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Sez. 1, Sentenza n. 5511 del 21/03/2016 (Rv. 639005 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Morte della parte destinataria della notifica dell'impugnazione avvenuta prima della notificazione della sentenza o in assenza della stessa - Art. 330, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Disciplina utilizzabile - Individuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639005-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI

In caso di morte della parte originaria prima della notificazione della sentenza o in assenza della stessa, l'impugnazione di quest'ultima può essere anche notificata, impersonalmente e collettivamente, agli eredi della parte deceduta, purchè sia eseguita presso l'ultimo domicilio del defunto, ovvero nel luogo dove è aperta la successione, e non al domicilio eletto dal "de cuius" presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio da questi eletto per il giudizio. In tal caso, infatti, non trova applicazione la particolare disciplina di cui all'art. 330, comma 2, c.p.c., ma quella desumibile dal combinato disposto degli artt. 286 e 328, comma 2, c.p.c., attesa l'evidente esigenza di parità di trattamento fra chi vuole provocare il decorso del termine breve di impugnazione e chi intenda esercitare l'impugnazione medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)