Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Testo in vigore al
Titolo I. Disposizioni generali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Lo stato di sottufficiale e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
2. Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.
Art. 2
1. Il sottufficiale, prima di assumere servizio, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito.
2. Per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.
Art. 3
1. Il sottufficiale deve esercitare le sue funzioni curando, in conformita' alla legge, l'interesse dello Stato per il pubblico bene; serbare scrupolosamente il segreto d'ufficio e conformare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignita' del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 4
1. I sottufficiali si distinguono in:
a) sottufficiali in servizio permanente;
b) sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma;
c) sottufficiali in congedo;
d) sottufficiali in congedo assoluto.
2. I sottufficiali in servizio permanente hanno grado di maresciallo di 1ª, 2ª e 3ª classe e di brigadiere.
3. I sottufficiali in ferma volontaria o rafferma hanno grado di vice brigadiere.
4. I sottufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: sottufficiali della riserva e sottufficiali di complemento.
Art. 5
1. I sottufficiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 e quelli richiamati in servizio sono considerati in ogni momento in attivita', di servizio.
2. Il sottufficiale non puo' essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti allo stato di sottufficiale.
Art. 6
1. Il grado conferito secondo le norme sul reclutamento e avanzamento.
2. Il provvedimento relativo e' adottato con decreto Ministeriale.
Art. 7
1. L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa.
2. Per anzianita' assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.
3. Per anzianita' relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.
4. L'anzianita' assoluta e' determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso.
5. Nei trasferimenti da ruolo a ruolo il sottufficiale conserva l'anzianita', acquisita prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalla legge.
6. A parita', di anzianita' assoluta, nei trasferimenti di cui al comma precedente, l'anzianita' relativa e' determinata dall'eta', salvo il caso di sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i quali si osserva, l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.
7. A parita' anche di eta' si raffrontano le anzianita' assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita'. Qualora si riscontri parita' anche nell'anzianita' di nomina a sottufficiale e' considerato piu' anziano colui che ha maggiore servizio effettivo da sottufficiale.
Art. 8
1. Il sottufficiale in servizio permanente subisce una detrazione di anzianita' pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni:
1) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale;
2) sospensione dell'impiego per motivi disciplinari;
3) aspettativa per motivi privati;
4) aspettativa per infermita' non proveniente da cause di servizio, qualora in un triennio in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, il sottufficiale abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.
Art. 9
1. Il sottufficiale delle categorie in congedo, detenuto per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari, subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' pari alla, durata della detenzione o della sospensione.
Art. 10
1. L'anzianita' assoluta del sottufficiale che, cessato di essere iscritto nei ruoli, vi sia riammesso e' ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione.
Art. 11
1. Nessuna rettifica di anzianita' per errata assegnazione di posto nel ruolo puo' disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Art. 12
1. I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianita' in ruoli distinti.
Titolo II. Sottufficiali in servizio permanente
Capo I. Disposizioni generali.
Art. 13
1. Il sottufficiale in servizio permanente e' vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile e continuativo.
2. Il sottufficiale in servizio permanente non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.