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Sez. 5, Sentenza n. 41634 del 11/11/2025 Ud. (dep. 29/12/2025) Rv. 289167-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Sentenza di proscioglimento per remissione di querela - Interesse della parte civile a proporre impugnazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289167-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE

In tema di impugnazioni, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 33, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. (In motivazione la Corte ha osservato che le pretese risarcitorie della parte civile non sono pregiudicate da una pronuncia che si limita a a statuire sulla non ricorrenza della condizione di procedibilità senza contenere alcun accertamento mediante prove del fatto storico-reato).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. A, Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)