionali o dovute a negligenza; durata; gravità) che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 prescrive debbano essere presi in considerazione nel determinare le ammende.
punto 4734
E' certamente auspicabile che le imprese, per poter decidere con piena cognizione di causa, siano poste in grado di conoscere in dettaglio, mediante qualunque sistema che la Commissione ritenga opportuno, il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta in una decisione che accerta un'infrazione alle norme comunitarie sulla concorrenza, senza che a tal fine esse debbano proporre ricorso giurisdizionale contro la decisione (sentenza Tréfilunion/Commissione, citata nel precedente punto 223, punto 142).
punto 4735
Ciò vale a maggior ragione allorché, come nella fattispecie, la Commissione ha utilizzato formule aritmetiche dettagliate per il calcolo delle ammende. In siffatta ipotesi, è auspicabile che le imprese interessate e, ove necessario, il Tribunale, siano messi in grado di controllare che il metodo di calcolo utilizzato e i passaggi seguiti dalla Commissione siano privi di errori e compatibili con le disposizioni e i principi applicabili in materia di ammende, in particolare con il divieto di discriminazioni (v., in particolare, sentenza Thyssen Stahl/Commissione, citata nel precedente punto 2062, punto 609).
punto 4736
Queste cifre non costituiscono tuttavia una motivazione supplementare e a posteriori della decisione impugnata, bensì la traduzione, appunto in cifre, dei criteri esposti nella decisione stessa, quando questi ultimi di per sé possono essere quantificati (sentenze Thyssen Stahl/Commissione, citata nel precedente punto 2062, punto 610, e PVC, citata nel precedente punto 734, punto 1181).
punto 4737
Al riguardo, ai sensi degli artt. 64 e 65 del regolamento di procedura, spetta al Tribunale, se lo ritenga necessario per esaminare i motivi dedotti dalle ricorrenti, domandare alla Commissione spiegazioni concrete sui diversi criteri accolti ed esposti nella decisione impugnata (sentenza PVC, citata nel precedente punto 734, punto 1182).
punto 4738
Nella fattispecie, il Tribunale ha richiesto alla Commissione, con un quesito scritto inviato nel giugno 1998, di fornirgli i dettagli del calcolo dell'ammenda inflitta alle diverse imprese destinatarie della decisione impugnata. Nel luglio 1998, la Commissione ha trasmesso al Tribunale le indicazioni richieste.
punto 4739
Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti attinenti alla motivazione insufficiente della decisione impugnata quanto ai criteri tenuti in considerazione per determinare l'ammenda devono essere respinti.
punto 4740
In secondo luogo, la Aalborg contesta alla Commissione di non essersi pronunciata, nella decisione impugnata, sull'obiezione da essa sollevata nel corso del procedimento riguardo alla prescrizione degli atti commessi prima del 27 novembre 1986.
punto 4741
Tuttavia, nel paragrafo 65, punto 4, della decisione impugnata, la Commissione considera che la Aalborg ha partecipato in maniera ininterrotta dal 14 gennaio 1983 all'infrazione attinente all'accordo Cembureau e sanzionata nell'art. 9, aggiungendo che non era sicura, al momento dell'adozione della decisione impugnata, che tale infrazione fosse mai cessata. Ritiene così di non essere in grado di fissare una data di cessazione dell'infrazione. A suo avviso, il giorno dell'adozione dell'atto impugnato il termine di prescrizione stabilito dall'art. 1 del regolamento n. 2988/74 (v. nel precedente punto 1964) non aveva quindi neppure iniziato a decorrere.
punto 4742
Tale analisi rendeva priva d'oggetto una presa di posizione della Commissione sull'argomento specifico sollevato dalla Aalborg nel corso del procedimento amministrativo riguardo all'asserita prescrizione degli atti compiuti prima del 27 novembre 1986.
punto 4743
In terzo luogo, la Blue Circle assume che la decisione impugnata non individua il comportamento per il quale le è inflitta un'ammenda. A suo parere l'ammenda che si è vista irrogare nell'art. 9 riguarda i comportamenti di cui agli art. 2-6, ivi compresi quelli che non la riguardano.
punto 4744
Si deve al riguardo ricordare che, ai sensi dell'art. 9 della decisione impugnata, le ammende sono state inflitte per quanto concerne il mercato del cemento grigio a motivo dell'infrazione connessa all'accordo Cembureau rilevata nell'art. 1, il quale, secondo la Commissione, è stato segnatamente messo in atto con i comportamenti descritti negli articoli 2-6.
punto 4745
Nel paragrafo 65, punto 3, terzo periodo, lett. c), ventitreesimo trattino, la Commissione precisa che la Blue Circle ha attuato l'accordo Cembureau avendo partecipato all'accordo relativo alla ETF e alla pratica concordata continua dell'EPC.
punto 4746
Tali indicazioni, che sono del resto dimostrate (v. nei precedenti punti 4082-4088, 4404 e 4405) individuano inequivocabilmente le misure di applicazione dell'accordo Cembureau rilevate nei confronti della Blue Circle ai fini della fissazione dell'ammenda che le è stata irrogata nell'art. 9. Esse attestano inoltre che la Blue Circle si è vista irrogare un'ammenda a motivo delle sole azioni illecite che le sono contestate.
punto 4747
In quarto luogo, la Halkis si stupisce del fatto che la Commissione le addebiti la responsabilità nell'accordo Cembureau e le infligga un'ammenda a questo titolo, pur non prendendo in considerazione alcun atto illecito da essa compiuto nell'esposizione dei fatti. Secondo la Halkis, tale mancata correlazione sarebbe derivata da una modifica dell'ultima ora alla decisione impugnata. La Commissione l'avrebbe così sanzionata senza aver dimostrato la sua partecipazione alla minima infrazione in base ai fatti da essa accertati. La Halkis ricorda a tal proposito il testo della bozza della decisione impugnata, che non avrebbe previsto di infliggerle un'ammenda.
punto 4748
Occorre tuttavia rilevare che la Halkis è menzionata tanto nell'esposizione dei fatti (decisione impugnata, paragrafi 35-37) quanto nella valutazione giuridica (paragrafo 59) con riferimento alla pratica concordata dell'EPC, di cui all'art. 6. Nel paragrafo 45, punto 10, la Commissione individua la Halkis tra le imprese che con la loro adesione a diverse intese e disposizioni convenute allo scopo di completare l'accordo generale e/o per concorrere alla sua applicazione hanno partecipato indirettamente all'accordo Cembureau. Nel paragrafo 65, punto 3, terzo periodo, lett. c), sedicesimo trattino, essa precisa che la Halkis ha attuato l'accordo Cembureau avendo partecipato all'accordo relativo alla ETF e alla pratica concordata continua dell'EPC.
punto 4749
La Commissione ha pertanto chiaramente precisato, nella decisione impugnata, gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali essa ritiene la Halkis responsabile dell'accordo Cembureau di cui all'art. 1 e le infligge, a questo titolo, l'ammenda nell'art. 9.
punto 4750
E' al riguardo del tutto ininfluente il fatto che nessuna ammenda sia stata prevista a carico della Halkis nella bozza di decisione impugnata.
punto 4751
L'argomento della Halkis deve essere pertanto respinto.
punto 4752
Risulta da quanto precede che il motivo esaminato deve essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › II — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e del principio di parità di trattamento, in quanto la Commissione ha inflitto un'unica ammenda per il gruppo di infrazioni constatate sul mercato del cemento grigio
punto 4753
In primo luogo, la Italcementi afferma che la Commissione non ha indicato, nella sua valutazione giuridica, che intendeva considerare il complesso dei comportamenti illeciti imputati come un'unica infrazione ai fini dell'irrogazione dell'ammenda. Nella sua replica, sottolinea che la Commissione non individua, nel suo controricorso, il minimo brano che, nella decisione impugnata, indichi che, per quanto riguarda il mercato del cemento grigio, l'ammenda globale sanziona un'infrazione globale.
punto 4754
Si deve tuttavia rilevare che, nel paragrafo 65, punto 8, della decisione impugnata, è indicato:
«Per il gruppo d[elle] infrazioni relative al mercato del cemento grigio la Commissione ha (...) fissato un'ammenda globale per ciascuna impresa in relazione alla sua partecipazione all'accordo o principio Cembureau e alle misure di applicazione di quest'ultimo. In considerazione dell'interdipendenza tra tali azioni, la Commissione non ritiene necessario imporre ammende separate nei confronti delle diverse misure di applicazione ».
punto 4755
L'argomento della Italcementi deve, di conseguenza, essere respinto.
punto 4756
In secondo luogo, le ricorrenti Lafarge, Asland, Italcementi e Blue Circle contestano alla Commissione di aver inflitto un'unica ammenda per il gruppo delle infrazioni constatate sul mercato del cemento grigio, piuttosto che un'ammenda distinta per ciascuna delle infrazioni addebitate.
punto 4757
La Lafarge e la Blue Circle sostengono che la Commissione ha, per questo, privato le parti della possibilità di determinare la frazione dell'ammenda che si riferisce a ciascuna infrazione alla quale viene mosso loro l'addebito di aver partecipato e di valutare la responsabilità loro imputata nei diversi comportamenti contestati. Sarebbe quindi impossibile per esse verificare l'adeguatezza dell'ammenda che è stata inflitta loro. La Commissione avrebbe posto anche il Tribunale nell'impossibilità di verificare la legittimità delle ammende.
punto 4758
La Asland afferma che, così facendo, la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento ritenendo tutte le imprese ugualmente responsabili dell'infrazione, indipendentemente dal loro grado di partecipazione all'infrazione stessa.
punto 4759
La Italcementi afferma che il fatto di non aver irrogato ammende distinte, per infrazione, viola il principio di parità di trattamento e di proporzionalità. Infatti, la Commissione avrebbe penalizzato in modo discriminatorio i destinatari della decisione impugnata che, al pari suo, si sarebbero visti contestare unicamente la loro presenza alle riunioni degli Head Delegates della Cembureau. Inoltre, l'istituzione non avrebbe valutato la responsabilità della Italcementi in rapporto alla reale gravità delle sole infrazioni che le erano contestate, all'ampiezza del suo comportamento anticoncorrenziale sul mercato di cui trattasi e all'atteggiamento adottato nei confronti di altri soggetti. La ricorrente aggiunge che la Commissione non può riferirsi al carattere unico e continuo dell'infrazione di cui all'art. 1 per giustificare l'imposizione di un'ammenda unica, dal momento che avrebbe lasciato intendere che talune infrazioni non procedevano dall'accordo unico e continuo Cembureau.
punto 4760
Si deve ricordare che, ai termini dell'art. 9 della decisione impugnata, le ammende relative al mercato del cemento grigio sono state inflitte «per l'infrazione constatata all'articolo 1, la quale è stata segnatamente messa in atto con i comportamenti descritti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 ». Le ragioni di tale scelta compaiono nel paragrafo 65, punto 8, citato nel precedente punto 4754.
punto 4761
La Commissione può, in forza dell'art. 15 del regolamento n. 17, imporre un'unica ammenda ad un'impresa che ha commesso diverse infrazioni (v., in particolare, sentenze Boël/Commissione, citata nel precedente punto 1353, punto 107, e Cockerill Sambre/Commissione, citata nel precedente punto 837, punto 92), senza dover ripartire l'importo dell'ammenda per capo d'infrazione. Questo vale a maggior ragione quando, come nel caso di specie, tutti gli illeciti accertati ineriscano ad una strategia complessiva coerente (sentenza Tetra Pak/Commissione, citata nel precedente punto 717, punto 236).
punto 4762
Nella fattispecie la Commissione ha ritenuto che i diversi comportamenti costituenti l'infrazione di cui agli artt. 2-6 della decisione impugnata costituissero, da parte delle parti coinvolte, manifestazioni d'adesione alla regola comune dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali, oggetto dell'accordo Cembureau di cui all'art. 1 (v. decisione impugnata, paragrafo 46).
punto 4763
Pur se tale affermazione non è fondata per quanto riguarda la pratica concordata di cui all'art. 3, n. 1, lett. b) (v. nei precedenti punti 4040-4042 et 4058), la partecipazione della Buzzi alle pratiche concordate imputate nell'art. 3, n. 1 (v. nei precedenti punti 4108-4113), nonché gli accordi e le pratiche concordate di cui agli art. 4, n. 4, e 5, che non sono dimostrati (v. nei precedenti punti 3397-3679 e 3771-3850), è stato per contro constatato che le infrazioni alle quali hanno partecipato, rispettivamente, la Lafarge, la Asland, la Italcementi e la Blue Circle sul mercato del cemento grigio erano derivate dalla loro adesione all'accordo Cembureau (v. nei precedenti punti 4063-4065, 4082-4088, 4326, 4327, 4351, 4378, 4379, 4404 e 4405).
punto 4764
Tali ricorrenti quindi si sono viste giustamente irrogare un'ammenda globale a motivo della loro partecipazione all'accordo Cembureau.
punto 4765
La scelta operata dalla Commissione nell'art. 9 non comporta di per sé una violazione del principio di proporzionalità e di parità di trattamento. Inoltre, essa non priva l'impresa interessata della possibilità di verificare la congruità delle ammende, né il giudice comunitario della possibilità di esercitare il suo sindacato di legittimità, dal momento che, come nella fattispecie, (v. nei precedenti punti 4725-4738), la decisione impugnata, esaminata nel suo complesso, fornisce le indicazioni necessarie al riguardo (sentenza Boël/Commissione, citata nel precedente punto 1353, punto 108).
punto 4766
Tenuto conto di tali considerazioni, i motivi esaminati devono essere respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › III — Sui motivi relativi violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e del principio di proporzionalità nella valutazione dell'intenzionalità delle infrazioni
punto 4767
Alcune ricorrenti contestano alla Commissione di considerare genericamente che tutte le imprese hanno intenzionalmente violato l'art. 85, n. 1, del Trattato, senza spiegare in che modo ciascuna di essa sarebbe stata animata da tale volontà nel commettere gli illeciti che le sono contestati. Talune adducono elementi diretti a dimostrare che il loro comportamento costitutivo di infrazione non era intenzionale.
punto 4768
La CBR sostiene, per quanto riguarda la sua partecipazione al WCC, che essa sarebbe stata in diritto di reputare legittime le attività di tale comitato, tenuto conto dell'atteggiamento adottato dalla Commissione nel 1972 nel caso «Cimbel» nell'ambito di un'intesa per la grande esportazione (v. nel precedente punto 4619).
punto 4769
La Cimemts luxembourgeois sostiene che, tenuto conto della prassi della Commissione, essa non poteva supporre che la comunicazione di un elenco di prezzi lordi accessibili al pubblico potesse costituire una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 4770
La Dyckerhoff afferma che la Commissione non ha dimostrato nei suoi confronti l'esistenza di un illecito commesso intenzionalmente o per negligenza. I brani della decisione impugnata ai quali si fa riferimento nel paragrafo 65, punto 2, riguarderebbero avvenimenti ai quali non ha partecipato o dei quali contesta l'interpretazione. La Dyckerhoff afferma di aver agito in buona fede, senza essere stata cosciente dell'illiceità delle attività della Cembureau e del WCC. Nella sua replica, sostiene, riguardo alla sua partecipazione alla ETF, che, dal momento che le discussioni alle quali ha partecipato erano sottoposte alla condizione della loro compatibilità con le norme del Trattato sulla concorrenza, essa poteva legittimamente presupporre la legittimità delle decisioni e delle misure stabilite nel corso di tali discussioni.
punto 4771
La Lafarge sostiene che le condizioni previste dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e l'esigenza di motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato imponevano alla Commissione di dimostrare che, per ciascuna delle infrazioni considerate, essa aveva violato l'art. 85, n. 1, del Trattato intenzionalmente o per negligenza. Ora, la Commissione non invocherebbe la negligenza e non avrebbe dimostrato l'intenzionalità delle infrazioni contestate alla Lafarge negli artt. 1, 3, 6 e 7 della decisione impugnata. La Lafarge contesta in particolare il valore probatorio dei documenti indicati nel paragrafo 19, punti 3 e 5, ai quali la Commissione fa rinvio nel paragrafo 65, punto 2.
punto 4772
La Aalborg nega qualsiasi partecipazione intenzionale ai fatti che le sono contestati.
punto 4773
La Unicem sostiene che il suo comportamento nelle intese prese in considerazione dalla decisione impugnata non può essere considerato intenzionale. Sottolinea che i fatti indicati nel paragrafo 65, punto 2, per dimostrare l'intenzionalità dell'infrazione non la riguardano. Aggiunge che all'epoca né essa né alcun altro produttore italiano di cemento era mai stato oggetto di un procedimento riguardante l'applicazione del diritto della concorrenza. Peraltro, la legislazione italiana sulla concorrenza sarebbe stata adottata alla fine del 1990.
punto 4774
La Valenciana sostiene di aver ritenuto, in piena buona fede, che la sua partecipazione all'EPC ed al WCC fosse compatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato, anche dopo l'adesione della Spagna alla Comunità. Gli altri membri di tali comitati, infatti, sarebbero stati i maggiori produttori europei di cemento, la cui conoscenza del diritto comunitario della concorrenza era superiore alla sua.
punto 4775
La Asland nega di aver violato l'art. 85, n. 1, del Trattato intenzionalmente o per negligenza.
punto 4776
La Irish Cement sostiene che non esiste alcuna prova dell'intenzionalità dell'infrazione per quanto la riguarda.
punto 4777
La Italcementi afferma che la sua partecipazione alle infrazioni connesse con gli scambi di informazioni sui prezzi e con le attività del WCC non era affatto intenzionale. Quanto alle attività del WCC, aggiunge che incombeva alla Commissione di provare tale intento, tenuto conto del fatto che i comportamenti di cui trattasi avevano ad oggetto l'esportazione dalla Comunità e che, pertanto, la loro incompatibilità con il diritto comunitario non era evidente.
punto 4778
La Hornos Ibéricos, nella sua replica, e la Halkis sostengono che la Commissione non ha dimostrato che esse abbiano commesso l'infrazione intenzionalmente o per negligenza. La Hornos Ibéricos cita un estratto della lettera di invio alla Blue Circle del verbale della riunione dell'ECP del 18 novembre 1983: «Quanto segue riguarda alcune operazioni interne all'Europa e non sono certo dell'opportunità di includerlo nel nostro verbale». A suo parere, tale estratto, reinserito nel suo contesto economico, ha un significato contrario a quello che la Commissione gli attribuisce.
punto 4779
La Aker e la Euroc sostengono di non aver commesso alcuna infrazione intenzionalmente. Per quanto riguarda la loro partecipazione alla ETF, fanno osservare che, nel 1986, esse non detenevano, in pratica, alcun interesse né partecipazione di controllo nell'industria europea del cemento. Alla luce di quanto precede, e tenuto conto dello stato della giurisprudenza nel periodo considerato (v., in particolare, sentenza Pasta di legno I, citata nel precedente punto 1325), esse non avrebbero avuto alcuna ragione per supporre che la loro partecipazione alla ETF potesse farle rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Aggiungono che la Commissione tenta di corroborare le sue affermazioni secondo le quali le infrazioni constatate sono state commesse intenzionalmente sottolineando il carattere occulto delle attività considerate nella decisione impugnata.
punto 4780
La Blue Circle sostiene che il suo intento, nel partecipare alla ETF, era unicamente quello di istituire un gruppo di riflessione. Non sarebbe dimostrato che essa sia stata consapevole del fatto che l'accordo costitutivo della ETF aveva per oggetto di restringere il gioco della concorrenza. Riguardo all'accordo costitutivo della Interciment, essa ricorda che tale società sarebbe rimasta inattiva. Numerosi documenti dimostrerebbero, inoltre, che la Interciment sarebbe stata notificata alla Commissione se si fosse deciso di renderla operativa. Infine, per quanto riguarda le pratiche concordate di cui all'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione impugnata, non sarebbe dimostrato che la Blue Circle sia stata coinvolta in comportamenti che abbiano avuto per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.
punto 4781
A tal riguardo si deve ricordare che, a norma dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, «[l]a Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille ECU ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al dieci per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza (...) commettano un'infrazione alle disposizioni dell'art. 85, paragrafo 1 (...) del Trattato (...)».
punto 4782
Nel caso di specie la Commissione ha considerato che l'infrazione era intenzionale e non dovuta a semplice negligenza.
punto 4783
Nel paragrafo 65, punto 2, della decisione impugnata, afferma infatti:
«Le imprese (...) destinatarie della presente decisione hanno violato intenzionalmente l'articolo 85, paragrafo 1, che prende espressamente in considerazione le infrazioni commesse. Pur essendo perfettamente a conoscenza del divieto imposto dal diritto comunitario e del rischio di incorrere in sanzioni di una certa rilevanza [cfr. supra, in particolare par. 19, punti (3) e (5), par. 21, punto (2), par. 25 e par. 26], esse hanno adottato deliberatamente, nel quadro di Cembureau nonché di un sistema di riunioni e contatti bilaterali o multilaterali e dei tre comitati per l'esportazione, misure ed intese miranti all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali, alla ripartizione dei mercati e allo scambio di informazioni. Tali infrazioni pregiudicano la realizzazione di un principio fondamentale del mercato comune: l'assenza di ostacoli alla libera circolazione delle merci».
punto 4784
Perché un'infrazione alle norme del Trattato sulla concorrenza si possa considerare intenzionale, non è necessario che l'impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza (v., in particolare, sentenze della Corte 11 luglio 1989, causa 246/86, Balasco/Commissione, Racc. pag. 2117, punto 41, e Ferriere Nord/Commissione, citata nel precedente punto 779, punto 41).
punto 4785
Nella fattispecie, le infrazioni sanzionate con le ammende fissate negli artt. 9 e 10 della decisione impugnata si riferiscono ad intese che hanno avuto per oggetto di garantire la protezione e la ripartizione dei mercati nazionali. Le imprese non potevano quindi ignorare che la loro partecipazione a tali intese, che sono del resto espressamente contemplate dall'art. 85, n. 1, del Trattato, era tesa a falsare o a restringere il gioco della concorrenza all'interno della Comunità.
punto 4786
Ne consegue che giustamente, e previa motivazione sufficiente, la Commissione ha concluso, nel paragrafo 65, punto 2, della decisione impugnata, per l'intenzionalità delle infrazioni di cui trattasi.
punto 4787
I motivi esaminati devono, di conseguenza, essere respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › IV — Sui motivi relativi alla violazione delle disposizioni del regolamento n. 2988/74 sulla prescrizione
punto 4788
Gli argomenti relativi alla prescrizione dei fatti connessi con le infrazioni constatate sul mercato del cemento bianco (art. 7 della decisione impugnata) sono stati esaminati nei precedenti punti 4670-4674. Alcune ricorrenti sostengono che il potere di irrogare ammende per le infrazioni constatate sul mercato del cemento grigio era in tutto o in parte prescritto, in applicazione del regolamento n. 2988/74.
punto 4789
In primo luogo, le ricorrenti Dyckerhoff, Heidelberger e Italcementi sostengono che la decisione che ordinava verifiche è stata loro notificata nell'aprile 1989. Tutti i fatti precedenti all'aprile 1984 sarebbero quindi prescritti, ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2988/74. L'art. 9 della decisione impugnata dovrebbe quindi essere annullato, in quanto infligge un'ammenda per tali fatti.
punto 4790
La Lafarge afferma che l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata è prescritta, tenuto conto del disposto dell'art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2988/74. La Commissione, infatti, non avrebbe provato che tale infrazione sia proseguita dopo il 1983. La Lafarge aggiunge che non incombe alle imprese incriminate di provare che l'infrazione sia terminata, a meno di non operare un'inversione dell'onere della prova contraria ai principi fondamentali in materia di prova comuni a tutti gli Stati membri e all'art. 6, nn. 2 e 3, della CEDU.
punto 4791
A tal proposito, si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2988/74, il potere della Commissione di infliggere ammende per le infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato è soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni. Ai sensi dell'art. 1, n. 2, dello stesso regolamento la prescrizione decorre dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa; tuttavia, per le infrazioni continuate o ripetute, esso decorre unicamente dal giorno in cui l'infrazione stessa è cessata.
punto 4792
Ai sensi dell'art. 2 del regolamento, la prescrizione è interrotta da qualsiasi atto della Commissione diretto ad indagare o perseguire l'infrazione, ad esempio dalle decisioni che ordinano verifiche, dalle richieste di informazioni e dalla comunicazione degli addebiti mossi dalla Commissione, e riprende a decorrere a partire da ciascuna interruzione.
punto 4793
Nella fattispecie, l'infrazione sanzionata con le ammende stabilite nell'art. 9 della decisione impugnata è quella imputata nell'art. 1. E' stato accertato che la Dyckerhoff ha partecipato ininterrottamente a tale infrazione dal 14 gennaio 1983 al 7 novembre 1988 (v. nel precedente punto 4308), la Heidelberger dal 14 gennaio 1983 al 12 agosto 1987 (v. nel precedente punto 4324), la Lafarge dal 14 gennaio 1983 al 19 maggio 1989 (v. nel precedente punto 4328) e la Italcementi dal 19 marzo 1984 al 3 aprile 1992 (v. nel precedente punto 4380).
punto 4794
Tenuto conto delle verifiche effettuate dalla Commissione presso le ricorrenti tra l'aprile 1989 e il luglio 1990, delle richieste di informazioni che sono state loro rivolte e della notifica della CA nel novembre 1991, al momento dell'adozione della decisione impugnata il potere della Commissione di irrogare loro un'ammenda per la loro partecipazione all'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio non era prescritto.
punto 4795
L'argomento delle ricorrenti deve essere pertanto respinto.
punto 4796
In secondo luogo, la Aalborg sostiene di non aver ricevuto richieste di informazioni da parte della Commissione e di non essere neppure stata oggetto di verifiche ai sensi degli artt. 11 e 14 del regolamento n. 17. Il procedimento, per quanto la riguarda, avrebbe avuto inizio con l'invio della CA, che essa ha ricevuto il 27 novembre 1991. Ai sensi degli artt. 1 e 2 del regolamento n. 2988/74, nessuna sanzione le potrebbe essere quindi inflitta, dal momento che l'ultima prova della sua partecipazione ai fatti illeciti risale al 9 settembre 1986 riunione degli Head Delegates a Baden-Baden), vale a dire più di cinque anni prima di aver ricevuto la CA.
punto 4797
E' stato tuttavia accertato che la Aalborg ha partecipato all'infrazione sanzionata nell'art. 9 della decisione impugnata ininterrottamente dal 14 gennaio 1983 al 31 dicembre 1988 (v. nel precedente punto 4332). Senza che sia necessario pronunciarsi sulla fondatezza dell'argomento di tale ricorrente diretto a sostenere che le inchieste condotte presso talune imprese destinatarie della decisione impugnata non hanno interrotto la prescrizione nei suoi confronti, è sufficiente rilevare che quest'ultima è stata, in ogni caso, interrotta nel novembre 1991, allorché la Aalborg si è vista notificare la CA. Ai sensi degli artt. 1 e 2 del regolamento n. 2988/74, il potere della Commissione di irrogare un'ammenda alla Aalborg per la sua partecipazione all'infrazione sopra indicata non era pertanto prescritto al momento dell'adozione della decisione impugnata.
punto 4798
Si deve pertanto respingere l'argomento della Aalborg.
punto 4799
In terzo luogo, la Unicem afferma che la decisione che disponeva verifiche, che ha interrotto la prescrizione nei suoi confronti, è stata adottata il 24 ottobre 1989. I comportamenti illeciti che le sono contestati prima del 24 ottobre 1984 sarebbero quindi prescritti, ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2988/74.
punto 4800
E' stato tuttavia già accertato che la partecipazione della Unicem all'infrazione sanzionata nell'art. 9 della decisione impugnata non era dimostrata prima del 9 settembre 1986 (v. nei precedenti punti 4243-4247 e 4338). L'esame del suo argomento è pertanto divenuto privo d'oggetto.
punto 4801
In quarto luogo, la Cementir sostiene che i fatti relativi alle riunioni degli Head Delegates dal 14 gennaio 1983 al 7 novembre 1984, alle quali ha preso parte, sono prescritti a norma delle disposizioni del regolamento n. 2988/74. Ricorda poi che la sola riunione degli Head Delegates alla quale ha partecipato, e nel corso della quale sono state scambiate informazioni sui prezzi, è quella del 14 gennaio 1983. La durata dell'infrazione indicata nell'art. 2, n. 1, della decisione impugnata non avrebbe pertanto superato un giorno per quanto la riguarda. I fatti che le sono imputati a tale titolo sarebbero pertanto prescritti.
punto 4802
Si deve tuttavia ricordare che la partecipazione della Cementir ai comportamenti costituenti infrazione avvenuti nel corso delle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 7 novembre 1984 è derivata dalla sua partecipazione continua, dal 14 gennaio 1983 al 3 aprile 1992, all'infrazione constatata nell'art. 1 della decisione impugnata (v. nel precedente punto 4401), a motivo della quale le è stata inflitta l'ammenda nell'art. 9. Ai sensi del regolamento n. 2988/74, il potere della Commissione di infliggerle tale ammenda non era prescritto al momento dell'adozione della decisione impugnata. L'argomento della Cementir deve essere, di conseguenza, respinto.
punto 4803
Da quanto precede risulta che il motivo esaminato deve essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › V — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, nonché ad errori manifesti di valutazione quanto alla durata dell'infrazione rilevata sul mercato del cemento grigio
punto 4804
Tutte le ricorrenti menzionate nel precedente punto 4720 sostengono che la Commissione non valutato correttamente la durata del loro comportamento costitutivo di infrazione nel fissare le ammende di cui all'art. 9 della decisione impugnata.
punto 4805
Le ricorrenti Asland, Italcementi e Uniland contestano la data presa in considerazione come data d'inizio dell'infrazione per quanto le riguarda.
punto 4806
Le ricorrenti contestano in particolare alla Commissione di non aver preso in considerazione la durata della loro partecipazione alle infrazioni constatate negli artt. 2-6 della decisione impugnata. Esse sarebbero state arbitrariamente ritenute responsabili dell'infrazione fino al 26 marzo 1993. Talune sostengono che tale data non le riguarda. Le ricorrenti Unicem, Italcementi, Holderbank e Blue Circle sottolineano che essa corrisponde al formale scioglimento della Interciment da parte del suo unico azionista, la Holderbank. Essa non avrebbe quindi alcuna relazione con la durate delle infrazioni constatate nella decisione impugnata. Le ricorrenti Valenciana, Irish Cement, Cimpor, Secil e Hornos Ibéricos sostengono che l'infrazione relativa alla costituzione della Interciment non può essere loro imputata. La Cementir ricorda di essere stata totalmente estranea all'accordo costitutivo della Interciment. Inoltre, tale accordo sarebbe stato, tutt'al più, una misura di applicazione della ETF, la quale non avrebbe avuto alcun rapporto con la struttura e le attività della Cembureau.
punto 4807
Le ricorrenti chiedono che l'importo delle loro ammende sia ridotto in proporzione all'effettiva durata della loro partecipazione all'infrazione.
punto 4808
Riguardo a tale questione, si deve ricordare che, per quanto riguarda il mercato del cemento grigio, le imprese si sono viste irrogare un'ammenda a motivo della loro partecipazione all'infrazione constatata nell'art. 1 della decisione impugnata, vale a dire l'accordo Cembureau.
punto 4809
Nel paragrafo 65, punto 4, primo periodo della decisione impugnata, la Commissione afferma che «[tale] infrazione è stata di lunga durata».
punto 4810
Considera che detta infrazione ha avuto inizio il 14 gennaio 1983 (stesso punto, secondo periodo). Quest'ultima data corrisponde alla riunione degli Head Delegates nel corso della quale è stato concluso l'accordo Cembureau. Per i motivi esposti al terzo periodo del punto sopra indicato, Commissione considera tuttavia avvenuta a decorrere da una data successiva la partecipazione di talune ricorrenti menzionate nel precedente punto 4720. Quella della Asland, della Hornos Ibéricos, della Uniland, della Valenciana, della Cimpor e della Secil è stata così considerata aver avuto luogo a partire dal 1o gennaio 1986, quella della Holderbank a partire dal 28 maggio 1986 e quella della Aker e della Euroc a partire dal 9 giugno 1986.
punto 4811
Pur se la Commissione è in grado di fissare la data di inizio dell'infrazione costituita dall'accordo Cembureau, essa non è sicura che tale infrazione abbia mai avuto termine. Non può dunque stabilire una data finale dell'infrazione. Ritenendo che l'ultima manifestazione apparente e ad essa nota dell'accordo Cembureau consista nello scioglimento della Interciment, il 26 marzo 1993, essa prende in considerazione tale data per stabilire il periodo di riferimento ai fini del calcolo delle ammende (quarto periodo).
punto 4812
Nel paragrafo 65, punto 10, la Commissione precisa di aver tenuto conto, nel determinare l'entità dell'ammenda, della più breve partecipazione all'infrazione da parte delle ricorrenti Asland, Hornos Ibéricos, Uniland, Valenciana, Cimpor, Secil, Holderbank, Aker e Euroc.
punto 4813
Risulta dalle indicazioni da essa comunicate al Tribunale nel mese di luglio 1988 (v. nel precedente punto 4738), che la Commissione ha calcolato la durata delle infrazioni in mesi. Le imprese che, a suo parere, hanno partecipato all'accordo Cembureau durante tutto il periodo di riferimento, ovvero dal 14 gennaio 1983 al 26 marzo 1993, sono state ritenute responsabili dell'infrazione per una durata di 122 mesi. La durata dell'infrazione delle ricorrenti Asland, Hornos Ibéricos, Uniland, Valenciana, Cimpor e Secii è stata fissata a 86,5 mesi, quella della Holderbank a 82 mesi, e quella della Aker e della Euroc a 81,5 mesi.
punto 4814
Ora, l'infrazione di cui trattasi è dimostrata:
nei confronti della CBR, dal 9 giugno 1986 al 7 novembre 1988 (v. nel precedente punto 4288), ovvero per un periodo di 29 mesi;
nei confronti della Ciments luxembourgeois, della Aalborg e della Irish Cement, dal 14 gennaio 1983 al 31 dicembre 1988 (v., rispettivamente nei precedenti punti 4304, 4332 e 4365), ovvero per un periodo di 71,5 mesi;
nei confronti della Dyckerhoff, dal 14 gennaio 1983 al 7 novembre 1988 (v. nel precedente punto 4308), ovvero per un periodo di 70 mesi;
nei confronti della Vicat, dall'11 maggio 1983 al 23 aprile 1986 (v. nel precedente punto 4316), ovvero per un periodo di 35,5 mesi;
nei confronti della Ciments français, dal 14 gennaio 1983 al 17 febbraio 1989 (v. nel precedente punto 4320), ovvero per un periodo di 73 mesi;
nei confronti della Heidelberger, dal 14 gennaio 1983 al 12 agosto 1987 (v. nel precedente punto 4324), ovvero per un periodo di 55 mesi;
nei confronti della Lafarge, dal 14 gennaio 1983 al 19 maggio 1989 (v. nel precedente punto 4328), ovvero per un periodo di 76 mesi;
nei confronti della Unicem, dal 9 settembre 1986 al 3 aprile 1992 (v. nel precedente punto 4341), ovvero per un periodo di 67 mesi;
nei confronti della Valenciana, dal 1o gennaio 1986 al 13 maggio 1987 (v. nel precedente punto 4344), ovvero per un periodo di 16,5 mesi;
nei confronti della Asland, dal 28 maggio 1986 al 31 maggio 1987 (v. nel precedente punto 4352), ovvero per un periodo di 12 mesi;
nei confronti della Uniland, dal 9 settembre 1986 al 7 novembre 1988 (v. nel precedente punto 4357), ovvero per un periodo di 26 mesi;
nei confronti della Cimpor e della Secil, dal 1o gennaio 1986 al 24 aprile 1989 (v., rispettivamente nei precedenti punti 4368 e 4371), ovvero per un periodo di 40 mesi;
nei confronti della Italcementi, dal 19 marzo 1984 al 3 aprile 1992 (v. nel precedente punto 4380), ovvero per un periodo di 96,5 mesi;
nei confronti della Holderbank, dal 28 maggio 1986 al 7 novembre 1988 (v. nel precedente punto 4384), ovvero per un periodo di 29,5 mesi;
nei confronti della Hornos Ibéricos, dal 1o gennaio 1986 al 19 maggio 1989 (v. nel precedente punto 4387), ovvero per un periodo di 40,5 mesi;
nei confronti della Aker e della Euroc, dal 9 giugno 1986 al 7 novembre 1988 (v., rispettivamente nei precedenti punti 4393 e 4397), ovvero per un periodo di 29 mesi;
nei confronti della Cementir, dal 14 gennaio 1983 al 3 aprile 1992 (v. nel precedente punto 4401), ovvero per un periodo di 110,5 mesi;
nei confronti della Blue Circle, dal 18 novembre 1983 al 7 novembre 1988 (v. nel precedente punto 4406), ovvero per un periodo di 59,5 mesi;
nei confronti della Halkis, dal 18 novembre 1983 al 1o settembre 1986 (v. nel precedente punto 4416), ovvero per un periodo di 33,5 mesi.
punto 4815
Si dovrà pertanto ridurre in misura corrispondente l'ammenda inflitta a tali ricorrenti (v. qui di seguito al punto 5115), con la precisazione che, nei confronti di ciascuna di esse, l'ammenda sarà riferita alla proporzione del periodo complessivo di 122 mesi rappresentata dall'effettiva durata della loro partecipazione, in conformità del metodo di calcolo applicato dalla Commissione ai destinatari della decisione impugnata ai quali non ha addebitato la partecipazione durante tutto il periodo di riferimento.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › VI — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e del principio di proporzionalità per quanto riguarda la durata dell'infrazione rilevata sul mercato del cemento bianco
punto 4816
La Dyckerhoff contesta alla Commissione di non aver proceduto alla valutazione della durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese ai fini della fissazione delle ammende di cui all'art. 10 della decisione impugnata.
punto 4817
Tuttavia, la Dyckerhoff non adduce, a sostegno della sua critica, alcun elemento atto a smentire la constatazione della Commissione secondo la quale essa ha partecipato all'infrazione commessa sul mercato del cemento bianco durante tutto il periodo preso in considerazione nell'art. 7 della decisione impugnata, vale a dire dal 6 maggio 1982 al 26 maggio 1988. La Commissione poteva quindi giustamente prendere in considerazione tale durata d'infrazione nel determinare le ammende.
punto 4818
La Ciments français afferma di essersi dimessa dal WCC nell'ottobre 1988.
punto 4819
Tuttavia, l'infrazione sanzionata riguardo al mercato del cemento bianco è stata considerata aver avuto luogo fino al 26 maggio 1988 (decisione impugnata, art. 7 e paragrafo 65, punto 4, ultimo periodo). L'affermazione della Ciments français è pertanto del tutto ininfluente.
punto 4820
In conclusione, si devono respingere i motivi esaminati.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › VII — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti nella valutazione della gravità dell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio
punto 4821
Alcune ricorrenti contestano gli elementi richiamati dalla Commissione nel paragrafo 65, punto 5, della decisione impugnata a sostegno della sua affermazione secondo la quale l'infrazione relativa all'accordo Cembureau è stata di particolare gravità. Un argomento riguarda la circostanza attenuante presa in considerazione nel paragrafo 65, punto 6. Alcune ricorrenti si riferiscono a circostanze che la Commissione avrebbe ignorato nel valutare la gravità di tale infrazione.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › VII — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti nella valutazione della gravità dell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio › Sulle circostanze aggravanti prese in considerazione nel paragrafo 65, punto 5, della decisione impugnata
punto 4822
Nel paragrafo 65, punto 5, della decisione impugnata, la Commissione afferma:
«Nel determinare l'ammontare globale delle ammende, la Commisione ha tenuto conto del fatto che l'infrazione rappresentata dall'accordo o principio Cembureau e dalle varie misure di applicazione di detto accordo risulta di particolare gravità e giustifica quindi ammende di notevole entità per i seguenti motivi:
la collusione in materia di ripartizione dei mercati e di scambio di informazioni, a tale preciso scopo, costituisce di per sé una gravissima restrizione della concorrenza;
il mercato del cemento è un settore industriale di base importantissimo per l'industria della costruzione e per l'economia in generale;
le imprese e associazioni di imprese che hanno partecipato alle infrazioni rappresentano la quasi totalità del mercato comunitario del cemento - mercato in cui peraltro non si registra l'ingresso di nuovi concorrenti;
la collusione è stata istituzionalizzata all'interno di organismi internazionali o di riunioni e contatti bilaterali o multilaterali aventi per oggetto la regolamentazione e l'organizzazione del mercato del cemento;
sebbene la collusione abbia avuto luogo in un contesto istituzionale avente anche obiettivi legittimi, le imprese hanno manifestato la volontà di tenere segrete le loro azioni e/o decisioni allorché il loro comportamento poteva costituire un'infrazione alle regole di concorrenza (cfr. supra, in particolare parr. 19 e da 24 a 28). Anche quando hanno manifestato l'intenzione di procedere ad una notifica, ciò in realtà non è avvenuto (cfr. par. 26)».
punto 4823
In primo luogo, la Lafarge contesta alla Commissione di aver proceduto ad una globalizzazione abusiva della gravità dell'infrazione. Le considerazioni esposte nel paragrafo 65, punto 5, della decisione impugnata, anche a supporle esatte, riguarderebbero solo l'infrazione principale di cui all'art. 1. Esse non potrebbero applicarsi alle misure di attuazione di quest'ultima.
punto 4824
Si deve al riguardo ricordare che, relativamente al mercato del cemento grigio, le ammende sono state inflitte per l'infrazione constatata nell'art. 1 della decisione impugnata. Le circostanze aggravanti indicate nel paragrafo 65, punto 5, si riferiscono proprio a tale infrazione. Quanto al resto, la Lafarge non fornisce, nell'ambito di tale argomento, alcun elemento a sostegno della sua affermazione diretta ad escludere l'applicazione di tali circostanze aggravanti alle misure di attuazione di detta infrazione. Il suo argomento deve essere pertanto respinto.
punto 4825
In secondo luogo, la Lafarge contesta l'affermazione della Commissione secondo la quale il mercato del cemento è un settore industriale di base importantissimo per la costruzione (decisione impugnata, paragrafo 65, punto 5, secondo trattino). Essa afferma che, in termini di valore, tale mercato rappresenta solo una percentuale minima.
punto 4826
Ciononostante, non può essere ragionevolmente contestato che il cemento è un prodotto essenziale per l'industria edilizia e, di conseguenza per l'economia in generale. L'argomento della Lafarge deve essere pertanto respinto.
punto 4827
In terzo luogo, la Blue Circle sostiene che nessun elemento di prova consente di suffragare l'affermazione secondo la quale le imprese e le associazioni che hanno partecipato all'infrazione rappresentavano praticamente tutto il mercato comunitario del cemento. Al contrario, tale affermazione sarebbe smentita dal fatto che la Commissione ha abbandonato gli addebiti che aveva mosso nei confronti di 18 produttori europei di cemento (decisione impugnata, paragrafo 4, punto 1).
punto 4828
Tuttavia, l'infrazione relativa all'accordo Cembureau ha coinvolto i principali produttori europei di cemento, il complesso delle associazioni di categoria rappresentanti i mercati della Comunità nonché l'associazione europea Cembureau. La Commissione poteva quindi giustamente considerare che le imprese e le associazioni di imprese che avevano partecipato a tale infrazione rappresentavano la «quasi totalità del mercato comunitario del cemento» (decisione impugnata, paragrafo 65, punto 5, terzo trattino). Di conseguenza, si deve respingere l'argomento della Blue Circle.
punto 4829
In quarto luogo, la Cementir confuta l'affermazione secondo la quale la collusione è stata istituzionalizzata all'interno di organismi internazionali. Essa sostiene che le organizzazioni di categoria alle quali ha aderito non perseguivano una finalità anticoncorrenziale.
punto 4830
Si deve nondimeno ricordare che la Cementir ha assistito, come membro diretto della Cembureau, alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 7 novembre 1984, nel corso delle quali è stato deciso l'accordo Cembureau. Essa ha partecipato, nell'ambito dell'accordo relativo alla ETF, alla strategia collettiva diretta ad eliminare le importazioni in Europa occidentale, in particolare quelle provenienti dalla Grecia. Ha partecipato, dal 1984 al 1988, al sistema di scambio periodico di informazioni sui prezzi in vigore nell'ambito della Cembureau, per facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau. Ne consegue che la circostanza aggravante relativa al carattere istituzionalizzato della collusione le è opponibile.
punto 4831
Da parte sua, la Blue Circle contesta alla Commissione di aver preservato l'apparenza superficiale di un cartello istituzionalizzato, mentre aveva rinunciato agli addebiti nazionali e agli addebiti relativi all'intesa euro-britannica.
punto 4832
Tale argomento non può essere accolto. Risulta, infatti, dall'esame della decisione impugnata al quale si è proceduto che, nonostante la rinuncia ricordata, la Commissione ha dimostrato il carattere istituzionalizzato della collusione all'attuazione della quale ha partecipato la Blue Circle sul mercato del cemento grigio all'interno della ETF e dell'EPC.
punto 4833
In quinto luogo, le ricorrenti Lafarge, Aker e Euroc negano qualsiasi strategia dissimulatoria. La Lafarge ricorda le trattative avviate dal 1973 con la Commissione, in particola sulla questione dei punti-base. Afferma del pari che le azioni intraprese all'insorgere del problema legato alle importazioni di cemento proveniente dalla Grecia derivavano da azioni politiche che avevano appunto lo scopo di sensibilizzare la Commissione nei confronti di tale problema. La Aker e la Euroc sostengono che le imprese considerate non avevano alcuna ragione di mantenere segrete le loro azioni, dal momento che esse non si erano rese conto che queste ultime fossero in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato. A loro parere, l'affermazione della Commissione è anche contraddetta dalla massa di documenti che quest'ultima ha potuto raccogliere in occasione delle verifiche.
punto 4834
La Unicem afferma che gli elementi addotti dalla Commissione nel paragrafo 65, punto 5, quinto trattino, della decisione impugnata per illustrare la volontà delle parti di mantenere segrete le loro azioni non la riguardano.
punto 4835
La Cementir sostiene che nessun documento del fascicolo dimostra l'esistenza della sua volontà di mantenerle segrete.
punto 4836
Si deve ricordare che le ricorrenti Aker, Euroc e Cementir hanno condiviso, in occasione della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, la volontà comune dei partecipanti di mantenere segreta la conclusione dell'accordo Cembureau (v. nel precedente punto 976).
punto 4837
Le ricorrenti Lafarge, Unicem, Aker e Euroc hanno partecipato all'accordo costitutivo della ETF e alle misure di difesa del mercato italiano. Tali diverse misure erano dirette ad eliminare le importazioni destabilizzanti in Europa occidentale, in particolare quelle provenienti dalla Grecia. Mentre era stato suggerito, in occasione dell'elaborazione del documento di Zurigo/Céligny, di informare la Commissione delle azioni collettive previste a tal fine (decisione impugnata, paragrafo 25, punto 7; documento n. 33.126/18779), nessuna impresa ha potuto dimostrare che ciò sia avvenuto per quanto riguarda le misure sopra menzionate.
punto 4838
Le ricorrenti Lafarge, Aker e Euroc sono state anche parti dell'accordo costitutivo della Interciment. Benché diversi pareri legali raccomandassero di notificare quest'ultima alla Commissione per la sua finalità manifestamente illecita, tale notifica non è mai avvenuta (v. nel precedente punto 2984).
punto 4839
Risulta da quanto precede che la Commissione poteva giustamente prendere in considerazione a carico delle ricorrenti Lafarge, Unicem, Aker, Euroc e Cementir la circostanza aggravante relativa alla volontà di mantenere segrete le infrazioni commesse.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › VII — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti nella valutazione della gravità dell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio › Sulla circostanza attenuante presa in considerazione nel paragrafo 65, punto 6, della decisione impugnata
punto 4840
Nel paragrafo 65, punto 6, della decisione impugnata, la Commissione afferma:
«Per determinare l'importo delle ammende, la Commissione ha tenuto conto del fatto che le imprese comunitarie hanno dovuto far fronte, durante il periodo preso in considerazione, a flussi di cemento repentini e di maggior entità nel momento in cui l'industria cimentaria incontrava difficoltà ad uscire dalla congiuntura economica negativa».
punto 4841
La Lafarge afferma di non essere in grado di determinare l'impatto di tale circostanza attenuante sul calcolo dell'ammenda che le è stata inflitta.
punto 4842
Tale argomento deve essere respinto. La Commissione, infatti, non è tenuta a quantificare, nel fissare le ammende, i diversi fattori da essa presi in considerazione nel valutare la gravità dell'infrazione.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › VII — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti nella valutazione della gravità dell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio › Sulla mancata considerazione di talune circostanze attenuanti › A — Dimensioni e influenza sul mercato dell'impresa autrice della trasgressione
punto 4843
Le ricorrenti Vicat, Uniland, Irish Cement, Cimpor, Secil, Hornos Ibéricos e Cementir contestano alla Commissione di non aver tenuto conto del fatto che la loro influenza sul mercato era limitata a causa delle loro ridotte dimensioni, quota di mercato e volume d'affari.
punto 4844
Ricordando la sentenza Boël/Commissione, citata nel precedente punto 1353 (punto 131), la Vicat aggiunge che il suo azionariato è familiare e che non fa parte di una potente entità economica. La Irish Cement precisa che non è controllata da nessuna altra impresa europea e che non ne controlla a sua volta. La Cementir afferma che non ha alcun legame con unità per la produzione di cemento situate in altri paesi.
punto 4845
Occorre ricordare che, tra i fattori da prendere in considerazione per valutare la gravità di un'infrazione, possono rientrare le dimensioni e la potenza economica dell'impresa e, quindi, l'influenza che questa ha potuto esercitare sul mercato (v. sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, citata nel precedente punto 439, punti 120 e 129, e IAZ e a./Commissione, citata nel precedente punto 1320, punto 52).
punto 4846
Nella fattispecie, risulta dalle indicazioni trasmesse dalla Commissione al Tribunale (v. nel precedente punto 4738) che quest'ultima ha inflitto alle imprese un'ammenda calcolata in rapporto al loro fatturato. Tali indicazioni fanno inoltre apparire che le ricorrenti Vicat, Uniland, Irish Cement, Cimpor, Secil, Hornos Ibéricos e Cementir si sono viste irrogare un'ammenda calcolata sul loro fatturato, mentre le imprese che si trovavano alla testa di un gruppo durante il periodo considerato sono state colpite da un'ammenda calcolata sulla base del loro fatturato consolidato. Le ammende inflitte alle imprese sono quindi in funzione delle loro dimensioni, del loro potere economico e, pertanto, della loro influenza sul mercato.
punto 4847
Nel fissare un'ammenda la natura dell'azionariato è di per sé ininfluente ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione commessa da un'impresa.
punto 4848
Infine, nella sentenza Boël/Commissione, citata nel precedente punto 1353, ricordata dalla Vicat, il Tribunale ha solo corretto la disparità di trattamento subita dall'impresa di cui trattavasi rispetto ad imprese che, benché non appartenessero ad entità economiche meno potenti di quella alla quale apparteneva tale impresa, si erano viste accordare dalla Commissione il beneficio di una circostanza attenuante consistente nel fatto che il loro comportamento illecito aveva avuto effetti anticoncorrenziali limitati in quanto esse non appartenevano a potenti entità economiche (v. punti 131 e 132 della sentenza). La Vicat non può quindi fondarsi su tale sentenza per sostenere che la Commissione ha violato i principi sanciti dalla giurisprudenza non riducendo la sua ammenda in considerazione del fatto che essa non apparteneva ad una potente entità economica.
punto 4849
Si deve, in conclusione, respingere l'argomento delle ricorrenti.
punto 4850
La Ciments luxembourgeois considera che l'entità dell'ammenda che le è stata inflitta è del tutto iniqua, nei limiti in cui il suo fatturato nel 1991 ammontava a 1764000000 LUE
punto 4851
Tuttavia, in quanto tale argomento consiste nel contestare alla Commissione di aver inflitto alla Ciments luxembourgeois un'ammenda sproporzionata tenuto conto del suo modesto fatturato, esso deve essere respinto per i motivi enunciati nel precedente punto 4846.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › VII — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti nella valutazione della gravità dell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio › Sulla mancata considerazione di talune circostanze attenuanti › B — Assenza o scarsa rilevanza degli effetti anticoncorrenziali delle infrazioni
punto 4852
Alcune ricorrenti contestano alla Commissione di non aver preso in considerazione l'assenza o, quanto meno, la scarsa rilevanza degli effetti anticoncorrenziali, reali o potenziali, dei comportamenti costituenti infrazione che sono loro addebitati.
punto 4853
La Vicat sottolinea che la pratica concordata di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata ha avuto un effetto anticoncorrenziale irrisorio, tenuto conto della scarsa rappresentatività delle due imprese di cui trattasi, da un lato, e della esiguità delle loro vendite nella zona geografica interessata dai suoi contatti controversi con la Buzzi, d'altro lato. Contesta alla Commissione di non aver proceduto ad un'analisi del mercato e del livello di pregiudizio della concorrenza sul mercato regionale del sud della Francia.
punto 4854
La Aalborg e la Italcementi contestano alla Commissione di non aver tenuto conto del fatto che la loro partecipazione all'infrazione non aveva avuto alcun effetto sul mercato. La Italcementi aggiunge che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato italiano e del proprio comportamento, l'accordo Cembureau avrebbe avuto la stessa natura, la stessa ampiezza, la stessa durata e gli stessi effetti di quelli descritti nella decisione impugnata se la Commissione non avesse ritenuto sussistere la sua partecipazione.
punto 4855
La Unicem contesta alla Commissione di non aver ammesso che il suo comportamento non aveva causato alcun pregiudizio ai consumatori. Tale comportamento, infatti, non avrebbe impedito il costante aumento, tra il 1986 e il 1991, delle importazioni in Italia di cemento proveniente dalla Grecia.
punto 4856
La Asland afferma che la decisione impugnata non contiene alcun brano sugli effetti reali dell'infrazione constatata. Imputa alla Commissione di non aver esaminato tali effetti, privandosi in tal modo di un importante elemento di valutazione della gravità dei comportamenti di cui trattasi. Tale analisi, infatti, avrebbe, a suo parere, portato la Commissione a constatare che gli scambi intracomunitari di cemento erano aumentati dal 1985.
punto 4857
La Irish Cement insiste sull'assenza di effetto anticoncorrenziale della sua partecipazione agli scambi di informazioni sui prezzi considerati nella decisione impugnata.
punto 4858
La Cimpor contesta alla Commissione di non aver raffrontato gli effetti reali della sua partecipazione all'infrazione a quelli legati alla partecipazione delle altre imprese di cui trattasi.
punto 4859
La Secil contesta alla Commissione di non aver tenuto conto degli effetti reali della sua partecipazione all'infrazione.
punto 4860
La Cementir sostiene che la Commissione, astenendosi dal prendere in considerazione le peculiarità del mercato del cemento, non ha constatato che, per la natura stessa dei rapporti di concorrenza che esistevano su tale mercato, gli effetti restrittivi che potevano eventualmente essere derivati dalle infrazioni constate avevano necessariamente avuto un'importanza marginale, limitata ad una riduzione degli scambi che avrebbero potuto aver luogo nelle zone di frontiera tra i mercati regionali.
punto 4861
La Blue Circle contesta alla Commissione di non aver tenuto conto del fatto che, durante il periodo di infrazione, i flussi commerciali intracomunitari erano aumentati in maniera significativa e che le importazioni di cemento nel Regno Unito si erano accresciute, a dispetto del fatto che importanti limitazioni, indipendenti da qualsiasi comportamento illecito, pesavano su tali importazioni.
punto 4862
Si deve ricordare che, per constatare che un accordo è contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato, non è necessario dimostrare che l'accordo di cui trattasi ha avuto un effetto anticoncorrenziale. La constatazione che tale accordo perseguiva un obiettivo anticoncorrenziale è sufficiente a farlo dichiarare contrario a tale norma del Trattato (v. giurisprudenza citata nel precedente punto 837).
punto 4863
In materia di ammende, la valutazione degli effetti di un'infrazione può essere pertinente laddove la Commissione si basi, per quanto riguarda la valutazione della gravità dell'infrazione di cui trattasi, proprio su tali effetti e non pervenga a provarli o a fornire valide ragioni per tenerne conto.
punto 4864
Si deve, nella fattispecie, rilevare che nel paragrafo 65, punto 5, della decisione impugnata, per concludere per la particolare gravità dell'accordo Cembureau, la Commissione non si basa sulla considerazione che quest'ultimo si sia tradotto in effetti anticoncorrenziali. Sottolinea, giustamente, che la collusione in materia di ripartizione dei mercati e di scambio di informazioni, a tale preciso scopo, costituisce di per sé una gravissima restrizione della concorrenza (decisione impugnata, paragrafo 65, punto 5, primo trattino).
punto 4865
Risulta, certo, dal paragrafo 65, punto 9, che, per valutare le rispettive responsabilità delle imprese interessate, la Commissione si è basata sugli effetti delle misure mediante le quali le imprese avevano applicato l'accordo Cembureau. Fa così pesare la responsabilità più grave sulle imprese che avevano partecipato a misure «aventi effetti diretti finalizzati alla compartimentazione dei mercati nazionali» [stesso punto, lett. a)]. Per contro, ha reputato meno grave la responsabilità delle imprese che avevano partecipato unicamente a misure di canalizzazione delle eccedenze di produzione verso i paesi terzi, per il fatto che tali misure avevano « effetti meno diretti sulla protezione dei mercati nazionali» [stesso punto, lett. b), primo trattino].
punto 4866
Queste ultime considerazioni non possono tuttavia essere considerate un'analisi degli effetti anticoncorrenziali rilevati a seguito dell'infrazione, che la Commissione avrebbe avuto l'obbligo di suffragare con indicazioni concrete. Esse derivano da una valutazione teorica, del resto non contestata dalle ricorrenti, degli effetti sulla concorrenza potenzialmente legati a questi due tipi di misure.
punto 4867
L'argomento delle ricorrenti deve essere, di conseguenza, respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › VII — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti nella valutazione della gravità dell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio › Sulla mancata considerazione di talune circostanze attenuanti › C — Comportamento sul mercato durante il periodo considerato
punto 4868
La Vicat contesta alla Commissione di non aver preso in considerazione l'autonomia della sua strategia commerciale, centrata in particolare sullo sviluppo di un prodotto che essa è l'unica a fabbricare, il «Prompt».
punto 4869
Cionondimeno, tale elemento non dimostra che la Vicat abbia tentato di sottrarsi all'applicazione dell'accordo Cembureau durante il periodo, compreso tra l'11 maggio 1983 e il 23 aprile 1986, nel quale ha aderito a detto accordo mediante la sua partecipazione alla pratica concordata constatata nell'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione impugnata (v. nel precedente punto 4316). Il suo argomento deve essere respinto.
punto 4870
La Asland contesta alla Commissione di non accordare, nella decisione impugnata, alcuna importanza al suo comportamento concorrenziale durante il periodo considerato. Essa fa rinvio a talune tabelle che attestano l'aumento costante, tra il 1985 e il 1991, degli scambi di cemento tra la Spagna e gli altri paesi della Comunità. Mette anche l'accento sulla sua partecipazione nel capitale della Hispacement, controllata comune di numerosi produttori catalani diretta alla promozione del commercio di cemento al di fuori del mercato catalano.
punto 4871
Si deve ricordare che la partecipazione della Asland all'accordo Cembureau è dimostrata solo per il periodo compreso tra il 28 maggio 1986 e il 31 maggio 1987 (v. nel precedente punto 4352). Pertanto, le indicazioni della Asland riferentisi al periodo precedente al 28 maggio 1986 e a quello successivo al 31 maggio 1987 sono oramai non pertinenti.
punto 4872
Peraltro, dei dati globali che indicano un aumento costante, a partire dal 1985, delle esportazioni di cemento dalla Spagna verso gli altri paesi della Comunità non provano che la Asland abbia personalmente adottato un comportamento concorrenziale sul mercato.
punto 4873
Infine, l'accordo Cembureau non vietava totalmente il commercio intracomunitário di cemento. Esso era diretto ad impedire le sole esportazioni «selvagge», che potevano destabilizzare i mercati. Esso non escludeva le esportazioni a carattere tradizionale, o addirittura strutturale (v. nel precedente punto 1121).
punto 4874
In tale contesto le circostanze addotte dalla Asland non possono essere interpretate come attestanti la sua volontà di sottrarsi all'applicazione dell'accordo Cembureau durante il periodo nel corso del quale ha aderito a tale accordo.
punto 4875
Si deve pertanto respingere l'argomento della Asland.
punto 4876
La Cementir contesta alla Commissione di aver sistematicamente omesso di tenere conto della politica da essa effettivamente adottata sul mercato durante il periodo di cui trattasi. La Commissione non avrebbe nemmeno dimostrato che la politica della Cementir rispecchiasse il risultato delle intese constatate. Così, la sua partecipazione agli accordi conclusi con la Calcestruzzi non avrebbe avuto, e non avrebbe potuto avere, il minimo effetto sulle importazioni di cemento proveniente dalla Grecia, le quali sarebbero aumentate sensibilmente a partire dal 1987.
punto 4877
Tuttavia, la Cementir non presenta, a sostegno del suo argomento, alcun elemento atto a dimostrare che ha tentato di sottrarsi all'accordo Cembureau durante il periodo, compreso tra il 14 gennaio 1983 e il 3 aprile 1992, nel corso del quale ha aderito a tale accordo. Il notevole aumento delle importazioni in Italia di cemento proveniente dalla Grecia non può, a tale riguardo, essere considerato rivelatore della sua volontà di prendere le distanze da tale accordo (v. nel precedente punto 4401). Esso significa tutt'al più che le misure di applicazione di quest'ultimo, alle quali, come è stato rilevato nei precedenti punti 3283-3290 e 3343-3396, la Cementir ha partecipato a seguito dell'insorgere del problema connesso con le importazioni in Europa occidentale di cemento proveniente dalla Grecia, non hanno prodotto gli effetti attesi sul mercato italiano. L'argomento della Cementir deve essere, di conseguenza, respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › VII — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti nella valutazione della gravità dell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio › Sulla mancata considerazione di talune circostanze attenuanti › D — Assenza di vantaggi tratti dall'infrazione
punto 4878
Le ricorrenti Vicat e Ciments français contestano alla Commissione di non aver tenuto conto del fatto che esse non hanno tratto alcun vantaggio dalle infrazioni loro imputate.
punto 4879
La Lafarge afferma che la Commissione non ha tenuto conto delle regole da essa stessa dettate, in particolare nella sua XXI Relazione sulla politica di concorrenza, secondo le quali il vantaggio economico che imprese perseguite hanno tratto dall'infrazione sarebbe stato in avvenire l'elemento determinante nel calcolare l'entità dell'ammenda.
punto 4880
La Irish Cement contesta alla Commissione di non avere dimostrato, e neppure tentato di dimostrare, che essa aveva tratto o tentato di trarre un qualsiasi vantaggio economico dal risultato delle sue attività illecite.
punto 4881
Tuttavia, l'assenza per un'impresa di vantaggi tratti dall'infrazione non può impedire l'applicazione di un'ammenda, se non a prezzo di privare quest'ultima del suo potere dissuasivo (v. sentenza 6 aprile 1995, Ferriere Nord/Commissione, citata nel precedente punto 779, punto 53). Ne consegue che la Commissione non è tenuta, ai fini della fissazione delle ammende, a dimostrare che l'infrazione ha procurato un vantaggio illecito alle imprese considerate né a prendere in considerazione l'eventuale assenza di vantaggi tratti dall'infrazione di cui trattasi.
punto 4882
La valutazione del profitto illecito generato dall'infrazione può, certo, essere pertinente qualora la Commissione si basi per l'appunto su tale profitto per valutare la gravità dell'infrazione e/o per calcolare le ammende.
punto 4883
Ciò non si verifica tuttavia nella fattispecie. Nel paragrafo 65, punto 5, della decisione impugnata, la Commissione non si richiama all'esistenza di un vantaggio legato all'accordo Cembureau per concludere per la particolare gravità di tale infrazione. Come è stato rilevato (v. nel precedente punto 4846), essa ha calcolato le ammende sulla base del fatturato delle imprese considerate.
punto 4884
Per quanto riguarda la Lafarge, si deve ancora precisare che nella sua XXI Relazione sulla politica di concorrenza, la Commissione afferma (pag. 120):
« Nel fissare l'ammenda la Commissione tiene conto di tutti i fatti rilevanti della fattispecie. Un elemento che prenderà maggiormente in considerazione è il profitto che le imprese che hanno violato le norme di concorrenza hanno tratto dalle loro infrazioni. Ogniqualvolta la Commissione è in grado di accertare il livello di tale profitto realizzato illegalmente, anche se non è in grado di calcolarlo con precisione, può basare su tale elemento il calcolo dell'ammenda. »
punto 4885
Tali indicazioni non significano che la Commissione si sia ormai imposta l'onere di dimostrare in qualsiasi caso, ai fini della determinazione dell'ammenda, il vantaggio economico connesso all'infrazione constatata. Esse rispecchiano unicamente la sua volontà di prendere maggiormente in considerazione tale elemento e di adottarlo come base di calcolo delle ammende, purché essa sia stata in grado di valutarlo, anche solo approssimativamente. Ciò non si è verificato nella fattispecie.
punto 4886
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si devono respingere gli argomenti della Vicat, della Lafarge e della Irish Cement al riguardo.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › VII — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti nella valutazione della gravità dell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio › Sulla mancata considerazione di talune circostanze attenuanti › E — Situazione del mercato del cemento durante il periodo considerato
punto 4887
La Irish Cement afferma di essere stata vittima, dal 1982 al 1986, di un notevole dumping sul suo mercato nazionale da parte degli esportatori di paesi terzi, il che l'avrebbe peraltro indotta a presentare una denuncia presso la Commissione. La Hornos Ibéricos contesta alla Commissione di non aver preso in considerazione la situazione generale del mercato del cemento durante il periodo considerato.
punto 4888
A tale riguardo, si deve ricordare che, nel paragrafo 65, punto 6, della decisione impugnata, la Commissióne afferma: «Per determinare l'importo delle ammende, la Commissione ha tenuto conto del fatto che le imprese comunitarie hanno dovuto far fronte, durante il periodo preso in considerazione, a flussi di cemento repentini e di maggior entità nel momento in cui l'industria cimentaria incontrava difficoltà ad uscire dalla congiuntura economica negativa».
punto 4889
Invitata a precisare tale affermazione in corso di causa, essa ha spiegato (risposta del 6 luglio 1998 ad un quesito scritto del Tribunale):
« [L]a menzione, nel paragrafo 65, punto 6, della decisione, dei ‘flussi di cemento repentini e di maggior entità’ si riferisce alle importazioni provenienti da paesi terzi. Durante il periodo dell'infrazione, si sono avute, in particolare, rilevanti importazioni provenienti dalla Tunisia, della Turchia e dalla Romania, contro le quali sono state presentate denunce antidumping».
punto 4890
All'udienza, la Irish Cement ha precisato che essa intendeva le importazioni provenienti dalla Germania Est e dalla Spagna.
punto 4891
A tal riguardo, si deve rilevare che le spiegazioni della Commissione mostrano che gli esempi riguardanti le importazioni provenienti dalla Tunisia, dalla Turchia e dalla Romania sono indicativi, non esaustivi.
punto 4892
Del resto, una decisione costituisce un insieme e ogni sua parte va letta alla luce delle altre (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 66, e 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports Group/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51). Le considerazioni enunciate nel paragrafo 65, punto 6, della decisione impugnata devono essere quindi lette alla luce del ragionamento contenuto nell'esposizione dei fatti, in cui si menzionano i problemi provocati, durante il periodo considerato dalla Irish Cement, dalle importazioni provenienti dalla Germania Est e dalla Spagna (v. paragrafi 18, punti 2 e 3, e 19, punti 9 e 10).
punto 4893
Tenuto conto di quel che precede, si devono respingere gli argomenti della Irish Cement e della Hornos Ibéricos.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › VII — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti nella valutazione della gravità dell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio › Sulla mancata considerazione di talune circostanze attenuanti › F — Legittima difesa
punto 4894
Le ricorrenti Ciments français, Lafarge, Unicem, Hornos Ibéricos e Blue Circle contestano alla Commissione di non aver tenuto conto del fatto che le misure adottate contro le importazioni di cemento provenienti dalla Grecia scaturivano da una reazione di legittima difesa di fronte alle condizioni di concorrenza sleale nelle quali tali importazioni intervenivano. Esse contestano alla Commissione la sua inerzia e l'inefficacia delle sue azioni nei confronti degli aiuti all'epoca concessi dalle autorità elleniche alla loro industria del cemento.
punto 4895
Facendo riferimento alla sentenza AITEC e a./Commissione, citata nel precedente punto 2554, le ricorrenti Ciments français, Unicem e Hornos Ibéricos sostengono che la Commissione non ha correttamente analizzato gli effetti delle importazioni di cemento provenienti dalla Grecia. L'istituzione convenuta non avrebbe cosi correttamente valutato le difficoltà provocate da tali importazioni, illecitamente sovvenzionate.
punto 4896
Riguardo a tale questione, oltre a quanto esposto nei precedenti punti 2556-2559, occorre ricordare che sul mercato del cemento grigio tali ricorrenti sono state colpite con l'ammenda fissata nell'art. 9 della decisione impugnata a motivo dell'infrazione relativa all'accordo Cembureau, il quale era diretto all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e alla regolamentazione dei trasferimenti di cemento fra i paesi della Comunità (v. nel precedente punto 1085).
punto 4897
Il loro coinvolgimento in tale infrazione è consistito, in tutto o in parte, in comportamenti illeciti del tutto estranei al problema relativo alle importazioni di cemento a basso prezzo proveniente dalla Grecia, o la cui portata andava oltre l'ambito di tale problema.
punto 4898
Da un lato, la Unicem ha partecipato allo scambio periodico di informazioni sui prezzi allo scopo di facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau (art. 2, n. 2). La Lafarge ha partecipato ad una pratica concordata con la Buzzi relativa alla ripartizione del mercato della Francia meridionale [art. 3, n. 1, lett. a)]. La Ciments français e la Lafarge sono state coinvolte in accordi e pratiche concordate riguardanti la regolamentazione delle forniture di cemento tra la Germania e la Francia [art. 3, n. 3, lett. a)]. La Ciments français, la Lafarge, la Hornos Ibéricos e la Blue Circle hanno preso parte alla pratica concordata continua dell'EPC riguardante l'esame della situazione dei mercati comunitari, la ripartizione dei mercati dei paesi terzi, la fissazione dei prezzi per i prodotti destinati alla grande esportazione, lo scambio di dati relativi ad ogni singola impresa sulle quantità di prodotto disponibili per l'esportazione e sulle esportazioni effettuate nei paesi terzi, e destinata a prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità (art. 6).
punto 4899
D'altra parte, pur se le misure adottate nell'ambito dell'accordo relativo alla ETF sono, certamente, state prese a seguito della minaccia connessa alle importazioni di cemento a basso prezzo proveniente dalla Grecia, molte di tali misure perseguivano un obiettivo illecito che andava oltre l'ambito di tale vicenda. Così, l'accordo costitutivo della ETF ha avuto ad oggetto l'eliminazione di qualsiasi introduzione di cemento a basso prezzo che potesse destabilizzare i mercati europei (v. nel precedente punto 2560). L'accordo costitutivo della Interciment era diretto all'attuazione delle misure dissuasive e persuasive nei confronti dei paesi che minacciavano la stabilità dei mercati dei paesi membri (art; 4, n. 2).
punto 4900
Occorre, infine, sottolineare, per quanto riguarda le misure indicate nell'art. 4, n. 3, che un'impresa non può utilmente avvalersi del carattere difensivo dell'intesa alla quale ha partecipato, dal momento che essa ha fatto ricorso a misure incompatibili con il diritto comunitario per proteggere i mercati dei partecipanti contro la concorrenza dei produttori di altri Stati membri (sentenza 6 aprile 1995, Baustahlgewebe/Commissione, citata nel precedente punto 415, punto 148).
punto 4901
L'argomento delle ricorrenti deve essere, di conseguenza, respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › VII — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti nella valutazione della gravità dell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio › Sulla mancata considerazione di talune circostanze attenuanti › G — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo
punto 4902
La Lafarge e la Valenciana sottolineano il loro atteggiamento di cooperazione con la Commissione nel corso del procedimento amministrativo. La Valenciana afferma di aver agevolato le verifiche effettuate dalla Commissione nei suoi locali, di aver presentato osservazioni scritte e orali sulla CA, pur non essendo esattamente a conoscenza di quanto le veniva contestato, e di aver partecipato all'audizione, la Aker e la Euroc sostengono di aver trasmesso alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo il resoconto della riunione dell'ETF tenutasi il 19 agosto 1986, redatto dal signor Ulestig (Scancem). La Commissione avrebbe ritenuto tale documento sufficientemente importante da inviarlo a tutti i destinatari della CA. La Aker e la Euroc aggiungono di aver delegato all'audizione del marzo 1993 uno dei loro dirigenti principali, nonché il primo presidente della Scancem.
punto 4903
Tuttavia, la Lafarge non suffraga le sue affermazioni con alcun elemento che consenta di valutarne la fondatezza. Per questa sola ragione, il suo argomento deve essere respinto.
punto 4904
Quanto alla Valenciana, il suo comportamento non ha superato l'esecuzione degli obblighi e l'esercizio dei diritti che procedono dalla normativa applicabile allo svolgimento del procedimento amministrativo in materia di infrazioni al diritto comunitario della concorrenza. Anche il suo argomento deve essere respinto (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-12/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-907, punti 341 e 342). Per gli stessi motivi deve essere del pari respinto l'argomento della Aker e della Euroc relativo alla presenza di uno dei loro principali dirigenti e del primo presidente della Scancem all'audizione del marzo 1993.
punto 4905
La Aker e la Euroc hanno effettivamente allegato alla loro risposta alla CA (allegato 3 documento 15) il resoconto della riunione dell'ETF tenutasi il 19 agosto 1986, redatto dal signor Ulestig (Scancem), documento che la Commissione menziona varie volte nell'esposizione dei fatti (paragrafi 25, punti 14-20, 27, punto 3, e 28, punti 3, 15-18 e 22) e nella valutazione giuridica (paragrafi 53, punti 7 e 8, 55, punto 1, e 56, punti 5, 8, 11 e 13) dedicate alla ETE
punto 4906
Tuttavia, risulta dalla loro risposta alla CA (punti 6.3.5.7 e 6.3.5.16) che la comunicazione di tale documento alla Commissione non è stata animata tanto dalla premura di agevolare l'accertamento degli addebiti mossi dalla Commissione nella CA, quanto piuttosto da quella di negare qualsiasi implicazione della Aker e della Euroc nell'infrazione relativa all'accordo costitutivo della Interciment. Di conseguenza, si deve considerare che la Commissione non ha commesso errori di valutazione quando non ha considerato tale elemento come circostanza attenuante al momento di fissare l'ammenda di queste due ricorrenti. Pertanto, anche il loro argomento deve essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › VII — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti nella valutazione della gravità dell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio › Sulla mancata considerazione di talune circostanze attenuanti › H — Intento di rispettare il diritto comunitario della concorrenza
punto 4907
La Lafarge contesta alla Commissione di non aver tenuto conto dell'atteggiamento delle imprese oggetto del procedimento, che avrebbero sempre tentato, nel corso del periodo considerato, di agire nella legittimità, come attesterebbero numerosi riferimenti, nei documenti prelevati dalla Commissione, alle prescrizioni stabilite dal diritto comunitario della concorrenza.
punto 4908
Tuttavia tale argomento nulla toglie alla realtà e alla gravità delle infrazioni commesse sui mercati del cemento grigio e del cemento bianco. Del resto, esso non consente di porre in non cale gli elementi indicati nei precedenti punti 4836-4838, che attestano la volontà dei partecipanti all'infrazione, in particolare della Lafarge, di mantenere segreti taluni comportamenti illeciti da essi adottati nell'ambito dell'accordo Cembureau.
punto 4909
La Unicem sostiene che, dal momento in cui è stata informata dell'importanza del diritto comunitario della concorrenza, essa ha adottato un codice di comportamento ad uso del suo personale.
punto 4910
Tuttavia, pur se è sicuramente importante che la Unicem abbia adottato misure volte ad impedire che in futuro siano commesse nuove infrazioni al diritto comunitario della concorrenza da parte di membri del suo personale, ciò non muta in alcun modo la realtà e la gravità dell'infrazione ad essa imputata nella fattispecie (v., in particolare, sentenza 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, citata nel precedente punto 140, punto 357, e sentenza nella causa T-13/89, ICI/Commissione, citata nel precedente punto 323 punto 395).
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › VII — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti nella valutazione della gravità dell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio › Sulla mancata considerazione di talune circostanze attenuanti › I — Novità della questione
punto 4911
La Lafarge contesta alla Commissione di non aver tenuto conto della sua prassi per la quale non irroga ammende, o irroga ammende contenute, allorché si pronuncia per la prima volta sul funzionamento di un particolare mercato comunitario, come si verificherebbe nella fattispecie.
punto 4912
La Dyckerhoff afferma che non era necessario irrogare un'ammenda in presenza di una situazione giuridica che non è stata ancora chiarita dalla prassi amministrativa. Nella fattispecie, l'opinione della Commissione riguardo all'illiceità della collaborazione intrattenuta nei confronti di paesi terzi nell'ambito del WCC sarebbe stata del tutto nuova, o quanto meno, imprevedibile per le imprese.
punto 4913
E' esatto che, al fine di determinare l'importo dell'ammenda, la Commissione e il giudice comunitario possono tener conto in talune circostanze del fatto che, alla data dei fatti controversi, i comportamenti censurati non erano stati individuati con chiarezza come tali nella prassi decisionale della Commissione (sentenze AKZO/Commissione, citata nel precedente punto 323, punto 163, e Dunlop Slazenger/Commissione, citata nel precedente punto 270, punto 143). La novità della questione deve essere tuttavia valutata prendendo inconsiderazione non il settore di attività economica interessato, ma gli aspetti giuridici sollevati dall'infrazione constatata.
punto 4914
Nella fattispecie, tanto sul mercato del cemento grigio quanto su quello del cemento bianco, l'infrazione sanzionata è derivata da un accordo di osservanza dei limiti dei mercati nazionali. L'incompatibilità di tale intesa con le regole di concorrenza è esplicitamente affermata nell'art. 85, n. 1, lett. c), del Trattato ed è sancita da una costante giurisprudenza. Le ricorrenti erano quindi informate dell'illiceità dei loro comportamenti.
punto 4915
Il loro argomento relativo alla presunta novità delle questioni cui si riferisce la decisione impugnata deve essere, di conseguenza, respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › VII — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti nella valutazione della gravità dell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio › Sulla mancata considerazione di talune circostanze attenuanti › J — Primo posto dell'industria europea del cemento nel mondo
punto 4916
La Lafarge sostiene che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che, grazie ad una valida politica di ristrutturazione, l'industria europea del cemento era divenuta la prima industria del cemento al mondo. Non le sembra conforme agli obiettivi di una politica industriale comunitaria, la cui importanza è stata sancita dall'art. 130 del Trattato CE (divenuto art. 157 CE), penalizzare un intero settore, che ha sormontato una difficile crisi adeguandosi.
punto 4917
Tuttavia, l'interesse di promuovere un settore industriale di punta non può evitare l'irrogazione di cospicue ammende per infrazioni gravi al diritto comunitario della concorrenza, a meno di non garantire l'impunità per le imprese operanti nei settori di attività considerati importanti per l'industria e l'economia europea.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › VII — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti nella valutazione della gravità dell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio › Sulla mancata considerazione di talune circostanze attenuanti › K — Esistenza di ostacoli giuridici e tecnici negli scambi intracomunitari di cemento
punto 4918
La Valenciana mette in evidenza gli ostacoli giuridici (apertura di un procedimento antidumping contro i cementi Portland originari della Spagna) e tecnici (divergenza delle norme nazionali di omologazione) che essa ha incontrato nelle sue attività di esportazione, tanto prima quanto dopo l'adesione della Spagna alla Comunità.
punto 4919
Nondimeno, tali elementi non incidono né sulla realtà, né sulla gravità né sulla durata dell'infrazione contestata alla Valenciana. Essi non giustificano pertanto una riduzione della sua ammenda.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › VII — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti nella valutazione della gravità dell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio › Sulla mancata considerazione di talune circostanze attenuanti › L — Comparsa di un nuovo concorrente sul mercato
punto 4920
La Irish Cement contesta alla Commissione di non aver tenuto conto dell'apparizione sul mercato irlandese di un nuovo produttore, vale a dire la Sean Quinn Cement Ltd, che ha iniziato le sue attività produttive nel 1989 al nord della frontiera tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord.
punto 4921
Tuttavia, tale circostanza è successiva al 31 dicembre 1988, data ritenuta dal Tribunale come la data finale della partecipazione della Irish Cement all'infrazione constatata nell'art 1 della decisione impugnata (v. nei precedenti punti 4365 e 4366). L'esame della fondatezza dell affermazione della Irish Cement è divenuto per questo privo d'oggetto.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › VII — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti nella valutazione della gravità dell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio › Sulla mancata considerazione di talune circostanze attenuanti › M — Non deducibilità fiscale delle ammende
punto 4922
La Italcementi sostiene che l'importo dell'ammenda inflittale è eccessivo, dal momento che non tiene conto della non deducibilità fiscale delle ammende in Italia.
punto 4923
La Commissione, tuttavia, non è obbligata, nel fissare le ammende, a tener conto delle differenze esistenti fra le varie legislazioni fiscali nazionali (sentenza 15 luglio 1970, causa 44/69, Buchler/Commissione, Racc. pag. 733, punto 51).
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › VII — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti nella valutazione della gravità dell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio › Sulla mancata considerazione di talune circostanze attenuanti › N — Situazione finanziaria del trasgressore
punto 4924
La Halkis sostiene che l'ammenda inflittale supera le sue capacità contributive e rischia di porla in una drammatica situazione finanziaria, dal momento che si trova in regime di liquidazione speciale. Nella replica, essa aggiunge che, pur se la sua messa in liquidazione è certamente successiva alla data d'adozione della decisione impugnata, le conseguenze della decisione 91/144 relativa all'aiuto che le era stato accordato dal governo ellenico l'avevano posta, già in tale epoca, in una difficilissima situazione finanziaria.
punto 4925
La Commissione tuttavia non è obbligata a tenere conto della situazione finanziaria di passività di un'impresa ai fini della fissazione di un'ammenda, col rischio di procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adeguate alle condizioni del mercato (sentenza IAZ e a./Commissione, citata nel precedente punto 1320, punto 55).
punto 4926
Risulta dalle considerazioni che precedono che i motivi esaminati non possono essere accolti.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › VIII — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti nella valutazione delle rispettive responsabilità delle imprese nell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio
punto 4927
In primo luogo, la Aalborg sostiene che la condanna ad un'ammenda per la violazione dell'art. 85 del Trattato presuppone una responsabilità individuale. Essa non potrebbe essere condannata in virtù di una responsabilità collettiva per atti commessi da altri. La Blue Circle afferma che un'impresa non può essere ritenuta responsabile di un'infrazione alla quale non ha partecipato, anche se tale infrazione è stata commessa in virtù di un'accordo o di una pratica concordata delle quali era parte.
punto 4928
Tuttavia, come risulta dalla disamina effettuata rispettivamente nei precedenti punti 4330-4333 e 4403-4407, la Aalborg e la Blue Circle sono sanzionate solo per i fatti che sono loro individualmente contestati nell'ambito dell'infrazione constatata nell'art. 1 della decisione impugnata. I loro argomenti vanno pertanto respinti.
punto 4929
In secondo luogo numerose ricorrenti contestano alla Commissione di aver valutato la loro responsabilità nell'infrazione sanzionata sul mercato del cemento grigio in base a criteri astratti e generici, senza tener conto del loro coinvolgimento individuale in tale infrazione. Molte di esse sostengono inoltre che la Commissione non ha preso in considerazione il ruolo effettivo da esse svolto negli elementi d'infrazione che sono loro imputati. Talune affermano che la Commissione avrebbe dovuto tener conto del numero limitato di infrazioni da esse commesse nell'ambito dell'accordo Cembureau e/o del grado di gravità di ciascuna delle misure di applicazione di quest'ultimo.
punto 4930
La CBR contesta alla Commissione di aver dedotto la sua adesione all'accordo Cembureau dalla circostanza che uno dei suoi dirigenti aveva rappresentato, nella sua qualità di Head Delegate, la sua associazione nazionale alle riunioni degli Head Delegates della Cembureau tenutesi il 14 gennaio 1983 e il 19 marzo e 7 novembre 1984. Il comportamento adottato da tale dirigente nell'ambito delle sue funzioni presso la FIC non avrebbe potuto essere imputato alla CBR. Inoltre, i suoi interventi nel corso delle riunioni sopra indicate tenutesi il 14 gennaio 1983 e il 19 marzo 1984 sarebbero stati unicamente diretti a garantire costantemente la compatibilità con l'art. 85 del Trattato delle azioni che avrebbero potuto essere intraprese in ambito Cembureau. La Commissione avrebbe tentato di far svolgere a tale dirigente un ruolo importante nella conclusione e nell'attuazione dell'accordo Cembureau, mentre l'unico suo intervento avrebbe riguardato il sistema di punti-base, la cui legittimità non è contestata nella decisione impugnata. La CBR sostiene, inoltre, che il suo ruolo nella ETF è stato limitatissimo.
punto 4931
La Dyckerhoff muove nei confronti della Commissione la censura di non aver ricordato, neanche brevemente, il suo ruolo minore nell'infrazione di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata.
punto 4932
La Vicat rileva che, ai termini della decisione impugnata, essa ha partecipato ad una sola misura d'applicazione dell'accordo Cembureau, vale a dire la pratica concordata imputata nell'art. 3, n. 1, lett. c). Tale infrazione sarebbe del resto meno grave delle altre misure di attuazione di detto accordo. La Vicat contesta alla Commissione di non aver tenuto conto di tale elemento, ponendola sullo stesso piano di altre imprese nei confronti delle quali gli elementi a carico erano molto più importanti, e di non aver esposto le ragioni per le quali credeva di poterla condannare con la stessa severità di tali imprese. Raffrontando la sua situazione a quelle della Lafarge e della Italcementi, essa conclude che il valore unitario dell'ammenda per infrazione commessa è nettamente più elevato nei suoi confronti che nei confronti delle altre due imprese.
punto 4933
La Ciments français afferma di aver partecipato unicamente, tramite un membro della sua direzione che agiva in qualità di presidente dello SFIC, ad una delle tre riunioni degli Head Delegates della Cembureau nel corso delle quali è stato concluso l'accordo Cembureau. Sostiene poi di essere stata solo marginalmente coinvolta nelle concertazioni provocate dalle importazioni di cemento provenienti dalla Grecia. La sua partecipazione all'EPC, infine, sarebbe stata trascurabile, tenuto conto del ruolo insignificante che era in grado di svolgere sui mercati per la grande esportazione.
punto 4934
La Heidelberger contesta alla Commissione di essersi basata sulla sua tesi relativa all'esistenza di un accordo unico e continuo per ignorare del tutto il ruolo individuale di ciascuna impresa e per fissare un'ammenda globale per la partecipazione a tale accordo. La sua ammenda dovrebbe pertanto essere annullata o, quanto meno, ridotta. Infatti, la Heidelberger sarebbe stata coinvolta solo marginalmente nei fatti presi in considerazione nella decisione impugnata. Le sarebbero contestate solo cinque misure costituenti infrazione tra quelle prese in considerazione nella decisione impugnata. Il suo grado di partecipazione, inoltre, sarebbe stato nettamente più ridotto di quello di altre imprese. La sua partecipazione ai fatti controversi si sarebbe limitata ad una presenza più o meno passiva alle discussioni nel corso delle quali sono stati decisi accordi o pratiche concordate anticoncorrenziali. Infliggendole un'ammenda tanto elevato, la Commissione avrebbe del tutto frainteso il suo ruolo nell'accordo Cembureau. La Heidelberger aggiunge che il principio di parità di trattamento osta al fatto che un'impresa, alla quale è contestata una partecipazione insignificante ad un'intesa, si veda infliggere un'ammenda più pesante di quelle che colpiscono un'impresa alla quale sono contestati fatti più gravi.
punto 4935
La Aalborg afferma che la Commissione ha violato il principio secondo il quale le ammende devono essere proporzionate al grado di responsabilità ed alla portata delle infrazioni. Contesta anche alla Commissione di non aver comparato il suo grado eli responsabilità e la gravità della sua infrazione a quello delle altre imprese. Raffrontando la sua posizione con quella della Ciments luxemboureois, la Aalborg fa valere che una parte molto rilevante della sua ammenda si spiega con la sua presenza alla riunione degli Head Delegates tenutasi il 9 settembre 1986 a Baden-Baden. Contesta, pertanto, alla Commissione di non aver verificato scrupolosamente i motivi della sua partecipazione a tale riunione, i quale in realtà riguardavano unicamente la presentazione di una denuncia antidumping e le attività di lobbying relative agli aiuti di Stato greci. Critica inoltre il fatto che la sua partecipazione non intenzionale ad elementi dell'infrazione considerati nella decisione impugnata le faccia subire una sanzione tanto elevata quanto quelle che colpiscono le imprese più interessate.
punto 4936
La Unicem sostiene di aver svolto un ruolo meramente passivo negli scambi periodici di informazioni sui prezzi e di aver partecipato ad una sola delle quattordici riunioni tenutesi tra il maggio 1986 e il maggio 1987 nel quadro della ETE Essa non avrebbe mai preso l'iniziativa per misure di attuazione dell'accordo Cembureau. Sarebbe inoltre stata del tutto estranea a taluni comportamenti considerati nella decisione impugnata. Il suo ruolo marginale nelle infrazioni commesse sarebbe in particolare dovuto al suo interesse limitato per il commercio internazionale. Ciononostante la Commissione le avrebbe inflitto un'ammenda dello stesso ordine di grandezza di quella che ha colpito imprese che avevano svolto un ruolo preponderante nei comportamenti anticoncorrenziali denunciati.
punto 4937
La Valenciana sostiene che, imponendo a ciascuna impresa un'ammenda globale per la sua partecipazione alle diverse infrazioni constatate sul mercato del cemento grigio, la Commissione non ha valutato la gravità del comportamento illecito di ciascuna di tali imprese. Cosi, non si sarebbe tenuto conto della limitata gravità della sua partecipazione all'EPC. La decisione impugnata non menzionerebbe la circostanza che le sue attività di esportazione erano orientate verso gli Stati Uniti e che essa non ha partecipato ai sottocomitati dell'EPC e al Committee for development of international cement trade.
punto 4938
La Asland contesta alla Commissione di aver ritenuto responsabili in pari misura tutte le imprese, indipendentemente dal loro grado di partecipazione a tale infrazione. In particolare, sottolinea il suo ruolo limitato nella ETF.
punto 4939
La Uniland afferma che la Commissione, basandosi unicamente sulla presenza passiva e sporadica del signor Rumeu a due riunioni della ETF per contestarle la sua partecipazione agli accordi e alle pratiche concordate di cui agli artt. 1 e 4, nn. 1, 2 e 3, lett. a), della decisione impugnata, le attribuisce ingiustificatamente un ruolo equiparabile a quello di imprese come la Holderbank, le cui dimensioni e il cui grado di partecipazione all'accordo Cembureau non sarebbero in tutta evidenza equiparabili ai suoi.
punto 4940
La Irish Cement sostiene di aver svolto un ruolo minore nell'infrazione costituita dall'accordo Cembureau, circostanza di cui non avrebbe tenuto conto la Commissione. Non avrebbe partecipato ai principali accordi bilaterali o multilaterali considerati nella decisione impugnata. Le prove raccolte dalla Commissione consentirebbero tutt'al più di sostenere che la Irish Cement ha accettato l'accordo Cembureau e le diverse misure di attuazione di tale accordo. La Irish Cement non sarebbe stata neppure direttamente coinvolta nella ETF, come riconoscerebbe la Commissione. Quest'ultima avrebbe anche ammesso che i rapporti tra la Irish Cement e il mercato britannico non costituivano una misura d'attuazione dell'accordo Cembureau. La Irish Cement conclude che, facendola figurare tra le imprese che avevano svolto il ruolo più importante nell'infrazione, la Commissione le attribuisce una responsabilità eccessiva e sproporzionata rispetto a quella delle altre imprese classificate in tale categoria.
punto 4941
La Cimpor sottolinea che, mentre talune imprese sono ritenute responsabili di nove infrazioni, ad essa ne sono contestate solo due. Afferma poi di non essere stata direttamente implicata nella conclusione dell'accordo Cembureau, in quanto essa non era membro della Cembureau.
punto 4942
La Secil sostiene di figurare che tra le imprese accusate del minor numero di infrazioni. Il ricorso a criteri astratti e uniformi, che la pongono tra le imprese che hanno gravemente violato l'art. 85, n. 1, del Trattato, costituirebbe pertanto una grave violazione del principio di proporzionalità dell'ammenda nei suoi confronti.
punto 4943
La Cimpor e la Secil contestano inoltre alla Commissione di non aver tenuto conto della completa mancanza di iniziativa da parte loro nelle infrazioni ad esse imputate nella decisione impugnata. La Commissione non avrebbe neppure dimostrato che le loro attività siano mai state considerate come una « difficoltà » e che esse abbiano comunicato informazioni sensibili o riservate all'ATIC o alla Cembureau.
punto 4944
La Italcementi ricorda l'esistenza del regime legale di controllo dei prezzi in Italia, le caratteristiche dei dati scambiati, la sua mancanza di interesse per le esportazioni e la mancanza di interesse degli altri produttori per l'Italia. Afferma che le misure adottate nell'ambito della ETF dai produttori italiani di cemento hanno costituito una risposta autonoma e lecita ai concorrenti greci. Tali misure non potrebbero pertanto essere equiparate alle misure dirette alla canalizzazione verso i paesi estranei alla Comunità delle eccedenze produttive greche. Infine, il comportamento della Italcementi nei confronti della Interciment non potrebbe essere equiparato a quello della Holderbank, che fu azionista unico di tale società dalla sua creazione al suo scioglimento.
punto 4945
La Holderbank, nella sua replica, contesta alla Commissione di non aver esaminato il suo coinvolgimento individuale nelle infrazioni che le sono contestate.
punto 4946
La Hornos Ibéricos afferma che l'EPC era uno strumento lecito. Le allusioni particolari ad alcune situazioni intracomunitarie nel corso delle riunioni dell'EPC non proverebbero che tutte le riunioni di tale comitato siano state illecite. La Commissione, inoltre, non avrebbe tenuto conto del fatto che nessuna di tali allusioni riguardava la Hornos Ibéricos. Essa non avrebbe neppure preso in considerazione la mancanza di iniziativa da parte sua nella cremazione di tale comitato, la limitatezza delle sue funzioni e delle sue responsabilità nell'ambito dell EPC, nonché il fatto che non ha mai fatto parte dello Steering Committe dell'EPC. La decisione impugnata, inoltre, non conterrebbe alcuna considerazione sul contesto economico e giuridico della creazione dell'EPC e dell'adesione della Hornos Ibéricos a tale comitato. La Hornos Ibéricos fa ancora valere che, imponendole un'ammenda dello stesso ordine di grandezza di quella inflitta alle imprese che hanno commesso infrazioni più gravi, la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento.
punto 4947
La Cementir lamenta il fatto che la Commissione ha sanzionato in maniera identica gli accordi conclusi con la Calcestruzzi e le intese aventi ad oggetto il controllo e l'eliminazione degli scambi tra gli Stati membri. Contesta inoltre alla Commissione di non aver tenuto conto del suo ruolo marginale, se non inesistente, all'interno della Cembureau e della ETF, della sua mancanza di interesse per le esportazioni e della sua partecipazione irregolare alle riunioni degli Head Delegates. A suo parere, la Commissione avrebbe dovuto distinguere la sanzione che le infliggeva da quella imposta alla Italcementi ed alla Unicem, avendo queste due ultime imprese svolto un ruolo molto più importante nelle infrazioni constatate.
punto 4948
La Halkis contesta alla Commissione di non aver preso in considerazione il fatto che l'infrazione imputatale non era grave. Essa rileva del pari che la Commissione si e basata unicamente sulla sua partecipazione all'EPC per infliggerle un'ammenda, senza aver dimostrato che tale partecipazione aveva contribuito all'attuazione di un accordo per la ripartizione dei mercati nazionali.
punto 4949
Si deve ricordare che nel determinare l'importo delle ammende, si deve tener conto di tutti gli elementi che possono entrare nella valutazione della gravità delle infrazioni, come, in particolare, il ruolo svolto da ciascuna delle parti nell'infrazione e la minaccia che infrazioni di questo tipo costituiscono per gli scopi della Comunità (v. sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, citata nel precedente punto 439, punti 120 e 129, e IAZ e a./Commissione, citata nel precedente punto 1320, punto 52). Qualora un'infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse (sentenze 8 luglio 1999, Hercules Chemicals/Commissione, citata nel precedente punto 142, punto 110, e Montecatini/Commissione, citata nel precedente 270, punto 207).
punto 4950
Nella fattispecie, la Commissione afferma nel paragrafo 65, punto 9, della decisione impugnata :
« Nel determinare l'ammontare dell'ammenda per ciascuna impresa per le infrazioni descritte ai capitoli 8, 9 e 10, la Commissione è partita dalla considerazione che tutte le imprese, come chiarito al punto (3), hanno aderito all'accordo o principio di rispetto dei mercati domestici. Tuttavia, nel quadro di questa constatazione generale ha tenuto conto del ruolo svolto da ciascuna impresa nella conclusione dell'accordo o principio di rispetto dei mercati nazionali e nelle disposizioni e intese convenute per completare tale accordo o principio e/o concorrere alla sua applicazione, della partecipazione di ogni impresa alle diverse disposizioni o intese convenute per completare tale accordo o principio e/o per concorrere alla sua applicazione, della durata di tali disposizioni e intese».
punto 4951
In base a tali considerazioni la Commissione distingue due categorie di imprese.
punto 4952
La prima categoria comprende le imprese che, a suo parere, hanno la responsabilità più grave nell'infrazione relativa all'accordo Cembureau, dal momento che «hanno partecipato all'accordo o principio Cembureau attraverso l'adesione e/o l'applicazione delle disposizioni e intese convenute per completare tale accordo o principio ed aventi effetti diretti finalizzati alla compartimentazione dei mercati nazionali » [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 9, lett. a)]. Risulta dal paragrafo 65, punto 9, lett. a), secondo trattino, in fine, e lett. b), primo trattino, che per intese e disposizioni sopra citate, la Commissione intende le infrazioni indicate negli artt. 3 e 4 della decisione impugnata.
punto 4953
All'interno di questa prima categoria la Commissione distingue tre sottogruppi.
punto 4954
Nel primo di tali sottogruppi colloca le imprese che « hanno partecipato direttamente, in qualità di membri di Cembureau, alla conclusione dell'accordo o principio relativo all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e hanno partecipato all'adozione di disposizioni di attuazione volte a proteggere direttamente i mercati nazionali» [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 9, lett. a), primo trattino]. Tra le parti indicate nei precedenti punti 4929-4948 figurano in questo sottogruppo le ricorrenti Aalborg, Unicem, Irish Cement, Italcementi e Cementir.
punto 4955
II secondo sottogruppo comprende le imprese che «hanno assunto attraverso i loro più alti dirigenti, la funzione di Head Delegate presso Cembureau sia all'epoca in cui l'accordo o principio relativo all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali è stato convenuto sia nel periodo della sua applicazione» [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 9, lett. a), secondo trattino]. La Commissione considera (stesso trattino) che «il ruolo essenziale di tali imprese nella conclusione e/o nell'applicazione dell'accordo non presenta quindi alcun dubbio», aggiungendo che tali imprese hanno inoltre partecipato a talune disposizioni d'applicazione dell'accordo Cembureau volte a proteggere direttamente i mercati nazionali. Tra le parti indicate nei precedenti punti 4929-4948 appartengono a questo sottogruppo le ricorrenti CBR, Dyckerhoff, Ciments français, Heidelberger, Asland e Cimpor.
punto 4956
Il terzo sottogruppo riunisce le imprese che « hanno partecipato alle disposizioni d'applicazione dell'accordo o principio Cembureau volte a proteggere direttamente i mercati nazionali» [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 9, lett. a), terzo trattino]. Tra le parti indicate nei precedenti punti 4929-4948 appartengono a questo sottogruppo le ricorrenti Vicat, Uniland, Secil e Holderbank.
punto 4957
Risulta dalle indicazioni comunicate dalla Commissione nel corso del presente procedimento (v. nel precedente punto 4738) che il tasso base dell'ammenda inflitta alle imprese figuranti in questa prima categoria è pari al 4% del loro fatturato di riferimento.
punto 4958
La seconda categoria include le imprese che «hanno una responsabilità meno grave» nell'accordo Cembureau [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 9, lett. b)].
punto 4959
All'interno di questa seconda categoria distingue del pari tre sottogruppi.
punto 4960
Nel primo colloca le imprese che « hanno partecipato soltanto alle disposizioni d'applicazione dell'accordo o principio Cembureau miranti a canalizzare le eccedenze di produzione verso i paesi terzi» [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 9, lett. b), primo trattino]. A suo parere (stesso trattino) tali misure «hanno effetti meno diretti sulla protezione dei mercati nazionali rispetto a quelle descritte ai capitoli 4 e 5». Tra le parti indicate nei precedenti punti 4929-4948 appartengono a questo sottogruppo le ricorrenti Valenciana, Hornos Ibéricos e Halkis.
punto 4961
Il secondo sottogruppo riguarda le imprese che, «pur avendo partecipato alle disposizioni d'applicazione dell'accordo o principio Cembureau volte a proteggere direttamente i mercati nazionali, hanno tentato di sottrarsi all'esecuzione dell'accordo Cembureau al quale aderivano» [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 9, lett. b), secondo trattino]. La valutazione circa la fondatezza della distinzione di tale sottogruppo è divenuta priva d'oggetto per effetto dell'annullamento delle ammende inflitte alle tre imprese che vi figuravano, vale a dire la Cedest, la Heracles e la Titan (v. nel precedente punto 4718).
punto 4962
Nel terzo sottogruppo la Commissione colloca la Ciments Luxembourgeois che, « pur essendo membro diretto di Cembureau e pur avendo partecipato alle riunioni degli Head Delegates nel corso delle quali è stato convenuto l'accordo o principio Cembureau, non ha attuato, a conoscenza della Commissione, alcuna disposizione di applicazione» [decisione impugnata, paragrafo 65, punto 9, lett. b), terzo trattino]. A suo parere (stesso trattino) il «ruolo meno attivo [di tale impresa] giustifica quindi la sua classificazione nel gruppo delle imprese aventi una responsabilità meno grave».
punto 4963
In base alle indicazioni comunicate dalla Commissione nel corso del presente procedimento (v. nel precedente punto 4738), il tasso base dell'ammenda inflitta alle imprese figuranti in questa seconda categoria è pari al 2,8% del loro fatturato di riferimento.
punto 4964
Si deve ammettere che l'analisi della Commissione esposta nei precedenti punti 4950-4963 costituisce una valutazione pertinente del grado di responsabilità di ciascuna ricorrente nell'infrazione sanzionata sul mercato del cemento grigio.
punto 4965
Come è stato stabilito nei precedenti punti 4753-4766, la Commissione ha scelto, giustamente, di infliggere le ammende per quanto concerne il mercato del cemento grigio, a motivo dell'infrazione costituita dall'accordo Cembureau, piuttosto che sanzionare con ammende separate i diversi elementi costitutivi di detta infrazione. Essa era pertanto legittimata a valutare la responsabilità globale delle imprese coinvolte in tale infrazione. Non era tenuta a valutare il ruolo specifico svolto da ciascuna di esse nei diversi fatti costitutivi di infrazione constatati nella decisione impugnata.
punto 4966
Il numero di infrazioni specifiche commesse da una data impresa nell'ambito dell'accordo Cembureau non costituisce, nella fattispecie, un criterio pertinente di valutazione del suo grado di responsabilità in tale accordo. Ogni impresa aderente a quest'ultimo ha tentato di garantire l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali mediante il numero di misure ritenuto necessario in funzione, in particolare, dei suoi interessi commerciali e della situazione geografica del suo mercato naturale. Il fatto di aver partecipato, in considerazione di tali elementi, ad un numero limitato di misure illecite non rispecchia pertanto un'adesione meno forte all'accordo Cembureau e, quindi, una responsabilità meno grave nell'infrazione sanzionata.
punto 4967
Quanto alla gravità di ciascuna delle misure di applicazione dell'accordo Cembureau, risulta dalle considerazioni della Commissione esposte nei precedenti punti 4950-4963 che quest'ultima ha operato una distinzione tra le misure indicate agli artt. 3 e 4 della decisione impugnata, da un lato, e le misure di canalizzazione delle eccedenze di produzione verso i paesi terzi, d'altro lato. Le imprese coinvolte nelle prime si sono viste infliggere un'ammenda con un tasso base pari al 4% del loro fatturato di riferimento. Quelle la cui partecipazione all'accordo Cembureau derivava esclusivamente dal loro coinvolgimento nel secondo tipo di tali misure sono state colpite da un'ammenda con un tasso base pari al 2,8% del loro fatturato di riferimento.
punto 4968
Tale distinzione è fondata, il che non è contestato, del resto, da nessuna ricorrente. I comportamenti considerati negli artt. 3 e 4 della decisione impugnata che hanno costituito misure di attuazione dell'accordo Cembureau erano volti, come la Commissione sottolinea giustamente nel paragrafo 65, punto 9, lett. a), alla protezione diretta dei mercati nazionali. Tali comportamenti rivestivano una gravità superiore a quella di misure di canalizzazione delle eccedenze di produzione verso i paesi terzi, le quali avevano avuto, come la Commissione ha giustamente rilevato nel paragrafo 65, punto 9, lett. b), effetti meno diretti sulla compartimentazione dei mercati nazionali.
punto 4969
Per il resto, non incombeva alla Commissione di procedere, all'interno dei due gruppi di misure derivanti dalla distinzione esaminata nei due punti precedenti, alla valutazione della gravità di ciascuna di tali misure. Innanzi tutto, queste ultime non sono state oggetto di distinte ammende, avendo la Commissione giustamente scelto di infliggere un'ammenda a titolo dell'infrazione constatata nell'art. 1 della decisione impugnata (v. nei precedenti punti 4760-4765 e 4965). In secondo luogo, le misure che appartenevano al primo di tali due gruppi sono state di pari gravità. Esse miravano tutte, ciascuna nella zona geografica sulla quale erano destinate a produrre i loro effetti, alla compartimentazione diretta dei mercati nazionali. Quanto alle misure appartenenti al secondo gruppo, la questione è divenuta priva d'oggetto, dal momento che la sola misura di tal genere che è comprovata è la pratica concordata continua dell'EPC.
punto 4970
Per concludere, l'argomento delle ricorrenti deve essere respinto.
punto 4971
E' stato, certo, assodato che la Unicem non ha partecipato alle riunioni degli Head Delegates tenutesi nei giorni 14 gennaio 1983, 19 marzo 1984 e 7 novembre 1984 e quindi non ha partecipato direttamente alla conclusione dell'accordo Cembureau (v. nei precedenti punti 1405-1412).
punto 4972
E' stato anche accertato che la Commissione aveva a torto imputato infrazioni o elementi di infrazione indicati negli art. 2-5 della decisione impugnata alle destinatarie di quest'ultima.
punto 4973
Così, riguardo alle imprese ricorrenti indicate nel precedente punto 4720:
l'infrazione imputata alla CBR nell'art. 4, n. 4, lett. g), non è dimostrata (v. nei precedenti punti 3619-3646);
la Commissione ha a torto considerato, all'art. 2, n. 2, lett. a), che il sistema di scambio periodico di informazioni sui prezzi al quale hanno partecipato le ricorrenti Ciments luxembourgeois, Aalborg, Unicem, Irish Cement, Italcementi e Cementir riguardava, relativamente ai prezzi belgi e olandesi, i prezzi minimi dei produttori di questi due paesi per le forniture di cemento autotrasportate e, per quanto riguarda i prezzi lussemburghesi, i prezzi scontati praticati dal produttore di questo paese (v. nei precedenti punti 1584-1593);
la Commissione ha a torto imputato, nell'art. 3, n. 3, lett. a), alle ricorrenti Dyckerhoff, Ciments français, Heidelberger e Lafarge un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar (v. nei precedenti punti 2172-2225);
l'infrazione imputata, nell'art. 5, alle ricorrenti Dyckerhoff, Aalborg, Unicem, Irish Cement, Italcementi e Cementir non è dimostrata (v. nei precedenti punti 3771-3850);
la partecipazione della Ciments français all'infrazione rilevata nell'art. 4, n. 3, lett. a), non è dimostrata (v. nei precedenti punti 3208-3215);
la partecipazione delle ricorrenti Heidelberger et Asland alle infrazioni rilevate nell'art. 4, nn. 2 e 3, lett. a), non è dimostrata (v. nei precedenti punti 3039-3046, 3057-3065, 3216-3223 et 3254-3263);
la Commissione ha a torto contestato, nell'art. 3, n. 1, lett. a), alla Lafarge di aver partecipato a una pratica concordata con la Buzzi relativa alla limitazione della loro autonomia di comportamento per quanto concerne le fonti di produzione (v. nei precedenti punti 1831-1835);
le infrazioni imputate alla Lafarge nell'art. 4, n. 4, lett. e) e lett. f), non sono dimostrate (v. nei precedenti punti 3570-3617);
la partecipazione della Unicem alle infrazioni rilevate nell'art. 2, n. 1, e nell'art. 4, n. 2, non è dimostrata (v. nei precedenti punti 1549-1555 e 3047-3056);
le infrazioni imputate alla Holderbank nell'art. 4, n. 4, lett. c) e lett. d), non sono dimostrate (v. nei precedenti punti 3515-3569);
l'infrazione imputata alla Aker e alla Euroc nell'art. 4, n. 4, lett. h), non è dimostrata (v. nei precedenti punti 3648-3678);
la partecipazione della Cementir alle infrazioni rilevate nell'art. 4, nn. 1 e 2, non è dimostrata (v. nei precedenti punti 2767-2782 e 3076-3080);
le infrazioni imputate alla Blue Circle nell'art. 4, n. 4, lett. a) e lett. b), non sono dimostrate (v. nei precedenti punti 3402-3513).
punto 4974
E' stato poi accertato che la Ciments français, partecipando alla pratica concordata contestata nell'art. 3, n. 1, lett. b), della decisione impugnata, non aveva applicato l'accordo Cembureau, sanzionato nell'art. 9 (v. nei precedenti punti 4040-4042 e 4058).
punto 4975
Questi diversi elementi non possono tuttavia portare ad una riduzione dell'ammenda inflitta alle imprese interessate. Come è stato esposto nei precedenti punti 4753-4766 e 4965, la Commissione non ha irrogato ammende separate per i diversi comportamenti costitutivi di infrazione derivanti dall'accordo Cembureau. Essa ha legittimamente scelto di sanzionare la partecipazione a tale accordo in quanto tale. Malgrado quanto è ricordato nei precedenti punti 4971-4974, tale partecipazione presenta sempre, in capo a queste diverse imprese, il grado di gravità giustamente valutato dalla Commissione nel paragrafo 65, punto 9, della decisione impugnata.
punto 4976
Resta infatti dimostrato che le imprese che compaiono nella categoria delineata nel paragrafo 65, punto 9, lett. a), della decisione impugnata hanno manifestato in maniera continua la loro adesione all'accordo Cembureau prendendo parte ad una o più misure di applicazione di tale accordo giustamente considerate come le più gravi, vale a dire quelle miranti alla protezione diretta dei mercati nazionali. Quanto alla Ciments luxembourgeois, l'elemento ricordato nel precedente punto 4973, secondo trattino, non rimette in discussione la valutazione effettuata dalla Commissione nel paragrafo 65, punto 9, lett. b), terzo trattino, circa il suo grado di responsabilità nell'accordo Cembureau.
punto 4977
In terzo luogo, le ricorrenti Vicat, Unicem e Secil sostengono di non aver assistito alle riunioni degli Head Delegates del 1983 e del 1984 nel corso delle quali è stato concluso l'accordo Cembureau. Non avrebbero quindi svolto alcun ruolo nella conclusione di tale accordo. Cionondimeno esse sarebbero colpite da un tasso d'ammenda tanto elevato quanto quello delle imprese che, non soltanto avevano preso parte a misure d'attuazione dell'accordo Cembureau, ma avevano anche partecipato alla conclusione ed alla conferma di tale accordo nel corso delle riunioni di cui trattasi.
punto 4978
Si deve tuttavia far osservare che tali ricorrenti hanno partecipato all'infrazione sanzionata nell'art. 9 della decisione impugnata mediante una o più misure di attuazione dell'accordo Cembureau giustamente giudicate le più gravi dalla Commissione, vale a dire quelle miranti alla compartimentazione diretta dei mercati nazionali. La Vicat ha aderito all'accordo Cembureau mediante la sua partecipazione alla pratica concordata indicata nell'art. 3, n. 1, lett. c) (v. nel precedente punto 4315). La Unicem ha aderito a tale accordo, in particolare mediante la sua partecipazione alle intese indicate nell'art. 4, nn. 1 e 3 (v. nel precedente punto 4340). La Secil ha applicato tale accordo partecipando all'intesa indicata nell'art. 3, n. 2 (v. nel precedente punto 4370). La circostanza che tali imprese non abbiano partecipato alle riunioni degli Head Delegates nel corso delle quali tale accordo è stato concluso non attenua in alcun modo la forza della loro adesione a tale accordo e, quindi, la gravità della loro responsabilità nell'infrazione di cui trattasi. A giusto titolo quindi la Commissione ha inflitto loro un'ammenda al tasso base pari al 4% del loro fatturato di riferimento. L'argomento delle ricorrenti deve essere, di conseguenza, respinto.
punto 4979
In quarto luogo, la Ciments luxembourgeois contesta alla Commissione di non aver tenuto conto del carattere limitato della sua partecipazione alle infrazioni constatate nella decisione impugnata. Essa sottolinea che la Commissione stessa ha riconosciuto che essa non aveva partecipato alla maggior parte delle presunte infrazioni. La Commissione non avrebbe inoltre messo in luce nel suo caso alcuna misura di esecuzione dell'accordo Cembureau.
punto 4980
Tuttavia, come è stato rilevato nel precedente punto 4962, la Commissione, alla luce delle considerazioni esposte nel paragrafo 65, punto 9, lett. b), terzo trattino, della decisione impugnata, ha reputato che la Ciments luxembourgeois aveva una responsabilità meno grave nell'accordo Cembureau di quella delle imprese indicate allo stesso punto, lett. a). Per tale circostanza la Ciments luxembourgeois si è vista infliggere un'ammenda con un tasso base del 2,8% del suo fatturato di riferimento, invece del tasso del 4% applicato a dette imprese. Tali considerazioni sono sufficienti a respingere l'argomento della Ciments luxembourgeois.
punto 4981
In quinto luogo, la Vicat sostiene che, dal momento che una sola ammenda sanziona due infrazioni delle quali una non è dimostrata, si deve ridurre l'ammenda in corrispondenza.
punto 4982
Occorre tuttavia ricordare che l'ammenda inflitta alla Vicat nell'art. 9 della decisione impugnata sanziona la sua partecipazione all'infrazione constatata nell'art. 1, la quale è stata giustamente dimostrata dalla Commissione in base alla constatazione della sua partecipazione all'infrazione indicata nell'art. 3, n. 1, lett. c) (v. nel precedente punto 4315). L'argomento della Vicat deve essere quindi respinto.
punto 4983
In sesto luogo, la Hornos Ibéricos sostiene che, contrariamente a quanto afferma nel paragrafo 65, punto 9, lett. b), della decisione impugnata, la Commissione non ha tenuto conto della gravità minima della sua responsabilità nell'accordo Cembureau. La riduzione del tasso della sua ammenda al 2,8% corrisponderebbe infatti all'aver preso in considerazione la durata limitata della sua partecipazione a tale accordo, e non la sua partecipazione alle sole attività dell'EPC.
punto 4984
Risulta tuttavia dalle indicazioni trasmesse dalla Commissione (v. nel precedente punto 4738) che quest'ultima ha preso in considerazione la limitata responsabilità della Hornos Ibéricos nell'accordo Cembureau, riducendo al 2,8% il tasso base della sua ammenda. L'argomento della Hornos Ibéricos è pertanto infondato.
punto 4985
In settimo luogo, la Halkis rileva che, distinguendo solo due tassi base per la fissazione delle ammende, la Commissione l'ha posta sullo stesso piano delle altre imprese greche alle quali cionondimeno imputa un numero di infrazioni ben più rilevante. Inoltre, la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità, alla luce dell'esiguità di differenza tra la sanzione inflittale e quelle che colpiscono gli altri produttori europei, benché questi ultimi siano accusati di comportamenti molto più dannosi per la concorrenza.
punto 4986
Al riguardo, si deve ricordare che, mentre la partecipazione della Halkis all'accordo Cembureau è dimostrata (v. nel precedente punto 4101), non si è potuto accertare quella della Heracles e della Titan (v. nei precedenti punti 4074-4079).
punto 4987
La Commissione, inoltre, ha potuto validamente considerare che una riduzione dal 4 al 2,8% del tasso base (ovvero una riduzione del 30%) rispecchiasse equamente la considerazione della responsabilità meno grave della Halkis nell'infrazione sanzionata rispetto a quella delle imprese indicate nel paragrafo 65, punto 9, lett. a), della decisione impugnata.
punto 4988
L'argomento della Halkis deve essere quindi respinto.
punto 4989
Risulta da quanto precede che i motivi esaminati devono essere respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › IX — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e del principio di proporzionalità nella valutazione delle rispettive responsabilità delle imprese nell'infrazione commessa sul mercato del cemento bianco
punto 4990
La Dyckerhoff contesta alla Commissione di non aver proceduto ad una distinta valutazione della gravità dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese nell'ambito del WCC. Le muove la censura di non aver ricordato, neppur brevemente, il ruolo che essa ha potuto svolgere nell'infrazione imputata nell'art. 7 della decisione impugnata.
punto 4991
La Ciments français sottolinea il suo ruolo trascurabile nel WCC, che sarebbe dimostrato dalla nota interna della CBR in data 3 ottobre 1985, secondo la quale il WCC non è stato in grado di fissare i prezzi da rispettare sui mercati dell'esportazione, soprattutto per il fatto che la Ciments français non esportava più molto ed era spettatrice più che attrice (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 3; documento n. 33.126/9958).
punto 4992
La Valenciana assume che la Commissione non ha preso in considerazione diversi elementi che dimostrano la ridotta gravità della sua partecipazione al WCC. Cita la sua assenza alle riunioni nel corso delle quali è stata adottata e poi applicata nei confronti della Aalborg la regola dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali, nonché la diffidenza degli altri membri del WCC nei suoi confronti. Sottolinea inoltre il brano della decisione impugnata (paragrafo 40, punto 5) il quale riporta che, alla riunione del WCC del 3 ottobre 1985, la Lafarge ha violentemente rimproverato alla Valenciana di aver «applicato prezzi rovinosi» sul mercato tunisino.
punto 4993
La Italcementi rileva che la Commissione non motiva le sue affermazioni contenute nel paragrafo 65, punto 11, della decisione impugnata. Essa le contesta in particolare di non aver chiarito la responsabilità specifica presa in considerazione a suo carico nell'ambito dell'infrazione commessa a livello del WCC. Sottolinea poi il suo ruolo del tutto marginale nelle attività del WCC, per il carattere limitato delle sue attività di esportazione di cemento bianco.
punto 4994
Si deve ricordare che nel determinare l'importo delle ammende, si deve tener conto di tutti gli elementi che possono entrare nella valutazione della gravità delle infrazioni, come, in particolare, il ruolo svolto da ciascuna delle parti nell'infrazione (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata nel precedente punto 439, punti 120 e 129, e IAZ e a./Commissione, citata nel precedente punto 1320, punto 52). Qualora un'infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse (sentenze 8 luglio 1999, Hercules Chemicals/Commissione, citata nel precedente punto 142, punto 110, e Montecatini/Commissione, citata nel precedente 270, punto 207).
punto 4995
Nella fattispecie, la Commissione afferma nel paragrafo 65, punto 11, della decisione impugnata, che tutte le imprese indicate nell'art. 7 hanno svolto un ruolo importante nelle infrazioni commesse nell'ambito del WCC.
punto 4996
Riguardo alle ricorrenti Dyckerhoff, Ciments français e Italcementi, si deve constatare che queste tre imprese hanno effettivamente manifestato, in tutto il periodo dell'infrazione, un'adesione incondizionata alla duplice regola dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e della canalizzazione delle eccedenze di produzione previo consenso generale, oggetto del WCC. Esse hanno partecipato costantemente alle riunioni ed alle attività del WCC. Hanno preso l'iniziativa, con la Lafarge e la CBR, di creare il nuovo WCC nel gennaio 1984, dopo che era stato constatato che la violazione da parte della Aalborg della regola sopra menzionata rendeva impossibile la collaborazione con detta impresa. Esse hanno attivamente partecipato alle riunioni del WCC dedicate, tra giugno e ottobre 1986, all'esame delle misure di ritorsione in grado di contrastare un eventuale attacco della Aalborg sui loro mercati nazionali. La Commissione ha quindi giustamente considerato che tali imprese hanno svolto un ruolo importante, e di pari gravità, nell'infrazione sanzionata nell'art. 10 della decisione impugnata.
punto 4997
Per contro, anche se dimostrato che la Valenciana ha partecipato a tale infrazione (v. nei precedenti punti 4627-4659), alcuni elementi riferentisi al periodo di infrazione preso in considerazione nei suoi confronti, vale a dire il periodo compreso tra 1o gennaio 1986 e il 26 marzo 1988, rivelano un'adesione meno intensa da parte sua alla regola illecita convenuta a livello del WCC nonché un coinvolgimento minore nel caso più flagrante di applicazione di tale regola, vale a dire il comportamento adottato da detto comitato nei confronti della Aalborg.
punto 4998
Da un lato, risulta dal resoconto della riunione del WCC tenutasi il 24 luglio 1986 (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 12; documenti nn. 33.126/9882 e 9883) che i membri del WCC si sono occupati del caso della Valenciana, che non era stata invitata alla riunione, e che essi si sono interrogati sull'atteggiamento da adottare nei suoi confronti. La CBR ha fatto anzitutto osservare che la «strategia proposta dalla Lafarge per gli [Stati Uniti] » e la «strategia della Valenciana» entravano in competizione. La Ciments français ha dichiarato: «[G]li spagnoli non sono tipi da dare facilmente il loro parere o la loro parola. Non si può dare loro fiducia allo stesso livello attribuito agli altri quattro membri». La CBR ha tuttavia considerato che era «difficile non farli partecipare». La Lafarge, da parte sua, ha affermato: «[N]on si può rischiare di provocare l'uscita della Valenciana dal WCC continuando a riunirsi senza di essi, circostanza della quale finiranno per essere a conoscenza. Si deve essere pazienti con loro, anche se è irritante ». Al punto 4 («Varie») del resoconto sopra citato, è inoltre precisato che il signor Fraisse della Lafarge, dopo aver indicato che all'epoca «il prezzo (...) di fornitura della Aalborg alla GPI [Florida] [ammontava] a 106 USD CIF per short ton», ha aggiunto: «la Valenciana ha fatto un'offerta 90 USD CIF per short ton! ».
punto 4999
Alla riunione del WCC tenutasi il 2 ottobre 1986 e dedicata alla prosecuzione di quella tenutasi il 24 luglio 1986 la Ciments français ha dichiarato che «la Spagna [era] altrettanto pericolosa della Aalborg» (resoconto di tale riunione redatto dalla CBR; decisione impugnata, paragrafo 39, punto 4; documento n. 33.126/9874).
punto 5000
Tali indicazioni dimostrano che, a quell'epoca, la Valenciana è stata momentaneamente tenuta al di fuori delle riflessioni del WCC, in considerazione del fatto che il suo comportamento sin mercati per la grande esportazione non appariva, agli occhi degli altri membri, conforme alla regola del WCC relativa alla canalizzazione delle eccedenze di produzione previo consenso generale.
punto 5001
D'altra parte, anche se la Valenciana ha certamente appoggiato l'esclusione della Aalborg dal WCC (v. nei precedenti punti 4639-4645), essa non ha partecipato alle riflessioni di tale comitato riguardo alle misure di rappresaglia ipotizzabili nei confronti dell'impresa danese per contrastare eventuali attacchi da parte sua sui mercati nazionali dei membri del suddetto comitato. Essa non ha assistito alla riunione del 19 e 20 giugno 1986, nel corso della quale venne convenuto di organizzare, il 24 luglio 1986, una riunione espressamente dedicata all'esame delle eventuali misure di rappresaglia già citate (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 11; documenti nn. 33.126/9914-9920). Come è stato rilevato nel precedente punto 4998, essa non è stata invitata a partecipare a quest'ultima riunione (decisione impugnata, paragrafo 39, punto 12; documenti nn. 33.126/9876-9883).
punto 5002
Risulta quindi dagli elementi che precedono che la Valenciana ha una responsabilità meno grave nell'infrazione sanzionata nell'art. 10 della decisione impugnata.
punto 5003
Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione (v. nel precedente punto 4738), la Valenciana si è vista infliggere, per tale infrazione, un'ammenda con un tasso base pari al 4% del suo fatturato di riferimento. Tenuto conto degli elementi sopra menzionati, il Tribunale considera, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, che si dovrà ridurre tale tasso al 2,8%.
punto 5004
In conclusione, il motivo della Valenciana relativo ad una violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 deve essere accolto nella parte riguardante il mercato del cemento bianco. Gli altri motivi esaminati devono essere respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › X — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifesti di valutazione, per quanto riguarda il fatturato preso in considerazione ai fini del calcolo delle ammende
punto 5005
Alcune ricorrenti contestano il fatturato preso in considerazione dalla Commissione per calcolare le ammende.
punto 5006
In primo luogo, le ricorrenti Vicat, Ciments français, Unicem, Italcementi, Holderbank e Cementir sostengono che, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione è tenuta a calcolare le ammende in base al volume d'affari relativo all'esercizio sociale dell'anno precedente rispetto a quello in cui viene adottato l'atto impugnato. Nella fattispecie, si tratterebbe quindi del fatturato del 1993. La Commissione avrebbe però preso in considerazione quello del 1992. La Ciments français e la Italcementi sostengono che, quanto meno, la Commissione avrebbe dovuto motivare tale scelta nella decisione impugnata.
punto 5007
Le ricorrenti Ciments français, Italcementi e Cementir aggiungono che la Commissione era in grado di calcolare l'ammenda sulla base del loro fatturato del 1993, dal momento che esse avevano comunicato tale cifra contemporaneamente a quella del 1992. A loro parere, incombeva alla Commissione di adottare le misure necessarie affinché ciascuna impresa si comportasse allo stesso modo.
punto 5008
Richiamando la sentenza Boël/Commissione, citata nel precedente punto 1353 (punto 133), la Vicat sostiene che tale errore ha avuto conseguenze rilevanti, dal momento che il suo fatturato del 1993 è stato inferiore a quello del 1992, il che avrebbe accentuato il carattere sproporzionato dell'ammenda inflittale. La Ciments français fa presente un aumento della sua ammenda dell'ordine di un milione di ECU; le ricorrenti Unicem, Holderbank e Cementir fanno rilevare che nel 1992 esse hanno realizzato un fatturato ben superiore a quello del 1993. La scelta della Commissione avrebbe quindi provocato un significativo aggravio della loro ammenda. La Italcementi sottolinea che il suo fatturato nel 1992 è stato del 22% superiore a quello del 1993.
punto 5009
Si deve precisare che, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, citato nel precedente punto 4781, l'«esercizio sociale precedente» riguarda l'ultimo esercizio sociale completo di ciascuna impresa interessata alla data dell'adozione della decisione impugnata, ovvero, nella fattispecie, l'esercizio sociale del 1993. Il riferimento a tale esercizio è tuttavia correlato al solo limite massimo, pari al 10%, dell'ammenda che può essere inflitta ad un'impresa per la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (v. sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, citata nel precedente punto 439, punto 119, e PVC, citata nel precedente punto 734, punto 1146). E' quindi consentito alla Commissione prendere in considerazione, ai fini della determinazione delle ammende, il fatturato riguardante un esercizio sociale precedente, purché l'ammenda calcolata su tale base non superi il limite sopra menzionato.
punto 5010
Nella fattispecie risulta dalle indicazioni fornite dalla Commissione (v. nel precedente punto 4738) che le ammende inflitte per le infrazioni commesse sui mercati del cemento grigio e del cemento bianco sono state calcolate sulla base del fatturato delle imprese considerate relativo all'esercizio sociale 1992.
punto 5011
Non avendo nessuna delle ricorrenti dimostrato che tale scelta abbia avuto la conseguenza di colpirla con un'ammenda superiore al limite fissato dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, si deve concludere che giustamente la Commissione ha preso tale fatturato come base di calcolo dell'ammenda.
punto 5012
Quanto alla Vicat, si deve aggiungere inoltre che, nella sentenza Boël/Commissione, citata nel precedente punto 1353, il Tribunale ha ridotto l'ammenda inflitta all'impresa considerata tenuto conto del fatto che il fatturato realizzato da quest'ultima nel corso dell'anno di riferimento preso in considerazione dalla Commissione, vale a dire il 1985, era stato il più elevato in tutto il periodo di infrazione considerato, mentre quello delle altre imprese coinvolte nell'infrazione era stato inferiore in quell'anno. Il Tribunale ha giudicato che, per tale impresa, la scelta di quell'anno aveva contribuito solo ad accentuare il carattere sproporzionato dell'ammenda inflittale (v. sentenza Boël/Commissione, citata nel precedente punto 1353, punto 133).
punto 5013
Nella fattispecie, è invece sufficiente osservare che, secondo le informazioni da essa fornite in corso di causa (risposta del 3 luglio 1998 ad un quesito scritto del Tribunale del 28 maggio 1998), la Vicat ha realizzato nel 1992 un fatturato certamente superiore a quello del 1993, ma inferiore a quello dei quattro anni precedenti.
punto 5014
Risulta da quel che precede che gli argomenti delle ricorrenti devono essere respinti.
punto 5015
Risulta certamente dagli elementi ricordati nel precedente punto 4814 che, ad eccezione della Unicem, della Italcementi e della Cementir, nel 1992 nessuna delle imprese ricorrenti indicate nel precedente punto 4720 partecipava ancora all'infrazione. L'anno di riferimento scelto dalla Commissione, in termini di fatturato, ai fini del calcolo delle ammende, quindi, non appartiene più al periodo di partecipazione all'accordo Cembureau accertato dal Tribunale per quanto riguarda tali imprese.
punto 5016
Tale constatazione non deve tuttavia condurre a rimettere in discussione la scelta operata all'epoca dalla Commissione.
punto 5017
Da un lato, nessuna ricorrente ha formulato un argomento diretto a sostenere che, nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse constatato che essa non ha partecipato all'accordo Cembureau fino al termine del periodo di riferimento preso in considerazione dalla Commissione, si sarebbe dovuta ricalcolare l'ammenda inflittale in base al fatturato relativo all'anno nel corso del quale essa ha cessato di partecipare all'infrazione o in base a quello riferentesi all'ultimo esercizio sociale integralmente compreso nel periodo di infrazione considerato dal Tribunale.
punto 5018
D'altro lato, per quanto riguarda l'infrazione sanzionata sul mercato del cemento bianco, risulta dalle indicazioni comunicate dalla Commissione (v. nel precedente punto 4738) che quest'ultima si è del pari giustamente basata (v. nei precedenti punti 5009-5011) sul fatturato realizzato dalle imprese considerate nel 1992, pur ritenendo che tale infrazione era durata solo fino al 26 maggio 1988. Nell'ambito della decisione impugnata, la data finale dell'infrazione non è stata quindi il criterio decisivo quanto all'anno di riferimento da prendere in considerazione, in termini di fatturato, per determinare le ammende.
punto 5019
In secondo luogo, le ricorrenti contestano alla Commissione di aver calcolato l'ammenda sulla base di un fatturato troppo ampio, in termini di base geografica e di prodotti.
punto 5020
Da un lato la Vicat e la Ciments français affermano che il fatturato che avrebbe dovuto essere preso in considerazione è quello che hanno realizzato nella/e zona/e geografica/e interessata/e dall'infrazione/i specifica/che alla quale (alle quali) è mosso loro l'addebito di aver partecipato. Rifacendosi alla sentenza Parker Pen/Commissione, citata nel precedente punto 643, la Vicat precisa che il fatturato realizzato sul mercato geografico dal suo stabilimento di La Grave de Peille rappresenta solo il 12% del suo fatturato totale, ovvero una somma relativamente esigua rispetto a quella delle sue vendite complessive. La Lafarge sostiene che la Commissione, dopo aver stralciato gli addebiti nazionali, avrebbe dovuto prendere in considerazione solo il fatturato relativo alle esportazioni. La Italcementi sostiene che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto solo del fatturato riguardante le sue vendite sui mercati regionali dell'Italia settentrionale e su quelli dei paesi limitrofi.
punto 5021
D'altro lato, le ricorrenti Unicem, Italcementi e Cementir deducono che il fatturato relativo alle vendite di clinker non avrebbe dovuto essere integrato nella base di calcolo delle ammende. La Commissione, infatti, avrebbe accertato restrizioni alla concorrenza solo sul mercato del cemento. La Italcementi sottolinea, in particolare, il fatto che l'ingiunzione formulata nell'art. 8 della decisione impugnata non riguarda il mercato del clinker. Inoltre, secondo la decisione impugnata stessa (paragrafo 11, punto 1), il cemento grigio, il cemento bianco e il clinker corrisponderebbero a mercati diversi in quanto ciascuno di questi prodotti risponde ad esigenze specifiche.
punto 5022
A tale riguardo, occorre precisare che il fatturato indicato dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 quale limite massimo dell'ammenda che può essere inflitta va inteso come il fatturato globale dell'impresa considerata, il solo che possa dare un'indicazione approssimativa dell'importanza e dell'influenza di quest'ultima sul mercato (v. sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, citata nel precedente punto 439, punto 119, causa T-13/89, ICI/Commissione, citata nel precedente punto 323, punto 376, e 6 aprile 1995, Baustahlgewebe/Commissione, citata nel precedente punto 415, punto 158). La disposizione sopra indicata del regolamento n. 17 non contiene alcuna limitazione territoriale quanto al fatturato realizzato (sentenza della Corte 8 febbraio 1990, causa C-279/87, Tipp-Ex/Commissione, Racc. pag. I-261, pubblicazione sommaria, punto 39).
punto 5023
Nel rispetto del limite fissato da quest'ultima disposizione, la Commissione può fissare l'ammenda a partire dal fatturato di sua scelta, in termini di base geografica e di prodotti interessati.
punto 5024
Nella fattispecie risulta dalle indicazioni fornite dalla Commissione (v. nel precedente punto 4738) che quest'ultima si è basata, per calcolare l'ammenda inflitta a motivo dell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio, sul fatturato relativo alle vendite di cemento grigio e di clinker per il cemento grigio sul territorio degli Stati membri della Comunità nel 1992. Per stabilire l'ammenda inflitta a motivo dell'infrazione commessa sul mercato del cemento bianco, essa ha preso in considerazione il fatturato relativo alle vendite di cemento bianco e di clinker per il cemento bianco sul territorio degli Stati membri della Comunità nel corso di quello stesso anno.
punto 5025
Tenuto conto dei tassi di ammenda applicati dalla Commissione a tale base (4% o 2,8%, secondo il caso), le ammende inflitte negli artt. 9 e 10 della decisione impugnata sono largamente inferiori al limite massimo fissato dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, il che non è contestato da nessuna ricorrente.
punto 5026
Per quanto riguarda la Vicat, si deve precisare che certamente è avvenuto che il giudice comunitario, in considerazione della circostanza che il fatturato realizzato dall'impresa di cui trattavasi con i prodotti cui si riferiva l'infrazione era relativamente esiguo rispetto al suo fatturato globale, concludesse per la minore gravità dell'infrazione commessa dalla medesima e riducesse di conseguenza la sua ammenda (v., così, sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, citata nel precedente punto 439, punto 121, e Parker Pen/Commissione, citata nel precedente punto 643, punto 94).
punto 5027
Tuttavia, nella fattispecie la Vicat non asserisce che il fatturato realizzato nel corso dell'anno di riferimento con il prodotto riguardato da tale infrazione, come definito nel paragrafo 11, punto 1, ha rappresentato solo una ridotta percentuale del suo fatturato globale. Il suo argomento si basa sul carattere modesto, in confronto al suo fatturato globale, delle vendite realizzate a partire dal suo stabilimento nella Francia meridionale menzionato nella narrativa dei fatti (paragrafo 20, punto 1) relativi alla pratica concordata imputatale nell'art. 3, n. 1, lett. c). Come è stato già stabilito nei precedenti punti 1093 e 1094, il mercato geografico interessato dall'infrazione relativa all'accordo Cembureau, per la quale la Vicat è stata sanzionata nell'art. 9, era l'Europa. Dal momento che la Vicat non sostiene che le sue vendite sul mercato europeo rappresentavano solo una parte esigua del suo fatturato globale, essa non può utilmente riferirsi alla sentenza Parker Pen/Commissione, citata nel precedente punto 643.
punto 5028
La Cementir deduce inoltre l'esistenza di un errore contabile nei dati da essa trasmessi alla Commissione con la sua lettera in data 22 febbraio 1994. In tale lettera, avrebbe comunicato dati che comprendevano gli importi relativi a forniture di beni e di servizi che, a suo parere, non avevano relazione con le vendite di cemento grigio e di clinker, vale a dire importi legati al rimborso delle spese di trasporto, alle vendite di sacchi e, in misura minore, ad altri servizi. Precisa che, essendosi resa conto del proprio errore, ha chiesto alla Commissione il 22 febbraio 1995 di rettificare l'ammenda inflitta nella decisione impugnata, in base alle cifre esatte risultanti dalla certificazione contabile redatta dalla società di revisione Arthur Andersen, domanda che è stata respinta dalla Commissione il 2 marzo 1995. Essa si dice persuasa che altre imprese si sono limitate a comunicare alla Commissione i loro dati relativi alle sole vendite di cemento grigio. Astenendosi dal procedere alla rettifica richiesta, la Commissione avrebbe pertanto non solo calcolato la sua ammenda sulla base di dati errati, ma avrebbe anche violato il principio di parità di trattamento.
punto 5029
Tale argomento non può tuttavia essere accolto.
punto 5030
Riguardo alle spese di trasporto, si deve considerare che, dal momento che un produttore di cemento fornisce a destinazione, su richiesta del cliente, le quantità vendute, il servizio di trasporto costituisce parte integrante della vendita del prodotto. Il prezzo richiesto per tale servizio, quand'anche corrispondesse, come sostiene la Cementir, al rimborso delle somme dovute dal venditore al vettore indipendente al quale ha fatto ricorso per tale servizio, è quindi un elemento del prezzo globale di vendita, come rispecchia, per tale tipo di vendita, il sistema dei prezzi franco destino.
punto 5031
Per quanto riguarda le forniture di sacchi, la Cementir non può ragionevolmente contestare che, in una vendita di cemento imballato, la vendita dei sacchi costituisce parte integrante di quella del prodotto. Il prezzo richiesto per tali forniture è quindi un elemento del prezzo globale dell'operazione.
punto 5032
Riguardo agli « altri servizi » che asserisce estranei alle vendite di cemento grigio e di clinker per il cemento grigio, la Cementir non fornisce alcuna indicazione. Infine, appartiene alla mera speculazione la sua affermazione secondo la quale altre imprese avrebbero comunicato alla Commissione solo il loro fatturato relativo alle vendite di cemento grigio. La Cementir non può pertanto utilmente dedurre una violazione del principio di parità di trattamento.
punto 5033
In quarto luogo, le ricorrenti Ciments français, Italcementi e Holderbank contestano alla Commissione di aver inserito nel fatturato preso in considerazione per il calcolo delle loro ammende quello di controllate che non sono prese in considerazione nella decisione impugnata.
punto 5034
La Ciments français menziona il caso delle sue controllate spagnole Financiera y Minera (in prosieguo: la «FyM») e Cementos Rezola (in prosieguo: la «Rezóla»), della sua controllata belga, la CCB (v. nel precedente punto 1169), e della sua controllata greca Halyps. Aggiunge che, come aveva indicato alla Commissione nel febbraio 1994 nel trasmetterle i dati relativi al suo fatturato del 1992 e del 1993, essa ha acquisito il controllo della Rezóla solo nel luglio 1989, della FyM solo nel gennaio 1990 e della Halips solo nel maggio 1990. Fa valere che il tasso della sua ammenda rapportato al suo fatturato ammonta al 6,5%.
punto 5035
La Italcementi cita il caso delle sue due controllate Cementerie di Sardegna e Cementerie Siciliane, precisando di non controllarle completamente.
punto 5036
La Holderbank menziona il caso delle sue due controllate belghe Ciments d'Obourg e Ciments d'Origny.
punto 5037
La Ciments français e la Holderbank aggiungono che, procedendo in tal modo, la Commissione ha sanzionato le loro controllate cui non erano stati mossi addebiti nella decisione impugnata più pesantemente delle controllate che essa ha ritenuto responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 5038
La Ciments français sostiene che la Commissione ha riservato alle controllate straniere di gruppi cui sono mossi addebiti nella decisione impugnata un procedimento ed una sanzione diversi da quelli della loro società controllante, benché la partecipazione di quest'ultima al loro capitale fosse maggioritaria, se non esclusiva, dall'inizio del periodo considerato. Cita il caso delle imprese ENCI, Hornos Ibéricos, Alsen-Breitenburg, Nordcement, Asland, Heracles, Cementir, CBR e Cedest, che si sono viste infliggere un'ammenda in funzione delle infrazioni che erano loro contestate a titolo personale, senza che il loro fatturato fosse stato inserito in quello della loro società controllante per il calcolo dell'ammenda inflitta a quest'ultima. Essa si ritiene vittima di un trattamento discriminatorio, in quanto imprese del suo gruppo, benché non considerate dalla decisione impugnata, sono state sanzionate più severamente delle imprese riconosciute responsabili di comportamenti costituenti infrazione.
punto 5039
La Holderbank afferma di essersi vista infliggere un'ammenda con un tasso base pari al 4% del suo fatturato, nel quale è stato inserito quello delle sue due controllate belghe menzionate nel precedente punto 5036. Pertanto le sue controllate oggetto di una sanzione individuale nella decisione impugnata per la loro partecipazione all'accordo Cembureau (Alsen-Breitenburg, Nordcement e Hornos Ibéricos) avrebbero goduto di un trattamento più favorevole di quello riservato alle sue due controllate belghe. Esse sarebbero state infatti colpite da un'ammenda con un tasso pari al 2,8% del loro fatturato, mentre dette controllate belghe si sono viste imporre un'ammenda con un tasso pari al 4% in conseguenza dell'integrazione del loro fatturato nella base di calcolo dell'ammenda diretta alla loro società controllante.
punto 5040
A tale riguardo, si deve sottolineare che, quando l'autore di un'infrazione si trova alla testa di un gruppo costituente un'unità economica, il fatturato da prendere in considerazione per il calcolo della sua ammenda è quello di tale gruppo nel suo complesso. Quest'ultimo fatturato costituisce infatti il miglior indice del suo peso economico sul mercato.
punto 5041
Nella fattispecie la Italcementi non contesta il fatto di controllare la Cementerie di Sardegna e la Cementerie Siciliane. Essa si limita ad affermare tutt'al più di non controllarle completamente. Invitata a spiegarsi su tale punto mediante un quesito scritto del 10 giugno 1998, essa ha prodotto il 20 luglio 1998 una serie di documenti dai quali risulta che fino al 1986 essa era azionista unica delle due controllate di cui trattasi e che, da tale data, detiene il 71,41% del capitale della prima e il 76,67% del capitale della seconda.
punto 5042
Legittimamente, quindi, la Commissione, in considerazione dell'unità economica formata dalla Italcementi e dalle due sue controllate sopra menzionate, ha incluso il fatturato di queste ultime nella base di calcolo delle ammende inflitte alla Italcementi negli arti. 9 e 10 della decisione impugnata.
punto 5043
La Holderbank non nega di controllare interamente la Ciments d'Obourg e la Ciments d'Origny. La Commissione, pertanto, tenuto conto dell'unità economica costituita dalla Holderbank e dalle due sue controllate belghe, ha legittimamente, incluso il fatturato di queste ultime nella base di calcolo delle ammende inflitte alla Holderbank nell'art. 9 della decisione impugnata.
punto 5044
Per quanto riguarda la Ciments français, si deve rilevare che tale impresa non contesta il fatto che, al momento in cui ha preso parte alle infrazioni rilevate sul mercato del cemento grigio e del cemento bianco, essa controllava la CCB. Essa ha tutt'al più indicato nel corso del procedimento (risposta del 3 luglio 1998 ad un quesito scritto del Tribunale del 29 maggio 1998) che il fatturato della sua controllata belga era stato integrato nella sua contabilità solo dal 1o luglio 1990.
punto 5045
Per contro, risulta che la Ciments français ha assunto il controllo della FyM, della Rezola e della Halips quando la sua partecipazione alle infrazioni sopra menzionate era terminata. Infatti la partecipazione della Ciments français all'accordo Cembureau non è dimostrata dopo il 17 febbraio 1989 (v. nei precedenti punti 4318-4321) e l'infrazione alla quale essa ha partecipato nell'ambito del WCC è stata considerata durare fino al 26 maggio 1988 (art. 7 della decisione impugnata). Si devono pertanto escludere dalla base di calcolo presa in considerazione dalla Commissione per la fissazione delle ammende inflitte alla Ciments français negli artt. 9 e 10 le somme che si riferiscono alle vendite realizzate da queste tre controllate nel corso dell'esercizio sociale di riferimento, rispettivamente sul mercato del cemento grigio e del clinker per il cemento grigio e su quello del cemento bianco e del clinker per il cemento bianco.
punto 5046
Risulta dalle indicazioni fornite dalla Commissione (v. nel precedente punto 4738) che il fatturato da essa preso in considerazione per calcolare l'ammenda inflitta alla Ciments français a motivo della sua partecipazione all'accordo Cembureau ammonta a 4232000000 FRF. Secondo le informazioni fornite dalla Ciments français nel corso del procedimento (v. risposta al quesito scritto del Tribunale indicato nel precedente punto 5044), il fatturato corrispondente all'importo cumulato delle vendite realizzate nel 1992 dalla FyM, dalla Rezóla e dalla Halips sul mercato comunitario del cemento grigio e del clinker per il cemento grigio è stato pari a 650000000 FRF. Si dovrà dunque ricalcolare l'ammenda imposta alla Ciments français per la sua partecipazione all'infrazione rilevata nell'art. 1 della decisione impugnata in base ad un fatturato di riferimento ridotto a 3582000000 FRF.
punto 5047
Per quanto riguarda l'infrazione sanzionata nell'art. 10 della decisione impugnata, le indicazioni comunicate dalla Commissione (v. nel precedente punto 4738) fanno apparire che il fatturato preso in considerazione da quest'ultima per calcolare l'ammenda inflitta alla Ciments français a motivo di detta infrazione ammonta a 181000000 FRF. Secondo le informazioni fornite dalla Ciments français menzionate nel punto precedente, il fatturato corrispondente all'importo cumulato delle vendite realizzate nel 1992 dalla FyM, dalla Rezola e dalla Halips sul mercato comunitario del cemento bianco e del clinker per il cemento bianco è stato pari a 1000000 FRF. Si dovrà dunque ricalcolare l'ammenda imposta alla Ciments français per la sua partecipazione all'infrazione rilevata nell'art. 7 della decisione impugnata in base ad un fatturato di riferimento ridotto a 180000000 FRF.
punto 5048
Quanto agli argomenti della Ciments français e della Holderbank relativi ad una presunta discriminazione, in termini di ammenda, tra le controllate menzionate dalla decisione impugnata e quelle che non lo sono, essi devono essere respinti.
punto 5049
Queste due ricorrenti, infatti, non possono sostenere che le controllate non menzionate dalla decisione impugnata si sono viste infliggere malgrado tutto un'ammenda per effetto dell'integrazione del loro fatturato in quello della loro società controllante ai fini del calcolo dell'ammenda che è stata imposta a quest'ultima società. Le ammende di cui all'art. 9, nn. 2 e 21, sono inflitte, rispettivamente alle «imprese» «Holderbank Financière Glar[u]s SA» e «Société des Ciments français SA». L'ammenda di cui all'art. 10, n. 4, è inflitta all'«impresa» «Société des Ciments français SA». Queste due imprese sono destinatarie in nome proprio della decisione impugnata (v. art. 12, nn. 2 e 17). Esse sono quindi le sole debitrici delle ammende sopra menzionate. Il fatto che l'onere di queste ultime possa essere ripartito all'interno del gruppo a capo del quale si trovano tali imprese costituisce una circostanza ininfluente ai fini delle norme relative alla determinazione delle ammende.
punto 5050
Risulta dalle considerazioni che precedono che, con riserva delle conclusioni tratte nei precedenti punti 5046 e 5047 nei confronti della Ciments français, i motivi esaminati devono essere respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › XI — Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di equità, di proporzionalità e di parità di trattamento, per quanto riguarda la fissazione delle ammende in ECU e la scelta del tasso di conversione
punto 5051
La Asland e la Cementir, rifacendosi alla sentenza 9 marzo 1977, cause riunite 41/73, 43/73 e 44/73, Société anonyme Générale Sucrière ea./Commissione (Racc. pag. 445), e la Uniland sostengono che nessuna disposizione di diritto comunitario impone alla Commissione di fissare l'entità delle ammende in ECU. La Commissione sarebbe unicamente tenuta ad evitare che si verifichino differenze di trattamento ingiustificate tra i partecipanti ad una stessa infrazione per il solo fatto di apprezzamenti e deprezzamenti delle monete nazionali, ciò che essa non avrebbe fatto nella fattispecie.
punto 5052
Queste tre ricorrenti, nonché la Unicem e la Italcementi, contestano alla Commissione di aver convertito in ECU gli importi dei fatturati espressi in moneta nazionale in base al tasso medio di cambio dell'anno 1992. A loro parere, tale operazione si sarebbe dovuta fare in funzione del tasso di cambio vigente il giorno dell'adozione o della notifica della decisione impugnata. La Unicem, la Asland e la Cementir aggiungono che la Commissione aveva anche la possibilità di calcolare e di esprimere l'entità dell'ammenda nella moneta dello Stato membro dell'impresa interessata.
punto 5053
Le ricorrenti indicate nel punto precedente sostengono che la loro moneta nazionale si è svalutata rispetto all'ECU tra il 1992 e il novembre 1994. Esse si ritengono vittime di un'ingiustificata discriminazione rispetto alle imprese originarie di un paese la cui moneta si è apprezzata o è rimasta stabile rispetto all'ECU durante tale periodo. La Unicem sostiene che la scelta della Commissione ha aggravato al sua ammenda del 23,16%. La Asland stima il suo pregiudizio pari a circa 170000000 ESP. Essa raffronta il valore dell'ammenda impostale a quella che avrebbe subito un'impresa nella sua stessa situazione, ma il cui fatturato dell'anno di riferimento fosse stato espresso in marchi tedeschi al tasso di cambio di quell'anno. La Uniland quantifica il suo pregiudizio in 361000 ECU. La Italcementi valuta in circa il 25% l'aggravarsi della sua ammenda legato al deprezzamento della lira italiana rispetto all'ECU tra il 1992 e il novembre 1994. La Cementir valuta nel 23% l'aggravio dell'onere reale della sua ammenda tra l'anno di riferimento preso in considerazione dalla Commissione per la conversione in ECU degli importi espressi in moneta nazionale e quello del deposito del suo ricorso. In termini reali, la sua ammenda corrisponderebbe al 5,5% del suo fatturato del 1992, al tasso di conversione dell'ECU in lire italiane del 1995.
punto 5054
Si deve sottolineare che la Commissione ha il diritto di esprimere l'importo dell'ammenda in ECU, unità monetaria convertibile in moneta nazionale. La possibilità di convertire l'ECU in moneta nazionale differenzia questa unità monetaria dall'unità di conto originariamente menzionata nell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, a proposito della quale la Corte (sentenza Société anonyme Générale sucrière e a./Commissione, citata nel precedente punto 5051, punto 15) ha esplicitamente riconosciuto che, non trattandosi di una moneta di pagamento, essa implica necessariamente la determinazione dell'importo dell'ammenda in moneta nazionale (sentenze del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-157/94, Ensidesa/Commissione, Racc. pag. I-707, punto 470, e PVC, citata nel precedente punto 734, punto 1220).
punto 5055
Nella fattispecie risulta dalle indicazioni fornite dalla Commissione (v. nel precedente punto 4738) che quest'ultima, ai fini del calcolo delle ammende, ha effettivamente convertito in ECU i fatturati espressi in moneta nazionale in base al tasso di cambio medio dell'anno al quale si riferivano tali fatturati, vale a dire il 1992.
punto 5056
Non può essere accolto l'argomento delle ricorrenti secondo il quale tale operazione di conversione si sarebbe dovuta fare in base al tasso di cambio vigente alla data dell'adozione o della notifica della decisione impugnata. Avendo la Commissione, a buon diritto (v. nei precedenti punti 5009-5011), scelto di calcolare l'ammenda in base al fatturato del 1992, essa poteva giustamente convertire detto fatturato, espresso in moneta nazionale, in base al tasso di cambio medio di tale anno di riferimento. Anche se siffatta soluzione può significare che una data impresa debba pagare un importo nominalmente superiore o inferiore a quello che avrebbe dovuto esser pagato nell'ipotesi dell'applicazione del tasso di cambio vigente alla data dell'adozione o della notifica della decisione impugnata, ciò è solo la logica conseguenza delle fluttuazioni dei valori reali delle diverse monete nazionali.
punto 5057
In ogni caso nessuna delle ricorrenti ha dimostrato che, per il gioco delle svalutazioni subite dalla moneta dello Stato membro di cui è originaria, l'ammenda inflittale nell'art. 9 e, per quanto riguarda la Italcementi, nell'art. 10 della decisione impugnata, anche ove espressa in moneta nazionale, superi il limite massimo previsto nell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
punto 5058
I motivi esaminati devono pertanto essere respinti
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › XII — Sui motivi relativi alla violazione di diversi principi generali del diritto comunitario
punto 5059
Alcune ricorrenti sostengono che la determinazione delle ammende è viziata dalla violazione di diversi principi generali del diritto comunitario, quali il principio della tutela del legittimo affidamento, il principio del ne bis in idem e quello di parità di trattamento.
punto 5060
In primo luogo, la Lafarge assume che, tenuto conto dell'atteggiamento adottato dalla Commissione nel corso del periodo considerato (assenza di reazione alla pubblicazione dello studio effettuato nel 1976 su sua richiesta dal signor Phlips su « [l]es systèmes de prix géographiques et la concurrance » — studio citato nel paragrafo 10 della decisione impugnata —; valutazioni informali sui sistemi di tariffazione previsti dalla CBR e sulle importazioni provenienti dai paesi dell'Est oggetto di dumping; atteggiamento nella «pratica greca»), i produttori europei di cemento erano legittimati a pensare che i loro comportamenti fossero conformi alle regole comunitarie della concorrenza o, quanto meno, che essi fossero tollerati. Infliggendo alla Lafarge un'ammenda tanto onerosa, la Commissione avrebbe violato il principio della tutela del legittimo affidamento.
punto 5061
Tale motivo non è fondato. Nella decisione impugnata la Commissione non contesta affatto alle parti le loro discussioni sui sistemi di formazione dei prezzi e sulle importazioni che costituivano oggetto di dumping. Essa si riferisce ai comportamenti con i quali tali parti hanno inteso proteggere i mercati nazionali e regolamentare i trasferimenti di cemento da un paese all'altro. La Lafarge non può seriamente assumere che gli elementi da essa invocati a sostegno del suo motivo hanno potuto legittimamente far credere ai produttori europei di cemento che tali comportamenti, che sono tassativamente vietati dall'art. 85, n. 1, del Trattato, fossero ammissibili con riguardo alle regole comunitarie della concorrenza.
punto 5062
In secondo luogo, le ricorrenti Dyckerhoff, Uniland e Holderbank — quest'ultima in fase di replica — contestano alla Commissione di sanzionarle due volte in base ai medesimi fatti, una prima volta per la loro adesione all'accordo Cembureau di cui all'art. 1 della decisione impugnata e una seconda volta per la loro partecipazione a misure di attuazione di tale accordo. La Blue Circle fa valere che l'ammenda inflitta per le infrazioni che le sono contestate nell'art. 4 ha l'effetto di sanzionare per la seconda volta un comportamento per il quale ha già subito un'ammenda a titolo dell'infrazione constatata nell'art. 1.
punto 5063
Si deve nondimeno sottolineare che le ricorrenti sono colpite da una sola ammenda per quanto riguarda il mercato del cemento grigio. Ai sensi dell'art. 9 della decisione impugnata, l'ammenda è loro inflitta a motivo della loro partecipazione all'accordo Cembureau. Gli argomenti esaminati, relativi alla violazione del principio del ne bis in idem, devono essere pertanto respinti.
punto 5064
La Aalborg sostiene che, ai sensi dell'art. 9 della decisione impugnata, un'ammenda specifica è stata inflitta alla Cembureau. Dal momento che la sua responsabilità nei fatti controversi era, a suo parere, legata alla sua qualità di membro diretto della Cembureau, essa ritiene di essere stata condannata due volte per i medesimi fatti. La Blue Circle afferma che essa dovrà prendere a carico più della metà dell'importo dell'ammenda inflitta alla BCA. Nei limiti in cui la Commissione la ritiene inoltre responsabile dell'infrazione di cui all'art. 1, essa si sarebbe vista infliggere due ammende per la medesima infrazione.
punto 5065
L'esame di tali argomenti è tuttavia divenuto privo d'oggetto per effetto dell'annullamento delle ammende inflitte alle associazioni di imprese destinatarie della decisione impugnata (v. nei precedenti punti 478-488).
punto 5066
La Blue Circle aggiunge che, ai sensi dell'art. 9 della decisione impugnata, è stata colpita da un'ammenda a titolo dell'infrazione constatata nell'art. 1, la quale sarebbe stata attuata, in particolare, mediante i comportamenti indicati nell'art. 2. Secondo tale disposizione, però, solo la BCA sarebbe stata implicata in tali comportamenti per quanto riguarda il mercato britannico. La Blue Circle sarebbe stata quindi sanzionata per azioni delle quali non sarebbe ritenuta responsabile.
punto 5067
Cionondimeno, come è stato ricordato nel precedente punto 4746, la Blue Circle ha subito una sanzione unicamente a motivo dei comportamenti che le sono personalmente addebitati. Il suo argomento deve essere pertanto respinto.
punto 5068
In terzo luogo, le ricorrenti CBR, Ciments français, Lafarge, Asland, Uniland, Cimpor, Secii e Hornos Ibéricos sostengono che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento nel fissare le ammende.
punto 5069
In primo luogo, la CBR e la Ciments français sostengono che la Commissione ha violato il principio di non discriminazione irrogando un'ammenda per la partecipazione all'accordo Cembureau alle sole imprese che erano, nel contempo, rappresentate dalla loro associazione all'interno della Cembureau e avevano chiaramente manifestato la loro adesione a tale accordo partecipando ad altre azioni contestate nella decisione impugnata (paragrafo 65, punto 8), mentre essa indica peraltro che l'accordo Cembureau impegnava tutti i memori della Cembureau e tutta l'industria europea del cemento rappresentata presso quest'ultima durante tutto il periodo di durata dell'infrazione imputata (paragrafi 45, punti 5 e 8, e 65, punto 3). La Ciments français aggiunge che, così facendo, la Commissione ha peraltro introdotto una manifesta sproporzione tra l'infrazione e la sanzione.
punto 5070
Oltre a quanto è stato esposto nei precedenti punti 4425-4427, si deve ricordare che dal momento che un'impresa, con il suo comportamento, ha violato l'art. 85, n. 1, del Trattato, essa non può sfuggire a qualsiasi sanzione per il fatto che ad altri operatori economici non sono state inflitte ammende quando, come nella fattispecie, il giudice comunitario non viene nemmeno investito della questione concernente la posizione di questi ultimi (v. sentenze Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 197, Dunlop Slazenger/Commissione, citata nel precedente punto 270, punto 176, e Van Megen Sports/Commissione, citata nel precedente punto 4892, punto 56).
punto 5071
Per quanto riguarda la Ciments français, va aggiunto che, non sanzionando le imprese membri indiretti della Cembureau a carico delle quali non disponeva di alcuna prova della loro partecipazione a misure di applicazione dell'accordo Cembureau, la Commissione non ha commesso alcuna violazione del principio di proporzionalità a detrimento di quelle imprese che, come detta ricorrente, hanno invece partecipato a tali misure.
punto 5072
In secondo luogo, la Lafarge sostiene di non trovare una spiegazione razionale, coerente e obiettiva alla varietà di trattamento riservato alle imprese sanzionate, nonostante le indicazioni fornite nel paragrafo 65 della decisione impugnata circa i criteri presi in considerazione dalla Commissione per il calcolo delle ammende. Esisterebbero, secondo tale ricorrente, palesi disparità di trattamento per il fatto che non sarebbe stato preso in considerazione il fatturato complessivo pertinente di talune imprese o per il fatto che la Commissione, contrariamente alle spiegazioni fornite dal signor Van Miert in occasione della conferenza stampa del 30 novembre 1994, avrebbe applicato più di due tassi d'ammenda.
punto 5073
A tal riguardo è stato affermato (v. nei precedenti punti 4725-4739) che le considerazioni esposte nel paragrafo 65 della decisione impugnata contengono una motivazione adeguata dei criteri presi in considerazione dalla Commissione ai fini della determinazione delle ammende fissate negli artt. 9 e 10.
punto 5074
Risulta inoltre dalle indicazioni fornite dalla Commissione (v. nel precedente punto 4738) che, per quanto riguarda l'infrazione sanzionata sul mercato del cemento grigio, la Commissione ha applicato due tassi base per il calcolo delle ammende. Le imprese che, per i motivi esposti nel paragrafo 65, punto 9, lett. a), hanno una responsabilità grave in tale infrazione, sono state colpite da un'ammenda al tasso del 4%. Quelle la cui responsabilità in tale infrazione è meno grave, per le ragioni espresse nel paragrafo 65, punto 9, lett. b), si sono viste infliggere un'ammenda al tasso del 2,8%. Per l'infrazione sanzionata sul mercato del cemento bianco la Commissione ha applicato un tasso del 4% per l'insieme delle imprese considerate. Tali tassi sono stati applicati, per quanto riguarda l'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio, al fatturato relativo alle vendite realizzate da ciascuna impresa considerata sul mercato comunitario del cemento grigio e del clinker per il cemento grigio nel 1992 e, per quanto riguarda l'infrazione commessa sul mercato del cemento bianco, al fatturato relativo alle vendite realizzate da ciascuna impresa considerata sul mercato comunitario del cemento bianco e del clinker per il cemento bianco nel corso del medesimo anno. L'entità dell'ammenda inflitta a ciascuna impresa è stata adeguata in funzione della durata della partecipazione dell'impresa all'infrazione considerata.
punto 5075
Non avendo la Lafarge fornito alcun elemento concreto idoneo a dimostrare che essa è stata oggetto di una discriminazione ingiustificata nell'applicazione di tali criteri di calcolo, il suo argomento deve essere respinto.
punto 5076
In terzo luogo, la Asland sostiene che, per quanto riguarda la valutazione della gravità dell'infrazione, le imprese spagnole sono state vittime di una discriminazione rispetto alle altre imprese considerate nella decisione impugnata, in quanto la regione frontaliera situata tra la Spagna ed il Portogallo sarebbe il solo territorio sul quale l'infrazione commessa dalla imprese spagnole avrebbe potuto aver effetto, mentre i comportamenti illeciti delle imprese tedesche, francesi e britanniche avrebbero prodotto i loro effetti in una fascia più ampia di regioni, ad esempio quelle situate a cavallo delle frontiere dei rispettivi Stati membri.
punto 5077
E' stato a tale riguardo rilevato (v. nel precedente punto 4864) che la questione se l'accordo Cembureau si sia tradotto o meno in effetti anticoncorrenziali sui mercati della Comunità non è stata presa in considerazione nel valutare la gravità di tale infrazione. E' solo nell'ambito dell'esame della responsabilità delle imprese coinvolte in detta infrazione che la Commissione ha effettuato una valutazione degli effetti normalmente conseguenti a misure analoghe a quelle mediante le quali queste varie imprese hanno applicato l'accordo Cembureau. In tale contesto la Asland è stata giustamente inserita tra le imprese che hanno una grave responsabilità nell'infrazione. La misura di applicazione dell'accordo Cembureau alla quale essa ha partecipato, vale a dire l'accordo costitutivo della ETF (art. 4, n. 1), appartiene infatti alle misure che hanno effetti diretti miranti alla compartimentazione dei mercati nazionali. Si deve pertanto respingere l'argomento della Asland.
punto 5078
La Asland assume infine di non aver beneficiato della riduzione percentuale dell'ammenda di cui godrebbero le altre imprese spagnole e le imprese portoghesi per la breve durata della loro partecipazione all'infrazione.
punto 5079
Nondimeno, dalle indicazioni comunicate dalla Commissione (v. nel precedente punto 4738) risulta che l'ammenda della Asland è stata calcolata, come quelle inflitte alle altre destinatarie spagnole e portoghesi della decisione impugnata, tenendo conto di una durata dell'infrazione corrispondente a 86,5 mesi. Quanto al resto, si terrà conto (v. qui di seguito punto 5115) del fatto che la partecipazione della Asland all'accordo Cembureau è dimostrata solo dal 28 maggio 1986 al 31 maggio 1987, ovvero per un periodo di dodici mesi (v. nel precedente punto 4814, decimo trattino).
punto 5080
In quarto luogo, la Ciments français rileva che, secondo la decisione impugnata, la Hornos Ibéricos ha assistito a cinque riunioni della ETF. Ciononostante, la Commissione avrebbe inserito tale impresa tra quelle che hanno una responsabilità meno grave nell'accordo Cembureau in quanto la sua partecipazione a tale infrazione si sarebbe limitata al suo coinvolgimento nelle misure di canalizzazione delle eccedenze di produzione verso i mercati terzi, misure che avrebbero un effetto meno diretto sulla protezione dei mercati nazionali. La Uniland afferma che la Commissione ha violato il principio di non discriminazione sanzionandola e reputando grave la sua partecipazione all'accordo Cembureau, mentre altre imprese che, secondo la stessa decisione impugnata, hanno partecipato in maniera continuata ed attiva alle infrazioni relative alla ETF e alla Interciment non sarebbero state sanzionate al riguardo (Hornos Ibéricos e Cementos del Norte) o sarebbero state stralciate dal procedimento. La Asland denuncia del pari il trattamento riservato alla Hornos Ibéricos e alla Cementos del Norte.
punto 5081
Si deve sottolineare che non compete al Tribunale, nell'esercizio del suo sindacato di legittimità, sostituire la propria valutazione a quella della Commissione quanto alla situazione di un'impresa relativamente ad un'infrazione che non è stata considerata a suo carico nell'atto impugnato.
punto 5082
Nella fattispecie la Ciments français, la Asland e la Uniland sono giustamente inserite, nel paragrafo 65, punto 9, lett. a), della decisione impugnata, tra le imprese che hanno una grave responsabilità nell'infrazione sanzionata nell'art. 9. Queste tre ricorrenti, infatti, hanno partecipato all'accordo Cembureau mediante misure d'attuazione dirette alla protezione diretta dei mercati nazionali. Così, la Ciments français è stata in particolare coinvolta nell'intesa franco-tedesca di cui all'art. 3, n. 3, lett. a), nell'accordo costitutivo della ETF (art. 4, n. 1) e nell'accordo costitutivo della Interciment (art. 4, n. 2) (v. nel precedente punto 4319). La Asland ha partecipato all'accordo costitutivo della ETF (v. nel precedente punto 4351). La Uniland ha partecipato a quest'ultimo accordo, all'accordo costitutivo della Interciment e alle pratiche concordate di difesa del mercato italiano di cui all'art. 4, n. 3, lett. a) (v. nel precedente punto 4356).
punto 5083
Tali ricorrenti non possono pertanto validamente trarre argomenti dal raffronto della loro situazione con quella delle imprese cui si riferiscono nelle loro rispettive argomentazioni per rivendicare il beneficio dell'annullamento o della riduzione dell'ammenda che è stata loro inflitta nell'art. 9 (v., in questo senso, sentenze Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 197, Dunlop Slazenger/Commissione, citata nel precedente punto 270, punto 176, e Van Megen Sports/Commissione, citata nel precedente punto 4892, punto 56).
punto 5084
In quinto luogo, la Cimpor e la Secil ricordano che, sulla base dei documenti indicati nel paragrafo 21 della decisione impugnata, diversi produttori spagnoli hanno preso parte alle riunioni esaminate in tale brano della decisione impugnata. Esse citano i produttori Portland Mallorca, Cementos del Mar, Cementos del Atlantico, Portland Valderrivas, Cementos Portland Hispania, Asland, Hisalba, Hispacement, Cementos Cosmos, Tudela Veguin e Cementos Alba. La maggior parte di tali imprese però non sarebbe stata destinataria della decisione impugnata. Quelle che lo sono state si sarebbero viste imputare l'infrazione di cui all'art. 3, n. 2. Inoltre, la Oficemen, che, che oltre alle infrazioni contestatele negli artt. 1, 2, 4 e 5 della decisione impugnata, avrebbe assunto da sola la responsabilità dell'intesa iberica, da parte spagnola, è stata colpita da un'ammenda di 70000 ECU, mentre la Cimpor e la Secil si sono viste infliggere, rispettivamente, un'ammenda di 9324000 ECU e di 3017000 ECU. Si tratterebbe di una palese violazione del principio di parità di trattamento.
punto 5085
A tal riguardo, oltre al principio ricordato nel precedente punto 5081, si deve rilevare che la Cimpor e la Secil sono state giustamente inserite nella categoria di imprese che hanno una grave responsabilità nell'infrazione sanzionata nell'art. 9 della decisione impugnata. Infatti, l'intesa iberica constatata nell'art. 3, n. 2, mediante la quale queste due ricorrenti hanno applicato l'accordo Cembureau, era tesa alla protezione diretta dei mercati nazionali. Tali imprese non possono pertanto validamente trarre argomenti dal raffronto della loro situazione con quella delle imprese cui si riferiscono nelle loro argomentazioni per rivendicare il beneficio dell'annullamento o della riduzione dell'ammenda che è stata loro inflitta nell'art. 9 (v., in questo senso, sentenze Pasta di legno II, citata nel precedente punto 106, punto 197, Dunlop Slazenger/Commissione, citata nel precedente punto 270, punto 176, e Van Megen Sports/Commissione, citata nel precedente punto 4892, punto 56).
punto 5086
Quanto alla discriminazione di cui esse assumono essere vittime rispetto alla Oficemen, occorre rilevare che, anche se la responsabilità della Oficemen nell'infrazione constatata nell'art. 3, n. 2, è effettivamente dimostrata, la posizione di quest'ultima si differenzia oggettivamente da quella della Cimpor e della Secil. Come ha giustamente rilevato la Commissione nel paragrafo 44, punto 5, della decisione impugnata, i produttori di cemento sono i veri protagonisti sul mercato. Essi agiscono mediante le loro associazioni di categoria. La Commissione, pertanto, poteva giustamente reprimere i comportamenti delle imprese con notevoli ammende, calcolate sulla base del loro fatturato, mentre la sua intenzione, nell'imporre alle associazioni di categoria un'ammenda forfettaria di importo contenuto, consisteva nel dissuadere, per il futuro, queste ultime dal prendere l'iniziativa o dall'agevolare intese anticoncorrenziali (paragrafo 65, punto 8, primo trattino).
punto 5087
La Cimpor e la Secil rilevano inoltre che la Commissione ha inflitto alla Oficemen e alle cinque imprese spagnole destinatarie della decisione impugnata ammende che ammontano ad un totale di 10576000 ECU, ovvero un importo inferiore a quello inflitto alle due imprese portoghesi (12341000 ECU).
punto 5088
Il mero raffronto degli importi cumulati delle ammende inflitte alle destinatarie spagnole e portoghesi della decisione impugnata non può tuttavia portare a constatare l'esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento, tenuto conto della varietà dei parametri oggettivi di calcolo che possono spiegare il risultato di tale raffronto.
punto 5089
Risulta da quanto precede che i motivi esaminati devono essere respinti.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › XIII — Sul motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa inerente ad un accesso incompleto al fascicolo della Commissione nel corso del procedimento amministrativo
punto 5090
Alcune ricorrenti sostengono, nelle osservazioni da esse presentate a seguito delle misure di organizzazione del procedimento del 2 ottobre 1996 e del 18 e 19 giugno 1997 (v. nei precedenti punti 164 e 168), che accordando loro solo un accesso limitato al suo fascicolo nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione ha violato i loro diritti della difesa nel determinare le ammende, in quanto esse sono state private dell'accesso ad elementi a loro discarico.
punto 5091
In primo luogo, la Lafarge menziona, nelle sue osservazioni del 28 gennaio 1998, due documenti che attesterebbero che la Commissione è stata all'epoca informata di talune azioni collettive previste dai produttori di cemento dell'Europa occidentale per lottare contro le importazioni provenienti dalla Grecia.
punto 5092
Essa si basa anzitutto sul documento n. 33.126/19009, nota della Blue Circle relativa all'incontro del 6 novembre 1986 tra il signor Sutherland, membro della Commissione, e alcuni rappresentanti dell'industria europea del cemento. Secondo tale documento, questi ultimi lo avrebbero reso partecipe delle loro difficoltà a procedere ad esportazioni verso la Grecia a titolo di rappresaglia nei confronti dei produttori di tale paese.
punto 5093
Tuttavia, come è stato rilevato nel precedente punto 3114, tale documento non dimostra che i rappresentanti dell'industria europea del cemento abbiano avvisato il signor Sutherland delle misure che pur erano state all'epoca avviate per eliminare le importazioni di cemento a basso prezzo in Europa occidentale, prioritariamente quelle provenienti dalla Grecia, ovvero la costituzione della ETF, la costituzione della Interciment e le pratiche concordate destinate a far si che la Calcestruzzi cessasse di essere cliente dei produttori greci di cemento, in particolare della Titan. I commenti che la Lafarge avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo sulla base di tale documento non avrebbero quindi consentito di porre in non cale le considerazioni esposte dalla Commissione nel paragrafo 65, punto 5, quinto trattino, della decisione impugnata riguardo alla volontà delle parti di mantenere segreti i loro comportamenti illeciti.
punto 5094
La Lafarge, inoltre, mette in evidenza un estratto della lettera inviata il 6 novembre 1986 dal signor Van Hove (CBR) al signor Akermann (Holderbank) (documento n. 33.126/7639), che attesterebbe che la Commissione è stata all'epoca informata della costituzione della Interciment:
«[L]a direzione generale della concorrenza della CEE pensa che tale costituzione di società dovrebbe essere notificata, ove numerose società cementiere della CEE dovessero parteciparvi come azioniste o come membri di un organo direttivo».
punto 5095
Tuttavia i commenti che la Lafarge avrebbe potuto formulare nel corso del procedimento amministrativo sulla base di tale estratto di documento non avrebbero consentito di contraddire l'addebito specifico mosso dalla Commissione alle parti interessate dall'accordo costitutivo della Interciment, vale a dire che questo non le era mai stata notificato, benché diversi pareri legali avessero raccomandato tale notifica, tenuto conto dell'obiettivo manifestamente illecito di detta misura (v. decisione impugnata, paragrafi 26, punto 13, e 65, punto 5, quinto trattino).
punto 5096
In conclusione, i commenti della Lafarge esaminati nei precedenti punti 5091-5095 non avrebbero avuto alcuna possibilità, seppur minima, di far concludere il procedimento amministrativo con un risultato diverso.
punto 5097
In secondo luogo, la Aalborg sostiene, nelle osservazioni del 12 gennaio 1998, che secondo i documenti nn. 33.126/3833-3844, 18130-18138 e 171-174, le verifiche della Commissione hanno riguardato originariamente non un'intesa europea globale, ma intese regionali nonché una presunta cooperazione tra diversi grandi produttori europei di cemento — il « Gruppo degli Otto» —, alla quale la Aalborg sarebbe stata del tutto estranea. La Aalborg afferma che i documenti sopra menzionati le avrebbero utilmente consentito di dimostrare che la Commissione ha indagato solo successivamente riguardo alla presunta esistenza dell'accordo Cembureau e, pertanto, che i fatti che le sono imputati nell'ambito di tale accordo erano prescritti.
punto 5098
Nondimeno, i documenti nn.-33.126/171-174, citati dalla Aalborg, contengono la decisione della Commissione del 20 aprile 1989 relativa alle verifiche all'origine delle presenti cause. Risulta da detti documenti che tali verifiche erano giustificate dalle seguenti considerazioni:
«(...)la Commissione ha ricevuto informazioni secondo le quali accordi e/o pratiche concordate sono stati convenuti tra i più importanti produttori europei di cemento nel corso delle riunioni tenutesi in diverse città d'Europa.
(...) secondo le informazioni pervenute alla Commissione, tali accordi e/o pratiche concordate hanno avuto [in particolare] ad oggetto:
(i) la riduzione concordata delle capacità di produzione nel mercato comune allo scopo di salvaguardare le quote di mercato acquisite da ciascun produttore;
(...)
(iii) l'attribuzione e la ripartizione geografica dei mercati, nonché il controllo della loro applicazione mediante la verifica della destinazione dei prodotti;
(...)
(v) gli scambi sistematici di dati aventi lo scopo di verificare l'esecuzione delle intese e di consentire la compensazione da un anno all'altro delle quote attribuite a ciascun produttore».
punto 5099
Risulta da tali estratti che le verifiche della Commissione successive alla sua decisione dell'aprile 1989 hanno riguardato subito l'accordo Cembureau e le sue misure d'applicazione. L'argomento della Aalborg è pertanto infondato.
punto 5100
In terzo luogo, la Italcementi sostiene, nelle sue osservazioni del 26 novembre 1997, che numerosi documenti testimoniano il suo ruolo marginale nelle infrazioni commesse. Risulterebbe così dai documenti nn. 33.126/4869-4871 e 3944-3948, nonché dal documento n. 33.322/1478, che l'industria italiana del cemento presenta caratteristiche diverse da quelle delle altre industrie europee del cemento (barriere naturali e livello dei prezzi che costituiscono un ostacolo alle esportazioni con partenza dall'Italia; assenza di integrazione verticale che rende il mercato italiano vulnerabile alle importazioni) e che, pertanto, la Italcementi era estranea alle discussioni tenutesi sulle questioni riguardanti il commercio internazionale di cemento.
punto 5101
Da taluni documenti emergerebbe inoltre che gli altri produttori di cemento consideravano la Italcementi come un operatore, certamente di ampie dimensioni, ma scarsamente attivo sul piano internazionale (documenti nn. 33.126/8895, 8774, 8791, 8792 e 8894), e che quando partecipava a riunioni tra produttori europei di cemento, la Italcementi affrontava i problemi esclusivamente dalla prospettiva del suo mercato interno (documenti nn. 33.126/2545-2548 e 4923-4926).
punto 5102
Infine, i documenti nn. 33.126/19868-19870 e 19884 confermerebbero la marginalità e la liceità delle azioni della Italcementi nella ETE Queste si sarebbero limitate ad una partecipazione alle attività di lobbying svolte da tale gruppo di lavoro per risolvere il problema connesso alle importazioni provenienti dalla Grecia. Esse non avrebbero mai assunto la forma di interventi dissuasivi, o addirittura aggressivi, di cui nel caso in esame possono essersi talvolta resi responsabili i produttori britannici di cemento.
punto 5103
In conclusione, la Italcementi afferma che, se avesse avuto a disposizione l'intero fascicolo dell'istruttoria nel corso del procedimento amministrativo, essa avrebbe potuto convincere la Commissione della necessità di effettuare, nel fissare le ammende, una valutazione della responsabilità individuale di ciascun produttore nei fatti denunciati, piuttosto che una valutazione globale delle responsabilità.
punto 5104
Tuttavia tali commenti non avrebbero consentito di smentire gli elementi di fatto che attestano la presenza della Italcementi, nella sua qualità di membro diretto della Cembureau, alle riunioni degli Head Delegates del 19 marzo e del 7 novembre 1984, nel corso delle quali l'accordo Cembureau è stato confermato, nonché il suo ruolo di primo piano nella costituzione della ETF e della Interciment e nelle misure adottate per proteggere il mercato italiano dalle importazioni di cemento provenienti dalla Grecia. Essi non sarebbero stati quindi idonei ad indurre la Commissione formulare, circa la responsabilità della Italcementi sul mercato del cemento grigio, un giudizio diverso da quello che compare nel paragrafo 65, punto 9, lett. a), primo trattino, della decisione impugnata, e cioè che la Italcementi doveva essere inserita tra le imprese che avevano una grave responsabilità in tale infrazione.
punto 5105
Tali commenti non avrebbero inoltre consentito di porre in ombra il complesso dei documenti indicati nei paragrafi 38-40 della decisione impugnata, dal quale risulta che la Italcementi ha partecipato in maniera costante e assidua, durante tutto il periodo considerato, alle riunioni ed alle attività illecite del WCC. Essi non avrebbero consentito di porre in non cale la constatazione secondo la quale la Italcementi ha svolto un ruolo importante nell'infrazione commessa sul mercato del cemento bianco.
punto 5106
Risulta da quanto precede che i commenti della Italcementi esaminati nei precedenti punti 5100-5105 non avrebbero avuto alcuna possibilità, seppur minima, di far concludere il procedimento amministrativo con un risultato diverso.
punto 5107
In quarto luogo, la Holderbank mette in evidenza, nelle sue osservazioni dell'8 dicembre 1997, un fax della Blue Circle del 20 ottobre 1987 (documento n. 33.126/10959), redatto nei seguenti termini :
«Una somma di danaro era stata anticipata alla Holderbank con l'intenzione di farne una partecipazione al capitale, ma in seguito è stato deciso e comunicato alla Holderbank che il gruppo non desiderava partecipare al capitale della società. Tale decisione, tuttavia, non è stata comunicata ai responsabili della contabilità della BCO AG e si è quindi commesso un errore nella registrazione della natura di tale operazione. Tale errore sarà corretto nel 1987».
punto 5108
La Holderbank fa valere che, se avesse avuto a disposizione tale documento nel corso del procedimento amministrativo, avrebbe potuto confutare l'affermazione della Commissione secondo la quale la Blue Circle ha voluto celare la sua partecipazione nella Interciment sotto una falsa qualificazione dell'oggetto del suo versamento alla Holderbank. Ritiene che avrebbe così potuto smentire la tesi della Commissione secondo la quale le imprese hanno tentato di dissimulare i loro comportamenti illeciti.
punto 5109
E' sufficiente, a tale riguardo, ricordare che il documento messo in evidenza dalla Holderbank era stato classificato come «A: produttori europei» ai fini della consultazione del fascicolo durante il procedimento amministrativo (v. nel precedente punto 250) e che esso si trovava perfino nella cassa (v. nel precedente punto 95). La Holderbank non può pertanto invocarlo ora per dimostrare l'esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo.
punto 5110
In quinto luogo, la Cementir si basa, nelle sue osservazioni del 29 dicembre 1997, sui documenti indicati nel precedente punto 3391, che illustrerebbero la forte penetrazione delle esportazioni greche sul mercato italiano durante il periodo considerato nella decisione impugnata, in particolare dal 1987. Tali documenti dimostrerebbero quanto meno che l'accordo Cembureau non ha prodotto alcun effetto in Italia, circostanza di cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto almeno nel determinare le ammende.
punto 5111
Cionondimeno, tali commenti, anche se avessero potuto essere formulati dalla Cementir nel corso del procedimento amministrativo, non avrebbero consentito di porre in non cale le considerazioni fondatamente formulate dalla Commissione nel paragrafo 65, punto 9, lett. a), della decisione impugnata, secondo le quali la Cementir ha avuto una grave responsabilità nell'infrazione sanzionata sul mercato del cemento grigio, tenuto conto del fatto che, in quanto membro diretto della Cembureau, essa ha partecipato direttamente alla conclusione dell'accordo Cembureau e ha preso parte a misure di applicazione di tale accordo dirette a proteggere direttamente i mercati nazionali.
punto 5112
Ne consegue che i commenti della Cementir esposti nel precedente punto 5110 non avrebbero avuto alcuna possibilità, seppur minima, di far concludere il procedimento amministrativo con un risultato diverso.
punto 5113
In conclusione, il motivo esaminato deve essere respinto.
Sentenza › Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende › XIV — Conclusioni
punto 5114
L'art. 9 della decisione impugnata deve essere annullato nei confronti delle ricorrenti ENCI, Cedest, Alsen-Breitenburg, Nordcement, Buzzi, Rugby, Castle, Heracles e Titan (v. nei precedenti punti 4718 e 4719).
punto 5115
Tenuto conto dell'esame al quale ha proceduto il Tribunale nei precedenti punti 4714-5113, da un lato, e dei dati numerici forniti dalla Commissione nel corso della causa, d'altro lato, le ammende indicate negli artt. 9 e 10 della decisione impugnata, espresse in euro ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103/97, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), devono essere ridotte nei termini seguenti:
l'ammenda inflitta alla CBR nell'art. 9 è ridotta a 1711000 euro;
l'ammenda inflitta alla Ciments luxembourgeois nell'art. 9 è ridotta a 617000 euro;
l'ammenda inflitta alla Dyckerhoff nell'art. 9 è ridotta a 7055000 euro;
l'ammenda inflitta alla Vicat nell'art. 9 è ridotta a 2407000 euro;
le ammende inflitte alla Ciments français negli artt. 9 e 10 sono ridotte, rispettivamente, a 12519000 euro e a 1051000 euro;
l'ammenda inflitta alla Heidelberger nell'art. 9 è ridotta a 7056000 euro;
l'ammenda inflitta alla Lafarge nell'art. 9 è ridotta a 14248000 euro;
l'ammenda inflitta alla Aalborg nell'art. 9 è ridotta a 2349000 euro;
l'ammenda inflitta alla Unicem nell'art. 9 è ridotta a 6399000 euro;
le ammende inflitte alla Valenciana negli artt. 9 e 10 sono ridotte, rispettivamente, a 250000 euro e a 388000 euro;
l'ammenda inflitta alla Asland nell'art. 9 è ridotta a 740000 euro;
l'ammenda inflitta alla Uniland nell'art. 9 è ridotta a 592000 euro;
l'ammenda inflitta alla Irish Cement nell'art. 9 è ridotta a 2065000 euro;
l'ammenda inflitta alla Cimpor nell'art. 9 è ridotta a 4312000 euro;
l'ammenda inflitta alla Secil nell'art. 9 è ridotta a 1395000 euro;
l'ammenda inflitta alla Italcementi nell'art. 9 è ridotta a 25701000 euro;
l'ammenda inflitta alla Holderbank nell'art. 9 è ridotta a 1918000 euro;
l'ammenda inflitta alla Hornos Ibéricos nell'art. 9 è ridotta a 836000 euro;
l'ammenda inflitta alla Aker nell'art. 9 è ridotta a 14000 euro;
l'ammenda inflitta alla Euroc nell'art. 9 è ridotta a 14000 euro;
l'ammenda inflitta alla Cementir nell'art. 9 è ridotta a 7471000 euro;
l'ammenda inflitta alla Blue Circle nell'art. 9 è ridotta a 7717000 euro;
l'ammenda inflitta alla Halkis nell'art. 9 è ridotta a 510000 euro.
Sentenza › Sulle domande dirette al rimborso dell'ammenda, maggiorata degli interessi di mora, e al rimborso delle spese sostenute per la costituzione di una garanzia bancaria
punto 5116
Nelle cause T-31/95 e T-32/95 le ricorrenti concludono che la Commissione sia condannata a versare loro gli interessi sull'ammenda indebitamente pagata.
punto 5117
Nelle cause T-50/95 e T-51/95 le ricorrenti concludono che la Commissione sia condannata a rimborsare loro le spese sostenute per la costituzione di una garanzia bancaria, quanto meno per la parte dell'ammenda oggetto di riduzione.
punto 5118
E' sufficiente rilevare che tali domande riguardano in realtà l'esecuzione della presente sentenza e che compete alla Commissione di adottare le misure che tale esecuzione comporta, ai sensi dell'art. 176 del trattato CE (divenuto art. 233 CE) (v. sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-151/94, British Steel/Commissione, Racc. pag. II-629, punto 697). Le domande pertanto sono irricevibili.
Sentenza › Sulle spese
punto 5119
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
punto 5120
Ai sensi dell'art. 87, n. 3, primo comma, dello stesso regolamento, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.
punto 5121
Ai sensi dell'art. 87, n. 3, secondo comma, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute spese superflue o defatigatorie. Una parte non soccombente può essere così condannata a rimborsare all'altra parte le spese di un procedimento causato dal proprio comportamento (v. sentenza del Tribunale 25 giugno 1997, causa T-7/96, Perillo/Commissione, Racc. pag. II-1061, punto 47).
punto 5122
Nella fattispecie si deve applicare quest'ultima disposizione tenendo conto del comportamento della Commissione che, non concedendo un accesso regolare al fascicolo dell'istruttoria nel corso del procedimento amministrativo (v. nel precedente punto 152), è venuta meno agli obblighi di buona amministrazione. Non può infatti biasimarsi un ricorrente per aver adito il Tribunale affinché si pronunciasse su tale comportamento, all'occorrenza dopo aver adottato le necessarie misure di organizzazione del procedimento.
punto 5123
Tenuto conto dei principi esposti in precedenza, la fissazione delle spese nelle diverse cause sarà operata in considerazione di cinque diverse categorie.
punto 5124
In primo luogo, essendo essa risultata soccombente nelle cause T-31/95, T-38/95, T-45/95 T-46/95, T-53/95, T-56/95, T-57/95 e T-64/95, la Commissione sarà condannata alle spese afferenti a queste ultime, in conformità delle conclusioni in tal senso delle rispettive ricorrenti.
punto 5125
In secondo luogo, nella causa T-51/95 la ricorrente risultata è soccombente in una parte delle sue conclusioni, ma la maggior parte delle sue conclusioni sono state accolte. E' stato in particolare constatato che gli artt. 1 e 9 della decisione impugnata devono essere annullati nei suoi confronti. Tale ricorrente, inoltre, ha denunciato l'irregolarità delle condizioni di accesso al fascicolo della Commissione applicate nei suoi confronti nel corso del procedimento amministrativo.
punto 5126
Il Tribunale, pertanto, ritiene di valutare correttamente le circostanze della fattispecie decidendo che nella causa T-51/95 la ricorrente sopporterà un terzo delle sue spese e che la Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese sostenute dalla ricorrente.
punto 5127
In terzo luogo, nelle cause T-26/95, T-30/95, T-32/95, T-36/95, T-48/95, T-54/95, T-59/95, T-63/95 e T-103/95 le ricorrenti di cui trattasi sono risultate soccombenti in una parte delle loro conclusioni, ma una parte significativa delle stesse è stata accolta. In particolare, è stato constatato che l'art. 9 della decisione impugnata, che infligge loro un'ammenda, deve essere annullato nei loro confronti. Inoltre, nelle cause T-26/95, T-30/95, T-32/95, T-36/95, T-48/95, T-59/95, T-63/95 e T-103/95 le ricorrenti hanno denunciato, nel loro ricorso, l'irregolarità delle condizioni di accesso al fascicolo della Commissione applicate nei loro confronti nel corso del procedimento amministrativo.
punto 5128
Si deve pertanto decidere che nelle cause T-26/95, T-30/95, T-32/95, T-36/95, T-48/95, T-59/95, T-63/95 e T-103/95 le ricorrenti e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese. Per contro, nella causa T-54/95, non avendo la ricorrente denunciato, nel suo ricorso, l'irregolarità delle condizioni dell'accesso al fascicolo della Commissione nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione sarà condannata a sopportare tre quarti delle proprie spese e la ricorrente sopporterà, oltre alle proprie, un quarto delle spese della Commissione.
punto 5129
In quarto luogo, nella causa T-55/95 la ricorrente è risultata soccombente in una parte delle sue conclusioni, ma una parte significativa delle sue conclusioni è stata accolta. E' stato in particolare constatato che l'art. 1 della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui accerta a suo carico la sua partecipazione all'infrazione contestata prima del 28 maggio 1986 e oltre il 31 maggio 1987. Essa, inoltre ha denunciato l'irregolarità delle condizioni di accesso al fascicolo della Commissione applicate nei suoi confronti nel corso del procedimento amministrativo.
punto 5130
Il Tribunale, pertanto, ritiene di valutare correttamente le circostanze della fattispecie decidendo che nella causa T-55/95 la Commissione sopporterà tre quarti delle proprie spese e la ricorrente sopporterà, oltre alle proprie, un quarto delle spese sostenute dalla Commissione.
punto 5131
In quinto luogo, nelle cause T-25/95, T-34/95, T-35/95, T-37/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-50/95, T-52/95, T-58/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95 e T-104/95 le ricorrenti di cui trattasi sono risultate soccombenti in una parte significativa delle loro conclusioni, anche se un'altra parte delle stesse è stata accolta. Nelle cause T-25/95, T-35/95, T-39/95, T-43/95, T-52/95 e T-65/95 le ricorrenti sono risultate soccombenti nelle loro conclusioni riguardanti l'art. 7 della decisione impugnata relativo al mercato del cemento bianco. Nondimeno, nelle cause T-25/95, T-34/95, T-35/95, T-37/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-50/95, T-52/95, T-58/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95 e T-88/95 le ricorrenti hanno denunciato, nel loro ricorso, l'irregolarità delle condizioni di accesso al fascicolo della Commissione applicate nei loro confronti nel corso del procedimento amministrativo.
punto 5132
In tali cause, pertanto, Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese e le ricorrenti sopporteranno, oltre alle proprie, un terzo delle spese della Commissione. Per contro, nella causa T-104/95, non avendo la ricorrente denunciato, nel suo ricorso, l'irregolarità delle condizioni di accesso al fascicolo della Commissione nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione sopporterà la metà delle proprie spese e la ricorrente sopporterà, oltre alle proprie, la metà delle spese della Commissione.
punto 5133
Indipendentemente dalle categorie sopra indicate, devono essere respinte le domande formulate dalle ricorrenti nelle cause T-55/95, T-58/95 e T-59/95 e dirette alla condanna della Commissione alle spese, ivi comprese le spese risultanti dalla costituzione e dal mantenimento della garanzia bancaria. Secondo una giurisprudenza consolidata, infatti, le spese sostenute per la costituzione di una garanzia bancaria per evitare l'esecuzione forzata della decisione non costituiscono spese sostenute per la causa, ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura (v. ordinanza della Corte 20 novembre 1987, causa 183/83, Krupp Stahl/Commissione, Racc. pag. 4611, punto 10, e sentenza Weig/Commissione, citata nel precedente punto 4626, punto 308).
punto 5134
Deve essere del pari respinta la domanda della ricorrente nella causa T-51/95, diretta alla condanna della Commissione alla rifusione delle spese alle quali tale ricorrente si è trovata a far fronte durante il procedimento amministrativo. A norma dell'art. 91 del regolamento di procedura, infatti, «sono considerate spese ripetibili (...) le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa». Col termine «causa» questo articolo si riferisce unicamente al procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase precontenziosa. Questo risulta in particolare dall'art. 90 del regolamento, il quale fa menzione del «procedimento dinanzi al Tribunale» (v., analogamente, ordinanza della Corte 21 ottobre 1970, causa 75/69, Hake/Commissione, Racc. pag. 901, e 30 novembre 1994, causa C-294/90 DEP, British Aerospace/Commissione, Racc. pag. I-5423, punti 10-12). In ogni caso, qualora si dovesse considerare tale domanda alla stregua di una domanda di risarcimento dei danni, essa dovrebbe essere dichiarata irricevibile, in quanto non soddisfa i requisiti prescritti dagli artt. 19 dello Statuto CE della Corte e 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura (sentenza del Tribunale 29 ottobre 1998, causa T-13/96, TEAM/Commissione, Racc. pag. II-4073, punto 27).
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Le cause T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95 sono riunite ai fini della sentenza.
2) Nella causa T-25/95, Cimenteries CBR/Commissione:
l'art. 1 della decisione della Commissione 30 novembre 1994, 94/815/CE, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CE (Caso IV/33.126 e 33.322 - Cemento), è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 giugno 1986 e oltre il 7 novembre 1988;
l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 giugno 1986 e oltre il 31 maggio 1987;
l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 7 novembre 1988;
l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986;
l'art. 4, n. 4, lett. g), della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 1711000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
3) Nella causa T-26/95, Cembureau — Association européenne du ciment/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31 dicembre 1988;
l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui constata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi di informazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivo della Cembureau — Association européenne du ciment e nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 19 marzo 1984;
l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico di informazioni sui prezzi minimi tra la ricorrente e i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi e olandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportate dei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo, i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;
l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31 maggio 1987;
l'art. 9 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
il ricorso è respinto per il resto;
ciascuna della parti sopporterà le proprie spese.
4) Nella causa T-30/95, Fédération de l'industrie cimentière belge/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31 dicembre 1988;
l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui constata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi di informazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivo della Cembureau — Association européenne du ciment e nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 19 marzo 1984;
l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico di informazioni tra la Cembureau — Association européenne du ciment e i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi e olandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportate dei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo, i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;
l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'art. 9 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
il ricorso è respinto per il resto;
ciascuna della parti sopporterà le proprie spese.
5) Nella causa T-31/95, Eerste Nederlandse Cementindustrie (ENCI)/Commissione:
gli artt. 1, 5 e 9 della decisione 94/815 sono annullati nei confronti della ricorrente;
la Commissione è condannata alle spese.
6) Nella causa T-32/95, Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC)/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31 dicembre 1988;
l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui constata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi di informazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivo della Cembureau — Association européenne du ciment e nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 19 marzo 1984;
l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico di informazioni tra la Cembureau — Association européenne du ciment e i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi e olandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportate dei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo, i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;
l'art. 9 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
il ricorso è respinto per il resto;
ciascuna della parti sopporterà le proprie spese.
7) Nella causa T-34/95, Ciments luxembourgeois/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31 dicembre 1988;
l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui constata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi di informazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivo della Cembureau — Association européenne du ciment e nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 19 marzo 1984;
l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico di informazioni tra la Cembureau — Association européenne du ciment e i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi e olandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportate dei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo, i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 617000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
8) Nella causa T-35/95, Dyckerhoff/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 7 novembre 1988;
l'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato ad un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar e nella parte in cui constata la partecipazione della ricorrente ad un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE) successivamente al 12 agosto 1987;
l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31 maggio 1987;
l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 7 novembre 1988;
l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986;
l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 7055000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
9) Nella causa T-36/95, Syndicat national de l'industrie cimentière (SFIC)/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31 dicembre 1988;
l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui constata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi di informazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivo della Cembureau — Association européenne du ciment e nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 19 marzo 1984;
l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico di informazioni tra la Cembureau — Association européenne du ciment e i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi e olandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportate dei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo, i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;
l'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato ad un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar, ad una pratica concordata con il Bundesverband der Deutschen Zementindustrie eV prima del 1984 e ad una pratica concordata diretta ad esercitare pressioni sulla Cedest SA, e nella parte in cui constata la partecipazione della ricorrente ad un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato successivamente al 12 agosto 1987;
l'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui constata l'esistenza di una pratica concordata tra la ricorrente e il Bundesverband der Deutschen Zementindustrie eV diretta a controllare la destinazione, relativamente a ciascun Land, delle esportazioni dalla Francia in Germania e nella parte in cui constata la partecipazione della ricorrente ad un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato successivamente al 12 agosto 1987;
l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31 maggio 1987;
l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 7 novembre 1988;
l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'art. 9 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
il ricorso è respinto per il resto;
ciascuna della parti sopporterà le proprie spese.
10) Nella causa T-37/95, Vicat/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima dell'11 maggio 1983 e oltre il 23 aprile 1986;
l'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui accerta a carico della ricorrente la partecipazione all'infrazione contestata oltre il 23 aprile 1986;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 2407000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
11) Nella causa T-38/95, Groupe Origny/Commissione:
gli artt. 1, 3, n. 3, lett. a), e 9 della decisione 94/815 sono annullati nei confronti della ricorrente;
la Commissione è condannata alle spese.
12) Nella causa T-39/95, Ciments français/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 17 febbraio 1989 e nella parte in cui constata che la ricorrente ha attuato l'accordo Cembureau — Association européenne du ciment partecipando all'infrazione indicata nell'art. 3, n. 1, lett. b);
l'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato ad un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar e nella parte in cui constata la partecipazione della ricorrente a un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato successivamente al 12 agosto 1987;
l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31 maggio 1987;
l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 7 novembre 1988;
l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'art. 6 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui accerta a carico della ricorrente la partecipazione all'infrazione contestata prima del 18 novembre 1983;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 12519000 euro;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 10 della decisione 94/815 è fissato in 1051000 euro;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
13) Nella causa T-42/95, Heidelberger Zement/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 12 agosto 1987;
l'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato ad un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar e nella parte in cui constata la partecipazione della ricorrente a un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato, prima del 17 novembre 1982 e oltre il 12 agosto 1987;
l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31 maggio 1987;
l'art. 4, nn. 2 e 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 7056000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
14) Nella causa T-43/95, Lafarge Coppée/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 19 maggio 1989;
l'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui constata la partecipazione della ricorrente ad una pratica concordata con la Fratelli Buzzi SpA relativa alla limitazione della loro autonomia di comportamento per quanto concerne le fonti di produzione;
l'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato ad un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar e nella parte in cui constata la partecipazione della ricorrente a un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato successivamente al 12 agosto 1987
l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31 maggio 1987;
l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 7 novembre 1988;
l'art. 4, n. 4, lett. e) e f), della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'art. 6 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui accerta a carico della ricorrente la partecipazione all'infrazione contestata prima del 18 novembre 1983;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 14248000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
15) Nella causa T-44/95, Aalborg Portland/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31 dicembre 1988;
l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui constata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi di informazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivo della Cembureau — Association européenne du ciment e nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 19 marzo 1984;
l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico di informazioni tra la Cembureau — Association européenne du ciment e i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi e olandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportate dei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo, i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;
l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986 e oltre il 31 maggio 1987;
l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986;
l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 2349000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
16) Nella causa T-45/95, Alsen/Commissione:
gli artt. 1, 5 e 9 della decisione 94/815 sono annullati nei confronti della ricorrente;
la Commissione è condannata alle spese.
17) Nella causa T-46/95, Alsen/Commissione:
gli artt. 1, 5 e 9 della decisione 94/815 sono annullati nei confronti della ricorrente;
la Commissione è condannata alle spese.
18) Nella causa T-48/95, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31 dicembre 1988;
l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui constata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi di informazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivo della Cembureau — Association européenne du ciment e nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 19 marzo 1984;
l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico di informazioni tra la Cembureau — Association européenne du ciment e i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi e olandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportate dei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo, i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;
l'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato ad un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar e ad una pratica concordata con il Syndicat national de l'industrie cimentière (SFIC) prima del 1984 e nella parte in cui constata la partecipazione della ricorrente a un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato successivamente al 12 agosto 1987;
l'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui constata l'esistenza di una pratica concordata tra la ricorrente e il Syndicat national de l'industrie cimentière (SFIC) diretta a controllare la destinazione, relativamente a ciascun Land, delle esportazioni dalla Francia in Germania e nella parte in cui constata la partecipazione della ricorrente ad un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato successivamente al 12 agosto 1987;
l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 giugno 1986 e oltre il 31 maggio 1987;
l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 7 novembre 1988;
l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986;
l'art. 9 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
il ricorso è respinto per il resto;
ciascuna della parti sopporterà le proprie spese.
19) Nella causa T-50/95, Unicem/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986 e oltre il 3 aprile 1992;
l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente, da un lato, nella parte in cui constata che lo scambio periodico di informazioni tra la Cembureau — Association européenne du ciment e i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi e olandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportate dei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo, i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese, nonché, d'altro lato, nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986;
l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986 e oltre il 31 maggio 1987;
l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986;
l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 6399000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
20) Nella causa T-51/95, Fratelli Buzzi/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui constata la partecipazione della ricorrente ad una pratica concordata con la Lafarge Coppée SA relativa alla limitazione della loro autonomia di comportamento per quanto concerne le fonti di produzione;
l'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui accerta a carico della ricorrente la partecipazione all'infrazione contestata oltre il 23 aprile 1986;
l'art. 9 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà un terzo delle proprie spese;
la Commissione sopporterà le proprie spese, nonché due terzi delle spese sostenute dalla ricorrente.
21) Nella causa T-52/95, Compania Valenciana de Cementos Portland/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 13 maggio 1987;
l'art. 6 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui accerta a carico della ricorrente la partecipazione all'infrazione contestata oltre il 13 maggio 1987;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 250000 euro;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 10 della decisione 94/815 è fissato in 388000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
22) Nella causa T-53/95, The Rugby Group/Commissione:
gli artt. 1, 4, n. 4, lett. a) e 9 della decisione 94/815 sono annullati nei confronti della ricorrente;
la Commissione è condannata alle spese.
23) Nella causa T-54/95, British Cement Association/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31 dicembre 1988;
l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui constata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi di informazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivo della Cembureau — Association européenne du ciment e nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 19 marzo 1984;
l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico di informazioni tra la Cembureau — Association européenne du ciment e i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi e olandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportate dei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo, i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;
l'art. 9 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un quarto delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà tre quarti delle proprie spese.
24) Nella causa T-55/95, Asland/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 28 maggio 1986 e oltre il 31 maggio 1987;
l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31 maggio 1987;
l'art. 4, nn. 2 e 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 740000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un quarto delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà tre quarti delle proprie spese.
25) Nella causa T-56/95, Castle Cement/Commissione:
gli artt. 1, 4, n. 4, lett. a), 5 e 9 della decisione 94/815 sono annullati nei confronti della ricorrente;
la Commissione è condannata alle spese.
26) Nella causa T-57/95, Heracles General Cement Company/Commissione:
gli artt. 1, 4, n. 4, lett. d), lett. f) e lett. g), 6 e 9 della decisione 94/815 sono annullati nei confronti della ricorrente;
la Commissione è condannata alle spese.
27) Nella causa T-58/95, Corporación Uniland/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986 e oltre il 7 novembre 1988;
l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986 e oltre il 31 maggio 1987;
l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986 e oltre il 7 novembre 1988;
l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 592000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
28) Nella causa T-59/95, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen)/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 24 aprile 1989;
l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico di informazioni tra la Cembureau —Association européenne du ciment e i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi e olandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportate dei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo, i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;
l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 giugno 1986 e oltre il 31 maggio 1987;
l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 7 novembre 1988;
l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986;
l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'art. 9 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
il ricorso è respinto per il resto;
ciascuna della parti sopporterà le proprie spese.
29) Nella causa T-60/95, Irish Cement/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31 dicembre 1988;
l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui constata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi di informazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivo della Cembureau — Association européenne du ciment e nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 19 marzo 1984;
l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico di informazioni tra la Cembureau — Association européenne du ciment e i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi e olandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportate dei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo, i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;
l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986 e oltre il 31 maggio 1987;
l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986;
l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 2065000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
30) Nella causa T-61/95, Cimpor — Cimentos de Portugal/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 24 aprile 1989;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 4312000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
31) Nella causa T-62/95, Secil — Companhia Geral de Cal e Cimento/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 24 aprile 1989;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 1395000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
32) Nella causa T-63/95, Associação Técnica da Indùstria de Cimento (ATIC)/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31 dicembre 1988;
l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico di informazioni tra la Cembureau —Association européenne du ciment e i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi e olandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportate dei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo, i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;
l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'art. 9 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
il ricorso è respinto per il resto;
ciascuna della parti sopporterà le proprie spese.
33) Nella causa T-64/95, Titan Cement Company/Commissione:
gli artt. 1, 4, n. 4, lett. b), lett. c), lett. e), lett. g), e lett. h), 6 e 9 della decisione 94/815 sono annullati nei confronti della ricorrente;
la Commissione è condannata alle spese.
34) Nella causa T-65/95, Italcementi — Fabbriche Riunite Cemento/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 19 marzo 1984 e oltre il 3 aprile 1992;
l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui constata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi di informazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivo della Cembureau — Association européenne du ciment e nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 19 marzo 1984 e oltre tale data;
l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente, da un lato, nella parte in cui constata che lo scambio periodico di informazioni tra la Cembureau — Association européenne du ciment e i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi e olandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportate dei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo, i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese, nonché, d'altro lato, nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 19 marzo 1984;
l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31 maggio 1987;
l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 7 novembre 1988;
l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 25701000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
a Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
35) Nella causa T-68/95, Holderbank Financière Glarus/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 7 novembre 1988;
l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31 maggio 1987;
l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 7 novembre 1988;
l'art. 4, n. 4, lett. c) e lett. d), della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 1918000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
36) Nella causa T-69/95, Hornos Ibéricos Alba (Hisalba)/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 19 maggio 1989;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 836000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
37) Nella causa T-70/95, Aker RGI ASA/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 7 novembre 1988;
l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 giugno 1986 e oltre il 31 maggio 1987;
l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 7 novembre 1988;
l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986;
l'art. 4, n. 4, lett. h), della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 14000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
38) Nella causa T-71/95, Scancem (publ)/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 7 novembre 1988;
l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 giugno 1986 e oltre il 31 maggio 1987;
l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 7 novembre 1988;
l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986;
l'art. 4, n. 4, lett. h), della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 14000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
39) Nella causa T-87/95, Cementir — Cementerie del Tirreno/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 3 aprile 1992;
l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui constata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi di informazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivo della Cembureau — Association européenne du ciment e nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 14 gennaio 1983;
l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico di informazioni tra la Cembureau — Association européenne du ciment e i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi e olandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportate dei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo, i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;
l'art. 4, nn. 1 e 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986;
l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 7471000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
40) Nella causa T-88/95, Blue Circle Industries/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 18 novembre 1983 e oltre il 7 novembre 1988;
l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31 maggio 1987;
l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 7 novembre 1988;
l'art. 4, n. 4, lett. a) e lett. b), della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'art. 6 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui accerta a carico della ricorrente la partecipazione all'infrazione contestata prima del 18 novembre 1983;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 7717000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
41) Nella causa T-103/95, Enosi Tsimentoviomichanion Ellados/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31 dicembre 1988;
l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui constata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi di informazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivo della Cembureau — Association européenne du ciment e nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 19 marzo 1984;
l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico di informazioni tra la Cembureau — Association européenne du ciment e i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi e olandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportate dei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo, i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;
l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'art. 9 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
il ricorso è respinto per il resto;
ciascuna della parti sopporterà le proprie spese.
42) Nella causa T-104/95, Tsimenta Chalkidos/Commissione:
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 18 novembre 1983 e oltre il 1o settembre 1986;
l'art. 6 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui accerta a carico della ricorrente la partecipazione all'infrazione contestata prima del 18 novembre 1983 e oltre il 1o settembre 1986;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 510000 euro;
il ricorso è respinto per il resto;
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione;
la Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.
Firme
Lindh
García-Valdecasas
Lenaerts
Azizi
Jaeger
Cosi deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 marzo 2000.
Il cancelliere
H. Jung
Il presidente
P. Lindh