Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 25 ottobre 1984, causa 185/83
Epigrafe
Nel procedimento 185/83,
avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta alla Corte a norma dell'art. 177 del Trattato CEE dalla Tarief commissie di Amsterdam nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Interfacultair Instituut Electronenmicroscopie della regia università di Groningen
e
Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen di Groningen,
domanda vertente sulla validità della decisione della Commissione 8 ottobre 1981, n. 81/843/CEE, che dichiara che l'importazione dell'apparecchio definito «Jeol electron microscope, model JEM-200 CX» non può effettuarsi in franchigia dei dazi doganali contemplati dalla tariffa doganale comune (GU L 314, pag. 15),
LA CORTE (seconda sezione),
composta dai signori O. Due, presidente di sezione, P. Pescatore e K. Bahlmann, giudici,
avvocato generale : P. VerLoren van Themaat
cancelliere: D. Louterman, amministratore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE possono così riassumersi:
SENTENZA › In fatto › I — Inquadramento giuridico della controversia ed esposizione degli antefatti › 1. Lo sfondo giuridico
paragrafo 1
La causa principale verte sulla concessione di una franchigia doganale per un apparecchio definito «Jeol electron microscope, model JEM-200 CX» di origine giapponese ed importato nella Comunità, che l'acquirente ha dichiarato come strumento o apparecchio scientifico. La disciplina dell'importazione in franchigia doganale di strumenti e di apparecchi scientifici è contenuta nel regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, relativo all'importazione in franchigia dai dazi doganali di cui alla tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (GU L 184, pag. 1), modificato dal regolamento del Consiglio 8 maggio 1979, n. 1027/79 (GU L 134, pag. 1), nonché nel regolamento della Commissione 12 dicembre 1979, n. 2784, che fissa le norme d'applicazione del regolamento summenzionato (GU L 318, pag. 32).
paragrafo 2
Questi regolamenti hanno lo scopo di garantire, tramite la Comunità, l'applicazione dell'accordo di Firenze, elaborato sotto gli auspici dell'Unesco. Ai sensi dell'art. 1 dell'accordo, entrato in vigore nel 1952
paragrafo 3
«Gli stati contraenti si impegnano a non riscuotere dazi doganali né altri tributi all'importazione o all'atto dell'importazione:
...
b) degli oggetti a carattere... scientifico... di cui agli allegati... D...».
paragrafo 4
L'allegato D del suddetto accordo include, con talune riserve, gli «strumenti ed apparecchi scientifici destinati esclusivamente all'insegnamento od alla ricerca scientifica pura».
paragrafo 5
Di conseguenza, allo scopo di facilitare la libera circolazione delle idee e la ricerca scientifica nell'ambito della Comunità, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1798/75, il quale prevede la possibilità di importare nella Comunità, in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune, taluni oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale. Mentre, ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1798/75, taluni di questi oggetti sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune qualunque sia l'uso cui sono destinati e, ai sensi dell'art. 2 dello stesso regolamento, altri oggetti debbono essere destinati o ad istituti od enti pubblici o di pubblica utilità, oppure ad istituti od enti regolarmente autorizzati, a norma dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75, come modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1027/79, una terza categoria di strumenti e apparecchi scientifici non contemplati dagli artt. 1 e 2 del suddetto regolamento può fruire della franchigia dai dazi doganali purché detto materiale sia importato esclusivamente per scopi di insegnamento o di ricerca scientifica pura. Questa disposizione stabilisce che si tratta di strumenti e apparecchi i quali
paragrafo 6
«a) sono destinati
ad istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica nonché ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità, aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica;
ovvero gli istituti privati aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica e autorizzati dalle autorità competenti degli stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia».
paragrafo 7
Per ottenere la franchigia doganale ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75, l'istituto od organismo destinatario deve dimostrare quindi che si tratta di uno strumento od apparecchio scientifico destinato esclusivamente ai fini dell'insegnamento o della ricerca scientifica pura.
paragrafo 8
A norma dell'art. 7, n. 1, del regolamento della Commissione n. 2784/79, l'autorità nazionale competente si pronunzia direttamente sulla domanda di franchigia se gli elementi d'informazione di cui dispone, eventualmente raccolti mediante consultazione degli ambienti economici interessati, le consentono di valutare se lo strumento od apparecchio vada considerato o meno come scientifico e se esistano o meno strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente attualmente fabbricati nella Comunità. In caso contrario, la domanda di franchigia viene trasmessa alla Commissione che chiede il parere degli stati membri e, in caso di risposta negativa, affida l'esame della singola domanda ad una commissione tecnica.
paragrafo 9
Se dall'esame condotto dalla Commissione risulta che apparecchi equivalenti vengono fabbricati nella Comunità, la Commissione adotta una decisione in cui si dichiara che non sussistono i presupposti per l'ammissione in franchigia doganale dell'apparecchio di cui trattasi. In caso contrario, essa dichiara che i presupposti sussistono. Tutti gli stati membri vengono informati della decisione della Commissione entro due settimane.
SENTENZA › In fatto › I — Inquadramento giuridico della controversia ed esposizione degli antefatti › 2. Gli antefatti ed il procedimento dinanzi al giudice nazionale
paragrafo 1
Il 20 agosto 1980 l'attore nella causa principale, l'Interfacultair Instituut electronenmicroscopie della regia università di Groningen (in prosieguo l'attore), presentava domanda all'Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen di Groningen (in prosieguo il convenuto) per importare in franchigia da dazio doganale un apparecchio definito «Jeol electron microscope, model JEM-200 CX» corredato da accessori. Detto strumento è fabbricato dalla società JEOL Ltd. in Giappone ed il suo prezzo si aggira sui 510000 fiorini olandesi. L'apparecchio era destinato, a detta dell'attore, «alla ricerca scientifica su metalli ed altri materiali metallici» nonché «all'insegnamento scolastico della fisica tecnica e, saltuariamente, della fisica sperimentale».
paragrafo 2
Nella risposta al quesito 11 del modulo di domanda, l'attore aveva indicato la Philips Nederland BV (Eindhoven) come impresa comunitaria interpellata per la fornitura di uno strumento o apparecchio di valore scientifico equivalente a quello dello strumento o apparecchio per ¡I quale si chiedeva la franchigia. Quanto al risultato delle trattative ed i motivi per i quali uno strumento o apparecchio prodotto dall'industria della Comunità non poteva venir utilizzato per la ricerca in questione, l'attore aveva dichiarato che
paragrafo 3
«studi comparativi effettuati nei laboratori sperimentali della Philips ad Eindhoven e, rispettivamente, dalla JEOL a Londra hanno dimostrato la netta superiorità del JEM-200 CX della JEOL sul-l'EM 400 della Philips. Questa superiorità deriva soprattutto dalla maggior tensione di accelerazione, che nel JEM-200 CX è di 200 kV contro i 120 kV dell'EM 400. Dato l'impiego previsto (studi su metalli e leghe) non vi è altra alternativa: il JEM-200 CX. Interrogata circa la possibilità di fornire un apparecchio EM 400 con tensione di 200 kV, la Philips ha risposto di non esserne in grado».
paragrafo 4
Tuttavia, considerando che un apparecchio di valore scientifico equivalente era fabbricato nella Comunità, il convenuto respingeva la richiesta di franchigia doganale con decisione 28 ottobre 1980. Avverso questa decisione l'attore presentava un reclamo in data 6 novembre 1980, richiamandosi, in particolare, al fatto che l'Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen di Enschede aveva, dal canto suo, concesso la franchigia per l'importazione di un apparecchio analogo destinato alla facoltà di ingegneria meccanica dell'istituto superiore tecnico di Twente, nella primavera del 1980.
paragrafo 5
Nella decisione del 26 novembre 1980, pronunciata in esito al reclamo, il convenuto ribadiva il suo punto di vista, invocando in modo particolare la decisione della Commissione 18 luglio 1980, n. 80/772/CEE (GU L 221, pag. 20), adottata su richiesta del governo francese ed indirizzata agli Stati membri della Comunità. In questa decisione, la Commissione riconosceva il carattere scientifico dell'apparecchio JEM-200 CX, ma rifiutava tuttavia l'importazione in franchigia dai dazi doganali in quanto non sussistevano i presupposti prescritti. Infatti, apparecchi di valore scientifico equivalente e che potevano servire agli stessi usi, erano fabbricati nella Comunità, vale a dire l'apparecchio EM 400 fabbricato dalla SA Philips Industrielle e Commerciale (Bobigny/Francia).
paragrafo 6
Il 23 gennaio 1981 l'attore promuoveva un ricorso dinanzi alla Tariefcommissie, chiedendo l'annullamento della decisione del convenuto del 26 novembre 1980. Il 3 aprile 1981, il governo olandese, dopo essersi concertato con l'attore, chiedeva alla Commissione, particolarmente in previsione dell'importazione dell'apparecchio JEM-200 CX, il riesame del problema del se un apparecchio equivalente a quello importato fosse fabbricato nella Comunità. Il 25 maggio 1981 la Commissione adottava, questa volta su richiesta del Belgio, la decisione n. 81/415/CEE (GU L 158, pag. 24) che negava la possibilità di importare in franchigia di dazi doganali l'apparecchio in questione per le stesse ragioni già esposte nella decisione 18 luglio 1980. L'8 ottobre 1981, la Commissione adottava la decisione litigiosa, che enunciava all'art. 1 che l'importazione dell'apparecchio in questione non poteva operarsi in franchigia da dazio doganale per le stesse ragioni già esposte nelle due decisioni precedenti.
paragrafo 7
In base a detta decisione della Commissione, il convenuto giungeva alla conclusione che già la prima volta era giustificata la reiezione della domanda di franchigia e che l'amministrazione doganale era vincolata dalle summenzionate decisioni della Commissione.
paragrafo 8
L'attore ha replicato tentando di dimostrare che l'apparecchio EM 400, fabbricato nella Comunità, non ha un valore scientifico equivalente a quello dell'apparecchio importato. Esso sostiene che raffronti pratici hanno dimostrato che l'apparecchio giapponese è superiore a quello della Philips e che quest'ultimo è addirittura insufficiente per le ricerche che si intendono condurre nell'istituto di Groningen, principalmente a motivo della differenza di tensione di accelerazione tra i due apparecchi. A sostegno del suo punto di vista, l'attore produceva fotografie e relazioni di altri studiosi e di ricercatori belgi ed olandesi. Inoltre, l'attore rilevava che le considerazioni su cui si fonda la decisione negativa della Commissione non gli sono state comunicate. Tuttavia, si desume da una lettera del direttore del centro di microscopia elettronica medica di Groningen, che la decisione della commissione tecnica si era fondata, tra l'altro, sotto l'aspetto tecnico, su dati forniti dalla Philips Olanda BV. Infine, l'attore ha osservato che il centro comune di ricerche di Ispra stesso ha acquistato un apparecchio del tipo JEOL JEM-200.
paragrafo 9
Con ordinanza 31 dicembre 1982 la Tariefcommissie ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 10
«Se la Commissione abbia correttamente interpretato e applicato, nella decisione 8 ottobre 1981 (n. 81/843/CEE), la nozione di “valore scientifico equivalente” figurante nell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1798/75».
SENTENZA › In fatto › II — La fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte
paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 31 agosto 1983.
paragrafo 2
Nella motivazione della sua ordinanza, la Tariefcommissie si richiamava tra l'altro al fatto che l'attore ha sostenuto, senza venir contraddetto, che la ricerca effettuata nel suo istituto richiede un microscopio elettronico che disponga di una tensione di accelerazione di 200 kV, requisito che l'apparecchio Philips non possiede. Essa ha anche osservato che la valutazione della Commissione, contestata dall'attore, non è motivata più ampiamente nella decisione, mentre il convenuto ha ritenuto che il suo unico compito era quello di dare esecuzione alla decisione.
paragrafo 3
Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia (CEE) hanno presentato osservazioni scritte l'attore nella causa principale, rappresentato dal sig. Β. Boom, segretario dell'Instituut interfacultair di microscopia elettronica della regia università di Groningen, il governo italiano, rappresentato dall'avvocato dello stato P. G. Ferri, il governo olandese, rappresentato dal sig. I. Verkade, segretario generale presso il ministero degli affari esteri, in qualità di agente, e la Commissione, rappresentata dal sig. A. Haagsma, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente.
paragrafo 4
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, la Corte ha invitato la Commissione a rispondere per iscritto entro il 15 marzo 1984 alla seguente questione:
paragrafo 5
«In che modo si è tenuto conto dell'impiego specifico dell'apparecchio, previsto dall'università di Groningen, nel corso del raffronto tra i due apparecchi in questione».
paragrafo 6
Con ordinanza 29 febbraio 1984, la Corte ha affidato la causa alla seconda sezione.
SENTENZA › In fatto › III — Osservazioni scritte
paragrafo 1
L'attore nella causa principale sì limita a sottolineare l'importanza dei documenti comunicati alla Corte dalla Tariefcommissie ed a trasmettere una documentazione supplementare, vertente sulle caratteristiche tecniche dei due apparecchi in questione e sul problema della loro equivalenza scientifica.
paragrafo 2
Il governo olandese ricorda che risulta dall'esame effettuato dalla commissione tecnica nell'ambito del procedimento contemplato dall'art. 7 del regolamento n. 2784/79, che microscopi elettronici di valore scientifico equivalente sono fabbricati nella Comunità, e più particolarmente dalla ditta Philips Nederland BV. Date le possibilità tecniche che offre, l'apparecchio comunitario potrebbe venir utilizzato per le stesse finalità scientifiche per cui è previsto l'apparecchio importato e potrebbe svolgere funzioni analoghe. Di conseguenza, il governo olandese conclude che la questione pregiudiziale va risolta in senso affermativo.
paragrafo 3
Il governo italiano rileva che gli organi nazionali incontrano incertezze nell'interpretazione dell'art. 3 del regolamento (CEE) η. 1798/75, ora sostituito dal regolamento n. 1027/79, per quanto concerne il problema dell'equivalenza degli strumenti scientifici fabbricati nella Comunita e che dette incertezze disorientano pure gli istituti di ricerca italiani. È quindi auspicabile che la Corte fissi nella motivazione della sua sentenza criteri chiari ed univoci.
paragrafo 4
Quanto al merito, il Governo italiano ritiene che la decisione della Commissione circa l'equivalenza scientifica svolga una duplice funzione. Da un lato, essa serve a garantire l'uniformità di trattamento in tutti gli stati membri della Comunità e per tutti gli istituti scientifici interessanti; essa ha quindi una funzione di orientamento nei confronti delle autorità competenti degli stati membri (alle quali la decisione viene notificata), e degli operatori scientifici interessati. D'altra parte, essa serve a risolvere un caso specifico e vincola le autorità competenti dello stato membro richiedente. La decisione deve quindi fornire informazioni sufficienti circa le ragioni dell'assenso o del rifiuto, che possono servire, da un lato, come falsariga per la futura soluzione di casi analoghi e, dall'altro, a sindacare in ogni singolo caso, la motivazione della decisione.
paragrafo 5
Secondo il governo italiano, il valore scientifico equivalente va inteso in un senso obiettivo, che non ha tuttavia valore assoluto e generale. Non si tratta di un raffronto astratto delle capacità tecniche degli apparecchi, ma di una valutazione dell'idoneità degli apparecchi rispetto al tipo di sperimentazione alla quale l'utilizzatore li ha destinati.
paragrafo 6
Pur se la Commissione dispone di un certo potere discrezionale, esso può avere solo carattere prettamente scientifico e tecnico. Infatti, la Commissione deve raffrontare le caratteristiche tecniche essenziali particolari dello strumento o dell'apparecchio oggetto del raffronto, vale a dire quelle che possono incidere in modo determinante sui risultati dei lavori specifici da effettuarsi. Il giudizio di equivalenza sul quale va fondato il diniego della franchigia, non può esimersi dal dare una diversa valutazione tecnica e quindi dal fornire in proposito una specifica motivazione, sempre di carattere tecnico.
paragrafo 7
Nella fattispecie, il governo italiano conclude che l'attore avrebbe dovuto dimostrare che l'apparecchio prodotto nella Comunità è effettivamente inidoneo per le analisi previste; d'altra parte, la decisione avrebbe dovuto venir motivata, nel senso che avrebbe dovuto indicare che la presunta differenza non esiste o che non ha alcuna rilevanza per la finalità di ricerca indicata dall'istituto richiedente.
paragrafo 8
La Commissione ritiene anzitutto che la questione sollevata nella fattispecie non riguardi l'esattezza o l'inesattezza dell'interpretazione o dell'applicazione dell'art. 3 del regolamento n. 1798/75, bensì la validità della decisione in questione, tenuto conto del modo in cui è stata interpretata ed applicata la nozione di «valore scientifico equivalente». La soluzione di detta questione non può venir fornita in astratto, ma dipende, secondo l'art. 3, n. 3, del regolamento n. 1798/75, dalla valutazione del se lo strumento o apparecchio fabbricato nella Comunità possa o meno venir impiegato per le particolari finalità per le quali l'istituto voleva impiegarlo e se può svolgere funzioni analoghe. L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 2784/79 precisa che, per stabilire il confronto, non si dovrebbero prendere in considerazione solo le caratteristiche tecniche che possono incidere in modo determinante sul risultato dei lavori specifici da effettuarsi. Il problema dell'equivalenza va quindi esaminato concretamente e tenendo conto dei lavori per la cui effettuazione si è deciso di acquistare l'apparecchio. Tuttavia, non si può tener conto del fatto che uno strumento o un apparecchio è in grado di offrire prestazioni superiori a quelle necessarie per la buona esecuzione dei lavori specifici che si intendono effettuare.
paragrafo 9
Inoltre, per quel che riguarda la fattispecie, la Commissione si richiama all'esame effettuato dai periti nazionali partecipanti al comitato delle franchigie doganali, nel corso della 77° riunione del 9 e 10 luglio 1981 (un estratto del resoconto è allegato alle sue osservazioni). L'esame verteva sul problema del se l'apparecchio prodotto nella Comunità potesse essere utilizzato agli stessi fini specifici dell'apparecchio importato e se potesse svolgere funzioni analoghe. Durante la riunione, il perito olandese ha fatto richiamo ad una relazione della Philips su questo argomento. Il comitato dei periti ha poi stabilito, in base tanto ai dati contenuti in questa relazione quanto a quelli forniti dall'attore, che l'apparecchio EM 400 della Philips poteva effettivamente venir utilizzato per le finalità per le quali l'attore voleva acquistare un microscopio elettronico e che poteva svolgere funzioni analoghe a quelle del JEM-200 CX. È in base alle conclusioni del Comitato dei periti che la Commissione ha adottato la decisione litigiosa. Essa non ha potuto invece far richiamo alle decisioni precedenti, poiché con l'ausilio dell'apparecchio in questione si prevedeva di compiere un altro tipo di lavori.
paragrafo 10
Per quel che riguarda la presunta superiorità dell'apparecchio importato rispetto all'apparecchio europeo quanto a tensione di accelerazione, la Commissione ricorda che, secondo la sentenza 27 settembre 1983 (Università di Amburgo, 216/82, Racc. 1983, pag.. 2771), la Corte non può criticare il contenuto di una decisione adottata dalla Commissione in conformità con il parere del Comitato dei periti salvoché il provvedimento non sia viziato da palese errore di fatto o di diritto oppure da sviamento di potere. Essa ritiene che ciò sia da escludere nella presente fattispecie, poiché l'esame dell'equivalenza non è stato effettuato in astratto, ma soltanto tenendo conto della ricerca da compiere. Su questo punto, l'esame condotto nella fattispecie ha messo in luce che una tensione di accelerazione di 200 kV non è affato necessaria per i lavori che intende effettuare l'attore e che detti lavori potrebbero benissimo venir effettuati con una tensione d'accelerazione di 120 kV. Inoltre l'attore ha invocato la presunta superiorità del JEM-200 CX richiamandosi ad un determinato numero di ricerche che non effettuerà con l'ausilio del microscopio, come ad esempio quella sulle dislocazioni nei monocristalli di silicio.
paragrafo 11
Di conseguenza, la Commissione propone alla Corte di risolvere come segue la questione sottoposta:
paragrafo 12
«L'esame condotto in esito alla questione sottoposta dalla Tariefcommissie non ha messo in luce elementi idonei ad inficiare la validità della decisione della Commissione 8 ottobre 1981, n. 81/843/CEE.»
SENTENZA › In fatto › IV — Risposta della Commissione alla domanda rivoltale dalla Corte
paragrafo 1
Nella risposta alla domanda rivoltale dalla Corte, la Commissione ha dichiarato che lo studio sull'equivalenza si è basato sulla destinazione specifica definita sulla richiesta di franchigia dai dazi d'entrata presentata dall'università di Groninga (vedi supra, pag. 3627). Essa ricorda pure che furono le autorità olandesi quelle che, nel corso dell' esame della pratica, si sono rivolte al laboratorio specializzato della Philips Nederland BV e - in seguito - hanno trasmesso la pratica alla Commissione con lettera 3 aprile 1981, allegata alla risposta. In considerazione del fatto che un problema analogo era già in discussione in quel momento presso il comitato per le franchigie doganali, in seguito ad una richiesta di franchigia'presentata nel Belgio, le autorità olandesi chiedevano che si rinviasse la pronunzia sulla loro domanda finché non fosse nota la soluzione del problema all'esame nell'altra pratica, la quale verteva del pari sull'importazione di un microscopio elettronico JEOL JEM-200 CX avente la stessa destinazione. Di conseguenza, gli attori nelle due cause, la regia università di Groninga e l'università cattolica di Lovanio, stendevano, unitamente ad altri interessati, un «memorandum comune relativo alla richiesta di franchigia dai dazi d'entrata», allegato alle osservazioni dell'attrice nella causa principale.
paragrafo 2
Per l'esame della domanda da essa presentata al comitato per le franchigie doganali, le autorità olandesi chiedevano alla Philips Nederland BV di effettuare uno studio ulteriore sull'equivalenza dei due microscopi elettronici in questione, sotto l'aspetto dell'idoneità alle attività che si intendevano svolgere a Groninga. Durante la riunione di detto comitato del 9 luglio 1981, la delegazione olandese si richiamava a detta perizia, poi comunicata a tutti i membri del comitato.
paragrafo 3
La Commissione osserva poi che la presente pratica è la terza relativa ad una domanda di franchigia dai dazi d'entrata per un apparecchio JEM-200 CX. Le decisioni successive non si riferiscono puramente e semplicemente alle decisioni precedenti, mentre così è stato fatto per la determinazione del carattere scientifico, ma ogni volta si è accertato se nella Comunità esistessero apparecchi analoghi sotto il profilo scientifico per svolgere determinate ricerche. Si ne può concludere che si è tenuto conto in ciascun caso delle caratteristiche specifiche, nonché del genere di ricerche voluto.
paragrafo 4
Questa conclusione è ulteriormente corroborata dal fatto che, anche nelle due pratiche belga e olandese, che sono state formalmente equiparate fra loro tanto dalla delegazione olandese che dall'attore mediante la redazione di un memorandum comune, sono stati condotti esami separati.
paragrafo 5
Risulta evidente dalla relazione supplementare elaborata dalla Philips e presentata in quest'occasione, che si è assunto come base lo scopo specifico per il quale l'istituto voleva acquistare il microscopio elettronico. I laboratori Philips non solo hanno accertato se lo strumento o l'apparecchio possa venir impiegato per gli stessi scopi scientifici e possa offrire vantaggi analoghi, ma hanno anche confutato asserzioni con cui si attribuivano al JEM-200 CX prestazioni assertivamente superiori a quelle dell'EM 400. Essi avrebbero dunque fatto più di quanto prescrivono le norme comunitarie in materia.
paragrafo 6
Infine la Commissione tiene a sottolineare che l'esistenza di un'equivalenza scientifica tra i due strumenti ai fini delle ricerche in progetto non è stata ammessa esclusivamente ed automaticamente in base alla perizia effettuata nel laboratorio Philips a richiesta delle autorità olandesi. I risultati di questa perizia sono stati comunicati a tutti i membri del comitato per le franchigie doganali, come pure ai competenti uffici della Commissione e detti risultati sono stati controllati, ad esempio, dal Centro comune di ricerche di Ispra, che ha potuto confermarli. Indi, il comitato e la Commissione hanno accettato questi risultati.
SENTENZA › In fatto › V — Fase orale
paragrafo 1
All'udienza del 5 aprile 1984 hanno svolto osservazioni orali ed hanno risposto alle domande loro rivolte dalla Corte l'attore nella causa principale, rappresentato dal sig. G. Boom, in qualità di agente; il governo italiano, rappresentato dal sig. P. G. Ferri, avvocato dello stato; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Haagsma, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 30 maggio 1984.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 31 dicembre 1982, giunta alla Corte il 31 agosto 1983, la Tariefcommissie olandese ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale circa la validità della decisione della Commissione 8 ottobre 1981, n. 81/843, la quale dichiara che l'importazione dell'apparecchio chiamato «Jeol electron microscope model JEM-200 CX» non può effettuarsi in franchigia dai dazi doganali contemplati dalla tariffa doganale comune (GU L 314, pag. 15).
punto 2
Detta questione è insorta nell'ambito di una causa promossa dinanzi al giudice nazionale dall'Interfacultair Instituut Electronenmicroscopie della regia università di Groninga (in prosieguo: attore nella causa principale) e mirante all'annullamento della decisione dell'Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen di Groningen (in prosieguo: convenuto nella causa principale) del 26 novembre 1980, che negava la franchigia dai dazi doganali per l'importazione dal Giappone dell'apparecchio summenzionato coi relativi accessori, in quanto un apparecchio di valore scientifico equivalente era prodotto nella Comunità.
punto 3
Dal fascicolo emerge che l'attore nella causa principale, in data 20 agosto 1980, presentava domanda di importazione in franchigia dai dazi doganali per un microscopio elettronico, prodotto dalla ditta giapponese Jeol Ltd. e destinato, secondo quanto dichiarato nella domanda, «alla ricerca scientifica su metalli ed altri materiali metallici» nonché «all'insegnamento per gli studenti di fisica tecnica e, incidentalmente, di fisica sperimentale».
punto 4
Nella domanda, l'attore nella causa principale ha pure indicato che studi comparativi sono stati effettuati nei laboratori di ricerca della Philips Nederland BV di Eindhoven e dalla Jeol Ltd. di Londra, dai quali sarebbe risultata la «netta superiorità» del JEM-200 CX della Jeol rispetto all'EM 400 della Philips. Questa superiorità sarebbe dovuta principalmente alla tensione di accelerazione, che per il JEM-200 CX raggiunge i 200 kV, contro soli 120 per l'EM 400. La Philips gli avrebbe comunicato l'impossibilità di produrre un EM 400 con tensione di 200 kV. Di conseguenza, l'attore nella causa principale non avrebbe avuto altra scelta, dato il settore in cui si prevedeva di impiegare l'apparecchio, che il JEM-200 CX.
punto 5
II convenuto nella causa principale ha negato la franchigia richiamandosi alla decisione della Commissione 18 luglio 1980, n. 80/772 (GU L 221, pag. 20), adottata a richiesta del governo francese conformemente al procedimento di cui all'art. 7 del regolamento della Commissione 12 dicembre 1979, n. 2784 (GU L 318, pag. 32). Questo regolamento stabilisce le disposizioni d'applicazione del regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale (GU L 184, pag. 1), emendato dal regolamento n. 1027/79 (GU L 134, pag. 1).
punto 6
Nella decisione summenzionata, la quale riguarda appunto l'uso dell'apparecchio JEM-200 CX nel settore della ricerca sullo studio dei metalli e delle leghe, la Commissione ha dichiarato che apparecchi di valore scientifico equivalente, che possono venir impiegati per gli stessi scopi, sono attualmente costruiti nella Comunità; ciò vale, in particolare, per l'EM 400 prodotto dalla SA Philips industrielle et commerciale (France). Di conseguenza, essa dichiarava che non sussistevano i presupposti per l'importazione dell'apparecchio in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.
punto 7
Tuttavia, dopo l'esperimento dell'azione dinanzi al giudice a quo, il governo olandese chiedeva alla Commissione di ricominciare il procedimento contemplato all'art. 7 del regolamento n. 2784/79 onde stabilire se «detto apparecchio, destinato ad essere usato per la ricerca microstrutturale sulle trasformazioni e deformazioni dei materiali metallici vada considerato un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente prodotti nella Comunità».
punto 8
Nella decisione impugnata, adottata in seguito a detta domanda, la Commissione dichiara che l'importazione dell'apparecchio JEM-200 CX non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune. Nel quarto considerando la decisione è così motivata:
«considerando tuttavia che, sulla base delle informazioni raccolte presso gli stati membri, apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente a detto apparecchio e che possano essere usati allo stesso scopo sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio “EM 400” costruito dalla ditta Philips Nederland BV, Boschdijk 525, Eindhoven».
punto 9
Ritenendosi vincolato da detta decisione, il giudice a quo ha sottoposto alla Corte la seguente questione:
«Se la Commissione abbia correttamente interpretato e applicato, nella decisione 8 ottobre 1981 (n. 81/843/CEE), la nozione di “valore scientifico equivalente” figurante nell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1798/75».
punto 10
Dal contesto della questione sollevata emerge che essa riguarda in realtà non già l'interpretazione del regolamento n. 1798/75, bensì la validità della decisione della Commissione 8 ottobre 1981.
punto 11
Nella motivazione dell'ordinanza, infatti, il giudice proponente mette in dubbio la validità della decisione, richiamandosi al fatto che l'attore nella causa principale ha contestato l'equivalenza dei due apparecchi, in quanto le ricerche da esso effettuate richiederebbero un microscopio elettronico con una tensione di accelerazione di 200 kV, caratteristica che l'apparecchio JEM-200 CX possiede, mentre l'apparecchio EM 400 raggiunge solo una tensione di 120 kV. D'altro canto, la Commissione non avrebbe motivato più ampiamente la decisione secondo la quale i due apparecchi hanno valore scientifico equivalente e possono essere usati per gli stessi scopi.
punto 12
L'attore nella causa principale contesta, anche nella memoria dinanzi alla Corte, l'equivalenza dei due apparecchi sotto il profilo scientifico, richiamandosi, fra l'altro, al «memorandum comune relativo alla domanda di franchigia dai dazi d'entrata», redatto di conserva con l'università cattolica di Lovanio e allegato all'atto introduttivo presentato al giudice nazionale.
punto 13
È opportuno ricordare anzitutto la giurisprudenza della Corte, secondo la quale le persone toccate da una decisione adottata dalla Commissione in forza della disciplina comunitaria in questa materia «possono eccepire l'illegittimità della decisione dinanzi al giudice nazionale nell'ambito del ricorso proposto contro la fissazione del dazio doganale, con la conseguenza che la questione della validità della decisione può essere sottoposta alla Corte nell' ambito di un procedimento pregiudiziale» (sentenza 28. 9. 1983, Università di Amburgo, causa 216/82, Race. pag. 2771).
punto 14
Tuttavia, emerge dalla stessa sentenza che, per quel che riguarda l'esame della validità di una siffatta decisione, la Corte dispone solo di un limitato potere di sindacato, poiché «data la natura tecnica di questo esame, la Corte può censurare il contenuto delle decisioni adottate dalla Commissione in conformità al parere del comitato soltanto in caso di errore manifesto di fatto o di diritto o di sviamento di potere»
punto 15
Di conseguenza, non spetta alla Corte riesaminare se vi sia effettiva equivalenza tra gli apparecchi, bensì essa deve solo accertare se la decisione litigiosa sia eventualmente viziata da un manifesto errore di fatto o di diritto o da sviamento di potere, connessi nel caso del procedimento contemplato dall'art. 7 del regolamento n. 2784/79 oppure nel merito.
SENTENZA › In diritto › Sullo svolgimento del procedimento di cui all'art. 7 del regolamento n.2784/79
punto 16
Quanto al procedimento, a norma dell'art. 7, n. 1, del regolamento, adottato a norma degli artt. 4 e 9 del regolamento n. 1798/75, la competente autorità nazionale si pronunzia direttamente sulla domanda in tutti i casi in cui i dati di cui dispone le consentono di stabilire se vi siano apparecchi di valore scientifico equivalente attualmente prodotti nella Comunità. Solo se non si ritiene in grado di risolvere direttamente la questione l'autorità nazionale deve rivolgersi alla Commissione.
punto 17
A norma del n. 3 di detto articolo, la Commissione trasmette copia della domanda agli stati membri con la documentazione relativa; a norma del n. 5, se uno stato membro ha presentato alla Commissione obiezioni circa l'importazione in franchigia dello strumento o apparecchio, la Commissione si vale di un gruppo di periti, composto da rappresentanti di tutti gli stati membri che agisce nell'ambito del comitato per le franchigie doganali onde esaminare il singolo caso. A norma del n. 6 dell'art. 7, la Commissione, facendo proprio il risultato dell'esame dei periti, emette una decisione in cui si dichiara se l'istrumento o l'apparecchio soddisfa le condizioni per l'importazione in franchigia.
punto 18
Quanto all'applicazione di questo procedimento nel caso specifico, dal primo e dal secondo considerando della decisione impugnata si desume che la Commissione lo ha avviato a richiesta dei Paesi Bassi e che un gruppo di periti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 9 luglio 1981 nell'ambito del comitato per le franchigie doganali onde esaminare il caso specifico.
punto 19
Tuttavia, l'attore nella causa principale ha osservato dinanzi al giudice nazionale che le considerazioni sulle quali si basa la decisione negativa della Commissione non le sarebbero state comunicate.
punto 20
A questo proposito è opportuno osservare che il regolamento di applicazione della Commissione n. 2784/79 non contempla né la partecipazione di chi ha chiesto la franchigia all'esame dell'equivalenza effettuato dal comitato per le franchigie doganali, esame che, in sostanza, si risolve in uno scambio di opinioni tra i periti degli stati membri, né il diritto del richiedente di essere sentito prima che la Commissione adotti la decisione con cui dichiara se l'apparecchio possiede i requisiti per l'importazione in franchigia.
punto 21
Questa decisione è infatti destinata ai soli Stati membri e — a norma dell'art. 191 del trattato — viene notificata soltanto a quegli Stati ed è efficace dalla data della notifica. Al contrario, essa non viene notificata a chi ha chiesto la franchigia e non rientra fra gli atti dei quali il trattato prescrive la pubblicazione. Anche se in pratica la decisione viene effettivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità, il suo tenore non consente necessariamente al richiedente di accertare che essa è stata adottata in occasione del procedimento instaurato in seguito alla sua domanda.
punto 22
Ne consegue che l'attore nella causa principale non può pretendere che la Commissione lo informi dei motivi che hanno determinato la sua decisione.
punto 23
All'udienza, l'attore nella causa principale ha del pari dedotto che l'impresa che ha compiuto lo studio complementare citato dal governo olandese durante la riunione del gruppo di periti, cioè la Philips Nederland BV, non può definirsi perito indipendente, giacché produce l'apparecchio da mettere a confronto con quello importato.
punto 24
Su questo punto, è opportuno ricordare che il procedimento contemplato all'art. 7, n. 5, del regolamento n. 2784/79 prescrive che le obiezioni di uno Stato membro circa l'importazione in franchigia dello strumento o apparecchio vanno motivate e che detta motivazione deve indicare il tipo esatto del o degli strumenti o apparecchi prodotti nella Comunità ritenuti di valore scientifico equivalente a quello per il quale viene chiesta la franchigia, nonché il nome e la ragione sociale e l'indirizzo della o delle ditte della Comunità in grado di fornirli. In quest'ultimo caso, lo stato membro interessato deve trasmettere alla Commissione una documentazione tecnica relativa agli strumenti o apparecchi prodotti nella Comunità.
punto 25
Al contrario, queste disposizioni non prescrivono che l'autore della documentazione sia un «perito indipendente». Spetta invece allo stato membro interessato presentare alla Commissione una documentazione di sua scelta, senza dover osservare ulteriori prescrizioni, quanto all'autore o al contenuto di detta documentazione.
punto 26
Consegue da quanto precede che il modo in cui la Commissione ha seguito il procedimento prescritto dalle disposizioni summenzionate non può venir criticato.
SENTENZA › In diritto › Sull'applicazione dei criteri sostanziali
punto 27
Nel merito, l'art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1798/75 stabilisce che gli strumenti ed apparecchi scientifici non contemplati dall'art. 2, importati esclusivamente a scopi non commerciali, possono fruire della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune «purché strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non siano attualmente fabbricati nella Comunità». Per l'applicazione di questa disposizione, l'equivalenza di valore scientifico viene valutata a norma dell'art. 3, n. 3, terzo trattino, dello stesso regolamento, «raffrontando le caratteristiche tecniche essenziali dello strumento o apparecchio oggetto della richiesta di cui all'articolo 4, con quelle del corrispondente strumento o apparecchio fabbricato nella Comunità, al fine di determinare se quest'ultimo possa essere impiegato per gli stessi scopi scientifici cui è destinato lo strumento o l'apparecchio formante oggetto della richiesta di franchigia e fornire prestazioni comparabili».
punto 28
Si desume inoltre dall'art. 5, n. 2, del regolamento d'applicazione della Commissione n. 2784/79 che «per effettuare il raffronto previsto dall'art. 3, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 1798/75, sono ritenute “essenziali” solo le caratteristiche tecniche suscettibili di incidere in maniera determinante sul risultato dei lavori specifici da effettuare».
punto 29
Secondo la giurisprudenza della Corte, l'equivalenza degli apparecchi in questione era stabilita, non già unicamente con riguardo alle specificazioni tecniche di detti apparecchi che l'utilizzatore, nella domanda, ha dichiarato necessarie per le sue ricerche, ma, in via principale, in esito alla valutazione obiettiva dell'idoneità degli apparecchi ad effettuare gli esperimenti ai quali l'utilizzatore ha destinato l'apparecchio importato.
punto 30
A questo proposito, la decisione impugnata si limita a dichiarare che apparecchi di valore scientifico equivalente a quello del JEM-200 CX, che si prestano agli stessi usi, sono attualmente prodotti nella Comunità ed indica nome ed indirizzo della ditta che può fornirli.
punto 31
Tuttavia, la Commissione ha segnalato, nelle osservazioni scritte, che proprio in base ai criteri summenzionati essa ha esaminato, d'intesa con i periti nazionali riuniti nell'ambito del comitato per le franchigie doganali, nella 77 a riunione tenutasi a Bruxelles il 9 ed il 10 luglio 1981, l'equivalenza dei due apparecchi. In particolare, il raffronto mirante a stabilire se vi fosse equivalenza non sarebbe stato effettuato in abstracto, in base a determinate caratteristiche degli apparecchi, ma solo tenendo conto delle ricerche da effettuare e degli scopi specifici per i quali l'istituto voleva usare il microscopio, dichiarazione che la Commissione ha confermato nella risposta alla domanda rivoltale dalla Corte.
punto 32
Durante il procedimento dinanzi alla Corte non è emerso alcun elemento tale da far insorgere dubbi sulle dichiarazioni della Commissione. Questa e il gruppo dei periti si sono inoltre fondate giustamente — nel determinare se vi fosse equivalenza tra i due apparecchi — sulla definizione degli esperimenti fornita nella domanda di importazione in franchigia dai dazi doganali, giacché la frase contenuta nel primo considerando della decisione impugnata era semplicemente una versione un po' più precisa degli stessi scopi scientifici. Poiché il raffronto deve fondarsi sulle informazioni fornite in proposito dal richiedente al momento della domanda, la definizione diversa del progetto di ricerche, data dall'attore nella causa principale all'udienza, non può esser presa in considerazione.
punto 33
Quanto al modo di vedere dell'attore nella causa principale, secondo il quale prove di raffronto tra i due apparecchi avrebbero dimostrato che l'apparecchio importato era superiore a quello di produzione comunitaria, si deve far richiamo, come giustamente ha fatto la Commissione, all'art. 5, n. 2, del regolamento n. 2784/79, secondo il quale prestazioni superiori a quelle necessarie per la buona esecuzione dei lavori specifici da eseguire non possono venir prese in considerazione.
punto 34
Da quanto precede risulta che l'esame dei fatti esposti alla Corte circa l'esame dell'equivalenza dei due apparecchi non ha messo in luce elementi che provino che è stato commesso un errore manifesto o uno sviamento di potere che infici la validità della decisione impugnata.
SENTENZA › In diritto › Sull'insufficienza della motivazione
punto 35
II giudice nazionale, come pure l'attore nella causa principale nelle sue difese dinanzi al giudice nazionale, osservano che la decisione impugnata non corrisponde alle esigenze di motivazione, dato che la valutazione della Commissione non è motivata più ampiamente.
punto 36
II governo italiano sottolinea nelle sue osservazioni l'importanza delle decisioni della Commissione per tutti gli stati membri; esse servirebbero, infatti, non solo a risolvere la fattispecie concreta, ma anche a garantire l'uniformità di trattamento in tutti gli stati membri della Comunità. Di conseguenza, esse dovrebbero fornire informazioni sufficienti circa i motivi della concessione o del diniego della franchigia.
punto 37
Nella fattispecie, la decisione avrebbe dovuto indicare, fra l'altro, che la differenza tra i due apparecchi, addotta dall'attore nella causa principale, non esiste o è irrilevante per la prevista attività di ricerca.
punto 38
Benché, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la motivazione prescritta dall'art. 190 del trattato debba mettere in luce, in modo chiaro e non equivoco, l'iter logico dell'autorità comunitaria, autrice dell'atto impugnato, così da consentire agli interessati di conoscere i motivi del provvedimento, onde poter tutelare i loro diritti, e alla Corte di esercitare il proprio sindacato, non è tuttavia prescritto che essa specifichi tutti i vari elementi di fatto e di diritto rilevanti. L'accertamento se la motivazione di una decisione soddisfi queste condizioni, infatti, va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.
punto 39
Nella fattispecie, la Corte, pur rilevando la laconicità della motivazione del provvedimento impugnato, ritiene cionondimeno, che la motivazione corrisponda ai requisiti minimi posti dall'art. 190 del trattato, tenuto conto del fatto che la decisione è destinata agli stati membri che hanno partecipato alle riunioni del gruppo di periti e che conoscevano a sufficienza i particolari della pratica per poter valutare la portata della decisione e che essa contiene pure i dati indispensabili affinché l'istituto scientifico interessato possa valutare se la decisione è viziata da errore manifesto o da sviamento di potere.
punto 40
D'altra parte, se l'istituto interessato decide di adire un giudice nazionale, questi può sempre procedere ad una istruttoria per accertare l'eventuale errore manifesto o sviamento di potere e, qualora l'istruttoria corrobori la tesi dell'istituto, sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale in proposito.
punto 41
Tenuto conto di quanto precede, si deve dichiarare al giudice nazionale che l'esame della questione sollevata non ha messo in luce alcun elemento che possa inficiare la validità della decisione della Commissione 8 ottobre 1981, n. 81/843.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 42
Le spese esposte dai governi italiano e olandese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice di merito, al quale spetta perciò pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (seconda sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Tariefcommissie con ordinanza 31 dicembre 1982, dichiara:
L'esame della questione sollevata non ha messo in luce alcun elemento che possa inficiare la validità della decisione della Commissione 8 ottobre 1981, n. 81/843.
Firme
Due
Pescatore
Bahlmann
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 25 ottobre 1984.
Per il cancelliere
H. A. Rühi
amministratore principale
Il presidente della seconda sezione
O. Due