Corte di giustizia dell'Unione europea
Trib. UE, Sentenza (Seconda Sezione) del 14 dicembre 1995, causa T-285/94
Epigrafe
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione)
14 dicembre 1995
Nella causa T-285/94,
Fred Pfloeschner, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Ginevra (Svizzera), con ľaw. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson Sari, 1, rue Glesener,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Joseph Griesmar, consigliere giuridico, e, nella fase orale, dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del sei-vizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dalľavv. Denis Waelbrock, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta da
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Yves Cretien, consigliere giuridico, e Diego Canga Fano, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore generale della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Adenauer,
interveniente,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione contenuta nel bollettino relativo alla pensione di vecchiaia del ricorrente del dicembre 1993, in quanto vi si applica un coefficiente correttore pari a 100, e intesa ad ottenere che il Tribunale ordini alla Commissione di trarre dalla sentenza di annullamento tutte le conseguenze in diritto sia per la pensione di vecchiaia sia per la pensione di reversibilità,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, D.P.M. Barrington e A. Saggio, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 settembre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza › Fatti e procedimento
punto 1
Il signor Pfloeschner, cittadino svizzero, è un ex dipendente della Commissione. Il 16 gennaio 1958 è stato assunto in qualità di interprete e collocato a riposo d'ufficio il 31 luglio 1993.
punto 2
Egli ha percepito una pensione di vecchiaia a partire dall'agosto 1993. A tale data era già titolare di una pensione di reversibilità poiché aveva perduto nel 1968 sua moglie, dipendente del Consiglio.
punto 3
Nella dichiarazione rilasciata il 24 giugno 1993, prima della liquidazione della pensione di vecchiaia, il ricorrente ha dichiarato che risiedeva a Bruxelles, in Belgio, e che in seguito si sarebbe stabilito in Svizzera [punto a) della dichiarazione].
punto 4
Con l'«avviso di fissazione delle spettanze alla pensione di vecchiaia» 2 agosto 1993 la Commissione ha deciso che la pensione di cui doveva finire il signor Pfloeschner sarebbe stata versata a Bruxelles con applicazione del coefficiente correttore fissato per il Belgio [punto (7) del capitolo C. «Aumenti e deduzioni»].
punto 5
Con lettera 26 ottobre 1993, indirizzata al direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione, il ricorrente ha comunicato l'indirizzo della sua nuova residenza in Svizzera e chiesto alla Commissione di modificare il citato avviso 2 agosto 1993, nella misura in cui si riferiva sia al luogo di versamento delle pensioni di cui egli era titolare sia al coefficiente correttore applicato alle medesime.
punto 6
Con decisione 10 novembre 1993 la direzione del personale e dell'amministrazione in seno al segretariato generale del Consiglio ha emanato talune modifiche concernenti, da un lato, l'indirizzo ed il conto bancario del signor Pfloeschner e, dall'altro, la divisa in cui avrebbe dovuto essergli corrisposta la pensione di reversibilità. In particolare è stato deciso che, dato che «il titolare della pensione dichiara stabilire la propria residenza in un paese terzo (la Svizzera) (...) il coefficiente correttore applicabile alla pensione (sarebbe) pari a 100». Tale decisione è stata inviata al servizio pensioni e rapporti con gli ex dipendenti della Commissione e copia della stessa è stata inviata anche al ricorrente.
punto 7
Con l'«avviso di modifica n. 1 dell'avviso 2.8.1993 che fissa le spettanze alla pensione di vecchiaia», datato 1° dicembre 1993, la Commissione ha comunicato al ricorrente le modifiche avvenute nella fissazione delle sue spettanze, sottolineando che tale avviso ha valore di decisione.
punto 8
II 3 gennaio 1994 il ricorrente ha ricevuto il prospetto relativo alle pensioni di vecchiaia e reversibilità del dicembre 1993. Da tali prospetti emerge che il coefficiente correttore utilizzato per il calcolo delle pensioni in parola è pari a 100.
punto 9
II 2 febbraio 1994 il ricorrente ha presentato un reclamo ex art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»). La Commissione ha respinto tale reclamo con decisione 20 giugno 1994.
punto 10
Alla luce di quanto precede, con atto introduttivo depositato il 14 settembre 1994, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
punto 11
Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 1995 il Consiglio ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta. Con ordinanza 22 febbraio 1995 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha ammesso l'intervento.
punto 12
Su relazione del giudice relatore il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La fase orale si è svolta il 15 settembre 1995.
Sentenza › Conclusioni delle parti
punto 13
II ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare la ricevibilità e la fondatezza del ricorso;
annullare di conseguenza il bollettino della pensione di vecchiaia del ricorrente del dicembre 1993, nella misura in cui dallo stesso emerge un coefficiente correttore per la Svizzera pari a 100, mentre il ricorrente, cittadino svizzero, è ritornato nel suo paese per esservi collocato a riposo;
ordinare alla Commissione di trarre tutte le conseguenze in diritto per quanto attiene alla liquidazione della pensione sia di vecchiaia sia di reversibilità;
applicare agli arretrati interessi di mora fissati al tasso dell'8%;
condannare la convenuta alle spese.
punto 14
La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile quanto al secondo capo della domanda e infondato per il resto;
condannare il ricorrente alle spese.
punto 15
L'interveniente conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile quanto al secondo capo della domanda e infondato per il resto;
condannare il ricorrente alle spese.
Sentenza › Sulla ricevibilità
punto 16
La Commissione e l'interveniente eccepiscono l'irricevibilità della domanda diretta ad ottenere che il Tribunale ordini alla Commissione di «trarre (dall'annullamento dell'atto controverso) tutte le conseguenze in diritto per quanto attiene alla liquidazione della pensione sia di vecchiaia sia di reversibilità».
Sentenza › Sulla ricevibilità › Argomenti delle parti
punto 17
La Commissione contesta la ricevibilità della domanda del ricorrente intesa ad ottenere che il Tribunale ordini di «trarre (dall'annullamento dell'atto controverso) tutte le conseguenze in diritto per la pensione sia di vecchiaia sia di reversibilità». A tal fine essa invoca un solo motivo relativo all'incompetenza del giudice adito.
punto 18
La convenuta fa valere che, secondo la costante giurisprudenza, il giudice comunitario non può, senza usurpare le prerogative dell'autorità amministrativa, impartire ordini ad un'istituzione comunitaria. Essa rinvia, in proposito, sia alle sentenze del Tribunale 27 giugno 1991, causa T-156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia (Racc. pag. II-407), e 26 ottobre 1993, causa T-22/92, Weißenfels/Parlamento (Racc. pag. II-1095), sia all'ordinanza del Tribunale 22 maggio 1992, causa T-72/91, Moat/Commissione (Racc. pag. II-1771).
punto 19
Secondo la convenuta la domanda del ricorrente continuerebbe ad essere irricevibile anche se dovesse interpretarsi nel senso che il Tribunale è invitato soltanto a vigilare affinché, in caso di annullamento dell'atto impugnato, la Commissione adotti tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza. Non esiste infatti alcuna norma giuridica che attribuisca al giudice comunitario un potere siffatto e, secondo la giurisprudenza della Corte, quest'ultimo «non può, senza usurpare le prerogative dell'autorità amministrativa, ordinare a un'istituzione comunitaria di adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione di una sentenza che annulli una decisione» (sentenza 9 giugno 1983, causa 225/82, Verzyck/Commissione, Racc. pag. 1991, punto 19).
punto 20
La Commissione afferma quindi che, in caso di annullamento dell'atto impugnato, regolarizzerà i diritti alla pensione di vecchiaia del ricorrente a partire dal dicembre 1993 conformemente all'art. 176 del Trattato CE. Al contrario, essa non è compe tente a trarre, da un'eventuale sentenza di annullamento del bollettino della pensione di vecchiaia, conseguenze circa la pensione di reversibilità del signor Pfloeschner, il quale non ha impugnato la decisione del Consiglio che lo riguarda.
punto 21
Il ricorrente replica che con la domanda in esame egli intende chiedere al Tribunale non di rivolgere un'ingiunzione alla Commissione, ma piuttosto di vigilare a che la convenuta adotti le misure conseguenti ad un'eventuale sentenza di annullamento. Tali misure consisterebbero nella correzione, a partire dal momento in cui ha avuto luogo l'irregolarità accertata, cioè dal dicembre 1993, del coefficiente correttore applicato sia alla pensione di vecchiaia sia a quella di reversibilità. Dal punto di vista del ricorrente, proprio la sentenza di annullamento comporta, secondo il principio dell'autorità della cosa giudicata, la necessità di tale correzione.
Sentenza › Sulla ricevibilità › Giudizio del Tribunale
punto 22
Va preliminarmente ricordato che secondo la costante giurisprudenza il giudice comunitario, qualora accogliesse un ricorso di annullamento, non avrebbe titolo per dettare all'istituzione autrice dell'atto impugnato i provvedimenti resi necessari dalla sentenza, bensì dovrebbe limitarsi a rinviare la pratica all'istituzione interessata, avuto riguardo al fatto che, ai sensi dell'art. 176 del Trattato, l'istituzione da cui emana l'atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta (v., in particolare, sentenza della Corte 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, Race, pag. 1).
punto 23
Va rilevato inoltre che, pur considerando, come ha sostenuto il ricorrente, che la domanda in esame sia diretta soltanto ad ottenere che il Tribunale vigili sui prov vedimenti di esecuzione adottati dalla Commissione, il Tribunale non è competente nemmeno ad assicurare tale esecuzione. Infatti, un compito siffatto di sorveglianza, implicante, per essere efficace, che il giudice comunitario abbia il potere di indicare all'istituzione convenuta i provvedimenti da adottare, non rientra fra le competenze conferite dal Trattato allo stesso giudice. Ai sensi dell'art. 176 del Trattato spettano all'istituzione autrice dell'atto a un tempo il dovere ed il potere di adottare i provvedimenti necessari per dare completa esecuzione alla sentenza di annullamento.
punto 24
Ne deriva che l'eccezione di irricevibilità è fondata e che la domanda del ricorrente, diretta ad ottenere che sia ordinato alla Commissione di trarre, dall'eventuale annullamento del prospetto «tutte le conseguenze in diritto sia per la liquidazione della pensione di vecchiaia sia per la liquidazione della pensione di reversibilità», è irricevibile.
Sentenza › Nel merito › A — Sulla domanda di annullamento
punto 25
A sostegno della domanda di annullamento, il ricorrente solleva, da un lato, un'eccezione di illegittimità con riguardo al regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 18 luglio 1988, n. 2175, che fissa i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi (GU L 191, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2175/88»), e invoca, dall'altro, quattro motivi fondati rispettivamente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, sulla violazione del principio della parità di trattamento, sulla violazione del principio dell'estoppel e sulla violazione del principio di corretta gestione e di sana amministrazione.
Sentenza › Nel merito › A — Sulla domanda di annullamento › Sull'eccezione di illegittimità sollevata con riguardo al regolamento n. 2175/88 › Argomenti delle parti
punto 26
Il ricorrente afferma che il regolamento n. 2175/88 è illegittimo in quanto dispone all'art. 3 che «il coefficiente correttore applicabile alla pensione il cui titolare fissa la propria residenza in un paese terzo è pari a 100». A sostegno di tale eccezione di illegittimità egli avanza tre censure rispettivamente relative all'eccesso di potere, alla violazione del principio di non discriminazione ed alla violazione dell'art. 82 dello Statuto.
punto 27
A sostegno della prima censura, il ricorrente fa valere che, adottando l'atto controverso, il Consiglio ha commesso un «eccesso di potere» poiché tale regolamento, che detta regole di calcolo delle pensioni, estende, senza valida giustificazione, il campo di applicazione del suo regolamento di base, cioè del regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 5 ottobre 1987, n. 3019, che stabilisce disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo (GU L 286, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 3019/87»), A suo avviso tale regolamento, che ha istituito l'allegato X dello Statuto, riguarda soltanto i dipendenti in servizio e non i pensionati.
punto 28
Il ricorrente deduce la sua seconda censura dalla violazione del principio di non discriminazione. Secondo lui, nella misura in cui, come la Commissione ha affermato nella risposta al reclamo, il beneficio del coefficiente correttore attribuito dal regolamento n. 3019/87 ai dipendenti con sede di servizio in un paese terzo si giustifica grazie alla «loro situazione particolare» e al «costo della vita del paese sede di servizio», siffatto beneficio va previsto ugualmente per i pensionati, tenuto conto del fatto che queste due condizioni caratterizzano anche la situazione dei pensionati. Ne consegue a parere del ricorrente che non è giustificata la diversità di trattamento tra i dipendenti ed i pensionati.
punto 29
Con la terza censura il ricorrente asserisce che la fissazione di un coefficiente correttore pari a 100 per tutti i paesi terzi ove risiedono pensionati è contraria alle disposizioni del titolo V dello Statuto ed in particolare all'art. 82. In seguito alla sua ultima modifica apportata dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 21 luglio 1983, n. 2074, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 203, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2074/83»), tale articolo prevede che il titolare di una pensione il quale comprova di avere stabilito la propria residenza all'interno o all'esterno delle Comunità ha diritto all'applicazione del coefficiente correttore alla sua pensione e che soltanto nell'ipotesi in cui non è stato fissato alcun coefficiente, il coefficiente correttore è pari a 100. Pertanto, contrariamente a quanto dispone l'art. 3 in parola, il signor Pfloeschner ha diritto all'applicazione del coefficiente correttore fissato per la Svizzera che è pari a 144,5. Inoltre egli sostiene che dal regolamento n. 2175/88 non emerge alcuna motivazione che giustifichi tale divergenza rispetto al testo dello Statuto.
punto 30
La Commissione afferma che un'eccezione siffatta è infondata in diritto. Infatti, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il regolamento n. 2175/88 non può essere considerato come un mero regolamento di applicazione del regolamento n. 3019/87. Il riferimento ivi incluso, in particolare all'art. 13 dell'allegato X allo Statuto, non è sufficiente per giustificare tale conclusione. Secondo la convenuta la base giuridica di tale regolamento non è soltanto il regolamento n. 3019/87 (cioè l'allegato X allo Statuto), bensì lo Statuto nel suo complesso.
punto 31
Inoltre il regolamento n. 2175/88 contiene soltanto disposizioni derogatorie al regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 14 dicembre 1987, n. 3784, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 356, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 3784/87»). Tali disposizioni derogano in modo particolare, secondo la Commissione, a quelle che disciplinano i coefficienti correttori applicabili alle pensioni dei dipendenti che risiedono in un paese terzo. Poiché un atto regolamentare può essere abrogato o modificato dall'autorità che lo ha emesso, non v'è stato alcun eccesso di potere da parte del Consiglio.
punto 32
Quanto alla censura del ricorrente relativa alla violazione dell'art. 82 dello Statuto, la Commissione rileva che la parte avversa non inferisce alcuna conclusione da tale osservazione che è fatta in via puramente incidentale. Più precisamente, nel ricorso, essa non ha dedotto dalla violazione delle disposizioni statutarie l'illegittimità del regolamento n. 2175/88. Secondo la Commissione il motivo che nella replica il ricorrente deduce da tale circostanza si configura come un motivo nuovo e, quindi, irricevibile.
Circa la fondatezza della censura in parola, la Commissione ha fatto valere, durante la fase orale, che, contrariamente a quanto asserisce la parte avversa, il regolamento n. 2175/88 è perfettamente compatibile con le disposizioni statutarie. Infatti, la disposizione che fissa a 100 il coefficiente correttore per i dipendenti a riposo che risiedono in un paese terzo è conciliabile con l'art. 82 dello Statuto, che non impone di applicare alle pensioni i coefficienti correttori fissati per le retribuzioni. La Commissione rileva in proposito che un trattamento siffatto è conforme alla giurisprudenza consolidata secondo cui la situazione di un dipendente in servizio è sensibilmente diversa da quella di un dipendente a riposo, di modo che non sussiste discriminazione qualora il legislatore comunitario riservi ai dipendenti a riposo un trattamento non identico a quello riservato ai dipendenti in servizio.
punto 33
L'interveniente condivide l'analisi della Commissione ritenendo, al pari di quest'ultima, che l'atto la cui legittimità è contestata dal ricorrente non sia un mero regolamento di applicazione del regolamento n. 3784/87. Esso aggiunge che in ogni caso tale questione si riferisce piuttosto alla conformità, allo Statuto, del regolamento contro il quale è stata sollevata l'eccezione di illegittimità.
punto 34
Al riguardo il Consiglio osserva, in primo luogo, che il regolamento in parola non ha abrogato, come sostiene il ricorrente, l'art. 82, n. 1, terzo comma, dello Statuto, ma unicamente il regolamento n. 3784/87, in quanto la detta disposizione statutaria non vieta la fissazione di un coefficiente neutro come quello litigioso, che riguarda tutte le pensioni di coloro che risiedono nei paesi terzi. Nella sua risposta ai quesiti posti dal Tribunale, il Consiglio ha precisato che, prima dell'adozione del regolamento n. 2175/88, si sono avuti per alcuni anni specifici coefficienti applicabili ai pensionati. Il regolamento in parola ha eliminato tali coefficienti specifici, prevedendo, conformemente alla lettera dell'art. 82, l'applicazione di un coefficiente correttore pari a 100.
punto 35
In secondo luogo, l'interveniente ha chiarito, durante la fase orale, che il regime precedente a quello introdotto dal regolamento n. 2175/88 prevedeva l'applicazione alle pensioni degli ex dipendenti residenti in un paese terzo del coefficiente correttore fissato per i dipendenti con sede di servizio in questo stesso paese. Il Consiglio ha chiarito in proposito che, al momento dell'adozione della disposizione controversa, è prevalsa la considerazione che tale regime, introdotto dal regolamento n. 2074/83, era molto vantaggioso e pertanto non era riproducibile mutatis mutandis in una situazione eccezionale, come quella in cui si trovano i pensionati residenti in un paese terzo.
punto 36
In terzo luogo, il Consiglio ha sottolineato, sempre durante la procedura orale, che, in ogni caso, il coefficiente correttore previsto dal regolamento n. 2175/88 conviene alla maggior parte dei pensionati, in quanto solo il 30% dei paesi hanno un coefficiente correttore superiore a 100, vale a dire a quello del Belgio e del Lussemburgo.
Sentenza › Nel merito › A — Sulla domanda di annullamento › Sull'eccezione di illegittimità sollevata con riguardo al regolamento n. 2175/88 › Giudizio del Tribunale › a) Sulla ricevibilità della terza censura fatta valere a sostegno dell'eccezione di illegittimità, relativa alla violazione delle disposizioni dello Statuto
punto 37
Secondo la Commissione la terza censura invocata a sostegno dell'eccezione di illegittimità, relativa alla violazione dello Statuto e segnatamente dell'art. 82, è tardiva per il fatto che, dal suo punto di vista, la parte avversa non l'ha dedotta nel suo ricorso.
punto 38
Va ricordato in proposito che l'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura prevede che il ricorso deve contenere l'oggetto della controversia e l'«esposizione sommaria dei motivi dedotti» e che l'art. 48, n. 2, vieta, come regola generale, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa.
punto 39
Nel caso di specie, risulta dall'esame degli atti di causa che il signor Pfloeschner, nel suo ricorso, ha sollevato espressamente un'eccezione di illegittimità nei confronti del regolamento n. 2175/88 e, a tale riguardo, si è riferito in modo particolare ad un conflitto fra tale regolamento e l'art. 82 dello Statuto. Egli ha poi sottolineato nella replica che la convenuta non aveva risposto a tale censura.
punto 40
Ne discende che l'argomentazione della Commissione non è fondata e va disattesa.
Sentenza › Nel merito › A — Sulla domanda di annullamento › Sull'eccezione di illegittimità sollevata con riguardo al regolamento n. 2175/88 › Giudizio del Tribunale › b) Sulla fondatezza dell'eccezione di illegittimità
punto 41
Occorre sottolineare preliminarmente che la prima e la terza censura, fatte valere a sostegno dell'eccezione di illegittimità, rispettivamente fondate sull'«eccesso di potere» e sulla violazione delle disposizioni dello Statuto, sono strettamente connesse poiché si riferiscono entrambe alla determinazione della base giuridica del regolamento n. 2175/88.
punto 42
Secondo il ricorrente il regolamento controverso si basa soltanto sul regolamento n. 3019/87, mentre, secondo la Commissione ed il Consiglio, esso si basa sia su quest'ultimo regolamento sia sullo Statuto, e segnatamente sull'art. 82, la cui violazione è invece dedotta dal ricorrente.
punto 43
Nel secondo ‘visto’ del regolamento n. 2175/88, il Consiglio fa espresso riferimento allo Statuto ed in particolare all'art. 13 dell'allegato X, allegato già introdotto dal regolamento n. 3019/87. Il regolamento n. 2175/88, all'art. 1 e nel suo allegato, fissa i coefficienti correttori previsti agli artt. 12 e 13 dell'allegato X allo Statuto. Agli artt. 3-9 esso dispone che questi stessi coefficienti non sono applicabili ai diritti pecuniari delle persone che non sono più in servizio. In particolare l'art. 3 prevede che, «conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, terzo comma, dello Statuto, il coefficiente correttore applicabile alla pensione il cui titolare fissa la propria residenza in un paese terzo è pari a 100». La motivazione di siffatta disposizione si trova al quarto ‘considerando’ del regolamento controverso, ai sensi del quale, «in particolare a causa delle nuove modalità che disciplinano i coefficienti correttori applicabili specificamente ed esclusivamente alle retribuzioni del personale in servizio nei paesi terzi, nella misura in cui queste sono pagabili nella moneta di tali paesi, questi coefficienti correttori, con portata derogatoria, non possono essere utilizzati per quanto riguarda i diritti pecuniari di persone che risiedono nei paesi terzi e che non sono in attività di servizio».
punto 44
Emerge da quanto precede che il regolamento n. 2175/88, da un lato, fissa i coefficienti correttori di cui al regolamento n. 3019/87 e, dall'altro, prevede espressamente che tali coefficienti non siano applicabili ai diritti pecuniari delle persone che non sono più in servizio, in particolare non si applichino, come risulta dall'art. 3, alle pensioni.
punto 45
Dato che il regolamento n. 3019/87, che è un regolamento di modifica dello Statuto, riguarda soltanto i dipendenti in servizio in uno Stato terzo, è necessario giudicare la legittimità della disposizione regolamentare controversa, cioè del citato art. 3 che fissa a 100 il coefficiente correttore applicato alle pensioni dei dipendenti a riposo che risiedono in un paese terzo, alla luce dell'art. 82 dello Statuto che contiene la normativa generale in materia.
punto 46
L'art. 82 dello Statuto prevede al n. 1 che alle pensioni «viene attribuito il coefficiente correttore fissato per il paese, situato all'interno o all'esterno delle Comunità, in cui il titolare della pensione comprova di avere stabilito la propria resi denza» (secondo comma) e che, «se il titolare della pensione stabilisce la sua residenza in un paese per cui non è stato fissato un coefficiente correttore, il coefficiente correttore applicabile è pari a 100» (terzo comma).
Dalla lettera stessa di tale disposizione discende che i pensionati hanno diritto all'applicazione, alla loro pensione, del coefficiente correttore previsto per il paese ove risiedono, anche se la loro residenza è stabilita fuori della Comunità. Soltanto ove un coefficiente siffatto non sia stato fissato per il paese di residenza, deve applicarsi alle pensioni un coefficiente pari a 100 ed in tal caso i pensionati in questione non fruiscono di alcun coefficiente correttore.
punto 47
Contrariamente a quanto sostengono la convenuta e l'interveniente, tale disposizione non consente la fissazione di un coefficiente specifico, pari a 100, per i pensionati residenti fuori della Comunità. Infatti un coefficiente siffatto equivale, in un caso come quello di specie, alla non applicazione di un coefficiente correttore. Va rilevato in proposito, da un lato, che quest'ultimo è uno strumento di correzione delle retribuzioni e degli emolumenti, la cui funzione è appunto quella di assicurare l'equivalenza del potere di acquisto dei dipendenti nei vari paesi ove risiedono. Dall'altro, è d'uopo ricordare che secondo le disposizioni statutarie il coefficiente correttore è 100 per Bruxelles e Lussemburgo e, per gli altri paesi, è fissato «dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista dal paragrafo 2, secondo comma, prima fattispecie, degli articoli 148 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea e 118 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica» (artt. 64, secondo comma, dello Statuto e 13 del regolamento n. 3019/87).
punto 48
L'art. 82, n. 1, dello Statuto, pur senza rinviare espressamente a tale procedura, si riferisce al coefficiente correttore fissato per ciascun paese, secondo i criteri ivi menzionati. Com'è stato riconosciuto dalla Commissione e dal Consiglio, il detto n. 1, secondo e terzo comma, dell'art. 82 dello Statuto, come modificato dal regolamento n. 2074/83, è stato applicato, sino all'entrata in vigore del regolamento n. 2175/88, nel senso che, una volta stabilito in uno Stato terzo per il quale è stato fissato un coefficiente correttore, il pensionato beneficiava dell'applicazione di tale coefficiente.
punto 49
II regolamento la cui legittimità è contestata ha quindi ripristinato la situazione esistente prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2074/83, allorché non veniva applicato alcun coefficiente correttore alle pensioni dei dipendenti a riposo che risiedessero fuori della Comunità. Infatti, prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2074/83, l'art. 82, n. 2, dello Statuto prevedeva che alle pensioni «viene attribuito un coefficiente correttore stabilito in base alle disposizioni degli articoli 64 e 65, paragrafo 2, per il paese delle Comunità in cui il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio».
punto 50
Dall'insieme delle considerazioni che precedono emerge che l'art. 3 del regolamento n. 2175/88, nei limiti in cui fissa a 100 il coefficiente correttore applicabile alla pensione il cui titolare comprova di aver stabilito la propria residenza in un paese terzo, confligge con l'art. 82, n. 1, secondo e terzo comma, dello Statuto.
punto 51
Orbene, il Tribunale constata che, in base al principio della gerarchia delle norme, un regolamento come quello in esame, che, come risulta dai suoi ‘visto’ e come è stato confermato dal Consiglio durante la fase orale, è stato adottato senza osservare la procedura prevista per la revisione delle disposizioni statutarie (art. 24, n. 1, secondo comma, del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e art. 10 dello Statuto), non può modificare una disposizione statutaria. Pertanto l'art. 3 del regolamento n. 2175/88 è illegittimo.
punto 52
Avendo quindi constatato l'illegittimità della disposizione in parola, non occorre esaminare la seconda censura invocata a sostegno dell'eccezione di illegittimità e basata su una presunta violazione del principio di non discriminazione.
punto 53
Va quindi annullato il bollettino di pensione litigioso nella parte in cui esso applica un coefficiente correttore pari a 100, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi ed argomenti avanzati dalle parti.
Sentenza › Nel merito › B — Sulla domanda dì interessi di mora
punto 54
II ricorrente chiede nel ricorso che gli arretrati dovutigli siano maggiorati di interessi di mora fissati al tasso dell'8%.
punto 55
Va rilevato in proposito che, secondo la costante giurisprudenza, l'obbligo di corrispondere interessi di mora può configurarsi solo qualora il credito principale sia certo quanto all'ammontare o perlomeno determinabile in base a comprovati elementi oggettivi (v. segnatamente sentenza della Corte 30 settembre 1986, causa 174/83, Ammann e a./Consiglio, Race. pag. 2647, punti 19-22, e sentenza del Tribunale 26 febbraio 1992, cause riunite T-17/89, T-21/89 e T-25/89, Brazzelli Lualdi e a./Commissione, Race. pag. II-293, punti 23-26).
punto 56
Nel caso di specie, dato che alla fine del 1993 esisteva un coefficiente correttore per la Svizzera, superiore a 100, il signor Pfloeschner, una volta stabilitosi in Svizzera, nel dicembre 1993, aveva diritto, a tenore dell'art. 82, n. 1, secondo comma, dello Statuto, all'applicazione di tale coefficiente. Il credito del ricorrente era quindi, dal dicembre 1993, esigibile e certo quanto al suo importo. Alla luce di quanto precede l'istituzione convenuta è tenuta a corrispondere gli interessi di mora sugli arretrati dovuti, interessi che vanno calcolati forfettariamente a un tasso annuo dell'8%, a partire dalle diverse scadenze a cui, in base al regime di pensione, avrebbe dovuto effettuarsi ciascun pagamento e sino al giorno del pagamento effettivo.
Sentenza › Sulle spese
punto 57
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione è rimasta soccombente sulle sue conclusioni e dev'essere quindi condannata alle spese.
punto 58
Ai sensi del n. 4 del medesimo articolo, le istituzioni intervenute nella causa sopporteranno le proprie spese. Il Consiglio sopporterà quindi le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il bollettino di pensione del ricorrente relativo al dicembre 1993 è annullato nella misura in cui applica un coefficiente correttore pari a 100.
2) La Commissione è condannata a versare al ricorrente interessi di mora al tasso annuo dell'8% sugli arretrati di pensione; tali interessi vanno calcolati a partire dalle diverse scadenze a cui, in base al regime di pensione, avrebbe dovuto effettuarsi ciascun pagamento e sino al giorno del pagamento effettivo.
3) La Commissione è condannata alle spese.
4) Il Consiglio sopporterà le proprie spese.
Firme
Vesterdorf
Barrington
Saggio
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 dicembre 1995.
Il cancelliere
Il presidente
H.Jung
B. Vesterdorf