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Sez. 3, Sentenza n. 4541 del 22/10/1977 (Rv. 388143 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE PER LA PROVA DELLA RICHIESTA DI MUTUO - DECORRENZA - DALLA DICHIARAZIONE DI RISCATTO.*
Stato
decisa il 1977-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388143-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE PER LA PROVA DELLA RICHIESTA DI MUTUO - DECORRENZA - DALLA DICHIARAZIONE DI RISCATTO.*

Nell'ipotesi di riscatto del fondo da parte del coltivatore diretto, ai sensi dell'art 8 della legge n 590 del 1965, il termine entro il quale il riscattante deve rimborsare il prezzo allo acquirente ovvero - nel caso in cui egli intenda avvalersi della sospensione di cui al comma settimo dell'art 8 citato - il termine entro il quale egli deve dimostrare di aver presentato la domanda di mutuo agevolato ammessa ad istruttoria decorrono dalla data della dichiarazione di riscatto. (V 3498/76, mass n 382248).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)