REGOLAMENTO (CEE) N. 417/85 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1984 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione
Testo in vigore al
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi, di decisioni e pratiche concordate1, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 1, previa pubblicazione del progetto del presente regolamento2, previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2821/71, la Commissione è competente per applicare mediante regolamento l'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate, relative alla specializzazione, ivi compresi gli accordi necessari per la sua realizzazione, che ricadono sotto il disposto dell'articolo 85, paragrafo 1;
considerando che gli accordi di specializzazione della produzione attuale o futura possono incorrere nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato;
considerando che gli accordi di specializzazione della produzione contribuiscono in generale a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti in quanto le imprese, concentrando la loro attività di fabbricazione su determinati prodotti, possono operare in modo più razionale ed offrire detti prodotti a prezzi più favorevoli; che è ragionevole supporre che, come risultato di una concorrenza efficace, gli utilizzatori beneficeranno di una congrua parte del profitto che ne risulta;
considerando che questi vantaggi discendono nello stesso modo tanto dagli accordi di specializzazione in base ai quali ciascuno dei partecipanti rinuncia a favore di un altro a fabbricare determinati prodotti, quanto dagli accordi con i quali i partecipanti si impegnano a fabbricare o a far fabbricare determinati prodotti soltanto in comune;
considerando che il presente regolamento deve determinare le restrizioni della concorrenza che possono figurare in un accordo di specializzazione; che le restrizioni di concorrenza che, oltre alla rinuncia reciproca alla fabbricazione, vengono in tal modo ammesse costituiscono di norma una condizione essenziale per la conclusione e la realizzazione dell'accordo; che pertanto queste restrizioni sono in generale necessarie per procurare alle imprese partecipanti all'accordo e agli utilizzatori i vantaggi perseguiti con la specializzazione; che le parti possono essere lasciate libere di stabilire quali di tali clausole includere nei loro accordi;
considerando che l'esenzione deve restare limitata agli accordi che non danno la possibilità di eliminare la concorrenza, per una parte sostanziale dei prodotti in causa; che occorre pertanto prevedere che il regolamento sia applicabile soltanto se la parte di mercato ed il fatturato delle imprese partecipanti all'accordo non superano determinati ordini di grandezza;
considrando che è tuttavia opportuno dare alle imprese, che superano la soglia quantitativa per il fatturato stabilita nel presente regolamento, la possibilità di beneficiare in modo semplificato della certezza giuridica offerta dall'esenzione per categoria; che, nel contempo ciò deve permettere alla Commissione di esercitare una sorveglianza efficace e di semplificare il controllo amministrativo delle intese;
considerando che, al fine di facilitare la conclusione di accordi di specializzazione di lunga durata, accordi che possono avere per le imprese interessate incidenze di ordine strutturale, occorre fissare la durata di validità del regolamento a tredici anni; che, se nel corso di tale periodo le circostanze in riferimento alle quali il regolamento è stato adottato si modificano su un aspetto sostanziale, la Commissione procederà ai necessari adattamenti del regolamento;
considerando che non occorre più notificare gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che sono automaticamente esentati in forza del presente regolamento; che le imprese interessate possono tuttavia chiedere a titolo individuale in un caso concreto, una decisione ai sensi del regolamento n. 17 del Consiglio3 modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione