Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 18 del 1979
Massime (1)
Massima n. 16203
- Giustizia amministrativa
- Tribunali amministrativi regionali
- Competenza del TAR istituito in sicilia
- Limitazioni di competenza alle materie già devolute alle giunte provinciali amministrative ed agli organi del contenzioso tributario
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 61/1975.
Norme impugnate
- art. 40 legge 6 dicembre 1971, n. 1034
Parametri
- art. 113 Cost.
- art. 3 Cost.
- art. 24, comma 1, Cost.
- art. 125 Cost.
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promossi con le ordinanze emesse il 5 novembre 1976 dal Consiglio di Stato - sez. VI - , sul ricorso di Plebe Armando c/ l'Università degli studi di Palermo e don Antonio Serina, iscritte ai nn. 574 e 575 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe la VI Sezione del Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 113 e 125 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge n. 1034 del 1971, ai sensi del quale "fino a quando non si procederà alla revisione dell'attuale sistema di giustizia amministrativa nella Regione siciliana la competenza del TAR istituito in Sicilia è limitata alle materie indicate nell'art. 2 lett. a e nell'art. 6 della presente legge", e cioè alle materie già devolute alle giunte provinciali amministrative ed agli organi del contenzioso elettorale;
che nessuno si è costituito in giudizio.
punto 2
Considerato che la stessa questione è già stata decisa con la sentenza n. 61 del 1975;
che in questa sede non sono prospettati nuovi profili né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sollevata con le ordinanze in epigrafe con riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 113 e 125 della Costituzione e già decisa da questa Corte con la sentenza n. 61 del 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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