Corte di giustizia dell'Unione europea
Trib. UE, Sentenza (Quarta Sezione) del 20 marzo 2002, causa T-28/99
Epigrafe
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione)
20 marzo 2002
Nella causa T-28/99,
Sigma Tecnologie di rivestimento Srl, con sede in Lonato (Italia), rappresentata dagli avv.ti A. Pappalardo, M. Pappalardo e M. Merola, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Pignataro e dal sig. É. Gippini Fournier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto, in via principale, all'annullamento dell'art. 1 della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati; GU 1999, L 24, pag. 1) o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R. M. Moura Ramos, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 ottobre 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza › Fatti all'origine della controversia
paragrafo 2
2 a 7 (...)
paragrafo 11
16 a 22 (...)
punto 1
La ricorrente è una società italiana che opera nel settore del teleriscaldamento.
punto 8
Il 21 ottobre 1998 la Commissione adottava la decisione 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati; GU 1999, L 24, pag. 1), rettificata prima della sua pubblicazione con una decisione del 6 novembre 1998 [C(1998) 3415 def.; in prosieguo: la «decisione» oppure la «decisione impugnata»], con cui constatava la partecipazione di diverse imprese, e, segnatamente, della ricorrente, ad un complesso di accordi e di pratiche concordate ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) (in prosieguo: l'«intesa»).
punto 9
Secondo la decisione, alla fine del 1990 veniva raggiunto un accordo tra i quattro produttori danesi di tubi per teleriscaldamento relativamente al principio di una cooperazione generale nel loro mercato interno. Tale accordo avrebbe visto la partecipazione della ABB IC Møller A/S, la consociata danese del gruppo svizzero-svedese ABB Asea Brown Boveri Ltd (in prosieguo: la «ABB»), della Dansk Rørindustri A/S, conosciuta anche con la denominazione di Starpipe (in prosieguo: la «Dansk Rørindustri»), della Løgstør Rør A/S (in prosieguo: la «Løgstør») e della Tarco Energi A/S (in prosieguo: la «Tarco») (in prosieguo, le quattro congiuntamente: i «produttori danesi»). Una delle prime iniziative sarebbe consistita nel coordinare un aumento dei prezzi tanto sul mercato danese quanto sui mercati di esportazione. Al fine di ripartire il mercato danese, sarebbe stato concordato un regime di quote, che sarebbe poi stato applicato e controllato da un «gruppo di contatto» costituito dai responsabili delle vendite delle imprese interessate. Per ciascun progetto commerciale (in prosieguo: un «progetto»), l'impresa cui il gruppo di contatto aveva attribuito il progetto avrebbe comunicato il prezzo che intendeva indicare nella proposta alle altre partecipanti, le quali avrebbero allora offerto prezzi superiori in modo da proteggere il fornitore designato dall'intesa.
punto 10
Secondo la decisione, due produttori tedeschi, il gruppo Henss/Isoplus (in prosieguo: la «Henss/Isoplus») e la Pan-Isovit GmbH, iniziavano a partecipare alle riunioni regolari dei produttori danesi dall'autunno del 1991. Nell'ambito di tali riunioni si sarebbero svolte delle trattative per ripartire il mercato tedesco. Queste ultime si sarebbero concluse, nell'agosto 1993, con accordi che fissavano quote di vendita per ciascuna impresa partecipante.
punto 11
Sempre secondo la decisione, nel 1994 veniva raggiunto un accordo tra tutti questi produttori per fissare quote per l'intero mercato europeo. Tale intesa europea avrebbe comportato una struttura a due livelli. Il «club dei direttori», costituito dai presidenti o dagli amministratori delegati delle imprese partecipanti all'intesa, avrebbe attribuito quote a ciascuna impresa tanto nel mercato globale quanto nei vari mercati nazionali, in particolare l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, la Germania, l'Italia, i Paesi Bassi e la Svezia. Per taluni mercati nazionali sarebbe stato costituito un «gruppo di contatto», formato dai direttori locali delle vendite, a cui sarebbe stato affidato il compito di amministrare gli accordi assegnando i progetti e coordinando le offerte per gli appalti.
punto 12
Quanto al mercato italiano, la decisione ricorda che nel 1995 e nel 1996 si era riunito un gruppo di contatto nel cui ambito alcuni progetti sono stati attribuiti ai partecipanti sulla base di quote fissate per ciascuno di loro. La ricorrente si sarebbe unita a tale gruppo dalla riunione del 12 aprile 1995. Secondo gli accertamenti della Commissione il gruppo di contatto avrebbe ancora tenuto quattro riunioni, l'ultima delle quali si è svolta il 9 giugno 1996.
punto 13
Come elemento dell'intesa la decisione menziona, segnatamente, l'adozione e l'attuazione di misure concordate dirette ad eliminare l'unica impresa importante che non ne faceva parte, la Powerpipe. La Commissione precisa che talune partecipanti all'intesa hanno assunto «dirigenti in posizione chiave» della Powerpipe e hanno fatto intendere a quest'ultima che doveva ritirarsi dal mercato tedesco. A seguito dell'aggiudicazione alla Powerpipe di un importante progetto tedesco, nel marzo 1995, si sarebbe tenuta a Düsseldorf una riunione, a cui avrebbero partecipato i sei produttori soprammenzionati e la Brugg Rohrsysteme GmbH (in prosieguo: la «Brugg»). Secondo la Commissione nel corso di tale riunione veniva deciso un boicottaggio collettivo dei clienti e dei fornitori della Powerpipe. Tale boicottaggio sarebbe stato successivamente attuato.
punto 14
Nella sua decisione la Commissione espone i motivi per cui non solo l'accordo esplicito di ripartizione dei mercati concluso tra i produttori danesi alla fine del 1990, ma anche gli accordi conclusi a partire dall'ottobre 1991, possono essere considerati, nel loro insieme, come costituenti un «accordo» vietato ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre la Commissione sottolinea che i cartelli «danese» ed «europeo» costituivano l'espressione di un'unica intesa che ha avuto origine in Danimarca ma che, fin dall'inizio, aveva come obiettivo, più a lungo termine, di estendere il controllo delle partecipanti all'intero mercato. Secondo la Commissione l'accordo continuato tra i produttori ha avuto un considerevole effetto sul commercio tra gli Stati membri.
punto 15
Per tali motivi il dispositivo della decisione così recita:
«Articolo 1
ABB Asea Brown Boveri Ltd, Brugg Rohrsysteme GmbH, Dansk Rørindustri A/S, Henss/Isoplus Group, Ke Kelit Kunststoffwerk Ges-mbtt, Oy KWH Tech AB, Løgstør Rør A/S, Pan-Isovit GmbH, Sigma Tecnologie di rivestimento Sri, e Tarco Energi A/S hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE, partecipando, nel modo e nella misura indicati nella motivazione ad un complesso di accordi e pratiche concordate, nel settore dei tubi preisolati, iniziati verso novembre/dicembre 1990 fra i quattro produttori danesi, che sono stati successivamente estesi ad altri mercati nazionali e ai quali hanno aderito Pan-Isovit e Henss/Isoplus fino a costituire, alla fine del 1994, un'intesa generale per l'intero mercato comune.
La durata dell'infrazione si è protratta:
(...)
nel caso di Sigma da aprile 1995 circa, fino a [marzo-aprile 1996].
Le caratteristiche principali delle infrazioni hanno riguardato:
la ripartizione tra i produttori dei mercati nazionali e alla fine dell'intero mercato europeo sulla base di un sistema di quote;
l'attribuzione dei mercati nazionali a determinati produttori e l'organizzazione del ritiro di altri;
la fissazione in comune dei prezzi per il prodotto e per i singoli progetti;
l'assegnazione dei singoli progetti a produttori designati e la manipolazione delle procedure d'appalto relative, affinché il contratto in questione fosse aggiudicato al produttore designato;
la tutela dell'intesa dalla concorrenza dell'unica impresa importante non partecipante, Powerpipe AB, tramite la fissazione e l'adozione di misure concordate, al fine di ostacolarne l'attività commerciale, nuocere ai suoi affari o estrometterla dal mercato.
(...)
Articolo 3
Alle imprese di cui all'articolo 1 e per le infrazioni ivi indicate sono inflitte le seguenti ammende:
(...)
i) a Sigma Tecnologie di rivestimento Sri, un'ammenda di 400000 EUR;
(...)».
punto 23
La ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi. Il primo motivo è relativo ad errori di fatto nell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Il secondo motivo fa riferimento ad una violazione dell'obbligo di motivazione. Il terzo motivo riguarda la violazione di principi generali ed errori di valutazione nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda.
Sentenza › Fatti all'origine della controversia › Sul primo motivo, relativo ad errori di fatto nell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › Argomenti delle parti
punto 24
La ricorrente sostiene che la decisione è viziata a causa della mancanza di prove circa la sua partecipazione al complesso di accordi e di pratiche concordate posti in essere a livello europeo dai principali produttori di tubi per il teleriscaldamento.
punto 25
La Commissione avrebbe a torto dichiarato, al punto 134 della motivazione della decisione, che «non è necessario, affinché esista un accordo, che ogni preteso partecipante all'accordo abbia preso parte, abbia dato il suo consenso esplicito o sia stato consapevole di ciascun singolo aspetto o manifestazione del cartello per tutto il periodo in cui ha aderito al sistema comune». Infatti un'impresa che non abbia preso parte a tutte le fasi costitutive di un'intesa generale potrebbe essere ritenuta responsabile di tale intesa generale soltanto se essa sapeva o doveva necessariamente sapere che la collusione alla quale essa partecipava si iscriveva in un piano generale e che tale piano generale riguardava tutti gli elementi costitutivi dell'intesa. Anche se la partecipazione ad un'intesa generale può quindi essere parziale, la conoscenza di tale intesa dovrebbe vertere sulla totalità dei suoi elementi costitutivi.
punto 26
Ora non risulterebbe affatto dal fascicolo che la ricorrente sapesse, o dovesse sapere, che l'infrazione alla quale essa prendeva parte si iscriveva in un piano generale. Operando esclusivamente sul mercato italiano, essa non avrebbe avuto alcuna ragione di interessarsi a eventuali attività illecite di altre imprese fuori dall'Italia. Essa sarebbe stata solo consapevole del fatto che subiva tentativi di ripartizione dei progetti effettuati dai principali partecipanti all'intesa. Non risulterebbe da alcun documento che nel corso delle riunioni alle quali la ricorrente ha partecipato si sia fatto riferimento all'esistenza di un piano di collusione su più ampia scala e neppure che tali riunioni siano state qualificate come «riunioni del gruppo di contatto».
punto 27
Per quanto concerne i documenti che figurano agli allegati 112 e 187 della comunicazione degli addebiti, non risulterebbe affatto dagli stessi che la ricorrente sapesse che le riunioni concernenti il mercato italiano si inserivano in un piano più vasto. Non potrebbe trarsi una simile conclusione dal rendiconto della riunione del 12 maggio 1995, figurante all'allegato 112 della comunicazione degli addebiti, secondo cui il sig. Molinari della Pan-Isovit ha informato le altre imprese che il direttore delle vendite della Pan-Isovit in Germania era stato nominato «coordinatore del mercato italiano». Infatti tale documento non indicherebbe che la Pan-Isovit si sia dichiarata responsabile del mercato tedesco. L'interpretazione secondo la quale si trattava di una nomina interna alla Pan-Isovit concernente unicamente il mercato italiano, senza alcun interesse al fine della prova dell'intesa generale, troverebbe conferma nella risposta della Pan-Isovit del 17 giugno 1996 alla richiesta di informazioni del 13 marzo 1996. Il fatto che sia stato il sig. Molinari ad avere informato le altre imprese che detto direttore delle vendite era stato nominato «coordinatore del mercato italiano» lascerebbe piuttosto supporre che le concorrenti non fossero a conoscenza di tale nomina. Inoltre andrebbe osservato che, secondo la stessa risposta della Pan-Isovit, le riunioni riguardanti il mercato italiano erano organizzate e condotte dalla ABB. Dalla dichiarazione del sig. Molinari del 20 febbraio 1997, che figura all'allegato 187 della comunicazione degli addebiti, non risulterebbe poi né che esistesse un coordinatore per il mercato italiano, né che costui fosse uno stipendiato della Pan-Isovit, né che la Pan-Isovit fosse anche responsabile del mercato tedesco.
punto 28
Quanto al numero di riunioni alle quali la ricorrente ha assistito, essa precisa, nella replica, di avere menzionato, nel ricorso, le sole riunioni nel corso delle quali siano state affrontate questioni commerciali, dato che durante altre riunioni sono state discusse questioni tecniche. L'eventuale partecipazione della ricorrente ad una o a tutte le riunioni menzionate dalla Commissione sarebbe del resto priva di significato poiché queste non avrebbero riguardato, in ogni caso, che il mercato italiano.
punto 29
La Commissione non avrebbe fatto menzione, nella sua decisione, delle circostanze particolari sulla base delle quali la ricorrente potrebbe vedersi contestare una partecipazione all'intesa generale, contrariamente a quanto è stato per altre imprese che parimenti operano quasi esclusivamente sui mercati nazionali rispettivi. Infatti, contrariamente alla Oy KWH Tech AB (in prosieguo: la «KWH»), la ricorrente non avrebbe mai fatto parte del «club dei direttori», sede ove aveva luogo la concertazione a livello europeo. A differenza della Brugg, la ricorrente non avrebbe partecipato alla riunione di Düsseldorf del 24 maggio 1995. Infine, a differenza della KE KELIT Kunststoffwerk GmbH (in prosieguo: la «KE KELIT»), la ricorrente avrebbe sempre sostenuto di non essere stata a conoscenza di un piano generale.
punto 30
Inoltre la sua estraneità all'intesa generale sarebbe parimenti provata dal fatto che essa non ha neppure partecipato alle attività dell'associazione professionale «European District Heating Pipe Manufacturers Association» (in prosieguo: la «EuHP»). Infatti tale associazione sarebbe stata uno degli strumenti principali dell'intesa generale, nonostante i suoi membri avessero mantenuto una distinzione tra le riunioni ufficiali dell'EuHP e le riunioni che vertevano sulle attività illecite. In seguito alle pressioni esercitate dall'EuHP su numerosi committenti, l'adesione a tale associazione sarebbe in generale divenuta un'esigenza al momento della presentazione di offerte e dell'aggiudicazione di appalti.
punto 31
La Commissione avrebbe dovuto assicurarsi, prima di imputare alla ricorrente l'intesa generale di cui all'art. 1 della decisione, che questa fosse a conoscenza di tutti gli elementi costitutivi dell'intesa enumerati al detto articolo. Ora, la Commissione non avrebbe provato che la ricorrente era a conoscenza, o doveva essere a conoscenza, dei detti elementi costitutivi. La Commissione avrebbe, inoltre, ammesso che la ricorrente non aveva avuto conoscenza della campagna destinata ad estromettere la Powerpipe, eppure tale elemento era uno degli elementi costitutivi dell'intesa generale di cui la ricorrente avrebbe quindi dovuto essere a conoscenza per potersi vedere addebitare la responsabilità dell'intesa generale. Questo dimostrerebbe che essa era estranea all'oggetto dell'infrazione di cui trattasi. Infatti la circostanza che essa non fosse al corrente dell'azione concordata contro la Powerpipe dimostrerebbe che la sua partecipazione al gruppo di contatto italiano non comportava automaticamente una conoscenza da parte sua del fatto che un'intesa generale fosse in atto su diversi mercati europei, completamente estranei ai suoi obiettivi commerciali.
punto 32
La convenuta sostiene di avere fornito prove sufficienti per imputare alla ricorrente una partecipazione all'intesa generale.
punto 33
A tal fine non sarebbe necessario che la ricorrente avesse preso parte a tutti gli elementi collusori dell'intesa o fosse stata a conoscenza degli stessi. Sarebbe sufficiente che essa avesse saputo che la sua partecipazione faceva parte di un piano generale più vasto diretto a limitare la concorrenza, che includeva il complesso degli elementi costitutivi dell'intesa. Ora, la Commissione avrebbe chiaramente indicato, nella comunicazione degli addebiti, che la ricorrente ha partecipato all'intesa a livello del suo mercato nazionale, sapendo che le riunioni del gruppo di contatto per tale mercato facevano parte di un regime più vasto, dato che le quote che le sono state attribuite erano fissate dal club dei direttori. Tale constatazione non sarebbe stata confutata dalla ricorrente nelle sue osservazioni sulla comunicazione degli addebiti, in cui essa si sarebbe accontentata di affermare di essere estranea all'intesa e non di non esserne stata a conoscenza.
punto 34
Secondo la Commissione non era necessario indicare tutti gli elementi dell'intesa di cui la ricorrente era eventualmente a conoscenza, poiché la Commissione ha, comunque, circoscritto la partecipazione della ricorrente ad un solo elemento dell'intesa, la ripartizione, cioè, delle quote per il solo mercato italiano, elemento che sarebbe sufficiente per imputarle la responsabilità dell'intesa generale. Infatti un'impresa che ha partecipato ad un'infrazione unica con azioni proprie sarebbe ugualmente responsabile, per tutto il periodo della sua partecipazione, dei comportamenti posti in essere da altre imprese, laddove l'impresa di cui trattasi era a conoscenza dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti o li poteva ragionevolmente prevedere ed era pronta ad accettarne il rischio.
punto 35
Sarebbe sufficientemente assodato che la ricorrente, partecipando alle riunioni concernenti il mercato italiano, sapeva o poteva, comunque, ragionevolmente presumere che queste rientrassero in un piano generale più vasto. Risulterebbe dagli allegati della comunicazione degli addebiti che la ricorrente ha partecipato a più di quattro riunioni che avevano ad oggetto la fissazione delle quote sul mercato italiano. La dichiarazione del sig. Molinari che figura all'allegato 187 della comunicazione degli addebiti dimostrerebbe che la ricorrente partecipava alle riunioni sapendo perfettamente quale fosse il loro obiettivo comune. Inoltre, risulterebbe dall'allegato 112 della comunicazione degli addebiti che la Pan-Isovit, l'impresa rappresentata dal sig. Molinari, il responsabile e il coordinatore dell'intesa in Italia, era allo stesso tempo responsabile del mercato tedesco. Ora, dato che alle riunioni per la ripartizione delle quote sul mercato italiano partecipavano rappresentanti delle principali concorrenti della ricorrente a livello europeo e che questi si dichiaravano responsabili di un altro mercato e allo stesso tempo coordinatori del mercato italiano, la ricorrente non avrebbe potuto ignorare il fatto che la ripartizione delle quote sul mercato italiano faceva parte di un piano generale più vasto. La circostanza che sia stata la ABB, e non la Pan-Isovit, a ricoprire il ruolo di coordinatore per il mercato italiano non modificherebbe affatto tale conclusione.
punto 36
D'altra parte non ci sarebbe alcun elemento che consenta di ritenere che la ricorrente abbia preso le distanze nei confronti dell'oggetto delle riunioni alle quali essa ha partecipato, sapendo che le quote per il mercato italiano erano fissate ad un livello superiore. Al contrario, in mancanza di una opposizione alle quote attribuite alla ricorrente, la presenza di questa alle riunioni avrebbe dato alle sue concorrenti l'impressione che essa teneva conto di tali quote per determinare la politica da seguire sul mercato e avrebbe così favorito il concorso di volontà realizzatosi in tali riunioni.
punto 37
Quanto al ruolo svolto dall'EuHP, l'argomento della ricorrente si fonderebbe su un errore di prospettiva circa la portata dell'infrazione determinata dal dispositivo della decisione. L'art. 1 del dispositivo della decisione dimostrerebbe, infatti, che la partecipazione all'EuHP non è considerata un elemento costitutivo dell'intesa di cui trattasi. Sebbene le attività dell'EuHP costituiscano, certo, uno degli aspetti dell'intesa, non si può fare coincidere la partecipazione all'EuHP con la partecipazione all'intesa.
punto 38
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non si potrebbe dedurre dalla sua mancata conoscenza delle azioni concordate contro la Powerpipe che essa sarebbe stata estranea all'oggetto dell'infrazione esaminata nella fattispecie. Il boicottaggio della Powerpipe sarebbe stato soltanto uno dei molteplici elementi dell'infrazione identificati al punto 147 della motivazione della decisione. Non sarebbe stato comunque necessario, per determinare la responsabilità della ricorrente, che essa avesse avuto conoscenza di tale elemento.
punto 39
Inoltre il fatto che un'impresa non abbia partecipato a tutti gli aspetti costitutivi di un'intesa, o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti ai quali ha partecipato, dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare la gravità dell'infrazione e, se del caso, nel fissare l'importo dell'ammenda. Nella fattispecie la decisione avrebbe indicato, a più riprese, che la partecipazione della ricorrente all'intesa era limitata al mercato italiano, senza peraltro mettere in discussione il principio dell'infrazione unica. Il ruolo secondario svolto dalla ricorrente sarebbe stato preso debitamente in considerazione al momento della fissazione dell'ammontare dell'ammenda, tanto che quest'ultima sarebbe stata ridotta di due terzi.
Sentenza › Fatti all'origine della controversia › Sul primo motivo, relativo ad errori di fatto nell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › Giudizio del Tribunale
paragrafo 14
53 a 60 (...)
punto 40
Secondo la giurisprudenza, un'impresa che abbia preso parte ad un'infrazione multiforme alle regole della concorrenza attraverso comportamenti ad essa specifici, rientranti nelle nozioni di accordo o pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato e diretti a contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso, può essere responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione, per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa, quando sia accertato che l'impresa considerata è al corrente dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti, o che può ragionevolmente prevederli ed è pronta ad accettarne i rischi (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Race. pag. I-4125, punto 203).
punto 41
A tale proposito, va osservato che, nella decisione, la Commissione contesta alla ricorrente, da una parte, di aver partecipato all'intesa per l'intero mercato comune, quale descritta all'art. 1, primo comma, della decisione.
punto 42
La Commissione ha d'altra parte considerato, al punto 124 della motivazione della decisione, che il coinvolgimento della ricorrente si è limitato «agli accordi per il mercato italiano», che essa ha partecipato regolarmente alle riunioni dedicate al mercato italiano come anche all'assegnazione di progetti, anche se è possibile che fosse considerata un «guastafeste» e che non fosse invitata a tutte le riunioni. La Commissione ha ammesso, nello stesso punto, che la ricorrente non ha avuto conoscenza alcuna della campagna per eliminare la Powerpipe.
punto 43
Occorre constatare che la ripartizione del mercato italiano per il tramite della fissazione di quote e dell'attribuzione dei progetti risulta dalle dichiarazioni concordanti della ABB (risposta della ABB del 4 giugno 1996 e del 13 agosto 1996 alla richiesta di informazioni del 13 marzo 1996) e del sig. Molinari (allegato 187 della comunicazione degli addebiti), confermate dal rendiconto della riunione 12 maggio 1995 (allegato 112 della comunicazione degli addebiti), come anche dalla menzione delle quote per il mercato italiano nella nota che figura all'allegato 64 della comunicazione degli addebiti e dalla tabella relativa alla ripartizione di progetti sul mercato italiano figurante all'allegato 188 della comunicazione degli addebiti. Poiché la ricorrente ammette di aver partecipato, almeno, alle riunioni del 12 aprile, 12 maggio e 9 giugno 1995 e del 27 febbraio 1996, si deve concludere che la Commissione ha correttamente accertato gli addebiti formulati, ai punti 85, 86 e 124 della motivazione della decisione, per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente ad un accordo sul mercato italiano.
punto 44
È tuttavia giocoforza constatare che la Commissione non ha dimostrato che la ricorrente, al momento della sua partecipazione all'accordo sul mercato italiano, fosse a conoscenza delle attività anticoncorrenziali su scala europea delle altre imprese, o che essa potesse ragionevolmente prevederle.
punto 45
Va rilevato che la sola identità d'oggetto tra un accordo cui ha partecipato un'impresa e un'intesa generale non è sufficiente ad imputare a tale impresa la partecipazione all'intesa generale. Infatti è solo se l'impresa, nel momento in cui partecipava a tale accordo, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, ciò facendo, essa si inseriva nell'intesa generale che la sua partecipazione all'accordo di cui trattasi può costituire l'espressione della sua adesione a tale intesa generale.
punto 46
Innanzi tutto occorre rilevare che è pacifico che la ricorrente, contrariamente ad altre imprese che partecipavano all'intesa sul mercato italiano, non era rappresentata nel club dei direttori e non operava, nel settore del teleriscaldamento, su mercati diversi da quello italiano. E inoltre altrettanto pacifico che, in seno all'intesa italiana, le altre partecipanti non hanno coinvolto la ricorrente in tutte le loro attività, dato che questa non era invitata a tutte le riunioni. Va sottolineato, in particolare, che la ricorrente non ha partecipato alla prima riunione, del 21 marzo 1995, nel corso della quale, secondo quanto afferma la Commissione al punto 85 della motivazione della decisione, vari grandi progetti erano già stati assegnati ad altre imprese presenti sul mercato italiano. Ora, così stando le cose, il fatto che le imprese partecipanti all'assegnazione di progetti sul mercato italiano non facessero che applicare quote che venivano loro assegnate dal club dei direttori non porta necessariamente a concludere che la ricorrente fosse o dovesse essere al corrente dell'integrazione dell'accordo italiano in un'intesa europea.
punto 47
Va inoltre constatato che la Commissione non ha fornito, per quanto riguarda la ricorrente, alcun elemento tale da confermare la sua supposizione secondo la quale quest'ultima era o doveva essere a conoscenza dell'integrazione dell'accordo italiano in un'intesa europea. Quanto al fatto che la ricorrente, nel momento in cui essa si proponeva di chiedere di aderire all'EuHP, sia stata informata di attività anticoncorrenziali intraprese in seno all'EuHP, non se ne può desumere che la ricorrente fosse al corrente dell'intesa generale quale descritta all'art. 1 della decisione, in mancanza di indizi precisi sull'oggetto delle attività di cui la ricorrente è stata informata. Infatti, se si considera che il solo sospetto della Commissione circa una violazione delle regole comunitarie della concorrenza in seno all'EuHP riguardava la cooperazione sulle norme di qualità, è ragionevole pensare che sia questa la sola informazione che può essere stata fornita alla ricorrente. Ora, si tratta di un elemento che la Commissione non ha menzionato nell'art. 1 della decisione come uno degli aspetti dell'intesa.
punto 48
Si deve d'altronde constatare che la Commissione non ha ripreso, nella sua decisione, l'affermazione, che figura a pag. 59 della comunicazione degli addebiti, secondo la quale la ricorrente, come la KE KELIT, sapeva che le riunioni del gruppo di contatto relativo al suo mercato facevano parte di un sistema più ampio, affermazione che pur è stata ripresa al punto 124 della motivazione della decisione per quanto concerne la KE KELIT.
punto 49
Infine non risulta affatto dalle summenzionate dichiarazioni della ABB, né da quelle del sig. Molinari del 20 febbraio 1997, né dai summenzionati documenti che figurano agli allegati 64,112 e 188 della comunicazione degli addebiti, che la ricorrente, partecipando all'attribuzione di progetti sul mercato italiano, sarebbe venuta a conoscenza del fatto che tale cooperazione faceva parte di un'intesa che andava oltre il mercato italiano. Va a tale riguardo precisato che il solo riferimento, nel rendiconto della riunione del 12 maggio 1995, al fatto che il sig. Molinari della Pan-Isovit ha informato le altre imprese che il direttore delle vendite della Pan-Isovit in Germania era stato nominato «coordinatore del mercato italiano» (allegato 112 della comunicazione degli addebiti) non è sufficiente per stabilire un nesso tra la partecipazione all'accordo italiano e l'esistenza di un'intesa più ampia. Infatti, senza bisogno d'accertare se la Pan-Isovit abbia svolto il ruolo di coordinatore dell'intesa sul mercato italiano, basta osservare che, in tale rendiconto, non c'è alcun riferimento ad una cooperazione tra concorrenti sul mercato europeo né ad una cooperazione su altri mercati nazionali.
punto 50
È del tutto evidente che la convenuta non può addurre a pretesto, per dimostrare la partecipazione della ricorrente all'intesa europea, che questa non ha mai preso le distanze nei confronti dell'utilizzo di quote sul mercato italiano.
punto 51
Risulta da quanto precede che la Commissione non ha raccolto elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti per corroborare la ferma convinzione che la ricorrente sapeva o avrebbe dovuto sapere che, partecipando all'accordo sul mercato italiano, essa si integrava nell'intesa europea.
punto 52
Di conseguenza la decisione dev'essere annullata laddove si contesta alla ricorrente, oltre alla sua partecipazione ad un accordo sul mercato italiano, di aver partecipato all'intesa che copriva l'intero mercato comune.
Sentenza › Fatti all'origine della controversia › Sul terzo motivo, relativo alla violazione di principi generali e ad errori di valutazione nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda › Sulla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento › — Argomenti delle parti
punto 61
La ricorrente fa osservare che la Commissione ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale, fissando un'ammenda sproporzionata in rapporto alle dimensioni della ricorrente ed al ruolo da questa ricoperto nell'intesa.
punto 62
Innanzi tutto la Commissione avrebbe a torto ritenuto che la ricorrente potesse essere considerata responsabile dell'intesa generale, sebbene essa non abbia partecipato a tutte le pratiche restrittive diverse dal sistema di quote sul mercato italiano né sia stata a conoscenza di queste ultime. Anche se è vero che la Commissione ha ridotto di due terzi l'ammenda della ricorrente, per tenere conto del ruolo secondario svolto da quest'ultima e per il fatto che la sua partecipazione era limitata al mercato nazionale, l'ipotesi di partenza sarebbe stata pur tuttavia quella della partecipazione all'intesa generale.
punto 63
La ricorrente contesta, poi, il modo in cui la Commissione ha fissato, per lei come per la KWH, la Brugg e la KE KELIT, un importo di base di ECU 1 milione per il calcolo dell'ammontare dell'ammenda (in prosieguo: 1'«importo di base»), in ragione dell'importanza relativamente minore di queste quattro imprese sul mercato del teleriscaldamento. La Commissione non avrebbe potuto comparare la ricorrente alla KWH, alla Brugg e alla KE KELIT senza prima verificare se l'impatto, in termini di fatturato, dell'importo di base fosse equiparabile. La ricorrente contesta il metodo che consiste nel fissare l'importo di base a un determinato importo assoluto, piuttosto che in termini di percentuale del volume d'affari. Inoltre, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il fatturato realizzato dalla ricorrente con i prodotti di cui trattasi era relativamente ridotto rispetto a quello risultante dalle sue vendite complessive.
punto 64
Inoltre la Commissione si sarebbe basata sul fatturato della ricorrente che concerne tutti i tubi preisolati, mentre l'inchiesta riguarda esclusivamente i tubi preisolati per il teleriscaldamento, con esclusione dei tubi flessibili. Sul segmento di mercato di cui trattasi, il suo fatturato sarebbe stato del 60% circa del fatturato complessivo dei tubi preisolati preso in considerazione dalla Commissione. In tal modo l'importo di base e l'ammenda finale rappresenterebbero, rispettivamente, circa il 50% e il 18% del suo volume d'affari realizzato nel 1997 sul mercato dei tubi preisolati.
punto 65
A tale riguardo la ricorrente fa notare che la Commissione ha sempre cercato, applicando l'art. 15 del regolamento n. 17, di limitare l'importo finale al 10% del volume d'affari realizzato sul mercato interessato dall'infrazione. Il limite del 10% del volume d'affari relativo al prodotto in questione sarebbe stato superato soltanto quando, altrimenti, l'ammenda non avrebbe avuto l'effetto dissuasivo cercato dalla Commissione. Così, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione avrebbe ancora affermato che, nel calcolare l'ammenda da infliggere a ciascuna impresa, essa avrebbe tenuto conto del volume d'affari nel settore del teleriscaldamento ed «eventualmente [del] volume d'affari totale per tenere conto delle dimensioni e del potere economico di ciascuna impresa e per ottenere l'effetto dissuasivo necessario». Ancora, il membro della Commissione incaricato della politica della concorrenza avrebbe dichiarato, nel comunicato stampa che accompagnava l'adozione della decisione, per quanto riguarda i «grandi gruppi industriali che partecipano a cartelli segreti», che questi «non possono aspettarsi che le ammende si limitino al 10% del loro volume d'affari nel settore di cui trattasi».
punto 66
Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la riduzione dell'ammenda di due terzi, operata in applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15 del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA (in prosieguo: i «nuovi orientamenti» o gli «orientamenti»; GU 1998, C 9, pag. 3) in quanto è stato riconosciuto come circostanza attenuante il ruolo marginale svolto nell'infrazione dalla ricorrente, sarebbe insufficiente. La Commissione, invece, una volta fissata l'ammenda seguendo i criteri di cui ai punti 1-4 degli orientamenti e tenuto conto del ruolo marginale esercitato da alcune imprese rispetto ad altre, avrebbe ancora dovuto verificare la conformità di tali criteri in funzione del volume d'affari di ciascuna di esse. Ora, la Commissione avrebbe ridotto l'ammenda da infliggere ad alcune imprese, dopo aver verificato che l'ammenda fissata superava il limite massimo del 10% del loro volume d'affari, per non oltrepassare il limite in questione. Cionondimeno essa avrebbe trascurato di tenere conto del fatto che l'ammenda fissata per la ricorrente superava di molto il limite del 10% del suo volume d'affari sul mercato di cui trattasi. Ai sensi del punto 5, lett. b), degli orientamenti, un tale aggiustamento potrebbe ancora essere effettuato indipendentemente dalla valutazione della gravità dell'infrazione, e quindi in un momento successivo a tale valutazione.
punto 67
La ricorrente sostiene ancora, nella sua replica, che, anche se si deve ammettere che la Commissione non ha l'obbligo di prendere in considerazione il rapporto tra il volume d'affari globale e il volume d'affari relativo ai prodotti di cui trattasi, ciò non pregiudicherebbe la validità del principio secondo il quale essa è tenuta a spiegare in modo preciso le ragioni che la portano, in un determinato caso, a discostarsi dalla prassi consistente nel tener conto del volume d'affari sul mercato rilevante. Nella fattispecie il ragionamento seguito nei confronti della ABB, e cioè che la Commissione per garantire l'effetto dissuasivo dell'ammenda non poteva limitarsi al volume d'affari sul mercato rilevante, non sarebbe valido per un piccolo produttore come la ricorrente, il cui ruolo nell'ambito dell'intesa è stato marginale.
punto 68
La ricorrente contesta poi alla Commissione d'aver fissato per lei lo stesso importo di base fissato per la Brugg, la KE KELIT e la KWH, basandosi sulla constatazione che «queste quattro imprese sono relativamente meno importanti per quanto riguarda la loro posizione nel mercato dei sistemi di teleriscaldamento». La Commissione avrebbe così omesso di distinguere la responsabilità della ricorrente da quella di queste altre tre imprese e avrebbe pertanto violato il principio di parità di trattamento.
punto 69
Andrebbe infatti rilevato che la Brugg era attiva principalmente sul mercato tedesco, che rappresentava, all'epoca, il 40% del mercato europeo, mentre il mercato italiano, su cui operava la ricorrente, rappresentava solo il 6,65% del mercato europeo. Anche a supporre che la ricorrente abbia ottenuto il 10% del mercato italiano, questo avrebbe corrisposto solo allo 0,65% del mercato europeo, mentre sia la Brugg sia la KWH avrebbero potuto contare su una quota del 2% del mercato europeo. Di conseguenza l'influenza che la ricorrente può aver esercitato sul mercato europeo non sarebbe stata equiparabile a quella che possono aver esercitato imprese delle dimensioni della Brugg e della KWH. Dal punto di vista della durata dell'infrazione, infine, la posizione della ricorrente si distinguerebbe da quella della KE KELIT.
punto 70
Secondo la ricorrente la Commissione dovrebbe tenere conto, nel determinare l'importo di base, della sua posizione sul mercato, della possibilità di nuocere gravemente alla concorrenza e della durata della sua infrazione. La Commissione non può sostenere di avere tenuto conto delle differenze tra le posizioni sul mercato delle quattro imprese sopra menzionate in ragione del solo fatto che essa ha tenuto conto della diversa durata della loro partecipazione all'infrazione.
punto 71
La convenuta sostiene, innanzi tutto, che, anche se ha imputato alla ricorrente la responsabilità dell'intesa generale, essa ha sempre circoscritto la partecipazione attiva della ricorrente al mercato italiano e per una durata limitata, e ha ridotto la sua ammenda, per tali motivi, di due terzi.
punto 72
Quanto all'argomento secondo cui un importo di base uguale è stato fissato per le imprese della quarta categoria senza verificare se tale importo fosse proporzionale al loro volume d'affari, la Commissione fa notare che l'ammenda è stata calcolata conformemente al metodo esposto negli orientamenti. Secondo questo nuovo metodo le ammende non rappresenterebbero una percentuale del volume d'affari globale delle imprese interessate, ma verrebbero calcolate sulla base di un importo assoluto, scelto in funzione della gravità complessiva dell'infrazione. La Commissione avrebbe tenuto conto delle dimensioni sul mercato delle imprese interessate rispetto alla ABB suddividendo le imprese in quattro categorie. Applicando un importo di base di ECU 1 milione a tutte le imprese della quarta categoria, da ponderare, poi, in funzione della durata della loro partecipazione, la Commissione avrebbe imposto a tutte le imprese lo stesso onere finanziario. Un diverso impatto su ciascuna impresa potrebbe prodursi unicamente nel caso in cui l'applicazione di tale importo mettesse in discussione la sopravvivenza di una di esse, il che sarebbe comunque improbabile tenuto conto del limite superiore previsto all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
punto 73
La Commissione non avrebbe, poi, l'obbligo giuridico di tenere conto del volume d'affari delle imprese sul mercato di cui trattasi per fissare l'ammontare dell'ammenda. Infatti la Commissione dovrebbe prendere in considerazione una serie di fattori tra i quali le è possibile far figurare il volume d'affari complessivo o la parte di volume d'affari per il settore dei prodotti in cui l'infrazione è stata commessa. Il volume d'affari di un'impresa, infatti, non sarebbe necessariamente legato al ruolo dell'impresa interessata nell'infrazione ed agli eventuali benefici che questa ne trae.
punto 74
Ancora, nemmeno la metodologia di calcolo enunciata nella comunicazione degli addebiti, sebbene facesse espressamente riferimento alla possibilità di prendere in considerazione il volume d'affari sul mercato interessato, avrebbe indicato che si trattava dell'unico criterio di riferimento della Commissione. Nelle sue osservazioni sulla comunicazione degli addebiti, la ricorrente non avrebbe d'altronde formulato alcuna considerazione relativa alle modalità secondo le quali la Commissione si proponeva di infliggere le ammende.
punto 75
Quanto al limite del 10% del volume d'affari imposto dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, esso si applicherebbe al volume di affari complessivo dell'impresa e non a quello del settore in cui l'infrazione è stata commessa. Contrariamente ai casi delle altre imprese, in cui l'importo finale dell'ammenda è stato ridotto in ragione del fatto che, altrimenti, l'ammenda avrebbe superato il limite massimo del 10% del loro volume d'affari globale, l'ammenda finale inflitta alla ricorrente, pari a EUR 400000, sarebbe stata di molto inferiore a tale limite.
punto 76
Quanto all'argomento secondo cui la Commissione sarebbe tenuta a spiegare le ragioni che, in un determinato caso, la portano a discostarsi dalla prassi che consiste nel tenere conto del volume d'affari sul mercato rilevante, andrebbe osservato che un simile argomento è stato avanzato per la prima volta nella replica e che esso deve quindi essere dichiarato irricevibile. Ad ogni modo, anche se il Tribunale lo prendesse in esame, si dovrebbe rilevare che non esisteva in realtà alcuna prassi della Commissione in tal senso. Benché la Commissione possa, in determinati casi, aver preso come importo di base per calcolare l'ammontare delle ammende il volume d'affari sul mercato in cui l'infrazione è stata commessa, questo non sarebbe stato il solo criterio utilizzato e non si potrebbe quindi sostenere che esistesse una prassi in tal senso.
punto 77
La Commissione non sarebbe poi tenuta a differenziare l'importo di base per le imprese della quarta categoria in ragione delle loro dimensioni o della loro diversa posizione sul mercato. Infatti, secondo gli orientamenti, la Commissione può, al momento della fissazione dell'importo di base che concerne le imprese di una categoria, effettuare una ponderazione nell'ambito di tale categoria nell'ipotesi in cui vi siano disparità considerevoli nelle dimensioni delle imprese interessate. Nella fattispecie, tuttavia, non si potrebbe sostenere che le imprese appartenenti alla quarta categoria presentino differenze di dimensioni tali da giustificare una nuova ponderazione dell'ammenda.
punto 78
Per quanto concerne la durata dell'infrazione, la Commissione avrebbe modulato l'importo di base dell'ammenda imponendo una maggiorazione alla Brugg e alla KE KELIT in quanto la partecipazione della prima era durata 20 mesi e quella della seconda 15 mesi.
Sentenza › Fatti all'origine della controversia › Sul terzo motivo, relativo alla violazione di principi generali e ad errori di valutazione nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda › Sulla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento › — Giudizio del Tribunale
punto 79
Occorre innanzi tutto osservare che, nel presente caso, la Commissione ha ritenuto che si trattasse di un'infrazione molto grave, per la quale l'ammenda normalmente applicabile è EUR 20 milioni (punto 165 della motivazione della decisione). Come risulta dal punto 166 della motivazione della decisione, la Commissione ha poi differenziato tale importo tenendo conto dell'effettiva capacità degli autori dell'infrazione di arrecare un rilevante pregiudizio alla concorrenza e per garantire un effetto sufficientemente dissuasivo all'ammenda.
punto 80
Dal punto 181 della motivazione della decisione risulta che, per determinare un importo di base per il calcolo dell'ammontare dell'ammenda, la Commissione ha tenuto in considerazione, sia per l'ammenda da imporre alla ricorrente sia per quelle da imporre alla Brugg, alla KE KELIT e alla KWH, che la posizione di tali imprese nel mercato dei sistemi di teleriscaldamento è relativamente meno importante di quella delle altre partecipanti, che la loro partecipazione deve essere definita come un'infrazione molto grave dell'art. 85 del Trattato, ma che l'ammontare delle loro ammende deve tenere conto dell'effetto specifico prodotto dai singoli comportamenti e delle loro dimensioni rispetto ad ABB. La Commissione ha fissato un importo di base di EUR 1 milione sostenendo che, per queste quattro imprese, data la gravità dell'infrazione, l'importo di base così modificato non può essere inferiore a tale importo.
punto 81
Va constatato, in proposito, che la Commissione, non avendo dimostrato che la ricorrente ha partecipato ad un'intesa che copriva tutto il mercato comune e non potendo, di conseguenza, ritenerla responsabile se non della partecipazione all'accordo sul mercato italiano, non può neppure imporle un'ammenda basata sulla partecipazione ad un'infrazione molto grave come quella costituita da tale intesa.
punto 82
Di conseguenza la decisione dev'essere annullata laddove impone alla ricorrente un'ammenda il cui ammontare è calcolato sulla base di una partecipazione all'intesa per l'intero mercato comune.
punto 83
Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non si può sostenere che la Commissione avrebbe dovuto calcolare l'ammontare della sua ammenda sulla base di una percentuale del suo volume d'affari relativo al prodotto di cui trattasi.
punto 84
Occorre osservare che la Commissione non è tenuta — quando determina l'ammontare dell'ammenda in funzione della gravità e della durata dell'infrazione in questione — a calcolare tale importo partendo da importi basati sul fatturato delle imprese interessate, né a garantire, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende a cui è giunto il suo calcolo per le imprese interessate rendano conto di ogni differenza tra le stesse imprese in ordine al loro fatturato complessivo o al loro fatturato sul mercato del prodotto di cui trattasi.
punto 85
A tale riguardo, occorre ricordare la giurisprudenza consolidata secondo cui la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54; sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Race. pag. I-4411, punto 33; sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-295/94, Buchmann/Commissione, Racc, pag. II-813, punto 163).
punto 86
Tra i criteri di valutazione della gravità di un'infrazione possono figurare, secondo i casi, il volume e il valore delle merci oggetto dell'infrazione nonché le dimensioni e la potenza economica dell'impresa e, pertanto, l'influenza che essa può aver esercitato sul mercato. Ne consegue, da un lato, che, per determinare l'ammenda, si può tener conto tanto del fatturato complessivo dell'impresa, che costituisce un'indicazione, sia pure approssimativa e imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell'impresa stessa, quanto della frazione di quel dato riferibile alle merci oggetto dell'infrazione, che è quindi atta a fornire un'indicazione della sua gravità; dall'altro, che non si deve attribuire né all'uno né all'altro di questi dati un peso eccessivo rispetto agli altri criteri di valutazione (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a/Commissione, Race. pag. 1825, punti 120 e 121; sentenze del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-77/92, Parker Pen/Commissione, Race, pag. II-549, punto 94, e 14 maggio 1998, causa T-327/94, SCA Holding/Commissione, Race. pag. II-1373, punto 176).
punto 87
Infatti, dalla giurisprudenza risulta che la Commissione può legittimamente determinare l'ammontare di un'ammenda in funzione della gravità dell'infrazione e senza tenere conto dei diversi fatturati delle imprese interessate. Il giudice comunitario ha, per esempio, constatato la liceità di un metodo di calcolo secondo cui la Commissione determina in via preliminare l'importo complessivo delle ammende da irrogarsi, per ripartire successivamente tale importo tra le imprese interessate, a seconda delle loro attività nel settore di cui trattasi (sentenza della Corte 8 novembre 1983, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ/Commissione, Race. pag. 3369, punti 48-53) ovvero a seconda del loro livello di partecipazione, del loro ruolo nell'intesa e della loro rispettiva importanza sul mercato, calcolata sulla base della quota di mercato media nel corso di un periodo di riferimento.
punto 88
Poiché la Commissione non è tenuta ad effettuare il calcolo dell'ammontare dell'ammenda da imporre ad un'impresa sulla base del suo volume d'affari relativo al prodotto in questione, non le si può contestare, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, di non aver indicato i motivi per i quali essa non si è servita di tale fattore per calcolare l'importo dell'ammenda da infliggerle.
punto 89
D'altra parte, la Commissione non ha annunciato, nella comunicazione degli addebiti, che essa avrebbe basato il calcolo dell'importo dell'ammenda da infliggere alla ricorrente sul solo volume d'affari relativo al prodotto in questione. Difatti, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione ha menzionato il volume d'affari nel settore del teleriscaldamento, sia per la ricorrente sia per le altre imprese interessate, tra una serie di elementi di cui essa avrebbe tenuto conto nel determinare l'importo dell'ammenda da infliggere a ciascuna singola impresa, quali, in particolare, il ruolo svolto da ciascuna nelle pratiche anticoncorrenziali, tutte le sostanziali differenze in ordine alla durata della loro partecipazione, la loro importanza nell'industria del teleriscaldamento, il loro fatturato complessivo, se del caso, per tenere conto delle dimensioni e del potere economico dell'impresa in causa e per garantire un effetto sufficientemente dissuasivo, e, infine, tutte le circostanze attenuanti.
punto 90
Va sottolineato, ancora, che la Commissione, adottando il metodo di calcolo illustrato negli orientamenti, non si è privata della possibilità di tenere debitamente conto del volume d'affari relativo al mercato di cui trattasi.
punto 91
Inoltre la ricorrente sostiene a torto che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione il suo fatturato sul mercato rilevante, considerato il limite del 10 % del fatturato previsto dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, il fatturato indicato dall'art. 15 n. 2, del regolamento n. 17 deve essere inteso come il fatturato globale dell'impresa considerata, il solo che possa dare un'indicazione approssimativa dell'importanza e dell'influenza di quest'ultima sul mercato (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 119; sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-144/89, Cockerill-Sambre/Commissione, Racc. pag. II-947, punto 98, e 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Race. pag. II-441, punto 160). Nel rispetto del limite fissato dalla disposizione soprammenzionata del regolamento n. 17, la Commissione può determinare l'ammenda a partire dal fatturato di sua scelta, in termini di base geografica e di prodotti in questione.
punto 92
In tale contesto, la ricorrente non può avvalersi del fatto che, per alcune imprese, l'importo di base specifico fissato dalla Commissione ha portato ad ammende che dovevano essere ridotte, per prendere in considerazione il limite del 10% del volume d'affari previsto dall'art. 15 del regolamento n. 17, mentre, per la ricorrente, una tale riduzione non si è rivelata necessaria. Tale disparità di trattamento, infatti, è la diretta conseguenza del limite massimo imposto alle ammende dal regolamento n. 17, la cui legittimità non è stata messa in discussione e che si applica, è evidente, solo nei casi in cui l'importo ipotizzato dell'ammenda superi il 10% del volume d'affari dell'impresa interessata.
punto 93
Anche se la Commissione ha errato nell'imputare alla ricorrente una partecipazione all'intesa per l'intero mercato comune, ciò non toglie che essa abbia correttamente accertato la partecipazione della ricorrente all'accordo sul mercato italiano.
punto 94
Tenuto conto del ruolo limitato della ricorrente in seno all'accordo italiano e delle dimensioni relativamente ridotte del mercato italiano, il Tribunale, statuendo nell'esercizio della sua competenza di piena giurisdizione in forza dell'art. 172 del Trattato CE (divenuto art. 229 CE) e dell'art. 17 del regolamento n. 17, considera giustificato determinare, in funzione della gravità dell'infrazione, l'importo di base per il calcolo dell'ammontare dell'ammenda da infliggere alla ricorrente, formulato in euro in applicazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), in EUR 300 000.
punto 95
Quanto alla durata dell'infrazione, altro fattore da prendere in considerazione per fissare l'importo di base di un'ammenda, basta constatare che la ricorrente non contesta la determinazione da parte della Commissione del periodo della sua partecipazione alle attività anticoncorrenziali, che non ha condotto ad alcun aumento del suo importo di base. Occorre quindi fissare l'importo di base dell'ammenda da infliggere alla ricorrente in EUR 300 000.
Sentenza › Fatti all'origine della controversia › Sul terzo motivo, relativo alla violazione di principi generali e ad errori di valutazione nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda › Sull'erronea valutazione delle circostanze aggravanti › — Argomenti delle parti
punto 96
La ricorrente sostiene che la Commissione, aumentando del 20% l'importo di base dell'ammenda a causa della prosecuzione dell'infrazione per nove mesi dopo gli accertamenti, effettuati nel giugno 1995, non ha considerato che, dal momento che nessun accertamento è stato effettuato nella sede della ricorrente, questa non ha potuto venire a conoscenza, nel giugno 1995, delle indagini della Commissione. La ricorrente sarebbe, infatti, venuta a conoscenza della situazione solo quando le è stata rivolta la prima richiesta di informazioni in forza dell'art. 11 del regolamento n. 17. Ciò è avvenuto nel luglio 1996, cioè quando l'infrazione era già terminata.
punto 97
Tale conclusione non sarebbe messa in discussione dal passo dell'allegato 187 della comunicazione degli addebiti secondo il quale, nella riunione del 9 giugno 1995, era stato fissato per il 5 luglio un nuovo incontro, che non ebbe poi luogo a causa dell'intervento della Commissione. Poiché si tratta di una dichiarazione di un ex dipendente della Pan-Isovit e non di una dichiarazione della ricorrente, non si potrebbe dedurre da tale frase, non corroborata da altre prove o indizi, che la ricorrente fosse stata informata dell'apertura del procedimento.
punto 98
Inoltre, se la riunione del 5 luglio 1995 fu annullata in ragine dell'intervento della Commissione, non risulterebbe da alcun documento del fascicolo che questo motivo sia stato comunicato alla ricorrente. Sarebbe infatti maggiormente plausibile considerare che le imprese più gravemente coinvolte abbiano voluto tenere la ricorrente all'oscuro dei fatti che non la riguardavano direttamente, poiché quest'ultima, non essendo membro del club dei direttori, non era stata neppure invitata a tutte le riunioni svoltesi in Italia dopo il 12 aprile 1995 e non era mai stata informata di quanto vi succedeva.
punto 99
Applicando a tutti i «produttori» senza distinzione la maggiorazione del 20%, la Commissione avrebbe violato il principio di parità di trattamento o si sarebbe, quantomeno, esposta alla censura di difetto di motivazione, dato che sarebbe stato suo dovere spiegare perché ha ritenuto che tutti i «produttori» fossero ugualmente a conoscenza dell'intervento della Commissione.
punto 100
La convenuta fa notare che nulla le impediva di considerare il proseguimento dell'infrazione come una circostanza aggravante. Il solo elemento rilevante, a prescindere dal fatto che l'infrazione sarebbe proseguita per un certo numero di mesi, sarebbe stato il fatto che le imprese non hanno immediatamente posto termine all'infrazione una volta che la Commissione ha effettuato i suoi accertamenti, vale a dire dopo il 29 giugno 1995.
punto 101
Secondo la convenuta, l'affermazione della ricorrente di essere venuta a conoscenza di tali accertamenti solo dopo molti mesi e, almeno ufficialmente, solo il 9 luglio 1996, sarebbe smentita dall'allegato 187 della comunicazione degli addebiti. Difatti grazie alla sua presenza alla riunione del 9 giugno 1995 a Zurigo, la ricorrente avrebbe dovuto sapere che la Commissione stava procedendo ad accertamenti.
Sentenza › Fatti all'origine della controversia › Sul terzo motivo, relativo alla violazione di principi generali e ad errori di valutazione nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda › Sull'erronea valutazione delle circostanze aggravanti › — Giudizio del Tribunale
paragrafo 7
108 a 128 (...)
punto 102
Va osservato che, per considerare il deliberato proseguimento dell'accordo sul mercato italiano come circostanza aggravante, si deve verificare se l'impresa di cui trattasi abbia proseguito l'infrazione pur sapendo di essere oggetto di un'inchiesta da parte della Commissione.
punto 103
È pacifico che il 28 giugno 1995 la Commissione ha effettuato accertamenti presso la maggior parte delle imprese operanti nel settore del teleriscaldamento, ma non nei locali della ricorrente.
punto 104
Occorre rilevare che il solo elemento fornito dalla Commissione per dimostrare che la ricorrente, al momento della prosecuzione dell'infrazione, sapeva che la Commissione stava conducendo indagini è il passaggio nella dichiarazione del sig. Mölinad del 20 febbraio 1997, che figura all'allegato 187 della comunicazione degli addebiti, secondo il quale, alla riunione del 9 giugno 1995, a cui la ricorrente era presente, «un nuovo incontro [era stato] previsto a Milano per il 5 luglio», ma «tale incontro [era saltato] a causa dell'intervento dei servizi antitrust della Commissione».
punto 105
S Si deve notare che la ricorrente, anche se riconosce, da una parte, di aver partecipato, il 9 giugno 1995, ad una riunione durante la quale era stato deciso di tenere una successiva riunione, il 5 luglio 1995 e, dall'altra, che quest'ultima riunione non si è svolta, nega comunque di essere stata informata del fatto che tale riunione fosse stata cancellata a causa degli accertamenti eseguiti dalla Commissione in alcune imprese.
punto 106
Ora, senza che sia necessario pronunciarsi sulla credibilità della dichiarazione del sig. Molinari, basta rilevare che da essa non risulta affatto che le altre imprese abbiano informato la ricorrente dell'inchiesta svolta dalla Commissione. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, le ragioni per la quali la riunione del 5 luglio 1995 non poteva tenersi non hanno potuto essere comunicate alla ricorrente nella riunione del 9 giugno 1995, dato che risulta dalla detta dichiarazione, da una parte, che la riunione del 9 giugno 1995 è stata proprio quella durante la quale è stata fissata la riunione del 5 luglio 1995 e, dall'altra, che l'annullamento di quest'ultima riunione è stato deciso in un momento successivo. Dato che risulta che la ricorrente, in seno all'accordo italiano, non è stata sempre informata dalle altre partecipanti delle loro attività, non può presumersi, senza alcun indizio che possa sostenere tale presunzione, che la ricorrente dovesse dedurre dal solo fatto che la riunione del 5 luglio 1995 non ha avuto luogo che le sue attività in seno all'accordo fossero oggetto di indagini da parte della Commissione.
punto 107
Di conseguenza la decisione dev'essere annullata nella parte in cui, a causa del carattere deliberato della prosecuzione dell'infrazione, l'importo di base dell'ammenda da infliggere alla ricorrente è stato maggiorato del 20%.
Sentenza › Fatti all'origine della controversia › Conclusioni
punto 129
Dalle considerazioni che precedono risulta che la decisione dev'essere annullata laddove si contesta alla ricorrente, oltre alla sua partecipazione ad un accordo sul mercato italiano, di aver partecipato all'intesa che copriva l'intero mercato comune. Come statuito al punto 95 supra, occorre determinare in EUR 300000 l'importo di base dell'ammenda da infliggere alla ricorrente, in funzione della gravità e della durata della sua infrazione.
punto 130
Dato che nessuna circostanza aggravante o attenuante può essere riconosciuta nei confronti della ricorrente e che è pacifico che la ricorrente non ha diritto ad alcuna riduzione della sua ammenda ai sensi della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4), occorre ridurre l'ammenda irrogata dall'art. 3, lett. i), della decisione a EUR 300 000.
Sentenza › Sulle spese
punto 131
Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Nella fattispecie, poiché ciascuna delle parti è risultata parzialmente soccombente, il Tribunale ritiene di fare una giusta valutazione delle circostanze della causa decidendo che la ricorrente sopporterà le proprie spese ed un terzo delle spese della Commissione.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L'art. 1 della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati), è annullato nella parte in cui constata che la ricorrente ha infranto le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando, oltre che ad un'infrazione delle dette disposizioni sul mercato italiano, ad un'intesa per l'intero mercato comune.
2) L'art. 3, lett. i), della decisione è annullato nella parte in cui impone alla ricorrente un'ammenda il cui ammontare è stato calcolato sulla base di una partecipazione all'intesa per l'intero mercato comune e in ragione del carattere deliberato della sua prosecuzione dell'infrazione.
3) L'importo dell'ammenda irrogata alla ricorrente dall'art. 3, lett. i), della decisione è ridotto a EUR 300 000.
4) Il ricorso è respinto quanto al resto.
5) La ricorrente sopporterà le proprie spese ed un terzo delle spese sostenute dalla Commissione.
6) La Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.
Firme
Mengozzi
Tiili
Moura Ramos
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 marzo 2002.
Il cancelliere
H. Jung
Il presidente
P. Mengozzi