Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 27 ottobre 1982, cause riunite 35/82 e 36/82
Epigrafe
Nei procedimenti riuniti 35 e 36/82,
aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, nei procedimenti sommari dinanzi ad esso pendenti tra
Elestina Esselina Christina Morson
e
1) Stato dei Paesi Bassi,
2) Capo della polizia locale ai sensi della Vreemdelingenwet (legge olandese sugli stranieri),
e tra
Sewradjie Jhanjan
e
Stato dei Paesi Bassi,
domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 177, 3° comma, del Trattato, nonché dell'art. 10 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità (GU L 257, pag. 2),
LA CORTE,
composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, A. O'Keeffe e U. Everling, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco e T. Koopmans, giudici,
avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
punto 1
Le ricorrenti nella causa principale, sig.re Morson e Jhanjan, cittadine del Suriname, chiedevano il permesso di soggiorno nei Paesi Bassi, al fine di stabilirsi presso la figlia e, rispettivamente, il figlio, cittadini olandesi, dei quali sono a carico. Poiché le loro domande venivano respinte dal Segretario di Stato per la giustizia (Staatssecretaris van Justitie), esse presentavano un'istanza volta alla revisione dei provvedimenti di rigetto.
In forza dell'art. 32 della «Vreemdelingenwet» (legge olandese sugli stranieri), le domande di revisione hanno, in generale, effetto sospensivo nei confronti dell'ordine di espulsione. Il Segretario di Stato per la giustizia può tuttavia rifiutarsi di attribuire loro effetto sospensivo; in tal caso può essere presentata una domanda di provvedimenti urgenti al giudice ordinario, nella fattispecie il presidente dell'Arrondissementsrechtbank (Tribunale). Il procedimento sommario di cui si tratta è disciplinato dagli artt. 289-297 del «Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering» (codice di procedura civile). Ai termini dell'art. 292 di questo codice, «le decisioni provvisoriamente esecutive non pregiudicano il giudizio principale».
Nella fattispecie le richiedenti si avvalevano di questo rimedio giurisdizionale chiedendo che fosse vietato con provvedimento d'urgenza allo Stato olandese di procedere alla loro espulsione, quanto meno prima della pronunzia in ultima istanza sulle domande di revisione e fintantoché la Corte di giustizia non avesse risolto talune questioni pregiudiziali.
A sostegno delle domande di provvedimenti d'urgenza, esse deducevano che il rifiuto del permesso di soggiorno era in contrasto con l'art. 10 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), nonché col divieto di discriminazione di cui all'art. 7 del Trattato. A norma dell'art. 10, n. 1, di detto regolamento, taluni familiari del lavoratore, tra cui gli ascendenti a carico, «hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro, qualunque sia la loro cittadinanza».
Poiché il presidente dell'Arrondissementsrechtbank respingeva le domande di provvedimenti d'urgenza ed il Gerechtshof (Corte d'appello) competente confermava detta dicisione, le ricorrenti proponevano ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad, il quale, con sentenze 15 gennaio 1982, ha sospeso i procedimenti ed ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato, le seguenti questioni, identiche nelle due cause:
«1. Tenuto conto del fatto che la pronunzia dello Hoge Raad in un procedimento sommario non è vincolante per il giudice del merito cui la lite venga in seguito sottoposta, se lo Hoge Raad, a norma dell'art. 177, 3° comma, del Trattato CEE, sia cionondimeno tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, qualora venga sollevata in cassazione una questione interpretativa ai sensi del primo comma di detto articolo. Per il caso che la questione non possa essere risolta in generale, in senso negativo o affermativo, da quali circostanze dipenda il sussistere di detto obbligo.
2. Se l'art. 10 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n.1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità — in relazione o no con altre disposizioni di diritto comunitario — osti a che uno Stato membro vieti ad un familiare di un lavoratore occupato nel proprio territorio, familiare rientrante fra quelli indicati all'art. 10, n. 1, del regolamento, di stabilirsi presso tale lavoratore, nel caso in cui questi abbia la cittadinanza dello Stato in cui lavora, mentre il familiare ne ha un'altra».
punto 2
Le sentenze di rinvio sono state registrate nella cancelleria della Corte il 21 gennaio 1982.
Con ordinanza 17 febbraio 1982, la Corte ha deciso di riunire le presenti cause ai fini del procedimento e della sentenza.
In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte il Governo olandese, rappresentato dal sig. F. Italianer, per il Ministro degli affari esteri, il Governo britannico, rappresentato dal sig. J. D. Howes, del Treasury Solicitor's Department, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. J. Amphoux, in qualità di agente, assistito dall'aw. F. Herbert, del foro di Bruxelles.
Le ricorrenti nella causa principale, sig.re Morson e Jhanjan, si sono limitate a rinviare ad un articolo del sig. K. J. Mortelmans intitolato «Omgekeerde Discriminatie in het Gemeenschapsrecht», La discriminazione alla rovescia e il diritto comunitario (S.E.W. 1979, n. 10/11, pagg. 654 e segg.), di cui fanno proprio il contenuto.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte › Sulla prima questione
punto 1
Secondo i Governi olandese e britannico, la prima questione va risolta in senso negativo. Essi si richiamano in proposito alla sentenza della Corte 24 maggio 1977 (causa 107/76, Hoffmann-La Roche e/Centrafarm, Race. pag. 957), nella quale è stato dichiarato che:
«l'art 177, 3° comma, del Trattato va interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto a sottoporre alla Corte una questione interpretativa o di validità contemplata da detto articolo qualora la questione venga sollevata in un procedimento sommario («einstweilige Verfügung»), nemmeno se la decisione da adottarsi nell'ambito di detto procedimento non sia ulteriormente impugnabile, sempre che le parti processuali possano dare inizio o esigere che venga dato inizio ad un giudizio di merito, nel quale la questione provvisoriamente risolta nel procedimento sommario possa essere riesaminata e costituire oggetto di rinvio a norma dell'art. 177».
Il Governo olandese fa presente che il giudice competente a risolvere la questione se il Segretario di Stato possa negare il permesso di soggiorno è, in ultima istanza, il Raad van State (Consiglio di Stato), mentre il rifiuto di attribuire efficacia sospensiva alla domanda di revisione può essere impugnato dinanzi al giudice ordinario mediante domanda di provvedimenti d'urgenza. Il procedimento sommario («kort geding») è un procedimento rapido, in cui le formalità sono ridotte al minimo. La sua caratteristica principale consiste nel fatto che la decisione del giudice dell'urgenza costituisce un provvedimento provvisorio; in altre parole, il procedimento sommario non mira ad ottenere una soluzione definitiva della controversia.
Il giudice dell'urgenza tiene conto, di regola, delle probabilità che colui che l'ha adito ha di riuscire vittorioso in sede di appello nella causa principale. Il procedimento sommario, instaurato contro il rifiuto di attribuire efficacia sospensiva alla domanda di revisione o al ricorso proposto dinanzi al Raad van State, presenta uno stretto legame con il risultato del procedimento parallelo e simultaneo promosso contro il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno. Pertanto, il procedimento sommario e il procedimento di merito, sebbene debbano essere distinti sul piano formale, sono talmente legati l'un l'altro sul piano sostanziale che, per quanto riguarda l'interpretazione del diritto comunitario da applicarsi, possono essere considerati come un unico procedimento giurisdizionale.
In particolare, le questioni di diritto comunitario provvisoriamente risolte nel procedimento sommario possono, nell'ambito del procedimento di merito, essere riesaminate e costituire oggetto di un rinvio in forza dell'art. 177. In questo ambito, il Raad van State è tenuto al rinvio pregiudiziale se sorgono dubbi relativamente all'interpretazione di una norma di diritto comunitario.
In conclusione, il Governo olandese sostiene che nelle presenti cause il giudice dell'urgenza che statuisce in ultima istanza non è tenuto al rinvio, dato che le questioni d'interpretazione del diritto comunitario si porranno pur sempre nell'ambito del procedimento di merito.
punto 2
La Commissione ritiene che la prima questione richieda una soluzione sfumata, alla luce della sentenza Hoffmann-La Roche e/Centrafarm. In questa causa, la Corte ha considerato determinante la questione se vi sia «la possibilità di riesame di qualsiasi questione, risolta provvisoriamente nel procedimento sommario, nel corso di un giudizio di merito normale, indipendentemente dal fatto che il giudizio debba essere iniziato in ogni caso ovvero solo ad iniziativa del soccombente» (punto 5).
A questo proposito, la Commissione fa presente che la legge olandese sugli stranieri contempla due rimedi contro il rifiuto del permesso di soggiorno, e cioè la domanda di revisione e il ricorso dinanzi al giudice amministrativo. Nella fattispecie, è stata seguita la prima via.
La Commissione precisa, per quanto concerne questa via, che in caso di rigetto della domanda di revisione, la legge sugli stranieri consente di adire il Raad van State, a condizione tuttavia che, se il provvedimento di rigetto è stato adottato conformemente al parere della Commissione per gli stranieri, lo straniero interessato, che non sia cittadino privilegiato di uno Stato membro, abbia avuto la sua residenza principale nei Paesi Bassi da almeno un anno alla data del provvedimento suddetto. In caso contrario, non esiste alcuna possibilità di ricorso. Nella fattispecie, sussistono i presupposti per adire il Raad van State.
L'obbligo di rinvio sussiste tuttavia nell'ipotesi in cui l'interessato, che non sia cittadino privilegiato di uno Stato membro, non abbia la possibilità di adire il Raad van State. Lo stesso varrebbe nel caso in cui il procedimento sommario avesse ad oggetto un diritto conferito dal diritto comunitario, che verrebbe irreparabilmente leso dal rigetto della domanda di provvedimenti d'urgenza. Tale sarebbe il caso, per esempio, dell'esecuzione immediata di un provvedimento di espulsione, che impedirebbe l'esercizio del diritto di presentare il ricorso contemplato dagli artt. 8 e 9 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, n. 64/221, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, pag. 850).
In conclusione, la Commissione propone di rivolvere la prima questione nel modo seguente:
«L'art. 177, 3° comma, del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, le cui decisioni non siano impugnabili in base al diritto nazionale, non è ciononostante tenuto a sottoporre alla Corte di giustizia una questione relativa all'interpretazione o alla validità del diritto comunitario ai sensi di detto articolo qualora tale questione venga sollevata nel corso di un procedimento sommario, purché sia assodato che ciascuna delle parti possa dare inizio o esigere che venga dato inizio ad un giudizio di merito, nel quale la questione provvisoriamente risolta nel procedimento sommario possa essere riesaminata e rinviata alla Corte di giustizia in forza dell'art. 177».
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte › Sulla seconda questione
punto 1
I Governi olandese e britannico sostengono che il diritto comunitario non attribuisce affatto, in situazioni come quella della fattispecie, il diritto di entrare o di soggiornare nel territorio olandese.
Per il Governo olandese, l'art. 48 del Trattato non osta a che fra le normative nazionali in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri sussistano disparità. Queste ultime vanno eliminate, a mezzo di direttiva o di regolamento, in base agli artt. 100 e, eventualmente, 235 del Trattato. Fintantoché i provvedimenti di armonizzazione non saranno stati adottati, gli Stati membri restano in via di principio liberi di emanare, per quanto concerne gli stranieri, le norme che ritengono opportune, con le seguenti eccezioni:
I cittadini degli Stati membri che si spostano come lavoratori all'interno della Comunità per esercitare il loro diritto di svolgere attività economiche in uno Stato diverso da quello cui appartengono sono assoggettati a norme comunitarie particolari che prevalgono sulle disposizioni generali della normativa nazionale relativa agli stranieri. Il campo di applicazione di queste norme comunitarie è, tuttavia, limitato ai cittadini degli Stati membri che svolgono un lavoro subordinato o esercitano una professione indipendente, e si spostano a tal fine da uno Stato membro in un altro Stato membro. Se non viene attraversata alcuna frontiera nell'ambito della Comunità, le norme nazionali in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri restano integralmente applicabili. In tale misura, le eventuali differenze nella situazione giuridica dei cittadini dei vari Stati membri non possono essere considerate come una discriminazione o come una discriminazione «alla rovescia».
Il Governo olandese aggiunge che l'art. 10 del regolamento n. 1612/68 riguarda solo lo stabilimento in uno Stato membro diverso da quello di cui il lavoratore è cittadino. La situazione giuridica più favorevole di cui godono i cittadini di altri Stati membri è conseguenza del fatto che essi si sono spostati da uno Stato membro in un altro Stato membro della Comunità. La mancanza di tale spostamento distingue le presenti cause dalle cause Knoors (115/78, sentenza 7 febbraio 1979, Race. pag. 399) e Broekmeulen (246/80, sentenza 6 ottobre 1981, non ancora pubblicata), che riguardavano cittadini comunitari nel caso dei quali ricorrevano i presupposti dell'applicazione del diritto comunitario.
Il Governo britannico sottolinea che gli artt. 48 e segg. del Trattato e la normativa adottata per la loro attuazione mirano solo ad incoraggiare e a facilitare la circolazione dei lavoratori fra gli Stati membri della Comunità. Più specificamente, il regolamento n. 1612/68 ha lo scopo di garantire che le persone che abbiano esercitato il diritto di accedere ad una attività lavorativa subordinata nel territorio di un altro Stato membro siano posti nella stessa situazione dei cittadini dello Stato membro nel quale si sono stabiliti. Ciò risulta in particolare dall'art. 10 di detto regolamento, il quale conferisce a taluni familiari del lavoratore il «diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro».
Tale normativa è basata sul principio che il lavoratore non può esercitare il suo diritto alla libera circolazione se la sua famiglia non può raggiungerlo. Per contro, se il lavoratore resta nel proprio Stato, tale situazione è estranea alla sfera di applicazione del diritto comunitario. 11 Governo britannico aggiunge che l'art. 7 del Trattato è privo di interesse nella fattispecie, dato che la materia che costituisce oggetto delle presenti cause è estranea al campo di applicazione del Trattato. Comunque, la situazione di un cittadino olandese che lavora nei Paesi Bassi non è paragonabile a quella di un cittadino di uno Stato membro che abbia esercitato il diritto alla libera circolazione attribuitogli dal Trattato. Per lo stesso motivo, le ricorrenti non possono avvalersi della sentenza della Corte nella causa Knoors. Quest'ultima, contrariamente alla presente causa, si colloca nel contesto della libera circolazione e della libertà di stabilimento.
punto 2
La Commissione esamina in primo luogo la questione della discriminazione «alla rovescia». La giurisprudenza della Corte in tale materia si basa sui seguenti principi:
a) La libera circolazione delle persone, considerata come un elemento fondamentale del diritto comunitario, non può essere realizzata interamente se uno Stato membro può privare dell'applicazione delle norme del diritto comunitario i cittadini che si sono avvalsi della libertà di circolazione.
b) Uno Stato membro può tuttavia legittimamente impedire che i suoi cittadini tentino di abusarne per sottrarsi all'applicazione del diritto nazionale.
e) La sussistenza e la gravità di una eventuale discriminazione possono essere constatate nella sfera di applicazione degli articoli specifici del Trattato solo in quanto essi concretino il divieto generale di cui all'art. 7 del Trattato.
d) Le norme comunitarie non si applicano tuttavia a situazioni puramente interne degli Stati membri. Esse non si applicano nemmeno in assenza di qualsiasi legame con situazioni disciplinate dal diritto comunitario.
In base ai principi suddetti, la Commissione ritiene che l'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1612/68 debba applicarsi ai lavoratori, sia che si tratti di cittadini di un altro Stato membro, sia che si tratti dei cittadini dello Stato interessato. Uno Stato membro non può quindi rifiutare ai familiari di un lavoratore occupato nel suo territorio il permesso di entrare in tale territorio per stabilirsi presso detto lavoratore, anche se questi ha la cittadinanza dello Stato in cui lavora, mentre il familiare interessato ne ha un'altra.
Tuttavia, è opportuno apportare una precisazione a tale tesi nel senso che il divieto di discriminazione si applica solo alle situazioni ed alle persone per le quali vale il principio della libera circolazione delle persone, quale è definito nell'art. 48 del Trattato. Ora, tale norma riguarda solo i lavoratori che si spostano da uno Stato membro ad un altro per ragioni professionali. La distinzione basata sulla «migrazione» del lavoratore può certo comportare una distorsione in quanto il cittadino olandese occupato in un altro Stato membro può farsi raggiungere dalla sua famiglia e può ritornare con essa nei Paesi Bassi per cercarvi o svolgervi un lavoro. Tuttavia, i problemi che ne derivano possono essere risolti solo nell'ambito di un diritto di soggiorno generalizzato collegato allo status di cittadino della CEE.
In conclusione, la Commissione propone di risolvere la seconda questione nel modo seguente:
«L'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1612/68 vieta ad uno Stato membro di rifiutare ai familiari, menzionati dalla stessa disposizione, di un lavoratore cittadino di uno Stato membro, ivi compreso lo Stato membro di cui trattasi, il permesso di stabilirsi presso tale lavoratore alle condizioni fissate da detta disposizione.
Questa disposizione non si applica, tuttavia, a situazioni puramente interne, per esempio nel caso in cui il lavoratore interessato abbia sempre svolto la sua attività nello Stato membro di cui trattasi».
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Le ricorrenti nelle cause principali, signore Morson e Jhanjan, con l'aw. B. R. Angad-Gaur, del foro dell'Aia; il Governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. J. W. de Zwaan, in qualità di agente, assistito dal sig. L. A. Geelhoed, in qualità di consulente; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Amphoux, in qualità d'agente, assistito dall'aw. F. Herbert, del foro di Bruxelles, hanno svolto osservazioni orali ed hanno risposto a taluni quesiti posti dalla Corte all'udienza del 15 settembre 1982.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 6 ottobre 1982.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenze 15 gennaio 1982, pervenute alla Corte il 21 gennaio successivo, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali, identiche nelle due cause riunite, vertenti sull'interpretazione, da un lato, dell'art. 177, 3° comma, del Trattato, e, dall'altro, dell'art. 10 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità (GU L 257, pag. 2).
punto 2
Le ricorrenti nelle cause principali, signore Morson e Jhanjan, cittadine del Suriname, chiedevano il permesso di soggiorno nei Paesi Bassi al fine di stabilirsi presso la figlia e, rispettivamente, i figli, cittadini olandesi, dei quali sarebbero a carico. Si desume dal fascicolo che questi svolgono un lavoro dipendente nei Paesi Bassi, ma non sono mai stati occupati in altri Stati membri. A seguito del rigetto della domanda da parte del Segretario di Stato per la giustizia, le signore Morson e Jhanjan proponevano istanza di revisione dinanzi allo stesso Segretario di Stato per la giustizia.
punto 3
Ai sensi della normativa olandese sugli stranieri, le istanze di revisione hanno, in generale, effetto sospensivo dell'ordine di espulsione. Il Segretario di Stato per la giustizia può tuttavia rifiutarsi di attribuire loro tale effetto e, in tal caso, si può presentare al giudice ordinario una domanda di provvedimenti urgenti. Il procedimento sommario di cui trattasi è disciplinato dagli am. 289-297 del «Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering» (codice di procedura civile olandese). L'art. 292 di questo codice dispone che «le decisioni provvisoriamente esecutive non pregiudicano il merito».
punto 4
Nella fattispecie, le ricorrenti nella causa principale hanno chiesto nel procedimento sommario che sia vietato allo Stato olandese di procedere alla loro espulsione quanto meno sino alla pronuncia in ultima istanza sulle domande di revisione. All'uopo esse hanno invocato l'art. 10, n. 1, del suddetto regolamento n. 1612/68, che attribuisce a taluni familiari, tra cui gli ascendenti a carico di un lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato nel territorio di un altro Stato membro, il diritto di stabilirsi col lavoratore. Esse hanno altresì eccepito il divieto di discriminazione di cui agli artt. 7 e 48 del Trattato.
punto 5
Ritenendo che la decisione della causa dipendesse dalla interpretazione di norme di diritto comunitario, l'Hoge Raad, dinanzi a cui pende il procedimento sommario in cassazione, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Tenuto conto del fatto che la pronunzia dello Hoge Raad in un procedimento sommario non è vincolante per il giudice del merito cui la lite venga in seguito sottoposta, se lo Hoge Raad, a norma dell'art. 177, 3° comma, del Trattato CEE, sia ciò non di meno tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, qualora venga sollevata in cassazione una questione interpretativa ai sensi del 1o comma di detto articolo. Per il caso che la questione non possa essere risolta in via generale, da quali circostanze dipenda il sussistere di detto obbligo.
2. Se l'art. 10 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità — in relazione o non con altre disposizioni di diritto comunitario — osti a che uno Stato membro vieti ad un familiare di un lavoratore occupato nel proprio territorio, familiare rientrante fra quelli indicati all'art. 10, n. 1, del regolamento, di stabilirsi presso tale lavoratore, nel caso in cui questi abbia la cittadinanza dello Stato in cui lavora, mentre il familiare ne ha un'altra».
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione
punto 6
La prima questione tende essenzialmente ad accertare se l'art. 177, 3° comma, del Trattato, vada interpretato nel senso che il giudice nazionale, le cui decisioni non sono impugnabili in forza del diritto nazionale, sia tenuto a sottoporre alla Corte una questione interpretativa ai sensi del 1o comma di detto articolo, se la questione viene sollevata in un procedimento sommario e l'emananda pronunzia non è vincolante per il giudice del merito, cui la lite verrà in seguito sottoposta, anche se questo giudice appartiene ad un'altra giurisdizione.
punto 7
A norma dell'art 177, 2° comma, il giudice di uno Stato membro dinanzi al quale viene sollevata una questione d'interpretazione o di validità ai sensi del 1o comma dello stesso articolo, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, può domandare alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione. Tuttavia, a norma dell'art. 177, 3° comma, quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giudice è tenuto a rivolgersi alla Corte di giustizia.
punto 8
Come la Corte ha già stabilito nella sentenza 24 maggio 1977 (Hoffmann-La Roche, 107/76, Race. 1977, pag. 957), l'art. 177 mira a garantire che il diritto comunitario sia interpretato ed applicato in modo uniforme in tutti gli Stati membri. In questa prospettiva, il 3° comma ha in particolare lo scopo d'impedire che in uno Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme comunitarie. Nel caso dei procedimenti sommari e d'urgenza, come quello in esame, le esigenze imposte da detto scopo sono rispettate se vi è la possibilità di riesame di qualsiasi questione di diritto comunitario risolta provvisoriamente nel procedimento sommario, nel corso di un giudizio di merito normale, da istaurarsi in ogni caso ovvero solo ad iniziativa del soccombente.
punto 9
Pertanto, lo scopo specifico perseguito dall'art 177, 3° comma, è fatto salvo se l'obbligo di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali sussiste nell'ambito del procedimento di merito, anche se questo si svolge dinanzi al giudice di una giurisdizione diversa da quella del procedimento sommario, purché, ai sensi dell'art. 177, vi sia la possibilità di sottoporre alla Corte le questioni di diritto comunitario sollevate.
punto 10
La prima questione sollevata dallo Hoge Raad va quindi risolta dichiarando che si deve interpretare l'art. 177, 3° comma, del Trattato nel senso che il giudice nazionale, le cui decisioni non siano impugnabili in forza del diritto nazionale, non è tenuto a sottoporre alla Corte una questione d'interpretazione ai sensi del 1° comma dello stesso articolo, quando la questione viene sollevata in un procedimento d'urgenza e la decisione da adottare non vincola il giudice di merito cui la lite sarà successivamente sottoposta, purché ciascuna delle parti possa istaurare o pretendere che si istauri un procedimento di merito, anche dinanzi ad un giudice di un'altra giurisdizione, nel corso del quale possa essere riesaminata e essere rinviata alla Corte ai sensi dell'art. 177 qualsiasi questione di diritto comunitario decisa in via provvisoria nel procedimento sommario.
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione
punto 11
La seconda questione tende essenzialmente ad accertare se e, occorrendo, in quali circostanze il diritto comunitario vieti ad uno Stato membro di rifiutare l'entrata o il soggiorno nel suo territorio ad un familiare, ai sensi dell'art. 10 del summenzionato regolamento n. 1612/68, di un lavoratore occupato nel territorio di detto Stato, quando il lavoratore ha la cittadinanza dello Stato ed il familiare la cittadinanza di un paese terzo.
punto 12
A norma dell'art. 48 del Trattato, la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri. L'art. 10 del summenzionato regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità, stabilisce che taluni familiari del lavoratore specificamente indicati, fra cui gli ascendenti a carico «hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro, qualunque sia la loro cittadinanza».
punto 13
Poiché la lettera del suddetto regolamento non comprende i familiari a carico di un lavoratore cittadino dello Stato membro nel cui territorio è occupato, la soluzione della questione pregiudiziale dipende dal se il loro diritto d'entrata e di soggiorno possa essere desunto dal contesto della normativa e dalla sua collocazione nel diritto comunitario complessivamente considerato.
punto 14
In proposito, le ricorrenti nella causa principale invocano il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza il quale, enunciato in termini generali dall'art. 7 del Trattato, è stato espressamente precisato dall'art. 48 del Trattato stesso.
punto 15
È tuttavia evidente che tali disposizioni possono essere invocate solo in quanto la fattispecie di cui trattasi rientri nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, in questo caso in quello della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità. Una conclusione del genere non si desume solo dalla lettera dei summenzionati articoli, ma è anche conforme al loro scopo, che è quello di contribuire ad eliminare tutti gli ostacoli per l'instaurazione di un mercato comune nel quale i cittadini degli Stati membri possano spostarsi liberamente nel territorio degli Stati stessi al fine di svolgere le loro attività economiche.
punto 16
Da ciò consegue che le disposizioni del Trattato e la normativa adottata per la loro attuazione in materia di libera circolazione dei lavoratori non si possono applicare a situazioni che non hanno alcun nesso con una qualsiasi delle situazioni considerate dal diritto comunitario.
punto 17
È quanto avviene certamente per i lavoratori che non hanno mai esercitato il diritto di libera circolazione all'interno della Comunità.
punto 18
La seconda questione proposta dallo Hoge Raad va quindi risolta nel senso che il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di rifiutare l'entrata ed il soggiorno nel suo territorio ad un familiare — ai sensi dell'art. 10 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità — di un lavoratore occupato nel territorio di detto Stato, il quale non ha mai esercitato il diritto di libera circolazione all'interno della Comunità, quando il lavoratore è cittadino di quello Stato ed i familiari cittadini di un paese terzo.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 19
Le spese sostenute dai Governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Per le parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi con sentenze 15 gennaio 1982, dichiara:
1° L'art. 177, 3° comma, del Trattato va interpretato nel senso che il giudice nazionale, le cui decisioni non siano impugnabili in forza del diritto nazionale, non è tenuto a sottoporre alla Corte una questione d'interpretazione ai sensi del 1o comma dello stesso articolo, quando la questione viene sollevata in un procedimento d'urgenza e la decisione da adottare non vincola il giudice di merito cui la lite sarà successivamente sottoposta, purché ciascuna delle parti possa istaurare o pretendere che si istauri un procedimento di merito, anche dinanzi ad un giudice di un'altra giurisdizione, nel corso del quale possa essere riesaminata e essere rinviata alla Corte, ai sensi dell'art. 177, qualsiasi questione di diritto comunitario decisa in via provvisoria nel procedimento sommario.
2° Il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di rifiutare l'entrata ed il soggiorno nel suo territorio ad un familiare — ai sensi dell'art. 10 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità — di un lavoratore occupato nel territorio di detto Stato, il quale non ha mai esercitato il diritto di libera circolazione all'interno della Comunità, quando il lavoratore è cittadino di quello Stato ed i familiari cittadini di un paese terzo.
Firme
Mertens de Wilmars
O'Keeffe
Everling
Pescatore
Mackenzie Stuart
Bosco
Koopmans
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 27 ottobre 1982.
Per il cancelliere
H. A. Rühi
amministratore principale
Il presidente
J. Mertens de Wilmars