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Sez. 2 - , Ordinanza n. 11313 del 10/05/2018 (Rv. 648179 - 01)

ARBITRATO - IN GENERE | Rituale e irrituale - Clausola compromissoria - Interpretazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648179-01

ARBITRATO - IN GENERE

Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale dell'arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva. (In applicazione di tale principio, la S.C ha cassato la sentenza impugnata, che aveva desunto la natura irrituale del lodo dal tenore di parte della clausola arbitrale, a mente della quale la decisione del collegio arbitrale sarebbe stata "inappellabile e vincolante per la parti", senza valutare altre espressioni - quali "giudicheranno secondo norme di diritto" e "spese del giudizio" – coerenti con una qualificazione del lodo come arbitrato rituale, né la circostanza che, nel corso del procedimento, il collegio arbitrale aveva precisato trattarsi di arbitrato rituale e le parti avevano aderito a tale determinazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)